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Legge 6 aprile 2005, n.49
Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, in materia di messaggi pubblicitari ingannevoli diffusi attraverso mezzi di comunicazione.
(Abrogata per effetto del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, recante: "Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229")
(GU n. 86 del 14-4-2005)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. All'articolo 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, sono 
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: 
«L'Autorita' puo' inoltre richiedere all'operatore pubblicitario, ovvero al 
proprietario del mezzo che ha diffuso il messaggio pubblicitario, di esibire 
copia del messaggio pubblicitario ritenuto ingannevole o illecito, anche 
avvalendosi, nei casi di inottemperanza, dei poteri previsti dall'articolo 14, 
commi 2, 3 e 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287»;
b) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
«6-bis. Con la decisione che accoglie il ricorso l'Autorita' dispone inoltre 
l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 100.000 
euro, tenuto conto della gravita' e della durata della violazione. Nel caso dei 
messaggi pubblicitari ingannevoli di cui agli articoli 5 e 6 la sanzione non 
puo' essere inferiore a 25.000 euro»;
c) il comma 9 e' sostituito dal seguente:
«9. In caso di inottemperanza ai provvedimenti d'urgenza e a quelli inibitori o 
di rimozione degli effetti, l'Autorita' applica una sanzione amministrativa 
pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorita' 
puo' disporre la sospensione dell'attivita' di impresa per un periodo non 
superiore a trenta giorni»;
d) il comma 10 e' sostituito dal seguente:
«10. In caso di inottemperanza alle richieste di fornire le informazioni o la 
documentazione di cui al comma 3, l'Autorita' applica una sanzione 
amministrativa pecuniaria da 2.000 a 20.000 euro. Qualora le informazioni o la 
documentazione fornite non siano veritiere, l'Autorita' applica una sanzione 
amministrativa pecuniaria da 4.000 a 40.000 euro»;
e) al comma 11 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per le sanzioni 
amministrative pecuniarie conseguenti alle violazioni del presente decreto si 
osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezione 
I, e negli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e 
successive modificazioni. Il pagamento delle sanzioni amministrative di cui al 
presente articolo deve essere effettuato entro trenta giorni dalla notifica del 
provvedimento dell'Autorita».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione 
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle 
disposizioni sulla promulgazione delle legge, sull'emanazione del decreti del 
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica 
italiana, approvato con decreto del d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo 
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano 
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 
74, recante: «Attuazione della direttiva 84/450/CEE, come modificata dalla 
direttiva 97/55/CE in materia di pubblicita' ingannevole e comparativa», come 
modificato dalla presente legge:
«Art. 7 (Tutela amministrativa e giurisdizionale). - 1. L'Autorita' garante 
della concorrenza e del mercato, istituita dall'art. 10 della legge 10 ottobre 
1990, n. 287, esercita le attribuzioni disciplinate dal presente articolo.
2. I concorrenti, i consumatori, le loro associazioni ed organizzazioni, il 
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonche' ogni altra 
pubblica amministrazione che ne abbia interesse in relazione ai propri compiti 
istituzionali, anche su denuncia del pubblico, possono chiedere all'Autorita' 
garante che siano inibiti gli atti di pubblicita' ingannevole o di pubblicita' 
comparativa ritenuta illecita ai sensi del presente decreto, la loro 
continuazione e che ne siano eliminati gli effetti.
3. L'Autorita' puo' disporre con provvedimento motivato la sospensione 
provvisoria della pubblicita' ingannevole o della pubblicita' comparativa 
ritenuta illecita, in caso di particolare urgenza. In ogni caso, comunica 
l'apertura dell'istruttoria all'operatore pubblicitario e, se il committente non 
e' conosciuto, puo' richiedere al proprietario del mezzo che ha diffuso il 
messaggio pubblicitario ogni informazione idonea ad identificarlo. L'Autorita' 
puo' inoltre richiedere all'operatore pubblicitario, ovvero al proprietario del 
mezzo che ha diffuso il messaggio pubblicitario, di esibire copia del messaggio 
pubblicitario ritenuto ingannevole o illecito, anche avvalendosi, nei casi di 
inottemperanza, dei poteri previsti dall'art. 14, commi 2, 3 e 4, della legge 10 
ottobre 1990, n. 287.
4. L'Autorita' puo' disporre che l'operatore pubblicitario fornisca prove 
sull'esattezza materiale dei dati di fatto contenuti nella pubblicita' se, 
tenuto conto dei diritti o interessi legittimi dell'operatore pubblicitario e di 
qualsiasi altra parte nella procedura, tale esigenza risulti giustificata, date 
le circostanze del caso specifico. Se tale prova e' omessa o viene ritenuta 
insufficiente, i dati di fatto dovranno essere considerati inesatti.
5. Quando il messaggio pubblicitario e' stato o deve essere diffuso attraverso 
la stampa periodica o quotidiana ovvero per via radiofonica o televisiva o altro 
mezzo di telecomunicazione, l'Autorita' garante, prima di provvedere, richiede 
il parere dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni.
6. L'Autorita' provvede con effetto definitivo e con decisione motivata. Se 
ritiene la pubblicita' ingannevole o il messaggio di pubblicita' comparativa 
illecito accoglie il ricorso vietando la pubblicita' non ancora portata a 
conoscenza del pubblico o la continuazione di quella gia' iniziata. Con la 
decisione di accoglimento puo' essere disposta la pubblicazione della pronuncia, 
anche per estratto, nonche', eventualmente, di un'apposita dichiarazione 
rettificativa in modo da impedire che la pubblicita' ingannevole o il messaggio 
di pubblicita' comparativa ritenuto illecito continuino a produrre effetti.
6-bis. Con la decisione che accoglie il ricorso l'Autorita' dispone inoltre 
l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 100.000 
euro, tenuto conto della gravita' e della durata della violazione. Nel caso dei 
messaggi pubblicitari ingannevoli di cui agli articoli 5 e 6 la sanzione non 
puo' essere inferiore a 25.000 euro.
7. Nei casi riguardanti messaggi pubblicitari inseriti sulle confezioni di 
prodotti, l'Autorita', nell'adottare i provvedimenti indicati nei commi 3 e 5, 
assegna per la loro esecuzione un termine che tenga conto dei tempi tecnici 
necessari per l'adeguamento.
8. La procedura istruttoria e' stabilita con regolamento, emanato ai sensi 
dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in modo da garantire 
il contraddittorio, la piena cognizione degli atti e la verbalizzazione.
9. In caso di inottemperanza ai provvedimenti d'urgenza e a quelli inibitori o 
di rimozione degli effetti, l'Autorita' applica una sanzione amministrativa 
pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorita' 
puo' disporre la sospensione dell'attivita' di impresa per un periodo non 
superiore a trenta giorni.
10. In caso di inottemperanza alle richieste di fornire le informazioni o la 
documentazione di cui al comma 3, l'Autorita' applica una sanzione 
amministrativa pecuniaria, da 2.000 a 20.000 euro. Qualora le informazioni o la 
documentazione fornite non siano veritiere, l'Autorita' applica una sanzione 
amministrativa pecuniaria da 4.000 a 40.000 euro.
11. I ricorsi avverso le decisioni definitive adottate dall'Autorita' rientrano 
nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Per le sanzioni 
amministrative pecuniarie conseguenti alle violazioni del presente decreto si 
osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezione 
I, e negli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e 
successive modificazioni. Il pagamento delle sanzioni amministrative di cui al 
presente articolo deve essere effettuato entro trenta giorni dalla notifica del 
provvedimento dell'Autorita'.
12. Ove la pubblicita' sia stata assentita con provvedimento amministrativo, 
preordinato anche alla verifica del carattere non ingannevole della stessa o di 
liceita' del messaggio di pubblicita' comparativa, la tutela dei concorrenti, 
dei consumatori e delle loro associazioni e organizzazioni e' esperibile solo in 
via giurisdizionale con ricorso al giudice amministrativo avverso il predetto 
provvedimento.
13. E' comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario, in materia 
di atti di concorrenza sleale, a norma dell'art. 2598 del codice civile nonche', 
per quanto concerne la pubblicita' comparativa, in materia di atti compiuti in 
violazione della disciplina sul diritto d'autore protetto dalla legge 22 aprile 
1941, n. 633, e successive modificazioni e del marchio d'impresa protetto a 
norma del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modificazioni, 
nonche' delle denominazioni di origine riconosciute e protette in Italia e di 
altri segni distintivi di imprese, beni e servizi concorrenti.
14. Per la tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti 
derivanti dalle disposizioni del presente decreto si applica l'art. 3 della 
legge 30 luglio 1998, n. 281.».
Art. 2.
1. La lettera p) del comma 2 dell'articolo 4 del decretolegislativo 28 
agosto 2000, n. 274, e' abrogata.
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 
274, recante: «Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma 
dell'art. 14 della legge. 24 novembre 1999, n. 468.», come modificato dalla 
presente legge:
«Art. 4 (Competenza per materia). - 1. Il giudice di pace e' competente:
a) per i delitti consumati o tentati previsti dagli articoli 581, 582, 
limitatamente alle fattispecie di cui al secondo comma perseguibili a querela di 
parte, 590, limitatamente alle fattispecie perseguibili a querela di parte e ad 
esclusione delle fattispecie connesse alla colpa professionale e dei fatti 
commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul 
lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia 
professionale quando, nei casi anzidetti, derivi una malattia di durata 
superiore a venti giorni, 594, 595, primo e secondo comma, 612, primo comma, 
626, 627, 631, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'art. 639-bis, 632, salvo 
che ricorra l'ipotesi di cui all'art. 639-bis, 633, primo comma, salvo che 
ricorra l'ipotesi di cui all'art. 639-bis, 635, primo comma, 636, salvo che 
ricorra l'ipotesi di cui all'art. 639-bis, 637, 638, primo comma, 639 e 647 del 
codice penale;
b) per le contravvenzioni previste dagli articoli 689, 690, 691, 726, primo 
comma, e 731 del codice penale.
2. Il giudice di pace e' altresi' competente per i delitti, consumati o tentati, 
e per le contravvenzioni previsti dalle seguenti disposizioni:
a) articoli 25 e 62, terzo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, 
recante "testo unico in materia di sicurezza";
b) articoli 1095, 1096 e 1119 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante 
"Approvazione del testo definitivo del codice della navigazione";
c) art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1957, n. 918, 
recante "Approvazione del testo organico delle norme sulla disciplina dei rifugi 
alpini";
d) articoli 102 e 106 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, 
n. 361, recante "testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei 
deputati";
e) art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, 
recante "testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi 
delle amministrazioni comunali";
f) art. 15, secondo comma, della legge 28 novembre 1965, n. 1329, recante 
"Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili";
g) art. 3 della legge 8 novembre 1991, n. 362, recante "Norme di riordino del 
settore farmaceutico";
h) art. 51 della legge 25 maggio 1970, n. 352, recante "Norme sui referendum 
previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo";
i) articoli 3, terzo e quarto comma, 46, quarto comma e 65, terzo comma, del 
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante "Nuove 
norme in materia di polizia, sicurezza e regolarita' dell'esercizio delle 
ferrovie e di altri servizi di trasporto";
l) articoli 18 e 20 della legge 2 agosto 1982, n. 528, recante "Ordinamento del 
gioco del lotto e misure per il personale del lotto";
m) art. 17, comma 3, della legge 4 maggio 1990, n. 107, recante "Disciplina per 
le attivita' trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per 
la produzione di plasmaderivati";
n) art. 15, comma 3, del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, recante 
"Attuazione delle direttive n. 87/404/CEE e n. 90/488/CEE in materia di 
recipienti semplici a pressione, a norma dell'art. 56 della legge 29 dicembre 
1990, n. 428";
o) art. 11, comma 1, del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313, recante 
"Attuazione della direttiva n. 88/378/CEE relativa al ravvicinamento delle 
legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli, a norma 
dell'art. 54 della legge 29 dicembre 1990, n. 428";
p) abrogata;
q) articoli 186, commi 2 e 6, 187, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 
aprile 1992, n 285, recante "Nuovo codice della strada";
r) art. 10, comma 1, del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507, recante 
"Attuazione della direttiva n. 90/385/CEE concernente il ravvicinamento delle 
legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili 
attivi";
s) art. 23, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, recante 
"Attuazione della direttiva n. 90/3 85/CEE concernente i dispositivi medici"».
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inseritanella 
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblicaitaliana. E' fatto 
obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farlaosservare come legge dello 
Stato.
Data a Roma, addi' 6 aprile 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli