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Legge 30 luglio 2010 n. 122
Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)
Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3637/C del 10 agosto 2010
 

CARLO RAPICAVOLI*
 

 


E’ stata pubblicata nel supplemento ordinario della gazzetta ufficiale del 30 luglio 2010 la Legge 30 luglio 2010 n. 122, che ha convertito in legge, con modificazioni, il Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”.

L’art. 49, comma 4-bis, della Legge 122/2010 riformula interamente l’art. 19 della Legge 241/1990 sostituendo la Dichiarazione di inizio attività (DIA), con la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

L'art. 19 della L. 241/1990, infatti, aveva previsto il meccanismo della Dichiarazione di inizio attività con la quale, in luogo dell'autorizzazione, l'interessato poteva produrre un'autodenuncia di inizio attività, rispetto alla quale l'amministrazione doveva effettuare i suoi controlli autoritativi entro un termine certo. L'attività oggetto della dichiarazione poteva essere iniziata decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della stessa all'amministrazione competente.

Le nuove regole prevedono che:

a) Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o di atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato (SCIA);

b) la SCIA deve essere corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000), nonché dalle attestazioni di tecnici abilitati o dalle dichiarazioni di conformità rese dalle Agenzie per le imprese (istituite dall'art. 38 comma 4 del D.L. 112/2008), relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per l'avvio dell'attività. Tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Tale documentazione sostituisce anche eventuali pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive eventualmente richieste dalla legge;

c) l'attività può essere iniziata immediatamente dalla data di presentazione della segnalazione all'amministrazione competente;

d) in caso di accertata carenza dei requisiti necessari ed entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della SCIA, l'amministrazione competente adotta motivati provvedimenti con cui dispone il divieto di proseguire l'attività e la rimozione degli eventuali effetti dannosi. L'interessato può evitare tali provvedimenti conformando alla normativa vigente l'attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a 30 giorni. Inoltre, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni sostitutive false o mendaci, l'amministrazione può sempre adottare (quindi, si ritiene anche oltre il termine di 30 giorni) i suddetti provvedimenti;

e) è fatto salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli artt. 21quinquies e 21nonies L. 241/1990;

f) al di là di tali casi e decorso il termine dei 60 giorni dalla SCIA, all'amministrazione è consentito intervenire solo in presenza di pericolo attuale di un danno grave e irreparabile per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente;

g) Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni;

h) Le espressioni ''segnalazione certificata di inizio di attività'' e ''Scia'' sostituiscono, rispettivamente, quelle di ''dichiarazione di inizio di attività'' e ''Dia'', ovunque ricorrano, anche come parte di una espressione più ampia, e la disciplina della SCIA sostituisce direttamente quella della dichiarazione di inizio di attività recata da ogni normativa statale e regionale.


Sono esclusi dalla disciplina sulla SCIA i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e gli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, all’amministrazione della giustizia, all’amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito anche derivante dal gioco, nonché quelli imposti dalla normativa comunitaria.


Il Ministero dello Sviluppo Economico, con Circolare n. 3637/C del 10 agosto, ha fornito le prime indicazioni applicative, indirizzate in particolare alle Camere di Commercio.

Di seguito le principali indicazioni.


ATTIVITÀ DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTI, AUTORIPARAZIONE, PULIZIE E FACCHINAGGIO

L’eliminazione della comunicazione di inizio di attività (CIA) prevista nel precedente testo dell’articolo 19 consente di superare, in via definitiva, le precedenti incertezze circa il momento (DIA, ovvero CIA) in cui doveva essere presentata la domanda di iscrizione nel registro delle imprese.

Consente, inoltre, un più agevole coordinamento con la Comunicazione unica di cui all’articolo 9 del decreto-legge n. 7 del 2007.

La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) potrà, infatti, essere presentata contestualmente alla Comunicazione unica e determinerà l’iscrizione dell’impresa nel registro delle imprese entro il termine previsto dall’articolo 11, c. 8, del D.P.R. n. 581 del 1995.


ATTIVITÀ DI: INTERMEDIAZIONE COMMERCIALE E DI AFFARI, AGENTE E RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO, MEDIATORE MARITTIMO, SPEDIZIONIERE.

• Coloro che intendono iniziare ex novo l’esercizio di dette attività dovranno presentare la SCIA, in assenza della quale non si procederà ad alcuna iscrizione nei relativi ruoli/ elenchi;
• per quanto riguarda le sole persone fisiche, la SCIA andrà presentata alla CCIAA della provincia presso la quale si intende iniziare lo svolgimento dell’attività e determinerà la loro iscrizione al ruolo/elenco corrispondente;
• per quanto riguarda le imprese, ferma restando comunque l’iscrizione al ruolo/elenco di cui al punto precedente, qualora la SCIA sia contestuale a Comunica - Comunicazione Unica per la nascita dell’impresa - , essa andrà presentata al Registro delle Imprese e determinerà anche l’iscrizione dell’impresa in questo registro e nel Rea;
• la verifica dei requisiti professionali e morali richiesti dalle singole leggi degli ausiliari in questione andrà effettuata a seguito della presentazione della SCIA, secondo i termini e le modalità indicati dal nuovo art. 19 della legge n. 241/1990, ai commi 3 e 4;
• per le persone fisiche rimane invariato l’obbligo di sostenere eventuali esami abilitanti (ove richiesti dalla normativa) presso la Camera di commercio competente per residenza;
• l’eventuale inibizione definitiva della prosecuzione dell’attività determinerà la cancellazione della posizione iscritta nel corrispondente ruolo/elenco degli ausiliari.


ATTIVITÀ DI VENDITA E DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

La riformulazione dell’art. 19 della citata legge n. 241, comporta conseguenze anche sulle disposizioni in materia di esercizio delle attività di commercio e di somministrazione di alimenti e bevande di cui agli artt. 64, 65, 66, 67, 68 e 69 del d. lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

Nei predetti articoli, infatti, ai fini dell’avvio o della continuazione dell’attività, le disposizioni in alcuni casi prevedono la dichiarazione di inizio di attività, richiamando espressamente l’art. 19 della legge n. 241 ed il periodo del comma 2 dell’articolo che, nella formulazione precedente alla modifica, determinava l’efficacia immediata o differita della dichiarazione.

La vigente formulazione dell’art. 19, invece, introduce l’istituto della segnalazione certificata di inizio di attività che sostituisce a tutti gli effetti la DIA e che pertanto deve considerarsi come l’unica utilizzabile ai fini previsti dalle predette disposizioni del d. lgs. n. 59.

Di conseguenza, con riferimento alle attività disciplinate dal citato d. lgs. n. 59, sono soggetti alla SCIA di cui all’art. 19 della legge n. 241 attualmente vigente:
• il trasferimento di sede e il trasferimento della gestione o della titolarità degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art. 64, comma 1;
• l’avvio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande riservata a particolari soggetti elencati alle lettere a), b), c), d), e), f), g) e h) del comma 6 dell'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, di cui all’art. 64, comma 2;
• l’avvio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitate da circoli privati, stante l’espresso richiamo, ad opera dell’art. 64, comma 2, all’applicazione della disciplina di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235 (“Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio di somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati”) e ferma restando, ovviamente, l’applicabilità ai soli casi in cui detto regolamento prevedeva la DIA;
• l’avvio dell’attività di vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare e non alimentare nelle strutture di vendita denominate esercizi di vicinato (cfr. art. 4, comma 1, lett. d, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114), di cui all’art. 65, nonché le attività effettuate mediante le forme speciali di vendita (Spacci interni – Apparecchi automatici - Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione - Vendita presso il domicilio dei consumatori), di cui agli artt.66, 67, 68 e 69.


Dal contenuto dell’art. 19 della Legge 241/1990, nel testo oggi vigente, risulta evidente l’inammissibilità dell’istituto della SCIA nei casi in cui, ai fini dell’avvio di un’attività, la disciplina di settore disponga la necessità di strumenti di programmazione.

Con riferimento alle attività commerciali, detti strumenti di programmazione sono previsti dal comma 3 dell’art. 64 del d. lgs. n. 59 per le aperture degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, dal comma 3 dell’art. 70 del d. lgs. n. 59, il quale ha modificato il comma 13 dell’art. 28 del d. lgs. n. 114 per l’avvio delle attività di vendita sulle aree pubbliche, nonché dall’art. 6 del d. lgs. n. 114, quale programmazione urbanistico-commerciale, per l’avvio dell’attività nelle strutture di vendita denominate medie strutture (cfr art. 4, comma 1, lett. e del d.lgs. n. 114), grandi strutture (cfr. art. 4, comma 1, lett. f del d.lgs. n. 114) e centri commerciali (cfr. art. 4, comma 1, lett. g del d.lgs. n. 114).

Di conseguenza, salve ulteriori e più meditate precisazioni da verificare con le amministrazioni regionali competenti, resta ferma la necessità dell’autorizzazione nei seguenti casi:
• avvio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, nelle zone del territorio comunale che, in attuazione dell’articolo 64, comma 3, del d.lgs n. 59/2010, siano state assoggettate o siano assoggettabili a programmazione;
• trasferimento di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande da una sede collocata in zona non sottoposta a programmazione, ai sensi dell’art. 64, comma 3, del d. lgs. n. 59, ad una sede collocata in una zona tutelata nell’ambito di tale programmazione, o anche in caso di trasferimento di sede nell’ambito di zone tutelate;
• avvio dell’attività di commercio sulle aree pubbliche su posteggi dati in concessione o su qualsiasi area purché in forma itinerante, di cui all’art. 28 del d. lgs. n. 114, come modificato dall’art. 70 del d. lgs. n. 59;
• avvio dell’attività di vendita nelle strutture denominate medie strutture, grandi strutture o centri commerciali di cui agli artt. 8 e 9 del d. lgs. n. 114.


 

* Direttore Generale e Dirigente del Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale della Provincia di Treviso
 

 


Pubblicato su www.AmbienteDiritto.it l'1/9/2010

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