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Decreto 4 marzo 2005
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Modalita' per l'applicazione di disposizioni comunitarie in materia di commercializzazione delle uova, concernenti l'uso di particolari diciture, ai sensi del regolamento (CE) n. 2295/2003 della Commissione del 23 dicembre 2003 e del decreto legislativo del 29 luglio 2003, n. 267.
(GU n. 108 del 11-5-2005)
 IL MINISTRO DELLE POLITICHE 
AGRICOLE E FORESTALI
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il Regolamento (CEE) del Consiglio n. 1907/90 del 26 giugno 1990, relativo 
a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova, da ultimo 
modificato dal Reg. (CE) n. 2052/2003, del 17 novembre 2003;
Visto il Regolamento (CE) della Commissione n. 2295/2003, del 23 dicembre 2003 e 
successive modifiche;
Visto il Regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, 
relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e 
all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari;
Visto il decreto legislativo n. 267, del 29 luglio 2003, recante l'attuazione 
delle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole 
e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento;
Considerato che a norma dell'art. 1 della legge 3 maggio 1971, n. 419, il 
controllo sull'osservanza delle disposizioni concernenti la commercializzazione 
delle uova e' esercitato dall'Ispettorato centrale repressione frodi del 
Ministero delle politiche agricole e forestali;
Considerato che il Regolamento (CEE) del Consiglio n. 1907/90, del 26 giugno 
1990 e successive modifiche ha reso obbligatoria l'indicazione del sistema di 
allevamento sulle uova e relativi imballaggi;
Ritenuto di dover stabilire, tra l'altro, le modalita' per autorizzare i centri 
d'imballaggio delle uova ad usare le diciture relative all'origine delle uova, 
alla data di deposizione ed al tipo di alimentazione somministrata alle galline 
nonche' i relativi criteri di controllo;
Considerato che occorre rivedere la normativa nazionale in funzione delle 
intervenute modifiche nella regolamentazione comunitaria e, conseguentemente, 
abrogare il decreto ministeriale 19 giugno 2002; 
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le 
province autonome nella adunanza del 16 dicembre 2004, ai sensi dell'art. 2, 
comma 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Decretano:
Titolo I
DICITURE OBBLIGATORIE 
Art. 1.
Sistemi di allevamento
1. Le imprese in possesso dell'autorizzazione a funzionare quali centri 
d'imballaggio delle uova, rilasciata ai sensi dell'art. 2 della legge 3 maggio 
1971, n. 419, devono apporre sugli imballaggi delle uova della categoria «A», 
una delle sottostanti diciture atte ad individuare il sistema di allevamento 
delle galline ovaiole: sull'imballaggio (obbligatorie)
a) «Uova da allevamento all'aperto»;
b) «Uova da allevamento a terra»;
c) «Uova da allevamento in gabbie»;
d) «Uova da agricoltura biologica».
2. Fatte salve le specifiche disposizioni previste per l'etichettatura dei 
prodotti da agricoltura biologica, di cui al Regolamento (CEE) n. 2092/91 del 
Consiglio, le imprese di cui al paragrafo precedente possono apporre sulle uova 
della categoria «A», unitamente al codice obbligatorio distintivo del produttore 
e del sistema di allevamento, di cui all'art. 2, una delle seguenti diciture:
sulle uova
(obbligatorie) (facoltative)
a) 1IT ................... «Aperto»
b) 2IT ................... «A terra»
c) 3IT ................... «Gabbia».
d) 0IT ................... «All.Bio»
Per apporre le predette diciture sugli imballaggi e sulle uova, gli allevatori 
devono attenersi al rispetto dei requisiti minimi in allevamento indicati 
nell'allegato III del regolamento (CE) 2295/2003.
Art. 2.
Codice distintivo del produttore
1. I detentori di galline ovaiole devono ottenere la registrazione 
dell'allevamento ed il rilascio del codice identificativo del produttore e del 
sistema di allevamento delle ovaiole, secondo le modalita' prescritte dal 
decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267. 
Soltanto questi produttori, nei cui allevamenti sono soddisfatti i requisiti 
minimi per la protezione delle galline ovaiole stabiliti nell'allegato III del 
Reg. (CE) 2295/2003, nonche' nel su citatodecreto legislativo, attuazione della 
direttiva 1999/74/CE richiamata nel medesimo allegato III, possono fornire ai 
centri d'imballaggio le uova sulle quali apporre le prescritte diciture. A 
partire dal 1° luglio 2005, anche i piccoli produttori che allevano meno di 350 
galline ovaiole e che, quindi, non ricadono nell'ambito di applicazione del 
predetto decreto legislativo, per poter vendere le uova sui mercati locali 
devono rispettare i requisiti minimi per il benessere delle ovaiole di cui alla 
vigente normativa ed essere in possesso del codice identificativo.
2. Per il rilascio del codice identificativo dell'allevamento gli interessati 
devono inoltrare domanda, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del decreto legislativo 
n. 267/2003, al Servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale (ASL) 
competente per territorio, che nella fattispecie ha la funzione di autorita' 
sanitaria di controllo. Ogni modifica dei dati richiesti per la registrazione 
degli allevamenti deve essere tempestivamente comunicata all'ASL stessa.
3. Le ASL, per il tramite degli assessorati alla sanita' delle regioni e 
province autonome, trasmettono, preferibilmente per via telematica, l'elenco dei 
codici rilasciati, completo di tutti gli elementi identificativi e delle 
caratteristiche delle aziende previsti all'allegato E del decreto legislativo n. 
267/2003, al Ministero della salute - Direzione generale della sanita' 
veterinaria e degli alimenti (D.G.S.V.A.) - Ufficio X. La trasmissione del 
suddetto elenco dovra' avvenire per la prima volta entro trenta giorni dalla 
data di pubblicazione del presente decreto. Il Ministero della salute aggrega i 
dati e li trasmette al Ministero delle politiche agricole e forestali (MiPAF) - 
D.G. per le politiche agroalimentari - PAGR. IV, al fine di costituire un elenco 
nazionale dei produttori di uova per sistema di allevamento, che consenta a 
quest'ultima amministrazione di ottemperare agli obblighi che la normativa 
comunitaria impone in merito alla trasmissione dei dati statistici.
4. I Ministeri su menzionati utilizzeranno i dati di cui all'elenco nazionale al 
fine di assicurare, ciascuno nel proprio ambito di competenza, i necessari 
controlli.
5. Le regioni e le province autonome devono inviare entro il 15 febbraio di ogni 
anno gli elenchi aggiornati al Ministero della salute, che provvedera' ad 
inoltrarli, per via elettronica, al MiPAF entro il successivo 15 marzo. Inoltre 
le regioni e le province autonome devono comunicare tempestivamente all'Ufficio 
X della D.G.S.V.A. eventuali revoche e sospensioni comminate alle aziende a 
seguito di inadempienze agli obblighi imposti dalla normativa comunitaria e 
nazionale. Per agevolare l'adempimento delle predette disposizioni, le ASL sono 
tenute a comunicare alle competenti autorita' regionali ogni eventuale 
variazione degli elenchi (attribuzione nuovi codici, revoche, sospensioni) entro 
quindici giorni dalla variazione medesima.
6. Ciascun produttore e' tenuto a mantenere aggiornato un registro conforme al 
modello riportato in allegato I.
7. La timbratura delle uova con il codice del produttore puo' essere effettuata 
sia presso l'azienda di produzione sia presso il centro d'imballaggio che 
effettua la classificazione. Qualora le uova siano consegnate da un produttore 
ad un centro d'imballaggio situato in un altro Stato membro, sono contrassegnate 
col numero distintivo del produttore prima di lasciare il luogo di produzione.
8. Nel caso di trasferimento di uova non classificate da un centro d'imballaggio 
ad un altro, le uova sono stampigliate con il numero distintivo del produttore 
antecedentemente alla spedizione al secondo centro d'imballaggio.
Art. 3.
Uova vendute sciolte
In caso di vendita al minuto di uova sciolte devono essere indicate in modo 
chiaro e perfettamente visibile al consumatore le seguenti informazioni:
1) categoria di qualita';
2) categoria di peso;
3) numero distintivo del produttore, con relativa spiegazione del significato;
4) numero di identificazione del centro di imballaggio;
5) data di durata minima;
6) modalita' di conservazione dopo l'acquisto.
Dal 1° luglio 2005 anche i piccoli produttori che saranno soggetti all'obbligo 
della stampigliatura delle uova, dovranno esporre le indicazioni di cui al 
precedente punto 3.
Art. 4.
Centri d'imballaggio
1. I centri d'imballaggio autorizzati ai sensi della legge 3 maggio 1971, n. 
419, iscritti dal MiPAF in un apposito elenco, sono tenuti a mantenere 
aggiornati dei registri speciali, conformemente ai modelli riportati agli 
allegati II e III.
2. Le uova devono essere consegnate ai centri d'imballaggio e da questi 
mantenute in spazi prestabiliti, separatamente, a seconda del sistema di 
allevamento, in contenitori recanti le rispettive diciture; le operazioni di 
calibratura e di imballaggio delle uova si effettuano separatamente per sistema 
di allevamento.
3. Per ogni partita di uova venduta in piccoli imballaggi recanti una delle 
diciture previste all'art. 1, i centri d'imballaggio tengono aggiornati appositi 
registri conformi ai modelli riportati nell'allegato III. In alternativa al 
registro di vendita, i centri d'imballaggio possono raccogliere le fatture o i 
bollettini di consegna delle uova, provvisti delle diciture di cui all'art. 1.
4. Le diciture relative al sistema di allevamento devono essere riportate 
obbligatoriamente sia sui piccoli sia sui grandi imballaggi.
Titolo II
DICITURE FACOLTATIVE
Art. 5.
Origine delle uova
1. Sulle uova, sui piccoli imballaggi e sui grandi imballaggi e' possibile 
apporre diciture e/o simboli relativi all'origine delle uova, facendo 
riferimento ad una circoscrizione amministrativa o ad altra area geografica ben 
definita del territorio dell'Unione europea dove le uova sono state prodotte; in 
tal caso, i produttori ed i centri d'imballaggio interessati sono tenuti a darne 
comunicazione al MiPAF tramite l'ufficio dell'ispettorato centrale repressione 
frodi competente per territorio che esprime parere al riguardo.
2. Nel caso di vendita di uova sciolte l'indicazione dell'origine delle uova 
puo' essere utilizzata soltanto se le singole uova sono stampigliate con le 
rispettive diciture e/o simboli.
3. Per utilizzare le diciture e/o i simboli riguardanti l'origine delle uova:
i produttori devono utilizzare i registri conformi al modello riportato 
nell'allegato V;
i centri d'imballaggio devono utilizzare registri conformi ai modelli riportati, 
rispettivamente, negli allegati IV e VI.
Quest'ultimo registro, tuttavia, puo' essere sostituito dalla raccolta delle 
fatture o bollette di consegna provviste delle diciture di cui sopra.
Art. 6.
Tipo di alimentazione
1. I centri d'imballaggio possono apporre sulle uova e sui grandi e piccoli 
imballaggi che le contengono diciture che fanno riferimento al tipo di 
alimentazione somministrata alle galline ovaiole. Tali diciture, in conformita' 
con la normativa vigente in materia di alimentazione animale, non potranno in 
alcun caso contenere riferimenti relativi alle caratteristiche sanitarie del 
mangime stesso.
2. I produttori ed i centri d'imballaggio interessati all'utilizzo delle 
diciture relative al sistema di alimentazione sono tenuti a darne comunicazione 
al MiPAF tramite l'ufficio dell'ispettorato centrale repressione frodi 
competente per territorio, che esprime parere al riguardo, ed a produrre una 
dichiarazione dei fornitori di mangime e del mangimificio di presa conoscenza ed 
accettazione degli obblighi di tenuta delle registrazioni di cui all'art. 27, 
paragrafo 2 del Reg. (CE) 2295/2003.
3. I centri d'imballaggio che si avvalgono delle diciture relative al tipo di 
alimentazione debbono tenere, per un periodo di almeno sei mesi, una 
registrazione dettagliata delle consegne di uova fatte dall'allevatore, secondo 
il fac simile in allegato IV.
I centri d'imballaggio tengono, per un periodo di almeno sei mesi, anche una 
registrazione separata delle vendite di piccoli imballaggi e di uova recanti le 
diciture di cui al primo comma, secondo il fac simile in allegato VI. Tuttavia, 
invece delle registrazioni delle vendite sopradette, i centri d'imballaggio 
possono tenere le fatture o le bollette di consegna con le indicazioni relative 
al tipo di alimentazione somministrata alle galline ovaiole.
4. Il produttore tiene una registrazione aggiornata che indica la quantita' ed 
il tipo di mangimi semplici e/o composti ricevuti in fornitura e dei mangimi 
prodotti nella stessa azienda per autoconsumo, la data della fornitura e il nome 
del mangimificio o del fornitore del mangime, il numero e l'eta' delle galline 
ovaiale, il numero delle uova prodotte e le relative consegne, la data di 
spedizione e il nome degli acquirenti, secondo i fac simili riportati negli 
allegati V e VII.
Tale registrazione e' tenuta per almeno sei mesi dopo la cessazione della 
fornitura di uova da parte del produttore o dopo l'eliminazione delle galline 
ovaiole.
5. I fornitori di mangimi e i mangimifici di cui al punto 2 hanno l'obbligo, ai 
sensi dell'art. 27 comma 2 del Reg. (CE) 2295/2003, di tenere la contabilita' 
delle consegne effettuate dalla quale risulti la composizione degli alimenti 
forniti agli allevatori, per almeno sei mesi dopo la spedizione degli stessi.
6. L'indicazione relativa al tipo di alimentazione somministrata alle galline 
ovaiole deve essere uguale sia sui grandi imballaggi sia su quelli piccoli. In 
caso di vendita di uova sciolte, tali indicazioni possono essere utilizzate 
soltanto se le singole uova sono contrassegnate con le rispettive diciture.
7. I cereali possono essere indicati come ingredienti dei mangimi solamente se 
costituiscono almeno il 60% in peso della formula del mangime che puo' 
comprendere al massimo il 15% di sottoprodotti di cereali. Tuttavia, qualora sia 
fatto riferimento a cereali specifici, ogni cereale deve rappresentare almeno il 
30% della formula del mangime utilizzato, in caso d'indicazione di un solo 
cereale e almeno il 5% in caso d'indicazione di piu' cereali.
8. L'Ispettorato centrale repressione frodi procede, almeno una volta l'anno, ad 
ispezioni presso gli allevamenti e i mangimifici per verificare la 
corrispondenza delle indicazioni utilizzate.
Art. 7.
Data di deposizione
1. I centri d'imballaggio delle uova possono essere autorizzati ad apporre 
la data di deposizione sugli imballaggi. In tal caso essa deve essere indicata 
anche sulle uova in essi contenute. Tale data deve essere stampigliata sulle 
uova durante o immediatamente dopo la classificazione o direttamente presso 
l'allevamento. 
In questi casi si applicano le seguenti disposizioni:
a) i produttori ed i centri d'imballaggio debbono presentare domanda all'ufficio 
dell'ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio, secondo i 
fac simile allegati VIII e IX che la trasmette al MiPAF corredata del proprio 
parere a seguito di specifica ispezione. Nel caso che le due suddette figure 
professionali siano riunite nella stessa impresa, e' sufficiente una unica 
domanda;
b) i centri d'imballaggio uova tengono aggiornati dei registri speciali conformi 
ai modelli riportati in allegato X; c) i produttori di uova sulle quali va 
apposta la data di deposizione tengono costantemente aggiornato un registro 
conforme al modello in allegato XI;
d) i produttori ed i centri d'imballaggio di cui al presente articolo sono poi 
soggetti ad ispezioni periodiche da parte dell'Ispettorato centrale repressione 
frodi almeno con frequenza bimestrale.
Art. 8.
Disposizioni finali
1. In virtu' dell'art. 4 del Reg. (CE) n. 2295/2003, tutti i numeri 
distintivi attribuiti dal MiPAF ai centri d'imballaggio di uova ricadenti nel 
territorio nazionale sono automaticamente variati sostituendo l'iniziale numero 
4 con il codice IT (es: 44539 diventa IT4539). Tuttavia, per consentire lo 
smaltimento dei vecchi imballaggi, i numeri distintivi autorizzati anteriormente 
al 31 dicembre 2003 possono essere ancora utilizzati fino al 31 dicembre 2004, 
cosi' come disposto all'art. 39 del predetto regolamento. 
2. A partire dal 1° luglio 2005 il codice distintivo dell'allevamento dovra' 
essere stampigliato anche sulle uova non classificate vendute sul mercato 
pubblico locale direttamente dal produttore. A tale obbligo dovranno attenersi 
anche i piccoli produttori che non ricadono nell'ambito di applicazione del 
decreto legislativo n. 267/2003.
3. Le regioni e le province autonome mettono a disposizione dei consumatori le 
informazioni che consentono di interpretare correttamente i codici distintivi 
del produttore apposti sulle uova ed in particolare:
1) lo Stato membro o paese terzo di produzione;
2) il sistema di allevamento;
3) la denominazione e sede dell'azienda in cui ha avuto luogo la produzione;
4) gli estremi della ASL competente per l'allevamento di produzione.
Le predette informazioni possono essere comunicate al consumatore direttamente 
nei punti vendita.
4. Tutti i registri previsti dal presente decreto e dagli articoli 12, 13, 15 
del Reg (CE) n. 2295/2003 devono essere preventivamente bollati e vidimati 
dall'ispettorato centrale repressione frodi competente. In luogo dei predetti 
registri separati, ogni qualvolta cio' sia possibile, e' consentito utilizzare 
uno o piu' registri o altro tipo di registrazione riportante tutte le 
informazioni prescritte.
5. Ai sensi del decreto ministeriale n. 376, del 25 maggio 1992, le 
autorizzazioni ministeriali ad apporre le diciture di cui ai precedenti articoli 
5, 6 e 7 sono rilasciate, qualora i risultati dell'istruttoria dell'organismo di 
controllo competente siano favorevoli, entro il termine di 90 giorni dalla data 
di ricevimento della domanda degli interessati da parte del MiPAF.
6. Entro il 31 gennaio di ogni anno, per l'anno civile precedente, le aziende 
alle quali e' stato rilasciato il codice di cui all'art. 2, trasmettono 
all'Ufficio dell'ICRF competente per territorio la rilevazione del numero medio 
di galline ovaiole presenti negli allevamenti (pari al numero di galline 
allevate moltiplicate per il numero di settimane di produzione diviso 52). Gli 
uffici dell'ICRF trasmettono a loro volta tali dati in forma aggregata per 
sistema di allevamento, al MiPAF per via elettronica.
7. Ai sensi dell'art. 117, quinto comma della Costituzione, il presente decreto 
si applica per le regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto 
a rendere applicativo il regolamento n. 2295/2003, fino alla data di entrata in 
vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma. 
Per quanto non previsto dal presente decreto si rinvia ai corrispondenti 
articoli del Reg (CE) n. 2295/2003.
Il decreto ministeriale 19 giugno 2002 e' abrogato.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed 
entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
Roma, 4 marzo 2005
Il Ministro delle politiche agricole e forestali
Alemanno
Il Ministro della salute
Sirchia
Registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive,
registro n. 1, foglio n. 370
Allegati omessi