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Decreto 13 Novembre 2007
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Modalita' per l'applicazione di disposizioni comunitarie in materia di commercializzazione delle uova, ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1028/2006, del Consiglio e n. 557/2007, della Commissione e del decreto legislativo n. 267, del 29 luglio 2003.
(GU n. 297 del 22-12-2007)
		
		IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
		
		di concerto con
		IL MINISTRO DELLA SALUTE
		
		Visto il regolamento (CE) del Consiglio n. 1028/2006, del 19 giugno 
		2006, recante norme di commercializzazione applicabili alle uova; 
		Visto il regolamento (CE) della Commissione n. 557/2007, del 23 maggio 
		2007 che stabilisce le modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 
		1028/2006;
		Visto il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, 
		relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e 
		all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate 
		alimentari;
		Visto il decreto legislativo n. 267, del 29 luglio 2003, recante 
		l'attuazione delle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE, per la protezione 
		delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di 
		allevamento;
		Visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del 
		Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene degli alimenti;
		Visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del 
		Consiglio, del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia 
		di igiene per gli alimenti di origine animale ed in particolare l'art. 4 
		che impone il riconoscimento, da parte dell'Autorita' sanitaria, degli 
		stabilimenti che manipolano gli alimenti di origine animale;
		Visto il regolamento n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
		del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi;
		Vista la legge 10 aprile 1991, n. 137, recante norme per l'esercizio 
		delle funzioni di controllo sulla commercializzazione delle uova;
		Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive 
		modifiche, che recepisce la direttiva 2000/13/CE, del Parlamento europeo 
		e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle 
		legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la 
		presentazione dei prodotti alimentari, nonche' la relativa pubblicita';
		Visto il decreto 16 dicembre 1991, n. 434 relativo all'applicazione 
		della legge 10 aprile 1991, n. 137;
		Considerato che a norma dell'art. 1 della legge 3 maggio 1971, n. 419, 
		il controllo sull'osservanza delle disposizioni concernenti la 
		commercializzazione delle uova e' esercitato dagli organi centrali e 
		periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste tramite gli 
		organi preposti agli accertamenti per la repressione delle frodi e che 
		le Regioni, nello svolgimento delle funzioni di propria competenza, 
		provvedono a coordinare la loro specifica attivita' col Ministero 
		dell'agricoltura e delle foreste;
		Considerato che taluni articoli del decreto 16 dicembre 1991, n. 434 
		risultano superati dalle disposizioni della nuova normativa comunitaria 
		sulla commercializzazione delle uova e che, pertanto, andrebbero 
		abrogati;
		Considerato che il regolamento (CE) del Consiglio n. 1028/2006 consente 
		ai centri d'imballaggio che operano esclusivamente per l'industria 
		alimentare e non alimentare di non avere in dotazione l'attrezzatura per 
		la classificazione delle uova in base al peso;
		Considerato che, per semplificare le procedure amministrative, appare 
		opportuno affidare alle Regioni e Province autonome l'autorizzazione dei 
		centri d'imballaggio;
		Considerato che occorre rivedere la normativa nazionale in funzione 
		delle intervenute modifiche nella regolamentazione comunitaria e, 
		conseguentemente, abrogare il decreto ministeriale 4 marzo 2005;
		Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo 
		Stato le Regioni e le Province autonome nell'adunanza del 1° agosto 
		2007, ai sensi dell'art. 4, comma 3 della legge 29 dicembre 1990, n. 
		428;
		
		Decretano:
		
		Titolo I
		OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE
		
		Art. 1.
		1. In attuazione dei regolamenti (CE) n. 1028/2006 del Consiglio e n. 
		557/2007 della Commissione, il presente decreto attua le condizioni di 
		commercializzazione delle uova per il consumo umano sul territorio 
		italiano, comprese quelle destinate agli scambi, all'importazione e 
		all'esportazione.
		2. Ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1028/2006, 
		sono esonerate dagli obblighi sulle norme di commercializzazione le uova 
		vendute direttamente dal produttore al consumatore finale:
		a) nel luogo di produzione, o
		b) nella "regione di produzione" (in un "mercato pubblico locale" o 
		nella "vendita porta a porta").
		Le uova di cui al presente comma devono comunque essere marchiate con il 
		codice del produttore, ai sensi dell'art. 4, comma 3 del regolamento 
		(CE) n. 1028/2006, ad eccezione di quelle provenienti da produttori 
		aventi fino a 50 galline ovaiole ed a condizione che il nome e 
		l'indirizzo del produttore siano indicati nel punto di vendita o 
		comunicati all'acquirente nel caso di vendita porta a porta.
		3. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui ai 
		regolamenti (CE) indicati al comma n. 1. Sono parte integrante del 
		presente decreto le ulteriori seguenti definizioni:
		a) "mercato pubblico locale": qualsiasi mercato di prodotti alimentari 
		per la vendita al minuto;
		b) "vendita porta a porta": la vendita effettuata direttamente dal 
		produttore presso il domicilio del consumatore finale;
		c) "regione di produzione": area di territorio compresa entro un raggio 
		massimo di 10 km dal luogo di produzione.
		
		
		Titolo II
		
		Art. 2.
		Autorizzazione dei centri d'imballaggio di uova
		1. I centri d'imballaggio uova sono autorizzati dalle Regioni e 
		Province autonome competenti per territorio, previo accertamento delle 
		condizioni previste all'art. 5 del regolamento (CE) n. 557/2007 della 
		Commissione ed acquisizione del codice di cui al comma 3.
		2. Fatte salve le deroghe sulla dotazione delle attrezzature disposte 
		per i centri d'imballaggio che lavorano in esclusiva per l'industria 
		alimentare e non alimentare, per l'ottenimento dell'autorizzazione i 
		soggetti interessati devono presentare domanda alle Regioni o Province 
		autonome di competenza, sulla base del modello fac-simile allegato I, 
		trasmettendone copia al Ministero delle politiche agricole alimentari e 
		forestali - Direzione generale delle politiche agricole - POLAGR VII, di 
		seguito denominato "Mipaaf". La predetta domanda, per poter essere 
		accolta, deve contenere copia del decreto di riconoscimento rilasciato 
		dalle Regioni o Province autonome ai sensi dell'art. 4 del regolamento 
		(CE) n. 853/2004.
		3. Ai centri d'imballaggio e' attribuito dal Mipaaf un codice di 
		identificazione costituito dalla sigla IT seguita dal codice ISTAT della 
		Provincia, costituito da tre numeri e da un numero, progressivo per 
		ciascuna Provincia, anch'esso di tre cifre. Il predetto codice e' 
		comunicato alle Regioni interessate, anche via elettronica, dopo che le 
		Regioni stesse hanno espletato i dovuti accertamenti. Il Mipaaf, tenuto 
		conto delle nuove autorizzazioni, terra' aggiornata la lista dei centri 
		d'imballaggio di uova pubblicata sul proprio sito internet 
		(www.politicheagricole.gov.it).
		4. Le Regioni e Province autonome verificano in qualsiasi momento e 
		comunque almeno ogni tre anni, la sussistenza dei requisiti di cui 
		all'art. 5 del regolamento (CE) n. 557/2007 per il mantenimento 
		dell'autorizzazione dei centri d'imballaggio ricadenti nel proprio 
		territorio.
		
		Art. 3.
		Revoca dell'autorizzazione dei centri d'imballaggio di uova
		1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 6 del decreto ministeriale 
		n. 434/1991 qualora, a seguito di un controllo effettuato dalle Regioni 
		e Province autonome, dall'Ispettorato centrale per il controllo della 
		qualita' dei prodotti agroalimentari, di seguito denominato 
		"Ispettorato" o dagli altri organismi di controllo abilitati, si 
		riscontrino delle non conformita' agli obblighi imposti dalla normativa 
		comunitaria e nazionale, l'autorizzazione rilasciata ai centri 
		d'imballaggio uova e' revocata o sospesa fino al momento del ripristino 
		del rispetto degli obblighi stessi.
		2. La revoca o la sospensione dell'autorizzazione e' fatta direttamente 
		dalle Regioni e Province autonome, presso cui devono pervenire anche le 
		segnalazioni di irregolarita' riscontrate dagli altri organismi di 
		controllo, le quali provvedono a darne comunicazione al Mipaaf per 
		l'aggiornamento della lista dei centri d'imballaggio.
		3. Qualora se ne ravvisasse la necessita', il Mipaaf puo' chiedere 
		direttamente alle Regioni o Province autonome eventuali revoche o 
		sospensioni dell'autorizzazione dei centri d'imballaggio che dovessero 
		risultare inadempienti agli obblighi previsti dalla legge n. 137/1991 e 
		successivo decreto ministeriale di applicazione n. 434/1991, 
		relativamente al versamento delle quote annuali.
		4. Salvo le tolleranze di cui agli articoli da 26 a 28 e, per le uova 
		importate, alle disposizioni dell'art. 30 del regolamento (CE) n. 
		557/2007, qualora venga riscontrata una non conformita' alle norme del 
		presente decreto su una partita di uova, gli organi di controllo ne 
		vietano la commercializzazione fino a quando non venga fornita la prova 
		del ripristino della conformita' alle disposizioni della normativa 
		comunitaria e nazionale.
		
		Titolo III
		DICITURE OBBLIGATORIE
		
		Art. 4.
		1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 12 del regolamento (CE) n. 
		557/2007, l'indicazione della quantita' netta di prodotto, di cui 
		all'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, 
		puo' essere espressa in peso o in numero di uova.
		
		
		Art. 5.
		Sistemi di allevamento
		1. Fatte salve le specifiche disposizioni previste per l'etichettatura 
		dei prodotti da agricoltura biologica, di cui al regolamento (CEE) n. 
		2092/91 del Consiglio, i centri d'imballaggio appongono sulle uova e 
		sugli imballaggi della categoria "A", unitamente al codice obbligatorio 
		distintivo del produttore e del sistema di allevamento, una delle 
		seguenti diciture:
 
=====================================================================
Sull'imballaggio | Sulle uova | Sulle uova
(obbligatorie) | (obbligatorie) | (facoltative)
=====================================================================
a) {Uova da | |
allevamento | |
all'aperto} |1IT - - - |{Aperto}
---------------------------------------------------------------------
b) {Uova da | |
allevamento a terra} |2IT - - - |{A terra}
---------------------------------------------------------------------
c) {Uova da | |
allevamento in gabbie}|3IT - - - |{Gabbie}
---------------------------------------------------------------------
d) {Uova da | |
agricoltura biologica}|0IT - - - |{All.Bio}.
		
		2. Per poter apporre sugli imballaggi e sulle uova le diciture di cui al 
		comma precedente, gli allevatori devono attenersi al rispetto dei 
		requisiti minimi in allevamento indicati nell'allegato II del 
		regolamento (CE) n. 557/2007. Inoltre quando le galline ovaiole sono 
		allevate in gabbie che rispettano i requisiti prescritti nel capitolo 
		III della direttiva del Consiglio 1999/74/CE, al termine "gabbie" puo' 
		essere aggiunto l'aggettivo "attrezzate". Inoltre, all'interno o 
		all'esterno dell'imballaggio deve essere riportata la spiegazione del 
		codice di cui all'art. 5.
		3. In deroga a quanto previsto al precedente comma 1, fino al 30 giugno 
		2008, la marchiatura delle uova "A" con il codice del produttore non e' 
		obbligatoria per le uova di origine comunitaria, destinate alla 
		trasformazione, ritirate direttamente e sotto la propria responsabilita', 
		dall'industria alimentare presso i propri abituali fornitori. Dal 1° 
		luglio 2008 tale esenzione vale per tutte le uova spedite direttamente 
		dal sito di produzione all'industria alimentare dagli operatori che 
		presentano specifica richiesta alla Regione o Provincia autonoma 
		competente per territorio che, al riguardo, informa il Mipaaf. Nei casi 
		di cui al presente comma e' sufficiente barrare l'apposita casella 
		presente nel facsimile di domanda all'allegato I.
		4. Le uova di categoria "B", commercializzate sul territorio nazionale, 
		sono esonerate dagli obblighi di stampigliatura come previsto dall'art. 
		4 del regolamento (CE) n. 1028/2006. Le uova industriali, inadatte al 
		consumo umano, debbono essere commercializzate in imballaggi 
		contraddistinti da una fascetta o etichetta di colore rosso che reca i 
		riferimenti di cui all'art. 18 del regolamento (CE) n. 557/2007, 
		riportata in allegato II.
		
		Art. 6.
		Codice distintivo del produttore
		1. Per poter operare i detentori di galline ovaiole devono ottenere la 
		registrazione dell'allevamento ed il rilascio del codice distintivo del 
		produttore e del sistema di allevamento delle ovaiole, secondo le 
		modalita' prescritte dal decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267. 
		Soltanto questi produttori, nei cui allevamenti sono soddisfatti i 
		requisiti minimi per la protezione delle galline ovaiole stabiliti 
		nell'allegato II del regolamento (CE) n. 557/2007, nonche' nel citato 
		decreto legislativo, possono fornire ai centri d'imballaggio le uova 
		sulle quali apporre le prescritte diciture. 
		2. I detentori di galline riproduttrici del genere gallus interessati a 
		cedere per il consumo le uova non incubabili qualora rispondano ai 
		requisiti di cui all'allegato II, punto 4 del regolamento (CE) n. 
		557/2007, possono chiedere il rilascio del codice distintivo del 
		produttore e del sistema di allevamento "a terra" secondo le modalita' 
		di cui al comma successivo.
		3. Per il rilascio del codice distintivo dell'allevamento, gli 
		interessati devono inoltrare domanda, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del 
		decreto legislativo n. 267/2003, al Servizio veterinario dell'Azienda 
		sanitaria locale (ASL) competente per territorio, che nella fattispecie 
		ha la funzione di autorita' sanitaria di controllo. Ogni modifica dei 
		dati richiesti per la registrazione degli allevamenti deve essere 
		tempestivamente comunicata all'ASL stessa. 
		4. I Servizi veterinari delle ASL territorialmente competenti registrano 
		gli allevamenti di galline ovaiole, con i relativi codici distintivi e 
		con tutti gli elementi identificativi previsti all'allegato E del 
		decreto legislativo n. 267/2003, nella banca dati anagrafe zootecnica (BDN) 
		istituita dal Ministero della salute presso l'Istituto zooprofilattico 
		sperimentale dell'Abruzzo e del Molise. Il Ministero della salute 
		fornisce al Mipaaf e all'Ispettorato, l'accesso alle informazioni 
		necessarie per la costituzione di un elenco nazionale dei produttori di 
		uova suddiviso per sistema di allevamento e per la rilevazione del 
		numero di galline allevate di cui all'art. 11, comma 3, al fine di 
		consentire all'Amministrazione di ottemperare agli obblighi che la 
		normativa comunitaria impone in merito alla trasmissione dei dati 
		statistici.
		5. I Ministeri interessati utilizzeranno i dati di cui all'elenco 
		nazionale al fine di assicurare, ciascuno nel proprio ambito di 
		competenza, i necessari controlli.
		6. I Servizi veterinari provvedono a mantenere aggiornata l'anagrafe 
		degli stabilimenti di allevamento delle galline ovaiole, registrando 
		ogni variazione, ivi compresi provvedimenti di sospensione o di 
		eventuale revoca, nella BDN entro quindici giorni dalla variazione 
		medesima.
		7. La timbratura delle uova con il codice del produttore puo' essere 
		effettuata sia presso l'azienda di produzione sia presso il centro 
		d'imballaggio che effettua la classificazione. Qualora le uova siano 
		consegnate da un produttore ad un centro d'imballaggio situato in un 
		altro Stato membro, sono contrassegnate col numero distintivo del 
		produttore prima di lasciare il luogo di produzione.
		8. Nel caso di trasferimento di uova non classificate da un centro 
		d'imballaggio ad un altro, le uova sono stampigliate con il numero 
		distintivo del produttore antecedentemente alla spedizione al secondo 
		centro d'imballaggio.
		
		Titolo IV
		DICITURE FACOLTATIVE
		
		Art. 7.
		Origine delle uova
		1. Sulle uova e sugli imballaggi e' possibile apporre direttamente, 
		da parte dei soggetti interessati, diciture e/o simboli relativi 
		all'origine delle uova purche' tale origine sia rilevabile dal codice 
		distintivo del produttore di cui al precedente art. 5; in tal caso, i 
		produttori ed i centri d'imballaggio interessati sono tenuti a darne 
		comunicazione al Mipaaf tramite l'Ufficio dell'Ispettorato competente 
		per territorio.
		
		Art. 8.
		Tipo di alimentazione
		1. I centri d'imballaggio possono apporre sulle uova e sugli 
		imballaggi che le contengono diciture che fanno riferimento al tipo di 
		alimentazione somministrata alle galline ovaiole. Tali diciture, in 
		conformita' con la normativa vigente in materia di alimentazione animale 
		(Regolamento (CE) n. 183/2005), non potranno in alcun caso contenere 
		riferimenti relativi alle caratteristiche sanitarie del mangime stesso.
		2. Nel caso di utilizzo delle diciture di cui al comma 1, si applicano i 
		seguenti requisiti minimi:
		a) i cereali possono essere indicati come ingredienti dei mangimi 
		solamente se costituiscono almeno il 60% in peso della formula del 
		mangime che puo' comprendere al massimo il 15% di sottoprodotti di 
		cereali;
		b) fatto salvo quanto previsto alla lettera a), qualora sia fatto 
		riferimento ad un cereale specifico, esso deve rappresentare almeno il 
		30% della formula del mangime utilizzato mentre, qualora sia fatto 
		riferimento a piu' di un cereale, ciascuno di essi deve rappresentare 
		almeno il 5% della formula del mangime.
		3. I produttori ed i centri d'imballaggio interessati all'utilizzo delle 
		diciture relative al sistema di alimentazione sono tenuti a darne 
		comunicazione al Mipaaf tramite l'Ufficio dell'Ispettorato competente 
		per territorio, il quale procede, almeno una volta l'anno, ad ispezioni 
		presso gli allevamenti e i mangimifici per verificare la corrispondenza 
		delle indicazioni utilizzate.
		
		Art. 9.
		Utilizzo della dicitura extra
		1. I centri d'imballaggio delle uova possono apporre sugli 
		imballaggi la dicitura "EXTRA" o "EXTRA FRESCHE", a condizione che 
		sull'imballaggio stesso venga indicata in maniera visibile:
		a) la data di deposizione e
		b) il termine di nove giorni dalla predetta data di deposizione.
		2. Nei casi di cui al presente articolo, la data di deposizione deve 
		essere indicata anche sulle uova e puo' essere apposta direttamente dal 
		produttore.
		Al riguardo si applicano le seguenti disposizioni:
		a) i centri d'imballaggio ed i produttori interessati debbono darne 
		comunicazione al Mipaaf tramite l'Ufficio dell'Ispettorato competente 
		per territorio. Nel caso che le due suddette figure professionali sono 
		riunite nella stessa impresa, e' sufficiente una unica comunicazione;
		b) i produttori ed i centri d'imballaggio di cui al presente articolo 
		sono soggetti ad ispezioni periodiche da parte dell'Ispettorato almeno 
		con frequenza semestrale.
		
		Art. 10.
		1. Per l'utilizzo delle diciture facoltative di cui agli articoli 7, 
		8 e 9 e di eventuali altre, purche' conformi alle disposizioni del 
		decreto legislativo n. 109/1992, non necessita l'autorizzazione 
		ministeriale. In tali casi, la comunicazione al Mipaaf va effettuata con 
		almeno trenta giorni di anticipo rispetto all'utilizzo delle diciture, 
		al fine di consentire la verifica della compatibilita' con la vigente 
		normativa.
		2. Gli organi di controllo verificano direttamente l'osservanza delle 
		disposizioni del presente decreto sulla base delle comunicazioni che i 
		soggetti interessati sono tenuti ad effettuare. In caso di non 
		conformita' verranno attuate le disposizioni di cui all'art. 3, 
		paragrafo 4.
		
		Titolo V
		
		Art. 11.
		Tenuta dei registri
		A) Produttori.
		1. I produttori devono tenere una registrazione delle informazioni 
		relative ai metodi di allevamento indicando, per ognuno di essi:
		a) la data di introduzione, l'eta' al momento dell'introduzione e il 
		numero delle galline ovaiole;
		b) il numero di galline eliminate e relativa data;
		c) la produzione giornaliera di uova;
		d) il numero e/o il peso delle uova vendute o consegnate ogni giorno o 
		secondo altre modalita';
		e) il nome e l'indirizzo degli acquirenti.
		2. Qualora il tipo di alimentazione sia indicato conformemente all'art. 
		9 i produttori, fatti salvi i requisiti di cui al regolamento n. 
		183/2005, registrano le informazioni seguenti, specificando per ciascun 
		tipo di alimentazione:
		a) la quantita' e il tipo di mangimi forniti o mescolati sul posto;
		b) la data di consegna dei mangimi.
		3. Qualora un produttore utilizzi diversi metodi di allevamento in uno 
		stesso sito di produzione, le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 
		devono essere ripartite per pollaio.
		B) Centri d'imballaggio. 1. I centri di imballaggio registrano 
		separatamente, per metodo di allevamento e per giorno:
		a) i quantitativi di uova non classificate ricevuti, suddivisi per 
		produttore, con l'indicazione del nome, indirizzo e codice del 
		produttore e della data o del periodo di deposizione;
		b) dopo aver classificato le uova, i quantitativi secondo la categoria 
		di qualita' e, quando possibile, di peso;
		c) i quantitativi di uova classificate ricevuti in provenienza da altri 
		centri di imballaggio, incluso il codice di tali centri e la data di 
		durata minima;
		d) i quantitativi di uova non classificate consegnate ad altri centri di 
		imballaggio, ripartiti per produttore, con l'indicazione del codice di 
		tali centri e della data o del periodo di deposizione;
		e) il numero e/o il peso delle uova consegnate, suddivise per qualita' 
		e, quando possibile, per categoria di peso, la data di imballaggio per 
		le uova della categoria B o la data di durata minima per le uova della 
		categoria A e per acquirente, con l'indicazione del nome e 
		dell'indirizzo del medesimo.
		I centri di imballaggio aggiornano settimanalmente le scorte fisiche.
		2. Qualora le uova della categoria A e i rispettivi imballaggi rechino 
		l'indicazione del tipo di alimentazione delle galline ovaiole ai sensi 
		dell'art. 9, i centri di imballaggio che si avvalgono di tali diciture 
		registrano separatamente tali uova conformemente al paragrafo 1.
		C) Raccoglitori. 1. I raccoglitori registrano separatamente, per metodo 
		di allevamento e per giorno:
		a) i quantitativi di uova raccolti, suddivisi per produttore, con 
		l'indicazione del nome, indirizzo e codice del produttore e della data o 
		del periodo di deposizione;
		b) i quantitativi di uova consegnate ai rispettivi centri di 
		imballaggio, ripartiti per produttore, con l'indicazione del nome, 
		dell'indirizzo e del codice di tali centri e della data o del periodo di 
		deposizione.
		
		Titolo VI
		
		Art. 12.
		Disposizioni finali
		1. Le Regioni e le Province autonome mettono a disposizione dei 
		consumatori le informazioni che consentono di interpretare correttamente 
		i codici distintivi del produttore apposti sulle uova ed in particolare:
		1) lo Stato membro o Paese terzo di produzione;
		2) il sistema di allevamento;
		3) la denominazione e sede dell'azienda in cui ha avuto luogo la 
		produzione;
		4) gli estremi della ASL competente per l'allevamento di produzione.
		Le predette informazioni possono essere comunicate al consumatore 
		direttamente nei punti vendita.
		2. Tutti i registri previsti dal presente decreto devono essere tenuti 
		aggiornati almeno settimanalmente e conservati per almeno dodici mesi. 
		In luogo dei predetti registri separati, ogni qualvolta cio' sia 
		possibile, e' consentito utilizzare uno o piu' registri o altro tipo di 
		registrazione (fatture, bolle di consegna ecc.), inclusa quella 
		informatica, riportanti tutte le informazioni prescritte.
		3. Entro il 31 gennaio di ogni anno, per l'anno civile precedente, le 
		aziende alle quali e' stato rilasciato il codice di cui all'art. 5, 
		inseriscono nella BDN di cui all'art. 5, comma 4, la rilevazione del 
		numero medio di galline ovaiole presenti negli allevamenti (pari al 
		numero di galline allevate moltiplicate per il numero di settimane di 
		produzione diviso 52). Il predetto inserimento puo' essere effettuato 
		direttamente dalle aziende o tramite le associazioni professionali 
		delegate ed abilitate dal Ministero della salute. 
		4. Il decreto ministeriale 4 marzo 2005 e' abrogato. Sono inoltre 
		abrogati gli articoli da 1 a 4, gli allegati A e B e le tabelle del 
		decreto ministeriale 16 dicembre 1991, n. 434.
		5. Ai sensi dell'art. 117, quinto comma della Costituzione, il presente 
		decreto si applica per le Regioni e Province autonome che non abbiano 
		ancora provveduto a rendere applicativo il regolamento n. 557/2007, fino 
		alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna 
		Regione e Provincia autonoma. Per quanto non previsto dal presente 
		decreto si rinvia ai corrispondenti articoli del regolamento (CE) n. 
		557/2007.
		6. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la 
		registrazione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua 
		pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
		
		Roma, 13 novembre 2007
		
		Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
		De Castro
		
		Il Ministro della salute
		Turco
		
		Registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 2007 Ufficio di controllo 
		atti dei Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 4, foglio n. 
		206
		
		
		Allegati I e II
		omessi