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Incarichi di consulenza e collaborazione – Chiarimenti della Corte dei Conti
CARLO RAPICAVOLI*
PREMESSA
L’art. 6, comma 7 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 
con la legge 30 luglio 2010, n. 122, recante: “Misure urgenti in materia di 
stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” prevede che: “Al fine 
di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, a decorrere 
dall'anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa 
quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici 
dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 
dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, incluse le autorità 
indipendenti, escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli 
organismi equiparati nonché gli incarichi di studio e consulenza connessi ai 
processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non 
può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009”.
IL PARERE DELLA CORTE DEI CONTI
La Corte dei Conti, a sezione riunite in sede di controllo, con delibera n. 
7/2011 del 7 febbraio 2011 ha fornito indicazioni sull’individuazione del 
parametro di riferimento (cassa o competenza) e l’applicabilità alle spese per 
studi e consulenze finanziate mediante programmi comunitari o da privati, dei 
limiti contenuti nell’art. 6, comma 7 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, 
convertito in legge con la legge 30 luglio 2010, n. 122, recante “Misure urgenti 
in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” in virtù 
del quale la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza non può essere 
superiore al 20% di quella sostenuta per l’anno 2009”.
PARAMETRO DI RIFERIMENTO PER FISSARE IL LIMITE DI SPESA
Appare evidente secondo la Corte che, la ratio della disposizione intende 
valorizzare la programmazione della spesa per le suddette collaborazioni a 
carattere intellettuale, tenendo conto della situazione quo ante.
La programmazione delle spese per incarichi di studio e consulenze per 
l’annualità 2011, ove dovesse agganciarsi al parametro della cassa, potrebbe 
assumere carattere aleatorio, in ragione della casualità dell’entità delle 
liquidazioni effettuate dalle amministrazioni locali nell’anno 2009, in ragione 
del fisiologico scarto temporale fra l’affidamento dell’incarico e il pagamento 
del corrispettivo concordato. 
Assumere a riferimento il dato di cassa relativo all’anno 2009 potrebbe non 
essere funzionale alle esigenze di contenimento della spesa sottesa al decreto 
legge n. 78 del 2010. 
Mentre la spesa sostenuta per l’anno 2009 per consulenze e studi ha costituito 
oggetto di una specifica programmazione, in coerenza con le disposizioni 
regolamentari adottate dai singoli enti, il dato relativo a quanto materialmente 
pagato nel corso della suddetto esercizio potrebbe dipendere da circostanze 
fortuite. 
Il concetto di “spesa sostenuta nell’anno 2009”, pertanto, deve riferirsi alla 
spesa programmata per la suddetta annualità.
ESCLUSIONI
Con riferimento alla composizione della spesa per studi e consulenze è da 
ritenere che debbano escludersi dal computo gli oneri coperti mediante 
finanziamenti aggiuntivi e specifici trasferiti da altri soggetti pubblici o 
privati. 
Diversamente si finirebbe con l’impedire le spese per studi o consulenze, seppur 
integralmente finanziate da soggetti estranei all’ente locale (stante la 
provenienza comunitaria, statale o privatistica delle risorse), in ossequio al 
principio della universalità del bilancio ed al rispetto del tetto di spesa 
programmato. 
Il tetto di spesa per studi e consulenze non avrebbe la funzione di conseguire 
dei risparmi sul bilancio del singolo ente, ma di ridurre tout court, le spese 
connesse a suddette prestazioni, a prescindere dall’impatto sul bilancio 
dell’ente.
Viceversa, atteso che le suddette spese, ove inserite in un proficuo quadro 
programmatico, possano incrementare le competenze e le conoscenze dell’ente 
locale, non v’è ragione di includere nel computo delle spese per studi e 
consulenze quanto finanziato con le risorse dianzi indicate. 
Pertanto le spese per studi e consulenze alimentate con risorse provenienti da 
enti pubblici o privati estranei all’ente affidatario, non devono computarsi 
nell’ambito dei tetti di cui all’art. 6, comma 7 del decreto legge n. 78 del 
2010, convertito in legge con la legge n. 122 del 2010.
Tale esclusione, ovviamente, non incide sul principio di onnicomprensività del 
trattamento economico dei dirigenti e dei dipendenti pubblici, per i quali, 
invece, la provenienza dei finanziamenti per attività comunque riconducibili 
all’interno delle funzioni istituzionali deve ritenersi indifferente.
 
* Direttore Generale 
e Dirigente del Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale della Provincia 
di Treviso
 
Pubblicato su www.AmbienteDiritto.it 
il 16/02/2011