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Decreto Legislativo 2 Agosto 2007, n. 146
Attuazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica le direttive 84/450/CEE, 97/7/CE, 98/27/CE, 2002/65/CE, e il Regolamento (CE) n. 2006/2004.
(GU n. 207 del 6-9-2007)
		IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
		
		Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
		Visto l'articolo 14, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
		Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per 
		l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle 
		Comunita' europee - Legge comunitaria 2005 ed, in particolare, 
		l'articolo 1 e l'allegato A;
		Vista la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 
		dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra 
		imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 
		84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE 
		del Parlamento europeo e del Consiglio, nonche' il regolamento (CE) n. 
		2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ("direttiva sulle 
		pratiche commerciali sleali"); Vista la direttiva 2006/114/CE del 
		Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente la 
		pubblicita' ingannevole e comparativa (versione codificata);
		Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella 
		riunione del 27 luglio 2007;
		Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro 
		dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari 
		esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;
		
		E m a n a
		il seguente decreto legislativo:
		
		Art. 1.
		Delle pratiche commerciali scorrette
		1. Gli articoli da 18 a 27 del decreto legislativo 6 settembre 2005, 
		n. 206, recante Codice del consumo, sono sostituiti dai seguenti:
		
		"CAPO I
		Disposizioni generali
		
		Art. 18.
		Definizioni
		1. Ai fini del presente titolo, si intende per:
		a) "consumatore": qualsiasi persona fisica che, nelle pratiche 
		commerciali oggetto del presente titolo, agisce per fini che non 
		rientrano nel quadro della sua attivita' commerciale, industriale, 
		artigianale o professionale;
		b) "professionista": qualsiasi persona fisica o giuridica che, nelle 
		pratiche commerciali oggetto del presente titolo, agisce nel quadro 
		della sua attivita' commerciale, industriale, artigianale o 
		professionale e chiunque agisce in nome o per conto di un 
		professionista;
		c) "prodotto": qualsiasi bene o servizio, compresi i beni immobili, i 
		diritti e le obbligazioni;
		d) "pratiche commerciali tra professionisti e consumatori" (di seguito 
		denominate: "pratiche commerciali"): qualsiasi azione, omissione, 
		condotta o dichiarazione, comunicazione commerciale ivi compresa la 
		pubblicita' e la commercializzazione del prodotto, posta in essere da un 
		professionista, in relazione alla promozione, vendita o fornitura di un 
		prodotto ai consumatori;
		e) "falsare in misura rilevante il comportamento economico dei 
		consumatori": l'impiego di una pratica commerciale idonea ad alterare 
		sensibilmente la capacita' del consumatore di prendere una decisione 
		consapevole, inducendolo pertanto ad assumere una decisione di natura 
		commerciale che non avrebbe altrimenti preso;
		f) "codice di condotta": un accordo o una normativa che non e' imposta 
		dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di uno 
		Stato membro e che definisce il comportamento dei professionisti che si 
		impegnano a rispettare tale codice in relazione a una o piu' pratiche 
		commerciali o ad uno o piu' settori imprenditoriali specifici;
		g) "responsabile del codice": qualsiasi soggetto, compresi un 
		professionista o un gruppo di professionisti, responsabile della 
		formulazione e revisione di un codice di condotta ovvero del controllo 
		del rispetto del codice da parte di coloro che si sono impegnati a 
		rispettarlo;
		h) "diligenza professionale": il normale grado della specifica 
		competenza ed attenzione che ragionevolmente i consumatori attendono da 
		un professionista nei loro confronti rispetto ai principi generali di 
		correttezza e di buona fede nel settore di attivita' del professionista;
		i) "invito all'acquisto": una comunicazione commerciale indicante le 
		caratteristiche e il prezzo del prodotto in forme appropriate rispetto 
		al mezzo impiegato per la comunicazione commerciale e pertanto tale da 
		consentire al consumatore di effettuare un acquisto;
		l) "indebito condizionamento": lo sfruttamento di una posizione di 
		potere rispetto al consumatore per esercitare una pressione, anche senza 
		il ricorso alla forza fisica o la minaccia di tale ricorso, in modo da 
		limitare notevolmente la capacita' del consumatore di prendere una 
		decisione consapevole;
		m) "decisione di natura commerciale": la decisione presa da un 
		consumatore relativa a se acquistare o meno un prodotto, in che modo 
		farlo e a quali condizioni, se pagare integralmente o parzialmente, se 
		tenere un prodotto o disfarsene o se esercitare un diritto contrattuale 
		in relazione al prodotto; tale decisione puo' portare il consumatore a 
		compiere un'azione o all'astenersi dal compierla; 
		n) "professione regolamentata": attivita' professionale, o insieme di 
		attivita' professionali, l'accesso alle quali e il cui esercizio, o una 
		delle cui modalita' di esercizio, e' subordinata direttamente o 
		indirettamente, in base a disposizioni legislative, regolamentari o 
		amministrative, al possesso di determinate qualifiche professionali.
		
		Art. 19.
		Ambito di applicazione
		1. Il presente titolo si applica alle pratiche commerciali scorrette tra 
		professionisti e consumatori poste in essere prima, durante e dopo 
		un'operazione commerciale relativa a un prodotto. 
		2. Il presente titolo non pregiudica:
		a) l'applicazione delle disposizioni normative in materia contrattuale, 
		in particolare delle norme sulla formazione, validita' od efficacia del 
		contratto;
		b) l'applicazione delle disposizioni normative, comunitarie o nazionali, 
		in materia di salute e sicurezza dei prodotti;
		c) l'applicazione delle disposizioni normative che determinano la 
		competenza giurisdizionale;
		d) l'applicazione delle disposizioni normative relative allo 
		stabilimento, o ai regimi di autorizzazione, o i codici deontologici o 
		altre norme specifiche che disciplinano le professioni regolamentate, 
		per garantire livelli elevati di correttezza professionale.
		3. In caso di contrasto, le disposizioni contenute in direttive o in 
		altre disposizioni comunitarie e nelle relative norme nazionali di 
		recepimento che disciplinano aspetti specifici delle pratiche 
		commerciali scorrette prevalgono sulle disposizioni del presente titolo 
		e si applicano a tali aspetti specifici.
		4. Il presente titolo non e' applicabile in materia di certificazione e 
		di indicazioni concernenti il titolo degli articoli in metalli preziosi.
		
		Capo II
		Pratiche commerciali scorrette
		
		Art. 20.
		Divieto delle pratiche commerciali scorrette
		1. Le pratiche commerciali scorrette sono vietate.
		2. Una pratica commerciale e' scorretta se e' contraria alla diligenza 
		professionale, ed e' falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il 
		comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio 
		che essa raggiunge o al quale e' diretta o del membro medio di un gruppo 
		qualora la pratica commerciale sia diretta a un determinato gruppo di 
		consumatori.
		3. Le pratiche commerciali che, pur raggiungendo gruppi piu' ampi di 
		consumatori, sono idonee a falsare in misura apprezzabile il 
		comportamento economico solo di un gruppo di consumatori chiaramente 
		individuabile, particolarmente vulnerabili alla pratica o al prodotto 
		cui essa si riferisce a motivo della loro infermita' mentale o fisica, 
		della loro eta' o ingenuita', in un modo che il professionista poteva 
		ragionevolmente prevedere, sono valutate nell'ottica del membro medio di 
		tale gruppo. E' fatta salva la pratica pubblicitaria comune e legittima 
		consistente in dichiarazioni esagerate o in dichiarazioni che non sono 
		destinate ad essere prese alla lettera.
		4. In particolare, sono scorrette le pratiche commerciali:
		a) ingannevoli di cui agli articoli 21, 22 e 23 o
		b) aggressive di cui agli articoli 24, 25 e 26.
		5. Gli articoli 23 e 26 riportano l'elenco delle pratiche commerciali, 
		rispettivamente ingannevoli e aggressive, considerate in ogni caso 
		scorrette.
		
		SEZIONE I
		Pratiche commerciali ingannevoli
		
		Art. 21.
		Azioni ingannevoli
		1. E' considerata ingannevole una pratica commerciale che contiene 
		informazioni non rispondenti al vero o, seppure di fatto corretta, in 
		qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, induce o e' 
		idonea ad indurre in errore il consumatore medio riguardo ad uno o piu' 
		dei seguenti elementi e, in ogni caso, lo induce o e' idonea a indurlo 
		ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe 
		altrimenti preso:
		a) l'esistenza o la natura del prodotto;
		b) le caratteristiche principali del prodotto, quali la sua 
		disponibilita', i vantaggi, i rischi, l'esecuzione, la composizione, gli 
		accessori, l'assistenza post-vendita al consumatore e il trattamento dei 
		reclami, il metodo e la data di fabbricazione o della prestazione, la 
		consegna, l'idoneita' allo scopo, gli usi, la quantita', la descrizione, 
		l'origine geografica o commerciale o i risultati che si possono 
		attendere dal suo uso, o i risultati e le caratteristiche fondamentali 
		di prove e controlli effettuati sul prodotto;
		c) la portata degli impegni del professionista, i motivi della pratica 
		commerciale e la natura del processo di vendita, qualsiasi dichiarazione 
		o simbolo relativi alla sponsorizzazione o all'approvazione dirette o 
		indirette del professionista o del prodotto;
		d) il prezzo o il modo in cui questo e' calcolato o l'esistenza di uno 
		specifico vantaggio quanto al prezzo;
		e) la necessita' di una manutenzione, ricambio, sostituzione o 
		riparazione;
		f) la natura, le qualifiche e i diritti del professionista o del suo 
		agente, quali l'identita', il patrimonio, le capacita', lo status, il 
		riconoscimento, l'affiliazione o i collegamenti e i diritti di 
		proprieta' industriale, commerciale o intellettuale o i premi e i 
		riconoscimenti;
		g) i diritti del consumatore, incluso il diritto di sostituzione o di 
		rimborso ai sensi dell'articolo 130 del presente Codice.
		2. E' altresi' considerata ingannevole una pratica commerciale che, 
		nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e 
		circostanze del caso, induce o e' idonea ad indurre il consumatore medio 
		ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe 
		altrimenti preso e comporti:
		a) una qualsivoglia attivita' di commercializzazione del prodotto che 
		ingenera confusione con i prodotti, i marchi, la denominazione sociale e 
		altri segni distintivi di un concorrente, ivi compresa la pubblicita' 
		comparativa illecita;
		b) il mancato rispetto da parte del professionista degli impegni 
		contenuti nei codici di condotta che il medesimo si e' impegnato a 
		rispettare, ove si tratti di un impegno fermo e verificabile, e il 
		professionista indichi in una pratica commerciale che e' vincolato dal 
		codice.
		3. E' considerata scorretta la pratica commerciale che, riguardando 
		prodotti suscettibili di porre in pericolo la salute e la sicurezza dei 
		consumatori, omette di darne notizia in modo da indurre i consumatori a 
		trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza. 
		4. E' considerata, altresi', scorretta la pratica commerciale che, in 
		quanto suscettibile di raggiungere bambini ed adolescenti, puo', anche 
		indirettamente, minacciare la loro sicurezza.
		
		Art. 22.
		Omissioni ingannevoli
		1. E' considerata ingannevole una pratica commerciale che nella 
		fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e 
		circostanze del caso, nonche' dei limiti del mezzo di comunicazione 
		impiegato, omette informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha 
		bisogno in tale contesto per prendere una decisione consapevole di 
		natura commerciale e induce o e' idonea ad indurre in tal modo il 
		consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che 
		non avrebbe altrimenti preso.
		2. Una pratica commerciale e' altresi' considerata un'omissione 
		ingannevole quando un professionista occulta o presenta in modo oscuro, 
		incomprensibile, ambiguo o intempestivo le informazioni rilevanti di cui 
		al comma 1, tenendo conto degli aspetti di cui al detto comma, o non 
		indica l'intento commerciale della pratica stessa qualora questi non 
		risultino gia' evidente dal contesto nonche' quando, nell'uno o 
		nell'altro caso, cio' induce o e' idoneo a indurre il consumatore medio 
		ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe 
		altrimenti preso.
		3. Qualora il mezzo di comunicazione impiegato per la pratica 
		commerciale imponga restrizioni in termini di spazio o di tempo, nel 
		decidere se vi sia stata un'omissione di informazioni, si tiene conto di 
		dette restrizioni e di qualunque misura adottata dal professionista per 
		rendere disponibili le informazioni ai consumatori con altri mezzi.
		4. Nel caso di un invito all'acquisto sono considerate rilevanti, ai 
		sensi del comma 1, le informazioni seguenti, qualora non risultino gia' 
		evidenti dal contesto:
		a) le caratteristiche principali del prodotto in misura adeguata al 
		mezzo di comunicazione e al prodotto stesso;
		b) l'indirizzo geografico e l'identita' del professionista, come la sua 
		denominazione sociale e, ove questa informazione sia pertinente, 
		l'indirizzo geografico e l'identita' del professionista per conto del 
		quale egli agisce;
		c) il prezzo comprensivo delle imposte o, se la natura del prodotto 
		comporta l'impossibilita' di calcolare ragionevolmente il
		prezzo in anticipo, le modalita' di calcolo del prezzo e, se delcaso, 
		tutte le spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali oppure, 
		qualora tali spese non possano ragionevolmente essere calcolate in 
		anticipo, l'indicazione che tali spese potranno essere addebitate al 
		consumatore;
		d) le modalita' di pagamento, consegna, esecuzione e trattamento dei 
		reclami qualora esse siano difformi dagli obblighi imposti dalla 
		diligenza professionale;
		e) l'esistenza di un diritto di recesso o scioglimento del contratto per 
		i prodotti e le operazioni commerciali che comportino tale diritto.
		5. Sono considerati rilevanti, ai sensi del comma 1, gli obblighi di 
		informazione, previsti dal diritto comunitario, connessi alle 
		comunicazioni commerciali, compresa la pubblicita' o la 
		commercializzazione del prodotto.
		
		Art. 23.
		Pratiche commerciali considerate in ogni caso ingannevoli
		1. Sono considerate in ogni caso ingannevoli le seguenti pratiche 
		commerciali:
		a) affermazione non rispondente al vero, da parte di un professionista, 
		di essere firmatario di un codice di condotta;
		b) esibire un marchio di fiducia, un marchio di qualita' o un marchio 
		equivalente senza aver ottenuto la necessaria autorizzazione;
		c) asserire, contrariamente al vero, che un codice di condotta ha 
		l'approvazione di un organismo pubblico o di altra natura;
		d) asserire, contrariamente al vero, che un professionista, le sue 
		pratiche commerciali o un suo prodotto sono stati autorizzati, accettati 
		o approvati, da un organismo pubblico o privato o che sono state 
		rispettate le condizioni dell'autorizzazione, dell'accettazione o 
		dell'approvazione ricevuta;
		e) invitare all'acquisto di prodotti ad un determinato prezzo senza 
		rivelare l'esistenza di ragionevoli motivi che il professionista puo' 
		avere per ritenere che non sara' in grado di fornire o di far fornire da 
		un altro professionista quei prodotti o prodotti equivalenti a quel 
		prezzo entro un periodo e in quantita' ragionevoli in rapporto al 
		prodotto, all'entita' della pubblicita' fatta del prodotto e al prezzo 
		offerti;
		f) invitare all'acquisto di prodotti ad un determinato prezzo e 
		successivamente:
		1) rifiutare di mostrare l'articolo pubblicizzato ai consumatori, oppure
		2) rifiutare di accettare ordini per l'articolo o di consegnarlo entro 
		un periodo di tempo ragionevole, oppure
		3) fare la dimostrazione dell'articolo con un campione difettoso, con 
		l'intenzione di promuovere un altro prodotto.
		g) dichiarare, contrariamente al vero, che il prodotto sara' disponibile 
		solo per un periodo molto limitato o che sara' disponibile solo a 
		condizioni particolari per un periodo di tempo molto limitato, in modo 
		da ottenere una decisione immediata e privare i consumatori della 
		possibilita' o del tempo sufficiente per prendere una decisione 
		consapevole;
		h) impegnarsi a fornire l'assistenza post-vendita a consumatori con i 
		quali il professionista ha comunicato prima dell'operazione commerciale 
		in una lingua diversa dalla lingua ufficiale dello Stato membro in cui 
		il professionista e' stabilito e poi offrire concretamente tale servizio 
		soltanto in un'altra lingua, senza che questo sia chiaramente comunicato 
		al consumatore prima del suo impegno a concludere l'operazione;
		i) affermare, contrariamente al vero, o generare comunque l'impressione 
		che la vendita del prodotto e' lecita;
		l) presentare i diritti conferiti ai consumatori dalla legge come una 
		caratteristica propria dell'offerta fatta dal professionista;
		m) salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, 
		e successive modificazioni, impiegare contenuti redazionali nei mezzi di 
		comunicazione per promuovere un prodotto, qualora i costi di tale 
		promozione siano stati sostenuti dal professionista senza che cio' 
		emerga dai contenuti o da immagini o suoni chiaramente individuabili per 
		il consumatore;
		n) formulare affermazioni di fatto inesatte per quanto riguarda la 
		natura e la portata dei rischi per la sicurezza personale del 
		consumatore o della sua famiglia se egli non acquistasse il prodotto;
		
		o) promuovere un prodotto simile a quello fabbricato da un altro 
		produttore in modo tale da fuorviare deliberatamente il consumatore 
		inducendolo a ritenere, contrariamente al vero, che il prodotto e' 
		fabbricato dallo stesso produttore;
		p) avviare, gestire o promuovere un sistema di promozione a carattere 
		piramidale nel quale il consumatore fornisce un contributo in cambio 
		della possibilita' di ricevere un corrispettivo derivante principalmente 
		dall'entrata di altri consumatori nel sistema piuttosto che dalla 
		vendita o dal consumo di prodotti;
		q) affermare, contrariamente al vero, che il professionista e' in 
		procinto di cessare l'attivita' o traslocare;
		r) affermare che alcuni prodotti possono facilitare la vincita in giochi 
		basati sulla sorte;
		s) affermare, contrariamente al vero, che un prodotto ha la capacita' di 
		curare malattie, disfunzioni o malformazioni;
		t) comunicare informazioni inesatte sulle condizioni di mercato o sulla 
		possibilita' di ottenere il prodotto allo scopo d'indurre il consumatore 
		all'acquisto a condizioni meno favorevoli di quelle normali di mercato;
		u) affermare in una pratica commerciale che si organizzano concorsi o 
		promozioni a premi senza attribuire i premi descritti o un equivalente 
		ragionevole;
		v) descrivere un prodotto come gratuito o senza alcun onere, se il 
		consumatore deve pagare un supplemento di prezzo rispetto al normale 
		costo necessario per rispondere alla pratica commerciale e ritirare o 
		farsi recapitare il prodotto;
		z) includere nel materiale promozionale una fattura o analoga richiesta 
		di pagamento che lasci intendere, contrariamente al vero, al consumatore 
		di aver gia' ordinato il prodotto;
		aa) dichiarare o lasciare intendere, contrariamente al vero, che il 
		professionista non agisce nel quadro della sua attivita' commerciale, 
		industriale, artigianale o professionale, o presentarsi, contrariamente 
		al vero, come consumatore;
		bb) lasciare intendere, contrariamente al vero, che i servizi 
		post-vendita relativi a un prodotto siano disponibili in uno Stato 
		membro diverso da quello in cui e' venduto il prodotto.
		
		SEZIONE II
		Pratiche commerciali aggressive
		
		Art. 24.
		Pratiche commerciali aggressive
		1. E' considerata aggressiva una pratica commerciale che, nella 
		fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e 
		circostanze del caso, mediante molestie, coercizione, compreso il 
		ricorso alla forza fisica o indebito condizionamento, limita o e' idonea 
		a limitare considerevolmente la liberta' di scelta o di comportamento 
		del consumatore medio in relazione al prodotto e, pertanto, lo induce o 
		e' idonea ad indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che 
		non avrebbe altrimenti preso.
		
		Art. 25.
		Ricorso a molestie coercizione o indebito condizionamento
		1. Nel determinare se una pratica commerciale comporta, ai fini del 
		presente capo, molestie, coercizione, compreso il ricorso alla forza 
		fisica, o indebito condizionamento, sono presi in considerazione i 
		seguenti elementi:
		a) i tempi, il luogo, la natura o la persistenza;
		b) il ricorso alla minaccia fisica o verbale;
		c) lo sfruttamento da parte del professionista di qualsivoglia evento 
		tragico o circostanza specifica di gravita' tale da alterare la 
		capacita' di valutazione del consumatore, al fine di influenzarne la 
		decisione relativa al prodotto;
		d) qualsiasi ostacolo non contrattuale, oneroso o sproporzionato, 
		imposto dal professionista qualora un consumatore intenda esercitare 
		diritti contrattuali, compresi il diritto di risolvere un contratto o 
		quello di cambiare prodotto o rivolgersi ad un altro professionista;
		e) qualsiasi minaccia di promuovere un'azione legale ove tale azione sia 
		manifestamente temeraria o infondata.
		
		Art. 26.
		Pratiche commerciali considerate in ogni caso aggressive
		1. Sono considerate in ogni caso aggressive le seguenti pratiche 
		commerciali:
		a) creare l'impressione che il consumatore non possa lasciare i locali 
		commerciali fino alla conclusione del contratto;
		b) effettuare visite presso l'abitazione del consumatore, ignorando gli 
		inviti del consumatore a lasciare la sua residenza o a non ritornarvi, 
		fuorche' nelle circostanze e nella misura in cui siano giustificate 
		dalla legge nazionale ai fini dell'esecuzione di un'obbligazione 
		contrattuale;
		c) effettuare ripetute e non richieste sollecitazioni commerciali per 
		telefono, via fax, per posta elettronica o mediante altro mezzo di 
		comunicazione a distanza, fuorche' nelle circostanze e nella misura in 
		cui siano giustificate dalla legge nazionale ai fini dell'esecuzione di 
		un'obbligazione contrattuale, fatti salvi l'articolo 58 e l'articolo 130 
		del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
		d) imporre al consumatore che intenda presentare una richiesta di 
		risarcimento del danno in virtu' di una polizza di assicurazione di 
		esibire documenti che non possono ragionevolmente essere considerati 
		pertinenti per stabilire la fondatezza della richiesta, o omettere 
		sistematicamente di rispondere alla relativa corrispondenza, al fine di 
		dissuadere un consumatore dall'esercizio dei suoi diritti contrattuali;
		e) salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, 
		e successive modificazioni, includere in un messaggio pubblicitario 
		un'esortazione diretta ai bambini affinche' acquistino o convincano i 
		genitori o altri adulti ad acquistare loro i prodotti reclamizzati;
		f) esigere il pagamento immediato o differito o la restituzione o la 
		custodia di prodotti che il professionista ha fornito, ma che il 
		consumatore non ha richiesto, salvo quanto previsto dall'articolo 54, 
		comma 2, secondo periodo;
		g) informare esplicitamente il consumatore che, se non acquista il 
		prodotto o il servizio saranno in pericolo il lavoro o la sussistenza 
		del professionista;
		h) lasciare intendere, contrariamente al vero, che il consumatore abbia 
		gia' vinto, vincera' o potra' vincere compiendo una determinata azione 
		un premio o una vincita equivalente, mentre in effetti non esiste alcun 
		premio ne' vincita equivalente oppure che qualsiasi azione volta a 
		reclamare il premio o altra vincita equivalente e' subordinata al 
		versamento di denaro o al sostenimento di costi da parte del 
		consumatore.
		
		Capo III
		Applicazione
		
		Art. 27.
		Tutela amministrativa e giurisdizionale
		1. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, di seguito 
		denominata "Autorita'", esercita le attribuzioni disciplinate dal 
		presente articolo anche quale autorita' competente per l'applicazione 
		del regolamento 2006/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
		27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorita' nazionali 
		responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori, 
		nei limiti delle disposizioni di legge.
		2. L'Autorita', d'ufficio o su istanza di ogni soggetto o organizzazione 
		che ne abbia interesse, inibisce la continuazione delle pratiche 
		commerciali scorrette e ne elimina gli effetti. A tale fine, l'Autorita' 
		si avvale dei poteri investigativi ed esecutivi di cui al citato 
		regolamento 2006/2004/CE anche in relazione alle infrazioni non 
		transfrontaliere. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1 l'Autorita' 
		puo' avvalersi della Guardia di finanza che agisce con i poteri ad essa 
		attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e 
		dell'imposta sui redditi. L'intervento dell'Autorita' e' indipendente 
		dalla circostanza che i consumatori interessati si trovino nel 
		territorio dello Stato membro in cui e' stabilito il professionista o in 
		un altro Stato membro.
		3. L'Autorita' puo' disporre, con provvedimento motivato, la sospensione 
		provvisoria delle pratiche commerciali scorrette, laddove sussiste 
		particolare urgenza. In ogni caso, comunica l'apertura dell'istruttoria 
		al professionista e, se il committente non e' conosciuto, puo' 
		richiedere al proprietario del mezzo che ha diffuso la pratica 
		commerciale ogni informazione idonea ad identificarlo. L'Autorita' puo', 
		altresi', richiedere a imprese, enti o persone che ne siano in possesso 
		le informazioni ed i documenti rilevanti al fine dell'accertamento 
		dell'infrazione. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 14, 
		commi 2, 3 e 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
		4. In caso di inottemperanza, senza giustificato motivo, a quanto 
		disposto dall'Autorita' ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 
		10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorita' applica una sanzione amministrativa 
		pecuniaria da 2.000,00 euro a 20.000,00 euro. Qualora le informazioni o 
		la documentazione fornite non siano veritiere, l'Autorita' applica una 
		sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000,00 euro a 40.000,00 euro.
		5. L'Autorita' puo' disporre che il professionista fornisca prove 
		sull'esattezza dei dati di fatto connessi alla pratica commerciale se, 
		tenuto conto dei diritti o degli interessi legittimi del professionista 
		e di qualsiasi altra parte nel procedimento, tale esigenza risulti 
		giustificata, date le circostanze del caso specifico. Se tale prova e' 
		omessa o viene ritenuta insufficiente, i dati di fatto sono considerati 
		inesatti. Incombe, in ogni caso, al professionista l'onere di provare, 
		con allegazioni fattuali, che egli non poteva ragionevolmente prevedere 
		l'impatto della pratica commerciale sui consumatori, ai sensi 
		dell'articolo 20, comma 3.
		6. Quando la pratica commerciale e' stata o deve essere diffusa 
		attraverso la stampa periodica o quotidiana ovvero per via radiofonica o 
		televisiva o altro mezzo di telecomunicazione, l'Autorita', prima di 
		provvedere, richiede il parere dell'Autorita' per le garanzie nelle 
		comunicazioni.
		7. Ad eccezione dei casi di manifesta scorrettezza e gravita' della 
		pratica commerciale, l'Autorita' puo' ottenere dal professionista 
		responsabile l'assunzione dell'impegno di porre fine all'infrazione, 
		cessando la diffusione della stessa o modificandola in modo da eliminare 
		i profili di illegittimita'. L'Autorita' puo' disporre la pubblicazione 
		della dichiarazione dell'impegno in questione a cura e spese del 
		professionista. In tali ipotesi, l'Autorita', valutata l'idoneita' di 
		tali impegni, puo' renderli obbligatori per il professionista e definire 
		il procedimento senza procedere all'accertamento dell'infrazione.
		8. L'Autorita', se ritiene la pratica commerciale scorretta, vieta la 
		diffusione, qualora non ancora portata a conoscenza del pubblico, o la 
		continuazione, qualora la pratica sia gia' iniziata. Con il medesimo 
		provvedimento puo' essere disposta, a cura e spese del professionista, 
		la pubblicazione della delibera, anche per estratto, ovvero di 
		un'apposita dichiarazione rettificativa, in modo da impedire che le 
		pratiche commerciali scorrette continuino a produrre effetti.
		9. Con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l'Autorita' 
		dispone inoltre l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria 
		da 5.000,00 euro a 500.000,00 euro, tenuto conto della gravita' e della 
		durata della violazione. Nel caso di pratiche commerciali scorrette ai 
		sensi dell'articolo 21, commi 3 e 4, la sanzione non puo' essere 
		inferiore a 50.000,00 euro.
		10. Nei casi riguardanti comunicazioni commerciali inserite sulle 
		confezioni di prodotti, l'Autorita', nell'adottare i provvedimenti 
		indicati nei commi 3 e 8, assegna per la loro esecuzione un termine che 
		tenga conto dei tempi tecnici necessari per l'adeguamento.
		11. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, con proprio 
		regolamento, disciplina la procedura istruttoria, in modo da garantire 
		il contraddittorio, la piena cognizione degli atti e la verbalizzazione.
		12. In caso di inottemperanza ai provvedimenti d'urgenza e a quelli 
		inibitori o di rimozione degli effetti di cui ai commi 3, 8 e 10 ed in 
		caso di mancato rispetto degli impegni assunti ai sensi del comma 7, l'Autorita' 
		applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro. 
		Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorita' puo' disporre la 
		sospensione dell'attivita' d'impresa per un periodo non superiore a 
		trenta giorni.
		13. I ricorsi avverso le decisioni adottate dall'Autorita' sono soggetti 
		alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Per le sanzioni 
		amministrative pecuniarie conseguenti alle violazioni del presente 
		decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute 
		nel capo I, sezione I, e negli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 24 
		novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Il pagamento delle 
		sanzioni amministrative di cui al presente articolo deve essere 
		effettuato entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento dell'Autorita'.
		14. Ove la pratica commerciale sia stata assentita con provvedimento 
		amministrativo, preordinato anche alla verifica del carattere non 
		scorretto della stessa, la tutela dei soggetti e delle organizzazioni 
		che vi abbiano interesse, e' esperibile in via giurisdizionale con 
		ricorso al giudice amministrativo avverso il predetto provvedimento.
		15. E' comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario in 
		materia di atti di concorrenza sleale, a norma dell'articolo 2598 del 
		codice civile, nonche', per quanto concerne la pubblicita' comparativa, 
		in materia di atti compiuti in violazione della disciplina sul diritto 
		d'autore protetto dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive 
		modificazioni, e dei marchi d'impresa protetto a norma del decreto 
		legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni, nonche' 
		delle denominazioni di origine riconosciute e protette in Italia e di 
		altri segni distintivi di imprese, beni e servizi concorrenti.".
		2. Al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "Codice del 
		consumo", dopo l'articolo 27, come modificato dal presente decreto 
		legislativo, sono inseriti i seguenti:
		"Art. 27-bis (Codici di condotta). - 1. Le associazioni o le 
		organizzazioni imprenditoriali e professionali possono adottare, in 
		relazione a una o piu' pratiche commerciali o ad uno o piu' settori 
		imprenditoriali specifici, appositi codici di condotta che definiscono 
		il comportamento dei professionisti che si impegnano a rispettare tali 
		codici con l'indicazione del soggetto responsabile o dell'organismo 
		incaricato del controllo della loro applicazione. 
		2. Il codice di condotta e' redatto in lingua italiana e inglese ed e' 
		reso accessibile dal soggetto o organismo responsabile al consumatore, 
		anche per via telematica.
		3. Nella redazione di codici di condotta deve essere garantita almeno la 
		protezione dei minori e salvaguardata la dignita' umana.
		4. I codici di condotta di cui al comma 1 sono comunicati, per la 
		relativa adesione, agli operatori dei rispettivi settori e conservati ed 
		aggiornati a cura del responsabile del codice, con l'indicazione degli 
		aderenti.
		5. Dell'esistenza del codice di condotta, dei suoi contenuti e 
		dell'adesione il professionista deve preventivamente informare i 
		consumatori.
		Art. 27-ter (Autodisciplina). - 1. I consumatori, i concorrenti, anche 
		tramite le loro associazioni o organizzazioni, prima di avviare la 
		procedura di cui all'articolo 27, possono convenire con il 
		professionista di adire preventivamente, il soggetto responsabile o 
		l'organismo incaricato del controllo del codice di condotta relativo ad 
		uno specifico settore la risoluzione concordata della controversia volta 
		a vietare o a far cessare la continuazione della pratica commerciale 
		scorretta.
		2. In ogni caso il ricorso ai sensi del presente articolo, qualunque sia 
		l'esito della procedura, non pregiudica il diritto del consumatore di 
		adire l'Autorita', ai sensi dell'articolo 27, o il giudice competente.
		3. Iniziata la procedura davanti ad un organismo di autodisciplina, le 
		parti possono convenire di astenersi dall'adire l'Autorita' fino alla 
		pronuncia definitiva, ovvero possono chiedere la sospensione del 
		procedimento innanzi all'Autorita', ove lo stesso sia stato attivato 
		anche da altro soggetto legittimato, in attesa della pronuncia 
		dell'organismo di autodisciplina. L'Autorita', valutate tutte le 
		circostanze, puo' disporre la sospensione del procedimento per un 
		periodo non superiore a trenta giorni.
		Art. 27-quater (Oneri di informazione). - 1. L'Autorita' garante della 
		concorrenza e del mercato e le associazioni o le organizzazioni 
		imprenditoriali e professionali di cui all'articolo 27-bis, comunicano 
		periodicamente al Ministero dello sviluppo economico le decisioni 
		adottate ai sensi del presente titolo.
		2. Il Ministero dello sviluppo economico provvedera' affinche' sul 
		proprio sito siano disponibili:
		a) le informazioni generali sulle procedure relative ai meccanismi di 
		reclamo e ricorso disponibili in caso di controversie, nonche' sui 
		codici di condotta adottati ai sensi dell'articolo 27-bis;
		b) gli estremi delle autorita', organizzazioni o associazioni presso le 
		quali si possono ottenere ulteriori informazioni o assistenza;
		c) gli estremi e la sintesi delle decisioni significative riguardo a 
		controversie, comprese quelle adottate dagli organi di composizione 
		extragiudiziale.".
		3. La rubrica della parte II del decreto legislativo 6 settembre 2005, 
		n. 206, recante Codice del consumo, e' sostituita dalla seguente: 
		"Educazione, informazione, pratiche commerciali, pubblicita".
		4. Le denominazioni "capo III" e "sezione I" del titolo III della parte 
		II del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del 
		consumo, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: " titolo IV" 
		e "capo I".
		5. All'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, 
		n. 206, la parola: "sezione" e' sostituita dalla seguente: "capo".
		
		Avvertenza:
		
		Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione 
		competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 2 e 3, del testo 
		unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, 
		sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle 
		pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 
		28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle 
		disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. 
		Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui 
		trascritti.
		Per regolamenti e direttive CE vengono forniti gli estremi di 
		pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).
		
		Note alle premesse:
		
		- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione 
		legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con 
		determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo 
		limitato e per oggetti definiti.
		- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente 
		della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti 
		aventi valore di legge ed i regolamenti.
		- Il testo dell'art. 14, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 
		recante la "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della 
		Presidenza del Consiglio dei Ministri", pubblicata nella Gazzetta 
		Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario, cosi' 
		recita:
		"Art. 14 (Decreti legislativi). 1. I decreti legislativi adottati dal 
		Governo ai sensi dell'art. 76
		della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la 
		denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel 
		preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio 
		dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla 
		legge di delegazione.".
		- Il testo dell'art. 1 e dell'allegato A della legge 25 gennaio 2006, n. 
		29 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti 
		dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 
		2005), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 febbraio 2006, n. 32, 
		Supplemento Ordinario, e' il seguente:
		"Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie). 
		1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi 
		dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti 
		legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle 
		direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.
		2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della 
		legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio 
		dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro 
		con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con 
		i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle 
		finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto 
		della direttiva.
		3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive 
		comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonche', qualora sia 
		previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione 
		delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo 
		l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei 
		deputati e al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso il 
		parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla 
		data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del 
		parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di 
		cui al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 
		9, scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini 
		previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati 
		di novanta giorni.
		4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione della direttiva 
		2003/123/CE, della direttiva 2004/9/CE, della direttiva 2004/36/CE, 
		della direttiva 2004/49/CE, della direttiva 2004/50/CE, della direttiva 
		2004/54/CE, della direttiva 2004/80/CE, della direttiva 2004/81/CE, 
		della direttiva 2004/83/CE, della direttiva 2004/113/CE della direttiva 
		2005/14/CE, della direttiva 2005/19/CE, della direttiva 2005/28/CE, 
		della direttiva 2005/36/CE e della direttiva 2005/60/CE sono corredati 
		dalla relazione tecnica di cui all'art. 11-ter, comma 2, della legge 5 
		agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi e' richiesto 
		anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili 
		finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni 
		formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto 
		dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere 
		i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, 
		per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili 
		finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.
		5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei 
		decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e 
		criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo puo' emanare, 
		con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e 
		correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, fatto 
		salvo quanto previsto dal comma 6.
		6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto 
		legislativo di cui al comma 1 adottato per l'attuazione della direttiva 
		2004/109/CE, di cui all'allegato B, il Governo, nel rispetto dei 
		principi e criteri direttivi di cui all'art. 3 e con la procedura 
		prevista dal presente articolo, puo' emanare disposizioni integrative e 
		correttive al fine di tenere conto delle eventuali disposizioni di 
		attuazione adottate dalla Commissione europea secondo la procedura di 
		cui all'art. 27, paragrafo 2, della medesima direttiva.
		7. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della 
		Costituzione e dall'art. 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 
		11, si applicano le disposizioni di cui all'art. 11, comma 8, della 
		medesima legge n. 11 del 2005.
		8. Il Ministro per le politiche comunitarie, nel caso in cui una o piu' 
		deleghe di cui al comma 1 non risulti ancora esercitata trascorsi 
		quattro mesi dal termine previsto dalla direttiva per la sua attuazione, 
		trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una 
		relazione che dia conto dei motivi addotti dai Ministri con competenza 
		istituzionale prevalente per la materia a giustificazione del ritardo. 
		Il Ministro per le politiche comunitarie ogni quattro mesi informa 
		altresi' la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato 
		di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province 
		autonome nelle materie di loro competenza.
		9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di 
		cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di 
		decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese negli 
		allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali 
		modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della 
		Repubblica. Decorsi trenta giorni dalla data di ritrasmissione, i 
		decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere. ".
		
		Allegato A
		2004/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 
		2004, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, 
		regolamentari ed amministrative relative all'applicazione dei principi 
		di buona pratica di laboratorio e al controllo della loro applicazione 
		per le prove sulle sostanze chimiche.
		2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, 
		sulla definizione di norme di qualita' e di sicurezza per la donazione, 
		l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo 
		stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani.
		2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, 
		che abroga alcune direttive recanti norme sull'igiene dei prodotti 
		alimentari e le disposizioni sanitarie per la produzione e la 
		commercializzazione di determinati prodotti di origine animale destinati 
		al consumo umano e che modifica la direttiva 89/662/CEE e la direttiva 
		92/118/CEE del Consiglio e la decisione 95/408/CE del Consiglio.
		2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di 
		polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunita' di 
		determinati ungulati vivi, che modifica la direttiva 90/426/CEE e la 
		direttiva 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE.
		2004/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 
		2004, concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nickel e gli 
		idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente.
		2004/114/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativa alle 
		condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di 
		studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato.
		2004/117/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che modifica la 
		direttiva 66/401/CEE, la direttiva 66/402/CEE, la direttiva 2002/54/CE, 
		la direttiva 2002/55/CE e la direttiva 2002/57/CE per quanto riguarda 
		gli esami eseguiti sotto sorveglianza ufficiale e l'equivalenza delle 
		sementi prodotte in paesi terzi.
		2005/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2005, che 
		modifica la direttiva 73/239/CEE, la direttiva 85/611/CEE, la direttiva 
		91/675/CEE, la direttiva 92/49/CEE e la direttiva 93/6/CEE del Consiglio 
		e la direttiva 94/19/CE, la direttiva 98/78/CE, la direttiva 2000/12/CE, 
		la direttiva 2001/34/CE, la direttiva 2002/83/CE e la direttiva 
		2002/87/CE al fine di istituire una nuova struttura organizzativa per i 
		comitati del settore dei servizi finanziari.
		2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, 
		relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel 
		mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e 
		le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del 
		Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e 
		del Consiglio ( "direttiva sulle pratiche commerciali sleali ").
		2005/50/CE della Commissione, dell'11 agosto 2005, relativa alla 
		riclassificazione delle protesi articolari dell'anca, del ginocchio e 
		della spalla nel quadro della direttiva 93/42/CEE concernente i 
		dispositivi medici. ".
		- La direttiva 11 maggio 2005 n. 2005/29/CE direttiva del Parlamento 
		europeo e del Consiglio relativa alle pratiche commerciali sleali tra 
		imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 
		84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE 
		del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 
		2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e' stata pubblicata 
		nella G.U.U.E. 11 giugno 2005, n. L 149 ed e' entrata in vigore il 12 
		giugno 2005.
		- La direttiva 12 dicembre 2006 n. 2006/114/CE direttiva del Parlamento 
		Europeo e del Consiglio concernente la pubblicita' ingannevole e 
		comparativa (versione codificata), e' pubblicata nella G.U.U.E. 27 
		dicembre 2006, n. L 376.
		
		Nota all'art. 1:
		- Si riporta il testo dell'art. 28 del decreto legislativo 6 settembre 
		2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 
		luglio 2003, n. 229), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 
		2005, n. 235, Supplemento Ordinario, come modificato dal presente 
		decreto:
		"Art. 28 (Ambito di applicazione). - 1. Le disposizioni del presente 
		capo si applicano alle televendite, come definite nel regolamento in 
		materia di pubblicita' radiotelevisiva e televendite, adottato dall'Autorita' 
		per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 538/01/CSP del 26 
		luglio 2001, comprese quelle di astrologia, di cartomanzia ed 
		assimilabili e di servizi relativi a concorsi o giochi comportanti 
		ovvero strutturati in guisa di pronostici. Le medesime disposizioni si 
		applicano altresi' agli spot di televendita. ".
		
		Art. 2.
		Fornitura non richiesta nei contratti a distanza
		1. L'articolo 57 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, 
		e' sostituito dal seguente:
		"Art. 57 (Fornitura non richiesta). - 1. Il consumatore non e' tenuto ad 
		alcuna prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta. In 
		ogni caso l'assenza di risposta non implica consenso del consumatore.
		2. Salve le sanzioni previste dall'articolo 62, ogni fornitura non 
		richiesta di cui al presente articolo costituisce pratica commerciale 
		scorretta ai sensi del titolo III, capo II.".
		
		Nota all'art. 2:
		- Per i riferimenti al decreto legislativo n. 206 del 2005 si veda la 
		nota all'art. 1.
		
		Art. 3.
		Servizi non richiesti nella commercializzazione a distanza di servizi 
		finanziari
		1. L'articolo 14 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 190, 
		e'sostituito dal seguente:
		"Art. 14 (Servizi non richiesti) - 1. Il consumatore non e' tenuto ad 
		alcuna prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta. 
		L'assenza di risposta non implica consenso delconsumatore.
		2. Salve le sanzioni previste dall'articolo 16, ogni servizio non 
		richiesto di cui al presente articolo costituisce pratica commerciale 
		scorretta ai sensi del titolo III, capo II del decreto legislativo 6 
		settembre 2005, n. 206, recante "Codice del consumo".".
		
		Nota all'art. 3:
		- Il decreto legislativo del 19 agosto 2005 n. 190 (Attuazione della 
		direttiva 2002/65/CE relativa alla commercializzazione a distanza di 
		servizi finanziari ai consumatori), e' pubblicato nella Gazzetta 
		Ufficiale del 22 settembre 2005, n. 221.
		
		Art. 4.
		Regolamento di attuazione
		1. Il regolamento previsto dall'articolo 27, comma 11, del decreto 
		legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "Codice del consumo", e' 
		emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del 
		presente decreto legislativo.
		
		Nota all'art. 4:
		- Per i riferimenti al decreto legislativo n. 206 del 2005 si veda la 
		nota all'art. 1.
		
		Art. 5.
		Disposizioni finali
		1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo 
		gli articoli 5, comma 1, e 7, della legge 17 agosto 2005, n. 173, 
		recante disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del 
		consumatore dalle forme di vendita piramidali, sono abrogati nella parte 
		in cui riguardano forme di vendita piramidali tra consumatori e 
		professionisti come definite all'articolo 23, comma 1, lettera p), del 
		decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo 
		in cui e' previsto o ipotizzabile un contributo da parte di un 
		consumatore come definito dall'articolo 18, comma 1, lettera a), del 
		predetto codice. I suddetti articoli 5, comma 1, e 7, restano 
		applicabili pertanto alle forme di promozione piramidale che coinvolgano 
		qualsiasi persona fisica o giuridica che agisce nel quadro della sua 
		attivita' commerciale, industriale, artigianale o professionale.
		
		Note all'art. 5:
		- Il testo degli articoli 5 e 7 della legge 17 agosto 2005 n. 173 
		(Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore 
		dalle forme di vendita piramidali), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 
		del 2 settembre 2005, n. 204 e' il seguente:
		"Art. 5 (Divieto delle forme di vendita piramidali e di giochi o 
		catene). - 1. Sono vietate la promozione e la realizzazione di attivita' 
		e di strutture di vendita nelle quali l'incentivo economico primario dei 
		componenti la struttura si fonda sul mero reclutamento di nuovi soggetti 
		piuttosto che sulla loro capacita' di vendere o promuovere la vendita di 
		beni o servizi determinati direttamente o attraverso altri componenti la 
		struttura.
		2. E' vietata, altresi', la promozione o l'organizzazione di tutte 
		quelle operazioni, quali giochi, piani di sviluppo, "catene di 
		Sant'Antonio ", che configurano la possibilita' di guadagno attraverso 
		il puro e semplice reclutamento di altre persone e in cui il diritto a 
		reclutare si trasferisce all'infinito previo il pagamento di un 
		corrispettivo. ".
		"Art. 7 (Sanzioni). - 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave 
		reato, chiunque promuove o realizza le attivita' o le strutture di 
		vendita o le operazioni di cui all'art. 5, anche promuovendo iniziative 
		di carattere collettivo o inducendo uno o piu' soggetti ad aderire, 
		associarsi o affiliarsi alle organizzazioni od operazioni di cui al 
		medesimo articolo, e' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno o con 
		l'ammenda da 100.000 euro a 600.000 euro.
		2. Per le violazioni di cui al comma 1 si applica la sanzione accessoria 
		della pubblicazione del provvedimento con le modalita' di cui all'art. 
		36 del codice penale e della sua comunicazione alle associazioni dei 
		consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale. 
		3. All'impresa che non rispetti le disposizioni di cui all'art. 4, commi 
		2, 3, 5, 6 e 9, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 
		1.500 euro a 5.000 euro. ".
		- Per i riferimenti al decreto legislativo n. 206 del 2005 si veda la 
		nota all'art. 1.
		
		Art. 6.
		Neutralita' finanziaria
		1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o 
		maggiori oneri per la finanza pubblica.
		
		Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito 
		nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. 
		E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
		
		Dato a Roma, addi' 2 agosto 2007
		NAPOLITANO
		
		Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
		Bonino, Ministro per le politiche europee
		Bersani, Ministro dello sviluppo economico
		D'Alema, Ministro degli affari esteri
		Mastella, Ministro della giustizia
		Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze
		
		Visto, il Guardasigilli: Mastella