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IMPIANTI DI RECUPERO DEI RIFIUTI IN PROCEDURA SEMPLIFICATA - PROCEDURA DI V.I.A. - CIRCOLARE ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI DEL 6 AGOSTO 2007
 

Carlo Rapicavoli*

 

 


 

Il Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali, con Circolare prot. n. 1592 del 6 agosto 2007, ha dettato alcune indicazioni per gli impianti di recupero di rifiuti in procedura semplificata da sottoporre a valutazione di impatto ambientale.

La Circolare dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

Questo il testo della Circolare:

"A seguito dell’entrata in vigore del DPCM. 7 marzo 2007, che ha modificato il D.P.C.M. 3 settembre 1999, il Comitato Nazionale con circolare n. 1049 del 17 maggio 2007 ha stabilito l’obbligo, a carico delle Sezioni regionali, di richiedere per gli impianti di recupero dei rifiuti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere i) e l), del DPCM medesimo gestiti in procedura semplificata, il provvedimento positivo di VIA, ovvero la verifica ad assoggettabilità a VIA (screening), in aggiunta alla documentazione a corredo della comunicazione di inizio di attività di cui all’art. 216 del D. Lgs 152/2006.
Il Comitato nazionale, inoltre, ha richiesto il parere dell’Ufficio Legislativo del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in ordine ai diversi aspetti problematici connessi alla corretta applicazione delle disposizioni in esame.
Nell’attesa di detto parere, il Comitato Nazionale, a seguito delle richieste di chiarimento avanzate dalle Sezioni regionali, ha ritenuto di integrare le disposizioni della circolare sopra citata come segue:
1. Nel caso di comunicazioni di inizio attività di cui all’art 216, comma 1, del D.Lgs 152/06, pervenute in data antecedente all’entrata in vigore del suddetto DPCM 7 marzo 2007 e per le quali non sia ancora trascorso il previsto termine di 90 giorni per l’avvio delle operazioni di recupero dei rifiuti, le Sezioni regionali dovranno richiedere alle imprese interessate il provvedimento positivo di VIA, ovvero la verifica ad assoggettabilità a VIA (screening), ove previsto.
2. Nel caso di esito positivo della verifica della sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti, effettuata ai sensi dell’articolo 216, comma 3, del D.Lgs 152/06, e qualora l’impresa non abbia adempiuto alla richiesta di cui al punto 1 nei termini assegnati, la Sezione regionale dovrà comunicare alla provincia territorialmente competente il suddetto esito positivo, segnalando la mancanza della documentazione relativa alla VIA.
3. Le disposizioni di cui ai punti 1 e 2 si applicano anche alle comunicazioni di inizio di attività che vengono rinnovate ai sensi del comma 5 del citato art 216 del D.Lgs 152/06
".


Il "Testo Unico Ambientale" - D. Lgs. 152/2006

Il "Testo Unico" ha dedicato la parte seconda alle "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)".
L'art. 23 del D. Lgs. 152/2006 individua, rinviando all'allegato III, i progetti da assoggettare alla procedura di V.I.A.
Nell'elenco A del citato allegato III si individuano come progetti da assoggettare a V.I.A.:
punto 8, lett. a): "Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B ed all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del presente decreto ad esclusione degli impianti di recupero sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 214 e 216 del presente decreto".
Punto 8, lett. b): "Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, ed all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del presente decreto ad esclusione degli impianti di recupero sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 214 e 216 del presente decreto".
Viene, pertanto, esattamente ribadita la previsione del D.P.C.M. 3 settembre 1999.
Va ricordato che l'art. 48, comma 1, lett. e), abroga il D.P.C.M. 3 settembre 1999.
L'art. 50 prevede che "Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono affinchè le disposizioni legislative e regolamentari emanate per adeguare i rispettivi ordinamenti alla parte seconda del presente decreto entrino in vigore entro il termine di centoventi giorni dalla pubblicazione del presente decreto (ossia il 12 agosto 2006). In mancanza delle disposizioni suddette trovano applicazione le norme della parte seconda del presente decreto e dei suoi allegati".
Infine l'art. 52, come modificato prima dall'art. 1-septies del D. L. 12 maggio 2006 n. 173, convertito con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 2006 n. 228 e poi dall'art. 5, comma 2, del D. L. 28 dicembre 2006 n. 300, convertito con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2007 n. 17, prevede che "Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 49 e 50, la parte seconda del presente decreto entra in vigore il 31 luglio 2007".

Problemi applicativi

A seguito delle modifiche intervenute nel quadro normativo sopra sintetizzato, si pongono numerosi problemi di applicazione.
In particolare:
1) Il D.P.C.M. 7 marzo 2007, entrato in vigore il 18 maggio 2007, non sembrava, di per se, di immediata applicazione in quanto, all'art. 2, dispone che "le regioni provvedono ad aggiornare le proprie disposizioni con quelle contenute nel presente atto", senza, peraltro, fissare un termine. Fino al previsto adeguamento della normativa regionale, ci si trova, pertanto, in una situazione di conflitto tra le previsioni del D.P.C.M. e la legislazione regionale vigente, con evidenti problemi applicativi.
2) Esiste una ancora più evidente contraddizione nella previsione normativa vigente che deriva dalle previsioni del D. Lgs. 152/2006. Come abbiamo sopra rilevato, il testo vigente del D. Lgs. 152/2006, entrato in vigore il 31 luglio 2007, ha abrogato il D.P.C.M. 3 settembre 1999 e quindi anche il recente D.P.C.M. 7 marzo 2007 e prevede, nei suoi allegati, l'esclusione dalla procedura di V.I.A. degli impianti di recupero di rifiuti in procedura semplificata. Inoltre l'art. 50 del D. Lgs. 152/2006 impone alle Regioni di adeguare la propria normativa ai contenuti della parte seconda del decreto entro il termine di centoventi giorni dalla pubblicazione del presente decreto (ossia il 12 agosto 2006). In mancanza delle disposizioni suddette trovano applicazione le norme della parte seconda del presente decreto e dei suoi allegati. Pertanto, pur in assenza di disposizioni regionali integrative, dal 31 luglio 2007, le disposizioni della parte seconda del D. Lgs. 152/2006 prevalgono sulla disciplina regionale, compresi gli allegati che nuovamente escludono gli impianti in procedura semplificata dalla V.I.A.
3) In un quadro normativo così complesso e confuso, è assolutamente necessario un intervento del legislatore, al fine di evitare l'insorgere di contenziosi e fugare tutte le incertezze interpretative oggi presenti. E' necessario, al riguardo, che venga al più presto pubblicato il testo correttivo della parte seconda del D. Lgs. 152/2006 approvato dal Consiglio dei Ministri il 27 luglio scorso, che però è ancora in attesa dei prescritti pareri.

Allo stato attuale, pertanto, non risulta applicabile la Circolare del Comitato Nazionale, in quanto la normativa di riferimento risulta abrogata dal 31 luglio 2007.

Fino all'entrata in vigore del testo correttivo del D. Lgs. 152/2006 o di altro diverso intervento del legislatore, non è vigente alcuna norma che impone di sottoporre alla procedura di valutazione di impatto ambientale le attività di recupero di rifiuti in regime semplificato.

Si segnala, infine, che il previsto assoggettamento alla procedura di V.I.A. anche per le attività esistenti, al momento del rinnovo della comunicazione, è tema controverso che merita specifico approfondimento.

 

* Direttore Generale e Dirigente del Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale della Provincia di Treviso

 



Pubblicato su www.AmbienteDiritto.it il 09/08/2007

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