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Regione Basilicata
Legge Regionale n. 19 del 12-11-2004
 
“Regolarizzazione dei vigneti di 
uve da vino impiantati senza alcuna autorizzazione”. 
 
(B.U.R.  Basilicata N. 83 del 
16 novembre 2004 ) 
 
Il CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
promulga la seguente legge:
 
ARTICOLO 1 
1. Per tutte le superfici impiantate senza autorizzazione regionale dal 1 
settembre 1993 fino al 31 agosto 1998, vengono applicate le sanzioni 
amministrative pecuniarie di seguito riportate, con riferimento esclusivo 
all’ettaro, vale a dire o un ettaro o frazione dell’ettaro la sanzione è sempre 
commisurata all’ettaro:
a) abuso commesso in base alla lettera a) del Reg. CE n. 1493/99 art. 2 par. 3, 
vigneto reimpiantato senza la necessaria autorizzazione per la cui 
regolarizzazione è prevista solo una sanzione pecuniaria di Euro 258,00 per 
ettaro;
b) abuso commesso in base alla lettera c) del Reg. CE n. 1493/99 art. 2 par. 3, 
vigneto impiantato ex novo senza autorizzazione per la cui regolarizzazione è 
necessaria l’acquisizione di un diritto di reimpianto e il pagamento di una 
sanzione:
1) nuovo vigneto idoneo 
esclusivamente alla produzione di vini da tavola: Euro 1.033,00 per ettaro;
2) nuovo vigneto idoneo alla produzione di vini di qualità prodotti in regioni 
determinate: Euro 2.582,00 per ettaro.
2. Ai fini della “regolarizzazione” di cui al precedente punto 2) sono assegnate 
ai conduttori le superfici relative ai diritti virtuali di cui all’articolo 2, 
paragrafo 3, lettera c, del regolamento CE 1493/99, fino all’esaurimento della 
disponibilità assegnata alla Regione Basilicata, tenendo conto dell’ordine di 
presentazione delle domande.
3. Per gli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del D.Lgs. 29 
marzo 2004, n. 99, le sanzioni stabilite nel presente articolo sono ridotte del 
50%.
 
ARTICOLO 2
1. I conduttori di vigneti da vino irregolarmente impiantati che non hanno 
presentato domanda di regolarizzazione possono presentarla alle strutture 
regionali competenti entro sessanta giorni dalla emanazione delle procedure di 
attuazione da parte della Giunta Regionale.
2. Restano valide le domande di regolarizzazione presentate anteriormente alla 
data di entrata in vigore della presente legge.
3. Per coloro che non presentino alcuna domanda di regolarizzazione si applica 
il disposto dell’art. 2 del D.L.vo n. 260/2000.
 
ARTICOLO 3 
 
1. Le somme rivenienti dal pagamento 
delle sanzioni saranno utilizzate per attività inerenti lo sviluppo del settore 
vitivinicolo.
 
ARTICOLO 4 
 
1. La disciplina delle procedure di 
attuazione della presente legge è demandata ad apposito provvedimento della 
Giunta Regionale, da approvarsi entro e non oltre trenta giorni dall’entrata in 
vigore della presente legge.
 
ARTICOLO 5 
 
1. La presente legge è dichiarata 
urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino 
Ufficiale della Regione.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come 
legge della Regione Basilicata.
Potenza, 12 novembre 04
BUBBICO