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Testo coordinato del Decreto-Legge 1 luglio 2009, n. 78
Testo del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, (nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 150 del 1 luglio 2009), coordinato con la legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102 (in questo stesso supplemento ordinario alla pag. 1), recante: «Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini».
(GU n. 179 del 4-8-2009 - Suppl. Ordinario n.140)
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della
giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.
1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al
solo fine di facilitare la lettura, delle disposizioni del
decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di
conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con
caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate sul video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1.
Premio di occupazione e potenziamento degli ammortizzatori sociali
1. Al fine di incentivare la conservazione e la valorizzazione del
capitale umano nelle imprese, in via sperimentale per gli anni 2009 e
2010, i lavoratori percettori di trattamenti di sostegno al reddito in
costanza di rapporto di lavoro, possono essere utilizzati dall'impresa
di appartenenza in progetti di formazione o riqualificazione che possono
includere attivita' produttiva connessa all'apprendimento. L'inserimento
del lavoratore nelle attivita' del progetto puo' avvenire sulla base di
uno specifico accordo stipulato in sede di Ministero del lavoro della
salute e delle politiche sociali stipulato dalle medesime parti sociali
che sottoscrivono l'accordo relativo agli ammortizzatori. Al lavoratore
spetta a titolo retributivo da parte dei datori di lavoro la differenza
tra trattamento di sostegno al reddito e retribuzione.
2. (( All'onere derivante dal comma 1, valutato in 20 milioni di
euro per l'anno 2009 e in 150 milioni di euro per l'anno 2010, ))
si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del
(( Fondo sociale per occupazione e formazione, )) di cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,
trasferite al medesimo con delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, ((
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2009. ))
3. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto, sono disciplinate le modalita' attuative del comma 1, avuto
particolare riguardo ai procedimenti del relativo accordo, alla
previsione di coniugazione dei medesimi con gli interventi di politica
attiva a valere sulle risorse all'uopo destinate ai sensi dell'Accordo
Stato-Regioni del 12 febbraio 2009, alle procedure di comunicazione
all'INPS anche ai fini del tempestivo monitoraggio di cui al comma 4.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede sulla base dei
dati comunicati dall'INPS al monitoraggio degli oneri (( derivanti
dall'attuazione del comma 1, )) anche ai fini dell'adozione dei
provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle
misure correttive da assumere, ai sensi dell'articolo 11, comma 3,
lettera i- quater), della medesima legge.
(( 4-bis. Il comma 511 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e' sostituito dal seguente:
«511. Nell'ambito delle risorse preordinate allo scopo nel Fondo di cui
all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come modificato
dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per
le finalita' di cui alla legge 14 febbraio 1987, n. 40, e' autorizzata
la spesa di 13 milioni di euro, a partire dall'anno 2009, fermo restando
per l'anno 2009 il limite dell'ammontare complessivo dei pagamenti a
carico del predetto Fondo come stabilito dall'articolo 2, comma 36,
ultimo periodo, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, e successive
modificazioni. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, con decreto da emanare entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, definisce modalita',
termini e condizioni per il finanziamento degli enti di cui all'articolo
1, comma 1, della legge 14 febbraio 1987, n. 40, come modificato con
provvedimento di cui all'articolo 20-bis, comma 1, lettera a), della
legge 23 febbraio 2006, n. 51». ))
5. Per il rifinanziamento delle proroghe a 24 mesi della cassa
integrazione guadagni straordinaria per cessazione di attivita', di cui
all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249,
convertito con modificazioni dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e
successive modificazioni, sono destinati 25 milioni di euro per l'anno
2009, a valere sulle risorse del (( Fondo sociale per occupazione
e formazione, )) di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a),
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, trasferite al medesimo con delibera
CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, (( pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 90 del 18 aprile 2009. ))
6. In via sperimentale per gli anni 2009 e 2010 l'ammontare del
trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarieta' di
cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito
con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e' aumentato
nella misura del venti per cento del trattamento perso a seguito della
riduzione di orario nel limite massimo di 40 milioni di euro per l'anno
2009 e di 80 milioni di euro per l'anno 2010. (( Al relativo onere
si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e
formazione, )) di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, trasferite al medesimo con delibera
CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, (( pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 90 del 18 aprile 2009 )) . Con decreto del Ministro del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di
attuazione del presente comma e il relativo raccordo con i complessivi
interventi di ammortizzatori sociali in deroga come disciplinati ai
sensi dell'Accordo tra Stato e regioni del 12 febbraio 2009. L'INPS,
secondo le linee guida definite nel decreto (( del Ministro del
lavoro, della salute e delle politiche sociali di cui al periodo
precedente, )) provvede al monitoraggio dei provvedimenti
autorizzativi consentendo l'erogazione dei medesimi nei limiti delle
risorse (( ad essi destinate ai sensi dello stesso decreto. ))
7. All'articolo 7-ter, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n.
5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 sono
aggiunti i seguenti periodi: «L'incentivo di cui al primo periodo e'
erogato al lavoratore destinatario del trattamento di sostegno al
reddito nel caso in cui il medesimo ne faccia richiesta per
intraprendere (( un'attivita' di lavoro autonomo, ))
avviare (( un'attivita' autoimprenditoriale o una micro impresa,
)) o per associarsi in cooperativa in conformita' alle norme
vigenti. In caso di cassa integrazione in deroga, (( o di
sospensione ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, )) il
lavoratore, successivamente all'ammissione al beneficio e prima
dell'erogazione del medesimo, deve dimettersi dall'impresa di
appartenenza. Le somme corrisposte sono cumulabili con il beneficio di
cui all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49».
(( 8. In
via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, al lavoratore gia' percettore
del trattamento di cassa integrazione ordinaria e straordinaria, nel
caso in cui ne faccia richiesta per intraprendere un'attivita' di lavoro
autonomo, per avviare un'attivita' autoimprenditoriale o una micro
impresa o per associarsi in cooperativa in conformita' alla normativa
vigente, e' liquidato il relativo trattamento per un numero di
mensilita' pari a quelle deliberate e non ancora percepite. In caso di
cassa integrazione guadagni per crisi aziendale a seguito di cessazione
totale o parziale dell'impresa, di procedura concorsuale o comunque nei
casi in cui il lavoratore sospeso sia stato dichiarato in esubero
strutturale, al lavoratore e' liquidato altresi', nel caso in cui il
medesimo soggetto rientri nelle previsioni di cui all'articolo 16, comma
1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, il trattamento di mobilita' per
dodici mesi al massimo. In ogni caso, il lavoratore, successivamente
all'ammissione al beneficio e prima dell'erogazione del medesimo, deve
dimettersi dall'impresa di appartenenza. Le somme corrisposte sono
cumulabili con il beneficio di cui all'articolo 17 della legge 27
febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni.
8-bis. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono determinate le modalita' e le condizioni per
l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 7 e 8.
8-ter. Al fine di rendere efficiente e flessibile l'utilizzo delle
complessive risorse destinate ad interventi relativi agli ammortizzatori
sociali per l'anno 2009, l'ulteriore somma di 100 milioni di euro di cui
all'articolo 19, comma 2-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,
puo' essere, in via alternativa a quanto previsto dallo stesso comma
2-bis, destinata in tutto o in parte, previo specifico versamento
all'entrata del bilancio dello Stato, ad incrementare per l'anno 2009 le
risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge n. 185
del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 18 del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie,
lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi
il quadro strategico nazionale), convertito con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2:
«Art. 18. (Ferma la distribuzione territoriale, riassegnazione delle
risorse per formazione ed occupazione e per interventi
infrastrutturali). - 1. In considerazione della eccezionale crisi
economica internazionale e della conseguente necessita' della
riprogrammazione nell'utilizzo delle risorse disponibili, fermi i
criteri di ripartizione territoriale e le competenze regionali, nonche'
quanto previsto ai sensi degli articoli 6-quater e 6-quinques del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE, presieduto in maniera non
delegabile dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, nonche' con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti per quanto attiene alla lettera b), in
coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, assegna una quota
delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate:
a) al Fondo
sociale per occupazione e formazione, che e' istituito nello stato di
previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali nel quale affluiscono anche le risorse del Fondo per
l'occupazione, nonche' le risorse comunque destinate al finanziamento
degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla normativa vigente e
quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione;
b) al Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-quinquies del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, anche per la messa in sicurezza delle scuole, per
le opere di risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria, per le
infrastrutture museali ed archeologiche, per l'innovazione tecnologica e
le infrastrutture strategiche per la mobilita';
b-bis) al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale,
istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.».
- Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 11-ter della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni (Riforma di alcune norme di
contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio):
«7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verifichino o siano in
procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o
di entrata indicate dalle medesime leggi al fine della copertura
finanziaria, il Ministro competente ne da' notizia tempestivamente al
Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove manchi la
predetta segnalazione, riferisce al Parlamento con propria relazione e
assume le conseguenti iniziative legislative. La relazione individua le
cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della
revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli
oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro dell'economia e
delle finanze puo' altresi' promuovere la procedura di cui al presente
comma allorche' riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al
conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento
di programmazione economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti,
come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari. La stessa
procedura e' applicata in caso di sentenze definitive di organi
giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni
della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 11 della gia' citata legge
n. 468 del 1978:
«3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di delega o di
carattere ordinamentale ovvero organizzatorio. Essa contiene
esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza
dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
a) il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo
netto da finanziare in termini di competenza, per ciascuno degli anni
considerati dal bilancio pluriennale comprese le eventuali regolazioni
contabili pregresse specificamente indicate;
b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni, le
altre misure che incidono sulla determinazione del quantum della
prestazione, afferenti imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e
contributi in vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno
cui essa si riferisce, nonche' le correzioni delle imposte conseguenti
all'andamento dell'inflazione;
c) la determinazione, in apposita tabella, per le leggi che dispongono
spese a carattere pluriennale, delle quote destinate a gravare su
ciascuno degli anni considerati;
d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel
bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per
le leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la
cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;
e) la determinazione, in apposita tabella, delle riduzioni, per ciascuno
degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni
legislative di spesa;
f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella, per il
rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme vigenti classificate
tra le spese in conto capitale e per le quali nell'ultimo esercizio sia
previsto uno stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento,
qualora la legge lo preveda, per uno o piu' degli anni considerati dal
bilancio pluriennale, di norme vigenti che prevedono interventi di
sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale;
g) gli importi dei fondi speciali previsti dall'art. 11-bis e le
corrispondenti tabelle;
h) l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni
compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del pubblico
impiego, a norma dell'art. 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed alle
modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente
da pubbliche amministrazioni non compreso nel regime contrattuale;
i) altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge
finanziaria dalle leggi vigenti;
i-bis) norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa,
restando escluse quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio,
salvo che esse si caratterizzino per un rilevante contenuto di
miglioramento dei saldi di cui alla lettera a);
i-ter) norme che comportano aumenti di spesa o riduzioni di entrata ed
il cui contenuto sia finalizzato direttamente al sostegno o al rilancio
dell'economia, con esclusione di interventi di carattere localistico o
microsettoriale; i-quater) norme recanti misure correttive degli effetti
finanziari delle leggi di cui all'art. 11-ter, comma 7.»
- Si riporta il testo vigente dell'art. 25 della legge 21 dicembre 1978,
n. 845 (Legge-quadro in materia di formazione professionale):
«Art. 25 (Istituzione di un Fondo di rotazione).
- Per favorire l'accesso al Fondo sociale europeo e al Fondo regionale
europeo dei progetti realizzati dagli organismi di cui all'articolo
precedente, e' istituito, presso il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, con l'amministrazione autonoma e gestione fuori
bilancio, ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041 ,
un Fondo di rotazione.
Per la costituzione del Fondo di rotazione, la cui dotazione e' fissata
in lire 100 miliardi, si provvede a carico del bilancio dello Stato con
l'istituzione di un apposito capitolo di spesa nello stato di previsione
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1979.
A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1979, le aliquote
contributive di cui ai numeri da 1) a 5) dell'articolo 20 del
decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella
legge 16 aprile 1974, n. 114, e modificato dall'art. 11 della legge 3
giugno 1975, n. 160 , sono ridotte:
1) dal 4,45 al 4,15 per cento;
2) dal 4,45 al 4,15 per cento;
3) dal 3,05 al 2,75 per cento;
4) dal 4,30 al 4 per cento;
5) dal 6,50 al 6,20 per cento.
Con la stessa decorrenza l'aliquota del contributo integrativo dovuto
per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria
ai sensi dell'art. 12 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e' aumentata in
misura pari allo 0,30 per cento delle retribuzioni soggette all'obbligo
contributivo. I due terzi delle maggiori entrate derivanti dall'aumento
contribuitivo di cui al precedente comma affluiscono al Fondo di
rotazione. Il versamento delle somme dovute al Fondo e' effettuato
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale con periodicita'
trimestrale. La parte di disponibilita' del Fondo di rotazione non
utilizzata al termine di ogni biennio, a partire da quello successivo
alla data di entrata in vigore della presente legge, rimane acquisita
alla gestione per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione
involontaria. Alla copertura dell'onere di lire 100 miliardi, derivante
dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1979,
si fara' fronte mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del
Ministero del tesoro per l'anno finanziario anzidetto.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
Le somme di cui ai commi precedenti affluiscono in apposito conto
corrente infruttifero aperto presso la tesoreria centrale e denominato
«Ministero del lavoro e della previdenza sociale - somme destinate a
promuovere l'accesso al Fondo sociale europeo dei progetti realizzati
dagli organismi di cui all'art. 8 della decisione del consiglio delle
Comunita' europee numero 71/66/CEE del 1° febbraio 1971, modificata
dalla decisione n. 77/801/CEE del 20 dicembre 1977.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 1 della legge 14 febbraio 1987,
n. 40, recante: «Norme per la copertura delle spese generali di
amministrazione degli enti privati gestori di attivita' formative.»:
«Art. 1. - 1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale concede
agli enti privati, che svolgono attivita' rientranti nell'ambito delle
competenze statali come definite dall'art. 117, secondo comma, lettera
m), della Costituzione e dalle vigenti normative in materia, contributi
per le spese generali di amministrazione relative al coordinamento
operativo a livello nazionale degli enti medesimi, non coperte da
contributo regionale.
2. Possono usufruire degli interventi di cui al comma 1 gli enti privati
che applichino per il personale il contratto nazionale di lavoro di
categoria; rendano pubblico il bilancio annuale per ciascun centro di
attivita'; non perseguano scopi di lucro; abbiano carattere nazionale;
operino in piu' di una regione; siano dotati di struttura tecnica ed
organizzativa idonea allo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1.
3. Gli enti di cui ai commi precedenti aventi personalita' giuridica
provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, ad apportare ai propri statuti le necessarie modifiche,
prevedendo, qualora mancante tra i propri organi, la costituzione di un
collegio di sindaci del quale fanno parte due funzionari in
rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale e del Ministero del tesoro-Ragioneria generale dello
Stato.».
- Si riporta il testo del comma 36 dell'art. 2 della legge 22 dicembre
2008, n. 203, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009)»:
«Art. 2 (Proroghe fiscali, misure per l'agricoltura e per
l'autotrasporto, gestioni previdenziali, risorse destinate ai rinnovi
contrattuali e ai miglioramenti retributivi per il personale statale in
regime di diritto pubblico, ammortizzatori sociali e patto di stabilita'
interno).(omissis).
36. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite
complessivo di spesa di 600 milioni di euro per l'anno 2009 a carico del
Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236, di seguito denominato «Fondo per l'occupazione», il
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' disporre, sulla base
di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici
mesi, in deroga alla vigente normativa, la concessione, anche senza
soluzione di continuita', di trattamenti di cassa integrazione guadagni,
di mobilita' e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a
settori produttivi e ad aree regionali. La dotazione di cui all'art. 68,
comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive
modificazioni, come da ultimo rideterminata dall'art. 1, comma 10, del
decreto-legge 6 marzo 2006, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 marzo 2006, n. 127, e' ridotta a euro 139.109.570 per l'anno
2009. Nell'ambito delle risorse preordinate allo scopo nel Fondo di cui
all'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come rideterminato
dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e'
destinata, per l'anno 2009, la somma di 150 milioni di euro per le
finalita' di cui all'art. 31, comma 3, del decreto legislativo 17
ottobre 2005, n. 226. Conseguentemente, per l'anno 2009 l'ammontare
complessivo dei pagamenti a carico del predetto Fondo non puo' eccedere
l'importo di 420 milioni di euro. (omissis).».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge 5
ottobre 2004, n. 249 (Interventi urgenti in materia di politiche del
lavoro e sociali), convertito con modificazioni dalla legge 3 dicembre
2004, n. 291, e successive modificazioni:
«1. Nel limite di spesa di 43 milioni di euro a carico del Fondo per
l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236, nel caso di cessazione dell'attivita' dell'intera azienda, di un
settore di attivita', di uno o piu' stabilimenti o parte di essi, il
trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
puo' essere prorogato, sulla base di specifici accordi in sede
governativa, per un periodo fino a dodici mesi nel caso di programmi,
che comprendono la formazione ove necessaria, finalizzati alla
ricollocazione dei lavoratori, qualora il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali accerti nei primi dodici mesi il concreto avvio del
piano di gestione delle eccedenze occupazionali. A tale finalita' il
Fondo per l'occupazione e' integrato di 63 milioni di euro per l'anno
2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione
degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2004-2006,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n.
726 (Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli
occupazionali), convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre
1984, n. 863:
«Art. 1.- 1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
acquisito il parere di cui al successivo comma 3 e comunque scaduto il
termine ivi previsto, concede il trattamento di integrazione salariale,
di cui al successivo comma 2, agli operai ed agli impiegati delle
imprese industriali e di quelle di cui all'art. 23 della legge 23 aprile
1981, n. 155 , e all'art. 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416 , le
quali abbiano stipulato contratti collettivi aziendali, con i sindacati
aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano
nazionale, che stabiliscano una riduzione dell'orario di lavoro al fine
di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di
esuberanza del personale anche attraverso un suo piu' razionale impiego.
2. L'ammontare del trattamento di integrazione salariale di cui al comma
1 e' determinato nella misura del cinquanta per cento del trattamento
retributivo perso a seguito della riduzione di orario. Il trattamento
retributivo perso va determinato inizialmente non tenendo conto degli
aumenti retributivi previsti da contratti collettivi aziendali nel
periodo di sei mesi antecedente la stipula del contratto di solidarieta'.
Il predetto trattamento di integrazione salariale, che grava sulla
contabilita' separata dei trattamenti straordinari della Cassa
integrazione guadagni, viene corrisposto per un periodo non superiore a
ventiquattro mesi ed il suo ammontare e' ridotto in corrispondenza di
eventuali successivi aumenti retributivi intervenuti in sede di
contrattazione aziendale.
3. [L'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione,
accertata la finalizzazione della riduzione concordata di orario al
riassorbimento della esuberanza di personale, entro trenta giorni dalla
data di ricevimento della domanda di concessione del trattamento di
integrazione salariale di cui al presente art., esprime su di essa
parere motivato].
4. Il periodo per il quale viene corrisposto il trattamento di
integrazione salariale, di cui al precedente comma 2, e' riconosciuto
utile di ufficio ai fini della acquisizione del diritto, della
determinazione della misura della pensione e del conseguimento di
supplemento di pensione da liquidarsi a carico della gestione
pensionistica cui sono iscritti i lavoratori interessati. Il contributo
figurativo e' a carico della contabilita' separata dei trattamenti di
Cassa integrazione guadagni ed e' commisurato al trattamento retributivo
perso a seguito della riduzione di orario.
5. Ai fini della determinazione delle quote di accantonamento relative
al trattamento di fine rapporto trovano applicazione le disposizioni di
cui al comma terzo dell'art. 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297 . Le
quote di accantonamento relative alla retribuzione persa a seguito della
riduzione dell'orario di lavoro sono a carico della cassa integrazione
guadagni.
6. Per quanto non previsto dal presente art., al trattamento di
integrazione salariale di cui ai commi precedenti si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni della legge 5 novembre 1968, n.
1115, e successive modificazioni ed integrazioni.».
- Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 7-ter del decreto-legge 10
febbraio 2009, n. 5 (Misure urgenti a sostegno dei settori industriali
in crisi, nonche' disposizioni in materia di produzione lattiera e
rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario), convertito con
modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«7. Ai datori di lavoro, che non abbiano sospensioni dal lavoro in atto
ai sensi dell'art. 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive
modificazioni, che senza esservi tenuti assumono lavoratori destinatari
per gli anni 2009 e 2010 di ammortizzatori sociali in deroga, licenziati
o sospesi per cessazione totale o parziale dell'attivita' o per
intervento di procedura concorsuale da imprese non rientranti nella
disciplina di cui alla medesima legge n. 223 del 1991, e' concesso
dall'INPS un incentivo pari all'indennita' spettante al lavoratore, nel
limite di spesa autorizzato e con esclusione di quanto dovuto a titolo
di contribuzione figurativa, per il numero di mensilita' di trattamento
di sostegno al reddito non erogate. Tale incentivo e' erogato attraverso
il conguaglio con le somme dovute dai datori di lavoro a titolo di
contributi previdenziali e assistenziali, fermo restando quanto previsto
dall'art. 8, comma 4-bis, della citata legge n. 223 del 1991.
L'incentivo di cui al primo periodo e' erogato al lavoratore
destinatario del trattamento di sostegno al reddito nel caso in cui il
medesimo ne faccia richiesta per intraprendere una attivita' di lavoro
autonomo, avviare un'attivita' autoimprenditoriale o una micro impresa,
o per associarsi in conformita' alle norme vigenti. In caso di cassa
integrazione in deroga, o di sospensione ai sensi dell'art. 19, comma 1,
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive
modificazioni, il lavoratore, successivamente all'ammissione al
beneficio e prima dell'erogazione del medesimo, deve dimettersi
dall'impresa di appartenenza. Le somme corrisposte sono cumulabili con
il beneficio di cui all'art. 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 16 della legge 23 luglio
1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilita',
trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita'
europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di
mercato del lavoro):
«Art. 16. (Indennita' di mobilita' per i lavoratori disoccupati in
conseguenza di licenziamento per riduzione di personale). - 1. Nel caso
di disoccupazione derivante da licenziamento per riduzione di personale
ai sensi dell'art. 24 da parte delle imprese, diverse da quelle edili,
rientranti nel campo di applicazione della disciplina dell'intervento
straordinario di integrazione salariale il lavoratore, operaio,
impiegato o quadro, qualora possa far valere una anzianita' aziendale di
almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato,
ivi compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie,
festivita' e infortuni, con un rapporto di lavoro a carattere
continuativo e comunque non a termine, ha diritto alla indennita' di
mobilita' ai sensi dell'art. 7.»
- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49,
e successive modificazioni (Provvedimenti per il credito alla
cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di
occupazione):
«Art. 17. - 1. E' istituito presso la Sezione speciale per il credito
alla cooperazione un fondo per gli interventi a salvaguardia dei livelli
di occupazione.
2. Al fine di salvaguardare e incrementare l'occupazione, mediante lo
sviluppo di piccole e medie imprese costituite nella forma di societa'
cooperativa o di piccola societa' cooperativa, ivi incluse quelle
costituite nella forma di cooperativa sociale, appartenenti al settore
di produzione e lavoro, il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato partecipa al capitale sociale di societa' finanziarie
appositamente costituite, utilizzando allo scopo le disponibilita' del
Fondo di cui al comma 1.
3. L'entita' delle partecipazioni e' determinata per una quota pari al 5
per cento in relazione al numero delle societa' finanziarie aventi i
requisiti che hanno presentato domanda di partecipazione e per una quota
pari al 50 per cento in proporzione ai valori a patrimonio netto delle
partecipazioni assunte nonche' dei finanziamenti e delle agevolazioni
erogate ai sensi dell'art. 12 della legge 5 marzo 2001, n. 57. La
restante quota e' determinata in proporzione alla percentuale di
utilizzazione da parte di ciascuna societa' finanziaria delle risorse
conferite dal Ministero di cui al comma 2 ai sensi della predetta norma.
Il Ministero esclude dalla ripartizione le societa' finanziarie che non
hanno effettuato erogazioni pari ad almeno l'80 per cento delle risorse
conferite, decorsi due anni dal conferimento delle stesse. Per
l'attivita' di formazione e consulenza alle cooperative nonche' di
promozione della normativa, le societa' finanziarie ammesse alla
partecipazione sono autorizzate ad utilizzare annualmente, in misura non
superiore all'1 per cento, risorse equivalenti agli interventi previsti
dall'art. 12 della citata legge 5 marzo 2001, n. 57, effettuati
nell'anno precedente. Ad integrazione del decreto previsto dal comma 6
del presente art., il Ministero stabilisce le modalita' di attuazione
del presente comma.
4. Le societa' finanziarie di cui al comma 2, che assumono la natura di
investitori istituzionali, devono essere ispirate ai principi di
mutualita' di cui all'art. 26 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive
modificazioni, essere costituite in forma cooperativa, essere iscritte
nell'elenco previsto dall'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, essere in possesso dei requisiti, individuati con il
decreto di cui al comma 6, di professionalita' ed onorabilita' previsti
per i soggetti che svolgono funzioni amministrative, di direzione e di
controllo ed essere partecipate da almeno cinquanta cooperative
distribuite sull'intero territorio nazionale e comunque in non meno di
dieci regioni.
5. Con le risorse apportate ai sensi del comma 2, le societa'
finanziarie possono assumere partecipazioni temporanee di minoranza
nelle cooperative, con priorita' per quelle costituite da lavoratori
provenienti da aziende in crisi, nonche' concedere alle cooperative
stesse finanziamenti e agevolazioni finanziarie in conformita' alla
disciplina comunitaria in materia, per la realizzazione di progetti di
impresa. Le societa' finanziarie possono, altresi', svolgere attivita'
di servizi e di promozione ed essere destinatarie di fondi pubblici.
6. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato sono fissati i termini di presentazione
delle domande ed e' approvato il relativo schema, nonche' sono
individuate le modalita' di riparto delle risorse sulla base dei criteri
di cui al comma 3, le condizioni e i limiti delle partecipazioni al
fine, in particolare, di garantire l'economicita' delle iniziative di
cui al comma 5.».
- Si riporta il testo del comma 2-bis dell'art. 19 del gia' citato
decreto-legge n. 185 del 2008:
«2-bis. Per l'anno 2009 ai fini dell'attuazione dell'istituto
sperimentale di tutela del reddito di cui al comma 2 nella misura del 20
per cento, in via aggiuntiva alla somma destinata al finanziamento del
medesimo ai sensi del presente art., determinata in 100 milioni di euro,
e' destinata l'ulteriore somma di 100 milioni di euro a valere sulle
risorse preordinate allo scopo sul Fondo di cui all'art. 25 della legge
21 dicembre 1978, n. 845, come rideterminato dall'art. 9, comma 5, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, fermo restando per il medesimo anno
2009 il limite dell'ammontare complessivo dei pagamenti a carico del
predetto Fondo come stabilito dall'art. 2, comma 36, ultimo periodo,
della legge 22 dicembre 2008, n. 203.».
(( Art. 1-bis
Disposizioni urgenti in materia di ammortizzatori per i settori non
coperti dalla cassa integrazione guadagni
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, con decreto di natura non
regolamentare del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
possono essere eccezionalmente emanate, per il biennio 2009-2010, norme
in deroga a singole disposizioni dei regolamenti previsti dall'articolo
1, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale 27 novembre 1997, n. 477. Dall'attuazione del presente comma non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 del decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale 27 novembre 1997, n. 477
(Regolamento recante norme in materia di ammortizzatori per le aree non
coperte da cassa integrazione guadagni):
«Art. 1. - 1. Per gli enti ed aziende pubblici e privati erogatori di
servizi di pubblica utilita', nonche' per le categorie e settori di
impresa sprovvisti di un sistema pubblico di ammortizzatori sociali
mirato a fronteggiare processi di ristrutturazione aziendale e di crisi,
il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro, emana i regolamenti di cui all'art. 2, comma 28,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , nel momento in cui sono
depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 9
ottobre 1989, n. 338 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7
dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni.».
(( Art. 1-ter
Dichiarazione di attivita' di assistenza e di sostegno alle famiglie
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai datori di
lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea,
ovvero ai datori di lavoro extracomunitari in possesso del titolo di
soggiorno previsto dall'articolo 9 del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, che alla
data del 30 giugno 2009 occupavano irregolarmente alle proprie
dipendenze, da almeno tre mesi, lavoratori italiani o cittadini di uno
Stato membro dell'Unione europea, ovvero lavoratori extracomunitari,
comunque presenti nel territorio nazionale, e continuano ad occuparli
alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 2,
adibendoli:
a) ad attivita' di assistenza per se stesso o per componenti della
propria famiglia, ancorche' non conviventi, affetti da patologie o
handicap che ne limitino l'autosufficienza;
b) ovvero al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
2. I datori di lavoro di cui al comma 1 possono dichiarare, dal 1° al 30
settembre 2009, la sussistenza del rapporto di lavoro:
a) all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per il
lavoratore italiano o per il cittadino di uno Stato membro dell'Unione
europea, mediante apposito modulo;
b) allo sportello unico per l'immigrazione, di cui all'articolo 22 del
testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
successive modificazioni, per il lavoratore extracomunitario, mediante
l'apposita dichiarazione di cui al comma 4.
3. La dichiarazione di emersione di cui al comma 2 e' presentata previo
pagamento di un contributo forfetario di 500 euro per ciascun
lavoratore. Il contributo non e' deducibile ai fini dell'imposta sul
reddito.
4. La dichiarazione di cui al comma 2, lettera b), e' presentata, con
modalita' informatiche, nel termine di cui al medesimo comma e contiene,
a pena di inammissibilita':
a) i dati identificativi del datore di lavoro, compresi i dati relativi
al titolo di soggiorno nel caso di datore di lavoro extracomunitario;
b) l'indicazione delle generalita' e della nazionalita' del lavoratore
extracomunitario occupato al quale si riferisce la dichiarazione e
l'indicazione degli estremi del passaporto o di un altro documento
equipollente valido per l'ingresso nel territorio dello Stato;
c) l'indicazione della tipologia e delle modalita' di impiego;
d) l'attestazione, per la richiesta di assunzione di un lavoratore di
cui alla lettera b) del comma 1, addetto al lavoro domestico di sostegno
al bisogno familiare, del possesso di un reddito imponibile, risultante
dalla dichiarazione dei redditi, non inferiore a 20.000 euro annui in
caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di
reddito, ovvero di un reddito complessivo non inferiore a 25.000 euro
annui in caso di nucleo familiare composto da piu' soggetti conviventi
percettori di reddito;
e) l'attestazione dell'occupazione del lavoratore per il periodo
previsto dal comma 1;
f) la dichiarazione che la retribuzione convenuta non e' inferiore a
quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di
riferimento e che, in caso di lavoro domestico di sostegno al bisogno
familiare, l'orario lavorativo non e' inferiore a quello stabilito
dall'articolo 30-bis, comma 3, lettera c), del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;
g) la proposta di contratto di soggiorno previsto dall'articolo 5-bis
del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
h) gli
estremi della ricevuta di pagamento del contributo forfetario di cui al
comma 3.
5. La dichiarazione di emersione determina la rinuncia alla richiesta di
nulla osta al lavoro subordinato per le attivita' di cui al comma 1,
presentata ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri 30 ottobre 2007 e 3 dicembre 2008, pubblicati, rispettivamente,
nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007 e n. 288 del 10
dicembre 2008, concernenti la programmazione transitoria dei flussi di
ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio
dello Stato.
6. La dichiarazione di cui al comma 2, lettera b), e' limitata, per
ciascun nucleo familiare, ad una unita' per il lavoro domestico di
sostegno al bisogno familiare e a due unita' per le attivita' di
assistenza a soggetti affetti da patologie o handicap che ne limitano
l'autosufficienza. La data della dichiarazione di cui al medesimo comma
e' quella indicata nella ricevuta di acquisizione al sistema informatico
del Ministero dell'interno.
7. Lo sportello unico per l'immigrazione, verificata l'ammissibilita'
della dichiarazione e acquisito il parere della questura
sull'insussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di
soggiorno, convoca le parti per la stipulazione del contratto di
soggiorno e per la presentazione della richiesta del permesso di
soggiorno per lavoro subordinato, previa esibizione dell'avvenuto
pagamento del contributo di cui al comma 3. Il datore di lavoro che ha
dichiarato una o due unita' per l'attivita' di assistenza ai sensi del
comma 6 deve presentare allo sportello unico per l'immigrazione, a pena
di inammissibilita' della dichiarazione di emersione, una
certificazione, rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un
medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, che attesti la
limitazione dell'autosufficienza del soggetto per il quale viene
richiesta l'assistenza al momento in cui e' sorto il rapporto di lavoro
ai sensi del comma 1. Nel caso di dichiarazione di due unita' per l'attivita'
di assistenza ai sensi del comma 6, la certificazione deve altresi'
attestare la necessita' di avvalersi di due unita'. La sussistenza di
meri errori materiali non costituisce di per se' causa di
inammissibilita' della dichiarazione di cui al comma 2. La mancata
presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta
l'archiviazione del procedimento. Entro ventiquattro ore dalla data
della stipulazione del contratto di soggiorno, il datore di lavoro deve
effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione all'INPS. Restano
ferme le disposizioni relative agli oneri a carico del richiedente il
permesso di soggiorno.
8. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto e fino alla conclusione del procedimento di cui al
presente articolo, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi
nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore che svolge le
attivita' di cui al comma 1 per le violazioni delle norme:
a) relative all'ingresso e al soggiorno nel territorio nazionale, con
esclusione di quelle di cui all'articolo 12 del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;
b) relative all'impiego di lavoratori, anche se rivestano carattere
finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale.
9. Nei casi in cui non venga presentata la dichiarazione di cui al comma
2 ovvero si proceda all'archiviazione del procedimento o al rigetto
della dichiarazione, la sospensione di cui al comma 8 cessa,
rispettivamente, alla data di scadenza del termine per la presentazione
ovvero alla data di archiviazione del procedimento o di rigetto della
dichiarazione medesima.
10. Nelle more della definizione del procedimento di cui al presente
articolo, lo straniero non puo' essere espulso, tranne che nei casi
previsti al comma 13.
11. La sottoscrizione del contratto di soggiorno, congiuntamente alla
comunicazione obbligatoria di assunzione all'INPS di cui al comma 7, e
il rilascio del permesso di soggiorno comportano, rispettivamente, per
il datore di lavoro e il lavoratore l'estinzione dei reati e degli
illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 8.
12. Il contratto di soggiorno stipulato sulla base di una dichiarazione
di emersione contenente dati non rispondenti al vero e' nullo ai sensi
dell'articolo 1344 del codice civile. In tal caso, il permesso di
soggiorno eventualmente rilasciato e' revocato ai sensi dell'articolo 5,
comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, e successive modificazioni.
13. Non possono essere ammessi alla procedura di emersione prevista dal
presente articolo i lavoratori extracomunitari:
a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di
espulsione ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del testo
unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
dell'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive
modificazioni;
b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni
internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione nel
territorio dello Stato;
c) che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa
quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per
uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del medesimo codice.
14. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono determinate le modalita' di
destinazione del contributo forfetario, di cui al comma 3, sia per far
fronte all'organizzazione e allo svolgimento dei compiti di cui al
presente articolo, sia in relazione alla posizione contributiva
previdenziale e ssistenziale del lavoratore interessato. Il Ministro del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, con proprio decreto,
determina, altresi', le modalita' di corresponsione delle somme e degli
interessi dovuti per i contributi previdenziali e assistenziali
concernenti i periodi antecedenti ai tre mesi di cui al comma 1.
15. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque presenta
false dichiarazioni o attestazioni, ovvero concorre al fatto,
nell'ambito della procedura di emersione prevista dal presente articolo,
e' punito ai sensi dell'articolo 76 del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Se il fatto e'
commesso attraverso la contraffazione o l'alterazione di documenti
oppure con l'utilizzazione di uno di tali documenti, si applica la pena
della reclusione da uno a sei anni. La pena e' aumentata se il fatto e'
commesso da un pubblico ufficiale.
16. Al fine di valutare i requisiti di permanenza dello straniero
extracomunitario per motivi di lavoro sul territorio nazionale, l'INPS
comunica al Ministero dell'interno le informazioni relative alla
cessazione dei versamenti contributivi dei lavoratori extracomunitari ai
fini dell'articolo 37 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni.
17. In funzione degli effetti derivanti dall'attuazione del presente
articolo, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale
a cui concorre ordinariamente lo Stato e' incrementato di 67 milioni di
euro per l'anno 2009 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno
2010. Con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i predetti
importi sono ripartiti tra le regioni in relazione alla presenza dei
cittadini extracomunitari emersi ai sensi del presente articolo.
18. Agli oneri netti derivanti dal presente articolo, pari a 77 milioni
di euro per l'anno 2009, a 294 milioni di euro per l'anno 2010, a 371
milioni di euro per l'anno 2011 e a 321 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2012, si provvede, quanto a 60 milioni di euro per l'anno
2009, a valere sulle maggiori entrate assegnate al bilancio dello Stato
dal decreto di cui al comma 14 e, quanto a 17 milioni di euro perl'anno
2009, a 294 milioni di euro per l'anno 2010, a 371 milioni di euro per
l'anno 2011 e a 321 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, mediante
corrispondente riduzione dei trasferimenti statali all'INPS a titolo di
anticipazioni di bilancio per la copertura del fabbisogno finanziario
complessivo dell'ente, per effetto delle maggiori entrate contributive
derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo degli articoli 9 e 22 del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni (Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero):
«Art. 9. (Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo). -
1. Lo straniero in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di
soggiorno in corso di validita', che dimostra la disponibilita' di un
reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale e, nel caso
di richiesta relativa ai familiari, di un reddito sufficiente secondo i
parametri indicati nell'art. 29, comma 3, lettera b) e di un alloggio
idoneo che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale
per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero che sia fornito
dei requisiti di idoneita' igienico-sanitaria accertati dall'Azienda
unita' sanitaria locale competente per territorio, puo' chiedere al
questore il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo, per se' e per i familiari di cui all'art. 29, comma 1.
2. Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e' a
tempo indeterminato ed e' rilasciato entro novanta giorni dalla
richiesta.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli stranieri che:
a) soggiornano per motivi di studio o formazione professionale;
b) soggiornano a titolo di protezione temporanea o per motivi umanitari
ovvero hanno chiesto il permesso di soggiorno a tale titolo e sono in
attesa di una decisione su tale richiesta;
c) soggiornano per asilo ovvero hanno chiesto il riconoscimento dello
status di rifugiato e sono ancora in attesa di una decisione definitiva
circa tale richiesta;
d) sono titolari di un permesso di soggiorno di breve durata previsto
dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione;
e) godono di uno status giuridico previsto dalla convenzione di Vienna
del 1961 sulle relazioni diplomatiche, dalla convenzione di Vienna del
1963 sulle relazioni consolari, dalla convenzione del 1969 sulle
missioni speciali o dalla convenzione di Vienna del 1975 sulla
rappresentanza degli Stati nelle loro relazioni con organizzazioni
internazionali di carattere universale.
4. Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo non
puo' essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o
la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosita' si tiene conto
anche dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate
nell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito
dall'art. 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'art. 1 della legge
31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'art. 13 della legge 13
settembre 1982, n. 646, ovvero di eventuali condanne anche non
definitive, per i reati previsti dall'art. 380 del codice di procedura
penale, nonche', limitatamente ai delitti non colposi, dall'art. 381 del
medesimo codice. Ai fini dell'adozione di un provvedimento di diniego di
rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore
tiene conto altresi' della durata del soggiorno nel territorio nazionale
e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero.
5. Ai fini del calcolo del periodo di cui al comma 1, non si computano i
periodi di soggiorno per i motivi indicati nelle lettere d) ed e) del
comma 3.
6. Le assenze dello straniero dal territorio nazionale non interrompono
la durata del periodo di cui al comma 1 e sono incluse nel computo del
medesimo periodo quando sono inferiori a sei mesi consecutivi e non
superano complessivamente dieci mesi nel quinquennio, salvo che detta
interruzione sia dipesa dalla necessita' di adempiere agli obblighi
militari, da gravi e documentati motivi di salute ovvero da altri gravi
e comprovati motivi.
7. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 e' revocato:
a) se e' stato acquisito fraudolentemente;
b) in caso di espulsione, di cui al comma 9;
c) quando mancano o vengano a mancare le condizioni per il rilascio, di
cui al comma 4;
d) in caso di assenza dal territorio dell'Unione per un periodo di
dodici mesi consecutivi;
e) in caso di conferimento di permesso di soggiorno di lungo periodo da
parte di altro Stato membro dell'Unione europea, previa comunicazione da
parte di quest'ultimo, e comunque in caso di assenza dal territorio
dello Stato per un periodo superiore a sei anni.
8. Lo straniero al quale e' stato revocato il permesso di soggiorno ai
sensi delle lettere d) ed e) del comma 7, puo' riacquistarlo, con le
stesse modalita' di cui al presente art.. In tal caso, il periodo di cui
al comma 1, e' ridotto a tre anni.
9. Allo straniero, cui sia stato revocato il permesso di soggiorno CE
per soggiornanti di lungo periodo e nei cui confronti non debba essere
disposta l'espulsione e' rilasciato un permesso di soggiorno per altro
tipo in applicazione del presente testo unico.
10. Nei confronti del titolare del permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo, l'espulsione puo' essere disposta:
a) per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato;
b) nei casi di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio
2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005,
n. 155;
c) quando lo straniero appartiene ad una delle categorie indicate
all'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero all'art. 1
della legge 31 maggio 1965, n. 575, sempre che sia stata applicata,
anche in via cautelare, una delle misure di cui all'art. 14 della legge
19 marzo 1990, n. 55.
11. Ai fini dell'adozione del provvedimento di espulsione di cui al
comma 10, si tiene conto anche dell'eta' dell'interessato, della durata
del soggiorno sul territorio nazionale, delle conseguenze
dell'espulsione per l'interessato e i suoi familiari, dell'esistenza di
legami familiari e sociali nel territorio nazionale e dell'assenza di
tali vincoli con il Paese di origine.
12. Oltre a
quanto previsto per lo straniero regolarmente soggiornante nel
territorio dello Stato, il titolare del permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo puo':
a) fare ingresso nel territorio nazionale in esenzione di visto e
circolare liberamente sul territorio nazionale salvo quanto previsto
dall'art. 6, comma 6;
b) svolgere nel territorio dello Stato ogni attivita' lavorativa
subordinata o autonoma salvo quelle che la legge espressamente riserva
al cittadino o vieta allo straniero. Per lo svolgimento di attivita' di
lavoro subordinato non e' richiesta la stipula del contratto di
soggiorno di cui all'art. 5-bis;
c) usufruire delle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza
sociale, di quelle relative ad erogazioni in materia sanitaria,
scolastica e sociale, di quelle relative all'accesso a beni e servizi a
disposizione del pubblico, compreso l'accesso alla procedura per
l'ottenimento di alloggi di edilizia residenziale pubblica, salvo che
sia diversamente disposto e sempre che sia dimostrata l'effettiva
residenza dello straniero sul territorio nazionale;
d) partecipare alla vita pubblica locale, con le forme e nei limiti
previsti dalla vigente normativa. 13. E' autorizzata la riammissione sul
territorio nazionale dello straniero espulso da altro Stato membro
dell'Unione europea titolare del permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 1 che non costituisce un
pericolo per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato.».
«Art. 22. (Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato). - 1.
In ogni provincia e' istituito presso la prefettura-ufficio territoriale
del Governo uno sportello unico per l'immigrazione, responsabile
dell'intero procedimento relativo all'assunzione di lavoratori
subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato.
2. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in
Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro
subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero
residente all'estero deve presentare allo sportello unico per
l'immigrazione della provincia di residenza ovvero di quella in cui ha
sede legale l'impresa, ovvero di quella ove avra' luogo la prestazione
lavorativa:
a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;
b) idonea documentazione relativa alle modalita' di sistemazione
alloggiativa per il lavoratore straniero;
c) la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle
relative condizioni, comprensiva dell'impegno al pagamento da parte
dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel
Paese di provenienza;
d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il
rapporto di lavoro.
3. Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta dello straniero, il
datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in
Italia puo' richiedere, presentando la documentazione di cui alle
lettere b) e c) del comma 2, il nulla osta al lavoro di una o piu'
persone iscritte nelle liste di cui all'art. 21, comma 5, selezionate
secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione.
4. Lo sportello unico per l'immigrazione comunica le richieste di cui ai
commi 2 e 3 al centro per l'impiego di cui all'art. 4 del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, competente in relazione alla
provincia di residenza, domicilio o sede legale. Il centro per l'impiego
provvede a diffondere le offerte per via telematica agli altri centri ed
a renderle disponibili su sito INTERNET o con ogni altro mezzo possibile
ed attiva gli eventuali interventi previsti dall'art. 2 del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181. Decorsi venti giorni senza che sia
stata presentata alcuna domanda da parte di lavoratore nazionale o
comunitario, anche per via telematica, il centro trasmette allo
sportello unico richiedente una certificazione negativa, ovvero le
domande acquisite comunicandole altresi' al datore di lavoro. Ove tale
termine sia decorso senza che il centro per l'impiego abbia fornito
riscontro, lo sportello unico procede ai sensi del comma 5.
5. Lo sportello unico per l'immigrazione, nel complessivo termine
massimo di quaranta giorni dalla presentazione della richiesta, a
condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al comma 2
e le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla
fattispecie, rilascia, in ogni caso, sentito il questore, il nulla osta
nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati
a norma dell'art. 3, comma 4, e dell'art. 21, e, a richiesta del datore
di lavoro, trasmette la documentazione, ivi compreso il codice fiscale,
agli uffici consolari, ove possibile in via telematica. Il nulla osta al
lavoro subordinato ha validita' per un periodo non superiore a sei mesi
dalla data del rilascio.
6. Gli uffici
consolari del Paese di residenza o di origine dello straniero
provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a rilasciare il visto di
ingresso con indicazione del codice fiscale, comunicato dallo sportello
unico per l'immigrazione. Entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero
si reca presso lo sportello unico per l'immigrazione che ha rilasciato
il nulla osta per la firma del contratto di soggiorno che resta ivi
conservato e, a cura di quest'ultimo, trasmesso in copia all'autorita'
consolare competente ed al centro per l'impiego competente.
7. Il datore di lavoro che omette di comunicare allo sportello unico per
l'immigrazione qualunque variazione del rapporto di lavoro intervenuto
con lo straniero, e' punito con la sanzione amministrativa da 500 a
2.500 euro. Per l'accertamento e l'irrogazione della sanzione e'
competente il prefetto.
8. Salvo quanto previsto dall'art. 23, ai fini dell'ingresso in Italia
per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere munito
del visto rilasciato dal consolato italiano presso lo Stato di origine o
di stabile residenza del lavoratore.
9. Le questure forniscono all'INPS e all'INAIL, tramite collegamenti
telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori
extracomunitari ai quali e' concesso il permesso di soggiorno per motivi
di lavoro, o comunque idoneo per l'accesso al lavoro, e comunicano
altresi' il rilascio dei permessi concernenti i familiari ai sensi delle
disposizioni di cui al titolo IV; l'INPS, sulla base delle informazioni
ricevute, costituisce un «Archivio anagrafico dei lavoratori
extracomunitari», da condividere con altre amministrazioni pubbliche; lo
scambio delle informazioni avviene in base a convenzione tra le
amministrazioni interessate. Le stesse informazioni sono trasmesse, in
via telematica, a cura delle questure, all'ufficio finanziario
competente che provvede all'attribuzione del codice fiscale.10. Lo
sportello unico per l'immigrazione fornisce al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali il numero ed il tipo di nulla osta rilasciati
secondo le classificazioni adottate nei decreti di cui all'art. 3, comma
4.
11. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del
permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi
familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso
del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di
lavoro, anche per dimissioni, puo' essere iscritto nelle liste di
collocamento per il periodo di residua validita' del permesso di
soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per
lavoro stagionale, per un periodo non inferiore a sei mesi. Il
regolamento di attuazione stabilisce le modalita' di comunicazione ai
centri per l'impiego, anche ai fini dell'iscrizione del lavoratore
straniero nelle liste di collocamento con priorita' rispetto a nuovi
lavoratori extracomunitari.
12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori
stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente
articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato
chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, e'
punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000
euro per ogni lavoratore impiegato. 13. Salvo quanto previsto per i
lavoratori stagionali dall'art. 25, comma 5, in caso di rimpatrio il
lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di
sicurezza sociale maturati e puo' goderne indipendentemente dalla
vigenza di un accordo di reciprocita' al verificarsi della maturazione
dei requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento del
sessantacinquesimo anno di eta', anche in deroga al requisito
contributivo minimo previsto dall'art. 1, comma 20, della legge 8 agosto
1995, n. 335.
14. Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale,
di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono estese ai lavoratori
extracomunitari che prestino regolare attivita' di lavoro in Italia.
15. I lavoratori italiani ed extracomunitari possono chiedere il
riconoscimento di titoli di formazione professionale acquisiti
all'estero; in assenza di accordi specifici, il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, sentita la commissione centrale per l'impiego,
dispone condizioni e modalita' di riconoscimento delle qualifiche per
singoli casi. Il lavoratore extracomunitario puo' inoltre partecipare, a
norma del presente testo unico, a tutti i corsi di formazione e di
riqualificazione programmati nel territorio della Repubblica.
16. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle
regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di
Bolzano ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione.».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 30-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante
norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a
norma dell'art. 1, comma 6, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286):
«3. Alla domanda devono essere allegati:
a) autocertificazione dell'iscrizione dell'impresa alla Camera di
commercio, industria ed artigianato, per le attivita' per le quali tale
iscrizione e' richiesta;
b) autocertificazione della posizione previdenziale e fiscale atta a
comprovare, secondo la tipologia di azienda, la capacita' occupazionale
e reddituale del datore di lavoro;
c) la proposta di stipula di un contratto di soggiorno a tempo
indeterminato, determinato o stagionale, con orario a tempo pieno o a
tempo parziale e non inferiore a 20 ore settimanali e, nel caso di
lavoro domestico, una retribuzione mensile non inferiore al minimo
previsto per l'assegno sociale, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della
legge 8 agosto 1995, n. 335.».
- Si riporta il testo dell'art. 5-bis del gia' citato decreto
legislativo n. 286 del 1998:
«Art. 5-bis (Contratto di soggiorno per lavoro subordinato). - 1. Il
contratto di soggiorno per lavoro subordinato stipulato fra un datore di
lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia e un
prestatore di lavoro, cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione
europea o apolide, contiene:
a) la garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilita' di un
alloggio per il lavoratore che rientri nei parametri minimi previsti
dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
b) l'impegno al pagamento da parte del datore di lavoro delle spese di
viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza.
2. Non costituisce titolo valido per il rilascio del permesso di
soggiorno il contratto che non contenga le dichiarazioni di cui alle
lettere a) e b) del comma 1. 3. Il contratto di soggiorno per lavoro e'
sottoscritto in base a quanto previsto dall'art. 22 presso lo sportello
unico per l'immigrazione della provincia nella quale risiede o ha sede
legale il datore di lavoro o dove avra' luogo la prestazione lavorativa
secondo le modalita' previste nel regolamento di attuazione.».
- Si riporta il testo dell'art. 12 del gia' citato decreto legislativo
n. 286 del 1998:
«Art. 12. (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine). - 1. Salvo
che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque in violazione delle
disposizioni del presente testo unico compie atti diretti a procurare
l'ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero ovvero atti
diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la
persona non e' cittadina o non ha titolo di residenza permanente, e'
punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a
15.000 euro per ogni persona.
2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 54 del codice penale, non
costituiscono reato le attivita' di soccorso e assistenza umanitaria
prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di
bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato.
3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, al fine di
trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare
l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle
disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare l'ingresso
illegale in altro Stato del quale la persona non e' cittadina o non ha
titolo di residenza permanente, e' punito con la reclusione da quattro a
quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona.
3-bis. Le pene di cui ai commi 1 e 3 sono aumentate se:
a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio
dello Stato di cinque o piu' persone;
b) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona e' stata
esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumita';
c) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona e' stata
sottoposta a trattamento inumano o degradante;
c-bis) il fatto e' commesso da tre o piu' persone in concorso tra loro o
utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti
contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti.
3-ter. Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di reclutare
persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento
sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in
attivita' illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena
detentiva e' aumentata da un terzo alla meta' e si applica la multa di
25.000 euro per ogni persona.
3-quater. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli
articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con le aggravanti di
cui ai commi 3-bis e 3-ter, non possono essere ritenute equivalenti o
prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla
quantita' di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette
aggravanti.
3-quinquies. Per i delitti previsti dai commi precedenti le pene sono
diminuite fino alla meta' nei confronti dell'imputato che si adopera per
evitare che l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori,
aiutando concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita' giudiziaria
nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei
fatti, per l'individuazione o la cattura di uno o piu' autori di reati e
per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti.
3-sexies. All'art. 4-bis, comma 1, terzo periodo, della legge 26 luglio
1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole: «609- octies
del codice penale» sono inserite le seguenti: «nonche' dall'art. 12,
commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286.».
3-septies. (Abrogato).
4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 e' obbligatorio l'arresto in
flagranza ed e' disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato
per i medesimi reati, anche nel caso di applicazione della pena su
richiesta delle parti. Nei medesimi casi si procede comunque con
giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini.
5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto
non costituisca piu' grave reato, chiunque, al fine di trarre un
ingiusto profitto dalla condizione di illegalita' dello straniero o
nell'ambito delle attivita' punite a norma del presente articolo,
favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in
violazione delle norme del presente testo unico, e' punito con la
reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta
milioni. Quando il fatto e' commesso in concorso da due o piu' persone,
ovvero riguarda la permanenza di cinque o piu' persone, la pena e'
aumentata da un terzo alla meta'.
5-bis. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque a
titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, da' alloggio ad uno
straniero, privo di titolo di soggiorno, in un immobile di cui abbia
disponibilita', ovvero lo cede allo stesso, anche in locazione, e'
punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La condanna con
provvedimento irrevocabile ovvero l'applicazione della pena su richiesta
delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, anche
se e' stata concessa la sospensione condizionale della pena, comporta la
confisca dell'immobile, salvo che appartenga a persona estranea al
reato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in
materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Le somme di
denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati sono
destinate al potenziamento delle attivita' di prevenzione e repressione
dei reati in tema di immigrazione clandestina.
6. Il vettore aereo, marittimo o terrestre, e' tenuto ad accertarsi che
lo straniero trasportato sia in possesso dei documenti richiesti per
l'ingresso nel territorio dello Stato, nonche' a riferire all'organo di
polizia di frontiera dell'eventuale presenza a bordo dei rispettivi
mezzi di trasporto di stranieri in posizione irregolare. In caso di
inosservanza anche di uno solo degli obblighi di cui al presente comma,
si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
3.500 a euro 5.500 per ciascuno degli stranieri trasportati. Nei casi
piu' gravi e' disposta la sospensione da uno a dodici mesi, ovvero la
revoca della licenza, autorizzazione o concessione rilasciata
dall'autorita' amministrativa italiana inerenti all'attivita'
professionale svolta e al mezzo di trasporto utilizzato. Si osservano le
disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
7. Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al contrasto delle
immigrazioni clandestine, disposte nell'ambito delle direttive di cui
all'art. 11, comma 3, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza
operanti nelle province di confine e nelle acque territoriali possono
procedere al controllo e alle ispezioni dei mezzi di trasporto e delle
cose trasportate, ancorche' soggetti a speciale regime doganale, quando,
anche in relazione a specifiche circostanze di luogo e di tempo,
sussistono fondati motivi che possano essere utilizzati per uno dei
reati previsti dal presente articolo. Dell'esito dei controlli e delle
ispezioni e' redatto processo verbale in appositi moduli, che e'
trasmesso entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica il
quale, se ne ricorrono i presupposti, lo convalida nelle successive
quarantotto ore. Nelle medesime circostanze gli ufficiali di polizia
giudiziaria possono altresi' procedere a perquisizioni, con l'osservanza
delle disposizioni di cui all'art. 352, commi 3 e 4 del codice di
procedura penale.
8. I beni sequestrati nel corso di operazioni di polizia finalizzate
alla prevenzione e repressione dei reati previsti dal presente articolo,
sono affidati dall'autorita' giudiziaria procedente in custodia
giudiziale, salvo che vi ostino esigenze processuali, agli organi di
polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attivita' di polizia
ovvero ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici per
finalita' di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. I
mezzi di trasporto non possono essere in alcun caso alienati. Si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 100, commi 2
e 3, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.8-bis. Nel caso che non siano
state presentate istanze di affidamento per mezzi di trasporto
sequestrati, si applicano le disposizioni dell'art. 301-bis, comma 3,
del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e
successive modificazioni.
8-ter. La distruzione puo' essere direttamente disposta dal Presidente
del Consiglio dei Ministri o dalla autorita' da lui delegata, previo
nullaosta dell'autorita' giudiziaria procedente.
8-quater. Con il provvedimento che dispone la distruzione ai sensi del
comma 8-ter sono altresi' fissate le modalita' di esecuzione.
8-quinquies. I
beni acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di
confisca sono, a richiesta, assegnati all'amministrazione o trasferiti
all'ente che ne abbiano avuto l'uso ai sensi del comma 8 ovvero sono
alienati o distrutti. I mezzi di trasporto non assegnati, o trasferiti
per le finalita' di cui al comma 8, sono comunque distrutti. Si
osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di
gestione e destinazione dei beni confiscati. Ai fini della
determinazione dell'eventuale indennita', si applica il comma 5
dell'art. 301-bis del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive
modificazioni.
9. Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna per uno dei reati
previsti dal presente articolo, nonche' le somme di denaro ricavate
dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati, sono destinate al
potenziamento delle attivita' di prevenzione e repressione dei medesimi
reati, anche a livello internazionale mediante interventi finalizzati
alla collaborazione e alla assistenza tecnico-operativa con le forze di
polizia dei Paesi interessati. A tal fine, le somme affluiscono ad
apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere
assegnate, sulla base di specifiche richieste, ai pertinenti capitoli
dello stato di previsione del Ministero dell'interno, rubrica «Sicurezza
pubblica».
9-bis. La nave italiana in servizio di polizia, che incontri nel mare
territoriale o nella zona contigua, una nave, di cui si ha fondato
motivo di ritenere che sia adibita o coinvolta nel trasporto illecito di
migranti, puo' fermarla, sottoporla ad ispezione e, se vengono rinvenuti
elementi che confermino il coinvolgimento della nave in un traffico di
migranti, sequestrarla conducendo la stessa in un porto dello Stato.
9-ter. Le navi della Marina militare, ferme restando le competenze
istituzionali in materia di difesa nazionale, possono essere utilizzate
per concorrere alle attivita' di cui al comma 9-bis.
9-quater. I poteri di cui al comma 9-bis possono essere esercitati al di
fuori delle acque territoriali, oltre che da parte delle navi della
Marina militare, anche da parte delle navi in servizio di polizia, nei
limiti consentiti dalla legge, dal diritto internazionale o da accordi
bilaterali o multilaterali, se la nave batte la bandiera nazionale o
anche quella di altro Stato, ovvero si tratti di una nave senza bandiera
o con bandiera di convenienza.
9-quinquies. Le modalita' di intervento delle navi della Marina militare
nonche' quelle di raccordo con le attivita' svolte dalle altre unita'
navali in servizio di polizia sono definite con decreto
interministeriale dei Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia
e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti.
9-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 9-bis e 9-quater si applicano,
in quanto compatibili, anche per i controlli concernenti il traffico
aereo.».
- Si riporta il testo dell'art. 1344 del codice civile: «Art. 1344
(Contratto in frode alla legge). - Si reputa altresi' illecita la causa
quando il contratto costituisce il mezzo per eludere l'applicazione di
una norma imperativa.».
- Si riporta il testo dell'art. 5, comma 5 e dell'art. 13, commi 1 e 2
del gia' citato decreto legislativo n. 286 del 1998:
«5. Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il
permesso di soggiorno e' stato rilasciato, esso e' revocato, quando
mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il
soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto
dall'art. 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi
elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di
irregolarita' amministrative sanabili. Nell'adottare il provvedimento di
rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permessodi
soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al
ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi
dell'art. 29, si tiene anche conto della natura e della effettivita' dei
vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari
e sociali con il suo Paese d'origine, nonche', per lo straniero gia'
presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno
nel medesimo territorio nazionale.».
«Art. 13 (Espulsione amministrativa). - 1. Per motivi di ordine pubblico
o di sicurezza dello Stato, il Ministro dell'interno puo' disporre
l'espulsione dello straniero anche non residente nel territorio dello
Stato, dandone preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei
Ministri e al Ministro degli affari esteri.
2. L'espulsione e' disposta dal prefetto quando lo straniero:
a) e' entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di
frontiera e non e' stato respinto ai sensi dell'art. 10;
b) si e' trattenuto nel territorio dello Stato in assenza della
comunicazione di cui all'art. 27, comma 1-bis, o senza aver richiesto il
permesso di soggiorno nei termini prescritti, salvo che il ritardo sia
dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno e'
stato revocato o annullato, ovvero e' scaduto da piu' di sessanta giorni
e non e' stato chiesto il rinnovo;
c) appartiene a taluna delle categorie indicate nell'art. 1 della legge
27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituto dall'art. 2 della legge 3
agosto 1988, n. 327, o nell'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575,
come sostituito dall'art. 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.».
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n.
144 (Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale),
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e
successive modificazioni:
«Art. 3 (Nuove norme in materia di espulsioni degli stranieri per motivi
di prevenzione del terrorismo). - 1. Oltre a quanto previsto dagli
articoli 9, comma 5, e 13, comma 1, del decreto legislativo n. 286 del
1998 il Ministro dell'interno o, su sua delega, il prefetto puo'
disporre l'espulsione dello straniero appartenente ad una delle
categorie di cui all'art. 18 della legge 22 maggio 1975, n. 152, o nei
cui confronti vi sono fondati motivi di ritenere che la sua permanenza
nel territorio dello Stato possa in qualsiasi modo agevolare
organizzazioni o attivita' terroristiche, anche internazionali.
2. Nei casi di cui al comma 1, il decreto di espulsione e'
immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa da
parte dell'interessato. L'esecuzione del provvedimento e' disposta dal
questore ed e' sottoposta alla convalida da parte del tribunale in
composizione monocratica secondo le disposizioni di cui all'art. 13,
comma 5-bis, del decreto legislativo n. 286 del 1998.
2-bis. Se il destinatario del provvedimento e' sottoposto a procedimento
penale, si applicano le disposizioni di cui all'art. 13, commi 3, 3-bis,
3-ter, 3-quater e 3-quinquies del decreto legislativo n. 286 del 1998.
3. Il prefetto puo' altresi' omettere, sospendere o revocare il
provvedimento di espulsione di cui all'art. 13, comma 2, del decreto
legislativo n. 286 del 1998, informando preventivamente il Ministro
dell'interno, quando sussistono le condizioni per il rilascio del
permesso di soggiorno di cui all'art. 2 del presente decreto, ovvero
quando sia necessario per l'acquisizione di notizie concernenti la
prevenzione di attivita' terroristiche, ovvero per la prosecuzione delle
indagini o delle attivita' informative dirette alla individuazione o
alla cattura dei responsabili dei delitti commessi con finalita' di
terrorismo.
4. Contro i decreti di espulsione di cui al comma 1 e' ammesso ricorso
al tribunale amministrativo competente per territorio. Il ricorso
giurisdizionale in nessun caso puo' sospendere l'esecuzione del
provvedimento.
4-bis. Nei confronti dei provvedimenti di espulsione, di cui al comma 1,
adottati dal Ministro dell'interno, o su sua delega, non e' ammessa la
sospensione dell'esecuzione in sede giurisdizionale ai sensi dell'art.
21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, o
dell'art. 36 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642.
5. - 6. (Abrogati).
7. All'art. 13 del decreto legislativo n. 286 del 1998, il comma
3-sexies e' abrogato.».
- Si riporta il testo degli articoli 380, 381 e 444 del codice di
procedura penale:
«Art. 380
(Arresto obbligatorio in flagranza). - 1. Gli ufficiali e gli agenti di
polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque e' colto in
flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale
la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non
inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni.
2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti
di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque e' colto in
flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:
a) delitti contro la personalita' dello Stato previsti nel titolo I del
libro II del codice penale per i quali e' stabilita la pena della
reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci
anni;
b) delitto di devastazione e saccheggio previsto dall'art. 419 del
codice penale;
c) delitti contro l'incolumita' pubblica previsti nel titolo VI del
libro II del codice penale per i quali e' stabilita la pena della
reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci
anni;
d) delitto di riduzione in schiavitu' previsto dall'art. 600, delitto di
prostituzione minorile previsto dall'art. 600-bis, primo comma, delitto
di pornografia minorile previsto dall'art. 600-ter, commi primo e
secondo, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'art.
600-quater.1, e delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento
della prostituzione minorile previsto dall'art. 600- quinquies del
codice penale; d-bis) delitto di violenza sessuale previsto dall'art.
609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, e delitto di violenza
sessuale di gruppo previsto dall'art. 609-octies del codice penale;
e) delitto di furto, quando ricorre la circostanza aggravante prevista
dall'art. 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533, quella prevista dall'art.
625, primo comma, numero 2), prima ipotesi, del codice penale, salvo
che, in quest'ultimo caso, ricorra la circostanza attenuante di cui
all'art. 62, primo comma, numero 4), del codice penale;
e-bis) delitti di furto previsti dall'art. 624-bis del codice penale,
salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo
comma, numero 4), del codice penale;
f) delitto di rapina previsto dall'art. 628 del codice penale e di
estorsione previsto dall'art. 629 del codice penale;
g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in
vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al
pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi,
di armi clandestine nonche' di piu' armi comuni da sparo escluse quelle
previste dall'art. 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;
h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma
dell'art. 73 del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che ricorra la circostanza
prevista dal comma 5 del medesimo articolo;
i) delitti commessi per finalita' di terrorismo o di eversione
dell'ordine costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della
reclusione non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci
anni;
l) delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle
associazioni segrete previste dall'art. 1 della legge 25 gennaio 1982,
n. 17, delle associazioni di carattere militare previste dall'art. 1
della legge 17 aprile 1956, n. 561, delle associazioni, dei movimenti o
dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2, della legge 20 giugno 1952, n.
645, delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui
all'art. 3, comma 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654;
l-bis) delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione
della associazione di tipo mafioso prevista dall'art. 416-bis del codice
penale;
m) delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della
associazione per delinquere prevista dall'art. 416 commi 1 e 3 del
codice penale, se l'associazione e' diretta alla commissione di piu'
delitti fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a), b), c), d),
f), g), i) del presente comma.
3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l'arresto in
flagranza e' eseguito se la querela viene proposta, anche con
dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia
giudiziaria presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di
rimettere la querela, l'arrestato e' posto immediatamente in liberta'.».
«Art. 381(Arresto facoltativo in flagranza). - 1. Gli ufficiali e gli
agenti di polizia giudiziaria hanno facolta' di arrestare chiunque e'
colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per
il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel
massimo a tre anni ovvero di un delitto colposo per il quale la legge
stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque
anni.
2. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno altresi'
facolta' di arrestare chiunque e' colto in flagranza di uno dei seguenti
delitti:
a) peculato mediante profitto dell'errore altrui previsto dall'art. 316
del codice penale;
b) corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio prevista dagli
articoli 319, comma 4 e 321 del codice penale;
c) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall'art. 336
comma 2 del codice penale;
d) commercio e somministrazione di medicinali guasti e di sostanze
alimentari nocive previsti dagli articoli 443 e 444 del codice penale;
e) corruzione di minorenni prevista dall'art. 530 del codice penale;
f) lesione personale prevista dall'art. 582 del codice penale;
g) furto previsto dall'art. 624 del codice penale;
h) danneggiamento aggravato a norma dell'art. 635 comma 2 del codice
penale;
i) truffa prevista dall'art. 640 del codice penale;
l) appropriazione indebita prevista dall'art. 646 del codice penale;
l-bis) offerta, cessione o detenzione di materiale pornografico previste
dagli articoli 600-ter, quarto comma, e 600-quater del codice penale,
anche se relative al materiale pornografico di cui all'art. 600-quater.1
del medesimo codice;
m) alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti
previste dagli articoli 3 e 24 comma 1 della legge 18 aprile 1975, n.
110;
m-bis) fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione
falso previsti dall'art. 497-bis del codice penale;
m-ter) falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla
identita' o su qualita' personali proprie o di altri, prevista dall'art.
495 del codice penale;
m-quater) fraudolente alterazioni per impedire l'identificazione o
l'accertamento di qualita' personali, previste dall'art. 495-ter del
codice penale.
3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l'arresto in
flagranza puo' essere eseguito se la querela viene proposta, anche con
dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia
giudiziaria presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di
rimettere la querela, l'arrestato e' posto immediatamente in liberta'.
4. Nelle ipotesi previste dal presente articolo si procede all'arresto
in flagranza soltanto se la misura e' giustificata dalla gravita' del
fatto ovvero dalla pericolosita' del soggetto desunta dalla sua
personalita' o dalle circostanze del fatto.
4-bis. Non e' consentito l'arresto della persona richiesta di fornire
informazioni dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero per
reati concernenti il contenuto delle informazioni o il rifiuto di
fornirle.».
«Art. 444 (Applicazione della pena su richiesta). - 1. L'imputato e il
pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella
specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una
pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva
quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un
terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria.
1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i
delitti di cui all'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, i procedimenti per i
delitti di cui agli articoli 600-bis, primo e terzo comma, 600-quater,
primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-quater, secondo comma,
600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di
materiale pornografico, 600-quinquies, nonche' 609-bis, 609-ter, 609-
quater e 609-octies del codice penale, nonche' quelli contro coloro che
siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per
tendenza, o recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice
penale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena
pecuniaria.
2. Se vi e' il consenso anche della parte che non ha formulato la
richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a
norma dell'art. 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene
corrette la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la
comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, nonche' congrua
la pena indicata, ne dispone con sentenza l'applicazione enunciando nel
dispositivo che vi e' stata la richiesta delle parti. Se vi e'
costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa
domanda; l'imputato e' tuttavia condannato al pagamento delle spese
sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la
compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione
dell'art. 75, comma 3.
3. La parte, nel formulare la richiesta, puo' subordinarne l'efficacia,
alla concessione della sospensione condizionale della pena. In questo
caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non puo'
essere concessa, rigetta la richiesta.».
- Si
riporta il testo dell'art. 76 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa):
«Art. 76 (Norme penali). - 1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci,
forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo
unico e' punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non piu' rispondenti a
verita' equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e
le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'art. 4,
comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la
nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di
una professione o arte, il giudice, nei casi piu' gravi, puo' applicare
l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e
arte.».
- Si riporta il testo dell'art. 37 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni
(Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286): «Art. 37 (Iscrizione nelle liste o
nell'elenco anagrafico finalizzata al collocamento del lavoratore
licenziato, dimesso o invalido). - 1. Quando il lavoratore straniero
perde
il posto di lavoro ai sensi della normativa in vigore in materia di
licenziamenti collettivi, l'impresa che lo ha assunto deve darne
comunicazione allo Sportello unico e al Centro per l'impiego competenti
entro 5 giorni dalla data di licenziamento. Il Centro per l'impiego
procede, in presenza delle condizioni richieste dalla rispettiva
disciplina generale, all'iscrizione dello straniero nelle liste di
mobilita', anche ai fini della corresponsione della indennita' di
mobilita' ove spettante, nei limiti del periodo di residua validita' del
permesso di soggiorno e, comunque, salvo che per il lavoratore
stagionale, per un periodo non inferiore a sei mesi. Qualora il
licenziamento
collettivo non dia luogo all'iscrizione nelle liste di mobilita' si
applica la disposizione del comma 2.
2. Quando il licenziamento e' disposto a norma delle leggi in vigore per
il licenziamento individuale, ovvero in caso di dimissioni, il
datore di lavoro ne da' comunicazione entro 5 giorni allo Sportello
unico e al Centro per l'impiego competenti. Lo straniero, se interessato
a far risultare lo stato di disoccupazione, per avvalersi della
previsione di cui all'art. 22, comma 11, del testo unico, deve
presentarsi,
non oltre il quarantesimo giorno dalla data di cessazione del rapporto
di lavoro, presso il Centro per l'impiego e rendere la dichiarazione,
di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.
181, cosi' come sostituito dal decreto legislativo 19 dicembre 2002,
n. 297, che attesti l'attivita' lavorativa precedentemente svolta,
nonche' l'immediata disponibilita' allo svolgimento di attivita'
lavorativa, esibendo il proprio permesso di soggiorno.
3. Il Centro per l'impiego provvede all'inserimento del lavoratore
nell'elenco anagrafico, di cui all'art. 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, ovvero provvede
all'aggiornamento della posizione del lavoratore qualora gia' inserito.
Il lavoratore
mantiene l'inserimento in tale elenco per il periodo di residua
validita' del permesso di soggiorno e, comunque, ad esclusione del
lavoratore
stagionale, per un periodo complessivo non inferiore a sei mesi.
4. Il Centro per l'impiego notifica, anche per via telematica, entro 10
giorni, allo Sportello unico la data di effettuazione
dell'inserimento nelle liste di cui al comma 1 ovvero della
registrazione dell'immediata disponibilita' del lavoratore nell'elenco
anagrafico
di cui al comma 2, specificando, altresi', le generalita' del lavoratore
straniero e gli estremi del rispettivo permesso di soggiorno.
5. Quando, a norma delle disposizioni del testo unico e del presente
articolo, il lavoratore straniero ha diritto a rimanere nel territorio
dello Stato offre il termine fissato dal permesso di soggiorno, la
questura rinnova il permesso medesimo, previa documentata domanda
dell'interessato, fino a sei mesi dalla data di iscrizione nelle liste
di cui al comma 1 ovvero di registrazione nell'elenco di cui al comma
2. Il rinnovo del permesso e' subordinato all'accertamento, anche per
via telematica, dell'inserimento dello straniero nelle liste di cui al
comma 1 o della registrazione nell'elenco di cui al comma 2. Si
osservano le disposizioni dell'art. 36-bis.
6. Allo scadere del permesso di soggiorno, di cui al comma 5, lo
straniero deve lasciare il territorio dello Stato, salvo risulti
titolare
di un nuovo contratto di soggiorno per lavoro ovvero abbia diritto al
permesso di soggiorno ad altro titolo, secondo la normativa vigente.
7. Nel caso di straniero regolarmente soggiornante per motivo di lavoro
o per un motivo che consente il lavoro subordinato, che sia
dichiarato invalido civile, l'iscrizione delle liste di cui all'art. 8
della legge 12 marzo 1999, n. 68, equivale all'iscrizione ovvero alla
registrazione di cui ai commi 1 e 2.».
Art. 2.
Contenimento del costo delle commissioni bancarie
1. A decorrere dal 1 novembre 2009, la data di valuta per il
beneficiario per tutti i bonifici, gli assegni circolari e quelli
bancari non
puo' mai superare, rispettivamente, uno, uno e tre giorni lavorativi
successivi alla data del versamento. Per i medesimi titoli, a decorrere
dal 1 novembre 2009, la data di disponibilita' economica per il
beneficiario non puo' mai superare, rispettivamente, quattro, quattro e
cinque giorni lavorativi successivi alla data del versamento. A
decorrere dal 1 aprile 2010, la data di disponibilita` economica non
puo' mai
superare i quattro giorni per tutti i titoli. E' nulla ogni pattuizione
contraria. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1,
del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.
2. Allo scopo di accelerare e rendere effettivi i benefici derivanti dal
divieto della commissione di massimo scoperto, all'articolo 2-bis,
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, articolo 1, convertito dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, alla fine del comma 1 e' aggiunto il
seguente periodo: «L'ammontare del corrispettivo onnicomprensivo di cui
al periodo precedente non puo' comunque superare lo 0,5 per cento,
per trimestre, dell'importo dell'affidamento, a pena di nullita' del
patto di remunerazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze
assicura, con propri provvedimenti, la vigilanza sull'osservanza delle
prescrizioni del presente articolo.».
3. Al comma 5-quater dell'articolo 2 del decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185, (( convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: ))
«Nel caso in cui la surrogazione del mutuo (( prevista dal citato
articolo 8 del decreto-legge n. 7 del 2007 )) non si perfezioni entro il
termine di trenta giorni dalla data della richiesta da parte della banca
cessionaria alla banca cedente dell'avvio delle procedure di
collaborazione interbancarie ai fini dell'operazione di surrogazione, la
banca cedente e' comunque tenuta a risarcire il cliente in misura
pari all'1% del valore del mutuo per ciascun mese o frazione di mese di
ritardo. Resta ferma la possibilita' per la banca cedente di
rivalersi sulla banca cessionaria nel caso il ritardo sia dovuto a cause
imputabili a quest'ultima.».
4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 del presente articolo entrano in
vigore a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto-legge.
(( 4-bis. Al fine di consentire la promozione, la prosecuzione e il
sostegno di programmi di microcredito e microfinanza finalizzati allo
sviluppo economico e sociale del Paese e di favorire la lotta alla
povera', nel quadro degli obiettivi della strategia e degli strumenti
anticrisi, in favore del Comitato nazionale italiano permanente per il
microcredito, di cui all'articolo 4-bis, comma 8, del decreto-legge 10
gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo
2006, n. 81, adecorrere dall'anno 2010 e' autorizzata la spesa annua
di 1,8 milioni di euro da destinare anche al funzionamento del Comitato
medesimo. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge
29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 120 del gia' citato decreto
legislativo n. 385 del 1993:
«Art. 120 (Decorrenza delle valute e modalita' di calcolo degli
interessi). - 1. Gli interessi sui versamenti presso una banca di
denaro, di
assegni circolari emessi dalla stessa banca e di assegni bancari tratti
sulla stessa succursale presso la quale viene effettuato il
versamento sono conteggiati con la valuta del giorno in cui e'
effettuato il versamento e sono dovuti fino a quello del prelevamento.».
- Si riporta il testo dell'art. 2-bis del gia' citato decreto-legge n.
185 del 2009, cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 2-bis (Ulteriori disposizioni concernenti contratti bancari). - 1.
Sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto la
commissione di massimo scoperto se il saldo del cliente risulti a debito
per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a
fronte di utilizzi in assenza di fido. Sono altresi' nulle le clausole,
comunque denominate, che prevedono una remunerazione accordata alla
banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare
di conto corrente indipendentemente dall'effettivo prelevamento
della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca
indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi
da parte del cliente, salvo che il corrispettivo per il servizio di
messa a disposizione delle somme sia predeterminato, unitamente al tasso
debitore per le somme effettivamente utilizzate, con patto scritto non
rinnovabile tacitamente, in misura onnicomprensiva e proporzionale
all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente, e sia
specificatamente evidenziato e rendicontato al cliente con cadenza
massima annuale con l'indicazione dell'effettivo utilizzo avvenuto nello
stesso periodo, fatta salva comunque la facolta' di recesso del
cliente in ogni momento. L'ammontare del corrispettivo omnicomprensivo
di cui al periodo precedente, ivi compreso quanto eventualmente
richiesto a titolo di corrispettivo per lo sconfinamento oltre
l'affidamento richiesto, non puo' comunque superare lo 0,5 per cento,
per
trimestre, dell'importo dell'affidamento, a pena di nullita' del patto
di remunerazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze assicura,
con propri provvedimenti, la vigilanza sull'osservanza delle
prescrizioni del presente articolo.
2. Gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle
clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore
della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei
fondi da parte del cliente, dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, sono comunque rilevanti ai fini
dell'applicazione dell'art. 1815 del codice civile, dell'art. 644 del
codice penale e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108.
Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia,
emana disposizioni transitorie in relazione all'applicazione dell'art. 2
della legge 7 marzo 1996, n. 108, per stabilire che il limite
previsto dal terzo comma dell'art. 644 del codice penale, oltre il quale
gli interessi sono usurari, resta regolato dalla disciplina vigente
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto fino a che la rilevazione del tasso effettivo globale medio
non verra' effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni.
3. I contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto sono adeguati alle disposizioni del
presente articolo entro centocinquanta giorni dalla medesima data. Tale
obbligo di adeguamento costituisce giustificato motivo agli effetti
dell'art. 118, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria
e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, e successive modificazioni.».
- Si riporta il testo del comma 5-quater dell'art. 2 del gia' citato
decreto-legge n. 185 del 2008, cosi' come modificato dalla presente
legge: «5-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2009, per l'inosservanza
delle disposizioni di cui all'art. 8 del decreto-legge 31 gennaio 2007,
n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40,
come modificato dal comma 450 dell'art. 2 della legge 24 dicembre
2007, n. 244, si applicano le sanzioni pecuniarie di cui all'art. 144,
comma 4, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Nel caso in cui
la surrogazione del mutuo prevista dal citato articolo 8 del
decreto-legge n. 7 del 2007 non si perfezioni entro il termine di trenta
giorni dalla data della richiesta da parte della banca cessionaria
alla banca cedente dell'avvio delle procedure di collaborazione
interbancarie ai fini dell'operazione di surrogazione, la banca cedente
e'
comunque tenuta a risarcire il cliente in misura pari all'1% del valore
del mutuo per ciascun mese o frazione di mese di ritardo. Resta ferma
la possibilita' per la banca cedente di rivalersi sulla banca
cessionaria nel caso il ritardo sia dovuto a cause imputabili a
quest'ultima.».
- Si riporta il testo del comma 8 dell'art. 4-bis del decreto-legge 10
gennaio 2006, n. 2 (Interventi urgenti per i settori
dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonche' in materia di
fiscalita' d'impresa), convertito, con modificazioni, dalla legge 11
marzo 2006, n. 81:
«8. In conformita' a quanto previsto dall'Assemblea generale delle
Nazioni Unite nelle risoluzioni 531197 e 581221, per consentire lo
sviluppo del programma di microfinanza, al fine di incentivare la
costituzione di microimprese, anche nel settore agricolo, il Comitato
nazionale italiano per il 2005 - anno internazionale del Microcredito e'
trasformato nel Comitato nazionale italiano permanente per il
Microcredito, senza oneri aggiuntivi per l'erario. I componenti del
Comitato, gia' costituito presso il Ministero degli affari esteri,
durano
in carica quattro anni e possono essere rinnovati una sola volta.».
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 10 del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e di
finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307:
«5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza
pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della
pressione fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze e' istituito un apposito “Fondo per interventi
strutturali di politica economica”, alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per l'anno
2005, derivanti dal comma 1.».
Art. 3.
Riduzione del costo dell'energia per imprese e famiglie
1. Al fine di promuovere l'efficienza e la concorrenza nei mercati
dell'energia, nella prospettiva dell'eventuale revisione della normativa
in materia, entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, su proposta
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, adotta con decreto, in
conformita' al comma 10-ter dell'articolo 3 della decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, misure che vincolano, per l'anno termico 2009-2010,
ciascun soggetto che nell'anno termico 2007-2008 ha immesso nella rete
nazionale di trasporto, direttamente o tramite societa' controllate,
controllanti o controllate da una medesima controllante, una quota
superiore al 40% del gas naturale complessivamente destinato al mercato
nazionale ad offrire in vendita al punto di scambio virtuale un volume
di gas pari a 5 miliardi di standard metri cubi, modulabile su base
mensile tenuto conto dei limiti di flessibilita' contrattuale, mediante
procedure concorrenziali non discriminatorie alle condizioni e
modalita' determinate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
nel rispetto degli indirizzi definiti nel medesimo decreto del Ministro
dello sviluppo economico.
2. Il prezzo da riconoscere a ciascun soggetto cedente il gas naturale
nelle procedure di cui al comma 1 e' fissato, con proprio decreto,
dal Ministro dello sviluppo economico su proposta dell'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas, formulata con riferimento ai prezzi medi
dei mercati europei rilevanti e prevedendo anche un riscontro di
congruenza tra il prezzo da riconoscere e la struttura dei costi di
approvvigionamento sostenuti dal cedente (( verificati dalla citata Autorita' sulla base degli elementi previsti nei contratti di
approvvigionamento rilevanti ai fini della determinazione dei predetti
costi per i corrispondenti periodi di competenza. )) L'eventuale
differenza positiva tra il prezzo di vendita corrisposto dagli
acquirenti e quello da riconoscere al soggetto cedente e' destinata a
vantaggio dei clienti finali industriali che, sulla base del profilo
medio di consumo degli ultimi tre anni, evidenzino un elevato
coefficiente di utilizzo dei prelievi del gas secondo criteri definiti
dal Ministro dello sviluppo economico su proposta della medesima
Autorita', tenendo conto dei mandati dei clienti.
3. Al fine di consentire un'efficiente gestione dei volumi di gas ceduto
attraverso le procedure concorrenziali di cui al comma 1,l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto:
a) introduce nelle tariffe di trasporto del gas naturale misure di
degressivita' che tengano conto della struttura costi del servizio in
ragione del coefficiente di utilizzo a valere dall'inizio del (( primo
periodo di regolazione tariffaria del trasporto del gas successivo
alla data di entrata in vigore del presente decreto; ))
b) adegua la disciplina del bilanciamento del gas naturale, adottando
gli opportuni meccanismi di flessibilita' a vantaggio dei clienti
finali, anche industriali;
c) promuove, sentito il Ministero dello sviluppo economico, l'offerta
dei servizi di punta per il sistema del gas naturale e la fruizione
dei servizi di stoccaggio ai clienti finali industriali e
termoelettrici, nel rispetto dei vigenti livelli di sicurezza degli
approvvigionamenti e delle forniture.
4. In caso di mancato rispetto dei termini per gli adempimenti di cui al
presente articolo, i relativi provvedimenti sono adottati, in via
transitoria e sino all'adozione dei (( medesimi provvedimenti da parte
dei soggetti competenti ai sensi dei commi da 1 a 3, )) con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri.
(( 4-bis. L'energia elettrica prodotta dagli impianti di cui
all'articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto del Ministro delle
attivita'
produttive 24 ottobre 2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2005, connessi ad ambienti
agricoli, da' diritto all'emissione dei certificati previsti ai sensi
dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e
successive modificazioni, limitatamente alla quota di energia termica
effettivamente utilizzata. Agli impianti di cui al periodo precedente
non si applica quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 14 del decreto
legislativo 8 febbraio 2007, n. 20.
4-ter. Al fine di non gravare sugli oneri generali del settore
elettrico, la quota d'obbligo di cui all'articolo 11, comma 1, del
decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, deve tenere conto, se necessario,
dell'emissione dei certificati di cui al comma 4-bis del presente
articolo.
4-quater. Al fine di garantire agli utenti finali l'offerta di un
servizio elettrico di elevata qualita' ed efficienza, alle aziende
elettriche distributrici con meno di 5.000 punti di prelievo si applica
il regime di riconoscimento dei costi e delle integrazioni tariffarie
di cui al comma 3 dell'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10.
Atal fine l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas stabilisce
criteri semplificati per la determinazione dei costi sostenuti da
adottare nei confronti dei servizi di distribuzione gestiti dagli enti
locali, con particolare valorizzazione dei costi per investimenti e
finalizzati alla qualita' del servizio. I costi sostenuti per la
copertura dell'onere sono posti a carico delle componenti perequative
della tariffa elettrica gestite dalla Cassa conguaglio per il settore
elettrico. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 10-ter dell'art. 3 del gia' citato
decreto-legge n. 185 del 2008:
«10-ter. A decorrere dall'anno 2009, l'Autorita' per l'energia elettrica
e il gas invia al Ministro dello sviluppo economico, entro il 30
settembre di ogni anno, una segnalazione sul funzionamento dei mercati
dell'energia, che e' resa pubblica. La segnalazione puo' contenere,
altresi', proposte finalizzate all'adozione di misure per migliorare
l'organizzazione dei mercati, attraverso interventi sui meccanismi di
formazione del prezzo, per promuovere la concorrenza e rimuovere
eventuali anomalie del mercato. Il Ministro dello sviluppo economico,
entro
il mese di gennaio dell'anno successivo, puo' adottare uno o piu'
decreti sulla base delle predette proposte dell'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas. A tale riguardo, potranno essere in particolare
adottate misure con riferimento ai seguenti aspetti:
a) promozione dell'integrazione dei mercati regionali europei
dell'energia elettrica, anche attraverso l'implementazione di
piattaforme
comuni per la negoziazione dell'energia elettrica e l'allocazione della
capacita' di trasporto transfrontaliera con i Paesi limitrofi;
b) sviluppo dei mercati a termine fisici e finanziari dell'energia con
lo sviluppo di nuovi prodotti, anche di lungo termine, al fine di
garantire un'ampia partecipazione degli operatori, un'adeguata
liquidita' e un corretto grado di integrazione con i mercati
sottostanti.».
- Si riporta il testo della lettera a) del comma 3 dell'art. 2 del
decreto del Ministro delle attivita' produttive 24 ottobre 2005
(Direttive per la regolamentazione dell'emissione dei certificati verdi
alle produzioni di energia di cui all'art. 1, comma 71, della legge
23 agosto 2004, n. 239):
«3. Per i soli impianti di cui all'art. 1, comma 2, lettera c), valgono,
in aggiunta alle definizioni di cui al comma 1, le seguenti
definizioni:
a) impianto di cogenerazione abbinato al teleriscaldamento e' un sistema
integrato, costituito dalle sezioni di un impianto di produzione
combinata di energia elettrica e calore che rispettano i criteri
definiti dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ai sensi
dell'art.
2, comma 8, del decreto legislativo n. 79/1999, e da una rete di
teleriscaldamento per la distribuzione del calore, cogenerato
dall'impianto
di cogenerazione medesimo, a una pluralita' di edifici o ambienti per
impieghi connessi prevalentemente con gli usi igienico-sanitari e la
climatizzazione, il riscaldamento, il raffrescamento, il condizionamento
di ambienti a destinazione residenziale, commerciale, industriale e
agricola, ad esclusione, nel caso di ambienti a destinazione
industriale, degli impieghi in apparecchiature e macchine a servizio di
processi
industriali.».
- Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79, e successive modificazioni (Attuazione della direttiva n.
96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia
elettrica):
«Art. 11 (Energia elettrica da fonti rinnovabili). - 1. Al fine di
incentivare l'uso delle energie rinnovabili, il risparmio energetico, la
riduzione delle emissioni di anidride carbonica e l'utilizzo delle
risorse energetiche nazionali, a decorrere dall'anno 2001 gli
importatori
e i soggetti responsabili degli impianti che, in ciascun anno, importano
o producono energia elettrica da fonti non rinnovabili hanno
l'obbligo di immettere nel sistema elettrico nazionale, nell'anno
successivo, una quota prodotta da impianti da fonti rinnovabili entrati
in
esercizio o ripotenziati, limitatamente alla producibilita' aggiuntiva,
in data successiva a quella di entrata in vigore del presente
decreto.
2. L'obbligo di cui al comma 1 si applica alle importazioni e alle
produzioni di energia elettrica, al netto della cogenerazione, degli
autoconsumi di centrale e delle esportazioni, eccedenti i 100 GWh,
nonche' al netto dell'energia elettrica prodotta da impianti di
gassificazione che utilizzino anche carbone di origine nazionale, l'uso
della quale fonte e' altresi' esentato dall'imposta di consumo e
dall'accisa di cui all'art. 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 488; la
quota di cui al comma 1 e' inizialmente stabilita nel due per cento
della suddetta energia eccedente i 100 GWh.
3. Gli stessi soggetti possono adempiere al suddetto obbligo anche
acquistando, in tutto o in parte, l'equivalente quota o i relativi
diritti da altri produttori, purche' immettano l'energia da fonti
rinnovabili nel sistema elettrico nazionale, o dal gestore della rete di
trasmissione nazionale. I diritti relativi agli impianti di cui all'art.
3, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481, sono attribuiti al
gestore della rete di trasmissione nazionale. Il gestore della rete di
trasmissione nazionale, al fine di compensare le fluttuazioni
produttive annuali o l'offerta insufficiente, puo' acquistare e vendere
diritti di produzione da fonti rinnovabili, prescindendo dalla
effettiva disponibilita', con l'obbligo di compensare su base triennale
le eventuali emissioni di diritti in assenza di disponibilita'.
4. Il gestore della rete di trasmissione nazionale assicura la
precedenza all'energia elettrica prodotta da impianti che utilizzano,
nell'ordine, fonti energetiche rinnovabili, sistemi di cogenerazione,
sulla base di specifici criteri definiti dall'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas, e fonti nazionali di energia combustibile primaria,
queste ultime per una quota massima annuale non superiore al quindici
per cento di tutta l'energia primaria necessaria per generare l'energia
elettrica consumata.
5. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, sono
adottate le
direttive per l'attuazione di quanto disposto dai commi 1, 2 e 3,
nonche' gli incrementi della percentuale di cui al comma 2 per gli anni
successivi al 2002, tenendo conto delle variazioni connesse al rispetto
delle norme volte al contenimento delle emissioni di gas inquinanti,
con particolare riferimento agli impegni internazionali previsti dal
protocollo di Kyoto.
6. Al fine di promuovere l'uso delle diverse tipologie di fonti
rinnovabili, con deliberazione del CIPE, adottata su proposta del
Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza
unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, sono determinati per ciascuna fonte gli obiettivi pluriennali ed
e' effettuata la ripartizione tra le regioni e le province autonome
delle risorse da destinare all'incentivazione. Le regioni e le province
autonome, anche con proprie risorse, favoriscono il coinvolgimento
delle comunita' locali nelle iniziative e provvedono, attraverso
procedure di gara, all'incentivazione delle fonti rinnovabili.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 14 del decreto legislativo 8
febbraio 2007, n. 20 (Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla
promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel
mercato interno dell'energia, nonche' modifica alla direttiva n.
92/42/CEE):
«Art. 14 (Disposizioni transitorie). - 1. I diritti acquisiti da
soggetti titolari di impianti realizzati o in fase di realizzazione in
attuazione dell'art. 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239,
come vigente al 31 dicembre 2006, rimangono validi purche' i medesimi
impianti posseggano almeno uno dei seguenti requisiti:
a) siano gia' entrati in esercizio nel periodo intercorrente tra la data
di entrata in vigore della legge 23 agosto 2004, n. 239, e la data
del 31 dicembre 2006;
b) siano stati autorizzati dopo la data di entrata in vigore della legge
23 agosto 2004, n. 239, e prima della data del 31 dicembre 2006 ed
entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2008;
c) entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2008, purche' i lavori di
realizzazione siano stati effettivamente iniziati prima della data
del 31 dicembre 2006.».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 7 della legge 9 gennaio
1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in
materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di
sviluppo delle fonti rinnovabili di energia):
«3. Il Comitato interministeriale dei prezzi (CIP), su proposta della
Cassa conguaglio per il settore elettrico, stabilisce entro ogni anno,
sulla base del bilancio dell'anno precedente delle imprese produttrici e
distributrici di cui al comma 1, l'acconto per l'anno in corso ed il
conguaglio per l'anno precedente da corrispondere a titolo di
integrazione tariffaria alle medesime imprese produttrici e
distributrici.».
Art. 4.
Interventi urgenti per le reti dell'energia
1. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo
economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sentito il Ministro per la semplificazione normativa,
individua gli interventi relativi (( alla trasmissione e alla
distribuzione
dell'energia, nonche', d'intesa con le regioni e le province autonome
interessate, gli interventi relativi alla produzione dell'energia, ))
da realizzare con capitale prevalentemente o interamente privato, per i
quali ricorrono particolari ragioni di urgenza in riferimento allo
sviluppo socio-economico e che devono essere effettuati con mezzi e
poteri straordinari.
2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 sono nominati
uno o piu' Commissari (( straordinari del Governo, )) ai sensi
dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400; la relativa
deliberazione del Consiglio dei Ministri e' adottata con le stesse
modalita'
di cui al comma 1 (( del presente articolo. ))
3. Ciascun Commissario, (( sentiti gli enti locali interessati, )) emana
gli atti e i provvedimenti, nonche' cura tutte le attivita', di
competenza delle amministrazioni pubbliche, occorrenti
all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi, nel
rispetto delle
disposizioni comunitarie, avvalendosi ove necessario dei poteri di
sostituzione e di deroga di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto-
legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2.
4. Con i provvedimenti di cui al comma 1 sono altresi' individuati le
strutture di cui si avvale il Commissario straordinario, senza che
cio' comporti (( nuovi o maggiori oneri )) a carico del bilancio dello
Stato, nonche' i poteri di controllo e di vigilanza del Ministro per
la semplificazione normativa e degli altri Ministri competenti.
(( 4-bis. All'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, e successive modificazioni, al comma 1, dopo le parole: «
nonche' dell'amministrazione della giustizia » sono inserite le
seguenti: « e dell'amministrazione finanziaria relativamente alla
gestione del sistema informativo della fiscalita'».
4-ter. Fermi restando gli effetti della revoca da parte del giudice
dell'esecuzione della confisca dei terreni abusivamente lottizzati e
delle opere abusivamente costruite ai sensi dell'articolo 44, comma 2,
del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, ai fini della restituzione all'avente diritto e
della liquidazione delle somme reciprocamente dovute in conseguenza
della decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo che abbia
accertato il contrasto della misura della confisca con la Convenzioneper
la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali,
firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto
1955, n. 848, e dei relativi Protocolli addizionali, la stima degli
immobili avviene comunque in base alla destinazione urbanistica attuale
e senza tenere conto del valore delle opere abusivamente costruite.
Ove sugli immobili confiscati siano stati realizzati interventi di
riparazione straordinaria, miglioramenti o addizioni, se ne tiene conto
al
valore in essere all'atto della restituzione all'avente diritto. Ai
medesimi fini si tiene conto delle spese compiute per la demolizione
delle opere abusivamente realizzate e per il ripristino dello stato dei
luoghi.
4-quater. A valere sulle risorse del Fondo istituito ai sensi
dell'articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 novembre
2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,
e' assegnato alla societa' Stretto di Messina Spa un contributo in
conto impianti di 1.300 milioni di euro. Il CIPE determina, con proprie
deliberazioni, le quote annuali del contributo, compatibilmente con i
vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni gia' disposte.
L'amministratore delegato della societa' Stretto di Messina Spa in
carica
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto e' nominato commissario straordinario delegato ai sensi
dell'articolo 20 del citato decreto-legge n. 185 del 2008, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, e successive
modificazioni, per rimuovere gli ostacoli frapposti al riavvio delle
attivita', anche mediante l'adeguamento dei contratti stipulati con il
contraente generale e con la societa' affidataria dei servizi di
controllo e verifica della progettazione definitiva, esecutiva e della
realizzazione dell'opera, e la conseguente approvazione delle eventuali
modifiche del piano economico-finanziario.
4-quinquies. Il mandato del commissario straordinario ha una durata di
sessanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto. Alla scadenza del mandato, il
commissario straordinario riferisce al CIPE e al Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti sull'attivita' svolta e trasmette i
relativi atti alla struttura tecnica di missione di cui all'articolo
163,
comma 3, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modificazioni. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri):
«Art. 11 (Commissari straordinari del Governo). - 1. Al fine di
realizzare specifici obiettivi determinati in relazione a programmi o
indirizzi deliberati dal Parlamento o dal Consiglio dei ministri o per
particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo tra
amministrazioni statali, puo' procedersi alla nomina di commissari
straordinari del Governo, ferme restando le attribuzioni dei Ministeri,
fissate per legge.
2. La nomina e' disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri. Con il medesimo decreto sono
determinati i compiti del commissario e le dotazioni di mezzi e di
personale. L'incarico e' conferito per il tempo indicato nel decreto di
nomina, salvo proroga o revoca. Del conferimento dell'incarico e'
data immediata comunicazione al Parlamento e notizia nella Gazzetta
Ufficiale.
3. Sull'attivita' del commissario straordinario riferisce al Parlamento
il Presidente del Consiglio dei ministri o un ministro da lui
delegato.».
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 20 del gia' citato
decreto-legge n. 185 del 2008:
«4. Per l'espletamento dei compiti stabiliti al comma 3, il commissario
ha, sin dal momento della nomina, con riferimento ad ogni fase
dell'investimento e ad ogni atto necessario per la sua esecuzione, i
poteri, anche sostitutivi, degli organi ordinari o straordinari. Il
commissario provvede in deroga ad ogni disposizione vigente e nel
rispetto comunque della normativa comunitaria sull'affidamento di
contratti
relativi a lavori, servizi e forniture, nonche' dei principi generali
dell'ordinamento giuridico, e fermo restando il rispetto di quanto
disposto dall'art. 8, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; i
decreti di cui al comma 1 del presente articolo contengono l'indicazione
delle principali norme cui si intende derogare.».
- Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e
successive modificazioni, cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 17 (Contratti segretati o che esigono particolari misure di
sicurezza). - 1. Le opere, i servizi e le forniture destinati ad
attivita'
della Banca d'Italia, delle forze armate o dei corpi di polizia per la
difesa della Nazione o per i compiti di istituto nonche'
dell'amministrazione della giustizia e dell'amministrazione finanziaria
relativamente alla gestione del sistema informativo della fiscalita'
o ad attivita' degli enti aggiudicatori di cui alla parte III, nei casi
in cui sono richieste misure speciali di sicurezza o di segretezza in
conformita' a disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
vigenti o quando lo esiga la protezione degli interessi essenziali
della sicurezza dello Stato, possono essere eseguiti in deroga alle
disposizioni relative alla pubblicita' delle procedure di affidamento
dei
contratti pubblici, nel rispetto delle previsioni del presente articolo.
2. Le amministrazioni e gli enti usuari dichiarano con provvedimento
motivato, le opere, servizi e forniture da considerarsi “segreti” ai
sensi del regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161 e della legge 24 ottobre
1977, n. 801 o di altre norme vigenti, oppure «eseguibili con
speciali misure di sicurezza».
3. I contratti sono eseguiti da operatori economici in possesso, oltre
che dei requisiti previsti dal presente codice, dell'abilitazione di
sicurezza.
4. L'affidamento dei contratti dichiarati segreti o eseguibili con
speciali misure di sicurezza avviene previo esperimento di gara
informale
a cui sono invitati almeno cinque operatori economici, se sussistono in
tale numero soggetti qualificati in relazione all'oggetto del
contratto e sempre che la negoziazione con piu' di un operatore
economico sia compatibile con le esigenze di segretezza.
5. L'operatore economico invitato puo' richiedere di essere autorizzato
a presentare offerta quale mandatario di un raggruppamento
temporaneo, del quale deve indicare i componenti. La stazione appaltante
o l'ente aggiudicatore entro i successivi dieci giorni e' tenuto a
pronunziarsi sull'istanza; la mancata risposta nel termine equivale a
diniego di autorizzazione.
6. Gli incaricati della progettazione, della direzione dell'esecuzione e
del collaudo, qualora esterni all'amministrazione, devono essere in
possesso dell'abilitazione di sicurezza.
7. I contratti di cui al presente articolo posti in essere da
amministrazioni statali sono sottoposti esclusivamente al controllo
successivo
della Corte dei conti, la quale si pronuncia altresi' sulla regolarita',
sulla correttezza e sull'efficacia della gestione. Dell'attivita' di
cui al presente comma e' dato conto entro il 30 giugno di ciascun anno
in una relazione al Parlamento.
8. (Abrogato).».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 44 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A):
«2. La sentenza definitiva del giudice penale che accerta che vi e'
stata lottizzazione abusiva, dispone la confisca dei terreni,
abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite. Per
effetto della confisca i terreni sono acquisiti di diritto e
gratuitamente
al patrimonio del comune nel cui territorio e' avvenuta la
lottizzazione. La sentenza definitiva e' titolo per la immediata
trascrizione nei
registri immobiliari.».
- La legge 4 agosto 1955, n. 848 recante «Ratifica ed esecuzione della
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
liberta' fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo
addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo
1952» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 settembre 1955, n. 221.
- Per il riferimento al comma 1 dell'art. 18 del decreto-legge 29
novembre 208, n. 185, si vedano le note all'art. 1.
- Si riporta il testo dell'art. 20 del gia' citato decreto-legge n. 185
del 2008:
«Art. 20 (Norme straordinarie per la velocizzazione delle procedure
esecutive di progetti facenti parte del quadro strategico nazionale e
simmetrica modifica del relativo regime di contenzioso amministrativo).
- 1. In considerazione delle particolari ragioni di urgenza connesse
con la contingente situazione economico-finanziaria del Paese ed al fine
di sostenere e assistere la spesa per investimenti, compresi quelli
necessari per la messa in sicurezza delle scuole, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
competente
per materia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono individuati gli investimenti pubblici di competenza statale, ivi
inclusi quelli di pubblica utilita', con particolare riferimento agli
interventi programmati nell'ambito del Quadro Strategico Nazionale
programmazione nazionale, ritenuti prioritari per lo sviluppo economico
del territorio nonche' per le implicazioni occupazionali ed i
connessi riflessi sociali, nel rispetto degli impegni assunti a livello
internazionale. Il decreto di cui al presente comma e' emanato di
concerto anche con il Ministro dello sviluppo economico quando riguardi
interventi programmati nei settori dell'energia e delle
telecomunicazioni. Per quanto riguarda gli interventi di competenza
regionale si provvede con decreto del Presidente della Giunta Regionale
ovvero dei Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano.
2. I decreti di cui al precedente comma 1 individuano i tempi di tutte
le fasi di realizzazione dell'investimento e il quadro finanziario
dello stesso. Sul rispetto dei suddetti tempi vigilano commissari
straordinari delegati, nominati con i medesimi provvedimenti.
3. Il commissario nominato ai sensi del comma 2 monitora l'adozione
degli atti e dei provvedimenti necessari per l'esecuzione
dell'investimento; vigila sull'espletamento delle procedure realizzative
e su quelle autorizzative, sulla stipula dei contratti e sulla cura
delle attivita' occorrenti al finanziamento, utilizzando le risorse
disponibili assegnate a tale fine. Esercita ogni potere di impulso,
attraverso il piu' ampio coinvolgimento degli enti e dei soggetti
coinvolti, per assicurare il coordinamento degli stessi ed il rispetto
dei
tempi. Puo' chiedere agli enti coinvolti ogni documento utile per
l'esercizio dei propri compiti. Quando non sia rispettato o non sia
possibile rispettare i tempi stabiliti dal cronoprogramma, il
commissario comunica senza indugio le circostanze del ritardo al
Ministro
competente, ovvero al Presidente della Giunta regionale o ai Presidenti
delle province autonome di Trento e di Bolzano. Qualora sopravvengano
circostanze che impediscano la realizzazione totale o parziale
dell'investimento, il commissario straordinario delegato propone al
Ministro
competente ovvero al Presidente della Giunta regionale o ai Presidenti
delle province autonome di Trento e di Bolzano la revoca
dell'assegnazione delle risorse.
4. Per l'espletamento dei compiti stabiliti al comma 3, il commissario
ha, sin dal momento della nomina, con riferimento ad ogni fase
dell'investimento e ad ogni atto necessario per la sua esecuzione, i
poteri, anche sostitutivi, degli organi ordinari o straordinari. Il
commissario provvede in deroga ad ogni disposizione vigente e nel
rispetto comunque della normativa comunitaria sull'affidamento di
contratti
relativi a lavori, servizi e forniture, nonche' dei principi generali
dell'ordinamento giuridico, e fermo restando il rispetto di quanto
disposto dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133; i decreti di cui al comma 1 del presente articolo contengono
l'indicazione delle principali norme cui si intende derogare.
5. Il commissario, se alle dipendenze di un'amministrazione pubblica
statale, dalla data della nomina e per tutto il periodo di svolgimento
dell'incarico, e' collocato fuori ruolo ai sensi della normativa
vigente, fermo restando quanto previsto dal comma 9 del presente
articolo
per quanto concerne la spesa relativa. Al rientro dal fuori ruolo, al
dipendente di cui al primo periodo viene attribuito uno dei posti
disponibili. In mancanza di disponibilita' di posti, il dipendente viene
temporaneamente collocato in posizione soprannumeraria, da
riassorbire, comunque, al verificarsi delle cessazioni, e i relativi
oneri sono compensati mediante contestuale indisponibilita' di un numero
di posti dirigenziali equivalenti dal punto di vista finanziario, idonei
ad assicurare il rispetto del limite di spesa sostenuto per tali
finalita' a legislazione vigente. Per lo svolgimento dei compiti di cui
al presente articolo, il commissario puo' avvalersi degli uffici
delle amministrazioni interessate e del soggetto competente in via
ordinaria per la realizzazione dell'intervento.
6. In ogni caso, i provvedimenti e le ordinanze emesse dal commissario
non possono comportare oneri privi di copertura finanziaria in
violazione dell'art. 81 della Costituzione e determinare effetti
peggiorativi sui saldi di finanza pubblica, in contrasto con gli
obiettivi
correlati con il patto di stabilita' con l'Unione europea.
7. Il Presidente del Consiglio dei Ministri delega il coordinamento e la
vigilanza sui commissari al Ministro competente per materia che
esplica le attivita' delegate avvalendosi delle strutture ministeriali
vigenti, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato. Per gli interventi di competenza regionale il Presidente della
Giunta Regionale individua la competente struttura regionale. Le
strutture di cui al presente comma segnalano alla Corte dei Conti ogni
ritardo riscontrato nella realizzazione dell'investimento, ai fini
dell'eventuale esercizio dell'azione di responsabilita' di cui all'art.
1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
8. I provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo sono
comunicati agli interessati a mezzo fax o posta elettronica
all'indirizzo da
essi indicato. L'accesso agli atti del procedimento e' consentito entro
dieci giorni dall'invio della comunicazione del provvedimento. Il
termine per la notificazione del ricorso al competente Tribunale
amministrativo regionale avverso i provvedimenti emanati ai sensi del
presente articolo e' di trenta giorni dalla comunicazione o
dall'avvenuta conoscenza, comunque acquisita. Il ricorso principale va
depositato
presso il Tar entro cinque giorni dalla scadenza del termine di
notificazione del ricorso; in luogo della prova della notifica puo'
essere
depositata attestazione dell'ufficiale giudiziario che il ricorso e'
stato consegnato per le notifiche; la prova delle eseguite notifiche va
depositata entro cinque giorni da quando e' disponibile. Le altre parti
si costituiscono entro dieci giorni dalla notificazione del ricorso
principale e entro lo stesso termine possono proporre ricorso
incidentale; il ricorso incidentale va depositato con le modalita' e
termini
previsti per il ricorso principale. I motivi aggiunti possono essere
proposti entro dieci giorni dall'accesso agli atti e vanno notificati e
depositati con le modalita' previste per il ricorso principale. Il
processo viene definito ad una udienza da fissarsi entro 15 giorni dalla
scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal
ricorrente; il dispositivo della sentenza e' pubblicato in udienza; la
sentenza e' redatta in forma semplificata, con i criteri di cui all'art.
26, quarto comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034. Le misure
cautelari e l'annullamento dei provvedimenti impugnati non possono
comportare, in alcun caso, la sospensione o la caducazione degli effetti
del contratto gia' stipulato, e, in caso di annullamento degli atti
della procedura, il giudice puo' esclusivamente disporre il risarcimento
degli eventuali danni, ove comprovati, solo per equivalente. Il
risarcimento per equivalente del danno comprovato non puo' comunque
eccedere
la misura del decimo dell'importo delle opere che sarebbero state
eseguite se il ricorrente fosse risultato aggiudicatario, in base
all'offerta economica presentata in gara. Se la parte soccombente ha
agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave si applicano
le disposizioni di cui all'art. 96 del codice di procedura civile. Per
quanto non espressamente disposto dal presente articolo, si applica
l'art. 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e l'art. 246 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.
Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
8-bis. Per la stipulazione dei contratti ai sensi del presente articolo
non si applica il termine di trenta giorni previsto dall'art. 11,
comma 10, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
9. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro competente per materia in relazione alla tipologia degli
interventi, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono stabiliti i criteri per la corresponsione dei compensi spettanti
ai commissari straordinari delegati di cui al comma 2. Alla
corrispondente spesa si fara' fronte nell'ambito delle risorse assegnate
per la
realizzazione dell'intervento. Con esclusione dei casi di cui al comma
3, quarto e quinto periodo, il compenso non e' erogato qualora non
siano rispettati i termini per l'esecuzione dell'intervento. Per gli
interventi di competenza regionale si provvede con decreti del
Presidente della Giunta Regionale.
10. Per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti
produttivi strategici e di interesse nazionale si applica quanto
specificamente previsto dalla Parte II, Titolo III, Capo IV, del codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui
al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Nella progettazione
esecutiva relativa ai progetti definitivi di infrastrutture e
insediamenti
produttivi strategici di preminente interesse nazionale, di cui alla
Parte II, Titolo III, Capo IV, del citato codice di cui al decreto
legislativo n. 163 del 2006, approvati prima della data di entrata in
vigore del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004, n.
142, si applicano i limiti acustici previsti nell'allegato 1 annesso al
medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 142 del 2004; non
si applica l'art. 11, comma 2, del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 142 del 2004.
10-bis. Il comma 4 dell'art. 3 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, e' sostituito dal
seguente: «4. L'approvazione dei progetti, nei casi in cui la decisione
sia adottata dalla conferenza di servizi, sostituisce ad ogni effetto
gli atti di intesa, i pareri, le concessioni, anche edilizie, le
autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta, previsti da leggi statali
e
regionali. Se una o piu' amministrazioni hanno espresso il proprio
dissenso nell'ambito della conferenza di servizi, l'amministrazione
statale procedente, d'intesa con la regione interessata, valutate le
specifiche risultanze della conferenza di servizi e tenuto conto delle
posizioni prevalenti espresse in detta sede, assume comunque la
determinazione di conclusione del procedimento di localizzazione
dell'opera.
Nel caso in cui la determinazione di conclusione del procedimento di
localizzazione dell'opera non si realizzi a causa del dissenso espresso
da un'amministrazione dello Stato preposta alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla
tutela
della salute e della pubblica incolumita' ovvero dalla regione
interessata, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 81, quarto
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616».
10-ter. Al fine della sollecita progettazione e realizzazione delle
infrastrutture e degli insediamenti produttivi di cui al comma 10 del
presente articolo, per l'attivita' della struttura tecnica di missione
prevista dall'art. 163, comma 3, lettera a), del citato codice di cui
al decreto legislativo n. 163 del 2006, e' autorizzata l'ulteriore spesa
di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010. Al
relativo onere, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2009 e
2010, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 145, comma 40, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.
10-quater. Al fine di accedere al finanziamento delle opere di cui al
presente comma da parte della Banca europea per gli investimenti
(BEI), il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti predispone
forme appropriate di collaborazione con la BEI stessa. L'area di
collaborazione con la BEI riguarda prioritariamente gli interventi
relativi alle opere infrastrutturali identificate nel primo programma
delle infrastrutture strategiche, approvato dal Comitato
interministeriale per la programmazione economica con delibera n. 121
del 21
dicembre 2001, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 68 del 21 marzo 2002, e finanziato dalla legge 21 dicembre
2001, n. 443, ovvero identificate nella direttiva 2004/54/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa ai
requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale
transeuropea (TEN), e nella Parte II, Titolo III, Capo IV, del citato
codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, nel rispetto dei
requisiti e delle specifiche necessari per l'ammissibilita' al
finanziamento da parte della BEI e del principio di sussidiarieta' al
quale questa e' tenuta statutariamente ad attenersi.
10-quinquies. Ai fini di cui al comma 10-quater, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti comunica ogni anno alla BEI una lista di
progetti, tra quelli individuati dal Documento di programmazione
economico-finanziaria ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 21
dicembre
2001, n. 443, e successive modificazioni, suscettibili di poter
beneficiare di un finanziamento da parte della BEI stessa.
10-quinquies.1. I soggetti beneficiari di contributi pubblici
pluriennali, fermo restando quanto previsto dall'art. 4, commi 177 e
177-bis,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni,
possono richiedere il finanziamento da parte della Banca europea per gli
investimenti secondo le forme documentali e contrattuali che la Banca
stessa utilizza per le operazioni di finanziamento di scopo.
10-sexies. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 185, comma 1, dopo la lettera c), e' aggiunta la seguente:
«c-bis) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale
escavato nel corso dell'attivita' di costruzione, ove sia certo che
il materiale sara' utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale
nello stesso sito in cui e' stato scavato»;
b) all'art. 186, comma 1, sono premesse le seguenti parole: «Fatto salvo
quanto previsto dall'art. 185,».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 163 del gia' citato decreto
legislativo n. 163 del 2006: «3. Per le attivita' di cui al presente
capo il Ministero puo':
a) avvalersi di una struttura tecnica di missione composta da dipendenti
nei limiti dell'organico approvato e dirigenti delle pubbliche
amministrazioni, da tecnici individuati dalle regioni o province
autonome territorialmente coinvolte, nonche', sulla base di specifici
incarichi professionali o rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa, da progettisti ed esperti nella gestione di lavori
pubblici e
privati e di procedure amministrative. La struttura tecnica di missione
e' istituita con decreto del Ministro delle infrastrutture; i costi
della struttura tecnica di missione e degli advisor di cui alla lettera
c) sono posti a carico dei fondi con le modalita' stabilite con il
decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, di cui al comma 6;
b) assumere, per esigenze della struttura medesima, personale di alta
specializzazione e professionalita', previa selezione, con contratti a
tempo determinato di durata non superiore al quinquennio rinnovabile per
una sola volta;
c) avvalersi, quali advisor, di societa' specializzate nella
progettazione e gestione di lavori pubblici e privati.».
(( Art. 4-bis
Disposizioni in materia di trasporto pubblico
1. Al fine di promuovere l'efficienza e la concorrenza nei singoli
settori del trasporto pubblico, le autorita' competenti, qualora si
avvalgano delle previsioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del
regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del
23 ottobre 2007, devono aggiudicare tramite contestuale procedura ad
evidenza pubblica almeno il 10 per cento dei servizi oggetto
dell'affidamento a soggetti diversi da quelli sui quali esercitano il
controllo analogo. Alle societa' che, ai sensi delle previsioni di cui
all'articolo 5, paragrafi 2, 4, 5 e 6, e all'articolo 8, paragrafo 2,
del medesimo regolamento (CE) n. 1370/2007, risultano aggiudicatarie di
contratti di servizio al di fuori di procedure ad evidenza pubblica e'
fatto divieto di partecipare a procedure di gara per la fornitura di
servizi di trasporto pubblico locale organizzate in ambiti territoriali
diversi da quelli in cui esse operano. ))
Riferimenti normativi:
- Il regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di
trasporto di
passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del
Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 e' pubblicato nella
Gazzetta
Ufficiale n. 315 del 3 dicembre 2007.
(( Art. 4-ter
Sicurezza degli impianti e sicurezza operativa dell'ENAV
1. Per le finalita' di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, come da ultimo modificato dall'articolo 11-
septiesdel decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e' autorizzata la
spesa di 9,6 milioni di euro per l'anno 2009.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 9,6 milioni
di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 25
luglio 1997, n. 250, recante istituzione dell'Ente nazionale per
l'aviazione civile (ENAC), come rideterminata dalla tabella C allegata
alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.
3. Al fine di assicurare la piena funzionalita' dei servizi di
navigazione aerea da parte della societa' per azioni denominata Ente
nazionale per l'assistenza al volo (ENAV) sugli aeroporti di Brindisi,
Comiso, Rimini, Roma Ciampino, Treviso Sant'Angelo e Verona
Villafranca per i necessari interventi di ammodernamento
dell'infrastruttura e dei sistemi, e' autorizzata la spesa di 8,8
milioni di euro
per l'anno 2009 e di 21,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010,
2011 e 2012.
4. All'articolo 3 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, i commi 2 e 3
sono abrogati.
5. All'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, il
comma 3
e' abrogato.
6. All'articolo 6, quarto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le
parole:
«, ad eccezione del caso previsto alla lettera d-bis) del secondo comma»
sono soppresse.
7. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3 si provvede a valere
sulle maggiori entrate derivanti dai commi 4, 5 e 6. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo vigente del comma 11 dell'art. 2 della legge 24
dicembre 2003, n. 350, recante «Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)»:
«Art. 2 (Disposizioni in materia di entrate). - 1-10. (Omissis).
11. E' istituita l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di
passeggeri sulle aeromobili. L'addizionale e' pari a 1,00 euro per
passeggero imbarcato ed e' versata all'entrata del bilancio dello Stato,
per la successiva riassegnazione quanto a 30 milioni di euro, in un
apposito fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti destinato a compensare ENAV Spa, secondo modalita' regolate
dal contratto di servizio di cui all'art. 9 della legge 21 dicembre
1996, n. 665, per i costi sostenuti da ENAV Spa per garantire la
sicurezza ai propri impianti e per garantire la sicurezza operativa e,
quanto alla residua quota, in un apposito fondo istituito presso il
Ministero dell'interno e ripartito sulla base del rispettivo traffico
aeroportuale secondo i seguenti criteri:
a) il 40 per cento del totale a favore dei comuni del sedime
aeroportuale o con lo stesso confinanti secondo la media delle seguenti
percentuali: percentuale di superficie del territorio comunale inglobata
nel recinto aeroportuale sul totale del sedime; percentuale della
superficie totale del comune nel limite massimo di 100 chilometri
quadrati;
b) al fine di pervenire ad efficaci misure di tutela dell'incolumita'
delle persone e delle strutture, il 60 per cento del totale per il
finanziamento di misure volte alla prevenzione e al contrasto della
criminalita' e al potenziamento della sicurezza nelle strutture
aeroportuali e nelle principali stazioni ferroviarie.
12-60. (Omissis)».
- La Tabella C della legge finanziaria 22 dicembre 2008, n. 203, reca
l'elenco degli «stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni
di legge la cui quantificazione annua e' demandata alla legge
finanziaria» ripartiti per singoli Ministeri.
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto-legge 27 aprile 1990, n.
90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n.
165, reca «Disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini
delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore
aggiunto e di contenzioso tributario, nonche' altre disposizioni urgenti
come modificato dalla presente legge:
«Art. 3. - 1. (Omissis).
2-3. (Abrogati).
4. La base imponibile, determinata ai sensi dei commi 2 e 3, e' ridotta
delle somme versate dai soci alle cooperative sino alla data del 31
dicembre 1989.
5. L'imposta sul valore aggiunto afferente gli acquisti di beni e
servizi effettuati da cooperative a proprieta' indivisa per le
prestazioni
rese ai soci assegnatari per l'uso dell'immobile e' detraibile ai sensi
dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, a decorrere dal 1° gennaio 1990.
6. La disposizione di cui all'art. 10, n. 14), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, deve intendersi nel
senso che l'esenzione dall'IVA si applica anche se il trasporto e'
effettuato dal vettore in dipendenza dl contratti stipulati con soggetti
diversi dal viaggiatore.
7. Non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto le cessioni di
pubblicazioni estere effettuate nei confronti delle biblioteche
universitarie, nonche' le importazioni dei detti beni effettuate dagli
stessi organismi.
8. Le agevolazioni agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto
previste dall'art. 13, comma 1, della legge 10 febbraio 1989, n. 48 e
successive modificazioni, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre
1992.
9. La disposizione prevista dall'art. 74, primo comma, lettera c), del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come
modificato dall'art. 34 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, per
le
cessioni di supporti integrativi di giornali quotidiani e di periodici,
si applica anche alle operazioni effettuate anteriormente al 1°
gennaio 1990. Non si da' luogo a rimborsi, ne e' consentita la
variazione di cui all'art. 26 del decreto del Presidente della
Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
10. Ai fini di quanto disposto dall'art. 74, primo comma, lettera c),
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
la diminuzione a titolo di forfettizzazione della resa deve intendersi
applicabile anche sui corrispettivi relativi alle copie consegnate o
spedite in abbonamento e si considerano supporti integrativi i nastri, i
dischi, le videocassette ed altri supporti sonori o videomagnetici
ceduti, per un prezzo indistinto ed in unica confezione, unitamente a
giornali quotidiani, libri e periodici, a condizione che il costo del
supporto non sia superiore ai tre quarti del predetto prezzo di vendita
al pubblico.
11. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto prevista dall'art. 8,
primo comma, numeri 2), 4) e 5), del decreto-legge 31 ottobre 1980, n.
693, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n.
891, relativa alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, deve
intendersi applicabile anche se le opere sono realizzate al di fuori
dell'ambito urbano; la medesima aliquota deve intendersi applicabile
agli interventi di recupero di cui al numero 6) dell'art. 8 del predetto
decreto-legge n. 693 del 1980, effettuati sulle stesse opere. Non si
fa luogo a rimborso delle imposte pagate.
12. (Omissis).
13. Tra i servizi prestati nei porti, aeroporti, autoporti e negli scali
ferroviari di confine riflettenti direttamente il funzionamento e
la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di
trasporto, di cui all'art. 9, n. 6), del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si intendono compresi anche quelli
di rifacimento, completamento, ampliamento, ammodernamento,
ristrutturazione e riqualificazione degli impianti gia' esistenti, pur
se tali opere vengono dislocate, all'interno del predetti luoghi, in
sede diversa dalla precedente; si intendono compresi altresi', purche'
resi nell'ambito dei luoghi come sopra qualificati, i servizi relativi
al movimento di persone e di assistenza ai mezzi di trasporto e quelli
di cui al numero 5) dello stesso articolo prescindendo dalla
definitiva destinazione doganale dei beni.
13-bis. Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, gli oggetti d'arte, da arredo o di
carattere ornamentale fabbricati esclusivamente con prodotti lapidei
sono soggetti, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, all'aliquota
ordinaria. Non si da' luogo a rimborsi qualora sia stata applicata, nel
passato, l'aliquota sopra citata.
13-ter - 13-quinquies. (Abrogati).
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n.
417 (Disposizioni concernenti criteri di applicazione dell'imposta
sul valore aggiunto, delle tasse per contratti di trasferimento di
titoli o valori e altre disposizioni tributarie urgenti), pubblicato
nella
Gazzetta Ufficiale 2 gennaio 1992, n. 1, e convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, legge 6 febbraio 1992, n. 66, riportata al
n.
CXXXIII, come modificato dalla presente legge:
«Art. 1. - 1. (Omissis).
2. (Omissis).
3. (Abrogato).
4. Le disposizioni di cui al comma 2 hanno effetto a decorrere dal 1°
gennaio 1990; le variazioni dell'imponibile o dell'imposta relativa ai
corrispettivi versati dai soci nel periodo compreso fra il 1° gennaio
1990 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto possono essere effettuate, ai sensi dell'art. 26 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro
il 5 marzo 1992.
5. (Omissis).
6. La disposizione di cui al comma 5 si applica dal trentesimo giorno
successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto. Per i
casi di affitto di azienda verificatisi antecedentemente, sono fatti
salvi i trasferimenti avvenuti anche senza espressa menzione e sono
considerate valide le operazioni effettuate dall'affittuaria
nell'esercizio della facolta' di cui al quarto comma dell'art. 8 del
decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dal
comma 5.
7. Tra le prestazioni di servizi che hanno per oggetto la produzione di
beni di cui al terzo comma dell'art. 16 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'art. 7
della legge 29 febbraio 1980, n. 31, devono intendersi comprese anche
quelle di montaggio, assiemaggio, modificazione, adattamento o
perfezionamento, anche se relative a semilavorati o parti degli stessi
beni.
8. (Omissis).
9. La disposizione di cui all'art. 6, comma 6, della legge 29 dicembre
1990, n. 405, deve intendersi concernente tutte le operazioni
indicate nell'art. 19, secondo comma, lettera c), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
10. (Omissis).
11. (Omissis).
12. (Omissis).
13. (Omissis).
14. La disposizione contenuta nell'art. 26-bis del decreto-legge 28
dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1990, n. 38, deve intendersi nel senso che l'aliquota
dell'imposta sul valore aggiunto prevista per le opere di urbanizzazione
primaria e secondaria di cui al numero 22 della tabella A, parte
seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, si applica agli immobili indicati nell'art. 54 del decreto
del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, e
successive modificazioni, ivi compresi i manufatti per sepoltura,
nonche' le aree destinate alla costruzione ed all'ampliamento dei
cimiteri.
Le concessioni di aree, di loculi cimiteriali e di altri manufatti per
sepoltura, non costituiscono attivita' di natura commerciale agli
effetti dell'imposta sul valore aggiunto. Resta fermo il trattamento
fiscale gia' applicato e non si fa luogo a rimborso di imposte gia'
pagate ne' e' consentita la variazione di cui all'art. 26 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
15. A modifica di quanto stabilito nell'art. 1, secondo comma, della
legge 12 aprile 1984, n. 68, come modificato dall'art. 1, comma 3,
della legge 29 dicembre 1987, n. 550, anziche' almeno novanta giorni
prima, le disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto devono
essere pubblicate nella Gazzetta Ufficiale almeno sessanta giorni prima
della data stabilita per la loro entrata in vigore.
16. Gli interessi di cui all'art. 38-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'art. 4,
comma 1, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n, 165, si intendono dovuti
anche per i rimborsi relativi a periodi inferiori all'anno, con
decorrenza dal giorno di scadenza del termine del loro pagamento, e
soggetti
alla prescrizione di cui all'art. 2946 del codice civile.
16-bis. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante «Istituzione e disciplina
dell'imposta sul valore aggiunto», come modificato dalla presente legge:
«Art. 6 (Effettuazione delle operazioni). - Le cessioni di beni si
considerano effettuate nel momento della stipulazione se riguardano beni
immobili e nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni
mobili. Tuttavia le cessioni i cui effetti traslativi o costitutivi si
producono posteriormente, tranne quelle indicate ai numeri 1) e 2)
dell'art. 2, si considerano effettuate nel momento in cui si producono
tali effetti e comunque, se riguardano beni mobili, dopo il decorso di
un anno dalla consegna o spedizione.
In deroga al precedente comma l'operazione si considera effettuata:
a) per le cessioni di beni per atto della pubblica autorita' e per le
cessioni periodiche o continuative di beni in esecuzione di contratti
di somministrazione, all'atto del pagamento del corrispettivo;
b) per i passaggi dal committente al commissionario, di cui al n. 3)
dell'art. 2, all'atto della vendita dei beni da parte del
commissionario;
c) per la destinazione al consumo personale o familiare
dell'imprenditore e ad altre finalita' estranee all'esercizio
dell'impresa, di cui
al n. 5) dell'art. 2, all'atto del prelievo dei beni;
d) per le cessioni di beni inerenti a contratti estimatori, all'atto
della rivendita a terzi ovvero, per i beni non restituiti, alla
scadenza del termine convenuto tra le parti e comunque dopo il decorso
di un anno dalla consegna o spedizione;
d-bis) per le assegnazioni in proprieta' di case di abitazione fatte ai
soci da cooperative edilizie a proprieta' divisa, alla data del
rogito notarile;
d-ter) (soppresso).
Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del
pagamento del corrispettivo. Quelle indicate nell'art. 3, terzo comma,
primo periodo, si considerano effettuate al momento in cui sono rese,
ovvero, se di carattere periodico o continuativo, nel mese successivo a
quello in cui sono rese . Se anteriormente al verificarsi degli eventi
indicati nei precedenti commi o indipendentemente da essi sia emessa
fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione
si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o
pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento.L'imposta relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi
diviene esigibile nel momento in cui le operazioni si considerano
effettuate secondo le disposizioni dei commi precedenti e l'imposta e'
versata con le modalita' e nei termini stabiliti nel titolo secondo.
Tuttavia per le cessioni dei prodotti farmaceutici indicati nel numero
114) della terza parte dell'allegata tabella A effettuate dai
farmacisti, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci,
associati o partecipanti, di cui al quarto comma dell'art. 4,
nonche' per quelle fatte allo Stato, agli organi dello Stato ancorche'
dotati di personalita' giuridica, agli enti pubblici territoriali e ai
consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'art. 25 della legge 8 giugno
1990, n. 142 , alle Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, agli istituti universitari, alle unita' sanitarie locali,
agli enti ospedalieri, agli enti pubblici di ricovero e cura aventi
prevalente carattere scientifico, agli enti pubblici di assistenza e
beneficenza e a quelli di previdenza, l'imposta diviene esigibile
all'atto del pagamento dei relativi corrispettivi, salva la facolta' di
applicare le disposizioni del primo periodo. Per le cessioni di beni
di cui all'art. 21, quarto comma, quarto periodo, l'imposta diviene
esigibile nel mese successivo a quello della loro effettuazione.».
(( Art. 4-quater
Misure per la semplificazione in materia di contratti pubblici
1. Al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 70, comma 11, lettera b), al primo periodo, dopo le
parole: «a presentare offerte» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero non
inferiore a quarantacinque giorni se l'offerta ha per oggetto anche il
progetto definitivo, decorrente dalla medesima data. Tale previsione
non si applica nel caso di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c)» e
l'ultimo periodo e' soppresso;
b) all'articolo 86, il comma 5 e' abrogato;
c) all'articolo 87:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Quando un'offerta appaia anormalmente bassa, la stazione appaltante
richiede all'offerente le giustificazioni relative alle voci di
prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di
gara, nonche', in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa, relative agli altri elementi di
valutazione dell'offerta, procedendo ai sensi dell'articolo 88.
All'esclusione puo' provvedersi solo all'esito dell'ulteriore verifica,
in contraddittorio»;
2) al comma 2, alinea, le parole: «di cui all'articolo 86, comma 5 e di
cui all'articolo 87, comma 1,» sono soppresse;
d) all'articolo 88:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. La stazione appaltante richiede, per iscritto, assegnando al
concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la
presentazione,
per iscritto, delle giustificazioni.»;
2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. La stazione appaltante, ove lo ritenga opportuno, puo' istituire
una commissione secondo i criteri stabiliti dal regolamento per
esaminare le giustificazioni prodotte; ove non le ritenga sufficienti ad
escludere l'incongruita' dell'offerta, richiede periscritto all'offerente le precisazioni ritenute pertinenti»;
3) al comma 2, le parole: «dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti:
«cinque giorni» e la parola: «giustificazioni» e' sostituita dalla
seguente: «precisazioni»;
4) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. La stazione appaltante, ovvero la commissione di cui al comma 1-bis,
ove istituita, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta
tenendo conto delle precisazioni fornite»;
5) al comma 4, le parole: «cinque giorni» sono sostituite dalle
seguenti: «tre giorni»;
6) al comma 7, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «In
alternativa, la stazione appaltante, purche' si sia riservata tale
facolta' nel bando di gara, nell'avviso di gara o nella lettera di
invito, puo' procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia
delle
migliori offerte, non oltre la quinta, fermo restando quanto previsto ai
commi da 1 a 5» e, al secondo periodo, le parole:
«dichiara l'aggiudicazione» sono sostituite dalle seguenti: «procede,
nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 12,
all'aggiudicazione»;
e) all'art. 122, comma 9, le parole: «l'articolo 86, comma 5» sono
sostituite dalle seguenti: «l'articolo 87, comma 1»;
f) all'articolo 124, comma 8, le parole: «l'articolo 86, comma 5» sono
sostituite dalle seguenti: «l'articolo 87, comma 1»;
g) all'articolo 165, comma 4, al terzo periodo, le parole: «novanta
giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni» e, al quarto
periodo, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti:
«quarantacinque giorni»;
h) all'art. 166:
1) al comma 3, secondo periodo, le parole: «novanta giorni» sono
sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»;
2) al comma 4, secondo periodo, le parole: «novanta giorni» sono
sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni».
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere da a) a f), si applicano
alle procedure i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano
pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, nonche', in caso di contratti
senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.
3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera g), si applicano ai
progetti preliminari non ancora rimessi dai soggetti aggiudicatori al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera h), numero 1), si
applicano ai progetti definitivi non ancora ricevuti dalle pubbliche
amministrazioni competenti e dai gestori di opere interferenti alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.
5. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera h), numero 2), si
applicano alle conferenze di servizi non ancora concluse alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 11, dell'art. 70, del gia' citato
decreto legislativo n. 163 del 2006, cosi' come modificato dalla
presente
legge:
«11. Nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con
pubblicazione di un bando di gara, quando l'urgenza rende impossibile
rispettare i termini minimi previsti dal presente articolo, le stazioni
appaltanti, purche' indichino nel bando di gara le ragioni
dell'urgenza, possono stabilire:
a) un termine per la ricezione delle domande di partecipazione, non
inferiore a quindici giorni dalla data di pubblicazione del bando di
gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, successiva alla
trasmissione del bando alla Commissione;
b) e, nelle procedure ristrette, un termine per la ricezione delle
offerte non inferiore a dieci giorni, ovvero non inferiore a trenta
giorni se l'offerta ha per oggetto anche il progetto esecutivo,
decorrente dalla data di invio dell'invito a presentare offerte, ovvero
non
inferiore a quarantacinque giorni se l'offerta ha per oggetto anche il
progetto definitivo, decorrente dalla medesima data. Tale previsione
non si applica nel caso di cui all'art. 53, comma 2, lettera c).».
- Si riporta il testo dell'art. 86 del gia' citato decreto legislativo
n. 163 del 2006, cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 86 (Criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse). -
1. Nei contratti di cui al presente codice, quando il criterio di
aggiudicazione e' quello del prezzo piu' basso, le stazioni appaltanti
valutano la congruita' delle offerte che presentano un ribasso pari o
superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le
offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato
all'unita' superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e
di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio
aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media.
2. Nei contratti di cui al presente codice, quando il criterio di
aggiudicazione e' quello dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa,
le
stazioni appaltanti valutano la congruita' delle offerte in relazione
alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti
relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o
superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti
dal
bando di gara.
3. In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruita' di
ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia
anormalmente bassa.
3-bis. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione
dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti
di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori
sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e
sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla
sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare
congruo
rispetto all'entita' e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o
delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro e'
determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti
dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente
piu' rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed
assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree
territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il
costo del lavoro e' determinato in relazione al contratto collettivo del
settore merceologico piu' vicino a quello preso in considerazione.
3-ter. Il costo relativo alla sicurezza non puo' essere comunque
soggetto a ribasso d'asta.
4. Il comma 1 non si applica quando il numero delle offerte ammesse sia
inferiore a cinque. In tal caso le stazioni appaltanti procedono ai
sensi del comma 3.
5. (Abrogato).».
- Si riporta il testo dell'art. 87 del gia' citato decreto legislativo
n. 163 del 2006, cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 87 (Criteri di verifica delle offerte anormalmente basse). - 1.
Quando un'offerta appaia anormalmente bassa, la stazione appaltante
richiede all'offerente le giustificazioni relative alle voci di prezzo
che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara,
nonche', in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa, relative agli altri elementi di
valutazione
dell'offerta, procedendo ai sensi dell'art. 88. All'esclusione puo'
provvedersi solo all'esito dell'ulteriore verifica, in contraddittorio.
2. Le giustificazioni possono riguardare, a titolo esemplificativo:
a) l'economia del procedimento di costruzione, del processo di
fabbricazione, del metodo di prestazione del servizio;
b) le soluzioni tecniche adottate;
c) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente
per eseguire i lavori, per fornire i prodotti, o per prestare i
servizi;
d) l'originalita' del progetto, dei lavori, delle forniture, dei servizi
offerti;
e) [il rispetto delle norme vigenti in tema di sicurezza e condizioni di
lavoro];
f) l'eventualita' che l'offerente ottenga un aiuto di Stato;
g) il costo del lavoro come determinato periodicamente in apposite
tabelle dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base
dei
valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai
sindacati comparativamente piu' rappresentativi, delle norme in
materia previdenziale e assistenziale, dei diversi settori merceologici
e delle differenti aree territoriali; in mancanza di contratto
collettivo applicabile, il costo del lavoro e' determinato in relazione
al contratto collettivo del settore merceologico piu' vicino a quello
preso in considerazione.
3. Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali
minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate
dalla legge.
4. Non sono ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza
in conformita' all'art. 131, nonche' al piano di sicurezza e
coordinamento di cui all'art. 12, decreto legislativo 14 agosto 1996, n.
494 e alla relativa stima dei costi conforme all'art. 7, decreto del
Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222. Nella valutazione
dell'anomalia la stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla
sicurezza, che devono essere specificamente indicati nell'offerta e
risultare congrui rispetto all'entita' e alle caratteristiche dei
servizi
o delle forniture.
4-bis. Nell'ambito dei requisiti per la qualificazione di cui all'art.
40 del presente decreto, devono essere considerate anche le
informazioni fornite dallo stesso soggetto interessato relativamente
all'avvenuto adempimento, all'interno della propria azienda, degli
obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa.
5. La stazione appaltante che accerta che un'offerta e' anormalmente
bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato, puo'
respingere tale offerta per questo solo motivo unicamente se, consultato
l'offerente, quest'ultimo non e' in grado di dimostrare, entro un
termine stabilito dall'amministrazione e non inferiore a quindici
giorni, che l'aiuto in questione era stato concesso legalmente. Quando
la
stazione appaltante respinge un'offerta in tali circostanze, ne informa
tempestivamente la Commissione.».
- Si riporta il testo dell'art. 88 del gia' citato decreto legislativo
n. 163 del 2006, cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 88 (Procedimento di verifica e di esclusione delle offerte
anormalmente basse). - 1. La stazione appaltante richiede, per iscritto,
assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la
presentazione, per iscritto, delle giustificazioni.
1-bis. La stazione appaltante, ove lo ritenga opportuno, puo' istituire
una commissione secondo i criteri stabiliti dal regolamento per
esaminare le giustificazioni prodotte; ove non le ritenga sufficienti ad
escludere l'incongruita' dell'offerta, richiede per iscritto
all'offerente le precisazioni ritenute pertinenti.
2. All'offerente e' assegnato un termine non inferiore a cinque giorni
per presentare, per iscritto, le precisazioni richieste.
3. La stazione appaltante, ovvero la commissione di cui al comma 1-bis,
ove istituita, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo
conto delle precisazioni fornite.
4. Prima di escludere l'offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la
stazione appaltante convoca l'offerente con un anticipo non inferiore a
tre giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga
utile.
5. Se l'offerente non si presenta alla data di convocazione stabilita,
la stazione appaltante puo' prescindere dalla sua audizione.
6. [La stazione appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame
degli elementi forniti, risulta, nel suo complesso, inaffidabile].
7. La stazione appaltante sottopone a verifica la prima migliore
offerta, se la stessa appaia anormalmente bassa, e, se la ritiene
anomala,
procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle
successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non
anomala. In alternativa, la stazione appaltante, purche' si sia
riservata tale facolta' nel bando di gara, nell'avviso di gara o nella
lettera di invito, puo' procedere contemporaneamente alla verifica di
anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, fermo restando
quanto previsto ai commi da 1 a 5. All'esito del procedimento di
verifica la stazione appaltante dichiara le eventuali esclusioni di
ciascuna
offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulta, nel suo
complesso, inaffidabile, e procede, nel rispetto delle disposizioni
di cui agli articoli 11 e 12, all'aggiudicazione definitiva in favore
della migliore offerta non anomala.».
- Si riporta il testo del comma 9 dell'art. 122 del gia' citato decreto
legislativo n. 163 del 2006, cosi' come modificato dalla presente
legge:
«9. Per lavori d'importo inferiore o pari a 1 milione di euro quando il
criterio di aggiudicazione e' quello del prezzo piu' basso, la
stazione appaltante puo' prevedere nel bando l'esclusione automatica
dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari
o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 86;
in tal caso non si applica l'art. 87, comma 1. Comunque la facolta' di
esclusione automatica non e' esercitabile quando il numero delle offerte
ammesse e' inferiore a dieci; in tal caso si applica l'art. 86,
comma 3.».
- Si riporta il testo del comma 8 dell'art. 124 del gia' citato decreto
legislativo n. 163 del 2006, cosi' come modificato dalla presente
legge:
«8. Per servizi e forniture d'importo inferiore o pari a 100.000 euro
quando il criterio di aggiudicazione e' quello del prezzo piu' basso,
la stazione appaltante puo' prevedere nel bando l'esclusione automatica
dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso
pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art.
86; in tal caso non si applica l'art. 87, comma 1. Comunque la
facolta' di esclusione automatica non e' esercitabile quando il numero
delle offerte ammesse e' inferiore a dieci; in tal caso si applica
l'art. 86, comma 3.».
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 165 del gia' citato decreto
legislativo n. 163 del 2006, cosi' come modificato dalla presente
legge:
«4. I soggetti aggiudicatori rimettono il progetto preliminare al
Ministero e, ove competenti, al Ministero dell'ambiente e della tutela
del
territorio, al Ministero delle attivita' produttive e al Ministero per i
beni e le attivita' culturali, nonche' alle regioni o province
autonome competenti per territorio. Il medesimo progetto e' altresi'
rimesso agli enti gestori delle interferenze ai fini di cui all'art.
166. Le amministrazioni interessate rimettono le proprie valutazioni al
Ministero entro sessanta giorni dalla ricezione del progetto
preliminare; le valutazioni delle amministrazioni competenti in materia
ambientale sono rese nel rispetto delle previsioni della sezione II
del presente capo. Nei successivi quarantacinque giorni il Ministero,
acquisito, nei casi previsti, il parere del Consiglio superiore dei
lavori pubblici o di altra commissione consultiva competente, formula la
propria proposta al CIPE, che si pronuncia nei successivi trenta
giorni. Ove non sia pervenuto nel termine prescritto una o piu' delle
valutazioni o pareri di cui sopra, il Ministero delle infrastrutture
invita i soggetti medesimi a rendere la valutazione o parere entro i
successivi trenta giorni; in mancanza di riscontro il Ministro formula
la propria proposta al CIPE, con eventuali prescrizioni.».
- Si riporta il testo dell'art. 166 del gia' citata decreto legislativo
n. 163 del 2006, cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 166 (Progetto definitivo. Pubblica utilita' dell'opera). - 1. Il
progetto definitivo delle infrastrutture e' integrato da una
relazione del progettista attestante la rispondenza al progetto
preliminare e alle eventuali prescrizioni dettate in sede di
approvazione
dello stesso con particolare riferimento alla compatibilita' ambientale
e alla localizzazione dell'opera. E' corredato inoltre dalla
definizione delle eventuali opere e misure mitigatrici e compensative
dell'impatto ambientale, territoriale e sociale.
2. L'avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilita' e'
comunicato dal soggetto aggiudicatore, o per esso dal concessionario o
contraente generale, ai privati interessati alle attivita' espropriative
ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modificazioni; la comunicazione e' effettuata con le stesse forme
previste per la partecipazione alla procedura di valutazione di impatto
ambientale dall'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 10 agosto 1988, n. 377. Nel termine perentorio di sessanta
giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento, i privati
interessati dalle attivita' espropriative possono presentare
osservazioni al
soggetto aggiudicatore, che dovra' valutarle per ogni conseguente
determinazione. Le disposizioni del presente comma derogano alle
disposizioni degli articoli 11 e 16 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
3. Il progetto definitivo e' rimesso da parte del soggetto
aggiudicatore, del concessionario o contraente generale a ciascuna delle
amministrazioni interessate dal progetto rappresentate nel CIPE e a
tutte le ulteriori amministrazioni competenti a rilasciare permessi e
autorizzazioni di ogni genere e tipo, nonche' ai gestori di opere
interferenti. Nel termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento
del
progetto le pubbliche amministrazioni competenti e i gestori di opere
interferenti possono presentare motivate proposte di adeguamento o
richieste di prescrizioni per il progetto definitivo o di varianti
migliorative che non modificano la localizzazione e le caratteristiche
essenziali delle opere, nel rispetto dei limiti di spesa e delle
caratteristiche prestazionali e delle specifiche funzionali individuati
in
sede di progetto preliminare. Le proposte e richieste sono acquisite dal
Ministero a mezzo di apposita Conferenza di servizi, convocata non
prima di trenta giorni dal ricevimento del progetto da parte dei
soggetti interessati e conclusa non oltre il termine di novanta giorni
di
cui al presente comma.
4. La conferenza di servizi di cui al comma 3 ha finalita' istruttoria e
ad essa non si applicano le previsioni degli articoli 14 e seguenti
della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, in materia
di conferenza di servizi. Nei sessanta giorni successivi alla
conclusione della Conferenza di servizi il Ministero valuta la
compatibilita' delle proposte e richieste pervenute entro il termine di
cui al
comma 3 da parte delle pubbliche amministrazioni competenti e dei
gestori di opere interferenti con le indicazioni vincolanti contenute
nel
progetto preliminare approvato e formula la propria proposta al CIPE
che, nei trenta giorni successivi, approva, con eventuali integrazioni o
modificazioni, il progetto definitivo, anche ai fini della dichiarazione
di pubblica utilita'.
5. L'approvazione del progetto definitivo, adottata con il voto
favorevole della maggioranza dei componenti il CIPE, sostituisce ogni
altra
autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la
realizzazione e, per gli insediamenti produttivi strategici,
l'esercizio di tutte le opere, prestazioni e attivita' previste nel
progetto approvato. In caso di dissenso della regione o provincia
autonoma, si provvede con le modalita' di cui all'art. 165, comma 6. Gli
enti locali provvedono all'adeguamento definitivo degli elaborati
urbanistici di competenza ed hanno facolta' di chiedere al soggetto
aggiudicatore o al concessionario o contraente generale di porre a
disposizione gli elaborati a tale fine necessari.».
(( Art. 4-quinquies
Affitto di beni agricoli di proprieta' dello Stato e degli enti pubblici
1. Al fine di favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo
dell'imprenditorialita' agricola giovanile anche attraverso interventi
di
ricomposizione fondiaria, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Agenzia
del demanio, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, individua i beni liberi di proprieta' dello
Stato
aventi destinazione agricola non utilizzabili per altri fini
istituzionali, che possono essere ceduti in affitto ai sensi del
presente
articolo. L'individuazione del bene ai sensi del presente comma ne
determina il trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato.
2. L'Agenzia del demanio cede in affitto i beni di cui al comma 1 a
giovani imprenditori agricoli sulla base degli indirizzi adottati con
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Ai contratti di affitto di cui al comma 2 del presente art. si
applicano le agevolazioni previste dall'articolo 5-bis, commi 2 e 3, del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
4. I giovani imprenditori agricoli assegnatari di beni ai sensi del
comma 2 del presente articolo possono accedere ai benefici di cui al
capo III del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e
successive modificazioni.
5. Gli enti pubblici statali possono cedere in affitto beni aventi
destinazione agricola di cui siano proprietari con le modalita' di cui
al
presente art., previa autorizzazione dell'amministrazione vigilante. I
relativi proventi, nella misura del 90 per cento, sono versati
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad
integrazione delle disponibilita' del Fondo di solidarieta' nazionale-
incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni.
6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono
impiegare con le modalita' di cui al presente articolo i beni di loro
proprieta' aventi destinazione agricola.
7. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali presenta
annualmente alle Camere una relazione sull'attuazione delle
disposizioni di cui al presente art., anche al fine della possibile
estens one all'ipotesi di alienazione dei terreni interessati, indicando
le modalita' per l'esercizio del diritto di prelazione sui beni
affittati.
8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo vigente dei commi 2 e 3 dell'art. 5-bis del
decreto-legislativo 18 maggio 2001, n. 228 recante «Orientamento e
modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5
marzo 2001, n. 57»:
«Art. 5-bis (Conservazione dell'integrita' aziendale). - 1. (Omissis).
2. Al trasferimento a qualsiasi titolo di terreni agricoli a coloro che
si impegnino a costituire un compendio unico e a coltivarlo o a
condurlo in qualita' di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo
professionale per un periodo di almeno dieci anni dal trasferimento si
applicano le disposizioni di cui all'art. 5-bis, commi 1 e 2, della
legge 31 gennaio 1994, n. 97. Gli onorari notarili per gli atti suddetti
sono ridotti ad un sesto.
3. Le agevolazioni fiscali e la riduzione degli onorari notarili ad un
sesto in favore della costituzione del compendio unico di cui al
comma 2 spettano comunque ai trasferimenti di immobili agricoli e
relative pertinenze, compresi i fabbricati, costituiti in maso chiuso di
cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 28 novembre 2001, n.
17, effettuati tra vivi o mortis causa ad acquirenti che nell'atto o
con dichiarazione separata si impegnino a condurre direttamente il maso
per dieci anni. 4-11-quater (Omissis).».
- Il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, recante «Incentivi
all'autoimprenditorialita' e all'autoimpiego, in attuazione dell'art.
45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144» al capo III del titolo
I tratta Misure in favore della nuova imprenditorialita' in
agricoltura.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 15 del decreto legislativo 29
marzo 2004, n. 102, recante «Interventi finanziari a sostegno delle
imprese agricole, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera i), della legge
7 marzo 2003, n. 38»:
«Art. 15 (Dotazione del Fondo di solidarieta' nazionale). - 1. Presso la
Tesoreria centrale e' aperto un conto corrente infruttifero
denominato «Fondo di solidarieta' nazionale» intestato al Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali. 2. Per gli interventi
di
cui all'art. 1, comma 3, lettera a), e' iscritto apposito stanziamento
sullo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, allo scopo denominato «Fondo di solidarieta'
nazionale-incentivi assicurativi». Per gli interventi di cui all'art. 1,
comma 3, lettere b) e c), e' iscritto apposito stanziamento sullo stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo
denominato «Fondo di solidarieta' nazionale-interventi indennizzatori».
3. Per la dotazione finanziaria del Fondo di solidarieta'
nazionale-incentivi assicurativi destinato agli interventi di cui
all'art. 1,
comma 3, lettera a), si provvede ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera
f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
Per la dotazione finanziaria del Fondo di solidarieta'
nazionale-interventi indennizzatori, destinato agli interventi di cui
all'art. 1,
comma 3, lettere b) e c), si provvede a valere sulle risorse del Fondo
di protezione civile, come determinato ai sensi dell'art. 11, comma 3,
lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, nel limite stabilito annualmente dalla legge
finanziaria.».
(( Art. 4-sexies
Regime IVA delle prestazioni di trasporto di persone
1. Si intendono ricomprese nelle prestazioni di trasporto di persone di
cui al numero 127-novies) della tabella A, parte III, allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, le prestazioni rese dalle aziende esercenti
trasporto pubblico locale in esecuzione di contratti di servizio di cui
all'articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e
successive modificazioni, nonche', anche se rese da soggetti giuridici
distinti, le prestazioni di gestione dell'infrastruttura di cui
all'articolo 11 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e
successive modificazioni.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno valore di interpretazione
autentica, senza dare luogo a recuperi o a rimborsi di imposta. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del numero 127-novies) della Tabella A, parte III,
recante «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10%», del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972:
«Tabella A - Parte terza. - (Beni e servizi soggetti all'aliquota del
10%) - (Omissis).
127-novies) prestazioni di trasporto di persone e dei rispettivi bagagli
al seguito, escluse quelle esenti a norma dell'art. 10, numero 14),
del presente decreto; (omissis).».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 19 del decreto legislativo 19
novembre 1997, n. 422, recante «Conferimento alle regioni ed agli enti
locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a
norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»:
«Art. 19 (Contratti di servizio). - 1. I contratti di servizio
assicurano la completa corrispondenza fra oneri per servizi e risorse
disponibili, al netto dei proventi tariffari e sono stipulati prima
dell'inizio del loro periodo di validita'. Per i servizi ferroviari i
contratti di servizio sono stipulati sette mesi prima dell'inizio del
loro periodo di validita', al fine di consentire la definizione degli
orari nazionali.
2. I contratti di servizio per i quali non e' assicurata, al momento
della loro stipula, la corrispondenza tra gli importi di cui alla
lettera e) del comma 3 e le risorse effettivamente disponibili sono
nulli.
3. I contratti di servizio, nel rispetto anche delle disposizioni
dell'art. 14, comma 2, del regolamento n. 1191/69/CEE, cosi' come
modificato dall'art. 1 del regolamento 1893/91/CEE, nonche' nel rispetto
dei principi sull'erogazione dei servizi pubblici cosi' come fissati
dalla carta dei servizi del settore trasporti, definiscono:
a) il periodo di validita';
b) le caratteristiche dei servizi offerti ed il programma di esercizio;
c) gli standard qualitativi minimi del servizio, in termini di eta',
manutenzione, confortevolezza e pulizia dei veicoli, e di regolarita'
delle corse;
d) la struttura tariffaria adottata;
e) l'importo eventualmente dovuto dall'ente pubblico all'azienda di
trasporto per le prestazioni oggetto del contratto e le modalita' di
pagamento, nonche' eventuali adeguamenti conseguenti a mutamenti della
struttura tariffaria;
f) le modalita' di modificazione del contratto successivamente alla
conclusione;
g) le garanzie che devono essere prestate dall'azienda di trasporto;
h) le sanzioni in caso di mancata osservanza del contratto;
i) la ridefinizione dei rapporti, con riferimento ai lavoratori
dipendenti e al capitale investito, dal soggetto esercente il servizio
di
trasporto pubblico, in caso di forti discontinuita' nella quantita' di
servizi richiesti nel periodo di validita' del contratto di servizio;
l) l'obbligo dell'applicazione, per le singole tipologie del comparto dei trasporti, dei rispettivi contratti collettivi di lavoro, cosi' come sottoscritti dalle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative e dalle associazioni datoriali di categoria.
4. Gli importi di cui al comma 3, lettera e), possono essere soggetti a
revisione annuale con modalita' determinate nel contratto stesso
allo scopo di incentivare miglioramenti di efficienza. I suddetti
importi possono essere incrementati in misura non maggiore del tasso
programmato di inflazione, salvo l'eventuale recupero delle differenze
in caso di rilevante scostamento dal tasso effettivo di inflazione, a
parita' di offerta di trasporto.
5. I contratti di servizio pubblico devono rispettare gli articoli 2 e 3
del regolamento (CEE) n. 1191/69 ed il regolamento (CEE) n.
1893/91, avere caratteristiche di certezza finanziaria e copertura di
bilancio e prevedere un progressivo incremento del rapporto tra ricavi
da traffico e costi operativi, rapporto che, al netto dei costi di
infrastruttura, dovra' essere pari almeno allo 0,35 a partire dal 1°
gennaio 2000. Trovano applicazione ai trasporti regionali e locali, a
tale fine, le norme della direttiva 91/440/CEE del Consiglio del 29
luglio 1991.
6. I contratti di servizio in vigore alla data di entrata in vigore del
presente decreto sono adeguati, per le parti eventualmente in
contrasto con il presente decreto, in occasione della prima revisione
annuale.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 11 del decreto legislativo 8
luglio 2003, n. 188, recante «Attuazione della direttiva 2001/12/CE,
della direttiva 2001/13/CE e della direttiva 2001/14/CE in materia
ferroviaria»:
«Art. 11 (Principi). - 1. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria e'
soggetto autonomo ed indipendente, sul piano giuridico,
organizzativo o decisionale, dalle imprese operanti nel settore dei
trasporti.
2. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria e' responsabile del
controllo della circolazione in sicurezza dei convogli, della
manutenzione
e del rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria, sul piano tecnico,
commerciale e finanziario, assicurandone l'accessibilita', la
funzionalita', nonche' le informazioni; deve altresi' assicurare la
manutenzione e la pulizia degli spazi pubblici delle stazioni
passeggeri.
3. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria e' tenuto al rispetto
della riservatezza delle informazioni commerciali in suo possesso.
4. Al gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, per la rete di
propria attribuzione, sono affidati in via esclusiva i compiti e le
funzioni relativi al calcolo e riscossione dei canoni e l'assegnazione
di capacita' sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 17 e
27.
5. Per quanto riguarda i gestori di infrastrutture ferroviarie regionali
e locali, rientranti nel campo di applicazione del presente
decreto, ove l'attivita' di gestione dell'infrastruttura ferroviaria sia
svolta da un soggetto che sia titolare anche di un'impresa
ferroviaria, le attivita' ed i compiti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4,
devono essere espletati senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica,
attraverso una struttura aziendale autonoma e distinta, sotto il profilo
patrimoniale e contabile, dalle altre strutture destinate allo
svolgimento delle attivita' espletate in qualita' di impresa
ferroviaria. I criteri per la separazione contabile sono stabiliti dal
regolamento (CEE) n. 1108/70.».
(( Art. 4-septies
Interventi in favore della filiera agroalimentare
1. All'articolo 28, comma 1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n.
248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n.
31, il primo periodo e' sostituito dai seguenti: «A completa attuazione
di quanto previsto dall'articolo 10-ter, commi 1 e 2, del decreto-
legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 dicembre 2005, n. 248, all'Istituto sviluppo agroalimentare
S.p.A. (ISA) e' versato l'importo di 20 milioni di euro per l'anno 2009
e di 130 milioni di euro per l'anno 2010, per i compiti di istituto,
in favore della filiera agroalimentare. All'attuazione del periodo
precedente si provvede a valere sulle risorse del Fondo strategico per
il
Paese a sostegno dell'economia reale, di cui all'articolo 18, comma 1,
lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e
successive modificazioni, con delibera del CIPE compatibilmente con i
vincoli di finanza pubblica. L'impiego del predetto importo da parte
dell'ISA resta soggetto al vincolo di destinazione territoriale dell'85
per cento a favore del Mezzogiorno e del restante 15 per cento a favore
delle aree del centro-nord». ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 1-bis dell'art. 28 del decreto-legge 31
dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni
legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), cosi' come
modificato dalla presente legge:
«1-bis. A completa attuazione di quanto previsto dall'art. 10-ter, commi
1 e 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, all'Istituto
sviluppo agroalimentare S.p.A. (ISA) e' versato l'importo di 20 milioni
di
euro per l'anno 2009 e di 130 milioni di euro per l'anno 2010, per i
compiti di istituto, in favore della filiera agroalimentare. Agli oneri
derivanti dal periodo precedente si provvede mediante corrispondente
riduzione delle assegnazioni disposte dal CIPE in favore del Fondo
strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'art.
18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e
successive modificazioni. L'impiego da parte dell'ISA del predetto
importo resta soggetto al vincolo di destinazione territoriale dell'85
per cento a favore del Mezzogiorno e del restante 15 per cento a
favore delle aree del centro-nord. Entro il 30 giugno 2008, per il
potenziamento di tali attivita', la societa' ISA e' autorizzata ad
acquisire per incorporazione, secondo il vigente diritto societario, la
societa' Buonitalia S.p.A., nonche' ad apportare le modifiche al
proprio statuto necessarie per ricomprendere negli scopi sociali le
attivita' svolte dalla societa' Buonitalia S.p.A., anche ai sensi di
quanto previsto dall'art. 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.
99, e successive modificazioni. Nell'ambito della predetta
incorporazione affluiscono alla societa' ISA anche le risorse di cui
all'art. 10, comma 10, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.».
Art. 5.
(( Detassazione degli investimenti in macchinari ))
1. E' escluso dall'imposizione sul reddito di impresa il 50 per cento
del valore degli investimenti (( in nuovi macchinari e in nuove
apparecchiature )) compresi nella divisione 28 della tabella ATECO, di
cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate (( 16
novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21
dicembre 2007, )) fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e fino al 30 giugno 2010. (( L'agevolazione di cui al
presente comma puo' essere fruita esclusivamente in sede di versamento
del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta di
effettuazione degli investimenti. ))
2. I soggetti titolari di attivita' industriali a rischio di incidenti
sul lavoro, individuate ai sensi del decreto legislativo 17 agosto
1999, n. 334, come modificato dal decreto legislativo 21 settembre 2005,
n. 238, possono usufruire degli incentivi di cui al comma 1 solo se
e' documentato l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni di cui
al citato decreto.
3. L'incentivo fiscale e' revocato se l'imprenditore cede a terzi o
destina i beni oggetto degli investimenti a finalita' estranee
all'esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo
all'acquisto.
(( 3-bis. L'incentivo fiscale di cui al comma 1 e' revocato se i beni
oggetto degli investimenti sono ceduti a soggetti aventi stabile
organizzazione in Paesi non aderenti allo Spazio economico europeo.
3-ter. Per aumenti di capitale di societa' di capitali o di persone di
importo fino a 500.000 euro perfezionati da persone fisiche mediante
conferimenti ai sensi degli articoli 2342 e 2464 del codice civile entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto si presume un rendimento del 3 per cento annuo che
viene escluso da imposizione fiscale per il periodo di imposta in
corso alla data di perfezionamento dell'aumento di capitale e per i
quattro periodi di imposta successivi.
3-quater. Al fine di sostenere le piccole e medie imprese in difficolta'
finanziaria, il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a stipulare, entro centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, un'apposita
convenzione con l'Associazione bancaria italiana per favorire l'adesione
degli istituti di credito a pratiche finalizzate alla attenuazione
degli oneri finanziari sulle citate piccole e medie imprese, anche in
relazione ai tempi di pagamento degli importi dovuti tenendo conto
delle specifiche caratteristiche dei soggetti coinvolti. ))
Riferimenti normativi:
- Il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 16
novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21
dicembre
2007, reca «Classificazione delle attivita' economiche da utilizzare in
tutti gli adempimenti posti in essere con l'Agenzia delle entrate».
- Il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, reca «Attuazione della
direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti
rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose».
- Si riporta il testo degli articoli 2342 e 2464 del codice civile:
«Art. 2342 (Conferimenti). - Se nell'atto costitutivo non e' stabilito
diversamente, il conferimento deve farsi in danaro. Alla
sottoscrizione dell'atto costitutivo deve essere versato presso una
banca almeno il venticinque per cento dei conferimenti in danaro o, nel
caso di costituzione con atto unilaterale, il loro intero ammontare. Per
i conferimenti di beni in natura e di crediti si osservano le
disposizioni degli articoli 2254 e 2255. Le azioni corrispondenti a tali
conferimenti devono essere integralmente liberate al momento della
sottoscrizione. Se viene meno la pluralita' dei soci, i versamenti
ancora dovuti devono essere effettuati entro novanta giorni.
Non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni di opera o di
servizi.».
Art. 2464 (Conferimenti). - Il valore dei conferimenti non puo' essere
complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale
sociale. Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo
suscettibili di valutazione economica. Se nell'atto costitutivo non e'
stabilito diversamente, il conferimento deve farsi in danaro. Alla
sottoscrizione dell'atto costitutivo deve essere versato presso una
banca
almeno il venticinque per cento dei conferimenti in danaro e l'intero
soprapprezzo o, nel caso di costituzione con atto unilaterale, il loro
intero ammontare. Il versamento puo' essere sostituito dalla stipula,
per un importo almeno corrispondente, di una polizza di assicurazione o
di una fideiussione bancaria con le caratteristiche determinate con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; in tal caso il socio
puo' in ogni momento sostituire la polizza o la fideiussione con il
versamento del corrispondente importo in danaro. Per i conferimenti di
beni in natura e di crediti si osservano le disposizioni degli articoli
2254 e 2255. Le quote corrispondenti a tali conferimenti devono
essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione. Il
conferimento puo' anche avvenire mediante la prestazione diuna polizza
di
assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti,
per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio
aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della
societa'. In tal caso, se l'atto costitutivo lo prevede, la polizza o
la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a
titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la
societa'. Se viene meno la pluralita' dei soci, i versamenti ancora
dovuti devono essere effettuati nei novanta giorni.».
Art. 6.
Accelerazione dell'ammortamento sui beni strumentali di impresa
1. Per tenere conto della mutata incidenza sui processi produttivi dei
beni a piu' avanzata tecnologia o che producono risparmioenergetico,
entro il 31 dicembre 2009 si provvede alla revisione dei coefficienti di
ammortamento, di cui al decreto del Ministro delle finanze 31
dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica
italiana 2 febbraio 1989, n. 27, compensandola con diversi coefficienti
per i beni industrialmente meno strategici.
Riferimenti normativi:
- Il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, reca
«Coefficienti di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali
impiegati nell'esercizio di attivita' commerciali, arti e professioni».
(( Art. 6-bis
Disposizioni in favore delle imprese esercenti servizi di trasporto
pubblico interregionale di competenza statale
1. Al fine di fronteggiare le gravi difficolta' legate alla crisi
economica e finanziaria e di agevolare il processo di liberalizzazione
del
comparto, alle imprese esercenti servizi di trasporto pubblico
interregionale di competenza statale e' riconosciuto un contributo per
l'acquisto, negli anni 2009 e 2010, di nuovi autobus di categoria «euro
4» ed «euro 5» per un importo non superiore al 75 per cento del costo
di acquisto dei medesimi, assunto al netto dell'imposta sul valore
aggiunto. Il beneficio compete nella misura massima complessiva di
400.000
euro per ciascuna impresa e nel rispetto del limite di spesa di 3
milioni di euro per l'anno 2009 e di 5 milioni di euro per l'anno 2010.
2. Il contributo di cui al comma 1 e' concesso nel rispetto delle
condizioni e dei limiti previsti dal decreto del Presidente del
Consiglio
dei ministri 3 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131
del 9 giugno 2009, nonche' dalla decisione 28 maggio 2009 C(2009)4277.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono definiti modalita' operative e
termini per l'erogazione delle risorse di cui al comma 1.
4. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 3 milioni di
euro per l'anno 2009 e a 5 milioni di euro per l'anno 2010, si
provvede, rispettivamente, per l'anno 2009 a valere sulle risorse
riferite alle amministrazioni statali di cui all'art. 1, comma 14, del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e per l'anno 2010 mediante
utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'art. 15,
commi 8-bis, 8-ter e 8-quater, del presente decreto. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 14 dell'art. 1 del decreto-legge 3
ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e
finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2006, n. 286:
«14. Gli organismi preposti all'attivita' di controllo, accertamento e
riscossione dei tributi erariali sono impegnati ad orientare le
attivita' operative per una significativa riduzione della base
imponibile evasa ed al contrasto dell'impiego del lavoro non regolare,
del
gioco illegale e delle frodi negli scambi intracomunitari e con Paesi
esterni al mercato comune europeo. Una quota parte delle maggiori
entrate derivanti dal presente comma, per un ammontare non superiore a
10 milioni di euro per l'anno 2007 e 30 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2008, e' destinata ad un apposito fondo destinato a
finanziare, nei confronti del personale dell'Amministrazione
economico-finanziaria, per meta' delle risorse, nonche' delle
amministrazioni statali, per la restante meta' delle risorse, la
concessione di
incentivi all'esodo, la concessione di incentivi alla mobilita'
territoriale, l'erogazione di indennita' di trasferta, nonche' uno
specifico
programma di assunzioni di personale qualificato. Le modalita' di
attuazione del presente comma sono stabilite in sede di contrattazione
integrativa.».
Art. 7.
Ulteriore svalutazione fiscale di crediti in sofferenza
1. All'articolo 106 del (( testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e successive modificazioni, di seguito denominato «TUIR», )) sono
apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 3, e' inserito il seguente comma: «3-bis: Per i nuovi
crediti di cui al comma 3 erogati a decorrere dall'esercizio
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009, limitatamente
all'ammontare che eccede la media dei crediti erogati nei due periodi
d'imposta precedenti, diversi da quelli assistiti da garanzia o da
misure agevolative in qualsiasi forma concesse dallo Stato, da enti
pubblici e da altri enti controllati direttamente o indirettamente dallo
Stato, le percentuali di cui allo stesso comma sono elevate allo
0,50 per cento. L'ammontare delle svalutazioni eccedenti il detto limite
e' deducibile in quote costanti nei nove esercizi successivi.»;
b) nel comma 5 dopo le parole « di cui al comma 3 » sono aggiunte le
parole «e di cui al comma 3-bis».
2. Per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto, la disposizione di cui al comma 3-bis dell'art.
106 del TUIR, (( introdotto dalla lettera a) del comma 1 del presente
articolo, )) si applica ai crediti erogati a partire dalla data di
entrata in vigore del decreto stesso e la media ivi prevista e'
commisurata alla residua durata del suddetto periodo d'imposta.
3. Per evitare indebiti effetti di sostituzione e novazione, l'Agenzia
delle entrate dispone controlli mirati alla verifica della corretta
applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo. In caso di
violazioni, le sanzioni di cui all'art. 1 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471, si applicano in ogni caso nella misura massima.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 106 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante «Approvazione del testo
unico delle imposte sui redditi, come modificato dalla presente legge:
«Art. 106 (Svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su
crediti). - 1. Le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, per
l'importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle
cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi indicate nel comma 1
dell'art. 85, sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,50
per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi. Nel
computo del limite si tiene conto anche di accantonamenti per rischi
su crediti. La deduzione non e' piu' ammessa quando l'ammontare
complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti ha raggiunto il 5
per
cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in
bilancio alla fine dell'esercizio.
2. Le perdite sui crediti di cui al comma 1, determinate con riferimento
al valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi, sono
deducibili a norma dell'art. 101, limitatamente alla parte che eccede
l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti
dedotti nei precedenti esercizi. Se in un esercizio l'ammontare
complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti eccede il
5 per
cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti, l'eccedenza
concorre a formare il reddito dell'esercizio stesso.
3. Per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 87, le svalutazioni dei crediti risultanti in
bilancio, per l'importo non coperto da garanzia assicurativa, che
derivano dalle operazioni di erogazione del credito alla clientela,
compresi i crediti finanziari concessi a Stati, banche centrali o enti
di Stato esteri destinati al finanziamento delle esportazioni italiane
o delle attivita' ad esse collegate, sono deducibili in ciascun
esercizio nel limite dello 0,30 per cento del valore dei crediti
risultanti
in bilancio, aumentato dell'ammontare delle svalutazioni dell'esercizio.
L'ammontare complessivo delle svalutazioni che supera lo 0,30 per
cento e' deducibile in quote costanti nei diciotto esercizi successivi.
Ai fini del presente comma le svalutazioni si assumono al netto delle
rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio. Se in un esercizio
l'ammontare complessivo delle svalutazioni e' inferiore al limite dello
0,30 per cento, sono ammessi in deduzione, fino al predetto limite,
accantonamenti per rischi su crediti. Gli accantonamenti non sono piu'
deducibili quando il loro ammontare complessivo ha raggiunto il 5 per
cento del valore dei crediti risultanti in bilancio alla fine
dell'esercizio.
3-bis. Per i nuovi crediti di cui al comma 3 erogati a decorrere
dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009,
limitatamente all'ammontare che eccede la media dei crediti erogati nei
due periodi d'imposta precedenti, diversi da quelli assistiti da
garanzia o da misure agevolative in qualsiasi forma concesse dallo
Stato, da enti pubblici e da altri enti controllati direttamente o
indirettamente dallo Stato, le percentuali di cui allo stesso comma sono
elevate allo 0,50 per cento. L'ammontare delle svalutazioni
eccedenti il detto limite e' deducibile in quote costanti nei nove
esercizi successivi.
4. Per gli enti creditizi e finanziari nell'ammontare dei crediti si
comprendono anche quelli impliciti nei contratti di locazione
finanziaria nonche' la rivalutazione delle operazioni «fuori bilancio»
iscritte nell'attivo in applicazione dei criteri di cui all'art. 112.
5. Le perdite sui crediti di cui al comma 3 e di cui al comma 3-bis,
determinate con riferimento al valore di bilancio dei crediti, sono
deducibili, ai sensi dell'art. 101, limitatamente alla parte che eccede
l'ammontare dell'accantonamento per rischi su crediti dedotto nei
precedenti esercizi. Se in un esercizio l'ammontare del predetto
accantonamento eccede il 5 per cento del valore dei crediti risultanti
in
bilancio, l'eccedenza concorre a formare il reddito dell'esercizio
stesso.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 1 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471, recante «Riforma delle sanzioni tributarie non
penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e
di riscossione dei tributi, a norma dell'art. 3, comma 133, lettera
q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662»:
«Art. 1 (Violazioni relative alla dichiarazione delle imposte dirette).
- 1. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione dei
redditi, si applica la sanzione amministrativa dal centoventi al
duecentoquaranta per cento dell'ammontare delle imposte dovute, con un
minimo di lire cinquecentomila. Se non sono dovute imposte, si applica
la sanzione da lire cinquecentomila a lire due milioni. Essa puo'
essere aumentata fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati
alla tenuta di scritture contabili.
2. Se nella dichiarazione e' indicato, ai fini delle singole imposte, un
reddito imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque,
un'imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello
spettante, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento
Per cento della maggior imposta o della differenza del credito. La
stessa sanzione si applica se nella dichiarazione sono esposte indebite
detrazioni d'imposta ovvero indebite deduzioni dall'imponibile, anche se
esse sono state attribuite in sede di ritenuta alla fonte.
2-bis. La misura della sanzione minima e massima di cui al comma 2 e'
elevata del 10 per cento nelle ipotesi di omessa o infedele
indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati
rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, nonche'
nei casi di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilita'
degli studi di settore non sussistenti. La presente disposizione non si
applica se il maggior reddito d'impresa ovvero di arte o professione,
accertato a seguito della corretta applicazione degli studi di settore,
non e' superiore al 10 per cento del reddito d'impresa o di lavoro
autonomo dichiarato.
3. Se le violazioni previste nei commi 1 e 2 riguardano redditi prodotti
all'estero, le sanzioni sono aumentate di un terzo con riferimento
alle imposte o alle maggiori imposte relative a tali redditi.
4. Per maggiore imposta si intende la differenza tra l'ammontare del
tributo liquidato in base all'accertamento e quello liquidabile in base
alle dichiarazioni, ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , recante
disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui
redditi.».
Art. 8.
Sistema «export banca»
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze con propri decreti
autorizza e disciplina le attivita' di Cassa depositi e prestiti S.p.A.
al
servizio di SACE S.p.A. per dare vita, a condizioni di mercato, ad un
sistema integrato di «export banca». A questo fine tra le operazioni di
interesse pubblico che possono essere attivate dalla Cassa depositi e
prestiti S.p.A. con l'utilizzo dei fondi di cui (( all'articolo 5,
comma 7, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e
successive modificazioni, )) rientrano anche le operazioni per sostenere
l'internazionalizzazione delle imprese quando le operazioni sono
assistite da garanzia o assicurazione della SACE S.p.A. (( Con i
medesimi decreti sono stabiliti modalita' e criteri al fine di
consentire le
operazioni di assicurazione del credito per le esportazioni da parte
della SACE S.p.A. anche in favore delle piccole e medie imprese
nazionali. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 5 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e
per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive
modificazioni:
«7. La CDP S.p.A. finanzia, sotto qualsiasi forma:
a) lo Stato, le regioni, gli enti locali, gli enti pubblici e gli
organismi di diritto pubblico, utilizzando fondi rimborsabili sotto
forma
di libretti di risparmio postale e di buoni fruttiferi postali,
assistiti dalla garanzia dello Stato e distribuiti attraverso Poste
italiane
S.p.A. o societa' da essa controllate, e fondi provenienti
dall'emissione di titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre
operazioni
finanziarie, che possono essere assistiti dalla garanzia dello Stato.
L'utilizzo dei fondi di cui alla presente lettera, e' consentito anche
per il compimento di ogni altra operazione di interesse pubblico
prevista dallo statuto sociale della CDP S.p.A., nei confronti dei
medesimi
soggetti di cui al periodo precedente o dai medesimi promossa, tenuto
conto della sostenibilita' economico-finanziaria di ciascuna
operazione. Dette operazioni potranno essere effettuate anche in deroga
a quanto previsto dal comma 11, lettera b);
b) le opere, gli impianti, le reti e le dotazioni destinati alla
fornitura di servizi pubblici ed alle bonifiche, utilizzando fondi
provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di finanziamenti e
da altre operazioni finanziarie, senza garanzia dello Stato e con
preclusione della raccolta di fondi a vista. La raccolta di fondi e'
effettuata esclusivamente presso investitori istituzionali.».
Art. 9.
Tempestivita' dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni
1. (( Al fine di garantire la tempestivita' dei pagamenti delle
pubbliche amministrazioni, )) in attuazione della direttiva 2000/35/CE
del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla
lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali,
recepita con il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231:
(( a) per prevenire la formazione di nuove situazioni debitorie:))
1. le pubbliche amministrazioni incluse nell'(( elenco adottato
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi )) del comma 5
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, adottano entro il
31 dicembre 2009, senza nuovi o maggiori oneri (( per la finanza
pubblica, )) le opportune misure organizzative per garantire il
tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture
ed
appalti. Le misure adottate sono pubblicate sul sito internet
dell'amministrazione;
2. nelle amministrazioni di cui al (( numero 1, )) al fine di evitare
ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il
funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha
l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei
conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica; la violazione dell'obbligo
(( di accertamento di cui al presente numero )) comporta responsabilita'
disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di bilancio,
per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo
contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di
tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione
di debiti pregressi. Le disposizioni del presente punto non si
applicano alle aziende sanitarie (( locali, )) ospedaliere, ospedaliere
universitarie, ivi compresi i policlinici universitari, (( e agli
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico )) pubblici, anche
trasformati in fondazioni;
3. allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse ed evitare la
formazione di nuove situazioni debitorie, l'attivita' di analisi e
revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative
risorse in bilancio prevista per i Ministeri dall'articolo 9, comma 1-
ter, del decreto-legge (( 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, )) e' effettuata anche
dalle altre pubbliche amministrazioni (( incluse nell'elenco di cui al
numero 1 della presente lettera, )) escluse le regioni e le province
autonome per le quali la presente disposizione costituisce principio
fondamentale di coordinamento della finanza pubblica. I risultati delle
analisi sono illustrati in appositi rapporti redatti in conformita' con
quanto stabilito (( ai sensi del comma 1-quater del citato articolo 9
del decreto-legge n. 185 del 2008; ))
4. per le amministrazioni dello Stato, il Ministero dell'economia e
delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche
attraverso gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali
dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni
di cui alla presente lettera, secondo procedure da definire con apposito
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi
entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Per gli
enti ed organismi pubblici non territoriali gli organi interni di
revisione e di controllo provvedono agli analoghi adempimenti di
vigilanza. I rapporti di cui al (( numero 3 )) sono inviati ai Ministeri
vigilanti; per gli enti locali e gli enti del servizio sanitario
nazionale i rapporti sono allegati alle relazioni rispettivamente
previste
nell'art. 1, commi 166 e 170, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
(( b) in relazione ai debiti gia' in essere alla data di entrata in
vigore del presente decreto, )) l'ammontare dei crediti esigibili nei
confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2008, iscritti nel
conto dei residui passivi del bilancio dello Stato per l'anno 2009 ed in
essere alla data di (( entrata in vigore )) del presente decreto, per
somministrazioni, forniture ed appalti, e' accertato, all'esito di una
rilevazione straordinaria, con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze. (( I predetti crediti sono resi liquidabili nei limiti
delle risorse rese disponibili dalla legge di assestamento di cui
all'art. 17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, relativa
all'anno finanziario 2009. ))
(( 1-bis. Le somme dovute da una regione commissariata ai sensi
dell'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e
successive modificazioni, nei confronti di un'amministrazione pubblica
di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni, sono regolate mediante intervento del
tesoriere con delegazione di pagamento ai sensi degli articoli 1268 e
seguenti del codice civile, che si determina automaticamente al momento
del riconoscimento del debito da parte dell'amministrazione
debitrice, da effettuare entro trenta giorni dall'istanza
dell'amministrazione creditrice. Decorso tale termine senza
contestazioni puntuali
da parte della pubblica amministrazione debitrice, il debito si intende
comunque riconosciuto nei termini di cui all'istanza. ))
Riferimenti normativi:
- La direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29
giugno 2000 recante «Lotta contro i ritardi di pagamento nelle
transazioni commerciali« e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale L 200
dell' 8 agosto 2000.
- Il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 recante «Attuazione
della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di
pagamento nelle transazioni commerciali» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 23 ottobre 2002, n. 249.
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 1 della legge 30 dicembre
2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005):
«5. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza
pubblica stabiliti in sede di Unione europea, indicati nel Documento
di programmazione economico-finanziaria e nelle relative note di
aggiornamento, per il triennio 2005 - 2007 la spesa complessiva delle
amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato,
individuate per l'anno 2005 nell'elenco 1 allegato alla presente legge e
per gli anni successivi dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
con proprio provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre
il 31 luglio di ogni anno, non puo' superare il limite del 2 per cento
rispetto alle corrispondenti previsioni aggiornate del precedente
anno, come risultanti dalla Relazione previsionale e programmatica.».
- Si riporta il testo del comma 1-ter e 1-quater dell'art. 9 del gia'
citato decreto-legge n. 185 del 2008:
«1-ter. Allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse ed evitare la
formazione di nuove situazioni debitorie, i Ministeri avviano, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito
delle attivita' di cui all'art. 3, comma 67, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, un'attivita' di analisi e revisione delle procedure di
spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio. I risultati
delle analisi sono illustrati in appositi rapporti dei Ministri
competenti, che costituiscono parte integrante delle relazioni sullo
stato
della spesa di cui all'art. 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, e successive modificazioni, da inviare alle Camere e al
Ministero dell'economia e delle finanze. A tal fine il termine di cui al
medesimo art. 3, comma 68, della legge n. 244 del 2007 e' prorogato
al 20 settembre 2009.». «1-quater. I rapporti di cui al comma 1-ter sono
redatti sulla base delle indicazioni fornite con circolare del
Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno
2009. Ai fini del presente comma, sulla base dei dati e delle
informazioni contenuti nei predetti rapporti e di qualsiasi altro dato
ritenuto necessario, che i Ministeri sono tenuti a fornire, il
Ministero dell'economia e delle finanze elabora specifiche proposte.».
- Si riporta il testo dei commi 166 e 170 dell'art. 1 della legge 23
dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006):
«166. Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica e del
coordinamento della finanza pubblica, gli organi degli enti locali
di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti sezioni
regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul
bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto
dell'esercizio medesimo.».
(Omissis).
«170. Le disposizioni dei commi 166 e 167 si applicano anche agli enti
del Servizio sanitario nazionale. Nel caso di enti di cui al presente
comma che non abbiano rispettato gli obblighi previsti ai sensi del
comma 166, la Corte trasmette la propria segnalazione alla regione
interessata per i conseguenti provvedimenti.».
- Si riporta il testo del primo comma dell'art. 17 della legge 5 agosto
1978, n. 468 ( Riforma di alcune norme di contabilita' generale
dello Stato in materia di bilancio):
«Art. 17 (Assestamento e variazioni di bilancio). Entro il mese di
giugno di ciascun anno il Ministro del tesoro, di concerto con il
Ministro del bilancio e della programmazione economica, presenta al
Parlamento un apposito disegno di legge, ai fini dell'assestamento degli
stanziamenti di bilancio, anche sulla scorta della consistenza dei
residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto dell'esercizio
scaduto il 31 dicembre precedente.».
- Si riporta il testo del comma 174 dell'art. 1 della legge 30 dicembre
2004, n. 311, e successive modificazioni (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2005):
«174. Al fine del rispetto dell'equilibrio economico-finanziario, la
regione, ove si prospetti sulla base del monitoraggio trimestrale una
situazione di squilibrio, adotta i provvedimenti necessari. Qualora dai
dati del monitoraggio del quarto trimestre si evidenzi un disavanzo
di gestione a fronte del quale non sono stati adottati i predetti
provvedimenti, ovvero essi non siano sufficienti, con la procedura di
cui
all'art. 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il Presidente
del Consiglio dei ministri diffida la regione a provvedervi entro il 30
aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. Qualora la regione
non adempia, entro i successivi trenta giorni il presidente della
regione, in qualita' di commissario ad acta, approva il bilancio di
esercizio consolidato del Servizio sanitario regionale al fine di
determinare il disavanzo di gestione e adotta i necessari provvedimenti
per il suo ripianamento, ivi inclusi gli aumenti dell'addizionale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche e le maggiorazioni
dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita' produttive entro le
misure stabilite dalla normativa vigente. I predetti incrementi possono
essere adottati anche in funzione della copertura dei disavanzi di
gestione accertati o stimati nel settore sanitario relativi
all'esercizio 2004 e seguenti. Qualora i provvedimenti necessari per il
ripianamento del disavanzo di gestione non vengano adottati dal
commissario ad acta entro il 31 maggio, nella regione interessata, con
riferimento agli anni di imposta 2006 e successivi, si applicano
comunque nella misura massima prevista dalla vigente normativa
l'addizionale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche e le maggiorazioni
dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita' produttive; scaduto
il
termine del 31 maggio, i provvedimenti del commissario ad acta non
possono avere ad oggetto l'addizionale e le maggiorazioni d'aliquota
delle
predette imposte ed i contribuenti liquidano e versano gli acconti
d'imposta dovuti nel medesimo anno sulla base della misura massima
dell'addizionale e delle maggiorazioni d'aliquota di tali imposte.».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche):
«2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni
dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e
grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello
Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le
Comunita' montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di
commercio,
industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti
pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le
amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300.».
- Si riporta il testo degli articoli 1268 e seguenti del codice civile
concernenti la delega di pagamento:
«Art. 1268 (Delegazione cumulativa). - Se il debitore assegna al
creditore un nuovo debitore, il quale si obbliga verso il creditore, il
debitore originario non e' liberato dalla sua obbligazione, salvo che il
creditore dichiari espressamente di liberarlo.Tuttavia il creditore che ha accettato l'obbligazione del terzo non puo'
rivolgersi al delegante, se prima non ha richiesto al delegato
l'adempimento.».
«Art. 1269 (Delegazione di pagamento). - Se il debitore per eseguire il
pagamento ha delegato un terzo, questi puo' obbligarsi verso il
creditore, salvo che il debitore l'abbia vietato.Il terzo delegato per eseguire il pagamento non e' tenuto ad accettare
l'incarico, ancorche' sia debitore del delegante. Sono salvi gli usi
diversi.».
«Art. 1270 (Estinzione della delegazione). - Il delegante puo' revocare
la delegazione, fino a quando il delegato non abbia assunto
l'obbligazione in confronto del delegatario o non abbia eseguito il
pagamento a favore di questo.Il delegato puo' assumere l'obbligazione o eseguire il pagamento a
favore del delegatario anche dopo la morte o la sopravvenuta incapacita'
del delegante.».
«Art. 1271 (Eccezioni opponibili dal delegato). - Il delegato puo'
opporre al delegatario le eccezioni relative ai suoi rapporti con
questo.Se le parti non hanno diversamente pattuito, il delegato non puo'
opporre al delegatario, benche' questi ne fosse stato a conoscenza, le
eccezioni che avrebbe potuto opporre al delegante, salvo che sia nullo
il rapporto tra delegante e delegatario.Il delegato non puo' neppure opporre le eccezioni relative al rapporto
tra il delegante e il delegatario, se ad esso le parti non hanno
fatto espresso riferimento.».
«Art. 1272 (Espromissione). - Il terzo che, senza delegazione del
debitore, ne assume verso il creditore il debito, e' obbligato in solido
col debitore originario, se il creditore non dichiara espressamente di
liberare quest'ultimo.Se non si e' convenuto diversamente, il terzo non puo' opporre al
creditore le eccezioni relative ai suoi rapporti col debitore
originario.Puo' opporgli invece le eccezioni che al creditore avrebbe potuto
opporre il debitore originario, se non sono personali a quest'ultimo e
non
derivano da fatti successivi all'espromissione. Non puo' opporgli la
compensazione che avrebbe potuto opporre il debitore originario,
quantunque si sia verificata prima dell'espromissione.».
«Art. 1273 (Accollo). - Se il debitore e un terzo convengono che questi
assuma il debito dell'altro, il creditore puo' aderire alla
convenzione, rendendo irrevocabile la stipulazione a suo favore.
L'adesione del creditore importa liberazione del debitore originario
solo se
cio' costituisce condizione espressa della stipulazione o se il
creditore dichiara espressamente di liberarlo.
Se non vi e' liberazione del debitore, questi rimane obbligato in solido
col terzo.
In ogni caso il terzo e' obbligato verso il creditore che ha aderito
alla stipulazione nei limiti in cui ha assunto il debito, e puo'
opporre al creditore le eccezioni fondate sul contratto in base al quale
l'assunzione e' avvenuta.».
«Art. 1274 (Insolvenza del nuovo debitore). - Il creditore che, in
seguito a delegazione, ha liberato il debitore originario, non ha azione
contro di lui se il delegato diviene insolvente, salvo che ne abbia
fatto espressa riserva.
Tuttavia, se il delegato era insolvente al tempo in cui assunse il
debito in confronto del creditore, il debitore originario non e'
liberato.
Le medesime disposizioni si osservano quando il creditore ha aderito
all'accollo stipulato a suo favore e la liberazione del debitore
originario era condizione espressa della stipulazione.».
«Art. 1275 (Estinzione delle garanzie). - In tutti i casi nei quali il
creditore libera il debitore originario, si estinguono le garanzie
annesse al credito, se colui che le ha prestate non consente
espressamente a mantenerle.».
«Art. 1276 (Invalidita' della nuova obbligazione). - Se l'obbligazione
assunta dal nuovo debitore verso il creditore e' dichiarata nulla o
annullata, e il creditore aveva liberato il debitore originario,
l'obbligazione di questo rivive, ma il creditore non puo' valersi delle
garanzie prestate da terzi.».
(( Art. 9-bis
Patto di stabilita' interno per gli enti locali
1. Le province e i comuni con piu' di 5.000 abitanti possono escludere
dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilita'
interno relativo all'anno 2009 i pagamenti in conto capitale effettuati
entro il 31 dicembre 2009 per un importo non superiore al 4 per cento
dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale risultanti dal
rendiconto dell'esercizio 2007, a condizione che abbiano rispettato il
patto di stabilita' interno relativo all'anno 2008, ovvero, qualora non
l'abbiano rispettato, si trovino nelle condizioni previste
dall'articolo 77-bis, comma 21-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133.
2. Gli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento
netto delle pubbliche amministrazioni, recati dalle disposizioni di
cui al comma 1, vengono compensati mediante il mancato utilizzo, nel
limite massimo di 2.250 milioni di euro, delle maggiori risorse
finanziarie iscritte nel provvedimento di assestamento per l'anno 2009,
di cui all'articolo 17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n.
468, a integrazione dei Fondi di cui agli articoli 7 e 8 della stessa
legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni, relativi ai residui
passivi perenti, in coerenza con le previsioni tendenziali di spesa per
il medesimo anno indicate nel Documento di programmazione economico-
finanziaria per gli anni 2010-2013.
3. Ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilita' interno
delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano
relativo all'anno 2008, il termine per l'invio della certificazione di
cui al comma 16 dell'articolo 7-quater del decreto-legge 10 febbraio
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.
33, e' prorogato al 30 settembre 2009.
4. All'ultimo periodo del comma 15 dell'articolo 77-bis del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge
6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole: «ma si applicano» sono inserite
le seguenti: «, fino alla data di invio della certificazione,».
5. Sono esclusi dal patto di stabilita' interno delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano i pagamenti che vengono
effettuati a valere sui residui passivi di parte corrente a fronte di
corrispondenti residui attivi degli enti locali. In funzione di
anticipazione dell'attuazione delle misure connesse alla realizzazione
di un sistema di federalismo fiscale, secondo quanto previsto dalla
legge 5 maggio 2009, n. 42, e allo scopo di assicurare la tutela dei
diritti e delle prestazioni sociali fondamentali su tutto il territorio
nazionale, ai sensi dell' articolo 117, secondo comma, lettera m), della
Costituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere
espresso in sede di tavolo di confronto di cui all'articolo 27, comma 7,
della citata legge n. 42 del 2009, da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono fissati i criteri per la rideterminazione, a decorrere
dall'anno 2009, dell'ammontare dei proventi spettanti a regioni e
province autonome, compatibilmente con gli statuti di autonomia delle
regioni ad autonomia speciale e delle citate province autonome, ivi
compresi quelli afferenti alla compartecipazione ai tributi erariali
statali, in misura tale da garantire disponibilita' finanziarie
complessivamente non inferiori a 300 milioni di euro annui e, comunque,
senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Tali risorse sono
assegnate ad un fondo da istituire nello stato di previsione della spesa
del Ministero dell'economia e delle finanze per le attivita' di
carattere sociale di pertinenza regionale. In sede di Conferenza
permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano sono stabiliti, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del decreto di cui al secondo periodo del presente
comma, criteri e modalita' per la distribuzione delle risorse di cui al
presente comma tra le singole regioni e province autonome, che il
Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad attuare con proprio
decreto.
6. I mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., ivi inclusi
quelli trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze ai
sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre
2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
288 del 12 dicembre 2003, in base a leggi speciali che prevedono
l'ammortamento a carico dello Stato, interamente o parzialmente non
erogati,
possono essere oggetto di rinuncia, anche parziale, a seguito di
deliberazione del soggetto beneficiario o dell'ente pubblico di
riferimento.
7. L'eventuale quota parte del finanziamento non rinunciata e non
erogata puo' essere devoluta:
a) in misura non superiore al 50 per cento dell'importo non erogato, con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministero competente, su richiesta dei medesimi beneficiari
originari o dei loro enti pubblici di riferimento, ad altre opere
pubbliche o a investimenti infrastrutturali di loro competenza. Resta
ferma l'imputazione degli oneri di ammortamento dei mutui agli
originari capitoli di spesa;
b) in misura non superiore al 25 per cento delle disponibilita' che
residuano, al netto di quanto previsto ai sensi della lettera a), ad
interventi infrastrutturali compresi nel programma di infrastrutture
strategiche di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443,
e successive modificazioni, suscettibili di produrre positive ricadute
sullo sviluppo delle comunita' locali e del territorio;
c) per la parte ulteriormente residua, ad uno speciale fondo iscritto
nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e
delle finanze e destinato al sostegno di interventi infrastrutturali per
lo sviluppo del territorio degli enti locali che hanno rispettato il
patto di stabilita' interno nell'ultimo triennio .
8. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, d'intesa con la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, previo parere delle Commissioni
parlamentari
competenti per i profili di carattere finanziario, sono definite le
modalita' di attuazione del comma 7.
9. Le risorse trasferite dallo Stato al comune di Viareggio al fine di
finanziare le opere di ricostruzione connesse al disastro ferroviario
del 29 giugno 2009 e le spese effettuate da parte del comune a valere
sulle predette risorse sono escluse dal saldo rilevante ai fini del
rispetto del patto di stabilita' per l'anno 2009. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 21-bis dell'art. 77-bis del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo
sviluppo
economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:
«21-bis. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno per
l'anno 2008 relativamente ai pagamenti concernenti spese per
investimenti effettuati nei limiti delle disponibilita' di cassa a
fronte di impegni regolarmente assunti ai sensi dell'art. 183 del testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, entro
la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, le disposizioni di cui ai commi 20 e 21 del presente art. non
si applicano agli enti locali che hanno rispettato il patto di
stabilita' interno nel triennio 2005-2007 e che hanno registrato
nell'anno
2008 impegni per spesa corrente, al netto delle spese per adeguamenti
contrattuali del personale dipendente, compreso il segretario comunale,
per un ammontare non superiore a quello medio corrispondente del
triennio 2005-2007.».
- Per il riferimento al primo comma dell'art. 17 della legge 5 agosto
1978, n. 468 si vedano le note all'art. 9.
- Si riporta il testo degli articoli 7 e 8 della gia' citata legge n.
468 del 1978, e successive modificazioni: «Art. 7 (Fondo di riserva
per le spese obbligatorie e di ordine). - Nello stato di previsione
della spesa del Ministero del tesoro e' istituito, nella parte corrente,
un «Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine» le cui
dotazioni sono annualmente determinate, con apposito articolo, dalla
legge
di approvazione del bilancio. Con decreti del Ministro del tesoro, da
registrarsi alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed
iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che di cassa dei
competenti capitoli le somme necessarie:
1) per il pagamento dei residui passivi di parte corrente, eliminati
negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, [in caso di
richiesta da parte degli aventi diritto, con reiscrizione ai capitoli di
provenienza, ovvero a capitoli di nuova istituzione nel caso in cui
quello di provenienza sia stato nel frattempo soppresso];
2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi carattere
obbligatorio o connessi con l'accertamento e la riscossione delle
entrate. Allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro
e' allegato l'elenco dei capitoli di cui al precedente numero 2), da
approvarsi, con apposito art., dalla legge di approvazione del
bilancio.».
«Art. 8 (Fondo speciale per la riassegnazione di residui perenti delle
spese in conto capitale). - Nello stato di previsione della spesa del
Ministero del tesoro e' istituito, nella parte in conto capitale, un
«Fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa in
conto capitale, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione
amministrativa.».
- Si riporta il testo del comma 16 dell'art. 7-quater del decreto-legge
10 febbraio 2009, n. 5 (Misure urgenti a sostegno dei settori
industriali in crisi, nonche' disposizioni in materia di produzione
lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario),
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33:
«16. Ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilita' interno
relativo all'anno 2008 la certificazione di cui al comma 667 e al
comma 686 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive
modificazioni, deve essere inviata entro il termine perentorio del
31 maggio 2009.».
- Si riporta il testo del comma 15 dell'art. 77-bis del gia' citato
decreto-legge n. 112 del 2008, cosi' come modificato dalla presente
legge:
«15. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di
stabilita' interno, ciascuno degli enti di cui al comma 1 e' tenuto a
inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a
quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione
del saldo finanziario in termini di competenza mista conseguito,
sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio
finanziario, secondo un prospetto e con le modalita' definiti dal
decreto di cui al comma 14. La mancata trasmissione della certificazione
entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento
al patto di stabilita' interno. Nel caso in cui la certificazione,
sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto, non si
applicano le disposizioni di cui al comma 20, ma si applicano, fino alla
data di invio della certificazione, solo quelle di cui al comma 4
dell'art. 76.».
- La legge 5 maggio 2009, n. 42 recante «Delega al Governo in materia di
federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della
Costituzione» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 maggio 2009, n.
103.
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 117 della Costituzione:
«Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello
Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica
dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed
esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della
concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello
Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali;
elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti
pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia
amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale;
giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i
diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il
territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di
Comuni, Province e Citta' metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo
statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale,
regionale e locale; opere dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.».
- Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 27 della gia' citata legge
n. 42 del 2009:
«7. Al fine di assicurare il rispetto delle norme fondamentali della
presente legge e dei principi che da essa derivano, nel rispetto delle
peculiarita' di ciascuna regione a statuto speciale e di ciascuna
provincia autonoma, e' istituito presso la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione, un
tavolo di confronto tra il Governo e ciascuna regione a statuto speciale
e ciascuna provincia autonoma, costituito dai Ministri per i
rapporti con le regioni, per le riforme per il federalismo, per la
semplificazione normativa, dell'economia e delle finanze e per le
politiche europee nonche' dai Presidenti delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome. Il tavolo individua linee guida,
indirizzi e strumenti per assicurare il concorso delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome agli obiettivi di perequazione e
di solidarieta' e per valutare la congruita' delle attribuzioni
finanziarie ulteriori intervenute successivamente all'entrata in vigore
degli
statuti, verificandone la coerenza con i principi di cui alla presente
legge e con i nuovi assetti della finanza pubblica. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' assicurata
l'organizzazione del tavolo.».
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443,
e successive modificazioni (Delega al Governo in materia di
infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi
per il rilancio delle attivita' produttive):
«1. Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti
produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle
attivita'
produttive.
1. Il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle
regioni, individua le infrastrutture pubbliche e private e gli
insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale
da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese nonche'
per assicurare efficienza funzionale ed operativa e l'ottimizzazione dei
costi di gestione dei complessi immobiliari sedi delle istituzioni
dei presidi centrali e la sicurezza strategica dello Stato e delle opere
la cui rilevanza culturale trascende i confini nazionali.
L'individuazione e' operata, a mezzo di un programma predisposto dal
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con i Ministri
competenti e le regioni o province autonome interessate e inserito,
previo parere del CIPE e previa intesa della Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel Documento
di programmazione economico-finanziaria, con l'indicazione dei
relativi stanziamenti. Nell'individuare le infrastrutture e gli
insediamenti strategici di cui al presente comma, il Governo procede
secondo
finalita' di riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio
nazionale, nonche' a fini di garanzia della sicurezza strategica e di
contenimento dei costi dell'approvvigionamento energetico del Paese e
per l'adeguamento della strategia nazionale a quella comunitaria delle
infrastrutture e della gestione dei servizi pubblici locali di difesa
dell'ambiente. Al fine di sviluppare la portualita' turistica, il
Governo, nell'individuare le infrastrutture e gli insediamenti
strategici, tiene conto anche delle strutture dedicate alla nautica da
diporto
di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b), del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509. Il
programma tiene conto del Piano generale dei trasporti. L'inserimento
nel programma di infrastrutture strategiche non comprese nel Piano
generale dei trasporti costituisce automatica integrazione dello stesso.
Il Governo indica nel disegno di legge finanziaria ai sensi
dell'art. 11, comma 3, lettera i-ter), della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni, le risorse necessarie, che si
aggiungono ai finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo
disponibili, senza diminuzione delle risorse gia' destinate ad opere
concordate con le regioni e le province autonome e non ricomprese nel
programma. In sede di prima applicazione della presente legge il
programma e' approvato dal CIPE entro il 31 dicembre 2001. Gli
interventi previsti dal programma sono automaticamente inseriti nelle
intese
istituzionali di programma e negli accordi di programma quadro nei
comparti idrici ed ambientali, ai fini della individuazione delle
priorita' e ai fini dell'armonizzazione con le iniziative gia' incluse
nelle intese e negli accordi stessi, con le indicazioni delle risorse
disponibili e da reperire, e sono compresi in una intesa generale quadro
avente validita' pluriennale tra il Governo e ogni singola regione o
provincia autonoma, al fine del congiunto coordinamento e realizzazione
delle opere.
1-bis. Il programma da inserire nel Documento di programmazione
economico-finanziaria deve contenere le seguenti indicazioni:
a) elenco delle infrastrutture e degli insediamenti strategici da
realizzare;
b) costi stimati per ciascuno degli interventi;
c) risorse disponibili e relative fonti di finanziamento;
d) stato di realizzazione degli interventi previsti nei programmi
precedentemente approvati;
e) quadro delle risorse finanziarie gia' destinate e degli ulteriori
finanziamenti necessari per il completamento degli interventi.
2. Il Governo e' delegato ad emanare, nel rispetto delle attribuzioni
costituzionali delle regioni, entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi volti a
definire un quadro normativo finalizzato alla celere realizzazione
delle infrastrutture e degli insediamenti individuati ai sensi del comma
1, a tal fine riformando le procedure per la valutazione di impatto
ambientale (VIA) e l'autorizzazione integrata ambientale, limitatamente
alle opere di cui al comma 1 e comunque nel rispetto del disposto
dell'art. 2 della direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985,
come modificata dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo
1997 e introducendo un regime speciale, anche in deroga agli articoli 2,
da 7 a 16, 19, 20, 21, da 23 a 30, 32, 34, 37-bis, 37-ter e 37-
quater della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni,
nonche' alle ulteriori disposizioni della medesima legge che non
siano necessaria ed immediata applicazione delle direttive comunitarie,
nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) disciplina della tecnica di finanza di progetto per finanziare e
realizzare, con il concorso del capitale privato, le infrastrutture e
gli insediamenti di cui al comma 1;
b) definizione delle procedure da seguire in sostituzione di quelle
previste per il rilascio dei provvedimenti concessori o autorizzatori di
ogni specie; definizione della durata delle medesime non superiore a sei
mesi per la approvazione dei progetti preliminari, comprensivi di
quanto necessario per la localizzazione dell'opera d'intesa con la
regione o la provincia autonoma competente, che, a tal fine, provvede a
sentire preventivamente i comuni interessati, e, ove prevista, della
VIA; definizione delle procedure necessarie per la dichiarazione di
pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza e per la approvazione del
progetto definitivo, la cui durata non puo' superare il termine di
ulteriori sette mesi; definizione di termini perentori per la
risoluzione delle interferenze con servizi pubblici e privati, con
previsione
di responsabilita' patrimoniali in caso di mancata tempestiva
risoluzione;
c) attribuzione al CIPE, integrato dai presidenti delle regioni e delle
province autonome interessate, del compito di valutare le proposte
dei promotori, di approvare il progetto preliminare e definitivo, di
vigilare sulla esecuzione dei progetti approvati, adottando i
provvedimenti concessori ed autorizzatori necessari, comprensivi della
localizzazione dell'opera e, ove prevista, della VIA istruita dal
competente Ministero. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
cura le istruttorie, formula le proposte ed assicura il supporto
necessario per l'attivita' del CIPE, avvalendosi, eventualmente, di una
apposita struttura tecnica, di advisor e di commissari straordinari,
che agiscono con i poteri di cui all'art. 13 del decreto-legge 25 marzo
1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio
1997, n. 135, nonche' della eventuale ulteriore collaborazione richiesta
al Ministero dell'economia e delle finanze nel settore della finanza
di progetto, ovvero offerta dalle regioni o province autonome
interessate, con oneri a proprio carico;
d) modificazione della disciplina in materia di conferenza di servizi,
con la previsione della facolta', da parte di tutte le
amministrazioni competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni
comunque denominati, di proporre, in detta conferenza, nel termine
perentorio di novanta giorni, prescrizioni e varianti migliorative che
non modificano la localizzazione e le caratteristiche essenziali delle
opere; le prescrizioni e varianti migliorative proposte in conferenza
sono valutate dal CIPE ai fini della approvazione del progetto
definitivo;
e) affidamento, mediante gara ad evidenza pubblica nel rispetto delle
direttive dell'Unione europea, della realizzazione delle
infrastrutture strategiche ad un unico soggetto contraente generale o
concessionario;
f) disciplina dell'affidamento a contraente generale, con riferimento
all'art. 1 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993,
definito come esecuzione con qualsiasi mezzo di un'opera rispondente
alle esigenze specificate dal soggetto aggiudicatore; il contraente
generale e' distinto dal concessionario di opere pubbliche per
l'esclusione dalla gestione dell'opera eseguita ed e' qualificato per
specifici connotati di capacita' organizzativa e tecnico-realizzativa,
per l'assunzione dell'onere relativo all'anticipazione temporale del
finanziamento necessario alla realizzazione dell'opera in tutto o in
parte con mezzi finanziari privati, per la liberta' di forme nella
realizzazione dell'opera, per la natura prevalente di obbligazione di
risultato complessivo del rapporto che lega detta figura al soggetto
aggiudicatore e per l'assunzione del relativo rischio; previsione
dell'obbligo, da parte del contraente generale, di prestazione di
adeguate
garanzie e di partecipazione diretta al finanziamento dell'opera o di
reperimento dei mezzi finanziari occorrenti;
g) previsione dell'obbligo per il soggetto aggiudicatore, nel caso in
cui l'opera sia realizzata prevalentemente con fondi pubblici, di
rispettare la normativa europea in tema di evidenza pubblica e di scelta
dei fornitori di beni o servizi, ma con soggezione ad un regime
derogatorio rispetto alla citata legge n. 109 del 1994 per tutti gli
aspetti di essa non aventi necessaria rilevanza comunitaria;
h) introduzione di specifiche deroghe alla vigente disciplina in materia
di aggiudicazione di lavori pubblici e di realizzazione degli
stessi, fermo il rispetto della normativa comunitaria, finalizzate a
favorire il contenimento dei tempi e la massima flessibilita' degli
strumenti giuridici; in particolare, in caso di ricorso ad un contraente
generale, previsione che lo stesso, ferma restando la sua
responsabilita', possa liberamente affidare a terzi l'esecuzione delle
proprie prestazioni con l'obbligo di rispettare, in ogni caso, la
legislazione antimafia e quella relativa ai requisiti prescritti per gli
appaltatori; previsione della possibilita' di costituire una
societa' di progetto ai sensi dell'art. 37-quinquies della citata legge
n. 109 del 1994, anche con la partecipazione di istituzioni
finanziarie, assicurative e tecnico-operative gia' indicate dallo stesso
contraente generale nel corso della procedura di affidamento;
previsione della possibilita' di emettere titoli obbligazionari ai sensi
dell'art. 37-sexies della legge n. 109 del 1994, ovvero di avvalersi
di altri strumenti finanziari, con la previsione del relativo regime di
garanzia di restituzione, anche da parte di soggetti aggiudicatori,
ed utilizzazione dei medesimi titoli e strumenti finanziari per la
costituzione delle riserve bancarie o assicurative previste dalla
legislazione vigente;
i) individuazione di adeguate misure atte a valutare, ai fini di una
migliore realizzazione dell'opera, il regolare assolvimento degli
obblighi assunti dal contraente generale nei confronti di terzi ai quali
abbia affidato l'esecuzione di proprie prestazioni;
l) previsione, in caso di concessione di opera pubblica unita a gestione
della stessa, e tenuto conto della redditivita' potenziale della
stessa, della possibilita' di corrispondere al concessionario, anche in
corso d'opera e nel rispetto dei limiti determinati in sede di gara,
un prezzo in aggiunta al diritto di sfruttamento economico dell'opera,
anche a fronte della prestazione successiva di beni o servizi allo
stesso soggetto aggiudicatore relativamente all'opera realizzata,
nonche' della possibilita' di fissare la durata della concessione anche
oltre trenta anni, in relazione alle caratteristiche dell'opera, e di
consentire al concessionario di affidare a terzi i lavori, con il solo
vincolo delle disposizioni della citata direttiva 93/37/CEE relative
agli appalti del concessionario e nel limite percentuale eventualmente
indicato in sede di gara a norma della medesima direttiva;
m) previsione del rispetto dei piani finanziari allegati alle
concessioni in essere per i concessionari di pubblici servizi affidatari
di
nuove concessioni;
n) previsione, dopo la stipula dei contratti di progettazione, appalto,
concessione o affidamento a contraente generale, di forme di tutela
risarcitoria per equivalente, con esclusione della reintegrazione in
forma specifica; restrizione, per tutti gli interessi patrimoniali,
della tutela cautelare al pagamento di una provvisionale;
o) previsione di apposite procedure di collaudo delle opere entro
termini perentori che consentano, ove richiesto da specifiche esigenze
tecniche, il ricorso anche a strutture tecniche esterne di supporto alle
commissioni di collaudo.
3. I decreti legislativi previsti dal comma 2 sono emanati sentito il
parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonche' quello delle competenti
Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla
richiesta. Nei tre anni successivi alla loro emanazione possono essere
emanate disposizioni correttive ed integrative dei decreti
legislativi, nel rispetto della medesima procedura e secondo gli stessi
principi e criteri direttivi. Il Governo integra e modifica il
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21
dicembre 1999, n. 554, in conformita' alle previsioni della presente
legge e
dei decreti legislativi di cui al comma 2.
3-bis. In alternativa alle procedure di approvazione dei progetti
preliminari e definitivi, di cui al comma 2, l'approvazione dei progetti
definitivi degli interventi individuati nel comma 1 puo' essere disposta
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa
deliberazione del CIPE integrato dai presidenti delle regioni o delle
province autonome interessate, sentita la Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo
parere delle competenti Commissioni parlamentari. Con il predetto
decreto
sono dichiarate la compatibilita' ambientale e la localizzazione
urbanistica dell'intervento nonche' la pubblica utilita' dell'opera; lo
stesso decreto sostituisce ogni altro permesso, autorizzazione o
approvazione comunque denominati, e consente la realizzazione di tutte
le
opere ed attivita' previste nel progetto approvato.
4. Limitatamente agli anni 2002 e 2003 il Governo e' delegato ad
emanare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui
al comma 2, previo parere favorevole del CIPE, integrato dai
presidenti delle regioni interessate, sentite la Conferenza unificata di
cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le
competenti Commissioni parlamentari, uno o piu' decreti legislativi
recanti l'approvazione definitiva, nei limiti delle vigenti
autorizzazioni di spesa, di specifici progetti di infrastrutture
strategiche individuate secondo quanto previsto al comma 1.
5. Ai fini della presente legge, sono fatte salve le competenze delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome previste dagli
statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.
6. In alternativa a concessioni e autorizzazioni edilizie, a scelta
dell'interessato, possono essere realizzati, in base a semplice denuncia
di inizio attivita', ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 5 ottobre
1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
1993, n. 493, come sostituito dall'art. 2, comma 60, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni:
a) gli interventi edilizi minori, di cui all'art. 4, comma 7, del citato
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398;
b) le ristrutturazioni edilizie, comprensive della demolizione e
ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma. Ai fini del calcolo
della
volumetria non si tiene conto delle innovazioni necessarie per
l'adeguamento alla normativa antisismica;
c) gli interventi ora sottoposti a concessione, se sono specificamente
disciplinati da piani attuativi che contengano precise disposizioni
plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui
sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal consiglio comunale
in sede
di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti.
Relativamente ai piani attuativi che sono stati approvati
anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, l'atto di
ricognizione dei piani di attuazione deve avvenire entro trenta giorni
dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di
ricognizione, purche' il progetto di costruzione venga accompagnato
da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza
di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;d) i sopralzi, le addizioni, gli ampliamenti e le nuove edificazioni in
diretta esecuzione di idonei strumenti urbanistici diversi da quelli
indicati alla lettera c), ma recanti analoghe previsioni di dettaglio.
7. Nulla e' innovato quanto all'obbligo di versare il contributo
commisurato agli oneri di urbanizzazione ed al costo di costruzione.
8. La realizzazione degli interventi di cui al comma 6 che riguardino
immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico-
ambientale e' subordinata al preventivo rilascio del parere o
dell'autorizzazione richiesti dalle disposizioni di legge vigenti. Si
applicano
in particolare le disposizioni del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
9. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un
vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa
amministrazione comunale, il termine di venti giorni per la
presentazione della denuncia di inizio dell'attivita', di cui all'art.
4, comma
11, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, decorre dal rilascio del
relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la
denuncia e' priva di effetti.
10. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un
vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove il
parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia allegato
alla denuncia, il competente ufficio comunale convoca una conferenza di
servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Il termine di
venti giorni per la presentazione della denuncia di inizio
dell'attivita' decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito non
favorevole, la denuncia e' priva di effetti.
11. Il comma 8 dell'art. 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, e'
abrogato.
12. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano nelle regioni a
statuto ordinario a decorrere dal novantesimo giorno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, salvo che le leggi regionali
emanate prima della data di entrata in vigore della presente legge siano
gia' conformi a quanto previsto dalle lettere a), b), c) e d) del
medesimo comma 6, anche disponendo eventuali categorie aggiuntive e
differenti presupposti urbanistici. Le regioni a statuto ordinario
possono ampliare o ridurre l'ambito applicativo delle disposizioni di
cui
al periodo precedente.
13. E' fatta in ogni caso salva la potesta' legislativa esclusiva delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di
Bolzano.
14. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il 30 giugno 2003, un
decreto legislativo volto a introdurre nel testo unico delle
disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui all'art. 7 della
legge 8 marzo 1999, n. 50, e successive modificazioni, le modifiche
strettamente necessarie per adeguarlo alle disposizioni di cui ai commi
da 6 a 13.
15. I soggetti che effettuano attivita' di gestione dei rifiuti la cui
classificazione e' stata modificata con la decisione della
Commissione europea 2001/118/CE del 16 gennaio 2001 inoltrano richiesta
all'ente competente, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, presentando domanda di autorizzazione ai sensi dell'art.
28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
modificazioni, o iscrizione ai sensi dell'art. 30 del medesimo decreto
legislativo, indicando i nuovi codici dei rifiuti per i quali si
intende proseguire l'attivita' di gestione dei rifiuti. L'attivita' puo'
essere proseguita fino all'emanazione del conseguente provvedimento
da parte dell'ente competente al rilascio delle autorizzazioni o
iscrizioni di cui al citato decreto legislativo n. 22 del 1997. Le
suddette
attivita' non sono soggette alle procedure per la VIA in quanto le
stesse sono attivita' gia' in essere.
16. Con riferimento alle competenze delle regioni, di cui all'art. 19
del decreto legislativo n. 22 del 1997, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge le regioni emanano norme
affinche' gli uffici pubblici coprano il fabbisogno annuale di manufatti
in
plastica con una quota di manufatti in plastica riciclata pari almeno al
40 per cento del fabbisogno stesso.
17. Il comma 3, lettera b), dell'art. 7 ed il comma 1, lettera f-bis)
dell'art. 8 del decreto legislativo n. 22 del 1997, si interpretano
nel senso che le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, non
costituiscono rifiuti e sono, percio', escluse dall'ambito di
applicazione
del medesimo decreto legislativo solo nel caso in cui, anche quando
contaminate, durante il ciclo produttivo, da sostanze inquinanti
derivanti dalle attivita' di escavazione, perforazione e costruzione,
siano utilizzate, senza trasformazioni preliminari, secondo le
modalita' previste nel progetto sottoposto a VIA ovvero, qualora non
sottoposto a VIA, secondo le modalita' previste nel progetto approvato
dall'autorita' amministrativa competente previo parere dell'ARPA
sempreche' la composizione media dell'intera massa non presenti una
concentrazione di inquinanti superiore ai limiti massimi previsti dalle
norme vigenti.
18. Il rispetto dei limiti di cui al comma 17 puo' essere verificato in
accordo alle previsioni progettuali anche mediante accertamenti sui
siti di destinazione dei materiali da scavo. I limiti massimi
accettabili sono individuati dall'allegato 1, tabella 1, colonna B, del
decreto
ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471 del Ministro dell'ambiente e
successive modificazioni, salvo che la destinazione urbanistica del sito
non richieda un limite inferiore.
19. Per i materiali di cui al comma 17 si intende per effettivo utilizzo
per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati anche la
destinazione a differenti cicli di produzione industriale, purche' sia
progettualmente previsto l'utilizzo di tali materiali, intendendosi
per tale anche il riempimento delle cave coltivate, nonche' la
ricollocazione in altro sito, a qualsiasi titolo autorizzata
dall'autorita'
amministrativa competente, previo, ove il relativo progetto non sia
sottoposto a VIA, parere dell'ARPA a condizione che siano rispettati i
limiti di cui al comma 18 e la ricollocazione sia effettuata secondo
modalita' di rimodellazione ambientale del territorio interessato.
Qualora i materiali di cui al comma 17 siano destinati a differenti
cicli di produzione industriale, le autorita' amministrative competenti
ad esercitare le funzioni di vigilanza e controllo sui medesimi cicli,
provvedono a verificare, senza oneri aggiuntivi per la finanza
pubblica, anche mediante l'effettuazione di controlli periodici,
l'effettiva destinazione all'uso autorizzato dei materiali; a tal fine
l'utilizzatore e' tenuto a documentarne provenienza, quantita' e
specifica destinazione.».
Art. 10.
Incremento delle compensazioni dei crediti fiscali
1. Per contrastare gli abusi e corrispondentemente per incrementare la
liquidita' delle imprese, (( tramite un riordino delle norme
concernenti il sistema delle compensazioni fiscali volto a renderlo piu'
rigoroso, sono introdotte le seguenti disposizioni: ))
a) (( al fine di contrastare gli abusi: ))
1. all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, e' aggiunto il seguente periodo: «La compensazione del credito
annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore
aggiunto, per importi superiori a 10.000 euro annui, puo' essere
effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di
presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito
emerge.»;
2. al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:
(( 2.1. )) all'articolo 3, comma 1, e' aggiunto il seguente periodo: «In
deroga a quanto previsto dal secondo periodo i contribuenti che
intendono utilizzare in compensazione ovvero chiedere a rimborso il
credito risultante dalla dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul
valore aggiunto possono non comprendere tale dichiarazione in quella
unificata.»;
(( 2.2. )) all'articolo 8, comma 4, (( terzo periodo, ))
dopo le parole:
«e' anche presentata,» sono aggiunte le seguenti: «in via
telematica ed»;
(( 2.3. )) all'articolo 8-bis, comma 2, primo periodo,
(( le parole:
«articolo 88» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 74» )) e le
parole: «a lire 50 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «a euro
25.000»;
(( 2.4. )) all'articolo 8-bis, comma 2, e' aggiunto il seguente periodo:
«Sono inoltre esonerati i contribuenti che presentano la
dichiarazione annuale entro il mese di febbraio.»;
3. all'articolo 38-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
(( 3.1. )) al primo comma, l'ottavo e nono periodo sono sostituiti dal
seguente: «Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate
sono definite le ulteriori modalita' ed i termini per l'esecuzione dei
rimborsi previsti dal presente articolo.»;
(( 3.2. )) al sesto comma, dopo le parole: «Se successivamente al
rimborso» sono aggiunte le seguenti: «o alla compensazione », dopo le
parole: « indebitamente rimborsate» sono aggiunte le seguenti: «o
compensate» e dopo le parole: «dalla data del rimborso» sono aggiunte le
seguenti: «o della compensazione»;
4. fino all'emanazione del provvedimento di cui al (( numero 3.1. )) ,
continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima dell'entrata
in vigore del presente decreto;
5. all'articolo 8, comma 3, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, e' aggiunto, in
fine,
il seguente periodo: «Tali compensazioni possono essere effettuate solo
successivamente alla presentazione dell'istanza di cui al comma 2.»;
6. all'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma
49 e' inserito il seguente: «49-bis. I soggetti di cui al (( comma 49,
)) che intendono effettuare la compensazione prevista dall'articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, del credito annuale o
relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto
per importi superiori a 10.000 euro annui, sono tenuti ad utilizzare
esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia
delle entrate (( secondo modalita' tecniche definite con provvedimento
del direttore della medesima Agenzia delle entrate entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma.»; ))
7. i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti
relativi all'imposta sul valore aggiunto per importi superiori a ((
15.000 euro annui, )) hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del
visto di conformita' di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a) del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativamente alle
dichiarazioni dalle quali emerge il credito. In alternativa la
dichiarazione e'
sottoscritta, oltre che dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, ((
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica ))
22 luglio 1998, n. 322, dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 5,
((
del medesimo regolamento, )) relativamente ai contribuenti per i
quali e' esercitato il controllo contabile di cui all'articolo 2409-bis
del codice civile, attestante l'esecuzione dei controlli di cui
all'articolo 2, comma 2, (( del regolamento di cui al decreto del
Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164. )) L'infedele
attestazione
dell'esecuzione dei controlli di cui al precedente periodo comporta
l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 39, comma 1, lettera
a)
primo periodo del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In caso di
ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, e'
effettuata apposita segnalazione agli organi competenti per l'adozione
di ulteriori provvedimenti. In relazione alle disposizioni (( di cui
alla presente lettera, )) le dotazioni finanziarie della missione di
spesa «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» sono ridotte di
200 milioni di euro per l'anno 2009 e di 1.000 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2010;
8. all'articolo 27, comma 18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,
dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: «Per le sanzioni
previste nel presente comma, in nessun caso si applica la definizione
agevolata prevista (( dagli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, )) del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.»;
b) (( al fine di incrementare le compensazioni fiscali, ))
all'articolo
34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «Tenendo conto delle esigenze di bilancio,
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, il limite di
cui al periodo precedente puo' essere elevato, a decorrere dal 1°
gennaio 2010, fino a 700.000 euro.».
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, recante «Norme di semplificazione degli
adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e
dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema
di gestione delle dichiarazioni», come modificato dalla presente legge:
«Art. 17 (Oggetto). - 1. I contribuenti eseguono versamenti unitari
delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a
favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con
eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti
dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce
periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore
del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
data di presentazione della dichiarazione successiva. La
compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori
all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, per importi superiori a
10.000
euro annui, puo' essere effettuata a partire dal giorno sedici del mese
successivo a quello di presentazione della dichiarazione o
dell'istanza da cui il credito emerge.».
- Si riporta il testo degli articoli 3, comma 1, 8 e 8-bis, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,
recante “Regolamento recante modalita' per la presentazione delle
dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale
sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi
dell'art. 3, comma 136, della L. 23 dicembre 1996, n. 662”, come
modificati dalla presente legge:
«Art. 3 (Modalita' di presentazione ed obblighi di conservazione delle
dichiarazioni). - 1. Le dichiarazioni sono presentate all'Agenzia
delle entrate in via telematica ovvero per il tramite di una banca
convenzionata o di un ufficio della Poste italiane S.p.a. secondo le
disposizioni di cui ai commi successivi. I contribuenti con periodo di
imposta coincidente con l'anno solare obbligati alla presentazione
della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione annuale ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto, presentano la dichiarazione unificata
annuale. E' esclusa dalla dichiarazione unificata la dichiarazione
annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto degli enti e delle
societa' che si sono avvalsi della procedura di liquidazione
dell'imposta sul valore aggiunto di gruppo di cui all'art. 73, ultimo
comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni. In deroga a quanto previsto dal secondo
periodo
i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione ovvero chiedere
a rimborso il credito risultante dalla dichiarazione annuale ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto possono non comprendere tale
dichiarazione in quella unificata.».
«Art. 8 (Dichiarazione annuale in materia di imposta sul valore aggiunto
e di versamenti unitari da parte di determinati contribuenti). - 1.
Salvo quanto previsto relativamente alla dichiarazione unificata, il
contribuente presenta, secondo le disposizioni di cui all'art. 3, tra il
1° febbraio e il 30 settembre, in via telematica, la dichiarazione
relativa all'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno solare
precedente, redatta in conformita' al modello approvato entro il 15
gennaio dell'anno in cui e' utilizzato con provvedimento amministrativo
da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. La dichiarazione annuale e'
presentata anche dai contribuenti che non hanno effettuato operazioni
imponibili. Sono esonerati dall'obbligo di presentazione della
dichiarazione i contribuenti che nell'anno solare precedente hanno
registrato
esclusivamente operazioni esenti dall'imposta di cui all'art. 10 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, salvo che siano tenuti alle rettifiche delle
detrazioni di cui all'art. 19-bis 2 del medesimo decreto, ovvero
abbiano registrato operazioni intracomunitarie, nonche' i contribuenti
esonerati ai sensi di specifiche disposizioni normative.
2. Nella dichiarazione sono indicati i dati e gli elementi necessari per
l'individuazione del contribuente, per la determinazione
dell'ammontare delle operazioni e dell'imposta e per l'effettuazione dei
controlli, nonche' gli altri elementi richiesti nel modello di
dichiarazione, esclusi quelli che l'Agenzia delle entrate e' in grado di
acquisire direttamente.
3. Le detrazioni sono esercitate entro il termine stabilito dall'art.
19, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
4. In caso di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, la
dichiarazione relativa all'imposta dovuta per l'anno solare precedente,
sempreche' i relativi termini di presentazione non siano ancora scaduti,
e' presentata dai curatori o dai commissari liquidatori con le
modalita' e i termini ordinari di cui al comma 1 ovvero entro quattro
mesi dalla nomina se quest'ultimo termine scade successivamente al
termine ordinario. Con le medesime modalita' e nei termini ordinari, i
curatori o i commissari liquidatori presentano la dichiarazione per le
operazioni registrate nell'anno solare in cui e' dichiarato il
fallimento ovvero la liquidazione coatta amministrativa. Per le
operazioni
registrate nella parte dell'anno solare anteriore alla dichiarazione di
fallimento o di liquidazione coatta amministrativa e' anche
presentata, in via telematica ed entro quattro mesi dalla nomina,
apposita dichiarazione al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate
ai
fini della eventuale insinuazione al passivo della procedura
concorsuale.
5. - 7. (Omissis).».
«Art. 8-bis (Comunicazione dati I.V.A.). - 1. (Omissis).
2. Sono esonerati dall'obbligo di comunicazione i contribuenti che per
l'anno solare precedente hanno registrato esclusivamente operazioni
esenti dall'imposta di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, salvo
che abbiano registrato operazioni intracomunitarie, i contribuenti
esonerati ai sensi di specifiche disposizioni normative dall'obbligo di
presentazione della dichiarazione annuale di cui all'art. 8, i soggetti
di cui all'art. 74 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, i soggetti sottoposti a procedure concorsuali, nonche' le
persone fisiche che hanno realizzato nel periodo di riferimento un
volume d'affari inferiore o uguale a euro 25.000. Sono inoltre esonerati
i
contribuenti che presentano la dichiarazione annuale entro il mese di
febbraio.
3. - 6. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 38-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante «Istituzione e
disciplina dell'imposta sul valore aggiunto”, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 38-bis (Esecuzione dei rimborsi). - I rimborsi previsti nell'art.
30 sono eseguiti, su richiesta fatta in sede di dichiarazione
annuale, entro tre mesi dalla scadenza del termine di presentazione
della dichiarazione prestando, contestualmente all'esecuzione del
rimborso e per una durata pari a tre anni dallo stesso, ovvero, se
inferiore, al periodo mancante al termine di decadenza
dell'accertamento,
cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa,
ovvero fideiussione rilasciata da un'azienda o istituto di credito,
comprese le casse rurali e artigiane indicate nel primo comma dell'art.
38, o da una impresa commerciale che a giudizio dell'Amministrazione
finanziaria offra adeguate garanzie di solvibilita' o mediante polizza
fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione. Per
le piccole e medie imprese, definite secondo i criteri stabiliti dal
D.M. 18 settembre 1997 e dal D.M. 27 ottobre 1997 del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di adeguamento alla
nuova disciplina comunitaria, dette garanzie possono essere anche
prestate, dai consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi di cui
all'art. 29 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, iscritti negli
elenchi previsti dagli artt. 106 e 107 del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. Per i gruppi di
societa', con patrimonio risultante dal bilancio consolidato superiore a
500 miliardi di lire, la garanzia puo' essere prestata mediante la
diretta assunzione da parte della societa' capogruppo o controllante di
cui all'art. 2359 del codice civile della obbligazione di integrale
restituzione della somma da rimborsare, comprensiva dei relativi
interessi, all'Amministrazione finanziaria, anche per il caso di
cessione della partecipazione nella societa' controllata o collegata. In
ogni caso la societa' capogruppo o controllante deve comunicare in
anticipo all'Amministrazione finanziaria l'intendimento di cedere la
partecipazione nella societa' controllata o collegata. La garanzia
concerne anche crediti relativi ad annualita' precedenti maturati nel
periodo di validita' della garanzia stessa. Dall'obbligo di prestazione
delle garanzie sono esclusi i soggetti cui spetta un rimborso di
imposta di importo non superiore a lire 10 milioni. Sulle somme
rimborsate si applicano gli interessi in ragione del 2 per cento annuo,
con
decorrenza dal novantesimo giorno successivo a quello in cui e' stata
presentata la dichiarazione, non computando il periodo intercorrente
tra la data di notifica della richiesta di documenti e la data della
loro consegna, quando superi quindici giorni. Con provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le ulteriori
modalita' ed i termini per l'esecuzione dei rimborsi previsti dal
presente
articolo. Il contribuente puo' ottenere il rimborso in relazione a
periodi inferiori all'anno, prestando le garanzie indicate nel comma
precedente, nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) ed e) del terzo
comma dell'articolo 30 nonche' nelle ipotesi di cui alla lettera c) del
medesimo terzo comma quando effettua acquisti ed importazioni di beni
ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi dell'ammontare
complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi
imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Quando sia stato
constatato nel relativo periodo di imposta uno dei reati di cui all'art.
4, primo comma, n. 5), del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, l'esecuzione dei
rimborsi prevista nei commi precedenti e' sospesa, fino a concorrenza
dell'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto indicata nelle fatture o
in altri documenti illecitamente emessi od utilizzati, fino alla
definizione del relativo procedimento penale. Ai rimborsi previsti nei
commi precedenti e al pagamento degli interessi provvede il competente
ufficio utilizzando i fondi della riscossione, eventualmente aumentati
delle somme riscosse da altri uffici dell'imposta sul valore aggiunto.
Ai fini della formazione della giacenza occorrente per l'effettuazione
dei rimborsi e' autorizzata dilazione per il versamento all'erario
dell'imposta riscossa. Ai rimborsi puo' in ogni caso provvedersi con i
normali stanziamenti di bilancio. Con decreto del Ministro delle
finanze di concerto con il Ministro del tesoro sono stabiliti le
modalita' relative all'esecuzione dei rimborsi e le modalita' ed i
termini
per la richiesta dei rimborsi relativi a periodi inferiori all'anno e
per la loro esecuzione. Sono altresi' stabiliti le modalita' ed i
termini relativi alla dilazione per il versamento all'erario
dell'imposta riscossa nonche' le modalita' relative alla presentazione
della
contabilita' amministrativa e al trasferimento dei fondi tra i vari
uffici. Se successivamente al rimborso o alla compensazione viene
notificato avviso di rettifica o accertamento il contribuente, entro
sessanta giorni, deve versare all'ufficio le somme che in base
all'avviso stesso risultano indebitamente rimborsate o compensate,
insieme con gli interessi del 2 per cento annuo dalla data del rimborso
o
della compensazione, a meno che non presti la garanzia prevista nel
secondo comma fino a quando l'accertamento sia divenuto definitivo. I
rimborsi di cui all'art. 30, terzo comma, lettere a), b) e d), sono
eseguiti, senza prestazione delle garanzie previste nel presente
articolo, quando concorrono le seguenti condizioni:
a) l'attivita' e' esercitata dall'impresa da almeno 5 anni;
b) non sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica
concernenti l'imposta dovuta o l'eccedenza detraibile da cui risulti,
per
ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli
dell'imposta dovuta o dell'eccedenza di credito dichiarate superiore:
1) al 10 per cento degli importi dichiarati se questi non superano cento
milioni di lire;
2) al 5 per cento degli importi dichiarati se questi superano i cento
milioni di lire ma non superano un miliardo di lire;
3) all'1 per cento degli importi dichiarati, o comunque a 100 milioni di
lire, se gli importi dichiarati superano un miliardo di lire;
c) e' presentata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' a
norma dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che:
1) il patrimonio netto non e' diminuito rispetto alle risultanze
dell'ultimo bilancio approvato, di oltre il 40 per cento; la consistenza
degli immobili iscritti nell'attivo patrimoniale non si e' ridotta,
rispetto alle risultanze dell'ultimo bilancio approvato, di oltre il 40
per cento per cessioni non effettuate nella normale gestione
dell'attivita' esercitata; l'attivita' stessa non e' cessata ne' si e'
ridotta
per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nel
suddetto bilancio;
2) non risultano cedute, se la richiesta di rimborso e' presentata da
societa' di capitali non quotate nei mercati regolamentati, nell'anno
precedente la richiesta, azioni o quote della societa' stessa per un
ammontare superiore al 50 per cento del capitale sociale;
3) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e
assicurativi.
L'ammontare del rimborso erogabile senza garanzia non puo' eccedere il
100 per cento della media dei versamenti affluiti nel conto fiscale
nel corso del biennio precedente.
Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate,
anche progressivamente, in relazione all'attivita' esercitata ed
alle tipologie di operazioni effettuate, le categorie di contribuenti
per i quali i rimborsi di cui al primo e al secondo comma sono eseguiti
in via prioritaria entro tre mesi dalla richiesta.»
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, recante «Regolamento recante
modificazioni alle disposizioni relative alla presentazione delle
dichiarazioni dei redditi, dell'IRAP e dell'IVA”, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 8 (Rimborsi e compensazioni di eccedenze di crediti IVA). - 1. Non
sono ammessi alla compensazione di cui all'art. 17, comma 2, del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti e i debiti relativi
all'imposta sul valore aggiunto trasferiti da parte delle societa' e
degli enti che si avvalgono della procedura di compensazione della
predetta imposta a norma dell'ultimo comma dell'art. 73 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Sono, invece,
ammessi alla compensazione di cui all'art. 17, comma 2, del citato
decreto
legislativo n. 241 del 1997, i crediti e i debiti relativi alla stessa
imposta risultanti dai prospetti riepilogativi annuali delle
dichiarazioni di gruppo da parte degli enti e delle societa'
controllanti.
2. Il rimborso di cui al secondo comma dell'art. 38-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' richiesto
presentando all'ufficio competente in via telematica entro l'ultimo
giorno del mese successivo al trimestre di riferimento l'apposita
istanza
prevista dal decreto del Ministro delle finanze, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 197 del 25 luglio 1975, unitamente alla
dichiarazione
di cui alla lettera c) del settimo comma del predetto art. 38-bis, se
ricorrono le condizioni per l'esonero dalla prestazione delle garanzie.
3. I contribuenti in possesso dei requisiti indicati dal secondo comma
dell'art. 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, per la richiesta di rimborsi di imposta relativi a
periodi inferiori all'anno, possono, in alternativa, effettuare la
compensazione prevista dall'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, per l'ammontare massimo corrispondente all'eccedenza
detraibile del trimestre di riferimento, presentando all'ufficio
competente, in via telematica entro l'ultimo giorno del mese successivo
al
trimestre di riferimento, l'istanza di cui al comma 2. Gli enti e le
societa' controllanti che si avvalgono delle disposizioni di cui
all'art. 73, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, possono, in alternativa alla richiesta di
rimborso infrannuale delle eccedenze detraibili risultanti dalle
annotazioni periodiche riepilogative di gruppo, effettuare la
compensazione
prevista dal citato art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.
Tali compensazioni possono essere effettuate solo successivamente alla
presentazione dell'istanza di cui al comma 2.».
- Si riporta il testo dell'art. 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale,
per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica,
nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione
fiscale», come modificato dalla presente legge:
«Art. 37 (Disposizioni in tema di accertamento, semplificazione e altre
misure di carattere finanziario). - 1. - 48. (Omissis).
49. A partire dal 1° ottobre 2006, i soggetti titolari di partita IVA sono tenuti ad utilizzare, anche tramite intermediari, modalita' di pagamento telematiche delle imposte, dei contributi e dei premi di cui all'art. 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e delle entrate spettanti agli enti ed alle casse previdenziali di cui all'art. 28, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997.
49-bis. I soggetti di cui al comma 49 che intendono effettuare la
compensazione prevista dall'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997,
n. 241, del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno
dell'imposta sul valore aggiunto per importi superiori a 10.000 euro
annui, sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici
messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate secondo modalita'
tecniche definite con provvedimento del direttore della medesima Agenzia
delle entrate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente comma.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 35 del citato decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241: «Art. 35 (Responsabili dei centri). -
1. Il responsabile dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai
soggetti di cui all'art. 32, comma 1, lettere a), b) e c), su richiesta
del contribuente:
a) rilascia un visto di conformita' dei dati delle dichiarazioni
predisposte dal centro, alla relativa documentazione e alle risultanze
delle scritture contabili, nonche' di queste ultime alla relativa
documentazione contabile;
b) assevera che gli elementi contabili ed extracontabili comunicati
all'amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini dell'applicazione
degli studi di settore corrispondono a quelli risultanti dalle scritture
contabili e da altra documentazione idonea.
2. - 3. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 1 del citato decreto Presidente della
Repubblica n. 322 del 1998: «Art. 1 (Redazione e sottoscrizione delle
dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di I.R.A.P.). - 1. Ai
fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive le dichiarazioni sono redatte, a pena di nullita',
su modelli conformi a quelli approvati entro il 31 gennaio con
provvedimento amministrativo, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale e
da utilizzare per le dichiarazioni dei redditi e del valore della
produzione relative all'anno precedente ovvero, in caso di periodo di
imposta non coincidente con l'anno solare, relativamente ai soggetti di
cui all'art. 2, comma 2, per le dichiarazioni relative al periodo di
imposta in corso alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello
di approvazione. I provvedimenti di approvazione dei modelli di
dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui all'art. 4, comma 1, e i
modelli
di dichiarazione di cui agli artt. 34, comma 4, e 37, del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, recante
norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di
dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'
di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, sono
emanati entro il 15 gennaio dell'anno in cui i modelli stessi devono
essere utilizzati e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
2. I modelli di dichiarazione sono resi disponibili in formato
elettronico dall'Agenzia delle entrate in via telematica. I modelli
cartacei
necessari per la redazione delle dichiarazioni presentate dalle persone
fisiche non obbligate alla tenuta delle scritture contabili possono
essere gratuitamente ritirati presso gli uffici comunali. Con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere
stabilite
altre modalita' di distribuzione o di invio al contribuente dei modelli
di dichiarazione e di altri stampati.
3. La dichiarazione e' sottoscritta, a pena di nullita', dal
contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale. La
nullita'
e' sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta
giorni dal ricevimento dell'invito da parte del competente ufficio
dell'Agenzia delle entrate.
4. La dichiarazione dei soggetti diversi dalle persone fisiche e'
sottoscritta, a pena di nullita', dal rappresentante legale, e in
mancanza
da chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, o da un rappresentante
negoziale. La nullita' e' sanata se il soggetto tenuto a sottoscrivere
la dichiarazione vi provvede entro trenta giorni dal ricevimento
dell'invito da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle entrate.
5. La dichiarazione delle societa' e degli enti soggetti all'imposta sul
reddito delle societa' sottoposti al controllo contabile ai sensi
del codice civile o di leggi speciali e' sottoscritta anche dai soggetti
che sottoscrivono la relazione di revisione. La dichiarazione priva
di tale sottoscrizione e' valida, salva l'applicazione della sanzione di
cui all'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 471, e successive modificazioni.
6. In caso di presentazione della dichiarazione in via telematica, le
disposizioni dei commi 3, 4 e 5 del presente articolo si applicano con
riferimento alla dichiarazione che gli stessi soggetti sono tenuti a
conservare.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 2409-bis del codice civile:
«Art. 2409-bis (Controllo contabile). - Il controllo contabile sulla
societa' e' esercitato da un revisore contabile o da una societa' di
revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della
giustizia. Nelle societa' che fanno ricorso al mercato del capitale di
rischio il controllo contabile e' esercitato da una societa' di
revisione iscritta nel registro dei revisori contabili, la quale,
limitatamente a tali incarichi, e' soggetta alla disciplina
dell'attivita' di revisione prevista per le societa' con azioni quotate
in
mercati regolamentati ed alla vigilanza della Commissione nazionale per
le societa' e la borsa. Lo statuto delle societa' che non fanno
ricorso al mercato del capitale di rischio e che non siano tenute alla
redazione del bilancio consolidato puo' prevedere che il controllo
contabile sia esercitato dal collegio sindacale. In tal caso il collegio
sindacale e' costituito da revisori contabili iscritti nel registro
istituito presso il Ministero della giustizia.».
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto del Ministro delle finanze
31 maggio 1999, n. 164, recante «Regolamento recante norme per
l'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le
imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti
ai
sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241»:
«Art. 2 (Visto di conformita'). - 1. Il rilascio del visto di
conformita' di cui all'art. 35, comma 2, lettera a), del decreto
legislativo 9
luglio 1997, n. 241, implica il riscontro della corrispondenza dei dati
esposti nella dichiarazione alle risultanze della relativa
documentazione e alle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili
e detraibili, le detrazioni e i crediti d'imposta, lo scomputo delle
ritenute d'acconto.
2. Il rilascio del visto di conformita' di cui all'art. 35, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, implica,
inoltre:
a) la verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture
contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e delle
imposte sul valore aggiunto;
b) la verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione
alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla
relativa documentazione;
c) (Soppressa).».
- Si riporta il testo dell'art. 39 del citato decreto legislativo n. 241
del 1997:
«Art. 39 (Sanzioni). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato e ferma
restando l'irrogazione delle sanzioni per le violazioni di norme
tributarie:
a) ai soggetti indicati nell'art. 35 che rilasciano il visto di
conformita', ovvero l'asseverazione, infedele si applica, la sanzione
amministrativa da euro 258 ad euro 2.582. La violazione e' punibile in
caso di liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei
rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni, di cui all'art. 36-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
in caso di controllo ai sensi degli artt. 36-ter e seguenti del medesimo
decreto, nonche' in caso di liquidazione dell'imposta dovuta in base
alle dichiarazioni e di controllo di cui agli artt. 54 e seguenti del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La
violazione e' punibile a condizione che non trovi applicazione l'art.
12-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni
particolarmente gravi, e' disposta a carico dei predetti soggetti la
sospensione
dalla facolta' di rilasciare il visto di conformita' e l'asseverazione,
per un periodo da uno a tre anni. In caso di ripetute violazioni
commesse successivamente al periodo di sospensione, e' disposta
l'inibizione dalla facolta' di rilasciare il visto di conformita' e
l'asseverazione. Si considera violazione particolarmente grave il
mancato pagamento della suddetta sanzione;
b) al professionista che rilascia una certificazione tributaria di cui
all'art. 36 infedele, si applica la sanzione amministrativa da euro
516 ad euro 5.165. In caso di accertamento di tre distinte violazioni
commesse nel corso di un biennio, e' disposta la sospensione dalla
facolta' di rilasciare la certificazione tributaria per un periodo da
uno a tre anni. La medesima facolta' e' inibita in caso di accertamento
di ulteriori violazioni ovvero di violazioni di particolare gravita'; si
considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento
della suddetta sanzione.
1-bis. Nei casi di violazioni commesse ai sensi dei commi 1 e 3 del
presente articolo e dell'art. 7-bis, si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 472. Il centro di assistenza fiscale per il quale abbia operato il
trasgressore e' obbligato solidalmente con il trasgressore stesso al
pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata.
2. Le violazioni dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell'art. 7-bis
sono contestate e le relative sanzioni sono irrogate dalla
direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del
domicilio fiscale del trasgressore anche sulla base delle
segnalazioni inviate dagli uffici locali della medesima Agenzia. L'atto
di contestazione e' unico per ciascun anno solare di riferimento e,
fino al compimento dei termini di decadenza, puo' essere integrato o
modificato dalla medesima direzione regionale. I provvedimenti ivi
previsti sono trasmessi agli ordini di appartenenza dei soggetti che
hanno commesso la violazione per l'eventuale adozione di ulteriori
provvedimenti.
3. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 37, commi
2 e 4, ai sostituti di imposta si applica la sanzione amministrativa
da euro 258 a euro 2.582.
4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di assistenza fiscale
di cui all'art. 33, comma 3, e' revocata quando sono commesse gravi e
ripetute violazioni di norme tributarie e delle disposizioni di cui agli
artt. 34 e 35, nonche' quando gli elementi forniti
all'amministrazione finanziaria risultano falsi o incompleti rispetto
alla documentazione fornita dal contribuente; nei casi di particolare
gravita' e' disposta la sospensione cautelare.».
- Si riporta il testo del comma 18 dell'art. 27 del decreto
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185. convertito, con modificazioni,
dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante «Misure urgenti per il sostegno a
famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione
anti-crisi il quadro strategico nazionale», come modificato dalla
presente legge:
«Art. 27 (Accertamenti). - 1. - 17. (Omissis).
18. L'utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento
delle somme dovute e' punito con la sanzione dal cento al duecento
per cento della misura dei crediti stessi. E' punito con la sanzione del
duecento per cento della misura dei crediti compensati chiunque
utilizza i crediti di cui al primo periodo per il pagamento delle somme
dovute per un ammontare superiore a cinquantamila euro per ciascun
anno solare. Per le sanzioni previste nel presente comma, in nessun caso
si applica la definizione agevolata prevista dagli artt. 16, comma 3
e 17, comma 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
(Omissis).».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 34 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)», come
modificato dalla presente legge:
«Art. 34 (Disposizioni in materia di compensazione e versamenti
diretti). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 il limite massimo dei
crediti
di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'art. 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai
soggetti
intestatari di conto fiscale, e' fissato in lire 1 miliardo per ciascun
anno solare. Tenendo conto delle esigenze di bilancio, con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, il limite di cui al periodo
precedente puo' essere elevato, a decorrere dal 1° gennaio 2010, fino
a 700.000 euro.
(Omissis).».
Art. 11.
Analisi e studi economico-sociali
1. I sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze,
del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
nonche' dei soggetti ad essi collegati o da essi vigilati o controllati,
sono, (( senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato,
)) utilizzabili in modo coordinato ed integrato al fine di poter
disporre di una base unitaria di dati funzionale ad analisi e studi
mirati
alla elaborazione delle politiche economiche e sociali. La formazione e
l'utilizzo della base unitaria avviene nel rispetto dei principi
vigenti in materia di trattamento dei dati nell'ambito del sistema
statistico nazionale, e in particolare del regolamento n. 223/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009, e della normativa
sulla protezione dei dati personali.
Riferimenti normativi:
- Il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 223/2009
dell'11 marzo 2009, pubblicato nella G.U.U.E. 31 marzo 2009, n. L 88, e'
relativo alle statistiche europee e abroga:
- il regolamento (CE/ Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle
Comunita' europee di dati statistici protetti dal segreto;
- il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche
comunitarie;
- la decisione 89/382/CEE/ Euratom del Consiglio, che istituisce un
comitato del programma statistico delle Comunita' europee (Testo
rilevante ai fini del SEE e della Svizzera).
(( Art. 11-bis
Obbligo di presentazione del documento unico di regolarita' contributiva
1. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 28, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis.
L'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di cui al comma 1 e', in
ogni caso, soggetta alla presentazione da parte del richiedente del
documento unico di regolarita' contributiva (DURC), di cui all'articolo
1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Entro il 31 gennaio
di ciascun anno successivo a quello del rilascio
dell'autorizzazione, il comune, avvalendosi anche della collaborazione
gratuita delle associazioni di categoria riconosciute dal Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro, verifica la sussistenza del
documento»;
b) all'articolo 29, comma 4, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«c-bis) nel caso di mancata presentazione iniziale e annuale del DURC di
cui al comma 2-bis dell'articolo 28».))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo degli artt. 28 e 29 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del
commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59),
cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 28 (Esercizio dell'attivita'). - 1. Il commercio sulle aree
pubbliche puo' essere svolto:
a) su posteggi dati in concessione per dieci anni;
b) su qualsiasi area purche' in forma itinerante.
2. L'esercizio dell'attivita' di cui al comma 1 e' soggetto ad apposita
autorizzazione rilasciata a persone fisiche o a societa' di persone
regolarmente costituite secondo le norme vigenti.
2-bis. L'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di cui al comma 1
e', in ogni caso, soggetta alla presentazione da parte del
richiedente del documento unico di regolarita' contributiva (DURC), di
cui all'art. 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo a quello del rilascio
dell'autorizzazione, il comune, avvalendosi anche della collaborazione
gratuita delle associazioni di categoria riconosciute dal Consiglio
nazionale dell'economia del lavoro, verifica la sussistenza del
documento;
3. L'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di vendita sulle aree
pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio e' rilasciata, in base
alla normativa emanata dalla regione, dal sindaco del comune sede del
posteggio ed abilita anche all'esercizio in forma itinerante
nell'ambito del territorio regionale.
4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di vendita sulle aree
pubbliche esclusivamente in forma itinerante e' rilasciata, in base
alla normativa emanata dalla regione, dal comune nel quale il
richiedente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale.
L'autorizzazione di cui al presente comma abilita anche alla vendita al
domicilio del consumatore nonche' neilocali ove questi si trovi per
motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.
5. Nella domanda l'interessato dichiara:
a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5;
b) il settore o i settori merceologici e, qualora non intenda esercitare
in forma itinerante esclusiva, il posteggio del quale chiede la
concessione.
6. L'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' sulle aree pubbliche
abilita alla partecipazione alle fiere che si svolgono sia nell'ambito
della regione cui appartiene il comune che l'ha rilasciata, sia
nell'ambito delle altre regioni del territorio nazionale.
7. L'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di vendita sulle aree
pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione
dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti
per l'una e l'altra attivita'. L'abilitazione alla somministrazione
deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.
8. L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dei prodotti
alimentari e' soggetto alle norme comunitarie e nazionali che tutelano
le
esigenze igienico sanitarie. Le modalita' di vendita e i requisiti delle
attrezzature sono stabiliti dal Ministero della sanita' con apposita
ordinanza.
9. L'esercizio del commercio disciplinato dal presente articolo nelle
aree demaniali marittime e' soggetto al nulla osta da parte delle
competenti autorita' marittime che stabiliscono modalita' e condizioni
per l'accesso alle aree predette.
10. Senza permesso del soggetto proprietario o gestore e' vietato il
commercio sulle aree pubbliche negli aeroporti, nelle stazioni e nelle
autostrade.
11. I posteggi, temporaneamente non occupati dai titolari della relativa
concessione in un mercato, sono assegnati giornalmente, durante il
periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti
legittimati ad esercitare il commercio sulle aree pubbliche, che vantino
il
piu' alto numero di presenze nel mercato di cui trattasi.
12. Le regioni, entro un anno dalla data di pubblicazione del presente
decreto, emanano le norme relative alle modalita' di esercizio del
commercio di cui al presente articolo, i criteri e le procedure per il
rilascio, la revoca e la sospensione nei casi di cui all'art. 29,
nonche' la reintestazione dell'autorizzazione in caso di cessione
dell'attivita' per atto tra vivi o in caso di morte e i criteri per
l'assegnazione dei posteggi. Le regioni determinano altresi' gli
indirizzi in materia di orari ferma restando la competenza in capo al
sindaco a fissare i medesimi.
13. Le regioni, al fine di assicurare il servizio piu' idoneo a
soddisfare gli interessi dei consumatori ed un adeguato equilibrio con
le
altre forme di distribuzione, stabiliscono, altresi', sulla base delle
caratteristiche economiche del territorio secondo quanto previsto
dall'art. 6, comma 3, del presente decreto, della densita' della rete
distributiva e della popolazione residente e fluttuante, i criteri
generali ai quali i comuni si devono attenere per la determinazione
delle aree e del numero dei posteggi da destinare allo svolgimento
dell'attivita', per l'istituzione, la soppressione o lo spostamento dei
mercati che si svolgono quotidianamente o a cadenza diversa, nonche'
per l'istituzione di mercati destinati a merceologie esclusive.
Stabiliscono, altresi', le caratteristiche tipologiche delle fiere,
nonche'
le modalita' di partecipazione alle medesime prevedendo in ogni caso il
criterio della priorita' nell'assegnazione dei posteggi fondato sul
piu' alto numero di presenze effettive.
14. Le regioni, nell'ambito del loro ordinamento, provvedono
all'emanazione delle disposizioni previste dal presente articolo
acquisendo il
parere obbligatorio dei rappresentanti degli enti locali e prevedendo
forme di consultazione delle organizzazioni dei consumatori e delle
imprese del commercio.
15. Il comune, sulla base delle disposizioni emanate dalla regione,
stabilisce l'ampiezza complessiva delle aree da destinare all'esercizio
dell'attivita', nonche' le modalita' di assegnazione dei posteggi, la
loro superficie e i criteri di assegnazione delle aree riservate, in
misura congrua sul totale, agli imprenditori agricoli che esercitano la
vendita diretta ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 18
maggio 2001, n. 228. Al fine di garantire il miglior servizio da rendere
ai consumatori i comuni possono determinare le tipologie
merceologiche dei posteggi nei mercati e nelle fiere.
16. Nella deliberazione di cui al comma 15 vengono individuate altresi'
le aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale
nelle quali l'esercizio del commercio di cui al presente articolo e'
vietato o sottoposto a condizioni particolari ai fini della salvaguardia
delle aree predette. Possono essere stabiliti divieti e limitazioni
all'esercizio anche per motivi di viabilita', di carattere igienico
sanitario o per altri motivi di pubblico interesse. Vengono altresi'
deliberate le norme procedurali per la presentazione e l'istruttoria
delle domande di rilascio, il termine, comunque non superiore a novanta
giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande devono
ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di
diniego, nonche' tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e
snellezza dell'azione amministrativa e la partecipazione al
procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modifiche.
17. Al fine di valorizzare e salvaguardare il servizio commerciale nelle
aree urbane, rurali, montane ed insulari, le regioni e i comuni
possono stabilire particolari agevolazioni, fino all'esenzione, per i
tributi e le altre entrate di rispettiva competenza per le attivita'
effettuate su posteggi posti in comuni e frazioni con popolazione
inferiore a 3.000 abitanti e nelle zone periferiche delle aree
metropolitane e degli altri centri di minori dimensioni.
18. In caso di inerzia da parte del comune, le regioni provvedono in via
sostitutiva, adottando le norme necessarie, che restano in vigore
fino all'emanazione delle norme comunali».
«Art. 29 (Sanzioni). - 1. Chiunque eserciti il commercio sulle aree
pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio
previsto dalla autorizzazione stessa, nonche' senza l'autorizzazione o
il permesso di cui all'art. 28, commi 9 e 10, e' punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000.000 a
lire 30.000.000 e con la confisca delle attrezzature e della merce.
2. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio
del commercio sulle aree pubbliche dalla deliberazione del comune di
cui all'art. 28 e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire 1.000.000 a lire 6.000.000.
3. In caso di particolare gravita' o di recidiva il sindaco puo'
disporre la sospensione dell'attivita' di vendita per un periodo non
superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata
commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si e'
proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
4. L'autorizzazione e' revocata:
a) nel caso in cui il titolare non inizia l'attivita' entro sei mesi
dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata
necessita';
b) nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio per mancato
utilizzo del medesimo in ciascun anno solare per periodi di tempo
complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per
malattia, gravidanza o servizio militare;
c) nel caso in cui il titolare non risulti piu' provvisto dei requisiti
di cui all'art. 5, comma 2.
c-bis) nel caso di mancata presentazione iniziale ed annuale del DURC di
cui al comma 2-bis dell'art. 28.
5. Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorita' competente
e' il sindaco del comune nel quale hanno avuto luogo. Alla medesima
autorita' pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura
ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento.».
(( Art. 11-ter
Sportello unico per le attivita' produttive
1. All'articolo 38, comma 3, lettera b), del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, e successive modificazioni, le parole: «con esclusione delle
attivita' gia' disciplinate da legge speciale che ne individua anche
l'autorita' amministrativa competente» sono soppresse. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 38 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza
pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 113, cosi' come modificato dalla presente
legge:
«3. Con regolamento, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo
economico e del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto
con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione,
sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, si
procede alla
semplificazione e al riordino della disciplina dello sportello unico per
le attivita' produttive di cui al regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, e successive
modificazioni, in base ai seguenti principi e criteri, nel rispetto di
quanto previsto dagli artt. 19, comma 1, e 20, comma 4, della legge 7
agosto 1990, n. 241:
a) attuazione del principio secondo cui, salvo quanto previsto per i
soggetti privati di cui alla lettera c) e dall'art. 9 del decreto-legge
31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
aprile 2007, n. 40, lo sportello unico costituisce l'unico punto di
accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende
amministrative riguardanti la sua attivita' produttiva e fornisce,
altresi', una
risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche
amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle
di cui
all'art. 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
a-bis) viene assicurato, anche attraverso apposite misure telematiche,
il collegamento tra le attivita' relative alla costituzione
dell'impresa di cui alla comunicazione unica disciplinata dall'art. 9
del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 e le attivita' relative alla attivita'
produttiva di cui alla lettera a) del presente comma;
b) le disposizioni si applicano sia per l'espletamento delle procedure e
delle formalita' per i prestatori di servizi di cui alla direttiva
2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre
2006, sia per la realizzazione e la modifica di impianti produttivi di
beni e servizi;
c) l'attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla
normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la
cessazione dell'esercizio dell'attivita' di impresa puo' essere affidata
a soggetti privati accreditati (“Agenzie per le imprese”). In caso
di istruttoria con esito positivo, tali soggetti privati rilasciano una
dichiarazione di conformita' che costituisce titolo autorizzatorio
per l'esercizio dell'attivita'. Qualora si tratti di procedimenti che
comportino attivita' discrezionale da parte dell'Amministrazione, i
soggetti privati accreditati svolgono unicamente attivita' istruttorie
in luogo e a supporto dello sportello unico;
d) i comuni che non hanno istituito lo sportello unico, ovvero il cui
sportello unico non risponde ai requisiti di cui alla lettera a),
esercitano le funzioni relative allo sportello unico, delegandole alle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le quali
mettono a disposizione il portale “impresa.gov” che assume la
denominazione di “impresainungiorno”, prevedendo forme di gestione
congiunta
con l'ANCI;
e) l'attivita' di impresa puo' essere avviata immediatamente nei casi in
cui sia sufficiente la presentazione della dichiarazione di inizio
attivita' allo sportello unico;
f) lo sportello unico, al momento della presentazione della
dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti per la
realizzazione dell'intervento, rilascia una ricevuta che, in caso di
dichiarazione di inizio attivita', costituisce titolo autorizzatorio. In
caso di diniego, il privato puo' richiedere il ricorso alla conferenza
di servizi di cui agli artt. da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto
1990, n. 241;
g) per i progetti di impianto produttivo eventualmente contrastanti con
le previsioni degli strumenti urbanistici, e' previsto un termine di
trenta giorni per il rigetto o la formulazione di osservazioni ostative,
ovvero per l'attivazione della conferenza di servizi per la
conclusione certa del procedimento;
h) in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, scaduto il
termine previsto per le altre amministrazioni per pronunciarsi sulle
questioni di loro competenza, l'amministrazione procedente conclude in
ogni caso il procedimento prescindendo dal loro avviso; in tal caso,
salvo il caso di omessa richiesta dell'avviso, il responsabile del
procedimento non puo' essere chiamato a rispondere degli eventuali danni
derivanti dalla mancata emissione degli avvisi medesimi.».
(( Art. 11-quater
Addizionale sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di
incitamento alla violenza
1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 466,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni,
possono essere sottoscritti accordi di collaborazione ai sensi
dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, tra l'Agenzia delle entrate, il Dipartimento per
l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei
ministri,la
Direzionegenerale per il cinema e la Direzionegenerale per lo spettacolo
dal vivo del Ministero per i beni e le attivita' culturali, il
Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico
e l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni.
2. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, comma
466, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive
modificazioni, ulteriori rispetto a quelle gia' previste ai sensi
dell'articolo 31 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, accertate con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono riassegnate al
Ministero per i beni e le attivita' culturali per interventi a favore
del settore dello spettacolo. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo vigente del comma 466 dell'art. 1 della legge 23
dicembre 2005 n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)»:
«466. E' istituita una addizionale alle imposte sul reddito dovuta dai
soggetti titolari di reddito di impresa e dagli esercenti arti e
professioni, nonche' dai soggetti di cui all'art. 5 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nella misura del 25 per cento.
L'addizionale e' indeducibile ai fini delle imposte sul reddito, si
applica alla quota del reddito complessivo netto proporzionalmente
corrispondente all'ammontare dei ricavi o dei compensi derivanti dalla
produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale
pornografico e di incitamento alla violenza, rispetto all'ammontare
totale
dei ricavi o compensi; al fine della determinazione della predetta quota
di reddito, le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni
e servizi adibiti promiscuamente alle predette attivita' e ad altre
attivita', sono deducibili in base al rapporto tra l'ammontare dei
ricavi, degli altri proventi, o dei compensi derivanti da tali attivita'
e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi o compensi.
Ai fini del presente comma, per materiale pornografico si intendono i
giornali quotidiani o periodici, con i relativi supporti integrativi, e
ogni opera teatrale, letteraria, cinematografica, audiovisiva o
multimediale, anche realizzata o riprodotta su supporto informatico o
telematico, in cui siano presenti immagini o scene contenenti atti
sessuali espliciti e non simulati tra adulti consenzienti, come
determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, da emanare
entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione. Con lo stesso decreto sono definite le modalita' per
l'attuazione del presente comma anche quanto alle trasmissioni volte a
sollecitare la credulita' popolare. Per la dichiarazione, gli acconti,
la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, il contenzioso, le
sanzioni e tutti gli aspetti non disciplinati espressamente, si
applicano
le disposizioni previste per le imposte sul reddito. Per il periodo
d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge,
e' dovuto un acconto pari al 120 per cento dell'addizionale che si
sarebbe determinata applicando le disposizioni del presente comma nel
periodo d'imposta precedente.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n.
241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»:
«Art. 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni). - 1. Anche al di fuori
delle ipotesi previste dall'art. 14, le amministrazioni pubbliche
possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo
svolgimento in collaborazione di attivita' di interesse comune.2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le
disposizioni previste dall'art. 11, commi 2, 3 e 5.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 31 del citato decreto-legge n.
185 del 2008:
«Art. 31 (IVA servizi televisivi). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2009
il n. 123-ter della Tabella A, Parte terza, allegata al D.P.R. 26
ottobre 1972, n. 633 e' soppresso. 2. L'art. 2 del decreto legislativo
1° agosto 2003, n. 273, e' sostituito dal seguente:
«Art. 2 (Periodo di applicazione). - 1. Le disposizioni di cui all'art.
1 si applicano nei limiti temporali previsti dalla direttiva
2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che modifica la direttiva
2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore
aggiunto relativamente al periodo di applicazione del regime di imposta
sul valore aggiunto applicabile ai servizi di radiodiffusione e di
televisione e a determinati servizi prestati tramite mezzi
elettronici.».
3. L'addizionale di cui all'art. 1, comma 466, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso
alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche al reddito
proporzionalmente corrispondente alla quota di ricavi derivanti dalla
trasmissione di programmi televisivi del medesimo contenuto nonche' ai
soggetti che utilizzano trasmissioni televisive volte a sollecitare la
credulita' popolare che si rivolgono al pubblico attraverso numeri
telefonici a pagamento. Nel citato comma il terzo periodo e' cosi'
sostituito: «Ai fini del presente comma, per materiale pornografico si
intendono i giornali quotidiani o periodici, con i relativi supporti
integrativi, e ogni opera teatrale, letteraria, cinematografica,
audiovisiva o multimediale, anche realizzata o riprodotta su supporto
informatico o telematico, in cui siano presenti immagini o scene
contenenti atti sessuali espliciti e non simulati tra adulti
consenzienti,
come determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, da
emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione. Con lo stesso decreto sono definite le modalita' per
l'attuazione del presente comma anche quanto alle trasmissioni volte a
sollecitare la credulita' popolare.».
Art. 12.
Contrasto ai paradisi fiscali
1. Le norme del presente articolo danno attuazione alle intese raggiunte
tra gli Stati aderenti alla Organizzazione per la cooperazione e lo
sviluppo economico in materia di emersione di attivita' economiche e
finanziarie detenute in Paesi aventi regimi fiscali privilegiati, allo
scopo di migliorare l'attuale insoddisfacente livello di trasparenza
fiscale e di scambio di informazioni, nonche' di incrementare la
cooperazione amministrativa tra Stati.
2. In deroga ad ogni vigente disposizione di legge, gli investimenti e
le attivita' di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a
regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro delle finanze
4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 10 maggio 1999, (( n. 107, )) e al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 novembre 2001, n.
273, senza tener conto delle limitazioni ivi previste, in violazione
degli obblighi di dichiarazione di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 4
del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4
agosto 1990, n. 227, ai soli fini fiscali si presumono costituite, salva
la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione. In tale
caso, le sanzioni previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471, sono raddoppiate.
3. Al fine di garantire la massima efficacia all'azione di controllo ai
fini fiscali per la prevenzione e repressione dei fenomeni di
illecito trasferimento e detenzione di attivita' economiche e
finanziarie all'estero, l'Agenzia delle entrate istituisce, in
coordinamento
con la Guardia di finanza e nei limiti dei propri stanziamenti di
bilancio, una unita' speciale per il contrasto della evasione ed
elusione
internazionale, per l'acquisizione di informazioni utili alla
individuazione dei predetti fenomeni illeciti ed il rafforzamento della
cooperazione internazionale.
(( 3-bis. Per le attivita' connesse alle finalita' di cui al comma 3 da
svolgere all'estero, l'Agenzia delle entrate si avvale del personale
del Corpo della guardia di finanza di cui all'articolo 4 del decreto
legislativo 19 marzo 2001, n. 68, secondo modalita' stabilite d'intesa
con il Comando generale della guardia di finanza.
3-ter. In relazione alle concrete esigenze operative, la quota del
contingente previsto dall'articolo 168 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni,
riservata al personale del Corpo della guardia di finanza di cui
all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68,
puo' essere aumentata con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri, nei limiti
degli ordinari stanziamenti di bilancio. ))
Riferimenti normativi:
- Il decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, reca
«Individuazione di Stati e territori aventi un regime fiscale
privilegiato».
- Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre
2001, reca «Individuazione degli Stati non appartenenti all'Unione
europea soggetti ad un regime di tassazione non privilegiato di cui
all'art. 96-bis, comma 2-ter, del testo unico delle imposte sui redditi
(cd. “white list”).».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 4 del decreto-legge 28 giugno
1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, recante
«Rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di
denaro, titoli e valori»:
«Art. 4 (Dichiarazione annuale per gli investimenti e le attivita'). -
1. Le persone fisiche, gli enti non commerciali, e le societa'
semplici ed equiparate ai sensi dell'art. 5 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, residenti in Italia che al termine del periodo
d'imposta detengono investimenti all'estero ovvero attivita' estere
di natura finanziaria, attraverso cui possono essere conseguiti redditi
di fonte estera imponibili in Italia, devono indicarli nella
dichiarazione dei redditi. Agli effetti dell'applicazione della presente
disposizione si considerano di fonte estera i redditi corrisposti da
non residenti, soggetti all'imposta sostitutiva di cui all'art. 2, commi
1-bis e 1-ter, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, o
soggetti alla ritenuta prevista nel terzo comma dell'art. 26 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonche' i
redditi derivanti da beni che si trovano al di fuori del territorio
dello Stato.
2. Nella dichiarazione dei redditi deve essere altresi' indicato
l'ammontare dei trasferimenti da, verso e sull'estero che nel corso
dell'anno hanno interessato gli investimenti all'estero e le attivita'
estere di natura finanziaria. Tale obbligo sussiste anche nel caso in
cui al termine del periodo di imposta i soggetti non detengono
investimenti e attivita' finanziarie della specie.
3. In caso di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei
redditi, i dati devono essere indicati su apposito modulo, conforme a
modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, da presentare
entro gli stessi termini previsti per la presentazione della
dichiarazione dei redditi.
4. Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti
nei commi 1 e 2 non sussistono per i certificati in serie o di massa
ed i titoli affidati in gestione od in amministrazione agli intermediari
residenti indicati nell'art. 1, per i contratti conclusi attraverso
il loro intervento, anche in qualita' di controparti, nonche' per i
depositi ed i conti correnti, a condizione che i redditi derivanti da
tali attivita' estere di natura finanziaria siano riscossi attraverso
l'intervento degli intermediari stessi.
5. L'obbligo di dichiarazione di cui ai commi 1, 2 e 3 non sussiste se
l'ammontare complessivo degli investimenti ed attivita' al termine
del periodo d'imposta, ovvero l'ammontare complessivo dei movimenti
effettuati nel corso dell'anno, non supera l'importo di 10.000 euro.
6. Ai fini del presente articolo viene annualmente stabilito, con
decreto del Ministro delle finanze, il controvalore in lire degli
importi
in valuta da dichiarare, calcolato in base alla media annuale che
l'Ufficio italiano dei cambi determinera' con riferimento ai dati di
chiusura delle borse valori di Milano e di Roma.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano a partire dalla
prima dichiarazione dei redditi da presentare successivamente al 31
dicembre 1990; gli investimenti all'estero e le attivita' estere di
natura finanziaria oggetto di tale dichiarazione, per i quali non siano
stati compiuti atti, anche preliminari, di accertamento tributario o
valutario, si considerano effettuati, anche agli effetti fiscali,
nell'anno 1990.».
- Per il testo vigente dell'art. 1 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471, si vedano le note all'art. 7.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 4 del decreto legislativo 19
marzo 2001, n. 68, recante «Adeguamento dei compiti del Corpo della
Guardia di finanza, a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n.
78»: «Art. 4 (Attivita' internazionale a tutela del bilancio dello
Stato e dell'Unione europea). - 1. Il Corpo della Guardia di finanza
promuove e attua, fermo restando quanto previsto dall'art. 1 del decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive
modificazioni, nonche' dalla legge 1° aprile 1981, n. 121, per quanto
concerne il coordinamento delle forze di polizia in materia di ordine e
di sicurezza pubblica, forme di cooperazione operativa, a livello
internazionale, con organismi collaterali esteri, per il contrasto delle
violazioni in materia economica e finanziaria a tutela del bilancio
dello Stato e dell'Unione europea.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 e per lo svolgimento di attivita'
di supporto e consulenza in materia economica e finanziaria, il
Corpo della Guardia di finanza puo' destinare, fuori dal territorio
nazionale, secondo le procedure e le modalita' previste dall'art. 168
del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, proprio
personale, che operera' presso le rappresentanze diplomatiche e gli
uffici consolari, in qualita' di esperti.
3. A tali fini il contingente previsto dall'art. 168 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' aumentato di una
quota di dodici unita', riservata agli esperti del Corpo.
4. Per le medesime finalita' di cui ai commi 1 e 2, il Corpo della
Guardia di finanza puo' destinare, con il trattamento di cui alla legge
8
luglio 1961, n. 642, e nei limiti degli ordinari stanziamenti di
bilancio, proprio personale anche presso le sedi istituzionali
competenti
nella materia di cui al comma 1, in ambito internazionale ed europeo.
5. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 2 e 3 del presente
articolo si provvede con le risorse finanziarie previste dall'art. 8
della legge 31 marzo 2000, n. 78.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 168 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni,
recante «Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri»:
«Art. 168 (Esperti). - L'Amministrazione degli affari esteri puo'
utilizzare negli uffici centrali o nelle rappresentanze diplomatiche e
negli uffici consolari, per l'espletamento di specifici incarichi che
richiedano particolare competenza tecnica e ai quali non si possa
sopperire con funzionari diplomatici, esperti tratti da personale dello
Stato o di Enti pubblici appartenenti a carriere direttive o di
uguale rango. Qualora per speciali esigenze anche di carattere tecnico o
linguistico non possa farsi ricorso per incarichi presso uffici
all'estero ad esperti tratti dal personale dello Stato e da Enti
pubblici, l'Amministrazione degli affari esteri puo' utilizzare in via
eccezionale e fino ad un massimo di trenta unita', persone estranee alla
pubblica Amministrazione purche' di notoria qualificazione nelle
materie connesse con le funzioni del posto che esse sono destinate a
ricoprire. Le persone predette devono essere in possesso della
cittadinanza italiana, in eta' compresa tra i trentacinque e i
sessantacinque anni e godere di costituzione fisica idonea ad affrontare
il
clima della sede cui sono destinate. All'atto dell'assunzione
dell'incarico, le persone predette prestano promessa solenne ai sensi
dell'art.
11 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3. L'incarico non crea aspettativa di impiego
stabile ne' da' diritto, alla scadenza, a indennizzo o liquidazione di
alcun genere. L'esperto inviato in servizio presso un ufficio
all'estero, a norma dei precedenti commi, occupa un posto espressamente
istituito, sentito il consiglio di amministrazione, ai sensi
dell'art. 32, nell'organico dell'ufficio stesso, in corrispondenza,
anche ai fini de trattamento economico, a quello di primo segretario o
di
consigliere o di primo consigliere, nel limite massimo di otto posti,
ovvero di console aggiunto o console ed assume in loco la qualifica di
addetto per il settore di sua competenza. Per gli esperti in servizio
all'estero si osservano le disposizioni degli artt. 142, 143, 144, 147
e 170 in quanto applicabili, dell'art. 148 e le disposizioni della parte
terza per essi previste. Resta fermo il posto corrispondente ai fini
del trattamento economico a quello di primo consigliere, attualmente
ricoperto dai singoli interessati, sino al termine definitivo del loro
incarico, nonche' il posto di pari livello gia' istituito per gli
esperti regionali di cui all'art. 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52,
e
successive modificazioni. Gli incarichi di cui al presente articolo sono
conferiti con decreto del Ministro per gli affari esteri, sentito il
Consiglio di amministrazione del Ministero, di concerto con il Ministro
per il tesoro e, per il personale di altre Amministrazioni o di Enti
pubblici, anche con il Ministro competente o vigilante. Gli incarichi
sono biennali. Alla stessa persona possono essere conferiti piu'
incarichi purche', nel complesso, non superino gli otto anni. Gli
incarichi sono revocabili in qualsiasi momento a giudizio del Ministro
per
gli affari esteri. Gli esperti tratti dal personale dello Stato sono
collocati fuori ruolo con le modalita' previste dai rispettivi
ordinamenti. Gli esperti tratti dal personale dello Stato, inviati ad
occupare un posto di organico in rappresentanze permanenti presso
Organismi internazionali, non possono superare il numero di cinquantuno,
comprese le quattro unita' fissate dall'art. 58, comma 2, della
legge 6 febbraio 1996, n. 52, e successive modificazioni. Il Ministro
per gli affari esteri puo' chiedere che il Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale metta a disposizione dell'Amministrazione degli
affari esteri fino a dieci funzionari direttivi del Ministero stesso di
grado non inferiore a direttore di sezione o equiparato, in posizione di
fuori ruolo per essere inviati all'estero ai sensi del presente
articolo. Gli esperti che l'Amministrazione degli affari esteri puo'
utilizzare a norma del presente articolo non possono complessivamente
superare il numero di centosessantacinque, di cui cinque da destinare a
posti di addetto agricolo, con l'esclusione delle unita' riservate da
speciali disposizioni di legge all'espletamento di particolari compiti
relativi alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale
nonche' al contrasto della criminalita' organizzata e delle violazioni
in materia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e
dell'Unione europea, di cui all'art. 4 del decreto legislativo 19 marzo
2001, n. 68. Le disposizioni del presente articolo non si applicano
al personale comandato o collocato fuori ruolo presso il Ministero degli
affari esteri in virtu' di altre disposizioni ne' a quello inviato
all'estero in missione temporanea.».
Art. 13.
Contrasto agli arbritaggi fiscali internazionali
1. Per analogia e armonizzazione con quanto gia' disposto in altri
ordinamenti europei, allo scopo di evitare indebiti arbitraggi fiscali
l'accesso a regimi che possono favorire disparita' di trattamento, con
particolare riferimento ad operazioni infragruppo, e' sottoposto ad
una verifica di effettivita' sostanziale. A tal fine nel (( TUIR )) sono
apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 167, nel comma 5, la lettera a) e' sostituita dalla
seguente «a) la societa' o altro ente non residente svolga un'effettiva
attivita' industriale o commerciale, come sua principale attivita', nel
mercato dello stato o territorio di insediamento; per le attivita'
bancarie, finanziarie e assicurative quest'ultima condizione si ritiene
soddisfatta quando la maggior parte delle fonti, degli impieghi o dei
ricavi originano nello Stato o territorio di insediamento»;
b) all'articolo 167, dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente: «5-bis.
La previsione di cui alla lettera a) del (( comma 5 )) non si applica
qualora i proventi della societa' o altro ente non residente provengono
per piu' del 50% dalla gestione, dalla detenzione o dall'investimento
in titoli, partecipazioni, crediti o altre attivita' finanziarie, dalla
cessione o dalla concessione in uso di diritti immateriali relativi
alla proprieta' industriale, letteraria o artistica, nonche' dalla
prestazione di servizi nei confronti di soggetti che direttamente o
indirettamente controllano la societa' o l'ente non residente, ne sono
controllati o sono controllati dalla stessa societa' che controlla la
societa' o l'ente non residente, ivi compresi i servizi finanziari.»;
c) all'articolo 167, dopo l'ultimo comma, sono aggiunti i seguenti:
«8-bis. La disciplina di cui al comma 1 trova applicazione anche
nell'ipotesi in cui i soggetti controllati ai sensi dello stesso comma
sono
localizzati in stati o territori diversi da quelli ivi richiamati,
qualora ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
a) sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore a piu' della meta' di quella a cui sarebbero stati soggetti ove residenti in Italia;
b) hanno conseguito proventi derivanti per piu' del 50% dalla gestione,
dalla detenzione o dall'investimento in titoli, partecipazioni,
crediti o altre attivita' finanziarie, dalla cessione o dalla
concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprieta'
industriale,
letteraria o artistica nonche' dalla prestazione di servizi nei
confronti di soggetti che direttamente o indirettamente controllano la
societa' o l'ente non residente, ne sono controllati o sono controllati
dalla stessa societa' che controlla la societa' o l'ente non
residente, ivi compresi i servizi finanziari.
8-ter. Le disposizioni del comma 8-bis non si applicano se il soggetto
residente dimostra che l'insediamento all'estero non rappresenta una
costruzione artificiosa volta a conseguire un indebito vantaggio
fiscale. Ai fini del presente comma il contribuente deve interpellare
l'amministrazione finanziaria secondo le modalita' indicate nel
precedente comma 5.»;
d) nell'articolo 168, comma 1, dopo le parole « di cui all'articolo 167
» sono aggiunte le seguenti: «, con l'esclusione di quanto disposto
al comma 8-bis».
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo degli articoli 167 e 168 del citato DPR n. 917 del
1986, come modificati dalla presente legge:
«Art. 167 (Disposizioni in materia di imprese estere controllate). - 1.
Se un soggetto residente in Italia detiene, direttamente o
indirettamente, anche tramite societa' fiduciarie o per interposta
persona, il controllo di una impresa, di una societa' o di altro ente,
residente o localizzato in Stati o territori diversi da quelli di cui al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi
dell'articolo 168-bis, i redditi conseguiti dal soggetto estero
partecipato sono imputati, a decorrere dalla chiusura dell'esercizio o
periodo di gestione del soggetto estero partecipato, ai soggetti
residenti in proporzione alle partecipazioni da essi detenute. Tali
disposizioni si applicano anche per le partecipazioni in soggetti non
residenti relativamente ai redditi derivanti da loro stabili
organizzazioni situate in Stati o territori diversi da quelli di cui al
citato decreto.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle persone fisiche
residenti e ai soggetti di cui agli articoli 5 e 73, comma 1, lettere
a),
b) e c).
3. Ai fini della determinazione del limite del controllo di cui al comma
1, si applica l'articolo 2359 del codice civile, in materia di
societa' controllate e societa' collegate.
4. [Abrogato].
5. Le disposizioni del comma 1 non si applicano se il soggetto residente
dimostra, alternativamente, che:
a) la societa' o altro ente non residente svolga un'effettiva attivita'
industriale o commerciale, come sua principale attivita', nel
mercato dello Stato o territorio di insediamento; per le attivita'
bancarie, finanziarie e assicurative quest'ultima condizione si ritiene
soddisfatta quando la maggior parte delle fonti, degli impieghi o dei
ricavi originano nello Stato o territorio di insediamento;
b) dalle partecipazioni non consegue l'effetto di localizzare i redditi
in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo
168-bis. Per i fini di cui al presente comma, il contribuente deve
interpellare preventivamente l'amministrazione finanziaria, ai sensi
dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo statuto
dei diritti del contribuente.
5-bis. La previsione di cui alla lettera a) del comma 5 non si applica
qualora i proventi della societa' o altro ente non residente
provengono per piu' del 50% dalla gestione, dalla detenzione o
dall'investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attivita'
finanziarie, dalla cessione o dalla concessione in uso di diritti
immateriali relativi alla proprieta' industriale, letteraria o
artistica,
nonche' dalla prestazione di servizi nei confronti di soggetti che
direttamente o indirettamente controllano la societa' o l'ente non
residente, ne sono controllati o sono controllati dalla stessa societa'
che controlla la societa' o l'ente non residente, ivi compresi i
servizi finanziari.
6. I redditi del soggetto non residente, imputati ai sensi del comma 1,
sono assoggettati a tassazione separata con l'aliquota media
applicata sul reddito complessivo del soggetto residente e, comunque,
non inferiore al 27 per cento. I redditi sono determinati in base alle
disposizioni del titolo I, capo VI, nonche' degli articoli 84, 111, 112;
non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 86, comma 4, e
102, comma 3. Dall'imposta cosi' determinata sono ammesse in detrazione,
ai sensi dell'articolo 165, le imposte pagate all'estero a titolo
definitivo.
7. Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma, dai soggetti non residenti
di cui al comma 1 non concorrono alla formazione del reddito dei
soggetti residenti fino all'ammontare del reddito assoggettato a
tassazione, ai sensi del medesimo comma 1, anche negli esercizi
precedenti.
Le imposte pagate all'estero, sugli utili che non concorrono alla
formazione del reddito ai sensi del primo periodo del presente comma,
sono
ammesse in detrazione, ai sensi dell'articolo 165, fino a concorrenza
delle imposte applicate ai sensi del comma 6, diminuite degli importi
ammessi in detrazione per effetto del terzo periodo del predetto comma.
8. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
stabilite
le disposizioni attuative del presente articolo.
8-bis. La disciplina di cui al comma 1 trova applicazione anche
nell'ipotesi in cui i soggetti controllati ai sensi dello stesso comma
sono
localizzati in Stati o territori diversi da quelli ivi richiamati,
qualora ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
a) sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore a piu' della meta'
di quella a cui sarebbero stati soggetti ove residenti in Italia;
b) hanno conseguito proventi derivanti per piu' del 50% dalla gestione,
dalla detenzione o dall'investimento in titoli, partecipazioni,
crediti o altre attivita' finanziarie, dalla cessione o dalla
concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprieta'
industriale,
letteraria o artistica nonche' dalla prestazione di servizi nei
confronti di soggetti che direttamente o indirettamente controllano la
societa' o l'ente non residente, ne sono controllati o sono controllati
dalla stessa societa' che controlla la societa' o l'ente non
residente, ivi compresi i servizi finanziari.
8-ter. Le disposizioni del comma 8-bis non si applicano se il soggetto
residente dimostra che l'insediamento all'estero non rappresenta una
costruzione artificiosa volta a conseguire un indebito vantaggio
fiscale. Ai fini del presente comma il contribuente deve interpellare
l'amministrazione finanziaria secondo le modalita' indicate nel
precedente comma 5.».
«Art.168 (Disposizioni in materia di imprese estere collegate). - 1.
Salvo quanto diversamente disposto dal presente articolo, la norma di
cui all'articolo 167, con l'esclusione di quanto disposto dal comma
8-bis si applica anche nel caso in cui il soggetto residente in Italia
detiene, direttamente o indirettamente, anche tramite societa'
fiduciarie o per interposta persona, una partecipazione non inferiore al
20
per cento agli utili di un'impresa, di una societa' o di altro ente,
residente o localizzato in Stati o territori diversi da quelli di cui al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi
dell'articolo 168-bis; tale percentuale e' ridotta al 10 per cento nel
caso di partecipazione agli utili di societa' quotate in borsa. La norma
di cui al presente comma non si applica per le partecipazioni in
soggetti residenti negli Stati o territori di cui al citato decreto
relativamente ai redditi derivanti da loro stabili organizzazioni
situate
in Stati o territori diversi da quelli di cui al medesimo decreto.
2. I redditi del soggetto non residente oggetto di imputazione sono
determinati per un importo corrispondente al maggiore fra:
a) l'utile prima delle imposte risultante dal bilancio redatto dalla partecipata estera anche in assenza di un obbligo di legge;
b) un reddito induttivamente determinato sulla base dei coefficienti di
rendimento riferiti alle categorie di beni che compongono l'attivo
patrimoniale di cui al successivo comma 3.
3. Per la determinazione forfettaria di cui al comma 2 si applicano i
seguenti coefficienti:
a) l'1 per cento sul valore dei beni indicatinell'articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e), anche se costituiscono
immobilizzazioni finanziarie, aumentato del valore dei crediti;
b) il 4 per cento sul valore delle immobilizzazioni costituite da beni
immobili e da beni indicati nell'articolo 8-bis, comma 1, lettera a),
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, anche in locazione finanziaria;
c) il 15 per cento sul valore delle altre immobilizzazioni, anche in
locazione finanziaria.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo.».
(( Art. 13-bis
Disposizioni concernenti il rimpatrio di attivita' finanziarie e
patrimoniali detenute fuori del territorio dello Stato
1. E' istituita un'imposta straordinaria sulle attivita' finanziarie e
patrimoniali:
a) detenute fuori del territorio dello Stato senza l'osservanza delle
disposizioni del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive
modificazioni;
b) a condizione che le stesse siano rimpatriate in Italia da Stati non
appartenenti all'Unione europea, ovvero regolarizzate o rimpatriate
perche' detenute in Stati dell'Unione europea e in Stati aderenti allo
Spazio economico europeo che garantiscono un effettivo scambio di
informazioni fiscali in via amministrativa.
2. L'imposta si applica come segue:
a) su un rendimento lordo presunto in ragione del 2 per cento annuo per
i cinque anni precedenti il rimpatrio o la regolarizzazione, senza
possibilita' di scomputo di eventuali perdite;
b) con un'aliquota sintetica del 50 per cento per anno, comprensiva di
interessi e sanzioni, e senza diritto allo scomputo di eventuali
ritenute o crediti.
3. Il rimpatrio ovvero la regolarizzazione si perfezionano con il
pagamento dell'imposta e non possono in ogni caso costituire elemento
utilizzabile a sfavore del contribuente, in ogni sede amministrativa o
giudiziaria, in via autonoma o addizionale.
4. L'effettivo pagamento dell'imposta produce gli effetti di cui agli
articoli 14 e 15 e rende applicabili le disposizioni di cui
all'articolo 17 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e
successive modificazioni. Restano comunque esclusi dal campo di
applicazione del presente articolo i reati, ad eccezione dei reati di
dichiarazione infedele e di omessa dichiarazione di cui agli articoli 4
e 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
5. Il rimpatrio o la regolarizzazione operano con le stesse modalita',
in quanto applicabili, previste dagli articoli 11, 13, 14, 15, 16,
19, commi 2 e 2-bis, e 20, comma 3, del decreto-legge 25 settembre 2001,
n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,
n. 409, e successive modificazioni, nonche' dal decreto-legge 22
febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
aprile
2002, n. 73. Il direttore dell'Agenzia delle entrate stabilisce con
proprio provvedimento le disposizioni e gli adempimenti, anche
dichiarativi, per l'attuazione del presente articolo.
6. L'imposta di cui al comma 1 si applica sulle attivita' finanziarie e
patrimoniali detenute a partire da una data non successiva al 31
dicembre 2008 e rimpatriate ovvero regolarizzate a partire dal 15
settembre 2009 e fino al 15 aprile 2010.
7. All'articolo 5 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, le parole: «dal 5 al 25» sono sostituite dalle seguenti:
«dal 10 al 50»;
b) al comma 5, le parole: «dal 5 al 25» sono sostituite dalle seguenti:
«dal 10 al 50»
8. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo affluiscono ad
un'apposita contabilita' speciale per essere destinate alle finalita'
indicate all'articolo 16, comma 3. ))
Riferimenti normativi:
- Il decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive
modificazioni,
reca «Rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per
l'estero di denaro, titoli e valori».
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 17 del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n. 409, recante «Disposizioni urgenti in vista
dell'introduzione dell'euro in materia di tassazione dei redditi di
natura
finanziaria, di emersione di attivita' detenute all'estero, di
cartolarizzazione e di altre operazioni finanziarie»:
«Art. 17 (Disposizioni in materia di antiriciclaggio). - 1. Alle
operazioni di cui agli articoli 12, 15 e 16 si applicano le disposizioni
concernenti gli obblighi di identificazione, registrazione e
segnalazione previsti dal decreto-legge n. 143 del 1991 e tutte le altre
disposizioni in materia penale, di lotta alla criminalita' organizzata e
al terrorismo.
2. Le operazioni di cui agli articoli 12, 15 e 16 non costituiscono di
per se' elemento sufficiente ai fini della valutazione dei profili di
sospetto per la segnalazione di cui all'articolo 3 del decreto-legge n.
143 del 1991, ferma rimanendo la valutazione degli altri elementi
previsti dal medesimo articolo 3 del decreto-legge n. 143.
2-bis. L'utilizzo delle modalita' di cui agli articoli 12, 15 e 16 per
effettuare il rimpatrio o la regolarizzazione di attivita' detenute
all'estero derivanti da reati diversi da quelli per i quali e' esclusa
la punibilita' ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera c), non
produce gli effetti di cui al medesimo articolo 14 ed e' punito con una
sanzione amministrativa pecuniaria pari al 100 per cento del valore
corrente delle attivita' oggetto della dichiarazione riservata.
2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis non si applicano ai casi di
reati gia' estinti, non punibili o non piu' previsti come tali
dall'ordinamento, salvo che per i delitti di associazione per delinquere
di tipo mafioso, di corruzione, di concussione, di estorsione, di
sequestro di persona a scopo di estorsione, di usura, di traffico di
armi, di tratta e commercio di schiavi, di alienazione e acquisto di
schiavi, di produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti e
psicotrope, di associazione finalizzata al traffico illecito di
sostanze stupefacenti o psicotrope, di associazione per delinquere
finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, nonche' dei
delitti aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio
1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
1991, n. 203, e comunque per i delitti puniti con l'ergastolo ovvero con
pena edittale non inferiore nel massimo a quindici anni di
reclusione.».
- Si riporta il testo vigente degli articoli4 e 5 del decreto
legislativo 10 marzo 2000, n. 74, recante «Nuova disciplina dei reati in
materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma
dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205».
«Art. 4 (Dichiarazione infedele). - 1. Fuori dei casi previsti dagli
articoli 2 e 3, e' punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque,
al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica
in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi
attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi
fittizi, quando, congiuntamente:
a) l'imposta evasa e' superiore, con riferimento a taluna delle singole
imposte, a lire duecento milioni;
b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti
all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi,
e'
superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi
attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, e' superiore a lire
quattro miliardi.».
«Art. 5 (Omessa dichiarazione). - 1. E' punito con la reclusione da uno
a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul
valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle
dichiarazioni annuali relative a dette imposte, quando l'imposta evasa
e'
superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte a lire
centocinquanta milioni.
2. Ai fini della disposizione prevista dal comma 1 non si considera
omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza
del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al
modello prescritto.».
- Si riporta il testo vigente degli articoli 11, 13, 14, 15, 16, 19,
commi 2 e 2-bis, e 20, comma 3, del citato decreto-legge n. 350 del
2001:
«Art. 11 (Definizioni). - 1. Ai fini delle disposizioni di cui al
presente capo, si intende per:
a) «interessati», le persone fisiche, gli enti non commerciali, le
societa' semplici e le associazioni equiparate ai sensi dell'articolo 5
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
b) «intermediari», le banche italiane, le societa' d'intermediazione
mobiliare previste dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le societa' di
gestione del risparmio previste dall'articolo 1, comma 1, lettera o),
dello stesso testo unico, limitatamente alle attivita' di gestione su
base individuale di portafogli di investimento per conto terzi, le
societa' fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, gli
agenti di cambio iscritti nel ruolo unico previsto dall'articolo 201 del
predetto testo unico, le Poste italiane S.p.a., le stabili
organizzazioni in Italia di banche e di imprese di investimento non
residenti;
c) «decreto-legge n. 429 del 1982», il decreto-legge 10 luglio 1982, n.
429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n.
516, recante norme per la repressione della evasione in materia di
imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione
delle pendenze in materia tributaria;
d) «decreto-legge n. 167 del 1990», il decreto-legge 28 giugno 1990, n.
167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n.
227, e successive modificazioni, recante norme in tema di rilevazione a
fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro,
titoli e valori;
e) «decreto-legge n. 143 del 1991», il decreto-legge 3 maggio 1991, n.
143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n.
197, e successive modificazioni, recante provvedimenti urgenti per
limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni
e
prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio;
f) [soppressa];
g) «decreto legislativo n. 319 del 1998», il decreto legislativo 26
agosto 1998, n. 319, recante il riordino dell'Ufficio italiano dei
cambi, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997,
n. 433;
h) «decreto legislativo n. 74 del 2000», il decreto legislativo 10 marzo
2000, n. 74, recante la nuova disciplina dei reati in materia di
imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della
legge 25 giugno 1999, n. 205».
«Art. 13 (Adempimenti). - 1. Gli interessati presentano agli
intermediari una dichiarazione riservata delle attivita' finanziarie
rimpatriate, conferendo l'incarico di ricevere in deposito le attivita'
provenienti dall'estero e optando per il versamento della somma di
cui all'articolo 12, comma 1, ovvero per il conferimento del mandato
alla sottoscrizione dei titoli di cui all'articolo 12, comma 2. Nella
dichiarazione gli interessati devono inoltre attestare che le attivita'
da rimpatriare erano da essi detenute fuori dal territorio dello
Stato, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, almeno al 1° agosto 2001. Con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entro
dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e'
approvato il modello di dichiarazione riservata. Per la determinazione
del controvalore in euro delle attivita' finanziarie espresse in
valuta viene utilizzato il cambio stabilito con apposito provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana entro il 31 ottobre 2001, sulla base
della media dei cambi fissati, ai sensi dell'articolo 76, comma 7,
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per il periodo da
settembre 2000 ad agosto 2001. Nei casi diversi dal rimpatrio di denaro
la somma di cui all'articolo 12, comma 1, e' commisurata
all'ammontare delle altre attivita' finanziarie rimpatriate indicato
nella dichiarazione riservata.
2. Gli intermediari versano la somma di cui all'articolo 12, comma 1,
secondo le disposizioni contenute nel capo III del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, senza effettuare la compensazione di cui
all'articolo 17 dello stesso decreto, entro il termine previsto per il
versamento delle ritenute relative al mese di ricezione della
dichiarazione riservata, trattenendone l'importo dal denaro rimpatriato,
ovvero, ove l'interessato non fornisca direttamente la provvista
corrispondente, effettuando i disinvestimenti necessari, anche in
mancanza
di apposite istruzioni dello stesso. Gli intermediari versano alla Banca
d'Italia, entro la data stabilita con il decreto di cui all'articolo
18, comma 2, le somme corrispondenti ai mandati alla sottoscrizione dei
titoli di cui all'articolo 12, comma 2.
3. Gli intermediari rilasciano agli interessati copia della
dichiarazione riservata. Gli intermediari comunicano all'amministrazione
finanziaria, entro il termine stabilito per la dichiarazione dei
sostituti d'imposta, l'ammontare complessivo delle attivita'
rimpatriate,
quello delle somme di cui all'articolo 12, comma 1, versate, ovvero dei
titoli di cui all'articolo 12, comma 2, sottoscritti, senza
indicazione dei nominativi dei soggetti che hanno presentato la
dichiarazione riservata.
4. Nei confronti degli intermediari, per la liquidazione,
l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso
relativi
alle somme di cui all'articolo 12, comma 1, si applicano le disposizioni
in materia di imposte sui redditi».
«Art. 14 (Effetti del rimpatrio). - 1. Salvo quanto stabilito dal comma
7, il rimpatrio delle attivita' finanziarie effettuato ai sensi
dell'articolo 12 e nel rispetto delle modalita' di cui all'articolo 13:
a) preclude nei confronti del dichiarante e dei soggetti solidalmente
obbligati, ogni accertamento tributario e contributivo per i periodi
d'imposta per i quali non e' ancora decorso il termine per l'azione di
accertamento alla data di entrata in vigore del presente decreto,
limitatamente agli imponibili rappresentati dalle somme o dalle altre
attivita' costituite all'estero e oggetto di rimpatrio;
b) estingue le sanzioni amministrative, tributarie e previdenziali e
quelle previste dall'articolo 5 del decreto-legge n. 167 del 1990,
relativamente alla disponibilita' delle attivita' finanziarie
dichiarate;
c) esclude la punibilita' per i reati di cui agli articoli 4 e 5 del
decreto legislativo n. 74 del 2000, nonche' per i reati di cui al
decreto-legge n. 429 del 1982, ad eccezione di quelli previsti
dall'articolo 4, lettere d) e f), del predetto decreto n. 429 del 1982,
relativamente alla disponibilita' delle attivita' finanziarie
dichiarate.
2. Fermi rimanendo gli obblighi in materia di antiriciclaggio indicati
all'articolo 17 e quelli di rilevazione e comunicazione previsti
dagli articoli 1, commi 1 e 2, e 3-ter del decreto-legge n. 167 del
1990, gli intermediari non effettuano le comunicazioni
all'amministrazione finanziaria previste dall'articolo 1, comma 3, del
decreto-legge n. 167 del 1990. Gli intermediari non devono comunicare
all'amministrazione finanziaria, ai fini degli accertamenti tributari,
dati e notizie concernenti le dichiarazioni riservate, ivi compresi
quelli riguardanti la somma e i titoli di cui all'articolo 12, commi 1 e
2.
3. Per quanto riguarda la non comunicazione all'amministrazione
finanziaria disposta dal comma 2, qualora non sia rispettata la
limitazione
ai dati e notizie indicati nel comma 2, gli intermediari devono
comunicare alla medesima amministrazione i dati e le notizie relativi
alle
dichiarazioni riservate, nonche' quelli eccedenti i medesimi.
4. Gli intermediari sono obbligati, ai sensi delle vigenti disposizioni
di legge, a fornire i dati e le notizie relativi alle dichiarazioni
riservate ove siano richiesti in relazione all'acquisizione delle fonti
di prova e della prova nel corso dei procedimenti e dei processi
penali, nonche' in relazione agli accertamenti per le finalita' di
prevenzione e per l'applicazione di misure di prevenzione di natura
patrimoniale previste da specifiche disposizioni di legge ovvero per
l'attivita' di contrasto del riciclaggio e di tutti gli altri reati, con
particolare riguardo alle norme antiterrorismo nonche' per l'attivita'
di contrasto del delitto di cui all'articolo 416-bis del codice
penale.
5. Relativamente alle attivita' finanziarie oggetto di rimpatrio, gli
interessati non sono tenuti ad effettuare le dichiarazioni previste
dagli articoli 2 e 4 del decreto-legge n. 167 del 1990 per il periodo
d'imposta in corso alla data di presentazione della dichiarazione
riservata, nonche' per quello precedente, ove la dichiarazione medesima
sia presentata nel periodo dal 1° gennaio al 28 febbraio 2002.
Restano fermi gli obblighi di dichiarazione all'Ufficio italiano dei
cambi previsti dall'articolo 3 del predetto decreto-legge n. 167 del
1990.
5-bis. Relativamente alle attivita' finanziarie rimpatriate diverse dal
denaro, gli interessati considerano quale costo fiscalmente
riconosciuto a tutti gli effetti, in mancanza della dichiarazione di
acquisto, l'importo risultante da apposita dichiarazione sostitutiva di
cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461, ovvero quello indicato nella dichiarazione riservata. In
quest'ultimo caso gli interessati comunicano all'intermediario, ai fini
degli articoli 6 e 7 del predetto decreto legislativo, la
ripartizione dell'importo complessivo indicato nella dichiarazione
riservata fra le diverse specie delle predette attivita'.
6. In caso di accertamento, gli interessati possono opporre agli organi
competenti gli effetti preclusivi e estintivi di cui al comma 1 con
invito a controllare la congruita' della somma di cui all'art. 12, comma
1, in relazione all'ammontare delle attivita' indicato nella
dichiarazione riservata, ovvero l'effettivita' della sottoscrizione dei
titoli di cui all'art. 12, comma 2. Previa adesione dell'interessato,
le basi imponibili fiscali e contributive determinate dalle
amministrazioni competenti sono definite fino a concorrenza degli
importi
dichiarati.
7. Il rimpatrio delle attivita' non produce gli effetti di cui al
presente articolo quando, alla data di presentazione della dichiarazione
riservata, una delle violazioni delle norme indicate al comma 1 e' stata
gia' constatata o comunque sono gia' iniziati accessi, ispezioni e
verifiche o altre attivita' di accertamento tributario e contributivo di
cui gli interessati hanno avuto formale conoscenza. Il rimpatrio non
produce gli effetti estintivi di cui al comma 1, lettera c) quando per
gli illeciti penali ivi indicati e' gia' stato avviato il procedimento
penale, di cui gli interessati hanno avuto formale conoscenza.
8. Gli interessati possono comunicare agli intermediari cui e'
presentata la dichiarazione riservata i redditi derivanti dalle
attivita'
finanziarie rimpatriate, percepiti dopo la data di entrata in vigore del
presente decreto e prima della presentazione della dichiarazione
medesima, fornendo contestualmente la provvista corrispondente alle
imposte dovute, che sarebbero state applicate dagli intermediari qualora
le attivita' finanziarie fossero gia' state depositate presso gli
stessi. Nei confronti degli intermediari si applica l'articolo 13,comma
4».
«Art. 15 (Regolarizzazione delle attivita' finanziarie detenute
all'estero). - 1. In conformita' alle disposizioni del Trattato
istitutivo
della Comunita' europea in materia di libera circolazione dei capitali,
gli interessati che comunque detengono all'estero alla data di
entrata in vigore del presente decreto attivita' finanziarie, possono
conseguire gli effetti indicati nell'articolo 14, ad eccezione del
comma 8, relativamente alle attivita' finanziarie mantenute all'estero e
regolarizzate, con il versamento della somma indicata nell'articolo
12, comma 1, ovvero con le modalita' indicate all'articolo 12, comma 2,
nel rispetto dei termini previsti nel medesimo articolo.
2. Gli interessati presentano agli intermediari la dichiarazione
riservata di cui all'articolo 13 delle attivita' finanziarie oggetto di
regolarizzazione, optando per il versamento della somma di cui
all'articolo 12, comma 1, ovvero per la sottoscrizione dei titoli di cui
all'articolo 12, comma 2. Alla dichiarazione riservata deve essere
allegata una certificazione degli intermediari non residenti che attesta
che le attivita' corrispondenti agli importi in essa indicati sono in
deposito presso i medesimi intermediari.
3. Gli intermediari versano, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, la
somma indicata all'articolo 12, comma 1, ovvero versano alla Banca
d'Italia il controvalore dei titoli di cui all'articolo 12, comma 2, ed
effettuano le relative comunicazioni e attestazioni con le modalita'
di cui all'articolo 13, commi 2, 3 e 4.
4. Gli intermediari effettuano le rilevazioni di cui all'articolo 1,
commi 1 e 2, del decreto-legge n. 167 del 1990 e le comunicazioni di
cui al comma 3 dello stesso
articolo».
«Art. 16 (Regolarizzazione di altre attivita'). - 1. In conformita' alle
disposizioni del Trattato istitutivo della Comunita' europea in
materia di libera circolazione dei capitali, gli interessati che
comunque detengono alla data di entrata in vigore del presente decreto
investimenti ed attivita' all'estero diversi dalle attivita' di cui
all'articolo 15 possono regolarizzare, nel periodo di tempo di cui
all'articolo 12, i predetti investimenti e attivita' con le modalita'
indicate nel predetto articolo 15, senza obbligo della certificazione
ivi prevista. La regolarizzazione produce gli effetti di cui
all'articolo 14, ad eccezione del comma 8.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 15, commi 3 e 4». «Art. 19 (Disciplina sanzionatoria). -
(Omissis).
2. Per la violazione indicata all'articolo 14, comma 3, l'intermediario
e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del 25 per cento
dell'ammontare degli importi eccedenti quelli indicati nella
dichiarazione riservata.
2-bis. L'interessato che attesta falsamente nella dichiarazione prevista
dall'articolo 13 la detenzione fuori del territorio dello Stato del
denaro o delle attivita' rimpatriate alla data indicata ai sensi
dell'articolo 12, comma 1, e' punito con la reclusione da tre mesi a un
anno».
«Art. 20 (Rilevazioni dell'Ufficio italiano dei cambi).
- 1. - 2. [Soppressi].
3. L'Ufficio italiano dei cambi, nell'esercizio dell'attivita' di
raccolta delle informazioni per l'elaborazione delle statistiche sulla
bilancia dei pagamenti e sulla posizione patrimoniale verso l'estero,
assegnata con il decreto legislativo n. 319 del 1998 e nell'esercizio
dell'attivita' di analisi statistica sui dati aggregati di cui
all'articolo 5, comma 10, del decreto-legge n. 143 del 1991 fissa le
modalita'
di rilevazione delle attivita' rimpatriate o regolarizzate.».
- Il decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, reca «Disposizioni
urgenti per
il completamento delle operazioni di emersione di attivita' detenute
all'estero e di lavoro irregolare».
- Si riporta il testo dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 167
del 1990, come modificato dalla presente legge:
«Art. 5 (Sanzioni). - 1. Per la violazione degli obblighi di cui
all'articolo 1, posti a carico degli intermediari, si applica la
sanzione
amministrativa pecuniaria del 25 per cento degli importi delle
operazioni cui le violazioni si riferiscono. All'irrogazione delle
sanzioni
provvede l'ufficio delle imposte competente in relazione al domicilio
fiscale dell'intermediario.
2. La violazione dell'obbligo di dichiarazione previsto nell'articolo 2,
relativo ai trasferimenti diversi da quelli riguardanti
investimenti all'estero e attivita' estere di natura finanziaria, e'
punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 al 25 per cento
dell'ammontare degli importi non dichiarati e con la confisca di beni di
corrispondente valore quando l'ammontare complessivo di tali
trasferimenti e' superiore, nel periodo di imposta, a 10.000 euro.
3. [Abrogato].
4. La violazione dell'obbligo di dichiarazione previsto nell'articolo 4,
comma 1, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 10
al 50 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati e con la
confisca di beni di corrispondente valore.
5. La violazione dell'obbligo di dichiarazione previsto nell'articolo 4,
comma 2, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 10
al 50 per cento dello ammontare degli importi non dichiarati.
6. Per la violazione dell'obbligo di cui allo articolo 4, comma 3, si
applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste
rispettivamente per la violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e
2 del citato articolo 4.
7. [Soppresso].
8. Chiunque fornisce agli intermediari di cui all'articolo 1 false
indicazioni sul soggetto realmente interessato al trasferimento da o
verso l'estero di denaro, titoli o valori mobiliari ovvero dichiara
falsamente di non essere residente in Italia, in modo da non consentire
l'adempimento degli obblighi previsti nello stesso articolo 1, e'
punito, salvo che il fatto costituisca un piu' grave reato, con la
reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da lire un milione a
lire dieci milioni.
8-bis. Chiunque, nel rendere la dichiarazione prevista dall'articolo 3,
omette di indicare le generalita' del soggetto per conto del quale
effettua il trasferimento da o verso l'estero di denaro, titoli o valori
mobiliari, ovvero le indica false, e' punito, salvo che il fatto
costituisca piu' grave reato, con la reclusione da sei mesi ad un anno e
con la multa da lire un milione a lire dieci milioni.».
Art. 14.
Imposta sulle plusvalenze su oro non industriale di societa' ed enti
(( 1. Per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, le plusvalenze
iscritte in bilancio derivanti dalla valutazione, ai corsi di fine
esercizio, delle disponibilita' in metalli preziosi per uso non
industriale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 22 maggio
1999, n. 251, anche se depositate presso terzi o risultanti da conti
bancari disponibili, escluse quelle conferite in adempimento di obblighi
derivanti dall'appartenenza alle Comunita' europee e quelle
necessarie a salvaguardare l'indipendenza finanziaria e istituzionale
della Banca d'Italia ai sensi del comma 4, sono assoggettate a
tassazione separatamente dall'imponibile complessivo mediante
applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle
relative addizionali nonche' dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, con l'aliquota del 6 per cento, entro l'importo massimo di
300 milioni di euro.
2. L'imposta sostitutiva, commisurata ai dati risultanti dal bilancio
relativo al periodo di imposta precedente a quello in corso alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e'
versata, a titolo di acconto, entro il termine di versamento del
secondo acconto delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta
in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto. Il saldo e' versato entro il termine del
versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute per il medesimo
periodo di
imposta.
3. Nel caso di cessione, in tutto o in parte, delle disponibilita' di
cui al comma 1, nei tre periodi di imposta successivi, la plusvalenza
realizzata, aumentata dell'importo della plusvalenza corrispondente alle
disponibilita' cedute, assoggettata all'imposta sostitutiva ai sensi
del comma 1, concorre all'imponibile complessivo delle imposte sui
redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. L'imposta
sostitutiva versata in relazione alla predetta plusvalenza e' scomputata
dalle imposte sui redditi ai sensi degli articoli 22 e 79 del TUIR,
e successive modificazioni.
4. L'imposta sostitutiva non e' deducibile ai fini della determinazione
del reddito e non puo' essere imputata a stato patrimoniale. Per
l'accertamento, la liquidazione, la riscossione e il contenzioso si
applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi. Le
disposizioni del presente articolo si applicano in deroga ad ogni altra
disposizione di legge ed entrano in vigore a decorrere dal
sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto. Con riferimento alle
disponibilita' auree della Banca d'Italia, fermo restando quanto
previsto al comma 1, le disposizioni del presente articolo si applicano
previo parere non ostativo della Banca centrale europea e comunque nella
misura idonea a garantire l'indipendenza istituzionale e finanziaria
della banca centrale; la predetta misura e' stabilita con decreto di
natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, su
conforme parere della Banca d'Italia.
5. Nel caso in cui, a seguito dell'applicazione delle procedure previste
dal comma 4, le maggiori entrate previste dal presente articolo
siano inferiori al gettito stimato in 300 milioni di euro per l'anno
2009, si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti
relativi alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata
alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, e successive modificazioni,
modulate sulle singole voci in proporzione alle disponibilita' esistenti
alla data del 30 novembre 2009, ovvero anche attraverso l'adozione
di ulteriori misure ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge
5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 1 del decreto legislativo 22
maggio 1999, n. 251, recante «Disciplina dei titoli e dei marchi di
identificazione dei metalli preziosi, in attuazione dell'articolo 42
della L. 24 aprile 1998, n. 128»:
«Art. 1. - 1. I metalli preziosi considerati ai fini del presente
decreto sono i seguenti: platino, palladio, oro e argento.».
- Si riportano il testo vigente degli articoli 22 e 79 del citato D.P.R.
n. 917 del 1986:
«Art. 22 (Scomputo degli acconti). - 1. Dall'imposta determinata a norma
dei precedenti articoli si scomputano nell'ordine: a) l'ammontare
dei crediti per le imposte pagate all'estero secondo le modalita' di cui
all'articolo 165; b) i versamenti eseguiti dal contribuente in
acconto dell'imposta; c) le ritenute alla fonte a titolo di acconto
operate, anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei
redditi, sui redditi che concorrono a formare il reddito complessivo e
su quelli tassati separatamente. Le ritenute operate dopo la
presentazione della dichiarazione dei redditi si scomputano dall'imposta
relativa al periodo di imposta nel quale sono state operate. Le
ritenute operate sui redditi delle societa', associazioni e imprese
indicate nell'articolo 5 si scomputano, nella proporzione ivi stabilita,
dalle imposte dovute dai singoli soci, associati o partecipanti.
2. Se l'ammontare complessivo dei crediti di imposta, dei versamenti e
delle ritenute, e' superiore a quello dell'imposta netta sul reddito
complessivo, il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare
l'eccedenza in diminuzione dell'imposta del periodo d'imposta successiva
o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi. Per i
redditi tassati separatamente, se l'ammontare delle ritenute, dei
versamenti e dei crediti e' superiore a quello dell'imposta netta di cui
agli articoli 19 e 21, il contribuente ha diritto al rimborso
dell'eccedenza».
«Art. 79 (Scomputo degli acconti). - 1. I versamenti eseguiti dal
contribuente in acconto dell'imposta e le ritenute alla fonte a titolo
di
acconto si scomputano dall'imposta a norma dell'articolo 22, salvo il
disposto del comma 2 del presente articolo.
2. Le ritenute di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 26 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692, applicabili a
titolo di acconto, si scomputano nel periodo di imposta nel quale i
redditi cui afferiscono concorrono a formare il reddito complessivo
ancorche' non siano stati percepiti e assoggettati alla ritenuta.
L'importo da scomputare e' calcolato in proporzione all'ammontare degli
interessi e altri proventi che concorrono a formare il reddito.».
- La legge 22 dicembre 2008, n. 203, e successive modificazioni, reca
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2009)». La Tabella C della legge
finanziaria reca l'elenco degli «stanziamenti autorizzati in relazione a
disposizioni di legge la cui quantificazione annua e' demandata alla
legge finanziaria» ripartiti per singoli Ministeri.
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 11-ter, della legge 5 agosto
1978, n. 468, recante «Riforma di alcune norme di contabilita'
generale dello Stato in materia di bilancio»:
«Art. 11-ter (Copertura finanziaria delle leggi). - 1. In attuazione
dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ciascuna legge che
comporti nuove o maggiori spese indica espressamente, per ciascun anno e
per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si
intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di
spesa, definendo una specifica clausola di salvaguardia per la
compensazione degli effetti che eccedano le previsioni medesime. La
copertura finanziaria delle leggi che importino nuove o maggiori spese,
ovvero minori entrate, e' determinata esclusivamente attraverso le
seguenti modalita':
a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali
previsti dall'articolo 11-bis, restando precluso sia l'utilizzo di
accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente, sia
l'utilizzo per finalita' difformi di accantonamenti per regolazioni
contabili e per provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali;
b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
ove dette autorizzazioni fossero affluite in conti correnti o in
contabilita' speciali presso la Tesoreria statale, si procede alla
contestuale iscrizione nello stato di previsione della entrata delle
risorse da utilizzare come copertura;
c) [abrogata];
d) mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori
entrate; resta in ogni caso esclusa la copertura di nuove e maggiori
spese correnti con entrate in conto capitale.
2. I disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo e gli
emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze
finanziarie
devono essere corredati da una relazione tecnica, predisposta dalle
amministrazioni competenti e verificata dal Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica sulla quantificazione delle
entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonche' delle
relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per
le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione
delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione
relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere
complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti. Nella relazione
sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione,
le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede
parlamentare secondo le norme da adottare con i regolamenti
parlamentari.
3. Le Commissioni parlamentari competenti possono richiedere al Governo
la relazione di cui al comma 2 per tutte le proposte legislative e
gli emendamenti al loro esame ai fini della verifica tecnica della
quantificazione degli oneri da essi recati.
4. I disegni di legge di iniziativa regionale e del CNEL devono essere
corredati, a cura dei proponenti, da una relazione tecnica formulata
nei modi previsti dal comma 2.
5. Per le disposizioni legislative in materia pensionistica la relazione
di cui ai commi 2 e 3 contiene un quadro analitico di proiezioni
finanziarie almeno decennali, riferite all'andamento delle variabili
collegate ai soggetti beneficiari. Per le disposizioni legislative in
materia di pubblico impiego la relazione contiene i dati sul numero dei
destinatari, sul costo unitario, sugli automatismi diretti e
indiretti che ne conseguono fino alla loro completa attuazione, nonche'
sulle loro correlazioni con lo stato giuridico ed economico di
categorie o fasce di dipendenti pubblici omologabili. Per le
disposizioni legislative recanti oneri a carico dei bilanci di enti
appartenenti
al settore pubblico allargato la relazione riporta la valutazione
espressa dagli enti interessati.
6. Ogni quattro mesi la Corte dei conti trasmette al Parlamento una
relazione sulla tipologia delle coperture adottate nelle leggi approvate
nel periodo considerato e sulle tecniche di quantificazione degli oneri.
La Corte riferisce, inoltre, su richiesta delle Commissioni
parlamentari competenti nelle modalita' previste dai Regolamenti
parlamentari, sulla congruenza tra le conseguenze finanziarie dei
decreti
legislativi e le norme di copertura recate dalla legge di delega.
6-bis. Le disposizioni che comportano nuove o maggiori spese hanno
effetto entro i limiti della spesa espressamente autorizzata nei
relativi
provvedimenti legislativi. Con decreto dirigenziale del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, e' accertato
l'avvenuto raggiungimento dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni
recanti espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia a
decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per l'anno in corso
alla medesima data.
6-ter. Per le Amministrazioni dello Stato, il Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
anche attraverso gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie
provinciali dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle
disposizioni di cui al comma 6-bis. Per gli enti ed organismi pubblici
non territoriali gli organi interni di revisione e di controllo
provvedono agli analoghi adempimenti di vigilanza e segnalazione al
Parlamento e al Ministero dell'economia e delle finanze.
7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verifichino o siano in
procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di
spesa o di entrata indicate dalle medesime leggi al fine della copertura
finanziaria, il Ministro competente ne da' notizia tempestivamente
al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove manchi la
predetta segnalazione, riferisce al Parlamento con propria relazione
e assume le conseguenti iniziative legislative. La relazione individua
le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della
revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli
oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro dell'economia e
delle finanze puo' altresi' promuovere la procedura di cui al presente
comma allorche' riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio
al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal
Documento di programmazione economico-finanziaria e da eventuali
aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari.
La stessa procedura e' applicata in caso di sentenze definitive di
organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti
interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare
maggiori
oneri..».
(( Art. 14-bis
Finanziamento del sistema informatico di controllo della tracciabilita'
dei rifiuti
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, con uno o piu' decreti adottati
in attuazione delle previsioni contenute nell'articolo 1, comma 1116,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e ai sensi dell'articolo 189,
comma 3-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto
dall'articolo 2, comma 24, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n.
4, nonche' ai sensi dell'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 6
novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
dicembre 2008, n. 210, e relativi all'istituzione di un sistema
informatico di controllo della tracciabilita' dei rifiuti, di cui al
predetto articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006,
definisce, anche in modo differenziato in relazione alle caratteristiche
dimensionali e alle tipologie delle attivita' svolte, eventualmente
prevedendo la trasmissione dei dati attraverso modalita' operative
semplificate, in particolare i tempi e le modalita' di attivazione
nonche'
la data di operativita' del sistema, le informazioni da fornire, le
modalita' di fornitura e di aggiornamento dei dati, le modalita' di
interconnessione e interoperabilita' con altri sistemi informativi, le
modalita' di elaborazione dei dati, le modalita' con le quali le
informazioni contenute nel sistema informatico dovranno essere detenute
e messe a disposizione delle autorita' di controllo che ne facciano
richiesta, le misure idonee per il monitoraggio del sistema e per la
partecipazione dei rappresentanti delle categorie interessate al
medesimo monitoraggio, anche attraverso un apposito comitato senza oneri
per il bilancio dello Stato, nonche' l'entita' dei contributi da
porre a carico dei soggetti di cui al comma 3 del predetto articolo 189
del decreto legislativo n. 152 del 2006 acopertura degli oneri
derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del sistema, da versare
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al capitolo 7082
dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare. Il Governo, su proposta del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro novanta
giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, con uno o piu' regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, opera
la ricognizione delle disposizioni, ivi incluse quelle contenute nel
decreto legislativo n. 152 del 2006, le quali, a decorrere dalla data di
operativita' del sistema informatico, come definita dai decreti di
cui al periodo precedente, sono abrogate in conseguenza di quanto
stabilito dal presente articolo. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 1116 dell'art. 1 della legge 27 dicembre
2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007):
«1116. Per l'anno 2007 una quota non inferiore a 5 milioni di euro delle
risorse del Fondo unico investimenti per la difesa del suolo e
tutela ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, iscritte a bilancio ai sensi dell'articolo 1,
comma
1, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e' riservata in sede di riparto
alla realizzazione di un sistema integrato per il controllo e la
tracciabilita' dei rifiuti, in funzione della sicurezza nazionale ed in
rapporto all'esigenza di prevenzione e repressione dei gravi fenomeni
di criminalita' organizzata nell'ambito dello smaltimento illecito dei
rifiuti».
- Si riporta il testo del comma 3-bis dell'art. 189 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale):
«3-bis. Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, a partire
dall'istituzione di un sistema informatico di controllo della
tracciabilita' dei rifiuti, ai fini della trasmissione e raccolta di
informazioni su produzione, detenzione, trasporto e smaltimento di
rifiuti e la realizzazione in formato elettronico del formulario di
identificazione dei rifiuti, dei registri di carico e scarico e del
M.U.D., da stabilirsi con apposito decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, le categorie di soggetti di
cui al comma precedente sono assoggettati all'obbligo di installazione e
utilizzo delle apparecchiature elettroniche.».
- Si riporta il testo del comma 24 dell'art. 2 del decreto legislativo
16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed
integrative del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia
ambientale):
«24. All'articolo 189 sono apportate le seguenti modificazioni: il comma
3, e' sostituito dai seguenti:
«3. Chiunque effettua a titolo professionale attivita' di raccolta e
trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti
senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di
recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi istituiti per il
recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonche'
le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le
imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui
all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), comunicano
annualmente alle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura territorialmente competenti, con le modalita' previste dalla
legge
25 gennaio 1994, n. 70, le quantita' e le caratteristiche qualitative
dei rifiuti oggetto delle predette attivita'. Sono esonerati da tale
obbligo gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice
civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le
imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di
cui all'articolo 212, comma 8, nonche', per i soli rifiuti non
pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno piu'
di dieci dipendenti.
3-bis. Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, a partire
dall'istituzione di un sistema informatico di controllo della
tracciabilita' dei rifiuti, ai fini della trasmissione e raccolta di
informazioni su produzione, detenzione, trasporto e smaltimento di
rifiuti e la realizzazione in formato elettronico del formulario di
identificazione dei rifiuti, dei registri di carico e scarico e del
M.U.D., da stabilirsi con apposito decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, le categorie di soggetti di
cui al comma precedente sono assoggettati all'obbligo di installazione e
utilizzo delle apparecchiature elettroniche.».
- Si riporta il testo del comma 2-bis dell'art. 2 del decreto-legge 6
novembre 2008, n. 172 (Misure straordinarie per fronteggiare
l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione
Campania, nonche' misure urgenti di tutela ambientale) convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210:
«2-bis. Il Sottosegretario di Stato di cui al decreto-legge 23 maggio
2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio
2008, n. 123, in collaborazione con l'Agenzia regionale per la
protezione ambientale della Campania, nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, avvia un
progetto pilota per garantire la piena tracciabilita' dei rifiuti, al
fine di ottimizzare la gestione integrata dei rifiuti stessi».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri):
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione
del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo
parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si
pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva
assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare
del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia
e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata
in vigore delle norme regolamentari».
Art. 15.
Potenziamento della riscossione
1. A decorrere dal 1° gennaio 2010, al fine di semplificare le attivita'
di verifica sulle situazioni reddituali di cui all'articolo 13
della legge 30 dicembre 1991, n. 412, l'Amministrazione finanziaria e
ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a
determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali
collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all'INPS
(( e agli altri enti di previdenza e assistenza obbligatoria, ))
in via
telematica e in forma disaggregata per singola tipologia di redditi,
nonche' nel rispetto della normativa in materia di dati personali, le
predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro
disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di
prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. (( A
decorrere dalla medesima dati commi 11, 12 e 13 dell'articolo 35 del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono abrogati. ))
2. All'articolo 21, comma 15 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e'
aggiunto, infine, il seguente periodo: «In quest'ultima ipotesi, in
caso di pagamento eseguito mediante pignoramento presso terzi, questi
ultimi, se rivestono la qualifica di sostituti d'imposta ai sensi ((
degli articoli 23 e seguenti )) del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, devono operare all'atto del
pagamento
delle somme la ritenuta (( d'acconto )) nella misura del 20%, secondo modalita' stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate.».
3. All'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13
aprile 1999, n. 112, le parole da «entro» a «nonche'» sono sostituite
dalle seguenti: «prima del decorso del nono mese successivo alla
consegna del ruolo e».
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano ai ruoli consegnati
agli agenti della riscossione a decorrere dal 31 ottobre 2009.
5. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il comma 148 e'
abrogato.
6. All'articolo 2, comma 2, del (( regolamento di cui al ))
decreto del
Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, dopo le parole:
«entro il termine del versamento a saldo dell'imposta sul reddito» sono
aggiunte le seguenti: «e con le modalita' previste per i pagamenti
rateali delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte
dall'articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.».
7. La firma autografa prevista sugli atti di liquidazione, accertamento
e riscossione dalle norme che disciplinano le entrate tributarie
erariali amministrate dalle Agenzie fiscali e dall'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato (( nonche' sugli atti in materia di
previdenza e assistenza obbligatoria )) puo' essere sostituita
dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile
dell'adozione dell'atto in tutti i casi in cui gli atti medesimi siano
prodotti da sistemi informativi automatizzati.
8. Con provvedimento dei Direttori delle Agenzie fiscali e del Direttore
generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, ((
per la rispettiva competenza, da parte degli enti di previdenza e
assistenza obbligatoria )) sono individuati gli atti di cui al comma 7.
(( 8-bis. Al comma 1 dell'articolo 22 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine,
il
seguente periodo: «A tal fine l'Agenzia delle entrate si avvale anche
del potere di cui agli articoli 32, primo comma, numero 7), del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, e 51, secondo comma, numero 7), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni.».
8-ter. Per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 27,
commi 5, 6 e 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, l'Agenzia delle
entrate si avvale anche del potere di cui agli articoli 32, primo
comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 51, secondo comma,
numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, e successive modificazioni.
8-quater. Il comma 7 dell'articolo 27 del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, e' sostituito dal seguente:
«7. In relazione agli importi iscritti a ruolo in base ai provvedimenti
indicati al comma 6 del presente articolo, le misure cautelari
adottate ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo18 dicembre
1997, n. 472, e successive modificazioni, conservano, senza bisogno di
alcuna formalita' o annotazione, la loro validita' e il loro grado a
favore dell'agente della riscossione che ha in carico il ruolo.
Quest'ultimo puo' procedere all'esecuzione sui beni sequestrati o
ipotecati secondo le disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, fermo restando quanto previsto, in
particolare, dall'articolo 76 del medesimo decreto del Presidente
della Repubblica n. 602 del 1973, e successive modificazioni.».
8-quinquies. Al primo comma dell'articolo 32 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, dopo il numero 7) e' inserito il seguente:
«7-bis) richiedere, con modalita' stabilite con decreto di natura
non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare d'intesa con l'Autorita' di vigilanza in coerenza con le regole
europee e internazionali in materia di vigilanza e, comunque, previa
autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia
delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il
Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, ad autorita'
ed enti, notizie, dati, documenti e informazioni di natura creditizia,
finanziaria e assicurativa, relativi alle attivita' di controllo e di
vigilanza svolte dagli stessi, anche in deroga a specifiche disposizioni
di legge; ».
8-sexies. Al secondo comma dell'articolo 51 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
dopo il numero 7) e' aggiunto il seguente:
«7-bis) richiedere, con modalita' stabilite con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
d'intesa con l'Autorita' di vigilanza in coerenza con le regole europee
e internazionali in materia di vigilanza e, comunque, previa
autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia
delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il
Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, ad autorita'
ed enti, notizie, dati, documenti e informazioni di natura creditizia,
finanziaria e assicurativa, relativi alle attivita' di controllo e di
vigilanza svolte dagli stessi, anche in deroga a specifiche
disposizioni di legge.».
8-septies. Nei limiti di spesa di cui alle somme residuate dall'adozione
delle misure di sostegno al credito e agli investimenti destinate
al settore dell'autotrasporto, previste dall'articolo 2 del
decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni,
dalla legge
22 dicembre 2008, n. 201, pari a 44 milioni di euro, e' riconosciuto,
per l'anno 2009, un credito d'imposta corrispondente a quota parte
dell'importo pagato quale tassa automobilistica per l'anno 2009 per
ciascun veicolo, di massa complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate,
posseduto e utilizzato per la predetta attivita'. La misura del credito
d'imposta deve essere determinata in modo tale che, per i veicoli di
massa complessiva superiore a 11,5 tonnellate, sia pari al doppio della
misura del credito spettante per i veicoli di massa massima
complessiva compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate. Il credito d'imposta e'
usufruibile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, non e'
rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione
netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ne'
dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai
fini
del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR, e
successive modificazioni.
8-octies. All'articolo 7 della legge 9 luglio 1990, n. 187, e successive
modificazioni, dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente:
7-bis. Ove si accerti che una singola persona fisica risulti
proprietaria di dieci o piu' veicoli, gli uffici del pubblico registro
automobilistico sono tenuti ad effettuare una specifica segnalazione
all'Agenzia delle entrate, al Corpo della guardia di finanza e alla
regione territorialmente competente.».
8-novies. Gli interventi di cui al comma 19 dell'articolo 2 della legge
22 dicembre 2008, n. 203, sono sostituiti, nel limite delle risorse
non utilizzate e allo scopo finalizzate, con apposite misure di sostegno
agli investimenti, dirette a fronteggiare la grave crisi che ha
interessato il settore dell'autotrasporto, determinate con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa
comunitaria
in materia di aiuti di Stato. A tal fine, le risorse accertate
disponibili sono riassegnate ai pertinenti capitoli di bilancio.
8-decies. Al fine di assicurare i principi di trasparenza, imparzialita'
e garanzia e in attesa di una sua completa riorganizzazione che
preveda specifiche unita' operative allo scopo dedicate,
l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nell'ambito delle
risorse del
proprio bilancio, puo' istituire apposite commissioni cui affidare il
monitoraggio, la verifica e l'analisi delle attivita' o degli
adempimenti a qualunque titolo connessi con le concessioni per
l'esercizio dei giochi pubblici. Puo' essere chiamato a far parte di
tali
commissioni esclusivamente personale, in attivita' o in quiescenza,
appartenente ai seguenti ruoli: magistrati, ufficiali dell'Arma dei
carabinieri e del Corpo della guardia di finanza e dirigenti della
Polizia di Stato e della pubblica amministrazione.
8-undecies. All'articolo 74, primo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
alla lettera e) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine
le operazioni di vendita al pubblico di documenti di viaggio relativi
ai trasporti pubblici urbani di persone o di documenti di sosta relativi
ai parcheggi veicolari comprendono le prestazioni di intermediazione
con rappresentanza ad esse relative, nonche' tutte le operazioni di
compravendita effettuate dai rivenditori autorizzati, siano essi primari
o secondari.».
8-duodecies. Gli uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato, nell'adempimento dei loro compiti amministrativi e tributari,
si avvalgono delle attribuzioni e dei poteri previsti dagli articoli 51
e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e successive modificazioni, ove applicabili.
8-terdecies. All'articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. La convenzione di cui al comma 2 disciplina anche le modalita'
di trasmissione, tra le due Amministrazioni, delle violazioni in
materia contributiva, per le quali non si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462,
rilevate dall'Agenzia delle entrate a seguito dei controlli effettuati e
delle violazioni tributarie, comprese quelle riscontrate in materia
di ritenute, individuate dall'INPS a seguito delle attivita'
ispettive.».
8-quaterdecies. All'articolo 39-quaterdel decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: «installazione» sono
aggiunte le seguenti: «o, nel caso in cui non sia possibile la sua
identificazione, dal possessore o detentore a qualsiasi titolo dei
medesimi apparecchi o congegni»;
b) al comma 2, terzo periodo, le parole: «il possessore dei» sono
sostituite dalle seguenti: «l'esercente a qualsiasi titolo i»;
c) al comma 2, quarto periodo, le parole da: «o, nel caso» fino a:
«nulla osta» sono soppresse;
d) al comma 2, quinto periodo, la parola: «Sono» e' sostituita dalle
seguenti: «Nel caso in cui non sia possibile l'identificazione dei
soggetti che hanno commesso l'illecito, sono»;
e) al comma 2, quinto periodo, le parole: «il possessore dei» sono
sostituite dalle seguenti: «il possessore o detentore, a qualsiasi
titolo, dei medesimi apparecchi e congegni, l'esercente a qualsiasi
titolo i»;
f) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
«4-bis. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato puo' affidare,
per il tempo e alle condizioni di cui ad apposita convenzione da
approvare con proprio decreto, l'accertamento e i controlli in materia
di prelievo erariale unico alla Societa' italiana degli autori ed
editori. Nello svolgimento delle attivita' di accertamento e di
controllo, affidate con la convenzione di cui al periodo precedente, la
Societaitaliana degli autori ed editori si avvale delle attribuzioni e
dei poteri di cui al comma 1.».
8-quinquiesdecies. Al fine di incrementare l'efficienza del sistema
della riscossione dei comuni e di contenerne i costi complessivi,
nonche' di favorire la riduzione del contenzioso pendente in materia,
con riferimento agli importi iscritti a ruolo ovvero per i quali e'
stata emessa l'ingiunzione di pagamento ai sensi del testo unico di cui
al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, per sanzioni amministrative
derivanti dalle violazioni al codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i cui verbali sono stati elevati
entro il 31 dicembre 2004, i comuni possono stabilire, con le forme
previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, la
possibilita', per i debitori, di estinguere il debito provvedendo al
pagamento:
a) di una somma pari al minimo della sanzione pecuniaria amministrativa
edittale prevista per ogni singola norma violata;
b) delle spese di procedimento e notifica del verbale;
c) di un aggio per l'agente della riscossione pari al 4 per cento del
riscosso e delle somme dovute allo stesso agente a titolo di rimborso
per le spese sostenute per le procedure esecutive effettuate e per i
diritti di notifica della cartella.
8-sexiesdecies. Nei centoventi giorni successivi alla data di
pubblicazione dell'atto di cui al comma 8-quinquiesdecies, gli agenti
della
riscossione, ovvero gli uffici comunali competenti nel caso di utilizzo
della procedura di ingiunzione, informano i debitori che possono
avvalersi della facolta' prevista dal comma 8-quinquiesdecies, mediante
l'invio di apposita comunicazione.
8-septiesdecies. Con il provvedimento di cui al comma 8-quinquiesdecies
e' approvato il modello della comunicazione di cui al comma 8-
sexiesdeciese sono stabiliti le modalita' e i termini di pagamento delle
somme dovute da parte dei debitori, di riversamento delle somme agli
enti locali da parte degli agenti della riscossione, di rendicontazione
delle somme riscosse, di invio dei relativi flussi informativi e di
definizione dei rapporti amministrativi e contabili connessi
all'operazione.
8-duodevicies. L'avvenuto pagamento della somma iscritta a ruolo o per
la quale e' stata emessa l'ingiunzione di pagamento non comporta il
diritto al rimborso. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 13 della legge 30 dicembre
1991, n. 412, recante «Disposizioni in materia di finanza pubblica»:
«Art. 13 (Norme di interpretazione autentica). - 1. Le disposizioni di
cui all'art. 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si
interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione
alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento
del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti
viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente
erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo
dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del
pensionato di
fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che
non siano gia' conosciuti dall'ente competente, consente la
ripetibilita' delle somme indebitamente percepite.
2. L'INPS procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali
dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni
pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di
quanto eventualmente pagato in eccedenza.
3. L'art. 1, comma 2, della legge 21 marzo 1988, n. 93, si interpreta
nel senso che la salvaguardia degli effetti giuridici derivanti dagli
atti e dai provvedimenti adottati durante il periodo di vigenza del
decreto-legge 9 dicembre 1987, n. 495, resta delimitata a quelli
adottati
dal competente ente erogatore delle prestazioni.».
- Si riporta il testo dell'art. 35 del decreto-legge 30 dicembre 2008,
n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009,
n. 14, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative
e disposizioni finanziarie urgenti», come modificato della presente
legge: «Art. 35 (Personale degli enti di ricerca e altre disposizioni in
materia di lavoro e di biobanche). - 1. Limitatamente agli enti di
ricerca, le disposizioni di cui all'art. 7, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel testo modificato dall'art. 3,
comma
76, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successivamente dall'art.
46, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non si applicano fino
al 30 giugno 2009.
2. Il secondo periodo del comma 14 dell'art. 66 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, e' soppresso.
3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca di concerto con Il Ministro dell'economia e delle finanze e
con Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, sono definite le modalita'
applicative delle disposizioni di cui al comma 14 dell'art. 66 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal comma 2 del presente
articolo, intese a chiarire che, al fine di garantire omogeneita' di
computo delle retribuzioni del personale cessato e di quello neo
assunto, nella definizione delle economie delle cessazioni non si tiene
conto del maturato economico.
4. Il personale ex CONI, transitato alle dipendenze della CONI Servizi
S.p.a., per effetto del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, in
servizio presso le federazioni sportive nazionali, permane in servizio
presso le stesse al fini del loro funzionamento.
5. Nelle parole "esercizio diretto di attivita' sportive
dilettantistiche" contenute nell'art. 67, comma 1, lettera m), del testo
unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono
ricomprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza
all'attivita' sportiva dilettantistica.
6. Alle federazioni sportive nazionali, alle discipline associate ed
agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI si applica
quanto previsto dall'art. 67, comma 1, lettera m), secondo periodo, del
testo unico delle Imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, e dall'art. 61, comma 3, del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.
7. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 5 e 6, pari a 2 milioni
di euro per l'anno 2009, 2,6 milioni di euro per l'anno 2010 e 2,4
milioni di euro a decorrere dal 2011, si provvede per l'anno 2009
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel Fondo
per
interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, comma
5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato ai
sensi dell'art. 63, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Per l'anno 2010 si provvede a valere sul fondo di cui all'art. 5,
comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come rideterminato ai
sensi dell'art. 60, comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni. A decorrere dall'anno 2011 si provvede quanto
a 1,2 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e quanto a 1,2 milioni
di euro mediante corrispondente riduzione del medesimo fondo speciale
di parte corrente, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.
8. Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni
previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di
riferimento e' quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge
nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore
per la
corresponsione del relativo trattamento fino al 30 giugno dell'anno
successivo.
9. In sede di prima liquidazione di una prestazione il reddito di
riferimento e' quello dell'anno in corso, dichiarato in via presuntiva.
10. Per i procedimenti di cui all'allegato A rilevano i redditi da
lavoro dipendente, autonomo, professionale o di Impresa conseguiti In
Italia, anche presso organismi internazionali, o all'estero al netto dei
contributi previdenziali ed assistenziali, conseguiti nello stesso
anno di riferimento della prestazione.
11. - 13. (Abrogati).
14. Il termine di cui all'art. 10, comma 3, della legge 21 ottobre 2005,
n. 219, per la predisposizione, con decreto del Ministro del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, previo accordo con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, di una rete nazionale di
banche per la conservazione di cordoni ombelicali, e' differito al 31
dicembre 2009. A tal fine sono autorizzati la raccolta, la conservazione
e lo stoccaggio del cordone ombelicare da parte di strutture
pubbliche e di quelle individuate ai sensi dell'art. 23 della predetta
legge n. 219 del 2005 e in base all'accordo del 10 luglio 2003
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2003,
autorizzate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di
Bolzano,
sentiti il Centro nazionale trapianti e il Centro nazionale sangue.
15. L'art. 8-bis, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e
successive modificazioni, e' abrogato.
16. Nell'art. 4-septies del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, al
comma
4, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: ''In tal caso, entro
trenta giorni dal rientro, il militare ha diritto alla ricostruzione di
carriera, anche con eventuale collocamento in posizione di soprannumero.
La ricostruzione di carriera avviene conferendo le promozioni con la
stessa decorrenza attribuita al primo dei militari promossi che lo
seguiva nel ruolo di provenienza. Ai fini del posizionamento in ruolo,
indipendente e' collocato in posizione immediatamente antecedente a
quella conseguita dal pari grado promosso che ha ottenuto il miglior
posizionamento nella graduatoria tra coloro che ha ottenuto il miglior
posizionamento nella graduatoria tra coloro che lo seguivano nel ruolo
di provenienza. Per il conseguimento del grado vertice il militare e
sottoposto al giudizio della Commissione superiore di avanzamento.».
- Si riporta il testo del comma 15 dell'art. 21, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, recante «Misure per la stabilizzazione della finanza
pubblica», come modificato dalla presente legge:
«Art. 21 (Disposizioni per il recupero d'imponibile). - (Omissis).
15. Le disposizioni in materia di ritenute alla fonte previste nel
titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973,
n. 600 , e successive modificazioni, nonche' l'art. 11, commi 5, 6, 7 e
9 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 , devono intendersi
applicabili anche nel caso in cui il pagamento sia eseguito mediante
pignoramento anche presso terzi in base ad ordinanza di assegnazione,
qualora il credito sia riferito a somme per le quali, ai sensi delle
predette disposizioni, deve essere operata una ritenuta alla fonte. In
quest'ultima ipotesi, in caso di pagamento eseguito mediante
pignoramento presso terzi, questi ultimi, se rivestono la qualifica di
sostituti
d'imposta ai sensi degli articoli 23 e seguenti del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, devono operare
all'atto del pagamento delle somme la ritenuta d'acconto nella misura
del 20%, secondo modalita' stabilite con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate. (Omissis)».
- Si riporta il testo dell'art. 19 del decreto legislativo 13 aprile
1999, n. 112, recante «Riordino del servizio nazionale della
riscossione, in attuazione della delega prevista dalla Legge 28
settembre 1998, n. 337», cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 19 (Discarico per inesigibilita'). - 1. Ai fini del discarico
delle quote iscritte a ruolo, il concessionario trasmette, anche in via
telematica, all'ente creditore, una comunicazione di inesigibilita'.
Tale comunicazione viene redatta e trasmessa con le modalita' stabilite
con decreto del Ministero delle finanze.
2. Costituiscono causa di perdita del diritto al discarico:
a) la mancata notificazione imputabile al concessionario, della cartella
di pagamento, prima del decorso del nono mese successivo alla
consegna del ruolo e, nel caso previsto dall'art. 32, comma 2, lettera
b), del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, entro il terzo
mese successivo all'ultima rata indicata nel ruolo;
b) la mancata comunicazione all'ente creditore, anche in via telematica,
con cadenza annuale, dello stato delle procedure relative alle
singole quote comprese nei ruoli; la prima comunicazione e' effettuata
entro il diciottesimo mese successivo a quello di consegna del ruolo.
Tale comunicazione e' effettuata con le modalita' stabilite con decreto
del Ministero delle finanze;
c) la mancata presentazione, entro il terzo anno successivo alla
consegna del ruolo, della comunicazione di inesigibilita' prevista dal
comma 1. Tale comunicazione e' soggetta a successiva integrazione se,
alla data della sua presentazione, le procedure esecutive sono ancora
in corso per causa non imputabile al concessionario;
d) il mancato svolgimento dell'azione esecutiva su tutti i beni del
contribuente la cui esistenza, al momento del pignoramento, risultava
dal sistema informativo del Ministero delle finanze, a meno che i beni
pignorati non fossero di valore pari al doppio del credito iscritto a
ruolo, nonche' sui nuovi beni la cui esistenza e' stata comunicata
dall'ufficio ai sensi del comma 4;
d-bis) il mancato svolgimento delle attivita' conseguenti alle
segnalazioni di azioni esecutive e cautelari effettuate dall'ufficio ai
sensi
del comma 4;
e) la mancata riscossione delle somme iscritte a ruolo, se imputabile al
concessionario; sono imputabili al concessionario e costituiscono
causa di perdita del diritto al discarico i vizi e le irregolarita'
compiute nell'attivita' di notifica della cartella di pagamento e
nell'ambito della procedura esecutiva, salvo che gli stessi
concessionari non dimostrino che tali vizi ed irregolarita' non hanno
influito
sull'esito della procedura.
3. - 6. (Omissis).».
- La legge 24 dicembre 2007, n. 244, reca «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria
2008). Il comma 148 dell'art. 1, abrogato dalla presente legge, revoca:
Decorrenza delle disposizioni sui termini di notifica.
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, recante «Regolamento recante
disposizioni concernenti i tempi e le modalita' di applicazione degli
studi di settore», come modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Adeguamento alle risultanze degli studi di settore). - 1. Per i
periodi d'imposta in cui trova applicazione lo studio di settore,
ovvero le modifiche conseguenti alla revisione del medesimo, non si
applicano sanzioni e interessi nei confronti dei contribuenti che
indicano nelle dichiarazioni di cui all'art. 1 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e
successive modificazioni, ricavi o compensi non annotati nelle scritture
contabili per adeguare gli stessi, anche ai fini dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, a quelli derivanti
dall'applicazione dei predetti studi di settore.
2. Per i medesimi periodi d'imposta di cui al comma 1, l'adeguamento al
volume di affari risultante dalla applicazione degli studi di
settore e' operato, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, senza
applicazione di sanzioni e interessi, effettuando il versamento della
relativa imposta entro il termine del versamento a saldo dell'imposta
sul reddito e con le modalita' previste per i pagamenti rateali delle
somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte dall'art. 20
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. I maggiori
corrispettivi devono essere annotati, entro il suddetto termine, in
un'apposita sezione dei registri di cui agli articoli 23 e 24 del
decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, e riportati nella dichiarazione annuale.
2-bis. L'adeguamento di cui ai commi 1 e 2 e' effettuato, per i periodi
d'imposta diversi da quello in cui trova applicazione per la prima
volta lo studio, ovvero le modifiche conseguenti alla revisione del
medesimo, a condizione che sia versata, entro il termine per il
versamento a saldo dell'imposta sul reddito, una maggiorazione del 3 per
cento, calcolata sulla differenza tra ricavi o compensi derivanti
dall'applicazione degli studi e quelli annotati nelle scritture
contabili. La maggiorazione non e' dovuta se la predetta differenza non
e'
superiore al 10 per cento dei ricavi o compensi annotati nelle scritture
contabili.».
- Si riporta il testo dell'art. 22 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 472, recante «Disposizioni generali in materia di sanzioni
amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'art.
3, comma 133, della L. 23 dicembre 1996, n. 662», come modificato
dalla presente legge:
«Art. 22 (Ipoteca e sequestro conservativo). - 1. In base all'atto di
contestazione, al provvedimento di irrogazione della sanzione o al
processo verbale di constatazione e dopo la loro notifica, l'ufficio o
l'ente, quando ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio
credito, puo' chiedere, con istanza motivata, al presidente della
commissione tributaria provinciale l'iscrizione di ipoteca sui beni del
trasgressore e dei soggetti obbligati in solido e l'autorizzazione a
procedere, a mezzo di ufficiale giudiziario, al sequestro conservativo
dei loro beni, compresa l'azienda.A tal fine l'Agenzia delle entrate si
avvale anche del potere di cui agli articoli 32, primo comma, numero
7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, e successive modificazioni, e 51, secondo comma, numero 7), del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni.
2. Le istanze di cui al comma 1 devono essere notificate, anche tramite
il servizio postale, alle parti interessate, le quali possono, entro
venti giorni dalla notifica, depositare memorie e documenti difensivi.
3. Il presidente, decorso il termine di cui al comma 2, fissa con
decreto la trattazione dell'istanza per la prima camera di consiglio
utile, disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno dieci
giorni prima. La commissione decide con sentenza.
4. In caso di eccezionale urgenza o di pericolo nel ritardo, il
presidente, ricevuta l'istanza, provvede con decreto motivato. Contro il
decreto e' ammesso reclamo al collegio entro trenta giorni. Il collegio,
sentite le parti in camera di consiglio, provvede con sentenza.
5. Nei casi in cui non sussiste giurisdizione delle commissioni
tributarie, le istanze di cui al comma 1 devono essere presentate al
tribunale territorialmente competente in ragione della sede dell'ufficio
richiedente, che provvede secondo le disposizioni del libro IV,
titolo I, capo III, sezione I, del codice di procedura civile, in quanto
applicabili.
6. Le parti interessate possono prestare, in corso di giudizio, idonea
garanzia mediante cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa. In
tal caso l'organo dinanzi al quale e' in corso il procedimento puo' non
adottare ovvero adottare solo parzialmente il provvedimento
richiesto.
7. I provvedimenti cautelari perdono efficacia se, nel termine di
centoventi giorni dalla loro adozione, non viene notificato atto di
contestazione o di irrogazione. In tal caso, il presidente della
commissione tributaria provinciale ovvero il presidente del tribunale
dispongono, su istanza di parte e sentito l'ufficio o l'ente
richiedente, la cancellazione dell'ipoteca. I provvedimenti perdono
altresi'
efficacia a seguito della sentenza, anche non passata in giudicato, che
accoglie il ricorso o la domanda. La sentenza costituisce titolo per
la cancellazione dell'ipoteca. In caso di accoglimento parziale, su
istanza di parte, il giudice che ha pronunciato la sentenza riduce
proporzionalmente l'entita' dell'iscrizione o del sequestro; se la
sentenza e' pronunciata dalla Corte di cassazione, provvede il giudice
la
cui sentenza e' stata impugnata con ricorso per cassazione.».
- Si riporta il testo vigente dei commi 5, 6, dell'art. 27 del citato
decreto-legge 185 del 2008, nonche' il testo del comma 7 del medesimo
art. 27, come modificato dalla presente legge:
«Art. 27 (Accertamenti). - (Omissis). 5. L'art. 22 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, si applica anche alle somme dovute
per
il pagamento di tributi e dei relativi interessi agli uffici e agli enti
di cui al comma 1 del medesimo articolo, in base ai processi verbali
di constatazione.
6. In caso di pericolo per la riscossione, dopo la notifica, da parte
dell'ufficio o ente, del provvedimento con il quale vengono accertati
maggiori tributi, si applicano, per tutti gli importi dovuti, le
disposizioni di cui ai commi da 1 a 6, dell'art. 22, del decreto
legislativo
18 dicembre 1997, n. 472.
7. Inrelazione agli importi iscritti a ruolo in base ai provvedimenti
indicati al comma 6 del presente articolo, le misure cautelari
adottate ai sensi dell'art. 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 472, e successive modificazioni, conservano, senza bisogno di
alcuna formalita' o annotazione, la loro validita' e il loro grado a
favore dell'agente della riscossione che ha in carico il ruolo.
Quest'ultimo puo' procedere all'esecuzione sui beni sequestrati o
ipotecati secondo le disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, fermo restando quanto previsto, in
particolare, dall'art. 76 del medesimo decreto del Presidente della
Repubblica n. 602 del 1973, e successive modificazioni. (Omissis)».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 32 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante
«Disposizioni
comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi», come
modificato dalla presente legge:
«Art. 32 (Poteri degli uffici). - Per l'adempimento dei loro compiti gli
uffici delle imposte possono:1) - 6-bis). (Omissis).
7) richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale
dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale
della
stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante
regionale, alle banche, alla societa' Poste italiane Spa, per le
attivita' finanziarie e creditizie, agli intermediari finanziari, alle
imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del
risparmio, alle societa' di gestione del risparmio e alle societa'
fiduciarie, dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto
intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati,
con i loro clienti, nonche' alle garanzie prestate da terzi. Alle
societa' fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e a
quelle iscritte nella sezione speciale dell'albo di cui all'art. 20 del
testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, puo'
essere
richiesto, tra l'altro, specificando i periodi temporali di interesse,
di comunicare le generalita' dei soggetti per conto dei quali esse
hanno detenuto o amministrato o gestito beni, strumenti finanziari e
partecipazioni in imprese, inequivocamente individuati. La richiesta
deve essere indirizzata al responsabile della struttura accentrata,
ovvero al responsabile della sede o dell'ufficio destinatario che ne da'
notizia immediata al soggetto interessato; la relativa risposta deve
essere inviata al titolare dell'ufficio procedente;
7-bis) richiedere, con modalita' stabilite con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
d'intesa con l'Autorita' di vigilanza in coerenza con le regole europee
e internazionali in materia di vigilanza e, comunque, previa
autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia
delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il
Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, ad autorita'
ed enti, notizie, dati, documenti e informazioni di natura creditizia,
finanziaria e assicurativa, relativi alle attivita' di controllo e di
vigilanza svolte dagli stessi, anche in deroga a specifiche
disposizioni di legge;
8) - 8-ter). (Omissis)».
- Si riporta il testo dell'art. 51, del citato DPR n. 633 del 1972, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 51 (Attribuzioni e poteri degli uffici dell'imposta sul valore
aggiunto). - Gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto controllano ledichiarazioni presentate e i versamenti eseguiti dai contribuenti, ne
rilevano l'eventuale omissione e provvedono all'accertamento e alla
riscossione delle imposte o maggiori imposte dovute; vigilano
sull'osservanza degli obblighi relativi alla fatturazione e
registrazione delle
operazioni e alla tenuta della contabilita' e degli altri obblighi
stabiliti dal presente decreto; provvedono alla irrogazione delle pene
pecuniarie e delle soprattasse e alla presentazione del rapporto
all'autorita' giudiziaria per le violazioni sanzionate penalmente. Il
controllo delle dichiarazioni presentate e l'individuazione dei soggetti
che ne hanno omesso la presentazione sono effettuati sulla base di
criteri selettivi fissati annualmente dal Ministro delle finanze che
tengano anche conto della capacita' operativa degli uffici stessi. I
criteri selettivi per l'attivita' di accertamento di cui al periodo
precedente, compresa quella a mezzo di studi di settore, sono rivolti
prioritariamente nei confronti dei soggetti diversi dalle imprese
manifatturiere che svolgono la loro attivita' in conto terzi per altre
imprese in misura non inferiore al 90 per cento.
Per l'adempimento dei loro compiti gli uffici possono:
1) procedere all'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche ai sensi
dell'art. 52;
2) invitare i soggetti che esercitano imprese, arti o professioni,
indicandone il motivo, a comparire di persona o a mezzo di
rappresentanti
per esibire documenti e scritture, ad esclusione dei libri e dei
registri in corso di scritturazione, o per fornire dati, notizie e
chiarimenti rilevanti ai fini degli accertamenti nei loro confronti
anche relativamente ai rapporti ed alle operazioni, i cui dati, notizie
e
documenti siano stati acquisiti a norma del numero 7) del presente
comma, ovvero rilevati a norma dell'art. 52, ultimo comma, o dell'art.
63,
primo comma, o acquisiti ai sensi dell'art. 18, comma 3, lettera b), del
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. I dati ed elementi
attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti e rilevati
rispettivamente a norma del numero 7) e dell'art. 52, ultimo comma, o
dell'art.
63, primo comma, o acquisiti ai sensi dell'art. 18, comma 3, lettera b),
del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono posti a base
delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli articoli 54 e 55 se
il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto nelle
dichiarazioni o che non si riferiscono ad operazioni imponibili; sia le
operazioni imponibili sia gli acquisti si considerano effettuati
all'aliquota in prevalenza rispettivamente applicata o che avrebbe
dovuto essere applicata. Le richieste fatte e le risposte ricevute
devono
essere verbalizzate a norma del sesto comma dell'art. 52;
3) inviare ai soggetti che esercitano imprese, arti e professioni, con
invito a restituirli compilati e firmati, questionari relativi a dati
e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell'accertamento,
anche nei confronti di loro clienti e fornitori;
4) invitare qualsiasi soggetto ad esibire o trasmettere, anche in copia
fotostatica, documenti e fatture relativi a determinate cessioni di
beni o prestazioni di servizi ricevute ed a fornire ogni informazione
relativa alle operazioni stesse;
5) richiedere agli organi e alle Amministrazioni dello Stato, agli enti
pubblici non economici, alle societa' ed enti di assicurazione ed
alle societa' ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e
pagamenti per conto di terzi la comunicazione, anche in deroga a
contrarie disposizioni legislative, statutarie o regolamentari, di dati
e notizie relativi a soggetti indicati singolarmente o per categorie.
Alle societa' ed enti di assicurazione, per quanto riguarda i rapporti
con gli assicurati del ramo vita, possono essere richiesti dati e
notizie attinenti esclusivamente alla durata del contratto di
assicurazione, all'ammontare del premio e alla individuazione del
soggetto
tenuto a corrisponderlo. Le informazioni sulla categoria devono essere
fornite, a seconda della richiesta, cumulativamente o specificamente
per ogni soggetto che ne fa parte. Questa disposizione non si applica
all'Istituto centrale di statistica e agli ispettorati del lavoro per
quanto riguarda le rilevazioni loro commesse dalla legge, e, salvo il
disposto del n. 7), alle banche, alla societa' Poste italiane Spa, per
le attivita' finanziarie e creditizie, agli intermediari finanziari,
alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo
del risparmio, alle societa' di gestione del risparmio e alle societa'
fiduciarie;
6) richiedere copie o estratti degli atti e dei documenti depositati
presso i notai, i procuratori del registro, i conservatori dei registri
immobiliari e gli altri pubblici ufficiali;
6-bis) richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale
dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale
della
stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante
regionale, ai soggetti sottoposti ad accertamento, ispezione o verifica
il rilascio di una dichiarazione contenente l'indicazione della natura,
del numero e degli estremi identificativi dei rapporti intrattenuti
con le banche, la societa' Poste italiane Spa, gli intermediari
finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento
collettivo del risparmio, le societa' di gestione del risparmio e le
societa' fiduciarie, nazionali o stranieri, in corso ovvero estinti da
non piu' di cinque anni dalla data della richiesta. Il richiedente e
coloro che vengono in possesso dei dati raccolti devono assumere
direttamente le cautele necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti;
7) richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale
dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale
della
stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante
regionale, alle banche, alla societa' Poste italiane Spa, per le
attivita' finanziarie e creditizie, agli intermediari finanziari, alle
imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del
risparmio, alle societa' di gestione del risparmio e alle societa'
fiduciarie, dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto
intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati,
con i loro clienti, nonche' alle garanzie prestate da terzi. Alle
societa' fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e a
quelle iscritte nella sezione speciale dell'albo di cui all'art. 20 del
testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, puo'
essere
richiesto, tra l'altro, specificando i periodi temporali di interesse,
di comunicare le generalita' dei soggetti per conto dei quali esse
hanno detenuto o amministrato o gestito beni, strumenti finanziari e
partecipazioni in imprese, inequivocamente individuati. La richiesta
deve essere indirizzata al responsabile della struttura accentrata,
ovvero al responsabile della sede o dell'ufficio destinatario che ne da'
notizia immediata al soggetto interessato; la relativa risposta deve
essere inviata al titolare dell'ufficioprocedente.
7-bis) richiedere, con modalita' stabilite con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
d'intesa con l'Autorita' di vigilanza in coerenza con le regole europee
e internazionali in materia di vigilanza e, comunque, previa
autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia
delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il
Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, ad autorita'
ed enti, notizie, dati, documenti e informazioni di natura creditizia,
finanziaria e assicurativa, relativi alle attivita' di controllo e di
vigilanza svolte dagli stessi, anche in deroga a specifiche
disposizioni di legge. Gli inviti e le richieste di cui al precedente
comma devono essere fatti a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento fissando per l'adempimento un termine non inferiore a
quindici giorni ovvero, per il caso di cui al n. 7), non inferiore a
trenta
giorni. Il termine puo' essere prorogato per un periodo di venti giorni
su istanza dell'operatore finanziario, per giustificati motivi, dal
competente direttore centrale o direttore regionale per l'Agenzia delle
entrate, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, dal
comandante regionale. Si applicano le disposizioni dell'art. 52 del
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.Le richieste di cui al secondo comma, numero 7), nonche' le relative
risposte, anche se negative, sono effettuate esclusivamente in via
telematica. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate
sono stabilite le disposizioni attuative e le modalita' di
trasmissione delle richieste, delle risposte, nonche' dei dati e delle
notizie riguardanti i rapporti e le operazioni indicati nel citato
numero 7). Per l'inottemperanza agli inviti di cui al secondo comma,
numeri 3) e 4), si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo e
quarto dell'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 2 del decreto-legge 23 ottobre
2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2008, n. 201, recante«Interventi urgenti in materia di adeguamento dei
prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori
dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale,
nonche' di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli
adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli
eventi sismici del 1997»: «Art. 2 (Disposizioni in materia di
agricoltura, pesca professionale e autotrasporto). - 1. Il comma 2
dell'art. 9 deldecreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' sostituito dal
seguente:
«2. Per fronteggiare la grave crisi dei settori dell'agricoltura, della
pesca professionale e dell'autotrasporto, conseguente all'aumento
dei prezzi dei prodotti petroliferi, sono disposte apposite misure di
sostegno al credito e agli investimenti nel rispetto dei vincoli posti
dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, volte a
consentire il mantenimento dei livelli di competitivita', con decreti
dei
Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e delle politiche agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
entro il 15 gennaio 2009. Entro il 31 gennaio 2009 sono definite le
procedure di attuazione delle misure di cui al primo periodo, attraverso
l'emanazione di appositi bandi. Agli oneri connessi all'attuazione
di tali misure si provvede, nel limite di 230 milioni di euro, con le
risorse dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo
sviluppo d'impresa Spa, giacenti fuori della Tesoreria statale, che, a
tale scopo e per tale importo, sono rese immediatamente indisponibili
per essere versate, nell'anno 2009, entro il 15 gennaio, all'entrata del
bilancio dello Stato, per la conseguente riassegnazione alle
pertinenti unita' previsionali di base degli stati di previsione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'importo di 200
milioni di euro, di cui 15 milioni destinati al completamento degli
interventi previsti dall'art. 2, comma 2, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 2007, n. 227, e del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per
l'importo di 30 milioni di euro, e utilizzate entro il 31 marzo 2009».
2. Il comma 3 dell'art. 9 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e'
abrogato.
2-bis. Per le inderogabili esigenze conseguenti all'attuazione del comma
1, nonche' al fine di potenziare l'azione di tutela e
valorizzazione del sistema agroalimentare italiano, il Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali e' autorizzato ad assumere,
in deroga alla normativa vigente, i vincitori e gli idonei dei concorsi
conclusi alla data del 31 dicembre 2006, per un numero complessivo
massimo fino a 68 unita', nei limiti di un importo massimo fino a
100.000 euro per l'anno 2008 e di un importo massimo a regime di 3
milioni
di euro a decorrere dall'anno 2009. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'art. 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con
proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.2-ter. Al fine di rafforzare la tutela e la competitivita' dei prodotti
a denominazione protetta per fronteggiare la grave crisi del settore
agricolo, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sono stabiliti i criteri per la fissazione dell'importo del
contributo di ammissione che i soggetti appartenenti alla categoria dei
«produttori ed utilizzatori», al momento della loro immissione nel
sistema di controllo, sono tenuti a versare ai consorzi di tutela delle
singole produzioni DOP e IGP riconosciuti ai sensi dell'art. 53 della
legge 24 aprile 1998, n. 128, e successive modificazioni.
2-quater. Al fine di fronteggiare la crisi del settore agricolo,
all'art. 9 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono
apportate
le seguenti modificazioni: a) al comma 1 e' premesso il seguente: «01.
Le agevolazioni di cui al presente capo sono concedibili su tutto il
territorio nazionale nel rispetto di quanto previsto dalla normativa
comunitaria in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo e per
quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli»;
b) al comma 1, le parole: «al familiare» sono soppresse;
c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
“2-bis. Le societa' subentranti devono essere amministrate da un giovane
imprenditore agricolo e devono essere prevalentemente composte da
soggetti di eta' compresa tra i 18 e i 39 anni che abbiano la
maggioranza assoluta numerica e delle quote di partecipazione”.».
- Per il testo vigente dell'art. 17 del citato decreto legislativo n.
241 del 1997 si vedano le note all'art. 10. - Il decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446 reca «Istituzione dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e
delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a
tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali».
- Si riporta il testo vigente degli articoli 61 e 109 comma 5 del citato
DPR n. 917/1986:«Art. 61 (Interessi passivi). - 1. Gli interessi passivi inerenti
all'esercizio d'impresa sono deducibili per la parte corrispondente al
rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a
formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi
e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.
2. La parte di interessi passivi non deducibile ai sensi del comma 1 del
presente articolo non da' diritto alla detrazione dall'imposta
prevista alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 15.».
«Art. 109 (Norme generali sui componenti del reddito d'impresa). - 1. -
4. (Omissis).
5. Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi
passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilita' sociale,
sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attivita' o
beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare
il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi. Se si riferiscono
indistintamente ad attivita' o beni produttivi di proventi
computabili e ad attivita' o beni produttivi di proventi non computabili
in quanto esenti nella determinazione del reddito sono deducibili
per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e
altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non
vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i
ricavi e proventi. Le plusvalenze di cui all'art. 87, non rilevano ai
fini dell'applicazione del periodo precedente. Fermo restando quanto
previsto dai periodi precedenti, le spese relative a prestazioni
alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, diverse da
quelle di cui al comma 3 dell'art. 95, sono deducibili nella misura del
75
per cento.
6. - 9. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 9 luglio 1990, n. 187,
recante «Norme in materia di tasse automobilistiche e automazione degli
uffici del pubblico registro automobilistico», come modificato dalla
presente legge:
«Art. 7. - 1. I servizi delle conservatorie dei registri del pubblico
registro automobilistico sono meccanizzati mediante l'uso di
elaboratori elettronici. A tal fine presso l'Automobile club d'Italia e'
istituito un archivio magnetico centrale contenente le informazioni
di carattere tecnico e giuridico relative ai veicoli. I registri
previsti dall'art. 11 del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436 ,
tenuti
presso le sedi provinciali dell'Automobile club d'Italia, sono
sostituiti con archivi magnetici.
2. Gli uffici del pubblico registro automobilistico rilasciano, al
momento della prima iscrizione del veicolo e di ogni altra successiva
formalita' il certificato di proprieta' attestante lo stato giuridico
del medesimo. Tale certificato sostituisce il foglio complementare
previsto dall'art. 6 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814 , e la
sua presentazione agli uffici e' condizione per l'espletamento delle
formalita' richieste successivamente alla sua emissione.
3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro
di grazia e giustizia, da emanarsi entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge e da pubblicarsi nella
Gazzetta Ufficiale, sono determinate le modalita' e le procedure
concernenti il funzionamento degli uffici del pubblico registro
automobilistico, la tenuta degli archivi, la conservazione della
documentazione prescritta, la elaborazione e fornitura dei dati e delle
statistiche dei veicoli iscritti, la forma, il contenuto e le
modalita' di utilizzo della modulistica occorrente per il funzionamento
degli uffici medesimi, nonche' i tempi di attuazione delle nuove
procedure. E' comunque gratuita, anche se effettuata mediante supporto
informatico o tramite collegamento telematico, qualunque fornitura di
dati agli organi costituzionali, agli organi giurisdizionali, di polizia
e militari, alle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato
e alle agenzie fiscali, nonche', limitatamente ai casi in cui
l'erogazione si renda necessaria ai fini dello svolgimento
dell'attivita'
affidata in concessione, ai concessionari del servizio nazionale della
riscossione; su tali forniture non e' dovuto all'Automobile Club
d'Italia (ACI) alcun rimborso dei costi sostenuti per il collegamento
telematico.
4. La data di inizio del funzionamento del servizio meccanizzato viene
stabilita per ciascun ufficio provinciale del pubblico registro
automobilistico dalla procura della Repubblica territorialmente
competente.
5. Le richieste di formalita' presentate senza l'osservanza delle
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia sono
irricevibili.
6. Fino alla data di cui al comma 4 i servizi delle conservatorie dei
registri del pubblico registro automobilistico continuano ad essere
effettuati presso ciascun ufficio secondo la normativa vigente alla data
di entrata in vigore della presente legge.
7. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro
di grazia e giustizia, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale,
possono essere apportate modifiche ed aggiunte alle voci di cui alla
tabella allegato B al decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno
1945, n. 399.
7-bis. Ove si accerti che una singola persona fisica risulti
proprietaria di dieci o piu' veicoli, gli uffici del pubblico registro
automobilistico sono tenuti ad effettuare una specifica segnalazione
all'Agenzia delle entrate, al Corpo della guardia di finanza e alla
regione territorialmente competente.».
- Si riporta il testo vigente del comma 19 dell'art. 2 della citata
legge n. 203 del 2008:
«Art. 2 (Proroghe fiscali, misure per l'agricoltura e per
l'autotrasporto, gestioni previdenziali, risorse destinate ai rinnovi
contrattuali
e ai miglioramenti retributivi per il personale statale in regime di
diritto pubblico, ammortizzatori sociali e patto di stabilita' interno).
- (Omissis).
19. Per l'anno 2009, nel limite di spesa di 40 milioni di euro, e'
riconosciuto un credito d'imposta corrispondente a quota parte
dell'importo pagato quale tassa automobilistica per l'anno 2009 per
ciascun veicolo, di massa massima complessiva non inferiore a 7,5
tonnellate, posseduto e utilizzato per la predetta attivita'. La misura
del credito d'imposta deve essere determinata in modo tale che, per i
veicoli di massa massima complessiva superiore a 11,5 tonnellate, sia
pari al doppio della misura del credito spettante per i veicoli di
massa massima complessiva compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate. Il credito
d'imposta e' usufruibile in compensazione ai sensi dell'art. 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni,
non e' rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della
produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
ne' dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non
rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni.
(Omissis).».
- Si riporta il testo del primo comma dell'art. 74 del citato DPR n. 633
del 1972, come modificato dalla presente legge:
«Art. 74 (Disposizioni relative a particolari settori).
- In deroga alle disposizioni dei titoli primo e secondo, l'imposta e'
dovuta:
a) per il commercio di sali e tabacchi importati o fabbricati
dall'Amministrazione autonoma dei monopoli dello Stato, ceduti
attraverso le
rivendite dei generi di monopoli, dall'amministrazione stessa, sulla
base del prezzo di vendita al pubblico;
b) per il commercio dei fiammiferi, limitatamente alle cessioni
successive alle consegne effettuate al Consorzio industrie fiammiferi,
dal
Consorzio stesso, sulla base del prezzo di vendita al pubblico. Lo
stesso regime si applica nei confronti del soggetto che effettua la
prima
immissione al consumo di fiammiferi di provenienza comunitaria.
L'imposta concorre a formare la percentuale di cui all'art. 8 delle
norme di
esecuzione annesse al decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 525;
c) per il commercio di giornali quotidiani