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L’interpretazione dei documenti legislativi (*).

 

 

PIERLUIGI CHIASSONI

 

 

1. “Disposizioni” e “norme”

 

Da un punto di vista empirico, le leggi sono documenti. Si tratta, in particolare:
a) di insiemi di enunciati (espressioni linguistiche di forma grammaticale compiuta);
b) redatti mediante i segni grafici di una lingua naturale;
c) approvati dagli organi titolari della funzione legislativa, e pubblicati, secondo procedure stabilite da norme sulla produzione giuridica;
d) che, in quanto approvati e pubblicati nei suddetti modi, si assume esprimano “norme”, o “regole”, o “precetti” giuridici di un certo tipo.

 

Contro la diffusa abitudine di usare “disposizione” e “norma” come termini intercambiabili – a denotare: ora gli enunciati legislativi; ora i significati precettivi di tali enunciati; ora, indistintamente, le due cose insieme – si può convenire di denominare “disposizioni” gli enunciati del discorso legislativo, riservando il nome di “norme” al quid e al quantum di comunicazione precettiva che tali enunciati esprimono.

 

Tale stipulazione si rivela particolarmente utile a comprendere che cosa sia l’attività di “interpretazione” nell’àmbito di esperienza che qui interessa. Quest’ultima può essere infatti caratterizzata come il procedimento intellettuale – condotto secondo regole semantico-grammaticali, canoni ermeneutici dottrinali, e precetti di diritto positivo – che consiste nell’“attribuire significato” a una o più disposizioni:
1) individuando la funzione logica dei vocaboli in esse utilizzati (soggetto, predicato, complemento, ecc.);
2) identificandone la struttura sintattica: se semplice oppure complessa, e in quest’ultimo caso, se paratattica o ipotattica;
3) determinando il senso dei vocaboli e delle locuzioni in esse utilizzati;
4) esplicitando le parti di comunicazione implicite, ma sintatticamente necessarie, omesse per (presumibili) ragioni di economia nella formulazione delle disposizioni;
5) esplicitando le parti di comunicazione (asseritamente) implicite, e sintatticamente non necessarie. Ad esempio, nel caso delle cosiddette frasi attributive assolute – “I genitori hanno diritto di educare i figli”, “Il pubblico ministero dispone della polizia giudiziaria”, “I cittadini devono concorrere alla spesa pubblica”, ecc. –, determinando, a seconda delle circostanze, se in tali disposizioni sia da ritenersi sottintesa la congiunzione “anche” (o altro vocabolo “inclusivo”), oppure l’avverbio “soltanto” (o altro vocabolo “esclusivo”).


I significati così attribuiti sono delle “norme”: degli enunciati del discorso dell’interprete, che quest’ultimo considera – e usa, o propone di usare – come sinonimi di una o più disposizioni. In questa prospettiva pertanto, le “norme” per definizione non preesistono all’interpretazione-attività, ma ne costituiscono i risultati, o “interpretazioni-prodotto.


Alla “interpretazione(-attività)” in senso stretto – l’attribuzione di significato a disposizioni – si suole contrapporre la “interpretazione(-attività)” in senso lato, che include, oltre all’interpretazione in senso stretto, ulteriori operazioni tipicamente compiute dagli interpreti dei documenti legislativi, tra cui:
1) la (previa) identificazione dei documenti legislativi dai quali trarre la c.d. “norma del caso”;
2) la qualificazione delle norme secondo tipologie presupposte – in termini, ad esempio, di norme imperative, norme supplettive, norme comuni, norme speciali, norme eccezionali, norme penali, norme odiose, norme di risultato, princìpi fondamentali, princìpi generali, norme programmatiche, ecc.;
3) l’accertamento, la creazione, l’eliminazione, e la risoluzione delle antinomie;
4) l’accertamento, la creazione, l’eliminazione, e l’integrazione delle lacune;
5) l’elaborazione di sistemi, più o meno ampi, delle norme di un istituto, di un sottosettore, o di un settore del diritto legislativo.


Occorre registrare, infine, un uso di “interpretazione(-attività)” in senso strettissimo, a denotare l’attribuzione di significato non già alle disposizioni in generale, ma alle disposizioni dubbie: fit in obscuris tantum interpretatio.

 


2. Concezioni dell’interpretazione-attività


Che tipo di attività è l’interpretazione dei documenti legislativi? In che consiste, di fatto, l’attribuzione di significato a disposizioni?


Nella cultura giuridica occidentale contemporanea (per limitare l’indagine a questo, peraltro vastissimo, àmbito spazio-temporale), a tali quesiti sono state offerte, principalmente, tre soluzioni: una soluzione “formalistica”, una soluzione “realistica”, e una soluzione “intermedia”.


Soluzione “formalistica”: l’interpretazione è un’attività squisitamente conoscitiva, che consiste nello scoprire il significato delle disposizioni legislative e/o nell’accertare la volontà, o intenzione, del legislatore – intesa, talora, come volontà soggettiva, storico-psicologica (la c.d. voluntas, o mens, legislatoris); talora, come volontà oggettiva delle disposizioni di legge (la c.d. voluntas, o mens, o ratio, o sententia, legis); talora, come volontà del legislatore storico, oggettivata nelle disposizioni di legge.


Soluzione “realistica”: l’interpretazione è un’attività non già conoscitiva, ma volitiva, che implica necessariamente una scelta, non sempre consapevole, da parte dell’interprete, fra i più significati concorrenti di ogni disposizione – poiché il linguaggio giuridico, come tutti i linguaggi non formalizzati, è fatalmente connotato da indeterminatezze concettuali e da ambiguità semantiche e sintattiche.


Soluzione “intermedia”: l’interpretazione è talvolta un’attività conoscitiva; talvolta, un’attività volitiva; talvolta, le due cose insieme.


È attività conoscitiva, quando l’interprete è in condizioni di attribuire a una disposizione un significato giuridicamente compiuto, sulla sola base di regole sintattiche e semantiche empiricamente rilevabili, alla luce delle quali ogni vocabolo all’interno della disposizione assume un significato chiaro – uno e chiaro – in relazione al caso da risolvere.


È attività volitiva, quando l’interprete, se vuole attribuire a una disposizione un significato giuridicamente compiuto, non può fare a meno di stipulare ex novo le regole semantiche alla luce delle quali i vocaboli di quella disposizione assumono un significato chiaro. L’interprete, in questo caso, “crea” il significato della disposizione – e, così facendo, sceglie, ancorché tacitamente, quel significato, quelle regole semantiche, a scapito di altri significati, di altre regole semantiche concorrenti.


Infine, l’attività interpretativa è in parte conoscitiva e in parte volitiva, quando l’interprete, mediante la semplice rilevazione empirica delle regole semantiche precostituite, non può attribuire alla disposizione che un senso giuridicamente incompiuto, e si rende pertanto necessario un suo contributo (parzialmente) creativo.

 


3. Interpretazione-attività e giochi interpretativi


In taluni casi, i discorsi sull’interpretazione della legge suggeriscono che essa sia configurabile, logicamente, come un’attività che si esaurisce in una sola fase: data una disposizione, l’interprete ne “scopre” o ne “crea” il significato.


Sembra tuttavia preferibile concepire l’interpretazione delle disposizioni legislative come un’attività tipicamente articolata in non meno di due fasi logicamente distinte (come suggerito, peraltro, dalla soluzione “intermedia”): una fase di “prima interpretazione”, e una fase di “seconda interpretazione” o “re-interpretazione”, rispettivamente.


Nella fase di prima interpretazione, gli interpreti – giudici, giuristi, avvocati, pubblici amministratori – svolgono attività essenzialmente conoscitive, che di solito consistono: nel rilevare come altri interpreti, in precedenti casi, hanno inteso una certa disposizione; nel rilevare come altri interpreti, in precedenti casi, hanno inteso certi vocaboli-chiave di quella disposizione; nel rilevare le regole semantiche che disciplinano l’uso dei vocaboli-chiave di quella disposizione, ecc. L’esito della fase di prima interpretazione può consistere, a seconda dei casi:
1) in un precetto semanticamente determinato, suscettibile di immediata applicazione a casi concreti;
2) in un precetto parzialmente indeterminato, non immediatamente applicabile;
3) in un precetto assolutamente indeterminato e di per sé inapplicabile;
4) in una pluralità di precetti, fra loro alternativi, ciascuno dei quali è immediatamente applicabile a casi concreti;
5) in una pluralità di precetti, fra loro complementari, immediatamente applicabili a casi concreti;
6) in una pluralità di precetti, alternativi, alcuni dei quali compiuti, altri parzialmente indeterminati, altri ancora assolutamente indeterminati; e così via.


Nella fase di seconda interpretazione, o re-interpretazione, il carattere conoscitivo oppure pratico dell’interpretazione dipende dai fini in vista dei quali gli interpreti operano. Dipende, per usare una metafora, dal tipo di “gioco interpretativo” cui l’interprete partecipa. Con riguardo all’interpretazione della legge, i giochi interpretativi sono essenzialmente di due tipi: giochi interpretativi cognitivi e giochi interpretativi pragmatici.


Un esempio di gioco ermeneutico cognitivo è la “interpretazione scientifica della legge” à la Kelsen, che consiste: (a) nell’individuare tutti i significati che si possono ragionevolmente attribuire a una disposizione, (b) sulla base delle tecniche ermeneutiche accreditate, o accreditabili, nella particolare organizzazione giuridica in cui l’interprete opera, (c) senza compiere alcuna scelta in favore di uno di essi in quanto “corretto”, “esatto”, “proprio”, ecc. Orbene, il gioco può articolarsi in due fasi: una prima fase, nella quale i possibili significati della disposizione sono individuati in base alle regole semantiche e sintattiche della lingua naturale in cui è stata formulata; una seconda fase, nella quale ai significati di prima interpretazione si aggiungono quelli accreditabili in base a criteri di ermeneutica giuridica, variamente combinati fra loro.


Per contro, nei giochi pragmatici, l’attività di seconda interpretazione:
a) può consistere nel confermare il significato attribuito a una disposizione in sede di prima interpretazione, nel precisarlo, nel completarlo, oppure nel sostituirlo in tutto o in parte;
b) involge, in ogni caso, una decisione in favore di un significato, presentato come “il” significato corretto, esatto, giusto, preferibile, ecc.;
c) è, in ogni caso, condizionata da considerazioni di opportunità rispetto a un qualche fine pratico dell’interprete: vincere una causa, decidere “secondo Giustizia”, rafforzare un già consolidato orientamento giurisprudenziale, introdurre un nuovo orientamento, proporre un mutamento giurisprudenziale, corroborare una tesi dogmatica, ecc. La reinterpretazione pragmatica, come appare dai fini appena enumerati, è tipicamente svolta dai giudici, dagli avvocati, e dai giuristi, in sede di proposte de lege lata e de sententia ferenda.

 


4. Alcuni tipi di interpretazione


Oltre ad offrire una concettualizzazione dell’ermeneutica legislativa che ne mette in luce la natura di procedimento articolato (non-monofase) e specialistico, contro immagini teoriche eccessivamente schematiche e fuorvianti, la distinzione fra prima interpretazione e seconda interpretazione si rivela utile a caratterizzare alcune interpretazioni-attività – e di riflesso: alcune interpretazioni-prodotto – che appartengono, in certi casi da secoli, al bagaglio metodologico dei giuristi. Alludo alle interpretazioni “dichiarativa”, “correttiva”, “estensiva”, “restrittiva”, “adeguatrice”, “evolutiva”, e “abrogante”.


1) Mediante interpretazione dichiarativa, quantomeno secondo un modo di vedere diffuso nella cultura di diritto comune, l’interprete, avendo “accertato” l’assenza di qualsivoglia discrepanza fra il testo della legge e la volontà del legislatore (littera et voluntas pari passu deambulant), procede a “dichiararne” il significato nella sua interezza, chiarendone ogni aspetto.


Talvolta, come in questo caso, si distingue fra “interpretazione letterale” (in un senso di questa equivoca espressione) e “interpretazione dichiarativa”; talaltra non si distingue, e si usano le due locuzioni in modo intercambiabile. Ai presenti fini, per “interpretazione letterale” intenderò l’interpretazione(-prodotto) di una disposizione, individuata nella fase di prima interpretazione della stessa, in base alle regole grammaticali della lingua in cui è formulata, nonché agli usi linguistici dei vocaboli che la compongono. Nell’àmbito dei giochi interpretativi pragmatici, l’interpretazione letterale può essere interamente confermata (nel quale caso, essa viene a coincidere con l’interpretazione dichiarativa), oppure precisata (nel quale caso, l’interpretazione dichiarativa dice “di più” e/o “meglio” dell’interpretazione letterale), oppure in tutto o in parte sostituita. Nei giochi pragmatici, pertanto, la “interpretazione letterale” definitivamente ascritta a una disposizione in un particolare contesto eristico, decisorio, o dogmatico, è pur sempre il frutto di una scelta compiuta nella fase di seconda interpretazione.


2) Mediante interpretazione correttiva, l’interprete, avendo “accertato” una discrepanza fra il testo della legge e la volontà del legislatore, rimedia alla (asserita) inadeguatezza dell’interpretazione letterale, sostituendola con un precetto il cui àmbito di applicazione è, alternativamente, più ampio (lex minus dixit quam voluit) o più ristretto (lex magis dixit quam voluit), e rappresenta pertanto una interpretazione estensiva, oppure una interpretazione restrittiva, di una certa disposizione (continua ) .


(*) Queste pagine sono prima parte di un saggio già comparso ne volume antologico di cui si riporta il circostanziato indice.

AA.VV.Interpretazione e diritto giudiziale. Regole, metodi e modelli Giappichelli editore

I. L'interpretazione delle norme giuridiche. La problematica attuale di Paolo Comanducci

0. Introduzione
1. Elementi per una mappa metateorica
2. Il ruolo del giudice nell'interpretazione del diritto


II. L'interpretazione dei documenti legislativi: nozioni introduttive di Pierluigi Chiassoni

1. "Disposizioni" e "norme"
2. Concezioni dell'interpretazione-attività
3. Interpretazione-attività e giochi interpretativi
4. Alcuni tipi di interpretazione
5. Disciplina dell'interpretazione della legge
6. Disciplina dell'integrazione della legge
6.1. "Princìpi generali dell'ordinamento giuridico"
6.2. Tre modi di colmare le lacune
6.2.1. Analogia a partire da una singola disposizione sulla stessa materia
6.2.2. Analogia a partire dalle disposisizioni su materie analoghe
6.2.3. Ricorso ai princìpi generali (analogia juris)
7. Divieti di "applicazione analogica": leggi penali e leggi eccezionali
7.1. "Leggi eccezionali"
7.2. Applicazioni di "leggi eccezionali"


III. Il ragionamento giudiziale: lineamenti di un modello di Paolo Comanducci

1. Giustificazione interna
2. Giustificazione esterna
3. Motivazione in diritto: la giustificazione razionale
4. Motivazione in fatto: la giustificazione garantista
Riferimenti bibliografici


IV. Principi di diritto e discrezionalità giudiziale di Riccardo Guastini

1. Identificazione dei principi
2. Interpretazione delle disposizioni esprimenti principi
3. Concretizzazione dei principi
4. La costruzione dei principi inespressi
5. Il bilanciamento dei principi costituzionali
6. L'interpretazione orientata ai principi
7. I principi costituzionali supremi


V. Lacune nel diritto.Progetto di voce per un vademecum giuridico di Pierluigi Chiassoni

1. Storia di uno straordinario fallimentare
2. Origini dottrinali del "problema delle lacune"
3. Il "problema delle lacune" nella riflessione teorica
3.1. Tipologie delle lacune
3.2. Ontologie delle lacune
3.3. Fenomenologia delle lacune
3.3.1. "Constatazione", "creazione", "prevenzione" di lacune: alcune
osservazioni
4. Le lacune (della legge civile) nella pratica forense
5. Lacune nel diritto e scienza della legislazione 5.1. Quale completezza?
5.2. Completezza casistica relativa: natura o artificio?
5.3. Completezza casistica relativa: elementi di tecnica della normazione


VI. Antinomie e sistemazione del diritto di Riccardo Guastini

I. Antinomie
1. Antinomie e coerenza
2. Antinomie e regime delle fonti
3. Antinomie assolute, unilaterali, eventuali
4. Antinomie in astratto e antinomie in concreto

II. Tecniche di prevenzione delle antinomie
5. Antinomie e interpretazione
6. Creazione e prevenzione di antinomie mediante interpretazione
7. L'interpretazione sistematica
8. L'interpretazione adeguatrice
9. L'interpretazione restrittiva
10. L'argomento della dissociazione
11. Il criterio di specialità
12. La tecnica del bilanciamento

III. Tecniche di soluzione delle antinomie
13. Osservazioni preliminari
14. Cinque tipi di antinomie e relative tecniche di soluzione
15. Il principio gerarchico
16. Il principio di competenza
17. Il principio cronologico
18. Ancora sul criterio di specialità
19. Criterio di specialità e principio gerarchico
20. Criterio di specialità e principio cronologico
21. Interferenze tra il principio gerarchico e il principio cronologico

VII. L'argomentazione orientata alle conseguenze di Luigi Mengoni

1. Il referente tradizionale dell'argomento consequenzialista
2. La nuova dimensione determinata dal riferimento alle presumibili
conseguenze (mediate) della decisione nell'ambiente sociale.Cause della
crescente diffusione di questo schema argomentativo
3. La critica di Luhmann
4.1. Regole metodiche
4.2. Vincoli giuridici: la legge e il precedente giudiziario
4.3. Il vincolo della dogmatica giuridica: funzione euristica
dell'argomento consequenzialista, i cui risultati devono essere
giustificati mediante verifica della congruenza sistematica
5. Il controllo dell'argomentazione pratica sull'argomentazione dogmatica


VIII. Sovranità popolare, legge, giurisdizione di Riccardo Guastini

1. Giurisdizione e sovranità popolare
2. Tre tipi di connessione tra giurisdizione e sovranità popolare
3. I giudici
4. La legge
5. Legge formale e altre fonti del diritto
6. Atti con forza di legge
7. Giudici non soggetti alla legge
8. Soggezione dei giudici alla legge
9. Soggezione "soltanto" alla legge


IX. Magistratura e diritti: virtù passive e stato attivo di Maria Rosaria Ferrarese

1. Nota introduttiva
2. Le corti americane: virtù passive e società attiva
3. Magistratura e democrazia in Europa
4. Magistratura e processo penale in Italia
X. Precedente ed esempio nella decisione giudiziaria
di Michele Taruffo

1. Introduzione
2. L'efficacia del precedente
3. Precedente ed esempio
4. Caratteri dell'esempio
5. Osservazioni conclusive


XI. Dovere di conoscere la giurisprudenza di Federico Roselli

1. Fonti del diritto quali parti di un insieme coerente
2. Fonti del diritto formali e fonti storiche
3. La giurisprudenza
4. La disposizione e la norma prodotta dal giudice-interprete
5. Prima obiezione contro l'inclusione della giurisprudenza tra le fonti
del diritto: indebolimento della distinzione tra potere legislativo e
potere giudiziario
6. La motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.L'argomentazione
giuridica
7. Gli argomenti eterointegrativi dell'ordinamento
8. Seconda obiezione contro l'inclusione della giurisprudenza tra le fonti
del diritto: l'instabilità delle norme
9. La dottrina del diritto vivente
10. Terza obiezione contro l'inclusione della giurisprudenza tra le fonti
del diritto: la retroattività delle sentenze
11. Cenno sulle fonti di conoscenza della giurisprudenza


XII. Idee per una teoria della decisione giusta di Michele Taruffo

1. Introduzione
2. Il problema della decisione giusta
3. Criteri di giustizia della decisione
4. Natura dei criteri di giustizia della decisione
5. Applicazione dei criteri di giustizia