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Ordinanza 15 dicembre 2006

 

Commissario delegato per la Sicurezza dei Materiali Nucleari. Autorizzazione alla esecuzione, presso la centrale nucleare del Garigliano delle opere di ristrutturazione edilizia per la costruzione di edificio destinato a deposito temporaneo di rifiuti radioattivi.

 

(GU n. 301 del 29-12-2006)
 

 

 

IL COMMISSARIO DELEGATO

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 febbraio 2003 di dichiarazione dello stato di emergenza nei territori delle regioni Lazio, Campania, Emilia-Romagna, Basilicata e Piemonte;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3267 del 7 marzo 2003 con cui il Presidente della SOGIN S.p.a. e' stato nominato Commissario delegato per la messa in sicurezza dei materiali nucleari (nel seguito, «Commissario delegato») e dotato, a tal fine, di poteri di derogare, tra le altre, alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, limitatamente alle disposizioni in materia di permesso di costruire contenute nella parte I, titolo I, capo II;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 maggio 2004 di proroga dello stato di emergenza;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3355 del 7 maggio 2004 con cui, a parziale modifica ed integrazione dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3267 del 7 marzo 2003, al fine di assicurare la massima celerita' per l'attuazione delle iniziative finalizzate a fronteggiare la situazione emergenziale, il Commissario delegato e' stato dotato di ulteriori poteri in deroga;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 2005 di proroga fino al 31 dicembre 2005 dello stato di emergenza;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 febbraio 2006 di ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2006 dello stato di emergenza;
Considerato che sono tuttora in corso gli interventi di natura emergenziale necessari a garantire la messa in sicurezza nucleare e fisica dei rifiuti radioattivi;
Considerato che con l'ordinanza commissariale n. 3 in data 3 aprile 2003 sono state disposte, tra le altre, le misure di adeguamento della centrale nucleare del Garigliano a standard di sicurezza rispondenti alla nuova situazione di emergenza internazionale;
Considerato che in attuazione della sovra citata Ordinanza commissariale n. 3 e' stato disposto di procedere, a cura del «Soggetto attuatore» SOGIN, presso la centrale nucleare del Garigliano, alle opere di ristrutturazione edilizia consistenti nella demolizione di volumetrie esistenti sostituendole con equivalente volume-tria attraverso la costruzione del deposito, denominato D1, destinato ad immagazzinare temporaneamente i rifiuti radioattivi gia' presenti nel sito della Centrale e provenienti dalle attivita' di messa in sicurezza e decontaminazione;
Considerato che in data 5 settembre 2005 il «Soggetto attuatore» SOGIN ha presentato al comune di Sessa Aurunca la domanda, corredata dalla prescritta documentazione, diretta al rilascio del permesso di costruire per l'indicato intervento di ristrutturazione edilizia;
Considerato che con nota 1° dicembre 2005 il capo settore assetto del territorio ha comunicato che sulla suddetta domanda di permesso di costruire la commissione edilizia aveva espresso parere favorevole ed ha richiesto il versamento dei diritti di segreteria;
Considerato che con nota 9 dicembre 2005 la SOGIN ha inviato la documentazione comprovante l'avvenuto versamento dei diritti di segreteria;
Considerato che con nota 7 dicembre 2005 il responsabile del procedimento ha comunicato alla SOGIN di aver disposto una sospensione temporanea di trenta giorni del procedimento relativo al richiesto permesso di costruire, per consentire al consiglio comunale di dibattere sull'argomento e deliberare in merito;
Considerato che, trascorso tale periodo di sospensione la SOGIN, con nota 19 gennaio 2006, ha sollecitato l'emanazione del provvedimento definitivo sulla richiesta di permesso di costruire;
Considerato che con nota 15 febbraio 2006 la Responsabile del Settore assetto del territorio del comune di Sessa Aurunca ha preannunciato l'emanazione del diniego del permesso di costruire;
Considerato che con nota 5 maggio 2006 la responsabile del Settore assetto del territorio del comune di Sessa Aurunca ha comunicato il provvedimento finale negativo sulla domanda di permesso di costruire, motivandolo con la incompatibilita' dell'intervento con le disposizioni del vigente programma di fabbricazione relative alla zona agricola;
Considerato che successivamente alla comunicazione del provvedimento finale negativo, il comune di Sessa Aurunca con nota 26 maggio 2006 preannunciava l'intendimento di promuovere la conferenza di servizi per addivenire alla proposta di variante urbanistica e, a tal fine, ha chiesto alla SOGIN di attestare la conformita' del progetto alle norme vigenti in materia ambientale e di sicurezza del lavoro;
Considerato che con nota 21 luglio 2006 la SOGIN, chiarendo che la partecipazione alla conferenza di servizi non avrebbe pregiudicato i diritti acquisiti e non avrebbe comportato acquiescenza del provvedimento di diniego del permesso di costruire, ha rilasciato la richiesta attestazione di conformita' del progetto;
Considerato che con nota 28 luglio 2006 il comune di Sessa Aurunca ha chiesto alla SOGIN di precisare se il progetto debba ssere assoggettato alle procedure di valutazione di impatto ambientale e di rischio di incidente rilevante;
Considerato che la SOGIN con nota 12 settembre 2006 ha risposto anche a tali ulteriori richieste chiarendo i motivi per i quali il progetto non e' assoggettato a procedure di valutazione di impatto ambientale, ne' alle disposizioni di legge relative ai rischi di incidente rilevante;
Ritenuta la improrogabile necessita' di dare attuazione, presso la centrale nucleare del Garigliano, alle misure di sicurezza gia' disposte con l'ordinanza commissariale del 3 aprile 2003 sopra citata, relativa al deposito temporaneo di rifiuti radioattivi;
Considerato che gli interventi in questione sono di primario interesse pubblico in quanto diretti a salvaguardare la salute della collettivita' e ad assicurare la messa in sicurezza di materiali radioattivi e sono percio' compresi tra le misure speciali di emergenza dirette a tutelare l'interesse essenziale della sicurezza dello Stato;
Considerato che nell'aggiornamento 2006 del «Cronoprogramma delle attivita» ex ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3355/2004 il commissario delegato ha attribuito carattere di emergenzialita' all'azione «Opere funzionali al decommissioning di Garigliano», che comprende la realizzazione del nuovo deposito temporaneo D1;
Ritenuto altresi' che il condizionamento dei rifiuti radioattivi presenti sul sito ed il loro stoccaggio nel realizzando deposito temporaneo D1 consegua la finalita' di eliminare i caratteri di mobilita' della radioattivita' presente in parte dei rifiuti medesimi, raggiungendo l'obiettivo di salvaguardare adeguatamente la protezione dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente in generale;
Attesa pertanto la necessita' e l'urgenza di emanare, avvalendosi dei poteri di deroga concessi con le citate ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3267/2003 e n. 3355/2004, il provvedimento di autorizzazione, a favore del «Soggetto attuatore» SOGIN, alla realizzazione del suindicato intervento emergenziale in deroga alle disposizioni in materia di permesso di costruire contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e, in particolare, alle norme di cui agli articoli 10, 11, 12, 13 e 16, che rispettivamente individuano gli interventi di trasformazione urbanistica subordinati al permesso di costruire, la titolarita' dello stesso, i presupposti, la competenza per il rilascio, nonche' le modalita' e i tempi della corresponsione del contributo di costruzione;
Considerato che il vigente programma di fabbricazione del comune di Sessa Aurunca pone il divieto di ogni nuova costruzione nella zona ove e' ubicata la centrale nucleare, sicche' per realizzare l'intervento anzidetto occorre procedere in deroga a quanto previsto dal programma di fabbricazione medesimo;
Atteso peraltro che le sopraindicate esigenze di necessita' e urgenza non consentono di seguire la ordinaria procedura per il rilascio del permesso in deroga agli strumenti urbanistici prevista dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e che pertanto e' indispensabile che l'autorizzazione alla realizzazione del suindicato intervento emergenziale sia data - esercitando il potere in tal senso concesso dal citato art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 - in deroga al vigente programma di fabbricazione del comune di Sessa Aurunca, con ordinanza commissariale e percio' in difformita' dalla competenza e dalla procedura di cui alla norma stessa che prevede la deliberazione del consiglio comunale;
Considerato che per la realizzazione dell'intervento non ricorrono i requisiti di cui alla direttiva 97/11/CE che impongono la procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA), ne' quelli di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, in quanto si tratta di opera destinata allo stoccaggio di rifiuti radioattivi prodotti nello stesso sito;
Considerato che non si rinvengono motivi per sottrarre gli interventi ai contributi di costruzione, ma occorre consentire al comune di Sessa Aurunca in deroga all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di determinarli con provvedimento diverso dal permesso di costruire;
Considerato che la realizzazione dell'intervento si configura come «modifica d'impianto» di cui all'art. 6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e che in attuazione di tale norma occorre l'approvazione da parte dell'APAT del relativo progetto;
Considerato che in data 18 giugno 2004 l'APAT ha approvato il progetto relativo ad un deposito di dimensioni maggiori rispetto al deposito D1, oggetto della presente ordinanza, e che pertanto Sogin dovra' presentare ad APAT documentazione integrativa che tenga conto della esigenza nel frattempo emersa di procedere alla costruzione di un deposito ridotto;
Considerato che con note 28 febbraio e 4 ottobre 2006 e' stata sentita la regione Campania per cui si deve considerare regolarmente espletato l'adempimento di cui all'art. 1, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3267/2003;
Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione tecnico-scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri ex art. 3 ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3355 del 7 maggio 2004, e art. 1, comma 3, ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3267 del 7 marzo 2003 nella seduta del 14 dicembre 2006;

Dispone:

In deroga, per le ragioni sopra esposte, alle gia' indicate norme di cui agli articoli 10, 11, 12, 13 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono autorizzate presso la centrale nucleare del Garigliano le opere di ristrutturazione edilizia, comportanti la demolizione di volumetrie esistenti e la loro sostituzione con equivalente volumetria attraverso la costruzione di edificio destinato al deposito temporaneo, denominato D1, di rifiuti radioattivi gia' presenti nel sito della centrale, come da progetto e annessa documentazione, che si allegano, presentati dalla SOGIN al comune di Sessa Aurunca ai fini del rilascio del permesso di costruire, riguardanti le aree distinte all'NCT foglio n. 54, mappale 6.
In esercizio del potere concesso dall'art. 14 del citato decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ma in deroga alla procedura e competenza ivi previste, l'autorizzazione all'esecuzione delle indicate opere di ristrutturazione edilizia e' data in deroga al vigente programma di fabbricazione del comune di Sessa Aurunca.
La realizzazione delle suddette opere e' a cura della SOGIN, «Soggetto attuatore», titolare della licenza di esercizio della centrale nucleare del Garigliano.
La SOGIN e' tenuta a presentare all'APAT documentazione integrativa al Rapporto di progetto particolareggiato (RPP) gia' approvato, relativo alla suindicata realizzazione del deposito temporaneo di rifiuti radioattivi e a rispettare le eventuali diverse prescrizioni della stessa APAT.
La SOGIN e' tenuta a richiedere al comune di Sessa Aurunca la determinazione dei contributi di costruzione di cui agli articoli 16 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380, con l'indicazione dei termini e delle modalita' per la corresponsione della quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione e di quella relativa al costo di costruzione, onde attenervisi.
La presente ordinanza vale a tutti gli effetti di legge quale «permesso di costruire» ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e, pertanto, comporta il totale esonero del «Soggetto attuatore» SOGIN, dei suoi amministratori e dei suoi tecnici dalle responsabilita' previste in difetto del permesso comunale di costruire.
La presente ordinanza viene trasmessa al comune di Sessa Aurunca, per gli adempimenti di cui all'art. 5, comma 6, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, alla provincia di Caserta, alla regione Campania, al prefetto di Caserta, al Dipartimento della protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla Commissione tecnico-scientifica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche' a tutti gli altri enti coinvolti nell'iter autorizzativo e alle Amministrazioni centrali e periferiche competenti.
La presente ordinanza viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi del gia' citato art. 5, comma 6, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, con omissione degli allegati.

La presente ordinanza diviene esecutiva dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e comunque non prima del 31 dicembre 2006.

Roma, 15 dicembre 2006
Il commissario delegato: Jean