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Decreto 23 gennaio 2006
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Attuazione dei regolamenti comunitari sul miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura.
(GU n. 60 del 13-3-2006)
 
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Visto il regolamento (CE) del Consiglio n. 797/2004, del 26 aprile 2004, 
relativo alle azioni nel settore dell'apicoltura;
Visto il regolamento (CE) della Commissione n. 917/2004, del 29 aprile 2004, 
recante le modalita' di applicazione del regolamento (CE) del Consiglio n. 
797/2004;
Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle 
politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee e 
l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;
Vista la circolare ministeriale n. 1, del 21 febbraio 2000, recante le linee 
guida per l'applicazione dei regolamenti comunitari sul miglioramento della 
produzione e commercializzazione del miele;
Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102 sulla regolazione dei 
mercati alimentari, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera e) della legge 7 
marzo 2003, n. 38;
Visto il regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, che 
stabilisce le modalita' d'applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 per 
quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del Feaog, sezione 
garanzia; 
Visto il decreto legislativo n. 165, del 27 maggio 1999 e successive 
modificazioni, concernente la soppressione di AIMA e l'istituzione dell'Agenzia 
per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della legge n. 
59, del 15 marzo 1997;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, inerente alle disposizioni in 
materia di soggetti e attivita', integrita' aziendale e semplificazione 
amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), 
g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38;
Visto il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179, recante l'attuazione della 
direttiva 2001/110/CE del Consiglio sul miele;
Vista la legge 24 dicembre 2004, n. 313, sulla disciplina dell'apicoltura;
Considerato che le azioni previste dai predetti regolamenti comunitari sono 
cofinanziate in parti uguali dalla U.E. e dallo Stato italiano e che, pertanto, 
e' opportuno rendere accessibili tali finanziamenti a tutti gli interessati;
Ritenuto di dover stabilire dei criteri uniformi per la gestione dei programmi 
tesi a favorire l'attuazione delle azioni dirette a migliorare la produzione e 
commercializzazione dei prodotti apistici;
Sentita la Conferenza permanente Stato Regioni nell'adunanza del 15 dicembre 
2005.
Decreta:
Art. 1.
1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1 del reg. (CE) del Consiglio n. 
797/2004, occorre predisporre periodicamente un programma nazionale triennale 
nel quale includere le azioni intese a migliorare le condizioni di produzione e 
commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura e il Ministero delle politiche 
agricole e forestali, di seguito denominato «Ministero», e' l'autorita' preposta 
per la predisposizione del predetto programma nazionale. 
2. Il programma di cui al comma precedente usufruisce di finanziamenti pubblici, 
di cui il 50% e' a carico del FEOGA - sezione garanzia - e il restante 50% e' a 
carico del Fondo di rotazione, di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, gestito 
dal Ministero dell'economia.
 
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto valgono le definizioni di cui agli articoli 
2 e 3 della legge n. 313 del 24 dicembre 2004, concernente la disciplina 
dell'apicoltura.
2. Si intendono, inoltre, per forme associate: le organizzazioni di produttori 
del settore apistico e loro unioni, le associazioni di apicoltori, le 
federazioni, le societa', le cooperative e i consorzi di tutela del settore 
apistico.
Art. 3.
Contenuti del programma triennale
1. Il programma nazionale e' composto da sottoprogrammi elaboratiogni tre 
anni dalle regioni e rovince autonome di Trento e Bolzano da enti ministeriali, 
di seguito definiti amministrazioni, in stretta collaborazione con le 
organizzazioni professionali e le forme associate del settore apistico 
rappresentative della realta' territoriale. Non e' preclusa la eventuale 
possibilita' di revisione del programma durante il triennio.
2. I sottoprogrammi contengono in forma analitica e per ciascun anno del 
triennio:
la descrizione delle azioni e delle sottoazioni per le quali e' richiesto il 
finanziamento;
la spesa complessiva preventivata, dettagliata per azione, con l'indicazione 
della quota a carico dei privati e della quota pubblica, quest'ultima a sua 
volta suddivisa in importi finanziati con fondi nazionali e importi finanziati 
con fondi comunitari;
l'elenco delle organizzazioni professionali e delle forme associate che 
collaborano alla stesura dei sottoprogrammi;
3. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano forniscono 
contestualmente anche i dati relativi al patrimonio apistico e i dati 
strutturali, di cui all'allegato II del reg. (CE) n. 917/2004.
Art. 4.
Presentazione dei sottoprogrammi
1. Le Amministrazioni trasmettono il proprio sottoprogramma all'ufficio 
competente del Ministero improrogabilmente entro il 28 febbraio antecedente 
l'inizio del triennio ovvero, per cause debitamente giustificate, entro il 28 
febbraio di uno degli anni successivi all'inizio del triennio.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano comunicano il dato 
aggiornato di cui all'articolo 3, comma 3, entro il 30 giugno dei due anni 
successivi a quello di presentazione del sottoprogramma. 
3. Il Ministero, dopo aver elaborato il programma nazionale, provvede ad 
inoltrarlo alle amministrazioni interessate prima della trasmissione ufficiale 
all'Esecutivo comunitario entro il termine del 15 aprile, previsto dall'articolo 
2 del reg. (CE) n. 917/2004, al fine di ottenerne l'approvazione ed il 
conseguente finanziamento di pertinenza comunitaria.
4. Il Ministero, di propria iniziativa o su richiesta di una o piu' 
amministrazioni interessate, indice un apposito incontro perun'analisi del 
programma nazionale trasmesso all'Esecutivo comunitario, al fine di un eventuale 
adattamento dei contenuti dello stesso, a valere dall'annualita' successiva.
Art. 5.
Interventi ammessi
1. Le azioni ammissibili, individuate dall'articolo 2 del reg. (CE) n. 
797/2004, sono riportate in allegato 1, unitamente alla codifica e alle relative 
percentuali di contribuzione pubblica, nonche' ai soggetti beneficiari.
2. Sono ammissibili al cofinanziamento solo quelle azioni che non beneficiano di 
altri finanziamenti comunitari del settore. Le amministrazioni adottano tutte le 
misure necessarie ad evitare duplicazioni di finanziamenti sulle stesse azioni 
previste da regolamenti comunitari, leggi nazionali e regionali.
3. I materiali, le attrezzature e apparecchiature varie, finanziate ai sensi del 
reg. (CE) n. 797/2004 e il cui uso e utilita' economica non si esauriscano entro 
l'arco di un anno, devono essere mantenuti in azienda per un periodo minimo 
dalla data di effettiva acquisizione, idoneamente documentata, con il vincolo di 
destinazione d'uso e di proprieta', salvo cause di forza maggiore e circostanze 
eccezionali. Tale periodo minimo e' fissato in cinque anni per arnie e 
attrezzature similari, dieci anni per impianti, macchinari e arredi per locali 
ad uso specifico e opere per la sistemazione del suolo.
4. Gli sciami (nuclei, famiglie, pacchi di api) e le api regine sono ammessi al 
contributo a condizione che, al momento dell'acquisto, siano corredate da 
certificazione di idoneita' sanitaria, rilasciata dai Servizi veterinari delle 
ASL e da certificazione rilasciata dall'Istituto nazionale di apicoltura o 
dichiarazione rilasciata da soggetti espressamente autorizzati dallo stesso 
Istituto, attestanti l'appartenenza al tipo genetico delle api alle razze Apis 
mellifera ligustica, Apis mellifera sicula ed ecotipi locali nonche' Apis 
mellifera carnica. Per quest'ultima la certificazione puo' essere rilasciata 
anche dall'autorita' competente del Paese di provenienza dell'Unione europea. Il 
materiale genetico ammesso a contributo non puo' essere rivenduto ne' ceduto 
gratuitamente nell'arco dei tre anni successivi all'acquisto.
5. I beni di cui ai commi 3 e 4 devono essere rendicontati nell'anno di 
riferimento del programma. Inoltre, i beni di cui al comma 3 devono essere 
identificati con un contrassegno indelebile e non asportabile che riporti l'anno 
di finanziamento (aa), la codifica ISTAT della provincia di appartenenza e, nel 
caso delle arnie, con un codice per identificare in modo univoco l'azienda, da 
predisporre secondo le indicazioni fornite dalle amministrazioni.
6. Tutto il materiale informativo o promozionale prodotto nell'ambito 
dell'azione a), conformemente al diritto comunitario, deve riportare 
obbligatoriamente il logo comunitario con sottostante dicitura «Unione europea» 
e, nello stesso frontespizio, il logo della Repubblica italiana insieme alla 
dicitura sottostante «Ministero delle politiche agricole e forestali».
7. I risultati di tutte le attivita' volte al miglioramento della produzione e 
della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura possono essere divulgati 
utilizzando quanto previsto dalla misura relativa all'assistenza tecnica.
8. Le spese considerate in ogni caso non ammissibili sono riportate in allegato 
2.
Art. 6.
Compiti di pertinenza delle amministrazioni partecipanti
1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono stabilire, 
in funzione della specificita' dell'apicoltura del proprio territorio, criteri 
per l'ammissibilita' dei soggetti richiedenti il beneficio e modalita' per 
l'applicazione dei sottoprogrammi.
2. Fatta salva la normativa vigente in materia di organizzazioni dei produttori, ai fini della individuazione delle forme associate definite all'articolo 2 che partecipano all'attuazione delle azioni previste dai sottoprogrammi, le amministrazioni possono fare riferimento ad uno o piu' criteri di rappresentativita' quali: numero degli alveari denunciati rispetto al patrimonio apistico regionale;
numero minimo di soci apicoltori, imprenditori apistici, apicoltori 
professionisti; quantita' di miele prodotto dai soci rispetto alla produzione 
regionale.
3. Le regioni e province autonome di Trento e Bolzano possono stabilire 
ulteriori criteri.
Art. 7.
Compiti di pertinenza degli organismi pagatori competenti
1. L'organismo pagatore competente provvede:
alla predisposizione della modulistica, nonche' di un manuale delle procedure 
istruttorie e dei controlli, sulla base dei contenuti dei successivi articoli 
10, 11 e 12 e ne cura l'invio alle amministrazioni partecipanti;
alla ricezione delle domande;
alla comunicazione, in tempo utile, alle parti interessate delle anomalie 
riscontrate;
alla comunicazione ad AGEA - Coordinamento delle eventuali economie e ulteriori 
fabbisogni di cui al successivo articolo 9, comma 2; al controllo della 
conformita' delle domande alle norme comunitarie e nazionali;
alla predisposizione dei decreti e dei mandati di pagamento ai fini 
dell'erogazione contestuale del finanziamento comunitario e nazionale entro il 
15 ottobre di ogni anno.
alla rendicontazione da presentare all'Unione europea in relazione alle somme 
erogate;
alla predisposizione e all'invio alle amministrazioni partecipanti dell'elenco 
dei pagamenti effettuati, entro il 30 novembre di ogni anno;
all'invio all'AGEA - Coordinamento, per il successivo inoltro al Ministero, di 
una sintesi delle somme complessivamente erogate, nonche' di quelle andate in 
economia, entro il 30 novembre di ogni anno.
2. L'AGEA - Coordinamento definisce le procedure comuni di armonizzazione delle 
attivita' di cui al comma precedente e ne informa le amministrazioni.
Art. 8.
Ripartizione dei finanziamenti
1. Il finanziamento del programma di cui all'articolo 3 e' approvato con 
apposita decisione della Commissione UE in funzione del numero di alveari 
comunicati dai singoli Stati membri, ai sensi dell'articolo 3 del reg. (CE) n. 
797/2004. Il FEOGA finanzia le spese impegnate a partire dal giorno successivo 
alla data della comunicazione della decisione comunitaria allo Stato membro 
purche' non antecedenti la data del 1° settembre di ogni anno. 
2. Il Ministero, dopo aver ottenuto lo stanziamento dei fondi da parte dell'UE, 
provvede a ripartirli tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano 
in base al numero degli alveari censiti e al recupero e redistribuzione delle 
eventuali somme non richieste da talune di queste amministrazioni in sede di 
preventivo di spesa, concordando con tutti i soggetti partecipanti il 
finanziamento riservato ad azioni di carattere generale oggetto di 
sottoprogrammi
di interesse nazionale.
3. Le amministrazioni partecipanti al programma, successivamente alla 
ripartizione dei fondi disponibili e indipendentemente dalla eventuale modifica 
del finanziamento loro assegnato rispetto al richiesto, possono rimodulare i 
propri sottoprogrammi in aderenza alle risorse finanziarie assegnate e 
trasmettere nuovamente al
Ministero, entro la data del 30 settembre dell'anno di riferimento, i 
sottoprogrammi con le modifiche apportate ai piani finanziari. Da questa fase 
non e' piu' possibile inserire nuove azioni. 
4. Il Ministero, una volta ricevuti i sottoprogrammi modificati, rielabora il 
programma nazionale, trasmettendone una copia alle Amministrazioni e ad AGEA - 
Coordinamento, che lo inoltra agli organismi pagatori interessati. Il Ministero, 
inoltre, cura la sollecita divulgazione di tutte le decisioni assunte 
dall'Esecutivo comunitario.
Art. 9.
Utilizzo dei finanziamenti
1. Gli importi attribuiti a ciascuna azione del programma nazionale possono 
essere maggiorati o ridotti del 20%, cosi' come disposto dall'articolo 6 del 
reg. (CE) n. 917/2004, fermo restando il massimale totale. Qualsiasi modifica ai 
sottoprogrammi costituisce oggetto di specifica richiesta al Ministero che 
provvedera' a produrre, ove si dovesse superare il predetto limite del 20%, 
analoga istanza in sede comunitaria per la conseguente approvazione.
2. Nel predisporre i sottoprogrammi, le amministrazioni partecipanti sono tenute 
a formulare una previsione di spesa aderente all'effettiva utilizzazione, al 
fine di evitare sprechi di risorse finanziarie. Nel caso dovesse verificarsi 
tale circostanza, il Ministero si riserva l'adozione di misure tese ad una piu' 
razionale distribuzione della quota finanziaria assegnata all'Italia.
Comunque, l'AGEA - Coordinamento comunica al Ministero, entro il 31 maggio 
dell'anno di riferimento, eventuali economie di spesa o ulteriori fabbisogni 
finanziari al fine di consentire di migliorare l'efficienza di spesa nazionale 
tramite redistribuzione finanziaria.
3. Le azioni previste per ciascun anno del triennio devono essere portate a 
termine improrogabilmente entro il 31 agosto dell'anno successivo a quello 
d'inizio, per consentire all'organismo pagatore competente di effettuare i 
pagamenti entro il termine del 15 ottobre, come stabilito all'articolo 4, 
paragrafo 3 del regolamento (CE) del
Consiglio n. 797/2004.
Art. 10.
Presentazione delle domande di finanziamento
1. Possono accedere alla concessione dei finanziamenti i soggetti di cui 
all'articolo 2 in regola con la denuncia di detenzione degli alveari ai sensi 
delle vigenti disposizioni in materia, secondo le modalita' individuate dalle 
regioni e province autonome di Trento e Bolzano, come previsto all'articolo 6, 
nonche' le forme associate, gli Enti pubblici, privati e di ricerca.
2. I soggetti interessati devono presentare domanda di finanziamento entro il termine fissato con provvedimento amministrativo regionale e comunque non oltre il 15 aprile di ogni anno, sui modelli predisposti dagli organismi pagatori. La domanda di finanziamento deve essere indirizzata all'organismo pagatore riconosciuto competente in base alla sede legale del richiedente.
L'organismo pagatore provvede a informarne le amministrazioni interessate.
Art. 11.
Controlli
1. L'attivita' di controllo, svolta secondo le modalita' contenute nel 
manuale di cui all'articolo 7, e' esercitata dall'organismo pagatore, che puo' 
coordinarsi con le regioni e le province autonome interessate; per i controlli 
amministrativi deve essere costituito un fascicolo per singolo beneficiario 
secondo le specifiche descritte nel successivo articolo 12.
2. Il campione delle domande soggette a controllo in loco e' individuato sulla 
base di una preventiva analisi dei rischi e tenendo conto dei seguenti 
parametri: beneficiari con importo di contributo piu' elevato (40%);
beneficiari mai controllati nel passato (20%);
strutture verificate nel passato con esiti di irregolarita' (30%);
beneficiari estratti secondo il criterio della casualita' (10%).
3. Di ogni sopralluogo deve essere redatto un verbale di controllo, secondo le 
specifiche del manuale di cui all'articolo 7.
4. Qualora, nel corso dei sopralluoghi in azienda o presso l'ente interessato, 
si accerti il mancato rispetto di quanto sottoscritto in domanda, senza che sia 
stata effettuata alcuna comunicazione alle autorita' competenti, si provvede 
d'ufficio, in caso di dichiarazioni non aderenti alla realta' formulate per 
negligenza grave o deliberatamente, all'esclusione dell'interessato dal 
beneficio del contributo rispettivamente per l'anno civile considerato o anche 
per l'anno civile successivo, fatto salvo l'applicazione di sanzioni penali.
Art. 12.
Modalita' di rendicontazione
1. Il fascicolo per singolo beneficiario, ordinato e conservato in 
conformita' a quanto previsto dall'allegato del reg. (CEE) n.1663/95, deve 
contenere copia di tutti i documenti necessari a comprovare le spese sostenute e 
quietanzate e ogni altro documento ritenuto utile per una completa istruttoria; 
e' necessario che ogni fattura emessa a fronte delle spese sostenute per 
l'attuazione del programma in questione riporti la dicitura «ai sensi del reg. 
(CE) n. 797/2004», per evidenziare che la spesa documentata e' stata 
cofinanziata dalla UE e dallo Stato italiano.
2. I fascicoli devono rimanere disponibili presso gli organismi di competenza 
per i controlli previsti dal reg. (CE) n. 1663/95.
Art. 13.
Comunicazioni
1. Le amministrazioni partecipanti al programma forniscono al Ministero 
entro il 31 dicembre di ogni anno, una sintetica relazione informativa sullo 
stato di attuazione del sottoprogramma dell'anno precedente e, ove necessario, 
le osservazioni ritenute opportune da tenere in considerazione per i programmi 
successivi, nonche' i dati consuntivi delle azioni realizzate. A questo scopo, 
nell'allegato 3 e' definita una scheda riportante le informazioni minime da 
fornire.
2. In allegato 4 sono riportate, in ordine logico e cronologico, le scadenze 
temporali cui si devono attenere gli interessati. Qualora dette scadenze 
dovessero cadere in giorni festivi, i termini utili da prendere in 
considerazione sono prorogati al successivo primo giorno lavorativo.
3. E' condizione essenziale per l'approvazione del sottoprogramma che le regioni 
e le province autonome comunichino e aggiornino, secondo le scadenze temporali 
previste, i dati del censimento del proprio patrimonio apistico.
Art. 14.
Disposizioni finali
1. Il presente decreto sostituisce le vigenti disposizioni esplicative 
contenute nella circolare ministeriale n. 1, del
21 febbraio 2000 e successive modifiche e integrazioni, recante le linee guida 
per l'applicazione dei regolamenti comunitari sul miglioramento della produzione 
e commercializzazione del miele. 
2. Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e si applica a decorrere dall'annualita' 2006-2007.
Roma, 23 gennaio 2006
Il Ministro: Alemanno
Registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 2006 Ufficio di controllo atti 
Ministeri delle attivita' produttive,
registro n. 1, foglio n. 198
Allegati 
Omisses