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Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n.4
Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale.
(GU n. 24 del 29-1-2008- Suppl. Ordinario n.24)
 Testo aggiornato 
al d.l. n. 172/2008, nel testo 
risultante a seguito della conversione in legge (L. 30 dicembre 2008, n. 210, 
pubblicata nella G.U. n. 2 del 3-1-2009)
 
		IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
		Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
		Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in 
		materia ambientale, e successive modificazioni;
		Vista la legge 15 dicembre 2004, n. 308, ed in particolare l'articolo 1, 
		comma 6, che prevede la possibilita' di emanare disposizioni correttive 
		ed integrative del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, entro due 
		anni dalla sua data di entrata in vigore;
		Vista la relazione motivata presentata alle Camere dal Ministro 
		dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi del 
		citato articolo 1, comma 6, della legge 15 dicembre 2004, n. 308; 
		Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata 
		nella riunione del 13 settembre 2007;
		Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del 
		decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 20 
		settembre 2007;
		Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei 
		deputati e del Senato della Repubblica in data 24 ottobre 2007;
		Vista la seconda preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, 
		adottata nella riunione del 23 novembre 2007;
		Acquisiti i pareri definitivi delle competenti Commissioni della Camera 
		dei deputati e del Senato della Repubblica rispettivamente in data 12 
		dicembre 2007 e 13 dicembre 2007;
		Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella 
		riunione del 21 dicembre 2007;
		Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 
		e del mare e del Ministro per le politiche europee, di concerto con i 
		Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, 
		per gli affari regionali e le autonomie locali, dell'interno, della 
		giustizia, della difesa, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo 
		economico, della salute, delle infrastrutture, dei trasporti e delle 
		politiche agricole alimentari e forestali;
		
		E m a n a
		
		il seguente decreto legislativo:
		
		Art. 1.
		Modifiche alle parti prima e seconda del decreto legislativo 3 aprile 
		2006, n. 152
		1. La parte prima del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 
		assume la seguente denominazione: «Disposizioni comuni e principi 
		generali».
		2. Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:
		Art. 3-bis.
		Principi sulla produzione del diritto ambientale
		l. I principi posti dal presente articolo e dagli articoli seguenti 
		costituiscono i principi generali in tema di tutela dell'ambiente, 
		adottati in attuazione degli articoli 2, 3, 9, 32, 41, 42 e 44, 117 
		commi 1 e 3 della Costituzione e nel rispetto del Trattato
		dell'Unione europea.
		2. I principi previsti dalla presente Parte Prima costituiscono regole 
		generali della materia ambientale nell'adozione degli atti normativi, di 
		indirizzo e di coordinamento e nell'emanazione dei provvedimenti di 
		natura contingibile ed urgente.
		3. I principi ambientali possono essere modificati o eliminati soltanto 
		mediante espressa previsione di successive leggi della Repubblica 
		italiana, purche' sia comunque sempre garantito il corretto recepimento 
		del diritto europeo.
		
		Art. 3-ter.
		Principio dell'azione ambientale
		1. La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio 
		culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e 
		dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una 
		adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, 
		dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, 
		dei danni causati all'ambiente, nonche' al principio «chi inquina paga» 
		che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni 
		europee, regolano la politica della comunita' in materia ambientale.
		
		Art. 3-quater.
		Principio dello sviluppo sostenibile
		1. Ogni attivita' umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente 
		codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine 
		di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni 
		attuali non possa compromettere la qualita' della vita e le possibilita' 
		delle generazioni future.
		2. Anche l'attivita' della pubblica amministrazione deve essere 
		finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio 
		dello sviluppo sostenibile, per cui nell'ambito della scelta comparativa 
		di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalita' gli 
		interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono 
		essere oggetto di prioritaria considerazione.
		3. Data la complessita' delle relazioni e delle interferenze tra natura 
		e attivita' umane, il principio dello sviluppo sostenibile deve 
		consentire di individuare un equilibrato rapporto, nell'ambito delle 
		risorse ereditate, tra quelle da risparmiare e quelle da trasmettere, 
		affinche' nell'ambito delle dinamiche della produzione e del consumo si 
		inserisca altresi' il principio di solidarieta' per salvaguardare e per 
		migliorare la qualita' dell'ambiente anche futuro.
		4. La risoluzione delle questioni che involgono aspetti ambientali deve 
		essere cercata e trovata nella prospettiva di garanzia dello sviluppo 
		sostenibile, in modo da salvaguardare il corretto funzionamento e 
		l'evoluzione degli ecosistemi naturali dalle modificazioni negative che 
		possono essere prodotte dalle attivita' umane.
		
		Art. 3-quinquies.
		Principi di sussidiarieta' e di leale collaborazione
		1. I principi desumibili dalle norme del decreto legislativo 
		costituiscono le condizioni minime ed essenziali per assicurare la 
		tutela dell'ambiente su tutto il territorio nazionale; 
		2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono 
		adottare forme di tutela giuridica dell'ambiente piu' restrittive, 
		qualora lo richiedano situazioni particolari del loro territorio, 
		purche' cio' non comporti un'arbitraria discriminazione, anche 
		attraverso ingiustificati aggravi procedimentali.
		3. Lo Stato interviene in questioni involgenti interessi ambientali ove 
		gli obiettivi dell'azione prevista, in considerazione delle dimensioni 
		di essa e dell'entita' dei relativi effetti, non possano essere 
		sufficientemente realizzati dai livelli territoriali inferiori di 
		governo o non siano stati comunque effettivamente realizzati.
		4. Il principio di sussidiarieta' di cui al comma 3 opera anche nei 
		rapporti tra regioni ed enti locali minori.
		
		Art. 3-sexies.
		Diritto di accesso alle informazioni ambientali e di partecipazione a 
		scopo collaborativo
		1. In attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive 
		modificazioni, e delle previsioni della Convenzione di Aarhus, 
		ratificata dall'Italia con la legge 16 marzo 2001, n. 108, e ai sensi 
		del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, chiunque, senza essere 
		tenuto a dimostrare la sussistenza di un interesse giuridicamente 
		rilevante, puo' accedere alle informazioni relative allo stato 
		dell'ambiente e del paesaggio nel territorio nazionale.».
		3. La Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e 
		successive modificazioni, e' sostituita dalla seguente:
		
		PARTE SECONDA
		Procedure per la valutazione ambientale strategica (Vas), per la 
		valutazione dell'impatto ambientale (via) e per l'autorizzazione 
		integrata ambientale (Ippc)
		
		Titolo I
		PRINCIPI GENERALI PER LE PROCEDURE DI VIA, DI VAS E PER LA VALUTAZIONE 
		D'INCIDENZA E L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA).
		
		Art. 4.
		Finalita'
		1. Le norme del presente decreto costituiscono recepimento ed 
		attuazione:
		a) della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 
		del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli impatti di 
		determinati piani e programmi sull'ambiente;
		b) della direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, 
		concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti 
		pubblici e privati, come modificata ed integrata con la direttiva 
		97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997 e con la direttiva 2003/35/CE 
		del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003.
		2. Il presente decreto individua, nell'ambito della procedura di 
		Valutazione dell'impatto ambientale modalita' di semplificazione e 
		coordinamento delle procedure autorizzative in campo ambientale, ivi 
		comprese le procedure di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 
		59, in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, 
		come parzialmente modificato da questo decreto legislativo.
		3. La valutazione ambientale di piani, programmi e progetti ha la 
		finalita' di assicurare che l'attivita' antropica sia compatibile con le 
		condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della 
		capacita' rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della 
		salvaguardia della biodiversita' e di un'equa distribuzione dei vantaggi 
		connessi all'attivita' economica. Per mezzo della stessa si affronta la 
		determinazione della valutazione preventiva integrata degli impatti 
		ambientali nello svolgimento delle attivita' normative e amministrative, 
		di informazione ambientale, di pianificazione e programmazione.
		4. In tale ambito:
		a) la valutazione ambientale di piani e programmi che possono avere un 
		impatto significativo sull'ambiente ha la finalita' di garantire un 
		elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire 
		all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto 
		dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di detti piani e 
		programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle 
		condizioni per uno sviluppo sostenibile.
		b) la valutazione ambientale dei progetti ha la finalita' di proteggere 
		la salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla qualita' 
		della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la 
		capacita' di riproduzione dell'ecosistema in quanto risorsa essenziale 
		per la vita. A questo scopo, essa individua,
		descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e 
		secondo le disposizioni del presente decreto, gli impatti diretti e 
		indiretti di un progetto sui seguenti fattori:
		1) l'uomo, la fauna e la flora;
		2) il suolo, l'acqua, l'aria e il clima;
		3) i beni materiali ed il patrimonio culturale;
		4) l'interazione tra i fattori di cui sopra.
		
		Art. 5.
		Definizioni
		1. Ai fini del presente decreto si intende per:
		a) valutazione ambientale di piani e programmi, nel seguito valutazione 
		ambientale strategica, di seguito VAS: il processo che comprende, 
		secondo le disposizioni di cui al titolo II della seconda parte del 
		presente decreto, lo svolgimento di una verifica di assoggettabilita', 
		l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, 
		la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti 
		delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione 
		sulla decisione ed il monitoraggio;
		b) valutazione ambientale dei progetti, nel seguito valutazione 
		d'impatto ambientale, di seguito VIA: il processo che comprende, secondo 
		le disposizioni di cui al titolo III della seconda parte del presente 
		decreto, lo svolgimento di una verifica di assoggettabilita', la 
		definizione dei contenuti dello studio d'impatto ambientale, lo 
		svolgimento di consultazioni, la valutazione del progetto, dello studio 
		e degli esiti delle consultazioni, l'informazione sulla decisione ed il 
		monitoraggio;
		c) impatto ambientale: l'alterazione qualitativa e/o quantitativa, 
		diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e 
		temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa dell'ambiente, 
		inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, 
		chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, 
		agricoli ed economici, in conseguenza dell'attuazione sul territorio di 
		piani o programmi o di progetti nelle diverse fasi della loro 
		realizzazione, gestione e dismissione, nonche' di eventuali 
		malfunzionamenti;
		d) patrimonio culturale: l'insieme costituito dai beni culturali e dai 
		beni paesaggistici in conformita' al disposto di cui all'articolo 2, 
		comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
		e) piani e programmi: gli atti e provvedimenti di pianificazione e di 
		programmazione comunque denominati, compresi quelli cofinanziati dalla 
		Comunita' europea, nonche' le loro modifiche:
		1) che sono elaborati e/o adottati da un'autorita' a livello nazionale, 
		regionale o locale oppure predisposti da un'autorita' per essere 
		approvati, mediante una procedura legislativa, amministrativa o 
		negoziale e
		2) che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o 
		amministrative;
		f) rapporto ambientale: il documento del piano o del programma redatto 
		in conformita' alle previsioni di cui all'articolo 13;
		g) progetto preliminare: gli elaborati progettuali predisposti in 
		conformita' all'articolo 93 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 
		163, nel caso di opere pubbliche; negli altri casi, il progetto che 
		presenta almeno un livello informativo e di dettaglio equivalente ai 
		fini della valutazione ambientale;
		h) progetto definitivo: gli elaborati progettuali predisposti in 
		conformita' all'articolo 93 del decreto n. 163 del 2006 nel caso di 
		opere pubbliche; negli altri casi, il progetto che presenta almeno un 
		livello informativo e di dettaglio equivalente ai fini della valutazione 
		ambientale;
		i) studio di impatto ambientale: elaborato che integra il progetto 
		definitivo, redatto in conformita' alle previsioni di cui all'articolo 
		22;
		l) modifica: la variazione di un piano, programma o progetto approvato, 
		comprese, nel caso dei progetti, le variazioni delle loro 
		caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, 
		che possano produrre effetti sull'ambiente;
		l-bis) modifica sostanziale: la variazione di un piano, programma o 
		progetto approvato, comprese, nel caso dei progetti, le variazioni delle 
		loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro 
		potenziamento, che possano produrre effetti negativi significativi 
		sull'ambiente;
		m) verifica di assoggettabilita': la verifica attivata allo scopo di 
		valutare, ove previsto, se piani, programmi o progetti possono avere un 
		impatto significativo sull'ambiente e devono essere sottoposti alla fase 
		di valutazione secondo le disposizioni del presente decreto;
		n) provvedimento di verifica: il provvedimento obbligatorio e vincolante 
		dell'autorita' competente che conclude la verifica di assoggettabilita';
		o) provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale: il 
		provvedimento dell'autorita' competente che conclude la fase di 
		valutazione del processo di VIA. E' un provvedimento obbligatorio e 
		vincolante che sostituisce o coordina, tutte le autorizzazioni, le 
		intese, le concessioni, le licenze, i pareri, i nulla osta e gli assensi 
		comunque denominati in materia ambientale e di patrimonio culturale;
		o-bis) autorizzazione integrata ambientale: il provvedimento previsto 
		dagli articoli 5 e 7 e seguenti del decreto legislativo 18 febbraio 
		2005, n. 59»;
		p) autorita' competente: la pubblica amministrazione cui compete 
		l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilita', 
		l'elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di piani e 
		programmi, e l'adozione dei provvedimenti conclusivi in materia di
		VIA, nel caso di progetti;
		q) autorita' procedente: la pubblica amministrazione che elabora il 
		piano, programma soggetto alle disposizioni del presente decreto, ovvero 
		nel caso in cui il soggetto che predispone il piano, programma sia un 
		diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che 
		recepisce, adotta o approva il piano, programma; 
		r) proponente: il soggetto pubblico o privato che elabora il piano, 
		programma o progetto soggetto alle disposizioni del presente decreto;
		s) soggetti competenti in materia ambientale: le pubbliche 
		amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche 
		competenze o responsabilita' in campo ambientale, possono essere 
		interessate agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione dei piani, 
		programmi o progetti;
		t) consultazione: l'insieme delle forme di informazione e 
		partecipazione, anche diretta, delle amministrazioni, del pubblico e del 
		pubblico interessato nella raccolta dei dati e nella valutazione dei 
		piani, programmi e progetti;
		u) pubblico: una o piu' persone fisiche o giuridiche nonche', ai sensi 
		della legislazione vigente, le associazioni, le organizzazioni o i 
		gruppi di tali persone;
		v) pubblico interessato: il pubblico che subisce o puo' subire gli 
		effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha un 
		interesse in tali procedure; ai fini della presente definizione le 
		organizzazioni non governative che promuovono la protezione 
		dell'ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa 
		statale vigente, nonche' le organizzazioni sindacali maggiormente 
		rappresentative, sono considerate come aventi interesse.
		
		Art. 6.
		Oggetto della disciplina
		1. La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi 
		che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio 
		culturale.
		2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una 
		valutazione per tutti i piani e i programmi:
		a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualita' 
		dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, 
		energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e 
		delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione 
		territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro 
		di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di 
		localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli 
		allegati II, III e IV del presente decreto;
		b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalita' 
		di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per 
		la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti 
		di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e 
		della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una 
		valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del 
		Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive 
		modificazioni.
		3. Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di 
		piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei 
		programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale e' necessaria 
		qualora l'autorita' competente valuti che possano avere impatti 
		significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 
		12.
		3-bis. L'autorita' competente valuta, secondo le disposizioni di cui 
		all'articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di 
		cui al paragrafo 2, che definiscono il quadro di riferimento per 
		l'autorizzazione dei progetti, possono avere effetti significativi 
		sull'ambiente.
		4. Sono comunque esclusi dal campo di applicazione del presente decreto:
		a) i piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa 
		nazionale caratterizzati da somma urgenza o coperti dal segreto di 
		Stato;
		b) i piani e i programmi finanziari o di bilancio;
		c) i piani di protezione civile in caso di pericolo per l'incolumita' 
		pubblica.
		5. La valutazione d'impatto ambientale, riguarda i progetti che possono 
		avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.
		
		6. Fatto salvo quanto disposto al comma 7, viene effettuata altresi' una 
		valutazione per:
		a) i progetti di cui agli allegati II e III al presente decreto;
		b) i progetti di cui all'allegato IV al presente decreto, relativi ad 
		opere o interventi di nuova realizzazione, che ricadono, anche 
		parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla 
		legge 6 dicembre 1991, n. 394.
		7. La valutazione e' inoltre necessaria per:
		a) i progetti elencati nell'allegato II che servono esclusivamente o 
		essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti 
		e non sono utilizzati per piu' di due anni; 
		b) le modifiche o estensioni dei progetti elencati nell'allegato II;
		c) i progetti elencati nell'allegato IV;
		qualora in base alle disposizioni di cui al successivo articolo 20 si 
		ritenga che possano avere impatti significativi sull'ambiente.
		8. Per i progetti di cui agli allegati III e IV, ricadenti all'interno 
		di aree naturali protette, le soglie dimensionali, ove previste, sono 
		ridotte del cinquanta per cento.
		9. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono 
		definire, per determinate tipologie progettuali o aree predeterminate, 
		sulla base degli elementi indicati nell'allegato V, un incremento nella 
		misura massima del trenta per cento o decremento delle soglie di cui 
		all'allegato IV. Con riferimento ai progetti di cui all'allegato IV, 
		qualora non ricadenti neppure parzialmente in aree naturali protette, le 
		regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono 
		determinare, per specifiche categorie progettuali o in particolari 
		situazioni ambientali e territoriali, sulla base degli elementi di cui 
		all'allegato V, criteri o condizioni di esclusione dalla verifica di 
		assoggettabilita'.
		10. L'autorita' competente in sede statale valuta caso per caso i 
		progetti relativi ad opere ed interventi destinati esclusivamente a 
		scopo di difesa nazionale. La esclusione di tali progetti dal campo di 
		applicazione del decreto, se cio' possa pregiudicare gli scopi della 
		difesa nazionale, e' determinata con decreto interministeriale del 
		Ministro della difesa e del Ministro dell'ambiente e della tutela del 
		territorio e del mare.
		11. Sono esclusi in tutto in parte dal campo di applicazione del 
		presente decreto, quando non sia possibile in alcun modo svolgere la 
		valutazione di impatto ambientale, singoli interventi disposti in via 
		d'urgenza, ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 5 della legge 24 febbraio 
		1992, n. 225, al solo scopo di salvaguardare l'incolumita' delle persone 
		e di mettere in sicurezza gli immobili da un pericolo imminente o a 
		seguito di calamita'. In tale caso l'autorita' competente, sulla base 
		della documentazione immediatamente trasmessa dalle autorita' che 
		dispongono tali interventi:
		a) esamina se sia opportuna un'altra forma di valutazione;
		b) mette a disposizione del pubblico coinvolto le informazioni raccolte 
		con le altre forme di valutazione di cui alla lettera a), le 
		informazioni relative alla decisione di esenzione e le ragioni per cui 
		e' stata concessa;
		c) informa la Commissione europea, tramite il Ministero dell'ambiente e 
		della tutela del territorio e del mare nel caso di interventi di 
		competenza regionale, prima di consentire il rilascio 
		dell'autorizzazione, delle motivazioni dell'esclusione accludendo le 
		informazioni messe a disposizione del pubblico.
		
		Art. 7.
		Competenze
		1. Sono sottoposti a VAS in sede statale i piani e programmi di cui 
		all'articolo 6, commi da 1 a 4, la cui approvazione compete ad organi 
		dello Stato.
		2. Sono sottoposti a VAS secondo le disposizioni delle leggi regionali, 
		i piani e programmi di cui all'articolo 6, commi da 1 a 4, la cui 
		approvazione compete alle regioni e province autonome o agli enti 
		locali.
		3. Sono sottoposti a VIA in sede statale i progetti di cui all'allegato 
		II al presente decreto .
		4. Sono sottoposti a VIA secondo le disposizioni delle leggi regionali, 
		i progetti di cui agli allegati III e IV al presente decreto.
		5. In sede statale, l'autorita' competente e' il Ministro dell'ambiente 
		e della tutela del territorio e del mare. Il provvedimento di viae il 
		parere motivato in sede di VAS sono espressi di concerto con il Ministro 
		per i beni e le attivita' culturali, che collabora alla relativa 
		attivita' istruttoria.
		6. In sede regionale, l'autorita' competente e' la pubblica 
		amministrazione con compiti di tutela, protezione e valorizzazione 
		ambientale individuata secondo le disposizioni delle leggi regionali o 
		delle province autonome.
		7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano 
		con proprie leggi e regolamenti le competenze proprie e quelle degli 
		altri enti locali. Disciplinano inoltre:
		a) i criteri per la individuazione degli enti locali territoriali 
		interessati;
		b) i criteri specifici per l'individuazione dei soggetti competenti in 
		materia ambientale;
		c) eventuali ulteriori modalita', rispetto a quelle indicate nel 
		presente decreto, per l'individuazione dei piani e programmi o progetti 
		da sottoporre alla disciplina del presente decreto, e per lo svolgimento 
		della consultazione;
		d) le modalita' di partecipazione delle regioni e province autonome 
		confinanti al processo di VAS, in coerenza con quanto stabilito dalle 
		disposizioni nazionali in materia.
		8. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano informano, 
		ogni dodici mesi, il Ministero dell'ambiente e della tutela del 
		territorio e del mare circa i provvedimenti adottati e i procedimenti di 
		valutazione in corso.
		
		Art. 8.
		Norme di organizzazione
		1. La Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale, istituita 
		dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 
		2007, n. 90, assicura al Ministero dell'ambiente e della tutela del 
		territorio e del mare il supporto tecnico-scientifico per l'attuazione 
		delle norme di cui al presente decreto.
		2. Nel caso di progetti per i quali la valutazione di impatto ambientale 
		spetta allo Stato, e che ricadano nel campo di applicazione di cui 
		all'allegato V del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, il 
		supporto tecnico-scientifico viene assicurato in coordinamento con la 
		Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata ora 
		prevista dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 14 
		maggio 2007, n. 90. 
		3. I componenti della Commissione sono nominati, nel rispetto del 
		principio dell'equilibrio di genere, con decreto del Ministro 
		dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, per un triennio.
		4. I componenti della Commissione provenienti dalle amministrazioni 
		pubbliche sono posti, a seconda dei casi, in posizione di comando, 
		distacco, fuori ruolo o in aspettativa nel rispetto dei rispettivi 
		ordinamenti. Nel caso prestino la propria prestazione a tempo parziale 
		sono posti dall'amministrazione di appartenenza in posizione di tempo 
		definito. In seguito al collocamento fuori ruolo o in aspettativa del 
		personale, le Amministrazioni pubbliche rendono indisponibile il posto 
		liberato.
		
		Art. 9.
		Norme procedurali generali
		1. Le modalita' di partecipazione previste dal presente decreto, 
		soddisfano i requisiti di cui agli articoli da 7 a 10 della legge 7 
		agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente norme in 
		materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
		documenti amministrativi.
		2. L'autorita' competente, ove ritenuto utile indice, cosi' come 
		disciplinato dagli articoli che seguono, una o piu' conferenze di 
		servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 
		1990 al fine di acquisire elementi informativi e le valutazioni delle 
		altre autorita' pubbliche interessate.
		3. Nel rispetto dei tempi minimi definiti per la consultazione del 
		pubblico, nell'ambito delle procedure di seguito disciplinate, 
		l'autorita' competente puo' concludere con il proponente o l'autorita' 
		procedente e le altre amministrazioni pubbliche interessate accordi per 
		disciplinare lo svolgimento delle attivita' di interesse comune ai fini 
		della semplificazione e della maggiore efficacia dei procedimenti.
		4. Per ragioni di segreto industriale o commerciale e' facolta' del 
		proponente presentare all'autorita' competente motivata richiesta di non 
		rendere pubblica parte della documentazione relativa al progetto, allo 
		studio preliminare ambientale o allo studio di impatto ambientale. 
		L'autorita' competente, verificate le ragioni del proponente, accoglie o 
		respinge motivatamente la richiesta soppesando l'interesse alla 
		riservatezza con l'interesse pubblico all'accesso alle informazioni. 
		L'autorita' competente dispone comunque della documentazione riservata, 
		con l'obbligo di rispettare le disposizioni vigenti in materia.
		
		Art. 10.
		Norme per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti
		1. Il provvedimento di valutazione d'impatto ambientale fa luogo 
		dell'autorizzazione integrata ambientale per i progetti per i quali la 
		relativa valutazione spetta allo Stato e che ricadono nel campo di 
		applicazione dell'allegato V del decreto legislativo 18 febbraio 2005, 
		n. 59. Lo studio di impatto ambientale e gli elaborati progettuali 
		contengono, a tale fine, anche le informazioni previste ai commi 1 e 2 
		dell'articolo 5 e il provvedimento finale le condizioni e le misure 
		supplementari previste dagli articoli 7 e 8 del medesimo decreto n. 59 
		del 2005.
		2. Le regioni e le province autonome assicurano che, per i progetti per 
		i quali la valutazione d'impatto ambientale sia di loro attribuzione e 
		che ricadano nel campo di applicazione dell'allegato I del decreto 
		legislativo n. 59 del 2005, la procedura per il rilascio di 
		autorizzazione integrata ambientale sia coordinata nell'ambito del 
		procedimento di VIA. E' in ogni caso assicurata l'unicita' della 
		consultazione del pubblico per le due procedure. Se l'autorita' 
		competente in materia di VIA coincide con quella competente al rilascio 
		dell'autorizzazione integrata ambientale, le disposizioni regionali e 
		delle province autonome possono prevedere che il provvedimento di 
		valutazione d'impatto ambientale faccia luogo anche di quella 
		autorizzazione. In questo caso, lo studio di impatto ambientale e gli 
		elaborati progettuali contengono anche le informazioni previste ai commi 
		1 e 2 dell'articolo 5 e il provvedimento finale le condizioni e le 
		misure supplementari previste dagli articoli 7 e 8 del medesimo decreto 
		n. 59 del 2005.
		3. La VAS e la VIA comprendono le procedure di valutazione d'incidenza 
		di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997; a tal fine, il 
		rapporto ambientale, lo studio preliminare ambientale o lo studio di 
		impatto ambientale contengono gli elementi di cui all'allegato G dello 
		stesso decreto n. 357 del 1997 e la valutazione dell'autorita' 
		competente si estende alle finalita' di conservazione proprie della 
		valutazione d'incidenza oppure dovra' dare atto degli esiti della 
		valutazione di incidenza. Le modalita' di informazione del pubblico 
		danno specifica evidenza della integrazione procedurale. 
		4. La verifica di assoggettabilita' di cui all'articolo 20 puo' essere 
		condotta, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente 
		decreto, nell'ambito della VAS. In tal caso le modalita' di informazione 
		del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale.
		5. Nella redazione dello studio di impatto ambientale di cui 
		all'articolo 22, relativo a progetti previsti da piani o programmi gia' 
		sottoposti a valutazione ambientale, possono essere utilizzate le 
		informazioni e le analisi contenute nel rapporto ambientale. Nel corso 
		della redazione dei progetti e nella fase della loro valutazione, sono 
		tenute in considerazione la documentazione e le conclusioni della VAS.
		
		Titolo II
		LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
		
		Art. 11.
		Modalita' di svolgimento
		1. La valutazione ambientale strategica e' avviata dall'autorita' 
		procedente contestualmente al processo di formazione del piano o 
		programma e comprende, secondo le disposizioni di cui agli articoli da 
		12 a 18:
		a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilita';
		b) l'elaborazione del rapporto ambientale;
		c) lo svolgimento di consultazioni;
		d) la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti delle 
		consultazioni;
		e) la decisione;
		f) l'informazione sulla decisione;
		g) il monitoraggio.
		2. L'autorita' competente, al fine di promuovere l'integrazione degli 
		obiettivi di sostenibilita' ambientale nelle politiche settoriali ed il 
		rispetto degli obiettivi, dei piani e dei programmi ambientali, 
		nazionali ed europei:
		a) esprime il proprio parere sull'assoggettabilita' delle proposte di 
		piano o di programma alla valutazione ambientale strategica nei casi 
		previsti dal comma 3 dell'articolo 6; 
		b) collabora con l'autorita' proponente al fine di definire le forme ed 
		i soggetti della consultazione pubblica, nonche' l'impostazione ed i 
		contenuti del Rapporto ambientale e le modalita' di monitoraggio di cui 
		all'articolo 18;
		c) esprime, tenendo conto della consultazione pubblica, dei pareri dei 
		soggetti competenti in materia ambientale, un proprio parere motivato 
		sulla proposta di piano e di programma e sul rapporto ambientale nonche' 
		sull'adeguatezza del piano di monitoraggio e con riferimento alla 
		sussistenza delle risorse finanziarie;.
		3. La fase di valutazione e' effettuata durante la fase preparatoria del 
		piano o del programma ed anteriormente alla sua approvazione o all'avvio 
		della relativa procedura legislativa. Essa e' preordinata a garantire 
		che gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione di 
		detti piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro 
		elaborazione e prima della loro approvazione .
		4. La VAS viene effettuata ai vari livelli istituzionali tenendo conto 
		dell'esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni 
		nelle valutazioni.
		5. La VAS costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le 
		disposizioni del presente decreto, parte integrante del procedimento di 
		adozione ed approvazione. I provvedimenti amministrativi di approvazione 
		adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove 
		prescritta, sono annullabili per violazione di legge.
		
		Art. 12.
		Verifica di assoggettabilita'
		1. Nel caso di piani e programmi di cui all'articolo 6, comma 3, 
		l'autorita' procedente trasmette all'autorita' competente, su supporto 
		cartaceo ed informatico, un rapporto preliminare comprendente una 
		descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari 
		alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione 
		del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I 
		del presente decreto. 
		2. L'autorita' competente in collaborazione con l'autorita' procedente, 
		individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e 
		trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere. Il 
		parere e' inviato entro trenta giorni all'autorita' competente ed 
		all'autorita' procedente.
		3. Salvo quanto diversamente concordato dall'autorita' competente con 
		l'autorita' procedente, l'autorita' competente, sulla base degli 
		elementi di cui all'allegato I del presente decreto e tenuto conto delle 
		osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma possa avere 
		impatti significativi sull'ambiente.
		4. L'autorita' competente, sentita l'autorita' procedente, tenuto conto 
		dei contributi pervenuti, entro novanta giorni dalla trasmissione di cui 
		al comma 1, emette il provvedimento di verifica assoggettando o 
		escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli 
		articoli da 13 a 18 e, se del caso, definendo le necessarie 
		prescrizioni.
		5. Il risultato della verifica di assoggettabilita', comprese le 
		motivazioni, deve essere reso pubblico.
		
		Art. 13.
		Redazione del rapporto ambientale
		1. Sulla base di un rapporto preliminare sui possibili impatti 
		ambientali significativi dell'attuazione del piano o programma, il 
		proponente e/o l'autorita' procedente entrano in consultazione, sin dai 
		momenti preliminari dell'attivita' di elaborazione di piani e programmi, 
		con l'autorita' competente e gli altri soggetti competenti in materia 
		ambientale, al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio 
		delle informazioni da includere nel rapporto ambientale. 
		2. La consultazione, salvo quanto diversamente concordato, si conclude 
		entro novanta giorni.
		3. La redazione del rapporto ambientale spetta al proponente o 
		all'autorita' procedente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della 
		finanza pubblica. Il rapporto ambientale costituisce parte integrante 
		del piano o del programma e ne accompagna l'intero processo di 
		elaborazione ed approvazione.
		4. Nel rapporto ambientale debbono essere individuati, descritti e 
		valutati gli impatti significativi che l'attuazione del piano o del 
		programma proposto potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio 
		culturale, nonche' le ragionevoli alternative che possono adottarsi in 
		considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o 
		del programma stesso. L'allegato VI al presente decreto riporta le 
		informazioni da fornire nel rapporto ambientale a tale scopo, nei limiti 
		in cui possono essere ragionevolmente richieste, tenuto conto del 
		livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione correnti, dei 
		contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma. Per 
		evitare duplicazioni della valutazione, possono essere utilizzati, se 
		pertinenti, approfondimenti gia' effettuati ed informazioni ottenute 
		nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite in 
		attuazione di altre disposizioni normative. 
		5. La proposta di piano o di programma e' comunicata, anche secondo 
		modalita' concordate, all'autorita' competente. La comunicazione 
		comprende il rapporto ambientale e una sintesi non tecnica dello stesso. 
		Dalla data pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 14, comma 1, 
		decorrono i tempi dell'esame istruttorio e della valutazione. La 
		proposta di piano o programma ed il rapporto ambientale sono altresi' 
		messi a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale e del 
		pubblico interessato affinche' questi abbiano l'opportunita' di 
		esprimersi.
		6. La documentazione e' depositata presso gli uffici dell'autorita' 
		competente e presso gli uffici delle regioni e delle province il cui 
		territorio risulti anche solo parzialmente interessato dal piano o 
		programma o dagli impatti della sua attuazione.
		
		Art. 14.
		Consultazione
		1. Contestualmente alla comunicazione di cui all'articolo 13, comma 5, 
		l'autorita' procedente cura la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta 
		Ufficiale della Repubblica italiana o nel Bollettino Ufficiale della 
		regione o provincia autonoma interessata. L'avviso deve contenere: il 
		titolo della proposta di piano o di programma, il proponente, 
		l'autorita' procedente, l'indicazione delle sedi ove puo' essere presa 
		visione del piano o programma e del rapporto ambientale e delle sedi 
		dove si puo' consultare la sintesi non tecnica.
		2. L'autorita' competente e l'autorita' procedente mettono, altresi', a 
		disposizione del pubblico la proposta di piano o programma ed il 
		rapporto ambientale mediante il deposito presso i propri uffici e la 
		pubblicazione sul proprio sito web.
		3. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso 
		di cui al comma 1, chiunque puo' prendere visione della proposta di 
		piano o programma e del relativo rapporto ambientale e presentare 
		proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi 
		conoscitivi e valutativi.
		4. Le procedure di deposito, pubblicita' e partecipazione, disposte ai 
		sensi delle vigenti disposizioni per specifici piani e programmi, sono 
		coordinate al fine di evitare duplicazioni con le norme del presente 
		decreto.
		
		Art. 15.
		Valutazione del rapporto ambientale e degli esiti i risultati della 
		consultazione
		1. L'autorita' competente, in collaborazione con l'autorita' procedente, 
		svolge le attivita' tecnico-istruttorie, acquisisce e valuta tutta la 
		documentazione presentata, nonche' le osservazioni, obiezioni e 
		suggerimenti inoltrati ai sensi dell'articolo 14 ed esprime il proprio 
		parere motivato entro il termine di novanta giorni a decorrere dalla 
		scadenza di tutti i termini di cui all'articolo 14.
		2. L'autorita' procedente, in collaborazione con l'autorita' competente, 
		provvede, ove necessario, alla revisione del piano o programma alla luce 
		del parere motivato espresso prima della presentazione del piano o 
		programma per l'adozione o approvazione.
		
		Art. 16.
		Decisione
		1. Il piano o programma ed il rapporto ambientale, insieme con il parere 
		motivato e la documentazione acquisita nell'ambito della consultazione, 
		e' trasmesso all'organo competente all'adozione o approvazione del piano 
		o programma.
		
		Art. 17.
		Informazione sulla decisione
		1. La decisione finale e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale o nel 
		Bollettino Ufficiale della Regione con l'indicazione della sede ove si 
		possa prendere visione del piano o programma adottato e di tutta la 
		documentazione oggetto dell'istruttoria. Sono inoltre rese pubbliche, 
		anche attraverso la pubblicazione sui siti web della autorita' 
		interessate:
		a) il parere motivato espresso dall'autorita' competente;
		b) una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le 
		considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e 
		come si e' tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle 
		consultazioni, nonche' le ragioni per le quali e' stato scelto il piano 
		o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano 
		state individuate;
		c) le misure adottate in merito al monitoraggio di cui all'articolo 18.
		
		Art. 18.
		Monitoraggio
		1. Il monitoraggio assicura il controllo sugli impatti significativi 
		sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei piani e dei programmi 
		approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di 
		sostenibilita' prefissati, cosi' da individuare tempestivamente gli 
		impatti negativi imprevisti e da adottare le opportune misure 
		correttive. Il monitoraggio e' effettuato avvalendosi del sistema delle 
		Agenzie ambientali.
		2. Il piano o programma individua le responsabilita' e la sussistenza 
		delle le risorse necessarie per la realizzazione e gestione del 
		monitoraggio.
		3. Delle modalita' di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e 
		delle eventuali misure correttive adottate ai sensi del comma 1 e' data 
		adeguata informazione attraverso i siti web dell'autorita' competente e 
		dell'autorita' procedente e delle Agenzie interessate.
		4. Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono tenute in 
		conto nel caso di eventuali modifiche al piano o programma e comunque 
		sempre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di 
		pianificazione o programmazione.
		
		Titolo III
		LA VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE
		
		Art. 19.
		Modalita' di svolgimento
		1. La valutazione d'impatto ambientale comprende, secondo le 
		disposizioni di cui agli articoli da 20 a 28:
		a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilita';
		b) la definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale;
		c) la presentazione e la pubblicazione del progetto;
		d) lo svolgimento di consultazioni;
		f) la valutazione dello studio ambientale e degli esiti delle 
		consultazioni;
		g) la decisione;
		h) l'informazione sulla decisione;
		i) il monitoraggio.
		2. Per i progetti inseriti in piani o programmi per i quali si e' 
		conclusa positivamente la procedura di VAS, il giudizio di VIA negativo 
		ovvero il contrasto di valutazione su elementi gia' oggetto della VAS e' 
		adeguatamente motivato.
		
		Art. 20.
		Verifica di assoggettabilita'
		1. Il proponente trasmette all'autorita' competente il progetto 
		preliminare, lo studio preliminare ambientale e una loro copia conforme 
		in formato elettronico su idoneo supporto nel caso di progetti:
		a) elencati nell'allegato II che servono esclusivamente o essenzialmente 
		per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono 
		utilizzati per piu' di due anni;
		b) inerenti modifiche dei progetti elencati negli allegati II che 
		comportino effetti negativi apprezzabili per l'ambiente, nonche' quelli 
		di cui all'allegato IV secondo le modalita' stabilite dalle Regioni e 
		dalle province autonome, tenendo conto dei commi successivi del presente 
		articolo.
		2. Dell'avvenuta trasmissione e' dato sintetico avviso, a cura del 
		proponente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per i 
		progetti di competenza statale, nel Bollettino Ufficiale della regione 
		per i progetti di rispettiva competenza, nonche' all'albo pretorio dei 
		comuni interessati. Nell'avviso sono indicati il proponente, l'oggetto e 
		la localizzazione prevista per il progetto, il luogo ove possono essere 
		consultati gli atti nella loro interezza ed i tempi entro i quali e' 
		possibile presentare osservazioni. In ogni caso copia integrale degli 
		atti e' depositata presso i comuni ove il progetto e' localizzato. Nel 
		caso dei progetti di competenza statale la documentazione e' depositata 
		anche presso la sede delle regioni e delle province ove il progetto e' 
		localizzato. I principali elaborati del progetto preliminare e lo studio 
		preliminare ambientale, sono pubblicati sul sito web dell'autorita' 
		competente. 
		3. Entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al 
		comma 2 chiunque abbia interesse puo' far pervenire le proprie 
		osservazioni.
		4. L'autorita' competente nei successivi quarantacinque giorni, sulla 
		base degli elementi di cui all'allegato V del presente decreto e tenuto 
		conto dei risultati della consultazione, verifica se il progetto abbia 
		possibili effetti negativi apprezzabili sull'ambiente.
		Entro la scadenza del termine l'autorita' competente deve comunque 
		esprimersi.
		5. Se il progetto non ha impatti ambientali significativi o non 
		costituisce modifica sostanziale, l'autorita' compente dispone 
		l'esclusione dalla procedura di valutazione ambientale e, se del caso, 
		impartisce le necessarie prescrizioni.
		6. Se il progetto ha possibili impatti significativi o costituisce 
		modifica sostanziale si applicano le disposizioni degli articoli da 21 a 
		28.
		7. Il provvedimento di assoggettabilita', comprese le motivazioni, e' 
		pubblico a cura dell'autorita' competente mediante:
		a) un sintetico avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
		Repubblica italiana ovvero nel Bollettino Ufficiale della regione o 
		della provincia autonoma;
		b) con la pubblicazione integrale sul sito web dell'autorita' 
		competente.
		
		Art. 21.
		Definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale
		1. Sulla base del progetto preliminare, dello studio preliminare 
		ambientale e di una relazione che, sulla base degli impatti ambientali 
		attesi, illustra il piano di lavoro per la redazione dello studio di 
		impatto ambientale, il proponente ha la facolta' di richiedere una fase 
		di consultazione con l'autorita' competente e i soggetti competenti in 
		materia ambientale al fine di definire la portata delle informazioni da 
		includere, il relativo livello di dettaglio e le metodologie da 
		adottare. La documentazione presentata dal proponente, della quale e' 
		fornita una copia in formato elettronico, include l'elenco delle 
		autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e 
		assensi comunque denominati necessari alla realizzazione ed esercizio 
		del progetto. 2. L'autorita' competente apre una fase di consultazione 
		con il
		proponente e in quella sede:
		a) si pronuncia sulle condizioni per l'elaborazione del progetto e dello 
		studio di impatto ambientale;
		b) esamina le principali alternative, compresa l'alternativa zero;
		c) sulla base della documentazione disponibile, verifica, anche con 
		riferimento alla localizzazione prevista dal progetto,
		l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilita';
		d) in carenza di tali elementi, indica le condizioni per ottenere, in 
		sede di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di 
		consenso, senza che cio' pregiudichi la definizione del successivo 
		procedimento.
		3. Le informazioni richieste tengono conto della possibilita' per il 
		proponente di raccogliere i dati richiesti e delle conoscenze e dei 
		metodi di valutazioni disponibili
		4. La fase di consultazione si conclude entro sessanta giorni e, allo 
		scadere di tale termine, si passa alla fase successiva.
		
		Art. 22.
		Studio di impatto ambientale
		1. La redazione dello studio di impatto ambientale, insieme a tutti gli 
		altri documenti elaborati nelle varie fasi del procedimento, ed i costi 
		associati sono a carico del proponente il progetto.
		2. Lo studio di impatto ambientale, e' predisposto, secondo le 
		indicazioni di cui all'allegato VII del presente decreto e nel rispetto 
		degli esiti della fase di consultazione definizione dei contenuti di cui 
		all'articolo 21, qualora attivata.
		3. Lo studio di impatto ambientale contiene almeno le seguenti 
		informazioni:
		a) una descrizione del progetto con informazioni relative alle sue 
		caratteristiche, alla sua localizzazione ed alle sue dimensioni;
		b) una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e 
		possibilmente compensare gli impatti negativi rilevanti;
		c) i dati necessari per individuare e valutare i principali impatti 
		sull'ambiente e sul patrimonio culturale che il progetto puo' produrre, 
		sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio; 
		d) una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame 
		dal proponente, ivi compresa la cosiddetta opzione zero, con indicazione 
		delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto 
		ambientale;
		e) una descrizione delle misure previste per il monitoraggio. 
		4. Ai fini della predisposizione dello studio di impatto ambientale e 
		degli altri elaborati necessari per l'espletamento della fase di 
		valutazione, il proponente ha facolta' di accedere ai dati ed alle 
		informazioni disponibili presso la pubblica amministrazione, secondo 
		quanto disposto dalla normativa vigente in materia.
		5. Allo studio di impatto ambientale deve essere allegata una sintesi 
		non tecnica delle caratteristiche dimensionali e funzionali del progetto 
		e dei dati ed informazioni contenuti nello studio stesso inclusi 
		elaborati grafici. La documentazione dovra' essere predisposta al fine 
		consentirne un'agevole comprensione da parte del pubblico ed un'agevole 
		riproduzione.
		
		Art. 23.
		Presentazione dell'istanza
		1. L'istanza e' presentata dal proponente l'opera o l'intervento 
		all'autorita' competente. Ad essa sono allegati il progetto definitivo, 
		lo studio di impatto ambientale, la sintesi non tecnica e copia 
		dell'avviso a mezzo stampa, di cui all'articolo 24, commi 1 e 2. Dalla 
		data della presentazione decorrono i termini per l'informazione e la 
		partecipazione, la valutazione e la decisione.
		2. Alla domanda e' altresi' allegato l'elenco delle autorizzazioni, 
		intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque 
		denominati, gia' acquisiti o da acquisire ai fini della realizzazione e 
		dell'esercizio dell'opera o intervento, nonche' di una copia in formato 
		elettronico, su idoneo supporto, degli elaborati, conforme agli 
		originali presentati.
		3. La documentazione e' depositata in un congruo numero di copie, a 
		seconda dei casi, presso gli uffici dell'autorita' competente, delle 
		regioni, delle province e dei comuni il cui territorio sia anche solo 
		parzialmente interessato dal progetto o dagli impatti della sua 
		attuazione.
		4. Entro trenta giorni l'autorita' competente verifica la completezza 
		della documentazione. Qualora questa risulti incompleta viene restituita 
		al proponente con l'indicazione degli elementi mancanti. In tal caso il 
		progetto si intende non presentato.
		
		Art. 24.
		Consultazione
		1. Contestualmente alla presentazione di cui all'articolo 23, comma 1, 
		del progetto deve essere data notizia a mezzo stampa e su sito web 
		dell'autorita' competente.
		2. Le pubblicazioni a mezzo stampa vanno eseguite a cura e spese del 
		proponente. Nel caso di progetti di competenza statale, la pubblicazione 
		va eseguita su un quotidiano a diffusione nazionale e su un quotidiano a 
		diffusione regionale per ciascuna regione direttamente interessata. Nel 
		caso di progetti per i quali la competenza allo svolgimento della 
		valutazione ambientale spetta alle regioni, si provvedera' con la 
		pubblicazione su un quotidiano a diffusione regionale o provinciale.
		3. La pubblicazione di cui al comma 1 deve contenere, oltre una breve 
		descrizione del progetto e dei suoi possibili principali impatti 
		ambientali, l'indicazione delle sedi ove possono essere consultati gli 
		atti nella loro interezza ed i termini entro i quali e' possibile 
		presentare osservazioni.
		4. Entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione di cui 
		all'articolo 23, chiunque abbia interesse puo' prendere visione del 
		progetto e del relativo studio ambientale, presentare proprie 
		osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e 
		valutativi.
		5. Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale deve tenere 
		in conto le osservazioni pervenute, considerandole contestualmente, 
		singolarmente o per gruppi.
		6. L'autorita' competente puo' disporre che la consultazione avvenga 
		mediante lo svolgimento di-un'inchiesta pubblica per l'esame dello 
		studio di impatto ambientale, dei pareri forniti dalle pubbliche 
		amministrazioni e delle osservazioni dei cittadini. senza che cio' 
		comporti interruzioni o sospensioni dei termini per l'istruttoria.
		7. L'inchiesta di cui al comma 6 si conclude con una relazione sui 
		lavori svolti ed un giudizio sui risultati emersi, che sono acquisiti e 
		valutati ai fini del provvedimento di valutazione dell'impatto 
		ambientale.
		8. Il proponente, qualora non abbia luogo l'inchiesta di cui al comma 6, 
		puo', anche su propria richiesta, essere chiamato, prima della 
		conclusione della fase di valutazione, ad un sintetico contraddittorio 
		con i soggetti che hanno presentato pareri o osservazioni. Il verbale 
		del contraddittorio e' acquisito e valutato ai fini del provvedimento di 
		valutazione dell'impatto ambientale.
		9. Quando il proponente intende modificare gli elaborati presentati in 
		relazione alle osservazioni, ai rilievi emersi nell'ambito 
		dell'inchiesta pubblica oppure nelcorso del contraddittorio di cui al 
		comma 8, ne fa richiesta all'autorita' competente nei trenta giorni
		successivi alla scadenza del termine di cui al comma 4, indicando il 
		tempo necessario, che non puo' superare i sessanta giorni, prorogabili, 
		su istanza del proponente, per un massimo di ulteriori sessanta giorni. 
		In questo caso l'autorita' competente esprime il provvedimento di 
		valutazione dell'impatto ambientale entro novanta giorni dalla 
		presentazione degli elaborati modificati. L'autorita' competente, ove 
		ritenga che le modifiche apportate siano sostanziali e rilevanti, 
		dispone che il proponente curi la pubblicazione di un avviso a mezzo 
		stampa secondo le modalita' di cui ai commi 2 e 3. Nel caso che il 
		proponente sia un soggetto pubblico, la pubblicazione deve avvenire nei 
		limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. Nel 
		caso che il proponente sia un soggetto pubblico, la pubblicazione deve 
		avvenire nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione 
		vigente.
		10. In ogni caso tutta la documentazione istruttoria deve essere 
		pubblica sul sito web dell'autorita' competente.
		
		Art. 25.
		Valutazione dello studio di impatto ambientale e degli esiti della 
		consultazione
		1. Le attivita' tecnico-istruttorie per la valutazione d'impatto 
		ambientale sono svolte dall'autorita' competente.
		2. L'autorita' competente acquisisce e valuta tutta la documentazione 
		presentata, le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati ai sensi 
		dell'articolo 24, nonche', nel caso dei progetti di competenza dello 
		Stato, il parere delle regioni interessate, che dovra' essere reso entro 
		sessanta giorni dalla presentazione di cui all'articolo 23, comma 1.
		3. Contestualmente alla pubblicazione di cui all'articolo 24, il 
		proponente, affinche' l'autorita' competente ne acquisisca le 
		determinazioni, trasmette l'istanza, completa di allegati, a tutti i 
		soggetti competenti in materia ambientale interessati, qualora la 
		realizzazione del progetto preveda autorizzazioni, intese, concessioni, 
		licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia 
		ambientale. Le amministrazioni rendono le proprie determinazioni entro 
		sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui all'articolo 23, 
		comma 1, ovvero nell'ambito della Conferenza dei servizi eventualmente 
		indetta a tal fine dall'autorita' competente. Entro il medesimo termine 
		il Ministero per i beni e le attivita' culturali si esprime ai sensi 
		dell'articolo 26 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e negli 
		altri casi previsti dal medesimo decreto.
		4. L'autorita' competente puo' concludere con le altre amministrazioni 
		pubbliche interessate accordi per disciplinare lo svolgimento delle 
		attivita' di interesse comune ai fini della semplificazione delle 
		procedure.
		
		Art. 26.
		Decisione
		1. L'autorita' competente conclude con provvedimento espresso e motivato 
		il procedimento di valutazione dell'impatto ambientale nei 
		centocinquanta giorni successivi alla presentazione dell'istanza di cui 
		all'articolo 23, comma 1. Nei casi in cui e' necessario procedere ad 
		accertamenti ed indagini di particolare complessita', l'autorita' 
		competente, con atto motivato, dispone il prolungamento del procedimento 
		di valutazione sino ad un massimo di ulteriori sessanta giorni dandone 
		comunicazione al proponente.
		2. L'inutile decorso del termine di centocinquanta giorni, previsto dal 
		comma 1, da computarsi tenuto conto delle eventuali interruzioni e 
		sospensioni intervenute, ovvero, nel caso di cui al comma 3 del presente 
		articolo, l'inutile decorso del termine di trecentotrenta giorni dalla 
		data di presentazione del progetto di cui all'articolo 23, comma 1, 
		implica l'esercizio del potere sostitutivo da parte del Consiglio dei 
		Ministri, che provvede, su istanza delle amministrazioni o delle parti 
		interessate, entro sessanta giorni, previa diffida all'organo competente 
		ad adempire entro il termine di venti giorni. Per i progetti sottoposti 
		a valutazione di impatto ambientale in sede non statale, si applicano le 
		disposizioni di cui al periodo precedente fino all'entrata in vigore di 
		apposite norme regionali e delle province autonome, da adottarsi nel 
		rispetto della disciplina comunitaria vigente in materia e del principio 
		della fissazione di un termine del procedimento.
		3. L'autorita' competente puo' richiedere al proponente entro centoventi 
		giorni dalla presentazione di cui all'articolo 23, comma 1, in un'unica 
		soluzione, integrazioni alla documentazione presentata, con 
		l'indicazione di un termine per la risposta che non puo' superare i 
		sessanta giorni, prorogabili, su istanza del proponente, per un massimo 
		di ulteriori sessanta giorni. Il proponente puo', di propria iniziativa, 
		fornire integrazioni alla documentazione presentata. L'autorita' 
		competente, ove ritenga rilevante per il pubblico la conoscenza dei 
		contenuti delle integrazioni, dispone che il proponente depositi copia 
		delle stesse presso l'apposito ufficio dell'autorita' competente e dia 
		avviso dell'avvenuto deposito secondo le modalita' di cui all'articolo 
		24, commi 2 e 3. In tal caso chiunque entro sessanta giorni puo'
		presentare osservazioni aggiuntive. Il provvedimento di valutazione 
		dell'impatto ambientale e' espresso entro il termine di novanta giorni 
		dalla trasmissione della documentazione integrativa. Nel caso in cui il 
		proponente non ottemperi alle richieste di integrazioni o ritiri la 
		domanda, non si procede all'ulteriore corso della valutazione. 
		L'interruzione della procedura ha effetto di pronuncia interlocutoria 
		negativa.
		4. Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale sostituisce o 
		coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, 
		nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, 
		necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o intervento 
		inclusa, nel caso di impianti che ricadono nel campo di applicazione del 
		decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, l'autorizzazione integrata 
		ambientale di cui al medesimo decreto.
		5. Il provvedimento contiene le condizioni per la realizzazione, 
		esercizio e dismissione dei progetti, nonche' quelle relative ad 
		eventuali malfunzionamenti. In nessun caso puo' farsi luogo all'inizio 
		dei lavori senza che sia intervenuto il provvedimento di valutazione 
		dell'impatto ambientale.
		6. I progetti sottoposti alla fase di valutazione devono essere 
		realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di 
		valutazione dell'impatto ambientale. Tenuto conto delle caratteristiche 
		del progetto il provvedimento puo' stabilire un periodo piu' lungo. 
		Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa, su istanza del 
		proponente, dall'autorita' che ha emanato il provvedimento, la procedura 
		di valutazione dell'impatto ambientale deve essere reiterata.
		
		Art. 27.
		Informazione sulla decisione
		1. Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale e' pubblicato 
		per estratto, con indicazione dell'opera, dell'esito del provvedimento e 
		dei luoghi ove lo stesso potra' essere consultato nella sua interezza, a 
		cura del proponente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 
		per i progetti di competenza statale ovvero nel Bollettino Ufficiale 
		della regione, per i progetti di rispettiva competenza. Dalla data di 
		pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ovvero dalla data di 
		pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione decorrono i termini 
		per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte di soggetti 
		interessati.
		2. Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale deve essere 
		pubblicato per intero e su sito web dell'autorita' competente indicando 
		la sede ove si possa prendere visione di tutta la documentazione oggetto 
		dell'istruttoria e delle valutazioni successive.
		
		Art. 28.
		Monitoraggio
		1. Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale contiene ogni 
		opportuna indicazione per la progettazione e lo svolgimento delle 
		attivita' di controllo e monitoraggio degli impatti. Il monitoraggio 
		assicura, anche avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali, il 
		controllo sugli impatti ambientali significativi sull'ambiente provocati 
		dalle opere approvate, nonche' la corrispondenza alle prescrizioni 
		espresse sulla compatibilita' ambientale dell'opera, anche, al fine di 
		individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e di 
		consentire all'autorita' competente di essere in grado di adottare le 
		opportune misure correttive.
		2. Delle modalita' di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e 
		delle eventuali misure correttive adottate ai sensi del comma 1 e' data 
		adeguata informazione attraverso i siti web dell'autorita' competente e 
		dell'autorita' procedente e delle Agenzie interessate.
		
		Art. 29.
		Controlli e sanzioni
		1. La valutazione di impatto ambientale costituisce, per i progetti di 
		opere ed interventi a cui si applicano le disposizioni del presente 
		decreto, presupposto o parte integrante del procedimento di 
		autorizzazione o approvazione. I provvedimenti di autorizzazione o 
		approvazione adottati senza la previa valutazione di impatto ambientale, 
		ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge. 
		2. Fermi restando i compiti di vigilanza e controllo stabiliti dalle 
		norme vigenti, l'autorita' competente esercita il controllo 
		sull'applicazione delle disposizioni di cui al Titolo III della parte 
		seconda del presente decreto nonche' sull'osservanza delle prescrizioni 
		impartite in sede di verifica di assoggettabilita' e di valutazione. Per 
		l'effettuazione dei controlli l'autorita' competente puo' avvalersi, nel 
		quadro delle rispettive competenze, del sistema agenziale.
		3. Qualora si accertino violazioni delle prescrizioni impartite o 
		modifiche progettuali tali da incidere sugli esiti e sulle risultanze 
		finali delle fasi di verifica di assoggettabilita' e di valutazione, 
		l'autorita' competente, previa eventuale sospensione dei lavori, impone 
		al proponente l'adeguamento dell'opera o intervento, stabilendone i 
		termini e le modalita'. Qualora il proponente non adempia a quanto 
		imposto, l'autorita' competente provvede d'ufficio a spese 
		dell'inadempiente. Il recupero di tali spese e' effettuato con le 
		modalita' e gli effetti previsti dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 
		639, sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.
		4. Nel caso di opere ed interventi realizzati senza la previa 
		sottoposizione alle fasi di verifica di assoggettabilita' o di 
		valutazione in violazione delle disposizioni di cui al presente Titolo 
		III, nonche' nel caso di difformita' sostanziali da quanto disposto dai 
		provvedimenti finali, l'autorita' competente, valutata l'entita' del 
		pregiudizio ambientale arrecato e quello conseguente alla applicazione 
		della sanzione, dispone la sospensione dei lavori e puo' disporre la 
		demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione 
		ambientale a cura e spese del responsabile, definendone i termini e le 
		modalita'. In caso di inottemperanza, l'autorita' competente provvede 
		d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese e' 
		effettuato con le modalita' e gli effetti previsti dal testo unico delle 
		disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate 
		patrimoniali dello Stato approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 
		639, sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.
		5. In caso di annullamento in sede giurisdizionale o di autotutela di 
		autorizzazioni o concessioni rilasciate previa valutazione di impatto 
		ambientale o di annullamento del giudizio di compatibilita' ambientale, 
		i poteri di cui al comma 4 sono esercitati previa nuova valutazione di 
		impatto ambientale.
		6. Resta, in ogni caso, salva l'applicazione di sanzioni previste dalle 
		norme vigenti.
		
		Titolo IV
		VALUTAZIONI AMBIENTALI INTERREGIONALI E TRANSFRONTALIERE
		
		Art. 30.
		Impatti ambientali interregionali
		1. Nel caso di piani e programmi soggetti a VAS e di progetti di 
		interventi e di opere sottoposti a procedura di VIA di competenza 
		regionale che risultino localizzati anche sul territorio di regioni 
		confinanti, il processo di valutazione ambientale e' effettuato d'intesa 
		tra le autorita' competenti. 
		2. Nel caso di piani e programmi soggetti a VAS e di progetti di 
		interventi e di opere sottoposti a VIA di competenza regionale che 
		possano avere impatti ambientali rilevanti su regioni confinanti, 
		l'autorita' competente e' tenuta a darne informazione e ad acquisire i 
		pareri delle autorita' competenti di tali regioni, nonche' degli enti 
		locali territoriali interessati dagli impatti.
		
		Art. 31.
		Attribuzione competenze
		1. In caso di piani, programmi o progetti la cui valutazione ambientale 
		e' rimessa alla regione, qualora siano interessati territori di piu' 
		regioni e si manifesti un conflitto tra le autorita' competenti di tali 
		regioni circa gli impatti ambientali di un piano, programma o progetto 
		localizzato sul territorio di una delle regioni, il Presidente del 
		Consiglio dei Ministri, su conforme parere della Conferenza permanente 
		per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento 
		e di Bolzano, puo' disporre che si applichino le procedure previste dal 
		presente decreto per i piani, programmi e progetti di competenza 
		statale.
		
		Art. 32.
		Consultazioni transfrontaliere
		1. In caso di piani, programmi o progetti che possono avere impatti 
		rilevanti sull'ambiente di un altro Stato, o qualora un altro Stato 
		cosi' richieda, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 
		e del mare, d'intesa con il Ministero per i beni e le attivita' 
		culturali e con il Ministero degli affari esteri e per suo tramite, ai 
		sensi della Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un 
		contesto transfrontaliero, fatta a Espoo il 25 febbraio 1991, ratificata 
		ai sensi della legge 3 novembre 1994, n. 640, nell'ambito delle fasi di 
		cui agli articoli 13 e 21, provvede alla notifica dei progetti e di una 
		sintesi della documentazione concernente il piano, programma e progetto. 
		Nell'ambito della notifica e' fissato il termine, non superiore ai 
		sessanta giorni, per esprimere il proprio interesse alla partecipazione 
		alla procedura.
		2. Qualora sia espresso l'interesse a partecipare alla procedura, si 
		applicano al paese interessato le procedure per l'informazione e la 
		partecipazione del pubblico definite dal presente decreto. I pareri e le 
		osservazioni delle autorita' pubbliche devono pervenire entro sessanta 
		giorni dalla pubblicazione dell'avviso al pubblico di cui agli articoli 
		14 e 24. Salvo altrimenti richiesto, verra' trasmessa, per la 
		partecipazione del pubblico e l'espressione dei pareri delle autorita' 
		pubbliche, contestualmente alla ricezione della comunicazione, la 
		sintesi non tecnica di cui agli articoli 13 e 23. La decisione di cui 
		all'articolo 26 e le condizioni che eventualmente l'accompagnano sono 
		trasmessi agli Stati membri consultati.
		3. Fatto salvo quanto previsto dagli accordi internazionali, le regioni 
		o le province autonome informano immediatamente il Ministero 
		dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare quando progetti 
		di loro competenza possono avere impatti ambientali transfrontalieri e 
		collaborano per lo svolgimento delle fasi procedurali di applicazione 
		della convenzione.
		4. La predisposizione e la distribuzione della documentazione necessaria 
		sono a cura del proponente o dell'autorita' procedente, senza nuovi o 
		maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
		5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 
		il Ministero per i beni e le attivita' culturali e il Ministero degli 
		affari esteri, d'intesa con le regioni interessate, stipulano con i 
		Paesi aderenti alla Convenzione accordi per disciplinare le varie fasi 
		al fine di semplificare e rendere piu' efficace l'attuazione della 
		convenzione.
		
		Titolo V
		NORME TRANSITORIE E FINALI
		
		Art. 33.
		Oneri istruttori
		1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 
		e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con 
		il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta 
		giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta 
		Ufficiale della Repubblica italiana, sono definite, sulla base di quanto 
		previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 
		maggio 2007, n. 90, le tariffe da applicare ai proponenti per la 
		copertura dei costi sopportati dall'autorita' competente per 
		l'organizzazione e lo svolgimento delle attivita' istruttorie, di 
		monitoraggio e controllo previste dal presente decreto.
		2. Per le finalita' di cui al comma 1, le regioni e le province autonome 
		di Trento e di Bolzano possono definire proprie modalita' di 
		quantificazione e corresponsione degli oneri da porre in capo ai 
		proponenti.
		3. Nelle more dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, si continuano ad 
		applicare le norme vigenti in materia.
		4. Al fine di garantire l'operativita' della Commissione di cui 
		all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 
		2007, n. 90, nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 
		18, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e fino 
		all'entrata in vigore del decreto di determinazione delle tariffe di cui 
		al comma 1 del presente articolo, per le spese di funzionamento nonche' 
		per il pagamento dei compensi spettanti ai componenti della predetta 
		Commissione e' posto a carico del richiedente il versamento all'entrata 
		del bilancio dello Stato di una somma forfetaria pari ad euro 
		venticinquemila per ogni richiesta di autorizzazione integrata 
		ambientale per impianti di competenza statale; la predetta somma e' 
		riassegnata entro sessanta giorni, con decreto del Ministro 
		dell'economia e delle finanze, e da apposito capitolo dello stato di 
		previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e 
		del mare. Le somme di cui al presente comma si intendono versate a 
		titolo di acconto, fermo restando l'obbligo del richiedente di 
		corrispondere conguaglio in relazione all'eventuale differenza 
		risultante a quanto stabilito dal decreto di determinazione delle 
		tariffe, fissate per la copertura integrale del costo effettivo del 
		servizio reso.
		
		Art. 34.
		Norme tecniche, organizzative e integrative
		1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, 
		con uno o piu' regolamenti da emanarsi, previo parere della Conferenza 
		permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 
		autonome, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 
		1988, n. 400, il Governo, su proposta del Ministro dell'ambiente e della 
		tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni 
		e le attivita' culturali, provvede alla modifica ed all'integrazione 
		delle norme tecniche in materia di valutazione ambientale nel rispetto 
		delle finalita', dei principi e delle disposizioni di cui al presente 
		decreto. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 13 della legge 4 
		febbraio 2005, n. 11, relativamente al recepimento di direttive 
		comunitarie modificative delle modalita' esecutive e di caratteristiche 
		di ordine tecnico di direttive gia' recepite nell'ordinamento nazionale. 
		Resta ferma altresi', nelle more dell'emanazione delle norme tecniche di 
		cui al presente comma, l'applicazione di quanto previsto dal decreto del 
		Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988. 
		2. Al fine della predisposizione dei provvedimenti di cui al comma 1, il 
		Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 
		acquisisce il parere delle associazioni ambientali munite di requisiti 
		sostanziali omologhi a quelli previsti dall'articolo 13 della legge 8 
		luglio 1986, n. 349.
		3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto 
		il Governo, con apposita delibera del Comitato interministeriale per la 
		programmazione economica, su proposta del Ministero dell'ambiente e 
		della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente 
		per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome, ed 
		acquisito il parere delle associazioni ambientali munite di requisiti 
		sostanziali omologhi a quelli previsti dall'articolo 13 della legge 8 
		luglio 1986, n. 349, provvede all'aggiornamento della Strategia 
		nazionale per lo sviluppo sostenibile di cui alla delibera del Comitato 
		interministeriale per la programmazione economica del 2 agosto 2002.
		4. Entro dodici mesi dalla delibera di aggiornamento della strategia 
		nazionale di cui al comma 3, le regioni si dotano, attraverso adeguati 
		processi informativi e partecipativi, senza oneri aggiuntivi a carico 
		dei bilanci regionali, di una complessiva strategia di sviluppo 
		sostenibile che sia coerente e definisca il contributo alla 
		realizzazione degli obiettivi della strategia nazionale. Le strategie 
		regionali indicano insieme al contributo della regione agli obiettivi 
		nazionali, la strumentazione, le priorita', le azioni che si intendono 
		intraprendere. In tale ambito le regioni assicurano unitarieta' 
		all'attivita' di pianificazione. Le regioni promuovono l'attivita' delle 
		amministrazioni locali che, anche attraverso i processi di Agenda 21 
		locale, si dotano di strumenti strategici coerenti e capaci di portare 
		un contributo alla realizzazione degli obiettivi della strategia 
		regionale.
		5. Le strategie di sviluppo sostenibile definiscono il quadro di 
		riferimento per le valutazioni ambientali di cui al presente decreto. 
		Dette strategie, definite coerentemente ai diversi livelli territoriali, 
		attraverso la partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni, in 
		rappresentanza delle diverse istanze, assicurano la dissociazione fra la 
		crescita economica ed il suo impatto sull'ambiente, il rispetto delle 
		condizioni di stabilita' ecologica, la salvaguardia della biodiversita' 
		ed il soddisfacimento dei requisiti sociali connessi allo sviluppo delle 
		potenzialita' individuali quali presupposti necessari per la crescita 
		della competitivita' e dell'occupazione.
		6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 
		le regioni e le province autonome cooperano per assicurare assetti 
		organizzativi, anche mediante la costituzione di apposite unita' 
		operative, senza aggravio per la finanza pubblica, e risorse atti a 
		garantire le condizioni per lo svolgimento di funzioni finalizzate a:
		a) determinare, nell'ottica della strategia di sviluppo sostenibile, i 
		requisiti per una piena integrazione della dimensione ambientale nella 
		definizione e valutazione di politiche, piani, programmi e progetti;
		b) garantire le funzioni di orientamento, valutazione, sorveglianza e 
		controllo nei processi decisionali della pubblica amministrazione;
		c) assicurare lo scambio e la condivisione di esperienze e contenuti 
		tecnico-scientifici in materia di valutazione ambientale;
		d) favorire la promozione e diffusione della cultura della 
		sostenibilita' dell'integrazione ambientale;
		e) agevolare la partecipazione delle autorita' interessate e del 
		pubblico ai processi decisionali ed assicurare un'ampia diffusione delle 
		informazioni ambientali.
		7. Le norme tecniche assicurano la semplificazione delle procedure di 
		valutazione. In particolare, assicurano che la valutazione ambientale 
		strategica e la valutazione d'impatto ambientale si riferiscano al 
		livello strategico pertinente analizzando la coerenza ed il contributo 
		di piani, programmi e progetti alla realizzazione degli obiettivi e 
		delle azioni di livello superiore. Il processo di valutazione nella sua 
		interezza deve anche assicurare che piani, programmi e progetti riducano 
		il flusso di materia ed energia che attraversa il sistema economico e la 
		connessa produzione di rifiuti. 
		8. Il sistema di monitoraggio, su base regionale, anche con le Agenzie 
		per la protezione dell'ambiente regionali, e nazionale, Agenzia 
		nazionale per la protezione dell'ambiente (APAT) e Sistema statistico 
		nazionale (SISTAN), garantisce la raccolta dei dati concernenti gli 
		indicatori strutturali comunitari o altri appositamente scelti.
		9. Le modifiche agli allegati alla parte seconda del presente decreto 
		sono apportate con regolamenti da emanarsi, previo parere della 
		Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le 
		province autonome, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 
		agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente e della 
		tutela del territorio e del mare.
		
		Art. 35.
		Disposizioni transitorie e finali
		1. Le regioni adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del 
		presente decreto, entro dodici mesi dall'entrata in vigore. In mancanza 
		di norme vigenti regionali trovano diretta applicazione le norme di cui 
		al presente decreto.
		2. Trascorso il termine di cui al comma 1, trovano diretta applicazione 
		le disposizioni del presente decreto, ovvero le disposizioni regionali 
		vigenti in quanto compatibili. 
		2-bis. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e 
		Bolzano provvedono alle finalita' del presente decreto ai sensi dei 
		relativi statuti.
		2-ter. Le procedure di VAS e di VIA avviate precedentemente all'entrata 
		in vigore del presente decreto sono concluse ai sensi delle norme 
		vigenti al momento dell'avvio del procedimento.
		
		Art. 36.
		Abrogazioni e modifiche
		1. Gli articoli da 4 a 52 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 
		sono abrogati. 
		2. Gli allegati da I a V della Parte II del decreto legislativo 3 aprile 
		2006, n. 152, sono sostituiti dagli allegati al presente decreto.
		3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, a decorrere dalla 
		data di entrata in vigore della parte seconda del presente decreto sono 
		inoltre abrogati:
		a) l'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
		b) l'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67;
		c) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, 
		n. 377;
		d) l'articolo 7 della legge 2 maggio 1990, n. 102;
		e) il comma 2, dell'articolo 4, ed il comma 2, dell'articolo 5, della 
		legge 4 agosto 1990, n. 240;
		f) il comma 2, dell'articolo 1, della legge 29 novembre 1990, n. 366;
		g) l'articolo 3 della legge 29 novembre 1990, n. 380;
		h) l'articolo 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 9;
		i) il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1991, n. 460;
		l) l'articolo 3 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;
		m) articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 100;
		n) articolo 1 della legge 28 febbraio 1992, n. 220;
		o) il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1992;
		p) il comma 6, dell'articolo 17, della legge 5 gennaio 1994, n. 36;
		q) il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 526;
		r) il comma 1, dell'articolo 2-bis, della legge 31 maggio 1995, n. 206 
		(decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96);
		s) il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 pubblicato 
		nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996;
		t) il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998;
		u) il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1998;
		v) la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 1999;
		z) il decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1999, n. 348;
		aa) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 
		1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 1999, n. 302;
		bb) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° settembre 
		2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 dell'11 ottobre 2000;
		cc) l'articolo 6 della legge 23 marzo 2001, n. 93;
		dd) l'articolo 77, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
		ee) gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 315, 
		convertito, con modificazioni, dalla legge 16 gennaio 2004, n. 5;
		ff) l'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 
		59;
		gg) l'articolo 30 della legge 18 aprile 2005, n. 62.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto:
		a) nell'articolo 5, comma 1, lettera h) del decreto legislativo 18 
		febbraio 2005, n. 59, alla fine sono inserite le seguenti parole:
		«nonche' le attivita' di autocontrollo e di controllo programmato che 
		richiede l'intervento dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per 
		i servizi tecnici e delle Agenzie regionali e provinciali per la 
		protezione dell'ambiente»;
		b) nell'articolo 5, comma 10, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, 
		n. 59, le parole «convoca» sono sostituite dalle seguenti: «puo' 
		convocare»;
		c) nell'articolo 5, comma 11, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, 
		n. 59, le parole «Nell'ambito della conferenza di servizi di cui al 
		comma 10 sono acquisite le prescrizioni del sindaco di cui agli articoli 
		216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.»
		Sono sostituite dalle seguenti: «L'autorita' competente, ai fini del 
		rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, acquisisce, entro 
		sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui al 
		comma 7, trascorsi i quali l'autorita' competente rilascia 
		l'autorizzazione anche in assenza di tali espressioni, ovvero 
		nell'ambito della conferenza di servizi di cui al comma 10, le 
		prescrizioni del sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del regio 
		decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonche' il parere dell'Agenzia per la 
		protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici per gli impianti di 
		competenza statale o delle Agenzie regionali e provinciali per la 
		protezione dell'ambiente negli altri casi per quanto riguarda il 
		monitoraggio ed il controllo degli impianti e delle emissioni 
		nell'ambiente.»;
		d) nell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, 
		n. 59, le parole «L'autorita' ambientale rinnova ogni cinque anni le 
		condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale, o le condizioni 
		dell'autorizzazione avente valore di autorizzazione integrata ambientale 
		che non prevede un rinnovo periodico, confermandole o aggiornandole, a 
		partire dalla data di cui all'articolo 5, comma 18, per gli impianti 
		esistenti, e, a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione negli 
		altri casi, salvo per gli impianti di produzione di energia elettrica di 
		potenza superiore a 300 MW termici ai quali si applica il disposto 
		dell'articolo 17, comma 4, per i quali il primo rinnovo 
		dell'autorizzazione ambientale e' effettuato dopo sette anni dalla data 
		di rilascio dell'autorizzazione.», sono sostituite dalle seguenti: 
		«L'autorita' ambientale rinnova ogni cinque anni l'autorizzazione 
		integrata ambientale, o l'autorizzazione avente valore di autorizzazione 
		integrata ambientale che non prevede un rinnovo periodico, confermando o 
		aggiornando le relative condizioni, a partire dalla data di rilascio 
		dell'autorizzazione.»;
		e) nell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, 
		n. 59, sono abrogate le seguenti parole: «Il Ministero dell'ambiente e 
		della tutela del territorio adotta le determinazioni relative 
		all'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio degli impianti 
		di competenza statale, in conformita' ai principi del presente decreto, 
		entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrenti dal rilascio 
		della valutazione di impatto ambientale. Per gli impianti gia' muniti di 
		valutazione di impatto ambientale, il predetto termine di sessanta 
		giorni decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nei 
		casi di inutile scadenza del termine previsto dal presente comma, o di 
		determinazione negativa del Ministero dell'ambiente e della tutela del 
		territorio, la decisione definitiva in ordine all'autorizzazione 
		integrata ambientale e' rimessa al Consiglio dei Ministri.»;
		f) nell'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, 
		n. 59, sono soppresse le seguenti parole «fino al termine fissato nel 
		calendario» nonche' le parole "entro tale termine"». 
		5. Sono fatte salve le disposizioni contenute nel presente articolo, nel 
		caso in cui dalla loro abrogazione o modifica derivino effetti diretti o 
		indiretti a carico della finanza pubblica.
		
		Avvertenza:
		Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione 
		competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo 
		unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, 
		sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle 
		pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 
		28 dicembre 1985, n. 1092, al sono fine di facilitare la lettura delle 
		disposizioni di legge modificate o alle quali e' operante il rinvio. 
		Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
		qui trascritti.
		
		Note alle premesse:
		- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo 
		dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo' 
		avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e 
		soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
		- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente 
		della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti 
		aventi valore di legge e i regolamenti.
		- Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia 
		ambientale e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, 
		supplemento ordinario.
		- Il comma 6, dell'art. 1, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, 
		recante: «Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e 
		l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di 
		diretta applicazione», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 
		2004, n. 302, supplemento ordinario, e' il seguente:
		«6. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei 
		decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e 
		criteri direttivi stabiliti dalla presente legge, il Governo puo' 
		emanare, ai sensi dei commi 4 e 5, disposizioni integrative o correttive 
		dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, sulla base di una 
		relazione motivata presentata alle Camere dal Ministro dell'ambiente e 
		della tutela del territorio, che individua le disposizioni dei decreti 
		legislativi su cui si intende intervenire e le ragioni dell'intervento 
		normativo proposto.».
		Note all'art. 1:
		- Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' citato nelle note 
		alle premesse.
		- L'art. 18 della legge 11 marzo 1988, n. 67, recante disposizioni per 
		la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 
		finanziaria 1988), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta 
		Ufficiale 14 marzo 1988, n. 61, come modificato dal presente decreto e' 
		il seguente:
		«Art. 18. - 1. In attuazione della legge 8 luglio 1986, n. 349, ed in 
		attesa della nuova disciplina relativa al programma triennale di 
		salvaguardia ambientale, e' autorizzata, per l'anno 1988, la spesa di 
		lire 870 miliardi per un programma annuale, concernente l'esercizio in 
		corso, di interventi urgenti per la salvaguardia ambientale, contenente:
		a) interventi nelle aree ad elevato rischio di crisi ambientale, di cui 
		all'art. 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, per lire 160 miliardi, 
		secondo quanto previsto per l'annualita' 1988 dalla tabella D della 
		presente legge;
		b) finanziamento dei progetti e degli interventi per il risanamento del 
		bacino idrografico padano, nonche' dei progetti relativi ai bacini 
		idrografici interregionali e dei maggiori bacini idrografici regionali; 
		la relativa autorizzazione di spesa viene fissata in lire 300 miliardi 
		per il bacino padano ed in lire 25 miliardi per i progetti relativi agli 
		altri bacini;
		c) in attesa dell'approvazione della legge-quadro sui parchi nazionali e 
		le riserve naturali, istituzione, con le procedure di cui all'art. 5, 
		della legge 8 luglio 1986, n. 349, dei parchi nazionali del Pollino, 
		delle Dolomiti Bellunesi, dei Monti Sibillini, e, d'intesa con la 
		regione Sardegna, del parco marino del Golfo di Orosei, nonche', 
		d'intesa con le regioni interessate, di altri parchi nazionali o 
		interregionali; si applicano, per i parchi nazionali cosi' istituiti, in 
		quanto compatibili, le nuove norme vigenti per il Parco nazionale 
		d'Abruzzo, in particolare per la redazione ed approvazione dei piani 
		regolatori, per la redazione ed approvazione dello statuto e per 
		l'amministrazione e gestione del parco; la relativa autorizzazione di 
		spesa viene fissata in lire 50 miliardi;
		d) concessione di un contributo straordinario di 5 miliardi ciascuno 
		all'ente Parco nazionale del Gran Paradiso e all'ente Parco nazionale 
		d'Abruzzo;
		e) progettazione ed avvio della realizzazione di un sistema informativo 
		e di monitoraggio ambientale finalizzato alla redazione della relazione 
		sullo stato dell'ambiente ed al perseguimento degli obiettivi di cui 
		agli articoli 1, commi 3 e 6, 2, 7 e 14 della legge 8 luglio 1986, n. 
		349, anche attraverso il coordinamento a fini ambientali dei sistemi 
		informativi delle altre amministrazioni ed enti statali, delle regioni, 
		degli enti locali e delle unita' sanitarie locali; nonche' completamento 
		del piano generale di risanamento delle acque di cui all'art. 1, lettera 
		a), della legge 10 maggio 1976, n. 319; la relativa autorizzazione di 
		spesa viene fissata in lire 75 miliardi;
		f) finanziamento, previa valutazione da parte della commissione di cui 
		all'art. 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, integrata da due 
		rappresentanti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di 
		progetti di occupazione aggiuntiva di giovani disoccupati, iscritti alle 
		liste di collocamento, che riguardano: 1) la salvaguardia e 
		valorizzazione ambientale dei parchi e delle riserve naturali nazionali 
		e regionali; 2) il completamento del catasto degli scarichi pubblici e 
		privati in corpi idrici; 3) il rilevamento delle discariche di rifiuti 
		esistenti, con particolare riferimento a rifiuti tossici e nocivi. 
		Questi tre progetti nazionali sono definiti dal Ministro dell'ambiente, 
		viste le proposte provenienti dalle regioni, enti locali ed enti gestori 
		dei parchi e sentite le competenti Commissioni parlamentari. La 
		realizzazione di questi progetti e' affidata alle regioni ed agli enti 
		locali coinvolti e interessati secondo le priorita' e articolazioni ivi 
		contenute. L'assunzione a termine di giovani disoccupati iscritti alle 
		liste di collocamento deve avvenire secondo il punteggio di tali liste, 
		su domanda presentata dai giovani interessati contenente ogni utile 
		informazione e sulla base di una graduatoria definita secondo i criteri 
		e i titoli previsti in ciascun progetto. Tale graduatoria verra' affissa 
		agli albi comunali dei comuni interessati. Almeno il 50 per cento delle 
		disponibilita' e' riservato a iniziative localizzate nei territori 
		meridionali di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del 
		Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 . La relativa 
		autorizzazione di spesa viene fissata in lire 230 miliardi. Entro il 31 
		dicembre 1988, il Ministro dell'ambiente presenta alle competenti 
		Commissioni parlamentari una relazione dettagliata sui progetti 
		finanziati, sull'impegno finanziario di ogni progetto, sugli obiettivi, 
		i criteri impiegati, il numero e il tipo di giovani impiegati;
		g) avvio dei rilevamenti e delle altre attivita' strumentali alla 
		formazione e all'aggiornamento della carta geologica nazionale e della 
		relativa restituzione cartografica; la relativa autorizzazione di spesa 
		e' fissata in lire 20 miliardi.
		2. E' autorizzato un aumento di organico per le specifiche esigenze del 
		Servizio geologico, pari a 150 unita' nell'ambito della riorganizzazione 
		prevista dall'art. 2, comma 1, della legge 3 marzo 1987, n. 59; la 
		relativa autorizzazione di spesa e' fissata in lire 11 miliardi per 
		ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990.
		3. Il Ministro dell'ambiente, sentite le Commissioni parlamentari 
		competenti, propone al CIPE, per l'approvazione, il programma annuale 
		per l'esercizio 1988 di cui al comma 1 e ne assicura l'attuazione. Il 
		CIPE definisce, in sede di approvazione del programma, i criteri di 
		priorita' territoriale e settoriale per la definizione e la selezione 
		dei progetti.
		4. Gli interventi di cui alle lettere a), b), e) e g) del comma 1 sono 
		finanziati sulla base di progetti elaborati dal Ministero dell'ambiente 
		ovvero presentati da amministrazioni statali, da regioni, da enti locali 
		o loro consorzi, da consorzi di bonifica e da enti pubblici non 
		economici. L'istruttoria tecnica per la valutazione dei progetti e' 
		svolta, sulla base degli obiettivi e delle priorita' fissati dal 
		programma di salvaguardia, dalla commissione tecnico-scientifica di cui 
		all'art. 14, legge 28 febbraio 1986, n. 41.
		5. (Abrogato).».
		- L'art. 4 della legge 4 agosto 1990, n. 240, recante «Interventi dello 
		Stato per la realizzazione di interporti finalizzati al trasporto merci 
		e in favore dell'intermodalita», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 
		agosto 1990, n. 192, come modificato dal presente decreto e' il 
		seguente:
		«Art. 4. - 1. L'ammissione ai contributi di cui all'art. 6 e' disposta, 
		previa stipula di convenzione, con decreto del Ministro dei trasporti e 
		della navigazione, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e 
		dell'ambiente. I soggetti interessati all'ammissione ai contributi 
		dovranno, all'atto della domanda:
		a) corrispondere ai requisiti di cui alla del. 7 aprile 1993, del 
		Comitato interministeriale per la programmazione economica nel 
		trasporto, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 
		1993;
		b) avere un capitale sociale sottoscritto, nel caso si tratti di 
		societa' per azioni, non inferiore a due miliardi;
		c) presentare un piano finanziario per la realizzazione dell'opera che, 
		oltre al contributo previsto dalla presente legge, preveda il maggior 
		apporto possibile di altre risorse rese disponibili da soggetti pubblici 
		o privati interessati alla realizzazione dell'infrastruttura;
		d) prevedere, ai fini dell'ammissione a contributo una spesa per 
		investimenti complessiva per la quale il contributo previsto dalla 
		presente legge non superi il sessanta per cento dell'importo;
		e) dichiarare il proprio impegno a presentare alle autorita' competenti, 
		nel caso in cui sia prevista la sosta di automezzi che trasportano 
		sostanze pericolose, un rapporto di sicurezza dell'area interportuale ai 
		fini degli adempimenti previsti dal decreto del Presidente della 
		Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e dal decreto del Ministro 
		dell'ambiente 20 maggio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 
		del 31 maggio 1991, nonche' dai successivi provvedimenti in materia.
		2. (Abrogato).».
		- L'art. 5 della legge 4 agosto 1990, n. 240, come modificato dal 
		presente decreto e' il seguente:
		«Art. 5. - 1. Nella convenzione di cui all'art. 4 devono essere 
		previsti:
		a) il programma di costruzione dell'infrastruttura;
		b) la procedura per l'accertamento della validita' tecnica della 
		progettazione esecutiva, ivi comprese le infrastrutture complementari di 
		adduzione alla infrastruttura primaria, e della esecuzione dei lavori in 
		corso d'opera, nonche' i collaudi provvisori e definitivi;
		c) i contributi spettanti ai soggetti interessati secondo quanto 
		disposto dall'art. 6;
		d) l'assunzione, da parte dei soggetti interessati, di tutti gli oneri 
		di costruzione;
		e) l'assunzione, da parte dei soggetti interessati, dell'esercizio;
		f) i criteri di determinazione delle tariffe di prestazione dei servizi 
		resi dagli interporti, secondo i principi di economicita' della 
		gestione.
		2. (Abrogato).».
		- L'art. 1, della legge 29 novembre 1990, n. 366, recante «Completamento 
		ed adeguamento delle strutture del laboratorio di fisica nucleare del 
		Gran Sasso», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 dicembre 1990, n. 
		285, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
		«Art. 1. - 1. L'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) e' 
		autorizzata a progettare il definitivo completamento del laboratorio di 
		fisica nucleare del Gran Sasso relativamente alle seguenti opere:
		a) due nuove sale laboratorio in sotterraneo;
		b) una galleria carrabile di accesso e servizio per il collegamento 
		autonomo del laboratorio in sotterraneo con l'esterno sul versante 
		aquilano, ivi compresa la corsia di attesa, le nicchie ospitanti il 
		monitoraggio ambientale e gli eventuali cunicoli di emergenza;
		c) l'ampliamento ed adeguamento del centro direzionale-laboratorio 
		esterno, nell'area adiacente il fabbricato esistente, nonche' il suo 
		allaccio alla galleria di collegamento con il laboratorio sotterraneo.
		2. (Abrogato).
		3. L'ANAS e' autorizzata a realizzare le opere di cui al comma 1 in caso 
		di esito positivo della valutazione di impatto ambientale, o parte di 
		esse in caso di esito parzialmente positivo della suddetta valutazione, 
		conformemente alle indicazioni del Ministero dell'ambiente, assumendo, 
		se necessario, le opportune misure di mitigazione e le eventuali 
		alternative indicate.
		4. Ricorrendo i motivi previsti dalle lettere b), c) e d) del primo 
		comma, dell'art. 5, della legge 8 agosto 1977, n. 584, l'ANAS puo' 
		curare l'esecuzione degli interi lavori di cui alla presente legge 
		secondo le modalita' gia' previste dai commi secondo, quarto e quinto 
		dell'art. 1, della legge 9 febbraio 1982, n. 32.
		5. Completate le opere di cui al comma 1, l'ANAS le consegna 
		all'Istituto nazionale di fisica nucleare, il quale provvede con propri 
		fondi all'attrezzatura, alla sperimentazione, alla gestione ed alla 
		manutenzione delle stesse.».
		- L'art. 77 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni 
		per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 
		finanziaria 2003)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 
		2002, n. 305, supplemento ordinario, come modificato dal presente 
		decreto e' il seguente:
		«Art. 77. - 1-5 (Abrogati).
		6. Al fine della bonifica e del risanamento ambientale dell'area 
		individuata alla lettera p-quater) del comma 4, dell'art. 1, della legge 
		9 dicembre 1998, n. 426, e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro 
		per l'anno 2003, di 1 milione di euro per l'anno 2004 e di 1 milione di 
		euro per l'anno 2005.
		7. Aggiunge i seguenti commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies 
		dell'art. 15, della legge 5 gennaio 1994, n. 36:
		2-bis. Il pagamento del corrispettivo dei servizi di depurazione e 
		fognatura deve essere effettuato dal diverso gestore entro sessanta 
		giorni dal ricevimento delle fatture per effetto del riparto.
		2-ter. Previa richiesta del gestore del servizio di acquedotto e 
		contestuale versamento degli interessi, calcolati con l'applicazione del 
		tasso legale aumentato di due punti, il termine di pagamento, di cui al 
		comma 2-bis, e' differito di un anno dal ricevimento delle fatture.
		2-quater. Per omesso o ritardato pagamento oltre l'anno dall'emissione 
		delle fatture e' dovuta una penalita' pari al 10 per cento dell'importo 
		dovuto, oltre agli interessi.
		2-quinquies. Per le fatture o per i corrispettivi dovuti per il servizio 
		di depurazione e fognatura maturati prima del 1° gennaio 2003 il termine 
		di pagamento e' fissato al 31 dicembre 2003.».
		- L'art. 5, del citato decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, come 
		modificato dal presente decreto, e' il seguente:
		«Art. 5 (Procedura ai fini del rilascio dell'Autorizzazione integrata 
		ambientale). - 1. Ai fini dell'esercizio di nuovi impianti, della 
		modifica sostanziale e dell'adeguamento del funzionamento degli impianti 
		esistenti alle disposizioni del presente decreto, si provvede al 
		rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale di cui all'art. 7. 
		Fatto salvo quanto disposto dal comma 5 e ferme restando le informazioni 
		richieste dalla normativa concernente aria, acqua, suolo e rumore, la 
		domanda deve comunque descrivere:
		a) l'impianto, il tipo e la portata delle sue attivita';
		b) le materie prime e ausiliarie, le sostanze e l'energia usate o 
		prodotte dall'impianto;
		c) le fonti di emissione dell'impianto;
		d) lo stato del sito di ubicazione dell'impianto;
		e) il tipo e l'entita' delle emissioni dell'impianto in ogni settore 
		ambientale, nonche' un'identificazione degli effetti significativi delle 
		emissioni sull'ambiente;
		f) la tecnologia utilizzata e le altre tecniche in uso per prevenire le 
		emissioni dall'impianto oppure per ridurle;
		g) le misure di prevenzione e di recupero dei rifiuti prodotti 
		dall'impianto;
		h) le misure previste per controllare le emissioni nell'ambiente, 
		nonche' le attivita' di autocontrollo e di controllo programmato che 
		richiede l'intervento dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per 
		i servizi tecnici e delle Agenzie regionali e provinciali per la 
		protezione dell'ambiente;
		i) le eventuali principali alternative prese in esame dal gestore, in 
		forma sommaria;
		j) le altre misure previste per ottemperare ai principi di cui all'art. 
		3.
		2. La domanda di autorizzazione integrata ambientale deve contenere 
		anche una sintesi non tecnica dei dati di cui alle lettere da a) ad l) 
		del comma 1 e l'indicazione delle informazioni che ad avviso del gestore 
		non devono essere diffuse per ragioni di riservatezza industriale, 
		commerciale o personale, di tutela della proprieta' intellettuale e, 
		tenendo conto delle indicazioni contenute nell'art. 12, della legge 24 
		ottobre 1977, n. 801, di pubblica sicurezza o di difesa nazionale. In 
		tale caso il richiedente fornisce all'autorita' competente anche una 
		versione della domanda priva delle informazioni riservate, ai fini 
		dell'accessibilita' al pubblico.
		3. Per le attivita' industriali di cui all'allegato I l'autorita' 
		competente stabilisce il calendario delle scadenze per la presentazione 
		delle domande per l'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti 
		esistenti e per gli impianti nuovi gia' dotati di altre autorizzazioni 
		ambientali alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tali 
		calendari sono pubblicati sull'organo ufficiale regionale o, nel caso di 
		impianti che ricadono nell'ambito della competenza dello Stato, nella 
		Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Per gli impianti di 
		competenza statale di cui all'allegato V del presente decreto il 
		calendario di cui al presente comma e' stabilito sentiti i Ministeri 
		delle attivita' produttive e della salute.
		4. Per gli impianti di competenza statale la presentazione della domanda 
		e' effettuata all'autorita' competente con le procedure telematiche, il 
		formato e le modalita' stabiliti con il decreto di cui all'art. 13, 
		comma 3.
		5. Qualora le informazioni e le descrizioni fornite secondo un rapporto 
		di sicurezza, elaborato conformemente alle norme previste sui rischi di 
		incidente rilevante connessi a determinate attivita' industriali, o 
		secondo la norma UNI EN ISO 14001, ovvero i dati prodotti per i siti 
		registrati ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, nonche' altre 
		informazioni fornite secondo qualunque altra normativa, rispettino uno o 
		piu' dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo, possono 
		essere utilizzate ai fini della presentazione della domanda. Tali 
		informazioni possono essere incluse nella domanda o essere ad essa 
		allegate.
		6. L'autorita' competente individua gli uffici presso i quali sono 
		depositati i documenti e gli atti inerenti il procedimento, al fine 
		della consultazione del pubblico.
		7. L'autorita' competente, entro trenta giorni dal ricevimento della 
		domanda ovvero, in caso di riesame ai sensi dell'art. 9, comma 4, 
		contestualmente all'avvio del relativo procedimento, comunica al gestore 
		la data di avvio del procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 
		241, e la sede degli uffici di cui al comma 6. Entro il termine di 
		quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione il gestore 
		provvede a sua cura e sue spese alla pubblicazione su un quotidiano a 
		diffusione provinciale o regionale, ovvero a diffusione nazionale nel 
		caso di progetti che ricadono nell'ambito della competenza dello Stato, 
		di un annuncio contenente l'indicazione della localizzazione 
		dell'impianto e del nominativo del gestore, nonche' il luogo individuato 
		ai sensi del comma 6 ove e' possibile prendere visione degli atti e 
		trasmettere le osservazioni. Tali forme di pubblicita' tengono luogo 
		delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 
		1990, n. 241.
		8. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui 
		al comma 7, i soggetti interessati possono presentare in forma scritta, 
		all'autorita' competente, osservazioni sulla domanda.
		9. (Abrogato).
		10. L'autorita' competente, ai fini del rilascio dell'autorizzazione 
		integrata ambientale, puo' convocare apposita conferenza dei servizi ai 
		sensi degli articoli 14, 14-ter, commi da 1 a 3 e da 6 a 9, e 14-quater 
		della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, alla 
		quale invita le amministrazioni competenti in materia ambientale e 
		comunque, nel caso di impianti di competenza statale, i Ministeri 
		dell'interno, della salute e delle attivita' produttive.
		11. L'autorita' competente, ai fini del rilascio dell'autorizzazione 
		integrata ambientale, acquisisce, entro sessanta giorni dalla data di 
		pubblicazione dell'annuncio di cui al comma 7, trascorsi i quali 
		l'autorita' competente rilascia l'autorizzazione anche in assenza di 
		tali espressioni, ovvero nell'ambito della conferenza di servizi di cui 
		al comma 10, le prescrizioni del sindaco di cui agli articoli 216 e 217 
		del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonche' il parere 
		dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici per 
		gli impianti di competenza statale o delle Agenzie regionali e 
		provinciali per la protezione dell'ambiente negli altri casi per quanto 
		riguarda il monitoraggio ed il controllo degli impianti e delle 
		emissioni nell'ambiente. In presenza di circostanze intervenute 
		successivamente al rilascio dell'autorizzazione di cui al presente 
		decreto, il sindaco, qualora lo ritenga necessario nell'interesse della 
		salute pubblica, chiede all'autorita' competente di verificare la 
		necessita' di riesaminare l'autorizzazione rilasciata, ai sensi 
		dell'art. 9, comma 4.
		12. Acquisite le determinazioni delle amministrazioni coinvolte nel 
		procedimento e considerate le osservazioni di cui al comma 8, 
		l'autorita' competente rilascia, entro centocinquanta giorni dalla 
		presentazione della domanda, un'autorizzazione contenente le condizioni 
		che garantiscono la conformita' dell'impianto ai requisiti previsti nel 
		presente decreto, oppure nega l'autorizzazione in caso di non 
		conformita' ai requisiti di cui al presente decreto.
		L'autorizzazione per impianti di competenza statale di cui all'allegato 
		V del presente decreto e' rilasciata con decreto del Ministro 
		dell'ambiente e della tutela del territorio; in caso di impianti 
		sottoposti a procedura di valutazione di impatto ambientale, il termine 
		di cui sopra e' sospeso fino alla conclusione di tale procedura.
		L'autorizzazione integrata ambientale non puo' essere comunque 
		rilasciata prima della conclusione del procedimento di valutazione di 
		impatto ambientale.
		13. L'autorita' competente puo' chiedere integrazioni alla 
		documentazione, anche al fine di valutare la applicabilita' di 
		specifiche misure alternative o aggiuntive, indicando il termine massimo 
		non inferiore a trenta giorni per la presentazione della documentazione 
		integrativa; in tal caso, il termine di cui al comma 12, nonche' il 
		termine previsto per la conclusione dei lavori della conferenza dei 
		servizi di cui al comma 10, si intendono sospesi fino alla presentazione 
		della documentazione integrativa.
		14. L'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata ai sensi del 
		presente decreto, sostituisce ad ogni effetto ogni altra autorizzazione, 
		visto, nulla osta o parere in materia ambientale previsti dalle 
		disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione, fatte salve 
		le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e 
		le autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di recepimento 
		della direttiva 2003/87/CE. L'autorizzazione integrata ambientale 
		sostituisce, in ogni caso, le autorizzazioni di cui all'elenco riportato 
		nell'allegato II. L'elenco riportato nell'allegato II, ove necessario, 
		e' modificato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del 
		territorio, di concerto con i Ministri delle attivita' produttive e 
		della salute, d'intesa con la Conferenza unificata istituita ai sensi 
		del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
		15. Copia dell'autorizzazione integrata ambientale e di qualsiasi suo 
		successivo aggiornamento, e' messa a disposizione del pubblico, presso 
		l'ufficio di cui al comma 6. Presso il medesimo ufficio sono inoltre 
		rese disponibili informazioni relative alla partecipazione del pubblico 
		al procedimento.
		16. L'autorita' competente puo' sottrarre all'accesso le informazioni, 
		in particolare quelle relative agli impianti militari di produzione di 
		esplosivi di cui al punto 4.6 dell'allegato I, qualora cio' si renda 
		necessario per l'esigenza di salvaguardare, ai sensi dell'art. 24, comma 
		4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e relative norme di attuazione, la 
		sicurezza pubblica o la difesa nazionale. L'autorita' competente puo' 
		inoltre sottrarre all'accesso informazioni non riguardanti le emissioni 
		dell'impianto nell'ambiente, per ragioni di tutela della proprieta' 
		intellettuale o di riservatezza industriale, commerciale o personale.
		17. Ove l'autorita' competente non provveda a concludere il procedimento 
		relativo al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale entro i 
		termini previsti dal comma 12, si applica il potere sostitutivo di cui 
		all'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
		18. Ogni autorizzazione integrata ambientale deve includere le modalita' 
		previste per la protezione dell'ambiente nel suo complesso di cui al 
		presente decreto, secondo quanto indicato all'art. 7, nonche' 
		l'indicazione delle autorizzazioni sostituite. L'autorizzazione 
		integrata ambientale concessa agli impianti esistenti prevede la data, 
		comunque non successiva al 31 marzo 2008, entro la quale tali 
		prescrizioni debbono essere attuate. Nel caso in cui norme attuative di 
		disposizioni comunitarie di settore dispongano date successive per 
		l'attuazione delle prescrizioni, l'autorizzazione deve essere comunque 
		rilasciata entro il 31 marzo 2008. L'autorizzazione integrata ambientale 
		concessa a impianti nuovi, gia' dotati di altre autorizzazioni 
		ambientali all'esercizio alla data di entrata in vigore del presente 
		decreto, puo' consentire le deroghe temporanee di cui al comma 5, 
		dell'art. 9.
		19. Tutti i procedimenti di cui al presente articolo per impianti 
		esistenti devono essere comunque conclusi in tempo utile per assicurare 
		il rispetto del termine di cui al comma 18. Le Autorita' competenti 
		definiscono o adeguano conseguentemente i propri calendari delle 
		scadenze per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata 
		ambientale. Anche se diversamente previsto in tali calendari, le domande 
		di autorizzazione integrata ambientale relative agli impianti esistenti 
		devono essere presentate in ogni caso entro il 31 gennaio 2008 
		all'autorita' competente ovvero, qualora quest'ultima non sia stata 
		ancora individuata, alla regione o alla provincia autonoma 
		territorialmente competente.
		20. In considerazione del particolare e rilevante impatto ambientale, 
		della complessita' e del preminente interesse nazionale dell'impianto, 
		nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, possono essere 
		conclusi, d'intesa tra lo Stato, le regioni, le province e i comuni 
		territorialmente competenti e i gestori, specifici accordi, al fine di 
		garantire, in conformita' con gli interessi fondamentali della 
		collettivita', l'armonizzazione tra lo sviluppo del sistema produttivo 
		nazionale, le politiche del territorio e le strategie aziendali. In tali 
		casi l'autorita' competente, fatto comunque salvo quanto previsto al 
		comma 18, assicura il necessario coordinamento tra l'attuazione 
		dell'accordo e la procedura di rilascio dell'autorizzazione integrata 
		ambientale. Nei casi disciplinati dal presente comma il termine di 
		centocinquanta giorni di cui al comma 12 e' sostituito dal termine di 
		trecento giorni.».
		- Il comma 1, dell'art. 9 del citato decreto legislativo 18 febbraio 
		2000, n. 59, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
		«Art. 9 (Rinnovo e riesame). - 1. L'autorita' ambientale rinnova ogni 
		cinque anni l'autorizzazione integrata ambientale, o l'autorizzazione 
		avente valore di autorizzazione integrata ambientale che non prevede un 
		rinnovo periodico, confermando o aggiornando le relative condizioni, a 
		partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione. A tale fine, sei 
		mesi prima della scadenza, il gestore invia all'autorita' competente una 
		domanda di rinnovo, corredata da una relazione contenente un 
		aggiornamento delle informazioni di cui all'art. 5, comma 1. Alla 
		domanda si applica quanto previsto dall'art. 5, comma 5. L'autorita' 
		competente si esprime nei successivi centocinquanta giorni con la 
		procedura prevista dall'art. 5, comma 10. Fino alla pronuncia 
		dell'autorita' competente, il gestore continua l'attivita' sulla base 
		della precedente autorizzazione.».
		- L'art. 17 del citato decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 59, come 
		modificato dal presente decreto, e' il seguente:
		«Art. 17 (Disposizioni transitorie). - 1. Le disposizioni relative alle 
		autorizzazioni previste dalla vigente normativa in materia di 
		inquinamento atmosferico, idrico e del suolo, si applicano fino a quando 
		il gestore si sia adeguato alle condizioni fissate nell'autorizzazione 
		integrata ambientale rilasciata ai sensi dell'art. 5. I gestori degli 
		impianti di cui all'art. 2, comma 1, lettera s), del decreto 
		ministeriale 16 gennaio 2004, n. 44 del Ministro dell'ambiente e della 
		tutela del territorio, che intendono conformarsi alle disposizioni di 
		cui all'allegato II dello stesso decreto ministeriale e ricadenti nel 
		campo di applicazione del presente decreto, presentano la relazione e il 
		progetto di adeguamento di cui all'art. 6, comma 3, del decreto 
		ministeriale 16 gennaio 2004, n. 44 del Ministro dell'ambiente e della 
		tutela del territorio, contestualmente alla domanda di autorizzazione 
		integrata ambientale nel rispetto dei termini previsti dall'art. 5, 
		comma 3. Nel caso in cui la relazione e il progetto di cui sopra siano 
		stati gia' presentati alla data di entrata in vigore del presente 
		decreto la loro valutazione e' effettuata nell'ambito del procedimento 
		integrato.
		2. I procedimenti di rilascio di autorizzazioni che ricomprendono 
		autorizzazione integrata ambientale, in corso alla data di entrata in 
		vigore del presente decreto, sono portati a termine dalla medesima 
		autorita' presso la quale sono stati avviati.
		3. Le linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori 
		tecniche disponibili emanate ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto 
		legislativo 4 agosto 1999, n. 372, tengono luogo, per gli impianti 
		esistenti, delle corrispondenti linee guida di cui all'art. 4, comma 1, 
		nelle more della loro approvazione. E' facolta' del gestore di integrare 
		la domanda gia' presentata a seguito della pubblicazione del pertinente 
		decreto di cui all'art. 4, comma 1. In tale caso il termine di cui 
		all'art. 5, comma 12, decorre dalla data di presentazione 
		dell'integrazione.
		4. Fermo restando il disposto dell'art. 9, comma 1, sono fatte salve le 
		autorizzazioni integrate ambientali gia' rilasciate, nonche' le 
		autorizzazioni uniche e quelle che ricomprendono per legge tutte le 
		autorizzazioni ambientali richieste dalla normativa vigente alla data di 
		rilascio dell'autorizzazione, rilasciate dal 10 novembre 1999 alla data 
		di entrata in vigore del presente decreto. La stessa autorita' che ha 
		rilasciato l'autorizzazione verifica la necessita' di procedere al 
		riesame del provvedimento ai sensi dell'art. 9, comma 4.
		5. Quanto previsto dall'art. 16, comma 1, non si applica al gestore di 
		una attivita' industriale per la quale e' prevista l'emanazione di un 
		calendario ai sensi dell'art. 5, comma 3, per la presentazione della 
		domanda di autorizzazione integrata ambientale, e nelle more della 
		conclusione del procedimento relativo alla domanda presentata.».
		
		Art. 2.
		Modifiche alle Parti terza e quarta del decreto legislativo 3 aprile 
		2006, n. 152
		1. All'articolo 74, comma 1, la lettera h) e' sostituita dalla 
		seguente: « h) "acque reflue industriali": qualsiasi tipo di acque 
		reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attivita' 
		commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue 
		domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;». 
		2. All'articolo 74, comma 1, la lettera i) e' sostituita dalla seguente: 
		« i) "acque reflue urbane": acque reflue domestiche o il miscuglio di 
		acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche 
		di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e 
		provenienti da agglomerato;».
		3. All'articolo 74, comma 1, lettera n), le parole: «in una fognatura 
		dinamica» sono soppresse.
		4. All'articolo 74, comma 1, la lettera dd) e' sostituita dalla 
		seguente: «dd) "rete fognaria": un sistema di condotte per la raccolta e 
		il convogliamento delle acque reflue urbane.».
		5. All'articolo 74, comma 1, lettera ff), le parole: «qualsiasi 
		immissione di acque reflue in» sono sostituite dalle seguenti: 
		«qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema 
		stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuita' il 
		ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore».
		6. All'articolo 74, comma 1, lettera oo), e' aggiunto, in fine, il 
		seguente periodo: «i valori limite di emissione possono essere fissati 
		anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze. I valori 
		limite di emissione delle sostanze si applicano di norma nel punto di 
		fuoriuscita delle emissioni dall'impianto, senza tener conto 
		dell'eventuale diluizione; l'effetto di una stazione di depurazione di 
		acque reflue puo' essere preso in considerazione nella determinazione 
		dei valori limite di emissione dell'impianto, a condizione di garantire 
		un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di 
		non portare carichi inquinanti maggiori nell'ambiente.».
		7. All'articolo 74, comma 2, la lettera qq) e' abrogata.
		8. All'articolo 101, comma 5, l'ultimo periodo e' sostituito con il 
		seguente: «L'autorita' competente, in sede di autorizzazione prescrive 
		che lo scarico delle acque di raffreddamento, di lavaggio, ovvero 
		impiegate per la produzione di energia, sia separato dagli scarichi 
		terminali contenenti le sostanze di cui al comma 4.»; al medesimo 
		articolo 101, comma 7, lettera b) dopo le parole: «allevamento di 
		bestiame» sono soppresse le parole da «che, per quanto» fino alla fine 
		della lettera;
		[8-bis. il comma 3 dell'articolo 107 e' sostituito dal seguente: «3. Non 
		e' ammesso, senza idoneo trattamento e senza specifica autorizzazione 
		dell'autorita' competente, lo smaltimento dei rifiuti, anche se 
		triturati, in fognatura».](*)
(*) N.d.R.: 
		Comma abrogato dall'art. 9 quater del d.l. 172/2008, introdotto in sede 
		di conversione in legge (L. 30 dicembre 2008, n.210, pubblicata nella 
		G.U. n. 2 del 3-1-2008)
		9. All'articolo 108, comma 2, le parole: «puo' fissare» sono sostituite 
		dalla seguente: «fissa».
		10. All'articolo 108, comma 5, le parole: «Qualora l'impianto di 
		trattamento di acque reflue industriali che tratta le sostanze 
		pericolose, di cui alla tabella 5 del medesimo allegato 5, riceva acque 
		reflue contenenti sostanze pericolose non sensibili al tipo di 
		trattamento adottato,» sono sostituite dalle seguenti: «Qualora, come 
		nel caso dell'articolo 124, comma 2, secondo periodo, l'impianto di 
		trattamento di acque reflue industriali che tratta le sostanze 
		pericolose, di cui alla tabella 5 del medesimo allegato 5, riceva, 
		tramite condotta, acque reflue provenienti da altri stabilimenti 
		industriali o acque reflue urbane, contenenti sostanze diverse non utili 
		ad un modifica o ad una riduzione delle sostanze pericolose,». 
		11. All'articolo 124, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. 
		L'autorizzazione e' rilasciata al titolare dell'attivita' da cui origina 
		lo scarico. Ove uno o piu' stabilimenti conferiscano, tramite condotta, 
		ad un terzo soggetto, titolare dello scarico finale, le acque reflue 
		provenienti dalle loro attivita', oppure qualora tra piu' stabilimenti 
		sia costituito un consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico 
		delle acque reflue provenienti dalle attivita' dei consorziati, 
		l'autorizzazione e' rilasciata in capo al titolare dello scarico finale 
		o al consorzio medesimo, ferme restando le responsabilita' dei singoli 
		titolari delle attivita' suddette e del gestore del relativo impianto di 
		depurazione in caso di violazione delle disposizioni della parte terza 
		del presente decreto.».
		12. All'articolo 124, il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. Salvo 
		diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione e' presentata 
		alla provincia ovvero all'Autorita' d'ambito se lo scarico e' in 
		pubblica fognatura. L'autorita' competente provvede entro novanta giorni 
		dalla ricezione della domanda.».
		12-bis. All'articolo 127, comma 1, dopo le parole «ove applicabile», 
		sono aggiunte le seguenti: «e alla fine del complessivo processo di 
		trattamento effettuato nell'impianto di depurazione».
		13. All'articolo 147, comma 2, lettera b), ed all'articolo 150, comma 1, 
		le parole: «unicita' della gestione» sono sostituite dalle seguenti: 
		«unitarieta' della gestione».
		14. All'articolo 148, il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Ferma 
		restando la partecipazione obbligatoria all'Autorita' d'ambito di tutti 
		gli enti locali ai sensi del comma 1, l'adesione alla gestione unica del 
		servizio idrico integrato e' facoltativa per i comuni con popolazione 
		fino a 1.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunita' montane, a 
		condizione che gestiscano l'intero servizio idrico integrato, e previo 
		consenso della Autorita' d'ambito competente.».
		15. L'articolo 161 e' sostituito dal seguente:
		«Art. 161.
		Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche 
		1. Il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche di cui al 
		decreto legislativo 7 novembre 2006, n. 284, articolo 1, comma 5, e' 
		istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del 
		territorio e del mare, al fine di garantire l'osservanza dei principi di 
		cui all'articolo 141, comma 2 del presente decreto legislativo, con 
		particolare riferimento alla regolare determinazione ed al regolare 
		adeguamento delle tariffe, nonche' alla tutela dell'interesse degli 
		utenti.
		2. Il Comitato e' composto, nel rispetto del principio dell'equilibrio 
		di genere, da sette membri, nominati con decreto del Ministro 
		dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Di tali 
		componenti, tre sono designati dalla Conferenza dei presidenti delle 
		regioni e delle province autonome e quattro - di cui uno con funzioni di 
		presidente individuato con il medesimo decreto - sono scelti tra persone 
		particolarmente esperte in materia di tutela ed uso delle acque, sulla 
		base di specifiche esperienze e conoscenze del settore.
		3. I membri del Comitato durano in carica tre anni e non possono essere 
		confermati. I componenti non possono essere dipendenti di soggetti di 
		diritto privato operanti nel settore, ne' possono avere interessi 
		diretti e indiretti nei medesimi; qualora siano dipendenti pubblici, 
		essi sono collocati fuori ruolo o, se professori universitari, sono 
		collocati in aspettativa per l'intera durata del mandato. Con decreto 
		del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro 
		dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con 
		il Ministro dell'economia e delle finanze, e' determinato il trattamento 
		economico spettante ai membri del Comitato.
		4. Il Comitato, nell'ambito delle attivita' previste all'articolo 6, 
		comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 
		90, in particolare:
		a) predispone con delibera il metodo tariffario per la determinazione 
		della tariffa di cui all'articolo 154 e le modalita' di revisione 
		periodica, e lo trasmette al Ministro dell'ambiente e della tutela del 
		territorio e del mare, che lo adotta con proprio decreto sentita la 
		Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le 
		province autonome di Trento e di Bolzano;
		b) verifica la corretta redazione del piano d'ambito, esprimendo 
		osservazioni, rilievi e prescrizioni sugli elementi tecnici ed economici 
		e sulla necessita' di modificare le clausole contrattuali e gli atti che 
		regolano il rapporto tra le Autorita' d'ambito e i gestori in 
		particolare quando cio' sia richiesto dalle ragionevoli esigenze degli 
		utenti;
		c) predispone con delibera una o piu' convenzioni tipo di cui 
		all'articolo 151, e la trasmette al Ministro per l'ambiente e per la 
		tutela del territorio e del mare, che la adotta con proprio decreto 
		sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni 
		e le province autonome di Trento e di Bolzano;
		d) emana direttive per la trasparenza della contabilita' delle gestioni 
		e valuta i costi delle singole prestazioni;
		e) definisce i livelli minimi di qualita' dei servizi da prestare, 
		sentite le regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori;
		f) controlla le modalita' di erogazione dei servizi richiedendo 
		informazioni e documentazioni ai gestori operanti nel settore idrico, 
		anche al fine di individuare situazioni di criticita' e di irregolarita' 
		funzionali dei servizi idrici;
		g) tutela e garantisce i diritti degli utenti emanando linee guida che 
		indichino le misure idonee al fine di assicurare la parita' di 
		trattamento degli utenti, garantire la continuita' della prestazione dei 
		servizi e verificare periodicamente la qualita' e l'efficacia delle 
		prestazioni;
		h) predispone periodicamente rapporti relativi allo stato di 
		organizzazione dei servizi al fine di consentire il confronto delle 
		prestazioni dei gestori;
		i) esprime pareri in ordine a problemi specifici attinenti la qualita' 
		dei servizi e la tutela dei consumatori, su richiesta del Ministero 
		dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle regioni, 
		degli enti locali, delle Autorita' d'ambito, delle associazioni dei 
		consumatori e di singoli utenti del servizio idrico integrato; per lo 
		svolgimento delle funzioni di cui al presente comma il Comitato promuove 
		studi e ricerche di settore;
		l) predispone annualmente una relazione al parlamento sullo stato dei 
		servizi idrici e sull'attivita' svolta.
		5. Per l'espletamento dei propri compiti e per lo svolgimento di 
		funzioni ispettive, il Comitato si avvale della segreteria tecnica di 
		cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261, 
		articolo 3, comma 1, lettera o). Esso puo' richiedere di avvalersi, 
		altresi', dell'attivita' ispettiva e di verifica dell'Osservatorio di 
		cui al comma 6 e di altre amministrazioni.
		6. Per l'espletamento dei propri compiti il Comitato si avvale, 
		altresi', dell'Osservatorio dei servizi idrici, di cui al decreto del 
		Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261, articolo 3, comma 1, 
		lettera o). L'Osservatorio svolge funzioni di raccolta, elaborazione e 
		restituzione di dati statistici e conoscitivi, in particolare, in 
		materia di:
		a) censimento dei soggetti gestori dei servizi idrici e relativi dati 
		dimensionali, tecnici e finanziari di esercizio;
		b) convenzioni e condizioni generali di contratto per l'esercizio dei 
		servizi idrici;
		c) modelli adottati di organizzazione, di gestione, di controllo e di 
		programmazione dei servizi e degli impianti;
		d) livelli di qualita' dei servizi erogati;
		e) tariffe applicate;
		f) piani di investimento per l'ammodernamento degli impianti e lo 
		sviluppo dei servizi.
		6-bis Le attivita' della Segreteria tecnica e dell'Osservatorio dei 
		servizi idrici sono svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali 
		e finanziarie gia' operanti presso il Ministero dell'ambiente e della 
		tutela del territorio e del mare.
		7. I soggetti gestori dei servizi idrici trasmettono entro il 31 
		dicembre di ogni anno all'Osservatorio, alle regioni e alle province 
		autonome di Trento e di Bolzano i dati e le informazioni di cui al comma 
		6. L'Osservatorio ha, altresi', facolta' di acquisire direttamente le 
		notizie relative ai servizi idrici ai fini della proposizione innanzi 
		agli organi giurisdizionali competenti, da parte del Comitato, 
		dell'azione avverso gli atti posti in essere in violazione del presente 
		decreto legislativo, nonche' dell'azione di responsabilita' nei 
		confronti degli amministratori e di risarcimento dei danni a tutela dei 
		diritti dell'utente.
		8. L'Osservatorio assicura l'accesso generalizzato, anche per via 
		informatica, ai dati raccolti e alle elaborazioni effettuate per la 
		tutela degli interessi degli utenti.».
		16. All'articolo 177, dopo il comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente: 
		«2-bis. Ai fini dell'attuazione dei principi e degli obiettivi stabiliti 
		dalle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto, il 
		Ministro puo' avvalersi del supporto tecnico dell'APAT - Agenzia per la 
		Protezione dell'Ambiente e per i sevizi tecnici, senza nuovi o maggiori 
		oneri ne' compensi o indennizzi per i componenti dell'APAT - Agenzia per 
		la Protezione dell'Ambiente e per i sevizi tecnici.».
		16-bis. All'articolo 178, comma 1, alla fine, sono aggiunte le parole: 
		«nonche' al fine di preservare le risorse naturali».
		17. All'articolo 179, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Nel 
		rispetto delle misure prioritarie di cui al comma 1, le misure dirette 
		al recupero dei rifiuti mediante riutilizzo, riciclo o ogni altra azione 
		diretta ad ottenere da essi materia prima secondaria sono adottate con 
		priorita' rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di energia».
		18. L'articolo 181 e' sostituito dal seguente:
		«Art. 181.
		Recupero dei rifiuti
		1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti le autorita' competenti 
		favoriscono la riduzione dello smaltimento finale degli stessi, 
		attraverso:
		a) il riutilizzo, il riciclo o le altre forme di recupero; 
		b) l'adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di 
		appalto che prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al 
		fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;
		c) l'utilizzazione dei rifiuti come combustibile o come altro mezzo per 
		produrre energia.
		2. Al fine di favorire ed incrementare le attivita' di riutilizzo, 
		riciclo e recupero le autorita' competenti ed i produttori promuovono 
		analisi dei cicli di vita dei prodotti, ecobilanci, informazioni e tutte 
		le altre iniziative utili.
		3. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino al 
		completamento delle operazioni di recupero.».
		18-bis. Dopo l'articolo 181, e' introdotto il seguente:
		«Art. 181-bis
		Materie, sostanze e prodotti secondari
		1. Non rientrano nella definizione di cui all'articolo 183, comma 1, 
		lettera a), le materie, le sostanze e i prodotti secondari definiti dal 
		decreto ministeriale di cui al comma 2, nel rispetto dei seguenti 
		criteri, requisiti e condizioni:
		a) siano prodotti da un'operazione di riutilizzo, di riciclo o di 
		recupero di rifiuti;
		b) siano individuate la provenienza, la tipologia e le caratteristiche 
		dei rifiuti dai quali si possono produrre;
		c) siano individuate le operazioni di riutilizzo, di riciclo o di 
		recupero che le producono, con particolare riferimento alle modalita' ed 
		alle condizioni di esercizio delle stesse;
		d) siano precisati i criteri di qualita' ambientale, i requisiti 
		merceologici e le altre condizioni necessarie per l'immissione in 
		commercio, quali norme e standard tecnici richiesti per l'utilizzo, 
		tenendo conto del possibile rischio di danni all'ambiente e alla salute 
		derivanti dall'utilizzo o dal trasporto del materiale, della sostanza o 
		del prodotto secondario;
		e) abbiano un effettivo valore economico di scambio sul mercato. 
		2. I metodi di recupero dei rifiuti utilizzati per ottenere materie, 
		sostanze e prodotti secondari devono garantire l'ottenimento di 
		materiali con caratteristiche fissate con decreto del Ministro 
		dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi 
		dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di 
		concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dello sviluppo 
		economico, da emanarsi entro il 31 dicembre 2008.
		3. Sino all'emanazione del decreto di cui al comma 2 continuano ad 
		applicarsi le disposizioni di cui ai decreti ministeriali 5 febbraio 
		1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269. 
		4. Nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 181-bis del 
		decreto legislativo n. 152 del 2006, comma 2, continua ad applicarsi la 
		circolare del Ministero dell'ambiente 28 giugno 1999, prot. n 
		3402/V/MIN.
		5. In caso di mancata adozione del decreto di cui al comma 2 nel termine 
		previsto, il Consiglio dei Ministri provvede in sostituzione nei 
		successivi novanta giorni, ferma restando l'applicazione del regime 
		transitorio di cui al comma 4 del presente articolo.».
		19. All'articolo 182, il comma 8 è abrogato.(*)
(*) N.d.R.: 
		Comma così modificato dall'art. 9 quater del d.l. 172/2008, introdotto 
		in sede di conversione in legge (L. 30 dicembre 2008, n.210, pubblicata 
		nella G.U. n. 2 del 3-1-2008). Il testo previgente era il seguente:  
		"All'articolo 182, i commi 6 e 8 sono abrogati, e per l'effetto, il 
		comma 3 dell'articolo 107 e' cosi' sostituito: «3. Non e' ammesso lo 
		smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura.»"
		20. 
		L'articolo 183 e' sostituito dal seguente:
		Art. 183.
		Definizioni
		1. Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte salve le 
		ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende 
		per:
		a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie 
		riportate nell'allegato A alla parte quarta del presente decreto e di 
		cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
		b) produttore: la persona la cui attivita' ha prodotto rifiuti cioe' il 
		produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di 
		pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la 
		natura o la composizione di detti rifiuti;
		c) detentore: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene;
		d) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei 
		rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonche' il 
		controllo delle discariche dopo la chiusura;
		e) raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento 
		dei rifiuti per il loro trasporto;
		f) raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti 
		urbani in frazioni merceologiche omogenee compresa la frazione organica 
		umida, destinate al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia. La 
		frazione organica umida e' raccolta separatamente o con contenitori a 
		svuotamento riutilizzabili o con sacchetti biodegradabili certificati;
		g) smaltimento: le operazioni previste nell'allegato B alla parte quarta 
		del presente decreto;
		h) recupero: le operazioni previste nell'allegato C alla parte quarta 
		del presente decreto;
		i) luogo di produzione dei rifiuti: uno o piu' edifici o stabilimenti o 
		siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area 
		delimitata in cui si svolgono le attivita' di produzione dalle quali 
		sono originati i rifiuti;
		l) stoccaggio: le attivita' di smaltimento consistenti nelle operazioni 
		di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B 
		alla parte quarta del presente decreto, nonche' le attivita' di recupero 
		consistenti nelle operazioni dimessa in riserva di materiali di cui al 
		punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta;
		m) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima 
		della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti 
		condizioni:
		1) i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, 
		policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantita' superiore a 
		2,5 parti per milione (ppm), ne' policlorobifenile e policlorotrifenili 
		in quantita' superiore a 25 parti per milione (ppm);
		2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di 
		recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalita' 
		alternative, a scelta del produttore, con cadenza almeno trimestrale, 
		indipendentemente dalle quantita' in deposito; quando il quantitativo di 
		rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 10 metri cubi nel caso 
		di rifiuti pericolosi o i 20 metri cubi nel caso di rifiuti non 
		pericolosi. In ogni caso, allorche' il quantitativo di rifiuti 
		pericolosi non superi i 10 metri cubi l'anno e il quantitativo di 
		rifiuti non pericolosi non superi i 20 metri cubi l'anno, il deposito 
		temporaneo non puo' avere durata superiore ad un anno;
		3) il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee 
		di rifiuti e nel rispetto delle relative nonne tecniche, nonche', per i 
		rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il 
		deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
		4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e 
		l'etichettatura delle sostanze pericolose;
		5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del 
		Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di 
		concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le 
		modalita' di gestione del deposito temporaneo;.
		n) frazione umida: rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di 
		umidita', proveniente da raccolta differenziata o selezione o 
		trattamento dei rifiuti urbani;
		o) frazione secca: rifiuto a bassa putrescibilita' e a basso tenore di 
		umidita' proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento 
		dei rifiuti urbani, avente un rilevante contenuto energetico;
		p) sottoprodotto: sono sottoprodotti le sostanze ed i materiali dei 
		quali il produttore non intende disfarsi ai sensi dell'articolo 183, 
		comma 1, lettera a), che soddisfino tutti i seguenti criteri, requisiti 
		e condizioni: 1) siano originati da un processo non direttamente 
		destinato alla loro produzione; 2) il loro impiego sia certo, sin dalla 
		fase della produzione, integrale e avvenga direttamente nel corso del 
		processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e 
		definito; 3) soddisfino requisiti merceologici e di qualita' ambientale 
		idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad 
		impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da 
		quelli autorizzati per l'impianto dove sono destinati ad essere 
		utilizzati;4) non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a 
		trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di 
		qualita' ambientale di cui al punto 3), ma posseggano tali requisiti sin 
		dalla fase della produzione; 5) abbiano un valore economico di mercato;
		q) materia prima secondaria: sostanza o materia avente le 
		caratteristiche stabilite ai sensi dell'articolo 181-bis;
		r) combustibile da rifiuti (CDR): il combustibile classificabile, sulla 
		base delle norme tecniche UNI 9903-1 e successive modifiche ed 
		integrazioni, come RDF di qualita' normale, che e' ottenuto dai rifiuti 
		urbani e speciali non pericolosi mediante trattamenti finalizzati a 
		garantire un potere calorifico adeguato al suo utilizzo, nonche' a 
		ridurre e controllare: 1) il rischio ambientale e sanitario; 2) la 
		presenza di materiale metallico, vetri, inerti, materiale putrescibile e 
		il contenuto di umidita'; 3) la presenza di sostanze pericolose, in 
		particolare ai fini della combustione;
		s) combustibile da rifiuti di qualita' elevata (CDR-Q): il combustibile 
		classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1 e successive 
		modifiche ed integrazioni, come RDF di qualita' elevata;
		t) compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione 
		organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche 
		finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela 
		ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di 
		qualita';
		u) compost di qualita': prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti 
		organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le 
		caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo n. 217 
		del 2006 e successive modifiche e integrazioni;
		v) emissioni: le emissioni in atmosfera di cui all'articolo 268, lettera 
		b);
		z) scarichi idrici: le immissioni di acque reflue di cui all'articolo 
		74, comma 1, lettera ff);
		aa) inquinamento atmosferico: ogni modifica atmosferica di cui 
		all'articolo 268, lettera a);
		bb) gestione integrata dei rifiuti: il complesso delle attivita' volte 
		ad ottimizzare la gestione dei rifiuti, come definita alla lettera d), 
		ivi compresa l'attivita' di spazzamento delle strade;
		cc) centro di raccolta: area presidiata ed allestita, senza ulteriori 
		oneri a carico della finanza pubblica, per l'attivita' di raccolta 
		mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee 
		conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e 
		trattamento. La disciplina dei centri di raccolta e' data con decreto 
		del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 
		sentita la Conferenza unificata Stato - Regioni, citta' e autonomie 
		locali, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
		dd) spazzamento delle strade: modalita' di raccolta dei rifiuti su 
		strada.».
		21. All'articolo 184, dopo il comma 5, e' aggiunto, in fine, il 
		seguente: « 5-bis. I sistemi d'arma, i mezzi, i materiali e le 
		infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare ed alla 
		sicurezza nazionale individuati con decreto del Ministro della difesa, 
		nonche' la gestione dei materiali e dei rifiuti e la bonifica dei siti 
		ove vengono immagazzinati i citati materiali, sono disciplinati dalla 
		parte quarta del presente decreto con procedure speciali da definirsi 
		con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro 
		dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministro 
		della salute, da adottarsi entro il 31 dicembre 2008. I magazzini, i 
		depositi e i siti di stoccaggio nei quali vengono custoditi i medesimi 
		materiali e rifiuti sono soggetti alle autorizzazioni ed ai nulla osta 
		previsti dal medesimo decreto interministeriale.».
		21-bis. All'articolo 184, comma 3, sono apportate le seguenti 
		modificazioni: - alla lettera b) e' soppressa la parola «pericolosi»;- 
		alla lettera c) sono soppresse le parole «fatto salvo quanto previsto 
		dall'articolo 185, comma 1, lettera i)»;- e' soppressa la lettera n).
		22. L'articolo 185 e' sostituito dal seguente:
		«Art. 185.
		Limiti al campo di applicazione
		1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del 
		presente decreto:
		a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
		b) in quanto regolati da altre disposizioni normative che assicurano 
		tutela ambientale e sanitaria:
		1) le acque di scarico, eccettuati i rifiuti allo stato liquido;
		2) i rifiuti radioattivi;
		3) i materiali esplosivi in disuso;
		4) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal 
		trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle 
		cave;
		5) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre 
		sostanze naturali e non pericolose utilizzate nell'attivita' agricola;
		c) i materiali vegetali, le terre e il pietrame, non contaminati in 
		misura superiore ai limiti stabiliti dalle norme vigenti, provenienti 
		dalle attivita' di manutenzione di alvei di scolo ed irrigui.
		2. Possono essere sottoprodotti, nel rispetto delle condizioni della 
		lettera p), comma 1 dell'articolo 183:
		materiali fecali e vegetali provenienti da attivita' agricole utilizzati 
		nelle attivita' agricole o in impianti aziendali o interaziendali per 
		produrre energia o calore, o biogas, materiali litoidi o terre da 
		coltivazione, anche sotto forma di fanghi, provenienti dalla pulizia o 
		dal lavaggio di prodotti agricoli e riutilizzati nelle normali pratiche 
		agricole e di conduzione dei fondi, eccedenze derivanti dalle 
		preparazioni di cibi solidi, cotti o crudi, destinate, con specifici 
		accordi, alle strutture di ricovero di animali di affezione di cui alla 
		legge 14 agosto 1991, n. 281.».
		23. L'articolo 186 e' sostituito dal seguente:
		«Art. 186.
		Terre e rocce da scavo
		1. Le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ottenute quali 
		sottoprodotti, possono essere utilizzate per reinterri, riempimenti, 
		rimodellazioni e rilevati purche': a) siano impiegate direttamente 
		nell'ambito di opere o interventi preventivamente individuati e 
		definiti; b) sin dalla fase della produzione vi sia certezza 
		dell'integrale utilizzo; c) l'utilizzo integrale della parte destinata a 
		riutilizzo sia tecnicamente possibile senza necessita' di preventivo 
		trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti 
		merceologici e di qualita' ambientale idonei a garantire che il loro 
		impiego non dia luogo ad emissioni e, piu' in generale, ad impatti 
		ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli 
		ordinariamente consentiti ed autorizzati per il sito dove sono destinate 
		ad essere utilizzate; d) sia garantito un elevato livello di tutela 
		ambientale; e) sia accertato che non provengono da siti contaminati o 
		sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte 
		quarta del presente decreto; f) le loro caratteristiche chimiche e 
		chimico-fisiche siano tali che il loro impiego nel sito prescelto non 
		determini rischi per la salute e per la qualita' delle matrici 
		ambientali interessate ed avvenga nel rispetto delle norme di tutela 
		delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli 
		habitat e delle aree naturali protette. In particolare deve essere 
		dimostrato che il materiale da utilizzare non e' contaminato con 
		riferimento alla destinazione d'uso del medesimo, nonche' la 
		compatibilita' di detto materiale con il sito di destinazione; g) la 
		certezza del loro integrale utilizzo sia dimostrata. L'impiego di terre 
		da scavo nei processi industriali come sottoprodotti, in sostituzione 
		dei materiali di cava, e' consentito nel rispetto delle condizioni 
		fissate all'articolo 183, comma 1, lettera p).
		2. Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito della 
		realizzazione di opere o attivita' sottoposte a valutazione di impatto 
		ambientale o ad autorizzazione ambientale integrata, la sussistenza dei 
		requisiti di cui al comma 1, nonche' i tempi dell'eventuale deposito in 
		attesa di utilizzo, che non possono superare di norma un anno, devono 
		risultare da un apposito progetto che e' approvato dall'autorita' 
		titolare del relativo procedimento. Nel caso in cui progetti prevedano 
		il riutilizzo delle terre e rocce da scavo nel medesimo progetto, i 
		tempi dell'eventuale deposito possono essere quelli della realizzazione 
		del progetto purche' in ogni caso non superino i tre anni. 
		3. Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito della 
		realizzazione di opere o attivita' diverse da quelle di cui al comma 2 e 
		soggette a permesso di costruire o a denuncia di inizio attivita', la 
		sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonche' i tempi 
		dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare 
		un anno, devono essere dimostrati e verificati nell'ambito della 
		procedura per il permesso di costruire, se dovuto, o secondo le 
		modalita' della dichiarazione di inizio di attivita' (DIA). 
		4. Fatti salvi i casi di cui all'ultimo periodo del comma 2, ove la 
		produzione di terre e rocce da scavo avvenga nel corso di lavori 
		pubblici non soggetti ne' a VIA ne' a permesso di costruire o denuncia 
		di inizio di attivita', la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, 
		nonche' i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non 
		possono superare un anno, devono risultare da idoneo allegato al 
		progetto dell'opera, sottoscritto dal progettista.
		5. Le terre e rocce da scavo, qualora non utilizzate nel rispetto delle 
		condizioni di cui al presente articolo, sono sottoposte alle 
		disposizioni in materia di rifiuti di cui alla parte quarta del presente 
		decreto.
		6. La caratterizzazione dei siti contaminati e di quelli sottoposti ad 
		interventi di bonifica viene effettuata secondo le modalita' previste 
		dal Titolo V, Parte quarta del presente decreto. L'accertamento che le 
		terre e rocce da scavo di cui al presente decreto non provengano da tali 
		siti e' svolto a cura e spese del produttore e accertato dalle autorita' 
		competenti nell'ambito delle procedure previste dai commi 2, 3 e 4.
		7. Fatti salvi i casi di cui all'ultimo periodo del comma 2, per i 
		progetti di utilizzo gia' autorizzati e in corso di realizzazione prima 
		dell'entrata in vigore della presente disposizione, gli interessati 
		possono procedere al loro completamento, comunicando, entro novanta 
		giorni, alle autorita' competenti, il rispetto dei requisiti prescritti, 
		nonche' le necessarie informazioni sul sito di destinazione, sulle 
		condizioni e sulle modalita' di utilizzo, nonche' sugli eventuali tempi 
		del deposito in attesa di utilizzo che non possono essere superiori ad 
		un anno. L'autorita' competente puo' disporre indicazioni o prescrizioni 
		entro i successivi sessanta giorni senza che cio' comporti necessita' di 
		ripetere procedure di VIA, o di AIA o di permesso di costruire o di 
		DIA.».
		24. All'articolo 189 sono apportate le seguenti modificazioni: il comma 
		3, e' sostituito dai seguenti:
		«3. Chiunque effettua a titolo professionale attivita' di raccolta e 
		trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza 
		detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero 
		e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi istituiti per il recupero ed il 
		riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonche' le imprese e 
		gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli 
		enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 
		184, comma 3, lettere c), d) e g), comunicano annualmente alle camere di 
		commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente 
		competenti, con le modalita' previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 
		70, le quantita' e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto 
		delle predette attivita'. Sono esonerati da tale obbligo gli 
		imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con un 
		volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che 
		raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui 
		all'articolo 212, comma 8, nonche', per i soli rifiuti non pericolosi, 
		le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno piu' di dieci 
		dipendenti.
		3-bis. Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, a partire 
		dall'istituzione di un sistema informatico di controllo della 
		tracciabilita' dei rifiuti, ai fini della trasmissione e raccolta di 
		informazioni su produzione, detenzione, trasporto e smaltimento di 
		rifiuti e la realizzazione in formato elettronico del formulario di 
		identificazione dei rifiuti, dei registri di carico e scarico e del 
		M.U.D., da stabilirsi con apposito decreto del Ministro dell'ambiente e 
		della tutela del territorio e del mare, le categorie di soggetti di cui 
		al comma precedente sono assoggettati all'obbligo di installazione e 
		utilizzo delle apparecchiature elettroniche.».
		24-bis. All'articolo 190, al comma 6, sono aggiunte in fine le seguenti 
		parole: «I registri sono numerati e vidimati dalle Camere di commercio 
		territorialmente competenti» e dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente 
		comma 6-bis «Per le attivita' di gestione dei rifiuti costituiti da 
		rottami ferrosi e non ferrosi, gli obblighi connessi alla tenuta dei 
		registri di carico e scarico si intendono correttamente adempiuti anche 
		qualora vengano utilizzati i registri IVA di acquisto e di vendita, 
		secondo le procedure e le modalita' fissate dall'articolo 39 del decreto 
		del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive 
		modificazioni ed integrazioni.
		25. All'articolo 193, comma 6, dopo le parole «di vidimazione» sono 
		aggiunte le parole «ai sensi della lettera b)»; il comma 8 e' sostituito 
		come segue: «8. La scheda di accompagnamento di cui all'articolo 13 del 
		decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, relativo all'utilizzazione 
		dei fanghi di depurazione in agricoltura, e' sostituita dal formulario 
		di identificazione di cui al comma 1. Le specifiche informazioni di cui 
		all'allegato IIIA del decreto legislativo n. 99 del 1992 non previste 
		nel modello del formulario di cui al comma 1 devono essere indicate 
		nello spazio relativo alle annotazioni del medesimo formulario.».
		26. All'articolo 195 sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) Al 
		comma 2, la lettera e), e' sostituita dalla seguente: «e) La 
		determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per 
		l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti 
		speciali e dei rifiuti urbani. Ai rifiuti assimilati, entro un anno, si 
		applica esclusivamente una tariffazione per le quantita' conferite al 
		servizio di gestione dei rifiuti urbani. La tariffazione per le 
		quantita' conferite che deve includere, nel rispetto del principio della 
		copertura integrale dei costi del servizio prestato, una parte fissa ed 
		una variabile e una quota dei costi dello spazzamento stradale, e' 
		determinata dall'amministrazione comunale tenendo conto anche della 
		natura dei rifiuti, del tipo, delle dimensioni economiche e operative 
		delle attivita' che li producono. A tale tariffazione si applica una 
		riduzione, fissata dall'amministrazione comunale, in proporzione alle 
		quantita' dei rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver 
		avviato al recupero tramite soggetto diverso dal gestore dei rifiuti 
		urbani. Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano 
		nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di 
		prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, 
		negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque
		aperti al pubblico; allo stesso modo, non sono assimilabili ai rifiuti 
		urbani i rifiuti che si formano nelle strutture di vendita con 
		superficie due volte superiore ai limiti di cui all'articolo 4, comma 1, 
		lettera d), del decreto legislativo n. 114 del 1998. Per gli imballaggi 
		secondari e terziari per i quali risulti documentato il non conferimento 
		al servizio di gestione dei rifiuti urbani e l'avvio a recupero e 
		riciclo diretto tramite soggetti autorizzati, non si applica la predetta 
		tariffazione. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del 
		territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo 
		economico, sono definiti, entro nvanta giorni, i criteri per 
		l'assimilabilita' ai rifiuti urbani.»;
		b) al comma 2 e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: «s-bis) 
		l'individuazione e la disciplina, nel rispetto delle norme comunitarie 
		ed anche in deroga alle disposizioni della parte quarta del presente 
		decreto, di semplificazioni con decreto del Ministro dell'ambiente e 
		della tutela del territorio e del mare da adottarsi entro tre mesi dalla 
		entrata in vigore della presente disciplina in materia di adempimenti 
		amministrativi per la raccolta e il trasporto di specifiche tipologie di 
		rifiuti destinati al recupero e conferiti direttamente dagli utenti 
		finali dei beni che originano i rifiuti ai produttori, ai distributori, 
		a coloro che svolgono attivita' di istallazione e manutenzione presso le 
		utenze domestiche dei beni stessi o ad impianti autorizzati alle 
		operazioni di recupero di cui alle voci R2, R3, R4, R5, R6 e R9 
		dell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto.
		27. All'articolo 197, comma 1, dopo le parole: «alle province competono» 
		sono inserite le seguenti: «in linea generale le funzioni amministrative 
		concernenti la programmazione ed organizzazione del recupero e dello 
		smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, da esercitarsi con le 
		risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione 
		vigente, ed in particolare:».
		28. All'articolo 202, al comma 1, dopo le parole «disposizioni 
		comunitarie,» aggiungere le seguenti: «secondo la disciplina vigente in 
		tema di affidamento dei servizi pubblici locali».
		28-bis All'articolo 203, comma 2, dopo la lettera o), e' aggiunta la 
		seguente lettera «p) l'obbligo di applicazione al personale, non 
		dipendente da amministrazioni pubbliche, da parte del gestore del 
		servizio integrato dei rifiuti, del contratto collettivo nazionale di 
		lavoro del settore dell'igiene ambientale, stipulato dalle 
		Organizzazioni Sindacali comparativamente piu' rappresentative, anche in 
		conformita' a quanto previsto dalla normativa in materia attualmente 
		vigente».
		28-ter All'articolo 205, il comma 2 e' soppresso.
		29. L'articolo 206 e' sostituito dal seguente: 
		«Art. 206.
		Accordi, contratti di programma, incentivi
		1. Nel rispetto dei principi e degli obiettivi stabiliti dalle 
		disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto al fine di 
		perseguire la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure, 
		con particolare riferimento alle piccole imprese, il Ministro 
		dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le altre 
		autorita' competenti possono stipulare appositi accordi e contratti di 
		programma con enti pubblici, con imprese di settore, soggetti pubblici o 
		privati ed associazioni di categoria. Gli accordi ed i contratti di 
		programma hanno ad oggetto: a) l'attuazione di specifici piani di 
		settore di riduzione, recupero e ottimizzazione dei flussi di rifiuti; 
		b) la sperimentazione, la promozione, l'attuazione e lo sviluppo di 
		processi produttivi e distributivi e di tecnologie pulite idonei a 
		prevenire o ridurre la produzione dei rifiuti e la loro pericolosita' e 
		ad ottimizzare il recupero dei rifiuti; c) lo sviluppo di innovazioni 
		nei sistemi produttivi per favorire metodi di produzione di beni con 
		impiego di materiali meno inquinanti e comunque riciclabili; d) le 
		modifiche del ciclo produttivo e la riprogettazione di componenti, 
		macchine e strumenti di controllo; e) la sperimentazione, la promozione 
		e la produzione di beni progettati, confezionati e messi in commercio in 
		modo da ridurre la quantita' e la pericolosita' dei rifiuti e i rischi 
		di inquinamento; f) la sperimentazione, la promozione e l'attuazione di 
		attivita' di riutilizzo, riciclaggio e recupero di rifiuti; g) 
		l'adozione di tecniche per il reimpiego ed il riciclaggio dei rifiuti 
		nell'impianto di produzione; h) lo sviluppo di tecniche appropriate e di 
		sistemi di controllo per l'eliminazione dei rifiuti e delle sostanze 
		pericolose contenute nei rifiuti; i) l'impiego da parte dei soggetti 
		economici e dei soggetti pubblici dei materiali recuperati dalla 
		raccolta differenziata dei rifiuti urbani; l) l'impiego di sistemi di 
		controllo del recupero e della riduzione di rifiuti.
		2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 
		puo' altresi' stipulare appositi accordi e contratti di programma con 
		soggetti pubblici e privati o con le associazioni di categoria per: a) 
		promuovere e favorire l'utilizzo dei sistemi di certificazione 
		ambientale di cui al regolamento (Cee) n. 761/2001 del Parlamento 
		europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001; b) attuare programmi di 
		ritiro dei beni di consumo al termine del loro ciclo di utilita' ai fini 
		del riutilizzo, del riciclaggio e del recupero.
		3. Gli accordi e i contratti di programma di cui al presente articolo 
		non possono stabilire deroghe alla normativa comunitaria e alla 
		normativa nazionale primaria vigente e possono integrare e modificare 
		norme tecniche e secondarie solo in conformita' con quanto previsto 
		dalla normativa nazionale primaria.
		4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 
		e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e 
		dell'economia e delle finanze, sono individuate le risorse finanziarie 
		da destinarsi, sulla base di apposite disposizioni legislative di 
		finanziamento, agli accordi ed ai contratti di programma di cui ai commi 
		1 e 2 e sono fissate le modalita' di stipula dei medesimi.
		5. Ai sensi della comunicazione 2002/412 del 17 luglio 2002 della 
		Commissione delle Comunita' europee e' inoltre possibile concludere 
		accordi ambientali che la Commissione puo' utilizzare nell'ambito della 
		autoregolamentazione, intesa come incoraggiamento o riconoscimento dei 
		medesimi accordi, oppure della coregolamentazione, intesa come 
		proposizione al legislatore di utilizzare gli accordi, quando 
		opportuno.».
		29-bis. Dopo l'articolo 206 e' inserito il seguente:
		«206-bis
		Osservatorio nazionale sui rifiuti
		1. Al fine di garantire l'attuazione delle norme di cui alla parte 
		quarta del presente decreto con particolare riferimento alla prevenzione 
		della produzione della quantita' e della pericolosita' dei rifiuti ed 
		all'efficacia, all'efficienza ed all'economicita' della gestione dei 
		rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, nonche' alla 
		tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e' istituito, presso il 
		Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 
		l'Osservatorio nazionale sui rifiuti, in appresso denominato 
		Osservatorio. L'Osservatorio svolge, in particolare, le seguenti 
		funzioni: a) vigila sulla gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei 
		rifiuti di imballaggio; b) provvede all'elaborazione ed 
		all'aggiornamento permanente di criteri e specifici obiettivi d'azione, 
		nonche' alla definizione ed all'aggiornamento permanente di un quadro di 
		riferimento sulla prevenzione e sulla gestione dei rifiuti, anche 
		attraverso l'elaborazione di linee guida sulle modalita' di gestione dei 
		rifiuti per migliorarne efficacia, efficienza e qualita', per promuovere 
		la diffusione delle buone pratiche e delle migliori tecniche disponibili 
		per la prevenzione, le raccolte differenziate, il riciclo e lo 
		smaltimento dei rifiuti; c) predispone il Programma generale di 
		prevenzione di cui all'articolo 225 qualora il Consorzio nazionale 
		imballaggi non provveda nei termini previsti; d) verifica l'attuazione 
		del Programma generale di cui all'articolo 225 ed il raggiungimento 
		degli obiettivi di recupero e di riciclaggio; e) verifica i costi di 
		gestione dei rifiuti, delle diverse componenti dei costi medesimi e 
		delle modalita' di gestione ed effettua analisi comparative tra i 
		diversi ambiti di gestione, evidenziando eventuali anomalie; f) verifica 
		livelli di qualita' dei servizi erogati; g) predispone, un rapporto 
		annuale sulla gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di 
		imballaggio e ne cura la trasmissione al Ministro dell'ambiente e della 
		tutela del territorio e del mare.
		2. L'Osservatorio nazionale sui rifiuti e' composto da nove membri, 
		scelti tra persone, esperte in materia di rifiuti, di elevata 
		qualificazione giuridico/amministrativa e tecnico/scientifica nel 
		settore pubblico e privato, nominati, nel rispetto del principio 
		dell'equilibrio di genere, con decreto del Ministro dell'ambiente e 
		della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro 
		dello sviluppo economico, di cui: a) tre designati dal Ministro 
		dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui uno con 
		funzione di Presidente; b) due designati dal Ministro dello sviluppo 
		economico, di cui uno con funzioni di vice-presidente; c) uno designato 
		dal Ministro della salute; d) uno designato dal Ministro delle politiche 
		agricole alimentari e forestali; e) uno designato dal Ministro 
		dell'economia e delle finanze; f) uno designato dalla Conferenza 
		Stato-regioni.
		3. La durata in carica dei componenti dell'Osservatorio e' disciplinata 
		dal decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90. Il 
		trattamento economico dei componenti dell'Osservatorio e' determinato 
		con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con 
		il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
		4. Per l'espletamento dei propri compiti e funzioni, l'Osservatorio si 
		avvale di una segreteria tecnica, costituita con decreto del Ministero 
		dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, utilizzando allo 
		scopo le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a 
		legislazione vigente.
		5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 
		e del mare da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore 
		del presente decreto, sono definite le modalita' organizzative e di 
		funzionamento dell'Osservatorio, nonche' gli enti e le agenzie di cui 
		esso puo' avvalersi.
		6. All'onere derivante dalla costituzione e dal funzionamento 
		dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti e della Segreteria tecnica, pari 
		a due milioni di euro, aggiornato annualmente al tasso di inflazione, 
		provvedono, tramite contributi di pari importo complessivo, il Consorzio 
		Nazionale Imballaggi di cui all'articolo 224, i soggetti di cui 
		all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c) e i Consorzi di cui agli 
		articoli 233, 234, 235, 236 nonche' quelli istituiti ai sensi degli 
		articoli 227 e 228. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del 
		territorio e del mare con decreto da emanarsi entro novanta giorni 
		dall'entrata in vigore del presente provvedimento e successivamente 
		entro il 31 gennaio di ogni anno, determina l'entita' del predetto onere 
		da porre in capo ai Consorzi e soggetti predetti. Dette somme sono 
		versate dal Consorzio Nazionale Imballaggi e dagli altri soggetti e 
		Consorzi all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, 
		con decreto del Ministro dell'economia e della finanze, ad apposito 
		capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della 
		tutela del territorio e del mare» e conseguentemente all'articolo 170, 
		il comma 13 e' soppresso.
		29-ter. All'articolo 208 sono apportate le seguenti modificazioni: 
		a) al comma 12 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «Le 
		prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate, prima del 
		termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio, nel caso di 
		condizioni di criticita' ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle 
		migliori tecnologie disponibili»;
		b) il comma 13 e' sostituito con il seguente: «Ferma restando 
		l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo VI della parte 
		quarta del presente decreto, in caso di inosservanza delle prescrizioni 
		dell'autorizzazione l'autorita' competente procede, secondo la gravita' 
		dell'infrazione:
		a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere 
		eliminate le inosservanze;
		b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un 
		tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la 
		salute pubblica e per l'ambiente;
		c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle 
		prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni 
		che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per 
		l'ambiente.»;
		c) al comma 17 sono soppresse le parole da «la medesima esclusione» fino 
		alla fine del comma.
		29-quater. All'articolo 210 sono apportate le seguenti modificazioni:
		a) il comma 4 e' sostituito con il seguente: «Ferma restando 
		l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo VI della parte 
		quarta del presente decreto, in caso di inosservanza delle prescrizioni 
		dell'autorizzazione l'autorita' competente procede, secondo la gravita' 
		dell'infrazione:
		a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere 
		eliminate le inosservanze;
		b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un 
		tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la 
		salute pubblica e per l'ambiente; 
		c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle 
		prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni 
		che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per 
		l'ambiente.»;
		b) al comma 5 sono soppresse le parole da «la medesima esclusione» fino 
		alla fine del comma.
		30. All'articolo 212, comma 3, le lettere e) ed f) sono soppresse; al 
		comma 5, le parole «prodotti da terzi» sono soppresse e dopo le parole 
		«Sono esonerati dall'obbligo di cui al presente comma le organizzazioni 
		di cui agli articoli 221, comma 3, lettere a) e c), 223, 224, 228, 233, 
		234, 235 e 236,» sono aggiunte le seguenti:
		«limitatamente all'attivita' di intermediazione e commercio senza 
		detenzione di rifiuti di imballaggio,»; il comma 8 e' sostituito come 
		segue: «8. Le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 non si applicano ai 
		produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni 
		di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, ne' ai produttori iniziali 
		di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto 
		di trenta chilogrammi o trenta litri al giorno dei propri rifiuti 
		pericolosi, a condizione che tali operazioni costituiscano parte 
		integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i 
		rifiuti sono prodotti. Dette imprese non sono tenute alla prestazione 
		delle garanzie finanziarie e sono iscritte in un'apposita sezione 
		dell'Albo in base alla presentazione di una comunicazione alla sezione 
		regionale o provinciale dell'Albo territorialmente competente che 
		rilascia il relativo provvedimento entro i successivi trenta giorni. Con 
		la comunicazione l'interessato attesta sotto la sua responsabilita', ai 
		sensi dell'articolo 21 della legge n. 241 del 1990: a) la sede 
		dell'impresa, l'attivita' o le attivita' dai quali sono prodotti i 
		rifiuti; b) le caratteristiche, la natura dei rifiuti prodotti; c) gli 
		estremi identificativi e l'idoneita' tecnica dei mezzi utilizzati per il 
		trasporto dei rifiuti, tenuto anche conto delle modalita' di 
		effettuazione del trasporto medesimo; d) il versamento del diritto 
		annuale di registrazione, che in fase di prima applicazione e' 
		determinato nella somma di 50 euro all'anno, ed e' rideterminabile ai 
		sensi dell'articolo 21 del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 
		1998, n. 406.L'impresa e' tenuta a comunicare ogni variazione 
		intervenuta successivamente all'iscrizione. Le iscrizioni delle imprese 
		di cui al presente comma effettuate entro sessanta giorni dall'entrata 
		in vigore delle presenti disposizioni restano valide ed efficaci.»; i 
		commi 12, 22, 24 e 25 sono abrogati.
		30-bis. All'articolo 220:
		a) al comma 2, le parole da « ai sensi del regolamento» fino a «della 
		commissione» sono soppresse;
		b) il comma 3 e' soppresso.
		30-ter. All'articolo 221:
		a) al comma 3, lettera a) le parole: «anche in forma associata» sono 
		soppresse;
		b) al comma 4 l'ultimo periodo e' soppresso;
		c) al comma 5, il primo periodo e' sostituito dal seguente: « I 
		produttori che non intendono aderire al Consorzio Nazionale Imballaggi e 
		a un Consorzio di cui all'articolo 223, devono presentare 
		all'Osservatorio nazionale sui rifiuti il progetto del sistema di cui al 
		comma 3, lettere a) o c) richiedendone il riconoscimento sulla base di 
		idonea documentazione. Il progetto va presentato entro novanta giorni 
		dall'assunzione della qualifica di produttore ai sensi dell'articolo 
		218, comma 1, lettera r) o prima del recesso da uno dei suddetti 
		Consorzi. Il recesso e', in ogni caso, efficace solo dal momento in cui, 
		intervenuto il riconoscimento, l'Osservatorio accerti il funzionamento 
		del sistema e ne dia comunicazione al Consorzio, permanendo fino a tale 
		momento l'obbligo di corrispondere il contributo ambientale di cui 
		all'articolo 224, comma 3, lettera h)» e nel secondo periodo, le parole: 
		«A tal fine i produttori» sono sostituite dalle seguenti: «Per ottenere 
		il riconoscimento i produttori» indi sostituire le parole «e» con «sara» 
		e «L'Autorita» con «L'Osservatorio»;
		d) al comma 10, al primo periodo, eliminare le parole: «i costi per» e 
		alle lettere a), c), d), e) all'inizio aggiungere le parole «i costi 
		per» e alla lettera b) sostituire le parole: «gli oneri aggiuntivi» con 
		le parole: «il corrispettivo per i maggiori oneri». 
		30-terbis. Al comma 2, dell'articolo 222, sostituire le parole 
		«all'autorita' di cui all'articolo 207» con le seguenti «osservatorio 
		nazionale sui rifiuti».
		30-quater. All'articolo 223:
		a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «I produttori che non 
		provvedono ai sensi dell'articolo 221, comma 3, lettere a) e c), 
		costituiscono un Consorzio per ciascun materiale di imballaggio di cui 
		all'allegato E della parte quarta del presente decreto, operante su 
		tutto il territorio nazionale. Ai Consorzi possono partecipare i 
		recuperatori, ed i riciclatori che non corrispondono alla categoria dei 
		produttori, previo accordo con gli altri consorziati ed unitamente agli 
		stessi;
		b) al comma 2, sostituire le parole da «180 giorni» fino a «presente 
		decreto» con le seguenti : «31 dicembre 2008»;
		c) sostituire il penultimo periodo del comma 2 con il seguente:
		«Entro il 31 dicembre 2008 i Consorzi gia' riconosciuti dalla previgente 
		normativa adeguano il proprio statuto in conformita' al nuovo schema 
		tipo e ai principi contenuti nel presente decreto ed in particolare a 
		quelli di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicita', nonche' di 
		libera Concorrenza nelle attivita' di settore, ai sensi dell'articolo 
		221, comma 2. Nei consigli di amministrazione dei consorzi il numero dei 
		consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei riciclatori e dei 
		recuperatori deve essere uguale a quello dei consiglieri di 
		amministrazione in rappresentanza dei produttori di materie prime di 
		imballaggio. Lo statuto adottato da ciascun Consorzio e' trasmesso entro 
		quindici giorni al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 
		e del mare, che lo approva di concerto con il Ministro dello sviluppo 
		economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, salvo 
		motivate osservazioni cui i Consorzi sono tenuti ad adeguarsi nei
		successivi sessanta giorni. Qualora i Consorzi non ottemperino nei 
		termini prescritti, le modifiche allo statuto sono apportate con decreto 
		del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di 
		concerto con il Ministro dello sviluppo economico»; 
		d) al comma 3, le parole «comma 1» aggiungere le seguenti : «e 2»;
		e) sostituire il comma 4 con il seguente: «Ciascun Consorzio mette a 
		punto e trasmette al CONAI e all'Osservatorio nazionale sui rifiuti un 
		proprio programma pluriennale di prevenzione della produzione di rifiuti 
		d'imballaggio entro il 30 settembre di ogni anno»;
		f) ai commi 5 e 6 sostituire le parole «all'Autorita' di cui 
		all'articolo 207» con le seguenti: «all'Osservatorio nazionale sui 
		rifiuti».
		30-quinquies. All'articolo 224:
		a) al comma 2, sostituire le parole: «ventiquattro mesi dalla data di 
		entrata in vigore della parte quarta del presente decreto»con le parole: 
		«il 30 giugno 2008»;
		b) al comma 3, lettera c), sostituire le parole: «sulla base dei» con le 
		parole: «valutati i»;
		c) al comma 3, lettera e), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: 
		«Ai consorzi che non raggiungono i singoli obiettivi di recupero e' in 
		ogni caso ridotta la quota del contributo ambientale ad essi 
		riconosciuto dal Conai»;
		d) al comma 3, all'inizio della lettera f), inserire le parole: 
		«indirizza e»;
		e) al comma 3, alla lettera h), sostituire le parole: «i maggiori oneri 
		per la» con le parole: «il corrispettivo per i maggiori oneri della»;
		f) al comma 3, aggiungere in fine la seguente lettera : «n) acquisisce 
		da enti pubblici o privati, nazionali o esteri, i dati relativi ai 
		flussi degli imballaggi in entrata e in uscita dal territorio nazionale 
		e i dati degli operatori economici coinvolti. Il conferimento di tali 
		dati al CONAI e la raccolta, l'elaborazione e l'utilizzo degli stessi da 
		parte di questo si considerano, ai fini di quanto previsto dall'articolo 
		178, comma 1, di rilevante interesse pubblico ai sensi dell'articolo 53 
		del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.»;
		g) al comma 8 sostituire la prima parte, fino al terzo periodo compreso, 
		con la seguente: «Il contributo ambientale del Conai e' utilizzato in 
		via prioritaria per il ritiro degli imballaggi primari o comunque 
		conferiti al servizio pubblico e, in via accessoria, per 
		l'organizzazione dei sistemi di raccolta, recupero e riciclaggio dei 
		rifiuti di imballaggio secondari e terziari. A tali fini, tale 
		contributo e' attribuito dal Conai, sulla base di apposite convenzioni, 
		ai soggetti di cui all'articolo 223, in proporzione alla quantita' 
		totale, al peso ed alla tipologia del materiale di imballaggio immessi 
		sul mercato nazionale, al netto delle quantita' di imballaggi usati 
		riutilizzati nell'anno precedente per ciascuna tipologia di materiale»; 
		indi alla fine del comma aggiungere le seguenti parole : «nonche' con 
		altri contributi e proventi di consorziati e di terzi, compresi quelli 
		dei soggetti di cui all'articolo 221, lettere a) e c), per le attivita' 
		svolte in loro favore in adempimento alle prescrizioni di legge»;
		h) sopprimere il comma 11;
		i) sostituire il comma 12 con il seguente: «In caso di mancata stipula 
		dell'accordo di cui al comma 5, entro novanta giorni dall'entrata in 
		vigore del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela 
		del territorio e del mare invita le parti a trovare un'intesa entro 
		sessanta giorni, decorsi i quali senza esito positivo, provvede 
		direttamente, d'intesa con Ministro dello sviluppo economico, a definire 
		il corrispettivo di cui alla lettera a) del comma 5. L'accordo di cui al 
		comma 5 e' sottoscritto, per le specifiche condizioni tecniche ed 
		economiche relative al ritiro dei rifiuti di ciascun materiale 
		d'imballaggio, anche dal competente Consorzio di cui all'articolo 223. 
		Nel caso in cui uno di questi Consorzi non lo sottoscriva e/o non 
		raggiunga le intese necessarie con gli enti locali per il ritiro dei 
		rifiuti d'imballaggio, il Conai subentra nella conclusione delle 
		convenzioni locali al fine di assicurare il raggiungimento degli 
		obiettivi di recupero e di riciclaggio previsti dall'articolo 220».
		30-quinquiesbis. Ai commi 3 e 5 dell'articolo 225 sostituire le parole 
		«all'Autorita' di cui all'articolo 207» con le seguenti: 
		«all'Osservatorio nazionale sui rifiuti».
		30-quinquiester. Dopo il comma 1 dell'articolo 230 e' inserito il 
		seguente:
		«1-bis. - I rifiuti derivanti dalla attivita' di raccolta e pulizia 
		delle infrastrutture autostradali, con esclusione di quelli prodotti 
		dagli impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse 
		pubblico o da altre attivita' economiche, sono raccolti direttamente dal 
		gestore della infrastruttura a rete che provvede alla consegna a gestori 
		del servizio dei rifiuti solidi urbani.».
		30-sexies. All'articolo 233:
		a) modificare il titolo «Consorzi nazionali» in «Consorzio nazionale» ed 
		al comma 1 sostituire le parole: «uno o piu' Consorzi» con le parole: 
		«un Consorzio» e nelle parti successive la parola: «Consorzi» con la 
		parola: «Consorzio»;
		b) sostituire il comma 2 con il seguente:
		«2. il Consorzio di cui al comma 1, gia' riconosciuto dalla previgente 
		normativa, ha personalita' giuridica di diritto privato senza scopo di 
		lucro e adegua il proprio statuto in conformita' allo schema tipo 
		approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del 
		mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro 
		centoventi giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e ai 
		principi contenuti nel presente decreto ed in particolare a quelli di 
		trasparenza, efficacia, efficienza ed economicita', nonche' di libera 
		concorrenza nelle attivita' di settore. Nel consiglio di amministrazione 
		del Consorzio il numero dei consiglieri di amministrazione in 
		rappresentanza dei raccoglitori e dei riciclatori dei rifiuti deve 
		essere uguale a quello dei consiglieri di amministrazione in 
		rappresentanza dei produttori di materie prime. Lo statuto adottato dal 
		consorzio e' trasmesso entro quindici giorni al Ministro dell'ambiente e 
		della tutela del territorio e del mare, che lo approva di concerto con 
		il Ministro dello sviluppo economico, salvo motivate osservazioni cui il 
		Consorzio e' tenuto ad adeguarsi nei successivi sessanta giorni. Qualora 
		il Consorzio non ottemperi nei termini prescritti, le modifiche allo 
		statuto sono apportate con decreto del Ministro dell'ambiente e della 
		tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello 
		sviluppo economico; il decreto ministeriale di approvazione dello 
		statuto del Consorzio e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.»;
		c) al comma 9, sopprimere le parole: «anche in forma associata»;
		d) al comma 10, sostituire le parole «da eventuali contributi di 
		riciclaggio» con le seguenti: «dal contributo ambientale»;
		e) al comma 15, sopprimere l'ultimo periodo.
		30-septies. All'articolo 234:
		a) modificare il titolo «Consorzi nazionali» in «Consorzio nazionale» e 
		di conseguenza al comma 1 sostituire le parole: «sono istituiti uno o 
		piu' Consorzi» con le parole: «e' istituito il Consorzio» e nelle parti 
		successive sostituire la parola: «Consorzi», con la parola: «Consorzio»;
		b) al comma 1 sopprimere le parole da «nonche» fino a «gas e acque»;
		c) il comma 2 e' cosi' sostituito: «Con decreto del Ministro 
		dell'ambiente delle tutela del territorio e del mare, di concerto con il 
		Ministero dello sviluppo economico, sono definiti, entro novanta giorni, 
		i beni in polietilene, che per caratteristiche ed usi, possono essere 
		considerati beni di lunga durata per i quali deve essere versato un 
		contributo per il riciclo in misura ridotta in ragione del lungo periodo 
		di impiego o per i quali non deve essere versato tale contributo in 
		ragione di una situazione di fatto di non riciclabilita' a fine vita. In 
		attesa di tale decreto tali beni di lunga durata restano esclusi dal 
		versamento di tale contributo».
		d) sostituire il comma 3 con il seguente:
		«3. Il consorzio di cui al comma 1, gia' riconosciuto dalla previgente 
		normativa, ha personalita' giuridica di diritto privato senza scopo di 
		lucro e adegua il proprio statuto in conformita' allo schema tipo 
		approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del 
		mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro 
		centoventi giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e ai 
		principi contenuti nel presente decreto ed in particolare a quelli di 
		trasparenza, efficacia, efficienza ed economicita', nonche' di libera 
		concorrenza nelle attivita' di settore. Nei consigli di amministrazione 
		del consorzio il numero dei consiglieri di' amministrazione in 
		rappresentanza dei raccoglitori e dei riciclatori dei rifiuti deve 
		essere uguale a quello dei consiglieri di amministrazione in 
		rappresentanza dei produttori con materie prime. Lo statuto adottato dal 
		consorzio e' trasmesso entro quindici giorni al Ministro dell'ambiente e 
		della tutela del territorio e del mare, che lo approva di concerto con 
		il Ministro dello sviluppo economico, salvo motivate osservazioni cui il 
		consorzio e' tenuto ad adeguarsi nei successivi sessanta giorni. Qualora 
		il consorzio non ottemperi nei termini prescritti, le modifiche allo 
		statuto sono apportate con decreto del Ministro dell'ambiente e della 
		tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello 
		sviluppo economico; Il decreto ministeriale di approvazione dello 
		statuto del consorzio e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.».
		e) al comma 6 sopprimere l'ultimo periodo da: «Resta altresi» fino a: 
		«maturati nel periodo»;
		f) al comma 7, sostituire la lettera b) con la seguente: «b) mettere in 
		atto un sistema di raccolta e restituzione dei beni in polietilene al 
		termine del loro utilizzo, con avvio al riciclo o al recupero, previo 
		accordi con aziende che svolgono tali attivita', con quantita' definite 
		e documentate;».
		g) al comma 7, lettera a), sopprimere le parole: «anche in forma 
		associata»; indi sostituire le parole «all'autorita' di cui all'articolo 
		207» con le seguenti: «all'osservatorio nazionale sui rifiuti»;
		30-octies. All'articolo 235:
		a) modificare il titolo «Consorzi nazionali per la raccolta ed il 
		trattamento delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi» in 
		«Consorzio nazionale per la raccolta ed il trattamento delle batterie al 
		piombo esauste e dei rifiuti piombosi» e le corrispondenti citazioni di 
		«Consorzi» in «Consorzio»;
		b) al comma 1 sopprimere le parole « che non» e sostituire le parole « 
		costituiscono uno o piu' consorzi, i quali devono adottare» con «che 
		adotta»;
		c) sostituire il comma 2 con il seguente:
		«2. Il consorzio di cui al comma 1, gia' riconosciuto dalla previgente 
		normativa, ha personalita' giuridica di diritto privato senza scopo di 
		lucro e adegua il proprio statuto in conformita' allo schema tipo 
		approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del 
		mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro 
		centoventi giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e ai 
		principi contenuti nel presente decreto ed in particolare a quelli di 
		trasparenza, efficacia, efficienza ed economicita', nonche' di libera 
		concorrenza nelle attivita' di settore. Nei consigli di amministrazione 
		del consorzio il numero dei consiglieri di amministrazione in 
		rappresentanza dei raccoglitori e dei riciclatori dei rifiuti deve 
		essere uguale a quello dei consiglieri di amministrazione in 
		rappresentanza dei produttori.Lo statuto adottato dal consorzio e' 
		trasmesso entro quindici giorni al Ministro dell'ambiente e della tutela 
		del territorio e del mare, che lo approva di concerto con il Ministro 
		dello sviluppo economico, salvo motivate osservazioni cui il consorzio 
		e' tenuto ad adeguarsi nei successivi sessanta giorni. Qualora il 
		consorzio non ottemperi nei termini prescritti, le modifiche allo 
		statuto sono apportate con decreto del Ministro dell'ambiente e della 
		tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello 
		sviluppo economico; Il decreto ministeriale di approvazione dello 
		statuto del consorzio e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.»;
		d) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
		«3. All'articolo 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988 n. 397 
		convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, il comma 
		6-bis, e' sostituito dal presente: «Tutti i soggetti che effettuano 
		attivita' di gestione del rifiuto di batterie al piombo esauste e di 
		rifiuti piombosi, devono trasmettere contestualmente al Consorzio copia 
		della comunicazione di cui all'articolo 189, per la sola parte inerente 
		i rifiuti di batterie esauste e di rifiuti piombosi. Alla violazione 
		dell'obbligo si applicano le medesime sanzioni previste per la mancata 
		comunicazione di cui al citato articolo 189 comma 3.»;
		e) i commi 4, 5, 6, 7 sono soppressi.
		f) al comma 8 sostituire il numero «5» con il seguente"15» indi 
		sopprimere l'ultimo periodo da: «Resta altresi» fino a: «maturati nel 
		periodo»;
		g) il comma 10 e' sostituito dal seguente:
		"10. All'articolo 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 
		397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, 
		il comma 7 e' sostituito dal seguente: «Al fine di assicurare al 
		consorzio i mezzi finanziari per lo svolgimento dei propri compiti e' 
		istituito un contributo ambientale sulla vendita delle batterie in 
		relazione al contenuto a peso di piombo da applicarsi da parte di tutti 
		i produttori e gli importatori che immettono le batterie al piombo nel 
		mercato italiano, con diritto di rivalsa sugli acquirenti in tutte le 
		successive fasi della commercializzazione. I produttori e gli 
		importatori versano direttamente al consorzio i proventi del contributo 
		ambientale.»;
		h) ai commi 11 e 16 sostituire la parola: «sovrapprezzo» con le parole: 
		«contributo ambientale»;
		i) sopprimere il comma 17 .
		30-nonies. All'articolo 236:
		a) sostituire nel titolo le parole: «Consorzi nazionali» con le parole: 
		«Consorzio nazionale» ed al comma 1 sopprimere le parole: «o ad uno dei 
		Consorzi costituiti ai sensi del comma 2»; conseguentemente nel testo 
		sostituire la parola «Consorzi» con la parola «Consorzio»;
		b) sostituire il comma 2-con il seguente :
		«2. Il consorzio di cui al comma 1, gia' riconosciuto dalla previgente 
		normativa, ha personalita' giuridica di diritto privato senza scopo di 
		lucro e adegua il proprio statuto in conformita' allo schema tipo 
		approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del 
		mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro 
		centoventi giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e ai 
		principi contenuti nel presente decreto ed in particolare a quelli di 
		trasparenza, efficacia, efficienza ed economicita', nonche' di libera 
		concorrenza nelle attivita' di settore. Nei consigli di amministrazione 
		del consorzio il numero dei consiglieri di amministrazione in 
		rappresentanza dei raccoglitori e dei riciclatori dei rifiuti deve 
		essere uguale a quello dei consiglieri di amministrazione in 
		rappresentanza dei produttori. Lo statuto adottato dal consorzio e' 
		trasmesso entro quindici giorni al Ministro dell'ambiente e della tutela 
		del territorio e del mare, che lo approva di concerto con il Ministro 
		dello sviluppo economico, salvo motivate osservazioni cui il consorzio 
		e' tenuto ad adeguarsi nei successivi sessanta giorni. Qualora il 
		consorzio non ottemperi nei termini prescritti, le modifiche allo 
		statuto sono apportate con decreto del Ministro dell'ambiente e della 
		tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello 
		sviluppo economico; Il decreto ministeriale di approvazione dello 
		statuto del consorzio e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.».
		c) sopprimere il primo periodo del comma 3, indi collocare il secondo 
		periodo alla fine del comma;
		d) sopprimere l'ultimo periodo del comma 14;
		e) al comma 4 dopo la parola «partecipano» aggiungere «in forma 
		paritetica» e sostituire le parole dall'alinea a) fino alla fine con le 
		seguenti :"a) le imprese che producono, importano o mettono in commercio 
		oli base vergini; b) le imprese che producono oli base mediante un 
		processo di rigenerazione; c) le imprese che effettuano il recupero e la 
		raccolta degli oli usati; d) le imprese che effettuano la sostituzione e 
		la vendita degli oli lubrificanti;
		f) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 5. Le quote di partecipazione 
		al consorzio sono ripartite fra le categorie di imprese di cui al comma 
		4 e nell'ambito di ciascuna di esse sono attribuite in proporzione delle 
		quantita' di lubrificanti prodotti, commercializzati rigenerati o 
		recuperati;
		g) al comma 6 e' soppresso l'ultimo periodo.
		31. All'articolo 212, comma 5, e' aggiunto alla fine il seguente 
		periodo: «Per le aziende speciali, i consorzi e le societa' di gestione 
		dei servizi pubblici di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
		267, l'iscrizione all'Albo e' effettuata mediante apposita comunicazione 
		del comune o del consorzio di comuni alla sezione regionale 
		territorialmente competente ed e' valida per i servizi di gestione dei 
		rifiuti urbani nei medesimi comuni; il comma 14, e' sostituito dal 
		seguente: «14. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui al presente 
		articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni disciplinanti l'Albo 
		nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti vigenti 
		alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, 
		disposizioni la cui abrogazione e' differita al momento della 
		pubblicazione dei suddetti decreti.»; al comma 18 le parole «e le 
		imprese che trasportano i rifiuti indicati nella lista verde di cui al 
		Regolamento (CEE) 259/93 del 1° febbraio 1993» sono soppresse.
		32. All'articolo 214, comma 1, alla fine, prima del punto, sono aggiunte 
		le seguenti parole. «ai sensi e nel rispetto di quanto disposto 
		dall'articolo 178, comma 2»; il comma 3 e' soppresso; al comma 9 le 
		parole: «alla sezione competente dell'Albo di cui all'articolo 212.» 
		sono sostituite dalle seguenti: «alla provincia.». 
		33. All'articolo 215, comma 1, le parole: «alla competente Sezione 
		regionale dell'Albo di cui all'articolo 212, che ne da' notizia alla 
		provincia territorialmente competente» sono sostituite dalle seguenti: 
		«alla provincia territorialmente competente.».
		34. All'articolo 215, comma 3, le parole: «La sezione regionale 
		dell'Albo» sono sostituite dalle seguenti: «La provincia.».
		35. All'articolo 215, comma 4, le parole da: «La sezione regionale 
		dell'Albo» fino a «disporre» sono sostituite dalle seguenti: « La 
		provincia, qualora accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e 
		delle condizioni di cui al comma 1, dispone».
		36. All'articolo 216, comma 1, le parole: «alla competente Sezione 
		regionale dell'Albo di cui all'articolo 212 che ne da' notizia alla 
		provincia territorialmente competente» sono sostituite dalle seguenti: 
		«alla provincia territorialmente competente.»; al comma 8, dopo le 
		parole «disposizioni legislative vigenti a favore dell'utilizzazione dei 
		rifiuti» sono aggiunte le parole: «in via prioritaria in operazioni di 
		riciclaggio e di recupero per ottenere materie, sostanze, oggetti, 
		nonche»; i commi 9 e 10 sono soppressi.
		37. All'articolo 216, comma 3, le parole: «La sezione regionale 
		dell'Albo» sono sostituite dalle seguenti: « La provincia».
		38. All'articolo 216, comma 4, le parole da: «La sezione regionale 
		dell'Albo» fino a «disporre» sono sostituite dalle seguenti: « La 
		provincia, qualora accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e 
		delle condizioni di cui al comma 1, dispone».
		39. All'articolo 216, il comma 15, e' sostituito dal seguente: «15. Le 
		comunicazioni effettuate alla data di entrata in vigore del presente 
		decreto alle sezioni regionali dell'Albo sono trasmesse, a cura delle 
		Sezioni medesime, alla provincia territorialmente competente.».
		40. Il comma 1 dell'articolo 229 e' sostituito dal seguente: «1. Ai 
		sensi e per gli effetti della parte quarta del presente decreto, il 
		combustibile da rifiuti (Cdr), di seguito Cdr, e il combustibile da 
		rifiuti di qualita' elevata (CDR-Q) di seguito CDR-Q, come definito 
		dall'articolo 183, comma 1, lettera s), sono classificati come rifiuto 
		speciale.».
		41. All'articolo 229 sono soppressi l'ultimo periodo del comma 4, 
		nonche' i commi 2, 5 e 6.
		42. All'articolo 258, comma 5, ultimo capoverso, le parole «comma 43» 
		sono sostituite con le parole «comma 4».
		42-bis. All'Allegato C della parte quarta del decreto legislativo n. 152 
		del 2006 la voce R14 e' soppressa 
		43. All'Allegato I al Titolo V della parte quarta del decreto 
		legislativo n. 152 del 2006 «Criteri generali per l'analisi di rischio 
		sanitario ambientale sito-specifica», nella voce relativa alle 
		«Componenti dell'analisi di rischio da parametrizzare», trattino 
		relativo al punto di conformita' per le acque sotterranee, le parole da 
		«rappresenta il punto fra la sorgente» a «dalla sorgente di 
		contaminazione» sono sostituite dalle seguenti:"Il punto di conformita' 
		per le acque sotterranee rappresenta il punto a valle idrogeologico 
		della sorgente al quale deve essere garantito il ripristino dello stato 
		originale (ecologico, chimico e/o quantitativo) del corpo idrico 
		sotterraneo, onde consentire tutti i suoi usi potenziali, secondo quanto 
		previsto nella parte terza (in particolare articolo 76) e nella parte 
		sesta del presente decreto (in particolare articolo 300).Pertanto in 
		attuazione del principio generale di precauzione, il punto di 
		conformita' deve essere di norma fissato non oltre i confini del sito 
		contaminato oggetto di bonifica e la relativa CSR per ciascun 
		contaminante deve essere fissata equivalente alle CSC di cui 
		all'Allegato 5 della parte quarta del presente decreto. Valori superiori 
		possono essere ammissibili solo in caso di fondo naturale piu' elevato o 
		di modifiche allo stato originario dovute all'inquinamento diffuso, ove 
		accertati o validati dalla Autorita' pubblica competente, o in caso di 
		specifici minori obiettivi di qualita' per il corpo idrico sotterraneo o 
		per altri corpi idrici recettori, ove stabiliti e indicati 
		dall'Autorita' pubblica competente, comunque compatibilmente con 
		l'assenza di rischio igienico-sanitario per eventuali altri recettori a 
		valle. A monte idrogeologico del punto di conformita' cosi' determinato 
		e comunque limitatamente alle aree interne del sito in considerazione, 
		la concentrazione dei contaminanti puo' risultare maggiore della CSR 
		cosi' determinata, purche' compatibile con il rispetto della CSC al 
		punto di conformita' nonche' compatibile con l'analisi del rischio 
		igienico sanitario per ogni altro possibile recettore nell'area stessa»; 
		al trattino relativo ai criteri di accettabilita' del rischio 
		cancerogeno e dell'indice di rischio, le parole da «lxl0-5» a «(1)» sono 
		sostituite con le parole «lxl0-6 come valore di rischio incrementale 
		accettabile per la singola sostanza cancerogena e 1x10'5 come valore di 
		rischio incrementale accettabile cumulato per tutte le sostanze 
		cancerogene, mentre per le sostanze non cancerogene si applica il 
		criterio del non superamento della dose tollerabile o accettabile (ADI o 
		TDI) definita per la sostanza (Hazard Index complessivo 1).».
		43-bis. Al comma 4 dell'articolo 242, le parole «I criteri per 
		l'applicazione della procedura di analisi di rischio sono riportati 
		nell'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto» sono sostituite 
		con le seguenti: «I criteri per l'applicazione della procedura di 
		analisi di rischio sono stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente 
		e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri 
		dello sviluppo economico e della salute entro il 30 giugno 2008. Nelle 
		more dell'emanazione del predetto decreto, i criteri per l'applicazione 
		della procedura di analisi di rischio sono riportati nell'Allegato 1 
		alla parte quarta del presente decreto». 
		43-ter. Dopo l'articolo 252 e' inserito il seguente:
		«Art. 252-bis
		Siti di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale
		1. Con uno o piu' decreti del Ministro per lo sviluppo economico, di 
		concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e 
		del mare e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra 
		lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono 
		individuati i siti di interesse pubblico ai fini dell'attuazione di 
		programmi ed interventi di riconversione industriale e di sviluppo 
		economico produttivo, contaminati da eventi antecedenti al 30 aprile 
		2006, anche non compresi nel Programma Nazionale di bonifica di cui al 
		decreto ministeriale 18 settembre 2001, n. 468 e successive modifiche ed 
		integrazioni, nonche' il termine, compreso fra novanta e 
		trecentosessanta giorni, per la conclusione delle conferenze di servizi 
		di cui al comma 5. In tali siti sono attuati progetti di riparazione dei 
		terreni e delle acque contaminate assieme ad interventi mirati allo 
		sviluppo economico produttivo. Nei siti con aree demaniali e acque di 
		falda contaminate tali progetti sono elaborati ed approvati, entro 
		dodici mesi dall'adozione del decreto di cui al presente comma, con 
		appositi accordi di programma stipulati tra i soggetti interessati, i 
		Ministri per lo sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del
		territorio e del mare e della salute e il Presidente della Regione 
		territorialmente competente, sentiti il Presidente della Provincia e il 
		Sindaco del Comune territorialmente competenti. Gli interventi di 
		riparazione sono approvati in deroga alle procedure di bonifica di cui 
		alla parte IV del titolo V del presente decreto.
		2. Gli oneri connessi alla messa in sicurezza e alla bonifica nonche' 
		quelli conseguenti all'accertamento di ulteriori danni ambientali sono a 
		carico del soggetto responsabile della contaminazione, qualora sia 
		individuato, esistente e solvibile. Il proprietario del sito contaminato 
		e' obbligato in via sussidiaria previa escussione del soggetto 
		responsabile dell'inquinamento.
		3. Gli accordi di programma assicurano il coordinamento delle azioni per 
		determinarne i tempi, le modalita', il finanziamento ed ogni altro 
		connesso e funzio-nale adempimento per l'attuazione dei programmi di cui 
		al comma 1 e disciplinano in particolare:
		a) gli obiettivi di reindustrializzazione e di sviluppo economico 
		produttivo e il piano economico finanziario degli investimenti da parte 
		di ciascuno dei proprietari delle aree comprese nel sito contaminato al 
		fine di conseguire detti obiettivi;
		b) il coordinamento delle risultanze delle caratterizzazioni eseguite e 
		di quelle che si intendono svolgere;
		c) gli obiettivi degli interventi di bonifica e riparazione, i relativi 
		obblighi dei responsabili della contaminazione e del proprietario del 
		sito, l'eventuale costituzione di consorzi pubblici o a partecipazione 
		mista per l'attuazione di tali obblighi nonche' le iniziative e le 
		azioni che le pubbliche amministrazioni si impegnano ad assumere ed a 
		finanziare;
		d) la quantificazione degli effetti temporanei in termini di perdita di 
		risorse e servizi causati dall'inquinamento delle acque;
		e) le azioni idonee a compensare le perdite temporanee di risorse e 
		servizi, sulla base dell'Allegato II della direttiva 2004/35/CE; a tal 
		fine sono preferite le misure di miglioramento della sostenibilita' 
		ambientale degli impianti esistenti, sotto il profilo del miglioramento 
		tecnologico produttivo e dell'implementazione dell'efficacia dei sistemi 
		di depurazione e abbattimento delle emissioni.
		f) la prestazione di idonee garanzie finanziarie da parte dei privati 
		per assicurare l'adempimento degli impegni assunti;
		g) l'eventuale finanziamento di attivita' di ricerca e di 
		sperimentazione di tecniche e metodologie finalizzate al trattamento 
		delle matrici ambientali contaminate e all'abbattimento delle 
		concentrazioni di contaminazione, nonche' ai sistemi di misurazione e 
		analisi delle sostanze contaminanti e di monitoraggio della qualita' 
		ecologica del sito;
		h) le modalita' di monitoraggio per il controllo dell'adempimento degli 
		impegni assunti e della realizzazione dei progetti.
		4. La stipula dell'accordo di programma costituisce riconoscimento 
		dell'interesse pubblico generale alla realizzazione degli impianti,
		delle opere e di ogni altro intervento connesso e funzionale agli 
		obiettivi di risanamento e di sviluppo economico e produttivo.
		5. I provvedimenti relativi agli interventi di cui al comma 3 sono 
		approvati ai sensi del comma 6 previo svolgimento di due conferenze di 
		servizi, aventi ad oggetto rispettivamente l'intervento di bonifica e 
		l'intervento di reindustrializzazione. La conferenza di servizi relativa 
		all'intervento di bonifica e' indetta dal Ministero dell'ambiente e 
		della tutela del territorio e del mare, che costituisce 
		l'amministrazione procedente. La conferenza di servizi relativa 
		all'intervento di reindustrializzazione e' indetta dal Ministero dello 
		sviluppo economico, che costituisce l'amministrazione procedente. Le due 
		conferenze di servizi sono indette ai sensi dell'articolo 14 e seguenti 
		della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ad esse partecipano i soggetti 
		pubblici coinvolti nell'accordo di programma di cui al comma 1 e i 
		soggetti privati proponenti le opere e gli interventi nei siti di cui al 
		medesimo comma 1. L'assenso espresso dai rappresentanti degli enti 
		locali, sulla base delle determinazioni a provvedere degli organi 
		competenti, sostituisce ogni atto di pertinenza degli enti medesimi. 
		Alle conferenze dei servizi sono ammessi gli enti, le associazioni e le 
		organizzazioni sindacali interessati alla realizzazione del programma.
		6. Fatta salva l'applicazione delle norme in materia di valutazione di 
		impatto ambientale e di autorizzazione ambientale integrata, all'esito 
		delle due conferenze di servizi, con decreto del Ministro dell'ambiente 
		e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo 
		economico, d'intesa con la regione interessata, si autorizzano la 
		bonifica e la eventuale messa in sicurezza nonche' la costruzione e 
		l'esercizio degli impianti e delle opere annesse. 
		7. In considerazione delle finalita' di tutela e ripristino ambientale 
		perseguite dal presente articolo, l'attuazione da parte dei privati 
		degli impegni assunti con l'accordo di programma costituisce anche 
		attuazione degli obblighi di cui alla direttiva 2004/35/CE e delle 
		relative disposizioni di attuazione di cui alla parte VI del presente 
		decreto.
		8. Gli obiettivi di bonifica dei suoli e delle acque sono stabiliti 
		dalla Tabella I dell'Allegato 5 al titolo V del presente decreto. 
		Qualora il progetto preliminare dimostri che tali limiti non possono 
		essere raggiunti nonostante l'applicazione, secondo i principi della 
		normativa comunitaria, delle migliori tecnologie disponibili a costi 
		sopportabili, la Conferenza di Servizi indetta dal Ministero 
		dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare puo' autorizzare 
		interventi di bonifica e ripristino ambientale con misure di sicurezza 
		che garantiscano, comunque, la tutela ambientale e sanitaria anche se i 
		valori di concentrazione residui previsti nel sito risultano superiori a 
		quelli stabiliti dalla Tabella I dell'Allegato 5 al titolo V del 
		presente decreto. Tali valori di concentrazione residui sono determinati 
		in base ad una metodologia di analisi di rischio riconosciuta a livello 
		internazionale.
		9. In caso di mancata partecipazione all'accordo di programma di cui al 
		comma 1 di uno o piu' responsabili della contaminazione, gli interventi 
		sono progettati ed effettuati d'ufficio dalle amministrazioni che hanno 
		diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti che hanno determinato 
		l'inquinamento, ciascuno per la parte di competenza. La presente 
		disposizione si applica anche qualora il responsabile della 
		contaminazione non adempia a tutte le obbligazioni assunte in base 
		all'accordo di programma.
		10. Restano ferme la titolarita' del procedimento di bonifica e le altre 
		competenze attribuite alle Regioni per i siti contaminati che non 
		rientrano fra quelli di interesse nazionale di cui all'articolo 252.».
		44. All'articolo 264, comma 1, la lettera n) e' soppressa. E' fatta 
		salva, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, 
		l'applicazione del tributo di cui all'articolo 19 del decreto 
		legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
		45. All'articolo 265, al comma 1, dopo le parole «Le vigenti norme 
		regolamentari e tecniche che disciplinano la raccolta, il trasporto» 
		sono aggiunte le seguenti parole: «il recupero».
		45-bis. All'articolo 266, al comma 7, sono aggiunte in fine le seguenti 
		parole: «nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia».
		46. All'articolo 1, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, i commi 25, 
		26, 27, 28 e 29 sono abrogati. All'articolo 265 aggiungere il seguente 
		comma: «6-bis. I soggetti che alla data di entrata in vigore del 
		presente decreto svolgono attivita' di recupero di rottami ferrosi e non 
		ferrosi che erano da considerarsi escluse dal campo di applicazione 
		della parte quarta del medesimo decreto n. 152 del 2006 possono 
		proseguire le attivita' di gestione in essere alle condizioni di cui 
		alle disposizioni previgenti fino al rilascio o al diniego delle 
		autorizzazioni necessarie allo svolgimento di dette attivita' nel nuovo 
		regime. Le relative istanze di autorizzazione o iscrizione sono 
		presentate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del 
		presente decreto.».
		47. All'allegato 1, suballegato 1, del decreto del Ministro 
		dell'ambiente 5 febbraio 1998, sull'individuazione dei rifiuti non 
		pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, come 
		modificato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del 
		territorio 5 aprile 2006, n. 186, sono apportate le seguenti modifiche:
		a) alla voce 1 «Rifiuti di carta, cartone, e prodotti di carta», punto 
		1.1.3., lettera b), secondo capoverso, le parole «formaldeide e
		fenolo assenti» sono sostituite con le parole «formaldeide non superiore 
		allo 0,1% in peso; fenolo non superiore allo 0,1% in peso»; 
		b) alla voce 1 «Rifiuti di carta, cartone, e prodotti di carta», punto 
		1.2.3., lettera b), secondo capoverso, le parole «formaldeide e fenolo 
		assenti» sono sostituite con le parole «formaldeide non superiore allo 
		0,1% in peso; fenolo non superiore allo 0,1% in peso».
		
		Note all'art. 2:
		- Si riporta il testo dell'art. 74 del citato decreto legislativo 3 
		aprile 2006, n. 152 come modificato dal presente decreto:
		«Art. 74 (Definizioni). - 1. Ai fini della presente sezione si intende 
		per:
		a) abitante equivalente: il carico organico biodegradabile avente una 
		richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD 5) pari a 60 grammi di 
		ossigeno al giorno;
		b) acque ciprinicole: le acque in cui vivono o possono vivere pesci 
		appartenenti ai ciprinidi (Cyprinidae) o a specie come i lucci, i pesci 
		persici e le anguille;
		c) acque costiere: le acque superficiali situate all'interno rispetto a 
		una retta immaginaria distante, in ogni suo punto, un miglio nautico sul 
		lato esterno dal punto piu' vicino della linea di base che serve da 
		riferimento per definire il limite delle acque territoriali e che si 
		estendono eventualmente fino al limite esterno delle acque di 
		transizione;
		d) acque salmonicole: le acque in cui vivono o possono vivere pesci 
		appartenenti a specie come le trote, i temoli e i coregoni;
		e) estuario: l'area di transizione tra le acque dolci e le acque 
		costiere alla foce di un fiume, i cui limiti esterni verso il mare sono 
		definiti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del 
		territorio; in via transitoria tali limiti sono fissati a cinquecento 
		metri dalla linea di costa;
		f) acque dolci: le acque che si presentano in natura con una 
		concentrazione di sali tale da essere considerate appropriate per 
		l'estrazione e il trattamento al fine di produrre acqua potabile;
		g) acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di 
		tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal 
		metabolismo umano e da attivita' domestiche;
		h) acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da 
		edifici od impianti in cui si svolgono attivita' commerciali o di 
		produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque 
		meteoriche di dilavamento;
		i) acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque 
		reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di 
		dilavamento convogliate in reti fognarie,anche separate, e provenienti 
		da agglomerato;
		l) acque sotterranee: tutte le acque che si trovano al di sotto della 
		superficie del suolo, nella zona di saturazione e in diretto contatto 
		con il suolo e il sottosuolo;
		m) acque termali: le acque minerali naturali di cui all'art. 2, comma 1, 
		lettera a), della legge 24 ottobre 2000, n. 323, utilizzate per le 
		finalita' consentite dalla stessa legge;
		n) agglomerato: l'area in cui la popolazione, ovvero le attivita' 
		produttive, sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile, sia 
		tecnicamente che economicamente in rapporto anche ai benefici ambientali 
		conseguibili, la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane 
		verso un sistema di trattamento o verso un punto di recapito finale;
		o) applicazione al terreno: l'apporto di materiale al terreno mediante 
		spandimento e/o mescolamento con gli strati superficiali, iniezione, 
		interramento;
		p) utilizzazione agronomica: la gestione di effluenti di allevamento, 
		acque di vegetazione residuate dalla lavorazione delle olive, acque 
		reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende 
		agro-alimentari, dalla loro produzione fino all'applicazione al terreno 
		ovvero al loro utilizzo irriguo o fertirriguo, finalizzati all'utilizzo 
		delle sostanze nutritive e ammendanti nei medesimi contenute;
		q) autorita' d'ambito: la forma di cooperazione tra comuni e province 
		per l'organizzazione del servizio idrico integrato;
		r) gestore del servizio idrico integrato: il soggetto che gestisce il 
		servizio idrico integrato in un ambito territoriale ottimale ovvero il 
		gestore esistente del servizio pubblico soltanto fino alla piena 
		operativita' del servizio idrico integrato;
		s) bestiame: tutti gli animali allevati per uso o profitto;
		t) composto azotato: qualsiasi sostanza contenente azoto, escluso quello 
		allo stato molecolare gassoso;
		u) concimi chimici: qualsiasi fertilizzante prodotto mediante 
		procedimento industriale;
		v) effluente di allevamento: le deiezioni del bestiame o una miscela di 
		lettiera e di deiezione di bestiame, anche sotto forma di prodotto 
		trasformato, ivi compresi i reflui provenienti da attivita' di 
		piscicoltura;
		z) eutrofizzazione: arricchimento delle acque di nutrienti, in 
		particolare modo di composti dell'azoto e/o del fosforo, che provoca una 
		abnorme proliferazione di alghe e/o di forme superiori di vita vegetale, 
		producendo la perturbazione dell'equilibrio degli organismi presenti 
		nell'acqua e della qualita' delle acque interessate;
		aa) fertilizzante: fermo restando quanto disposto dalla legge 19 ottobre 
		1984, n. 748, le sostanze contenenti uno o piu' composti azotati, 
		compresi gli effluenti di allevamento, i residui degli allevamenti 
		ittici e i fanghi, sparse sul terreno per stimolare la crescita della 
		vegetazione;
		bb) fanghi: i fanghi residui, trattati o non trattati, provenienti dagli 
		impianti di trattamento delle acque reflue urbane;
		cc) inquinamento: l'introduzione diretta o indiretta, a seguito di 
		attivita' umana, di sostanze o di calore nell'aria, nell'acqua o nel 
		terreno che possono nuocere alla salute umana o alla qualita' degli 
		ecosistemi acquatici o degli ecosistemi terrestri che dipendono 
		direttamente da ecosistemi acquatici, perturbando, deturpando o 
		deteriorando i valori ricreativi o altri legittimi usi dell'ambiente;
		dd) rete fognaria: un sistema di condotte per la raccolta e il 
		convogliamento delle acque reflue urbane;
		ee) fognatura separata: la rete fognaria costituita da due 
		canalizzazioni, la prima delle quali adibita alla raccolta ed al 
		convogliamento delle sole acque meteoriche di dilavamento, e dotata o 
		meno di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di 
		prima pioggia, e la seconda adibita alla raccolta ed al convogliamento 
		delle acque reflue urbane unitamente alle eventuali acque di prima 
		pioggia;
		ff) scarico: qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un 
		sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di 
		continuita' il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore 
		acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, 
		indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a 
		preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque 
		previsti all'art. 114;
		gg) acque di scarico: tutte le acque reflue provenienti da uno scarico;
		hh) scarichi esistenti: gli scarichi di acque reflue urbane che alla 
		data del 13 giugno 1999 erano in esercizio e conformi al regime 
		autorizzativo previgente e gli scarichi di impianti di trattamento di 
		acque reflue urbane per i quali alla stessa data erano gia' state 
		completate tutte le procedure relative alle gare di appalto e 
		all'affidamento dei lavori, nonche' gli scarichi di acque reflue 
		domestiche che alla data del 13 giugno 1999 erano in esercizio e 
		conformi al previgente regime autorizzativo e gli scarichi di acque 
		reflue industriali che alla data del 13 giugno 1999 erano in esercizio e 
		gia' autorizzati;
		ii) trattamento appropriato: il trattamento delle acque reflue urbane 
		mediante un processo ovvero un sistema di smaltimento che, dopo lo 
		scarico, garantisca la conformita' dei corpi idrici recettori ai 
		relativi obiettivi di qualita' ovvero sia conforme alle disposizioni 
		della parte terza del presente decreto;
		ll) trattamento primario: il trattamento delle acque reflue che comporti 
		la sedimentazione dei solidi sospesi mediante processi fisici e/o 
		chimico-fisici e/o altri, a seguito dei quali prima dello scarico il BOD 
		5 delle acque in trattamento sia ridotto almeno del 20 per cento ed i 
		solidi sospesi totali almeno del 50 per cento;
		mm) trattamento secondario: il trattamento delle acque reflue mediante 
		un processo che in genere comporta il trattamento biologico con 
		sedimentazione secondaria, o mediante altro processo in cui vengano 
		comunque rispettati i requisiti di cui alla tabella 1 dell'Allegato 5 
		alla parte terza del presente decreto;
		nn) stabilimento industriale, stabilimento: tutta l'area sottoposta al 
		controllo di un unico gestore, nella quale si svolgono attivita' 
		commerciali o industriali che comportano la produzione, la 
		trasformazione e/o l'utilizzazione delle sostanze di cui all'Allegato 8 
		alla parte terza del presente decreto, ovvero qualsiasi altro processo 
		produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico;
		oo) valore limite di emissione: limite di accettabilita' di una sostanza 
		inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, oppure 
		in massa per unita' di prodotto o di materia prima lavorata, o in massa 
		per unita' di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati 
		anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze. I valori 
		limite di emissione delle sostanze si applicano di norma nel punto di 
		fuoriuscita delle emissioni dall'impianto, senza tener conto 
		dell'eventuale diluizione; l'effetto di una stazione di depurazione di 
		acque reflue puo' essere preso in considerazione nella determinazione 
		dei valori limite di emissione dell'impianto, a condizione di garantire 
		un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di 
		non portare carichi inquinanti maggiori nell'ambiente;
		pp) zone vulnerabili: zone di territorio che scaricano direttamente o 
		indirettamente composti azotati di origine agricola o zootecnica in 
		acque gia' inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali 
		tipi di scarichi.
		2. Ai fini della presente sezione si intende inoltre per:
		a) acque superficiali: le acque interne ad eccezione di quelle 
		sotterranee, le acque di transizione e le acque costiere, tranne per 
		quanto riguarda lo stato chimico, in relazione al quale sono incluse 
		anche le acque territoriali;
		b) acque interne: tutte le acque superficiali correnti o stagnanti, e 
		tutte le acque sotterranee all'interno della linea di base che serve da 
		riferimento per definire il limite delle acque territoriali;
		c) fiume: un corpo idrico interno che scorre prevalentemente in 
		superficie ma che puo' essere parzialmente sotterraneo;
		d) lago: un corpo idrico superficiale interno fermo;
		e) acque di transizione: i corpi idrici superficiali in prossimita' 
		della foce di un fiume, che sono parzialmente di natura salina a causa 
		della loro vicinanza alle acque costiere, ma sostanzialmente influenzate 
		dai flussi di acqua dolce;
		f) corpo idrico artificiale: un corpo idrico superficiale creato da 
		un'attivita' umana;
		g) corpo idrico fortemente modificato: un corpo idrico superficiale la 
		cui natura, a seguito di alterazioni fisiche dovute a un'attivita' 
		umana, e' sostanzialmente modificata, come risulta dalla designazione 
		fattane dall'autorita' competente in base alle disposizioni degli 
		articoli 118 e 120;
		h) corpo idrico superficiale: un elemento distinto e significativo di 
		acque superficiali, quale un lago, un bacino artificiale, un torrente, 
		fiume o canale, parte di un torrente, fiume o canale, acque di 
		transizione o un tratto di acque costiere;
		i) falda acquifera: uno o piu' strati sotterranei di roccia o altri 
		strati geologici di porosita' e permeabilita' sufficiente da consentire 
		un flusso significativo di acque sotterranee o l'estrazione di quantita' 
		significative di acque sotterranee;
		l) corpo idrico sotterraneo: un volume distinto di acque sotterranee 
		contenute da una o piu' falde acquifere;
		m) bacino idrografico: il territorio nel quale scorrono tutte le acque 
		superficiali attraverso una serie di torrenti, fiumi ed eventualmente 
		laghi per sfociare al mare in un'unica foce, a estuario o delta;
		n) sotto-bacino idrografico: il territorio nel quale scorrono tutte le 
		acque superficiali attraverso una serie di torrenti, fiumi e laghi per 
		sfociare in un punto specifico di un corso d'acqua, di solito un lago o 
		la confluenza di un fiume;
		o) distretto idrografico: l'area di terra e di mare, costituita da uno o 
		piu' bacini idrografici limitrofi e dalle rispettive acque sotterranee e 
		costiere che costituisce la principale unita' per la gestione dei bacini 
		idrografici;
		p) stato delle acque superficiali: l'espressione complessiva dello stato 
		di un corpo idrico superficiale, determinato dal valore piu' basso del 
		suo stato ecologico e chimico;
		q) buono stato delle acque superficiali: lo stato raggiunto da un corpo 
		idrico superficiale qualora il suo stato, tanto sotto il profilo 
		ecologico quanto sotto quello chimico, possa essere definito almeno 
		«buono»;
		r) stato delle acque sotterranee: l'espressione complessiva dello stato 
		di un corpo idrico sotterraneo, determinato dal valore piu' basso del 
		suo stato quantitativo e chimico;
		s) buono stato delle acque sotterranee: lo stato raggiunto da un corpo 
		idrico sotterraneo qualora il suo stato, tanto sotto il profilo 
		quantitativo quanto sotto quello chimico, possa essere definito almeno 
		«buono»;
		t) stato ecologico: l'espressione della qualita' della struttura e del 
		funzionamento degli ecosistemi acquatici associati alle acque 
		superficiali, classificato a norma dell'Allegato 1 alla parte terza del 
		presente decreto;
		u) buono stato ecologico: lo stato di un corpo idrico superficiale 
		classificato in base all'Allegato 1 alla parte terza del presente 
		decreto;
		v) buon potenziale ecologico: lo stato di un corpo idrico artificiale o 
		fortemente modificato, cosi' classificato in base alle disposizioni 
		pertinenti dell'Allegato 1 alla parte terza del presente decreto;
		z) buono stato chimico delle acque superficiali: lo stato chimico 
		richiesto per conseguire gli obiettivi ambientali per le acque 
		superficiali o fissati dal presento, ossia lo stallo raggiunto da un 
		corpo idrico superficiale nel quale la concentrazione degli inquinanti 
		noti supera gli standard di qualita' ambientali fissati dall'Allegato 1 
		alla parte terza del presente decreto, Tabella 1/A ed ai sensi della 
		parte terza del presente decreto;
		aa) buono stato chimico delle acque sotterranee: lo stato chimico di un 
		corpo idrico sotterraneo che risponde a tutte le condizioni di cui alla 
		tabella B.3.2 dell'Allegato 1 alla parte terza del presente decreto;
		bb) stato quantitativo: l'espressione del grado in cui un corpo idrico 
		sotterraneo e' modificato da estrazioni dirette e indirette;
		cc) risorse idriche sotterranee disponibili: il risultato della 
		velocita' annua media di ravvenamento globale a lungo termine del corpo 
		idrico sotterraneo meno la velocita' annua media a lungo termine del 
		flusso necessario per raggiungere gli obiettivi di qualita' ecologica 
		per le acque superficiali connesse, di cui all'art. 76, al fine di 
		evitare un impoverimento significativo dello stato ecologico di tali 
		acque, nonche' danni rilevanti agli ecosistemi terrestri connessi;
		dd) buono stato quantitativo: stato definito nella tabella B.1.2 
		dell'Allegato 1 alla parte terza del presente decreto;
		ee) sostanze pericolose: le sostanze o gruppi di sostanze tossiche, 
		persistenti e bio-accumulabili e altre sostanze o gruppi di sostanze che 
		danno adito a preoccupazioni analoghe;
		ff) sostanze prioritarie e sostanze pericolose prioritarie: le sostanze 
		individuate con disposizioni comunitarie ai sensi dell'art. 16 della 
		direttiva 2000/60/CE;
		gg) inquinante: qualsiasi sostanza che possa inquinare, in particolare 
		quelle elencate nell'Allegato 8 alla parte terza del presente decreto;
		hh) immissione diretta nelle acque sotterranee: l'immissione di 
		inquinanti nelle acque sotterranee senza infiltrazione attraverso il 
		suolo o il sottosuolo;
		ii) obiettivi ambientali: gli obiettivi fissati dal titolo II della 
		parte terza del presente decreto;
		ll) standard di qualita' ambientale: la concentrazione di un particolare 
		inquinante o gruppo di inquinanti nelle acque, nei sedimenti e nel biota 
		che non deve essere superata per tutelare la salute umana e l'ambiente;
		mm) approccio combinato: l'insieme dei controlli, da istituire o 
		realizzare, salvo diversa indicazione delle normative di seguito citate, 
		entro il 22 dicembre 2012, riguardanti tutti gli scarichi nelle acque 
		superficiali, comprendenti i controlli sulle emissioni basati sulle 
		migliori tecniche disponibili, quelli sui pertinenti valori limite di 
		emissione e, in caso di impatti diffusi, quelli comprendenti, 
		eventualmente, le migliori prassi ambientali;
		tali controlli sono quelli stabiliti:
		1) nel decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, sulla prevenzione e 
		la riduzione integrate dell'inquinamento;
		2) nella parte terza del presente decreto in materia di acque reflue 
		urbane, nitrati provenienti da fonti agricole, sostanze che presentano 
		rischi significativi per l'ambiente acquatico o attraverso l'ambiente 
		acquatico, inclusi i rischi per le acque destinate alla produzione di 
		acqua potabile e di scarichi di Hg, Cd, HCH, DDT, PCP, aldrin, dieldrin, 
		endrin, HCB, HCBD, cloroformio, tetracloruro di carbonio, EDC, 
		tricloroetilene, TCB e percloroetilene;
		nn) acque destinate al consumo umano: le acque disciplinate dal decreto 
		legislativo 2 febbraio 2001, n. 31;
		oo) servizi idrici: tutti i servizi che forniscono alle famiglie, agli 
		enti pubblici o a qualsiasi attivita' economica:
		1) estrazione, arginamento, stoccaggio, trattamento e distribuzione di 
		acque superficiali o sotterranee;
		2) strutture per la raccolta e il trattamento delle acque reflue, che 
		successivamente scaricano nelle acque superficiali;
		pp) utilizzo delle acque: i servizi idrici unitamente agli altri usi 
		risultanti dall'attivita' conoscitiva di cui all'art. 118 che incidono 
		in modo significativo sullo stato delle acque. Tale nozione si applica 
		ai fini dell'analisi economica di cui all'Allegato 10 alla parte terza 
		del presente decreto;
		qq) (abrogata);
		rr) controlli delle emissioni: i controlli che comportano una 
		limitazione specifica delle emissioni, ad esempio un valore limite delle 
		emissioni, oppure che definiscono altrimenti limiti o condizioni in 
		merito agli effetti, alla natura o ad altre caratteristiche di 
		un'emissione o condizioni operative che influiscono sulle emissioni;
		ss) costi ambientali: i costi legati ai danni che l'utilizzo stesso 
		delle risorse idriche causa all'ambiente, agli ecosistemi e a coloro che 
		usano l'ambiente;
		tt) costi della risorsa: i costi delle mancate opportunita' imposte ad 
		altri utenti in conseguenza dello sfruttamento intensivo delle risorse 
		al di la' del loro livello di ripristino e ricambio naturale;
		uu) impianto: l'unita' tecnica permanente in cui sono svolte una o piu' 
		attivita' di cui all'Allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 
		2005, n. 59, e qualsiasi altra attivita' accessoria, che siano 
		tecnicamente connesse con le attivita' svolte in uno stabilimento e 
		possono influire sulle emissioni e sull'inquinamento; nel caso di 
		attivita' non rientranti nel campo di applicazione del decreto 
		legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, l'impianto si identifica nello 
		stabilimento. Nel caso di attivita' di cui all'Allegato I del predetto 
		decreto, l'impianto si identifica con il complesso assoggettato alla 
		disciplina della prevenzione e controllo integrati dell'inquinamento.».
		- Si riporta il testo dell'art. 101 del citato decreto legislativo 3 
		aprile 2006, n. 152 come modificato dal presente decreto:
		«Art. 101 (Criteri generali della disciplina degli scarichi). - 1. Tutti 
		gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi 
		di qualita' dei corpi idrici e devono comunque rispettare i valori 
		limite previsti nell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. 
		L'autorizzazione puo' in ogni caso stabilire specifiche deroghe ai 
		suddetti limiti e idonee prescrizioni per i periodi di avviamento e di 
		arresto e per l'eventualita' di guasti nonche' per gli ulteriori periodi 
		transitori necessari per il ritorno alle condizioni di regime.
		2. Ai fini di cui al comma 1, le regioni, nell'esercizio della loro 
		autonomia, tenendo conto dei carichi massimi ammissibili e delle 
		migliori tecniche disponibili, definiscono i valori-limite di emissione, 
		diversi da quelli di cui all'Allegato 5 alla parte terza del presente 
		decreto, sia in concentrazione massima ammissibile sia in quantita' 
		massima per unita' di tempo in ordine ad ogni sostanza inquinante e per 
		gruppi o famiglie di sostanze affini. Le regioni non possono stabilire 
		valori limite meno restrittivi di quelli fissati nell'Allegato 5 alla 
		parte terza del presente decreto:
		a) nella Tabella 1, relativamente allo scarico di acque reflue urbane in 
		corpi idrici superficiali;
		b) nella Tabella 2, relativamente allo scarico di acque reflue urbane in 
		corpi idrici superficiali ricadenti in aree sensibili;
		c) nella Tabella 3/A, per i cicli produttivi ivi indicati;
		d) nelle Tabelle 3 e 4, per quelle sostanze indicate nella Tabella 5 del 
		medesimo Allegato.
		3. Tutti gli scarichi, ad eccezione di quelli domestici e di quelli ad 
		essi assimilati ai sensi del comma 7, lettera e), devono essere resi 
		accessibili per il campionamento da parte dell'autorita' competente per 
		il controllo nel punto assunto a riferimento per il campionamento, che, 
		salvo quanto previsto dall'art. 108, comma 4, va effettuato 
		immediatamente a monte della immissione nel recapito in tutti gli 
		impluvi naturali, le acque superficiali e sotterranee, interne e marine, 
		le fognature, sul suolo e nel sottosuolo.
		4. L'autorita' competente per il controllo e' autorizzata ad effettuare 
		tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle 
		condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Essa puo' 
		richiedere che scarichi parziali contenenti le sostanze di cui ai numeri 
		1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17 e 18 della tabella 5 
		dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto subiscano un 
		trattamento particolare prima della loro confluenza nello scarico 
		generale.
		5. I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere 
		conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo 
		scopo. Non e' comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, 
		di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo gli scarichi parziali 
		di cui al comma 4, prima del trattamento degli stessi per adeguarli ai 
		limiti previsti dalla parte terza dal presente decreto. L'autorita' 
		competente, in sede di autorizzazione prescrive che lo scarico delle 
		acque di raffreddamento, di lavaggio, ovvero impiegate per la produzione 
		di energia, sia separato dagli scarichi terminali contenenti le sostanze 
		di cui al comma 4.
		6. Qualora le acque prelevate da un corpo idrico superficiale presentino 
		parametri con valori superiori ai valori-limite di emissione, la 
		disciplina dello scarico e' fissata in base alla natura delle 
		alterazioni e agli obiettivi di qualita' del corpo idrico ricettore. In 
		ogni caso le acque devono essere restituite con caratteristiche 
		qualitative non peggiori di quelle prelevate e senza maggiorazioni di 
		portata allo stesso corpo idrico dal quale sono state prelevate.
		7. Salvo quanto previsto dall'art. 112, ai fini della disciplina degli 
		scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue 
		domestiche le acque reflue:
		a) provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del 
		terreno e/o alla silvicoltura;
		b) provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame;
		c) provenienti da imprese dedite alle attivita' di cui alle lettere a) e 
		b) che esercitano anche attivita' di trasformazione o di valorizzazione 
		della produzione agricola, inserita con carattere di normalita' e 
		complementarieta' funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con 
		materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attivita' 
		di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la 
		disponibilita';
		d) provenienti da impianti di acqua coltura e di piscicoltura che diano 
		luogo a scarico e che si caratterizzino per una densita' di allevamento 
		pari o inferiore a 1 Kg per metro quadrato di specchio d'acqua o in cui 
		venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al 
		minuto secondo;
		e) aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e 
		indicate dalla normativa regionale;
		f) provenienti da attivita' termali, fatte salve le discipline regionali 
		di settore.
		8. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte terza del 
		presente decreto, e successivamente ogni due anni, le regioni 
		trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, al 
		Servizio geologico d'Italia - Dipartimento difesa del suolo dell'Agenzia 
		per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) e 
		all'Autorita' di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti le 
		informazioni relative alla funzionalita' dei depuratori, nonche' allo 
		smaltimento dei relativi fanghi, secondo le modalita' di cui all'art. 
		75, comma 5.
		9. Al fine di assicurare la piu' ampia divulgazione delle informazioni 
		sullo stato dell'ambiente le regioni pubblicano ogni due anni, sui 
		propri Bollettini Ufficiali e siti internet istituzionali, una relazione 
		sulle attivita' di smaltimento delle acque reflue urbane nelle aree di 
		loro competenza, secondo le modalita' indicate nel decreto di cui 
		all'art. 75, comma 5.
		10. Le Autorita' competenti possono promuovere e stipulare accordi e 
		contratti di programma con soggetti economici interessati, al fine di 
		favorire il risparmio idrico, il riutilizzo delle acque di scarico e il 
		recupero come materia prima dei fanghi di depurazione, con la 
		possibilita' di ricorrere a strumenti economici, di stabilire 
		agevolazioni in materia di adempimenti amministrativi e di fissare, per 
		le sostanze ritenute utili, limiti agli scarichi in deroga alla 
		disciplina generale, nel rispetto comunque delle norme comunitarie e 
		delle misure necessarie al conseguimento degli obiettivi di qualita'.».
		- Si riporta il testo dell'art. 107 del citato decreto legislativo 3 
		aprile 2006, n. 152 come modificato dal presente decreto:
		«Art. 107 (Scarichi in reti fognarie). - 1. Ferma restando 
		l'inderogabilita' dei valori-limite di emissione di cui alla tabella 3/A 
		dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto e, limitatamente 
		ai parametri di cui alla nota 2 della Tabella 5 del medesimo Allegato 5, 
		alla Tabella 3, gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano 
		in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni 
		regolamentari e ai valori-limite adottati dall'Autorita' d'ambito 
		competente in base alle caratteristiche dell'impianto, e in modo che sia 
		assicurata la tutela del corpo idrico ricettore nonche' il rispetto 
		della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi 
		dell'art. 101, commi 1 e 2.
		2. Gli scarichi di acque reflue domestiche che recapitano in reti 
		fognarie sono sempre ammessi purche' osservino i regolamenti emanati dal 
		soggetto gestore del servizio idrico integrato ed approvati 
		dall'Autorita' d'ambito competente.
		3. Non e' ammesso, senza idoneo trattamento e senza specifica 
		autorizzazione dell'autorita' competente, lo smaltimento dei rifiuti, 
		anche se triturati, in fognatura.
		4. Le regioni, sentite le province, possono stabilire norme integrative 
		per il controllo degli scarichi degli insediamenti civili e produttivi 
		allacciati alle pubbliche fognature, per la funzionalita' degli impianti 
		di pretrattamento e per il rispetto dei limiti e delle prescrizioni 
		previsti dalle relative autorizzazioni.».
		- Si riporta il testo dell'art. 108 del citato decreto legislativo 3 
		aprile 2006, n. 152 come modificato dal presente decreto:
		«Art. 108 (Scarichi di sostanze pericolose). - 1. Le disposizioni 
		relative agli scarichi di sostanze pericolose si applicano agli 
		stabilimenti nei quali si svolgono attivita' che comportano la 
		produzione, la trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze di cui 
		alle Tabelle 3/A e 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente 
		decreto, e nei cui scarichi sia accertata la presenza di tali sostanze 
		in quantita' o concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilita' 
		consentiti dalle metodiche di rilevamento in essere alla data di entrata 
		in vigore della parte terza del presente decreto, o, successivamente, 
		superiori ai limiti di rilevabilita' consentiti dagli aggiornamenti a 
		tali metodiche messi a punto ai sensi del punto 4 dell'Allegato 5 alla 
		parte terza del presente decreto.
		2. Tenendo conto della tossicita', della persistenza e della 
		bioaccumulazione della sostanza considerata nell'ambiente in cui e' 
		effettuato lo scarico, l'autorita' competente in sede di rilascio 
		dell'autorizzazione fissa, nei casi in cui risulti accertato che i 
		valori limite definiti ai sensi dell'art. 101, commi 1 e 2, impediscano 
		o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualita' previsti 
		nel Piano di tutela di cui all'art. 121, anche per la compresenza di 
		altri scarichi di sostanze pericolose, valori-limite di emissione piu' 
		restrittivi di quelli fissati ai sensi dell'art. 101, commi 1 e 2.
		3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 
		dell'art. 107 e del comma 2 del presente articolo, entro il 30 ottobre 
		2007 devono essere attuate le prescrizioni concernenti gli scarichi 
		delle imprese assoggettate alle disposizioni del decreto legislativo 18 
		febbraio 2005, n. 59. Dette prescrizioni, concernenti valori limite di 
		emissione, parametri e misure tecniche, si basano sulle migliori 
		tecniche disponibili, senza obbligo di utilizzare una tecnica o una 
		tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche 
		dell'impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle 
		condizioni locali dell'ambiente.
		4. Per le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte 
		terza del presente decreto, derivanti dai cicli produttivi indicati 
		nella medesima tabella, le autorizzazioni stabiliscono altresi' la 
		quantita' massima della sostanza espressa in unita' di peso per unita' 
		di elemento caratteristico dell'attivita' inquinante e cioe' per materia 
		prima o per unita' di prodotto, in conformita' con quanto indicato nella 
		stessa Tabella. Gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui al 
		comma 1 sono assoggettati alle prescrizioni di cui al punto 1.2.3. 
		dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.
		5. Per le acque reflue industriali contenenti le sostanze della Tabella 
		5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, il punto di 
		misurazione dello scarico e' fissato secondo quanto previsto 
		dall'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto legislativo 
		18 febbraio 2005, n. 59, e, nel caso di attivita' non rientranti nel 
		campo di applicazione del suddetto decreto, subito dopo l'uscita dallo 
		stabilimento o dall'impianto di trattamento che serve lo stabilimento 
		medesimo. L'autorita' competente puo' richiedere che gli scarichi 
		parziali contenenti le sostanze della tabella 5 del medesimo Allegato 5 
		siano tenuti separati dallo scarico generale e disciplinati come 
		rifiuti. Qualora, come nel caso dell'art. 124, comma 2, secondo periodo, 
		l'impianto di trattamento di acque reflue industriali che tratta le 
		sostanze pericolose, di cui alla tabella 5 del medesimo allegato 5, 
		riceva, tramite condotta, acque reflue provenienti da altri stabilimenti 
		industriali o acque reflue urbane, contenenti sostanze diverse non utili 
		ad un modifica o ad una riduzione delle sostanze pericolose, in sede di 
		autorizzazione l'autorita' competente ridurra' opportunamente i valori 
		limite di emissione indicati nella tabella 3 del medesimo Allegato 5 per 
		ciascuna delle predette sostanze pericolose indicate in Tabella 5, 
		tenendo conto della diluizione operata dalla miscelazione delle diverse 
		acque reflue.
		6. L'autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione per le 
		sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del 
		presente decreto, derivanti dai cicli produttivi indicati nella tabella 
		medesima, redige un elenco delle autorizzazioni rilasciate, degli 
		scarichi esistenti e dei controlli effettuati, ai fini del successivo 
		inoltro alla Commissione europea.».
		- Si riporta il testo dell'art. 124 del citato decreto legislativo 3 
		aprile 2006, n. 152 come modificato dal presente decreto:
		«Art. 124 (Criteri generali). - 1. Tutti gli scarichi devono essere 
		preventivamente autorizzati.
		2. L'autorizzazione e' rilasciata al titolare dell'attivita' da cui 
		origina lo scarico. Ove uno o piu' stabilimenti conferiscano, tramite 
		condotta, ad un terzo soggetto, titolare dello scarico finale, le acque 
		reflue provenienti dalle loro attivita', oppure qualora tra piu' 
		stabilimenti sia costituito un consorzio per l'effettuazione in comune 
		dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attivita' dei 
		consorziati, l'autorizzazione e' rilasciata in capo al titolare dello 
		scarico finale o al consorzio medesimo, ferme restando le 
		responsabilita' dei singoli titolari delle attivita' suddette e del 
		gestore del relativo impianto di depurazione in caso di violazione delle 
		disposizioni della parte terza del presente decreto.
		3. Il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e 
		di reti fognarie, servite o meno da impianti di depurazione delle acque 
		reflue urbane, e' definito dalle regioni nell'ambito della disciplina di 
		cui all'art. 101, commi 1 e 2.
		4. In deroga al comma 1, gli scarichi di acque reflue domestiche in reti 
		fognarie sono sempre ammessi nell'osservanza dei regolamenti fissati dal 
		gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall'Autorita' 
		d'ambito.
		5. Il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue termali e' 
		definito dalle regioni; tali scarichi sono ammessi in reti fognarie 
		nell'osservanza dei regolamenti emanati dal gestore del servizio idrico 
		integrato ed in conformita' all'autorizzazione rilasciata dall'Autorita' 
		di ambito.
		6. Le regioni disciplinano le fasi di autorizzazione provvisoria agli 
		scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue per il tempo 
		necessario al loro avvio.
		7. Salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione e' 
		presentata alla provincia ovvero all'Autorita' d'ambito se lo scarico e' 
		in pubblica fognatura. L'autorita' competente provvede entro novanta 
		giorni dalla ricezione della domanda.
		8. Salvo quanto previsto dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 
		59, l'autorizzazione e' valida per quattro anni dal momento del 
		rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il 
		rinnovo. Lo scarico puo' essere provvisoriamente mantenuto in funzione 
		nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente 
		autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la 
		domanda di rinnovo e' stata tempestivamente presentata. Per gli scarichi 
		contenenti sostanze pericolose di cui all'art. 108, il rinnovo deve 
		essere concesso in modo espresso entro e non oltre sei mesi dalla data 
		di scadenza; trascorso inutilmente tale termine, lo scarico dovra' 
		cessare immediatamente. La disciplina regionale di cui al comma 3 puo' 
		prevedere per specifiche tipologie di scarichi di acque reflue 
		domestiche, ove soggetti ad autorizzazione, forme di rinnovo tacito 
		della medesima.
		9. Per gli scarichi in un corso d'acqua nel quale sia accertata una 
		portata naturale nulla per oltre centoventi giorni annui, oppure in un 
		corpo idrico non significativo, l'autorizzazione tiene conto del periodo 
		di portata nulla e della capacita' di diluizione del corpo idrico negli 
		altri periodi, e stabilisce prescrizioni e limiti al fine di garantire 
		le capacita' autodepurative del corpo ricettore e la difesa delle acque 
		sotterranee.
		10. In relazione alle caratteristiche tecniche dello scarico, alla sua 
		localizzazione e alle condizioni locali dell'ambiente interessato, 
		l'autorizzazione contiene le ulteriori prescrizioni tecniche volte a 
		garantire che lo scarico, ivi comprese le operazioni ad esso 
		funzionalmente connesse, avvenga in conformita' alle disposizioni della 
		parte terza del presente decreto e senza che consegua alcun pregiudizio 
		per il corpo ricettore, per la salute pubblica e l'ambiente.
		11. Le spese occorrenti per l'effettuazione di rilievi, accertamenti, 
		controlli e sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di 
		autorizzazione allo scarico previste dalla parte terza del presente 
		decreto sono a carico del richiedente. L'autorita' competente determina, 
		preliminarmente all'istruttoria e in via provvisoria, la somma che il 
		richiedente e' tenuto a versare, a titolo di deposito, quale condizione 
		di procedibilita' della domanda. La medesima Autorita', completata 
		l'istruttoria, provvede alla liquidazione definitiva delle spese 
		sostenute sulla base di un tariffario dalla stessa approntato.
		12. Per insediamenti, edifici o stabilimenti la cui attivita' sia 
		trasferita in altro luogo, ovvero per quelli soggetti a diversa 
		destinazione d'uso, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi 
		uno scarico avente caratteristiche qualitativamente e/o 
		quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente, deve 
		essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico, ove quest'ultimo 
		ne risulti soggetto. Nelle ipotesi in cui lo scarico non abbia 
		caratteristiche qualitative o quantitative diverse, deve essere data 
		comunicazione all'autorita' competente, la quale, verificata la 
		compatibilita' dello scarico con il corpo recettore, adotta i 
		provvedimenti che si rendano eventualmente necessari.».
		- Si riporta il testo dell'art. 127, del citato decreto legislativo 3 
		aprile 2006, n. 152 come modificato dal presente decreto:
		«Art. 127 (Fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue). - 1. 
		Ferma restando la disciplina di cui al decreto legislativo 27 gennaio 
		1992, n. 99, i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue sono 
		sottoposti alla disciplina dei rifiuti, ove applicabile e alla fine del 
		complessivo processo di trattamento effettuato nell'impianto di 
		depurazione. I fanghi devono essere riutilizzati ogni qualvolta il loro 
		reimpiego risulti appropriato.
		2. E' vietato lo smaltimento dei fanghi nelle acque superficiali dolci e 
		salmastre.
		- Si riportano i testi del comma 2, dell'art. 147 e del comma 1, 
		dell'art. 150, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 
		come modificati dal presente decreto:
		«Art. 147 (Organizzazione territoriale del servizio idrico integrato). - 
		1. (Omissis).
		2. Le regioni possono modificare le delimitazioni degli ambiti 
		territoriali ottimali per migliorare la gestione del servizio idrico 
		integrato, assicurandone comunque lo svolgimento secondo criteri di 
		efficienza, efficacia ed economicita', nel rispetto, in particolare, dei 
		seguenti principi:
		a) unita' del bacino idrografico o del sub-bacino o dei bacini 
		idrografici contigui, tenuto conto dei piani di bacino, nonche' della 
		localizzazione delle risorse e dei loro vincoli di destinazione, anche 
		derivanti da consuetudine, in favore dei centri abitati interessati;
		b) unitarieta' della gestione e, comunque, superamento della 
		frammentazione verticale delle gestioni;
		c) adeguatezza delle dimensioni gestionali, definita sulla base di 
		parametri fisici, demografici, tecnici.».
		«Art. 150 (Scelta della forma di gestione e procedure di affidamento). - 
		1. L'Autorita' d'ambito, nel rispetto del piano d'ambito e del principio 
		di unitarieta' della gestione per ciascun ambito, delibera la forma di 
		gestione fra quelle di cui all'art. 113, comma 5, del decreto 
		legislativo 18 agosto 2000, n. 267.».
		- Si riporta il testo dell'art. 148, del citato decreto legislativo 3 
		aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente decreto:
		«Art. 148 (Autorita' d'ambito territoriale ottimale). - 1. L'Autorita' 
		d'ambito e' una struttura dotata di personalita' giuridica costituita in 
		ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente 
		regione, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed 
		alla quale e' trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti 
		in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la 
		programmazione delle infrastrutture idriche di cui all'art. 143, comma 
		1.
		2. Le regioni e le province autonome possono disciplinare le forme ed i 
		modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo 
		ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorita' 
		d'ambito di cui al comma 1, cui e' demandata l'organizzazione, 
		l'affidamento e il controllo della gestione del servizio idrico 
		integrato.
		3. I bilanci preventivi e consuntivi dell'Autorita' d'ambito e loro 
		variazioni sono pubblicati mediante affissione ad apposito albo, 
		istituito presso la sede dell'ente, e sono trasmessi all'Autorita' di 
		vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti e al Ministero 
		dell'ambiente e della tutela del territorio entro quindici giorni 
		dall'adozione delle relative delibere.
		4. I costi di funzionamento della struttura operativa dell'Autorita' 
		d'ambito, determinati annualmente, fanno carico agli enti locali 
		ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, in base alle quote di 
		partecipazione di ciascuno di essi all'Autorita' d'ambito.
		5. Ferma restando la partecipazione obbligatoria all'Autorita' d'ambito 
		di tutti gli enti locali ai sensi del comma 1, l'adesione alla gestione 
		unica del servizio idrico integrato e' facoltativa per i comuni con 
		popolazione fino a 1.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunita' 
		montane, a condizione che gestiscano l'intero servizio idrico integrato, 
		e previo consenso della Autorita' d'ambito competente.».
		- Si riporta il testo dell'art. 177, del citato decreto legislativo 3 
		aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente decreto:
		«Art. 177 (Campo di applicazione). - 1. La parte quarta del presente 
		decreto disciplina la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti 
		inquinati anche in attuazione delle direttive comunitarie sui rifiuti, 
		sui rifiuti pericolosi, sugli oli usati, sulle batterie esauste, sui 
		rifiuti di imballaggio, sui policlorobifenili (PCB), sulle discariche, 
		sugli inceneritori, sui rifiuti elettrici ed elettronici, sui rifiuti 
		portuali, sui veicoli fuori uso, sui rifiuti sanitari e sui rifiuti 
		contenenti amianto. Sono fatte salve disposizioni specifiche, 
		particolari o complementari, conformi ai principi di cui alla parte 
		quarta del presente decreto, adottate in attuazione di direttive 
		comunitarie che disciplinano la gestione di determinate categorie di 
		rifiuti.
		2. Le regioni e le province autonome adeguano i rispettivi ordinamenti 
		alle disposizioni di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema contenute 
		nella parte quarta del presente decreto entro un anno dalla data di 
		entrata in vigore dello stesso.
		2-bis. Ai fini dell'attuazione dei principi e degli obiettivi stabiliti 
		dalle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto, il 
		Ministro puo' avvalersi del supporto tecnico dell'APAT Agenzia per la 
		Protezione dell'Ambiente e per i sevizi tecnici, senza nuovi o maggiori 
		oneri ne' compensi o indennizzi per i componenti dell'APAT Agenzia per 
		la Protezione dell'Ambiente e per i servizi tecnici.».
		- Si riporta il testo del comma 1, dell'art. 178, del citato decreto 
		legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente decreto:
		«Art. 178 (Finalita). - 1. La gestione dei rifiuti costituisce attivita' 
		di pubblico interesse ed e' disciplinata dalla parte quarta del presente 
		decreto al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e 
		controlli efficaci, tenendo conto della specificita' dei rifiuti 
		pericolosi, nonche' al fine di preservare le risorse naturali.».
		- Si riporta il testo dell'art. 179 del citato decreto legislativo 3 
		aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente decreto:
		«Art. 179 (Criteri di priorita' nella gestione dei rifiuti). - 1. Le 
		pubbliche amministrazioni perseguono, nell'esercizio delle rispettive 
		competenze, iniziative dirette a favorire prioritariamente la 
		prevenzione e la riduzione della produzione e della nocivita' dei 
		rifiuti, in particolare mediante:
		a) lo sviluppo di tecnologie pulite, che permettano un uso piu' 
		razionale e un maggiore risparmio di risorse naturali;
		b) la messa a punto tecnica e l'immissione sul mercato di prodotti 
		concepiti in modo da non contribuire o da contribuire il meno possibile, 
		per la loro fabbricazione, il loro uso o il loro smaltimento, ad 
		incrementare la quantita' o la nocivita' dei rifiuti e i rischi di 
		inquinamento;
		c) lo sviluppo di tecniche appropriate per l'eliminazione di sostanze 
		pericolose contenute nei rifiuti al fine di favorirne il recupero.
		2. Nel rispetto delle misure prioritarie di cui al comma 1, le misure 
		dirette al recupero dei rifiuti mediante riutilizzo, riciclo o ogni 
		altra azione diretta ad ottenere da essi materia prima secondaria sono 
		adottate con priorita' rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di 
		energia.».
		- Si riporta il testo dell'art. 184 del citato decreto legislativo 3 
		aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente decreto:
		«Art. 184 (Classificazione). - 1. Ai fini dell'attuazione della parte 
		quarta del presente decreto i rifiuti sono classificati, secondo 
		l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le 
		caratteristiche di pericolosita', in rifiuti pericolosi e rifiuti non 
		pericolosi.
		2. Sono rifiuti urbani:
		a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e 
		luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
		b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad 
		usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti 
		urbani per qualita' e quantita', ai sensi dell'art. 198, comma 2, 
		lettera g);
		c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
		d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed 
		aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso 
		pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi 
		d'acqua;
		e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi 
		e aree cimiteriali;
		f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonche' gli 
		altri rifiuti provenienti da attivita' cimiteriale diversi da quelli di 
		cui alle lettere b), e) ed e).
		3. Sono rifiuti speciali:
		a) i rifiuti da attivita' agricole e agro-industriali;
		b) i rifiuti derivanti dalle attivita' di demolizione, costruzione, 
		nonche' i rifiuti che derivano dalle attivita' di scavo, fermo restando 
		quanto disposto dall'art. 186;
		c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
		d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
		e) i rifiuti da attivita' commerciali;
		f) i rifiuti da attivita' di servizio;
		g) i rifiuti derivanti dalla attivita' di recupero e smaltimento di 
		rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti 
		delle acquee dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di 
		fumi;
		h) i rifiuti derivanti da attivita' sanitarie;
		i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
		l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
		m) il combustibile derivato da rifiuti;
		n) (soppressa).
		4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 
		di concerto con il Ministro delle attivita' produttive si provvede ad 
		istituire l'elenco dei rifiuti, conformemente all'art. 1, comma 1, 
		lettera a), della direttiva 75/442/CE ed all'art. 1, paragrafo 4, della 
		direttiva 91/689/CE, di cui alla Decisione della Commissione 2000/532/CE 
		del 3 maggio 2000. Sino all'emanazione del predetto decreto continuano 
		ad applicarsi le disposizioni di cui alla direttiva del Ministro 
		dell'ambiente e della tutela del territorio del 9 aprile 2002, 
		pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 
		10 maggio 2002 e riportata nell'Allegato D alla parte quarta del 
		presente decreto.
		5. Sono pericolosi i rifiuti non domestici indicati espressamente come 
		tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'Allegato D alla 
		parte quarta del presente decreto, sulla base degli Allegati G, H e I 
		alla medesima parte quarta.
		5-bis. I sistemi d'arma, i mezzi, i materiali e le infrastrutture 
		direttamente destinati alla difesa militare ed alla sicurezza nazionale 
		individuati con decreto del Ministro della difesa, nonche' la gestione 
		dei materiali e dei rifiuti e la bonifica dei siti ove vengono 
		immagazzinati i citati materiali, sono disciplinati dalla parte quarta 
		del presente decreto con procedure speciali da definirsi con decreto del 
		Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della 
		tutela del territorio e del mare ed il Ministro della salute, da 
		adottarsi entro il 31 dicembre 2008. I magazzini, i depositi e i siti di 
		stoccaggio nei quali vengono custoditi i medesimi materiali e rifiuti 
		sono soggetti alle autorizzazioni ed ai nulla osta previsti dal medesimo 
		decreto interministeriale.».
		- Si riporta il testo dell'art. 189 del citato decreto legislativo 3 
		aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente decreto:
		«Art. 189 (Catasto dei rifiuti). - 1. Il Catasto dei rifiuti, istituito 
		dall'art. 3 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con 
		modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e' articolato in una 
		Sezione nazionale, che ha sede in Roma presso l'Agenzia per la 
		protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) e in Sezioni 
		regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano presso le 
		corrispondenti Agenzie regionali e delle province autonome per la 
		protezione dell'ambiente e, ove tali Agenzie non siano ancora 
		costituite, presso la regione. Le norme di organizzazione del Catasto 
		sono emanate ed aggiornate con decreto del Ministro dell'ambiente e 
		della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attivita' 
		produttive, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della parte 
		quarta del presente decreto. Sino all'emanazione del predetto decreto 
		continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro 
		dell'ambiente 4 agosto 1998, n. 372. Dall'attuazione del presente art. 
		non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
		2. Il Catasto assicura un quadro conoscitivo completo e costantemente 
		aggiornato, anche ai fini della pianificazione delle attivita' di 
		gestione dei rifiuti, dei dati raccolti ai sensi della legge 25 gennaio 
		1994, n. 70, utilizzando la nomenclatura prevista nel Catalogo europeo 
		dei rifiuti, di cui alla decisione 20 dicembre 1993, 94/3/CE.
		3. Chiunque effettua a titolo professionale attivita' di raccolta e 
		trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza 
		detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero 
		e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi istituiti per il recupero ed il 
		riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonche' le imprese e 
		gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli 
		enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'art. 184, 
		comma 3, lettere c), d) e g), comunicano annualmente alle camere di 
		commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente 
		competenti, con le modalita' previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 
		70, le quantita' e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto 
		delle predette attivita'. Sono esonerati da tale obbligo gli 
		imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile con un 
		volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che 
		raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui 
		all'art. 212, comma 8, nonche', per i soli rifiuti non pericolosi, le 
		imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno piu' di dieci 
		dipendenti.
		3-bis. Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, a partire 
		dall'istituzione di un sistema informatico di controllo della 
		tracciabilita' dei rifiuti, ai fini della trasmissione e raccolta di 
		informazioni su produzione, detenzione, trasporto e smaltimento di 
		rifiuti e la realizzazione in formato elettronico del formulario di 
		identificazione dei rifiuti, dei registri di carico e scarico e del 
		M.U.D., da stabilirsi con apposito decreto del Ministro dell'ambiente e 
		della tutela del territorio e del mare, le categorie di soggetti di cui 
		al comma precedente sono assoggettati all'obbligo di installazione e 
		utilizzo delle apparecchiature elettroniche.
		4. Nel caso in cui i produttori di rifiuti pericolosi conferiscano i 
		medesimi al servizio pubblico di raccolta competente per territorio e 
		previa apposita convenzione, la comunicazione e' effettuata dal gestore 
		del servizio limitatamente alla quantita' conferita.
		5. I soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione 
		integrata dei rifiuti urbani e assimilati comunicano annualmente, 
		secondo le modalita' previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le 
		seguenti informazioni relative all'anno precedente:
		a) la quantita' dei rifiuti urbani raccolti nel proprio territorio;
		b) la quantita' dei rifiuti speciali raccolti nel proprio territorio a 
		seguito di apposita convenzione con soggetti pubblici o privati;
		c) i soggetti che hanno provveduto alla gestione dei rifiuti, 
		specificando le operazioni svolte, le tipologie e la quantita' dei 
		rifiuti gestiti da ciascuno;
		d) i costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario degli 
		investimenti per le attivita' di gestione dei rifiuti, nonche' i 
		proventi della tariffa di cui all'art. 238 ed i proventi provenienti dai 
		consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti;
		e) i dati relativi alla raccolta differenziata;
		f) le quantita' raccolte, suddivise per materiali, in attuazione degli 
		accordi con i consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti.
		6. Le Sezioni regionali e provinciali e delle province autonome del 
		Catasto, sulla base dei dati trasmessi dalle Camere di commercio, 
		industria, artigianato e agricoltura, provvedono all'elaborazione dei 
		dati ed alla successiva trasmissione alla Sezione nazionale entro trenta 
		giorni dal ricevimento, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 25 
		gennaio 1994, n. 70, delle informazioni di cui ai commi 3 e 4. L'Agenzia 
		per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) elabora i 
		dati, evidenziando le tipologie e le quantita' dei rifiuti prodotti, 
		raccolti, trasportati, recuperati e smaltiti, nonche' gli impianti di 
		smaltimento e di recupero in esercizio e ne assicura la pubblicita'.
		7. Per le comunicazioni relative ai rifiuti di imballaggio si applica 
		quanto previsto dall'art. 220, comma 2.».
		- Si riporta il testo dell'art. 190 del citato decreto legislativo 3 
		aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente decreto:
		«Art. 190 (Registri di carico e scarico). - 1. I soggetti di cui 
		all'art. 189, comma 3, hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e 
		scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche 
		qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della 
		comunicazione annuale al Catasto. I soggetti che producono rifiuti non 
		pericolosi di cui all'art. 184, comma 3, lettere c), d) e g), hanno 
		l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono 
		annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e 
		quantitative dei rifiuti. Le annotazioni devono essere effettuate:
		a) per i produttori, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla 
		produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo:
		b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto, almeno 
		entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione del trasporto;
		c) per i commercianti, gli intermediari e i consorzi, almeno entro dieci 
		giorni lavorativi dalla effettuazione della transazione relativa;
		d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di 
		smaltimento, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei 
		rifiuti.
		2. Il registro tenuto dagli stabilimenti e dalle imprese che svolgono 
		attivita' di smaltimento e di recupero di rifiuti deve, inoltre, 
		contenere:
		a) l'origine, la quantita', le caratteristiche e la destinazione 
		specifica dei rifiuti;
		b) la data del carico e dello scarico dei rifiuti ed il mezzo di 
		trasporto utilizzato;
		c) il metodo di trattamento impiegato.
		3. I registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione, di 
		stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti, nonche' presso la 
		sede delle imprese che effettuano attivita' di raccolta e trasporto, 
		nonche' presso la sede dei commercianti e degli intermediari. I registri 
		integrati con i formulari di cui all'art. 193 relativi al trasporto dei 
		rifiuti sono conservati per cinque anni dalla data dell'ultima 
		registrazione, ad eccezione dei registri relativi alle operazioni di 
		smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere conservati a 
		tempo indeterminato ed al termine dell'attivita' devono essere 
		consegnati all'autorita' che ha rilasciato l'autorizzazione.
		4. I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le dieci 
		tonnellate di rifiuti non pericolosi e le due tonnellate di rifiuti 
		pericolosi possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di 
		carico e scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di 
		categoria interessate o loro societa' di servizi che provvedono ad 
		annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la sede 
		dell'impresa copia dei dati trasmessi.
		5. Le informazioni contenute nel registro sono rese disponibili in 
		qualunque momento all'autorita' di controllo che ne faccia richiesta.
		6. I registri sono numerati, vidimati e gestiti con le procedure e le 
		modalita' fissate dalla normativa sui registri IVA. Gli obblighi 
		connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono 
		correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta formato A4,
		regolarmente numerata. I registri sono numerati e vidimati dalle Camere 
		di commercio territorialmente competenti.
		6-bis. Per le attivita' di gestione dei rifiuti costituiti da rottami 
		ferrosi e non ferrosi, gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di 
		carico e scarico si intendono correttamente adempiuti anche qualora 
		vengano utilizzati i registri IVA di acquisto e di vendita, secondo le 
		procedure e le modalita' fissate dall'art. 39 del decreto del Presidente 
		della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni ed 
		integrazioni.
		7. La disciplina di carattere nazionale relativa al presente art. e' 
		definita con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del 
		territorio entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della parte 
		quarta del presente decreto. Sino all'emanazione del predetto decreto 
		continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro 
		dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 148, come modificato dal comma 9, e di 
		cui alla circolare del Ministro dell'ambiente del 4 agosto 1998.
		8. Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1 le organizzazioni di 
		cui agli articoli 221, comma 3, lettere a) e e), 223, 224, 228, 233, 
		234, 235 e 236, a condizione che dispongano di evidenze documentali o 
		contabili con analoghe funzioni e fermi restando gli adempimenti 
		documentali e contabili previsti a carico dei predetti soggetti dalle 
		vigenti normative.
		9. Nell'Allegato 6.C1, sezione III, lettera c), del decreto del Ministro 
		dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 148, dopo le parole: "in litri" la 
		congiunzione: "e" e' sostituita dalla disgiunzione: "o".».
		- Si riporta il testo dell'art. 193 del citato decreto legislativo 3 
		aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente decreto:
		«Art. 193 (Trasporto dei rifiuti). - 1. Durante il trasporto effettuato 
		da enti o imprese i rifiuti sono accompagnati da un formulario di 
		identificazione dal quale devono risultare almeno i seguenti dati:
		a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
		b) origine, tipologia e quantita' del rifiuto;
		c) impianto di destinazione;
		d) data e percorso dell'istradamento;
		e) nome ed indirizzo del destinatario.
		2. Il formulario di identificazione di cui al comma 1 deve essere 
		redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore 
		o dal detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore. Una copia 
		del formulario deve rimanere presso il produttore o il detentore e le 
		altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono 
		acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a 
		trasmetterne una al detentore. Le copie del formulario devono essere 
		conservate per cinque anni.
		3. Durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti pericolosi devono 
		essere imballati ed etichettati in conformita' alle norme vigenti in 
		materia.
		4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al trasporto di 
		rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico 
		ne' ai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei 
		rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la 
		quantita' di trenta chilogrammi o di trenta litri.
		5. La disciplina di carattere nazionale relativa al presente art. e' 
		definita con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del 
		territorio da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore 
		della parte quarta del presente decreto. Sino all'emanazione del 
		predetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al 
		decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145.
		6. La definizione del modello e dei contenuti del formulario di 
		identificazione e le modalita' di numerazione, di vidimazione ai sensi 
		della lettera b) e di gestione dei formulari di identificazione, nonche' 
		la disciplina delle specifiche responsabilita' del produttore o 
		detentore, del trasportatore e del destinatario sono fissati con decreto 
		del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio tenendo conto 
		delle specifiche modalita' delle singole tipologie di trasporto, con 
		particolare riferimento ai trasporti intermodali, ai trasporti per 
		ferrovia e alla microraccolta. Sino all'emanazione del predetto decreto 
		continuano ad applicarsi le seguenti disposizioni:
		a) relativamente alla definizione del modello e dei contenuti del 
		formulario di identificazione, si applica il decreto del Ministro 
		dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145;
		b) relativamente alla numerazione e vidimazione, i formulari di 
		identificazione devono essere numerati e vidimati dagli uffici 
		dell'Agenzia delle entrate o dalle Camere di commercio, industria, 
		artigianato e agricoltura o dagli uffici regionali e provinciali 
		competenti in materia di rifiuti e devono essere annotati sul registro 
		IVA acquisti. La vidimazione dei predetti formulari di identificazione 
		e' gratuita e non e' soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria.
		7. Il formulario di cui al presente art. e' validamente sostituito, per 
		i rifiuti oggetto di spedizioni transfrontaliere, dai documenti previsti 
		dalla normativa comunitaria di cui all'art. 194, anche con riguardo alla 
		tratta percorsa su territorio nazionale.
		8. La scheda di accompagnamento di cui all'art. 13 del decreto 
		legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, relativo all'utilizzazione dei 
		fanghi di depurazione in agricoltura, e' sostituita dal formulario di 
		identificazione di cui al comma 1. Le specifiche informazioni di cui 
		all'allegato IIIA del decreto legislativo n. 99 del 1992 non previste 
		nel modello del formulario di cui al comma 1 devono essere indicate 
		nello spazio relativo alle annotazioni del medesimo formulario.
		9. La movimentazione dei rifiuti esclusivamente all'interno di aree 
		private non e' considerata trasporto ai fini della parte quarta del 
		presente decreto.
		10. Il documento commerciale, di cui all'art. 7 del regolamento (CE) n. 
		1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per gli operatori 
		soggetti all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico di 
		cui all'art. 190, sostituisce a tutti gli effetti il formulario di 
		identificazione di cui al comma 1.
		11. La microraccolta dei rifiuti, intesa come la raccolta di rifiuti da 
		parte di un unico raccoglitore o trasportatore presso piu' produttori o 
		detentori svolta con lo stesso automezzo, dev'essere effettuata nel piu' 
		breve tempo tecnicamente possibile. Nei formulari di identificazione dei 
		rifiuti devono essere indicate, nello spazio relativo al percorso, tutte 
		le tappe intermedie previste. Nel caso in cui il percorso dovesse subire 
		delle variazioni, nello spazio relativo alle annotazioni dev'essere 
		indicato a cura del trasportatore il percorso realmente effettuato.
		12. La sosta durante il trasporto dei rifiuti caricati per la spedizione 
		all'interno dei porti e degli scali ferroviari, delle stazioni di 
		partenza, di smistamento e di arrivo, gli stazionamenti dei veicoli in 
		configurazione di trasporto, nonche' le soste tecniche per le operazioni 
		di trasbordo non rientrano nelle attivita' di stoccaggio di cui all'art. 
		183, comma 1, lettera l), purche' le stesse siano dettate da esigenze di 
		trasporto e non superino le quarantotto ore, escludendo dal computo i 
		giorni interdetti alla circolazione.
		13. Il formulario di identificazione dei rifiuti di cui al comma 1 
		sostituisce a tutti gli effetti il modello F di cui al decreto 
		ministeriale 16 maggio 1996, n. 392.».
		- Si riporta il testo comma 2, dell'art. 195, del citato decreto 
		legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente decreto:
		«2. Sono inoltre di competenza dello Stato:
		a) l'indicazione dei criteri e delle modalita' di adozione, secondo 
		principi di unitarieta', compiutezza e coordinamento, delle norme 
		tecniche per la gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi e di 
		specifiche tipologie di rifiuti, con riferimento anche ai relativi 
		sistemi di accreditamento e di certificazione ai sensi dell'art. 178, 
		comma 5;
		b) l'adozione delle norme e delle condizioni per l'applicazione delle 
		procedure semplificate di cui agli articoli 214, 215 e 216, ivi comprese 
		le linee guida contenenti la specificazione della relazione da allegare 
		alla comunicazione prevista da tali articoli;
		c) la determinazione dei limiti di accettabilita' e delle 
		caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche di talune sostanze 
		contenute nei rifiuti in relazione a specifiche utilizzazioni degli 
		stessi;
		d) la determinazione e la disciplina delle attivita' di recupero dei 
		prodotti di amianto e dei beni e dei prodotti contenenti amianto, 
		mediante decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del 
		territorio, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro 
		delle attivita' produttive;
		e) La determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per 
		l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti 
		speciali e dei rifiuti urbani. Ai rifiuti assimilati, entro un anno, si 
		applica esclusivamente una tariffazione per le quantita' conferite al 
		servizio di gestione dei rifiuti urbani. La tariffazione per le 
		quantita' conferite che deve includere, nel rispetto del principio della 
		copertura integrale dei costi del servizio prestato, una parte fissa ed 
		una variabile e una quota dei costi dello spazzamento stradale, e' 
		determinata dall'amministrazione comunale tenendo conto anche della 
		natura dei rifiuti,del tipo,delle dimensioni economiche e operative 
		delle attivita' che li producono. A tale tariffazione si applica una 
		riduzione, fissata dall'amministrazione comunale, in proporzione alle 
		quantita' dei rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver 
		avviato al recupero tramite soggetto diverso dal gestore dei rifiuti 
		urbani. Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano 
		nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di 
		prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, 
		negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque 
		aperti al pubblico; allo stesso modo, non sono assimilabili ai rifiuti 
		urbani i rifiuti che si formano nelle strutture di vendita con 
		superficie due volte superiore ai limiti di cui all'art. 4, comma 1, 
		lettera d), del decreto legislativo n. 114 del 1998. Per gli imballaggi 
		secondari e terziari per i quali risulti documentato il non conferimento 
		al servizio di gestione dei rifiuti urbani e l'avvio a recupero e 
		riciclo diretto tramite soggetti autorizzati, non si applica la predetta 
		tariffazione. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del 
		territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo 
		economico, sono definiti, entro 90 giorni, i criteri per 
		l'assimilabilita' ai rifiuti urbani;
		f) l'adozione di un modello uniforme del certificato di avvenuto 
		smaltimento rilasciato dal titolare dell'impianto che dovra' indicare 
		per ogni carico e/o conferimento la quota smaltita in relazione alla 
		capacita' autorizzata annuale dello stesso impianto;
		g) la definizione dei metodi, delle procedure e degli standard per il 
		campionamento e l'analisi dei rifiuti;
		h) la determinazione dei requisiti e delle capacita' tecniche e 
		finanziarie per l'esercizio delle attivita' di gestione dei rifiuti, ivi 
		compresi i criteri generali per la determinazione delle garanzie 
		finanziarie a favore delle regioni, con particolare riferimento a quelle 
		dei soggetti sottoposti all'iscrizione all'Albo di cui all'art. 212, 
		secondo la modalita' di cui al comma 9 dello stesso articolo;
		i) la riorganizzazione e la tenuta del Catasto nazionale dei rifiuti;
		l) la definizione del modello e dei contenuti del formulario di cui 
		all'art. 193 e la regolamentazione del trasporto dei rifiuti, ivi 
		inclusa l'individuazione delle tipologie di rifiuti che per comprovate 
		ragioni tecniche, ambientali ed economiche devono essere trasportati con 
		modalita' ferroviaria;
		m) l'individuazione delle tipologie di rifiuti che per comprovate 
		ragioni tecniche, ambientali ed economiche possono essere smaltiti 
		direttamente in discarica;
		n) l'adozione di un modello uniforme del registro di cui all'art. 190 e 
		la definizione delle modalita' di tenuta dello stesso, nonche' 
		l'individuazione degli eventuali documenti sostitutivi del registro 
		stesso;
		o) l'individuazione dei rifiuti elettrici ed elettronici, di cui 
		all'art. 227, comma 1, lettera a);
		p) l'aggiornamento degli Allegati alla parte quarta del presente 
		decreto;
		q) l'adozione delle norme tecniche, delle modalita' e delle condizioni 
		di utilizzo del prodotto ottenuto mediante compostaggio, con particolare 
		riferimento all'utilizzo agronomico come fertilizzante, ai sensi della 
		legge 19 ottobre 1984, n. 748, e del prodotto di qualita' ottenuto 
		mediante compostaggio da rifiuti organici selezionati alla fonte con 
		raccolta differenziata;
		r) l'autorizzazione allo smaltimento di rifiuti nelle acque marine, in 
		conformita' alle disposizioni stabilite dalle norme comunitarie e dalle 
		convenzioni internazionali vigenti in materia, rilasciata dal Ministro 
		dell'ambiente e della tutela del territorio su proposta dell'autorita' 
		marittima nella cui zona di competenza si trova il porto piu' vicino al 
		luogo dove deve essere effettuato lo smaltimento ovvero si trova il 
		porto da cui parte la nave con il carico di rifiuti da smaltire;
		s) l'individuazione della misura delle sostanze assorbenti e 
		neutralizzanti, previamente testate da Universita' o Istituti 
		specializzati, di cui devono dotarsi gli impianti destinati allo 
		stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione di 
		accumulatori al fine di prevenire l'inquinamento del suolo, del 
		sottosuolo e di evitare danni alla salute e all'ambiente derivanti dalla 
		fuoriuscita di acido, tenuto conto della dimensione degli impianti, del 
		numero degli accumulatori e del rischio di sversamento connesso alla 
		tipologia dell'attivita' esercitata.
		s-bis) l'individuazione e la disciplina, nel rispetto delle norme 
		comunitarie ed anche in deroga alle disposizioni della parte quarta del 
		presente decreto, di semplificazioni con decreto del Ministro 
		dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare da adottarsi 
		entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente disciplina in 
		materia di adempimenti amministrativi per la raccolta e il trasporto di 
		specifiche tipologie di rifiuti destinati al recupero e conferiti 
		direttamente dagli utenti finali dei beni che originano i rifiuti ai 
		produttori, ai distributori, a coloro che svolgono attivita' di 
		istallazione e manutenzione presso le utenze domestiche dei beni stessi 
		o ad impianti autorizzati alle operazioni di recupero di cui alle voci 
		R2, R3, R4, R5, R6 e R9 dell'Allegato C alla parte quarta del presente 
		decreto.».
		- Si riporta il testo del comma 1, dell'art. 197, del citato decreto 
		legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente decreto:
		«Art. 197 (Competenze delle province). - 1. In attuazione dell'art. 19 
		del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alle province competono 
		in linea generale le funzioni amministrative concernenti la 
		programmazione ed organizzazione del recupero e dello smaltimento dei 
		rifiuti a livello provinciale, da esercitarsi con le risorse umane, 
		strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ed in 
		particolare:
		a) il controllo e la verifica degli interventi di bonifica ed il 
		monitoraggio ad essi conseguenti;
		b) il controllo periodico su tutte le attivita' di gestione, di 
		intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento 
		delle violazioni delle disposizioni di cui alla parte quarta del 
		presente decreto;
		c) la verifica ed il controllo dei requisiti previsti per l'applicazione 
		delle procedure semplificate, con le modalita' di cui agli articoli 214, 
		215, e 216;
		d) l'individuazione, sulla base delle previsioni del piano territoriale 
		di coordinamento di cui all'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 18 
		agosto 2000, n. 267, ove gia' adottato, e delle previsioni di cui 
		all'art. 199, comma 3, lettere d) e h), nonche' sentiti l'Autorita' 
		d'ambito ed i comuni, delle zone idonee alla localizzazione degli 
		impianti di smaltimento dei rifiuti, nonche' delle zone non idonee alla 
		localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti.».
		- Si riporta il testo del comma 1, dell'art. 202, del citato decreto 
		legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente decreto:
		«Art. 202 (Affidamento del servizio). - 1. L'Autorita' d'ambito 
		aggiudica il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani mediante 
		gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie, secondo 
		la disciplina vigente in tema di affidamento dei servizi pubblici 
		locali, in conformita' ai criteri di cui all'art. 113, comma 7, del 
		decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche' con riferimento 
		all'ammontare del corrispettivo per la gestione svolta, tenuto conto 
		delle garanzie di carattere tecnico e delle precedenti esperienze 
		specifiche dei concorrenti, secondo modalita' e termini definiti con 
		decreto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio nel 
		rispetto delle competenze regionali in materia.».
		- Si riporta il testo dell'art. 203, del citato decreto legislativo 3 
		aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente decreto:
		«Art. 203 (Schema tipo di contratto di servizio). - 1. I rapporti tra le 
		Autorita' d'ambito e i soggetti affidatari del servizio integrato sono 
		regolati da contratti di servizio, da allegare ai capitolati di gara, 
		conformi ad uno schema tipo adottato dalle regioni in conformita' ai 
		criteri ed agli indirizzi di cui all'art. 195, comma 1, lettere m), n) 
		ed o).
		2. Lo schema tipo prevede:
		a) il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio;
		b) l'obbligo del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario 
		della gestione;
		c) la durata dell'affidamento, comunque non inferiore a quindici anni;
		d) i criteri per definire il piano economico-finanziario per la gestione 
		integrata del servizio;
		e) le modalita' di controllo del corretto esercizio del servizio;
		f) i principi e le regole generali relativi alle attivita' ed alle 
		tipologie di controllo, in relazione ai livelli del servizio ed al 
		corrispettivo, le modalita', i termini e le procedure per lo svolgimento 
		del controllo e le caratteristiche delle strutture organizzative 
		all'uopo preposte;
		g) gli obblighi di comunicazione e trasmissione di dati, informazioni e 
		documenti del gestore e le relative sanzioni;
		h) le penali, le sanzioni in caso di inadempimento e le condizioni di 
		risoluzione secondo i principi del codice civile, diversificate a 
		seconda della tipologia di controllo;
		i) il livello di efficienza e di affidabilita' del servizio da 
		assicurare all'utenza, anche con riferimento alla manutenzione degli 
		impianti;
		l) la facolta' di riscatto secondo i principi di cui al titolo I, capo 
		II, del regolamento approvato con decreto del Presidente della 
		Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902;
		m) l'obbligo di riconsegna delle opere, degli impianti e delle altre 
		dotazioni patrimoniali strumentali all'erogazione del servizio in 
		condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione;
		n) idonee garanzie finanziarie e assicurative;
		o) i criteri e le modalita' di applicazione delle tariffe determinate 
		dagli enti locali e del loro aggiornamento, anche con riferimento alle 
		diverse categorie di utenze;
		p) l'obbligo di applicazione al personale, non dipendente da 
		amministrazioni pubbliche, da parte del gestore del servizio integrato 
		dei rifiuti, del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore 
		dell'igiene ambientale, stipulato dalle Organizzazioni Sindacali 
		comparativamente piu' rappresentative, anche in conformita' a quanto 
		previsto dalla normativa in materia attualmente vigente.
		3. Ai fini della definizione dei contenuti dello schema tipo di cui al 
		comma 2, le Autorita' d'ambito operano la ricognizione delle opere ed 
		impianti esistenti, trasmettendo alla regione i relativi dati. Le 
		Autorita' d'ambito inoltre, ai medesimi fini, definiscono le procedure e 
		le modalita', anche su base pluriennale, per il conseguimento degli 
		obiettivi previsti dalla parte quarta del presente decreto ed elaborano, 
		sulla base dei criteri e degli indirizzi fissati dalle regioni, un piano 
		d'ambito comprensivo di un programma degli interventi necessari, 
		accompagnato da un piano finanziario e dal connesso modello gestionale 
		ed organizzativo. Il piano finanziario indica, in particolare, le 
		risorse disponibili, quelle da reperire, nonche' i proventi derivanti 
		dall'applicazione della tariffa sui rifiuti per il periodo 
		considerato.».
		- Si riporta il testo dell'art. 205, del citato decreto legislativo 3 
		aprile 2006, n. 152:
		«Art. 205 (Misure per incrementare la raccolta differenziata). - 1. In 
		ogni ambito territoriale ottimale deve essere assicurata una raccolta 
		differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime 
		di rifiuti prodotti:
		a) almeno il trentacinque per cento entro il 31 dicembre 2006;
		b) almeno il quarantacinque per cento entro il 31 dicembre 2008;
		c) almeno il sessantacinque per cento entro il 31 dicembre 2012.
		2. (Soppresso).
		3. Nel caso in cui a livello di ambito territoriale ottimale non siano 
		conseguiti gli obiettivi minimi previsti dal presente articolo, e' 
		applicata un'addizionale del venti per cento al tributo di conferimento 
		dei rifiuti in discarica a carico dell'Autorita' d'ambito, istituito 
		dall'art. 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che ne 
		ripartisce l'onere tra quei comuni del proprio territorio che non 
		abbiano raggiunto le percentuali previste dal comma 1 sulla base delle 
		quote di raccolta differenziata raggiunte nei singoli comuni.
		4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 
		di concerto con il Ministro delle attivita' produttive d'intesa con la 
		Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 
		1997, n. 281, vengono stabilite la metodologia e i criteri di calcolo 
		delle percentuali di cui ai commi 1 e 2, nonche' la nuova determinazione 
		del coefficiente di correzione di cui all'art. 3, comma 29, della legge 
		28 dicembre 1995, n. 549, in relazione al conseguimento degli obiettivi 
		di cui ai commi 1 e 2.
		5. Sino all'emanazione del decreto di cui al comma 4 continua ad 
		applicarsi la disciplina attuativa di cui all'art. 3, commi da 24 a 40, 
		della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
		6. Le regioni tramite apposita legge, e previa intesa con il Ministro 
		dell'ambiente e della tutela del territorio, possono indicare maggiori 
		obiettivi di riciclo e recupero.».
		- Si riporta il testo dell'art. 208 del citato decreto legislativo 3 
		aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente decreto:
		«Art. 208 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di 
		recupero dei rifiuti). - 1. I soggetti che intendono realizzare e 
		gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche 
		pericolosi, devono presentare apposita domanda alla regione competente 
		per territorio, allegando il progetto definitivo dell'impianto e la 
		documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso 
		dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, 
		di salute di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica. Ove l'impianto 
		debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto 
		ambientale ai sensi della normativa vigente, alla domanda e' altresi' 
		allegata la comunicazione del progetto all'autorita' competente ai 
		predetti fini; i termini di cui ai commi 3 e 8 restano sospesi fino 
		all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilita' ambientale ai 
		sensi della parte seconda del presente decreto.
		2. Resta ferma l'applicazione della normativa nazionale di attuazione 
		della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate 
		dell'inquinamento, per gli impianti rientranti nel campo di applicazione 
		della medesima, con particolare riferimento al decreto legislativo 18 
		febbraio 2005, n. 59.
		3. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1, 
		la regione individua il responsabile del procedimento e convoca apposita 
		conferenza di servizi cui partecipano i responsabili degli uffici 
		regionali competenti e i rappresentanti delle Autorita' d'ambito e degli 
		enti locali interessati. Alla conferenza e' invitato a partecipare, con 
		preavviso di almeno venti giorni, anche il richiedente l'autorizzazione 
		o un suo rappresentante al fine di acquisire documenti, informazioni e 
		chiarimenti. La documentazione di cui al comma 1 e' inviata ai 
		componenti della conferenza di servizi almeno venti giorni prima della 
		data fissata per la riunione; in caso di decisione a maggioranza, la 
		delibera di adozione deve fornire una adeguata ed analitica motivazione 
		rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza.
		4. Entro novanta giorni dalla sua convocazione, la Conferenza di 
		servizi:
		a) procede alla valutazione dei progetti;
		b) acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilita' 
		del progetto con le esigenze ambientali e territoriali;
		c) acquisisce, ove previsto dalla normativa vigente, la valutazione di 
		compatibilita' ambientale;
		d) trasmette le proprie conclusioni con i relativi atti alla regione.
		5. Per l'istruttoria tecnica della domanda le regioni possono avvalersi 
		delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente.
		6. Entro trenta giorni dal ricevimento delle conclusioni della 
		conferenza di servizi e sulla base delle risultanze della stessa, la 
		regione, in caso di valutazione positiva, approva il progetto e 
		autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto. L'approvazione 
		sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni 
		di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, 
		variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di 
		pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' dei lavori.
		7. Nel caso in cui il progetto riguardi aree vincolate ai sensi del 
		decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si applicano le disposizioni 
		dell'art. 146 di tale decreto in materia di autorizzazione.
		8. L'istruttoria si conclude entro centocinquanta giorni dalla 
		presentazione della domanda di cui al comma 1 con il rilascio 
		dell'autorizzazione unica o con il diniego motivato della stessa.
		9. I termini di cui al comma 8 sono interrotti, per una sola volta, da 
		eventuali richieste istruttorie fatte dal responsabile del procedimento 
		al soggetto interessato e ricominciano a decorrere dal ricevimento degli 
		elementi forniti dall'interessato.
		10. Ove l'autorita' competente non provveda a concludere il procedimento 
		di rilascio dell'autorizzazione unica entro i termini previsti al comma 
		8, si applica il potere sostitutivo di cui all'art. 5 del decreto 
		legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
		11. L'autorizzazione individua le condizioni e le prescrizioni 
		necessarie per garantire l'attuazione dei principi di cui all'art. 178 e 
		contiene almeno i seguenti elementi:
		a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti da smaltire o da recuperare;
		b) i requisiti tecnici con particolare riferimento alla compatibilita' 
		del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi 
		massimi di rifiuti ed alla conformita' dell'impianto al progetto 
		approvato;
		c) le precauzioni da prendere in materia di sicurezza ed igiene 
		ambientale;
		d) la localizzazione dell'impianto da autorizzare;
		e) il metodo di trattamento e di recupero;
		f) le prescrizioni per le operazioni di messa in sicurezza, chiusura 
		dell'impianto e ripristino del sito;
		g) le garanzie finanziarie richieste, che devono essere prestate solo al 
		momento dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto; a tal fine, 
		le garanzie finanziarie per la gestione della discarica, anche per la 
		fase successiva alla sua chiusura, dovranno essere prestate 
		conformemente a quanto disposto dall'art. 14 del decreto legislativo 13 
		gennaio 2003, n. 36;
		h) la data di scadenza dell'autorizzazione, in conformita' con quanto 
		previsto al comma 12;
		i) i limiti di emissione in atmosfera per i processi di trattamento 
		termico dei rifiuti, anche accompagnati da recupero energetico.
		12. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' concessa per un periodo di 
		dieci anni ed e' rinnovabile. A tale fine, almeno centottanta giorni 
		prima della scadenza dell'autorizzazione, deve essere presentata 
		apposita domanda alla regione che decide prima della scadenza 
		dell'autorizzazione stessa. In ogni caso l'attivita' puo' essere 
		proseguita fino alla decisione espressa, previa estensione delle 
		garanzie finanziarie prestate. Le prescrizioni dell'autorizzazione 
		possono essere modificate, prima del termine di scadenza e dopo almeno 
		cinque anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticita' 
		ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie 
		disponibili.
		13. Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al 
		titolo VI della parte quarta del presente decreto, in caso di 
		inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione l'autorita' 
		competente procede, secondo la gravita' dell'infrazione:
		a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere 
		eliminate le inosservanze;
		b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un 
		tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la 
		salute pubblica e per l'ambiente;
		c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle 
		prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni 
		che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per 
		l'ambiente;
		14. Il controllo e l'autorizzazione delle operazioni di carico, scarico, 
		trasbordo, deposito e maneggio di rifiuti in aree portuali sono 
		disciplinati dalle specifiche disposizioni di cui alla legge 28 gennaio 
		1994, n. 84 e di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 di 
		attuazione della direttiva 2000/59/CE sui rifiuti prodotti sulle navi e 
		dalle altre disposizioni previste in materia dalla normativa vigente. 
		Nel caso di trasporto transfrontaliero di rifiuti, l'autorizzazione 
		delle operazioni di imbarco e di sbarco non puo' essere rilasciata se il 
		richiedente non dimostra di avere ottemperato agli adempimenti di cui 
		all'art. 194 del presente decreto.
		15. Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero, esclusi gli 
		impianti mobili che effettuano la disidratazione dei fanghi generati da 
		impianti di depurazione e reimmettono l'acqua in testa al processo 
		depurativo presso il quale operano, ad esclusione della sola riduzione 
		volumetrica e separazione delle frazioni estranee, sono autorizzati, in 
		via definitiva, dalla regione ove l'interessato ha la sede legale o la 
		societa' straniera proprietaria dell'impianto ha la sede di 
		rappresentanza. Per lo svolgimento delle singole campagne di attivita' 
		sul territorio nazionale, l'interessato, almeno sessanta giorni prima 
		dell'installazione dell'impianto, deve comunicare alla regione nel cui 
		territorio si trova il sito prescelto le specifiche dettagliate relative 
		alla campagna di attivita', allegando l'autorizzazione di cui al comma 1 
		e l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, nonche' 
		l'ulteriore documentazione richiesta. La regione puo' adottare 
		prescrizioni integrative oppure puo' vietare l'attivita' con 
		provvedimento motivato qualora lo svolgimento della stessa nello 
		specifico sito non sia compatibile con la tutela dell'ambiente o della 
		salute pubblica.
		16. Le disposizioni di cui al presente art. si applicano anche ai 
		procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della parte quarta 
		del presente decreto, eccetto quelli per i quali sia completata la 
		procedura di valutazione di impatto ambientale.
		17. Fatti salvi l'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico da 
		parte dei soggetti di cui all'art. 190 ed il divieto di miscelazione di 
		cui all'art. 187, le disposizioni del presente art. non si applicano al 
		deposito temporaneo effettuato nel rispetto delle condizioni stabilite 
		dall'art. 183, comma 1, lettera m).
		18. L'autorizzazione di cui al presente art. deve essere comunicata, a 
		cura dell'amministrazione che la rilascia, all'Albo di cui all'art. 212, 
		comma 1, che cura l'inserimento in un elenco nazionale, accessibile al 
		pubblico, degli elementi identificativi di cui all'art. 212, comma 23, 
		senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
		19. In caso di eventi incidenti sull'autorizzazione, questi sono 
		comunicati, previo avviso all'interessato, oltre che allo stesso, anche 
		all'Albo.
		20. Le procedure di cui al presente art. si applicano anche per la 
		realizzazione di varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio 
		che comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono 
		piu' conformi all'autorizzazione rilasciata.».
		- Si riporta il testo dell'art. 210, del citato decreto legislativo 3 
		aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente decreto:
		«Art. 210 (Autorizzazioni in ipotesi particolari). - 1. Coloro che alla 
		data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto non 
		abbiano ancora ottenuto l'autorizzazione alla gestione dell'impianto, 
		ovvero intendano, comunque, richiedere una modifica dell'autorizzazione 
		alla gestione di cui sono in possesso, ovvero ne richiedano il rinnovo 
		presentano domanda alla regione competente per territorio, che si 
		pronuncia entro novanta giorni dall'istanza. La procedura di cui al 
		presente comma si applica anche a chi intende avviare una attivita' di 
		recupero o di smaltimento di rifiuti in un impianto gia' esistente, 
		precedentemente utilizzato o adibito ad altre attivita'. Ove la nuova 
		attivita' di recupero o di smaltimento sia sottoposta a valutazione di 
		impatto ambientale, si applicano le disposizioni previste dalla parte 
		seconda del presente decreto per le modifiche sostanziali.
		2. Resta ferma l'applicazione della normativa nazionale di attuazione 
		della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate 
		dell'inquinamento per gli impianti rientranti nel campo di applicazione 
		della medesima, con particolare riferimento al decreto legislativo 18 
		febbraio 2005, n. 59.
		3. L'autorizzazione individua le condizioni e le prescrizioni necessarie 
		per garantire l'attuazione dei principi di cui all'art. 178 e contiene 
		almeno i seguenti elementi:
		a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti da smaltire o da recuperare;
		b) i requisiti tecnici, con particolare riferimento alla compatibilita' 
		del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi 
		massimi di rifiuti ed alla conformita' dell'impianto alla nuova forma di 
		gestione richiesta;
		c) le precauzioni da prendere in materia di sicurezza ed igiene 
		ambientale;
		d) la localizzazione dell'impianto da autorizzare;
		e) il metodo di trattamento e di recupero;
		f) i limiti di emissione in atmosfera per i processi di trattamento 
		termico dei rifiuti, anche accompagnati da recupero energetico;
		g) le prescrizioni per le operazioni di messa in sicurezza, chiusura 
		dell'impianto e ripristino del sito;
		h) le garanzie finanziarie, ove previste dalla normativa vigente, o 
		altre equivalenti; tali garanzie sono in ogni caso ridotte del cinquanta 
		per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 
		761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 
		(Emas), e del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso della 
		certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001;
		l) la data di scadenza dell'autorizzazione, in conformita' a quanto 
		previsto dall'art. 208, comma 12.
		4. Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al 
		titolo VI della parte quarta del presente decreto, in caso di 
		inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione l'autorita' 
		competente procede, secondo la gravita' dell'infrazione:
		a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere 
		eliminate le inosservanze;
		b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un 
		tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la 
		salute pubblica e per l'ambiente;
		c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle 
		prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni 
		che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per 
		l'ambiente.
		5. Le disposizioni del presente art. non si applicano al deposito 
		temporaneo effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 183, 
		comma 1, lettera m), che e' soggetto unicamente agli adempimenti 
		relativi al registro di carico e scarico di cui all'art. 190 ed al 
		divieto di miscelazione di cui all'art. 187.
		6. Per i rifiuti in aree portuali e per le operazioni di imbarco e 
		sbarco in caso di trasporto transfrontaliero di rifiuti si applica 
		quanto previsto dall'art. 208, comma 14.
		7. Per gli impianti mobili, di cui all'art. 208, comma 15, si applicano 
		le disposizioni ivi previste. 8. Ove l'autorita' competente non provveda 
		a concludere il procedimento relativo al rilascio dell'autorizzazione 
		entro i termini previsti dal comma 1, si applica il potere sostitutivo 
		di cui all'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
		9. Le autorizzazioni di cui al presente art. devono essere comunicate, a 
		cura dell'amministrazione che li rilascia, all'Albo di cui all'art. 212, 
		comma 1, che cura l'inserimento in un elenco nazionale, accessibile al 
		pubblico, degli elementi identificativi di cui all'art. 212, comma 23, 
		senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
		- Si riporta il testo dell'art. 212 del citato decreto legislativo 3 
		aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente decreto:
		«Art. 212 (Albo nazionale gestori ambientali). - 1. E' costituito, 
		presso il Ministero dell'ambiente e tutela del territorio, l'Albo 
		nazionale gestori ambientali, di seguito denominato Albo, articolato in 
		un Comitato nazionale, con sede presso il medesimo Ministero, ed in 
		Sezioni regionali e provinciali, istituite presso le Camere di 
		commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di 
		regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano. I componenti 
		del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali e provinciali durano in 
		carica cinque anni.
		2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 
		sono istituite sezioni speciali del Comitato nazionale per ogni singola 
		attivita' soggetta ad iscrizione all'Albo, senza nuovi o maggiori oneri 
		a carico della finanza pubblica, e ne vengono fissati composizione e 
		competenze. Il Comitato nazionale dell'Albo ha potere deliberante ed e' 
		composto da diciannove membri di comprovata e documentata esperienza 
		tecnico-economica o giuridica nelle materie ambientali nominati con 
		decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e 
		designati rispettivamente:
		a) due dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di cui 
		uno con funzioni di Presidente;
		b) uno dal Ministro delle attivita' produttive, con funzioni di 
		vice-Presidente;
		c) uno dal Ministro della salute;
		d) uno dal Ministro dell'economia e delle finanze e) uno dal Ministro 
		delle infrastrutture e dei trasporti;
		f) uno dal Ministro dell'interno;
		g) tre dalle regioni;
		h) uno dall'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, 
		artigianato e agricoltura;
		i) sei dalle organizzazioni maggiormente rappresentative delle categorie 
		economiche interessate, di cui due dalle organizzazioni rappresentative 
		della categoria degli autotrasportatori e due dalle associazioni che 
		rappresentano i gestori dei rifiuti;
		l) due dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
		3. Le Sezioni regionali e provinciali dell'Albo sono istituite con 
		decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e sono 
		composte;
		a) dal Presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e 
		agricoltura o da un membro del Consiglio camerale all'uopo designato 
		dallo stesso, con funzioni di Presidente;
		b) da un funzionario o dirigente di comprovata esperienza nella materia 
		ambientale designato dalla regione o dalla provincia autonoma, con 
		funzioni di vice-Presidente;
		c) da un funzionario o dirigente di comprovata esperienza nella materia 
		ambientale, designato dall'Unione regionale delle province o dalla 
		provincia autonoma;
		d) da un esperto di comprovata esperienza nella materia ambientale, 
		designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;
		e) (soppressa);
		f) (soppressa).
		4. Le funzioni del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali 
		dell'Albo sono svolte, sino alla scadenza del loro mandato, 
		rispettivamente dal Comitato nazionale e dalle Sezioni regionali 
		dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti 
		gia' previsti all'art. 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 
		22, integrati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dai 
		nuovi componenti individuati ai sensi, rispettivamente, del comma 2, 
		lettera 1), e del comma 3, lettere e) ed f), nel rispetto di quanto 
		previsto dal comma 16.
		5. L'iscrizione all'Albo e' requisito per lo svolgimento delle attivita' 
		di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi, di raccolta e 
		trasporto di rifiuti pericolosi, di bonifica dei siti, di bonifica dei 
		beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti 
		senza detenzione dei rifiuti stessi, nonche' di gestione di impianti di 
		smaltimento e di recupero di titolarita' di terzi e di gestione di 
		impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti, nei limiti di 
		cui all'art. 208, comma 15. Sono esonerati dall'obbligo di cui al 
		presente comma le organizzazioni di cui agli articoli 221, comma 3, 
		lettere a) e c), 223, 224, 228, 233, 234, 235 e 236, limitatamente 
		all'attivita' di intermediazione e commercio senza detenzione di rifiuti 
		di imballaggio, a condizione che dispongano di evidenze documentali o 
		contabili che svolgano funzioni analoghe, fermi restando gli adempimenti 
		documentali e contabili previsti a carico dei predetti soggetti dalle 
		vigenti normative. Per le aziende speciali, i consorzi e le societa' di 
		gestione dei servizi pubblici di cui al decreto legislativo 18 agosto 
		2000, n. 267, l'iscrizione all'Albo e' effettuata mediante apposita 
		comunicazione del comune o del consorzio di comuni alla sezione 
		regionale territorialmente competente ed e' valida per i servizi di 
		gestione dei rifiuti urbani nei medesimi comuni.
		6. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e costituisce 
		titolo per l'esercizio delle attivita' di raccolta, di trasporto, di 
		commercio e di intermediazione dei rifiuti; per le altre attivita' 
		l'iscrizione abilita alla gestione degli impianti il cui esercizio sia 
		stato autorizzato o allo svolgimento delle attivita' soggette ad 
		iscrizione.
		7. Le imprese che effettuano attivita' di raccolta e trasporto dei 
		rifiuti, le imprese che effettuano attivita' di intermediazione e di 
		commercio dei rifiuti, senza detenzione dei medesimi, e le imprese che 
		effettuano l'attivita' di gestione di impianti mobili di smaltimento e 
		recupero dei rifiuti devono prestare idonee garanzie finanziarie a 
		favore dello Stato. Tali garanzie sono ridotte del cinquanta per cento 
		per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, del 
		Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 (Emas), e del 
		quarantapercento nel caso di imprese in possesso della certificazione 
		ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001.
		8. Le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 non si applicano ai 
		produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni 
		di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, ne' ai produttori iniziali 
		di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto 
		di trenta chilogrammi o trenta litri al giorno dei propri rifiuti 
		pericolosi, a condizione che tali operazioni costituiscano parte 
		integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i 
		rifiuti sono prodotti. Dette imprese non sono tenute alla prestazione 
		delle garanzie finanziarie e sono iscritte in un'apposita sezione 
		dell'Albo in base alla presentazione di una comunicazione alla sezione 
		regionale o provinciale dell'Albo territorialmente competente che 
		rilascia il relativo provvedimento entro i successivi trenta giorni. Con 
		la comunicazione l'interessato attesta sotto la sua responsabilita', ai 
		sensi dell'art. 21 della legge n. 241 del 1990:
		a) la sede dell'impresa, l'attivita' o le attivita' dai quali sono 
		prodotti i rifiuti;
		b) le caratteristiche, la natura dei rifiuti prodotti;
		c) gli estremi identificativi e l'idoneita' tecnica dei mezzi utilizzati 
		per il trasporto dei rifiuti, tenuto anche conto delle modalita' di 
		effettuazione del trasporto medesimo;
		d) il versamento del diritto annuale di registrazione, che in fase di 
		prima applicazione e' determinato nella somma di 50 euro all'anno, ed e' 
		rideterminabile ai sensi dell'art. 21 del decreto del Ministro 
		dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406. L'impresa e' tenuta a comunicare 
		ogni variazione intervenuta successivamente all'iscrizione. Le 
		iscrizioni delle imprese di cui al presente comma effettuate entro 60 
		giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni restano valide 
		ed efficaci.
		9. Le imprese che effettuano attivita' di gestione di impianti fissi di 
		smaltimento e di recupero di titolarita' di terzi, le imprese che 
		effettuano le attivita' di bonifica dei siti e di bonifica dei beni 
		contenenti amianto devono prestare idonee garanzie finanziarie a favore 
		della regione territorialmente competente, nel rispetto dei criteri 
		generali di cui all'art. 195, comma 2, lettera h). Tali garanzie sono 
		ridotte del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del 
		regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, 
		del 19 marzo 2001 (Emas), e del quaranta per cento nel caso di imprese 
		in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En 
		Iso 14001. Le garanzie di cui al presente comma devono essere in ogni 
		caso prestate in base alla seguente distinzione:
		a) le imprese che effettuano l'attivita' di gestione di impianti fissi 
		di smaltimento e di recupero di titolarita' di terzi devono prestare le 
		garanzie finanziarie a favore della regione per ogni impianto che viene 
		gestito;
		b) le imprese che effettuano l'attivita' di bonifica dei siti e dei beni 
		contenenti amianto devono prestare le garanzie finanziarie a favore 
		della regione per ogni intervento di bonifica.
		10. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del 
		territorio, di concerto con i Ministri delle attivita' produttive, delle 
		infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, sentito 
		il parere del Comitato nazionale, da emanare entro novanta giorni dalla 
		data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, sono 
		definite le attribuzioni e le modalita' organizzative dell'Albo, i 
		requisiti, i termini e le modalita' di iscrizione, i diritti annuali 
		d'iscrizione, nonche' le modalita' e gli importi delle garanzie 
		finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato. Fino 
		all'emanazione del predetto decreto, continuano ad applicarsi, per 
		quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro 
		dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406. Il decreto di cui al presente 
		comma si informa ai seguenti principi:
		a) individuazione di requisiti per l'iscrizione, validi per tutte le 
		sezioni, al fine di uniformare le procedure;
		b) coordinamento con la vigente normativa sull'autotrasporto, in 
		coerenza con la finalita' di cui alla lettera a);
		c) trattamento uniforme dei componenti delle Sezioni regionali, per 
		garantire l'efficienza operativa;
		d) effettiva copertura delle spese attraverso i diritti di segreteria e 
		i diritti annuali di iscrizione.
		11. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del 
		territorio, sentita la Conferenza Stato regioni, sono fissati i criteri 
		generali per la definizione delle garanzie finanziarie da prestare a 
		favore delle regioni.
		12. (Abrogato).
		13. L'iscrizione all'Albo ed i provvedimenti di sospensione, di revoca, 
		di decadenza e di annullamento dell'iscrizione, nonche' l'accettazione, 
		la revoca e lo svincolo delle garanzie finanziarie che devono essere 
		prestate a favore dello Stato sono deliberati dalla Sezione regionale 
		dell'Albo della regione ove ha sede legale l'impresa interessata, in 
		base alla normativa vigente ed alle direttive emesse dal Comitato 
		nazionale .
		14. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui al presente articolo, 
		continuano ad applicarsi le disposizioni disciplinanti l'Albo nazionale 
		delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti vigenti alla data 
		di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, 
		disposizioni la cui abrogazione e' differita al momento della 
		pubblicazione dei suddetti decreti.
		15. Avverso i provvedimenti delle Sezioni regionali dell'Albo gli 
		interessati possono proporre, nel termine di decadenza di trenta giorni 
		dalla notifica dei provvedimenti stessi, ricorso al Comitato nazionale 
		dell'Albo.
		16. Agli oneri per il funzionamento del Comitato nazionale e delle 
		Sezioni regionali e provinciali si provvede con le entrate derivanti dai 
		diritti di segreteria e dai diritti annuali d'iscrizione, secondo le 
		previsioni, anche relative alle modalita' di versamento e di utilizzo, 
		che saranno determinate con decreto del Ministro dell'ambiente e della 
		tutela del territorio di concerto con il Ministro dell'economia e delle 
		finanze. L'integrazione del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali 
		e provinciali con i rappresentanti di cui ai commi 2, lettera 1), e 3, 
		lettere e) ed f), e' subordinata all'entrata in vigore del predetto 
		decreto. Sino all'emanazione del citato decreto, si applicano le 
		disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 20 dicembre 
		1993 e le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 13 
		dicembre 1995.
		17. La disciplina regolamentare dei casi in cui, ai sensi degli articoli 
		19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'esercizio di un'attivita' 
		privata puo' essere intrapreso sulla base della denuncia di inizio 
		dell'attivita' non si applica alle domande di iscrizione e agli atti di 
		competenza dell'Albo.
		18. Le imprese che effettuano attivita' di raccolta e trasporto dei 
		rifiuti sottoposti a procedure semplificate ai sensi dell'art. 216, ed 
		effettivamente avviati al riciclaggio ed al recupero non sono sottoposte 
		alle garanzie finanziarie di cui al comma 8 e sono iscritte all'Albo 
		mediante l'invio di comunicazione di inizio di attivita' alla Sezione 
		regionale o provinciale territorialmente competente. Detta comunicazione 
		deve essere rinnovata ogni cinque anni e deve essere corredata da idonea 
		documentazione predisposta ai sensi dell'art. 13 del decreto 
		ministeriale 28 aprile 1998, n. 406, nonche' delle deliberazioni del 
		Comitato nazionale dalla quale risultino i seguenti elementi:
		a) la quantita', la natura, l'origine e la destinazione dei rifiuti;
		b) la rispondenza delle caratteristiche tecniche e della tipologia del 
		mezzo utilizzato ai requisiti stabiliti dall'Albo in relazione ai tipi 
		di rifiuti da trasportare;
		c) il rispetto delle condizioni ed il possesso dei requisiti soggettivi, 
		di idoneita' tecnica e di capacita' finanziaria.
		19. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di inizio di 
		attivita' le Sezioni regionali e provinciali prendono atto dell'avventa 
		iscrizione e inseriscono le imprese di cui al comma 18 in appositi 
		elenchi dandone comunicazione al Comitato nazionale, alla provincia 
		territorialmente competente ed all'interessato.
		20. Le imprese iscritte all'Albo con procedura ordinaria ai sensi del 
		comma 5 sono esentate dall'obbligo della comunicazione di cui al comma 
		18 se lo svolgimento dell'attivita' di raccolta e trasporto dei rifiuti 
		sottoposti a procedure semplificate ai sensi dell'art. 216 ed 
		effettivamente avviati al riciclaggio e al recupero non comporta 
		variazioni della categoria, della classe e della tipologia di rifiuti 
		per le quali tali imprese sono iscritte.
		21. Alla comunicazione di cui al comma 18 si applicano le disposizioni 
		di cui all'art. 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alle imprese che 
		svolgono le attivita' di cui al comma 18 a seguito di comunicazione 
		corredata da documentazione incompleta o inidonea, si applica il 
		disposto di cui all'art. 256, comma 1.
		22. (Abrogato).
		23. Sono istituiti presso il Comitato nazionale i registri delle imprese 
		autorizzate alla gestione di rifiuti, aggiornati ogni trenta giorni, nei 
		quali sono inseriti, a domanda, gli elementi identificativi dell'impresa 
		consultabili dagli operatori secondo le procedure fissate con decreto 
		del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, nel rispetto 
		dei principi di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I 
		registri sono pubblici e, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della 
		parte quarta del presente decreto, sono resi disponibili al pubblico, 
		senza oneri, anche per via telematica, secondo i criteri fissati dal 
		predetto decreto. Le Amministrazioni autorizzanti comunicano al Comitato 
		nazionale, subito dopo il rilascio dell'autorizzazione, la ragione 
		sociale dell'impresa autorizzata, l'attivita' per la quale viene 
		rilasciata l'autorizzazione, i rifiuti oggetto dell'attivita' di 
		gestione, la scadenza dell'autorizzazione e successivamente segnalano 
		ogni variazione delle predette informazioni che intervenga nel corso 
		della validita' dell'autorizzazione stessa. Nel caso di ritardo 
		dell'Amministrazione superiore a trenta giorni dal rilascio 
		dell'autorizzazione, l'impresa interessata puo' inoltrare copia 
		autentica del provvedimento, anche per via telematica, al Comitato 
		nazionale, che ne dispone l'inserimento nei registri.
		24. (Abrogato).
		25. (Abrogato).
		26. Per la tenuta dei registri di cui ai commi 22, 23, 24 e 25 gli 
		interessati sono tenuti alla corresponsione di un diritto annuale di 
		iscrizione, per ogni tipologia di registro, pari a 50 euro, 
		rideterminabile ai sensi dell'art. 21 del decreto del Ministro 
		dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406. I diritti di cui al commi 8, 24 e 
		25 sono versati, secondo le modalita' di cui al comma 16, alla 
		competente Sezione regionale dell'Albo, che procede a contabilizzarli 
		separatamente e ad utilizzarli integralmente per l'attuazione dei 
		medesimi commi.
		27. La tenuta dei registri di cui ai commi 22 e 23 decorre dall'entrata 
		in vigore del decreto di cui al comma 16.
		28. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o 
		maggiori oneri per la finanza pubblica.».
		- Si riporta il testo dell'art. 220 del citato decreto legislativo 3 
		aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente decreto:
		«Art. 220 (Obiettivi di recupero e di riciclaggio). - 1. Per conformarsi 
		ai principi di cui all'art. 219, i produttori e gli utilizzatori devono 
		conseguire gli obiettivi finali di riciclaggio e di recupero dei rifiuti 
		di imballaggio in conformita' alla disciplina comunitaria indicati 
		nell'Allegato E alla parte quarta del presente decreto.
		2. Per garantire il controllo del raggiungimento degli obiettivi di 
		riciclaggio e di recupero, il Consorzio nazionale degli imballaggi di 
		cui all'art. 224 comunica annualmente alla Sezione nazionale del Catasto 
		dei rifiuti, utilizzando il modello unico di dichiarazione di cui 
		all'art. 1 della legge 25 gennaio 1994, n. 70, i dati, riferiti all'anno 
		solare precedente, relativi al quantitativo degli imballaggi per ciascun 
		materiale e per tipo di imballaggio immesso sul mercato, nonche', per 
		ciascun materiale, la quantita' degli imballaggi riutilizzati e dei 
		rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato 
		nazionale. Le predette comunicazioni possono essere presentate dai 
		soggetti di cui all'art. 221, comma 3, lettere a) e c), per coloro i 
		quali hanno aderito ai sistemi gestionali ivi previsti ed inviate 
		contestualmente al Consorzio nazionale imballaggi. I rifiuti di 
		imballaggio esportati dalla Comunita' sono presi in considerazione, ai 
		fini dell'adempimento degli obblighi e del conseguimento degli obiettivi 
		di cui al comma 1, solo se sussiste idonea documentazione comprovante 
		che l'operazione di recupero e/o di riciclaggio e' stata effettuata con 
		modalita' equivalenti a quelle previste al riguardo dalla legislazione 
		comunitaria. L'Autorita' di cui all'art. 207, entro centoventi giorni 
		dalla sua istituzione, redige un elenco dei Paesi extracomunitari in cui 
		le operazioni di recupero e/o di riciclaggio sono considerate 
		equivalenti a quelle previste al riguardo dalla legislazione 
		comunitaria, tenendo conto anche di eventuali decisioni e orientamenti 
		dell'Unione europea in materia.
		3. (Soppresso).
		4. Le pubbliche amministrazioni e i gestori incoraggiano, ove opportuno, 
		l'uso di materiali ottenuti da rifiuti di imballaggio riciclati per la 
		fabbricazione di imballaggi e altri prodotti mediante:
		a) il miglioramento delle condizioni di mercato per tali materiali;
		b) la revisione delle norme esistenti che impediscono l'uso di tali 
		materiali.
		5. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 224, comma 3, lettera e), 
		qualora gli obiettivi complessivi di riciclaggio e di recupero dei 
		rifiuti di imballaggio come fissati al comma 1 non siano raggiunti alla 
		scadenza prevista, con decreto del Presidente del Consiglio dei 
		Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta 
		del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro 
		delle attivita' produttive, alle diverse tipologie di materiali di 
		imballaggi sono applicate misure di carattere economico, proporzionate 
		al mancato raggiungimento di singoli obiettivi, il cui introito e' 
		versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato con 
		decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad apposito capitolo 
		del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Dette somme 
		saranno utilizzate per promuovere la prevenzione, la raccolta 
		differenziata, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio,
		6. Gli obiettivi di cui al comma 1 sono riferiti ai rifiuti di 
		imballaggio generati sul territorio nazionale, nonche' a tutti i sistemi 
		di riciclaggio e di recupero al netto degli scarti e sono adottati ed 
		aggiornati in conformita' alla normativa comunitaria con decreto del 
		Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il 
		Ministro delle attivita' produttive.
		7. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e il Ministro 
		delle attivita' produttive notificano alla Commissione dell'Unione 
		europea, ai sensi e secondo le modalita' di cui agli articoli 12, 16 e 
		17 della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 
		20 dicembre 1994, la relazione sull'attuazione delle disposizioni del 
		presente titolo accompagnata dai dati acquisiti ai sensi del comma 2 e i 
		progetti delle misure che si intendono adottare nell'ambito del titolo 
		medesimo.
		8. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e il Ministro 
		delle attivita' produttive forniscono periodicamente all'Unione europea 
		e agli altri Paesi membri i dati sugli imballaggi e sui rifiuti di 
		imballaggio secondo le tabelle e gli schemi adottati dalla Commissione 
		dell'Unione europea con la decisione 2005/270/CE del 22 marzo 2005.».
		- Si riporta il testo dell'art. 221 del citato decreto legislativo 3 
		aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente decreto:
		«Art. 221 (Obblighi dei produttori e degli utilizzatori). - 1. I 
		produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta ed 
		efficace gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di 
		imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti.
		2. Nell'ambito degli obiettivi di cui agli articoli 205 e 220 e del 
		Programma di cui all'art. 225, i produttori e gli utilizzatori, su 
		richiesta del gestore del servizio e secondo quanto previsto 
		dall'accordo di programma di cui all'art. 224, comma 5, adempiono 
		all'obbligo del ritiro dei rifiuti di imballaggio primari o comunque 
		conferiti al servizio pubblico della stessa natura e raccolti in modo 
		differenziato. A tal fine, per garantire il necessario raccordo con 
		l'attivita' di raccolta differenziata organizzata dalle pubbliche 
		amministrazioni e per le altre finalita' indicate nell'art. 224, i 
		produttori e gli utilizzatori partecipano al Consorzio nazionale 
		imballaggi, salvo il caso in cui venga adottato uno dei sistemi di cui 
		al comma 3, lettere a) e c) del presente articolo.
		3. Per adempiere agli obblighi di riciclaggio e di recupero nonche' agli 
		obblighi della ripresa degli imballaggi usati e della raccolta dei 
		rifiuti di imballaggio secondari e terziari su superfici private, e con 
		riferimento all'obbligo del ritiro, su indicazione del Consorzio 
		nazionale imballaggi di cui all'art. 224, dei rifiuti di imballaggio 
		conferiti dal servizio pubblico, i produttori possono alternativamente:
		a) organizzare autonomamente la gestione dei propri rifiuti di 
		imballaggio su tutto il territorio nazionale;
		b) aderire ad uno dei consorzi di cui all'art. 223;
		c) attestare sotto la propria responsabilita' che e' stato messo in atto 
		un sistema di restituzione dei propri imballaggi, mediante idonea 
		documentazione che dimostri l'autosufficienza del sistema, nel rispetto 
		dei criteri e delle modalita' di cui ai commi 5 e 6.
		4. Ai fini di cui al comma 3 gli utilizzatori sono tenuti a consegnare 
		gli imballaggi usati secondari e terziari e i rifiuti di imballaggio 
		secondari e terziari in un luogo di raccolta organizzato dai produttori 
		e con gli stessi concordato. Gli utilizzatori possono tuttavia conferire 
		al servizio pubblico i suddetti imballaggi e rifiuti di imballaggio nei 
		limiti derivanti dai criteri determinati ai sensi dell'art. 195, comma 
		2, lettera e).
		5. I produttori che non intendono aderire al Consorzio nazionale 
		imballaggi e a un consorzio di cui all'art. 223, devono presentare 
		all'Osservatorio nazionale sui rifiuti il progetto del sistema di cui al 
		comma 3, lettere a) o c) richiedendone il riconoscimento sulla base di 
		idonea documentazione. Il progetto va presentato entro novanta giorni 
		dall'assunzione della qualifica di produttore ai sensi dell'art. 218, 
		comma 1, lettera r) o prima del recesso da uno dei suddetti consorzi. Il 
		recesso e', in ogni caso, efficace solo dal momento in cui, intervenuto 
		il riconoscimento, l'Osservatorio accerti il funzionamento del sistema e 
		ne dia comunicazione al Consorzio, permanendo fino a tale momento 
		l'obbligo di corrispondere il contributo ambientale di cui all'art. 224, 
		comma 3, lettera h). Per ottenere il riconoscimento i produttori devono 
		dimostrare di aver organizzato il sistema secondo criteri di efficienza, 
		efficacia ed economicita', che il sistema sara' effettivamente ed 
		autonomamente funzionante e che sara' in grado di conseguire, 
		nell'ambito delle attivita' svolte, gli obiettivi di recupero e di 
		riciclaggio di cui all'art. 220. I produttori devono inoltre garantire 
		che gli utilizzatori e gli utenti finali degli imballaggi siano 
		informati sulle modalita' del sistema adottato. L'Osservatorio, dopo 
		aver acquisito i necessari elementi di valutazione da parte del 
		Consorzio nazionale imballaggi, si esprime entro novanta giorni dalla 
		richiesta. In caso di mancata risposta nel termine sopra indicato, 
		l'interessato chiede al Ministro dell'ambiente e della tutela del 
		territorio l'adozione dei relativi provvedimenti sostitutivi da emanarsi 
		nei successivi sessanta giorni. L'Osservatorio e' tenuto a presentare 
		una relazione annuale di sintesi relativa a tutte le istruttorie 
		esperite. Sono fatti salvi i riconoscimenti gia' operati ai sensi della 
		previgente normativa.
		6. I produttori di cui al comma 5 elaborano e trasmettono al Consorzio 
		nazionale imballaggi di cui all'art. 224 un proprio Programma specifico 
		di prevenzione che costituisce la base per l'elaborazione del programma 
		generale di cui all'art. 225.
		7. Entro il 30 settembre di ogni anno i produttori di cui al comma 5 
		presentano all'Autorita' prevista dall'art. 207 e al Consorzio nazionale 
		imballaggi un piano specifico di prevenzione e gestione relativo 
		all'anno solare successivo, che sara' inserito nel programma generale di 
		prevenzione e gestione di cui all'art. 225.
		8. Entro il 31 maggio di ogni anno, i produttori di cui al comma 5 sono 
		inoltre tenuti a presentare all'Autorita' prevista dall'art. 207 ed al 
		Consorzio nazionale imballaggi una relazione sulla gestione relativa 
		all'anno solare precedente, comprensiva dell'indicazione nominativa 
		degli utilizzatori che, fino al consumo, partecipano al sistema di cui 
		al comma 3, lettere a) o c), del programma specifico e dei risultati 
		conseguiti nel recupero e nel riciclo dei rifiuti di imballaggio; nella 
		stessa relazione possono essere evidenziati i problemi inerenti il 
		raggiungimento degli scopi istituzionali e le eventuali proposte di 
		adeguamento della normativa.
		9. Il mancato riconoscimento del sistema ai sensi del comma 5, o la 
		revoca disposta dall'Autorita', previo avviso all'interessato, qualora i 
		risultati ottenuti siano insufficienti per conseguire gli obiettivi di 
		cui all'art. 220 ovvero siano stati violati gli obblighi previsti dai 
		commi 6 e 7, comportano per i produttori l'obbligo di partecipare ad uno 
		dei consorzi di cui all'art. 223 e, assieme ai propri utilizzatori di 
		ogni livello fino al consumo, al consorzio previsto dall'art. 224. I 
		provvedimenti dell'Autorita' sono comunicati ai produttori interessati e 
		al Consorzio nazionale imballaggi. L'adesione obbligatoria ai consorzi 
		disposta in applicazione del presente comma ha effetto retroattivo ai 
		soli fini della corresponsione del contributo ambientale previsto 
		dall'art. 224, comma 3, lettera h), e dei relativi interessi di mora. Ai 
		produttori e agli utilizzatori che, entro novanta giorni dal ricevimento 
		della comunicazione dell'Autorita', non provvedano ad aderire ai 
		consorzi e a versare le somme a essi dovute si applicano inoltre le 
		sanzioni previste dall'art. 261.
		10. Sono a carico dei produttori e degli utilizzatori:
		a) i costi per il ritiro degli imballaggi usati e la raccolta dei 
		rifiuti di imballaggio secondari e terziari; b) il corrispettivo per i 
		maggiori oneri relativi alla raccolta differenziata dei rifiuti di 
		imballaggio conferiti al servizio pubblico per i quali l'Autorita' 
		d'ambito richiede al Consorzio nazionale imballaggi o per esso ai 
		soggetti di cui al comma 3 di procedere al ritiro;
		c) i costi per il riutilizzo degli imballaggi usati;
		d) i costi per il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio;
		e) i costi per lo smaltimento dei rifiuti di imballaggio secondari e 
		terziari.
		11. La restituzione di imballaggi usati o di rifiuti di imballaggio, ivi 
		compreso il conferimento di rifiuti in raccolta differenziata, non deve 
		comportare oneri economici per il consumatore.».
		- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 222 del citato decreto 
		legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente decreto:
		«2. Nel caso in cui l'Osservatorio nazionale sui rifiuti accerti che le 
		pubbliche amministrazioni non abbiano attivato sistemi adeguati di 
		raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio, anche per il 
		raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 205, ed in particolare di 
		quelli di recupero e riciclaggio di cui all'art. 220, puo' richiedere al 
		Consorzio nazionale imballaggi di sostituirsi ai gestori dei servizi di 
		raccolta differenziata, anche avvalendosi di soggetti pubblici o privati 
		individuati dal Consorzio nazionale imballaggi medesimo mediante 
		procedure trasparenti e selettive, in via temporanea e d'urgenza, 
		comunque per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, sempre che 
		cio' avvenga all'interno di ambiti ottimali opportunamente identificati, 
		per l'organizzazione e/o integrazione del servizio ritenuto 
		insufficiente. Qualora il Consorzio nazionale imballaggi, per 
		raggiungere gli obiettivi di recupero e riciclaggio previsti dall'art. 
		220, decida di aderire alla richiesta, verra' al medesimo corrisposto il 
		valore della tariffa applicata per la raccolta dei rifiuti urbani 
		corrispondente, al netto dei ricavi conseguiti dalla vendita dei 
		materiali e del corrispettivo dovuto sul ritiro dei rifiuti di 
		imballaggio e delle frazioni merceologiche omogenee. Ove il Consorzio 
		nazionale imballaggi non dichiari di accettare entro quindici giorni 
		dalla richiesta, l'Osservatorio nazionale sui rifiuti, nei successivi 
		quindici giorni, individua, mediante procedure trasparenti e selettive, 
		un soggetto di comprovata e documentata affidabilita' e capacita' a cui 
		affidare la raccolta differenziata e conferire i rifiuti di imballaggio 
		in via temporanea e d'urgenza, fino all'espletamento delle procedure 
		ordinarie di aggiudicazione del servizio e comunque per un periodo non 
		superiore a dodici mesi, prorogabili di ulteriori dodici mesi in caso di 
		impossibilita' oggettiva e documentata di aggiudicazione.».
		- Si riporta il testo dell'art. 223 del citato decreto legislativo 3 
		aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente decreto:
		«Art. 223 (Consorzi). - 1. I produttori che non provvedono ai sensi 
		dell'art. 221, comma 3, lettera a ) e c), costituiscono un consorzio per 
		ciascun materiale di imballaggio di cui all'allegato E del parte quarta 
		del presente decreto, operante su tutto il territorio nazionale. Ai 
		consorzi possono partecipare i recuperatori, ed i riciclatori che non 
		corrispondono alla categoria dei produttori, previo accordo con gli 
		altri consorziati ed unitamente agli stessi.
		2. I consorzi di cui al comma 1 hanno personalita' giuridica di diritto 
		privato senza fine di lucro e sono retti da uno statuto adottato in 
		conformita' ad uno schema tipo, redatto dal Ministro dell'ambiente e 
		della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attivita' 
		produttive, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre 
		2008, conformemente ai principi del presente decreto e, in particolare, 
		a quelli di efficienza, efficacia, economicita' e trasparenza, nonche' 
		di libera concorrenza nelle attivita' di settore. Lo statuto adottato da 
		ciascun consorzio e' trasmesso entro quindici giorni al Ministro 
		dell'ambiente e della tutela del territorio che lo approva nei 
		successivi novanta giorni, con suo provvedimento adottato di concerto 
		con il Ministro delle attivita' produttive. Ove il Ministro ritenga di 
		non approvare lo statuto trasmesso, per motivi di legittimita' o di 
		merito, lo ritrasmette al consorzio richiedente con le relative 
		osservazioni. Entro il 31° dicembre 2008 i consorzi gia' riconosciuti 
		dalla previgente normativa adeguano il proprio statuto in conformita' al 
		nuovo schema tipo e ai principi contenuti nel presente decreto ed in 
		particolare a quelli di trasparenza, efficacia, efficienza ed 
		economicita', nonche' di libera concorrenza nelle attivita' di settore, 
		ai sensi dell'art. 221, comma 2. Nei consigli di amministrazione dei 
		consorzi il numero dei consiglieri di amministrazione in rappresentanza 
		dei riciclatori e dei recuperatori deve essere uguale a quello dei 
		consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei produttori di 
		materie prime di imballaggio. Lo statuto adottato da ciascun consorzio 
		e' trasmesso entro quindici giorni al Ministro dell'ambiente e della 
		tutela del territorio e del mare, che lo approva di concerto con il 
		Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e 
		delle finanze, salvo motivate osservazioni cui i consorzi sono tenuti ad 
		adeguarsi nei successivi sessanta giorni. Qualora i consorzi non 
		ottemperino nei termini prescritti, le modifiche allo statuto sono 
		apportate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del 
		territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo 
		economico. Il decreto ministeriale di approvazione dello statuto dei 
		consorzi e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
		3. I consorzi di cui al comma 1 e 2 sono tenuti a garantire l'equilibrio 
		della propria gestione finanziaria. A tal fine i mezzi finanziari per il 
		funzionamento dei predetti consorzi derivano dai contributi dei 
		consorziati e dai versamenti effettuati dal Consorzio nazionale 
		imballaggi ai sensi dell'art. 224, comma 3, lettera h), secondo le 
		modalita' indicate dall'art. 224, comma 8, dai proventi della cessione, 
		nel rispetto dei principi della concorrenza e della corretta gestione 
		ambientale, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio ripresi, 
		raccolti o ritirati, nonche' da altri eventuali proventi e contributi di 
		consorziati o di terzi.
		4. Ciascun consorzio mette a punto e trasmette al CONAI e 
		all'Osservatorio nazionale sui rifiuti un proprio programma pluriennale 
		di prevenzione della produzione di rifiuti d'imballaggio entro il 30 
		settembre di ogni anno.
		5. Entro il 30 settembre di ogni anno i consorzi di cui al presente 
		articolo presentano all'Osservatorio nazionale sui rifiuti e al 
		Consorzio nazionale imballaggi un piano specifico di prevenzione e 
		gestione relativo all'anno solare successivo, che sara' inserito nel 
		programma generale di prevenzione e gestione.
		6. Entro il 31 maggio di ogni anno, i consorzi di cui al presente art. 
		sono inoltre tenuti a presentare all'Osservatorio nazionale sui rifiuti 
		ed al Consorzio nazionale imballaggi una relazione sulla gestione 
		relativa all'anno precedente, con l'indicazione nominativa dei 
		consorziati, il programma specifico ed i risultati conseguiti nel 
		recupero e nel riciclo dei rifiuti di imballaggio.».
		- Si riporta il testo dell'art. 224 del citato decreto legislativo 3 
		aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente decreto:
		«Art. 224 (Consorzio nazionale imballaggi). - 1. Per il raggiungimento 
		degli obiettivi globali di recupero e di riciclaggio e per garantire il 
		necessario coordinamento dell'attivita' di raccolta differenziata, i 
		produttori e gli utilizzatori, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 
		221, comma 2, partecipano in forma paritaria al Consorzio nazionale 
		imballaggi, in seguito denominato CONAI, che ha personalita' giuridica 
		di diritto privato senza fine di lucro ed e' retto da uno statuto 
		approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del 
		territorio di concerto con il Ministro delle attivita' produttive.
		2. Entro il 30 giugno 2008, il CONAI adegua il proprio statuto ai 
		principi contenuti nel presente decreto ed in particolare a quelli di 
		trasparenza, efficacia, efficienza ed economicita', nonche' di libera 
		concorrenza nelle attivita' di settore, ai sensi dell'art. 221, comma 2. 
		Lo statuto adottato e' trasmesso entro quindici giorni al Ministro 
		dell'ambiente e della tutela del territorio che lo approva di concerto 
		con il Ministro delle attivita' produttive, salvo motivate osservazioni 
		cui il CONAI e' tenuto ad adeguarsi nei successivi sessanta giorni. 
		Qualora il CONAI non ottemperi nei termini prescritti, le modifiche allo 
		statuto sono apportate con decreto del Ministro dell'ambiente e della 
		tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attivita' 
		produttive.
		3. Il CONAI svolge le seguenti funzioni:
		a) definisce, in accordo con le regioni e con le pubbliche 
		amministrazioni interessate, gli ambiti territoriali in cui rendere 
		operante un sistema integrato che comprenda la raccolta, la selezione e 
		il trasporto dei materiali selezionati a centri di raccolta o di 
		smistamento;
		b) definisce, con le pubbliche amministrazioni appartenenti ai singoli 
		sistemi integrati di cui alla lettera a), le condizioni generali di 
		ritiro da parte dei produttori dei rifiuti selezionati provenienti dalla 
		raccolta differenziata;
		c) elabora ed aggiorna, valutati i programmi specifici di prevenzione di 
		cui agli articoli 221, comma 6, e 223, comma 4, il Programma generale 
		per la prevenzione e la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di 
		imballaggio di cui all'art. 225;
		d) promuove accordi di programma con gli operatori economici per 
		favorire il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio e ne 
		garantisce l'attuazione;
		e) assicura la necessaria cooperazione tra i consorzi di cui all'art. 
		223, i soggetti di cui all'art. 221, comma 3, lettere a) e c) e gli 
		altri operatori economici, anche eventualmente destinando una quota del 
		contributo ambientale CONAI, di cui alla lettera h), ai consorzi che 
		realizzano percentuali di recupero o di riciclo superiori a quelle 
		minime indicate nel Programma generale, al fine del conseguimento degli 
		obiettivi globali di cui all'Allegato E alla parte quarta del presente 
		decreto. Ai consorzi che non raggiungono i singoli obiettivi di recupero 
		e' in ogni caso ridotta la quota del contributo ambientale ad essi 
		riconosciuto dal Conai;
		f) indirizza e garantisce il necessario raccordo tra le amministrazioni 
		pubbliche, i consorzi e gli altri operatori economici;
		g) organizza, in accordo con le pubbliche amministrazioni, le campagne 
		di informazione ritenute utili ai fini dell'attuazione del Programma 
		generale;
		h) ripartisce tra i produttori e gli utilizzatori il corrispettivo per i 
		maggiori oneri della raccolta differenziata di cui all'art. 221, comma 
		10, lettera b), nonche' gli oneri per il riciclaggio e per il recupero 
		dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio di raccolta 
		differenziata, in proporzione alla quantita' totale, al peso ed alla 
		tipologia del materiale di imballaggio immessi sul mercato nazionale, al 
		netto delle quantita' di imballaggi usati riutilizzati nell'anno 
		precedente per ciascuna tipologia di materiale. A tal fine determina e 
		pone a carico dei consorziati, con le modalita' individuate dallo 
		statuto, anche in base alle utilizzazioni e ai criteri di cui al comma 
		8, il contributo denominato contributo ambientale CONAI;
		i) promuove il coordinamento con la gestione di altri rifiuti previsto 
		dall'art. 222, comma 1, lettera b), anche definendone gli ambiti di 
		applicazione;
		l) promuove la conclusione, su base volontaria, di accordi tra i 
		consorzi di cui all'art. 223 e i soggetti di cui all'art. 221, comma 3, 
		lettere a) e c), con soggetti pubblici e privati. Tali accordi sono 
		relativi alla gestione ambientale della medesima tipologia di materiale 
		oggetto dell'intervento dei consorzi con riguardo agli imballaggi, 
		esclusa in ogni caso l'utilizzazione del contributo ambientale CONAI;
		m) fornisce i dati e le informazioni richieste dall'Autorita' di cui 
		all'art. 207 e assicura l'osservanza degli indirizzi da questa 
		tracciati;
		n) acquisisce da enti pubblici o privati, nazionali o esteri, i dati 
		relativi ai flussi degli imballaggi in entrata e in uscita dal 
		territorio nazionale e i dati degli operatori economici coinvolti. Il 
		conferimento di tali dati al CONAI e la raccolta, l'elaborazione e 
		l'utilizzo degli stessi da parte di questo si considerano, ai fini di 
		quanto previsto dall'art. 178, comma 1, di rilevante interesse pubblico 
		ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
		4. Per il raggiungimento degli obiettivi pluriennali di recupero e 
		riciclaggio, gli eventuali avanzi di gestione accantonati dal CONAI e 
		dai consorzi di cui all'art. 223 nelle riserve costituenti il loro 
		patrimonio netto non concorrono alla formazione del reddito, a 
		condizione che sia rispettato il divieto di distribuzione, sotto 
		qualsiasi forma, ai consorziati ed agli aderenti di tali avanzi e 
		riserve, anche in caso di scioglimento dei predetti sistemi gestionali, 
		dei consorzi e del CONAI.
		5. Il CONAI puo' stipulare un accordo di programma quadro su base 
		nazionale con l'Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI), con 
		l'Unione delle province italiane (UPI) o con le Autorita' d'ambito al 
		fine di garantire l'attuazione del principio di corresponsabilita' 
		gestionale tra produttori, utilizzatori e pubbliche amministrazioni. In 
		particolare, tale accordo stabilisce:
		a) l'entita' dei maggiori oneri per la raccolta differenziata dei 
		rifiuti di imballaggio, di cui all'art. 221, comma 10, lettera b), da 
		versare alle competenti pubbliche amministrazioni, determinati secondo 
		criteri di efficienza, efficacia, economicita' e trasparenza di gestione 
		del servizio medesimo, nonche' sulla base della tariffa di cui all'art. 
		238, dalla data di entrata in vigore della stessa;
		b) gli obblighi e le sanzioni posti a carico delle parti contraenti;
		c) le modalita' di raccolta dei rifiuti da imballaggio in relazione alle 
		esigenze delle attivita' di riciclaggio e di recupero.
		6. L'accordo di programma di cui al comma 5 e' trasmesso all'Autorita' 
		di cui all'art. 207, che puo' richiedere eventuali modifiche ed 
		integrazioni entro i successivi sessanta giorni.
		7. Ai fini della ripartizione dei costi di cui al comma 3, lettera h), 
		sono esclusi dal calcolo gli imballaggi riutilizzabili immessi sul 
		mercato previa cauzione.
		8. Il contributo ambientale del Conai e' utilizzato in via prioritaria 
		per il ritiro degli imballaggi primari o comunque conferiti al servizio 
		pubblico e, in via accessoria, per l'organizzazione dei sistemi di 
		raccolta, recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio secondari e 
		terziari. A tali fini, tale contributo e' attribuito dal Conai, sulla 
		base di apposite convenzioni, ai soggetti di cui all'art. 223, in 
		proporzione alla quantita' totale, al peso ed alla tipologia del 
		materiale di imballaggio immessi sul mercato nazionale, al netto delle 
		quantita' di imballaggi usati riutilizzati nell'anno precedente per 
		ciascuna tipologia di materiale. Il CONAI provvede ai mezzi finanziari 
		necessari per lo svolgimento delle proprie funzioni con i proventi 
		dell'attivita', con i contributi dei consorziati e con una quota del 
		contributo ambientale CONAI, determinata nella misura necessaria a far 
		fronte alle spese derivanti dall'espletamento, nel rispetto dei criteri 
		di contenimento dei costi e di efficienza della gestione, delle funzioni 
		conferitegli dal presente titolo nonche' con altri contributi e proventi 
		di consorziati e di terzi, compresi quelli dei soggetti di cui all'art. 
		221, lettere a) e c), per le attivita' svolte in loro favore in 
		adempimento alle prescrizioni di legge.
		9. L'applicazione del contributo ambientale CONAI esclude 
		l'assoggettamento del medesimo bene e delle materie prime che lo 
		costituiscono ad altri contributi con finalita' ambientali previsti 
		dalla parte quarta del presente decreto o comunque istituiti in 
		applicazione del presente decreto.
		10. Al Consiglio di amministrazione del CONAI partecipa con diritto di 
		voto un rappresentante dei consumatori indicato dal Ministro 
		dell'ambiente e della tutela del territorio e dal Ministro delle 
		attivita' produttive.
		11. (Soppresso).
		12. In caso di mancata stipula dell'accordo di cui al comma 5, entro 
		novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministro 
		dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare invita le parti a 
		trovare un'intesa entro sessanta giorni, decorsi i quali senza esito 
		positivo, provvede direttamente, d'intesa con Ministro dello sviluppo 
		economico, a definire il corrispettivo di cui alla lettera a) del comma 
		5. L'accordo di cui al comma 5 e' sottoscritto, per le specifiche 
		condizioni tecniche ed economiche relative al ritiro dei rifiuti di 
		ciascun materiale d'imballaggio, anche dal competente consorzio di cui 
		all'art. 223. Nel caso in cui uno di questi consorzi non lo sottoscriva 
		e/o non raggiunga le intese necessarie con gli enti locali per il ritiro 
		dei rifiuti d'imballaggio, il Conai subentra nella conclusione delle 
		convenzioni locali al fine di assicurare il raggiungimento degli 
		obiettivi di recupero e di riciclaggio previsti dall'art. 220.
		13. Nel caso siano superati, a livello nazionale, gli obiettivi finali 
		di riciclaggio e di recupero dei rifiuti di imballaggio indicati nel 
		programma generale di prevenzione e gestione degli imballaggi di cui 
		all'art. 225, il CONAI adotta, nell'ambito delle proprie disponibilita' 
		finanziarie, forme particolari di incentivo per il ritiro dei rifiuti di 
		imballaggi nelle aree geografiche che non abbiano ancora raggiunto gli 
		obiettivi di raccolta differenziata di cui all'art. 205, comma 1, entro 
		i limiti massimi di riciclaggio previsti dall'Allegato E alla parte 
		quarta del presente decreto.».
		- Si riporta il testo dell'art. 225 del citato decreto legislativo 3 
		aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente decreto:
		«Art. 225 (Programma generale di prevenzione e di gestione degli 
		imballaggi e dei rifiuti di imballaggio). - 1. Sulla base dei programmi 
		specifici di prevenzione di cui agli articoli 221, comma 6, e 223, comma 
		4, il CONAI elabora annualmente un Programma generale di prevenzione e 
		di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio che individua, 
		con riferimento alle singole tipologie di materiale di imballaggio, le 
		misure per conseguire i seguenti obiettivi:
		a) prevenzione della formazione dei rifiuti di imballaggio;
		b) accrescimento della proporzione della quantita' di rifiuti di 
		imballaggio riciclabili rispetto alla quantita' di imballaggi non 
		riciclabili;
		c) accrescimento della proporzione della quantita' di rifiuti di 
		imballaggio riutilizzabili rispetto alla quantita' di imballaggi non 
		riutilizzabili;
		d) miglioramento delle caratteristiche dell'imballaggio allo scopo di 
		permettere ad esso di sopportare piu' tragitti o rotazioni nelle 
		condizioni di utilizzo normalmente prevedibili;
		e) realizzazione degli obiettivi di recupero e riciclaggio.
		2. Il Programma generale di prevenzione determina, inoltre:
		a) la percentuale in peso di ciascuna tipologia di rifiuti di 
		imballaggio da recuperare ogni cinque anni e, nell'ambito di questo 
		obiettivo globale, sulla base della stessa scadenza, la percentuale in 
		peso da riciclare delle singole tipologie di materiali di imballaggio, 
		con un minimo percentuale in peso per ciascun materiale;
		b) gli obiettivi intermedi di recupero e riciclaggio rispetto agli 
		obiettivi di cui alla lettera a).
		3. Entro il 30 novembre di ogni anno il CONAI trasmette all'Osservatorio 
		nazionale sui rifiuti un piano specifico di prevenzione e gestione 
		relativo all'anno solare successivo, che sara' inserito nel programma 
		generale di prevenzione e gestione.
		4. La relazione generale consuntiva relativa all'anno solare precedente 
		e' trasmessa per il parere all'Autorita' di cui all'art. 207, entro il 
		30 giugno di ogni anno. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della 
		tutela del territorio e del Ministro delle attivita' produttive, 
		d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 
		regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e l'ANCI si 
		provvede alla approvazione ed alle eventuali modificazioni e 
		integrazioni del Programma generale di prevenzione e di gestione degli 
		imballaggi e dei rifiuti di imballaggio.
		5. Nel caso in cui il Programma generale non sia predisposto, lo stesso 
		e' elaborato in via sostitutiva dall'Osservatorio nazionale sui rifiuti. 
		In tal caso gli obiettivi di recupero e riciclaggio sono quelli massimi 
		previsti dall'allegato E alla parte quarta del presente decreto.
		6. I piani regionali di cui all'art. 199 sono integrati con specifiche 
		previsioni per la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio 
		sulla base del programma di cui al presente articolo.».
		- Si riporta il testo dell'art. 230 del citato decreto legislativo 3 
		aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente decreto:
		«Art. 230 (Rifiuti derivanti da attivita' di manutenzione delle 
		infrastrutture). - 1. Il luogo di produzione dei rifiuti derivanti da 
		attivita' di manutenzione alle infrastrutture, effettuata direttamente 
		dal gestore dell'infrastruttura a rete e degli impianti per l'erogazione 
		di forniture e servizi di interesse pubblico o tramite terzi, puo' 
		coincidere con la sede del cantiere che gestisce l'attivita' manutentiva 
		o con la sede locale del gestore della infrastruttura nelle cui 
		competenze rientra il tratto di infrastruttura interessata dai lavori di 
		manutenzione ovvero con il luogo di concentramento dove il materiale 
		tolto d'opera viene trasportato per la successiva valutazione tecnica, 
		finalizzata all'individuazione del materiale effettivamente, 
		direttamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto 
		ad alcun trattamento.
		1-bis. I rifiuti derivanti dalla attivita' di raccolta e pulizia delle 
		infrastrutture autostradali, con esclusione di quelli prodotti dagli 
		impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o 
		da altre attivita' economiche, sono raccolti direttamente dal gestore 
		della infrastruttura a rete che provvede alla consegna a gestori del 
		servizio dei rifiuti solidi urbani.
		2. La valutazione tecnica del gestore della infrastruttura di cui al 
		comma 1 e' eseguita non oltre sessanta giorni dalla data di ultimazione 
		dei lavori. La documentazione relativa alla valutazione tecnica e' 
		conservata, unitamente ai registri di carico e scarico, per cinque anni.
		3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai rifiuti 
		derivanti da attivita' manutentiva, effettuata direttamente da gestori 
		erogatori di pubblico servizio o tramite terzi, dei mezzi e degli 
		impianti fruitori delle infrastrutture di cui al comma 1.
		4. Fermo restando quanto previsto nell'art. 190, comma 3, i registri di 
		carico e scarico relativi ai rifiuti prodotti dai soggetti e dalle 
		attivita' di cui al presente art. possono essere tenuti nel luogo di 
		produzione dei rifiuti cosi' come definito nel comma 1.
		5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, 
		di concerto con i Ministri delle attivita' produttive, della salute e 
		delle infrastrutture, sono definite le modalita' di gestione dei rifiuti 
		provenienti dalle attivita' di pulizia manutentiva delle fognature, 
		sulla base del criterio secondo il quale tali rifiuti si considerano 
		prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge 
		l'attivita' di pulizia manutentiva.».
		- Si riporta il testo dell'art. 233 del citato decreto legislativo 3 
		aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente decreto:
		«Art. 233 (Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei 
		grassi vegetali ed animali esausti). - 1. Al fine di razionalizzare ed 
		organizzare la gestione degli oli e dei grassi vegetali e animali 
		esausti, tutti gli operatori della filiera costituiscono un Consorzio. I 
		sistemi di gestione adottati devono conformarsi ai principi di cui 
		all'art. 237.
		2. Il Consorzio di cui al comma 1, gia' riconosciuto dalla previgente 
		normativa, ha personalita' giuridica di diritto privato senza scopo di 
		lucro e adegua il proprio statuto in conformita' allo schema tipo 
		approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del 
		mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro 
		centoventi giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e ai 
		principi contenuti nel presente decreto ed in particolare a quelli di 
		trasparenza, efficacia, efficienza ed economicita', nonche' di libera 
		concorrenza nelle attivita' di settore. Nel consiglio di amministrazione 
		del consorzio il numero dei consiglieri di amministrazione in 
		rappresentanza dei raccoglitori e dei riciclatori dei rifiuti deve 
		essere uguale a quello dei consiglieri di amministrazione in 
		rappresentanza dei produttori di materie prime. Lo statuto adottato dal 
		consorzio e' trasmesso entro quindici giorni al Ministro dell'ambiente e 
		della tutela del territorio e del mare, che lo approva di concerto con 
		il Ministro dello sviluppo economico, salvo motivate osservazioni cui il 
		consorzio e' tenuto ad adeguarsi nei successivi sessanta giorni. Qualora 
		il consorzio non ottemperi nei termini prescritti, le modifiche allo 
		statuto sono apportate con decreto del Ministro dell'ambiente e della 
		tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello 
		sviluppo economico;
		Il decreto ministeriale di approvazione dello statuto del consorzio e' 
		pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.».
		3. I consorzi svolgono per tutto il territorio nazionale i seguenti 
		compiti:
		a) assicurano la raccolta presso i soggetti di cui al comma 12, il 
		trasporto, lo stoccaggio, il trattamento e il recupero degli oli e dei 
		grassi vegetali e animali esausti;
		b) assicurano, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di 
		inquinamento, lo smaltimento di oli e grassi vegetali e animali esausti 
		raccolti dei quali non sia possibile o conveniente la rigenerazione;
		c) promuovono lo svolgimento di indagini di mercato e di studi di 
		settore al fine di migliorare, economicamente e tecnicamente, il ciclo 
		di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento e recupero degli oli e 
		grassi vegetali e animali esausti.
		4. Le deliberazioni degli organi dei consorzi, adottate in relazione 
		alle finalita' della parte quarta del presente decreto ed a norma dello 
		statuto, sono vincolanti per tutte le imprese partecipanti.
		5. Partecipano ai consorzi:
		a) le imprese che producono, importano o detengono oli e grassi vegetali 
		ed animali esausti;
		b) le imprese che riciclano e recuperano oli e grassi vegetali e animali 
		esausti;
		c) le imprese che effettuano la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio 
		di oli e grassi vegetali e animali esausti;
		d) eventualmente, le imprese che abbiano versato contributi di 
		riciclaggio ai sensi del comma 10, lettera d).
		6. Le quote di partecipazione ai consorzi sono determinate in base al 
		rapporto tra la capacita' produttiva di ciascun consorziato e la 
		capacita' produttiva complessivamente sviluppata da tutti i consorziati 
		appartenenti alla medesima categoria,
		7. La determinazione e l'assegnazione delle quote compete al consiglio 
		di amministrazione dei consorzi che vi provvede annualmente secondo 
		quanto stabilito dallo statuto.
		8. Nel caso di incapacita' o di impossibilita' di adempiere, per mezzo 
		delle stesse imprese consorziate, agli obblighi di raccolta, trasporto, 
		stoccaggio, trattamento e riutilizzo degli oli e dei grassi vegetali e 
		animali esausti stabiliti dalla parte quarta del presente decreto, il 
		consorzio puo', nei limiti e nei modi determinati dallo statuto, 
		stipulare con le imprese pubbliche e private contratti per 
		l'assolvimento degli obblighi medesimi.
		9. Gli operatori che non provvedono ai sensi del comma 1 possono, entro 
		centoventi giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dello 
		Statuto tipo ai sensi del comma 2, organizzare autonomamente, la 
		gestione degli oli e grassi vegetali e animali esausti su tutto il 
		territorio nazionale. In tale ipotesi gli operatori stessi devono 
		richiedere all'Autorita' di cui all'art. 207, previa trasmissione di 
		idonea documentazione, il riconoscimento del sistema adottato. A tal 
		fine i predetti operatori devono dimostrare di aver organizzato il 
		sistema secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicita', che il 
		sistema e' effettivamente ed autonoma mente funzionante e che e' in 
		grado di conseguire, nell'ambito delle attivita' svolte, gli obiettivi 
		fissati dal presente articolo. Gli operatori devono inoltre garantire 
		che gli utilizzatori e gli utenti finali siano informati sulle modalita' 
		del sistema adottato. L'Autorita', dopo aver acquisito i necessari 
		elementi di valutazione, si esprime entro novanta giorni dalla 
		richiesta. In caso di mancata risposta nel termine sopra indicato, 
		l'interessato chiede al Ministro dell'ambiente e della tutela del 
		territorio l'adozione dei relativi provvedimenti sostitutivi da emanarsi 
		nei successivi sessanta giorni. L'Autorita' e' tenuta a presentare una 
		relazione annuale di sintesi relativa a tutte le istruttorie esperite.
		10. I consorzi sono tenuti a garantire l'equilibrio della propria 
		gestione finanziaria. Le risorse finanziarie dei consorzi sono 
		costituite:
		a) dai proventi delle attivita' svolte dai consorzi;
		b) dalla gestione patrimoniale del fondo consortile;
		c) dalle quote consortili;
		d) dal contributo ambientale a carico dei produttori e degli importatori 
		di oli e grassi vegetali e animali per uso alimentare destinati al 
		mercato interno e ricadenti nelle finalita' consortili di cui al comma 
		1, determinati annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e 
		della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attivita' 
		produttive, al fine di garantire l'equilibrio di gestione dei consorzi.
		11. I consorzi di cui al comma 1 ed i soggetti di cui al comma 9 
		trasmettono annualmente al Ministro dell'ambiente e della tutela del 
		territorio ed al Ministro delle attivita' produttive i bilanci 
		preventivo e consuntivo entro sessanta giorni dalla loro approvazione; 
		inoltre, entro il 31 maggio di ogni anno, tali soggetti presentano agli 
		stessi Ministri una relazione tecnica sull'attivita' complessiva 
		sviluppata dagli stessi e dai loro singoli aderenti nell'anno solare 
		precedente.
		12. Decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta 
		Ufficiale del decreto di approvazione dello Statuto di cui al comma 2, 
		chiunque, in ragione della propria attivita' professionale, detiene oli 
		e grassi vegetali e animali esausti e' obbligato a conferirli ai 
		consorzi direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati dai 
		consorzi, fermo restando quanto previsto al comma 9. L'obbligo di 
		conferimento non esclude la facolta' per il detentore di cedere oli e 
		grassi vegetali e animali esausti ad imprese di altro Stato membro della 
		Comunita' europea.
		13. Chiunque, in ragione della propria attivita' professionale ed in 
		attesa del conferimento ai consorzi, detenga oli e grassi animali e 
		vegetali esausti e' obbligato a stoccare gli stessi in apposito 
		contenitore conforme alle disposizioni vigenti in materia di 
		smaltimento.
		14. Restano ferme le disposizioni comunitarie e nazionali vigenti in 
		materia di prodotti, sottoprodotti e rifiuti di origine animale.
		15. I soggetti giuridici appartenenti alle categorie di cui al comma 5 
		che vengano costituiti o inizino comunque una delle attivita' proprie 
		delle categorie medesime successivamente all'entrata in vigore della 
		parte quarta del presente decreto aderiscono ad uno dei consorzi di cui 
		al comma 1 o adottano il sistema di cui al comma 9, entro sessanta 
		giorni dalla data di costituzione o di inizio della propria attivita'.».
		- Si riporta il testo dell'art. 234 del citato decreto legislativo 3 
		aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente decreto:
		«Art. 234 (Consorzio nazionale per il riciclaggio di rifiuti di beni in 
		polietilene). - 1. Al fine di razionalizzare, organizzare e gestire la 
		raccolta e il trattamento dei rifiuti di beni in polietilene destinati 
		allo smaltimento, e' istituito il consorzio per il riciclaggio dei 
		rifiuti di beni in polietilene, esclusi gli imballaggi di cui all'art. 
		218, comma 1, lettere a), b), c), d), e) e dd), i beni, ed i relativi 
		rifiuti, di cui agli articoli 227, comma 1, lettere a), b) e c), e 231. 
		I sistemi di gestione adottati devono conformarsi ai principi di cui 
		all'art. 237.
		2. Con decreto del Ministro dell'Ambiente delle tutela del territorio e 
		del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sono 
		definiti, entro 90 giorni, i beni in polietilene, che per 
		caratteristiche ed usi, possono essere considerati beni di lunga durata 
		per i quali deve essere versato un contributo per il riciclo in misura 
		ridotta in ragione del lungo periodo di impiego o per i quali non deve 
		essere versato tale contributo in ragione di una situazione di fatto di 
		non riciclabilita' a fine vita. In attesa di tale decreto tali beni di 
		lunga durata restano esclusi dal versamento di tale contributo.
		3. Il consorzio di cui al comma 1, gia' riconosciuto dalla previgente 
		normativa, ha personalita' giuridica di diritto privato senza scopo di 
		lucro e adegua il proprio statuto in conformita' allo schema tipo 
		approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del 
		mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico,entro 
		centoventi giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e ai 
		principi contenuti nel presente decreto ed in particolare a quelli di 
		trasparenza, efficacia, efficienza ed economicita', nonche' di libera 
		concorrenza nelle attivita' di settore. Nei consigli di amministrazione 
		del consorzio il numero dei consiglieri di amministrazione in 
		rappresentanza dei raccoglitori e dei riciclatori dei rifiuti deve 
		essere uguale a quello dei consiglieri di amministrazione in 
		rappresentanza dei produttori con materie prime. Lo statuto adottato dal 
		consorzio e' trasmesso entro quindici giorni al Ministro dell'ambiente e 
		della tutela del territorio e del mare, che lo approva di concerto con 
		il Ministro dello sviluppo economico, salvo motivate osservazioni cui il 
		consorzio e' tenuto ad adeguarsi nei successivi sessanta giorni. Qualora 
		il consorzio non ottemperi nei termini prescritti, le modifiche allo 
		statuto sono apportate con decreto del Ministro dell'ambiente e della 
		tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello 
		sviluppo economico; Il decreto ministeriale di approvazione dello 
		statuto del consorzio e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
		4. Ai consorzi partecipano:
		a) i produttori e gli importatori di beni in polietilene;
		b) gli utilizzatori e i distributori di beni in polietilene;
		c) i riciclatori e i recuperatoli di rifiuti di beni in polietilene.
		5. Ai consorzi possono partecipare in qualita' di soci aggiunti i 
		produttori ed importatori di materie prime in polietilene per la 
		produzione di beni in polietilene e le imprese che effettuano la 
		raccolta, il trasporto e lo stoccaggio dei beni in polietilene. Le 
		modalita' di partecipazione vengono definite nell'ambito dello statuto 
		di cui al comma 3.
		6. I soggetti giuridici appartenenti alle categorie di cui al comma 4 
		che vengano costituiti o inizino comunque una delle attivita' proprie 
		delle categorie medesime successivamente all'entrata in vigore della 
		parte quarta del presente decreto aderiscono ad uno dei consorzi di cui 
		al comma 1 o adottano il sistema di cui al comma 7, entro sessanta 
		giorni dalla data di costituzione o di inizio della propria attivita'.
		7. Gli operatori che non provvedono ai sensi del comma 1 possono entro 
		centoventi giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dello 
		Statuto tipo ai sensi del comma 2:
		a) organizzare autonomamente la gestione dei rifiuti di beni in 
		polietilene su tutto il territorio nazionale;
		b) mettere in atto un sistema di raccolta e restituzione dei beni in 
		polietilene al termine del loro utilizzo, con avvio al riciclo o al 
		recupero, previo accordi con aziende che svolgono tali attivita', con 
		quantita' definite e documentate;
		Nelle predette ipotesi gli operatori stessi devono richiedere 
		all'Osservatorio nazionale sui rifiuti, previa trasmissione di idonea 
		documentazione, il riconoscimento del sistema adottato. A tal fine i 
		predetti operatori devono dimostrare di aver organizzato il sistema 
		secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicita', che il sistema 
		e' effettivamente ed autonomamente funzionante e che e' in grado di 
		conseguire, nell'ambito delle attivita' svolte, gli obiettivi fissati 
		dal presente articolo. Gli operatori devono inoltre garantire che gli 
		utilizzatori e gli utenti finali siano informati sulle modalita' del 
		sistema adottato. L'Osservatorio, dopo aver acquisito i necessari 
		elementi di valutazione, si esprime entro novanta giorni dalla 
		richiesta. In caso di mancata risposta nel termine sopra indicato, 
		l'interessato chiede al Ministro dell'ambiente e della tutela del 
		territorio l'adozione dei relativi provvedimenti sostitutivi da emanarsi 
		nei successivi sessanta giorni. L'Osservatorio presenta una relazione 
		annuale di sintesi relativa a tutte le istruttorie esperite.
		8. Il consorzio di cui al comma 1 si propone come obiettivo primario di 
		favorire il ritiro dei beni a base di polietilene al termine del ciclo 
		di utilita' per avviarli ad attivita' di riciclaggio e di recupero. A 
		tal fine il consorzio svolge per tutto il territorio nazionale i 
		seguenti compiti:
		a) promuove la gestione del flusso dei beni a base di polietilene;
		b) assicura la raccolta, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei 
		rifiuti di beni in polietilene;
		c) promuove la valorizzazione delle frazioni di polietilene non 
		riutilizzabili;
		d) promuove l'informazione degli utenti, intesa a ridurre il consumo dei 
		materiali ed a favorire forme corrette di raccolta e di smaltimento;
		e) assicura l'eliminazione dei rifiuti di beni in polietilene nel caso 
		in cui non sia possibile o economicamente conveniente il riciclaggio, 
		nel rispetto delle disposizioni contro l'inquinamento.
		9. Nella distribuzione dei prodotti dei consorziati, il consorzio puo' 
		ricorrere a forme di deposito cauzionale.
		10. Il consorzio e' tenuto a garantire l'equilibrio della propria 
		gestione finanziaria. I mezzi finanziari per il funzionamento del 
		consorzio sono costituiti:
		a) dai proventi delle attivita' svolte dal consorzio;
		b) dai contributi dei soggetti partecipanti;
		c) dalla gestione patrimoniale del fondo consortile;
		d) dall'eventuale contributo percentuale di riciclaggio di cui al comma 
		13.
		11. Le deliberazioni degli organi del consorzio, adottate in relazione 
		alle finalita' della parte quarta del presente decreto ed a norma dello 
		statuto, sono vincolanti per tutti i soggetti partecipanti.
		12. Il consorzio di cui al comma 1 ed i soggetti di cui al comma 7 
		trasmettono annualmente al Ministro dell'ambiente e della tutela del 
		territorio ed al Ministro delle attivita' produttive il bilancio 
		preventivo e consuntivo entro sessanta giorni dalla loro approvazione. 
		Il consorzio di cui al comma 1 ed i soggetti di cui al comma 7, entro il 
		31 maggio di ogni anno, presentano una relazione tecnica sull'attivita' 
		complessiva sviluppata dagli stessi e dai loro singoli aderenti 
		nell'anno solare precedente.
		13. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto 
		con il Ministro delle attivita' produttive determina ogni due anni con 
		proprio decreto gli obiettivi minimi di riciclaggio e, in caso di 
		mancato raggiungimento dei predetti obiettivi, puo' stabilire un 
		contributo percentuale di riciclaggio da applicarsi sull'importo netto 
		delle fatture emesse dalle imprese produttrici ed importatrici di beni 
		di polietilene per il mercato interno. Il Ministro dell'ambiente e della 
		tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attivita' 
		produttive determina gli obiettivi di riciclaggio a valere per il primo 
		biennio entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte 
		quarta del presente decreto.
		14. Decorsi novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 
		del decreto di approvazione dello statuto di cui al comma 3, chiunque, 
		in ragione della propria attivita', detiene rifiuti di beni in 
		polietilene e' obbligato a conferirli al consorzio riconosciuto o 
		direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati dal consorzio 
		stesso, fatto comunque salvo quanto previsto dal comma 7. L'obbligo di 
		conferimento non esclude la facolta' per il detentore di cedere i 
		rifiuti di bene in polietilene ad imprese di altro Stato membro della 
		Comunita' europea.».
		- Si riporta il testo dell'art. 235 del citato decreto legislativo 3 
		aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente decreto:
		«Art. 235 (Consorzio nazionale per la raccolta ed il trattamento delle 
		batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi). - 1. Al fine di 
		razionalizzare ed organizzare la gestione delle batterie al piombo 
		esauste e dei rifiuti piombosi, tutte le imprese di cui all'art. 
		9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con 
		modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, come modificato dal 
		comma 15 del presente articolo, aderiscono al consorzio di cui al 
		medesimo art. 9-quinquies che adotta sistemi di gestione conformi ai 
		principi di cui all'art. 237.
		2. il Consorzio di cui al comma 1, gia' riconosciuto dalla previgente 
		normativa, ha personalita' giuridica di diritto privato senza scopo di 
		lucro e adegua il proprio statuto in conformita' allo schema tipo 
		approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del 
		mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico,entro 120 
		giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e ai principi contenuti 
		nel presente decreto ed in particolare a quelli di trasparenza, 
		efficacia, efficienza ed economicita', nonche' di libera concorrenza 
		nelle attivita' di settore. Nei consigli di amministrazione del 
		consorzio il numero dei consiglieri di amministrazione in rappresentanza 
		dei raccoglitori e dei riciclatori dei rifiuti deve essere uguale a 
		quello dei consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei 
		produttori. Lo statuto adottato dal consorzio e' trasmesso entro 
		quindici giorni al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 
		e del mare, che lo approva di concerto con il Ministro dello sviluppo 
		economico, salvo motivate osservazioni cui il consorzio e' tenuto ad 
		adeguarsi nei successivi sessanta giorni. Qualora il consorzio non 
		ottemperi nei termini prescritti, le modifiche allo statuto sono 
		apportate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del 
		territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo 
		economico; Il decreto ministeriale di approvazione dello statuto del 
		consorzio epubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
		3. All'art. 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988 n. 397 
		convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, il comma 
		6-bis, e' sostituito dal presente: Tutti i soggetti che effettuano 
		attivita' di gestione del rifiuto di batterie al piombo esauste e di 
		rifiuti piombosi, devono trasmettere contestualmente al Consorzio copia 
		della comunicazione di cui all'art. 189, per la sola parte inerente i 
		rifiuti di batterie esauste e di rifiuti piombosi. Alla violazione 
		dell'obbligo si applicano le medesime sanzioni previste per la mancata 
		comunicazione di cui al citato art. 189 comma 3.
		4. (Soppresso).
		5. (Soppresso).
		6. (Soppresso).
		7. (Soppresso).
		8. I soggetti giuridici appartenenti alle categorie di cui al comma 15 
		che vengano costituiti o inizino comunque una delle attivita' proprie 
		delle categorie medesime successivamente all'entrata in vigore della 
		parte quarta del presente decreto aderiscono al Consorzio di cui al 
		comma 1 entro sessanta giorni dalla data di costituzione o di inizio 
		della propria attivita'.
		9. Decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta 
		Ufficiale del decreto ministeriale di approvazione dello statuto di cui 
		al comma 2, chiunque detiene batterie al piombo esauste o rifiuti 
		piombosi e' obbligato al loro conferimento al Consorzio, direttamente o 
		mediante consegna a soggetti incaricati del consorzio o autorizzati, in 
		base alla normativa vigente, a esercitare le attivita' di gestione di 
		tali rifiuti, fermo restando quanto previsto al comma 3. L'obbligo di 
		conferimento non esclude la facolta' per il detentore di cedere le 
		batterie esauste ed i rifiuti piombosi ad imprese di altro Stato membro 
		della Comunita' europea.
		10. All'art. 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, 
		convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, il 
		comma 7 e' sostituito dal seguente: «Al fine di assicurare al consorzio 
		i mezzi finanziari per lo svolgimento dei propri compiti e' istituito un 
		contributo ambientale sulla vendita delle batterie in relazione al 
		contenuto a peso di piombo da applicarsi da parte di tutti i produttori 
		e gli importatori che immettono le batterie al piombo nel mercato 
		italiano, con diritto di rivalsa sugli acquirenti in tutte le successive 
		fasi della commercializzazione. I produttori e gli importatori versano 
		direttamente al consorzio i proventi del contributo ambientale.».
		11. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del 
		territorio, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive, sono 
		determinati: il contributo ambientale di cui al comma 10, la percentuale 
		dei costi da coprirsi con l'applicazione di tale contributo ambientale.
		12. Chiunque, in ragione della propria attivita' ed in attesa del 
		conferimento ai sensi del comma 9, detenga batterie esauste e' obbligato 
		a stoccare le batterie stesse in apposito contenitore conforme alle 
		disposizioni vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.
		13. Il consorzio di cui al comma 1 trasmette annualmente al Ministro 
		dell'ambiente e della tutela del territorio ed al Ministro delle 
		attivita' produttive i bilanci preventivo e consuntivo entro sessanta 
		giorni dalla loro approvazione; inoltre, entro il 31 maggio di ogni 
		anno, tali soggetti presentano agli stessi Ministri una relazione 
		tecnica sull'attivita' complessiva sviluppata dagli stessi e dai loro 
		singoli aderenti nell'anno solare precedente.
		14. Al comma 2 dell'art. 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, 
		n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 
		475, e' aggiunta la seguente lettera: "d-bis) promuovere la 
		sensibilizzazione dell'opinione pubblica e dei consumatori sulle 
		tematiche della raccolta e dell'eliminazione delle batterie al piombo 
		esauste e dei rifiuti piombosi".
		15. Il comma 3 dell'art. 9-quinquies, del decreto-legge 9 settembre 
		1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 
		1988, n. 475, e' sostituito dal seguente:
		"Al Consorzio, che e' dotato di personalita' giuridica di diritto 
		privato senza scopo di lucro, partecipano:
		a) le imprese che effettuano il riciclo delle batterie al piombo esauste 
		e dei rifiuti piombosi mediante la produzione di piombo secondario 
		raffinato od in lega;
		b) le imprese che svolgono attivita' di fabbricazione oppure di 
		importazione di batterie al piombo;
		c) le imprese che effettuano la raccolta delle batterie al piombo 
		esauste e dei rifiuti piombosi;
		d) le imprese che effettuano la sostituzione e la vendita delle batterie 
		al piombo.".
		16. Dopo il comma 3, dell'art. 9-quinquies, del decreto-legge 9 
		settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 
		novembre 1988, n. 475, e' inserito il seguente:
		"3-bis. Nell'ambito di ciascuna categoria, le quote di partecipazione da 
		attribuire ai singoli soci sono determinate come segue:
		a) per le imprese di riciclo di cui alla lettera a) del comma 3 sono 
		determinate in base al rapporto fra la capacita' produttiva di piombo 
		secondario del singolo soggetto consorziato e quella complessiva di 
		tutti i consorziati appartenenti alla stessa categoria;
		b) per le imprese che svolgono attivita' di fabbricazione, oppure 
		d'importazione delle batterie al piombo di cui alla lettera b) del comma 
		3, sono determinate sulla base del contributo ambientale versato al 
		netto dei rimborsi;
		c) le quote di partecipazione delle imprese e loro associazioni di cui 
		alle lettere c) e d) del comma 3 del presente art. sono attribuite alle 
		associazioni nazionali dei raccoglitori di batterie al piombo esauste, 
		in proporzione ai quantitativi conferiti al Consorzio dai rispettivi 
		associati, e alle associazioni dell'artigianato che installano le 
		batterie di avviamento al piombo.".
		17. (Soppresso).
		18. Per il raggiungimento degli obiettivi pluriennali di recupero e 
		riciclaggio, gli eventuali avanzi di gestione accantonati dal Consorzio 
		nelle riserve costituenti il patrimonio netto non concorrono alla 
		formazione del reddito, a condizione che sia rispettato il divieto di 
		distribuzione, sotto qualsiasi forma, ai consorziati di tali avanzi e 
		riserve, anche in caso di scioglimento del consorzio medesimo.».
		- Si riporta il testo dell'art. 236 del citato decreto legislativo 3 
		aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente decreto:
		«Art. 236 (Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento 
		degli oli minerali usati). - 1. Al fine di razionalizzare e organizzare 
		la gestione degli oli minerali usati, da avviare obbligatoriamente alla 
		rigenerazione tesa alla produzione di oli base, le imprese di cui al 
		comma 4, sono tenute a partecipare all'assolvimento dei compiti previsti 
		al comma 12 tramite adesione al consorzio di cui all'art. 11 del decreto 
		legislativo 27 gennaio 1992, n. 95. I consorzi adottano sistemi di 
		gestione conformi ai principi di cui all'art. 237.
		2. Il consorzio di cui al comma 1, gia' riconosciuto dalla previgente 
		normativa, ha personalita' giuridica di diritto privato senza scopo di 
		lucro e adegua il proprio statuto in conformita' allo schema tipo 
		approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del 
		mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico,entro 
		centoventi giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e ai 
		principi contenuti nel presente decreto ed in particolare a quelli di 
		trasparenza, efficacia, efficienza ed economicita', nonche' di libera 
		concorrenza nelle attivita' di settore. Nei consigli di amministrazione 
		del consorzio il numero dei consiglieri di amministrazione in 
		rappresentanza dei raccoglitori e dei riciclatori dei rifiuti deve 
		essere uguale a quello dei consiglieri di amministrazione in 
		rappresentanza dei produttori. Lo statuto adottato dal consorzio e' 
		trasmesso entro quindici giorni al Ministro dell'ambiente e della tutela 
		del territorio e del mare, che lo approva di concerto con il Ministro 
		dello sviluppo economico, salvo motivate osservazioni cui il consorzio 
		e' tenuto ad adeguarsi nei successivi sessanta giorni. Qualora il 
		consorzio non ottemperi nei termini prescritti, le modifiche allo 
		statuto sono apportate con decreto del Ministro dell'ambiente e della 
		tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello 
		sviluppo economico; Il decreto ministeriale di approvazione dello 
		statuto del consorzio e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
		3. Le imprese che eliminano gli oli minerali usati tramite 
		co-combustione e all'uopo debitamente autorizzate e gli altri consorzi 
		di cui al presente art. sono tenute a fornire al Consorzio di cui 
		all'art. 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, i dati 
		tecnici di cui al comma 12, lettera h), affinche' tale consorzio 
		comunichi annualmente tutti i dati raccolti su base nazionale ai 
		Ministeri che esercitano il controllo, corredati da una relazione 
		illustrativa. Alla violazione dell'obbligo si applicano le sanzioni di 
		cui all'art. 258 per la mancata comunicazione di cui all'art. 189, comma 
		3.
		4. Ai Consorzi partecipano in forma paritetica tutte le imprese che:
		a) le imprese che producono, importano o mettono in commercio oli base 
		vergini;
		b) le imprese che producono oli base mediante un processo di 
		rigenerazione;
		c) le imprese che effettuano il recupero e la raccolta degli oli usati;
		d) le imprese che effettuano la sostituzione e la vendita degli oli 
		lubrificanti.
		5. Le quote di partecipazione al consorzio sono ripartite fra le 
		categorie di imprese di cui al comma 4 e nell'ambito di ciascuna di esse 
		sono attribuite in proporzione delle quantita' di lubrificanti prodotti, 
		commercializzati, rigenerati o recuperati.
		6. Le deliberazioni degli organi dei Consorzi, adottate in relazione 
		alle finalita' della parte quarta del presente decreto ed a norma dello 
		statuto, sono vincolanti per tutti i consorziati.
		7. I consorzi determinano annualmente, con riferimento ai costi 
		sopportati nell'anno al netto dei ricavi per l'assolvimento degli 
		obblighi di cui al presente articolo, il contributo per chilogrammo 
		dell'olio lubrificante che sara' messo a consumo nell'anno successivo. 
		Ai fini della parte quarta del presente decreto si considerano immessi 
		al consumo gli oli lubrificanti di base e finiti all'atto del pagamento 
		dell'imposta di consumo.
		8. Le imprese partecipanti sono tenute a versare al consorzio i 
		contributi dovuti da ciascuna di esse secondo le modalita' ed i termini 
		fissati ai sensi del comma 9.
		9. Le modalita' e i termini di accertamento, riscossione e versamento 
		dei contributi di cui al comma 8, sono stabiliti con decreto del 
		Ministro della economia e delle finanze, di concerto con i Ministri 
		dell'ambiente e della tutela del territorio e delle attivita' 
		produttive, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale entro un mese 
		dall'approvazione dello statuto del consorzio.
		10. I consorzi di cui al comma 1 trasmettono annualmente al Ministro 
		dell'ambiente e della tutela del territorio ed al Ministro delle 
		attivita' produttive i bilanci preventivo e consuntivo entro sessanta 
		giorni dalla loro approvazione. I Consorzi di cui al comma 1, entro il 
		31 maggio di ogni anno, presentano al Ministro dell'ambiente e della 
		tutela del territorio ed al Ministro delle attivita' produttive una 
		relazione tecnica sull'attivita' complessiva sviluppata dagli stessi e 
		dai loro singoli aderenti nell'anno solare precedente.
		11. Lo statuto di cui al comma 2, prevede, in particolare, gli organi 
		dei consorzi e le relative modalita' di nomina.
		12. I consorzi svolgono per tutto il territorio nazionale i seguenti 
		compiti:
		a) promuovere la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulle 
		tematiche della raccolta;
		b) assicurare ed incentivare la raccolta degli oli usati ritirandoli dai 
		detentori e dalle imprese autorizzate;
		c) espletare direttamente la attivita' di raccolta degli oli usati dai 
		detentori che ne facciano richiesta nelle aree in cui la raccolta 
		risulti difficoltosa o economicamente svantaggiosa;
		d) selezionare gli oli usati raccolti ai fini della loro corretta 
		eliminazione tramite rigenerazione, combustione o smaltimento;
		e) cedere gli oli usati raccolti:
		1) in via prioritaria, alla rigenerazione tesa alla produzione di oli 
		base;
		2) in caso ostino effettivi vincoli di carattere tecnico economico e 
		organizzativo, alla combustione o coincenerimento;
		3) in difetto dei requisiti per l'avvio agli usi di cui ai numeri 
		precedenti, allo smaltimento tramite incenerimento o deposito 
		permanente;
		f) perseguire ed incentivare lo studio, la sperimentazione e la 
		realizzazione di nuovi processi di trattamento e di impiego alternativi;
		g) operare nel rispetto dei principi di concorrenza, di libera 
		circolazione dei beni, di economicita' della gestione, nonche' della 
		tutela della salute e dell'ambiente da ogni inquinamento dell'aria, 
		delle acque del suolo;
		h) annotare ed elaborare tutti i dati tecnici relativi alla raccolta ed 
		eliminazione degli oli usati e comunicarli annualmente al Consorzio di 
		cui all'art. 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, 
		affinche' tale Consorzio li trasmetta ai Ministeri che esercitano il 
		controllo, corredati da una relazione illustrativa;
		i) garantire ai rigeneratori, nei limiti degli oli usati rigenerabili 
		raccolti e della produzione dell'impianto, i quantitativi di oli usati 
		richiesti a prezzo equo e, comunque, non superiore al costo diretto 
		della raccolta;
		l) assicurare lo smaltimento degli oli usati nel caso non sia possibile 
		o economicamente conveniente il recupero, nel rispetto delle 
		disposizioni contro l'inquinamento.
		13. I consorzi possono svolgere le proprie funzioni sia direttamente che 
		tramite mandati conferiti ad imprese per determinati e limitati settori 
		di attivita' o determinate aree territoriali. L'attivita' dei mandatari 
		e' svolta sotto la direzione e la responsabilita' dei consorzi stessi.
		14. I soggetti giuridici appartenenti alle categorie di cui al comma 4 
		che vengano costituiti o inizino comunque una delle attivita' proprie 
		delle categorie medesime successivamente all'entrata in vigore della 
		parte quarta del presente decreto aderiscono ad uno dei Consorzi di cui 
		al comma 1, entro sessanta giorni dalla data di costituzione o di inizio 
		della propria attivita'.
		15. Decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta 
		Ufficiale del decreto di approvazione dello statuto di cui al comma 2, 
		chiunque detiene oli minerali esausti e' obbligato al loro conferimento 
		ai Consorzi di cui al comma 1, direttamente o mediante consegna a 
		soggetti incaricati del consorzio o autorizzati, in base alla normativa 
		vigente, a esercitare le attivita' di gestione di tali rifiuti. 
		L'obbligo di conferimento non esclude la facolta' per il detentore di 
		cedere gli oli minerali esausti ad imprese di altro Stato membro della 
		Comunita' europea.
		16. Per il raggiungimento degli obiettivi pluriennali di recupero e 
		riciclaggio, gli eventuali avanzi di gestione accantonati dai consorzi 
		di cui al comma 1 nelle riserve costituenti il patrimonio netto non 
		concorrono alla formazione del reddito, a condizione che sia rispettato 
		il divieto di distribuzione, sotto qualsiasi forma, ai consorziati di 
		tali avanzi e riserve, anche in caso di scioglimento dei consorzi 
		medesimi.».
		- Si riporta il testo dell'art. 214 del citato decreto legislativo 3 
		aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente decreto:
		«Art. 214 (Determinazione delle attivita' e delle caratteristiche dei 
		rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate). - 1. Le procedure 
		semplificate di cui al presente Capo devono garantire in ogni caso un 
		elevato livello di protezione ambientale e controlli efficaci ai sensi e 
		nel rispetto di quanto disposto dall'art. 178, comma 2.
		2. Con decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela dei territorio 
		di concerto con i Ministri delle attivita' produttive, della salute e, 
		per i rifiuti agricoli e le attivita' che danno vita ai fertilizzanti, 
		con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono adottate per 
		ciascun tipo di attivita' le norme, che fissano i tipi e le quantita' di 
		rifiuti, e le condizioni in base alle quali le attivita' di smaltimento 
		di rifiuti non pericolosi effettuate dai produttori nei luoghi di 
		produzione degli stessi e le attivita' di recupero di cui all'Allegato C 
		alla parte quarta del presente decreto sono sottoposte alle procedure 
		semplificate di cui agli articoli 215 e 216. Con la medesima procedura 
		si provvede all'aggiornamento delle predette norme tecniche e 
		condizioni.
		3. (Soppresso).
		4. Le norme e le condizioni di cui al comma 2 e le procedure 
		semplificate devono garantire che i tipi o le quantita' di rifiuti ed i 
		procedimenti e metodi di smaltimento o di recupero siano tali da non 
		costituire un pericolo per la salute dell'uomo e da non recare 
		pregiudizio all'ambiente. In particolare, ferma restando la disciplina 
		del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, per accedere alle 
		procedure semplificate, le attivita' di trattamento termico e di 
		recupero energetico devono, inoltre, rispettare le seguenti condizioni:
		a) siano utilizzati combustibili da rifiuti urbani oppure rifiuti 
		speciali individuati per frazioni omogenee;
		b) i limiti di emissione non siano inferiori a quelli stabiliti per gli 
		impianti di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti dalla normativa 
		vigente, con particolare riferimento al decreto legislativo 11 maggio 
		2005, n. 133;
		c) sia garantita la produzione di una quota minima di trasformazione del 
		potere calorifico dei rifiuti in energia utile calcolata su base 
		annuale;
		d) siano rispettate le condizioni, le norme tecniche e le prescrizioni 
		specifiche di cui agli articoli 215, comma 2, e 216, commi 1, 2 e 3,
		5. Sino all'emanazione dei decreti di cui al comma 2 relativamente alle 
		attivita' di recupero continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai 
		decreti del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998 e 12 giugno 2002, n. 
		161.
		6. La emanazione delle norme e delle condizioni di cui al comma 2 deve 
		riguardare, in primo luogo, i rifiuti indicati nella lista verde di cui 
		all'Allegato II del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259.
		7. Per la tenuta dei registri di cui agli articoli 215, comma 3, e 216, 
		comma 3, e per l'effettuazione dei controlli periodici, l'interessato e' 
		tenuto a versare alla Sezione regionale dell'Albo il diritto di 
		iscrizione annuale di cui all'art. 212, comma 26.
		8. La costruzione di impianti che recuperano rifiuti nel rispetto delle 
		condizioni, delle prescrizioni e delle norme tecniche di cui ai commi 2 
		e 3 e' disciplinata dalla normativa nazionale e comunitaria in materia 
		di qualita' dell'aria e di inquinamento atmosferico da impianti 
		industriali. L'autorizzazione all'esercizio nei predetti impianti di 
		operazioni di recupero di rifiuti non individuati ai sensi del presente 
		art. resta comunque sottoposta alle disposizioni di cui agli articoli 
		208, 209, 210 e 211.
		9. Alle denunce, alle comunicazioni e alle domande disciplinate dal 
		presente Capo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni 
		relative alle attivita' private sottoposte alla disciplina degli 
		articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Si applicano, 
		altresi', le disposizioni di cui all'art. 21 della legge 7 agosto 1990, 
		n. 241. A condizione che siano rispettate le condizioni, le norme 
		tecniche e le prescrizioni specifiche adottate ai sensi dei commi 1, 2 e 
		3 dell'art. 216, l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti 
		possono essere intraprese decorsi novanta giorni dalla comunicazione di 
		inizio di attivita' alla provincia.».
		- Si riporta il testo dell'art. 215 del citato decreto legislativo 3 
		aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente decreto:
		«Art. 215 (Autosmaltimento). - 1. A condizione che siano rispettate le 
		norme tecniche e le prescrizioni specifiche di cui all'art. 214, commi 
		1, 2 e 3, le attivita' di smaltimento di rifiuti non pericolosi 
		effettuate nel luogo di produzione dei rifiuti stessi possono essere 
		intraprese decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di 
		attivita' alla provincia territorialmente competente, entro dieci giorni 
		dal ricevimento della comunicazione stessa.
		2. Le norme tecniche di cui al comma 1 prevedono in particolare:
		a) il tipo, la quantita' e le caratteristiche dei rifiuti da smaltire;
		b) il ciclo di provenienza dei rifiuti;
		c) le condizioni per la realizzazione e l'esercizio degli impianti;
		d) le caratteristiche dell'impianto di smaltimento;
		e) la qualita' delle emissioni e degli scarichi idrici nell'ambiente.
		3. La provincia iscrive in un apposito registro le imprese che 
		effettuano la comunicazione di inizio di attivita' ed entro il termine 
		di cui al comma 1 verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e 
		dei requisiti richiesti. A tal fine, alla comunicazione di inizio di 
		attivita', a firma del legale rappresentante dell'impresa, e' allegata 
		una relazione dalla quale deve risultare:
		a) il rispetto delle condizioni e delle norme tecniche specifiche di cui 
		al comma 1;
		b) il rispetto delle norme tecniche di sicurezza e delle procedure 
		autorizzative previste dalla normativa vigente.
		4. La provincia, qualora accerti il mancato rispetto delle norme 
		tecniche e delle condizioni di cui al comma 1, dispone con provvedimento 
		motivato il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell'attivita', 
		salvo che l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente 
		detta attivita' ed i suoi effetti entro il termine e secondo le 
		prescrizioni stabiliti dall'amministrazione.
		5. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata ogni cinque 
		anni e, comunque, in caso di modifica sostanziale delle operazioni di 
		autosmaltimento.
		6. Restano sottoposte alle disposizioni di cui agli articoli 208, 209, 
		210 e 211 le attivita' di autosmaltimento di rifiuti pericolosi e la 
		discarica di rifiuti.».
		- Si riporta il testo dell'art. 216 del citato decreto legislativo 3 
		aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente decreto:
		«Art. 216 (Operazioni di recupero). - 1. A condizione che siano 
		rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche di cui 
		all'art. 214, commi 1, 2 e 3, l'esercizio delle operazioni di recupero 
		dei rifiuti puo' essere intrapreso decorsi novanta giorni dalla 
		comunicazione di inizio di attivita' alla provincia territorialmente 
		competente, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione 
		stessa. Nelle ipotesi di rifiuti elettrici ed elettronici di cui 
		all'art. 227, comma 1, lettera a), di veicoli fuori uso di cui all'art. 
		227, comma 1, lettera c), e di impianti di coincenerimento, l'avvio 
		delle attivita' e' subordinato all'effettuazione di una visita 
		preventiva, da parte della provincia competente per territorio, da 
		effettuarsi entro sessanta giorni dalla presentazione della predetta 
		comunicazione.
		2. Le condizioni e le norme tecniche di cui al comma 1, in relazione a 
		ciascun tipo di attivita', prevedono in particolare:
		a) per i rifiuti non pericolosi:
		1) le quantita' massime impiegabili;
		2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti utilizzabili 
		nonche' le condizioni specifiche alle quali le attivita' medesime sono 
		sottoposte alla disciplina prevista dal presente articolo;
		3) le prescrizioni necessarie per assicurare che, in relazione ai tipi o 
		alle quantita' dei rifiuti ed ai metodi di recupero, i rifiuti stessi 
		siano recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare 
		procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
		b) per i rifiuti pericolosi:
		1) le quantita' massime impiegabili;
		2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti;
		3) le condizioni specifiche riferite ai valori limite di sostanze 
		pericolose contenute nei rifiuti, ai valori limite di emissione per ogni 
		tipo di rifiuto ed al tipo di attivita' e di impianto utilizzato, anche 
		in relazione alle altre emissioni presenti in sito;
		4) gli altri requisiti necessari per effettuare forme diverse di 
		recupero;
		5) le prescrizioni necessarie per assicurare che, in relazione al tipo 
		ed alle quantita' di sostanze pericolose contenute nei rifiuti ed ai 
		metodi di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza pericolo per 
		la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero 
		recare pregiudizio all'ambiente.
		3. La provincia iscrive in un apposito registro le imprese che 
		effettuano la comunicazione di inizio di attivita' e, entro il termine 
		di cui al comma 1, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e 
		dei requisiti richiesti. A tal fine, alla comunicazione di inizio di 
		attivita', a firma del legale rappresentante dell'impresa, e' allegata 
		una relazione dalla quale risulti:
		a) il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche di cui 
		al comma 1;
		b) il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la gestione dei 
		rifiuti;
		c) le attivita' di recupero che si intendono svolgere;
		d) lo stabilimento, la capacita' di recupero e il ciclo di trattamento o 
		di combustione nel quale i rifiuti stessi sono destinati ad essere 
		recuperati, nonche' l'utilizzo di eventuali impianti mobili;
		e) le caratteristiche merceologiche dei prodotti derivanti dai cicli di 
		recupero.
		4. La provincia, qualora accerti il mancato rispetto delle norme 
		tecniche e delle condizioni di cui al comma 1, dispone, con 
		provvedimento motivato, il divieto di inizio ovvero di prosecuzione 
		dell'attivita', salvo che l'interessato non provveda a conformare alla 
		normativa vigente detta attivita' ed i suoi effetti entro il termine e 
		secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione.
		5. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata ogni cinque 
		anni e comunque in caso di modifica sostanziale delle operazioni di 
		recupero.
		6. La procedura semplificata di cui al presente art. sostituisce, 
		limitatamente alle variazioni qualitative e quantitative delle emissioni 
		determinate dai rifiuti individuati dalle norme tecniche di cui al comma 
		1 che gia' fissano i limiti di emissione in relazione alle attivita' di 
		recupero degli stessi, l'autorizzazione di cui all'art. 269 in caso di 
		modifica sostanziale dell'impianto,
		7. Le disposizioni semplificate del presente art. non si applicano alle 
		attivita' di recupero dei rifiuti urbani, ad eccezione:
		a) delle attivita' per il riciclaggio e per il recupero di materia prima 
		secondaria e di produzione di compost di qualita' dai rifiuti 
		provenienti da raccolta differenziata;
		b) delle attivita' di trattamento dei rifiuti urbani per ottenere 
		combustibile da rifiuto effettuate nel rispetto delle norme tecniche di 
		cui al comma 1.
		8. Fermo restando il rispetto dei limiti di emissione in atmosfera di 
		cui all'art. 214, comma 4, lettera b), e dei limiti delle altre 
		emissioni inquinanti stabilite da disposizioni vigenti e fatta salva 
		l'osservanza degli altri vincoli a tutela dei profili sanitari e 
		ambientali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della 
		parte quarta del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della 
		tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attivita' 
		produttive, determina modalita', condizioni e misure relative alla 
		concessione di incentivi finanziari previsti da disposizioni legislative 
		vigenti a favore dell'utilizzazione dei rifiuti in via prioritaria in 
		operazioni di riciclaggio e di recupero per ottenere materie, sostanze, 
		oggetti, nonche' come combustibile per produrre energia elettrica, 
		tenuto anche conto del prevalente interesse pubblico al recupero 
		energetico nelle centrali elettriche di rifiuti urbani sottoposti a 
		preventive operazioni di trattamento finalizzate alla produzione di 
		combustibile da rifiuti e nel rispetto di quanto previsto dalla 
		direttiva 2001/77/CE del 27 settembre 2001 e dal relativo decreto 
		legislativo di attuazione 29 dicembre 2003, n. 387.
		9. (Soppresso).
		10. (Soppresso).
		11 Alle attivita' di cui al presente art. si applicano integralmente le 
		norme ordinarie per il recupero e lo smaltimento qualora i rifiuti non 
		vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo al recupero.
		12. Le condizioni e le norme tecniche relative ai rifiuti pericolosi di 
		cui al comma 1 sono comunicate alla Commissione dell'Unione europea tre 
		mesi prima della loro entrata in vigore.
		13. Le operazioni di messa in riserva dei rifiuti pericolosi individuati 
		ai sensi del presente art. sono sottoposte alle procedure semplificate 
		di comunicazione di inizio di attivita' solo se effettuate presso 
		l'impianto dove avvengono le operazioni di riciclaggio e di recupero 
		previste ai punti da R1 a R9 dell'Allegato C alla parte quarta del 
		presente decreto.
		14. Fatto salvo quanto previsto dal comma 13, le norme tecniche di cui 
		ai commi 1, 2 e 3 stabiliscono le caratteristiche impiantistiche dei 
		centri di messa in riserva di rifiuti non pericolosi non localizzati 
		presso gli impianti dove sono effettuate le operazioni di riciclaggio e 
		di recupero individuate ai punti da R1 a R9 dell'Allegato C alla parte 
		quarta del presente decreto, nonche' le modalita' di stoccaggio e i 
		termini massimi entro i quali i rifiuti devono essere avviati alle 
		predette operazioni.
		15. Le comunicazioni effettuate alla data di entrata in vigore del 
		presente decreto alle sezioni regionali dell'Albo sono trasmesse, a cura 
		delle Sezioni medesime, alla provincia territorialmente competente.».
		- Si riporta il testo dell'art. 229 del citato decreto legislativo 3 
		aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente decreto:
		«Art. 229 (Combustibile da rifiuti e combustibile da rifiuti di qualita' 
		elevata - cdr e cdr-q). - 1. Ai sensi e per gli effetti della parte 
		quarta del presente decreto, il combustibile da rifiuti (Cdr), di 
		seguito Cdr, e il combustibile da rifiuti di qualita' elevata (CDR -Q) 
		di seguito CDR-Q, come definito dall'art. 183, comma 1, lettera s), sono 
		classificati come rifiuto speciale.
		2. (Soppresso).
		3. La produzione del CDR e del CDR-Q deve avvenire nel rispetto della 
		gerarchia del trattamento dei rifiuti e rimane comunque subordinata al 
		rilascio delle autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio 
		dell'impianto previste dalla parte quarta del presente decreto. Nella 
		produzione del CDR e del CDR-Q e' ammesso per una percentuale massima 
		del cinquanta per cento in peso l'impiego di rifiuti speciali non 
		pericolosi. Per la produzione e l'impiego del CDR e' ammesso il ricorso 
		alle procedure semplificate di cui agli articoli 214 e 216.
		4. Ai fini della costruzione e dell'esercizio degli impianti di 
		incenerimento o coincenerimento che utilizzano il CDR si applicano le 
		specifiche disposizioni, comunitarie e nazionali, in materia di 
		autorizzazione integrata ambientale e di incenerimento dei rifiuti. Per 
		la costruzione e per l'esercizio degli impianti di produzione di energia 
		elettrica e per i cementifici che utilizzano CDR-Q si applica la 
		specifica normativa di settore.
		5. (Soppresso).
		6. (Soppresso).».
		- Si riporta il testo del comma 5, dell'art. 258 del citato decreto 
		legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente decreto:
		«5. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete 
		o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei 
		registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei 
		rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge 
		consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione 
		amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a 
		millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica se le 
		indicazioni di cui al comma 4 sono formalmente incomplete o inesatte ma 
		contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per 
		legge, nonche' nei casi di mancato invio alle autorita' competenti e di 
		mancata conservazione dei registri di cui all'art. 190, comma 1, o del 
		formulario di cui all'art. 193.».
		- Si riporta l'Allegato C al Titolo V della parte quarta del citato 
		decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente 
		decreto:
		«Allegato C
		Operazioni di recupero
		N.B. Il presente allegato intende elencare le operazioni di recupero 
		come avvengono nella pratica. I rifiuti devono essere recuperati senza 
		pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che 
		possano recare pregiudizio all'ambiente:
		R1 Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per 
		produrre energia;
		R2 Rigenerazione/recupero di solventi;
		R3 Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come 
		solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni 
		biologiche;
		R4 Riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici;
		R5 Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche;
		R6 Rigenerazione degli acidi o delle basi;
		R7 Recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti;
		R8 Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori;
		R9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli;
		R10 Spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia;
		R11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate 
		da R1 a R10;
		R12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da 
		R1 a R11;
		R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni 
		indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima 
		della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti;
		R14 (soppressa).».
		- Si riporta l'Allegato 1 al Titolo V della parte quarta del citato 
		decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente 
		decreto:
		«Allegato 1
		CRITERI GENERALI PER L'ANALISI DI RISCHIO SANITARIO AMBIENTALE 
		SITO-SPECIFICA
		Premessa.
		Il presente allegato definisce gli elementi necessari per la redazione 
		dell'analisi di rischio sanitario ambientale sito-specifica (nel seguito 
		analisi di rischio), da utilizzarsi per la definizione degli obiettivi 
		di bonifica. L'analisi di rischio si puo' applicare prima, durante e 
		dopo le operazioni di bonifica o messa in sicurezza.
		L'articolato normativo fa riferimento a due criteri-soglia di 
		intervento: il primo (CSC) da considerarsi valore di attenzione, 
		superato il quale occorre svolgere una caratterizzazione ed il secondo 
		(CSR) che identifica i livelli di contaminazione residua accettabili, 
		calcolati mediante analisi di rischio, sui quali impostare gli 
		interventi di messa in sicurezza e/o di bonifica.
		Il presente allegato definisce i criteri minimi da applicare nella 
		procedura di analisi di rischio inversa che verra' utilizzata per il 
		calcolo delle CSR, cioe' per definire in modo rigoroso e cautelativo per 
		l'ambiente gli obiettivi di bonifica aderenti alla realta' del sito, che 
		rispettino i criteri di accettabilita' del rischio cancerogeno e 
		dell'indice di rischio assunti nei punti di conformita' prescelti.
		Concetti e principi base.
		Nell'applicazione dell'analisi di rischio dei siti contaminati ed ai 
		fini di una interpretazione corretta dei risultati finali occorre tenere 
		conto dei seguenti concetti:
		la grandezza rischio, in tutte le sue diverse accezioni, ha 
		costantemente al suo interno componenti probabilistiche. Nella sua 
		applicazione per definire gli obiettivi di risanamento e' importante 
		sottolineare che la probabilita' non e' legata all'evento di 
		contaminazione (gia' avvenuto), quanto alla natura probabilistica degli 
		effetti nocivi che la contaminazione, o meglio l'esposizione ad un certo 
		contaminante, puo' avere sui ricettori finali.
		Ai fini di una piena accettazione dei risultati dovra' essere posta una 
		particolare cura nella scelta dei parametri da utilizzare nei calcoli, 
		scelta che dovra' rispondere sia a criteri di conservativita', il 
		principio della cautela e' intrinseco alla procedura di analisi di 
		rischio, che a quelli di sito-specificita' ricavabili dalle indagini di 
		caratterizzazione svolte.
		L'individuazione e l'analisi dei potenziali percorsi di esposizione e 
		dei bersagli e la definizione degli obiettivi di bonifica, in coerenza 
		con gli orientamenti strategici piu' recenti, devono tenere presente la 
		destinazione d'uso del sito prevista dagli strumenti di programmazione 
		territoriale.
		Componenti dell'analisi di rischio da parametrizzare. 
		Sulla base della struttura del processo decisionale di «analisi di 
		rischio», indipendentemente dal tipo di metodologia impiegata, dovranno 
		essere parametrizzate le seguenti componenti: contaminanti indice, 
		sorgenti, vie e modalita' di esposizione, ricettori finali.
		Di seguito si presentano gli indirizzi necessari per la loro definizione 
		ai fini dei calcoli.
		Contaminanti indice.
		Particolare attenzione dovra' essere posta nella scelta delle sostanze 
		di interesse (contaminanti indice) da sottoporre ai calcoli di analisi 
		di rischio.
		La scelta dei contaminanti indice, desunti dai risultati della 
		caratterizzazione, deve tener conto dei seguenti fattori:
		* Superamento della o delle CSC, ovvero dei valori di fondo naturali.
		* Livelli di tossicita'.
		* Grado di mobilita' e persistenza nelle varie matrici ambientali
		* Correlabilita' ad attivita' svolta nel sito
		* Frequenza dei valori superiori al CSC.
		Sorgenti
		Le indagini di caratterizzazione dovranno portare alla valutazione della 
		geometria della sorgente: tale valutazione dovra' necessariamente tenere 
		conto delle dimensioni globali del sito, in modo da procedere, 
		eventualmente, ad una suddivisione in aree omogenee sia per le 
		caratteristiche idrogeologiche che per la presenza di sostanze 
		contaminanti, da sottoporre individualmente ai calcoli di analisi di 
		rischio.
		In generale l'esecuzione dell'analisi di rischio richiede 
		l'individuazione di valori di concentrazione dei contaminanti 
		rappresentativi in corrispondenza di ogni sorgente di contaminazione 
		(suolo superficiale, suolo profondo, falda) secondo modalita' e criteri 
		che si diversificano in funzione del grado di approssimazione richiesto.
		Tale valore verra' confrontato con quello ricavato dai calcoli di 
		analisi di rischio, per poter definire gli interventi necessari. Salvo 
		che per le contaminazioni puntuali (hot-spots), che verranno trattate in 
		modo puntuale, tali concentrazioni dovranno essere di norma stabilite su 
		basi statistiche (media aritmetica, media geometrica, UCL 95% del valore 
		medio).
		Le vie e le modalita' di esposizione
		Le vie di esposizione sono quelle mediante le quali il potenziale 
		bersaglio entra in contatto con le sostanze inquinanti.
		Si ha una esposizione diretta se la via di esposizione coincide con la 
		sorgente di contaminazione; si ha una esposizione indiretta nel caso in 
		cui il contatto del recettore con la sostanza inquinante avviene a 
		seguito della migrazione dello stesso e quindi avviene ad una certa 
		distanza dalla sorgente.
		Le vie di esposizione per le quali occorre definire i parametri da 
		introdurre nei calcoli sono le seguenti:
		- Suolo superficiale (compreso fra piano campagna e 1 metro di 
		profondita).
		- Suolo profondo (compreso fra la base del precedente e la massima 
		profondita' indagata).
		- Aria outdoor (porzione di ambiente aperto, aeriforme, dove si possono 
		avere evaporazioni di sostanze inquinanti provenienti dai livelli piu' 
		superficiali).
		- Aria indoor (porzione di ambiente aeriforme confinata in ambienti 
		chiusi.
		- Acqua sotterranea (falda superficiale e/o profonda).
		Le modalita' di esposizione attraverso le quali puo' avvenire il 
		contatto tra l'inquinante ed il bersaglio variano in funzione delle vie 
		di esposizione sopra riportate e sono distinguibili in:
		- ingestione di acqua potabile.
		- ingestione di suolo.
		- contatto dermico.
		- inalazione di vapori e particolato.
		I recettori o bersagli della contaminazione Sono i recettori umani, 
		identificabili in residenti e/o lavoratori presenti nel sito (on-site) o 
		persone che vivono al di fuori del sito (off-site).
		Di fondamentale importanza e' la scelta del punto di conformita' 
		(soprattutto quello per le acque sotterranee) e del livello di rischio 
		accettabile sia per le sostanze cancerogene che non-cancerogene;
		- punto di conformita' per le acque sotterranee. 
		Il punto di conformita' per le acque sotterranee rappresenta il punto a 
		valle idrogeologico della sorgente al quale deve essere garantito il 
		ripristino dello stato originale (ecologico, chimico e/o quantitativo) 
		del corpo idrico sotterraneo, onde consentire tutti i suoi usi 
		potenziali, secondo quanto previsto nella parte terza (in particolare 
		art. 76) e nella parte sesta del presente decreto (in particolare art. 
		300).Pertanto in attuazione del principio generale di precauzione, il 
		punto di conformita' deve essere di norma fissato non oltre i confini 
		del sito contaminato oggetto di bonifica e la relativa CSR per ciascun 
		contaminante deve essere fissata equivalente alle CSC di cui 
		all'Allegato 5 della parte quarta del presente decreto. Valori superiori 
		possono essere ammissibili solo in caso di fondo naturale piu' elevato o 
		di modifiche allo stato originario dovute all'inquinamento diffuso, ove 
		accertati o validati dalla Autorita' pubblica competente, o in caso di 
		specifici minori obiettivi di qualita' per il corpo idrico sotterraneo o 
		per altri corpi idrici recettori, ove stabiliti e indicati 
		dall'Autorita' pubblica competente, comunque compatibilmente con 
		l'assenza di rischio igienico-sanitario per eventuali altri recettori a 
		valle. A monte idrogeologico del punto di conformita' cosi' determinato 
		e comunque limitatamente alle aree interne del sito in considerazione, 
		la concentrazione dei contaminanti puo' risultare maggiore della CSR 
		cosi' determinata, purche' compatibile con il rispetto della CSC al 
		punto di conformita' nonche' compatibile con l'analisi del rischio 
		igienico sanitario per ogni altro possibile recettore nell'area stessa;
		- criteri di accettabilita' del rischio cancerogeno e dell'indice di 
		rischio.
		Si propone 1x 10^«-6» come valore di rischio incrementale accettabile 
		per la singola sostanza cancerogena e 1x 10^«-5» come valore di rischio 
		incrementale accettabile cumulato per tutte le sostanze cancerogene, 
		mentre per le sostanze non cancerogene si applica il criterio del non 
		superamento della dose tollerabile o accettabile (ADI o TDI) definita 
		per la sostanza (Hazard Index complessivo "1).
		Procedure di calcolo e stima del rischio.
		Le procedure di calcolo finalizzate alla caratterizzazione quantitativa 
		del rischio, data l'importanza della definizione dei livelli di bonifica 
		(CSR), dovranno essere condotte mediante l'utilizzo di metodologie quale 
		ad esempio ASTM PS 104, di comprovata validita' sia dal punto di vista 
		delle basi scientifiche che supportano gli algoritmi di calcolo, che 
		della riproducibilita' dei risultati.
		Procedura di validazione.
		Al fine di consentire la validazione dei risultati ottenuti da parte 
		degli enti di controllo e' necessario avere la piena rintracciabilita' 
		dei dati di input con relative fonti e dei criteri utilizzati per i 
		calcoli.
		Gli elementi piu' importanti sono di seguito riportati:
		* Criteri di scelta dei contaminanti indice.
		* Modello concettuale del sito alla luce dei risultati delle indagini di 
		caratterizzazione con percorsi di esposizione e punti di conformita'.
		* Procedure di calcolo utilizzate.
		* Fonti utilizzate per la determinazione dei parametri di input degli 
		algoritmi di calcolo.».
		- Si riporta il testo del comma 4, dell'art. 242, del citato decreto 
		legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente decreto:
		«4. Sulla base delle risultanze della caratterizzazione, al sito e' 
		applicata la procedura di analisi del rischio sito specifica per la 
		determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR). I criteri 
		per l'applicazione della procedura di analisi di rischio sono stabiliti 
		con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e 
		del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della 
		salute entro il 30 giugno 2008. Nelle more dell'emanazione del predetto 
		decreto, i criteri per l'applicazione della procedura di analisi di 
		rischio sono riportati nell'Allegato 1 alla parte quarta del presente 
		decreto. Entro sei mesi dall'approvazione del piano di 
		caratterizzazione, il soggetto responsabile presenta alla regione i 
		risultati dell'analisi di rischio. La conferenza di servizi convocata 
		dalla regione, a seguito dell'istruttoria svolta in contraddittorio con 
		il soggetto responsabile, cui e' dato un preavviso di almeno venti 
		giorni, approva il documento di analisi di rischio entro i sessanta 
		giorni dalla ricezione dello stesso. Tale documento e' inviato ai 
		componenti della conferenza di servizi almeno venti giorni prima della 
		data fissata per la conferenza e, in caso di decisione a maggioranza, la 
		delibera di adozione fornisce una adeguata ed analitica motivazione 
		rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della 
		conferenza.».
		- Si riporta il testo del comma 1, dell'art. 264, del citato decreto 
		legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente decreto:
		«Art. 264 (Abrogazione di norme). - 1. A decorrere dalla data di entrata 
		in vigore della parte quarta del presente decreto restano o sono 
		abrogati, escluse le disposizioni di cui il presente decreto prevede 
		l'ulteriore vigenza:
		a) la legge 20 marzo 1941, n. 366;
		b) il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915;
		c) il decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con 
		modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, ad eccezione 
		dell'art. 9 e dell'art. 9-quinquies come riformulato dal presente 
		decreto. Al fine di assicurare che non vi sia alcuna soluzione di 
		continuita' nel passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista 
		dalla parte quarta del presente decreto, i provvedimenti attuativi 
		dell'art. 9-quinquies, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, 
		convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n, 475, 
		continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore dei 
		corrispondenti provvedimenti attuativi previsti dalla parte quarta del 
		presente decreto;
		d) il decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con 
		modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, ad eccezione degli 
		articoli 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies;
		e) il decreto-legge 14 dicembre 1988, n. 527, convertito, con 
		modificazioni, dalla legge 10 febbraio 1988, n. 45;
		f) l'art. 29-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, 
		con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
		g) i commi 3, 4 e 5, secondo periodo, dell'art. 103 del decreto 
		legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
		h) l'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 
		agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 
		1994;
		i) il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Al fine di assicurare 
		che non vi sia alcuna soluzione di continuita' nel passaggio dalla 
		preesistente normativa a quella prevista dalla parte quarta del presente 
		decreto, i provvedimenti attuativi del citato decreto legislativo 5 
		febbraio 1997, n. 22, continuano ad applicarsi sino alla data di entrata 
		in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi previsti dalla 
		parte quarta del presente decreto;
		l) l'art. 14 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con 
		modificazioni, dall'art. 14 della legge 8 agosto 2002, n. 178;
		m) l'art. 9, comma 2-bis, della legge 21 novembre 2000, n. 342, ultimo 
		periodo, dalle parole: "i soggetti di cui all'art. 38, comma 3, lettera 
		a) sino alla parola: "CONAI";
		n) (soppressa);
		o) gli articoli 4, 5, 8, 12, 14 e 15 del decreto legislativo 27 gennaio 
		1992, n. 95. Restano valide ai fini della gestione degli oli usati, ino 
		al conseguimento o diniego di quelle richieste ai sensi del presente 
		decreto e per un periodo comunque non superiore ad un triennio dalla 
		data della sua entrata in vigore, tutte le autorizzazioni concesse, alla 
		data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, ai 
		sensi della normativa vigente, ivi compresi il decreto legislativo 5 
		febbraio 1997, n. 22, il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, e 
		il decreto 16 maggio 1996, n. 392, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
		n. 173 del 25 luglio 1996. Al fine di assicurare che non vi sia 
		soluzione di continuita' nel passaggio dalla preesistente normativa a 
		quella prevista dalla parte quarta del presente decreto, i provvedimenti 
		attuativi dell'art. 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, 
		continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore dei 
		corrispondenti provvedimenti attuativi previsti dalla parte quarta del 
		presente decreto;
		p) l'art. 19 della legge 23 marzo 2001, n. 93.».
		- Si riporta il testo dell'art. 265, del citato decreto legislativo 3 
		aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente decreto:
		«Art. 265 (Disposizioni transitorie). - 1. Le vigenti norme 
		regolamentari e tecniche che disciplinano la raccolta, il trasporto, il 
		recupero e lo smaltimento dei rifiuti restano in vigore sino 
		all'adozione delle corrispondenti specifiche norme adottate in 
		attuazione della parte quarta del presente decreto. Al fine di 
		assicurare che non vi sia alcuna soluzione di continuita' nel passaggio 
		dalla preesistente normativa a quella prevista dalla parte quarta del 
		presente decreto, le pubbliche amministrazioni, nell'esercizio delle 
		rispettive competenze, adeguano la previgente normativa di attuazione 
		alla disciplina contenuta nella parte quarta del presente decreto, nel 
		rispetto di quanto stabilito dall'art. 264, comma 1, lettera i). Ogni 
		riferimento ai rifiuti tossici e nocivi continua ad intendersi riferito 
		ai rifiuti pericolosi.
		2. In attesa delle specifiche norme regolamentari e tecniche in materia 
		di trasporto dei rifiuti, di cui all'art. 195, comma 2, lettera l), e 
		fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 24 giugno 2003, 
		n. 182 in materia di rifiuti prodotti dalle navi e residui di arico, i 
		rifiuti sono assimilati alle merci per quanto concerne il regime 
		normativo in materia di trasporti via mare e la disciplina delle 
		operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio in aree 
		portuali. In particolare i rifiuti pericolosi sono assimilati alle merci 
		pericolose.
		3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto 
		con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con 
		il Ministro delle attivita' produttive, individua con apposito decreto 
		le forme di promozione e di incentivazione per la ricerca e per lo 
		sviluppo di nuove tecnologie di bonifica presso le universita', nonche' 
		presso le imprese e i loro consorzi.
		4. Fatti salvi gli interventi realizzati alla data di entrata in vigore 
		della parte quarta del presente decreto, entro centottanta giorni da 
		tale data, puo' essere presentata all'autorita' competente adeguata 
		relazione tecnica al fine di rimodulare gli obiettivi di bonifica gia' 
		autorizzati sulla base dei criteri definiti dalla parte quarta del 
		presente decreto. L'autorita' competente esamina la documentazione e 
		dispone le varianti al progetto necessarie.
		5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 
		di concerto con il Ministro delle attivita' produttive sono disciplinati 
		modalita', presupposti ed effetti economici per l'ipotesi in cui i 
		soggetti aderenti ai vigenti consorzi pongano in essere o aderiscano a 
		nuovi consorzi o a forme ad essi alternative, in conformita' agli schemi 
		tipo di statuto approvati dai medesimi Ministri, senza che da cio' 
		derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
		6. Le aziende siderurgiche e metallurgiche operanti alla data di entrata 
		in vigore della parte quarta del presente decreto e sottoposte alla 
		disciplina di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, sono 
		autorizzate in via transitoria, previa presentazione della relativa 
		domanda, e fino al rilascio o al definitivo diniego dell'autorizzazione 
		medesima, ad utilizzare, impiegandoli nel proprio ciclo produttivo, i 
		rottami ferrosi individuati dal codice GA 430 dell'Allegato II (lista 
		verde dei rifiuti) del regolamento (CE) 1° febbraio 1993, n. 259 e i 
		rottami non ferrosi individuati da codici equivalenti del medesimo 
		Allegato.
		6-bis. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente 
		decreto svolgono attivita' di recupero di rottami ferrosi e non ferrosi 
		che erano da considerarsi escluse dal campo di applicazione della parte 
		quarta del medesimo decreto n. 152 del 2006 possono proseguire le 
		attivita' di gestione in essere alle condizioni di cui alle disposizioni 
		previgenti fino al rilascio o al diniego delle autorizzazioni necessarie 
		allo svolgimento di dette attivita' nel nuovo regime. Le relative 
		istanze di autorizzazione o iscrizione sono presentate entro novanta 
		giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.».
		- Si riporta il testo del comma 7, dell'art. 266, del citato decreto 
		legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente decreto:
		«7. Con successivo decreto, adottato dal Ministro dell'ambiente e della 
		tutela del territorio di concerto con i Ministri delle infrastrutture e 
		dei trasporti, delle attivita' produttive e della salute, e' dettata la 
		disciplina per la semplificazione amministrativa delle procedure 
		relative ai materiali, ivi incluse le terre e le rocce da scavo, 
		provenienti da cantieri di piccole dimensioni la cui produzione non 
		superi i seimila metri cubi di materiale, nel rispetto delle 
		disposizioni comunitarie in materia.».
		- L'Allegato 1, Suballegato 1, del decreto del Ministro dell'ambiente 5 
		febbraio 1998, recante «Individuazione dei rifiuti non pericolosi 
		sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli 
		articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22», e' 
		pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1998, n. 88, supplemento 
		ordinario.
		
		
		Art. 3.
		Clausola di invarianza finanziaria
		1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o 
		maggiori oneri per la finanza pubblica.
		2. Le amministrazioni interessate svolgono le attivita' previste dal 
		presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali 
		disponibili a legislazione vigente.
		3. All'attuazione delle disposizioni previste dagli articoli 161 e 
		206-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, gli organismi 
		interessati fanno fronte con le modalita' di cui al comma 2.
		4. Resta ferma l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 29 
		del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, 
		dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
		
		Note all'art. 3:
		- L'art. 161 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' il 
		seguente:
		«Art. 161 (Osservatorio sulle risorse idriche e sui rifiuti). - 1. 
		L'Autorita', per lo svolgimento dei propri compiti, si avvale di un 
		Osservatorio sui settori di propria competenza. L'Osservatorio svolge 
		funzioni di raccolta, elaborazione e restituzione di dati statistici e 
		conoscitivi formando una banca dati connessa con i sistemi informativi 
		del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, delle regioni 
		e delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle Autorita' di 
		bacino e dei soggetti pubblici che detengono informazioni nel settore. 
		In particolare, l'Osservatorio raccoglie ed elabora dati inerenti:
		a) al censimento dei partecipanti alle gare per l'affidamento dei 
		servizi, nonche' dei soggetti gestori relativamente ai dati 
		dimensionali, tecnici e finanziari di esercizio;
		b) alle condizioni generali di contratto e convenzioni per l'esercizio 
		dei servizi;
		c) ai modelli adottati di organizzazione, di gestione, di controllo e di 
		programmazione dei servizi e degli impianti;
		d) ai livelli di qualita' dei servizi erogati;
		e) alle tariffe applicate;
		f) ai piani di investimento per l'ammodernamento degli impianti e lo 
		sviluppo dei servizi.
		2. I gestori dei servizi idrici e di raccolta e smaltimento dei rifiuti 
		trasmettono ogni dodici mesi all'Osservatorio i dati e le informazioni 
		di cui al comma 1 e comunque tutti i dati che l'Osservatorio richieda 
		loro in qualsiasi momento.
		3. Sulla base dei dati acquisiti, l'Osservatorio effettua, su richiesta 
		dell'Autorita', elaborazioni al fine, tra l'altro, di:
		a) definire indici di produttivita' per la valutazione della 
		economicita' delle gestioni a fronte dei servizi resi;
		b) individuare livelli tecnologici e modelli organizzativi ottimali dei 
		servizi;
		c) definire parametri di valutazione per il controllo delle politiche 
		tariffarie praticate, anche a supporto degli organi decisionali in 
		materia di fissazione di tariffe e dei loro adeguamenti, verificando il 
		rispetto dei criteri fissati in materia dai competenti organi statali;
		d) individuare situazioni di criticita' e di irregolarita' funzionale 
		dei servizi o di inosservanza delle prescrizioni normative vigenti in 
		materia;
		e) promuovere la sperimentazione e l'adozione di tecnologie innovative;
		f) verificare la fattibilita' e la congruita' dei programmi di 
		investimento in relazione alle risorse finanziarie e alla politica 
		tariffaria;
		g) realizzare quadri conoscitivi di sintesi.
		4. L'Osservatorio assicura l'accesso generalizzato, anche per via 
		informatica, ai dati raccolti e alle elaborazioni effettuate secondo 
		deliberazione dell'Autorita' e nel rispetto delle disposizioni generali.
		5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta 
		del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto 
		con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la 
		funzione pubblica, sono determinate, nel rispetto del principio 
		dell'invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica, la 
		dotazione organica dell'Osservatorio, cui e' preposto un dirigente, e le 
		spese di funzionamento. Per l'espletamento dei propri compiti, 
		l'Osservatorio, su indicazione dell'Autorita', puo' avvalersi della 
		consulenza di esperti nel settore e stipulare convenzioni con enti 
		pubblici di ricerca e con societa' specializzate.».
		- L'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante 
		«Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il 
		contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' 
		interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale», 
		pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 luglio 2006, n. 153, e convertito, 
		con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' il seguente:
		«Art. 29 (Contenimento spesa per commissioni comitati ed altri 
		organismi). - 1. Fermo restando il divieto previsto dall'art. 18, comma 
		1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la spesa complessiva sostenuta 
		dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto 
		legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per 
		organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque 
		denominati, operanti nelle predette amministrazioni, e' ridotta del 
		trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005. Ai suddetti 
		fini le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 30 
		giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le 
		necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa. Tale 
		riduzione si aggiunge a quella prevista dall'art. 1, comma 58, della 
		legge 23 dicembre 2005, n. 266.
		2. Per realizzare le finalita' di contenimento delle spese di cui al 
		comma 1, per le amministrazioni statali si procede, entro centoventi 
		giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al riordino 
		degli organismi, anche mediante soppressione o accorpamento delle 
		strutture, con regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, 
		della legge 23 agosto 1988, n. 400, per gli organismi previsti dalla 
		legge o da regolamento e, per i restanti, con decreto del Presidente del 
		Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e 
		delle finanze, su proposta del Ministro competente. I provvedimenti 
		tengono conto dei seguenti criteri:
		a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali;
		b) razionalizzazione delle competenze delle strutture che svolgono 
		funzioni omogenee;
		c) limitazione del numero delle strutture di supporto a quelle 
		strettamente indispensabili al funzionamento degli organismi;
		d) diminuzione del numero dei componenti degli organismi;
		e) riduzione dei compensi spettanti ai componenti degli organismi;
		e-bis) indicazione di un termine di durata, non superiore a tre anni, 
		con la previsione che alla scadenza l'organismo e' da intendersi 
		automaticamente soppresso;
		e-ter) previsione di una relazione di fine mandato sugli obiettivi 
		realizzati dagli organismi, da presentare all'amministrazione competente 
		e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
		2-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri valuta, prima della 
		scadenza del termine di durata degli organismi individuati dai 
		provvedimenti previsti dai commi 2 e 3, di concerto con 
		l'amministrazione di settore competente, la perdurante utilita' 
		dell'organismo proponendo le conseguenti iniziative per l'eventuale 
		proroga della durata dello stesso.
		3. Le amministrazioni non statali sono tenute a provvedere, entro lo 
		stesso termine e sulla base degli stessi criteri di cui al comma 2, con 
		atti di natura regolamentare previsti dai rispettivi ordinamenti, da 
		sottoporre alla verifica degli organi interni di controllo e 
		all'approvazione dell'amministrazione vigilante, ove prevista. Nelle 
		more dell'adozione dei predetti regolamenti le stesse amministrazioni 
		assicurano il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1 entro il 
		termine ivi previsto.
		4. Ferma restando la realizzazione degli obiettivi di risparmio di spesa 
		di cui al comma 1, gli organismi non individuati dai provvedimenti 
		previsti dai commi 2 e 3 entro il 15 maggio 2007 sono soppressi. A tale 
		fine, i regolamenti ed i decreti di cui al comma 2, nonche' gli atti di 
		natura regolamentare di cui al comma 3, devono essere trasmessi per 
		l'acquisizione dei prescritti pareri, ovvero per la verifica da parte 
		degli organi interni di controllo e per l'approvazione da parte 
		dell'amministrazione vigilante, ove prevista, entro il 28 febbraio 2007.
		5. Scaduti i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 senza che si sia 
		provveduto agli adempimenti ivi previsti e' fatto divieto alle 
		amministrazioni di corrispondere compensi ai componenti degli organismi 
		di cui al comma 1.
		6. Le disposizioni del presente art. non trovano diretta applicazione 
		alle regioni, alle province autonome, agli enti locali e agli enti del 
		Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di 
		principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.
		7. Le disposizioni del presente art. non si applicano ai commissari 
		straordinari del Governo di cui all'art. 11 della legge 23 agosto 1988, 
		n. 400, e agli organi di direzione, amministrazione e controllo.».
		
		Art. 4.
		Disposizioni transitorie e finali
		1. Ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore del 
		presente decreto, la VIA e' in corso, con l'avvenuta presentazione del 
		progetto e dello studio di impatto ambientale, si applicano le norme 
		vigenti al momento dell'avvio del relativo procedimento.
		2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati 
		gli articoli da 4 a 52 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
		3. Gli allegati da I a V della Parte II del decreto legislativo 3 aprile 
		2006, n. 152, sono sostituiti dagli allegati al presente decreto.
		
		Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito 
		nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. 
		E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
		
		Dato a Roma, addi' 16 gennaio 2008
		NAPOLITANO
		
		Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
		Pecoraro Scanio, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e 
		del mare
		Bonino, Ministro per le politiche europee
		Nicolais, Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica 
		amministrazione
		Lanzillotta, Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali
		Amato, Ministro dell'interno
		Mastella, Ministro della giustizia
		Parisi, Ministro della difesa
		Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze
		Bersani, Ministro dello sviluppo economico
		Turco, Ministro della salute
		Di Pietro, Ministro delle infrastrutture
		Bianchi, Ministro dei trasporti
		De Castro, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
		
		Visto, il Guardasigilli (ad interim): Prodi
		
		
		ALLEGATO I
Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'articolo 12.
1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:
• in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;
• in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati:
• la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;
• problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;
• la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).
2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:
• probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;
• carattere cumulativo degli impatti;
• natura transfrontaliera degli impatti;
• rischi per la salute umane o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);
• entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);
• valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:
- delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale,
- del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo;
• impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.
ALLEGATO II
Progetti di competenza statale
1) Raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese che producono soltanto lubrificanti dal petrolio greggio), nonchè impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 tonnellate al giorno di carbone o di scisti bituminosi, nonchè terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto.
2) Installazioni relative a:
- centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW;
- centrali per la produzione dell'energia idroelettrica con potenza di concessione superiore a 30 MW incluse le dighe ed invasi direttamente asserviti;
- Impianti per l'estrazione dell'amianto, nonchè per il trattamento e la trasformazione dell'amianto e dei prodotti contenenti amianto;
- centrali nucleari e altri reattori nucleari, compreso lo smantellamento e lo smontaggio di tali centrali e reattori (esclusi gli impianti di ricerca per l aproduzione delle materie fissili e fertili, la cui potenza massima non supera 1 kW di durata permanente termica).
3) Impianti destinati:
- al ritrattamento di combustibili nucleari irradiati;
- alla produzione o all'arricchimento di combustibili nucleari;
- al trattamento di combustibile nucleare irradiato o di residui altamente radioattivi;
- allo smaltimento definitivo dei combustibili nucleari irradiati;
- esclusivamente allo smaltimento definitivo di residui radioattivi;
- esclusivamente allo stoccaggio (previsto per più di dieci anni) di combustibile nucleare irradiato o di residui radioattivi in un sito diverso da quello di produzione.
4) Elettrodotti aerei con tensione nominale di esercizio superiore a 150 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 15 km ed elettrodotti in cavo interrato in corrente alternata, con tracciato di lunghezza superiore a 40 chilometri".
5) Acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell'acciaio.
6) Impianti chimici integrati, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi si trasformazione chimica, di sostanze, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra di loro:
- per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base, con capacità produttiva complessiva annua per classe di prodotto, espressa in milioni di chilogrammi, superiore alle soglie1 di seguito indicate
| 
					 Classe di prodotto  | 
					
					 Soglie* (Gg/anno)  | 
				
| 
					 a) idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o insaturi, alifatici o aromatici)  | 
					
					 200  | 
				
| 
					 b) idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, acetati, eteri, perossidi, resine, epossidi  | 
					
					 200  | 
				
| 
					 c) idrocarburi solforati  | 
					
					 100  | 
				
| 
					 d) idrocarburi azotati, segnatamente ammine, amidi, composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati  | 
					
					 100  | 
				
| 
					 e) idrocarburi fosforosi  | 
					
					 100  | 
				
| 
					 f) idrocarburi alogenati  | 
					
					 100  | 
				
| 
					 g) composti organometallici  | 
					
					 100  | 
				
| 
					 h) materie plastiche di base (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa)  | 
					
					 100  | 
				
| 
					 i) gomme sintetiche  | 
					
					 100  | 
				
- per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base, con capacità produttiva complessiva annua per classe di prodotto, espressa in milioni di chilogrammi, superiore alle soglie2 di seguito indicate
| 
					 Classe di prodotto  | 
					
					 Soglie* (Gg/anno)  | 
				
| 
					 j) gas, quali ammoniaca, cloro o cloruro di idrogeno, fluoro o fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti di zolfo, ossidi di azoto, idrogeno, biossido di zolfo, bicloruro di carbonile  | 
					
					 100  | 
				
| 
					 k) acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, acido solforico, oleum e acidi solforati  | 
					
					 100  | 
				
| 
					 l) basi, quali idrossido d'ammonio, idrossido di potassio, idrossido di sodio  | 
					
					 100  | 
				
___________
1 Le soglie della tabella sono riferite alla somma delle capacità produttive relative ai singoli composti che sono riportati in un'unica riga
2 Le soglie della tabella sono riferite alla somma delle capacità produttive relative ai singoli composti che sono riportati in un'unica riga.
- per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto, potassio (fertilizzanti semplici o composti) con capacità produttiva complessiva annua superiore a 300 milioni di chilogrammi (intesa come somma delle capacità produttive relative ai singoli composti elencati nella presente classe di prodotto).
7) prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in mare.
8) Stoccaggio:
- di prodotti chimici, petrolchimici con capacità complessiva superiore a 80.000 m3;
- superficiale di gas naturali con una capacità complessiva superiore a 80.000 m3;
- di prodotti di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva superiore a 40.000 m3;
- di prodotti petroliferi liquidi di capacità complessiva superiore a 80.000 m3;
- di prodotti combustibili solidi con capacità complessiva superiore a 150.000 t.
9) oleodotti, gasdotti o condutture per prodotti chimici di lunghezza superiore a 40 km e diametro superiore o uguale a 800 mm.
10) Opere relative a
- tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza nonchè aeroporti con piste di atterraggio superiori a 1.500 metri di lunghezza;
- autostrade e strade riservate alla circolazione automobilistica o tratti di esse, accessibili solo attraverso svincoli o intersezioni controllate e sulle quali sono vietati tra l'altro l'arresto e la sosta si autoveicoli;
- strade extraurbane a quattro o più corsie o raddrizzamento e/o allargamento di strade esistenti a due corsie al massimo per renderle a quattro o più corsie, sempre che la nuova strada o il tratto di strada raddrizzato e/o allargato abbia una lunghezza ininterrotta di almeno 10 km;
- parcheggi interrati che interessano superfici superiori ai 5 ha, localizzati nei contri storici o in aree soggette a vincoli paesaggistici decretati con atti ministeriali o facenti parte dei siti UNESCO.
11) Porti marittimi commerciali, nonchè vie navigabili e porti per la navigazione interna accessibili a navi di stazza superiore a 1350 tonnellate. Terminali marittimi, da intendersi quali moli, pontili, boe galleggianti, isole a mare per il carico e lo scarico dei prodotti, collegati con la terraferma e l'esterno dei porti (esclusi gli attracchi per navi traghetto), che possono accogliere navi di stazza superiore a 1350 tonnellate, comprese le attrezzature e le opere funzionalmente connesse.
12) Interventi per la difesa del mare:
- terminali per il carico e lo scarico degli idrocarburi e sostanze pericolose;
- piattaforme di lavaggio delle acque di zavorra delle navi;
- condotte sottomarine per il trasporto degli idrocarburi;
- sfruttamento minerario piattaforma continentale.
13) impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, di altezza superiore a 15 m o che determinano un volume d'invaso superiore ad 1.000.000 m3, nonchè impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque a fini energetici in modo durevole, di altezza superiore a 10 m o che determinano un volume d'invaso superiore a 100.000 m3.
14) Trivellazioni in profondità per lo stoccaggio dei residui nucleari.
15) Interporti finalizzati al trasporto merci e in favore dell'intermodalità di cui alla legge 4 agosto 1990, n. 240 e successive modifiche, comunque comprendenti uno scalo ferroviario idoneo a formare o ricevere treni completi e in collegamento con porti, aeroporti e viabilità di grande comunicazione.
16) Opere ed interventi relativi a trasferimenti d'acqua che prevedano o possano prevedere trasferimento d'acqua tra regioni diverse e ciò travalichi i comprensori di riferimento dei bacini idrografici istituiti a norma della legge 18 maggio 1989, n. 183.
17) Stoccaggio di gas combustibile e di CO2 in serbatoi sotterranei naturali in unità geologiche profonde e giacimenti esauriti di idrocarburi.
18) Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove la modifica o l'estensione di per sè sono conformi agli eventuali limiti stabiliti nel presente allegato.
ALLEGATO III
Progetti di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano
a) Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 200 ettari.
b) Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui al derivazione superi i 1.000 litri al secondo e di acque sotterranee ivi comprese acque minerali e termali, nei casi in cui la derivazione superi i 100 litri al secondo.
c) Impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenz atermica complessiva superiore a 150 MW;
c bis) Impianti eolici per la produzione di energia elettrica, con procedimento nel quale è prevista la partecipazione obbligatoria del rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali;
d) Impianti industriali destinati:
- alla fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose;
- alla fabbricazione di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 200 tonnellate al giorno.
e) Impianti chimici integrati, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di sostanze, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra di loro:
- per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base (progetti non inclusi nell'Allegato II);
- per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base (progetti non inclusi nell'Allegato II);
- per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto, potassio (fertilizzanti semplici o composti) (progetti non inclusi nell'Allegato II);
- per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi;
- per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base mediante procedimento chimico o biologico;
- per la fabbricazione di esplosivi.
f) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici per una capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate.
g) Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 35.00 t/anno di materie prime lavorate.
h) Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici pericolosi a sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 40.000 m3.
i) Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 12 tonnellate di prodotto finito al giorno.
l) Porti turistici e da diporto quando lo specchio d'acqua è superiore a 10 ettari o le aree esterne interessate superano i 5 ettari oppure i moli sono di lunghezza superiore ai 500 metri.
m) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D1, D5, D9, D10 e D11, ed all'allegato C, lettera R1, della parte
quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
n) Impianto di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'allegato B, lettere D9, D10 e D11, ed allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
o) Impianti di smaltimento dei rifiuti non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminari e deposito preliminare, con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).
p) Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore a 100.000 m3 (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legisaltivo 152/2006), ad esclusione delle discariche per inerti con capacità complessiva sino a 100.000 m3.
q) Impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare, con capacità superiore a 150.000 m3 oppure con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152).
r) Impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 100.00 abitanti equivalenti.
s) Cave e torbiere con più di 500.000 m3/a di material estratto o di un'area interessata superiore a 20 ettari.
t) Dighe e altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, ai fini non energetici, di altezza superiore a 10 m e/o di capacitò superiore a 100.000 m3.
u) Attività di coltivazione sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all'art. 2, comma 2 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443.
v) Attività di coltivazione sulla terraferma degli idrocarburi liquidi e gassosi delle risorse geotermiche.
z) Elettrodotti per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 kV con tracciato di lunghezza superiore a 10 km.
aa) Impianti di smaltimento di rifiuti mediante operazioni di iniezione in profondità, lagunaggio, scarico di rifiuti solidi nell'ambiente idrico, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino, deposito permanente (operazioni di cui all'allegato B, lettere D3, D4, D6, D7 e D12, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).
ab) Stoccaggio di gas combustibili in serbatoi sotterranei artificiali con una capacità complessiva superiore a 80.000 m3.
ac) Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di:
- 85000 posti per polli da ingrasso, 60000 per galline;
- 3000 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o
- 900 posti per scrofe.
ad) Impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonchè concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici.
ae) Sistemi di ricarica artificiale delle acque freatiche in cui il volume annuale dell'acqua ricaricata sia superiore a 10 milioni di metri cubi.
af) Opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi inteso a prevenire un'eventuale penuria di acqua, per un volume di acque trasferite superiore a 100 milioni di metri cubi all'anno. In tutti gli altri casi, opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi con un'erogazione media pluriennale del bacino in questione superiore a 100 milioni di metri cubi all'anno. In tutti gli altri casi, opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi con un'erogazione media pluriennale del bacino in questione superiore a 2000 milioni di metri cubi all'anno e per un volume di acque trasferite superiore al 5% di detta erogazione. In entrambi i casi sono esclusi i trasferimenti di acqua potabile convogliata in tubazioni.
ag) Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove la modifica o l'estensione di per sè sono conformi agli eventuali limiti stabiliti nel presente allegato.
ALLEGATO IV
Progetti sottoposti alla Verifica di assoggettabilitò di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano.
1. Agricoltura
a) cambiamento di uso di aree non coltivate, semi-naturali o naturali per la loro coltivazione agraria intensiva con una superficie superiore a 10 ettari;
b) iniziale forestazione di una superificie superiore a 20 ettari; deforestazione allo scopo di conversione di altri usi del suolo di una superficie superiore a 5 ettari;
c) Impianti per l'allevamento intensivo di animali il cui numero complessivo di capi sia maggiore di quello derivante dal seguente rapporto: 40 quintali di peso vivo di animali per ettaro di terreno funzionalmente asservito all'allevamento. Sono comunque esclusi, indifferentemente dalla localizzazione, gli allevamenti con numero di animali inferiore o uguale a: 1.000 avicoli, 800 cunicoli, 120 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o 45 posti per scrofe, 300 ovicaprini, 50 posti bovini;
d) i progetti di gestione delle risorse idriche per l'agricoltura, compresi i progetti di irrigazione e di drenaggio delle terre, per una superficie superiore ai 300 ettari;
e) piscicoltura per superficie complessiva di oltre i 5 ettari;
f) progetti di ricomposizione fondiaria che interessano una superficie superiore a 200 ettari.
2. Industria energetica ed estrattiva
a) impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW;
b) attività di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all'art. 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, ivi compese le risorse geotermiche, incluse le relative attività minerarie;
c) impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda;
d) impianti industriali per il trasporto del gas, vapore e dell'acqua calda, che alimentano condotte con una lunghezza complessiva superiore ai 20 km;
e) impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento;
f) installazione di oleodotti e gasdostti con la lunghezza complessiva superiore ai 20 km;
g) attività di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma;
h) estrazione di sostanze minerali di miniera di cui all'art. 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, mediante dragaggio marino e fluviale;
i) agglomerazione industriale di carbon fossile e lignite;
l) impianti di superficie dell'industria di estrazione di carbon fossile, di petrolio, di gas naturale e di minerali metallici nonchè di scisti bituminose;
m) impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza installata superiore a 100 kW.
n) impianti di gassificazione e liquefazione del carbone.
3. Lavorazione dei metalli e dei prodotti minerali
a) impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metalliferi che superino i 5.000 m2 di superficie impegnata o 50.000 m3 di volume;
b) impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria) compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2, 5 tonnellate all'ora;
c) impianti destinati alla trasformazione dei metalli ferrosi mediante:
- laminazione a caldo con capacità superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo al'ora,
- forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 kJ per maglio e allorchè la potenza calorifera è superiore a 20 MW;
- applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all'ora;
d) fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno;
e) impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia) con una capacità di fusione superiore a 10 tonnellate per il piombo e il cadmio o a 50 tonnellate per tutti gli altri metalli al giorno;
f) impianti per il trattamento di superficie di metalli e materia plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche detinate al trattamento abbiano un volume superiore a 30 m3;
g) impianti di costruzione e montaggio di auto e motoveicoli e costruzioni dei relativi motori; impianti per la costruzione e riparazione di aeromobili; costruzione di materiale ferroviario e rotabile che superino 10.000 m2 di superficie impegnata o 50.000 m3 di volume;
h) cantieri navali di superficie complessiva superiore a 2 ettari;
i) imbutitura di fondo con esplosivi che superino 5.000 m2 di superficie impegnata o 50.000 m3 di volume;
l) cockerie (distillazione a secco di carbone);
m) fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres o porcellane, con capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con capacità di forno superiore a 4 metri cubi e con densità di colata per forno superiore a 300 kg al metro cubo;
n) impianti per la fusione di sostanze minerali, compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno;
o) impianti per la produzione di vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno;
p) impianti destinati alla produzione di cinkler (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in latri tipi di forni aventi una capacità di produzione do oltre 50 tonnellate al giorno.
4. Industria dei prodotti alimentari
a) impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno;
b) impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno su base trimestrale;
c) impianti per la fabbricazione di prodotti lattiero-caseari con capacità di lavorazione superiore a 200 tonnellate al giorno su base annua;
d) impianti per la produzione di birra o malto con capacità di produzione superiore a 500.000 hl/anno;
e) impianti per la produzione di farina di pesce o di olio di pesce con capacità di lavorazione superiore a 50.000 q/anno di prodotto lavorato;
h) molitura dei cereali, industria dei prodotti amidacei, industria dei prodotti alimentari per zootecnia che superino 5.000 m2 di superficie impegnata o 50.000 m3 di volume;
i) zuccherifici, impianti per la produzione di lieviti con capacità di produzione o raffinazione superiore a 10.000 t/giorno di barbabietole.
5. Industria dei tessili, del cuoio, del legno della carta
a) impianti di fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di particelle e compensati, di capacità superiore alle 50.000 t/anno di materie lavorate;
b) impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa, fabbricazione di carta e cartoni di capacità superiore a 50 tonnellate al giorno;
c) impianti per il pretrattamento (operazioni quali il lavaggio, l'imbianchimento, la mercerizzazione) o l atintura di fibre tessili, di lana la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno;
d) impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 3 tonnellate di prodotto finito al giorno.
6. Industria della gomma e delle materie plastiche
a) fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate.
7. progetti di infrastrutture
a) progetti di sviluppo di zone industriali o produttive con una superficie interessata superiore ai 40 ettari;
b) progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici superiori ai 40 ettari; progetti di riassetto o sviluppo di aree urbane all'interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori a 10 ettari; costruzione di centri commerciali di cui al decreti legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59"; parcheggi di uso pubblico con capacità superiori a 50 posti auto;
c) piste da sci di lunghezza superiore a 1,5 km o che impegnano una superficie superiore a 5 ettari nonchè impianti meccanici di risalita, escluse le sciovie e le monofuni a collegamento permanente aventi lunghezza inclinata non superiore a 500 metri, con portata oraria massima superiore a 1800 persone;
d) derivazione di acque superficiali ed opere connesse che prevedano derivazioni superiori a 200 litri al secondo o di acque sotterranee che prevedano derivazioni superiori a 50 litri al secondo, nonchè le trivellazioni finalizzate alla ricerca per derivazioni di acque sotterranee superiori a 50 litri al secondo;
e) interporti, piattaforme intermodali e terminali intermodali;
f) porti e impianti portuali marittimi, fluviali e lacuali, compresi i porti di pesca, vie navigabili;
g) strade extraurbane secondarie;
h) costruzioni di strade di scorrimento in area urbana o potenziamento di esistenti a quattro o più corsie con lunghezza, in area urbana o extraurbana, superiore a1500 metri;
i) linee ferroviarie a carattere regionale o locale;
l) sistemi di trasporto a guida vincolata (tramvie e metropolitane), funicolari o linee simili di tipo particolare, esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di passeggeri;
m) acquedotti con una lunghezza superiore ai 20 km;
n) opere costiere destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa, mediante la costruzione di dighe, moli ed altri lavori di difesa del mare;
o) opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione e interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale;
p) aeroporti;
q) porti turistici e da diporto, quando lo specchio d'acqua è inferiore o uguale a 10 ettari, le aree esterne interessate non superano i 5 ettari e i moli sono di lunghezza inferiore o uguale a 500 metri, nonchè progetti di intervento su porti già esistenti;
r) impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi, mediante operazioni di raggruppamento o di ricondizionamento preliminari, con capacità massima complessiva superiore a 20 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14 del decreto legislativo 152/2006);
s) impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
t) impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità massima superiore a 30.000 m3 oppure con capacità superiore a 40 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15 della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
u) discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva inferiore ai 100.000 m3 (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
v) impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti;
z) elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 kV e son tracciato di lunghezza superiore a 3 km.
z.a) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
z.b) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
8. Altri progetti
a) villaggi turistici di superficie superiore a 5 ettari, centri residenziali turistici ed esercizi alberghieri con oltre 30 posti-letto o volume edificato superiore a 25.000 m3 o che occupano una superficie superiore ai 20 ettari, esclusi quelli ricedenti all'interno di centri abitati;
b) piste permanenti per corse e prove di automobili, motociclette ed altri veicoli a motore;
c) centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro, autoveicoli e simili con superficie superiore a 1 ettaro;
d) banchi di prova per motori, turbine, reattori quanto l'area impegnata supera i 500 m2;
e) fabbricazione di fibre minerali artificiali che superino 5.000 m2 di superficie impegnata o 50.000 m3 di volume;
f) fabbricazione, condizionamento, carico o messa in cartucce di esplosivi con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate;
g) stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, a sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 1.000 m3;
h) recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 10 ettari;
i) cave e e torbiere;
l) trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici per una capacità superiore a 10.000 t/anno di materie prime lavorate;
m) produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 10.000 t/anno in materi eprime lavorate;
n) depositi di fanghi diversi da quelli disciplinati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con capacità superiore a 10.00 metri cubi;
o) impianti per il recupero o la distruzione di sostanze esplosive;
p) stabilimenti di squartamento con capacità di produzione superiore a 50 tonnellate al giorno;
q) terreni da campeggio e caravaning a carattere permanente con capacità superiore a 300 posti roulotte caravan o di superficie superiore a 5 ettari;
r) parchi tematici di superficie superiore a 5 ettari;
s) progetti di cui all'allegato III, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e che non sono utilizzati per più di due anni.
t) modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato III o all'allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato III).
ALLEGATO V
Criteri per la Verifica di assoggettabilità di cui all'art. 20
1. Caratteristiche dei progetti
Le caratteristiche dei progetti debbono essere considerate tenendo conto, in particolare:
- delle dimensioni del progetto,
- del cumulo con altri progetti,
- dell'utilizzazione di risorse naturali,
- della produzione di rifiuti,
- dell'inquinamento e disturbi alimentari
- del rischio di incidenti, per quanto riguarda, in particolare, le sostanze o le tecnologie utilizzate.
2. Localizzazione dei progetti
Deve essere considerata la sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono risentire dell'impatto dei progetti, tenendo conto, in particolare:
- dell'utilizzazione attuale del territorio;
- della ricchezza relativa, della qualità e capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona;
- della capacità di carico dell'ambiente naturale, con particolare attenzione alle seguenti zone:
a) zone umide;
b) zone costiere;
c) zone montuose o forestali;
d) riserve e parchi naturali;
e) zone classificate o protette dalla legislazione degli Stati membri; zone protette speciali designate dagli Stati membri in base alle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;
f) zone nelle quali gli standard di qualità ambientale fissati dalla legislazione comunitaria sono già stati superati;
g) zone a forte densità demografica;
h) zone di importanza storica, culturale o archeologica;
i) territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità di cui all'art. 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
3. Caratteristiche dell'impatto potenziale
Gli impatti potenzialmente significativi dei progetti debbono essere considerati in relazione ai criteri stabiliti ai punti 1 e 2 e tenendo conto, in particolare:
- della portata dell'impatto (area geografica e densità di popolazione interessata);
- della natura transfrontaliera dell'impatto;
- dell'ordine di grandezza e della complessità dell'impatto;
- della probabilità dell'impatto;
- della durata, frequenza e reversibilità dell'impatto.
ALLEGATO VI
Contenuti del Rapporto ambientale di cui all'art. 13.
Le informazioni da fornire con i rapporti ambientali che devono accompagnare le proposte di piani e di programmi sottoposti a valutazione ambientale strategica sono:
a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi;
b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano o del programma;
c) caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;
d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, quali le zone designate come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, nonchè i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale;
f) possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori. Devono essere considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi;
g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma;
h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonchè le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o difficoltà derivanti dalla novità dei problemi e delle tecniche per risolverli) nella raccolta delle informazioni richieste;
i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piani o del programma proposto definendo, in particolare, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare;
j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.
ALLEGATO VI
Contenuti dello Studio di impatto ambientale di cui all'art. 22.
1. Descrizione del progetto, comprese in particolare:
a) una descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto e delle esigenze di utilizzazione del suolo durante le fasi di costruzione e di funzionamento;
b) una descrizione delle principali caratteristiche dei processi produttivi, con l'indicazione, per esempio, della natura e delle quantità dei materiali impiegati;
c) una valutazione del tipo e della quantità dei residui e delle emissioni previsti (inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, rumore, vibrazione, luce, calore, radiazione, eccetera) risultanti dall'attività del progetto proposto;
d) la descrizione della tecnica prescelta, con riferimento alle migliori tecniche disponibili a costi non eccessivi, e delle altre tecniche previste per prevenire le emissioni degli impianti e per ridurre l'utilizzo delle risorse naturali, confrontando le tecniche prescelte con le migliori tecniche disponibili.
2. Una descrizione delle principali alternative prese in esame dal proponente, compresa l'alternativa zero, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale, e la motivazione della scelta progettuale, sotto il profilo dell'impatto ambientale, con una descrizione delle alternative prese in esame e loro comparazione con il progetto presentato.
3. Una descrizione delle componenti dell'ambiente potenzialmente soggette ad un impatto importante del progetto proposto, con particolare riferimento alla popolazione, alla fauna e alla flora, al suolo, all'acqua, all'aria, ai fattori climatici, ai beni materiali, compreso il patrimonio architettonico e archeologico, nonchè il patrimonio agroalimentare, al paesaggio e all'interazione tra questi vari fattori.
4. Una descrizione dei probabili impatti rilevanti (diretti ed eventualmente indiretti, secondari, cumulativi, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi) del progetto proposto sull'ambiente:
a) dovuti all'esistenza del progetto;
b) dovuti all'utilizzazione delle risorse naturali;
c) dovuti all'emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti;
nonchè la descrizione da parte del proponente dei metodi di previsione utilizzati per valutare gli impatti sull'ambiente.
5. Una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e se possibile compensare rilevanti impatti negativi del progetto sull'ambiente.
5.bis. Una descrizione delle misure previste per il monitoraggio;
6. La descrizione degli elementi culturali e paesaggistici eventualmente presenti, dell'impatto su di essi delle trasformazioni proposte e delle misure di mitigazione e compensazione necessarie.
7. Un riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse sulla base dei numeri precedenti.
8. Un sommario delle eventuali difficoltà (lacune tecniche o mancanza di conoscenze) incontrate dal proponente nella raccolta dei dati richiesti e nella previsione degli impatti di cui al numero 4.