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Decreto Legislativo 23 Ottobre 2007, n. 221
Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, a norma dell'articolo 7, della legge 29 luglio 2003, n. 229.
 (GU n. 278 del 29-11-2007)
 
		IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
		
		Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
		Vista la legge 29 luglio 2003, n. 229, recante interventi in materia di 
		qualita' della regolazione, riassetto normativo e codificazione - Legge 
		di semplificazione 2001, ed in particolare l'articolo 7, concernente il 
		riassetto in materia di tutela dei consumatori, e l'articolo 20-bis;
		Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice 
		del consumo, e successive modificazioni;
		Visto l'articolo 1, comma 14, della legge 12 luglio 2006, n. 228, di 
		conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 
		2006, n. 173;
		Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con 
		modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233; 
		Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 luglio 
		2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 20 luglio 2006;
		Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 190, recante attuazione 
		della direttiva 2002/65/CE relativa alla
		commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori;
		Visti gli articoli 19-bis e 31-bis del decreto-legge 30 dicembre 2005, 
		n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 
		51;
		Visto il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146;
		Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata 
		nella riunione del 13 settembre 2007;
		Acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8 
		del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella riunione 
		del 20 settembre 2007;
		Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione 
		consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 ottobre 2007;
		Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei 
		deputati e del Senato della Repubblica;
		Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella 
		riunione del 23 ottobre 2007;
		Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per 
		le politiche europee, di concerto con i Ministri per le riforme e le 
		innovazioni nella pubblica amministrazione, della giustizia, 
		dell'economia e delle finanze e della salute;
		
		E m a n a
		
		il seguente decreto legislativo:
		
		Art. 1.
		Modifiche alle premesse del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206
		1. Al settimo capoverso delle premesse al decreto legislativo 6 
		settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, di seguito indicato, 
		come "Codice del consumo", dopo le parole: "ai sensi dell'articolo 15 
		della legge 16 aprile 1987, n. 183" sono aggiunte le seguenti: ", come 
		modificato dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 25, di attuazione 
		della direttiva 1999/34/CE".
		
		Avvertenza 
Le note qui 
		pubblicate sono state redatte ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del 
		testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, 
		sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle 
		pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 
		28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle 
		disposizioni di legge modificate alle quali e' operato il rinvio. 
		Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui 
		trascritti.
		
		Note alle premesse:
		
		- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione 
		legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con 
		determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo 
		limitato e per oggetti definiti.
		- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente 
		della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti 
		aventi valore di legge ed i regolamenti.
		- Il testo degli articoli 7 e 20-bis della legge 29 luglio 2003, n. 229, 
		recante Interventi in materia di qualita' della regolazione, riassetto 
		normativo e codificazione. Legge di semplificazione 2001.", pubblicata 
		nella Gazzetta Ufficiale 25 agosto 2003, n. 196, e' il
		seguente:
		"Art. 7 (Riassetto in materia di tutela dei consumatori). - 1. Il 
		Governo e' delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di 
		entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi, 
		per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei 
		consumatori ai sensi e secondo i principi e i criteri direttivi di cui 
		all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'art. 
		1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri 
		direttivi:
		a) adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie e agli 
		accordi internazionali e articolazione della stessa allo scopo di 
		armonizzarla e riordinarla, nonche' di renderla strumento coordinato per 
		il raggiungimento degli obiettivi di tutela del consumatore previsti in 
		sede internazionale;
		b) omogeneizzazione delle procedure relative al diritto di recesso del 
		consumatore nelle diverse tipologie di contratto;
		c) conclusione, in materia di contratti a distanza, del regime di 
		vigenza transitoria delle disposizioni piu' favorevoli per i 
		consumatori, previste dall'art. 15 del decreto legislativo 22 maggio 
		1999, n. 185, di attuazione della direttiva 97/7/CE del 20 maggio 1997, 
		del Parlamento europeo e del Consiglio, e rafforzamento della tutela del 
		consumatore in materia di televendite;
		d) coordinamento, nelle procedure di composizione extragiudiziale delle 
		controversie, dell'intervento delle associazioni dei consumatori, nel 
		rispetto delle raccomandazioni della Commissione delle Comunita' 
		europee.".
		"Art. 20-bis (Decreti legislativi correttivi e integrativi). - 1. Entro 
		un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui 
		agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11, il Governo puo' adottare, nel 
		rispetto degli oggetti e dei principi e criteri direttivi fissati dalla 
		presente legge e secondo i principi e i criteri direttivi e la procedura 
		di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive 
		modificazioni, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni 
		integrative e correttive".
		Il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "Codice del 
		consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229", e' 
		pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 2005, n. 235, S.O.
		- Il testo dell'art. 1, comma 14, della legge 12 luglio 2006, n. 228, 
		recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 
		maggio 2006, n. 173, recante proroga di termini per l'emanazione di atti 
		di natura regolamentare. Ulteriori proroghe per l'esercizio di deleghe 
		legislative e in materia di istruzione", pubblicata nella Gazzetta 
		Ufficiale 12 luglio 2006, n. 160, e' il seguente:
		"14. E' prorogato di un anno il termine di cui al comma 1 dell'art. 
		20-bis della legge 29 luglio 2003, n. 229, per l'adozione di uno o piu' 
		decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei 
		decreti legislativi di cui agli articoli 4 e 7 della citata legge 29 
		luglio 2003, n. 229, nel rispetto degli oggetti, dei principi e criteri 
		direttivi e della procedura di cui al medesimo art. 20-bis.".
		- Il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante "Disposizioni urgenti 
		in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio 
		dei Ministri e dei Ministeri e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 
		maggio 2006, n. 114 e convertito in legge, con modificazioni, dalla 
		legge 17 luglio 2006, n. 233, recante "Disposizioni urgenti in materia 
		di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei 
		Ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle 
		disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza 
		del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri", pubblicata nella Gazzetta 
		Ufficiale 17 luglio 2006, n. 164.
		- Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 190 abrogato dal presente 
		decreto, recava "Attuazione della direttiva 2002/65/CE relativa alla 
		commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori".
		- Il testo degli articoli 19-bis e 31-bis del decreto-legge 30 dicembre 
		2005, n. 273 (Definizione e proroga di termini, nonche' conseguenti 
		disposizioni urgenti), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 
		2005, n. 303, e' convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 
		2006, n. 51 e' il seguente:
		"Art. 19-bis (Deroga al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196). - 
		1. L'art. 58, comma 2, del codice del consumo di cui al decreto 
		legislativo 6 settembre 2005, n. 206, si applica anche in deroga alle 
		norme di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.".
		"Art. 31-bis (Differimento di termini in materia di etichettatura). - 1. 
		L'efficacia della disposizione di cui all'art. 6, comma 1, lettera c), 
		del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, 
		n. 206, decorre dal 1" gennaio 2007 e, comunque, a partire dalla
		data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 10 del predetto 
		codice.".
		- Il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146, recante "Attuazione 
		della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra 
		imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica le direttive 
		84/450/CEE, 97/7/CE, 98/27/CE, 2002/65/CE, e il Regolamento (CE) n. 
		2006/2004", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 settembre 2007, n. 
		207.
		- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 
		(Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza 
		permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 
		autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i 
		compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, 
		con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali), pubbIicato nella 
		Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202, e' il seguente:
		"Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza 
		unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' 
		unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, 
		delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza 
		Stato-regioni.
		2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal 
		Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro 
		dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di 
		rispettiva competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e 
		del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle 
		finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il 
		presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il 
		presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente 
		dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne 
		fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei 
		presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci 
		designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'art. 
		17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere 
		invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di 
		amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
		3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno 
		ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la 
		necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI 
		o dell'UNCEM.
		4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente 
		del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del 
		Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari 
		regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro 
		dell'interno.".
		
		Nota all'art. 1:
		- Si riporta il testo del settimo capoverso delle premesse al citato 
		decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, cosi' come modificato dal 
		presente decreto:
		"Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 
		224, recante attuazione della direttiva 85/374/CEE relativa al 
		ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e 
		amministrative degli Stati membri in materia di responsabilita' per 
		danno da prodotti difettosi, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 
		1987, n. 183, come modificato dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, 
		n. 25, di attuazione della direttiva 1999/37/CE.";
		- Si riporta il testo dell'art. del citato decreto legislativo n. 206 
		del 2005 come modificato dal presente decreto:
		"Art. 2 (Diritti dei consumatori). - 1. Sono riconosciuti e garantiti i 
		diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli 
		utenti, ne e' promossa la tutela in sede nazionale e locale, anche in 
		forma collettiva e associativa, sono favorite le iniziative rivolte a 
		perseguire tali finalita', anche attraverso la disciplina dei rapporti 
		tra le associazioni dei consumatori e degli utenti e le pubbliche 
		amministrazioni.
		2. Ai consumatori ed agli utenti sono riconosciuti come fondamentali i 
		diritti:
		a) alla tutela della salute;
		b) alla sicurezza e alla qualita' dei prodotti e dei servizi;
		c) ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicita';
		c-bis) all'esercizio delle politiche commerciali secondo principi di 
		buona fede, correttezza e lealta';
		d) all'educazione al consumo;
		e) alla correttezza, alla trasparenza ed all'equita' nei rapporti 
		contrattuali;
		f) alla promozione e allo sviluppo dell'associazionismo libero, 
		volontario e democratico tra i consumatori e gli utenti;
		g) all'erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualita' e di 
		efficienza".
		
		Art. 2.
		Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 
		206
		1. Al comma 2 dell'articolo 2 del Codice del consumo, dopo la 
		lettera c) e' inserita la seguente: "c-bis) all'esercizio delle pratiche 
		commerciali secondo principi di buona fede, correttezza e lealta';".
		
		Art. 3.
		Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 
		206
		1. Al comma 1 dell'articolo 3 del Codice del consumo, dopo le 
		parole: "presente codice" sono inserite le seguenti: " ove non 
		diversamente previsto,".
		2. Al comma 1, lettera a), dell'articolo 3 del Codice del consumo, dopo 
		la parola: "imprenditoriale" sono inserite le seguenti: ",commerciale, 
		artigianale".
		3. Al comma 1, lettera c), dell'articolo 3 del Codice del consumo dopo 
		la parola: "imprenditoriale" sono inserite le seguenti:
		",commerciale, artigianale".
		4. Al comma 1, lettera d), dell'articolo 3 del Codice del consumo, le 
		parole: "articolo 115, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: 
		"articolo 115, comma 2-bis".
		5. Al comma 1, lettera e), dell'articolo 3 del Codice del consumo dopo 
		le parole: "fatto salvo quanto stabilito" sono inserite le seguenti: 
		"nell'articolo 18, comma 1, lettera c), e".
		
		Nota all'art. 3:
		- Si riporta il testo dell'art. 3 del citato decreto legislativo 6 
		settembre 2005, n. 206, cosi' come modificato dal presente decreto:
		"Art. 3 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente codice ove non 
		diversamente previsto, si intende per:
		a) consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei 
		all'attivita' imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale 
		eventualmente svolta;
		b) associazioni dei consumatori e degli utenti: le formazioni sociali 
		che abbiano per scopo statutario esclusivo la tutela dei diritti e degli 
		interessi dei consumatori o degli utenti;
		c) professionista: la persona fisica o giuridica che agisce 
		nell'esercizio della propria attivita' imprenditoriale, commerciale, 
		artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario;
		d) produttore: fatto salvo quanto stabilito nell'art. 103, comma 1, 
		lettera d), e nell'articolo 115, comma 2-bis il fabbricante del bene o 
		il fornitore del servizio, o un suo intermediario, nonche' l'importatore 
		del bene o del servizio nel territorio dell'Unione europea o qualsiasi 
		altra persona fisica o giuridica che si presenta come produttore 
		identificando il bene o il servizio con il proprio nome, marchio o altro 
		segno distintivo;
		e) prodotto: fatto salvo quanto stabilito nell'art. 18, comma 1, lettera 
		c), e nell'art. 115, comma 1, qualsiasi prodotto destinato al 
		consumatore, anche nel quadro di una prestazione di servizi, o 
		suscettibile, in condizioni ragionevolmente prevedibili, di essere 
		utilizzato dal consumatore, anche se non a lui destinato, fornito o reso 
		disponibile a titolo oneroso o gratuito nell'ambito di un'attivita' 
		commerciale, indipendentemente dal fatto che sia nuovo, usato o rimesso 
		a nuovo; tale definizione non si applica ai prodotti usati, forniti come 
		pezzi d'antiquariato, o come prodotti da riparare o da rimettere a nuovo 
		prima dell'utilizzazione, purche' il fornitore ne informi per iscritto 
		la persona cui fornisce il prodotto;
		f) codice: il presente decreto legislativo di riassetto delle 
		disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori".
		
		Art. 4.
		Modifiche alla rubrica del titolo III, parte II, del decreto legislativo 
		6 settembre 2005, n. 206
		1. Alla rubrica del titolo III della parte II del Codice del 
		consumo, prima della parola: "Pubblicita" sono anteposte le seguenti: 
		"Pratiche commerciali,".
		
		Nota all'art. 4:
		- Si riporta la rubrica del titolo III della parte II del citato decreto 
		legislativo 6 settembre 2005, n. 206, cosi' come modificata dal presente 
		decreto:
		"Titolo III - Pratiche commerciali, pubblicita' e altre comunicazioni 
		commerciali".
		
		Art. 5.
		Modifiche all'articolo 33 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 
		206
		1. Al comma 2, lettera a), dell'articolo 33 del Codice del consumo, 
		la parola: "dando" e' sostituita dalla seguente: "danno".
		
		Nota all'art. 5:
		- Si riporta il testo dell'art. 33 del citato decreto legislativo n. 206 
		del 2005, come modificato dal presente decreto:
		"Art. 33 (Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e 
		consumatore). - 1. Nel contratto concluso tra il consumatore ed il 
		professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la 
		buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo 
		squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
		2. Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno 
		per oggetto, o per effetto, di:
		a) escludere o limitare la responsabilita' del professionista in caso di 
		morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da 
		un'omissione del professionista;
		b) escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei 
		confronti del professionista o di un'altra parte in caso di 
		inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del 
		professionista;
		c) escludere o limitare l'opportunita' da parte del consumatore della 
		compensazione di un debito nei confronti del professionista con un 
		credito vantato nei confronti di quest'ultimo;
		d) prevedere un impegno definitivo del consumatore mentre l'esecuzione 
		della prestazione del professionista e' subordinata ad una condizione il 
		cui adempimento dipende unicamente dalla sua volonta';
		e) consentire al professionista di trattenere una somma di denaro 
		versata dal consumatore se quest'ultimo non conclude il contratto o 
		recede da esso, senza prevedere il diritto del consumatore di esigere 
		dal professionista il doppio della somma corrisposta se e' quest'ultimo 
		a non concludere il contratto oppure a recedere;
		f) imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo 
		nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di 
		risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo 
		manifestamente eccessivo;
		g) riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore la 
		facolta' di recedere dal contratto, nonche' consentire al professionista 
		di trattenere anche solo in parte la somma versata dal consumatore a 
		titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute, quando sia 
		il professionista a recedere dal contratto;
		h) consentire al professionista di recedere da contratti a tempo 
		indeterminato senza un ragionevole preavviso, tranne nel caso di giusta 
		causa;
		i) stabilire un termine eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza 
		del contratto per comunicare la disdetta al fine di evitare la tacita 
		proroga o rinnovazione;
		l) prevedere l'estensione dell'adesione del consumatore a clausole che 
		non ha avuto la possibilita' di conoscere prima della conclusione del 
		contratto;
		m) consentire al professionista di modificare unilateralmente le 
		clausole del contratto, ovvero le caratteristiche del prodotto o del 
		servizio da fornire, senza un giustificato motivo indicato nel contratto 
		stesso;
		n) stabilire che il prezzo dei beni o dei servizi sia determinato al 
		momento della consegna o della prestazione;
		o) consentire al professionista di aumentare il prezzo del bene o del 
		servizio senza che il consumatore possa recedere se il prezzo finale e' 
		eccessivamente elevato rispetto a quello originariamente convenuto;
		p) riservare al professionista il potere di accertare la conformita' del 
		bene venduto o del servizio prestato a quello previsto nel contratto o 
		conferirgli il diritto esclusivo d'interpretare una clausola qualsiasi 
		del contratto;
		q) limitare la responsabilita' del professionista rispetto alle 
		obbligazioni derivanti dai contratti stipulati in suo nome dai mandatari 
		o subordinare l'adempimento delle suddette obbligazioni al rispetto di 
		particolari formalita';
		r) limitare o escludere l'opponibilita' dell'eccezione d'inadempimento 
		da parte del consumatore; s) consentire al professionista di sostituire 
		a se' un terzo nei rapporti derivanti dal contratto, anche nel caso di 
		preventivo consenso del consumatore, qualora risulti diminuita la tutela 
		dei diritti di quest'ultimo;
		t) sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della 
		facolta' di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorita' 
		giudiziaria, limitazioni all'adduzione di prove, inversioni o 
		modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla liberta' 
		contrattuale nei rapporti con i terzi;
		u) stabilire come sede del foro competente sulle controversie localita' 
		diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore;
		v) prevedere l'alienazione di un diritto o l'assunzione di un obbligo 
		come subordinati ad una condizione sospensiva dipendente dalla mera 
		volonta' del professionista a fronte di un'obbligazione immediatamente 
		efficace del consumatore. E' fatto salvo il disposto dell'art. 1355 del 
		codice civile.
		3. Se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi finanziari a 
		tempo indeterminato il professionista puo', in deroga alle lettere h) e 
		m) del comma 2:
		a) recedere, qualora vi sia un giustificato motivo, senza preavviso, 
		dandone immediata comunicazione al consumatore;
		b) modificare, qualora sussista un giustificato motivo, le condizioni 
		del contratto, preavvisando entro un congruo termine il consumatore, che 
		ha diritto di recedere dal contratto.
		4. Se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi finanziari il 
		professionista puo' modificare, senza preavviso, sempreche' vi sia un 
		giustificato motivo in deroga alle lettere n) e o) del comma 2, il tasso 
		di interesse o l'importo di qualunque altro onere relativo alla 
		prestazione finanziaria originariamente convenuti, dandone immediata 
		comunicazione al consumatore che ha diritto di recedere dal contratto.
		5. Le lettere h), m), n) e o) del comma 2 non si applicano ai contratti 
		aventi ad oggetto valori mobiliari, strumenti finanziari ed altri 
		prodotti o servizi il cui prezzo e' collegato alle fluttuazioni di un 
		corso e di un indice di borsa o di un tasso di mercato finanziario non 
		controllato dal professionista, nonche' la compravendita di valuta 
		estera, di assegni di viaggio o di vaglia postali internazionali emessi 
		in valuta estera.
		6. Le lettere n) e o) del comma 2 non si applicano alle clausole di 
		indicizzazione dei prezzi, ove consentite dalla legge, a condizione che 
		le modalita' di variazione siano espressamente descritte".
		
		Art. 6.
		Modifiche all'articolo 38 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 
		206
		1. Al comma 1 dell'articolo 38 del Codice del consumo, dopo le 
		parole: "previsto dal" e' inserita la seguente: "presente".
		
		Nota all'art. 6:
		- Si riporta il testo dell'art. 38 del citato decreto legislativo 6 
		settembre 2005, n. 206, cosi' come modificato dal presente decreto:
		"Art. 38 (Rinvio). - 1. Per quanto non previsto dal presente codice, ai 
		contratti conclusi tra il consumatore ed il professionista si applicano 
		le disposizioni del codice civile".
		
		Art. 7.
		Modifiche all'articolo 51 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 
		206
		1. Al comma 1, lettera a), dell'articolo 51 del Codice del consumo, 
		le parole: ", un elenco indicativo dei quali e' riportato nell'allegato 
		I" sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 67-bis e 
		seguenti del presente Codice".
		
		Nota all'art. 7:
		- Si riporta il testo dell'art. 51 del citato decreto legislativo 6 
		settembre 2005, n. 206, cosi' come modificato dal presente decreto:
		"Art. 51 (Campo di applicazione). - 1. Le disposizioni della presente 
		sezione si applicano ai contratti a distanza, esclusi i contratti:
		a) relativi ai servizi finanziari di cui agli articoli 67-bis e seguenti 
		del presente Codice;
		b) conclusi tramite distributori automatici o locali commerciali 
		automatizzati;
		c) conclusi con gli operatori delle telecomunicazioni impiegando 
		telefoni pubblici;
		d) relativi alla costruzione e alla vendita o ad altri diritti relativi 
		a beni immobili, con esclusione della locazione;
		e) conclusi in occasione di una vendita all'asta".
		
		Art. 8.
		Modifiche all'articolo 57 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 
		206, come modificato dal decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146
		1. Il comma 2 dell'articolo 57 del Codice del consumo, come 
		modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 
		146, e' sostituito dal seguente: "2. Salve le sanzioni previste 
		dall'articolo 62, ogni fornitura non richiesta di cui al presente 
		articolo costituisce pratica commerciale scorretta ai sensi degli 
		articoli 21, 22, 23, 24, 25 e 26.".
		
		Nota all'art. 8:
		- Si riporta il testo dell'art. 57 del citato decreto legislativo 6 
		settembre 2005, n. 206, cosi' come modificato dal presente decreto:
		"Art. 57 (Fornitura non richiesta). - 1. Il consumatore non e' tenuto ad 
		alcuna prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta. In 
		ogni caso l'assenza di risposta non implica consenso del consumatore.
		2. Salve le sanzioni previste dall'art. 62, ogni fornitura non richiesta 
		di cui al presente articolo costituisce pratica commerciale scorretta ai 
		sensi degli articoli 21, 22, 23, 24, 25 e 26".
		
		Art. 9.
		Inserimento della sezione IV-bis al capo I del titolo III della parte 
		III del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206
		1. Dopo l'articolo 67 del Codice del consumo sono inseriti i 
		seguenti:
		
		Sezione IV-bis
		Commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori
		
		Art. 67-bis
		Oggetto e campo di applicazione
		1. Le disposizioni della presente sezione si applicano alla 
		commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori, 
		anche quando una delle fasi della commercializzazione comporta la 
		partecipazione, indipendentemente dalla sua natura giuridica, di un 
		soggetto diverso dal fornitore.
		2. Per i contratti riguardanti servizi finanziari costituiti da un 
		accordo iniziale di servizio seguito da operazioni successive o da una 
		serie di operazioni distinte della stessa natura scaglionate nel tempo, 
		le disposizioni della presente sezione si applicano esclusivamente 
		all'accordo iniziale. Se non vi e' accordo iniziale di servizio, ma le 
		operazioni successive o distinte della stessa natura scaglionate nel 
		tempo sono eseguite tra le stesse parti contrattuali, gli articoli 
		67-quater, 67-quinquies, 67-sexies, 67-septies, 67-octies, 67-novies e 
		67-decies si applicano solo quando e' eseguita la prima operazione. 
		Tuttavia, se nessuna operazione della stessa natura e' eseguita entro un 
		periodo di un anno, l'operazione successiva e' considerata come la prima 
		di una nuova serie di operazioni e, di conseguenza, si applicano le 
		disposizioni degli articoli 67-quater, 67-quinquies, 67-sexies, 
		67-septies, 67-octies, 67-novies e 67-decies.
		3. Ferme restando le disposizioni che stabiliscono regimi di 
		autorizzazione per la commercializzazione dei servizi finanziari in 
		Italia, sono fatte salve, ove non espressamente derogate, le 
		disposizioni in materia bancaria, finanziaria, assicurativa, dei sistemi 
		di pagamento e di previdenza individuale, nonche' le competenze delle 
		autorita' indipendenti di settore.
		
		Art. 67-ter.
		Definizioni
		1. Ai fini della presente sezione si intende per:
		a) contratto a distanza: qualunque contratto avente per oggetto servizi 
		finanziari, concluso tra un fornitore e un consumatore ai sensi 
		dell'articolo 50, comma 1, lettera a);
		b) servizio finanziario: qualsiasi servizio di natura bancaria, 
		creditizia, di pagamento, di investimento, di assicurazione o di 
		previdenza individuale;
		c) fornitore: qualunque persona fisica o giuridica, soggetto pubblico o 
		privato, che, nell'ambito delle proprie attivita' commerciali o 
		professionali, e' il fornitore contrattuale dei servizi finanziari 
		oggetto di contratti a distanza;
		d) consumatore: qualunque soggetto di cui all'articolo 3, comma 1, 
		lettera a) del presente codice;
		e) tecnica di comunicazione a distanza: qualunque mezzo che, ai sensi 
		dell'articolo 50, comma 1, lettera b), del presente codice, possa 
		impiegarsi per la commercializzazione a distanza di un servizio 
		finanziario tra le parti;
		f) supporto durevole: qualsiasi strumento che permetta al consumatore di 
		memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano 
		essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai 
		fini cui sono destinate le informazioni stesse, e che consenta la 
		riproduzione immutata delle informazioni memorizzate;
		g) operatore o fornitore di tecnica di comunicazione a distanza: 
		qualunque persona fisica o giuridica, pubblica o privata, la cui 
		attivita' commerciale o professionale consista nel mettere a 
		disposizione dei fornitori una o piu' tecniche di comunicazione a 
		distanza;
		h) reclamo del consumatore: una dichiarazione, sostenuta da validi 
		elementi di prova, secondo cui un fornitore ha commesso o potrebbe 
		commettere un'infrazione alla normativa sulla protezione degli interessi 
		dei consumatori;
		i) interessi collettivi dei consumatori: gli interessi di un numero di 
		consumatori che sono stati o potrebbero essere danneggiati da 
		un'infrazione.
		
		Art. 67-quater.
		Informazione del consumatore prima della conclusione del contratto a 
		distanza
		1. Nella fase delle trattative e comunque prima che il consumatore sia 
		vincolato da un contratto a distanza o da un'offerta, gli sono fornite 
		le informazioni riguardanti:
		a) il fornitore;
		b) il servizio finanziario;
		c) il contratto a distanza;
		d) il ricorso.
		2. Le informazioni di cui al comma 1, il cui fine commerciale deve 
		risultare in maniera inequivocabile, sono fornite in modo chiaro e 
		comprensibile con qualunque mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione 
		a distanza utilizzata, tenendo debitamente conto in particolare dei 
		doveri di correttezza e buona fede nella fase precontrattuale e dei 
		principi che disciplinano la protezione degli incapaci di agire e dei 
		minori.
		3. Le informazioni relative agli obblighi contrattuali, da comunicare al 
		consumatore nella fase precontrattuale, devono essere conformi agli 
		obblighi contrattuali imposti dalla legge applicabile al contratto a 
		distanza anche qualora la tecnica di comunicazione impiegata sia quella 
		elettronica.
		4. Se il fornitore ha sede in uno Stato non appartenente all'Unione 
		europea, le informazioni di cui al comma 3 devono essere conformi agli 
		obblighi contrattuali imposti dalla legge italiana qualora il contratto 
		sia concluso.
		
		Art. 67-quinquies.
		Informazioni relative al fornitore
		1. Le informazioni relative al fornitore riguardano:
		a) l'identita' del fornitore e la sua attivita' principale, l'indirizzo 
		geografico al quale il fornitore e' stabilito e qualsiasi altro 
		indirizzo geografico rilevante nei rapporti tra consumatore e fornitore;
		b) l'identita' del rappresentante del fornitore stabilito in Italia e 
		l'indirizzo geografico rilevante nei rapporti tra consumatore e 
		rappresentante, quando tale rappresentante esista;
		c) se il consumatore ha relazioni commerciali con un professionista 
		diverso dal fornitore, l'identita' del professionista, la veste in cui 
		agisce nei confronti del consumatore, nonche' l'indirizzo geografico 
		rilevante nei rapporti tra consumatore e professionista;
		d) se il fornitore e' iscritto in un registro commerciale o in un 
		pubblico registro analogo, il registro di commercio in cui il fornitore 
		e' iscritto e il numero di registrazione o un elemento equivalente per 
		identificarlo nel registro;
		e) qualora l'attivita' del fornitore sia soggetta ad autorizzazione, gli 
		estremi della competente autorita' di controllo. 
		
		Art. 67-sexies.
		Informazioni relative al servizio finanziario
		1. Le informazioni relative al servizio finanziario riguardano:
		a) una descrizione delle principali caratteristiche del servizio 
		finanziario;
		b) il prezzo totale che il consumatore dovra' corrispondere al fornitore 
		per il servizio finanziario, compresi tutti i relativi oneri, 
		commissioni e spese e tutte le imposte versate tramite il fornitore o, 
		se non e' possibile indicare il prezzo esatto, la base di calcolo del 
		prezzo, che consenta al consumatore di verificare quest'ultimo;
		c) se del caso, un avviso indicante che il servizio finanziario e' in 
		rapporto con strumenti che implicano particolari rischi dovuti a loro 
		specifiche caratteristiche o alle operazioni da effettuare, o il cui 
		prezzo dipenda dalle fluttuazioni dei mercati finanziari su cui il 
		fornitore non esercita alcuna influenza, e che i risultati ottenuti in 
		passato non costituiscono elementi indicativi riguardo ai risultati 
		futuri;
		d) l'indicazione dell'eventuale esistenza di altre imposte e costi non 
		versati tramite il fornitore o non fatturati da quest'ultimo;
		e) qualsiasi limite del periodo durante il quale sono valide le 
		informazioni fornite;
		f) le modalita' di pagamento e di esecuzione, nonche' le caratteristiche 
		essenziali delle condizioni di sicurezza delle operazioni di pagamento 
		da effettuarsi nell'ambito dei contratti a distanza;
		g) qualsiasi costo specifico aggiuntivo per il consumatore relativo 
		all'utilizzazione della tecnica di comunicazione a distanza, se 
		addebitato;
		h) l'indicazione dell'esistenza di collegamenti o connessioni con altri 
		servizi finanziari, con la illustrazione degli eventuali effetti 
		complessivi derivanti dalla combinazione. 
		
		Art. 67-septies.
		Informazioni relative al contratto a distanza
		1. Le informazioni relative al contratto a distanza riguardano:
		a) l'esistenza o la mancanza del diritto di recesso conformemente 
		all'articolo 67-duodecies e, se tale diritto esiste, la durata e le 
		modalita' d'esercizio, comprese le informazioni relative all'importo che 
		il consumatore puo' essere tenuto a versare ai sensi dell'articolo 
		67-terdecies, comma 1, nonche' alle conseguenze derivanti dal mancato 
		esercizio di detto diritto;
		b) la durata minima del contratto a distanza, in caso di prestazione 
		permanente o periodica di servizi finanziari;
		c) le informazioni relative agli eventuali diritti delle parti, secondo 
		i termini del contratto a distanza, di mettere fine allo stesso prima 
		della scadenza o unilateralmente, comprese le penali eventualmente 
		stabilite dal contratto in tali casi;
		d) le istruzioni pratiche per l'esercizio del diritto di recesso, 
		comprendenti tra l'altro il mezzo, inclusa in ogni caso la lettera 
		raccomandata con avviso di ricevimento, e l'indirizzo a cui deve essere 
		inviata la comunicazione di recesso;
		e) lo Stato membro o gli Stati membri sulla cui legislazione il 
		fornitore si basa per instaurare rapporti con il consumatore prima della 
		conclusione del contratto a distanza;
		f) qualsiasi clausola contrattuale sulla legislazione applicabile al 
		contratto a distanza e sul foro competente;
		g) la lingua o le lingue in cui sono comunicate le condizioni 
		contrattuali e le informazioni preliminari di cui al presente articolo, 
		nonche' la lingua o le lingue in cui il fornitore, con l'accordo del 
		consumatore, si impegna a comunicare per la durata del contratto a 
		distanza.
		
		Art. 67-octies.
		Informazioni relative al ricorso
		1. Le informazioni relative al ricorso riguardano:
		a) l'esistenza o la mancanza di procedure extragiudiziali di reclamo e 
		di ricorso accessibili al consumatore che e' parte del contratto a 
		distanza e, ove tali procedure esistono, le modalita' che consentono al 
		Consumatore di avvalersene;
		b) l'esistenza di fondi di garanzia o di altri dispositivi di 
		indennizzo.
		
		Art. 67-novies.
		Comunicazioni mediante telefonia vocale
		1. In caso di comunicazioni mediante telefonia vocale:
		a) l'identita' del fornitore e il fine commerciale della chiamata 
		avviata dal fornitore sono dichiarati in maniera inequivoca all'inizio 
		di qualsiasi conversazione con il consumatore;
		b) devono essere fornite, previo consenso del consumatore, solo le 
		informazioni seguenti:
		1) l'identita' della persona in contatto con il consumatore e il suo 
		rapporto con il fornitore;
		2) una descrizione delle principali caratteristiche del servizio 
		finanziario;
		3) il prezzo totale che il consumatore dovra' corrispondere al fornitore 
		per il servizio finanziario, comprese tutte le imposte versate tramite 
		il fornitore o, se non e' possibile indicare il prezzo esatto, la base 
		di calcolo del prezzo, che consenta al consumatore di verificare 
		quest'ultimo;
		4) l'indicazione dell'eventuale esistenza di altre imposte e/o costi non 
		versati tramite il fornitore o non fatturati da quest'ultimo;
		5) l'esistenza o la mancanza del diritto di recesso conformemente 
		all'articolo 67-duodecies e, se tale diritto esiste, la durata e le 
		modalita' d'esercizio, comprese le informazioni relative all'importo che 
		il consumatore puo' essere tenuto a versare ai sensi dell'articolo 
		67-terdecies, comma 1.
		2. Il fornitore comunica al consumatore che altre informazioni sono 
		disponibili su richiesta e ne precisa la natura. Il fornitore comunica 
		in ogni caso le informazioni complete quando adempie ai propri obblighi 
		ai sensi dell'articolo 67-undecies.
		
		Art. 67-decies.
		Requisiti aggiuntivi in materia di informazioni
		1. Oltre alle informazioni di cui agli articoli 67-quater, 67-quinquies, 
		67-sexies, 67-septies e 67-octies sono applicabili le disposizioni piu' 
		rigorose previste dalla normativa di settore che disciplina l'offerta 
		del servizio o del prodotto interessato.
		2. Il Ministero dello sviluppo economico comunica alla Commissione 
		europea le disposizioni nazionali sui requisiti di informazione 
		preliminare che sono aggiuntive rispetto a quelle di cui all'articolo 3, 
		paragrafo 1, della direttiva 2002/65/CE. 
		3. Le autorita' di vigilanza del settore bancario, assicurativo, 
		finanziario e della previdenza complementare comunicano al Ministero 
		dello sviluppo economico le disposizioni di cui al comma 2, per le 
		materie di rispettiva competenza.
		4. Le informazioni di cui al comma 2 sono messe a disposizione dei 
		consumatori e dei fornitori, anche mediante l'utilizzo di sistemi 
		telematici, a cura del Ministero dello sviluppo economico.
		
		Art. 67-undecies.
		Comunicazione delle condizioni contrattuali e delle informazioni 
		preliminari
		1. Il fornitore comunica al consumatore tutte le condizioni 
		contrattuali, nonche' le informazioni di cui agli articoli 67-quater, 
		67-quinquies, 67-sexies, 67-septies, 67-octies, 67-novies e 67-decies, 
		su supporto cartaceo o su un altro supporto durevole, disponibile e 
		accessibile per il consumatore in tempo utile, prima che lo stesso sia 
		vincolato da un contratto a distanza o da un'offerta.
		2. Il fornitore ottempera all'obbligo di cui al comma 1 subito dopo la 
		conclusione del contratto a distanza, se quest'ultimo e' stato concluso 
		su richiesta del consumatore utilizzando una tecnica di comunicazione a 
		distanza che non consente di trasmettere le
		condizioni contrattuali ne' le informazioni ai sensi del comma 1.
		3. In qualsiasi momento del rapporto contrattuale il consumatore, se lo 
		richiede, ha il diritto di ricevere le condizioni contrattuali su 
		supporto cartaceo. Inoltre lo stesso ha il diritto di cambiare la 
		tecnica di comunicazione a distanza utilizzata, a meno che cio' non sia 
		incompatibile con il contratto concluso o con la natura del servizio 
		finanziario prestato.
		
		Art. 67-duodecies.
		Diritto di recesso
		1. Il consumatore dispone di un termine di quattordici giorni per 
		recedere dal contratto senza penali e senza dover indicare il motivo.
		2. Il predetto termine e' esteso a trenta giorni per i contratti a 
		distanza aventi per oggetto le assicurazioni sulla vita di cui al 
		decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante Codice delle 
		assicurazioni private, e le operazioni aventi ad oggetto gli schemi 
		pensionistici individuali.
		3. Il termine durante il quale puo' essere esercitato il diritto di 
		recesso decorre alternativamente:
		a) dalla data della conclusione del contratto, tranne nel caso delle 
		assicurazioni sulla vita, per le quali il termine comincia a decorrere 
		dal momento in cui al consumatore e' comunicato che il contratto e' 
		stato concluso;
		b) dalla data in cui il consumatore riceve le condizioni contrattuali e 
		le informazioni di cui all'articolo 67-undecies, se tale data e' 
		successiva a quella di cui alla lettera a).
		4. L'efficacia dei contratti relativi ai servizi di investimento e' 
		sospesa durante la decorrenza del termine previsto per l'esercizio del 
		diritto di recesso.
		5. Il diritto di recesso non si applica:
		a) ai servizi finanziari, diversi dal servizio di gestione su base 
		individuale di portafogli di investimento se gli investimenti non sono 
		stati gia' avviati, il cui prezzo dipende da fluttuazioni del mercato 
		finanziario che il fornitore non e' in grado di controllare e che 
		possono aver luogo durante il periodo di recesso, quali ad esempio i 
		servizi riguardanti:
		1) operazioni di cambio;
		2) strumenti del mercato monetario;
		3) valori mobiliari;
		4) quote di un organismo di investimento collettivo;
		5) contratti a termine fermo (futures) su strumenti finanziari, compresi 
		gli strumenti equivalenti che si regolano in contanti;
		6) contratti a termine su tassi di interesse (FRA);
		7) contratti swaps su tassi d'interesse, su valute o contratti di 
		scambio connessi ad azioni o a indici azionari (equity swaps);
		8) opzioni per acquistare o vendere qualsiasi strumento previsto dalla 
		presente lettera, compresi gli strumenti equivalenti che si regolano in 
		contanti. Sono comprese in particolare in questa categoria le opzioni su 
		valute e su tassi d'interesse;
		b) alle polizze di assicurazione viaggio e bagagli o alle analoghe 
		polizze assicurative a breve termine di durata inferiore a un mese;
		c) ai contratti interamente eseguiti da entrambe le parti su esplicita 
		richiesta scritta del consumatore prima che quest'ultimo eserciti il suo 
		diritto di recesso, nonche' ai contratti di assicurazione obbligatoria 
		della responsabilita' civile per i danni derivanti dalla circolazione 
		dei veicoli a motore e dei natanti, per i quali si sia verificato 
		l'evento assicurato;
		d) alle dichiarazioni dei consumatori rilasciate dinanzi ad un pubblico 
		ufficiale a condizione che il pubblico ufficiale confermi che al 
		consumatore sono garantiti i diritti di cui all'articolo 67-undecies, 
		comma 1.
		6. Se esercita il diritto di recesso, il consumatore invia, prima dello 
		scadere del termine e secondo le istruzioni che gli sono state date ai 
		sensi dell'articolo 67-septies, comma 1, lettera d), una comunicazione 
		scritta al fornitore, mediante lettera raccomandata con avviso di 
		ricevimento o altro mezzo indicato ai sensi dell'articolo 67-septies, 
		comma 1, lettera d).
		7. Il presente articolo non si applica alla risoluzione dei contratti di 
		credito disciplinata dagli articoli 67, comma 6, e 77.
		8. Se ad un contratto a distanza relativo ad un determinato servizio 
		finanziario e' aggiunto un altro contratto a distanza riguardante 
		servizi finanziari prestati da un fornitore o da un terzo sulla base di 
		un accordo tra il terzo e il fornitore, questo contratto aggiuntivo e' 
		risolto, senza alcuna penale, qualora il consumatore eserciti il suo 
		diritto di recesso secondo le modalita' fissate dal presente articolo.
		
		Art. 67-ter decies.
		Pagamento del servizio fornito prima del recesso
		1. Il consumatore che esercita il diritto di recesso previsto 
		dall'articolo 67-duodecies, comma 1, e' tenuto a pagare solo l'importo 
		del servizio finanziario effettivamente prestato dal fornitore 
		conformemente al contratto a distanza. L'esecuzione del contratto puo' 
		iniziare solo previa richiesta del consumatore. Nei contratti di 
		assicurazione l'impresa trattiene la frazione di premio relativa al 
		periodo in cui il contratto ha avuto effetto.
		2. L'importo di cui al comma 1 non puo':
		a) eccedere un importo proporzionale all'importanza del servizio gia' 
		fornito in rapporto a tutte le prestazioni previste dal contratto a 
		distanza;
		b) essere di entita' tale da poter costituire una penale.
		3. Il fornitore non puo' esigere dal consumatore il pagamento di un 
		importo in base al comma 1 se non e' in grado di provare che il 
		consumatore e' stato debitamente informato dell'importo dovuto, in 
		conformita' all'articolo 67-septies, comma l, lettera a). Egli non puo' 
		tuttavia in alcun caso esigere tale pagamento se ha dato inizio 
		all'esecuzione del contratto prima della scadenza del periodo di 
		esercizio del diritto di recesso di cui all'articolo 67-duodecies, comma 
		1, senza che vi fosse una preventiva richiesta del consumatore. 
		4. Il fornitore e' tenuto a rimborsare al consumatore, entro quindici 
		giorni, tutti gli importi da questo versatigli in conformita' del 
		contratto a distanza, ad eccezione dell'importo di cui al comma 1. Il 
		periodo decorre dal giorno in cui il fornitore riceve la comunicazione 
		di recesso. L'impresa di assicurazione deve adempiere alle obbligazioni 
		derivanti dal contratto, concernenti il periodo in cui il contratto 
		medesimo ha avuto effetto.
		5. Il consumatore paga al fornitore il corrispettivo di cui al comma 1 e 
		gli restituisce qualsiasi bene o importo che abbia ricevuto da 
		quest'ultimo entro quindici giorni dall'invio della comunicazione di 
		recesso. Non sono ripetibili gli indennizzi e le somme eventualmente 
		corrisposte dall'impresa agli assicurati e agli altri aventi diritto a 
		prestazioni assicurative.
		6. Per i finanziamenti diretti principalmente a permettere di acquistare 
		o mantenere diritti di proprieta' su terreni o edifici esistenti o 
		progettati, o di rinnovare o ristrutturare edifici, l'efficacia del 
		recesso e' subordinata alla restituzione di cui al comma 5.
		
		Art. 67-quater decies.
		Pagamento dei servizi finanziari offerti a distanza
		1. Il consumatore puo' effettuare il pagamento con carte di credito, 
		debito o con altri strumenti di Pagamento, ove cio' sia previsto tra le 
		modalita' di pagamento, che gli sono comunicate ai sensi dell'articolo 
		67-sexies, comma 1, lettera f).
		2. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 12 del decreto-legge 3 
		maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 
		1991, n. 197, l'ente che emette o fornisce lo strumento di pagamento 
		riaccredita al consumatore i pagamenti non autorizzati o dei quali 
		questi dimostri l'eccedenza rispetto al prezzo pattuito ovvero 
		l'effettuazione mediante l'uso fraudolento della propria carta di 
		pagamento da parte del fornitore o di un terzo. L'ente che emette o 
		fornisce lo strumento di pagamento ha diritto di addebitare al fornitore 
		le somme riaccreditate al consumatore.
		3. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, 
		n. 82, e successive modifiche ed integrazioni, sul valore probatorio 
		della firma elettronica e dei documenti elettronici, e' in capo all'ente 
		che emette o fornisce lo strumento di pagamento, l'onere di provare che 
		la transazione di pagamento e' stata autorizzata, accuratamente 
		registrata e contabilizzata e che la medesima non e' stata alterata da 
		guasto tecnico o da altra carenza. L'uso dello strumento di pagamento 
		non comporta necessariamente che il pagamento sia stato autorizzato.
		4. Relativamente alle operazioni di pagamento da effettuarsi nell'ambito 
		di contratti a distanza, il fornitore adotta condizioni di sicurezza 
		conformi a quanto disposto ai sensi dell'articolo 146 del testo unico 
		delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto 
		legislativo 1° settembre 1993, n. 385, avendo riguardo, in particolare, 
		alle esigenze di integrita', di autenticita' e di tracciabilita' delle 
		operazioni medesime.
		
		Art. 67-quinquies decies.
		Servizi non richiesti
		1. Il consumatore non e' tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva in 
		caso di fornitura non richiesta. In ogni caso, l'assenza di
		risposta non implica consenso del consumatore.
		2. Salve le sanzioni previste dall'articolo 67-septies-decies, ogni 
		servizio non richiesto di cui al presente articolo costituisce pratica 
		commerciale scorretta ai sensi degli articoli 21, 22, 23, 24, 25 e 26.
		
		Art. 67-sexies decies.
		Comunicazioni non richieste
		1. L'utilizzazione da parte di un fornitore delle seguenti tecniche di 
		comunicazione a distanza richiede il previo consenso del
		consumatore:
		a) sistemi di chiamata senza intervento di un operatore mediante 
		dispositivo automatico;
		b) telefax.
		2. Le tecniche di comunicazione a distanza diverse da quelle indicate al 
		comma 1, quando consentono una comunicazione individuale, non sono 
		autorizzate se non e' stato ottenuto il consenso del consumatore 
		interessato.
		3. Le misure di cui ai commi 1 e 2 non comportano costi per i 
		consumatori.
		
		Art. 67-septies decies.
		Sanzioni
		1. Salvo che il fatto costituisca reato, il fornitore che contravviene 
		alle norme di cui alla presente sezione, ovvero che ostacola l'esercizio 
		del diritto di recesso da parte del consumatore ovvero non rimborsa al 
		consumatore le somme da questi eventualmente pagate, e' punito con la 
		sanzione amministrativa pecuniaria, per ciascuna violazione, da euro 
		cinquemila a euro cinquantamila.
		2. Nei casi di particolare gravita' o di recidiva, nonche' nell'ipotesi 
		della violazione dell'articolo 67-novies decies, comma 3, i limiti 
		minimo e massimo della sanzione indicata al comma l sono raddoppiati.
		3. Le autorita' di vigilanza dei settori bancario, assicurativo, 
		finanziario e della previdenza complementare e, ciascuna nel proprio 
		ambito di competenza, accertano le violazioni alle disposizioni di cui 
		alla presente sezione e le relative sanzioni sono irrogate secondo le 
		procedure rispettivamente applicabili in ciascun settore.
		4. Il contratto e' nullo, nel caso in cui il fornitore ostacola 
		l'esercizio del diritto di recesso da parte del contraente ovvero non 
		rimborsa le somme da questi eventualmente pagate, ovvero viola gli 
		obblighi di informativa precontrattuale in modo da alterare in modo 
		significativo la rappresentazione delle sue caratteristiche.
		5. La nullita' puo' essere fatta valere solo dal consumatore e obbliga 
		le parti alla restituzione di quanto ricevuto. Nei contratti di 
		assicurazione l'impresa e' tenuta alla restituzione dei premi pagati e 
		deve adempiere alle obbligazioni concernenti il periodo in cui il 
		contratto ha avuto esecuzione. Non sono ripetibili gli indennizzi e le 
		somme eventualmente corrisposte dall'impresa agli assicurati e agli 
		altri aventi diritto a prestazioni assicurative. E' fatto salvo il 
		diritto del Consumatore ad agire per il risarcimento dei danni.
		6. Sono fatte salve le sanzioni previste nel decreto legislativo 30 
		giugno 2003, n. 196.
		
		Art. 67-octies decies.
		Irrinunciabilita' dei diritti
		1. I diritti attribuiti al consumatore dalla presente sezione sono 
		irrinunciabili. E' nulla ogni pattuizione che abbia l'effetto di privare 
		il consumatore della protezione assicurata dalle disposizioni della 
		presente sezione. La nullita' puo' essere fatta valere solo dal 
		consumatore e puo' essere rilevata d'ufficio dal giudice.
		2. Ove le parti abbiano scelto di applicare al contratto una 
		legislazione diversa da quella italiana, al consumatore devono comunque 
		essere riconosciute le condizioni di tutela previste dalla presente 
		sezione.
		
		Art. 67-novies decies.
		Ricorso giurisdizionale o amministrativo
		1. Le associazioni dei consumatori iscritte all'elenco di cui 
		all'articolo 137, sono legittimate a proporre alle competenti autorita' 
		di vigilanza, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, al fine di 
		tutelare gli interessi collettivi dei consumatori, reclamo per 
		l'accertamento di violazioni delle disposizioni della presente sezione.
		2. Le associazioni dei consumatori iscritte all'elenco di cui 
		all'articolo 137, sono legittimate a proporre all'autorita' giudiziaria 
		l'azione inibitoria per far cessare le violazioni delle disposizioni 
		della presente sezione nei confronti delle imprese o degli intermediari 
		ai sensi dell'articolo 140.
		3. Le autorita' di vigilanza nei settori bancario, assicurativo, 
		finanziario e della previdenza complementare, nell'esercizio dei 
		rispettivi poteri, anche al di fuori dell'ipotesi di cui al comma 1, 
		ordinano ai soggetti vigilati la cessazione o vietano l'inizio di 
		pratiche non conformi alle disposizioni della presente sezione. 
		4. Sono fatte salve, ove non espressamente derogate, le disposizioni in 
		materia bancaria, finanziaria, assicurativa e dei sistemi di pagamento, 
		ivi comprese le attribuzioni delle rispettive autorita' di vigilanza di 
		settore.
		
		Art. 67-vicies.
		Composizione extragiudiziale delle controversie
		1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dello 
		sviluppo economico ed il Ministero della giustizia, sentite le autorita' 
		di vigilanza di settore, possono promuovere, nell'ambito degli ordinari 
		stanziamenti di bilancio, l'istituzione di adeguate ed efficaci 
		procedure extragiudiziali di reclamo e di ricorso per la composizione di 
		controversie riguardanti i consumatori, conformi ai principi previsti 
		dall'ordinamento comunitario e da quello nazionale e che operano 
		nell'ambito della rete europea relativa ai servizi finanziari (FIN NET).
		2. Gli organi di composizione extragiudiziale delle controversie 
		comunicano ai Ministeri di cui al comma 1 le decisioni significative che 
		adottano sulla commercializzazione a distanza dei servizi finanziari.
		
		Art. 67-vicies semel.
		Onere della prova
		1. Sul fornitore grava l'onere della prova riguardante: 
		a) l'adempimento agli obblighi di informazione del consumatore;
		b) la prestazione del consenso del consumatore alla conclusione del 
		contratto;
		c) l'esecuzione del contratto;
		d) la responsabilita' per l'inadempimento delle obbligazioni derivanti 
		dal contratto.
		2. Le clausole che hanno per effetto l'inversione o la modifica 
		dell'onere della prova di cui al comma 1 si presumono vessatorie ai 
		sensi dell'articolo 33, comma 2, lettera t).
		
		Art. 67-vicies bis.
		Misure transitorie
		1. Le disposizioni della presente sezione si applicano anche nei 
		confronti dei fornitori stabiliti in un altro Stato membro che non ha 
		ancora recepito la direttiva 2002/65/CE e in cui non vigono obblighi 
		corrispondenti a quelli in essa previsti.".
		
		Art. 10.
		Modifiche all'articolo 82 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 
		206
		1. Al comma 1 dell'articolo 82 del Codice del consumo le parole: 
		"articolo 83" e "articolo 84", sono sostituite, rispettivamente, dalle 
		seguenti: "articolo 84" e "articolo 83".
		
		Nota all'art. 10:
		- Si riporta il testo dell'art. 82 del citato decreto legislativo 6 
		settembre 2005, n. 206, cosi' come modificato dal presente decreto:
		"Art. 82 (Ambito di applicazione). - 1. Le disposizioni del presente 
		capo si applicano ai pacchetti turistici definiti all'art. 84, venduti 
		od offerti in vendita nel territorio nazionale dall'organizzatore o dal 
		venditore, di cui all'art. 83.
		2. Il presente capo si applica altresi' ai pacchetti turistici negoziati 
		al di fuori dai locali commerciali e a distanza, ferme restando le 
		disposizioni previste negli articoli da 64 a 67".
		
		Art. 11.
		Modifiche all'articolo 84 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 
		206
		1. Al comma 2 dell'articolo 84 del Codice del consumo, le parole: 
		"della presente sezione" sono sostituite dalle seguenti: "del presente 
		capo".
		
		Nota all'art. 11:
		- Si riporta il testo dell'art. 84 del citato decreto legislativo 6 
		settembre 2005, n. 206, cosi' come modificato dal presente decreto:
		"Art. 84 (Pacchetti turistici). - 1. I pacchetti turistici hanno ad 
		oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso, risultanti 
		dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito 
		indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di 
		durata superiore alle ventiquattro ore ovvero comprendente almeno una 
		notte:
		a) trasporto;
		b) alloggio;
		c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio di cui 
		all'art. 86, lettere i) e o), che costituiscano parte significativa del 
		pacchetto turistico.
		2. La fatturazione separata degli elementi di uno stesso pacchetto 
		turistico non sottrae l'organizzatore o il venditore agli obblighi del 
		presente capo".
		
		Art. 12.
		Modifiche all'articolo 100 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 
		206
		1. Al comma 1 dell'articolo 100 del Codice del consumo, le parole: 
		"il Ministero delle attivita' produttive" sono sostituite dalle 
		seguenti: "la Presidenza del Consiglio dei Ministri". 
		2. Al comma 5 dell'articolo 100 del Codice del consumo, le parole: " con 
		decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il 
		Ministro dell'economia e delle finanze" sono sostituite dalle seguenti: 
		"con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con 
		il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e 
		delle finanze".
		3. Al comma 5 dell'articolo 100 del Codice del consumo, e' aggiunto 
		infine, il seguente periodo: "Fino alla data di entrata in vigore del 
		decreto di cui al presente comma, restano in vigore le disposizioni di 
		cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e 
		dell'artigianato 23 luglio 1999, n. 349.".
		
		Nota all'art. 12:
		- Si riporta il testo dell'art. 100 del citato decreto legislativo 6 
		settembre 2005, n. 206, cosi' come modificato dal presente decreto:
		"Art. 100 (Fondo di garanzia). - 1. E' istituito presso la Presidenza 
		del Consiglio dei Ministri un fondo nazionale di garanzia, per 
		consentire, in caso di insolvenza o di fallimento del venditore o 
		dell'organizzatore, il rimborso del prezzo versato ed il rimpatrio del 
		consumatore nel caso di viaggi all'estero, nonche' per fornire una 
		immediata disponibilita' economica in caso di rientro forzato di turisti 
		da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze, imputabili o meno al 
		comportamento dell'organizzatore.
		2. Il fondo e' alimentato annualmente da una quota pari al due per cento 
		dell'ammontare del premio delle polizze di assicurazione obbligatoria di 
		cui all'art. 99, che e' versata all'entrata del bilancio dello Stato per 
		essere riassegnata, con decreto del Ministro dell'economia e delle 
		finanze, al fondo di cui al comma 1.
		3. Il fondo interviene, per le finalita' di cui al comma 1, nei limiti 
		dell'importo corrispondente alla quota cosi' come determinata ai sensi 
		del comma 2.
		4. Il fondo potra' avvalersi del diritto di rivalsa nei confronti del 
		soggetto inadempiente.
		5. Le modalita' di gestione e di funzionamento del fondo sono 
		determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di 
		concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro 
		dell'economia e delle finanze. Fino alla data di entrata in vigore del 
		decreto di cui al presente comma, restano in vigore le disposizioni di 
		cui al decreto del Ministero dell'industria, del commercio e 
		dell'artigianato 23 luglio 1999, n. 349".
		
		Art. 13.
		Modifiche all'articolo 108 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 
		206
		1. Dopo il comma 3 dell'articolo 108 del Codice del consumo e' 
		aggiunto, in fine, il seguente: "3-bis". La procedura istruttoria per 
		l'adozione dei provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 107, e' 
		stabilita con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, 
		della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dell'Amministrazione 
		competente, in modo da garantire il contraddittorio, la piena cognizione 
		degli atti e la verbalizzazione.".
		
		Nota all'art. 13:
		- Si riporta il testo dell'art. 108 del citato decreto legislativo 6 
		settembre 2005, n. 206, cosi' come modificato dal presente decreto:
		"Art. 108 (Disposizioni procedurali). - 1. Il provvedimento adottato ai 
		sensi dell'art. 107 che limita l'immissione sul mercato di un prodotto o 
		ne dispone il ritiro o il richiamo, deve essere adeguatamente motivato, 
		con l'indicazione dei termini e delle Autorita' competenti cui e' 
		possibile ricorrere e deve essere notificato entro sette giorni 
		dall'adozione.
		2. Fatti salvi i casi di grave o immediato pericolo per la salute o per 
		la pubblica o privata incolumita', prima dell'adozione delle misure di 
		cui all'art. 107, commi 2 e 3, agli interessati deve essere consentito 
		di partecipare alla fase del procedimento amministrativo e di 
		presenziare agli accertamenti riguardanti i propri prodotti, in base 
		agli articoli 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241; in 
		particolare, gli interessati possono presentare all'Autorita' competente 
		osservazioni scritte e documenti.
		3. Gli interessati possono presentare osservazioni scritte anche in 
		seguito all'emanazione del provvedimento, anche quando, a causa 
		dell'urgenza della misura da adottare, non hanno potuto partecipare al 
		procedimento.
		3-bis. La procedura istruttoria per l'adozione dei provvedimenti emanati 
		ai sensi dell'art. 107, e' stabilita con regolamento emanato ai sensi 
		dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta 
		dell'Amministrazione competente, in modo da garantire il 
		contraddittorio, la piena cognizione degli atti e la verbalizzazione".
		
		Art. 14.
		Modifiche all'articolo 115 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 
		206
		1. La rubrica dell'articolo 115 del Codice del consumo e' sostituita 
		dalla seguente:
		"Prodotto e produttore".
		2. All'articolo 115 del Codice del consumo, dopo il comma 2 e' aggiunto 
		il seguente:
		"2-bis. Produttore, ai fini del presente titolo, e' il fabbricante del 
		prodotto finito o di una sua componente, il produttore della materia 
		prima, nonche', per i prodotti agricoli del suolo e per quelli 
		dell'allevamento, della pesca e della caccia, rispettivamente 
		l'agricoltore, l'allevatore, il pescatore ed il cacciatore.".
		
		Nota all'art. 14:
		- Si riporta il testo dell'art. 115 del citato decreto legislativo 6 
		settembre 2005, n. 206, cosi' come modificato dal presente decreto:
		"Art. 115 (Prodotto e produttore). - 1. Prodotto, ai fini del presente 
		titolo, e' ogni bene mobile, anche se incorporato in altro bene mobile o 
		immobile.
		2. Si considera prodotto anche l'elettricita'.
		2-bis. Produttore, ai fini del presente titolo, e' il fabbricante del 
		prodotto finito o di una sua componente, il produttore della materia 
		prima, nonche', per i prodotti agricoli del suolo e per quelli 
		dell'allevamento, della pesca e della caccia, rispettivamente 
		l'agricoltore, l'allevatore, il pescatore ed il cacciatore".
		
		Art. 15.
		Modifiche all'articolo 130 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 
		206
		1. Al comma 7, lettera b), dell'articolo 130 del Codice del consumo, 
		le parole: "comma 6" sono sostituite dalle seguenti: "comma 5".
		2. Al comma 9, lettera a), dell'articolo 130 del Codice del consumo le 
		parole: "comma 6" sono sostituite dalle seguenti: "comma 5".
		
		Nota all'art. 15:
		- Si riporta il testo dell'art. 130 del citato decreto legislativo 6 
		settembre 2005, n. 206, cosi' come modificato dal presente decreto:
		"Art. 130 (Diritti del consumatore). - 1. Il venditore e' responsabile 
		nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformita' 
		esistente al momento della consegna del bene.
		2. In caso di difetto di conformita', il consumatore ha diritto al 
		ripristino, senza spese, della conformita' del bene mediante riparazione 
		o sostituzione, a norma dei commi 3, 4, 5 e 6, ovvero ad una riduzione 
		adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai 
		commi 7, 8 e 9.
		3. Il consumatore puo' chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare 
		il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il 
		rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente 
		oneroso rispetto all'altro.
		4. Ai fini di cui al comma 3 e' da considerare eccessivamente oneroso 
		uno dei due rimedi se impone al venditore spese irragionevoli in 
		confronto all'altro, tenendo conto:
		a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di 
		conformita';
		b) dell'entita' del difetto di conformita';
		c) dell'eventualita' che il rimedio alternativo possa essere esperito 
		senza notevoli inconvenienti per il consumatore.
		5. Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un 
		congruo tennine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli 
		inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e 
		dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene.
		6. Le spese di cui ai commi 2 e 3 si riferiscono ai costi indispensabili 
		per rendere conformi i beni, in particolare modo con riferimento alle 
		spese effettuate per la spedizione, per la mano d'opera e per i 
		materiali.
		7. Il consumatore puo' richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione 
		del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti 
		situazioni:
		a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente 
		onerose;
		b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione 
		del bene entro il termine congruo di cui al comma 5;
		c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha 
		arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.
		8. Nel determinare l'importo della riduzione o la somma da restituire si 
		tiene conto dell'uso del bene.
		9. Dopo la denuncia del difetto di conformita', il venditore puo' 
		offrire al consumatore qualsiasi altro rimedio disponibile, con i 
		seguenti effetti:
		a) qualora il consumatore abbia gia' richiesto uno specifico rimedio, il 
		venditore resta obbligato ad attuarlo, con le necessarie conseguenze in 
		ordine alla decorrenza del termine congruo di cui al comma 5, salvo 
		accettazione da parte del consumatore del rimedio alternativo proposto;
		b) qualora il consumatore non abbia gia' richiesto uno specifico 
		rimedio, il consumatore deve accettare la proposta o respingerla 
		scegliendo un altro rimedio ai sensi del presente articolo.
		10. Un difetto di conformita' di lieve entita' per il quale non e' stato 
		possibile o e' eccessivamente oneroso esperire i rimedi della 
		riparazione o della sostituzione, non da' diritto alla risoluzione del 
		contratto".
		
		Art. 16.
		Modifiche all'articolo 139 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 
		206
		1. Al comma 1, primo periodo, dell'articolo 139 del Codice del 
		consumo, dopo la parola: "agire" sono inserite le seguenti: ", ai sensi 
		dell'articolo 140,".
		2. Al comma 1, lettera a), dell'articolo 139 del Codice del consumo, 
		dopo le parole: "legge 6 agosto 1990, n. 223," sono inserite le 
		seguenti: ", e successive modificazioni, ivi comprese quelle di cui al 
		testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 
		luglio 2005, n. 177,".
		
		Nota all'art. 16:
		- Si riporta il testo dell'art. 139 del citato decreto legislativo 6 
		settembre 2005, n. 206, cosi' come modificato dal presente decreto:
		"Art. 139 (Legittimazione ad agire). - 1. Le associazioni dei 
		consumatori e degli utenti inserite nell'elenco di cui all'art. 137 sono 
		legittimate ad agire, ai sensi dell'art. 140, a tutela degli interessi 
		collettivi dei consumatori e degli utenti. Oltre a quanto disposto 
		dall'art. 2, le dette associazioni sono legittimate ad agire nelle 
		ipotesi di violazione degli interessi collettivi dei consumatori 
		contemplati nelle materie disciplinate dal presente codice, nonche' 
		dalle seguenti disposizioni legislative:
		a) legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, ivi comprese 
		quelle di cui al testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto 
		legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e legge 30 aprile 1998, n. 122, 
		concernenti l'esercizio delle attivita' televisive;
		b) decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, come modificato dal 
		decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e legge 14 ottobre 1999, n. 
		362, concernente la pubblicita' dei medicinali per uso umano.
		2. Gli organismi pubblici indipendenti nazionali e le organizzazioni 
		riconosciuti in altro Stato dell'Unione europea ed inseriti nell'elenco 
		degli enti legittimati a propone azioni inibitorie a tutela degli 
		interessi collettivi dei consumatori, pubblicato nella Gazzetta 
		Ufficiale delle Comunita' europee, possono agire, ai sensi del presente 
		articolo e secondo le modalita' di cui all'art. 140, nei confronti di 
		atti o comportamenti lesivi per i consumatori del proprio Paese, posti 
		in essere in tutto o in parte sul territorio dello Stato".
		
		Art. 17.
		Modifiche all'articolo 140 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 
		206
		l. Al comma 1 dell'articolo 140 del Codice del consumo, dopo la 
		parola: "legittimati" sono inserite le seguenti: "nei casi ivi 
		previsti".
		
		Nota all'art. 17:
		- Si riporta il testo dell'art. 140 del citato decreto legislativo 6 
		settembre 2005, n. 206, cosi' come modificato dal presente decreto:
		"Art. 140 (Procedura). - 1. I soggetti di cui all'art. 139 sono 
		legittimati nei casi ivi previsti ad agire a tutela degli interessi 
		collettivi dei consumatori e degli utenti richiedendo al tribunale:
		a) di inibire gli atti e i comportamenti lesivi degli interessi dei 
		consumatori e degli utenti;
		b) di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti 
		dannosi delle violazioni accertate;
		c) di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o piu' 
		quotidiani a diffusione nazionale oppure locale nei casi in cui la 
		pubblicita' del provvedimento puo' contribuire a correggere o eliminare 
		gli effetti delle violazioni accertate.
		2. Le associazioni di cui al comma 1, nonche' i soggetti di cui all'art. 
		139, comma 2, possono attivare, prima del ricorso al giudice, la 
		procedura di conciliazione dinanzi alla camera di commercio, industria, 
		artigianato e agricoltura competente per territorio, a norma dell'art. 
		2, comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, nonche' 
		agli altri organismi di composizione extragiudiziale per la composizione 
		delle controversie in materia di consumo a norma dell'art. 141. La 
		procedura e', in ogni caso, definita entro sessanta giorni.
		3. Il processo verbale di conciliazione, sottoscritto dalle parti e dal 
		rappresentante dell'organismo di composizione extragiudiziale adito, e' 
		depositato per l'omologazione nella cancelleria del tribunale del luogo 
		nel quale si e' svolto il procedimento di conciliazione.
		4. Il tribunale, in composizione monocratica, accertata la regolarita' 
		formale del processo verbale, lo dichiara esecutivo con decreto. Il 
		verbale di conciliazione omologato costituisce titolo esecutivo.
		5. In ogni caso l'azione di cui al comma 1 puo' essere proposta solo 
		dopo che siano decorsi quindici giorni dalla data in cui le associazioni 
		abbiano richiesto al soggetto da esse ritenuto responsabile, a mezzo 
		lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la cessazione del 
		comportamento lesivo degli interessi dei consumatori e degli utenti.
		6. Il soggetto al quale viene chiesta la cessazione del comportamento 
		lesivo ai sensi del comma 5, o che sia stato chiamato in giudizio ai 
		sensi del comma 1, puo' attivare la procedura di conciliazione di cui al 
		comma 2 senza alcun pregiudizio per l'azione giudiziale da avviarsi o 
		gia' avviata. La favorevole conclusione, anche nella fase esecutiva, del 
		procedimento di conciliazione viene valutata ai fini della cessazione 
		della materia del contendere.
		7. Con il provvedimento che definisce il giudizio di cui al comma 1 il 
		giudice fissa un termine per l'adempimento degli obblighi stabiliti e, 
		anche su domanda della parte che ha agito in giudizio, dispone, in caso 
		di inadempimento, il pagamento di una somma di denaro da 516 euro a 
		1.032 euro, per ogni inadempimento ovvero giorno di ritardo rapportati 
		alla gravita' del fatto. In caso di inadempimento degli obblighi 
		risultanti dal verbale di conciliazione di cui al comma 3 le parti 
		possono adire il tribunale con procedimento in camera di consiglio 
		affinche', accertato l'inadempimento, disponga il pagamento delle dette 
		somme di denaro. Tali somme di denaro sono versate all'entrata del 
		bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ministro 
		dell'economia e delle finanze al fondo da istituire nell'ambito di 
		apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del 
		Ministero delle attivita' produttive, per finanziare iniziative a 
		vantaggio dei consumatori.
		8. Nei casi in cui ricorrano giusti motivi di urgenza, l'azione 
		inibitoria si svolge a norma degli articoli da 669-bis a 
		669-quaterdecies del codice di procedura civile.
		9. Fatte salve le norme sulla litispendenza, sulla continenza, sulla 
		connessione e sulla riunione dei procedimenti, le disposizioni di cui al 
		presente articolo non precludono il diritto ad azioni individuali dei 
		consumatori che siano danneggiati dalle medesime violazioni.
		10. Per le associazioni di cui all'art. 139 l'azione inibitoria prevista 
		dall'art. 37 in materia di clausole vessatorie nei contratti stipulati 
		con i consumatori, si esercita ai sensi del presente articolo.
		11. Resta ferma la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in 
		materia di servizi pubblici ai sensi dell'art. 33 del decreto 
		legislativo 31 marzo 1998, n. 80.
		12. Restano salve le procedure conciliative di competenza dell'Autorita' 
		per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'art. 1, comma 11, della 
		legge 31 luglio 1997, n. 249".
		
		Art. 18.
		Modifiche all'articolo 141 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 
		206
		1. Il comma 2 dell'articolo 141 del Codice del consumo e' sostituito 
		dal seguente: "2. Il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il 
		Ministro della giustizia, con decreto di natura non regolamentare, detta 
		le disposizioni per la formazione dell'elenco degli organi di 
		composizione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo 
		che si conformano ai principi della raccomandazione 98/257/CE della 
		Commissione, del 30 marzo 1998, riguardante i principi applicabili agli 
		organi responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle 
		controversie in materia di consumo, e della raccomandazione 2001/310/CE 
		della Commissione, del 4 aprile 2001, concernente i principi applicabili 
		agli organi extragiudiziali che partecipano alla risoluzione 
		extragiudiziale delle controversie in materia di consumo. Il Ministero 
		dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero della giustizia, 
		comunica alla Commissione europea gli organismi di cui al predetto 
		elenco ed assicura, altresi', gli ulteriori adempimenti connessi 
		all'attuazione della risoluzione del Consiglio dell'Unione europea del 
		25 maggio 2000, 2000/C 155/01, relativa ad una rete comunitaria di 
		organi nazionali per la risoluzione extragiudiziale delle controversie 
		in materia di consumo.".
		2. Al comma 3 dell'articolo 141 del Codice del consumo, le parole: 
		"articolo 4" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 2, comma 4".
		
		Nota all'art. 18:
		- Si riporta il testo dell'art. 141 del citato decreto legislativo 6 
		settembre 2005, n. 206, cosi' come modificato dal presente decreto:
		"Art. 141 (Composizione extra giudiziale delle controversie). - 1. Nei 
		rapporti tra consumatore e professionista, le parti possono avviare 
		procedure di composizione extragiudiziale per la risoluzione delle 
		controversie in materia di consumo, anche in via telematica.
		2. Il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro della 
		giustizia, con decreto di natura non regolamentare, detta le 
		disposizioni per la formazione dell'elenco degli organi di composizione 
		extragiudiziale delle controversie in materia di consumo che si 
		conformano ai principi della raccomandazione 98/257/CE della 
		Commissione, del 30 marzo 1998, riguardante i principi applicabili agli 
		organi responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle 
		controversie in materia di consumo, e della raccomandazione 2001/310/CE 
		della Commissione, del 4 aprile 2001, concernente i principi applicabili 
		agli organi extragiudiziali che partecipano alla risoluzione 
		extragiudiziale delle controversie in materia di consumo. Il Ministero 
		dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero della giustizia, 
		comunica alla Commissione europea gli organismi di cui al predetto 
		elenco ed assicura, altresi', gli ulteriori adempimenti connessi 
		all'attuazione della risoluzione del Consiglio dell'Unione europea del 
		25 maggio 2000, 2000/C 155/01, relativa ad una rete comunitaria di 
		organi nazionali per la risoluzione extragiudiziale delle controversie 
		in materia di consumo.
		3. In ogni caso, si considerano organi di composizione extragiudiziale 
		delle controversie ai sensi del comma 2 quelli costituiti ai sensi 
		dell'art. 2, comma 4 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, dalle camere 
		di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
		4. Non sono vessatorie le clausole inserite nei contratti dei 
		consumatori aventi ad oggetto il ricorso ad organi che si conformano 
		alle disposizioni di cui al presente articolo.
		5. Il consumatore non puo' essere privato in nessun caso del diritto di 
		adire il giudice competente qualunque sia l'esito della procedura di 
		composizione extragiudiziale".
		
		Art. 19.
		Modifiche agli Allegati al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206
		1. L'allegato I al Codice del consumo e' abrogato.
		
		Art. 20.
		Modifiche di denominazione
		1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 maggio 
		2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, 
		n. 233, ogni riferimento nel Codice del consumo al Ministero o Ministro 
		delle attivita' produttive deve intendersi riferito al Ministero o al 
		Ministro dello sviluppo economico.
		
		Nota all'art. 20:
		- Il testo dell'art. 1, comma 2, del citato decreto-legge 18 maggio 
		2006, n. 181, e' il seguente: "2. Al Ministero dello sviluppo economico 
		sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di 
		personale, le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera c), del 
		decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del 
		Fondo per le aree sottoutilizzate, fatta eccezione per le funzioni di 
		programmazione economica e finanziaria non ricomprese nelle politiche di 
		sviluppo e di coesione, fatto salvo quanto previsto dal comma 19-bis del 
		presente articolo, e per le funzioni della segreteria del Comitato 
		interministeriale per la programmazione economica (CIPE), la quale e' 
		trasferita alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le inerenti 
		risorse finanziarie, strumentali e di personale. Sono trasferiti 
		altresi' alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le inerenti 
		risorse finanziarie, strumentali e di personale, il Nucleo di consulenza 
		per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di 
		pubblica utilita' (NARS) e l'Unita' tecnica - finanza di progetto (UTPF) 
		di cui all'art. 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144".
		
		Art. 21.
		Abrogazioni
		1. Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 190, recante attuazione 
		della direttiva 2002/65/CE relativa alla commercializzazione a distanza 
		di servizi finanziari ai consumatori, e' abrogato.
		
		Nota all'art. 21:
		- Per i riferimenti al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 190, si 
		vedano le note alle premesse.
		
		Art. 22.
		Clausola di invarianza degli oneri
		1. Le pubbliche amministrazioni provvedono alla attuazione delle 
		disposizioni del presente decreto legislativo utilizzando le risorse 
		umane, finanziarie e strumentali esistenti a legislazione vigente e 
		senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
		
		Il presente decreto, munito dei sigillo dello Stato, sara' inserito 
		nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. 
		E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
		
		Dato a Roma, addi' 23 ottobre 2007
		
		NAPOLITANO
		
		Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
		Bersani, Ministro dello sviluppo economico
		Bonino, Ministro per le politiche europee
		Nicolais, Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica 
		amministrazione
		Mastella, Ministro della giustizia
		Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze
		Turco, Ministro della salute
		
		Visto, il Guardasigilli: Mastella