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Decreto 10 dicembre 2008, n. 215
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali. 
Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, 
concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili 
destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso 
personale, limitatamente agli acciai inossidabili. 
 
(GU n. 20 del 26-1-2009 )
IL MINISTRO DEL LAVORO, 
DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, 
n. 777, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, 
n. 108;
Visto il Regolamento CE n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 
27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a 
contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 
89/109/CEE;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 1973, pubblicato nel 
supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile 1973, 
concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili 
destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso 
personale, modificato da ultimo con il decreto del Ministro del lavoro, della 
salute e delle politiche sociali del 24 settembre 2008, n. 174;
Visto il decreto del Ministro della salute del 12 dicembre 2007, n. 269 recante 
aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina 
igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto 
con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, limitatamente agli 
acciai inossidabili;
Visto il decreto 23 maggio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 
23 giugno 2008, concernente la delega di attribuzioni del Ministro del lavoro, 
della salute e delle politiche sociali, per taluni atti di competenza 
dell'Amministrazione, al Sottosegretario di Stato On. le Francesca Martini;
Ritenuto di dover procedere all' aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 
1973 sulla base delle richieste avanzate dalle aziende interessate;
Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentito il Consiglio superiore di sanita' che si e' espresso nelle sedute del 23 
ottobre 2007 e 13 dicembre 2007;
Viste le comunicazioni alla Commissione dell'Unione europea effettuate in data 
13 novembre 2007 e 21 dicembre 2007 ai sensi della direttiva 98/34/CE;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella sezione consultiva per gli 
atti normativi nell'adunanza del 10 novembre 2008;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi 
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in 
data 25 novembre 2008;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. All'allegato II, sezione 6 - Acciai inossidabili - del decreto ministeriale 
21 marzo 1973, come sostituito dal decreto del Ministro della salute 12 dicembre 
2007, n. 269, sono aggiunte, in fine, le seguenti voci corrispondenti alle 
denominazioni degli acciai inossidabili secondo la norma europea EN 10088-1:
EN | 1.4509 | X2CrTiNb18
EN | 1.4510 | X3CrTi17
EN | 1.4521 | X2CrMoTi18-2
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione 
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico 
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti 
del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica 
italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge 
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli 
atti legislativi qui trascritti. Per i provvedimenti comunitari vengono forniti 
gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europe (GUUE).
Note alle premesse:
- Il regolamento CE n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 
ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto 
con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE e' 
stato pubblicato nella GUUE serie L n. 338 del 13 novembre 2004.
- Il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 
1982, n. 777 (Attuazione della direttiva CEE n. 76/893 relativa ai materiali ed 
agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari), cosi' 
come modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108 
(Attuazione della direttiva 89/109/CEE concernente i materiali e gli oggetti 
destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari), e' il seguente:
«Art. 3. - 1. Con decreti del Ministro della sanita', sentito il Consiglio 
superiore di sanita', sono indicati per i materiali e gli oggetti, destinati a 
venire a contatto con le sostanze alimentari, di cui all'allegato I, da soli o 
in combinazione tra loro, i componenti consentiti nella loro produzione, e, ove 
occorrano, i requisiti di purezza e le prove di cessione alle quali i materiali 
e gli oggetti debbono essere sottoposti per determinare l'idoneita' all'uso cui 
sono destinati nonche' le limitazioni, le tolleranze e le condizioni di impiego 
sia per i limiti di contaminazione degli alimenti che per gli eventuali pericoli 
risultanti dal contatto orale. 2. Per i materiali e gli oggetti di materia 
plastica, di gomma, di cellulosa rigenerata, di carta, di cartone, di vetro, di 
acciaio inossidabile, di banda stagnata, di ceramica e di banda cromata valgono 
le disposizioni contenute nei decreti ministeriali 21 marzo 1973, 3 agosto 1974, 
13 settembre 1975, 18 giugno 1979, 2 dicembre 1980, 25 giugno 1981, 18 febbraio 
1984, 4 aprile 1985 e 1° giugno 1988, n. 243. 3. Il Ministro della sanita', 
sentito il Consiglio superiore di sanita', procede all'aggiornamento e alle 
modifiche da apportare ai decreti di cui ai commi 1 e 2. 4. Chiunque impieghi 
nella produzione materiali o oggetti destinati, da soli o in combinazione tra 
loro, a venire a contatto con le sostanze alimentari, in difformita' da quanto 
stabilito nei decreti di cui ai commi 1 e 2, e' punito per cio' solo con 
l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquemilioni a lire 
quindicimilioni».
- Il decreto ministeriale 12 dicembre 2007, n. 269 (Regolamento recante 
aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina 
igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto 
con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, limitatamente agli 
acciai inossidabili e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 7 
febbraio 2008.
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina 
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri) e' il seguente: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati 
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate 
al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali 
regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati 
con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita 
autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed 
interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti 
emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio 
dei Ministri prima della loro emanazione».
Nota all'art. 1:
- L'allegato II, sezione 6 - Acciai inossidabili – del decreto ministeriale 21 
marzo 1973, come sostituito dal decreto del Ministro della Salute 12 dicembre 
2007, n. 269 e recante i «Tipi di acciai inossidabili autorizzati all'impiego», 
e' ulteriormente modificato dal decreto qui pubblicato.
Art. 2.
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 non si applicano agli oggetti di 
acciaio inossidabile legalmente prodotti e/o commercializzati in un altro Stato 
dell'Unione europea e a quelli legalmente prodotti nei Paesi contraenti 
dell'accordo sullo spazio economico europeo, nonche' in Turchia. Il presente 
decreto, munito del sigillo dello Stato e' inserito nella Raccolta ufficiale 
degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque 
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 10 dicembre 2008 
p. Il Ministro
Il Sottosegretario di Stato Martini
Visto, il Guardasigilli: Alfano