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Decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163
Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.
(GU n. 100 del 2-5-2006- Suppl. Ordinario n.107)
(testo aggiornato alle modifiche introdotte con D.L. n. 173/2006, convertito, con modificazioni, in L. n. 228/2006, con D.Lgs. n. 6/2007, con D.Lgs. n. 113 del 31 luglio 2007, pubblicato nella G.U. n. 176 del 31 luglio 2007, con L. n. 123 del 3 agosto 2007, pubblicata nella G.U. n. 185 del 10 agosto 2007 e con L. 24 Dicembre 2007, n. 244 - legge finanziaria 2008 - pubblicata nella G.U. n. 300 del 28-12-2007 - Suppl. Ordinario n.285)
N.d.R.: Si riporta di seguito il testo dell'art. 3, c. 1. lett. bb):
"bb) la denominazione: «Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, e' sostituita dalla
seguente: «Ministero delle infrastrutture» e, conseguentemente, la
denominazione: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque
presente, e' sostituita dalla seguente: «Ministro delle infrastrutture».".
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto
degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono
servizi di trasporto e servizi postali, ed in particolare
l'articolo 71;
Vista la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di
aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di
servizi, ed in particolare l'articolo 80;
Visto il regolamento (CE) 1874/2004 della Commissione, del
28 ottobre 2004, che modifica le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie di
applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti;
Visti gli articoli 1, 2 e 25 della legge 18 aprile 2005, n. 62,
legge comunitaria per l'anno 2004, recante delega al Governo per
l'attuazione delle citate direttive;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 13 gennaio 2006;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso
in data 9 febbraio 2006;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 febbraio 2006;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 marzo 2006;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i
Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, dell'economia e
delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, degli affari
esteri, della giustizia, delle attivita' produttive, dell'interno e
per i beni e le attivita' culturali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo :
Parte I
PRINCIPI E DISPOSIZIONI COMUNI E CONTRATTI ESCLUSI
IN TUTTO O IN PARTE DALL'AMBITO
DI APPLICAZIONE DEL CODICE
Titolo I
PRINCIPI E DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 1.
Oggetto
1. Il presente codice disciplina i contratti delle stazioni
appaltanti, degli enti aggiudicatori e dei soggetti aggiudicatori,
aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, prodotti, lavori e
opere.
2. Nei casi in cui le norme vigenti consentono la costituzione di
societa' miste per la realizzazione e/o gestione di un'opera pubblica
o di un servizio, la scelta del socio privato avviene con procedure
di evidenza pubblica.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La direttiva 2004/17/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
30 aprile 2004, n. L 134.
- La direttiva 2004/18/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
30 aprile 2004, n. L 134.
- Il regolamento (CE) 1874/2004 e' pubblicato nella
G.U.C.E. 29 ottobre 2004, n. L 326.
- Gli articoli 1, 2 e 25 della legge 18 aprile 2005, n.
62, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 2005, n.
96, supplemento ordinario, cosi' recitano:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, i decreti
legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione
alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati
A e B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con
competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri
Ministri interessati in relazione all'oggetto della
direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui
all'allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a
sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle
direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
perche' su di essi sia espresso il parere dei competenti
organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di
trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del
parere. Qualora il termine per l'espressione del parere
parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi
termini previsti dai commi 4 e 8, scadano nei trenta giorni
che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o
5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di
novanta giorni.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione della direttiva 2003/10/CE, della direttiva
2003/20/CE, della direttiva 2003/35/CE, della direttiva
2003/42/CE, della direttiva 2003/59/CE, della direttiva
2003/85/CE, della direttiva 2003/87/CE, della direttiva
2003/99/CE, della direttiva 2003/122/Euratom, della
direttiva 2004/8/CE, della direttiva 2004/12/CE, della
direttiva 2004/17/CE, della direttiva 2004/18/CE, della
direttiva 2004/22/CE, della direttiva 2004/25/CE, della
direttiva 2004/35/CE, della direttiva 2004/38/CE, della
direttiva 2004/39/CE, della direttiva 2004/67/CE e della
direttiva 2004/101/CE sono corredati della relazione
tecnica di cui all'art. 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di
essi e' richiesto anche il parere delle Commissioni
parlamentari competenti per i profili finanziari. Il
Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni
formulate con riferimento all'esigenza di garantire il
rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione,
ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari
elementi integrativi di informazione, per i pareri
definitivi delle Commissioni competenti per i profili
finanziari che devono essere espressi entro venti giorni.
5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo puo' emanare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 5-bis.
5-bis. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, adottati per l'attuazione delle direttive 2004/39/CE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e 2004/25/CE, concernente le offerte pubbliche di acquisto, il Governo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'art. 2 e con la procedura prevista dal presente articolo, puo' emanare disposizioni integrative e correttive al fine di tenere conto delle eventuali disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione europea secondo la procedura di cui, rispettivamente, all'art. 64, paragrafo 2, della direttiva 2004/39/CE, e all'art. 18, paragrafo 2, della direttiva 2004/25/CE.
6. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
comma, della Costituzione, i decreti legislativi
eventualmente adottati nelle materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano entrano in vigore, per le regioni e le
province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la
propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del
termine stabilito per l'attuazione della normativa
comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla
data di entrata in vigore della normativa di attuazione
adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel
rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
e, nelle materie di competenza concorrente, dei principi
fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato. A
tale fine i decreti legislativi recano l'esplicita
indicazione della natura sostitutiva e cedevole delle
disposizioni in essi contenute.
7. Il Ministro per le politiche comunitarie, nel caso
in cui una o piu' deleghe di cui al comma 1 non risulti
ancora esercitata trascorsi quattro mesi dal termine
previsto dalla direttiva per la sua attuazione, trasmette
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una
relazione che dia conto dei motivi addotti dai Ministri con
competenza istituzionale prevalente per la materia a
giustificazione del ritardo. Il Ministro per le politiche
comunitarie ogni quattro mesi informa altresi' la Camera
dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di
attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle
province autonome.
8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
contenute negli schemi di decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese negli allegati A e B,
ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali
modificazioni i testi alla Camera dei deputati ed al Senato
della Repubblica per il parere definitivo che deve essere
espresso entro venti giorni.».
«Art. 2 (Principi e criteri direttivi generali della
delega legislativa). - 1. Salvi gli specifici principi e
criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui al
capo II ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive
da attuare, i decreti legislativi di cui all'art. 1 sono
informati ai seguenti principi e criteri direttivi
generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le
ordinarie strutture amministrative;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le
discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla
normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti
modificazioni alle discipline stesse, fatte salve le
materie oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti
oggetto di semplificazione amministrativa;
c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti,
ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 103.291
euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via
alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente
protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda
alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a
pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena
dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'. La
sanzione amministrativa del pagamento di una somma non
inferiore a 103 euro e non superiore a 103.291 euro e'
prevista per le infrazioni che ledano o espongano a
pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati.
Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le
sanzioni sopra indicate sono determinate nella loro
entita', tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio
patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole o
alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. In
ogni caso sono previste sanzioni identiche a quelle
eventualmente gia' comminate dalle leggi vigenti per le
violazioni omogenee e di pari offensivita' rispetto alle
infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi;
d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
che non riguardano l'attivita' ordinaria delle
amministrazioni statali o regionali possono essere previste
nei decreti legislativi recanti le norme occorrenti per
dare attuazione alle direttive nei soli limiti occorrenti
per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle
direttive stesse; alla relativa copertura, nonche' alla
copertura delle minori entrate eventualmente derivanti
dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia
possibile fare fronte con i fondi gia' assegnati alle
competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo
di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987,
n. 183, per un ammontare complessivo non superiore a 50
milioni di euro;
e) all'attuazione di direttive che modificano
precedenti direttive gia' attuate con legge o con decreto
legislativo si procede, se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva modificata;
f) i decreti legislativi assicurano in ogni caso che,
nelle materie oggetto delle direttive da attuare, la
disciplina sia pienamente conforme alle prescrizioni delle
direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali
modificazioni comunque intervenute fino al momento
dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di
competenze fra amministrazioni diverse o comunque siano
coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali, i
decreti legislativi individuano, attraverso le piu'
opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza e le
competenze delle regioni e degli altri enti territoriali,
le procedure per salvaguardare l'unitarieta' dei processi
decisionali, la trasparenza, la celerita', l'efficacia e
l'economicita' nell'azione amministrativa e la chiara
individuazione dei soggetti responsabili;
h) i decreti legislativi assicurano che sia garantita
una effettiva parita' di trattamento dei cittadini italiani
rispetto a quelli degli altri Stati membri dell'Unione
europea, facendo in modo di assicurare il massimo livello
di armonizzazione possibile tra le legislazioni interne dei
vari Stati membri ed evitando l'insorgere di situazioni
discriminatorie a danno dei cittadini italiani nel momento
in cui gli stessi sono tenuti a rispettare, con particolare
riferimento ai requisiti richiesti per l'esercizio di
attivita' commerciali e professionali, una disciplina piu'
restrittiva di quella applicata ai cittadini degli altri
Stati membri.».
«Art. 25 (Delega al Governo per l'attuazione della
direttiva 2004/17/CE del 31 marzo 2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio, che coordina le procedure di
appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli
enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali,
e della direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al
coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli
appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi).
-1. Il Governo e' delegato ad adottare, con le modalita' di cui all'art. 1, uno o piu' decreti legislativi volti a definire un quadro normativo finalizzato al recepimento della direttiva 2004/17/CE del 31 marzo 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, e della direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) compilazione di un unico testo normativo recante le disposizioni legislative in materia di procedure di appalto disciplinate dalle due direttive coordinando anche le altre disposizioni in vigore nel rispetto dei principi del Trattato istitutivo dell'Unione europea;
b) semplificazione delle procedure di affidamento che
non costituiscono diretta applicazione delle normative
comunitarie, finalizzata a favorire il contenimento dei
tempi e la massima flessibilita' degli strumenti giuridici;
c) conferimento all'Autorita' per la vigilanza sui
lavori pubblici, in attuazione della normativa comunitaria,
dei compiti di vigilanza nei settori oggetto della presente
disciplina; l'Autorita', caratterizzata da indipendenza
funzionale e autonomia organizzativa, si dota, nei modi
previsti dal proprio ordinamento, di forme e metodi di
organizzazione e di analisi dell'impatto della normazione
per l'emanazione di atti di competenza e, in particolare,
di atti amministrativi generali, di programmazione o
pianificazione. I compiti di cui alla presente lettera sono
svolti nell'ambito delle competenze istituzionali
dell'Autorita', che vi provvede con le strutture umane e
strumentali disponibili sulla base delle disposizioni
normative vigenti e senza nuovi o maggiori oneri per il
bilancio dello Stato;
d) adeguare la normativa alla sentenza della Corte di
giustizia delle Comunita' europee del 7 ottobre 2004 nella
causa C-247/02.
2. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono
emanati sentito il parere della Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
che si pronunzia entro trenta giorni; decorso tale termine
i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza di
detto parere.
3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei
decreti legislativi previsti dal comma 1 possono essere
emanate disposizioni correttive ed integrative nel rispetto
delle procedure di cui all'art. 1, commi 2, 3 e 4.
4. In attesa dell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, al settore postale si applica la disciplina di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni.
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante: «Definizione
ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per
le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
30 agosto 1997, n. 202.
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.
Art. 2.
Principi
(art. 2, direttiva 2004/18; art. 10, direttiva 2004/17; art. 1, legge
n. 241/1990; art. 1, co. 1, legge n. 109/1994; Corte di giustizia,
7 dicembre 2000, C - 324/1998; Corte di giustizia CE, 3 dicembre
2001, C. 59/2000)
1. L'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi
e forniture, ai sensi del presente codice, deve garantire la qualita'
delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di
economicita', efficacia, tempestivita' e correttezza; l'affidamento
deve altresi' rispettare i principi di libera concorrenza, parita' di
trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalita',
nonche' quello di pubblicita' con le modalita' indicate nel presente
codice.
2. Il principio di economicita' puo' essere subordinato, entro i
limiti in cui sia espressamente consentito dalle norme vigenti e dal
presente codice, ai criteri, previsti dal bando, ispirati a esigenze
sociali, nonche' alla tutela della salute e dell'ambiente e alla
promozione dello sviluppo sostenibile.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente codice, le
procedure di affidamento e le altre attivita' amministrative in
materia di contratti pubblici si espletano nel rispetto delle
disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla legge
7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni.
4. Per quanto non espressamente previsto nel presente codice,
l'attivita' contrattuale dei soggetti di cui all'articolo 1 si svolge
nel rispetto, altresi', delle disposizioni stabilite dal codice
civile.
Note all'art. 2:
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi».
Art. 3.
Definizioni
(art. 1, direttiva 2004/18; artt. 1, 2.1., direttiva 2004/17;
artt. 2, 19, legge n. 109/1994; artt. 1, 2, 9, d.lgs. n. 358/1992;
artt. 2, 3, 6, d.lgs. n. 157/1995; artt. 2, 7, 12, d.lgs. n.
158/1995; art. 19, co. 4, d.lgs. n. 402/1998; art. 24, legge n.
62/2004)
1. Ai fini del presente codice si applicano le definizioni che
seguono.
2. Il «codice» e' il presente codice dei contratti pubblici di
lavori, servizi, forniture.
3. I «contratti» o i «contratti pubblici» sono i contratti di
appalto o di concessione aventi per oggetto l'acquisizione di
servizi, o di forniture, ovvero l'esecuzione di opere o lavori, posti
in essere dalle stazioni appaltanti, dagli enti aggiudicatori, dai
soggetti aggiudicatori.
4. I «settori ordinari» dei contratti pubblici sono i settori
diversi da quelli del gas, energia termica, elettricita', acqua,
trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica, come
definiti dalla parte III del presente codice, in cui operano le
stazioni appaltanti come definite dal presente articolo.
5. I «settori speciali» dei contratti pubblici sono i settori del
gas, energia termica, elettricita', acqua, trasporti, servizi
postali, sfruttamento di area geografica, come definiti dalla parte
III del presente codice.
6. Gli «appalti pubblici» sono i contratti a titolo oneroso,
stipulati per iscritto tra una stazione appaltante o un ente
aggiudicatore e uno o piu' operatori economici, aventi per oggetto
l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di
servizi come definiti dal presente codice.
7. Gli «appalti pubblici di lavori» sono appalti pubblici aventi
per oggetto l'esecuzione o, congiuntamente, la progettazione
esecutiva e l'esecuzione, ovvero, previa acquisizione in sede di
offerta del progetto definitivo, la progettazione esecutiva e
l'esecuzione, relativamente a lavori o opere rientranti nell'allegato
I, oppure, limitatamente alle ipotesi di cui alla parte II, titolo
III, capo IV, l'esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un'opera
rispondente alle esigenze specificate dalla stazione appaltante o
dall'ente aggiudicatore, sulla base del progetto preliminare o definitivo(*) posto a
base di gara.
8. I «lavori» comprendono le attivita' di costruzione, demolizione,
recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione, di opere. Per«opera» si intende il risultato di un insieme di lavori, che di per
se' esplichi una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono
sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di
genio civile di cui all'allegato I, sia quelle di presidio e difesa
ambientale e di ingegneria naturalistica.
9. Gli «appalti pubblici di forniture» sono appalti pubblici
diversi da quelli di lavori o di servizi, aventi per oggetto
l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a
riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti.
10. Gli «appalti pubblici di servizi» sono appalti pubblici diversi
dagli appalti pubblici di lavori o di forniture, aventi per oggetto
la prestazione dei servizi di cui all'allegato II.
11. Le «concessioni di lavori pubblici» sono contratti a titolo
oneroso, conclusi in forma scritta, aventi ad oggetto, in conformita'
al presente codice, l'esecuzione, ovvero la progettazione esecutiva e
l'esecuzione, ovvero la progettazione definitiva, la progettazione
esecutiva e l'esecuzione di lavori pubblici o di pubblica utilita', e
di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonche'
la loro gestione funzionale ed economica, che presentano le stesse
caratteristiche di un appalto pubblico di lavori, ad eccezione del
fatto che il corrispettivo dei lavori consiste unicamente nel diritto
di gestire l'opera o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in
conformita' al presente codice.
12. La «concessione di servizi» e' un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in conformita' all'articolo 30.
13. L'«accordo quadro» e' un accordo concluso tra una o piu' stazioni appaltanti e uno o piu' operatori economici e il cui scopo e' quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantita' previste.
14. Il «sistema dinamico di acquisizione» e' un processo di
acquisizione interamente elettronico, per acquisti di uso corrente,
le cui caratteristiche generalmente disponibili sul mercato
soddisfano le esigenze di una stazione appaltante, limitato nel tempo
e aperto per tutta la sua durata a qualsivoglia operatore economico
che soddisfi i criteri di selezione e che abbia presentato un'offerta
indicativa conforme al capitolato d'oneri.
15. L'«asta elettronica» e' un processo per fasi successive basato
su un dispositivo elettronico di presentazione di nuovi prezzi,
modificati al ribasso, o di nuovi valori riguardanti taluni elementi
delle offerte, che interviene dopo una prima valutazione completa
delle offerte permettendo che la loro classificazione possa essere
effettuata sulla base di un trattamento automatico. Gli appalti di
servizi e di lavori che hanno per oggetto prestazioni intellettuali,
come la progettazione di lavori, non possono essere oggetto di aste
elettroniche.
16. I contratti «di rilevanza comunitaria» sono i contratti
pubblici il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore
aggiunto (i.v.a.) e' pari o superiore alle soglie di cui agli
articoli 28, 32, comma 1, lettera e), 91, 99, 196, 215, 235, e che
non rientrino nel novero dei contratti esclusi.
17. I contratti «sotto soglia» sono i contratti pubblici il cui
valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) e'
inferiore alle soglie di cui agli articoli 28, 32, comma 1,
lettera e), 91, 99, 196, 215, 235, e che non rientrino nel novero dei
contratti esclusi.
18. I «contratti esclusi» sono i contratti pubblici di cui alla
parte I, titolo II, sottratti in tutto o in parte alla disciplina del
presente codice, e quelli non contemplati dal presente codice.
19. I termini «imprenditore», «fornitore» e «prestatore di servizi»
designano una persona fisica, o una persona giuridica, o un ente
senza personalita' giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di
interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto
legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offra sul mercato,
rispettivamente, la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di
prodotti, la prestazione di servizi.
20. Il termine «raggruppamento temporaneo» designa un insieme di
imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi, costituito, anche
mediante scrittura privata, allo scopo di partecipare alla procedura
di affidamento di uno specifico contratto pubblico, mediante
presentazione di una unica offerta.
21. Il termine «consorzio» si riferisce ai consorzi previsti
dall'ordinamento, con o senza personalita' giuridica.
22. Il termine «operatore economico» comprende l'imprenditore, il
fornitore e il prestatore di servizi o un raggruppamento o consorzio
di essi.
23. L'«offerente» e' l'operatore economico che ha presentato
un'offerta.
24. Il «candidato» e' l'operatore economico che ha chiesto di
partecipare a una procedura ristretta o negoziata o a un dialogo
competitivo.
25. Le «amministrazioni aggiudicatrici» sono: le amministrazioni
dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici
non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni,
unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti.
26. L'«organismo di diritto pubblico» e' qualsiasi organismo, anche
in forma societaria:
- istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse
generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
- dotato di personalita' giuridica;
- la cui attivita' sia finanziata in modo maggioritario dallo
Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di
diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di
questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o
di vigilanza sia costituito da membri dei quali piu' della meta' e'
designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri
organismi di diritto pubblico.
27. Gli elenchi, non tassativi, degli organismi e delle categorie
di organismi di diritto pubblico che soddisfano detti requisiti
figurano nell'allegato III, al fine dell'applicazione delle
disposizioni delle parti I, II, IV e V.
28. Le «imprese pubbliche» sono le imprese su cui le
amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare, direttamente o
indirettamente, un'influenza dominante o perche' ne sono
proprietarie, o perche' vi hanno una partecipazione finanziaria, o in
virtu' delle norme che disciplinano dette imprese. L'influenza
dominante e' presunta quando le amministrazioni aggiudicatrici,
direttamente o indirettamente, riguardo all'impresa, alternativamente
o cumulativamente:
a) detengono la maggioranza del capitale sottoscritto;
b) controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le
azioni emesse dall'impresa;
c) hanno il diritto di nominare piu' della meta' dei membri del
consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza
dell'impresa.
29. Gli «enti aggiudicatori» al fine dell'applicazione delle
disposizioni delle parti I, III, IV e V comprendono le
amministrazioni aggiudicatrici, le imprese pubbliche, e i soggetti
che, non essendo amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche,
operano in virtu' di diritti speciali o esclusivi concessi loro
dall'autorita' competente secondo le norme vigenti.
30. Gli elenchi, non limitativi, degli enti aggiudicatori ai fini
dell'applicazione della parte III, figurano nell'allegato VI.
31. Gli «altri soggetti aggiudicatori», ai fini della parte II,
sono i soggetti privati tenuti all'osservanza delle disposizioni del
presente codice.
32. I «soggetti aggiudicatori», ai soli fini della parte II, titolo
III, capo IV (lavori relativi a infrastrutture strategiche e
insediamenti produttivi), comprendono le amministrazioni
aggiudicatrici di cui al comma 25, gli enti aggiudicatori di cui al
comma 29 nonche' i diversi soggetti pubblici o privati assegnatari
dei fondi, di cui al citato capo IV.
33. L'espressione «stazione appaltante» (...) comprende le
amministrazioni aggiudicatrici e gli altri soggetti di cui
all'articolo 32.
34. La «centrale di committenza» e' un'amministrazione
aggiudicatrice che:
- acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni
aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori, o
- aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori,
forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o
altri enti aggiudicatori.
35. Il «profilo di committente» e' il sito informatico di una
stazione appaltante, su cui sono pubblicati gli atti e le
informazioni previsti dal presente codice, nonche' dall'allegato X,
punto 2. Per i soggetti pubblici tenuti all'osservanza del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 [e del decreto legislativo 28 febbraio
2005, n. 42](**), il profilo di committente e' istituito nel rispetto
delle previsioni di tali atti legislativi e successive modificazioni,
e delle relative norme di attuazione ed esecuzione.
36. Le «procedure di affidamento» e l'«affidamento» comprendono sia
l'affidamento di lavori, servizi, o forniture, o incarichi di
progettazione, mediante appalto, sia l'affidamento di lavori o
servizi mediante concessione, sia l'affidamento di concorsi di
progettazione e di concorsi di idee.
37. Le «procedure aperte» sono le procedure in cui ogni operatore
economico interessato puo' presentare un'offerta.
38. Le «procedure ristrette» sono le procedure alle quali ogni operatore economico puo' chiedere di partecipare e in cui possono presentare un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti, con le modalita' stabilite dal presente codice.
39. Il «dialogo competitivo» e' una procedura nella quale la
stazione appaltante, in caso di appalti particolarmente complessi,
avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura, al fine di
elaborare una o piu' soluzioni atte a soddisfare le sue necessita' e
sulla base della quale o delle quali i candidati selezionati saranno
invitati a presentare le offerte; a tale procedura qualsiasi
operatore economico puo' chiedere di partecipare.
40. Le «procedure negoziate» sono le procedure in cui le stazioni
appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e
negoziano con uno o piu' di essi le condizioni dell'appalto. Il
cottimo fiduciario costituisce procedura negoziata.
41. I «concorsi di progettazione» sono le procedure intese a fornire alla stazione appaltante, soprattutto nel settore della pianificazione territoriale, dell'urbanistica, dell'architettura, dell'ingegneria o dell'elaborazione di dati, un piano o un progetto, selezionato da una commissione giudicatrice in base ad una gara, con o senza assegnazione di premi.
42. I termini «scritto» o «per iscritto» designano un insieme di
parole o cifre che puo' essere letto, riprodotto e poi comunicato.
Tale insieme puo' includere informazioni formate, trasmesse e
archiviate con mezzi elettronici.
43. Un «mezzo elettronico» e' un mezzo che utilizza apparecchiature
elettroniche di elaborazione (compresa la compressione numerica) e di
archiviazione dei dati e che utilizza la diffusione, la trasmissione
e la ricezione via filo, via radio, attraverso mezzi ottici o altri
mezzi elettromagnetici.
44. L'«Autorita» e' l'Autorita' per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui all'articolo 6.
45. L'«Osservatorio» e' l'Osservatorio dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi forniture di cui all'articolo 7.
46. L'«Accordo» e' l'accordo sugli appalti pubblici stipulato nel
quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round.
47. Il «regolamento» e' il regolamento di esecuzione e attuazione
del presente codice, di cui all'articolo 5.
48. La «Commissione» e' la Commissione della Comunita' europea.
49. Il «Vocabolario comune per gli appalti», in appresso CPV
(«Common Procurement Vocabulary»), designa la nomenclatura di
riferimento per gli appalti pubblici adottata dal regolamento (CE) n.
2195/2002, assicurando nel contempo la corrispondenza con le altre
nomenclature esistenti.
50. Nel caso di interpretazioni divergenti riguardo al campo di
applicazione del presente codice derivanti da eventuali discrepanze
tra la nomenclatura CPV e la nomenclatura NACE di cui all'allegato I
o tra la nomenclatura CPV e la nomenclatura CPC (versione
provvisoria) di cui all'allegato II, avra' la prevalenza
rispettivamente la nomenclatura NACE o la nomenclatura CPC.
51. Ai fini dell'articolo 22 e dell'articolo 100 valgono le
seguenti definizioni:
a) «rete pubblica di telecomunicazioni» e' l'infrastruttura
pubblica di telecomunicazioni che consente la trasmissione di segnali
tra punti terminali definiti della rete per mezzo di fili, onde
hertziane, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;
b) «punto terminale della rete» e' l'insieme dei collegamenti fisici e delle specifiche tecniche di accesso che fanno parte della rete pubblica di telecomunicazioni e sono necessari per avere accesso a tale rete pubblica e comunicare efficacemente per mezzo di essa;
c) «servizi pubblici di telecomunicazioni» sono i servizi di
telecomunicazioni della cui offerta gli Stati membri hanno
specificatamente affidato l'offerta, in particolare ad uno o piu'
enti di telecomunicazioni;
d) «servizi di telecomunicazioni» sono i servizi che consistono,
totalmente o parzialmente, nella trasmissione e nell'instradamento di
segnali su una rete pubblica di telecomunicazioni mediante
procedimenti di telecomunicazioni, ad eccezione della radiodiffusione e della televisione.
(*) N.d.R.: Le parole "o definitivo" sono state aggiunte dall'art. 2, c. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 113 del 31 luglio 2007, pubblicato nella G.U. n. 176 del 31-7-2007
(**) N.d.R.: Periodo soppresso dal D.Lgs. n. 6 del 26 gennaio 2007, pubblicato nella G.U. n. 25 del 31 gennaio 2007
Note all'art. 3:
- Il decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, reca:
«Norme per l'applicazione del regolamento n. 85/2137/CEE
relativo all'istituzione di un Gruppo europeo di interesse
economico GEIE, ai sensi dell'art. 17 della legge
29 dicembre 1990, n. 428».
- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, reca:
«Codice dell'amministrazione digitale».
- Il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42, reca:
«Istituzione del sistema pubblico di connettivita' e della
rete internazionale della pubblica amministrazione, a norma
dell'art. 10 della legge 29 luglio 2003, n. 229».
- Il regolamento (CE) n. 2195/2002, e' pubblicato nella
G.U.C.E. 16 dicembre 2002, n. L 340.
Art. 4.
Competenze legislative
di Stato, regioni e province autonome
(artt. 1, 3, legge n. 109/1994)
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
esercitano la potesta' normativa nelle materie oggetto del presente
codice nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento
comunitario e delle disposizioni relative a materie di competenza
esclusiva dello Stato.
2. Relativamente alle materie oggetto di competenza concorrente, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la
potesta' normativa nel rispetto dei principi fondamentali contenuti
nelle norme del presente codice, in particolare, in tema di
programmazione di lavori pubblici, approvazione dei progetti ai fini
urbanistici ed espropriativi, organizzazione amministrativa, compiti
e requisiti del responsabile del procedimento, sicurezza del lavoro.
3. Le regioni, nel rispetto dell'articolo 117, comma secondo, della
Costituzione, non possono prevedere una disciplina diversa da quella
del presente codice in relazione: alla qualificazione e selezione dei
concorrenti; alle procedure di affidamento, esclusi i profili di
organizzazione amministrativa; ai criteri di aggiudicazione; al
subappalto; ai poteri di vigilanza sul mercato degli appalti affidati
all'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture; alle attivita' di progettazione e ai piani di
sicurezza; alla stipulazione e all'esecuzione dei contratti, ivi
compresi direzione dell'esecuzione, direzione dei lavori,
contabilita' e collaudo, ad eccezione dei profili di organizzazione e
contabilita' amministrative; al contenzioso. Resta ferma la
competenza esclusiva dello Stato a disciplinare i contratti relativi
alla tutela dei beni culturali, i contratti nel settore della difesa,
i contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza
relativi a lavori, servizi, forniture.
4. Nelle materie di competenza normativa regionale, concorrente o
esclusiva, le disposizioni del presente codice si applicano alle
regioni nelle quali non sia ancora in vigore la normativa di
attuazione e perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di
entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna
regione.
5. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
Bolzano adeguano la propria legislazione secondo le disposizioni
contenute negli statuti e nelle relative norme di attuazione.
Note all'art. 4:
- L'art. 117, comma secondo, della Costituzione, cosi'
recita:
«Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;
armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema
tributario e contabile dello Stato; perequazione delle
risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di comuni, province e citta'
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.».
Art. 5.
Regolamento e capitolati
(art. 3, legge n. 109/1994; art. 6, co. 9, legge n. 537/1993)
1. Lo Stato detta con regolamento la disciplina esecutiva e
attuativa del presente codice in relazione ai contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture di amministrazioni ed enti statali e,
limitatamente agli aspetti di cui all'articolo 4, comma 3, in
relazione ai contratti di ogni altra amministrazione o soggetto
equiparato.
2. Il regolamento indica quali disposizioni, esecutive o attuative
di disposizioni rientranti ai sensi dell'articolo 4, comma 3, in
ambiti di legislazione statale esclusiva, siano applicabili anche
alle regioni [e province autonome](°).
3. Fatto salvo il disposto dell'articolo 196 quanto al regolamento
per i contratti del Ministero della difesa(*), il regolamento di cui al comma 1
e' adottato con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di
Stato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400.
4. Il regolamento e' adottato su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri delle
politiche comunitarie, dell'ambiente, per i beni culturali e
ambientali, delle attivita' produttive, dell'economia e delle
finanze, sentiti i Ministri interessati, e previo parere del
Consiglio superiore dei lavori pubblici. Sullo schema di regolamento
il Consiglio di Stato esprime parere entro quarantacinque giorni
dalla data di trasmissione, decorsi i quali il regolamento puo'
essere emanato. Con la procedura di cui al presente comma si provvede
altresi' alle successive modificazioni e integrazioni del
regolamento.
5. Il regolamento, oltre alle materie per le quali e' di volta in
volta richiamato, detta le disposizioni di attuazione ed esecuzione
del presente codice, quanto a:
a) programmazione dei lavori pubblici;
b) rapporti funzionali tra i soggetti che concorrono alla
realizzazione dei lavori, dei servizi e delle forniture, e relative
competenze;
c) competenze del responsabile del procedimento e sanzioni
previste a suo carico;
d) progettazione dei lavori, servizi e forniture, con le annesse
normative tecniche;
e) forme di pubblicita' e di conoscibilita' degli atti
procedimentali, nonche' procedure di accesso a tali atti;
f) modalita' di istituzione e gestione del sito informatico
presso l'Osservatorio;
g) requisiti soggettivi, compresa la regolarita' contributiva attestata dal
documento unico, di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre
2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n.
266(**), certificazioni di qualita', nonche'
qualificazione degli operatori economici, secondo i criteri stabiliti
dal presente codice, anche prevedendo misure incentivanti stabilite dalla
legislazione vigente volte ad attenuare i costi della qualificazione per le
piccole e medie imprese;(***)
h) procedure di affidamento dei contratti, ivi compresi gli
incarichi di progettazione, i concorsi di progettazione e di idee,
gli affidamenti in economia, i requisiti e le modalita' di
funzionamento delle commissioni giudicatrici;
i) direzione dei lavori, servizi e forniture e attivita' di
supporto tecnico-amministrativo;
l) procedure di esame delle proposte di variante;
m) ammontare delle penali, secondo l'importo dei contratti e cause che le determinano, nonche' modalita' applicative;
n) quota subappaltabile dei lavori appartenenti alla categoria
prevalente ai sensi dell'articolo 118;
o) norme riguardanti le attivita' necessarie per l'avvio
dell'esecuzione dei contratti, e le sospensioni disposte dal
direttore dell'esecuzione o dal responsabile del procedimento;
p) modalita' di corresponsione ai soggetti che eseguono il
contratto di acconti in relazione allo stato di avanzamento della
esecuzione;
q) tenuta dei documenti contabili;
r) intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza
retributiva e contributiva dell'appaltatore;(****)
s) collaudo e attivita' di supporto tecnico-amministrativo, ivi
comprese le ipotesi di collaudo semplificato sulla base di apposite
certificazioni di qualita', le ipotesi di collaudo in corso d'opera,
i termini per il collaudo, le condizioni di incompatibilita' dei
collaudatori, i criteri di rotazione negli incarichi, i relativi
compensi, i requisiti professionali secondo le caratteristiche dei
lavori.
s-bis) tutela dei diritti dei
lavoratori, secondo quanto gia' previsto ai sensi del regolamento recante
capitolato generale di appalto dei lavori pubblici, approvato con decreto del
Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145.(*****)
6. Per assicurare la compatibilita' con gli ordinamenti esteri
delle procedure di affidamento ed esecuzione dei lavori, servizi e
forniture, eseguiti sul territorio dei rispettivi Stati esteri,
nell'ambito di attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla
cooperazione allo sviluppo, il regolamento, sentito il Ministero
degli affari esteri, tiene conto della specialita' delle condizioni
per la realizzazione di lavori, servizi e forniture, e delle
procedure applicate in materia dalle organizzazioni internazionali e
dalla Unione europea.
7. Le stazioni appaltanti possono adottare capitolati, contenenti
la disciplina di dettaglio e tecnica della generalita' dei propri
contratti o di specifici contratti, nel rispetto del presente codice
e del regolamento di cui al comma 1. I capitolati menzionati nel
bando o nell'invito costituiscono parte integrante del contratto.
8. Per gli appalti di lavori delle amministrazioni aggiudicatrici statali e' adottato il capitolato generale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nel rispetto del presente codice e del regolamento di cui al comma 1. Tale capitolato, menzionato nel bando o nell'invito, costituisce parte integrante del contratto.
9. Il capitolato generale dei lavori pubblici di cui al comma 8(******) puo' essere richiamato nei bandi o negli inviti da parte delle stazioni appaltanti diverse dalle amministrazioni aggiudicatrici statali.
(°) N.d.R.: Con sentenza della Corte Costituzionale n. 401 del 23 novembre 2007, é stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. art. 5, c. 2, limitatamente alle parole "province autonome"
(*) N.d.R.: L'espressione "genio
militare" è stata così sostituta dal D.Lgs. n. 6 del 26 gennaio 2007, pubblicato
nella G.U. n. 25 del 31 gennaio 2007.
(**) N.d.R.: Periodo aggiunto dall'art. 3, c. 1,
lett. a) del D.Lgs. n. 113 del 31 luglio 2007, pubblicato nella G.U. n. 176 del
31-7-2007
(***) N.d.R.: Periodo aggiunto dall'art. 2, c. 1, lett. b), n. 1) del D.Lgs. n. 113 del 31 luglio 2007, pubblicato nella G.U. n. 176 del 31-7-2007
(****) N.d.R.: Lettera così sostituita dall'art. 3, c. 1, lett. b), n. 1) del D.Lgs. n. 113 del 31 luglio 2007, pubblicato nella G.U. n. 176 del 31-7-2007
(*****) N.d.R.: Periodo inserito dall'art. 3, c. 1, lett. b), n. 2) del D.Lgs. n. 113 del 31 luglio 2007, pubblicato nella G.U. n. 176 del 31-7-2007
(******) N.d.R.: Comma rettificato dall'art. 2, c. 1, lett. b), n. 2) del D.Lgs. n. 113 del 31 luglio 2007, pubblicato nella G.U. n. 176 del 31-7-2007
Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri».
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e)».
- La legge 26 febbraio 1987, n. 49, reca: «Nuova
disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in
via di sviluppo».
Art. 6.
Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture
(art. 81.2, direttiva 2004/18; art. 72.2, direttiva 2004/17; art. 4,
legge n. 109/1994; art. 25, co. 1, lettera c), legge n. 62/2005)
1. L'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici, con sede in
Roma, istituita dall'articolo 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
assume la denominazione di Autorita' per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture.
2. L'Autorita' e' organo collegiale costituito da sette(*) membri
nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. I membri
dell'Autorita', al fine di garantire la pluralita' delle esperienze e
delle conoscenze, sono scelti tra personalita' che operano in settori
tecnici, economici e giuridici con riconosciuta professionalita'.
L'Autorita' sceglie il presidente tra i propri componenti e
stabilisce le norme sul proprio funzionamento.
3. I membri dell'Autorita' durano in carica cinque anni e non possono essere confermati. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attivita' professionale o di consulenza, non possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati ne' ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura o rivestire cariche pubbliche elettive o cariche nei partiti politici. I dipendenti pubblici, secondo gli ordinamenti di appartenenza, sono collocati fuori ruolo o in aspettativa per l'intera durata del mandato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, e' determinato il trattamento economico spettante ai membri dell'Autorita'.
4. L'Autorita' e' connotata da indipendenza funzionale, di giudizio
e di valutazione e da autonomia organizzativa.
5. L'Autorita' vigila sui contratti pubblici, anche di interesse
regionale, di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei
settori speciali, nonche', nei limiti stabiliti dal presente codice,
sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture esclusi
dall'ambito di applicazione del presente codice, al fine di garantire
l'osservanza dei principi di cui all'articolo 2 e, segnatamente, il
rispetto dei principi di correttezza e trasparenza delle procedure di
scelta del contraente, e di economica ed efficiente esecuzione dei
contratti, nonche' il rispetto delle regole della concorrenza nelle
singole procedure di gara.
6. Sono fatte salve le competenze delle altre Autorita'
amministrative indipendenti.
7. Oltre a svolgere i compiti espressamente previsti da altre
norme, l'Autorita':
a) vigila sull'osservanza della disciplina legislativa e
regolamentare vigente, verificando, anche con indagini campionarie,
la regolarita' delle procedure di affidamento;
b) vigila sui contratti di lavori, servizi, forniture, esclusi in
tutto o in parte dall'ambito di applicazione del presente codice,
verificando, con riferimento alle concrete fattispecie contrattuali,
la legittimita' della sottrazione al presente codice e il rispetto
dei principi relativi ai contratti esclusi; non sono soggetti a
obblighi di comunicazione all'Osservatorio ne' a vigilanza
dell'Autorita' i contratti di cui agli articoli 16, 17, 18;
c) vigila affinche' sia assicurata l'economicita' di esecuzione
dei contratti pubblici;
d) accerta che dall'esecuzione dei contratti non sia derivato
pregiudizio per il pubblico erario;
e) segnala al Governo e al Parlamento, con apposita
comunicazione, fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di
applicazione distorta della normativa sui contratti pubblici;
f) formula al Governo proposte in ordine alle modifiche occorrenti in relazione alla legislazione che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
g) formula al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
proposte per la revisione del regolamento;
h) predispone e invia al Governo e al Parlamento una relazione
annuale nella quale si evidenziano le disfunzioni riscontrate nel
settore dei contratti pubblici con particolare riferimento:
h.1) alla frequenza del ricorso a procedure non concorsuali;
h.2) alla inadeguatezza della pubblicita' degli atti;
h.3) allo scostamento dai costi standardizzati di cui
all'articolo 7;
h.4) alla frequenza del ricorso a sospensioni dell'esecuzione o
a varianti in corso di esecuzione;
h.5) al mancato o tardivo adempimento degli obblighi nei
confronti dei concessionari e degli appaltatori;
h.6) allo sviluppo anomalo del contenzioso;
i) sovrintende all'attivita' dell'Osservatorio di cui
all'articolo 7;
l) esercita i poteri sanzionatori ad essa attribuiti;
m) vigila sul sistema di qualificazione, con le modalita'
stabilite dal regolamento di cui all'articolo 5; nell'esercizio di
tale vigilanza l'Autorita' puo' annullare, in caso di constatata
inerzia degli organismi di attestazione, le attestazioni rilasciate
in difetto dei presupposti stabiliti dalle norme vigenti, nonche'
sospendere, in via cautelare, dette attestazioni;
n) su iniziativa della stazione appaltante e di una o piu' delle
altre parti, esprime parere non vincolante relativamente a questioni
insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, eventualmente
formulando una ipotesi di soluzione; si applica l'articolo 1,
comma 67, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
o) svolge i compiti previsti dall'articolo 1, comma 67, legge
23 dicembre 2005, n. 266.
8. Quando all'Autorita' e' attribuita la competenza ad irrogare
sanzioni pecuniarie, le stesse, nei limiti edittali, sono commisurate
al valore del contratto pubblico cui le violazioni si riferiscono.
Sono fatte salve le diverse sanzioni previste dalle norme vigenti. I
provvedimenti dell'Autorita' devono prevedere il termine di pagamento
della sanzione. La riscossione della sanzione avviene mediante
iscrizione a ruolo.
9. Nell'ambito della propria attivita' l'Autorita' puo':
a) richiedere alle stazioni appaltanti, agli operatori economici
esecutori dei contratti, nonche' ad ogni altra pubblica
amministrazione e ad ogni ente, anche regionale, operatore economico
o persona fisica che ne sia in possesso, documenti, informazioni e
chiarimenti relativamente ai lavori, servizi e forniture pubblici, in
corso o da iniziare, al conferimento di incarichi di progettazione,agli affidamenti;
b) disporre ispezioni, anche su richiesta motivata di chiunque ne
abbia interesse, avvalendosi anche della collaborazione di altri
organi dello Stato;
c) disporre perizie e analisi economiche e statistiche nonche' la
consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai
fini dell'istruttoria;
d) avvalersi del Corpo della Guardia di Finanza, che esegue le
verifiche e gli accertamenti richiesti agendo con i poteri di
indagine ad esso attribuiti ai fini degli accertamenti relativi
all'imposta sul valore aggiunto e alle imposte sui redditi. Tutte le
notizie, le informazioni e i dati acquisiti dalla Guardia di Finanza
nello svolgimento di tali attivita' sono comunicati all'Autorita'.
10. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti gli
operatori economici oggetto di istruttoria da parte dell'Autorita'
sono tutelati, sino alla conclusione dell'istruttoria medesima, dal
segreto di ufficio anche nei riguardi delle pubbliche
amministrazioni. I funzionari dell'Autorita', nell'esercizio delle
loro funzioni, sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal
segreto d'ufficio.
11. Con provvedimento dell'Autorita', i soggetti ai quali e'
richiesto di fornire gli elementi di cui al comma 9 sono sottoposti
alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 25.822 se
rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le
informazioni o di esibire i documenti, ovvero alla sanzione
amministrativa pecuniaria fino a euro 51.545 se forniscono
informazioni od esibiscono documenti non veritieri. Le stesse
sanzioni si applicano agli operatori economici che non ottemperano
alla richiesta della stazione appaltante o dell'ente aggiudicatore di
comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura
di affidamento, nonche' agli operatori economici che forniscono dati
o documenti non veritieri, circa il possesso dei requisiti di
qualificazione, alle stazioni appaltanti o agli enti aggiudicatori o
agli organismi di attestazione.
12. Qualora i soggetti ai quali e' richiesto di fornire gli
elementi di cui al comma 9 appartengano alle pubbliche
amministrazioni, si applicano le sanzioni disciplinari previste dai
rispettivi ordinamenti. Il procedimento disciplinare e' instaurato
dall'amministrazione competente su segnalazione dell'Autorita' e il
relativo esito va comunicato all'Autorita' medesima.
13. Qualora accerti l'esistenza di irregolarita', l'Autorita' trasmette gli atti e i propri rilievi agli organi di controllo e, se le irregolarita' hanno rilevanza penale, agli organi giurisdizionali competenti. Qualora l'Autorita' accerti che dalla esecuzione dei contratti pubblici derivi pregiudizio per il pubblico erario, gli atti e i rilievi sono trasmessi anche ai soggetti interessati e alla procura generale della Corte dei conti.
(*) N.d.R.: L'originario numero di cinque è stato così modificato dall'art. 2, c. 1, lett. c) del D.Lgs. n. 113 del 31 luglio 2007, pubblicato nella G.U. n. 176 del 31-7-2007
Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 4 della legge
11 febbraio 1994, n. 109, recante: «Legge quadro in materia
di lavori pubblici».
«Art. 4 (Autorita' per la vigilanza sui lavori
pubblici). - 1. Al fine di garantire l'osservanza dei
principi di cui all'art. 1, comma 1, nella materia dei
lavori pubblici, anche di interesse regionale, e'
istituita, con sede in Roma, l'Autorita' per la vigilanza
sui lavori pubblici, di seguito denominata «Autorita».
2. L'Autorita' opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed e' organo collegiale costituito da cinque membri nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. I membri dell'Autorita', al fine di garantire la pluralita' delle esperienze e delle conoscenze, sono scelti tra personalita' che operano in settori tecnici, economici e giuridici con riconosciuta professionalita'. L'Autorita' sceglie il presidente tra i propri componenti e stabilisce le norme sul proprio funzionamento.
3. I membri dell'Autorita' durano in carica cinque anni
e non possono essere confermati. Essi non possono
esercitare, a pena di decadenza, alcuna attivita'
professionale o di consulenza, non possono essere
amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati ne'
ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura o
rivestire cariche pubbliche elettive o cariche nei partiti
politici. I dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo
o, se professori universitari, in aspettativa per l'intera
durata del mandato. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori
pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, e'
determinato il trattamento economico spettante ai membri
dell'Autorita', nel limite complessivo di lire
1.250.000.000 annue.
4. L'Autorita':
a) vigila affinche' sia assicurata l'economicita' di
esecuzione dei lavori pubblici;
b) vigila sull'osservanza della disciplina
legislativa e regolamentare in materia verificando, anche
con indagini campionarie, la regolarita' delle procedure di
affidamento dei lavori pubblici;
c) accerta che dall'esecuzione dei lavori non sia
derivato pregiudizio per il pubblico erario;
d) segnala al Governo e al Parlamento, con apposita
comunicazione, fenomeni particolarmente gravi di
inosservanza o di applicazione distorta della normativa sui
lavori pubblici;
e) formula al Ministro dei lavori pubblici proposte
per la revisione del regolamento;
f) predispone ed invia al Governo e al Parlamento una
relazione annuale nella quale si evidenziano disfunzioni
riscontrate nel settore degli appalti e delle concessioni
di lavori pubblici con particolare riferimento:
1) alla frequenza del ricorso a procedure non
concorsuali;
2) alla inadeguatezza della pubblicita' degli atti;
3) allo scostamento dai costi standardizzati di cui
al comma 16, lettera b);
4) alla frequenza del ricorso a sospensioni dei
lavori o a varianti in corso d'opera;
5) al mancato o tardivo adempimento degli obblighi
nei confronti dei concessionari e degli appaltatori;
6) allo sviluppo anomalo del contenzioso;
g) sovrintende all'attivita' dell'Osservatorio dei
lavori pubblici di cui al comma 10, lettera c);
h) esercita i poteri sanzionatori di cui ai commi 7 e
17;
i) vigila sul sistema di qualificazione di cui
all'art. 8.
5. Per l'espletamento dei propri compiti, l'Autorita'
si avvale dell'Osservatorio dei lavori pubblici di cui al
comma 10, lettera c), delle unita' specializzate di cui
all'art. 14, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1991, n.
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
1991, n. 203, nonche', per le questioni di ordine tecnico,
della consulenza del Consiglio superiore dei lavori
pubblici e del Consiglio nazionale per i beni culturali e
ambientali, relativamente agli interventi aventi ad oggetto
i beni sottoposti alle disposizioni della legge 1° giugno
1939, n. 1089.
6. Nell'ambito della propria attivita' l'Autorita' puo'
richiedere alle amministrazioni aggiudicatrici, agli altri
enti aggiudicatori o realizzatori, nonche' ad ogni altra
pubblica amministrazione e ad ogni ente, anche regionale,
impresa o persona che ne sia in possesso, documenti,
informazioni e chiarimenti relativamente ai lavori
pubblici, in corso o da iniziare, al conferimento di
incarichi di progettazione, agli affidamenti dei lavori;
anche su richiesta motivata di chiunque ne abbia interesse,
puo' disporre ispezioni, avvalendosi del Servizio ispettivo
di cui al comma 10 e della collaborazione di altri organi
dello Stato; puo' disporre perizie ed analisi economiche e
statistiche nonche' la consultazione di esperti in ordine a
qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria.
Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti le
imprese oggetto di istruttoria da parte dell'Autorita' sono
tutelati, sino alla conclusione dell'istruttoria medesima,
dal segreto di ufficio anche nei riguardi delle pubbliche
amministrazioni. I funzionari dell'Autorita',
nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici
ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto d'ufficio.
7. Con provvedimento dell'Autorita', i soggetti ai quali e' richiesto di fornire gli elementi di cui al comma 6 sono sottoposti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire 50 milioni se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti, ovvero alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire 100 milioni se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri. L'entita' delle sanzioni e' proporzionata all'importo contrattuale dei lavori cui le informazioni si riferiscono. Sono fatte salve le diverse sanzioni previste dalle norme vigenti. I provvedimenti dell'Autorita' devono prevedere il termine di pagamento della sanzione e avverso di essi e' ammesso ricorso al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva da proporre entro trenta giorni dalla data di ricezione dei provvedimenti medesimi.
La riscossione della sanzione avviene mediante ruoli.
8. Qualora i soggetti ai quali e' richiesto di fornire
gli elementi di cui al comma 6 appartengano alle pubbliche
amministrazioni, si applicano le sanzioni disciplinari
previste dall'ordinamento per gli impiegati dello Stato.
9. Qualora accerti l'esistenza di irregolarita',
l'Autorita' trasmette gli atti ed i propri rilievi agli
organi di controllo e, se le irregolarita' hanno rilevanza
penale, agli organi giurisdizionali competenti. Qualora
l'Autorita' accerti che dalla realizzazione dei lavori
pubblici derivi pregiudizio per il pubblico erario, gli
atti e i rilievi sono trasmessi anche ai soggetti
interessati e alla procura generale della Corte dei conti.
10. Alle dipendenze dell'Autorita' sono costituiti ed
operano:
a) la Segreteria tecnica;
b) il Servizio ispettivo;
c) l'Osservatorio dei lavori pubblici.
10-bis. Il Servizio ispettivo svolge accertamenti ed
indagini ispettive nelle materie di competenza
dell'Autorita'; informa, altresi', gli organi
amministrativi competenti sulle eventuali responsabilita'
riscontrate a carico di amministratori, di pubblici
dipendenti, di liberi professionisti e di imprese. Il
Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con l'Autorita',
puo' avvalersi del Servizio ispettivo per l'attivazione dei
compiti di controllo spettanti all'Amministrazione.
10-ter. Al Servizio ispettivo e' preposto un dirigente
generale di livello C ed esso e' composto da non piu' di
125 unita' appartenenti alla professionalita'
amministrativa e tecnica, di cui 25 con qualifica non
inferiore a quella dirigenziale.
10-quater. Sono fatte salve le competenze del Nucleo
tecnico di valutazione e verifica degli investimenti
pubblici di cui all'art. 3, comma 5, del decreto
legislativo 5 dicembre 1997, n. 430.
10-quinquies. Il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio,
ivi compreso il trasferimento delle risorse dal centro di
responsabilita' «Ispettorato tecnico» dello stato di
previsione del Ministero dei lavori pubblici all'apposito
centro di responsabilita' dello stato di previsione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11-13.
14. L'Osservatorio dei lavori pubblici e' articolato in
una sezione centrale ed in sezioni regionali aventi sede
presso le regioni e le province autonome. I modi e i
protocolli della articolazione regionale sono definiti
dall'Autorita' di concerto con la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano.
15. L'Osservatorio dei lavori pubblici opera mediante procedure informatiche, sulla base di apposite convenzioni, anche attraverso collegamento con gli analoghi sistemi della Ragioneria generale dello Stato, dei Ministeri interessati, dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), delle regioni, dell'Unione province d'Italia (UPI), dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle casse edili.
16. La sezione centrale dell'Osservatorio dei lavori
pubblici svolge i seguenti compiti:
a) provvede alla raccolta ed alla elaborazione dei
dati informativi concernenti i lavori pubblici su tutto il
territorio nazionale e, in particolare, di quelli
concernenti i bandi e gli avvisi di gara, le aggiudicazioni
e gli affidamenti, le imprese partecipanti, l'impiego della
mano d'opera e le relative norme di sicurezza, i costi e
gli scostamenti rispetto a quelli preventivati, i tempi di
esecuzione e le modalita' di attuazione degli interventi, i
ritardi e le disfunzioni;
b) determina annualmente costi standardizzati per
tipo di lavoro in relazione a specifiche aree territoriali,
facendone oggetto di una specifica pubblicazione;
c) pubblica semestralmente i programmi triennali dei
lavori pubblici predisposti dalle amministrazioni
aggiudicatrici, nonche' l'elenco dei lavori pubblici
affidati;
d) promuove la realizzazione di un collegamento
informatico con le amministrazioni aggiudicatrici, gli
altri enti aggiudicatori o realizzatori, nonche' con le
regioni, al fine di acquisire informazioni in tempo reale
sui lavori pubblici;
e) garantisce l'accesso generalizzato, anche per via
informatica, ai dati raccolti e alle relative elaborazioni;
f) adempie agli oneri di pubblicita' e di
conoscibilita' richiesti dall'Autorita';
g) favorisce la formazione di archivi di settore, in
particolare in materia contrattuale, e la formulazione di
tipologie unitarie da mettere a disposizione delle
amministrazioni interessate.
16-bis. In relazione alle attivita', agli aspetti e
alle componenti peculiari dei lavori concernenti i beni
sottoposti alle disposizioni della legge 1° giugno 1939, n.
1089, i compiti di cui alle lettere a) e b) del comma 16
sono svolti dalla sezione centrale dell'Osservatorio dei
lavori pubblici, su comunicazione del soprintendente per i
beni ambientali e architettonici avente sede nel capoluogo
di regione, da effettuare per il tramite della sezione
regionale dell'Osservatorio.
17. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti
aggiudicatori o realizzatori sono tenuti a comunicare
all'Osservatorio dei lavori pubblici, per lavori pubblici
di importo superiore a 150.000 euro, entro trenta giorni
dalla data del verbale di gara o di definizione della
trattativa privata, i dati concernenti la denominazione dei
lavori, il contenuto dei bandi e dei verbali di gara, i
soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione, il
nominativo dell'aggiudicatario o dell'affidatario e del
progettista e, entro sessanta giorni dalla data del loro
compimento ed effettuazione, l'inizio, gli stati di
avanzamento e l'ultimazione dei lavori, l'effettuazione del
collaudo, l'importo finale del lavoro. Per gli appalti di
importo inferiore a 500.000 euro non e' necessaria la
comunicazione dell'emissione degli stati di avanzamento. Il
soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire
i dati richiesti e' sottoposto, con provvedimento
dell'Autorita', alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma fino a lire 50 milioni. La sanzione e' elevata
fino a lire 100 milioni se sono forniti dati non veritieri.
18. I dati di cui al comma 17, relativi ai lavori di
interesse regionale, provinciale e comunale, sono
comunicati alle sezioni regionali dell'Osservatorio dei
lavori pubblici che li trasmettono alla sezione centrale.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 67, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante: «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2006)»:«67. L'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici,
cui e' riconosciuta autonomia organizzativa e finanziaria,
ai fini della copertura dei costi relativi al proprio
funzionamento di cui al comma 65 determina annualmente
l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai
soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua
vigilanza, nonche' le relative modalita' di riscossione,
ivi compreso l'obbligo di versamento del contributo da
parte degli operatori economici quale condizione di
ammissibilita' dell'offerta nell'ambito delle procedure
finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche. In sede
di prima applicazione, il totale dei contributi versati non
deve, comunque, superare lo 0,25 per cento del valore
complessivo del mercato di competenza. L'Autorita' per la
vigilanza sui lavori pubblici puo', altresi', individuare
quali servizi siano erogabili a titolo oneroso, secondo
tariffe determinate sulla base del costo effettivo dei
servizi stessi. I contributi e le tariffe previste dal
presente comma sono predeterminati e pubblici. Eventuali
variazioni delle modalita' e della misura della
contribuzione e delle tariffe, comunque nel limite massimo
dello 0,4 per cento del valore complessivo del mercato di
competenza, possono essere adottate dall'Autorita' ai sensi
del comma 65. In via transitoria, per l'anno 2006, nelle
more dell'attivazione delle modalita' di finanziamento
previste dal presente comma, le risorse per il
funzionamento dell'Autorita' per la vigilanza sui lavori
pubblici sono integrate, a titolo di anticipazione, con il
contributo di 3,5 milioni di euro, che il predetto
organismo provvedera' a versare all'entrata del bilancio
dello Stato entro il 31 dicembre 2006. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri e' disciplinata
l'attribuzione alla medesima Autorita' per la vigilanza sui
lavori pubblici delle competenze necessarie per lo
svolgimento anche delle funzioni di sorveglianza sulla
sicurezza ferroviaria, definendone i tempi di attuazione.».
Art. 7.
Osservatorio dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture
(art. 6, commi 5 - 8, legge n. 537/1993; Art. 4, legge n. 109/1994; art. 13, d.P.R. n. 573/1994)
1. Nell'ambito dell'Autorita' opera l'Osservatorio dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, composto da una
sezione centrale e da sezioni regionali aventi sede presso le regioni
e le province autonome. I modi e i protocolli della articolazione
regionale sono definiti dall'Autorita' di concerto con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano.
2. Sono fatte salve le competenze del Nucleo tecnico di valutazione
e verifica degli investimenti pubblici di cui all'articolo 3,
comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430.
3. L'Osservatorio, in collaborazione con il CNIPA, opera mediante
procedure informatiche, sulla base di apposite convenzioni, anche
attraverso collegamento con gli analoghi sistemi della Ragioneria
generale dello Stato, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e
degli altri Ministeri interessati(*), dell'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT), dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), delle
regioni, dell'Unione province d'Italia (UPI), dell'Associazione
nazionale comuni italiani (ANCI), delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura e delle casse edili, della
CONSIP.
4. La sezione centrale dell'Osservatorio si avvale delle sezioni regionali
competenti per territorio, per l'acquisizione delle informazioni necessarie allo
svolgimento dei (**) seguenti compiti,
oltre a quelli previsti da altre norme:
a) provvede alla raccolta e alla elaborazione dei dati
informativi concernenti i contratti pubblici su tutto il territorio
nazionale e, in particolare, di quelli concernenti i bandi e gli
avvisi di gara, le aggiudicazioni e gli affidamenti, le imprese
partecipanti, l'impiego della mano d'opera e le relative norme di
sicurezza, i costi e gli scostamenti rispetto a quelli preventivati,
i tempi di esecuzione e le modalita' di attuazione degli interventi,
i ritardi e le disfunzioni;
b) determina annualmente costi standardizzati per tipo di lavoro
in relazione a specifiche aree territoriali, facendone oggetto di una
specifica pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;
c) determina annualmente costi standardizzati per tipo di
servizio e fornitura in relazione a specifiche aree territoriali,
facendone oggetto di una specifica pubblicazione, avvalendosi dei
dati forniti dall'ISTAT, e tenendo conto dei parametri qualita'
prezzo di cui alle convenzioni stipulate dalla CONSIP, ai sensi
dell'articolo 26, legge 23 dicembre 1999, n. 488;
d) pubblica semestralmente i programmi triennali dei lavori
pubblici predisposti dalle amministrazioni aggiudicatrici, nonche'
l'elenco dei contratti pubblici affidati;
e) promuove la realizzazione di un collegamento informatico con
le stazioni appaltanti, nonche' con le regioni, al fine di acquisire
informazioni in tempo reale sui contratti pubblici;
f) garantisce l'accesso generalizzato, anche per via informatica,
ai dati raccolti e alle relative elaborazioni;
g) adempie agli oneri di pubblicita' e di conoscibilita'
richiesti dall'Autorita';
h) favorisce la formazione di archivi di settore, in particolare
in materia contrattuale, e la formulazione di tipologie unitarie da
mettere a disposizione dei soggetti interessati;
i) gestisce il proprio sito informatico;
l) cura l'elaborazione dei prospetti statistici di cui
all'articolo 250 (contenuto del prospetto statistico per i contratti
pubblici di lavori, forniture e servizi di rilevanza comunitaria) e
di cui all'articolo 251 (contenuto del prospetto statistico per i
contratti pubblici di lavori, forniture e servizi nei settori di gas,
energia termica, elettricita', acqua, trasporti, servizi postali,
sfruttamento di area geografica).
5. Al fine della determinazione dei costi standardizzati di cui al
comma 4, lettera c), l'ISTAT, avvalendosi, ove necessario, delle
Camere di commercio, cura la rilevazione e la elaborazione dei prezzi
di mercato dei principali beni e servizi acquisiti dalle
amministrazioni aggiudicatrici, provvedendo alla comparazione, su
base statistica, tra questi ultimi e i prezzi di mercato. Gli elenchi
dei prezzi rilevati sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, con cadenza almeno semestrale, entro il
30 giugno e il 31 dicembre. Per i prodotti e servizi informatici,
laddove la natura delle prestazioni consenta la rilevazione di prezzi
di mercato, dette rilevazioni sono operate dall'ISTAT di concerto con
il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione
di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.
5-bis. Nella determinazione dei
costi standardizzati, di cui al comma 4, lettere b) e c), si tiene conto del
costo del lavoro determinato dal Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 87, comma 2, lettera g).(***)
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con quello
per la funzione pubblica, assicura lo svolgimento delle attivita' di
cui al comma 5, definendo modalita', tempi e responsabilita' per la loro realizzazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze vigila
sul rispetto da parte delle amministrazioni aggiudicatrici degli
obblighi, dei criteri e dei tempi per la rilevazione dei prezzi
corrisposti e, in sede di concerto per la presentazione al Parlamento
del disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato,
puo' proporre riduzioni da apportare agli stanziamenti di bilancio
delle amministrazioni inadempienti.
7. In relazione alle attivita', agli aspetti e alle componenti
peculiari dei lavori, servizi e forniture concernenti i beni
sottoposti alle disposizioni della parte seconda del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i compiti di cui alle
lettere a), b) e c) del comma 4 sono svolti dalla sezione centrale
dell'Osservatorio, su comunicazione del soprintendente per i beni
ambientali e architettonici avente sede nel capoluogo di regione, da
effettuare per il tramite della sezione regionale dell'Osservatorio.
8. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a
comunicare all'Osservatorio, per contratti di importo superiore a
150.000 euro:
a) entro trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva(****) o di
definizione della procedura negoziata, i dati concernenti il
contenuto dei bandi, dei verbali di gara, i soggetti invitati,
l'importo di aggiudicazione, il nominativo dell'affidatario e del
progettista;
b) limitatamente ai settori ordinari, entro sessanta giorni dalla
data del loro compimento ed effettuazione, l'inizio, gli stati di
avanzamento e l'ultimazione dei lavori, servizi, forniture,
l'effettuazione del collaudo, l'importo finale.
Per gli appalti di importo inferiore a 500.000 euro non e'
necessaria la comunicazione dell'emissione degli stati di
avanzamento. Le norme del presente comma non si applicano ai
contratti di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, per i
quali le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori trasmettono
all'Autorita', entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione
contenente il numero e i dati essenziali relativi a detti contratti
affidati nell'anno precedente. Il soggetto che ometta, senza
giustificato motivo, di fornire i dati richiesti e' sottoposto, con
provvedimento dell'Autorita', alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma fino a euro 25.822. La sanzione e' elevata
fino a euro 51.545 se sono forniti dati non veritieri.
9. I dati di cui al comma 8, relativi ai lavori di interesse
regionale, provinciale e comunale, sono comunicati alle sezioni
regionali dell'Osservatorio che li trasmettono alla sezione centrale.
10. Il regolamento di cui all'articolo 5 disciplina le modalita' di
funzionamento del sito informatico presso l'Osservatorio, prevedendo
archivi differenziati per i bandi, gli avvisi e gli estremi dei
programmi non ancora scaduti e per atti scaduti, stabilendo altresi'
il termine massimo di conservazione degli atti nell'archivio degli
atti scaduti, nonche' un archivio per la pubblicazione di massime
tratte da decisioni giurisdizionali e lodi arbitrali.
(*) N.d.R.: Periodo così modificato dall'art. 3, c. 1, lett. c) del D.Lgs. n. 113 del 31 luglio 2007, pubblicato nella G.U. n. 176 del 31-7-2007
(**) N.d.R.: Le originarie parole "svolge i" sono state così modificate dall'art. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 113 del 31 luglio 2007, pubblicato nella G.U. n. 176 del 31-7-2007
(***) N.d.R.: Comma aggiunto dall'art. 3, c. 1, lett. d) del D.Lgs. n. 113 del 31 luglio 2007, pubblicato nella G.U. n. 176 del 31-7-2007
(****) N.d.R.: Il termine "definitivo" è stato aggiunto dall'art. 2, c. 1, lett. d) del D.Lgs. n. 113 del 31 luglio 2007, pubblicato nella G.U. n. 176 del 31-7-2007
Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 5, del decreto
legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, recante: «Unificazione
dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della
programmazione economica e riordino delle competenze del
CIPE, a norma dell'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n.
94»:
«5. E' istituito il Nucleo tecnico di valutazione e
verifica degli investimenti pubblici, mediante accorpamento
in un'unica struttura del Nucleo di valutazione degli
investimenti pubblici e del Nucleo ispettivo per la
verifica degli investimenti pubblici, gia' operanti presso
il Ministero del bilancio e della programmazione economica,
che sono soppressi a decorrere dalla data di entrata in
vigore del regolamento previsto dal comma 3. Il Nucleo e'
articolato in due unita' operative, rispettivamente per la
valutazione e per la verifica degli investimenti pubblici.
Ai componenti del Nucleo e' attribuito il trattamento
economico stabilito con decreto del Ministro, di concerto
con il Ministro per la funzione pubblica. Il Ministro
trasmette annualmente al Parlamento una relazione
riguardante l'attivita' della pubblica amministrazione in
materia di investimenti pubblici per lo sviluppo economico
territoriale e settoriale, sulla base dell'attivita' svoltadal Nucleo.».
- Si riporta il testo dell'art. 26, della legge
23 dicembre 1999, n. 488, recante: «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.
(Legge finanziaria 2000)»:
«Art. 26 (Acquisto di beni e servizi). - 1. Il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, nel rispetto della vigente normativa in materia
di scelta del contraente, stipula, anche avvalendosi di
societa' di consulenza specializzate, selezionate anche in
deroga alla normativa di contabilita' pubblica, con
procedure competitive tra primarie societa' nazionali ed
estere, convenzioni con le quali l'impresa prescelta si
impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantita'
massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai
prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura
di beni e servizi deliberati dalle amministrazioni dello
Stato anche con il ricorso alla locazione finanziaria. I
contratti conclusi con l'accettazione di tali ordinativi
non sono sottoposti al parere di congruita' economica.
2. Il parere del Consiglio di Stato, previsto dall'art.
17, comma 25, lettera c), della legge 15 maggio 1997, n.
127, non e' richiesto per le convenzioni di cui al comma 1
del presente articolo. Alle predette convenzioni e ai
relativi contratti stipulati da amministrazioni dello
Stato, in luogo dell'art. 3, comma 1, lettera g), della
legge 14 gennaio 1994, n. 20, si applica il comma 4 del
medesimo art. 3 della stessa legge.
3. Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualita', come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma e' causa di responsabilita' amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti.
3-bis. I provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche deliberano di procedere in modo autonomo a singoli acquisti di beni e servizi sono trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, anche ai sensi del comma 4. Il dipendente che ha sottoscritto il contratto allega allo stesso una apposita dichiarazione con la quale attesta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3.
4. Nell'ambito di ciascuna pubblica amministrazione gli
uffici preposti al controllo di gestione ai sensi dell'art.
4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286,
verificano l'osservanza dei parametri di cui al comma 3,
richiedendo eventualmente al Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica il parere tecnico
circa le caratteristiche tecnico-funzionali e
l'economicita' dei prodotti acquisiti. Annualmente i
responsabili dei predetti uffici sottopongono all'organo di
direzione politica una relazione riguardante i risultati,
in termini di riduzione di spesa, conseguiti attraverso
l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo. Tali
relazioni sono rese disponibili sui siti Internet di
ciascuna amministrazione. Nella fase di prima applicazione,
ove gli uffici preposti al controllo di gestione non siano
costituiti, i compiti di verifica e referto sono svolti dai
servizi di controllo interno.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica presenta annualmente alle Camere
una relazione che illustra le modalita' di attuazione del
presente articolo nonche' i risultati conseguiti.».
- Il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, reca:
«Norme in materia di sistemi informativi automatizzati
delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2,
comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421».
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
recita: «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai
sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137».
Art. 8.
Disposizioni in materia di organizzazione
e di personale dell'Autorita' e norme finanziarie
(art. 5, legge n. 109/1994;
artt. da 3 a 6, d.P.R. n. 554/1999)
1. L'Autorita' si dota, nei modi previsti dal proprio ordinamento,
di forme e metodi di organizzazione e di analisi dell'impatto della
normazione per l'emanazione di atti di competenza e, in particolare,
di atti amministrativi generali, di programmazione o pianificazione.
Al fine di migliorare la qualita' dei propri atti, l'Autorita'
utilizza metodi di consultazione preventiva, consistenti nel dare
preventivamente notizia del progetto di atto e nel consentire agli
interessati di far pervenire le proprie osservazioni, da valutare
motivatamente.
2. L'Autorita', nell'ambito della sua autonomia organizzativa,
disciplina con uno o piu' regolamenti la propria organizzazione e il
proprio funzionamento, i bilanci, i rendiconti e la gestione delle
spese nei limiti delle proprie risorse, anche in deroga alle
disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato, l'accesso ai
documenti amministrativi, le modalita' di esercizio della vigilanza e
i procedimenti sanzionatori di sua competenza.
3. Il regolamento dell'Autorita', nella disciplina dell'esercizio
della funzione di vigilanza prevede:
a) il termine congruo entro cui i destinatari di una richiesta
dell'Autorita' devono inviare i dati richiesti;
b) la possibilita' che l'Autorita' invii propri funzionari nella
sede di amministrazioni e soggetti aggiudicatori, e operatori
economici, al fine di acquisire dati, notizie, documenti,
chiarimenti;
c) la possibilita' che l'Autorita' convochi, con preavviso e
indicazione specifica dell'oggetto, i rappresentanti di
amministrazioni e soggetti aggiudicatori, operatori economici, SOA, o
altri soggetti che ritenga necessario o opportuno sentire;
d) le modalita' di svolgimento dell'istruttoria nel rispetto dei
principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241;
e) le forme di comunicazione degli atti, idonee a garantire la
data certa della piena conoscenza.
4. Il regolamento dell'Autorita' disciplina l'esercizio del potere
sanzionatorio da parte dell'Autorita' nel rispetto dei principi della
tempestiva comunicazione dell'apertura dell'istruttoria, della
contestazione degli addebiti, del termine a difesa, del
contraddittorio, della motivazione, proporzionalita' e adeguatezza
della sanzione, della comunicazione tempestiva con forme idonee ad
assicurare la data certa della piena conoscenza del provvedimento,
del rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalle norme
vigenti.
5. Le delibere dell'Autorita', ove riguardino questioni di
interesse generale o la soluzione di questioni di massima, sono
pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul
sito informatico dell'Autorita'.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta dell'Autorita', e' istituito un apposito ruolo del personale
dipendente dall'Autorita', determinato tenendo conto delle funzioni
assegnate all'Autorita' e delle risorse disponibili.
7. Il regolamento del personale reca anche la pianta organica, con distribuzione del personale in ruolo tra i vari servizi.
8. Al personale dell'Autorita', tenuto conto dei principi di
autonomia organizzativa di cui al comma 2, si applica il decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
9. Al personale dell'Autorita' e' fatto divieto di assumere altro
impiego od incarico, nonche' di esercitare attivita' professionale,
commerciale e industriale.
10. L'Autorita' puo' avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, di personale proveniente da altre
amministrazioni in posizione di comando, distacco, fuori ruolo ove
previsto dagli ordinamenti di appartenenza.
11. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione approvato dall'Autorita' entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce. Il contenuto e la struttura del bilancio di previsione, il quale deve comunque contenere le spese indicate entro i limiti delle entrate previste, sono stabiliti dal regolamento di cui al comma 2, che disciplina anche le modalita' per le eventuali variazioni. Il rendiconto della gestione finanziaria, approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo, e' soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
12. All'attuazione dei nuovi compiti previsti dagli articoli 6, 7,
e 8, l'Autorita' fa fronte senza nuovi e maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 67, della legge
23 dicembre 2005, n. 266.
Note all'art. 8:
- Per la legge 7 agosto 1990, n. 241, si veda nelle
note all'art. 2.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recita:
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche».
- Per l'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, si veda nelle note all'art. 6.
Art. 9.
Sportello dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
(art. 27, direttiva 2004/18; art. 39, direttiva 2004/17)
1. Le stazioni appaltanti possono istituire un ufficio, denominato «sportello dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture», con il compito di:
a) fornire ai candidati e agli offerenti, e ai soggetti che
intendono presentare una candidatura o un'offerta, informazioni
relative alle norme vigenti nel luogo di affidamento e di esecuzione
del contratto, inerenti agli obblighi fiscali, alla tutela
dell'ambiente, alle disposizioni in materia di sicurezza e condizioni
di lavoro, nonche' a tutte le altre norme che devono essere
rispettate nell'esecuzione del contratto;
b) fornire ai candidati la documentazione utile per la
presentazione delle candidature e delle offerte, in conformita' alle
norme del presente codice.
2. Le informazioni possono essere fornite anche per via telematica
in conformita' alle norme vigenti che disciplinano l'uso delle
tecnologie informatiche da parte delle amministrazioni
aggiudicatrici. Per i soggetti pubblici tenuti all'osservanza del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell'amministrazione
digitale) [del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42
(istituzione del sistema pubblico di connettivita' e della rete
internazionale della pubblica amministrazione, a norma
dell'articolo 10, della legge 29 luglio 2003, n. 229)](*), il
funzionamento telematico dello sportello e' disciplinato nel rispetto
delle previsioni di tali atti legislativi e successive modificazioni,
e delle relative norme di attuazione ed esecuzione.
3. L'istituzione di detto sportello avviene senza oneri aggiuntivi
per il bilancio delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti
aggiudicatori che sono soggetti pubblici.
4. I compiti dello sportello possono anche essere affidati ad un
ufficio gia' esistente, sempre nel rispetto del comma 2.
5. Le informazioni di cui al comma 1 vengono fornite verso un
corrispettivo destinato a coprire il costo del servizio fornito dallo
sportello, e che viene fissato dai soggetti che istituiscono lo
sportello medesimo.
6. Le stazioni appaltanti che abbiano istituito lo sportello di cui
al comma 1 o ne abbiano attribuito i compiti ad un ufficio gia'
esistente indicano nel bando o nel capitolato lo sportello o
l'ufficio a cui possono essere chieste le informazioni di cui al
comma 1, precisando altresi' il costo del servizio.
(*) N.d.R.: periodo soppresso dal
D.Lgs. n. 6 del 26 gennaio 2007, pubblicato nella G.U. n. 25 del 31 gennaio
2007.
Note all'art. 9:
- Per il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e il
decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42, si veda nelle
note all'art. 3.
- Si riporta il testo dell'art. 10, della legge
29 luglio 2003, n. 229, recante: «Interventi in materia di
qualita' della regolazione, riassetto normativo e
codificazione. Legge di semplificazione 2001»:
«Art. 10 (Riassetto in materia di societa'
dell'informazione). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, entro diciotto mesi dalla data in entrata in
vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi, su proposta del Ministro per l'innovazione e
le tecnologie e dei Ministri competenti per materia, per il
coordinamento e il riassetto delle disposizioni vigenti in
materia di societa' dell'informazione, ai sensi e secondo i
principi e i criteri direttivi di cui all'art. 20 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'art. 1
della presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi
e criteri direttivi:
a) graduare la rilevanza giuridica e l'efficacia
probatoria dei diversi tipi di firma elettronica in
relazione al tipo di utilizzo e al grado di sicurezza della
firma;
b) rivedere la disciplina vigente al fine precipuo di
garantire la piu' ampia disponibilita' di servizi resi per
via telematica dalle pubbliche amministrazioni e dagli
altri soggetti pubblici e di assicurare ai cittadini e alle
imprese l'accesso a tali servizi secondo il criterio della
massima semplificazione degli strumenti e delle procedure
necessari e nel rispetto dei principi di eguaglianza, non
discriminazione e della normativa sulla riservatezza dei
dati personali;
c) prevedere la possibilita' di attribuire al dato e
al documento informatico contenuto nei sistemi informativi
pubblici i caratteri della primarieta' e originalita', in
sostituzione o in aggiunta a dati e documenti non
informatici, nonche' obbligare le amministrazioni che li
detengono ad adottare misure organizzative e tecniche volte
ad assicurare l'esattezza, la sicurezza e la qualita' del
relativo contenuto informativo;
d) realizzare il coordinamento formale del testo
delle disposizioni vigenti, apportando, nei limiti di detto
coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la
coerenza logica e sistematica della normativa anche al fine
di adeguare o semplificare il linguaggio normativo;
e) adeguare la normativa alle disposizioni
comunitarie.
2. La delega di cui al comma 1 e' esercitata per i
seguenti oggetti:
a) il documento informatico, la firma elettronica e
la firma digitale;
b) i procedimenti amministrativi informatici di
competenza delle amministrazioni statali anche ad
ordinamento autonomo;
c) la gestione dei documenti informatici;
d) la sicurezza informatica dei dati e dei sistemi;
e) le modalita' di accesso informatico ai documenti e
alle banche dati di competenza delle amministrazioni
statali anche ad ordinamento autonomo.
3. Il Governo e' delegato ad adottare uno o piu'
decreti legislativi recanti disposizioni correttive e
integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel
rispetto degli oggetti e dei principi e criteri direttivi
determinati dal presente articolo, entro quindici mesi
decorrenti dalla data di scadenza del termine di cui al
medesimo comma 1.».
Art. 10.
Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
(artt. 4, 5, 6, legge n. 241/1990; art. 6, co. 12, legge n. 537/1993; art. 7, legge n. 109/1994; art. 7, d.P.R. n. 554/1999)
1. Per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, le amministrazioni aggiudicatrici nominano, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, un responsabile del procedimento, unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione.
2. Il responsabile del procedimento svolge tutti i compiti relativi
alle procedure di affidamento previste dal presente codice, ivi
compresi gli affidamenti in economia, e alla vigilanza sulla corretta
esecuzione dei contratti, che non siano specificamente attribuiti ad
altri organi o soggetti.
3. In particolare, il responsabile del procedimento, oltre ai
compiti specificamente previsti da altre disposizioni del presente
codice:
a) formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della
predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei
relativi aggiornamenti annuali, nonche' al fine della predisposizione
di ogni altro atto di programmazione di contratti pubblici di servizi
e di forniture, e della predisposizione dell'avviso di
preinformazione;
b) cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il
controllo sui livelli di prestazione, di qualita' e di prezzo
determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di
realizzazione dei programmi;
c) cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure;
d) segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi
nell'attuazione degli interventi;
e) accerta la libera disponibilita' di aree e immobili necessari;
f) fornisce all'amministrazione aggiudicatrice i dati e le
informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento
dell'attuazione dell'intervento, necessari per l'attivita' di
coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza;
g) propone all'amministrazione aggiudicatrice la conclusione di
un accordo di programma, ai sensi delle norme vigenti, quando si
rende necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse
amministrazioni;
h) propone l'indizione, o, ove competente, indice la conferenza
di servizi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, quando sia
necessario o utile per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni,
autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque
denominati.
4. Il regolamento individua gli eventuali altri compiti del
responsabile del procedimento, coordinando con essi i compiti del
direttore dell'esecuzione del contratto e del direttore dei lavori,
nonche' dei coordinatori in materia di salute e di sicurezza durante
la progettazione e durante l'esecuzione, previsti dal decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e dalle altre norme vigenti.
5. Il responsabile del procedimento deve possedere titolo di studio
e competenza adeguati in relazione ai compiti per cui e' nominato.
Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura
deve essere un tecnico. Per le amministrazioni aggiudicatrici deve
essere un dipendente di ruolo. In caso di accertata carenza di dipendenti di
ruolo in possesso di professionalita' adeguate, le amministrazioni
aggiudicatrici nominano il responsabile del procedimento tra i propri dipendenti
in servizio.(*)
6. Il regolamento determina i requisiti di professionalita'
richiesti al responsabile del procedimento; per i lavori determina
l'importo massimo e la tipologia, per i quali il responsabile del
procedimento puo' coincidere con il progettista. Le ipotesi di
coincidenza tra responsabile del procedimento e direttore
dell'esecuzione del contratto sono stabilite dal regolamento, in
conformita' all'articolo 119.
7. Nel caso in cui l'organico delle amministrazioni aggiudicatrici
presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto
in possesso della specifica professionalita' necessaria per lo
svolgimento dei compiti propri del responsabile del procedimento,
secondo quanto attestato dal dirigente competente, i compiti di
supporto all'attivita' del responsabile del procedimento possono
essere affidati, con le procedure previste dal presente codice per
l'affidamento di incarichi di servizi, ai soggetti aventi le
specifiche competenze di carattere tecnico, economico finanziario,
amministrativo, organizzativo, e legale, che abbiano stipulato
adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali.
8. Il nominativo del responsabile del procedimento e' indicato nel
bando o avviso con cui si indice la gara per l'affidamento del
contratto di lavori, servizi, forniture, ovvero, nelle procedure in
cui non vi sia bando o avviso con cui si indice la gara, nell'invito
a presentare un'offerta.
9. Le stazioni appaltanti che non sono pubbliche amministrazioni e
enti pubblici, in conformita' ai principi della legge 7 agosto 1990,
n. 241, individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o piu'
soggetti cui affidare i compiti propri del responsabile del
procedimento, limitatamente al rispetto delle norme del presente
codice alla cui osservanza sono tenuti.
(*) N.d.R.: Periodo aggiunto dal
D.Lgs. n. 6 del 26 gennaio 2007, pubblicato nella G.U. n. 25 del 31 gennaio 2007
Note all'art. 10:
- Per la legge 7 agosto 1990, 241, si veda nelle note
all'art. 2.
- Il decreto legislativo 14 agosto 1996, n 494, reca:
«Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le
prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei
cantieri temporanei o mobili».
Art. 11.
Fasi delle procedure di affidamento
(artt. 16, 17, 19, r.d. n. 2440/1923; Art. 109, d. P.R. n. 554/1999)
1. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo
nel rispetto degli atti di programmazione delle amministrazioni
aggiudicatrici, se previsti dal presente codice o dalle norme
vigenti.
2. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti
pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano
di contrarre, in conformita' ai propri ordinamenti, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte.
3. La selezione dei partecipanti avviene mediante uno dei sistemi
previsti dal presente codice per l'individuazione dei soggetti
offerenti.
4. Le procedure di affidamento selezionano la migliore offerta,
mediante uno dei criteri previsti dal presente codice. Al termine
della procedura e' dichiarata l'aggiudicazione provvisoria a favore
del miglior offerente.
5. La stazione appaltante, previa verifica dell'aggiudicazione
provvisoria ai sensi dell'articolo 12, comma 1, provvede
all'aggiudicazione definitiva.
6. Ciascun concorrente non puo' presentare piu' di un'offerta.
L'offerta e' vincolante per il periodo indicato nel bando o
nell'invito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni
dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione
appaltante puo' chiedere agli offerenti il differimento di detto
termine.
7. L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione
dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario e' irrevocabile fino al
termine stabilito nel comma 9.
8. L'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica
del possesso dei prescritti requisiti.
9. Divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, e fatto salvo
l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme
vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha
luogo entro il termine di sessanta giorni, salvo diverso termine
previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di
differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario. Se la
stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, ovvero il
controllo di cui all'articolo 12, comma 3, non avviene nel termine
ivi previsto, l'aggiudicatario puo', mediante atto notificato alla
stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal
contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il
rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso di lavori, se
e' intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza e nel caso di servizi
e forniture, se si e' dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza,(*)
l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per
l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi
comprese quelle per opere provvisionali. Nel caso di servizi e forniture, se
si e' dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario
ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su
ordine del direttore dell'esecuzione.(**)
10. Il contratto non puo' comunque essere stipulato prima di trenta
giorni dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di
aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 79, salvo motivate ragioni di
particolare urgenza che non consentono all'amministrazione di
attendere il decorso del predetto termine. La deroga di cui al
periodo precedente non si applica ai contratti relativi a
infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi, di cui alla
parte II, titolo III, capo IV.
11. Il contratto e' sottoposto alla condizione sospensiva
dell'esito positivo dell'eventuale approvazione e degli altri
controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti o
degli enti aggiudicatori.
12. L'esecuzione del contratto puo' avere inizio solo dopo che lo
stesso e' divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la
stazione appaltante o l'ente aggiudicatore ne chieda l'esecuzione
anticipata, nei modi e alle condizioni previste dal regolamento.
13. Il contratto e' stipulato mediante atto pubblico notarile, o mediante forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice, ovvero mediante scrittura privata, nonche' in forma elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante.
(*) N.d.R.: periodo aggiunto dall'art. 2, c. 1, lett. e), n. 1) del D.Lgs. n. 113 del 31 luglio 2007, pubblicato nella G.U. n. 176 del 31-7-2007
(**) N.d.R.: periodo aggiunto dall'art. 2, c. 1, lett. e), n. 2) del D.Lgs. n. 113 del 31 luglio 2007, pubblicato nella G.U. n. 176 del 31-7-2007
Art. 12.
Controlli sugli atti delle procedure di affidamento
(art. 3, co. 1, lett. g), e co. 2, legge n. 20/1994; art. 7,
co. 15, legge n. 109/1994)
1. L'aggiudicazione provvisoria e' soggetta ad approvazione
dell'organo competente secondo l'ordinamento delle amministrazioni
aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, ovvero degli altri
soggetti aggiudicatori, nel rispetto dei termini previsti dai singoli
ordinamenti, decorrenti dal ricevimento dell'aggiudicazione
provvisoria da parte dell'organo competente. In mancanza, il termine
e' pari a trenta giorni. Il termine e' interrotto dalla richiesta di
chiarimenti o documenti, e inizia nuovamente a decorrere da quando i
chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorsi i
termini previsti dai singoli ordinamenti o, in mancanza, quello di
trenta giorni, l'aggiudicazione si intende approvata.
2. Il contratto stipulato e' soggetto all'eventuale approvazione dell'organo competente secondo l'ordinamento delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, ovvero degli altri soggetti aggiudicatori, nel rispetto dei termini previsti dai singoli ordinamenti, decorrenti dal ricevimento del contratto da parte dell'organo competente. In mancanza, il termine e' pari a trenta giorni. Il termine e' interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti, e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorsi i termini previsti dai singoli ordinamenti o, in mancanza, quello di trenta giorni, il contratto si intende approvato.
3. L'approvazione del contratto di cui al comma 2 e' sottoposta agli eventuali controlli previsti dagli ordinamenti delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti aggiudicatori, o degli altri soggetti aggiudicatori, nel rispetto dei termini previsti dai singoli ordinamenti, decorrenti dal ricevimento del contratto approvato da parte dell'organo di controllo. In mancanza, il termine e' pari a trenta giorni. Il termine puo' essere interrotto, per non piu' di due volte, dalla richiesta di chiarimenti o documenti, e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. L'organo di controllo si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento dei chiarimenti. Decorsi i termini previsti dai singoli ordinamenti o, in mancanza, quello di trenta giorni, il contratto diventa efficace.
4. Restano ferme le norme vigenti che contemplano controlli sui
contratti pubblici al fine di prevenzione di illeciti penali.
Art. 13.
Accesso agli atti e divieti di divulgazione
(art. 6 direttiva 2004/18; art. 13, direttiva 2004/17, art. 22, legge
n. 109/1994; art. 10, d.P.R. n. 554/1999; legge n. 241/1990)
1. Salvo quanto espressamente previsto nel presente codice, il
diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di
esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le
offerte, e' disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e
successive modificazioni.
2. Fatta salva la disciplina prevista dal presente codice per gli
appalti segretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di
sicurezza, il diritto di accesso e' differito:
a) nelle procedure aperte, in relazione all'elenco dei soggetti
che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la
presentazione delle medesime;
b) nelle procedure ristrette e negoziate, e in ogni ipotesi di
gara informale, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto
richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse, e in
relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a
presentare offerte e all'elenco dei soggetti che hanno presentato
offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle
offerte medesime; ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata
respinta, e' consentito l'accesso all'elenco dei soggetti che hanno
fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse,
dopo la comunicazione ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti,
dei nominativi dei candidati da invitare;
c) in relazione alle offerte, fino all'approvazione
dell'aggiudicazione.
3. Gli atti di cui al comma 2, fino ai termini ivi previsti, non
possono essere comunicati a terzi o resi in qualsiasi altro modo
noti.
4. L'inosservanza del comma 2 e del comma 3 comporta per i pubblici
ufficiali o per gli incaricati di pubblici servizi l'applicazione
dell'articolo 326 del codice penale.
5. Fatta salva la disciplina prevista dal presente codice per gli
appalti segretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di
sicurezza, sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di
divulgazione in relazione:
a) alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle
offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano,
secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti
tecnici o commerciali;
b) a eventuali ulteriori aspetti riservati delle offerte, da
individuarsi in sede di regolamento;
c) ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti
all'applicazione del presente codice, per la soluzione di liti,
potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici;
d) alle relazioni riservate del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto.
6. In relazione all'ipotesi di cui al comma 5, lettere a) e b), e'
comunque consentito l'accesso al concorrente che lo chieda in vista
della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla
procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene
formulata la richiesta di accesso.
7. Limitatamente ai contratti nei settori speciali soggetti alla
disciplina della parte III, all'atto della trasmissione delle
specifiche tecniche agli operatori economici interessati, della
qualificazione e della selezione degli operatori economici e
dell'affidamento dei contratti, gli enti aggiudicatori possono
imporre requisiti per tutelare la riservatezza delle informazioni che
trasmettono.
Note all'art. 13:
- Per la legge 7 agosto 1990, n. 241, si veda nelle
note all'art. 2.
- L'art. 326 del codice penale cosi' recita:
«Art. 326 (Rivelazione ed utilizzazione di segreti di
ufficio). - Il pubblico ufficiale o la persona incaricata
di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti
alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua
qualita', rivela notizie di ufficio, le quali debbano
rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la
conoscenza, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre
anni.».
Se l'agevolazione e' soltanto colposa, si applica la
reclusione fino a un anno.
Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un
pubblico servizio, che, per procurare a se o ad altri un
indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente
di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete,
e' punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il
fatto e' commesso al fine di procurare a se o ad altri un
ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri
un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino
a due anni.».
Art. 14.
Contratti misti
(art. 1, direttiva 2004/18; art. 1, direttiva 2004/17; art. 2, co. 1,
legge n. 109/1994, come modificato dall'art. 24, legge n. 62/2005;
art. 3, commi 3 e 4, d.lgs. n. 157/1995; art. 3, d.lgs. n.
30/2004)
1. I contratti misti sono contratti pubblici aventi per oggetto:
lavori e forniture; lavori e servizi; lavori, servizi e forniture;
servizi e forniture.
2. I contratti misti sono considerati appalti pubblici di lavori, o
di servizi, o di forniture, o concessioni di lavori, secondo le
disposizioni che seguono:
a) un contratto pubblico avente per oggetto la fornitura di
prodotti e, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di
installazione e' considerato un «appalto pubblico di forniture»;
b) un contratto pubblico avente per oggetto prodotti e servizi di
cui all'allegato II e' considerato un «appalto pubblico di servizi»
quando il valore dei servizi supera quello dei prodotti oggetto
dell'appalto;
c) un contratto pubblico avente per oggetto dei servizi di cui
all'allegato II e che preveda attivita' ai sensi dell'allegato I solo
a titolo accessorio rispetto all'oggetto principale del contratto e'
considerato un «appalto pubblico di servizi»;
3. Ai fini dell'applicazione del comma 2, l'oggetto principale del contratto e' costituito dai lavori se l'importo dei lavori assume rilievo superiore al cinquanta per cento, salvo che, secondo le caratteristiche specifiche dell'appalto, i lavori abbiano carattere meramente accessorio rispetto ai servizi o alle forniture, che costituiscano l'oggetto principale del contratto.
4. L'affidamento di un contratto misto secondo il presente articolo non deve avere come conseguenza di limitare o escludere l'applicazione delle pertinenti norme comunitarie relative all'aggiudicazione di lavori, servizi o forniture, anche se non costituiscono l'oggetto principale del contratto, ovvero di limitare o distorcere la concorrenza.
Art. 15.
Qualificazione nei contratti misti
(art. 8, co. 11-septies, legge n. 109/1994)
1. L'operatore economico che concorre alla procedura di affidamento
di un contratto misto, deve possedere i requisiti di qualificazione e
capacita' prescritti dal presente codice per ciascuna prestazione di
lavori, servizi, forniture prevista dal contratto.
Titolo II
CONTRATTI ESCLUSI IN TUTTO O IN PARTE
DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CODICE
Art. 16.
Contratti relativi alla produzione e al commercio
di armi, munizioni e materiale bellico
(art. 10, direttiva 2004/18; art. 4 d.lgs. n. 358/1992)
1. Nel rispetto dell'articolo 296 del Trattato che istituisce la
Comunita' europea, sono sottratti all'applicazione del presente
codice i contratti, nel settore della difesa, relativi alla
produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico, di
cui all'elenco deliberato dal Consiglio della Comunita' europea, che
siano destinati a fini specificamente militari.
2. Restano ferme le disposizioni vigenti, anche derivanti da
accordi internazionali, o da regolamenti del Ministero della difesa.
Note all'art. 16:
- L'art. 296 del Trattato che istituisce la Comunita'
europea, cosi' recita;
«Art. 296 (ex art. 223). - 1. Le disposizioni del
presente trattato non ostano alle norme seguenti:
a) nessuno Stato membro e' tenuto a fornire
informazioni la cui divulgazione sia dallo stesso
considerata contraria agli interessi essenziali della
propria sicurezza;
b) ogni Stato membro puo' adottare le misure che
ritenga necessarie alla tutela degli interessi essenziali
della propria sicurezza e che si riferiscano alla
produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale
bellico; tali misure non devono alterare le condizioni di
concorrenza nel mercato comune per quanto riguarda i
prodotti che non siano destinati a fini specificamente
militari.
2. Il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta
della Commissione, puo' apportare modificazioni all'elenco,
stabilito il 15 aprile 1958, dei prodotti cui si applicano
le disposizioni del paragrafo 1, lettera b).».
Art. 17.
Contratti segretati o che esigono
particolari misure di sicurezza
(artt. 14 e 57, direttiva 2004/18; art. 21, direttiva 2004/17; art.
4, d.lgs. n. 358/1992; art. 33, legge n. 109/1994; art. 82, decreto
del Presidente della Repubblica n. 554/1999; art. 5, d.lgs. n.
157/1995; art. 8, d.lgs. n. 158/1995; art. 122, d.P.R. n. 170/2005;
art. 24, co. 6, legge n. 109/1994, art. 24, co. 7, legge n. 289/2002)
1. Le opere, i servizi e le forniture destinati ad attivita' della
Banca d'Italia, delle forze armate o dei corpi di polizia per la
difesa della Nazione o per i compiti di istituto nonchè dell'amministrazione
della giustizia (*), o ad attivita'
degli enti aggiudicatori di cui alla parte III, nei casi in cui sono
richieste misure speciali di sicurezza o di segretezza in conformita'
a disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti o
quando lo esiga la protezione degli interessi essenziali della
sicurezza dello Stato, possono essere eseguiti in deroga alle
disposizioni relative alla pubblicita' delle procedure di affidamento
dei contratti pubblici, nel rispetto delle previsioni del presente
articolo.
2. Le amministrazioni e gli enti usuari dichiarano con
provvedimento motivato, le opere, servizi e forniture da considerarsi
«segreti» ai sensi del regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161 e della
legge 24 ottobre 1977, n. 801 o di altre norme vigenti, oppure
«eseguibili con speciali misure di sicurezza».
3. I contratti sono eseguiti da operatori economici in possesso,
oltre che dei requisiti previsti dal presente codice,
dell'abilitazione di sicurezza.
4. L'affidamento dei contratti dichiarati segreti o eseguibili con speciali misure di sicurezza avviene previo esperimento di gara informale a cui sono invitati almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all'oggetto del contratto e sempre che la negoziazione con piu' di un operatore economico sia compatibile con le esigenze di segretezza.
5. L'operatore economico invitato puo' richiedere di essere autorizzato a presentare offerta quale mandatario di un raggruppamento temporaneo, del quale deve indicare i componenti. La stazione appaltante o l'ente aggiudicatore entro i successivi dieci giorni e' tenuto a pronunziarsi sull'istanza; la mancata risposta nel termine equivale a diniego di autorizzazione.
6. Gli incaricati della progettazione, della direzione dell'esecuzione e del collaudo, qualora esterni all'amministrazione, devono essere in possesso dell'abilitazione di sicurezza.
7. I contratti di cui al presente articolo posti in essere da amministrazioni statali sono sottoposti esclusivamente al controllo successivo della Corte dei conti, la quale si pronuncia altresi' sulla regolarita', sulla correttezza e sull'efficacia della gestione. Dell'attivita' di cui al presente comma e' dato conto entro il 30 giugno di ciascun anno in una relazione al Parlamento.
8. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente
codice, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Comitato interministeriale per i servizi di informazione
e sicurezza, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
sentito il Consiglio di Stato che si pronuncia entro quarantacinque
giorni dalla richiesta, e' adottato apposito regolamento, nel
rispetto delle previsioni del presente articolo, per l'acquisizione
di beni, servizi, lavori e opere in economia ovvero a trattativa
privata, da parte degli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6,
della legge 24 ottobre 1977, n. 801.
(*) N.d.R.: Periodo aggiunto dall'art. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 113 del 31 luglio 2007, pubblicato nella G.U. n. 176 del 31-7-2007
Note all'art. 17:
- Il regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161, reca:
«Norme relative al segreto militare».
- Si riporta il testo degli articoli 3, 4, e 6 della
legge 24 ottobre 1977, n, 801, recante: «Istituzione e
ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza
e disciplina del segreto di Stato»:
«Art. 3. - E' istituito, alla diretta dipendenza del
Presidente del Consiglio dei Ministri, il Comitato
esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza
(CESIS).
E' compito del Comitato fornire al Presidente del
Consiglio dei Ministri, ai fini del concreto espletamento
delle funzioni a lui attribuite dall'art. 1, tutti gli
elementi necessari per il coordinamento dell'attivita' dei
Servizi previsti dai successivi articoli 4 e 6; l'analisi
degli elementi comunicati dai suddetti Servizi;
l'elaborazione delle relative situazioni. E' altresi'
compito del Comitato il coordinamento dei rapporti con i
servizi di informazione e di sicurezza degli altri Stati.
Il Comitato e' presieduto dal Presidente del Consiglio
dei Ministri o, per sua delega, da un Sottosegretario di
Stato.
La segreteria generale del Comitato e' affidata ad un
funzionario dell'amministrazione dello Stato avente la
qualifica di dirigente generale, la cui nomina e revoca
spettano al Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito
il Comitato interministeriale di cui all'art. 2.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri determina la composizione del Comitato, di cui dovranno essere chiamati a far parte i direttori dei Servizi di cui ai successivi articoli 4 e 6, e istituisce gli uffici strettamente necessari per lo svolgimento della sua attivita'.».
«Art. 4. - E' istituito il Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI). Esso assolve a tutti i compiti informativi e di sicurezza per la difesa sul piano militare dell'indipendenza e della integrita' dello Stato da ogni pericolo, minaccia o aggressione. Il SISMI svolge inoltre ai fini suddetti compiti di controspionaggio.
Il Ministro per la difesa, dal quale il Servizio dipende, ne stabilisce l'ordinamento e ne cura l'attivita' sulla base delle direttive e delle disposizioni del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 1.
Il direttore del Servizio e gli altri funzionari
indicati nelle disposizioni sull'ordinamento sono nominati
dal Ministro per la difesa, su parere conforme del Comitato
interministeriale di cui all'art. 2.
Il SISMI e' tenuto a comunicare al Ministro per la
difesa e al Comitato di cui all'art. 3 tutte le
informazioni ricevute o comunque in suo possesso, le
analisi e le situazioni elaborate, le operazioni compiute e
tutto cio' che attiene alla sua attivita'.».
«Art. 6. - E' istituito il Servizio per le informazioni
e la sicurezza democratica (SISDE). Esso assolve a tutti i
compiti informativi e di sicurezza per la difesa dello
Stato democratico e delle istituzioni poste dalla
Costituzione a suo fondamento contro chiunque vi attenti e
contro ogni forma di eversione.
Il Ministro per l'interno, dal quale il Servizio
dipende, ne stabilisce l'ordinamento e ne cura l'attivita'
sulla base delle direttive e delle disposizioni del
Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 1.
Il direttore del Servizio e gli altri funzionari
indicati nelle disposizioni sull'ordinamento sono nominati
dal Ministro per l'interno, su parere conforme del Comitato
interministeriale di cui all'art. 2.
Il SISDE e' tenuto a comunicare al Ministro per
l'interno e al Comitato di cui all'art. 3 tutte le
informazioni ricevute o comunque in suo possesso, le
analisi e le situazioni elaborate, le operazioni compiute e
tutto cio' che attiene alla sua attivita'.».
Art. 18.
Contratti aggiudicati in base a norme internazionali
(artt. 15 e 57, direttiva 2004/18; art. 22, direttiva 2004/17; art.
4, d.lgs. n. 358/1992; art. 5, d.lgs. n. 157/1995; art. 8, d.lgs. n.
158/1995)
1. Il presente codice non si applica ai contratti pubblici
disciplinati da norme procedurali differenti e aggiudicati in base:
a) ad un accordo internazionale, concluso in conformita' del trattato, tra l'Italia e uno o piu' Paesi terzi e riguardante forniture o lavori destinati alla realizzazione o allo sfruttamento congiunti di un'opera da parte degli Stati firmatari o concernente servizi destinati alla realizzazione comune o alla gestione comune di un progetto da parte degli Stati firmatari; ogni accordo e' comunicato a cura del Ministero degli affari esteri alla Commissione, che puo' consultare il comitato consultivo per gli appalti pubblici di cui all'articolo 77 della direttiva 2004/18 del 31 marzo 2004 e di cui all'articolo 68 della direttiva 2004/17;
b) ad un accordo internazionale concluso in relazione alla
presenza di truppe di stanza e concernente imprese dello Stato
italiano o di un Paese terzo;
c) alla particolare procedura di un'organizzazione
internazionale.
Nota all'art. 18:
- Per le direttive 2004/18/CE e 2004/17/CE, si veda
nelle note alle premesse.
Art. 19.
Contratti di servizi esclusi
(artt. 16 e 18, direttiva 2004/18; artt. 24 e 25, direttiva 2004/17;
art. 5, d.lgs. n. 157/1995; art. 8, d.lgs. n. 158/1995).
1. Il presente codice non si applica ai contratti pubblici:
a) aventi per oggetto l'acquisto o la locazione, quali che siano
le relative modalita' finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o
altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni; tuttavia, i
contratti di servizi finanziari conclusi anteriormente,
contestualmente o successivamente al contratto di acquisto o di
locazione rientrano, a prescindere dalla loro forma, nel campo di
applicazione del presente codice;
b) aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o
coproduzione di programmi destinati alla trasmissione da parte di
emittenti radiotelevisive e appalti concernenti il tempo di
trasmissione;
c) concernenti i servizi d'arbitrato e di conciliazione;
d) concernenti servizi finanziari relativi all'emissione,
all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri
strumenti finanziari, in particolare le operazioni di
approvvigionamento in denaro o capitale delle stazioni appaltanti,
nonche' i servizi forniti dalla Banca d'Italia;
e) concernenti contratti di lavoro;
f) concernenti servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli i
cui risultati appartengono esclusivamente alla stazione appaltante,
perche' li usi nell'esercizio della sua attivita', a condizione che
la prestazione del servizio sia interamente retribuita da tale
amministrazione.
2. Il presente codice non si applica agli appalti pubblici di
servizi aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente
aggiudicatore ad un'altra amministrazione aggiudicatrice o ad
un'associazione o consorzio di amministrazioni aggiudicatrici, in
base ad un diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virtu' di
disposizioni legislative, regolamentari o amministrative pubblicate,
purche' tali disposizioni siano compatibili con il trattato.
Art. 20.
Appalti di servizi elencati nell'allegato II B
(art. 20 e 21 direttiva 2004/18; artt. 31 e 32 direttiva 2004/17;
art. 3, co. 2, d.lgs. n. 157/1995; art. 7, co. 3, d.lgs. n. 158/1995)
1. L'aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto i servizi
elencati nell'allegato II B e' disciplinata esclusivamente
dall'articolo 68 (specifiche tecniche), dall'articolo 65 (avviso sui
risultati della procedura di affidamento), dall'articolo 225 (avvisi
relativi agli appalti aggiudicati).
2. Gli appalti di servizi elencati nell'allegato II A sono soggetti
alle disposizioni del presente codice.
Art. 21.
Appalti aventi ad oggetto sia servizi elencati
nell'allegato II A sia servizi elencati nell'allegato II B
(art. 22, direttiva 2004/18; art. 33, direttiva 2004/17; art. 3, co.
2, d.lgs. n. 157/1995; art. 7, co. 3, d.lgs. n. 158/1995)
1. Gli appalti aventi per oggetto sia servizi elencati
nell'allegato II A che servizi elencati nell'allegato II B sono
aggiudicati conformemente all'articolo che precede se il valore dei
servizi elencati nell'allegato II B sia superiore al valore dei
servizi elencati nell'allegato II A.
Art. 22.
Contratti esclusi nel settore delle telecomunicazioni
(artt. 13 e 57, direttiva 2004/18)
1. Il presente codice non si applica ai contratti pubblici
principalmente finalizzati a permettere alle amministrazioni
aggiudicatrici la messa a disposizione o la gestione di reti
pubbliche di telecomunicazioni o la prestazione al pubblico di uno o
piu' servizi di telecomunicazioni.
Art. 23.
Contratti relativi a servizi al pubblico di autotrasporto mediante autobus
(art. 12, direttiva 2004/18; art. 5.2, direttiva 2004/17)
1. Il presente codice non si applica agli appalti delle stazioni
appaltanti relativi alla prestazione di un servizio al pubblico di
autotrasporto mediante autobus, gia' esclusi dal campo di
applicazione della direttiva 93/38/CEE in virtu' dell'articolo 2,
paragrafo 4, della stessa.
Art. 24.
Appalti aggiudicati a scopo di rivendita
o di locazione a terzi
(art. 12, direttiva 2004/18; art. 19, direttiva 2004/17; art. 4,
lettera b), d.lgs. n. 358/1992; art. 8, co. 1, lettera b), d. lgs. n.
158/1995)
1. Il presente codice non si applica agli appalti aggiudicati a
scopo di rivendita o di locazione a terzi, quando la stazione
appaltante non gode di alcun diritto speciale o esclusivo per la
vendita o la locazione dell'oggetto di tali appalti e quando altri
enti possono liberamente venderlo o darlo in locazione alle stesse
condizioni.
2. Le stazioni appaltanti comunicano alla Commissione, su sua
richiesta, tutte le categorie di prodotti o attivita' che considerano
escluse in virtu' del comma 1, entro il termine stabilito dalla
Commissione medesima. Nelle comunicazioni possono indicare quali
informazioni hanno carattere commerciale sensibile.
Art. 25.
Appalti aggiudicati per l'acquisto di acqua e per la fornitura di
energia o di combustibili destinati alla produzione di energia.
(art. 12, direttiva 2004/18; art. 26, direttiva 2004/17; art. 8, co. 1, lettera f), d.lgs. n. 158/1995)
1. Il presente codice non si applica:
a) agli appalti per l'acquisto di acqua, se aggiudicati da
amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori che esercitano le
attivita' di cui all'articolo 209, comma 1 (acqua);
b) agli appalti per la fornitura di energia o di combustibili
destinati alla produzione di energia, se aggiudicati da
amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori che esercitano
un'attivita' di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 208 (gas, energia
termica ed elettricita) e all'articolo 212 (prospezione ed estrazione
di petrolio, gas, carbone e altri combustibili solidi).
Art. 26.
Contratti di sponsorizzazione
(art. 2, co. 6, legge n. 109/1994; art. 43, legge n. 449/1997; art.
119, d.lgs. n. 267/2000; art. 2, d.lgs. n. 30/2004)
1. Ai contratti di sponsorizzazione e ai contratti a questi
assimilabili, di cui siano parte un'amministrazione aggiudicatrice o
altro ente aggiudicatore e uno sponsor che non sia un'amministrazione
aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore, aventi ad oggetto i lavori
di cui all'allegato I, nonche' gli interventi di restauro e
manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni
architettonici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42, ovvero i servizi di cui all'allegato II,
ovvero le forniture disciplinate dal presente codice, quando i
lavori, i servizi, le forniture sono acquisiti o realizzati a cura e
a spese dello sponsor, si applicano i principi del Trattato per la
scelta dello sponsor nonche' le disposizioni in materia di requisiti
di qualificazione(*) dei progettisti e degli esecutori del contratto.
2. L'amministrazione aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore beneficiario delle opere, dei lavori, dei servizi, delle forniture, impartisce le prescrizioni opportune in ordine alla progettazione, nonche' alla direzione ed esecuzione del contratto.
(*) N.d.R.: L'originario termine
"soggettivi" è stato così sostituito dal D.Lgs. n. 6 del 26 gennaio 2007,
pubblicato nella G.U. n. 25 del 31 gennaio 2007
Nota all'art. 26:
- Per il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
vedi note all'art. 7.
Art. 27.
Principi relativi ai contratti esclusi
1. L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori,
servizi forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'applicazione
del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di
economicita', efficacia, imparzialita', parita' di trattamento,
trasparenza, proporzionalita'. L'affidamento deve essere preceduto da
invito ad almeno cinque concorrenti, se compatibile con l'oggetto del
contratto.
2. Si applica altresi' l'articolo 2, commi 2, 3 e 4.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici stabiliscono se e' ammesso o
meno il subappalto, e, in caso affermativo, le relative condizioni di
ammissibilita'. Se le amministrazioni aggiudicatrici consentono il
subappalto, si applica l'articolo 118.
Parte II
CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI
SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI ORDINARI
Titolo I
CONTRATTI DI RILEVANZA COMUNITARIA
Art. 28.
Importi delle soglie dei contratti pubblici
di rilevanza comunitaria
(artt. 7, 8, 56, 78, direttiva 2004/18; regolamento CE n. 1874/2004;
regolamento CE n. 2083/2005)
1. Fatto salvo quanto previsto per gli appalti di forniture del
Ministero della difesa dall'articolo 196, per i contratti pubblici di
rilevanza comunitaria il valore stimato al netto dell'imposta sul
valore aggiunto (i.v.a.) e' pari o superiore alle soglie seguenti:
a) 137.000 euro, per gli appalti pubblici di forniture e di
servizi diversi da quelli di cui alla lettera b.2), aggiudicati dalle
amministrazioni aggiudicatrici che sono autorita' governative
centrali indicate nell'allegato IV;
b) 211.000 euro,
b.1) per gli appalti pubblici di forniture e di servizi
aggiudicati da stazioni appaltanti diverse da quelle indicate
nell'allegato IV;
b.2) per gli appalti pubblici di servizi, aggiudicati da una
qualsivoglia stazione appaltante, aventi per oggetto servizi della
categoria 8 dell'allegato II A, servizi di telecomunicazioni della
categoria 5 dell'allegato II A, le cui voci nel CPV corrispondono ai
numeri di riferimento CPC 7524, 7525 e 7526, servizi elencati
nell'allegato II B;
c) 5.278.000 euro per gli appalti di lavori pubblici e per le
concessioni di lavori pubblici.
Art. 29.
Metodi di calcolo
del valore stimato dei contratti pubblici
(artt. 9 e 56, direttiva 2004/18; art. 17, direttiva 2004/17; art. 2,
d.lgs. n. 358/1992; art. 4, d.lgs. n. 157/1995; art. 9, d.lgs. n.
158/1995)
1. Il calcolo del valore stimato degli appalti pubblici e delle
concessioni di lavori o servizi pubblici e' basato sull'importo
totale pagabile al netto dell'IVA, valutato dalle stazioni
appaltanti. Questo calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato,
ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto.
2. Quando le stazioni appaltanti prevedono premi o pagamenti per i
candidati o gli offerenti, ne tengono conto nel calcolo del valore
stimato dell'appalto.
3. La stima deve essere valida al momento dell'invio del bando di
gara, quale previsto all'articolo 66, comma 1, o, nei casi in cui
siffatto bando non e' richiesto, al momento in cui la stazione
appaltante avvia la procedura di affidamento del contratto.
4. Nessun progetto d'opera ne' alcun progetto di acquisto volto ad ottenere un certo quantitativo di forniture o di servizi puo' essere frazionato al fine di escluderlo dall'osservanza delle norme che troverebbero applicazione se il frazionamento non vi fosse stato.
5. Per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni di
lavori pubblici il calcolo del valore stimato tiene conto
dell'importo dei lavori stessi nonche' del valore complessivo stimato
delle forniture e dei servizi necessari all'esecuzione dei lavori,
messe a disposizione dell'imprenditore da parte delle stazioni
appaltanti.
6. Il valore delle forniture o dei servizi non necessari
all'esecuzione di uno specifico appalto di lavori non puo' essere
aggiunto al valore dell'appalto di lavori in modo da sottrarre
l'acquisto di tali forniture o servizi dall'applicazione delle
disposizioni specifiche contenute nel presente codice.
7. Per i contratti relativi a lavori, opere, servizi:
a) quando un'opera prevista o un progetto di acquisto di servizi
puo' dare luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti
distinti, e' computato il valore complessivo stimato della totalita'
di tali lotti;
b) quando il valore cumulato dei lotti e' pari o superiore alle
soglie di cui all'articolo 28, le norme dettate per i contratti di
rilevanza comunitaria si applicano all'aggiudicazione di ciascun
lotto;
c) le stazioni appaltanti possono tuttavia derogare a tale
applicazione per i lotti il cui valore stimato al netto dell'IVA sia
inferiore a 80.000 euro per i servizi o a un milione di euro per i
lavori, purche' il valore cumulato di tali lotti non superi il 20%
del valore complessivo di tutti i lotti.
8. Per gli appalti di forniture:
a) quando un progetto volto ad ottenere forniture omogenee puo'
dar luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti
separati, per l'applicazione delle soglie previste per i contratti di
rilevanza comunitaria si tiene conto del valore stimato della
totalita' di tali lotti;
b) quando il valore cumulato dei lotti e' pari o superiore alle
soglie di cui all'articolo 28, le norme dettate per i contratti di
rilevanza comunitaria si applicano all'aggiudicazione di ciascun
lotto;
c) le stazioni appaltanti possono tuttavia derogare a tale
applicazione per i lotti il cui valore stimato al netto dell'IVA sia
inferiore a 80.000 euro e purche' il valore cumulato di tali lotti
non superi il 20% del valore complessivo della totalita' dei lotti.
9. Per gli appalti pubblici di forniture aventi per oggetto la
locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto di
prodotti, il valore da assumere come base per il calcolo del valore
stimato dell'appalto e' il seguente:
a) se trattasi di appalto pubblico di durata determinata pari o
inferiore a dodici mesi, il valore complessivo stimato per la durata
dell'appalto o, se la durata supera i dodici mesi, il valore
complessivo, ivi compreso l'importo stimato del valore residuo;
b) se trattasi di appalto pubblico di durata indeterminata o che
non puo' essere definita, il valore mensile moltiplicato per
quarantotto.
10. Se gli appalti pubblici di forniture o di servizi presentano
carattere di regolarita' o sono destinati ad essere rinnovati entro
un determinato periodo, e' assunto come base per il calcolo del
valore stimato dell'appalto:
a) il valore reale complessivo dei contratti analoghi
successivamente conclusi nel corso dei dodici mesi precedenti o
dell'esercizio precedente, rettificato, se possibile, al fine di
tener conto dei cambiamenti in termini di quantita' o di valore che
potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto
iniziale; oppure
b) il valore stimato complessivo dei contratti successivi
conclusi nel corso dei dodici mesi successivi alla prima consegna o
nel corso dell'esercizio se questo e' superiore a dodici mesi.
11. La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un
appalto pubblico non puo' essere fatta con l'intenzione di escluderlo
dal campo di applicazione delle norme dettate per gli appalti di
rilevanza comunitaria.
12. Per gli appalti pubblici di servizi il valore da assumere come
base di calcolo del valore stimato dell'appalto e', a seconda dei
casi, il seguente:
a) per i tipi di servizi seguenti:
a.1) servizi assicurativi: il premio da pagare e altre forme di
remunerazione;
a.2) servizi bancari e altri servizi finanziari: gli onorari, le
commissioni, gli interessi e altre forme di remunerazione;
a.3) appalti riguardanti la progettazione: gli onorari, le
commissioni da pagare e altre forme di remunerazione;
b) per gli appalti di servizi che non fissano un prezzo
complessivo:
b.1) se trattasi di appalti di durata determinata pari o
inferiore a quarantotto mesi, il valore complessivo stimato per
l'intera loro durata;
b.2) se trattasi di appalti di durata indeterminata o superiore a
quarantotto mesi, il valore mensile moltiplicato per quarantotto.
13. Per gli accordi quadro e per i sistemi dinamici di
acquisizione, il valore da prendere in considerazione e' il valore
massimo stimato al netto dell'IVA del complesso degli appalti
previsti durante l'intera durata degli accordi quadro o del sistema
dinamico di acquisizione.
14. Il calcolo del valore stimato di un appalto misto di servizi e
forniture si fonda sul valore totale dei servizi e delle forniture,
prescindendo dalle rispettive quote. Tale calcolo comprende il valore
delle operazioni di posa e di installazione.
Art. 30.
Concessione di servizi
(artt. 3 e 17, direttiva 2004/18; art. 3, co. 8
legge n. 415/1998)
1. Salvo quanto disposto nel presente articolo, le disposizioni del
codice non si applicano alle concessioni di servizi.
2. Nella concessione di servizi la controprestazione a favore del
concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire
funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio. Il soggetto
concedente stabilisce in sede di gara anche un prezzo, qualora al
concessionario venga imposto di praticare nei confronti degli utenti
prezzi inferiori a quelli corrispondenti alla somma del costo del
servizio e dell'ordinario utile di impresa, ovvero qualora sia
necessario assicurare al concessionario il perseguimento
dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della
connessa gestione in relazione alla qualita' del servizio da
prestare.
3. La scelta del concessionario deve avvenire nel rispetto dei
principi desumibili dal Trattato e dei principi generali relativi ai
contratti pubblici e, in particolare, dei principi di trasparenza,
adeguata pubblicita', non discriminazione, parita' di trattamento,
mutuo riconoscimento, proporzionalita', previa gara informale a cui
sono invitati almeno cinque concorrenti, se sussistono in tale numero
soggetti qualificati in relazione all'oggetto della concessione, e
con predeterminazione dei criteri selettivi.
4. Sono fatte salve discipline specifiche che prevedono forme piu'
ampie di tutela della concorrenza.
5. Restano ferme, purche' conformi ai principi dell'ordinamento
comunitario le discipline specifiche che prevedono, in luogo delle
concessione di servizi a terzi, l'affidamento di servizi a soggetti
che sono a loro volta amministrazioni aggiudicatrici.
6. Se un'amministrazione aggiudicatrice concede ad un soggetto che non e' un'amministrazione aggiudicatrice diritti speciali o esclusivi di esercitare un'attivita' di servizio pubblico, l'atto di concessione prevede che, per gli appalti di forniture conclusi con terzi nell'ambito di tale attivita', detto soggetto rispetti il principio di non discriminazione in base alla nazionalita'.
7. Si applicano le disposizioni della parte IV. Si applica,
inoltre, in quanto compatibile l'articolo 143, comma 7.
Art. 31.
Contratti nei settori del gas, energia termica, elettricita', acqua,
trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica.
(artt. 12 e 57, direttiva 2004/18)
1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 32 (Amministrazioni
aggiudicatrici e altri soggetti aggiudicatori), le disposizioni
contenute nella parte II non si applicano ai contratti di cui alla
parte III (settori del gas, energia termica, elettricita', acqua,
trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica), che le
stazioni appaltanti che esercitano una o piu' delle attivita' di cui
agli articoli da 208 a 214 aggiudicano per tali attivita'.
Art. 32.
Amministrazioni aggiudicatrici
e altri soggetti aggiudicatori
(artt. 1 e 8, direttiva 2004/18; art. 2, legge n. 109/1994; art. 1,
d.lgs. n. 358/1992; artt. 2 e 3, co. 5, d.lgs. n. 157/1995)
1. Salvo quanto dispongono il comma 2 e il comma 3, le norme del
presente titolo, nonche' quelle della parte I, IV e V, si applicano
in relazione ai seguenti contratti, di importo pari o superiore alle
soglie di cui all'articolo 28:
a) lavori, servizi, forniture, affidati dalle amministrazioni
aggiudicatrici;
b) appalti di lavori pubblici affidati dai concessionari di
lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici, nei
limiti stabiliti dall'articolo 142;
c) lavori, servizi, forniture affidati dalle societa' con
capitale pubblico, anche non maggioritario, che non sono organismi di
diritto pubblico, che hanno ad oggetto della loro attivita' la
realizzazione di lavori o opere, ovvero la produzione di beni o
servizi, non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di
libera concorrenza, ivi comprese le societa' di cui agli
articoli 113, 113-bis, 115 e 116 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali;
d) lavori, affidati da soggetti privati, di cui all'allegato I,
nonche' lavori di edilizia relativi ad ospedali, impianti sportivi,
ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari,
edifici destinati a funzioni pubbliche amministrative, di importo
superiore a un milione di euro, per la cui realizzazione sia
previsto, da parte dei soggetti di cui alla lettera a), un contributo
diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale che,
attualizzato, superi il 50 per cento dell'importo dei lavori;
e) appalti di servizi, affidati da soggetti privati,
relativamente ai servizi il cui valore stimato, al netto dell'i.v.a.,
sia pari o superiore a 211.000 euro, allorche' tali appalti sono
connessi ad un appalto di lavori di cui alla lettera d) del presente
comma, e per i quali sia previsto, da parte dei soggetti di cui alla
lettera a), un contributo diretto e specifico, in conto interessi o
in conto capitale che, attualizzato, superi il 50 per cento
dell'importo dei servizi;
f) lavori pubblici affidati dai concessionari di servizi, quando
essi sono strettamente strumentali alla gestione del servizio e le
opere pubbliche diventano di proprieta' dell'amministrazione
aggiudicatrice;
g) lavori pubblici da realizzarsi da parte dei soggetti privati,
titolari di permesso di costruire, che assumono in via diretta
l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o
parziale del contribuito previsto per il rilascio del permesso, ai
sensi dell'articolo 16, comma 2, decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e dell'articolo 28, comma 5 della
legge 17 agosto 1942, n. 1150. L'amministrazione che rilascia il
permesso di costruire puo' prevedere che, in relazione alla
realizzazione delle opere di urbanizzazione, il titolare del permesso
di costruire assuma la veste di promotore, presentando
all'amministrazione medesima, entro novanta giorni dal rilascio del
permesso di costruire, la progettazione preliminare delle opere.
All'esito della gara bandita ed effettuata dall'amministrazione che rilascia
il permesso di costruire sulla base
della progettazione presentata dal promotore(*), il promotore puo' esercitare, purche'
espressamente previsto nel bando di gara, diritto di prelazione nei confronti
dell'aggiudicatario, entro quindici giorni dalla aggiudicazione, corrispondendo
all'aggiudicatario il 3% del valore dell'appalto aggiudicato. Il promotore
deve avere i requisiti di qualificazione previsti dall'articolo 40 in relazione
alla tipologia e all'importo delle opere di urbanizzazione.(**)
h) lavori, servizi forniture affidati dagli enti aggiudicatori di
cui all'articolo 207, qualora, ai sensi dell'articolo 214, devono
trovare applicazione le disposizioni della parte II anziche' quelle
della parte III del presente codice.
2. Ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), g) non si
applicano gli articoli 63; 78, comma 2; 90, comma 6; 92; 128; in
relazione alla fase di esecuzione del contratto si applicano solo le
norme che disciplinano il collaudo. Ai soggetti di cui al comma 1,
lettere c) ed h), non si applicano gli articoli 78, comma 2; 90,
comma 6; 92; 128; in relazione alla fase di esecuzione del contratto
si applicano solo le norme che disciplinano il collaudo.
3. Le societa' di cui al comma 1, lettera c) non sono tenute ad
applicare le disposizioni del presente codice limitatamente alla
realizzazione dell'opera pubblica o alla gestione del servizio per i
quali sono state specificamente costituite, se ricorrono le seguenti
condizioni:
1) la scelta del socio privato e' avvenuta nel rispetto di
procedure di evidenza pubblica;
2) il socio privato ha i requisiti di qualificazione previsti dal
presente codice in relazione alla prestazione per cui la societa' e'
stata costituita;
3) la societa' provvede in via diretta alla realizzazione
dell'opera o del servizio, in misura superiore al 70% del relativo
importo.
4. Il provvedimento che concede il contributo di cui alle
lettere d) ed e) del comma 1 deve porre come condizione il rispetto,
da parte del soggetto beneficiario, delle norme del presente codice.
Fatto salvo quanto previsto dalle eventuali leggi che prevedono le
sovvenzioni, il cinquanta per cento delle stesse puo' essere erogato
solo dopo l'avvenuto affidamento dell'appalto, previa verifica, da
parte del sovvenzionatore, che la procedura di affidamento si e'
svolta nel rispetto del presente codice. Il mancato rispetto del
presente codice costituisce causa di decadenza dal contributo.
(*) N.d.R.: periodo così modificato dall'art. 2, c. 1, lett. f), nn. 1) e 2) del D.Lgs. n. 113 del 31 luglio 2007, pubblicato nella G.U. n. 176 del 31-7-2007
(**) N.d.R.: periodo aggiunto dall'art. 2, c. 1, lett. f), n. 3) del D.Lgs. n. 113 del 31 luglio 2007, pubblicato nella G.U. n. 176 del 31-7-2007
Note all'art. 32:
- Si riposta il testo degli articoli 113, 113-bis, 115
e 116 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali»:
«Art. 113 (Gestione delle reti ed erogazione dei
servizi pubblici locali di rilevanza economica). - 1. Le
disposizioni del presente articolo che disciplinano le
modalita' di gestione ed affidamento dei servizi pubblici
locali concernono la tutela della concorrenza e sono
inderogabili ed integrative delle discipline di settore.
Restano ferme le altre disposizioni di settore e quelle di
attuazione di specifiche normative comunitarie. Restano
esclusi dal campo di applicazione del presente articolo i
settori disciplinati dai decreti legislativi 16 marzo 1999,
n. 79, e 23 maggio 2000, n. 164.
1-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al settore del trasporto pubblico locale che resta disciplinato dal decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni.
2. Gli enti locali non possono cedere la proprieta'
degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni
destinati all'esercizio dei servizi pubblici di cui al
comma 1, salvo quanto stabilito dal comma 13.
2-bis. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano agli impianti di trasporti a fune per la
mobilita' turistico-sportiva eserciti in aree montane.
3. Le discipline di settore stabiliscono i casi nei
quali l'attivita' di gestione delle reti e degli impianti
destinati alla produzione dei servizi pubblici locali di
cui al comma 1 puo' essere separata da quella di erogazione
degli stessi. E', in ogni caso, garantito l'accesso alle
reti a tutti i soggetti legittimati all'erogazione dei
relativi servizi.
4. Qualora sia separata dall'attivita' di erogazione
dei servizi, per la gestione delle reti, degli impianti e
delle altre dotazioni patrimoniali gli enti locali, anche
in forma associata, si avvalgono:
a) di soggetti allo scopo costituiti, nella forma di
societa' di capitali con la partecipazione totalitaria di
capitale pubblico cui puo' essere affidata direttamente
tale attivita', a condizione che gli enti pubblici titolari
del capitale sociale esercitino sulla societa' un controllo
analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la
societa' realizzi la parte piu' importante della propria
attivita' con l'ente o gli enti pubblici che la
controllano;
b) di imprese idonee, da individuare mediante
procedure ad evidenza pubblica, ai sensi del comma 7.
5. L'erogazione del servizio avviene secondo le
discipline di settore e nel rispetto della normativa
dell'Unione europea, con conferimento della titolarita' del
servizio:
a) a societa' di capitali individuate attraverso
l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;
b) a societa' a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorita' competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche;
c) a societa' a capitale interamente pubblico a
condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del
capitale sociale esercitino sulla societa' un controllo
analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la
societa' realizzi la parte piu' importante della propria
attivita' con l'ente o gli enti pubblici che la
controllano.
5-bis. Le normative di settore, al fine di superare
assetti monopolistici, possono introdurre regole che
assicurino concorrenzialita' nella gestione dei servizi da
esse disciplinati prevedendo, nel rispetto delle
disposizioni di cui al comma 5, criteri di gradualita'
nella scelta della modalita' di conferimento del servizio.
5-ter. In ogni caso in cui la gestione della rete, separata o integrata con l'erogazione dei servizi, non sia stata affidata con gara ad evidenza pubblica, i soggetti gestori di cui ai precedenti commi provvedono all'esecuzione dei lavori comunque connessi alla gestione della rete esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici, aggiudicati a seguito di procedure di evidenza pubblica, ovvero in economia nei limiti di cui all'art. 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e all'art. 143 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. Qualora la gestione della rete, separata o integrata con la gestione dei servizi, sia stata affidata con procedure di gara, il soggetto gestore puo' realizzare direttamente i lavori connessi alla gestione della rete, purche' qualificato ai sensi della normativa vigente e purche' la gara espletata abbia avuto ad oggetto sia la gestione del servizio relativo alla rete, sia l'esecuzione dei lavori connessi. Qualora, invece, la gara abbia avuto ad oggetto esclusivamente la gestione del servizio relativo alla rete, il gestore deve appaltare i lavori a terzi con le procedure ad evidenza pubblica previste dalla legislazione vigente.
6. Non sono ammesse a partecipare alle gare di cui al comma 5 le societa' che, in Italia o all'estero, gestiscono a qualunque titolo servizi pubblici locali in virtu' di un affidamento diretto, di una procedura non ad evidenza pubblica, o a seguito dei relativi rinnovi; tale divieto si estende alle societa' controllate o collegate, alle loro controllanti, nonche' alle societa' controllate o collegate con queste ultime. Sono parimenti esclusi i soggetti di cui al comma 4.
7. La gara di cui al comma 5 e' indetta nel rispetto
degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di
equa distribuzione sul territorio e di sicurezza definiti
dalla competente Autorita' di settore o, in mancanza di
essa, dagli enti locali. La gara e' aggiudicata sulla base
del migliore livello di qualita' e sicurezza e delle
condizioni economiche e di prestazione del servizio, dei
piani di investimento per lo sviluppo e il potenziamento
delle reti e degli impianti, per il loro rinnovo e
manutenzione, nonche' dei contenuti di innovazione
tecnologica e gestionale. Tali elementi fanno parte
integrante del contratto di servizio. Le previsioni di cui
al presente comma devono considerarsi integrative delle
discipline di settore.
8. Qualora sia economicamente piu' vantaggioso, e'
consentito l'affidamento contestuale con gara di una
pluralita' di servizi pubblici locali diversi da quelli del
trasporto collettivo. In questo caso, la durata
dell'affidamento, unica per tutti i servizi, non puo'
essere superiore alla media calcolata sulla base della
durata degli affidamenti indicata dalle discipline di
settore.
9. Alla scadenza del periodo di affidamento, e in esito
alla successiva gara di affidamento, le reti, gli impianti
e le altre dotazioni patrimoniali di proprieta' degli enti
locali o delle societa' di cui al comma 13 sono assegnati
al nuovo gestore. Sono, inoltre, assegnati al nuovo gestore
le reti o loro porzioni, gli impianti e le altre dotazioni
realizzate, in attuazione dei piani di investimento di cui
al comma 7, dal gestore uscente. A quest'ultimo e' dovuto
da parte del nuovo gestore un indennizzo pari al valore dei
beni non ancora ammortizzati, il cui ammontare e' indicato
nel bando di gara.
10. E' vietata ogni forma di differenziazione nel
trattamento dei gestori di pubblico servizio in ordine al
regime tributario, nonche' alla concessione da chiunque
dovuta di contribuzioni o agevolazioni per la gestione del
servizio.
11. I rapporti degli enti locali con le societa' di
erogazione del servizio e con le societa' di gestione delle
reti e degli impianti sono regolati da contratti di
servizio, allegati ai capitolati di gara, che dovranno
prevedere i livelli dei servizi da garantire e adeguati
strumenti di verifica del rispetto dei livelli previsti.
12. L'ente locale puo' cedere tutto o in parte la
propria partecipazione nelle societa' erogatrici di servizi
mediante procedure ad evidenza pubblica da rinnovarsi alla
scadenza del periodo di affidamento. Tale cessione non
comporta effetti sulla durata delle concessioni e degli
affidamenti in essere.
13. Gli enti locali, anche in forma associata, nei casi
in cui non sia vietato dalle normative di settore, possono
conferire la proprieta' delle reti, degli impianti, e delle
altre dotazioni patrimoniali a societa' a capitale
interamente pubblico, che e' incedibile. Tali societa'
pongono le reti, gli impianti e le altre dotazioni
patrimoniali a disposizione dei gestori incaricati della
gestione del servizio o, ove prevista la gestione separata
della rete, dei gestori di quest'ultima, a fronte di un
canone stabilito dalla competente Autorita' di settore, ove
prevista, o dagli enti locali. Alla societa' suddetta gli
enti locali possono anche assegnare, ai sensi della
lettera a) del comma 4, la gestione delle reti, nonche' il
compito di espletare le gare di cui al comma 5.
14. Fermo restando quanto disposto dal comma 3, se le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali per la gestione dei servizi di cui al comma 1 sono di proprieta' di soggetti diversi dagli enti locali, questi possono essere autorizzati a gestire i servizi o loro segmenti, a condizione che siano rispettati gli standard di cui al comma 7 e siano praticate tariffe non superiori alla media regionale, salvo che le discipline di carattere settoriale o le relative Autorita' dispongano diversamente. Tra le parti e' in ogni caso stipulato, ai sensi del comma 11, un contratto di servizio in cui sono definite, tra l'altro, le misure di coordinamento con gli eventuali altri gestori.
15. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano alle regioni a statuto speciale e alle province
autonome di Trento e di Bolzano, se incompatibili con le
attribuzioni previste dallo statuto e dalle relative norme
di attuazione.
15-bis. Nel caso in cui le disposizioni previste per i
singoli settori non stabiliscano un congruo periodo di
transizione, ai fini dell'attuazione delle disposizioni
previste nel presente articolo, le concessioni rilasciate
con procedure diverse dall'evidenza pubblica cessano
comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2006,
senza necessita' di apposita deliberazione dell'ente
affidante. Sono escluse dalla cessazione le concessioni
affidate a societa' a capitale misto pubblico privato nelle
quali il socio privato sia stato scelto mediante procedure
ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto
delle norme interne e comunitarie in materia di
concorrenza, nonche' quelle affidate a societa' a capitale
interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici
titolari del capitale sociale esercitino sulla societa' un
controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e
che la societa' realizzi la parte piu' importante della
propria attivita' con l'ente o gli enti pubblici che la
controllano. Sono altresi' escluse dalla cessazione le
concessioni affidate alla data del 1° ottobre 2003 a
societa' gia' quotate in borsa e a quelle da esse
direttamente partecipate a tale data a condizione che siano
concessionarie esclusive del servizio, nonche' a societa'
originariamente a capitale interamente pubblico che entro
la stessa data abbiano provveduto a collocare sul mercato
quote di capitale attraverso procedure ad evidenza
pubblica, ma, in entrambe le ipotesi indicate, le
concessioni cessano comunque allo spirare del termine
equivalente a quello della durata media delle concessioni
aggiudicate nello stesso settore a seguito di procedure di
evidenza pubblica, salva la possibilita' di determinare
caso per caso la cessazione in una data successiva qualora
la stessa risulti proporzionata ai tempi di recupero di
particolari investimenti effettuati da parte del gestore.
15-ter. Il termine del 31 dicembre 2006, di cui al comma 15-bis, puo' essere differito ad una data successiva, previo accordo, raggiunto caso per caso, con la Commissione europea, alle condizioni sotto indicate:
a) nel caso in cui, almeno dodici mesi prima dello scadere del suddetto termine si dia luogo, mediante una o piu' fusioni, alla costituzione di una nuova societa' capace di servire un bacino di utenza complessivamente non inferiore a due volte quello originariamente servito dalla societa' maggiore; in questa ipotesi il differimento non puo' comunque essere superiore ad un anno;
b) nel caso in cui, entro il termine di cui alla lettera a), un'impresa affidataria, anche a seguito di una o piu' fusioni, si trovi ad operare in un ambito corrispondente almeno all'intero territorio provinciale ovvero a quello ottimale, laddove previsto dalle norme vigenti; in questa ipotesi il differimento non puo' comunque essere superiore a due anni.
15-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2007 si applica
il divieto di cui al comma 6, salvo nei casi in cui si
tratti dell'espletamento delle prime gare aventi ad oggetto
i servizi forniti dalle societa' partecipanti alla gara
stessa. Con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, sentite le Autorita' indipendenti del
settore e la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Governo
definisce le condizioni per l'ammissione alle gare di
imprese estere, o di imprese italiane che abbiano avuto
all'estero la gestione del servizio senza ricorrere a
procedure di evidenza pubblica, a condizione che, nel primo
caso, sia fatto salvo il principio di reciprocita' e siano
garantiti tempi certi per l'effettiva apertura dei relativi
mercati.».
«Art. 113-bis (Gestione dei servizi pubblici locali
privi di rilevanza economica). - 1. Ferme restando le
disposizioni previste per i singoli settori, i servizi
pubblici locali privi di rilevanza economica sono gestiti
mediante affidamento diretto a:
a) istituzioni;
b) aziende speciali, anche consortili;
c) societa' a capitale interamente pubblico a
condizione che gli enti pubblici titolari del capitale
sociale esercitino sulla societa' un controllo analogo a
quello esercitato sui propri servizi e che la societa'
realizzi la parte piu' importante della propria attivita'
con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.
2. E' consentita la gestione in economia quando, per le
modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio,
non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di
cui al comma 1.
3. Gli enti locali possono procedere all'affidamento
diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad
associazioni e fondazioni da loro costituite o partecipate.
4.
5. I rapporti tra gli enti locali ed i soggetti
erogatori dei servizi di cui al presente articolo sono
regolati da contratti di servizio.».
«Art. 115 (Trasformazione delle aziende speciali in societa' per azioni). - 1. I comuni, le province e gli altri enti locali possono, per atto unilaterale, trasformare le aziende speciali in societa' di capitali, di cui possono restare azionisti unici per un periodo comunque non superiore a due anni dalla trasformazione. Il capitale iniziale di tali societa' e' determinato dalla deliberazione di trasformazione in misura non inferiore al fondo di dotazione delle aziende speciali risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato e comunque in misura non inferiore all'importo minimo richiesto per la costituzione delle societa' medesime. L'eventuale residuo del patrimonio netto conferito e' imputato a riserve e fondi, mantenendo ove possibile le denominazioni e le destinazioni previste nel bilancio delle aziende originarie. Le societa' conservano tutti i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione e subentrano pertanto in tutti i rapporti attivi e passivi delle aziende originarie.
2. La deliberazione di trasformazione tiene luogo di tutti gli adempimenti in materia di costituzione delle societa' previsti dalla normativa vigente, ferma l'applicazione delle disposizioni degli articoli 2330, commi terzo e quarto, e 2330-bis del codice civile.
3. Ai fini della definitiva determinazione dei valori patrimoniali conferiti, entro tre mesi dalla costituzione delle societa', gli amministratori devono richiedere a un esperto designato dal presidente del tribunale una relazione giurata ai sensi e per gli effetti dell'art. 2343, primo comma, del codice civile. Entro sei mesi dal ricevimento di tale relazione gli amministratori e i sindaci determinano i valori definitivi di conferimento dopo avere controllato le valutazioni contenute nella relazione stessa e, se sussistono fondati motivi, aver proceduto alla revisione della stima. Fino a quando i valori di conferimento non sono stati determinati in via definitiva le azioni delle societa' sono inalienabili.
4. Le societa' di cui al comma 1 possono essere costituite anche ai fini dell'applicazione delle norme di cui al decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.
5. [Le partecipazioni nelle societa' di cui al comma 1 possono essere alienate anche ai fini e con le modalita' di cui all'art. 116].
6. Il conferimento e l'assegnazione dei beni degli enti
locali e delle aziende speciali alle societa' di cui al
comma 1 sono esenti da imposizioni fiscali, dirette e
indirette, statali e regionali.
7. La deliberazione di cui al comma 1 puo' anche
prevedere la scissione dell'azienda speciale e la
destinazione a societa' di nuova costituzione di un ramo
aziendale di questa. Si applicano, in tal caso, per quanto
compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 del
presente articolo, nonche' agli articoli 2504-septies e
2504-decies del codice civile.
7-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si
applicano anche alla trasformazione dei consorzi,
intendendosi sostituita al consiglio comunale l'assemblea
consortile. In questo caso le deliberazioni sono adottate a
maggioranza dei componenti; gli enti locali che non
intendono partecipare alla societa' hanno diritto alla
liquidazione sulla base del valore nominale iscritto a
bilancio della relativa quota di capitale.
7-ter. Alla privatizzazione di enti ed aziende delle
regioni a statuto ordinario e ad autonomia speciale, fermo
restando quanto stabilito dalla legislazione regionale in materia, si applicano
le disposizioni di cui ai precedenti
commi. Delle obbligazioni sorte anteriormente alla
costituzione delle societa' di capitali di cui al coma 1
rispondono in ogni caso le regioni.».
«Art. 116 ( Societa' per azioni con partecipazione
minoritaria di enti locali). - 1. Gli enti locali possono,
per l'esercizio di servizi pubblici di cui all'art. 113-bis
e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto
svolgimento del servizio nonche' per la realizzazione di
infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che
non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale
e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti,
costituire apposite societa' per azioni senza il vincolo
della proprieta' pubblica maggioritaria anche in deroga ai
vincoli derivanti da disposizioni di legge specifiche. Gli
enti interessati provvedono alla scelta dei soci privati e
all'eventuale collocazione dei titoli azionari sul mercato
con procedure di evidenza pubblica. L'atto costitutivo
delle societa' deve prevedere l'obbligo dell'ente pubblico
di nominare uno o piu' amministratori e sindaci. Nel caso
di servizi pubblici locali una quota delle azioni puo'
essere destinata all'azionariato diffuso e resta comunque
sul mercato.
2. La costituzione di societa' miste con la
partecipazione non maggioritaria degli enti locali e'
disciplinata da apposito regolamento adottato ai sensi
dell'art. 4, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n.
26, convertito, con modificazioni dalla legge 29 marzo
1995, n. 95, e successive modifiche e integrazioni.
3. Per la realizzazione delle opere di qualunque importo si applicano le norme vigenti di recepimento delle direttive comunitarie in materia di lavori pubblici.
4. Fino al secondo esercizio successivo a quello
dell'entrata in funzione dell'opera, l'ente locale
partecipante potra' rilasciare garanzia fidejussoria agli
istituti mutuanti in misura non superiore alla propria
quota di partecipazione alla societa' di cui al presente
articolo.
5. Per i conferimenti di aziende, di complessi
aziendali o di rami di essi e di ogni altro bene effettuati
dai soggetti di cui al comma 1, anche per la costituzione
con atto unilaterale delle societa' di cui al medesimo
comma, si applicano le disposizioni dell'art. 7, commi 1 e
2, della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive
modificazioni.».
- Si riporta il testo dell'art. 16, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia»:
«Art. 16 (Contributo per il rilascio del permesso di
costruire). - 1. (Omissis).
2. La quota di contributo relativa agli oneri di
urbanizzazione e' corrisposta al comune all'atto del
rilascio del permesso di costruire e, su richiesta
dell'interessato, puo' essere rateizzata. A scomputo totale
o parziale della quota dovuta, il titolare del permesso
puo' obbligarsi a realizzare direttamente le opere di
urbanizzazione, nel rispetto dell'art. 2, comma 5, della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni,
con le modalita' e le garanzie stabilite dal comune, con
conseguente acquisizione delle opere realizzate al
patrimonio indisponibile del comune.».
- Si riporta il testo dell'art. 28, comma 5, della
legge 17 agosto 1942, n. 1150, recante: «Legge
urbanistica»:
«L'autorizzazione comunale e' subordinata alla stipula
di una convenzione, da trascriversi a cura del
proprietario, che preveda:
1) la cessione gratuita entro termini prestabiliti
delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione
primaria, precisate dall'art. 4 della legge 29 settembre
1964, n. 847, nonche' la cessione gratuita delle aree
necessarie per le opere di urbanizzazione secondaria nei
limiti di cui al successivo n. 2;
2) l'assunzione, a carico del proprietario, degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e di una quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria relative alla lottizzazione o di quelle opere che siano necessarie per allacciare la zona ai pubblici servizi; la quota e' determinata in proporzione all'entita' e alle caratteristiche degli insediamenti delle lottizzazioni;
3) i termini non superiori ai dieci anni entro i quali deve essere ultimata la esecuzione delle opere di cui al precedente paragrafo;
4) congrue garanzie finanziarie per l'adempimento
degli obblighi derivanti dalla convenzione.».
Art. 33.
Appalti pubblici e accordi quadro
stipulati da centrali di committenza
(art. 11, direttiva 2004/18; art. 29, direttiva 2004/17;
Art. 19 co. 3, legge n. 109/1994)
1. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono
acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di
committenza, anche associandosi o consorziandosi.
2. Le centrali di committenza sono tenute all'osservanza del
presente codice.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti di cui
all'articolo 32, comma 1, lettere b), c), f), non possono affidare a
soggetti pubblici o privati l'espletamento delle funzioni e delle
attivita' di stazione appaltante di lavori pubblici. Tuttavia le
amministrazioni aggiudicatrici possono affidare le funzioni di
stazione appaltante di lavori pubblici ai servizi integrati
infrastrutture e trasporti (SIIT) o alle amministrazioni provinciali,
sulla base di apposito disciplinare che prevede altresi' il rimborso
dei costi sostenuti dagli stessi per le attivita' espletate, nonche'
a centrali di committenza.
Capo II
Requisiti dei partecipanti alle procedure
di affidamento
Art. 34.
Soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici
(artt. 4 e 5 direttiva 2004/18; articoli 11 e 12 direttiva 2004/17;
art. 10, legge n. 109/1994; art. 10 d.lgs. n. 398/1992; art. 11,
d.lgs. n. 157/1995; art. 23, d.lgs. n. 158/1995)
1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei
contratti pubblici i seguenti soggetti, salvo i limiti espressamente
indicati:
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le societa'
commerciali, le societa' cooperative;
b) i consorzi fra societa' cooperative di produzione e lavoro
costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577(*), e successive
modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge
8 agosto 1985, n. 443;
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di societa'
consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra
imprenditori individuali, anche artigiani, societa' commerciali,
societa' cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni
di cui all'articolo 36;
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai
soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della
presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo
speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario,
il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei
mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37;
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602
del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle
lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di societa' ai
sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; si applicano al
riguardo le disposizioni dell'articolo 37;
f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo
europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto
legislativo 23 luglio 1991, n. 240; si applicano al riguardo le
disposizioni dell'articolo 37.
2. Non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si
trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui
all'articolo 2359 del codice civile. Le stazioni appaltanti escludono
altresi' dalla gara i concorrenti per i quali accertano che le
relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale,
sulla base di univoci elementi.
(*) N.d.R.: periodo aggiunto dall'art. 2, c. 1, lett. g) del D.Lgs. n. 113 del 31 luglio 2007, pubblicato nella G.U. n. 176 del 31-7-2007
Note all'art. 34:
- La legge 25 giugno 1909, n. 422, reca: «Costituzione
di consorzi di cooperative per appalti di lavori pubblici».
- La legge 8 agosto 1985, n. 443, reca: «Legge-quadro
per l'artigianato».
- L'art. 2615-ter del codice civile, cosi' recita:
«Art. 2615-ter (Societa' consortili). - Le societa'
previste nei Capi III e seguenti del Titolo V possono
assumere come oggetto sociale gli scopi indicati nell'art.
2602.
In tal caso l'atto costitutivo puo' stabilire l'obbligo
dei soci di versare contributi in denaro.».
- L'art. 2602 del codice civile cosi' recita:
«Art. 2602 (Nozione e norme applicabili). - Con il
contratto di consorzio piu' imprenditori istituiscono
un'organizzazione comune per la disciplina o per lo
svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese.
Il contratto di cui al precedente comma e' regolato
dalle norme seguenti, salve le diverse disposizioni delleleggi speciali.».
- Per il decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, si
veda nelle note all'art. 3.
- L'art. 2359 del codice civile cosi' recita:
«Art. 2359 (Sociata' controllate e societa' collegate).
- Sono considerate societa' controllate:
1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della
maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di
voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante
nell'assemblea ordinaria;
3) le societa' che sono sotto influenza dominante di un'altra societa' in virtu' di particolari vincoli contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo
comma si computano anche i voti spettanti a societa'
controllate, a societa' fiduciarie e a persona interposta;
non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le societa' sulle quali
un'altra societa' esercita un'influenza notevole.
L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un
decimo se la societa' ha azioni quotate in borsa.».
Art. 35.
Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare
(art. 11, legge n. 109/1994)
1. I requisiti di idoneita' tecnica e finanziaria per l'ammissione
alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'articolo 34,
comma 1, lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli
stessi, secondo quanto previsto dal regolamento, salvo che per quelli
relativi alla disponibilita' delle attrezzature e dei mezzi d'opera,
nonche' all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente
in capo al consorzio ancorche' posseduti dalle singole imprese
consorziate.
Art. 36.
Consorzi stabili
(art. 12, legge n. 109/1994)
1. Si intendono per consorzi stabili quelli, in possesso, a norma
dell'articolo 35, dei requisiti previsti dall'articolo 40, formati da
non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi
organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto
nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, per
un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal
fine una comune struttura di impresa.
2. Il regolamento stabilisce le condizioni e i limiti alla facolta' del consorzio di eseguire le prestazioni anche tramite affidamento ai consorziati, fatta salva la responsabilita' solidale degli stessi nei confronti del soggetto appaltante o concedente; stabilisce inoltre i criteri di attribuzione ai consorziati dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio in caso di scioglimento dello stesso, purche' cio' avvenga non oltre sei anni dalla data di costituzione.
[3. Il regolamento detta le norme per l'applicazione del sistema di
qualificazione ai consorzi stabili e ai partecipanti ai consorzi
medesimi.](*)
4. Ai consorzi stabili si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui al capo II del titolo X del libro quinto del
codice civile, nonche' l'articolo 118.
5. E' vietata la partecipazione alla medesima procedura di
affidamento del consorzio stabile e dei consorziati; in caso di
inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice
penale. E' vietata la partecipazione a piu' di un consorzio stabile.
6. Ai fini della partecipazione del consorzio stabile alle gare per
l'affidamento di lavori, la somma delle cifre d'affari in lavori
realizzate da ciascuna impresa consorziata, nel quinquennio
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, e'
incrementata di una percentuale della somma stessa. Tale percentuale
e' pari al 20 per cento nel primo anno; al 15 per cento nel secondo
anno; al 10 per cento nel terzo anno fino al compimento del
quinquennio.
7. Il consorzio stabile si qualifica sulla base delle
qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate. Per i lavori(**)
la
qualificazione e' acquisita con riferimento ad una determinata
categoria di opere generali o specialistiche per la classifica
corrispondente alla somma di quelle possedute dalle imprese
consorziate. Per la qualificazione alla classifica di importo
illimitato, e' in ogni caso necessario che almeno una tra le imprese
consorziate gia' possieda tale qualificazione ovvero che tra le
imprese consorziate ve ne siano almeno una con qualificazione per
classifica VII e almeno due con classifica V o superiore, ovvero che
tra le imprese consorziate ve ne siano almeno tre con qualificazione
per classifica VI. Per la qualificazione per prestazioni di
progettazione e costruzione, nonche' per la fruizione dei meccanismi
premiali di cui all'articolo 40, comma 7, e' in ogni caso sufficiente
che i corrispondenti requisiti siano posseduti da almeno una delle
imprese consorziate. Qualora la somma delle classifiche delle imprese
consorziate non coincida con una delle classifiche di cui al
regolamento, la qualificazione e' acquisita nella classifica
immediatamente inferiore o in quella immediatamente superiore alla
somma delle classifiche possedute dalle imprese consorziate, a
seconda che tale somma si collochi rispettivamente al di sotto,ovvero al di sopra o alla pari della meta' dell'intervallo tra le due
classifiche.
(*) N.d.R.: comma soppresso dall'art. 2, c. 1, lett. h), n. 1) del D.Lgs. n. 113 del 31 luglio 2007, pubblicato nella G.U. n. 176 del 31-7-2007
(**) N.d.R.: le parole "per i lavori" sono state aggiunte dall'art. 2, c. 1, lett. h), n. 2) del D.Lgs. n. 113 del 31 luglio 2007, pubblicato nella G.U. n. 176 del 31-7-2007
Nota all'art. 36:
- L'art. 353 del codice penale cosi' recita:
«Art. 353 (Turbata liberta' degli incanti). -
1. Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse,
collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la
gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per
conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontana gli
offerenti, e' punito con la reclusione fino a due anni e
con la multa da 103 euro a 1.032 euro.
2. Se il colpevole e' persona preposta dalla legge o
dall'Autorita' agli incanti o alle licitazioni suddette, la
reclusione e' da uno a cinque anni e la multa da 516 euro a
2.065 euro.
3. Le pene stabilite in questo articolo si applicano
anche nel caso di licitazioni private per conto di privati,
dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente
autorizzata; ma sono ridotte alla meta'.».
Art. 37.
Raggruppamenti temporanei
e consorzi ordinari di concorrenti
(art. 13, legge n. 109/1994; art. 11 d.lgs. n. 157/1995; art. 10,
d.lgs. n. 358/1995; art. 23, d.lgs. n. 158/1995; art. 19, commi 3 e
4, legge n. 55/1990)
1. Nel caso di lavori, per raggruppamento temporaneo di tipo
verticale si intende una riunione di concorrenti nell'ambito della
quale uno di essi realizza i lavori della categoria prevalente; per
lavori scorporabili si intendono lavori non appartenenti alla
categoria prevalente e cosi' definiti nel bando di gara, assumibili
da uno dei mandanti; per raggruppamento di tipo orizzontale si
intende una riunione di concorrenti finalizzata a realizzare i lavori
della stessa categoria.
2. Nel caso di forniture o servizi, per raggruppamento di tipo
verticale si intende un raggruppamento di concorrenti in cui il
mandatario esegua le prestazioni di servizi o di forniture indicati
come principali anche in termini economici, i mandanti quelle
indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in
cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione;
le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara la prestazione
principale e quelle secondarie.
3. Nel caso di lavori, i raggruppamenti temporanei e i consorzi
ordinari di concorrenti sono ammessi se gli imprenditori partecipanti
al raggruppamento ovvero gli imprenditori consorziati abbiano i
requisiti indicati nel regolamento.
4. Nel caso di forniture o servizi nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
5. L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati
determina la loro responsabilita' solidale nei confronti della
stazione appaltante, nonche' nei confronti del subappaltatore e dei
fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili e, nel caso di
servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie, la
responsabilita' e' limitata all'esecuzione delle prestazioni di
rispettiva competenza, ferma restando la responsabilita' solidale del
mandatario.
6. Nel caso di lavori, per i raggruppamenti temporanei di tipo
verticale i requisiti di cui all'articolo 40, sempre che siano
frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario per i lavori
della categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori
scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per
l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella
misura indicata per il concorrente singolo. I lavori riconducibili
alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono
essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento
temporaneo di tipo orizzontale.
7. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in piu' di un
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di
partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla
gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi
di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b), sono tenuti ad indicare, in sede di
offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi e' fatto
divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di
violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso
di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.(*)
8. E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti
di cui all'articolo 34, comma 1, lettere d) ed e), anche se non
ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da
tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti
temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno
che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di
essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario,
il quale stipulera' il contratto in nome e per conto proprio e dei
mandanti.
9. E' vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto
disposto ai commi 18 e 19, e' vietata qualsiasi modificazione alla
composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di
concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in
sede di offerta.
10. L'inosservanza dei divieti di cui al precedente comma comporta
l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullita' del contratto,
nonche' l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento(**) o
consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle
procedure di affidamento relative al medesimo appalto.
11. Qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori
rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono
necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di
rilevante complessita' tecnica, quali strutture, impianti e opere
speciali, e qualora una o piu' di tali opere superi altresi' in
valore il 15 per cento dell'importo totale dei lavori, esse non
possono essere affidate in subappalto e sono eseguite esclusivamente
dai soggetti affidatari. In tali casi, i soggetti che non siano in
grado di realizzare le predette componenti sono tenuti a costituire,
ai sensi del presente articolo, raggruppamenti temporanei di tipo
verticale, disciplinati(***) dal regolamento che definisce altresi'
l'elenco delle opere di cui al presente comma. Per le medesime
speciali categorie di lavori, che siano indicate nel bando di gara, il subappalto, ove consentito, non puo' essere artificiosamente
suddiviso in piu' contratti.
12. In caso di procedure ristrette o negoziate, ovvero di dialogo
competitivo, l'operatore economico invitato individualmente, o il candidato
ammesso individualmente nella procedura di dialogo competitivo, ha la facolta'
di presentare offerta o di trattare per se' o quale mandatario di operatori
riuniti.(****)
13. I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono
eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota
di partecipazione al raggruppamento.
14. Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli
operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato
collettivo speciale con rappresentanza ad uno di esse, detto
mandatario.
15. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La
relativa procura e' conferita al legale rappresentante dell'operatore
economico mandatario. Il mandato e' gratuito e irrevocabile e la sua
revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione
appaltante.
16. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche
processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per
tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti
dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla
estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, puo'
far valere direttamente le responsabilita' facenti capo ai mandanti.
17. Il rapporto di mandato non determina di per se' organizzazione
o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali
conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli
adempimenti fiscali e degli oneri sociali.
18. In caso di fallimento del mandatario ovvero, qualora si tratti
di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione,
inabilitazione o fallimento del medesimo, ovvero nei casi previsti dalla
normativa antimafia(*****), la stazione appaltante puo'
proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che
sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice
purche' abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o
servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali
condizioni la stazione appaltante puo' recedere dall'appalto.
19. In caso di fallimento di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia(*****), il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneita', e' tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purche' questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.
(*) N.d.R.: comma così sostituito dall'art. 2, c. 1, lett. i), n. 1) del D.Lgs. n. 113 del 31 luglio 2007, pubblicato nella G.U. n. 176 del 31-7-2007
(**) N.d.R.: l'originario termine "associazione" è stato così sostituito dal D.Lgs. n. 6 del 26 gennaio 2007, pubblicato nella G.U. n. 25 del 31 gennaio 2007
(***) N.d.R.: termine così rettificato dal D.Lgs. n. 6 del 26 gennaio 2007, pubblicato nella G.U. n. 25 del 31 gennaio 2007
(****) N.d.R.: comma così sostituito dall'art. 2, c. 1, lett. i), n. 2) del D.Lgs. n. 113 del 31 luglio 2007, pubblicato nella G.U. n. 176 del 31-7-2007
(*****) N.d.R.: periodo aggiunto dall'art. 2, c. 1, lett. i), nn. 3) e 4) del D.Lgs. n. 113 del 31 luglio 2007, pubblicato nella G.U. n. 176 del 31-7-2007
Art. 38.
Requisiti di ordine generale
(art. 45, direttiva 2004/18; art. 75, d.P.R. n. 554/1999; art. 17,
d.P.R. n. 34/2000)
1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento
delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, ne'
possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i
relativi contratti i soggetti:
a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta,
di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) nei cui confronti e' pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
il socio o il direttore tecnico se si tratta di societa' in nome
collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta
di societa' in accomandita semplice, gli amministratori muniti di
poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di
altro tipo di societa';
c) nei cui confronti e' stata pronunciata sentenza di condanna
passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale,
per reati gravi in danno dello Stato o della Comunita' che incidono
sulla moralita' professionale; e' comunque causa di esclusione la
condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o piu' reati di
partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode,
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati
all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il
divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei
confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di
impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta
di societa' in nome collettivo; dei soci accomandatari o del
direttore tecnico se si tratta di societa' in accomandita semplice;
degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di societa' o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto
all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle
norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai
rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso
dell'Osservatorio;
f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante,
hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle
prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara;
o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro
attivita' professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da
parte della stazione appaltante;
g) che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate,
rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse,
secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono
stabiliti;
h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando
di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle
condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara,
risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente
accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e
assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui
sono stabiliti;
l) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17
della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2;
m) nei cui confronti e' stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248.(*)
m-bis) nei cui confronti sia
stata applicata la sospensione o la revoca dell'attestazione SOA da parte dell'Autorita'
per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal
casellario informatico.(**)
2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti
mediante dichiarazione sostitutiva in conformita' alle disposizioni
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
in cui indica anche le eventuali condanne per le quali abbia
beneficiato della non menzione.
3. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di
cui al presente articolo, si applica l'articolo 43 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; resta fermo,
per l'affidatario, l'obbligo di presentare la certificazione di
regolarita' contributiva di cui all'articolo 2, del decreto-legge
25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002,
n. 266 e di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo
14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni e integrazioni. In
sede di verifica delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 le
stazioni appaltanti chiedono al competente ufficio del casellario
giudiziale, relativamente ai candidati o ai concorrenti, i
certificati del casellario giudiziale di cui all'articolo 21 del
decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313,
oppure le visure di cui all'articolo 33, comma 1, del medesimo
decreto n. 313 del 2002.
4. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di
cui al presente articolo, nei confronti di candidati o concorrenti
non stabiliti in Italia, le stazioni appaltanti chiedono se del caso
ai candidati o ai concorrenti di fornire i necessari documenti
probatori, e possono altresi' chiedere la cooperazione delle
autorita' competenti.
5. Se nessun documento o certificato e' rilasciato da altro Stato
dell'Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione
giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta
dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a
un'autorita' giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a
un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di
origine o di provenienza.
(*) N.d.R.: Periodo aggiunto dall'art. 3, c. 1, lett. e), n. 1) del D.Lgs. n. 113 del 31 luglio 2007, pubblicato nella G.U. n. 176 del 31-7-2007
(*) N.d.R.: Lettera aggiunta dall'art. 3, c. 1, lett. e), n. 2) del D.Lgs. n. 113 del 31 luglio 2007, pubblicato nella G.U. n. 176 del 31-7-2007
Note all'art. 38:
- Si riporta il testo dell'art. 3 della legge
27 dicembre 1956, n. 1423, recante: «Misure di prevenzione
nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e
per la pubblica moralita»:
«Art. 3. - Alle persone indicate nell'art. 1 che non
abbiano cambiato condotta nonostante l'avviso orale di cui
all'art. 4, quando siano pericolose per la sicurezza
pubblica, puo' essere applicata, nei modi stabiliti negli
articoli seguenti, la misura di prevenzione della
sorveglianza speciale della pubblica sicurezza.
Alla sorveglianza speciale puo' essere aggiunto ove le
circostanze del caso lo richiedano il divieto di soggiorno
in uno o piu' comuni, diversi da quelli di residenza o di
dimora abituale o in una o piu' province.
Nei casi in cui le altre misure di prevenzione non sono
ritenute idonee alla tutela della sicurezza pubblica puo'
essere imposto l'obbligo di soggiorno nel comune di
residenza o di dimora abituale.».
- Si riporta il testo dell'art. 10 della legge
31 maggio 1965, n. 575, recante: «Disposizioni contro la
mafia»:
«Art. 10. - 1. Le persone alle quali sia stata
applicata con provvedimento definitivo una misura di
prevenzione non possono ottenere:
a) licenze o autorizzazioni di polizia e di
commercio;
b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse
inerenti nonche' concessioni di beni demaniali allorche'
siano richieste per l'esercizio di attivita'
imprenditoriali;
c) concessioni di costruzione, nonche' di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici;
d) iscrizioni negli albi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione e nell'albo nazionale dei costruttori, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di commissionari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso;
e) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto
autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo
svolgimento di attivita' imprenditoriali, comunque
denominati;
f) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed
altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate,
concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti
pubblici o delle Comunita' europee, per lo svolgimento di
attivita' imprenditoriali.
2. Il provvedimento definitivo di applicazione della
misura di prevenzione determina la decadenza di diritto
dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni,
abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonche' il
divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo
fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi
riguardanti la pubblica amministrazione e relativi
subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli
a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le
autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le
iscrizioni sono cancellate a cura degli organi competenti.
3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il
tribunale, se sussistono motivi di particolare gravita',
puo' disporre in via provvisoria i divieti di cui ai
commi 1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni,
delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui
ai medesimi commi. Il provvedimento del tribunale puo'
essere in qualunque momento revocato dal giudice procedente
e perde efficacia se non e' confermato con il decreto che
applica la misura di prevenzione.
4. Il tribunale dispone che i divieti e le decadenze
previsti dai commi 1 e 2 operino anche nei confronti di
chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di
prevenzione nonche' nei confronti di imprese, associazioni,
societa' e consorzi di cui la persona sottoposta a misura
di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi
modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono
efficaci per un periodo di cinque anni.
5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1 le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla famiglia.
5-bis. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo, attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti gia' disposti, ovvero di contratti derivati da altri gia' stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non puo' essere consentita a favore di persone nei cui confronti e' in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data preventiva comunicazione al giudice competente, il quale puo' disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e le sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine, i relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo non superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica amministrazione ha proceduto alla comunicazione.
5-ter. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano anche nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorche' non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale.».
- L'art. 444 del codice di procedura penale cosi'
recita:
«Art. 444 (Applicazione della pena su richiesta). -
1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al
giudice l'applicazione, nella specie e nella misura
indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena
pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena
detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e
diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o
congiunti a pena pecuniaria.
1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i
procedimenti per i delitti di cui all'art. 51, commi 3-bis
e 3-quater, nonche' quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per
tendenza, o recidivi ai sensi dell'art. 99, quarto comma,
del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o
congiunti a pena pecuniaria.
2. Se vi e' il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, nonche' congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi e' stata la richiesta delle parti. Se vi e' costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l'imputato e' tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell'art. 75, comma 3.
3. La parte, nel formulare la richiesta, puo'
subordinarne l'efficacia alla concessione della sospensione
condizionale della pena. In questo caso il giudice, se
ritiene che la ospensione condizionale non puo' essere
concessa, rigetta la richiesta.».
- Per la direttiva 2004/18/CE si veda nelle note alle
premesse.
- L'art. 178 del codice penale cosi' recita:
«Art. 178 (Riabilitazione). - 1. La riabilitazione
estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale
della condanna, salvo che la legge disponga altrimenti.».
- L'art. 445, comma 2 del codice di procedura penale
cosi' recita:
«2. Il reato e' estinto, ove sia stata irrogata una
pena detentiva non superiore a due anni soli o congiunti a
pena pecuniaria, se nel termine di cinque anni, quando la
sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la
sentenza concerne una contravvenzione, l'imputato non
commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa
indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale, e
se e' stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione
sostitutiva, l'applicazione non e' comunque di ostacolo
alla concessione di una successiva sospensione condizionale
della pena.».
- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55, recante: «Nuove disposizioni per la
prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre
gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale»:
«Art. 17. - 1. Per l'esecuzione di opere e lavori di
competenza di amministrazioni, enti pubblici e societa' a
prevalente capitale pubblico o che comunque derivino da una
qualsiasi forma di convenzionamento con soggetti privati,
fino all'integrale recepimento delle direttive comunitarie
in materia di contratti per l'esecuzione di opere pubbliche
ed in attesa della disciplina organica dei sistemi di
aggiudicazione di opere pubbliche, si applicano le
disposizioni di cui all'art. 18.
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri su proposta del Ministro dei lavori pubblici,
sentiti i Ministri dell'interno e per il coordinamento
delle politiche comunitarie, sono definite disposizioni per
garantire omogeneita' di comportamenti delle stazioni
committenti relativamente ai contenuti dei bandi, avvisi di
gara e capitolati speciali, nonche', per le finalita' della
presente legge, disposizioni per la qualificazione dei
soggetti partecipanti alle gare. Dette disposizioni si
applicano a tutte le procedure delle amministrazioni e
degli enti pubblici relative agli appalti di opere e di
lavori pubblici, nonche' alle concessioni di costruzione e
di gestione.
3. Entro lo stesso termine di cui al comma 2, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro dei lavori
pubblici, sono altresi', definite disposizioni per il
controllo sulle composizioni azionarie dei soggetti
aggiudicatari di opere pubbliche, ivi compresi i
concessionari, e sui relativi mutamenti societari. Con lo
stesso decreto sono comunque vietate intestazioni ad
interposte persone, di cui deve essere comunque prevista la
cessazione entro un termine predeterminato, salvo le
intestazioni a societa' fiduciarie autorizzate ai sensi
della legge 23 novembre 1939, n. 1966, a condizione che
queste ultime provvedano, entro trenta giorni dalla
richiesta effettuata dai soggetti aggiudicatari, a
comunicare alle amministrazioni interessate l'identita' dei
fiducianti; in presenza di violazioni delle disposizioni
del presente comma, si procede alla sospensione dall'Albo
nazionale dei costruttori o, nei casi di recidiva, alla
cancellazione dall'Albo stesso.».
- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 12 marzo
1999, n. 68, recante: «Norme per il diritto al lavoro dei
disabili»:
«Art. 17 (Obbligo di certificazione). - 1. Le imprese,
sia pubbliche sia private, qualora partecipino a bandi per
appalti pubblici o intrattengano rapporti convenzionali o
di concessione con pubbliche amministrazioni, sono tenute a
presentare preventivamente alle stesse la dichiarazione del
legale rappresentante che attesti di essere in regola con
le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili, nonche' apposita certificazione rilasciata dagli
uffici competenti dalla quale risulti l'ottemperanza alle
norme della presente legge, pena l'esclusione.».
- Si riporta il testo dell'art. 9, comma 2, lettera c),
del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante:
«Disciplina della responsabilita' amministrativa delle
persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni
anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'art. 11
della legge 29 settembre 2000, n. 300»:
«Art. 9 (Sanzioni amministrative). - 1. (Omissis).
2. Le sanzioni interdittive sono:
1) (omissis):
a)-b) (omissis);
c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;».
- Si riporta il testo dell'art. 43 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»:
«Art. 43 (L-R) (Accertamenti d'ufficio). - 1. Le
amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi
non possono richiedere atti o certificati concernenti
stati, qualita' personali e fatti che risultino elencati
all'art. 46, che siano attestati in documenti gia' in loro
possesso o che comunque esse stesse siano tenute a
certificare. In luogo di tali atti o certificati i soggetti
indicati nel presente comma sono tenuti ad acquisire
d'ufficio le relative informazioni, previa indicazione, da
parte dell'interessato, dell'amministrazione competente e
degli elementi indispensabili per il reperimento delle
informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la
dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato.
2. Fermo restando il divieto di accesso a dati diversi
da quelli di cui e' necessario acquisire la certezza o
verificare l'esattezza, si considera operata per finalita'
di rilevante interesse pubblico, ai fini di quanto previsto
dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, la
consultazione diretta, da parte di una pubblica
amministrazione o di un gestore di pubblico servizio, degli
archivi dell'amministrazione certificante, finalizzata
all'accertamento d'ufficio di stati, qualita' e fatti
ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive
presentate dai cittadini. Per l'accesso diretto ai propri
archivi l'amministrazione certificante rilascia
all'amministrazione procedente apposita autorizzazione in
cui vengono indicati i limiti e le condizioni di accesso
volti ad assicurare la riservatezza dei dati personali ai
sensi della normativa vigente.
3. Quando l'amministrazione procedente opera
l'acquisizione d'ufficio ai sensi del precedente comma,
puo' procedere anche per fax e via telematica.
4. Al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di
informazioni e dati relativi a stati, qualita' personali e
fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le
amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle
amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione
per via telematica dei loro archivi informatici, nel
rispetto della riservatezza dei dati personali.
5. In tutti i casi in cui l'amministrazione procedente
acquisisce direttamente informazioni relative a stati,
qualita' personali e fatti presso l'amministrazione
competente per la loro certificazione, il rilascio e
l'acquisizione del certificato non sono necessari e le
suddette informazioni sono acquisite, senza oneri, con
qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro
fonte di provenienza.
6. I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica
amministrazione tramite fax, o con altro mezzo telematico o
informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza,
soddisfano il requisito della forma scritta e la loro
trasmissione non deve essere seguita da quella del
documento originale.».
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto-legge
25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge
22 novembre 2002, n. 266, recante: «Disposizioni urgenti in
materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di
lavoro a tempo parziale»:«Art. 2 (Norme in materia di appalti pubblici). - 1. Le
imprese che risultano affidatarie di un appalto pubblico
sono tenute a presentare alla stazione appaltante la
certificazione relativa alla regolarita' contributiva a
pena di revoca dell'affidamento.
1-bis. La certificazione di cui al comma 1 deve essere
presentata anche dalle imprese che gestiscono servizi e
attivita' in convenzione o concessione con l'ente pubblico,
pena la decadenza della convenzione o la revoca della
concessione stessa.
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, l'INPS e l'INAIL stipulano
convenzioni al fine del rilascio di un documento unico di
regolarita' contributiva.
3. All'art. 29, comma 5, del decreto-legge 23 giugno
1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge
8 agosto 1995, n. 341, e successive modificazioni, le
parole: "31 dicembre 2001" sono sostituite dalle seguenti:
"31 dicembre 2006".».
- L'art. 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto
1996, n. 494, cosi' recita:
«8. Il committente o il responsabile dei lavori, anche
nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa:
a) verifica l'idoneita' tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione
ai lavori da affidare, anche attraverso l'iscrizione alla
camera di commercio, industria e artigianato;
b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione
dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonche'
una dichiarazione relativa al contratto collettivo
stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente
piu' rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
b-bis) chiede un certificato di regolarita'
contributiva. Tale certificato puo' essere rilasciato,
oltre che dall'INPS e dall'INAIL, per quanto di rispettiva
competenza, anche dalle casse edili le quali stipulano una
apposita convenzione con i predetti istituti al fine del
rilascio di un documento unico di regolarita' contributiva;
b-ter) trasmette all'amministrazione concedente prima
dell'inizio dei lavori, oggetto del permesso di costruire o
della denuncia di inizio di attivita', il nominativo delle
imprese esecutrici dei lavori unitamente alla
documentazione i cui alle lettere b) e b-bis). In assenza
della certificazione della regolarita' contributiva, anche
in caso di variazione dell'impresa esecutrice dei lavori,
e' sospesa l'efficacia del titolo abilitativo.».
- Si riporta il testo dell'art. 21 e dell'art. 33,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
14 novembre 2002, n. 313, recante: «Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni
amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi
pendenti»:
«Art. 21 (Certificato del casellario giudiziale e del
casellario dei carichi pendenti acquisito dall'autorita'
giudiziaria). (Art. 688 del codice penale: comma 1, primo
periodo, comma 2; art. 110, comma 1, lettera c), decreto
legislativo n. 271/1989). - 1. Per ragioni di giustizia,
gli ffici che esercitano la giurisdizione penale e quelli
del pubblico ministero acquisiscono dal sistema il
certificato di tutte le iscrizioni esistenti riferite ad un
determinato soggetto.
2. Previa autorizzazione del giudice procedente, il
pubblico ministero acquisisce dal sistema lo stesso
certificato concernente la persona offesa dal reato o il
testimone, per le finalita' riconosciute dal codice di
procedura penale.».
Art. 33 (Visura delle iscrizioni da parte della persona
o dell'ente interessato). - 1. La persona o l'ente
interessato puo' conoscere senza motivare la richiesta, ma
senza efficacia certificativa, tutte le iscrizioni ad esso
riferite, comprese quelle di cui non e' fatta menzione nei
certificati di cui agli articoli 24, 25, 26, 27 e 31.».
Art. 39.
Requisiti di idoneita' professionale
(art. 46, direttiva 2004/18; art. 15, d.lgs. n. 157/1995; art. 12,
d.lgs. n. 358/1992)
1. I concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato
membro residenti in Italia, possono essere invitati a provare la loro
iscrizione nel registro della camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni
provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini
professionali. Si applica la disposizione dell'articolo 38, comma 3.
2. Se si tratta di un cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, puo' essergli richiesto di provare la sua iscrizione, secondo le modalita' vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XI A per gli appalti pubblici di lavori, all'allegato XI B per gli appalti pubblici di forniture e all'allegato XI C per gli appalti pubblici di servizi, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalita' vigenti nello Stato membro nel quale e' stabilito.
3. I fornitori appartenenti a Stati membri che non figurano nei
citati allegati attestano, sotto la propria responsabilita', che il
certificato prodotto e' stato rilasciato da uno dei registri
professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui sono
residenti.
4. Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di
servizi, se i candidati o gli offerenti devono essere in possesso di
una particolare autorizzazione ovvero appartenere a una particolare
organizzazione per poter prestare nel proprio paese d'origine il
servizio in questione, la stazione appaltante puo' chiedere loro di
provare il possesso di tale autorizzazione ovvero l'appartenenza
all'organizzazione di cui trattasi.
Art. 40.
Qualificazione per eseguire lavori pubblici
(artt. 47-49, direttiva 2004/18;
artt. 8 e 9, legge n. 109/1994)
1. I soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici
devono essere qualificati e improntare la loro attivita' ai principi
della qualita', della professionalita' e della correttezza. Allo
stesso fine i prodotti, i processi, i servizi e i sistemi di qualita'
aziendali impiegati dai medesimi soggetti sono sottoposti a
certificazione, ai sensi della normativa vigente.
2. Con il regolamento previsto dall'articolo 5, viene disciplinato
il sistema di qualificazione, unico per tutti gli esecutori a
qualsiasi titolo di lavori pubblici, di importo superiore a 150.000
euro, articolato in rapporto alle tipologie e all'importo dei lavori
stessi. Con il regolamento di cui all'articolo 5 possono essere altresi'
periodicamente revisionate le categorie di qualificazione con la possibilita' di
prevedere eventuali nuove categorie.(*)
3. Il sistema di qualificazione e' attuato da organismi di diritto
privato di attestazione, appositamente autorizzati dall'Autorita',
sentita un'apposita commissione consultiva istituita presso
l'Autorita' medesima. Alle spese di finanziamento della commissione
consultiva si provvede a carico del bilancio dell'Autorita', nei
limiti delle risorse disponibili. L'attivita' di attestazione e'
esercitata nel rispetto del principio di indipendenza di giudizio,
garantendo l"assenza di qualunque interesse commerciale o finanziario
che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori.
Le SOA nell'esercizio dell'attivita' di attestazione per gli esecutori di
lavori pubblici svolgono funzioni di natura pubblicistica, anche agli effetti
dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. In caso di false
attestazioni dalle stesse rilasciate si applicano gli articoli 476 e 479 del
codice penale. Prima del rilascio delle attestazioni, le SOA verificano tutti i
requisiti dell'impresa richiedente.(**) Agli organismi di attestazione e' demandato il compito di attestare
l'esistenza nei soggetti qualificati di:
a) certificazione di sistema di qualita' conforme alle norme
europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa
nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme
europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC
17000;
b) requisiti di ordine generale nonche' tecnico-organizzativi ed
economico-finanziari conformi alle disposizioni comunitarie in
materia di qualificazione. Tra i requisiti tecnico organizzativi
rientrano i certificati rilasciati alle imprese esecutrici dei lavori
pubblici da parte delle stazioni appaltanti. Gli organismi di
attestazione acquisiscono detti certificati unicamente
dall'Osservatorio, cui sono trasmessi, in copia, dalle stazioni
appaltanti.
4. Il regolamento definisce in particolare:
a) il numero e le modalita' di nomina dei componenti la
commissione consultiva di cui al comma 3, che deve essere composta da
rappresentanti delle amministrazioni interessate dello Stato, anche
ad ordinamento autonomo, della Conferenza dei presidenti delle
regioni e delle province autonome, delle organizzazioni
imprenditoriali firmatarie di contratti collettivi nazionali di
lavoro di settore e degli organismi di rappresentanza dei lavoratori
interessati;
b) le modalita' e i criteri di autorizzazione e di eventuale
revoca nei confronti degli organismi di attestazione, nonche' i
requisiti soggettivi, organizzativi, finanziari e tecnici che i
predetti organismi devono possedere;
c) le modalita' di attestazione dell'esistenza nei soggetti
qualificati della certificazione del sistema di qualita', di cui al
comma 3, lettera a), e dei requisiti di cui al comma 3, lettera b)(***), nonche' le modalita' per l'eventuale verifica annuale dei predetti
requisiti relativamente ai dati di bilancio;
d) i requisiti di ordine generale in conformita' all'articolo 38,
e i requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari di cui al
comma 3, lettera b), con le relative misure in rapporto all'entita' e
alla tipologia dei lavori. Vanno definiti, tra i suddetti requisiti,
anche quelli relativi alla regolarita' contributiva e contrattuale,
ivi compresi i versamenti alle casse edili. Tra i requisiti di
capacita' tecnica e professionale il regolamento comprende, nei casi
appropriati, le misure di gestione ambientale;
e) i criteri per la determinazione delle tariffe applicabili
all'attivita' di qualificazione;
f) le modalita' di verifica della qualificazione; la durata
dell'efficacia della qualificazione e' di cinque anni, con verifica
entro il terzo anno del mantenimento dei requisiti di ordine generale
nonche' dei requisiti di capacita' strutturale da indicare nel
regolamento; il periodo di durata della validita' delle categorie generali e
speciali oggetto della revisione di cui al comma 2(****); la verifica di mantenimento sara' tariffata
proporzionalmente alla tariffa di attestazione in misura non
superiore ai tre quinti della stessa;
f-bis) le modalita' per
assicurare, nel quadro delle rispettive competenze, l'azione coordinata in
materia di vigilanza sull'attivita' degli organismi di attestazione avvalendosi
delle strutture e delle risorse gia' a disposizione per tale finalita' e senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;(*****)
g) la previsione di sanzioni pecuniarie e interdittive, fino alla
revoca dell'autorizzazione, per le irregolarita', le illegittimita' e
le illegalita' commesse dalle SOA nel rilascio delle attestazioni,
nonche' in caso di inerzia delle stesse a seguito di richiesta di
informazioni ed atti attinenti all'esercizio della funzione di vigilanza da
parte dell'Autorita' (******), secondo un criterio di proporzionalita' e nel rispetto del principio
del contraddittorio;
h) la formazione di elenchi, su base regionale, dei soggetti che
hanno conseguito la qualificazione di cui al comma 3; tali elenchi
sono redatti e conservati presso l'Autorita', che ne assicura la
pubblicita' per il tramite dell'Osservatorio.
5. E' vietata, per l'affidamento di lavori pubblici, l'utilizzazione degli elenchi predisposti dai soggetti di cui all'articolo 32, salvo quanto disposto per la procedura ristretta semplificata e per gli affidamenti in economia.
6. Il regolamento stabilisce gli specifici requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi che devono possedere i candidati ad una concessione di lavori pubblici che non intendano eseguire i lavori con la propria organizzazione di impresa.
7. Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della erie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione di sistema di qualita' conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 [ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema](*******), usufruiscono del beneficio che la cauzione e la garanzia fideiussoria, previste rispettivamente dall'articolo 75 e dall'articolo 113, comma 1, sono ridotte, per le imprese certificate, del 50 per cento.
8. Il regolamento stabilisce quali requisiti economico-finanziari e
tecnico-organizzativi devono possedere le imprese per essere
affidatarie di lavori pubblici di importo fino a 150.000 euro, ferma
restando la necessita' del possesso dei requisiti di ordine generale
di cui all'articolo 38.
9. Le attestazioni rilasciate dalle SOA devono indicare
espressamente le referenze che hanno permesso il rilascio
dell'attestazione e i dati da esse risultanti non possono essere
contestati immotivatamente.
9-bis. Le SOA sono responsabili
della conservazione della documentazione e degli atti utilizzati per il rilascio
delle attestazioni anche dopo la cessazione dell'attivita' di attestazione. Le
SOA sono altresi' tenute a rendere disponibile la documentazione e gli atti ai
soggetti indicati nel regolamento, anche in caso di sospensione o revoca
dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di attestazione; in caso di
inadempimento, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste
dall'articolo 6, comma 11. In ogni caso le SOA restano tenute alla conservazione
della documentazione e degli atti di cui al primo periodo per dieci anni o nel
diverso termine indicato con il regolamento di cui all'articolo 5.
9-ter. Le SOA hanno l'obbligo di revocare l'attestazione di qualificazione
qualora accertino che la stessa sia stata rilasciata in carenza dei requisiti
prescritti dal regolamento, ovvero che sia venuto meno il possesso dei predetti
requisiti; in caso di inadempienza l'Autorita' procede a revocare alla SOA
l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di attestazione.(********)
(*) N.d.R.: periodo aggiunto dall'art. 2, c. 1, lett. l), del D.Lgs. n. 113 del 31 luglio 2007, pubblicato nella G.U. n. 176 del 31-7-2007
(**) N.d.R.: periodo aggiunto dall'art. 3, c. 1, lett. f), n. 1) del D.Lgs. n. 113 del 31 luglio 2007, pubblicato nella G.U. n. 176 del 31-7-2007
(***) N.d.R.: comma così rettificato dal D.Lgs. n. 6 del 26 gennaio 2007, pubblicato nella G.U. n. 25 del 31 gennaio 2007
(****) N.d.R.: periodo aggiunto dall'art. 2, c. 1, lett. l), del D.Lgs. n. 113 del 31 luglio 2007, pubblicato nella G.U. n. 176 del 31-7-2007
(*****) N.d.R.: lettera aggiunta dal D.Lgs. n. 6 del 26 gennaio 2007, pubblicato nella G.U. n. 25 del 31 gennaio 2007
(******) N.d.R.: periodo aggiunto dall'art. 3, c. 1, lett. f), n. 2) del D.Lgs. n. 113 del 31 luglio 2007, pubblicato nella G.U. n. 176 del 31-7-2007
(*******) N.d.R.: periodo soppresso dall'art. 2, c. 1, lett. l), del D.Lgs. n. 113 del 31 luglio 2007, pubblicato nella G.U. n. 176 del 31-7-2007
(********) N.d.R.: commi dall'art. 3, c. 1, lett. g) del D.Lgs. n. 113 del 31 luglio 2007, pubblicato nella G.U. n. 176 del 31-7-2007
Art. 41.
Capacita' economica e finanziaria
dei fornitori e dei prestatori di servizi
(art. 47, direttiva 2004/18; art. 1,3 d.lgs. n. 157/1995; art. 13,
d.lgs. n. 358/1995)
1. Negli appalti di forniture o servizi, la dimostrazione della
capacita' finanziaria ed economica delle imprese concorrenti puo'
essere fornita mediante uno o piu' dei seguenti documenti:
a) idonee dichiarazioni bancarie;
b) bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa;
c) dichiarazione concernente il fatturato globale d'impresa e
l'importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della
gara, realizzati negli ultimi tre esercizi.
2. Le amministrazioni precisano nel bando di gara i requisiti che
devono essere posseduti dal concorrente, nonche' gli altri eventuali
che ritengono di richiedere. I documenti di cui al comma 1,
lettera b), non possono essere richiesti a prestatori di servizi o di
forniture stabiliti in Stati membri che non prevedono la
pubblicazione del bilancio.
3. Se il concorrente non e' in grado, per giustificati motivi, ivi
compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attivita'
da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, puo'
provare la propria capacita' economica e finanziaria mediante
qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione
appaltante.
4. Il concorrente attesta il possesso dei requisiti previsto nelle
lettere b) e c) mediante dichiarazione sottoscritta in conformita'
alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000 n. 445; al concorrente aggiudicatario e' richiesta
la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede
di gara. Il requisito di cui al comma 1, lettera a) e' comprovato con
dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari
autorizzati ai sensi della 1° settembre 1993 n. 385.
Art. 42.
Capacita' tecnica e professionale
dei fornitori e dei prestatori di servizi
(art. 48, direttiva 2004/18; art. 14, d.lgs. n. 158/1995; art. 14,
d.lgs. n. 358/1995)
1. Negli appalti di servizi e forniture la dimostrazione delle
capacita' tecniche dei concorrenti puo' essere fornita in uno o piu'
dei seguenti modi, a seconda della natura, della quantita' o
dell'importanza e dell'uso delle forniture o dei servizi:
a) presentazione dell'elenco dei principali servizi o delle
principali forniture prestati negli ultimi tre anni con l'indicazione
degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei
servizi o forniture stessi; se trattasi di servizi e forniture
prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono
provate da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o
dagli enti medesimi; se trattasi di servizi e forniture prestati a
privati, l'effettuazione effettiva della prestazione e' dichiarata da
questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente;
b) indicazione dei tecnici e degli organi tecnici, facenti
direttamente capo, o meno, al concorrente e, in particolare, di
quelli incaricati dei controlli di qualita';
c) descrizione delle attrezzature tecniche tale da consentire una
loro precisa individuazione e rintracciabilita', delle misure
adottate dal fornitore o dal prestatore del servizio per garantire la
qualita', nonche' degli strumenti di studio o di ricerca di cui
dispone;
d) controllo, effettuato dalla stazione appaltante o, nel caso di
concorrente non stabilito in Italia, per incarico della stazione
appaltante, da un organismo ufficiale competente del Paese in cui e'
stabilito il concorrente, purche' tale organismo acconsenta,
allorche' i prodotti da fornire o il servizio da prestare siano
complessi o debbano rispondere, eccezionalmente, a uno scopo
determinato; il controllo verte sulla capacita' di produzione e, se
necessario, di studio e di ricerca del concorrente e sulle misure
utilizzate da quest'ultimo per il controllo della qualita';
e) indicazione dei titoli di studio e professionali dei
prestatori di servizi o dei dirigenti dell'impresa concorrente e, in
particolare, dei soggetti concretamente responsabili della
prestazione di servizi;
f) indicazione, per gli appalti di servizi e unicamente nei casi
appropriati, stabiliti dal regolamento, delle misure di gestione
ambientale che l'operatore potra' applicare durante la realizzazione
dell'appalto;
g) per gli appalti di servizi, indicazione del numero medio annuo
di dipendenti del concorrente e il numero di dirigenti impiegati
negli ultimi tre anni;
h) per gli appalti di servizi, dichiarazione indicante
l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico di cui il
prestatore di servizi disporra' per eseguire l'appalto;
i) indicazione della quota di appalto che il concorrente intenda,
eventualmente, subappaltare;
l) nel caso di forniture, produzione di campioni, descrizioni o
fotografie dei beni da fornire, la cui autenticita' sia certificata a
richiesta della stazione appaltante;
m) nel caso di forniture, produzione di certificato rilasciato
dagli istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo qualita',
di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformita' dei beni
con riferimento a determinati requisiti o norme.
2. La stazione appaltante precisa nel bando di gara o nella lettera
d'invito, quali dei suindicati documenti e requisiti devono essere
presentati o dimostrati.
3. Le informazioni richieste non possono eccedere l'oggetto
dell'appalto; l'amministrazione deve, comunque, tener conto
dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali.
4. I requisiti previsti nel comma 1 del presente articolo possono essere provati in sede di gara mediante dichiarazione sottoscritta in conformita' alle disposizione del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445; al concorrente aggiudicatario e' richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.
4-bis. Al fine di assicurare la
massima estensione dei principi comunitari e delle regole di concorrenza negli
appalti di servizi o di servizi pubblici locali, la stazione appaltante
considera, in ogni caso, rispettati i requisiti tecnici prescritti anche ove la
disponibilita' dei mezzi tecnici necessari ed idonei all'espletamento del
servizio sia assicurata mediante contratti di locazione finanziaria con soggetti
terzi.(*)
(*) N.d.R.: comma aggiunto dall'art. 2, c. 1, lett. m), del D.Lgs. n. 113 del 31 luglio 2007, pubblicato nella G.U. n. 176 del 31-7-2007
Nota all'art. 42:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica del
28 dicembre 2000, n. 445, si veda nelle note all'art. 38.
Art. 43.
Norme di garanzia della qualita'
(art. 49, direttiva 2004/18; art. 39, d.lgs. n. 157/1995)
1. Qualora richiedano la presentazione di certificati rilasciati da
organismi indipendenti per attestare l'ottemperanza dell'operatore
economico a determinate norme in materia di garanzia della qualita',
le stazioni appaltanti fanno riferimento ai sistemi di assicurazione
della qualita' basati sulle serie di norme europee in materia e
certificati da organismi conformi alle serie delle norme europee
relative alla certificazione. Le stazioni appaltanti riconoscono i
certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri
Stati membri. Esse ammettono parimenti altre prove relative
all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualita' prodotte
dagli operatori economici.
Art. 44.
Norme di gestione ambientale
(art. 50, direttiva 2004/18)
1. Qualora, per gli appalti di lavori e di servizi, e unicamente
nei casi appropriati, le stazioni appaltanti chiedano l'indicazione
delle misure di gestione ambientale che l'operatore economico potra'
applicare durante l'esecuzione del contratto, e allo scopo richiedano
la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti
per attestare il rispetto da parte dell'operatore economico di
determinate norme di gestione ambientale, esse fanno riferimento al
sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) o a norme di
gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o
internazionali certificate da organismi conformi alla legislazione
comunitaria o alle norme europee o internazionali relative alla
certificazione. Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati
equivalenti in materia rilasciati da organismi stabiliti in altri
Stati membri. Esse accettano parimenti altre prove relative a misure
equivalenti in materia di gestione ambientale, prodotte dagli
operatori economici.
Art. 45.
Elenchi ufficiali di fornitori o prestatori di servizi
(art. 52, direttiva 2004/18; art. 17, d.lgs. n. 157/1995; art. 18,
d.lgs. n. 358/1992; art. 11, legge n. 128/1998)
1. I concorrenti iscritti in elenchi ufficiali di prestatori di
servizi o di fornitori possono presentare alla stazione appaltante,
per ogni appalto, un certificato d'iscrizione indicante le referenze
che hanno permesso l'iscrizione stessa e la relativa classificazione.
2. L'iscrizione di un prestatore di servizi o di un fornitore in uno degli elenchi di cui al comma 1, certificata dall'Autorita', ovvero, per gli operatori degli altri Stati membri certificata da parte dell'autorita' o dell'organismo di certificazione dello Stato dove sono stabiliti, costituisce, per le stazioni appaltanti, presunzione d'idoneita' alla prestazione, corrispondente alla classificazione del concorrente iscritto, limitatamente a quanto previsto: dall'articolo 38, comma 1, lettere a), c), f), secondo periodo; dall'articolo 39; dall'articolo 41, comma 1, lettere b) e c); dall'articolo 42, comma 1, lettere a), b), c), d); limitatamente ai servizi, dall'articolo 42, comma 1, lettere e), f), g), h), i); limitatamente alle forniture, dall'articolo 42, comma 1, lettere l), m).
3. I dati risultanti dall'iscrizione in uno degli elenchi di cui al comma 1 per i quali opera la presunzione di idoneita' di cui al comma 2, non possono essere contestati immotivatamente.
4. L'iscrizione in elenchi ufficiali di fornitori o prestatori di servizi non puo' essere imposta agli operatori economici in vista della partecipazione ad un pubblico appalto.
5. Gli elenchi sono soggetti a pubblicazione sul profilo di committente e sul casellario informatico dell'Autorita'.
6. Gli operatori economici di altri Stati membri possono essere
iscritti negli elenchi ufficiali di cui al comma 1 alle stesse
condizioni stabilite gli operatori italiani; a tal fine, non possono,
comunque, essere richieste prove o dichiarazioni diverse da quelle
previste dagli articoli 38, 39, 41, 42, 43, 44.
7. Le amministrazioni o gli enti che gestiscono tali elenchi
comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per il coordinamento delle politiche comunitarie, nei tre mesi
decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente codice ovvero
dall'istituzione di nuovi elenchi o albi, il nome e l'indirizzo dei
gestori degli stessi presso cui possono essere presentate le domande
d'iscrizione; le stesse amministrazioni o enti provvedono
all'aggiornamento dei dati comunicati. Nei trenta giorni successivi
al loro ricevimento il Dipartimento per il coordinamento delle
politiche comunitarie cura la trasmissione di tali dati agli altri
Stati membri.
8. Gli operatori economici possono chiedere in qualsiasi momento la
loro iscrizione in uno degli elenchi di cui al comma 1. Essi devono
essere informati entro un termine ragionevolmente breve, fissato ai
sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modificazioni, della decisione dell'amministrazione o ente che
istituisce l'elenco.
Note all'art. 45:
- L'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, cosi'
recita:
«Art. 2 (Conclusione del procedimento). - 1. Ove il
procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza,
ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica
amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante
l'adozione di un provvedimento espresso.
2. Con uno o piu' regolamenti adottati ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono stabiliti i termini entro i quali i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono concludersi, ove non siano direttamente previsti per legge. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza. I termini sono modulati tenendo conto della loro sostenibilita', sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, e della natura degli interessi pubblici tutelati e decorrono dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda, se il procedimento e' ad iniziativa di parte.
3. Qualora non si provveda ai sensi del comma 2, il
termine e' di novanta giorni.
4. Nei casi in cui leggi o regolamenti prevedono per
l'adozione di un provvedimento l'acquisizione di
valutazioni tecniche di organi o enti appositi, i termini
di cui ai commi 2 e 3 sono sospesi fino all'acquisizione
delle valutazioni tecniche per un periodo massimo comunque
non superiore a novanta giorni. I termini di cui ai commi 2
e 3 possono essere altresi' sospesi, per una sola volta,
per l'acquisizione di informazioni o certificazioni
relative a fatti, stati o qualita' non attestati in documenti gia' in possesso dell'amministrazione stessa o
non direttamente acquisibili presso altre pubbliche
amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'art. 14,
comma 2.
5. Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini
di cui ai commi 2 o 3, il ricorso avverso il silenzio
dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, puo' essere proposto anche senza
necessita' di diffida all'amministrazione inadempiente,
fintanto che perdura l'inadempimento e comunque non oltre
un anno dalla scadenza dei termini di cui ai predetti
commi 2 o 3. Il giudice amministrativo puo' conoscere della
fondatezza dell'istanza. E' fatta salva la riproponibilita'
dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i
presupposti.».
Art. 46.
Documenti e informazioni complementari
(art. 43, direttiva 2004/18; art. 16, d.lgs. n. 157/1995; art. 15,
d.lgs. n. 358/1992)
1. Nei limiti previsti dagli articoli da 38 a 45, le stazioni
appaltanti invitano, se necessario, i concorrenti a completare o a
fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti
e dichiarazioni presentati.
Art. 47.
Imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia
(art. 20-septies, d.lgs. n. 190/2002)
1. Alle imprese stabilite negli altri Stati aderenti all'Unione
Europea, nonche' a quelle stabilite nei Paesi firmatari dell'accordo
sugli appalti pubblici che figura nell'allegato 4 dell'accordo che
istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, o in Paesi che,
in base ad altre norme di diritto internazionale, o in base ad
accordi bilaterali siglati con l'Unione Europea o con l'Italia che
consentano la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di
reciprocita', la qualificazione e' consentita alle medesime
condizioni richieste alle imprese italiane.
2. Per le imprese di cui al comma 1, la qualificazione di cui al
presente codice non e' condizione obbligatoria per la partecipazione
alla gara. Esse si qualificano alla singola gara producendo
documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi,
idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per
la qualificazione e la partecipazione delle imprese italiane alle
gare. E' salvo il disposto dell'articolo 38, comma 5.
Art. 48.
Controlli sul possesso dei requisiti
(art. 10, legge n. 109/1994)
1. Le stazioni appaltanti prima di procedere all'apertura delle
buste delle offerte presentate, richiedono ad un numero di offerenti
non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato
all'unita' superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare,
entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso
dei requisiti di capacita' economico-finanziaria e
tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara,
presentando la documentazione indicata in detto bando o nella lettera
di invito. Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le
dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o
nell'offerta, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione del
concorrente dalla gara, all'escussione della relativa cauzione
provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorita' per i
provvedimenti di cui all'articolo 6 comma 11. L'Autorita' dispone
altresi' la sospensione da uno a dodici mesi dalla partecipazione
alle procedure di affidamento.
2. La richiesta di cui al comma 1 e', altresi', inoltrata, entro
dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, anche
all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria, qualora
gli stessi non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati, e nel
caso in cui essi non forniscano la prova o non confermino le loro
dichiarazioni si applicano le suddette sanzioni e si procede alla
determinazione della nuova soglia di anomalia dell'offerta e allaconseguente eventuale nuova aggiudicazione.
Art. 49.
Avvalimento
(artt. 47 e 48, direttiva 2004/18;
Art. 54, direttiva 2004/17).
1. Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi
dell'articolo 34, in relazione ad una specifica gara di lavori,
servizi, forniture puo' soddisfare la richiesta relativa al possesso
dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico,
organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA
avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell'attestazione
SOA di altro soggetto.
2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1 il concorrente allega,
oltre all'eventuale attestazione SOA propria e dell'impresa
ausiliaria:
a) una sua dichiarazione verificabile ai sensi dell'articolo 48,
attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la
partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti
stessi e dell'impresa ausiliaria;
b) una sua dichiarazione circa il possesso da parte del
concorrente medesimo dei requisiti generali di cui all'articolo 38;
c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 38;
d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui e' carente il concorrente;
e) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui
questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o
consorziata ai sensi dell'articolo 34 ne' si trova in una situazione
di controllo di cui all'articolo 34, comma 2 con una delle altre
imprese che partecipano alla gara;
f) in originale o copia autentica il contratto in virtu' del
quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a
fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie
per tutta la durata dell'appalto;
g) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che
appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui alla
lettera f) l'impresa concorrente puo' presentare una dichiarazione
sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel
gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dal
comma 5.
3. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione
dell'articolo 38, lettera h) nei confronti dei sottoscrittori, la
stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia.
Trasmette inoltre gli atti all'Autorita' per le sanzioni di cui
all'articolo 6, comma 11.
4. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in
solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle
prestazioni oggetto del contratto.
5. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del
concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario,
in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.
6. Il concorrente puo' avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito o categoria. Il bando di gara puo' ammettere l'avvalimento di piu' imprese ausiliarie in ragione dell'importo dell'appalto o della peculiarita' delle prestazioni; ma in tale ipotesi, per i lavori non e' comunque ammesso il cumulo tra attestazioni di qualificazione SOA relative alla stessa categoria.
7. Il bando di gara puo' prevedere che, in relazione alla natura o all'importo dell'appalto, le imprese partecipanti possano avvalersi solo dei requisiti economici o dei requisiti tecnici, ovvero che l'avvalimento possa integrare un preesistente requisito tecnico o economico gia' posseduto dall'impresa avvalente in misura o percentuale indicata nel bando stesso.
8. In relazione a ciascuna gara non e' consentito, a pena di
esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga piu' di un
concorrente, e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella
che si avvale dei requisiti.
9. Il bando puo' prevedere che, in relazione alla natura
dell'appalto, qualora sussistano requisiti tecnici connessi con il
possesso di particolari attrezzature possedute da un ristrettissimo
ambito di imprese operanti sul mercato, queste possano prestare
l'avvalimento nei confronti di piu' di un concorrente, sino ad un
massimo indicato nel bando stesso, impegnandosi a fornire la
particolare attrezzatura tecnica, alle medesime condizioni,all'aggiudicatario.
10. Il contratto e' in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara,
alla quale e' rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria
puo' assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.(*)
11. In relazione a ciascuna gara, la stazione appaltante trasmette all'Autorita' tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresi' l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la pubblicita' sul sito informatico presso l'Osservatorio.
(*) N.d.R.: periodo così
sostituito dal D.Lgs. n. 6 del 26 gennaio 2007, pubblicato nella G.U. n. 25 del
31 gennaio 2007
Art. 50.
Avvalimento nel caso di operativita' di sistemi
di attestazione o di sistemi di qualificazione
(art. 52, direttiva 2004/18; art. 53, direttiva 2004/17)
1. Per i lavori, il regolamento disciplina la possibilita' di
conseguire l'attestazione SOA nel rispetto delle disposizioni
previste dall'articolo 49, sempreche' compatibili con i seguenti
principi:
a) tra l'impresa che si avvale dei requisiti e l'impresa
ausiliaria deve esistere un rapporto di controllo ai sensi
dell'articolo 2359, commi 1 e 2 codice civile; oppure entrambe leimprese devono essere controllate da una stessa impresa ai sensi
dell'articolo 2359, commi 1 e 2, codice civile;
b) l'impresa ausiliaria deve rilasciare una dichiarazione con la
quale assume l'obbligo, anche nei confronti delle stazioni
appaltanti, di mettere a disposizione le risorse oggetto di
avvalimento in favore dell'impresa ausiliata per tutto il periodo di
validita' della attestazione SOA;
c) l'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria hanno l'obbligo di
comunicare le circostanze che fanno venire meno la messa a
disposizione delle risorse;
d) in relazione a ciascuna gara si osservano comunque i commi 8 e
9 dell'articolo 49.
2. L'omessa o non veritiera comunicazione delle circostanze di cui
alla lettera c) del comma 1, comporta l'applicazione delle sanzioni
di cui all'articolo 6, comma 11, nonche' la sospensione
dell'attestazione SOA, da parte dell'Autorita', sia nei confronti
della impresa ausiliaria sia dell'impresa ausiliata, per un periodo
da sei mesi a tre anni.
3. L'attestazione di qualificazione SOA mediante avvalimento
determina la responsabilita' solidale della impresa concorrente e
dell'impresa ausiliaria verso la stazione appaltante.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto
compatibili, ai sistemi legali vigenti di attestazione o di
qualificazione nei diversi servizi.
Nota all'art. 50:
- Per il testo dell'art. 2359 del codice civile, si
veda nelle note all'art. 34.
Nota agli articoli 63 e 64:
- Per la direttiva 2004/18/CE, si veda nelle note alle
premesse.
Art. 51.
Vicende soggettive del candidato
dell'offerente e dell'aggiudicatario
1. Qualora i candidati o i concorrenti, singoli, associati o
consorziati, cedano, affittino l'azienda o un ramo d'azienda, ovvero
procedano alla trasformazione, fusione o scissione della societa', il
cessionario, l'affittuario, ovvero il soggetto risultante
dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, sono ammessi alla
gara, all'aggiudicazione, alla stipulazione, previo accertamento sia
dei requisiti di ordine generale, sia di ordine speciale, nonche' dei
requisiti necessari in base agli eventuali criteri selettivi
utilizzati dalla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 62, anche
in ragione della cessione, della locazione, della fusione, della
scissione e della trasformazione previsti dal presente codice.
Art. 52.
Appalti riservati
(art. 19, direttiva 2004/18; art. 28, direttiva 2004/17)
1. Fatte salve le norme vigenti sulle cooperative sociali e sulle
imprese sociali, le stazioni appaltanti possono riservare la
partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti
pubblici, in relazione a singoli appalti, o in considerazione
dell'oggetto di determinati appalti, a laboratori protetti nel
rispetto della normativa vigente, o riservarne l'esecuzione nel
contesto di programmi di lavoro protetti quando la maggioranza dei
lavoratori interessati e' composta di disabili i quali, in ragione
della natura o della gravita' del loro handicap, non possono
esercitare un'attivita' professionale in condizioni normali. Il bando
di gara menziona la presente disposizione.
Capo III
Oggetto del contratto, procedure di scelta
del contraente e selezione delle offerte
Sezione I
Oggetto del contratto e procedure di scelta
del contraente
Art. 53.
Tipologia e oggetto dei contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture
(art. 1, direttiva 2004/18; art. 19, art. 20, co. 2, legge n.
109/1994; art. 83, d.P.R. n. 554/1999; artt. 326 e 329, legge n.
2248/1865, all. F)
1. Fatti salvi i contratti di sponsorizzazione e i lavori eseguiti
in economia, i lavori pubblici possono essere realizzati
esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione, come
definiti all'articolo 3.
2. Negli appalti relativi a lavori, il decreto o la determina a
contrarre stabilisce, motivando, nelle ipotesi di cui alle lettere b)
e c) del presente comma, in ordine alle esigenze tecniche,
organizzative ed economiche, se il contratto ha ad oggetto:
a) la sola esecuzione;
b) la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base
del progetto definitivo dell'amministrazione aggiudicatrice;
c) previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto preliminare dell'amministrazione aggiudicatrice. Lo svolgimento della gara e' effettuato sulla base di un progetto preliminare, nonche' di un capitolato prestazionale corredato dall'indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili. L'offerta ha ad oggetto il progetto definitivo e il prezzo. L'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori. Ai fini della valutazione del progetto, il regolamento disciplina i fattori ponderali da assegnare ai "pesi" o "punteggi" in modo da valorizzare la qualita', il pregio tecnico, le caratteristiche estetiche e funzionali e le caratteristiche ambientali(*).
Per le stazioni appaltanti diverse dalle pubbliche amministrazioni
l'oggetto del contratto e' stabilito nel bando di gara.
3. Quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione, ai
sensi del comma 2, gli operatori economici devono possedere i
requisiti prescritti per i progettisti, ovvero avvalersi di
progettisti qualificati, da indicare nell'offerta, o partecipare in
raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione. Il
bando indica i requisiti richiesti per i progettisti, secondo quanto
previsto dal capo IV del presente titolo (progettazione e concorsi di
progettazione), e l'ammontare delle spese di progettazione comprese
nell'importo a base del contratto. [Per i contratti di cui al comma 2,
lettere b) e c), l'ammontare delle spese di progettazione esecutiva
non e' soggetto a ribasso d'asta.](**)
3-bis. Per i contratti di cui al
comma 2, lettere b) e c), nel caso in cui, ai sensi del comma 3, l'appaltatore
si avvale di uno o piu' soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, la
stazione appaltante puo' indicare nel bando di gara le modalita' per la
corresponsione diretta al progettista della quota del compenso corrispondente
agli oneri di progettazione, al netto del ribasso d'asta, previa approvazione
del progetto e previa presentazione dei relativi documenti fiscali del
progettista.(***)
4. Il decreto o la determina a contrarre stabilisce, sulla base
delle esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice, se il contratto
sara' stipulato a corpo o a misura, o parte a corpo e parte a misura,
con le modalita' da stabilirsi con il regolamento. Per le stazioni
appaltanti diverse dalle amministrazioni aggiudicatrici detti
elementi sono stabiliti nel bando di gara Per le prestazioni a corpo,
il prezzo convenuto non puo' essere modificato sulla base della
verifica della quantita' o della qualita' della prestazione. Per le
prestazioni a misura, il prezzo convenuto puo' variare, in aumento o
in diminuzione, secondo la quantita' effettiva della prestazione. Per
l'esecuzione di prestazioni a misura, il capitolato fissa i prezzi
invariabili per unita' di misura e per ogni tipologia di prestazione.
In un medesimo contratto possono essere comprese prestazioni da
eseguire a corpo e a misura.
5. Quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione,
l'esecuzione puo' iniziare solo dopo l'approvazione, da parte della
stazione appaltante, del progetto esecutivo.
6. In sostituzione totale o parziale delle somme di denaro
costituenti il corrispettivo del contratto, il bando di gara puo'
prevedere il trasferimento all'affidatario della proprieta' di beni
immobili appartenenti all'amministrazione aggiudicatrice, gia'
indicati nel programma di cui all'articolo 128 per i lavori, o
nell'avviso di preinformazione per i servizi e le forniture, e che
non assolvono piu' a funzioni di interesse pubblico. Possono formare
oggetto di trasferimento ai sensi del presente comma anche i beni
immobili gia' inclusi in programmi di dismissione del patrimonio
pubblico, purche' non sia stato gia' pubblicato il bando o avviso per
l'alienazione, ovvero se la procedura di dismissione ha avuto esito
negativo.
7. Nell'ipotesi di cui al comma 6, il bando di gara puo' prevedere
che l'immissione in possesso dell'immobile avvenga in un momento
anteriore a quello del trasferimento della proprieta', trasferimento
che puo' essere disposto solo dopo l'approvazione del certificato di
collaudo.
8. Nell'ipotesi di cui al comma 6, le offerte specificano:
a) se l'offerente ha interesse a conseguire la proprieta' dell'immobile, e il prezzo che in tal caso viene offerto per l'immobile, nonche' il differenziale di prezzo eventualmente necessario, per l'esecuzione del contratto;
b) se l'offerente non ha interesse a conseguire la proprieta' dell'immobile, il prezzo richiesto per l'esecuzione del contratto.
9. Nell'ipotesi di cui al comma 6 la selezione della migliore
offerta avviene utilizzando il criterio del prezzo piu' basso o
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, valutando
congiuntamente le componenti dell'offerta di cui al comma 8.
10. Nella sola ipotesi in cui l'amministrazione aggiudicatrice non
abbia stanziato mezzi finanziari diversi dal prezzo per il
trasferimento dell'immobile, quale corrispettivo del contratto, il
bando specifica che la gara deve intendersi deserta se non sono
presentate offerte per l'acquisizione del bene.
11. Il regolamento disciplina i criteri di stima degli immobili e
le modalita' di articolazione delle offerte e di selezione della
migliore offerta.
12. L'inserimento nel programma triennale di cui all'articolo 128,
dei beni appartenenti al patrimonio indisponibile delle
amministrazioni aggiudicatrici, al fine del loro trasferimento ai
sensi del comma 6, determina il venir meno del vincolo di
destinazione.
(*) N.d.R.: periodi aggiunti dall'art. 1, lett. c) del D.Lgs. n. 113 del 31 luglio 2007, pubblicato nella G.U. n. 176 del 31-7-2007
(**) N.d.R.: periodo soppresso dall'art. 2, c. 1, lett. n), del D.Lgs. n. 113 del 31 luglio 2007, pubblicato nella G.U. n. 176 del 31-7-2007
(***) N.d.R.: comma aggiunto dall'art. 1, lett. d) del D.Lgs. n. 113 del 31 luglio 2007, pubblicato nella G.U. n. 176 del 31-7-2007
Art. 54.
Procedure per l'individuazione degli offerenti
(art. 28, direttiva 2004/18)
1. Per l'individuazione degli operatori economici che possono
presentare offerte per l'affidamento di un contratto pubblico, le
stazioni appaltanti utilizzano le procedure aperte, ristrette,
negoziate, ovvero il dialogo competitivo, di cui al presente codice.
2. Esse aggiudicano i contratti mediante procedura aperta o
mediante procedura ristretta.
3. Alle condizioni specifiche espressamente previste, le stazioni
appaltanti possono aggiudicare i contratti pubblici mediante il
dialogo competitivo.
4. Nei casi e alle condizioni specifiche espressamente previste, le
stazioni appaltanti possono aggiudicare(*) i contratti pubblici mediante
una procedura negoziata, con o senza pubblicazione del bando di gara.
(*) N.d.R.: l'originario termine
"affidare" è stato così sostituito dal D.Lgs. n. 6 del 26 gennaio 2007,
pubblicato nella G.U. n. 25 del 31 gennaio 2007
Art. 55.
Procedure aperte e ristrette
(artt. 3 e 28, direttiva 2004/18; artt. 19, 20, 23, legge n.
109/1994; art. 9, d.lgs. n. 358/1992; art. 6, d.lgs. n. 157/1995;
art. 76, d.P.R. n. 554/1999)
1. Il decreto o la determina a contrarre, ai sensi
dell'articolo 11, indica se si seguira' una procedura aperta o una
procedura ristretta, come definite all'articolo 3.
2. Le stazioni appaltanti utilizzano di preferenza le procedure
ristrette quando il contratto non ha per oggetto la sola esecuzione,
o quando il criterio di aggiudicazione e' quello dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa.
3. Il bando di gara indica il tipo di procedura e l'oggetto del
contratto, e fa menzione del decreto o della determina a contrarre.
4. Il bando di gara puo' prevedere che non si procedera' ad
aggiudicazione nel caso di una sola offerta valida, ovvero nel caso
di due sole offerte valide, che non verranno aperte. Quando il bando
non contiene tale previsione, resta comunque ferma la disciplina di
cui all'articolo 81 comma 3.
5. Nelle procedure aperte gli operatori economici presentano le
proprie offerte nel rispetto delle modalita' e dei termini fissati
dal bando di gara.
6. Nelle procedure ristrette gli operatori economici presentano la
richiesta di invito nel rispetto delle modalita' e dei termini
fissati dal bando di gara e, successivamente, le proprie offerte nel
rispetto delle modalita' e dei termini fissati nella lettera invito.
Alle procedure ristrette [per l'affidamento di lavori pubblici](*), sono
invitati tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta e che siano
in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal bando, salvo
quanto previsto dall'articolo 62 e dall'articolo 177.
(*) N.d.R.: periodo soppresso dall'art. 2, c. 1, lett. o), del D.Lgs. n. 113 del 31 luglio 2007, pubblicato nella G.U. n. 176 del 31-7-2007
Art. 56.
Procedura negoziata previa pubblicazione
di un bando di gara
(art. 30, direttiva 2004/18; art. 24, legge n. 109/1994; art. 9,
d.lgs. n. 358/1992; art. 7, d.lgs. n. 157/1995)
1. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare i contratti pubblici
mediante procedura negoziata, previa pubblicazione di un bando di
gara, nelle seguenti ipotesi:
a) quando, in esito all'esperimento di una procedura aperta o
ristretta o di un dialogo competitivo, tutte le offerte presentate
sono irregolari ovvero inammissibili, in ordine a quanto disposto dal
presente codice in relazione ai requisiti degli offerenti e delle
offerte. Nella procedura negoziata non possono essere modificate in
modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto. Le stazioni
appaltanti possono omettere la pubblicazione del bando di gara se
invitano alla procedura negoziata tutti i concorrenti in possesso dei
requisiti di cui agli articoli da 34 a 45 che, nella procedura
precedente, hanno presentato offerte rispondenti ai requisiti formali
della procedura medesima. Le disposizioni di cui alla presente
lettera si applicano ai lavori di importo inferiore a un milione di
euro;
[b) in casi eccezionali, qualora si tratti di lavori, servizi,
forniture, la cui particolare natura o i cui imprevisti,
oggettivamente non imputabili alla stazione appaltante, non
consentano la fissazione preliminare e globale dei prezzi;
c) limitatamente ai servizi, nel caso di servizi rientranti nella
categoria 6 dell'allegato II A e di prestazioni di natura
intellettuale, quali la progettazione di opere, se la natura della
prestazione da fornire renda impossibile stabilire le specifiche del
contratto con la precisione sufficiente per poter aggiudicare
l'appalto selezionando l'offerta migliore secondo le norme della
procedura aperta o della procedura ristretta;](*)
d) nel caso di appalti pubblici di lavori, per lavori realizzati
unicamente a scopo di ricerca, sperimentazione o messa a punto, e non
per assicurare una redditivita' o il recupero dei costi di ricerca e
sviluppo.
2. Nei casi di cui al comma 1, le stazioni appaltanti negoziano con
gli offerenti le offerte presentate, per adeguarle alle esigenze
indicate nel bando di gara, nel capitolato d'oneri e negli eventuali
documenti complementari, e per individuare l'offerta migliore con i
criteri di selezione di cui agli articoli 82 e 83.
3. Nel corso della negoziazione le stazioni appaltanti garantiscono
la parita' di trattamento tra tutti gli offerenti, e non forniscono
in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare
determinati offerenti rispetto ad altri.
4. Le stazioni appaltanti possono prevedere che la procedura
negoziata si svolga in fasi successive per ridurre il numero di
offerte da negoziare applicando i criteri di aggiudicazione indicati
nel bando di gara o nel capitolato d'oneri. Il ricorso a tale
facolta' e' indicato nel bando di gara o nel capitolato d'oneri.
(*) N.d.R.: lettere b e c soppresse dall'art. 1, lett. e) del D.Lgs. n. 113 del 31 luglio 2007, pubblicato nella G.U. n. 176 del 31-7-2007
Art. 57.
Procedura negoziata senza previa pubblicazione
di un bando di gara
(art. 31, direttiva 2004/18; art. 9, d.lgs. n. 358/1992; art. 6, co.
2, legge n. 537/1993; art. 24, legge n. 109/1994; art. 7, d.lgs. n.
157/1995)
1. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare contratti pubblici
mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando
di gara nelle ipotesi seguenti, dandone conto con adeguata
motivazione nella delibera o determina a contrarre.
2. Nei contratti pubblici relativi a lavori, forniture, servizi, la
procedura e' consentita:
a) qualora, in esito all'esperimento di una procedura aperta o
ristretta, non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna
offerta appropriata, o nessuna candidatura. Nella procedura negoziata
non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni
iniziali del contratto. Alla Commissione, su sua richiesta, va
trasmessa una relazione sulle ragioni della mancata aggiudicazione a
seguito di procedura aperta o ristretta e sulla opportunita' della
procedura negoziata. Le disposizioni contenute nella presente lettera
si applicano ai lavori di importo inferiore a un milione di euro;
b) qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero
attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere
affidato unicamente ad un operatore economico determinato;
c) nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non e' compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara. Le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono essere imputabili alle stazioni appaltanti.
3. Nei contratti pubblici relativi a forniture, la procedura del presente articolo e', inoltre, consentita:
a) qualora i prodotti oggetto del contratto siano fabbricati
esclusivamente a scopo di sperimentazione, di studio o di sviluppo, a
meno che non si tratti di produzione in quantita' sufficiente ad
accertare la redditivita' del prodotto o a coprire i costi di ricerca
e messa a punto;
b) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore
originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti
di uso corrente o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti,
qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe la stazione
appaltante ad acquistare materiali con caratteristiche tecniche
differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero
incompatibilita' o difficolta' tecniche sproporzionate; la durata di
tali contratti e dei contratti rinnovabili non puo' comunque di
regola superare i tre anni;
c) per forniture quotate e acquistate in una borsa di materie
prime;
d) per l'acquisto di forniture a condizioni particolarmente
vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attivita'
commerciale oppure dal curatore o liquidatore di un fallimento, di un
concordato preventivo, di una liquidazione coatta amministrativa, di
un'amministrazione straordinaria di grandi imprese.
4. Nei contratti pubblici relativi a servizi, la procedura del
presente articolo e', inoltre, consentita qualora il contratto faccia
seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base alle norme
applicabili, essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori
del concorso; in quest'ultimo caso tutti i vincitori devono essere
invitati a partecipare ai negoziati.
5. Nei contratti pubblici relativi a lavori e negli appalti
pubblici relativi a servizi, la procedura del presente articolo e',
inoltre, consentita:
a) per i lavori o i servizi complementari, non compresi nel
progetto iniziale ne' nel contratto iniziale, che, a seguito di una
circostanza imprevista, sono divenuti necessari all'esecuzione
dell'opera o del servizio oggetto del progetto o del contratto
iniziale, purche' aggiudicati all'operatore economico che presta tale
servizio o esegue tale opera, nel rispetto delle seguenti condizioni:
a.1) tali lavori o servizi complementari non possono essere
separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto
iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante,
ovvero pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale,
sono strettamente necessari al suo perfezionamento;
a.2) il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati
per lavori o servizi complementari non supera il cinquanta per cento
dell'importo del contratto iniziale;
b) per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi gia'
affidati all'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale dalla
medesima stazione appaltante, a condizione che tali servizi siano conformi a un
progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo contratto
aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta; in questa ipotesi la
possibilita' del ricorso alla procedura negoziata senza bando e' consentita solo
nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale e deve essere
indicata nel bando del contratto originario; l'importo complessivo stimato dei
servizi successivi e' computato per la determinazione del valore globale del
contratto, ai fini delle soglie di cui all'articolo 28.(*)
6. Ove possibile, la stazione appaltante individua gli operatori
economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le
caratteristiche di qualificazione economico finanziaria e tecnico
organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di
trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona almeno tre operatori
economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Gli
operatori economici selezionati vengono contemporaneamente invitati a
presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera
contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. La
stazione appaltante sceglie l'operatore economico che ha offerto le
condizioni piu' vantaggiose, secondo il criterio del prezzo piu'
basso o dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, previa verifica
del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per
l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura
aperta, ristretta, o negoziata previo bando.
7. E' in ogni caso vietato il rinnovo tacito dei contratti aventi ad oggetto forniture, servizi, lavori, e i contratti rinnovati tacitamente sono nulli.
(*) N.d.R.: lettera b così sostituita dall'art. 1, lett. f) del D.Lgs. n. 113 del 31 luglio 2007, pubblicato nella G.U. n. 176 del 31-7-2007
Art. 58.
Dialogo competitivo
(art. 29, direttiva 2004/18)
1. Nel caso di appalti particolarmente complessi, qualora ritengano
che il ricorso alla procedura aperta o ristretta non permetta
l'aggiudicazione dell'appalto, le stazioni appaltanti possono
avvalersi del dialogo competitivo conformemente al presente articolo. Il
ricorso al dialogo competitivo per lavori e' consentito previo parere del
Consiglio superiore dei lavori pubblici, e comunque ad esclusione dei lavori di
cui alla parte II, titolo III, capo IV. Per i lavori di cui alla parte II,
titolo IV, capo II, e' altresi' richiesto il parere del Consiglio Superiore dei
beni culturali. I citati pareri sono resi entro 30 giorni dalla richiesta.
Decorso tale termine, l'amministrazione puo' comunque procedere.(*)
2. Ai fini del ricorso al dialogo competitivo un appalto pubblico
e' considerato «particolarmente complesso» quando la stazione
appaltante:
- non e' oggettivamente in grado di definire, conformemente
all'articolo 68, comma 3, lettere b), c) o d), i mezzi tecnici atti a
soddisfare le sue necessita' o i suoi obiettivi, o
- non e' oggettivamente in grado di specificare l'impostazione
giuridica o finanziaria di un progetto. Possono, secondo le
circostanze concrete, essere considerati particolarmente complessi
gli appalti per i quali la stazione appaltante non dispone, a causa
di fattori oggettivi ad essa non imputabili, di studi in merito alla
identificazione e quantificazione dei propri bisogni o
all'individuazione dei mezzi strumentali al soddisfacimento dei
predetti bisogni, alle caratteristiche funzionali, tecniche,
gestionali ed economico-finanziarie degli stessi e all'analisi dello
stato di fatto e di diritto di ogni intervento nelle sue eventuali
componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche,
nonche' sulle componenti di sostenibilita' ambientale,
socio-economiche, amministrative e tecniche.
3. Il provvedimento con cui la stazione appaltante decide di
ricorrere al dialogo competitivo deve contenere specifica motivazione
in merito alla sussistenza dei presupposti previsti dal comma 2.
4. L'unico criterio per l'aggiudicazione dell'appalto pubblico e' quello dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa.
5. Le stazioni appaltanti pubblicano un bando di gara conformemente
all'articolo 64 in cui rendono noti le loro necessita' o obiettivi,
che definiscono nel bando stesso o in un documento descrittivo che
costituisce parte integrante del bando, nei quali sono altresi'
indicati i requisiti di ammissione al dialogo competitivo,
individuati tra quelli pertinenti previsti dagli articoli da 34 a 46,
i criteri di valutazione delle offerte di cui all'articolo 83,
comma 2 e il termine entro il quale gli interessati possono
presentare istanza di partecipazione alla procedura.
6. Le stazioni appaltanti avviano con i candidati ammessi
conformemente ai requisiti di cui al comma 5 un dialogo finalizzato
all'individuazione e alla definizione dei mezzi piu' idonei a
soddisfare le loro necessita' o obiettivi. Nella fase del dialogo
esse possono discutere con i candidati ammessi tutti gli aspetti
dell'appalto.
7. Durante il dialogo le stazioni appaltanti garantiscono la
parita' di trattamento di tutti i partecipanti, in particolare non
forniscono, in modo discriminatorio, informazioni che possano
favorire alcuni partecipanti rispetto ad altri.
8. Le stazioni appaltanti non possono rivelare agli altri
partecipanti le soluzioni proposte ne' altre informazioni riservate
comunicate dal candidato partecipante al dialogo senza l'accordo di
quest'ultimo.
9. Le stazioni appaltanti possono prevedere che la procedura si
svolga in fasi successive in modo da ridurre il numero di soluzioni
da discutere durante la fase del dialogo applicando i criteri di
aggiudicazione precisati nel bando di gara o nel documento
descrittivo. Il ricorso a tale facolta' e' indicato nel bando di gara
e nel documento descrittivo.
10. Le stazioni appaltanti proseguono il dialogo finche' non sono
in grado di individuare, se del caso dopo averle confrontate, la
soluzione o le soluzioni che possano soddisfare le loro necessita' o
obiettivi.
11. Le stazioni appaltanti possono motivatamente ritenere che
nessuna delle soluzioni proposte soddisfi le proprie necessita' o
obiettivi. In tal caso informano immediatamente i partecipanti, ai
quali non spetta alcun indennizzo o risarcimento, salvo quanto
previsto dal comma 17.
12. Negli altri casi, dopo aver dichiarato concluso il dialogo e
averne informato i partecipanti, le stazioni appaltanti li invitano a
presentare le loro offerte finali in base alla o alle soluzioni
presentate e specificate nella fase del dialogo. Tali offerte devono
contenere tutti gli elementi richiesti e necessari per l'esecuzione
del progetto.
13. Prima della presentazione delle offerte, nel rispetto del
principi di concorrenza e non discriminazione, le stazioni appaltanti
specificano i criteri di valutazione di cui all'articolo 83, comma 2,
indicati nel bando o nel documento descrittivo in relazione alle
peculiarita' della soluzione o delle soluzioni individuate ai sensi
del comma 10.
14. Su richiesta delle stazioni appaltanti le offerte possono
essere chiarite, precisate e perfezionate. Tuttavia tali
precisazioni, chiarimenti, perfezionamenti o complementi non possono
avere l'effetto di modificare gli elementi fondamentali dell'offerta
o dell'appalto quale posto in gara la cui variazione rischi di
falsare la concorrenza o di avere un effetto discriminatorio.
15. Le stazioni appaltanti valutano le offerte ricevute sulla base
dei criteri di aggiudicazione fissati nel bando di gara o nel
documento descrittivo e di quelli fissati ai sensi del comma 13,
individuando l'offerta economicamente piu' vantaggiosa conformemente
all'articolo 83.
16. L'offerente che risulta aver presentato l'offerta
economicamente piu' vantaggiosa puo' essere invitato a precisare gli
aspetti della sua offerta o a confermare gli impegni in essa
figuranti, a condizione che cio' non abbia l'effetto di modificare
elementi fondamentali dell'offerta o dell'appalto quale posto in
gara, falsare la concorrenza o comportare discriminazioni.
17. Le stazioni appaltanti possono prevedere premi o incentivi per partecipanti al dialogo, anche nell'ipotesi in cui al comma 11.
18. Le stazioni appaltanti non possono ricorrere al dialogo competitivo in modo abusivo o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.
(*) N.d.R.: Periodi aggiunti dall'art. 1, lett. g) del D.Lgs. n. 113 del 31 luglio 2007, pubblicato nella G.U. n. 176 del 31-7-2007
Art. 59.
Accordi quadro
(art. 32, direttiva 2004/18)
1. Le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro. Per i lavori,
gli accordi quadro sono ammessi esclusivamente in relazione ai lavori di
manutenzione. Gli accordi quadro non sono ammessi per la progettazione e per gli
altri servizi di natura intellettuale.(*)
2. Ai fini della conclusione di un accordo quadro, le stazioni
appaltanti seguono le regole di procedura previste dalla presente
parte in tutte le fasi fino all'aggiudicazione degli appalti basati
su tale accordo quadro. Le parti dell'accordo quadro sono scelte
applicando i criteri di aggiudicazione definiti ai sensi degli
articoli 81 e seguenti.
3. Gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati secondo
le procedure previste ai commi 4 e 5. Tali procedure sono applicabili
solo tra le stazioni appaltanti e gli operatori economici
inizialmente parti dell'accordo quadro. In sede di aggiudicazione
degli appalti pubblici basati su un accordo quadro le parti non
possono in nessun caso apportare modifiche sostanziali alle
condizioni fissate in tale accordo quadro, in particolare nel caso di
cui al comma 4.
4. Quando un accordo quadro e' concluso con un solo operatore
economico, gli appalti basati su tale accordo quadro sono aggiudicati
entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro. Per
l'aggiudicazione di tali appalti, le stazioni appaltanti possono consultare per
iscritto l'operatore parte dell'accordo quadro
chiedendogli di completare, se necessario, la sua offerta.
5. Quando un accordo quadro e' concluso con piu' operatori
economici, il numero di questi deve essere almeno pari a tre, purche'
vi sia un numero sufficiente di operatori economici che soddisfano i
criteri di selezione, ovvero di offerte accettabili corrispondenti ai
criteri di aggiudicazione.
6. Gli appalti basati su accordi quadro conclusi con piu' operatori
economici possono essere aggiudicati mediante applicazione delle
condizioni stabilite nell'accordo quadro senza nuovo confronto
competitivo.
7. Per il caso di cui al comma 6, l'aggiudicazione dell'accordo
quadro contiene l'ordine di priorita', privilegiando il criterio
della rotazione, per la scelta dell'operatore economico cui affidare
il singolo appalto.
8. Gli appalti basati su accordi quadro conclusi con piu' operatori
economici, qualora l'accordo quadro non fissi tutte le condizioni,
possono essere affidati solo dopo aver rilanciato il confronto
competitivo fra le parti in base alle medesime condizioni, se
necessario precisandole, e, se del caso, ad altre condizioni indicate
nel capitolato d'oneri dell'accordo quadro, secondo la seguente
procedura:
a) per ogni appalto da aggiudicare le stazioni appaltanti
consultano per iscritto gli operatori economici che sono in grado di
realizzare l'oggetto dell'appalto;
b) le stazioni appaltanti fissano un termine sufficiente per
presentare le offerte relative a ciascun appalto specifico tenendo
conto di elementi quali la complessita' dell'oggetto dell'appalto e
il tempo necessario per la trasmissione delle offerte;
c) le offerte sono presentate per iscritto e il loro contenuto
deve rimanere segreto fino alla scadenza del termine previsto per la
loro presentazione;
d) le stazioni appaltanti aggiudicano ogni appalto all'offerente
che ha presentato l'offerta migliore sulla base dei criteri di
aggiudicazione fissati nel capitolato d'oneri dell'accordo quadro.
9. La durata di un accordo quadro non puo' superare i quattro anni,
salvo in casi eccezionali debitamente motivati, in particolare,
dall'oggetto dell'accordo quadro.
10. Le stazioni appaltanti non possono ricorrere agli accordi
quadro in modo abusivo o in modo da ostacolare, limitare o distorcere
la concorrenza.
(*) N.d.R.: Comma così sostituito dall'art. 1, lett. h) del D.Lgs. n. 113 del 31 luglio 2007, pubblicato nella G.U. n. 176 del 31-7-2007
Art. 60.
Sistemi dinamici di acquisizione
(art. 33, direttiva 2004/18)
1. Le stazioni appaltanti possono ricorrere a sistemi dinamici di
acquisizione. Tali sistemi sono utilizzati esclusivamente nel caso di
forniture di beni e servizi tipizzati e standardizzati, di uso
corrente, esclusi gli appalti di forniture o servizi da realizzare in
base a specifiche tecniche del committente che, per la loro
complessita', non possano essere valutate tramite il sistema dinamico
di acquisizione.
2. Per istituire un sistema dinamico di acquisizione le stazioni
appaltanti seguono le norme della procedura aperta in tutte le sue
fasi fino all'attribuzione degli appalti da aggiudicare nell'ambito
di detto sistema.
3. Tutti gli offerenti che soddisfano i criteri di selezione e che
hanno presentato un'offerta indicativa conforme al capitolato d'oneri
e agli eventuali documenti complementari sono ammessi nel sistema.
4. Le offerte indicative possono essere migliorate in qualsiasi
momento, a condizione che esse restino conformi al capitolato
d'oneri.
5. Per l'istituzione del sistema e per l'aggiudicazione degli
appalti nell'ambito del medesimo le stazioni appaltanti utilizzano
esclusivamente mezzi elettronici conformemente all'articolo 77,
commi 5 e 6.
6. Ai fini dell'istituzione di un sistema dinamico di acquisizione
le stazioni appaltanti:
a) pubblicano un bando di gara indicando che si tratta di un
sistema dinamico di acquisizione;
b) precisano nel capitolato d'oneri, tra l'altro, la natura degli
acquisti previsti che sono oggetto di detto sistema, nonche' tutte le
informazioni necessarie riguardanti il sistema di acquisizione,
l'attrezzatura elettronica utilizzata nonche' i dettagli pratici e le
specifiche tecniche di connessione;
c) offrono per via elettronica, dalla pubblicazione del bando e
fino a conclusione del sistema, l'accesso libero, diretto e completo
al capitolato d'oneri e a qualsiasi documento complementare e
indicano nel bando di gara l'indirizzo Internet presso il quale e'
possibile consultare tali documenti.
7. Le stazioni appaltanti accordano a qualsivoglia operatore
economico, per tutta la durata del sistema dinamico di acquisizione,
la possibilita' di presentare un'offerta indicativa allo scopo di
essere ammesso nel sistema alle condizioni di cui al comma 3.
8. Le stazioni appaltanti concludono la valutazione delle offerte
indicative entro quindici giorni a decorrere dalla presentazione
dell'offerta indicativa. Possono tuttavia prolungare il periodo di
valutazione a condizione che nessun appalto sia messo in concorrenza
nel frattempo.
9. Le stazioni appaltanti informano al piu' presto l'offerente di
cui al comma 7 in merito alla sua ammissione nel sistema dinamico di
acquisizione o al rigetto della sua offerta indicativa.
10. Ogni appalto specifico deve essere oggetto di un confronto
concorrenziale. Prima di procedere a detto confronto concorrenziale,
le stazioni appaltanti pubblicano un bando di gara semplificato e
invitano tutti gli operatori economici interessati a presentare
un'offerta indicativa, conformemente al comma 3, entro un termine che
non puo' essere inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di
invio del bando di gara semplificato. Le stazioni appaltanti
procedono al confronto concorrenziale soltanto dopo aver terminato la
valutazione di tutte le offerte indicative introdotte entro questo
termine.
11. Le stazioni appaltanti invitano tutti gli offerenti ammessi nel
sistema a presentare un'offerta per ogni appalto specifico da
aggiudicare nel quadro del sistema. A tal fine essi fissano un
termine sufficiente per la presentazione delle offerte.
12 Le stazioni appaltanti aggiudicano l'appalto all'offerente che
ha presentato la migliore offerta in base ai criteri di
aggiudicazione enunciati nel bando di gara per l'istituzione del
sistema dinamico di acquisizione. Detti criteri possono,
all'occorrenza, essere precisati nell'invito menzionato nel comma 11.
13. La durata di un sistema dinamico di acquisizione non puo'
superare quattro anni, tranne in casi eccezionali debitamente
giustificati.
14. Le stazioni appaltanti non possono ricorrere a un sistema
dinamico di acquisizione in modo da ostacolare, limitare o distorcere
la concorrenza.
15. Non possono essere posti a carico degli operatori economici
interessati o dei partecipanti al sistema contributi di carattere
amministrativo.
Art. 61.
Speciale procedura di aggiudicazione
per i lavori di edilizia residenziale pubblica
(art. 34, direttiva 2004/18)
1. Nel caso di contratti pubblici riguardanti la progettazione e la
costruzione di un complesso residenziale di edilizia residenziale
pubblica avente carattere economico e popolare, la cui sovvenzione
pubblica, in conto capitale, sia superiore al 50% del costo di
costruzione, il cui piano, a causa dell'entita', della complessita' e
della durata presunta dei relativi lavori, dev'essere stabilito sin
dall'inizio sulla base di una stretta collaborazione in seno a un
gruppo che comprende i delegati delle amministrazioni aggiudicatrici,
degli esperti e l'imprenditore che avra' l'incarico di eseguire
l'opera, e' possibile ricorrere a una speciale procedura di
aggiudicazione, volta a scegliere l'imprenditore piu' idoneo a essere
integrato nel gruppo.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 le stazioni appaltanti
inseriscono nel bando di gara una descrizione delle opere quanto piu'
precisa possibile al fine di consentire agli imprenditori interessati
di valutare correttamente il progetto da eseguire. Inoltre le
stazioni appaltanti menzionano in tale bando di gara, conformemente
ai criteri di selezione qualitativa di cui agli articoli da 38 a 47,
i requisiti personali, tecnici, economici e finanziari che i
candidati devono possedere.
3. Le stazioni appaltanti, quando ricorrono a una siffatta
procedura, applicano gli articoli 2, 63, 64, 65, 66, 70, 71, 77, 78 e
79 e gli articoli da 34 a 52.
Art. 62.
Numero minimo dei candidati da invitare nelle procedure ristrette,
negoziate e nel dialogo competitivo - Forcella
(art. 44, parr. 3 e 4, direttiva 2004/18; art. 17 d.lgs. n. 358/1992; art. 22, d.lgs. n. 157/1995)
1. Nelle procedure ristrette relative [a servizi o forniture, ovvero](*) a lavori di importo pari o superiore a quaranta milioni di euro, nonche' nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara e nel dialogo competitivo quale che sia l'oggetto del contratto, le stazioni appaltanti, quando lo richieda la difficolta' o la complessita' dell'opera, della fornitura o del servizio, possono limitare il numero di candidati idonei che inviteranno a presentare un'offerta, a negoziare, o a partecipare al dialogo, purche' vi sia un numero sufficiente di candidati idonei. Quando si avvalgono di tale facolta', le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara i criteri, oggettivi, non discriminatori, secondo il principio di proporzionalita' che intendono applicare, il numero minimo dei candidati che intendono invitare, e, ove lo ritengano opportuno per motivate esigenze di buon andamento, il numero massimo.
2. Nelle procedure ristrette di cui al comma 1, il numero minimo di
candidati non puo' essere inferiore a dieci, ovvero a venti per
lavori di importo pari o superiore a quaranta milioni di euro, se
sussistono in tale numero soggetti idonei. Nelle procedure negoziate
con pubblicazione di un bando di gara e nel dialogo competitivo il
numero minimo di candidati non puo' essere inferiore a sei, se
sussistono in tale numero soggetti qualificati.
3. In ogni caso il numero di candidati invitati deve essere
sufficiente ad assicurare un'effettiva concorrenza.
4. Le stazioni appaltanti invitano un numero di candidati almeno
pari al numero minimo prestabilito nel bando, non inferiore comunque
a quello di cui al comma 2.
5. Le stazioni appaltanti non possono invitare operatori economici
che non hanno chiesto di partecipare, o candidati che non hanno i
requisiti richiesti.
6. Se il numero di candidati che soddisfano i criteri di selezione
e i livelli minimi e' inferiore al numero minimo, le stazioni
appaltanti possono proseguire la procedura invitando il candidato o i
candidati che hanno chiesto di partecipare e che sono in possesso
delle capacita' richieste, salvo quanto dispongono l'articolo 55,
comma 4, e l'articolo 81, comma 3.
7. Le stazioni appaltanti, quando ricorrono alla facolta' di
ridurre il numero delle soluzioni da discutere o di offerte da
negoziare, di cui all'articolo 56, comma 4, e all'articolo 58,
comma 9, effettuano tale riduzione applicando i criteri di
aggiudicazione indicati nel bando di gara, nel capitolato d'oneri e
nel documento descrittivo. Nella fase finale, tale numero deve
consentire di garantire una concorrenza effettiva, purche' vi sia un
numero sufficiente di soluzioni o di candidati idonei.
(*) N.d.R.: periodo soppresso dall'art. 2, c. 1, lett. p), del D.Lgs. n. 113 del 31 luglio 2007, pubblicato nella G.U. n. 176 del 31-7-2007
Sezione II
Bandi, avvisi e inviti
Art. 63.
Avviso di preinformazione
(art. 35, paragrafo 1, e art. 36, paragrafo 1, direttiva 2004/18;
art. 41.1., direttiva 2004/17; art. 5, co. 1, d.lgs. n. 358/1992;
art. 8, co. 1, d.lgs. n. 157/1995; art. 14, d.lgs. n. 158/1995; art.
80, co. 1 e co. 11, d.P.R. n. 554/1999)
1. Le stazioni appaltanti di cui alla lettera a) e alla lettera c)
dell'articolo 32, possibilmente entro il 31 dicembre di ogni anno,
rendono noto mediante un avviso di preinformazione, conforme
all'allegato IX A, punti 1 e 2, pubblicato dalla Commissione o da
esse stesse sul loro «profilo di committente», quale indicato
all'allegato X, punto 2, lettera b) e all'articolo 3, comma 35:
a) per le forniture, l'importo complessivo stimato degli appalti o degli accordi quadro, per gruppi di prodotti, che intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi, qualora il loro valore complessivo stimato, tenuto conto degli articoli 28 e 29, sia pari o superiore a 750.000 euro; i gruppi di prodotti sono definiti mediante riferimento alle voci della nomenclatura CPV; il Ministro dell'economia e delle finanze pubblica nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana le modalita' di riferimento da fare, nei bandi di gara, a particolari voci della nomenclatura in conformita' con quanto eventualmente stabilito dalla Commissione;
b) per i servizi, l'importo complessivo stimato degli appalti o degli accordi quadro, per ciascuna delle categorie di servizi elencate nell'allegato II A, che intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi, qualora tale importo complessivo stimato, tenuto conto degli articoli 28 e 29, sia pari o superiore a 750.000 euro;
c) per i lavori, le caratteristiche essenziali dei contratti o
degli accordi quadro che intendono aggiudicare e i cui importi
stimati siano pari o superiori alla soglia indicata all'articolo 28,
tenuto conto dell'articolo 29.
2. Gli avvisi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono inviati
alla Commissione o pubblicati sul profilo di committente il piu'
rapidamente possibile dopo l'avvio dell'esercizio di bilancio.
3. L'avviso di cui alla lettera c) del comma 1 e' inviato alla
Commissione o pubblicato sul profilo di committente il piu'
rapidamente possibile dopo l'adozione della decisione che autorizza
il programma in cui si inseriscono i contratti di lavori o gli
accordi quadro che i soggetti di cui al comma 1 intendono
aggiudicare.
4. I soggetti che pubblicano l'avviso di preinformazione sul loro
profilo di committente inviano alla Commissione, per via elettronica
secondo il formato e le modalita' di trasmissione di cui all'allegato
X, punto 3, una comunicazione in cui e' annunciata la pubblicazione
di un avviso di preinformazione su un profilo di committente.
5. La pubblicazione degli avvisi di cui al comma 1 e' obbligatoria
solo se i soggetti di cui al comma 1 si avvalgono della facolta' di
ridurre i termini di ricezione delle offerte ai sensi
dell'articolo 70, comma 7.
6. L'avviso di preinformazione contiene gli elementi indicati nel
presente codice, le informazioni di cui all'allegato X A, punti 1 e
2, e ogni altra informazione ritenuta utile, secondo il formato dei
modelli di formulari adottati dalla Commissione in conformita' alla
procedura di cui all'articolo 77, paragrafo 2, direttiva 2004/18.
7. L'avviso di preinformazione e' altresi' pubblicato sui siti
informatici di cui all'articolo 66, comma 7, con le modalita' ivi
previste.
8. Il presente articolo non si applica alle procedure negoziate
senza pubblicazione preliminare di un bando di gara.
Art. 64.
Bando di gara
(art. 35, parr. 2 e 3, e art. 36.1., direttiva 2004/18; art. 3,
d.P.C.M. n. 55/1991; art. 5, co. 2, d.lgs. n. 358/1992; art. 8, co.
2, d.lgs. n. 157/1995; art. 80, co. 11, d.P.R. n. 554/1999)
1. Le stazioni appaltanti che intendono aggiudicare un appalto
pubblico o un accordo quadro mediante procedura aperta, procedura
ristretta, procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara,
dialogo competitivo, rendono nota tale intenzione con un bando di
gara.
2. Le stazioni appaltanti che intendono istituire un sistema
dinamico di acquisizione rendono nota tale intenzione mediante un
bando di gara.
3. Le stazioni appaltanti che intendono aggiudicare un appalto
pubblico basato su un sistema dinamico di acquisizione rendono nota
tale intenzione con un bando di gara semplificato.
4. Il bando di gara contiene gli elementi indicati nel presente
codice, le informazioni di cui all'allegato IX A, punto 3, e ogni
altra informazione ritenuta utile dalla stazione appaltante, secondo
il formato dei modelli di formulari adottati dalla Commissione in
conformita' alla procedura di cui all'articolo 77, paragrafo 2,
direttiva 2004/18.
Art. 65.
Avviso sui risultati della procedura di affidamento
(art. 35, paragrafo 4, e art. 36, paragrafo 1, direttiva 2004/18;
art. 20, legge n. 55/1990; art. 5, co. 3, d.lgs. n. 358/1992; art. 8,
co. 3, d.lgs. n. 157/1995; art. 80, co. 11, d.P.R. n. 554/1999)
1. Le stazioni appaltanti che hanno aggiudicato un contratto
pubblico o concluso un accordo quadro inviano un avviso secondo le modalita'
di pubblicazione di cui all'articolo 66(*), conforme
all'allegato IX A, punto 5, relativo ai risultati della procedura di
aggiudicazione, entro quarantotto giorni dall'aggiudicazione del
contratto o dalla conclusione dell'accordo quadro.
2. Nel caso di accordi quadro conclusi in conformita'
all'articolo 59, le stazioni appaltanti sono esentate dall'invio di
un avviso in merito ai risultati della procedura di aggiudicazione di
ciascun appalto basato su tale accordo.
3. Le stazioni appaltanti inviano un avviso relativo al risultato
dell'aggiudicazione degli appalti basati su un sistema dinamico di
acquisizione entro quarantotto giorni dall'aggiudicazione di ogni
appalto. Esse possono tuttavia raggruppare detti avvisi su base
trimestrale. In tal caso, esse inviano gli avvisi raggruppati al piu'
tardi quarantotto giorni dopo la fine di ogni trimestre.
4. Nel caso degli appalti pubblici di servizi elencati
nell'allegato II B, le stazioni appaltanti indicano nell'avviso se
acconsentono o meno alla sua pubblicazione.
5. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene
gli elementi indicati nel presente codice, le informazioni di cui
all'allegato X A, punto 5, e ogni altra informazione ritenuta utile,
secondo il formato dei modelli di formulari adottati dalla
Commissione.
6. Talune informazioni relative all'aggiudicazione del contratto o
alla conclusione dell'accordo quadro possono essere omesse qualora la
loro divulgazione ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria
all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali
di operatori economici pubblici o privati oppure possa recare
pregiudizio alla concorrenza leale tra questi.
(*) N.d.R.: periodo aggiunto dal
D.Lgs. n. 6 del 26 gennaio 2007, pubblicato nella G.U. n. 25 del 31 gennaio 2007
Art. 66.
Modalita' di pubblicazione degli avvisi e dei bandi
(artt. 36 e 37, direttiva 2004/18; art. 44 direttiva 2004/17; art. 8,
d.lgs. n. 157/1995; art. 11, d.lgs. n. 158/1995; art. 80, co. 2,
d.P.R. n. 554/1999)
1. Le stazioni appaltanti trasmettono gli avvisi e i bandi alla
Commissione per via elettronica secondo il formato e le modalita' di
trasmissione precisate nell'allegato X, punto 3, o con altri mezzi di
trasmissione. Nel caso della procedura urgente di cui
all'articolo 70, comma 11, gli avvisi e i bandi devono essere
trasmessi mediante fax o per via elettronica secondo il formato e le
modalita' di trasmissione precisate nell'allegato X, punto 3.
2. Gli avvisi e i bandi sono pubblicati secondo le caratteristiche
tecniche di pubblicazione indicate nell'allegato X, punto 1,
lettere a) e b).
3. Gli avvisi e i bandi redatti e trasmessi per via elettronica
secondo il formato e le modalita' di trasmissione precisate
nell'allegato X, punto 3, sono pubblicati entro cinque giorni dalla
loro trasmissione.
4. Gli avvisi e i bandi non trasmessi per via elettronica secondo
il formato e le modalita' di trasmissione precisate nell'allegato X,
punto 3, sono pubblicati entro dodici giorni dal loro invio, o, nel
caso di procedura urgente di cui all'articolo 70, comma 11, entro
cinque giorni dal loro invio.
5. I bandi e gli avvisi sono pubblicati per esteso in una delle
lingue ufficiali della Comunita' scelta dalle stazioni appaltanti; il
testo pubblicato in tale lingua originale e' l'unico facente fede. Le
stazioni appaltanti italiane scelgono la lingua italiana, fatte salve
le norme vigenti nella Provincia autonoma di Bolzano in materia di
bilinguismo. Una sintesi degli elementi importanti di ciascun bando,
indicati dalle stazioni appaltanti nel rispetto dei principi di
trasparenza e non discriminazione, e' pubblicata nelle altre lingue
ufficiali.
6. Le spese per la pubblicazione degli avvisi e dei bandi da parte
della Commissione sono a carico della Comunita'.
7. Gli avvisi e i bandi sono altresi' pubblicati sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana serie speciale relativa ai
contratti pubblici, sul «profilo di committente» della stazione
appaltante, e, non oltre due giorni lavorativi dopo, sul sito
informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui
al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, e
sul sito informatico presso l'Osservatorio, con l'indicazione degli
estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Gli avvisi e i
bandi sono altresi' pubblicati, dopo dodici giorni dalla trasmissione
alla Commissione, ovvero dopo cinque giorni da detta trasmissione in
caso di procedure urgenti di cui all'articolo 70, comma 11, per
estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione
nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove
si eseguono i contratti. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana viene effettuata entro il sesto giorno feriale successivo a
quello del ricevimento della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni
dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato.(*)
8. Gli effetti giuridici che l'ordinamento connette alla
pubblicita' in ambito nazionale decorrono dalla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
9. Gli avvisi e i bandi, nonche' il loro contenuto, non possono
essere pubblicati in ambito nazionale prima della data della loro
trasmissione alla Commissione.
10. Gli avvisi e i bandi pubblicati in ambito nazionale non devono
contenere informazioni diverse da quelle contenute nei bandi e negli
avvisi trasmessi alla Commissione, o pubblicate su un profilo di
committente conformemente all'articolo 63, comma 1, devono menzionare
la data della trasmissione dell'avviso o del bando alla Commissione o
della pubblicazione sul profilo di committente.
11. Gli avvisi di preinformazione non possono essere pubblicati su
un profilo di committente prima che sia stato inviato alla
Commissione l'avviso che ne annuncia la pubblicazione sotto tale
forma; gli avvisi in questione devono citare la data di tale
trasmissione.
12. Il contenuto degli avvisi e dei bandi non trasmessi per via
elettronica secondo il formato e le modalita' di trasmissione
precisate nell'allegato X, punto 3, e' limitato a seicentocinquanta
parole circa.
13. Le stazioni appaltanti devono essere in grado di comprovare la
data di trasmissione degli avvisi e dei bandi.
14. La Commissione rilascia alle stazioni appaltanti una conferma dell'informazione trasmessa, in cui e' citata la data della pubblicazione: tale conferma vale come prova della pubblicazione.
15. Le stazioni appaltanti possono prevedere forme aggiuntive di pubblicita' diverse da quelle di cui al presente articolo, e possono altresi' pubblicare in conformita' ai commi che precedono avvisi o bandi concernenti appalti pubblici non soggetti agli obblighi di pubblicazione previsti dal presente articolo. Tuttavia gli effetti giuridici che il presente codice o le norme processuali vigenti annettono alla data di pubblicazione al fine della decorrenza di termini, derivano solo dalle forme di pubblicita' obbligatoria e dalle relative date in cui la pubblicita' obbligatoria ha luogo.
(*) N.d.R.: periodo aggiunto dal
D.Lgs. n. 6 del 26 gennaio 2007, pubblicato nella G.U. n. 25 del 31 gennaio 2007
Art. 67.
Inviti a presentare offerte, a partecipare
al dialogo competitivo, a negoziare
(art. 40, commi 1 e 5, direttiva 2004/18; art. 7, co. 2, e allegato
6, d.lgs. n. 358/1992; art. 10, commi 2 e 3, e allegato 5, d.lgs. n.
157/1995; art. 79, co. 2, d.P.R. n. 554/1999)
1. Nelle procedure ristrette, nel dialogo competitivo, nelle
procedure negoziate con e senza pubblicazione di un bando di gara, le
stazioni appaltanti invitano simultaneamente e per iscritto i
candidati selezionati a presentare le rispettive offerte o a
negoziare o, in caso di dialogo competitivo, a partecipare al
dialogo.
2. Nelle procedure ristrette, nel dialogo competitivo, nelle
procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara, l'invito a
presentare le offerte, a negoziare, a partecipare al dialogo
competitivo contiene, oltre agli elementi specificamente previsti da
norme del presente codice, e a quelli ritenuti utili dalle stazioni
appaltanti, quanto meno i seguenti elementi:
a) gli estremi del bando di gara pubblicato;
b) il termine per la ricezione delle offerte, l'indirizzo al
quale esse devono essere trasmesse e la lingua o le lingue, diverse
da quella italiana, in cui possono essere redatte, fermo restando
l'obbligo di redazione in lingua italiana e il rispetto delle norme
sul bilinguismo nella Provincia autonoma di Bolzano;
c) in caso di dialogo competitivo, la data stabilita e
l'indirizzo per l'inizio della fase di consultazione, nonche' le
lingue obbligatoria e facoltativa, con le modalita' di cui alla
lettera b) del presente comma;
d) l'indicazione dei documenti eventualmente da allegare a
sostegno delle dichiarazioni verificabili prescritte dal bando o
dall'invito, e secondo le stesse modalita' stabilite dagli
articoli 39, 40, 41 e 42;
e) i criteri di selezione dell'offerta, se non figurano nel bando
di gara;
f) in caso di offerta economicamente piu' vantaggiosa, la
ponderazione relativa degli elementi oppure l'ordine decrescente di
importanza, se non figurano gia' nel bando di gara, nel capitolato
d'oneri o nel documento descrittivo.
3. Nel dialogo competitivo gli elementi di cui alla lettera b) del
comma 2 non sono indicati nell'invito a partecipare al dialogo,
bensi' nell'invito a presentare l'offerta.
Art. 68.
Specifiche tecniche
(art. 23, direttiva 2004/18; art. 34, direttiva 2004/17; artt. 10 e
11, d.lgs. n. 406/1991; art. 8, d.lgs. n. 358/1992; art. 20, d.lgs.
n. 157/1995; art. 19, d.lgs. n. 158/1995; art. 16, co. 3, d.P.R. n.
554/1999)
1. Le specifiche tecniche definite al punto 1 dell'allegato VIII,
figurano nei documenti del contratto, quali il bando di gara, il
capitolato d'oneri o i documenti complementari. Ogniqualvolta sia
possibile dette specifiche tecniche devono essere definite in modo da
tenere conto dei criteri di accessibilita' per i soggetti disabili,
di una progettazione adeguata per tutti gli utenti, della tutela
ambientale.
2. Le specifiche tecniche devono consentire pari accesso agli
offerenti e non devono comportare la creazione di ostacoli
ingiustificati all'apertura dei contratti pubblici alla concorrenza.
3. Fatte salve le regole tecniche nazionali obbligatorie, nei
limiti in cui sono compatibili con la normativa comunitaria, le
specifiche tecniche sono formulate secondo una delle modalita'
seguenti:
a) mediante riferimento a specifiche tecniche definite
nell'allegato VIII, e, in ordine di preferenza, alle norme nazionali
che recepiscono norme europee, alle omologazioni tecniche europee,
alle specifiche tecniche comuni, alle norme internazionali, ad altri
sistemi tecnici di riferimento adottati dagli organismi europei di
normalizzazione o, se questi mancano, alle norme nazionali, alle
omologazioni tecniche nazionali o alle specifiche tecniche nazionali
in materia di progettazione, di calcolo e di realizzazione delle
opere e di messa in opera dei prodotti. Ciascun riferimento contiene
la menzione «o equivalente»;
b) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, che
possono includere caratteristiche ambientali. Devono tuttavia essere
sufficientemente precisi da consentire agli offerenti di determinare
l'oggetto dell'appalto e alle stazioni appaltanti di aggiudicare
l'appalto;
c) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali di cui
alla lettera b), con riferimento alle specifiche citate nella
lettera a), quale mezzo per presumere la conformita' a dette
prestazioni o a detti requisiti;
d) mediante riferimento alle specifiche di cui alla lettera a)
per talune caratteristiche, e alle prestazioni o ai requisiti
funzionali di cui alla lettera b) per le altre caratteristiche.
4. Quando si avvalgono della possibilita' di fare riferimento alle
specifiche di cui al comma 3, lettera a), le stazioni appaltanti non
possono respingere un'offerta per il motivo che i prodotti e i
servizi offerti non sono conformi alle specifiche alle quali hanno
fatto riferimento, se nella propria offerta l'offerente prova in modo
ritenuto soddisfacente dalle stazioni appaltanti, con qualsiasi mezzo
appropriato, che le soluzioni da lui proposte ottemperano in maniera
equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.
5. Puo' costituire un mezzo appropriato una documentazione tecnica
del fabbricante o una relazione sulle prove eseguite da un organismo
riconosciuto.
6. L'operatore economico che propone soluzioni equivalenti ai
requisiti definiti dalle specifiche tecniche equivalenti lo segnala
con separata dichiarazione che allega all'offerta.
7. Quando si avvalgono della facolta', prevista al comma 3, di
definire le specifiche tecniche in termini di prestazioni o di
requisiti funzionali, le stazioni appaltanti non possono respingere
un'offerta di lavori, di prodotti o di servizi conformi ad una norma
nazionale che recepisce una norma europea, ad un'omologazione tecnica
europea, ad una specifica tecnica comune, ad una norma internazionale
o ad un riferimento tecnico elaborato da un organismo europeo di
normalizzazione se tali specifiche contemplano le prestazioni o i
requisiti funzionali da esse prescritti.
8. Nell'ipotesi di cui al comma 7, nella propria offerta
l'offerente e' tenuto a provare in modo ritenuto soddisfacente dalle
stazioni appaltanti e con qualunque mezzo appropriato, che il lavoro,
il prodotto o il servizio conforme alla norma ottempera alle
prestazioni o ai requisiti funzionali prescritti. Si applicano i
commi 5 e 6.
9. Le stazioni appaltanti, quando prescrivono caratteristiche
ambientali in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, quali
sono contemplate al comma 3, lettera b), possono utilizzare le
specifiche dettagliate o, all'occorrenza, parti di queste, quali sono
definite dalle ecoetichettature europee (multi)nazionali o da
qualsiasi altra ecoetichettatura, quando ricorrono le seguenti
condizioni:
a) esse siano appropriate alla definizione delle caratteristiche
delle forniture o delle prestazioni oggetto dell'appalto;
b) i requisiti per l'etichettatura siano elaborati sulla scorta
di informazioni scientifiche;
c) le ecoetichettature siano adottate mediante un processo al
quale possano partecipare tutte le parti interessate, quali gli enti
governativi, i consumatori, i produttori, i distributori e le
organizzazioni ambientali;
d) siano accessibili a tutte le parti interessate.
10. Nell'ipotesi di cui al comma 9 le stazioni appaltanti possono precisare che i prodotti o servizi muniti di ecoetichettatura sono presunti conformi alle specifiche tecniche definite nel capitolato d'oneri; essi devono accettare qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, quale una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto.
11. Per «organismi riconosciuti» ai sensi del presente articolo si
intendono i laboratori di prova, di calibratura e gli organismi di
ispezione e di certificazione conformi alle norme europee
applicabili.
12. Le stazioni appaltanti accettano i certificati rilasciati da
organismi riconosciuti di altri Stati membri.
13. A meno di non essere giustificate dall'oggetto dell'appalto, le
specifiche tecniche non possono menzionare una fabbricazione o
provenienza determinata o un procedimento particolare ne' far
riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un'origine o a
una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o
eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale menzione o
riferimento sono autorizzati, in via eccezionale, nel caso in cui una
descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell'oggetto
dell'appalto non sia possibile applicando i commi 3 e 4, a condizione
che siano accompagnati dall'espressione «o equivalente».
Art. 69.
Condizioni particolari di esecuzione
del contratto prescritte nel bando o nell'invito
(art. 26, direttiva 2004/18; art. 38, direttiva 2004/17)
1. Le stazioni appaltanti possono esigere condizioni particolari
per l'esecuzione del contratto, purche' siano compatibili con il
diritto comunitario e, tra l'altro, con i principi di parita' di
trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalita', e
purche' siano precisate nel bando di gara, o nell'invito in caso di
procedure senza bando, o nel capitolato d'oneri.
2. Dette condizioni possono attenere, in particolare, a esigenze
sociali o ambientali.
3. La stazione appaltante che prevede tali condizioni particolari
puo' comunicarle all'Autorita', che si pronuncia entro trenta giorni
sulla compatibilita' con il diritto comunitario. Decorso tale
termine, il bando puo' essere pubblicato e gli inviti possono essere
spediti.
4. In sede di offerta gli operatori economici dichiarano di
accettare le condizioni particolari, per l'ipotesi in cui
risulteranno aggiudicatari.
Sezione III
Termini di presentazione delle richieste di invito
e delle offerte e loro contenuto
Art. 70.
Termini di ricezione delle domande di partecipazione
e di ricezione delle offerte
(art. 38, direttiva 2004/18; art. 3, d.P.C.M. n. 55/1991; artt. 6 e
7, d.lgs. n. 358/1992; artt. 9 e 10, d.lgs. n. 157/1995; artt. 79,
co. 1, primo periodo; 79, commi 3, 4, 7, 8; 81, co. 1, d.P.R. n.
554/1999)
1. Nel fissare i termini per la ricezione delle offerte e delle
domande di partecipazione, le stazioni appaltanti tengono conto della
complessita' della prestazione oggetto del contratto e del tempo
ordinariamente necessario per preparare le offerte, e in ogni caso
rispettano i termini minimi stabiliti dal presente articolo.
2. Nelle procedure aperte, il termine per la ricezione delle
offerte non puo' essere inferiore a cinquantadue giorni decorrenti
dalla data di trasmissione del bando di gara.
3. Nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate con
pubblicazione di un bando di gara, e nel dialogo competitivo, il
termine per la ricezione delle domande di partecipazione non puo'
essere inferiore a trentasette giorni decorrenti dalla data di
trasmissione del bando di gara.
4. Nelle procedure ristrette, il termine per la ricezione delle
offerte non puo' essere inferiore a quaranta giorni dalla data di
invio dell'invito a presentare le offerte.
5. Nelle procedure negoziate, con o senza bando, e nel dialogo
competitivo, il termine per la ricezione delle offerte viene
stabilito dalle stazioni appaltanti nel rispetto del comma 1 e, ove
non vi siano specifiche ragioni di urgenza, non puo' essere inferiore
a venti giorni dalla data di invio dell'invito.
6. In tutte le procedure, quando il contratto ha per oggetto anche
la progettazione esecutiva, il termine per la ricezione delle offerte
non puo' essere inferiore a sessanta giorni dalla data di
trasmissione del bando di gara o di invio dell'invito; quando il
contratto ha per oggetto anche la progettazione definitiva, il
termine per la ricezione delle offerte non puo' essere inferiore a
ottanta giorni con le medesime decorrenze.
7. Nei casi in cui le stazioni appaltanti abbiano pubblicato un
avviso di preinformazione, il termine minimo per la ricezione delle
offerte nelle procedure aperte e ristrette puo' essere ridotto, di
norma, a trentasei giorni e comunque mai a meno di ventidue giorni,
ne' a meno di cinquanta giorni se il contratto ha per oggetto anche
la progettazione definitiva ed esecutiva. Tali termini ridotti
decorrono dalla data di trasmissione del bando nelle procedure
aperte, e dalla data di invio dell'invito a presentare le offerte
nelle procedure ristrette, e sono ammessi a condizione che l'avviso
di preinformazione a suo tempo pubblicato contenesse tutte le
informazioni richieste per il bando dall'allegato IX A, sempre che
dette informazioni fossero disponibili al momento della pubblicazione
dell'avviso e che tale avviso fosse stato inviato per la
pubblicazione non meno di cinquantadue giorni e non oltre dodici mesi
prima della trasmissione del bando di gara.
8. Se i bandi sono redatti e trasmessi per via elettronica secondo
il formato e le modalita' di trasmissione precisati nell'allegato X,
punto 3, i termini minimi per la ricezione delle offerte, di cui ai
commi 2 e 7, nelle procedure aperte, e il termine minimo per la
ricezione delle domande di partecipazione di cui al comma 3, nelle
procedure ristrette, nelle procedure negoziate e nel dialogo
competitivo, possono essere ridotti di sette giorni.
9. Se le stazioni appaltanti offrono, per via elettronica e a
decorrere dalla pubblicazione del bando secondo l'allegato X,
l'accesso libero, diretto e completo al capitolato d'oneri e a ogni
documento complementare, precisando nel testo del bando l'indirizzo
Internet presso il quale tale documentazione e' accessibile, il
termine minimo di ricezione delle offerte di cui al comma 2, nelle
procedure aperte, e il termine minimo di ricezione delle offerte di
cui al comma 4, nelle procedure ristrette, possono essere ridotti di
cinque giorni. Tale riduzione e' cumulabile con quella di cui al
comma 8.
10. Se, per qualunque motivo, il capitolato d'oneri o i documenti e
le informazioni complementari, sebbene richiesti in tempo utile da
parte degli operatori economici, non sono stati forniti entro i
termini di cui agli articoli 71 e 72, o se le offerte possono essere
formulate solo a seguito di una visita dei luoghi o previa
consultazione sul posto dei documenti allegati al capitolato d'oneri,
i termini per la ricezione delle offerte sono prorogati in modo
adeguato a consentire che tutti gli operatori economici interessati
possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla
preparazione delle offerte.
11. Nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara, quando l'urgenza rende impossibile rispettare i termini minimi previsti dal presente articolo, le stazioni appaltanti, purche' indichino nel bando di gara le ragioni dell'urgenza, possono stabilire:
a) un termine per la ricezione delle domande di partecipazione,
non inferiore a quindici giorni dalla data di pubblicazione del bando
di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
successiva alla trasmissione del bando alla Commissione;
b) e, nelle procedure ristrette, un termine per la ricezione
delle offerte non inferiore a dieci giorni, ovvero non inferiore a
trenta giorni se l'offerta ha per oggetto anche il progetto
esecutivo, decorrente dalla data di invio dell'invito a presentare
offerte. Tale previsione non si applica al termine per la ricezione
delle offerte, se queste hanno per oggetto anche il progetto
definitivo.
12. Nelle procedure negoziate senza bando e nel dialogo
competitivo, quando l'urgenza rende impossibile osservare i termini
minimi previsti dal presente articolo, l'amministrazione stabilisce i
termini nel rispetto, per quanto possibile, del comma 1.
Art. 71.
Termini di invio ai richiedenti dei capitolati d'oneri, documenti e
informazioni complementari nelle procedure aperte.
(art. 39, direttiva 2004/18; art. 46, direttiva 2004/17; art. 3,
d.P.C.M. n. 55/1991; art. 6, commi 3 e 4, d.lgs. n. 358/1992; art. 7,
commi 3 e 4, d.lgs. n. 157/1995; art. 79, commi 5 e 6, d.P.R. n.
554/1999)
1. Nelle procedure aperte, quando le stazioni appaltanti non
offrono per via elettronica, ai sensi dell'articolo 70, comma 9,
l'accesso libero, diretto e completo al capitolato d'oneri e ad ogni
documento complementare, i capitolati d'oneri e i documenti
complementari sono inviati agli operatori economici entro sei giorni
dalla ricezione della loro domanda, a condizione che quest'ultima sia
stata presentata in tempo utile prima della scadenza del termine di
presentazione delle offerte.
2. Sempre che siano state chieste in tempo utile, le informazioni
complementari sui capitolati d'oneri e sui documenti complementari
sono comunicate dalle amministrazioni aggiudicatrici ovvero dallo
sportello competente ai sensi dell'articolo 9, almeno sei giorni
prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle
offerte.
Art. 72.
Termini di invio ai richiedenti dei capitolati d'oneri, documenti e
informazioni complementari nelle procedure ristrette, negoziate e nel
dialogo competitivo.
(art. 40, paragrafi 2, 3, 4, direttiva 2004/18; art. 7, co. 5, d.lgs.
n. 358/1992; art. 10, co. 6, d.lgs. n. 157/1995; artt. 79, commi 5 e
6, e 81, co. 2, d.P.R. n. 554/1999)
1. Nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate previo
bando, e nel dialogo competitivo, l'invito ai candidati contiene,
oltre agli elementi indicati nell'articolo 67:
a) una copia del capitolato d'oneri, o del documento descrittivo
o di ogni documento complementare, ivi compresa eventuale
modulistica;
b) oppure l'indicazione dell'accesso al capitolato d'oneri, al
documento descrittivo e a ogni altro documento complementare, quando
sono messi a diretta disposizione per via elettronica, ai sensi
dell'articolo 70, comma 9.
2. Quando il capitolato d'oneri, il documento descrittivo, i
documenti complementari, sono disponibili presso un soggetto diverso
dalla stazione appaltante che espleta la procedura di aggiudicazione,
ovvero presso lo sportello di cui all'articolo 9, l'invito precisa
l'indirizzo presso cui possono essere richiesti tali atti e, se del
caso, il termine ultimo per la presentazione di tale richiesta,
nonche' l'importo e le modalita' di pagamento della somma dovuta per
ottenere detti documenti. L'ufficio competente invia senza indugio
detti atti agli operatori economici, non appena ricevutane la
richiesta.
3. Sempre che siano state richieste in tempo utile, le informazioni
complementari sui capitolati d'oneri, sul documento descrittivo o sui
documenti complementari, sono comunicate dalle stazioni appaltanti
ovvero dallo sportello competente ai sensi dell'articolo 9, almeno
sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la
ricezione delle offerte. Nel caso delle procedure ristrette o
negoziate urgenti, di cui all'articolo 70, comma 11, tale termine e'
di quattro giorni.
Art. 73.
Forma e contenuto delle domande di partecipazione
1. Le domande di partecipazione che non siano presentate per
telefono, hanno forma di documento cartaceo o elettronico e sono
sottoscritte con firma manuale o digitale, secondo le norme di cui
all'articolo 77.
2. Dette domande contengono gli elementi prescritti dal bando e, in
ogni caso, gli elementi essenziali per identificare il candidato e il
suo indirizzo, e la procedura a cui la domanda di partecipazione si
riferisce, e sono corredate dei documenti prescritti dal bando.
3. Le stazioni appaltanti richiedono gli elementi essenziali di cui
al comma 2 nonche' gli elementi e i documenti necessari o utili per
operare la selezione degli operatori da invitare, nel rispetto del
principio di proporzionalita' in relazione all'oggetto del contratto
e alle finalita' della domanda di partecipazione.
4. La prescrizione dell'utilizzo di moduli predisposti dalle
stazioni appaltanti per la presentazione delle domande(*) non puo'
essere imposta a pena di esclusione.
5. Si applicano i commi 6 e 7 dell'articolo 74.
(*) N.d.R.: l'originario termine
"offerte" è stato così rettificato dal D.Lgs. n. 6 del 26 gennaio 2007,
pubblicato nella G.U. n. 25 del 31 gennaio 2007
Art. 74.
Forma e contenuto delle offerte
1. Le offerte hanno forma di documento cartaceo o elettronico e
sono sottoscritte con firma manuale o digitale, secondo le norme di
cui all'articolo 77.
2. Le offerte contengono gli elementi prescritti dal bando o
dall'invito ovvero dal capitolato d'oneri, e, in ogni caso, gli
elementi essenziali per identificare l'offerente e il suo indirizzo e
la procedura cui si riferiscono, le caratteristiche e il prezzo della
prestazione offerta, le dichiarazioni relative ai requisiti
soggettivi di partecipazione.
3. [Salvo che il bando o la lettera invito dispongano diversamente,](*)
il mancato utilizzo di moduli predisposti dalle stazioni appaltanti
per la presentazione delle offerte non costituisce causa di
esclusione.
4 Le offerte sono corredate dei documenti prescritti dal bando o
dall'invito ovvero dal capitolato d'oneri.
5. Le stazioni appaltanti richiedono gli elementi essenziali di cui
al comma 2, nonche' gli altri elementi e documenti necessari o utili,
nel rispetto del principio di proporzionalita' in relazione
all'oggetto del contratto e alle finalita' dell'offerta.
6. Le stazioni appaltanti non richiedono documenti e certificati
per i quali le norme vigenti consentano la presentazione di
dichiarazioni sostitutive, salvi i controlli successivi in corso di
gara sulla veridicita' di dette dichiarazioni.
7. Si applicano l'articolo 18, comma 2, legge 7 agosto 1990, n.
241, nonche' gli articoli 43 e 46, del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni e
integrazioni.
(*) N.d.R.: periodo soppresso dall'art. 2, c. 1, lett. q), del D.Lgs. n. 113 del 31 luglio 2007, pubblicato nella G.U. n. 176 del 31-7-2007
Note all'art. 74:
- L'art. 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n.
241, cosi' recita:
«2. I documenti attestanti atti, fatti, qualita' e
stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del
procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in
possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono
detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche
amministrazioni. L'amministrazione procedente puo'
richiedere agli interessati i soli elementi necessari per
la ricerca dei documenti.».
- Per l'art. 43 e per il decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si veda nelle note
all'art. 38.
- L'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, cosi' recita:
«Art. 46 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni).
- 1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali
all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in
sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati,
qualita' personali e fatti:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge,
dell'ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche
amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di
specializzazione, di abilitazione, di formazione, di
aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini
della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti
da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi
con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della
partita I.V.A. e di qualsiasi dato presente nell'archivio
dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualita' di pensionato e categoria di pensione;
t) qualita' di studente;
u) qualita' di legale rappresentante di persone
fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni
sociali di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli
obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio
matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non
essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi
della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a
procedimenti penali;
bb-bis) di non essere l'ente destinatario di
provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni
amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231;
cc) qualita' di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza
dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di
fallimento e di non aver presentato domanda di
concordato.».
Art. 75.
Garanzie a corredo dell'offerta
(art. 30, co. 1, co. 2-bis, legge n. 109/1994; art. 8, co. 11-quater,
legge n. 109/1994 come novellato dall'art. 24, legge n. 62/2005; art.
100, d.P.R. n. 554/1999; art. 24, co. 10, legge n. 62/2005)
1. L'offerta e' corredata da una garanzia, pari al due per cento
del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di
cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.
2. La cauzione puo' essere costituita, a scelta dell'offerente, in
contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al
corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria
provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a
favore dell'amministrazione aggiudicatrice.
3. La fideiussione, a scelta dell'offerente, puo' essere bancaria o
assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti
nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente
attivita' di rilascio di garanzie, a cio' autorizzati dal Ministero
dell'economia e delle finanze.
4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la
rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice
civile, nonche' l'operativita' della garanzia medesima entro quindici
giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
5. La garanzia deve avere validita' per almeno centottanta giorni
dalla data di presentazione dell'offerta. Il bando o l'invito possono
richiedere una garanzia con termine di validita' maggiore o minore,
in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono
altresi' prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del
garante a rinnovare la garanzia, per la durata indicata nel bando,
nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora
intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta della stazione appaltante
nel corso della procedura.
6. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per
fatto dell'affidatario, ed e' svincolata automaticamente al momento
della sottoscrizione del contratto medesimo.
7. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, e'
ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali
venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme
europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC
17000, la certificazione del sistema di qualita' conforme alle norme
europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della
presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale
sistema. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala,
in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei
modi prescritti dalle norme vigenti.
8. L'offerta e' altresi' corredata, a pena di esclusione,
dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria
per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113, qualora
l'offerente risultasse affidatario.
9. La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica
l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei
loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1,
tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta
giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il
termine di validita' della garanzia.
Note all'art. 75:
- Si riporta il testo dell'art. 107 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante: «Testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993, n.
230, supplemento ordinario:
«Art. 107 (Elenco speciale). - 1. Il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e
la CONSOB, determina criteri oggettivi, riferibili
all'attivita' svolta, alla dimensione e al rapporto tra
indebitamento e patrimonio, in base ai quali sono
individuati gli intermediari finanziari che si devono
iscrivere in un elenco speciale tenuto dalla Banca
d'Italia.
2. La Banca d'Italia, in conformita' delle
deliberazioni del CICR, detta agli intermediari iscritti
nell'elenco speciale disposizioni aventi ad oggetto
l'adeguatezza patrimoniale e il contenimento del rischio
nelle sue diverse configurazioni nonche' l'organizzazione
amministrativa e contabile e i controlli interni. La Banca
d'Italia puo' adottare, ove la situazione lo richieda,
provvedimenti specifici nei confronti di singoli
intermediari per le materie in precedenza indicate. Con
riferimento a determinati tipi di attivita' la Banca
d'Italia puo' inoltre dettare disposizioni volte ad
assicurarne il regolare esercizio.
3. Gli intermediari inviano alla Banca d'Italia, con le
modalita' e nei termini da essa stabiliti, segnalazioni
periodiche, nonche' ogni altro dato e documento richiesto.
4. La Banca d'Italia puo' effettuare ispezioni con
facolta' di richiedere l'esibizione di documenti e gli atti
ritenuti necessari.
4-bis. La Banca d'Italia puo' imporre agli intermediari
il divieto di intraprendere nuove operazioni per violazione
di norme di legge o di disposizioni emanate ai sensi del
presente decreto.
5. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
speciale restano iscritti anche nell'elenco generale; a
essi non si applicano i commi 6 e 7 dell'art. 106.
6. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
speciale, quando siano stati autorizzati all'esercizio dei
servizi di investimento ovvero abbiano acquisito fondi con
obbligo di rimborso per un ammontare superiore al
patrimonio, sono assoggettati alle disposizioni previste
nel titolo IV, capo I, sezioni I e III, nonche' all'art.
97-bis in quanto compatibile; in luogo degli articoli 86,
commi 6 e 7, e 87, comma 1, si applica l'art. 57, commi 4 e
5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
7. Agli intermediari iscritti nell'elenco previsto dal
comma 1 che esercitano l'attivita' di concessione di
finanziamenti sotto qualsiasi forma si applicano le
disposizioni dell'art. 47.».
- L'art. 1957, secondo comma, del codice civile, cosi'
recita:
«Art. 1957 (Scadenza dell'obbligazione principale). -(Omissis).
La disposizione si applica anche al caso in cui il
fideiussore ha espressamente limitato la sua fideiussione
allo stesso termine dell'obbligazione principale.».
Art. 76.
Varianti progettuali in sede di offerta
(art. 24, direttiva 2004/18; art. 36, direttiva 2004/17; art. 20,
d.lgs. n. 358/1992; art. 24, d.lgs. n. 157/1995)
1. Quando il criterio di aggiudicazione e' quello dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa, le stazioni appaltanti possono
autorizzare gli offerenti a presentare varianti.
2. Le stazioni appaltanti precisano nel bando di gara se
autorizzano o meno le varianti; in mancanza di indicazione, le
varianti non sono autorizzate.
3. Le stazioni appaltanti che autorizzano le varianti menzionano
nel capitolato d'oneri i requisiti minimi che le varianti devono
rispettare, nonche' le modalita' per la loro presentazione.
4. Esse prendono in considerazione soltanto le varianti che
rispondono ai requisiti minimi da esse prescritti.
5. Nelle procedure di affidamento di contratti relativi a servizi o forniture, le stazioni appaltanti che abbiano autorizzato varianti non possono respingere una variante per il solo fatto che, se accolta, configurerebbe, rispettivamente, o un appalto di servizi anziche' un appalto pubblico di forniture o un appalto di forniture anziche' un appalto pubblico di servizi.
Sezione IV
Forme delle comunicazioni, verbali, informazioni
ai candidati e agli offerenti, spese di
pubblicita', inviti, comunicazioni
Art. 77.
Regole applicabili alle comunicazioni
(art. 42, direttiva 2004/18; art. 48, direttiva 2004/17; artt. 6, co.
6; 7, commi 7, 10, 11, d.lgs. n. 358/1992; artt. 9, co. 5-bis; 10,
commi 10, 11, 11-bis, d.lgs. n. 157/1995; art. 18, co. 5, d.lgs. n.
158/1995; artt. 79, co. 1; 81, co. 3, d.P.R. n. 554/1999)
1. Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra
stazioni appaltanti e operatori economici possono avvenire, a scelta
delle stazioni appaltanti, mediante posta, mediante fax, per via
elettronica ai sensi dei commi 5 e 6, per telefono nei casi e alle
condizioni di cui al comma 7, o mediante una combinazione di tali
mezzi. Il mezzo o i mezzi di comunicazione prescelti devono essere
indicati nel bando o, ove manchi il bando, nell'invito alla
procedura.
2. Il mezzo di comunicazione scelto deve essere comunemente
disponibile, in modo da non limitare l'accesso degli operatori
economici alla procedura di aggiudicazione.
3. Le comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione di informazioni
sono realizzati in modo da salvaguardare l'integrita' dei dati e la
riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione e di non
consentire alle stazioni appaltanti di prendere visione del contenuto
delle offerte e delle domande di partecipazione prima della scadenza
del termine previsto per la loro presentazione.
4. Nel rispetto del comma 3, le stazioni appaltanti possono
acconsentire, come mezzo non esclusivo, anche alla presentazione
diretta delle offerte e delle domande di partecipazione, presso
l'ufficio indicato nel bando o nell'invito.
5. Quando le stazioni appaltanti chiedano o acconsentano alle
comunicazioni per via elettronica, gli strumenti da utilizzare per
comunicare per via elettronica, nonche' le relative caratteristiche
tecniche, devono essere di carattere non discriminatorio, comunemente
disponibili al pubblico e compatibili con i prodotti della tecnologia
dell'informazione e della comunicazione generalmente in uso. Le
stazioni appaltanti che siano soggetti tenuti all'osservanza del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell'amministrazione
digitale) [e del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42
(istituzione del sistema pubblico di connettivita' e della rete
internazionale della pubblica amministrazione, a norma
dell'articolo 10, della legge 29 luglio 2003, n. 229)](*), operano nel
rispetto delle previsioni di tali atti legislativi e successive
modificazioni, e delle relative norme di attuazione ed esecuzione. In
particolare, gli scambi di comunicazioni tra amministrazioni aggiudicatrici e operatori economici deve avvenire tramite posta
elettronica certificata, ai sensi dell'articolo 48, del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, del decreto del Presidente della
Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 e del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
6. Ai dispositivi di trasmissione e ricezione elettronica delle
offerte e ai dispositivi di ricezione elettronica delle domande di
partecipazione si applicano le seguenti regole:
a) le informazioni concernenti le specifiche necessarie alla
presentazione di offerte e domande di partecipazione per via
elettronica, ivi compresa la cifratura, sono messe a disposizione
degli interessati. Inoltre i dispositivi di ricezione elettronica
delle offerte e delle domande di partecipazione sono conformi ai
requisiti dell'allegato XII, nel rispetto, altresi', del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per le stazioni appaltanti tenute
alla sua osservanza;
b) le offerte presentate per via elettronica possono essere effettuate solo utilizzando la firma elettronica digitale come definita e disciplinata dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
c) per la prestazione dei servizi di certificazione in relazione ai dispositivi elettronici della lettera a) e in relazione alla firma digitale di cui alla lettera b), si applicano le norme sui certificatori qualificati e sul sistema di accreditamento facoltativo, dettate dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
d) gli offerenti e i candidati si impegnano a che i documenti, i
certificati e le dichiarazioni relativi ai requisiti di
partecipazione di cui agli articoli da 38 a 46 e di cui agli
articoli 231, 232, 233, se non sono disponibili in formato
elettronico, siano presentati in forma cartacea prima della scadenza
del termine previsto per la presentazione delle offerte o delle
domande di partecipazione.
7. Salvo il comma 4, alla trasmissione delle domande di
partecipazione alle procedure di aggiudicazione di contratti pubblici
si applicano le regole seguenti:
a) le domande di partecipazione possono essere presentate, a
scelta dell'operatore economico, per telefono, ovvero per iscritto
mediante lettera, telegramma, telex, fax;
b) le domande di partecipazione presentate per telefono devono
essere confermate, prima della scadenza del termine previsto per la
loro ricezione, per iscritto mediante lettera, telegramma, telex,
fax;
c) le domande di partecipazione possono essere presentate per via
elettronica, con le modalita' stabilite dal presente articolo, solo
se consentito dalle stazioni appaltanti;
d) le stazioni appaltanti possono esigere che le domande di
partecipazione presentate mediante telex o mediante fax siano
confermate per posta o per via elettronica. In tal caso, esse
indicano nel bando di gara tale esigenza e il termine entro il quale
deve essere soddisfatta.
(*) N.d.R.: periodo soppresso dal
D.Lgs. n. 6 del 26 gennaio 2007, pubblicato nella G.U. n. 25 del 31 gennaio 2007
(La norma riporta erroneamente il riferimento all'art. 7 piuttosto che al 77)
Note all'art. 77:
- Per il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42,
si veda nelle note all'art. 3.
- Per l'art. 10 e la legge 29 luglio 2003, n. 229, si
veda nelle note all'art. 9.
- L'art. 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, citato all'art. 3, cosi' recita:
«Art. 48 (Posta elettronica certificata). - 1. La
trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di
una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene
mediante la posta elettronica certificata ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005,
n. 68.
2. La trasmissione del documento informatico per via
telematica, effettuata mediante la posta elettronica
certificata, equivale, nei casi consentiti dalla legge,
alla notificazione per mezzo della posta.
3. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un
documento informatico trasmesso mediante posta elettronica
certificata sono opponibili ai terzi se conformi alle
disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole
tecniche.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica
11 febbraio 2005, n. 68, reca: «Regolamento recante
disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica
certificata, a norma dell'art. 27 della legge 16 gennaio
2003, n. 3».
- Per il decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, si veda nelle note all'art. 38.
- Per il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, si
veda nelle note all'art. 3.
Art. 78.
Verbali
(art. 43, direttiva 2004/18; art. 16, r.d. n. 2440/1923; art. 32,
d.lgs. n. 406/1991; art. 21, commi 4 e 5, d.lgs. n. 358/1992; art.
27, co. 4, d.lgs. n. 157/1995; art. 81, co. 12, d.P.R. n. 554/1999)
1. Per ogni contratto, ogni accordo quadro e ogni istituzione di un
sistema dinamico di acquisizione, le stazioni appaltanti redigono un
verbale contenente almeno le seguenti informazioni:
a) il nome e l'indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice,
l'oggetto e il valore del contratto, dell'accordo quadro o del
sistema dinamico di acquisizione;
b) i nomi dei candidati o degli offerenti presi in considerazione
e i motivi della scelta;
c) i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i motivi
dell'esclusione;
d) i motivi dell'esclusione delle offerte giudicate anormalmente
basse;
e) il nome dell'aggiudicatario e la giustificazione della scelta
della sua offerta nonche', se e' nota, la parte dell'appalto o
dell'accordo quadro che l'aggiudicatario intende subappaltare a
terzi;
f) nel caso di procedure negoziate previo e senza bando, le
circostanze, previste dal presente codice, che giustificano il
ricorso a dette procedure;
g) in caso di dialogo competitivo, le circostanze, previste dal
presente codice, che giustificano il ricorso a tale procedura;
h) se del caso, le ragioni per le quali l'amministrazione ha rinunciato ad aggiudicare un contratto, a concludere un accordo quadro o a istituire un sistema dinamico di acquisizione.
2. Le stazioni appaltanti provvedono alla redazione del verbale secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti.
3. Le stazioni appaltanti adottano le misure necessarie e opportune, in conformita' alle norme vigenti, e, in particolare, alle norme di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell'amministrazione digitale), se tenute alla sua osservanza, per documentare lo svolgimento delle procedure di aggiudicazione condotte con mezzi elettronici.
4. Il verbale o i suoi elementi principali sono comunicati alla
Commissione, su richiesta di quest'ultima.
Note all'art. 78:
- Per il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, si
veda nelle note all'art. 3.
Art. 79.
Informazioni circa i mancati inviti, le esclusioni
e le aggiudicazioni
(art. 41, direttiva 2004/18; art. 49.1 e 49.2, direttiva 2004/17;
art. 20, legge n. 55/1990; art. 21, commi 1, 2 e 3, d.lgs. n.
358/1992; art. 27, commi 1 e 2, d.lgs. n. 157/1995; art. 27, commi 3
e 4, d.lgs. n. 158/1995; art. 76, commi 3 e 4, d.P.R. n. 554/1999;
art. 24, co. 10, legge n. 62/2005)
1. Le stazioni appaltanti informano tempestivamente i candidati e
gli offerenti delle decisioni prese riguardo alla conclusione di un
accordo quadro, all'aggiudicazione di un appalto, o all'ammissione in
un sistema dinamico di acquisizione, ivi compresi i motivi della
decisione di non concludere un accordo quadro, ovvero di non
aggiudicare un appalto per il quale e' stata indetta una gara, ovvero
di riavviare la procedura, ovvero di non attuare un sistema dinamico
di acquisizione.
2. Le stazioni appaltanti inoltre comunicano:
a) ad ogni candidato escluso i motivi del rigetto della
candidatura;
b) ad ogni offerente escluso i motivi del rigetto della sua
offerta, inclusi, per i casi di cui all'articolo 68, commi 4 e 7, i
motivi della decisione di non equivalenza o della decisione secondo
cui i lavori, le forniture o i servizi non sono conformi alle
prestazioni o ai requisiti funzionali;
c) ad ogni offerente che abbia presentato un'offerta
selezionabile, le caratteristiche e i vantaggi dell'offerta
selezionata e il nome dell'offerente cui e' stato aggiudicato il
contratto o delle parti dell'accordo quadro.
3. Le informazioni di cui al comma 1 e di cui al comma 2 sono
fornite:
a) su richiesta scritta della parte interessata;
b) per iscritto;
c) il prima possibile e comunque non oltre quindici giorni dalla
ricezione della domanda scritta.
4. Tuttavia le stazioni appaltanti possono motivatamente omettere
talune informazioni relative all'aggiudicazione dei contratti, alla
conclusione di accordi quadro o all'ammissione ad un sistema dinamico
di acquisizione, di cui al comma 1, qualora la loro diffusione
ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse
pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di operatori
economici pubblici o privati o dell'operatore economico cui e' stato
aggiudicato il contratto, oppure possa recare pregiudizio alla leale
concorrenza tra questi.
5. In ogni caso l'amministrazione comunica di ufficio:
a) l'aggiudicazione, tempestivamente e comunque entro un termine
non superiore a cinque giorni, all'aggiudicatario, al concorrente che
segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato
un'offerta ammessa in gara, nonche' a coloro la cui offerta sia stata
esclusa, se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono
in termini per presentare detta impugnazione;
b) l'esclusione, ai candidati e agli offerenti esclusi,
tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque
giorni dall'esclusione.
Art. 80.
Spese di pubblicita', inviti, comunicazioni
(art. 29, co. 2, l. n. 109/1994)
1. Le spese preventivabili relative alla pubblicita' di bandi e
avvisi, nonche' le spese relative a inviti e comunicazioni devono
essere inserite nel quadro economico dello schema di contratto, tra
le somme a disposizione della stazione appaltante.
Sezione V
Criteri di selezione delle offerte
e verifica delle offerte anormalmente basse
Art. 81.
Criteri per la scelta dell'offerta migliore
(art. 53, direttiva 2004/18; art. 55, direttiva 2004/17; art. 19,
d.lgs. n. 358/1992; art. 21, legge n. 109/1994; art. 23, d.lgs. n.
157/1995; art. 24, d.lgs. n. 158/1995)
1. Nei contratti pubblici, fatte salve le disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative relative alla remunerazione di servizi
specifici, la migliore offerta e' selezionata con il criterio del
prezzo piu' basso o con il criterio dell'offerta economicamente piu'
vantaggiosa.
2. Le stazioni appaltanti scelgono, tra i criteri di cui al
comma 1, quello piu' adeguato in relazione alle caratteristiche
dell'oggetto del contratto, e indicano nel bando di gara quale dei
due criteri di cui al comma 1 sara' applicato per selezionare la
migliore offerta.
3. Le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere
all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in
relazione all'oggetto del contratto.
Art. 82.
Criterio del prezzo piu' basso
(art. 53, direttiva 2004/18; art. 55, direttiva 2004/17; art. 19,
d.lgs. n. 358/1992; art. 21, legge n. 109/1994; art. 23, d.lgs. n.
157/1995; art. 24, d.lgs. n. 158/1995; artt. 89 e 90, d.P.R. n.
554/1999)
1. Il prezzo piu' basso, inferiore a quello posto a base di gara,
e' determinato come segue.
2. Il bando di gara stabilisce:
a) se il prezzo piu' basso, per i contratti da stipulare a
misura, e' determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a
base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari;
b) se il prezzo piu' basso, per i contratti da stipulare a corpo,
e' determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base
di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari.
3. Per i contratti da stipulare parte a corpo e parte a misura, il
prezzo piu' basso e' determinato mediante offerta a prezzi unitari.
4. Le modalita' applicative del ribasso sull'elenco prezzi e
dell'offerta a prezzi unitari sono stabilite dal regolamento.
Art. 83.
Criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa
(art. 53, direttiva 2004/18; art. 55, direttiva 2004/17; art. 21,
legge n. 109/1994; art. 19, d.lgs. n. 358/1992; art. 23, d.lgs. n.
157/1995; art. 24, d.lgs. n. 158/1995)
1. Quando il contratto e' affidato con il criterio dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa, il bando di gara stabilisce i
criteri di valutazione dell'offerta, pertinenti alla natura,
all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, quali, a titolo
esemplificativo:
a) il prezzo;
b) la qualita';
c) il pregio tecnico;
d) le caratteristiche estetiche e funzionali;
e) le caratteristiche ambientali e il contenimento dei consumi energetici e
delle risorse ambientali dell'opera o del prodotto;(*)
f) il costo di utilizzazione e manutenzione;
g) la redditivita';
h) il servizio successivo alla vendita;
i) l'assistenza tecnica;
l) la data di consegna ovvero il termine di consegna o di
esecuzione;
m) l'impegno in materia di pezzi di ricambio;
n) la sicurezza di approvvigionamento;
o) in caso di concessioni, altresi' la durata del contratto, le
modalita' di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle
tariffe da praticare agli utenti.
2. Il bando di gara ovvero, in caso di dialogo competitivo, il
bando o il documento descrittivo, elencano i criteri di valutazione e
precisano la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi,
anche mediante una soglia, espressa con un valore numerico
determinato, in cui lo scarto tra il punteggio della soglia e quello
massimo relativo all'elemento cui si riferisce la soglia deve essere
appropriato.
3. Le stazioni appaltanti, quando ritengono la ponderazione di cui
al comma 2 impossibile per ragioni dimostrabili, indicano nel bando
di gara e nel capitolato d'oneri, o, in caso di dialogo competitivo,
nel bando o nel documento descrittivo, l'ordine decrescente di
importanza dei criteri.
4. Il bando per ciascun criterio di valutazione prescelto prevede,
ove necessario, i su - criteri e i sub - pesi o i sub - punteggi. Ove
la stazione appaltante non sia in grado di stabilirli tramite la
propria organizzazione, provvede a nominare uno o piu' esperti con il
decreto o la determina a contrarre, affidando ad essi l'incarico di
redigere i criteri, i pesi, i punteggi e le relative specificazioni,
che verranno indicati nel bando di gara. La commissione giudicatrice,
prima dell'apertura delle buste contenenti le offerte, fissa in via
generale i criteri motivazionali cui si atterra' per attribuire a
ciascun criterio e subcriterio di valutazione il punteggio tra il
minimo e il massimo prestabiliti dal bando.
5. Per attuare la ponderazione o comunque attribuire il punteggio a
ciascun elemento dell'offerta, le stazioni appaltanti utilizzano
metodologie tali da consentire di individuare con un unico parametro
numerico finale l'offerta piu' vantaggiosa. Dette metodologie sono
stabilite dal regolamento, distintamente per lavori, servizi e
forniture e, ove occorra, con modalita' semplificate per servizi e
forniture. Il regolamento, per i servizi, tiene conto di quanto
stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
13 marzo 1999, n. 117 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 18 novembre 2005, in quanto compatibili con il presente
codice.
(*) N.d.R.: lettera e) così sostituita dall'art. 1, lett. i) del D.Lgs. n. 113 del 31 luglio 2007, pubblicato nella G.U. n. 176 del 31-7-2007
Note all'art. 83:
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
13 marzo 1999, n. 117, reca: «Regolamento recante norme per
la determinazione degli elementi di valutazione e dei
parametri di ponderazione dell'offerta economicamente piu'
vantaggiosa di cui all'art. 23, comma 1, lettera b), del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, per
l'aggiudicazione degli appalti di servizi di pulizia degli
edifici di cui alla categoria 14 della classificazione
comune dei prodotti 874, contenuta nell'allegato 1 al
decreto legislativo n. 157/1995».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
18 novembre 2005, reca: «Affidamento e gestione dei servizi
sostitutivi di mensa».
Art. 84.
Commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione
con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa
(art. 21, legge n. 109/1994; art. 92, d.P.R. n. 554/1999)
1. Quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, la valutazione e'
demandata ad una commissione giudicatrice, che opera secondo le norme
stabilite dal regolamento.
2. La commissione, nominata dall'organo della stazione appaltante
competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del
contratto, e' composta da un numero dispari di componenti, in numero
massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce
l'oggetto del contratto.(°)
3. La commissione e' presieduta di norma da un dirigente della stazione
appaltante e, in caso di mancanza in organico, da un funzionario della stazione
appaltante incaricato di funzioni apicali(*), nominato dall'organo competente.(°)
4. I commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto ne'
possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o
amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si
tratta.
5. Coloro che nel biennio precedente hanno rivestito cariche di
pubblico amministratore non possono essere nominati commissari
relativamente a contratti affidati dalle amministrazioni presso le
quali hanno prestato servizio.
6. Sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che,
in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano
concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale
con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati
illegittimi.
7. Si applicano ai commissari le cause di astensione previste
dall'articolo 51 cod. proc. civ..
8. I commissari diversi dal presidente sono selezionati tra i funzionari della stazione appaltante(**). In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalita', nonche' negli altri casi previsti dal regolamento in cui ricorrono esigenze oggettive e comprovate, i commissari diversi dal presidente sono scelti tra funzionari di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 25, ovvero(***) con un criterio di rotazione tra gli appartenenti alle seguenti categorie:
a) professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dagli ordini professionali;
b) professori universitari di ruolo, nell'ambito di un elenco,
formato sulla base di rose di candidati fornite dalle facolta' di
appartenenza.(°)
9. Gli elenchi di cui al comma 8 sono soggetti ad aggiornamento
almeno biennale.(°)
10. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione
devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la
presentazione delle offerte.
11. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro
economico del progetto tra le somme a disposizione della stazione
appaltante.
12. In caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di
annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di
taluno dei concorrenti, e' riconvocata la medesima commissione.
(°) N.d.R.: Con sentenza della Corte Costituzionale n. 401 del 23 novembre 2007, é stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. art. 84, cc. 2,3, 8 e 9, anche nel testo modificato dal decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 113, nella parte in cui, per i contratti inerenti a settori di competenza regionale, non prevede che le norme in esso contenute abbiano carattere suppletivo e cedevole
(*) N.d.R.: periodo soppresso dall'art. 2, c. 1, lett. q), del D.Lgs. n. 113 del 31 luglio 2007, pubblicato nella G.U. n. 176 del 31-7-2007
(**) N.d.R.: Comma così modificato dall'art. 1, lett. l), n. 1) del D.Lgs. n. 113 del 31 luglio 2007, pubblicato nella G.U. n. 176 del 31-7-2007
(***) N.d.R.: Periodo aggiunto dall'art. 1, lett. l), n. 2) del D.Lgs. n. 113 del 31 luglio 2007, pubblicato nella G.U. n. 176 del 31-7-2007
Note all'art. 84:
- L'art. 51 del codice di procedura civile cosi'
recita:
«Art. 51 (Astensione del giudice). - Il giudice ha
l'obbligo di astenersi
1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su
identica questione di diritto;
2) se egli stesso o la moglie e' parente fino al
quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o e'
convivente o commensale abituale di una delle parti o di
alcuno dei difensori;
3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o
grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una
delle parti o alcuno dei suoi difensori;
4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella
causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha
conosciuto come magistrato in altro grado del processo o
come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente
tecnico;
5) se e' tutore, curatore amministratore di sostegno,
procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti;
se, inoltre, e' amministratore o gerente di un ente, di
un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di
una societa' o stabilimento che ha interesse nella causa.
In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di
convenienza, il giudice puo' richiedere al capo
dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando
l'astensione riguarda il capo dell'ufficio l'autorizzazione
e' chiesta al capo dell'ufficio superiore.».
Art. 85.
Ricorso alle aste elettroniche
(art. 54, direttiva 2004/18; art. 56, direttiva 2004/17; d.P.R. n.
101/2002)
1. Nelle procedure aperte, ristrette, o negoziate previo bando,
quando ricorrono le condizioni di cui al comma 3, le stazioni
appaltanti possono stabilire che l'aggiudicazione dei contratti di
appalto avvenga attraverso un'asta elettronica.
2. Alle condizioni di cui al comma 3, le stazioni appaltanti
possono stabilire di ricorrere all'asta elettronica in occasione del
rilancio del confronto competitivo fra le parti di un accordo quadro,
e dell'indizione di gare per appalti da aggiudicare nell'ambito del
sistema dinamico di acquisizione.
3. Le aste elettroniche possono essere utilizzate quando le
specifiche dell'appalto possono essere fissate in maniera precisa e
la valutazione delle offerte rispondenti alle specifiche definite nel
bando di gara sia effettuabile automaticamente da un mezzo
elettronico, sulla base di elementi quantificabili in modo tale da
essere espressi in cifre o percentuali. Le stazioni appaltanti non
possono ricorrere alle aste elettroniche abusivamente o in modo tale
da impedire, limitare o distorcere la concorrenza o comunque in modo
da modificare l'oggetto dell'appalto, come definito dal bando e dagli
altri atti di gara.
4. L'asta elettronica riguarda:
a) unicamente i prezzi, quando l'appalto viene aggiudicato al
prezzo piu' basso;
b) i prezzi e i valori degli elementi dell'offerta indicati negli
atti di gara, quando l'appalto viene aggiudicato all'offerta
economicamente piu' vantaggiosa.
5. Il ricorso ad un'asta elettronica per l'aggiudicazione
dell'appalto deve essere espressamente indicato nel bando di gara.
6. Il bando o il capitolato devono indicare le seguenti specifiche
informazioni:
a) gli elementi i cui valori sono oggetto di valutazione
automatica nel corso dell'asta elettronica;
b) gli eventuali limiti minimi e massimi dei valori degli
elementi dell'offerta, come indicati nelle specifiche dell'appalto;
c) le informazioni che saranno messe a disposizione degli offerenti nel corso dell'asta elettronica con eventuale indicazione del momento in cui saranno messe a loro disposizione;
d) le informazioni riguardanti lo svolgimento dell'asta
elettronica;
e) le condizioni alle quali gli offerenti possono effettuare
rilanci e, in particolare, gli scarti minimi eventualmente richiesti
per il rilancio;
f) le informazioni riguardanti il dispositivo elettronico
utilizzato, nonche' le modalita' e specifiche tecniche di
collegamento.
7. Prima di procedere all'asta elettronica, le stazioni appaltanti
effettuano una prima valutazione completa delle offerte pervenute con
le modalita' stabilite nel bando di gara e in conformita' al criterio
di aggiudicazione prescelto e alla relativa ponderazione. Tutti i
soggetti che hanno presentato offerte ammissibili sono invitati
simultaneamente per via elettronica a presentare nuovi prezzi o nuovi
valori; l'invito contiene ogni informazione necessaria al
collegamento individuale al dispositivo elettronico utilizzato e
precisa la data e l'ora di inizio dell'asta elettronica. L'asta
elettronica si svolge in un'unica seduta e non puo' aver inizio prima
di due giorni lavorativi a decorrere dalla data di invio degli
inviti.
8. Quando l'aggiudicazione avviene in base al criterio dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa, l'invito di cui al comma 7 e'
corredato del risultato della valutazione completa dell'offerta
dell'offerente interessato, effettuata conformemente alla
ponderazione di cui all'articolo 83, comma 2. L'invito precisa,
altresi', la formula matematica che determina, durante l'asta
elettronica, le riclassificazioni automatiche in funzione dei nuovi
prezzi o dei nuovi valori presentati. Questa formula integra la
ponderazione di tutti i criteri stabiliti per determinare l'offerta
economicamente piu' vantaggiosa, quale indicata nel bando o negli
altri atti di gara; a tal fine le eventuali forcelle devono essere
precedentemente espresse con un valore determinato. Qualora siano
ammesse varianti, per ciascuna variante deve essere fornita una
formula matematica separata per la relativa ponderazione.
9. Nel corso dell'asta elettronica, le stazioni appaltanti comunicano in tempo reale a tutti gli offerenti almeno le informazioni che consentano loro di conoscere in ogni momento la rispettiva classificazione. Le stazioni appaltanti possono, altresi', comunicare ulteriori informazioni riguardanti prezzi o valori presentati da altri offerenti, purche' sia previsto negli atti di gara. Le stazioni appaltanti possono inoltre, in qualsiasi momento, annunciare il numero di partecipanti alla relativa fase d'asta, fermo restando che in nessun caso puo' essere resa nota l'identita' degli offerenti durante lo svolgimento dell'asta e fino all'aggiudicazione.
10. Le stazioni appaltanti dichiarano conclusa l'asta elettronica
alla data e ora di chiusura preventivamente fissate.
11. Dopo aver dichiarata conclusa l'asta elettronica, le stazioni
appaltanti aggiudicano l'appalto ai sensi dell'articolo 81, in
funzione dei risultati dell'asta elettronica.
12. Il regolamento stabilisce:
a) i presupposti e le condizioni specifiche per il ricorso alle
aste elettroniche;
b) i requisiti e le modalita' tecniche della procedura di asta
elettronica;
c) le condizioni e le modalita' di esercizio del diritto di
accesso agli atti della procedura di asta elettronica, nel rispetto
dell'articolo 13.
13. Per l'acquisto di beni e servizi, alle condizioni di cui al
comma 3, le stazioni appaltanti possono stabilire di ricorrere a
procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici,
disciplinate con il regolamento nel rispetto delle disposizioni di
cui al presente codice.
Art. 86.
Criteri di individuazione
delle offerte anormalmente basse
(art. 21, co. 1-bis, legge n. 109/1994; art. 64, co. 6 e art. 91, co.
4, d.P.R. n. 554/1999; art. 19, d.lgs. n. 358/1992; art. 25, d.lgs.
n. 157/1995; art. 25, d.lgs. n. 158/1995)
1. Nei contratti di cui al presente codice, quando il criterio di
aggiudicazione e' quello del prezzo piu' basso, le stazioni
appaltanti valutano la congruita' delle offerte che presentano un
ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi
percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per
cento, arrotondato all'unita' superiore, rispettivamente delle
offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata
dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la
predetta media.
2. Nei contratti i cui al presente codice, quando il criterio di
aggiudicazione e' quello dell'offerta economicamente piu'
vantaggiosa, le stazioni appaltanti valutano la congruita' delle
offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia
la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono
entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti
massimi previsti dal bando di gara.
3. In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la
congruita' di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici,
appaia anormalmente bassa.
3-bis. Nella predisposizione
delle gare di appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte nelle
procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di
forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico
sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla
sicurezza,il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo
rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle
forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato
periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione
collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle
norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori
merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto
collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al
contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in
considerazione.(*)
3-ter. Il costo relativo alla sicurezza non può essere comunque soggetto a
ribasso d’asta.(**)
4. Il comma 1 non si applica quando il numero delle offerte ammesse
sia inferiore a cinque. In tal caso le stazioni appaltanti procedono
ai sensi del comma 3.
5. Le offerte sono corredate, sin dalla presentazione, delle
giustificazioni di cui all'articolo 87, comma 2 relative alle voci di
prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di
gara. Il bando o la lettera di invito precisano le modalita' di
presentazione delle giustificazioni. Ove l'esame delle
giustificazioni richieste e prodotte non sia sufficiente ad escludere
l'incongruita' dell'offerta, la stazione appaltante richiede
all'offerente di integrare i documenti giustificativi procedendo ai
sensi degli articoli 87 e 88. All'esclusione potra' provvedersi solo
all'esito dell'ulteriore verifica, in contraddittorio.
(*) N.d.R.: Comma così sostituito dall'art. 8 della L. n. 123/2007, pubblicata nella G.U. n. 185 del 10-8-2007
(**) N.d.R.: Comma aggiunto
dall'art. 8 della L. n. 123/2007, pubblicata nella G.U. n. 185 del 10-8-2007
Art. 87.
Criteri di verifica delle offerte anormalmente basse
(art. 55, direttiva 2004/18; art. 57, direttiva 2004/17; art. 21, co.
1-bis, legge n. 109/1994; art. 19, d.lgs. n. 358/1992; art. 25,
d.lgs. n. 157/1995; art. 25, d.lgs. n. 158/1995; art. unico, legge n.
327/2000)
1. Quando un'offerta appaia anormalmente bassa, la stazione
appaltante richiede all'offerente le giustificazioni, eventualmente
necessarie in aggiunta a quelle gia' presentate a corredo
dell'offerta, ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi
dell'offerta medesima.
2. Le giustificazioni di cui all'articolo 86, comma 5 e di cui
all'articolo 87, comma 1, possono riguardare, a titolo
esemplificativo:
a) l'economia del procedimento di costruzione, del processo di
fabbricazione, del metodo di prestazione del servizio;
b) le soluzioni tecniche adottate;
c) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone
l'offerente per eseguire i lavori, per fornire i prodotti, o per
prestare i servizi;
d) l'originalita' del progetto, dei lavori, delle forniture, dei
servizi offerti;
e) il rispetto delle norme vigenti in tema di sicurezza e
condizioni di lavoro;
f) l'eventualita' che l'offerente ottenga un aiuto di Stato;
g) il costo del lavoro come determinato periodicamente in
apposite tabelle dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione
collettiva stipulata dai sindacati comparativamente piu'
rappresentativi, delle norme in materia previdenziale e
assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti
aree territoriali; in mancanza di contratto collettivo applicabile,
il costo del lavoro e' determinato in relazione al contratto
collettivo del settore merceologico piu' vicino a quello preso in
considerazione.
3. Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti
salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti
autorizzate dalla legge.
4. Non sono ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di
sicurezza [per i quali non sia ammesso ribasso d'asta](*) in conformita'
all'articolo 131, nonche' al piano di sicurezza e coordinamento di
cui all'articolo 12, decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e
alla relativa stima dei costi conforme all'articolo 7, decreto del
Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222. In relazione a
servizi e forniture, nella valutazione dell'anomalia la stazione
appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono
essere specificamente indicati nell'offerta e risultare congrui
rispetto all'entita' e alle caratteristiche dei servizi o delle
forniture.
5. La stazione appaltante che accerta che un'offerta e'
anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di
Stato, puo' respingere tale offerta per questo solo motivo unicamente
se, consultato l'offerente, quest'ultimo non e' in grado di
dimostrare, entro un termine stabilito dall'amministrazione e non
inferiore a quindici giorni, che l'aiuto in questione era stato
concesso legalmente. Quando la stazione appaltante respinge
un'offerta in tali circostanze, ne informa tempestivamente la
Commissione.
(*) N.d.R.: periodo soppresso dal
D.Lgs. n. 6 del 26 gennaio 2007, pubblicato nella G.U. n. 25 del 31 gennaio 2007
Note all'art. 87:
- L'art. 12 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n.
494 citato all'art. 10 cosi' recita:
«Art. 12 (Piano di sicurezza e di coordinamento). - 1.
Il piano contiene l'individuazione, l'analisi e la
valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure, gli
apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta
la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la
prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei
lavoratori, nonche' la stima dei relativi costi che non
sono soggetti al ribasso nelle offerte delle imprese
esecutrici. Il piano contiene altresi' le misure di
prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale presenza
simultanea o successiva di piu' imprese o dei lavoratori
autonomi ed e' redatto anche al fine di prevedere, quando
cio' risulti necessario, l'utilizzazione di impianti comuni
quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione
collettiva. Il piano e' costituito da una relazione tecnica
e prescrizioni correlate alla complessita' dell'opera da
realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di
costruzione. In particolare il piano contiene, in relazione
alla tipologia del cantiere interessato, i seguenti
elementi:
a) modalita' da seguire per la recinzione del
cantiere, gli accessi e le segnalazioni;
b) protezioni o misure di sicurezza contro i
possibili rischi provenienti dall'ambiente esterno;
c) servizi igienico-assistenziali;
d) protezioni o misure di sicurezza connesse alla
presenza nell'area del cantiere di linee aeree e condutture
sotterranee;
e) viabilita' principale di cantiere;
f) impianti di alimentazione e reti principali di
elettricita', acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo;
g) impianti di terra e di protezione contro le
scariche atmosferiche;
h) misure generali di protezione contro il rischio di
seppellimento da adottare negli scavi;
i) misure generali da adottare contro il rischio di
annegamento;
l) misure generali di protezione da adottare contro
il rischio di caduta dall'alto;
m) misure per assicurare la salubrita' dell'aria nei
lavori in galleria;
n) misure per assicurare la stabilita' delle pareti e
della volta nei lavori in galleria;
o) misure generali di sicurezza da adottare nel caso
di estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalita'
tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto;
p) misure di sicurezza contro i possibili rischi di
incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali
pericolosi utilizzati in cantiere;
q) disposizioni per dare attuazione a quanto previsto
dall'art. 14;
r) disposizioni per dare attuazione a quanto previsto
dall'art. 5, comma 1, lettera c);
s) valutazione, in relazione alla tipologia dei
lavori, delle spese prevedibili per l'attuazione dei
singoli elementi del piano;
t) misure generali di protezione da adottare contro
gli sbalzi eccessivi di temperatura.
2. Il piano di sicurezza e coordinamento e' parte
integrante del contratto di appalto.
3. I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i
lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto
nel piano di cui al comma 1 e nel piano operativo di
sicurezza.
4. I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono
a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia
del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano
operativo di sicurezza almeno dieci giorni prima
dell'inizio dei lavori.
5. L'impresa che si aggiudica i lavori puo' presentare
al coordinatore per l'esecuzione proposte di integrazione
al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di
poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base
della propria esperienza. In nessun caso le eventuali
integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento
dei prezzi pattuiti.
6. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano ai lavori la cui esecuzione immediata e'
necessaria per prevenire incidenti imminenti o per
organizzare urgenti misure di salvataggio.
- Si riporta il testo dell'art. 7, del decreto del
Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222 recante:
«Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, in attuazione dell'art. 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109:
«Art. 7 (Stima dei costi della sicurezza). - 1. Ove e'
prevista la redazione del PSC ai sensi del decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive
modificazioni, nei costi della sicurezza vanno stimati, per
tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i
costi:
a) degli apprestamenti previsti nel PSC;
b) delle misure preventive e protettive e dei
dispositivi di protezione individuale eventualmente
previsti nel PSC per lavorazioni interferenti;
c) degli impianti di terra e di protezione contro le
scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli
impianti di evacuazione fumi;
d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva;
e) delle procedure contenute nel PSC e previste per
specifici motivi di sicurezza;
f) degli eventuali interventi finalizzati alla
sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o
temporale delle lavorazioni interferenti;
g) delle misure di coordinamento relative all'uso
comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture,
mezzi e servizi di protezione collettiva.
2. Per le opere rientranti nel campo di applicazione
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni, e per le quali non e' prevista la redazione
del PSC ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n.
494, e successive modificazioni, le amministrazioni
appaltanti, nei costi della sicurezza stimano, per tutta la
durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi
delle misure preventive e protettive finalizzate alla
sicurezza e salute dei lavoratori.
3. La stima dovra' essere congrua, analitica per voci
singole, a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi
standard o specializzati, oppure basata su prezziari o
listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o
sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del
committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia
applicabile o non disponibile, si fara' riferimento ad
analisi costi complete e desunte da indagini di mercato. Le
singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate
considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere
interessato che comprende, quando applicabile, la posa in
opera ed il successivo smontaggio, l'eventuale manutenzione
e l'ammortamento.
4. I costi della sicurezza cosi' individuati, sono
compresi nell'importo totale dei lavori, ed individuano la
parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso
nelle offerte delle imprese esecutrici.
5. Per la stima dei costi della sicurezza relativi a lavori che si rendono necessari a causa di varianti in corso d'opera previste dall'art. 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, o dovuti alle variazioni previste dagli articoli 1659, 1660, 1661 e 1664, secondo comma, del codice civile, si applicano le disposizioni contenute nei commi 1, 2 e 3. I costi della sicurezza cosi' individuati, sono compresi nell'importo totale della variante, ed individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso.
6. Il direttore dei lavori liquida l'importo relativo
ai costi della sicurezza previsti in base allo stato di
avanzamento lavori, sentito il coordinatore per
l'esecuzione dei lavori quando previsto.».
Art. 88.
Procedimento di verifica e di esclusione
delle offerte anormalmente basse
(art. 55, direttiva 2004/18; art. 57, direttiva 2004/17; art. 21,
legge n. 109/1994; art. 89, d.P.R. n. 554/1999)
1. La richiesta di giustificazioni e' formulata per iscritto e puo'
indicare le componenti dell'offerta ritenute anormalmente basse,
ovvero, alternativamente o congiuntamente, invitare l'offerente a
dare tutte le giustificazioni che ritenga utili.
2. All'offerente e' assegnato un termine non inferiore a dieci
giorni per presentare, per iscritto, le giustificazioni richieste.
3. La stazione appaltante, se del caso mediante una commissione
costituita secondo i criteri fissati dal regolamento di cui
all'articolo 5, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo
conto delle giustificazioni fornite, e puo' chiedere per iscritto
ulteriori chiarimenti, se resi necessari o utili a seguito di tale
esame, assegnando un termine non inferiore a cinque giorni
lavorativi.
4. Prima di escludere l'offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la
stazione appaltante convoca l'offerente con un anticipo non inferiore
a cinque giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che
ritenga utile.
5. Se l'offerente non si presenta alla data di convocazione
stabilita, la stazione appaltante puo' prescindere dalla sua
audizione.
6. La stazione appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame
degli elementi forniti, risulta, nel suo complesso, inaffidabile.
7. La stazione appaltante sottopone a verifica la prima migliore
offerta, se la stessa appaia anormalmente bassa, e, se la esclude,
procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle
successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta
non anomala.
Art. 89.
Strumenti di rilevazione della congruita' dei prezzi
(art. 6, commi 5-8, legge n. 537/1993; art. 13, d.P.R. n. 573/1994)
1. Al fine di stabilire il prezzo base nei bandi o inviti, di
valutare la convenienza o meno dell'aggiudicazione, nonche' al fine
di stabilire se l'offerta e' o meno anormalmente bassa, laddove non
si applica il criterio di cui all'articolo 86, comma 1, le stazioni
appaltanti tengono conto del miglior prezzo di mercato, ove
rilevabile.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 26, comma 3(*), legge
23 dicembre 1999, n. 488, a fini di orientamento le stazioni
appaltanti prendono in considerazione i costi standardizzati
determinati dall'Osservatorio ai sensi dell'articolo 7, gli elenchi
prezzi del Genio civile, nonche' listini e prezziari di beni, lavori,
servizi, normalmente in uso nel luogo di esecuzione del contratto,
eventuali rilevazioni statistiche e ogni altro elemento di
conoscenza.
3. Nella predisposizione delle gare di appalto le stazioni
appaltanti sono tenute a valutare che il valore economico sia
adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro come determinato
ai sensi dell'articolo 87, comma 2, lettera g).
4. Alle finalita' di cui al presente articolo le Regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano provvedono in base alle loro
competenze.
(*) N.d.R.: Comma così
rettificato dal D.Lgs. n. 6 del 26 gennaio 2007, pubblicato nella G.U. n. 25 del
31 gennaio 2007
Nota all'art. 89:
- Per l'art. 26, comma 2 e la legge 23 dicembre 1999,
n. 488, si veda nelle note all'art. 7.
Capo IV
Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria(*)
(*) N.d.R.: rubrica così sostituita dall'art. 2, c. 1, lett. s), del D.Lgs. n. 113 del 31 luglio 2007, pubblicato nella G.U. n. 176 del 31-7-2007
Sezione I
Progettazione interna ed esterna
livelli della progettazione
Art. 90.
Progettazione interna ed esterna alle amministrazioni
aggiudicatrici in materia di lavori pubblici
(artt. 17 e 18, legge n. 109/1994)
1. Le prestazioni relative alla progettazione preliminare,
definitiva ed esecutiva di lavori, nonche' alla direzione dei lavori
e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attivita'
del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla
formazione del programma triennale dei lavori pubblici sono
espletate:
a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei
lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunita'
montane, le aziende unita' sanitarie locali, i consorzi, gli enti di
industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire con le
modalita' di cui agli articoli 30, 31 e 32 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267;
c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le
singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge;
d) da liberi professionisti singoli od associati nelle forme di
cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni,
ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e
alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni
architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni
culturali ai sensi della vigente normativa;
e) dalle societa' di professionisti;
f) dalle societa' di ingegneria;
g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui
alle lettere d), e) ed f) ai quali si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 37 in quanto compatibili;
h) da consorzi stabili di societa' di professionisti e di
societa' di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di
tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di
ingegneria e architettura, per un periodo di tempo non inferiore a
cinque anni, e che abbiano deciso di operare in modo congiunto
secondo le previsioni del comma 1 dell'articolo 36. E' vietata la
partecipazione a piu' di un consorzio stabile. Ai fini della
partecipazione alle gare per l'affidamento di incarichi di
progettazione e attivita' tecnico-amministrative ad essa connesse, il fatturato globale in servizi di ingegneria e architettura realizzato
da ciascuna societa' consorziata nel quinquennio o nel decennio
precedente e' incrementato secondo quanto stabilito dall'articolo 36,
comma 6, della presente legge; ai consorzi stabili di societa' di
professionisti e di societa' di ingegneria si applicano altresi' le
disposizioni di cui all'articolo 36, commi 4 e 5 e di cui
all'articolo 253, comma 8.
2. Si intendono per:
a) societa' di professionisti le societa' costituite
esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi
previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle
societa' di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del
libro quinto del codice civile ovvero nella forma di societa'
cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del
codice civile, che eseguono studi di fattibilita', ricerche,
consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di
congruita' tecnico-economica o studi di impatto ambientale. I soci
delle societa' agli effetti previdenziali sono assimilati ai
professionisti che svolgono l'attivita' in forma associata ai sensi
dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815. Ai
corrispettivi delle societa' si applica il contributo integrativo
previsto dalle norme che disciplinano le rispettive Casse di
previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa
riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo
professionale. Detto contributo dovra' essere versato pro quota alle
rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti
vigenti;
b) societa' di ingegneria le societa' di capitali di cui ai capi
V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero
nella forma di societa' cooperative di cui al capo I del titolo VI
del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti di cui
alla lettera a), che eseguono studi di fattibilita', ricerche,
consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di
congruita' tecnico-economica o studi di impatto ambientale. Ai
corrispettivi relativi alle predette attivita' professionali si
applica il contributo integrativo qualora previsto dalle norme
legislative che regolano la Cassa di previdenza di categoria cui
ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della
iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto
contributo dovra' essere versato pro quota alle rispettive Casse
secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti.
3. Il regolamento stabilisce i requisiti organizzativi e tecnici
che devono possedere le societa' di cui al comma 2 del presente
articolo.
4. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1,
lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni
abilitati all'esercizio della professione. I pubblici dipendenti che
abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare,
nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi
professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni, se non conseguenti ai rapporti
d'impiego.
5. Il regolamento definisce i limiti e le modalita' per la
stipulazione per intero, a carico delle stazioni appaltanti, di
polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura
professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione.
Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni, la
stipulazione e' a carico dei soggetti stessi.
6. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare la redazione
del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonche' lo
svolgimento di attivita' tecnico-amministrative connesse alla
progettazione, ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f) g)
e h), in caso di carenza in organico di personale tecnico, ovvero di
difficolta' di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o
di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di
speciale complessita' o di rilevanza architettonica o ambientale o in
caso di necessita' di predisporre progetti integrali, cosi' come
definiti dal regolamento, che richiedono l'apporto di una pluralita'
di competenze, casi che devono essere accertati e certificati dal
responsabile del procedimento.
7. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell'incarico di cui al comma 6, lo stesso deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati gia' in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Deve inoltre essere indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. Il regolamento definisce le modalita' per promuovere la presenza anche di giovani professionisti nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione, concorsi di idee. All'atto dell'affidamento dell'incarico deve essere dimostrata la regolarita' contributiva del soggetto affidatario.
8. Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono
partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici,
nonche' agli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano
svolto la suddetta attivita' di progettazione; ai medesimi appalti,
concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non puo'
partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato
all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di
controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto
previsto dall'articolo 2359 del codice civile. I divieti di cui al
presente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario
dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello
svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonche' agli
affidatari di attivita' di supporto alla progettazione e ai loro
dipendenti.
Note all'art. 90:
- Il testo degli articoli 30, 31 e 32 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' il seguente:
«Art. 30 (Convenzioni). - 1. Al fine di svolgere in
modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti
locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico
servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la
regione, nelle materie di propria competenza, possono
prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti
locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo.
4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono
prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che
operano con personale distaccato dagli enti partecipanti,
ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in
luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega
di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a
favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli
enti deleganti.».
«Art. 31 (Consorzi). - 1. Gli enti locali per la
gestione associata di uno o piu' servizi e l'esercizio
associato di funzioni possono costituire un consorzio
secondo le norme previste per le aziende speciali di cui
all'art. 114, in quanto compatibili. Al consorzio possono
partecipare altri enti pubblici, quando siano a cio'
autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.
2. A tal fine i rispettivi consigli approvano a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai sensi dell'art. 30, unitamente allo statuto del consorzio.
3. In particolare la convenzione deve disciplinare le
nomine e le competenze degli organi consortili
coerentemente a quanto disposto dai commi 8, 9 e 10
dell'art. 50 e dell'art. 42, comma 2, lettera m), e
prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti
fondamentali del consorzio; lo statuto, in conformita' alla
convenzione, deve disciplinare l'organizzazione, la nomina
e le funzioni degli organi consortili.
4. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo
statuto per i consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei
rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi dagli
enti locali, l'assemblea del consorzio e' composta dai
rappresentanti degli enti associati nella persona del
sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con
responsabilita' pari alla quota di partecipazione fissata
dalla convenzione e dallo statuto.
5. L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e
ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.
6. Tra gli stessi enti locali non puo' essere
costituito piu' di un consorzio.
7. In caso di rilevante interesse pubblico, la legge
dello Stato puo' prevedere la costituzione di consorzi
obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni e
servizi. La stessa legge ne demanda l'attuazione alle leggi
regionali.
8. Ai consorzi che gestiscono attivita' di cui all'art.
113-bis, si applicano le norme previste per le aziende
speciali.».
«Art. 32 (Unioni di comuni). - 1. Le unioni di comuni
sono enti locali costituiti da due o piu' comuni di norma
contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una
pluralita' di funzioni di loro competenza.
2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua gli organi dell'unione e le modalita' per la loro costituzione e individua altresi' le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse.
3. Lo statuto deve comunque prevedere il presidente dell'unione scelto tra i sindaci dei comuni interessati e deve prevedere che altri organi siano formati da componenti delle giunte e dei consigli dei comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze.
4. L'unione ha potesta' regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i comuni.
5. Alle unioni di comuni si applicano, in quanto
compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei
comuni. Si applicano, in particolare, le norme in materia
di composizione degli organi dei comuni; il numero dei
componenti degli organi non puo' comunque eccedere i limiti
previsti per i comuni di dimensioni pari alla popolazione
complessiva dell'ente. Alle unioni competono gli introiti
derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui
servizi ad esse affidati.».
- I capi II, III, IV, V, VI e VII del titolo V del
libro V del codice civile, cosi' recitano:
«Capo II - Della societa' semplice».
«Capo III - Della societa' in nome collettivo».
«Capo IV - Della societa' in accomandita semplice».
«Capo V - Della societa' per azioni».
«Capo VI - Della societa' in accomandita per azioni».
«Capo VII - Della societa' a responsabilita' limitata».
- Il capo I del Titolo V del codice civle, cosi'
recita:
«Capo I - Delle imprese cooperative».
- Il testo dell'art. 1 della legge 23 novembre 1939, n.
1815 «Disciplina giuridica degli studi di assistenza e di
consulenza), e' il seguente:
«Art. 1. - Le persone che, munite dei necessari titoli
di abilitazione professionale, ovvero autorizzate
all'esercizio di specifiche attivita' in forza di
particolari disposizioni di legge, si associano per
l'esercizio delle professioni o delle altre attivita' per
cui sono abilitate o autorizzate, debbono usare, nella
denominazione del loro ufficio e nei rapporti coi terzi,
esclusivamente la dizione di «studio tecnico, legale,
commerciale, contabile, amministrativo o tributario»,
seguito dal nome e cognome, coi titoli professionali, dei
singoli associati. L'esercizio associato delle professioni
o delle altre attivita', ai sensi del comma precedente,
deve essere notificato all'organizzazione sindacale da cui
sono rappresentati i singoli associati.».
- Il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, citato all'art. 8, e' il
seguente:
«2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte
le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le regioni, le province, i comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300.».
- Per l'art. 2359 del codice civile, vedi note all'art. 34.
Art. 91.
Procedure di affidamento
(art. 17, legge n. 109/1994)
1. Per l'affidamento di incarichi di progettazione [di cui
all'articolo 90](*), di coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in
fase di esecuzione(**) di importo pari o superiore a 100.000 euro si
applicano le disposizioni di cui alla parte II, titolo I e titolo II
del codice, ovvero, per i soggetti operanti nei settori di cui alla
parte III, le disposizioniivi previste.
2. Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase
di progettazione, di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in
fase di esecuzione(**) di importo inferiore alla soglia
di cui al comma 1 possono essere affidati dalle stazioni appaltanti,
a cura del responsabile del procedimento, ai soggetti di cui al
comma 1, lettere d), e), f), g) e h) dell'articolo 90, nel rispetto
dei principi di non discriminazione, parita' di trattamento,
proporzionalita' e trasparenza, e secondo la procedura prevista
dall'articolo 57, comma 6; l'invito e' rivolto ad almeno cinque
soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei.
3. In tutti gli affidamenti di cui al presente articolo
l'affidatario non puo' avvalersi del subappalto, fatta eccezione per
le attivita' relative alle indagini geologiche, geotecniche e
sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla
predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con
l'esclusione delle relazioni geologiche, nonche' per la sola
redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque
impregiudicata la responsabilita' del progettista.
4. Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono di norma affidate
al medesimo soggetto, pubblico o privato, salvo che in senso
contrario sussistano particolari ragioni, accertate dal responsabile
del procedimento. In tal caso occorre l'accettazione, da parte del
nuovo progettista, dell'attivita' progettuale precedentemente svolta.
L'affidamento puo' ricomprendere entrambi i livelli di progettazione,
fermo restando che l'avvio di quello esecutivo resta sospensivamente
condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti sulla
progettazione definitiva.
5. Quando la prestazione riguardi la progettazione di lavori di
particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale,
storico-artistico e conservativo, nonche' tecnologico, le stazioni
appaltanti valutano in via prioritaria l'opportunita' di applicare la
procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee.
6. Nel caso in cui il valore delle attivita' di progettazione, coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione superi complessivamente la soglia di applicazione
della direttiva comunitaria in materia, l'affidamento diretto della
direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al progettista e' consentito soltanto ove
espressamente previsto dal bando di gara della progettazione.(***)
7. I soggetti di cui all'articolo 32, operanti nei settori di cui
alla parte III del codice, possono affidare le progettazioni nonche'
le connesse attivita' tecnico-amministrative per lo svolgimento delle
procedure per l'affidamento e la realizzazione dei lavori nei settori
di cui alla citata parte III, direttamente a societa' di ingegneria
di cui all'articolo 90, comma 1, lettera f), che siano da essi stessi
controllate, purche' almeno l'ottanta per cento della cifra d'affari
media realizzata dalle predette societa' nell'Unione europea negli
ultimi tre anni derivi dalla prestazione di servizi al soggetto da
cui esse sono controllate. Le situazioni di controllo si determinano
ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.
8. E' vietato l'affidamento di attivita' di progettazione,
direzione lavori, progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione(****), collaudo, indagine e attivita' di supporto a mezzo
di contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da quelle
previste dal presente codice.
(*) N.d.R.: periodo soppresso dall'art. 2, c. 1, lett. t), del D.Lgs. n. 113 del 31 luglio 2007, pubblicato nella G.U. n. 176 del 31-7-2007
(**) N.d.R.: periodo aggiunto dall'art. 2, c. 1, lett. t), del D.Lgs. n. 113 del 31 luglio 2007, pubblicato nella G.U. n. 176 del 31-7-2007
(***) N.d.R.: comma così modificato dall'art. 2, c. 1, lett. t), del D.Lgs. n. 113 del 31 luglio 2007, pubblicato nella G.U. n. 176 del 31-7-2007
(****) N.d.R.: periodo aggiunto dall'art. 2, c. 1, lett. t), del D.Lgs. n. 113 del 31 luglio 2007, pubblicato nella G.U. n. 176 del 31-7-2007
Nota all'art. 91:
- Per l'art. 2359 del codice civile, vedi note all'art.
34.
Art. 92.
Corrispettivi e incentivi per la progettazione
(artt. 17 e 18, legge n. 109/1994; art. 1, co. 207
legge n. 266/2005)
1. Le amministrazioni aggiudicatrici non possono subordinare la
corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della
progettazione e delle attivita' tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata.
Nella convenzione stipulata fra amministrazione aggiudicatrice e
progettista incaricato sono previste le condizioni e le modalita' per
il pagamento dei corrispettivi con riferimento a quanto previsto
dagli articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive
modificazioni. Ai fini dell'individuazione dell'importo stimato il
conteggio deve ricomprendere tutti i servizi, ivi compresa la
direzione dei lavori qualora si intenda affidarla allo stesso
progettista esterno.
2. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, determina, con proprio decreto, le
tabelle dei corrispettivi delle attivita' che possono essere
espletate dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90, tenendo
conto delle tariffe previste per le categorie professionali
interessate. [I corrispettivi sono minimi inderogabili ai sensi
dell'ultimo comma dell'articolo unico della legge 4 marzo 1958, n.
143, introdotto dall'articolo unico della legge 5 maggio 1976, n.
340. Ogni patto contrario e' nullo.](*)
3. I corrispettivi delle attivita' di progettazione sono calcolati, ai fini della determinazione dell'importo da porre a base dell'affidamento, applicando le aliquote che il decreto di cui al comma 2 stabilisce ripartendo in tre aliquote percentuali la somma delle aliquote attualmente fissate, per i livelli di progettazione, dalle tariffe in vigore per i medesimi livelli. Con lo stesso decreto sono rideterminate le tabelle dei corrispettivi a percentuale relativi alle diverse categorie di lavori, anche in relazione ai nuovi oneri finanziari assicurativi, e la percentuale per il pagamento dei corrispettivi per le attivita' di supporto di cui all'articolo 10, comma 7 nonche' le attivita' del responsabile di progetto e le attivita' dei coordinatori in materia di sicurezza introdotti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494. Per la progettazione preliminare si applica l'aliquota fissata per il progetto di massima e per il preventivo sommario; per la progettazione definitiva si applica l'aliquota fissata per il progetto esecutivo; per la progettazione esecutiva si applicano le aliquote fissate per il preventivo particolareggiato, per i particolari costruttivi e per i capitolati e i contratti.
4. I corrispettivi sono
determinati ai sensi del comma 3, fatto salvo quanto previsto dal comma 12-bis
dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.(**)
5. Una somma non superiore al due per cento dell'importo posto a
base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli
oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, a
valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'articolo 93,
comma 7, e' ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le
modalita' e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e
assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il
responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del
progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del
collaudo, nonche' tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva,
nel limite massimo del due per cento, e' stabilita dal regolamento in
rapporto all'entita' e alla complessita' dell'opera da realizzare. La
ripartizione tiene conto delle responsabilita' professionali connesse
alle specifiche prestazioni da svolgere. La corresponsione dell'incentivo e'
disposta dal dirigente preposto alla struttura competente, previo accertamento
positivo delle specifiche attivita' svolte dai predetti dipendenti;
limitatamente alle attivita' di progettazione, l'incentivo corrisposto al
singolo dipendente non puo' superare l'importo del rispettivo trattamento
economico complessivo annuo lordo; le quote parti dell'incentivo corrispondenti
a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale
esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto
accertamento, costituiscono economie(°). I
soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere b) e c), possono
adottare con proprio provvedimento analoghi criteri.
6. Il trenta per cento della tariffa professionale relativa alla
redazione di un atto di pianificazione comunque denominato e'
ripartito, con le modalita' e i criteri previsti nel regolamento di cui al
comma 5(***) tra
i dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano
redatto.
7. A valere sugli stanziamenti iscritti nei capitoli delle
categorie X e XI del bilancio dello Stato, le amministrazioni
competenti destinano una quota complessiva non superiore al dieci per
cento del totale degli stanziamenti stessi alle spese necessarie alla
stesura dei progetti preliminari, nonche' dei progetti definitivi ed
esecutivi, incluse indagini geologiche e geognostiche, studi di
impatto ambientale od altre rilevazioni, alla stesura dei piani di
sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando
previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e
agli studi per il finanziamento dei progetti, nonche'
all'aggiornamento e adeguamento alla normativa sopravvenuta dei
progetti gia' esistenti d'intervento di cui sia riscontrato il
perdurare dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera.
Analoghi criteri adottano per i propri bilanci le regioni e le province autonome, qualora non vi abbiano gia' provveduto, nonche' i comuni e le province e i loro consorzi. Per le opere finanziate dai comuni, province e loro consorzi e dalle regioni attraverso il ricorso al credito, l'istituto mutuante e' autorizzato a finanziare anche quote relative alle spese di cui al presente articolo, sia pure anticipate dall'ente mutuatario.
(*) N.d.R.: periodi soppressi dall'art. 2, c. 1, lett. u), del D.Lgs. n. 113 del 31 luglio 2007, pubblicato nella G.U. n. 176 del 31-7-2007
(**) N.d.R.: comma così sostituito dall'art. 2, c. 1, lett. u), del D.Lgs. n. 113 del 31 luglio 2007, pubblicato nella G.U. n. 176 del 31-7-2007
(***) N.d.R.: comma così modificato dal D.Lgs. n. 6 del 26 gennaio 2007, pubblicato nella G.U. n. 25 del 31 gennaio 2007
(°) N.d.R.: periodo così modificato dall'art. 1, c. 10 quater del d.l. 162/2008, introdotto in sede di conversione in legge ( L.n. 201/2008)
Note all'art. 92:
- Il testo degli articoli 9 e 10 della legge 2 marzo
1949, n. 143 «Approvazione della tariffa professionale
degli ingegneri ed architetti», e' la seguente: «Art.
9. - Il professionista ha diritto di chiedere al
committente il deposito delle somme che ritiene necessarie
in relazione all'ammontare presumibile delle spese da
anticipare.
Durante il corso dei lavori il professionista ha
altresi' diritto al pagamento di acconti fino alla
concorrenza del cumulo delle spese e del 90 per cento degli
onorari spettantigli secondo la presente tariffa per la
parte di lavoro professionale gia' eseguita.
Nel caso di giudizi arbitrali o peritali il
professionista puo' richiedere il deposito integrale
anticipato delle presunte spese e competenze.
Il pagamento a saldo della specifica deve farsi non
oltre i sessanta giorni dalla consegna della stessa; dopo
di che sulle somme dovute e non pagate decorrono a favore
del professionista ed a carico del committente gli
interessi legali ragguagliati al tasso ufficiale di sconto
stabilito dalla Banca d'Italia.».
«Art. 10. - La sospensione per qualsiasi motivo
dell'incarico dato al professionista non esime il
committente dall'obbligo di corrispondere l'onorario
relativo al lavoro fatto e predisposto come precisato al
seguente art. 18.
Rimane salvo il diritto del professionista al
risarcimento degli eventuali maggiori danni, quando la
sospensione non sia dovuta a cause dipendenti dal
professionista stesso.».
- La legge 4 marzo 1958, n. 143, reca: «Norme sulla
tariffa degli ingegneri e degli architetti».
- La legge 5 maggio 1976, n. 340, reca:
«Inderogabilita' dei minimi della tariffa professionale per
gli ingegneri ed architetti».
- Per il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494,
vedi le note all'art. 10.
- Il testo dell'art. 4, comma 12-bis, del decreto-legge
2 marzo 1989, n. 65 convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 aprile 1989, n. 155, e' il seguente:
12-bis. Per le prestazioni rese dai professionisti allo
Stato e agli altri enti pubblici relativamente alla
realizzazione di opere pubbliche o comunque di interesse
pubblico, il cui onere e' in tutto o in parte a carico
dello Stato e degli altri enti pubblici, la riduzione dei
minimi di tariffa non puo' superare il 20 per cento.
- Il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, reca:
«Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le
prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei
cantieri temporanei o mobili.».
Art. 93.
Livelli della progettazione per gli appalti
e per le concessioni di lavori
(art. 16, legge n. 109/1994)
1. La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, nel
rispetto dei vincoli esistenti, preventivamente accertati, laddove
possibile fin dal documento preliminare, e dei limiti di spesa
prestabiliti, secondo tre livelli di successivi approfondimenti
tecnici, in preliminare, definitiva ed esecutiva, in modo da
assicurare:
a) la qualita' dell'opera e la rispondenza alle finalita'
relative;
b) la conformita' alle norme ambientali e urbanistiche;
c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal
quadro normativo nazionale e comunitario.
2. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici
contenute nei commi 3, 4 e 5 sono di norma necessarie per ritenere i
progetti adeguatamente sviluppati. Il responsabile del procedimento
nella fase di progettazione qualora, in rapporto alla specifica
tipologia e alla dimensione dei lavori da progettare, ritenga le
prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 insufficienti o eccessive,
provvede a integrarle ovvero a modificarle.
3. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative
e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e
delle specifiche prestazioni da fornire e consiste in una relazione
illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata
in base alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche
con riferimento ai profili ambientali e all'utilizzo dei materiali
provenienti dalle attivita' di riuso e riciclaggio, della sua
fattibilita' amministrativa e tecnica, accertata attraverso le
indispensabili indagini di prima approssimazione, dei costi, da
determinare in relazione ai benefici previsti, nonche' in schemi
grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali,
volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da
realizzare; il progetto preliminare dovra' inoltre consentire l'avvio
della procedura espropriativa.
4. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da
realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli,
degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto
preliminare e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del
rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni. Esso
consiste in una relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le
scelte progettuali, nonche' delle caratteristiche dei materiali
prescelti e dell'inserimento delle opere sul territorio; nello studio
di impatto ambientale ove previsto; in disegni generali nelle
opportune scale descrittivi delle principali caratteristiche delle
opere, e delle soluzioni architettoniche, delle superfici e dei
volumi da realizzare, compresi quelli per l'individuazione del tipo
di fondazione; negli studi e indagini preliminari occorrenti con
riguardo alla natura e alle caratteristiche dell'opera; nei calcoli
preliminari delle strutture e degli impianti; in un disciplinare
descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici
previsti in progetto nonche' in un computo metrico estimativo. Gli
studi e le indagini occorrenti, quali quelli di tipo geognostico,
idrologico, sismico, agronomico, biologico, chimico, i rilievi e i
sondaggi, sono condotti fino ad un livello tale da consentire i
calcoli preliminari delle strutture e degli impianti e lo sviluppo
del computo metrico estimativo.
5. Il progetto esecutivo, redatto in conformita' al progetto
definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare e il
relativo costo previsto e deve essere sviluppato ad un livello di
definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile
in forma, tipologia, qualita', dimensione e prezzo. In particolare il
progetto e' costituito dall'insieme delle relazioni, dei calcoli
esecutivi delle strutture e degli impianti e degli elaborati grafici
nelle scale adeguate, compresi gli eventuali particolari costruttivi,
dal capitolato speciale di appalto, prestazionale o descrittivo, dal
computo metrico estimativo e dall'elenco dei prezzi unitari. Esso e'
redatto sulla base degli studi e delle indagini compiuti nelle fasi
precedenti e degli eventuali ulteriori studi e indagini, di dettaglio
o di verifica delle ipotesi progettuali, che risultino necessari e
sulla base di rilievi planoaltimetrici, di misurazioni e
picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo. Il
progetto esecutivo deve essere altresi' corredato da apposito piano
di manutenzione dell'opera e delle sue parti da redigersi nei
termini, con le modalita', i contenuti, i tempi e la gradualita'
stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 5.
6. In relazione alle caratteristiche e all'importanza dell'opera,
il regolamento, con riferimento alle categorie di lavori e alle
tipologie di intervento e tenendo presenti le esigenze di gestione e
di manutenzione, stabilisce criteri, contenuti e momenti di verifica
tecnica dei vari livelli di progettazione.
7. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei
lavori, alla vigilanza e ai collaudi, nonche' agli studi e alle
ricerche connessi, gli oneri relativi alla progettazione dei piani di
sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando
previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, gli
oneri relativi alle prestazioni professionali e specialistiche atte a
definire gli elementi necessari a fornire il progetto esecutivo
completo in ogni dettaglio, ivi compresi i rilievi e i costi
riguardanti prove, sondaggi, analisi, collaudo di strutture e di
impianti per gli edifici esistenti, fanno carico agli stanziamenti
previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di
previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.
8. I progetti sono redatti in modo da assicurare il coordinamento
dell'esecuzione dei lavori, tenendo conto del contesto in cui si
inseriscono, con particolare attenzione, nel caso di interventi
urbani, ai problemi della accessibilita' e della manutenzione degli
impianti e dei servizi a rete.
9. L'accesso per l'espletamento delle indagini e delle ricerche
necessarie all'attivita' di progettazione e' autorizzato ai sensi
dell'articolo 15 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.
Note all'art. 93:
- Per il decreto legislativo n. 494 del 1996, si vedano
le note all'art. 92.
- Il testo dell'art. 15 del decreto del Presidente
della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilita), e' il seguente:.
Art. 15 (Disposizioni sulla redazione del progetto). -1. Per le operazioni planimetriche e le altre operazioni
preparatorie necessarie per la redazione dello strumento
urbanistico generale, di una sua variante o di un atto
avente efficacia equivalente nonche' per l'attuazione delle
previsioni urbanistiche e per la progettazione di opere
pubbliche e di pubblica utilita', i tecnici incaricati,
anche privati, possono essere autorizzati ad introdursi
nell'area interessata.
2. Chiunque chieda il rilascio della autorizzazione
deve darne notizia, mediante atto notificato con le forme
degli atti processuali civili o lettera raccomandata con
avviso di ricevimento, al proprietario del bene, nonche' al
suo possessore, se risulti conosciuto. L'autorita'
espropriante tiene conto delle eventuali osservazioni,
formulate dal proprietario o dal possessore entro sette
giorni dalla relativa notifica o comunicazione, e puo'
accogliere la richiesta solo se risultano trascorsi almeno
ulteriori dieci giorni dalla data in cui e' stata
notificata o comunicata la richiesta di introdursi nella
altrui proprieta'.
3. L'autorizzazione indica i nomi delle persone che
possono introdursi nell'altrui proprieta' ed e' notificata
o comunicata mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento almeno sette giorni prima dell'inizio delle
operazioni.
4. Il proprietario e il possessore del bene possono
assistere alle operazioni, anche mediante persone di loro
fiducia.
5. L'autorizzazione di cui al comma 1 si estende alle
ricerche archeologiche, alla bonifica da ordigni bellici e
alla bonifica dei siti inquinati. Le ricerche archeologiche
sono compiute sotto la vigilanza delle competenti
soprintendenze, che curano la tempestiva programmazione
delle ricerche ed il rispetto della medesima, allo scopo di
evitare ogni ritardo all'avvio delle opere.».
Art. 94.
Livelli della progettazione per gli appalti
di servizi e forniture e requisiti dei progettisti
1. Il regolamento stabilisce i livelli e i requisiti dei progetti
nella materia degli appalti di servizi e forniture, nonche' i
requisiti di partecipazione e qualificazione dei progettisti, in
armonia con le disposizioni del presente codice.
Art. 95.
Verifica preventiva dell'interesse archeologico
in sede di progetto preliminare
(art. 2-ter, d.l. n. 63/2005
conv. nella legge n. 109/2005)
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, comma 4, del codice
dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42, per le opere sottoposte all'applicazione
delle disposizioni del presente codice in materia di appalti di
lavori pubblici, le stazioni appaltanti trasmettono al soprintendente
territorialmente competente, prima dell'approvazione, copia del
progetto preliminare dell'intervento o di uno stralcio di esso
sufficiente ai fini archeologici, ivi compresi gli esiti delle
indagini geologiche e archeologiche preliminari secondo quanto
disposto dal regolamento, con particolare attenzione ai dati di
archivio e bibliografici reperibili, all'esito delle ricognizioni
volte all'osservazione dei terreni, alla lettura della geomorfologia
del territorio, nonche', per le opere a rete, alle
fotointerpretazioni. Le stazioni appaltanti raccolgono ed elaborano
tale documentazione mediante i dipartimenti archeologici delle
universita', ovvero mediante i soggetti in possesso di diploma di
laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in
archeologia. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 93,
comma 7 del presente codice e relativa disciplina regolamentare. La
trasmissione della documentazione suindicata non e' richiesta per gli
interventi che non comportino nuova edificazione o scavi a quote
diverse da quelle gia' impegnate dai manufatti esistenti.
2. Presso il Ministero per i beni e le attivita' culturali e'
istituito un apposito elenco, reso accessibile a tutti gli
interessati, degli istituti archeologici universitari e dei soggetti
in possesso della necessaria qualificazione. Con decreto del Ministro
per i beni e le attivita' culturali, sentita una rappresentanza dei
dipartimenti archeologici universitari, si provvede a disciplinare i
criteri per la tenuta di detto elenco, comunque prevedendo modalita'
di partecipazione di tutti i soggetti interessati.
3. Il soprintendente, qualora, sulla base degli elementi trasmessi
e delle ulteriori informazioni disponibili, ravvisi l'esistenza di un
interesse archeologico nelle aree oggetto di progettazione, puo'
richiedere motivatamente, entro il termine di novanta giorni dal
ricevimento del progetto preliminare ovvero dello stralcio di cui al
comma 1, la sottoposizione dell'intervento alla procedura prevista
dai commi 6 e seguenti.
4. In caso di incompletezza della documentazione trasmessa, il
termine indicato al comma 3 e' interrotto qualora il soprintendente
segnali con modalita' analitiche detta incompletezza alla stazione
appaltante entro dieci giorni dal ricevimento della suddetta
documentazione. In caso di documentata esigenza di approfondimenti
istruttori il soprintendente richiede le opportune integrazioni
puntualmente riferibili ai contenuti della progettazione e alle
caratteristiche dell'intervento da realizzare e acquisisce presso la
stazione appaltante le conseguenti informazioni. La richiesta di
integrazioni e informazioni sospende il termine. Il soprintendente,
ricevute le integrazioni e informazioni richieste, ha a disposizione
il periodo di tempo non trascorso o comunque almeno quindici giorni,
per formulare la richiesta di sottoposizione dell'intervento alla
procedura prevista dall'articolo 96.
5. Avverso la richiesta di cui al comma 3 e' esperibile il ricorso
amministrativo di cui all'articolo 16 del codice dei beni culturali e
del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
6. Ove il soprintendente non richieda l'attivazione della procedura
di cui all'articolo 96 nel termine di cui al comma 3, ovvero tale
procedura si concluda con esito negativo, l'esecuzione di saggi
archeologici e' possibile solo in caso di successiva acquisizione di
nuove informazioni o di emersione, nel corso dei lavori, di nuovi
elementi archeologicamente rilevanti, che inducano a ritenere
probabile la sussistenza in sito di reperti archeologici. In tale
evenienza il Ministero per i beni e le attivita' culturali procede,
contestualmente alla richiesta di saggi preventivi, alla
comunicazione di avvio del procedimento di verifica o di
dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi degli articoli 12 e
13 del codice dei beni culturali e del paesaggio.
7. I commi da 1 a 6 non si applicano alle aree archeologiche e ai
parchi archeologici di cui all'articolo 101 del codice dei beni
culturali e del paesaggio, per i quali restano fermi i poteri
autorizzatori e cautelari previsti dal predetto codice, ivi compresa
la facolta' di prescrivere l'esecuzione, a spese del committente
dell'opera pubblica, di saggi archeologici. Restano altresi' fermi i
poteri previsti dall'articolo 28, comma 2, nonche' i poteri
autorizzatori e cautelari previsti per le zone di interesse
archeologico, di cui all'articolo 142, comma 1, lettera m), del
medesimo codice.
Note all'art. 95:
- Il testo degli articoli 28, comma 4, 16, 12, 13, 101
e 142, del codice dei beni culturali e del paesaggio del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 citato all'art.
7, e' il seguente:
«4. In caso di realizzazione di opere pubbliche
ricadenti in aree di interesse archeologico, anche quando
per esse non siano intervenute la verifica di cui all'art.
12, comma 2, o la dichiarazione di cui all'art. 13, il
soprintendente puo' richiedere l'esecuzione di saggi
archeologici preventivi sulle aree medesime a spese del
committente dell'opera pubblica.».
«Art. 16 (Ricorso amministrativo avverso la
dichiarazione). - 1. Avverso la dichiarazione di cui
all'art. 13 e' ammesso ricorso al Ministero, per motivi di
legittimita' e di merito, entro trenta giorni dalla
notifica della dichiarazione.
2. La proposizione del ricorso comporta la sospensione
degli effetti del provvedimento impugnato. Rimane ferma
l'applicazione, in via cautelare, delle disposizioni
previste dal Capo II, dalla sezione I del Capo III e dalla
sezione I del Capo IV del presente Titolo.
3. Il Ministero, sentito il competente organo
consultivo, decide sul ricorso entro il termine di novanta
giorni dalla presentazione dello stesso.
4. Il Ministero, qualora accolga il ricorso, annulla o
riforma l'atto impugnato.
5. Si applicano le disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.».
Art. 12 (Verifica dell'interesse culturale). - 1. Le
cose immobili e mobili indicate all'art. 10, comma 1, che
siano opera di autore non piu' vivente e la cui esecuzione
risalga ad oltre cinquanta anni, sono sottoposte alle
disposizioni del presente Titolo fino a quando non sia
stata effettuata la verifica di cui al comma 2.
2. I competenti organi del Ministero, d'ufficio o su
richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono e
corredata dai relativi dati conoscitivi, verificano la
sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico
o etnoantropologico nelle cose di cui al comma 1, sulla
base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal
Ministero medesimo al fine di assicurare uniformita' di
valutazione.
3. Per i beni immobili dello Stato, la richiesta di cui
al comma 2 e' corredata da elenchi dei beni e dalle
relative schede descrittive. I criteri per la
predisposizione degli elenchi, le modalita' di redazione
delle schede descrittive e di trasmissione di elenchi e
schede sono stabiliti con decreto del Ministero adottato di
concerto con l'Agenzia del demanio e, per i beni immobili
in uso all'amministrazione della difesa, anche con il
concerto della competente Direzione generale dei lavori e
del demanio. Il Ministero fissa, con propri decreti i
criteri e le modalita' per la predisposizione e la
presentazione delle richieste di verifica, e della relativa
documentazione conoscitiva, da parte degli altri soggetti
di cui al comma 1.
4. Qualora nelle cose sottoposte a schedatura non sia
stato riscontrato l'interesse di cui al comma 2, le cose
medesime sono escluse dall'applicazione delle disposizioni
del presente Titolo.
5. Nel caso di verifica con esito negativo su cose appartenenti al demanio dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, la scheda contenente i relativi dati e' trasmessa ai competenti uffici affinche' ne dispongano la sdemanializzazione, qualora, secondo le valutazioni dell'amministrazione interessata, non vi ostino altre ragioni di pubblico interesse.
6. Le cose di cui al comma 3 e quelle di cui al comma 4
per le quali si sia proceduto alla sdemanializzazione sono
liberamente alienabili, ai fini del presente codice.
7. L'accertamento dell'interesse artistico, storico,
archeologico o etnoantropologico, effettuato in conformita'
agli indirizzi generali di cui al comma 2, costituisce
dichiarazione ai sensi dell'art. 13 ed il relativo
provvedimento e' trascritto nei modi previsti dall'art. 15,
comma 2. I beni restano definitivamente sottoposti alle
disposizioni del presente Titolo.
8. Le schede descrittive degli immobili di proprieta' dello Stato oggetto di verifica con esito positivo, integrate con il provvedimento di cui al comma 7, confluiscono in un archivio informatico accessibile al Ministero e all'agenzia del demanio, per finalita' di monitoraggio del patrimonio immobiliare e di programmazione degli interventi in funzione delle rispettive competenze istituzionali.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cose di cui al comma 1 anche qualora i soggetti cui esse appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica.
10. Resta fermo quanto disposto dall'art. 27, commi 8, 10, 12, 13 e 13-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326.
Art. 13 (Dichiarazione dell'interesse culturale). - 1.
La dichiarazione accerta la sussistenza, nella cosa che ne
forma oggetto, dell'interesse richiesto dall'art. 10,
comma 3.
2. La dichiarazione non e' richiesta per i beni di cui
all'art. 10, comma 2. Tali beni rimangono sottoposti a
tutela anche qualora i soggetti cui essi appartengono
mutino in qualunque modo la loro natura giuridica.».
«Art. 101 (Istituti e luoghi della cultura). - 1. Ai
fini del presente codice sono istituti e luoghi della
cultura i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i
parchi archeologici, i complessi monumentali.
2. Si intende per:
a) "museo", una struttura permanente che acquisisce,
conserva, ordina ed espone beni culturali per finalita' di
educazione e di studio;
b) "biblioteca", una struttura permanente che
raccoglie e conserva un insieme organizzato di libri,
materiali e informazioni, comunque editi o pubblicati su
qualunque supporto, e ne assicura la consultazione al fine
di promuovere la lettura e lo studio;
c) "archivio", una struttura permanente che
raccoglie, inventaria e conserva documenti originali di
interesse storico e ne assicura la consultazione per
finalita' di studio e di ricerca.
d) "area archeologica", un sito caratterizzato dalla
presenza di resti di natura fossile o di manufatti o
strutture preistorici o di eta' antica;
e) "parco archeologico", un ambito territoriale
caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla
compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali,
attrezzato come museo all'aperto;
f) "complesso monumentale", un insieme formato da una
pluralita' di fabbricati edificati anche in epoche diverse,
che con il tempo hanno acquisito, come insieme, una
autonoma rilevanza artistica, storica o etnoantropologica.
3. Gli istituti ed i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti pubblici sono destinati alla pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico.
4. Le strutture espositive e di consultazione nonche' i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti privati e sono aperti al pubblico espletano un servizio privato di utilita' sociale.».
Art. 142 (Aree tutelate per legge). - 1. Fino all'approvazione del piano paesaggistico ai sensi dell'art. 156, sono comunque sottoposti alle disposizioni di questo Titolo per il loro interesse paesaggistico:
a) i territori costieri compresi in una fascia della
profondita' di 300 metri dalla linea di battigia, anche per
i terreni elevati sul mare;
b) i territori contermini ai laghi compresi in una
fascia della profondita' di 300 metri dalla linea di
battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti
negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni
di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con
regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative
sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri
ciascuna;
d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul
livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul
livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
f) i parchi e le riserve nazionali o regionali,
nonche' i territori di protezione esterna dei parchi;
g) i territori coperti da foreste e da boschi,
ancorche' percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli
sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti
dall'art. 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 227;
h) le aree assegnate alle universita' agrarie e le
zone gravate da usi civici;
i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal
decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n.
448;
l) i vulcani;
m) le zone di interesse archeologico individuate alla
data di entrata in vigore del presente codice.
2. Le disposizioni previste dal comma 1 non si
applicano alle aree che alla data del 6 settembre 1985:
a) erano delimitate negli strumenti urbanistici come
zone A e B;
b) limitatamente alle parti ricomprese nei piani
pluriennali di attuazione, erano delimitate negli strumenti
urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile
1968, n. 1444 come zone diverse da quelle indicate alla
lettera a) e, nei comuni sprovvisti di tali strumenti,
ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi
dell'art. 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
3. La disposizione del comma 1 non si applica ai beni
ivi indicati alla lettera c) che, in tutto o in parte,
siano ritenuti irrilevanti ai fini paesaggistici e pertanto
inclusi in apposito elenco redatto e reso pubblico dalla
regione competente. Il Ministero, con provvedimento
adottato con le procedure previste dall'art. 141, puo'
tuttavia confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti
beni.
4. Resta in ogni caso ferma la disciplina derivante dagli atti e dai
provvedimenti indicati all'art. 157.».
Art. 96
Procedura di verifica preventiva
dell'interesse archeologico
(articoli 2-quater e 2-quinquies, d.l. n. 63/2005
conv. nella legge n. 109/2005)
1. La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico
si articola in due fasi costituenti livelli progressivi di
approfondimento dell'indagine archeologica. L'esecuzione della fase
successiva dell'indagine e' subordinata all'emersione di elementi
archeologicamente significativi all'esito della fase precedente. La
procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico consiste
nel compimento delle indagini e nella redazione dei documenti
integrativi del progetto di cui alle seguenti lettere:
a) prima fase, integrativa della progettazione preliminare:
1) esecuzione di carotaggi;
2) prospezioni geofisiche e geochimiche;
3) saggi archeologici tali da assicurare una sufficiente
campionatura dell'area interessata dai lavori;
b) seconda fase, integrativa della progettazione definitiva ed
esecutiva: esecuzione di sondaggi e di scavi, anche in estensione.
2. La procedura si conclude con la redazione della relazione
archeologica definitiva, approvata dal soprintendente di settore
territorialmente competente. La relazione contiene una descrizione
analitica delle indagini eseguite, con i relativi esiti di seguito
elencati, e detta le conseguenti prescrizioni:
a) contesti in cui lo scavo stratigrafico esaurisce direttamente
l'esigenza di tutela;
b) contesti che non evidenziano reperti leggibili come complesso
strutturale unitario, con scarso livello di conservazione per i quali
sono possibili interventi di reinterro oppure smontaggio -
rimontaggio e musealizzazione in altra sede rispetto a quella di
rinvenimento;
c) complessi la cui conservazione non puo' essere altrimenti
assicurata che in forma contestualizzata mediante l'integrale
mantenimento in sito.
3. Per l'esecuzione dei saggi e degli scavi archeologici
nell'ambito della procedura di cui al presente articolo il
responsabile del procedimento puo' motivatamente ridurre, d'intesa
con la soprintendenza archeologica territorialmente competente, i
livelli di progettazione, nonche' i contenuti della progettazione, in
particolare in relazione ai dati, agli elaborati e ai documenti
progettuali gia' comunque acquisiti agli atti del procedimento.
4.Nelle ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, la procedura
di verifica preventiva dell'interesse archeologico si considera
chiusa con esito negativo e accerta l'insussistenza dell'interesse
archeologico nell'area interessata dai lavori. Nelle ipotesi di cui
alla lettera b) del comma 2, la soprintendenza detta le prescrizioni
necessarie ad assicurare la conoscenza, la conservazione e la
protezione dei rinvenimenti archeologicamente rilevanti, salve le
misure di tutela eventualmente da adottare ai sensi del codice dei
beni culturali e del paesaggio, relativamente a singoli rinvenimenti
o al loro contesto. Nel caso di cui alla lettera c) del comma 2, le
prescrizioni sono incluse nei provvedimenti di assoggettamento a
tutela dell'area interessata dai rinvenimenti e il Ministero per i
beni e le attivita' culturali avvia il procedimento di dichiarazione
di cui agli articoli 12 e 13 del predetto codice dei beni culturali e
del paesaggio.
5. La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico e' condotta sotto la direzione della soprintendenza archeologica territorialmente competente. Gli oneri sono a carica della stazione appaltante.
6. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabilite linee guida finalizzate ad assicurare speditezza, efficienza ed efficacia alla procedura di cui al presente articolo.
7. Per gli interventi soggetti alla procedura di cui al presente articolo, il direttore regionale competente per territorio del Ministero per i beni e le attivita' culturali, su proposta del soprintendente di settore, entro trenta giorni dalla richiesta di cui al comma 3 dell'articolo 95, stipula un apposito accordo con l'amministrazione appaltante per disciplinare le forme di coordinamento e di collaborazione con il responsabile del procedimento e con gli uffici dell'amministrazione procedente. Nell'accordo le amministrazioni possono graduare la complessita' della procedura di cui al presente articolo, in ragione della tipologia e dell'entita' dei lavori da eseguire,