Regione Emilia-Romagna. Legge Regionale n. 7 del 14-04-2004
 
Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali
 
(B.U.R. Emilia-Romagna n. 48 del 15 aprile 2004)
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
La seguente legge:
TITOLO I
Norme in materia di conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché 
della flora e della fauna selvatiche di cui alle direttive 92/43/CEE e 
79/409/CEE inerenti la rete Natura 2000 in attuazione del decreto del Presidente 
della Repubblica n. 357 del 1997
Capo I
Finalità, ambito di applicazione e funzioni della Regione
Articolo 1.
Finalità e ambito di applicazione
1. Il presente titolo disciplina le procedure per l'adozione delle misure 
previste dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa 
alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della 
fauna selvatiche, ai fini della salvaguardia della biodiversità mediante la 
conservazione degli habitat naturali elencati negli allegati A e B del decreto 
del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante 
attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat 
naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche). 
2. Per quanto non disciplinato dal presente titolo trovano applicazione le 
disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 
1997, comprese le definizioni di cui all'articolo 2 del medesimo decreto.
Articolo 2 
Funzioni della Regione
1. La Regione, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno 
stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali emana direttive ed 
indirizzi agli Enti competenti per l'esercizio coordinato delle funzioni 
amministrative conferite. 
2. Con direttiva della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare 
competente, sono definiti il procedimento di individuazione dei siti di 
importanza comunitaria (SIC) e delle zone di protezione speciale (ZPS) ai sensi 
dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, 
nonché forniti gli indirizzi, oltre che le modalità di verifica della loro 
applicazione, per la gestione, la conservazione e il monitoraggio dei medesimi, 
per l’effettuazione della valutazione di incidenza prevedendo i termini entro 
cui le autorità competenti fissano il termine del procedimento.
Capo II
Misure di conservazione
Articolo 3 
Misure di conservazione
1. Le Province adottano per i siti della rete "Natura 2000" di cui all’articolo 
3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, 
ricadenti nel proprio territorio, le misure di conservazione necessarie, 
approvando all’occorrenza specifici piani di gestione, sentite le associazioni 
interessate, che prevedano vincoli, limiti e condizioni all'uso e trasformazione 
del territorio secondo le modalità della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 
(Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio). Qualora il sito 
ricada nel territorio di più Province, la Provincia il cui territorio è 
maggiormente interessato per estensione dal sito promuove l’intesa con le altre 
Province, sulla base degli indirizzi di cui all'articolo 2.
2. Per i siti della rete "Natura 2000" ricadenti all’interno delle aree 
protette, le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate dall’ente gestore. 
Qualora il sito ricada nel territorio di più aree protette l’ente gestore il cui 
territorio è maggiormente interessato per estensione dal sito promuove l’intesa 
con gli altri enti gestori. Qualora il sito ricada parzialmente nel territorio 
dell’area protetta le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate dall'Ente sotto 
la cui giurisdizione ricade la porzione maggiore del sito, acquisita l'intesa 
dell'altro Ente interessato. 
3. Qualora le misure di conservazione necessarie non comportino vincoli, limiti 
e condizioni all'uso e trasformazione del territorio, le stesse sono assunte con 
atto deliberativo della Provincia o dall'ente gestore dell'area protetta. In tal 
caso la delibera della Provincia o dell'ente gestore dell'area protetta è 
trasmessa alla Giunta regionale che, sulla base di quanto previsto dall'articolo 
2, comma 2, può proporre modifiche entro i successivi novanta giorni, decorsi i 
quali le misure di conservazione o i piani di gestione approvati e/o adottati
acquistano efficacia. 
4. Nel caso di aree naturali protette statali, le competenze delle Province 
previste ai commi 1 e 2 sono esercitate dalla Regione. 
5. Nel caso di parchi interregionali la Regione esercita le competenze di cui ai 
commi 1 e 2 di concerto con le altre Regioni interessate, previo coinvolgimento 
delle Province, dei Comuni e degli enti gestori.
6. L’ente gestore dell’area protetta adotta, qualora si renda necessario, il 
piano di gestione sentite le associazioni interessate di cui al comma 1 
nell’ambito dei propri strumenti di pianificazione. 
7. Le misure di conservazione adottate possono prevedere le tipologie degli 
interventi che non presentano incidenze significative sul sito.
Articolo 4 
Monitoraggio
1. Le funzioni di monitoraggio, previste dall'articolo 7 del decreto del 
Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, sono esercitate dalla Regione che 
si avvale di soggetti dotati della necessaria professionalità. 
Capo III
Valutazione di incidenza
Articolo 5 
Valutazione di incidenza dei piani 
1. La valutazione di incidenza prevista dall'articolo 5, comma 2, del 
decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 è effettuata dal 
soggetto competente all’approvazione del piano.
2. La valutazione di incidenza è effettuata nell'ambito della valutazione di 
sostenibilità ambientale e territoriale (VALSAT) di cui all’articolo 5, comma 1, 
della legge regionale n. 20 del 2000, qualora prevista.
3. Per i piani approvati dal medesimo ente che li ha elaborati, la Provincia o 
la Regione esprimono le proprie valutazioni in merito all'incidenza del piano 
sul sito d'importanza comunitaria o sulla zona di protezione speciale 
nell'ambito della loro partecipazione al relativo procedimento di approvazione. 
L'ente territorialmente competente all'approvazione adegua il piano ai rilievi 
formulati dalla Provincia o dalla Regione, ovvero si esprime sugli stessi con 
motivazioni puntuali e circostanziate.
Articolo 6
Valutazione di incidenza su progetti e interventi
1. La valutazione di incidenza su progetti e interventi è effettuata dal 
soggetto competente all’approvazione del progetto o dell’intervento nel rispetto 
delle direttive regionali di cui all'articolo 2, delle misure di conservazione e 
degli eventuali piani di gestione adottati dai competenti enti in attuazione 
dell'articolo 3.
2. La valutazione di incidenza sugli interventi e progetti soggetti alla 
procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della legge regionale 18 
maggio 1999, n. 9 (Disciplina della procedura di valutazione dell’impatto 
ambientale) è ricompresa e sostituita da tale procedura ai sensi dell'articolo 
17 della medesima legge. 
3. Per le finalità di cui al comma 1 l'ente competente può avvalersi, previa 
convenzione, della Provincia. 
Articolo 7 
Valutazione di incidenza in aree protette
1. Qualora il sito della rete "Natura 2000" ricada in area protetta, la 
valutazione di incidenza di cui all’articolo 5 è effettuata dal soggetto 
competente, tenuto conto del parere dell’ente gestore dell’area protetta.
2. Qualora il sito della rete "Natura 2000" ricada in area protetta, la 
valutazione di incidenza di cui all’articolo 6 è effettuata dall’ente gestore 
dell’area protetta. 
3. Qualora i progetti o gli interventi ricadano nel territorio esterno all’area 
protetta e siano relativi ad un sito della rete "Natura 2000" ricadente 
parzialmente nell’area protetta, l’ente gestore della medesima esprime un parere 
ai fini della valutazione di incidenza.
Capo IV
Disposizioni finali
Articolo 8
Disposizioni transitorie e finali
1. Fino all'emanazione degli atti contenenti gli indirizzi di cui 
all'articolo 2 la valutazione di incidenza è effettuata dalla Regione.
2. Qualora le funzioni previste ai capi II e III della presente legge 
interessino un sito interregionale, il soggetto competente procede acquisito il 
parere del soggetto competente per le altre Regioni interessate. 
3. In caso di accertata e persistente inattività nell’esercizio delle funzioni 
previste ai capi II e III, la Regione esercita i poteri sostitutivi di cui 
all’articolo 16 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema 
regionale e locale) con le modalità ivi previste.
4. E' abrogato il comma 1 dell'articolo 105 della legge regionale n. 3 del 1999.
Articolo 9 
Norma finanziaria
1. Per lo svolgimento delle attività in capo alla Regione le risorse 
finanziarie sono annualmente previste in un apposito capitolo del bilancio 
regionale. 
TITOLO II
Disposizioni in campo ambientale
Capo I
Attribuzione di funzioni
Articolo 10 
Attribuzione di funzioni in materia di raccolta funghi per iniziative 
scientifiche e abrogazione dell'articolo 12 della legge regionale n. 6 del 1996
1. Sono attribuite alle Province le funzioni della Regione ai sensi 
dell’articolo 8 della legge 23 agosto 1993, n. 352 (Norme quadro in materia di 
raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati).
2. Il provvedimento di autorizzazione, in relazione al carattere ed alla 
rilevanza dell'iniziativa scientifica, determina il periodo di validità, 
comunque non superiore ad un anno, le persone autorizzate, le specie fungine 
oggetto di raccolta ed i relativi quantitativi. 
3. E' abrogato l’articolo 12 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 6 
(Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei 
spontanei nel territorio regionale. Applicazione della legge 23 agosto 1993, n. 
352).
Articolo 11
Funzioni amministrative in materia di bonifica e ripristino ambientale dei 
siti inquinati
1. La Giunta regionale, acquisite le proposte delle Province, sentita la 
competente Commissione consiliare, predispone il programma regionale degli 
interventi di bonifica e ripristino ambientale sulla base dell’analisi di 
rischio applicata all’anagrafe dei siti prevista dall’articolo 17, comma 12, del 
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 
91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli 
imballaggi e sui rifiuti di imballaggio). Per l'applicazione dell'analisi di 
rischio la Regione si avvale di ARPA coordinandone l'attività. La Regione è 
altresì competente a formulare la proposta dei siti di interesse nazionale, di 
cui all’articolo 17, comma 14, dello stesso decreto, e ad esprimere l’intesa con 
il Ministro dell’ambiente, ai fini dell’approvazione dei progetti relativi ai 
medesimi siti. 
2. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 5, sono attribuite alle Province 
le funzioni in materia di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati 
previste all’articolo 17 del decreto legislativo n. 22 del 1997, ivi compresa la 
gestione dei finanziamenti degli interventi riferita ai siti di interesse 
nazionale e ai siti del programma regionale. Qualora l’intervento di bonifica e 
di messa in sicurezza riguardi un’area compresa nel territorio di più Province, 
il progetto e gli interventi sono approvati ed autorizzati dalla Provincia il 
cui territorio è maggiormente interessato, previa acquisizione dell’intesa 
dell’altra Provincia coinvolta. Con direttiva della Giunta regionale, sentita la 
competente Commissione consiliare, sono individuati gli interventi di interesse 
regionale per i quali la Regione partecipa alla Conferenza dei Servizi convocata 
per l'approvazione degli stessi.
3. Nei casi in cui il progetto e gli interventi siano approvati dalla Provincia, 
le garanzie finanziarie previste dall’articolo 17, comma 4, del decreto 
legislativo n. 22 del 1997 e dall’articolo 10, comma 9, del decreto del Ministro 
dell’ambiente 25 ottobre 1999, n. 471 (Regolamento recante criteri, procedure e 
modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei 
siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 
1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni) per la corretta 
esecuzione e completamento degli interventi di bonifica, di ripristino 
ambientale e di messa in sicurezza permanente dei siti inquinati, sono prestate 
a favore della Provincia.
4. L’anagrafe dei siti da bonificare, di cui al comma 1, è istituita dalla 
Regione che si avvale per la gestione di ARPA, in applicazione degli indirizzi 
stabiliti dalla Regione e sulla base dei dati forniti dai Comuni e dalle 
Province. 
5. La Giunta regionale, acquisite le proposte delle Province, sentita la 
competente Commissione consiliare, predispone il piano relativo agli interventi 
di messa in sicurezza d’emergenza, di bonifica e ripristino ambientale, ad 
iniziativa degli interessati che hanno presentato la comunicazione di cui 
all’articolo 9 del decreto del Ministro dell’Ambiente n. 471 del 1999. 
Articolo 12 
Attribuzioni in materia di stoccaggio di prodotti energetici
1. La valutazione degli aspetti territoriali ed ambientali di cui 
all'articolo 4, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 
1994, n. 420 (Regolamento recante semplificazione delle procedure di concessione 
per l'installazione di impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali), è 
attribuita alle Province.
Capo II
Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio
Sezione I
Disposizioni per la gestione delle aree del demanio idrico
Articolo 13 
Ambito di applicazione e finalità 
1. La Regione provvede alla gestione delle aree del demanio idrico 
garantendo la funzionalità idraulica, la salvaguardia ambientale e la finalità 
conservativa del bene pubblico.
Articolo 14 
Competenza per il rilascio delle concessioni
1. Compete all'Amministrazione regionale il rilascio delle concessioni per 
l'occupazione di aree del demanio idrico di cui all'articolo 13. Resta ferma la 
competenza dei consorzi di bonifica al rilascio delle concessioni, ai sensi del 
titolo VI capo I del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento sulle 
bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi), sul reticolo di bonifica.
Articolo 15
Criteri per il rilascio dei titoli concessori
1. L'Amministrazione regionale provvede al rilascio delle concessioni per 
l'utilizzo delle aree del demanio idrico in conformità agli strumenti di 
pianificazione di bacino, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela 
ambientale e delle finalità di cui all’articolo 13. Fermi restando i diritti di 
prelazione previsti dalla legge e la necessità di proteggere preesistenti 
interessi generali meritevoli di tutela, il rilascio avviene sulla base dei 
criteri, nell’ordine, di cui ai commi 2, 3 e 4.
2. Le aree del demanio idrico comprese nelle aree naturali protette sono di 
norma concesse agli enti di gestione di tali aree naturali a titolo gratuito per 
fini di salvaguardia e ripristino ambientale.
3. Le aree del demanio idrico sono concesse, con preferenza rispetto ai privati, 
ad Enti locali, singoli o associati per finalità di tutela ambientale e per la 
realizzazione di interventi di recupero o valorizzazione finalizzati anche alla 
fruizione pubblica. Tali Enti si rapportano con i soggetti privati per 
consentirne l’utilizzo a scopo sociale o ricreativo.
4. Nel rilascio e nel rinnovo delle concessioni l'Amministrazione regionale 
osserva i seguenti criteri di priorità relativi all’uso richiesto:
a) tutela della biodiversità e riqualificazione ambientale;
b) realizzazione di opere e infrastrutture di interesse pubblico 
nel rispetto delle caratteristiche ambientali dell'area.
Articolo 16
Procedimento per il rilascio delle concessioni
1. Per le finalità di cui all’articolo 13 viene periodicamente pubblicato, 
sul Bollettino ufficiale della Regione, l’elenco delle aree del demanio idrico 
che si sono rese disponibili e che la Regione valuta opportuno dare in 
concessione. In sede di pubblicazione la Regione indica, per le aree pubblicate, 
gli usi consentiti nel rispetto della pianificazione di bacino e secondo i 
criteri di cui all’articolo 5 della legge 5 gennaio 1994, n. 37 (Norme per la 
tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e 
delle altre acque pubbliche) e può fornire ulteriori indicazioni in ordine a 
priorità di uso e durata delle concessioni. Sono soggette a pubblicazione le 
domande di concessione per gli usi prioritari individuati all'articolo 15 e le 
domande di occupazione di aree del demanio idrico strumentali al godimento del 
diritto di proprietà o di altro diritto reale. 
2. Entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell’elenco delle aree 
disponibili possono essere presentate le domande di concessione. Entro lo stesso 
termine possono essere presentate domande concorrenti, opposizioni od 
osservazioni per le domande pubblicate ai sensi dell’ultimo periodo del comma 1.
3. Dal quindicesimo al trentesimo giorno dopo la scadenza del termine per la 
presentazione delle domande presso la sede del Servizio tecnico di bacino è 
depositato un elenco delle domande pervenute con indicazione del bene e dell’uso 
richiesto, per permettere la presentazione di osservazioni ai titolari di 
interessi qualificati.
4. Qualora tra le domande non vi sia una richiesta per un uso prioritario ai 
sensi dell’articolo 15, l’assegnazione dell’area demaniale avviene previo 
esperimento di procedura concorsuale, ovvero, nel caso di cui all’ultimo periodo 
del comma 1, a seguito di ponderazione degli interessi concorrenti.
5. Coloro che hanno presentato domande in concorrenza vengono invitati, mediante 
avviso, a presentare la propria offerta, in relazione al canone fissato come 
base, in busta chiusa entro la data ed ora indicati. Dopo l'apertura delle 
buste, che avviene nel luogo, data ed ora precisati nel predetto avviso, viene 
redatto il verbale da cui risulta l’individuazione della graduatoria delle 
offerte sulla base del canone più alto.
6. Nei casi di occupazione occasionale, legata ad eventi, manifestazioni o 
necessità particolari, di durata non superiore a quarantacinque giorni, 
l’Amministrazione regionale rilascia il titolo concessorio a seguito di 
istruttoria non preceduta dalla pubblicazione della domanda.
7. Il rilascio del titolo concessorio avviene previa acquisizione dai competenti 
organi dei pareri previsti dalla legislazione vigente. Il provvedimento tiene 
conto delle osservazioni presentate sulle domande.
8. Il termine per la conclusione del procedimento è di centocinquanta giorni 
decorrenti dalla presentazione della domanda ovvero, in caso di pubblicazione 
dell’area da dare in concessione, dalla scadenza del termine assegnato per la 
presentazione delle domande. 
9. I termini di cui al presente articolo sono ridotti a un terzo qualora il 
procedimento riguardi concessioni per l'attraversamento di corsi d'acqua, con 
esclusione di quelli di seconda categoria, e relative pertinenze per la 
realizzazione di opere e infrastrutture di interesse pubblico.
Articolo 17 
Durata delle concessioni
1. In relazione all’utilizzo le concessioni hanno la seguente durata 
massima:
a) sei anni per usi connessi alla proprietà privata o all’attività svolta dal 
concessionario;
b) dodici anni per usi che comportano la realizzazione di opere in alveo o 
l'apposizione di strutture da parte di privati ovvero in caso di arboricoltura 
da legno;
c) diciannove anni per usi connessi alla realizzazione di parchi fluviali, 
infrastrutture pubbliche, attraversamenti con opere di interesse pubblico.
Articolo 18
Rinnovo della concessione
1. Il rinnovo della concessione per lo stesso utilizzo è subordinato alla 
presentazione di apposita domanda entro la scadenza del titolo. All'atto del 
rinnovo vengono ridefinite le condizioni e le clausole della concessione. Fino 
alla pronuncia dell’amministrazione in merito alla richiesta di rinnovo il 
richiedente può continuare l’occupazione dell’area, per la quale corrisponde un 
corrispettivo commisurato al canone. Al concessionario che abbia presentato 
domanda di rinnovo è riconosciuto un diritto di insistenza a meno che sussistano 
ostative ragioni di tutela idraulica, ambientale o altre ragioni di pubblico 
interesse, ovvero siano pervenute richieste che soddisfino i criteri di priorità 
di cui all’articolo 15.
Articolo 19 
Revoca e decadenza
1. La concessione può essere revocata in ogni momento per sopravvenute 
ragioni di pubblico interesse.
2. Sono cause di decadenza dalla concessione le seguenti:
a) destinazione d’uso diversa da quella concessa;
b) mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del 
disciplinare;
c) mancato pagamento di due annualità del canone;
d) subconcessione a terzi. 
Articolo 20
Canoni, spese istruttorie e cauzione
1. La concessione è rilasciata previo pagamento di una annualità del canone 
e delle spese istruttorie, nonché previo versamento del deposito cauzionale.
2. Per gli utilizzi non espressamente contemplati il canone annuo di concessione 
per le aree del demanio idrico non può essere stabilito in misura inferiore a 
125,00 euro.
3. I canoni per le concessioni delle aree del demanio idrico sono determinati 
come segue:
a) uso agricolo:
    1) terreni a campagna: da 1,5 a 2,5 per cento del valore 
agricolo medio per la zona di riferimento;
    2) terreni in 
golena: da 90,00 euro a 120,00 euro ad ettaro;
    3) sfalcio di argini: da 15,00 euro a 20,00 euro ad ettaro;
    4) coltivazione di pioppi o altre specie arboree: da 180,00 
euro a 480,00 euro ad ettaro; 
b) orti ad uso domestico: 125,00 euro per superficie fino a 200 metri quadrati;
c) area cortiliva, giardino privato: dal 4 al 5 per cento del valore stimato 
dell'area;
d) occupazioni con fabbricati residenziali o produttivi comunque amovibili, 
posti auto scoperti, parcheggi, e simili: 70 per cento del valore di locazione 
fissato dall’Osservatorio dei valori immobiliari dell’Agenzia del territorio per 
la Provincia, Comune e zona di riferimento;
e) occupazione con manufatti per scarichi: 
    1) da abitazioni civili: 100,00 euro per acque meteoriche, 
150,00 euro per acque depurate;
    2) da aree pubbliche: 200,00 euro per acque meteoriche, 
300,00 euro per acque depuratori urbani;
    3) da insediamenti industriali: 300,00 euro per acque 
meteoriche, 450,00 euro per acque depurate;
f) attraversamenti e parallelismi:
    1) linee elettriche:
        fino a 30.000 Volt 65,00 euro;
        da 30.000 a 150.000 Volt 85,00 euro;
        da 150.000 a 250.000 Volt 135,00 
euro;
        oltre 250.000 Volt 195,00 euro;
    2) linee telefoniche aeree: 125,00 euro quota fissa per 
ciascun attraversamento;
    3) cavi e tubi agganciati a ponti esistenti o inseriti 
nell’impalcato: 125,00 euro;
    4) cavi e tubi sotterranei o aerei: 150,00 euro quota fissa 
per attraversamenti fino a 10 metri lineari, da 2,00 euro a 5,00 euro per ogni 
metro lineare in più per la posa di guaine di cavi elettrici, telefonici, fibre 
ottiche, fognature e acquedotti fino a centimetri 60 di diametro, da 5,00 euro a 
6,00 euro per ogni metro lineare in più per condotte e fognature oltre i 
centimetri 60 di diametro;
g) ponti:
    1) strade statali, comunali e provinciali: 125,00 euro;
    2) ponti autostradali e ferroviari: 150,00 euro per luce 
netta inferiore a 6 metri; 500,00 euro per luce pari o superiore a 6 metri;
    3) ponti privati ciclabili o ponti stradali ad unica corsia: 
150,00 euro quota fissa per attraversamenti fino a 10 metri lineari, 150,00 euro 
+ 5,00 euro per ogni metro lineare in più rispetto ai primi 10;
    4) ponti privati stradali a due o più corsie: 150,00 euro + 
75,00 euro per ogni corsia in più per attraversamenti fino a 10 metri lineari, 
150,00 euro + 75,00 euro per ogni corsia in più + 5,00 euro per ogni metro 
lineare e corsia in più oltre i 10 metri lineari;
h) strade arginali e rampe di collegamento:
    1) strade statali, comunali e provinciali: 125,00 euro;
    2) strade private: 150,00 euro fino a 2 chilometri, 50,00 
euro per ogni chilometro eccedente;
    3) strade ad uso industriale o commerciale: 250,00 euro fino 
a 2 chilometri, 50,00 euro per ogni chilometro eccedente;
    4) rampe pedonali: 75,00 euro;
    5) rampe carrabili: 125,00 euro;
i) altre occupazioni con manufatti e opere varie:
    1) cabina elettrica, per telecomunicazioni e similari: 300,00 
euro quota fissa fino a 20 metri quadrati; per ogni metro quadrato in più si 
applicano i criteri validi per le aree cortilive;
    2) depuratore: 300,00 euro fino a 40 metri quadrati; per ogni 
metro quadrato in più si applicano i criteri validi per le aree cortilive;
    3) pali: 75,00 euro, tralicci e antenne 150,00 euro;
    4) opere di cantierizzazione: 125,00 euro per occupazioni di 
superfici modeste con impalcature, ponteggi e simili; diversamente, per opere di 
cantierizzazione più complesse, si applica il canone previsto per utilizzazioni 
od opere analoghe;
    5) cartelli pubblicitari: fino a 3 metri quadrati: 
monofacciali 150,00 euro e 50,00 euro per ogni metro quadrato eccedente, 
bifacciali 230,00 euro e 75,00 euro per ogni metro quadrato eccedente;
l) occupazione di spazio acqueo: 3,00 euro al metro quadrato con quota fissa 
minima di 125,00 euro;
m) estrazione di materiali litoidi per gli interventi di cui all'articolo 2, 
comma 2, della legge regionale 18 luglio 1991, n. 17 (Disciplina delle attività 
estrattive):
    1) ghiaia: 4,00 euro per metro cubo;
    2) sabbia: 3,50 euro per metro cubo;
    3) sabbia di Po: 4,00 euro per metro cubo;
    4) misto di sabbia e limo: 2,80 euro per metro cubo;
    5) terre limose e argillose: 0,80 euro per metro cubo.
4. Per la determinazione del canone quando non previsto in termine fisso, per i 
casi non compresi nel comma 3, nonché per aggiornamenti e rideterminazioni, il 
canone viene computato sulla base dei seguenti elementi:
    a) tipo di utilizzo;
    b) estensione del bene occupato;
    c) eventuali aggravi di manutenzione del demanio idrico;
    d) redditività presunta del bene concesso e dell'attività 
svolta.
5. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, provvede 
periodicamente, con propria deliberazione, alla definizione degli aggiornamenti 
dei canoni, alla eventuale individuazione di ulteriori tipologie di utilizzo, 
alla rideterminazione, anche in diminuzione rispetto al limite di legge, o alla 
esenzione, rispetto ai canoni di concessione per particolari categorie di utenti 
o in relazione a determinati usi sulla base dei criteri di cui al comma 4.
6. In caso di concessioni rilasciate per finalità di ordine ambientale, sociale, 
culturale, umanitario, o comunque non lucrative il canone annuo può essere 
ridotto fino al 10 per cento rispettando il limite minimo stabilito al comma 2.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì agli 
attraversamenti di qualsiasi natura che insistono sulle aree del demanio idrico.
8. L’autorità amministrativa adotta un unico atto concessorio qualora una 
derivazione di acqua pubblica presupponga una occupazione di area del demanio 
idrico. Il canone da corrispondere è quello relativo al solo prelievo di risorsa 
idrica se l’occupazione è strettamente limitata allo spazio necessario al 
posizionamento dell’opera di presa.
9. Le spese occorrenti per l’istruttoria tecnico-amministrativa relativa alle 
domande di concessione per aree del demanio idrico sono determinate in modo 
forfettario nella misura minima di 75,00 euro. Qualora la particolare 
complessità dell'istruttoria comporti maggiori adempimenti o spese superiori, 
l’importo è integrato secondo parametri stabiliti da deliberazione della Giunta 
regionale. Il pagamento delle spese di istruttoria deve essere effettuato 
all’atto della presentazione della domanda, ed eventualmente integrato all’atto 
della sottoscrizione del disciplinare.
10. La Giunta regionale provvede con apposita deliberazione agli aggiornamenti e 
alla rideterminazione delle spese istruttorie, anche in diminuzione, in 
relazione a determinate categorie di utenti o a particolari tipologie di 
utilizzo, ivi comprese eventuali esenzioni.
11. All'atto del rilascio della concessione il richiedente deve prestare in 
favore della Regione una cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dal 
rapporto concessorio di importo pari ad una annualità di canone. La cauzione può 
essere costituita anche attraverso fideiussione bancaria o assicurativa. Può 
altresì essere richiesta una cauzione provvisoria a garanzia della salvaguardia 
del bene demaniale, da restituirsi al termine dei lavori.
Articolo 21 
Vigilanza e sanzioni amministrative
1. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le 
violazioni agli obblighi ed alle prescrizioni stabilite dal disciplinare di 
concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di 
una somma da 200,00 euro a 2.000,00 euro.
2. Le sanzioni previste al comma 1 si applicano anche alle violazioni delle 
disposizioni di cui agli articoli 134, 135 e 137 del regio decreto n. 368 del 
1904.
3. L'estrazione di materiale litoide dall’alveo dei fiumi o dai laghi senza 
regolare titolo legittimante o in misura superiore a quanto previsto nel titolo 
comporta segnalazione all’Autorità giudiziaria ed è punita con una sanzione 
amministrativa pari nel minimo al doppio e nel massimo al decuplo del valore del 
canone previsto, e comunque non inferiore ad euro 5.000,00.
4. Le violazioni che alterano lo stato dei luoghi con pregiudizio del regime 
idraulico comportano segnalazione all’autorità giudiziaria e sono punite con 
sanzione pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 20.000,00; la Regione inoltre, può 
disporre la riduzione in pristino, fissando i modi e i tempi dell'esecuzione dei 
lavori. Nei casi di urgenza nonché nei casi di inadempimento dell'ordinanza di 
ripristino, la Regione provvede d'ufficio, ponendo le relative spese a carico 
del trasgressore.
5. Le attività connesse con l'accertamento e la contestazione delle violazioni 
di cui ai commi 1, 3 e 4, nonché la 
determinazione e applicazione delle relative sanzioni amministrative sono 
disciplinate dalla legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina 
dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).
6. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 13 della 
legge regionale n. 21 del 1984.
Articolo 22
Disposizioni transitorie e finali relative alle aree del demanio idrico
1. Ai fini di cui all’articolo 13, la Regione provvede alla ricognizione 
delle aree del demanio idrico di cui ha la gestione e ne redige l’inventario, 
procedendo eventualmente alla revisione e aggiornamento dei dati catastali.
2. Chi abbia occupato senza regolare titolo aree del demanio idrico anche con 
strutture a carattere precario può richiedere il rilascio della concessione a 
condizione che le stesse strutture fossero esistenti alla data del 21 febbraio 
2001, non creino pregiudizio al regime idraulico e siano conformi alle norme di 
pianificazione territoriale e urbanistica, fermo restando, per le aree 
vincolate, l'acquisizione del parere favorevole dell'autorità preposta. La 
Regione, entro il termine di novanta giorni dall'approvazione della presente 
legge provvede ad emanare, sentite le associazioni interessate, apposite 
direttive relative alle procedure intese a definire, a fronte di domanda 
dell'interessato e sulla base della pianificazione territoriale e urbanistica 
esistente o da adottare nel termine dei due anni successivi, le condizioni per 
il mantenimento, la ristrutturazione, la ricollocazione o la demolizione delle 
strutture.
3. Fatto salvo quanto previsto nel comma 2 del presente articolo e nel comma 1 
dell’articolo 16, dall’entrata in vigore della presente legge non possono essere 
istruite domande di concessione di aree del demanio idrico prima della 
pubblicazione delle aree stesse.
4. Le aree che siano disponibili e valutate come concedibili dalla Regione, per 
le quali esistano domande giacenti debbono essere pubblicate ai sensi 
dell’articolo 16, per permettere, ove non emergano priorità d’uso di cui 
all’articolo 15, l’espletamento della procedura concorsuale.
5. Sono abrogati i commi 2, 3 e 4 dell’articolo 141 della legge regionale n. 3 
del 1999.
Sezione II
Disposizioni in materia di uso del territorio
Articolo 23 
Attività estrattive
1. Il piano infraregionale delle attività estrattive (PIAE) costituisce 
parte del piano territoriale di coordinamento provinciale di cui all'articolo 26 
della legge regionale n. 20 del 2000 e ne rappresenta la specificazione per il 
settore delle attività estrattive.
2. Il PIAE può assumere, previa intesa con i Comuni interessati, il valore e gli 
effetti del piano comunale delle attività estrattive (PAE). L'intesa si 
perfeziona secondo le procedure previste dall'articolo 21, commi 2, 3 e 4 della 
legge regionale n. 20 del 2000 e con la definizione delle modalità di attuazione 
al fine di assicurare una maggiore flessibilità del sistema. In tal caso il PIAE 
individua, ai sensi dell'articolo 7 comma 2 della legge regionale n. 17 del 
1991, sia per i poli estrattivi di valenza sovracomunale, sia per le ulteriori 
aree oggetto dell'attività estrattiva:
    a) l’esatta 
perimetrazione delle aree e le relative quantità estraibili;
    b) la localizzazione degli impianti connessi;
    c) le destinazioni finali delle aree oggetto di attività 
estrattiva;
    d) le modalità di coltivazione e sistemazione finale delle 
stesse, anche con riguardo a quelle abbandonate;
    e) le modalità di gestione e le azioni per ridurre al minimo 
gli impatti prevedibili;
    f) le relative norme tecniche.
3. I quantitativi di materiali utilizzabili commercialmente, derivanti dalla 
realizzazione di invasi finalizzati alla laminazione delle piene o al risparmio 
della risorsa idrica per usi plurimi, indicati nei piani di bacino e nei piani 
di tutela delle acque, sono pianificati e localizzati direttamente nel PAE, 
attraverso una specifica variante di adeguamento, e sono soggetti ad 
autorizzazione ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge regionale n. 17 del 
1991. 
Articolo 24 
Accordi con i privati per le aree destinate alle attività estrattive
1. Gli Enti locali possono concludere accordi con soggetti privati allo 
scopo di organizzare razionalmente le fasi attuative e di recupero, in modo tale 
da ridurre al minimo gli effetti derivanti dalle attività estrattive. Tali 
accordi sono obbligatori nelle aree interessate dai poli estrattivi previsti 
dalla pianificazione di settore e sono soggetti alla disciplina di cui 
all'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi).
Articolo 25 
Abitati da consolidare
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 2 della legge regionale 19 
giugno 1984, n. 35 (Norme per lo snellimento delle procedure per le costruzioni 
in zone sismiche e per la riduzione del rischio sismico. Attuazione dell'art. 20 
della legge 10 dicembre 1981, n. 741), le funzioni inerenti il rilascio delle 
autorizzazioni di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della 
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia edilizia), sono conferite ai Comuni, che le esercitano 
previa verifica di compatibilità con le condizioni geomorfologiche di stabilità 
del territorio e di non interferenza con le opere di consolidamento già 
realizzate.
2. Gli abitati da consolidare o da delocalizzare sono perimetrati, secondo le 
modalità di cui all'articolo 1 del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180 (Misure 
urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone 
colpite da disastri franosi nella regione Campania), convertito con 
modificazioni in legge 3 agosto 1998, n. 267 (Conversione in legge, con 
modificazioni, del D.L. 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la 
prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri 
franosi nella regione Campania), dai Servizi tecnici di bacino d'intesa con le 
Autorità di bacino competenti e sentiti i Comuni interessati. L'approvazione 
delle perimetrazioni da parte della Giunta regionale costituisce dichiarazione 
di abitato da consolidare o da delocalizzare.
3. Le perimetrazioni approvate ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445 (Legge 
concernente i provvedimenti a favore della Basilicata e della Calabria) e con le 
modalità previste dall’articolo 29 del piano territoriale paesistico regionale 
(PTPR) rimangono in vigore fino alla loro eventuale revisione, da attuarsi 
secondo le modalità di cui al comma 2.
4. Le perimetrazioni approvate ai sensi della legge n. 445 del 1908, prima della 
approvazione del PTPR, sono riperimetrate secondo le modalità di cui al comma 2, 
previa verifica di sussistenza di movimenti franosi interessanti, anche 
parzialmente, territori urbanizzati, che mettono a rischio l'integrità dei beni 
e l'incolumità pubblica.
5. Gli abitati dichiarati da 
consolidare ai sensi della legge n. 445 del 1908 e sprovvisti di perimetrazione, 
sono, previa verifica di sussistenza delle caratteristiche di cui al comma 4, 
perimetrati secondo le modalità di cui al comma 2.
6. Gli abitati dichiarati da trasferire ai sensi della legge n. 445 del 1908 
sono sottoposti a verifica al fine di:
    a) trasformare il vincolo di trasferimento in vincolo di 
delocalizzazione;
    b) trasformare il vincolo di trasferimento in vincolo di 
consolidamento;
    c) eliminare il vincolo di trasferimento.
Articolo 27 
Sopraelevazioni
1. Le sopraelevazioni consentite ai sensi dell'articolo 90 comma 1, del 
decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 sono certificate secondo 
le modalità procedurali dell'autorizzazione preventiva di cui all'articolo 36 
della legge regionale n. 31 del 2002.
Capo III
Modificazioni di leggi regionali
Articolo 27 
Modifica all’articolo 12 della legge regionale n. 17 del 1991
1. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale n. 
17 del 1991 è sostituito dal seguente: "Tali somme sono utilizzate per 
interventi di risanamento, ripristino, valorizzazione e rinaturalizzazione 
ambientale e paesistica prioritariamente delle aree interessate e per attività 
di pianificazione, controllo, studio, ricerca e sperimentazione, secondo le 
modalità ed i fini di cui all'articolo 27, in materia di attività estrattive 
nonché in materia di difesa del suolo e della costa, per quanto in connessione 
con le attività estrattive.".
Articolo 28
Modifica all'articolo 2 della legge regionale n. 44 del 1995
1. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 19 aprile 1995 n. 44 
(Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale 
per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna) le parole da: "un 
Comitato tecnico interdipartimentale" fino a: "ambientali e produttive" sono 
sostituite dalle parole: "un Comitato tecnico composto dai rappresentanti delle 
Direzioni generali della Regione competenti in materia di sanità ed ambiente.".
Articolo 29 
Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 44 del 1995
1. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale n. 44 del 1995 è 
abrogato.
2. Al comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale n. 44 del 1995, dopo le 
parole: "tra i rappresentanti delle Province, delle Aziende-USL e dell'ARPA" 
sono aggiunte le parole "e i tre Sindaci componenti il Comitato di indirizzo di 
cui all'articolo 8.".
Articolo 30
Modifica all'articolo 5 della legge regionale n. 44 del 1995
1. Dopo la lettera t bis) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 
n. 44 del 1995, è aggiunta la seguente:
"t ter) gestire il sistema delle reti idro-meteo-pluviometriche della Regione, 
nell'ambito degli indirizzi forniti dalla Regione e degli accordi definiti con 
gli enti proprietari.".
Articolo 31 
Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 44 del 1995
1. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale n. 44 del 
1995, è sostituita dalla seguente: 
"a) il programma triennale e annuale delle attività;
" e la lettera e) del comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale n. 
44 del 1995 è abrogata.
2. Il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale n. 44 del 1995 è sostituito 
dal seguente:
"3. Il Comitato tecnico di cui all'articolo 2 predispone gli atti istruttori 
occorrenti all'esercizio delle funzioni di controllo, vigilanza e valutazione 
sull'ARPA, fornendo il supporto al Comitato di indirizzo di cui all'articolo 8 
ed alla Giunta regionale secondo le rispettive competenze.".
Articolo 32
Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 44 del 1995
1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale n. 44 
del 1995 le parole: "programma annuale di attività;" sono sostituite dalle 
seguenti: "programma triennale e annuale delle attività;".
2. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale n. 44 del 
1995 è sostituita dalla seguente:
"d) tre Sindaci, o loro delegati, designati dai Sindaci componenti la Conferenza 
Regione-Autonomie locali di cui all'articolo 25 della legge regionale 21 aprile 
1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale).".
3. Al comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale n. 44 del 1995, le parole: 
"cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "sino alla scadenza del mandato 
elettivo".
Articolo 33 
Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 44 del 1995
1. Il comma 7 dell’articolo 9 della legge regionale n. 44 del 1995 è 
sostituito dal seguente:
"7. Al Direttore generale, al Direttore tecnico e al Direttore amministrativo si 
applica il trattamento normativo previsto rispettivamente per i Direttori 
generali della Giunta e per i dirigenti della Regione ai sensi della legge 
regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di 
rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna).".
2. Dopo il comma 7 dell'articolo 9 della legge regionale n. 44 del 1995, è 
aggiunto il seguente:
"7 bis. La valutazione annuale del Direttore generale dell'ARPA è effettuata 
dalla Giunta regionale.".
Articolo 34
Modifiche all'articolo 11 della legge regionale n. 44 del 1995
1. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale n. 44 del 1995, dopo le 
parole: "dalla costituzione dell'ARPA" sono aggiunte le seguenti: "sulla base 
degli indirizzi generali fissati dalla Giunta regionale".
2. Le lettere a), b) e c) del comma 2 dell’articolo 11 della legge regionale n. 
44 del 1995, sono sostituite dalle seguenti:
a) i criteri per la definizione e gestione della dotazione organica;
b) i criteri per la definizione dell'assetto organizzativo;
c) la struttura e l'articolazione del programma triennale e annuale delle 
attività di cui all'articolo 12;".
Articolo 35 
Sostituzione dell'articolo 12 della legge regionale n. 44 del 1995
1. L'articolo 12 della legge regionale n. 44 del 1995 è sostituito dal 
seguente:
"Art. 12 Programma triennale e annuale delle attività"
1. Il programma triennale e annuale delle attività definisce le linee 
strategiche dell'attività dell'ARPA, ed è adottato dal Direttore generale.
2. La struttura e le articolazioni del programma triennale e annuale delle 
attività, a livello regionale e provinciale, sono definite dal regolamento di 
cui all'articolo 11.
3. Il programma triennale e annuale delle attività contiene, anche, le 
prestazioni che ARPA è tenuta a fornire alla Regione ed al sistema delle 
Autonomie locali in relazione a quanto previsto nell'accordo di programma di cui 
all'articolo 3.".
Articolo 36 
Modifica all'articolo 14 della legge regionale n. 44 del 1995
1. Il comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale n. 44 del 1995 è 
abrogato.
Articolo 37
Modifica all'articolo 15 della legge regionale n. 44 del 1995
1. Il comma 5 dell'articolo 15 della legge regionale n. 44 del 1995 è 
abrogato.
Articolo 38
Modifica all'articolo 16 della legge regionale n. 44 del 1995
1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale n. 44 
del 1995 le parole: "programma annuale di attività della Sezione provinciale" 
sono sostituite dalle seguenti: "programma triennale e annuale delle attività".
Articolo 39 
Modifica all'articolo 17 della legge regionale n. 44 del 1995
1. Il comma 6 dell'articolo 17 della legge regionale n. 44 del 1995 è 
abrogato.
Articolo 40
Sostituzione dell'articolo 18 della legge regionale n. 44 del 1995
1. L'articolo 18 della legge regionale n. 44 del 1995 è sostituito dal 
seguente:
"Art. 18 Coordinamento con l'Agenzia europea per l'ambiente, l'APAT e gli altri 
istituti operanti nel settore
1. La Regione stipula con l'Agenzia europea per l'ambiente, di cui al 
regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, relativo 
all'istituzione dell'Agenzia europea dell'ambiente e della rete europea 
d'informazione e di osservazione in materia ambientale, con l'Agenzia per la 
protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), di cui al decreto 
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a 
norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59), e con altri enti ed 
istituti di ricerca, internazionali, nazionali e regionali, pubblici e privati, 
apposite convenzioni, finalizzate all'espletamento dei compiti e delle attività 
dell'ARPA .
2. L'ARPA collabora con l'Agenzia europea per l'ambiente e con APAT in 
attuazione delle convenzioni di cui al comma 1.".
Articolo 41 
Modifiche all'articolo 19 della legge regionale n. 44 del 1995
1. Il comma 3 dell'articolo 19 della legge regionale n. 44 del 
1995 è sostituito dal seguente:
"3. In particolare formano oggetto di consultazione i documenti 
programmatici dell'ARPA.".
2. Al comma 4 dell’articolo 19 della legge regionale n. 44 del 
1995, dopo le parole: "procedimento amministrativo e del diritto 
di accesso", sono inserite le seguenti: "e di cui al decreto 
legislativo 24 febbraio 1997, n. 39 (Attuazione della direttiva 
90/313/CEE, concernente la libertà di accesso alle informazioni 
in materia di ambiente).".
Articolo 42
Integrazione alla legge regionale n. 44 del 1995
1. Dopo l’articolo 26 della legge regionale n. 44 del 1995 è 
aggiunto il seguente:
"Art. 26 bis
Disposizioni transitorie per il trattamento normativo dei Direttori 
generale, tecnico e amministrativo
1. Le disposizioni di cui all’articolo 9, comma 7 trovano 
applicazione anche per gli incarichi in essere all’entrata in 
vigore della medesima disposizione.". 
Articolo 43 
Abrogazione degli articoli 20, 27, 28 e 29 della legge regionale n. 44 del 1995
1. Gli articoli 20, 27, 28 e 29 della legge regionale n. 44 del 1995 sono 
abrogati.
Articolo 44
Modifiche all'articolo 13 della legge regionale n. 31 del 1996 e disposizioni in 
materia di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi
1. Dopo la lettera b) del comma 5 dell’art. 13 della legge regionale 19 agosto 
1996, n. 31 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei 
rifiuti solidi) è aggiunta la seguente: 
"c) 25,82 euro ogni mille chilogrammi se 
prodotti in ambiti territoriali ottimali diversi da quelli ove ha sede la 
discarica o l’impianto di incenerimento senza recupero di energia, fatti salvi 
eventuali accordi di pianificazione.".
2. Dopo il comma 6 dell’art. 13 della legge regionale n. 31 del 1996, è aggiunto 
il seguente: 
"6 bis. Gli scarti ed i sovvalli di cui all’articolo 3, comma 40, 
della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza 
pubblica) conferiti in discarica sono soggetti al pagamento del tributo speciale 
nella misura del 20 per cento dell’ammontare stabilito dal precedente comma 1, a 
condizione che i rifiuti o i prodotti ottenuti dalle succitate operazioni di 
selezione automatica, riciclaggio e compostaggio siano effettivamente ed 
oggettivamente destinati al recupero di materia o di energia. La Giunta 
regionale individua la percentuale minima di recupero che gli impianti di 
selezione automatica, riciclaggio, recupero o compostaggio devono raggiungere e 
le relative caratteristiche qualitative dei rifiuti, degli scarti e dei sovvalli 
per poter usufruire del pagamento del tributo speciale in misura ridotta e 
stabilisce le relative modalità di verifica, prevedendo altresì la tempistica di 
adeguamento.".
3. L’ammontare dell’imposta di cui all’articolo 3, comma 29, della legge n. 549 
del 1995 è fissato con deliberazione della Giunta regionale.
Articolo 45 
Modifica all'articolo 18 della legge regionale n. 25 del 1999
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 18 della legge regionale 6 settembre 1999, n. 
25 (Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di 
cooperazione tra gli enti locali per l'organizzazione del servizio idrico 
integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani), è aggiunto il 
seguente: 
"2 bis. I regolamenti di cui all’articolo 6, comma 1, prevedono forme 
di riduzione della tariffa commisurate alle quantità di rifiuti urbani conferiti 
in maniera differenziata.".
Articolo 46
Modifica all'articolo 18 bis della legge regionale n. 25 del 1999
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 18 bis della legge regionale n. 25 del 1999 
sono aggiunti i seguenti: 
"1 bis. Nella convenzione per 
l’affidamento del servizio sono fissati gli standard di prestazione e di qualità 
che i gestori devono assicurare nello svolgimento delle attività di raccolta 
anche differenziata e di avvio al recupero ed allo smaltimento dei rifiuti, 
nonché le penali per le eventuali inadempienze contrattuali. Gli standard di 
prestazione e di qualità devono essere funzionali al raggiungimento 
dell’obiettivo di raccolta differenziata indicato nel piano d’ambito, che non 
può comunque essere inferiore alla percentuale stabilita dalla normativa 
vigente.
"1 ter. La Giunta regionale negli indirizzi e linee guida di cui all’articolo 8 
sexies, comma 1, lettera a) definisce anche i criteri per la quantificazione e 
la finalizzazione delle penali introitate dall’Agenzia. Gli introiti derivanti 
dall’ applicazione delle penali suddette, qualora si riscontri il mancato 
raggiungimento della percentuale di raccolta differenziata prevista dalla 
normativa vigente, sono destinati al finanziamento di iniziative di sostegno e 
sviluppo della raccolta differenziata medesima, individuate in un apposito 
programma e concordate tra Agenzia d’ambito ed ente gestore. Il raggiungimento 
degli obiettivi di raccolta differenziata è verificato annualmente 
dall’Osservatorio regionale sui rifiuti sulla base delle modalità e dei criteri 
di calcolo fissati dalla Giunta regionale con proprio atto.".
Articolo 47
Integrazione alla legge regionale n. 25 del 1999
1. Dopo l’articolo 25 bis della legge regionale n. 25 del 1999 è 
aggiunto il seguente:
"Art. 25 ter
Metodo tariffario
1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale è stabilito 
il metodo per definire la tariffa relativa al servizio idrico integrato 
ed alla gestione dei rifiuti, sentite le organizzazioni economiche, 
sociali e sindacali maggiormente rappresentative sul territorio 
regionale e previo parere della Commissione consiliare 
competente.
2. Il metodo è determinato tenendo conto di meccanismi 
incentivanti il risparmio delle risorse ambientali per la 
sostenibilità dello sviluppo, della qualità del servizio fornito, 
delle opere e degli adeguamenti necessari al servizio, 
dell’entità dei costi di gestione e dell’adeguatezza della 
remunerazione del capitale investito in modo che sia 
assicurata la copertura dei costi di investimento e di esercizio, 
nonché di quanto previsto dall'articolo 14, commi 4 e 4 bis della 
legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse 
idriche).
3. Il metodo dovrà tenere conto degli oneri relativi alla tutela 
della risorsa idrica nel territorio montano al fine di favorire la 
riproducibilità della risorsa nel tempo e il conseguimento di un 
più elevato livello di qualità. I suddetti fondi sono assegnati 
dalle Agenzie d'Ambito alle Province sulla base di accordi di 
programma per contribuire all'attuazione di specifici interventi 
connessi alla tutela e alla produzione delle risorse. In 
particolare, le attività sono esclusivamente finalizzate alla 
manutenzione ordinaria del territorio montano, intendendosi 
per tale il complesso di quegli interventi solitamente di piccola 
dimensione, caratterizzati dalla continuità e periodicità 
dell'azione e volti al mantenimento della funzionalità degli 
elementi territoriali sia naturali e sia di origine antropica.
4. Per le successive determinazioni della tariffa il metodo tiene 
conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della 
qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione 
programmato.".
Capo IV
Disposizioni varie
Articolo 48
Disposizioni relative all’installazione di infrastrutture di comunicazione 
elettronica per impianti radioelettrici
1. Per l’installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica per 
impianti radioelettrici continuano a trovare applicazione senza soluzione di 
continuità le disposizioni di cui alla legge regionale 25 novembre 2002, n. 30 
(Norme concernenti la localizzazione di impianti fissi per l’emittenza radio e 
televisiva e di impianti per la telefonia mobile).
ARTICOLO 49 
Ridenominazione e riperimetrazione del Parco regionale di Crinale Alta Val Parma 
e Cedra di cui alla legge regionale n. 46 del 1995
1. A seguito dell’istituzione del Parco nazionale dell’Appennino 
tosco-emiliano di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 2001 
(Istituzione del Parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano), la 
denominazione del Parco regionale di Crinale Alta Val Parma e Cedra, istituito 
con legge regionale 24 aprile 1995, n. 46 (Istituzione del Parco regionale di 
Crinale Alta Val Parma e Cedra) è sostituita come segue: "Parco regionale delle 
Valli del Cedra e del Parma".
2. Nelle more dell’approvazione del piano territoriale del Parco, il nuovo 
perimetro e la zonizzazione sono individuati nella cartografia allegata alla 
presente legge.
Articolo 50 
Riconoscimenti del diritto d’uso dell’acqua e concessioni preferenziali
1. I riconoscimenti del diritto d’uso dell’acqua e le concessioni preferenziali 
previsti dall’articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 
18 febbraio 1999, n. 238 (Regolamento recante norme per l'attuazione di talune 
disposizioni della L. 5 gennaio 1994, n. 36, in materia di risorse idriche), per 
i quali sia stata presentata istanza nei termini di legge, che presentano i 
requisiti minimi per la connotazione dell'utente e del prelievo, sono assentiti, 
limitatamente al quantitativo effettivamente utilizzato nell’anno 1999, con 
scadenza il 31 dicembre 2005, ferma restando la possibilità di revoca da parte 
della competente amministrazione regionale.
2. L’amministrazione comunica agli utenti l’importo della cauzione e l’ammontare 
del canone annuo che deve essere corrisposto all'amministrazione competente con 
decorrenza 10 agosto 1999.
3. Il procedimento di rinnovo delle utenze previste al comma 1 è soggetto alla 
pubblicazione della domanda e al rilascio del parere della competente Autorità 
di bacino.
4. I prelievi di acqua previsti dall'articolo 42, comma 1, del regolamento 
regionale 20 novembre 2001, n. 41 (Regolamento per la disciplina del 
procedimento di concessione di acqua pubblica) sono assentiti a favore 
dell’Agenzia di ambito di cui alla legge regionale n. 25 del 1999 
territorialmente competente rispetto all’ubicazione dell’opera di presa.
5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai prelievi di acqua 
rientranti nel perimetro di parchi naturali e a quelli da sottoporre a screening 
o a valutazione d'impatto ambientale, per i quali trova applicazione la 
disciplina prevista agli articoli 38 e 39 del regolamento regionale n. 41 del 
2001.
Articolo 51
Indirizzi per la formulazione della proposta per il quadro triennale degli 
interventi
1. Nella formulazione della proposta per il quadro triennale degli 
interventi del programma regionale per la tutela dell'ambiente di cui agli 
articoli 99 e 100 della legge regionale n. 3 del 1999, le Province tengono conto 
del raggiungimento o meno della percentuale di raccolta differenziata prevista 
dalla normativa vigente.
Articolo 52 
Disposizioni in materia di utilizzazione dei fanghi di depurazione in 
agricoltura
1. Al fine di tutelare l’ambiente e l’ecosistema, in attuazione 
dell’articolo 6, comma 1, punto 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 
99 (Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione 
dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di 
depurazione in agricoltura), con regolamento regionale sono individuati 
ulteriori limiti e condizioni di utilizzazione per i diversi tipi di fanghi di 
depurazione per i quali è previsto l’utilizzo in agricoltura.
Formula Finale: 
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della 
Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge 
della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 14 aprile 2004 VASCO ERRANI