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TRIBUTO PROVINCIALE PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, 
PROTEZIONE E IGIENE DELL’AMBIENTE (art. 19 del D. Lgs. 504/1992). NOTA ANCI - 
UPI DEL 3 MAGGIO 2007
 
Carlo Rapicavoli*
• L'ANCI e l'UPI invitano Comuni e Province a mantenere invariato il 
regime di prelievo e l'attività di riscossione del tributo provinciale per 
l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente.
 
Com'è noto e come abbiamo già avuto 
modo di segnalare, commentando il parere del Ministero dell'Economia e delle 
Finanze del 7 agosto 2006 sull'argomento, il tributo per l’esercizio delle 
funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D. 
Lgs. 30 dicembre 1992 n. 5041, 
è stato abrogato dall'art. 264, comma 1, lett. n), del D. Lgs. 152/2006 
(cosiddetto Codice Ambientale).
Da più parti venne segnalata la difficoltà in cui si sarebbero venute a trovare 
le Province, private di una fondamentale fonte di finanziamento delle funzioni 
in materia ambientale.
Tale abrogazione, peraltro, ha creato e tuttora genera dei dubbi circa la 
liceità di una imposizione e relativa riscossione di un tributo non più in 
vigore.
Già il Ministero dell'Economia e delle Finanze, subito dopo l'entrata in vigore 
del Codice Ambientale, con nota n. 14473 del 05.06.2006, ha segnalato dubbi 
sulla immediata abrogazione del tributo. 
Segnalava il Ministero che "l'art. 238, comma 1, del D. Lgs. n. 152/2006, oltre 
ad istituire una nuova tariffa quale corrispettivo per lo svolgimento del 
servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, prevede 
che la tariffa di cui all'art. 49 del D. Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 è soppressa 
a decorrere dall'entrata in vigore dello stesso art. 238, salvo quanto previsto 
dal comma 11. Disposizione quest'ultima che, a sua volta, stabilisce che, fino 
all'emanazione del regolamento previsto dal comma 6 e fino al compimento degli 
adempimenti per l'applicazione della tariffa, continuano ad applicarsi le 
discipline regolamentari vigenti. Il citato comma 6 dell'art. 238, inoltre, 
statuisce che entro sei mesi dall'entrata in vigore della Parte quarta del D. 
Lgs. n. 152/2006, dovrà essere emanato un regolamento interministeriale con il 
quale saranno stabiliti i criteri generali in base ai quali definire le 
componenti dei costi e determinare la tariffa.
Da quanto illustrato sembra, quindi, che l'assetto normativo e di gestione dei 
rifiuti previgente all'entrata in vigore del codice ambientale sia destinato a 
rimanere immutato fino a quando non sarà attuato il sistema basato sulla nuova 
tariffa.
Se è vero, dunque, che il legislatore ha voluto garantire un periodo transitorio 
per consentire il passaggio dal vecchio al nuovo sistema, potrebbe non essere 
fuori luogo affermare, inquadrando la questione in un'ottica sistematica, che 
fino a quando non sarà attivata la nuova tariffa prevista dall'art. 238 del D. 
Lgs. 152/2006 debba essere mantenuto l'assetto attuale, compresa l'applicazione 
del TEFA".
D'altra parte, se si ritenesse abrogato l'art. 19 del D. Lgs. n. 504 del 1992 
con effetto immediato, si verificherebbe un'improvvisa e immotivata perdita di 
gettito per le Province, non compensata, peraltro, dalla previsione di un'altra 
entrata o da un trasferimento erariale sostitutivo a fronte delle funzioni 
attribuite a questi Enti dall'art. 197 del D. Lgs. 152/2006 per le quali non è 
previsto alcun tipo di entrata.
"Tale stato di cose - sottolinea la nota del Ministero - sembra disattendere il 
dettato della Corte Costituzionale che, nella sentenza n. 37 del 2004, ha 
affermato che al legislatore statale spetta tuttora la potestà di emanare norme, 
anche di dettaglio, relative alla disciplina dei tributi locali, ma, nel 
contempo, ha considerato valido anche il limite discendente dal divieto di 
procedere nel senso inverso a quanto oggi prescritto dall'art. 119 della 
Costituzione, e così di sopprimere semplicemente, senza sostituirli, gli spazi 
di autonomia già riconosciuti dalle leggi statali in vigore alle Regioni ed agli 
enti locali".
Le modifiche previste al D. Lgs. 152/2006 
Com'è noto, il Consiglio dei Ministri ha approvato uno schema di decreto 
legislativo recante disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. 152/2006.
Nelle riunioni tecniche dell'11 e 17 luglio 2006 le Regioni e le Province 
autonome, l'ANCI e l'UPI, evidenziando numerose difficoltà di applicazione del 
D. Lgs. 152/2006, hanno presentato documenti recanti delle proposte di 
modificazioni e sospensioni parziali di alcune disposizioni del D. Lgs. 152, da 
includere nel testo dello schema di decreto legislativo correttivo, sulle quali 
i rappresentanti del Governo hanno espresso valutazioni riguardo l'accoglibilità 
di dette proposte emendative. 
In particolare, per lo specifico argomento in esame, il rappresentante dell'UPI 
ha chiesto la modifica dell'art. 264 nella parte in cui ha privato le province 
dei benefici economici derivanti dall'addizionale provinciale alla TARSU.
Il rappresentante del Ministero dell'Ambiente, ritenendo impraticabile la 
sospensione generalizzata del D. Lgs. 152/2006, si è espresso in relazione alle 
specifiche richieste avanzate dalle Regioni, dall'UPI e dall'ANCI.
La richiesta di modifica dell'art. 264 (così formulata: "al comma 1 eliminare 
la lettera n) è stata ritenuta subito accoglibile e, pertanto, con il 
decreto correttivo, verrà ripristinato l'art. 19 del D. Lgs. 504/1992 e, 
conseguentemente, l'applicazione del tributo provinciale con le modalità di cui 
al parere del Ministero dell'Economia sopra riportato2.
L'UPI con parere del 01.12.2006 aveva nuovamente richiesto di inserire la 
seguente modifica nel testo del D. Lgs. 152/2006 "All'art. 238, comma 1, è 
aggiunto "è fatta salva, nella nuova tariffa, l'applicazione del tributo di cui 
all'art. 19 del D. Lgs. 30.12.1992 n. 504"3
La Conferenza Unificata nella seduta del 29 marzo 2007 ha espresso parere 
favorevole sullo schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni 
integrative e correttive al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 predisposto 
in attuazione dell'art. 1, comma 6, della legge 15 dicembre 2004 n. 3084.
Il nuovo testo dello schema di decreto legislativo di modifica del D. Lgs. 
152/2006 ora all'esame delle Commissioni Parlamentari, al comma 44 prevede: 
"All'art. 264, comma 1, la lettera n) è soppressa. E' fatta salva, dalla data di 
entrata in vigore del presente decreto, l'applicazione del tributo di cui 
all'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504.
Sembra, dunque, destinato ad essere ripristinato il tributo in questione. Resta 
da chiarire come gestire il periodo di "vuoto normativo" dall'entrata in vigore 
del D. Lgs. 152/2006 alla data di entrata in vigore del testo correttivo ancora 
incerta.
La nota Anci - Upi del 3 maggio 2007
In tale situazione di incertezza è intervenuta la nota dell'Anci e dell'Upi che 
sottolinea che:
- già nella nota congiunta Anci e Upi datata 11 maggio 2006, si sottolineava 
come l'impianto complessivo del decreto legislativo aveva delineato un processo 
articolato di realizzazione del nuovo sistema di gestione e di riparto delle 
competenze tra tutti i soggetti istituzionali coinvolti: la lettera i, comma 1, 
dello stesso art. 264 è in questo senso molto esplicita, prevedendo una 
abrogazione dell'intero decreto Ronchi solo quando si fosse completato il 
passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista dalla parte quarta 
del presente decreto, al fine di assicurare che non vi sia alcuna soluzione di 
continuità;
- per quanto concerne la volontà del legislatore nazionale, va ricordato il 
comma 184 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, con la quale si stabilisce che 
il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti 
adottato in ciascun Comune per l'anno 2006 resta invariato anche per l'anno 2007. 
Questo, come anche sottolineato dal Dipartimento per le politiche fiscali nella 
nota 6415 del 05.04.2007, risponde alla volontà del legislatore di evitare 
qualsiasi modifica del regime già operante nell'ente locale, proprio al fine di 
impedire l'insorgenza di ulteriori incertezze applicative nelle more della 
completa attuazione delle disposizioni del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 recante 
il Codice Ambientale;
- Infine va ricordato il testo del secondo decreto correttivo ed integrativo del 
D. Lgs. 152/2006, approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 12 ottobre, ora 
all'attenzione delle Commissioni parlamentari per il relativo parere, con il 
quale viene abrogata la lettera n, comma 1, dell'art. 264 del Codice Ambientale.
"Stante le suesposte indicazioni - conclude la nota - si 
invitano Comuni e Province a mantenere invariato il regime di prelievo e dunque 
l'attività di riscossione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni 
di tutela, protezione e igiene dell'ambiente".
 
* Direttore Generale 
e Dirigente del Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale della Provincia 
di Treviso
_____________
1  
L'art. 19 del D. Lgs. 504/1992 - Tributo per l'esercizio delle funzioni di 
tutela, protezione e igiene dell'ambiente. Istituzione e disciplina del tributo, 
così dispone:
1. Salvo le successive disposizioni di raccordo con la disciplina 
concernente, anche ai fini di tutela ambientale, le tariffe in materia di tassa 
per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, a fronte dell'esercizio delle 
funzioni amministrative di interesse provinciale, riguardanti l'organizzazione 
dello smaltimento dei rifiuti, il rilevamento, la disciplina ed il controllo 
degli scarichi e delle emissioni e la tutela, difesa e valorizzazione del suolo, 
è istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1993, un tributo annuale a favore delle 
province. 
2. Il tributo è commisurato alla superficie degli immobili assoggettata dai 
comuni alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed è dovuto dagli 
stessi soggetti che, sulla base delle disposizioni vigenti, sono tenuti al 
pagamento della predetta tassa. 
3. Con delibera della giunta provinciale, da adottare entro il mese di ottobre 
di ciascun anno per l'anno successivo, il tributo è determinato in misura non 
inferiore all'1 per cento né superiore al 5 per cento delle tariffe per unità di 
superficie stabilite ai fini della tassa di cui al comma 2; qualora la 
deliberazione non sia adottata entro la predetta data la misura del tributo si 
applica anche per l'anno successivo. 
4. In prima applicazione il termine per l'adozione della delibera prevista dal 
comma 3 è fissato al 15 gennaio 1993 ed il relativo provvedimento, dichiarato 
esecutivo ai sensi dell'art. 47 della legge 8 giugno 1990 n. 142 , è trasmesso 
in copia entro cinque giorni ai comuni. Se la delibera non è adottata nel 
predetto termine il tributo si applica nella misura minima. 
5. Il tributo è liquidato e iscritto a ruolo dai comuni contestualmente alla 
tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e con l'osservanza delle 
relative norme per l'accertamento, il contenzioso, la riscossione e le sanzioni. 
I ruoli principali per il 1993 della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani deliberati nei termini di cui agli artt. 286 e 290 del T.U.F.L., 
approvato con R. D. 14 settembre 1931 n. 1175 e successive modificazioni, sono 
integrati con apposita delibera comunale di iscrizione a ruolo del tributo 
provinciale per il 1993, da adottare entro il 31 gennaio del medesimo anno, e 
posti in riscossione a decorrere dalla rata di aprile. Al comune spetta una 
commissione, posta a carico della provincia impositrice, nella misura dello 0,30 
per cento delle somme riscosse, senza importi minimi e massimi. 
6. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri 
dell'interno e dell'ambiente, sono stabilite le modalità per l'interscambio tra 
comuni e province di dati e notizie ai fini dell'applicazione del tributo. 
7. L'ammontare del tributo, riscosso in uno alla tassa per lo smaltimento dei 
rifiuti solidi urbani, previa deduzione della corrispondente quota del compenso 
della riscossione, è versato dal concessionario direttamente alla tesoreria 
della provincia nei termini e secondo le modalità previste dal decreto del 
Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n. 43 
2 Parere repertorio n. 957 del 19 luglio 2006 della 
Conferenza Unificata avente ad oggetto "Schema di decreto legislativo recante 
disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 
1562, recante norme in materia ambientale, su proposta del Ministro 
dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro per le politiche 
europee, in attuazione dell'art. 1, comma 6, della legge 15 dicembre 2004 n. 308
3 Parere UPI del 01.12.2006, n. 5299, avente ad 
oggetto "Osservazioni su Schema di decreto legislativo concernente ulteriori 
modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante norme in materia 
ambientale"
4 Parere repertorio n. 26 del 29 marzo 2007 della 
Conferenza Unificata avente ad oggetto "Schema di decreto legislativo recante 
disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 
1562, recante norme in materia ambientale, su proposta del Ministro 
dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro per le politiche 
europee, in attuazione dell'art. 1, comma 6, della legge 15 dicembre 2004 n. 308
 
Pubblicato su www.AmbienteDiritto.it 
il 18/06/2007