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 Massime della sentenza

 

 

CORTE DEI CONTI SEZ. GIURISD.LE REG. LOMBARDIA 14 novembre 2005 (ud.13.1.2005), Sentenza n. 695

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA


composta dai magistrati:
Giuseppe NICOLETTI Presidente
Luisa MOTOLESE Componente
Massimiliano ATELLI Componente relatore
ha pronunciato la seguente


SENTENZA


nel giudizio iscritto al n. 21071 del registro di segreteria su istanza della Procura regionale, contro Gabriella Xxx; Giuseppe Jjj; Egisto Hhh, e Mariarosa Yyy.
Letti gli atti introduttivi e gli altri documenti di causa.


Uditi, nella pubblica udienza del 13.1.2005, il relatore Dr. Massimiliano Atelli, gli avv. Tizzi, Rosso e Grassotti, e il Pubblico ministero in persona del Sostituto procuratore generale Dr. Claudio Chiarenza.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


Con atto di citazione depositato in data 25.9.2003, la Procura attrice conveniva innanzi a questa Sezione i signori Gabriella Xxx, Egisto Hhh, Mariarosa Yyy e Giuseppe Jjj, operanti a diverso titolo nell’ambito della U.S.S.L. n. 50/52, deducendo quanto segue.


In particolare la Procura Regionale chiede la condanna dei convenuti per due distinte poste di danno.


La prima, per complessive lire 100.000.000 (euro 51.645,69), per la mancata tempestiva attivazione della manleva assicurativa a favore dell’U.S.S.L. anzidetta, da addebitarsi nella misura, rispettivamente, del 60 e del 40 % ai convenuti Xxx e Hhh, all’epoca dei fatti Presidente, la prima, e Responsabile del settore legale, il secondo, dell’Azienda ospedaliera.


L’ulteriore partita di danno, per complessive lire 677.681.915 (euro 349.993,50), per la responsabilità civile riconosciuta con sentenza del Tribunale di Cremona come derivante dal trattamento vaccinale praticato dalla convenuta Yyy, nell’assenza del dr. Jjj, al minore Kkk. Tale posta è per la Procura regionale da ripartirsi tra questi due ultimi convenuti nella misura del 50 % ciascuno.


Complessivamente, e secondo le illustrate percentuali di ripartizione, la citazione propone dunque la condanna degli odierni convenuti per euro 401.639,19, oltre ad interessi legali e spese di giudizio.


L’indagine all’esito della quale la Procura attrice ha emesso l’atto di citazione trae origine da un esposto del 13.3.2001, con il quale si prospettava un 'ipotesi di danno erariale in relazione:
- alle lesioni gravissime riportate dal minore Kkk, in seguito alla somministrazione di una vaccinazione da parte di personale dipendente della U.S.S.L.;
- alla tardiva trasmissione, da parte degli organi amministrativi, della denuncia sanitaria alla Compagnia assicurativa e al conseguente maggior esborso di danaro da parte dell'Ente, a titolo di risarcimento del danno.


In data 25.6.1983 il minore Kkk, accompagnato dal padre, si recava - dopo alcuni inutili solleciti delle autorità comunali - presso l’ambulatorio comunale di Casalmaggiore per effettuare la vaccinazione antipolio obbligatoria. Vi giungeva tuttavia in ritardo, dopo oltre un’ora rispetto all’orario previsto e comunque dopo la fine della sessione vaccinale, sicché non vi trovava più il medico turno, dr. Jjj, essendosi questi spostato dall’ambulatorio all’ufficio sanitario, bensì solamente la convenuta Yyy, assistente sanitaria.


Essa rivolgeva al sig. Kkk le domande di rito, riguardanti le condizioni di salute del bambino; il padre rispondeva che il piccolo era stato colpito, all'inizio del mese di giugno, da una forma influenzale, curata a domicilio da un medico e risoltasi qualche giorno prima. La convenuta procedeva, quindi, alla somministrazione del vaccino.


Circa 8-10 giorni dopo la vaccinazione, il piccolo iniziava a star male, tanto da dover essere ricoverato. Al momento della dimissione, la diagnosi era <<paralisi flacidda degli arti inferiori ad eziologia incerta>>.


Il dr. Jjj, venuto a conoscenza del fatto dalla famiglia Kkk, informava l'Assessorato Sanità della Regione Lombardia e il Ministero della Sanità, trasmettendo i referti delle prove virologiche eseguite presso l'Università di Pisa.


In data 20.9.1983 la famiglia Kkk presentava un esposto indirizzato a varie autorità, tra cui anche il Presidente dell'U.S.S.L. n.52; successivamente, in data 15.6.1985, il legale dei Kkk trasmetteva, all'ex U.S.S.L. 50/52 di Casalmaggiore ed al Sindaco del medesimo Comune, richiesta di risarcimento per i danni causati al piccolo in seguito alla somministrazione della vaccinazione antipolio. La richiesta veniva rinnovata con le successive note del 11.5.1987 e del 10.5.1988.


Con lettera del 10.6.1987 l'Ente trasmetteva alla compagnia assicuratrice UNIPOL - Agenzia di Suzzara (MN), la documentazione relativa alla richiesta di risarcimento danni avanzata dai familiari del minore.


Con atto del 11.6.1988, i sigg. Kkk citavano in giudizio la sig.ra Yyy, il dr. Jjj Giuseppe e la U.S.S.L. per il pagamento dei danni cagionati al piccolo.


La U.S.S.L., con deliberazione n.762/88, decideva di costituirsi nel giudizio civile promosso dalla famiglia Kkk, affidando il patrocinio legale alla compagnia di assicurazioni UNIPOL, titolare della polizza di assicurazione per responsabilità civile verso terzi, ma con nota del 29.9.1988, la compagnia rifiutava la trattazione del sinistro per avvenuta decorrenza del termine prescrizionale ex art. 2952 c.c.

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Con nota del 29.9.1988 pervenuta alla U.S.S.L. in data 5.10.1998 la UNIPOL, nel far presente l’impossibilità di ritenere in garanzia il sinistro per avvenuta decorrenza del termine prescrizionale di un anno di cui all’art. 2952, comma 2, c.c., osservava infatti che veniva a conoscenza per la prima volta dell’accaduto ancorché risalissero al 1983 i primi atti ritenuti inequivocabilmente diretti ad ottenere il risarcimento del danno subito dal minore. Specificava, in particolare, che la prima denuncia al riguardo ricevuta risaliva al giugno 1987.


L'Ente pertanto si costituiva nella causa promossa dalla famiglia Kkk affidando il patrocinio ad altro legale.


Nel corso del processo civile di I° grado, il G.I. predisponeva la consulenza tecnica d'ufficio, affidandola al Prof. Qqq, con particolare riferimento alla verifica del nesso causale tra la vaccinazione e la poliomelite contratta da Kkk.


Secondo le risultanze della perizia del Prof. Qqq, è altamente verosimile l’associazione causale della polio con la vaccinazione praticata 9 giorni prima che si manifestassero i sintomi iniziali, piuttosto che con altri fattori.


Per la stessa perizia, al momento della vaccinazione il piccolo appariva in perfette condizioni di salute, per cui, verosimilmente, la malattia febbrile non rivestirebbe un ruolo causale, e il fatto che il piccolo avesse sofferto di malattia febbrile fino a 10 giorni prima non rientrerebbe nelle controindicazioni al vaccino, in quanto al momento della somministrazione esso era completamente ristabilito.


Tale considerazione, ad avviso del perito, giustifica il comportamento dell’assistente sanitaria, la quale, non avendo ravvisato la necessità della visita medica, ha proceduto alla somministrazione del vaccino. In base anche a questa premessa, la perizia conclude alfine che il comportamento dell’assistente sanitaria risulta conforme alle regole della pratica medica e che, date le buone condizioni di salute del neonato, il medico non avrebbe potuto decidere diversamente trattandosi di una vaccinazione obbligatoria che era già stata più volte procrastinata.


Con sentenza n. 241/2000, il Tribunale di Cremona condannava l'ex U.S.S.L. 50/52, in solido con il dr. Jjj e la sig.ra Yyy, al risarcimento dei danni quantificati in lire 1.334.643.750, oltre interessi legali dalla domanda al saldo e confortava la posizione della compagnia UNIPOL, respingendo la domanda di manleva posta dall'ente ospedaliero nei confronti della compagnia assicurativa.


Contro tale sentenza di primo grado, sia il Commissario Liquidatore dell'ex U.S.L.L. 50/52 che il dr. Jjj e la signora Yyy proponevano appello; l'Azienda Ospedaliera si costituiva in entrambi i giudizi, proponendo appello incidentale.


Disposta in appello la riunione dei procedimenti, veniva quindi adottata ordinanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado, limitatamente alla condanna al pagamento di lire l.000.000.000.


Pertanto, in data 23.7.2001, il legale dei Kkk notificava all'Azienda l'ingiunzione di pagamento di lire 1.541.234.831, pari alla differenza tra la somma liquidata dal Tribunale di Cremona in sede di condanna e la somma di lire 1.000.000.000, relativamente alla quale era stata sospesa la provvisoria esecuzione.


Successivamente, tuttavia, le parti si incontravano per trovare un accordo sull'ammontare del pagamento dovuto alla luce della sentenza di primo grado e dell'ordinanza della Corte d'Appello, accordo alfine raggiunto tanto che con provvedimento deliberativo n. 9949 del 31.10.2001, il Commissario Liquidatore disponeva il pagamento, a favore del danneggiato di lire 677.681.915 (euro 349.993,50). Il padre della vittima, con nota del 30.10.2001 dichiarava di accettarla a titolo di acconto sull’eventuale maggior risarcimento eventualmente accordato con sentenza definitiva della Corte di Appello di Brescia, con impegno a non promuovere sino ad allora l’azione esecutiva nei confronti della USLL 20/52. Nello stesso tempo, l’ente si riservava eventuali azioni di rivalsa nei confronti degli obbligati in solido nonché di agire in ripetizione in caso di esito a sé favorevole del giudizio pendente.


Il danno, dunque, si sostanzierebbe nell'esborso - da parte dell'Azienda Ospedaliera - di lire 677.681.915, a titolo di risarcimento, in esecuzione dell'accordo intervenuto tra l'Ente e i Kkk, alla luce della sentenza di primo grado e dell'ordinanza della Corte d'appello di Brescia.


Secondo la Procura, alla produzione di tale evento dannoso hanno concorso, pur con un diverso grado di incidenza, le seguenti condotte:
- il comportamento della sig.ra Yyy, la quale - anziché tenere comportamenti prudenziali (in particolare, astenendosi dal procedere una volta terminata la sessione vaccinale) - con grave imperizia avrebbe somministrato il vaccino al minore, pur sapendo che il piccolo aveva contratto una sindrome influenzale due settimane prima;
- il comportamento del convenuto Jjj, il quale dimostrando superficialità, negligenza e scarsa professionalità avrebbe consentito alla sig.ra Yyy di effettuare un'attività di sua esclusiva competenza;
- il comportamento del Presidente della U.S.S.L. 50/52 di Viadana e dei Dirigenti Coordinatori Amministrativi, i quali, con grave incuria e superficialità, avrebbero mancato di trasmettere - nei tempi prescritti - la denuncia sanitaria alla compagnia assicurativa, determinando così l'inoperatività della relativa garanzia.


In ordine di priorità logico-giuridica, la Procura afferma che l’insorgenza della malattia è stata determinata dalla somministrazione del vaccino, come dimostrerebbe la perizia del C.T.U. nominato dal giudice civile di primo grado, il quale ha riferito di episodi di contrazione della malattia a seguito di vaccinazione, che sarebbero cessati proprio dopo l’introduzione di un sistema di vaccinazione diverso da quello utilizzato nella specie.


Di qui la deduzione che la somministrazione del vaccino Sabin costituiva - seppur in casi non frequenti - un rischio per la salute del vaccinando, e la puntualizzazione che non solo tale circostanza non rappresentava all'epoca dei fatti un fenomeno ignoto ma anzi le Autorità sanitarie dovevano considerarsi ben consapevoli degli enormi vantaggi che potevano scaturire dalla vaccinazione "di massa", sì da affrontare - in una prospettiva macro - i rischi connessi alla vaccinazione piuttosto che quelli derivanti dalla mancanza di vaccinazioni. In altri termini, disponendo la "vaccinazione di massa" tali Autorità avrebbero determinato una consistente riduzione percentuale dei casi di polio, anche se - paradossalmente - una percentuale minima dei nuovi casi avrebbe potuto trovare origine proprio nella somministrazione del vaccino.


Con specifico riferimento alla polio, tuttavia, secondo la prospettazione attorea le Autorità sanitarie intervennero anche a livello micro, prevedendo talune cautele, poiché sussistevano dei margini operativi capaci di incidere sul livello del rischio. In particolare, secondo il D.M. 25.5.1967 si è stabilito che la somministrazione del vaccino deve avvenire in condizioni di salute tali da evitare o quantomeno ridurre la potenziale pericolosità del vaccino. Da questo punto di vista, è prescritto tra l’altro (art. 2 D.M. cit.) che la malattia acuta febbrile costituisce uno dei motivi per i quali può essere sospesa la vaccinazione antipolio, la quale deve essere ripresa appena scomparso lo stato di controindicazione.


Secondo la Procura si tratta di condizioni che non potevano essere stabilite "a priori” ed in modo uniforme e/o generale per tutti i soggetti da sottoporre a vaccinazione, occorrendo, viceversa, accertare - caso per caso - se, al di là del dato anagrafico, sussistesse il presupposto di idoneità fisica alla somministrazione del vaccino. Secondo la Procura attrice, dunque, piuttosto che prevedere un meccanismo automatico di somministrazione del vaccino e mediante un procedimento di natura meramente costitutiva (ad es. affidato a personale privo di conoscenze di epidemiologia, ...), le Autorità sanitarie preferirono adottare un sistema elastico nel quale il dominus è il medico di igiene pubblica, chiamato a tradurre in atto la scelta dell'Autorità sanitaria, compiendo in concreto la valutazione sulla somministrazione del vaccino.


Per compiere tale valutazione, il medico ha però bisogno di “conoscere” la condizioni di salute del paziente, mediante la conduzione di una apposita indagine: l'anamnesi del paziente. Essa si realizza attraverso lo strumento materiale dell' “intervista”: vengono cioè rivolte alcune domande al genitore del bambino. E quantunque tali domande possano (più o meno) ripetersi negli innumerevoli casi di soggetti da vaccinare, ciò che conta è la competenza tecnica del soggetto che formula le domande, essendo rimesso al medico intervistante di collocare le risposte ricevute in un personale contesto di conoscenza tecnico-scientifiche e di procedere alla loro valutazione.


L'esito di tale processo cognitivo è il giudizio di idoneità fisica e l'attendibilità di tale giudizio, per la Procura attrice, non può che essere “funzione” del soggetto agente, sicché se al medico si sostituisce un altro soggetto - privo del bagaglio di conoscenze tecnico-scientifico del primo - non si ottiene il medesimo risultato.


Il problema risiederebbe dunque nell’affidamento all'assistente sanitario anche delle fasi della conoscenza e del giudizio che appartengono, invece, all'esclusiva competenza del medico, e, in termini più ampi, nella consistente deviazione dei comportamenti dei protagonisti della vicenda (dott. Jjj; Sig.ra Yyy) dagli standard prescritti.


In particolare, il medico non era presente al momento della vaccinazione; l'assistente sanitaria, nonostante tale assenza, ha egualmente somministrato il vaccino.


Per la Procura attrice, se dalla descrizione che precede appare chiara la responsabilità dell'assistente sanitaria, parimenti sussistente - ancorché meno evidente - sarebbe quella del medico. In particolare, la Procura non ritiene convincente la tesi secondo cui la somministrazione del vaccino sarebbe avvenuta a sua insaputa e unica responsabile sarebbe pertanto l'assistente sanitaria. In contrario, per l’organo requirente sarebbe viceversa verosimile che la condotta dell'assistente non sia stata solo ed in quell'unica occasione deviante rispetto agli standard di comportamento definiti dal Responsabile del Servizio, giacché più persone avrebbero testimoniato che la somministrazione del vaccino talvolta avveniva anche in assenza del medico.


Tutto ciò premesso, la Procura imputa dunque all'assistente sanitaria una condotta di natura commissiva, consistente nell’aver somministrato il vaccino nonostante l'assenza del medico, e a quest’ultimo una condotta viceversa di natura omissiva, giacché l'allontanamento dall'ambulatorio sarebbe comunque avvenuto in circostanze tali da renderlo illegittimo.


La lesione cagionata al minore, dal quale è sorto il danno erariale, è per la Procura derivante da siffatte condotte, come dimostrerebbe il riconoscimento della sussistenza del nesso di causalità tra l'evento e la condotta del medico e dell'assistente sanitaria intervenuto ad opera del giudice ordinario di primo grado, ancorché esso sia non vincolante nel giudizio contabile.


Il requirente aggiunge che nel pervenire al giudizio di sussistenza del nesso di causalità nel caso di specie si è rifatta ad un recente orientamento ricostruttivo - che troverebbe la più compiuta espressione in Cass. pen., sez. IV, 23 gennaio 2002, n. 22568 - secondo il quale per affermare la sussistenza del nesso di causalità tra condotta ed evento sarebbe necessario formulare un giudizio di "possibilità logica".


Diversamente dall’indirizzo di tipo probabilistico, nonché da quello, opposto, noto come "teoria della certezza causale”, per l’orientamento che rinvia alla "possibilità logica" non vi è la necessità di esprimere in termini percentuali l'esito del giudizio fondato su leggi scientifico-statistiche.


Ferma restando la natura induttiva del giudizio di accertamento della causalità, anche nel giudizio di probabilità logica assumono rilievo le leggi scientifico-statistiche, frutto di calcoli percentualistici, ma l'operazione compiuta dal giudice deve manifestarsi quale espressione di "elevata credibilità razionale”, e non come semplice riscontro di calcoli.


La Procura sottolinea che le carenze del processo di somministrazione del vaccino (assenza del medico; mancata valutazione della malattia pregressa) hanno concorso a determinare l'evento, mentre le condotte alternative avrebbero verosimilmente impedito lo stesso, secondo un criterio di elevata credibilità razionale, derivante non già da un mero calcolo delle probabilità in termini statistici, bensì dalla considerazione che solo ed esclusivamente il procedimento di somministrazione sotto il controllo e la supervisione del medico assicura i più elevati livelli di sicurezza della salute.


In conclusione, la Procura ribadisce che l'evento dannoso (in senso materiale) è imputabile soggettivamente ai due operatori sanitari, ed è loro addebitabile a titolo di colpa grave. Per quanto concerne il comportamento dell'assistente sanitaria, esso sarebbe stato infatti improntato a grave imprudenza, giacché la stessa non poteva comunque ignorare che la “fase anamnestica” del procedimento di vaccinazione non era di sua competenza, e doveva astenersi dal procedere, indipendentemente da eventuali contrarie prassi in uso, in quanto non conformi ai ricordati standard.


Quanto al medico, la Procura afferma che la decisione di allontanarsi dall'ambulatorio non è in sé illegittima, ma lo diviene quando - come nel caso in esame - si realizzerebbe senza provvedere all' eliminazione di tutte le condizioni di pericolosità per la salute dei bambini. In particolare, consentire in fatto la somministrazione del vaccino da parte dell'assistente sanitaria, ovvero gestire il servizio in modo che tale eventualità si avveri, costituirebbero l'indice di una condotta gravemente negligente.


Unitamente alla responsabilità dei sanitari, per la Procura attrice rileva quella dei competenti organi della U.S.S.L., che - nonostante una denuncia del genitore della vittima e svariati solleciti - non si attivarono in modo tempestivo al fine di escutere la garanzia assicurativa che UNIPOL si era per contratto vincolata a prestare.


L'incuria e la trascuratezza dimostrata, nella circostanza, dagli organi amministrativi integrerebbero dunque il profilo soggettivo della colpa grave.


Da questo punto di vista, il relativo danno è per la Procura addebitabile ai convenuti Xxx e Hhh, ancorché non in parti eguali. Ai fini della tempestiva denuncia di sinistro alla compagnia assicuratrice nel termine prescrizionale breve, infatti, si sostiene che occorrerebbe distinguere la posizione del responsabile del settore cui è ascrivibile, per competenza, l'omissione di denuncia da quella di altri soggetti che rivestivano nell'organigramma dell'U.S.S.L. una posizione tale da influire sul menzionato comportamento.


Il responsabile del Settore legale era all’epoca il convenuto Hhh, le cui responsabilità per la Procura attrice non possono venir meno perché, secondo la prospettazione difensiva, al momento della richiesta formulata da Kkk esercitava le funzioni di responsabile del Servizio socio-sanitario e comunque nessuna relazione sull'incidente gli sarebbe stata trasmessa dal dirigente coordinatore sanitario. In contrario, l’organo requirente osserva che l'incarico in questione era semplicemente aggiuntivo e non esclusivo, sicché lasciava impregiudicata la competenza a provvedere, mentre il riferimento alla mancata trasmissione della relazione tenderebbe ad attribuire ad inadempimenti formali tra uffici un inconsistente rilievo giuridico.


Secondo la Procura, alla responsabilità del Hhh non si aggiungono altresì quelle di altre figure professionali interne all’U.S.S.L., con l’eccezione del Presidente, giacché nel descritto contesto dalla disamina degli atti non emergono elementi idonei a far supporre la conoscenza della vicenda da parti dei soggetti che all’epoca dei fatti rivestivano la qualifica di Dirigente coordinatore amministrativo.


Nella specie, per la Procura, solo per il Presidente dell’U.S.S.L. sarebbe dimostrabile che egli conosceva o era tenuto a conoscere la vicenda de qua, in quanto destinatario di un dettagliato esposto sull'incidente, risalente addirittura al 20.9.1983, cui non è stato dato alcun seguito.


Tutto ciò premesso, si costituiva il convenuto Jjj con memoria depositata il 30.3.2004, eccependo preliminarmente la prescrizione dell'azione giuscontabile, per la cui decorrenza occorrerebbe far riferimento al 20.6.1983, data in cui fu effettuata la vaccinazione, anziché alla data di emanazione del provvedimento di esborso n. 9949 del 31.10.2001, anche alla luce dell’art. 2, comma 2ter, della l. n. 20/1994, nella parte in cui fa rinvio al termine ultimo di compimento della prescrizione del 31.12.1998 per i fatti commessi anteriormente al 15.11.1993. Aggiungeva che, nei casi in cui la prescrizione sia maturata per ritardo o omissione nella denuncia del danno, per legge ne rispondono gli autori del ritardo o dell’omissione, individuati secondo le rispettive competenze.


Nel merito, il convenuto Jjj contestava la ricostruzione operata dalla Procura attrice, deducendo che la perizia resa dal C.T.U. dimostrerebbe il contrario di quel che essa ritiene in punto di nesso di causalità e che l’infausto accadimento si sarebbe verificato anche nel caso in cui egli fosse stato presente in ambulatorio al momento dell’arrivo dei Kkk, giunti non solo in ritardo ma addirittura dopo il termine della sessione vaccinale, in base al quadro diagnostico sussistente al 20.6.1983. Aggiungeva che le testimonianze raccolte nel corso del giudizio civile, così come il questionario in uso presso la A.S.L. di Cremona e prodotto in sede di audizione personale, dimostrerebbero l’inesistenza della presunta prassi di procedere alle vaccinazioni da parte del personale paramedico anche in assenza del medico responsabile dell’ambulatorio e che la vaccinazione della vittima avvenne solo dopo che più volte la sua famiglia era stata sollecitata affinché la stessa avesse luogo, tanto da doversi fare ricorso, allo scopo, persino al messo comunale.


In conclusione, il convenuto Jjj escludeva che il bambino si trovasse in condizioni fisiche incompatibili con il trattamento vaccinale, escludeva la sussistenza della prassi contestata dalla Procura attrice, nonché il nesso di causalità tra la propria condotta - ad iniziare dall’omissione della visita medica preliminare -, e, instando per il rigetto della pretesa attorea, affermava che l’insorgenza della polio dipenderebbe nella specie dalla rilevata, se pur statisticamente di minima incidenza, valenza morbosa del vaccino in sé, in quanto somministrato secondo un metodo - il metodo Sabin - oggi sostituito da altra forma di trattamento. Faceva notare, da ultimo, il mancato ricorso della famiglia della vittima alla l. n. 210/1992 istitutiva di un sistema di indennizzi a favore dei soggetti danneggiati a causa, tra l’altro, di vaccinazioni obbligatorie.


Con memoria depositata in data 25.3.2004, il sig. Hhh Egisto deduceva che, pur essendo stato a lui medesimo indirizzato dalla Procura regionale l’invito a dedurre, il successivo atto di citazione è stato viceversa notificato a Hhh Egidio, sicché egli ha saputo solo casualmente e per altra via della pendenza del presente giudizio. Per conseguenza, il Hhh instava per la declaratoria di inesistenza giuridica dell’atto di citazione, e, in via gradata, del mancato rispetto del termine di legge di 120 gg. per l’emissione dell’atto di citazione, nonché, infine, della nullità della citazione per indeterminatezza dell’addebito ipotizzato a suo carico. In estremo subordine, instava per una ripartizione interna degli addebiti che non comportasse nel suo caso l’accollo di una percentuale superiore al 10 %.


Con memoria depositata in data 30.3.2004 si costituiva la convenuta Xxx, già Presidente del Comitato di gestione della U.S.S.L. in questione sino al maggio 1987, deducendo di non aver mai ricevuto o preso visione dell’esposto indirizzato in data 20.9.1983 dai coniugi Kkk, tra gli altri, proprio al Presidente della U.S.S.L. medesima, e di non aver sottoscritto le lettere inerenti al relativo contenzioso, disconoscendo anzi la propria firma sui documenti recanti la data 29.9.1983 e 10.7.1985. Instava, ulteriormente, per la reiezione nei suoi confronti della domanda attrice perché prescritta e infondata nell’an e nel quantum.


All’udienza del 21.4.2004, a fronte di istanza di rinvio depositata dal legale del convenuto Jjj onde attendere il deposito della sentenza della Corte di Appello di Brescia nel contenzioso instaurato in sede civile, questa Sezione disponeva con ordinanza il rinvio della causa a nuovo ruolo.


Con nota del 28.9.2004 i difensori della convenuta Xxx, deducendo come non risultasse ancora notificato ai difensori del convenuto Jjj l’avviso di deposito della sentenza di appello, facevano istanza di rinvio della causa a nuovo ruolo in attesa della sua pubblicazione.


In data 6.10.2004, gli avvocati Grassotti e De Bellis trasmettevano - con riserva di richiesta di rinvio all’odierna udienza nel caso non fosse ancora disponibile il testo integrale della sentenza - il dispositivo della decisione della Corte bresciana, che in parziale riforma della sentenza appellata ha rigettato la domanda nei confronti del convenuto Jjj con compensazione integrale delle spese dei due gradi di giudizio e ha condannato in solido la convenuta Yyy e l’Azienda ospedaliera al pagamento a favore di Kkk della somma di euro 689.285,97, con interessi, con conferma per il resto della decisione di primo grado. Sempre in solido fra di loro, ha condannato la convenuta Yyy e l’Azienda ospedaliera al rimborso in favore del Kkk delle spese processuali dell’appello liquidate in complessivi euro 49.100,00, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA; infine, ha condannato l’Azienda ospedaliera al rimborso delle spese processuali dell’appello in favore di UNIPOL s.p.a. liquidate in complessivi euro 12.900,00, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA.


All’udienza del 21.10.2204, questa Corte, tenuto conto della richiesta avanzata dalla difesa del convenuto Jjj e della non opposizione della Procura regionale, ordinava la sospensione del presente giudizio, rinviando la trattazione dello stesso all’odierna udienza, previa acquisizione di copia del testo integrale della decisione della Corte di Appello di Brescia.


Dall’esame di questo testo, una volta acquisito, si trae che la Corte bresciana - riconoscendo che in data 25.6.1983 Kkk non era in condizioni di salute tali da poter essere sottoposto a vaccinazione - ha mandato esente da responsabilità il convenuto Jjj ritenendo non provato che egli tollerasse nel presidio ospedaliero una prassi di vaccinazioni antipolio con il metodo Sabin in assenza di previo controllo medico né, tanto meno, che egli avesse autorizzato l’assistente sanitaria a procedere senz’altro alla vaccinazione anche in sua assenza; viceversa, alla convenuta Yyy è stata addebitata la colpa specifica e generica per aver in sostanza proceduto alla vaccinazione in presenza di circostanze che in concreto dovevano al contrario sconsigliarne l’effettuazione.


Con memoria depositata in Segreteria in data 21.12.2004, la difesa del convenuto Jjj insisteva per l’assoluzione di questi, assumendo che l’istante Procura regionale sarebbe incorsa nella medesima valutazione in fatto, a suo dire completamente errata, operata in sede civile dal Tribunale di Cremona e successivamente sconfessata dalla decisione della Corte d’appello bresciana. In particolare, si sottolineava come alla cassazione della decisione del Tribunale di Cremona la Corte bresciana sarebbe pervenuta semplicemente attenendosi in modo fedele ed oggettivo alle risultanze istruttorie e testimoniali acquisite nel corso del giudizio di primo grado, senza i travisamenti in cui invece sarebbe incorso il giudice di prime cure, e, in sostanza nella sua scia, la Procura regionale presso questa Sezione. Nello specifico, si contestava, proprio in base alle risultanze testimoniali raccolte in quella sede, che esistesse la prassi di procedere alla vaccinazione in assenza di previa controllo diretto ad opera del medico; parimenti, si contestava che l’assistente sanitaria fosse stata tout court autorizzata a vaccinare anche senza controllo del medico.


Da ultimo, si contestava altresì la qualificazione come comportamento di per sé colposo dell’allontanamento del medico dall’ambulatorio al termine della sessione vaccinale, tenuto conto anche del fatto che i genitori del minore si presentarono per la vaccinazione, dopo inutili solleciti, con oltre un’ora di ritardo e comunque dopo il termine di detta sessione, e considerando altresì che il convenuto era rimasto all’interno del medesimo presidio sanitario, risultando così facilmente reperibile, chiedendo rifondersi spese e competenze di causa.


Con memoria depositata in data 9.12.2004, la difesa del convenuto Egisto Hhh instava per la declaratoria di inesistenza giuridica dell’atto di citazione, in quanto notificato ad altra persona, e più precisamente al sig. Egidio Hhh, nel luogo di residenza di quest’ultimo, aggiungendo che l’inesistenza per mancata notifica entro 120 gg. dell’atto di citazione determinava la perenzione del presente giudizio, nella parte che lo riguarda. In subordine, instava per la declaratoria di nullità della citazione per indeterminatezza dell’addebito a carico del convenuto, cui si contesta di aver tardivamente trasmesso la denuncia all’impresa assicurativa, giacché seguendo la prospettazione attorea si finirebbe in tal modo per accollare la responsabilità a persona che non sarebbe stata informata del sinistro dai propri superiori, e tenuto conto altresì della circostanza che altri destinatari dell’invito a dedurre, ancorché provvisti della medesima qualifica del Hhh, sono stati nel frattempo prosciolti da ogni addebito.


Infine, con memoria depositata in data 24.11.2004, la difesa della convenuta Xxx insisteva per la reiezione della domanda attorea, assumendo che la richiamata decisione della Corte bresciana offrirebbe indiretta conferma alle tesi difensive già sviluppate nella memoria di costituzione, giacché il giudice di appello in sede civile, pur avendo riconosciuto sussistenti le omissioni del funzionario chiamato in giudizio, ne avrebbe escluso la rilevanza ai fini dell’accertamento della responsabilità in quanto inquadrantesi nell’ambito “di un più ampio contesto organizzativo che al limite dovrebbe chiamare in causa altri soggetti, rimasti invece del tutto estranei al” processo. Di qui, rivendicando il ruolo di mera guida politica dell’ente, competente in quanto tale a fornire alla struttura indicazioni generali, la convenuta Xxx deduceva che non le si potrebbe in definitiva addebitare di non aver seguito in dettaglio l’intero sviluppo della vicenda, e più in generale di non essersi ingerita nell’attività ordinaria dell’ente; aggiungeva, infine, che non vi è prova che essa conoscesse effettivamente tanto la richiesta proveniente dai genitori della vittima quanto il suo contenuto, né vi è alcun atto o documento relativo alla vicenda per cui è causa che rechi la sua firma.


All’udienza del 13.1.2005, il rappresentante della Procura osservava che:
- quanto alla notifica effettuata nei confronti del convenuto Hhh, nonostante la diversità del nome essa sarebbe stata in concreto consegnata presso l’indirizzo di Egisto Hhh, a familiari conviventi di quest’ultimo, sicché essa non sarebbe nulla, rilevando, allo scopo, il domicilio anagrafico piuttosto che quello eletto presso il difensore, nonché il nome esatto contenuto nell’atto notificato piuttosto che quello errato risultante nella notifica; in subordine, deduceva che, comunque, l’avvenuta costituzione in giudizio avrebbe sanato l’eventuale vizio; contestava, inoltre, il preteso jus variandi fra invito e citazione in rapporto alla qualifica ascritta al convenuto, e concludeva richiedendo dichiarasi l’inammissibilità della richiesta prova testimoniale;
- nei confronti dei convenuti che hanno eccepito la pretesa intervenuta prescrizione dell’azione erariale, che il dies a quo cui aver riguardo, in proposito, è il giorno nel quale ha avuto luogo il pagamento del risarcimento, nei casi - come quello in esame - di responsabilità indiretta,
- nei confronti della Yyy, che essa, unitamente al piccolo , praticò analoga vaccinazione - nello stesso contesto di luogo e, soprattutto, di tempo - anche ad uno dei suoi fratelli, insistendo quindi, in particolare, per la condanna della Yyy, sulla base degli esiti della CTU e delle decisioni del giudice civile, e del Jjj, che non pose in essere le cautele idonee ad evitare la verificazione dell’evento dannoso.


L’avv. Rosso, difensore della convenuta Xxx, deduceva che la prova che la sua assistita conoscesse i fatti non è stata raggiunta, non potendo siffatta conoscenza derivare ipso facto dall’ “indirizzamento” ad essa della lettera inviata dai Kkk e dal suo ricevimento da parte degli uffici dell’ente, e non essendovi atti, riguardanti la vicenda per cui è causa, sottoscritti dalla Xxx; deduceva, altresì, che essa ricopriva in seno alla U.S.S.L. un ruolo puramente politico, come tale estraneo alla sfera gestionale, e che il commissario liquidatore successivamente nominato - alla domanda della Procura attrice inerente all’identificazione di chi sapesse, nell’ambito dell’ente - si sarebbe limitato a rispondere indicando semplicemente, in realtà, quale fosse la composizione, all’epoca dei fatti, dell’ufficio di direzione; infine, instava per il disconoscimento - nella condotta della sua assistita - della sussistenza della colpa grave.

 
Concludeva, quindi, confermando la richiesta di assoluzione della sua assistita e, in subordine, di applicazione del potere riduttivo intestato a questa Corte.


L’avv. Tizzi, difensore del convenuto Hhh, si richiamava alla memoria, insistendo per la declaratoria di inesistenza della citazione, come tale affetta da vizio insanabile (in particolare ad opera di una comparsa prodotta al solo fine di sollevare la relativa eccezione), anche alla luce della già intervenuta elezione di domicilio, che - se il domicilio elettivo fosse davvero fungibile rispetto al domicilio risultante dall’anagrafe - sarebbe priva di senso; contestava, richiamandosi alla documentazione anagrafica in atti, che la notifica fosse stata ricevuta da familiari conviventi; osservava che, in casi come quello di cui si controverte, la prescrizione decorrerebbe dalla data di nomina del difensore incaricato della difesa nel processo civile e, nella specie, sarebbe quindi maturata; deduceva, altresì, l’ignoranza, da parte del Hhh, tanto della circostanza che i coordinatori amministrativi prosciolti gli avessero attribuito la qualifica di responsabile del settore legale, quanto della vicenda per cui è causa, contestando l’indeterminatezza dell’addebito, frutto a suo dire anche di una distorta rappresentazione della tempistica di svolgimento dei fatti. Concludeva, infine, chiedendo la declaratoria di inammissibilità dell’azione per inesistenza della citazione, con rifusione delle spese, e depositava la nota spese.


L’avv. Grassotti, difensore del convenuto Jjj, si richiama alla prove testimoniali raccolte nel processo civile per contestare la sentenza del Tribunale di Cremona, alla quale avrebbe attinto la Procura regionale presso questa Corte, sottolineando che - al momento del fatto - la sessione vaccinale era finita e i Kkk erano recidivi nel non condurre i propri figli a sottoporsi alla vaccinazione, e contestando che vi fosse la prospettata ‘prassi’ di tollerare l’effettuazione della vaccinazione anche in assenza del medico, o che, addirittura, il medico avesse autorizzato l’infermiera a procedere senz’altro alla somministrazione del vaccino anche in sua assenza, mancando prova di tutto ciò. Instava, infine, per la sospensione del giudizio contabile in attesa del passaggio in giudicato della decisione della Corte di appello di Brescia.


In sede di replica, il rappresentante della Procura:
- si opponeva alla richiesta di sospensione, in ragione dell’autonomia fra giudizio civile e giudizio contabile,
- in ordine alla posizione della convenuta Xxx, osservava che la prova di un comportamento omissivo non può che essere di tipo indiretto,
- con riferimento alla eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto Hhh, contestava che essa derivi dallo scambio di lettere fra U.S.S.L. e UNIPOL, dovendosi viceversa riportare all’emissione del mandato di pagamento del 2001, obiettando, altresì, di non aver parlato di sanabilità dell’inesistenza, bensì di sanabilità della nullità.


In ultimo, l’avv. Grassotti contestava l’assunto che la presenza dell’infermiera in ambulatorio, dopo la conclusione della sessione vaccinale, valesse a renderlo, per così dire, ‘aperto’ al pubblico.


Terminata la discussione, la causa veniva trattenuta in decisione.


MOTIVI DELLA DECISIONE


1. Va premesso che, anche a parere di questo Collegio, le conclusioni cui siano giunti giudici appartenenti ad altri ordini di giurisdizione sui medesimi fatti non precludono alla Corte dei Conti di valutare autonomamente tutti gli elementi emersi ai fini del giudizio di responsabilità amministrativo-contabile (Sez. III centr., 30.3.2000 n. 124), nell’ambito del quale il giudice adito può anche pervenire ad una autonoma e distinta qualificazione giuridica dei medesimi fatti.


Pure laddove l’azione della Procura Regionale si fosse basata anche sugli accertamenti operati e sulle conclusioni raggiunte nell’ambito del processo civile, ai fini dell’affermazione della responsabilità è indubbio che nessun vincolo o preclusione potrebbe limitare la valutazione di questo Giudice, nemmeno per quanto attiene all’accertamento del fatto. Di contro, il su riferito principio della separatezza ed autonomia dei processi non esclude la utilizzabilità nel giudizio di responsabilità degli atti processuali acquisiti in altri procedimenti giudiziari.


In particolare, le perizie raccolte in altri processi possono essere utilizzate dal giudice contabile nel processo di responsabilità e da questi autonomamente vagliati in base al principio della libera formazione del convincimento decisorio.


Comunque si concluda il processo civile, in altri termini, questo Giudice può trarre dalla documentazione acquisita in detto giudizio, ivi comprese le consulenze tecniche, quegli elementi utili a formare - in autonomia - il proprio libero convincimento ai sensi dell’art. 116 del codice di procedura civile.


2. Ciò premesso, il Collegio osserva anzitutto che incontestati, in ordine specificamente alla posizione della convenuta Yyy, risultano - anche alla luce della decisione di condanna della Corte di Appello di Brescia sopra indicata - la sussistenza del fatto storico e, conseguentemente, della condotta e dell'inequivoco elemento psicologico (colpa grave), il nesso di causalità fra comportamento ed evento e l'ulteriore e centrale elemento strutturale dell'illecito amministrativo-contabile, costituito dal danno erariale reclamato dall'attrice Procura Regionale.


La condotta tenuta dalla convenuta Yyy assume una connotazione di speciale gravità, versandosi nella specie in un caso nel quale alla deliberata violazione di obblighi di servizio si associa una sprezzante trascuratezza delle conseguenze che tale comportamento poteva arrecare a danno non già di un qualsiasi bene giuridico altrui, bensì del diritto alla salute, diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività, che l'art. 32 Cost. protegge direttamente.


E al riguardo valga soltanto rammentare che, secondo la Corte costituzionale (sent. n. 307/1990), con riferimento all'ipotesi di danno alla salute del soggetto sottoposto al trattamento obbligatorio, a giustificare la misura sanitaria non è da solo sufficiente il rilievo costituzionale della salute come interesse della collettività, perché tale rilievo <esige che in nome di esso, e quindi della solidarietà verso gli altri, ciascuno possa essere obbligato, restando così limitata la sua autodeterminazione, a un dato trattamento sanitario, anche se questo comporti un rischio specifico, ma non postula il sacrificio della salute di ciascuno per la tutela della salute degli altri>.


Su queste basi, per il Collegio la responsabilità della convenuta Yyy va senz’altro affermata.


3. Relativamente invece alla posizione del convenuto Jjj, è incontestato che egli, all’epoca dei fatti, sommasse in sé, oltre a quella (contingente) di medico di turno, le due qualità di Coordinatore sanitario e di Responsabile dello specifico Servizio (“di igiene pubblica”) deputato alla somministrazione dei vaccini.


Ciò premesso, se anche la sua condotta fosse interamente immune da censure in rapporto a quest’ultima qualità, non lo potrebbe invece essere in rapporto alle altre, e comunque non potrebbe esserlo alla luce del loro cumulo.


Ora, come già in altra occasione questa Corte ha avuto modo di precisare (Sez. giur. reg. per il Molise, sent. n. 2 del 2000), la funzione dei coordinatori in ambito sanitario pubblico è stata individuata dall'art. 8 del D.P.R 29 dicembre 1979 n. 761 in quella di assicurare il conseguimento degli obiettivi stabiliti dagli organi dell'unità sanitaria locale ed i relativi adempimenti da parte di servizi nel rispetto dell'autonomia degli stessi; trattasi quindi di una forma di responsabilità di risultato propria della dirigenza che non implica automaticamente una responsabilità di tipo oggettivo tale da estendersi a tutte le responsabilità di tipo specifico derivante da violazione di obblighi di servizio, a meno che non risultino evidenziati particolari comportamenti specifici caratterizzati da manifesto disinteresse, evidenti omissioni e negligenze di particolare gravità.


Alla luce di ciò, va evidenziato che non vi è prova in atti, né è stata fornita nella fase dibattimentale del presente giudizio, che fossero stati adottati dal convenuto Jjj, nelle sue plurime vesti, quei necessari e preventivi atti idonei a scongiurare il rischio che accadimenti come quello per cui è causa potessero verificarsi. Una volta terminata la sessione vaccinale, infatti, l’allontanamento del medico responsabile non è di per sé legittimo, ma lo diviene soltanto se siano state apprestate le cautele - documentali (ad es., emanazione di ordini di servizio contenenti precise istruzioni o almeno decaloghi comportamentali) e organizzative (ad es., custodia dei preparati vaccinali in armadi o contenitori siti sì nell’ambulatorio ma muniti di serratura la cui chiave sia conservata dal solo medico o affidata ad un’unità organizzativa ad hoc) - idonee ad evitare che l’ambulatorio possa continuare ad operare anche in assenza del medico, in particolare sostituendo alla decisione finale di questo la decisione di personale paramedico.


Nella specie, non risulta che sia stato fatto alcunché, sicché, secondo il Collegio, il convenuto Jjj ha dal punto di vista indicato omesso di evitare la verificazione di un evento che egli era tenuto ad evitare che si verificasse.


Inoltre, neppure risulta che il Prof. Jjj, sempre nella sua veste di Coordinatore sanitario, abbia adottato o proposto che venissero adottati provvedimenti disciplinari nei confronti della convenuta Yyy, nonostante essa avesse praticato la vaccinazione non soltanto dopo che la sessione vaccinale era ormai terminata, ma anche in circostanze - l’assenza del medico di turno nell’ambulatorio - che secondo la tesi difensiva del convenuto Jjj sarebbero del tutto estranee alle prassi seguite nell'ex U.S.S.L. 50/52 di Casalmaggiore.


In altri termini, a fronte di un comportamento del tutto difforme dalle (postulate) prassi in uso e in un caso nel quale all’esito della vaccinazione sul piccolo Kkk ne sono derivate le gravi conseguenze che hanno originato il contenzioso in sede civile e nella presente sede, nessun provvedimento disciplinare, neppure il semplice rimprovero, è stato mosso dagli organi competenti nei confronti dell’autrice della condotta materiale.


La circostanza appare al Collegio indicativa, specie considerando che - come anche di recente è stato ricordato dal giudice amministrativo (Cons. Stato, sez. V, sent. n. 5832 del 2001) - in base all'art. 51 del d.P.R. n. 761 del 1979, relativo allo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali e vigente all’epoca dei fatti per cui è causa, l'iniziativa del procedimento per l'irrogazione delle sanzioni della riduzione dello stipendio, della sospensione dalla qualifica e della destituzione spettava a chi era competente ad infliggere la sanzione della censura, nonché ai coordinatori sanitario o amministrativo, a seconda che si trattasse di dipendenti, rispettivamente, del ruolo sanitario o dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo.

 
Stando all’art. 2 del d.P.R. da ultimo citato, nel ruolo sanitario erano iscritti in distinte tabelle, per i rispettivi profili, i medici, i farmacisti, i veterinari, i biologi, i chimici, i fisici, gli psicologi, nonché gli operatori in possesso dello specifico titolo di abilitazione professionale per l'esercizio di funzioni didattico-organizzative, infermieristiche, tecnico-sanitarie, di vigilanza ed ispezione e di riabilitazione. In particolare, la figura dell’assistente sanitario - alla quale nella puntuale lettera del 29.9.1983 il convenuto Jjj ha ricondotto il ruolo professionale della convenuta Yyy - era stata inquadrata nel ruolo sanitario - tabella I - Personale Infermieristico.


Ciò premesso, risulta allora chiaro che - appartenendo la convenuta Yyy al ruolo sanitario - in base al summenzionato art. 51 spettava proprio al convenuto Jjj, nella sua qualità di Coordinatore sanitario, l'iniziativa del procedimento per l'irrogazione delle sanzioni della riduzione dello stipendio, della sospensione dalla qualifica e della destituzione.


La netta distinzione tracciata dall’ultima parte dell’art. 51, comma 4, richiamato, fra il Coordinatore sanitario e quello amministrativo, quanto alle categorie di personale nei confronti delle quali erano rispettivamente tenuti a promuovere l’azione disciplinare, ricorrendone le condizioni, aiuta inoltre a comprendere quale fosse l’esatta e completa posizione del convenuto Jjj.


Sempre in base all’art. 51 del d.P.R. n. 761 del 1979, infatti, l’obbligo gravante sul Jjj di promuovere l’azione disciplinare, ricorrendone le condizioni, nei confronti della categoria di personale cui apparteneva la convenuta Yyy, andava adempiuto eccitando l’esercizio del potere di irrogazione dalla sanzione disciplinare spettante all’ufficio interno competente. Sennonché, secondo l’art. 51 del d.P.R. n. 761 del 1979, i provvedimenti che il D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modificazioni, demanda al capo del personale e al Ministro sono, in ambito ASL, di competenza, rispettivamente, del coordinatore sanitario o amministrativo e del presidente del comitato di gestione, e questa norma è stata correttamente interpretata nel senso che l'iniziativa per la irrogazione di sanzioni disciplinari diverse dalla censura spetta al coordinatore sanitario, quando il dipendente appartiene al ruolo sanitario (Cons. Stato, Sez. V, sent. n. 1 del 11.1.1989), e alla concreta irrogazione provvede, nel medesimo caso, parimenti il coordinatore sanitario (Cons. Stato, Sez. V, sent. n. 698 del 27.9.1990).


Diviene allora chiaro che, all’epoca dei fatti, la titolarità dell’ufficio di Coordinatore sanitario faceva del Jjj - allo stesso tempo - il soggetto gravato dell’obbligo di promuovere l’azione disciplinare e quello nei cui confronti detto obbligo andava adempiuto, affinché potesse esplicare la sua competenza provvedendo alla concreta irrogazione della sanzione. Egli era, inoltre, anche il Responsabile dello specifico Servizio che provvide, a mezzo della convenuta Yyy, a somministrare il vaccino, sicché doveva ritenersi pienamente informato dei fatti per cui è causa (come emerge, del resto, dalle note del 14.9.1983, 29.9.1983 e 13.10.1983).


Tutto ciò premesso, il Collegio reputa allora completamente priva di fondamento l’affermazione, rinvenibile negli scritti versati in atti dal difensore del convenuto Jjj, secondo la quale questi- venuto a conoscenza della vicenda di Kkk - avrebbe redatto una relazione sull’accaduto trasmettendola all’organo amministrativo “cui solo competevano in via esclusiva eventuali provvedimenti disciplinari”.


Detta relazione è stata infatti inviata dal Jjj - a dispetto della propria qualità di Coordinatore sanitario, e, quindi, di organo competente all’adozione di provvedimenti disciplinari diversi dalla censura - all’Assessorato Sanità, Servizio igiene pubblica, della Regione Lombardia, e al Ministero della Sanità, autorità, queste, prive dei poteri di cui all’art. 51 del d.P.R. n. 761 del 1979.


Si tratta dunque di un’omissione specifica, puntuale, che evidentemente non può non assumere una colorazione particolare alla luce del cumulo, nella persona del Jjj, della qualità di Responsabile del Servizio igiene pubblica e di Coordinatore sanitario, e che, a parere del Collegio, oltre a fondare una responsabilità di tipo specifico derivante da violazione di obblighi di servizio realizzata a mezzo di comportamenti puntuali caratterizzati da manifesto disinteresse, evidenti omissioni e negligenze di particolare gravità (Corte conti, sez. giur. Molise, sent. n. 2 del 2000), vale a rendere credibile la tesi attorea secondo la quale il convenuto Jjj avrebbe autorizzato o tollerato (nei due casi la sostanza non muta, agli effetti del presente giudizio) la somministrazione del vaccino in assenza del medico, tanto nella fase esecutiva quanto in quella di anamnesi.


E va in proposito anche osservato, per completezza, che la convenuta Yyy è rimasta contumace nel presente giudizio, benché - operando ex ante una stima prognostica - fosse più che verosimile che su di essa si sarebbero potute concentrare le maggiori e, al limite, tutte le responsabilità, in esito alla decisione di questo Collegio (di questa circostanza, del resto, appare consapevole la stessa difesa del Jjj: v. pag. 17 della memoria difensiva pervenuta in data 30.3.2004).


Quanto all’incidenza eziologica del trattamento vaccinale rispetto alle patologie insorte nel minore Kkk, il Collegio non può fare a meno di notare che, oltre alla discordanza delle opinioni peritali sul punto, anche la decisione della Corte di Appello di Brescia, sebbene concluda per l’assoluzione del convenuto Jjj dalle accuse formulategli, non ha affatto escluso che il pregresso stato febbrile del Kkk sconsigliasse nella specie di praticare la vaccinazione (pagg. 16 e, soprattutto, 17, 18 e 19 della relativa sentenza). E’ su questo, del resto, che si fonda la conferma della condanna della convenuta Yyy in quella sede.


Da questo punto di vista, inoltre, neppure può tacersi che, secondo Cass. 21.6.2004, n. 11488, «il criterio della certezza degli effetti della condotta omessa risulta ... espressamente abbandonato da Cass. 4 marzo 2004, n. 4400 in favore di quello della probabilità degli stessi e dell'idoneità della condotta a produrli ove posta in essere, essendosi affermato che l'aggravamento della possibilità che, a causa dell'inadempimento del medico, un effetto negativo si produca, può essere apprezzato anche in termini di perdita di chances "non essendo dato esprimere, in relazione ad un evento esterno ... non più suscettibile, di verificarsi, certezze di sorta, nemmeno di segno morale, ma solo semplici probabilità di un'eventuale diversa evoluzione della situazione stessa”».


E, va aggiunto, la stessa ricostruzione dei fatti che vorrebbe riservata al medico, secondo la prassi asseritamene in uso presso la U.S.S.L. n. 50/52, la decisione di procedere alla vaccinazione, appare di indeterminabile compatibilità con la documentazione in atti. In particolare, la scheda per la valutazione anamnestica prodotta dal convenuto Jjj in occasione dell’audizione personale del 17.7.2003, recante nell’intestazione il riferimento alla ASL della Provincia di Cremona ma - secondo lo stesso Jjj (v. anche pag. 6 della nota di deduzioni del 19.6.2003) - in uso presso la generalità delle ASL lombarde, reca, in calce, due diciture particolari. La prima (“firma dell’operatore che ha raccolto l’anamnesi”), riflessiva del ruolo assegnato al personale paramedico, la seconda (“firma del medico per presa visione”), concernente viceversa il ruolo rivestito dal medico.


Ora, non è dato sapere, né per vero è dal presente giudizio venuto alcun elemento di orientamento al riguardo, se la scheda in questione abbia recepito prassi già in uso oppure, al contrario, abbia avuto essa l’effetto di provocare comportamenti conformi. Come che sia, rimane il fatto che le diciture anzidette sono, nel loro tenore letterale, indicative dei ruoli tipicamente rivestiti - all’atto della vaccinazione - dal medico e dal personale paramedico.


Dalla prima si evince, evidentemente, che è il personale paramedico a raccogliere l’anamnesi, e quindi ad acquisire le risposte date dall’utenza a fronte della somministrazione delle domande di rito. Dalla dicitura in questione, tuttavia, nulla è dato evincere in ordine all’identificazione del somministrante, e in particolare, per quanto qui maggiormente interessa, sulla presenza e sull’azione, in quella fase, del medico.


A quest’ultimo riguardo, tuttavia, quel che non è dato ricavare dalla prima dicitura è però ricavabile dalla seconda. Se, infatti, il medico deve firmare “per presa visione” la scheda di cui si discorre, ne derivano invariabilmente due considerazioni: per un verso, il medico non presenzia (alla somministrazione delle domande e) alla raccolta dell’anamnesi, perché sarebbe incongruo che egli prendesse visione di un accadimento al quale abbia assistito personalmente; per altro verso, la necessità che egli prenda visione dell’esito dell’indagine anamnestica, effettuata dal personale paramedico, non può che stare nella precisa volontà di riservare al medico medesimo l’essenziale decisione di procedere immediatamente alla vaccinazione o, in alternativa, di differirne l’effettuazione, perché altrimenti si dovrebbe ritenere che questa “presa visione” sottenda un ruolo del medico inammissibilmente circoscritto ad un mero controllo ratificatorio ex post, magari anche a distanza di tempo, sull’operato del personale paramedico da ritenersi, consequenzialmente, investito in modo tacito anche della potestà di assumere autonomamente la delicata decisione di cui si discorre.


In realtà, somministrazione delle domande e raccolta dell’anamnesi possono anche aver luogo senza la presenza fisica del medico (ad esempio, possono svolgersi tramite distribuzione ad opera di personale paramedico di un questionario ai pazienti presenti nella sala d’attesa mentre il medico pratica le vaccinazioni nell’adiacente ambulatorio), ma la decisione finale va presa, nel corso della stessa sessione vaccinale, sempre ed esclusivamente dal medico.


Quale fosse l’esatta prassi in uso nelle strutture sanitarie presso le quale veniva utilizzato il modulo prodotto dal convenuto Jjj non è dunque possibile stabilirlo in base al modulo medesimo, per la obiettiva non univocità del suo tenore letterale.


In conclusione, a parere del Collegio emerge chiaramente la responsabilità anche del convenuto Jjj, nella sua plurima qualità di medico di turno, Responsabile del Servizio e di Coordinatore sanitario, dal momento che la vicenda descritta è caratterizzata da una grave negligenza, imprudenza ed imperizia riconducibili - prima e più ancora che alla inosservanza delle metodiche diagnostiche e terapeutiche dettate dalla scienza medica in quella disciplina, secondo il livello raggiunto dalla ricerca e impiegato normalmente nella pratica nosografia, tenendo conto dei mezzi impiegati al riguardo e perciò del comportamento medico conforme alle regole della deontologia professionale che postulano il suo scrupoloso impegno, con diligenza superiore alla media nell’uso di tutte le tecniche dettate dalla scienza clinica e di ogni altro accorgimento suggerito dalla comune esperienza - all’inosservanza di elementari cautele organizzative intese a evitare che, al di fuori dell’orario stabilito e in assenza del medico, l’ambulatorio potesse continuare ad operare, e fosse dunque possibile la somministrazione del vaccino all’utenza. Inoltre, la responsabilità del convenuto Jjj va affermata anche alla luce e in ragione della condotta omissiva di speciale gravità da esso tenuta in ordine alla mancata promozione dell’azione disciplinare e alla mancata irrogazione della relativa sanzione nei confronti della convenuta Yyy. Omissione, questa, tale da rendere credibile che egli avesse autorizzato o tollerato la somministrazione del vaccino in assenza del medico, tanto nella fase esecutiva quanto in quella di anamnesi, e comunque inammissibilmente idonea a ingenerare nel rimanente personale una percezione di non rischiosità, parimenti dal punto di vista disciplinare, di analoghi comportamenti devianti.


Quello tenuto dal convenuto Jjj va dunque considerato comportamento contraddistinto da macroscopiche omissioni e contrario a regole deontologiche elementari, in quanto posto in essere senza adottare quelle cautele, cure o conoscenze che costituiscono lo standard minimo di diligenza richiesto con specifico riguardo all’attività esercitata.


3. Unitamente alla responsabilità dei sanitari, come si è detto, per la Procura attrice rileverebbe quella dei competenti organi della U.S.S.L., che - nonostante una denuncia del genitore della vittima e svariati solleciti - non si attivarono in modo tempestivo al fine di escutere la garanzia assicurativa che UNIPOL si era per contratto vincolata a prestare. Proprio l'incuria e la trascuratezza dimostrata, nella circostanza dagli organi amministrativi sarebbero, per l’organo requirente, prova della colpa grave. La censura concerne, in particolare, le posizioni dei convenuti Xxx e Hhh.


Da questo punto di vista, occorre anzitutto precisare che la formulata eccezione di intervenuta prescrizione dell’azione pubblica di responsabilità risulta, nella specie, non fondata.


Per consolidata giurisprudenza di questa Corte (per tutte, v. SS.RR. n. 7 del 2000), e in conformità all’indirizzo fatto proprio anche dalla Corte di Cassazione (n. 875/90), la prescrizione del diritto al risarcimento del danno comincia a decorrere dal momento in cui il danno stesso si è verificato e non da quello eventualmente diverso in cui è stato posto in essere l’atto illecito, giacché l’affermazione della responsabilità amministrativa presuppone ontologicamente la sussistenza di un evento di danno che ha negativamente inciso sul patrimonio dell’Ente depauperandolo.


Il dies a quo, ai fini della prescrizione deve essere così identificato con il momento nel quale si procede all’effettivo pagamento perché solo in questo momento si rende concreta ed irreversibile la diminuzione del patrimonio dell’Ente e cioè il depauperamento che costituisce il danno. Nella specie, il pagamento con effetto depauperativo ha avuto luogo nel 2001, mentre l’azione di responsabilità è stata esercitata nel 2003, dunque con largo anticipo rispetto al termine quinquennale di legge.


Quanto all’eccezione, sollevata dalla convenuta Xxx, secondo la quale la propria qualità di Presidente del Comitato di gestione della ASL n. 52 varrebbe a sottrarre i comportamenti da essa tenuti alla giurisdizione di questo Giudice, in quanto organo politico anziché amministrativo, va osservato che, come anche di recente ribadito da questa Corte (III sez. centr., sent. n. 209 del 2005), un’eventuale affermazione di responsabilità effettivamente non può fondarsi sul mero riferimento alla posizione apicale dal convenuto rivestita ed alle elevate funzioni amministrative svolte, prescindendo da qualsiasi valutazione in concreto di precisi comportamenti causativi del danno. In particolare, non sarebbe assolutamente sufficiente a tal fine un generico richiamo al fatto di aver “tralasciato di esercitare il proprio ruolo di vertice…in una vicenda di non poco momento”, equivalendo tale affermazione, in realtà, ad un pregiudiziale riconoscimento di responsabilità connesso esclusivamente alla natura della posizione rivestita.


Occorre, dunque, l'accertamento dell'asserita violazione degli obblighi di servizio del convenuto per culpa in omittendo (in relazione ad un presunto obbligo di denunzia del sinistro alla compagnia assicuratrice).


Né sarebbe sostenibile, secondo la III Sezione centrale, una violazione del generale obbligo di vigilanza che incombe sui vertici delle Pubbliche Amministrazioni quali titolari del potere di supremazia, in quanto, se è vero che gli stessi hanno il dovere di intervenire per eliminare con gli opportuni provvedimenti eventuali disfunzioni e per riportare il funzionamento dell'amministrazione nei canoni di legittimità, efficienza e buon andamento, è pur vero che non si può esigere da un organo di vertice di verificare puntualmente e pedissequamente ogni comportamento posto in essere dai singoli operatori.


In altri termini, la responsabilità degli organi di vertice non può discendere ex se dall'esistenza di una posizione funzionale di supremazia e decisione, ma deve scaturire da uno specifico e provato comportamento causativo di danno: insomma, ai soggetti posti al vertice di una struttura amministrativa non possono essere contestate irregolarità o mancanza nella puntuale trattazione dei singoli affari, quanto piuttosto carenze e deficienze nel modulo organizzativo.


La prova necessaria, secondo la sentenza n. 209 del 2005, concerne la dimostrazione dell'effettiva sussistenza dell'elemento soggettivo costitutivo della responsabilità, consistente nel poter rimproverare, con un giudizio a posteriori, di aver tenuto un comportamento che, nel momento in cui l'azione è stata posta in essere e nelle condizioni in cui il soggetto agente ha potuto operare, doveva e poteva essere diverso in aderenza agli obblighi di servizio, quali individuati in relazione alla posizione dell'agente stesso ed in relazione ai livelli di cautela suggeriti dalle concrete circostanze in cui si è verificato l'evento dannoso (cfr., Corte dei conti, Sez., III, 22.3.1999 n. 52).


Aggiunge da ultimo la III Sezione che l'obbligo di attivare la copertura assicurativa non graverebbe sul Presidente del Comitato di gestione, atteggiandosi l'omessa denunzia ad atto privo di contenuto provvedimentale e, quindi, meramente esecutivo e, in quanto tale, sottratto alle competenze di detto organo apicale.


Alla luce di quanto precede, il Collegio ritiene anzitutto del tutto priva di pregio la deduzione difensiva (si v. nota del 12.5.2003) che pretenderebbe di fondare l’esenzione da responsabilità del Presidente del Comitato di gestione su un preteso ruolo di rappresentanza politica, in realtà insussistente, con un’eccezione che sostanzialmente tenderebbe a escludere nel caso di specie la giurisdizione di questa Corte. Al contrario, nel quadro del modello gestionale proprio della USL, il ruolo del Presidente del Comitato di gestione, lungi dall’assumere una valenza di ordine squisitamente politico, era quello misurabile con il metro della professionalita' rispetto ai problemi organizzativi, finanziari, di erogazione, di gestione del personale da risolvere in ciascuna delle strutture interessate.


Del resto, se fosse vero quanto dedotto al riguardo negli scritti difensivi, ne dovrebbe discendere, per quanto in questa sede rileva, una tendenziale esenzione dalla responsabilità amministrativa di simili figure. Esenzione che, tuttavia, non soltanto non avrebbe una reale ragion d’essere, ma è vistosamente contraddetta dalla stessa sentenza n. 209 del 2005 poc’anzi ricordata, laddove esclude la responsabilità contestata al Presidente del Comitato di gestione di una USL non già sempre e comunque, e quindi perché ontologicamente inconfigurabile, bensì soltanto perché rimasta in concreto indimostrata, nell’ambito della relativa vicenda processuale.


Nei confronti del Presidente del Comitato di gestione di una USL, il problema si riduce dunque a quella della prova dei fatti fondanti la responsabilità amministrativa contestata nell’atto di citazione e, nella specie, questa prova deve ritenersi, a parere del Collegio, non raggiunta.


In linea con la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione, infatti, anche nel giudizio di responsabilità amministrativa la dimostrazione del danno può essere fornita dall’attore con tutti i mezzi di prova ammessi nel nostro ordinamento, ivi comprese le presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, così previste negli artt. 2727 e 2729 c.c. e a tale principio occorre far ricorso quando, per ragioni oggettive, la prova del danno non sia altrimenti conseguibile.


Nella specie, tuttavia, non si danno presunzioni semplici - gravi, precise e concordanti - idonee a confortare un’affermazione di responsabilità a carico della convenuta Xxx, giacché gli elementi offerti dalla Procura attrice non risultano sufficienti a dimostrare la sua colpevolezza, non essendo sufficientemente provato che, nel lasso di tempo nel quale soltanto poteva essere utilmente attivata la garanzia assicurativa assolvendo all’obbligo di denuncia nei confronti dell’assicuratore, essa fosse venuta realmente a conoscenza dell’accaduto (la stessa nota del 29.9.1983, indirizzata al Pretore di Casalmaggiore, reca la firma di altra persona, in luogo di quella della Xxx). Né, per vero, sono stati indagati il fondamento (in ipotesi, esistente), anche di ordine documentale, delle sottoscrizioni ‘per delega’ della Xxx apposte da altri ed il contesto organizzativo nel quale ciò ebbe ad accadere, non potendo valere di per sé la considerazione - ancorché, in astratto, condivisibile - secondo la quale è singolare che un organo apicale lasci firmare da altri, senza dare segni tangibili di reazione, atti che rientrano nella propria sfera di competenza.


Mancando una sufficiente prova delle condotte contestate, in particolare ai fini del richiesto requisito della colpa grave, non può dunque essere addebitato alla Xxx uno specifico comportamento omissivo casualmente incidente, sicché la convenuta va assolta.


Quanto, invece, alla posizione del convenuto Hhh, con la già citata memoria depositata in data 25.3.2004, il sig. Hhh Egisto deduceva che, pur essendo stato a lui medesimo indirizzato dalla Procura regionale l’invito a dedurre, il successivo atto di citazione è stato viceversa notificato a Hhh Egidio, sicché egli sostiene di aver saputo solo casualmente e per altra via della pendenza del presente giudizio. Per conseguenza. Il Hhh instava quindi per la declaratoria di inesistenza giuridica dell’atto di citazione, e, in via gradata, del mancato rispetto del termine di legge di 120 gg. per l’emissione dell’atto di citazione, nonché, infine, della nullità della citazione per indeterminatezza dell’addebito ipotizzato a suo carico. Aggiungeva, all’udienza dibattimentale, che - nella denegata ipotesi di mancata declaratoria di inesistenza o nullità della notifica effettuata nei suoi confronti per le ragioni sopra dette, doveva comunque pronunciarsene la nullità per violazione dell’art. 170 c.p.c., in quanto non effettuata presso il procuratore domiciliatario. In estremo subordine, instava per una ripartizione interna degli addebiti che non comportasse, nel suo caso, l’accollo di una percentuale superiore al 10 %.


Ora, in ordine alle eccezioni, di ordine pregiudiziale, inerenti la validità della notifica effettuata nei confronti del convenuto Hhh il Collegio ritiene che esse vadano respinte.


Per un verso, perché - pur risultando dalla richiesta e dalla relata di notifica un prenome diverso da quello esatto (Egidio, in luogo di Egisto) - effettivamente la notifica è stata effettuata presso il domicilio del vero convenuto, sicché (al di là del fatto che, in concreto, l’atto è stato consegnato al cognato convivente, persona da considerare, quindi, a ciò abilitata, ex art. 139 c.p.c.: cfr. Cass., sent. n. 3304 del 1985, n. 1331 del 2000 e 9606 del 1999) non potrebbe comunque parlarsi di una sua inesistenza, sebbene, eventualmente, di sola nullità. Nullità che, come noto, è sempre sanabile, specie - come accaduto nel caso di specie - mediante la costituzione in giudizio, anche ove effettuata al solo scopo di far valere il vizio della notifica (v. Cass., n. 1184 del 2001), giacché, ai sensi dell’art. 156 c.p.c., in tal caso risulta comunque raggiunto lo scopo dell'atto, costituito dal portare l'atto stesso a conoscenza del destinatario.


Il principio, sancito in via generale dall'art. 156, terzo comma, c.p.c., secondo cui la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato", vale, infatti, anche per le notificazioni (art. 160 c.p.c.), la cui nullità non può essere quindi dichiarata tutte le volte che l'atto, malgrado l'irritualità della notificazione, sia venuto a conoscenza del destinatario.


La costituzione del convenuto - ancorché effettuata, come nel caso di specie, al fine dichiarato di far rilevare il vizio - sta ad indicare in modo inequivoco che tale situazione si è realizzata e preclude, pertanto, la declaratoria di nullità, anche se tardiva, dal momento che la convalidazione della notifica opera ex tunc (Cass. 17 giugno 1998, n. 6040 e 5 novembre 1998, n. 11111).


Per le medesime ragioni, non può essere accolta l’eccezione relativa alla pretesa violazione dell’art. 170 c.p.c., per la mancata effettuazione della notifica presso il procuratore domiciliatario. In proposito, premessa la netta differenza esistente fra notifica presso il “domicilio eletto”, ex art. 141 c.p.c, e notifica presso il “procuratore costituito”, ex art. 170 c.p.c. (v. Corte dei conti, sez. giur. Umbria, sent. n. 260 del 2001), di tal che, mentre la notifica al “procuratore costituito” ha valore assoluto e non ammette altra forma concorrente di notifica, la notifica al domiciliatario invece, per pacifica giurisprudenza, concorre con quella fatta direttamente all’interessato (cfr., in termini, Cass. Civ., Sez. Un. N. 10245 del 1994 e Cons. St. Sez. VI n. 454 del 1991), o - detto altrimenti - è “alternativa a quella di cui agli artt. 138 e 139 cpc” (cfr. Cass. Civ. n°4097/1988).


Occorre tenere distinti i due atti normalmente contenuti nelle procure difensionali: uno è l’elezione di domicilio, l’altro è la procura conferita al difensore.


L’elezione di domicilio (art.47 c.c.) può difatti essere contenuta, ma non necessariamente deve esserlo, anche nella procura alle liti. Essa può anche mancare del tutto (ad es.: “l’elezione di domicilio presso il procuratore ad litem non è requisito di validità del mandato” Cass.22 marzo 1995 n. 3254). Si tratta di atti ontologicamente distinti (Cass. 5 febbraio 1998 n.1162), pur se strettamente compenetrati qualora, come di regola accade, siano contenuti in un unico atto. Secondo la Corte di Cassazione l’elezione di domicilio, pur se presso il procuratore, costituendo atto distinto dal conferimento della procura alle liti, conserva la sua validità per ogni stato e grado del giudizio, a meno che non risulti espressamente il contrario (28 giugno 1989 n. 3146; 18 aprile 1987, n. 3879).


Ora, è stato anche esattamente notato che dottrina e giurisprudenza, ai fini in particolare della soluzione dello specifico problema della validità o della invalidità della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio di merito al difensore domiciliatario della parte nella fase cautelare, hanno da tempo evidenziato che la soluzione deve poggiare sull’interpretazione dell’atto di elezione di domicilio, e quindi, qualora tale elezione sia effettuata in occasione del conferimento della procura alle liti, si dovrà dedurre “l’ampiezza” dell’elezione di domicilio dal tenore della procura conferita ed estesa a margine dell’atto difensionale.


In quest’ottica, è stata anche richiamata la decisione delle SS.UU. della Corte di Cassazione n. 5528 del 1991, laddove si è affermato che la <procura ad litem conferita per il giudizio di primo grado con la formula <per il presente giudizio> od usando altri sinonimi quali <processo>, <causa> <controversia>, ha efficacia anche per il secondo grado, ove da contesto dell’atto non risulti l’esistenza di ulteriori elementi limitativi>.


Se, dunque, la procura abilita il difensore anche all’ulteriore fase di merito, oltre che a quella cautelare, sembra del tutto lecito, ha concluso attenta dottrina, notificare la citazione presso il difensore domiciliatario nella fase cautelare.


Tutto ciò premesso, non vi sono - in astratto - ragioni per ritenere che siffatta soluzione non si adatti, oltre che alla testé indicata relazione <giudizio cautelare ante causam/successivo giudizio di merito>, anche allo schema <fase preprocessuale della presentazione delle deduzioni difensive stimolate dalla ricezione dell’invito/emissione dell’atto di citazione>.


L’invito a dedurre, quale atto preprocessuale, consente all’invitato di produrre alla Procura nuovi elementi di fatto e di diritto a proprio discarico, di tal che può far emergere diverse valutazioni idonee a svolgere l’istruttoria a proprio favore, sino a pervenire alla archiviazione o ad un’eventuale riduzione o modificazione degli addebiti contestati all’invitato (così, SS.RR. n. 13 del 2003). Da questo punto di vista, è conforme ad una lettura che propenda per l’effettività del diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost. ammettere che l’invitato possa eleggere domicilio presso il difensore (nell’ambito del conferimento ad esso della procura speciale), con effetti destinati a propagarsi nelle successive fasi del rito contabile.


Né per vero potrebbe sostenersi, in senso contrario, che le deduzioni difensive scritte in risposta all’invito non figurano fra gli atti, specificamente individuati nell’art. 83, comma 3, c.p.c., con riferimento ai quali soltanto il c.p.c. ammette che il procuratore autentichi la sottoscrizione dell’assistito, con la conseguenza che, per produrre gli effetti loro tipici, negozio di conferimento del mandato difensivo e (ove operata insieme ad esso) elezione di domicilio effettuati in calce o a margine delle deduzioni difensive in parola dovrebbero essere validati da un’autentica notarile.


In base al c.d. rinvio dinamico di cui all’art. 26 del R.D. n. 1038 del 1993, infatti, nei procedimenti contenziosi di competenza della Corte dei conti si osservano le norme e i termini della procedura civile non già tout court, bensì (solo) in quanto siano applicabili (e non siano modificati dalle disposizioni del medesimo R.D.). L’ordinario sistema processualcivilistico va cioè adattato al rito contabile, e non viceversa, e - proprio sul punto che qui interessa - le stesse Sezioni Riunite di questa Corte (sent. n. 831/A del 1993) hanno mostrato di non aderire all’idea che gli atti specificamente indicati nell’art. 83, comma 3, c.p.c. formino un numerus clausus ai fini della valida autenticazione della sottoscrizione dell’assistito in calce alla procura speciale.


Inoltre, quand’anche il conferimento della procura speciale fosse inficiato dal difetto in capo al difensore del potere di autenticazione della sottoscrizione dell’assistito, rimane il fatto che, secondo la Corte di Cassazione, qualora con un unico atto sia conferita procura ad litem ed eletto domicilio presso il procuratore nominato, essendo la procura e l'elezione di domicilio atti ontologicamente differenti, (persino) l'eventuale nullità della prima, da qualunque causa dipendente, non si comunica alla seconda che rimane pertanto valida (sez. III, sent. n. 1162 del 1998) sol che sia fatta espressamente e rivesta la forma scritta (art. 47, comma 2, c.c.).


I caratteri propri della fase preprocessuale, e in particolare il ruolo di garanzia che in essa riveste l’istruttoria (tendente all’obiettivo della propria massima completezza: ancora SS.RR. n. 13 del 2003), hanno del resto portato la prima sezione d'appello di questa Corte (sent. n. 1 del 2003) a ravvisare una analogia tra l'atto di invito e l'avviso di interrogatorio di cui all’art. 375 c.p.p. E, aggiunge il Collegio, vi sono obiettivamente elementi di similitudine fra l’invito a dedurre tipico del giudizio contabile e l’atto, diverso dall’informazione di garanzia, di cui all’art. 161, comma 2, prima parte, c.p.p.


Tutto ciò premesso, considerata dunque la peculiare funzione di garanzia svolta dall’invito, il domicilio che venisse eletto dal destinatario nell’ambito del conferimento della procura speciale al difensore incaricato già al fine della presentazione delle deduzioni di cui all’art. 5 comma 1, del D.L.15 novembre 1993 n. 453 convertito nella legge 14 gennaio 1994 n.19, nel testo modificato dal D.L. 23 ottobre n. 543 convertito nella legge 20 dicembre 1996 n. 639, non può non spiegare effetto anche ai fini della notifica dell’atto di citazione, sulla scorta dell’art. 170 c.p.c. (cfr. la già citata Corte dei conti, sez. giur. Umbria, sent. n. 260 del 2001).


E’ infatti principio consolidato, nella giurisprudenza della Suprema Corte (v. ad es. Cass., n. 11037 del 1997 e n. 17519 del 2003), quello per cui l’elezione di domicilio speciale, ha, come funzione, la sostituzione, per l’affare in questione, di tutti gli altri parametri di individuazione spaziale della persona fisica o giuridica (rispettivamente residenza, dimora, domicilio generale o sede legale o effettiva) con il luogo specificamente indicato e, come conseguenza, il dipanarsi degli effetti di cui all’articolo 141 Cpc, sicché, oltre che effettuarsi per iscritto, deve connotarsi secondo caratteri di incontroversa univocità, onde desumere la “chiara volontà della parte di riferirsi al luogo prescelto come destinazione non fungibile di tutti gli atti del processo che la riguardino”.


Se tutto questo, in astratto, è vero, è però di contro vero che - come puntualizzato, ad es., da Cass., sez. I, n. 4456 del 1999 e sez. II, n. 4356 del 2000 - la notifica di un atto, ivi incluso quello introduttivo del giudizio (o persino di un singolo grado di giudizio) alla parte personalmente o ad altro soggetto abilitato a riceverlo, anziché al difensore costituito (in ipotesi, anche nel precedente grado di giudizio), non ne determina la inesistenza giuridica, ma semplicemente la nullità, sanabile per la costituzione della parte. Il che, in concreto, è esattamente quanto avvenuto nel presente giudizio, sicché la nullità della notifica - che altrimenti, per le ragioni appena indicate, vi sarebbe stata (considerata l’ampia portata del mandato conferito al difensore, contestualmente all’elezione di domicilio presso lo studio di questi, operata dal convenuto Hhh a margine delle deduzioni difensive in data 16.6.2003, fatte pervenire alla Procura regionale) - è da considerarsi sanata.


Il Hhh ha infatti accettato il contraddittorio, in particolare nella misura in cui, negli scritti difensivi, deduceva i vizi della notifica effettuata nei suoi confronti (ancorché con l’indicazione di erronee generalità) e instava, in via subordinata, per una ripartizione interna degli addebiti che non comportasse nel suo caso l’accollo di una percentuale superiore al 10 %.


Risultando sanata, dunque, l’irritualità della notifica effettuata nei suoi confronti, il Collegio osserva, nel merito, che non sussistono i presupposti per l’affermazione, nella specie, della responsabilità del convenuto Hhh.


In base, in particolare, alla relazione in data 11.10.2002 del Commissario liquidatore dell’ex U.S.S.L. 20 di Viadana, si trae unicamente che - nel corso del 1983 - il convenuto Hhh sarebbe subentrato al dr. Volpato nell’ufficio di Dirigente coordinatore amministrativo. Il che equivale a dire, in sostanza, che nella seconda parte del 1983 - ovvero nel momento in cui, verificatosi l’evento dannoso, occorreva prudenzialmente effettuare la prevista denuncia all’assicuratore - era il convenuto Hhh a ricoprire detto ufficio.


Di qui, due ordini di considerazioni.


Per un verso, se - come nella specie - non risulta provata la conoscenza del fatto ad opera del Hhh, nella sua qualità di Dirigente coordinatore amministrativo, tenuto conto in particolare della mancata denuncia da parte del Dirigente coordinatore sanitario, è a quest’ultimo che doveva, evidentemente, essere addebitato anche il danno erariale derivante dall’impossibilità di valersi della manleva assicurativa. Per altro verso, la citazione distingue nettamente le figure del Presidente del Comitato di gestione della U.S.S.L. e del Dirigente coordinatore amministrativo, da un lato, e quella del Responsabile del Settore legale, dall’altro lato, evidenziando la sovraordinazione dei primi due rispetto al terzo (pag. 25). La citazione aggiunge, inoltre, che all’epoca dei fatti Responsabile del Settore legale era il convenuto Hhh (pag. 24), che, in via aggiuntiva, ricopriva anche l’incarico di Responsabile del Servizio socio-sanitario.


In base a questa ricostruzione, dunque, il convenuto Hhh, in qualità di Responsabile del Settore legale, si sarebbe trovato in posizione sottordinata rispetto non soltanto al Presidente del Comitato di gestione della U.S.S.L., ma anche al Dirigente coordinatore amministrativo.


Sennonché, come più sopra evidenziato, in atti (la già citata relazione in data 11.10.2002 del Commissario liquidatore dell’ex U.S.S.L. 20 di Viadana) risulta che, al momento in cui l’obbligo di denuncia verso l’assicuratore andava assolto, il convenuto Hhh ricopriva l’ufficio di Dirigente coordinatore amministrativo (incarico, questo, indicato anche nell’invito a dedurre).


Dalle deduzioni difensive fatte pervenire dall’invitato Filippini depositate in data 20.5.2003 si trae - è vero - che il convenuto Hhh sarebbe cessato dalle funzioni di Dirigente coordinatore amministrativo a decorrere dall’1.1.1985, nonché l’affermazione, per vero non suffragata da altro riscontro, che il medesimo Hhh avrebbe sin a quel momento svolto in contemporanea anche l’incarico di Dirigente del Servizio Affari generali e legali. Sennonché, non soltanto non risulta (né è stato indagato) a partire da quando il convenuto Hhh avrebbe ricoperto anche l’ufficio di Responsabile del Settore legale, ma - tenuto conto della ricostruzione attorea - se davvero egli avesse ricoperto in costanza di tempo ambedue gli incarichi non vi potrebbe essere ragione di operare quella netta distinzione che la domanda attorea invece propone fra le figure del Presidente del Comitato di gestione della U.S.S.L. e del Dirigente coordinatore amministrativo, da un lato, e quella del Responsabile del Settore legale, dall’altro lato.


In conclusione, la tesi accusatoria non risulta sufficientemente provata, specie in ordine al richiesto requisito della colpa grave, e, per conseguenza, il convenuto Hhh va assolto dagli addebiti contestatigli.


4. Il Collegio ritiene peraltro, con riferimento ai convenuti Jjj e Yyy, che ricorrano le condizioni previste dagli articoli 52, comma 2, del R.D. n. 1214 del 1934 e 83 del R.D. n. 2440 del 1923 per l'esercizio del potere di riduzione dell'addebito, e che l'esercizio in concreto di tale potere è inteso, secondo il prudente apprezzamento del giudice contabile, a proporzionare il danno risarcibile alla quota di rischio incombente sul medesimo, ritenendosi che una parte di esso debba restare a carico dell'apparato al fine di non scoraggiare l'attività di che trattasi, di primaria rilevanza sociale, nel caso dei convenuti Yyy e Jjj.


In applicazione di detto potere, gli odierni convenuti vanno dunque condannati, rispettivamente, al pagamento, in solido e in parti eguali, della complessiva somma di euro 170.000,00, oltre rivalutazione monetaria, dalla data del fatto al deposito della sentenza, e interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al soddisfo.


La condanna alle spese di giustizia segue la soccombenza, limitatamente ai convenuti Yyy e Jjj.


5. In ordine, da ultimo, alla richiesta di liquidazione degli onorari da parte del difensore del convenuto Hhh, il Collegio osserva - in conformità all’indirizzo della Corte di Cassazione (v. ad es. Cass., Sez. un. n. 9859 del 1997 e sez. III civile, sent. n. 11645 del 2002) - che in ordine ai rapporti tra il principio della domanda e la pronunzia sulle spese processuali, il regolamento delle dette spese è consequenziale ed accessorio alla definizione del giudizio, onde la condanna al pagamento delle spese di lite legittimamente può essere emessa, a carico della parte soccombente, anche di ufficio, in mancanza di una esplicita richiesta della parte vittoriosa, a meno che risulti che esista una esplicita volontà di quest'ultima di rinunziarvi. La mancata statuizione sulle spese processuali integra il vizio di omissione di pronunzia (Cass. 11 marzo 1995 n. 2869), anche qualora tale pronunzia non sia stata chiesta dalla parte vittoriosa (Cass. 13 giugno 1994 n. 5720).


Il giudice che, chiudendo il processo davanti a lui, è tenuto a pronunziare sulle spese processuali, deve, nell'ipotesi di condanna della parte soccombente, provvedere anche a liquidarle a norma dell'art. 91, primo comma, c.p.c., il quale prevede che venga disposto sia il rimborso delle spese anticipate dalla parte (ai sensi del precedente art. 90), sia la liquidazione degli onorari di difesa.


Anche in ordine al potere dei giudice di liquidazione delle spese processuali (inteso il termine in senso ampio, e cioè come comprensivo del rimborso delle spese anticipate e della liquidazione degli onorari) non opera il principio della domanda. Ed invero l'art. 75 disp. att. c.p.c. impone al difensore di unire al fascicolo di parte, al momento del passaggio in decisione della causa, la nota delle spese, ove sono indicati "in modo distinto e specifico" gli onorari e le spese. Ma, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (v., tra le altre, 23 aprile 1988 n. 3149; 26 luglio 1985 n. 4357), la omessa presentazione, da parte del difensore, della nota spese non esclude il potere-dovere del giudice di effettuare la liquidazione delle spese in base agli atti di causa. Tale affermazione è pienamente conforme al disposto dell'art. 59 dell'ordinamento forense (R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578), il quale, dopo avere, nel secondo comma, imposto al difensore di "presentare insieme con gli atti della causa la nota delle spese, delle proprie competenze e dell'onorario di avvocato", dispone, nel terzo comma, che "qualora tale obbligo non venga adempiuto, con la sentenza si provvede alla tassazione delle spese nonché delle competenze e dell'onorario di avvocato in base agli atti della causa". Consegue che il giudice, il quale, dopo avere pronunziato condanna alle spese processuali, non provveda a liquidarle, incorre nel vizio di omessa pronunzia (Cass. 11 gennaio 1982 n. 107).


Nell'esercizio del potere di liquidare le spese processuali, il giudice è tenuto ad osservare la tariffa forense che è approvata con decreto ministeriale avente natura regolamentare, emanato sulla base dell'articolo unico della legge 7 novembre 1957 n. 1051 (per le prestazioni i giudiziali in materia civile).


Può ipotizzarsi, peraltro, che la parte vittoriosa rinunzi ad ottenere la condanna alle spese processuali, in tutto o in parte, con manifestazione di volontà che rileva sul piano sostanziale (come rinunzia al diritto spettantele) e non processuale (come mancata proposizione della domanda), sicché tale rinunzia, ammissibile, deve essere esplicita e va accertata dal giudice che pronunzia sulle spese processuali. Essa, proprio perché esplicita, non può comunque essere implicitamente desunta dalla sola mancata presentazione della nota spese.


Ora, nella giurisprudenza consolidata della Corte di conti se non si è mai revocato in dubbio il dovere-potere del giudice contabile, in concreto esercitato facendo applicazione delle anzidette norme del c.p.c., di liquidare e regolare le spese "giudiziali", cioè gli oneri economici direttamente connessi al funzionamento della giustizia, contrasti giurisprudenziali sono invece insorti circa la sussistenza o meno del potere o del dovere del giudice contabile di regolare le spese "legali", nel caso di proscioglimento del convenuto ai sensi dell’art. 3, comma 2 bis della legge n. 639/1996 (in senso affermativo, ritenendo rientrare nella potestas judicandi la liquidazione e regolazione di tutte le spese, per loro definizione comprensive di quelle concernenti anche i diritti ed onorari di avvocato: Sez. riun. n. 42/1997; sez. II centr. n. 115 del 1999 e 190 del 1999; in senso difforme, per la distinzione fra le "spese di giustizia" e le "spese legali", ravvisando per queste ultime difetto di giurisdizione Sez. riun. n. 29 del 1997; Sez. riun. n. 22 del 1998; sez. II centr. n. 219 del 1997).


Sennonché, a comporre detto contrasto sono di recente intervenute le SS.UU. della Corte di Cassazione, con decisione n. 17014 del 2003, stabilendo che non eccede i limiti della giurisdizione della Corte dei conti la sentenza del giudice contabile che rigetta la domanda di condanna del dipendente per responsabilità amministrativa e provvede sulle spese del giudizio - intese sia come spese di giustizia (esborsi di cancelleria e simili), sia come spese di parte (essenzialmente, gli onorari dei difensori) - mediante dichiarazione di compensazione.


Tutto ciò premesso, il Collegio ritiene allora, con riferimento al convenuto Hhh, che sussistano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giustizia, unitamente a quelle per onorari e accessori di legge, essendo la decisione di assoluzione fondata, nella specie, non già sulla completa infondatezza della domanda bensì sulla non sufficienza delle prove raccolte a suo carico dalla Procura attrice. In tal senso, anche la recente decisione della Sezione II centrale, n. 272/A del 13 luglio 2005, subordina il diritto al rimborso delle spese legali all’emanazione di sentenze <<ampiamente assolutorie che escludano la responsabilità (col “definitivo proscioglimento” nel merito dei soggetti chiamati in giudizio) sotto il profilo sia soggettivo che oggettivo>>.


Identica soluzione, per le medesime ragioni sopra esposte, si impone secondo il Collegio con riferimento alla convenuta Xxx.


P.Q.M.


La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione reiette, condanna i convenuti Jjj e Yyy al pagamento, in solido e in parti eguali, della complessiva somma di euro 170.000,00, oltre rivalutazione monetaria, dalla data del fatto al deposito della sentenza, e interessi legali dalla data di deposito della presente sentenza all'effettivo soddisfo;


assolve la convenuta Xxx dall’addebito e il convenuto Hhh, nei termini di cui in motivazione.


Le spese di giustizia seguono la soccombenza, limitatamente ai convenuti Yyy e Jjj, e sono liquidate in euro _____________, mentre sono compensate, unitamente a quelle per onorari e accessori di legge, con riferimento ai convenuti Hhh e Xxx.


Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 13.1.2005.



L'ESTENSORE                                                   IL PRESIDENTE
Dr. Massimiliano Atelli                                         Dr. Giuseppe Nicoletti

Depositata in Segreteria
IL DIRIGENTE

 

M A S S I M E

 Sentenza per esteso

 

1) Tutela della salute - Somministrazione di vaccino in assenza del medico - Omissione e negligenze specifica del medico - Cumulo di cariche - Ininfluenza - Criterio della probabilità e idoneità della condotta - Applicabilità - Criterio della certezza degli effetti della condotta - Esclusione. L’omissione specifica, puntuale, da parte del medico, non può non assumere una colorazione particolare alla luce del cumulo, della qualità di Responsabile del Servizio igiene pubblica e di Coordinatore sanitario, e che, oltre a fondare una responsabilità di tipo specifico derivante da violazione di obblighi di servizio realizzata a mezzo di comportamenti puntuali caratterizzati da manifesto disinteresse, evidenti omissioni e negligenze di particolare gravità (Corte conti, sez. giur. Molise, sent. n. 2 del 2000), vale a rendere credibile, nella specie, la tesi secondo la quale il convenuto avrebbe autorizzato o tollerato (nei due casi la sostanza non muta, agli effetti del presente giudizio) la somministrazione del vaccino in assenza del medico, tanto nella fase esecutiva quanto in quella di anamnesi. Il criterio della certezza degli effetti della condotta omessa risulta espressamente abbandonato da Cass. 4 marzo 2004, n. 4400 in favore di quello della probabilità degli stessi e dell'idoneità della condotta a produrli ove posta in essere, essendosi affermato che l'aggravamento della possibilità che, a causa dell'inadempimento del medico, un effetto negativo si produca, può essere apprezzato anche in termini di perdita di chances "non essendo dato esprimere, in relazione ad un evento esterno ... non più suscettibile, di verificarsi, certezze di sorta, nemmeno di segno morale, ma solo semplici probabilità di un'eventuale diversa evoluzione della situazione stessa” Cass. 21.6.2004, n. 11488. Pres. NICOLETTI - Rel. ATELLI. CORTE DEI CONTI Sez. Giurisd.le Reg. LOMBARDIA 14 novembre 2005 (ud.13.1.2005), Sentenza n. 695

 

2)  Tutela della salute - Personale paramedico - Potere di somministrazione delle domande e raccolta dell’anamnesi - Limiti - Standard minimo di diligenza - Obblighi di servizio del medico. La somministrazione delle domande e raccolta dell’anamnesi possono anche aver luogo senza la presenza fisica del medico (ad esempio, possono svolgersi tramite distribuzione ad opera di personale paramedico di un questionario ai pazienti presenti nella sala d’attesa mentre il medico pratica le vaccinazioni nell’adiacente ambulatorio), ma la decisione finale va presa, nel corso della stessa sessione vaccinale, sempre ed esclusivamente dal medico. Va dunque considerato, tale comportamento, contraddistinto da macroscopiche omissioni e contrario a regole deontologiche elementari, in quanto posto in essere senza adottare quelle cautele, cure o conoscenze che costituiscono lo richiesto con specifico riguardo all’attività medica esercitata. Pres. NICOLETTI - Rel. ATELLI. CORTE DEI CONTI Sez. Giurisd.le Reg. LOMBARDIA 14 novembre 2005 (ud.13.1.2005), Sentenza n. 695

 

3)  Tutela della salute - Responsabilità del medico - Inosservanza di elementari cautele organizzative - Fattispecie: somministrazione del vaccino all’utenza in assenza del medico. Sussiste la responsabilità da grave negligenza è caratterizzata imprudenza ed imperizia, anche nella plurima qualità di medico di turno, Responsabile del Servizio e di Coordinatore sanitario, riconducibile - prima e più ancora che alla inosservanza delle metodiche diagnostiche e terapeutiche dettate dalla scienza medica in quella disciplina, secondo il livello raggiunto dalla ricerca e impiegato normalmente nella pratica nosografia, tenendo conto dei mezzi impiegati al riguardo e perciò del comportamento medico conforme alle regole della deontologia professionale che postulano il suo scrupoloso impegno, con diligenza superiore alla media nell’uso di tutte le tecniche dettate dalla scienza clinica e di ogni altro accorgimento suggerito dalla comune esperienza - all’inosservanza di elementari cautele organizzative intese a evitare che, al di fuori dell’orario stabilito e in assenza del medico, l’ambulatorio potesse continuare ad operare, e fosse dunque possibile la somministrazione del vaccino all’utenza. Inoltre, la responsabilità va affermata anche alla luce e in ragione della condotta omissiva di speciale gravità tenuta in ordine alla mancata promozione dell’azione disciplinare e alla mancata irrogazione della relativa sanzione. Omissione, questa, tale da rendere credibile, nella fattispecie, che fosse autorizzato o tollerato la somministrazione del vaccino in assenza del medico, tanto nella fase esecutiva quanto in quella di anamnesi, e comunque inammissibilmente idonea a ingenerare nel rimanente personale una percezione di non rischiosità, parimenti dal punto di vista disciplinare, di analoghi comportamenti devianti. Pres. NICOLETTI - Rel. ATELLI. CORTE DEI CONTI Sez. Giurisd.le Reg. LOMBARDIA 14 novembre 2005 (ud.13.1.2005), Sentenza n. 695

 

4) Pubblica amministrazione - Procedure e varie - Responsabilità amministrativa - Atto illecito - Risarcimento del danno - Prescrizione - Decorrenza dei termini. La prescrizione del diritto al risarcimento del danno comincia a decorrere dal momento in cui il danno stesso si è verificato e non da quello eventualmente diverso in cui è stato posto in essere l’atto illecito, giacché l’affermazione della responsabilità amministrativa presuppone ontologicamente la sussistenza di un evento di danno che ha negativamente inciso sul patrimonio dell’Ente depauperandolo. (Corte dei Conti v. SS.RR. n. 7/2000 - Corte di Cassazione n. 875/90). Pres. NICOLETTI - Rel. ATELLI. CORTE DEI CONTI Sez. Giurisd.le Reg. LOMBARDIA 14 novembre 2005 (ud.13.1.2005), Sentenza n. 695

 

5)  Procedure e varie - Corte dei Conti - Autonoma e distinta qualificazione giuridica dei medesimi fatti - Giudizi contabili - Valutazione autonoma - Sussiste - Principio della separatezza ed autonomia dei processi. In materia di giudizi contabili, le conclusioni cui siano giunti giudici appartenenti ad altri ordini di giurisdizione sui medesimi fatti non precludono alla Corte dei Conti di valutare autonomamente tutti gli elementi emersi ai fini del giudizio di responsabilità amministrativo-contabile (C.d.Conti, Sez. III centr., 30.3.2000 n. 124), nell’ambito del quale il giudice adito può anche pervenire ad una autonoma e distinta qualificazione giuridica dei medesimi fatti. Sicché, anche laddove l’azione si fosse basata anche sugli accertamenti operati e sulle conclusioni raggiunte nell’ambito del processo civile, ai fini dell’affermazione della responsabilità è indubbio che nessun vincolo o preclusione potrebbe limitare la valutazione di questo Giudice, nemmeno per quanto attiene all’accertamento del fatto. Di contro, il su riferito principio della separatezza ed autonomia dei processi non esclude la utilizzabilità nel giudizio di responsabilità degli atti processuali acquisiti in altri procedimenti giudiziari. In particolare, le perizie raccolte in altri processi possono essere utilizzate dal giudice contabile nel processo di responsabilità e da questi autonomamente vagliati in base al principio della libera formazione del convincimento decisorio. (Art. 116 del codice di procedura civile). Pres. NICOLETTI - Rel. ATELLI. CORTE DEI CONTI Sez. Giurisd.le Reg. LOMBARDIA 14 novembre 2005 (ud.13.1.2005), Sentenza n. 695

 

6) Procedure e varie - Prescrizione - Dies a quo - Decorrenza dei termini - Fattispecie. Il dies a quo, ai fini della prescrizione deve essere così identificato con il momento nel quale si procede all’effettivo pagamento perché solo in questo momento si rende concreta ed irreversibile la diminuzione del patrimonio dell’Ente e cioè il depauperamento che costituisce il danno. Nella specie, il pagamento con effetto depauperativo ha avuto luogo nel 2001, mentre l’azione di responsabilità è stata esercitata nel 2003, dunque con largo anticipo rispetto al termine quinquennale di legge. Pres. NICOLETTI - Rel. ATELLI. CORTE DEI CONTI Sez. Giurisd.le Reg. LOMBARDIA 14 novembre 2005 (ud.13.1.2005), Sentenza n. 695

 

7) Procedure e varie - Notifica presso il “domicilio eletto” e “procuratore costituito” - Differenza. La netta differenza esistente fra notifica presso il “domicilio eletto”, ex art. 141 c.p.c, e notifica presso il “procuratore costituito”, ex art. 170 c.p.c. (v. Corte dei conti, sez. giur. Umbria, sent. n. 260 del 2001), di tal che, mentre la notifica al “procuratore costituito” ha valore assoluto e non ammette altra forma concorrente di notifica, la notifica al domiciliatario invece, per pacifica giurisprudenza, concorre con quella fatta direttamente all’interessato (cfr., in termini, Cass. Civ., Sez. Un. N. 10245 del 1994 e Cons. St. Sez. VI n. 454 del 1991), o - detto altrimenti - è “alternativa a quella di cui agli artt. 138 e 139 cpc” (cfr. Cass. Civ. n°4097/1988). Pres. NICOLETTI - Rel. ATELLI. CORTE DEI CONTI Sez. Giurisd.le Reg. LOMBARDIA 14 novembre 2005 (ud.13.1.2005), Sentenza n. 695

 

8) Procedure e varie - Elezione di domicilio - Nozione - Procura alle liti - Efficacia. L’elezione di domicilio (art.47 c.c.) può difatti essere contenuta, ma non necessariamente deve esserlo, anche nella procura alle liti. Essa può anche mancare del tutto (ad es.: “l’elezione di domicilio presso il procuratore ad litem non è requisito di validità del mandato” Cass.22 marzo 1995 n. 3254). Si tratta di atti ontologicamente distinti (Cass. 5 febbraio 1998 n.1162), pur se strettamente compenetrati qualora, come di regola accade, siano contenuti in un unico atto. Secondo la Corte di Cassazione l’elezione di domicilio, pur se presso il procuratore, costituendo atto distinto dal conferimento della procura alle liti, conserva la sua validità per ogni stato e grado del giudizio, a meno che non risulti espressamente il contrario (Corte di Cassazione SS.UU. n. 5528/1991; Cass. 28 giugno 1989 n. 3146; Cass. 18 aprile 1987, n. 3879). Pres. NICOLETTI - Rel. ATELLI. CORTE DEI CONTI Sez. Giurisd.le Reg. LOMBARDIA 14 novembre 2005 (ud.13.1.2005), Sentenza n. 695

 

9) Procedure e varie - Notifica di un atto alla parte personalmente o ad altro soggetto abilitato a riceverlo, anziché al difensore costituito - Effetti. La notifica di un atto, ivi incluso quello introduttivo del giudizio (o persino di un singolo grado di giudizio) alla parte personalmente o ad altro soggetto abilitato a riceverlo, anziché al difensore costituito (in ipotesi, anche nel precedente grado di giudizio), non ne determina la inesistenza giuridica, ma semplicemente la nullità, sanabile per la costituzione della parte Cass., sez. I, n. 4456 del 1999 e sez. II, n. 4356 del 2000. Pres. NICOLETTI - Rel. ATELLI. CORTE DEI CONTI Sez. Giurisd.le Reg. LOMBARDIA 14 novembre 2005 (ud.13.1.2005), Sentenza n. 695

 

10) Procedure e varie - Danno risarcibile - Giudice contabile - Esercizio del potere di riduzione dell'addebito. Le condizioni previste dagli articoli 52, comma 2, del R.D. n. 1214 del 1934 e 83 del R.D. n. 2440 del 1923 per l'esercizio del potere di riduzione dell'addebito, e che l'esercizio in concreto di tale potere è inteso, secondo il prudente apprezzamento del giudice contabile, a proporzionare il danno risarcibile alla quota di rischio incombente sul medesimo, ritenendosi che una parte di esso debba restare a carico dell'apparato al fine di non scoraggiare l'attività di che trattasi (in specie inosservanza di elementari cautele organizzative), di primaria rilevanza sociale. Pres. NICOLETTI - Rel. ATELLI. CORTE DEI CONTI Sez. Giurisd.le Reg. LOMBARDIA 14 novembre 2005 (ud.13.1.2005), Sentenza n. 695

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