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Deliberazione 15 Novembre 2007
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Procedure istruttorie in materia di pubblicita' ingannevole e comparativa illecita.
(GU n. 283 del 5-12-2007)
 L'AUTORITA' 
		GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
		Nella sua adunanza del 15 novembre 2007;
		Visto il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, recante "attuazione 
		dell'art. 14 della direttiva 2005/29/CE che modifica la direttiva 
		84/450/CEE sulla pubblicita' ingannevole";
		Visto l'art. 8, comma 11, del decreto legislativo n. 145/2007, che 
		prevede che l'Autorita', con proprio regolamento, disciplini le 
		procedure istruttorie in modo da garantire il contraddittorio, la piena 
		cognizione degli atti e la verbalizzazione;
		
		Delibera
		
		di adottare il regolamento concernente "le procedure istruttorie in 
		materia di pubblicita' ingannevole e comparativa illecita" nel testo 
		allegato, parte integrante della presente delibera.
		Il regolamento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
		Repubblica italiana e sul Bollettino dell'Autorita' garante della 
		concorrenza e del mercato.
		Roma, 15 novembre 2007
		Il presidente: Catricala'
		Il segretario generale: Fiorentino
		
		Allegato
		REGOLAMENTO SULLE PROCEDURE ISTRUTTORIE IN MATERIA DI PUBBLICITA' 
		INGANNEVOLE E COMPARATIVA ILLECITA
		
		Art. 1.
		Definizioni
		Ai fini del presente regolamento si intende:
		a) per decreto legislativo, il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 
		145;
		b) per Collegio, il Presidente e i quattro Componenti;
		c) per Uffici, le unita' organizzative di cui all'art. 10, comma 6, 
		della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
		
		Art. 2.
		Ambito di applicazione
		1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti in materia di 
		pubblicita' ingannevole e comparativa illecita di cui al decreto 
		legislativo.
		
		Art. 3.
		Responsabile del procedimento
		1. Responsabile del procedimento e' il dirigente preposto all'unita' 
		organizzativa competente per materia, istituita ai sensi dell'art. 10, 
		comma 6, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, o altro funzionario dallo 
		stesso incaricato.
		2. Il responsabile di cui al comma 1 provvede all'avvio del 
		procedimento, nonche' agli adempimenti di competenza per lo svolgimento 
		dell'attivita' istruttoria.
		
		Art. 4.
		Attivita' pre-istruttoria
		1. Il responsabile del procedimento acquisisce ogni elemento utile 
		alla valutazione della fattispecie. A tal fine puo' richiedere 
		informazioni e documenti ad ogni soggetto pubblico o privato. 
		2. Qualora il committente del messaggio pubblicitario non sia 
		conosciuto, il responsabile del procedimento richiede al proprietario 
		del mezzo di diffusione ed a chiunque ne sia in possesso ogni elemento 
		idoneo ad identificarlo.
		3. Ad eccezione dei casi di particolare gravita', qualora sussistano 
		fondati motivi tali da ritenere che il messaggio costituisca una 
		pubblicita' ingannevole o una pubblicita' comparativa illecita, il 
		responsabile del procedimento, informato il Collegio, puo' invitare il 
		professionista, per iscritto, a rimuovere i profili di possibile 
		ingannevolezza o illiceita'.
		
		Art. 5.
		Richiesta di intervento
		1. Ogni soggetto od organizzazione che ne abbia interesse puo' 
		richiedere l'intervento dell'Autorita' nei confronti di pubblicita' che 
		ritenga ingannevoli o illecite ai sensi del decreto legislativo.
		2. Con la richiesta di cui al comma 1 sono portati a conoscenza dell'Autorita':
		a) nome, cognome, denominazione o ragione sociale, residenza, domicilio 
		o sede del richiedente nonche' recapiti telefonici ed eventuali recapiti 
		di telefax e di posta elettronica;
		b) elementi idonei a consentire una precisa identificazione della 
		pubblicita' oggetto della richiesta nonche' del professionista
		che l'ha posta in essere;
		c) ogni elemento ritenuto utile alla valutazione dell'Autorita'.
		3. Qualora il Collegio ritenga, sulla base degli elementi prodotti con 
		la richiesta di intervento o altrimenti acquisiti dal responsabile del 
		procedimento ai sensi dell'art. 4, comma 1 e comma 3, che non vi siano i 
		presupposti per un approfondimento istruttorio, archivia la richiesta 
		dandone comunicazione al richiedente.
		
		Art. 6.
		Avvio dell'istruttoria
		1. Il responsabile del procedimento, valutati gli elementi comunque 
		in suo possesso e quelli portati a sua conoscenza con la richiesta di 
		intervento di cui all'art. 5, avvia l'istruttoria al fine di verificare 
		l'esistenza di pubblicita' ingannevoli o comparative illecite di cui al 
		decreto legislativo.
		2. Il responsabile del procedimento comunica l'avvio dell'istruttoria, 
		ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo, al 
		professionista e ai soggetti che abbiano presentato richiesta di 
		intervento ai sensi dell'art. 5.
		3. Nella comunicazione di cui al comma 2 sono indicati l'oggetto del 
		procedimento, il termine per la sua conclusione, l'ufficio e la persona 
		responsabile del procedimento, l'ufficio presso cui si puo' accedere 
		agli atti, la possibilita' di presentare memorie scritte o documenti ed 
		il termine entro cui le memorie e i documenti possono essere presentati.
		
		Art. 7.
		Termini del procedimento
		1. Il termine per la conclusione del procedimento e' di centoventi 
		giorni, decorrenti dalla data di protocollo della comunicazione di avvio 
		e di centocinquanta giorni quando, ai sensi dell'art. 8, comma 6, del 
		decreto legislativo, si debba chiedere il parere all'Autorita' per le 
		Garanzie nelle Comunicazioni. 
		2. Nel caso in cui il professionista sia residente, domiciliato o abbia 
		sede all'estero, il termine per la conclusione del procedimento
		e' di centottanta giorni decorrenti dalla data di protocollo della 
		comunicazione di avvio e di duecentodieci giorni quando, ai sensi 
		dell'art. 8, comma 6, del decreto legislativo, si debba chiedere il 
		parere all'Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni.
		3. Il termine puo' essere prorogato, con provvedimento motivato del 
		Collegio, in persenza di particolari esigenze istruttorie, fino ad un 
		massimo di trenta giorni, ovvero, nel caso in cui il professionista 
		presenti degli impegni, fino ad un massimo di sessanta giorni.
		4. Nel caso in cui, ai sensi dell'art. 20 del presente Regolamento, il 
		Collegio disponga la sospensione del procedimento, i termini di cui al 
		comma 1 restano sospesi in attesa della pronuncia dell'organismo di 
		autodisciplina e, comunque, per un periodo non superiore a trenta giorni 
		stabilito dal Collegio.
		
		Art. 8.
		Impegni
		1. Entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione della 
		comunicazione di avvio del procedimento, il professionista puo' 
		presentare, in forma scritta, impegni tali da far venire meno i profili 
		di illegittimita' della pubblicita'.
		2. L'Autorita' valuta gli impegni e:
		a) qualora li ritenga idonei, dispone con provvedimento la loro 
		accettazione rendendoli obbligatori per il professionista, chiudendo il 
		procedimento senza accertare l'infrazione;
		b) qualora li ritenga parzialmente idonei, fissa un termine al 
		professionista per un'eventuale integrazione degli impegni stessi;
		c) nei casi di grave e manifesta ingannevolezza o illiceita' di cui 
		all'art. 8, comma 7, del decreto legislativo o in caso di inidoneita' 
		degli impegni, delibera il rigetto degli stessi.
		3. Successivamente alla decisione di accettazione di impegni, il 
		procedimento potra' essere riaperto d'ufficio, laddove:
		a) il professionista non dia attuazione agli impegni assunti;
		b) si modifichi la situazione di fatto rispetto ad uno o piu' elementi 
		su cui si fonda la decisione;
		c) la decisione di accettazione di impegni si fondi su informazioni 
		trasmesse dalle parti che siano incomplete, inesatte o fuorvianti.
		
		Art. 9.
		Sospensione provvisoria della pubblicita'
		1. Ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo, l'Autorita', 
		in caso di particolare urgenza, puo' disporre, d'ufficio e con atto 
		motivato, la sospensione della pubblicita' ritenuta ingannevole o della 
		pubblicita' comparativa ritenuta illecita.
		2. Il responsabile del procedimento assegna alle parti un termine non 
		inferiore a cinque giorni per presentare memorie scritte e documenti. 
		Trascorso detto termine, il responsabile del procedimento rimette gli 
		atti al Collegio per la decisione.
		3. Il Collegio puo' disporre con atto motivato la sospensione in via 
		provvisoria del messaggio pubblicitario anche senza acquisire le memorie 
		delle parti quando ricorrano particolari esigenze di indifferibilita' 
		dell'intervento. Entro il termine di sette giorni dal ricevimento del 
		provvedimento con il quale e' stata adottata la misura cautelare 
		provvisoria, il professionista interessato puo' presentare memorie 
		scritte e documenti. Valutate le argomentazioni del professionista, il 
		Collegio puo' confermare la sospensione provvisoria del messaggio 
		pubblicitario.
		4. II responsabile del procedimento comunica alle parti le 
		determinazioni dell'Autorita'.
		5. La decisione dell'Autorita' di sospensione della pubblicita' ritenuta 
		ingannevole o della pubblicita' comparativa ritenuta illecita deve 
		essere immediatamente eseguita a cura del professionista. Il ricorso 
		avverso il provvedimento di sospensione dell'Autorita' non sospende 
		l'esecuzione dello stesso. Dell'avvenuta esecuzione del provvedimento di 
		sospensione, il professionista da' comunicazione all'Autorita' entro 
		cinque giorni dal ricevimento del provvedimento stesso.
		
		Art. 10.
		Partecipazione all'istruttoria
		1. I soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonche' i 
		portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, 
		cui puo' derivare un pregiudizio dalle infrazioni oggetto 
		dell'istruttoria, hanno facolta' di intervenire nel procedimento in 
		corso, inoltrando apposito atto, debitamente sottoscritto, contenente:
		a) nome, cognome, denominazione o ragione sociale, sede, residenza o 
		domicilio del richiedente;
		b) l'indicazione del procedimento nel quale si intende intervenire;
		c) adeguata motivazione circa l'interesse ad intervenire.
		2. Il responsabile del procedimento, valutate la regolarita' e la 
		completezza della richiesta di partecipazione, comunica al
		richiedente che lo stesso puo':
		a) accedere agli atti del procedimento ai sensi del successivo art. 11;
		b) presentare memorie scritte, documenti, deduzioni e pareri.
		
		Art. 11.
		Accesso ai documenti e riservatezza delle informazioni raccolte
		1. Il diritto di accesso ai documenti formati o stabilmente detenuti 
		dall'Autorita' nei procedimenti concernenti pubblicita' ingannevoli o 
		comparative illecite e' riconosciuto nel corso dell'istruttoria dei 
		procedimenti stessi ai soggetti cui e' stato comunicato l'avvio del 
		procedimento, ai sensi dell'art. 6, comma 2, nonche' ai soggetti 
		intervenienti di cui all'art. 10.
		2. Qualora i documenti di cui al comma 1 contengano informazioni 
		riservate di carattere personale, commerciale, industriale e 
		finanziario, relative a persone e professionisti coinvolti nei 
		procedimenti, il diritto di accesso e' consentito, in tutto o in parte, 
		nei limiti in cui cio' sia necessario per assicurare il contraddittorio.
		3. I documenti che contengono segreti commerciali sono sottratti 
		all'accesso. Qualora essi forniscano elementi di prova di un'infrazione 
		o elementi essenziali per la difesa di un professionista, gli uffici ne 
		consentono l'accesso, limitatamente a tali elementi.
		4. Nel consentire l'accesso nei casi di cui ai commi 2 e 3 e nel 
		rispetto dei criteri ivi contenuti, gli uffici tengono conto, adottando 
		tutti i necessari accorgimenti, dell'interesse delle persone e dei 
		professionisti a che le informazioni riservate o i segreti commerciali 
		non vengano divulgati.
		5. Sono sottratte all'accesso le note, le proposte ed ogni altra 
		elaborazione degli uffici con funzione di studio e di preparazione del 
		contenuto di atti.
		6. Possono essere sottratti all'accesso, in tutto o in parte, i verbali 
		delle adunanze del Collegio, nonche' i documenti inerenti a rapporti tra 
		l'Autorita' e le istituzioni dell'Unione europea, nonche' tra l'Autorita' 
		e gli organi di altri Stati o di altre organizzazioni internazionali, 
		dei quali non sia stata autorizzata la divulgazione.
		7. I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la 
		segretezza delle informazioni fornite devono presentare agli uffici una 
		apposita richiesta che deve contenere l'indicazione dei documenti o 
		delle parti di documenti che si ritiene debbano essere sottratti 
		all'accesso, specificandone i motivi.
		8. L'ufficio, ove non ritenga sussistenti gli elementi di riservatezza o 
		di segretezza addotti a giustificazione delle richieste di cui al comma 
		7, ne da' comunicazione agli interessati, con provvedimento motivato.
		9. L'ufficio puo' disporre motivatamente il differimento dell'accesso ai 
		documenti sino a quando non sia accertata la loro rilevanza ai fini 
		della prova delle infrazioni e comunque non oltre la comunicazione della 
		data di conclusione della fase istruttoria di cui all'art. 16.
		10. Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta scritta e 
		motivata, sulla quale il responsabile del procedimento provvede entro 
		trenta giorni.
		
		Art. 12.
		Richiesta di informazioni e audizioni
		1. Il responsabile del procedimento acquisisce ogni elemento utile 
		alla valutazione della fattispecie. A tal fine puo' richiedere 
		informazioni e documenti ad ogni soggetto pubblico o privato.
		2. Il responsabile del procedimento, ove cio' sia necessario ai fini 
		della raccolta o della valutazione degli elementi istruttori, o venga 
		richiesto da almeno una delle parti, puo' disporre che le parti siano 
		sentite in apposite audizioni nel rispetto del principio del 
		contraddittorio, fissando un termine inderogabile per il loro 
		svolgimento.
		3. Alle audizioni fissate ai sensi del comma 2 presiede il responsabile 
		del procedimento. Le parti possono farsi rappresentare da un difensore o 
		da una persona di loro fiducia che produce idoneo documento attestante 
		il proprio potere di rappresentanza.
		4. Dello svolgimento delle audizioni e' redatto verbale, contenente le 
		principali dichiarazioni delle parti intervenute alle audizioni. Il 
		verbale e' sottoscritto, al termine dell'audizione, dal responsabile del 
		procedimento e dalle parti medesime. Quando taluna delle parti non vuole 
		o non e' in grado di sottoscrivere il verbale ne e' fatta menzione nel 
		verbale stesso con l'indicazione del motivo. Al termine dell'audizione 
		e' consegnata una copia del verbale alle parti intervenute che ne 
		facciano richiesta.
		5. Ai soli fini della predisposizione del verbale, puo' essere 
		effettuata registrazione, su idoneo supporto, delle audizioni. 
		
		Art. 13.
		Perizie, analisi statistiche ed economiche e consultazioni di esperti
		1. In ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini 
		dell'istruttoria, il Collegio autorizza le perizie e analisi statistiche 
		ed economiche, nonche' la consultazione di esperti, proposte dagli 
		uffici.
		2. La scelta dei periti e dei consulenti viene effettuata dall'Autorita' 
		tra le persone iscritte negli albi istituiti presso i tribunali ovvero 
		affidata ad universita' o centri di ricerca, che designano le persone 
		ritenute professionalmente piu' idonee a compiere l'accertamento tecnico 
		richiesto.
		3. Nel caso in cui l'Autorita' disponga perizie e consulenze, ne e' data 
		comunicazione alle parti del procedimento.
		4. I risultati delle perizie e delle consulenze sono comunicati dal 
		responsabile del procedimento alle parti.
		5. I soggetti ai quali e' stato comunicato l'avvio del procedimento e 
		quelli intervenuti ai sensi dell'art. 10, possono nominare, dandone 
		comunicazione al responsabile del procedimento, un loro consulente, il 
		quale puo' assistere alle operazioni svolte dal consulente 
		dell'Autorita' e presentare, nel termine di dieci giorni dalla 
		comunicazione di cui al comma 4, scritti e documenti in cui svolgere 
		osservazioni sui risultati delle indagini tecniche.
		
		Art. 14.
		Ispezioni
		1. Il Collegio autorizza le ispezioni proposte dal responsabile del 
		procedimento presso chiunque sia ritenuto in possesso di documenti 
		aziendali utili ai fini dell'istruttoria. Nei confronti delle 
		amministrazioni pubbliche si chiede previamente l'esibizione degli atti.
		2. I funzionari dell'Autorita' incaricati dal responsabile del 
		procedimento di procedere alle ispezioni esercitano i loro poteri su 
		presentazione di un atto scritto che precisi l'oggetto dell'accertamento 
		e le sanzioni per il rifiuto, l'omissione o il ritardo, senza 
		giustificato motivo, di fornire informazioni ed esibire documenti 
		richiesti nel corso dell'ispezione, nonche' nel caso in cui siano 
		fornite informazioni ed esibiti documenti non veritieri.
		3. In ogni caso, non costituisce giustificato motivo di rifiuto o di 
		omissione, ai fini delle sanzioni previste dall'art. 8, comma 4, del 
		decreto legislativo, l'opposizione:
		a) di vincoli di riservatezza o di competenza imposti da regolamenti 
		aziendali o prescrizioni interne, anche orali;
		b) di esigenze di autotutela dal rischio di sanzioni fiscali o 
		amministrative;
		c) di esigenze di tutela del segreto aziendale o industriale, salvo i 
		casi in cui l'Autorita' riconosca particolari esigenze segnalate al 
		riguardo.
		4. Per documento si intende ogni rappresentazione grafica, 
		fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del 
		contenuto di atti, anche interni ed informali, formati e utilizzati ai 
		fini dell'attivita' dell'impresa, indipendentemente dal livello di 
		responsabilita' e rappresentativita' dell'autore del documento, nonche' 
		ogni documento prodotto o contenuto su supporto informatico.
		5. I funzionari di cui al comma 2 dispongono dei seguenti poteri:
		a) accedere a tutti i locali, terreni e mezzi di trasporto del soggetto 
		nei cui confronti si svolge l'ispezione, con esclusione dei luoghi di 
		residenza o domicilio estranei all'attivita' aziendale oggetto 
		dell'indagine;
		b) controllare i documenti di cui al comma 4;
		c) prendere copia dei documenti di cui alla lettera b);
		d) richiedere informazioni e spiegazioni orali.
		6. Nel corso delle ispezioni, i soggetti interessati possono farsi 
		assistere da consulenti di propria fiducia, senza tuttavia che 
		l'esercizio di tale facolta' comporti la sospensione dell'ispezione. 
		7. Di tutta l'attivita' svolta nel corso dell'ispezione, con particolare 
		riferimento alle dichiarazioni e ai documenti acquisiti, e' redatto 
		processo verbale.
		8. Nello svolgimento dell'attivita' ispettiva, l'Autorita' puo' 
		avvalersi della collaborazione della Guardia di Finanza che, ai sensi 
		dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo, agisce con i poteri ad 
		essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e
		dell'imposta sui redditi.
		
		Art. 15.
		Onere della prova
		1. Qualora il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 8, 
		comma 5, del decreto legislativo, disponga che il professionista 
		fornisca prove sull'esattezza dei dati di fatto contenuti nella 
		pubblicita', comunica tale incombente istruttorio alle parti, indicando 
		gli elementi di prova richiesti, la motivazione della richiesta stessa e 
		il termine per la produzione della prova.
		
		Art. 16.
		Chiusura dell'istruttoria e richiesta di parere all'Autorita' per le 
		Garanzie nelle Comunicazioni
		1. Il responsabile del procedimento, allorche' ritenga 
		sufficientemente istruita la pratica, comunica alle parti la data di 
		conclusione della fase istruttoria e indica loro un termine, non 
		inferiore a dieci giorni, entro cui esse possono presentare memorie 
		conclusive o documenti.
		2. Conclusa la fase istruttoria, il responsabile del procedimento 
		rimette gli atti al Collegio per l'adozione del provvedimento finale.
		
		3. Il responsabile del procedimento, nei casi di cui all'art. 8, comma 
		6, del decreto legislativo, prima dell'adempimento di cui al comma 2 del 
		presente articolo, richiede il parere all'Autorita' per le Garanzie 
		nelle Comunicazioni, alla quale trasmette gli atti del procedimento 
		secondo le modalita' di cui all'art. 19, comma 1. L'Autorita' per le 
		Garanzie nelle Comunicazioni comunica il proprio parere entro trenta 
		giorni dal ricevimento della richiesta.
		4. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il 
		parere o senza che l'Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni abbia 
		rappresentato esigenze istruttorie, l'Autorita' Garante della 
		Concorrenza e del Mercato procede indipendentemente dall'acquisizione 
		del parere stesso. Nel caso in cui l'Autorita' per le Garanzie nelle 
		Comunicazioni abbia rappresentato esigenze istruttorie, il termine di 
		conclusione del procedimento e' sospeso, per un periodo massimo di 
		trenta giorni, dalla data di ricezione, da parte dell'Autorita' per le 
		Garanzie nelle Comunicazioni, delle notizie e documenti richiesti sino 
		alla data in cui pervenga il relativo parere.
		
		Art. 17.
		Decisione dell'Autorita'
		1. Il responsabile del procedimento comunica alle parti ed ai soggetti 
		eventualmente intervenuti nel procedimento il provvedimento finale 
		dell'Autorita', che e' altresi' pubblicato, entro venti giorni dalla sua 
		adozione, nel bollettino dell'Autorita'.
		2. Il provvedimento finale dell'Autorita' contiene l'indicazione del 
		termine ed il soggetto presso cui e' possibile ricorrere. 
		3. Al fine di assicurare al pubblico la piu' ampia conoscenza della 
		propria attivita' istituzionale, l'Autorita' puo' rendere note le 
		proprie decisioni anche attraverso comunicati stampa. 
		
		Art. 18.
		Pubblicazione del provvedimento o di una dichiarazione rettificativa
		1. L'Autorita', con il provvedimento con cui dichiara 
		l'ingannevolezza della pubblicita' o l'illiceita' della pubblicita' 
		comparativa puo' disporre, ai sensi dell'art. 8, comma 8, del decreto 
		legislativo, la pubblicazione della pronuncia, integralmente o per 
		estratto, ovvero di una dichiarazione rettificativa, a cura e spese del 
		professionista. L'Autorita' puo' altresi' disporre la pubblicazione 
		degli impegni ottenuti dal professionista ai sensi dell'art. 8 a cura e 
		spese del professionista. In tali casi l'Autorita' determina il mezzo e 
		le modalita' di tali adempimenti ed il termine entro cui gli stessi 
		devono essere effettuati. Copia del provvedimento che dispone la 
		pubblicazione della pronuncia, integralmente o per estratto, ovvero di 
		una dichiarazione rettificativa, ovvero degli impegni, viene inviata al 
		proprietario del mezzo attraverso il quale la pubblicazione deve essere 
		effettuata. La dichiarazione rettificativa puo' essere disposta in forma 
		di comunicazione personale quando il messaggio pubblicitario e' 
		indirizzato personalmente ai destinatari e questi sono determinabili.
		2. Effettuata la pubblicazione della pronuncia o della dichiarazione 
		rettificativa ovvero degli impegni di cui al comma 1, il professionista 
		ne da' immediata comunicazione all'Autorita', trasmettendo copia di 
		quanto pubblicato o dell'elenco dei destinatari cui e' stata indirizzata 
		la comunicazione individuale quando, ai sensi del comma 1, debba essere 
		indirizzata personalmente ai destinatari dell'originario messaggio 
		pubblicitario. 
		
		Art. 19.
		Comunicazioni
		1. Le comunicazioni previste dal presente regolamento sono 
		effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, 
		consegna a mano contro ricevuta, via mail mediante posta certificata e 
		firma digitale e telefax. In caso di trasmissione per telefax, i 
		documenti si considerano pervenuti al destinatario il giorno stesso in 
		cui sono stati inviati, salvo prova contraria.
		2. Al richiedente e ai soggetti eventualmente intervenuti nel 
		procedimento le comunicazioni vengono effettuate al domicilio indicato 
		nella domanda. Al committente del messaggio pubblicitario e, se 
		conosciuto, al suo autore le comunicazioni vengono effettuate presso 
		l'ultima residenza, domicilio o sede conosciuti o comunque risultanti da 
		pubblici registri. Se le comunicazioni non possono avere luogo, le 
		stesse sono effettuate mediante pubblicazione di un avviso nel 
		bollettino dell'Autorita'.
		
		Art. 20.
		Autodisciplina
		1. I soggetti che, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo, 
		richiedono la sospensione del procedimento dinanzi all'Autorita', devono 
		inoltrare apposita istanza, fornendo prova dell'esistenza del 
		procedimento dinanzi all'organismo di autodisciplina, con le indicazioni 
		idonee ad individuare tale organismo e l'oggetto del procedimento 
		stesso.
		2. Il responsabile del procedimento, ricevuta l'istanza di sospensione 
		di cui al comma 1 del presente articolo, ne da' comunicazione alle 
		parti, fissando un termine per la presentazione di osservazioni. Il 
		responsabile del procedimento comunica alle parti la pronuncia del 
		Collegio sull'istanza. Il responsabile del procedimento da' altresi' 
		tempestiva comunicazione alle parti della cessazione della causa di 
		sospensione.
		
		Art. 21.
		Disposizioni finali
		1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a 
		quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
		2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento non trova 
		piu' applicazione la disciplina di cui al decreto del Presidente della 
		Repubblica 11 luglio 2003, n. 284, recante norme sulle procedure 
		istruttorie dell'Autorita' in materia di pubblicita' ingannevole e 
		comparativa.