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Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209
Codice delle assicurazioni private.
(GU n. 239 del 13-10-2005- Suppl. Ordinario n.163)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, come modificato dalla 
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, con riferimento ai principi di 
unita', continuita' e completezza dell'ordinamento giuridico;
Visti gli articoli 14 e 16 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito 
dall'articolo 1 della legge 29 luglio 2003, n. 229, recante interventi urgenti 
in materia di qualita' della regolazione, riassetto normativo e semplificazione 
- legge di semplificazione per il 2001;
Vista la legge 29 luglio 2003, n. 229, recante interventi urgenti in materia di 
qualita' della regolazione, riassetto normativo e codificazione - legge di 
semplificazione per il 2001, ed in particolare l'articolo 4, recante delega al 
Governo per il riassetto delle disposizioni in materia di assicurazioni private, 
cosi' come modificato dall'articolo 2, comma 7, della legge 27 luglio 2004, n. 
186, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 
2004, n. 136;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia 
di protezione di dati personali;
Visto il regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, recante regolamento per la 
esecuzione del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, concernente 
l'esercizio delle assicurazioni private;
Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449;
Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, recante assicurazione obbligatoria 
della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e 
dei natanti;
Visto il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, recante modifica della disciplina 
dell'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla 
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;
Visto il decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 24 novembre 1978, n. 738, recante agevolazioni al trasferimento del 
portafoglio e del personale delle imprese di assicurazione poste in liquidazione 
coatta amministrativa;
Vista la legge 7 febbraio 1979, n. 48, recante istituzione e funzionamento 
dell'albo nazionale degli agenti di assicurazione; 
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente riforma della vigilanza sulle 
assicurazioni;
Vista la legge 28 novembre 1984, n. 792, recante istituzione e funzionamento 
dell'albo dei mediatori di assicurazione;
Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio 
delle assicurazioni private sulla vita;
Vista la legge 11 novembre 1986, n. 772, recante disciplina della 
coassicurazione comunitaria;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 242, recante disciplina dell'assicurazione 
obbligatoria della responsabilita' civile per danni causati dalla circolazione 
nel territorio della Repubblica dei veicoli a motore e dei natanti immatricolati 
o registrati in Stati esteri;
Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla 
legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di 
imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;
Visto il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante attuazione delle 
direttive 84/641/CEE, 87/343/CEE e 87/344/CEE in materia di assicurazioni di 
assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria, a norma degli 
articoli 25, 26 e 27 della legge 29 dicembre 1990, n. 428;
Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 49, di attuazione della 
direttiva 88/357/CEE, concernente coordinamento delle disposizioni legislative, 
regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa 
dall'assicurazione sulla vita e alla fissazione delle disposizioni volte ad 
agevolare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e che 
modifica la direttiva 73/239/CEE;
Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 166, recante istituzione e funzionamento del 
ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni 
ai veicoli a motore ed ai natanti soggetti alla disciplina della legge 24 
dicembre 1969, n. 990, derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio 
degli stessi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1993, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 1993, recante minimi di garanzia 
per l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla 
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante 
regolamento recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia 
di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero 
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Visto il decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, recante misure urgenti per la ricostruzione 
e la ripresa delle attivita' produttive nelle zone colpite dalle eccezionali 
avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese 
di novembre 1994; 
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di recepimento della 
direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e che 
modifica le direttive 72/267/CEE e 90/619/CEE;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di recepimento della 
direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le 
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti 
l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e che modifica le 
direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, di attuazione della 
direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di 
assicurazione;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione 
delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private 
e di interesse collettivo, a norma degli articoli 11, comma 1, lettera b), e 14 
della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della 
direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel 
settore assicurativo;
Visto il decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 26 maggio 2000, n. 137;
Vista la legge 5 marzo 2001, n. 57, recante disposizioni in materia di apertura 
e regolazione dei mercati;
Visto il decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239, di attuazione della 
direttiva 98/78/CE relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di 
assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo;
Vista la legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante misure per favorire 
l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 93, di attuazione della direttiva 
2001/17/CE in materia di risanamento e liquidazione delle imprese di 
assicurazione;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 190, di attuazione della 
direttiva 2000/26/CE in materia di assicurazione della responsabilita' civile 
risultante dalla circolazione di autoveicoli, che modifica anche la direttiva 
73/239/CEE e la direttiva 88/357/CEE;
Visto il decreto legislativo 3 novembre 2003, n. 307, di attuazione della 
direttiva 2002/12/CE e della direttiva 2002/13/CE concernenti il margine di 
solvibilita' delle imprese di assicurazione, rispettivamente, sulla vita e nei 
rami diversi dall'assicurazione sulla vita;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, di esercizio delle opzioni 
previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di 
principi contabili internazionali;
Visto il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, di attuazione della 
direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 
2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese 
di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato 
finanziario, nonche' all'istituto della consultazione preliminare in tema di 
assicurazioni;
Vista la direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 
dicembre 2002, sull'intermediazione assicurativa;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella 
riunione del 16 luglio 2004;
Acquisito il parere della Conferenza unificata in data 25 novembre 2004;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per 
gli atti normativi nell'Adunanza del 14 febbraio 2005;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del 
Senato della Repubblica;
Vista la segnalazione dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato in 
data 1° giugno 2005;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 
settembre 2005;
Sulla proposta del Ministro delle attivita' produttive e del Ministro per le 
politiche comunitarie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con 
il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro della giustizia;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I
Definizioni e classificazioni generali
Art. 1.
Definizioni
1. Agli effetti del codice delle assicurazioni private si intendono per:
a) assicurazione contro i danni: le assicurazioni indicate all'articolo 2, comma 
3;
b) assicurazione sulla vita: le assicurazioni e le operazioni indicate 
all'articolo 2, comma 1;
c) attivita' assicurativa: l'assunzione e la gestione dei rischi effettuata da 
un'impresa di assicurazione;
d) attivita' riassicurativa: l'assunzione e la gestione dei rischi ceduti da 
un'impresa di assicurazione o la retrocessione dei rischi effettuata da 
un'impresa di riassicurazione;
e) attivita' in regime di liberta' di prestazione di servizi o rischio assunto 
in regime di liberta' di prestazione di servizi: l'attivita' che un'impresa 
esercita da uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro 
assumendo obbligazioni con contraenti aventi il domicilio, ovvero, se persone 
giuridiche, la sede in un altro Stato membro o il rischio che un'impresa assume 
da uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro diverso da quello 
in cui e' ubicato il rischio;
f) attivita' in regime di stabilimento o rischio assunto in regime di 
stabilimento: l'attivita' che un'impresa esercita da uno stabilimento situato 
nel territorio di uno Stato membro assumendo obbligazioni con contraenti aventi 
il domicilio, ovvero, se persone giuridiche, la sede nello stesso Stato o il 
rischio che un'impresa assume da uno stabilimento situato nel territorio dello 
Stato membro in cui e' ubicato il rischio;
g) autorita' di vigilanza: l'autorita' nazionale incaricata della vigilanza 
sulle imprese e sugli intermediari e gli altri operatori del settore 
assicurativo;
h) carta verde: certificato internazionale di assicurazione emesso da un ufficio 
nazionale secondo la raccomandazione n. 5 adottata il 25 gennaio 1949 dal 
sottocomitato dei trasporti stradali del comitato dei trasporti interni della 
Commissione economica per l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite;
i) codice della strada: il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 
successive modificazioni;
l) codice in materia di protezione dei dati personali: il decreto legislativo 30 
giugno 2003, n. 196;
m) CONSAP: la Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A.;
n) credito di assicurazione: ogni importo dovuto da un'impresa di assicurazione 
ad assicurati, contraenti, beneficiari o altre parti lese aventi diritto ad 
agire direttamente contro l'impresa di assicurazione e derivante da un contratto 
di assicurazione o da operazioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 3, nell'ambito 
di attivita' di assicurazione diretta, compresi gli importi detenuti in riserva 
per la copertura a favore dei medesimi aventi diritto
allorquando alcuni elementi del debito non sono ancora conosciuti. 
Sono parimenti considerati crediti di assicurazione i premi detenuti da 
un'impresa di assicurazione, prima dell'avvio delle procedure di liquidazione 
dell'impresa stessa, in seguito alla mancata stipulazione o alla risoluzione dei 
medesimi contratti ed operazioni, in virtu' della legge applicabile a tali 
contratti e operazioni;
o) fondo di garanzia: un organismo creato da uno Stato membro che ha almeno il 
compito di rimborsare, entro i limiti dell'obbligo di assicurazione, i danni 
alle cose o alle persone causati da un veicolo non identificato o per il quale 
non vi e' stato adempimento dell'obbligo di assicurazione;
p) Fondo di garanzia delle vittime della caccia: il fondo costituito presso la 
CONSAP e previsto dall'articolo 303;
q) Fondo di garanzia delle vittime della strada: il fondo costituito presso la 
CONSAP e previsto dall'articolo 285;
r) grandi rischi: si intendono per grandi rischi quelli rientranti nei rami di 
cui all'articolo 2, comma 3, qui di seguito indicati:
1) 4 (corpi di veicoli ferroviari), 5 (corpi di veicoli aerei), 6 (corpi di 
veicoli marittimi, lacustri e fluviali), 7 (merci trasportate), 11 (r.c. 
aeromobili) e 12 (r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali) salvo quanto 
previsto al numero 3);
2) 14 (credito) e 15 (cauzione), qualora l'assicurato eserciti professionalmente 
un'attivita' industriale, commerciale o intellettuale e il rischio riguardi 
questa attivita';
3) 3 (corpi di veicoli terrestri, esclusi quelli ferroviari), 8 (incendio ed 
elementi naturali), 9 (altri danni ai beni), 10 (r.c. autoveicoli terrestri), 12 
(r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali) per quanto riguarda i natanti 
soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 123, 13 (r.c. 
generale) e 16 (perdite pecuniarie), purche' l'assicurato superi i limiti di 
almeno due dei tre criteri seguenti: 1) il totale dell'attivo dello stato 
patrimoniale risulti superiore ai seimilionieduecentomila euro; 2) l'importo del 
volume d'affari risulti superiore ai dodicimilionieottocentomila euro; 3) il 
numero dei dipendenti occupati in media durante l'esercizio risulti superiore 
alle
duecentocinquanta unita'. Qualora l'assicurato sia un'impresa facente parte di 
un gruppo tenuto a redigere un bilancio consolidato, le condizioni di cui sopra 
si riferiscono al bilancio consolidato del gruppo;
s) impresa: la societa' di assicurazione o di riassicurazione autorizzata;
t) impresa di assicurazione: la societa' autorizzata secondo quanto previsto 
nelle direttive comunitarie sull'assicurazione diretta;
u) impresa di assicurazione autorizzata in Italia ovvero impresa di 
assicurazione italiana: la societa' avente sede legale in Italia e la sede 
secondaria in Italia di impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato 
terzo, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni o delle operazioni di cui 
all'articolo 2;
v) impresa di assicurazione comunitaria: la societa' avente sede legale e 
amministrazione - centrale in uno Stato membro dell'Unione europea diverso 
dall'Italia o in uno Stato aderente allo Spazio economico europeo, autorizzata 
secondo quanto previsto nelle direttive comunitarie sull'assicurazione diretta;
z) impresa di assicurazione extracomunitaria: la societa' di assicurazione 
avente sede legale e amministrazione centrale in uno Stato non appartenente 
all'Unione europea o non aderente allo Spazio economico europeo, autorizzata per 
l'esercizio delle assicurazioni o delle operazioni di cui all'articolo 2;
aa) impresa di partecipazione assicurativa: una societa' controllante il cui 
unico o principale oggetto consiste nell'assunzione di partecipazioni di 
controllo, nonche' nella gestione e valorizzazione di tali partecipazioni, se le 
imprese controllate sono esclusivamente o principalmente imprese di 
assicurazione, imprese di assicurazione extracomunitarie, imprese di 
riassicurazione, sempre che almeno una di esse sia un'impresa di assicurazione 
avente sede legale nel territorio della Repubblica e che non sia una societa' di 
partecipazione finanziaria mista secondo le rilevanti disposizioni 
dell'ordinamento comunitario sulla vigilanza supplementare delle imprese 
appartenenti ad un conglomerato finanziario;
bb) impresa di partecipazione assicurativa mista: una societa' controllante 
diversa da un'impresa di assicurazione, da un'impresa di assicurazione 
extracomunitaria, da un'impresa di riassicurazione o da un'impresa di 
partecipazione assicurativa, sempre che almeno una delle sue imprese controllate 
sia un'impresa di assicurazione avente sede legale nel territorio della 
Repubblica e che non sia una societa' di partecipazione finanziaria mista 
secondo le rilevanti disposizioni dell'ordinamento comunitario sulla vigilanza 
supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario;
cc) impresa di riassicurazione: la societa' autorizzata all'esercizio della sola 
riassicurazione, diversa da una impresa di assicurazione o da una impresa di 
assicurazione extracomunitaria, la cui attivita' principale consiste 
nell'accettare rischi ceduti da una impresa di assicurazione, da una impresa di 
assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, o da altre imprese di 
riassicurazione;
dd) ISVAP: l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di 
interesse collettivo;
ee) legge fallimentare: il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive 
modificazioni;
ff) localizzazione: la presenza di attivita' mobiliari ed immobiliari 
all'interno del territorio di un determinato Stato. I crediti sono considerati 
come localizzati nello Stato nel quale gli stessi sono esigibili;
gg) margine di solvibilita' disponibile: il patrimonio dell'impresa, libero da 
qualsiasi impegno prevedibile ed al netto degli elementi immateriali;
hh) margine di solvibilita' richiesto: ammontare minimo del patrimonio netto del 
quale l'impresa dispone costantemente, secondo quanto previsto nelle direttive 
comunitarie sull'assicurazione diretta;
ii) mercato regolamentato: un mercato finanziario autorizzato o riconosciuto ai 
sensi della parte III, titolo I, del testo unico dell'intermediazione 
finanziaria, nonche' i mercati di Stati appartenenti all'OCSE che sono 
istituiti, organizzati e disciplinati da disposizioni adottate o approvate dalle 
competenti autorita' nazionali e che soddisfano requisiti analoghi a quelli dei 
mercati regolamentati di cui al testo unico dell'intermediazione finanziaria;
ll) natante: qualsiasi unita' che e' destinata alla navigazione marittima, 
fluviale o lacustre e che e' azionata da propulsione meccanica;
mm) Organismo di indennizzo italiano: l'organismo istituito presso la CONSAP e 
previsto dall'articolo 296;
nn) partecipazioni: le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari che 
attribuiscono diritti amministrativi o comunque i diritti previsti dall'articolo 
2351, ultimo comma, del codice civile; 
oo) partecipazioni rilevanti: le partecipazioni che comportano il controllo 
della societa' e le partecipazioni individuate dall'ISVAP, in conformita' ai 
principi stabiliti nel regolamento adottato dal Ministro delle attivita' 
produttive, con riguardo alle diverse fattispecie disciplinate, tenendo conto 
dei diritti di voto e degli altri diritti che consentono di influire sulla 
societa';
pp) portafoglio del lavoro diretto italiano: tutti i contratti stipulati da 
imprese di assicurazione italiane, ad eccezione di quelli stipulati da loro sedi 
secondarie situate in Stati terzi; 
qq) portafoglio del lavoro indiretto italiano: i contratti, ovunque stipulati, 
da imprese italiane o da stabilimenti in Italia di imprese aventi la sede legale 
in altro Stato, se l'impresa cedente e' essa stessa impresa italiana o 
stabilimento in Italia di imprese aventi la sede legale in altro Stato. Si 
considerano facenti parte del portafoglio estero i contratti, ovunque stipulati, 
nel caso in cui l'impresa cedente sia un'impresa avente la sede legale in altro 
Stato. I contratti stipulati da imprese italiane attraverso uno stabilimento 
costituito in altro Stato si considerano facenti parte del portafoglio estero;
rr) principi contabili internazionali: i principi contabili internazionali e le 
relative interpretazioni adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del 
regolamento (CE) n. 1606/2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 
luglio 2002;
ss) prodotti assicurativi: tutti i contratti emessi da imprese di assicurazione 
nell'esercizio delle attivita' rientranti nei rami vita o nei rami danni come 
definiti all'articolo 2;
tt) ramo di assicurazione: la classificazione secondo un insieme omogeneo di 
rischi od operazioni che descrive l'attivita' che l'impresa puo' esercitare al 
rilascio dell'autorizzazione;
uu) retrocessione: cessione dei rischi assunti in riassicurazione;
vv) sede secondaria o succursale: una sede che costituisce parte, sprovvista di 
personalita' giuridica, di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione e 
che effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attivita' assicurativa o 
riassicurativa;
zz) stabilimento: la sede legale od una sede secondaria di un'impresa di 
assicurazione o di riassicurazione;
aaa) Stato aderente allo Spazio economico europeo; uno Stato aderente 
all'accordo di estensione della normativa dell'Unione europea in materia, fra 
l'altro, di circolazione delle merci, dei servizi e dei capitali agli Stati 
appartenenti all'Associazione europea di libero scambio firmato ad Oporto il 2 
maggio 1992 e ratificato con legge 28 luglio 1993, n. 300;
bbb) Stato membro: uno Stato membro dell'Unione europea o uno Stato aderente 
allo Spazio economico europeo, come tale equiparato allo Stato membro 
dell'Unione europea;
ccc) Stato membro dell'obbligazione: lo Stato di cui alla lettera bbb) nel quale 
il contraente ha il domicilio, ovvero, se il contraente e' una persona 
giuridica, lo Stato di cui alla lettera bbb) sede della stessa cui si riferisce 
il contratto;
ddd) Stato membro di prestazione di servizi: lo Stato di cui alla lettera bbb) 
dell'obbligazione o in cui e' ubicato il rischio, quando l'obbligazione o il 
rischio e' assunto da uno stabilimento situato in un altro Stato di cui alla 
lettera bbb);
eee) Stato membro di stabilimento: lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui e' 
situato lo stabilimento dal quale l'impresa opera;
fff) Stato membro di ubicazione del rischio:
1) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui si trovano i beni, quando 
l'assicurazione riguardi beni immobili, ovvero beni immobili e beni mobili in 
essi contenuti, sempre che entrambi siano coperti dallo stesso contratto di 
assicurazione;
2) lo Stato di cui alla lettera bbb) di immatricolazione, quando l'assicurazione 
riguardi veicoli di ogni tipo soggetti ad immatricolazione, sia che si tratti 
di un veicolo con targa definitiva o targa temporanea;(*)
3) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui l'assicurato ha sottoscritto il 
contratto, quando abbia durata inferiore o pari a quattro mesi e sia relativo a 
rischi inerenti ad un viaggio o ad una vacanza;
4) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui l'assicurato ha il domicilio, 
ovvero, se l'assicurato e' una persona giuridica, lo Stato della sede della 
stessa alla quale si riferisce il contratto, in tutti i casi non esplicitamente 
previsti dai numeri da 1 a 3;
ggg) Stato membro d'origine: lo Stato membro dell'Unione europea o lo Stato 
aderente allo Spazio economico europeo in cui e' situata la sede legale 
dell'impresa che assume l'obbligazione o il rischio;
hhh) Stato terzo: uno Stato che non e' membro dell'Unione europea o non e' 
aderente allo Spazio economico europeo;
iii) stretti legami: il rapporto fra due o piu' persone fisiche o giuridiche nei 
casi in cui sussiste:
1) un legame di controllo ai sensi dell'articolo 72;
2) una partecipazione, detenuta direttamente o per il tramite di societa' 
controllate, societa' fiduciarie o per interposta persona, almeno pari al dieci 
per cento del capitale o dei diritti di voto, ovvero una partecipazione che, pur 
restando al di sotto del limite sopra indicato, da' comunque la possibilita' di 
esercitare un'influenza notevole ancorche' non dominante;
3) un legame in base al quale le stesse persone sono sottoposte al controllo del 
medesimo soggetto, o comunque sono sottoposte a direzione unitaria in virtu' di 
un contratto o di una clausola statutaria, oppure quando gli organi di 
amministrazione sono composti in maggioranza dalle medesime persone, oppure 
quando esistono legami importanti e durevoli di riassicurazione;
4) un rapporto di carattere tecnico, organizzativo, finanziario, giuridico e 
familiare che possa influire in misura rilevante sulla gestione dell'impresa. 
L'ISVAP, con regolamento, puo' ulteriormente qualificare la definizione di 
stretti legami, al fine di evitare situazioni di ostacolo all'effettivo 
esercizio delle funzioni di vigilanza;
lll) testo unico bancario: il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e 
successive modificazioni;
mmm) testo unico dell'intermediazione finanziaria: il decreto legislativo 24 
febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;
nnn) testo unico in materia di assicurazioni sugli infortuni sul lavoro e le 
malattie professionali: il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e 
successive modificazioni; 
ooo) Ufficio centrale italiano: l'ente costituito dalle imprese di assicurazione 
autorizzate ad esercitare il ramo responsabilita' civile autoveicoli che e' 
stato abilitato all'esercizio delle funzioni di Ufficio nazionale di 
assicurazione nel territorio della Repubblica ed allo svolgimento degli altri 
compiti previsti dall'ordinamento comunitario e italiano;
ppp)Ufficio nazionale di assicurazione: l'organizzazione professionale che e' 
costituita, conformemente alla raccomandazione n. 5 adottata il 25 gennaio 1949 
dal sottocomitato dei trasporti stradali del comitato dei trasporti interni 
della Commissione economica per l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni 
Unite, e che raggruppa imprese di assicurazione che hanno ottenuto in uno Stato 
l'autorizzazione ad esercitare il ramo responsabilita' civile autoveicoli;
qqq) unita' da diporto: il natante definito all'articolo 1, comma 3, del decreto 
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto;
rrr) veicolo: qualsiasi autoveicolo destinato a circolare sul suolo e che puo' 
essere azionato da una forza meccanica, senza essere vincolato ad una strada 
ferrata, nonche' i rimorchi, anche se non agganciati ad una motrice.
4-bis) lo Stato di cui alla 
lettera bbb) di destinazione nel caso in cui un veicolo viene spedito da uno 
Stato membro in un altro, a decorrere dall'accettazione della consegna da parte 
dell'acquirente e per un periodo di trenta giorni, anche se il veicolo non e' 
stato formalmente immatricolato nello Stato membro di destinazione;
4-ter) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui si e' verificato il sinistro 
qualora il veicolo sia privo di targa o rechi una targa che non corrisponde piu' 
allo stesso veicolo.(**)
(*) N.d.R.: l'espressione 
riportata in corsivo è stata aggiunta dall'art. 1 del D.Lgs. n. 198 del 6 
novembre 2007, recante "Attuazione della direttiva 2005/14/CE che modifica le 
direttive 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE, 90/232/CEE e 2000/26/CE 
sull'assicurazione della responsabilita' civile risultante dalla circolazione di 
autoveicoli.", pubblicato nella G.U. n. 
 261 del 9-11-2007 - S.O. n.228)
Avvertenza:
Le note qui pubblicate sono state redatte ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del 
testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione 
dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali 
della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al 
solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' 
operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti 
legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della 
funzione legislativa e stabilisce che essa non puo' avvenire se non con 
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e 
per oggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della 
Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore 
di legge e i regolamenti.
- L'art. 117 della Costituzione reca:
«Art. 117. - La potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle Regioni 
nel rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento 
comunitario e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato 
con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di 
Stati non appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; 
sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione 
delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione 
del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici 
nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa 
locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia 
amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti 
civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, 
province e citta' metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione 
statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti 
internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; 
tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni 
scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; 
professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i 
settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; 
protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti 
di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, 
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e 
integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza 
pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e 
ambientali e promozione e organizzazione di attivita' culturali; casse di 
risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di 
credito fondiamo e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione 
concorrente spetta alle Regioni la potesta' legislativa, salvo che per la 
determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello 
Stato.
Spetta alle Regioni la potesta' legislativa in riferimento ad ogni materia non 
espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro 
competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti 
normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi 
internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di 
procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalita' di 
esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione 
esclusiva, salva delega alle Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle 
Regioni in ogni altra materia. I comuni, le province e le citta' metropolitane 
hanno potesta' regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e 
dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parita' degli 
uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la 
parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il 
migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi 
comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione puo' concludere accordi con Stati e 
intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme 
disciplinati da leggi dello Stato.».
- Si riporta il testo degli articoli 14 e 16 della legge 23 agosto 1988, n. 400 
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.) 
concernente la «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri».
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi adottati dal Governo 
ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della 
Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e con l'indicazione, 
nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei 
ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di 
delegazione.
 2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine 
fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato 
dal Governo e' trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, 
almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralita' di oggetti distinti 
suscettibili di separata disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' 
atti successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In relazione al termine 
finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente 
le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda 
i due anni, il Governo e' tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli 
schemi dei decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni permanenti 
delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando 
specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle 
direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, 
esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali 
modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere 
espresso entro trenta giorni.».
«Art. 16 (Atti aventi valore o forza di legge. Valutazione delle conseguenze 
finanziarie). - 1. Non sono soggetti al controllo preventivo di legittimita' 
della Corte dei conti i decreti del Presidente della Repubblica, adottati su 
deliberazione del Consiglio dei ministri, ai sensi degli articoli 76 e 77 della 
Costituzione.
2. Il Presidente della Corte dei conti, in quanto ne faccia richiesta la 
Presidenza di una delle Camere, anche su iniziativa delle Commissioni 
parlamentari competenti, trasmette al Parlamento le valutazioni della Corte in 
ordine alle conseguenze finanziarie che deriverebbero dalla conversione in legge 
di un decreto-legge o dalla emanazione di un decreto legislativo adottato dal 
Governo su delegazione delle Camere.».
- Si riporta il testo dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (pubblicata 
nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, S.O.) concernente: «Delega al 
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, 
per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa».
Art. 20. - 1. Il Governo, sulla base di un programma di priorita' di interventi, 
definito, con deliberazione del Consiglio dei Ministri, in relazione alle 
proposte formulate dai Ministri competenti, sentita la Conferenza unificata di 
cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro la data del 
30 aprile, presenta al Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, un disegno 
di legge per la semplificazione e il riassetto normativo, volto a definire, per 
l'anno successivo, gli indirizzi, i criteri, le modalita' e le materie di 
intervento, anche ai fini della ridefinizione dell'area di incidenza delle 
pubbliche funzioni con particolare riguardo all'assetto delle competenze dello 
Stato, delle regioni e degli enti locali. In allegato al disegno di legge e' 
presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione e del 
riassetto.
2. Il disegno di legge di cui al comma 1 prevede l'emanazione di decreti 
legislativi, relativamente alle norme legislative sostanziali e procedimentali, 
nonche' di regolamenti ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 
1988, n. 400, e successive modificazioni, per le norme regolamentari di 
competenza dello Stato.
3. Salvi i principi e i criteri direttivi specifici per le singole materie, 
stabiliti con la legge annuale di semplificazione e riassetto normativo, 
l'esercizio delle deleghe legislative di cui ai commi 1 e 2 si attiene ai 
seguenti principi e criteri direttivi:
a) definizione del riassetto normativo e codificazione della normativa primaria 
regolante la materia, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, 
reso nel termine di novanta giorni dal ricevimento della richiesta, con 
determinazione dei principi fondamentali nelle materie di legislazione 
concorrente;
b) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione 
dell'art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice 
civile;
c) indicazione dei principi generali, in particolare per quanto attiene alla 
informazione, alla partecipazione, al contraddittorio, alla trasparenza e 
pubblicita' che regolano i procedimenti amministrativi ai quali si attengono i 
regolamenti previsti dal comma 2 del presente articolo, nell'ambito dei principi 
stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
d) eliminazione degli interventi amministrativi autorizzatori e delle misure di 
condizionamento della liberta' contrattuale, ove non vi contrastino gli 
interessi pubblici alla difesa nazionale, all'ordine e alla sicurezza pubblica, 
all'amministrazione della giustizia, alla regolazione dei mercati e alla tutela 
della concorrenza, alla salvaguardia del patrimonio culturale e dell'ambiente, 
all'ordinato assetto del territorio, alla tutela dell'igiene e della salute 
pubblica;
e) sostituzione degli atti di autorizzazione, licenza, concessione, nulla osta, 
permesso e di consenso comunque denominati che non implichino esercizio di 
discrezionalita' amministrativa e il cui rilascio dipenda dall'accertamento dei 
requisiti e presupposti di legge, con una denuncia di inizio di attivita' da 
presentare da parte dell'interessato all'amministrazione competente corredata 
dalle attestazioni e dalle certificazioni eventualmente richieste;
f) determinazione dei casi in cui le domande di rilascio di un atto di consenso, 
comunque denominato, che non implichi esercizio di discrezionalita' 
amministrativa, corredate dalla documentazione e dalle certificazioni relative 
alle caratteristiche tecniche o produttive dell'attivita' da svolgere, 
eventualmente richieste, si considerano accolte qualora non venga comunicato 
apposito provvedimento di diniego entro il termine fissato per categorie di atti 
in relazione alla complessita' del procedimento, con esclusione, in ogni caso, 
dell'equivalenza tra silenzio e diniego o rifiuto;
g) revisione e riduzione delle funzioni amministrative non direttamente rivolte:
1) alla regolazione ai fini dell'incentivazione della concorrenza;
2) alla eliminazione delle rendite e dei diritti di esclusivita', anche alla 
luce della normativa comunitaria;
3) alla eliminazione dei limiti all'accesso e all'esercizio delle attivita' 
economiche e lavorative;
4) alla protezione di interessi primari, costituzionalmente rilevanti, per la 
realizzazione della solidarieta' sociale;
5) alla tutela dell'identita' e della qualita' della produzione tipica e 
tradizionale e della professionalita';
h) promozione degli interventi di autoregolazione per standard qualitativi e 
delle certificazioni di conformita' da parte delle categorie produttive, sotto 
la vigilanza pubblica o di organismi indipendenti, anche privati, che accertino 
e garantiscano la qualita' delle fasi delle attivita' economiche e 
professionali, nonche' dei processi produttivi e dei prodotti o dei servizi;
i) per le ipotesi per le quali sono soppressi i poteri amministrativi 
autorizzatori o ridotte le funzioni pubbliche condizionanti l'esercizio delle 
attivita' private, previsione dell'autoconformazione degli interessati a modelli 
di regolazione, nonche' di adeguati strumenti di verifica e controllo 
successivi. I modelli di regolazione vengono definiti dalle amministrazioni 
competenti in relazione all'incentivazione della concorrenzialita', alla 
riduzione dei costi privati per il rispetto dei parametri di pubblico interesse, 
alla flessibilita' dell'adeguamento dei parametri stessi alle esigenze 
manifestatesi nel settore regolato;
l) attribuzione delle funzioni amministrative ai comuni, salvo il conferimento 
di funzioni a province, citta' metropolitane, regioni e Stato al fine di 
assicurarne l'esercizio unitario in base ai principi di sussidiarieta', 
differenziazione e adeguatezza; determinazione dei principi fondamentali di 
attribuzione delle funzioni secondo gli stessi criteri da parte delle regioni 
nelle materie di competenza legislativa concorrente;
m) definizione dei criteri di adeguamento dell'organizzazione amministrativa 
alle modalita' di esercizio delle funzioni di cui al presente comma;
n) indicazione esplicita dell'autorita' competente a ricevere il rapporto 
relativo alle sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 17 della legge 24 
novembre 1981, n. 689.
4. I decreti legislativi e i regolamenti di cui al comma 2, emanati sulla base 
della legge di semplificazione e riassetto normativo annuale, per quanto 
concerne le funzioni amministrative mantenute, si attengono ai seguenti 
principi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi 
risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero 
delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche 
riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori 
omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri 
interservizi dove ricollocare il personale degli organi soppressi e raggruppare 
competenze diverse ma confluenti in un unica procedura, nel rispetto dei 
principi generali indicati ai sensi del comma 3, lettera c), e delle competenze 
riservate alle regioni;
b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei 
tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono 
presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima 
amministrazione;
d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei 
procedimenti che si riferiscono alla medesima attivita';
e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche 
mediante l'adozione di disposizioni che prevedano termini perentori, prorogabili 
per una sola volta, per le fasi di integrazione dell'efficacia e di controllo 
degli atti, decorsi i quali i provvedimenti si intendono adottati;
f) adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche.
5. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati su proposta del Ministro 
competente, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri o il 
Ministro per la funzione pubblica, con i Ministri interessati e con il Ministro 
dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza 
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e, 
successivamente, dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti che sono 
resi entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.
6. I regolamenti di cui al comma 2 sono emanati con decreto del Presidente della 
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del 
Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la funzione pubblica, 
di concerto con il Ministro competente, previa acquisizione del parere della 
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, 
n. 281, quando siano coinvolti interessi delle regioni e delle autonomie locali, 
del parere del Consiglio di Stato nonche' delle competenti Commissioni 
parlamentari. I pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato sono 
resi entro novanta giorni dalla richiesta; quello delle Commissioni parlamentari 
e' reso, successivamente ai precedenti, entro sessanta giorni dalla richiesta. 
Per la predisposizione degli schemi di regolamento la Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro 
competente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi sessanta giorni 
dalla richiesta di parere alle Commissioni parlamentari, i regolamenti possono 
essere comunque emanati.
7. I regolamenti di cui al comma 2, ove non diversamente previsto dai decreti 
legislativi, entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della 
loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Con effetto dalla stessa data sono 
abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.
8. I regolamenti di cui al comma 2 si conformano, oltre ai principi di cui al 
comma 4, ai seguenti criteri e principi:
a) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni 
anche decisionali, che non richiedono, in ragione della loro specificita', 
l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con 
conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti 
portatori di interessi diffusi;
b) individuazione delle responsabilita' e delle procedure di verifica e 
controllo;
c) soppressione dei procedimenti che risultino non piu' rispondenti alle 
finalita' e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o 
che risultino in contrasto con i principi generali dell'ordinamento giuridico 
nazionale o comunitario;
d) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i 
cittadini, costi piu' elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la 
sostituzione dell'attivita' amministrativa diretta con forme di 
autoregolamentazione da parte degli interessati, prevedendone comunque forme di 
controllo;
e) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attivita' e 
degli atti amministrativi ai principi della normativa comunitaria, anche 
sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio;
f) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di 
carattere generale, qualora non sussistano piu' le ragioni che giustifichino una 
difforme disciplina settoriale;
g) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi e di tutte le 
fasi del procedimento.
9. I Ministeri sono titolari del potere di iniziativa della semplificazione e 
del riassetto normativo nelle materie di loro competenza, fatti salvi i poteri 
di indirizzo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che 
garantisce anche l'uniformita' e l'omogeneita' degli interventi di riassetto e 
semplificazione. La Presidenza del Consiglio dei Ministri garantisce, in caso di 
inerzia delle amministrazioni competenti, l'attivazione di specifiche iniziative 
di semplificazione e di riassetto normativo.
10. Gli organi responsabili di direzione politica e di amministrazione attiva 
individuano forme stabili di consultazione e di partecipazione delle 
organizzazioni di rappresentanza delle categorie economiche e produttive e di 
rilevanza sociale, interessate ai processi di regolazione e di semplificazione.
11. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti 
dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei 
procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre 
suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento 
dell'azione amministrativa.».
Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 29 luglio 2003, n. 229 (pubblicata 
nella Gazzetta Ufficiale 25 agosto 2003, n. 196) concernente gli «Interventi in 
materia di qualita' della regolazione, riassetto normativo e codificazione. - 
Legge di semplificazione 2001»:
Art. 4 (Riassetto in materia di assicurazioni). - 1. Il Governo e' delegato ad 
adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, 
uno o piu' decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in 
materia di assicurazioni, ai sensi e secondo i principi e criteri direttivi di 
cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'art. 1 
della presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie e agli accordi 
internazionali;
b) tutela dei consumatori e, in generale, dei contraenti piu' deboli, sotto il 
profilo della trasparenza delle condizioni contrattuali, nonche' 
dell'informativa preliminare, contestuale e successiva alla conclusione del 
contratto, avendo riguardo anche alla correttezza dei messaggi pubblicitari e 
del processo di liquidazione dei sinistri, compresi gli aspetti strutturali di 
tale servizio;
c) salvaguardia dell'effettiva concorrenza tra le imprese autorizzate 
all'esercizio dell'attivita' assicurativa in Italia o operanti in regime di 
liberta' di prestazioni di servizi;
d) previsione di specifici requisiti di accesso e di esercizio per le societa' 
di mutua assicurazione esonerate dal pieno rispetto delle norme comunitarie, 
nonche' per le imprese di riassicurazione;
e) garanzia di una corretta gestione patrimoniale e finanziaria delle imprese 
autorizzate all'esercizio dell'attivita' assicurativa, anche nell'ipotesi di una 
loro appartenenza ad un gruppo assicurativo, nonche' con riferimento alle 
partecipazioni di imprese assicurative in soggetti esercenti attivita' connesse 
a quella assicurativa e di partecipazione di questi ultimi in imprese 
assicurative;
f) armonizzazione della disciplina delle diverse figure di intermediari 
nell'attivita' di distribuzione dei servizi assicurativi, compresi i soggetti 
che, per conto di intermediari, svolgono questa attivita' nei confronti del 
pubblico;
g) armonizzazione della disciplina sull'esercizio e sulla vigilanza delle 
imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi alla normativa 
comunitaria;
h) riformulazione dell'apparato sanzionatorio alla luce dei principi generali in 
materia:
1) affiancando alle ipotesi di ricorso alla sanzione amministrativa pecuniaria 
nei riguardi di imprese e operatori del settore, la previsione di specifiche 
sanzioni penali, modulate tra limiti minimi e massimi, nei casi di abusivo 
esercizio di attivita' assicurativa, agenziale, mediatizia e peritale da parte 
di imprese e soggetti non autorizzati o non iscritti ai previsti albi e moli 
ovvero di rifiuto di accesso, opposto ai funzionari dell'Istituto per la 
vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), agli 
uffici o alla documentazione relativa alle anzidette attivita', anche esercitate 
in via di fatto o, infine, di truffa assicurativa;
2) prevedendo la facolta' di difesa in giudizio da parte dell'ISVAP, a mezzo dei 
suoi funzionari, nei ricorsi contro i provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 
6 della legge 5 marzo 2001, n. 57;
i) riassetto della disciplina dei rapporti tra l'ISVAP e il Governo, in ordine 
alle procedure di crisi cui sono assoggettate le imprese di assicurazione.».
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 
1990, n. 192) concerne «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi».
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O.) concerne il Codice in materia di 
protezione dei dati personali».
- Il regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 
febbraio 1925, n. 35) concerne il «Regolamento per la esecuzione del R.D.L. 29 
aprile 1923, n. 966, concernente l'esercizio delle assicurazioni private».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 
(pubblicato nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale 6 luglio 1959) concerne il 
«Testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private».
- La legge 24 dicembre 1969, n. 990 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 
gennaio 1970, n. 2) concerne l'«Assicurazione obbligatoria della responsabilita' 
civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti».
- Il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
29 dicembre 1976, n. 345) concerne la «Modifica della disciplina 
dell'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla 
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti» ed e' stato convertito in 
legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39 (pubblicata nella 
Gazzetta Ufficiale 26 febbraio 1977, n. 54).
- Il decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576 (pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale 28 settembre 1978, n. 272), convertito, con modificazioni, dalla legge 
24 novembre 1978, n. 738 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 novembre 1978, 
n. 330), concerne le «Agevolazioni al trasferimento del portafoglio e del 
personale delle imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta 
amministrativa.».
 - La legge 7 febbraio 1979, n. 48 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 
febbraio 1979, n. 49) concerne «L'Istituzione e funzionamento dell'albo 
nazionale degli agenti di assicurazione».
- La legge 12 agosto 1982, n. 576 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 
1982, n. 229) concerne la «Riforma della vigilanza sulle assicurazioni».
- La legge 28 novembre 1984, n. 792 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 
novembre 1984, n. 329) concerne l'«Istituzione e funzionamento dell'albo dei 
mediatori di assicurazione.».
- La legge 22 ottobre 1986, n. 742 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 
novembre 1986, n. 259, S.O.) concerne le «Nuove norme per l'esercizio delle 
assicurazioni private sulla vita».
- La legge 11 novembre 1986, n. 772 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 
novembre 1986, n. 274) concerne la «Disciplina della coassicurazione 
comunitaria».
- La legge 7 agosto 1990, n. 242 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 
1990, n. 193) concerne la «Disciplina dell'assicurazione obbligatoria della 
responsabilita' civile per danni causati dalla circolazione nel territorio della 
Repubblica dei veicoli a motore e dei natanti immatricolati o registrati in 
Stati esteri».
- La legge 9 gennaio 1991, n. 20 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 gennaio 
1991, n. 18) concerne le «Integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 
576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e 
in imprese o enti assicurativi».
- Il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393 (pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale 12 dicembre 1991, n. 291) concerne l'«Attuazione delle direttive n. 
84/641/CEE, n. 87/343/CEE e n. 87/344/CEE in materia di assicurazioni di 
assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria, a norma degli 
articoli 25, 26 e 27 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (legge comunitaria 
1990)».
- Il decreto legislativo 15 gennaio 1942, n. 49 (pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale 3 febbraio 1992, n. 27, S.O.) concerne l'«Attuazione della direttiva 
n. 88/357/CEE concernente coordinamento delle disposizioni legislative, 
regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa 
dall'assicurazione sulla vita e alla fissazione delle disposizioni volte ad 
agevolare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e che 
modifica la direttiva n. 73/239/CEE».
- La legge 17 febbraio 1992, n. 166 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 
febbraio 1992, n. 48) concerne l'«Istituzione e funzionamento del ruolo 
nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni ai 
veicoli a motore ed ai natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 
1969, n. 990, derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio degli 
stessi».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1993 (pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale 2 luglio 1993, n. 153) concerne «Minimi di garanzia per 
l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla 
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385 (pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno 1994, n. 141, S.O.) concerne il «Regolamento 
recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di 
assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero 
dell'industria, del commercio e dell'artigianato».
- Il decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
19 dicembre 1994, n. 295), convertito dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1995, n. 40), concerne le 
«Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attivita' produttive 
nelle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche e dagli eventi 
alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994».
- Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174 (pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale 18 maggio 1995, n. 114, S.O.) concerne l'«Attuazione della direttiva 
n. 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e che modifica le 
direttive n. 72/267/CEE e n. 90/619/CEE».
- Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175 (pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale 18 maggio 1995, n. 114, S.O.) concerne l'«Attuazione della direttiva 
n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione 
sulla vita» e che modifica le direttive n. 73/239/CEE e n. 88/357/CEE.
- Il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173 (pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale 21 giugno 1997, n. 143, S.O.) concerne l'«Attuazione della direttiva 
n. 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di 
assicurazione».
- Il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373 (pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale 29 ottobre 1998, n. 253) concerne la «Razionalizzazione delle norme 
concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di 
interesse collettivo, a norma degli articoli 11, comma 1, lettera b), e 14 della 
legge 15 marzo 1997, n. 59».
- Il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343 (pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale 5 ottobre 1999, n. 234) concerne l'«Attuazione della direttiva n. 
95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore 
assicurativo».
- Il decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 
marzo 2000, n. 73), convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 26 
maggio 2000, n. 137 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 marzo 2000, n. 73), 
concerne «Disposizioni urgenti per il contenimento delle spinte 
inflazionistiche».
- La legge 5 marzo 2001, n. 57 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 marzo 
2001, n. 66) concerne le «Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei 
mercati».
- Il decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239 (pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale 23 giugno 2001, n. 144, S.O.) concerne l'«Attuazione della direttiva 
n. 98/78/CE relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione 
appartenenti ad un gruppo assicurativo».
- La legge 12 dicembre 2002, n. 273 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 
dicembre 2002, n. 293, S.O.) concerne le «Misure per favorire l'iniziativa 
privata e lo sviluppo della concorrenza.».
- Il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 93 (pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale 29 aprile 2003, n. 98) concerne l'«Attuazione della direttiva n. 
2001/17/CEE in materia di risanamento e liquidazione delle imprese di 
assicurazione».
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 190 (pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale 25 luglio 2003, n. 171) concerne l'«Attuazione della direttiva n. 
2000/26/CE in materia di assicurazione della responsabilita' civile risultante 
dalla circolazione di autoveicoli, che modifica anche la direttiva n. 73/239/CEE 
e la direttiva n. 88/357/CEE.».
- Il decreto legislativo 3 novembre 2003, n. 307 (pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale 15 novembre 2003, n. 266, S.O.) concerne l'«Attuazione della direttiva 
n. 202/12/CE e della direttiva 2002/13/CE concernenti il margine di solvibilita' 
delle imprese di assicurazione, rispettivamente, sulla vita e nei rami diversi 
dall'assicurazione sulla vita».
- Il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 (pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale 21 marzo 2005, n. 66) concerne l'«Esercizio delle opzioni previste 
dall'art. 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili 
internazionali.».
- Il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142 (pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale 25 luglio 2005, n. 171, S.O.) concerne l'«Attuazione della direttiva 
n. 2002/87/CE relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle 
imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un 
conglomerato finanziario, nonche' all'istituto della consultazione preliminare 
in tema di assicurazioni».
- La direttiva n. 2002/92/CE (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle 
Comunita' europee 15 gennaio 2003, n. L 9/3) concerne l'«Intermediazione 
assicurativa».
Note all'art. 1:
- Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale 18 maggio 1992, n. 114 S.O.) concerne il «Codice della strada».
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O.) concerne il «Codice in materia di 
protezione dei dati personali».
- Il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 
aprile 1942, n. 81) concerne la «Disciplina del fallimento, del concordato 
preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta 
amministrativa».
- L'art. 2351 ultimo comma del codice civile, e' il seguente:
«Gli strumenti finanziari di cui agli articoli 2346, sesto comma, e 2349, 
secondo comma, possono essere dotati del diritto di voto su argomenti 
specificamente indicati e in particolare puo' essere ad essi riservata, secondo 
modalita' stabilite dallo statuto, la nomina di un componente indipendente del 
consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza o di un sindaco. 
Alle persone cosi' nominate si applicano le medesime norme previste per gli 
altri componenti dell'organo cui partecipano.».
- Il regolamento CE n. 1606/2002, del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 
luglio 2002 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale C.E. 11 settembre 2002, n. L 
243) concerne l'«Applicazione di principi contabili internazionali»;
- La legge 28 luglio 1993, n. 300 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 
1993, n. 191, S.O.) concerne la «Ratifica ed esecuzione dell'accordo Spazio 
economico europeo con protocolli, allegati e dichiarazioni, fatto ad Oporto il 2 
maggio 1992, e del protocollo di adattamento di detto accordo, con allegato, 
firmato a Bruxelles il 17 marzo 1993».
- Il decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385 (pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale 30 settembre 1993, n. 230, S.O.) concerne il «Testo unico delle leggi 
in materia bancaria e creditizia».
- Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71, S.O.) concerne il «Testo unico delle 
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 
8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52».
- Il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale 10 marzo 2000, n. 50) concerne le «Disposizioni in materia di 
assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a 
norma dell'art. 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144».
- Il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale 31 agosto 2005, n. 202, S.O.) concerne il «Codice della nautica da 
diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della 
legge 8 luglio 2003, n. 172».
Art. 2.
Classificazione per ramo
1. Nei rami vita la classificazione per ramo e' la seguente:
I. le assicurazioni sulla durata della vita umana;
II. le assicurazioni di nuzialita' e di natalita';
III. le assicurazioni, di cui ai rami I e II, le cui prestazioni principali sono 
direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento 
collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di 
riferimento;
IV. l'assicurazione malattia e l'assicurazione contro il rischio di non 
autosufficienza che siano garantite mediante contratti di lunga durata, non 
rescindibili, per il rischio di invalidita' grave dovuta a malattia o a 
infortunio o a longevita';
V. le operazioni di capitalizzazione;
VI. le operazioni di gestione di fondi collettivi costituiti per l'erogazione di 
prestazioni in caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o 
riduzione dell'attivita' lavorativa.
2. L'impresa che ha ottenuto l'autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni 
di cui ai rami I, II o III del comma 1, ovvero quella di cui al ramo V del comma 
1 se e' stata autorizzata ad esercitare anche un altro ramo vita con assunzione 
di un rischio demografico, con i relativi contratti puo' garantire in via 
complementare i rischi di danni alla persona, comprese l'incapacita' al lavoro 
professionale, la morte in seguito ad infortunio, l'invalidita' a seguito di 
infortunio o di malattia. L'impresa che ha ottenuto l'autorizzazione 
all'esercizio delle operazioni di cui al ramo VI del comma 1, in via 
complementare ai relativi contratti, puo' garantire prestazioni di invalidita' e 
di premorienza secondo quanto previsto nella normativa sulle forme 
pensionistiche complementari.
3. Nei rami danni la classificazione dei rischi e' la seguente: 
1. Infortuni (compresi gli infortuni sul lavoro e le malattieb professionali); 
prestazioni forfettarie; indennita' temporanee; forme miste; persone 
trasportate;
2. Malattia: prestazioni forfettarie; indennita' temporanee; forme miste;
3. Corpi di veicoli terrestri (esclusi quelli ferroviari): ogni danno subito da: 
veicoli terrestri automotori; veicoli terrestri non automotori;
4. Corpi di veicoli ferroviari: ogni danno subito da veicoli ferroviari;
5. Corpi di veicoli aerei: ogni danno subito da veicoli aerei;
6. Corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali: ogni danno subito da: 
veicoli fluviali; veicoli lacustri; veicoli marittimi;
7. Merci trasportate (compresi merci, bagagli e ogni altro bene): ogni danno 
subito dalle merci trasportate o dai bagagli, indipendentemente dalla natura del 
mezzo di trasporto;
8. Incendio ed elementi naturali: ogni danno subito dai beni (diversi dai beni 
compresi nei rami 3, 4, 5, 6 e 7) causato da: incendio; esplosione; tempesta; 
elementi naturali diversi dalla tempesta; energia nucleare; cedimento del 
terreno;
9. Altri danni ai beni: ogni danno subito dai beni (diversi dai beni compresi 
nei rami 3, 4, 5, 6 e 7) causato dalla grandine o dal gelo, nonche' da qualsiasi 
altro evento, quale il furto, diverso da quelli compresi al n. 8;
10. Responsabilita' civile autoveicoli terrestri: ogni responsabilita' 
risultante dall'uso di autoveicoli terrestri (compresa la responsabilita' del 
vettore);
11. Responsabilita' civile aeromobili: ogni responsabilita' risultante dall'uso 
di veicoli aerei (compresa la responsabilita' del vettore);
12. Responsabilita' civile veicoli marittimi, lacustri e fluviali: ogni 
responsabilita' risultante dall'uso di veicoli fluviali, lacustri e marittimi 
(compresa la responsabilita' del vettore);
13. Responsabilita' civile generale: ogni responsabilita' diversa da quelle 
menzionate ai numeri 10, 11 e 12;
14. Credito: perdite patrimoniali derivanti da insolvenze; credito 
all'esportazione; vendita a rate; credito ipotecario; credito agricolo;
15. Cauzione: cauzione diretta; cauzione indiretta; 16. Perdite pecuniarie di 
vario genere: rischi relativi all'occupazione; insufficienza di entrate 
(generale); intemperie; perdite di utili; persistenza di spese generali; spese 
commerciali impreviste; perdita di valore venale; perdita di fitti o di redditi; 
perdite commerciali indirette diverse da quelle menzionate precedentemente; 
perdite pecuniarie non commerciali; altre perdite pecuniarie; 
17. Tutela legale: tutela legale;
18. Assistenza: assistenza alle persone in situazione di difficolta'.
4. Nei rami danni l'autorizzazione rilasciata cumulativamente per piu' rami e' 
cosi' denominata:
a) per i rami di cui ai numeri 1 e 2, «Infortuni e malattia»;
b) per i rami di cui ai numeri 1, persone trasportate, 3, 7 e 10, «Assicurazioni 
auto»;
c) per i rami di cui ai numeri 1, persone trasportate, 4, 6, 7 e 12, 
«Assicurazioni marittime e trasporti;
d) per i rami di cui al numero 1, rischio persone trasportate, 5, 7 e 11, 
«Assicurazioni aeronautiche»;
e) per i rami di cui ai numeri 8 e 9, «Incendio ed altri danni ai beni»;
f) per i rami di cui ai numeri 10, 11, 12 e 13, «Responsabilita' civile»;
g) per i rami di cui ai numeri 14 e 15, «Credito e cauzione»;
h) per tutti i rami, «Tutti i rami danni».
5. Nei rami danni l'impresa che ha ottenuto l'autorizzazione per un rischio 
principale, appartenente ad un ramo o ad un gruppo di rami, puo' garantire i 
rischi compresi in un altro ramo, senza necessita' di un'ulteriore 
autorizzazione quando i medesimi rischi:
a) sono connessi con il rischio principale;
b) riguardano l'oggetto coperto contro il rischio principale; 
c) sono garantiti dallo stesso contratto che copre il rischio principale. I 
rischi compresi nei rami 14, 15 e 17 di cui al comma 3 non possono essere 
considerati accessori di altri rami; tuttavia, fermo il rispetto delle 
condizioni di cui alle lettere a), b) e c), i rischi compresi nel ramo 17 
possono essere considerati come rischi accessori del ramo 18 quando il rischio 
principale riguardi solo l'assistenza da fornire alle persone in difficolta' 
durante trasferimenti o assenze dal domicilio o dal luogo di residenza o quando 
riguardino controversie relative all'utilizzazione di navi o comunque connesse a 
tale utilizzazione.
6. L'ISVAP adotta, con regolamento, le istruzioni applicative sulla 
classificazione dei rischi all'interno dei rami nel rispetto del principio di 
equivalenza dell'autorizzazione nel territorio comunitario.
Capo II
Vigilanza sull'attivita' assicurativa e riassicurativa
Art. 3.
Finalita' della vigilanza
1. La vigilanza ha per scopo la sana e prudente gestione delle imprese di 
assicurazione e di riassicurazione e la trasparenza e la correttezza dei 
comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del 
settore assicurativo, avendo riguardo alla stabilita', all'efficienza, alla 
competitivita' ed al buon funzionamento del sistema assicurativo, alla tutela 
degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, 
all'informazione ed alla protezione dei consumatori.
Art. 4.
Ministro delle attivita' produttive
1. Il Ministro delle attivita' produttive adotta i provvedimenti previsti nel 
presente codice nell'ambito delle linee di politica assicurativa determinate dal 
Governo.
Art. 5.
Autorita' di vigilanza
1. L'ISVAP svolge le funzioni di vigilanza sul settore assicurativo mediante 
l'esercizio dei poteri di natura autorizzativa, prescrittiva, accertativa, 
cautelare e repressiva previsti dalle disposizioni del presente codice.
2. L'ISVAP adotta ogni regolamento necessario per la sana e prudente gestione 
delle imprese o per la trasparenza e la correttezza dei comportamenti dei 
soggetti vigilati ed allo stesso fine rende nota ogni utile raccomandazione o 
interpretazione.
3. L'ISVAP effettua le attivita' necessarie per promuovere un appropriato grado 
di protezione del consumatore e per sviluppare la conoscenza del mercato 
assicurativo, comprese le indagini statistiche ed economiche e la raccolta di 
elementi per l'elaborazione delle linee di politica assicurativa.
4. L'ISVAP promuove le forme di collaborazione con le autorita' degli altri 
Stati membri al fine di rendere organica, efficace ed omogenea la vigilanza 
sull'attivita' assicurativa e riassicurativa in conformita' alle procedure 
stabilite dall'ordinamento comunitario. 
5. L'ordinamento dell'ISVAP e' disciplinato dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, 
e successive modificazioni, nel rispetto dei principi di autonomia necessari ai 
fini dell'esercizio imparziale delle funzioni di vigilanza sul settore 
assicurativo.
Nota all'art. 5:
- La legge 12 agosto 1982, n. 576 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 
1982, n. 229) concerne la «Riforma della vigilanza sulle assicurazioni».
Art. 6.
Destinatari della vigilanza
1. L'ISVAP esercita le funzioni di vigilanza nei confronti:
a) delle imprese, comunque denominate e costituite, che esercitano nel 
territorio della Repubblica attivita' di assicurazione o di riassicurazione in 
qualsiasi ramo e in qualsiasi forma, ovvero operazioni di capitalizzazione e di 
gestione di fondi collettivi costituiti per l'erogazione di prestazioni in caso 
di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell'attivita' 
lavorativa;
b) dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali sono incluse 
imprese di assicurazione e di riassicurazione in conformita' alla specifica 
normativa ad essi applicabile;
c) dei soggetti, enti e organizzazioni che in qualunque forma svolgono funzioni 
parzialmente comprese nel ciclo operativo delle imprese di assicurazione o di 
riassicurazione limitatamente ai profili assicurativi e riassicurativi;
d) degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione, dei periti di 
assicurazione e di ogni altro operatore del mercato assicurativo.
Art. 7.
Reclami
1. Le persone fisiche e giuridiche, nonche' le associazioni riconosciute per la 
rappresentanza degli interessi dei consumatori hanno facolta' di proporre 
reclamo all'ISVAP, per l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni 
previste nel presente codice, nei confronti delle imprese di assicurazione e di 
riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi secondo la 
procedura prevista con regolamento adottato dall'Istituto nel rispetto dei 
principi del giusto procedimento.
Art. 8.
Disposizioni comunitarie
1. Il Ministero delle attivita' produttive e l'ISVAP esercitano i poteri 
attribuiti in armonia con le disposizioni comunitarie, si conformano ai 
regolamenti e alle decisioni dell'Unione europea e provvedono in merito alle 
raccomandazioni concernenti le materie disciplinate dal presente codice.
Art. 9.
Regolamenti e altri provvedimenti
1. I regolamenti ministeriali sono adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, 
della legge 23 agosto 1988, n. 400. 
2. I regolamenti adottati dall'ISVAP ai sensi del presente codice sono emanati 
dal presidente dell'Istituto nel rispetto della procedura prevista dall'articolo 
191, commi 4 e 5.
3. L'ISVAP stabilisce, con regolamento, i termini e le procedure per l'adozione 
degli atti e dei provvedimenti di competenza. L'ISVAP disciplina, in 
particolare, i procedimenti relativi all'accertamento delle violazioni ed 
all'irrogazione delle sanzioni nel rispetto dei principi della facolta' di 
denuncia di parte, della piena conoscenza degli atti istruttori, del 
contraddittorio, della verbalizzazione nonche' della distinzione tra le funzioni 
istruttorie e quelle decisorie. Si applicano, in quanto compatibili, i principi 
sull'individuazione e sulle funzioni del responsabile del procedimento, sulla 
partecipazione al procedimento e sull'accesso agli atti amministrativi previsti 
dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. L'ISVAP determina i casi di necessita' ed 
urgenza o i motivi di riservatezza per cui e' consentito derogare ai principi 
sanciti nel presente comma.
4. Le disposizioni del presente codice che prevedono un'autorizzazione 
dell'ISVAP possono essere applicate dall'Istituto anche mediante il rilascio di 
autorizzazioni relative a determinate categorie di atti o di soggetti. Le 
autorizzazioni rilasciate dall'ISVAP in via generale sono rese pubbliche secondo 
le modalita' previste per i regolamenti.
5. I regolamenti ministeriali, i regolamenti, le raccomandazioni di carattere 
generale adottati dall'ISVAP sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. I 
medesimi atti, nonche' ogni altro provvedimento rilevante relativo ai soggetti 
sottoposti a vigilanza, sono pubblicati dall'ISVAP nel suo bollettino entro il 
mese successivo a quello della loro adozione e sono altresi' resi prontamente 
disponibili sul suo sito Internet.
6. Entro il 31 gennaio di ogni anno, tutti i regolamenti e i provvedimenti di 
carattere generale emanati ai sensi del presente codice sono pubblicati, a cura 
del Ministero delle attivita' produttive, in un'unica raccolta, anche in forma 
elettronica, se nel corso dell'anno precedente ne siano stati emanati di nuovi o 
siano intervenute modifiche di quelli gia' emanati.
Note all'art. 9:
- L'art. 17 della legge 400 del 1988 e' il seguente:
Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa 
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di 
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere 
emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti 
comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti 
norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza 
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi 
forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla 
legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo 
le disposizioni dettate dalla legge;
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del 
Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i 
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di 
legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, 
autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano 
le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle 
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di 
competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge 
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di 
competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti 
interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da 
parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono 
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi 
debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della 
loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed 
interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono 
adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla 
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono 
determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del 
Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con 
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con 
l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i 
Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze 
di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e 
l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e 
periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con 
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo 
criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la 
definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici 
dirigenziali generali.».
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 
1990, n. 192) concerne «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi».
Art. 10.
Segreto d'ufficio e collaborazione tra autorita'
1. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso dell'ISVAP in ragione 
della sua attivita' di vigilanza sono coperti dal segreto d'ufficio anche nei 
confronti delle pubbliche amministrazioni. Sono fatti salvi i casi previsti 
dalla legge per le indagini su violazioni sanzionate penalmente.
2. I dipendenti dell'ISVAP, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, sono 
pubblici ufficiali e hanno l'obbligo di riferire esclusivamente al presidente 
dell'ISVAP tutte le irregolarita' constatate, anche se costituenti reato 
perseguibile d'ufficio.
3. I dipendenti dell'ISVAP, i consulenti e gli esperti dei quali l'Istituto si 
avvale sono vincolati dal segreto d'ufficio.
4. L'ISVAP collabora, anche mediante scambio di informazioni, con la Banca 
d'Italia, la Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB), l'Autorita' 
garante della concorrenza e del mercato, l'Autorita' per le garanzie nelle 
comunicazioni, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), l'Ufficio 
italiano cambi (UIC), e ciascuna delle suddette istituzioni collabora con 
l'ISVAP al fine di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni. Non puo' 
essere reciprocamente opposto il segreto di ufficio.
5. Il segreto di ufficio non puo' essere altresi' opposto nei confronti del 
Ministro delle attivita' produttive e nei confronti dei due rami del Parlamento 
che acquisiscono i dati, le notizie e le informazioni secondo le competenze e le 
modalita' stabilite nei rispettivi regolamenti.
6. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici forniscono dati, notizie e 
documenti e ogni ulteriore collaborazione richiesta dall'ISVAP, in conformita' 
alle leggi disciplinanti i rispettivi ordinamenti.
7. L'ISVAP collabora, anche mediante scambio di informazioni, con le autorita' 
competenti dell'Unione europea e dei singoli Stati membri, al fine di agevolare 
l'esercizio delle rispettive funzioni. Le informazioni ricevute dall'ISVAP non 
possono essere trasmesse ad altre autorita' italiane o a terzi senza il consenso 
dell'autorita' che le ha fornite.
8. Nell'ambito di accordi di cooperazione e a condizione di reciprocita' e di 
equivalenti obblighi di riservatezza, l'ISVAP puo' scambiare informazioni con le 
autorita' competenti degli Stati terzi rispetto all'Unione europea.
9. L'ISVAP puo' scambiare informazioni con le autorita' amministrative o 
giudiziarie nell'ambito di procedimenti di liquidazione o concorsuali, in Italia 
o all'estero, relativi ai soggetti vigilati. Nei rapporti con le autorita' di 
Stati terzi lo scambio di informazioni avviene con le modalita' di cui al comma 
7.
Titolo II
ACCESSO ALL'ATTIVITA' ASSICURATIVA
Capo I
Disposizioni generali
Art. 11.
Attivita' assicurativa
1. L'esercizio dell'attivita' assicurativa nei rami vita e nei rami danni, come 
classificati all'articolo 2, e' riservato alle imprese di assicurazione.
2. L'impresa di assicurazione limita l'oggetto sociale all'esercizio dei soli 
rami vita oppure dei soli rami danni e della relativa riassicurazione.
3. In deroga al comma 2, e' consentito l'esercizio congiunto dei rami vita e dei 
soli rami danni infortuni e malattia di cui all'articolo 2, comma 3. L'impresa 
e' tenuta ad una gestione separata per ciascuna delle due attivita' secondo le 
disposizioni stabilite dall'ISVAP con regolamento.
4. L'impresa di assicurazione puo' inoltre svolgere le operazioni connesse o 
strumentali all'esercizio dell'attivita' assicurativa o riassicurativa. Sono 
inoltre consentite le attivita' relative alla costituzione ed alla gestione 
delle forme di assistenza sanitaria e di previdenza integrative, nei limiti ed 
alle condizioni stabilite dalla legge.
Art. 12.
Operazioni vietate
1. Sono vietate le associazioni tontinarie o di ripartizione, le assicurazioni 
che hanno per oggetto il trasferimento del rischio di pagamento delle sanzioni 
amministrative e quelle che riguardano il prezzo del riscatto in caso di 
sequestro di persona. In caso di violazione del divieto il contratto e' nullo e 
si applica l'articolo 167, comma 2.
2. E' vietata la costituzione nel territorio della Repubblica di societa' che 
hanno per oggetto esclusivo l'esercizio all'estero dell'attivita' assicurativa.
Capo II
Imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica
Art. 13.
Autorizzazione
1. L'ISVAP alle condizioni previste dall'articolo 14 autorizza, con 
provvedimento da pubblicare nel bollettino, l'impresa che intende esercitare l'attivita' 
nei rami vita oppure nei rami danni ovvero, congiuntamente, nei rami vita e nei 
rami infortuni e malattia di cui all'articolo 2, comma 3.
2. L'autorizzazione puo' essere rilasciata per uno o piu' rami vita o danni e 
copre tutte le attivita' rientranti nei rami cui si riferisce, a meno che 
l'impresa non chieda che sia limitata ad una parte soltanto di esse.
3. L'autorizzazione e' valida per il territorio della Repubblica, per quello 
degli altri Stati membri, nel rispetto delle disposizioni relative alle 
condizioni di accesso in regime di stabilimento o di prestazione di servizi, 
nonche' per quello degli Stati terzi, nel rispetto della legislazione di tali 
Stati.
Art. 14.
Requisiti e procedura
1. L'ISVAP rilascia l'autorizzazione di cui all'articolo 13 quando ricorrono le 
seguenti condizioni:
a) sia adottata la forma di societa' per azioni, di societa' cooperativa o di 
societa' di mutua assicurazione le cui quote di partecipazione siano 
rappresentate da azioni, costituite ai sensi, rispettivamente, degli articoli 
2325, 2511 e 2546 del codice civile, nonche' nella forma di societa' europea ai 
sensi del regolamento (CE) n. 2157/2001 relativo allo statuto della societa' 
europea;
b) la direzione generale e amministrativa dell'impresa richiedente sia stabilita 
nel territorio della Repubblica; 
c) il capitale, o il fondo di garanzia, interamente versato sia di ammontare non 
inferiore al minimo determinato in via generale con regolamento adottato 
dall'ISVAP, in misura compresa fra euro cinque milioni ed euro un milione e 
cinquecentomila, sulla base dei singoli rami esercitati, e sia costituito 
esclusivamente da conferimenti in denaro;
d) venga presentato, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, un 
programma concernente l'attivita' iniziale e la struttura organizzativa e 
gestionale, accompagnato da una relazione tecnica, sottoscritta da un attuario 
iscritto all'albo professionale, contenente l'esposizione dei criteri in base ai 
quali il programma stesso e' stato redatto e sono state effettuate le previsioni 
relative ai ricavi ed ai costi;
e) i titolari di partecipazioni rilevanti siano in possesso dei requisiti di 
onorabilita' stabiliti dall'articolo 77 e sussistano i presupposti per il 
rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 68;
f) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo 
siano in possesso dei requisiti di professionalita', onorabilita' ed 
indipendenza indicati dall'articolo 76;
g) non sussistano, tra l'impresa o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri 
soggetti, stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di 
vigilanza;
h) siano indicati il nome e l'indirizzo del mandatario per la liquidazione dei 
sinistri da designare in ciascuno degli altri Stati membri, se i rischi da 
coprire sono classificati nei rami 10 e 12 dell'articolo 2, comma 3, esclusa la 
responsabilita' del vettore.
2. L'ISVAP nega l'autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate 
nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione, senza che si 
possa aver riguardo alla struttura e all'andamento dei mercati interessati. Il 
provvedimento che nega l'autorizzazione e' specificatamente e adeguatamente 
motivato ed e' comunicato all'impresa interessata entro novanta giorni dalla 
presentazione della domanda di autorizzazione completa dei documenti richiesti.
3. Non si puo' dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle 
imprese se non consti l'autorizzazione di cui all'articolo 13.
4. L'ISVAP, verificata l'iscrizione nel registro delle imprese, iscrive in 
un'apposita sezione dell'albo le imprese di assicurazione autorizzate in Italia 
e ne da' pronta comunicazione all'impresa interessata. Le imprese indicano negli 
atti e nella corrispondenza l'iscrizione all'albo.
5. L'ISVAP determina, con regolamento, la procedura di autorizzazione e le forme 
di pubblicita' dell'albo.
Note all'art. 14:
- Gli articoli 2325, 2511 e 2546 del codice civile sono i seguenti:
«Art. 2325 (Responsabilita). - Nella societa' per azioni per le obbligazioni 
sociali risponde soltanto la societa' con il suo patrimonio.
In caso di insolvenza della societa', per le obbligazioni sociali sorte nel 
periodo in cui le azioni sono appartenute ad una sola persona, questa risponde 
illimitatamente quando i conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto 
previsto dall'art. 2342 o fin quando non sia stata attuata la pubblicita' 
prescritta dall'art. 2362.».
«Art. 2511 (Societa' cooperative). - Le cooperative sono societa' a capitale 
variabile con scopo mutualistico.».
«Art. 2546 (Nozione). - Nella societa' di mutua assicurazione le obbligazioni 
sono garantite dal patrimonio sociale.
I soci sono tenuti al pagamento dei contributi fissi o variabili, entro il 
limite massimo determinato dall'atto costitutivo.
Nelle mutue assicuratrici non si puo' acquistare la qualita' di socio, se non 
assicurandosi presso la societa', e si perde la qualita' di socio con 
l'estinguersi dell'assicurazione, salvo quanto disposto dall'art. 2548.».
- Il regolamento CE dell'8 ottobre 2001 n. 2157/2001 (pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale C.E. 10 novembre 2001, n. L 294) concerne «Regolamento del Consiglio 
relativo allo statuto della Societa' europea «S.E.»).».
Art. 15.
Estensione ad altri rami
1. L'impresa gia' autorizzata all'esercizio di uno o piu' rami vita o danni che 
intende estendere l'attivita' ad altri rami indicati nell'articolo 2, commi 1 o 
3, deve essere preventivamente autorizzata dall'ISVAP. Si applica l'articolo 14, 
comma 2.
2. Per ottenere l'estensione dell'autorizzazione, l'impresa da' prova di 
disporre interamente del capitale sociale o del fondo di garanzia minimo 
previsto per l'esercizio dei nuovi rami e di essere in regola con le 
disposizioni relative alle riserve tecniche, al margine di solvibilita' ed alla 
quota di garanzia. Qualora per l'esercizio dei nuovi rami sia prescritta una 
quota di garanzia piu' elevata di quella posseduta, l'impresa deve altresi' 
dimostrare di disporre di tale quota minima.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui 
l'impresa, dopo aver ottenuto un'autorizzazione limitata ai sensi dell'articolo 
13, comma 2, intenda estendere l'esercizio ad altre attivita' o rischi 
rientranti nei rami per i quali e' stata autorizzata in via limitata.
4. L'ISVAP determina, con regolamento, la procedura per l'estensione 
dell'autorizzazione ad altri rami e il contenuto del programma di attivita'.
5. L'impresa non puo' estendere l'attivita' prima dell'adozione del 
provvedimento che aggiorna l'albo, del quale e' data pronta comunicazione 
all'impresa medesima.
Art. 16.
Attivita' in regime di stabilimento in un altro Stato membro
1. L'impresa, qualora intenda istituire una sede secondaria in un altro Stato 
membro, ne da' preventiva comunicazione all'ISVAP.
2. L'impresa trasmette, insieme alla comunicazione, un programma di attivita' 
recante, in particolare, l'indicazione dei rischi e delle obbligazioni che essa 
intende assumere e la struttura organizzativa della sede secondaria.
3. L'impresa trasmette inoltre la documentazione comprovante la nomina di un 
rappresentante generale, che deve essere munito di un mandato comprendente 
espressamente anche i poteri di rappresentare l'impresa in giudizio e davanti a 
tutte le autorita' dello Stato membro di stabilimento, nonche' di concludere e 
sottoscrivere i contratti e gli altri atti relativi alle attivita' esercitate 
nel territorio di tale Stato. Il rappresentante generale deve avere domicilio 
all'indirizzo della sede secondaria. Qualora la rappresentanza sia conferita ad 
una persona giuridica, questa deve a sua volta designare come proprio 
rappresentante una persona fisica che sia munita di mandato comprendente i 
predetti poteri. 
4. Il rappresentante generale o, se diversa, la persona preposta alla gestione 
effettiva della sede secondaria deve essere in possesso, per tutta la durata 
dell'incarico, dei requisiti di onorabilita' e professionalita' secondo quanto 
previsto nell'articolo 76. La perdita dei requisiti comporta la decadenza dalla 
carica ai sensi dell'articolo 76, comma 2, e l'obbligo per l'impresa di 
provvedere alla sostituzione del rappresentante o, se diversa, della persona 
preposta alla gestione effettiva della sede secondaria.
Art. 17.
Procedura per l'accesso in regime di stabilimento
1. L'ISVAP, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di 
cui all'articolo 16, ove non rilevi l'esistenza degli impedimenti previsti al 
comma 2, trasmette la comunicazione all'autorita' di vigilanza dello Stato 
membro nel quale l'impresa intende stabilirsi, unitamente ad una certificazione 
attestante che l'impresa possiede, per l'insieme delle sue attivita', il margine 
di solvibilita' richiesto.
2. L'ISVAP respinge la richiesta qualora abbia motivo di dubitare 
dell'adeguatezza delle strutture amministrative o della stabilita' della 
situazione finanziaria dell'impresa, anche tenuto conto del programma di 
attivita' presentato, ovvero quando il rappresentante generale non possieda i 
requisiti di onorabilita' e di professionalita'.
3. L'ISVAP informa prontamente l'impresa dell'avvenuta comunicazione ai sensi 
del comma 1 ovvero del diniego motivato ai sensi del comma 2.
4. L'impresa non puo' insediare la sede secondaria e dare inizio all'attivita' 
prima di aver ricevuto una comunicazione da parte dell'autorita' di vigilanza 
dello Stato membro nel quale intende stabilirsi o, nel caso di silenzio, prima 
che siano trascorsi sessanta giorni dal momento in cui tale autorita' ha 
ricevuto dall''ISVAP la comunicazione di cui all'articolo 16. L'ISVAP trasmette 
prontamente all'impresa ogni altra comunicazione, che sia ricevuta dalla stessa 
autorita' di vigilanza e che pervenga entro il medesimo termine, relativamente 
alle disposizioni di interesse generale alle quali la sede secondaria deve 
attenersi.
5. L'impresa, qualora intenda modificare il contenuto della comunicazione 
effettuata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, deve informarne l'ISVAP e 
l'autorita' di vigilanza dello Stato membro della sede secondaria almeno trenta 
giorni prima di mettere in atto quanto comunicato. L'ISVAP, entro sessanta 
giorni dalla data di ricevimento delle informazioni, ne valuta la rilevanza in 
relazione alla permanenza delle condizioni che hanno giustificato l'invio della 
comunicazione di cui al comma 3 e, se del caso, provvede ad informare 
l'autorita' competente dello Stato membro interessato. L'ISVAP trasmette 
prontamente all'impresa ogni eventuale comunicazione che pervenga dall'autorita' 
di vigilanza dello Stato membro della sede secondaria entro il medesimo termine.
Art. 18.
Attivita' in regime di prestazione di servizi in un altro Stato membro
1. L'impresa, qualora intenda effettuare per la prima volta attivita' in regime 
di liberta' di prestazione di servizi in un altro Stato membro, ne da' 
preventiva comunicazione all'ISVAP.
2. Insieme alla comunicazione l'impresa trasmette un programma nel quale sono 
indicati gli stabilimenti dai quali l'impresa si propone di svolgere 
l'attivita', gli Stati membri nei quali intende operare, la natura dei rischi e 
delle obbligazioni che intende assumere e le altre informazioni indicate 
dall'ISVAP.
Art. 19.
Procedura per l'accesso in regime di prestazione di servizi
1. L'ISVAP, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di 
cui all'articolo 18, trasmette all'autorita' di vigilanza dello Stato membro, 
nel quale l'impresa si propone di operare in regime di liberta' di prestazione 
di servizi, le necessarie informazioni e contestualmente ne da' notizia 
all'impresa interessata.
2. L'ISVAP respinge la richiesta qualora abbia motivo di dubitare 
dell'adeguatezza delle strutture amministrative o della stabilita' della 
situazione finanziaria dell'impresa, anche tenuto conto del programma di 
attivita' presentato. In tale caso l'ISVAP adotta provvedimento motivato, che 
trasmette all'impresa interessata entro il termine indicato al comma 1.
3. L'impresa puo' dare inizio all'attivita' dal momento in cui riceve dall'ISVAP 
l'avviso dell'avvenuta trasmissione delle informazioni di cui al comma 1.
4. L'impresa, qualora intenda modificare il contenuto della comunicazione 
effettuata, applica la procedura prevista dall'articolo 17, comma 5.
Art. 20.
Assicurazione malattia in sostituzione di un regime legale di previdenza sociale
1. L'impresa, qualora intenda assumere rischi del ramo malattia ubicati in altri 
Stati membri, nei quali tali assicurazioni sostituiscono parzialmente o 
integralmente la copertura sanitaria fornita da un regime legale di previdenza 
sociale e sono obbligatoriamente gestite secondo una tecnica analoga a quella 
dell'assicurazione sulla vita secondo quanto previsto dalle disposizioni 
dell'ordinamento comunitario, deve richiedere all'ISVAP le tabelle di frequenza 
della malattia e gli altri dati statistici pertinenti pubblicati e trasmessi 
dalle autorita' di vigilanza degli Stati interessati. L'ISVAP effettua 
prontamente la relativa comunicazione all'impresa richiedente.
Art. 21.
Attivita' svolta da sedi secondarie situate in altri Stati membri
1. L'impresa, qualora intenda operare in regime di liberta' di prestazione di 
servizi nel territorio della Repubblica attraverso una sede secondaria situata 
in un altro Stato membro, ne da' preventiva comunicazione all'ISVAP.
2. L'impresa puo' iniziare l'attivita' a decorrere dal momento in cui l'ISVAP 
comunica di aver ricevuto la comunicazione prevista dal comma 1. L'impresa 
informa preventivamente l'ISVAP di ogni modifica della comunicazione effettuata.
3. L'esercizio dell'attivita' di cui al comma 1 e' soggetto alle disposizioni 
applicabili alle imprese con sede legale in Italia, nonche' agli articoli 24, 
comma 4, e 26.
Art. 22.
Attivita' in uno Stato terzo
1. L'impresa, qualora intenda istituire una sede secondaria in uno Stato terzo, 
ne da' preventiva comunicazione all'ISVAP.
2. L'ISVAP vieta all'impresa di procedere all'insediamento della sede 
secondaria, qualora rilevi che la situazione finanziaria non sia 
sufficientemente stabile ovvero ritenga inadeguata, sulla base del programma di 
attivita' presentato, la struttura organizzativa della sede secondaria.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche all'impresa che 
intende effettuare operazioni in regime di liberta' di prestazione di servizi in 
uno Stato terzo.
Capo III
Imprese aventi la sede legale in un altro Stato membro
Art. 23.
Attivita' in regime di stabilimento
1. L'accesso all'attivita' dei rami vita o dei rami danni in regime di 
stabilimento nel territorio della Repubblica, da parte di un'impresa avente la 
sede legale in un altro Stato membro, e' subordinato alla comunicazione 
all'ISVAP, da parte dell'autorita' di vigilanza di tale Stato, delle 
informazioni e degli adempimenti previsti dalle disposizioni dell'ordinamento 
comunitario. Se l'impresa si propone di assumere rischi concernenti 
l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla 
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la comunicazione include la 
dichiarazione che l'impresa e' divenuta membro dell'Ufficio centrale italiano e 
aderente al Fondo di garanzia per le vittime della strada.
2. Il rappresentante generale della sede secondaria deve essere munito di un 
mandato comprendente espressamente anche i poteri di rappresentare l'impresa in 
giudizio e davanti a tutte le autorita' della Repubblica, nonche' quello di 
concludere e sottoscrivere i contratti e gli altri atti relativi alle attivita' 
esercitate nel territorio della Repubblica. Il rappresentante generale deve 
avere domicilio all'indirizzo della sede secondaria. Qualora la rappresentanza 
sia conferita ad una persona giuridica, questa deve avere la sede legale nel 
territorio della Repubblica e deve a sua volta designare come proprio 
rappresentante una persona fisica che abbia domicilio in Italia e che sia munita 
di un mandato comprendente i medesimi poteri.
3. Nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione 
l'ISVAP indica all'autorita' di vigilanza dello Stato membro di origine la 
normativa, giustificata da motivi d'interesse generale, che l'impresa deve 
osservare nell'esercizio dell'attivita'. 
4. L'impresa puo' insediare la sede secondaria e dare inizio all'attivita' nel 
territorio della Repubblica dal momento in cui riceve dall'autorita' di 
vigilanza dello Stato di origine la comunicazione dell'ISVAP ovvero, in caso di 
silenzio, dalla scadenza del termine di cui al comma 3.
5. L'impresa, qualora intenda modificare la comunicazione effettuata, ne informa 
l'ISVAP almeno trenta giorni prima di mettere in atto quanto comunicato. L'ISVAP 
valuta la rilevanza delle informazioni ricevute in relazione alla permanenza dei 
presupposti che hanno giustificato la comunicazione di cui al comma 4 e, se del 
caso, informa l'autorita' competente dello Stato membro interessato.
Art. 24.
Attivita' in regime di prestazione di servizi
1. L'accesso all'attivita' dei rami vita o dei rami danni, in regime di liberta' 
di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica, da parte di una 
impresa avente la sede legale in un altro Stato membro, e' subordinato alla 
comunicazione all'ISVAP, da parte dell'autorita' di vigilanza di tale Stato, 
delle informazioni e degli adempimenti previsti dalle disposizioni 
dell'ordinamento comunitario.
Se l'impresa si propone di assumere rischi concernenti l'assicurazione 
obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei 
veicoli a motore e dei natanti, la comunicazione include l'indicazione del 
nominativo e l'indirizzo del rappresentante per la gestione dei sinistri e una 
dichiarazione che l'impresa e' divenuta membro dell'Ufficio centrale italiano e 
aderente al Fondo di garanzia per le vittime della strada.
2. L'impresa puo' iniziare l'attivita' dal momento in cui l'ISVAP attesta di 
aver ricevuto la comunicazione dell'autorita' di vigilanza dello Stato di 
origine di cui al comma 1.
3. L'impresa comunica all'ISVAP, attraverso l'autorita' di vigilanza dello Stato 
membro d'origine, ogni modifica che intende apportare alla comunicazione per 
l'accesso nel territorio della Repubblica in regime di liberta' di prestazione 
di servizi.
4. Ai fini dell'esercizio dell'attivita', in regime di liberta' di prestazione 
di servizi nel territorio della Repubblica, l'impresa non puo' avvalersi di sedi 
secondarie, di agenzie o di qualsiasi altra presenza permanente nel territorio 
italiano, neppure se tale presenza consista in un semplice ufficio gestito da 
personale dipendente, o tramite una persona indipendente, ma incaricata di agire 
in permanenza per conto dell'impresa stessa.
Art. 25.
Rappresentante per la gestione dei sinistri
1. L'impresa, qualora intenda operare nel territorio della Repubblica in regime 
di liberta' di prestazione di servizi per l'assicurazione obbligatoria della 
responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei 
natanti, nomina un rappresentante incaricato della gestione dei sinistri e della 
liquidazione dei relativi risarcimenti. Al rappresentante possono essere 
indirizzate le richieste di risarcimento da parte dei terzi aventi diritto.
2. Il rappresentante deve risiedere nel territorio della Repubblica [e non puo' 
svolgere per conto dell'impresa attivita' diretta all'acquisizione di contratti 
di assicurazione].(*)
3. Il rappresentante deve essere munito di un mandato comprendente espressamente 
i poteri di rappresentare l'impresa in giudizio e davanti a tutte le autorita' 
competenti per quanto riguarda le richieste di risarcimento dei danni, nonche' 
di attestare l'esistenza e la validita' dei contratti stipulati dall'impresa in 
regime di liberta' di prestazione di servizi.
4. Le funzioni del rappresentante per la gestione dei sinistri possono essere 
esercitate anche dal rappresentante fiscale.
5. Le generalita' e l'indirizzo del rappresentante sono indicati nel contratto 
di assicurazione, nel contrassegno e nel certificato.
(*) N.d.R.: parole soppresse dall'art. 1 del D.Lgs. n. 198 del 6 novembre 2007, recante "Attuazione della direttiva 2005/14/CE che modifica le direttive 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE, 90/232/CEE e 2000/26/CE sull'assicurazione della responsabilita' civile risultante dalla circolazione di autoveicoli.", pubblicato nella G.U. n. 261 del 9-11-2007 - S.O. n.228)
Art. 26.
Elenco delle imprese comunitarie operanti in Italia
1. L'ISVAP pubblica, in appendice all'albo delle imprese di assicurazione, 
l'elenco delle imprese ammesse ad accedere all'esercizio dei rami vita e dei 
rami danni nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o in 
liberta' di prestazione di servizi.
Art. 27.
Rispetto delle norme di interesse generale
1. L'impresa non puo' stipulare contratti, nonche' fare ricorso a forme di 
pubblicita' che siano in contrasto con disposizioni nazionali di interesse 
generale, ivi comprese quelle poste a protezione degli assicurati e degli altri 
aventi diritto a prestazioni assicurative.
Capo IV
Imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo
Art. 28
Attivita' in regime di stabilimento
1. L'impresa avente sede legale in uno Stato terzo, qualora intenda esercitare 
nel territorio della Repubblica i rami vita o i rami danni, e' preventivamente 
autorizzata dall'ISVAP con provvedimento pubblicato nel Bollettino.
2. L'autorizzazione e' efficace limitatamente al territorio nazionale, salva 
l'applicazione delle disposizioni sulle condizioni per l'accesso all'attivita' 
all'estero in regime di liberta' di prestazione di servizi.
3. L'impresa, qualora nello Stato di origine eserciti congiuntamente i rami vita 
e i rami danni, puo' essere autorizzata ad esercitare esclusivamente i rami 
danni o i rami vita, salvo che richieda l'autorizzazione all'esercizio dei rami 
vita e dei rami infortuni e malattia.
4. L'impresa di cui al comma 1 deve insediare nel territorio della Repubblica 
una sede secondaria e nominare un rappresentante generale che abbia residenza in 
Italia e che sia fornito dei poteri previsti dall'articolo 23, comma 2, nonche' 
del potere di compiere le operazioni necessarie per la costituzione ed il 
vincolo del deposito cauzionale previsto dal comma 5. Qualora la rappresentanza 
sia conferita ad una persona giuridica, si applica la disposizione contenuta 
nell'articolo 23, comma 2, ultimo periodo. Il rappresentante generale o, se 
diversa, la persona preposta alla gestione effettiva della sede secondaria deve 
essere in possesso, per la durata dell'incarico, dei requisiti di onorabilita' e 
professionalita' previsti dall'articolo 76.
5. L'ISVAP determina, con regolamento, gli altri requisiti per il rilascio 
dell'autorizzazione iniziale, ivi compreso l'obbligo di presentare un programma 
di attivita', nonche' il possesso nel territorio della Repubblica di 
investimenti per un ammontare almeno uguale all'importo minimo della quota di 
garanzia e con il deposito a titolo di cauzione, presso la Cassa depositi e 
prestiti o presso la Banca d'Italia, di una somma, in numerario o in titoli, 
pari ad almeno alla meta' dell'importo minimo. Si applica l'articolo 14, commi 
2, 3 e 4.
6. Con il provvedimento di cui al comma 5 sono inoltre disciplinati i 
procedimenti e le condizioni di estensione dell'attivita' ad altri rami, di 
esercizio congiunto dei rami vita e dei rami infortuni e malattia e di diniego 
dell'autorizzazione. Si applica l'articolo 15.
7. L'autorizzazione non puo' essere altresi' rilasciata quando non sia 
rispettato dallo Stato di origine il principio di parita' di trattamento o di 
reciprocita' nei confronti delle imprese aventi la sede legale nel territorio 
della Repubblica che intendano costituire o abbiano gia' costituito in tale 
Stato una sede secondaria.
Art. 29.
Divieto di operare in regime di prestazione di servizi
1. E' vietato all'impresa con sede legale in uno Stato terzo l'esercizio, nel 
territorio della Repubblica, dell'attivita' nei rami vita o nei rami danni in 
regime di liberta' di prestazione di servizi.
2. Il comma 1 si applica anche nei confronti delle sedi secondarie situate in 
Stati terzi appartenenti ad imprese aventi sede legale in un altro Stato membro.
3. E' fatto divieto ai soggetti che hanno il domicilio o, se persone giuridiche, 
la sede legale nel territorio della Repubblica di concludere contratti con 
imprese che svolgono l'attivita' in violazione di quanto previsto ai commi 1 e 
2. E' altresi' vietata qualsiasi forma di intermediazione per la stipulazione di 
tali contratti.
4. In caso di violazione del divieto il contratto e' nullo e si applica 
l'articolo 167, comma 2.
Titolo III
ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' ASSICURATIVA
Capo I
Disposizioni generali
Art. 30.
Requisiti organizzativi dell'impresa
1. L'impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio dei rami vita o dei rami 
danni opera con un'idonea organizzazione amministrativa e contabile e con un 
adeguato sistema di controllo interno.
2. Il sistema di controllo interno prevede procedure atte a far si' che i 
sistemi di monitoraggio dei rischi siano correttamente integrati 
nell'organizzazione aziendale e che siano prese tutte le misure necessarie a 
garantire la coerenza dei sistemi posti in essere al fine di consentire la 
quantificazione e il controllo dei rischi.
3. L'impresa che esercita l'attivita' assicurativa nel ramo assistenza soddisfa 
i requisiti di professionalita' del personale e rispetta le caratteristiche 
tecniche delle attrezzature determinate dall'ISVAP con regolamento.
Art. 31.
Attuario incaricato dall'impresa che esercita i rami vita
1. L'impresa che esercita i rami vita incarica un attuario per lo svolgimento in 
via continuativa delle funzioni previste nel presente codice e nelle 
disposizioni di attuazione ed in particolare quelle di cui agli articoli 32, 
comma 3, 36, comma 2, e 93, comma 5.
2. L'attuario incaricato deve essere in possesso dei requisiti di onorabilita' e 
professionalita' stabiliti con regolamento adottato dal Ministro delle attivita' 
produttive, su proposta dell'ISVAP.
3. L'impresa deve garantire le condizioni affinche' l'attuario incaricato sia 
messo in grado di espletare le funzioni in piena autonomia, avendo libero 
accesso alle informazioni aziendali ritenute necessarie. Gli organi preposti al 
controllo interno si avvalgono della collaborazione dell'attuario incaricato al 
fine di consentire la corretta rilevazione dei dati, in particolare di quelli 
relativi ai costi dell'impresa ed al loro prevedibile andamento, che sono 
utilizzati per le valutazioni di competenza dell'attuario medesimo.
4. L'attuario deve dare immediata comunicazione all'impresa e all'ISVAP della 
perdita dei requisiti o della sussistenza o della sopravvenienza di cause di 
incompatibilita' che ne determinano la decadenza dall'incarico.
5. In caso di gravi inadempienze alle norme del presente codice o alle 
disposizioni di attuazione, nonche' alle regole applicative dei principi 
attuariali riconosciute dall'Istituto, l'incarico conferito all'attuario e' 
revocato dall'impresa, direttamente o su richiesta dell'ISVAP. L'ISVAP informa 
della revoca l'ordine degli attuari.
6. In caso di cessazione dell'incarico dell'attuario per qualsiasi causa, 
l'impresa provvede entro quarantacinque giorni ad incaricare un nuovo attuario 
ed a comunicare all'ISVAP le ragioni della sostituzione, fornendo all'ISVAP e al 
nuovo attuario, nei medesimi termini, una relazione dettagliata che l'attuario 
uscente ha l'obbligo di predisporre, nella quale siano riassunti i rilievi e le 
osservazioni formulate negli ultimi ventiquattro mesi. Qualora, in casi 
eccezionali, l'attuario si trovi nell'impossibilita' di predisporre la 
relazione, vi provvede l'impresa.
Art. 32.
Determinazione delle tariffe nei rami vita
1. I premi relativi alle assicurazioni ed alle operazioni indicate nell'articolo 
2, comma 1, sono calcolati, per ciascuna nuova tariffa, sulla base di adeguate 
ipotesi attuariali che consentano all'impresa, mediante il ricorso ai premi ed 
ai relativi proventi, di far fronte ai costi e alle obbligazioni assunte nei 
confronti degli assicurati e, in particolare, di costituire per i singoli 
contratti le riserve tecniche necessarie. A tal fine puo' essere presa in 
considerazione la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, ma non 
possono essere impiegate in modo sistematico e permanente risorse che non 
derivano dai premi pagati.
2. Le ipotesi attuariali sono determinate nel rispetto dei limiti indicati 
all'articolo 33, nonche' delle regole applicative dei principi attuariali 
riconosciute dall'ISVAP con regolamento.
3. La valutazione delle ipotesi poste a base del calcolo dei premi spetta 
all'attuario e forma oggetto di una relazione tecnica da conservare presso 
l'impresa. Il bilancio dell'impresa che esercita i rami vita e' trasmesso 
all'ISVAP insieme ad una relazione tecnica nella quale l'attuario incaricato 
descrive analiticamente i procedimenti seguiti e le valutazioni operate, con 
riferimento alle basi tecniche adottate, per il calcolo delle riserve tecniche, 
con specifica evidenza delle eventuali valutazioni implicite e delle relative 
motivazioni, attesta la correttezza dei procedimenti seguiti, riferisce sui 
controlli operati in ordine alle procedure impiegate per il calcolo delle 
riserve e per la corretta rilevazione del portafoglio ed esprime un giudizio 
sulla sufficienza di tutte le riserve tecniche, ivi comprese le eventuali 
riserve aggiuntive, appostate in bilancio.
4. Nel caso di utilizzazione sistematica e permanente di risorse estranee ai 
premi ed ai relativi proventi, l'ISVAP puo' vietare l'ulteriore 
commercializzazione dei prodotti assicurativi che hanno provocato la situazione 
di squilibrio.
5. E' consentito l'impiego di formule tariffarie a premio naturale a condizione 
che sia data una adeguata informativa precontrattuale ed in corso di contratto, 
fermo restando il divieto di revisione delle basi tecniche. In caso di 
violazione del divieto il contratto e' nullo e si applica l'articolo 167, comma 
2.
6. L'impresa comunica all'ISVAP gli elementi essenziali delle basi tecniche 
utilizzate per il calcolo dei premi e delle riserve tecniche di ciascuna 
tariffa.
Art. 33.
Tasso di interesse garantibile nei contratti relativi ai rami vita
1. L'ISVAP determina, con regolamento, per tutti i contratti da stipulare che 
prevedono una garanzia di tasso di interesse un tasso di interesse massimo, che 
non puo' superare il sessanta per cento del tasso medio dei prestiti 
obbligazionari dello Stato. 
2. L'ISVAP puo' altresi' determinare nel regolamento piu' tassi massimi di 
interesse, diversificati secondo la moneta in cui e' espresso il contratto, 
purche' ciascuno di essi non superi il sessanta per cento del tasso medio dei 
prestiti obbligazionari dello Stato nella cui moneta e' espresso il contratto. 
In tale caso l'ISVAP consulta preventivamente l'autorita' di vigilanza dello 
Stato membro interessato.
3. L'impresa, nel definire il tasso di interesse, entro i limiti previsti dai 
commi 1 e 2, si attiene sempre a criteri prudenziali.
4. L'ISVAP, in deroga ai tassi massimi di cui ai commi 1 e 2, puo' stabilire nel 
regolamento, per specifiche categorie di contratti, valori diversi del tasso 
massimo di interesse. Puo' inoltre stabilire limiti particolari per i contratti 
a premio unico o di rendita vitalizia immediata senza facolta' di riscatto, per 
i quali gli impegni trovino copertura nei corrispondenti cespiti dell'attivo.
5. Qualora L'ISVAP si avvalga della facolta' di cui al comma 4, l'impresa puo' 
scegliere il tasso di interesse prudenziale da adottare, tenendo conto della 
moneta in cui e' espresso il contratto e degli attivi corrispondenti. In nessun 
caso il tasso di interesse utilizzato puo' essere piu' elevato del rendimento 
degli attivi a copertura, calcolato tenendo conto dei principi contabili in 
vigore, previa opportuna deduzione.
6. I tassi massimi determinati nel regolamento di cui al comma 1 sono comunicati 
dall'ISVAP alla commissione europea e, ove ne facciano richiesta, alle autorita' 
di vigilanza degli altri Stati membri.
Art. 34.
Attuario incaricato dall'impresa che esercita i rami responsabilita' civile 
veicoli e natanti
1. L'impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio dell'assicurazione 
obbligatoria della responsabilita' civile dei veicoli a motore e dei natanti 
incarica un attuario per la verifica preventiva delle tariffe e delle riserve 
tecniche relative ai rami 10 e 12 di cui all'articolo 2, comma 3, anche al fine 
di agevolare l'esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell'ISVAP.
2. L'attuario incaricato deve essere in possesso dei requisiti di onorabilita' e 
professionalita' stabiliti con regolamento adottato dal Ministro delle attivita' 
produttive, su proposta dell'ISVAP.
3. L'attuario incaricato e' preposto alla verifica delle basi tecniche, delle 
metodologie statistiche, delle ipotesi tecniche e finanziarie utilizzate ed alla 
valutazione della coerenza dei premi di tariffa con i parametri di riferimento 
adottati. L'attuario incaricato verifica inoltre la correttezza dei procedimenti 
e dei metodi seguiti dall'impresa per il calcolo delle riserve tecniche.
4. Le funzioni dell'attuario incaricato sono determinate dal Ministro delle 
attivita' produttive con il regolamento di cui al comma 2, fermo restando quanto 
previsto dall'articolo 37, comma 2. Si applicano le disposizioni di cui 
all'articolo 31, commi 3, 4, 5 e 6.
Art. 35.
Determinazione delle tariffe nei rami responsabilita' civile veicoli e natanti
1. Nella formazione delle tariffe l'impresa calcola distintamente i premi puri 
ed i caricamenti in coerenza con le proprie basi tecniche, sufficientemente 
ampie ed estese ad almeno cinque esercizi. Ove tali basi non siano disponibili, 
l'impresa puo' fare ricorso a rilevazioni statistiche di mercato.
2. Per i rischi che, per le loro caratteristiche, non possono essere ricondotti 
ad alcuna delle tariffe stabilite dall'impresa, questa puo' avvalersi, ai fini 
della conoscenza degli elementi statistici necessari per la determinazione del 
premio puro, delle informazioni in possesso di uno o piu' organismi costituiti 
tra le imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria autoveicoli, i quali sono 
tenuti a fornire gli elementi richiesti.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche per i rischi che 
presentano, per qualsiasi causa soggettiva od oggettiva, carattere di 
particolarita' o di eccezionalita' rispetto a quelli stabiliti dall'impresa.
4. Gli elementi statistici utilizzati dall'impresa per la determinazione del 
premio puro per i rischi di cui ai commi 2 e 3 devono essere comunicati 
tempestivamente agli organismi indicati nel comma 2.
Capo II
Riserve tecniche dei rami vita e danni
Art. 36.
Riserve tecniche dei rami vita
1. L'impresa che esercita i rami vita ha l'obbligo di costituire, per i 
contratti del portafoglio italiano, riserve tecniche, ivi comprese le riserve 
matematiche, sufficienti a garantire le obbligazioni assunte e le spese future. 
Le riserve sono costituite, al lordo delle cessioni in riassicurazione, nel 
rispetto dei principi attuariali e delle regole applicative individuate 
dall'ISVAP con regolamento.
2. La valutazione sulla sufficienza delle riserve tecniche spetta all'attuario 
incaricato, che esercita la funzione di controllo in via permanente, per 
consentire all'impresa di effettuare, con tempestivita', gli interventi 
necessari. A tal fine l'attuario incaricato ha l'obbligo di informare 
prontamente l'organo con funzioni di amministrazione e l'organo che svolge 
funzioni di controllo dell'impresa qualora rilevi l'esistenza di possibili 
condizioni che gli impedirebbero, a quel momento, di formulare un giudizio di 
piena sufficienza delle riserve tecniche in base ai principi da rispettare per 
la redazione della relazione tecnica di cui all'articolo 32, comma 3. L'impresa, 
se non e' in grado di rimuovere le cause del rilievo o se non condivide il 
rilievo stesso, ne da' pronta comunicazione all'ISVAP.
3. L'impresa che esercita i rami vita costituisce alla fine di ogni esercizio 
un'apposita riserva tecnica pari all'ammontare complessivo delle somme che 
risultino necessarie per far fronte al pagamento dei capitali e delle rendite 
maturati, dei riscatti e dei sinistri da pagare.
4. La riserva per la partecipazione agli utili e ai ristorni comprende gli 
importi da attribuire agli assicurati o ai beneficiari dei contratti a titolo di 
partecipazione agli utili tecnici e di ristorni, purche' tali importi non siano 
stati attribuiti agli assicurati o non siano gia' stati considerati nelle 
riserve matematiche.
5. Per la costituzione delle riserve tecniche delle assicurazioni complementari, 
previste nell'articolo 2, comma 2, sono osservate le disposizioni relative alle 
riserve tecniche dei rami danni.
6. Le riserve a carico dei riassicuratori comprendono gli importi di loro 
competenza e sono determinate conformemente agli accordi contrattuali di 
riassicurazione, in base agli importi lordi delle riserve tecniche.
7. L'impresa che esercita i rami vita presenta all'ISVAP il confronto tra le 
basi tecniche, diverse dal tasso di interesse, impiegate nel calcolo delle 
riserve tecniche ed i risultati dell'esperienza diretta.
Art. 37.
Riserve tecniche dei rami danni
1. L'impresa che esercita i rami danni ha l'obbligo di costituire, per i 
contratti del portafoglio italiano, riserve tecniche che siano sempre 
sufficienti a far fronte, per quanto ragionevolmente prevedibile, agli impegni 
derivanti dai contratti di assicurazione.
Le riserve sono costituite, al lordo delle cessioni in riassicurazione, nel 
rispetto delle disposizioni e dei metodi di valutazione stabiliti dall'ISVAP con 
regolamento.
2. Nei confronti dell'impresa che esercita l'attivita' nei rami relativi 
all'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile dei veicoli e dei 
natanti la valutazione sulla sufficienza delle riserve tecniche spetta 
all'attuario incaricato, che esercita la funzione di controllo in via 
permanente, per consentire all'impresa di effettuare, con tempestivita', gli 
interventi necessari. A tale fine l'attuario incaricato ha l'obbligo di 
informare prontamente
l'organo con funzioni di amministrazione e l'organo che svolge funzioni di 
controllo dell'impresa qualora rilevi l'esistenza di possibili condizioni che 
gli impedirebbero, a quel momento, di formulare un giudizio di piena sufficienza 
delle riserve tecniche in base ai principi da rispettare per la redazione 
dell'apposita relazione tecnica. L'impresa, se non e' in grado di rimuovere le 
cause del rilievo o se non condivide il rilievo stesso, ne da' pronta 
comunicazione all'ISVAP.
3. L'impresa che esercita i rami danni costituisce alla fine di ogni esercizio 
la riserva premi, la riserva sinistri, la riserva per sinistri avvenuti ma non 
ancora denunciati alla chiusura dell'esercizio, le riserve di perequazione, la 
riserva di senescenza e le riserve per partecipazione agli utili e ai ristorni.
4. La riserva premi comprende sia la riserva per frazioni di premi sia la 
riserva per rischi in corso. L'impresa che esercita le assicurazioni delle 
cauzioni, della grandine e delle altre calamita' naturali e quelle dei danni 
derivanti dall'energia nucleare integra per tali assicurazioni, in relazione 
alla natura particolare dei rischi, la riserva per frazioni di premi.
5. La riserva sinistri comprende l'ammontare complessivo delle somme che, da una 
prudente valutazione effettuata in base ad elementi obiettivi, risultino 
necessarie per far fronte al pagamento dei sinistri avvenuti nell'esercizio 
stesso o in quelli precedenti, e non ancora pagati, nonche' alle relative spese 
di liquidazione. La riserva sinistri e' valutata in misura pari al costo ultimo, 
per tener conto di tutti i futuri oneri prevedibili, sulla base di dati storici 
e prospettici affidabili e comunque delle caratteristiche specifiche 
dell'impresa.
6. La riserva per i sinistri avvenuti, ma non ancora denunciati alla data di 
chiusura dell'esercizio, e' valutata tenendo conto della natura dei rischi a cui 
si riferisce ai fini dei relativi metodi di valutazione.
7. Le riserve di perequazione comprendono tutte le somme accantonate, 
conformemente alle disposizioni di legge, allo scopo di perequare le 
fluttuazioni del tasso dei sinistri negli anni futuri o di coprire rischi 
particolari. L'impresa autorizzata ad esercitare l'attivita' assicurativa nel 
ramo credito costituisce una riserva di perequazione, destinata a coprire 
l'eventuale saldo tecnico negativo conservato del ramo credito alla fine di 
ciascun esercizio. L'impresa autorizzata all'esercizio dell'attivita' 
assicurativa nei rami danni, salvo che nel ramo credito e cauzioni, costituisce 
una riserva di perequazione per rischi di calamita' naturali, diretta a 
compensare nel tempo l'andamento della sinistralita'. Le condizioni e le 
modalita' per la costituzione della riserva di perequazione per rischi di 
calamita' naturale e per i danni derivanti dall'energia nucleare sono fissate 
con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro 
dell'economia e delle finanze, sentito l'ISVAP.
8. Per i contratti di assicurazione contro le malattie, che hanno durata 
poliennale o che, pur avendo durata annuale, prevedono l'obbligo di rinnovo alla 
scadenza, l'impresa costituisce una riserva di senescenza destinata a compensare 
l'aggravarsi del rischio dovuto al crescere dell'eta' degli assicurati, qualora 
i premi siano determinati, per l'intera durata della garanzia, con riferimento 
all'eta' degli assicurati al momento della stipulazione del contratto. Per tali 
contratti l'impresa puo' esercitare il diritto di recesso, a seguito di 
sinistro, solo entro i primi due anni dalla stipulazione del contratto. Per i 
contratti di assicurazione contro il rischio di non autosufficienza l'impresa 
costituisce una apposita riserva secondo appropriati criteri attuariali che 
tengono conto dell'andamento del rischio per l'intera durata della garanzia.
9. La riserva per partecipazione agli utili e ai ristorni comprende gli importi 
da attribuire agli assicurati o ai beneficiari dei contratti a titolo di 
partecipazione agli utili tecnici e ai ristorni, purche' tali importi non siano 
stati attribuiti agli assicurati.
10. L'impresa autorizzata all'esercizio congiunto dell'attivita', nei rami vita 
e nei rami infortuni e malattia, si conforma alle specifiche disposizioni 
applicabili.
11. Le riserve a carico dei riassicuratori comprendono gli importi di loro 
competenza e sono determinate conformemente agli accordi contrattuali di 
riassicurazione, in base agli importi lordi delle riserve tecniche. La riserva 
premi relativa agli importi di riassicurazione e' calcolata in base ai metodi di 
cui al comma 4, coerentemente alla scelta operata dall'impresa per il calcolo 
della riserva premi lorda.
Capo III
Attivita' a copertura delle riserve tecniche
Art. 38.
Copertura delle riserve tecniche e localizzazione delle attivita'
1. Le riserve tecniche dei rami vita e dei rami danni sono coperte con attivi di 
proprieta' dell'impresa. Nella scelta degli attivi l'impresa tiene conto del 
tipo di rischi e delle obbligazioni assunte e dell'esigenza che sia garantita la 
sicurezza, la redditivita' e la liquidita' degli investimenti, provvedendo ad 
un'adeguata diversificazione e dispersione degli attivi medesimi.
2. L'impresa puo' coprire le riserve tecniche esclusivamente con le categorie di 
attivi, compresi gli strumenti finanziari derivati, che sono ammessi nel 
regolamento adottato dall'ISVAP. L'Istituto stabilisce, nel medesimo 
regolamento, le tipologie, le modalita', i limiti di impiego e le relative quote 
massime.
3. L'ISVAP, nel caso in cui rilevi che per uno o piu' attivi non sono state 
osservate le regole di cui al comma 2, comunica all'impresa l'inammissibilita' 
ad essere destinati, in tutto o in parte, a copertura delle riserve tecniche.
4. Fatti salvi i principi di cui al comma 1, in circostanze eccezionali e su 
motivata richiesta dell'impresa, l'ISVAP puo' autorizzare, in via temporanea, 
l'investimento in categorie di attivi a copertura delle riserve tecniche diverse 
da quelle previste in via generale.
5. In caso di attivi a copertura che rappresentano un investimento in una 
societa' controllata, che per conto dell'impresa di assicurazione ne gestisce in 
tutto o in parte gli investimenti, l'ISVAP, nel verificare la corretta 
applicazione delle norme e dei principi di cui al presente articolo, tiene conto 
degli attivi detenuti dalla societa' controllata.
6. Per i contratti compresi nel portafoglio italiano, l'impresa puo' localizzare 
gli attivi posti a copertura delle riserve tecniche in uno o piu' Stati membri. 
Su richiesta dell'impresa, l'ISVAP puo' autorizzare la localizzazione di parte 
degli attivi in uno Stato terzo. In deroga alle disposizioni del presente comma, 
la localizzazione dei crediti verso i riassicuratori posti a copertura delle 
riserve tecniche e' libera, salvo quanto disposto dall'articolo 47.
 
Art. 39.
Valutazione delle attivita' patrimoniali
1. Gli attivi posti a copertura delle riserve tecniche sono valutati al 
netto dei debiti contratti per la loro acquisizione e delle eventuali poste 
rettificative.
2. La valutazione degli attivi posti a copertura delle riserve tecniche e' 
effettuata in modo prudente, tenendo conto del rischio di mancato realizzo.
3. L'ISVAP determina, con regolamento, le disposizioni relative ai criteri di 
valutazione delle attivita' patrimoniali.
Art. 40.
Regole sulla congruenza
1. Quando la garanzia assicurativa e' espressa in una determinata valuta, 
l'obbligazione dell'impresa si considera esigibile in tale valuta.
2. Quando la garanzia assicurativa non e' espressa in una determinata valuta, 
l'obbligazione dell'impresa di assicurazione si considera esigibile nella valuta 
del paese di ubicazione del rischio. Nelle assicurazioni dei rami danni 
l'impresa puo' altresi' eseguire la prestazione nella stessa valuta in cui e' 
stato pagato il premio se, sin dalla stipulazione del contratto, risulti 
obiettivamente prevedibile che la prestazione debba essere corrisposta in tale 
valuta.
3. L'impresa provvede alla copertura delle riserve tecniche nel rispetto del 
principio della congruenza. L'ISVAP individua, con regolamento, i casi di 
deroga, determinando altresi' le tipologie, le modalita' e i limiti di impiego 
di attivi espressi in altra valuta o di strumenti finanziari derivati che siano 
idonei a soddisfare le medesime esigenze.
Art. 41.
Contratti direttamente collegati ad indici o a quote di organismi di 
investimento collettivo del risparmio
1. Qualora le prestazioni previste in un contratto siano direttamente 
collegate al valore delle quote di un organismo di investimento collettivo del 
risparmio oppure al valore di attivi contenuti in un fondo interno detenuto 
dall'impresa di assicurazione, le riserve tecniche relative a tali contratti 
sono rappresentate con la massima approssimazione possibile dalle quote 
dell'organismo di investimento collettivo del risparmio oppure da quelle del 
fondo interno, se e' suddiviso in quote definite, oppure dagli attivi contenuti 
nel fondo stesso.
2. Qualora le prestazioni previste in un contratto siano direttamente collegate 
ad un indice azionario o ad un altro valore di riferimento diverso da quelli di 
cui al comma 1, le riserve tecniche relative a tali contratti sono rappresentate 
con la massima approssimazione possibile dalle quote rappresentanti il valore di 
riferimento oppure, qualora le quote non siano definite, da attivi di adeguata 
sicurezza e negoziabilita' che corrispondano il piu' possibile a quelli su cui 
si basa il valore di riferimento particolare.
3. L'articolo 38, comma 1, secondo periodo, e le disposizioni sulle quote 
massime di cui al comma 2 del medesimo articolo non sono applicabili agli attivi 
detenuti per far fronte ad obbligazioni che sono direttamente collegate alle 
prestazioni di cui ai commi 1 e 2. Le disposizioni relative alle regole di 
congruenza non si applicano alle obbligazioni derivanti dai contratti di cui al 
presente articolo.
4. Qualora le prestazioni previste dai contratti di cui ai commi 1 e 2 
comprendano una garanzia di risultato dell'investimento o qualsiasi altra 
prestazione garantita, alle corrispondenti riserve tecniche aggiuntive si 
applica l'articolo 38.
5. L'ISVAP stabilisce, con regolamento, disposizioni piu' dettagliate per 
l'individuazione delle categorie di attivi, che possono essere destinati a 
copertura delle riserve tecniche, e dei relativi limiti.
Art. 42.
Registro delle attivita' a copertura delle riserve tecniche
1. L'impresa deve tenere un registro da cui risultano le attivita' a 
copertura delle riserve tecniche dei rami vita e dei rami danni. In qualsiasi 
momento l'importo degli attivi iscritti deve essere, tenendo conto delle 
annotazioni dei movimenti, almeno pari all'ammontare delle riserve tecniche.
2. Le attivita' poste a copertura delle riserve tecniche ed iscritte nel 
registro sono riservate in modo esclusivo all'adempimento delle obbligazioni 
assunte dall'impresa con i contratti ai quali le riserve stesse si riferiscono. 
Le attivita' di cui al presente comma costituiscono patrimonio separato rispetto 
alle altre attivita' detenute dall'impresa e non iscritte nel registro.
3. L'impresa comunica all'ISVAP la situazione delle attivita' risultante dal 
registro. L'ISVAP determina, con regolamento, le disposizioni per la formazione 
e la tenuta del registro, con particolare riguardo all'annotazione delle 
operazioni effettuate, nonche' i termini, le modalita' e gli schemi per le 
comunicazioni periodiche.
Art. 43.
Riserve tecniche relative all'attivita' esercitata in regime di stabilimento 
negli Stati terzi
1. Per le obbligazioni assunte dalle sedi secondarie situate in Stati terzi, 
l'impresa costituisce le riserve tecniche previste dalle leggi di tali Stati.
2. L'ISVAP verifica che nel bilancio dell'impresa risultino iscritte attivita' 
sufficienti alla copertura delle riserve di cui al comma 1.
Capo IV
Margine di solvibilita'
Art. 44.
Margine di solvibilita'
1. L'impresa dispone costantemente di un margine di solvibilita' sufficiente 
per la complessiva attivita' esercitata nel territorio della Repubblica ed 
all'estero. L'ISVAP disciplina, con regolamento, le regole tecniche per la 
determinazione e il calcolo del margine di solvibilita' richiesto, secondo i 
rami esercitati, nel rispetto delle disposizioni del presente capo e di quelle 
previste dalla normativa in materia di vigilanza supplementare delle imprese 
appartenenti ad un conglomerato finanziario.
2. Il margine di solvibilita' disponibile e' rappresentato dal patrimonio netto 
dell'impresa al netto degli elementi immateriali, libero da qualsiasi impegno 
prevedibile, e comprende:
a) il capitale sociale versato o, se si tratta di societa' di mutua 
assicurazione, il fondo di garanzia versato;
b) le riserve legali e le riserve statutarie e facoltative, non destinate a 
copertura di specifici impegni o a rettifica di voci dell'attivo;
c) gli utili dell'esercizio e degli esercizi precedenti portati a nuovo, al 
netto dei dividendi da pagare;
d) le perdite dell'esercizio e degli esercizi precedenti portate a nuovo.
3. Possono inoltre essere compresi nel margine di solvibilita' disponibile:
a) le azioni preferenziali cumulative e i prestiti subordinati sino a 
concorrenza del cinquanta per cento del margine di solvibilita' disponibile o, 
se inferiore, del margine di solvibilita' richiesto, di cui il venticinque per 
cento al massimo comprendente prestiti subordinati a scadenza fissa o azioni 
preferenziali cumulative a durata determinata. Per essere computati tra gli 
elementi costitutivi del margine di solvibilita' disponibile i prestiti 
subordinati devono soddisfare le condizioni stabilite all'articolo 45, commi 1 e 
2. Le azioni preferenziali cumulative possono essere computate soltanto qualora 
esistano accordi vincolanti in base ai quali, in caso di liquidazione ordinaria 
o coatta dell'impresa, abbiano un grado inferiore rispetto ai crediti di tutti 
gli altri creditori e vengano rimborsate solo previo pagamento di tutti gli 
altri debiti in essere alla data della liquidazione;
b) i titoli a durata indeterminata e gli altri strumenti finanziari, comprese le 
azioni preferenziali cumulative diverse da quelle menzionate alla lettera a), 
sino a concorrenza del cinquanta per cento del margine di solvibilita' 
disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilita' richiesto, limite da 
assumere per il totale di detti titoli, strumenti, azioni preferenziali 
cumulative e prestiti subordinati di cui alla lettera a) del presente comma. Per 
essere computati tra gli elementi costitutivi del margine di solvibilita' 
disponibile i titoli a durata indeterminata e gli altri strumenti finanziari, 
comprese le azioni preferenziali cumulative, devono soddisfare le condizioni 
stabilite all'articolo 45, comma 8.
4. Su motivata richiesta dell'impresa, accompagnata da idonea documentazione, 
l'ISVAP puo' autorizzare a comprendere nel margine di solvibilita' disponibile, 
per periodi singolarmente non superiori a dodici mesi, gli ulteriori elementi 
patrimoniali individuati nelle disposizioni di attuazione.
5. L'ISVAP, con regolamento, individua inoltre gli attivi dei quali non si tiene 
conto, nell'ambito della determinazione del patrimonio dell'impresa, agli 
effetti del margine di solvibilita'.
Art. 45.
Prestiti subordinati, titoli a durata indeterminata e altri strumenti finanziari
1. I prestiti subordinati possono essere inclusi nel margine di solvibilita' 
disponibile, limitatamente alle somme effettivamente versate, purche' sussistano 
accordi vincolanti in base ai quali, in caso di liquidazione ordinaria o coatta 
dell'impresa, i prestiti abbiano un grado inferiore rispetto ai crediti di tutti 
gli altri creditori e vengano rimborsati solo previo pagamento di tutti gli 
altri debiti in essere alla data della liquidazione.
2. I prestiti subordinati possono essere inclusi nel margine di solvibilita' 
disponibile, fermo quanto disposto al comma 1, qualora i documenti che ne 
regolano l'emissione:
a) prevedano espressamente che eventuali modifiche siano valide solo previa 
autorizzazione dell'ISVAP;
b) non prevedano clausole in forza delle quali il prestito debba, in casi 
diversi dalla liquidazione dell'impresa, essere rimborsato prima della scadenza 
convenuta;
c) per i prestiti a scadenza fissa, prevedano che la durata minima non sia 
inferiore a cinque anni; 
d) per i prestiti per i quali non e' stabilita una scadenza, prevedano per il 
rimborso un preavviso di almeno cinque anni;
e) prevedano che il rimborso anticipato dei prestiti avvenga solo su iniziativa 
dell'impresa emittente e previa autorizzazione dell'ISVAP.
3. Per i prestiti a scadenza fissa, l'impresa e' tenuta a sottoporre 
all'approvazione dell'ISVAP, al piu' tardi un anno prima della data di scadenza 
del prestito, un piano che indichi le modalita' ed i mezzi tramite i quali, alla 
scadenza medesima, l'impresa intende mantenere le condizioni di solvibilita', 
tenuto anche conto delle prevedibili esigenze del margine di solvibilita' 
richiesto alla chiusura dell'esercizio nel corso del quale si intende procedere 
all'estinzione del prestito. L'obbligo di presentazione del piano non ricorre se 
l'impresa ha ridotto gradualmente, nel corso degli ultimi cinque anni precedenti 
la data di scadenza, l'importo del prestito computato ai fini del margine di 
solvibilita' disponibile, provvedendo contestualmente alla sua sostituzione con 
elementi idonei.
4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non precludono la possibilita' di 
rimborso anticipato, totale o parziale, dei prestiti a scadenza fissa ad 
iniziativa dell'impresa e previa autorizzazione dell'ISVAP.
5. Il rimborso anticipato, totale o parziale, dei prestiti per i quali non e' 
stabilita una scadenza puo' essere effettuato soltanto ad iniziativa 
dell'impresa e previa autorizzazione dell'ISVAP.
6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 deve essere presentata richiesta motivata 
all'ISVAP almeno sei mesi prima della data stabilita per il rimborso, 
accompagnata da idonea documentazione attestante, tramite indicazione delle 
modalita' e dei mezzi con i quali l'impresa intende mantenere le condizioni di 
solvibilita', l'assenza di pregiudizio al margine di solvibilita' disponibile 
anche tenuto conto delle prevedibili esigenze del margine di solvibilita' 
richiesto alla chiusura dell'esercizio nel corso del quale si intende procedere 
al rimborso anticipato. L'autorizzazione dell'ISVAP puo' essere rilasciata anche 
per un importo inferiore a quello richiesto.
7. Per i prestiti, per i quali non e' stabilita una scadenza, l'esercizio del 
preavviso, da comunicare immediatamente all'ISVAP, o la richiesta di rimborso 
anticipato comportano la riduzione della percentuale di utilizzo del prestito 
subordinato dal cinquanta per cento al venticinque per cento del margine di 
solvibilita' disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilita' richiesto. 
In caso di esercizio del preavviso si applicano le disposizioni contenute nel 
comma 3.
8. I titoli a durata indeterminata e gli altri strumenti finanziari anche con 
scadenza determinata, purche' non inferiore a dieci anni, comprese le azioni 
preferenziali cumulative di cui all'articolo 44, comma 3, lettera b), possono 
essere inclusi nel margine di solvibilita' disponibile, limitatamente alle somme 
effettivamente versate, se soddisfano le seguenti condizioni:
a) e' previsto nei documenti che ne regolano l'emissione che esso puo' essere 
modificato solo previa autorizzazione dell'ISVAP;
b) e' esclusa nei documenti che ne regolano l'emissione la rimborsabilita' su 
iniziativa del portatore o senza la preventiva autorizzazione dell'ISVAP. 
L'autorizzazione dell'ISVAP puo' essere rilasciata anche per un importo 
inferiore a quello richiesto. Ai fini del rimborso e della relativa 
autorizzazione deve essere presentata richiesta motivata all'ISVAP almeno sei 
mesi prima della data stabilita per il rimborso, accompagnata da idonea 
documentazione attestante, tramite indicazione delle modalita' e dei mezzi con i 
quali l'impresa intende mantenere le condizioni di solvibilita', l'assenza di 
pregiudizio al margine di solvibilita' disponibile anche
tenuto conto delle prevedibili esigenze del margine di solvibilita' richiesto 
alla chiusura dell'esercizio nel corso del quale si intende procedere al 
rimborso;
c) e' prevista nei documenti che ne regolano l'emissione la possibilita' di 
differire il pagamento degli interessi quando l'impresa non dispone del margine 
di solvibilita' richiesto. Gli interessi maturati e non corrisposti sono esclusi 
dal margine di solvibilita' disponibile;
d) e' stabilito nei documenti che ne regolano l'emissione che i crediti del 
prestatore nei confronti dell'impresa sono interamente subordinati a quelli di 
tutti i creditori non subordinati, ivi compresi gli assicurati;
e) e' prevista nei documenti che ne regolano l'emissione la capacita' del debito 
e degli interessi, maturati e non corrisposti, di assorbire in via definitiva o 
temporanea le perdite, in modo tale che sia consentito all'impresa di proseguire 
regolarmente l'attivita'. Le perdite, risultanti dal bilancio dell'impresa, 
devono aver determinato una riduzione del margine di solvibilita' richiesto, 
senza che si sia contestualmente provveduto alla sua ricostituzione nella misura 
necessaria. La nota integrativa deve illustrare in modo adeguato l'esistenza e 
l'operativita' della clausola di assorbimento delle perdite.
9. L'ISVAP individua, con regolamento, le condizioni che garantiscono pienamente 
la stabilita' dell'impresa di assicurazione in presenza delle quali i titoli a 
durata indeterminata, gli altri strumenti finanziari, comprese le azioni 
preferenziali cumulative, ed i prestiti subordinati possono essere ammessi a 
costituire il margine di solvibilita' disponibile.
10. Nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nel presente articolo le 
azioni preferenziali cumulative, i prestiti subordinati, i titoli a durata 
indeterminata e gli altri strumenti finanziari sono ammissibili ai fini della 
situazione di solvibilita' corretta di un'impresa di assicurazione e di 
solvibilita' della relativa controllante di cui agli articoli 217 e 218.
Art. 46.
Quota di garanzia
1. Un terzo del margine di solvibilita' richiesto rappresenta la quota di 
garanzia.
2. La quota di garanzia dell'impresa che esercita i rami vita, fermi restando i 
limiti stabiliti per la misura del capitale sociale o del fondo di garanzia, non 
puo' in nessun caso essere inferiore a tre milioni di euro.
3. La quota di garanzia dell'impresa che esercita i rami danni, fermi restando i 
limiti stabiliti per la misura del capitale sociale o del fondo di garanzia, non 
puo' in nessun caso essere inferiore a due milioni di euro. Qualora l'impresa 
sia autorizzata all'esercizio dei rami 10, 11, 12, 13, 14 e 15 di cui 
all'articolo 2, comma 3, la quota di garanzia non puo' in nessun caso essere 
inferiore a tre milioni di euro. Qualora l'autorizzazione comprenda piu' rami di 
assicurazione si ha riguardo al solo ramo per il cui esercizio e' richiesto 
l'importo piu' elevato.
4. La quota di garanzia e' coperta esclusivamente mediante gli elementi 
patrimoniali di cui all'articolo 44, comma 2, al netto degli elementi 
immateriali di cui al provvedimento previsto dal comma 5 del medesimo articolo.
5. Gli importi di cui ai commi 2 e 3 sono aumentati annualmente, con regolamento 
adottato dall'ISVAP, in base all'incremento dell'indice europeo dei prezzi al 
consumo, pubblicato da Eurostat, salvo che gli incrementi siano inferiori al 
cinque per cento.
Art. 47.
Cessione dei rischi in riassicurazione
1. L'ISVAP puo' non tener conto, ai fini della copertura delle riserve 
tecniche e del calcolo del margine di solvibilita', della cessione dei rischi in 
riassicurazione ad imprese aventi la sede legale in Stati terzi che non abbiano 
istituito un proprio legale rappresentante nel territorio della Repubblica o nel 
territorio di un altro Stato membro.
2. La decisione dell'ISVAP deve essere motivata esclusivamente da valutazioni 
attinenti alla solvibilita' delle imprese riassicuratrici.
Capo V
Imprese aventi la sede legale in uno stato terzo
Art. 48.
Requisiti organizzativi della sede secondaria
1. La sede secondaria, insediata nel territorio della Repubblica 
dall'impresa che ha sede legale in uno Stato terzo, opera con un'idonea 
organizzazione amministrativa e contabile e con un adeguato sistema di controllo 
interno. Si applica l'articolo 30, commi 2 e 3.
2. Alla sede secondaria si applicano le disposizioni di cui agli articoli 31, 
32, 33, 34 e 35.
Art. 49.
Riserve tecniche
1. L'impresa rispetta, per le assicurazioni e le operazioni comprese nel 
portafoglio della sede secondaria, le disposizioni relative alla disciplina 
delle riserve tecniche delle imprese con sede legale nella Repubblica.
2. Per la localizzazione degli attivi posti a copertura delle riserve tecniche 
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 38, comma 6. L'ISVAP puo' 
tuttavia richiedere che gli attivi siano localizzati nel territorio della 
Repubblica, ove cio' sia ritenuto necessario per la salvaguardia degli interessi 
degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.
3. L'impresa che e' autorizzata ad esercitare congiuntamente i rami vita ed i 
rami infortuni e malattia rispetta le disposizioni stabilite per le imprese con 
sede legale nel territorio della Repubblica.
Art. 50.
Calcolo del margine di solvibilita' e della quota di garanzia
1. L'impresa dispone, per la sede secondaria, di un margine di solvibilita' 
costituito secondo le disposizioni del capo IV, in quanto applicabili, e 
calcolato avuto riguardo all'attivita' svolta dalla sede secondaria secondo 
quanto previsto con regolamento adottato dall'ISVAP.
2. Il terzo del minimo del margine di solvibilita' costituisce la quota di 
garanzia. La quota non puo' essere inferiore alla meta' degli importi previsti 
dall'articolo 46 per i rami ai quali si riferisce l'autorizzazione.
3. Le attivita' costitutive del margine di solvibilita' sono localizzate, fino a 
concorrenza dell'ammontare della quota di garanzia, nel territorio della 
Repubblica, mentre per l'eccedenza possono essere localizzate nel territorio di 
altri Stati membri.
4. La disposizione del comma 1 non si applica all'impresa autorizzata ad operare 
anche in altri Stati membri, che sia soggetta a vigilanza globale di 
solvibilita' esercitata dalla autorita' di controllo di uno di tali Stati ai 
sensi dell'articolo 51.
Art. 51.
Agevolazioni per l'impresa operante in piu' Stati membri
1. L'impresa, che al momento in cui fa istanza di autorizzazione ad operare 
nel territorio della Repubblica e' gia' autorizzata all'esercizio dei rami vita 
o dei rami danni in uno o piu' Stati membri o ha presentato in tali Stati 
domanda di autorizzazione, puo' chiedere:
a) di poter calcolare, in deroga a quanto disposto nell'articolo 50, comma 1, il 
margine di solvibilita' in funzione dell'attivita' globale esercitata dalle 
proprie sedi secondarie stabilite nel territorio degli Stati membri;
b) di poter costituire la cauzione prevista dall'articolo 28, comma 5, soltanto 
in uno di tali Stati membri;
c) di poter localizzare in uno qualunque degli Stati membri, nei quali ha 
insediato una sede secondaria, le attivita' costitutive della quota minima di 
garanzia. L'istanza va presentata all'ISVAP ed alle autorita' di vigilanza degli 
altri Stati membri interessati.
2. Le agevolazioni possono essere richieste anche dall'impresa che, dopo aver 
ottenuto l'autorizzazione ad operare nel territorio della Repubblica, insedia 
una sede secondaria anche nel territorio di un altro Stato membro.
3. Nella domanda l'impresa deve indicare l'autorita' alla quale chiede che venga 
demandato il controllo di solvibilita' per il complesso delle attivita' 
effettuate dalle sedi secondarie stabilite negli Stati membri. La domanda deve 
essere motivata. In caso di accoglimento l'impresa deve costituire la cauzione 
prevista dall'articolo 28, comma 5, nello Stato membro alla cui autorita' e' 
demandato il controllo della solvibilita' per l'insieme delle attivita' 
esercitate nel territorio dell'Unione europea.
4. Le agevolazioni possono essere concesse soltanto congiuntamente e con 
l'accordo di tutte le autorita' degli Stati membri interessati. Esse hanno 
effetto dal momento in cui l'autorita' prescelta per il controllo della 
solvibilita' globale, avuta notizia dell'accordo di tutti gli Stati membri 
interessati, comunica alle altre autorita' di essere disposta ad esercitare la 
vigilanza. Le agevolazioni vengono meno in tutti gli Stati membri interessati in 
caso di revoca anche da parte di una sola delle autorita' di vigilanza.
5. L'impresa alla quale sono state concesse le agevolazioni calcola il margine 
di solvibilita' avendo riguardo all'attivita' complessiva svolta dall'insieme 
delle sedi secondarie stabilite negli Stati membri.
Titolo IV
DISPOSIZIONI RELATIVE A PARTICOLARI MUTUE ASSICURATRICI
Art. 52.
Nozione
1. La societa' di mutua assicurazione costituita ai sensi dell'articolo 2546 
del codice civile puo' esercitare l'attivita' assicurativa nei rami vita o nei 
rami danni e limitatamente al territorio della Repubblica, senza che trovi 
applicazione la disciplina sui requisiti per l'accesso di cui al capo II del 
titolo II, quando ricorrono le condizioni rispettivamente stabilite nei commi 2 
e 3. Le quote di partecipazione devono essere rappresentate da azioni.
2. La societa' di mutua assicurazione, ai fini dell'esercizio dei rami vita, 
deve prevedere nello statuto la possibilita' di esigere contributi 
supplementari, o di ridurre le prestazioni, e riscuotere contributi annui non 
superiori ad euro cinquecentomila.
3. La societa' di mutua assicurazione, ai fini dell'esercizio dei rami danni, 
deve prevedere nello statuto la possibilita' di esigere contributi supplementari 
e riscuotere contributi annui non superiori ad un milione di euro, provenienti 
per almeno la meta' dai soci.
4. Se gli importi di cui ai commi 2 e 3 sono superati durante tre esercizi 
consecutivi, a decorrere dal quarto esercizio la mutua assicuratrice non e' piu' 
soggetta alle disposizioni del presente titolo ed e' tenuta a richiedere 
l'autorizzazione di cui all'articolo 13 entro trenta giorni dall'approvazione 
del bilancio relativo al terzo esercizio nel quale gli importi sono stati 
superati.
Nota all'art. 52:
- Per l'art. 2546 del codice civile vedi la nota all'art. 14.
Art. 53.
Attivita' esercitabili
1. L'impresa di cui all'articolo 52, comma 2, puo' esercitare esclusivamente 
i rami I e II di cui all'articolo 2, comma 1.
2. L'impresa di cui all'articolo 52, comma 3, non puo' esercitare i rami 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 17 e 18 di cui all'articolo 2, comma 3.
3. Le societa' di mutua assicurazione limitano l'oggetto sociale all'esercizio 
dei soli rami vita o dei soli rami danni ed alle operazioni connesse o 
strumentali. Si applica l'articolo 12.
Art. 54.
Requisiti degli esponenti aziendali
1. Il Ministro delle attivita' produttive determina, con il regolamento di 
cui all'articolo 76, i requisiti di onorabilita' e indipendenza degli esponenti 
aziendali e stabilisce requisiti di professionalita' che tengano conto delle 
dimensioni e delle limitazioni all'attivita' esercitata dalle mutue 
assicuratrici di cui all'articolo 52.
Art. 55.
Autorizzazione
1. L'ISVAP o, nel caso delle regioni a statuto speciale, l'organo regionale 
a cio' preposto, fermo quanto disposto all'articolo 347, comma 3, autorizzano le 
mutue assicuratrici di cui all'articolo 52.
2. Le societa' autorizzate sono iscritte in apposita sezione, rubricata altre 
mutue assicuratrici, dell'albo delle imprese di assicurazione di cui 
all'articolo 14, comma 4.
3. L'ISVAP, con regolamento, determina, salve le competenze delle regioni a 
statuto speciale, il procedimento per il rilascio, l'estensione ed il diniego 
dell'autorizzazione. Si applica l'articolo 14, comma 3.
Art. 56.
Altre norme applicabili
1. L'ISVAP determina, con regolamento, l'adeguatezza patrimoniale e 
organizzativa dell'impresa, gli obblighi di tenuta dei registri contabili 
nonche' quelli di comunicazione all'autorita' di vigilanza, tenuto conto delle 
dimensioni e delle limitazioni all'attivita' esercitata dalle mutue 
assicuratrici di cui all'articolo 52.
2. Nell'esercizio dell'attivita' le mutue assicuratrici di cui all'articolo 52 
sono soggette alle disposizioni di cui ai titoli VIII, XIII, XIV, XVI e XVIII in 
quanto compatibili.
3. Alla mutua assicuratrice di cui al presente titolo non si applicano gli 
articoli 2346, sesto comma, 2349, secondo comma, 2519, secondo comma, 2526, 
2541, 2543, 2544, secondo comma, primo periodo, 2545-quater, 2545-quinquies, 
2545-octies, secondo comma, 2545-undecies, terzo comma, 2545-terdecies, 
2545-quinquies-decies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, 2545-octiesdecies 
del codice civile.
Nota all'art. 56:
- Il testo degli articoli 2346 sesto comma; 2349 secondo comma; 2519 secondo 
comma, 2526, 2541, 2543, 2544 secondo comma, primo periodo; 2545-quater, 
2545-quinquies, 2545-octies, secondo comma; 2545-undecies, terzo comma; 
2545-terdecies, 2545-quinquiesdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, 
2545-octiesdecies del codice civile, sono i seguenti:
«Art. 2346 (Emissione delle azioni). - (Omissis). Resta salva la possibilita' 
che la societa', a seguito dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di 
opera o servizi, emetta strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o 
anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli 
azionisti. In tal caso lo statuto ne disciplina le modalita' e condizioni di 
emissione, i diritti che conferiscono, le sanzioni in caso di inadempimento 
delle prestazioni e, se ammessa, la legge di circolazione.».
«Art. 2349 (Azioni e strumenti finanziari a favore dei prestatori di lavoro). - 
Omissis. L'assemblea straordinaria puo' altresi' deliberare l'assegnazione ai 
prestatori di lavoro dipendenti della societa' o di societa' controllate di 
strumenti finanziari, diversi dalle azioni, forniti di diritti patrimoniali o 
anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli 
azionisti. In tal caso possono essere previste norme particolari riguardo alle 
condizioni di esercizio dei diritti attribuiti, alla possibilita' di 
trasferimento ed alle eventuali cause di decadenza o riscatto.».
«Art. 2519 (Norme applicabili). - Omissis. L'atto costitutivo puo' prevedere che 
trovino applicazione, in quanto compatibili, le norme sulla societa' a 
responsabilita' limitata nelle cooperative con un numero di soci cooperatori 
inferiore a venti ovvero con un attivo dello stato patrimoniale non superiore ad 
un milione di euro.».
«Art. 2526 (Soci finanziatori e altri di titoli di debito). - L'atto costitutivo 
puo' prevedere l'emissione di strumenti finanziari, secondo la disciplina 
prevista per le societa' per azioni.
L'atto costitutivo stabilisce i diritti patrimoniali o anche amministrativi 
attribuiti ai possessori degli strumenti finanziari e le eventuali condizioni 
cui e' sottoposto il loro trasferimento. I privilegi previsti nella ripartizione 
degli utili e nel rimborso del capitale non si estendono alle riserve 
indivisibili a norma dell'art. 2545-ter. Ai possessori di strumenti finanziari 
non puo', in ogni caso, essere attribuito piu' di un terzo dei voti spettanti 
all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea 
generale. Il recesso dei possessori di strumenti finanziari forniti del diritto 
di voto e' disciplinato dagli articoli 2437 e seguenti.
La cooperativa cui si applicano le norme sulla societa' a responsabilita' 
limitata puo' offrire in sottoscrizione strumenti privi di diritti di 
amministrazione solo a investitori qualificati.».
Art. 2541 (Assemblee speciali dei possessori degli strumenti). - Se sono stati 
emessi strumenti finanziari privi di diritto di voto, l'assemblea speciale di 
ciascuna categoria delibera:
1) sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della societa' 
cooperativa che pregiudicano i diritti della categoria;
2) sull'esercizio dei diritti ad essa eventualmente attribuiti ai sensi 
dell'art. 2526;
3) sulla nomina e sulla revoca dei rappresentanti comuni di ciascuna categoria e 
sull'azione di responsabilita' nei loro confronti;
4) sulla costituzione di un fondo per le spese, necessario alla tutela dei 
comuni interessi dei possessori degli strumenti finanziari e sul rendiconto 
relativo;
5) sulle controversie con la societa' cooperativa e sulle relative transazioni e 
rinunce;
6) sugli altri oggetti di interesse comune a ciascuna categoria di strumenti 
finanziari.
L'assemblea speciale e' convocata dagli amministratori della societa' 
cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando 
almeno un terzo dei possessori degli strumenti finanziari ne faccia richiesta.
Il rappresentante comune deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni 
dell'assemblea speciale e deve tutelare gli interessi comuni dei possessori 
degli strumenti finanziari nei rapporti con la societa' cooperativa.
Il rappresentante comune ha diritto di esaminare i libri di cui all'art. 2421, 
numeri 1) e 3) e di ottenere estratti; ha altresi' il diritto di assistere 
all'assemblea della societa' cooperativa e di impugnarne le deliberazioni.».
«Art. 2543 (Organo di controllo). - La nomina del collegio sindacale e' 
obbligatoria nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 2477, nonche' 
quando la societa' emette strumenti finanziari non partecipativi.
L'atto costitutivo puo' attribuire il diritto di voto nell'elezione dell'organo 
di controllo proporzionalmente alle quote o alle azioni possedute ovvero in 
ragione della partecipazione allo scambio mutualistico.
I possessori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione 
possono eleggere, se lo statuto lo prevede, nel complesso sino ad un terzo dei 
componenti dell'organo di controllo.».
«Art. 2544 (Sistemi di amministrazione). - (Omissis). Se la cooperativa ha 
adottato il sistema di amministrazione di cui all'art. 2409-octies, i possessori 
di strumenti finanziari non possono eleggere piu' di un terzo dei componenti del 
consiglio di sorveglianza e piu' di un terzo dei componenti del consiglio di 
gestione. (Omissis).».
«Art. 2545-quater (Riserve legali, statutarie e volontarie). - Qualunque sia 
l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno 
il trenta per cento degli utili netti annuali. Una quota degli utili netti 
annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo 
sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalita' previste dalla 
legge.
L'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2545-quinquies, 
la destinazione degli utili non assegnati ai sensi del primo e secondo comma.».
«Art. 2545-quinquies (Diritto agli utili e alle riserve dei soci cooperatori). - 
L'atto costitutivo indica le modalita' e la percentuale massima di ripartizione 
dei dividendi tra i soci cooperatori.
Possono essere distribuiti dividendi, acquistate proprie quote o azioni ovvero 
assegnate ai soci le riserve divisibili se il rapporto tra il patrimonio netto e 
il complessivo indebitamento della societa' e' superiore ad un quarto. La 
condizione non si applica nei confronti dei possessori di strumenti finanziari.
L'atto costitutivo puo' autorizzare l'assemblea ad assegnare ai soci le riserve 
divisibili attraverso:
a) l'emissione degli strumenti finanziari di cui all'art. 2526;
b) mediante aumento proporzionale delle quote sottoscritte e versate, o mediante 
l'emissione di nuove azioni, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2525, 
nella misura massima complessiva del venti per cento del valore originario.
Le riserve divisibili, spettanti al socio in caso di scioglimento del rapporto, 
possono essere assegnate, se lo statuto non prevede diversamente, attraverso 
l'emissione di strumenti finanziari liberamente trasferibili e devono esserlo 
ove il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della 
societa' sia inferiore ad un quarto.
Le disposizioni dei commi secondo e terzo non si applicano alle cooperative con 
azioni quotate in mercati regolamentati.».
«Art. 2545-octies (Perdita della qualifica di cooperativa a mutualita' 
prevalente). - (Omissis). In questo caso, sentito il parere del revisore 
esterno, ove presente, gli amministratori devono redigere un apposito bilancio, 
da notificarsi entro sessanta giorni dalla approvazione al Ministero delle 
attivita' produttive, al fine di determinare il valore effettivo dell'attivo 
patrimoniale da imputare alle riserve indivisibili. Il bilancio deve essere 
verificato senza rilievi da una societa' di revisione.».
«Art. 2545-undecies (Devoluzione del patrimonio e bilancio di trasformazione). - 
(Omissis). L'assemblea non puo' procedere alla deliberazione di cui ai 
precedenti commi qualora la cooperativa non sia stata sottoposta a revisione da 
parte dell'autorita' di vigilanza nell'anno precedente o, comunque, gli 
amministratori non ne abbiano fatto richiesta da almeno novanta giorni.».
«Art. 2545-terdecies (Insolvenza). - In caso di insolvenza della societa', l'autorita' 
governativa alla quale spetta il controllo sulla societa' dispone la 
liquidazione coatta amministrativa. Le cooperative che svolgono attivita' 
commerciale sono soggette anche al fallimento.
La dichiarazione di fallimento preclude la liquidazione coatta amministrativa e 
il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione 
di fallimento.».
«Art. 2545-quinquiesdecies. (Controllo giudiziario). - I fatti previsti 
dall'art. 2409 possono essere denunciati al tribunale dai soci che siano 
titolari del decimo del capitale sociale ovvero da un decimo del numero 
complessivo dei soci, e, nelle societa' cooperative che hanno piu' di tremila 
soci, da un ventesimo dei soci.
Il ricorso deve essere notificato a cura dei ricorrenti anche all'autorita' di 
vigilanza.
Il tribunale, sentiti in camera di consiglio gli amministratori, i sindaci e l'autorita' 
di vigilanza, dichiara improcedibile il ricorso se per i medesimi fatti sia 
stato gia' nominato un ispettore o un commissario dall'autorita' di vigilanza.
L'autorita' di vigilanza dispone la sospensione del procedimento dalla medesima 
iniziato se il tribunale per i medesimi fatti ha nominato un ispettore o un 
amministratore giudiziario.».
«Art. 2545-sexiesdecies (Gestione commissariale). - In caso di irregolare 
funzionamento delle societa' cooperative, l'autorita' di vigilanza puo' revocare 
gli amministratori e i sindaci, e affidare la gestione della societa' ad un 
commissario, determinando i poteri e la durata. Ove l'importanza della societa' 
cooperativa lo richieda, l'autorita' di vigilanza puo' nominare un vice 
commissario che collabora con il commissario e lo sostituisce in caso di 
impedimento.
Al commissario possono essere conferiti per determinati atti anche i poteri 
dell'assemblea, ma le relative deliberazioni non sono valide senza 
l'approvazione dell'autorita' di vigilanza.
Se l'autorita' di vigilanza accerta irregolarita' nelle procedure di ammissione 
dei nuovi soci, puo' diffidare la societa' cooperativa e, qualora non si adegui, 
assumere i provvedimenti di cui ai commi precedenti.».
«Art. 2545-septiesdecies. (Scioglimento per atto dell'autorita). - L'autorita' 
di vigilanza, con provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale e da 
iscriversi nel registro delle imprese, puo' sciogliere le societa' cooperative e 
gli enti mutualistici che non perseguono lo scopo mutualistico o non sono in 
condizione di raggiungere gli scopi per cui sono stati costituiti o che per due 
anni consecutivi non hanno depositato il bilancio di esercizio o non hanno 
compiuto atti di gestione.
Se vi e' luogo a liquidazione, con lo stesso provvedimento sono nominati uno o 
piu' commissari liquidatori».
«Art. 2545-octiesdecies (Sostituzione dei liquidatori). - In caso di 
irregolarita' o di eccessivo ritardo nello svolgimento della liquidazione 
ordinaria di una societa' cooperativa, l'autorita' di vigilanza puo' sostituire 
i liquidatori o, se questi sono stati nominati dall'autorita' giudiziaria, puo' 
chiederne la sostituzione al tribunale.
Fatti salvi i casi di liquidazione per i quali e' intervenuta la nomina di un 
liquidatore da parte dell'autorita' giudiziaria, l'autorita' di vigilanza 
dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, per la conseguente 
cancellazione dal registro delle imprese, dell'elenco delle societa' cooperative 
e degli enti mutualistici in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i 
bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni.
Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione i creditori e 
gli altri interessati possono presentare all'autorita' di vigilanza formale e 
motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione. 
Trascorso il suddetto termine, a seguito di comunicazione da parte dell'autorita' 
di vigilanza, il conservatore del registro delle imprese territorialmente 
competente provvede alla cancellazione della societa' cooperativa o dell'ente 
mutualistico dal registro medesimo.».
Titolo V
ACCESSO ALL'ATTIVITA' DI RIASSICURAZIONE
Capo I
Disposizioni generali
Art. 57.
Attivita' di riassicurazione
1. L'attivita' di riassicurazione consiste nell'accettazione di rischi 
ceduti da un'impresa di assicurazione o da un'altra impresa di riassicurazione 
ed e' riservata alle imprese di riassicurazione, salvo quanto previsto dal comma 
4.
2. Le imprese di riassicurazione limitano l'oggetto sociale all'esercizio della 
riassicurazione ed alle operazioni connesse o strumentali.
3. E' vietata la costituzione nel territorio della Repubblica di societa' che 
hanno per oggetto esclusivo l'esercizio all'estero dell'attivita' riassicurativa.
4. L'impresa di assicurazione che esercita congiuntamente l'attivita' di 
riassicurazione rimane soggetta alla disciplina di cui al titolo II 
relativamente all'assicurazione diretta. All'attivita' di riassicurazione svolta 
dall'impresa di assicurazione si applicano, per quanto concerne l'accesso all'attivita', 
le disposizioni specificamente stabilite per tali imprese all'articolo 59.
Capo II
Imprese di riassicurazione aventi la sede legale nel territorio della Repubblica
Art. 58.
Autorizzazione
1. L'impresa che ha la sede legale nel territorio della Repubblica e che 
intende esercitare esclusivamente l'attivita' di riassicurazione e' autorizzata 
dall'ISVAP, con provvedimento da pubblicare nel Bollettino, alle condizioni 
previste dall'articolo 59.
2. L'autorizzazione e' rilasciata per uno o piu' dei rami vita o per uno o piu' 
dei rami danni oppure, congiuntamente, per uno o piu' dei rami vita e danni.
3. L'autorizzazione e' valida per il territorio della Repubblica, nonche' per 
quello degli altri Stati membri o di Stati terzi.
Art. 59.
Requisiti e procedura
1. L'ISVAP rilascia l'autorizzazione di cui all'articolo 58 quando ricorrono 
le seguenti condizioni:
a) sia adottata la forma di societa' per azioni costituita ai sensi 
dell'articolo 2325 del codice civile o di societa' europea ai sensi del 
regolamento (CE) n. 2157/2001 relativo allo statuto della Societa' europea;
b) la direzione generale e amministrativa dell'impresa richiedente sia stabilita 
nel territorio della Repubblica;
c) il capitale interamente versato sia di ammontare non inferiore al minimo 
determinato in via generale, con regolamento adottato dall'ISVAP, in misura 
compresa fra euro cinque milioni ed euro un milione e cinquecentomila sulla base 
dei rami esercitati, e sia costituito esclusivamente da conferimenti in denaro;
d) venga presentato, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, un 
programma concernente l'attivita' iniziale e la struttura organizzativa e 
gestionale, accompagnato da una relazione tecnica sottoscritta da un attuario 
iscritto all'albo professionale, contenente l'esposizione dei criteri in base ai 
quali il programma stesso e' stato redatto e sono state effettuate le previsioni 
relative ai ricavi ed ai costi;
e) i titolari di partecipazioni rilevanti siano in possesso dei requisiti di 
onorabilita' stabiliti dall'articolo 77 e sussistano i presupposti per il 
rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 68;
f) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo 
siano in possesso dei requisiti di professionalita', onorabilita' ed 
indipendenza indicati dall'articolo 76;
g) non sussistano tra l'impresa o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri 
soggetti, stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di 
vigilanza.
2. L'ISVAP nega l'autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate 
nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione, senza che si 
possa aver riguardo alla struttura e all'andamento dei mercati interessati. Il 
provvedimento e' specificatamente e adeguatamente motivato ed e' comunicato 
all'impresa interessata entro novanta giorni dalla presentazione della domanda 
di autorizzazione completa dei documenti richiesti.
3. Non si puo' dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle 
imprese se non consti l'autorizzazione di cui all'articolo 58.
4. L'ISVAP, verificata l'iscrizione nel registro delle imprese, iscrive in 
apposita sezione dell'albo le imprese di riassicurazione autorizzate in Italia e 
ne da' pronta comunicazione all'impresa interessata. Le imprese indicano negli 
atti e nella corrispondenza l'iscrizione all'albo.
5. L'ISVAP determina, con regolamento, la procedura di autorizzazione e le forme 
di pubblicita' dell'albo.
Note all'art. 59:
- L'art. 2325 del codice civile e' il seguente: 
«Art. 2325 (Responsabilita). - Nella societa' per azioni per le obbligazioni 
sociali risponde soltanto la societa' con il suo patrimonio.
In caso di insolvenza della societa', per le obbligazioni sociali sorte nel 
periodo in cui le azioni sono appartenute ad una sola persona, questa risponde 
illimitatamente quando i conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto 
previsto dall'art. 2342 o fin quando non sia stata attuata la pubblicita' 
prescritta dall'art. 2362.».
- Il regolamento CE n. 2157/2001 dell'8 ottobre 2001 (pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale delle Comunita' europee 10 novembre 2001, n. L 294) concerne lo 
«Statuto della Societa' europea.».
Capo III
Imprese di riassicurazione aventi la sede legale in un altro stato membro o in 
uno stato terzo
Art. 60.
Attivita' in regime di stabilimento
1. L'esercizio della riassicurazione in regime di stabilimento nel 
territorio della Repubblica da parte dell'impresa che ha sede legale in un altro 
Stato membro o in uno Stato terzo e' sottoposto alla preventiva autorizzazione 
dell'ISVAP.
2. L'ISVAP con regolamento determina, nel rispetto di condizioni equivalenti a 
quelle di cui all'articolo 59, comma 1, la procedura per l'accesso in regime di 
stabilimento nel territorio della Repubblica.
3. L'ISVAP, verificata l'iscrizione nel registro delle imprese, iscrive in 
apposita sezione dell'albo le imprese di riassicurazione estere e ne da' pronta 
comunicazione all'impresa interessata. Le imprese indicano negli atti e nella 
corrispondenza l'iscrizione all'albo. Si applica l'articolo 59, commi 2 e 3.
Art. 61.
Attivita' in regime di prestazione di servizi
1. E' consentito, senza necessita' di autorizzazione, l'accesso e 
l'esercizio dell'attivita' di riassicurazione in regime di libera prestazione di 
servizi nel territorio della Repubblica da parte delle imprese aventi la sede 
legale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo.
Titolo VI
ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI RIASSICURAZIONE
Capo I
Imprese di riassicurazione aventi la sede legale nel territorio della Repubblica
Art. 62.
Esercizio dell'attivita' di riassicurazione
1. L'ISVAP determina, con regolamento, le disposizioni relative alla 
formazione e alla copertura delle riserve tecniche ed all'adeguatezza 
patrimoniale per l'esercizio dell'attivita' di riassicurazione nel rispetto dei 
principi generali previsti agli articoli 63, 64 e 65, avuto riguardo 
all'esigenza di sana e prudente gestione dell'impresa.
2. L'impresa di assicurazione che esercita congiuntamente l'attivita' di 
riassicurazione rimane soggetta alla disciplina di cui al titolo III 
relativamente all'assicurazione diretta. All'attivita' di riassicurazione svolta 
dall'impresa di assicurazione si applicano le disposizioni specificamente 
stabilite per tali imprese ai sensi del comma 1.
Art. 63.
Requisiti organizzativi
1. L'impresa di riassicurazione opera con un'idonea organizzazione 
amministrativa e contabile e con un adeguato sistema di controllo interno.
2. Il sistema di controllo interno deve prevedere procedure atte a far si che i 
sistemi di monitoraggio dei rischi siano correttamente integrati 
nell'organizzazione aziendale e che siano prese tutte le misure necessarie a 
garantire la coerenza dei sistemi posti in essere al fine di consentire la 
quantificazione e il controllo dei rischi.
Art. 64.
Riserve tecniche del lavoro indiretto
1. L'impresa che esercita l'attivita' di riassicurazione, anche in via non 
esclusiva, costituisce le riserve tecniche alla fine di ciascun esercizio, al 
lordo delle retrocessioni, in relazione agli impegni assunti.
2. L'iscrizione in bilancio delle riserve tecniche del lavoro indiretto del 
portafoglio italiano ed estero e' effettuata, in linea di principio, sulla base 
di quanto comunicato dalle imprese cedenti. L'impresa valuta la congruita' delle 
riserve del lavoro indiretto affinche' risultino sufficienti in relazione agli 
impegni assunti ed apporta in bilancio le eventuali rettifiche, anche tenuto 
conto delle esperienze passate.
3. Per le obbligazioni relative al portafoglio estero l'impresa costituisce le 
riserve tecniche previste dalle leggi degli Stati ai quali il portafoglio si 
riferisce, ove esistenti, fatta salva l'applicazione dei principi di cui al 
comma 2.
Art. 65.
Attivi a copertura delle riserve tecniche del lavoro indiretto
1. Gli attivi a copertura delle riserve tecniche tengono conto del tipo di 
affari assunti dall'impresa di riassicurazione e, in particolare, della natura, 
dell'ammontare e della cadenza dei pagamenti dei sinistri attesi, in modo tale 
che sia possibile realizzare condizioni di sufficienza, liquidita', sicurezza, 
qualita', redditivita' e correlazione degli investimenti.
2. L'impresa di riassicurazione e' tenuta ad una adeguata e diversificata 
dispersione degli attivi, in modo tale che essa possa rispondere al cambiamento 
delle condizioni economiche ed in particolare all'andamento dei mercati 
finanziari e immobiliari o all'impatto dei sinistri catastrofali.
3. L'impresa di riassicurazione deve tenere un registro da cui risultano le 
attivita' a copertura delle riserve tecniche dei rami vita e dei rami danni. In 
qualsiasi momento l'importo degli attivi iscritti deve essere, tenendo conto 
delle annotazioni dei movimenti, almeno pari all'ammontare delle riserve 
tecniche.
4. Le attivita' poste a copertura delle riserve tecniche ed iscritte nel 
registro sono riservate in modo esclusivo all'adempimento delle obbligazioni 
assunte dall'impresa di riassicurazione con i contratti ai quali le riserve 
stesse si riferiscono. Le attivita' di cui al presente comma costituiscono 
patrimonio separato rispetto alle altre attivita' detenute dall'impresa di 
riassicurazione e non iscritte nel registro.
5. L'impresa di riassicurazione comunica all'ISVAP la situazione delle attivita' 
risultante dal registro. L'ISVAP determina, con regolamento, le disposizioni per 
la formazione e la tenuta del registro, con particolare riguardo all'annotazione 
delle operazioni effettuate, nonche' i termini, le modalita' e gli schemi per le 
comunicazioni periodiche.
Art. 66.
Retrocessione dei rischi
1. L'ISVAP puo' non tenere conto, ai fini della copertura delle riserve 
tecniche e dei requisiti di adeguatezza patrimoniale per l'esercizio dell'attivita' 
di riassicurazione, della retrocessione dei rischi a riassicuratori aventi la 
sede legale nel territorio di uno Stato terzo che non hanno istituito un legale 
rappresentante nel territorio della Repubblica o nel territorio di un altro 
Stato membro.
2. La decisione dell'ISVAP e' motivata esclusivamente da valutazioni attinenti 
alla solvibilita' delle imprese retrocessionarie.
Capo II
Imprese di riassicurazione aventi la sede legale in un altro Stato membro o in 
uno Stato terzo
Art. 67.
Attivita' in regime di stabilimento
1. L'ISVAP determina, con regolamento, le disposizioni relative 
all'adeguatezza patrimoniale della sede secondaria, ai fini dell'esercizio dell'attivita' 
di riassicurazione nel territorio della Repubblica, nel rispetto di quanto 
previsto agli articoli 63, 64, 65 e 66, avuto comunque riguardo all'esigenza di 
sana e prudente gestione.
Titolo VII
ASSETTI PROPRIETARI E GRUPPO ASSICURATIVO
Capo I
Partecipazioni nelle imprese di assicurazione e di riassicurazione
Art. 68.
Autorizzazioni
1. L'ISVAP autorizza preventivamente l'acquisizione, a qualsiasi titolo, di 
partecipazioni rilevanti in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione e 
in ogni caso l'acquisizione di azioni delle medesime imprese da chiunque 
effettuata quando comporta, tenuto conto delle azioni gia' possedute, una 
partecipazione superiore al cinque per cento del capitale dell'impresa 
rappresentato da azioni con diritto di voto.
2. L'ISVAP autorizza preventivamente le variazioni delle partecipazioni 
rilevanti quando comportano il superamento dei limiti dal medesimo stabiliti con 
regolamento e, indipendentemente da tali limiti, quando le variazioni comportano 
il controllo dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.
3. L'autorizzazione prevista dal comma 1 e' necessaria anche per l'acquisizione 
del controllo di una societa' che detiene le partecipazioni di cui al medesimo 
comma. Le autorizzazioni previste dal presente articolo si applicano anche 
all'acquisizione, in via diretta o indiretta, del controllo derivante da un 
contratto con l'impresa di assicurazione o di riassicurazione o da una clausola 
del suo statuto.
4. L'ISVAP individua, con regolamento, i soggetti tenuti a richiedere 
l'autorizzazione quando i diritti derivanti dalle partecipazioni rilevanti 
spettano o sono attribuiti a un soggetto diverso dal titolare delle 
partecipazioni stesse.
5. L'ISVAP rilascia l'autorizzazione quando ricorrono condizioni atte a 
garantire una gestione sana e prudente dell'impresa di assicurazione o di 
riassicurazione, avuto riguardo ai possibili effetti dell'operazione sulla 
stabilita', sull'efficienza e sulla protezione degli assicurati dall'impresa 
interessata. L'ISVAP si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento della 
comunicazione. L'autorizzazione si intende concessa se l'ISVAP non provvede 
entro tale termine. Qualora l'ISVAP richieda le informazioni od esegua gli 
accertamenti di cui all'articolo 71, che siano necessari per il rilascio 
dell'autorizzazione, il termine resta sospeso sino al ricevimento delle 
informazioni od al compimento dei relativi atti. Il procedimento deve comunque 
concludersi entro centoventi giorni.
6. Se alle operazioni di cui ai commi 1 e 3 partecipano soggetti appartenenti a 
Stati terzi che non assicurano condizioni di reciprocita', l'ISVAP comunica la 
richiesta di autorizzazione al Ministro delle attivita' produttive, su proposta 
del quale il Presidente del Consiglio dei Ministri puo' vietare, entro un mese 
dalla comunicazione, il rilascio dell'autorizzazione.
7. L'ISVAP puo' sospendere o revocare l'autorizzazione, tenuto conto delle 
partecipazioni acquisite o rafforzate per effetto di accordi di cui all'articolo 
70 o di altri eventi successivi all'autorizzazione.
8. I provvedimenti che concedono, rifiutano, revocano o sospendono 
l'autorizzazione sono adeguatamente motivati e sono prontamente comunicati al 
richiedente e all'impresa interessata e sono quindi pubblicati nel Bollettino.
9. L'ISVAP determina con regolamento, in conformita' con i principi stabiliti 
dal Ministro delle attivita' produttive ai sensi dell'articolo 1, comma 1, 
lettera oo), le disposizioni di attuazione.
Art. 69.
Obblighi di comunicazione
1. Chiunque intende divenire titolare di una partecipazione rilevante in 
un'impresa di assicurazione o di riassicurazione ne da' comunicazione all'ISVAP. 
Negli altri casi le variazioni delle partecipazioni sono comunicate quando il 
titolare ha superato, in aumento o in diminuzione, la misura stabilita con 
regolamento adottato dall'ISVAP.
2. Le societa' fiduciarie, che intendono assumere a proprio nome partecipazioni 
che appartengono a terzi, comunicano all'ISVAP le generalita' dei fiducianti.
3. L'ISVAP, al fine di verificare l'osservanza degli obblighi indicati nel 
presente articolo, puo' chiedere informazioni, ordinare l'esibizione di 
documenti e il compimento di accertamenti ai soggetti comunque interessati.
4. L'ISVAP, con regolamento, determina presupposti, modalita', termini e 
contenuto delle comunicazioni previste dai commi 1 e 2, anche con riguardo alle 
ipotesi nelle quali il diritto di voto spetta o e' attribuito ad un soggetto 
diverso dal titolare della partecipazione.
Art. 70.
Comunicazione degli accordi di voto
1. Ogni accordo, in qualsiasi forma concluso, che ha per oggetto o per 
effetto l'esercizio concertato del voto in un'impresa di assicurazione o di 
riassicurazione o in una societa' che la controlla e' comunicato all'ISVAP dai 
partecipanti ovvero dai legali rappresentanti dell'impresa cui l'accordo si 
riferisce entro cinque giorni dalla stipulazione ovvero, se non concluso in 
forma scritta, dal momento in cui viene posto in essere.
2. Quando dall'accordo derivi una concertazione del voto tale da pregiudicare la 
sana e prudente gestione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, 
l'ISVAP puo' sospendere il diritto di voto dei partecipanti all'accordo stesso.
3. Alle comunicazioni previste dal comma 1 si applicano i commi 3 e 4 
dell'articolo 69.
Art. 71.
Richiesta di informazioni
1. L'ISVAP puo' chiedere alle imprese di assicurazione e di riassicurazione 
e alle societa' e agli enti di qualsiasi natura che possiedono partecipazioni 
nelle imprese medesime l'indicazione nominativa dei titolari delle 
partecipazioni secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni 
ricevute o da altri dati a loro disposizione.
2. L'ISVAP puo' altresi' richiedere agli amministratori delle societa' e degli 
enti titolari di partecipazioni in imprese di assicurazione e di riassicurazione 
l'indicazione dei soggetti controllanti.
3. L'ISVAP, per la verifica di ogni interrelazione finanziaria con le societa' 
controllanti, controllate e collegate alle imprese di assicurazione e di 
riassicurazione, puo' chiedere informazioni, ordinare l'esibizione di documenti 
ed il compimento di accertamenti alle medesime societa'.
4. Per gli accertamenti di cui ai commi 1, 2 e 3, l'ISVAP puo' chiedere 
informazioni ai soggetti, anche stranieri, titolari di una partecipazione in 
un'impresa di assicurazione o di riassicurazione.
5. L'ISVAP puo' inoltre chiedere alle societa' fiduciarie, alle societa' di 
intermediazione mobiliare ed a chiunque ne sia a conoscenza informazioni sulle 
operazioni di assunzione di partecipazioni in imprese di assicurazione e di 
riassicurazione.
6. L'ISVAP, in relazione alle richieste che interessano societa' con titoli 
negoziati in un mercato regolamentato, informa la CONSOB, della cui assistenza 
puo' avvalersi per le indagini che interessano le medesime societa'.
Art. 72.
Nozione di controllo
1. Ai fini del presente titolo, il controllo sussiste anche con riferimento 
a soggetti diversi dalle societa', nei casi previsti dall'articolo 2359, primo e 
secondo comma, del codice civile ed in presenza di contratti o di clausole 
statutarie che abbiano per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attivita' 
di direzione e coordinamento.
2. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, 
salvo prova contraria, allorche' ricorra una delle seguenti situazioni:
a) esistenza di un soggetto che, sulla base di accordi, ha il diritto di 
nominare o revocare la maggioranza degli amministratori o del consiglio di 
sorveglianza ovvero dispone da solo della maggioranza dei voti ai fini delle 
deliberazioni relative alle materie di cui agli articoli 2364 e 2364-bis del 
codice civile;
b) possesso di partecipazioni idonee a consentire la nomina o la revoca della 
maggioranza dei componenti dell'organo che svolge funzioni di amministrazione o 
del consiglio di sorveglianza;
c) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere assicurativo, 
riassicurativo, finanziario e organizzativo idonei a conseguire uno dei seguenti 
effetti:
1) la trasmissione degli utili o delle perdite;
2) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai 
fini del perseguimento di uno scopo comune;
3) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle 
partecipazioni possedute;
4) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati, in base alla 
titolarita' delle partecipazioni, di poteri nella scelta degli amministratori o 
dei componenti del consiglio di sorveglianza o dei dirigenti delle imprese;
d) l'assoggettamento a direzione comune, in base alla composizione degli organi 
amministrativi o per altri concordanti elementi quali, esemplificativamente, 
legami importanti e durevoli di riassicurazione.
Nota all'art. 72:
- Gli articoli 2359 primo e secondo comma; 2364 e 2364-bis del codice civile 
sono i seguenti:
«Art. 2359 (Societa' controllate e societa' collegate).
- Sono considerate societa' controllate:
1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della maggioranza dei voti 
esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di voti sufficienti per 
esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
3) le societa' che sono sotto influenza dominante di un'altra societa' in virtu' 
di particolari vincoli contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche 
i voti spettanti a societa' controllate, a societa' fiduciarie e a persona 
interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.».
«Art. 2364 (Assemblea ordinaria nelle societa' prive di consiglio di 
sorveglianza). - Nelle societa' prive di consiglio di sorveglianza, l'assemblea 
ordinaria:
1) approva il bilancio;
2) nomina e revoca gli amministratori; nomina i sindaci e il presidente del 
collegio sindacale e, quando previsto, il soggetto al quale e' demandato il 
controllo contabile;
3) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, se non e' stabilito 
dallo statuto;
4) delibera sulla responsabilita' degli amministratori e dei sindaci;
5) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza 
dell'assemblea, nonche' sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo 
statuto per il compimento di atti degli amministratori, ferma in ogni caso la 
responsabilita' di questi per gli atti compiuti;
6) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.
L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il 
termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni 
dalla chiusura dell'esercizio sociale. Lo statuto puo' prevedere un maggior 
termine, comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di societa' 
tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono 
particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della societa'; in 
questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'art. 2428 
le ragioni della dilazione.».
«Art. 2364-bis (Assemblea ordinaria nelle societa' con consiglio di 
sorveglianza). - Nelle societa' ove e' previsto il consiglio di sorveglianza, 
l'assemblea ordinaria:
1) nomina e revoca i consiglieri di sorveglianza;
2) determina il compenso ad essi spettante, se non e' stabilito nello statuto;
3) delibera sulla responsabilita' dei consiglieri di sorveglianza;
4) delibera sulla distribuzione degli utili;
5) nomina il revisore.
Si applica il secondo comma dell'art. 2364.».
Art. 73.
Partecipazioni indirette
1. Ai fini dell'applicazione dei capi I e III del presente titolo, si 
considerano anche le partecipazioni acquisite o comunque possedute:
a) per il tramite di societa' controllate, di societa' fiduciarie o per 
interposta persona;
b) a titolo di deposito, garanzia pignoratizia o usufrutto, qualora il 
depositario, il creditore pignoratizio o l'usufruttuario possa esercitare 
discrezionalmente i diritti di voto ad esse inerenti;
c) che sono oggetto di contratto di riporto o di contratti derivati, dei quali 
si tiene conto tanto nei confronti del riportato che del riportatore ovvero nei 
confronti di entrambe le parti dei contratti medesimi, salvo la prova 
dell'esclusiva attribuzione ad una sola parte del potere di influenzare la 
gestione dell'impresa.
Art. 74.
Sospensione del diritto di voto e degli altri diritti, obbligo di alienazione
1. Non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti, che 
consentono di influire sull'impresa, inerenti a partecipazioni per le quali le 
autorizzazioni previste dall'articolo 68 non siano state ottenute ovvero siano 
state sospese o revocate. I diritti di voto e gli altri diritti, che consentono 
di influire sull'impresa, non possono essere altresi' esercitati per le 
partecipazioni per le quali siano state omesse le comunicazioni di cui agli 
articoli 69 e 70.
2. In caso di inosservanza del divieto, la deliberazione o il diverso atto, 
adottati con il voto o con il contributo determinanti delle partecipazioni 
previste dal comma 1, e' impugnabile, secondo le previsioni del codice civile. 
L'impugnazione puo' essere proposta anche dall'ISVAP entro sei mesi dalla data 
della deliberazione o, se questa e' soggetta a iscrizione nel registro delle 
imprese, entro sei mesi dall'iscrizione ovvero, se questa e' soggetta solo a 
deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro sei mesi dalla data 
di questo. Le partecipazioni per le quali non puo' essere esercitato il diritto 
di voto sono computate ai fini della regolare
costituzione della relativa assemblea.
3. Le partecipazioni per le quali le autorizzazioni previste dall'articolo 68 
non sono state ottenute o sono state revocate devono essere alienate entro i 
termini stabiliti dall'ISVAP.
4. Non possono essere esercitati i diritti derivanti dai contratti o dalle 
clausole statutarie per i quali le autorizzazioni previste dall'articolo 68 non 
siano state ottenute ovvero siano state sospese o revocate.
Art. 75.
Protocolli di autonomia
1. Al fine dell'applicazione del presente capo, l'ISVAP puo' richiedere, in 
ogni momento, ai titolari di partecipazioni rilevanti nelle imprese di 
assicurazione e di riassicurazione, diversi dalle imprese sottoposte a vigilanza 
prudenziale, una responsabile dichiarazione, nel contenuto e nei termini 
prescritti dall'Istituto in via generale o in via particolare, attestante la 
natura e l'entita' dei rapporti finanziari ed operativi, nonche' le misure e gli 
impegni che i titolari delle partecipazioni intendono adottare per assicurare 
l'autonomia dell'impresa.
2. L'ISVAP puo' sospendere il diritto di voto dei titolari di partecipazioni che 
hanno rifiutato la dichiarazione o hanno comunicato dati falsi o hanno disatteso 
gli impegni assunti, avuto riguardo al pregiudizio alla gestione sana e prudente 
dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.
Capo II
Requisiti di onorabilita' professionalita' e indipendenza
Art. 76.
Requisiti di professionalita', onorabilita' e indipendenza degli esponenti 
aziendali
1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione e di 
controllo presso le imprese di assicurazione e di riassicurazione devono 
possedere i requisiti di professionalita', di onorabilita' e di indipendenza 
stabiliti con regolamento adottato dal Ministro delle attivita' produttive, 
sentito l'ISVAP.
2. Il difetto dei requisiti, iniziale o sopravvenuto, determina la decadenza 
dall'ufficio. Essa e' dichiarata dal consiglio di amministrazione o dal 
consiglio di sorveglianza o dal consiglio di gestione entro trenta giorni dalla 
nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di inerzia la 
decadenza e' pronunciata dall'ISVAP.
3. Nel caso di difetto dei requisiti di indipendenza stabiliti dal codice civile 
o dallo statuto dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, si applica 
il comma 2.
4. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce le cause che comportano la 
sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La sospensione e' 
dichiarata con le modalita' indicate nel comma 2.
Art. 77.
Requisiti dei partecipanti
1. Il Ministro delle attivita' produttive, sentito l'ISVAP, determina, con 
regolamento, i requisiti di onorabilita' dei titolari di partecipazioni 
rilevanti.
2. Con il regolamento di cui al comma 1, il Ministro delle attivita' produttive 
stabilisce le soglie partecipative per l'applicazione del medesimo comma 1. A 
questo fine si considerano anche le partecipazioni possedute per il tramite di 
societa' controllate, di societa' fiduciarie o per interposta persona. 
3. In mancanza dei requisiti non possono essere esercitati i diritti di voto e 
gli altri diritti, che consentono di influire sull'impresa di assicurazione o di 
riassicurazione, inerenti alle partecipazioni eccedenti il suddetto limite. In 
caso di inosservanza, la deliberazione o il diverso atto, adottati con il voto o 
il contributo determinanti delle partecipazioni previste dal comma 1, sono 
impugnabili secondo le previsioni del codice civile.
L'impugnazione puo' essere proposta anche dall'ISVAP entro sei mesi dalla data 
della deliberazione o, se questa e' soggetta a iscrizione nel registro delle 
imprese, entro sei mesi dall'iscrizione ovvero, se questa e' soggetta solo a 
deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro sei mesi dalla data 
del deposito. Le partecipazioni per le quali non puo' essere esercitato il 
diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della 
relativa assemblea.
4. Le partecipazioni, eccedenti le soglie previste dal comma 2, dei soggetti 
privi dei requisiti di onorabilita' devono essere alienate entro i termini 
stabiliti dall'ISVAP.
Art. 78.
Consiglio di gestione, consiglio di sorveglianza e comitato per il controllo 
sulla gestione
1. Se non diversamente disposto, le norme del presente codice che fanno 
riferimento al consiglio di amministrazione e agli amministratori si applicano 
anche al consiglio di gestione e ai suoi componenti.
2. Se non diversamente disposto, le norme del presente codice che fanno 
riferimento al collegio sindacale, ai sindaci e all'organo che svolge la 
funzione di controllo si applicano anche al consiglio di sorveglianza e al 
comitato per il controllo sulla gestione.
Capo III
partecipazioni delle imprese di assicurazione e di riassicurazione
Art. 79.
Partecipazioni assunte dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione
1. L'impresa di assicurazione e di riassicurazione, con il patrimonio 
libero, puo' assumere partecipazioni, anche di controllo, in altre societa' 
ancorche' esercitino attivita' diverse da quelle consentite alle stesse imprese.
2. Quando la partecipazione in una societa' controllata, assunta ai sensi del 
comma 1, ha carattere di strumentalita' o di connessione con l'attivita' 
assicurativa o riassicurativa, l'ISVAP puo' chiedere che cio' risulti da un 
programma di attivita'.
3. Se la partecipazione comporta il controllo di una societa' che esercita 
attivita' diverse da quelle consentite alle imprese di assicurazione e di 
riassicurazione, l'operazione e' soggetta all'autorizzazione preventiva 
dell'ISVAP. Si applica l'articolo 68, commi 5, 7 e 8.
4. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche per ogni altra 
assunzione di partecipazioni che non avvenga con patrimonio libero o che 
riguardi partecipazioni in imprese di assicurazione o di riassicurazione estere. 
In deroga al presente capo, nel caso di assunzione di partecipazioni rilevanti 
in altre imprese di assicurazione o di riassicurazione italiane, si applicano le 
disposizioni di cui al capo I.
Art. 80.
Obblighi di comunicazione
1. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione comunica tempestivamente 
all'ISVAP l'intenzione di assumere una partecipazione in altra societa', qualora 
la partecipazione stessa, da sola od unitamente ad altra gia' posseduta, 
comporti il controllo della societa' partecipata.
2. E' altresi' preventivamente comunicata l'intenzione di assumere ogni altra 
partecipazione, quando la stessa, da sola o unitamente ad altra gia' posseduta, 
risulti consistente in base al patrimonio netto o al totale degli investimenti 
dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione ovvero rispetto all'entita' 
dei diritti di voto o alla rilevanza degli altri diritti che consentono di 
influire sulla societa' partecipata.
3. L'ISVAP, tenuto conto dell'esigenza di verificare la concentrazione degli 
investimenti e la loro influenza sulla struttura patrimoniale dell'impresa di 
assicurazione o di riassicurazione, stabilisce con regolamento presupposti, 
modalita' e termini delle comunicazioni previste dai commi 1 e 2, anche con 
riguardo alle ipotesi nelle quali il diritto di voto spetta o e' attribuito ad 
un soggetto diverso dal titolare della partecipazione.
Art. 81.
Vigilanza prudenziale
1. L'ISVAP, al fine di verificare l'osservanza degli obblighi indicati negli 
articoli 79 e 80, puo' chiedere informazioni ai soggetti comunque interessati.
2. Qualora dalla partecipazione derivi un pericolo alla stabilita' dell'impresa, 
avuto riguardo alla natura ed all'andamento dell'attivita' svolta dalla societa' 
partecipata, alla dimensione dell'investimento in relazione al patrimonio libero 
dell'impresa, l'ISVAP ordina che la stessa sia alienata ovvero opportunamente 
ridotta, anche al di sotto del controllo, assegnando a tal fine un termine 
compatibile con l'esigenza che l'operazione possa aver luogo senza pregiudizio 
per la stabilita' dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.
3. Nel caso in cui l'impresa non ottemperi all'ordine, l'ISVAP nomina un 
commissario con i compiti previsti dall'articolo 229 o, se ricorrono i 
presupposti di cui all'articolo 230, un commissario per la gestione provvisoria 
col compito di provvedervi ovvero propone al Ministro delle attivita' produttive 
l'adozione del provvedimento di amministrazione straordinaria oppure la revoca 
dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita'.
4. La mancata ottemperanza all'ordine di cui al comma 2 comporta, in ogni caso, 
l'esclusione dell'investimento dagli elementi costitutivi del margine di 
solvibilita' dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione
Capo IV
Gruppo assicurativo
Art. 82.
Gruppo assicurativo
1. A fini di vigilanza, il gruppo assicurativo e' alternativamente composto:
a) dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione italiana capogruppo e 
dalle imprese assicurative, riassicurative e dalle societa' strumentali da 
questa controllate;
b) dall'impresa italiana di partecipazione assicurativa o riassicurativa 
capogruppo e dalle imprese assicurative, riassicurative e dalle societa' 
strumentali da questa controllate.
2. Sono escluse dal gruppo assicurativo le societa' che esercitano l'attivita' 
bancaria e le altre societa' che sono sottoposte a vigilanza consolidata in 
conformita' al testo unico bancario. Sono parimenti escluse le societa' che 
esercitano attivita' di intermediazione finanziaria e le altre societa' che sono 
sottoposte a vigilanza sul gruppo della societa' di intermediazione mobiliare o 
di gestione collettiva del risparmio in conformita' al testo unico 
dell'intermediazione finanziaria.
Art. 83.
Impresa capogruppo
1. Capogruppo e' l'impresa di assicurazione o di riassicurazione italiana 
ovvero l'impresa di partecipazione assicurativa con sede legale in Italia, che 
controlla, direttamente o indirettamente, le societa' componenti il gruppo 
assicurativo e che non e', a sua volta, controllata da un'altra impresa di 
assicurazione o di riassicurazione italiana o da un'altra impresa di 
partecipazione assicurativa o riassicurativa con sede legale in Italia, che 
possa essere considerata capogruppo.
2. L'ISVAP accerta che lo statuto della capogruppo non contrasti con la sana e 
prudente gestione del gruppo.
Art. 84.
Impresa di partecipazione capogruppo
1. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e 
controllo presso la societa' di partecipazione assicurativa o riassicurativa 
capogruppo si applicano le disposizioni in materia di requisiti di 
professionalita', di onorabilita' e di indipendenza previste per i soggetti che 
esercitano le medesime funzioni presso le imprese di assicurazione e di 
riassicurazione.
2. Alla societa' di partecipazione assicurativa o riassicurativa capogruppo si 
applicano gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 190, commi 3, 4 e 5.
3. Alle imprese di partecipazione capogruppo si applicano le disposizioni di cui 
ai capi I e II del presente titolo.
Art. 85.
Albo delle imprese capogruppo
1. L'impresa capogruppo e' iscritta in un apposito albo tenuto dall'ISVAP.
2. La capogruppo comunica all'ISVAP l'esistenza del gruppo assicurativo e la sua 
composizione aggiornata.
3. L'ISVAP puo' procedere d'ufficio all'accertamento dell'esistenza di un gruppo 
assicurativo e alla sua iscrizione nell'albo e puo' richiedere alla capogruppo 
la rideterminazione della composizione del gruppo assicurativo.
4. Le societa' appartenenti al gruppo indicano negli atti e nella corrispondenza 
l'iscrizione nell'albo dei gruppi assicurativi.
5. L'ISVAP determina, con regolamento, gli adempimenti connessi alla tenuta e 
all'aggiornamento dell'albo.
Art. 86.
Poteri di indagine
1. Ai fini della verifica dei dati e delle informazioni sulla vigilanza di 
cui al presente capo, l'ISVAP puo' effettuare ispezioni, direttamente o tramite 
soggetti incaricati, presso la capogruppo e presso le societa', con sede legale 
nel territorio della Repubblica, appartenenti al gruppo assicurativo.
2. Gli accertamenti ispettivi nei confronti di societa' diverse da quelle di 
assicurazione e riassicurazione sono limitati alla verifica dell'esattezza dei 
dati e delle informazioni utili per l'esercizio della vigilanza sul gruppo 
assicurativo.
3. Nei confronti delle societa' appartenenti al gruppo assicurativo e dei 
titolari di partecipazioni nelle medesime societa', sono attribuiti all'ISVAP i 
poteri previsti dall'articolo 71.
Art. 87.
Disposizioni di carattere generale o particolare
1. L'ISVAP, al fine di assicurare una stabile ed efficiente gestione del 
gruppo, puo' impartire alla capogruppo, con regolamento o con provvedimenti di 
carattere particolare, disposizioni concernenti il gruppo assicurativo 
complessivamente considerato o suoi componenti, aventi ad oggetto adeguate 
procedure di gestione del rischio, ivi comprese efficaci procedure 
amministrative e contabili, ed appropriati meccanismi di controllo interno.
2. Le procedure di gestione del rischio includono:
a) un governo societario del gruppo e delle sue componenti efficace e idoneo 
alla definizione ed alla revisione periodica delle strategie da parte degli 
organi con funzione di amministrazione, direzione e controllo delle imprese del 
gruppo, in particolare per quanto concerne i rischi assunti;
b) procedure atte a far si che i sistemi di monitoraggio dei rischi siano 
correttamente integrati nell'organizzazione aziendale e che siano prese tutte le 
misure necessarie a garantire la coerenza dei sistemi posti in essere nelle 
imprese di cui all'articolo 82 al fine di consentire la quantificazione e il 
controllo dei rischi a livello del gruppo assicurativo.
3. I meccanismi di controllo interno includono procedure adeguate per quanto 
concerne la verifica e la quantificazione dei rischi assunti e la loro 
correlazione con il patrimonio netto delle singole imprese del gruppo. La 
capogruppo adotta i provvedimenti di attuazione delle disposizioni impartite 
dall'ISVAP e ne fa osservare l'applicazione nei confronti delle imprese del 
gruppo, informandone periodicamente l'ISVAP.
4. Gli amministratori delle societa' controllate sono tenuti a fornire alla 
capogruppo la necessaria collaborazione per il rispetto delle norme sulla 
vigilanza assicurativa.
Titolo VIII
BILANCIO E SCRITTURE CONTABILI
Capo I
Disposizioni generali sul bilancio
Art. 88.
Disposizioni applicabili
1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione che hanno sede legale 
nel territorio della Repubblica redigono il bilancio secondo la disciplina 
prevista nei capi I, II e III del presente titolo.
2. Le disposizioni sul bilancio delle imprese di assicurazione e di 
riassicurazione si applicano anche alle sedi secondarie di imprese aventi sede 
legale in uno Stato terzo autorizzate ad esercitare nel territorio della 
Repubblica le assicurazioni nei rami vita o nei rami danni ovvero la 
riassicurazione ed alle sedi secondarie di imprese aventi sede legale in uno 
Stato membro autorizzate ad esercitare nel territorio della Repubblica la sola 
riassicurazione.
3. Le disposizioni relative ai rami vita si applicano anche alle imprese di 
assicurazione che esercitano solo l'attivita' nei ramo malattia esclusivamente o 
principalmente secondo i metodi dell'assicurazione dei rami vita.
Art. 89.
Disposizioni particolari
1. Per quanto non previsto dal presente titolo e dai provvedimenti di 
attuazione, si applicano le disposizioni del codice civile e quelle di cui al 
decreto legislativo 9 aprile 1991 n. 127, al decreto legislativo 26 maggio 1997, 
n. 173, ed al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.
2. E' consentita la tenuta di una contabilita' plurimonetaria. In deroga a 
quanto previsto dall'articolo 2423, ultimo comma, del codice civile, l'ISVAP, 
con regolamento, puo' prescrivere o consentire che la nota integrativa sia 
redatta in migliaia di euro oppure prescrivere o consentire un grado di sintesi 
maggiore delle migliaia, sentita la CONSOB per le societa' quotate.
Note all'art. 89:
- Il decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127 (pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale 17 aprile 1991, n. 90, S.O.) concerne «Attuazione delle direttive n. 
78/660/CEE e 83/349/CEE in materia societaria, relative ai conti annuali e 
consolidati, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 26 marzo 1990, n. 69.».
- Per il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173 vedi le note alla premessa.
- Per il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 vedi le note alla premessa.
- L'art. 2423 ultimo comma, del codice civile e' il seguente:
«Art. 2423 (Redazione del bilancio). - (Omissis). Il bilancio deve essere 
redatto in unita' di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota 
integrativa che puo' essere redatta in migliaia di euro.».
Art. 90.
Schemi
1. L'ISVAP, con regolamento, determina gli schemi di bilancio, il piano dei 
conti che le imprese adottano nella loro gestione, il prospetto delle attivita' 
a copertura delle riserve tecniche ed il prospetto dimostrativo del margine di 
solvibilita'.
2. L'ISVAP, con regolamento, puo' emanare istruzioni esplicative ed applicative, 
prescrivere informazioni integrative o piu' dettagliate, nonche' stabilire la 
documentazione necessaria all'espletamento delle funzioni di vigilanza ai fini 
delle verifiche sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato.
3. Le modalita' di tenuta del sistema contabile devono consentire il raccordo 
con i conti di bilancio secondo quanto disposto dall'ISVAP con regolamento.
4. I poteri dell'ISVAP sono esercitati nel rispetto dei principi contabili 
internazionali nei confronti dei soggetti che redigono il bilancio di esercizio 
o il bilancio consolidato in conformita' ai principi contabili internazionali. 
Al fine di verificare l'esattezza dei dati del bilancio consolidato, l'ISVAP 
puo' richiedere dati, notizie ed informazioni alle societa' ed agli enti 
controllati da imprese di assicurazione e di riassicurazione ovvero eseguire
ispezioni presso i medesimi enti e societa'. Nel caso in cui la societa' o 
l'ente sia sottoposto alla vigilanza di un'altra autorita', l'ISVAP ne richiede 
la collaborazione.
Capo II
Bilancio di esercizio
Art. 91.
Principi di redazione
1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui all'articolo 88, 
comma 1, che emettono strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati 
regolamentati di qualsiasi Stato membro dell'Unione europea e che non redigono 
il bilancio consolidato, redigono il bilancio di esercizio in conformita' ai 
principi contabili internazionali.
2. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui all'articolo 88, 
comma 1, e le sedi secondarie di cui all'articolo 88, comma 2, che non 
utilizzano i principi contabili internazionali, redigono il bilancio in 
conformita' al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173. Per ciascun 
patrimonio destinato costituito ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, 
lettera a), del codice civile, va allegato al bilancio di esercizio un separato 
rendiconto redatto secondo le disposizioni previste dall'articolo 89.
Nota all'art. 91:
- Per il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, vedi note alla premessa.
- L'art. 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile e' il seguente:
«Art. 2447-bis (Patrimoni destinati ad uno specifico affare). - La societa' puo':
a) costituire uno o piu' patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva 
ad uno specifico affare;».
Art. 92.
Esercizio sociale e termine per l'approvazione
1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di 
ogni anno.
2. Ove previsto dallo statuto, il termine di cui all'articolo 2364, secondo 
comma, del codice civile puo' essere prorogato dall'impresa di assicurazione 
sino al 30 giugno quando particolari esigenze lo richiedano ovvero quando sia 
autorizzata anche all'attivita' riassicurativa e la eserciti in misura rilevante 
ovvero nel caso di imprese tenute alla redazione del bilancio consolidato.
3. Le imprese che esercitano la sola riassicurazione approvano il bilancio di 
esercizio entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello a cui si riferisce il 
bilancio stesso. Ove previsto dallo statuto, il termine puo' essere prorogato 
dall'impresa di riassicurazione sino al 30 settembre quando particolari esigenze 
lo richiedano.
4. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione, che si avvalgono della 
facolta' prevista dai commi 2 e 3, ne danno evidenza nella nota integrativa e ne 
fanno oggetto di preventiva comunicazione all'ISVAP, specificando le ragioni 
della proroga.
Nota all'art. 92:
- Per l'art. 2364 del codice civile, vedi note all'art. 72.
Art. 93.
Deposito e pubblicazione
1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui all'articolo 88, 
comma 1, e le sedi secondarie di cui all'articolo 88, comma 2, sono tenute al 
deposito e alla pubblicazione del bilancio ai sensi dell'articolo 2435 del 
codice civile.
2. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione sono soggette all'obbligo di 
revisione del bilancio e depositano la relazione della societa' di revisione 
insieme alla relazione dell'attuario nominato dalla medesima societa'.
3. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione depositano, in allegato al 
bilancio, un prospetto contenente l'indicazione delle attivita' che sono state 
assegnate, alla chiusura dell'esercizio, alla copertura delle riserve tecniche.
4. Le imprese di assicurazione che esercitano il ramo assistenza depositano, in 
allegato al bilancio, una relazione dalla quale risultino il personale e le 
attrezzature di cui l'impresa dispone per far fronte agli impegni assunti.
5. Le imprese di assicurazione depositano altresi' il prospetto dimostrativo 
della situazione del margine di solvibilita', che viene sottoscritto anche dall'attuario 
incaricato per i rami vita.
Nota all'art. 93:
- L'art. 2435 del codice civile e' il seguente:
«Art. 2435 (Pubblicazione del bilancio e dell'elenco dei soci e dei titolari di 
diritti su azioni). - Entro trenta giorni dall'approvazione una copia del 
bilancio, corredata dalle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 e dal 
verbale di approvazione dell'assemblea o del consiglio di sorveglianza, deve 
essere, a cura degli amministratori, depositata presso l'ufficio del registro 
delle imprese o spedita al medesimo ufficio a mezzo di lettera raccomandata.
Entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio le societa' non aventi azioni 
quotate in mercati regolamentati sono tenute altresi' a depositare per 
l'iscrizione nel registro delle imprese l'elenco dei soci riferito alla data di 
approvazione del bilancio, con l'indicazione del numero delle azioni possedute, 
nonche' dei soggetti diversi dai soci che sono titolari di diritti o beneficiari 
di vincoli sulle azioni medesime. L'elenco deve essere corredato 
dall'indicazione analitica delle annotazioni effettuate nel libro dei soci a 
partire dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio precedente.».
Art. 94.
Relazione sulla gestione
1. Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori 
sull'andamento della gestione nel suo complesso, da cui risultino in ogni caso 
le informazioni che riguardano:
a) l'evoluzione del portafoglio assicurativo;
b) l'andamento dei sinistri nei principali rami esercitati;
c) le forme riassicurative maggiormente significative adottate nei principali 
rami esercitati;
d) le attivita' di ricerca e di sviluppo e i nuovi prodotti immessi sul mercato;
e) le linee essenziali seguite nella politica degli investimenti;
f) notizie in merito al contenzioso, se significativo;
g) il numero e il valore nominale delle azioni o quote proprie, delle azioni o 
quote dell'impresa controllante detenute in portafoglio, di quelle acquistate e 
di quelle alienate nel corso dell'esercizio, le corrispondenti quote di capitale 
sottoscritto, dei corrispettivi ed i motivi degli acquisti e delle alienazioni;
h) i rapporti con le imprese del gruppo distinguendo fra imprese controllanti, 
controllate e consociate, nonche' i rapporti con imprese collegate;
i) l'evoluzione prevedibile della gestione, con particolare riguardo allo 
sviluppo del portafoglio assicurativo, all'andamento dei sinistri e alle 
eventuali modifiche alle forme riassicurative adottate;
l) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio.
2. Le disposizioni del comma 1, lettera g), si applicano anche alle azioni o 
quote detenute, acquistate o alienate per il tramite di societa' fiduciaria o 
per interposta persona.
Capo III
Bilancio consolidato
Art. 95.
Imprese obbligate
1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione aventi sede legale nel 
territorio della Repubblica e le sedi secondarie delle imprese estere di cui 
all'articolo 88, comma 2, che controllano una o piu' societa', redigono il 
bilancio consolidato conformemente ai principi contabili internazionali.
2. Allo stesso obbligo sono soggette le imprese di partecipazione assicurativa 
con sede legale in Italia, che detengono il controllo di una o piu' imprese di 
assicurazione o di riassicurazione ovunque costituite.
3. Ai soli fini dell'obbligo di redazione del bilancio consolidato sono 
considerate imprese controllate quelle indicate nell'articolo 26 del decreto 
legislativo 9 aprile 1991, n. 127.
Nota all'art. 95:
- Si riporta il testo dell'art. 26 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 
127.
«Art. 26 (Imprese controllate). - 1. Agli effetti dell'art. 25 sono considerate 
imprese controllate quelle indicate nei numeri 1) e 2) del primo comma dell'art. 
2359 del codice civile.
2. Agli stessi effetti sono in ogni caso considerate controllate:
a) le imprese su cui un'altra ha il diritto, in virtu' di un contratto o di una 
clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge 
applicabile consenta tali contratti o clausole;
b) le imprese in cui un'altra, in base ad accordi con altre voci, controlla da 
sola la maggioranza dei diritti di voto.
3. Ai fini dell'applicazione del comma precedente si considerano anche i diritti 
spettanti a societa' controllate, a societa' fiduciarie e a persone interposte; 
non si considerano quelli spettanti per conto di terzi.».
Art. 96.
Direzione unitaria
1. L'obbligo di redazione del bilancio consolidato sussiste anche nel caso 
in cui due o piu' imprese di assicurazione o riassicurazione aventi sede legale 
nel territorio della Repubblica ovvero imprese di partecipazione assicurativa di 
cui all'articolo 95, comma 2, tra le quali non esistano le relazioni di cui 
all'articolo 95, comma 3, operino secondo una direzione unitaria in virtu' di un 
contratto o di una clausola dei rispettivi statuti oppure quando i loro organi 
di amministrazione siano composti in maggioranza dalle medesime persone. La 
direzione unitaria tra le imprese puo' concretizzarsi anche in legami importanti 
e durevoli di riassicurazione.
2. Sono in ogni caso assimilate alle imprese di cui al comma 1 quelle sottoposte 
alla direzione unitaria di uno dei seguenti soggetti controllanti:
a) un'impresa o un ente, costituito in Italia, diverso da un'impresa di 
assicurazione o riassicurazione ovvero da una societa' di partecipazione 
assicurativa di cui all'articolo 95, comma 2;
b) un'impresa o un ente costituito in un altro Stato, salvo che non ricorrano le 
condizioni di esonero previste all'articolo 97;
c) una persona fisica.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 e' tenuta alla redazione del bilancio 
consolidato l'impresa che, in base ai dati dell'ultimo bilancio d'esercizio 
approvato, presenta l'ammontare maggiore del totale dell'attivo.
4. L'impresa soggetta all'obbligo di redazione del bilancio consolidato che 
operi anche secondo una direzione unitaria ai sensi dei commi 1 e 2 e' tenuta 
alla redazione del bilancio consolidato esclusivamente in base al comma 3, 
quando ricorrono le seguenti condizioni:
a) l'impresa non ha emesso titoli quotati in mercati regolamentati;
b) la redazione del bilancio consolidato non e' richiesta almeno sei mesi prima 
della fine dell'esercizio da tanti soci che rappresentino almeno il cinque per 
cento del capitale sociale.
5. In caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato ai 
sensi del comma 4, le ragioni dell'esonero sono indicate nella nota integrativa 
al bilancio d'esercizio. La nota integrativa indica altresi' la denominazione e 
la sede dell'impresa che redige il bilancio consolidato ai sensi del presente 
articolo. Copia dello stesso, della relazione sulla gestione e di quella 
dell'organo di controllo sono depositati presso l'ufficio del registro delle 
imprese del luogo ove e' la sede dell'impresa esonerata.
6. Restano salve le disposizioni relative alle societa' che hanno emesso titoli 
quotati in mercati regolamentati.
Art. 97.
Esonero dall'obbligo di redazione
1. L'obbligo di redazione del bilancio consolidato non sussiste nei 
confronti delle imprese di cui all'articolo 95, commi 1 e 2, a loro volta 
controllate direttamente o indirettamente da altra impresa tenuta alla redazione 
del bilancio consolidato ai sensi del presente titolo ovvero da un'impresa di 
assicurazione o riassicurazione costituita in un altro Stato membro.
2. L'esonero e' subordinato alle seguenti circostanze: 
a) che l'impresa controllata non abbia emesso titoli quotati in mercati 
regolamentati;
b) che la controllante sia titolare di oltre il novantacinque per cento delle 
azioni o quote dell'impresa controllata ovvero, in difetto di tale condizione, 
che la redazione del bilancio consolidato non sia richiesta almeno sei mesi 
prima della fine dell'esercizio da tanti soci che rappresentino almeno il cinque 
per cento del capitale;
c) che l'impresa controllata e le imprese da questa controllate da includere nel 
consolidamento ai sensi del presente titolo siano incluse nel bilancio 
consolidato della controllante;
d) che l'impresa controllante, soggetta al diritto di uno Stato membro, rediga e 
sottoponga a controllo il bilancio consolidato conformemente alle disposizioni 
dell'ordinamento comunitario.
3. Le ragioni dell'esonero sono indicate nella nota integrativa al bilancio di 
esercizio. La nota integrativa indica altresi' la denominazione e la sede 
dell'impresa che redige il bilancio consolidato ai sensi del presente articolo. 
Una copia del bilancio della controllante, della relazione sulla gestione e di 
quella dell'organo di controllo, redatti in lingua italiana, e' depositata 
presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove e' la sede 
dell'impresa controllata.
Art. 98.
Obbligo di redazione a esclusivi fini di vigilanza
1. L'ISVAP individua, con regolamento, i soggetti non sottoposti agli 
obblighi di redazione del bilancio consolidato previsti dagli articoli 95 e 96, 
che sono tenuti, ad esclusivi fini di vigilanza, a redigere il bilancio 
consolidato.
Art. 99.
Data di riferimento
1. La data di riferimento del bilancio consolidato coincide con la data di 
chiusura del bilancio di esercizio dell'impresa controllante obbligata alla 
redazione. Nel caso quest'ultima sia un'impresa di partecipazione assicurativa 
di cui all'articolo 95, comma 2, la data di riferimento coincide con la data di 
chiusura dell'esercizio delle imprese assicurative controllate.
Art. 100.
Relazione sulla gestione
1. Il bilancio consolidato deve essere corredato da una relazione degli 
amministratori sulla situazione complessiva delle imprese in esso incluse e 
sull'andamento della gestione nel suo insieme e nei vari settori, con 
particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti da cui risultino le 
informazioni che riguardano: 
a) le attivita' di ricerca e di sviluppo e i nuovi prodotti immessi sul mercato;
b) il numero e il valore nominale delle azioni o quote dell'impresa controllante 
possedute da essa o da imprese controllate, anche per il tramite di societa' 
fiduciarie o per interposta persona, con l'indicazione della quota di capitale 
corrispondente;
c) l'evoluzione prevedibile della gestione, con particolare riguardo allo 
sviluppo del portafoglio assicurativo, all'andamento dei sinistri e alle 
eventuali modifiche, se significative, delle forme riassicurative;
d) i fatti di rilievo avvenuti dopo la data di riferimento del bilancio 
consolidato.
Capo IV
Libri e registri obbligatori
Art. 101.
Libri e registri obbligatori
1. Le imprese di assicurazione con sede legale nel territorio della 
Repubblica e le sedi secondarie di imprese di assicurazione di Stati terzi, 
ferme restando le altre disposizioni stabilite dalla legge, devono tenere i 
libri e i registri secondo quanto previsto ai commi 2 e 3.
2. Le imprese autorizzate all'esercizio dei rami vita, oltre al registro delle 
attivita' a copertura delle riserve tecniche, sono tenute alla compilazione dei 
registri su cui annotare: 
a) i contratti emessi;
b) i contratti stornati per risoluzione ai sensi dell'articolo 1924, secondo 
comma, del codice civile, ovvero per mancato perfezionamento ovvero per i quali 
e' stato esercitato il diritto di recesso di cui all'articolo 177;
c) i contratti scaduti;
d) i contratti per i quali e' stato esercitato il diritto di riscatto di cui 
all'articolo 1924, secondo comma, del codice civile;
e) i contratti che sono stati oggetto di trasformazione;
f) i sinistri denunciati;
g) i sinistri pagati;
h) i reclami ricevuti.
3. Le imprese autorizzate all'esercizio dei rami danni, oltre al registro delle 
attivita' a copertura delle riserve tecniche, sono tenute alla compilazione dei 
registri su cui annotare:
a) i contratti emessi;
b) i sinistri denunciati;
c) i sinistri pagati;
d) i sinistri eliminati senza pagamento di indennizzo;
e) i sinistri ancora da pagare alla chiusura dell'esercizio;
f) i sinistri gia' classificati alle lettere c) oppure d) per i quali sia stata 
riaperta la procedura di liquidazione;
g) i reclami ricevuti.
4. L'ISVAP adotta, con regolamento, le disposizioni per la tenuta dei registri 
assicurativi previsti dai commi 2 e 3 e determina le informazioni, i termini e 
le modalita' per la loro conservazione e compilazione nel rispetto delle 
prescrizioni dell'articolo 2421, ultimo comma, del codice civile.
5. L'ISVAP individua, con regolamento, i libri e i registri per l'attivita' 
delle imprese di riassicurazione, determinando le informazioni, i termini e le 
modalita' per la loro conservazione e compilazione nel rispetto delle 
prescrizioni dell'articolo 2421, ultimo comma, del codice civile.
Note all'art. 101:
- L'art. 1924, secondo comma, del codice civile e' il seguente:
«Art. 1924 (Mancato pagamento dei premi). - (Omissis).
Se il contraente non paga i premi successivi nel termine di tolleranza previsto 
dalla polizza o, in mancanza, nel termine di venti giorni dalla scadenza, il 
contratto e' risoluto di diritto, e i premi pagati restano acquisiti 
all'assicuratore, salvo che sussistano le condizioni per il riscatto 
dell'assicurazione o per la riduzione della somma assicurata.».
- L'art. 2421, ultimo comma, del codice civile e' il seguente:
«Art. 2421 (Libri sociali obbligatori). - (Omissis). I libri i cui a presente 
articolo, prima che siano messi in uso, devono essere numerati progressivamente 
in ogni pagina e bollati in ogni foglio a norma dell'art. 2215.».
Capo V
Revisione contabile
Art. 102.
Revisione contabile del bilancio
1. Il bilancio delle imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede 
legale nel territorio della Repubblica e' corredato dalla relazione di una 
societa' di revisione che sia iscritta nell'albo speciale previsto dal testo 
unico dell'intermediazione finanziaria e che sia amministrata da almeno un 
attuario iscritto nell'albo professionale di cui alla legge 9 febbraio 1942, n. 
194.
2. La relazione della societa' di revisione, dalla quale risulta il giudizio sul 
bilancio ai sensi dell'articolo 156 del testo unico dell'intermediazione 
finanziaria, e' corredata dalla relazione dell'attuario che esprime un giudizio 
sulla sufficienza delle riserve tecniche dell'impresa, avuto riguardo alle 
disposizioni del presente codice e tenuto conto di corrette tecniche attuariali.
3. Alle imprese di cui al comma 1 si applicano le disposizioni sulla revisione 
contabile di cui alla sezione VI del capo II del titolo III del testo unico 
dell'intermediazione finanziaria, ad eccezione degli articoli 155, comma 2, 
seconda parte, 156, comma 4, e 157, comma 2. Non si applica l'articolo 2409-bis 
del codice civile. 
4. L'impugnazione della deliberazione assembleare che approva il bilancio delle 
imprese di assicurazione e di riassicurazione, per mancata conformita' alle 
norme che ne disciplinano i criteri di redazione, puo' essere proposta 
dall'ISVAP nel termine di sei mesi dall'iscrizione della relativa deliberazione 
nel registro delle imprese.
5. L'ISVAP, qualora venga a conoscenza del mancato conferimento dell'incarico 
alla societa' di revisione, ne informa immediatamente la CONSOB, che adotta i 
provvedimenti di competenza.
Note all'art. 102:
- La legge 9 febbraio 1942, n. 194 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 marzo 
1942, n. 69) reca la «Disciplina giuridica della professione di attuario.».
- Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71, S.O.) reca il «Testo unico delle disposizioni in 
materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della 
legge 6 febbraio 1996, n. 52». In particolare, gli articoli 155, comma 2, 156, 
comma 4 e 157, comma 2, sono i seguenti:
«Art. 155 (Attivita' di revisione contabile). -
(Omissis).
2. La societa' di revisione ha diritto di ottenere dagli amministratori della 
societa' documenti e notizie utili alla revisione e puo' procedere ad 
accertamenti, ispezioni e controlli; essa informa senza indugio la CONSOB e il 
collegio sindacale dei fatti ritenuti censurabili.».
«Art. 156 (Giudizi sui bilanci). - 1. - 3. (Omissis).
4. In caso di giudizio negativo o di dichiarazione di impossibilita' di 
esprimere un giudizio la societa' di revisione informa immediatamente la CONSOB.».
«Art. 157 (Effetti dei giudizi sui bilanci). - 1.
(Omissis).
2. La CONSOB puo' esercitare in ogni caso le azioni previste dal comma 1 entro 
sei mesi dalla data di deposito del bilancio d'esercizio e del bilancio 
consolidato presso l'ufficio del registro delle imprese.
- L'art. 2409-bis del codice civile e' il seguente: «Art. 2409-bis (Controllo 
contabile). - Il controllo contabile sulla societa' e' esercitato da un revisore 
contabile o da una societa' di revisione iscritti nel registro istituito presso 
il Ministero della giustizia. Nelle societa' che fanno ricorso al mercato del 
capitale di rischio il controllo contabile e' esercitato da una societa' di 
revisione iscritta nel registro dei revisori contabili, la quale, limitatamente 
a tali incarichi, e' soggetta alla disciplina dell'attivita' di revisione 
prevista per le societa' con azioni quotate in mercati regolamentati ed alla 
vigilanza della Commissione nazionale per le societa' e la borsa. Lo statuto 
delle societa' che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e che 
non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato puo' prevedere che il 
controllo contabile sia esercitato dal collegio sindacale. In tal caso il 
collegio sindacale e' costituito da revisori contabili iscritti nel registro 
istituito presso il Ministero della giustizia.».
Art. 103.
Attuario nominato dalla societa' di revisione
1. Se tra gli amministratori della societa' di revisione non e' presente un 
attuario iscritto nell'albo previsto dalla legge, la relazione presentata dalla 
societa' e' corredata dalla relazione di un attuario, iscritto nell'albo 
professionale e nominato dalla medesima societa' di revisione, che riporta il 
giudizio di cui all'articolo 102, comma 2.
2. L'incarico dell'attuario ha durata pari a tre esercizi e puo' essere 
rinnovato per non piu' di due volte. Se, prima della scadenza del periodo, la 
societa' di revisione revoca l'incarico all'attuario, ne da' immediata e 
motivata comunicazione all'ISVAP. La revoca dell'incarico ha effetto nel momento 
in cui diviene efficace il conferimento dell'incarico ad altro attuario.
3. L'incarico non puo' essere conferito ad un attuario che si trovi, nei 
confronti dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione o nei confronti 
dell'attuario che presso l'impresa di assicurazione esercita le funzioni di 
attuario incaricato per i rami vita o per 1'assicurazione della responsabilita' 
civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, in una 
delle situazioni di incompatibilita' indicate dall'articolo 160 del testo unico 
dell'intermediazione finanziaria.
4. L'attuario e il legale rappresentante dell'impresa trasmettono all'ISVAP, 
entro quindici giorni dal conferimento dell'incarico, le dichiarazioni dalle 
quali risulta che non sussiste alcuna causa di incompatibilita'.
Art. 104.
Accertamenti sulla gestione contabile
1. L'ISVAP puo' far svolgere alla societa' di revisione una verifica, previo 
accertamento dell'esatta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di 
gestione, in ordine alla conformita' alle scritture contabili delle situazioni 
periodiche concernenti lo stato patrimoniale e il conto economico dell'impresa. 
Nello svolgimento di tale verifica la societa' di revisione si avvale dell'attuario. 
Le spese sono a carico dell'impresa.
Art. 105.
Revoca dell'incarico all'attuario revisore
1. Qualora l'ISVAP accerti l'inosservanza dei doveri relativi allo 
svolgimento dell'incarico dell'attuario di cui all'articolo 102, comma 1, o 
dell'attuario nominato dalla societa' di revisione ai sensi dell'articolo 103, 
comma 1, ovvero acquisisca elementi utili ai fini della vigilanza sull'attivita' 
della societa' di revisione, ne informa la CONSOB.
2. Qualora l'ISVAP accerti la perdita dei requisiti di cui all'articolo 102, 
comma 1, la sussistenza o la sopravvenienza di una causa di incompatibilita' 
prevista dall'articolo 103, comma 3, ovvero gravi irregolarita' nello 
svolgimento dell'incarico da parte dell'attuario di cui all'articolo 103, comma 
1, puo' disporre la revoca dell'incarico, sentito l'interessato.
3. Il provvedimento di revoca e' comunicato all'attuario, alla societa' di 
revisione e all'impresa di assicurazione o di riassicurazione. In tal caso la 
societa' di revisione provvede a conferire l'incarico ad altro attuario entro 
trenta giorni e comunque in tempo utile per l'effettuazione delle verifiche 
necessarie ai fini del rilascio del giudizio sul bilancio.
4. In caso di inadempienza l'ISVAP provvede al conferimento dell'incarico ad 
altro attuario, determinando il relativo compenso secondo le tariffe dell'Ordine 
degli attuari.
5. L'ISVAP informa la CONSOB dei provvedimenti assunti nei confronti dell'attuario 
di cui all'articolo 102, comma 1, e da' comunicazione all'Ordine degli attuari 
dei provvedimenti assunti nei confronti degli attuari di cui agli articoli 102, 
comma 1, e 103, comma 1.
6. L'Ordine degli attuari comunica all'ISVAP gli eventuali provvedimenti 
adottati nei confronti degli attuari di cui agli articoli 102, comma 1, e 103, 
comma 1.
Titolo IX
INTERMEDIARI DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE
Capo I
Disposizioni generali
Art. 106.
Attivita' di intermediazione assicurativa e riassicurativi
1. L'attivita' di intermediazione assicurativa e riassicurativa consiste nel 
presentare o proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare 
assistenza e consulenza finalizzate a tale attivita' e, se previsto 
dall'incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella 
collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, 
dei contratti stipulati.
Art. 107.
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente titolo disciplinano le condizioni di accesso 
e di esercizio dell'attivita' di intermediazione assicurativa e riassicurativa 
svolta a titolo oneroso nel territorio della Repubblica e in regime di 
stabilimento o di libera prestazione di servizi nel territorio di altri Stati 
membri da parte di persone fisiche o giuridiche con residenza o sede legale nel 
territorio della Repubblica, nonche' i servizi di intermediazione assicurativa e 
riassicurativa connessi con rischi e impegni situati al di fuori dell'Unione 
europea, quando sono offerti da intermediari di assicurazione e riassicurazione 
registrati in Italia.
2. Sono escluse dalla disciplina del presente titolo: 
a) le attivita' direttamente esercitate dalle imprese di assicurazione o di 
riassicurazione e dai loro dipendenti;
b) le attivita' di sola informazione fornite a titolo accessorio nel contesto di 
un'altra attivita' professionale sempre che l'obiettivo di tale attivita' non 
sia quello di assistenza all'assicurato nella conclusione o nell'esecuzione di 
un contratto di assicurazione;
c) le attivita' di intermediazione assicurativa quando ricorrono congiuntamente 
le seguenti condizioni:
1) il contratto di assicurazione richiede soltanto conoscenze sulla copertura 
fornita;
2) salvo il caso di cui al numero 4), non si tratta di un contratto di 
assicurazione sulla vita o contro i rischi di responsabilita' civile;
3) l'intermediazione non e' svolta professionalmente;
4) l'assicurazione e' accessoria ad un prodotto o servizio e ne copre i rischi 
di perdita o deterioramento oppure, nel caso di viaggi prenotati, garantisce la 
perdita o il danneggiamento del bagaglio ovvero copre i rischi del ramo vita e 
della responsabilita' civile connessi al viaggio stesso;
5) l'importo del premio annuale non eccede cinquecento euro e la durata 
complessiva del contratto di assicurazione, compresi eventuali rinnovi, non e' 
superiore a cinque anni.
3. Le persone giuridiche di cui all'articolo 109, comma 2, lettera d), sono 
sottoposte, limitatamente all'attivita' di intermediazione assicurativa, alla 
vigilanza dell'ISVAP, che la esercita mediante i poteri previsti dall'articolo 
5, comma 1, anche per quanto riguarda l'osservanza delle disposizioni sulle 
regole di comportamento di cui al capo III, informando e collaborando con le 
altre autorita' interessate.
Capo II
Accesso all'attivita' di intermediazione
Art. 108.
Accesso all'attivita' di intermediazione
1. L'attivita' di intermediazione assicurativa e riassicurativa e' riservata 
agli iscritti nel registro di cui all'articolo 109.
2. L'attivita' di intermediazione assicurativa e riassicurativa non puo' essere 
esercitata da chi non e' iscritto nel registro, applicandosi in caso di 
violazione gli articoli 305, comma 2, e 308, comma 2.
3. E' inoltre consentita l'attivita' agli intermediari assicurativi e 
riassicurativi che hanno residenza o sede legale nel territorio di un altro 
Stato membro e che operano secondo quanto previsto dall'articolo 116, comma 2.
4. L'esercizio dell'attivita' di intermediario di assicurazione e 
riassicurazione e' vietato agli enti pubblici, agli enti o societa' da essi 
controllati ed ai pubblici dipendenti con rapporto lavorativo a tempo pieno 
ovvero a tempo parziale, quando superi la meta' dell'orario lavorativo a tempo 
pieno.
Art. 109.
Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi
1. L'ISVAP disciplina, con regolamento, la formazione e l'aggiornamento del 
registro unico elettronico nel quale sono iscritti gli intermediari assicurativi 
e riassicurativi che hanno residenza o sede legale nel territorio della 
Repubblica. 
2. Nel registro sono iscritti in sezioni distinte:
a) gli agenti di assicurazione, in qualita' di intermediari che agiscono in nome 
o per conto di una o piu' imprese di assicurazione o di riassicurazione;
b) i mediatori di assicurazione o di riassicurazione, altresi' denominati 
broker, in qualita' di intermediari che agiscono su incarico del cliente e senza 
poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione;
c) i produttori diretti che, anche in via sussidiaria rispetto all'attivita' 
svolta a titolo principale, esercitano l'intermediazione assicurativa nei rami 
vita e nei rami infortuni e malattia per conto e sotto la piena responsabilita' 
di un'impresa di assicurazione e che operano senza obblighi di orario o di 
risultato esclusivamente per l'impresa medesima;
d) le banche autorizzate ai sensi dell'articolo 14 del testo unico bancario, gli 
intermediari finanziari inseriti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 
del testo unico bancario, le societa' di intermediazione mobiliare autorizzate 
ai sensi dell'articolo 19 del testo unico dell'intermediazione finanziaria, la 
societa' Poste Italiane - Divisione servizi di bancoposta, autorizzata ai sensi 
dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 
144;
e) i soggetti addetti all'intermediazione, quali i dipendenti, i collaboratori, 
i produttori e gli altri incaricati degli intermediari iscritti alle sezioni di 
cui alle lettere a), b) e d) per l'attivita' di intermediazione svolta al di 
fuori dei locali dove l'intermediario opera.
Non e' consentita la contemporanea iscrizione dello stesso intermediario in piu' 
sezioni del registro.
3. Nel registro sono altresi' indicati gli intermediari persone fisiche, di cui 
al comma 2, lettere a) e b), abilitati ma temporaneamente non operanti, per i 
quali 1'adempimento dell'obbligo di copertura assicurativa di cui all'articolo 
110, comma 3, e' sospeso sino all'avvio dell'attivita', che forma oggetto di 
tempestiva comunicazione all'ISVAP a pena di radiazione dal registro.
4. L'intermediario di cui al comma 2, lettere a), b) e d), che si avvale di 
dipendenti, collaboratori, produttori o altri incaricati addetti 
all'intermediazione provvede, per conto dei medesimi, all'iscrizione nella 
sezione del registro di cui alla lettera e) del medesimo comma. L'intermediario 
di cui al comma 2, lettera a), che si avvale di dipendenti, collaboratori, 
produttori o altri incaricati addetti all'intermediazione e' tenuto a dare 
all'impresa preponente contestuale notizia della richiesta di iscrizione dei 
soggetti che operano per suo conto fermo restando quanto previsto nel contratto 
di agenzia. L'impresa di assicurazione, che si avvale di produttori diretti, 
provvede ad effettuare la comunicazione all'ISVAP al fine dell'iscrizione nella 
sezione del registro di cui al comma 2, lettera c).
5. L'ISVAP rilascia, a richiesta dell'impresa o dell'intermediario interessato, 
un'attestazione di avvenuta iscrizione nel registro, fermi restando gli 
adempimenti necessari alle procedure di verifica e di revisione delle iscrizioni 
effettuate.
6. L'ISVAP, con regolamento, stabilisce gli obblighi di comunicazione a carico 
delle imprese e degli intermediari, nonche' le forme di pubblicita' piu' idonee 
ad assicurare l'accesso pubblico al registro.
Note all'art. 109:
- Si riporta l'art. 107 del testo unico bancario:
«Art. 107 (Elenco speciale). - 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, 
sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, determina criteri oggettivi, riferibili 
all'attivita' svolta, alla dimensione e al rapporto tra indebitamento e 
patrimonio, in base ai quali sono individuati gli intermediari finanziari che si 
devono iscrivere in un elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia.
2. La Banca d'Italia, in conformita' delle deliberazioni del CICR, detta agli 
intermediari iscritti nell'elenco speciale disposizioni aventi ad oggetto 
l'adeguatezza patrimoniale e il contenimento del rischio nelle sue diverse 
configurazioni nonche' l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli 
interni. La Banca d'Italia puo' adottare, ove la situazione lo richieda, 
provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari per le materie in 
precedenza indicate. Con riferimento a determinati tipi di attivita' la Banca 
d'Italia puo' inoltre dettare disposizioni volte ad assicurarne il regolare 
esercizio.
3. Gli intermediari inviano alla Banca d'Italia, con le modalita' e nei termini 
da essa stabiliti, segnalazioni periodiche, nonche' ogni altro dato e documento 
richiesto.
4. La Banca d'Italia puo' effettuare ispezioni con facolta' di richiedere 
l'esibizione di documenti e gli atti ritenuti necessari.
4-bis. La Banca d'Italia puo' imporre agli intermediari il divieto di 
intraprendere nuove operazioni per violazione di norme di legge o di 
disposizioni emanate ai sensi del presente decreto.
5. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale restano iscritti 
anche nell'elenco generale; a essi non si applicano i commi 6 e 7 dell'art. 106.
6. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale, quando siano stati 
autorizzati all'esercizio dei servizi di investimento ovvero abbiano acquisito 
fondi con obbligo di rimborso per un ammontare superiore al patrimonio, sono 
assoggettati alle disposizioni previste nel titolo IV, capo I, sezioni I e III, 
nonche' all'art. 97-bis in quanto compatibile; in luogo degli articoli 86, commi 
6 e 7, e 87, comma 1, si applica l'art. 57, commi 4 e 5, del decreto legislativo 
24 febbraio 1998, n. 58.
7. Agli intermediari iscritti nell'elenco previsto dal comma 1 che esercitano l'attivita' 
di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma si applicano le 
disposizioni dell'art. 47.».
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 
marzo 2001, n. 144 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 aprile 2001, n. 94) 
concernente il «Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta»:
«Art. 2 (Attivita' di bancoposta). - 1. Le attivita' di bancoposta svolte da 
Poste comprendono:
a) raccolta di risparmio tra il pubblico, come definita dall'art. 11, comma 1, 
del testo unico bancario ed attivita' connesse o strumentali;
b) raccolta del risparmio postale;
c) servizi di pagamento, comprese l'emissione, la gestione e la vendita di carte 
prepagate e di altri mezzi di pagamento, di cui all'art. 1, comma 2, lettera f), 
numeri 4) e 5), del testo unico bancario;
d) servizio di intermediazione in cambi;
e) promozione e collocamento presso il pubblico di finanziamenti concessi da 
banche ed intermediari finanziari abilitati;
f) servizi di investimento ed accessori di cui all'art. 12.
2. Poste e' autorizzata a prestare tutti i servizi di bancoposta senza 
necessita' di iscrizione in albi od elenchi.
3. In quanto compatibili, si applicano alle attivita' di cui al comma 1, gli 
articoli 5, 12, da 20 a 23, 24, commi 1 e 2, 25, 26, 50, 51, 52, 53, commi l, 2 
e 3, 54, comma l, da 56 a 58, da 65 a 67, 68, comma 1, 78, da 115 a 120, 121, 
comma 3, da 127 a 129, 134, 140, da 143 a 145 del testo unico bancario.
4. Alla prestazione da parte di Poste di servizi di investimento ed accessori si 
applicano, in quanto compatibili, i seguenti articoli del testo unico finanza: 
5, 6, comma 1, lettere a) e b), e comma 2, 7, commi 1 e 2,8, 10, commi 1 e 2, da 
21 a 23, 25, limitatamente ai mercati regolamentati italiani, 30, 31, commi 1, 3 
e 7, 32, 51, 59, 168, 171, commi 1 e 2, 190, commi 1, 3 e 4, 195.
5. Nell'ambito delle attivita' di cui al comma 1, Poste e' equiparata alle 
banche italiane anche ai fini dell'applicazione delle norme del testo unico 
bancario e del testo unico della finanza richiamate ai commi 3 e 4, nonche' 
della legge 10 ottobre 1990, n. 287. A Poste si applicano, in quanto 
compatibili, le disposizioni attuative previste per le banche, salva l'adozione 
di disposizioni specifiche da parte delle autorita' competenti.
6. Il risparmio postale e' disciplinato dal decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 
487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, dal 
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, e dalle norme del testo unico della 
finanza indicate nel comma 4, in quanto compatibili, nonche' dalle norme del 
testo unico bancario, ove applicabili.
7. Per quanto non diversamente previsto nel presente decreto, si applicano le 
disposizioni del codice civile in materia di prescrizione.
8. Poste non puo' esercitare attivita' di concessione di finanziamenti nei 
confronti del pubblico.
9. Per l'esercizio dell'attivita' di bancoposta, Poste si avvale di strutture 
organizzative autonome. E' tenuta, altresi', ad istituire un sistema di 
separazione contabile dell'attivita' di bancoposta rispetto alle altre attivita'.».
Art. 110.
Requisiti per l'iscrizione delle persone fisiche
1. Per ottenere l'iscrizione nella sezione del registro di cui all'articolo 
109, comma 2, lettere a) o b), la persona fisica deve essere in possesso dei 
seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili;
b) non aver riportato condanna irrevocabile, o sentenza irrevocabile di 
applicazione della pena di cui all'articolo 444, comma 2, del codice di 
procedura penale, per delitto contro la pubblica amministrazione, contro 
l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia 
pubblica, l'industria e il commercio, contro il patrimonio per il quale la legge 
commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo ad un anno o nel 
massimo a tre anni, o per altro delitto non colposo per il quale la legge 
commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel 
massimo a cinque anni, oppure condanna irrevocabile comportante l'applicazione 
della pena accessoria dell'interdizione da pubblici uffici, perpetua o di durata 
superiore a tre anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
c) non essere stata dichiarata fallita, salvo che sia intervenuta la 
riabilitazione, ne' essere stato presidente, amministratore con delega di 
poteri, direttore generale, sindaco di societa' od enti che siano stati 
assoggettati a procedure di fallimento, concordato preventivo o liquidazione 
coatta amministrativa, almeno per i tre esercizi precedenti all'adozione dei 
relativi provvedimenti, fermo restando che l'impedimento ha durata fino ai 
cinque anni successivi all'adozione dei provvedimenti stessi;
d) non versare nelle situazioni di decadenza, divieto o sospensione previste 
dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;
e) non essere iscritto nel ruolo dei periti assicurativi.
2. Ai fini dell'iscrizione nella sezione del registro di cui all'articolo 109, 
comma 2, lettere a) o b), la persona fisica deve inoltre possedere adeguate 
cognizioni e capacita' professionali, che sono accertate dall'ISVAP tramite una 
prova di idoneita', consistente in un esame su materie tecniche, giuridiche ed 
economiche rilevanti nell'esercizio dell'attivita'. L'ISVAP, con regolamento, 
determina le modalita' di svolgimento della prova valutativa, provvedendo alla 
relativa organizzazione e gestione.
3. Salvo quanto previsto all'articolo 109, comma 3, ed all'articolo 112, comma 
3, la persona fisica, ai fini dell'iscrizione nella sezione del registro di cui 
all'articolo 109, comma 2, lettere a) o b), deve altresi' stipulare una polizza 
di assicurazione della responsabilita' civile per l'attivita' svolta in forza 
dell'iscrizione al registro con massimale di almeno un milione di euro per 
ciascun sinistro e di un milione e mezzo di euro all'anno
globalmente per tutti i sinistri, valida in tutto il territorio dell'Unione 
europea, per danni arrecati da negligenze ed errori professionali propri ovvero 
da negligenze, errori professionali ed infedelta' dei dipendenti, dei 
collaboratori o delle persone del cui operato deve rispondere a norma di legge. 
I limiti di copertura possono essere elevati dall'ISVAP, con regolamento, 
tenendo conto delle variazioni dell'indice europeo dei prezzi al consumo.
Note all'art. 110:
- L'art. 444, comma 2, del codice di procedura penale e' il seguente:
«Art. 444 (Applicazione della pena su richiesta). - 1 -
1-bis (Omissis).
2. Se vi e' il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e 
non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129, 
il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione 
giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze 
prospettate dalle parti, nonche' congrua la pena indicata, ne dispone con 
sentenza l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi e' stata la richiesta 
delle parti. Se vi e' costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla 
relativa domanda; l'imputato e' tuttavia condannato al pagamento delle spese 
sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la 
compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell'art. 75, 
comma 3.
- Si riporta il testo dell'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 giugno 1965, n. 138) concernente 
«Disposizioni contro la mafia»:
«Art. 10. - 1. Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento 
definitivo una misura di prevenzione non possono ottenere:
a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;
b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonche' concessioni 
di beni demaniali allorche' siano richieste per l'esercizio di attivita' 
imprenditoriali;
c) concessioni di costruzione, nonche' di costruzione e gestione di opere 
riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici;
d) iscrizioni negli albi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi 
riguardanti la pubblica amministrazione e nell'albo nazionale dei costruttori, 
nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio 
all'ingrosso e nei registri di commissionari astatori presso i mercati annonari 
all'ingrosso;
e) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o 
abilitativo per lo svolgimento di attivita' imprenditoriali, comunque 
denominati;
f) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso 
tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri 
enti pubblici o delle Comunita' europee, per lo svolgimento di attivita' 
imprenditoriali.
2. Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione 
determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, 
iscrizioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonche' il divieto di 
concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, 
beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione e relativi subcontratti, 
compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in 
opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le 
iscrizioni sono cancellate a cura degli organi competenti.
3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il tribunale, se sussistono motivi 
di particolare gravita', puo' disporre in via provvisoria i divieti di cui ai 
commi 1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli 
altri provvedimenti ed atti di cui ai medesimi commi. Il provvedimento del 
tribunale puo' essere in qualunque momento revocato dal giudice procedente e 
perde efficacia se non e' confermato con il decreto che applica la misura di 
prevenzione.
4. Il tribunale dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e 2 
operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla 
misura di prevenzione nonche' nei confronti di imprese, associazioni, societa' e 
consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore 
o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono 
efficaci per un periodo di cinque anni.
5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad eccezione di quelle relative 
alle anni, munizioni ed esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 
1 le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo possono essere esclusi 
dal giudice nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i 
mezzi di sostentamento all'interessato e alla famiglia.
5-bis. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo, attuativi o comunque 
conseguenti a provvedimenti gia' disposti, ovvero di contratti derivati da altri 
gia' stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le autorizzazioni, le 
concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 
non possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei contratti o 
subcontratti indicati nel comma 2 non puo' essere consentita a favore di persone 
nei cui confronti e' in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data 
preventiva comunicazione al giudice competente, il quale puo' disporre, 
ricorrendone i presupposti, i divieti e le sospensioni previsti a norma del 
comma 3. A tal fine, i relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino 
a quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo non superiore a 
venti giorni dalla data in cui la pubblica amministrazione ha proceduto alla 
comunicazione.
5-ter. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano anche nei confronti delle 
persone condannate con sentenza definitiva o, ancorche' non definitiva, 
confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'art. 51, comma 
3-bis, del codice di procedura penale.».
Art. 111.
Requisiti particolari per l'iscrizione dei produttori diretti e dei 
collaboratori degli intermediari
1. Il possesso dei requisiti di onorabilita' di cui all'articolo 110, comma 
1, e' richiesto anche per i produttori diretti ed e' accertato dall'impresa per 
conto della quale i medesimi operano.
2. Le imprese per conto delle quali agiscono i produttori diretti provvedono ad 
impartire una formazione adeguata in rapporto ai prodotti intermediati ed all'attivita' 
complessivamente svolta.
3. Il possesso dei requisiti di onorabilita' di cui all'articolo 110, comma 1, 
e' richiesto anche per i soggetti iscritti nella sezione del registro di cui 
all'articolo 109, comma 2, lettera e), ed e' accertato dall'intermediario per 
conto del quale essi operano.
4. I soggetti iscritti nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 
2, lettera e), devono possedere cognizioni e capacita' professionali adeguate 
all'attivita' ed ai prodotti sui quali operano, accertate mediante attestato con 
esito positivo relativo alla frequenza a corsi di formazione professionale a 
cura delle imprese o dell'intermediario assicurativo. 
5. Le disposizioni previste nei commi 3 e 4 si applicano altresi' ai soggetti 
addetti all'attivita' di intermediazione svolta nei locali dove l'intermediario 
opera.
Art. 112.
Requisiti per l'iscrizione delle societa'
1. Per ottenere l'iscrizione nella sezione del registro di cui all'articolo 
109, comma 2, lettere a), b) ed e), la societa' deve essere in possesso dei 
seguenti requisiti:
a) avere la sede legale in Italia;
b) non essere assoggettata a procedure di fallimento, concordato preventivo, 
amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa;
e) non essere sottoposta ai divieti e decadenze previste dall'articolo 10, comma 
4, della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
2. Ai fini dell'iscrizione nella sezione del registro di cui all'articolo 109, 
comma 2, lettere a), b) ed e), la societa' deve inoltre avere affidato la 
responsabilita' dell'attivita' di intermediazione ad almeno una persona fisica 
iscritta nella sezione del registro al quale la medesima chiede l'iscrizione. 
Nelle societa' iscritte nella sezione del registro di cui all'articolo 109, 
comma 2, lettera b), il rappresentante legale e, ove nominati,
l'amministratore delegato e il direttore generale devono essere iscritti nella 
medesima sezione del registro.
3. Ai fini dell'iscrizione, la societa' deve altresi' avere stipulato la polizza 
di assicurazione della responsabilita' civile professionale di cui all'articolo 
110, comma 3, per l'attivita' di intermediazione svolta dalla societa', dalle 
persone fisiche di cui al comma 2, nonche' per i danni arrecati da negligenze, 
errori professionali ed infedelta' dei dipendenti, dei collaboratori o delle 
persone del cui operato deve rispondere a norma di legge.
4. Qualora eserciti la mediazione riassicurativa, la societa' deve inoltre 
disporre di un capitale sociale non inferiore all'importo stabilito con 
regolamento adottato dall'ISVAP. E' fatto obbligo alla societa' che esercita 
contemporaneamente la mediazione assicurativa e riassicurativa di preporre alle 
due attivita' persone fisiche diverse e di dotarsi di una organizzazione 
adeguata.
5. Qualora la societa' richieda l'iscrizione alla sezione del registro di cui 
all'articolo 109, comma 2, lettera e), e' altresi' necessaria l'iscrizione delle 
persone fisiche addette all'attivita' di intermediazione. E' in ogni caso 
preclusa l'iscrizione nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 
2, lettera e), per la societa' che operi, direttamente o indirettamente, 
attraverso altra societa'.
Nota all'art. 112:
- Per l'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, vedi la nota all'art. 110.
Art. 113.
Cancellazione
1. L'ISVAP dispone la cancellazione dell'intermediario dalla relativa 
sezione del registro in caso di:
a) radiazione;
b) rinunzia all'iscrizione;
c) mancato esercizio dell'attivita', senza giustificato motivo, per oltre tre 
anni;
d) perdita di almeno uno dei requisiti di cui agli articoli 110, comma 1, 111, 
commi 1 e 3, e 112;
e) mancato versamento del contributo di vigilanza di cui all'articolo 336, 
nonostante apposita diffida disposta dall'ISVAP;
f) limitatamente agli intermediari iscritti alle sezioni del registro di cui 
all'articolo 109, comma 2, lettere a) e b), perdita di efficacia delle garanzie 
assicurative di cui agli articoli 110, comma 3, e 112, comma 3;
g) limitatamente agli intermediari iscritti nella sezione del registro di cui 
all'articolo 109, comma 2, lettera b), mancato versamento del contributo al 
Fondo di garanzia previsto dall'articolo 115.
2. L'istanza di cancellazione, nel caso di cui al comma 1, lettere b) e c), 
relativa ai produttori diretti dell'impresa o ai soggetti iscritti alla sezione 
del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera e), e' presentata 
dall'impresa o, rispettivamente, dall'intermediario iscritto alla sezione del 
registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) e d). Nel caso di 
interruzione del rapporto con il produttore diretto ovvero con il soggetto 
iscritto alla sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera e), 
l'impresa o, rispettivamente, l'intermediario sono tenuti a darne comunicazione 
all'ISVAP. L'intermediario iscritto alla sezione del registro di cui 
all'articolo 109, comma 2, lettera a), comunica all'impresa preponente ogni 
variazione concernente i soggetti iscritti ai sensi dell'articolo 109, comma 2, 
lettera e). 
3. Non si procede alla cancellazione dal registro, anche se richiesta 
dall'intermediario o dall'impresa, fino a quando sia in corso un procedimento 
disciplinare ovvero siano in corso accertamenti istruttori propedeutici 
all'avvio del medesimo.
Art. 114.
Reiscrizione
1. L'intermediario, che sia stato cancellato dal registro a seguito del 
provvedimento di radiazione, puo' richiedere di esservi iscritto nuovamente, 
purche' siano decorsi almeno cinque anni dalla cancellazione e sussistano i 
requisiti di cui, rispettivamente, agli articoli 110, 111 e 112. In caso di 
cancellazione derivante da condanna irrevocabile o da fallimento, le persone 
fisiche possono essere nuovamente iscritte al registro soltanto se ne sia 
intervenuta la riabilitazione.
2. L'intermediario, che sia stato cancellato per mancato versamento del 
contributo di vigilanza, puo' essere iscritto nuovamente purche' abbia 
provveduto al pagamento di quanto non corrisposto sino alla cancellazione.
3. L'intermediario iscritto alla sezione del registro di cui all'articolo 109, 
comma 2, lettera b), che sia stato cancellato dal registro per non aver 
provveduto al versamento del contributo al Fondo di garanzia, puo' esservi 
nuovamente iscritto purche' provveda al pagamento delle somme dovute sino alla 
data di cancellazione, maggiorate degli interessi moratori.
4. Se l'intermediario, intervenuta la cancellazione dal registro, chiede una 
nuova iscrizione, essa viene disposta previa verifica della sussistenza dei 
requisiti di cui agli articoli 110, 111 e 112, rimanendo valida, per le persone 
fisiche, l'idoneita' gia' conseguita ai sensi dell'articolo 110, comma 2, o 
della formazione ricevuta ai sensi dell'articolo 111, commi 2 e 4.
Art. 115.
Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione
I. L'intermediario iscritto alla sezione del registro di cui all'articolo 
109, comma 2, lettera b), deve aderire al Fondo di garanzia costituito presso la 
CONSAP per risarcire il danno patrimoniale causato agli assicurati e alle 
imprese di assicurazione o di riassicurazione derivante dall'esercizio dell'attivita' 
di mediatore assicurativo o riassicurativo che non sia stato risarcito 
dall'intermediario o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di cui, 
rispettivamente, all'articolo 110, comma 3, e all'articolo 112, comma 3.
2. L'amministrazione del Fondo spetta ad un comitato nominato con decreto del 
Ministro delle attivita' produttive, che e' composto da un dirigente del 
Ministero delle attivita' produttive, con funzioni di presidente, da un 
dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze, da un funzionario 
dell'ISVAP, da un funzionario della CONSAP, da due rappresentanti degli 
intermediari iscritti nella corrispondente sezione del registro, da un 
rappresentante delle imprese di assicurazione e di riassicurazione.
3. Le norme relative all'amministrazione, alla contribuzione ed ai limiti di 
intervento sono stabilite con regolamento del Ministro delle attivita' 
produttive, sentito l'ISVAP. Il contributo e' determinato annualmente con 
decreto del Ministro delle attivita' produttive, sentito l'ISVAP ed il comitato 
di gestione, in misura non superiore allo zero virgola cinquanta per cento delle 
provvigioni annualmente acquisite, anche al fine di garantire comunque la 
copertura degli oneri di funzionamento del comitato di cui al comma 2.
4. Il fondo costituisce patrimonio separato da quello del soggetto presso il 
quale e' costituito e da eventuali altri fondi. Sul fondo non sono ammesse 
azioni, sequestri o pignoramenti dei creditori del soggetto che li amministra 
ne' dei creditori dei singoli intermediari, o nell'interesse degli stessi, 
diversi dagli assicurati o dalle imprese. Il fondo non puo' essere compreso 
nelle procedure concorsuali che riguardano il soggetto che li amministra o i 
singoli intermediari partecipanti.
5. Il fondo e' surrogato nei diritti degli assicurati e delle imprese di 
assicurazione e di riassicurazione fino alla concorrenza dei pagamenti 
effettuati a loro favore.
Art. 116.
Attivita' in regime di stabilimento e di prestazione di servizi
1. L'iscrizione consente agli intermediari assicurativi e riassicurativi, 
indicati nelle sezioni del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettere 
a), b) e d), con residenza o con sede legale nel territorio della Repubblica di 
operare negli altri Stati membri, in regime di stabilimento e di libera 
prestazione di servizi previa comunicazione all'ISVAP. L'ISVAP informa le 
autorita' di vigilanza degli altri Stati membri relativamente alle istanze di 
estensione dell'attivita' sui rispettivi territori comunicate dagli intermediari 
iscritti nel registro italiano e rende nota, mediante annotazione integrativa 
dell'iscrizione al registro, l'indicazione degli altri Stati membri nei quali 
tali intermediari operano in regime di stabilimento o di liberta' di prestazione 
di servizi.
2. Gli intermediari assicurativi e riassicurativi che hanno residenza o sede 
legale nel territorio di un altro Stato membro, possono esercitare l'attivita' 
in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi nel territorio 
della Repubblica, a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'apposita 
comunicazione che l'ISVAP riceva dall'autorita' di vigilanza dello Stato membro 
di origine. L'ISVAP disciplina, con regolamento, la pubblicita' delle 
comunicazioni ricevute dalle autorita' di vigilanza degli altri Stati membri 
relative all'attivita' svolta dagli intermediari di tali Stati nel territorio 
della Repubblica mediante annotazione nell'elenco annesso al registro di cui 
all'articolo 109, comma 2.
3. L'ISVAP rende note le disposizioni che disciplinano lo svolgimento delle 
attivita' di intermediazione che, nell'interesse generale, devono essere 
osservate sul territorio italiano.
4. L'ISVAP puo' adottare nei confronti dell'intermediario che non osservi le 
disposizioni di interesse generale un provvedimento che sospende, per un periodo 
non superiore a novanta giorni, o vieta, in caso di accertata violazione, 
l'ulteriore svolgimento dell'attivita' sul territorio italiano.
Capo III
Regole di comportamento
Art. 117.
Separazione patrimoniale
1. I premi pagati all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o 
ai pagamenti dovuti dalle imprese di assicurazione, se regolati per il tramite 
dell'intermediario, sono versati in un conto separato, del quale puo' essere 
titolare anche l'intermediario espressamente in tale qualita', e che 
costituiscono un patrimonio autonomo rispetto a quello dell'intermediario 
medesimo.
2. Sul conto separato non sono ammesse azioni, sequestri o pignoramenti da parte 
di creditori diversi dagli assicurati e dalle imprese di assicurazione. Sono 
ammesse le azioni da parte dei loro creditori ma nei limiti della somma 
rispettivamente spettante al singolo assicurato o alla singola impresa di 
assicurazione.
3. Sul conto separato non operano le compensazioni legale e giudiziale e non 
puo' essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati 
dal depositario nei confronti dell'intermediario.
Art. 118.
Adempimento delle obbligazioni pecuniarie attraverso intermediari assicurativi
1. Il pagamento del premio eseguito in buona fede all'intermediario o ai 
suoi collaboratori si considera effettuato direttamente all'impresa di 
assicurazione. Salvo prova contraria a carico dell'impresa o dell'intermediario, 
le somme dovute agli assicurati ed agli altri aventi diritto a prestazioni 
assicurative si considerano effettivamente percepite dall'avente diritto solo 
col rilascio di quietanza scritta.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica nei confronti dell'intermediario 
iscritto nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera 
b), esclusivamente se tali attivita' sono espressamente previste dall'accordo 
sottoscritto con l'impresa. A tal fine l'intermediario e' tenuto a darne 
specifica comunicazione al cliente nell'ambito dell'informazione precontrattuale 
di cui all'articolo 120.
3. La disposizione di cui al comma 1 si applica nei confronti dell'intermediario 
iscritto alla sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera b), 
anche nel caso di polizza assunta in coassicurazione ed ha effetto nei confronti 
di ogni impresa coassicuratrice se le attivita' previste dal comma 1 sono 
incluse nell'accordo sottoscritto con l'impresa delegataria.
4. Nei casi previsti ai commi 2 e 3 l'omissione o la comunicazione non veritiera 
e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 324 e 
con la sanzione disciplinare disposta ai sensi dell'articolo 329.
Art. 119.
Doveri e responsabilita' verso gli assicurati
1. L'impresa di assicurazione per conto della quale agiscono i produttori 
diretti risponde in solido dei danni arrecati dall'operato dei medesimi, anche 
se tali danni siano conseguenti a responsabilita' accertata in sede penale.
2. L'impresa di assicurazione, o un intermediario iscritto alla sezione del 
registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera a) o b), risponde in solido 
dei danni arrecati dall'operato dell'intermediario iscritto alla sezione del 
registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera d), cui abbia dato incarico, 
compresi quelli provocati dai soggetti iscritti alla sezione del registro di cui 
all'articolo 109, comma 2, lettera e), anche se tali danni siano conseguenti a 
responsabilita' accertata in sede penale. Possono essere distribuiti attraverso 
gli intermediari di cui all'articolo 109, comma 2, lettera d), salvo iscrizione 
ad altra sezione del registro, esclusivamente i prodotti assicurativi ai quali 
accedono garanzie o clausole predeterminate che vengano rimesse alla libera 
scelta dell'assicurato e non siano modificabili dal soggetto incaricato della 
distribuzione.
3. L'intermediario iscritto alla sezione del registro di cui all'articolo 109, 
comma 2, lettere a), b) o d), e' responsabile dell'attivita' di intermediazione 
assicurativa svolta dai soggetti iscritti nella sezione del registro di cui 
all'articolo 109, comma 2, lettera e).
Art. 120.
Informazione precontrattuale e regole di comportamento
1. Gli intermediari assicurativi iscritti al registro di cui all'articolo 
109, comma 2, e quelli di cui all'articolo 116, prima della conclusione del 
contratto e in caso di successive modifiche di rilievo o di rinnovo, forniscono 
al contraente le informazioni stabilite dall'ISVAP, con regolamento, nel 
rispetto di quanto disposto con il presente articolo.
2. In relazione al contratto proposto, gli intermediari assicurativi dichiarano 
al contraente:
a) se forniscono consulenze fondate su una analisi imparziale, dovendo in tal 
caso le proprie valutazioni fondarsi su un numero sufficientemente ampio di 
contratti disponibili sul mercato, al fine di consigliare il prodotto idoneo a 
soddisfare le richieste del contraente;
b) se propongono determinati prodotti in virtu' di un obbligo contrattuale con 
una o piu' imprese di assicurazione, dovendo in tal caso comunicare la 
denominazione di tali imprese;
c) se propongono determinati prodotti in assenza di obblighi contrattuali con 
imprese di assicurazione, nel qual caso essi comunicano, su richiesta del 
cliente, la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali hanno o 
potrebbero avere rapporti d'affari, fermo restando l'obbligo di avvisare il 
contraente del diritto di richiedere tali informazioni.
3. In ogni caso, prima della conclusione del contratto, l'intermediario 
assicurativo di cui al comma 1, anche in base alle informazioni fornite al 
contraente, propone o consiglia un prodotto adeguato alle sue esigenze, 
previamente illustrando le caratteristiche essenziali del contratto e le 
prestazioni alle quali e' obbligata l'impresa di assicurazione.
4. L'ISVAP, tenendo conto delle differenti esigenze di protezione degli 
assicurati, della diversa tipologia dei rischi, delle cognizioni e della 
capacita' professionale degli addetti all'attivita' di intermediazione, 
disciplina con regolamento:
a) le regole di presentazione e di comportamento nei confronti del contraente, 
con riferimento agli obblighi di informazione relativi all'intermediario 
medesimo e ai suoi rapporti, anche di natura societaria, con l'impresa di 
assicurazione, alle caratteristiche del contratto proposto in relazione 
all'eventuale prestazione di un servizio di consulenza fondata su una analisi 
imparziale o all'esistenza di obblighi assunti per la promozione e 
l'intermediazione con una o piu' imprese di assicurazione;
b) le modalita' con le quali e' fornita l'informazione al contraente, prevedendo 
i casi nei quali puo' essere effettuata su richiesta, fermo restando che le 
esigenze di protezione richiedono, di regola, l'uso della lingua italiana e la 
comunicazione su un supporto accessibile e durevole, al piu' tardi subito dopo 
la conclusione del contratto;
c) le modalita' di tenuta della documentazione concernente l'attivita' svolta;
d) le violazioni alle quali si applicano le sanzioni disciplinari previste 
dall'articolo 329.
5. Sono esclusi dagli obblighi informativi gli intermediari di assicurazione che 
operano nei grandi rischi e gli intermediari riassicurativi.
Art. 121.
Informazione precontrattuale in caso di vendita a distanza
1. In caso di vendita a distanza, l'intermediario rende note al contraente 
almeno le seguenti informazioni preliminari:
a) l'identita' dell'intermediario e il fine della chiamata;
b) l'identita' della persona in contatto con il contraente ed il suo rapporto 
con l'intermediario assicurativo;
c) una descrizione delle principali caratteristiche del servizio o prodotto 
offerto;
d) il prezzo totale, comprese le imposte, che il contraente dovra' 
corrispondere.
2. In ogni caso l'informazione e' fornita al contraente prima della conclusione 
del contratto di assicurazione. Puo' essere fornita verbalmente solo a richiesta 
del contraente o qualora sia necessaria una copertura immediata del rischio. In 
tali casi l'informazione e' fornita su un supporto durevole subito dopo la 
conclusione del contratto.
3. L'ISVAP, con regolamento, determina le informazioni sull'intermediario e 
sulle caratteristiche del contratto, che sono comunicate al contraente in modo 
chiaro e comprensibile nel rispetto di quanto previsto ai commi 1 e 2.
Titolo X
ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I VEICOLI A MOTORE E I NATANTI
Capo I
Obbligo di assicurazione
Art. 122.
Veicoli a motore
1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i 
rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o 
su aree a queste equiparate se non siano coperti dall'assicurazione per la 
responsabilita' civile verso i terzi prevista dall'articolo 2054 del codice 
civile e dall'articolo 91, comma 2, del codice della strada. Il regolamento, 
adottato dal Ministro delle attivita' produttive, su proposta dell'ISVAP,
individua la tipologia di veicoli esclusi dall'obbligo di assicurazione e le 
aree equiparate a quelle di uso pubblico. 
2. L'assicurazione comprende la responsabilita' per i danni alla persona causati 
ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale e' effettuato il 
trasporto.
3. L'assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la 
volonta' del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di 
riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria, fermo quanto 
disposto dall'articolo 283, comma 1, lettera d), a partire dal giorno successivo 
alla denuncia presentata all'autorita' di pubblica sicurezza. In deroga 
all'articolo 1896, primo comma, secondo periodo, del codice civile l'assicurato 
ha diritto al rimborso del rateo di premio, relativo al residuo periodo di 
assicurazione, al netto dell'imposta pagata e del contributo previsto 
dall'articolo 334.
4. L'assicurazione copre anche la responsabilita' per i danni causati nel 
territorio degli altri Stati membri, secondo le condizioni ed entro i limiti 
stabiliti dalle legislazioni nazionali di ciascuno di tali Stati, concernenti 
l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla 
circolazione dei veicoli a motore, ferme le maggiori garanzie eventualmente 
previste dal contratto o dalla legislazione dello Stato in cui stazionano
abitualmente.
Note all'art. 122:
- L'art. 2054 del codice civile e' il seguente:
«Art. 2054 (Circolazione di veicoli). - Il conducente di un veicolo senza guida 
di rotaie e' obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla 
circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per 
evitare il danno.
Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno 
dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli 
veicoli. Il proprietario del veicolo o, in sua vece, l'usufruttuario o 
l'acquirente con patto di riservato dominio, e' responsabile in solido col 
conducente, se non prova che la circolazione del veicolo e' avvenuta contro la 
sua volonta'.
In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei 
danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo.».
- L'art. 91 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, recante «Modifiche ed 
integrazioni al codice della strada», (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 
giugno 2003, n. 149) e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, 
della legge 1° agosto 2003, n. 214 (Gazzetta Ufficiale 12 agosto 2003, n. 186, 
S.O.), e' il seguente:
«Art. 91 (Locazione senza conducente con facolta' di acquisto-leasing e vendita 
di veicoli con patto di riservato dominio). - 1. I motoveicoli, gli autoveicoli 
ed i rimorchi locati con facolta' di acquisto sono immatricolati a nome del 
locatore, ma con specifica annotazione sulla carta di circolazione del 
nominativo del locatario e della data di scadenza del relativo contratto. In 
tale ipotesi, la immatricolazione viene effettuata in relazione all'uso cui il 
locatario intende adibire il veicolo e a condizione che lo stesso sia in 
possesso del titolo e dei requisiti eventualmente prescritti dagli articoli da 
82 a 90. Nelle medesime ipotesi, si considera intestatario della carta di 
circolazione anche il locatore. Le indicazioni di cui sopra sono riportate nella 
iscrizione al P.R.A.
2. Ai fini del risarcimento dei danni prodotti a persone o cose dalla 
circolazione dei veicoli, il locatario e' responsabile in solido con il 
conducente ai sensi dell'art. 2054, comma terzo, del codice civile.
3. Nell'ipotesi di vendita di veicolo con patto di riservato dominio, il veicolo 
e' immatricolato al nome dell'acquirente, ma con specifica indicazione nella 
carta di circolazione del nome del venditore e della data di pagamento 
dell'ultima rata. Le stesse indicazioni sono riportate nella iscrizione al 
P.R.A.
4. Ai fini delle violazioni amministrative si applica all'utilizzatore a titolo 
di locazione finanziaria e all'acquirente con patto di riservato dominio l'art. 
196, comma 1.».
- L'art. l896, primo comma, secondo periodo del codice civile e' il seguente:
«Art. 1 (Cessazione del rischio durante l'assicurazione). (Omissis).
I premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento della 
comunicazione o della conoscenza sono dovuti per intero. (Omissis)».
Art. 123.
Natanti
1. Le unita' da diporto, con esclusione delle unita' non dotate di motore, 
non possono essere poste in navigazione in acque ad uso pubblico o su aree a 
queste equiparate se non siano coperte dall'assicurazione della responsabilita' 
civile verso terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile, compresa 
quella dell'acquirente con patto di riservato dominio e quella del locatario in 
caso di locazione finanziaria, per danni alla persona. Il regolamento, adottato 
dal Ministro delle attivita' produttive su proposta dell'ISVAP, individua la 
tipologia dei natanti esclusi dall'obbligo di assicurazione e le acque 
equiparate a quelle di uso pubblico.
2. Sono altresi' soggetti all'obbligo assicurativo i natanti di stazza lorda non 
superiore a venticinque tonnellate che siano muniti di motore inamovibile di 
potenza superiore a tre cavalli fiscali e adibiti ad uso privato, diverso dal 
diporto, o al servizio pubblico di trasporto di persone.
3. L'obbligo assicurativo e' esteso ai motori amovibili, di qualsiasi potenza, 
indipendentemente dall'unita' alla quale vengono applicati, risultando in tal 
caso assicurato il natante sul quale e' di volta in volta collocato il motore.
4. Alle unita' da diporto, ai natanti e ai motori amovibili si applicano, in 
quanto compatibili, le norme previste per l'assicurazione obbligatoria della 
responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.
Nota all'art. 123:
- Per l'art. 2054 del codice civile vedi la nota all'art. 122.
Art. 124.
Gare e competizioni sportive
1. Le gare e le competizioni sportive di qualsiasi genere di veicoli a 
motore e le relative prove non possono essere autorizzate, anche se in circuiti 
chiusi, se l'organizzatore non abbia provveduto a contrarre assicurazione per la 
responsabilita' civile.
2. L'assicurazione copre la responsabilita' dell'organizzatore e degli altri 
obbligati per i danni arrecati alle persone, agli animali e alle cose, esclusi i 
danni prodotti ai partecipanti stessi e ai veicoli da essi adoperati.
Art. 125.
Veicoli e natanti immatricolati o registrati in Stati esteri
1. Per i veicoli e i natanti soggetti all'obbligo di assicurazione ed 
immatricolati o registrati in Stati esteri nonche' per i motori amovibili di cui 
all'articolo 123, comma 3, muniti di certificato di uso straniero o di altro 
documento equivalente emesso all'estero, che circolino temporaneamente nel 
territorio o nelle acque territoriali della Repubblica, deve essere assolto, per 
la durata della permanenza in Italia, l'obbligo di assicurazione.
2. Per i natanti l'obbligo di assicurazione si considera assolto:
a) con la stipula di un contratto di assicurazione secondo quanto previsto con 
regolamento adottato dal Ministro delle attivita' produttive, su proposta 
dell'ISVAP, ovvero
b) quando il conducente sia in possesso di certificato internazionale di 
assicurazione emesso dall'Ufficio nazionale di assicurazione estero ed accettato 
dall'Ufficio centrale italiano.
3. Per i veicoli a motore muniti di targa di immatricolazione rilasciata da uno 
Stato terzo l'obbligo di assicurazione:
a) e' assolto mediante contratto di assicurazione «frontiera», come disciplinato 
dal regolamento previsto all'articolo 126, comma 2, lettera a), concernente la 
responsabilita' civile derivante dalla circolazione del veicolo nel territorio 
della Repubblica e degli altri Stati membri, alle condizioni e fino ai limiti di 
somma stabiliti dalla legislazione in vigore in ciascuno di essi;
b) si considera assolto quando l'Ufficio centrale italiano si sia reso garante 
per il risarcimento dei danni cagionati in Italia dalla circolazione dei 
medesimi veicoli e quando con atto dell'Unione europea sia stato rimosso 
l'obbligo negli Stati membri di controllare l'assicurazione di responsabilita' 
civile per i veicoli muniti di targa di immatricolazione rilasciata dallo Stato 
terzo;
c) si considera assolto, quando il conducente sia in possesso di una carta verde 
emessa dall'Ufficio nazionale di assicurazione estero ed accettata dall'Ufficio 
centrale italiano.
4. Per i veicoli a motore muniti di targa di immatricolazione rilasciata da uno 
Stato membro diverso dalla Repubblica italiana, l'obbligo di assicurazione si 
considera assolto quando l'Ufficio centrale italiano si sia reso garante per il 
risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione in Italia di detti veicoli, 
sulla base di accordi stipulati con i corrispondenti uffici nazionali di 
assicurazione e l'Unione europea abbia riconosciuto tali accordi.
5. Nell'ipotesi di cui al comma 3, lettera c), l'Ufficio centrale italiano 
provvede alla liquidazione dei danni, garantendone il pagamento agli aventi 
diritto, nei limiti dei massimali minimi di legge o, se maggiori, di quelli 
eventualmente previsti dalla polizza di assicurazione alla quale si riferisce la 
carta verde. Nelle ipotesi di cui al comma 3, lettera b), ed in quelle di cui al 
comma 4, l'Ufficio centrale italiano provvede alla liquidazione dei danni 
cagionati in Italia, garantendone il pagamento agli aventi diritto nei limiti 
dei massimali minimi di legge o, se maggiori, di quelli eventualmente previsti 
dalla polizza di assicurazione.
5-bis. L'Ufficio centrale 
italiano, entro tre mesi dalla ricezione della richiesta di risarcimento 
comunica agli aventi diritto un'offerta di risarcimento motivata ovvero indica i 
motivi per i quali non ritiene di fare offerta.(*)
6. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche ai veicoli a motore 
di proprieta' di agenti diplomatici e consolari o di funzionari internazionali, 
o di proprieta' di Stati esteri o di organizzazioni internazionali.
7. Le disposizioni di cui al comma 3, lettera b), ed al comma 4 non si applicano 
per l'assicurazione della responsabilita' civile per danni cagionati dalla 
circolazione dei veicoli aventi targa di immatricolazione rilasciata da uno 
Stato estero e individuati nel regolamento adottato, su proposta dell'ISVAP, dal 
Ministro delle attivita' produttive.
(*) N.d.R.: comma aggiunto 
dall'art. 1 del D.Lgs. n. 198 del 6 novembre 2007, recante "Attuazione della 
direttiva 2005/14/CE che modifica le direttive 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE, 
90/232/CEE e 2000/26/CE sull'assicurazione della responsabilita' civile 
risultante dalla circolazione di autoveicoli.", pubblicato nella G.U. n. 261 del 
9-11-2007 - S.O. n.228)
Art. 126.
Ufficio centrale italiano
1. L'Ufficio centrale italiano e' abilitato all'esercizio delle funzioni di 
Ufficio nazionale di assicurazione e allo svolgimento degli altri compiti 
stabiliti dall'ordinamento comunitario e dal presente codice a seguito di 
riconoscimento del Ministro delle attivita' produttive, che ne approva lo 
statuto con decreto.
2. L'Ufficio centrale italiano, oltre ai compiti di cui all'articolo 125, svolge 
le seguenti attivita':
a) stipula e gestisce, in nome e per conto delle imprese aderenti, 
l'assicurazione frontiera disciplinata nel regolamento adottato, su proposta 
dell'ISVAP, dal Ministro delle attivita' produttive e provvede alla liquidazione 
e al pagamento degli indennizzi dovuti;
b) assume, nelle ipotesi di cui al comma 2, lettera b), comma 3, lettere b) e 
c), ed al comma 4 dell'articolo 125, ai fini del risarcimento dei danni 
cagionati dalla circolazione in Italia dei veicoli a motore e natanti, la 
qualita' di domiciliatario dell'assicurato, del responsabile civile e della loro 
impresa di assicurazione;
c) e' legittimato a stare in giudizio, nelle ipotesi di cui al comma 2, lettera 
b), al comma 3 ed al comma 4 dell'articolo 125, in nome e per conto delle 
imprese aderenti, nelle azioni di risarcimento che i danneggiati dalla 
circolazione in Italia di veicoli a motore e natanti immatricolati o registrati 
all'estero possono esercitare direttamente nei suoi confronti secondo quanto 
previsto agli articoli 145, comma 1, 146 e 147. Si applicano anche nei confronti 
dell'Ufficio centrale italiano le disposizioni che regolano l'azione diretta 
contro l'impresa di assicurazione del responsabile civile secondo quanto 
previsto dall'articolo 144.
3. Ai fini della proposizione dell'azione diretta di risarcimento nei confronti 
dell'Ufficio centrale italiano i termini di cui all'articolo 163-bis, primo 
comma, e 318, secondo comma, del codice di procedura civile sono aumentati del 
doppio, risultando percio' stabiliti in centottanta giorni per il giudizio di 
fronte al tribunale e in novanta giorni per il giudizio di fronte al giudice di 
pace. I termini di cui all'articolo 163-bis, secondo comma, del codice di 
procedura civile non possono essere comunque inferiori a sessanta giorni.
4. L'Ufficio centrale italiano e' abilitato ad emettere le carte verdi richieste 
per la circolazione all'estero di veicoli a motore immatricolati in Italia, 
garantendo nei confronti dei corrispondenti uffici nazionali di assicurazione le 
obbligazioni che il rilascio di tali certificati comporta.
5. Per i rimborsi effettuati agli uffici nazionali di assicurazione esteri, che 
in base agli accordi con esso stipulati abbiano dovuto intervenire per risarcire 
danni causati nel territorio del loro Stato da veicoli a motore immatricolati in 
Italia non coperti da assicurazione, l'Ufficio centrale italiano ha diritto di 
rivalsa nei confronti del proprietario o del conducente del veicolo per le somme 
pagate e le relative spese.
6. In caso di incidente cagionato nel territorio della Repubblica dalla 
circolazione di veicoli a motore o natanti immatricolati o registrati 
all'estero, l'Ufficio centrale italiano puo' richiedere ai competenti organi di 
polizia le informazioni acquisite relativamente alle modalita' dell'incidente, 
alla residenza e al domicilio delle parti e alla targa di immatricolazione o 
altro analogo segno distintivo.
Note all'art. 126:
- L'art. 163-bis, primo comma, del codice di procedura civile, e' il seguente:
«Art. 163-bis (Termini per comparire). - Tra il giorno della notificazione della 
citazione e quello dell'udienza di comparizione debbono intercorrere termini 
liberi non minori di sessanta giorni se il luogo della notificazione si trova in 
Italia e di centoventi giorni se si trova all'estero».
- L'art. 318, secondo comma, del codice di procedura civile, e' il seguente:
«Art. 318 (Contenuto della domanda). - (Omissis). Tra il giorno della 
notificazione di cui all'art. 316 e quello della comparizione devono 
intercorrere termini liberi non minori di quelli previsti dall'art. 163-bis, 
ridotti alla meta'.».
- L'art. 163-bis, secondo comma, del codice di procedura civile, e' il seguente:
«Art. 163-bis (Termini per comparire). - (Omissis). Nelle cause che richiedono 
pronta spedizione il presidente puo', su istanza dell'attore e con decreto 
motivato in calce dell'atto originale e delle copie della citazione, abbreviare 
fino alla meta' i termini indicati dal primo comma.».
Art. 127.
Certificato di assicurazione e contrassegno
1. L'adempimento dell'obbligo di assicurazione dei veicoli a motore e' 
comprovato da apposito certificato rilasciato dall'impresa di assicurazione o 
dalla delegataria in caso di coassicurazione, da cui risulti il periodo di 
assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio.
2. L'impresa di assicurazione e' obbligata nei confronti dei terzi danneggiati 
per il periodo di tempo indicato nel certificato, salvo quanto disposto 
dall'articolo 1901, secondo comma, del codice civile e dall'articolo 122, comma 
3, primo periodo.
3. All'atto del rilascio del certificato di assicurazione l'impresa di 
assicurazione consegna un contrassegno recante il numero della targa di 
riconoscimento del veicolo e l'indicazione dell'anno, mese e giorno di scadenza 
del periodo di assicurazione per cui e' valido il certificato. Il contrassegno 
e' esposto sul veicolo al quale si riferisce l'assicurazione entro cinque giorni 
dal pagamento del premio o della rata di premio.
4. L'ISVAP, con regolamento, stabilisce le modalita' per il rilascio, nonche' le 
caratteristiche del certificato di assicurazione, del contrassegno e di 
eventuali documenti provvisoriamente equipollenti e le modalita' per l'emissione 
di duplicati in caso di sottrazione, smarrimento o distruzione.
Nota all'art. 127:
- L'art. 1901, secondo comma, del codice civile e' il seguente:
«Art. 1901 (Mancato pagamento del premio). - (Omissis).
Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, 
l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno 
dopo quello della scadenza.».
Art. 128.
Massimali di garanzia(*)
1. Per l'adempimento dell'obbligo di assicurazione per la responsabilita' 
civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il 
contratto e' stipulato per somme non inferiori ai seguenti importi:
a) nel caso di danni alle persone un importo minimo di copertura pari ad euro 
5.000.000 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime;
b) nel caso di danni alle cose un importo minimo di copertura pari ad euro 
1.000.000 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime.
2. I contratti dell'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile 
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti devono essere 
adeguati agli importi minimi di copertura obbligatoria per i danni alle cose e 
per i danni alle persone di cui al comma 1 entro l'11 giugno 2012.
3. Ogni cinque anni dalla data dell'11 giugno 2012 di cui al comma 2 gli importi 
di cui al comma 1 sono indicizzati automaticamente secondo la variazione 
percentuale indicata dall'indice europeo dei prezzi al consumo (IPC E), previsto 
dal regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo 
agli indici dei prezzi al consumo armonizzati. L'aumento effettuato e' 
arrotondato ad un multiplo di euro 10.000.
4. Con provvedimento del Ministro dello sviluppo economico, da pubblicare nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e' stabilito l'adeguamento di cui 
al comma 3.
5. Alla data dell'11 dicembre 2009 gli importi minimi di copertura devono essere 
pari ad almeno la meta' degli ammontari di cui al comma 1.
(*) N.d.R.: articolo così 
sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. n. 198 del 6 novembre 2007, recante 
"Attuazione della direttiva 2005/14/CE che modifica le direttive 72/166/CEE, 
84/5/CEE, 88/357/CEE, 90/232/CEE e 2000/26/CE sull'assicurazione della 
responsabilita' civile risultante dalla circolazione di autoveicoli.", 
pubblicato nella G.U. n. 261 del 9-11-2007 - S.O. n.228)
Art. 129.
Soggetti esclusi dall'assicurazione
1. Non e' considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal 
contratto di assicurazione obbligatoria il solo conducente del veicolo 
responsabile del sinistro.
2. Ferme restando la disposizione di cui all'articolo 122, comma 2, e quella di 
cui al comma 1 del presente articolo, non sono inoltre considerati terzi e non 
hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria, 
limitatamente ai danni alle cose:
a) i soggetti di cui all'articolo 2054, terzo comma, del codice civile ed 
all'articolo 91, comma 2, del codice della strada;
b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti 
e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del soggetto di cui al comma 1 e 
di quelli di cui alla lettera a), nonche' gli affiliati e gli altri parenti e 
affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con 
questi o siano a loro carico in quanto l'assicurato provvede abitualmente al 
loro mantenimento;
c) ove l'assicurato sia una societa', i soci a responsabilita' illimitata e le 
persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).
Nota all'art. 129:
- Per l'art. 2054 del codice civile e l'art. 91 del codice della strada vedi le 
note all'art. 122.
Capo II
Esercizio dell'assicurazione
Art. 130.
Imprese autorizzate
1. L'assicurazione puo' essere stipulata con qualsiasi impresa autorizzata 
ad esercitare nel territorio della Repubblica, anche in regime di stabilimento e 
di liberta' di prestazione di servizi, l'assicurazione della responsabilita' 
civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti.
2. Le imprese di assicurazione aventi la sede legale nel territorio della 
Repubblica e le imprese di assicurazione aventi la sede legale in uno Stato 
terzo autorizzate ad esercitare l'assicurazione obbligatoria della 
responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei 
natanti, esclusa la responsabilita' del vettore, designano in ogni Stato membro 
un mandatario incaricato della gestione e della liquidazione dei
sinistri nei casi di cui all'articolo 151. 
3. Nel caso in cui l'impresa di assicurazione, che opera in regime di liberta' 
di prestazione di servizi, non abbia nominato il rappresentante per la gestione 
dei sinistri di cui all'articolo 25, il mandatario nominato ai sensi del comma 2 
ne assume la funzione.
Art. 131.
Trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto
1. Al fine di garantire la trasparenza e la concorrenzialita' delle offerte 
dei servizi assicurativi, nonche' un'adeguata informazione ai soggetti che 
devono adempiere all'obbligo di assicurazione dei veicoli e dei natanti, le 
imprese mettono a disposizione del pubblico, presso ogni punto di vendita e nei 
siti internet, la nota informativa e le condizioni di contratto praticate nel 
territorio della Repubblica.
2. La pubblicita' dei premi e' attuata mediante preventivi personalizzati 
rilasciati presso ogni punto di vendita dell'impresa di assicurazione, nonche' 
mediante siti internet che permettono di ricevere il medesimo preventivo per i 
veicoli e per i natanti individuati nel regolamento di attuazione.
3. L'ISVAP determina, con regolamento, gli obblighi a carico delle imprese e 
degli intermediari.
Art. 132.
Obbligo a contrarre
1. Le imprese di assicurazione sono tenute ad accettare, secondo le 
condizioni di polizza e le tariffe che hanno l'obbligo di stabilire 
preventivamente per ogni rischio derivante dalla circolazione dei veicoli a 
motore e dei natanti, le proposte per l'assicurazione obbligatoria che sono loro 
presentate, fatta salva la necessaria verifica della correttezza dei dati 
risultanti dall'attestato di rischio, nonche' dell'identita' del contraente e 
dell'intestatario del veicolo, se persona diversa.
2. Le imprese di assicurazione possono richiedere che l'autorizzazione sia 
limitata, ai fini dell'assolvimento agli obblighi derivanti dal comma 1, ai 
rischi derivanti dalla circolazione di flotte di veicoli a motore o di natanti.
3. Al fine di facilitare le verifiche propedeutiche all'osservanza dell'obbligo 
a contrarre di cui al comma 1, le imprese di assicurazione hanno diritto di 
accedere in via telematica al pubblico registro automobilistico ed all'archivio 
nazionale dei veicoli previsto dal codice della strada secondo condizioni 
economiche e tecniche strettamente correlate ai costi del servizio erogato in 
ragione dell'esigenza di consultazioni anche sistematiche nell'ambito delle 
attivita' di prevenzione e contrasto delle frodi nell'assicurazione 
obbligatoria. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto 
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono adottate le 
disposizioni di attuazione.
Art. 133.
Formule tariffarie
1. Per i ciclomotori, i motocicli, le autovetture e per altre categorie di 
veicoli a motore che possono essere individuate dall'ISVAP, con regolamento, i 
contratti di assicurazione debbono essere stipulati in base a condizioni di 
polizza che prevedano ad ogni scadenza annuale la variazione in aumento od in 
diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione o del rinnovo, in 
relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un certo periodo di 
tempo, oppure in base a clausole di franchigia che prevedano un contributo 
dell'assicurato al risarcimento del danno o in base a formule miste fra le due 
tipologie. L'individuazione delle categorie di veicoli e' effettuata tenendo 
conto delle esigenze di prevenzione.
2. Le imprese di assicurazione hanno diritto di accesso telematico all'anagrafe 
nazionale delle persone abilitate alla guida prevista dal codice della strada 
presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a scopo di verifica e 
aggiornamento delle informazioni relative all'abilitazione alla guida secondo 
condizioni economiche e tecniche strettamente correlate ai costi del servizio 
erogato. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il 
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Garante per la 
protezione dei dati personali, sono adottate le disposizioni di attuazione.
Art. 134.
Attestazione sullo stato del rischio
1. L'ISVAP, con regolamento, determina le indicazioni relative 
all'attestazione sullo stato del rischio che, in occasione di ciascuna scadenza 
annuale dei contratti di assicurazione obbligatoria relativi ai veicoli a 
motore, l'impresa deve consegnare al contraente o, se persona diversa, al 
proprietario ovvero all'usufruttuario, all'acquirente con patto di riservato 
dominio o al locatario in caso di locazione finanziaria.
1-bis. I soggetti di cui al comma 
1 hanno diritto di esigere in qualunque momento, entro quindici giorni dalla 
richiesta, l'attestazione sullo stato del rischio relativo agli ultimi cinque 
anni del contratto di assicurazione obbligatoria relativo ai veicoli a motore 
secondo le modalita' stabilite dall'ISVAP con il regolamento di cui al comma 
1.(*)
2. Il regolamento puo' prevedere l'obbligo, a carico delle imprese di 
assicurazione, di inserimento delle informazioni riportate sull'attestato di 
rischio in una banca dati elettronica detenuta da enti pubblici ovvero, qualora 
gia' esistente, da enti privati, al fine di consentire adeguati controlli 
nell'assunzione dei contratti di assicurazione di cui all'articolo 122, comma 1. 
In ogni caso l'ISVAP ha accesso gratuito alla banca dati contenente le
informazioni sull'attestazione.
3. La classe di merito indicata sull'attestato di rischio si riferisce al 
proprietario del veicolo. Il regolamento stabilisce la validita', comunque non 
inferiore a dodici mesi, ed individua i termini relativi alla decorrenza ed alla 
durata del periodo di osservazione.
4. L'attestazione e' consegnata dal contraente all'impresa di assicurazione, nel 
caso in cui sia stipulato un contratto per il medesimo veicolo al quale si 
riferisce l'attestato.
(*) N.d.R.: comma aggiunto 
dall'art. 1 del D.Lgs. n. 198 del 6 novembre 2007, recante "Attuazione della 
direttiva 2005/14/CE che modifica le direttive 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE, 
90/232/CEE e 2000/26/CE sull'assicurazione della responsabilita' civile 
risultante dalla circolazione di autoveicoli.", pubblicato nella G.U. n. 261 del 
9-11-2007 - S.O. n.228)
Art. 135.
Banca dati sinistri
1. Allo scopo di rendere piu' efficace la prevenzione e il contrasto di 
comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie per i 
veicoli a motore immatricolati in Italia, e' istituita presso l'ISVAP una banca 
dati dei sinistri ad essi relativi.
2. Le imprese sono tenute a comunicare i dati riguardanti i sinistri dei propri 
assicurati, secondo le modalita' stabilite con regolamento adottato dall'ISVAP. 
I dati relativi alle imprese di assicurazione che operano nel territorio della 
Repubblica in regime di libera prestazione dei servizi o in regime di 
stabilimento sono richiesti dall'ISVAP alle rispettive autorita' di vigilanza 
degli Stati membri interessati.
3. Le procedure di organizzazione e di funzionamento, nonche' le condizioni e le 
limitazioni di accesso alla banca dati sono stabilite dall'ISVAP, con 
regolamento, secondo quanto previsto dall'articolo 120 del codice in materia di 
protezione dei dati personali.
Nota all'art. 135:
- Si riporta il testo dell'art. 120 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 
196 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O.) 
concernente: «Codice in materia di protezione dei dati personali»:
«Art. 120 (Sinistri). - 1. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni 
private e di interesse collettivo (ISVAP) definisce con proprio provvedimento le 
procedure e le modalita' di funzionamento della banca di dati dei sinistri 
istituita per la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel 
settore delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore immatricolati in 
Italia, stabilisce le modalita' di accesso alle informazioni raccolte dalla 
banca dati per gli organi giudiziari e per le pubbliche amministrazioni 
competenti in materia di prevenzione e contrasto di comportamenti fraudolenti 
nel settore delle assicurazioni obbligatorie, nonche' le modalita' e i limiti 
per l'accesso alle informazioni da parte delle imprese di assicurazione.
2. Il trattamento e la comunicazione ai soggetti di cui al comma 1 dei dati 
personali sono consentiti per lo svolgimento delle funzioni indicate nel 
medesimo comma.
3. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni 
dell'art. 2, comma 5-quater, del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, e successive 
modificazioni.».
Art. 136.
Funzioni del Ministero delle attivita' produttive
1. Al fine di consentire lo svolgimento delle funzioni del Ministero delle 
attivita' produttive, l'ISVAP e' tenuto a comunicare al Ministero dati, 
informazioni e notizie relativi alle tariffe dell'assicurazione obbligatoria 
della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e 
dei natanti.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, e' istituito presso il Ministero delle 
attivita' produttive un comitato di esperti in materia di assicurazione 
obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei 
veicoli a motore e dei natanti, con il compito di osservare l'andamento degli 
incrementi tariffari praticati dalle imprese di assicurazione operanti nel 
territorio della Repubblica, valutando in particolare le differenze tariffarie 
applicate sul territorio della Repubblica italiana e anche in quale misura si 
sia tenuto conto del comportamento degli assicurati che nel corso dell'anno non 
abbiano denunciato incidenti. Con decreto del Ministro delle attivita' 
produttive, e' disciplinata la costituzione e il funzionamento del comitato di 
esperti, fermo restando che ai predetti esperti non puo' essere attribuita 
alcuna indennita' o emolumento comunque denominato.
3. Al fine della diffusione di un'adeguata informazione agli utenti e della 
realizzazione di un sistema di monitoraggio permanente sui premi relativi 
all'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla 
circolazione dei veicoli a motore, il Consiglio nazionale dei consumatori e 
degli utenti e' autorizzato a stipulare apposita convenzione con l'Istituto 
nazionale di statistica e a co-finanziare, secondo modalita' e criteri stabiliti 
con decreto del Ministro delle attivita' produttive, programmi di informazione e 
orientamento rivolti agli utenti dei servizi assicurativi promossi dalle 
associazioni dei consumatori e degli utenti, a valere sulle disponibilita' 
finanziarie assegnate al Consiglio stesso dalla legge istitutiva.
Capo III
Risarcimento del danno
Art. 137.
Danno patrimoniale
1. Nel caso di danno alla persona, quando agli effetti del risarcimento si 
debba considerare l'incidenza dell'inabilita' temporanea o dell'invalidita' 
permanente su un reddito di lavoro comunque qualificabile, tale reddito si 
determina, per il lavoro dipendente, sulla base del reddito di lavoro, 
maggiorato dei redditi esenti e al lordo delle detrazioni e delle ritenute di 
legge, che risulta il piu' elevato tra quelli degli ultimi tre anni e, per il 
lavoro autonomo, sulla base del reddito netto che risulta il piu' elevato tra 
quelli dichiarati dal danneggiato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone 
fisiche negli ultimi tre anni ovvero, nei casi previsti dalla legge, 
dall'apposita certificazione rilasciata dal datore di lavoro ai sensi delle 
norme di legge.
2. E' in ogni caso ammessa la prova contraria, ma, quando dalla stessa risulti 
che il reddito sia superiore di oltre un quinto rispetto a quello risultante 
dagli atti indicati nel comma 1, il giudice ne fa segnalazione al competente 
ufficio dell'Agenzia delle entrate.
3. In tutti gli altri casi il reddito che occorre considerare ai fini del 
risarcimento non puo' essere inferiore a tre volte l'ammontare annuo della 
pensione sociale. 
Art. 138.
Danno biologico per lesioni di non lieve entita'
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del 
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con 
il Ministro delle attivita' produttive, con il Ministro del lavoro e delle 
politiche sociali e con il Ministro della giustizia, si provvede alla 
predisposizione di una specifica tabella unica su tutto il territorio della 
Repubblica: a) delle menomazioni alla integrita' psicofisica comprese tra
dieci e cento punti; 
b) del valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto di invalidita' 
comprensiva dei coefficienti di variazione corrispondenti all'eta' del soggetto 
leso.
2. La tabella unica nazionale e' redatta secondo i seguenti principi e criteri:
a) agli effetti della tabella per danno biologico si intende la lesione 
temporanea o permanente all'integrita' psico-fisica della persona suscettibile 
di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attivita' 
quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, 
indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacita' di produrre 
reddito;
b) la tabella dei valori economici si fonda sul sistema a punto variabile in 
funzione dell'eta' e del grado di invalidita';
c) il valore economico del punto e' funzione crescente della percentuale di 
invalidita' e l'incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali 
della vita del danneggiato cresce in modo piu' che proporzionale rispetto 
all'aumento percentuale assegnato ai postumi;
d) il valore economico del punto e' funzione decrescente dell'eta' del soggetto, 
sulla base delle tavole di mortalita' elaborate dall'ISTAT, al tasso di 
rivalutazione pari all'interesse legale;
e) il danno biologico temporaneo inferiore al cento per cento e' determinato in 
misura corrispondente alla percentuale di inabilita' riconosciuta per ciascun 
giorno.
3. Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici 
aspetti dinamico-relazionali personali, l'ammontare del danno determinato ai 
sensi della tabella unica nazionale puo' essere aumentato dal giudice sino al 
trenta per cento, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive 
del danneggiato. 
4. Gli importi stabiliti nella tabella unica nazionale sono aggiornati 
annualmente, con decreto del Ministro delle attivita' produttive, in misura 
corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per 
le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT.
Art. 139.
Danno biologico per lesioni di lieve entita'
1. Il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entita', 
derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei 
natanti, e' effettuato secondo i criteri e le misure seguenti:
a) a titolo di danno biologico permanente, e' liquidato per i postumi da lesioni 
pari o inferiori al nove per cento un importo crescente in misura piu' che 
proporzionale in relazione ad ogni punto percentuale di invalidita'; tale 
importo e' calcolato in base all'applicazione a ciascun punto percentuale di 
invalidita' del relativo coefficiente secondo la correlazione esposta nel comma 
6. L'importo cosi' determinato si riduce con il crescere dell'eta' del soggetto 
in ragione dello zero virgola cinque per cento per ogni anno di eta' a partire 
dall'undicesimo anno di eta'. Il valore del primo punto e' pari ad euro 
seicentosettantaquattro virgola settantotto;
b) a titolo di danno biologico temporaneo, e' liquidato un importo di euro 
trentanove virgola trentasette per ogni giorno di inabilita' assoluta; in caso 
di inabilita' temporanea inferiore al cento per cento, la liquidazione avviene 
in misura corrispondente alla percentuale di inabilita' riconosciuta per ciascun 
giorno. 
2. Agli effetti di cui al comma 1 per danno biologico si intende la lesione 
temporanea o permanente all'integrita' psico-fisica della persona suscettibile 
di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attivita' 
quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, 
indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacita' di produrre 
reddito.
3. L'ammontare del danno biologico liquidato ai sensi del comma 1 puo' essere 
aumentato dal giudice in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato 
apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato.
4. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del 
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con 
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della 
giustizia e con il Ministro delle attivita' produttive, si provvede alla 
predisposizione di una specifica tabella delle menomazioni alla integrita' 
psicofisica comprese tra uno e nove punti di invalidita'.
5. Gli importi indicati nel comma 1 sono aggiornati annualmente con decreto del 
Ministro delle attivita' produttive, in misura corrispondente alla variazione 
dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed 
impiegati accertata dall'ISTAT. 
6. Ai fini del calcolo dell'importo di cui al comma 1, lettera a), per un punto 
percentuale di invalidita' pari a 1 si applica un coefficiente moltiplicatore 
pari a 1,0, per un punto percentuale di invalidita' pari a 2 si applica un 
coefficiente moltiplicatore pari a 1,1, per un punto percentuale di invalidita' 
pari a 3 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,2, per un punto 
percentuale di invalidita' pari a 4 si applica un coefficiente moltiplicatore 
pari a 1,3, per un punto percentuale di invalidita' pari a 5 si applica un 
coefficiente moltiplicatore pari a 1,5, per un punto percentuale di invalidita' 
pari a 6 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,7, per un punto 
percentuale di invalidita' pari a 7 si applica un coefficiente moltiplicatore 
pari a 1,9, per un punto percentuale di invalidita' pari a 8 si applica un 
coefficiente moltiplicatore pari a 2,1, per un punto percentuale di invalidita' 
pari a 9 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 2,3.
Art. 140.
Pluralita' di danneggiati e supero del massimale
1. Qualora vi siano piu' persone danneggiate nello stesso sinistro e il 
risarcimento dovuto dal responsabile superi le somme assicurate, i diritti delle 
persone danneggiate nei confronti dell'impresa di assicurazione sono 
proporzionalmente ridotti fino alla concorrenza delle somme assicurate.
2. L'impresa di assicurazione che, decorsi trenta giorni dall'incidente e 
ignorando l'esistenza di altre persone danneggiate, pur avendone ricercata 
l'identificazione con la normale diligenza, ha pagato ad alcuna di esse una 
somma superiore alla quota spettante, risponde verso le altre persone 
danneggiate nei limiti dell'eccedenza della somma assicurata rispetto alla somma 
versata.
3. Nel caso di cui al comma 2, le altre persone danneggiate, il cui credito 
rimanesse insoddisfatto, hanno diritto di ripetere, da chi abbia ricevuto il 
risarcimento dall'impresa di assicurazione, quanto sarebbe loro spettato in 
applicazione del comma 1.
4. Nei giudizi promossi fra l'impresa di assicurazione e le persone danneggiate 
sussiste litisconsorzio necessario, applicandosi l'articolo 102 del codice di 
procedura civile. L'impresa di assicurazione puo' effettuare il deposito di una 
somma, nei limiti del massimale, con effetto liberatorio nei confronti di tutte 
le persone aventi diritto al risarcimento, se il deposito e' irrevocabile e 
vincolato a favore di tutti i danneggiati.
Nota all'art. 140:
- L'art. 102 del codice di procedura civile e' il seguente:
«Art. 102 (Litisconsorzio necessario). - Se la decisione non puo' pronunciarsi 
che in confronto di piu' parti, queste debbono agire oessere convenute nello 
stesso processo. Se questo e' promosso da alcune o contro alcune soltanto di 
esse, il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio in un termine 
perentorio da lui stabilito.».
Art. 141.
Risarcimento del terzo trasportato
1. Salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito 
dal terzo trasportato e' risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul 
quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, 
fermo restando quanto previsto all'articolo 140, a prescindere dall'accertamento 
della responsabilita' dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo 
il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti 
dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo 
e' coperto per un massimale superiore a quello minimo.
2. Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato promuove nei confronti 
dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del 
sinistro la procedura di risarcimento prevista dall'articolo 148.
3. L'azione diretta avente ad oggetto il risarcimento e' esercitata nei 
confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era 
a bordo al momento del sinistro nei termini di cui all'articolo 145. L'impresa 
di assicurazione del responsabile civile puo' intervenire nel giudizio e puo' 
estromettere l'impresa di assicurazione del veicolo, riconoscendo la 
responsabilita' del proprio assicurato. Si applicano, in quanto compatibili, le 
disposizioni del capo IV.
4. L'impresa di assicurazione che ha effettuato il pagamento ha diritto di 
rivalsa nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile nei 
limiti ed alle condizioni previste dall'articolo 150.
Art. 142.
Diritto di surroga dell'assicuratore sociale
1. Qualora il danneggiato sia assistito da assicurazione sociale, l'ente 
gestore dell'assicurazione sociale ha diritto di ottenere direttamente 
dall'impresa di assicurazione il rimborso delle spese sostenute per le 
prestazioni erogate al danneggiato ai sensi delle leggi e dei regolamenti che 
disciplinano detta assicurazione, sempreche' non sia gia' stato pagato il 
risarcimento al danneggiato, on l'osservanza degli adempimenti prescritti nei 
commi 2 e 3.
2. Prima di provvedere alla liquidazione del danno, l'impresa di assicurazione 
e' tenuta a richiedere al danneggiato una dichiarazione attestante che lo stesso 
non ha diritto ad alcuna prestazione da parte di istituti che gestiscono 
assicurazioni sociali obbligatorie. Ove il danneggiato dichiari di avere diritto 
a tali prestazioni, l'impresa di assicurazione e' tenuta a darne comunicazione 
al competente ente di assicurazione sociale e potra' procedere alla liquidazione 
del danno solo previo accantonamento di una somma idonea a coprire il credito 
dell'ente per le prestazioni erogate o da erogare.
3. Trascorsi quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui al comma 2 senza 
che l'ente di assicurazione sociale abbia dichiarato di volersi surrogare nei 
diritti del danneggiato, l'impresa di assicurazione potra' disporre la 
liquidazione definitiva in favore del danneggiato. L'ente di assicurazione 
sociale ha diritto di ripetere dal danneggiato le somme corrispondenti agli 
oneri sostenuti se il comportamento del danneggiato abbia pregiudicato l'azione 
di surrogazione.
4. In ogni caso l'ente gestore dell'assicurazione sociale non puo' esercitare 
l'azione surrogatoria con pregiudizio del diritto dell'assistito al risarcimento 
dei danni alla persona non altrimenti risarciti.
Art. 142-bis(*)
Informazioni sulla copertura assicurativa
1. Il danneggiato ha diritto di ottenere dal Centro di informazione di cui all'articolo 154 le informazioni riguardanti la copertura assicurativa dei veicolo che ha causato il sinistro, il numero di polizza e la data di scadenza della stessa.
(*) N.d.R.: Articolo aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. n. 198 del 6 novembre 2007, recante "Attuazione della direttiva 2005/14/CE che modifica le direttive 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE, 90/232/CEE e 2000/26/CE sull'assicurazione della responsabilita' civile risultante dalla circolazione di autoveicoli.", pubblicato nella G.U. n. 261 del 9-11-2007 - S.O. n.228)
Art. 142-ter(*)
Utenti della strada non motorizzati
1. L'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti copre i danni alle persone e i danni alle cose subiti da pedoni, ciclisti e altri utenti non motorizzati della strada i quali, in conseguenza di un incidente nel quale sia stato coinvolto un veicolo, hanno diritto alla riparazione del danno, nei limiti in cui sussista la responsabilita' civile dei conducenti.
(*) N.d.R.: Articolo aggiunto 
dall'art. 1 del D.Lgs. n. 198 del 6 novembre 2007, recante "Attuazione della 
direttiva 2005/14/CE che modifica le direttive 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE, 
90/232/CEE e 2000/26/CE sull'assicurazione della responsabilita' civile 
risultante dalla circolazione di autoveicoli.", pubblicato nella G.U. n. 261 del 
9-11-2007 - S.O. n.228)
Capo IV
Procedure liquidative
Art. 143.
Denuncia di sinistro
1. Nel caso di sinistro avvenuto tra veicoli a motore per i quali vi sia 
obbligo di assicurazione, i conducenti dei veicoli coinvolti o, se persone 
diverse, i rispettivi proprietari sono tenuti a denunciare il sinistro alla 
propria impresa di assicurazione, avvalendosi del modulo fornito dalla medesima, 
il cui modello e' approvato dall'ISVAP. In caso di mancata presentazione della 
denuncia di sinistro si applica l'articolo 1915 del codice civile per l'omesso 
avviso di sinistro.
2. Quando il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti 
coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell'impresa 
di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le 
modalita' e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso.
Nota all'art. 143:
- L'art. 1915 del codice civile e' il seguente:
«Art. 1915 (Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio). - 
L'assicurato che, dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del 
salvataggio perde il diritto all'indennita'.
Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha 
diritto di ridurre l'indennita' in ragione del pregiudizio sofferto.».
Art. 144.
Azione diretta del danneggiato
1. Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di 
un natante, per i quali vi e' obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il 
risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del 
responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali e' stata stipulata 
l'assicurazione.
2. Per l'intero massimale di polizza l'impresa di assicurazione non puo' opporre 
al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, ne' clausole che prevedano 
l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno. L'impresa di 
assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso l'assicurato nella misura in 
cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria 
prestazione.
3. Nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione e' chiamato anche il 
responsabile del danno.
4. L'azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti dell'impresa di 
assicurazione e' soggetta al termine di prescrizione cui sarebbe soggetta 
l'azione verso il responsabile.
Art. 145.
Proponibilita' dell'azione di risarcimento
1. Nel caso si applichi la procedura di cui all'articolo 148, l'azione per 
il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, 
per i quali vi e' obbligo di assicurazione, puo' essere proposta solo dopo che 
siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, 
decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all'impresa di 
assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso 
di ricevimento, anche se inviata per conoscenza, avendo osservato le modalita' 
ed i contenuti previsti all'articolo 148.
2. Nel caso in cui si applichi la procedura di cui all'articolo 149 l'azione per 
il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, 
per i quali vi e' obbligo di assicurazione, puo' essere proposta solo dopo che 
siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, 
decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto alla propria impresa di 
assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso 
di ricevimento, inviata per conoscenza all'impresa di assicurazione dell'altro 
veicolo coinvolto, avendo osservato le modalita' ed i contenuti previsti dagli 
articoli 149 e 150.
Art. 146.
Diritto di accesso agli atti
1. Fermo restando quanto previsto per l'accesso ai singoli dati personali 
dal codice in materia di protezione dei dati personali, le imprese di 
assicurazione esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' 
civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono 
tenute a consentire ai contraenti ed ai danneggiati il diritto di accesso agli 
atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione 
dei danni che li riguardano.
2. L'esercizio del diritto di accesso non e' consentito quando abbia ad oggetto 
atti relativi ad accertamenti che evidenziano indizi o prove di comportamenti 
fraudolenti. E' invece sospeso in pendenza di controversia giudiziaria tra 
l'impresa e il richiedente, fermi restando i poteri attribuiti dalla legge all'autorita' 
giudiziaria. 
3. Se, entro sessanta giorni dalla richiesta scritta, l'assicurato o il 
danneggiato non e' messo in condizione di prendere visione degli atti richiesti 
ed estrarne copia a sue spese, puo' inoltrare reclamo all'ISVAP anche al fine di 
veder garantito il proprio diritto.
4. Il Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro della 
giustizia, con regolamento adottato su proposta dell'ISVAP, individua la 
tipologia degli atti soggetti e di quelli esclusi dall'accesso e determina gli 
obblighi delle imprese, gli oneri a carico dei richiedenti, nonche' i termini e 
le altre condizioni per l'esercizio del diritto di cui al comma 1.
Art. 147.
Stato di bisogno del danneggiato
1. Nel corso del giudizio di primo grado, gli aventi diritto al risarcimento 
che, a causa del sinistro, vengano a trovarsi in stato di bisogno, possono 
chiedere che sia loro assegnata una somma da imputarsi nella liquidazione 
definitiva del danno.
2. Il giudice civile o penale, sentite le parti, qualora da un sommario 
accertamento risultino gravi elementi di responsabilita' a carico del 
conducente, con ordinanza immediatamente esecutiva provvede all'assegnazione 
della somma ai sensi del comma 1, nei limiti dei quattro quinti della 
presumibile entita' del risarcimento che sara' liquidato con la sentenza. Se la 
causa civile e' sospesa ai sensi dell'articolo 75, comma 3, del codice di 
procedura penale, l'istanza e' proposta al presidente del tribunale dinanzi al 
quale e' pendente la causa.
3. L'istanza puo' essere riproposta nel corso del giudizio. 
4. L'ordinanza e' irrevocabile fino alla decisione del merito.
Nota all'art. 147:
- L'art. 75, comma 3, del codice di procedura penale e' il seguente:
«Art. 75 (Rapporti tra azione civile e azione penale). - 1 - 2. (Omissis).
3. Se l'azione e' proposta in sede civile nei confronti dell'imputato dopo la 
costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di 
primo grado, il processo civile e' sospeso fino alla pronuncia della sentenza 
penale non piu' soggetta a impugnazione, salve le eccezioni previste dalla 
legge».
Art. 148.
Procedura di risarcimento
1. Per i sinistri con soli danni a cose, la richiesta di risarcimento, 
presentata secondo le modalita' indicate nell'articolo 145, deve essere 
corredata dalla denuncia secondo il modulo di cui all'articolo 143 e recare 
l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e del 
luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per 
l'ispezione diretta ad accertare l'entita' del danno. Entro sessanta giorni 
dalla ricezione di tale documentazione, l'impresa di assicurazione formula al 
danneggiato congrua e motivata(*) offerta per il risarcimento ovvero comunica specificatamente 
i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. Il termine di sessanta giorni 
e' ridotto a trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai 
conducenti coinvolti nel sinistro.
2. L'obbligo di proporre al danneggiato congrua e motivata(*) offerta per il risarcimento del 
danno, ovvero di comunicare i motivi per cui non si ritiene di fare offerta, 
sussiste anche per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il 
decesso. La richiesta di risarcimento deve essere presentata dal danneggiato o 
dagli aventi diritto con le modalita' indicate al comma 1. La richiesta deve 
contenere l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento 
e la descrizione delle circostanze nelle quali si e' verificato il sinistro ed 
essere accompagnata, ai fini dell'accertamento e della valutazione del danno da 
parte dell'impresa, dai dati relativi all'eta', all'attivita' del danneggiato, 
al suo reddito, all'entita' delle lesioni subite, da attestazione medica 
comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonche' dalla 
dichiarazione ai sensi dell'articolo 142, comma 2, o, in caso di decesso, dallo 
stato di famiglia della vittima. L'impresa di assicurazione e' tenuta a 
provvedere all'adempimento del predetto obbligo entro novanta giorni dalla 
ricezione di tale documentazione.
3. Il danneggiato, pendenti i termini di cui al comma 2 e fattosalvo quanto 
stabilito al comma 5, non puo' rifiutare gli accertamenti strettamente necessari 
alla valutazione del danno alla persona da parte dell'impresa. Qualora cio' 
accada, i termini di cui al comma 2 sono sospesi.
4. L'impresa di assicurazione puo' richiedere ai competenti organi di polizia le 
informazioni acquisite relativamente alle modalita' dell'incidente, alla 
residenza e al domicilio delle parti e alla targa di immatricolazione o altro 
analogo segno distintivo, ma e' tenuta al rispetto dei termini stabiliti dai 
commi 1 e 2 anche in caso di sinistro che abbia determinato sia danni a cose che 
lesioni personali o il decesso.
5. In caso di richiesta incompleta l'impresa di assicurazione richiede al 
danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della stessa le necessarie 
integrazioni; in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 decorrono nuovamente 
dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi.
6. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offertagli, l'impresa 
provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione.
7. Entro ugual termine l'impresa corrisponde la somma offerta al danneggiato che 
abbia comunicato di non accettare l'offerta. La somma in tal modo corrisposta e' 
imputata nella liquidazione definitiva del danno.
8. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione senza che l'interessato abbia fatto 
pervenire alcuna risposta, l'impresa corrisponde al danneggiato la somma offerta 
con le stesse modalita', tempi ed effetti di cui al comma 7.
9. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente 
articolo, l'impresa di assicurazione non puo' opporre al danneggiato l'eventuale 
inadempimento da parte dell'assicurato dell'obbligo di avviso del sinistro di 
cui all'articolo 1913 del codice civile.
10. In caso di sentenza a favore del danneggiato, quando la somma offerta ai 
sensi dei commi 1 o 2 sia inferiore alla meta' di quella liquidata, al netto di 
eventuale rivalutazione ed interessi, il giudice trasmette, contestualmente al 
deposito in cancelleria, copia della sentenza all'ISVAP per gli accertamenti 
relativi all'osservanza delle disposizioni del presente capo.
11. L'impresa, quando corrisponde compensi professionali per l'eventuale 
assistenza prestata da professionisti, e' tenuta a richiedere la documentazione 
probatoria relativa alla prestazione stessa e ad indicarne il corrispettivo 
separatamente rispetto alle voci di danno nella quietanza di liquidazione. 
L'impresa, che abbia provveduto direttamente al pagamento dei compensi dovuti al 
professionista, ne da' comunicazione al danneggiato, indicando l'importo 
corrisposto.
(*) N.d.R.: le parole "e 
motivata" sono state aggiunte dall'art. 1 del D.Lgs. n. 198 del 6 novembre 2007, 
recante "Attuazione della direttiva 2005/14/CE che modifica le direttive 
72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE, 90/232/CEE e 2000/26/CE sull'assicurazione 
della responsabilita' civile risultante dalla circolazione di autoveicoli.", 
pubblicato nella G.U. n. 261 del 9-11-2007 - S.O. n.228)
Nota all'art. 148:
- L'art. 1913 del codice civile e' il seguente: «Art. 1913 (Avviso 
all'assicuratore in caso di sinistro). - L'assicurato deve dare avviso del 
sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, 
entro tre giorni da quello in cui il sinistro si e' verificato o l'assicurato ne 
ha avuta conoscenza. Non e' necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente 
autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine 
alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.
Nelle assicurazioni contro la mortalita' del bestiame l'avviso, salvo patto 
contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.».
Art. 149.
Procedura di risarcimento diretto
1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati 
per la responsabilita' civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai 
veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la 
richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il 
contratto relativo al veicolo utilizzato.
2. La procedura di risarcimento diretto riguarda i danni al veicolo nonche' i 
danni alle cose trasportate di proprieta' dell'assicurato o del conducente. Essa 
si applica anche al danno alla persona subito dal conducente non responsabile se 
risulta contenuto nel limite previsto dall'articolo 139. La procedura non si 
applica ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all'estero ed al 
risarcimento del danno subito dal terzo trasportato come disciplinato 
dall'articolo 141.
3. L'impresa, a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento 
diretto, e' obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto 
dell'impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma la successiva 
regolazione dei rapporti fra le imprese medesime.
4. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, l'impresa di 
assicurazione provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della 
comunicazione e il danneggiato e' tenuto a rilasciare quietanza liberatoria 
valida anche nei confronti del responsabile del sinistro e della sua impresa di 
assicurazione. 
5. L'impresa di assicurazione, entro quindici giorni, corrisponde la somma 
offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l'offerta o che non 
abbia fatto pervenire alcuna risposta. La somma in tale modo corrisposta e' 
imputata all'eventuale liquidazione definitiva del danno.
6. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto 
ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta 
entro i termini previsti dall'articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato 
puo' proporre l'azione diretta di cui all'articolo 145, comma 2, nei soli 
confronti della propria impresa di assicurazione. L'impresa di assicurazione del 
veicolo del responsabile puo' chiedere di intervenire nel giudizio e puo' 
estromettere l'altra impresa, riconoscendo la responsabilita' del proprio 
assicurato ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti 
tra le imprese medesime secondo quanto previsto nell'ambito del sistema di 
risarcimento diretto.
Art. 150.
Disciplina del sistema di risarcimento diretto
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro 
delle attivita' produttive, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di 
entrata in vigore del presente codice sono stabiliti:
a) i criteri di determinazione del grado di responsabilita' delle parti anche 
per la definizione dei rapporti interni tra le imprese di assicurazione;
b) il contenuto e le modalita' di presentazione della denuncia di sinistro e gli 
adempimenti necessari per il risarcimento del danno;
c) le modalita', le condizioni e gli adempimenti dell'impresa di assicurazione 
per il risarcimento del danno;
d) i limiti e le condizioni di risarcibilita' dei danni accessori;
e) i principi per la cooperazione tra le imprese di assicurazione, ivi compresi 
i benefici derivanti agli assicurati dal sistema di risarcimento diretto.
2. Le disposizioni relative alla procedura prevista dall'articolo 149 non si 
applicano alle imprese di assicurazione con sede legale in altri Stati membri 
che operano nel territorio della Repubblica ai sensi degli articoli 23 e 24, 
salvo che le medesime abbiano aderito al sistema di risarcimento diretto.
3. L'ISVAP vigila sul sistema di risarcimento diretto e sui principi adottati 
dalle imprese per assicurare la tutela dei danneggiati, il corretto svolgimento 
delle operazioni di liquidazione e la stabilita' delle imprese.
Capo V
Risarcimento del danno derivante da sinistri avvenuti all'estero
Art. 151.
Procedura
1. Il presente capo stabilisce disposizioni specifiche relative agli aventi 
diritto al risarcimento per danni a cose o a persone derivanti da sinistri 
avvenuti in uno Stato membro diverso da quello di residenza degli stessi, 
provocati dall'uso di veicoli che sono assicurati e stazionano abitualmente in 
uno Stato membro. 
2. Fatte salve la legislazione di Stati terzi in materia di responsabilita' 
civile e le norme di diritto internazionale privato, le disposizioni del 
presente capo si applicano anche ai residenti in uno Stato membro aventi diritto 
al risarcimento per danni a cose o a persone derivanti da sinistri avvenuti in 
Stati terzi i cui uffici nazionali di assicurazione hanno aderito al sistema 
della carta verde, ogniqualvolta tali sinistri siano provocati dall'uso di
veicoli che sono assicurati e stazionano abitualmente in uno Stato membro.
3. Gli articoli 152, 296, 297, 298 e 299 si applicano soltanto nel caso di 
incidenti causati dalla circolazione di un veicolo assicurato tramite uno 
stabilimento situato in uno Stato membro diverso da quello di residenza della 
persona avente diritto al risarcimento e stazionante abitualmente in uno Stato 
membro diverso da quello di residenza della persona avente diritto al 
risarcimento.
4. Gli articoli 300 e 301 si applicano anche agli incidenti provocati dai 
veicoli di Stati terzi ammessi alla circolazione nel territorio comunitario ed 
assicurati nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 125.
5. Nelle ipotesi di cui al presente articolo gli aventi diritto al risarcimento 
possono agire direttamente contro l'impresa di assicurazione che copre la 
responsabilita' civile del responsabile.
Art. 152.
Mandatario per la liquidazione dei sinistri
1. L'impresa di assicurazione comunica tempestivamente ai centri di 
informazione di tutti gli Stati membri il nome e l'indirizzo del proprio 
mandatario per la liquidazione dei sinistri designato in ciascuno Stato membro.
2. Il mandatario risiede o e' stabilito nel territorio dello Stato membro per il 
quale e' designato e si rivolge agli aventi diritto al risarcimento nella o 
nelle lingue ufficiali dello Stato membro di residenza degli stessi.
3. Il mandatario, che puo' operare per conto di una o piu' imprese di 
assicurazione, acquisisce tutte le informazioni necessarie ai fini della 
liquidazione dei sinistri e adotta tutte le misure necessarie per gestire la 
liquidazione stessa.
4. La nomina del mandatario non esclude la facolta' per il danneggiato di 
rivolgere la richiesta di risarcimento direttamente al responsabile del sinistro 
ovvero anche all'impresa di assicurazione con la quale e' assicurato il veicolo 
il cui uso ha provocato il sinistro.
5. L'impresa di assicurazione del responsabile del sinistro o il suo mandatario, 
entro tre mesi dalla ricezione della richiesta di risarcimento, comunica agli 
aventi diritto un'offerta di risarcimento motivata ovvero indica i motivi per i 
quali non ritiene di fare offerta.
Art. 153.
Danneggiati residenti nel territorio della Repubblica
1. I soggetti residenti nel territorio della Repubblica, che sono 
danneggiati da sinistri della circolazione stradale provocati da veicoli 
stazionanti abitualmente e assicurati in un altro Stato membro e accaduti in uno 
degli Stati aderenti al sistema della carta verde, hanno diritto di richiedere 
il risarcimento del danno oltre che al responsabile del sinistro anche 
all'impresa di assicurazione con la quale e' assicurato il veicolo che ha 
causato il sinistro ovvero anche al suo mandatario designato nel territorio 
della Repubblica.
2. In caso di mancata designazione del mandatario da parte dell'impresa di 
assicurazione con la quale e' assicurato il veicolo che ha causato il sinistro e 
nei casi di inadempimento a quanto disposto dall'articolo 152, comma 5, il 
danneggiato puo' rivolgersi all'Organismo di indennizzo italiano secondo quanto 
previsto all'articolo 298.
Art. 154.
Centro di informazione italiano
1. E' istituito presso l'ISVAP il Centro di informazione italiano per 
consentire agli aventi diritto di chiedere il risarcimento a seguito di un 
sinistro derivante dalla circolazione dei veicoli a motore nei casi previsti 
dall'articolo 151. A tale fine l'ISVAP puo' stipulare apposite convenzioni a 
titolo gratuito con enti pubblici o privati che gia' detengano e gestiscano le 
informazioni di cui al comma 2, per l'organizzazione e il funzionamento del 
Centro di informazione italiano.
2. Il Centro di informazione italiano e' incaricato di tenere un registro da cui 
risulta:
a) la targa di immatricolazione di ogni veicolo che staziona abitualmente nel 
territorio della Repubblica;
b) i numeri e la data di scadenza delle polizze di assicurazione che coprono la 
responsabilita' civile derivante dalla circolazione di detti veicoli per i 
rischi di cui al ramo 10 di cui all'articolo 2, comma 3, diversi dalla 
responsabilita' del vettore;
c) le imprese di assicurazione che coprono la responsabilita' civile derivante 
dalla circolazione di tali veicoli per i rischi di cui al ramo 10 di cui 
all'articolo 2, comma 3, diversi dalla responsabilita' del vettore, e i 
mandatari per la liquidazione dei sinistri designati da tali imprese di 
assicurazione conformemente all'articolo 152.
3. Il Centro di informazione italiano assiste gli aventi diritto al risarcimento 
nell'accesso alle informazioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c).
4. Le imprese di assicurazione che coprono la responsabilita' civile derivante 
dalla circolazione dei veicoli, che stazionano abitualmente nel territorio della 
Repubblica, sono tenute a comunicare in via sistematica i dati relativi ai 
numeri di targa dei veicoli assicurati, ai numeri di polizza, alla data di 
cessazione della copertura assicurativa, ai nominativi dei mandatari per la 
liquidazione dei sinistri nominati in ciascuno Stato membro e, a
richiesta, tempestivamente i dati relativi al nome ed indirizzo del proprietario 
o dell'usufruttuario o dell'acquirente con patto di riservato dominio o del 
locatario in caso di locazione finanziaria.
5. Le procedure, i tempi e le modalita' di invio dei dati da parte delle imprese 
di assicurazione, le modalita' del relativo trattamento dei dati e di gestione 
del Centro di informazione italiano, anche nei confronti degli interessati e 
degli aventi diritto alle informazioni, nonche' le modalita' di accesso alle 
informazioni per le imprese di assicurazione ed i mandatari per la liquidazione 
dei sinistri, sono definite con regolamento adottato dall'ISVAP, sentito il 
Garante per la protezione dei dati personali. Con lo stesso regolamento sono 
individuati i dati contenuti nella banca dati sinistri, di cui all'articolo 135, 
che sono oggetto di trattamento anche da parte del Centro di informazione 
italiano, con esclusione dei dati sensibili.
6. Per le esigenze di funzionamento del Centro di informazione italiano, l'ISVAP 
e' autorizzato, ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali, 
ad avvalersi dei dati trattati per le finalita' della banca dati sinistri. 
L'ISVAP, con regolamento, organizza la banca dati sinistri al fine di coordinare 
il trattamento dei dati con le esigenze del Centro di informazione italiano.
7. Il trattamento e la comunicazione dei dati personali sono consentiti, con 
esclusione dei dati personali sensibili ai sensi del codice in materia di 
protezione dei dati personali, nei limiti stabiliti dal presente capo. Le 
informazioni di cui al comma 2 sono conservate per un periodo di sette anni 
dalla data di cessazione dell'immatricolazione del veicolo o di scadenza del 
contratto di assicurazione.
8. Il Centro di informazione coopera con i centri di informazione istituiti 
dagli altri Stati membri per l'attuazione delle disposizioni previste 
dall'ordinamento comunitario.
Art. 155.
Accesso al Centro di informazione italiano
1. I danneggiati, a seguito dei sinistri previsti all'articolo 151, hanno 
diritto di richiedere al Centro di informazione italiano entro sette anni dalla 
data del sinistro:
a) nome ed indirizzo dell'impresa di assicurazione;
b) numero della polizza di assicurazione e data di scadenza della stessa;
c) nome ed indirizzo del mandatario per la liquidazione dei sinistri 
dell'impresa di assicurazione nello Stato membro di residenza degli aventi 
diritto al risarcimento, nei casi in cui:
1) gli stessi risiedono nel territorio della Repubblica;
2) il veicolo che ha causato il sinistro stazioni abitualmente nel territorio 
della Repubblica;
3) il sinistro sia avvenuto nel territorio della Repubblica.
2. Nel caso in cui gli aventi diritto al risarcimento richiedano al Centro di 
informazione italiano il nome e l'indirizzo del proprietario o 
dell'usufruttuario o dell'acquirente con patto di riservato dominio o del 
locatario in caso di locazione finanziaria del veicolo che ha causato il 
sinistro, il Centro stesso, se gli aventi diritto hanno un interesse 
giuridicamente tutelato ad ottenere tali informazioni, si rivolge in 
particolare:
a) all'impresa di assicurazione;
b) all'ente di immatricolazione del veicolo.
3. Fermi restando i poteri dell'autorita' giudiziaria, le forze di polizia 
nonche' gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 del codice della 
strada e le pubbliche amministrazioni competenti in materia di prevenzione e 
contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni 
obbligatorie hanno accesso gratuito ai dati del Centro di informazione italiano. 
Le imprese di assicurazione, l'Ufficio centrale italiano e l'Organismo di 
indennizzo italiano possono richiedere al Centro di informazione italiano i dati 
per i quali hanno interesse motivato.
4. L'ISVAP ha accesso gratuito ai dati relativi ai veicoli ed ai nomi dei 
proprietari dei veicoli contenuti nei pubblici registri e ai dati dell'archivio 
nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, 
commi 5 e seguenti, del codice della strada.
5. Il Centro di informazione italiano coopera con i centri di informazione 
istituiti dagli altri Stati membri per l'attuazione delle disposizioni previste 
dall'ordinamento comunitario.
5-bis. A richiesta delle parti 
interessate, i dati forniti dal Centro di informazione italiano devono essere 
disponibili in formato elettronico.(*)
 
(*) N.d.R.: comma aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. n. 198 del 6 novembre 2007, recante "Attuazione della direttiva 2005/14/CE che modifica le direttive 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE, 90/232/CEE e 2000/26/CE sull'assicurazione della responsabilita' civile risultante dalla circolazione di autoveicoli.", pubblicato nella G.U. n. 261 del 9-11-2007 - S.O. n.228)
Nota all'art. 155:
- L'art. 12 del Codice della strada e' il seguente:
«Art. 12 (Espletamento dei servizi di polizia stradale). 1. L'espletamento dei 
servizi di polizia stradale previsti dal presente codice spetta: in via 
principale alla specialita' Polizia Stradale della Polizia di Stato;
alla Polizia di Stato;
all'Arma dei carabinieri;
al Corpo della guardia di finanza;
d-bis) ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale, nell'ambito del territorio 
di competenza;
ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell'ambito del territorio di 
competenza;
ai funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio di polizia 
stradale;
f-bis) al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato, in 
relazione ai compiti di istituto.
2. L'espletamento dei servizi di cui all'art. 11, comma 1, lettere a) e b), 
spetta anche ai rimanenti ufficiali e agenti di polizia giudiziaria indicati 
nell'art. 57, commi 1 e 2, del codice di procedura penale.
3. La prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione 
stradale e la tutela e il controllo sull'uso delle strade possono, inoltre, 
essere effettuati, previo superamento di un esame di qualificazione secondo 
quanto stabilito dal regolamento di esecuzione: dal personale dell'Ispettorato 
generale per la circolazione e la sicurezza stradale, dell'Amministrazione 
centrale e periferica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del 
Dipartimento per i trasporti terrestri appartenente al Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti e dal personale dell'A.N.A.S.;
dal personale degli uffici competenti in materia di viabilita' delle regioni, 
delle province e dei comuni, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade 
di proprieta' degli enti da cui dipendono;
dai dipendenti dello Stato, delle province e dei comuni aventi la qualifica o le 
funzioni di cantoniere, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade o 
sui tratti di strade affidate alla loro sorveglianza;
dal personale delle Ferrovie dello Stato e delle ferrovie e tranvie in 
concessione, che espletano mansioni ispettive o di vigilanza, nell'esercizio 
delle proprie funzioni e limitatamente alle violazioni commesse nell'ambito dei 
passaggi a livello dell'amministrazione di appartenenza;
dal personale delle circoscrizioni aeroportuali dipendenti dal Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma 
7;
dai militari del Corpo delle capitanerie di porto, dipendenti dal Ministero 
della marina mercantile, nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma 7.
3-bis. I servizi di scorta per la sicurezza della circolazione, nonche' i 
conseguenti servizi diretti a regolare il traffico, di cui all'art. 11, comma 1, 
lettere c) e d), possono inoltre essere effettuati da personale abilitato a 
svolgere scorte tecniche ai veicoli eccezionali e ai trasporti in condizione di 
eccezionalita', limitatamente ai percorsi autorizzati con il rispetto delle 
prescrizioni imposte dagli enti proprietari delle strade nei provvedimenti di 
autorizzazione o di quelle richieste dagli altri organi di polizia stradale di 
cui al comma 1.
4. La scorta e l'attuazione dei servizi diretti ad assicurare la marcia delle 
colonne militari spetta, inoltre, agli ufficiali, sottufficiali e militari di 
truppa delle Forze armate, appositamente qualificati con specifico attestato 
rilasciato dall'autorita' militare competente.
5. I soggetti indicati nel presente articolo, eccetto quelli di cui al comma 
3-bis, quando non siano in uniforme, per espletare i propri compiti di polizia 
stradale devono fare uso di apposito segnale distintivo, conforme al modello 
stabilito nel regolamento.».
Capo VI
Disciplina dell'attivita' peritale
Art. 156.
Attivita' peritale
1. L'attivita' professionale di perito assicurativo per l'accertamento e la 
stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e 
dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina del 
presente titolo non puo' essere esercitata da chi non sia iscritto nel ruolo di 
cui all'articolo 157. 
2. Le imprese di assicurazione possono effettuare direttamente l'accertamento e 
la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e 
dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti.
3. Nell'esecuzione dell'incarico i periti devono comportarsi con diligenza, 
correttezza e trasparenza.
Art. 157.
Ruolo dei periti assicurativi
1. L'ISVAP cura l'istituzione e il funzionamento del ruolo e determina, con 
regolamento, gli obblighi di comunicazione, la procedura di iscrizione e di 
cancellazione e le forme di pubblicita' piu' idonee ad assicurare l'accesso 
pubblico al ruolo.
2. Nel ruolo sono iscritti i periti assicurativi che esercitano l'attivita' in 
proprio e che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 158.
Art. 158.
Requisiti per l'iscrizione
1. Per ottenere l'iscrizione nel ruolo la persona fisica deve essere in 
possesso dei seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili;
b) non aver riportato condanna irrevocabile, o sentenza irrevocabile di 
applicazione della pena di cui all'articolo 444, comma 2, del codice di 
procedura penale, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro 
l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia 
pubblica, l'industria e il commercio, contro il patrimonio per il quale la legge 
commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo ad un anno o nel 
massimo a tre anni, o per altro delitto non colposo per il quale sia comminata 
la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a 
cinque anni, o per il reato di omesso versamento dei contributi previdenziali e 
assistenziali obbligatori, ovvero condanna irrevocabile comportante 
l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici 
perpetua o di durata superiore a tre anni, salvo che non sia intervenuta la 
riabilitazione; 
c) non essere stata dichiarata fallita, salvo che sia intervenuta la 
riabilitazione, ne' essere stato presidente, amministratore con delega di 
poteri, direttore generale, sindaco di societa' od enti che siano stati 
assoggettati a procedure di fallimento, concordato preventivo o liquidazione 
coatta amministrativa, almeno per i tre esercizi precedenti all'adozione dei 
relativi provvedimenti, fermo restando che l'impedimento ha durata fino ai 
cinque anni successivi all'adozione dei provvedimenti stessi;
d) non versare nelle situazioni di decadenza, divieto o sospensione previste 
dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;
e) aver conseguito un diploma di scuola media secondaria superiore o di laurea 
triennale;
f) aver svolto tirocinio di durata biennale presso un perito abilitato;
g) aver superato una prova di idoneita' secondo quanto previsto dal comma 3.
2. Fermo il disposto dell'articolo 156, non possono esercitare l'attivita' di 
perito assicurativo ne' essere iscritti nel ruolo gli intermediari di 
assicurazione e di riassicurazione, i riparatori di veicoli e di natanti e i 
pubblici dipendenti con rapporto lavorativo a tempo pieno ovvero a tempo 
parziale, quando superi la meta' dell'orario lavorativo a tempo pieno.
3. Ai fini dell'iscrizione, il perito deve possedere adeguate cognizioni e 
capacita' professionali, che sono accertate dall'ISVAP tramite una prova di 
idoneita', consistente in un esame su materie tecniche, giuridiche ed economiche 
rilevanti nell'esercizio dell'attivita'. L'ISVAP determina, con regolamento, i 
titoli di ammissione e le modalita' di svolgimento della prova valutativa, 
provvedendo alla relativa organizzazione e gestione.
Note all'art. 158:
- Per l'art. 444 del codice di procedura penale vedi la nota all'art. 110.
- Per la legge 31 maggio 1965, n. 575, ed in particolare per l'art. 10, vedi le 
note all'art. 110.
Art. 159.
Cancellazione dal ruolo
1. La cancellazione dal ruolo e' disposta dall'ISVAP, con provvedimento 
motivato, in caso di:
a) rinuncia all'iscrizione;
b) perdita di uno dei requisiti di cui all'articolo 158, comma 1, lettere a), 
b), c) e d);
c) sopravvenuta incompatibilita' ai sensi dell'articolo 158, comma 2;
d) radiazione;
e) mancato versamento del contributo di vigilanza di cui all'articolo 337, 
nonostante apposita diffida disposta dall'ISVAP.
2. Non si procede alla cancellazione dal ruolo, anche se richiesta dal perito, 
fino a quando sia in corso un procedimento disciplinare ovvero siano in corso 
accertamenti istruttori propedeutici all'avvio del medesimo.
Art. 160.
Reiscrizione
1. Il perito, che sia stato cancellato dal ruolo a seguito del provvedimento 
di radiazione, puo' richiedere di esservi iscritto nuovamente, purche' siano 
decorsi almeno cinque anni dalla cancellazione e sussistano i requisiti di cui 
all'articolo 158, commi 1 e 2.
2. In caso di cancellazione derivante da condanna irrevocabile o da fallimento, 
il perito puo' essere nuovamente iscritto al ruolo soltanto se ne sia 
intervenuta la riabilitazione.
3. Il perito, la cui iscrizione sia stata cancellata per mancato versamento del 
contributo di vigilanza, puo' essere iscritto nuovamente purche' abbia 
provveduto al pagamento di quanto non corrisposto sino alla cancellazione.
4. Se il perito, intervenuta la cancellazione dal ruolo, chiede una nuova 
iscrizione, essa viene disposta previa verifica della sussistenza dei requisiti 
di cui all'articolo 158, commi 1 e 2, rimanendo valida l'idoneita' gia' 
conseguita.
Titolo XI
DISPOSIZIONI RELATIVE A PARTICOLARI OPERAZIONI ASSICURATIVE
Capo I
Coassicurazione comunitaria
Art. 161.
Coassicurazione comunitaria
1. Le assicurazioni contro i danni stipulate per la copertura di rischi 
situati nel territorio della Repubblica possono essere ripartite in 
coassicurazione comunitaria, per quote determinate, tra imprese che hanno la 
sede legale in altri Stati membri o in Stati aderenti allo Spazio economico 
europeo, a condizione che almeno una delle imprese sia stabilita in uno Stato 
membro diverso da quello del coassicuratore delegatario e i rischi da coprire 
siano quelli rientranti tra i grandi rischi di cui all'articolo 1, comma 1, 
lettera r).
Art. 162.
Determinazione dell'oggetto della delega
1. Le assicurazioni sono stipulate con contratto unico, sottoscritto da 
tutti i coassicuratori, per una stessa durata e con premio globale.
2. La delega e' attribuita ad uno dei coassicuratori affinche' curi la gestione 
del contratto per conto e nell'interesse di tutti.
3. Il coassicuratore delegatario esercita tutte le attribuzioni previste con la 
delega e quelle spettanti secondo gli usi.
4. Il coassicuratore delegatario determina le condizioni di assicurazione ed il 
tasso del premio da applicare al contratto.
Capo II
Assicurazione di tutela legale
Art. 163.
Requisiti particolari
1. L'impresa che esercita l'assicurazione di tutela legale osserva nei 
rapporti con gli assicurati le disposizioni previste agli articoli 173 e 174 e 
rispetta i requisiti per la gestione dei sinistri di cui all'articolo 164.
2. La disciplina di cui al presente capo non si applica alle assicurazioni di 
tutela legale che concernono controversie derivanti dall'utilizzazione di navi 
marittime o connesse comunque a tale utilizzazione ed all'attivita' esercitata 
dall'impresa di assicurazione della responsabilita' civile per resistere 
all'azione dei danneggiati ai sensi dell'articolo 1917 del codice civile.
Nota all'art. 163:
- L'art. 1917 del codice civile e' il seguente:
«Art. 1917 (Assicurazione della responsabilita' civile). - Nell'assicurazione 
della responsabilita' civile l'assicuratore e' obbligato a tenere indenne 
l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il 
tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della 
responsabilita' dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti 
dolosi.
L'assicuratore ha facolta', previa comunicazione all'assicurato, di pagare 
direttamente al terzo danneggiato l'indennita' dovuta, ed e' obbligato al 
pagamento diretto se l'assicurato lo richiede.
Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato 
sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. 
Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale 
assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in 
proporzione del rispettivo interesse.
L'assicurato, convenuto dal danneggiato, puo' chiamare in causa l'assicuratore.».
Art. 164.
Modalita' per la gestione dei sinistri
1. L'impresa che esercita l'attivita' assicurativa nel ramo tutela legale 
adotta, per la gestione dei sinistri e per la relativa attivita' di consulenza, 
una delle modalita', di cui deve essere data preventiva comunicazione all'ISVAP, 
previste dal comma 2.
2. L'impresa puo':
a) svolgere direttamente l'attivita' di gestione dei sinistri e quella di 
consulenza;
b) affidarla ad un'impresa distinta;
c) prevedere nel contratto il diritto per l'assicurato di affidare la tutela dei 
suoi interessi in caso di sinistro, non appena abbia il diritto di esigere 
l'intervento dell'impresa di assicurazione, a un avvocato o ad altro 
professionista abilitato dalla legge da lui scelto.
3. Qualora l'impresa si avvalga della facolta' di cui al comma 2, lettera a), 
devono ricorrere congiuntamente le seguenti condizioni:
a) se l'impresa e' multiramo, il personale di cui si avvale non deve svolgere, 
per conto della stessa, attivita' di gestione dei sinistri o di consulenza in un 
altro ramo esercitato dall'impresa;
b) indipendentemente dal fatto che l'impresa sia multiramo o specializzata, il 
personale non deve svolgere, per conto di altra impresa autorizzata 
all'esercizio delle assicurazioni contro i danni che abbia con la prima legami 
finanziari, commerciali o amministrativi, attivita' di gestione dei sinistri o 
di consulenza in altri rami esercitati dall'impresa con la quale intercorrono i 
predetti legami.
4. L'impresa deve dichiarare nel contratto se intende avvalersi della facolta' 
di cui al comma 2, lettera b), indicando la denominazione sociale dell'impresa 
alla quale affida la gestione dei sinistri. Quando l'impresa ha legami con 
un'altra impresa che esercita le assicurazioni contro i danni, il personale 
incaricato della gestione dei sinistri o della relativa consulenza non puo' 
esercitare la stessa o analoga attivita' in altri rami esercitati da quest'ultima 
impresa. L'impresa cui sia affidata la gestione dei sinistri e' soggetta alla 
vigilanza dell'ISVAP.
5. L'impresa puo' adottare una diversa modalita' operativa previa comunicazione 
all'ISVAP e con effetto solo per i contratti stipulati successivamente alla 
comunicazione medesima.
Titolo XII
NORME RELATIVE AI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE
Capo I
Disposizioni generali
Art. 165.
Raccordo con le disposizioni del codice civile
1. Fermo restando quanto diversamente disposto dal presente codice, i 
contratti di assicurazione, coassicurazione e riassicurazione rimangono 
disciplinati dalle norme del codice civile.
Art. 166.
Criteri di redazione
1. Il contratto e ogni altro documento consegnato dall'impresa al contraente 
va redatto in modo chiaro ed esauriente.
2. Le clausole che indicano decadenze, nullita' o limitazione delle garanzie 
ovvero oneri a carico del contraente o dell'assicurato sono riportate mediante 
caratteri di particolare evidenza.
Art. 167.
Nullita' dei contratti conclusi con imprese non autorizzate
1. E' nullo il contratto di assicurazione stipulato con un'impresa non 
autorizzata o con un'impresa alla quale sia fatto divieto di assumere nuovi 
affari.
2. La nullita' puo' essere fatta valere solo dal contraente o dall'assicurato. 
La pronuncia di nullita' obbliga alla restituzione dei premi pagati. In ogni 
caso non sono ripetibili gli indennizzi e le somme eventualmente corrisposte o 
dovute dall'impresa agli assicurati ed agli altri aventi diritto a prestazioni 
assicurative.
Art. 168.
Effetti del trasferimento di portafoglio, della fusione e della scissione
1. Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 1902, primo comma, del 
codice civile, il trasferimento di portafoglio, che sia autorizzato in 
conformita' a quanto previsto dagli articoli 198 e 200, non e' causa di 
risoluzione dei contratti, ma i contraenti che hanno il domicilio o, se persone 
giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere 
entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di 
autorizzazione, se il trasferimento avviene a favore di un'impresa di 
assicurazione che ha la sede legale all'estero oppure a favore di una sede 
secondaria all'estero di un'impresa che ha la sede legale nel territorio della 
Repubblica.
2. Nei casi previsti dal comma 1, se il trasferimento riguarda contratti per 
l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla 
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, i soggetti che hanno diritto ad 
un risarcimento possono agire direttamente, entro i limiti delle somme per le 
quali e' stata stipulata l'assicurazione, nei confronti dell'impresa italiana 
cedente sino alla pubblicazione del provvedimento di autorizzazione rilasciato 
dall'ISVAP.
3. Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 1902, primo comma, del 
codice civile, il trasferimento del portafoglio di imprese di assicurazione di 
altri Stati membri, che sia stato autorizzato dall'autorita' di vigilanza dello 
Stato membro di origine dell'impresa cedente ed effettuato con l'assenso 
dell'ISVAP, non e' causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i 
contraenti che hanno il domicilio o, se persone giuridiche, la sede legale nel 
territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il 
termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 
199, comma 6.
4. Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 1902, primo comma, del 
codice civile, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai 
trasferimenti di portafoglio conseguenti ad una fusione o ad una scissione.
Nota all'art. 168:
- L'art. 1902 del codice civile e' il seguente:
«Art. 1902 (Fusione, concentrazione e liquidazione coatta amministrativa). - La 
fusione e la concentrazione di aziende tra piu' imprese assicuratrici non sono 
cause di scioglimento del contratto di assicurazione. Il contratto continua con 
l'impresa assicuratrice che risulta dalla fusione o che incorpora le imprese 
preesistenti. Per i trasferimenti di portafoglio si osservano le leggi speciali.
Nel caso di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa assicuratrice, il 
contratto di assicurazione si scioglie nei modi e con gli effetti stabiliti 
dalle leggi speciali anche per cio' che riguarda il privilegio a favore della 
massa degli assicurati.».
Art. 169.
Effetti della liquidazione coatta di imprese di assicurazione
1. Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 1902, secondo comma, del 
codice civile, i contratti di assicurazione in corso di esecuzione alla data di 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento di liquidazione 
continuano a coprire i rischi fino al sessantesimo giorno successivo.
2. Gli assicurati hanno facolta' di recesso, dopo la pubblicazione del 
provvedimento di liquidazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento. 
Il recesso ha effetto dal giorno successivo a quello di ricevimento della 
comunicazione da parte della liquidazione.
3. In deroga al comma 1, i contratti di assicurazione obbligatoria della 
responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a 
motore e dei natanti, in corso di esecuzione alla data di pubblicazione del 
provvedimento di liquidazione, continuano, nei limiti delle somme minime per cui 
e' obbligatoria l'assicurazione, a coprire i rischi fino alla scadenza del 
contratto o del periodo di tempo per il quale e' stato pagato il premio.
Nota all'art. 169:
- Per l'art. 1902 del codice civile vedi la nota all'art. 168.
Capo II
Assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla 
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti
Art. 170.
Divieto di abbinamento
1. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di assicurazione dei veicoli a 
motore, le imprese non possono subordinare la conclusione di un contratto per 
l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile alla conclusione di 
ulteriori contratti assicurativi, bancari o finanziari.
2. In deroga al comma 1, al fine di garantire il recupero della franchigia 
eventualmente prevista a carico del contraente, le imprese possono pattuire 
idonee forme di garanzia, se le stesse non determinano spese aggiuntive e se il 
premio risulta inferiore a quello che sarebbe stato altrimenti applicato in 
assenza di franchigia con recupero garantito.
3. In deroga al comma 1, le imprese possono proporre polizze per l'assicurazione 
obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei 
veicoli in abbinamento ad altri contratti assicurativi, bancari o finanziari a 
condizione che tali proposte non costituiscano l'unica offerta dell'impresa e 
siano osservate le disposizioni previste dal testo unico bancario e dal testo 
unico dell'intermediazione finanziaria per l'offerta dei contratti dai medesimi 
disciplinati.
4. I contratti conclusi ai sensi dei commi 2 e 3, compresi quelli bancari e 
finanziari, possono essere contestualmente risolti dal contraente nel caso 
previsto dall'articolo 172.
Art. 171.
Trasferimento di proprieta' del veicolo o del natante
1. Il trasferimento di proprieta' del veicolo o del natante determina, a 
scelta irrevocabile dell'alienante, uno dei seguenti effetti:
a) la risoluzione del contratto a far data dal perfezionamento del trasferimento 
di proprieta', con diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo 
periodo di assicurazione al netto dell'imposta pagata e del contributo 
obbligatorio di cui all'articolo 334;
b) la cessione del contratto di assicurazione all'acquirente; 
c) la sostituzione del contratto per l'assicurazione di altro veicolo o, 
rispettivamente, di un altro natante di sua proprieta', previo l'eventuale 
conguaglio del premio.
2. Eseguito il trasferimento di proprieta', l'alienante informa contestualmente 
l'impresa di assicurazione e l'acquirente se, insieme al veicolo, viene ceduto 
il contratto di assicurazione.
3. La garanzia e' valida per il nuovo veicolo o natante dalla data del rilascio 
del nuovo certificato e, ove occorra, del nuovo contrassegno relativo al veicolo 
o al natante secondo le modalita' previste dal regolamento adottato, su proposta 
dell'ISVAP, dal Ministro delle attivita' produttive.
Art. 172.
Diritto di recesso
1. In caso di variazioni tariffarie, escluse quelle connesse 
all'applicazione di regole evolutive nelle varie formule tariffarie, superiori 
al tasso programmato di inflazione, il contraente puo' recedere 
dall'assicurazione mediante comunicazione da effettuarsi con raccomandata con 
avviso di ricevimento o consegnata a mano, ovvero a mezzo telefax, inviati alla 
sede dell'impresa o all'intermediario presso il quale e' stata stipulata la 
polizza entro il giorno di scadenza del contratto. In tal caso non si applica a 
favore del contraente il termine di tolleranza previsto dall'articolo 1901, 
secondo comma, del codice civile.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, la disdetta del contratto e' inviata 
a mezzo telefax o raccomandata almeno quindici giorni prima della data di 
scadenza indicata nella polizza. 3. Le disposizioni del presente articolo sono 
derogabili esclusivamente in senso piu' favorevole al contraente.
Nota all'art. 172:
- Per l'art. 1901 del codice civile vedi le note all'art. 127.
Capo III
Assicurazione di tutela legale e assicurazione di assistenza
Art. 173.
Assicurazione di tutela legale
1. L'assicurazione di tutela legale e' il contratto con il quale l'impresa 
di assicurazione, verso pagamento di un premio, si obbliga a prendere a carico 
le spese legali peritali o a fornire prestazioni di altra natura, occorrenti 
all'assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede giudiziale, in ogni tipo 
di procedimento, o in sede extragiudiziale, soprattutto allo scopo di conseguire 
il risarcimento di danni subiti o per difendersi contro una domanda di 
risarcimento avanzata nei suoi confronti, purche' non proposta dall'impresa che 
presta la copertura assicurativa di tutela legale.
2. Qualora l'assicurazione di tutela legale sia prestata cumulativamente con 
altre assicurazioni, con un unico contratto, il suo contenuto, le condizioni 
contrattuali ad essa applicabili ed il relativo premio debbono essere indicati 
in un'apposita distinta sezione del contratto.
Art. 174.
Diritti dell'assicurato nell'assicurazione di tutela legale
1. Il contratto di assicurazione di tutela legale deve espressamente 
prevedere in funzione di tutela dell'assicurato che il medesimo, qualora 
necessiti dell'assistenza di un professionista per la difesa o la rappresentanza 
dei propri interessi in un procedimento giudiziario o amministrativo oppure nel 
caso di conflitto di interessi con l'impresa stessa, abbia la facolta' di scelta 
del professionista, purche' quest'ultimo sia abilitato secondo la normativa 
applicabile.
2. In caso di disaccordo tra l'assicurato e l'impresa sulla gestione del 
sinistro, le parti possono adire l'autorita' giudiziaria o demandare la 
decisione sul comportamento da tenere ad un arbitro che provvede secondo equita'. 
Tale seconda facolta' deve essere esplicitamente prevista nel contratto.
3. Fermo restando il diritto dell'assicurato di avvalersi della facolta' di cui 
al comma 1, non e' necessario che le condizioni di contratto prevedano 
espressamente la medesima facolta' quando sono cumulativamente soddisfatte le 
seguenti condizioni:
a) l'assicurazione di tutela legale e' limitata a controversie derivanti 
dall'utilizzazione di veicoli stradali nel territorio della Repubblica;
b) la medesima e' collegata ad un contratto di assicurazione di assistenza da 
prestare in caso di incidente o guasto relativamente allo stesso veicolo;
c) ne' l'impresa di assicurazione della tutela legale ne' l'impresa di 
assicurazione dell'assistenza esercitano il ramo della responsabilita' civile.
4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, qualora l'impresa assicuri per la tutela 
legale entrambe le parti della controversia, queste devono essere assistite e 
rappresentate da avvocati, o altri soggetti abilitati dalla legislazione 
vigente, indipendenti dall'impresa di assicurazione.
5. Ogni qualvolta sorga un conflitto di interessi tra l'assicurato e l'impresa 
di assicurazione o esista disaccordo in merito alla gestione dei sinistri, 
l'impresa richiama per iscritto l'attenzione dell'assicurato sulla possibilita' 
di avvalersi dei diritti di cui al presente articolo ovvero sulla possibilita' 
di avvalersi dell'arbitrato di cui al comma 2.
Art. 175.
Assicurazione di assistenza
1. L'assicurazione di assistenza e' il contratto con il quale l'impresa di 
assicurazione, verso il pagamento di un premio, si impegna a fornire 
all'assicurato una prestazione di immediato aiuto entro i limiti convenuti nel 
contratto, nel caso in cui l'assicurato stesso si trovi in una situazione di 
difficolta' al seguito del verificarsi di un evento fortuito.
2. L'aiuto puo' essere in denaro o in natura. Le prestazioni in natura possono 
essere fornite anche utilizzando personale e attrezzature di terzi.
Capo IV
Assicurazione sulla vita
Art. 176.
Revocabilita' della proposta
1. La proposta relativa ad un contratto individuale di assicurazione sulla 
vita di cui ai rami I, II, III e V dell'articolo 2, comma 1, e' revocabile.
2. Le somme eventualmente pagate dal contraente devono essere restituite 
dall'impresa di assicurazione entro trenta giorni dal momento in cui ha ricevuto 
comunicazione della revoca.
3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai contratti di durata 
pari od inferiore a sei mesi.
Art. 177.
Diritto di recesso
1. Il contraente puo' recedere da un contratto individuale di assicurazione 
sulla vita entro trenta giorni dal momento in cui ha ricevuto comunicazione che 
il contratto e' concluso. 
2. L'impresa di assicurazione deve informare il contraente del diritto di 
recesso di cui al comma 1. I termini e le modalita' per l'esercizio dello stesso 
devono essere espressamente evidenziati nella proposta e nel contratto di 
assicurazione.
3. L'impresa di assicurazione, entro trenta giorni dal ricevimento della 
comunicazione relativa al recesso, rimborsa al contraente il premio 
eventualmente corrisposto, al netto della parte relativa al periodo per il quale 
il contratto ha avuto effetto. L'impresa di assicurazione ha diritto al rimborso 
delle spese effettivamente sostenute per l'emissione del contratto, a condizione 
che siano individuate e quantificate nella proposta e nel contratto.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai contratti di 
durata pari od inferiore a sei mesi.
Art. 178.
Inversione dell'onere della prova nei giudizi risarcitori
1. Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al contraente di un 
contratto di assicurazione sulla vita di cui ai rami III e V dell'articolo 2, 
comma 1, spetta all'impresa l'onere della prova di aver agito con la specifica 
diligenza richiesta.
Capo V
Capitalizzazione
Art. 179.
Nozione
1. La capitalizzazione e' il contratto mediante il quale l'impresa di 
assicurazione si impegna, senza convenzione relativa alla durata della vita 
umana, a pagare somme determinate al decorso di un termine prestabilito in 
corrispettivo di premi, unici o periodici, che sono effettuati in denaro o 
mediante altre attivita'.
2. Quando i contratti prevedono il periodico sorteggio ai fini dell'anticipato 
pagamento del capitale convenuto, nei successivi sorteggi deve essere estratto 
un numero uguale o crescente di contratti, non superiore, nell'anno, a cinque 
per ogni cento contratti emessi. I sorteggi devono essere effettuati ad 
intervalli non inferiori al semestre.
3. I contratti di capitalizzazione non possono avere durata inferiore a cinque 
anni. Nel caso di contratti con premi periodici, i versamenti possono essere 
stabiliti sia in misura costante sia in misura variabile, purche' quest'ultima 
modalita' sia prevista contrattualmente.
4. Il contraente puo' recedere dal contratto nei termini e con le modalita' di 
cui all'articolo 177. Il riscatto e' consentito a partire dal secondo anno ed a 
condizione che il contraente abbia corrisposto il premio per un'intera 
annualita'.
Capo VI
Legge applicabile
Art. 180.
Contratti di assicurazione contro i danni
1. I contratti di assicurazione contro i danni sono regolati dalla legge 
italiana, ferme le norme di diritto internazionale privato, quando lo Stato 
membro di ubicazione del rischio e' la Repubblica italiana.
2. Le parti possono convenire di assoggettare il contratto alla legislazione di 
un altro Stato, salvo i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative.
3. Le disposizioni specifiche relative ad una assicurazione obbligatoria, 
previste dallo Stato che impone l'obbligo, prevalgono su quelle della legge 
applicabile al contratto; quando quest'ultimo preveda una garanzia destinata ad 
operare in piu' Stati, prevalgono le disposizioni specifiche dello Stato 
interessato.
4. I contratti di assicurazione contro i danni relativi a rischi ubicati in un 
altro Stato membro sono regolati dalla legislazione del medesimo Stato.
5. Qualora il rischio sia ubicato in uno Stato terzo, si applicano le 
disposizioni della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, sulla legge 
applicabile alle obbligazioni contrattuali, resa esecutiva con legge 18 dicembre 
1984, n. 975.
Nota all'art. 180:
- La legge 18 dicembre 1984, n. 975 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 
gennaio 1985, n. 25, S.O.) concerne la «Ratifica ed esecuzione della convenzione 
sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, con protocollo e due 
dichiarazioni comuni, adottata a Roma il 19 giugno 1980».
Art. 181.
Contratti di assicurazioni sulla vita
1. I contratti di assicurazione sulla vita sono regolati dalla legge 
italiana, ferme le norme di diritto internazionale privato, quando lo Stato 
membro dell'obbligazione e' la Repubblica italiana.
2. Le parti possono tuttavia convenire di assoggettare il contratto alla 
legislazione di un altro Stato, salvo i limiti derivanti dall'applicazione di 
norme imperative.
3. I contratti di assicurazione sulla vita nei quali lo Stato membro 
dell'obbligazione e' diverso dalla Repubblica italiana sono regolati dalla 
legislazione dello Stato membro dell'obbligazione.
4. Qualora il rischio sia ubicato in uno Stato terzo, si applicano le 
disposizioni della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, sulla legge 
applicabile alle obbligazioni contrattuali, resa esecutiva con legge 18 dicembre 
1984, n. 975.
Nota all'art. 181:
- Per la legge 18 dicembre 1984, n. 975, vedi le note all'art. 180.
Titolo XIII
TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E PROTEZIONE DELL'ASSICURATO
Capo I
Disposizioni generali
Art. 182.
Pubblicita' dei prodotti assicurativi
1. La pubblicita' utilizzata per i prodotti delle imprese di assicurazione 
e' effettuata avendo riguardo alla correttezza dell'informazione ed alla 
conformita' rispetto al contenuto della nota informativa e delle condizioni di 
contratto cui i prodotti stessi si riferiscono.
2. I medesimi principi sono rispettati anche quando la pubblicita' sia 
autonomamente effettuata dagli intermediari.
3. L'ISVAP puo' richiedere, in via non sistematica, la trasmissione del 
materiale pubblicitario, nelle sue diverse forme, che e' utilizzato dalle 
imprese e dagli intermediari.
4. L'ISVAP sospende in via cautelare, per un periodo non superiore a novanta 
giorni, la diffusione della pubblicita' in caso di fondato sospetto di 
violazione delle disposizioni in materia di trasparenza e correttezza.
5. L'ISVAP vieta la diffusione della pubblicita' in caso di accertata violazione 
delle disposizioni in materia di trasparenza e correttezza.
6. L'ISVAP vieta la commercializzazione dei prodotti in caso di mancata 
ottemperanza ai provvedimenti di cui ai commi 4 e 5 secondo quanto previsto 
all'articolo 184, comma 2.
7. L'ISVAP, con regolamento, stabilisce i criteri di riconoscibilita' della 
pubblicita' e di chiarezza e correttezza dell'informazione.
Art. 183.
Regole di comportamento
1. Nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti le imprese e gli 
intermediari devono:
a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti dei 
contraenti e degli assicurati;
b) acquisire dai contraenti le informazioni necessarie a valutare le esigenze 
assicurative o previdenziali ed operare in modo che siano sempre adeguatamente 
informati;
c) organizzarsi in modo tale da identificare ed evitare conflitti di interesse 
ove cio' sia ragionevolmente possibile e, in situazioni di conflitto, agire in 
modo da consentire agli assicurati la necessaria trasparenza sui possibili 
effetti sfavorevoli e comunque gestire i conflitti di interesse in modo da 
escludere che rechino loro pregiudizio;
d) realizzare una gestione finanziaria indipendente, sana e prudente e adottare 
misure idonee a salvaguardare i diritti dei contraenti e degli assicurati.
2. L'ISVAP adotta, con regolamento, specifiche disposizioni relative alla 
determinazione delle regole di comportamento da osservare nei rapporti con i 
contraenti, in modo che l'attivita' si svolga con correttezza e con adeguatezza 
rispetto alle specifiche esigenze dei singoli.
3. L'ISVAP tiene conto, nel regolamento, delle differenti esigenze di protezione 
dei contraenti e degli assicurati, nonche' della natura dei rischi e delle 
obbligazioni assunte dall'impresa, individua le categorie di soggetti che non 
necessitano in tutto o in parte della protezione riservata alla clientela non 
qualificata e determina modalita', limiti e condizioni di applicazione delle 
medesime disposizioni nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti di 
assicurazione dei rami danni, tenendo in considerazione le particolari 
caratteristiche delle varie tipologie di rischio.
Art. 184.
Misure cautelari ed interdittive
1. Avuto riguardo all'obiettivo di protezione degli assicurati, l'ISVAP 
sospende in via cautelare, per un periodo non superiore a novanta giorni, la 
commercializzazione del prodotto in caso di fondato sospetto di violazione delle 
disposizioni del presente titolo o delle relative norme di attuazione.
2. L'ISVAP vieta la commercializzazione in caso di accertata violazione delle 
disposizioni indicate al comma 1 e dispone, a cura e spese dell'impresa o 
dell'intermediario interessato, la diffusione al pubblico, mediante le forme 
piu' utili alla generale conoscibilita', dei provvedimenti adottati.
Capo II
Obblighi di informazione
Art. 185.
Nota informativa
1. Le imprese di assicurazione italiane e quelle estere operanti nel 
territorio della Repubblica, sia in regime di stabilimento che in regime di 
liberta' di prestazione di servizi, consegnano al contraente, prima della 
conclusione del contratto ed unitamente alle condizioni di assicurazione, una 
nota informativa predisposta nel rispetto delle disposizioni del presente 
articolo.
2. La nota informativa contiene le informazioni, diverse da quelle 
pubblicitarie, che sono necessarie, a seconda delle caratteristiche dei prodotti 
e dell'impresa di assicurazione, affinche' il contraente e l'assicurato possano 
pervenire a un fondato giudizio sui diritti e gli obblighi contrattuali e, ove 
opportuno, sulla situazione patrimoniale dell'impresa.
3. L'ISVAP disciplina, con regolamento, il contenuto e lo schema della nota 
informativa in modo tale che siano previste, oltre alle indicazioni relative 
all'impresa, le informazioni sul contratto con particolare riguardo alle 
garanzie e alle obbligazioni assunte dall'impresa, alle nullita', alle 
decadenze, alle esclusioni e alle limitazioni della garanzia e alle rivalse, ai 
diritti e agli obblighi in corso di contratto e in caso di sinistro, alla legge 
applicabile ed ai termini di prescrizione dei diritti, alla procedura da seguire 
in caso di reclamo e all'organismo o all'autorita' eventualmente competente.
4. Nelle assicurazioni di cui ai rami I, II, III, IV e V dell'articolo 2, comma 
1, l'ISVAP determina, con regolamento, le informazioni supplementari che sono 
necessarie alla piena comprensione delle caratteristiche essenziali del 
contratto con particolare riguardo ai costi ed ai rischi del contratto ed alle 
operazioni in conflitto di interesse. Al contraente di un'assicurazione sulla 
vita sono altresi' comunicate, per tutto il periodo di durata del contratto, le 
informazioni indicate nel regolamento adottato dall'ISVAP con particolare 
riguardo alle spese, alla composizione ed ai risultati della gestione delle 
attivita' nelle quali e' investito il premio o il capitale assicurato.
Art. 186.
Interpello sulla nota informativa
1. L'impresa puo' trasmettere preventivamente all'ISVAP la nota informativa, 
unitamente alle condizioni di contratto, allo scopo di richiedere un 
accertamento sulla corretta applicazione degli obblighi di informazione previsti 
dalle disposizioni del presente capo, fermo restando che la valutazione 
dell'ISVAP non puo' essere utilizzata, a fini promozionali, nei rapporti con gli 
assicurati.
2. L'ISVAP provvede a rendere nota all'impresa la sua valutazione entro sessanta 
giorni dal ricevimento della documentazione, esauriente e completa, relativa al 
contratto. Decorso tale termine senza che l'ISVAP si sia pronunciato con un 
giudizio negativo o con un giudizio con rilievi ai sensi del comma 3, la nota 
informativa si intende conforme agli obblighi di informazione. L'ISVAP puo' 
disporre la revoca, previa notifica all'impresa interessata, qualora vengano 
meno i presupposti dell'accertamento ovvero se l'impresa abusa del provvedimento 
richiesto. L'ISVAP indica all'impresa le eventuali integrazioni alla nota 
informativa.
3. Nel periodo occorrente all'istruttoria e sino al provvedimento dell'ISVAP 
l'impresa non procede alla commercializzazione del prodotto.
4. L'ISVAP stabilisce, con regolamento, le disposizioni per la comunicazione 
della nota informativa, le modalita' da osservare, prima della pubblicazione 
della nota informativa, per diffondere notizie o per svolgere indagini di 
mercato o per raccogliere intenzioni di sottoscrizione del contratto e per lo 
svolgimento della commercializzazione.
Art. 187.
Integrazione della nota informativa
1. L'ISVAP, ferme restando le disposizioni del presente capo, puo' chiedere 
all'impresa di apportare modifiche alla nota informativa utilizzata, quando 
occorre fornire informazioni ulteriori e necessarie per la protezione degli 
assicurati.
Titolo XIV
VIGILANZA SULLE IMPRESE E SUGLI INTERMEDIARI
Capo I
Disposizioni generali
Art. 188.
Poteri di intervento
1. L'ISVAP, per l'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla gestione 
tecnica, finanziaria e patrimoniale delle imprese di assicurazione e di 
riassicurazione e sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e dei 
provvedimenti del presente codice, puo':
a) convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i 
direttori generali delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, i legali 
rappresentanti della societa' di revisione, l'attuario revisore, l'attuario 
incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per l'assicurazione 
obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei 
veicoli e dei natanti;
b) ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di 
controllo, delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, indicando gli 
argomenti da inserire all'ordine del giorno e sottoponendo al loro esame i 
provvedimenti necessari per rendere la gestione conforme a legge;
c) procedere direttamente alla convocazione dell'assemblea, degli organi 
amministrativi e di controllo delle imprese di assicurazione e di 
riassicurazione, quando non abbiano ottemperato al provvedimento di cui alla 
lettera precedente;
d) convocare i soggetti che svolgono funzioni parzialmente comprese nel ciclo 
operativo delle imprese di assicurazione e di riassicurazione per accertamenti 
esclusivamente rivolti ai profili assicurativi o riassicurativi.
2. L'ISVAP, per l'esercizio delle funzioni di vigilanza sull'osservanza delle 
leggi e dei regolamenti previsti nel presente codice da parte degli operatori 
del mercato assicurativo, puo' convocare i legali rappresentanti delle societa' 
che svolgono attivita' di intermediazione ed i soggetti iscritti al registro 
degli intermediari ed al ruolo dei periti assicurativi.
3. L'ISVAP, al fine di conoscere i programmi e valutare gli impegni a garanzia 
dell'autonomia e dell'indipendenza della gestione dell'impresa di assicurazione 
o di riassicurazione, puo' convocare chiunque detenga una partecipazione 
rilevante in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione.
Art. 189.
Poteri di indagine
1. L'ISVAP puo' chiedere informazioni, ordinare l'esibizione di documenti ed 
il compimento di accertamenti e verifiche ritenute necessarie, rivolgendo la 
richiesta alle imprese di assicurazione e di riassicurazione, ai soggetti che 
svolgono funzioni parzialmente comprese nel ciclo operativo delle imprese di 
assicurazione e di riassicurazione per indagini esclusivamente rivolte ai 
profili assicurativi o riassicurativi, agli intermediari assicurativi e 
riassicurativi, ai periti assicurativi, nonche' ai soggetti che svolgono 
attivita' riservate privi di autorizzazione.
2. L'ISVAP puo' effettuare ispezioni presso le imprese di assicurazione e di 
riassicurazione e presso gli uffici degli intermediari di assicurazione e di 
riassicurazione, dei soggetti che svolgono funzioni parzialmente comprese nel 
ciclo operativo delle imprese medesime limitatamente a tale ciclo, dei periti 
assicurativi e dei soggetti che svolgono attivita' riservate privi di 
autorizzazione.
Art. 190.
Obblighi di informativa
1. L'ISVAP puo' chiedere ai soggetti vigilati la comunicazione, anche 
periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con i termini 
e le modalita' da esso stabilite con regolamento.
2. I poteri previsti dal comma 1 possono essere esercitati anche nei confronti 
della societa' di revisione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, 
dell'attuario revisore, dell'attuario incaricato nei rami vita e dell'attuario 
incaricato per l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile 
derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti. L'ISVAP stabilisce, con 
regolamento, le modalita' e i termini per la trasmissione, da parte dei medesimi 
soggetti, delle informazioni previste dai commi 3 e 4.
3. L'organo che svolge la funzione di controllo in un'impresa di assicurazione o 
di riassicurazione informa senza indugio l'ISVAP di tutti gli atti o i fatti, 
che possano costituire un'irregolarita' nella gestione dell'impresa ovvero una 
violazione delle norme che disciplinano l'attivita' assicurativa o 
riassicurativa. A tali fini lo statuto dell'impresa, indipendentemente dal 
sistema di amministrazione e controllo adottato, assegna all'organo che svolge 
la funzione di controllo i relativi compiti e poteri. Il medesimo organo 
fornisce all'ISVAP ogni altro dato o documento richiesto.
4. I soggetti di cui al comma 2 comunicano senza indugio all'ISVAP gli atti o i 
fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una 
grave violazione delle norme disciplinanti l'attivita' delle societa' sottoposte 
a revisione ovvero che possano pregiudicare la continuita' dell'impresa o 
comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di 
impossibilita' di esprimere un giudizio sul bilancio. I medesimi soggetti 
forniscono all'ISVAP ogni altro dato o documento richiesto.
5. Le disposizioni di cui ai commi 3, primo periodo, e 4 si applicano anche ai 
soggetti che esercitano i compiti ivi previsti presso le societa' che 
controllano le imprese di assicurazione o di riassicurazione o che sono da 
queste controllate ai sensi dell'articolo 72.
Art. 191.
Norme regolamentari
1. L'ISVAP, per l'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla gestione 
tecnica, finanziaria e patrimoniale delle imprese di assicurazione e di 
riassicurazione e sulla trasparenza e sulla correttezza dei comportamenti delle 
imprese e degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione, adotta, con 
i regolamenti per l'attuazione delle norme contenute nel presente codice, 
disposizioni di carattere generale aventi ad oggetto:
a) la correttezza della pubblicita', le regole di presentazione e di 
comportamento delle imprese e degli intermediari nell'offerta di prodotti 
assicurativi, tenuto conto delle differenti esigenze di protezione degli 
assicurati;
b) gli obblighi informativi prima della conclusione e durante l'esecuzione del 
contratto, ivi compresi quelli relativi alla promozione e al collocamento, 
mediante tecniche di comunicazione a distanza, dei prodotti assicurativi;
c) la verifica dell'adeguatezza delle procedure di gestione del rischio, ivi 
comprese efficaci procedure amministrative e contabili ed appropriati meccanismi 
di controllo interno delle imprese di assicurazione e di riassicurazione;
d) l'adeguatezza patrimoniale, ivi compresa la formazione delle riserve 
tecniche, la copertura e la valutazione delle attivita', la composizione ed il 
calcolo del margine di solvibilita' delle imprese di assicurazione e di 
riassicurazione;
e) la costituzione e l'amministrazione dei patrimoni dedicati ad uno specifico 
affare, nelle forme previste dal codice civile, delle gestioni separate e dei 
fondi interni delle imprese che esercitano le assicurazioni sulla vita, ivi 
compresi i limiti e i divieti relativi all'attivita' di investimento e i 
principi e gli schemi da adottare per la valutazione dei beni in cui e' 
investito il patrimonio;
f) gli schemi di bilancio, il piano dei conti, le forme e le modalita' di 
raccordo fra il sistema contabile ed il piano dei conti, gli schemi ed il 
contenuto del prospetto dimostrativo del margine di solvibilita' e degli altri 
modelli di vigilanza derivati dal bilancio di esercizio e consolidato delle 
imprese di assicurazione e di riassicurazione;
g) l'individuazione dei soggetti non sottoposti agli obblighi di redazione del 
bilancio consolidato che sono tenuti, ad esclusivi fini di vigilanza, a redigere 
il bilancio consolidato;
h) la vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione e di 
riassicurazione, ivi compresa la verifica delle operazioni intragruppo ed il 
calcolo della solvibilita' corretta delle imprese di assicurazione e delle 
societa' che controllano le imprese di assicurazione;
i) le procedure relative al rilascio dei provvedimenti previsti per l'accesso 
all'attivita', per il rispetto delle condizioni di esercizio, per l'assunzione 
di partecipazioni e gli assetti proprietari, per le operazioni straordinarie, 
per le misure di salvaguardia, di risanamento e di liquidazione delle imprese di 
assicurazione e di riassicurazione.
2. I regolamenti di cui al comma 1 si conformano al principio di 
proporzionalita' per il raggiungimento del fine con il minor sacrificio per i 
soggetti destinatari.
3. I regolamenti devono risultare coerenti con le finalita' della vigilanza di 
cui all'articolo 3 e devono tenere conto delle esigenze di competitivita' e di 
sviluppo dell'innovazione nello svolgimento delle attivita' dei soggetti 
vigilati.
4. I regolamenti sono adottati nel rispetto di procedure di consultazione aperte 
e trasparenti che consentano la conoscibilita' della normativa in preparazione e 
dei commenti ricevuti anche mediante pubblicazione sul sito Internet 
dell'Istituto. All'avvio della consultazione l'ISVAP rende noto lo schema del 
provvedimento ed i risultati dell'analisi relativa all'impatto della 
regolamentazione, che effettua nel rispetto dei principi enunciati all'articolo 
12 della legge 29 luglio 2003, n. 229.
5. L'ISVAP puo' richiedere, in ogni fase del procedimento, il parere del 
Consiglio di Stato e si esprime pubblicamente sulle osservazioni ricevute, a 
seguito della procedura di consultazione, e sul parere eventualmente richiesto 
al Consiglio di Stato. 6. I regolamenti adottati dall'ISVAP sono fra loro 
coordinati e formano un'unica raccolta delle istruzioni di vigilanza.
Nota all'art. 191:
- L'art. 12 della legge n. 229 e' il seguente:
«Art. 12 (Analisi di impatto delle funzioni di vigilanza e regolazione delle 
autorita' amministrative indipendenti). - 1. Le autorita' amministrative 
indipendenti, cui la normativa attribuisce funzioni di controllo, di vigilanza o 
regolatorie, si dotano, nei modi previsti dai rispettivi ordinamenti, di forme o 
metodi di analisi dell'impatto della regolamentazione per l'emanazione di atti 
di competenza e, in particolare, di atti amministrativi generali, di 
programmazione o pianificazione, e, comunque, di regolazione.
2. Le autorita' di cui al comma 1 trasmettono al Parlamento le relazioni di 
analisi di impatto della regolamentazione da loro realizzate.
3. I soggetti di cui al comma 1 provvedono alla verifica degli effetti derivanti 
dall'applicazione di contratti predisposti mediante moduli o formulari ovvero di 
clausole e condizioni contrattuali normativamente previste o a contenuto 
generale.
4. Sono, comunque, escluse dall'applicazione del presente articolo le 
segnalazioni e le altre attivita' consultive, anche se concernenti gli atti di 
cui al comma 1, nonche' i procedimenti previsti dalla legge 10 ottobre 1990, n. 
287, e successive modificazioni.».
Capo II
Vigilanza sulla gestione tecnica, finanziaria e patrimoniale delle imprese di 
assicurazione e di riassicurazione.
Art. 192.
Imprese di assicurazione italiane
1. Le imprese di assicurazione con sede legale in Italia sono soggette alla 
vigilanza dell'ISVAP sia per l'attivita' esercitata nel territorio della 
Repubblica sia per quella svolta nel territorio degli altri Stati membri in 
regime di stabilimento e di liberta' di prestazione di servizi.
2. L'ISVAP esercita le funzioni di vigilanza prudenziale, avendo riguardo alla 
costante verifica della situazione tecnica, finanziaria e patrimoniale 
dell'impresa, con particolare riferimento alla sufficienza delle riserve 
tecniche in rapporto all'insieme dell'attivita' svolta, alla disponibilita' di 
attivi congrui ai fini dell'integrale copertura delle riserve ed al possesso del 
margine di solvibilita'. Nei confronti delle imprese autorizzate all'esercizio
del ramo assistenza la vigilanza dell'ISVAP si estende anche alle verifiche sul 
personale e sui mezzi tecnici di cui le imprese dispongono per fornire la 
prestazione.
3. L'ISVAP, anche su segnalazione dell'autorita' di vigilanza dello Stato membro 
della sede secondaria o dello Stato membro di prestazione di servizi, adotta le 
misure idonee a porre fine alle irregolarita' commesse in altri Stati membri 
dalle imprese di assicurazione con sede legale in Italia o alle attivita' svolte 
in tali Stati che possano compromettere la stabilita' finanziaria delle stesse. 
Delle misure adottate e' data comunicazione all'autorita' di vigilanza dello 
Stato membro di stabilimento o dello Stato membro di prestazione di servizi.
4. L'ISVAP esercita le funzioni di vigilanza prudenziale affinche' le imprese di 
assicurazione che svolgono attivita' in regime di stabilimento o di prestazione 
di servizi in Stati terzi dispongano di un margine di solvibilita' sufficiente, 
avuto riguardo anche a tali attivita' e di riserve tecniche adeguate agli 
impegni complessivamente assunti.
Art. 193.
Imprese di assicurazione di altri Stati membri
1. Le imprese di assicurazione che hanno la sede legale in altri Stati 
membri sono soggette alla vigilanza prudenziale dell'autorita' dello Stato 
membro d'origine anche per l'attivita' svolta, in regime di stabilimento od in 
regime di liberta' di prestazione di servizi, nel territorio della Repubblica.
2. Fermo quanto disposto al comma 1, l'ISVAP, qualora accerti che l'impresa di 
assicurazione non rispetta le disposizioni della legge italiana che e' tenuta ad 
osservare, ne contesta la violazione e le ordina di conformarsi alle norme di 
legge e di attuazione. 
3. Qualora l'impresa non si conformi alle norme di legge e di attuazione, 
l'ISVAP ne informa l'autorita' di vigilanza dello Stato membro di origine, 
chiedendo che vengano adottate le misure necessarie a far cessare le violazioni.
4. Quando manchino o risultino inadeguati i provvedimenti dell'autorita' dello 
Stato di origine, quando le irregolarita' commesse possano pregiudicare 
interessi generali, ovvero nei casi di urgenza per la tutela degli interessi 
degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, 
l'ISVAP puo' adottare nei confronti dell'impresa di assicurazione, dopo averne 
informato l'autorita' di vigilanza dello Stato membro di origine, le misure 
necessarie, compreso il divieto di stipulare nuovi contratti in regime di 
stabilimento o di liberta' di prestazione di servizi con gli effetti di cui 
all'articolo 167.
5. Qualora l'impresa di assicurazione che ha commesso l'infrazione operi 
attraverso una sede secondaria o possieda beni nel territorio della Repubblica, 
le sanzioni amministrative applicabili in base alle disposizioni della legge 
italiana sono adottate nei riguardi della sede secondaria o mediante confisca 
dei beni presenti in Italia.
6. Le misure che comportano sanzioni o restrizioni all'esercizio dell'attivita' 
in regime di stabilimento o di liberta' di prestazione di servizi sono 
notificate all'impresa interessata. Nelle comunicazioni con l'ISVAP l'impresa di 
assicurazione fa uso della lingua italiana.
7. Delle misure adottate l'ISVAP ordina la menzione, a spese dell'impresa di 
assicurazione, su quotidiani o attraverso altri sistemi di pubblicita' 
individuati nel provvedimento, per il periodo di tempo ritenuto necessario. Dei 
provvedimenti adottati l'ISVAP informa l'autorita' di vigilanza dello Stato 
membro di origine.
Art. 194.
Imprese di assicurazione di Stati terzi
1. Le sedi secondarie delle imprese di assicurazione che hanno sede legale 
in Stati terzi sono soggette alla vigilanza dell'ISVAP per l'attivita' svolta 
nel territorio della Repubblica.
Art. 195.
Imprese di riassicurazione
1. Le imprese di riassicurazione che hanno la sede legale nel territorio 
della Repubblica sono soggette alla vigilanza dell'ISVAP sia per l'attivita' 
esercitata in Italia, sia per quella svolta in regime di prestazione di servizi 
nel territorio degli altri Stati membri o in quello di Stati terzi.
2. Nei confronti delle imprese di cui al comma 1 l'ISVAP esercita le funzioni di 
vigilanza prudenziale, avendo riguardo alla costante verifica della situazione 
patrimoniale e finanziaria dell'impresa, con particolare riferimento alla 
sufficienza delle riserve tecniche in rapporto all'insieme dell'attivita' svolta 
ed alla disponibilita' di attivi congrui ai fini dell'integrale copertura delle 
stesse.
3. Le medesime disposizioni si applicano, limitatamente all'attivita' esercitata 
nel territorio della Repubblica, alle sedi secondarie di imprese di 
riassicurazione di altri Stati membri o di Stati terzi.
Art. 196.
Modificazioni statutarie
1. L'ISVAP approva, nel rispetto della procedura stabilita con regolamento, 
le modificazioni degli statuti delle imprese di assicurazione e di 
riassicurazione quando non contrastino con una sana e prudente gestione.
2. Non si puo' dare corso all'iscrizione nel registro delle imprese se non 
consti l'approvazione prevista dal comma 1.
Art. 197.
Vigilanza sull'attuazione del programma di attivita'
1. Per i primi tre esercizi l'impresa di assicurazione con sede legale nel 
territorio della Repubblica e' tenuta a presentare all'ISVAP una relazione 
semestrale relativa all'esecuzione del programma di attivita'.
2. Qualora dalla relazione risulti un grave squilibrio nella situazione 
finanziaria dell'impresa, l'ISVAP puo' adottare le misure necessarie per il 
rispetto del programma e per ristabilire l'equilibrio della gestione.
3. L'impresa comunica all'ISVAP ogni variazione apportata al programma di 
attivita', nonche' ogni variazione intervenuta nelle persone che ricoprono 
funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo e nei soggetti che 
detengono una partecipazione rilevante nell'impresa di assicurazione. Le 
eventuali modifiche del programma di attivita' sono sottoposte all'approvazione 
dell'ISVAP secondo la procedura stabilita con regolamento.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, 
anche alle sedi secondarie, stabilite nel territorio della Repubblica, di 
imprese di assicurazione aventi la sede legale in Stati terzi, ed alle imprese 
di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica ed alle sedi 
secondarie di imprese di riassicurazione di altri Stati membri o di Stati terzi.
Capo III
Vigilanza sulle operazioni straordinarie delle imprese di assicurazione e di 
riassicurazione
Art. 198.
Trasferimento del portafoglio di imprese di assicurazione italiane
1. Il trasferimento, parziale o totale, del portafoglio dell'impresa di 
assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica e' sottoposto, a 
cura della cedente, all'autorizzazione preventiva dell'ISVAP, secondo la 
procedura stabilita con regolamento, con provvedimento da pubblicare nel 
Bollettino.
2. Se il portafoglio e' trasferito ad un'impresa di assicurazione che ha sede 
legale nel territorio della Repubblica, l'ISVAP verifica che l'impresa 
cessionaria disponga dell'autorizzazione necessaria all'esercizio delle 
attivita' trasferite e che disponga, tenuto conto del trasferimento, delle 
attivita' a copertura delle riserve tecniche e del margine di solvibilita' 
richiesto. Quando il portafoglio comprende obbligazioni e rischi assunti al di 
fuori del territorio della Repubblica, l'ISVAP verifica inoltre che l'impresa 
soddisfi le condizioni previste per l'accesso all'attivita' in regime di 
stabilimento o di prestazione di servizi nello Stato membro dell'impresa 
cedente. Se il trasferimento comprende il portafoglio di sedi secondarie situate 
in altri Stati membri, e' necessario il parere favorevole delle autorita' di 
vigilanza interessate. Se il trasferimento comprende contratti stipulati in 
altri Stati membri in liberta' di prestazione di servizi, e' altresi' necessario 
il parere favorevole delle autorita' di vigilanza degli Stati membri 
dell'obbligazione e di ubicazione del rischio.
3. Se il portafoglio e' trasferito ad un'impresa di assicurazione che ha la sede 
legale in un altro Stato membro, compreso il caso in cui il portafoglio sia 
trasferito ad una sede secondaria della medesima impresa stabilita in Italia, 
spetta all'autorita' di vigilanza dello Stato membro dell'impresa cessionaria 
attestare all'ISVAP che la medesima e' autorizzata all'esercizio delle attivita' 
trasferite e dispone, tenuto conto del trasferimento, delle attivita' a 
copertura delle riserve tecniche e del margine di solvibilita' richiesto. 
L'ISVAP verifica, nel caso in cui il portafoglio sia trasferito ad una sede 
secondaria situata in un altro Stato membro, che l'impresa cessionaria rispetti 
le disposizioni per l'accesso in regime di liberta' di prestazione di servizi 
per l'attivita' esercitata nel territorio della Repubblica a seguito del 
trasferimento.
4. Se le autorita' di vigilanza di cui ai commi 2 e 3 non si pronunciano entro 
novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'ISVAP, si considera 
che esse abbiano dato parere favorevole.
5. Il portafoglio puo' essere trasferito anche ad imprese di assicurazione che 
hanno la sede legale in uno Stato terzo a condizione che:
a) l'impresa cessionaria sia autorizzata ad esercitare nel territorio della 
Repubblica, in regime di stabilimento, le attivita' ad essa trasferite;
b) il trasferimento sia limitato ai contratti stipulati dall'impresa cedente nel 
territorio della Repubblica in regime di stabilimento;
c) il portafoglio sia attribuito alla sede secondaria dell'impresa cessionaria 
costituita nel territorio della Repubblica;
d) la sede secondaria disponga, tenuto conto del trasferimento, delle attivita' 
a copertura delle riserve tecniche e del margine di solvibilita' richiesto.
Puo' essere trasferito ad imprese di assicurazione che hanno la sede legale in 
Stati terzi anche quella parte del portafoglio che sia costituito da contratti 
stipulati, in regime di stabilimento o di liberta' di prestazione di servizi, 
nello Stato terzo in cui e' situata la sede legale dell'impresa cessionaria. Non 
puo' essere effettuato un trasferimento di portafoglio ad una sede secondaria 
dell'impresa di assicurazione che sia situata in uno Stato terzo.
6. Se il trasferimento e' effettuato ad un'impresa di assicurazione con sede 
legale nel territorio della Repubblica o ad un'impresa di assicurazione con sede 
legale in altro Stato, ma a favore di una sede secondaria situata nel territorio 
della Repubblica, esso comporta altresi' l'applicazione, per i rapporti di 
lavoro in corso alla data del provvedimento di autorizzazione, delle 
disposizioni dell'articolo 2112 del codice civile.
Nota all'art. 198:
- L'art. 2112 del codice civile e' il seguente:
«Art. 2112 (Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento 
d'azienda). - In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua 
con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. Il 
cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il 
lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli 
articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore puo' consentire 
la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro. 
Il cessionario e' tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi 
previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti 
alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti 
da altri contratti collettivi applicabili all'impresa del cessionario. L'effetto 
di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo 
livello. Ferma restando la facolta' di esercitare il recesso ai sensi della 
normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento d'azienda non 
costituisce di per se' motivo di licenziamento. Il lavoratore, le cui condizioni 
di lavoro subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi successivi al 
trasferimento d'azienda, puo' rassegnare le proprie dimissioni con gli effetti 
di cui all'art. 2119,
primo comma. Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende 
per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione 
contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarita' di un'attivita' 
economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento 
e che conserva nel trasferimento la propria identita' a prescindere dalla 
tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento e' 
attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le disposizioni del 
presente articolo si applicano altresi' al trasferimento di parte dell'azienda, 
intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attivita' economica 
organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del 
suo trasferimento. Nel caso in cui l'alienante stipuli con l'acquirente un 
contratto di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando il ramo d'azienda 
oggetto di cessione, tra appaltante e appaltatore opera un regime di 
solidarieta' di cui all'art. 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 
2003, n. 276.».
Art. 199.
Trasferimento del portafoglio di imprese di assicurazione di altri Stati membri
1. L'impresa di assicurazione di un altro Stato membro operante nel 
territorio della Repubblica comunica senza indugio all'ISVAP di aver richiesto 
alla propria autorita' di vigilanza l'autorizzazione al trasferimento del 
portafoglio dei contratti conclusi in Italia in regime di stabilimento o in 
liberta' di prestazione di servizi.
2. Se il portafoglio e' trasferito ad un'impresa di assicurazione con sede 
legale nel territorio della Repubblica, l'ISVAP da' il suo assenso all'autorita' 
di vigilanza dello Stato membro dell'impresa cedente, dopo aver verificato che 
l'impresa cessionaria e' autorizzata all'esercizio delle attivita' trasferite e 
che dispone, tenuto conto del trasferimento, delle attivita' a copertura delle 
riserve tecniche e del margine di solvibilita' richiesto. La medesima procedura 
si applica se il portafoglio trasferito da un'impresa di assicurazione di altro 
Stato membro all'impresa con sede legale nel territorio della Repubblica 
comprende obbligazioni assunte al di fuori del territorio italiano.
3. Se il portafoglio e' trasferito ad una sede secondaria in Italia di 
un'impresa di assicurazione che ha sede legale in altro Stato membro, l'ISVAP 
da' il suo assenso all'autorita' di vigilanza dello Stato di origine 
dell'impresa cedente dopo aver verificato che:
a) l'impresa cessionaria soddisfa le condizioni per lo svolgimento dell'attivita' 
in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica;
b) l'autorita' di vigilanza dello Stato membro di origine dell'impresa cedente 
ha accertato che l'impresa cessionaria dispone, tenuto conto del trasferimento, 
delle attivita' a copertura delle riserve tecniche e del margine di solvibilita' 
richiesto.
4. Se il portafoglio e' trasferito ad un'impresa di assicurazione che ha sede 
legale in un altro Stato membro o ad una sua sede secondaria stabilita in altro 
Stato membro, l'ISVAP da' il suo assenso all'autorita' di vigilanza dello Stato 
membro di origine dell'impresa cedente dopo aver verificato che:
a) l'impresa cessionaria soddisfa le condizioni per lo svolgimento dell'attivita' 
in libera prestazione di servizi nel territorio della Repubblica;
b) l'autorita' di vigilanza dello Stato membro di origine dell'impresa cedente 
ha accertato che la cessionaria dispone, tenuto conto del trasferimento, delle 
attivita' a copertura delle riserve tecniche e del margine di solvibilita' 
richiesto.
5. Se il portafoglio e' trasferito ad una sede secondaria nel territorio della 
Repubblica di un'impresa che ha sede legale in uno Stato terzo, l'ISVAP da' il 
suo assenso all'autorita' di vigilanza dello Stato membro di origine 
dell'impresa cedente dopo aver verificato che:
a) la sede secondaria e' autorizzata all'esercizio delle attivita' trasferite;
b) l'autorita' dello Stato membro di origine dell'impresa cedente ha accertato 
che l'impresa cessionaria dispone, tenuto conto del trasferimento, delle 
attivita' a copertura delle riserve tecniche e del margine di solvibilita' 
richiesto. 
Non puo' essere effettuato un trasferimento di portafoglio ad una sede 
secondaria dell'impresa cessionaria che sia situata in uno Stato terzo.
6. L'ISVAP pubblica nel Bollettino un avviso sui pareri resi e sui provvedimenti 
emessi dalle autorita' di vigilanza degli altri Stati membri relativi ai 
trasferimenti di portafoglio autorizzati.
Art. 200.
Trasferimento del portafoglio di imprese di assicurazione di Stati terzi
1. Il trasferimento, parziale o totale, del portafoglio della sede 
secondaria nel territorio della Repubblica di un'impresa di assicurazione di uno 
Stato terzo e' sottoposto, a cura della cedente, all'autorizzazione preventiva 
dell'ISVAP, secondo la procedura stabilita con regolamento, con provvedimento da 
pubblicare nel Bollettino.
2. Il trasferimento puo' essere effettuato a favore di: 
a) un'impresa avente la sede legale nel territorio della Repubblica o in un 
altro Stato membro, a condizione che il portafoglio ceduto non sia trasferito ad 
una sede secondaria situata in uno Stato terzo;
b) un'impresa avente la sede legale in uno Stato terzo, a condizione che il 
portafoglio ceduto sia trasferito ad una sede secondaria della stessa impresa 
che sia situata nel territorio della Repubblica.
3. Nel caso di cui al comma 2, lettera a), l'impresa cessionaria soddisfa le 
condizioni rispettivamente previste all'articolo 198, commi 2 e 3, a seconda che 
il trasferimento sia effettuato a favore di un'impresa con sede legale nel 
territorio della Repubblica o in quello di altri Stati membri.
4. Nel caso di cui al comma 2, lettera b), l'ISVAP verifica che la sede 
secondaria dell'impresa cessionaria sia autorizzata all'esercizio delle 
attivita' trasferite e disponga, tenuto conto del trasferimento, delle attivita' 
a copertura delle riserve tecniche e del margine di solvibilita' richiesto. Se 
il controllo di solvibilita', relativo alle attivita' esercitate in stabilimento 
sul territorio della Repubblica, e' demandato all'autorita' di vigilanza di un 
altro Stato membro dove l'impresa e' altresi' stabilita, la verifica compete 
alla medesima autorita', che ne rilascia attestazione all'ISVAP.
5. Ai trasferimenti di portafoglio disciplinati dal presente articolo si applica 
l'articolo 198, comma 6, sussistendone le condizioni ivi previste.
Art. 201.
Fusione e scissione di imprese di assicurazione
1. L'ISVAP autorizza, secondo la procedura stabilita con regolamento, le 
fusioni e le scissioni, alle quali prenda parte almeno un'impresa di 
assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica, quando non 
contrastino con il criterio di sana e prudente gestione. Non si puo' dare corso 
all'iscrizione nel registro delle imprese del progetto di fusione o di scissione 
e della deliberazione assembleare che abbia apportato modifiche al relativo 
progetto se non consti l'autorizzazione dell'ISVAP. 
2. Se la fusione e' attuata per incorporazione, l'impresa di assicurazione 
incorporante che ha sede legale nel territorio della Repubblica deve dimostrare 
di disporre, tenuto conto della fusione, delle attivita' a copertura delle 
riserve tecniche e del margine di solvibilita' richiesto. Se la fusione da' 
luogo alla costituzione di una nuova impresa con sede legale nel territorio 
della Repubblica, l'impresa deve disporre dell'autorizzazione all'esercizio 
dell'attivita' assicurativa e dimostrare di possedere, tenuto conto della 
fusione, le attivita' a copertura delle riserve tecniche e del margine di 
solvibilita' richiesto.
3. La fusione e' autorizzata dall'ISVAP con provvedimento da pubblicare nel 
Bollettino. I provvedimenti che concedono o rifiutano l'autorizzazione sono 
specificamente e adeguatamente motivati e sono comunicati alle imprese 
interessate. Qualora alla fusione partecipino imprese di assicurazione aventi la 
sede legale in altri Stati membri, l'autorizzazione non puo' essere data se non 
dopo che sia stato acquisito il parere favorevole delle autorita' di vigilanza 
di tali Stati.
4. Se la fusione da' luogo all'incorporazione di un'impresa di assicurazione con 
sede legale nel territorio della Repubblica in un'impresa con sede legale in 
altro Stato membro o alla costituzione di una nuova impresa con sede legale in 
un altro Stato membro, l'ISVAP esprime parere favorevole dopo avere verificato 
che: 
a) l'impresa incorporante, o la nuova impresa di assicurazione, soddisfa le 
condizioni relative all'accesso all'attivita' in regime di stabilimento o di 
libera prestazione di servizi;
b) l'impresa incorporante o la nuova impresa di assicurazione dispongono delle 
attivita' a copertura delle riserve tecniche e del margine di solvibilita' 
richiesto, tenuto conto della fusione. 
Il provvedimento dell'ISVAP e' pubblicato nel Bollettino. 
5. Ai trasferimenti di portafoglio conseguenti ad una fusione o ad una 
scissione, si applica l'articolo 198, comma 6, sussistendone le condizioni ivi 
previste.
6. Per quanto applicabili, le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 valgono anche per 
le operazioni di scissione.
Art. 202.
Trasferimento del portafoglio fusione e scissione di imprese di riassicurazione
1. Il trasferimento del portafoglio dell'impresa di riassicurazione con sede 
legale nel territorio della Repubblica e la medesima operazione effettuata dalla 
sede secondaria di un'impresa con sede legale in un altro Stato membro o in uno 
Stato terzo sono sottoposti, a cura della cedente, all'autorizzazione preventiva 
dell'ISVAP, secondo la procedura stabilita con regolamento, con provvedimento da 
pubblicare nel Bollettino. L'ISVAP verifica che l'impresa cessionaria, qualora 
stabilita nel territorio della Repubblica, soddisfi le condizioni di accesso e 
comunque disponga delle attivita' a copertura delle riserve tecniche e del 
margine di solvibilita'
richiesto. 
2. La fusione e la scissione delle imprese di riassicurazione, alle quali prenda 
parte almeno un'impresa di riassicurazione con sede legale nel territorio della 
Repubblica, e' autorizzata secondo le disposizioni di cui all'articolo 201, 
commi 1, 2, 3 e 4, intendendosi richiamata la corrispondente disciplina delle 
imprese di riassicurazione. Si applica l'articolo 198, comma 6, sussistendone le 
condizioni ivi previste.
Capo IV
Cooperazione con le autorita' di vigilanza degli altri Stati membri e 
comunicazioni alla Commissione europea
Art. 203.
Autorizzazione relativa all'esercizio dell'attivita' assicurativa
1. L'ISVAP consulta in via preliminare le autorita' competenti degli altri 
Stati membri in merito al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' 
richiesta da qualsiasi impresa di assicurazione che si trovi in una delle 
seguenti condizioni:
a) sia controllata da un'impresa di assicurazione autorizzata in un altro Stato 
membro;
b) sia controllata da un'impresa che controlla un'altra impresa di assicurazione 
autorizzata in un altro Stato membro;
c) sia controllata dalla stessa persona, fisica o giuridica, che controlla 
un'impresa di assicurazione autorizzata in un altro Stato membro.
2. L'ISVAP, altresi', consulta in via preliminare le autorita' competenti degli 
altri Stati membri preposte alla vigilanza degli enti creditizi e delle imprese 
di investimento in merito al rilascio dell'autorizzazione ad un'impresa di 
assicurazione che si trovi in una delle seguenti situazioni:
a) sia controllata da una banca o da un'impresa di investimento autorizzata 
nell'Unione europea;
b) sia controllata da un'impresa che controlla una banca o un'impresa di 
investimento autorizzata nell'Unione europea;
c) sia controllata dalla stessa persona, fisica o giuridica, che controlla una 
banca o un'impresa di investimento autorizzata nell'Unione europea.
3. L'ISVAP scambia reciprocamente e fornisce alle altre autorita' competenti 
rilevanti ai sensi delle rilevanti disposizioni dell'ordinamento comunitario 
sulla vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato 
finanziario le informazioni utili a valutare l'idoneita' degli azionisti e la 
reputazione e l'esperienza dei soggetti ai quali sono attribuite le funzioni di 
amministrazione e di direzione partecipanti alla gestione di un'altra impresa 
dello stesso gruppo, anche ai fini delle verifiche delle condizioni di accesso e 
di esercizio dell'attivita'.
Art. 204.
Autorizzazione relativa all'assunzione del controllo di imprese di assicurazione
1. L'ISVAP, nei casi in cui e' previsto il rilascio dell'autorizzazione di 
cui all'articolo 68, consulta in via preliminare le autorita' competenti degli 
altri Stati membri allorche' l'acquisizione o la sottoscrizione di azioni sia 
effettuata da un'acquirente che, in virtu' dell'acquisizione, diventa un'impresa 
madre, come definita secondo le rilevanti disposizioni dell'ordinamento 
comunitario sulla vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un 
conglomerato finanziario, dell'impresa acquisita o ne acquista comunque il 
controllo e che, nel contempo, sia:
a) un'impresa di assicurazione, una banca o un'impresa di investimento 
autorizzata in un altro Stato membro;
b) un'impresa madre, come definita secondo le rilevanti disposizioni 
dell'ordinamento comunitario sulla vigilanza supplementare delle imprese 
appartenenti ad un conglomerato finanziario, delle imprese di cui alla lettera 
a);
c) una persona, fisica o giuridica, che controlla una delle imprese di cui alla 
lettera a).
Art. 205.
Poteri di indagine in collaborazione con le autorita' di altri Stati membri
1. L'ISVAP puo' svolgere direttamente, o attraverso persone appositamente 
incaricate, ispezioni nei locali delle sedi secondarie delle imprese di 
assicurazioni operanti in regime di stabilimento in un altro Stato membro, 
dirette a verificare ogni elemento utile ai fini dell'esercizio della vigilanza 
sull'impresa. Prima di procedere all'ispezione l'ISVAP informa l'autorita' di 
vigilanza dello Stato membro della sede secondaria, la quale, ove lo richieda, 
ha diritto di parteciparvi.
2. L'autorita' di vigilanza dello Stato membro d'origine di un'impresa di 
assicurazioni che opera nel territorio della Repubblica in regime di 
stabilimento puo' svolgere direttamente, o attraverso persone appositamente 
incaricate, ispezioni nei locali della sede secondaria da questa costituita, 
dirette a verificare ogni elemento utile ai fini dell'esercizio della vigilanza 
sull'impresa stessa. Prima di procedere all'ispezione l'autorita' di vigilanza 
informa l'ISVAP, il quale, ove lo richieda, ha diritto di partecipare 
all'ispezione stessa.
Art. 206.
Assistenza per l'esercizio della vigilanza supplementare
1. L'ISVAP puo' chiedere alle autorita' competenti di un altro Stato membro 
di effettuare accertamenti ovvero concordare altre modalita' per le verifiche 
necessarie all'esercizio della vigilanza supplementare, se intende acquisire 
informazioni riguardanti un'impresa avente sede legale in un altro Stato membro 
che sia un'impresa di assicurazione controllata o partecipata dall'impresa di 
assicurazione soggetta a vigilanza supplementare, ovvero informazioni che 
riguardano un'impresa che sia:
a) un'impresa controllata dall'impresa di assicurazione soggetta a vigilanza 
supplementare avente sede nel territorio della Repubblica;
b) un'impresa controllante l'impresa di assicurazione soggetta a vigilanza 
supplementare avente sede nel territorio della Repubblica;
c) un'impresa controllata da un'impresa controllante l'impresa di assicurazione 
soggetta a vigilanza supplementare avente sede nel territorio della Repubblica o 
un'impresa comunque con quest'ultima soggetta a direzione unitaria ai sensi 
dell'articolo 96.
2. L'autorita' di vigilanza competente di un altro Stato membro puo' chiedere 
all'ISVAP di procedere a verifiche ispettive presso imprese con sede legale nel 
territorio della Repubblica comprese nell'area della vigilanza supplementare di 
competenza dell'autorita' richiedente. L'ISVAP procede direttamente ovvero puo' 
consentire che la verifica sia effettuata dalle autorita' che hanno fatto la 
richiesta ovvero da una societa' di revisione iscritta all'albo di cui al testo 
unico dell'intermediazione finanziaria, o da un revisore contabile iscritto nel 
registro previsto dalla legge. Qualora l'autorita' richiedente non proceda 
direttamente alla verifica, puo' prendervi parte. La verifica puo' riguardare le 
seguenti imprese:
a) imprese di assicurazione controllate o partecipate da un'impresa di 
assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro;
b) imprese controllate o imprese controllanti di un'impresa di assicurazione 
avente sede legale in un altro Stato membro;
c) imprese controllate da un'impresa controllante l'impresa di assicurazione 
avente sede legale in un altro Stato membro.
3. Gli accertamenti ispettivi nei confronti di imprese diverse da quelle di 
assicurazione e riassicurazione sono limitati alla verifica dell'esattezza dei 
dati e delle informazioni utili per l'esercizio della vigilanza supplementare.
4. L'ISVAP puo' concordare con le autorita' competenti degli Stati terzi 
modalita' per l'ispezione di succursali di imprese di assicurazione e di 
riassicurazione insediate nei rispettivi territori.
Art. 207.
Scambi di informazioni per l'esercizio della vigilanza supplementare
1. Se un'impresa controllata o partecipata da un'impresa di assicurazione di 
cui all'articolo 210, comma 1, ha sede legale in un altro Stato membro, l'ISVAP 
puo' chiedere all'autorita' di vigilanza dello Stato di origine le informazioni 
necessarie relativamente al trasferimento degli elementi costitutivi del margine 
di solvibilita'.
2. L'ISVAP fornisce alle autorita' di vigilanza degli altri Stati membri le 
informazioni alle medesime necessarie per verificare che gli elementi 
costitutivi del margine di solvibilita' di imprese di assicurazione soggette 
alla vigilanza dell'ISVAP, controllate o partecipate da imprese di assicurazione 
soggette a vigilanza supplementare da parte di tali autorita', possano 
effettivamente essere resi disponibili per soddisfare la situazione di 
solvibilita' corretta di tali imprese.
Art. 208.
Rapporti con la Commissione europea relativamente ad imprese di Stati terzi
1. L'ISVAP informa la Commissione europea:
a) di ogni autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa rilasciata 
ad un'impresa di assicurazione di nuova costituzione che sia controllata, 
direttamente o indirettamente, da imprese di assicurazione aventi la sede legale 
in uno Stato terzo; 
b) di ogni autorizzazione all'acquisizione, da parte di imprese di assicurazione 
aventi la sede legale in uno Stato terzo, di partecipazioni di controllo in 
imprese di assicurazione aventi la sede legale nel territorio della Repubblica.
Se l'autorizzazione e' stata rilasciata ad un'impresa di assicurazione che si 
trovi nella situazione di cui alla lettera a), la struttura dei rapporti di 
controllo e' specificamente indicata nella comunicazione che l'ISVAP invia alla 
Commissione europea.
2. L'ISVAP informa la Commissione europea delle difficolta' incontrate dalle 
imprese aventi la sede legale nel territorio della Repubblica nell'accesso e 
nell'esercizio dell'attivita' in regime di stabilimento in uno Stato terzo.
3. Su decisione della Commissione europea, l'ISVAP sospende le procedure per il 
rilascio di autorizzazioni ad imprese che si trovino nelle condizioni di cui al 
comma 1, per un periodo massimo di tre mesi. Decorso tale periodo, le 
autorizzazioni sono negate qualora la decisione della Commissione sia prorogata 
dal Consiglio dell'Unione europea.
4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica nel caso in cui imprese di 
assicurazione di Stati terzi, o societa' dalle medesime controllate ed 
autorizzate da uno Stato dell'Unione europea, costituiscano una impresa di 
assicurazione e nel caso in cui acquisiscano partecipazioni in imprese di 
assicurazione autorizzate secondo la legge di uno Stato membro.
Art. 209.
Comunicazioni alla Commissione europea sulle assicurazioni obbligatorie
1. L'ISVAP comunica alla Commissione europea le assicurazioni di cui la 
legge italiana dispone l'obbligatorieta', indicando le disposizioni, legislative 
e di attuazione, vigenti per ciascuna di esse e specifica le informazioni che e' 
necessario riportare nel documento che l'impresa di assicurazione consegna 
all'assicurato per l'attestazione dell'avvenuto assolvimento dell'obbligo.
Titolo XV
VIGILANZA SUPPLEMENTARE SULLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE
Capo I
Disposizioni generali
Art. 210.
Ambito di applicazione
1. Per la vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione, che hanno 
sede legale nel territorio della Repubblica e che siano controllanti o 
partecipanti in almeno un'impresa di assicurazione, in un'impresa di 
assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo o in un'impresa di 
riassicurazione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 217.
2. Per la vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione, che hanno sede 
legale nel territorio della Repubblica e che siano controllate da un'impresa di 
partecipazione assicurativa, da un'impresa di assicurazione avente sede legale 
in uno Stato terzo o da un'impresa di riassicurazione, si applicano le 
disposizioni di cui all'articolo 218.
3. Per la vigilanza supplementare sulle sedi secondarie, che sono istituite nel 
territorio della Repubblica da imprese di assicurazione che hanno sede legale in 
uno Stato terzo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 218, salvo che 
le medesime sedi siano gia' soggette alla vigilanza complessiva di solvibilita' 
esercitata dall'autorita' di vigilanza di un altro Stato membro.
Art. 211.
Area della vigilanza supplementare
1. Sono incluse nell'area della vigilanza supplementare sull'impresa di 
assicurazione:
a) le imprese controllate o partecipate dall'impresa di assicurazione di cui 
all'articolo 210;
b) le imprese controllanti o partecipanti nell'impresa di assicurazione di cui 
all'articolo 210;
c) le imprese controllate o partecipate da un'impresa controllante o 
partecipante in un'impresa di assicurazione di cui all'articolo 210 o le imprese 
che sono comunque con questa soggette a direzione unitaria ai sensi 
dell'articolo 96.
2. Ai fini del presente titolo, si intende per impresa controllante la societa' 
che esercita il controllo ai sensi dell'articolo 72, commi 1 e 2, lettere a) e 
b), e per impresa partecipante si intende la societa' che detiene, direttamente 
o indirettamente, diritti nel capitale di un'altra societa', i quali realizzano 
una situazione di legame durevole con la societa' partecipata o che consentono 
l'esercizio di un'influenza notevole in virtu' di particolari vincoli 
contrattuali. E' altresi' impresa partecipante l'impresa legata ad un'altra 
impresa quando sono sottoposte ad una direzione unitaria ovvero quando gli 
organi di amministrazione, direzione e controllo sono composti in maggioranza 
dalle stesse persone. E' in ogni caso considerata partecipazione il possesso di 
almeno il venti per cento del capitale o dei diritti di voto di un'impresa. Nei 
confronti delle imprese di cui all'articolo 210, comma 3, per l'individuazione 
dei rapporti di controllo e di partecipazione si fa riferimento allo stato 
patrimoniale della sede secondaria redatto secondo quanto previsto dal titolo 
VIII.
3. L'ISVAP puo', in casi eccezionali, escludere dall'area della vigilanza 
supplementare le imprese di cui al comma 1, che hanno sede legale in uno Stato 
terzo, qualora sussistano ostacoli giuridici al trasferimento delle informazioni 
necessarie con gli effetti previsti dal provvedimento di cui all'articolo 219.
4. L'ISVAP puo', con prudente apprezzamento, escludere dall'area della vigilanza 
supplementare un'impresa di cui al comma 1, quando l'impresa presenta un 
interesse trascurabile rispetto allo scopo della vigilanza supplementare oppure 
quando e' inopportuno o fuorviante considerare la situazione finanziaria di tale 
impresa rispetto allo scopo della vigilanza supplementare.
Capo II
Procedure di controllo interno e poteri di vigilanza
Art. 212.
Procedure di controllo interno 
1. Le imprese di cui all'articolo 210 instaurano adeguate procedure di 
controllo interno, individuando una funzione per la produzione dei dati e delle 
informazioni utili ai fini dell'esercizio della vigilanza supplementare 
sull'impresa di assicurazione.
2. Le imprese di cui all'articolo 211, comma 1, sono tenute a fornire alla 
capogruppo le informazioni da questa richieste ai fini dell'esercizio della 
vigilanza supplementare sull'impresa di assicurazione o sul gruppo assicurativo.
Art. 213.
Vigilanza informativa
1. Le imprese di cui all'articolo 210 trasmettono all'ISVAP, con le 
modalita' ed i termini da esso stabiliti con regolamento, i dati e le 
informazioni utili all'esercizio della vigilanza supplementare sull'impresa di 
assicurazione o sul gruppo assicurativo.
2. Quando le imprese di assicurazione di cui all'articolo 210 non forniscono 
all'ISVAP i dati e le informazioni richieste, l'Istituto puo' rivolgersi 
direttamente alle imprese incluse nell'area della vigilanza supplementare 
sull'impresa assicurativa per acquisire con le modalita' ed i termini stabiliti 
ai sensi del comma 1, tali dati e informazioni, ferma restando la cooperazione 
fra le autorita' prevista dall'articolo 10.
Art. 214.
Vigilanza ispettiva
1. Ai fini della verifica dei dati e delle informazioni sulla vigilanza 
supplementare sull'impresa di assicurazione di cui all'articolo 210, l'ISVAP 
puo' effettuare ispezioni, direttamente o tramite soggetti incaricati, presso le 
seguenti imprese, con sede legale nel territorio della Repubblica:
a) le imprese controllate dall'impresa di assicurazione italiana; 
b) le imprese controllanti l'impresa di assicurazione italiana;
c) le imprese controllate da un'impresa controllante l'impresa di assicurazione 
italiana o le imprese comunque con quest'ultima soggette a direzione unitaria ai 
sensi dell'articolo 96.
2. Ai fini della verifica dei dati e delle informazioni sulla vigilanza 
supplementare sull'impresa di assicurazione di cui all'articolo 210 nei 
confronti delle imprese di cui alle lettere a), b) e c), del comma 1, ovvero 
delle imprese di assicurazione controllate o partecipate dall'impresa di 
assicurazione di cui all'articolo 210, che hanno la sede legale in un altro 
Stato membro, si applica l'articolo 206.
3. Gli accertamenti ispettivi nei confronti di imprese diverse da quelle di 
assicurazione e riassicurazione sono limitati alla verifica dell'esattezza dei 
dati e delle informazioni utili per l'esercizio della vigilanza supplementare 
sull'impresa di assicurazione di cui all'articolo 210.
Capo III
Vigilanza sulle operazioni infragruppo
Art. 215.
Operazioni infragruppo rilevanti
1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione che hanno sede legale 
nel territorio della Repubblica, le sedi secondarie, istituite nel territorio 
della Repubblica da imprese di assicurazione aventi sede legale in uno Stato 
terzo, nonche' le sedi secondarie istituite nel territorio della Repubblica da 
imprese di riassicurazione aventi sede legale in altro Stato membro ovvero in 
uno Stato terzo, sono soggette alla vigilanza dell'ISVAP sulle operazioni 
infragruppo che sono realizzate tra le medesime entita' e le imprese, di cui 
all'articolo 211, comma 1, o che intercorrono con una persona fisica che 
controlla o detiene una partecipazione nell'impresa di
assicurazione o in un'impresa inclusa nell'area della vigilanza supplementare.
2. Le operazioni infragruppo soggette a vigilanza in particolare riguardano:
a) i finanziamenti;
b) le garanzie, gli impegni e le altre operazioni iscritte nei conti d'ordine;
c) gli elementi ammessi a costituire il margine di solvibilita';
d) gli investimenti;
e) le operazioni di riassicurazione;
f) gli accordi di ripartizione dei costi.
3. Le imprese di assicurazione instaurano adeguati meccanismi di gestione del 
rischio e di controllo interno, ivi comprese idonee procedure contabili e di 
segnalazione, per consentire l'accertamento, la quantificazione, il monitoraggio 
e il controllo delle operazioni di cui ai commi 1 e 2. L'ISVAP verifica l'idoneita' 
delle procedure e con regolamento dispone prescrizioni generali in merito.
4. L'ISVAP esercita la vigilanza sulle operazioni di cui ai commi 1 e 2 al fine 
di accertare che tali operazioni non producano effetti negativi per la 
solvibilita' di un'impresa di assicurazione o possano arrecare pregiudizio agli 
interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni 
assicurative.
Art. 216.
Comunicazione delle operazioni rilevanti
1. L'ISVAP, avuto riguardo alla tipologia e alla rilevanza economica delle 
operazioni, individua con regolamento, in conformita' all'articolo 215, comma 4, 
le operazioni da assoggettare a comunicazione periodica successiva, con cadenza 
almeno annuale, e quelle da assoggettare ad un regime di comunicazione 
preventiva fissando, altresi', le modalita' e i termini per le comunicazioni 
stesse.
2. Se risulta che un'operazione soggetta a comunicazione preventiva determina 
gli effetti negativi di cui all'articolo 215, comma 3, o puo' arrecare 
pregiudizio per gli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a 
prestazioni assicurative, l'ISVAP vieta all'impresa, con provvedimento motivato 
il compimento dell'operazione entro il termine di venti giorni dalla ricezione 
della comunicazione. 
3. Se la documentazione prodotta in relazione alla comunicazione preventiva 
risulta incompleta o insufficiente, l'ISVAP richiede i necessari elementi 
integrativi. In tale ipotesi il termine e' interrotto e decorre nuovamente dalla 
data di ricezione della documentazione integrativa. Il termine e' invece sospeso 
se l'ISVAP formula rilievi o chiede ulteriori informazioni in relazione 
all'operazione e continua a decorrere dalla ricezione della documentazione 
prodotta.
4. L'ISVAP, qualora accerti che le operazioni soggette a comunicazione periodica 
successiva o quelle per le quali e' stata omessa la comunicazione preventiva 
producono o rischiano di produrre effetti negativi per la solvibilita' 
dell'impresa di assicurazione o pregiudizio per gli interessi degli assicurati e 
degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, ordina all'impresa di 
assicurazione di porre in atto le misure idonee a rimuovere tali conseguenze 
negative o pregiudizievoli, assegnando a tal fine un termine congruo.
Capo IV
Verifica della solvibilita' corretta
Art. 217.
Solvibilita' corretta delle imprese di assicurazione
1. Le imprese di assicurazione di cui all'articolo 210, comma 1, calcolano 
la situazione di solvibilita' corretta secondo le disposizioni stabilite 
dall'ISVAP con regolamento.
2. Ai fini del calcolo della situazione di solvibilita' corretta, fatta salva 
l'eliminazione della costituzione di capitale frutto di operazioni interne al 
gruppo, non si tiene conto delle imprese controllate ai sensi dell'articolo 
2359, primo comma, numero 3), del codice civile.
3. Le imprese di assicurazione di cui all'articolo 210, comma 1, trasmettono 
all'ISVAP, unitamente al bilancio d'esercizio, un prospetto dimostrativo della 
situazione di solvibilita' corretta alla data di chiusura dell'esercizio al 
quale il bilancio si riferisce secondo il modello di cui all'articolo 219, comma 
1, lettera b). 
Nota all'art. 217:
- Per l'art. 2359 del codice civile vedi la nota all'art. 72.
Art. 218.
Verifica della solvibilita' dell'impresa controllante
1. Le imprese di assicurazione di cui all'articolo 210, comma 2, effettuano 
una verifica della solvibilita' dell'impresa controllante secondo le 
disposizioni stabilite dall'ISVAP con regolamento.
2. Se un'impresa di partecipazione assicurativa, di riassicurazione o di 
assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo e' a sua volta controllata 
da una o piu' imprese di partecipazione assicurativa, di riassicurazione, o di 
assicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo, la verifica della 
solvibilita' della controllante puo' essere effettuata solo a livello 
dell'ultima impresa controllante che sia un'impresa di partecipazione 
assicurativa, di riassicurazione o di assicurazione avente sede legale in uno 
Stato terzo.
3. L'ISVAP puo' richiedere, in casi eccezionali, che la verifica di cui al comma 
1 sia effettuata a tutti i livelli o a determinati livelli intermedi.
4. Nella verifica di cui al comma 1, vanno incluse tutte le imprese controllate 
o partecipate dall'impresa di partecipazione assicurativa, dall'impresa di 
riassicurazione o dall'impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato 
terzo.
5. Le imprese di assicurazione di cui all'articolo 210, comma 2, trasmettono 
all'ISVAP, unitamente al bilancio di esercizio, un prospetto dimostrativo della 
situazione di solvibilita' della controllante secondo il modello di cui 
all'articolo 219, comma 1, lettera d).
Art. 219.
Calcolo della situazione di solvibilita' corretta
1. L'ISVAP disciplina con regolamento:
a) i metodi di calcolo della solvibilita' corretta, i criteri di valutazione 
delle attivita' e delle passivita', i termini e le modalita' delle comunicazioni 
da effettuare periodicamente, i casi di esonero dall'obbligo di calcolo della 
solvibilita' corretta per le imprese di assicurazione controllate o partecipate;
b) il modello del prospetto dimostrativo della situazione di solvibilita' 
corretta, i criteri applicativi del calcolo della solvibilita' corretta, 
l'eliminazione del doppio o plurimo computo degli elementi costitutivi del 
margine di solvibilita', il trattamento, il trasferimento ed i limiti di 
utilizzo degli elementi costitutivi del margine di solvibilita', l'eliminazione 
della costituzione di capitale frutto di operazioni interne al gruppo;
c) il trattamento delle imprese di riassicurazione controllate o partecipate 
aventi sede legale nel territorio della Repubblica o in un altro Stato membro, 
delle imprese di partecipazione assicurativa intermedie, delle imprese di 
assicurazione controllate o partecipate aventi sede legale in uno Stato terzo, 
delle imprese di riassicurazione controllate o partecipate aventi sede legale in 
uno Stato terzo ai fini dell'inclusione nel calcolo della situazione di 
solvibilita' corretta, determinando agli stessi fini gli effetti derivanti dall'indisponibilita' 
delle informazioni relativamente ad imprese controllate o partecipate aventi 
sede legale in un altro Stato;
d) il modello del prospetto dimostrativo della situazione di solvibilita' della 
societa' che controlla l'impresa di assicurazione, i criteri e le modalita' di 
verifica della solvibilita' della medesima societa', i principi generali, i 
metodi di calcolo, il trattamento dell'impresa controllante ai fini del margine 
di solvibilita' teorico ed i casi di esonero dall'obbligo di verifica della 
solvibilita' dell'impresa controllante;
e) le modalita' tecniche per il calcolo della situazione di solvibilita' 
corretta, garantendo la permanenza della sostanziale equivalenza tra i metodi di 
calcolo.
Art. 220.
Accordi per la concessione di esoneri
1. Se un'impresa di assicurazione di cui all'articolo 210, comma 1, e' 
controllata da un'altra impresa di assicurazione o da un'impresa di 
riassicurazione o da un'impresa di partecipazione assicurativa aventi sede 
legale in un altro Stato membro, l'ISVAP puo' esonerare l'impresa di cui 
all'articolo 210, comma 1, dall'obbligo di calcolare la situazione di 
solvibilita' corretta, se l'Istituto ha concordato con le autorita' di vigilanza 
competenti degli Stati membri interessati di attribuire l'esercizio della 
vigilanza supplementare all'autorita' di vigilanza dell'altro Stato membro.
2. Se un'impresa di assicurazione di cui all'articolo 210, comma 2, e un'altra 
impresa di assicurazione con sede legale in un altro Stato membro sono 
controllate dalla stessa impresa di partecipazione assicurativa, dalla stessa 
impresa di riassicurazione o dalla stessa impresa di assicurazione avente sede 
legale in uno Stato terzo, l'ISVAP puo' esonerare l'impresa di assicurazione di 
cui all'articolo 210, comma 2, dall'obbligo di effettuare la verifica della 
solvibilita' della controllante, se l'Istituto ha concordato con le autorita' 
degli altri Stati membri interessati di attribuire l'esercizio della vigilanza 
supplementare all'autorita' di vigilanza dell'altro Stato membro.
Titolo XVI
MISURE DI SALVAGUARDIA RISANAMENTO E LIQUIDAZIONE
Capo I
Misure di salvaguardia
Art. 221.
Violazione delle norme sulle riserve tecniche o sulle attivita' a copertura
1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 184, qualora l'impresa, che ha 
sede legale nel territorio della Repubblica, non osservi le disposizioni sulle 
riserve tecniche e sulle attivita' a copertura delle medesime, l'ISVAP ne 
contesta la violazione e le ordina di conformarsi alle norme violate, assegnando 
un termine congruo per l'attuazione degli adempimenti richiesti, ma non 
pregiudizievole per la protezione degli interessi degli assicurati e degli altri 
aventi diritto a prestazioni assicurative.
2. L'ISVAP, nei casi di cui al comma 1, puo' vietare all'impresa di compiere 
atti di disposizione sui beni esistenti nel territorio della Repubblica e 
successivamente puo' consentirne, con specifiche autorizzazioni, una 
disponibilita' limitata, comunque informando preventivamente le autorita' di 
vigilanza degli altri Stati membri nei quali l'impresa opera. L'ISVAP puo' 
inoltre chiedere alle autorita' di vigilanza degli altri Stati membri, nei quali 
l'impresa possiede beni, di adottare analogo provvedimento, indicando i beni da 
assoggettare a tale misura.
3. Se l'impresa non ottempera nel termine assegnato all'ordine di cui al comma 
1, l'ISVAP puo':
a) nominare un commissario con i compiti di cui all'articolo 229 per 
l'eliminazione delle violazioni;
b) vietare l'assunzione di nuovi affari, per un periodo fino a sei mesi, allo 
scopo di salvaguardare gli interessi degli assicurati e degli altri aventi 
diritto a prestazioni assicurative, con gli effetti di cui all'articolo 167;
c) disporre, avuto riguardo alla gravita' della violazione, il vincolo sui 
singoli attivi iscritti nel registro a copertura delle riserve tecniche con le 
modalita' previste dall'articolo 224.
4. Il divieto di assunzione di nuovi affari e' comunicato alle autorita' di 
vigilanza degli altri Stati membri nei quali l'impresa opera ed e' pubblicato 
nel bollettino. Il provvedimento viene revocato prima del termine, se l'impresa 
ha eliminato o posto completo rimedio alla violazione contestata. La revoca e' 
comunicata alle autorita' di vigilanza degli altri Stati membri ed il relativo 
provvedimento e' pubblicato nel bollettino.
Art. 222.
Violazione delle norme sul margine di solvibilita' o sulla quota di garanzia
1. Qualora l'impresa, che ha sede legale nel territorio della Repubblica, 
non disponga del margine di solvibilita' nella misura necessaria, l'ISVAP 
richiede, ai fini della successiva approvazione, la presentazione, entro un 
termine congruo, ma non pregiudizievole per la protezione degli interessi degli 
assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, di un piano 
di risanamento.
2. Se il margine di solvibilita' si riduce al di sotto della quota di garanzia o 
se la quota non e' piu' costituita in conformita' alle pertinenti disposizioni 
di legge o dei provvedimenti di attuazione, l'ISVAP richiede, ai fini della 
successiva approvazione, la presentazione, entro un termine congruo, di un piano 
di finanziamento a breve termine, nel quale sono indicate le misure che 
l'impresa si propone di adottare per ristabilire la propria situazione 
finanziaria.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, l'ISVAP puo' vietare all'impresa di 
compiere atti di disposizione sui beni esistenti nel territorio della Repubblica 
e successivamente puo' consentirne, con specifiche autorizzazioni, una 
disponibilita' limitata, comunque informando preventivamente le autorita' di 
vigilanza degli altri Stati membri nei quali l'impresa opera. L'ISVAP puo' 
inoltre chiedere alle autorita' di vigilanza degli altri Stati membri, nei quali 
l'impresa possiede beni, di adottare analogo provvedimento, indicando i beni da 
assoggettare a tale misura.
4. Nei casi di cui al comma 2, l'ISVAP puo' anche disporre il vincolo sui 
singoli attivi iscritti nel registro a copertura delle riserve tecniche con le 
modalita' previste dall'articolo 224.
5. Nei confronti dell'impresa di assicurazione autorizzata ad esercitare sia i 
rami danni sia i rami vita, che non disponga in una delle due gestioni del 
margine di solvibilita' nella misura prescritta per ciascuna delle due gestioni, 
l'ISVAP puo' autorizzare il trasferimento di elementi espliciti eccedenti il 
margine di solvibilita' da una gestione all'altra per l'attuazione dei piani di 
risanamento o di finanziamento a breve termine.
6. Qualora il piano di risanamento o il piano di finanziamento riguardino una 
societa' cooperativa e prevedano un aumento di capitale sociale, il limite 
individuale di sottoscrizione del capitale sociale e' elevato sino al triplo. In 
tal caso, ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione 
assembleare di aumento del capitale sociale, la societa' cooperativa e' tenuta 
ad esibire il provvedimento adottato dall'ISVAP.
Art. 223.
Misure di intervento a tutela della solvibilita' prospettica dell'impresa di 
assicurazione
1. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 222, qualora i diritti degli 
assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative siano a 
rischio per effetto del deterioramento della posizione finanziaria dell'impresa 
di assicurazione, l'ISVAP puo' imporre, al fine di garantire che l'impresa sia 
in grado di soddisfare i requisiti di solvibilita' nel breve periodo, la 
costituzione di un margine di solvibilita' piu' elevato, rispetto a quello 
risultante dall'ultimo bilancio approvato, tenuto conto del piano di risanamento 
finanziario predisposto dall'impresa e riferito ai tre esercizi successivi.
2. L'ISVAP stabilisce, con regolamento, le norme di attuazione che riguardano, 
in particolare, i dati e le informazioni da indicare nel piano di risanamento 
finanziario, che deve includere, in ogni caso, uno stato patrimoniale ed un 
conto economico per ciascuno degli esercizi considerati, le previsioni relative 
alla raccolta premi, agli oneri per sinistri liquidati e riservati ed alle spese 
di gestione, la prevedibile situazione di tesoreria, una esposizione relativa ai 
mezzi finanziari destinati alla copertura del margine di solvibilita' e delle 
riserve tecniche ed una esposizione della politica di riassicurazione nel suo 
complesso e delle forme di copertura riassicurativa maggiormente significative.
3. L'ISVAP, valutata la situazione dell'impresa di assicurazione, puo' ridurre 
il valore di tutti gli elementi che rientrano nel margine di solvibilita' 
disponibile e cio' anche nel caso in cui abbiano subito una significativa 
diminuzione del valore di mercato nel periodo successivo alla fine del 
precedente esercizio.
4. In caso di rilevanti modifiche al contenuto o alla qualita' dei contratti di 
riassicurazione rispetto all'esercizio precedente ovvero nel caso in cui i 
contratti di riassicurazione non prevedano alcun trasferimento del rischio o 
prevedano un trasferimento di modesta entita', l'ISVAP puo' diminuire il 
coefficiente di riduzione stabilito ai fini del calcolo del margine di 
solvibilita' richiesto.
5. L'ISVAP non rilascia attestazioni di solvibilita' dell'impresa di 
assicurazione, alla quale ha richiesto il piano di risanamento finanziario, fino 
a quando ritenga che i diritti degli assicurati e degli altri aventi diritto a 
prestazioni assicurative siano a rischio.
Art. 224.
Procedura di apposizione del vincolo sulle attivita' patrimoniali
1. Quando il vincolo riguardi beni immobili, l'ISVAP ordina alla 
conservatoria dei registri immobiliari l'iscrizione di ipoteca, a favore dei 
crediti di assicurazione, sui beni immobili e sui diritti immobiliari di 
godimento dell'impresa che sono localizzati nel territorio della Repubblica.
2. L'ISVAP puo' ordinare l'apposizione del vincolo su ogni altro attivo, diverso 
da quelli di cui al comma 1, nelle forme previste dalla legge per ciascun tipo 
di beni o di diritti. Le autorita' ed i soggetti cui compete l'esecuzione del 
provvedimento sono tenuti al compimento degli atti e delle operazioni necessarie 
per rendere effettivo ed opponibile ai terzi il vincolo ordinato dall'ISVAP.
3. Dei provvedimenti adottati e' data comunicazione alle autorita' di vigilanza 
degli altri Stati membri nei quali l'impresa opera o possiede beni.
Art. 225.
Misure di salvaguardia in caso di revoca parziale dell'autorizzazione
1. In caso di revoca parziale dell'autorizzazione l'ISVAP, per salvaguardare 
gli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni 
assicurative e dei lavoratori dipendenti, puo' vietare all'impresa che ha sede 
nel territorio della Repubblica di compiere atti di disposizione sui propri 
beni, qualora tale provvedimento non sia gia' stato adottato per il caso di 
violazione delle norme sulle riserve tecniche, sulle attivita' a copertura, sul 
margine di solvibilita' richiesto o sulla quota di garanzia.
2. L'ISVAP puo' altresi' disporre il vincolo sui singoli attivi iscritti nel 
registro a copertura delle riserve tecniche con le modalita' previste 
dall'articolo 224.
3. Dei provvedimenti adottati ai sensi del commi 1 e 2 e' data comunicazione 
alle autorita' di vigilanza degli altri Stati membri nei quali l'impresa opera o 
possiede beni. Alle stesse autorita' puo' essere richiesto di adottare misure 
analoghe, cooperando nell'adozione di ogni provvedimento idoneo a salvaguardare 
gli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni 
assicurative.
Art. 226.
Imprese con sede legale in altri Stati membri e in Stati terzi
1. L'ISVAP vieta alle imprese di assicurazione, che hanno sede legale in 
altri Stati membri e che operano nel territorio della Repubblica in regime di 
stabilimento e di prestazione di servizi, di compiere atti di disposizione sui 
beni esistenti nel territorio della Repubblica, quando cio' sia richiesto dalle 
autorita' di vigilanza dei rispettivi Stati membri d'origine e siano indicati 
gli attivi che devono costituire oggetto di tale misura. A richiesta delle 
medesime autorita', l'ISVAP adotta altresi' i provvedimenti di vincolo delle 
singole attivita' patrimoniali a copertura delle riserve tecniche con le 
modalita' di cui all'articolo 224.
2. L'ISVAP applica le disposizioni di cui al presente capo nei confronti delle 
imprese di assicurazione che hanno sede legale in Stati terzi e delle imprese di 
riassicurazione che hanno sede legale in altri Stati membri o in Stati terzi in 
caso di violazione posta in essere dalla sede secondaria stabilita nel 
territorio della Repubblica.
3. Se la violazione riguarda le disposizioni sul margine di solvibilita' ed e' 
posta in essere da un'impresa di assicurazione extracomunitaria che sia 
stabilita, oltre che nel territorio della Repubblica, anche in altri Stati 
membri e che sia vigilata dall'ISVAP anche per le attivita' effettuate dalle 
sedi secondarie stabilite negli altri Stati membri, l'adozione dei provvedimenti 
di cui all'articolo 222 spetta all'ISVAP. Dei provvedimenti adottati e' data 
comunicazione alle autorita' di vigilanza degli altri Stati membri nei quali 
l'impresa opera o possiede beni. Alle stesse autorita' puo' essere richiesto di 
adottare misure analoghe, cooperando nell'adozione di ogni provvedimento idoneo 
a salvaguardare gli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a 
prestazioni assicurative.
4. Nel caso di cui al comma 3, se lo stato di solvibilita' per il complesso 
delle attivita' esercitate dalle sedi secondarie dell'impresa di assicurazione 
extracomunitaria e' sottoposto al controllo esclusivo dell'autorita' di 
vigilanza di un altro Stato membro, per l'adozione dei provvedimenti di cui 
all'articolo 224 sui beni posseduti dall'impresa nel territorio della Repubblica 
la medesima autorita' puo' avvalersi della cooperazione dell'ISVAP.
Art. 227.
Misure in caso di situazione di solvibilita' corretta negativa
1. Quando il calcolo della situazione di solvibilita' corretta di cui 
all'articolo 217 evidenzia un risultato negativo, l'ISVAP richiede all'impresa 
di assicurazione di cui all'articolo 210, comma 1, di presentare, entro un 
termine congruo, ma non pregiudizievole per la protezione degli interessi degli 
assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, un piano di 
intervento che identifichi le cause della deficienza ed illustri le iniziative 
che l'impresa si impegna a realizzare, entro un termine di esecuzione 
prestabilito, per ripristinare la situazione di solvibilita' corretta e per 
garantire la solvibilita' futura.
2. L'impresa tiene conto di eventuali piani di risanamento o di finanziamento a 
breve termine presentati da imprese di assicurazione controllate o partecipate.
3. L'ISVAP, ai fini dell'approvazione, puo' indicare le misure integrative o 
correttive del piano atte a ripristinare la situazione di solvibilita' corretta.
4. L'ISVAP, se valuta gravemente deficitaria la situazione di solvibilita' 
corretta, richiede all'impresa di cui all'articolo 210, comma 1, immediati 
interventi atti a eliminare o ridurre la deficienza della situazione di 
solvibilita' corretta. 
5. Nei casi di cui ai commi 1 e 4, si applicano le disposizioni di cui 
all'articolo 222, commi 3 e 4.
6. Se risultano gravi violazioni delle disposizioni legislative e amministrative 
sulla vigilanza supplementare o se, all'esito dell'intervento richiesto 
dall'ISVAP, permane una situazione di solvibilita' corretta gravemente 
deficitaria nei confronti dell'impresa di cui al comma 1, possono essere 
disposte le misure di risanamento di cui al capo II.
Art. 228.
Misure a seguito della verifica di solvibilita' dell'impresa controllante
1. L'ISVAP, se in base alla verifica sulla solvibilita' dell'impresa 
controllante di cui all'articolo 218, ritiene che la solvibilita' di un'impresa 
di assicurazione di cui all'articolo 210, comma 2, e' compromessa o rischia di 
esserlo, richiede all'impresa di assicurazione o all'impresa di partecipazione 
assicurativa capogruppo di presentare un programma di intervento atto a 
garantire la solvibilita', anche futura, dell'impresa stessa.
2. Quando le condizioni di solvibilita' in capo all'impresa controllante non 
sono ripristinate, ovvero in caso di mancata presentazione o mancata esecuzione 
del programma di cui al comma 1, l'ISVAP, fatta salva l'applicazione delle 
disposizioni di cui al titolo VII, capo III, puo':
a) assoggettare a preventiva autorizzazione qualsiasi operazione di cui 
all'articolo 215, nonche' le operazioni tra le imprese controllate dall'impresa 
di assicurazione di cui all'articolo 210, comma 2, e le imprese di cui 
all'articolo 211, comma 1, lettere b) e c), legate con l'impresa medesima da 
rapporti di controllo;
b) imporre l'accantonamento degli utili che sarebbero distribuibili alla 
controllante in un'apposita riserva di patrimonio netto.
Capo II
Misure di risanamento
Art. 229.
Commissario per il compimento di singoli atti
1. L'ISVAP, nel caso di grave inosservanza delle disposizioni di legge e dei 
relativi provvedimenti di attuazione, puo' disporre la nomina di un commissario 
per il compimento di singoli atti che siano necessari per rendere la gestione 
dell'impresa conforme a legge. 
2. Il provvedimento, in ogni caso, e' preceduto dalla contestazione delle 
violazioni accertate e puo' essere disposto decorso inutilmente il termine 
contestualmente assegnato per far cessare i fatti addebitati e rimuoverne gli 
effetti.
3. Si applicano, in quanto compatibili, il comma 1 dell'articolo 232, i commi 2, 
3 e 4 dell'articolo 233, il comma 1 dell'articolo 236 ed i commi 1, 2 e 3 
dell'articolo 237.
Art. 230.
Commissario per la gestione provvisoria
1. L'ISVAP puo' disporre, quando ricorrono i presupposti per 
l'amministrazione straordinaria di cui all'articolo 231 e concorrano ragioni di 
assoluta urgenza, che uno o piu' commissari assumano i poteri di amministrazione 
dell'impresa. Le funzioni degli organi di amministrazione e di controllo sono 
frattanto sospese. I commissari, nell'esercizio delle loro funzioni, sono 
pubblici ufficiali.
2. La gestione provvisoria non puo' avere durata superiore a due mesi. L'ISVAP 
puo' stabilire speciali cautele e limitazioni nella gestione dell'impresa. Si 
applicano, in quanto compatibili, il comma 1 dell'articolo 232, i commi 2, 3 e 4 
dell'articolo 233, i commi 3, 4 e 8 dell'articolo 234, i commi 1 e 2 
dell'articolo 235, il comma 1 dell'articolo 236 ed i commi 1, 2 e 3 
dell'articolo 237.
3. Qualora durante la gestione provvisoria intervenga lo scioglimento degli 
organi di amministrazione e di controllo ai sensi dell'articolo 231, comma 1, i 
commissari assumono le attribuzioni dei commissari straordinari fino 
all'insediamento degli organi straordinari. In tal caso si applica l'articolo 
231, comma 4.
4. Al termine della gestione provvisoria gli organi subentranti prendono in 
consegna l'azienda dai commissari con le modalita' previste dall'articolo 235, 
comma 1.
Art. 231.
Amministrazione straordinaria
1. Il Ministro delle attivita' produttive, su proposta dell'ISVAP, puo' 
disporre con decreto lo scioglimento degli organi con funzioni di 
amministrazione e di controllo dell'impresa quando:
a) risultino gravi irregolarita' nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni 
delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attivita' 
dell'impresa;
b) siano previste gravi perdite patrimoniali.
Lo scioglimento puo' essere richiesto all'ISVAP dagli organi amministrativi 
ovvero dall'assemblea straordinaria dell'impresa con istanza motivata sulla base 
dei presupposti di cui alle lettere a) e b) del presente comma.
2. La proposta e' preceduta dalla contestazione degli addebiti da parte 
dell'ISVAP, con assegnazione all'impresa di un termine congruo per presentare le 
controdeduzioni ovvero per rimuovere gli addebiti medesimi.
3. Le funzioni delle assemblee e degli organi diversi da quelli indicati nel 
comma 1 sono sospese per effetto del provvedimento di amministrazione 
straordinaria, salvo quanto previsto dall'articolo 234, comma 7.
4. Il decreto del Ministro delle attivita' produttive e la proposta dell'ISVAP 
sono comunicati dai commissari straordinari agli interessati, che ne facciano 
richiesta, non prima dell'insediamento di cui all'articolo 235, comma 1.
5. L'amministrazione straordinaria ha la durata di un anno dalla data di 
emanazione del decreto di cui al comma 1, salvo che il decreto preveda un 
termine piu' breve o che l'ISVAP ne autorizzi la chiusura anticipata. La 
procedura puo' essere prorogata, su proposta dell'ISVAP, dal Ministro delle 
attivita' produttive per un periodo non superiore a dodici mesi.
Art. 232.
Efficacia delle misure di risanamento sul territorio comunitario
1. I provvedimenti e le procedure di gestione provvisoria e di 
amministrazione straordinaria sono efficaci anche nei confronti delle succursali 
o di qualsiasi altra presenza delle imprese di assicurazione italiane nel 
territorio degli altri Stati membri.
2. L'ISVAP informa prontamente le autorita' di vigilanza degli altri Stati 
membri dell'avvenuta adozione di un provvedimento di gestione provvisoria o di 
amministrazione straordinaria e degli effetti che da tale provvedimento 
potrebbero derivare.
3. Le misure di risanamento, adottate nei confronti di imprese che hanno sede 
legale in un altro Stato membro, producono, a seguito della comunicazione 
all'ISVAP e senza necessita' di ulteriori adempimenti, i loro effetti sulle 
succursali delle imprese operanti nel territorio della Repubblica anche nei 
confronti dei terzi, anche se la legge italiana non preveda tali misure di 
risanamento o ne subordini l'applicazione a condizioni diverse da quelle per le 
quali sono state adottate dall'autorita' di vigilanza dell'altro Stato membro.
Art. 233.
Organi della procedura di amministrazione straordinaria
1. L'ISVAP nomina uno o piu' commissari straordinari per l'amministrazione 
dell'impresa ed un comitato di sorveglianza composto da tre a cinque componenti, 
il cui presidente e' designato nell'atto di nomina.
2. L'ISVAP puo' revocare o sostituire i commissari ed i componenti del comitato 
di sorveglianza nell'interesse del miglior svolgimento della procedura ed in 
ogni caso di perdita dei requisiti di cui al comma 4.
3. Le indennita' spettanti ai commissari, al presidente ed ai componenti del 
comitato di sorveglianza sono determinate dall'ISVAP. La spesa e' a carico 
dell'impresa sottoposta alla procedura.
4. Agli organi della procedura si applicano i requisiti di professionalita' e di 
onorabilita' stabiliti per i soggetti che svolgono, rispettivamente, funzioni di 
amministrazione e funzioni di controllo presso l'impresa di assicurazione o di 
riassicurazione.
Art. 234.
Poteri e funzionamento degli organi straordinari
1. I commissari straordinari esercitano le funzioni ed assumono i poteri di 
amministrazione dell'impresa. Essi provvedono ad accertare la situazione 
aziendale, a rimuovere le irregolarita' e ad amministrare l'impresa 
nell'interesse degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni 
assicurative. Le disposizioni del codice civile, statutarie o convenzionali, 
relative ai poteri di controllo spettanti ai titolari di partecipazioni non si 
applicano agli atti dei commissari. In caso di impugnazione delle decisioni dei 
commissari i soci non possono chiedere al tribunale la sospensione 
dell'esecuzione delle decisioni dei commissari soggette ad autorizzazione o 
comunque attuative di provvedimenti dell'ISVAP. I commissari, nell'esercizio 
delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali.
2. Il comitato di sorveglianza esercita le funzioni di controllo e fornisce 
pareri ai commissari nei casi previsti dal presente capo o stabiliti dall'ISVAP 
con regolamento.
3. Le funzioni degli organi straordinari hanno inizio con l'insediamento ai 
sensi dell'articolo 235, commi 1 e 2, e cessano con il passaggio delle consegne 
agli organi subentranti, fatti salvi gli adempimenti di cui all'articolo 236.
4. L'ISVAP, in via generale con regolamento o in via particolare con istruzioni 
specifiche impartite ai commissari e ai componenti del comitato di sorveglianza, 
puo' stabilire speciali cautele e limitazioni nella gestione dell'impresa. I 
componenti degli organi straordinari sono personalmente responsabili per 
l'inosservanza delle prescrizioni dell'ISVAP. Esse sono comunque inopponibili ai 
terzi che non ne abbiano avuto conoscenza. I commissari straordinari 
acquisiscono preventivamente il parere del comitato di sorveglianza e 
l'autorizzazione dell'ISVAP per la realizzazione di piani di risanamento che 
prevedano cessioni di portafoglio, di azienda o rami di azienda o di 
partecipazioni in altre societa'.
5. L'esercizio dell'azione sociale di responsabilita' contro i componenti dei 
disciolti organi amministrativi e di controllo e contro il direttore generale, 
la societa' di revisione e l'attuario revisore spetta ai commissari 
straordinari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione 
dell'ISVAP. Gli organi succeduti all'amministrazione straordinaria proseguono le 
azioni di responsabilita', riferendone periodicamente all'ISVAP.
6. I commissari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione 
dell'ISVAP, possono, nell'interesse della procedura, sostituire la societa' di 
revisione e l'attuario da essa nominato, nonche' l'attuario incaricato nei rami 
vita e l'attuario incaricato nel ramo dell'assicurazione obbligatoria per la 
responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti. 
Ai medesimi soggetti compete soltanto il corrispettivo per la durata residua 
dell'incarico e, comunque, per un periodo non superiore a tre mesi. Il nuovo 
incarico puo' avere durata massima fino al termine dell'amministrazione 
straordinaria.
7. I commissari, previa autorizzazione dell'ISVAP, possono convocare le 
assemblee e gli altri organi indicati nell'articolo 231, comma 3, con ordine del 
giorno non modificabile da parte dell'organo convocato.
8. Quando i commissari siano piu' d'uno, essi decidono a maggioranza dei 
componenti in carica ed i loro poteri di rappresentanza sono validamente 
esercitati con la firma congiunta di due di essi. E' consentita la delega di 
poteri, anche per categorie di operazioni, a uno o piu' commissari.
9. Il comitato di sorveglianza delibera a maggioranza dei componenti in carica 
ed in caso di parita' prevale il voto del presidente.
Art. 235.
Adempimenti iniziali
1. I commissari straordinari si insediano prendendo in consegna l'azienda 
dagli organi amministrativi disciolti con un sommario processo verbale. I 
commissari acquisiscono una situazione dei conti. Alle operazioni assiste almeno 
un componente del comitato di sorveglianza.
2. Qualora, per il mancato intervento degli organi amministrativi disciolti o 
per altre ragioni, non sia possibile l'esecuzione delle consegne, i commissari 
provvedono d'autorita' ad insediarsi, con l'assistenza di un notaio e, ove 
occorra, con l'intervento della forza pubblica.
3. Il commissario provvisorio di cui all'articolo 230 assume la gestione 
dell'impresa ed esegue le consegne ai commissari straordinari secondo le 
modalita' indicate nei commi 1 e 2.
4. Quando il bilancio relativo all'esercizio chiuso anteriormente all'inizio 
dell'amministrazione straordinaria non sia stato approvato, i commissari 
provvedono al deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, in 
sostituzione del bilancio, di una relazione sulla situazione patrimoniale ed 
economica redatta sulla base delle informazioni disponibili. La relazione e' 
accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza. E' comunque esclusa 
ogni distribuzione di utili.
Art. 236.
Adempimenti finali
1. I commissari straordinari e il comitato di sorveglianza, al termine delle 
loro funzioni, redigono separati rapporti sull'attivita' svolta e li trasmettono 
all'ISVAP.
2. La chiusura dell'esercizio in corso all'inizio dell'amministrazione 
straordinaria e' protratta ad ogni effetto di legge fino al termine della 
procedura. I commissari redigono un progetto di bilancio che viene presentato 
all'ISVAP, per l'approvazione, entro quattro mesi dalla chiusura 
dell'amministrazione straordinaria e successivamente pubblicato nei modi di 
legge.
3. I commissari, prima della cessazione delle loro funzioni, provvedono perche' 
siano ricostituiti gli organi sociali. Gli organi con funzioni di 
amministrazione prendono in consegna l'azienda dai commissari secondo le 
modalita' previste dall'articolo 235, comma 1.
Art. 237.
Adempimenti in materia di pubblicita'
1. Il decreto ministeriale di inizio e di chiusura della gestione 
straordinaria e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e successivamente 
riprodotto nel Bollettino. I provvedimenti di nomina, sostituzione o revoca 
degli organi della procedura sono pubblicati, a cura dell'ISVAP, nel Bollettino.
2. I provvedimenti di amministrazione straordinaria sono altresi' pubblicati, a 
cura dell'ISVAP, mediante estratto nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.
3. Entro quindici giorni dalla comunicazione della nomina, i commissari 
straordinari depositano l'atto di nomina per l'iscrizione nel registro delle 
imprese.
4. L'ISVAP, qualora sia informato da un altro Stato membro dell'adozione di un 
provvedimento di risanamento nei confronti di un'impresa che ha una succursale 
nel territorio della Repubblica, puo' provvedere alla pubblicazione della 
decisione con le modalita' che ritiene piu' opportune. Nella pubblicazione sono 
specificati l'autorita' che ha emesso il provvedimento, l'autorita' cui e' 
possibile proporre ricorso nel caso il provvedimento sia soggetto ad 
impugnazione, la normativa applicabile e il nominativo dell'eventuale 
amministratore straordinario.
Art. 238.
Esclusivita' delle procedure di risanamento
1. All'impresa di assicurazione o di riassicurazione non si applica il 
titolo III della legge fallimentare.
2. All'impresa di assicurazione o di riassicurazione non si applica l'articolo 
2409 del codice civile. Se vi e' fondato sospetto che i soggetti con funzioni di 
amministrazione, in violazione dei propri doveri, abbiano compiuto gravi 
irregolarita' nella gestione che possano arrecare danno all'impresa ovvero ad 
una o piu' societa' controllate, l'organo con funzioni di controllo o i soci che 
il codice civile abilita a presentare denuncia al tribunale possono denunciare i 
fatti all'ISVAP. L'ISVAP decide, con provvedimento motivato, nel rispetto dei 
principi del giusto procedimento.
Note all'art. 238:
- Il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 
aprile 1942, n. 81) concerne la
«Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione 
controllata e della liquidazione coatta amministrativa».
- L'art. 2409 del codice civile e' il seguente:
«Art. 2409 (Denunzia al tribunale). - Se vi e' fondato sospetto che gli 
amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi 
irregolarita' nella gestione che possono arrecare danno alla societa' o a una o 
piu' societa' controllate, i soci che rappresentano il decimo del capitale 
sociale o, nelle societa' che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, 
il ventesimo del capitale sociale possono denunziare i fatti al tribunale con 
ricorso notificato anche alla societa'.
Lo statuto puo' prevedere percentuali minori di partecipazione. Il tribunale, 
sentiti in camera di consiglio gli amministratori e i sindaci, puo' ordinare 
l'ispezione dell'amministrazione della societa' a spese dei soci richiedenti, 
subordinandola, se del caso, alla prestazione di una cauzione. Il provvedimento 
e' reclamabile. Il tribunale non ordina l'ispezione e sospende per un periodo 
determinato il procedimento se l'assemblea sostituisce gli amministratori e i 
sindaci con soggetti di adeguata professionalita', che si attivano senza indugio 
per accertare se le violazioni sussistono e, in caso positivo, per eliminarle, 
riferendo al tribunale sugli accertamenti e le attivita' compiute.
Se le violazioni denunziate sussistono ovvero se gli accertamenti e le attivita' 
compiute ai sensi del terzo comma risultano insufficienti alla loro 
eliminazione, il tribunale puo' disporre gli opportuni provvedimenti provvisori 
e convocare l'assemblea per le conseguenti deliberazioni. Nei casi piu' gravi 
puo' revocare gli amministratori ed eventualmente anche i sindaci e nominare un 
amministratore giudiziario, determinandone i poteri e la durata.
L'amministratore giudiziario puo' proporre l'azione di responsabilita' contro 
gli amministratori e i sindaci. Si applica l'ultimo comma dell'art. 2393.
Prima della scadenza del suo incarico l'amministratore giudiziario rende conto 
al tribunale che lo ha nominato; convoca e presiede l'assemblea per la nomina 
dei nuovi amministratori e sindaci o per proporre, se del aso, la messa in 
liquidazione della societa' o la sua ammissione ad una procedura concorsuale.
I provvedimenti previsti da questo articolo possono essere adottati anche su 
richiesta del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza o del comitato 
per il controllo sulla gestione, nonche', nelle societa' che fanno ricorso al 
mercato del capitale di' rischio, del pubblico ministero; in questi casi le 
spese per l'ispezione sono a carico della societa'.».
Art. 239.
Imprese di assicurazione di Stati terzi e di imprese di riassicurazione estere
1. Se un'impresa di assicurazione, che ha sede legale in uno Stato terzo, ha 
insediato una sede secondaria nel territorio della Repubblica, le misure di 
risanamento sono disposte nei confronti della sede italiana.
2. Nei confronti della sede secondaria i commissari esercitano le funzioni ed 
assumono i poteri di amministrazione spettanti agli organi di amministrazione 
dell'impresa di appartenenza. Allo stesso modo il comitato di sorveglianza 
esercita le funzioni di controllo.
3. Nel caso in cui l'impresa di assicurazione abbia insediato succursali in 
altri Stati membri, l'ISVAP coordina le proprie funzioni con quelle delle 
autorita' di tali Stati. I commissari collaborano con gli organi designati in 
altri Stati ove fossero presenti succursali sottoposte ad analoghi procedimenti.
4. Se un'impresa di riassicurazione, che ha sede legale in uno Stato membro od 
in uno Stato terzo, ha insediato una sede secondaria nel territorio della 
Repubblica, le misure di risanamento sono disposte nei confronti della sede 
italiana. Si applica il comma 2. 
5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente capo.
Capo III
Decadenza e revoca dell'autorizzazione
Art. 240.
Decadenza dall'autorizzazione rilasciata all'impresa di assicurazione
1. L'impresa di assicurazione decade dall'autorizzazione quando:
a) non da' inizio all'attivita' entro i primi dodici mesi;
b) rinuncia espressamente all'autorizzazione;
c) non esercita l'attivita' per un periodo superiore a sei mesi;
d) trasferisce l'intero portafoglio ad altra impresa di assicurazione;
e) si verifica una causa di scioglimento della societa'.
Qualora l'impresa non abbia dato inizio all'attivita' entro i primi dodici mesi 
ovvero non abbia esercitato la stessa per un periodo superiore a sei mesi, in 
presenza di giustificati motivi e su richiesta dell'impresa interessata, l'ISVAP 
puo' consentire un limitato periodo di proroga non superiore a sei mesi.
2. Se l'inattivita', la rinuncia o la cessazione dell'attivita' riguardano 
soltanto alcuni dei rami per i quali l'impresa di assicurazione e' stata 
autorizzata, la decadenza concerne esclusivamente tali rami.
3. L'ISVAP accerta, con provvedimento pubblicato nel Bollettino, la decadenza 
dall'autorizzazione e, nel caso riguardi il complesso dei rami esercitati, 
dispone la cancellazione dall'albo delle imprese di assicurazione e di 
riassicurazione. Il provvedimento e' comunicato dall'ISVAP alle autorita' di 
vigilanza degli altri Stati membri.
4. L'impresa di assicurazione limita l'attivita' alla gestione dei contratti in 
corso e non assume nuovi affari a far data dalla pubblicazione del provvedimento 
di decadenza. La medesima disposizione si applica nel caso di decadenza limitata 
ad uno o piu' rami di attivita'.
5. Le clausole di tacito rinnovo perdono efficacia con la pubblicazione del 
provvedimento di decadenza. Nei contratti che hanno durata superiore all'anno il 
contraente puo' recedere, mediante comunicazione scritta all'impresa, con 
effetto dalla scadenza della prima annualita' successiva alla pubblicazione del 
provvedimento di decadenza.
6. Se la decadenza dall'autorizzazione consegue al verificarsi delle situazioni 
di cui al comma 1, lettere b), c) ed e), l'ISVAP, quando ricorrono le condizioni 
previste all'articolo 245, non adotta il provvedimento di decadenza e propone al 
Ministro delle attivita' produttive la revoca dell'autorizzazione e la 
liquidazione coatta amministrativa dell'impresa di assicurazione.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all'impresa di 
assicurazione che ha sede legale in uno Stato terzo e che e' autorizzata ad 
operare nel territorio della Repubblica con una sede secondaria. Quando l'autorita' 
di vigilanza dello Stato terzo ha adottato un provvedimento di decadenza nei 
confronti dell'impresa di assicurazione, analogo provvedimento e' adottato nei 
confronti della sede secondaria.
Art. 241.
Liquidazione ordinaria dell'impresa di assicurazione
1. L'impresa di assicurazione informa tempestivamente l'ISVAP del 
verificarsi di una causa di scioglimento della societa'. L'ISVAP, verificata la 
sussistenza dei presupposti per la liquidazione ordinaria nei casi previsti 
all'articolo 240, comma 1, approva, con il provvedimento di decadenza 
dall'autorizzazione o con altro successivo, la nomina dei liquidatori prima 
dell'iscrizione nel registro delle imprese degli atti che deliberano o 
dichiarano lo scioglimento della societa'. Non si puo' dar corso all'iscrizione 
nel registro delle imprese degli atti che deliberano o dichiarano lo 
scioglimento della societa' se non consti l'accertamento di cui al presente 
comma.
2. I liquidatori devono possedere i requisiti di onorabilita' e di 
professionalita' prescritti con il regolamento del Ministro delle attivita' 
produttive di cui all'articolo 76. Qualora perdano i relativi requisiti, i 
liquidatori decadono dalla carica. Se l'assemblea non provvede alla loro 
sostituzione entro trenta giorni dalla conoscenza del sopravvenuto difetto dei 
requisiti, l'ISVAP propone al Ministro delle attivita' produttive l'adozione del 
provvedimento di liquidazione coatta amministrativa.
3. La liquidazione si svolge secondo le norme stabilite dal codice civile, ferme 
restando le disposizioni in materia di riserve tecniche e di attivita' a 
copertura previste nel titolo III. I liquidatori trasmettono all'ISVAP il 
bilancio annuale redatto secondo le disposizioni previste nel titolo VIII. 
L'impresa rimane soggetta alla vigilanza dell'ISVAP sino alla cancellazione 
della societa' dal registro delle imprese.
4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 245, se la procedura di 
liquidazione non si svolge con regolarita' o con speditezza, l'ISVAP, con 
provvedimento pubblicato sul Bollettino, puo' disporre la sostituzione dei 
liquidatori, nonche' dei componenti degli organi di controllo. La sostituzione 
degli organi non comporta il mutamento della procedura di liquidazione.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all'impresa di 
assicurazione che ha sede legale in uno Stato terzo e che e' autorizzata ad 
operare in stabilimento nel territorio della Repubblica, fermo restando che 
l'efficacia dei provvedimenti adottati e' limitata alla medesima sede 
secondaria.
Art. 242.
Revoca dell'autorizzazione rilasciata all'impresa di assicurazione
1. L'autorizzazione e' revocata quando l'impresa di assicurazione:
a) non si attiene, nell'esercizio dell'attivita', ai limiti imposti nel 
provvedimento di autorizzazione o previsti nel programma di attivita';
b) non soddisfa piu' alle condizioni di accesso all'attivita' assicurativa;
c) e' gravemente inadempiente alle disposizioni del presente codice;
d) non ha realizzato, entro i termini stabiliti, le misure previste dal piano di 
risanamento o dal piano di finanziamento ovvero non ha realizzato entro i 
termini stabiliti, nel caso in cui sia soggetta a vigilanza supplementare, le 
misure previste dal piano di intervento;
e) viene assoggettata a liquidazione coatta ovvero e' dichiarato lo stato di 
insolvenza dall'autorita' giudiziaria.
2. L'autorizzazione all'esercizio del ramo della responsabilita' civile per i 
danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, fermo 
quanto previsto al comma 1, e' altresi' revocata nel caso di ripetuto o 
sistematico rifiuto od elusione all'obbligo a contrarre, di cui all'articolo 
132, comma 1, o nel caso di ripetuta o sistematica violazione delle disposizioni 
sulle procedure di liquidazione dei sinistri di cui agli articoli 148 e 149.
3. La revoca puo' riguardare tutti i rami esercitati dall'impresa di 
assicurazione o solo alcuni di essi. Si applicano le disposizioni di cui 
all'articolo 240, commi 4 e 5.
4. La revoca dell'autorizzazione e' disposta con decreto del Ministro delle 
attivita' produttive, su proposta dell'ISVAP. Se la revoca riguarda tutti i rami 
esercitati, l'impresa e' contestualmente posta in liquidazione coatta con il 
medesimo provvedimento e l'ISVAP ne dispone la cancellazione dall'albo delle 
imprese di assicurazione. Il Ministro delle attivita' produttive, su proposta 
dell'ISVAP, puo' tuttavia consentire che l'impresa si ponga in liquidazione 
ordinaria, entro un termine perentorio, quando il provvedimento di revoca sia 
stato adottato per i motivi indicati al comma 1, lettere a) e b). 
5. Il Ministro delle attivita' produttive, su proposta dell'ISVAP, dispone 
inoltre la liquidazione coatta se l'impresa di assicurazione, nel caso di revoca 
limitata ad alcuni rami, non osserva le disposizioni di cui all'articolo 240, 
commi 4 e 5, ovvero quando la deliberazione di scioglimento e la nomina dei 
liquidatori non sono iscritte nel registro delle imprese nel termine assegnato 
ai sensi del comma 4.
6. I decreti del Ministro delle attivita' produttive sono pubblicati nella 
Gazzetta Ufficiale, sono riprodotti nel Bollettino e sono comunicati dall'ISVAP 
alle autorita' di vigilanza degli altri Stati membri.
Art. 243.
Revoca dell'autorizzazione rilasciata ad un'impresa di assicurazione di uno 
Stato terzo
1. La revoca dell'autorizzazione, rilasciata all'impresa di assicurazione 
che ha sede legale in uno Stato terzo per l'attivita' della sede secondaria nel 
territorio della Repubblica, e' disposta, in conformita' a quanto previsto 
dall'articolo 264, comma 1, nei casi e con le modalita' e per gli effetti di cui 
all'articolo 242.
2. La revoca e' altresi' disposta quando l'autorita' di vigilanza dello Stato 
terzo ha adottato nei confronti dell'impresa un provvedimento di revoca 
dell'autorizzazione all'esercizio delle attivita' assicurative nei rami vita o 
nei rami danni ovvero quando le autorita' dello Stato membro che controllano lo 
stato di solvibilita' dell'impresa medesima per il complesso delle operazioni da 
essa effettuate nel territorio dell'Unione europea hanno adottato analogo 
provvedimento per deficienze nella costituzione del margine di solvibilita' e 
della quota di garanzia. Nei casi previsti dal presente comma la revoca e' 
disposta per il complesso dei rami esercitati.
3. La revoca puo' altresi' essere disposta quando le autorita' di vigilanza 
dello Stato nel quale l'impresa ha sede legale hanno operato in violazione della 
condizione di parita' e reciprocita' di trattamento riservata alle imprese di 
assicurazione italiane ivi operanti, ovvero quando le medesime autorita' hanno 
imposto restrizioni alla libera disponibilita' dei beni posseduti in Italia 
dall'impresa o hanno ostacolato il trasferimento dei capitali
necessari all'impresa di assicurazione per il normale esercizio dell'attivita' 
nel territorio della Repubblica.
4. L'ISVAP puo' tuttavia consentire che l'impresa ponga in liquidazione 
ordinaria, entro un termine perentorio, la sede secondaria nel territorio della 
Repubblica quando il provvedimento di revoca e' adottato per i motivi indicati 
al comma precedente. Il Ministro delle attivita' produttive, su proposta 
dell'ISVAP, dispone inoltre la liquidazione coatta della sede secondaria quando 
la nomina dei liquidatori non e' iscritta nel registro delle imprese nel termine 
assegnato.
Art. 244.
Decadenza e revoca dell'autorizzazione rilasciata all'impresa di riassicurazione
1. La decadenza dall'autorizzazione rilasciata all'impresa di 
riassicurazione e' disposta nei casi previsti dall'articolo 240, comma 1. Si 
applicano le disposizioni di cui agli articoli 240, commi 2, 3, 4, 5 e 6, e 241, 
commi 1, 2, 3 e 4, intendendosi i rinvii come riferiti alla corrispondente 
disciplina delle imprese di riassicurazione.
2. La revoca dell'autorizzazione rilasciata all'impresa di riassicurazione e' 
disposta nei casi previsti dall'articolo 242, comma 1. Si applicano le 
disposizioni di cui all'articolo 242, commi 3, 4, 5 e 6, intendendosi i rinvii 
come riferiti alla corrispondente disciplina delle imprese di riassicurazione.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all'impresa di 
riassicurazione che ha sede legale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo 
e che e' autorizzata ad operare in stabilimento nel territorio della Repubblica, 
fermo restando che l'efficacia dei provvedimenti adottati e' limitata alla 
medesima sede secondaria. Quando l'autorita' di vigilanza dell'impresa di 
riassicurazione ha disposto la decadenza o la revoca dell'autorizzazione 
all'esercizio delle attivita' riassicurative, analogo provvedimento e' adottato 
nei confronti della sede secondaria.
Capo IV
Liquidazione coatta amministrativa
Art. 245.
Liquidazione coatta amministrativa
1. Il Ministro delle attivita' 
produttive, su proposta dell'ISVAP, puo' disporre, con decreto, la revoca 
dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' in tutti i rami e la 
liquidazione coatta amministrativa, anche quando ne sia in corso 
l'amministrazione straordinaria ovvero la liquidazione secondo le norme 
ordinarie, qualora le irregolarita' nell'amministrazione o le violazioni delle 
disposizioni legislative, amministrative o statutarie ovvero le perdite previste 
siano di eccezionale gravita'.
2. La liquidazione coatta puo' essere proposta dall'ISVAP, con il medesimo 
procedimento indicato nel comma 1, anche a seguito di istanza motivata degli 
organi amministrativi, dell'assemblea straordinaria, dei commissari straordinari 
o dei liquidatori ricorrendo i presupposti di cui al comma 1.
3. Il decreto del Ministro delle attivita' produttive e la proposta dell'ISVAP 
sono comunicati dai commissari liquidatori agli interessati, che ne facciano 
richiesta, non prima dell'insediamento.
4. Dalla data di emanazione del decreto cessano le funzioni degli organi 
amministrativi e di controllo, nonche' di ogni altro organo dell'impresa che sia 
ancora in carica. Cessano altresi' le funzioni dell'assemblea dei soci, fatte 
salve le ipotesi previste dagli articoli 262, comma 1, e 263, comma 2.
5. La liquidazione si compie sotto la vigilanza dell'ISVAP, che si avvale, 
qualora l'impresa operi attraverso succursali stabilite in altri Stati membri, 
anche delle autorita' di vigilanza di tali Stati. I provvedimenti e la procedura 
di liquidazione coatta amministrativa di imprese italiane si applicano e 
producono i loro effetti negli altri Stati membri.
6. L'ISVAP, qualora sia necessario od opportuno ai fini della liquidazione, puo' 
autorizzare i commissari liquidatori a proseguire operazioni specificamente 
individuate.
7. Le imprese di assicurazione non sono soggette a procedure concorsuali diverse 
dalla liquidazione coatta prevista dalle norme del presente capo. Per quanto non 
espressamente previsto si applicano, se compatibili, le disposizioni della legge 
fallimentare.
Art. 246.
Organi della procedura
1. L'ISVAP nomina uno o piu' commissari liquidatori ed un comitato di 
sorveglianza composto da tre a cinque componenti, il cui presidente e' designato 
nell'atto di nomina. I liquidatori e il comitato di sorveglianza sono nominati 
per un periodo triennale, rinnovabile senza limiti di tempo tenuto conto dei 
risultati e dell'operato degli organi della procedura.
2. L'ISVAP puo' revocare o sostituire i commissari ed i componenti del comitato 
di sorveglianza.
3. Le indennita' spettanti ai commissari ed ai componenti del comitato di 
sorveglianza sono determinate dall'ISVAP in base ai criteri da esso stabiliti. 
La spesa e' a carico dell'impresa sottoposta alla procedura.
4. Agli organi della procedura si applicano i requisiti di professionalita' e di 
onorabilita' stabiliti per i soggetti che svolgono, rispettivamente, funzioni di 
amministrazione e funzioni di controllo presso l'impresa di assicurazione o di 
riassicurazione.
Art. 247.
Adempimenti in materia di pubblicita'
1. I provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa sono pubblicati a 
cura dell'ISVAP nella Gazzetta Ufficiale e, per estratto, nella Gazzetta 
Ufficiale dell'Unione europea e sono altresi' riprodotti nel Bollettino.
2. L'ISVAP, qualora sia informato della liquidazione di un'impresa, che opera 
sul territorio della Repubblica in regime di stabilimento o di libera 
prestazione di servizi, dall'autorita' di vigilanza dello Stato membro di 
origine, puo' disporre la pubblicazione della decisione secondo le modalita' che 
ritiene piu' opportune. Nella pubblicazione e' indicata l'autorita' di vigilanza 
competente, la legislazione dello Stato membro che trova applicazione e il 
nominativo del liquidatore. La pubblicazione e' redatta in lingua italiana. I 
provvedimenti e le procedure di liquidazione di imprese di altri Stati membri 
sono disciplinati e producono i loro effetti,
senza ulteriori formalita', nell'ordinamento italiano secondo la normativa dello 
Stato di origine.
3. Entro quindici giorni dalla comunicazione della nomina i commissari 
depositano in copia l'atto di nomina degli organi della liquidazione per 
l'iscrizione nel registro delle imprese.
Art. 248.
Accertamento giudiziario dello stato di insolvenza
1. Se un'impresa, non sottoposta a liquidazione coatta, si trova in stato di 
insolvenza, il tribunale del luogo dove l'impresa ha la sede legale, su 
richiesta di uno o piu' creditori ovvero su istanza del pubblico ministero o 
d'ufficio, sentito l'ISVAP e i rappresentanti legali dell'impresa, dichiara lo 
stato di insolvenza con sentenza in camera di consiglio. Quando l'impresa sia 
sottoposta ad amministrazione straordinaria, il tribunale dichiara l'insolvenza 
anche su ricorso dei commissari straordinari, sentiti i commissari stessi, 
l'ISVAP e i cessati rappresentanti legali. Si applicano le disposizioni 
dell'articolo 195, primo, secondo periodo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, 
della legge fallimentare.
2. Se un'impresa si trova in stato di insolvenza al momento dell'emanazione del 
provvedimento di liquidazione coatta amministrativa e l'insolvenza non e' stata 
dichiarata ai sensi del comma 1, il tribunale del luogo in cui l'impresa ha la 
sede legale, su ricorso dei commissari liquidatori o su istanza del pubblico 
ministero o d'ufficio, sentiti l'ISVAP, i cessati rappresentanti legali 
dell'impresa e i commissari se nominati, accerta tale stato con sentenza in 
camera di consiglio. Si applicano le disposizioni dell'articolo 195, terzo, 
quarto, quinto e sesto comma, della legge fallimentare.
3. Nel caso dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione lo stato 
d'insolvenza si manifesta, oltre che nei modi indicati nell'articolo 5, secondo 
comma, della legge fallimentare, anche nella situazione di notevole, evidente e 
non transitoria insufficienza delle attivita' patrimoniali necessarie per far 
fronte agli impegni relativi ai crediti di assicurazione o di riassicurazione.
4. La dichiarazione giudiziale dello stato di insolvenza produce gli effetti 
indicati nell'articolo 203 della legge fallimentare.
Art. 249.
Effetti nei confronti dell'impresa, dei creditori e sui rapporti giuridici 
preesistenti
1. Dalla data di emanazione del provvedimento che dispone la liquidazione 
coatta nei confronti dell'impresa non puo' essere promossa o proseguita alcuna 
azione ne', per qualsiasi titolo, puo' essere parimenti promosso o proseguito 
alcun atto di esecuzione forzata o cautelare. Per le azioni civili di qualsiasi 
natura derivanti dalla liquidazione e' competente esclusivamente il tribunale 
del luogo dove l'impresa ha la sede legale.
2. Dalla data del provvedimento di liquidazione si producono gli effetti 
previsti dalle disposizioni del titolo II, capo III, sezione II e sezione IV, e 
dall'articolo 66 della legge fallimentare.
Nota all'art. 249:
- L'art. 66 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' il seguente:
«Art. 66 (Azione revocatoria ordinaria). - Il curatore puo' domandare che siano 
dichiarati inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei 
creditori, secondo le norme del codice civile.
L'azione si propone dinanzi al tribunale fallimentare, sia in confronto del 
contraente immediato, sia in confronto dei suoi aventi causa nei casi in cui sia 
proponibile contro costoro.
Art. 250.
Poteri e funzionamento degli organi liquidatori
1. I commissari liquidatori hanno la rappresentanza legale dell'impresa, 
esercitano tutte le azioni ad essa spettanti e procedono alle operazioni di 
accertamento del passivo e di liquidazione dell'attivo. I commissari, 
nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali.
2. Il comitato di sorveglianza assiste i commissari nell'esercizio delle loro 
funzioni e fornisce pareri nei casi previsti dalla legge o dalle disposizioni 
previste nel regolamento adottato dall'ISVAP. Il comitato di sorveglianza vigila 
sulla regolarita' della liquidazione e, a tal fine, periodicamente verifica 
l'adeguatezza delle procedure amministrative attuate dai commissari e svolge 
accertamenti sugli atti della liquidazione con particolare riguardo ai rapporti 
di natura patrimoniale.
3. L'ISVAP, in via generale con regolamento o in via particolare con istruzioni 
specifiche, puo' emanare direttive per lo svolgimento della procedura e puo' 
stabilire che per talune categorie di operazioni o di atti sia necessaria la 
preliminare acquisizione del parere del comitato di sorveglianza e 
l'autorizzazione preventiva dello stesso ISVAP. I componenti degli organi della 
liquidazione sono personalmente responsabili dell'inosservanza delle 
prescrizioni dell'ISVAP. Esse sono comunque inopponibili ai terzi che non ne 
abbiano avuto conoscenza.
4. I commissari presentano semestralmente all'ISVAP una relazione tecnica sulla 
situazione contabile e patrimoniale dell'impresa e sull'andamento della 
liquidazione, accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza. L'ISVAP 
fornisce alle autorita' degli altri Stati membri le informazioni che siano 
richieste sullo svolgimento della procedura di liquidazione dell'impresa 
rispetto alla quale e' l'autorita' competente. I commissari informano 
periodicamente i creditori, secondo le modalita' stabilite dall'ISVAP, con 
regolamento, sull'andamento della liquidazione.
5. L'esercizio dell'azione sociale di responsabilita' e dell'azione dei 
creditori sociali contro i componenti dei cessati organi amministrativi e di 
controllo ed il direttore generale, dell'azione contro la societa' di revisione 
e l'attuario revisore, nonche' dell'azione del creditore sociale contro la 
societa' o l'ente che esercita l'attivita' di direzione e coordinamento, spetta 
ai commissari, sentito il comitato di sorveglianza, previa
autorizzazione dell'ISVAP.
6. Ai commissari liquidatori e al comitato di sorveglianza si applica l'articolo 
234, commi 8 e 9.
7. I commissari, previa autorizzazione dell'ISVAP e con il parere favorevole del 
comitato di sorveglianza, possono farsi coadiuvare nello svolgimento delle 
operazioni dalla CONSAP, previa convenzione approvata dal Ministro delle 
attivita' produttive, ovvero da terzi, ma sotto la propria responsabilita', con 
oneri a carico della liquidazione. In casi eccezionali, i commissari, previa 
autorizzazione dell'ISVAP, possono delegare a terzi il compimento di singoli 
atti.
Art. 251.
Adempimenti iniziali
1. I commissari liquidatori si insediano prendendo in consegna l'azienda dai 
precedenti organi di amministrazione o di liquidazione ordinaria con un sommario 
processo verbale. I commissari acquisiscono una situazione dei conti e formano 
l'inventario. Alle operazioni assiste almeno un componente del comitato di 
sorveglianza e puo' essere presente un rappresentante dell'ISVAP.
2. Si applica l'articolo 235, commi 2 e 4.
Art. 252.
Accertamento del passivo
1. Entro sessanta giorni dalla nomina i commissari comunicano a ciascun 
creditore, mediante consegna diretta, raccomandata con avviso di ricevimento o 
trasmissione per via telematica, le somme risultanti a credito di ciascuno 
secondo le scritture e i documenti dell'impresa. La comunicazione s'intende 
effettuata con riserva di eventuali contestazioni.
2. La comunicazione e' effettuata all'ultimo indirizzo risultante agli atti 
dell'impresa. E' onere del creditore interessato, in caso di variazione, 
informare senza indugio i commissari. Nei confronti dei creditori irreperibili, 
o per i quali non vi sia prova dell'avvenuta ricezione all'ultimo indirizzo 
risultante agli atti dell'impresa, la comunicazione e' effettuata presso la 
cancelleria del tribunale del luogo dove ha sede legale l'impresa mediante
inserimento nel fascicolo relativo al deposito dello stato passivo. In tal caso 
la comunicazione puo' essere redatta in un unico documento.
3. L'informazione iniziale ai creditori che hanno la residenza abituale, il 
domicilio o la sede legale in uno Stato membro diverso dalla Repubblica, 
comprese le pubbliche amministrazioni di tali Stati, avviene con le modalita' 
indicate all'articolo 253.
4. L'ISVAP puo' stabilire ulteriori forme di pubblicita' allo scopo di rendere 
nota la scadenza dei termini per la presentazione delle domande di insinuazione 
al passivo da parte di coloro che non hanno ricevuto la comunicazione di cui al 
comma 1.
5. Entro trenta giorni dal ricevimento della raccomandata, i creditori possono 
presentare o inviare, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, i loro 
reclami ai commissari, allegando i documenti giustificativi. Negli stessi 
termini e modalita' i creditori che hanno la residenza abituale, il domicilio o 
la sede legale in un altro Stato membro, comprese le pubbliche amministrazioni, 
hanno diritto a presentare i loro reclami.
6. Entro novanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di liquidazione 
nella Gazzetta Ufficiale i creditori che non abbiano ricevuto la comunicazione 
prevista dai commi 1 e 3 possono chiedere ai commissari, mediante raccomandata 
con avviso di ricevimento, il riconoscimento dei propri crediti, presentando i 
documenti atti a provare l'esistenza, la specie e l'entita' dei propri diritti. 
Con le stesse modalita' e termini, salvo che l'ammissione non avvenga d'ufficio, 
i creditori che hanno la residenza abituale, il domicilio o la sede legale in un 
altro Stato membro, comprese le pubbliche amministrazioni, inviano ai commissari 
copia dei documenti giustificativi di cui sono in possesso e indicano la natura 
del credito, la data in cui e' sorto e il relativo importo. I medesimi creditori 
segnalano, inoltre, se diversi dagli assicurati e dagli altri aventi diritto a 
prestazioni assicurative, gli eventuali privilegi e i beni che li garantiscono.
7. I commissari, trascorso il termine previsto dal comma precedente e non oltre 
i novanta giorni successivi, presentano all'ISVAP l'elenco dei creditori ammessi 
e delle somme riconosciute a ciascuno, indicandone i diritti e l'ordine di 
prelazione, e l'elenco di coloro cui e' stato negato il riconoscimento delle 
pretese. E' accordato ai creditori, persone fisiche o giuridiche, che hanno 
residenza abituale, domicilio o la sede legale in un altro Stato membro, incluse 
le pubbliche amministrazioni, lo stesso trattamento e lo stesso grado di 
privilegio dei creditori italiani.
8. Nei medesimi termini previsti dal comma 7 i commissari depositano, dopo 
averne data comunicazione all'ISVAP, nella cancelleria del tribunale del luogo 
ove l'impresa ha sede legale, a disposizione degli aventi diritto, gli elenchi 
dei creditori ammessi con l'indicazione delle somme riconosciute e di coloro ai 
quali e' stato negato il riconoscimento delle pretese.
9. Successivamente i commissari, con le stesse modalita' di cui al comma 1, 
comunicano senza indugio a coloro ai quali e' stato negato in tutto o in parte 
il riconoscimento delle pretese, la decisione presa nei loro riguardi. 
Dell'avvenuto deposito dello stato passivo e' dato avviso tramite pubblicazione 
nel Bollettino.
10. Espletati gli adempimenti indicati nei commi 7 e 8, lo stato passivo diventa 
esecutivo.
Art. 253.
Informazione iniziale ai creditori noti di altri Stati membri
1. All'apertura della procedura di liquidazione i commissari informano per 
iscritto mediante raccomandata con avviso di ricevimento, senza indugio e 
individualmente, i creditori noti che hanno la residenza abituale, il domicilio 
o la sede legale in un altro Stato membro.
2. L'avviso indica i termini da rispettare per ottenere il riconoscimento del 
credito e degli eventuali privilegi, gli effetti derivanti dal loro mancato 
rispetto, i soggetti legittimati a ricevere la richiesta di insinuazione dei 
crediti, ove tale adempimento sia dovuto, i termini e le modalita' di 
presentazione dei reclami previsti dall'articolo 252, comma 5, e delle 
opposizioni previste dall'articolo 254, comma 1. L'avviso indica, inoltre, che i
creditori privilegiati o assistiti da una garanzia reale devono insinuare il 
credito. Per i crediti di assicurazione la comunicazione indica, altresi', gli 
effetti della liquidazione sui contratti ed in particolare la data dalla quale i 
contratti cessano di produrre i loro effetti, nonche' i diritti e gli obblighi 
dell'assicurato rispetto al contratto medesimo.
3. Le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono effettuate in lingua italiana e 
recano un'intestazione in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea volta a 
chiarire la natura e lo scopo delle comunicazioni stesse.
4. Per i soggetti di cui al comma 1 i termini indicati dagli articoli 252, comma 
5, e 254, comma 1, sono raddoppiati. Il termine indicato nell'articolo 252, 
comma 6, decorre dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea prevista dall'articolo 247, comma 1.
5. L'ISVAP determina, con regolamento, il contenuto, la lingua e lo schema dei 
formulari da adottare per l'informazione dei creditori.
Art. 254.
Opposizione allo stato passivo ed impugnazione dei crediti ammessi
1. Possono proporre opposizione allo stato passivo, i creditori esclusi o 
ammessi con riserva, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione 
prevista dall'articolo 252, comma 9.
2. L'opposizione e' disciplinata dagli articoli 98, 99 e 100 della legge 
fallimentare.
Nota all'art. 254:
- Gli articoli 98, 99 e 100 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 26, sono i 
seguenti:
«Art. 98 (Opposizione dei creditori esclusi o ammessi con riserva). - I 
creditori esclusi o ammessi con riserva possono fare opposizione, entro quindici 
giorni dal deposito dello stato passivo in cancelleria, presentando
ricorso al giudice delegato.
Il giudice fissa con decreto l'udienza in cui tutti i creditori opponenti e il 
curatore devono comparire avanti a lui, nonche' il termine per la notificazione 
al curatore del ricorso e del decreto.
Almeno cinque giorni prima dell'udienza i creditori devono costituirsi. Se il 
creditore non si costituisce, l'opposizione si reputa abbandonata.
Possono intervenire in causa gli altri creditori.».
«Art. 99 (Istruzione dell'opposizione e sentenza relativa). - Il giudice 
delegato provvede all'istruzione delle varie cause di opposizione e quindi fissa 
l'udienza per la discussione davanti al collegio a norma dell'art. 189 del 
codice di procedura civile.
Quando alcune opposizioni sono mature per la decisione e altre richiedono lunga 
istruzione, il giudice pronuncia ordinanza con la quale separa le cause e 
rimette al collegio quelle mature per la decisione.
Il tribunale pronuncia su tutte le opposizioni, che gli sono rimesse, con unica 
sentenza. Nella ipotesi prevista dall'art. 279, primo comma, del codice di 
procedura civile, il tribunale puo' ammettere provvisoriamente al passivo tutto 
o in parte il credito contestato.
La sentenza deve essere affissa alla porta esterna del tribunale entro otto 
giorni dalla sua pubblicazione, ed e' provvisoriamente esecutiva. Il cancelliere 
da' immediato avviso dell'avvenuta pubblicazione ai procuratori delle parti, a 
norma dell'art. 136 del codice di procedura civile.
Il termine per appellare e' di giorni quindici dall'affissione della sentenza. 
Si osservano per il giudizio di appello le disposizioni dei commi precedenti in 
quanto applicabili. Il termine per il ricorso in cassazione decorre dal giorno 
dell'affissione della sentenza ed e' ridotto della meta'.
«Art. 100 (Impugnazione dei crediti ammessi). - Entro quindici giorni dal 
deposito dello stato passivo in cancelleria ciascun creditore puo' impugnare i 
crediti ammessi, con ricorso al giudice delegato.
Il giudice fissa con decreto l'udienza in cui le parti e il curatore devono 
comparire davanti a lui, nonche' il termine perentorio per la notificazione del 
ricorso e del decreto al curatore ed ai creditori i cui crediti vengano 
impugnati. Le parti si costituiscono a norma dell'art. 98, terzo comma. Se 
all'udienza le parti non raggiungono l'accordo, il giudice dispone con ordinanza 
non impugnabile che in caso di ripartizione siano accantonate le quote spettanti 
ai creditori contestati. Per l'istruzione e la decisione delle impugnazioni si 
applicano le disposizioni dell'articolo precedente e il giudizio deve essere 
riunito a quello sulle opposizioni.».
Art. 255.
Appello
1. Contro la sentenza del tribunale che decide sulle cause di opposizione 
puo' essere proposto appello, anche dai commissari, entro il termine di quindici 
giorni dalla data di notificazione della stessa, osservandosi per il giudizio di 
appello le disposizioni previste dalla legge fallimentare e dal codice di 
procedura civile.
Art. 256.
Insinuazioni tardive
1. Dopo il deposito dello stato passivo e fino a quando non siano esauriti 
tutti i riparti, i creditori e i titolari di diritti reali sui beni in possesso 
dell'impresa, che non abbiano ricevuto la comunicazione ai sensi dell'articolo 
252, comma 1, e non risultino inclusi nello stato passivo, possono chiedere di 
far valere i loro diritti secondo quanto previsto dagli articoli 98, 99 e 100 
della legge fallimentare.
2. Tali soggetti sopportano le spese conseguenti al ritardo della domanda, salvo 
che il ritardo stesso non sia ad essi imputabile. Si applica il disposto 
dell'articolo 260, comma 5.
Art. 257.
Liquidazione dell'attivo
1. I commissari hanno tutti i poteri occorrenti per realizzare l'attivo, 
salve le limitazioni stabilite dall'autorita' che vigila sulla liquidazione. Per 
gli atti previsti dall'articolo 35 della legge fallimentare, in deroga a quanto 
disposto dall'articolo 206, secondo comma, della medesima, i commissari 
acquisiscono preventivamente il parere del comitato di sorveglianza e provvedono 
nel rispetto delle direttive che sono stabilite dall'ISVAP in via
generale con regolamento o che sono prescritte in via particolare con istruzioni 
specifiche.
2. I commissari, con il parere favorevole del comitato di sorveglianza e previa 
autorizzazione dell'ISVAP, possono cedere le attivita' e le passivita', 
l'azienda, rami d'azienda, nonche' beni e rapporti giuridici individuabili in 
blocco. La cessione puo' avvenire in qualsiasi stadio della procedura, anche 
prima del deposito dello stato passivo. Il cessionario risponde comunque delle 
sole passivita' risultanti dall'atto di cessione.
3. I commissari possono trasferire il portafoglio, nella sua totalita' o per 
singoli rami e senza che il trasferimento sia causa di scioglimento dei 
contratti di assicurazione ceduti, ad altra impresa che disponga di adeguate 
risorse patrimoniali entro sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento 
di liquidazione mediante convenzione approvata dall'ISVAP e pubblicata nel 
Bollettino. I rischi sono assunti dall'impresa cessionaria alla scadenza del 
termine di sessanta giorni.
4. Per tutto il periodo di tempo relativo ai premi pagati i contratti di 
assicurazione in corso non possono essere disdettati dall'impresa cessionaria a 
pena di nullita' della disdetta.
5. Anche ai fini dell'eventuale esecuzione di riparti agli aventi diritto, i 
commissari possono contrarre mutui, effettuare altre operazioni finanziarie 
passive e costituire in garanzia attivita' aziendali, secondo le prescrizioni e 
le cautele disposte dal comitato di sorveglianza e previa autorizzazione 
dell'ISVAP.
Note all'art. 257:
- Gli articoli 35 e 206 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 sono i seguenti:
«Art. 35 (Integrazione dei poteri del curatore). - Il giudice delegato, sentito 
il comitato dei creditori, puo' autorizzare con decreto motivato il curatore a 
consentire riduzioni di crediti, a fare transazioni, compromessi, rinunzie alle 
liti, ricognizioni di diritti di terzi, a cancellare ipoteche, a restituire 
pegni, a svincolare cauzioni e ad accettare eredita' e donazioni. Se gli atti 
suddetti sono di valore indeterminato o superiore a lire duecentomila, 
l'autorizzazione deve essere data, su proposta del giudice delegato e sentito il 
comitato dei creditori, dal tribunale con decreto motivato non soggetto a 
gravame. In quanto possibile, deve essere sentito anche il fallito.».
«Art. 206 (Poteri del commissario). - L'azione di responsabilita' contro gli 
amministratori e i componenti degli organi di controllo dell'impresa in 
liquidazione, a norma degli articoli 2393 e 2394 del codice civile, e' 
esercitata dal commissario liquidatore, previa autorizzazione dell'autorita' che 
vigila sulla liquidazione.
Per il compimento degli atti previsti dall'art. 35, in quanto siano di valore 
indeterminato o di valore superiore a lire 2 milioni e per la continuazione 
dell'esercizio dell'impresa il commissario deve essere autorizzato dall'autorita' 
predetta, la quale provvede sentito il comitato di sorveglianza.».
Art. 258.
Trattamento dei crediti derivanti da contratti di assicurazione
1. Gli attivi a copertura delle riserve tecniche dei rami vita e dei rami 
danni, che alla data del provvedimento di liquidazione coatta risultano iscritti 
nell'apposito registro, sono riservati in via prioritaria al soddisfacimento 
delle obbligazioni derivanti dai contratti ai quali essi si riferiscono.
2. Dalla pubblicazione del provvedimento di liquidazione, o dalla notifica 
all'impresa se anteriore, la composizione degli attivi indicati nel registro ed 
il registro medesimo non possono essere modificati dai commissari, ad eccezione 
della correzione di meri errori materiali, senza l'autorizzazione dell'ISVAP. I 
commissari includono nel registro, in deroga al vincolo di immodificabilita', i 
proventi finanziari maturati sugli attivi, nonche' l'importo dei premi incassati 
nel periodo compreso fra l'apertura della liquidazione e il pagamento dei 
crediti di assicurazione o, nel caso di trasferimento del portafoglio, fino alla 
data del trasferimento stesso. Se il ricavato della liquidazione degli attivi e' 
inferiore alla valutazione indicata nel registro, i commissari sono tenuti a 
darne giustificazione all'ISVAP.
3. Sugli attivi a copertura delle riserve tecniche dei rami vita si soddisfano 
con priorita' rispetto agli altri titolari di crediti sorti anteriormente al 
provvedimento di liquidazione, ancorche' assistiti da privilegio o ipoteca:
a) gli aventi diritto ai capitali o indennizzi per polizze scadute o sinistrate 
entro il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del 
provvedimento di liquidazione e gli aventi diritto a rendite maturate entro lo 
stesso termine;
b) i titolari di crediti derivanti da operazioni di capitalizzazione;
c) gli aventi diritto alle somme dovute per riscatti;
d) i titolari dei contratti in corso alla data di cui alla lettera a), in 
proporzione dell'ammontare delle riserve matematiche;
e) i titolari dei contratti che non prevedono la costituzione di riserve 
matematiche, proporzionalmente alla frazione di premio corrispondente al rischio 
non corso. Se gli attivi a copertura delle riserve tecniche dei rami vita 
risultano insufficienti per soddisfare i crediti indicati in precedenza, quelli 
di cui alle lettere a), b), c), e d) sono preferiti ai crediti di cui alla 
lettera e).
4. Sugli attivi a copertura delle riserve tecniche dei rami danni si soddisfano, 
con priorita' rispetto agli altri titolari di crediti sorti anteriormente al 
provvedimento di liquidazione, ancorche' assistiti da privilegio o ipoteca:
a) gli aventi diritto a capitali o indennizzi per sinistri verificatisi entro il 
sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento di 
liquidazione;
b) i titolari dei contratti in corso alla data di cui alla lettera a), in 
proporzione alla frazione del premio corrispondente al rischio non ancora corso. 
Se gli attivi a copertura delle riserve tecniche dei rami danni risultano 
insufficienti per soddisfare tutti i crediti indicati in precedenza, quelli di 
cui alla lettera a) sono preferiti ai crediti di cui alla lettera b).
5. Se gli attivi a copertura delle riserve tecniche relative ai contratti di 
assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla 
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti risultano insufficienti per 
soddisfare tutti i crediti indicati nel comma 4, si applicano le disposizioni 
previste dal capo I del titolo XVII.
6. Al pagamento dei crediti di cui ai commi 3 e 4 va anteposto il pagamento 
delle spese di cui all'articolo 111, primo comma, numero 1, della legge 
fallimentare. Le medesime spese gravano proporzionalmente sulle attivita' di 
ogni specie ancorche' assistite da privilegio o ipoteca.
Nota all'art. 258:
- L'art. 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e' il seguente:
«Art. 111 (Ordine di distribuzione delle somme). - Le somme ricavate dalla 
liquidazione dell'attivo sono erogate nel seguente ordine:
1) per il pagamento delle spese, comprese le spese anticipate dall'erario, e dei 
debiti contratti per l'amministrazione del fallimento e per la continuazione 
dell'esercizio dell'impresa, se questo e' stato autorizzato;
2) per il pagamento dei crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute 
secondo l'ordine assegnato dalla legge;
3) per il pagamento dei creditori chirografari, in proporzione dell'ammontare 
del credito per cui ciascuno di essi fu ammesso, compresi i creditori indicati 
al n. 2, qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero per la 
parte per cui rimasero non soddisfatti da questa. I prelevamenti indicati al n. 
1 sono determinati con decreto dal giudice delegato.».
Art. 259.
Trattamento dei crediti derivanti da contratti di riassicurazione
1. In caso di liquidazione coatta amministrativa del riassicurato si applica 
l'articolo 1930 del codice civile.
2. In caso di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa del riassicuratore 
o del riassicurato si applica l'articolo 1931 del codice civile.
Note all'art. 259:
- Gli articoli 1930 e 1931 del codice civile sono i seguenti:
«Art. 1930 (Diritto del riassicurato in caso di liquidazione coatta 
amministrativa). - In caso di liquidazione coatta amministrativa del 
riassicurato (1), il riassicuratore deve pagare integralmente l'indennita' 
dovuta al riassicurato, salva la compensazione con i premi e gli altri crediti.».
«Art. 1931 - (Compensazione dei crediti e debiti). - In caso di liquidazione 
coatta amministrativa dell'impresa del riassicuratore o del riassicurato, i 
debiti e i crediti che, alla fine della liquidazione, risultano dalla chiusura 
dei conti relativi a piu' contratti di riassicurazione, si compensano di 
diritto.».
Art. 260.
Ripartizione dell'attivo
1. I commissari procedono, secondo l'ordine stabilito dall'articolo 111 
della legge fallimentare, alla ripartizione dell'attivo liquidato. Le indennita' 
e i rimborsi spettanti agli organi della procedura di amministrazione 
straordinaria e ai commissari della gestione provvisoria che abbiano preceduto 
la liquidazione coatta amministrativa sono equiparate alle spese indicate 
nell'articolo 111, primo comma, numero 1), della legge fallimentare.
2. I commissari, sentito il comitato di sorveglianza e previa autorizzazione 
dell'ISVAP, possono distribuire acconti o eseguire riparti parziali, sia a 
favore di tutti gli aventi diritto sia a favore di talune categorie di essi, 
anche prima che siano realizzate tutte le attivita' e accertate tutte le 
passivita'.
3. Nell'effettuare i riparti, i commissari, in presenza di pretese di creditori 
o di altri interessati per le quali non sia stata definita l'ammissione allo 
stato passivo, accantonano le somme corrispondenti ai riparti non effettuati a 
favore di ciascuno di detti soggetti, al fine della distribuzione agli stessi 
nel caso di riconoscimento dei diritti o, in caso contrario, della loro 
liberazione a favore degli altri aventi diritto.
4. Nei casi previsti dal comma 3, i commissari, con il parere favorevole del 
comitato di sorveglianza e previa autorizzazione dell'ISVAP, possono acquisire 
idonee garanzie in sostituzione degli accantonamenti.
5. La presentazione oltre i termini dei reclami e delle domande previste 
dall'articolo 252, commi 5 e 6, fa concorrere solo agli eventuali riparti 
successivi, nei limiti in cui le pretese sono accolte dai commissari o, dopo il 
deposito dello stato passivo, dal giudice in sede di opposizione.
6. Coloro che hanno proposto insinuazione tardiva, ai sensi dell'articolo 256, 
concorrono solo ai riparti eseguiti dopo la presentazione del ricorso.
Nota all'art. 260:
- Per il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 vedi la nota all'art. 238; in 
particolare per l'art. 111 vedi la nota all'art. 258.
Art. 261.
Adempimenti finali
1. Liquidato l'attivo e prima dell'ultimo riparto ai creditori, i commissari 
sottopongono il bilancio finale di liquidazione, il rendiconto finanziario e il 
piano di riparto, accompagnati da una relazione propria e da quella del comitato 
di sorveglianza, all'ISVAP, che ne autorizza il deposito presso la cancelleria 
del tribunale.
2. Dell'avvenuto deposito e' data notizia mediante pubblicazione nel Bollettino. 
L'ISVAP puo' stabilire forme integrative di pubblicita'.
3. Nel termine di venti giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino, gli 
interessati possono proporre le loro contestazioni con ricorso al tribunale. Si 
applicano le disposizioni dell'articolo 254, commi 1 e 2.
4. Decorso il termine indicato senza che siano state proposte contestazioni 
ovvero definite queste ultime con sentenza passata in giudicato, i commissari 
liquidatori provvedono al riparto finale in conformita' di quanto previsto 
dall'articolo 260.
5. Le somme che non possono essere distribuite vengono depositate nei modi 
stabiliti dall'ISVAP per il successivo versamento agli aventi diritto, fatta 
salva la facolta' prevista dall'articolo 260, comma 4.
6. Si applicano le disposizioni del codice civile in materia di liquidazione 
delle societa' di capitali relative alla cancellazione della societa' e al 
deposito dei libri sociali.
7. La pendenza di ricorsi e giudizi, ivi compreso quello di accertamento dello 
stato di insolvenza, non preclude l'effettuazione degli adempimenti finali 
previsti ai commi da 1 a 6 e la chiusura della procedura di liquidazione coatta 
amministrativa. Tale chiusura e' subordinata all'esecuzione di accantonamenti o 
all'acquisizione di garanzie ai sensi dell'articolo 260, commi 3 e 4.
8. Successivamente alla chiusura della procedura di liquidazione coatta, i 
commissari liquidatori mantengono la legittimazione processuale, anche nei 
successivi stati e gradi dei giudizi in corso.
Ai commissari liquidatori, nello svolgimento delle attivita' connesse ai 
giudizi, si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 233, il comma 8 dell'articolo 
234 ed i commi 1, 3 e 7 dell'articolo 250.
9. Nei casi di cessione ai sensi dell'articolo 257, commi 2 e 3, i commissari 
sono estromessi, su propria istanza, dai giudizi relativi ai rapporti oggetto 
della cessione nei quali sia subentrato il cessionario.
Art. 262.
Concordato
1. In qualsiasi stadio della procedura di liquidazione coatta, i commissari, 
con il parere del comitato di sorveglianza, ovvero l'impresa ai sensi 
dell'articolo 152, secondo comma, della legge fallimentare, con il parere degli 
organi liquidatori, possono proporre un concordato al tribunale del luogo dove 
l'impresa ha la sede legale. La proposta di concordato e' autorizzata 
dall'ISVAP.
2. La proposta di concordato indica la percentuale offerta ai creditori 
chirografari, il tempo del pagamento e le eventuali garanzie.
3. La proposta di concordato e il parere degli organi liquidatori sono 
depositati nella cancelleria del tribunale. L'ISVAP puo' stabilire altre forme 
di pubblicita'.
4. Entro trenta giorni dal deposito, gli interessati possono proporre 
opposizione con ricorso depositato nella cancelleria, che viene comunicato ai 
commissari. In assenza di opposizioni il concordato diventa esecutivo.
5. In caso di opposizione il tribunale decide con sentenza in camera di 
consiglio sulla proposta di concordato, tenendo conto del parere reso 
dall'ISVAP. La sentenza e' pubblicata mediante deposito in cancelleria e nelle 
altre forme stabilite dal tribunale. Del deposito viene data comunicazione ai 
commissari e agli opponenti con biglietto di cancelleria. Si applica l'articolo 
254. 
6. Durante la procedura di concordato i commissari possono procedere a parziali 
distribuzioni dell'attivo ai sensi dell'articolo 260.
7. Alla proposta di concordato e all'intervento nella procedura in qualita' di 
assuntore del concordato medesimo e' legittimata, previa autorizzazione del 
Ministro delle attivita' produttive, la CONSAP.
Nota all'art. 262:
- L'art. 152 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e' il seguente:
«Art. 152 (Proposta di concordato). - La proposta di concordato per la societa' 
fallita e' sottoscritta da coloro che ne hanno la rappresentanza sociale. La 
proposta e le condizioni del concordato nelle societa' in nome collettivo e in 
accomandita semplice devono essere approvate dai soci che rappresentano la 
maggioranza assoluta del capitale, e nelle societa' per azioni, in accomandita 
per azioni e a responsabilita' limitata, nonche' nelle societa' cooperative 
devono essere approvate dall'assemblea straordinaria, salvo che tali poteri 
siano stati delegati agli amministratori.».
Art. 263.
Esecuzione del concordato e chiusura della procedura
1. I commissari, con l'assistenza del comitato di sorveglianza, 
sovrintendono all'esecuzione del concordato secondo le direttive che sono 
stabilite dall'ISVAP in via generale con regolamento o che sono prescritte in 
via particolare con istruzioni specifiche.
2. Eseguito il concordato, i commissari convocano l'assemblea dei soci perche' 
sia deliberata la modifica dell'oggetto sociale in relazione alla revoca 
dell'autorizzazione all'attivita' assicurativa o riassicurativa. Nel caso in cui 
non abbia luogo la modifica dell'oggetto sociale, i commissari procedono agli 
adempimenti per la cancellazione della societa' e il deposito dei libri sociali 
previsti dalle disposizioni del codice civile in materia di scioglimento e 
liquidazione delle societa' di capitali.
3. Si applica l'articolo 215 della legge fallimentare.
Nota all'art. 263:
- L'art. 2l5 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e' il seguente:
«Art. 215 (Risoluzione e annullamento del concordato).
- Se il concordato non e' eseguito, il tribunale, su ricorso del commissario 
liquidatore o di uno o piu' creditori, pronuncia, con sentenza in camera di 
consiglio e non soggetta a gravame, la risoluzione del concordato. Si applicano 
le disposizioni dei commi terzo e quarto dell'art. 137.
Su richiesta del commissario o dei creditori il concordato puo' essere annullato 
a norma dell'art. 138.
Risolto o annullato il concordato, si riapre la liquidazione amministrativa e l'autorita' 
che vigila sulla liquidazione adotta i provvedimenti che ritiene necessari.».
Art. 264.
Imprese di assicurazione di Stati terzi e imprese di riassicurazione estere
1. Se un'impresa di assicurazione, che ha sede legale in uno Stato terzo, ha 
insediato una succursale nel territorio della Repubblica, la liquidazione coatta 
e' disposta nei confronti della sede italiana. Si applica l'articolo 240, comma 
3.
2. Se un'impresa di riassicurazione, che ha sede legale in uno Stato membro o in 
uno Stato terzo, ha insediato una sede secondaria nel territorio della 
Repubblica, la liquidazione coatta e' disposta nei confronti della sede 
italiana. Si applica l'articolo 240, comma 3.
3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente capo.
Art. 265.
Liquidazione coatta di imprese non autorizzate
1. Il Ministro delle attivita' produttive, su proposta dell'ISVAP, dispone 
la liquidazione coatta dell'impresa che esercita l'attivita' di assicurazione o 
di riassicurazione senza essere stata autorizzata.
2. Nel caso di assoluta mancanza di attivita' da liquidare l'ISVAP procede alla 
nomina dei commissari, solo previa motivata richiesta da parte dei creditori o 
di altri soggetti interessati che venga presentata nel termine perentorio di 
sessanta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di liquidazione. 
In tal caso i commissari possono chiedere all'ISVAP, dopo aver provveduto al 
deposito dello stato passivo, l'autorizzazione a chiudere la liquidazione senza 
ulteriori formalita'.
3. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 213, secondo e terzo comma, 
della legge fallimentare.
Nota all'art. 265:
- L'art. 213 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e' il seguente:
«Art. 213 (Chiusura della liquidazione). - Prima dell'ultimo reparto ai 
creditori, il bilancio finale della liquidazione con il conto della gestione e 
il piano di reparto tra i creditori, accompagnati da una relazione del comitato 
di sorveglianza, devono essere sottoposti all'autorita', che vigila sulla 
liquidazione, la quale ne autorizza il deposito presso la cancelleria del 
tribunale e liquida il compenso al commissario. Dell'avvenuto deposito e' data 
notizia mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e nei giornali 
che siano designati dall'autorita' che vigila sulla liquidazione. Nel termine di 
venti giorni dall'inserzione nella Gazzetta Ufficiale, gli interessati possono 
proporre, con ricorso al tribunale, le loro contestazioni. Esse sono comunicate, 
a cura del cancelliere, all'autorita' che vigila sulla liquidazione, al 
commissario liquidatore e al comitato di sorveglianza, che nel termine di venti 
giorni possono presentare nella cancelleria del tribunale le loro osservazioni. 
Il presidente del tribunale nomina un giudice per l'istruzione e per i 
provvedimenti ulteriori a norma dell'art. 189 del codice di procedura civile. 
Decorso il termine indicato senza che siano proposte osservazioni, il bilancio, 
il conto di gestione e il piano di reparto si intendono approvati, e il 
commissario provvede alle ripartizioni finali tra i creditori. Si applicano le 
norme dell'art. 117, e se del caso degli articoli 2456 e 2457 del codice civile.».
Capo V
Responsabilita' per illecito amministrativo dipendente da reato
Art. 266.
Responsabilita' per illecito amministrativo dipendente da reato
1. Il pubblico ministero che iscrive, ai sensi dell'articolo 55 del decreto 
legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nel registro delle notizie di reato un 
illecito amministrativo a carico di un'impresa di assicurazione o di 
riassicurazione ne da' comunicazione all'ISVAP. Nel corso del procedimento, ove 
il pubblico ministero ne faccia richiesta, viene sentito l'ISVAP, che ha 
facolta' di presentare relazioni scritte.
2. In ogni grado del giudizio di merito, prima della sentenza, il giudice 
dispone, anche d'ufficio, l'acquisizione dall'ISVAP di aggiornate informazioni 
sulla situazione dell'impresa, con particolare riguardo alla struttura 
organizzativa e di controllo.
3. La sentenza irrevocabile che irroga nei confronti di un'impresa di 
assicurazione o di riassicurazione le sanzioni interdittive previste 
dall'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 8 giugno 
2001, n. 231, decorsi i termini per la conversione delle sanzioni medesime, e' 
trasmessa per l'esecuzione dall'autorita' giudiziaria all'ISVAP. A tal fine 
l'ISVAP puo' proporre o adottare gli atti previsti dai capi II, III e IV, avendo
presenti le caratteristiche della sanzione irrogata e le preminenti finalita' di 
salvaguardia della stabilita' e di tutela degli assicurati e degli altri aventi 
diritto a prestazioni assicurative.
4. Le sanzioni interdittive indicate nell'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), 
del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, non possono essere applicate in 
via cautelare alle imprese di assicurazione o di riassicurazione. Alle medesime 
non si applica, altresi', l'articolo 15 del decreto legislativo 8 giugno 2001, 
n. 231.
5. Il presente articolo si applica, in quanto compatibile, alle sedi secondarie 
italiane di imprese di altri Stati membri o di Stati terzi.
Note all'art. 266:
- Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale 19 giugno 2001, n. 140) concerne la «Disciplina della responsabilita' 
amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni 
anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 
settembre 2000, n. 300»; in particolare gli articoli 55, 9 e 15 sono i seguenti:
«Art. 55 (Annotazione dell'illecito amministrativo). - 1. Il pubblico ministero 
che acquisisce la notizia dell'illecito amministrativo dipendente da reato 
commesso dall'ente annota immediatamente, nel registro di cui all'art. 335 del 
codice di procedura penale, gli elementi identificativi dell'ente unitamente, 
ove possibile, alle generalita' del suo legale rappresentante nonche' il reato 
da cui dipende l'illecito.
2. L'annotazione di cui al comma 1 e' comunicata all'ente o al suo difensore che 
ne faccia richiesta negli stessi limiti in cui e' consentita la comunicazione 
delle iscrizioni della notizia di reato alla persona alla quale il reato e' 
attribuito.».
«Art. 9 (Sanzioni amministrative). - 1. Le sanzioni per gli illeciti 
amministrativi dipendenti da reato sono:
a) la sanzione pecuniaria;
b) le sanzioni interdittive;
c) la confisca;
d) la pubblicazione della sentenza.
2. Le sanzioni interdittive sono:
a) l'interdizione dall'esercizio dell'attivita';
b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni 
funzionali alla commissione dell'illecito;
c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per 
ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e 
l'eventuale revoca di quelli gia' concessi;
e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.».
«Art. 15 (Commissario giudiziale). - 1. Se sussistono i presupposti per 
l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attivita' 
dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la 
prosecuzione dell'attivita' dell'ente da parte di un commissario per un periodo 
pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando 
ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessita' la 
cui interruzione puo' provocare un grave pregiudizio alla collettivita';
b) l'interruzione dell'attivita' dell'ente puo' provocare, tenuto conto delle 
sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui e' situato, 
rilevanti ripercussioni sull'occupazione.
2. Con la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attivita', il giudice indica 
i compiti ed i poteri del commissario, tenendo conto della specifica attivita' 
in cui e' stato posto in essere l'illecito da parte dell'ente.
3. Nell'ambito dei compiti e dei poteri indicati dal giudice, il commissario 
cura l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di 
controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Non puo' 
compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del giudice.
4. Il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attivita' viene confiscato.
5. La prosecuzione dell'attivita' da parte del commissario non puo' essere 
disposta quando l'interruzione dell'attivita' consegue all'applicazione in via 
definitiva di una sanzione interdittiva.».
Capo VI
Effetti delle misure di risanamento e di liquidazione dell'impresa di 
assicurazione adottate da altri Stati membri
Art. 267.
Rapporti di lavoro, contratti su beni immobili navi e aeromobili, strumenti 
finanziari
1. In caso di adozione di un provvedimento di risanamento o di una procedura 
di liquidazione, da parte di un altro Stato membro nei confronti dell'impresa di 
assicurazione che ha sede legale in tale Stato, restano soggetti alla legge 
italiana:
a) i rapporti di lavoro con l'impresa di assicurazione sorti in Italia;
b) i contratti stipulati con l'impresa di assicurazione che danno diritto 
all'utilizzo o all'acquisto di un bene immobile situato nel territorio della 
Repubblica;
c) i diritti dell'impresa di assicurazione su un bene immobile, su una nave o su 
un aeromobile, che richiedono un'iscrizione in un pubblico registro italiano.
2. Agli atti a titolo oneroso, stipulati successivamente all'adozione di un 
provvedimento di risanamento o di una procedura di liquidazione, per effetto dei 
quali l'impresa di assicurazione disponga di un bene immobile, di una nave o di 
un aeromobile soggetti all'iscrizione in pubblico registro ovvero di strumenti 
finanziari la cui esistenza o il cui trasferimento presuppongono l'iscrizione in 
un registro pubblico o l'immissione in un sistema di deposito accentrato, si 
applica la legge italiana se, rispettivamente, l'immobile e' situato nel 
territorio della Repubblica, i pubblici registri della nave o dell'aeromobile 
ovvero il registro o il sistema di deposito accentrato degli strumenti 
finanziari sono disciplinati dalla legge italiana.
Art. 268.
Diritti reali di terzi su beni situati nel territorio della Repubblica
1. L'adozione di un provvedimento di risanamento o di una procedura di 
liquidazione, da parte di un altro Stato membro nei confronti di un'impresa di 
assicurazione che ha sede legale in tale Stato, non pregiudica i diritti reali 
di terzi su beni, mobili o immobili, siano essi beni determinati o universalita' 
di beni indeterminati, di proprieta' dell'impresa di assicurazione che si 
trovano nel territorio della Repubblica.
2. E' assimilato ad un diritto reale il diritto, iscritto in pubblico registro e 
opponibile a terzi, che consenta di ottenere un diritto reale ai sensi del comma 
1.
3. La disposizione di cui al comma 1 non osta alle azioni di nullita', 
annullamento o di inopponibilita' degli atti pregiudizievoli per la massa dei 
creditori previste dalla legislazione dello Stato membro dell'impresa nei 
confronti della quale e' stata adottata la misura di risanamento o di 
liquidazione. 
Art. 269.
Diritti del venditore, in caso di riserva di proprieta' sul bene situato nel 
territorio della Repubblica
1. L'adozione di un provvedimento di risanamento o di una procedura di 
liquidazione, da parte di un altro Stato membro nei confronti di un'impresa di 
assicurazione che ha sede legale in tale Stato e che ha stipulato un contratto 
preliminare di acquisto ovvero un contratto di acquisto con patto di riservato 
dominio di un bene, non pregiudica i diritti del venditore fondati sulla riserva 
di proprieta', allorche' il bene si trovi, al momento dell'adozione del 
provvedimento o dell'apertura della procedura, nel territorio della Repubblica.
2. L'adozione di un provvedimento di risanamento o di una procedura di 
liquidazione da parte di un altro Stato membro nei confronti di un'impresa di 
assicurazione che ha sede legale in tale Stato e che ha stipulato un contratto 
di cui al comma 1, la cui consegna si sia verificata prima dell'adozione dei 
provvedimenti stessi, non costituisce causa di scioglimento del contratto e non 
impedisce che l'acquirente ne acquisti la proprieta' dietro pagamento o 
adempimento delle obbligazioni pattuite, qualora tale bene si trovi in tale 
momento nel territorio della Repubblica.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non ostano alle azioni di nullita', 
di annullamento o di inopponibilita' degli atti pregiudizievoli per la massa dei 
creditori previste dalla legislazione dello Stato membro dell'impresa nei 
confronti della quale e' stata adottata la misura di risanamento o di 
liquidazione.
Art. 270.
Diritto alla compensazione nei rapporti con l'impresa di assicurazione
1. L'adozione di un provvedimento di risanamento o di una procedura di 
liquidazione, da parte di un altro Stato membro nei confronti di un'impresa di 
assicurazione che ha sede legale in tale Stato, non pregiudica il diritto del 
creditore di invocare la compensazione nei rapporti con l'impresa di 
assicurazione secondo quanto previsto dall'articolo 56 della legge fallimentare.
2. La disposizione di cui al comma 1 non osta alle azioni di annullamento, di 
nullita' o di inopponibilita' degli atti pregiudizievoli per la massa dei 
creditori previste dalla legislazione dello Stato membro dell'impresa nei 
confronti della quale e' stata adottata la misura di risanamento o di 
liquidazione.
Nota all'art. 270:
- L'art. 56 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e' il seguente:
«Art. 56 (Compensazione in sede di fallimento). - I creditori hanno diritto di 
compensare coi loro debiti verso il fallito i crediti che essi vantano verso lo 
stesso, ancorche' (19) non scaduti prima della dichiarazione di fallimento. Per 
i crediti non scaduti la compensazione tuttavia non ha luogo se il creditore ha 
acquistato il credito per atto tra i vivi dopo la dichiarazione di fallimento o 
nell'anno anteriore.».
Art. 271.
Operazioni effettuate in mercati regolamentati italiani
1. Fermo quanto disposto dall'articolo 268, in caso di adozione di un 
provvedimento di risanamento o di una procedura di liquidazione, da parte di un 
altro Stato membro nei confronti di un'impresa di assicurazione che ha sede 
legale in tale Stato, restano soggetti alla legge italiana i diritti e gli 
obblighi, nei confronti dell'impresa di assicurazione, relativi alle operazioni 
di compensazione e novazione, al riacquisto ed alle cessioni con patto di 
riacquisto, nonche' ad ogni altra operazione effettuata in mercati regolamentati 
di strumenti finanziari autorizzati in Italia in conformita' al testo unico 
dell'intermediazione finanziaria, compresa la possibilita' di
esperire le azioni di nullita', di annullamento o di inopponibilita' dei 
pagamenti o delle transazioni, pregiudizievoli per la massa dei creditori.
Art. 272.
Condizione di proponibilita' delle azioni relative agli atti pregiudizievoli
1. L'azione di annullamento, di nullita' o di inopponibilita', fondata su 
disposizioni previste dalla legislazione dello Stato membro nel quale ha sede 
legale l'impresa di assicurazione nei confronti della quale e' stata adottata la 
misura di risanamento o di liquidazione, e' improponibile o improcedibile nei 
confronti di chi, avendo beneficiato dell'atto pregiudizievole per la massa dei 
creditori, prova che tale atto e' soggetto alla legge di uno Stato membro 
diverso da quello dove ha sede legale l'impresa e che la legge applicabile alla 
fattispecie non consente di impugnare l'atto con alcun mezzo.
Art. 273.
Cause pendenti relative allo spoglio di beni dell'impresa di assicurazione
1. Gli effetti di un provvedimento di risanamento o di una procedura di 
liquidazione, adottati da un altro Stato membro nei confronti di un'impresa di 
assicurazione che ha sede legale in tale Stato, su un giudizio pendente in 
Italia relativo alla rivendica di beni, nonche' di diritti sugli stessi, 
dell'impresa di assicurazione sono regolati dalla legge italiana.
Art. 274.
Riconoscimento e poteri dei commissari e dei liquidatori
1. I commissari o i liquidatori, nominati dall'autorita' dello Stato membro 
nel quale ha sede legale l'impresa di assicurazione assoggettata ad un 
provvedimento di risanamento o ad una procedura di liquidazione, che intendano 
agire nel territorio della Repubblica, per l'esercizio delle relative funzioni, 
sono tenuti a documentare la nomina con la presentazione di una copia, conforme 
all'originale, rilasciata dall'autorita' che ha emesso il provvedimento o 
mediante qualsiasi altra certificazione resa dalla competente autorita' dello 
stesso Stato. Ai medesimi commissari o ai liquidatori puo' essere richiesta una 
traduzione nella lingua italiana della documentazione di cui al presente comma.
2. Possono essere designati, in base alla legge dello Stato membro di origine 
dell'impresa di assicurazione, persone incaricate di assistere o, 
all'occorrenza, di rappresentare i commissari o i liquidatori nello svolgimento 
dei compiti derivanti dal provvedimento di risanamento o della procedura di 
liquidazione nel territorio della Repubblica con particolare riferimento ai 
rapporti con i creditori italiani.
3. Fermo restando quanto disposto dal comma 4, i commissari e i liquidatori 
esercitano nel territorio della Repubblica gli stessi poteri che hanno il 
diritto di esercitare nello Stato membro di origine dell'impresa di 
assicurazione, ma non possono svolgere compiti riservati alla forza pubblica o 
funzioni attribuite alla magistratura.
4. I commissari e i liquidatori nominati dall'autorita' dello Stato membro di 
origine dell'impresa di assicurazione sono tenuti, nell'esercizio delle loro 
funzioni nel territorio della Repubblica, al rispetto della legge italiana in 
particolare per quanto attiene alle modalita' di realizzazione degli attivi e 
alla disciplina dei rapporti di lavoro subordinato con particolare riguardo 
all'informazione dei dipendenti. I commissari o i liquidatori nominati dall'autorita' 
dello Stato membro di origine dell'impresa di assicurazione, nonche' ogni altro 
soggetto autorizzato dalle medesime autorita', possono chiedere, fermi restando 
eventuali specifici obblighi di pubblicita' previsti dalla legge italiana, che 
un provvedimento di risanamento o la decisione di apertura di una procedura di 
liquidazione sia annotata nei registri immobiliari, nel registro delle imprese o 
in altro pubblico registro italiano.
Capo VII
Disposizioni sul risanamento e sulla liquidazione nel gruppo assicurativo
Art. 275.
Amministrazione straordinaria della capogruppo assicurativa
1. Salvo quanto previsto dal presente articolo, alla capogruppo di un gruppo 
assicurativo si applicano le norme del capo II del presente titolo.
2. L'amministrazione straordinaria della capogruppo, oltre che nei casi previsti 
dall'articolo 231, puo' essere disposta quando:
a) risultino gravi inadempienze nell'esercizio dell'attivita' di direzione e di 
coordinamento per l'esecuzione delle istruzioni di vigilanza impartite 
dall'ISVAP;
b) una delle societa' del gruppo assicurativo sia stata sottoposta alla 
procedura del fallimento, del concordato preventivo, della liquidazione coatta 
amministrativa, dell'amministrazione straordinaria ovvero ad altra analoga 
procedura prevista da leggi speciali o dalla legislazione di altri Stati membri, 
nonche' quando sia stato nominato l'amministratore giudiziario secondo le 
disposizioni del codice civile in materia di denuncia al tribunale di gravi 
irregolarita' nella gestione e possa essere alterato in modo grave l'equilibrio 
finanziario o gestionale del gruppo.
3. L'amministrazione straordinaria della capogruppo dura un anno dalla data di 
emanazione del decreto del Ministro delle attivita' produttive, salvo che sia 
prescritto un termine piu' breve dal provvedimento medesimo o che ne sia 
disposta la chiusura anticipata. In casi eccezionali la procedura puo' essere 
prorogata per un periodo non superiore ad un anno.
4. I commissari straordinari, sentito il comitato di sorveglianza, previa 
autorizzazione dell'ISVAP, possono revocare o sostituire, anche in parte, gli 
amministratori delle societa' del gruppo al fine di realizzare i mutamenti degli 
indirizzi gestionali che si rendano necessari. I nuovi amministratori restano in 
carica al massimo sino al termine dell'amministrazione straordinaria della 
capogruppo. Gli amministratori revocati hanno titolo esclusivamente ad un 
indennizzo corrispondente ai compensi ordinari ad essi spettanti per la durata 
residua del mandato ma, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi.
5. I commissari straordinari possono richiedere, previa autorizzazione 
dell'ISVAP sentiti i cessati amministratori della societa', l'accertamento 
giudiziale dello stato di insolvenza delle societa' appartenenti al gruppo.
6. I commissari straordinari possono richiedere alle societa' del gruppo i dati, 
le informazioni e ogni altro elemento utile per adempiere al proprio mandato.
Art. 276.
Liquidazione coatta amministrativa della capogruppo assicurativa
1. Salvo quanto previsto dal presente articolo, alla capogruppo di un gruppo 
assicurativo si applicano le norme del capo IV del presente titolo.
2. La liquidazione coatta amministrativa della capogruppo, oltre che nei casi 
previsti dall'articolo 245, puo' essere disposta quando le inadempienze 
nell'esercizio dell'attivita' di direzione e di coordinamento per l'esecuzione 
delle istruzioni di vigilanza impartite dall'ISVAP siano di eccezionale gravita'.
3. I commissari liquidatori depositano annualmente nel registro delle imprese 
una relazione sulla situazione contabile e sull'andamento della liquidazione, 
corredata da notizie sia sullo svolgimento delle procedure cui sono sottoposte 
altre societa' del gruppo sia sugli eventuali interventi a tutela degli 
assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative. La relazione 
e' accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza. L'ISVAP puo' 
prescrivere speciali forme di pubblicita' per rendere noto l'avvenuto deposito 
della relazione.
4. Si applicano le disposizioni dell'articolo 275, commi 5 e 6.
5. Quando sia accertato giudizialmente lo stato di insolvenza, compete ai 
commissari l'esperimento dell'azione revocatoria prevista dall'articolo 67 della 
legge fallimentare nei confronti delle altre societa' del gruppo. L'azione puo' 
essere esperita per gli atti indicati ai numeri 1), 2) e 3) del primo comma 
dell'articolo 67 della legge fallimentare, che siano stati posti in essere nei 
cinque anni anteriori al provvedimento di liquidazione coatta, e per gli atti 
indicati al numero 4) e dal secondo comma dello stesso articolo, che siano stati 
posti in essere nei tre anni anteriori.
Nota all'art. 276:
- L'art. 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e' il seguente:
«Art. 67 (Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie).
- Sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato 
d'insolvenza del debitore:
1) gli atti a titolo oneroso compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di 
fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito 
sorpassano di oltre un quarto cio' che a lui e' stato dato o promesso;
2) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati 
con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nell'anno 
anteriore alla dichiarazione di fallimento;
3) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti nell'anno anteriore 
alla dichiarazione di fallimento per debiti preesistenti non scaduti;
4) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti entro 
sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento per debiti scaduti.
Sono altresi' revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo 
stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli 
atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per 
debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi 
anteriori alla dichiarazione di fallimento.
Non sono soggetti all'azione revocatoria:
a) i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attivita' 
d'impresa nei termini d'uso;
b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purche' non abbiano 
ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito 
nei confronti della banca;
c) le vendite a giusto prezzo d'immobili ad uso abitativo, destinati a 
costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti e affini 
entro il terzo grado;
d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purche' 
posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il 
risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il 
riequilibrio della sua situazione finanziaria e la cui ragionevolezza sia 
attestata ai sensi dell'art. 2501-bis, quarto comma, del codice civile;
e) gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del 
concordato preventivo, dell'amministrazione controllata, nonche' dell'accordo 
omologato ai sensi dell'art. 182-bis;
f) i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da 
dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito;
g) i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per 
ottenere la prestazione di servizi strumentali all'accesso alle procedure 
concorsuali di amministrazione controllata e di concordato preventivo.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano all'istituto di emissione, 
alle operazioni di credito su pegno e di credito fondiario; sono salve le 
disposizioni delle leggi speciali.».
Art. 277.
Amministrazione straordinaria delle societa' del gruppo assicurativo
1. Salvo quanto previsto nel presente articolo, quando la capogruppo sia 
sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta 
amministrativa, alle societa' del gruppo si applicano, ove ne ricorrono i 
presupposti, le norme del capo II del presente titolo. L'amministrazione 
straordinaria puo' essere richiesta all'ISVAP anche dai commissari straordinari 
e dai commissari liquidatori della capogruppo.
2. Quando presso societa' del gruppo sia stato nominato l'amministratore 
giudiziario secondo le disposizioni del codice civile in materia di denuncia al 
tribunale di gravi irregolarita' nella gestione, la procedura si converte in 
amministrazione straordinaria. Il tribunale competente, anche d'ufficio, 
dichiara con sentenza in camera di consiglio che la societa' e' soggetta alla 
procedura di amministrazione straordinaria e ordina la trasmissione degli atti 
all'ISVAP. Gli organi della cessata procedura e quelli dell'amministrazione 
straordinaria provvedono con urgenza al passaggio delle consegne, dandone 
notizia con le forme di pubblicita' stabilite dall'ISVAP. Restano salvi gli 
effetti degli atti legalmente compiuti.
3. Quando le societa' del gruppo da sottoporre all'amministrazione straordinaria 
siano soggette a vigilanza, il relativo provvedimento e' adottato sentita l'autorita' 
che esercita la vigilanza, alla quale, in caso di urgenza, potra' essere fissato 
un termine per la formulazione del parere.
4. La durata dell'amministrazione straordinaria delle societa' del gruppo e' 
indipendente da quella della procedura cui e' sottoposta la capogruppo.
Art. 278.
Liquidazione coatta amministrativa delle societa' del gruppo assicurativo
1. Salvo quanto previsto nel presente articolo, quando la capogruppo sia 
sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta 
amministrativa, alle societa' del gruppo si applicano, qualora ne sia stato 
accertato giudizialmente lo stato di insolvenza, le norme del capo IV del 
presente titolo. Per le imprese di assicurazione e di riassicurazione resta 
ferma comunque la disciplina del capo IV. La liquidazione coatta puo' essere 
richiesta all'ISVAP anche dai commissari straordinari e dai commissari 
liquidatori della capogruppo.
2. Quando presso societa' del gruppo siano in corso il fallimento, la 
liquidazione coatta o altre procedure concorsuali, queste si convertono nella 
liquidazione coatta disciplinata dal presente articolo. Fermo restando 
l'accertamento dello stato di insolvenza gia' operato, il tribunale competente, 
anche d'ufficio, dichiara con sentenza in camera di consiglio che la societa' e' 
soggetta alla procedura di liquidazione prevista dal presente articolo e ordina 
la trasmissione degli atti all'ISVAP. Gli organi della cessata procedura e 
quelli della liquidazione provvedono con urgenza al passaggio delle consegne, 
dandone notizia con le forme di pubblicita' stabilite dall'ISVAP. Restano salvi 
gli effetti degli atti legalmente compiuti.
3. Ai commissari liquidatori sono attribuiti i poteri previsti dall'articolo 
276, comma 5.
Art. 279.
Procedure proprie delle singole societa' del gruppo assicurativo
1. Quando la capogruppo non sia sottoposta ad amministrazione straordinaria 
o a liquidazione coatta amministrativa, le societa' del gruppo sono soggette 
alle procedure previste dalle norme di legge a esse applicabili. Dei relativi 
provvedimenti viene data comunicazione all'ISVAP a cura dell'autorita' 
amministrativa o giudiziaria che li ha emessi. Le autorita' amministrative o 
giudiziarie che vigilano sulle procedure informano l'ISVAP di ogni circostanza, 
emersa nello svolgimento delle medesime, rilevante ai fini della vigilanza sul 
gruppo assicurativo.
2. In deroga al comma 1, la societa' del gruppo non e' soggetta alla procedura 
ad essa altrimenti applicabile e, se avviata, viene convertita in 
amministrazione straordinaria o liquidazione coatta, se essa svolge funzioni 
strumentali essenziali per conto dell'impresa di assicurazione o di 
riassicurazione capogruppo. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 
277 e 278.
Art. 280.
Disposizioni comuni agli organi delle procedure
1. Fermo quanto disposto dagli articoli 233 e 246, le medesime persone 
possono essere nominate negli organi dell'amministrazione straordinaria e della 
liquidazione coatta amministrativa di societa' appartenenti allo stesso gruppo, 
quando cio' sia ritenuto utile per agevolare lo svolgimento delle procedure.
2. Il commissario che in una determinata operazione ha un interesse in conflitto 
con quello della societa', a cagione della qualita' di commissario di altra 
societa' del gruppo, ne da' notizia agli altri commissari, ove esistano, nonche' 
al comitato di sorveglianza e all'ISVAP. In caso di omissione, a detta 
comunicazione sono tenuti i membri del comitato di sorveglianza che siano a 
conoscenza della situazione di conflitto. Il comitato di sorveglianza puo' 
prescrivere speciali cautele e formulare indicazioni in merito all'operazione, 
dell'inosservanza delle quali i commissari sono personalmente responsabili. 
Ferma la facolta' di revocare e sostituire i componenti gli organi delle 
procedure, l'ISVAP puo' impartire direttive o disporre, ove del caso, la nomina 
di un commissario per compiere determinati atti.
3. Le indennita' spettanti ai commissari e ai componenti del comitato di 
sorveglianza sono determinate dall'ISVAP in base ai criteri dallo stesso 
stabiliti e sono a carico delle societa'. Le indennita' sono determinate 
valutando in modo complessivo le prestazioni connesse alle cariche eventualmente 
ricoperte in altre procedure nel gruppo.
Art. 281.
Disposizioni comuni sulla competenza giurisdizionale
1. Quando la capogruppo sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a 
liquidazione coatta amministrativa, per l'azione revocatoria prevista 
dall'articolo 276, comma 5, nonche' per tutte le controversie fra le societa' 
del gruppo e' competente il tribunale nella cui circoscrizione ha sede legale la 
capogruppo.
2. Quando la capogruppo sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a 
liquidazione coatta amministrativa, per i ricorsi avverso i provvedimenti 
amministrativi concernenti o comunque connessi alle procedure di amministrazione 
straordinaria e di liquidazione coatta amministrativa della capogruppo e delle 
societa' del gruppo e' competente il tribunale amministrativo regionale del 
Lazio con sede a Roma.
Art. 282.
Gruppi e societa' non iscritte all'albo
1. Le disposizioni degli articoli di cui al presente capo si applicano anche 
nei confronti dei gruppi e delle societa' per i quali, pur non essendo 
intervenuta l'iscrizione, ricorrano le condizioni per l'inserimento nell'albo 
dei gruppi assicurativi.
Titolo XVII
SISTEMI DI INDENNIZZO
Capo I
Disposizioni generali sul sistema di indennizzo dei danni derivanti dalla 
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti
Art. 283.
Sinistri verificatisi nel territorio della Repubblica
1. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, costituito presso la 
CONSAP, risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, 
per i quali vi e' obbligo di assicurazione, nei casi in cui:
a) il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato;
b) il veicolo o natante non risulti coperto da assicurazione;
c) il veicolo o natante risulti assicurato presso una impresa operante nel 
territorio della Repubblica, in regime di stabilimento o di liberta' di 
prestazione di servizi, e che al momento del sinistro si trovi in stato di 
liquidazione coatta o vi venga posta successivamente;
d) il veicolo sia posto in circolazione contro la volonta' del proprietario, 
dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del 
locatario in caso di locazione finanziaria.
d-bis) il veicolo sia stato 
spedito nel territorio della Repubblica italiana da uno Stato di cui 
all'articolo 1, comma 1, lettera bbb), e nel periodo indicato all'articolo 1, 
comma 1, lettera fff), numero 4-bis), lo stesso risulti coinvolto in un sinistro 
e sia privo di assicurazione;
d-ter) il sinistro sia cagionato da un veicolo estero con targa non 
corrispondente o non piu' corrispondente allo stesso veicolo.(*)
2. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), il risarcimento e' dovuto solo 
per i danni alla persona. In caso di danni gravi alla persona, il risarcimento 
e' dovuto anche per i danni alle cose, il cui ammontare sia superiore 
all'importo di euro 500, per la parte eccedente tale ammontare. Nei casi di cui 
al comma 1, lettere b), d-bis) e d-ter) il risarcimento e' dovuto per i danni 
alla persona, nonche' per i danni alle cose. Nel caso di cui al comma 1, lettera c), il risarcimento e' dovuto per 
i danni alla persona, nonche' per i danni alle cose. Nel caso di cui al comma 1, 
lettera d), il risarcimento e' dovuto, limitatamente ai terzi non trasportati e 
a coloro che sono trasportati contro la propria volonta' ovvero che sono 
inconsapevoli della circolazione illegale, sia per i danni alla persona sia per 
i danni a cose.(**)
3. Nel caso previsto dal comma 1, lettera a), il danno e' risarcito nei limiti 
dei minimi di garanzia previsti, per ogni persona danneggiata e per ogni 
sinistro, nel regolamento di cui all'articolo 128 relativamente alle autovetture 
ad uso privato. La percentuale di inabilita' permanente, la qualifica di 
convivente a carico e la percentuale di reddito del danneggiato da calcolare a 
favore di ciascuno dei conviventi a carico sono determinate in base alle norme 
del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli 
infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
4. Nei casi previsti dal comma 1, lettere b), c), d), d-bis) e d-ter), il danno e' risarcito nei 
limiti dei massimali indicati nel regolamento di cui all'articolo 128 per i 
veicoli o i natanti della categoria cui appartiene il mezzo che ha causato il 
danno.(***)
5. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada e' surrogato, per l'importo 
pagato, nei diritti dell'assicurato, del danneggiato verso l'impresa posta in 
liquidazione coatta, beneficiando dello stesso trattamento previsto per i 
crediti di assicurazione indicati all'articolo 258, comma 4, lettera a). 
L'impresa di assicurazione che ha provveduto alla liquidazione del danno, ai 
sensi dell'articolo 150, ha diritto di regresso nei confronti del Fondo di 
garanzia per le vittime della strada in caso di liquidazione coatta dell'impresa 
di assicurazione del veicolo responsabile.
(*) N.d.R.: commi aggiunti dall'art. 1 del D.Lgs. n. 198 del 6 novembre 2007, recante "Attuazione della direttiva 2005/14/CE che modifica le direttive 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE, 90/232/CEE e 2000/26/CE sull'assicurazione della responsabilita' civile risultante dalla circolazione di autoveicoli.", pubblicato nella G.U. n. 261 del 9-11-2007 - S.O. n.228)
(**) N.d.R.: comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. n. 198 del 6 novembre 2007, recante "Attuazione della direttiva 2005/14/CE che modifica le direttive 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE, 90/232/CEE e 2000/26/CE sull'assicurazione della responsabilita' civile risultante dalla circolazione di autoveicoli.", pubblicato nella G.U. n. 261 del 9-11-2007 - S.O. n.228)
(***) N.d.R.: comma così 
modificato dall'art. 1 del D.Lgs. n. 198 del 6 novembre 2007, recante 
"Attuazione della direttiva 2005/14/CE che modifica le direttive 72/166/CEE, 
84/5/CEE, 88/357/CEE, 90/232/CEE e 2000/26/CE sull'assicurazione della 
responsabilita' civile risultante dalla circolazione di autoveicoli.", 
pubblicato nella G.U. n. 261 del 9-11-2007 - S.O. n.228)
Art. 284.
Sinistri verificatisi in altro Stato membro
1. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada e' tenuto altresi' a 
risarcire i sinistri causati sul territorio di un altro Stato membro da veicoli 
ivi immatricolati che siano assicurati presso un'impresa con sede legale in 
Italia operante in tale altro Stato in regime di stabilimento o di liberta' di 
prestazione di servizi, che al momento del sinistro si trovi in stato di 
liquidazione coatta o vi venga posta successivamente. Si applica l'articolo 283, 
comma 5.
2. Il Ministro delle attivita' produttive autorizza, con decreto da pubblicare 
nella Gazzetta Ufficiale, la CONSAP a sottoscrivere le convenzioni con i fondi 
di garanzia degli altri Stati membri concernenti il risarcimento dei sinistri di 
cui al comma 1.
Art. 285
Fondo di garanzia per le vittime della strada
1. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada e' amministrato, sotto 
la vigilanza del Ministero delle attivita' produttive, dalla CONSAP con 
l'assistenza di un apposito comitato.
2. Il Ministro delle attivita' produttive disciplina, con regolamento, le 
condizioni e le modalita' di amministrazione, di intervento e di rendiconto del 
Fondo di garanzia per le vittime della strada, nonche' la composizione del 
comitato di cui al comma 1.
3. Le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la 
responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a 
motore e dei natanti sono tenute a versare annualmente alla CONSAP, gestione 
autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada, un contributo 
commisurato al premio incassato per ciascun contratto stipulato in adempimento 
dell'obbligo di assicurazione.
4. Il regolamento di cui al comma 2 determina la misura del contributo, nel 
limite massimo del quattro per cento del premio imponibile, tenuto conto dei 
risultati della liquidazione dei danni che sono determinati nel rendiconto 
annualmente predisposto dal comitato di gestione del fondo.
Capo II
Liquidazione dei danni a cura dell'impresa designata
Art. 286.
Liquidazione dei danni a cura dell'impresa designata
1. La liquidazione dei danni per i sinistri di cui all'articolo 283, comma 
1, lettere a), b), c), d), d-bis) e d-ter), e' effettuata a cura di un'impresa designata 
dall'ISVAP secondo quanto previsto nel regolamento adottato dal Ministro delle attivita' produttive. L'impresa provvede alla liquidazione dei danni anche per i 
sinistri verificatisi oltre la scadenza del periodo assegnato e fino alla data 
indicata nel provvedimento che designi altra impresa.(*)
2. Le somme anticipate dalle imprese designate, comprese le spese ed al netto 
delle somme recuperate ai sensi dell'articolo 292, sono rimborsate dalla CONSAP 
- Fondo di garanzia per le vittime della strada, secondo le convenzioni, 
stipulate fra le imprese e il Fondo di garanzia per le vittime della strada, 
soggette all'approvazione del Ministro delle attivita' produttive su proposta 
dell'ISVAP.
3. Le imprese designate sono sottoposte, per l'attivita' oggetto delle 
convenzioni, alle direttive per il regolare svolgimento delle operazioni di 
liquidazione dei danni emanate in via generale o particolare dalla CONSAP.
(*) N.d.R.: comma così modificato 
dall'art. 1 del D.Lgs. n. 198 del 6 novembre 2007, recante "Attuazione della 
direttiva 2005/14/CE che modifica le direttive 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE, 
90/232/CEE e 2000/26/CE sull'assicurazione della responsabilita' civile 
risultante dalla circolazione di autoveicoli.", pubblicato nella G.U. n. 261 del 
9-11-2007 - S.O. n.228)
Art. 287.
Esercizio dell'azione di risarcimento
1. Nelle ipotesi previste dall'articolo 283, comma 1, lettere a), b), d), 
d-bis) e d-ter), 
l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e 
dei natanti, per i quali vi e' obbligo di assicurazione, puo' essere proposta 
solo dopo che siano decorsi sessanta giorni da quello in cui il danneggiato 
abbia chiesto il risarcimento del danno, a mezzo raccomandata, all'impresa 
designata ed alla CONSAP - Fondo di garanzia per le vittime della strada. 
Nell'ipotesi prevista dall'articolo 283, comma 1, lettera c), l'azione per il 
risarcimento dei danni puo' essere proposta solo dopo che siano decorsi sei mesi 
dal giorno in cui il danneggiato ha
richiesto il risarcimento del danno.(*)
2. Il danneggiato che, nell'ipotesi prevista dall'articolo 283, comma 1, lettera 
a), abbia fatto richiesta all'impresa designata ed alla CONSAP - Fondo di 
garanzia per le vittime della strada, non e' tenuto a rinnovare la domanda 
qualora successivamente venga identificata l'impresa di assicurazione del 
responsabile. 
3. L'azione per il risarcimento del danno deve essere esercitata esclusivamente 
nei confronti dell'impresa designata. La CONSAP - Fondo di garanzia per le 
vittime della strada puo' tuttavia intervenire nel processo, anche in grado di 
appello. 
4. Nei casi previsti dall'art. 283, comma 1, lettere b), d-bis) e d-ter), 
deve essere convenuto in giudizio anche il responsabile del danno.(**)
5. Nel giudizio promosso ai sensi dell'articolo 283, comma 1, lettera c), deve essere convenuto in giudizio anche il commissario liquidatore dell'impresa di assicurazione.
(*) N.d.R.: comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. n. 198 del 6 novembre 2007, recante "Attuazione della direttiva 2005/14/CE che modifica le direttive 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE, 90/232/CEE e 2000/26/CE sull'assicurazione della responsabilita' civile risultante dalla circolazione di autoveicoli.", pubblicato nella G.U. n. 261 del 9-11-2007 - S.O. n.228)
(**) 
N.d.R.: comma così sostituito 
dall'art. 1 del D.Lgs. n. 198 del 6 novembre 2007, recante "Attuazione della 
direttiva 2005/14/CE che modifica le direttive 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE, 
90/232/CEE e 2000/26/CE sull'assicurazione della responsabilita' civile 
risultante dalla circolazione di autoveicoli.", pubblicato nella G.U. n. 261 del 
9-11-2007 - S.O. n.228)
Art. 288.
Diritti degli assicurati nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime 
della strada
1. Gli assicurati con imprese che esercitano i rami di responsabilita' 
civile dei veicoli a motore e dei natanti e che siano poste in liquidazione 
coatta possono far valere, nei limiti delle somme indicate dall'articolo 283, 
comma 4, i diritti derivanti dal contratto nei confronti della CONSAP - Fondo di 
garanzia per le vittime della strada, agendo nei confronti dell'impresa 
designata per il territorio in cui e' avvenuto il sinistro.
Art. 289.
Effetti della liquidazione coatta sulle sentenze passate in giudicato e sui 
giudizi pendenti
1. Le sentenze ottenute dal danneggiato nei confronti dell'impresa di 
assicurazione sono opponibili, se passate in giudicato prima che sia stato 
pubblicato il decreto di liquidazione coatta, all'impresa designata per il 
risarcimento dei danni entro i limiti fissati dall'articolo 283, comma 4.
2. Se il decreto di liquidazione coatta interviene prima della formazione del 
giudicato, il processo prosegue, nei confronti del commissario liquidatore e 
dell'impresa designata, decorsi sei mesi dalla pubblicazione del decreto di 
liquidazione coatta. In ogni caso le pronunce sono opponibili, entro i limiti di 
risarcibilita' fissati dall'articolo 283, comma 4, nei confronti dell'impresa 
designata. 
3. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche per le ordinanze ottenute 
dal danneggiato che versi in stato di bisogno.
Art. 290.
Prescrizione dell'azione
1. L'azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti dell'impresa 
designata, nei casi previsti dall'articolo 283, comma 1, lettere a), b), d), 
d-bis) e d-ter), e' 
soggetta al termine di prescrizione cui sarebbe soggetta l'azione verso il 
responsabile.(*)
2. L'azione che spetta al danneggiato nei confronti dell'impresa designata, nel 
caso previsto dall'articolo 283, comma 1, lettera c), e' proponibile fino a che 
non sia prescritta l'azione nei confronti dell'impresa posta in liquidazione 
coatta.
(*) N.d.R.: comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. n. 198 del 6 novembre 2007, recante "Attuazione della direttiva 2005/14/CE che modifica le direttive 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE, 90/232/CEE e 2000/26/CE sull'assicurazione della responsabilita' civile risultante dalla circolazione di autoveicoli.", pubblicato nella G.U. n. 261 del 9-11-2007 - S.O. n.228)
Art. 291.
Pluralita' di danneggiati e supero del massimale
1. Qualora vi siano piu' persone danneggiate nello stesso sinistro ed il 
risarcimento dovuto dal responsabile superi le somme assicurate, i diritti delle 
persone danneggiate nei confronti dell'impresa designata sono proporzionalmente 
ridotti fino alla concorrenza del limite di risarcibilita' rispettivamente 
indicato dai commi 3 o 4 dell'articolo 283.
2. L'impresa designata che, decorsi trenta giorni dall'incidente e ignorando 
l'esistenza di altre persone danneggiate, pur avendone ricercata 
l'identificazione con la normale diligenza, ha pagato ad alcuna di esse una 
somma superiore alla quota spettante, risponde verso le altre persone 
danneggiate nei limiti dell'eccedenza della somma assicurata rispetto alla somma 
versata.
3. Nel caso di cui al comma 2, le altre persone danneggiate, il cui credito 
rimanesse insoddisfatto, hanno diritto di ripetere, da chi abbia ricevuto il 
risarcimento dall'impresa di assicurazione, quanto sarebbe loro spettato in 
applicazione del comma 1. 
4. Nei giudizi promossi fra l'impresa di assicurazione designata e le persone 
danneggiate sussiste litisconsorzio necessario, applicandosi l'articolo 102 del 
codice di procedura civile. L'impresa di assicurazione designata puo' effettuare 
il deposito di una somma, nei limiti del massimale, con effetto liberatorio nei 
confronti di tutte le persone aventi diritto al risarcimento, se il deposito e' 
irrevocabile e vincolato a favore di tutti i danneggiati.
Nota all'art. 291:
- L'art. 102 del codice di procedura civile e' il seguente:
«Art. 102 (Litisconsorzio necessario). - Se la decisione non puo' pronunciarsi 
che in confronto di piu' parti, queste debbono agire o essere convenute nello 
stesso processo.
Se questo e' promosso da alcune o contro alcune soltanto di esse, il giudice 
ordina l'integrazione del contraddittorio in un termine perentorio da lui 
stabilito.».
Art. 292.
Diritto di regresso e di surroga dell'impresa designata
1. L'impresa designata che, anche in via di transazione, ha risarcito il 
danno nei casi previsti dall'articolo 283, comma 1, lettere a) b), d), d-bis) 
e d-ter), ha 
azione di regresso nei confronti dei responsabili del sinistro per il recupero 
dell'indennizzo pagato nonche' degli interessi e delle spese.(*)
2. Nel caso previsto dall'articolo 283, comma 1, lettera c), l'impresa designata 
che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno e' surrogata, per 
l'importo pagato, nei diritti dell'assicurato e del danneggiato verso l'impresa 
posta in liquidazione coatta con gli stessi privilegi stabiliti dalla legge a 
favore dei medesimi.
(*) N.d.R.: comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. n. 198 del 6 novembre 2007, recante "Attuazione della direttiva 2005/14/CE che modifica le direttive 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE, 90/232/CEE e 2000/26/CE sull'assicurazione della responsabilita' civile risultante dalla circolazione di autoveicoli.", pubblicato nella G.U. n. 261 del 9-11-2007 - S.O. n.228)
Capo III
Liquidazione dei danni a cura del commissario dell'impresa in liquidazione 
coatta
Art. 293.
Liquidazione dei danni a cura del commissario dell'impresa in liquidazione 
coatta
1. Il commissario dell'impresa in liquidazione puo' essere autorizzato, nel 
decreto che dispone la liquidazione coatta, a procedere, anche per conto del 
Fondo di garanzia per le vittime della strada ed in deroga all'articolo 286, 
comma 1, alla liquidazione dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e 
dei natanti verificatisi anteriormente alla pubblicazione del decreto di 
liquidazione, nonche' di quelli verificatisi successivamente e fino alla 
scadenza dei contratti di assicurazione in corso o del periodo di tempo per il 
quale e' stato pagato il premio.
2. La CONSAP - Fondo di garanzia per le vittime della strada anticipa al 
commissario le somme occorrenti per le spese del procedimento di liquidazione 
dei danni nei limiti di quanto previsto nel regolamento di cui all'articolo 285, 
comma 2. In caso di insufficienza dell'attivo le somme erogate restano 
definitivamente a carico della CONSAP - Fondo di garanzia per le vittime della 
strada.
3. Per l'assolvimento del compito di cui al comma 1 il commissario provvede a 
riassumere il personale gia' dipendente dall'impresa posta in liquidazione 
coatta. Il personale e' retribuito con i minimi previsti nei contratti 
collettivi di categoria in relazione alle mansioni espletate.
Art. 294.
Esercizio dell'azione di risarcimento
1. Gli aventi diritto al risarcimento dei danni presentano al commissario la 
domanda di risarcimento, a mezzo raccomandata, anche se sia stata 
precedentemente inviata all'impresa posta in liquidazione coatta.
2. Nessuna azione per il risarcimento puo' essere proposta nei confronti della 
procedura prima che siano decorsi sei mesi dalla richiesta. Le sentenze e gli 
altri provvedimenti che decidono sul risarcimento sono opponibili al Fondo di 
garanzia delle vittime della strada. La CONSAP - Fondo di garanzia delle vittime 
della strada puo' intervenire nel processo, anche in grado di appello.
3. Se il decreto di liquidazione coatta e' pubblicato prima della formazione del 
giudicato, si applica l'articolo 289, comma 1.
Art. 295.
Diritti degli assicurati nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime 
della strada
1. Gli assicurati con imprese che esercitano l'assicurazione della 
responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a 
motore e dei natanti che siano poste in liquidazione coatta possono far valere, 
nei limiti delle somme indicate nell'articolo 283, comma 4, i diritti derivanti 
dal contratto nei confronti della CONSAP - Fondo di garanzia per le vittime 
della strada, agendo nei confronti del commissario.
Capo IV
Liquidazione dei danni a cura dell'Organismo di indennizzo italiano
Art. 296.
Organismo di indennizzo italiano
1. Alla CONSAP, quale gestore del Fondo di garanzia per le vittime della 
strada, e' riconosciuta la funzione di Organismo di indennizzo italiano.
2. L'Organismo di indennizzo italiano nello svolgimento delle sue funzioni puo' 
avvalersi dell'Ufficio centrale italiano secondo le modalita' stabilite con 
apposita convenzione.
Art. 297.
Ambito di intervento dell'Organismo di indennizzo italiano
1. L'Organismo di indennizzo italiano e' incaricato di risarcire gli aventi 
diritto che abbiano residenza nel territorio della Repubblica, per danni a cose 
o a persone derivanti da sinistri avvenuti in un altro Stato membro e provocati 
dall'uso di:
a) un veicolo assicurato tramite uno stabilimento situato in altro Stato membro 
e stazionante in un altro Stato membro;
b) un veicolo di cui risulti impossibile l'identificazione;
c) un veicolo di cui risulti impossibile, entro due mesi dal sinistro, 
identificare l'impresa di assicurazione.
2. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), l'Organismo di indennizzo italiano 
interviene anche qualora il sinistro sia avvenuto in uno Stato terzo il cui 
Ufficio nazionale per l'assicurazione abbia aderito al sistema della carta 
verde.
Art. 298.
Sinistri causati da veicoli regolarmente assicurati
1. Nei casi previsti dall'articolo 297, commi 1, lettera a), e 2, gli aventi 
diritto possono presentare all'Organismo di indennizzo italiano richiesta di 
risarcimento:
a) qualora l'impresa di assicurazione o il suo mandatario per la liquidazione 
dei sinistri nel territorio della Repubblica non abbiano fornito una risposta 
motivata sugli elementi dedotti nella richiesta di risarcimento entro tre mesi 
dalla data in cui gli aventi diritto hanno presentato la propria richiesta di 
risarcimento all'impresa di assicurazione del veicolo, il cui uso ha provocato 
il sinistro o al mandatario per la liquidazione dei sinistri;
b) nel caso in cui l'impresa di assicurazione non abbia designato un mandatario 
per la liquidazione dei sinistri nel territorio della Repubblica; in tale caso 
gli aventi diritto non possono presentare all'Organismo di indennizzo italiano 
una richiesta di risarcimento, se hanno presentato una analoga richiesta 
direttamente all'impresa di assicurazione del veicolo il cui uso ha provocato il 
sinistro e hanno ricevuto una risposta motivata entro tre mesi dalla 
presentazione della richiesta.
2. L'Organismo di indennizzo italiano si astiene o cessa di intervenire a favore 
degli aventi diritto al risarcimento che hanno intrapreso o intraprendano 
un'azione legale direttamente contro l'impresa di assicurazione ovvero contro il 
responsabile del sinistro.
3. L'intervento dell'Organismo di indennizzo italiano e' sussidiario rispetto 
alla richiesta nei confronti della persona o delle persone che hanno causato il 
sinistro ovvero nei confronti dell'impresa di assicurazione o del suo 
mandatario. L'Organismo di indennizzo italiano non puo' subordinare il 
risarcimento alla dimostrazione che il responsabile del danno sia insolvente o 
rifiuti di pagare.
4. Gli aventi diritto presentano all'Organismo di indennizzo italiano la propria 
richiesta di risarcimento nelle forme previste dal regolamento, adottato dal 
Ministro delle attivita' produttive, che da' attuazione al presente titolo.
5. L'Organismo di indennizzo italiano interviene entro due mesi dalla data in 
cui gli aventi diritto presentano ad esso la richiesta di risarcimento, ma pone 
fine al suo intervento in caso di successiva risposta motivata dell'impresa di 
assicurazione o del suo mandatario per la liquidazione dei sinistri alla 
richiesta degli aventi diritto al risarcimento, a condizione che tale risposta 
sia inviata entro il termine di due mesi dalla presentazione della richiesta 
all'organismo di indennizzo.
6. L'Organismo di indennizzo italiano informa immediatamente di aver ricevuto 
una richiesta di risarcimento dagli aventi diritto e che interverra' entro due 
mesi a decorrere dalla presentazione di detta richiesta, i seguenti soggetti:
a) l'impresa di assicurazione con la quale e' assicurato il veicolo che ha 
causato il sinistro o il mandatario per la liquidazione dei sinistri;
b) l'organismo di indennizzo dello Stato membro dello stabilimento dell'impresa 
di assicurazione che ha stipulato il contratto;
c) la persona che ha causato il sinistro, se nota;
d) l'ufficio nazionale per l'assicurazione dello Stato ove e' avvenuto il 
sinistro, se il sinistro e' stato causato da un veicolo stazionante in un altro 
Stato rispetto a quello in cui e' accaduto il sinistro.
7. L'organismo di indennizzo italiano cui e' stata presentata la richiesta di 
risarcimento e' tenuto a rispettare, per la determinazione della responsabilita' 
e la quantificazione del danno, le norme di diritto positivo applicabili nello 
Stato ove e' avvenuto il sinistro.
Art. 299.
Rimborsi tra organismi di indennizzo
1. L'Organismo di indennizzo italiano, qualora abbia risarcito gli aventi 
diritto secondo quanto stabilito dall'articolo 298, acquisisce un credito, nei 
confronti dell'Organismo di indennizzo dello Stato membro ove ha sede lo 
stabilimento dell'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto di 
assicurazione del veicolo che ha causato il sinistro, per quanto anticipato a 
titolo di risarcimento e per quanto sostenuto a titolo di spese dirette e 
indirette relative alla liquidazione del danno, nella misura e con le modalita' 
stabilite dall'accordo fra gli organismi di indennizzo e fra gli organismi di 
indennizzo e i fondi di garanzia.
2. Nel caso di sinistri avvenuti in uno Stato membro diverso dallo Stato di 
residenza degli aventi diritto al risarcimento o nel caso di sinistri avvenuti 
in uno Stato terzo aderente al sistema della carta verde e causati dalla 
circolazione dei veicoli assicurati con imprese stabilite nel territorio della 
Repubblica, l'Organismo di indennizzo italiano e' tenuto al rimborso della somma 
eventualmente pagata dall'organismo di indennizzo dello Stato di residenza degli 
aventi diritto al risarcimento per danni subiti da questi ultimi.
3. L'Organismo di indennizzo italiano e' surrogato nei diritti degli aventi 
diritto al risarcimento nei confronti dell'impresa di assicurazione o del 
responsabile del sinistro nella misura in cui l'organismo di indennizzo dello 
Stato membro di residenza degli aventi diritto ha risarcito questi ultimi per il 
danno subito. 
L'impresa e' tenuta a rimborsare entro trenta giorni l'Organismo di indennizzo 
italiano di quanto da quest'ultimo corrisposto a titolo di risarcimento e di 
quanto dal medesimo corrisposto a titolo di spese dirette ed indirette di cui al 
comma 1, a semplice richiesta corredata della prova dell'avvenuto pagamento. 
L'importo da rimborsare puo' costituire oggetto di contestazione da parte 
dell'impresa esclusivamente nel caso in cui l'organismo di indennizzo estero 
abbia omesso di informare l'impresa di assicurazione italiana di aver ricevuto 
una richiesta di risarcimento da parte degli aventi diritto.
Art. 300.
Sinistri causati da veicoli non identificati o non assicurati
1. Nei casi previsti dall'articolo 297, comma 1, lettere b) e c), 
l'Organismo di indennizzo italiano, ricevuta la richiesta di risarcimento, ne 
informa immediatamente:
a) il fondo di garanzia dello Stato membro in cui il veicolo che ha causato il 
sinistro staziona abitualmente, nel caso si tratti di un veicolo non assicurato, 
nonche' il Fondo di garanzia dello Stato membro in cui e' accaduto il sinistro 
se diverso da quello ove staziona abitualmente il veicolo;
b) il fondo di garanzia dello Stato membro in cui si e' verificato il sinistro, 
nel caso in cui lo stesso sia stato causato da un veicolo non identificato 
ovvero da un veicolo non assicurato di uno Stato terzo.
2. L'Organismo di indennizzo italiano, ricevuta la richiesta di risarcimento, e' 
tenuto a rispettare, per la determinazione della responsabilita' e la 
quantificazione del danno, le norme del diritto positivo vigenti nello Stato ove 
e' avvenuto il sinistro.
3. L'Organismo di indennizzo italiano, qualora abbia risarcito gli aventi 
diritto, secondo quanto previsto nel comma 1, ha diritto di richiedere il 
rimborso di quanto corrisposto a titolo di risarcimento e di quanto sostenuto a 
titolo di spese dirette e indirette nella misura e secondo le modalita' 
stabilite dall'accordo fra gli organismi di indennizzo e fra gli organismi di 
indennizzo e i fondi di garanzia:
a) al Fondo di garanzia dello Stato membro in cui il veicolo staziona 
abitualmente, nel caso in cui non possa essere identificata l'impresa di 
assicurazione;
b) al Fondo di garanzia dello Stato membro ove si e' verificato il sinistro, nel 
caso di veicolo non identificato;
c) al Fondo di garanzia dello Stato membro ove si e' verificato il sinistro, nel 
caso di veicoli non assicurati di uno Stato terzo.
Art. 301.
Rimborsi a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada
1. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada rimborsa l'organismo di 
indennizzo dello Stato membro nel quale gli aventi diritto al risarcimento 
risiedono della somma con la quale il predetto organismo ha risarcito tali 
aventi diritto, nonche' delle spese dirette e indirette di cui all'articolo 300, 
comma 3, nei seguenti casi:
a) sinistri avvenuti in uno Stato membro diverso da quello di residenza degli 
aventi diritto al risarcimento e causati da un veicolo stazionante abitualmente 
nel territorio della Repubblica per il quale non e' possibile identificare 
l'impresa di assicurazione;
b) sinistri avvenuti nel territorio della Repubblica e causati da un veicolo non 
identificato o da un veicolo non assicurato di uno Stato terzo.
2. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, dopo aver rimborsato 
l'organismo di indennizzo, ha diritto di esercitare l'azione di regresso 
prevista dall'articolo 292.
Capo V
Sistema di indennizzo dei danni derivanti dall'esercizio dell'attivita' 
venatoria
Art. 302.
Ambito di intervento
1. Il Fondo di garanzia per le vittime della caccia, costituito presso la 
CONSAP, risarcisce i danni causati nell'esercizio dell'attivita' venatoria per i 
quali vi e' obbligo di assicurazione nei casi in cui:
a) l'esercente l'attivita' venatoria non sia identificato;
b) l'esercente l'attivita' venatoria responsabile dei danni non risulti coperto 
dall'assicurazione obbligatoria per la responsabilita' civile;
c) l'esercente l'attivita' venatoria sia assicurato presso un'impresa operante 
nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o di prestazione di 
servizi e che, al momento del sinistro, si trovi in stato di liquidazione coatta 
o vi sia posta successivamente.
2. Nel caso di cui alla lettera a), il risarcimento e' dovuto solo per i danni 
alla persona che abbiano comportato la morte od un'invalidita' permanente 
superiore al venti per cento. Nel caso di cui alla lettera b), il risarcimento 
e' dovuto per i danni alla persona nonche' per i danni alle cose il cui 
ammontare sia superiore all'importo stabilito nel regolamento di attuazione del 
presente capo. Nel caso di cui alla lettera c), il risarcimento e' dovuto per i 
danni alla persona nonche' per i danni alle cose il cui ammontare sia superiore 
all'importo di euro cinquecento. La percentuale di inabilita' permanente, la 
qualifica di convivente a carico e la
percentuale di reddito del danneggiato da calcolare a favore di ciascuno dei 
conviventi a carico sono determinate in base alle norme del testo unico delle 
disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e 
le malattie professionali.
3. In tutti i casi previsti dal comma 1, il danno e' risarcito nei limiti dei 
minimi di garanzia previsti nella legge che disciplina l'esercizio dell'attivita' 
venatoria.
Art. 303.
Fondo di garanzia per le vittime della caccia
1. Il Fondo di garanzia per le vittime della caccia e' amministrato, sotto 
la vigilanza del Ministero delle attivita' produttive, dalla CONSAP con 
l'assistenza di un apposito comitato.
2. Il Ministro delle attivita' produttive disciplina, con regolamento, le 
condizioni e le modalita' di amministrazione, di intervento e di rendiconto del 
Fondo di garanzia per le vittime della caccia, nonche' la composizione del 
comitato di cui al comma 1.
3. Le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la 
responsabilita' venatoria sono tenute a versare annualmente alla CONSAP, 
gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, un 
contributo commisurato al premio incassato per ciascun contratto stipulato in 
adempimento dell'obbligo di assicurazione.
4. Il regolamento di cui al comma 2 determina la misura del contributo, nel 
limite massimo del cinque per cento del premio imponibile, tenuto conto dei 
risultati della liquidazione dei danni che sono determinati nel rendiconto 
annualmente predisposto dal comitato di gestione del fondo.
Art. 304.
Diritto di regresso e di surroga
1. Il Fondo di garanzia per le vittime della caccia che, anche in via di 
transazione, ha risarcito il danno nei casi previsti all'articolo 302, comma 1, 
lettere a) e b), ha azione di regresso nei confronti del responsabile del danno 
per il recupero dell'indennizzo pagato, nonche' degli interessi e delle spese.
2. Nel caso previsto all'articolo 302, comma 1, lettera c), il Fondo di garanzia 
per le vittime della caccia che ha risarcito il danno e' surrogato, per 
l'importo pagato, nei diritti dell'assicurato e del danneggiato verso l'impresa 
posta in liquidazione coatta, beneficiando dello stesso trattamento previsto per 
i crediti di assicurazione indicati all'articolo 258, comma 4, lettera a).
Titolo XVIII
SANZIONI E PROCEDIMENTI SANZIONATORI
Capo I
Abusivismo
Art. 305.
Attivita' abusivamente esercitata
1. Chiunque svolge attivita' assicurativa o riassicurativa in difetto di 
autorizzazione e' punito con la reclusione da due a quattro anni e con la multa 
da euro ventimila ad euro duecentomila.
2. Chiunque esercita l'attivita' di intermediazione assicurativa o 
riassicurativa in difetto di iscrizione al registro di cui all'articolo 109 e' 
punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro diecimila 
a euro centomila.
3. Se vi e' fondato sospetto che una societa' svolga attivita' assicurativa o 
riassicurativa in violazione del comma 1 o di intermediazione assicurativa o 
riassicurativa in violazione del comma 2, l'ISVAP richiede al tribunale 
l'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 2409 del codice civile 
ovvero allo stesso fine denunzia i fatti al pubblico ministero.
4. Le imprese di assicurazione o riassicurazione che si avvalgono di 
intermediari non iscritti alle sezioni del registro di cui all'articolo 109, 
comma 2, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 
euro diecimila ad un massimo di euro centomila.
5. L'esercizio dell'attivita' di perito di assicurazione in difetto di 
iscrizione al ruolo previsto dall'articolo 156 e' punito a norma dell'articolo 
348 del codice penale.
Note all'art. 305:
- Per l'art. 2409 del codice civile vedi le note all'art. 238.
- L'art. 348 del codice penale e' il seguente:
«Art. 348 (Abusivo esercizio di una professione). - Chiunque abusivamente 
esercita una professione, per la quale e' richiesta una speciale abilitazione 
dello Stato, e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire 
duecentomila a un milione.».
Art. 306.
Impedimenti all'esercizio delle funzioni di vigilanza
1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2638 del codice civile, chiunque 
ostacola le funzioni di vigilanza con il rifiuto dell'accesso ai locali o con il 
diniego all'ordine di esibizione della documentazione concernente l'attivita' 
assicurativa o riassicurativa o di intermediazione assicurativa o riassicurativa, 
che viene opposto ai funzionari dell'ISVAP incaricati di accertare i fatti che 
possono configurare una violazione dell'articolo 305, e'
punito con la reclusione fino a due anni e la multa da euro diecimila ad euro 
centomila.
2. Fuori dai casi previsti al comma 1 ed all'articolo 2638 del codice civile, 
chiunque non ottempera nei termini alle richieste dell'ISVAP ovvero ritarda 
l'esercizio delle sue funzioni e' punito con la sanzione amministrativa 
pecuniaria da euro diecimila ad euro centomila.
Nota all'art. 306:
- L'art. 2638 del codice civile e' il seguente:
«Art. 2638 (Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorita' pubbliche di 
vigilanza). - Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i 
liquidatori di societa' o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle 
autorita' pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i 
quali nelle comunicazioni alle predette autorita' previste in base alla legge, 
al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti 
materiali non rispondenti al vero, ancorche' oggetto di valutazioni, sulla 
situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza 
ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in 
parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, 
sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilita' e' estesa 
anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati 
dalla societa' per conto di terzi.
Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i 
sindaci e i liquidatori di societa', o enti e gli altri soggetti sottoposti per 
legge alle autorita' pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro 
confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute 
alle predette autorita', consapevolmente ne ostacolano le funzioni.».
Art. 307.
Collaborazione con la Guardia di finanza
1. Nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, l'ISVAP puo' avvalersi della 
Guardia di finanza, che esegue le verifiche e gli accertamenti richiesti agendo 
con i poteri di indagine ad essa attribuiti ai fini dell'accertamento 
dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi.
2. Tutte le notizie, le informazioni e i dati acquisiti dalla Guardia di finanza 
nell'assolvimento dei compiti previsti dal comma 1 sono comunicati all'ISVAP.
Art. 308.
Abuso di denominazione assicurativa
1. L'uso, nella denominazione sociale o in qualsiasi comunicazione al 
pubblico, delle parole assicurazione, riassicurazione, compagnia di 
assicurazione, compagnia di riassicurazione, mutua assicuratrice ovvero di altre 
parole o locuzioni, anche in lingua estera, idonee a trarre in inganno sulla 
legittimazione allo svolgimento dell'attivita' assicurativa o riassicurativa e' 
vietato ai soggetti diversi, rispettivamente, da quelli autorizzati 
all'esercizio dell'attivita' di assicurazione o di riassicurazione.
2. L'uso nella ragione o nella denominazione sociale o in qualsiasi 
comunicazione al pubblico, delle parole intermediario di assicurazione, 
intermediario di riassicurazione, produttore di assicurazione, agente di 
assicurazione, broker, mediatore di assicurazione, mediatore di riassicurazione, 
produttore diretto di assicurazione, perito di assicurazione ovvero di altre 
parole o locuzioni, anche in lingua estera, idonee a trarre in inganno sulla 
legittimazione allo svolgimento di attivita' di intermediazione assicurativa, 
riassicurativa o di attivita' peritale e' vietato a soggetti diversi da quelli 
iscritti nel registro degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione 
di cui all'articolo 109 o nel ruolo dei periti di assicurazione di cui 
all'articolo 156.
3. L'ISVAP determina, con regolamento, le ipotesi in cui, per l'esistenza di 
controlli amministrativi o in base ad elementi di fatto, le parole o le 
locuzioni indicate nei commi 1 e 2 possono essere utilizzate da soggetti diversi 
dalle imprese o dagli intermediari.
4. Chiunque contravviene al disposto dei commi 1 o 2 e' punito con la sanzione 
amministrativa pecuniaria da euro duemila a euro ventimila.
Capo II
Imprese di assicurazione e di riassicurazione
Art. 309.
Attivita' oltre i limiti consentiti
1. Le imprese che hanno sede legale nel territorio della Repubblica o in 
Stati terzi e che esercitano l'attivita' assicurativa oltre i limiti 
dell'autorizzazione in violazione degli articoli 11, 12, 13, 15, 16, 18, 21, 22, 
28, 29, 57, 58 e 60 sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 
euro diecimila ad euro centomila.
2. Le mutue assicuratrici di cui all'articolo 52 che esercitano l'attivita' 
assicurativa oltre i limiti dell'autorizzazione in violazione degli articoli 53 
e 55 sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad 
euro cinquantamila.
3. Alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro 
cinquantamila sono soggetti gli intermediari che, in proprio oppure attraverso 
collaboratori o altri ausiliari, operano per conto o a beneficio delle imprese 
di cui ai commi 1 e 2.
Art. 310.
Condizioni di esercizio
1. L'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 30, 31, commi 1, 3 
e 6, 32, 33, 34, commi 1, 3 e 4, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 49, 56, 62, 
63, 64, 65, 67, 87, 119, comma 2, ultimo periodo, 189, comma 1, 190, comma 1, 
191, 196, comma 2, 197, 211, 212, 213, 217, 218, 219, 348 e 349, comma 1, o 
delle relative norme di attuazione e' punita con la sanzione amministrativa 
pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila.
2. L'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 88, 89, 90, 92, 93, 
94, 95, 96, 98, 99, 100 e 101 o delle relative norme di attuazione e' punita con 
la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro ventimila.
Art. 311.
Assetti proprietari
1. L'omissione delle comunicazioni prescritte dagli articoli 69, 71 e 80 o 
delle relative norme di attuazione e' punita con la sanzione amministrativa 
pecuniaria da euro diecimila ad euro centomila.
2. L'incompletezza o l'erroneita' delle comunicazioni sono punite con la 
sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila.
3. La sanzione di cui al comma 1 si applica nel caso di violazione dell'obbligo 
di comunicazione di cui all'articolo 70, comma 1, e nel caso di violazione delle 
disposizioni previste dagli articoli 74, comma 1, 75, comma 1, e 77, commi 1 e 
3.
4. Se le comunicazioni sono dovute da una persona fisica, in caso di violazione 
la sanzione si applica nei confronti di quest'ultima.
Art. 312.
Vigilanza supplementare
1. L'omissione delle comunicazioni di cui all'articolo 213 o delle relative 
norme di attuazione e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 
cinquemila ad euro cinquantamila. L'incompletezza o l'erroneita' della 
comunicazione sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 
duemila ad euro ventimila.
2. L'omissione della comunicazione preventiva di cui all'articolo 216, comma 1, 
o delle relative norme di attuazione e' punita con la sanzione amministrativa 
pecuniaria da euro duemila ad euro ventimila. Se l'omissione riguarda 
un'operazione da cui puo' derivare pregiudizio per gli interessi degli 
assicurati si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila 
ad euro cinquantamila. L'incompletezza o l'erroneita' della comunicazione 
preventiva sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro mille 
ad euro diecimila.
3. L'omissione della comunicazione periodica successiva di cui all'articolo 216, 
comma 1, o delle relative norme di attuazione e' punita con la sanzione 
amministrativa pecuniaria da euro millecinquecento ad euro quindicimila. 
L'incompletezza o l'erroneita' delle comunicazioni periodiche successive sono 
punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento ad euro 
cinquemila.
Capo III
Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti
Art. 313.
Trasparenza delle condizioni di premio e di contratto
1. L'inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 131 e' punita con la 
sanzione amministrativa pecuniaria da euro mille ad euro diecimila.
Art. 314.
Rifiuto ed elusione dell'obbligo a contrarre e divieto di abbinamento
1. Il rifiuto o l'elusione dell'obbligo a contrarre di cui all'articolo 132, 
comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 
millecinquecento ad euro quattromilacinquecento.
2. La violazione o l'elusione dell'obbligo a contrarre di cui all'articolo 132, 
comma 1, che sia attuata con riferimento a determinate zone territoriali o a 
singole categorie di assicurati e' punita con una sanzione amministrativa 
pecuniaria da euro unmilione ad euro cinquemilioni.
3. La violazione del divieto di abbinamento di cui all'articolo 170 e' punita 
con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro mille ad euro tremila.
Art. 315.
Procedure liquidative
1. Nei casi previsti dagli articoli 148, 149 e 150 o dalle disposizioni di 
attuazione la formulazione dell'offerta o la corresponsione della somma che 
siano effettuate fino a centoventi giorni dalla scadenza del termine utile 
ovvero la mancata comunicazione del diniego dell'offerta nel medesimo termine e' 
punita:
a) in caso di ritardo fino a trenta giorni, con la sanzione da euro trecento ad 
euro novecento;
b) in caso di ritardo fino a sessanta giorni, con la sanzione da euro novecento 
ad euro duemilasettecento;
c) in caso di ritardo fino a novanta giorni, con la sanzione da euro 
duemilasettecento ad euro cinquemilaquattrocento;
d) in caso di ritardo fino a centoventi giorni, con la sanzione da euro 
cinquemilaquattrocento ad euro diecimilaottocento.
2. Qualora, oltre i centoventi giorni dal termine utile, siano omesse la 
formulazione dell'offerta, la comunicazione dei motivi del diniego o il 
pagamento della somma, l'inosservanza degli obblighi previsti dagli articoli 
148, 149 e 150 o delle disposizioni di attuazione e' punita con la sanzione da 
euro diecimilaottocento ad euro trentamila in relazione a danni a cose e con la 
sanzione da euro ventimila ad euro sessantamila in relazione a danni a persone o 
per il caso morte.
3. Qualora l'impresa formuli l'offerta in ritardo rispetto al termine utile e 
contestualmente provveda al pagamento della somma, l'inosservanza degli obblighi 
previsti dagli articoli 148, 149 e 150 o delle disposizioni di attuazione e' 
punita con le sanzioni rispettivamente previste ai commi 1 e 2, diminuite del 
trenta per cento.
Art. 316.
Obblighi di comunicazione
1. L'omissione delle comunicazioni periodiche di cui agli articoli 135, comma 2, 
154, commi 4 e 5, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 
mille ad euro diecimila.
2. L'incompletezza o l'erroneita' delle comunicazioni di cui al comma 1 e' 
punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento ad euro 
cinquemila, salvo che essa dipenda da fatto imputabile al danneggiato.
Art. 317.
Altre violazioni
1. L'inosservanza degli articoli 133, 134, commi 2 e 3, 146 e 148, comma 11, 
o delle relative norme di attuazione, e' punita, con la sanzione amministrativa 
pecuniaria da euro duemilacinquecento a euro settemilacinquecento.
2. L'inosservanza dell'obbligo di consegna del contrassegno o del certificato di 
assicurazione o dell'attestazione sullo stato del rischio e' punita con la 
sanzione amministrativa pecuniaria da euro millecinquecento a euro 
quattromilacinquecento. 
3. L'inosservanza degli articoli 125, comma 5-bis, e 152, comma 5, e' punita 
con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 6.000.(*)
(*) N.d.R.: comma così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. n. 198 del 6 novembre 2007, recante "Attuazione della direttiva 2005/14/CE che modifica le direttive 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE, 90/232/CEE e 2000/26/CE sull'assicurazione della responsabilita' civile risultante dalla circolazione di autoveicoli.", pubblicato nella G.U. n. 261 del 9-11-2007 - S.O. n.228)
Capo IV
Trasparenza delle operazioni e protezione dell'assicurato
Art. 318.
Pubblicita' di prodotti assicurativi
1. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 182, commi 1 e 3, o 
delle relative norme di attuazione e' punita con la sanzione amministrativa 
pecuniaria da euro duemila ad euro ventimila.
2. La diffusione di annunci pubblicitari effettuata in violazione dei 
provvedimenti cautelari e interdittivi adottati ai sensi dell'articolo 182, 
commi 4 e 5, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 
cinquemila ad euro cinquantamila e si applica a chi effettua annunci 
pubblicitari in violazione dei provvedimenti interdittivi adottati ai sensi 
dell'articolo 182, commi 4 e 5.
Art. 319.
Regole di comportamento
1. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 183 o delle 
relative norme di attuazione quando la commercializzazione riguarda prodotti 
assicurativi di cui all'articolo 2, comma 1, ad eccezione del ramo VI, o 
all'articolo 2, comma 3, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 
euro duemila ad euro ventimila. 
2. La violazione dei provvedimenti interdittivi e cautelari adottati ai sensi 
degli articoli 182, comma 6, e 184, comma 1, e' punita con la sanzione 
amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro centomila.
Art. 320.
Nota informativa
1. Chiunque ometta la consegna della nota informativa di cui all'articolo 
185 prima della conclusione del contratto e' punito con la sanzione 
amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento ad euro venticinquemila.
Capo V
Doveri nei confronti dell'autorita' di vigilanza
Art. 321.
Doveri degli organi di controllo
1. Ai componenti degli organi di controllo di un'impresa di assicurazione o 
di riassicurazione che omettono le comunicazioni previste dall'articolo 190, 
commi 1 e 3, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila 
ad euro cinquantamila.
2. La medesima sanzione si applica ai componenti dei corrispondenti organi delle 
societa' che controllano un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o che 
sono da queste controllate i quali omettono le comunicazioni previste 
dall'articolo 190, commi 1 e 3.
3. L'ISVAP informa il Ministero della giustizia dei provvedimenti sanzionatori 
adottati nei confronti dei soggetti per i quali sia richiesta l'iscrizione al 
registro dei revisori contabili.
4. Il Ministero della giustizia informa l'ISVAP dei provvedimenti adottati.
Art. 322.
Doveri della societa' di revisione
1. I legali rappresentanti della societa' di revisione di un'impresa di 
assicurazione o di riassicurazione che omettono le comunicazioni previste 
dall'articolo 190, commi 1, 2 e 4, sono segnalati dall'ISVAP alla CONSOB ai fini 
dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 163 del testo unico 
dell'intermediazione finanziaria.
2. La medesima segnalazione e' disposta nei confronti dei legali rappresentanti 
delle societa' di revisione che sono incaricate dalle societa' che controllano 
un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o che sono da queste 
controllate i quali omettono le comunicazioni previste dall'articolo 190, commi 
1, 2, 4 e 5.
3. La CONSOB informa l'ISVAP dei provvedimenti adottati.
Nota all'art. 322:
- Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71, S.O.) concerne il «Testo unico delle 
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 
8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52»; in particolare l'art. 163 e' il 
seguente:
«Art. 163 (Provvedimenti della CONSOB). - 1. La CONSOB, quando accerta gravi 
irregolarita' nello svolgimento dell'attivita' di revisione, con riferimento a 
uno o piu' incarichi, puo':
a) intimare alla societa' di non avvalersi nell'attivita' di revisione contabile 
per un periodo non superiore a due anni, del responsabile della revisione 
contabile al quale sono ascrivibili le irregolarita';
b) vietare alla societa' di accettare nuovi incarichi di revisione contabile per 
un periodo non superiore a un anno.
2. La CONSOB dispone la cancellazione dall'albo speciale quando:
a) le irregolarita' sono di particolare gravita';
b) vengono meno i requisiti previsti per l'iscrizione nell'albo speciale e la 
societa' non provvede a ripristinarli entro il termine, non superiore a sei 
mesi, assegnato dalla CONSOB;
c) la societa' non ottempera ai provvedimenti indicati nel comma 1.
3. La CONSOB puo' altresi' disporre la cancellazione dall'albo speciale delle 
societa' di revisione che per un periodo continuativo di cinque anni non abbiano 
svolto incarichi di revisione comunicati alla CONSOB ai sensi dell'art. 159.
4. I provvedimenti di cancellazione dall'albo speciale e quelli previsti dal 
comma 1 sono comunicati agli interessati e al Ministero di grazia e giustizia; 
quest'ultimo comunica alla CONSOB i provvedimenti adottati nei confronti dei 
soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili.
5. Il provvedimento di cancellazione dall'albo speciale e' comunicato 
immediatamente alle societa' che hanno conferito l'incarico di revisione. Si 
applicano le disposizioni dell'art. 159, comma 6.».
Art. 323.
Doveri dell'attuario revisore e dell'attuario incaricato
1. All'attuario incaricato dalla societa' di revisione di un'impresa di 
assicurazione o di riassicurazione che omette le comunicazioni previste 
dall'articolo 190, commi 1, 2 e 3, si applica la sanzione amministrativa 
ecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila.
2. All'attuario incaricato da un'impresa di assicurazione che omette le 
comunicazioni previste dall'articolo 31 o dall'articolo 34 si applica la 
sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila a euro ventimila.
3. L'Ordine degli attuari informa l'ISVAP dei provvedimenti adottati a seguito 
della comunicazione della sanzione irrogata ai sensi dei commi 1 e 2.
4. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 che presentino particolare gravita' l'ISVAP 
puo' disporre la revoca dell'incarico.
Capo VI
Intermediari di assicurazione
Art. 324.
Sanzioni amministrative pecuniarie relative agli intermediari
1. L'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 109, commi 4 e 6, 
117, comma 1, 119, comma 2, ultimo periodo, 120, 121, 131, 170, 182, commi 2 e 
3, 183, 185, comma 1 e 191, o delle relative norme di attuazione da parte degli 
intermediari iscritti al registro di cui all'articolo 109 e' punita con la 
sanzione amministrativa pecuniaria da euro mille ad euro diecimila, anche se 
commessa da propri dipendenti o altri ausiliari.
2. Nei casi di particolare gravita' o di ripetizione dell'illecito i limiti 
minimo e massimo della sanzione di cui al comma 1 sono raddoppiati.
Capo VII
Destinatari delle sanzioni amministrative pecuniarie e procedimento
Art. 325.
Destinatari delle sanzioni amministrative pecuniarie
1. Ad eccezione delle sanzioni di cui al capo V, irrogate nei confronti 
delle persone fisiche responsabili della violazione, le sanzioni pecuniarie sono 
applicate nei confronti delle imprese e degli intermediari responsabili della 
violazione. 
2. Qualora i soggetti di cui al comma 1 dimostrino che la violazione e' stata 
commessa da propri dipendenti o collaboratori, con abuso dei doveri di ufficio e 
per trarne personale vantaggio, la sanzione e' comminata al dipendente o al 
collaboratore alla cui azione o omissione e' imputabile l'infrazione. L'impresa 
e l'intermediario ne rispondono come responsabili civili, salvo rivalsa.
3. Le imprese rispondono in solido con l'autore della violazione nel caso in cui 
l'inosservanza sia stata posta in essere da soggetti ai quali siano state 
affidate funzioni parzialmente comprese nel ciclo operativo delle imprese di 
assicurazione e di riassicurazione. 
Art. 326.
Procedura di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie
1. L'ISVAP, ad eccezione dei casi di assoluta mancanza di pregiudizio per il 
tempestivo esercizio delle funzioni di vigilanza o per gli interessi degli 
assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, nel termine 
di centoventi giorni dall'accertamento dell'infrazione, ovvero nel termine di 
centottanta per i soggetti residenti all'estero, provvede alla contestazione 
degli addebiti nei confronti dei possibili responsabili della
violazione. Limitatamente alle violazioni di cui agli articoli 148 e 149 e fermo 
quanto previsto ai commi 2 e 3, la procedura puo' essere sospesa dall'ISVAP fino 
a novanta giorni qualora l'impresa dimostri che sono in corso accertamenti 
dovuti ad un fondato sospetto di frode. Alla scadenza del periodo di sospensione 
senza che l'impresa abbia proposto querela o denuncia, riprende a decorrere il 
termine di cui ai commi 2 e 3. La proposizione della querela o della denuncia 
sospende la procedura. La sentenza o il diverso provvedimento del giudice che 
decide il procedimento penale estingue la violazione.
2. Al di fuori dei casi previsti dall'articolo 328, comma 1, entro i successivi 
sessanta giorni le parti del procedimento possono provvedere al pagamento nella 
misura piu' favorevole fra la terza parte del massimo ed il doppio del minimo 
della pena edittale. Il pagamento estingue la violazione.
3. Quando le parti non effettuino il pagamento in misura ridotta o nei casi in 
cui tale facolta' non e' prevista, possono proporre, nel termine di cui al comma 
2, reclamo avverso la contestazione degli addebiti e chiedere l'audizione 
dinnanzi alla Commissione consultiva sui procedimenti sanzionatori.
4. La Commissione consultiva, nominata dal Ministro delle attivita' produttive, 
e' composta da un magistrato, anche in pensione, con qualifica non inferiore a 
consigliere della Corte di cassazione o qualifiche equivalenti ovvero da un 
docente universitario di ruolo, anche a riposo, che la presiede, e da un 
dirigente del Ministero delle attivita' produttive ed un dirigente dell'ISVAP. 
Il mandato ha durata quadriennale ed e' rinnovabile per una sola volta. E' 
stabilita con regolamento del Ministro delle attivita' produttive, nel rispetto 
dei principi del giusto procedimento, la procedura dinanzi alla Commissione 
consultiva e il regime di incompatibilita' dei componenti. La Commissione 
consultiva opera presso l'ISVAP, che provvede alle spese per il suo 
funzionamento ed al compenso dei componenti.
5. A seguito dell'esercizio della facolta' di reclamo di cui al comma 3, la 
Commissione consultiva acquisisce le risultanze istruttorie, esamina gli scritti 
difensivi e dispone l'audizione, alla quale le parti possono partecipare anche 
con l'assistenza di avvocati ed esperti di fiducia. Se non ritiene provata la 
violazione, la Commissione consultiva puo' disporre l'archiviazione della 
contestazione o chiedere l'integrazione delle risultanze istruttorie. Se, 
invece, ritiene provata la violazione, trasmette al Ministro delle attivita' 
produttive la proposta motivata di determinazione della sanzione amministrativa 
pecuniaria, avuto riguardo anche
all'eventuale attenuazione o eliminazione delle conseguenze dannose ed 
all'adozione di misure idonee a prevenire la ripetizione della violazione. Si 
applicano, inoltre, gli articoli 8, 8-bis e 11 della legge 24 novembre 1981, n. 
689.
6. Il Ministero delle attivita' produttive, sulle risultanze della proposta 
della Commissione consultiva o ad istanza dell'ISVAP in assenza di reclamo, 
decide la sanzione con decreto dirigenziale, che viene successivamente 
comunicato dall'ISVAP alle parti del procedimento.
7. Le controversie relative ai ricorsi avverso i decreti ministeriali che 
applicano la sanzione sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice 
amministrativo. I ricorsi medesimi, da proporsi al tribunale amministrativo 
regionale sono notificati anche all'ISVAP, che provvede alla difesa in giudizio 
con propri legali.
8. I decreti ministeriali, che infliggono le sanzioni pecuniarie, e le sentenze 
dei giudici amministrativi che decidono i ricorsi sono pubblicati nel Bollettino 
dell'ISVAP. Il Ministero delle attivita' produttive, su richiesta dell'ISVAP, 
tenuto conto della violazione e degli interessi coinvolti, puo' stabilire 
modalita' ulteriori per dare pubblicita' al provvedimento, ponendo le relative 
spese a carico dell'autore della violazione.
Note all'art. 326:
- La legge 24 novembre 1981, n. 689 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 
novembre 1981, n. 329, S.O.) concerne «Modifiche al sistema penale»; in 
particolare gli articoli 8, 8-bis e 11 sono i seguenti:
«Art. 8 (Piu' violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative). 
- Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una azione od 
omissione viola diverse disposizioni che prevedono, sanzioni
amministrative o commette piu' violazioni della stessa disposizione, soggiace 
alla sanzione prevista per la violazione piu' grave, aumentata sino al triplo.
Alla stessa sanzione prevista dal precedente comma soggiace anche chi con piu' 
azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere in 
violazione di norme che stabiliscono sanzioni amministrative, commette, anche in 
tempi diversi, piu' violazioni della stessa o di diverse norme di legge in 
materia di previdenza ed assistenza obbligatorie.
La disposizione di cui al precedente comma si applica anche alle violazioni 
commesse anteriormente all'entrata in vigore della legge di conversione del 
decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, per le quali non sia gia'
intervenuta sentenza passata in giudicato.».
«Art. 8-bis (Reiterazione delle violazioni). - Salvo quanto previsto da speciali 
disposizioni di legge, si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi 
alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento 
esecutivo, lo stesso soggetto commette un'altra violazione della stessa indole. 
Si ha reiterazione anche quando piu' violazioni della stessa indole commesse nel 
quinquennio sono accertate con unico provvedimento esecutivo.
Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e 
quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono 
o per le modalita' della condotta, presentano una sostanziale omogeneita' o 
caratteri fondamentali comuni. La reiterazione e' specifica se e' violata la 
medesima disposizione.
Le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate, ai fini 
della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad 
una programmazione unitaria.
La reiterazione determina gli effetti che la legge espressamente stabilisce. 
Essa non opera nel caso di pagamento in misura ridotta.
Gli effetti conseguenti alla reiterazione possono essere sospesi fino a quando 
il provvedimento che accerta la violazione precedentemente commessa sia divenuto 
definitivo. La sospensione e' disposta dall'autorita' amministrativa competente, 
o in caso di opposizione dal giudice, quando possa derivare grave danno.
Gli effetti della reiterazione cessano di diritto, in ogni caso, se il 
provvedimento che accerta la precedente violazione e' annullato.».
«Art. 11 (Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie). 
- Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla 
legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle 
sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravita' della violazione, 
all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze 
della violazione, nonche' alla personalita' dello stesso e alle sue condizioni 
economiche.».
Art. 327.
Pluralita' di violazioni e misure correttive
1. Qualora vengano accertate piu' violazioni della stessa disposizione del 
presente codice, o delle norme di attuazione, per le quali sia prevista 
l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, attraverso una pluralita' 
di azioni od omissioni la cui reiterazione sia dipesa dalla medesima disfunzione 
dell'organizzazione dell'impresa o dell'intermediario, l'ISVAP provvede alla 
contestazione degli addebiti secondo quanto previsto
all'articolo 326, comma 1, primo periodo, e con lo stesso provvedimento fissa un 
termine perentorio, non superiore a centottanta giorni entro il quale la parte 
deve effettuare gli interventi necessari per eliminare la disfunzione 
riscontrata, nel caso ritenga di avvalersi di tale facolta'.
2. La parte, che intenda effettuare gli interventi di cui al comma 1, deve darne 
comunicazione all'ISVAP, entro sessanta giorni dal provvedimento di 
contestazione degli addebiti, indicandone modalita', caratteristiche ed effetti 
attesi. La comunicazione preclude l'esercizio della facolta' di estinguere le 
violazioni con il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 326, comma 
2, nei casi in cui cio' sia consentito dall'articolo 328.
3. Se la parte comunica che non intende effettuare gli interventi richiesti, 
ovvero omette di pronunciarsi entro sessanta giorni dal provvedimento di 
contestazione degli addebiti, inizia a decorrere il termine per il pagamento in 
misura ridotta ai sensi dell'articolo 326, comma 2, ove consentito, o per 
presentare il reclamo previsto dall'articolo 326, comma 3, rimanendo preclusa 
l'applicazione della sanzione sostitutiva alle violazioni accertate. La 
procedura prosegue secondo quanto previsto all'articolo 326, commi 5 e 6. 
4. Nel caso in cui la parte si sia avvalsa della facolta' prevista dal comma 2, 
l'ISVAP, entro trenta giorni dalla scadenza del termine assegnato per eliminare 
la disfunzione riscontrata, verifica che siano state adottate le misure 
correttive e ne comunica gli esiti alla parte del procedimento. L'adozione delle 
misure correttive secondo le modalita' e le caratteristiche indicate nella 
comunicazione all'ISVAP rende applicabile un'unica sanzione amministrativa 
pecuniaria, sostitutiva di quelle derivanti dalle violazioni della medesima 
disposizione, che sara' determinata in misura non inferiore ad euro 
cinquantamila e non superiore ad euro cinquecentomila. Eventuali rilievi 
formulati dall'ISVAP non precludono l'applicazione della sanzione sostitutiva, 
ma sono valutati in sede di determinazione della sanzione stessa.
5. Entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'esito delle verifiche 
effettuate dall'ISVAP, la parte puo' presentare osservazioni in ordine agli 
eventuali rilievi dell'ISVAP sulle misure correttive adottate. In ogni caso 
l'ISVAP trasmette alla Commissione consultiva sui procedimenti sanzionatori una 
relazione sullo stato delle misure adottate ai fini della proposta di 
determinazione della sanzione sostitutiva.
Art. 328.
Norme sul pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie
1. Alle sanzioni pecuniarie previste dagli articoli 305, comma 4, 308, comma 
4, 309, 310, 311, 312 e 319 non si applica la facolta' di estinguere la 
violazione con il pagamento in misura ridotta.
2. Nei casi in cui e' consentita la facolta' di estinguere il procedimento con 
il pagamento in misura ridotta e la parte rinunci espressamente al reclamo prima 
della fissazione della seduta di trattazione dinnanzi alla Commissione 
consultiva, il procedimento si estingue con il contestuale pagamento di una 
sanzione pari all'importo dell'oblazione, maggiorato del dieci per cento.
3. Il Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro 
dell'economia e delle finanze, determina con regolamento le modalita', i termini 
di pagamento e le misure per la riscossione coattiva delle sanzioni pecuniarie 
previste dal presente codice.
4. Le sanzioni inflitte in applicazione degli articoli di cui al capo IV sono 
versate alla Consap S.p.A. - Gestione autonoma del Fondo di garanzia delle 
vittime della strada.
Capo VIII
Destinatari delle sanzioni disciplinari e procedimento
Art. 329.
Intermediari e periti assicurativi
1. Gli intermediari di assicurazione o riassicurazione, compresi i 
produttori diretti, i collaboratori e gli altri soggetti ausiliari 
dell'intermediario di assicurazione o di riassicurazione, ed i periti 
assicurativi che nell'esercizio della loro attivita', anche nei casi puniti ai 
sensi dell'articolo 324, violino le norme del presente codice o le relative 
norme di attuazione, sono puniti, in base alla gravita' dell'infrazione e tenuto 
conto dell'eventuale recidiva, con una delle seguenti sanzioni:
a) richiamo;
b) censura;
c) radiazione.
2. Il richiamo, consistente in una dichiarazione scritta di biasimo motivato, e' 
disposto per fatti di lieve manchevolezza. La censura e' disposta per fatti di 
particolare gravita'. La radiazione e' disposta per fatti di eccezionale 
gravita' e determina l'immediata risoluzione dei rapporti di intermediazione.
3. I provvedimenti disciplinari sono notificati all'interessato mediante lettera 
raccomandata e sono comunicati alle imprese con le quali il medesimo ha 
incarichi in corso di esecuzione.
Art. 330.
Destinatari delle sanzioni disciplinari
1. Le sanzioni disciplinari sono applicate nei confronti delle persone 
fisiche iscritte nel registro degli intermediari, compresi i collaboratori e gli 
altri soggetti ausiliari dell'intermediario di assicurazione o di 
riassicurazione, o nel ruolo dei periti di assicurazione responsabili della 
violazione.
2. Nel caso di esercizio dell'attivita' in forma societaria la radiazione 
comporta altresi' la cancellazione della societa' nei casi di particolare 
gravita' o di sistematica reiterazione dell'illecito disciplinare.
Art. 331.
Procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari
1. Ai fini dell'irrogazione delle sanzioni disciplinari l'ISVAP, nel termine 
di centoventi giorni dall'accertamento dell'infrazione, ovvero nel termine di 
centottanta per i soggetti residenti all'estero, provvede alla contestazione 
degli addebiti nei confronti dei possibili responsabili della violazione e 
trasmette i relativi atti al Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari.
2. I destinatari possono proporre, nel termine di sessanta giorni, reclamo 
avverso la contestazione degli addebiti e chiedere l'audizione dinnanzi al 
Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari.
3. Il Collegio di garanzia e' istituito presso l'ISVAP ed e' composto da un 
magistrato con qualifica non inferiore a consigliere della corte di cassazione o 
equiparato, anche a riposo, con funzioni di presidente ovvero da un docente 
universitario di ruolo, e da due componenti esperti in materia assicurativa, 
questi ultimi designati sentite le associazioni maggiormente rappresentative. Il 
mandato ha durata quadriennale ed e' rinnovabile una sola volta. Il Collegio di 
garanzia puo' essere costituito in piu' sezioni, con corrispondente incremento 
del numero dei suoi componenti, qualora l'ISVAP lo ritenga necessario per 
garantire condizioni di efficienza e tempestivita' nella definizione dei 
procedimenti disciplinari. L'ISVAP nomina il Collegio di garanzia, stabilisce le 
norme sulla procedura dinnanzi al Collegio nel rispetto dei principi del giusto 
procedimento e
determina il regime delle incompatibilita' ed il compenso dei componenti, che e' 
posto a carico dell'Istituto.
4. A seguito dell'esercizio della facolta' di reclamo di cui al comma 2 ovvero 
decorso inutilmente il relativo termine, il Collegio di garanzia acquisisce le 
risultanze istruttorie, esamina gli scritti difensivi e dispone l'audizione, 
alla quale le parti possono partecipare anche con l'assistenza di avvocati ed 
esperti di fiducia. Se non ritiene provata la violazione, il Collegio di 
garanzia puo' disporre l'archiviazione della contestazione o chiedere 
l'integrazione delle risultanze istruttorie. Se, invece, ritiene provata la 
violazione, trasmette al Presidente dell'ISVAP la proposta motivata di 
determinazione della sanzione disciplinare.
5. Il Presidente dell'ISVAP, ricevuta la proposta formulata dal Collegio di 
garanzia, decide la sanzione disciplinare con decreto, che viene successivamente 
comunicato alle parti del procedimento.
6. Le controversie relative ai ricorsi avverso i provvedimenti che applicano la 
sanzione disciplinare sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice 
amministrativo. L'ISVAP provvede alla difesa in giudizio con propri legali.
7. I provvedimenti che infliggono la sanzione disciplinare della radiazione, le 
sentenze dei giudici amministrativi che decidono i ricorsi e i decreti che 
decidono i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica sono pubblicati 
nel Bollettino dell'ISVAP.
Titolo XIX
DISPOSIZIONI TRIBUTARIE TRANSITORIE E FINALI
Capo I
Disposizioni tributarie
Art. 332.
Fondo di integrazione a copertura del margine di solvibilita' delle imprese di 
assicurazione
1. Il fondo di integrazione, costituito ai sensi dei commi 4, 5 e 6 
dell'articolo 27 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e dai commi 4, 5 
e 6 dell'articolo 28 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, in data 
antecedente al 1° gennaio 2004, concorre alla formazione del reddito imponibile 
della societa' nell'esercizio e nella misura in cui sia attribuito ai soci anche 
mediante riduzione del capitale sociale.
2. La voce riserve di rivalutazione prevista nello stato patrimoniale del 
bilancio delle imprese di assicurazione contiene, fra l'altro, il fondo di 
integrazione di cui al comma 1 gia' iscritto nel bilancio dell'esercizio chiuso 
al 31 dicembre 2003.
Nota all'art. 332:
- L'art. 27 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174 e' il seguente:
«Art. 27 (Valutazione degli attivi a copertura delle riserve tecniche). - 1. Gli 
attivi posti a copertura delle riserve tecniche debbono essere valutati al netto 
dei debiti contratti per la loro acquisizione e delle eventuali
poste rettificative.
2. La valutazione degli attivi di cui al comma 1 deve essere effettuata in modo 
prudente, tenendo conto del rischio di mancato realizzo. In particolare, le 
immobilizzazioni materiali diverse dai terreni e dai
fabbricati possono essere poste a copertura delle riserve tecniche solo se 
valutate in base ad un ammortamento prudente. Le quote di partecipazione ai 
fondi comuni di investimento immobiliare chiusi, di cui all'ultimo periodo 
dell'art. 26, comma 3, lettera c), possono essere poste a copertura delle 
riserve matematiche, nel limite del valore delle stesse, determinato sulla base 
dell'ultimo prospetto del patrimonio del fondo, redatto a norma dell'art. 9 
della legge 25 gennaio 1994, n. 86.
3. L'ISVAP stabilisce con proprio provvedimento norme piu' dettagliate per 
l'applicazione di quanto disposto ai commi 1 e 2.».
- L'art. 28 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175 e' il seguente:
«Art. 28 (Valutazione delle attivita' patrimoniali). -
1. Gli attivi posti a copertura delle riserve tecniche debbono essere valutati 
al netto dei debiti contratti per la loro acquisizione e delle eventuali poste 
rettificative.
2. La valutazione degli attivi di cui al comma 1 deve essere effettuata in modo 
prudente, tenendo conto del rischio di mancato realizzo. In particolare, le 
immobilizzazioni materiali diverse dai terreni e dai fabbricati possono essere 
poste a copertura delle riserve tecniche solo se valutate in base ad un 
ammortamento prudente.
3. L'ISVAP stabilisce con proprio provvedimento norme piu' dettagliate per 
l'applicazione di quanto disposto ai commi 1 e 2.».
Art. 333.
Imposte e tasse sulle iscrizioni e sulle annotazioni di vincolo delle attivita' 
patrimoniali
1. Le iscrizioni ipotecarie e le annotazioni di vincolo, previste 
dall'articolo 224, comma 1, da eseguire sui beni immobili situati nel territorio 
della Repubblica sono soggette alle imposte ipotecarie in misura fissa.
2. La relativa spesa e' posta a carico dell'impresa.
Art. 334.
Contributo sui premi delle assicurazioni dei veicoli e dei natanti
1. Sui premi delle assicurazioni per la responsabilita' civile per i danni 
causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti si applica un 
contributo, sostitutivo delle azioni spettanti alle Regioni e agli altri enti 
che erogano prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale, nei confronti 
dell'impresa di assicurazione, del responsabile del sinistro o dell'impresa 
designata, per il rimborso delle prestazioni erogate ai danneggiati dalla 
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
2. Il contributo si applica, con aliquota del diecivirgolacinque per cento, sui 
premi incassati e deve essere distintamente indicato in polizza e nelle 
quietanze. L'impresa di assicurazione ha diritto di rivalersi nei confronti del 
contraente per l'importo del contributo.
3. Per l'individuazione e la denuncia dei premi soggetti al contributo, per la 
riscossione e per le relative sanzioni si applica la legge 29 ottobre 1961, n. 
1216, e successive modificazioni.
Nota all'art. 334:
- La legge 29 ottobre 1961, n. 1216 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 
dicembre 1961, n. 299) concerne le «Nuove disposizioni tributarie in materia di 
assicurazioni private e di contratti vitalizi».
Capo II
Contributi di vigilanza
Art. 335.
Imprese di assicurazione e di riassicurazione
1. Sono tenute a versare all'ISVAP un contributo annuale, denominato 
contributo di vigilanza sull'attivita' di assicurazione e di riassicurazione, 
nella misura prevista dal comma 2:
a) le imprese di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica 
ed iscritte alla sezione I dell'albo di cui all'articolo 14, comma 4;
b) le sedi secondarie delle imprese di assicurazione extracomunitarie stabilite 
nel territorio della Repubblica ed iscritte alla sezione II dell'albo previsto 
dagli articoli 14, comma 4, e 28, comma 5, ultimo periodo,
c) le altre mutue di assicurazione, con sede legale nel territorio della 
Repubblica ed iscritte alla sezione III dell'albo previsto dagli articoli 14, 
comma 4, e 55, comma 2;
d) le imprese di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica 
ed iscritte alla sezione IV dell'albo di cui all'articolo 59, comma 4,
e) le sedi secondarie delle imprese di riassicurazione extracomunitarie 
stabilite nel territorio della Repubblica ed iscritte alla sezione V dell'albo 
di cui all'articolo 60, comma 3.
2. Il contributo di vigilanza e' commisurato ad un importo non superiore al due 
per mille dei premi incassati in ciascun esercizio, escluse le tasse e le 
imposte ed al netto di un'aliquota per oneri di gestione calcolata dall'ISVAP 
mediante apposita elaborazione dei dati risultanti dai bilanci dell'esercizio 
precedente.
3. Il contributo di vigilanza dovuto dalle altre mutue di assicurazione e' 
commisurato all'uno per mille dei premi incassati in ciascun esercizio, escluse 
le tasse e le imposte.
4. Il contributo di vigilanza e' determinato entro il 30 maggio con decreto del 
Ministro dell'economia e delle finanze adottato, sentito l'ISVAP, in modo da 
assicurare la copertura finanziaria degli oneri di vigilanza sulle imprese. Il 
decreto e' pubblicato entro il 30 giugno nella Gazzetta Ufficiale e nel 
Bollettino dell'ISVAP.
5. Il contributo e' versato direttamente all'ISVAP entro il 31 luglio di ogni 
anno e viene iscritto in apposita voce del bilancio di previsione. L'eventuale 
residuo confluisce nell'avanzo di amministrazione e viene considerato 
nell'ambito del fabbisogno per l'esercizio successivo.
6. La riscossione coattiva avviene tramite ruolo e secondo le modalita' di cui 
all'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 
1988, n. 43.
Nota all'art. 335:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 ( pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale 29 febbraio 1988, n. 49, S.O. ) concerne l'Istituzione 
del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di 
altri enti pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma 1, legge 4 ottobre 1986, n. 
657, in particolare l'art. 67 e' il seguente:
«Art. 67 (Riscossione coattiva delle tasse e delle imposte indirette). - 1. I 
concessionari del servizio provvedono alla riscossione coattiva dell'imposta sul 
valore aggiunto, della imposta di registro, delle imposte ipotecarie e 
catastali, della imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta comunale 
sull'incremento di valore degli immobili, delle imposte di fabbricazione, delle 
imposte erariali di consumo e dei diritti doganali e di ogni altro diritto o 
accessorio la cui riscossione e' demandata all'amministrazione doganale, delle 
tasse automobilistiche e sulle concessioni governative, nonche' alla riscossione 
delle pene pecuniarie, delle soprattasse e di ogni altro accessorio e penalita' 
relativi ai predetti tributi.
2. La riscossione coattiva e' effettuata secondo le seguenti modalita':
a) se, a seguito di invito al pagamento, atto di liquidazione, accertamento, 
rettifica o erogazione di sanzioni sone infruttuosamente scaduti i termini di 
pagamento delle somme di cui al comma 1, l'ufficio finanziario competente forma 
il ruolo relativo ai contribuenti per i quali si procede alla riscossione 
coattiva ai sensi dell'art. 11, terzo comma, del decreto del Presidente della 
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Per la formazione del ruolo e per la riscossione delle somme iscritte si 
applicano le disposizioni previste per la riscossione dei tributi e delle 
entrate di cui all'art. 63, comma 1; i ruoli sono riscossi in unica soluzione 
alla prima scadenza utile;
b) con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti tempi, procedure e 
criteri per la redazione e la trasmissione dei suddetti ruoli e per la 
compilazione meccanografica degli stessi da parte del consorzio nazionale 
obbligatorio tra i concessionari della riscossione, nonche' gli adempimenti 
contabili a carico degli agenti della riscossione;
c) l'intendente di finanza appone il visto di esecutorieta' dei ruoli e li 
consegna al concessionario territorialmente competente, che ne rilascia 
ricevuta, affinche' lo stesso provveda alla riscossione senza l'obbligo del non 
riscosso come riscosso. L'intendente di finanza trasmette copia del frontespizio 
dei ruoli consegnati alla competente ragioneria provinciale per i relativi 
controlli.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai crediti indicati al 
comma 1, comprese le eventuali spese di esecuzione, i cui termini di pagamento 
sono scaduti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.».
Art. 336.
Intermediari di assicurazione e di riassicurazione
1. Gli iscritti al registro degli intermediari di assicurazione sono tenuti 
al pagamento all'ISVAP di un contributo annuale, denominato contributo di 
vigilanza sugli intermediari di assicurazione e riassicurazione nella misura 
massima di: euro cento per le persone fisiche iscritte al registro di cui 
all'articolo 109, comma 2, lettera a); euro cinquecento per le persone 
giuridiche iscritte al registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera a); 
euro cento per le persone fisiche iscritte al registro di cui all'articolo 109, 
comma 2, lettera b); euro cinquecento per le persone giuridiche iscritte al 
registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera b), euro cinquanta per le 
persone fisiche iscritte al registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera 
c), euro diecimila per le persone giuridiche iscritte al registro di cui 
all'articolo 109, comma 2, lettera d). Il contributo non e' deducibile dal 
reddito dell'intermediario.
2. Il contributo di vigilanza e' determinato entro il 30 maggio con decreto del 
Ministro dell'economia e delle finanze adottato, sentito l'ISVAP, in modo da 
assicurare la copertura finanziaria degli oneri di vigilanza sugli intermediari 
iscritti al registro. Il decreto e' pubblicato entro il 30 giugno nella Gazzetta 
Ufficiale e nel Bollettino dell'ISVAP.
3. Si applica l'articolo 335, commi 5 e 6. L'attestazione relativa al pagamento 
e' comunicata all'ISVAP nelle forme e con i termini stabiliti con il decreto di 
cui al comma 2.
Art. 337.
Periti assicurativi
1. Gli iscritti nel ruolo dei periti assicurativi sono tenuti al pagamento 
all'ISVAP di un contributo annuale, denominato contributo di vigilanza sui 
periti assicurativi nella misura massima di euro cento.
2. Il contributo di vigilanza e' determinato entro il 30 maggio con decreto del 
Ministro dell'economia e delle finanze adottato, sentito l'ISVAP, in modo da 
assicurare la copertura finanziaria degli oneri di vigilanza sui periti iscritti 
al ruolo. Il decreto e' pubblicato entro il 30 giugno nella Gazzetta Ufficiale e 
nel Bollettino dell'ISVAP.
3. I contributi di cui al presente articolo sono versati ad apposita unita' 
previsionale di base dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello 
Stato, per essere riassegnati con decreto del Ministro dell'economia e delle 
finanze allo stato di previsione del Ministero delle attivita' produttive, ai 
fini della successiva attribuzione all'ISVAP.
4. L'attestazione relativa al pagamento e' comunicata all'ISVAP nelle forme e 
con i termini stabiliti con il decreto di cui al comma 2. In caso di mancato 
pagamento si applica la disposizione di cui all'articolo 335, comma 6.
Capo III
Disposizioni transitorie
Art. 338.
Imprese di assicurazione e di riassicurazione gia' autorizzate
1. Le imprese di assicurazione, che alla data di entrata in vigore del 
presente codice sono autorizzate ai sensi dell'articolo 7 del decreto 
legislativo 17 marzo 1995, n. 174, o dell'articolo 9 del decreto legislativo 17 
marzo 1995, n. 175, o che alla data di entrata in vigore dei predetti decreti 
hanno conservato l'autorizzazione rilasciata sulla base di disposizioni 
previgenti, sono iscritte di diritto nella sezione I dell'albo previsto 
dall'articolo 14, comma 4.
2. Le sedi secondarie di imprese di assicurazione extracomunitarie, che alla 
data di entrata in vigore del presente codice sono autorizzate ai sensi 
dell'articolo 81 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, o dell'articolo 
93 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, o che alla data di entrata in 
vigore dei predetti decreti hanno conservato l'autorizzazione rilasciata sulla 
base di disposizioni previgenti, sono iscritte di diritto nella sezione II 
dell'albo previsto dagli articoli 14, comma 4, e 28, comma 5, ultimo periodo.
3. Le mutue di assicurazione non soggette ai decreti legislativi 17 marzo 1995, 
n. 174, e 17 marzo 1995, n. 175, che alla data di entrata in vigore del presente 
codice sono autorizzate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 
febbraio 1959, n. 449, sono iscritte di diritto nella sezione III dell'albo 
previsto dagli articoli 14, comma 4, e 55 comma 2.
4. Le imprese di riassicurazione, che alla data di entrata in vigore del 
presente codice sono autorizzate ai sensi del decreto del Presidente della 
Repubblica 13 febbraio 1959, n 449, o che alla data di entrata in vigore del 
predetto decreto hanno conservato l'autorizzazione rilasciata sulla base di 
disposizioni previgenti, sono iscritte di diritto nella sezione IV dell'albo 
previsto dagli articoli 14, comma 4, e 59, comma 5.
5. Le sedi secondarie di imprese di riassicurazione extracomunitarie, che alla 
data di entrata in vigore del presente codice sono autorizzate ai sensi del 
decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, o che alla 
data di entrata in vigore del predetto decreto hanno conservato l'autorizzazione 
rilasciata sulla base di disposizioni previgenti, sono iscritte di diritto nella 
sezione IV dell'albo previsto dagli articoli 14, comma 4, e 60, comma 3.
6. Le imprese con sede legale in altri Stati membri, che alla data di entrata in 
vigore del presente codice operano nel territorio della Repubblica ai sensi 
dell'articolo 69 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, o dell'articolo 
80 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, o che alla data di entrata in 
vigore dei predetti decreti hanno conservato l'autorizzazione rilasciata sulla 
base di disposizioni previgenti, sono iscritte di diritto nell'elenco delle 
imprese in regime di stabilimento previsto dall'articolo 26.
7. Le imprese con sede legale in altri Stati membri, che alla data di entrata in 
vigore del presente codice operano nel territorio della Repubblica ai sensi 
dell'articolo 70 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, o dell'articolo 
81 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, o che alla data di entrata in 
vigore dei predetti decreti hanno conservato l'autorizzazione rilasciata sulla 
base di disposizioni previgenti, e le sedi secondarie di imprese italiane 
stabilite in altri Stati membri, che alla data di entrata in vigore del codice 
operano nel territorio della Repubblica ai sensi dell'articolo 49 del decreto 
legislativo 17 marzo 1995, n. 174, o dell'articolo 60 del decreto legislativo 17 
marzo 1995, n. 175, sono iscritte di diritto nell'elenco delle imprese in regime 
di prestazione di servizi previsto dall'articolo 26.
Note all'art. 338:
- Gli articoli 7, 81, 69, 70 e 49 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174 
sono i seguenti:
«Art. 7 (Autorizzazione). - 1. Le imprese aventi la sede legale nel territorio 
della Repubblica che intendono esercitare le attivita' indicate nel punto A) 
della tabella di cui all'allegato I debbono essere autorizzate dall'Istituto per 
la vigilanza sulle imprese di assicurazione private e di interesse collettivo 
(ISVAP) con provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana.
2. L'autorizzazione e' valida per il territorio della Repubblica, nonche' per 
quello degli altri Stati membri o di Stati terzi, fermo l'obbligo per l'impresa 
di conformarsi alle disposizioni del capo IV del presente titolo.
3. L'autorizzazione e' soggetta alla tassa di concessione governativa prevista 
dall'art. 66 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 
ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni.
4. L'impresa non puo' iniziare l'attivita' assicurativa prima della 
pubblicazione del provvedimento di autorizzazione nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana.
4-bis. L'ISVAP consulta in via preliminare le autorita' competenti degli altri 
Stati membri in merito al rilascio dell'autorizzazione a qualsiasi impresa di 
assicurazione che si trovi in una delle seguenti condizioni:
a) sia controllata da un'impresa di assicurazione autorizzata in un altro Stato 
membro;
b) sia controllata da un'impresa che controlla un'altra impresa di assicurazione 
autorizzata in un altro Stato membro;
c) sia controllata dalla stessa persona, fisica o giuridica, che controlla 
un'impresa di assicurazione autorizzata in un altro Stato membro.
4-ter. L'ISVAP, altresi', consulta in via preliminare le autorita' competenti 
degli altri Stati membri preposte alla vigilanza degli enti creditizi e delle 
imprese di investimento in merito al rilascio dell'autorizzazione ad un'impresa 
di assicurazione che si trovi in una delle seguenti situazioni:
a) sia controllata da una banca o da un'impresa di investimento autorizzata 
nell'Unione europea;
b) sia controllata da un'impresa che controlla una banca o un'impresa di 
investimento autorizzata nell'Unione europea;
c) sia controllata dalla stessa persona, fisica o giuridica, che controlla una 
banca o un'impresa di investimento autorizzata nell'Unione europea.
4-quater. L'ISVAP scambia reciprocamente e fornisce alle altre autorita' 
competenti rilevanti ai sensi della direttiva 2002/87/CE le informazioni utili a 
valutare l'idoneita' degli azionisti e la reputazione e l'esperienza dei 
soggetti ai quali sono attribuite le funzioni di amministrazione e di direzione 
partecipanti alla gestione di un'altra impresa dello stesso gruppo, anche ai 
fini delle verifiche delle condizioni di accesso e di esercizio dell'attivita'.».
«Art. 81 (Condizioni per l'accesso all'attivita' in regime di stabilimento nel 
territorio della Repubblica). - 1. Le imprese che hanno la sede legale in uno 
Stato terzo e che intendono esercitare nel territorio della Repubblica le 
attivita' indicate nel punto A) della tabella di cui all'allegato I debbono 
essere autorizzate dall'ISVAP con provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana. L'autorizzazione e' efficace limitatamente 
al territorio nazionale. Si applica la disposizione di cui all'art. 7, comma 2.
2. L'autorizzazione non puo' essere rilasciata alle imprese che nello Stato di 
origine sono autorizzate ad esercitare congiuntamente le attivita' di cui al 
comma 1 e quelle indicate al punto A) della tabella allegata al decreto 
legislativo danni, salvo quanto previsto all'art. 86.
3. L'impresa che richiede l'autorizzazione deve costituire nel territorio della 
Repubblica una sede secondaria, nominando un rappresentante generale che abbia 
domicilio e residenza in detto territorio e che sia fornito dei poteri previsti 
dall'art. 69, comma 1, nonche' del potere di compiere le operazioni necessarie 
per la costituzione ed il vincolo del deposito cauzionale previsto dal comma 4, 
lettera b) del presente articolo. Qualora la rappresentanza sia conferita ad una 
persona giuridica, si applica la disposizione contenuta nello stesso art. 69, 
comma 1.
4. L'impresa deve inoltre dare prova:
a) di essere regolarmente costituita, secondo la legge dello Stato di origine, 
in una delle forme indicate dall'art. 5 o in forma equivalente e di esercitare 
regolarmente in tale Stato il ramo o i rami corrispondenti a quelli indicati nel 
punto A) della tabella allegata, per i quali richiede l'autorizzazione;
b) di possedere nel territorio della Repubblica attivita' per un ammontare 
almeno uguale all'importo minimo della quota di garanzia prescritta dall'art. 90 
e di avere depositato a titolo di cauzione presso la Cassa depositi e prestiti o 
presso la Banca d'Italia, una somma, in numerario o in titoli, uguale almeno 
alla meta' del suddetto importo minimo.
5. Al rappresentante generale o, se diversa, alla persona preposta alla gestione 
effettiva della sede secondaria, si applicano le disposizioni contenute 
nell'art. 42, comma 3.
6. Per il vincolo delle attivita' depositate a titolo di cauzione ai sensi del 
comma 4, lettera b) del presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 
27 del regolamento di esecuzione delle norme per l'esercizio delle assicurazioni 
private, approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63.».
«Art. 69 (Condizioni per l'accesso all'attivita' in regime di stabilimento nel 
territorio della Repubblica). - 1. L'accesso alle attivita' indicate al punto A) 
della tabella di cui all'allegato I in regime di stabilimento nel territorio 
della Repubblica da parte delle imprese aventi la propria sede legale in un 
altro Stato membro e' subordinato alla trasmissione all'ISVAP, da parte dell'autorita' 
di controllo di detto Stato, dei seguenti documenti:
a) l'indicazione della denominazione sociale dell'impresa e l'indirizzo della 
sua sede legale, nonche' l'indirizzo della sede secondaria che essa si propone 
di costituire in Italia;
b) un certificato attestante che l'impresa possiede, per l'insieme delle sue 
attivita', il margine di solvibilita' minimo previsto dagli articoli 19 e 20 
della direttiva n. 79/267/CEE;
c) un programma di attivita' recante in particolare l'indicazione dei rischi e 
delle obbligazioni che essa intende assumere e la struttura organizzativa di 
detta sede secondaria;
d) la documentazione comprovante la nomina di un rappresentante generale della 
sede secondaria, che sia munito di un mandato comprendente espressamente anche i 
poteri di rappresentare l'impresa in giudizio e davanti a tutte le autorita' 
della Repubblica, nonche' di concludere e sottoscrivere i contratti e gli altri 
documenti relativi alle attivita' esercitate nel territorio della Repubblica. Il 
rappresentante generale deve avere domicilio allo stesso indirizzo della sede 
secondaria. Qualora la rappresentanza sia conferita ad una persona giuridica, 
questa deve avere la sede legale nel territorio della Repubblica e deve a sua 
volta designare come proprio rappresentante una persona fisica che abbia 
domicilio in Italia e che sia munita di un mandato comprendente i predetti 
poteri.
2. L'ISVAP dispone di un termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento 
delle comunicazioni di cui al comma 1 per indicare, se del caso, all'autorita' 
di controllo dello Stato membro di origine dell'impresa interessata le 
condizioni, giustificate da motivi d'interesse generale, che la stessa deve 
osservare nell'esercizio della sua attivita'.
3. L'impresa puo' costituire la sede secondaria e dare inizio all'attivita' nel 
territorio della Repubblica a decorrere dal momento in cui riceve l'assenso 
dell'ISVAP ovvero, in caso di silenzio, dalla scadenza del termine di cui al 
comma 2.
4. Qualora l'impresa intenda modificare una o piu' delle informazioni di cui al 
comma 1 ne da' comunicazione all'ISVAP almeno trenta giorni prima di procedere 
alla modificazione. L'ISVAP valuta la modificazione e, se del caso, interviene 
presso l'autorita' di controllo dello Stato membro di origine dell'impresa ai 
sensi del comma 2.».
«Art. 70 (Condizioni per l'accesso all'attivita' in regime di liberta' di 
prestazione di servizi nel territorio della Repubblica). - 1. L'accesso alle 
attivita' indicate al punto A) della tabella di cui all'allegato I in regime di 
liberta' di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica da parte 
delle imprese con sede legale in un altro Stato membro e' subordinato alla 
trasmissione all'ISVAP, da parte dell'autorita' di controllo di detto Stato, dei 
seguenti documenti:
a) l'indicazione della denominazione sociale dell'impresa e l'indirizzo della 
sua sede legale o, nel caso in cui l'impresa intenda operare da una sede 
secondaria situata in altro Stato membro, l'indirizzo di detta sede, ed il 
nominativo del rappresentante generale;
b) un certificato attestante che l'impresa possiede, per l'insieme delle sue 
attivita', il margine di solvibilita' minimo previsto dagli articoli 19 e 20 
della direttiva n. 79/267/CEE;
c) un certificato indicante i rami che l'impresa e' autorizzata ad esercitare;
d) una dichiarazione indicante la natura dei rischi e delle obbligazioni che 
l'impresa intende assumere.
2. L'impresa puo' iniziare ad effettuare le operazioni di cui al comma 1 a 
decorrere dal momento in cui l'ISVAP attesta di aver ricevuto la documentazione 
prevista dal medesimo comma.
3. L'impresa e' tenuta a comunicare all'ISVAP, attraverso l'autorita' di 
controllo dello Stato membro d'origine, ogni modifica che essa intende apportare 
agli elementi di cui al comma 1.
4. Ai fini dell'esercizio dell'attivita' in regime di liberta' di prestazione di 
servizi nel territorio della Repubblica, le imprese di cui al comma 1 non 
possono avvalersi di sedi secondarie, di agenzie, o di qualsiasi altra presenza 
permanente nel predetto territorio, anche se essa si realizzi tramite un 
semplice ufficio gestito da personale dipendente, o tramite una persona 
indipendente, ma incaricata di agire in permanenza per conto dell'impresa 
stessa.».
«Art. 49 (Condizioni di accesso e di esercizio). - 1. Le imprese di cui al 
presente titolo che intendono operare in regime di liberta' di prestazione di 
servizi nel territorio della Repubblica attraverso una sede secondaria situata 
in un altro Stato membro debbono preventivamente darne comunicazione all'ISVAP 
fornendo i seguenti elementi:
a) l'indirizzo della sede secondaria da cui l'impresa intende operare;
b) una dichiarazione indicante la natura dei rischi e delle obbligazioni che 
l'impresa si propone di assumere.
2. L'impresa puo' iniziare ad effettuare le operazioni di cui al comma 1 a 
decorrere dal momento in cui l'ISVAP attesta di aver ricevuto la documentazione 
prevista dal medesimo comma.
3. L'impresa e' tenuta a comunicare all'ISVAP ogni modifica che essa intende 
apportare agli elementi di cui al comma 1.
4. L'esercizio dell'attivita' di cui al comma 1 e' soggetto alle disposizioni 
contenute nel presente titolo, nonche' negli articoli 70, comma 4, 76 e 78, in 
quanto applicabili.».
- Gli articoli 9, 93, 80, 81 e 60 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, 
sono i seguenti:
«Art. 9 (Autorizzazione). - 1. Le imprese aventi la sede legale nel territorio 
della Repubblica che intendono esercitare le assicurazioni indicate nel punto A) 
della tabella allegata debbono essere autorizzate dall'Istituto per la vigilanza 
sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) con provvedimento 
da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. L'autorizzazione e' valida per il territorio della Repubblica, nonche' per 
quello degli altri Stati membri o di Stati terzi, fermo l'obbligo dell'impresa 
di conformarsi alle disposizioni del capo V del presente titolo.
3. L'autorizzazione e' soggetta alla tassa di concessione governativa prevista 
dal n. 80 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 
ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni.
4. L'impresa non puo' iniziare l'attivita' assicurativa prima della 
pubblicazione del provvedimento di autorizzazione nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana.
4-bis. L'ISVAP consulta in via preliminare le autorita' competenti degli altri 
Stati membri in merito al rilascio dell'autorizzazione nei casi in cui l'impresa 
di assicurazione si trovi in una delle seguenti situazioni:
a) sia controllata da un'impresa di assicurazione autorizzata in un altro Stato 
membro;
b) sia controllata da un'impresa che controlla un'altra impresa di assicurazione 
autorizzata in un altro Stato membro;
c) sia controllata dalla stessa persona, fisica o giuridica, che controlla 
un'impresa di assicurazione autorizzata in un altro Stato membro.
4-ter. L'ISVAP, altresi', consulta in via preliminare le autorita' competenti 
degli altri Stati membri preposte alla vigilanza degli enti creditizi e delle 
imprese di investimento in merito al rilascio dell'autorizzazione ad un'impresa 
di assicurazione che si trovi in una delle seguenti situazioni:
a) sia controllata da una banca o da un'impresa di investimento autorizzata 
nell'Unione europea;
b) sia controllata da un'impresa che controlla una banca o un'impresa di 
investimento autorizzata nell'Unione europea;
c) sia controllata dalla stessa persona, fisica o giuridica, che controlla una 
banca o un'impresa di investimento autorizzata nell'Unione europea.
4-quater. L'ISVAP scambia reciprocamente e fornisce alle altre autorita' 
competenti rilevanti ai sensi della direttiva 2002/87/CE le informazioni utili a 
valutare l'idoneita' degli azionisti e la reputazione e l'esperienza dei 
soggetti ai quali sono attribuite le funzioni di amministrazione e di direzione 
partecipanti alla gestione di un'altra impresa dello stesso gruppo, anche ai 
fini delle verifiche delle condizioni di accesso e di esercizio dell'attivita'.».
«Art. 93 (Condizioni per l'accesso all'attivita' in regime di stabilimento nel 
territorio della Repubblica). - 1. Le imprese che hanno la sede legale in uno 
Stato terzo e che intendono esercitare nel territorio della Repubblica le 
attivita' indicate nel punto A) della tabella allegata debbono essere 
autorizzate dall'ISVAP con provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica italiana. L'autorizzazione e' efficace limitatamente al 
territorio nazionale. Si applica la disposizione di cui all'art. 9, comma 2.
2. Le imprese che nello Stato di origine esercitano congiuntamente le attivita' 
di cui al comma 1 e quelle indicate al punto A) della tabella di cui 
all'allegato I del decreto legislativo vita, possono essere autorizzate ad 
esercitare esclusivamente le attivita' di cui al comma 1, salvo quanto previsto 
all'art. 98.
3. L'impresa che richiede l'autorizzazione deve costituire nel territorio della 
Repubblica una sede secondaria, nominando un rappresentante generale che abbia 
domicilio e residenza in detto territorio e che sia fornito dei poteri previsti 
dall'art. 80, comma 1, nonche' del potere di compiere le operazioni necessarie 
per la costituzione ed il vincolo del deposito cauzionale previsto dal comma 4, 
lettera b). Qualora la rappresentanza sia conferita ad una persona giuridica, si 
applica la disposizione contenuta nello stesso art. 80, comma 1.
4. L'impresa deve inoltre dare prova:
a) di essere regolarmente costituita, secondo la legge dello Stato di origine, 
in una delle forme indicate dall'art. 7 o in forma equivalente e di esercitare 
regolarmente in tale Stato il ramo o i rami corrispondenti a quelli indicati nel 
punto A) della tabella allegata, per i quali richiede l'autorizzazione;
b) di possedere nel territorio della Repubblica attivita' per un ammontare 
almeno uguale all'importo minimo della quota di garanzia prescritta dall'art. 
103 e di avere depositato a titolo di cauzione presso la Cassa depositi e 
prestiti o presso la Banca d'Italia, una somma, in numerario o in titoli, uguale 
almeno alla meta' del suddetto importo minimo.
5. Al rappresentante generale o, se diversa, alla persona preposta alla gestione 
effettiva della sede secondaria, si applicano le disposizioni contenute 
nell'art. 52, comma 3.
6. Per il vincolo delle attivita' depositate a titolo di cauzione ai sensi del 
comma 4, lettera b), si applicano le disposizioni dell'art. 27 del regolamento 
di esecuzione delle norme per l'esercizio delle assicurazioni private, approvato 
con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63.».
«Art.80 (Condizioni per l'accesso all'attivita' in regime di stabilimento nel 
territorio della Repubblica). - 1. L'accesso alle attivita' indicate nel punto 
A) della tabella allegata in regime di stabilimento nel territorio della 
Repubblica da parte delle imprese aventi la propria sede legale in un altro 
Stato membro e' subordinato alla comunicazione all'ISVAP, da parte dell'autorita' 
di controllo di detto Stato, dei seguenti documenti:
a) l'indicazione della denominazione sociale dell'impresa e l'indirizzo della 
sua sede legale, nonche' l'indirizzo della sede secondaria che essa si propone 
di costituire in Italia;
b) un certificato attestante che l'impresa possiede, per l'insieme delle sue 
attivita', il margine di solvibilita' minimo previsto dagli articoli 16 e 17 
della direttiva n. 73/239/CEE 24 luglio 1973;
c) un programma di attivita' recante in particolare l'indicazione dei rischi che 
essa intende assumere e la struttura organizzativa di detta sede secondaria;
d) la documentazione comprovante la nomina di un rappresentante generale della 
sede secondaria, che sia munito di un mandato comprendente espressamente anche i 
poteri di rappresentare l'impresa in giudizio e davanti a tutte le autorita' 
della Repubblica, nonche' di concludere e sottoscrivere i contratti e gli altri 
documenti relativi alle attivita' esercitate nel territorio della Repubblica.
Il rappresentante generale deve avere domicilio allo stesso indirizzo della sede 
secondaria. Qualora la rappresentanza sia conferita ad una persona giuridica, 
questa deve avere la sede legale nel territorio della Repubblica e deve a sua 
volta designare come proprio rappresentante una persona fisica che abbia 
domicilio in Italia e che sia munita di un mandato comprendente i predetti 
poteri;
e) la dichiarazione che l'impresa e' divenuta membro dell'Ufficio centrale 
italiano (U.C.I.), di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 242, e del Fondo di 
garanzia per le vittime della strada, previsto dall'art. 19 della legge 24 
dicembre 1969, n. 990, se nel programma di cui alla lettera c) risulta che 
l'impresa stessa intenda coprire la responsabilita' civile per l'assicurazione 
obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti.
2. L'ISVAP dispone di un termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento 
delle comunicazioni di cui al comma 1 per indicare, se del caso, all'autorita' 
di controllo dello Stato membro di origine dell'impresa interessata le 
condizioni, giustificate da motivi d'interesse generale, che la stessa deve 
osservare nell'esercizio della sua attivita'.
3. L'impresa puo' costituire la sede secondaria e dare inizio all'attivita' nel 
territorio della Repubblica a decorrere dal momento in cui riceve l'assenso 
dell'ISVAP ovvero, in caso di silenzio, dalla scadenza del termine di cui al 
comma 2.
4. Qualora l'impresa intenda modificare una o piu' delle informazioni di cui al 
comma 1 ne da' comunicazione all'ISVAP almeno trenta giorni prima di procedere 
alla modificazione. L'ISVAP valuta la modificazione e, se del caso, interviene 
presso l'autorita' di controllo dello Stato membro d'origine dell'impresa ai 
sensi del comma 2.».
«Art. 81 (Condizioni per l'accesso all'attivita' in regime di liberta' di 
prestazione di servizi nel territorio della Repubblica). - 1. L'accesso alle 
attivita' indicate nel punto A) della tabella allegata in regime di liberta' di 
prestazione di servizi nel territorio della Repubblica da parte delle imprese 
aventi la propria sede legale in un altro Stato membro e' subordinato alla 
comunicazione all'ISVAP, da parte dell'autorita' di controllo di detto Stato, 
dei seguenti documenti:
a) l'indicazione della denominazione sociale dell'impresa e l'indirizzo della 
sua sede legale o, nel caso in cui l'impresa intenda operare da una sede 
secondaria situata in altro Stato membro, l'indirizzo di detta sede, ed il 
nominativo del rappresentante generale;
b) un certificato attestante che l'impresa possiede, per l'insieme delle sue 
attivita', il margine di solvibilita' minimo previsto dagli articoli 16 e 17 
della direttiva n. 73/239/CEE 24 luglio 1973;
c) un certificato indicante i rami che l'impresa e' autorizzata ad esercitare;
d) una dichiarazione indicante la natura dei rischi che l'impresa intende 
assumere.
2. Se l'impresa si propone di assumere rischi concernenti l'assicurazione 
obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei 
veicoli a motore e dei natanti deve altresi' trasmettere all'ISVAP:
a) l'indicazione del nominativo e l'indirizzo del rappresentante previsto 
dall'art. 90;
b) una dichiarazione attestante che l'impresa e' divenuta membro dell'Ufficio 
centrale italiano (U.C.I.), di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 242, e del Fondo 
di garanzia per le vittime della strada, previsto dall'art. 19 della legge 24 
dicembre 1969, n. 990.
3. L'impresa puo' iniziare ad effettuare le operazioni di cui ai commi 1 e 2 a 
decorrere dal momento in cui l'ISVAP attesta la regolarita' della documentazione 
ricevuta ai sensi dei medesimi commi.
4. L'impresa e' tenuta a comunicare all'ISVAP, attraverso l'autorita' di 
controllo dello Stato membro d'origine, ogni modifica che essa intende apportare 
agli elementi di cui ai commi 1 e 2.
5. Ai fini dell'esercizio dell'attivita' in regime di liberta' di prestazione di 
servizi nel territorio della Repubblica, le imprese di cui al comma 1 non 
possono avvalersi di sedi secondarie, di agenzie, o di qualsiasi altra presenza 
permanente nel predetto territorio, anche se essa si realizzi tramite un 
semplice ufficio gestito da personale dipendente, o tramite una persona 
indipendente, ma incaricata di agire in permanenza per conto dell'impresa 
stessa.
«Art. 60 (Condizioni di accesso e di esercizio). - 1. Le imprese di cui al 
presente titolo che intendono operare in regime di liberta' di prestazione di 
servizi nel territorio della Repubblica attraverso una sede secondaria situata 
in un altro Stato membro debbono preventivamente darne comunicazione all'ISVAP 
fornendo i seguenti elementi:
a) l'indirizzo della sede secondaria da cui l'impresa intende operare;
b) una dichiarazione indicante la natura dei rischi che l'impresa si propone di 
assumere;
c) se l'impresa si propone di assumere rischi concernenti l'assicurazione 
obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei 
veicoli a motore e dei natanti deve altresi' trasmettere all'ISVAP l'indicazione 
del nominativo e l'indirizzo del rappresentante previsto dall'art. 90.
2. L'impresa puo' iniziare ad effettuare le operazioni di cui al comma 1 a 
decorrere dal momento in cui l'ISVAP attesta di aver ricevuto la documentazione 
prevista dal medesimo comma.
3. L'impresa e' tenuta a comunicare all'ISVAP ogni modifica che essa intende 
apportare agli elementi di cui al comma 1.
4. L'esercizio dell'attivita' di cui al comna 1 e' soggetto alle disposizioni 
contenute nel presente titolo, nonche' negli articoli 81, comma 5, 87 e 89, in 
quanto applicabili.».
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, vedi 
le note alle premesse;
Art. 339.
Calcolo e copertura delle riserve tecniche dei rami vita
1. Per i contratti stipulati anteriormente al 19 maggio 1995 le imprese di 
assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica e le sedi 
secondarie di imprese di assicurazioni extracomunitarie continuano ad utilizzare 
i principi di calcolo previsti nelle disposizioni vigenti a tale data.
2. Le imprese di cui al comma 1, gia' tenute a cedere all'Istituto nazionale 
delle assicurazioni una quota parte dei rischi assunti, provvedono, anche in 
deroga alle disposizioni vigenti, alla copertura delle riserve tecniche 
limitatamente all'importo che si ottiene deducendo dalle riserve tecniche 
calcolate ai sensi del comma 1 un ammontare corrispondente alle cessioni legali 
effettuate anteriormente alla cessazione dell'obbligo. Restano fermi gli effetti 
delle convenzioni stipulate tra le medesime imprese e la CONSAP per la 
disciplina dei rapporti sorti in relazione alle cessioni legali.
Art. 340.
Margine di solvibilita' disponibile nei rami vita
1. Sino al 31 dicembre 2009, su motivata richiesta dell'impresa che esercita 
i rami vita, l'ISVAP puo' autorizzare a comprendere nel margine di solvibilita' 
disponibile, per periodi singolarmente non superiori a dodici mesi, una aliquota 
degli utili futuri dell'impresa, nei limiti ed alle condizioni previste dal 
regolamento di cui all'articolo 44, comma 4.
2. Ai fini della richiesta di cui al comma 1, l'impresa presenta una relazione, 
redatta e sottoscritta dall'attuario incaricato, che convalidi la plausibilita' 
della realizzazione di detti utili nel futuro ed un piano che illustri come in 
seguito potranno essere rispettati i limiti, anche in relazione al venir meno 
della possibilita' di utilizzo degli utili futuri, alla scadenza del periodo 
transitorio.
Art. 341.
Imprese in liquidazione coatta
1. Le disposizioni di cui all'articolo 252 si applicano alle imprese poste 
in liquidazione coatta in data successiva all'entrata in vigore del decreto 
legislativo del 17 marzo 1995, n. 174, e del decreto legislativo del 17 marzo 
1995, n. 175. Le liquidazioni coatte, intervenute in data anteriore all'entrata 
in vigore dei medesimi decreti, continuano ad essere disciplinate dalla 
legislazione vigente al momento della pubblicazione del relativo
provvedimento nella Gazzetta Ufficiale. Gli articoli 246, commi 1, 2 e 3, 250, 
252, comma 2, 261, 262 e 263 si applicano a tutte le procedure in corso alla 
data di entrata in vigore del presente codice.
2. Resta in vigore il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 
di concerto con il Ministro delle attivita' produttive, recante norme per 
agevolare, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, l'esodo dei lavoratori 
provenienti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della 
responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei 
natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa, che siano stati riassunti 
dal commissario liquidatore nell'ambito delle misure per il perseguimento di 
politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione di cui all'articolo 
2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Note all'art. 341:
- Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, vedi le note alle premesse.
- Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, vedi le note alle premesse.
- La legge 23 dicembre 1996, n. 662 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 
dicembre 1996, n. 303, S.O.) concerne le «Misure di razionalizzazione della 
finanza pubblica»; in particolare l'art. 2, comma 28, e' il seguente:
«28 (Misure in materia di servizi di pubblica utilita' e per il sostegno 
dell'occupazione e dello sviluppo). - In attesa di un'organica riforma del 
sistema degli ammortizzatori sociali, entro centottanta giorni dalla data di 
entrata in vigore della presente legge, con uno o piu decreti del Ministro del 
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, 
adottati ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, 
sentite le organizzazioni sindacali ed acquisito il parere delle competenti 
Commissioni parlamentari, sono definite, in via sperimentale, misure per il 
perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione 
nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendali e per fronteggiare 
situazioni di crisi di enti ed aziende pubblici e privati erogatori di servizi 
di pubblica utilita', nonche' delle categorie e settori di impresa sprovvisti 
del sistema di ammortizzatori sociali. Nell'esercizio della potesta' 
regolamentare il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) costituzione da parte della contrattazione collettiva nazionale di appositi 
fondi finanziati mediante un contributo sulla retribuzione non inferiore allo 
0,50 per cento;
b) definizione da parte della contrattazione medesima di specifici trattamenti e 
dei relativi criteri, entita', modalita' concessivi, entro i limiti delle 
risorse costituite, con determinazione dei trattamenti al lordo dei correlati 
contributi figurativi;
c) eventuale partecipazione dei lavoratori al finanziamento con una quota non 
superiore al 25 per cento del contributo;
d) in caso di ricorso ai trattamenti, previsione della obbligatorieta' della 
contribuzione con applicazione di una misura addizionale non superiore a tre 
volte quella della contribuzione stessa;
e) istituzione presso l'I.N.P.S. dei fondi, gestiti con il concorso delle parti 
sociali;
f) conseguimento, limitatamente all'anno 1997, di maggiori entrate contributive 
nette complessivamente pari a lire 150 miliardi.».
Art. 342.
Partecipazioni gia' autorizzate
1. Restano autorizzate, salvo eventuali revoche, le partecipazioni 
qualificate o di controllo gia' consentite in applicazione dell'articolo 10 
della legge 9 gennaio 1991, n. 20.
Nota all'art. 342:
- L'art. 10 della legge 9 gennaio 1991, n. 20, e' il seguente:
«Art. 10 (Autorizzazioni all'assunzione di partecipazioni di controllo e di 
partecipazioni qualificate nel capitale di imprese di assicurazione). - 1. 
L'acquisizione o la sottoscrizione, anche in tempi diversi, di azioni o quote di 
imprese di assicurazione, da chiunque effettuate, direttamente o per il tramite 
di societa' controllate, societa' fiduciarie o per interposta persona, quando 
comportino l'assunzione di una partecipazione qualificata, ovvero del controllo 
dell'impresa, tenuto anche conto delle azioni o quote gia' possedute 
direttamente od indirettamente, deve essere preventivamente autorizzata 
dall'ISVAP, il quale deve pronunciarsi entro tre mesi dalla comunicazione. 
L'autorizzazione e' necessaria anche per l'acquisizione del controllo di una 
societa' che si trovi a sua volta in posizione di controllo del capitale di 
un'impresa di assicurazione.
2. Ai fini della presente legge una societa' si considera controllata nei casi 
previsti dall'art. 2359 del codice civile. Sono in ogni caso considerate 
controllate le societa' in cui un altro soggetto, in base ad accordi con altri 
soci, controlla da solo la maggioranza dei diritti di voto, ovvero ha il diritto 
di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori. Costituisce 
sindacato di voto qualsiasi accordo tra i soci che regola l'esercizio del voto. 
Ogni accordo che regola l'esercizio del voto deve essere, entro quarantotto ore 
dalla data di stipulazione, comunicato all'ISVAP.
2-bis. Ai fini della presente legge si considera partecipazione qualificata il 
fatto di detenere in un'impresa di assicurazione, direttamente o per il tramite 
di societa' controllate, societa' fiduciarie o interposta persona, almeno il 10 
per cento del capitale o dei diritti di voto. Si considera altresi' 
partecipazione qualificata quella che, pur restando al di sotto del limite sopra 
indicato, dia comunque, in virtu' di particolari accordi con l'impresa in cui e' 
detenuta, la possibilita' di esercitare su questa un'influenza notevole, 
ancorche' non dominante.
3. Il diritto di voto inerente alle azioni o quote acquisite o sottoscritte di 
cui al comma 1 non puo' essere esercitato prima della comunicazione del 
provvedimento di autorizzazione ne' dopo la comunicazione del provvedimento di 
rifiuto, sospensione o revoca dell'autorizzazione. In caso di inosservanza, la 
deliberazione dell'assemblea e' impugnabile a norma dell'art. 2377 del codice 
civile se, senza il voto dei soci che avrebbero dovuto astenersi dalla 
votazione, non sarebbe stata raggiunta la necessaria maggioranza. La 
impugnazione puo' essere proposta anche dall'ISVAP. Le azioni o quote per le 
quali non puo' essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della 
regolare costituzione dell'assemblea.
4. Se un soggetto, autorizzato ai sensi del comma 1, perde alcuna delle 
condizioni che hanno resa necessaria l'autorizzazione, deve darne comunicazione 
all'ISVAP entro trenta giorni. Nel caso in cui la perdita delle condizioni sia 
conseguenza di un'operazione che comporti l'assunzione del controllo o di una 
partecipazione qualificata dell'impresa di assicurazione da parte di un altro 
soggetto l'operazione deve essere previamente autorizzata dall'ISVAP
5. Se alle operazioni di cui al comma 1 partecipano enti o imprese di Stati che 
non applichino il principio della reciprocita' di trattamento, imponendo 
disposizioni discriminatorie o applicando clausole aventi effetti analoghi nei 
confronti di acquisizioni effettuate da parte di imprese o enti italiani, 
l'ISVAP comunica la domanda di autorizzazione al Ministro dell'industria, del 
commercio e dell'artigianato, su proposta del quale il Presidente del Consiglio 
dei Ministri puo', entro un mese dalla comunicazione, anche per ragioni 
essenziali di economia nazionale, vietare l'autorizzazione».
Art. 343.
Intermediari gia' iscritti od operanti
1. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente codice sono 
iscritti all'Albo degli agenti di assicurazione o all'Albo nazionale dei 
mediatori di assicurazione e di riassicurazione sono iscritti di diritto nella 
corrispondente sezione del registro previsto dall'articolo 109, comma 2, previa 
dimostrazione dell'assolvimento dell'obbligo di stipulazione della polizza di 
responsabilita' civile, di cui agli articoli 110, comma 3, e 112, comma 3, salvo 
quanto disposto all'articolo 109, comma 3, entro dodici mesi dalla data di 
entrata in vigore del presente codice.
2. I soggetti che sono stati cancellati dall'Albo degli agenti di assicurazione 
o dall'Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione nel termine, 
rispettivamente, di cinque anni o di due anni dalla data di entrata in vigore 
del presente codice possono essere nuovamente iscritti a condizione che la 
richiesta sia effettuata entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente 
codice e che la cancellazione non sia stata disposta in forza di un 
provvedimento disciplinare definitivo. L'iscrizione, salvo quanto disposto 
all'articolo 109, comma 3, e' subordinata all'assolvimento dell'obbligo di 
stipulazione della polizza di responsabilita' civile di cui all'articolo 110, 
comma 3.
3. Le persone fisiche che, in vigenza della legge 7 febbraio 1979, n. 48, e 
della legge 28 novembre 1984, n. 792, avrebbero maturato i requisiti per 
l'iscrizione di diritto rispettivamente all'albo degli agenti di assicurazione o 
dei mediatori di assicurazione o di riassicurazione hanno titolo per 
l'iscrizione nella corrispondente sezione del registro previsto dall'articolo 
109, se il periodo richiesto e' completato entro dodici mesi dalla data di 
entrata in vigore del presente codice. In pendenza del termine per l'iscrizione 
essi possono continuare ad esercitare l'attivita' precedentemente svolta.
4. I soggetti di cui all'articolo 109, comma 2, lettere c), d) ed e), che alla 
data di entrata in vigore del presente codice esercitano l'attivita' di 
intermediazione assicurativa o riassicurativa possono iscriversi, con le 
modalita' stabilite all'articolo 109, comma 4, nella corrispondente sezione del 
registro entro i successivi dodici mesi. In pendenza del termine per 
l'iscrizione essi possono continuare ad esercitare l'attivita' precedentemente 
svolta.
5. Il Fondo di cui all'articolo 115 succede nei rapporti attivi e passivi al 
Fondo di garanzia per l'attivita' dei mediatori di assicurazione e di 
riassicurazione, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), della legge 28 
novembre 1984, n. 792, e continua ad operare nei casi previsti dal decreto del 
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 30 aprile 
1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 dell'11 maggio 1985.
6. Le persone fisiche di cui al presente articolo e quelle iscritte nel registro 
degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione non sono soggette agli 
obblighi previsti a carico degli agenti di commercio in materia di previdenza 
integrativa.
Note all'art. 343:
- Per la legge 7 febbraio 1979, n. 48, vedi le note alle premesse.
- L'art. 4 della legge 28 novembre 1984, n. 792, e' il seguente:
«Art. 4 (Condizioni per l'iscrizione delle persone fisiche). - Per ottenere 
l'iscrizione nella prima sezione dell'albo e' necessario:
a) essere cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri della 
Comunita' economica europea ovvero, se non cittadino, residente nel territorio 
della Repubblica italiana, a condizione che analogo trattamento sia fatto nei 
Paesi di origine a favore dei cittadini italiani, salvo il caso degli apolidi;
b) godere dei diritti civili;
c) avere domicilio nel territorio della Repubblica;
d) non aver riportato condanna per delitti contro la pubblica amministrazione, 
contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro 
l'economia pubblica, l'industria e il commercio, contro il patrimonio, e per i 
delitti societari, fallimentari, valutari e tributari, per i quali la legge 
commini la pena della reclusione non inferiore ad un anno o nel massimo a tre 
anni, nonche' per altro delitto non colposo per il quale la legge commini la 
pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque 
anni, oppure condanna comportante interdizione da pubblici uffici, perpetua o di 
durata superiore a tre anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione, 
ovvero condanna per omessa contribuzione nei confronti degli enti previdenziali 
ed assistenziali;
e) non essere stato dichiarato fallito, salvo che sia intervenuta la 
riabilitazione;
f) aver aderito al fondo di garanzia costituito nell'ambito del Ministero 
dell'industria, del commercio e dell'artigianato per risarcire gli assicurati e 
le imprese di assicurazione dei danni derivanti dalla propria attivita' e non 
garantiti dalla polizza di cui alla successiva lettera g). Il fondo e' 
amministrato da un comitato, composto da tre rappresentanti del Ministero 
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da tre rappresentanti del 
Ministero del tesoro e da tre mediatori eletti dagli iscritti all'albo, nominato 
con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e 
presieduto da un componente eletto dal comitato stesso, che lo sceglie tra i 
rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 
Il fondo e' alimentato dai contributi degli aderenti; la misura dei contributi, 
comunque non inferiore allo 0,50 per cento delle provvigioni annualmente 
acquisite rispettivamente dai mediatori di assicurazione e dai mediatori di 
riassicurazione, e' fissata annualmente con decreto del Ministro dell'industria, 
del commercio e dell'artigianato, tenendo conto dell'anzianita' di esercizio 
dell'attivita' e del volume di affari. Con decreto del Ministro dell'industria, 
del commercio e dell'artigianato saranno stabilite le disposizioni necessarie 
alla costituzione e al funzionamento del fondo;
g) avere stipulato con almeno cinque imprese, non appartenenti tutte allo stesso 
gruppo finanziario, in coassicurazione una polizza di assicurazione della 
responsabilita' civile per negligenze od errori professionali, comprensiva della 
garanzia per infedelta' dei dipendenti, destinata al risarcimento dei danni nei 
confronti degli assicurati e delle imprese di assicurazione, il cui ammontare di 
copertura e' stabilito annualmente, per classi di volume di affari, dal Ministro 
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, sentita 
la commissione di cui all'art. 12 della presente legge;
h) aver superato una prova di idoneita' consistente in un esame scritto ed in un 
colloquio nelle seguenti materie:
disciplina giuridica dei contratti di assicurazione e mediazione;
disciplina giuridica dell'esercizio delle assicurazioni private;
nozioni sulla disciplina tributaria delle assicurazioni;
principi di tecnica assicurativa;
per i mediatori di riassicurazione l'esame deve anche comprendere:
nozioni di tecnica riassicurativa;
nozioni di diritto internazionale e comparato.
Per la partecipazione alla prova di idoneita' occorre essere muniti di titolo di 
studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo 
grado.
La commissione d'esame, i programmi, le modalita' ed i compensi per i componenti 
della commissione sono determinati con decreto del Ministro dell'industria, del 
commercio e dell'artigianato, sentita la commissione di cui all'art. 12. Le 
funzioni di segreteria sono svolte da due funzionari della Direzione generale 
delle assicurazioni private e di interesse collettivo.
Sono esonerati dalla prova di idoneita':
a) coloro che, gia' iscritti all'albo, chiedono nuovamente l'iscrizione entro 
due anni dalla cancellazione avvenuta, sempre che tale cancellazione non sia 
stata determinata da provvedimenti disciplinari;
b) coloro che abbiano svolto per almeno un quadriennio, in modo continuativo, 
mansioni direttive in una impresa di assicurazioni, pubblica o privata, o in una 
impresa di cui al successivo art. 5, o siano stati per lo stesso periodo agenti 
di assicurazione iscritti nella prima sezione del relativo albo.».
- Il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in 
data 30 aprile 1985 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 maggio 1985, n. 110) 
concerne la «Costituzione e funzionamento del fondo di garanzia di cui all'art. 
4, lettera f), della legge 28 novembre 1984, n. 792».
Art. 344.
Periti di assicurazione gia' iscritti
1. I periti di assicurazione che esercitano l'attivita' di accertamento e 
stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e 
dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti e che alla data di entrata in 
vigore del presente codice sono iscritti nel ruolo di cui all'articolo 2 della 
legge 17 febbraio 1992, n. 166, sono iscritti di diritto al ruolo previsto 
dall'articolo 156.
Nota all'art. 344:
- Per l'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, vedi le note all'art. 341.
Capo IV
Disposizioni finali
Art. 345.
Istituzioni e enti esclusi
1. Sono esclusi dall'ambito di applicazione delle disposizioni di cui al 
presente codice:
a) le Amministrazioni pubbliche, gli enti di previdenza amministrati per legge 
dal Ministero dell'economia e delle finanze, gli istituti, gli enti, le casse ed 
i fondi comunque denominati che gestiscono, in favore dei lavoratori o di 
singole categorie professionali, forme di previdenza e di assistenza comprese in 
un regime legale obbligatorio;
b) la Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi riconosciuta con 
regio decreto 16 ottobre 1934, n. 2047, e successive modificazioni;
c) la SACE Servizi assicurativi per il commercio estero S.p.a., di cui alla 
legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, limitatamente alle 
attivita' che beneficiano della garanzia dello Stato e fatto salvo quanto 
previsto al comma 2;
d) il Fondo di solidarieta' nazionale per la riassicurazione dei rischi agricoli 
istituito presso l'ISMEA dall'articolo 127 delle legge 23 dicembre 2000, n. 388, 
e disciplinato dagli articoli 2 e 4 del decreto-legge 13 settembre 2002 n. 200, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2002, n. 256;
e) gli enti che garantiscono unicamente prestazioni in caso di decesso qualora 
le prestazioni siano erogate in natura o qualora l'importo della prestazione non 
superi il valore medio delle spese funerarie determinato nella misura di cui 
all'articolo 15, comma 1, lettera d), del testo unico delle imposte sui redditi, 
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 
successive modificazioni;
f) le societa' di mutuo soccorso costituite ai sensi della legge 15 aprile 1886, 
n. 3818, che provvedano direttamente al pagamento a favore degli iscritti di 
capitali o rendite di qualsiasi importo fatto salvo quanto previsto al comma 3;
g) le associazioni agrarie di mutua assicurazione, costituite ai sensi della 
legge 7 luglio 1907, n. 526, e del regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 
1759, modificato dal regio decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2479, entrambi 
convertiti dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, a sua volta modificata 
dall'articolo 9 del regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1290, convertito 
dalla legge 12 febbraio 1935, n. 303.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la SACE S.p.a. e' sottoposta alle 
disposizioni dei capi I, II e III del titolo VIII del presente codice per le 
attivita' che beneficiano della garanzia dello Stato. Restano integralmente 
soggette alle disposizioni del presente codice le attivita' della SACE S.p.a. 
che non beneficiano della garanzia dello Stato.
3. Le societa' di mutuo soccorso di cui al comma 1, lettera f), se contraggono 
impegni al pagamento a favore degli iscritti di capitali o rendite 
complessivamente superiori a euro centomila per ciascun esercizio sono 
sottoposte alle disposizioni del titolo IV in quanto compatibili. Qualora le 
medesime societa' stipulino contratti di assicurazione per conto degli iscritti, 
ai soci sono comunque fornite le informazioni di cui al titolo IX, capo III, e 
XII in quanto compatibili.
4. Le casse di assistenza sanitaria autogestite sono sottoposte alle 
disposizioni del titolo IV in quanto compatibili.
Note all'art. 345:
- Il regio decreto 16 ottobre 1934, n. 2047 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
29 dicembre 1934, n. 305), concerne il «Riconoscimento giuridico ed approvazione 
dello statuto della Cassa interna di previdenza del C.O.N.I».
- La legge 24 maggio 1977, n. 227 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 maggio 
1977, n. 143), concerne le « Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento 
dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi,
all'esecuzione di lavori all'estero nonche' alla cooperazione economica e 
finanziaria in campo internazionale».
- La legge 23 dicembre 2000, n. 388 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 
dicembre 2000, n. 302, S.O.) concerne le «Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge fmanziaria 2001)»; in 
particolare l'art. 127 e' il seguente:
«Art. 127 (Nuove norme procedurali in materia di assicurazioni agricole 
agevolate). - 1. (Abrogato).
2. I contratti di assicurazione di cui all'art. 1 del decreto del Presidente 
della Repubblica 17 maggio 1996, n. 324, che possono essere stipulati anche da 
cooperative e loro consorzi, autorizzate dalle regioni in cui hanno la sede 
legale, possono riguardare anche la copertura della produzione complessiva 
aziendale danneggiata dall'insieme delle avversita' atmosferiche. I consorzi, le 
cooperative e loro consorzi nei limiti delle previsioni statutarie, possono 
istituire fondi rischi di mutualita' ed assumere iniziative per azioni di 
mutualita' e solidarieta' da attivare in caso di danni alle produzioni degli 
associati. Il concorso dello Stato per la costituzione e la dotazione 
finanziaria annuale del fondo e' contenuto nei limiti dei parametri contributivi 
stabiliti per i contratti assicurativi, applicati ai valori delle produzioni 
garantite dal fondo stesso e non deve superare l'importo versato dal socio 
aderente alle azioni di mutualita' e solidarieta'. Le modalita' operative e 
gestionali del fondo sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche 
agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra 
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Entro il 31 
gennaio di ogni anno il Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa 
con la medesima Conferenza permanente, con proprio decreto, stabilisce la quota 
di stanziamento per la copertura dei rischi agricoli da destinare alle azioni di 
mutualita' e solidarieta'.
3. I valori delle produzioni assicurabili con polizze agevolate sono stabiliti 
con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da adottare entro 
il 31 dicembre di ogni anno, per l'anno successivo sulla base delle rilevazioni 
dei prezzi unitari di mercato alla produzione, effettuate dall'Istituto per 
studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo (ISMEA). Al fine di 
sostenere la competitivita' delle imprese e favorire la riduzione delle 
conseguenze dei rischi atmosferici, e' istituito presso l'ISMEA un fondo per la 
riassicurazione dei rischi. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e 
forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 
regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, sono fissate le 
modalita' operative del fondo.
4 - 8. (Abrogati).
9. Le spese derivanti dall'attuazione del presente articolo, sono comprese 
nell'ambito degli stanziamenti annuali di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 
185.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1986, n. 302, S.O.) concerne 
l'«Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi»;
in particolare l'art. 15 e' il seguente:
«Art. 15 (Detrazioni per oneri). - 1. Dall'imposta lorda si detrae un importo 
pari al 19 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non 
deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il 
reddito complessivo:
a) gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonche' le quote di 
rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati a soggetti 
residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunita' 
europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti 
non residenti in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nei 
limiti dei redditi dei terreni dichiarati;
b) gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonche' le quote di 
rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti 
residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunita' 
europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti 
non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti 
per l'acquisto dell'unita' immobiliare da adibire ad abitazione principale entro 
un anno dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a 7 milioni di lire. 
L'acquisto della unita' immobiliare deve essere effettuato nell'anno precedente 
o successivo alla data della stipulazione del contratto di mutuo. Non si tiene 
conto del suddetto periodo nel caso in cui l'originario contratto e' estinto e 
ne viene stipulato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di 
capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati. In caso 
di acquisto di unita' immobiliare locata, la detrazione spetta a condizione che 
entro tre mesi dall'acquisto sia stato notificato al locatario l'atto di 
intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal 
rilascio l'unita' immobiliare sia adibita ad abitazione principale. Per 
abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi 
familiari dimorano abitualmente. La detrazione spetta non oltre il periodo 
d'imposta nel corso del quale e' variata la dimora abituale; non si tiene conto 
delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. Non si tiene 
conto, altresi', delle variazioni dipendenti da ricoveri permanenti in istituti 
di ricovero o sanitari, a condizione che l'unita' immobiliare non risulti 
locata. Nel caso l'immobile acquistato sia oggetto di lavori di ristrutturazione 
edilizia, comprovata dalla relativa concessione edilizia o atto equivalente, la 
detrazione spetta a decorrere dalla data in cui l'unita' immobiliare e' adibita 
a dimora abituale, e comunque entro due anni dall'acquisto. In caso di 
contitolarita' del contratto di mutuo o di piu' contratti di mutuo il limite di 
7 milioni di lire e' riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri 
accessori e quote di rivalutazione sostenuti. La detrazione spetta, nello stesso 
limite complessivo e alle stesse condizioni, anche con riferimento alle somme 
corrisposte dagli assegnatari di alloggi di cooperative e dagli acquirenti di 
unita' immobiliari di nuova costruzione, alla cooperativa o all'impresa 
costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e 
quote di rivalutazione relativi ai mutui ipotecari contratti dalla stessa e 
ancora indivisi. Se il mutuo e' intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno di 
essi puo' fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi; 
in caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione spetta a quest'ultimo 
per entrambe le quote;
c) le spese sanitarie, per la parte che eccede lire 250 mila. Dette spese sono 
costituite esclusivamente dalle spese mediche e di assistenza specifica, diverse 
da quelle indicate nell'art. 10, comma 1, lettera b), e alle spese chirurgiche, 
per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere. Le 
spese riguardanti i mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, 
alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a 
facilitare l'autosufficienza e le possibilita' di integrazione dei soggetti di 
cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si assumono integralmente. 
Tra i mezzi necessari per la locomozione dei soggetti indicati nel precedente 
periodo, con ridotte o impedite capacita' motorie permanenti, si comprendono i 
motoveicoli e gli autoveicoli di cui, rispettivamente, agli articoli 53, comma 
1, lettere b), c) ed f), e 54, comma 1, lettere a), c), f) ed m), del decreto 
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche se prodotti in serie e adattati in 
funzione delle suddette limitazioni permanenti delle capacita' motorie. Tra i 
veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di solo cambio 
automatico, purche' prescritto dalla commissione medica locale di cui all'art. 
119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Tra i mezzi necessari per la 
locomozione dei non vedenti sono compresi i cani guida e gli autoveicoli 
rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle 
finanze. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei sordomuti sono compresi 
gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto del 
Ministro delle finanze.
La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi 
in cui dal Pubblico registro automobilistico risulti che il suddetto veicolo sia 
stato cancellato da detto registro, e con riferimento a un solo veicolo, nei 
limiti della spesa di lire trentacinque milioni o, nei casi in cui risultasse 
che il suddetto veicolo sia stato rubato e non ritrovato, nei limiti della spesa 
massima di lire trentacinque milioni da cui va detratto l'eventuale rimborso 
assicurativo. E' consentito, alternativamente, di ripartire la predetta 
detrazione in quattro quote annuali costanti e di pari importo. La medesima 
ripartizione della detrazione in quattro quote annuali di pari importo e' 
consentita, con riferimento alle altre spese di cui alla presente lettera, nel 
caso in cui queste ultime eccedano, complessivamente, il limite di lire 30 
milioni annue. Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese 
rimborsate per effetto di contributi o premi di assicurazione da lui versati e 
per i quali non spetta la detrazione d'imposta o che non sono deducibili dal suo 
reddito complessivo ne' dai redditi che concorrono a formarlo. Si considerano, 
altresi', rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di 
contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il 
suo reddito, salvo che il datore di lavoro ne abbia riconosciuto la detrazione 
in sede di ritenuta;
c-bis) le spese veterinarie, fino all'importo di lire 750.000, limitatamente 
alla parte che eccede lire 250.000. Con decreto del Ministero delle finanze sono 
individuate le tipologie di animali per le quali spetta la detraibilita' delle 
predette spese;
c-ter) le spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti 
riconosciuti sordomuti, ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381;
d) le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone indicate 
nell'art. 433 del codice civile e di affidati o affiliati, per importo non 
superiore a 3 milioni di lire per ciascuna di esse;
e) le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, in 
misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli 
istituti statali;
f) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di 
invalidita' permanente non inferiore al 5 per cento da qualsiasi causa 
derivante, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita 
quotidiana, se l'impresa di assicurazione non ha facolta' di recesso dal 
contratto, per un importo complessivamente non superiore a lire 2 milioni e 500 
mila. Con decreto del Ministero delle finanze, sentito l'Istituto per la 
vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP), sono stabilite le caratteristiche 
alle quali devono rispondere i contratti che assicurano il rischio di non 
autosufficienza. Per i percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilato, 
si tiene conto, ai fini del predetto limite, anche dei premi di assicurazione in 
relazione ai quali il datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di 
ritenuta;
g) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o 
restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e 
del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nella 
misura effettivamente rimasta a carico. La necessita' delle spese, quando non 
siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione 
rilasciata dalla competente soprintendenza del Ministero per i beni culturali e 
ambientali, previo accertamento della loro congruita' effettuato d'intesa con il 
competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze. La detrazione non 
spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva 
autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, di 
mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del 
diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati e di 
tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi. L'Amministrazione per i 
beni culturali ed ambientali da' immediata comunicazione al competente ufficio 
delle entrate del Ministero delle finanze delle violazioni che comportano la 
perdita del diritto alla detrazione; dalla data di ricevimento della 
comunicazione inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione 
dei redditi;
h) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli 
enti locali territoriali. di enti o istituzioni pubbliche, di comitati 
organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni 
culturali e ambientali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute 
senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attivita' di studio, di ricerca 
e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano 
e realizzano attivita' culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, 
per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate 
nell'art. 1 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente 
della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni 
effettuate per l'organizzazione in Italia e all'estero di mostre e di 
esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose anzidette, e 
per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonche' per ogni 
altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche ai fini 
didattico-promozionali, ivi compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e 
la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali. Le iniziative 
culturali devono essere autorizzate, previo parere del competente comitato di 
settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero 
per i beni culturali e ambientali, che deve approvare la previsione di spesa ed 
il conto consuntivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali stabilisce i 
tempi necessari affinche' le erogazioni liberali fatte a favore delle 
associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano 
utilizzate per gli scopi indicati nella presente lettera e controlla l'impiego 
delle erogazioni stesse. Detti termini possono, per causa non imputabile al 
donatario, essere prorogati una sola volta.
Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati 
affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato, o delle regioni e degli enti 
locali territoriali, nel caso di attivita' o manifestazioni in cui essi siano 
direttamente coinvolti, e sono destinate ad un fondo da utilizzare per le 
attivita' culturali previste per l'anno successivo. Il Ministero per i beni 
culturali e ambientali comunica, entro il 31 marzo di ciascun anno, al centro 
informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze l'elenco 
nominativo dei soggetti erogatori, nonche' l'ammontare delle erogazioni 
effettuate entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
h-bis) il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti 
gratuitamente, in base ad apposita convenzione, ai soggetti e per le attivita' 
di cui alla lettera h);
i) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per cento 
del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, 
fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro 
svolgono esclusivamente attivita' nello spettacolo, effettuate per la 
realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle 
strutture esistenti, nonche' per la produzione nei vari settori dello 
spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per tali finalita' dal percipiente 
entro il termine di due anni dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro 
totalita', all'entrata dello Stato.
i-bis) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni 
di lire, a favore delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale 
(ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, 
associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri, nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la 
cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) nonche' i contributi associativi, 
per importo non superiore a 2 milioni e 500 mila lire, versati dai soci alle 
societa' di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui 
all'art. 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un 
sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in 
caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. La detrazione e' consentita a 
condizione che il versamento di tali erogazioni e contributi sia eseguito 
tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento 
previsti dall'art. 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e secondo 
ulteriori modalita' idonee a consentire all'Amministrazione finanziaria lo 
svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del 
Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 
23 agosto 1988, n. 400;
i-ter) le erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo in ciascun 
periodo d'imposta non superiore a 1.500 euro, in favore delle societa' e 
associazioni sportive dilettantistiche, a condizione che il versamento di tali 
erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero secondo altre 
modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da 
adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
i-quater) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 
milioni di lire, a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nei 
registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Si applica l'ultimo 
periodo della lettera i-bis).
1-bis. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento per le 
erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti politici per 
importi compresi tra 100.000 e 200 milioni di lire effettuate mediante 
versamento bancario o postale.
1-ter. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae 
dall'imposta lorda, e fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari 
al 19 per cento dell'ammontare complessivo non superiore a 5 milioni di lire 
degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonche' delle quote di 
rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti 
residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro delle Comunita' 
europee, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti 
non residenti, in dipendenza di mutui contratti, a partire dal 1° gennaio 1998 e 
garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unita' immobiliare da adibire ad 
abitazione principale. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le 
modalita' e le condizioni alle quali e' subordinata la detrazione di cui al 
presente comma.
1-quater. Dall'imposta lorda si detrae, nella misura forfettaria di lire un 
milione, la spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida.
2. Per gli oneri indicati alle lettere c), e) e f) del comma 1 la detrazione 
spetta anche se sono stati sostenuti nell'interesse delle persone indicate 
nell'art. 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, fermo restando, per 
gli oneri di cui alla lettera f), il limite complessivo ivi stabilito. Per gli 
oneri di cui alla lettera c) del medesimo comma 1 sostenuti nell'interesse delle 
persone indicate nell'art. 12 che non si trovino nelle condizioni previste dal 
comma 3 del medesimo articolo, affette da patologie che danno diritto 
all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, la detrazione spetta 
per la parte che non trova capienza nell'imposta da esse dovuta, relativamente 
alle sole spese sanitarie riguardanti tali patologie, ed entro il limite annuo 
di lire 12.000.000.
3. Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater) 
del comma 1 sostenuti dalle societa' semplici di cui all'art. 5 la detrazione 
spetta ai singoli soci nella stessa proporzione prevista nel menzionato art. 5 
ai fini della imputazione del reddito.».
- La legge 15 aprile 1886, n. 3818 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 
aprile 1886, n. 100) concerne la «Costituzione legale delle societa' di mutuo 
soccorso».
- La legge 7 luglio 1907, n. 526 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26 luglio 
1907, n. 177) concerne le «Disposizioni a favore delle piccole societa' 
cooperative agricole e delle piccole associazioni agricole di mutua 
assicurazione».
- Il regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1759 (pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale 15 ottobre 1919, n. 245) concerne l'«Ordinamento delle Associazioni 
agrarie di mutua assicurazione»; e' stato convertito dalla legge 17 aprile 1925, 
n. 473.
Art. 346.
Attivita' di assistenza prestata da enti e societa' non assicurative
1. Non costituisce esercizio di attivita' assicurativa nel ramo assistenza:
a) la prestazione di servizi di manutenzione o riparazione, di assistenza a 
clienti e la sola indicazione o messa a disposizione, in qualita' di semplice 
intermediario, di un aiuto;
b) l'attivita' di assistenza effettuata da un soggetto residente o avente sede 
nel territorio della Repubblica in caso di incidente o di guasto meccanico di un 
veicolo avvenuti nel medesimo territorio, a condizione che l'attivita' stessa 
risulti limitata alle seguenti prestazioni:
1) soccorso sul posto, effettuato utilizzando in prevalenza personale e mezzi 
propri;
2) trasporto del veicolo fino all'officina piu' vicina o piu' idonea ad 
effettuare la riparazione ed eventuale accompagnamento, di regola con lo stesso 
mezzo di soccorso, del conducente e dei passeggeri fino al luogo piu' vicino, 
dal quale sia possibile proseguire il viaggio con altri mezzi.
2. La disposizione di cui al comma 1, lettera b), si applica anche nel caso in 
cui l'incidente od il guasto siano avvenuti all'estero ed il soggetto che 
effettua il soccorso od il trasporto del veicolo sia un organismo, analogo ad 
altro esistente in Italia, del quale chi riceve l'assistenza e' membro, che 
fornisce la prestazione in base ad un accordo di reciprocita' con l'organismo 
nazionale, su semplice presentazione della tessera di membro e senza pagamento 
di alcun compenso aggiuntivo.
3. L'attivita' di assistenza descritta al comma 1, lettera b), se effettuata da 
un'impresa di assicurazione, costituisce prestazione assicurativa nel ramo 
assistenza e, fatto salvo quanto previsto all'articolo 2, comma 5, puo' essere 
fornita solo da imprese autorizzate al ramo 18.
4. L'ISVAP disciplina, con regolamento, le condizioni di accesso e di esercizio, 
anche in deroga alle disposizioni dei titoli II, III e VIII, relative 
all'impresa di assicurazione che esercita unicamente l'attivita' di assistenza, 
allorche' l'attivita' comporti soltanto prestazioni in natura, sia limitata ad 
un ambito territoriale puramente locale e l'importo complessivo annuale dei 
ricavi non superi duecentomila euro.
Art. 347.
Potesta' legislativa delle Regioni
1. Lo Stato esercita la legislazione nella materia assicurativa ai sensi 
dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) ed l), della Costituzione.
2. Le Regioni a statuto speciale, alle quali sono riconosciuti, in base alle 
norme di attuazione dei rispettivi statuti, poteri nelle materie regolate dal 
presente codice, provvedono a emanare norme di attuazione nel rispetto delle 
disposizioni di principio non derogabili contenute nel codice medesimo.
3. Sono riservati alla competenza del Ministro delle attivita' produttive e 
all'ISVAP, secondo le norme dettate dal presente codice, i provvedimenti nei 
confronti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione ammesse al mutuo 
riconoscimento, delle imprese comunitarie che operano nel territorio della 
Repubblica in regime di stabilimento o di prestazione di servizi, delle sedi 
secondarie di imprese di assicurazione e di riassicurazione extracomunitarie, 
degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione e dei periti di 
assicurazione.
4. Nei casi in cui la normativa regionale preveda l'adozione di provvedimenti 
nei confronti delle mutue di assicurazione di cui al titolo IV, con particolare 
riferimento al rilascio ed alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita', 
all'approvazione delle modificazioni statutarie e all'approvazione delle 
operazioni di trasferimento del portafoglio, di trasformazione e di fusione o 
scissione, l'ISVAP esprime, ai fini di vigilanza, un parere vincolante. Le 
valutazioni di vigilanza sono riservate all'ISVAP. 5. Sono inderogabili e 
prevalgono sulle contrarie disposizioni gia' emanate le norme dettate dai commi 
3 e 4.
Art. 348.
Esercizio congiunto dei rami vita e danni
1. In deroga all'obbligo di limitazione dell'oggetto sociale all'esercizio 
dei rami vita o dei rami danni, della relativa riassicurazione e delle 
operazioni connesse a tali attivita', di cui all'articolo 11, comma 2, e' 
consentito l'esercizio congiunto dei rami vita e danni alle imprese a cio' 
autorizzate alla data del 15 marzo 1979.
2. L'impresa che, ai sensi del comma 1, esercita congiuntamente i rami vita e 
danni ha l'obbligo di tenere, per ciascuna delle due attivita', una gestione 
distinta. L'ISVAP stabilisce, con regolamento, i criteri e le modalita' di 
rappresentazione della gestione separata, prevedendo l'obbligo di:
a) indicare nello statuto quale parte del capitale, o del fondo di garanzia se 
mutua di assicurazione, e delle riserve patrimoniali e' attribuita a ciascuna 
gestione;
b) tenere le scritture contabili in modo che, per ciascuna gestione, siano 
evidenziati i relativi risultati e la disponibilita' del margine di solvibilita' 
richiesto;
c) attribuire gli elementi costitutivi del margine di solvibilita', specifici di 
ciascuna attivita', al margine di solvibilita' della corrispondente gestione.
3. L'impresa che ha adempiuto agli obblighi di cui al comma 2 puo', previa 
autorizzazione dell'ISVAP, utilizzare per l'una o l'altra gestione gli elementi 
costitutivi del patrimonio netto inclusi nel margine di solvibilita' 
disponibile.
4. Le imprese di assicurazione con sede legale in altri Stati membri, che alla 
data di entrata in vigore del presente codice operano in regime di stabilimento 
o di prestazione di servizi e che sono autorizzate nei rispettivi Stati ad 
esercitare, congiuntamente uno o piu' rami vita e danni, possono continuare ad 
esercitare i medesimi rami nel territorio della Repubblica sia in regime di 
stabilimento che in regime di liberta' di prestazione di servizi.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle imprese che 
successivamente alla data di cui al comma 1 vengono autorizzate ad esercitare 
congiuntamente i rami vita e i rami infortuni e malattia, con obbligo di 
osservare le disposizioni di cui al comma 2, lettera b), con il bilancio in 
corso alla data del rilascio dell'autorizzazione.
Art. 349.
Imprese di assicurazione aventi la sede legale nella Confederazione elvetica
1. Le imprese di assicurazione che hanno sede legale nella Confederazione 
elvetica e che intendono esercitare nel territorio della Repubblica i rami danni 
non sono soggette alle disposizioni di cui al capo IV del titolo II e a quelle 
di cui al capo V del titolo III che sono individuate dall'ISVAP con regolamento.
2. Le imprese di cui al comma 1 devono unire alla richiesta di autorizzazione 
una dichiarazione rilasciata dall'autorita' competente che attesti che l'impresa 
dispone del margine di solvibilita' calcolato secondo quanto previsto al capo IV 
del titolo III.
3. Ai fini di cui al capo IV del titolo VII, le imprese di cui al comma 1 
possono attribuire alla sede secondaria stabilita nel territorio della 
Repubblica le funzioni di direzione e coordinamento delle societa' del gruppo 
con sede legale in Italia. In tale caso l'impresa capogruppo e' iscritta 
all'albo di cui all'articolo 85 con la sua sede secondaria nel territorio della 
Repubblica.
Art. 350.
Ricorsi giurisdizionali inerenti il registro degli intermediari ed il ruolo dei 
periti assicurativi
1. I provvedimenti adottati dall'ISVAP a norma del capo II del titolo IX in 
materia di diniego di iscrizione e di cancellazione dal registro degli 
intermediari di assicurazione e di riassicurazione sono impugnabili, entro 
sessanta giorni dalla relativa comunicazione, dinnanzi al giudice 
amministrativo.
2. I provvedimenti adottati dall'ISVAP a norma del capo VI del titolo X in 
materia di diniego di iscrizione e di cancellazione dal ruolo dei periti 
assicurativi sono impugnabili, entro sessanta giorni dalla relativa 
comunicazione, dinnanzi al giudice amministrativo.
Art. 351.
Modifiche ad altre norme in materia assicurativa
1. L'articolo 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e' sostituito dal 
seguente:
«Art. 4 (Funzioni dell'ISVAP). - 1. L'ISVAP, in conformita' alla normativa 
dell'Unione europea in materia assicurativa e nell'ambito delle linee di 
politica assicurativa determinate dal Governo, svolge le funzioni di vigilanza 
previste nel codice delle assicurazioni private.
2. L'ISVAP svolge attivita' consultiva e di segnalazione nei confronti del 
Parlamento e del Governo, nell'ambito delle competenze per la regolazione e la 
vigilanza sul settore assicurativo.
3. L'ISVAP, entro il 31 maggio di ogni anno, presenta al Presidente del 
Consiglio dei Ministri, per la trasmissione al Parlamento, una relazione sull'attivita' 
svolta.
4. Il bilancio preventivo e il rendiconto finanziario dell'ISVAP e' soggetto al 
controllo della Corte dei conti.».
2. Nell'articolo 14, primo comma, lettera d), della legge 12 agosto 1982, n. 
576, le parole: «del contributo determinato ai sensi dell'articolo 25» sono 
sostituite dalle seguenti: «del gettito complessivo derivante dai contributi di 
vigilanza».
3. Nell'articolo 23, primo comma, primo capoverso, della legge 12 agosto 1982, 
n. 576, le parole; «all'articolo 67, primo comma, del testo unico delle leggi 
sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente 
della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni» sono 
sostituite dalle seguenti: «agli articoli 335, 336 e 337 del codice delle 
assicurazioni private».
4. Nell'articolo 29, primo comma, della legge 12 agosto 1982, n. 576, le parole: 
«del contributo di vigilanza versato annualmente, dagli enti e dalle imprese di 
cui all'articolo 4, primo comma, della presente legge, ai sensi dell'articolo 
67, primo comma, del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni 
private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, 
n. 449, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: 
«complessivamente derivanti dai contributi di vigilanza di cui agli articoli 
335, 336 e 337 del codice delle assicurazioni private». Nel secondo comma le 
parole: «del tesoro» sono sostituite
dalle seguenti: «dell'economia e delle finanze». 
5. Dopo l'articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, e' inserito 
il seguente:
«Art. 1-bis (Raccordo con il codice delle assicurazioni private). - 1. Le 
indicazioni formali relative alle voci, alle lettere, ai numeri romani ed arabi 
contenute nelle disposizioni di cui agli articoli 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 38, 41, 55 e 56 si intendono riferite alle 
corrispondenti classificazioni utilizzate nello schema del bilancio di esercizio 
adottato con il regolamento di cui all'articolo 90, comma 1, del codice delle 
assicurazioni private.».
6. Nel decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, le parole: «titoli quotati in 
borsa» sono sostituite dalle seguenti: «titoli quotati in mercati regolamentati» 
ovunque ricorrano.
7. Nel comma 5 dell'articolo 16 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, 
le parole: «negli articoli 7 e 8 del presente decreto» sono sostituite dalle 
seguenti: «nell'articolo 89, comma 1, del codice delle assicurazioni private».
8. Nel comma 1 dell'articolo 24 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, 
le parole: «all'articolo 30, commi 1 e 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, 
n. 174» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 41, commi 1 e 2, del 
codice delle assicurazioni private».
9. Il comma 5 dell'articolo 20 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, 
e' sostituito dal seguente: «5. E' eccezionalmente consentito il trasferimento 
di investimenti dalla classe D alla classe C dell'attivo, sulla base del valore 
corrente rilevato nel momento del trasferimento, qualora si determini un valore 
di attivita' superiore alle corrispondenti riserve tecniche, per effetto della 
liberazione dal vincolo di copertura degli impegni tecnici di quote di attivita', 
nei casi previsti dall'ISVAP con regolamento. La nota integrativa deve indicare 
le motivazioni del trasferimento operato, nonche' specificare l'importo e la 
tipologia dell'investimento.».
10. Nel comma 2 dell'articolo 31 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, 
le parole: «agli articoli 32, 33, 35, 36 e 37, commi 1 e 2, del presente 
decreto, nonche' quelle previste agli articoli 23, comma 2, 24, 25, 26 del 
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, come modificati dall'articolo 80 del 
presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 36 del codice 
delle assicurazioni private».
11. Nel comma 3 dell'articolo 31 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, 
le parole: «agli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, 
come modificati dall'articolo 79 del presente decreto, nonche' quella prevista 
all'articolo 34 del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: 
«all'articolo 37 del codice delle assicurazioni private».
12. Nel comma 1 dell'articolo 44 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, 
le parole: «che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 17 
marzo 1995, n. 175» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 2, 
comma 3, del codice delle assicurazioni private» e le parole: «che rientrano nel 
campo di applicazione del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174,» sono 
sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 2, comma 1, del codice delle 
assicurazioni private».
13. Nel comma 4 dell'articolo 45 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, 
le parole: «all'articolo 6, comma 1, lettera c), del presente decreto» sono 
sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 90, comma 1, del codice delle 
assicurazioni private».
14. Nel comma 2 dell'articolo 46 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, 
le parole: «all'articolo 6, comma 1, lettera c), del presente decreto» sono 
sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 90, comma 1, del codice delle 
assicurazioni private».
Nota all'art. 351:
- La legge 12 agosto 1982, n. 576 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 
1982, n. 229) concerne la «Riforma della vigilanza sulle assicurazioni».
Art. 352.
Coordinamento formale con altre norme di legge
1. Nel comma 3 dell'articolo 120 del codice per la protezione dei dati 
personali le parole: «dell'articolo 2, comma 5-quater, del decreto-legge 28 
marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 
137, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 
135 del codice delle assicurazioni private».
2. Nell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 28 febbraio 
2005, n. 38, le parole: «del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173» sono 
sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 88, commi 1 e 2, e quelle di cui 
all'articolo 95, comma 2, del codice delle assicurazioni private». Nell'articolo 
1, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, le 
parole: «dei decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 174 e 175» sono sostituite 
dalle seguenti: «dell'articolo 1, comma 1, lettera t), del codice delle 
assicurazioni private».
3. Nell'articolo 1, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 maggio 2005, 
n. 142, le parole: «lettera e) del decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239» 
sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 1, comma 1, lettera cc), del 
codice delle assicurazioni private».
4. Nell'articolo 1, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 30 maggio 2005, 
n. 142, le parole: «le norme sulle assicurazioni e le relative disposizioni 
attuative» sono sostituite dalle seguenti: «il codice delle assicurazioni 
private».
5. Nell'articolo 1, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 30 maggio 2005, 
n. 142, le parole: «e dell'articolo 10, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 
20» sono sostituite dalle seguenti: «e dell'articolo 72, comma 2, del codice 
delle assicurazioni private».
6. Nell'articolo 1, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 30 maggio 2005, 
n. 142, le parole: «e dell'articolo 10, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 
20» sono sostituite dalle seguenti: «e dell'articolo 72, comma 2, del codice 
delle assicurazioni private».
7. Nell'articolo 13, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 maggio 
2005, n. 142, le parole: «dalla normativa in materia di assicurazioni private, 
incluse le disposizioni di cui alla legge 12 agosto 1982, n. 576» sono 
sostituite dalle seguenti: «dal titolo VII, capo III, e dal titolo XVI, capi I, 
II, III e IV del codice delle assicurazioni private».
8. Sono fatti salvi i poteri attribuiti alla Commissione di vigilanza sui fondi 
pensione (COVIP) dalla legge 23 agosto 2004, n. 243.
Nota all'art. 352:
- Si riporta il testo dell'art. 120 del decreto legislativo n. 196 del 2003, 
come modificato dal presente decreto:
«Art. 120 (Sinistri). - 1. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni 
private e di interesse collettivo (ISVAP) definisce con proprio provvedimento le 
procedure e le modalita' di funzionamento della banca di dati dei sinistri 
istituita per la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel 
settore delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore immatricolati in 
Italia, stabilisce le modalita' di accesso alle informazioni raccolte dalla 
banca dati per gli organi giudiziari e per le pubbliche amministrazioni 
competenti in materia di prevenzione e contrasto di comportamenti fraudolenti 
nel settore delle assicurazioni obbligatorie, nonche' le modalita' e i limiti 
per l'accesso alle informazioni da parte delle imprese di assicurazione.
2. Il trattamento e la comunicazione ai soggetti di cui al comma 1 dei dati 
personali sono consentiti per lo svolgimento delle funzioni indicate nel 
medesimo comma.
3. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni 
previste dall'art. 135 del codice delle assicurazioni private.».
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 
38, come modificato dal presente decreto:
«Art. 2 (Ambito di applicazione) - 1. Il presente decreto si applica a:
a) le societa' emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in 
mercati regolamentati di qualsiasi Stato membro dell'Unione europea, diverse da 
quelle di cui alla lettera d);
b) le societa' aventi strumenti finanziari diffusi tra il pubblico di cui 
all'art. 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione 
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive 
modificazioni, diverse da quelle di cui alla lettera d);
c) le banche italiane di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi in materia 
bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e 
successive modificazioni; le societa' finanziarie capogruppo dei gruppi bancari 
iscritti nell'albo di cui all'art. 64 del decreto legislativo n. 385 del 1993; 
le societa' di intermediazione mobiliare di cui all'art. 1, comma 1, lettera e), 
del decreto legislativo n. 58 del 1998; le societa' di gestione del risparmio di 
cui all'art. 1, lettera o), del decreto legislativo n. 58 del 1998; le societa' 
finanziarie iscritte nell'albo di cui all'art. 107 del decreto legislativo n. 
385 del 1993; gli istituti di moneta elettronica di cui al titolo V-bis del 
decreto legislativo n. 385 del 1993;
d) le societa' che esercitano le imprese incluse nell'ambito di applicazione 
dell'art. 88, commi 1 e 2, e quelle di cui all'art. 95, comma 2, del codice 
delle assicurazioni private»;
e) le societa' incluse, secondo i metodi di consolidamento integrale, 
proporzionale e del patrimonio netto, nel bilancio consolidato redatto dalle 
societa' indicate alle lettere da a) a d), diverse da quelle che possono 
redigere il bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell'art. 2435-bis del codice 
civile, e diverse da quelle indicate alle lettere da a) a d);
f) le societa' diverse da quelle indicate alle lettere da a) ad e) e diverse da 
quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell'art. 
2435-bis del codice civile, che redigono il bilancio consolidato;
g) le societa' diverse da quelle indicate alle lettere da a) ad f) e diverse da 
quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell'art. 
2435-bis del codice civile.».
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 13 del decreto legislativo 30 maggio 
2005, n. 142, come modificati dal presente decreto:
«Art. 1 (Definizioni) - 1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) testo unico bancario, di seguito denominato TUB:
il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;
b) testo unico della finanza, di seguito denominato TUF: il decreto legislativo 
24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;
c) banca: l'impresa di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), del TUB;
d) istituto di moneta elettronica, di seguito denominato IMEL: l'impresa di cui 
all'art. 1, comma 2, lettera h-bis), del TUB;
e) impresa di assicurazione: l'impresa autorizzata all'esercizio dell'attivita' 
assicurativa ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera t), del codice delle 
assicurazioni private;
f) imprese di investimento: le imprese i cui all'art. 1, comma 1, lettera h), de 
TUF;
g) impresa regolamentata: una banca, un IMEL, un'impresa di assicurazione o 
un'impresa di investimento, autorizzati in Italia o in un altro Paese 
dell'Unione europea;
h) societa' di gestione patrimoniale: le societa' di gestione di cui all'art. 1, 
comma 1, lettere o) e o-bis), del TUF;
i) impresa di riassicurazione: un'impresa, come definita dall'art. 1, comma 1, 
lettera cc), del codice delle assicurazioni private;
l) norme settoriali: il TUB, il TUF, il codice delle assicurazioni private;
m) settore finanziario: il settore composto di una o piu' delle seguenti 
imprese:
1) una banca, un IMEL, un intermediario finanziario di cui agli articoli 106 o 
107 del TUB o un'impresa di servizi bancari ausiliari di cui all'art. 1, 
paragrafo 23, della direttiva 2000/12/CE del 20 marzo 2000 del Parlamento 
europeo e del Consiglio (settore bancario);
2) un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione o una societa' di 
partecipazione assicurativa (settore assicurativo);
3) un'impresa di investimento o un ente finanziario ai sensi dell'art. 1, 
paragrafo 5, della direttiva 2000/12/CE (settore servizi di investimento);
4) una societa' di partecipazione finanziaria mista;
n) conglomerato finanziario: un gruppo di imprese che soddisfi le condizioni di 
cui all'art. 3;
o) settore finanziario di maggiori dimensioni: il settore finanziario 
all'interno di un conglomerato finanziario con il valore medio di cui all'art. 
3, comma 3, piu' elevato; ai fini di tale valutazione, il settore bancario e 
quello dei servizi di investimento sono considerati congiuntamente;
p) settore finanziario di minori dimensioni: il settore finanziario all'interno 
di un conglomerato finanziario con il valore medio di cui all'art. 3, comma 3, 
meno elevato; ai fini di tale valutazione, il settore bancario e quello dei 
servizi di investimento sono considerati congiuntamente;
q) impresa madre: l'impresa che controlla un'altra impresa ai sensi dell'art. 26 
del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, e ogni impresa che eserciti 
un'influenza dominante su un'altra impresa ai sensi dell'art. 23, comma 2, del 
TUB e dell'art. 72, comma 2, del codice delle assicurazioni private;
r) impresa figlia: un'impresa soggetta al controllo di un'altra impresa ai sensi 
dell'art. 26 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, nonche' ogni impresa 
su cui un'impresa madre eserciti un'influenza dominante ai sensi dell'art. 23, 
comma 2, del TUB e dell'art. 72, comma 2, del codice delle assicurazioni 
private; tutte le imprese figlie di imprese sono parimenti considerate imprese 
figlie dell'impresa madre che e' a capo di tali imprese;
s) partecipazione: i diritti, rappresentati o meno da titoli, nel capitale di 
altre imprese, i quali, realizzando una situazione di legame durevole con esse, 
sono destinati a sviluppare l'attivita' del partecipante. Si ha comunque 
partecipazione quando un soggetto e', direttamente o tramite un legame di 
controllo, titolare di almeno il 20 per cento dei diritti di voto o del capitale 
di un'impresa;
t) gruppo: un insieme di imprese composto dalla impresa madre, dalle imprese 
figlie e dalle societa' in cui l'impresa madre o le imprese figlie detengono una 
partecipazione, nonche' dalle imprese soggette a direzione unitaria in virtu' di 
accordi o clausole statutarie e da quelle in cui gli organi di amministrazione, 
direzione e controllo sono costituiti in maggioranza dalle stesse persone;
u) stretti legami: i legami tra due o piu' persone fisiche o giuridiche 
consistenti in:
1) una partecipazione, ossia il fatto di detenere direttamente, o tramite un 
legame di controllo, il 20 per cento o piu' dei diritti di voto o del capitale 
di un'impresa;
2) un legame di controllo come definito dall'art. 26 del decreto legislativo 9 
aprile 1991, n. 127;
3) una situazione nella quale due o piu' persone fisiche o giuridiche siano 
legate in modo duraturo a una stessa persona da un legame di controllo;
v) societa' di partecipazione finanziaria mista: un'impresa madre, diversa da 
un'impresa regolamentata, che insieme con le sue imprese figlie, di cui almeno 
una sia un'impresa regolamentata con sede principale nell'Unione europea, e con 
altre imprese costituisca un conglomerato finanziario;
z) autorita' competenti: le autorita' nazionali dei Paesi dell'Unione europea 
preposte, in forza di legge o regolamento, all'esercizio della vigilanza sulle 
banche, sugli IMEL, sulle imprese di assicurazione, sulle imprese di 
investimento, sia a livello di singola impresa che di gruppo;
aa) autorita' competenti rilevanti:
1) le autorita' competenti dei Paesi dell'Unione europea preposte all'esercizio 
della vigilanza settoriale a livello di gruppo su qualsiasi impresa 
regolamentata appartenente ad un conglomerato finanziario;
2) il coordinatore se diverso dalle autorita' di cui al numero 1;
3) le altre autorita' competenti interessate, se ritenuto necessario dalle 
autorita' di cui ai numeri 1 e 2; queste ultime tengono conto, in particolare, 
della quota di mercato delle imprese regolamentate del conglomerato in altri 
Stati comunitari, specie se essa supera il 5 per cento, e dell'importanza 
all'interno del conglomerato di qualsiasi impresa regolamentata che abbia sede 
in un altro Stato membro;
bb) autorita' di vigilanza italiane: le autorita' di vigilanza italiane 
competenti sui settori bancario, assicurativo e dei servizi di investimento;
cc) operazioni intragruppo: tutte le operazioni in cui l'adempimento di 
un'obbligazione, contrattuale o di altra natura, dietro pagamento o a titolo 
gratuito, a favore delle imprese regolamentate appartenenti ad un conglomerato 
finanziario dipende, direttamente o indirettamente, da altre imprese dello 
stesso gruppo o da qualsiasi persona fisica o giuridica legata alle imprese 
appartenenti a quel gruppo da stretti legami;
dd) concentrazione dei rischi: tutte le esposizioni con un rischio di perdita 
potenziale per le imprese appartenenti a uno stesso conglomerato finanziario, di 
portata tale da compromettere la solvibilita' o la posizione finanziaria 
generale delle imprese regolamentate appartenenti al conglomerato; tali 
esposizioni possono essere dovute a rischio di credito/controparte, rischio di 
investimento, rischio assicurativo, rischio di mercato, altri rischi oppure ad 
una combinazione o interazione dei rischi precedenti;
ee) requisiti di adeguatezza patrimoniale complessivi: l'ammontare minimo dei 
fondi propri di un'impresa regolamentata a fronte dei rischi complessivi della 
propria attivita', calcolato per le singole imprese in base alle rispettive 
norme settoriali;
ff) vigilanza supplementare a livello di conglomerato: la vigilanza ulteriore, 
rispetto a quella prevista da ogni ordinamento nazionale di settore, che si 
effettua considerando unitariamente il conglomerato finanziario, ai fini 
stabiliti all'art. 2, comma 1.».
«Art. 13 (Poteri supplementari e misure di esecuzione) - 1. In caso di mancata 
osservanza dei requisiti di vigilanza supplementare di cui agli articoli da 7 a 
10 da parte delle imprese regolamentate appartenenti ad un conglomerato 
finanziario o qualora tali requisiti siano rispettati ma la solvibilita' sia 
comunque compromessa oppure qualora le operazioni intragruppo o la 
concentrazione dei rischi compromettano la posizione finanziaria delle imprese 
regolamentate, le autorita' competenti, anche su richiesta del coordinatore, 
possono adottare:
a) i provvedimenti previsti dal Titolo IV, Sezioni I, II e III del TUB;
b) i provvedimenti di cui alla Parte II Titolo IV del TUF;
c) i provvedimenti previsti dal Titolo VII, Capo III, e dal Titolo XVI, capi I, 
II, III e IV del codice delle assicurazioni private.
2. Il comma 1 si applica anche alle societa' di partecipazione finanziaria mista 
aventi sede in Italia e i provvedimenti applicabili sono quelli di competenza 
dell'autorita' di vigilanza individuata ai sensi dell'art. 11, comma 2.
3. Nei casi di cui al comma 1, nei confronti delle societa' di partecipazione 
finanziaria mista aventi sede in un altro Paese dell'Unione europea, 
appartenenti ad un conglomerato finanziario, l'autorita' di vigilanza italiana 
che svolge funzioni di coordinatore puo' chiedere all'autorita' di vigilanza 
estera competente i provvedimenti necessari a rimediare alla situazione nel piu' 
breve tempo possibile.
4. Per le specifiche finalita' di questo articolo, il coordinatore e le altre 
autorita' competenti interessate concludono specifici accordi di coordinamento. 
Per la definizione dei provvedimenti nei confronti delle societa' di 
partecipazione finanziaria mista, gli accordi di coordinamento sono conclusi con 
l'autorita' di vigilanza competente sulla verifica dei requisiti di onorabilita' 
e di professionalita'.».
- La legge 23 agosto 2004, n. 243 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 
settembre 2004, n. 222) concerne le «Norme in materia pensionistica e deleghe al 
Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza 
complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di 
previdenza ed assistenza obbligatoria».
Art. 353.
Integrazioni alle disposizioni relative all'imposta sui premi delle 
assicurazioni private
1. Dopo l'articolo 1 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e' inserito il 
seguente:
«Art. 1-bis (Imposta sui premi delle assicurazioni obbligatorie dei veicoli a 
motore e dei natanti). - 1. Le assicurazioni obbligatorie della responsabilita' 
civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti sono 
soggette all'imposta sui premi nella misura del dodicivirgolacinque per cento. 
Tale misura resta ferma anche nel caso in cui con lo stesso contratto siano 
assicurati, insieme al rischio della responsabilita' civile, anche altri rischi 
inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione.
2. Per le quietanze inerenti al pagamento di somme in dipendenza di contratti di 
assicurazione di cui al precedente comma, rilasciate all'impresa assicuratrice 
dall'assicurato o dal danneggiato o loro aventi causa, anche se risultanti da 
atto formale o aventi effetto transattivo e anche se comprensive, oltre che 
dell'in-dennizzo, di spese e competenze legali e di altri diritti accessori 
previsti dalla polizza si applicano le disposizioni dell'articolo 16.
3. Tutte le operazioni e gli atti necessari per il pagamento dei risarcimenti 
corrisposti dal Fondo di garanzia delle vittime della strada, nonche' quelli 
inerenti i rapporti fra CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici 
S.p.a., gestione autonoma del Fondo di garanzia delle vittime della strada e le 
imprese assicuratrici, sono esenti da qualsiasi tassa e imposta indiretta sugli 
affari e dalle formalita' della registrazione.».
2. Nella tariffa in allegato A alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e' inserita 
la voce: «assicurazioni assistenza» ed e' prevista un'aliquota pari al dieci per 
cento.
3. Dopo l'articolo 2 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e' inserito il 
seguente:
«Art. 2-bis (Sostituzione dell'impresa nella coassicurazione). - 1. Nel caso di 
subentro di un assicuratore in un rapporto di coassicurazione non e' dovuta 
nuovamente l'imposta in relazione al premio ceduto all'assicuratore subentrante.».
4. Dopo l'articolo 4 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e' inserito il 
seguente:
«Art. 4-bis (Imposta sui premi dovuta sui contratti conclusi da imprese che 
operano in libera prestazione di servizi). - 1. Le imprese che intendono operare 
nel territorio della Repubblica in libera prestazione di servizi devono nominare 
un rappresentante fiscale ai fini del pagamento dell'imposta prevista dalla 
legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni, dovuta sui premi 
relativi ai contratti conclusi.
2. Il rappresentante deve avere la residenza nel territorio dello Stato e la 
nomina deve essere comunicata al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate 
di Roma e all'ISVAP.
3. Le imprese di cui al comma 1, che dispongono nel territorio della Repubblica 
di un proprio stabilimento, possono far svolgere da tale stabilimento le 
funzioni attribuite al rappresentante fiscale.
4. Il rappresentante fiscale deve tenere un registro, in cui vengono elencati 
distintamente i contratti assunti dall'impresa in regime di stabilimento e di 
liberta' di prestazione di servizi con l'indicazione per ciascuno di essi delle 
generalita' del contraente, del numero del contratto, della data di decorrenza e 
di quella di scadenza, della natura del rischio assicurato, dell'ammontare del 
premio o delle rate di premio incassate, dell'aliquota di imposta e 
dell'ammontare di questa. Il registro deve essere tenuto in ordine cronologico 
con riguardo alla data di incasso del premio, o della rata di premio, e i 
contratti vanno inclusi nel registro entro il
mese successivo alla predetta data. Il rappresentante deve tenere anche una 
copia di ciascun contratto.
5. Il rappresentante deve presentare ogni mese al competente ufficio 
dell'Agenzia delle entrate di Roma la denuncia dei premi incassati nel mese 
precedente, distinguendo i premi stessi a seconda dell'aliquota d'imposta 
applicabile. Contestualmente alla denuncia il rappresentante corrisponde 
l'imposta dovuta.
6. Si applicano al rappresentante fiscale le disposizioni previste dagli 
articoli 12, 24 e 28».
5. Dopo l'articolo 6 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e' inserito il 
seguente:
«Art. 6-bis (Imposta sui premi dovuta sui contratti stipulati in coassicurazione 
comunitaria). - 1. L'impresa che assume la posizione di coassicuratore 
delegatario, se stabilita nel territori o della Repubblica, e' tenuta al 
pagamento dell'imposta di cui alla presente legge sull'importo globale del 
premio e degli accessori applicato al contratto stipulato con le modalita' ed 
alle condizioni previste per la coassicurazione comunitaria, salvo il diritto a 
recuperare dagli altri coassicuratori la quota a loro carico.
2. L'impresa che assume la posizione di coassicuratore delegatario, se non e' 
stabilita nel territorio della Repubblica, e' tenuta a nominare un proprio 
rappresentante ai fini del pagamento dell'imposta di cui al comma 1.».
Nota all'art. 353:
- La legge 29 ottobre 1961, n. 1216 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 
dicembre 1961, n. 299) concerne le «Nuove disposizioni tributarie in materia di 
assicurazioni private e di contratti vitalizi».
Capo V
Abrogazioni
Art. 354.
Norme espressamente abrogate
1. Fermo quanto disposto dall'articolo 20, comma 3, lettera b), della legge 
15 marzo 1997, n. 59, nel testo sostituito dall'articolo 1 della legge 23 luglio 
2003, n. 229, sono o restano abrogati: 
il regio decreto 23 marzo 1922, n. 387; 
il regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63; 
il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449;
la legge 24 dicembre 1969, n. 990;
il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 26 febbraio 1977, n. 39;
il decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 24 novembre 1978, n. 738;
la legge 7 febbraio 1979, n. 48;
gli articoli 5, commi 1, 2 e 3, 5-bis, 6, 6-bis, 7, 7-bis, 10, commi 5 e 6, e 25 
della legge 12 agosto 1982, n. 576;
la legge 28 novembre 1984. n. 792;
la legge 22 ottobre 1986, n. 742;
la legge 22 dicembre 1986, n. 772;
la legge 7 agosto 1990, n. 242;
la legge 9 gennaio 1991, n. 20;
il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393;
l'articolo 25 della legge 11 febbraio 1992, n. 157;
la legge 17 febbraio 1992, n. 166;
gli articoli 26, 30 e 33 della legge 19 febbraio 1992, n. 142;
il decreto del Presidente della Repubblica in data 19 aprile 1993, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 1993; il decreto del Presidente 
della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385;
l'articolo 12 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35;
il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;
il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;
il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, ad eccezione degli articoli 2, 4, 
5, 14, 15, 16, commi da 1 a 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 
30, 31, commi 2, 3 e 4, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48,49, 50, 51, 52, 53, 
54, 55 e 56;
l'articolo 38 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373;
l'articolo 45, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343;
l'articolo 27, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
il decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 26 maggio 2000, n. 137;
l'articolo 89 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della legge 5 marzo 2001, n. 57;
il decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239;
gli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 25 e 26 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;
l'articolo 81, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 93;
il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 190;
il decreto legislativo 3 novembre 2003, n. 307;
l'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.
2. I regolamenti emanati dall'ISVAP ai sensi del presente codice si adeguano 
inoltre ai principi ed alle opzioni recati dalle previgenti disposizioni di 
attuazione della normativa comunitaria.
3. E' abrogata ogni altra disposizione incompatibile con il presente codice. Il 
rinvio alle disposizioni abrogate fatto da leggi, da regolamenti o da altre 
norme si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del presente codice e 
dei provvedimenti ivi previsti.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme 
abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino 
alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente 
codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre diciotto mesi 
dopo(*) il termine previsto dal 
comma 2 dell'articolo 355. In caso di violazione si applicano, con la procedura 
sanzionatoria prevista dall'articolo 326, gli articoli di cui ai capi II, III, 
IV e V del titolo XVIII in relazione alle materie rispettivamente disciplinate.
5. Rimangono in vigore, in deroga al comma 4, e tengono luogo dei corrispondenti 
provvedimenti previsti nel presente codice i seguenti atti:
a) i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in 
data 26 maggio 1971, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 4 giugno 
1971, e in data 12 ottobre 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 
26 ottobre 1972, adottati ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 1969, 
n. 990;
b) il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro 
e delle politiche sociali e con il Ministro delle attivita' produttive, in data 
3 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 211 dell'11 settembre 
2003, adottato ai sensi dell'articolo 5 della legge 5 marzo 2001, n. 57, come 
modificato dall'articolo 23, comma 3, della legge 12 dicembre 2002, n. 273.
6. L'ISVAP, allo scopo di attuare l'obiettivo di semplificazione di cui alla 
legge 23 luglio 2003, n. 229, adotta, nell'ambito delle proprie competenze, le 
disposizioni previste dal presente codice con unico regolamento per ciascun 
titolo, abrogando integralmente ogni proprio previgente provvedimento a 
carattere generale.
7. I contratti gia' conclusi alla data di entrata in vigore del presente codice 
restano regolati dalle norme anteriori.
(*)N.d.R.: Termine così prorogato 
dal'art.16 del D.L. n. 207/2008
Note all'art. 354:
- Per l'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, vedi le note alle premesse.
- Il regio decreto 23 marzo 1922, n. 387 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 
aprile 1922, n. 81) concerne l'«Istituzione di un Casellario centrale generale 
per la raccolta e la conservazione delle schede relative a casi d'infortunio sul 
lavoro i quali importino invalidita' permanente».
- Per il regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, vedi le note alle premesse.
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, vedi 
le note alle premesse. - Per la legge 24 dicembre 1969, n. 990, vedi le note 
alle premesse.
- Per il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, vedi le note alle premesse.
- Per il decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 24 novembre 1978, n. 738, vedi le note alle premesse.
- Per la legge 7 febbraio 1979, n. 48, vedi le note alle premesse.
- Si riporta il testo degli articoli 5 e 10 della legge n. 576 del 1982, come 
modificati dal presente decreto:
«Art. 5 (Poteri dell'ISVAP). - Il presidente, i componenti del consiglio e i 
funzionari dell'ISVAP nell'esercizio delle funzioni sono pubblici ufficiali e 
sono tenuti al segreto d'ufficio. Il trattamento dei dati personali di cui alla 
legge 31 dicembre 1996, n. 675, e' consentito per lo svolgimento delle funzioni 
di cui al presente articolo. All'ISVAP non si applicano le disposizioni di cui 
al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, salvo 
quanto previsto dal presente comma. Fatta salva la riserva al presidente e 
all'organo collegiale di adottare i provvedimenti nelle materie di propria 
competenza, per garantire la responsabilita' e l'autonomia nello svolgimento 
delle procedure istruttorie, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e 
successive modificazioni, e del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e 
successive modificazioni, si applicano i principi riguardanti l'individuazione e 
le funzioni del responsabile del procedimento, nonche' quelli relativi alla 
distinzione tra funzioni di indirizzo e controllo, attribuite agli organi di 
vertice, e quelli concernenti le funzioni di gestione, attribuite ai dirigenti.».
«Art. 10 (Presidente). - Il presidente e' scelto tra persone di indiscussa 
moralita' ed indipendenza, particolarmente esperte nelle discipline tecniche e 
amministrative interessanti l'attivita' assicurativa, ed e' nominato con decreto 
del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei 
Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e 
dell'artigianato. Alla nomina si applicano le disposizioni della legge 24 
gennaio 1978, n. 14. Il presidente dura in carica cinque anni; puo' essere 
confermato per una sola volta ed essere rimosso o sospeso dall'ufficio nelle 
stesse forme indicate al precedente comma.
L'incarico e' incompatibile con l'esercizio di qualsiasi altra attivita'. Se 
l'incarico e' conferito a persona che sia dipendente dello Stato, si provvede al 
suo collocamento fuori ruolo nelle forme previste dal rispettivo ordinamento.
Al presidente e' attribuita una indennita' di carica nella misura determinata 
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il 
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.»
- Gli articoli 5-bis, 6, 6-bis, 7-bis e 25 dalla legge n. 576 del 1982, abrogati 
dal presente decreto, recavano, rispettivamente:
«Art. 5-bis (Collaborazione tra autorita)».
«Art. 6 (Obblighi di comunicazione all'ISVAP)».
«Art. 6-bis (Commissario per il compimento di singoli atti)».
«Art. 7 (Amministrazione straordinaria)».
«Art. 7-bis (Finanziamenti ad imprese in crisi)».
«Art. 25 (Contributo di vigilanza)».
- Per la legge 28 novembre 1984, n. 792, vedi le note alle premesse.
- Per la legge 22 ottobre 1986, n. 742, vedi le note alle premesse.
- Per la legge 22 dicembre 1986, n. 772, vedi le note alle premesse.
- Per la legge 7 agosto 1990, n. 242, vedi le note alle premesse.
- Per la legge 9 gennaio 1991, n. 20, vedi le note alle premesse.
- Per il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, vedi le note alle 
premesse.
- L'art. 25 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (pubblicata nella Gazzetta 
Ufficiale 25 febbraio 1992, n. 46, S.O.) concernente: «Norme per la protezione 
della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio», abrogato dal 
presente decreto, recava: «Fondo di garanzia per le vittime della caccia».
- Per la legge 17 febbraio 1992, n. 166, vedi le note alle premesse.
- Gli articoli 26, 30 e 33 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (pubblicata 
nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 1992, n. 42, S.O.) recante «Disposizioni 
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle 
Comunita' europee (legge comunitaria per il 1991)», abrogati dal presente 
decreto, recavano rispettivamente:
«Art. 26 (Libera prestazione di servizi in materia di assicurazioni della 
circolazione di autoveicoli: criteri di delega)».
«Art. 30 (Massimali di garanzia)».
«Art. 33 (Libera prestazione di servizi in materia di assicurazione diretta 
sulla vita: criteri di delega)».
- Per il decreto del Presidente della Repubblica in data 19 aprile 1993, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 1993, vedi le note alle 
premesse.
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, vedi le 
note alle premesse. - Per il decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, vedi le note alle 
premesse.
- Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, vedi le note alle premesse.
- Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, vedi le note alle premesse.
- Per il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, vedi le note alle premesse.
- L'art. 38 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (pubblicata nella Gazzetta 
Ufficiale 30 dicembre 1997, n. 302, S.O.) recante: «Misure per la 
stabilizzazione della finanza pubblica», abrogato del presente decreto, recava: 
«Contributo assicurativo sostitutivo delle azioni di rivalsa».
- Per il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, vedi le note alle 
premesse.
- L'art. 45 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (pubblicata nella Gazzetta 
Ufficiale 29 dicembre 1998, n. 302, S.O.) recante: «Misure di finanza pubblica 
per la stabilizzazione e lo sviluppo», come modificato dal presente decreto, e' 
il seguente:
«Art. 45 (Disposizioni e interventi vari di razionalizzazione). - 1. Gli 
stanziamenti iniziali iscritti nelle unita' previsionali di base del bilancio 
dello Stato per l'anno finanziario 1999 e le relative proiezioni per gli anni 
2000 e 2001 relativi alla categoria IV, con esclusione delle spese relative al 
Ministero della difesa e di quelle aventi natura obbligatoria o legislativamente 
predeterminate, sono ridotti del cinque per cento.
2. (Abrogato).
3. Nell'ambito delle misure di sostegno all'emittenza previste dall'art. 10 del 
decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 
27 ottobre 1993, n. 422, ed anche al fine di incentivare l'adeguamento degli 
impianti in base al piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la 
radiodiffusione televisiva approvato dall'Autorita' per le garanzie nelle 
comunicazioni il 30 ottobre 1998, e' stanziata la somma di lire 24 miliardi per 
l'anno 1999. Detta somma e' erogata entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 
del triennio dal Ministero delle comumcazioni alle emittenti televisive locali 
titolari di concessione che siano state ammesse alle provvidenze di cui all'art. 
7 del citato decreto-legge n. 323 del 1993 ed ai sensi del regolamento emanato 
con decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, in base 
ad apposito regolamento adottato dal Ministro delle comunicazioni di concerto 
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 
sentite le competenti commissioni parlamentari. Per una quota degli oneri recati 
dal presente comma, pari a lire 5 miliardi nel 1999 ed a lire 2 miliardi nel 
2000, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti 
dall'attuazione dell'art. 8.
4. Nei limiti degli stanziamenti gia' previsti ai fini dell'art. 11 della legge 
25 febbraio 1987, n. 67, e successive modificazioni e integrazioni, degli 
articoli 4 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, e 
dell'art. 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, per propri programmi 
informativi e per programmi autoprodotti si intendono quelli realizzati dalle 
emittenti radiofoniche e televisive anche mediante l'utilizzazione dei notiziari 
forniti dalle agenzie di informazione.
5. I compensi ed i rimborsi relativi alla gestione attraverso soggetti terzi di 
interventi agevolativi alle imprese previsti nelle convenzioni con le 
amministrazioni statali cui le regioni subentrano in base a quanto previsto dal 
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono imputati, secondo le rispettive 
materie, al competente Fondo di cui all'art. 7, comma 9, del decreto legislativo 
31 marzo 1998, n. 123, ovvero agli stanziamenti di cui all'art. 7, comma 7, del 
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
6. Le disposizioni di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 
412, si interpretano nel senso che tra le prestazioni erogate dagli enti gestori 
di forme di previdenza obbligatoria sono da ricomprendere anche le pensioni 
erogate ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 
2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonche' le pensioni di 
invalidita' erogate dallo Stato.
7. La quota dell'otto per mille dell'IRPEF, di cui al secondo comma dell'art. 47 
della legge 20 maggio 1985, n. 222, e la somma di cui all'ultimo comma 
dell'articolo medesimo sono determinate sulla base degli incassi in conto 
competenza relativi all'IRPEF, risultanti dal rendiconto generale dello Stato. 
La medesima procedura e' adottata per le quote spettanti alle confessioni 
acattoliche aventi diritto. Con le medesime modalita' sono determinate la quota 
dell'otto per mille dell'IRPEF e la somma corrisposta a titolo di anticipo di 
cui all'art. 30 della legge 22 novembre 1988, n. 516; all'art. 23 della legge 22 
novembre 1988, n. 517; all'art. 4 della legge 5 ottobre 1993, n. 409; all'art. 
27 della legge 29 novembre 1995, n. 520; all'art. 2 della legge 20 dicembre 
1996, n. 638.
8. All'atto della ripartizione delle disponibilita' giacenti nel conto corrente 
presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato al fondo contributi agli 
interessi di cui all'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, da effettuare ai 
sensi dell'art. 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, tra SIMEST 
S.p.a. (gestione interventi esportazione e internazionalizzazione) e 
Mediocredito centrale (gestione interventi interno), e' autorizzata, per 
esigenze di cassa del settore interno, un'anticipazione infruttifera a carico 
della quota di disponibilita' relativa all'esportazione e 
all'internazionalizzazione e a favore della quota di disponibilita' relativa 
all'interno dell'importo di lire 675 miliardi. Tale importo verra' restituito al 
settore esportazione e internazionalizzazione all'atto del versamento al settore 
interno delle assegnazioni di lire 675 miliardi disposte dall'art. 12, comma 1, 
della legge 7 agosto 1997, n. 266. Per la prosecuzione dei programmi di 
penetrazione commerciale di cui all'art. 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 
251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e' 
autorizzata la spesa di lire 150 miliardi per l'anno 1999, mediante 
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 24 
maggio 1977, n. 227.
9. Per l'attuazione, nell'anno 1999, delle misure concernenti la 
ricapitalizzazione delle cooperative, di cui al Piano triennale della pesca e 
dell'acquacoltura 1997-1999, adottato con decreto ministeriale 24 marzo 1997 del 
Ministro per le politiche agricole pubblicato nel supplemento ordinario alla 
Gazzetta Ufficiale n. 97 del 28 aprile 1997, e' autorizzata la spesa di lire 2 
miliardi. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle disponibilita' 
del Fondo centrale per il credito peschereccio di cui alla legge 17 febbraio 
1982, n. 41, e successive modificazioni.
10. Al personale della societa' Poste italiane S.p.a. che, alla data del 30 
settembre 1998, si trovi in servizio in posizione di comando presso pubbliche 
amministrazioni si applicano le disposizioni previste dall'art. 53, comma 10, 
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, a condizione che la richiesta di comando 
sia stata effettivamente inoltrata entro il 28 febbraio 1998. Il personale 
suddetto puo' permanere in posizione di comando per un periodo non superiore a 
due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per 
il suddetto periodo, le unita' che abbiano assunto servizio in comando presso 
l'amministrazione richiedente dopo il 28 febbraio 1998 sono detratte dalla quota 
di assunzioni autorizzate per l'amministrazione stessa, in applicazione delle 
norme di programmazione delle assunzioni previste dall'art. 39 della legge 27 
dicembre 1997, n. 449.
11. (Abrogato).
12. Al comma 4, secondo periodo, dell'art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 
449, le parole: «il regolamento e' emanato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della 
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica 
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione 
economica» sono sostituite dalle seguenti: «si provvede ai sensi dell'art. 17, 
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con regolamenti emanati dal 
Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con 
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla 
base di criteri generali deliberati dal Consiglio dei ministri; i regolamenti 
sono emanati entro novanta giorni da tale deliberazione».
13. Ai fini dell'attuazione del comma 1 dell'art. 5 della legge 31 luglio 1997, 
n. 249, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni determina le tariffe in 
ambito urbano e interurbano delle telecomunicazioni in modo da agevolare la 
diffusione di Internet. L'Autorita' individua gli schemi tariffari che 
favoriscano, per l'utenza residenziale, un uso prolungato della rete.
14. Le assegnazioni finanziarie alla Regione siciliana attuative di leggi di 
settore nazionali che, alla data del 31 dicembre 2003, risultino non impegnate o 
per le quali non sia ancora stato identificato il soggetto beneficiario, 
possono, con legge regionale, essere riutilizzate per interventi nel settore cui 
erano originariamente destinate.
15. (Abrogato).
16. (Abrogato).
17. E' consentita la totale o parziale novazione, a favore dello stesso o di 
altro soggetto mutuatario, dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai 
sensi dell'art. 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119, anche in deroga alle 
disposizioni di cui all'art. 20, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, 
e di cui all'art. 1, comma 3, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493. La 
novazione, che non comporta variazioni all'ammortamento dei mutui 
originariamente concessi, salvo adeguamento degli interessi sulla quota residua 
al tasso corrente sul mercato alla data della novazione medesima, e' disposta, 
previo parere favorevole del Ministero di grazia e giustizia, per la 
realizzazione di investimenti finanziabili ai sensi dell'art. 19, primo comma, 
della legge 30 marzo 1981, n. 119. Nel caso di mutui concessi per le finalita' 
di cui all'art. 19, terzo comma, della legge 30 marzo 1981, n. 119, la novazione 
e' disposta previo decreto del Ministro di grazia e giustizia.
18. Tra gli enti di cui all'art. 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, e 
successive modificazioni, autorizzati ad apportare ai fondi chiusi immobiliari 
immobili e diritti reali su immobili sono comprese le aziende unita' sanitarie 
locali e le aziende ospedaliere.
19. Le disposizioni di cui al primo comma dell'art. 30 della legge 5 agosto 
1981, n. 416, si interpretano nel senso che sono ammissibili al finanziamento 
agevolato i beni oggetto delle iniziative di ristrutturazione anche quando siano 
dati in comodato ad altri soggetti, a condizione che essi vengano utilizzati 
prevalentemente per la produzione o la distribuzione di giornali quotidiani, 
periodici o libri editi dalle imprese ammesse alle agevolazioni di credito.
20. (Omissis).
21. E' abrogato l'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 33 della legge 24 
dicembre 1994, n. 724.
22. (Omissis).
23. La lettera b) del comma 1 dell'art. 5 del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 
199, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 293, e' 
abrogata.
24. All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 8, comma 7, della legge 8 
luglio 1998, n. 230, valutato in lire 850 milioni per l'anno 1998 ed in lire 3 
miliardi annue a decorrere dal 1999, si provvede a carico del Fondo nazionale di 
cui all'art. 19 della medesima legge.
25. Le operazioni connesse alla trasformazione in societa' per azioni di enti 
pubblici ai sensi dell'art. 1, comma 83, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e 
dell'art. 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonche' quelle poste in essere in 
applicazione dell'art. 19, comma 1, della presente legge, sono effettuate in 
regime di neutralita' fiscale.
26. Il termine di cui all'art. 1, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 
240, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 337, come 
modificato dall'art. 6, comma 2, del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, puo' essere 
prorogato con cadenza trimestrale, per un periodo complessivo non superiore ad 
un anno, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della 
programmazione economica. Il Ministro riferisce trimestralmente al Parlamento.
27. Sono valide e ricevibili le decisioni di ricorsi di riesame, di cui al comma 
8 dell'art. 2 del decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5, e successive modificazioni, 
fatte pervenire all'AIMA attraverso il sistema informatico entro il 10 gennaio 
1999, anche se adottate, sui ricorsi ancora pendenti, oltre il termine previsto 
dal medesimo comma 8 dell'art. 2 del decreto-legge n. 411 del 1997.
28. Le maggiori entrate accertate a consuntivo rispetto alle previsioni iniziali 
di bilancio derivanti dai dividendi e dagli utili delle societa' per azioni 
possedute direttamente dallo Stato sono destinate, per un importo pari al 20 per 
cento, al Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 
1993, n. 236.
29. Al comma 1-ter dell'art. 1 del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, le parole: 
«tre mesi e comunque non oltre il 30 giugno 1999» sono sostituite dalle 
seguenti: «sei mesi».
30. Al comma 3 dell'art. 2 della legge 26 novembre 1993, n. 489, le parole: 
«l'altra esclusivamente» sono sostituite dalle seguenti: «l'altra 
prevalentemente».
31. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' 
autorizzato a contrarre mutui, sulla base di valutazioni di convenienza e di 
opportunita' economico-finanziarie ed al fine di ridurre il costo del debito, 
negli stessi casi in cui e' ammesso il ricorso all'emissione di titoli del 
debito pubblico e nei limiti del saldo netto da finanziare previsto dalla legge 
finanziaria.
32. In deroga a quanto eventualmente previsto da normative in vigore, anche a 
carattere speciale, per i mutui e per le obbligazioni da stipulare con onere a 
totale carico dello Stato, di importo pari o inferiore a 100 miliardi di lire, 
il tasso di interesse non puo' essere superiore a quello indicato 
periodicamente, sulla base delle condizioni di mercato, dal Ministero del 
tesoro, del bilancio e della programmazione economica con apposita comunicazione 
da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Per i mutui e per le obbligazioni di 
importo superiore a 100 miliardi di lire, il tasso di interesse massimo 
applicabile deve essere previamente concordato dai soggetti interessati con il 
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Qualora le 
predette modalita' non risultassero applicate, l'eventuale maggior costo 
gravera' sui soggetti stessi. Le operazioni finanziarie basate sulla 
cartolarizzazione di crediti di pubbliche amministrazioni derivanti da 
trasferimenti statali sono ammesse soltanto per trasferimenti previsti da norme 
vigenti e nel rispetto delle condizioni e modalita' stabilite dal presente 
comma.
33. All'art. 31, comma 2, della legge 24 dicembre 1969, n. 990, le parole: «del 
3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 4 per cento».
34. All'onere derivante dal comma 20, pari a lire 3 miliardi per l'anno 1999, si 
provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione 
dell'art. 8».
- Per il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, vedi le note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1999, n. 302, S.O.) 
concernente: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (legge finanziaria 2000)», come modificato dal presente decreto:
«Art. 27 (Disposizioni varie di razionalizzazione in materia contabile). - 1. Le 
riassegnazioni alla spesa di somme versate all'entrata del bilancio dello Stato, 
previste dalle vigenti disposizioni legislative per l'anno 2000, sono rinviate 
all'anno 2001, tranne quelle connesse con accordi e impegni internazionali ed 
europei, ivi compreso l'utilizzo dei fondi comunitari e dei cofinanziamenti 
nazionali, con calamita' naturali, con interventi di carattere umanitario, 
nonche' le riassegnazioni di somme destinate dalla legge o dai contratti 
collettivi al personale delle pubbliche amministrazioni.
2. Ferma restando la disposizione del comma 1, le somme dovute da 
amministrazioni ed enti pubblici o da privati per prestazioni e servizi resi 
dalle Forze di polizia sono versate in apposita unita' previsionale di base 
dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del 
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alle 
pertinenti unita' previsionali di base delle amministrazioni interessate.
3. Per effettive, motivate e documentate esigenze, il Ministro del tesoro, del 
bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare le 
variazioni di bilancio in deroga al disposto del comma 1, entro il limite del 5 
per cento dell'importo risultante dall'applicazione del medesimo comma 1.
4. Gli stanziamenti iscritti nelle unita' previsionali di base del bilancio di 
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000 e le relative proiezioni per 
gli anni 2001 e 2002, concernenti le spese classificate «Consumi intermedi» sono 
ridotti del 5 per cento per ciascun anno, con esclusione di quelli relativi ad 
accordi internazionali, ad intese con confessioni religiose, a regolazioni 
contabili, a garanzie assunte dallo Stato nonche' di quelli aventi natura 
obbligatoria.
5. Gli stanziamenti per consumi intermedi del Ministero della difesa non 
impegnati nell'esercizio finanziario 2000 possono essere mantenuti in bilancio 
per l'esercizio finanziario 2001.
6. (Abrogato).
7. (Abrogato).
8. Il canone di abbonamento alle radioaudizioni circolari e alla televisione e' 
attribuito per intero alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, 
ad eccezione della quota gia' spettante all'Accademia di Santa Cecilia. Il 
secondo periodo del comma 8 dell'art. 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, 
come sostituito dall'art. 45, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' 
soppresso.
9. I titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private, sono tenuti 
al pagamento:
a) di un canone annuo pari all'1 per cento del fatturato se emittente 
televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale;
b) di un canone annuo pari all'1 per cento del fatturato, fino ad un massimo di 
lire centoquaranta milioni se emittente radiofonica nazionale, fino ad un 
massimo di lire trenta milioni se emittente televisiva locale, e fino ad un 
massimo di lire venti milioni se emittente radiofonica locale.
10. I canoni di cui al comma 9 sono versati entro il 31 ottobre di ciascun anno 
sulla base del fatturato, conseguito nell'anno precedente, riferibile 
all'esercizio dell'attivita' radiotelevisiva, tenendo conto altresi' dei 
proventi derivanti dal finanziamento del servizio pubblico al netto dei diritti 
dell'erario. Entro il 31 ottobre 2000 i soggetti che eserciscono legittimamente 
l'attivita' di radiodiffiisione, pubblica e privata, sonora e televisiva in 
ambito nazionale e locale sono tenuti a corrispondere il canone di cui sopra 
sulla base del fatturato conseguito nel 1999. Le modalita' attuative del 
presente comma sono disciplinate con decreto del Ministro del tesoro, del 
bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle 
comunicazioni e con il Ministro delle finanze. L'Autorita' per le garanzie nelle 
comunicazioni puo' disporre in qualsiasi momento accertamenti e verifiche 
utilizzando gli strumenti di cui all'art. 1, comma 6, lettera c), numero 7), 
della legge 31 luglio 1997, n. 249. Decorso un triennio dalla data di entrata in 
vigore della presente legge, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni 
provvede alla rideterminazione dei canoni ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera 
c), numero 5), della citata legge n. 249 del 1997. Ottantadue miliardi di lire 
aunue a decorrere dal 2000 sono destinate alle misure di sostegno previste 
dall'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Conseguentemente, 
all'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole: «24 
miliardi per l'anno 2000 e 33 miliardi per l'anno 2001» sono soppresse.
11. Al fine della razionalizzazione degli interventi per la imprenditorialita' 
giovanile, le risorse finanziarie previste dalle autorizzazioni di spesa recate 
dal decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 19 luglio 1993, n. 236, dal decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, dal 
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 28 novembre 1996, n. 608, e dalla legge 2 dicembre 1998, n. 423, 
affluiscono ad un apposito fondo istituito nello stato di previsione del 
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il fondo e' 
rifinanziabile per un periodo pluriennale ai sensi dell'art. 11, comma 3, 
lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
12. Per garantire con carattere di stabilita' l'apertura quotidiana con orari 
prolungati, ivi compresi i giorni festivi, dei musei, delle gallerie, dei 
monumenti, dei siti archeologici, degli archivi e delle biblioteche, anche in 
considerazione del Giubileo dell'anno 2000, il Ministro per i beni e le 
attivita' culturali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della 
presente legge, emana un decreto in cui definisce un programma di attivita' su 
base triennale, stabilendo le priorita', i tempi e le modalita' di attuazione, 
nonche' le risorse da utilizzare per l'incremento dei fondi istituiti dai 
vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del personale. In sede di 
contrattazione integrativa sono definiti specifici piani e progetti di 
incentivazione da destinare al raggiungimento dei predetti obiettivi. A 
decorrere dall'anno 2000, per le finalita' di cui al presente comma, e' 
autorizzata la spesa di lire 100 miliardi. Dall'anno 2001, alle predette 
finalita' sono integralmente devolute le maggiori entrate di cui alla legge 25 
marzo 1997, n. 78, rispetto alle medesime entrate accertate al termine 
dell'esercizio precedente, con corrispondente riduzione della citata 
autorizzazione di spesa.
14. Lo sgravio di cui al comma 5 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 
448, concesso alle regioni Abruzzo e Molise limitatamente ai nuovi assunti 
nell'anno 1999, in relazione alla prevista autorizzazione della Commissione 
delle Comunita' europee di cui al comma 7 del medesimo art. 3, si intende 
riferito, per ciascuno dei beneficiari, agli assunti nei dodici mesi successivi 
alla prima assunzione o comunque non oltre i dodici mesi successivi alla 
predetta autorizzazione.
15. Per garantire con continuita' l'assistenza anche pomeridiana alle udienze 
civili e penali; per assicurare lo smaltimento dell'arretrato prodottosi 
nell'aggiornamento dei registri penali, nella redazione delle schede dei 
casellari giudiziali e nell'espletamento delle procedure preordinate alla 
riscossione dei crediti dello Stato per pene pecuniarie, spese di giustizia, 
imposte, tasse, diritti e spese prenotate a debito; per assicurare, nell'ambito 
dell'amministrazione penitenziaria, la riduzione dell'arretrato nei settori 
contabile e amministrativo con riferimento alla gestione del personale, e nel 
settore dell'attivita' istruttoria relativa alla concessione e all'esecuzione di 
misure alternative alla detenzione, il Ministero della giustizia definisce, 
entro il mese di febbraio 2000, programmi di attivita' su base biennale, 
stabilendo le priorita', i tempi e le modalita' di attuazione, in modo da 
assicurarne la realizzazione a partire dal mese successivo. A tal fine e' 
autorizzata la spesa di lire 31 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001 
destinati ad integrare il fondo unico di amministrazione istituito dal vigente 
contratto collettivo nazionale di lavoro.
16. (Omissis).
17. All'art. 10, comma 1, lettera b), della legge 13 maggio 1999, n. 133, le 
parole: «comunque non inferiore a 1,5 punti percentuali» sono soppresse e le 
parole: «non superiore» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore».
18. Il termine di cui all'art. 4, comma 1, della legge 7 marzo 1997, n. 53, gia' 
prorogato al 31 dicembre 1999 dall'art. 10, comma 1, della legge 12 luglio 1999, 
n. 237, e' prorogato al 31 dicembre 2000. Tale termine puo' essere prorogato per 
un ulteriore periodo massimo di dodici mesi con decreto del Ministro dei lavori 
pubblici d'intesa con il Ministro per i beni e le attivita' culturali.
19. (Omissis)».
- Per il decreto legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, vedi le note alle premesse.
- L'art. 89 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (pubblicata nella Gazzetta 
Ufficiale 29 dicembre 2000, n. 302, S.O.) concernente «Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 
2001)», abrogato del presente decreto, recava: «Contributo dovuto al Servizio 
sanitario nazionale per le prestazioni erogate ai cittadini coinvolti in 
incidenti di veicoli a motore o di natanti».
- Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della legge n. 57 del 2001, abrogati del 
presente decreto, recavano:
«Art. 1 (Norme per la trasparenza dei servizi assicurativi per i veicoli a 
motore)».
«Art. 2 (Funzioni di vigilanza dell'ISVAP)».
«Art. 3 (Norme per il diritto di accesso agli atti delle imprese di 
assicurazione)».
«Art. 4 (Tutela del contraente l'assicurazione obbligatoria per la circolazione 
dei veicoli)».
«Art. 5 (Modifiche al decreto-legge n. 857 del 1976, convertito, con 
modificazioni, dalla legge n. 39 del 1977)».
«Art. 6 (Ricorsi)».
- Per il decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239, vedi le note alle premesse.
- Gli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 25 e 26 della legge n. 273 del 2002, abrogati 
del presente decreto, recavano:
«Art. 19 (Premi con franchigia)».
«Art. 20 (Attuario incaricato)».
«Art. 21 (Misure per favorire la tutela dei consumatori per i servizi 
assicurativi nel settore della RC auto)».
«Art. 22 (Disposizioni per la trasparenza dei servizi assicurativi per i veicoli 
a motore)».
«Art. 23 (Modalita' di risarcimento del danno)».
«Art. 25 (Modifica alla legge 24 dicembre 1969, n. 990)».
«Art. 26 (Disposizioni per la banca dati sinistri)».
- Si riporta il testo dell'art. 81 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2002, n. 305, S.O.) 
concernente: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (legge finanziaria 2003), come modificato dal presente decreto:
«Art. 81 (Misure di contenimento dell'inflazione nel mercato assicurativo). - 1. 
(Abrogato).
2. Il Ministro delle attivita' produttive e' autorizzato ad adottare i 
provvedimenti necessari per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1».
- Per il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 93, vedi le note alle premesse.
- Per il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 190, vedi le note alle premesse.
- Per il decreto legislativo 3 novembre 2003, n. 307, vedi le note alle 
premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 
38, come modificato dal presente decreto:
«Art. 9 (Poteri delle autorita). - 1. I poteri della Banca d'Italia di cui agli 
articoli 5, comma 1, e 45 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, sono 
esercitati, per i soggetti di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 2 che 
redigono il bilancio di esercizio o il bilancio consolidato in conformita' ai 
principi contabili internazionali, nel rispetto dei principi contabili 
internazionali.
2. (Abrogato).
3. La commissione nazionale per le societa' e la borsa predispone gli schemi di 
bilancio per le societa' di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 2, 
diverse da quelle di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 2.».
- Il decreto ministeriale 26 maggio 1971 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
del 4 giugno 1971, n. 141) concerne il «Riconoscimento dell'ufficio centrale 
italiano di assistenza assicurativa automobilisti in circolazione internazionale 
S.r.l., con sede in Milano».
- Il decreto ministeriale 12 ottobre 1972 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
26 ottobre 1972, n. 280) concerne l'«Approvazione di una clausola integrativa 
alle condizioni generali dell'assicurazione obbligatoria della responsabilita' 
civile autoveicoli, per estendere la garanzia ai territori degli Stati membri 
della Comunita' economica europea ed altri.».
- Per la legge 24 dicembre 1969, n. 990, vedi le note alle premesse, in 
particolare l'art. 6 e' il seguente:
«Art. 6 - 1. Per i veicoli e i natanti di cui agli articoli 1 e 2, immatricolati 
o registrati in Stati esteri e che circolino temporaneamente nel territorio o 
nelle acque territoriali della Repubblica, deve essere assolto per la durata 
della permanenza in Italia l'obbligo di assicurazione.
2. Per i natanti l'obbligo di assicurazione e' assolto con la stipula di un 
contratto di assicurazione ai sensi della presente legge o ai sensi degli 
articoli da 6 a 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, 
n. 973, ovvero quando l'utente sia in possesso di certificato internazionale di 
assicurazione rilasciato da apposito ente costituzionale all'estero, attestante 
l'esistenza di assicurazione per la responsabilita' civile per i danni cagionati 
ed accettato dal corrispondente ente costituito in Italia, che:
a) si assuma di provvedere alla liquidazione dei danni cagionati in Italia, 
garantendone il pagamento agli aventi diritto o nei limiti e nelle forme 
stabiliti dalla presente legge o, eventualmente, nei limiti dei maggiori 
massimali previsti dalla polizza di assicurazione alla quale si riferisce il 
certificato nazionale;
b) sia riconosciuto dal Ministro dell'industria, del commercio e 
dell'artigianato, che ne approva lo statuto con proprio decreto.
3. Per i veicoli a motore l'obbligo di cui al comma 1 e' assolto mediante 
contratto di assicurazione stipulato ai sensi della presente legge o secondo le 
modalita' stabilite con l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 
novembre 1970, n. 973, e concernente la responsabilita' civile derivante dalla 
circolazione del veicolo nel territorio della Repubblica e degli altri Stati 
membri della Comunita' economica europea, alle condizioni e fino ai limiti di 
somma stabiliti dalla legislazione in vigore in ciascuno di essi.
4. L'obbligo di cui al comma 1 si considera altresi' assolto per i veicoli a 
motore muniti di targa di immatricolazione rilasciata:
a) da uno degli altri Stati membri della Comunita' economica europea, quando 
l'apposito ente costituito in Italia nei modi e per gli effetti di cui al comma 
2, lettere a) e b), si sia reso garante per il risarcimento dei danni cagionati 
dalla circolazione in Italia di detti veicoli, sulla base di accordi stipulati 
con i corrispondenti enti costituiti negli altri Stati della Comunita' economica 
europea e questa abbia riconosciuto detti accordi con propno atto;
b) da uno degli Stati terzi rispetto alla Comunita' economica europea, quando 
l'apposito ente costituito in Italia nei modi e per gli effetti di cui al comma 
2, lettere a) e b), si sia reso garante per il risarcimento dei danni cagionati 
in Italia dalla circolazione dei veicoli e quando con atto della Comunita' 
economica europea sia stato rimosso l'obbligo negli Stati membri di controllare 
l'assicurazione di responsabilita' civile per i veicoli muniti di targa di 
immatricolazione rilasciata da detto Stato terzo.
5. In ogni caso, l'obbligo di cui al comma 1 si considera assolto per i veicoli 
muniti di targa di immatricolazione rilasciata da uno Stato estero, quando 
l'utente sia in possesso di un certificato internazionale di assicurazione 
rilasciato da un apposito ente costituito all'estero, attestante l'esistenza 
della assicurazione della responsabilita' civile per i danni cagionati dal 
veicolo nel territorio della Repubblica e degli altri Stati membri della 
Comunita' economica europea ed accettato dal corrispondente ente costituito in 
Italia nei modi e per gli effetti di cui al comma 2, lettere a) e b).
6. Le disposizioni di cui al comma 3, 4 e 5 si applicano anche ai veicoli a 
motore di proprieta' di agenti diplomatici e consolari o di funzionari 
internazionali, o di proprieta' di Stati esteri o di organizzazioni 
internazionali.
7. Le disposizioni di cui al comma 4, lettere a) e b), non si applicano per 
l'assicurazione della responsabilita' civile per danni cagionati dalla 
circolazione dei veicoli aventi targa di immatricolazione rilasciata da uno 
Stato estero e determinati con decreto del Ministro dell'industria, del 
commercio e dell'artigianato.
8. L'ente costituito in Italia tra le imprese autorizzate ad esercitare 
l'assicurazione di cui alla presente legge e riconosciuto nei modi di cui al 
comma 2, lettera b), oltre ai compiti precisati nei commi precedenti:
a) stipula e gestisce, in nome e per conto delle imprese aderenti, 
l'assicurazione-frontiera disciplinata nel regolamento di esecuzione della 
presente legge e provvede alla liquidazione e al pagamento degli indennizzi 
dovuti;
b) nelle ipotesi di cui ai commi 2, 4 e 5, assume, ai fini del risarcimento dei 
danni cagionati dalla circolazione in Italia dei veicoli a motore e natanti di 
cui al presente articolo, la qualita' di domiciliatario dell'assicurato, del 
responsabile civile e del loro assicuratore;
c) e' legittimato a stare in giudizio, nelle ipotesi di cui ai commi 2 e 3, in 
nome e per conto delle imprese aderenti, nelle azioni di risarcimento che i 
danneggiati dalla circolazione in Italia di veicoli a motore e natanti 
immatricolati o registrati all'estero possono esercitare direttamente nei suoi 
confronti ai sensi della presente legge. Si applicano anche nei confronti 
dell'ente le disposizioni che regolano l'azione diretta contro l'assicuratore 
del responsabile civile ai sensi della presente legge.
9. Ai fini della proposizione di azione diretta di risarcimento nei confronti 
dell'organismo di cui al comma 8, i termini di cui all'art. 163-bis, primo 
comma, del codice di procedura civile sono aumentati di due volte e non possono 
comunque essere inferiori a sessanta giorni. I termini di cui all'art. 313 del 
codice di procedura civile non possono essere comunque inferiori a sessanta 
giorni.».
- Il decreto ministeriale 3 luglio 2003 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 
settembre 2003, n. 211) concerne la «Tabella delle menomazioni alla integrita' 
psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidita»;
- Per la legge 29 luglio 2000, n. 229, vedi le note alle premesse.
Art. 355.
Entrata in vigore
1. Il presente codice entra in vigore il 1° gennaio 2006.
2. In sede di prima applicazione le disposizioni di attuazione sono emanate 
entro ventiquattro mesi dal termine di cui al comma 1. 
Il presente decreto, munito dei sigillo dello Stato, sara' inserito nella 
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto 
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 7 settembre 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Scajola, Ministro delle attivita' produttive
La Malfa, Ministro per le politiche comunitarie
Baccini, Ministro per la funzione pubblica
Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze
Castelli, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Castelli