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Legge 25 gennaio 2006, n. 29
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2005.
(GU n. 32 del 8-2-2006- Suppl. Ordinario n.34)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI 
COMUNITARI
Art. 1.
(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie)
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi 
dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi 
recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli 
elenchi di cui agli allegati A e B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della 
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei 
ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con 
competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri 
degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli 
altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive 
comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonche', qualora sia previsto il 
ricorso a sanzioni penali,quelli relativi all'attuazione delle direttive 
elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri 
previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica 
perche' su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche 
in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere 
parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai 
commi 4 e 9, scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini 
previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di 
novanta giorni.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive 
2003/123/CE, 2004/9/CE, 2004/36/CE, 2004/49/CE, 2004/50/CE, 2004/54/CE, 
2004/80/CE, 2004/81/CE, 2004/83/CE, 2004/113/CE, 2005/19/CE, 2005/28/CE, 
2005/36/CE e 2005/60/CE sono corredati dalla relazione tecnica di cui 
all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive 
modificazioni. Su di essi e' richiesto anche il parere delle Commissioni 
parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda 
conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire 
il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle 
Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, 
per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, 
che devono essere espressi entro venti giorni.
5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti 
legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi 
fissati dalla presente legge, il Governo puo' emanare, con la procedura indicata 
nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti 
legislativi emanati ai sensi del comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 
6.
6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui 
al comma 1 adottato per l'attuazione della direttiva 2004/109/CE, di cui 
all'allegato B, il Governo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui 
all'articolo 3 e con la procedura prevista dal presente articolo, puo' emanare 
disposizioni integrative e correttive al fine di tenere conto delle eventuali 
disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione europea secondo la 
procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 2, della medesima direttiva.
7. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della 
Costituzione e dall'articolo 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, si 
applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 8, della medesima legge 
n. 11 del 2005.
8. Il Ministro per le politiche comunitarie, nel caso in cui una o piu' deleghe 
di cui al comma 1 non risulti ancora esercitata trascorsi quattro mesi dal 
termine previsto dalla direttiva per la sua attuazione, trasmette alla Camera 
dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dia conto dei motivi 
addotti dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia a 
giustificazione del ritardo. Il Ministro per le politiche comunitarie ogni 
quattro mesi informa altresi' la Camera dei deputati e il Senato della 
Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e 
delle province autonome nelle materie di loro competenza.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al 
comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti 
legislativi recanti attuazione delle direttive comprese negli allegati A e B, 
ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla 
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi trenta giorni dalla 
data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo 
parere.
Avvertenza
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione 
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico 
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti 
del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica 
italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge 
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e 
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta 
ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: 
«Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri»:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi adottati dal Governo 
ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e con l'indicazione, 
nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei 
Ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di 
delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato 
dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal 
Governo e' trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno 
venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralita' di oggetti distinti 
suscettibili di separata disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' 
atti successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In relazione al termine 
finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente 
le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda 
i due anni, il Governo e' tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli 
schemi dei decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni permanenti 
delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando 
specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle 
direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, 
esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali 
modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere 
espresso entro trenta giorni.».
- La direttiva 2003/123/CE e' pubblicata in GUCE n. L 7 del 13 gennaio 2004.
- La direttiva 204 settembre CE e' pubblicata in GUCE n. L 50 del 20 febbraio 
2004.
- La direttiva 2004/36/CE e' pubblicata in GUCE n. L 143 del 30 aprile 2004.
- La direttiva 2004/49/CE e' pubblicata in GUCE n. L 164 del 30 aprile 2004.
- La direttiva 2004/50/CE e' pubblicata in GUCE n. L 164 del 30 aprile 2004.
- La direttiva 2004/54/CE e' pubblicata in GUCE n. L 167 del 30 aprile 2004.
- La direttiva 2004/80/CE e' pubblicata in GUCE n. L 261 del 6 agosto 2004.
- La direttiva 2004/81/CE e' pubblicata in GUCE n. L 261 del 6 agosto 2004.
- La direttiva 2004/83/CE e' pubblicata in GUCE n. L 304 del 30 settembre 2004.
- La direttiva 2004/i 13/CE e' pubblicata in GUCE n. L 373 del 21 dicembre 2004.
- La direttiva 2005/19/CE e' pubblicata in GUCE n. L 58 del 4marzo 2005.
- La direttiva 2005/28/CE e' pubblicata in GUCE n. L 91 del 9 aprile 2005.
- La direttiva 2005/36/CE e' pubblicata in GUCE n. L 255 del 30 settembre 2005.
- La direttiva 2005/60/CE e' pubblicata in GUCE. n. L 309 del 25 novembre 2005.
- Si riporta il testo dell'art. 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 
468, recante: «Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in 
materia di bilancio»:
«2. I disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo e gli emendamenti di 
iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie devono essere 
corredati da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti 
e verificata dal Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica sulla quantificazione delle entrate e 
degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonche' delle relative coperture, 
con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli 
oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto 
capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale 
e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti. Nella 
relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le 
loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare 
secondo le norme da adottare con i regolamenti parlamentari.».
- L'art. 81, quarto comma, della Costituzione, cosi' recita:
«Ogni altra legge che importi nuove e maggiori spese deve indicare i mezzi per 
farvi fronte.».
- La direttiva 2004/109/CE e' pubblicata nella GUCE n. L 390 del 31 dicembre 
2004.
- L'art. 117, quinto comma, della Costituzione cosi' recita:
«Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro 
competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti 
normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi 
internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di 
procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalita' di 
esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.».
- Si riporta il testo degli articoli 16, comma 3 e 11, comma 8, della legge 4 
febbraio 2005, n. 11, recante:
«Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo 
dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari»:
«Art. 16 (Attuazione delle direttive comunitarie da parte delle regioni e delle 
province autonome). - 1 - 2.
(Omissis).
3. Ai fini di cui all'art. 117, quinto comma, della Costituzione, le 
disposizioni legislative adottate dallo Stato per l'adempimento degli obblighi 
comunitari, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle 
province autonome, si applicano, per le regioni e le province autonome, alle 
condizioni e secondo (a procedura di cui all'art. 11, comma 8, secondo periodo.».
«Art. 11 (Attuazione in via regolamentare e amministrativa). - 1 - 7. (Omissis).
8. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della 
Costituzione, gli atti normativi di cui al presente articolo possono essere 
adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province 
autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei suddetti enti nel 
dare attuazione a norme comunitarie. In tale caso, gli atti normativi statali 
adottati si applicano, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia 
ancora in vigore la propria normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza 
del termine
stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa comunitaria, perdono 
comunque efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione 
di ciascuna regione e provincia autonoma e recano l'esplicita indicazione della 
natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle 
disposizioni in essi contenute. I predetti atti normativi sono sottoposti al 
preventivo esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.».
Art. 2.
(Modifica all'articolo 10 della legge 4 febbraio 2005, n. 11)
1. Il comma 4 dell'articolo 10 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, e' 
sostituito dal seguente:
"4. I decreti legislativi di attuazione di normative comunitarie o di modifica 
di disposizioni attuative delle medesime, la cui delega e' contenuta in leggi 
diverse dalla legge comunitaria annuale, fatti salvi gli specifici principi e 
criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni della legge di conferimento della 
delega, ove non in contrasto con il diritto comunitario, e in aggiunta a quelli 
contenuti nelle normative comunitarie da attuare, sono adottati nel rispetto 
degli altri principi e criteri direttivi generali previsti dalla stessa legge 
comunitaria per l'anno di riferimento, su proposta del Presidente del Consiglio 
dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con 
competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri 
degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli 
altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della normativa".
Note all'art. 2:
- Il testo vigente dell'art. 10, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, cosi' come 
modificato dalla presente legge cosi' recita:
«Art. 10 (Misure urgenti per l'adeguamento agli obblighi derivanti 
dall'ordinamento comunitario).
- 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche 
comunitarie puo' proporre al Consiglio dei Ministri l'adozione dei 
provvedimenti, anche urgenti, necessaria fronte di atti normativi e di sentenze 
degli organi giurisdizionali delle Comunita' europee e dell'Unione europea che 
comportano obblighi statali di adeguamento solo qualora la scadenza risulti 
anteriore alla data di presunta entrata in vigore della legge comunitaria 
relativa all'anno in corso.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per i rapporti con il 
Parlamento assume le iniziative necessarie per favorire un tempestivo esame 
parlamentare dei provvedimenti di cui al comma 1.
3. Nei casi di cui al comma 1, qualora gli obblighi di adeguamento ai vincoli 
derivanti dall'ordinamento comunitario riguardino materie di competenza 
legislativa o amministrativa delle regioni e delle province autonome, il 
Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie 
informa gli enti interessati assegnando un termine per provvedere e, ove 
necessario, chiede che la questione venga sottoposta all'esame della Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di 
Trento e di Bolzano per
concordare le iniziative da assumere. In caso di mancato tempestivo adeguamento 
da parte dei suddetti enti, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il 
Ministro per le politiche comunitarie propone al Consiglio dei Ministri le 
opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli 
articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, secondo 
quanto previsto dagli articoli 11, comma 8, 13, comma 2, e 16, comma 3,
della presente legge e dalle altre disposizioni legislative in materia.
4. I decreti legislativi di attuazione di normative comunitarie o di modifica di 
disposizioni normative delle medesime, la cui delega e' contenuta in leggi 
diverse dalla legge comunitaria annuale, fatti salvi gli specifici principi e 
criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni
della legge di conferimento della delega, ove non in contrasto con il diritto 
comunitario e in aggiunta a quelli contenuti nelle normative comunitarie da 
attuare, sono adottati nel rispetto degli altri principi e criteri direttivi 
generali previsti dalla stessa legge comunitaria per l'anno di riferimento, su 
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le 
politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per 
la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, 
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione 
all'oggetto della normativa.
5. La disposizione di cui al comma 4 si applica, altresi', all'emanazione di 
testi unici per il riordino e l'armonizzazione di normative di settore nel 
rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome.».
Art. 3.
(Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa)
1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalle 
disposizioni di cui al capo II e in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive 
da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono informati ai 
seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei 
decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli 
settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti 
modificazioni alle discipline stesse, fatte salve le materie oggetto di 
delegificazione ovvero i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa;
c) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per 
assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, 
sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle 
disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, 
rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre 
anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le 
infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. 
In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le 
infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena 
dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un 
danno di particolare gravita'. Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e 
dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli 
articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la 
relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del 
pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro 
e' prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi 
diversi da quelli sopra indicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi 
previsti, le sanzioni sopra indicate sono determinate nella loro entita', 
tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva dell'interesse protetto che 
ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualita' personali del 
colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, 
controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio patrimoniale che l'infrazione puo' 
recare al colpevole o alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. 
Entro i limiti di pena sopra indicati sono previste sanzioni identiche a quelle 
eventualmente gia' comminate dalle leggi vigenti per le violazioni omogenee e di 
pari offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti 
legislativi;
d) eventuali spese non contemplate di leggi vigenti e che non riguardano l'attivita' 
ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei 
decreti legislativi recanti le norme necessarie per dare attuazione alle 
direttive nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di 
attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonche' alla 
copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle 
direttive, in quanto non sia possibile fare fronte con i fondi gia' assegnati 
alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di 
cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per un ammontare 
complessivo non superiore a 50 milioni di euro;
e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive gia' attuate 
con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta 
ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni 
alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;
f) i decreti legislativi assicurano in ogni caso che, nelle materie oggetto 
delle direttive da attuare, la disciplina sia pienamente conforme alle 
prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali 
modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze fra amministrazioni 
diverse o comunque siano coinvolte le competenze di piu' amministrazioni 
statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le piu' opportune forme 
di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarieta', differenziazione, 
adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri 
entiterritoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarieta' dei processi 
decisionali, la trasparenza, la celerita', l'efficacia e l'economicita' 
nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili.
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 53 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 
274, recante: «Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma 
dell'art. 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468».
«53 (Obbligo di permanenza domiciliare).
1. La pena della permanenza domiciliare comporta l'obbligo di rimanere presso la 
propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in un luogo di 
cura, assistenza o accoglienza nei giorni di sabato e domenica; il giudice, 
avuto riguardo alle esigenze familiari, di lavoro, di studio o di salute del 
condannato, puo' disporre che la pena venga eseguita in giorni diversi della 
settimana ovvero, a richiesta del condannato, continuativamente.
2. La durata della permanenza domiciliare non puo' essere inferiore a sei giorni 
ne' superiore a quarantacinque; il condannato non e' considerato in stato di 
detenzione.
3. Il giudice puo' altresi' imporre al condannato, valutati i criteri di cui 
all'art. 133, comma secondo, del codice penale, il divieto di accedere a 
specifici luoghi nei giorni in cui non e' obbligato alla permanenza domiciliare, 
tenuto conto delle esigenze familiari, di lavoro, di studio o di salute del 
condannato.
4. Il divieto non puo' avere durata superiore al doppio della durata massima 
della pena della permanenza domiciliare e cessa in ogni caso quando e' stata 
interamente scontata la pena della permanenza domiciliare.».
- Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, recante: 
«Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle 
Comunita' europee e adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi 
comunitari.».
«Art. 5 (Fondo di rotazione).
1. E' istituito, nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale 
dello Stato, un fondo di rotazione con amministrazione autonoma e gestione fuori 
bilancio, ai sensi dell'art. 9
della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di un apposito conto 
corrente infruttifero, aperto presso la tesoreria centrale dello Stato 
denominato "Ministero del tesoro - Fondo di rotazione per l'attuazione delle 
politiche comunitarie", nel quale sono versate:
a) le disponibilita' residue del fondo di cui alla legge 3 ottobre 1977, n. 863, 
che viene soppresso a decorrere dalla data di inizio della operativita' del 
fondo di cui al comma 1;
b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunita' europee per contributi e 
sovvenzioni a favore dell'Italia;
c) le somme da individuare annualmente in sede di legge finanziaria, sulla base 
delle indicazioni del comitato interministeriale per la programmazione economica 
(CIPE) ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), nell'ambito delle 
autorizzazioni di spesa recate da disposizioni di legge aventi le stesse 
finalita' di quelle previste dalle norme comunitarie da attuare;
d) le somme annualmente determinate con la legge di approvazione del bilancio 
dello Stato, sulla base dei dati di cui all'art. 7.
3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente intrattenuti con le 
Comunita' europee dalle amministrazioni e dagli organismi di cui all'art. 2 del 
decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla legge 26 
novembre 1975, n. 748.».
Art. 4.
(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni a disposizioni 
in materia di Politica agricola comune e di Politica dello sviluppo rurale)
1. Al fine di garantire la parita' di trattamento tra agricoltori ed evitare 
distorsioni del mercato e della concorrenza, il Governo, fatte salve le norme 
penali vigenti, e' delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in 
vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra 
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e senza nuovi 
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, uno o piu' decreti legislativi 
recanti sanzioni penali o amministrative, ivi comprese misure reintegratorie e 
interdittive, per le violazioni accertate a disposizioni dei regolamenti e delle 
decisioni emanati dalla Comunita' europea in materia di Politica agricola comune 
e di Politica dello sviluppo rurale.
2. La delega di cui al comma 1 e' esercitata con decreti legislativi adottati ai 
sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del 
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche 
comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle 
politiche agricole e forestali. I decreti legislativi si informano ai seguenti 
principi e criteri direttivi:
a) le sanzioni amministrative sono dissuasive, nonche' proporzionate alle somme 
indebitamente percepite, tenendo conto del vantaggio patrimoniale che 
l'infrazione puo' recare al beneficiario delle provvidenze;
b) le sanzioni reintegratorie o interdittive, determinate anche in funzione 
della gravita', portata, durata e frequenza dell'infrazione commessa, possono 
arrivare fino all'esclusione totale da uno o piu' regimi di aiuto ed essere 
irrogate per uno o piu' anni civili.
3. Per le sanzioni penali i decreti legislativi si uniformano ai principi e 
criteri direttivi indicati nell'articolo 3, comma 1, lettera c).
4. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi 
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del 
parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari con le modalita' e nei 
termini previsti dai commi 3 e 9 dell'articolo 1.
Nota all'art. 4:
- Per l'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, vedi note all'art. 1.
Art. 5.
(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni 
comunitarie) 
1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie 
nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, e' 
delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della 
presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le 
violazioni di direttive comunitarie attuate in via regolamentare o 
amministrativa, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, e di regolamenti 
comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per i 
quali non siano gia' previste sanzioni penali o amministrative.
2. La delega di cui al comma 1 e' esercitata con decreti legislativi adottati ai 
sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del 
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche 
comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri 
competenti per materia. I decreti legislativi si informano ai principi e criteri 
direttivi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c).
3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi 
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del 
parere da parte dei competenti organi parlamentari con le modalita' e nei 
termini previsti dai commi 3 e 9 dell'articolo 1.
Nota all'art. 5:
- Per l'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, vedi note all'art. 1.
Art. 6.
(Oneri relativi a prestazioni e controlli)
1. In relazione agli oneri per prestazioni e controlli si applicano le 
disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.
2. Le entrate derivanti dalle tariffe determinate ai sensi del comma 1, qualora 
riferite all'attuazione delle direttive di cui agli allegati A e B, nonche' di 
quelle da recepire con lo strumento regolamentare, sono attribuite alle 
amministrazioni che effettuano le prestazioni e i controlli, mediante 
riassegnazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.
Note all'art. 6:
L'art. 9, comma 2, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, cosi' recita:
«Art. 9 (Contenuti della legge comunitaria). 
1 (Omissis).
2. Gli oneri relativi a prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici 
pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni comunitarie di cui alla 
legge comunitaria per l'anno di riferimento, sono posti a carico dei soggetti 
interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del 
servizio, ove cio' non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria. Le 
tariffe di cui al precedente periodo sono predeterminate e pubbliche.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469, reca: 
«Regolamento recante norme di semplificazione del procedimento per il versamento 
di somme all'entrata e la riassegnazione alle unita' previsionali di base per la 
spesa del bilancio dello Stato,
con particolare riferimento ai finanziamenti dell'Unione europea, ai sensi 
dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59».
Art. 7.
(Attuazione di direttive comunitarie con regolamento autorizzato)
1. Il Governo e' autorizzato a dare attuazione alle direttive comprese 
nell'elenco di cui all'allegato C con uno o piu' regolamenti da adottare ai 
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, secondo 
quanto disposto dagli articoli 9 e 11 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, e con 
le procedure ivi previste, previo parere dei competenti organi parlamentari ai 
quali gli schemi di regolamento sono trasmessi con apposite relazioni cui e' 
allegato il parere del Consiglio di Stato e che si esprimono entro quaranta 
giorni dall'assegnazione. Decorso il predetto termine, i regolamenti sono 
emanati anche in mancanza di detti pareri.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori 
oneri per la finanza pubblica.
Note all'art. 7:
- L'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, citata nell'art. 1, 
cosi' recita:
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del 
Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i 
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di 
legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, 
autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano 
le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle 
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».
- Gli articoli 9 e 11 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, cosi' recitano:
«Art. 9 (Contenuti della legge comunitaria).
1. Il periodico adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento 
comunitario e' assicurato dalla legge comunitaria annuale, che recita:
a) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti in 
contrasto con gli obblighi indicati all'art. 1;
b) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti 
oggetto di procedure di infrazione avviate dalla Commissione delle Comunita' 
europee nei' confronti della Repubblica italiana;
c) disposizioni occorrenti per dare attuazione o assicurare l'applicazione degli 
atti del Consiglio o della Commissione delle Comunita' europee di cui alle 
lettere a) e c) del comma 2 dell'art. 1, anche mediante il conferimento al 
Governo di delega legislativa;
d) disposizioni che autorizzano il Governo ad attuare in via regolamentare le 
direttive, sulla base di quanto previsto dall'art. 11;
e) disposizioni occorrenti per dare esecuzione ai trattati internazionali 
conclusi nel quadro delle relazioni esterne dell'Unione europea;
f) disposizioni che individuano i principi fondamentali nel rispetto dei quali 
le regioni e le province autonome esercitano la propria competenza normativa per 
dare attuazione o assicurare l'applicazione di atti comunitari nelle materie di 
cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione;
g) disposizioni che, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e 
delle province autonome, conferiscono delega al Governo per l'emanazione di 
decreti legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle disposizioni 
comunitarie recepite dalle regioni e dalle
province autonome;
h) disposizioni emanate nell'esercizio del potere sostitutivo di cui all'art. 
117, quinto comma, della Costituzione, in conformita' ai principi e nel rispetto 
dei limiti di cui all'art. 16, comma 3.
2. Gli oneri relativi a prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici 
pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni comunitarie di cui alla 
legge comunitaria per l'anno di riferimento, sono posti a carico dei soggetti 
interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del 
servizio, ove cio' non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria. Le 
tariffe di cui al precedente periodo sono predeterminate e pubbliche.».
«Art. 11 (Attuazione in via regolamentare e amministrativa). 
1. Nelle materie di cui all'art. 117, secondo comma, della Costituzione, gia' 
disciplinate con
legge, ma non coperte da riserva assoluta di legge, le direttive possono essere 
attuate mediante regolamento se cosi' dispone la legge comunitaria. Il Governo 
presenta alle Camere, in allegato al disegno di legge comunitaria, un elenco 
delle direttive per l'attuazione delle quali
chiede l'autorizzazione di cui all'art. 9, comma 1, lettera d).
2. I regolamenti di cui al comma 1 sono adottati ai sensi dell'art. 17, commi 1 
e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta 
del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche 
comunitarie e del Ministro con competenza
istituzionale prevalente per la materia, di concerto con gli altri Ministri 
interessati. Sugli schemi di regolamento e' acquisito il parere del Consiglio di 
Stato, che deve esprimersi entro quarantacinque giorni dalla richiesta.
Sugli schemi di regolamento e' altresi' acquisito, se cosi' dispone la legge 
comunitaria, il parere dei competenti organi parlamentari, ai quali gli schemi 
di regolamento sono trasmessi con apposite relazioni cui e' allegato il parere 
del Consiglio di Stato e che si esprimono entro
quaranta giorni dall'assegnazione. Decorsi i predetti termini, i regolamenti 
sono emanati anche in mancanza di detti pareri.
3. I regolamenti di cui al comma 1 si conformano alle seguenti norme generali, 
nel rispetto dei principi e delle disposizioni contenuti nelle direttive da 
attuare:
a) individuazione della responsabilita' e delle funzioni attuative delle 
amministrazioni, nel rispetto del principio di sussidiarieta';
b) esercizio dei controlli da parte degli organismi gia' operanti nel settore e 
secondo modalita' che assicurino efficacia, efficienza, sicurezza e celerita';
c) esercizio delle opzioni previste dalle direttive in conformita' alle 
peculiarita' socio-economiche nazionali e locali e alla normativa di settore;
d) fissazione di termini e procedure, nel rispetto dei principi di cui all art. 
20, comma 5, della legge 15 marzo 1997. n. 59, e successive modificazioni.
4. I regolamenti di cui al comma 1 tengono conto anche delle eventuali 
modificazioni della disciplina comunitaria intervenute sino al momento della 
loro adozione.
5. Nelle materie di cui all'art. 117, secondo comma, della Costituzione, non 
disciplinate dalla legge o da regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, commi 1 
e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e non 
coperte da riserva di legge, le direttive possono essere attuate con regolamento 
ministeriale o interministeriale, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 
agosto 1988, n. 400, o con atto amministrativo generale da parte del Ministro 
con competenza prevalente per la materia, di concerto con gli altri Ministri 
interessati. Con le medesime modalita' sono attuate le successive modifiche e 
integrazioni delle direttive.
6. In ogni caso, qualora le direttive consentano scelte in ordine alle modalita' 
della loro attuazione, la legge comunitaria o altra legge dello Stato detta i 
principi e criteri direttivi. Con legge sono dettate, inoltre, le disposizioni 
necessarie per introdurre sanzioni penali o amministrative o individuare le 
autorita' pubbliche cui affidare le funzioni amministrative inerenti 
all'applicazione della nuova disciplina.
7. La legge comunitaria provvede in ogni caso, ai sensi dell'art. 9, comma 1, 
lettera c), ove l'attuazione delle direttive comporti:
a) l'istituzione di nuovi organi o strutture amministrative;
b) la previsione di nuove spese o minori entrate.
8. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della 
Costituzione, gli atti normativi di cui al presente articolo possono essere 
adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province 
autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei suddetti enti nel 
dare attuazione a norme comunitarie. In tale caso, gli atti normativi statali 
adottati si applicano, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia 
ancora in vigore la propria normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza 
del termine
stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa comunitaria, perdono 
comunque efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione 
di ciascuna regione e provincia autonoma e recano l'esplicita indicazione della 
natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle 
disposizioni in essi contenute. I predetti atti normativi sono sottoposti al 
preventivo esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.».
Art. 8.
(Delega al Governo per il riordino normativo nelle materie interessate dalle 
direttive comunitarie)
1. Il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico 
della finanza pubblica, con le modalita' di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, 
entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente 
legge, testi unici delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe 
conferite per il recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le 
medesime con le norme legislative vigenti nelle stesse materie, apportando le 
sole modificazioni necessarie a garantire la semplificazione e la coerenza 
logica, sistematica e lessicale della normativa.
2. I testi unici di cui al comma 1 riguardano materie o settori omogenei. Fermo 
restando quanto disposto al comma 3, le disposizioni contenute nei testi unici 
non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate, se non in 
modo esplicito mediante l'indicazione puntuale delle disposizioni da abrogare, 
derogare, sospendere o modificare.
3. Per le disposizioni adottate ai sensi del presente articolo si applica quanto 
previsto al comma 7 dell'articolo 1.
Capo II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO, CRITERI SPECIFICI DI DELEGA LEGISLATIVA
Art. 9.
(Modifiche all'articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di 
cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, a parziale recepimento della 
direttiva 2004/57/CE della Commissione, del 23 aprile 2004)
1. All'articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui 
al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono 
apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo comma:
1) le parole: "di qualsiasi genere" sono sostituite dalle seguenti: "di Iª, IIª, 
IIIª, IVª e Vª categoria, gruppo A e gruppo B,";
2) dopo le parole: "dal Questore" sono inserite le seguenti: ",nonche' materie 
esplodenti di Vª categoria, gruppo C, a privati che non siano maggiorenni e che 
non esibiscano un documento di identita' in corso di validita'";
b) dopo il quinto comma e' inserito il seguente:
"Gli obblighi di registrazione delle operazioni giornaliere e di comunicazione 
mensile all'ufficio di polizia competente per territorio non si applicano alle 
materie esplodenti di Vª categoria, gruppo D e gruppo E".
Nota all'art. 9:
- Il testo dell'art. 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di 
cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
del 26 giugno 1931, n. 146, come modificato dalla presente legge, cosi' recita:
«Art. 55 (art. 54 testo unico 1926). - Gli esercenti fabbriche, depositi o 
rivendite di esplodenti di qualsiasi specie sono obbligati a tenere un registro 
delle operazioni giornaliere, in cui saranno indicate le generalita' delle 
persone con le quali le operazioni stesse sono compiute. I rivenditori di 
materie esplodenti devono altresi' comunicare mensilmente all'ufficio di polizia 
competente per territorio le generalita' delle persone e delle ditte che hanno 
acquistato munizioni ed esplosivi, la specie, i contrassegni e la quantita' 
delle munizioni e degli esplosivi venduti e gli estremi dei titoli abilitativi 
all'acquisto esibiti dagli interessati.
Tale registro deve essere esibito a ogni richiesta degli ufficiali od agenti di 
pubblica sicurezza e deve essere conservato per un periodo di cinque anni anche 
dopo la cessazione dell'attivita'.
E' vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere materie esplodenti di I, II, 
III, IV, V categoria, gruppo A e gruppo B, a privati che non siano muniti di 
permesso di porto d'armi ovvero di nulla osta rilasciato dal Questore, nonche' 
materie esplodenti di V categoria, gruppo C, a privati che non siano maggiorenni 
e che non esibiscano un documento di identita' in corso di validita'.
Il nulla osta non puo' essere rilasciato a minori; ha la validita' di un mese ed 
e' esente da ogni tributo. La domanda e' redatta in carta libera.
Il Questore puo' subordinare il rilascio del nulla osta di cui al comma 
precedente, alla presentazione di certificato del medico provinciale, o 
dell'ufficiale sanitario o di un medico militare, dal quale risulti che il 
richiedente non e' affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne 
diminuiscono, anche temporaneamente, la capacita' di intendere e di volere.
Il contravventore e' punito con l'arresto da nove mesi a tre anni e con 
l'ammenda non inferiore a lire 300.000.
Gli obblighi di registrazione delle operazioni giornaliere e di comunicazione 
mensile all'ufficio di polizia competente per territorio non si applicano alle 
materie esplodenti di V categoria, gruppo D e gruppo E.
L'acquirente o cessionario di materie esplodenti in violazione delle norme del 
presente articolo e' punito con l'arresto sino a diciotto mesi e con l'ammenda 
sino a lire 300.000.».
Art. 10.
(Modifica all'articolo 5 della legge 18 aprile 1975, n. 110)
1. All'articolo 5, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, le 
parole: "e dei giocattoli pirici" sono soppresse.
Note all'art. 10:
- Il testo vigente dell'art. 5, della legge 18 aprile 1975, n. 110, pubblicata 
nella Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 1975, n. 105, cosi' come modificato dalla 
presente legge, cosi' recita:
«Art. 5 (Limiti alle registrazioni. Divieto di giocattoli trasformabili in 
armi). - Le disposizioni di cui al primo comma dell'art. 55 del testo unico 
delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e successive 
modificazioni, non si applicano alla vendita al minuto cartucce da caccia a 
pallini, dei relativi bossoli o inneschi nonche' alla vendita dei pallini per le 
armi ad aria compressa.».
- L'art. 4-bis del decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1274, convertito nella 
legge 2 dicembre 1956, n. 1452, e' abrogato.
- Le disposizioni del citato testo unico, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 
635, e quelle della presente legge non si applicano ai giocattoli.
I giocattoli riproducenti armi non possono essere fabbricati con l'impiego di 
tecniche e di materiali che ne consentano la trasformazione in armi da guerra o 
comuni da sparo o che consentano l'utilizzo del relativo munizionamento o il 
lancio di oggetti idonei all'offesa della persona. Devono inoltre avere l'estremita' 
della canna parzialmente o totalmente occlusa da un visibile tappo rosso 
incorporato.
Nessuna limitazione e' posta all'aspetto dei giocattoli riproducenti armi 
destinati all'esportazione.
Chiunque produce o pone in commercio giocattoli riproducenti armi senza 
l'osservanza delle disposizioni del quarto comma e' punito con la reclusione da 
uno a tre anni e con la multa da lire un milione a lire cinque milioni . Quando 
l'uso o il porto d'armi e' previsto quale elemento costitutivo o circostanza 
aggravante del reato, il reato stesso sussiste o e' aggravato anche qualora si 
tratti di arma per uso scenico o di giocattoli riproducenti armi la cui canna 
non sia occlusa a norma del quarto comma.».
Art. 11.
(Adempimenti in materia di rifiuti pericolosi)
1. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in 
un'organizzazione di ente o di impresa adempiono all'obbligo della tenuta del 
registro di carico e scarico di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 5 
febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, attraverso la conservazione, 
in ordine cronologico, delle copie del formulario proprie del detentore, di cui 
all'articolo 15 del citato decreto legislativo n. 22 del 1997.
2. I soggetti di cui al comma 1 non sono tenuti alla comunicazione annuale al 
Catasto, di cui all'articolo 11, comma 3, del citato decreto legislativo n. 22 
del 1997, e successive modificazioni.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai rifiuti 
urbani.
Note all'art. 11:
- Si riporta il testo degli articoli 12, 15 e 11, comma 3, del decreto 
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 recante:
«Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE 
sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti 
di imballaggio.».
«Art. 12 (Registri di carico e scarico).
1. - I soggetti di cui all'art. 11, comma 3, hanno l'obbligo di tenere un 
registro di carico e scarico, con fogli numerati e vidimati dall'Ufficio del 
registro, su cui devono annotare, le informazioni sulle caratteristiche 
qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della 
comunicazione annuale al Catasto. Le annotazioni devono essere effettuate:
a) per i produttori almeno entro una settimana dalla produzione del rifiuto e 
dallo scarico del medesimo;
b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto almeno entro una 
settimana dalla effettuazione del trasporto;
c) per i commercianti e gli intermediari almeno entro una settimana dalla 
effettuazione della transazione relativa;
d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento 
entro ventiquattro ore dalla presa in carico dei rifiuti.
2. Il registro tenuto dagli stabilimenti e dalle imprese che svolgono attivita' 
di smaltimento e di recupero di rifiuti deve, inoltre, contenere:
a) l'origine, la quantita', le caratteristiche e la destinazione specifica dei 
rifiuti;
b) la data del carico e dello scarico dei rifiuti ed il mezzo di trasporto 
utilizzato;
c) il metodo di trattamento impiegato.
3. I registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di 
recupero e di smaltimento di rifiuti nonche' presso la sede delle imprese che 
effettuano attivita' di raccolta e trasporto, e presso la sede dei commercianti 
e degli intermediari. I registri integrati con i formulari relativi al trasporto 
dei rifiuti sono conservati per cinque anni dalla data dell'ultima 
registrazione, ad eccezione dei registri relativi alle operazioni di smaltimento 
dei rifiuti in discarica, che devono essere conservati a tempo indeterminato ed 
al
termine dell'attivita' devono essere consegnati all'autorita' che ha rilasciato 
l'autorizzazione 
3-bis. I registri di carico e scarico relativi ai rifiuti prodotti dalle 
attivita' di manutenzione delle reti e delle utenze diffuse svolte dai soggetti 
pubblici e privati titolari di diritti speciali o esclusivi ai sensi della 
direttiva 93/38/CE attuata con il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, che 
installano e gestiscono, direttamente o mediante appaltatori, reti ed impianti 
per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico,
possono essere tenuti, nell'ambito della provincia dove l'attivita' e' svolta, 
presso le sedi di coordinamento organizzativo o altro centro equivalente 
comunicato preventivamente alla provincia medesima.
4. I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le 5 tonnellate di 
rifiuti non pericolosi ed una tonnellata di rifiuti pericolosi, possono 
adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti 
anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro societa' di 
servizi che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, 
mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi 
5. Le informazioni contenute nel registro sono rese in qualunque momento all'autorita' 
di controllo che ne fa richiesta.
6. In attesa dell'individuazione del modello uniforme di registro di carico e 
scarico e degli eventuali documenti sostitutivi, nonche' delle modalita' di 
tenuta degli stessi, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti che 
disciplinano le predette modalita' di tenuta dei 
registri. 
6-bis. Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1 i consorzi di cui agli 
articoli 40, 41, 47 e 48 del presente decreto e i consorzi di cui all'art. 
9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e all'art. 11 del decreto 
legislativo 27 gennaio 1992, n. 95.».
«Art. 15 (Trasporto dei rifiuti). 
1. Durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti sono accompagnati 
da un formulario di identificazione dal quale devono risultare, in particolare, 
i seguenti dati:
a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
b) origine, tipologia e quantita' del rifiuto;
c) impianto di destinazione;
d) data e percorso dell'istradamento;
e) nome ed indirizzo del destinatario.
2. Il formulario di identificazione di cui al comma 1 deve essere redatto in 
quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal detentore dei rifiuti, e 
controfirmato dal trasportatore. Una copia del formulario deve rimanere presso 
il detentore, e le altre tre, controfirmate e datate
in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal 
trasportatore, che provvede a trasmetterne una al detentore. Le copie del 
formulario devono essere conservate per cinque anni.
3. Durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti pericolosi devono essere 
imballati ed etichettati in conformita' alle norme vigenti in materia.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al trasporto di rifiuti 
urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico ne' ai 
trasporti di rifiuti che non eccedano la quantita' di trenta chilogrammi al 
giorno o di trenta litri al giorno effettuati dal produttore dei rifiuti stessi.
5. Il modello uniforme di formulario di identificazione di cui al comma 1 e' 
adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente 
decreto.
5-bis. I formulari di identificazione di cui al comma 1 devono essere numerati e 
vidimati dall'Ufficio del registro o dalle camere di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura, e devono essere annotati sul registro IVA-acquisti. 
La vidimazione dei predetti formulari di identificazione e' gratuita e non e' 
soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria.».
«3. Chiunque effettua a titolo professionale attivita' di raccolta e di 
trasporto di rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari di rifiuti, 
ovvero svolge le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonche' le 
imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti che 
producono rifiuti non pericolosi di cui all'art. 7, comma 3, lettere c), d) e 
g), sono tenuti a comunicare annualmente con le modalita' previste dalla legge 
25 gennaio 1994, n. 70, le quantita' e le caratteristiche qualitative dei 
rifiuti oggetto delle predette attivita'. Sono esonerati da tale obbligo gli 
imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile con un volume di 
affari annuo non superiore a lire quindicimilioni e, limitatamente alla 
produzione di rifiuti non pericolosi, i piccoli imprenditori artigiani di cui 
all'art. 2083 del codice civile che non hanno piu' di tre dipendenti. Nel caso 
in cui i produttori di rifiuti conferiscano i medesimi al servizio pubblico di 
raccolta, la comunicazione e' effettuata dal gestore del servizio limitatamente 
alla quantita' conferita.».
Art. 12.
(Valutazione di titoli e certificazioni comunitarie)
1. Fatta salva la normativa vigente in materia, in caso di procedimento nel 
quale e' richiesto quale requisito il possesso di un titolo di studio, corso di 
perfezionamento, certificazione di esperienze professionali e ogni altro 
attestato che certifichi competenze acquisite dall'interessato, l'ente 
responsabile valuta la corrispondenza agli indicati requisiti dei titoli e delle 
certificazioni acquisiti in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati 
aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo o nella Confederazione 
elvetica.
2. La valutazione dei titoli di studio e' subordinata alla preventiva 
acquisizione sugli stessi del parere favorevole espresso dal Ministero 
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca tenuto conto dell'oggetto del 
procedimento. Il parere deve essere comunque reso entro centottanta giorni dal 
ricevimento della documentazione completa.
Art. 13.
(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297)
1. Al testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di 
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto 
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 379, concernente la disciplina del riconoscimento dei titoli di 
studio conseguiti all'estero dai lavoratori italiani e loro congiunti emigrati:
1) le parole: "lavoratori italiani e loro congiunti emigrati", "lavoratori 
italiani e i loro congiunti emigrati" e "lavoratori italiani o loro congiunti 
emigrati", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "cittadini di 
Stati membri dell'Unione europea, degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio 
economico europeo e della Confederazione elvetica";
2) le parole: "all'estero", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: 
"in uno Stato diverso dall'Italia";
3) il comma 9 e' abrogato;
b) l'articolo 380 e' abrogato.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori 
oneri per la finanza pubblica.
Note all'art. 13:
- Il testo vigente dell'art. 379 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 1994, n. 115, supplemento 
ordinario, cosi' come modificato dalla presente legge, cosi' recita:
«Art. 379 (Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti in uno Stato diverso 
dall'Italia dai cittadini di Stati membri dell'Unione europea, degli Stati 
aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo e della conferenza 
elettiva). 
1. I cittadini di Stati membri dell'Unione europea, degli Stati aderenti 
all'Accordo sullo Spazio economico europeo e della Confederazione elvetica che 
abbiano conseguito in uno Stato diverso dall'Italia un titolo di studio nelle 
scuole straniere corrispondenti alle scuole italiane elementare e media possono 
ottenere l'equipollenza a tutti gli effetti di legge con i titoli di studio 
italiani a condizione che sostengano una prova integrativa di lingua e cultura 
generale italiana secondo le norme e i programmi stabiliti con provvedimento del 
Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro degli affari 
esteri.
2. Dalla prova integrativa sono esentati coloro che producano l'attestato di 
frequenza con profitto delle classi o corsi istituiti in uno Stato diverso 
dall'Italia dal Ministero degli affari esteri ai sensi dell'art. 636, comma 1, 
lettere a) e b), ovvero siano in possesso di un titolo straniero che comprenda 
la lingua italiana tra le materie classificate.
3. I provveditori agli studi, accertate le condizioni previste nei commi 1 e 2, 
rilasciano il documento comprovante l'equipollenza sulla base di tabelle 
stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentito il 
Consiglio nazionale della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro degli 
affari esteri.
4. I cittadini di Stati membri dell'Unione europea, degli Stati aderenti 
all'Accordo sullo Spazio economico europeo e della Confederazione elvetica che 
abbiano conseguito in uno Stato diverso dall'Italia un titolo finale di studio 
nelle scuole straniere corrispondenti agli istituti italiani di istruzione 
secondaria superiore o di istruzione professionale possono ottenere 
l'equipollenza a tutti gli effetti di legge con i titoli di studio finali 
italiani a condizione che sostengano le prove integrative eventualmente ritenute 
necessarie per ciascun tipo di titolo di studio straniero da una apposita 
commissione nominata dal Ministro della pubblica istruzione, composta di sette 
membri, uno dei quali designato dal Ministero degli affari esteri.
5. Le prove sono sostenute nella sede stabilita dal provveditore agli studi al 
quale e' stata presentata la domanda dell'interessato.
6. I programmi e le modalita di svolgimento delle prove sono stabiliti con 
provvedimento del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio 
nazionale della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro degli affari 
esteri.
7. Il documento comprovante l'equipollenza e' rilasciato dal provveditore agli 
studi.
8. La validita' in Italia di attestati di qualifica professionale acquisiti in 
uno Stato diverso dall'Italia da cittadini di Stati membri dell'Unione europea, 
degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo e della 
Conferenza elvetica diversi da quelli considerati nel terzo comma dell'art. 4 
della legge 3 marzo 1971, n. 153, e' concessa sulla base di tabelle di 
equipollenza approvate con provvedimenti del Ministro del lavoro e della 
previdenza sociale, da emanarsi d'intesa con il Ministro degli affari esteri e 
sentito il Ministro della pubblica istruzione ove si tratti di questioni 
rientranti anche nella sua competenza. Il documento comprovante l'estensione 
della validita' e' rilasciato dall'Ufficio provinciale del lavoro e della 
massima occupazione.
9. (Abrogato).».
Art. 14.
(Modifiche al decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, recante attuazione 
della direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le 
apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento 
della loro conformita)
1. All'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 9 maggio 
2001, n. 269, le parole: "l'emissione e" sono sostituite dalle seguenti: 
"l'emissione ovvero".
2. All'articolo 10 del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, sono apportate 
le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Chiunque immette sul mercato ovvero installa apparecchi non conformi ai 
requisiti essenziali di cui all'articolo 3 e' assoggettato alla sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da euro 4.131 a euro 24.789 e del 
pagamento di una somma da euro 20 a euro 123 per ciascun apparecchio. Alla 
stessa sanzione e' assoggettato chiunque apporta modifiche agli apparecchi 
dotati della prescritta marcatura che comportano mancata conformita' ai 
requisiti essenziali. In ogni caso la sanzione amministrativa non puo' superare 
la somma complessiva di euro 103.291";
b) al comma 2, primo periodo, le parole: "da lire 4 milioni a lire 24 milioni" 
sono sostituite dalle seguenti: "da euro 1.032 a euro 12.394" e le parole: "da 
lire 20 mila a lire 120 mila" sono
sostituite dalle seguenti: "da euro 10 a euro 61"; al secondo periodo, le 
parole: "lire 200 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "euro 103.291";
c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Il fabbricante o chiunque immette sul mercato apparecchi conformi ai 
requisiti essenziali di cui all'articolo 3, ma privi delle informazioni sull'uso 
cui l'apparecchio e' destinato, nonche' delle indicazioni relative agli Stati 
membri dell'Unione europea o alla zona geografica all'interno di uno Stato 
membro dove l'apparecchiatura e' destinata ad essere utilizzata, nonche' delle 
informazioni relative ad eventuali restrizioni o richieste di autorizzazioni 
necessarie per l'uso delle apparecchiature radio in taluni Stati membri, e' 
assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 
1.032 a euro 12.394 e del pagamento di una somma da euro 10 a euro 61 per 
ciascun apparecchio. In ogni caso la sanzione amministrativa non puo' superare 
la somma complessiva di euro 103.291";
d) al comma 3, le parole: "da lire 2 milioni a lire 12 milioni" sono sostituite 
dalle seguenti: "da euro 1.032 a euro 6.197";
e) al comma 4, le parole: "da lire 5 milioni a lire 30 milioni" sono sostituite 
dalle seguenti: "da euro 2.582 a euro 15.493";
f) al comma 5, le parole: "da lire 500 mila a lire 3 milioni" sono sostituite 
dalle seguenti: "da euro 258 a euro 1.549"; 
g) al comma 6, le parole: "da lire 10 milioni a lire 60 milioni" sono sostituite 
dalle seguenti: "da euro 5.164 a euro 30.987".
Note all'art. 14:
- Il testo vigente degli articoli 1, comma 1 e 10 del decreto legislativo 9 
maggio 2001, n. 269, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 luglio 2001, n. 156, 
supplemento 
ordinario, cosi' come modificato dalla presente legge cosi' recita:
«Art. 1 (Definizioni). 
1. Ai fini del presente decreto, valgono le seguenti definizioni:
a) «apparecchio»: qualsiasi apparecchiatura che sia un'apparecchiatura radio o 
un'apparecchiatura terminale di telecomunicazione o entrambe;
b) «apparecchiatura terminale di telecomunicazione»:
e' un prodotto che consente la comunicazione, o un suo componente essenziale, 
destinato ad essere connesso in qualsiasi modo, direttamente o indirettamente, 
ad interfacce di reti pubbliche di telecomunicazione, cioe' di reti di 
telecomunicazione utilizzate, interamente o parzialmente, per fornire servizi di 
telecomunicazione accessibili al pubblico;
c) «apparecchiatura radio»: e' un prodotto, o un suo componente essenziale, in 
grado di comunicare mediante l'emissione ovvero la ricezione di onde radio 
impiegando lo spettro attribuito alle radiocomunicazioni di terra e spaziali;».
«Art. 10 (Sanzioni). 
1. Chiunque immette sul mercato ovvero installa apparecchi non conformi ai 
requisiti essenziali di cui all'art. 3 e' assoggettato alla sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da euro 4.131 a euro 24.189 e del 
pagamento di una somma da euro 20 a euro 123 per ciascun apparecchio. Alla 
stessa sanzione e' assoggettato chiunque apporta modifiche agli apparecchi 
dotati della prescritta marcatura che comportano mancata conformita' ai 
requisiti essenziali. In ogni caso la sanzione amministrativa non puo' superare 
la somma complessiva di euro 103.291.
2. Chiunque immette nel mercato, commercializza all'ingrosso o al dettaglio, 
distribuisce in qualunque forma ovvero installa apparecchi conformi ai requisiti 
essenziali di cui all'art. 3, ma privi della marcatura CE, compreso l'identificatore 
di categoria ove previsto, e del numero dell'organismo notificato, laddove 
richiesto, oppure chi, dovendo detenere la documentazione tecnica di cui agli 
allegati II, III, IV e V annessi al presente decreto nei rispettivi casi di 
applicabilita', ne viene trovato totalmente o parzialmente sprovvisto e' 
assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 
1.032 a euro 12.394 e del pagamento di una somma da euro 10 a euro 61 per 
ciascun apparecchio. In ogni caso la sanzione amministrativa non puo' superare 
la somma complessiva di euro 103.191.
2-bis. Il fabbricante o chiunque immette sul mercato apparecchi conformi ai 
requisiti essenziali di cui all'art. 3, ma privi delle informazioni sull'uso cui 
l'apparecchio e' destinato, nonche' delle indicazioni relative agli Stati membri 
dell'Unione europea o alla zona geografica all'interno di uno Stato membro dove 
l'apparecchiatura e' destinata ad essere utilizzata, nonche' delle informazioni 
relative ad eventuali restrizioni o richieste di autorizzazioni necessarie per 
l'uso delle apparecchiature radio in taluni Stati membri, e' assoggettato alla 
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.032 a euro 12.394 e 
del pagamento di una somma da euro 10 a euro 61 per ciascun apparecchio. In ogni 
caso la sanzione amministrativa non puo' superare la somma complessiva di euro 
103.291.
3. Chiunque appone marchi che possono confondersi con la marcatura ovvero ne 
limitano la visibilita' e la leggibilita', e' assoggettato alla sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.032 a euro 6.197. 
4. Chiunque promuove pubblicita' per apparecchi che non rispettano le 
prescrizioni del presente decreto e' assoggettato alla sanzione amministrativa 
del pagamento di una somma da euro 2.582 a euro 15.493.
5. Chiunque utilizza apparecchi, conformi al presente decreto, non correttamente 
installati o sottoposti a non corretta manutenzione ovvero non li utilizza per i 
fini previsti dal fabbricante o apporta per uso personale modifiche agli 
apparecchi dotati della prescritta marcatura che comportano mancata conformita' 
ai requisiti essenziali di cui all'art. 3 e' assoggettato alla sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da euro 258 a euro 1.549.
6. La mancata notificazione al Ministero delle comunicazioni della immissione 
sul mercato di un prodotto di cui all'art. 6, comma 4, comporta l'applicazione 
della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.164 a euro 
30.987.
7. L'accertamento delle violazioni delle disposizioni recate dal presente 
decreto e' svolto dagli uffici centrali e periferici del Ministero delle 
comunicazioni e dai competenti organi di Polizia; l'applicazione delle previste 
sanzioni amministrative compete agli uffici periferici del Ministero.
8. Sono assoggettati a sequestro gli apparecchi di cui all'art. 2, comma 1, che 
sono immessi sul mercato o messi in esercizio e che risultano:
a) non conformi ai requisiti essenziali di cui all'art. 3;
b) privi della marcatura CE, ivi compreso l'identificatore di categoria ove 
stabilito, o del numero dell'organismo notificato, laddove richiesto;
c) non corredati dalla dichiarazione di conformita';
d) provvisti di marcature che possano confondersi con la marcatura CE ovvero che 
possano limitarne la visibilita' o la leggibilita'.
9. Gli apparecchi sono confiscati qualora, nei sei mesi successivi alla 
esecuzione del sequestro, non si e' proceduto alla regolarizzazione delle 
situazioni indicate nel comma 8 ovvero al ritiro dal mercato degli apparecchi 
medesimi.».
Art. 15.
(Attuazione della decisione C (2004) 4746 della Commissione, del 14 dicembre 
2004)
1. In attuazione della decisione C (2004) 4746 della Commissione, del 14 
dicembre 2004, il regime di aiuti a favore delle imprese che hanno sostenuto, 
nel periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 2 ottobre 2003, 
spese per la partecipazione espositiva di prodotti in fiere all'estero, ai sensi 
dell'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e'
interrotto a decorrere dal periodo d'imposta per il quale, alla data di entrata 
in vigore della presente legge, non e' ancora scaduto il termine per la 
presentazione della relativa dichiarazione dei redditi.
2. Entro novanta giorni dalla data di emanazione del provvedimento del direttore 
dell'Agenzia delle entrate che determina le modalita' applicative della presente 
disposizione, i soggetti che hanno beneficiato degli aiuti di cui al comma 1 
presentano in via telematica all'Agenzia delle entrate una attestazione, ai 
sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, n. 445, con gli elementi necessari per l'individuazione 
dell'aiuto illegittimamente fruito sulla base delle disposizioni contenute nel 
citato provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da cui risulti 
comunque:
a) l'ammontare delle spese sostenute sulla base delle quali e' stata calcolata 
l'agevolazione di cui al comma 1;
b) l'importo corrispondente all'eventuale imposta sul reddito non dovuta per 
effetto dell'agevolazione illegittimamente fruita.
3. Entro i sessanta giorni successivi al termine di cui al comma 2, i 
beneficiari del regime agevolativo di cui al comma 1 effettuano, a seguito di 
autoliquidazione, il versamento degli importi corrispondenti alle imposte non 
corrisposte per effetto del regime agevolativo medesimo relativamente ai periodi 
di imposta nei quali tale regime e' stato fruito, nonche' degli interessi 
calcolati sulla base delle disposizioni di cui al capo V del regolamento (CE) n.
794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, maturati a decorrere dalla data 
in cui le imposte non versate sono state messe a disposizione dei beneficiari 
fino alla data del loro recupero effettivo.
4. L'Agenzia delle entrate provvede alle attivita' di liquidazione e controllo 
del corretto adempimento degli obblighi derivanti dal presente articolo e, in 
caso di mancato o insufficiente versamento, ai sensi del comma 3, si rendono 
applicabili le norme in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e 
contenzioso nonche' le sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi.
5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle spese sostenute 
dalle piccole e medie imprese per la partecipazione espositiva di prodotti in 
fiere all'estero nel rispetto delle
condizioni di cui all'articolo 5, lettera b), del regolamento (CE) n. 70/2001 
della Commissione, del 12 gennaio 2001.
Note all'art. 15:
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 
2003, n. 326, recante: «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la 
correzione dell'andamento dei conti pubblici»:
«Art. 1 (Detassazione degli investimenti in ricerca e sviluppo, tecnologia 
digitale, export, quotazione in borsa, stage aziendali per studenti). 
1. Per i soggetti in attivita' alla data di entrata in vigore del presente 
decreto, in aggiunta alla ordinaria deduzione e' escluso dall'imposizione sul 
reddito d'impresa:
a) un importo pari al dieci per cento dei costi di ricerca e di sviluppo 
iscrivibili tra le immobilizzazioni immateriali; a tale importo si aggiunge il 
30 per cento dell'eccedenza rispetto alla media degli stessi costi sostenuti nei 
tre periodi d'imposta precedenti; le stesse
percentuali si applicano all'ammontare delle spese sostenute dalle piccole e 
medie imprese, come definite dall'Unione europea, che, nell'ambito di distretti 
industriali o filiere produttive, si aggregano in numero non inferiore a dieci, 
utilizzando nuove strutture consortili o altri strumenti contrattuali per 
realizzare sinergie nelle innovazioni informatiche. L'efficacia delle 
disposizioni del precedente periodo e' subordinata, ai sensi dell'art. 88, 
paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunita' europea, alla preventiva 
approvazione da parte della Commissione europea;
b) l'importo delle spese direttamente sostenute per la partecipazione espositiva 
di prodotti in fiere all'estero; sono comunque escluse le spese per 
sponsorizzazioni;
c) l'ammontare delle spese sostenute per stage aziendali destinati a studenti di 
corsi d'istruzione secondaria o universitaria, ovvero a diplomati o laureati per 
i quali non sia trascorso piu' di un anno dal termine del relativo corso di 
studi;
d) l'ammontare delle spese sostenute per la quotazione in un mercato 
regolamentato di cui all'art. 11.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, reca: 
«Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa».
- Il capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 pubblicato nella GUCE n. L 140 del 
30 aprile 2004, reca: «Tassi di interesse per il recupero di aiuti illegittimi».
- Il regolamento (CE) n. 70/2001 e' pubblicato nella GUCE n. L 10 del 13 gennaio 
2001.
Art. 16.
(Modifiche all'articolo 1 della legge 18 aprile 2005, n. 62) 
1. All'articolo 1 della legge 18 aprile 2005, n. 62, dopo il comma 5 e' 
inserito il seguente:
"5-bis. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi 
di cui al comma 1, adottati per l'attuazione delle direttive 2004/39/CE, 
relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e 2004/25/CE, concernente le 
offerte pubbliche di acquisto, il Governo, nel rispetto dei principi e criteri 
direttivi di cui all'articolo 2 e con la procedura prevista dal presente 
articolo, puo' emanare disposizioni integrative e correttive al fine di tenere 
conto delle eventuali disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione 
europea secondo la procedura di cui, rispettivamente, all'articolo 64, paragrafo 
2, della direttiva 2004/39/CE, e all'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 
2004/25/CE".
2. All'articolo 1, comma 5, della legge 18 aprile 2005, n. 62, sono aggiunte, in 
fine, le seguenti parole: ", fatto salvo quanto previsto dal comma 5-bis".
Note all'art. 16:
- Il testo vigente dell'art. 1 della legge 18 aprile 2005, n. 62, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 2005, n. 96, supplemento ordinario, cosi' 
come modificato dalla presente legge, cosi' recita: 
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie). 
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla 
data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le 
norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di 
cui agli allegati A e B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 
agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del 
Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza 
istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari 
esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri 
interessati in relazione all'oggetto della direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive 
comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonche', qualora sia previsto il 
ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive 
elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri 
previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica 
perche' su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. 
Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche 
in mancanza del
parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al 
presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8, scadano nei 
trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o 
successivamente, questi ultimi sono prorogati di
novanta giorni.
4. Gli schemi dei decrfi legislativi recanti attuazione della direttiva 
2003/10/CE, della direttiva 2003/20/CE, della direttiva 2003/35/CE, della 
direttiva 2003/42/CE, della direttiva 2003/59/CE, della direttiva 2003/85/CE, 
della direttiva 2003/87/CE, della direttiva 2003/99/CE,
della direttiva 2003/122/Euratom, della direttiva 2004/8/CE, della direttiva 
2004/12/CE, della direttiva 2004/17/CE, della direttiva 2004/18/CE, della 
direttiva 2004/22/CE, della direttiva 2004/25/CE, della direttiva 2004/35/CE, 
2004/38/CE, della direttiva 2004/39/CE, della direttiva 2004/67/CE e della 
direttiva 2004/101/CE sono corredati della relazione tecnica di cui all'art. 
11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. 
Su di essi e' richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari 
competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi 
alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di
garantire il rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, 
ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di 
informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili 
finanziari che devono essere espressi entro venti giorni.
5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti 
legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi 
fissati dalla presente legge, il Governo puo' emanare, con la procedura indicata 
nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e
correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, fatto salvo 
quanto previsto dal comma 5-bis.
5-bis. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di 
cui al comma 1, adottati per l'attuazione delle direttive 2004/39/CE, relativa 
ai mercati degli strumenti finanziari, e 2004/25/CE, concernente le offerte 
pubbliche di acquisto, il Governo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi 
di cui all'art. 2 e con la procedura prevista dal presente articolo, puo' 
emanare disposizioni integrative e correttive al fine di tenere conto delle 
eventuali disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione europea secondo 
la procedura di cui, rispettivamente, all'art. 64, paragrafo 2, della direttiva 
2004/39/CE, e
all'art. 18, paragrafo 2, della direttiva 2004/25/CE.
6. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della 
Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie di 
competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di 
Bolzano entrano in vigore, per le regioni e le province autonome nelle quali non 
sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, alla data di scadenza 
del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e perdono 
comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa 
di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto dei 
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e, nelle materie di competenza 
concorrente, dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato. 
A tale fine i decreti legislativi recano l'esplicita indicazione della natura 
sostitutiva e cedevole delle disposizioni in essi contenute.
7. Il Ministro per le politiche comunitarie, nel caso in cui una o piu' deleghe 
di cui al comma 1 non risulti ancora esercitata trascorsi quattro mesi dal 
termine previsto dalla direttiva per la sua attuazione, trasmette alla Camera 
dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dia conto dei motivi 
addotti dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia a 
giustificazione del ritardo. Il Ministro per le politiche comunitarie ogni 
quattro mesi informa altresi' la Camera dei deputati e il Senato della 
Repubblica sullo stato di
attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome.
8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al 
comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti 
legislativi recanti attuazione delle direttive comprese negli allegati A e B, 
ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla 
Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica per il parere definitivo che 
deve essere espresso entro venti giorni.».
- La direttiva 2004/25/CE e' pubblicata nella GUCE n. L 142 del 30 aprile 2004.
Art. 17.
(Modifiche all'articolo 38 del regolamento di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290)
1. I commi 1 e 2 dell'articolo 38 del regolamento di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, sono abrogati.
Nota all'art. 17:
- Il testo vigente dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 23 
aprile 2001, n. 290, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 luglio 2001, n. 165, 
supplemento ordinario, cosi' come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 38 (Disposizioni per l'uso di prodotti naturali e particolari in 
agricoltura biologica).
- 1 - 2. (Abrogati)
3. Gli organismi di controllo privati, gia' autorizzati al controllo del metodo 
dell'agricoltura biologica ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 
220, che hanno trasmesso al Ministro delle politiche agricole e forestali 
l'integrazione del proprio manuale della qualita' con le procedure di controllo 
per le produzioni animali, si intendono autorizzati ad esercitare detta 
attivita' di controllo a partire dal 24 agosto 2000, nelle more
dell'emanazione dei provvedimenti ministeriali di autorizzazione o di revoca.
4. Il termine per le dichiarazioni di cui all'art. 3 del decreto legislativo 17 
marzo 1995, n. 110, relative ai prodotti omeopatici per uso veterinario, 
limitatamente a quelli contenenti materie prime di origine vegetale e minerale, 
inclusi i prodotti omeopatici veterinari destinati ad animali produttori di 
alimenti per l'uomo, e' differito al 31 dicembre 2001, ferme restando le 
disposizioni di cui al medesimo art. 
3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente comma i prodotti 
omeopatici per uso veterinario contenenti materie prime di origine animale 
qualora tali materie prime provengano da
animali per i quali sono stati adottati, a seguito del manifestarsi di epidemie, 
provvedimenti restrittivi.
5. Il termine di differimento al 31 dicembre 2003 per l'utilizza-zione delle 
medicine omeopatiche per uso umano previsto dall'art. 7, comma 1, del decreto 
legislativo 17 marzo 1995, n. 185, come da ultimo modificato dal comma 32 
dell'art. 85 della legge 23 dicembre 2000, n. 338, si intende esteso, come campo 
di applicazione, ai prodotti di cui al comma 4.
6. Entro la medesima data di cui al comma 5, il Ministero della sanita' 
predispone un elenco dei prodotti di cui al comma 4. Nelle more della 
predisposizione dell'elenco di cui al presente comma, detti prodotti, purche' 
siano rispondenti ai requisiti di cui all'art. 3, comma 1, lettera h), del 
decreto legislativo n. 110 del 1995, possono essere commercializzati anche oltre 
il termine del 31 dicembre 2003, a condizione che la somministrazione venga 
effettuata secondo le modalita' prescritte mediante ricetta rilasciata da un 
medico veterinario in copia unica non ripetibile.».
Art. 18.
(Introduzione dell'articolo 29-bis della legge 18 aprile 2005, n. 62)
1. Alla legge 18 aprile 2005, n. 62, dopo l'articolo 29 e' inserito il 
seguente:
"Art. 29-bis. (Attuazione della direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attivita' e alla supervisione 
degli enti pensionistici aziendali o professionali). - 1. Il Governo, su 
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro 
del lavoro e delle politiche sociali, acquisito il parere della Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di 
Trento e di Bolzano, e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di 
entrata in vigore della presente disposizione, un decreto legislativo recante le 
norme per il recepimento della direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attivita' e alla supervisione degli 
enti pensionistici aziendali o professionali.
2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui 
al comma 1, il Governo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti 
dal comma 3, e con la procedura
stabilita per il decreto legislativo di cui al comma 1, puo' emanare 
disposizioni integrative e correttive del medesimo decreto legislativo.
3. L'attuazione della direttiva 2003/41/CE e' informata ai principi in essa 
contenuti in merito all'ambito di applicazione della disciplina, alle condizioni 
per l'esercizio dell'attivita' e ai
compiti di vigilanza, nonche' ai seguenti principi e criteri direttivi 
specifici:
a) disciplinare, anche mediante l'attribuzione dei relativi poteri e competenze 
regolamentari e organizzative alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione, 
di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, 
i seguenti aspetti:
1) l'integrazione delle attribuzioni di vigilanza, in particolare quelle che 
prevedono l'adozione delle misure dirette a conseguire la corretta gestione 
delle forme pensionistiche complementari e ad evitare o sanare eventuali 
irregolarita' che possano ledere gli interessi degli aderenti e dei beneficiari, 
incluso il potere di inibire o limitare l'attivita';
2) l'irrogazione di sanzioni amministrative di carattere pecuniario, da parte 
della Commissione di vigilanza sui fondi pensione, nel rispetto dei principi 
della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, nonche' dei 
seguenti criteri direttivi: nell'ambito del limite minimo di 500 euro e massimo 
di 25.000 euro, le suindicate sanzioni sono determinate nella loro entita', 
tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva dell'interesse protetto che 
ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualita' personali del 
colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, 
controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio patrimoniale che l'infrazione puo' 
recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce; deve 
essere sancita la responsabilita' degli enti ai quali appartengono i 
responsabili delle violazioni, per il pagamento delle sanzioni, e regolato il 
diritto di regresso verso i predetti responsabili;
3) la costituzione e la connessa certificazione di riserve tecniche e di 
attivita' supplementari rispetto alle riserve tecniche da parte dei fondi 
pensione che direttamente coprono rischi biometrici o garantiscono un rendimento 
degli investimenti o un determinato livello di prestazioni;
4) la separazione giuridica tra il soggetto promotore e le forme pensionistiche 
complementari con riguardo alle forme interne a enti diversi dalle imprese 
bancarie e assicurative;
5) l'esclusione dell'applicazione della direttiva 2003/41/CE alle forme 
pensionistiche complementari che contano congiuntamente meno di cento aderenti 
in totale, fatta salva l'applicazione dell'articolo 19 della direttiva e delle 
misure di vigilanza che la Commissione di
vigilanza sui fondi pensione ritenga necessarie e opportune nell'esercizio dei 
suoi poteri. In ogni caso deve prevedersi il diritto di applicare le 
disposizioni della direttiva su base volontaria, ferme le esclusioni poste 
dall'articolo 2, paragrafo 2, della stessa direttiva;
b) disciplinare, anche mediante l'attribuzione dei relativi poteri e competenze 
regolamentari alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione, l'esercizio 
dell'attivita' transfrontaliera, da parte delle forme pensionistiche 
complementari aventi sede nel territorio italiano ovvero da parte delle forme 
pensionistiche complementari ivi operanti, in particolare individuando i poteri 
di autorizzazione, comunicazione, vigilanza, anche con riguardo alla vigente 
normativa in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale, nonche' in 
materia di informazione agli aderenti;
c) disciplinare le forme di collaborazione e lo scambio di informazioni tra la 
Commissione di vigilanza sui fondi pensione, le altre autorita' di vigilanza, il 
Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e il Ministero dell'economia e delle finanze, sia nella fase 
di costituzione che nella fase di esercizio delle forme pensionistiche 
complementari, regolando, in particolare, il divieto di opposizione reciproca 
del segreto d'ufficio fra le suddette
istituzioni; 
d) disciplinare le forme di collaborazione e lo scambio di informazioni fra le 
istituzioni nazionali, le istituzioni comunitarie e quelle degli altri Paesi 
membri, al fine di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni.
4. Il Governo, al fine di garantire un corretto ed integrale recepimento della 
direttiva 2003/41/CE, provvede al coordinamento delle disposizioni di attuazione 
della delega di cui al comma 1 con le norme previste dall'ordinamento interno, 
in particolare con le disposizioni del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 
124, recante i principi fondamentali in materia di forme pensionistiche 
complementari, eventualmente adattando le norme vigenti in vista del 
perseguimento delle finalita' della direttiva medesima.
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori 
oneri a carico della finanza pubblica. 
6. Si applica la procedura di cui all'articolo 1, comma 3".
Nota all'art. 18
- La direttiva 2003/41/CE e' pubblicata nella GUCE n. L
235 del 23 settembre 2003.
Art. 19.
(Modifica al decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18)
1. L'articolo 20 del decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, recante 
attuazione della direttiva 96/67/CE relativa al libero accesso al mercato dei 
servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunita', e' abrogato.
Note all'art. 19:
- Il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, e' pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale 4 febbraio 1999, n. 28, supplemento ordinario.
- La direttiva 96/67/CE e' pubblicata nella GUCE n. L 272 del 25 ottobre 1996.
Art. 20.
(Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell'Unione 
europea, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 
54)
1. Al fine di interrompere le procedure di infrazione 2003/2134 e 2003/2166 
avviate dalla Commissione europea nei confronti del Governo italiano, e in 
attesa del completo riordino della materia, da attuare mediante il recepimento 
della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 
2004, al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 
gennaio 2002, n. 54, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3 (L):
1) al comma 3, le parole: "ai figli di eta' minore" sono sostituite dalle 
seguenti: "ai figli di eta' inferiore ai ventuno anni";
2) al comma 4, le parole: "Il diritto di soggiorno e' inoltre riconosciuto ai 
familiari a carico del titolare del diritto di soggiorno, come individuati 
dall'articolo 29, comma 1, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, a condizione che:" sono sostituite dalle 
seguenti: "Il diritto di soggiorno e' inoltre riconosciuto al coniuge non 
legalmente separato, ai figli di eta'
inferiore agli anni ventuno e ai figli di eta' superiore agli anni ventuno, se a 
carico, nonche' ai genitori del titolare del diritto di soggiorno e del coniuge, 
a condizione che:";
b) all'articolo 5 (R):
1) al comma 3, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
"b) per i lavoratori subordinati e per i lavoratori stagionali, un attestato di 
lavoro o una dichiarazione di assunzione del datore di lavoro; per i lavoratori 
stagionali l'attestato di lavoro o la dichiarazione di assunzione deve 
specificare la durata del rapportodi lavoro";
2) al comma 3, lettera d), secondo periodo, dopo le parole: "Detta prova e' 
fornita" sono inserite le seguenti: ", nel caso dei cittadini di cui 
all'articolo 3, comma 1, lettera e),"; dopo le parole: "con l'indicazione del 
relativo importo, ovvero" sono inserite le seguenti: ", nel caso dei cittadini 
di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d)," e le parole: "comprovante la 
disponibilita' del reddito medesimo" sono sostituite dalle seguenti: "attestante 
la disponibilita' di risorse economiche tali da non costituire un onere per 
l'assistenza sociale";
3) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Con la domanda, l'interessato puo' richiedere il rilascio della relativa 
carta di soggiorno anche per i familiari di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, 
quale che sia la loro cittadinanza.
Qualora questi ultimi abbiano la cittadinanza di un Paese non appartenente 
all'Unione europea, ad essi e' rilasciato il titolo di soggiorno ai sensi 
dell'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 
286, e successive modificazioni";
4) al comma 5, le parole: ", nonche', se si tratta di cittadini di uno Stato non 
appartenente all'Unione europea, della documentazione richiesta dall'articolo 
16, commi 5 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 
394" sono soppresse;
c) all'articolo 6 (R):
1) al comma 1, dopo le parole: "L'interessato puo' dimorare provvisoriamente sul 
territorio," sono inserite le seguenti: "nonche' svolgere le attivita' di cui 
all'articolo 3, comma 1,";
2) al comma 5, le parole: "ai cittadini di cui all'articolo 3, comma 1, lettera 
a)" sono sostituite dalle seguenti: "ai cittadini di cui all'articolo 3, comma 
1, lettere a) e b)".
Note all'art. 20:
- La direttiva 2004/38/CE e' pubblicata nella GUCE n. L 229 del 29 giugno 2004.
- Si riporta il testo degli articoli 3, 5 e 6 del decreto del Presidente della 
Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 aprile 
2002, n. 83, supplemento ordinario, cosi' come modificati dalla presente legge:
«Art. 3 (L) (Diritto di soggiorno).
1. Hanno diritto al soggiorno nel territorio della Repubblica i cittadini di uno 
Stato membro dell'Unione europea che:
a) desiderino stabilirsi nel medesimo per esercitarvi un'attivita' autonoma;
b) appartengano alla categoria dei lavoratori ai quali si applicano le 
disposizioni dei regolamenti adottati dal Consiglio dei Ministri dell'Unione 
europea, in conformita' agli articoli 39 e 40 del Trattato istitutivo della 
Comunita' europea;
c) desiderino entrare nel territorio della Repubblica per effettuarvi una 
prestazione di servizi o in qualita' di destinatari di una prestazione di 
servizi;
d) siano studenti, iscritti a un istituto riconosciuto per conseguirvi, a titolo 
principale, una formazione professionale, ovvero iscritti ad universita' o 
istituti universitari statali o istituti universitari liberi abilitati a 
rilasciare titoli aventi valore legale;
e) abbiano o meno svolto un'attivita' lavorativa in uno Stato membro.
2. Hanno diritto al soggiorno nel territorio della Repubblica senza che sia 
necessario il rilascio della carta di soggiorno di cui all'art. 5:
a) i lavoratori che esercitano un'attivita' subordinata di durata non superiore 
a tre mesi; il
documento in forza del quale gli interessati sono entrati nel territorio, 
corredato da una dichiarazione del datore di lavoro che indica il periodo 
previsto dell'impiego, costituisce titolo valido per il soggiorno;
b) i lavoratori stagionali quando siano titolari di un contratto di lavoro 
vistato dal rappresentante diplomatico o consolare o da una missione ufficiale 
di reclutamento di manodopera dello Stato membro sul cui territorio il 
lavoratore viene a svolgere la propria attivita'.
3. Per i soggetti indicati alle lettere a), b) e c) del comma 1, il soggiorno e' 
altresi' riconosciuto, quale che sia la loro cittadinanza, ai coniugi, ai figli 
di eta' inferiore ai ventuno anni e agli ascendenti e discendenti di tali 
cittadini e del proprio coniuge, che sono a loro carico, nonche' in favore di 
ogni altro membro della famiglia che, nel Paese di provenienza, sia convivente o 
a carico del coniuge, degli ascendenti del lavoratore e degli
ascendenti del suo coniuge.
4. Per i soggetti indicati alle lettere d) ed e) del comma 1, il soggiorno e' 
riconosciuto a condizione che:
a) siano iscritti al Servizio sanitario nazionale italiano o siano titolari di 
una polizza assicurativa sanitaria per malattia, infortunio e per maternita';
b) i soggetti indicati alla lettera d) dispongano di risorse economiche tali da 
non costituire un onere per l'assistenza sociale in Italia, i soggetti indicati 
alla lettera e), dispongano di un reddito complessivo, che non sia inferiore 
all'assegno sociale di cui all'art. 3, comma
6, della legge 8 agosto 1995, n. 335; tale reddito puo' essere comprensivo anche 
di pensione di invalidita' da lavoro, di trattamento per pensionamento 
anticipato o di pensione di vecchiaia, ovvero di una rendita per infortunio sul 
lavoro o per malattia professionale.
Il diritto di soggiorno e' inoltre riconosciuto al coniuge non legalmente 
separato, ai figli di eta' inferiore agli anni ventuno e ai figli di eta' 
superiore agli anni ventuno, se a carico, nonche' ai genitori del titolare del 
diritto di soggiorno e del coniuge, a condizione che:
1) siano iscritti al Servizio sanitario nazionale italiano o siano titolari di 
una polizza assicurativa sanitaria per malattia, infortunio e per maternita';
2) il nucleo familiare di cui fanno parte abbia risorse tali da non costituire 
un onere per l'assistenza sociale in Italia, ovvero goda di un reddito annuo non 
inferiore a quello definito ai sensi dell'art. 29, comma 3, lettera b), del 
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
5. Per l'accesso alle attivita' lavorative dipendenti o autonome trovano 
applicazione, per i familiari di tutte le categorie dei titolari del diritto di 
soggiorno, le disposizioni vigenti in materia per i cittadini italiani, fatte 
salve quelle afferenti il pubblico impiego nei
termini previsti dall'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
6. Ai lavoratori frontalieri, che hanno la loro residenza in un altro Stato 
membro dell'Unione europea nel cui territorio di norma ritornano ogni giorno o 
almeno una volta la settimana, verra' rilasciata una carta speciale valida per 
cinque anni e rinnovabile automaticamente, conforme al modello stabilito con 
decreto del Ministro dell'interno.».
«Art. 5 (R) (Richiesta della carta di soggiorno). 
1. La domanda per il rilascio della carta di soggiorno per i cittadini di uno 
Stato membro dell'Unione europea deve essere presentata, entro tre mesi 
dall'ingresso nel territorio della Repubblica, alla questura competente per il 
luogo in cui l'interessato si trova, utilizzando una
scheda conforme al modello predisposto dal Ministero dell'interno, nel quale 
siano riportati:
a) le complete generalita' dell'interessato;
b) gli estremi del documento di riconoscimento in corso di validita';
c) la data d'ingresso nel territorio della Repubblica;
d) i motivi e la durata del soggiorno in relazione alle fattispecie di cui 
all'art. 3, comma 1;
e) il domicilio eletto nel territorio della Repubblica;
f) l'eventuale indicazione dei familiari o altre persone a carico per le quali 
l'interessato ha diritto di richiedere un documento di soggiorno.
2. La domanda deve essere corredata della fotografia dell'interessato, in 
formato tessera, in quattro esemplari;
in luogo della fotografia in piu' esemplari, all'interessato puo' essere 
richiesto di farsi ritrarre da apposita apparecchiatura per il trattamento 
automatizzato dell'immagine, in dotazione all'ufficio. 
3. All'atto della presentazione della domanda il cittadino dell'Unione europea 
e' tenuto ad esibire il passaporto o documento di identificazione valido, 
rilasciato dalla competente autorita' nazionale, nonche':
a) le autorizzazioni prescritte per lo svolgimento nel territorio della 
Repubblica delle attivita' che si intendono svolgere;
b) per i lavoratori subordinati e per i lavoratori stagionali, un attestato di 
lavoro o una dichiarazione di assunzione del datore di lavoro; per i lavoratori 
stagionali l'attestato di lavoro o la dichiarazione di assunzione deve 
specificare la durata del rapporto di lavoro;
c) negli altri casi di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e c), la 
documentazione attestante che l'interessato rientri in una delle suddette 
categorie;
d) per gli altri cittadini dell'Unione europea, non rientranti nei casi di cui 
alle lettere b) e c) del presente comma, l'attestazione dell'iscrizione al 
Servizio sanitario nazionale italiano o della titolarita' di una polizza 
assicurativa sanitaria per malattia, infortunio e per maternita' e la prova 
della sufficienza dei mezzi di sostentamento di cui all'art. 3, comma 4, lettera 
b). Detta prova e' fornita, nel caso dei cittadini di cui all'art. 3, comma 1, 
lettera e), da documentazione comunque idonea a dimostrare la disponibilita' del 
reddito stesso, con l'indicazione del relativo importo, ovvero, nel caso dei 
cittadini di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), ovvero di apposita 
dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 46, lettera o), del decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la 
disponibilita' di risorse economiche tali da non costituire un onere per 
l'assistenza sociale o da altro documento che attesti che tale condizione e' 
comunque soddisfatta.
4. Con la domanda, l'interessato puo' richiedere il rilascio della relativa 
carta di soggiorno anche per i familiari di cui all'art. 3, commi 3 e 4, quale 
che sia la loro cittadinanza. Qualora questi ultimi abbiano la cittadinanza di 
un Paese non appartenente all'Unione europea, ad essi e' rilasciato il titolo di 
soggiorno ai sensi dell'art. 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 
luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.
5. Nei casi previsti dal comma 4, la domanda, contenente l'indicazione delle 
generalita' complete, della nazionalita', e del rapporto di parentela o coniugio 
delle persone interessate, deve essere corredata delle relative fotografie e 
delle certificazioni attestanti le relazioni di parentela o coniugio e le altre 
condizioni di cui al comma 3.
All'atto della domanda deve essere esibito, per ciascuna delle persone 
interessate, il documento di identificazione o, se si tratta di persone non 
appartenenti
ad uno Stato membro dell'Unione europea, il passaporto o documento equipollente.
6. L'addetto alla ricezione, esaminata la domanda e i documenti allegati o 
esibiti, di cui puo' trattenere copia, ed accertata l'identita' dei richiedenti, 
rilascia un esemplare della scheda di cui al comma 1, munita di fotografia 
dell'interessato e del timbro datario dell'ufficio e della propria sigla, quale 
ricevuta, indicando il giorno in cui potranno essere ritirati la carta e gli 
altri documenti di soggiorno richiesti. Analogo esemplare e' rilasciato alle 
persone di cui al comma 4 di eta' maggiore.
7. I documenti di soggiorno, nonche' i documenti ed i certificati necessari per 
il loro rilascio o rinnovo, vengono rilasciati e rinnovati gratuitamente.».
«Art. 6 (R) (Rilascio della carta di soggiorno). 
1. La carta di soggiorno per i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea 
e' rilasciata su modello conforme a quello approvato con decreto del Ministro 
dell'interno, entro centoventi giorni dalla richiesta. L'interessato puo' 
dimorare provvisoriamente sul territorio, nonche' svolgere le attivita' di cui 
all'art. 3, comma 1, fino a quando non intervenga il rilascio ovvero il diniego 
della carta di soggiorno. Decorso un congruo periodo di studio e 
sperimentazione, si prevede il rilascio della carta mediante utilizzo di mezzi 
di tecnologia avanzata, sulla base delle indicazioni formulate dal Dipartimento 
per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. La carta di soggiorno di cui sopra e' valida per tutto il territorio della 
Repubblica, ha una durata di cinque anni dalla data del rilascio ovvero, per i 
soggiorni inferiori all'anno, per la durata occorrente in relazione ai motivi 
del soggiorno. Per i soggiorni di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), la carta 
non puo' avere durata superiore alla durata del corso di studi, salvo rinnovo.
3. La carta e' rinnovabile:
a) per altri cinque anni, nel caso di carta rilasciata per lavoro frontaliero;
b) a tempo indeterminato, negli altri casi in cui e' rilasciata per la durata di 
cinque anni;
c) per ciascun anno successivo alla durata del corso di studi, occorrente per 
completare le verifiche di profitto richieste;
d) alle condizioni e per la medesima durata prevista per il primo rilascio negli 
altri casi.
4. La carta di soggiorno costituisce documento d'identificazione personale per 
non oltre cinque anni dalla data del rilascio o del rinnovo. Il rinnovo e' 
effettuato a richiesta dell'interessato, con l'indicazione aggiornata del luogo 
di residenza, corredata di nuove fotografie.
5. Fatte salve le disposizioni piu' favorevoli del decreto legislativo 25 luglio 
1998, n. 286, e del relativo regolamento di attuazione, le interruzioni del 
soggiorno non superiori a sei mesi consecutivi o le assenze dal territorio della 
Repubblica motivate dall'assolvimento di obblighi militari non infirmano la 
validita' della carta di soggiorno. La carta di soggiorno in corso di validita' 
non puo' essere ritirata ai cittadini di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e 
b) per il solo fatto che non esercitino piu' un'attivita' in seguito ad 
incapacita' temporanea dovuta a malattia o infortunio.
Art. 21.
(Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56)
1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, 
recante attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell'uso 
del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attivita' 
illecite, dopo la lettera s) e' inserita la seguente:
"s-bis) a ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da revisori contabili, 
periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attivita' in materia di 
amministrazione, contabilita' e tributi;".
2. All'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, le 
parole: "lettere s) e t)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere p), s), 
s-bis) e t)".
Note all'art. 24:
- Il testo vigente dell'art. 2 commi 1 e 8, del decreto legislativo 20 febbraio 
2004, n. 56, come modificati dalla presente legge, cosi' recita:
«Art. 2 (Ambito di applicazione). 
1. Gli obblighi indicati dall'art. 3 si applicano:
a) alle banche;
b) a Poste Italiane S.p.a.;
c) agli istituti di moneta elettronica;
d) alle societa' di intermediazione mobiliare (SIM);
e) alle societa' di gestione del risparmio (SGR);
f) alle societa' di investimento a capitale variabile (SICAV);
g) alle imprese di assicurazione;
h) agli agenti di cambio;
i) alle societa' fiduciarie;
l) alle societa' che svolgono il servizio di riscossione dei tributi;
m) agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 
107 del testo unico bancario;
n) agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale previsto dall'art. 
106 del testo unico bancario;
o) ai soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nelle sezioni 
dell'elenco generale previste dagli articoli 113 e 155, commi 4 e 5, del testo 
unico bancario;
p) alle societa' di revisione iscritte nell'albo speciale previsto dall'art. 161 
del testo unico dell'intermediazione finanziaria;
q) ai soggetti che esercitano, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto 
legislativo 25 settembre 1999, n. 374, le attivita' ivi indicate;
r) alle succursali italiane dei soggetti indicati alle lettere precedenti aventi 
sede legale in uno Stato estero nonche' le succursali italiane delle societa' di 
gestione del risparmio armonizzate;
s) ai soggetti iscritti nell'albo dei ragionieri e dei periti commerciali, nel 
registro dei revisori contabili, nell'albo dei dottori commercialisti e 
nell'albo dei consulenti del lavoro;
s-bis) a ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da revisori contabili, 
periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attivita' in materia di 
amministrazione, contabilita' e tributi;
t) ai notai e agli avvocati quando, in nome o per conto di propri clienti, 
compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando 
assistono i propri clienti nella progettazione o nella realizzazione di 
operazioni riguardanti:
1) il trasferimento a qualsiasi titolo di beni immobili o attivita' economiche;
2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
3) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di 
titoli;
4) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o 
all'amministrazione di societa';
5) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di societa', enti, trust o 
strutture analoghe.
2. Gli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette e le disposizioni 
contenute negli articoli 3, 3-bis e 10 della legge antiriciclaggio si applicano:
a) ai soggetti indicati nel comma 1;
b) alle societa' di gestione accentrata di strumenti finanziari;
c) alle societa' di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari e 
ai soggetti che gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti finanziari 
e di fondi interbancari;
d) alle societa' di gestione dei servizi di liquidazioni delle operazioni su 
strumenti finanziari;
e) alle societa' di gestione dei sistemi di compensazione e garanzia delle 
operazioni in strumenti finanziari;
f) agli uffici della pubblica amministrazione.
3. Gli obblighi di segnalazione previsti dalla legge antiriciclaggio non si 
applicano ai soggetti indicati nell'art. 2, comma 1, lettere s) e t), per le 
informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo 
stesso, nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro cliente o 
dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un 
procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la 
consulenza sull'eventualita' di intentare o evitare un procedimento, ove tali 
informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento 
stesso.».
«Art. 8 (Disposizioni transitorie e finali). 
1. I soggetti indicati nell'art. 2 adottano adeguate procedure volte a prevenire 
e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio, in particolare 
istituendo misure di controllo interno e assicurando un'adeguata formazione dei 
dipendenti e dei collaboratori.
2. Gli intermediari richiamati nella legge antiriciclaggio rientrano tra i 
soggetti di cui all'art. 2, commi 1 e 2.
3. Nell'art. 13, comma 1, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980,n. 15, come 
sostituito dall'art. 30, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e poi 
dall'art. 2, comma 1, della legge antiriciclaggio, il riferimento ai soggetti in 
esso indicati e' sostituito ai sensi dell'art. 3, comma 1.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti l'UIC e le competenti 
amministrazioni interessate, al fine di assicurare omogeneita' di comportamenti, 
stabilisce con regolamento, da adottarsi entro duecentoquaranta giorni dalla 
data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, le norme per 
l'individuazione delle operazioni di cui all'art. 3 della legge antiriciclaggio 
da parte dei soggetti indicati nell'art. 2, comma 1, lettere p), s), s-bis e t).
5. Gli obblighi previsti dall'art. 2, comma 2, e dall'art. 3, comma 1, non si 
applicano ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettere s) e t) fino alla data 
di entrata in vigore dei regolamenti previsti dall'art. 3, comma 2, e dall'art. 
8, comma 4.
6. L'UIC adotta disposizioni applicative sentite le competenti autorita' di 
vigilanza di settore e le amministrazioni interessate. Per lo svolgimento di 
approfondimenti sul piano finanziario, l'UIC puo' acquisire dati, notizie e 
documenti presso i soggetti indicati nell'art. 2.
7. L'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applica anche ai 
procedimenti amministrativi relativi alla violazione dell'art. 1, commi 1 e 2, 
della legge antiriciclaggio, il cui importo non sia superiore a Euro 250.000, 
per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, 
non sia ancora stato emesso il relativo decreto ovvero lo stesso sia stato 
impugnato ai sensi dell'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 31 
marzo 1988, n. 148, ma non sia stata emessa sentenza passata in giudicato. Tale 
facolta' potra' essere esercitata entro centoventi giorni dalla data di entrata 
in vigore del presente decreto legislativo. E' escluso da tale facolta' chi si 
e' gia' avvalso del pagamento in misura ridotta per altra violazione dell'art. 
1, commi 1 e 2, della legge antiriciclaggio, il cui atto di contestazione sia 
stato ricevuto dall'interessato nei 365 giorni precedenti la ricezione ell'atto 
di contestazione concernente l'illecito per cui si procede.
8. E' fatta salva l'efficacia degli atti posti in essere, ai sensi dell'art. 5, 
comma 2, della legge antiriciclaggio, prima della data di entrata in vigore del 
presente decreto legislativo.
9. Le disposizioni emanate in attuazione di norme abrogate o sostituite 
continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata 
in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'art. 4, 
comma 2, e dell'art. 8, comma 4.
10. Dall'attuazione del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o 
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.».
Art. 22.
(Attuazione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario 
a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento 
del terrorismo, e previsione di modalita' operative per eseguire le misure di 
congelamento di fondi e risorse economiche stabilite dalle risoluzioni del 
Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, dai regolamenti (CE) n. 2580/2001 e 
n. 881/2002 nonche' dai regolamenti comunitari emanati ai sensi degli articoli 
60 e 301 del Trattato istitutivo della Comunita' europea per il contrasto del 
finanziamento del terrorismo e dell'attivita' di Paesi che minacciano la pace e 
la sicurezza internazionale)
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine e con le modalita' 
di cui all'articolo 1, uno o piu' decreti legislativi al fine di dare organica 
attuazione alla direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
26 ottobre 2005, al fine di prevedere modalita' operative per eseguire le misure 
di congelamento di fondi e risorse economiche stabilite dalle isoluzioni del 
Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, dai regolamenti (CE) n. 2580/2001 
del Consiglio, del 27 dicembre 2001, e n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 
2002, nonche' dai regolamenti comunitari emanati ai sensi degli articoli 60 e 
301 del Trattato istitutivo della Comunita' europea per il contrasto del 
finanziamento del terrorismo e dell'attivita' di Paesi che minacciano la pace e 
la sicurezza internazionale e al fine di coordinare le disposizioni vigenti in 
materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento 
del terrorismo, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) recepire la direttiva tenendo conto della giurisprudenza comunitaria in 
materia nonche' dei criteri tecnici che possono essere stabiliti dalla 
Commissione europea ai sensi dell'articolo 40 della direttiva;
b) assicurare la possibilita' di adeguare le misure nazionali di attuazione 
della direttiva ai criteri tecnici che possono essere stabiliti e 
successivamente aggiornati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 40 
della direttiva;
c) estendere le misure di prevenzione contro il riciclaggio di denaro al 
contrasto del finanziamento del terrorismo e prevedere idonee misure per attuare 
il congelamento dei fondi e delle risorse economiche, inclusa la possibilita' di 
affidare l'amministrazione e la gestione delle risorse economiche congelate ad 
un'autorita' pubblica;
d) prevedere procedure e criteri per individuare quali persone giuridiche e 
fisiche che esercitano un'attivita' finanziaria in modo occasionale o su scala 
limitata, e quando i rischi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo 
sono scarsi, non sono incluse nelle categorie di "ente creditizio" o di "ente 
finanziario" come definite nell'articolo 3, punti 1) e 2), della direttiva;
e) estendere, in tutto o in parte, le disposizioni della direttiva ai soggetti 
ricompresi nella vigente normativa italiana antiriciclaggio nonche' alle 
attivita' professionali e categorie di imprese diverse dagli enti e dalle 
persone di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva stessa, le quali 
svolgono attivita' particolarmente suscettibili di essere utilizzate a fini di
riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, tra le quali internet casino' e 
societa' fiduciarie;
f) mantenere le disposizioni italiane piu' rigorose vigenti per impedire il 
riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, tra cui la limitazione dell'uso 
del contante e dei titoli al portatore prevista dall'articolo 1 del 
decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 
5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni; riordinare ed integrare la 
disciplina relativa ai titoli al portatore ed ai nuovi mezzi di pagamento, al 
fine di adottare le misure eventualmente necessarie per impedirne l'utilizzo per 
scopi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
g) graduare gli obblighi di adeguata verifica della clientela in funzione del 
rischio associato al tipo di cliente, rapporto di affari, prodotto o 
transazione;
h) adeguare l'applicazione dettagliata delle disposizioni alle peculiarita' 
delle varie professioni e alle differenze in scala e dimensione degli enti e 
delle persone soggetti alla direttiva;
i) prevedere procedure e criteri per stabilire quali Paesi terzi impongono 
obblighi equivalenti a quelli previsti dalla direttiva e prevedono il controllo 
del rispetto di tali obblighi, al fine di poter applicare all'ente creditizio o 
finanziario situato in un Paese terzo gli obblighi semplificati di adeguata 
verifica della clientela;
l) prevedere procedure e criteri per individuare:
1) i casi nei quali gli enti e le persone soggetti alla direttiva devono 
identificare il titolare effettivo ed adottare misure adeguate e commisurate al 
rischio per verificarne l'identita';
2) i casi nei quali gli enti e le persone soggetti alla direttiva possono 
calibrare gli obblighi di adeguata verifica della clientela in funzione del 
rischio associato al tipo di cliente, rapporto di affari, prodotto o transazione 
di cui trattasi;
3) i casi nei quali gli enti e le persone soggetti alla direttiva sono 
autorizzati, in deroga agli articoli 7, lettere a), b) e d), 8 e 9, paragrafo 1, 
della direttiva, a non applicare gli obblighi di adeguata verifica della 
clientela in relazione a clienti, rapporti di affari, prodotti o transazioni che 
presentino per loro natura uno scarso rischio di riciclaggio di denaro o di 
finanziamento del terrorismo, tenuto conto dei criteri tecnici per la 
valutazione del rischio che la Commissione europea puo' adottare ai sensi 
dell'articolo 40, paragrafo 1, lettera b), della direttiva;
4) le situazioni, oltre a quelle stabilite dall'articolo 13, paragrafi 2, 3, 4, 
5 e 6, della direttiva, nelle quali gli enti e le persone soggetti alla 
direttiva sono tenuti ad applicare, oltre agli obblighi di cui agli articoli 7, 
8 e 9, paragrafo 6, della direttiva medesima, obblighi rafforzati di adeguata 
verifica della clientela, sulla base della valutazione del rischio esistente, in 
relazione a clienti, rapporti di affari, prodotti o transazioni che presentino 
per loro natura un elevato rischio di riciclaggio di denaro o di finanziamento 
del terrorismo, tenuto conto dei criteri tecnici per la valutazione del rischio 
che la Commissione europea puo' adottare ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 1, 
lettera c), della direttiva;
m) evitare, per quanto possibile, il ripetersi delle procedure di 
identificazione del cliente, prevedendo in quali casi gli enti e le persone 
soggetti alla direttiva possono ricorrere a terzi per l'assolvimento degli 
obblighi di adeguata verifica della clientela;
n) assicurare che, ogni qualvolta cio' sia praticabile, sia fornito agli enti e 
alle persone che effettuano segnalazioni di operazioni sospette un riscontro 
sull'utilita' delle segnalazioni fatte e sul seguito loro dato, anche tramite la 
tenuta e l'aggiornamento di statistiche;
o) garantire la riservatezza e la protezione degli enti e delle persone che 
effettuano le segnalazioni di operazioni sospette;
p) ferme restando le competenze esistenti delle diverse autorita', riordinare la 
disciplina della vigilanza e dei controlli nei confronti dei soggetti obbligati 
in materia di prevenzione contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del 
terrorismo, assicurando che gli stessi siano svolti in base al principio 
dell'adeguata valutazione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del 
terrorismo ed affidandoli, ove possibile, alle autorita' di vigilanza di settore 
prevedendo opportune forme di coordinamento nelle materie coperte dalla 
direttiva;
q) estendere i doveri del collegio sindacale, previsti dalla normativa vigente 
in materia, alle figure dei revisori contabili, delle societa' di revisione, del 
consiglio di sorveglianza, del
comitato di controllo di gestione ed a tutti i soggetti incaricati del controllo 
contabile o di gestione, comunque denominati;
r) uniformare la disciplina dell'articolo 10 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 
143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e 
successive modificazioni, e dell'articolo 7 del decreto legislativo 25 settembre 
1999, n. 374, modificando i doveri del collegio sindacale e dei soggetti 
indicati alla lettera q), rendendoli piu' coerenti con il sistema di 
prevenzione, ed evidenziando sia gli obblighi di segnalazione delle operazioni 
sospette sia gli obblighi di comunicazione o di informazione delle altre 
violazioni normative;
s) riformulare la sanzione penale di cui all'articolo 10 del citato 
decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, al fine di estendere la sanzione penale ai 
soggetti indicati alla lettera q);
t) depenalizzare il reato di cui all'articolo 5, comma 4, del citato 
decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, prevedendo sanzioni amministrative 
pecuniarie ed accessorie effettive, dissuasive e
proporzionate;
u) garantire l'economicita', l'efficienza e l'efficacia del procedimento 
sanzionatorio e riordinare il regime sanzionatorio secondo i principi della 
semplificazione e della coerenza logica e sistematica, prevedendo sanzioni 
amministrative pecuniarie ed accessorie effettive, dissuasive e proporzionate;
v) prevedere sanzioni amministrative a carico dei soggetti giuridici per 
violazione delle norme della direttiva e delle norme nazionali vigenti in 
materia, qualora la persona fisica, autrice
della violazione, non sia stata identificata o non sia imputabile;
z) prevedere sanzioni amministrative a carico dei soggetti giuridici per 
l'omessa od insufficiente istituzione di misure di controllo interno, per la 
mancata previsione di adeguata formazione di dipendenti o collaboratori, nonche' 
per tutte le carenze organizzative rilevanti ai fini della corretta applicazione 
della normativa in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a 
scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del 
terrorismo, attribuendo i relativi poteri di vigilanza, controllo, ispezione, 
verifica, richiesta di informazioni, dati e documenti e i poteri sanzionatori 
alle autorita' di vigilanza di settore ed alle amministrazioni interessate, 
laddove esigenze logiche e sistematiche lo suggeriscano;
aa) introdurre nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, i reati di cui 
agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale tra i reati per i quali 
e' prevista la responsabilita' amministrativa degli enti;
bb) prevedere una disciplina organica di sanzioni amministrative per le 
violazioni delle misure di congelamento di fondi e risorse economiche disposte 
dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, dai citati 
regolamenti (CE) n. 2580/2001 e n. 881/2002 nonche' dai regolamenti comunitari 
emanati ai sensi degli articoli 60 e 301 del Trattato istitutivo della Comunita' 
europea per il contrasto del finanziamento del terrorismo e dell'attivita' di 
Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale.
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, lettera c), e' autorizzata la spesa di 
250.000 euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007 e di 1 milione di euro a 
decorrere dall'anno 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente 
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, 
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" 
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 
2006, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari 
esteri.
3. Dall'attuazione delle restanti lettere del comma 1 non devono derivare nuovi 
o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Note all'art. 22:
- La direttiva 2005/60/CE e' pubblicata nella GUCE n. L 309 del 25 novembre 
2005.
- Il regolamento (CE) n. 2580/2001 e' pubblicato nella GUCE n. L 344 del 28 
dicembre 2001.
- Il regolamento (CE) n. 881/2002 e' pubblicato nella GUCE n. L 139 del 29 
maggio 2002.
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, recante: 
«Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore 
nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del
sistema finanziario a scopo di riciclaggio»:
«Art. 1 (Limitazione dell'uso del contante e dei titoli al portatore). 
1. E' vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito 
bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in lire o in valuta 
estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore da 
trasferire e' complessivamente superiore a 12.500 euro Il trasferimento puo' 
tuttavia essere eseguito per il tramite degli intermediari abilitati; per il 
denaro contante vanno osservate le modalita' indicate ai commi 1-bis e 1-ter.
1-bis. Il trasferimento per contanti per il tramite di intermediario abilitato 
deve essere effettuato mediante disposizione accettata per iscritto 
dall'intermediario, previa consegna allo stesso della somma in contanti. A 
decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo a quello dell'accettazione il 
beneficiario ha diritto di ottenere il pagamento nella provincia del proprio 
domicilio 
1-ter. La comunicazione da parte del debitore al creditore dell'accettazione di 
cui al comma 1-bis produce l'effetto di cui al primo comma dell'art. 1277 del 
codice civile e, nei casi di mora del creditore, anche gli effetti del deposito 
previsti dall'art. 1210 dello stesso codice.
2. I vaglia postali e cambiari e gli assegni postali, bancari e circolari per 
importi superiori a 12.500 euro devono recare l'indicazione del nome o della 
ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilita'. Il 
Ministro del tesoro puo' stabilire limiti per l'utilizzo di altri mezzi di 
pagamento ritenuti idonei ad essere utilizzati a scopo di riciclaggio.
2-bis. Il saldo dei libretti al portatore non deve essere superiore a Euro 
12.500. I libretti con saldo superiore a Euro 12.500, esistenti alla data di 
entrata in vigore della presente disposizione, devono essere estinti dal 
portatore entro il 31 gennaio 2005.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai trasferimenti in 
cui siano parte uno o piu' intermediari abilitati, nonche' ai trasferimenti tra 
gli stessi effettuati in proprio o per il tramite di vettori specializzati.
4. Restano ferme le disposizioni relative ai pagamenti effettuati allo Stato o 
agli altri enti pubblici ed alle erogazioni da questi comunque disposte verso 
altri soggetti. E' altresi' fatta salva la possibilita' di versamento prevista 
dall'art. 494 del codice di procedura civile.
5. - 6. (Omissis).
7. Il richiedente di assegno circolare, vaglia cambiario o mezzo equivalente, 
intestato a terzi ed emesso con la clausola «non trasferibile», puo' chiedere il 
ritiro della provvista previa restituzione del titolo all'emittente.
8. (Omissis).
- Gli articoli 10 e 5, comma 4, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, 
convertito con modificazioni dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, cosi' recitano:
«Art. 10 (Doveri del collegio sindacale). 
1. Ferme le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali, i sindaci 
degli intermediari vigilano sull'osservanza delle norme contenute nel presente 
decreto. Gli accertamenti e le contestazioni del collegio sindacale concernenti 
violazioni delle norme di cui al capo I del presente decreto sono trasmessi in 
copia entro dieci giorni al Ministro del tesoro. L'omessa trasmissione e' punita 
con la reclusione fino a un anno e con la multa da lire duecentomila a lire due 
milioni.».
«4. L'omessa istituzione dell'archivio di cui all'art. 2, comma 1, e' punita con 
l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da lire dieci milioni a lire 
cinquanta milioni.».
- Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, reca: 
«Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle 
societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma 
dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.». - Gli articoli 648, 
648-bis e 648-ter del codice penale, cosi' recitano:
«Art. 648 (Ricettazione). - Fuori dei casi di' concorso nel reato, chi, al fine 
di procurare a se' o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o 
cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle 
acquistare, ricevere od occultare, e' punito con la reclusione da due ad otto 
anni e con la multa da lire un milione a venti milioni.
La pena e' della reclusione sino a sei anni e della multa sino a lire un 
milione, se il fatto e' di particolare tenuita'.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del 
delitto da cui il denaro o le cose provengono non e' imputabile o non e' 
punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilita' riferita a tale 
delitto.».
«Art. 648-bis (Riciclaggio). - Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque 
sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilita' provenienti da delitto 
non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da 
ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, e punito con la 
reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire 
trenta milioni.
La pena e' aumentata quando il fatto e' commesso nell'esercizio di un'attivita' 
professionale.
La pena e' diminuita se il denaro, i beni o le altre utilita' provengono da 
delitto per il quale e' stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo 
a cinque anni.
Si applica l'ultimo comma dell'art. 648.».
«Art. 648-ter (Impiego di denaro, beni o utilita' di provenienza illecita). - 
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli 
articoli 648 e 648-bis, impiega in attivita' economiche o finanziarie denaro, 
beni o altre utilita' provenienti da delitto, e'
punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due 
milioni a lire trenta milioni.
La pena e' aumentata quando il fatto e' commesso nell'esercizio di un'attivita' 
professionale.
La pena e' diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 648. Si 
applica l'ultimo comma dell'art. 648.».
Art. 23.
(Modifica al decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267, recante attuazione 
della direttiva 1999/74/CE e della direttiva 2002/4/CE, per la protezione delle 
galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento)
1. Il comma 5 dell'articolo 8 del decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 
267, e' abrogato.
Note all'art. 23:
- Il testo vigente dell'art. 8 del decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 settembre 2003, n. 219, cosi' come 
modificato dalla presente legge, cosi' recita:
«Art 8 (Disposizioni finali). - 1. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, 
quinto comma, della Costituzione il presente decreto legislativo si applica, per 
le regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento 
della direttiva 1999/74/CE e della direttiva 2002/4/CE, sino alla data di 
entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia 
autonoma.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato 
il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 233, recante 
attuazione della direttiva 86/113/CEE, che stabilisce norme minime per la 
protezione delle galline ovaiole in batteria.
3. Gli allegati al presente decreto sono modificati con regolamento adottato dal 
Ministro della salute, al fine di adeguarli alle modifiche tecniche dettate in 
sede comunitaria.
4. Le caratteristiche tecniche del nido e della lettiera di cui all'allegato D, 
numeri 2 e 3, sono definite con apposito regolamento da adottare entro novanta 
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del 
Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e 
forestali.
5. (Abrogato).».
Art. 24.
(Attuazione della decisione n. 2005/315/CE della Commissione, del 20 ottobre 
2004, notificata con il numero C (2004) 3893)
1. In attuazione della decisione n. 2005/315/CE della Commissione,del 20 
ottobre 2004, il regime di aiuti a favore delle imprese che hanno realizzato 
investimenti nei comuni colpiti da eventi calamitosi nel 2002, di cui 
all'articolo 5-sexies del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e' interrotto a 
decorrere dal periodo d'imposta per il quale, alla data di entrata in vigore 
della presente legge, non e' ancora scaduto il termine per la presentazione 
della relativa dichiarazione dei redditi, nella misura in cui gli aiuti fruiti 
eccedano quelli spettanti calcolati con esclusivo riferimento al volume degli 
investimenti eseguiti per effettivi danni subiti di cui al comma 2, lettera b), 
del presente articolo.
2. Entro novanta giorni dalla data di emanazione del provvedimento del direttore 
dell'Agenzia delle entrate che determina le modalita' applicative della 
disposizione di cui al presente comma, i soggetti che hanno beneficiato degli 
aiuti di cui al comma 1 presentano in via telematica all'Agenzia delle entrate 
una attestazione, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con gli elementi 
necessari per l'individuazione dell'aiuto illegittimamente fruito sulla base 
delle disposizioni contenute nel citato provvedimento del direttore dell'Agenzia 
delle entrate da cui risulti, comunque:
a) il totale degli investimenti sulla base dei quali e' stata calcolata 
l'agevolazione di cui al comma 1;
b) l'ammontare degli investimenti agevolabili effettuati a fronte degli 
effettivi danni subiti in conseguenza degli eventi di cui al comma 1, calcolati 
al netto di eventuali importi ricevuti a titolo di risarcimento assicurativo o 
in forza di altri provvedimenti;
c) l'importo corrispondente all'eventuale imposta sul reddito non dovuta per 
effetto dell'agevolazione illegittimamente fruita.
3. Entro i sessanta giorni successivi al termine di cui al comma 2, i 
beneficiari del regime agevolativo di cui al comma 1 effettuano, a seguito di 
autoliquidazione, il versamento degli importi corrispondenti alle imposte non 
corrisposte per effetto del regime agevolativo medesimo relativamente ai periodi 
di imposta nei quali tale regime e' stato fruito, nonche' degli interessi 
calcolati sulla base delle disposizioni di cui al capo V del regolamento (CE) n. 
794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, maturati a partire dalla data in 
cui le imposte non versate sono state messe a disposizione dei beneficiari fino 
alla data del loro recupero effettivo. L'attestazione prevista al comma 2 e' 
presentata anche nel caso di autoliquidazione negativa.
4. L'Agenzia delle entrate provvede alle attivita' di liquidazione e controllo 
del corretto adempimento degli obblighi derivanti dal presente articolo; in caso 
di mancato o insufficiente versamento, ai sensi del comma 3, si rendono 
applicabili le norme in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e 
contenzioso, le sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi, nonche' 
l'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, 
n. 600, e successive modificazioni.
5. Nel caso in cui l'attestazione di cui al comma 2 non risulti presentata, 
l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo dell'agevolazione 
dichiarata e dei relativi interessi.
6. Sono fatti salvi gli effetti derivanti dalle agevolazioni fruite in relazione 
agli investimenti il cui importo non superi il valore netto dei danni 
effettivamente subiti da ciascuno dei beneficiari a causa degli eventi 
calamitosi di cui all'articolo 5-sexies del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, tenuto 
conto degli importi ricevuti a titolo di assicurazione o in forza di altri
provvedimenti.
Note all'art. 24:
- La decisione 2005/315/CE e' pubblicata nella GUCE n. L. 100 del 20 aprile 
2005.
- Si riporta il testo dell'art. 5-sexies del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, 
recante: «Disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, 
di riscossione e di procedure di contabilita»:
«Art. 5-sexies (Investimenti effettuati in comuni colpiti da eventi calamitosi). 
- 1. A valere sulle maggiori entrate recate dal presente decreto, le 
disposizioni di cui all'art. 4, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, 
sono prorogate fino al secondo periodo di imposta successivo a quello in corso 
alla data del 25 ottobre 2001, limitatamente agli investimenti realizzati fino 
al 31 luglio 2003 in sedi operative ubicate nei comuni interessati dagli eventi 
calamitosi dichiarati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 
ottobre 2002, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2002, 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2002 e decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2002 e nei quali sono state 
emanate, entro il 31 dicembre 2002, ordinanze sindacali di sgombero ovvero 
ordinanze di interdizione al traffico delle principali vie di accesso al 
territorio comunale. Per gli investimenti immobiliari la proroga di cui al primo 
periodo riguarda quelli realizzati fino al terzo periodo d'imposta successivo a 
quello in corso alla data del 25 ottobre 2001, e, comunque, entro il 31 luglio 
2004.».
- L'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 
445, cosi' recita:
«Art. 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta). - 1. L'atto di 
notorieta' concernente stati, qualita' personali o fatti che siano a diretta 
conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta 
dal medesimo con la osservanza delle modalita' di cui all'art. 38. 2. La 
dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante puo' riguardare anche 
stati, qualita' personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia 
diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con 
la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli 
stati, le qualita' personali e i fatti non espressamente indicati nell'art. 46 
sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto 
di notorieta'.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorita' 
di Polizia Giudiziaria e'
presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio 
del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e 
qualita' personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi e' 
comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.».
- Si riporta il testo dell'art. 41-bis del decreto del Presidente della 
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante: «Disposizioni comuni in materia 
di accertamento delle imposte sui redditi».
«Art. 41-bis (Accertamento parziale). - 1. Senza pregiudizio dell'ulteriore 
azione accertatrice nei termini stabiliti dall'art. 43, i competenti uffici 
dell'Agenzia delle entrate, qualora dagli accessi, ispezioni e verifiche nonche' 
dalle segnalazioni effettuati dalla Direzione centrale accertamento, da una 
Direzione regionale ovvero da un ufficio della medesima Agenzia ovvero di altre 
Agenzie fiscali, dalla Guardia di finanza o da pubbliche amministrazioni ed enti 
pubblici oppure dai dati in possesso dell'anagrafe tributaria, risultino 
elementi che consentono di stabilire l'esistenza di un reddito non dichiarato o 
il maggiore ammontare di un reddito parziale dichiarato, che avrebbe dovuto 
concorrere a formare il reddito imponibile, compresi i redditi da partecipazioni 
in societa', associazioni ed imprese di cui all'art. 5 del testo unico delle 
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 
dicembre 1986, n. 917, o l'esistenza di deduzioni, esenzioni ed agevolazioni in 
tutto o in parte non spettanti, nonche' l'esistenza di imposte o di maggiori 
imposte non versate, escluse le ipotesi di cui agli articoli 36-bis e 36-ter, 
possono limitarsi ad accertare, in base agli elementi predetti, il reddito o il 
maggior reddito imponibili, ovvero la maggiore imposta da versare, anche 
avvalendosi delle procedure previste dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 
218. Non si applica la disposizione dell'art. 44.2.».
 
Art. 25.
(Modifica al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice 
della strada)
1. Al fine di definire la procedura di infrazione 2001/5165 e superare i 
rilievi mossi dalla Commissione europea nei confronti del Governo italiano, al 
comma 1-bis dell'articolo 134 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, 
dopo le parole: "cittadini comunitari" sono inserite le seguenti: "o persone 
giuridiche costituite in uno dei Paesi dell'Unione europea".
Note all'art. 25:
- Il testo dell'art. 134, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, 
n. 285, pubhcato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1992, n. 114, supplemento 
ordinario, cosi' come modificato dalla presente legge, cosi' recita:
«Art. 134 (Circolazione di autoveicoli e motoveicoli appartenenti a cittadini 
italiani residenti all'estero o a stranieri). - 1. Agli autoveicoli, motoveicoli 
e rimorchi importati temporaneamente o nuovi di fabbrica acquistati per 
l'esportazione, che abbiano gia' adempiuto alle formalita' doganali, se 
prescritte, e appartengano a cittadini italiani residenti all'estero o a 
stranieri che sono di passaggio, sono rilasciate una carta di circolazione della 
durata massima di un anno, salvo eventuale proroga, e una speciale targa di 
riconoscimento, come stabilito nel regolamento.
1-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1, gli autoveicoli, motoveicoli e 
rimorchi immatricolati in uno Stato estero o acquistati in Italia ed 
appartenenti a cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti all'Anagrafe 
italiani residenti all'estero (A.I.R.E.) e gli autoveicoli, motoveicoli e 
rimorchi immatricolati in uno Stato dell'Unione europea o acquistati in Italia 
ed appartenenti a cittadini comunitari o persone giuridiche costituite in uno 
dei Paesi dell'Unione europea che abbiano, comunque, un rapporto stabile con il 
territorio italiano, sono immatricolati, a richiesta, secondo le norme previste 
dall'art. 93, a condizione che al momento dell'immatricolazione l'intestatario 
dichiari un domicilio legale presso una persona fisica residente in Italia o 
presso uno dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.
2. Chiunque circola con la carta di circolazione di cui al comma 1 scaduta di 
validita' e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 
euro 71 a euro 286. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa 
accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme del capo I, sezione II, 
del titolo VI. La sanzione accessoria non si applica qualora al veicolo, 
successivamente all'accertamento, venga rilasciata la carta di circolazione, ai 
sensi dall'art. 93.».
Art. 26.
(Modifica alla legge 20 ottobre 1999, n. 380)
1. All'articolo 1 della legge 20 ottobre 1999, n. 380, il comma 6 e' 
sostituito dal seguente:
"6. Ferme restando le consistenze organiche complessive, il Ministro della 
difesa puo' prevedere limitazioni all'arruolamento del personale militare 
femminile soltanto in presenza di motivate esigenze connesse alla funzionalita' 
di specifici ruoli, corpi, categorie, specialita' e specializzazioni di ciascuna 
Forza armata, qualora in ragione della natura o delle condizioni per l'esercizio 
di specifiche attivita' il sesso rappresenti un requisito essenziale. Il 
relativo decreto e' adottato su proposta del Capo di stato maggiore della 
difesa, acquisito il parere della Commissione per le pari opportunita' tra uomo 
e donna, d'intesa con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e per le 
pari opportunita'".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta 
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a 
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 gennaio 2006 
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
La Malfa, Ministro per le politiche comunitarie 
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Note all'art. 26:
- Il testo vigente dell'art. 1, della legge 20 ottobre 1999, n. 380, pubblicata 
nella Gazzetta Ufficiale 29 ottobre 1999, n. 255, cosi' come modificato dalla 
presente legge, cosi' recita:
«Art. 1. - 1. Le cittadine italiane partecipano, su base volon-taria, secondo le 
disposizioni di cui alla presente legge, ai concorsi per il reclutamento di 
ufficiali e sottufficiali in servizio permanente e di militari di truppa in 
servizio volontario, e categorie equiparate, nei ruoli delle Forze armate e del 
Corpo della guardia di finanza.
2. Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in 
vigore della presente legge, su proposta del Ministro della difesa, di concerto 
con i Ministri per le pari opportunita', del tesoro, del bilancio e della 
programmazione economica, delle finanze, dei
trasporti e della navigazione e per la funzione pubblica, sentita la Commissione 
nazionale per la parita' e le pari opportunita' tra uomo e donna, di cui alla 
legge 22 giugno 1990, n. 164, uno o piu' decreti legislativi per disciplinare il 
reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento del personale militare 
femminile, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) assicurare la realizzazione del principio delle pari oppor-tunita' 
uomo-donna, nel reclutamento del personale militare, nell'accesso ai diversi 
gradi, qualifiche, specializzazioni ed incarichi del personale delle Forze 
armate e del Corpo della guardia di finanza;
b) applicare al personale militare femminile e maschile la normativa vigente per 
il personale dipendente delle pubbliche amministrazioni in materia di maternita' 
e paternita' e di pari opportunita' uomo-donna, tenendo conto dello status del 
personale militare.
3. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle 
finanze e con il Ministro per le pari opportunita', e' istituito, entro trenta 
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e per un periodo di 
quattro anni rinnovabile, un Comitato consultivo
composto da undici membri nel quale e assicurata una partecipazione 
maggioritaria di personale femminile in possesso di adeguate esperienze e 
competenze nelle materie attinenti ai settori di interesse del Ministero della 
difesa e del Ministero delle finanze, con il compito di assistere il Capo di 
stato maggiore della difesa ed il Comandante generale del Corpo della guardia di 
finanza nell'azione di indirizzo, coordinamento e valutazione dell'inserimento e 
della integrazione del personale femminile nelle strutture delle Forze armate e 
del Corpo della guardia di finanza. Sei membri del Comitato consultivo sono 
scelti dal Ministro della difesa con proprio decreto e un membro e' scelto dal 
Ministro delle finanze con proprio decreto. Il Ministro per le pari opportunita' 
designa i restanti quattro membri, due dei quali sono indicati dalla ommissione 
nazionale per la parita' e le pari opportunita' tra uomo e donna. Con il decreto 
di istituzione del Comitato consultivo il Ministro della difesa provvede anche 
all'indicazione di eventuali compensi connessi alla effettiva presenza ai lavori 
del Comitato stesso. Per il funzionamento del Comitato e' autorizzata la spesa 
di lire 80 milioni per il 1999 e di lire 240 milioni annue a decorrere dal 2000. 
Al relativo onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai 
fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di 
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero 
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo 
scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa. Il 
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' 
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di 
bilancio.
4. Il Governo trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica 
gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2, alfine dell'espressione 
del parere da parte delle competenti Commissioni permanenti, da rendere entro 
sessanta giorni dalla data di trasmissione.
5. Il Ministro della difesa e il Ministro delle finanze per il personale del 
Corpo della guardia di finanza, entro trenta giorni dalla data di entrata in 
vigore dei decreti legislativi di cui al comma 2, adottano, con propri decreti, 
ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, regolamenti 
recanti norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare sentiti, 
per quanto concerne il personale femminile, il Ministro per le pari opportunita', 
la Commissione nazionale per la parita' e le pari opportunita' tra uomo e donna 
nonche' il Ministro dei trasporti e della navigazionei' per il personale del 
Corpo delle capitanerie di porto.
6. Ferme restando le consistenze organiche complessive, il Ministro della difesa 
puo' prevedere limitazioni all'arruolamento del personale militare femminile 
soltanto in presenza di motivate esigenze connesse alla funzionalita' di 
specifici ruoli, corpi, categorie, specialita' e specializzazioni di ciascuna 
Forza armata, qualora in ragione della natura o delle condizioni per
l'esercizio di specifiche attivita' il sesso rappresenti un requisito 
essenziale. Il relativo decreto e' adottato su proposta del Capo di stato 
maggiore della difesa, acquisito il parere della Commissione per le pari 
opportunita' tra uomo e donna, d'intesa con i Ministri delle infrastrutture e 
dei trasporti e per le pari opportunita'.
7. Agli adempimenti di cui al comma 6, per il personale femminile da arruolare 
nel Corpo della guardia di finanza, provvede il Ministro delle finanze, sentito 
il Ministro per le pari opportunita' il quale acquisisce il parere della 
Commissione nazionale per la parita' e le pari opportunita' tra uomo e donna, su 
proposta del Comandante generale del Corpo della guardia di finanza.
8. In via transitoria per i primi tre anni e salvo quanto previsto dai commi 6 e 
7, le prime immissioni di personale femminile nelle Forze armate e nel Corpo 
della guardia di finanza sono disposte, elevando di tre anni i limiti di eta' 
previsti dalla normativa per gli ufficiali o
i sottufficiali, nonche' limitatamente ai contingenti stabiliti annualmente 
nell'ambito della pianificazione del reclutamento del personale militare, dal 
Capo di stato maggiore della difesa e dal Comandante generale del Corpo della 
guardia di finanza, sentito il Comitato consultivo di
cui al comma 3, mediante reclutamento con concorsi a nomina diretta secondo 
quanto previsto dal decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, ovvero, per il 
Corpo della guardia di finanza, secondo le modalita' di cui all'art. 8, commi da 
2 a 4, della legge 28 marzo 1997, n. 85, in quanto applicabili.
9. In deroga alle previsioni del comma 1, le cittadine italiane possono 
partecipare, su base volontaria, anche ai concorsi per ufficiali piloti di 
complemento delle Forze armate. Questi ultimi devono essere reclutati con le 
modalita' e le procedure di cui all'art. 3 della legge
19 maggio 1986, n. 224.».
Allegato A
(Articolo 1, commi 1 e 3)
2004/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, 
concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed 
amministrative relative all'applicazione dei principi di buona pratica di 
laboratorio e al controllo della loro applicazione per le prove sulle sostanze 
chimiche.
2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, sulla 
definizione di norme di qualita' e di sicurezza per la donazione, 
l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo 
stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani.
2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che 
abroga alcune direttive recanti norme sull'igiene dei prodotti alimentari e le 
disposizioni sanitarie per la produzione e la commercializzazione di determinati 
prodotti di origine animale destinati al consumo umano e che modifica le 
direttive 89/662/CEE e 92/118/CEE del Consiglio e la decisione 95/408/CE del 
Consiglio.
2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia 
sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunita' di determinati 
ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la 
direttiva 72/462/CEE.
2004/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, 
concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nickel e gli idrocarburi 
policiclici aromatici nell'aria ambiente.
2004/114/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativa alle condizioni di 
ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, 
tirocinio non retribuito o volontariato.
2004/117/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che modifica le direttive 
66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE per quanto riguarda 
gli esami eseguiti sotto sorveglianza ufficiale e l'equivalenza delle sementi 
prodotte in paesi terzi.
2005/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2005, che modifica 
le direttive 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 92/49/CEE e 93/6/CEE del 
Consiglio e le direttive 94/19/CE, 98/78/CE, 2000/12/CE, 2001/34/CE, 2002/83/CE 
e 2002/87/CE al fine di istituire una nuova struttura organizzativa per i 
comitati del settore dei servizi finanziari.
2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa 
alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e 
che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 
98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento 
(CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ("direttiva sulle 
pratiche commerciali sleali").
2005/50/CE della Commissione, dell'11 agosto 2005, relativa alla 
riclassificazione delle protesi articolari dell'anca, del ginocchio e della 
spalla nel quadro della direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici.
Allegato B
(Articolo 1, commi 1 e 3)
98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 1998, sulla 
protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche.
2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che 
istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.
2003/123/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2003, che modifica la direttiva 
90/435/CEE concernente il regime fiscale comune applicabile alle societa' madri 
e figlie di Stati membri diversi.
2004/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, 
concernente l'ispezione e la verifica della buona pratica di laboratorio (BPL).
2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla 
sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari.
2004/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulle 
prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei 
lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) 
(diciottesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, 
della direttiva 89/391/CEE).
2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa 
alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 
95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della 
direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacita' di 
infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo 
dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (direttiva 
sulla sicurezza delle ferrovie).
2004/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che 
modifica la direttiva 96/48/CE del Consiglio relativa all'interoperabilita' del 
sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocita' e la direttiva 2001/16/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilita' del sistema 
ferroviario transeuropeo convenzionale.
2004/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che 
modifica la direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie 
comunitarie.
2004/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa 
ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale 
transeuropea.
2004/80/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all'indennizzo delle 
vittime di reato.
2004/81/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, riguardante il titolo di soggiorno 
da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o 
coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che 
cooperino con le autorita' competenti.
2004/82/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, concernente l'obbligo dei vettori 
di comunicare i dati relativi alle persone trasportate.
2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime 
sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di 
rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, 
nonche' norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta.
2004/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, 
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative 
alla compatibilita' elettromagnetica e che abroga la direttiva 89/336/CEE.
2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, 
sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni 
sugli emittenti i cui valori mobiliari
sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la 
direttiva 2001/34/CE.
2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della 
parita' di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e 
servizi e la loro fornitura.
2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, che 
modifica le direttive del Consiglio 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE e 
90/232/CEE e la direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 
sull'assicurazione della responsabilita' civile risultante dalla circolazione di 
autoveicoli.
2005/19/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005, che modifica la direttiva 
90/434/CEE relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle 
scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni concernenti societa' 
di Stati membri diversi.
2005/28/CE della Commissione, dell'8 aprile 2005, che stabilisce i principi e le 
linee guida dettagliate per la buona pratica clinica relativa ai medicinali in 
fase di sperimentazione a uso umano nonche' i requisiti per l'autorizzazione 
alla fabbricazione o importazione di tali medicinali.
2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, 
relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.
2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa 
alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei 
proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo.
ALLEGATO C
(Articolo 7, comma 1)
2003/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, 
che modifica la direttiva 2001/25/CE concernente i requisiti minimi di 
formazione per la gente di mare.
2005/23/CE della Commissione, dell'8 marzo 2005, che modifica la direttiva 
2001/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i requisiti minimi 
di formazione per la gente di mare.