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Consiglio Stato, Sezione VI -  del 5 ottobre 2001, Sentenza n. n. 5253.

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Pres. Ruoppolo, Est. Maruotti - S.a.s. Onda Radio (Avv.ti Dalle Nogare e Balli) c. Comune di Serramazzoni (Avv.ti Pini e Romanelli), Poggioli (Avv.ti Fregni e Mazzocco), S.r.l. Nuova Radio Emilia (Avv.ti De Vergottini e Mazzoni) e Adami (n.c.) - (conferma T.A.R. per l'Emilia Romagna, Bologna Sez. II, 22 dicembre 2000, n. 1060).

Omissis

FATTO

Il responsabile del servizio tecnico urbanistico del Comune di Serramazzoni:

con l'atto n. 130 del 31 agosto 2000, ha ordinato alla S.a.s. Onda Radio la sospensione dei lavori di ricostruzione di un tralcio di sostegno di antenne radio televisione, sito nella frazione Montagnana;

con l'atto n. 111 dell'11 ottobre 2000, ha ordinato alla società di demolire il medesimo traliccio.

Col ricorso n. 1471 del 2000, proposto al TAR per l'Emilia Romagna (Sede di Bologna), la S.a.s. Onda Radio ha impugnato tali provvedimenti, di cui ha chiesto l'annullamento per violazione di legge ed eccesso di potere.

Nel corso del giudizio:

- hanno proposto intervento ad opponendum i signori Valeriano Poggioli, Carlo Adani, Angelo Demurtas, Carlo Ferraroni, Isella Vignudini, Francesca Culletta e Aldo Mezzafoglia;

- ha proposto intervento ad adiuvandum la S.r.l. Nuova Radio Emilia.

Con la sentenza n. 1741 del 2000, il TAR ha respinto il ricorso ed ha condannato la ricorrente al pagamento elle spese e degli onorari del giudizio.

Con l'appello in esame, la S.a.s. Onda Radio si è costituita in giudizio ed ha chiesto che, in riforma della sentenza impugnata, sia accolto il ricorso di primo grado.

Si sono costituiti i giudizio il Comune di Serramazzoni e i signor Valeriano Poggioli, che hanno chiesto il rigetto del gravame.

Si è altresì così costituita in giudizio la S.r.l. Nuova Radio Emilia, che ha aderito alle conclusioni dell'appellante.

I signori Adami, Demurtas, Ferraroni, Mezzafoglia, Vignudini e Culletta non si sono costituiti in giudizio.

Le parti hanno depositato le memorie indicate in epigrafe.

All'udienza del 4 maggio 2001 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Nel presente giudizio, è controversa la legittimità dei provvedimento con cui il responsabile del servizio tecnico urbanistico del Comune di Serramazzoni, rispettivamente in data 31 agosto e 11 ottobre 2000, ha ordinato alla società appellante dapprima la sospensione dei lavori di ricostruzione di un traliccio di sostegno di antenne radio televisione, sito nella Frazione Montagnana, e poi la demolizione del medesimo traliccio.

Dopo avere dettagliatamente ricostruito i fatti che hanno condotto alla proposizione del gravame, la società appellante ha proposto cinque motivi, riproponendo le censure esaminate e respinte dal TAR per l'Emilia Romagna con la sentenza impugnata.

Col primo motivo, è dedotto che il traliccio non potrebbe essere considerato abusivo, poiché è stato realizzato nel 1979 (e comunque prima del 28 febbraio 1995) ed è stato oggetto di una domanda di condono, sulla quale si sarebbe formato il silenzio assenso per il decorso del termine di due anni, previsto dall'art. 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

La censura va disattesa.

Va premesso che, per la costruzione di una antenna o di un traliccio stabilmente ancorato al suolo, occorre il previo rilascio della concessione edilizia.

La costante giurisprudenza di questo Consiglio ha più volte osservato che ai sensi dell'art. 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 è soggetta al rilascio della concessione edilizia ogni attività che comporti la trasformazione del territorio attraverso l'esecuzione di opere comunque attinenti agli aspetti urbanistici ed edilizi, ove il mutamento e l'alterazione abbiano un qualche rilievo ambientale ed estetico, o anche solo funzionale (Sez. V, 14 dicembre 1994, n. 1486; Sez. V, 23 gennaio 1991, n. 64; Sez. V, 21 ottobre 1985, n. 343).

In particolare, poiché il piano urbanistico quale strumento di pianificazione indica quali siano le consentite modificazioni del territorio, il richiamato art. 1 della legge n. 109 del 1977 richiede il rilascio della concessione edilizia (e dunque il necessario riscontro di conformità) quando s'intenda realizzare un intervento sul territorio con la perdurante modifica dello stato dei luoghi con materiale posto sul suolo, pur in assenza di opere in muratura (Sez. V, 1 marzo 1993, n. 319; Sez. V, 23 gennaio 1991; Sez. II, 2 maggio 1990, n. 1092/89; Sez. II, 11 ottobre 1989, n. 1348/88; Sez. V, 15 luglio 1983, n. 329), anche quando si tratti di una "antenna saldamente ancorata al suolo e visibile dai luoghi circostanti" (Sez. V, 6 aprile 1998, n. 415).

Ciò posto, ritiene la Sezione che l'avvenuto crollo dell'originario traliccio ha reso irrilevante la questione se in relazione ad esso si sia formato il silenzio assenso sull'istanza di condono, poiché per la ricostruzione era necessario l'ulteriore rilascio di una concessione edilizia.

Per la consolidata giurisprudenza, quando anche a seguito della sua rovina per cause naturali) è integralmente demolito un edificio o il manufatto per il quale è stata rilasciata una concessione edilizia ( pur se di ristrutturazione), viene meno l'esistenza del manufatto medesimo e quindi anche l'efficacia della originaria concessione, non importando se la rovina sia avvenuta o meno per volontà del suo titolare (Sez. V, 23 marzo 2000, n. 1610; Sez. V, 3 luglio 1996, n. 819; Sez. V, 26 marzo 1996, n. 302).

La costruzione del nuovo manufatto, pertanto può avere luogo sulla base di una ulteriore concessione, da rilasciare nel rispetto delle previsioni urbanistiche vigenti.

Ciò comporta l'infondatezza del primo motivo d'appello, poiché nel presente giudizio sono irrilevanti le vicende concernenti la originaria realizzazione senza titolo del traliccio ormai crollato e la successiva istanza di condono, in quando la società appellata avrebbe potuto ricostruire il traliccio (adiacente al deposito di apparecchiature elettroniche, avente l'altezza di m. 2,50) solo sulla base di una specifica concessione.

Col secondo motivo, è dedotto che gli atti comunali sarebbero stati emessi in violazione degli articoli 7 ed 8 della legge n. 241 del 1990, non avrebbero tenuto conto che l'attività costruttiva in corso riguardava il mero rimontaggio del traliccio, a seguito del suo crollo accidentale, ed avrebbero concretato una disparità di trattamento.

Anche tali censure sono infondate.

A parte ogni considerazione sul carattere dovuto degli atti che devono reprimere gli abusi commessi sul territorio non appena l'Amministrazione ne giunga a conoscenza (carattere che non rende neppure prospettabile il profilo di eccesso di potere per disparità di trattamento), nel caso di specie è decisivo considerare che il provvedimento di sospensione dei lavori, di data 31 agosto 2000, ha riguardato lavori in corso di realizzazione e giunti ormai all'altezza di 6-7 metri, dopo che l'originario traliccio era "crollato sino al basamento" (come è emerso anche dalle informazioni dei carabinieri e dal rapporto della polizia municipale).

Rileva pertanto la prima parte dell'art 7, comma 1, della legge n. 241 del 1990, per la quale l'avviso del procedimento esigenze non va comunicato quando "sussistano ragioni derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento": tali ragioni sussistono con evidenza quando si tratta di sospendere i lavori che siano in corso di realizzazione senza titolo.

Neppure era necessario l'avviso del procedimento riguardante l'ordine di demolizione, sia perché l'art. 7 della legge n. 47 del 1985 disciplina esaustivamente i presupposti per l'emanazione di tale ordine, sia perché la società è stata posta in grado di esporre le sue ragioni (come in concreto è anche avvenuto) a seguito della notifica dall'ordine di sospensione dei lavori.

Circa la dedotta rilevanza dell'attività di ricostruzione, vanno richiamate le osservazioni svolte al precedente punto 3, sulla necessità del rilascio della concessione.

Col terzo e col quinto motivo, l'appellante ha dedotto che:

- gli atti comunali avrebbero illegittimamente sovrapposto e confuso due procedimenti, poiché per le ragioni sanitarie (espresse nel riferimento alla "non conformità dei campi elettromagnetici generati), e senza dare conto degli accertamenti compiuti dall'Agenzia regionale prevenzione e ambiente, non si sarebbe potuta ordinare la demolizione di quanto ricostruito, con uno sviamento dimostrato dall'avvio del procedimento con la richiesta di un sopralluogo dell'ARPA, senza neppure disporre alcuna comunicazione in ordine al poi emanato ordine di demolizione;

- sulla base di una inadeguata motivazione e in assenza di istruttoria, il Comune non avrebbe valutato che l'ARPA aveva segnalato solo lievi irregolarità dell'impianto, che si sarebbero potute eliminare con semplici modifiche, sicché l'ordine di demolizione sarebbe illegittimo per la mancata considerazione dell'avvenuto condono del traliccio e della mera ricostruzione di quanto preesisteva

Ritiene la Sezione che tali censure (da esaminare congiuntamente per la loro stretta connessione) vadano disattese, perché infondate.

I provvedimenti impugnati in primo grado sono stati emessi nell'esercizio dei poteri repressivi degli abusi edilizi, come si evince dalla loro lettura, dalle ragioni poste a loro fondamento e dall'espresso richiamo all'art. 32 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e all'art. 4 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

Anche se l'Amministrazione è venuta a conoscenza dell'esistenza di tali abusi a seguito di indagini concernenti l'esposizione ai campi elettromagnetici, la constatata assenza della prescritta concessione ha reso doverosa l'emanazione dei contestati provvedimenti.

Ciò comporta l'irrilevanza delle questioni attinenti agli accertamenti svolti dall'ARPA e alla dedotta mancata comunicazione delle loro risultanze nei confronti della società: gli aspetti riguardanti la tutela della salute pubblica possono dare luogo all'emanazione in provvedimenti consentiti dal sistema ma non incidono sul potere - dovere di reprimere l'abuso edilizio caratterizzato da un traliccio, sia esso o meno funzionale o anche non contrastante con la normativa sui campi elettromagnetici.

Col quarto motivo, è dedotto che si stava legittimamente provvedendo alla ricostruzione del traliccio crollato, in conformità ad una denuncia di inizio dei lavori, di data 4 settembre 2000.

Anche tale censura va respinta, poiché:

- il provvedimento di sospensione dei lavori (la cui legittimità va esaminata tenendo conto della data della sua emanazione) è stato adottato il 31 agosto 2000 e dunque non poteva che constatare l'assenza di qualsiasi titolo abilitativo, in quanto solo in data successiva, il 4 settembre 2000, è stata presentata la denuncia di inizio dei lavori;

- la medesima denuncia è stata presentata dopo l'avvenuta constatazione dei lavori di ricostruzione;

- l'ordinanza di sospensione dei lavori ha correttamente osservato che per la realizzazione del traliccio sarebbe stato necessario il previo rilascio della concessione edilizia (sicché non poteva ritenersi giuridicamente rilevante la denuncia di inizio dei lavori).

Anche sotto tale aspetto, l'assenza della prescritta concessione ed il mancato riscontro della conformità allo strumento urbanistico hanno giustificato l'emanazione dell'ordine di demolizione.

Per le ragioni che precedono, l'appello nel suo complesso è infondato e va respinto.

Sussistono giusti motivi per compensare tra la parti le spese e gli onorari del secondo grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) respinge l'appello n. 1110 del 2001.

Compensa tra le parti le spese e gli onorari del secondo grado del giudizio.

Ordina che la presente decisione si a eseguita dalla Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Roma, nella camera i consiglio tenutasi il giorno 4 maggio 2001, presso la sede del Consiglio di Stato, Palazzo Spada….

Depositata il 5 ottobre 2001.

 

M A S S I M E

1) La costruzione di una antenna o di un traliccio - necessità della concessione edilizia (oggi permesso di costruire) pur in assenza di opere in muratura - crollo dell'originario traliccio - per la ricostruzione è necessario l'ulteriore rilascio di una concessione edilizia - istanza di condono. Per la costruzione di una antenna o di un traliccio stabilmente ancorato al suolo, occorre il previo rilascio della concessione edilizia. La costante giurisprudenza di questo Consiglio ha più volte osservato che ai sensi dell'art. 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 è soggetta al rilascio della concessione edilizia ogni attività che comporti la trasformazione del territorio attraverso l'esecuzione di opere comunque attinenti agli aspetti urbanistici ed edilizi, ove il mutamento e l'alterazione abbiano un qualche rilievo ambientale ed estetico, o anche solo funzionale (Sez. V, 14 dicembre 1994, n. 1486; Sez. V, 23 gennaio 1991, n. 64; Sez. V, 21 ottobre 1985, n. 343). In particolare, poiché il piano urbanistico quale strumento di pianificazione indica quali siano le consentite modificazioni del territorio, il richiamato art. 1 della legge n. 109 del 1977 richiede il rilascio della concessione edilizia (e dunque il necessario riscontro di conformità) quando s'intenda realizzare un intervento sul territorio con la perdurante modifica dello stato dei luoghi con materiale posto sul suolo, pur in assenza di opere in muratura (Sez. V, 1 marzo 1993, n. 319; Sez. V, 23 gennaio 1991; Sez. II, 2 maggio 1990, n. 1092/89; Sez. II, 11 ottobre 1989, n. 1348/88; Sez. V, 15 luglio 1983, n. 329), anche quando si tratti di una "antenna saldamente ancorata al suolo e visibile dai luoghi circostanti" (Sez. V, 6 aprile 1998, n. 415). Ciò posto, ritiene la Sezione che l'avvenuto crollo dell'originario traliccio ha reso irrilevante la questione se in relazione ad esso si sia formato il silenzio assenso sull'istanza di condono, poiché per la ricostruzione era necessario l'ulteriore rilascio di una concessione edilizia. Per la consolidata giurisprudenza, quando anche a seguito della sua rovina per cause naturali) è integralmente demolito un edificio o il manufatto per il quale è stata rilasciata una concessione edilizia ( pur se di ristrutturazione), viene meno l'esistenza del manufatto medesimo e quindi anche l'efficacia della originaria concessione, non importando se la rovina sia avvenuta o meno per volontà del suo titolare (Sez. V, 23 marzo 2000, n. 1610; Sez. V, 3 luglio 1996, n. 819; Sez. V, 26 marzo 1996, n. 302). La costruzione del nuovo manufatto, pertanto può avere luogo sulla base di una ulteriore concessione, da rilasciare nel rispetto delle previsioni urbanistiche vigenti. (Nella specie ha comportato l'infondatezza del motivo d'appello, poiché nel giudizio sono risultate irrilevanti le vicende concernenti la originaria realizzazione senza titolo del traliccio ormai crollato e la successiva istanza di condono, in quando la società appellata avrebbe potuto ricostruire il traliccio (adiacente al deposito di apparecchiature elettroniche, avente l'altezza di m. 2,50) solo sulla base di una specifica concessione. Consiglio di Stato, Sez. VI – Sentenza 5 ottobre 2001 n. 5253

2) L'avviso del procedimento - deroga - ragioni derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento – motivazione - l'ordine di demolizione - notifica dall'ordine di sospensione dei lavori. La prima parte dell'art 7, comma 1, della legge n. 241 del 1990, per la quale l'avviso del procedimento esigenze non va comunicato quando "sussistano ragioni derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento": tali ragioni sussistono con evidenza quando si tratta di sospendere i lavori che siano in corso di realizzazione senza titolo. Neppure era necessario l'avviso del procedimento riguardante l'ordine di demolizione, sia perché l'art. 7 della legge n. 47 del 1985 disciplina esaustivamente i presupposti per l'emanazione di tale ordine, sia perché la società è stata posta in grado di esporre le sue ragioni (come in concreto è anche avvenuto) a seguito della notifica dall'ordine di sospensione dei lavori. Consiglio di Stato, Sez. VI – Sentenza 5 ottobre 2001 n. 5253

 

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