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Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 2004, n. 3355

Ulteriori disposizioni urgenti in relazione all'attivita' di smaltimento, in condizioni di massima sicurezza, dei materiali radioattivi dislocati nelle centrali nucleari e nei siti di stoccaggio, situati nel territorio delle regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Lazio, Campania e Basilicata, nell'ambito delle iniziative da assumere per la tutela dell'interesse essenziale della sicurezza dello Stato. 

(GU n. 112 del 14-5-2004)



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MlNISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del residente del Consiglio dei Ministri concernente la proroga della dichiarazione di stato di emergenza in relazione all'attivita' di smaltimento dei rifiuti radioattivi dislocati nei territori delle regioni Lazio, Campania, Emilia-Romagna, Basilicata e Piemonte;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3267/2003, recante "Disposizioni urgenti in relazione all'attivita' di smaltimento, in condizioni di massima sicurezza, dei materiali radioattivi dislocati nelle centrali nucleari e nei siti di stoccaggio situati sul territorio delle regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Lazio, Basilicata e Campania, nell'ambito delle iniziative da assumere per la tutela dell'interesse essenziale della sicurezza dello Stato";
Visto il decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, recante "Disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi";
Considerato che il citato decreto-legge attribuisce ad un commissario straordinario di nomina governativa il compito di porre in essere ogni azione finalizzata alla sistemazione in sicurezza, presso un deposito nazionale di prossima individuazione, dei rifiuti radioattivi, anche derivanti dalla dismissione delle centrali elettronucleari e degli impianti di ricerca e di fabbricazione del combustibile, e che, pertanto, non sussistono piu' le ragioni in forza delle quali si era proceduto alla previsione delle summenzionate iniziative nell'ambito dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3267/2003;
Considerato che sono tuttora in corso gli interventi di natura emergenziale, necessari a garantire la messa in sicurezza nucleare e fisica dei predetti rifiuti radioattivi;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.
1. Al fine di consentire il pieno assolvimento delle attivita' finalizzate alla messa in sicurezza dei materiali radioattivi di cui all'ordinanza n. 3267/2003 e' autorizzato, anche mediante l'uso dello strumento convenzionale, in applicazione dell'art. 17 del decreto legislativo n. 257/2003, il trasferimento alla societa' SOGIN del ramo d'azienda nella titolarita' di ENEA concernente gli impianti di ricerca del ciclo del combustibile nucleare ivi compresi i relativi rapporti di lavoro del personale dell'ente, sempreche' intervenga il consenso dei lavoratori interessati, le licenze e le autorizzazioni, nonche' i correlati rapporti giuridici attivi e passivi.

Art. 2.
1. Il commissario delegato opera riferendo mensilmente alle regioni interessate ed al Dipartimento della protezione civile in ordine alle iniziative intraprese per il superamento dell'emergenza, nonche' comunicando, al fine di garantire la massima trasparenza delle azioni commissariali, trimestralmente le predette iniziative al tavolo della trasparenza, costituito presso le regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Lazio, Campania, Basilicata.

Art. 3.
1. Il comma 6 dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3267/2003 e' abrogato.
2. All'art. 1, comma 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3267/2003 il secondo periodo e' abrogato e cosi' sostituito: "La predetta commissione e' composta da dodici membri aventi elevata e comprovata autorevolezza scientifica, di cui tre nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, uno dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, uno dal Ministro della salute, uno dal Ministro delle attivita' produttive, uno dalla Conferenza Stato-regioni ed uno per ciascuna delle regioni di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri citati in premessa".
3. All'art. 1, comma 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3267/2003 dopo le parole "di cui alla presente ordinanza," sono aggiunte le seguenti "di previa valutazione e validazione, ai fini dell'approvazione di cui al successivo comma 5, dei piani di cui al comma 1, nonche".

Art. 4.
1. Per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, relativi alla messa in sicurezza fisica delle centrali e degli impianti, il commissario delegato provvede, d'intesa con le regioni territorialmente competenti, all'emissione del provvedimento di occupazione d'urgenza prescindendo da ogni altro adempimento, nonche' alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli, anche con la sola presenza di due testimoni. 

Art. 5.
1. Al fine di assicurare la massima celerita' per l'attuazione delle iniziative finalizzate al superamento della situazione emergenziale, il commissario delegato, ove ritenuto necessario e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, e' autorizzato a derogare alle seguenti disposizioni di legge:
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modifiche, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24 e 54; 
decreto legislativo n. 257/2003, art. 16.

Art. 6.
1. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di scadenza della situazione emergenziale di cui alla presente ordinanza il commissario delegato predispone entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, i cronoprogrammi delle attivita' da porre in essere, articolati in relazione alle diverse tipologie d'azione e cadenzati per trimestri successivi. Entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre, il commissario medesimo comunica al Dipartimento della protezione civile lo stato di avanzamento dei programmi, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti e indicando le misure che si intendono adottare per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dai cronoprogrammi.
2. In relazione alle esigenze derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri si avvale, per l'esame e per la valutazione dei documenti di cui al citato comma 1, nonche' per l'individuazione delle iniziative ritenute utili per il conseguimento degli obiettivi ivi indicati, della struttura di cui all'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2003, n. 3267.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2004


Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Berlusconi