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La procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.): evoluzione normativa e procedurale

 

The Environmental Impact Assesment (EIA) praxis: normative and procedure evolution
 

Elena Romagnoli*

 

 

Abstract

The Environmental Impact Assesment (EIA) represents the technical-scientific instrument that has the double purpose of realizing a preventive evaluation of the environmental impacts caused by a particular project and of detecting every measure needed to face these effects. The national EIA procedure is applied in Italy on the basis of transitory regulations based on the art. 6 of the law 394/86 set up from Environmental Ministry according to the Directive n° 85/337/85. Currently a new law is being discussed in the Italian Parliament to introduce positive innovations to solve problems highlighted in 10 years of application. This study-work has the purpose of realizing a clear analysis on the regulations and procedural evolution about EIA.


Keywords:
EIA, Instruction 337/85/CEE, Instruction 97/11/CE, EU Instruction 96/61/CE, L.349/86, DPCM 377 10/8/88, DPCM 27/12/88, SIA, environmental effects, screening, scoping.

 


Introduzione

La procedura di Valutazione di Impatto ambientale1 trova il suo fondamento nella cosiddetta “questione ecologica” vale a dire la questione della sostenibilità ecologica dello sviluppo sostenibile2. Il sistema economico agisce, invero, sul ciclo biologico dell’ecosfera sottraendo risorse ed immettendo residui e attuando, inevitabilmente, perdite biologiche (anche dette riduzioni del capitale naturale). Un’opera può definirsi compatibile quando risulta efficiente dal punto di vista economico ed ambientale attraverso la minimizzazione degli impatti biologici entro date soglie di ammissibilità in modo da massimizzare l’utilità economica del progetto. La funzione principale della procedura VIA consta nel fornire al decisore pubblico un metodo concreto e verificabile col quale valutare se dati progetti ottemperano al requisito di compatibilità ambientale. In altri termini, la VIA si prefigge un compito di prevenzione degli effetti indesiderati e irreversibili sull’ambiente, che possono scaturire dalla realizzazione di un progetto, comparando la necessità di salvaguardare i valori ambientali e l’interesse pubblico sotteso all’esecuzione dell’opera3.
In questa sede ci si propone di esporre, seppur in modo sintetico, lo strumento di VIA dal lato normativo-procedurale attuando, altresì, una valutazione economica dei risultati realizzati ed attesi da tale strumento.


Evoluzione normativa della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale

Al fine di comprendere appieno il funzionamento dello strumento VIA si ritiene utile elaborare, in questo primo capitolo, un quadro sintetico del sistema normativo attualmente vigente. Si è ritenuto, altresì, significativo presentare un’evoluzione storica della legislazione di questo strumento e le sue prospettive future.


Breve excursus storico

La nascita della Valutazione di impatto ambientale può essere attribuita alla legge NEPA4 emanata negli Stati Uniti agli inizi degli anni ’70. Tale legge può essere ritenuta l’antesignana normativa della VIA a livello mondiale dal momento che ha preso, per la prima volta, in considerazione:
- gli impatti delle attività umane su tutte le componenti dell’ambiente naturale;
- la necessità di consolidare e mantenere la qualità dell’ambiente al fine di assicurare il benessere generale e lo sviluppo dell’uomo;
- la necessità di preservare un equilibrio tra lo sviluppo umano e quello naturale; - l’esigenza di soddisfare le necessità sociali ed economiche delle generazioni attuali e future.
L’idea di fondo consisteva nel fatto che “il progetto decisionale che porta alla realizzazione di un Progetto, Piano o Programma deve tener conto delle eventuali ripercussioni sull’ambiente in modo preventivo e partecipato”5.
Al fine di adempiere agli obiettivi fissati dalla legge NEPA si propose l’attuazione di un Rapporto ambientale denominato EIS6, vale a dire di una relazione di impatto ambientale contenente: - l’impatto dell’intervento sull’ambiente; - i possibili danni sull’ambiente evitabili; - le alternative possibili; - l’utilizzo di risorse locali per il mantenimento della produzione nel breve e lungo periodo; - le potenziali distruzioni di risorse derivanti dall’alterazione dell’intervento. Per coadiuvare l’attuazione delle prescrizioni dell’EIS, il NEPA previde, altresì, l’istituzione di un Consiglio per la Qualità Ambientale con ruolo, tra gli altri, di coordinamento generale delle procedure per tutti gli Stati Uniti.
Nel 1979 il Consiglio emanò specifici Regolamenti di valutazione di impatto ambientale di progetti ed opere validi per tutte le Agenzie Federali degli USA.


L’evoluzione normativa europea

Il 27 giugno 1985 il Consiglio della Comunità Europea adottò la Direttiva 337/85/CEE sulla Valutazione di Impatto Ambientale concernente progetti pubblici e privati. Ai sensi della stessa, prima del rilascio dell’autorizzazione i progetti per i quali si possa ritenere abbiano un significativo impatto ambientale in termini di natura, ubicazione e dimensioni, devono essere oggetto di valutazione preventiva sui loro possibili effetti. Ciò al fine di determinare ex ante quali sono i possibili impatti ambientali e sanitari che il sistema produttivo ed antropico generano ma, anche, per coinvolgere i cittadini sulle opere che le pubbliche amministrazioni intendono realizzare. Il quadro normativo prevedeva due differenti categorie di progetti:

1) Progetti sottoposti a valutazione obbligatoria (allegato I);

2) Progetti sottoposti a VIA solo quando gli Stati membri lo ritengano necessario per le caratteristiche insite nel progetto stesso (allegato II).

L’introduzione di tale normativa condusse ad una rivoluzione procedurale orientata ad un concetto di “sviluppo sostenibile” all’epoca non ancora formalizzato7. In particolare dall’art 3 della Direttiva si evince che: “La valutazione di impatto ambientale individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare (…) gli effetti diretti ed indiretti di un progetto, sui seguenti fattori: - l’uomo, la fauna e la flora; - il suolo, l’acqua, l’aria, il clima ed il paesaggio; - l’interazione dei fattori di cui sopra; i beni materiali ed il patrimonio culturale”.
Per i casi rientranti nell’allegato II, indi non rientranti obbligatoriamente nella procedura VIA, fu lasciata agli Stati membri la scelta discrezionale relativa alle tipologie di opere e alla definizione di soglie/criteri per determinare quali progetti sottoporre, o meno, a valutazione.
La Commissione Europea, dopo 10 anni dall’emanazione della Direttiva suddetta, ha adottato una nuova Direttiva che modifica e aggiorna la precedente: la Direttiva 97/11/CE. Si è ritenuto, invero, necessario apportare dei miglioramenti al fine di armonizzare i principi fondamentali della VIA, introdurre disposizioni operative per chiarire le regole circa le procedure autorizzative ed applicative e promuoverne l’utilizzo. Nella Direttiva si ribadisce, invero, l’impegno affidato agli Stati membri per la determinazione della fattibilità o meno della VIA su un dato progetto modificando, tuttavia, i termini per attuare la decisione, in particolare dall’art. 4 par 2 si evince che: “Per i progetti elencati nell’allegato II, gli Stati membri determinano mediante: a) un esame del progetto caso per caso; b) soglie e criteri; se il progetto debba essere sottoposto a valutazione….”. Agli Stati membri viene, in definitiva, limitato il potere discrezionale nell’attività di apprezzamento della compatibilità ambientale dei progetti dell’allegato II.
Tra le novità introdotte dalla direttiva del 1997 risulta importante, altresì, segnalare il preciso riferimento alla Direttiva europea 96/61/CE sulla prevenzione ed il controllo integrato dell’inquinamento (IPPC), con l’introduzione per gli Stati membri di un’unica procedura per il suo soddisfacimento. Nell’IPPC è, invero, prevista la necessità di ricorrere ad un approccio integrato per il rilascio dell’autorizzazione ad un nuovo impianto assoggettato a VIA: ciò impone agli Stati membri di adottare adeguate misure per coordinare e alleggerire le procedure d’autorizzazione.


La normativa nazionale

Il recepimento delle Direttive europee sulla VIA, in Italia, è avvenuto in modo graduale anche se con ritardi rispetto alle tempistiche definite dall’Unione Europea: se ne illustrano qui di seguito in maniera sintetica i dettagli.
La VIA è stata introdotta, a livello nazionale, con la legge 349/86, il cui Art. 6 ha segnato “l’istituzione del Ministero dell’ambiente e di norme in materia di danno ambientale”8. Con tale legge è stata recepita, seppur parzialmente, la Direttiva del Consiglio 337/85/CEE. A questo è succeduto un decreto attuativo del Presidente del Consiglio il D.P.C.M. n°377 del 10 agosto 1988 che ha individuato le categorie di opere soggette a pronuncia di compatibilità ambientale a quelle riportate nell’Allegato I della prima Direttiva Europea. Lo stesso d.p.c.m. trova esplicitazione operativa nel successivo D.P.C.M. del 27 dicembre 1988 che individua le norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità per le sole opere a rilevanza nazionale. Si sono definite, così, le finalità dell’istruttoria e le modalità tecniche di partecipazione comprensive della documentazione che il proponente è tenuto ad allegare alla domanda di compatibilità ambientale. Queste sono:
- lo Studio di Impatto Ambientale (SIA) strutturato seguendo i quadri di orientamento programmatico, progettuale ed ambientale, comprese le caratterizzazioni e le analisi;
- la sintesi non tecnica destinata alla divulgazione pubblica;
- la documentazione comprovante l’avvenuta pubblicazione.
La Tabella 1 riporta le fasi standard9 che caratterizzano la procedura VIA, a carattere nazionale, prevista dai d.p.c.m. del 1988: la suddivisione può prevedere una prima fase preliminare seguita dalla vera e propria istruttoria e finalizzata all’emanazione del decreto di compatibilità ambientale.

 

Tabella 1: Procedura di VIA
 

Fase

Obiettivi

Normativa

Istruttoria preliminare:

Il Ministero dell’ambiente su richiesta del proponente nomina degli osservatori al fine di assistere a prove sperimentali o operazioni tecniche, i cui risultati saranno parte integrante dello studio di impatto ambientale

 

Istruttoria:

Comunicazione dei progetti e dello studio di impatto ambientale

L. 349/86 art. 6 comma 3

 

Partecipazione del pubblico che può inviare osservazioni al Ministero dell'ambiente sul progetto e studio entra 30 giorni dalla data di presentazione del progetto

L. 349/86 art. 6 comma 9

 

Istruttoria e formulazione del parere della Commissione VIA al Ministro per l'emanazione del parere di compatibilità ambientale

 L. 67/88 art. 18 comma 5;
- DPCM 377/88 art. 6 comma 1;
-DPCM 27/12/1988 art. 6 comma 2

Decisione:

 Emanazione del decreto di compatibilità ambientale del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dei Beni culturali ed ambientali e la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e sui quotidiani a cura del proponente

 L. 349/86 art. 6 comma 4

Fonte: Rielaborazione propria tratta da Manuale di valutazione d’impatto economico- ambientale, D. Verdesca.


Al fine di venire incontro alla lentezza di recepimento italiana della Direttiva dell’86, la legge comunitaria 22 febbraio 1994 n° 146 ha concesso al Governo una delega per “predisporre un atto di indirizzo finalizzato all’emanazione delle norme tecniche per l’applicazione delle procedure di impatto ambientale ai progetti inclusi nell’Allegato II della Direttiva 85/337/CEE”, con particolare attenzione alla necessità di individuare idonei criteri di esclusione e definizione di procedure semplificate per progetti di ridotte dimensioni o durata limitata realizzati da artigiani o piccole imprese. Nell’art. 40 si menziona, altresì, il caso in cui sia prevista per un medesimo progetto un’altra autorizzazione,oltre alla VIA, in questo caso si deve provvedere all’unificazione ed all’integrazione dei relativi procedimenti.
Il recepimento completo della normativa comunitaria è avvenuto solo con l’emanazione del D.P.R. 12 aprile 199610 col quale si è approvato l’atto di indirizzo e coordinamento relativo alle condizioni, criteri e norme tecniche per l’applicazione delle procedure di impatto ambientale da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano relativamente ai progetti inclusi nell’Allegato II della Dir. 85/337/CEE. Attraverso la cooperazione con la Conferenza Stato-Regioni11 si è reso possibile la convivenza con le leggi regionali per quelle Regioni che avevano già provveduto ad emanare norme in assenza di disposizioni nazionali. Il D.P.R. introduce, altresì, specifici criteri di identificazione dei progetti, prima individuati solo in base alle loro caratteristiche qualitative, identificando, in particolare, due elenchi:
1) Allegato A, comprendente tipologie progettuali assoggettate alla procedura VIA esclusivamente in ragione delle proprie caratteristiche quali-quantitative:
2) Allegato B, comprendente le tipologie progettuali sottoposte a VIA in relazione al loro sito di ubicazione, ovvero all’interno di aree protette definite dalla legge 394/91, od altrove nel caso l’Autorità competenti giudichi opportuno effettuare la VIA (in base ad elementi inseriti nell’allegato D). Ne risultano in ogni modo escluse le opere disposte in sede d’urgenza ai fini della salute pubblica o calamità naturali.
Nonostante ciò, allo stato attuale molte Regioni non hanno ancora provveduto all’emanazione di una propria legge “ad hoc” in materia di VIA (es. Lazio, Campania, Calabria, Abruzzo, Sicilia, Sardegna), limitandosi a recepire o applicare direttamente il D.P.R. 12/04/1996. Occorre, tuttavia, sottolineare come diverse Regioni disponevano, ancor prima del 1996, di una specifica normativa sulla VIA.
A tali variazioni normative si aggiungono quelle apportate con il D.P.R. 11 febbraio 1998 che ha sancito la competenza nazionale per i progetti inerenti al settore energetico, minerario e nucleare; ha, altresì, formalizzato la necessità di rivedere le soglie relative al settore delle dighe e degli aeroporti, al fine da evidenziarne il carattere nazionale o locale. Il decreto prevede anche un ampliamento delle tipologie d’impianto soggette alla procedura VIA.
Il D.lgs. 112/98, cosiddetto Bassanini bis12, ha conferito funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali; in particolare ha stabilito che l’individuazione dell’autorità competente sia definita in relazione a specifiche categorie di progetti ed interventi di iniziativa pubblica o privata. In tal modo il decreto ha affidato alle regioni tutti gli strumenti necessari per la predisposizione di proprie leggi sull’applicazione della VIA, al fine di creare un quadro normativo omogeneo.
Il quadro normativo è stato, ulteriormente, ampliato attraverso l’introduzione di più recenti disposizioni legislative, in particolare:
- legge 21 dicembre 2001, n°443, la cosiddetta “legge Obiettivo”, che ha assegnato una Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività economiche. In concreto la legge ha disciplinato le possibili procedure accelerate e semplificate per la realizzazione di opere a carattere strategico da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese. Nel Decreto di attuazione n°190/0213 il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle Regioni, ha individuato le infrastrutture pubbliche e private ritenute di preminente interesse nazionale, indi alle quali applicare una procedura semplificata alla VIA ordinaria, denominata VIA Speciale14. In questi casi particolari il MATT si riserva il compito di attuare la valutazione tecnica sull’opera, mentre al CIPE compete l’onere di approvare in giudizio la stessa;
- D.L. n°315/03 convertito nella Legge n°5/04 concernente “Disposizioni in tema di composizione delle Commissioni per la VIA e di procedimenti autorizzatori per le infrastrutture di comunicazione elettronica” il quale ha modificato la composizione delle Commissioni VIA e VIA Speciale portando il numero dei membri da 40 a 35 e da 20 a 18, oltre il Presidente. Lo stesso decreto ha integrato, inoltre, la loro composizione prevedendo la possibile presenza di un membro designato dalle Regioni o Province Autonome interessate, col proposito di consentire la partecipazione degli Enti territoriali coinvolti nel procedimento;
- Legge n°239/04 sul riordino e la sicurezza del settore energetico nazionale ha imposto che la costituzione e l’esercizio degli elettrodotti sia subordinata all’ottenimento di un’autorizzazione unica rilasciata dal MAP di concerto con il MATTM. Quest’ultimo ha, altresì, l’onere di provvedere all’attuazione della procedura VIA e alla verifica della conformità delle opere del progetto autorizzato. Il procedimento autorizzativo deve prevedere quale condizione necessaria un esito positivo della procedura VIA;
- Legge n°308/04 il Governo viene delegato ad adottare, entro 18 mesi dall’entrata in vigore, uno o più decreti legislativi di riordino, coordinamento ed integrazione delle disposizioni legislative in diversi settori e materie tra le quali le procedure di VIA, di VAS e di Autorizzazione ambientale integrata (IPPC). Tali decreti devono ispirarsi ai principi di massima economicità e razionalità con la possibilità di supporto attraverso tecniche di raccolta, gestione ed elaborazione elettronica di dati e, nel caso, con ricorso ad interventi sostitutivi. Si intende basilare il pieno recepimento delle Direttive 85/337/CEE, 97/11/CEE e 2001/42/CE.

Si è venuto, così, a delineare un quadro normativo attualmente regolato da circa 110 dispositivi: da qui la necessità di un’omogeneizzazione legislativa atta a condurre ad una totale trasparenza sulla materia. In questa direzione si è cercata di dirigere la stesura del D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006, cosiddetto Testo Unico in Materia Ambientale, in particolare nella Parte II al Titolo III denominato: “Procedure per la VAS, la VIA e per l’IPPC”15.
Si riportano, qui di seguito, le finalità che si è preposto il TUA (esposte nell’art. 24):
“a) nei processi di formazione delle decisioni relative alla realizzazione di progetti individuati negli Allegati alla parte seconda del presente decreto siano considerati gli obiettivi di proteggere la salute e di migliorare la qualità della vita umana, al fine di contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento della varietà delle specie e conservare la capacità di riproduzione dell’ecosistema in quanto risorsa essenziale di vita, nonché gli obiettivi di garantire l’uso plurimo delle risorse naturali, dei beni pubblici destinati alla fruizione collettiva, e di assicurare lo sviluppo sostenibile;
b) per ciascun progetto siano valutati gli effetti diretti ed indiretti della sua realizzazione sull’uomo, sulla fauna, sulla flora, sul suolo, sulle acque di superficie e sotterranee, sull’aria, sul clima, sul paesaggio e sull’interazione tra detti fattori, sui beni materiali e sul patrimonio culturale ed ambientale;
c) per ciascun progetto siano esplicitate le principali ragioni della scelta fra le alternative proposte dal committente;
d) in ogni fase della procedura siano garantiti lo scambio di informazioni e la consultazione tra il soggetto proponente e l’autorità competente;
e) siano garantite l’informazione e la partecipazione del pubblico al procedimento;
f) siano conseguite la semplificazione, la razionalizzazione ed il coordinamento delle valutazioni e degli atti autorizzativi in materia ambientale”.

Per ragioni di completezza espositiva si riportano, in sintesi, le principali novità apportate dal TU in materia di VIA, sempre tenendo conto del fatto che sono presumibili successive variazioni:
1) Per quanto concerne la logica di attribuzione delle competenze tra VIA nazionale e regionale il TU introduce una ripartizione ancorata sulla concessione di fatto dell’autorizzazione alla costruzione o all’esercizio dell’opera: in particolare divengono soggette a VIA nazionale le opere autorizzate da organi statali, mentre vengono sottoposte a VIA regionale tutte le altre opere. Il D.Lgs. afferma, poi, che permane di competenza statale l’attuazione della VIA per quelle opere non necessariamente autorizzate da organi statali ma che interessano il territorio di più regioni o i cui effetti possono avere impatti rilevanti su più regioni o su uno Stato membro dell’UE16. Il Consiglio di Stato17 ha dichiarato che “la rilevanza nazionale o regionale dell’opera agli effetti dell’individuazione di competenza alla VIA va stabilita unicamente in ragione della dimensione geografica e dell’incidenza dell’intervento sulle componenti del territorio”. Da ciò si evince la forte innovazione importata dal TU;
2) Viene, in questo modo, modificato anche l’ambito d’applicazione della VIA. Nel TU le opere e gli interventi soggetti a VIA sono indicati (art. 23, 1° comma) all’interno dell’Allegato III, divisi, poi, in due elenchi (A e B) nei quali coesistono opere di competenza statale e regionale. In particolare nell’elenco A sono comprese le opere soggette a VIA dovunque ubicate e definite attraverso criteri dimensionali (che si dimezzano nel caso le opere siano localizzate in aree naturali protette18). Nell’elenco B rientrano, invece, le opere la cui valutazione di impatto ambientale risulti a discrezionalità dell’autorità competente, previa valutazione preliminare in base agli elementi elencati nell’Allegato IV. La Corte Costituzionale19 si è espressa in materia di discrezionalità regionale, sancendo l’impossibilità di attribuire alla Giunta Regionale il potere di disporre discrezionalmente la procedura di VIA senza una previsione legislativa dei criteri. Viene, al contrario, lasciata piena discrezionalità alla regione sulla possibilità di sottoporre alla procedura VIA quei progetti per i quali la legge ha ritenuto sufficiente lo screening20;
3) All’art.521 si stabilisce che, salvo il caso in cui le norme determinino espressamente altrimenti, la VIA deve essere eseguita su progetti preliminari, a differenza di quanto avviene nella legislazione vigente. A livello progettuale, quindi, il nuovo Decreto pattuisce che il progetto oggetto di valutazione debba contenere “l’esatta indicazione delle aree impegnate e delle caratteristiche prestazionali delle opere da realizzare, oltre ad ulteriori elementi in ogni caso ritenuti utili per lo svolgimento della VIA”. Negli artt. 26 e 27 si definiscono, poi, le informazioni necessarie per la redazione dello Studio di Impatto Ambientale e della sintesi non tecnica, a cura del proponente del progetto;
4) La pronuncia di compatibilità ambientale per le opere statali deve essere, secondo il TU, emessa dal MATTM di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali ed anche con la supervisione del Ministero proponente, attualmente non interpellato;
5) Il decreto prevede, inoltre, una verifica di ottemperanza nel passaggio dal progetto preliminare al definitivo, ma non prevede, esplicitamente, alcuna verifica sul progetto esecutivo prima della realizzazione dell’opera. In questo caso la verifica in fase di attuazione viene limitata all’eventualità in cui la Commissione tecnico-consultiva per le valutazioni identifichi eventuali difformità dal progetto nel corso della sua realizzazione. Si tratta, in questo modo, in una mera constatazione di difformità da segnalare al Ministro senza, però, ipotizzare la presenza di una rete di monitoraggio costante sul progetto in fase di realizzazione.

L’analisi sull’evoluzione normativa della VIA a livello nazionale ci pone un quadro alquanto articolato, con la presenza di un alto numero di disposizioni non sempre chiare e attuabili. Data l’importanza crescente che acquisisce la procedura di VIA si pone oggi quale priorità la creazione di un quadro normativo omogeneo che vada ad affrontare, in modo chiaro e dettagliato, tutte le particolarità caratterizzanti tale procedura. L’attuale congelamento del Testo Unico in materia ambientale, per la parte concernente la VIA, si spera possa portare al perfezionamento di un apparato normativo indispensabile per far sviluppare l’utilizzo di questo strumento.


La fase procedurale della VIA


Premessa

La VIA rappresenta, come già accennato, uno strumento tecnico-scientifico che ha lo scopo, da un lato, di attuare una valutazione preventiva degli effetti ambientali che possono essere causati da un dato intervento e, dall’altro, d’individuare tutte le misure necessarie per fronteggiare possibili effetti negativi. Risulta, a riguardo, rilevante detenere un sistema procedurale efficiente in grado di velocizzarne le tempistiche ed ottimizzarne l’utilizzo.
In questo capitolo ci si propone di affrontare l’importante tema della procedura di VIA. Il Grafico 1 mostra, in modo dettagliato, uno schema ‘standard’22 di attuazione della procedura, in particolare evidenzia i soggetti coinvolti, vale a dire Proponente, Ministero dell’Ambiente, del Territorio e del Mare (MATTM), Ministero per i beni e le attività culturali, Regione interessata (in questo caso l’esempio ha posto la Regione Lombardia) ed i cittadini. Appare importante rilevare come la procedura di VIA partecipi a tutte le fasi che riguardano la realizzazione di un progetto: partendo dalla sua progettazione fino a seguirne la costruzione finale, il tutto al fine di preservarne la compatibilità ambientale.
 

Grafico 1: Procedura Nazionale di VIA

 


Fonte: www.cartografia.regionelombardia.it



Le Procedure preliminari alla VIA

La Tabella 2 espone un quadro sintetico della ripartizione procedurale, suddividendo tra i tre momenti fondamentali:
1) Le procedure di valutazione preliminare;
2) La redazione dello Studio di impatto ambientale;
3) L’emanazione del giudizio di compatibilità.


Tabella 2: Ripartizione delle procedure di VIA

Procedura di VIA  Tecniche di SIA

Valutazione preliminare

1- Screening

 

2- Scoping

Studio d’impatto ambientale

1- Identificazione impatti

 

2- Previsione degli impatti

 

3- Valutazione impatti

Giudizio di compatibilità

1- Presentazione SIA

 

2- Revisione SIA

 

3- Decisione sul progetto

 

4- Monitoraggio

Fonte: rielaborazione tratta da D.Verdesca


A seguito della presentazione da parte del proponente del progetto all’Autorità competente si attivano le procedure preliminari consistenti nella fase di Verifica o Screening che ha l’obiettivo di selezionare quei progetti che devono, o meno, essere sottoposti a VIA e nella fase di Scoping che concerne l’individuazione delle azioni, alternative ed effetti delle collaborazioni tra i diversi soggetti, istituzionali e privati, coinvolti nella VIA, al fine di evitare duplicazioni di costi e di garantire il consenso sociale della VIA. Risulta importante rilevare come la procedura preliminare venga attuata in tutti i casi di VIA a competenza Regionale ed, altresì, in casi in cui l’attuazione della procedura di VIA sia caratterizzata da incertezza. In particolare il processo di screening viene attuato solo nei casi in cui l’opera non sia con certezza sottoposta a VIA, indi non rientrante nell’Allegato B del D.p.r. 12/04/199623 o comunque attinente modifiche che pongono incertezza sulla sua attuazione. Si esaminano, qui di seguito, le due tecniche in modo da comprenderne meglio finalità ed importanza.


La fase di Screening

Il processo di screening è stato introdotto in Italia con il D.P.R. 12 aprile 199624, il quale individua quale ambito di applicazione l’elenco delle opere riportate all’Allegato B25, purché non ubicate anche parzialmente in area naturale protetta26 (ai sensi della L.394/91), nel qual caso le opere si ritengono automaticamente soggette alla procedura VIA. Le modalità procedurali di verifica prevedono, in sintesi:
1) La comunicazione da parte del proponente del progetto e delle informazioni richieste, vale a dire l’elaborato di verifica che comprende una descrizione del progetto e i dati necessari per individuare e valutare i principali impatti ambientali dello stesso sull’ambiente e gli elaborati progettuali;
2) La fase di istruttoria tecnica attuata dall’Autorità competente;
3) La determinazione, entro 60 giorni dalla presentazione dei documenti,
dell’esito dell’istruttoria;
4) La pubblicizzazione dell’esito.

A livello puramente formale lo screening preliminare può essere definito come “Un processo amministrativo di verifica congiunto tra il Proponente e l’Autorità competente, finalizzato ad accertare se uno specifico progetto e, di conseguenza, l’opera che ne sottostà, abbiano caratteristiche di significatività ambientale degli impatti tale da essere sottoposta o meno a procedura VIA”27. Attraverso una verifica ex ante l’Autorità competente analizza, in concreto, se esistono le condizioni normative, dimensionali e di significatività degli impatti ambientali tali da preordinare la definizione di una procedura di VIA. In particolare lo screening, formalizzato in un rapporto ambientale (c.d. Environmental Assessment), deve riguardare, come minimo, i seguenti fattori:
a- effetti ambientali del progetto, compresi gli effetti cumulativi, ed i possibili impatti dovuti ad incidenti o malfunzionamenti;
b- fattibilità delle misure tecniche ed economiche che possono ridurre od eliminare gli effetti ambientali negativi;
c- elementi non contemplati nella normativa ma ritenuti necessari dall’Autorità competente;
d- dibattito culturale riguardante il progetto, vale a dire la sua accettazione sociale.

La Commissione Europea28 individua, sulla base di un’esperienza ultra trentennale, quattro differenti metodologie utilizzabili per realizzare lo screening, vale a dire:
1) screening per sistema ambientale, che si propone di individuare la significatività degli impatti e delle relazioni progetto-ecosistema attraverso una specifica analisi del sistema ambientale coinvolto;
2) screening per soglie di significatività, nel quale si identifica uno o più standard qualitativo o quantitativo e se ne valuta il superamento;
3) screening per classe di progetto utilizzato nel caso si confrontino progetti rientranti in classi omogenee o similari, in questo caso si redige un rapporto (class screening report) nel quale si includono sia le conoscenze, consolidate e validate, relative alle caratteristiche ed agli effetti degli impatti indotti da tali categorie di progetti, sia le misure attuabili per ridurre o eliminare i potenziali impatti ambientali;
4) screening per liste di controllo nel quale si individuano dei criteri di valutazione ed un set di domande che permettono di includere o meno il progetto in una data lista di controllo. La Commissione Europea ha sviluppato, nel 1996, una lista di controllo utilizzabile dai paesi membri in grado di semplificare la procedura di screening29.
Il giudizio finale emesso dall’Autorità competente, elaborato in base all’individuazione della significatività degli impatti del progetto, prevede, in sintesi, tre opzioni:
1- esclusione automatica: il progetto rientra in liste predefinite d’esclusione alla procedura VIA. Il progetto prosegue, perciò, il suo iter senza ulteriori operazioni. Ciò si verifica in caso di silenzio dell’Autorità competente, trascorso il termine dei 60 giorni;
2- inclusione automatica: il progetto esige l’esecuzione della procedura di VIA, poiché rientra in una lista di progetti da valutare;
3- s’individuano delle prescrizioni cui il proponente deve conformare il progetto, in caso di non assoggettabilità alla procedura di VIA.
Nel momento in cui l’Autorità competente decide di dare inizio alla procedura di VIA è possibile avviare il processo di scoping.


La fase di Scoping

Dal punto di vista formale la procedura di scoping può essere intesa come: “La fase di collaborazione tra proponente ed Autorità competente mirata all’identificazione delle relazioni e dei nessi esistenti tra categoria di progetto presentato e l’ecosistema locale in cui deve allocarsi. Lo scoping è quindi identificabile quale processo e non singolo momento procedurale”30. Consta, invero, in un processo analitico tra Proponente ed Autorità competente che mira all’identificazione degli aspetti ambientali e socioeconomici più rilevanti del progetto da realizzare, al fine di porre le basi per un appropriato sviluppo della VIA focalizzando le risorse sulle questioni di maggiore importanza. Le finalità che si propone possono essere sintetizzate nella necessità di identificare:
1- le azioni progettuali proposte e la loro importanza;
2- la tempistica prevista per l’elaborazione dello studio;
3- la composizione dello staff che collabora all’elaborazione dello studio;
4- il livello delle informazioni esistenti compresi i permessi amministrativi ottenuti;
5- il quadro delle leggi e regolamenti afferenti alle diverse fasi del progetto iniziale;
6- le possibili alternative al progetto iniziale;
7- le procedure di partecipazione e mediazione dei potenziali conflitti;
8- le procedure di cooperazione con le Autorità competenti e di settore.
Nel concreto un ufficio “ad hoc” dell’Autorità competente raccoglie tutte le informazioni utili per approfondire il progetto in esame, sentendo anche il parere di esperti nel campo. Si convocano, poi, tutte le parti interessate e si cerca di costituire il consenso dei partecipanti su una determinata proposta di lavoro. I risultati dell’incontro vengono trasferiti all’Autorità competente che delibera sui contenuti e sulle priorità che il proponente dovrà sviluppare nella VIA.
Il Grafico 2 mostra, in sintesi, alcuni dei vantaggi che possono derivare dalla procedura di scoping e che consistono in una contrazione della tempistica attinente gli studi, in una diminuzione dei costi degli stessi, in una riduzione del numero ed entità di controversie procedurali ed, infine, in una migliore realizzazione dei team di lavoro.


Grafico 2: Vantaggi della fase di scoping
Vantaggi dello Scoping

 

 

Vantaggi dello Scoping

 

 

Riduzione delle

tempistiche degli

studi

 

Riduzione delle

controversie

Procedurali

 

Riduzione dei

costi degli studi

 

Adeguatezza

disciplinare

del gruppo di

lavoro

 

         
 

Le questioni

significative

vengono

individuate nel

momento iniziale

della procedura,

in tal modo è

possibile

programmare

efficacemente i

tempi

 

 

E' possibile

concordare

anticipatamente

le problematiche

prioritarie ed il

range dei

soggetti

coinvolti,

riducendo rischi

di controversie

successive

 

Riduzione

d'eventuali

sprechi

economici,

attraverso

possibili

duplicazioni

d'analisi

 

Viene favorita la

programmazione

del team di

lavoro in

funzione del

numero di aree di

studio da

investigare e delle

competenze

necessarie

 

 

 

Fonte: rielaborazione propria tratta da D.Verdesca


L’istruttoria vera e propria inizia con la richiesta da parte del proponente della dichiarazione di compatibilità ambientale corredata con la comunicazione da parte del proponente dei progetti e dello Studio di Impatto ambientale. Momento fondamentale risulta essere la composizione di tale Studio che incorpora tutte le caratteristiche e, anche, le problematiche attinenti all’opera.


Lo Studio di impatto ambientale

Il DPCM 27 dicembre 1988 ha previsto, come citato nel capitolo primo, che la domanda di compatibilità ambientale presentata dal Committente debba includere lo studio di impatto ambientale (SIA)31. Il SIA consiste in un documento interdisciplinare articolato secondo tre quadri di riferimento:
1. programmatico: deve fornire tutti gli elementi conoscitivi sulle relazioni esistenti tra l’opera progettata e gli atti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale;
2. progettuale: deve descrivere il progetto, il suo inquadramento territoriale e le soluzioni applicabili a seguito degli studi effettuati;
3. ambientale: deve essere redatto prendendo come riferimento criteri descrittivi, analitici e revisionali. In particolare deve considerare le componenti naturalistiche ed antropiche e le loro interazioni con il sistema ambientale.

Consta, indi, in un atto a carattere tecnico scientifico che racchiude l’insieme di studi e ricerche di settore elaborate da esperti selezionati dal committente. Le fasi operative che ne permettono l’elaborazione possono effettivamente ritenersi il ‘core’ della valutazione di impatto ambientale, in quanto dovrebbero esplicitare tutte le possibili relazioni tra il progetto e l’ambiente. Le tecniche utilizzate per la redazione del SIA risultano molteplici e non si ritiene, in questo contesto, necessario analizzarle in dettaglio. Appare, tuttavia, importante individuare gli step fondamentali per giungere alla sua redazione:
a) Descrizione del Progetto: ricomprende la descrizione dettagliata degli scopi ed obiettivi insiti nel progetto, le connessioni tra questo e la programmazione economica, territoriale ed urbanistica ed i piani e programmi di settore in materia ambientale. Il progetto in esame viene, altresì, rappresentato attraverso un’elencazione di tutte le attività di cui si compone ed a cui risulta connesso, e dei possibili eventi che ne possono generare cambiamenti. Per la stesura di questa parte non esiste una vera e propria metodologia ma il DPCM 27/12/1988 indica, in modo puntuale, i contenuti che, in linea di massima, deve contenere: - storia del progetto; - quadro normativo di riferimento; - caratteristiche tecniche del progetto; - manodopera utilizzata; - caratteristiche del cantiere; -fabbisogni in fase di esercizio; - produzione di interferenze dirette (scarichi, rifiuti, emissioni..); - rischi tecnici (incendi, sversamenti accidentali,…); - operazioni di smantellamento dell’opera; - misure di mitigazione degli impatti ambientali; - sistemi di monitoraggio; - tempistiche di attuazione; - rendiconto finanziario.
b) Descrizione dell’ambiente: si propone la definizione ex ante delle caratteristiche e dei livelli di qualità ambientale dell’area oggetto di VIA considerando sia il sito interessato dal progetto sia ‘l’area vasta’ oggetto di potenziali effetti.
c) Individuazione degli impatti ambientali: consta nell’analisi delle interazioni tra le azioni correlate all’attuazione del progetto e le componenti ambientali significative della zona interessata. Per effettuare l’analisi vengono utilizzate differenti metodologie che non si ritiene, in questa sede, utile analizzare. Uno dei possibili strumenti per l’identificazione degli impatti è costituito dalle Check-lists ovvero in elenchi selezionati di parametri che costituiscono una guida di riferimento.
d) Stima e valutazione degli impatti ambientali: consiste, essenzialmente, nella valutazione delle variazioni quali-quantitative prevedibili per le diverse componenti e fattori ambientali, a seguito dell’esecuzione delle differenti azioni del progetto. Non sono, a riguardo, identificabili dei metodi operativi generali ma piuttosto è possibile utilizzare degli strumenti che ne facilitano l’individuazione, vale a dire indicatori ed indici ambientali e modelli. Si tende ad indicare l’entità degli scostamenti rispetto ad una scala convenzionale (ad es. da 0-1), al fine di comparare tra loro il livello di differenti impatti e di analizzarne l’impatto complessivo.
e) Analisi delle alternative: fase fondamentale che permette di individuare soluzioni differenti da quella del progetto originario in modo da confrontarne i possibili impatti e di prendere una ponderata decisione a riguardo. Le alternative ammesse nell’ambito della VIA si possono suddividere nelle seguenti tipologie: - strategiche; - di localizzazione; - di processo o strutturali; - di compensazione o mitigazione dei possibili effetti negativi; - alternativa zero, che consta nella non realizzazione del progetto.
f) Gestione e monitoraggio degli impatti ambientali: attuata al fine di garantire la gestione ed il controllo degli impatti esercitati dal progetto sull’ambiente. In particolare si propone di assicurare che l’entità degli impatti venga mantenuta sempre al di sotto di determinate soglie di accettabilità, e che siano costantemente rispettate le condizioni che hanno reso il progetto valido dal punto di vista ambientale. Le misure adottabili per la stesura del SIA sono riconducibili a:
1. misure di mitigazione: volte a ridurre o contenere gli impatti ambientali previsti, e possono essere orientate: alla localizzazione del progetto, allo schema progettuale e tecnologico di base, a ridurre interferenze indesiderate, a decisioni da intraprendere in fase di esercizio;
2. misure di compensazione: volte a migliorare le condizioni delle comunità residenti in prossimità del sito coinvolto nel progetto. Si propongono di controbilanciare i possibili effetti negativi generati dal progetto aumentando il consenso sociale sullo stesso;
3. misure di monitoraggio: volte alla verifica nelle diverse fasi e finalizzate a garantire: - il controllo degli effetti previsti sulle componenti ambientali; - il controllo sull’efficacia delle misure di mitigazione previste. La fase temporale del monitoraggio parte già dalla predisposizione dello studio di impatto, e segue nella fase di costruzione, in quella d’esercizio dell’opera, fino all’eventuale fase di smantellamento.
La stesura dello studio di impatto ambientale viene completata con il deposito della stessa alle Autorità competenti, vale a dire al MATTM ed al Ministero dei Beni Culturali, alla Regione, alla Provincia ed ai Comuni interessati ed, in caso di aree naturali protette, anche ai rispettivi enti di gestione: questi soggetti sono tenuti alla pronuncia del loro parere entro 60 giorni dalla data di trasmissione. Nel caso in cui il Ministro competente alla realizzazione dell’opera non ritenga di uniformarsi alla valutazione del MATTM, la questione viene rimessa al Consiglio dei ministri, si parla, in tal caso, di dissesto superabile mediante deliberazione governativa.
Contestualmente alla trasmissione il committente o l’autorità proponente provvede, a proprio carico, alla pubblicazione della proposta su due quotidiani ad ampia tiratura, locale e nazionale, al fine di permetterne la divulgazione pubblica e la partecipazione dei cittadini.


La partecipazione dei cittadini

Il consenso e la collaborazione della popolazione locale si ritiene uno dei fattori fondanti della procedura di VIA. I cittadini devono essere informati sull’avvio del procedimento attraverso un avviso dell’avvenuto deposito del SIA pubblicato su quotidiani ad ampia diffusione a livello locale e nazionale, contenente l’indicazione dell’opera e la sua precisa localizzazione. Entro 30 giorni dall’annuncio pubblico qualsiasi cittadino può presentare al Ministero dell’Ambiente, al Ministero per i beni e le attività culturali ed alla Regione territorialmente interessata, delle istanze, osservazioni, pareri sul progetto in esame. Ogni cittadino può, altresì, partecipare alle eventuali inchieste pubbliche indette dal Ministero dell’ambiente o dalla Regione, alla quale sono chiamati ad intervenire anche il proponente e gli Enti locali interessati.


Il rilascio del giudizio di compatibilità ambientale

La procedura di VIA si conclude attraverso il rilascio di un giudizio motivato che precede il rilascio del provvedimento amministrativo che consente l’avvio del progetto. Vediamo le tempistiche attinenti l’emanazione di tale giudizio:
- decorso il termine dei 60 giorni dalla data di trasmissione del SIA e del progetto definitivo, l’Autorità Competente ha ulteriori 90 giorni per emanare il giudizio di compatibilità ambientale, anche in assenza dei pareri richiesti ai soggetti coinvolti;
- in caso di incompletezza di dati o lacune informative possono essere richieste delle integrazioni attinenti il progetto o la documentazione allegata: la procedura di VIA, in tal caso, viene momentaneamente sospesa fino alla ricezione della documentazione integrativa. Nell’ipotesi in cui il proponente non ottemperi si ferma il corso della procedura e si rende necessaria la presentazione di una nuova domanda;
- l’Autorità competente può, in determinati casi, indire una, o più, Conferenze di Servizi a cui partecipano i rappresentanti legittimati ad esprimere in modo definitivo il parere dell’amministrazione di appartenenza;
- la definizione finale del giudizio di compatibilità ambientale, che può includere eventuali prescrizioni per la mitigazione degli impatti ed il monitoraggio dell’opera, scaturisce nell’emanazione del provvedimento amministrativo che permette l’avvio dei lavori dell’opera. Tale provvedimento finale deve essere pubblicato, da parte del proponente, unitamente all’estratto della VIA, nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino regionale in caso di VIA Regionale e su un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati.
In caso di mancata pronuncia entro 90 giorni, l’art. 6 della l. 349/1986 predispone che “la procedura di approvazione riprenda il suo corso, salvo proroga deliberata dal Consiglio dei Ministri in casi di particolare rilevanza”, si parla, in questo caso, di silenzio devolutivo.
La Commissione VIA può intervenire anche posteriormente all’avvio dei lavori, infatti nel caso in cui nell’esecuzione dell’opera si pongano in essere comportamenti contrastanti con il parere di compatibilità ambientale il MATTM ne può ordinare la sospensione e rimettere la questione al Consiglio dei Ministri.


Gli organi tecnici implicati nella procedura di VIA

Per comprendere appieno la realizzazione della procedura VIA si ritiene opportuno illustrare i ruoli e le responsabilità degli Enti coinvolti nella procedura stessa. In particolare intervengono nel procedimento finalizzato all’emanazione del decreto di compatibilità ambientale i seguenti soggetti:
1 - Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale, Divisione III;
2 - Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale, Divisione X;
3 - Commissione VIA;
4 - Organismi esterni.


DSA - Divisione III

La Divisione III, con riferimento alla procedura di VIA, esercita le seguenti funzioni:
> verifica di procedibilità dell’istanza di pronuncia di compatibilità ambientale;
> adempimenti tecnici ed amministrativi preliminari all’attuazione delle procedure di VIA e connesse attività di informazione e per l’accesso agli atti;
> adempimenti dovuti in materia di impatto transfrontaliero;
> adempimenti previsti per le Conferenze di Servizi;
> adempimenti connessi al pagamento da parte del Proponente del contributo dello 0,5 ‰;
> verifica di coerenza logico formale del parere espresso dalla Commissione;
> acquisizione dei pareri dell’amministrazione concertante e della Regione territorialmente competente;
> predisposizione della bozza di decreto e adempimenti di notifica;
> aggiornamento della banca dati di monitoraggio dei procedimenti di VIA per la parte del procedimento di competenza della Divisione32.


DSA – Divisione X

La Divisione X, con riferimento alle procedure di VIA, fornisce supporto tecnico ed organizzativo alla Commissione, operando nei seguenti ambiti:
> supporto alla Commissione nelle attività di protocollo ed archivio e di assistenza ai Commissari;
> gestione informatizzata degli atti relativi alla Commissione, comprensiva dell’attività di raccolta, catalogazione ed archiviazione dei documenti e dell’aggiornamento delle banche dati;
> assistenza e consulenza su temi tecnici e giuridici legati alle attività delle Commissioni.
Ai sensi dell’art. 10, comma 4, del DPCM 23/01/2004 la Divisione X svolge una serie di attività finalizzate al supporto tecnico-organizzativo della Commissione, queste sono:
a) attività di segreteria;
b) gestione informatica degli atti (attività di raccolta, catalogazione, archiviazione documenti, aggiornamento banche dati);
c) assistenza alla gestione contabile, fiscale e previdenziale;
d) verifica della completezza della documentazione presentata dal proponente a livello formale-tecnico ed amministrativo (in collaborazione con la Divisione III) e sua catalogazione.


La Commissione VIA

Il DPCM del 23 gennaio 2004 ha istituito la Commissione VIA, la quale opera con il supporto della Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale del MATTM ed è composta dal Presidente e da 35 membri, scelti tra professori universitari, professionisti ed esperti, particolarmente qualificati in materie progettuali, ambientali, economiche e giuridiche, nonché tra Dirigenti della Pubblica Amministrazione.
Nel caso di valutazioni di impatto ambientale di infrastrutture e di insediamenti, per i quali sia stato riconosciuto, in sede di intesa, un concorrente interesse regionale, la Commissione è integrata da un componente designato dalle Regioni o dalle Province autonome interessate, in possesso degli stessi requisiti degli altri componenti di nomina statale (art. 1 comma 4 DPCM del 23/01/2004).
La Commissione VIA è articolata in quattro Sezioni tematiche:
1) Sezione A: analisi dell’inquadramento programmatico e dei profili territoriali e procedimentali delle opere;
2) Sezione B: analisi dei profili progettuali degli impianti e delle infrastrutture industriali;
3) Sezione C: Analisi dei profili progettuali delle infrastrutture civili;
4) Sezione D: Valutazione degli effetti delle opere sugli equilibri ecologici.
A ciascuna sezione il Presidente assegna, con decreto del MATTM (art.6 DPCM del 23/01/2004), un Commissario a cui è attribuita la funzione di responsabile di Sezione.
Per ciò che concerne la sua composizione la Commissione è composta dai seguenti organi:
- Presidente; - Assemblea plenaria; - Sezioni tematiche; - Comitato di Coordinamento.
Compito della Commissione VIA è quello di istruire pareri relativi ai progetti che devono essere sottoposti a valutazione di impatto ambientale nazionale. Inoltre, la Commissione effettua verifiche e valutazioni su specifica richiesta del Ministro dell’Ambiente.
Secondo quanto disciplinato dall’articolo 2 del DPCM 23 gennaio 2004, alla Commissione sono attribuiti i seguenti compiti:
a) La Commissione provvede all’istruttoria di cui all’art. 6 del DPCM 27 dicembre 1988;
b) La Commissione verifica il progetto, anche mediante accertamento d’ufficio, in relazione alle specificazioni, descrizioni e piani richiesti dall’articolo 2, comma 3, 3 dall’articolo 6 dal DPCM 10 agosto 1988, n.377;
c) L’istruttoria si conclude con parere motivato, tenuto conto degli studi effettuati dal proponente e previa valutazione degli effetti, anche indotti, dell’opera sul sistema ambientale, raffrontando la situazione esistente al momento della comunicazione con la previsione di quella successiva. La Commissione identifica inoltre, se necessario, le eventuali prescrizioni finalizzate alla compatibilità ambientale del progetto;
d) La Commissione ha facoltà di richiedere pareri di enti, di amministrazioni pubbliche ed organi di consulenza tecnico-scientifico dello Stato, che ritenga opportuno acquisire nell’ambito dell’istruttoria;
e) Ove si sia verificata l’incompletezza della documentazione presentata, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede a richiedere, possibilmente in un’unica soluzione, le integrazioni necessarie. Tale richiesta ha effetto di pronuncia interlocutoria negativa;
f) Restano comunque salve le prescrizioni tecniche attinenti all’esecuzione delle opere e degli impianti ed alla loro sicurezza ai sensi delle disposizioni vigenti;
g) Il Committente delle opere ha facoltà di comunicare alla Commissione per le valutazioni dell’impatto ambientale, l’inizio degli studi di impatto ambientale e delle conseguenti operazioni tecniche. Il presidente della Commissione ha facoltà di designare osservatori che assistano a sopralluoghi, prove verifiche sperimentali di modelli ed altre operazioni tecniche, non facilmente ripetibili, che siano funzionali allo studio;
h) La Commissione provvede altresì a verificare, su specifica richiesta, la sussistenza di esclusione della procedura di valutazione di cui all’art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, per i progetti relativi agli interventi di cui all’art.1, comma 1, lettera b), del DPCM 27 dicembre 1988, nonché per i progetti relativi agli interventi di modifiche di opere già esistenti di cui all’art.1, comma 3, del DPCM 10 agosto 1988, n. 377; a questo fine la Commissione accerta, anche d’ufficio, l’insussistenza di fattori che possano causare ripercussioni di notevole importanza sull’ambiente, tra cui la natura dell’intervento, le sue caratteristiche tecniche, le sue dimensioni, la sua ubicazione, la riduzione quantitativa e qualitativa delle emissioni, l’eventuale rischio sismico e quello idrogeologico, gli scarichi, la produzione di rifiuti, il prelievo e l’utilizzazione di materie prime e delle risorse naturali di zona, nonché le opere e gli impianti connessi ai relativi progetti. Il committente ha comunque l’obbligo, ai fini di tale accertamento, di produrre tutte le informazioni relative alla descrizione del progetto e i dati necessario per individuare e valutare gli effetti dell’intervento sull’ambiente;
i) La Commissione ha altresì il compito di verificare il rispetto, nel progetto definitivo, delle prescrizioni contenute nel provvedimento di accertamento della compatibilità ambientale e di accertare la rispondenza delle opere realizzate al progetto definitivo;
j) La Commissione esprime pareri, su richiesta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, in relazione all’impatto ambientale di programmi, piani, opere ed interventi.

Per quanto concerne i Commissari, ai sensi dell’art. 7 del DPCM 23/01/2004 le loro mansioni constano:
- per il Commissario Referente nel garantire l’efficace coordinamento del suo gruppo di lavoro ed il rispetto dei termini temporali previsti per il completamento dell’istruttoria; nell’informare il Comitato di Coordinamento su possibili questioni verificatesi nello svolgimento delle attività proponendo, indi, valide soluzioni; nella comunicazione formale di necessarie integrazioni della documentazione istruttoria in esame al Presidente, il quale ne cura l’immediata trasmissione alla Direzione per la Salvaguardia Ambientale.
- per il Gruppo Istruttore nello svolgimento delle istruttorie di valutazione e nella stesura della relazione tecnica e della proposta di parere che devono essere trasmesse dal referente al Comitato di Coordinamento.
La definizione temporale per lo sviluppo dell’attività istruttoria risultano di competenza del Comitato di Coordinamento (art. 9 comma 5 lettera a) del DPCM 23.01.2004), che in merito ha definito nel documento “Tempi di esame delle istruttorie e carichi di lavori dei Commissari33, la seguente tempistica di svolgimento dei lavori istruttori:
1. la data di avvio dell’istruttoria è stabilita dal lunedì successivo alla data della lettera di nomina del Gruppo Istruttore;
2. il Gruppo Istruttore, dalla data di apertura dell’istruttoria procede, nei 30 giorni solari consecutivi all’esame preliminare del progetto, all’effettuazione del sopralluogo ed all’identificazione di eventuali integrazioni da richiedere al proponente;
3. nei successivi 60 giorni, con eventuale interruzione per consentire la ricezione delle integrazioni richieste, il Gruppo Istruttore completa l’istruttoria, provvedendo a presentare al Comitato di Coordinamento la relazione istruttoria, corredata dalla proposta di parere;
4. la ripresa dell’istruttoria, nel caso di interruzione per richiesta di integrazioni, decorre dalla data di arrivo dei documenti integrativi presso la Commissione;
5. in relazione a progetti particolarmente complessi il Referente del Gruppo Istruttore può presentare al Comitato di Coordinamento istanza per una proroga dei termini adeguatamente motivata.


Organi esterni

Ai fini dello svolgimento dei procedimenti di VIA, il MATTM si avvale, altresì, di supporti tecnici, scientifici ed operativi, i cui compiti sono:

I- Società Tecniche di Supporto
Ai sensi dell’art. 77 della Legge n. 289 del 27.12.2002 (“Finanziaria 2003”), “al fine di accelerare l’attività istruttoria, il MATTM è autorizzato ad avvalersi del supporto delle Società Tecniche di Supporto, quali l’Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e per i Servizi Tecnici (APAT), l’Ente per le Nuove Tecnologie e l’Ambiente (ENEA), il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) ed altri enti o istituti pubblici o privati a prevalente capitale pubblico”.
In particolare, le aree di responsabilità delle Società Tecniche di Supporto possono essere così sintetizzate:
- supporto tecnico-scientifico alle attività della Commissione VIA finalizzate allo svolgimento delle istruttorie per l’emissione dei pareri di compatibilità ambientale;
- supporto per l’analisi dei Quadri di riferimento Programmatico, Progettuale ed Ambientale, di cui agli Studi di Impatto Ambientale (SIA) e alle relative Sintesi non tecniche presenti;
- supporto per le verifiche tecniche specifiche, finalizzate all’analisi dei criteri applicati dai proponenti nell’ambito dei SIA, in conformità a quanto previsto dalla normativa europea, nazionale e locale applicabile.

II- Collaboratore Tecnico
Le responsabilità del Collaboratore Tecnico possono essere così sintetizzate:
1- coadiuva il Responsabile di Sezione nelle attività di monitoraggio delle istruttorie assegnate ai Referenti appartenenti alla Sezione;
2- supporta il Responsabile di Sezione nella gestione, anche informatizzata, degli atti inerenti alle istruttorie e alle attività della Sezione.

III- Supporto Tecnico
Tale organo fornisce un supporto tecnico ed operativo alla DSA per il funzionamento della Commissione. L’art. 10 del DPCM 23/01/2004 ne ha, in particolare, esplicitato le attività che constano nelle seguenti:
1- supporto in fase di verifica tecnica preliminare dei progetti: consta nell’esame degli elaborati dei progetti preliminari o definitivi, e degli studi di impatto ambientale, al fine di verificarne la rispondenza rispetto al quadro normativo di riferimento e di redigerne la cosiddetta “sintesi preistruttoria”;
2- supporto tecnico nella fase istruttoria: attiene l’assistenza tecnico-amministrativa al Referente del Gruppo Istruttorio, per lo svolgimento delle attività istruttorie. In particolare consta:
- nel monitoraggio e segnalazione dei principali eventi dell’iter istruttorio, attraverso il controllo del flusso documentale e la regolare archiviazione degli atti del procedimento in un apposito fascicolo di progetto;
- nell’elaborazione e gestione dei cronoprogramma di progetto relativi alle singole istruttorie, al fine di monitorare la tempistica e le scadenze che caratterizzano l’iter procedurale;
- nell’assistenza nel corso delle riunioni con i proponenti e stesura dei resoconti delle riunioni stesse;
- nell’aggiornamento della banca dati di controllo dei procedimenti di VIA relativamente alla parte della tempistica;
- nella predisposizione degli elaborati di sintesi delle osservazioni e pareri del pubblico;
- nella verifica della completezza della documentazione integrativa prodotta dal Proponente;
- nella collaborazione per la stesura della relazione istruttoria, provvedendo alla compilazione del riepilogo dell’iter istruttorio amministrativo (premessa amministrativa);
- nell’assistenza alla redazione della proposta di parere di compatibilità ambientale, provvedendo alla predisposizione di una relazione cronologica sugli eventi amministrativi che hanno caratterizzato l’iter istruttorio;
- nel supporto alla predisposizione della presentazione della relazione istruttoria e della proposta di parere in Assemblea Plenaria, in collaborazione con l’area GIS/CAD per l’elaborazione delle immagini e con i Gruppi Istruttori in merito ai contenuti delle presentazioni;
- nel supporto in fase di archiviazione della documentazione delle istruttorie concluse con recupero e riordino del materiale progettuale e procedurale e ricatalogazione delle osservazioni del pubblico.

IV- Consulenze specialistiche
Secondo l’art. 10, comma 4°, del DPCM 23/01/2004, è possibile richiedere delle consulenze specialistiche, su richiesta del Referente del Gruppo Istruttorio, al fine di coadiuvare le attività maggiormente laboriose in termini di rilevanza e complessità del progetto.

V- Supporto GIS/CAD
Fornisce supporto alla Commissione curandone la gestione delle informazioni cartografiche e testuali delle opere soggette a procedura di compatibilità ambientale. Svolge, in particolare, le seguenti attività:
- acquisizione, archiviazione e catalogazione dei supporti in formato digitale;
- pubblicazione web della documentazione fornita dagli enti proponenti in formato di lettura e della documentazione prodotta dalla Commissione durante l’iter istruttorio;
- trattamento degli elaborati grafici e produzione di progetti GIS/CAD riguardanti le singole opere per l’evidenziazione di eventuali interferenze su ambiente e territorio;
- produzione di elaborati grafici, immagini e filmati finalizzati alla presentazione in sede di Assemblea Plenaria.


La procedura di VIA speciale

Il D.Lgs. 190/02, e sue successive modifiche34, hanno introdotto la disciplina speciale attinente la progettazione, approvazione e realizzazione delle opere d’interesse strategico, di cui alla delibera adottata dal CIPE il 21 dicembre 2001.
In particolare la disciplina prevede l’attuazione di due fasi atte alla definizione della procedura di VIA:

1) Il progetto preliminare corredato dal SIA viene trasmesso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, alle Regioni o Province autonome competenti e, ove necessario, al Ministero per lo Sviluppo Economico, al Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Entro 90 giorni dalla ricezione del progetto preliminare le Amministrazioni suddette redigono e trasmettono il proprio parere al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il quale, nei successivi 60 giorni, formula la propria proposta al CIPE. L’approvazione da parte del CIPE, che si presume avvenga nei successivi 30 giorni, determina “l’accertamento della compatibilità ambientale dell’opera, e perfeziona, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l’intesa Stato-Regione sulla sua localizzazione, comportando l’automatica variazione degli strumenti urbanistici vigenti ed adottati…”36. La Commissione speciale per la VIA realizza l’istruttoria tecnica emettendo un parere sul progetto entro 60 giorni dalla presentazione dello stesso. Il provvedimento di valutazione di compatibilità ambientale viene poi trasmesso dal MATTM al Ministero delle Infrastrutture e alle Regioni interessate e viene adottato dal CIPE contestualmente all’approvazione del progetto preliminare.
2) Il progetto definitivo di ottemperanza viene sottoposto al benestare delle Amministrazioni interessate, le quali entro 90 giorni dal ricevimento dello stesso, possono presentare proposte motivate di adeguamento o richieste di prescrizioni o varianti migliorative che non modifichino la localizzazione e le caratteristiche essenziali del progetto. Il Ministero delle Infrastrutture acquisisce tali rettifiche mediante una Conferenza di Servizi con finalità istruttorie. Nei successivi 90 giorni il Ministero delle Infrastrutture valuta tali rettifiche e presenta la propria proposta al CIPE. L’approvazione del progetto definitivo da parte del CIPE avviene entro 30 giorni dalla presentazione della proposta ed ha effetto di dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, sostituendo qualsivoglia autorizzazione o parere e rendendo il progetto immediatamente realizzabile.



Bibliografia
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- A.A.V.V., 2006, 1° Rapporto di informazione semestrale ONIPE, Osservatorio Nazionale sugli investimenti e sui progetti nell’energia, Politecnico di Milano e REF;
- Agricola B., 2005, Le attività e gli strumenti della Commissione Speciale per la Valutazione di Impatto Ambientale, Roma;
- Arrigo R., 2000, Sostenibilità dello sviluppo e valutazione dell’impatto ambientale, Atti della giornata di studio sull’ambiente: interdisciplinarietà, prospettive e sviluppi, Messina;
- Barroccini A.C., Belvisi M., 2006, Orientamenti giurisprudenziali in materia di VIA, Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e per i Servizi Tecnici;
- Boso R., 2003, Evoluzione delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale, Rivista Acta Geografica Studi Trentini di Scienza Naturali, Trento;
- Chitotti O., 2005, Il nuovo decreto VAS-VIA-IPPC, editoriale centro VIA Italia;
- De Leo G., Agosta Del Forte A., Mantovani F., 2003, La gestione della qualità negli studi di VIA e nell’Agenda 21 Locale, Rivista Valutazione Ambientale;
- Fracchia F., materiale fornito nel corso di Diritto Ambientale, 2006, Master MEMA;
- Marini R., Leone A., Garnier M., 1994, La valutazione di impatto ambientale degli impianti di smaltimento a terra (discarica controllata) di rifiuti tossici e nocivi: proposta metodologica, Rivista Acqua-Aria, Roma;
- Materiale fornito dalla Commissione VIA, Novembre 2006;
- ONIPE, Osservatorio nazionale sugli sugli investimenti e sui progetti nell’energia, 2006, 1° rapporto semestrale;
- Testa C, Bemporad S. (a cura di), 2003, Enel 1996-2002: dal monopolio al mercato, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna;
- Verdesca D., 2005, Manuale di valutazione d’impatto economico-ambientale, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna (RN);
- Vismara R., nov-dic 1994, Valutazione di impatto ambientale applicata ai piani, Rivista IA Ingegneria Ambientale;
- Vittadini M.R., articolo 2006, La procedura di Valutazione di impatto ambientale, materiale fornito dal Master MEMA.


Siti internet consultati:
- www.minambiente.it
- www.lexambiente.it
- www.envisystem.it
- www.web.tiscali.it
- www.inquinamento.com
- www.cremona.polimi.it
- www.arpalombardia.it;
- www.apat.it;
- www.centrovia.it
- www.cartografia.regione.lombardia.it
- www.ilgiornale.it
- www.gas.it
- www.ordineingegneri.milano.it
- www.clickutility.it
- www.noalrigassificatore.it
- www.provincia.brindisi.it
- www.sudnews.it
- www.edilportale.com
- www.lagazzettadelmezzogiorno.it
- www.ansa.it
- www.wwf.it
- www.parlamentando.com
- www.wikipedia.org
- www.italy.indymedia.org

 

 

* morghy.elena@tiscali.it.
1 D’ora in poi VIA.
2 Arrigo R., 2000, Sostenibilità dello sviluppo e valutazione dell’impatto ambientale, articolo.
3 Barroccini A.C., Belvisi M., 2006, Orientamenti giurisprudenziali in materia di VIA, Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e per i Servizi Tecnici.
4 NEPA è acronimo di National Environmental Policy Act.
5 Corso di formazione APAT “Corso per Esperti Analisti e Valutatori in tema di Valutazione di Impatto Ambientale”, Agrigento, 23 novembre 2004.
6 EIS è acronimo di Environmental Impact Statement.
7 Il Rapporto Brundtland che ha coniato, per la prima volta, il termine “sviluppo sostenibile” è datato 1987.
8 www.minambiente.it.
9 Questo perché la procedura VIA muta a seconda della natura e peculiarità insite nel progetto preso in considerazione.
10 Nell’Allegato I alla conclusione del lavoro viene riportato il decreto con gli Allegati A e B comprendenti le opere soggette o meno a VIA. L’elenco delle opere è stato, successivamente, modificato ed ampliato con il d.p.c.m. 3/09/99 e il d.p.c.m. 1/09/00.
11 Pag..4, Valutazione Impatto Ambientale, Legislazione tecnica editrice.
12 Successivo all’emanazione della legge 59/97 (legge Bassanini) sul decentramento amministrativo.
13 Seguito dal nuovo D.Lgs. 163/2006.
14 Della quale ci si soffermerà nel Capitolo 2.
15 In questo contesto si affronteranno solo i temi legati alla VIA.
16 Vittadini M.R., La procedura di Valutazione di impatto ambientale, materiale fornito dal Master MEMA Bocconi, 2006.
17 Consiglio di Stato sez. VI, 13 maggio 2002 n° 2572, sez. IV, 16 dicembre 2003 n° 8234.
18 Ai sensi della Legge 349/61.
19 Corte Costituzionale sentenza n°307 del 7 ottobre 2003.
20 Questa fase sarà ampliamente discussa nel Capitolo II.
21 Art.5 comma 1, punto e.
22 Si è, in questo caso, considerato un grafico proposto dalla Regione Lombardia e disponibile on-line al sito www.cartografia.regionelombardia.it.
23 Il Dpr 12/04/1996 viene riportato alla fine del lavoro nell’Allegato II.
24 Il cosiddetto “Atto di indirizzo e coordinamento per l’attuazione del comma 1, della legge n°146/94, concernente disposizioni in materia di VIA”.
25 Consultabili nell’allegato II.
26 Nell’Allegato I viene riportato l’elenco delle aree naturali protette.
27 D. Ventresca, p. 346.
28 European Commission, DG XI, Guidance on screening, Bruxelles, Paper, 1996.
29 La lista di controllo dell’UE è contenuta nell’Allegato III della direttiva 85/337/CEE, modificato poi dalla direttiva 97/11/CE.
30 Verdesca D., p. 374.
31 D’ora in poi SIA.
32 E’ in fase d’implementazione la gestione delle informazioni in un’unica banca dati.
33 distribuito in sede di Assemblea di Insediamento della Commissione VIA del 5 marzo 2004.
34 Ora D.Lgs. 163/2006.
35 Comitato interministeriale per la programmazione economica.
36 Tratto dal sito www.minambiente.it
 



Pubblicato su www.AmbienteDiritto.it il 04/06/2007

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