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Decreto 2 marzo 2007
Ministero dello Sviluppo economico. Modalità attuative per il finanziamento di iniziative a vantaggio dei consumatori, realizzate da parte di Regioni e Province autonome, ai sensi del decreto ministeriale 18 dicembre 2006.
(G.U. n. 73 del 28-3-2007- Suppl. Ordinario n. 86)
IL DIRETTORE GENERALE per 
l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente «Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» e, in particolare, 
l'art. 148, comma 1, il quale ha previsto che le entrate derivanti dalle 
sanzioni amministrative irrogate dall'Autorita' garante delle concorrenza e del 
mercato siano destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori;
Visto, altresì, l'art. 148, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il 
quale stabilisce che le entrate di cui al comma 1 del medesimo articolo siano 
riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad un 
apposito Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo 
economico per essere destinate alle iniziative del suddetto comma 1, individuate 
di volta in volta con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previo 
parere delle Commissioni parlamentari competenti;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 124331 del 2002 
che istituisce il capitolo 1650, denominato «Fondo derivante dalle sanzioni 
amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da 
destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori», nello stato di previsione 
del Ministero dello sviluppo economico;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 116553 dell'8 
novembre 2006 che, in attuazione di quanto disposto dall'art. 148, comma 2, 
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha provveduto a riassegnare le entrate di 
cui al comma 1 del medesimo articolo al Fondo derivante dalle sanzioni 
amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da 
destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori, per un importo complessivo 
di Euro 40.000.000,00;
Visto il decreto del Vice Ministro dello sviluppo economico del 18 dicembre 2006 
che, sentite le Commissioni parlamentari competenti, ha individuato le 
iniziative di cui all'art. 148, comma 1, della legge 23 novembre 2000, n. 388, 
da attuare con i predetti fondi;
Considerato che, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto del 18 dicembre 2006, è 
stata assegnata alle Regioni e alle Province autonome la somma complessiva di 
Euro 14.000.000,00, ripartita secondo la tabella ivi riportata all'allegato B, 
per la realizzazione di interventi mirati all'informazione e all'assistenza a 
favore dei consumatori e degli utenti, con particolare riferimento all'esercizio 
dei diritti e delle opportunità previste da disposizioni nazionali e 
comunitarie;
Visto il decreto del direttore generale per l'Armonizzazione del mercato e la 
tutela dei consumatori del 21 dicembre 2006, con il quale si impegna, ai sensi 
dell'art. 3 del citato decreto del 18 dicembre 2006, l'importo complessivo di 
Euro 14.000.000,00 a favore delle Regioni e Province autonome, per gli importi 
specificamente determinati finalizzati alla realizzazione di interventi mirati 
all'informazione e all'assistenza a favore dei consumatori e degli utenti;
Considerato, altresì, che nel medesimo art. 3 del citato decreto del 18 dicembre 
2006, si dispone che, con decreto del direttore generale per l'armonizzazione 
del mercato e la tutela dei consumatori, siano individuate le modalità di 
effettuazione delle iniziative secondo le direttive ivi disposte, nonché 
disciplinate le modalità di presentazione dei programmi generali di intervento, 
le modalità di rendicontazione delle spese, comprese quelle relative allo 
svolgimento delle attività di monitoraggio e di controllo, le modalità di 
liquidazione delle risorse; Valutato che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera 
b), del decreto ministeriale 18 dicembre 2006, l'attuazione del programma 
generale può avvenire anche in collaborazione con le associazioni dei 
consumatori presenti sul territorio, riconosciute in base alla normativa delle 
rispettive Regioni o Province autonome, oppure, solo in mancanza della predetta 
normativa, in collaborazione con le Associazioni dei consumatori e degli utenti 
iscritte nell'elenco di cui all'art. 137 del decreto legislativo 6 settembre 
2005, n. 206;
Ritenuto opportuno dare immediata attuazione agli interventi previsti dall'art. 
3 del decreto ministeriale 18 dicembre 2006;
 
Decreta:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) «legge»: la legge 23 dicembre 2000, n. 388;
b) «decreto di ripartizione 2006»: il decreto del Vice Ministro dello sviluppo 
economico del 18 dicembre 2006;
c) «finanziamento»: la somma riconosciuta dal Ministero dello sviluppo economico 
a valere sul capitolo 1650 dello stato di previsione del predetto Ministero, per 
gli interventi previsti dall'art. 3 del decreto di ripartizione 2006, assegnata 
a ciascuna Regione o Provincia autonoma, tenendo conto della popolazione 
residente, nonché della maggiorazione prevista per le Regioni meridionali, 
secondo la tabella ivi allegata;
d) «programmi»: i programmi generali di intervento approvati dalle Regioni o 
Province autonome da presentare al Ministero dello sviluppo economico ai fini 
del finanziamento, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera a) del decreto di 
ripartizione 2006;
e) «interventi»: le iniziative a vantaggio dei consumatori, di cui all'art. 148, 
comma 1 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, individuate, a norma degli 
articoli 4 e 5, nei programmi delle Regioni o Province autonome;
f) «Regioni meridionali»: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, 
Calabria, Sicilia, Sardegna, alle quali si applica la maggiorazione del 5% del 
finanziamento per la realizzazione o il completamento di strumenti generali di 
attuazione di politiche di tutela dei consumatori, ai sensi dell'art. 3, comma 
2, lettera c), del decreto di ripartizione 2006;
g) «soggetti beneficiari»: le Regioni o Province autonome destinatarie del 
finanziamento per la realizzazione dei programmi di intervento;
h) «soggetti attuatori»: le Regioni e le Province autonome anche in 
collaborazione con le Associazioni dei consumatori presenti sul territorio, 
riconosciute dalle Regioni o dalle Province autonome in base alla legislazione 
regionale e provinciale, o, solo in mancanza della predetta normativa, in 
collaborazione con le Associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco di cui 
all'art. 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
i) «Ufficio competente»: l'ufficio C4 «Funzionamento del Consiglio Nazionale 
Consumatori Utenti» della Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e 
la tutela dei consumatori;
j) «Direzione generale»: la Direzione generale per l'armonizzazione del mercato 
e la tutela dei consumatori; 
k) «Ministero»: il 
Ministero dello sviluppo economico;
l) «Codice del Consumo»: il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
Art. 2.
Ripartizione delle disponibilità finanziarie
1. Le risorse destinate alla realizzazione dei programmi, pari a Euro 
14.000.000,00, sono assegnate in via provvisoria alle Regioni e alle Province 
autonome per gli importi stabiliti nella tabella allegata al decreto di 
ripartizione 2006.
2. Il provvedimento definitivo di erogazione del finanziamento ad ogni Regione e 
Provincia autonoma è emanato a seguito della verifica dell'avvenuta 
realizzazione degli interventi previsti nei programmi, secondo quanto stabilito 
dagli articoli 12 e 13.
Art. 3.
Compatibilità con ulteriori risorse
1. Il finanziamento destinato ad ogni intervento è compatibile con ulteriori 
risorse finanziarie a copertura dei costi totali del relativo programma, 
provenienti da parte dello stesso soggetto beneficiario e/o di altri soggetti 
pubblici o privati, ivi compresi i finanziamenti comunitari.
Art. 4.
Oggetto dei Programmi
1. I programmi, per essere ammessi al finanziamento, devono prevedere la 
realizzazione di interventi esclusivamente e direttamente mirati 
all'informazione e all'assistenza dei consumatori e degli utenti attraverso:
lo sviluppo e la gestione di servizi informativi e telematici;
la pubblicazione e distribuzione di materiali divulgativi;
l'attività di monitoraggio, analisi e divulgazione di dati;
l'apertura e gestione di appositi sportelli informativi, di assistenza e call 
center;
l'utilizzo di strumenti informatici e telematici;
strumenti di facilitazione per la consulenza individuale o collettiva, anche 
on-line, a favore dei consumatori e degli utenti.
2. Gli interventi possono avere ad oggetto:
a) l'informazione su prezzi e tariffe di beni e servizi di largo e generale 
consumo, compresi i servizi di pubblica utilità, da attuarsi anche attraverso 
l'interscambio delle informazioni con l'Osservatorio dei prezzi e tariffe 
esistente presso il Ministero;
b) la realizzazione di interventi inseriti nei piani regionali di settore, 
purché esclusivamente e direttamente destinati ai consumatori ai sensi del 
presente articolo e rispondenti ai requisiti di cui all'art. 5;
c) la promozione, l'informazione e l'assistenza in favore dei consumatori e 
degli utenti nell'esercizio dei propri diritti, in particolare nell'ambito dei 
settori dei servizi pubblici, delle telecomunicazioni, dei trasporti, del 
commercio, delle assicurazioni e del credito.
3. Nelle Regioni meridionali, oltre gli interventi previsti dal comma 1, i 
programmi possono prevedere la realizzazione o il completamento di strumenti e 
attività generali di attuazione di politiche di tutela dei consumatori di cui 
all'art. 3, comma 2, lettera c), del decreto di ripartizione 2006, nei limiti 
della maggiorazione del 5% delle risorse assegnate.
4. Nel programma possono essere previsti interventi da attuare congiuntamente 
tra più Regioni e/o Province autonome sia per realizzare un unico intervento sia 
con riferimento a più interventi distinti da realizzare nei rispettivi 
territori.
5. Ciascuna Regione o Provincia autonoma può presentare un solo programma.
6. I programmi devono essere approvati con atto della Regione o Provincia 
autonoma proponente.
Art. 5.
Contenuto dei Programmi
1. I programmi, redatti sulla base del modello allegato (Mod. 2), devono essere 
trasmessi all'Ufficio competente nei termini stabiliti dall'art. 8, comma 1.
2. I programmi devono contenere:
a) il riferimento al decreto di ripartizione 2006 e al presente decreto di 
attuazione;
b) l'indicazione del responsabile della realizzazione del programma;
c) l'indicazione dell'atto di approvazione del programma;
d) le modalità di imputazione al bilancio della Regione o Provincia autonoma, 
oppure l'iscrizione nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per 
l'esercizio finanziario 2007 della somma assegnata provvisoriamente a ciascuna 
Regione o Provincia autonoma, ovvero la dichiarazione di effettuare l'impegno 
delle risorse assegnate entro il 31 dicembre 2007;
e) l'attestazione dell'immediata eseguibilità del programma;
f) l'oggetto del programma, gli obiettivi e le finalità;
g) gli interventi attraverso i quali realizzare il programma;
h) la previsione dei costi totali per intervento con l'indicazione delle risorse 
finanziarie da assegnare a ciascuno di essi;
i) dettaglio dell'eventuale apporto di ulteriori risorse al programma da parte 
dello stesso soggetto beneficiario e/o di altri soggetti pubblici o privati, ivi 
compresi i finanziamenti comunitari;
j) costo totale del programma comprensivo delle spese relative alla Commissione 
di verifica di cui all'art. 12;
k) le modalità e i termini per la nomina della Commissione di verifica di cui 
all'art. 12 e per la determinazione dei relativi oneri di spesa;
l) la descrizione delle modalità di individuazione dei soggetti attuatori, di 
cui all'art. 6;
m) le modalità e i riferimenti normativi di rendicontazione delle spese 
sostenute;
n) le modalità e i tempi di effettuazione dell'attività di monitoraggio da parte 
del soggetto beneficiario;
o) i criteri per la verifica dei risultati.
3. Relativamente a ciascun intervento indicato nei programmi si deve altresì 
fornire:
a) la descrizione dell'oggetto, degli obiettivi e delle finalità;
b) l'indicazione dei soggetti attuatori;
c) l'indicazione dell'ambito territoriale interessato;
d) la durata, con l'indicazione della data di avvio e di ultimazione;
e) il dettaglio delle azioni da intraprendere, degli strumenti necessari e delle 
modalità di realizzazione;
f) l'indicazione dei tempi e delle fasi di realizzazione;
g) il piano finanziario e il quadro economico delle spese previste, secondo i 
criteri di cui all'art. 7, con l'indicazione della eventuale percentuale di 
cofinanziamento;
h) l'indicazione dei criteri per la misurazione dell'efficacia dell'intervento;
i) l'eventuale evidenziazione di finalità relative ai settori di cui all'art. 4, 
comma 2, lett. c);
j) eventuali iniziative di informazione ai consumatori su prezzi e tariffe;
k) la previsione di eventuali accordi o intese tra le Regioni o Province 
autonome per la realizzazione di interventi congiunti ai sensi dell'art. 4, 
comma 4;
l) l'attestazione dell'immediata eseguibilità dell'intervento.
4. Per ciascun intervento indicato nei programmi deve essere redatta una scheda 
sulla base del modello allegato (Mod. 3).
Art. 6.
Soggetti attuatori
1. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. b), del decreto di ripartizione 2006, 
gli interventi di ciascun programma possono essere realizzati direttamente dalle 
Regioni o Province autonome o, in tutto o in parte, in collaborazione con le 
Associazioni dei consumatori presenti sul territorio nel quale si realizza il 
programma, riconosciute in base alla normativa delle rispettive Regioni o 
Province autonome. Solo in mancanza della predetta normativa, i programmi 
possono essere realizzati in collaborazione con le Associazioni dei consumatori 
iscritte nell'elenco di cui all'art. 137 del Codice del Consumo.
2. I rapporti di collaborazione con le associazioni dei consumatori sono 
regolati dalle Regioni e Province autonome attraverso apposite convenzioni, 
nelle quali sono stabiliti l'ammontare del finanziamento concesso, le modalità 
di collaborazione, i termini e i requisiti per la realizzazione dei singoli 
interventi.
Art. 7.
Spese ammissibili
1. Sono ammissibili al finanziamento le seguenti categorie di spesa sostenute 
dal soggetto attuatore: 
a) acquisizione, anche 
mediante locazione finanziaria, di macchinari ed attrezzature nuovi di fabbrica, 
da utilizzare presso le sedi di localizzazione dell'intervento;
b) acquisizione di servizi relativi a:
iniziative di comunicazione nonché attività divulgative dell'intervento 
realizzato; pubblicità, nei limiti del 10% del totale delle spese ammissibili;
consulenze professionali, prestate da imprese o società, anche in forma 
cooperativa, iscritte al registro delle imprese, o da altri soggetti privati 
aventi personalità giuridica o da enti pubblici, ovvero da professionisti 
iscritti ad un albo professionale legalmente riconosciuto ovvero da persone 
fisiche la cui professionalità è comprovata dai relativi curricula che devono 
risultare agli atti;
c) costi sostenuti dalle associazioni dei consumatori, in qualità di soggetti 
attuatori, relativi al personale dipendente e ad altre figure a questo 
assimilate dalla normativa vigente, compreso il personale con rapporto di lavoro 
parasubordinato nonché il personale impegnato, con qualsiasi tipologia 
contrattuale, in via specifica per la realizzazione del progetto con esclusione 
delle prestazioni professionali di cui alla lettera b);
d) oneri relativi al compenso per i membri della Commissione di verifica di cui 
all'art. 12;
e) spese generali non riferibili a specifica attività inerente al programma, 
come, ad esempio, affitto di locali, illuminazione, riscaldamento, 
assicurazioni, uso di telefono, fax, servizi postali e di corriere, viaggi e 
missioni del personale dipendente come definito alla precedente lettera c) 
nonché dei membri della Commissione di verifica di cui all'art. 12, ecc. Tali 
spese vengono riconosciute forfetariamente e senza obbligo di rendicontazione, 
per un importo pari al 30% del totale delle spese ammissibili per le Regioni e 
Provincie autonome che, nel decreto di ripartizione 2006, hanno ricevuto un 
finanziamento inferiore a Euro 200.000,00 e pari al 15% del totale delle spese 
ammissibili per i rimanenti soggetti beneficiari.
2. Le spese ammissibili devono essere sostenute successivamente alla data di 
presentazione del programma e anteriormente al termine di cui all'art. 11 nonché 
essere direttamente imputabili alla realizzazione degli interventi previsti nel 
programma. Le spese sostenute dalle associazioni in qualità di soggetti 
attuatori dei singoli interventi devono essere rendicontate al soggetto 
beneficiario e devono essere da questi accertate e liquidate nei limiti 
dell'importo stabilito per ciascun intervento in base alle disposizioni 
contabili vigenti in ciascuna Regione o Provincia autonoma.
3. I professionisti prestatori di consulenze ai sensi del comma 1, lettera b) 
non devono ricoprire cariche sociali presso il soggetto attuatore o presso il 
soggetto beneficiario ne' essere loro dipendenti. 
4. In relazione ai costi del personale di cui al comma 1, lettera c), le spese 
non devono superare le retribuzioni e gli oneri normalmente risultanti dai 
contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria, ne' essere al di 
sotto del minimo sindacale stabilito per ogni categoria interessata.
5. Le attrezzature acquistate, nonché tutti i prodotti divulgativi e 
pubblicitari realizzati, diffusi con qualsiasi mezzo, dovranno riprodurre, in 
modo chiaro e leggibile, la seguente dicitura:
«Programma generale di intervento 2007-2008 della Regione/Provincia autonoma &ul; 
realizzato/acquistato con l'utilizzo dei fondi del Ministero dello sviluppo 
economico», pena la non ammissibilità delle spese suddette.
6. Ai fini della rendicontazione, le spese sostenute per l'intervento sono 
riconosciute al lordo di I.V.A. per i soggetti attuatori per i quali, in base 
alla normativa vigente specifica della categoria di appartenenza, l'imposta in 
questione rappresenta un costo non recuperabile. Per i restanti soggetti le 
spese sostenute per l'intervento sono riconosciute al netto di I.V.A.
7. Sui titoli di spesa originali deve essere apposta, in modo chiaro ed 
indelebile la seguente dicitura: «Spesa relativa all'intervento &ul; del 
programma generale della Regione/Provincia autonoma &ul; finanziato dal 
Ministero dello sviluppo economico - DGAMTC, ai sensi del decreto ministeriale 
18 dicembre 2006».
Art. 8.
Termini e modalità per la presentazione dei programmi 
 
1. I programmi, redatti 
secondo quanto stabilito dall'art. 5,  possono essere presentati a partire 
dal giorno successivo alla data di comunicazione del presente decreto ai 
soggetti beneficiari, ed entro e non oltre il 15 maggio 2007.
2. I programmi devono essere allegati alla domanda di ammissione al 
finanziamento di cui al modello allegato (Mod. 1), unitamente alla copia 
dell'atto di approvazione del programma da parte del soggetto beneficiario.
3. Per la determinazione della data di presentazione del programma fa fede il 
timbro postale di spedizione, ovvero, nel caso di presentazione a mano, il 
timbro apposto all'atto del ricevimento.
4. Ogni plico deve recare la dicitura: «legge n. 388/2000, art. 148, comma 1 - 
Iniziative delle Regioni o Province autonome a vantaggio dei consumatori - Anno 
2007», pena l'irricevibilità della domanda di ammissione al finanziamento.
5. I programmi, comprensivi degli allegati, devono essere inviati a mezzo 
raccomandata a/r ovvero presentati a mano al seguente indirizzo: Ministero dello 
sviluppo economico - Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la 
tutela dei consumatori - Ufficio C4 - via Molise, 2 - 00187 Roma.
Art. 9.
Modalità e termini per l'istruttoria
1. L'ufficio competente valuta la completezza della documentazione prodotta dal 
soggetto beneficiario e verifica la rispondenza del programma ai sensi degli 
articoli 4 e 5.
2. L'ufficio competente può richiedere, anche tramite fax o altri strumenti di 
comunicazione, integrazioni o chiarimenti circa la documentazione presentata.
3. Il soggetto beneficiario deve ottemperare alla suddetta richiesta, anche 
tramite fax o altri strumenti di comunicazione telematici, entro dieci giorni 
dalla data di ricevimento della stessa, pena la non ammissibilità della domanda 
di ammissione al finanziamento.
4. Entro il 15 giugno 2007, l'Ufficio competente termina l'istruttoria, emana il 
provvedimento avente ad oggetto la valutazione della domanda di ammissione al 
finanziamento e, se del caso, decreta contestualmente l'erogazione della prima 
quota di finanziamento, ai sensi dell'art. 13 comma 1, lettera a), dandone 
tempestiva comunicazione al soggetto beneficiario.
Art. 10.
Stato di avanzamento dei programmi
1. Ciascun soggetto beneficiario trasmette all'Ufficio competente entro il 31 
gennaio 2008 la situazione relativa all'avanzamento di ogni singolo intervento 
riferita al 31 dicembre 2007 nonché copia delle convenzioni di cui all'art. 6, 
comma 2.
2. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere redatta in conformità al 
modello (Mod. 4) allegato al decreto e sottoscritta dal responsabile del 
programma.
Art. 11.
Termine per la realizzazione dei programmi
1. Gli interventi previsti e finanziati in ciascun programma devono essere 
completati e rendicontati, pena la revoca del finanziamento, entro il 15 ottobre 
2008.
Art. 12.
Commissione di verifica
1. Al fine di verificare la realizzazione di ciascun programma, ogni Regione o 
Provincia autonoma nomina una Commissione di verifica, composta da un 
rappresentante della Regione o Provincia autonoma e da un rappresentante 
designato dalla Direzione generale.
2. La Commissione effettua la verifica nel primo semestre 2008 e redige un 
apposito verbale, che trasmette all'ufficio competente entro il 30 luglio 2008.
3. Gli oneri della Commissione sono a carico del programma finanziato, sono 
determinati dal soggetto beneficiario e rendicontati secondo quanto previsto 
dall'art. 7, comma 1, lettere d) ed e) .
Art. 13.
Erogazione del finanziamento
1. L'erogazione del finanziamento e' effettuata dall'Ufficio competente secondo 
le seguenti modalità: 
a) una prima quota, a 
titolo di anticipazione, pari al 60% dell'importo del finanziamento assegnato al 
programma ammesso, al termine dell'istruttoria di cui all'art. 9;
b) la restante quota, a saldo, previa richiesta del soggetto beneficiario, 
redatta secondo lo schema del modello allegato (Mod. 6), e a seguito della 
procedura descritta ai commi successivi.
2. E' fatto obbligo ai soggetti beneficiari di presentare, entro e non oltre il 
15 ottobre 2008, la documentazione finale, redatta secondo lo schema del modello 
allegato (Mod. 5), sottoscritta dal responsabile del programma, concernente:
una relazione, che specifichi lo stato di completamento degli interventi e del 
programma, i dati a consuntivo di quanto previsto nel programma per ciascun 
intervento realizzato, il dettaglio degli interventi realizzati, l'analisi dei 
risultati ottenuti per singolo intervento, le verifiche e i monitoraggi 
effettuati;
una dichiarazione per ciascun intervento in cui sia evidenziata l'avvenuta 
rendicontazione delle spese da parte delle associazioni dei consumatori in 
qualità di soggetti attuatori, l'accertamento da parte del soggetto beneficiario 
delle spese sostenute e la loro rispondenza ai requisiti di ammissibilità di cui 
all'art. 7;
la dimostrazione dell'avvenuta liquidazione delle spese di realizzazione degli 
interventi mediante la trasmissione dei relativi mandati di pagamento;
3. L'Ufficio competente, previo accertamento della completezza della 
documentazione trasmessa dal soggetto beneficiario, ne verifica la rispondenza 
ai sensi degli articoli 4 e 5 e, anche sulla base delle risultanze del verbale 
di verifica redatto dalla Commissione di cui all'art. 12, accerta la conformità 
degli interventi realizzati agli obiettivi e alle finalità del relativo 
programma ammesso al finanziamento. L'ufficio competente determina, quindi, 
l'ammontare delle spese ammissibili e procede a definire l'importo del 
finanziamento che, in ogni caso, non può essere superiore all'importo concesso 
in via provvisoria con il decreto del 21 dicembre 2006.
4. Qualora l'importo, come rideterminato a seguito delle attività di cui al 
comma 3, risulti inferiore all'ammontare complessivo delle quote già erogate a 
titolo di anticipazione, e' fatto obbligo al soggetto beneficiario di 
restituire, con versamento presso la tesoreria centrale o provinciale dello 
Stato, le somme in eccesso, dandone contestuale comunicazione al Ministero.
5. Sulla base degli esiti delle attività previste ai precedenti commi 3 e 4, 
l'Ufficio competente emana il provvedimento avente ad oggetto la valutazione 
della documentazione finale presentata dal soggetto beneficiario e, se del caso, 
decreta contestualmente l'erogazione del saldo del finanziamento, dandone 
tempestiva comunicazione al soggetto beneficiario.
Art. 14.
Revoche
1. L'Ufficio competente procede alla revoca del finanziamento corrisposto per 
l'intero programma o per il singolo intervento, con il conseguente obbligo da 
parte del soggetto beneficiario alla restituzione, con versamento presso la 
tesoreria centrale o provinciale dello Stato, delle somme già ricevute, secondo 
quanto stabilito al comma 4 dell'art. 9 del decreto legislativo del 31 marzo 
1998, n. 123, nei seguenti casi:
a) mancato inizio dell'attività entro al 31° dicembre 2007 di ciascun intervento 
previsto;
b) mancata trasmissione nei termini della completa documentazione prevista 
dall'art. 13, comma 2, o eventuale negativa valutazione a seguito delle 
verifiche di cui all'art. 12;
c) mancato completamento degli interventi finanziati inseriti nel programma 
ammesso, entro il termine fissato dall'art. 11. In particolare, è prevista la 
revoca del finanziamento relativo all'intero importo dell'intervento qualora lo 
specifico intervento non risulti realizzato almeno per il 70%, sia in termini di 
spesa che in termini di risultato, e la revoca del finanziamento corrisposto per 
l'intero programma qualora il programma nel suo complesso non risulti realizzato 
almeno per il 70%, sia in termini di spesa che in termini di risultato.
 
Roma, 2 marzo 2007
Il direttore generale: Lirosi
 
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