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Legge 27 dicembre 2006, n. 296
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).
(GU n. 299 del 27-12-2006- Suppl. Ordinario n.244)
testo in vigore dal: 1-1-2007
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Per l’anno 2007, il livello massimo del saldo netto da finanziare è
determinato in termini di competenza in 29.000 milioni di euro, al netto di
12.520 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni
di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario
di cui all’articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, ivi compreso l’indebitamento all’estero per un importo
complessivo non superiore a 4.000 milioni di euro relativo ad interventi non
considerati nel bilancio di previsione per il 2007, è fissato, in termini di
competenza, in 240.500 milioni di euro per l’anno finanziario 2007.
2. Per gli anni 2008 e 2009, il livello massimo del saldo netto da finanziare
del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti
della presente legge, è determinato, rispettivamente, in 26.000 milioni di euro
ed in 18.000 milioni di euro, al netto di 8.850 milioni di euro per gli anni
2008 e 2009, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al
mercato è determinato, rispettivamente, in 214.000 milioni di euro ed in 208.000
milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2008 e 2009, il
livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in
19.500 milioni di euro ed in 10.500 milioni di euro ed il livello massimo del
ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 208.000 milioni di euro ed
in 200.000 milioni di euro.
3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto
delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o
ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
4. Le maggiori entrate tributarie che si realizzassero nel 2007 rispetto alle
previsioni sono prioritariamente destinate a realizzare gli obiettivi di
indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e sui saldi di finanza
pubblica definiti dal Documento di programmazione economico-finanziaria
2007-2011. In quanto eccedenti rispetto a tali obiettivi, le eventuali maggiori
entrate derivanti dalla lotta all’evasione fiscale sono destinate, qualora
permanenti, a riduzioni della pressione fiscale finalizzata al conseguimento
degli obiettivi di sviluppo ed equità sociale, dando priorità a misure di
sostegno del reddito di soggetti incapienti ovvero appartenenti alle fasce di
reddito più basse, salvo che si renda necessario assicurare la copertura
finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare
calamità naturali ovvero improrogabili esigenze connesse con la tutela della
sicurezza del Paese.
5. Entro il 30 settembre di ogni anno, il Ministro dell’economia e delle finanze
presenta al Parlamento una relazione che definisce i risultati derivanti dalla
lotta all’evasione, quantificando le maggiori entrate permanenti da destinare a
riduzioni della pressione fiscale ai sensi del comma 4.
6. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 3, relativo alla base
imponibile, al comma 1, le parole: ", nonché delle deduzioni effettivamente
spettanti ai sensi degli articoli 11 e 12," sono soppresse; b) l’articolo 11 è
sostituito dal seguente: "Art. 11. – (Determinazione dell’imposta). – 1.
L’imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli
oneri deducibili indicati nell’articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni
di reddito: a) fino a 15.000 euro, 23 per cento; b) oltre 15.000 euro e fino a
28.000 euro, 27 per cento; c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per
cento; d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento; e) oltre 75.000
euro, 43 per cento. 2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono
soltanto redditi di pensione non superiori a 7.500 euro, goduti per l’intero
anno, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e il reddito
dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative
pertinenze, l’imposta non è dovuta. 3. L’imposta netta è determinata operando
sull’imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, le detrazioni
previste negli articoli 12, 13, 15 e 16 nonché in altre disposizioni di legge.
4. Dall’imposta netta si detrae l’ammontare dei crediti d’imposta spettanti al
contribuente a norma dell’articolo 165. Se l’ammontare dei crediti d’imposta è
superiore a quello dell’imposta netta il contribuente ha diritto, a sua scelta,
di computare l’eccedenza in diminuzione dell’imposta relativa al periodo
d’imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei
redditi"; c) l’articolo 12 è sostituito dal seguente: "Art. 12. – (Detrazioni
per carichi di famiglia). – 1. Dall’imposta lorda si detraggono per carichi di
famiglia i seguenti importi:a) per il coniuge non legalmente ed effettivamente
separato: 1) 800 euro, diminuiti del prodotto tra 110 euro e l’importo
corrispondente al rapporto fra reddito complessivo e 15.000 euro, se il reddito
complessivo non supera 15.000 euro; 2) 690 euro, se il reddito complessivo è
superiore a 15.000 euro ma non a 40.000 euro; 3) 690 euro, se il reddito
complessivo è superiore a 40.000 euro ma non a 80.000 euro. La detrazione spetta
per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 80.000 euro, diminuito
del reddito complessivo, e 40.000 euro; b) la detrazione spettante ai sensi
della lettera a) è aumentata di un importo pari a: 1) 10 euro, se il reddito
complessivo è superiore a 29.000 euro ma non a 29.200 euro; 2) 20 euro, se il
reddito complessivo è superiore a 29.200 euro ma non a 34.700 euro; 3) 30 euro,
se il reddito complessivo è superiore a 34.700 euro ma non a 35.000 euro; 4) 20
euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 35.100 euro;
5) 10 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.100 euro ma non a 35.200
euro; c) 800 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i
figli adottivi e gli affidati o affiliati. La detrazione è aumentata a 900 euro
per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono
aumentate di un importo pari a 220 euro per ogni figlio portatore di handicap ai
sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per i contribuenti
con più di tre figli a carico la detrazione è aumentata di 200 euro per ciascun
figlio a partire dal primo. La detrazione spetta per la parte corrispondente al
rapporto tra l’importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e
95.000 euro. In presenza di più figli, l’importo di 95.000 euro è aumentato per
tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo. La detrazione è
ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed
effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al
genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato. In caso
di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione
degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di
accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso
la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento
tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento
congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte
della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al
secondo genitore. Quest’ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a
riversare all’altro genitore affidatario un importo pari all’intera detrazione
ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della detrazione
stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione
compete a quest’ultimo per l’intero importo. Se l’altro genitore manca o non ha
riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato,
si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono
figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è
coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente
separato, per il primo figlio si applicano, se più convenienti, le detrazioni
previste alla lettera a); d) 750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che
hanno diritto alla detrazione, per ogni altra persona indicata nell’articolo 433
del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni
alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria. La
detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di
80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 80.000 euro. 2. Le detrazioni
di cui al comma 1 spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono
possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte
da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e
missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti
direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore
a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. 3. Le detrazioni per carichi
di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono
verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste. 4. Se il
rapporto di cui al comma 1, lettera a), numero 1), è uguale a uno, la detrazione
compete nella misura di 690 euro. Se i rapporti di cui al comma 1, lettera a),
numeri 1) e 3), sono uguali a zero, la detrazione non compete. Se i rapporti di
cui al comma 1, lettere c) e d), sono pari a zero, minori di zero o uguali a
uno, le detrazioni non competono. Negli altri casi, il risultato dei predetti
rapporti si assume nelle prime quattro cifre decimali"; d) l’articolo 13 è
sostituito dal seguente: "Art. 13. – (Altre detrazioni). – 1. Se alla formazione
del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 49,
con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1,
lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), spetta una detrazione dall’imposta
lorda, rapportata al periodo di lavoro nell’anno, pari a: a) 1.840 euro, se il
reddito complessivo non supera 8.000 euro. L’ammontare della detrazione
effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di
lavoro a tempo determinato, l’ammontare della detrazione effettivamente
spettante non può essere inferiore a 1.380 euro; b) 1.338 euro, aumentata del
prodotto tra 502 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro,
diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l’ammontare del reddito
complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 euro; c) 1.338 euro, se il
reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La
detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di
55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 40.000 euro. 2.
La detrazione spettante ai sensi del comma 1, lettera c), è aumentata di un
importo pari a: a) 10 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a
23.000 euro ma non a 24.000 euro; b) 20 euro, se l’ammontare del reddito
complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 25.000 euro; c) 30 euro, se
l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 26.000
euro; d) 40 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 26.000
euro ma non a 27.700 euro; e) 25 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è
superiore a 27.700 euro ma non a 28.000 euro. 3. Se alla formazione del reddito
complessivo concorrono uno o più redditi di pensione di cui all’articolo 49,
comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall’imposta lorda, non cumulabile
con quella di cui al comma 1 del presente articolo, rapportata al periodo di
pensione nell’anno, pari a: a) 1.725 euro, se il reddito complessivo non supera
7.500 euro. L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere
inferiore a 690 euro; b) 1.255 euro, aumentata del prodotto tra 470 euro e
l’importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito
complessivo, e 7.500 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a
7.500 euro ma non a 15.000 euro; c) 1.255 euro, se il reddito complessivo è
superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte
corrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000 euro, diminuito del reddito
complessivo, e l’importo di 40.000 euro. 4. Se alla formazione del reddito
complessivo dei soggetti di età non inferiore a 75 anni concorrono uno o più
redditi di pensione di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), spetta una
detrazione dall’imposta lorda, in luogo di quella di cui al comma 3 del presente
articolo, rapportata al periodo di pensione nell’anno e non cumulabile con
quella prevista al comma 1, pari a: a) 1.783 euro, se il reddito complessivo non
supera 7.750 euro. L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può
essere inferiore a 713 euro; b) 1.297 euro, aumentata del prodotto tra 486 euro
e l’importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito
complessivo, e 7.250 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a
7.750 euro ma non a 15.000 euro; c) 1.297 euro, se il reddito complessivo è
superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte
corrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000 euro, diminuito del reddito
complessivo, e l’importo di 40.000 euro. 5. Se alla formazione del reddito
complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 50, comma 1,
lettere e), f), g), h) e i), 53, 66 e 67, comma 1, lettere i) e l), spetta una
detrazione dall’imposta lorda, non cumulabile con quelle previste ai commi 1, 2,
3 e 4 del presente articolo, pari a: a) 1.104 euro, se il reddito complessivo
non supera 4.800 euro; b) 1.104 euro, se il reddito complessivo è superiore a
4.800 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte
corrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000 euro, diminuito del reddito
complessivo, e l’importo di 50.200 euro. 6. Se il risultato dei rapporti
indicati nei commi 1, 3, 4 e 5 è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle
prime quattro cifre decimali. "; e) all’articolo 24, il comma 3 è sostituito dal
seguente: "3. Dall’imposta lorda si scomputano le detrazioni di cui all’articolo
13 nonché quelle di cui all’articolo 15, comma 1, lettere a), b), g), h), h-bis)
e i). Le detrazioni per carichi di famiglia non competono".
7. All’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 2, lettera a), al primo periodo, le parole da: ", al netto delle
deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, commi 1 e 2, del medesimo testo unico,
rapportate al periodo stesso" sono sostituite dalle seguenti: "ed effettuando le
detrazioni previste negli articoli 12 e 13 del citato testo unico, rapportate al
periodo stesso" e, al secondo periodo, le parole: "Le deduzioni di cui
all’articolo 12, commi 1 e 2," sono sostituite dalle seguenti:"Le detrazioni di
cui agli articoli 12 e 13"; b) al comma 2, lettera c), le parole: "al netto
delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, commi 1 e 2," sono sostituite
dalle seguenti: "effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13"; c)
al comma 3, primo periodo, le parole: "delle deduzioni di cui agli articoli 11 e
12, commi 1 e 2," sono sostituite dalle seguenti: "delle detrazioni
eventualmente spettanti a norma degli articoli 12 e 13".
8. Il comma 350 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è
abrogato.
9. Ai fini della determinazione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche
dovuta sui trattamenti di fine rapporto, sulle indennità equipollenti e sulle
altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, di cui
all’articolo 17, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, si applicano, se più favorevoli, le aliquote e gli
scaglioni di reddito vigenti al 31 dicembre 2006.
10. I trasferimenti erariali in favore delle regioni e degli enti locali sono
ridotti in misura pari al maggior gettito loro derivante dalle disposizioni dei
commi da 6 a 9, secondo le modalità indicate nel comma 322, da definire con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
11. Alla disciplina vigente dell’assegno per il nucleo familiare sono apportate
le seguenti modificazioni:a) i livelli di reddito e gli importi annuali
dell’assegno per il nucleo familiare, con riferimento ai nuclei familiari con
entrambi i genitori e almeno un figlio minore in cui non siano presenti
componenti inabili nonché ai nuclei familiari con un solo genitore e almeno un
figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili, sono rideterminati a
decorrere dal 1º gennaio 2007 secondo la Tabella 1 allegata alla presente legge.
Sulla base di detti importi annuali, sono elaborate a cura dell’Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS) le tabelle contenenti gli importi
mensili, giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della
prestazione; b) a decorrere dal 1º gennaio 2007 gli importi degli assegni per
tutte le altre tipologie di nuclei familiari con figli sono rivalutati del 15
per cento; c) i livelli di reddito e gli importi degli assegni per i nuclei con
figli di cui alle lettere a) e b) nonché quelli per i nuclei senza figli possono
essere ulteriormente rimodulati secondo criteri analoghi a quelli indicati alla
lettera a), con decreto interministeriale del Ministro delle politiche per la
famiglia e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con
il Ministro della solidarietà sociale e con il Ministro dell’economia e delle
finanze, anche con riferimento alla coerenza del sostegno dei redditi
disponibili delle famiglie risultante dagli assegni per il nucleo familiare e
dalle detrazioni ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche; d) nel
caso di nuclei familiari con più di tre figli o equiparati di età inferiore a 26
anni compiuti, ai fini della determinazione dell’assegno rilevano al pari dei
figli minori anche i figli di età superiore a 18 anni compiuti e inferiore a 21
anni compiuti purché studenti o apprendisti; e) restano fermi i criteri di
rivalutazione dei livelli di reddito familiare di cui all’articolo 2, comma 12,
del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 maggio 1988, n. 153, che trovano applicazione a decorrere dall’anno
2008.
12. All’articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dopo il comma 12 è
inserito il seguente: "12-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2007 una quota dell’accisa
sul gasolio per autotrazione (codici NC da 2710 19 41 a 2710 19 49) è attribuita
alla regione a statuto ordinario nel cui territorio avviene il consumo. Per gli
anni 2007, 2008 e 2009, la predetta quota è fissata, rispettivamente, nella
misura di 0,00266 euro al litro, nella misura di 0,00288 euro al litro e nella
misura di 0,00307 euro al litro. Con la legge finanziaria per l’anno 2010 la
suddetta quota è rideterminata, ove necessario e compatibilmente con il rispetto
degli equilibri della finanza pubblica, al fine di completare la compensazione,
a favore delle regioni a statuto ordinario, della minore entrata registrata
nell’anno 2005 rispetto all’anno 2004 relativamente alla compartecipazione all’accisa
sulla benzina di cui al comma 12. L’ammontare della predetta quota viene versato
dai soggetti obbligati al pagamento dell’accisa e riversato dalla struttura di
gestione in apposito conto corrente aperto presso la Tesoreria centrale dello
Stato. La ripartizione delle somme viene effettuata sulla base dei quantitativi
erogati nell’anno precedente dagli impianti di distribuzione di carburante che
risultano dal registro di carico e scarico previsto dall’articolo 25, comma 4,
del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Con decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità di applicazione delle
disposizioni del presente comma".
13. Dopo l’articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, è inserito il
seguente: "Art. 10-bis. – (Modalità di revisione ed aggiornamento degli studi di
settore). – 1. Gli studi di settore previsti all’articolo 62- bis del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, sono soggetti a revisione,
al massimo, ogni tre anni dalla data di entrata in vigore dello studio di
settore ovvero da quella dell’ultima revisione, sentito il parere della
commissione di esperti di cui all’articolo 10, comma 7. Nella fase di revisione
degli studi di settore si tiene anche conto dei dati e delle statistiche
ufficiali, quali quelli di contabilità nazionale, al fine di mantenere, nel
medio periodo, la rappresentatività degli stessi rispetto alla realtà economica
cui si riferiscono. La revisione degli studi di settore è programmata con
provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate da emanare entro il mese
di febbraio di ciascun anno. 2. Ai fini dell’elaborazione e della revisione
degli studi di settore si tiene anche conto di valori di coerenza, risultanti da
specifici indicatori definiti da ciascuno studio, rispetto a comportamenti
considerati normali per il relativo settore economico".
14. Fino alla elaborazione e revisione degli studi di settore previsti
dall’articolo 62- bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni,
che tengono conto degli indicatori di coerenza di cui al comma 2 dell’articolo
10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, introdotto dal comma 13, con effetto
dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2006, ai sensi dell’articolo 1 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n.
195, si tiene altresì conto di specifici indicatori di normalità economica, di
significativa rilevanza, idonei alla individuazione di ricavi, compensi e
corrispettivi fondatamente attribuibili al contribuente in relazione alle
caratteristiche e alle condizioni di esercizio della specifica attività svolta.
Ai fini dell’accertamento l’Agenzia delle entrate ha l’onere di motivare e
fornire elementi di prova per avvalorare l’attribuzione dei maggiori ricavi o
compensi derivanti dall’applicazione degli indicatori di normalità economica di
cui al presente comma, approvati con il decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze 20 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 76 del 31 marzo 2006, e successive modificazioni, fino all’entrata
in vigore dei nuovi studi di settore varati secondo le procedure, anche di
concertazione con le categorie, della disciplina richiamata dal presente comma.
In ogni caso i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi inferiori a quelli
previsti dagli indicatori di cui al presente comma non sono soggetti ad
accertamenti automatici.(*) Ai fini della relativa approvazione non si applica la disposizione di cui
all’articolo 10, comma 7, secondo periodo, della legge 8 maggio 1998, n. 146. Si
applicano le disposizioni di cui al comma 4-bis dell’articolo 10 della medesima
legge.
(*) N.d.R.: Periodo aggiunto dalla L.24 Dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)", pubblicata nella GU n. 300 del 28-12-2007 - Suppl. Ordinario n.285.
14-bis. Gli indicatori
di normalita' economica di cui al comma 14, approvati con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, hanno natura sperimentale e i maggiori ricavi,
compensi o corrispettivi da essi desumibili costituiscono presunzioni semplici.
14-ter. I contribuenti che dichiarano un ammontare di ricavi, compensi o
corrispettivi inferiori rispetto a quelli desumibili dagli indicatori di cui al
comma 14-bis non sono soggetti ad accertamenti automatici e in caso di
accertamento spetta all'ufficio accertatore motivare e fornire elementi di prova
per gli scostamenti riscontrati.(*)
(*) N.d.R.: Comma
aggiunti dal D.L. 2 luglio 2007, n. 81, nel testo risultante a seguito della
conversione, con modificazioni, in L. n. 127/2007.
15. Il comma 399 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è
abrogato.
16. Il comma 4 dell’articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente: "4. La disposizione del comma 1 del
presente articolo non si applica nei confronti dei contribuenti: a) che hanno
dichiarato ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle
lettere c), d) ed e), o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di ammontare
superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo
decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Tale limite non può, comunque, essere
superiore a 7,5 milioni di euro; b) che hanno iniziato o cessato l’attività nel
periodo d’imposta. La disposizione di cui al comma 1 si applica comunque in caso
di cessazione e inizio dell’attività, da parte dello stesso soggetto, entro sei
mesi dalla data di cessazione, nonché quando l’attività costituisce mera
prosecuzione di attività svolte da altri soggetti; c) che si trovano in un
periodo di non normale svolgimento dell’attività".
17. All’articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, dopo il comma 4, è
inserito il seguente: "4-bis. Le rettifiche sulla base di presunzioni semplici
di cui all’articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all’articolo 54,
secondo comma, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, non possono essere effettuate nei confronti dei
contribuenti che dichiarino, anche per effetto dell’adeguamento, ricavi o
compensi pari o superiori al livello della congruità, ai fini dell’applicazione
degli studi di settore di cui all’articolo 62-bis del decreto- legge 30 agosto
1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.
427, tenuto altresì conto dei valori di coerenza risultanti dagli specifici
indicatori, di cui all’articolo 10-bis, comma 2, della presente legge, qualora
l’ammontare delle attività non dichiarate, con un massimo di 50.000 euro, sia
pari o inferiore al 40 per cento dei ricavi o compensi dichiarati. Ai fini
dell’applicazione della presente disposizione, per attività, ricavi o compensi
si intendono quelli indicati al comma 4, lettera a). In caso di rettifica, nella
motivazione dell’atto devono essere evidenziate le ragioni che inducono
l’ufficio a disattendere le risultanze degli studi di settore in quanto
inadeguate a stimare correttamente il volume di ricavi o compensi potenzialmente
ascrivibili al contribuente. La presente disposizione si applica a condizione
che non siano irrogabili le sanzioni di cui ai commi 2-bis e 4-bis
rispettivamente degli articoli 1 e 5 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 471, nonché al comma 2-bis dell’articolo 32 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446".
18. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 4- bis dell’articolo 10 della legge 8
maggio 1998, n. 146, come modificate e introdotte rispettivamente dai commi 16 e
17 del presente articolo, hanno effetto a decorrere dal periodo d’imposta in
corso alla data del 1º gennaio 2007, ad esclusione di quelle previste alla
lettera b) del comma 4 del citato articolo 10 che hanno effetto dal periodo
d’imposta in corso al 31 dicembre 2006.
19. Nei confronti dei contribuenti titolari di reddito d’impresa o di lavoro
autonomo, per i quali non si rendono applicabili gli studi di settore, sono
individuati specifici indicatori di normalità economica, idonei a rilevare la
presenza di ricavi o compensi non dichiarati ovvero di rapporti di lavoro
irregolare.
Ai medesimi fini, nelle ipotesi di cessazione dell’attività, di liquidazione
ordinaria ovvero di non normale svolgimento dell’attività, può altresì essere
richiesta la compilazione del modello, allegato alla dichiarazione, previsto per
i soggetti cui si applicano gli studi di settore.
20. Per i soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, con riferimento al primo
periodo d’imposta di esercizio dell’attività, sono definiti appositi indicatori
di coerenza per la individuazione dei requisiti minimi di continuità della
stessa, tenuto conto delle caratteristiche e delle modalità di svolgimento della
attività medesima.
21. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare
entro il 28 febbraio 2007, sono approvati gli indicatori di cui al comma 20,
anche per settori economicamente omogenei, da applicare a decorrere dal periodo
d’imposta in corso al 31 dicembre 2006.
22. Sulla base di appositi criteri selettivi è programmata una specifica
attività di controllo nei confronti dei soggetti che risultano incoerenti per
effetto dell’applicazione degli indicatori di cui al comma 20.
23. All’articolo 10, comma 1, della legge 8 maggio 1998, n. 146, sono apportate
le seguenti modificazioni: a) le parole: "con periodo d’imposta pari a dodici
mesi e" sono soppresse; b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "qualora
l’ammontare dei ricavi o compensi dichiarati risulta inferiore all’ammontare dei
ricavi o compensi determinabili sulla base degli studi stessi".
24. Le disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 10 della legge 8 maggio
1998, n. 146, come modificate dal comma 23, limitatamente alla lettera a), hanno
effetto a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1º gennaio 2007.
25. All’articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il
comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. La misura della sanzione minima e
massima di cui al comma 2 è elevata del 10 per cento nelle ipotesi di omessa o
infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati
rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, nonché nei casi di
indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore
non sussistenti. La presente disposizione non si applica se il maggior reddito
d’impresa ovvero di arte o professione, accertato a seguito della corretta
applicazione degli studi di settore, non è superiore al 10 per cento del reddito
d’impresa o di lavoro autonomo dichiarato".
26. All’articolo 5 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il
comma 4 è inserito il seguente: "4-bis. La misura della sanzione minima e
massima di cui al comma 4 è elevata del 10 per cento nelle ipotesi di omessa o
infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati
rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, nonché nei casi di
indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore
non sussistenti. La presente disposizione non si applica se la maggiore imposta
accertata o la minore imposta detraibile o rimborsabile, a seguito della
corretta applicazione degli studi di settore, non è superiore al 10 per cento di
quella dichiarata".
27. All’articolo 32 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il
comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. La misura della sanzione minima e
massima di cui al comma 2 è elevata del 10 per cento nelle ipotesi di omessa o
infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati
rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, nonché nei casi di
indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore
non sussistenti. La presente disposizione non si applica se il maggior
imponibile, accertato a seguito della corretta applicazione degli studi di
settore, non è superiore al 10 per cento di quello dichiarato".
28. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 10, comma 1, lettera b),
dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Ai fini della deduzione la spesa
sanitaria relativa all’acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura
o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e
quantità dei beni e l’indicazione del codice fiscale del destinatario"; b)
all’articolo 15, comma 1, lettera c), dopo il secondo periodo è inserito il
seguente: "Ai fini della detrazione la spesa sanitaria relativa all’acquisto di
medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente
la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l’indicazione del
codice fiscale del destinatario ".
29. Le disposizioni introdotte dalle lettere a) e b) del comma 28 hanno effetto
a decorrere dal 1º luglio 2007. Fino al 31 dicembre 2007, nel caso in cui
l’acquirente non sia il destinatario del farmaco, non ne conosca il codice
fiscale o non abbia con sé la tessera sanitaria, l’indicazione del codice
fiscale può essere riportata a mano sullo scontrino fiscale direttamente dal
destinatario, fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 50 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, in materia di
obbligo di rilevazione del codice fiscale da parte del farmacista.
30. Al fine di contrastare l’indebita effettuazione delle compensazioni previste
dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i titolari di partita IVA, entro
il quinto giorno precedente quello in cui intendono effettuare l’operazione di
compensazione per importi superiori a 10.000 euro, comunicano all’Agenzia delle
entrate, in via telematica, l’importo e la tipologia dei crediti oggetto della
successiva compensazione. La mancata comunicazione da parte dell’Agenzia delle
entrate al contribuente, entro il terzo giorno successivo a quello di
comunicazione, vale come silenzio assenso.
31. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono definite le
modalità, anche progressive, per l’attuazione delle disposizioni del comma 30.
Con il predetto provvedimento, in particolare, sono stabilite le procedure di
controllo volte ad impedire l’utilizzo indebito di crediti.
32. Parte delle maggiori entrate derivanti dai commi 30 e 31, per un importo
pari a 214 milioni di euro per l’anno 2007, è iscritta sul Fondo per interventi
strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 307. L’autorizzazione di spesa relativa al predetto
Fondo è ridotta di 183,8 milioni di euro per l’anno 2008.
33. All’articolo 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono
apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, lettera a), nel primo
periodo, le parole: "da lire cinquecentomila a lire cinque milioni" sono
sostituite dalle seguenti: "da euro 258 ad euro 2.582" e il secondo periodo è
sostituito dai seguenti: "La violazione è punibile in caso di liquidazione delle
imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle
dichiarazioni, di cui all’articolo 36-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e in caso di controllo ai sensi degli
articoli 36-ter e seguenti del medesimo decreto, nonché in caso di liquidazione
dell’imposta dovuta in base alle dichiarazioni e di controllo di cui agli
articoli 54 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633. La violazione è punibile a condizione che non trovi applicazione
l’articolo 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente
gravi, è disposta a carico dei predetti soggetti la sospensione dalla facoltà di
rilasciare il visto di conformità e l’asseverazione, per un periodo da uno a tre
anni. In caso di ripetute violazioni commesse successivamente al periodo di
sospensione, è disposta l’inibizione dalla facoltà di rilasciare il visto di
conformità e l’asseverazione. Si considera violazione particolarmente grave il
mancato pagamento della suddetta sanzione"; b) al comma 1, lettera b), primo
periodo, le parole: "da lire un milione a lire dieci milioni" sono sostituite
dalle seguenti: "da euro 516 ad euro 5.165"; c) dopo il comma 1, è inserito il
seguente: "1-bis. Nei casi di violazioni commesse ai sensi dei commi 1 e 3 del
presente articolo e dell’articolo 7-bis, si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Il centro di
assistenza fiscale per il quale abbia operato il trasgressore è obbligato
solidalmente con il trasgressore stesso al pagamento di una somma pari alla
sanzione irrogata"; d) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Le violazioni
dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell’articolo 7-bis sono contestate e le
relative sanzioni sono irrogate dalla direzione regionale dell’Agenzia delle
entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore anche sulla
base delle segnalazioni inviate dagli uffici locali della medesima Agenzia.
L’atto di contestazione è unico per ciascun anno solare di riferimento e, fino
al compimento dei termini di decadenza, può essere integrato o modificato dalla
medesima direzione regionale. I provvedimenti ivi previsti sono trasmessi agli
ordini di appartenenza dei soggetti che hanno commesso la violazione per
l’eventuale adozione di ulteriori provvedimenti"; e) al comma 3, le parole: "da
lire cinquecentomila a lire cinque milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da
euro 258 a euro 2.582".
34. Per le violazioni di cui all’articolo 7- bis e ai commi 1 e 3 dell’articolo
39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni,
ferma restando l’applicazione dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 472, nelle ipotesi in cui la violazione sia stata già
contestata alla data di entrata in vigore della presente legge, non si dà luogo
a restituzione di quanto eventualmente pagato.
35. I commi 7 e 8 dell’articolo 11-quinquiesdecies del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248, sono abrogati.
36. Le agevolazioni tributarie e di altra natura relative agli autoveicoli
utilizzati per la locomozione dei soggetti di cui all’articolo 3 della legge 5
febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite capacità motorie, sono
riconosciute a condizione che gli autoveicoli siano utilizzati in via esclusiva
o prevalente a beneficio dei predetti soggetti.
37. In caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito delle autovetture per
le quali l’acquirente ha usufruito dei benefìci fiscali prima del decorso del
termine di due anni dall’acquisto, è dovuta la differenza fra l’imposta dovuta
in assenza di agevolazioni e quella risultante dall’applicazione delle
agevolazioni stesse. La disposizione non si applica per i disabili che, in
seguito a mutate necessità dovute al proprio handicap, cedano il proprio veicolo
per acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti.
38. La riscossione dei compensi dovuti per attività di lavoro autonomo, mediche
e paramediche, svolte nell’ambito delle strutture sanitarie private è effettuata
in modo unitario dalle stesse strutture sanitarie, le quali provvedono a:a)
incassare il compenso in nome e per conto del prestatore di lavoro autonomo e a
riversarlo contestualmente al medesimo; b) registrare nelle scritture contabili
obbligatorie, ovvero in apposito registro, il compenso incassato per ciascuna
prestazione di lavoro autonomo resa nell’ambito della struttura.
39. Le strutture sanitarie di cui al comma 38 comunicano telematicamente
all’Agenzia delle entrate l’ammontare dei compensi complessivamente riscossi per
ciascun percipiente.
40. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono definiti i
termini e le modalità per la comunicazione prevista dal comma 39 nonché ogni
altra disposizione utile ai fini dell’attuazione dei commi 38 e 39.
41. Le disposizioni di cui ai commi da 38 a 40 si applicano a decorrere dal 1º
marzo 2007.
42. Per le violazioni delle disposizioni di cui ai commi 38 e 39 si applicano
rispettivamente gli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471, e successive modificazioni. Restano fermi in capo ai singoli prestatori di
lavoro autonomo tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti per lo
svolgimento dell’attività.
43. Dopo l’articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, è inserito il seguente: "Art.
25-ter. – (Ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all’appaltatore). –
1. Il condominio quale sostituto di imposta opera all’atto del pagamento una
ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dal
percipiente, con obbligo di rivalsa, sui corrispettivi dovuti per prestazioni
relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o
nell’interesse di terzi, effettuate nell’esercizio di impresa. 2. La ritenuta di
cui al comma 1 è operata anche se i corrispettivi sono qualificabili come
redditi diversi ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera i), del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917".
44. All’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a)
il sesto comma è sostituito dal seguente: "Le disposizioni di cui al quinto
comma si applicano anche: a) alle prestazioni di servizi, compresa la
prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei
confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o
ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o
di un altro subappaltatore; b) alle cessioni di apparecchiature terminali per il
servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa
sulle concessioni governative di cui all’articolo 21 della tariffa annessa al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come
sostituita, da ultimo, dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, nonché dei loro
componenti ed accessori; c) alle cessioni di personal computer e dei loro
componenti ed accessori; d) alle cessioni di materiali e prodotti lapidei,
direttamente provenienti da cave e miniere"; b) è aggiunto, in fine, il seguente
comma:"Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano alle ulteriori
operazioni individuate dal Ministro dell’economia e delle finanze, con propri
decreti, in base alla direttiva 2006/69/CE del Consiglio, del 24 luglio 2006,
ovvero individuate con decreto emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, nelle ipotesi in cui necessita la preventiva
autorizzazione comunitaria prevista dalla direttiva 77/388/CEE del Consiglio,
del 17 maggio 1977".
45. Le disposizioni di cui alle lettere b), c) e d) del sesto comma
dell’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, come modificato dal comma 44 del presente articolo, si applicano alle
cessioni effettuate successivamente alla data di autorizzazione della misura ai
sensi dell’articolo 27 della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio
1977.
46. Al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 10, comma 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente:
"d-bis) gli agenti di affari in mediazione iscritti nella sezione degli agenti
immobiliari del ruolo di cui all’articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39,
per le scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito
della loro attività per la conclusione degli affari"; b) all’articolo 57, dopo
il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Gli agenti immobiliari di cui
all’articolo 10, comma 1, lettera d-bis), sono solidalmente tenuti al pagamento
dell’imposta per le scritture private non autenticate di natura negoziale
stipulate a seguito della loro attività per la conclusione degli affari".
47. All’articolo 8, comma 1, della legge 3 febbraio 1989, n. 39, le parole: "una
somma compresa tra lire un milione e lire quattro milioni" sono sostituite dalle
seguenti: "una somma compresa fra euro 7.500 e euro 15.000".
48. Il comma 22 dell’articolo 35 del decreto- legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è sostituito
dai seguenti: "22. All’atto della cessione dell’immobile, anche se assoggettata
ad IVA, le parti hanno l’obbligo di rendere apposita dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà recante l’indicazione analitica delle modalità di pagamento
del corrispettivo. Con le medesime modalità, ciascuna delle parti ha l’obbligo
di dichiarare: a) se si è avvalsa di un mediatore e, nell’ipotesi affermativa,
di fornire i dati identificativi del titolare, se persona fisica, o la
denominazione, la ragione sociale ed i dati identificativi del legale
rappresentante, se soggetto diverso da persona fisica, ovvero del mediatore non
legale rappresentante che ha operato per la stessa società; b) il codice fiscale
o la partita IVA; c) il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in
mediazione e della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di
riferimento per il titolare ovvero per il legale rappresentante o mediatore che
ha operato per la stessa società; d) l’ammontare della spesa sostenuta per tale
attività e le analitiche modalità di pagamento della stessa. 22.1. In caso di
assenza dell’iscrizione al ruolo di agenti di affari in mediazione ai sensi
della legge 3 febbraio 1989, n. 39, e successive modificazioni, il notaio è
obbligato ad effettuare specifica segnalazione all’Agenzia delle entrate di
competenza. In caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati di cui
al comma 22, si applica la sanzione amministrativa da 500 euro a 10.000 euro e,
ai fini dell’imposta di registro, i beni trasferiti sono assoggettati a
rettifica di valore ai sensi dell’articolo 52, comma 1, del testo unico delle
disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni ".
49. Le disposizioni di cui al comma 22 dell’articolo 35 del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente
legge, trovano applicazione con riferimento ai pagamenti effettuati a decorrere
dal 4 luglio 2006.
50. In coerenza ai princìpi recati dall’articolo 38 del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,
ed al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale,
l’evasione e l’elusione fiscale nel settore del gioco, nonché di assicurare
l’ordine pubblico e la tutela del giocatore, con uno o più provvedimenti del
Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato sono stabilite le modalità per procedere alla rimozione dell’offerta,
attraverso le reti telematiche o di telecomunicazione, di giochi, scommesse o
concorsi pronostici con vincite in denaro in difetto di concessione,
autorizzazione, licenza od altro titolo autorizzatorio o abilitativo o,
comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento o delle
prescrizioni definite dalla stessa Amministrazione. I provvedimenti di cui al
presente comma sono adottati nel rispetto degli obblighi comunitari.
L’inosservanza dei provvedimenti adottati in attuazione della presente
disposizione comporta l’irrogazione, da parte dell’Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato, di sanzioni amministrative pecuniarie da 30.000 euro a
180.000 euro per ciascuna violazione accertata.
51. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i commi da 535 a 538
dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono abrogati e cessano di
avere effetto tutti gli atti adottati.
52. E' autorizzata la spesa di 100.000 euro per ciascun anno del triennio
2007-2009, a favore del Ministero della pubblica istruzione, per la
realizzazione di campagne di informazione e di educazione dei giovani, da
effettuare in collaborazione con le istituzioni scolastiche, finalizzate alla
realizzazione di programmi educativi dei ragazzi in modo da permettere loro di
conoscere la realtà dei rischi derivanti dal vizio del gioco e a sviluppare un
approccio responsabile al gioco. Il Ministro della pubblica istruzione provvede,
con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, a disciplinare le modalità e i criteri per lo
svolgimento delle campagne informative di cui al presente comma.
53. Entro il 31 gennaio di ciascun anno sono trasmessi alle regioni i dati
relativi all’import/ export del sistema doganale; entro il medesimo termine sono
trasmessi alle regioni, alle province autonome e ai comuni i dati delle
dichiarazioni dei redditi presentate nell’anno precedente dai contribuenti
residenti.
54. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, emanato d’intesa
con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità
tecniche di trasmissione in via telematica dei dati delle dichiarazioni nel
rispetto delle disposizioni e nel quadro delle regole tecniche previste dal
codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, e successive modificazioni.
55. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane sono stabilite le
modalità tecniche di trasmissione in via telematica dei dati dell’import/export
alle regioni.
56. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito il sistema
integrato delle banche dati in materia tributaria e finanziaria finalizzato alla
condivisione, al costante scambio* ed alla gestione coordinata delle informazioni dell’intero settore
pubblico per l’analisi ed il monitoraggio della pressione fiscale e
dell’andamento dei flussi finanziari.
* N.d.R.: Termine
aggiunto dall'art. 2 del D.L. n. 159 dell'1 ottobre 2007 (pubblicato nella G.U.
n. 229 del 2-10-2007), convertito in L. n. 222 del 29 ottobre 2007
57. Ai fini di cui al comma 56, con uno o più decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per le riforme e le innovazioni
nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, sentita la Commissione parlamentare di vigilanza sull’anagrafe
tributaria che esprime il proprio giudizio tassativamente entro quindici giorni,
da adottare entro il 31 marzo 2007 ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, sono individuate le basi di dati di interesse nazionale che
compongono il sistema integrato e sono definiti le regole tecniche per l’accesso
e la consultazione da parte delle pubbliche amministrazioni abilitate nonché i
servizi di natura amministrativa e tecnica che il Ministero dell’economia e
delle finanze eroga alle amministrazioni che ne facciano richiesta per la
utilizzazione e la valorizzazione del sistema. Il Ministro dell'economia e
delle finanze svolge, nei confronti di tutte le strutture dell'Amministrazione
finanziaria, l'attivita' di indirizzo necessaria a garantire la
razionalizzazione ed omogenee modalita' di gestione del sistema informativo
della fiscalita' delle cui banche di dati è comunque contitolare(**), funzionali ad un'effettiva ed efficace realizzazione del
sistema integrato di cui al comma 56.*
* N.d.R.: Periodo aggiunto dall'art. 39 del D.L. n. 159 dell'1 ottobre 2007 (pubblicato nella G.U. n. 229 del 2-10-2007), convertito in L. n. 222 del 29 ottobre 2007
(**) N.d.R.: Comma
così modificato dalla L.24 Dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2008)", pubblicata nella GU n. 300 del 28-12-2007 - Suppl. Ordinario n.285.
58. Alla legge 27 marzo 1976, n. 60, dopo l’articolo 2, è inserito il seguente:
"Art. 2-bis. – 1. Ferme restando le attribuzioni di cui all’articolo 2, la
Commissione: a) effettua indagini e ricerche, tramite consultazioni e audizioni
di organismi nazionali e internazionali, per valutare l’impatto delle soluzioni
tecniche sugli intermediari incaricati di svolgere servizi fiscali tra
contribuenti e amministrazioni; b) esprime un parere sulle attività svolte
annualmente dall’anagrafe tributaria e sugli obbiettivi raggiunti nel corso
dell’anno".
59. Il secondo comma dell’articolo 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, è sostituito dal seguente:"Il Ministero
dell’economia e delle finanze ha facoltà di rendere pubblici, senza riferimenti
nominativi, statistiche ed elaborazioni relative ai dati di cui al primo comma,
nonché, per esclusive finalità di studio e di ricerca, i medesimi dati, sotto
forma di collezioni campionarie, privi di ogni riferimento che ne permetta il
collegamento con gli interessati e comunque secondo modalità che rendano questi
ultimi non identificabili".
60. Dall’attuazione dei commi 56, 57 e 59 non derivano oneri per il bilancio
dello Stato.
61. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
provvedimento del Ministero dell’economia e delle finanze, acquisito il parere
delle competenti Commissioni parlamentari, sono stabilite, a fini di
monitoraggio, le modalità per introdurre in tutte le amministrazioni pubbliche
criteri di contabilità economica, nonché i tempi, le modalità e le specifiche
tecniche per la trasmissione telematica da parte degli enti pubblici, delle
regioni e degli enti locali dei bilanci standard e dei dati di contabilità.
62. Al decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, l’articolo 2- bis è sostituito dal
seguente: "Art. 2-bis. – (Comunicazione degli esiti della liquidazione delle
dichiarazioni). – 1. A partire dalle dichiarazioni presentate dal 1º gennaio
2006, l’invito previsto dall’articolo 6, comma 5, della legge 27 luglio 2000, n.
212, è effettuato: a) con mezzi telematici ai soggetti di cui all’articolo 3,
comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1998, n. 322, che portano a conoscenza dei contribuenti interessati,
tempestivamente e comunque nei termini di cui all’articolo 2, comma 2, del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, gli
esiti della liquidazione delle dichiarazioni contenuti nell’invito; b) mediante
raccomandata in ogni altro caso. 2. L’Agenzia delle entrate può, su istanza
motivata, derogare all’obbligo previsto dalla lettera a) del comma 1, qualora
siano riconosciute difficoltà da parte degli intermediari nell’espletamento
delle attività di cui alla medesima lettera a).
3. Il termine di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, decorre dal sessantesimo
giorno successivo a quello di trasmissione telematica dell’invito di cui alla
lettera a) del comma 1 del presente articolo. 4. Con provvedimento del direttore
dell’Agenzia delle entrate sono definiti il contenuto e la modalità della
risposta telematica".
63. I soggetti di cui all’articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, che deducono dal reddito complessivo somme per assegni
periodici corrisposti al coniuge di cui alla lettera c) del comma 1
dell’articolo 10 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986, devono indicare nella dichiarazione annuale il
codice fiscale del soggetto beneficiario delle somme.
64. All’articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, dopo il comma 25 sono
inseriti i seguenti: "25-bis. Ai fini dei controlli sugli oneri detraibili di
cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 15 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, gli enti e le casse aventi esclusivamente
fine assistenziale devono comunicare in via telematica all’Anagrafe tributaria
gli elenchi dei soggetti ai quali sono state rimborsate spese sanitarie per
effetto dei contributi versati di cui alla lettera a) del comma 2 dell’articolo
51 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. 25-ter. Il contenuto, i
termini e le modalità delle trasmissioni sono definiti con provvedimento del
direttore dell’Agenzia delle entrate ".
65. All’articolo 37-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, dopo la lettera f-ter) è aggiunta la seguente: "f-quater)
pattuizioni intercorse tra società controllate e collegate ai sensi
dell’articolo 2359 del codice civile, una delle quali avente sede legale in uno
degli Stati o nei territori a regime fiscale privilegiato, individuati ai sensi
dell’articolo 167, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi ad
oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra
confirmatoria o penitenziale".
66. Le disposizioni di cui al comma 65 si applicano a decorrere dal periodo
d’imposta in corso alla data del 1º gennaio 2007.
67. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322, all’articolo 2, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
"3-bis. I modelli di dichiarazione, le relative istruzioni e le specifiche
tecniche per la trasmissione telematica dei dati sono resi disponibili in
formato elettronico dall’Agenzia delle entrate entro il 15 febbraio".
68. All’articolo 7, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole: "titolari"
sono inserite le seguenti: ", o dipendenti da loro delegati, ".
69. All’articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il comma 12-bis è sostituito
dal seguente: "12-bis. Il limite di 100 euro di cui al quarto comma
dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, introdotto dal comma 12 del presente articolo, si applica a decorrere
dal 1º luglio 2009. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto e sino al 30 giugno 2008 il limite è stabilito in 1.000
euro. Dal 1º luglio 2008 al 30 giugno 2009 il limite è stabilito in 500 euro.
Entro il 31 gennaio 2008 il Ministro dell’economia e delle finanze presenta al
Parlamento una relazione sull’applicazione del presente comma. Il Ministro
dell’economia e delle finanze è autorizzato ad emanare apposito decreto che
individua le condizioni impeditive del soggetto tenuto al pagamento, che
consentono di derogare ai limiti indicati nel presente comma".
70. All’articolo 93 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, il comma 5 è abrogato. La disposizione del periodo precedente si
applica alle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale la cui esecuzione
ha inizio a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla
data del 31 dicembre 2006.
71. All’articolo 107, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, al terzo periodo, le parole: "nell’esercizio stesso e
nei successivi ma non oltre il quinto" sono sostituite dalle seguenti: "in quote
costanti nell’esercizio stesso e nei cinque successivi".
72. All’articolo 84, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: "Per i
soggetti che fruiscono di un regime di esenzione totale o parziale del reddito
la perdita riportabile è diminuita in misura proporzionalmente corrispondente
alla quota di esenzione applicabile in presenza di un reddito imponibile. Per i
soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell’utile la perdita è
riportabile per l’ammontare che eccede l’utile che non ha concorso alla
formazione del reddito negli esercizi precedenti".
73. Le disposizioni del secondo e del terzo periodo del comma 1 dell’articolo 84
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotti dal comma 72 del presente
articolo, si applicano ai redditi prodotti e agli utili realizzati a decorrere
dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006.
74. All’articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le
seguenti modificazioni: a) al comma 1: 1) alle lettere b) e c), dopo le parole:
"dalle società," sono inserite le seguenti:
"nonché i trust,"; 2) alla lettera d), dopo le parole: "di ogni tipo," sono
inserite le seguenti: "compresi i trust,"; b) al comma 2, è aggiunto, in fine,
il seguente periodo: "Nei casi in cui i beneficiari del trust siano individuati,
i redditi conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari in
proporzione alla quota di partecipazione individuata nell’atto di costituzione
del trust o in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali";
c) al comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Si considerano
altresì residenti nel territorio dello Stato, salvo prova contraria, i trust e
gli istituti aventi analogo contenuto istituiti in Paesi diversi da quelli
indicati nel decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive
modificazioni, in cui almeno uno dei disponenti ed almeno uno dei beneficiari
del trust siano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. Si
considerano, inoltre, residenti nel territorio dello Stato i trust istituiti in
uno Stato diverso da quelli indicati nel citato decreto del Ministro delle
finanze 4 settembre 1996, quando, successivamente alla loro costituzione, un
soggetto residente nel territorio dello Stato effettui in favore del trust
un’attribuzione che importi il trasferimento di proprietà di beni immobili o la
costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote,
nonché vincoli di destinazione sugli stessi".
75. All’articolo 44, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la
lettera g-quinquies) è inserita la seguente: "g-sexies) i redditi imputati al
beneficiario di trust ai sensi dell’articolo 73, comma 2, anche se non
residenti;".
76. All’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma,
lettera b), dopo le parole: "persone giuridiche," sono inserite le seguenti:
"nonché i trust,"; b) al secondo comma, lettera g), dopo le parole: "persone
giuridiche," sono inserite le seguenti: "nonché i trust,".
77. All’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti
modificazioni:a) nel comma 48, dopo la lettera a), è inserita la
seguente:"a-bis) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore
complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 6 per
cento"; b) nel comma 49, dopo la lettera a), è inserita la seguente: "a-bis) a
favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per
ciascun beneficiario, 100.000 euro: 6 per cento"; c) dopo il comma 49 è inserito
il seguente: "49-bis. Se il beneficiario dei trasferimenti di cui ai commi 48 e
49 è una persona portatrice di handicap riconosciuto grave ai sensi della legge
5 febbraio 1992, n. 104, l’imposta si applica esclusivamente sulla parte del
valore della quota o del legato che supera l’ammontare di 1.500.000 euro".
78. Al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e
donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 3, è
aggiunto, in fine, il seguente comma: "4-ter. I trasferimenti, effettuati anche
tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti del codice
civile a favore dei discendenti, di aziende o rami di esse, di quote sociali e
di azioni non sono soggetti all’imposta. In caso di quote sociali e azioni di
soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni
mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell’articolo
2359, primo comma, numero 1), del codice civile. Il beneficio si applica a
condizione che gli aventi causa proseguano l’esercizio dell’attività d’impresa o
detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del
trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione
di successione o all’atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso. Il
mancato rispetto della condizione di cui al periodo precedente comporta la
decadenza dal beneficio, il pagamento dell’imposta in misura ordinaria, della
sanzione amministrativa prevista dall’articolo 13 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471, e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui
l’imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata"; b) all’articolo 8, dopo il
comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis. Resta comunque ferma l’esclusione dell’avviamento nella determinazione
della base imponibile delle aziende, delle azioni, delle quote sociali"; c)
all’articolo 31, comma 1, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti:
"dodici mesi".
79. Le disposizioni di cui ai commi 77 e 78 si applicano alle successioni
apertesi a decorrere dal 3 ottobre 2006, nonché agli atti pubblici formati, agli
atti a titolo gratuito fatti, alle scritture private autenticate e alle
scritture private non autenticate presentate per la registrazione a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
80. L’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
642, è sostituito dal seguente: "Art. 3. – (Modi di pagamento). – 1. L’imposta
di bollo si corrisponde secondo le indicazioni della tariffa allegata: a)
mediante pagamento dell’imposta ad intermediario convenzionato con l’Agenzia
delle entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito
contrassegno; b) in modo virtuale, mediante pagamento dell’imposta all’ufficio
dell’Agenzia delle entrate o ad altri uffici autorizzati o mediante versamento
in conto corrente postale. 2. Le frazioni degli importi dell’imposta di bollo
dovuta in misura proporzionale sono arrotondate ad euro 0,10 per difetto o per
eccesso a seconda che si tratti rispettivamente di frazioni fino ad euro 0,05 o
superiori ad euro 0,05. 3. In ogni caso l’imposta è dovuta nella misura minima
di euro 1,00, ad eccezione delle cambiali e dei vaglia cambiari di cui,
rispettivamente, all’articolo 6, numero 1, lettere a) e b), e numero 2, della
tariffa – Allegato A – annessa al presente decreto, per i quali l’imposta minima
è stabilita in euro 0,50".
81. All’articolo 39, comma 13, alinea, primo periodo, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, dopo le parole: "somme giocate" sono inserite le seguenti: ",
dovuto dal soggetto al quale l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha
rilasciato il nulla osta di cui all’articolo 38, comma 5, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. A decorrere dal 26 luglio
2004 il soggetto passivo d’imposta è identificato nell’ambito dei concessionari
individuati ai sensi dell’articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, ove in
possesso di tale nulla osta rilasciato dall’Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato. I titolari di nulla osta rilasciati antecedentemente al 26
luglio 2004 sono soggetti passivi d’imposta fino alla data di rilascio dei nulla
osta sostitutivi a favore dei concessionari di rete o fino alla data della
revoca del nulla osta stesso".
82. All’articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il comma 13-bis è
sostituito dal seguente: "13-bis. Il prelievo erariale unico è assolto dai
soggetti passivi d’imposta, con riferimento a ciascun anno solare, mediante
versamenti periodici relativi ai singoli periodi contabili e mediante un
versamento annuale a saldo. Con provvedimenti del Ministero dell’economia e
delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono
individuati: a) i periodi contabili in cui è suddiviso l’anno solare; b) le
modalità di calcolo del prelievo erariale unico dovuto per ciascun periodo
contabile e per ciascun anno solare; c) i termini e le modalità con cui i
soggetti passivi d’imposta effettuano i versamenti periodici e il versamento
annuale a saldo; d) le modalità per l’utilizzo in compensazione del credito
derivante dall’eventuale eccedenza dei versamenti periodici rispetto al prelievo
erariale unico dovuto per l’intero anno solare; e) i termini e le modalità con
cui i concessionari di rete, individuati ai sensi dell’articolo 14-bis, comma 4,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e
successive modificazioni, comunicano, tramite la rete telematica prevista dallo
stesso comma 4 dell’articolo 14-bis, i dati relativi alle somme giocate nonché
gli altri dati relativi agli apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo
110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, da utilizzare per la
determinazione del prelievo erariale unico dovuto; f) le modalità con cui
l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può concedere su istanza dei
soggetti passivi d’imposta la rateizzazione delle somme dovute nelle ipotesi in
cui questi ultimi si trovino in temporanea situazione di difficoltà".
83. Fino alla emanazione dei provvedimenti indicati nel comma 13-bis
dell’articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come sostituito dal comma
82 del presente articolo, il prelievo erariale unico è assolto dai soggetti
passivi d’imposta con le modalità e nei termini stabiliti nei decreti del
direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 8 aprile
2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 13 aprile 2004, e 14 luglio
2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio 2004, e
successive modificazioni.
84. Dopo l’articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono inseriti i
seguenti :"Art. 39-bis. – (Liquidazione del prelievo erariale unico e controllo
dei versamenti). – 1. Per gli apparecchi previsti all’articolo 110, comma 6, del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, e successive modificazioni, l’Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato, avvalendosi di procedure automatizzate, procede, entro il 31
dicembre del secondo anno successivo a quello per il quale è dovuto il prelievo
erariale unico, alla liquidazione dell’imposta dovuta per i periodi contabili e
per l’anno solare sulla base dei dati correttamente trasmessi dai concessionari
in applicazione dell’articolo 39, comma 13-bis, lettera e), ed al controllo
della tempestività e della rispondenza rispetto al prelievo erariale unico
dovuto dei versamenti effettuati dai concessionari stessi.2. Nel caso in cui
risultino omessi, carenti o intempestivi i versamenti dovuti, l’esito del
controllo automatizzato è comunicato al concessionario di rete per evitare la
reiterazione di errori. Il concessionario di rete che rilevi eventuali dati o
elementi non considerati o valutati erroneamente nel controllo dei versamenti,
può fornire i chiarimenti necessari all’Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.3. Con
decreti del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato, sono definite le modalità di effettuazione della
liquidazione del prelievo erariale unico e del controllo dei relativi
versamenti, di cui al comma 1. Art. 39-ter. – (Riscossione delle somme dovute a
titolo di prelievo erariale unico a seguito dei controlli automatici). – 1. Le
somme che, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi del comma 1
dell’articolo 39-bis, risultano dovute a titolo di prelievo erariale unico,
nonché di interessi e di sanzioni per ritardato od omesso versamento, sono
iscritte direttamente nei ruoli, resi esecutivi a titolo definitivo nel termine
di decadenza fissato al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello per il
quale è dovuto il prelievo erariale unico. Per la determinazione del contenuto
del ruolo, delle procedure, delle modalità della sua formazione e dei tempi di
consegna, si applica il regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze
3 settembre 1999, n. 321. 2. Le cartelle di pagamento recanti i ruoli di cui al
comma 1 sono notificate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto
anno successivo a quello per il quale è dovuto il prelievo erariale unico. 3.
L’iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il concessionario
di rete provvede a pagare, con le modalità indicate nell’articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le somme dovute
entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dal comma 2
dell’articolo 39-bis ovvero della comunicazione definitiva contenente la
rideterminazione, in sede di autotutela, delle somme dovute, a seguito dei
chiarimenti forniti dallo stesso concessionario di rete. In questi casi,
l’ammontare della sanzione amministrativa per tardivo od omesso versamento è
ridotto ad un sesto e gli interessi sono dovuti fino all’ultimo giorno del mese
antecedente a quello dell’elaborazione della comunicazione. 4. Qualora il
concessionario di rete non provveda a pagare, entro i termini di scadenza, i
ruoli di cui al comma 1, l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
procede alla riscossione delle somme dovute anche tramite escussione delle
garanzie presentate dal concessionario di rete ai sensi della convenzione di
concessione. In tal caso l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
comunica al concessionario della riscossione l’importo del credito per imposta,
sanzioni e interessi che è stato estinto tramite l’escussione delle garanzie e
il concessionario della riscossione procede alla riscossione coattiva
dell’eventuale credito residuo secondo le disposizioni di cui al titolo II del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive
modificazioni. Art. 39-quater. – (Accertamento e controlli in materia di
prelievo erariale unico). – 1. Gli uffici dell’Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato nell’adempimento dei loro compiti si avvalgono delle
attribuzioni e dei poteri indicati nell’articolo 51 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Per
l’esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche si applicano le disposizioni
dell’articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e successive modificazioni.2. Il prelievo erariale unico è dovuto anche
sulle somme giocate tramite apparecchi e congegni che erogano vincite in denaro
o le cui caratteristiche consentono il gioco d’azzardo, privi del nulla osta di
cui all’articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive
modificazioni, nonché tramite apparecchi e congegni muniti del nulla osta di cui
al predetto articolo 38, comma 5, il cui esercizio sia qualificabile come
illecito civile, penale o amministrativo.Per gli apparecchi e congegni privi del
nulla osta il prelievo erariale unico, gli interessi e le sanzioni
amministrative sono dovuti dal soggetto che ha provveduto alla loro
installazione. E'responsabile in solido per le somme dovute a titolo di prelievo
erariale unico, interessi e sanzioni amministrative il possessore dei locali in
cui sono installati gli apparecchi e congegni privi del nulla osta. Per gli
apparecchi e congegni muniti del nulla osta di cui all’articolo 38, comma 5,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, il cui
esercizio sia qualificabile come illecito civile, penale o amministrativo, il
maggiore prelievo erariale unico accertato rispetto a quello calcolato sulla
base dei dati di funzionamento trasmessi tramite la rete telematica prevista dal
comma 4 dell’articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, gli interessi e le sanzioni
amministrative sono dovuti dai soggetti che hanno commesso l’illecito o, nel
caso in cui non sia possibile la loro identificazione, dal concessionario di
rete a cui è stato rilasciato il nulla osta. Sono responsabili in solido per le
somme dovute a titolo di prelievo erariale unico, interessi e sanzioni
amministrative relativi agli apparecchi e congegni di cui al quarto periodo, il
soggetto che ha provveduto alla loro installazione, il possessore dei locali in
cui sono installati e il concessionario di rete titolare del relativo nulla
osta, qualora non siano già debitori di tali somme a titolo principale. 3. Gli
uffici dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato procedono
all’accertamento della base imponibile e del prelievo erariale unico dovuto per
gli apparecchi e congegni di cui al comma 2 mediante la lettura dei dati
relativi alle somme giocate memorizzati dagli stessi apparecchi e congegni. In
presenza di apparecchi e congegni per i quali i dati relativi alle somme giocate
non siano memorizzati o leggibili, risultino memorizzati in modo non corretto o
siano stati alterati, gli uffici dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato determinano induttivamente l’ammontare delle somme giocate sulla base
dell’importo forfetario giornaliero definito con decreti del Ministero
dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
4. Gli avvisi relativi agli accertamenti di cui ai commi 2 e 3 sono notificati,
a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in
cui sono state giocate, tramite gli apparecchi e congegni indicati negli stessi
commi 2 e 3, le somme su cui è calcolato il prelievo erariale unico. Art.
39-quinquies. – (Sanzioni in materia di prelievo erariale unico). – 1. La
sanzione prevista nell’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471, e successive modificazioni, si applica anche alle violazioni,
indicate nello stesso comma 1, relative al prelievo erariale unico.2. Nelle
ipotesi di apparecchi che erogano vincite in denaro o le cui caratteristiche
consentono il gioco d’azzardo, privi del nulla osta di cui all’articolo 38,
comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e
nelle ipotesi di apparecchi e congegni muniti del nulla osta di cui al predetto
articolo 38, comma 5, il cui esercizio sia qualificabile come illecito civile,
penale o amministrativo, si applica la sanzione amministrativa dal 120 al 240
per cento dell’ammontare del prelievo erariale unico dovuto, con un minimo di
euro 1.000. 3. Se sono omesse o sono effettuate con dati incompleti o non
veritieri le comunicazioni cui sono tenuti i concessionari di rete ai sensi del
comma 13-bis, lettera e), dell’articolo 39 del presente decreto, si applica la
sanzione amministrativa da euro 500 ad euro 8.000. Art. 39-sexies. –
(Responsabilità solidale dei terzi incaricati della raccolta delle somme
giocate). – 1. I terzi incaricati della raccolta di cui all’articolo 1, comma
533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono solidalmente responsabili con i
concessionari di rete per il versamento del prelievo erariale unico dovuto con
riferimento alle somme giocate che i suddetti terzi hanno raccolto, nonché per i
relativi interessi e sanzioni.2. Con decreto del Ministero dell’economia e delle
finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono definite le
modalità di accertamento e di contestazione della responsabilità solidale di cui
al comma 1. Art. 39-septies. – (Disposizioni transitorie).– 1. Per le somme che,
a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi del comma 1 dell’articolo
39-bis, risultano dovute per gli anni 2004 e 2005 a titolo di prelievo erariale
unico, nonché di interessi e di sanzioni, i termini di cui ai commi 1 e 2
dell’articolo 39-ter, previsti a pena di decadenza per rendere esecutivi i ruoli
e per la notifica delle relative cartelle di pagamento, sono rispettivamente
fissati al 31 dicembre 2009 e al 31 dicembre 2010.2. Con decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,
sono definiti i dati relativi alle annualità di cui al comma 1 che i
concessionari di rete devono comunicare all’Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato, nonché i relativi termini e modalità di trasmissione".
85. All’articolo 110, comma 5, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, e successive modificazioni, dopo le parole: "escluse le macchine
vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato" sono aggiunte le seguenti: "e gli
apparecchi di cui al comma 6".
86. All’articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, e successive modificazioni, il comma 9 è sostituito dal seguente: "9. In
materia di apparecchi e congegni da intrattenimento di cui ai commi 6 e 7, si
applicano le seguenti sanzioni: a) chiunque produce od importa, per destinarli
all’uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7
non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o
7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per
ciascun apparecchio; b) chiunque produce od importa, per destinarli all’uso sul
territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 sprovvisti dei
titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio;
c) chiunque sul territorio nazionale distribuisce od installa o comunque
consente l’uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico od in circoli ed
associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni non rispondenti alle
caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle
disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con
la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun
apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di chiunque,
consentendo l’uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico o in circoli ed
associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni conformi alle
caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di
legge ed amministrative attuative di detti commi, corrisponde a fronte delle
vincite premi in danaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi; d)
chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque consente
l’uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di
qualunque specie di apparecchi e congegni per i quali non siano stati rilasciati
i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio;
e) nei casi di reiterazione di una delle violazioni di cui alle lettere a), b),
c) e d), è preclusa all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la
possibilità di rilasciare all’autore delle violazioni titoli autorizzatori
concernenti la distribuzione e l’installazione di apparecchi di cui al comma 6
ovvero la distribuzione e l’installazione di apparecchi di cui al comma 7, per
un periodo di cinque anni; f) nei casi in cui i titoli autorizzatori per gli
apparecchi o i congegni non siano apposti su ogni apparecchio, si applica la
sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio".
87. E' istituito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con provvedimento del Ministero dell’economia e delle finanze –
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, un nuovo concorso pronostici su
base ippica, nel rispetto dei seguenti criteri: a) formula di gioco
caratterizzata dalla possibilità di garantire elevati premi ai giocatori; b)
assegnazione del 50 per cento della posta di gioco a montepremi, del 5,71 per
cento alle attività di gestione, dell’8 per cento come compenso per l’attività
dei punti di vendita, del 25 per cento come entrate erariali sotto forma di
imposta unica e dell’11,29 per cento a favore dell’UNIRE; c) raccolta del
concorso pronostici da parte dei concessionari di cui all’articolo 38, commi 2 e
4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, delle agenzie di scommessa, nonché negli ippodromi.
88. Il Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato introduce con uno o più provvedimenti scommesse a quota fissa
e a totalizzatore su simulazioni di eventi, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) raccolta delle scommesse da parte dei concessionari di cui all’articolo 38,
commi 2 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e delle agenzie di scommessa;
b) organizzazione e gestione del palinsesto delle scommesse affidata
all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; c) esiti delle simulazioni
sugli eventi determinati in modo principale dal caso; d) per le scommesse a
quota fissa, applicazione delle aliquote d’imposta previste all’articolo 38,
comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; e) per le scommesse a totalizzatore,
applicazione di una imposta del 12 per cento e di un montepremi non inferiore al
75 per cento della posta di gioco.
89. Il Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato stabilisce con propri provvedimenti, ogni qual volta ritenuto
necessario ai fini dell’equilibrio complessivo dell’offerta, le innovazioni da
apportare al gioco del Lotto aventi ad oggetto, in particolare:a) la
rimodulazione delle sorti del Lotto e dei premi delle relative combinazioni; b)
la rimodulazione o la sostituzione dei giochi opzionali e complementari al
Lotto, introdotti dall’articolo 11-quinquiesdecies, comma 4, del decreto-legge
30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248; c) l’introduzione di ulteriori forme di gioco ispirate ai
meccanismi di gioco del Lotto, anche prevedendo modalità di fruizione distinte
da quelle attuali, al fine di ampliare l’offerta di giochi numerici a quota
fissa.
90. Con provvedimenti del Ministero dell’economia e delle finanze –
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono stabilite, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di
affidamento in concessione della gestione dei giochi numerici a totalizzatore
nazionale, nel rispetto dei seguenti criteri: a) aggiudicazione, in base al
criterio dell’offerta economicamente più conveniente, della concessione ad un
soggetto da individuare a seguito di procedura di selezione aperta ai più
qualificati operatori italiani ed esteri, secondo i princìpi e le regole
previste in materia dalla normativa nazionale e comunitaria, evitando comunque
il determinarsi di posizioni dominanti sul mercato nazionale del gioco; b)
inclusione, tra i giochi numerici a totalizzatore nazionale da affidare con
procedura di selezione, dell’Enalotto, dei suoi giochi complementari ed
opzionali e delle relative forme di partecipazione a distanza, nonché di ogni
ulteriore gioco numerico basato su un unico totalizzatore a livello nazionale;
c) revisione del regolamento e della formula di gioco dell’Enalotto e previsione
di nuovi giochi numerici a totalizzatore nazionale, anche al fine di assicurare
il costante allineamento dell’offerta del gioco all’evoluzione della domanda dei
consumatori; d) assicurazione del costante miglioramento degli attuali livelli
di servizio al pubblico dei giochi a totalizzatore nazionale, al fine di
preservare i preminenti interessi pubblici connessi al loro regolare ed
ininterrotto svolgimento, anche con l’apporto dei punti di vendita titolari di
contratti con concessionari per la commercializzazione di tali giochi; e)
coerenza della soluzione concessoria individuata con la finalità di progressiva
costituzione della rete unitaria dei giochi pubblici, anche attraverso la
devoluzione allo Stato, alla scadenza della concessione, di una rete di almeno
15.000 punti di vendita non coincidenti con quelli dei concessionari della
raccolta del gioco del Lotto.
91. Al fine di garantire la continuità di esercizio del gioco Enalotto e del suo
gioco opzionale, nonché la tutela dei preminenti interessi pubblici connessi,
nelle more dell’operatività della nuova concessione, da affidare a seguito della
prevista procedura di selezione, la gestione del gioco continua ad essere
assicurata dall’attuale concessionario, fino al 30 giugno 2007. Con
provvedimento del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, il termine può essere prorogato una sola volta,
per un uguale periodo, esclusivamente nel caso in cui tale misura si renda
necessaria in relazione agli esiti della procedura di selezione.
92. I proventi derivanti dalle procedure di selezione di cui all’articolo 38,
commi 2 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono versati all’entrata del
bilancio dello Stato comunque entro il 28 febbraio 2007.
93. Al comma 1, lettera b), dell’articolo 38 del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le
parole: "somma giocata;" sono aggiunte le seguenti: "i giochi di carte di
qualsiasi tipo, qualora siano organizzati sotto forma di torneo e nel caso in
cui la posta di gioco sia costituita esclusivamente dalla sola quota di
iscrizione, sono considerati giochi di abilità;".
94. In deroga a quanto previsto dall’articolo 1 della legge 23 luglio 1980, n.
384, e successive modificazioni, ai delegati della gestione dimessi, salvo che
per inadempienza contrattuale, in conseguenza del processo di privatizzazione e
ristrutturazione dei servizi di distribuzione dei generi di monopolio è
consentito ottenere la diretta assegnazione di una rivendita di generi di
monopolio su istanza da presentare all’ufficio regionale dell’Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato competente per territorio, con l’osservanza delle
disposizioni relative alle distanze e ai parametri di redditività previsti per
le istituzioni di rivendite ordinarie e previo versamento forfetario della somma
di 12.000 euro rateizzabili in tre anni. Le rivendite assegnate sono ubicate
esclusivamente nello stesso ambito provinciale nel quale insisteva il deposito
dismesso e(*) non sono
soggette al triennio di esperimento previsto dal quinto comma dell’articolo 21
della legge 22 dicembre 1957, n. 1293.
(*) N.d.R.: Periodo
aggiunto dalla L.24 Dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2008)", pubblicata nella GU n. 300 del 28-12-2007 - Suppl. Ordinario n.285.
95. Le disposizioni di cui al comma 94 hanno effetto per la durata di due anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
96. I soggetti che, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro
delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67, sono stati autorizzati o richiedono
l’autorizzazione all’istituzione e gestione di depositi fiscali di tabacchi
lavorati devono dimostrare il possesso dei locali adibiti a deposito per un
periodo di almeno nove anni dalla data di entrata in vigore della presente legge
o, per le nuove autorizzazioni, dalla data della richiesta.
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da emanare entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono
stabilite le modalità di attuazione del presente comma.
97. I delegati alla gestione dei depositi fiscali locali di tabacchi, se in
possesso dei requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro
delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67, possono esercitare, anche in forma
societaria o consortile, l’attività di depositi fiscali nelle superfici dei
locali in loro possesso e ospitanti i depositi di cui sono delegati alla
gestione a prescindere dall’effettiva disponibilità, al momento della domanda,
dei tabacchi che intendono distribuire, con autorizzazioni concesse con la
stessa planimetria e con un distinto codice di accisa rispetto alle
autorizzazioni in essere, considerando le capacità di stoccaggio dei nuovi
depositi come aggiuntive a quelle già determinate e disponendo l’obbligo di
contraddistinguere opportunamente i tabacchi detenuti al fine di evitare
commistioni, secondo modalità da stabilire entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge con decreto del direttore generale
dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
98. All’articolo 4, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 9 luglio
1998, n. 283, le parole: "nei sette anni successivi" sono sostituite dalle
seguenti: "nei nove anni successivi".
99. I termini di cui all’articolo 14-quater, commi 1 e 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, sono fissati,
rispettivamente, al 31 dicembre 2008 e al 31 dicembre 2009 per l’anno 2004 e al
31 dicembre 2009 e al 31 dicembre 2010 per l’anno 2005.
100. All’articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole:
"e a 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2006" sono sostituite
dalle seguenti:
", a 1.000 milioni di euro per l’anno 2006 ed a 1.100 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2007".
[101. A decorrere dall’anno 2008, nella dichiarazione dei redditi presentata dai
contribuenti diversi da quelli di cui al comma 102, per ciascun fabbricato è
specificato:
a) oltre all’indirizzo, l’identificativo dell’immobile stesso costituito dal
codice del comune, dal foglio, dalla sezione, dalla particella e dal subalterno.
Tali dati sono indicati nelle dichiarazioni da presentare negli anni successivi
unicamente in caso di variazione relativa anche a solo uno di essi; b) l’importo
dell’imposta comunale sugli immobili pagata nell’anno precedente.
102. La dichiarazione dei redditi presentata dai soggetti di cui all’articolo
73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, in relazione ai periodi d’imposta in corso al 31
dicembre 2007, contiene tutte le indicazioni utili ai fini del trattamento
dell’imposta comunale sugli immobili. Tali indicazioni sono riportate nelle
dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi a quello in
corso al 31 dicembre 2007, solo in caso di variazione relativa anche a solo una
di esse. Con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del
Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il direttore
dell’Agenzia delle entrate, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie
locali, sono definiti gli elementi, i termini e le modalità per l’attuazione
delle disposizioni di cui al periodo precedente ed al comma 101.
103. In sede di controllo delle dichiarazioni effettuato ai sensi dell’articolo
36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, si verifica il versamento dell’imposta comunale sugli
immobili relativo a ciascun fabbricato, nell’anno precedente. L’esito del
controllo è trasmesso ai comuni competenti.](*)
(*) N.d.R.: Commi
soppressi dall'art. 39 del D.L. n. 159 dell'1 ottobre 2007 (pubblicato nella
G.U. n. 229 del 2-10-2007), convertito in L. n. 222 del 29 ottobre 2007
104. Nelle dichiarazioni dei redditi presentate a decorrere dall’anno 2007, nel quadro
relativo ai fabbricati, per ogni immobile deve essere indicato l’importo
dell’imposta comunale sugli immobili dovuta per l’anno precedente.(*)
(*) N.d.R.: Comma così
modificato dall'art. 39 del D.L. n. 159 dell'1 ottobre 2007 (pubblicato nella
G.U. n. 229 del 2-10-2007), convertito in L. n. 222 del 29 ottobre 2007
105. I comuni trasmettono annualmente all’Agenzia del territorio, per via
telematica, i dati risultanti dalla esecuzione dei controlli previsti dal
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, in
materia di imposta comunale sugli immobili, ove discordanti da quelli catastali,
secondo modalità e nei termini stabiliti con decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI).
106. I soggetti che gestiscono, anche in regime di concessione, il servizio di
smaltimento dei rifiuti urbani comunicano annualmente per via telematica
all’Agenzia delle entrate, relativamente agli immobili insistenti sul territorio
comunale per i quali il servizio è istituito, i dati acquisiti nell’ambito
dell’attività di gestione che abbiano rilevanza ai fini delle imposte sui
redditi.
107. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale, sono approvati il modello di comunicazione dei dati e
le relative specifiche tecniche di trasmissione.
108. Per l’omessa, incompleta o infedele comunicazione di cui al comma 106 si
applicano le disposizioni previste dall’articolo 11 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni.
109. All’articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono apportate le
seguenti modificazioni: a) al comma 1, primo periodo, le parole: ", salvo prova
contraria," sono soppresse; b) al comma 1, lettera a), le parole: "beni indicati
nell’articolo 85, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, anche se costituiscono immobilizzazioni finanziarie " sono sostituite
dalle seguenti:"beni indicati nell’articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e),
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e delle quote di partecipazione nelle
società commerciali di cui all’articolo 5 del medesimo testo unico, anche se i
predetti beni e partecipazioni costituiscono immobilizzazioni finanziarie"; c)
al comma 1, lettera b), dopo le parole: "locazione finanziaria;" sono aggiunte
le seguenti: "per gli immobili classificati nella categoria catastale A/10, la
predetta percentuale è ridotta al 5 per cento; per gli immobili a destinazione
abitativa acquisiti o rivalutati nell’esercizio e nei due precedenti, la
percentuale è ulteriormente ridotta al 4 per cento;"; d) al medesimo comma 1,
ultimo periodo, le parole: "4) alle società ed enti i cui titoli sono negoziati
in mercati regolamentati italiani" sono sostituite dalle seguenti:"4) alle
società ed enti che controllano società ed enti i cui titoli sono negoziati in
mercati regolamentati italiani ed esteri, nonché alle stesse società ed enti
quotati ed alle società da essi controllate, anche indirettamente "; e) al comma
2, secondo periodo, le parole: "l’articolo 76" sono sostituite dalle
seguenti:"l’articolo 110"; f) al comma 3, lettera b), dopo le parole: "locazione
finanziaria;" sono aggiunte le seguenti: "per le immobilizzazioni costituite da
beni immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell’esercizio e
nei due precedenti la predetta percentuale è ridotta al 3 per cento;"; g) dopo
il comma 3 è inserito il seguente:
"3-bis. Fermo l’ordinario potere di accertamento, ai fini dell’imposta regionale
sulle attività produttive per le società e per gli enti non operativi indicati
nel comma 1 si presume che il valore della produzione netta non sia inferiore al
reddito minimo determinato ai sensi del comma 3 aumentato delle retribuzioni
sostenute per il personale dipendente, dei compensi spettanti ai collaboratori
coordinati e continuativi, di quelli per prestazioni di lavoro autonomo non
esercitate abitualmente e degli interessi passivi"; h) al comma 4-bis, le
parole: "di carattere straordinario" sono soppresse.
110. Le disposizioni di cui al comma 109, lettera b), se più favorevoli ai
contribuenti, e quelle di cui alle lettere c), d) e f) si applicano a decorrere
dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto-
legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248. I trasferimenti erariali alle regioni sono ridotti in misura pari
al gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 109, lettera g).
111. Le società considerate non operative nel periodo di imposta in corso alla
data del 4 luglio 2006, nonché quelle che a tale data si trovavano nel primo
periodo di imposta e che, entro il 31 maggio 2007, deliberano lo scioglimento
ovvero la trasformazione in società semplice e richiedono la cancellazione dal
registro delle imprese a norma degli articoli 2312 e 2495 del codice civile
entro un anno dalla delibera di scioglimento o trasformazione, sono assoggettate
alla disciplina prevista dai commi da 112 a 118 a condizione che tutti i soci
siano persone fisiche e che risultino iscritti nel libro dei soci, ove previsto,
alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero che vengano iscritti
entro trenta giorni dalla medesima data, in forza di titolo di trasferimento
avente data certa anteriore al 1º novembre 2006.
112. Sul reddito di impresa del periodo compreso tra l’inizio e la chiusura
della liquidazione, determinato ai sensi dell’articolo 182 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, o, nel caso di trasformazione, sulla differenza tra il
valore normale dei beni posseduti all’atto della trasformazione ed il loro
valore fiscalmente riconosciuto, si applica un’imposta sostitutiva delle imposte
sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive nella misura del
25 per cento; le perdite di esercizi precedenti non sono ammesse in deduzione.
Le riserve e i fondi in sospensione di imposta sono assoggettati alla medesima
imposta sostitutiva; per i saldi attivi di rivalutazione, l’imposta sostitutiva
è stabilita nella misura del 10 per cento e non spetta il credito di imposta,
previsto dalle rispettive leggi di rivalutazione, nell’ipotesi di attribuzione
ai soci del saldo attivo di rivalutazione.
113. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 47, comma 7, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, riguardante la qualificazione come utili delle somme e
dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di riduzione di capitale
esuberante e di liquidazione, le somme o il valore normale dei beni assegnati ai
soci sono diminuiti degli importi assoggettati all’imposta sostitutiva di cui al
comma 112 da parte della società, al netto dell’imposta sostitutiva stessa.
Detti importi non costituiscono redditi per i soci. Il costo fiscalmente
riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate
va aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva.
114. Ai fini delle imposte sui redditi, le cessioni a titolo oneroso e gli atti
di assegnazione ai soci, anche di singoli beni, anche se di diversa natura,
posti in essere dalle società di cui al comma 111 successivamente alla delibera
di scioglimento, si considerano effettuati ad un valore non inferiore al valore
normale dei beni ceduti o assegnati. Per gli immobili, su richiesta del
contribuente e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale è
quello risultante dall’applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole
leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi
dell’articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, riguardante la procedura per
l’attribuzione della rendita catastale.
115. L’applicazione della disciplina prevista dai commi da 111 a 114 deve essere
richiesta, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi del periodo di
imposta anteriore allo scioglimento o alla trasformazione; per il medesimo
periodo di imposta, alle società che si avvalgono della predetta disciplina non
si applicano le disposizioni dell’articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n.
724, e successive modificazioni.
116. Le assegnazioni ai soci sono soggette all’imposta di registro nella misura
dell’1 per cento e non sono considerate cessioni agli effetti dell’imposta sul
valore aggiunto. Nel caso in cui le assegnazioni abbiano ad oggetto beni
immobili, le imposte ipotecaria e catastale sono applicabili in misura fissa per
ciascun tributo; in tali ipotesi la base imponibile non può essere inferiore a
quella risultante dall’applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole
leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi
dell’articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, su richiesta del contribuente
e nel rispetto delle condizioni prescritte. Per le assegnazioni di beni la cui
base imponibile non è determinabile con i predetti criteri, si applicano le
disposizioni contenute negli articoli 50, 51 e 52 del testo unico delle
disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, riguardanti la determinazione della
base imponibile di atti e operazioni concernenti società, enti, consorzi,
associazioni e altre organizzazioni commerciali e agricole, e le imposte sono
dovute nelle misure precedentemente indicate. L’applicazione del presente comma
deve essere richiesta, a pena di decadenza, nell’atto di assegnazione ai soci.
117. Per la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il
contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
118. Entro trenta giorni dall’avvenuta assegnazione degli immobili, gli
assegnatari sono obbligati a presentare apposita denuncia di accatastamento o di
revisione dello stesso, conformemente alla procedura docfa, contenente eventuali
atti di aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del
Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.
119. A partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del
30 giugno 2007, le società per azioni residenti, ai fini fiscali, nel territorio dello Stato
svolgenti in via prevalente l’attività di locazione immobiliare, i cui titoli di
partecipazione siano negoziati in mercati regolamentati degli Stati membri
dell’Unione europea e degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico
europeo che sono inclusi nella lista di cui al comma 1 dell’articolo 168-bis del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nelle quali
nessun socio possieda direttamente o indirettamente più del 51 per cento dei
diritti di voto nell’assemblea ordinaria e più del 51 per cento dei diritti di
partecipazione agli utili ed almeno il 35 per cento delle azioni sia detenuto da
soci che non possiedano al momento dell’opzione direttamente o indirettamente più
del 2 per cento dei
diritti di voto nell’assemblea ordinaria e più del 2 per cento dei diritti di
partecipazione agli utili, possono avvalersi del regime speciale opzionale
civile e fiscale disciplinato dalle disposizioni del presente comma e dei commi
da 120 a 141 e dalle relative norme di attuazione che saranno stabilite con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare ai sensi del
comma 141 entro il 30 aprile 2007.(*)
(*) N.d.R.: Comma così
modificato dalla L.24 Dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2008)", pubblicata nella GU n. 300 del 28-12-2007 - Suppl. Ordinario n.285.
120. L’opzione per il regime speciale è esercitata entro il termine del periodo
d’imposta anteriore a quello dal quale il contribuente intende avvalersene, con
le modalità che saranno stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia
delle entrate. L’opzione è irrevocabile e comporta per la società l’assunzione
della qualifica di "Società di investimento immobiliare quotata" (SIIQ) che deve
essere indicata nella denominazione sociale, anche nella forma abbreviata,
nonché in tutti i documenti della società stessa. Per il periodo d’imposta
successivo a quello in corso alla data del 30 giugno 2007, in fase di prima
applicazione, l’opzione per il regime speciale è esercitata entro il 30 aprile
2008 e ha effetto dall’inizio del medesimo periodo d’imposta, anche nel caso in
cui i requisiti di cui al comma 119 siano posseduti nel predetto termine.(*)
(*) N.d.R.: Periodo
aggiunto dalla L.24 Dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2008)", pubblicata nella GU n. 300 del 28-12-2007 - Suppl. Ordinario n.285.
121. L’attività di locazione immobiliare si considera svolta in via prevalente
se gli immobili posseduti a titolo di proprietà o di altro diritto reale ad essa
destinati rappresentano almeno l’80 per cento dell’attivo patrimoniale e se, in
ciascun esercizio, i ricavi da essa provenienti rappresentano almeno l’80 per
cento dei componenti positivi del conto economico. Agli effetti della verifica
di detti parametri, assumono rilevanza anche le partecipazioni costituenti
immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell’articolo 11, comma 2, del decreto
legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, detenute in altre SIIQ nonché quelle
detenute nelle società che esercitino l’opzione di cui al comma 125 e i relativi
dividendi formati, a loro volta, con utili derivanti dall’attività di locazione
immobiliare svolta da tali società. In caso di alienazione degli immobili e dei
diritti reali su immobili, anche nel caso di loro classificazione tra le
attività correnti, ai fini della verifica del parametro reddituale, concorrono a
formare i componenti positivi derivanti dallo svolgimento di attività diverse
dalla locazione immobiliare soltanto le eventuali plusvalenze realizzate. La
società che abbia optato per il regime speciale deve tenere contabilità separate
per rilevare i fatti di gestione dell’attività di locazione immobiliare e delle
altre attività, dando indicazione, tra le informazioni integrative al bilancio,
dei criteri adottati per la ripartizione dei costi e degli altri componenti
comuni.
122. Fermo restando quanto disposto dal comma 127, la mancata osservanza per due
esercizi consecutivi di una delle condizioni di prevalenza indicate nel comma
121 determina la definitiva cessazione dal regime speciale e l’applicazione
delle ordinarie regole già a partire dal secondo dei due esercizi considerati.
123. L’opzione per il regime speciale comporta l’obbligo, in ciascun esercizio,
di distribuire ai soci almeno l’85 per cento dell’utile netto derivante
dall’attività di locazione immobiliare e dal possesso delle partecipazioni
indicate al comma 121; se l’utile complessivo di esercizio disponibile per la
distribuzione è di importo inferiore a quello derivante dall’attività di
locazione immobiliare e dal possesso di dette partecipazioni, la percentuale
suddetta si applica su tale minore importo.
124. Fermo restando quanto disposto dal comma 127, la mancata osservanza
dell’obbligo di cui al comma 123 comporta la definitiva cessazione dal regime
speciale a decorrere dallo stesso esercizio di formazione degli utili non
distribuiti.
125. Il regime speciale può essere esteso, in presenza di opzione congiunta,
alle società per azioni residenti nel territorio dello Stato non quotate,
svolgenti anch’esse attività di locazione immobiliare in via prevalente, secondo
la definizione stabilita al comma 121, e in cui una SIIQ, anche congiuntamente
ad altre SIIQ, possieda almeno il 95 per cento dei diritti di voto
nell’assemblea ordinaria e il 95 per cento dei diritti di partecipazione agli
utili. L’adesione al regime speciale di gruppo comporta, per la società
controllata, oltre al rispetto delle disposizioni recate dai commi da 119 a 141,
l’obbligo di redigere il bilancio di esercizio in conformità ai princìpi
contabili internazionali.
126. L’ingresso nel regime speciale comporta il realizzo a valore normale degli
immobili nonché dei diritti reali su immobili destinati alla locazione posseduti
dalla società alla data di chiusura dell’ultimo esercizio in regime ordinario.
L’importo complessivo delle plusvalenze così realizzate, al netto delle
eventuali minusvalenze, è assoggettato a imposta sostitutiva dell’imposta sul
reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive con
l’aliquota del 20 per cento.
127. Il valore normale costituisce il nuovo valore fiscalmente riconosciuto
degli immobili e dei diritti reali su immobili di cui al comma 126, rilevando
anche agli effetti della verifica del parametro patrimoniale di cui al comma
121, a decorrere dal quarto periodo d’imposta successivo a quello anteriore
all’ingresso nel regime speciale. In caso di alienazione degli immobili o dei
diritti reali anteriormente a tale termine, ai fini della determinazione del
reddito d’impresa e del valore della produzione assoggettati a imposizione
ordinaria, si assume come costo fiscale quello riconosciuto prima dell’ingresso
nel regime speciale, al netto delle quote di ammortamento calcolate su tale
costo e l’imposta sostitutiva proporzionalmente imputabile agli immobili o ai
diritti reali alienati costituisce credito d’imposta.
128. L’imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di cinque rate
annuali di pari importo: la prima con scadenza entro il termine previsto per il
versamento a saldo dell’imposta sul reddito delle società relativa al periodo
d’imposta anteriore a quello dal quale viene acquisita la qualifica di SIIQ; le
altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a
saldo dell’imposta sul reddito delle società relativa ai periodi d’imposta
successivi. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In caso di rateizzazione,
sull’importo delle rate successive alla prima si applicano gli interessi, nella
misura del tasso di sconto aumentato di un punto percentuale, da versare
contestualmente al versamento di ciascuna delle predette rate.
129. Possono essere assoggettati ad imposta sostitutiva anche gli immobili
destinati alla vendita, ferma restando, in tal caso, l’applicazione del comma
127.
130. A scelta della società, in luogo dell’applicazione dell’imposta
sostitutiva, l’importo complessivo delle plusvalenze, al netto delle eventuali
minusvalenze, calcolate in base al valore normale, può essere incluso nel
reddito d’impresa del periodo anteriore a quello di decorrenza del regime
speciale ovvero, per quote costanti, nel reddito di detto periodo e in quello
dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, qualificandosi, in tal caso,
interamente come reddito derivante da attività diverse da quella esente.
131. Dal periodo d’imposta da cui ha effetto l’opzione per il regime speciale,
il reddito d’impresa derivante dall’attività di locazione immobiliare è esente
dall’imposta sul reddito delle società e la parte di utile civilistico ad esso
corrispondente è assoggettata ad imposizione in capo ai partecipanti secondo le
regole stabilite nei commi da 134 a 136. Si comprendono nel reddito esente i
dividendi percepiti, provenienti dalle società indicate nel comma 121, formati
con utili derivanti dall’attività di locazione immobiliare svolta da tali
società. Analoga esenzione si applica anche agli effetti dell’imposta regionale
sulle attività produttive, tenendo conto, a tal fine, della parte del valore
della produzione attribuibile all’attività di locazione immobiliare.
Con il decreto di attuazione previsto dal comma 119, possono essere stabiliti
criteri anche forfetari per la determinazione del valore della produzione
esente.
132. Le quote dei componenti positivi e negativi di reddito sorti in periodi
precedenti a quello da cui decorrono gli effetti dell’opzione e delle quali sia
stata rinviata la tassazione o la deduzione in conformità alle norme del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 si
imputano, per la parte ad esso riferibile, al reddito derivante dall’attività di
locazione immobiliare e, per la residua parte, al reddito derivante dalle altre
attività eventualmente esercitate. Con il decreto attuativo di cui al comma 119,
possono essere previsti criteri anche forfetari per la ripartizione delle
suddette quote.
133. Le perdite fiscali generatesi nei periodi d’imposta anteriori a quello da
cui decorre il regime speciale possono essere utilizzate, secondo le ordinarie
regole, in abbattimento della base imponibile dell’imposta sostitutiva
d’ingresso di cui ai commi da 126 a 133 e a compensazione dei redditi imponibili
derivanti dalle eventuali attività diverse da quella esente.
134. I soggetti residenti presso i quali i titoli di partecipazione detenuti
nelle SIIQ sono stati depositati, direttamente o indirettamente, aderenti al
sistema di deposito accentrato e gestito dalla Monte Titoli Spa ai sensi del
regolamento CONSOB emanato in base all’articolo 10 della legge 19 giugno 1986,
n. 289, nonché i soggetti non residenti che aderiscono a sistemi esteri di
deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli(*) operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 20 per cento
sugli utili in qualunque forma corrisposti a soggetti diversi da altre SIIQ,
derivanti dall’attività di locazione immobiliare nonché dal possesso delle
partecipazioni indicate nel comma 121. La misura della ritenuta è ridotta al 15
per cento in relazione alla parte dell’utile di esercizio riferibile a contratti
di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati ai sensi dell’articolo 2,
comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431. La ritenuta è applicata a titolo
d’acconto, con conseguente concorso dell’intero importo dei dividendi percepiti
alla formazione del reddito imponibile, nei confronti di: a) imprenditori
individuali, se le partecipazioni sono relative all’impresa commerciale; b)
società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, società ed
enti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 73 del testo unico
delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle
società e degli enti di cui alla lettera d) del predetto articolo 73, comma 1.
La ritenuta è applicata a titolo d’imposta in tutti gli altri casi. La ritenuta
non è operata sugli utili corrisposti alle forme di previdenza complementare di
cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e agli organismi
d’investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia e disciplinati dal
testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché su
quelli che concorrono a formare il risultato maturato delle gestioni individuali
di portafoglio di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461. Le società che abbiano esercitato l’opzione congiunta per il regime
speciale di cui al comma 125 operano la ritenuta secondo le regole indicate nei
precedenti periodi solo nei confronti dei soci diversi dalla SIIQ controllante e
da altre SIIQ.
(*) N.d.R.: Comma così modificato dalla L.24 Dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)", pubblicata nella GU n. 300 del 28-12-2007 - Suppl. Ordinario n.285.
134-bis. Ai fini dell’applicazione della ritenuta disciplinata dal comma 134 sugli utili distribuiti dalle SIIQ si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 27-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, ad eccezione del comma 6.
(*) N.d.R.: Comma
aggiunto dalla L.24 Dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2008)", pubblicata nella GU n. 300 del 28-12-2007 - Suppl. Ordinario n.285.
135. Le partecipazioni detenute nelle società che abbiano optato per il regime
speciale non beneficiano comunque dei regimi di esenzione previsti dagli
articoli 58, 68, comma 3, e 87 del citato testo unico delle imposte sui redditi.
136. Per le riserve di utili formatesi nei periodi d’imposta anteriori a quello
da cui decorre l’applicazione del regime speciale, continuano a trovare
applicazione, anche agli effetti delle ritenute, le ordinarie regole.
137. Le plusvalenze realizzate all’atto del conferimento di immobili e di
diritti reali su immobili in società che abbiano optato o che, entro la chiusura
del periodo d’imposta del conferente nel corso del quale è effettuato il
conferimento, optino per il regime speciale, ivi incluse quelle di cui al comma
125, sono assoggettabili, a scelta del contribuente, alle ordinarie regole di
tassazione ovvero ad un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e
dell’imposta regionale sulle attività produttive con aliquota del 20 per cento;
tuttavia, l’applicazione dell’imposta sostitutiva è subordinata al mantenimento,
da parte della società conferitaria, della proprietà o di altro diritto reale
sugli immobili per almeno tre anni. L’imposta sostitutiva deve essere versata in
un massimo di cinque rate annuali di pari importo, la prima delle quali entro il
termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al
periodo d’imposta nel quale avviene il conferimento; si applicano per il resto
le disposizioni del comma 128.
138. Agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, i conferimenti alle società
che abbiano optato per il regime speciale, ivi incluse quelle di cui al comma
125, costituiti da una pluralità di immobili prevalentemente locati si
considerano compresi tra le operazioni di cui all’articolo 2, terzo comma,
lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
e successive modificazioni. Gli stessi conferimenti, da chiunque effettuati,
sono soggetti, agli effetti delle imposte di registro, ipotecaria e catastale,
ad imposta in misura fissa.
139. Ai fini delle imposte ipotecaria e catastale per le cessioni e i
conferimenti alle predette società, diversi da quelli del comma 138, trova
applicazione la riduzione alla metà di cui all’articolo 35, comma 10-ter, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 agosto 2006, n. 248.
140. Le disposizioni del comma 137 si applicano agli apporti ai fondi comuni di
investimento immobiliare istituiti ai sensi dell’articolo 37 del testo unico di
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Le disposizioni dei commi
137 e 138 si applicano anche ai conferimenti di immobili e di diritti reali su
immobili in società per azioni residenti nel territorio dello Stato svolgenti in
via prevalente l’attività di locazione immobiliare, i cui titoli di
partecipazione siano ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati italiani
entro la data di chiusura del periodo d’imposta del conferente nel corso del
quale è effettuato il conferimento e sempre che, entro la stessa data, le
medesime società optino per il regime speciale.
141. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le
disposizioni di attuazione della disciplina recata dai commi da 119 a 140. In
particolare, il decreto dovrà definire: a) le regole e le modalità per
l’esercizio della vigilanza prudenziale sulle SIIQ da parte delle competenti
autorità; b) i criteri e le modalità di determinazione del valore normale di cui
al comma 126; c) le condizioni, le modalità ed i criteri di utilizzo delle
perdite riportabili a nuovo ai sensi dell’articolo 84 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, formatesi nei periodi d’imposta di vigenza del regime
speciale; d) i criteri di determinazione del costo fiscalmente riconosciuto
delle partecipazioni in SIIQ e nelle società controllate di cui al comma 125; e)
il regime di consolidamento fiscale della SIIQ con le società da essa
controllate di cui al comma 125; f) i criteri di individuazione dei valori
fiscali dell’attivo e del passivo in caso di fuoriuscita, per qualsiasi motivo,
dal regime fiscale speciale; g) le conseguenze derivanti da operazioni di
ristrutturazione aziendale che interessano le SIIQ e le società da queste
controllate; h) le modalità ed i criteri di utilizzo dei crediti di imposta
preesistenti all’opzione; i) gli effetti della decadenza dal regime speciale non
espressamente disciplinati dai commi da 119 a 140 o dai princìpi generali
valevoli ai fini delle imposte dirette; l) gli obblighi contabili e gli
adempimenti formali necessari ai fini dell’applicazione della ritenuta in misura
ridotta al 15 per cento di cui al secondo periodo del comma 134.
142. All’articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante
istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, a norma dell’articolo 48,
comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall’articolo 1,
comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191, sono apportate le seguenti
modificazioni: a) il comma 3 è sostituito dal seguente:"3. I comuni, con
regolamento adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la
variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale di cui al comma 2
con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del
Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell’economia e delle
finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno
2002. L’efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel
predetto sito informatico. La variazione dell’aliquota di compartecipazione
dell’addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La
deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di
cui al comma 2"; b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una
soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.";
c) al comma 4: 1) le parole: "dei crediti di cui agli articoli 14 e 15" sono
sostituite dalle seguenti:"del credito di cui all’articolo 165"; 2) sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "L’addizionale è dovuta alla provincia e
al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1º
gennaio dell’anno cui si riferisce l’addizionale stessa, per le parti spettanti.
Il versamento dell’addizionale medesima è effettuato in acconto e a saldo
unitamente al saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. L’acconto è
stabilito nella misura del 30 per cento dell’addizionale ottenuta applicando le
aliquote di cui ai commi 2 e 3 al reddito imponibile dell’anno precedente
determinato ai sensi del primo periodo del presente comma. Ai fini della
determinazione dell’acconto, l’aliquota di cui al comma 3 è assunta nella misura
deliberata per l’anno di riferimento qualora la pubblicazione della delibera sia
effettuata non oltre il 15 febbraio del medesimo anno ovvero nella misura
vigente nell’anno precedente in caso di pubblicazione successiva al predetto
termine"; d) il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a
quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 49 e 50 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, l’acconto dell’addizionale
dovuta è determinato dai sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e 29 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di nove
rate mensili, effettuate a partire dal mese di marzo. Il saldo dell’addizionale
dovuta è determinato all’atto delle operazioni di conguaglio e il relativo
importo è trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo
di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello
relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di
cessazione del rapporto di lavoro l’addizionale residua dovuta è prelevata in
unica soluzione. L’importo da trattenere e quello trattenuto sono indicati nella
certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui
all’articolo 4, comma 6-ter, del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322"; e) il comma 6 è abrogato.
143. A decorrere dall’anno d’imposta 2007, il versamento dell’addizionale
comunale all’IRPEF è effettuato direttamente ai comuni di riferimento,
attraverso apposito codice tributo assegnato a ciascun comune. A tal fine, con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
definite le modalità di attuazione del presente comma.
144. All’articolo 1, comma 51, primo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, le parole: "e 2007" sono soppresse.
145. A decorrere dal 1º gennaio 2007, i comuni possono deliberare, con
regolamento adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, l’istituzione di un’imposta
di scopo destinata esclusivamente alla parziale copertura delle spese per la
realizzazione di opere pubbliche individuate dai comuni nello stesso regolamento
tra quelle indicate nel comma 149.
146. Il regolamento che istituisce l’imposta determina: a) l’opera pubblica da
realizzare; b) l’ammontare della spesa da finanziare; c) l’aliquota di imposta;
d) l’applicazione di esenzioni, riduzioni o detrazioni in favore di determinate
categorie di soggetti, in relazione all’esistenza di particolari situazioni
sociali o reddituali, con particolare riferimento ai soggetti che già godono di
esenzioni o di riduzioni ai fini del versamento dell’imposta comunale sugli
immobili sulla prima casa e ai soggetti con reddito inferiore a 20.000 euro; e)
le modalità di versamento degli importi dovuti.
147. L’imposta è dovuta, in relazione alla stessa opera pubblica, per un periodo
massimo di cinque anni ed è determinata applicando alla base imponibile
dell’imposta comunale sugli immobili un’aliquota nella misura massima dello 0,5
per mille.
148. Per la disciplina dell’imposta si applicano le disposizioni vigenti in
materia di imposta comunale sugli immobili.
149. L’imposta può essere istituita per le seguenti opere pubbliche: a) opere
per il trasporto pubblico urbano; b) opere viarie, con l’esclusione della
manutenzione straordinaria ed ordinaria delle opere esistenti; c) opere
particolarmente significative di arredo urbano e di maggior decoro dei luoghi;
d) opere di risistemazione di aree dedicate a parchi e giardini; e) opere di
realizzazione di parcheggi pubblici; f) opere di restauro; g) opere di
conservazione dei beni artistici e architettonici; h) opere relative a nuovi
spazi per eventi e attività culturali, allestimenti museali e biblioteche; i)
opere di realizzazione e manutenzione straordinaria dell’edilizia scolastica.
150. Il gettito complessivo dell’imposta non può essere superiore al 30 per
cento dell’ammontare della spesa dell’opera pubblica da realizzare.
151. Nel caso di mancato inizio dell’opera pubblica entro due anni dalla data
prevista dal progetto esecutivo i comuni sono tenuti al rimborso dei versamenti
effettuati dai contribuenti entro i due anni successivi.
152. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane, da adottare
entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
stabilite, sentite l’ANCI e l’Unione delle province d’Italia (UPI), le modalità
ed i termini di trasmissione, agli enti locali interessati che ne fanno
richiesta, dei dati inerenti l’addizionale comunale e provinciale sull’imposta
sull’energia elettrica di cui all’articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988,
n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, e
successive modificazioni, desumibili dalla dichiarazione di consumo di cui
all’articolo 55 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e
successive modificazioni, presentata dai soggetti tenuti a detto adempimento,
nonché le informazioni concernenti le procedure di liquidazione e di
accertamento delle suddette addizionali.
153. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
individuate le province alle quali può essere assegnata, nel limite di spesa di
8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, la diretta
riscossione dell’addizionale sul consumo di energia elettrica concernente i
consumi relativi a forniture con potenza impegnata superiore a 200 kW, in deroga
alle disposizioni di cui all’articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n.
511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, e
successive modificazioni, per le province confinanti con le province autonome
di Trento e di Bolzano, per quelle confinanti con la Confederazione elvetica e
per quelle nelle quali oltre il sessanta per cento dei comuni ricade nella zona
climatica F prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, con priorita' per
le province in possesso di almeno 2 dei predetti parametri.(*)
(*) N.d.R.: Comma così
modificato dal D.L. 2 luglio 2007, n. 81, nel testo risultante a seguito della
conversione, con modificazioni, in L. n. 127/2007.
154. All’articolo 56, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
e successive modificazioni, la parola: "venti" è sostituita dalla seguente:
"trenta".
155. Gli enti locali possono presentare istanza motivata al Ministero
dell’economia e delle finanze per ottenere un differimento della data di rientro
dei debiti contratti in relazione ad eventi straordinari anche mediante
rinegoziazione dei mutui in essere. Il Ministero si pronuncia sull’istanza entro
i successivi trenta giorni. Dal differimento ovvero dalla rinegoziazione non
devono derivare aggravi delle passività totali o, comunque, oneri aggiuntivi a
carico della finanza pubblica.
156. All’articolo 6, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, la parola: "comune" è sostituita dalle seguenti: "consiglio
comunale".
157. Dopo l’articolo 20 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e
successive modificazioni, è inserito il seguente: "Art. 20.1. – (Oneri per la
rimozione dei manifesti affissi in violazione delle disposizioni vigenti). – 1.
Ai fini della salvaguardia degli enti locali, a decorrere dal 1º gennaio 2007,
gli oneri derivanti dalla rimozione dei manifesti affissi in violazione delle
disposizioni vigenti sono a carico dei soggetti per conto dei quali gli stessi
sono stati affissi, salvo prova contraria".
158. Per la notifica degli atti di accertamento dei tributi locali e di quelli
afferenti le procedure esecutive di cui al testo unico delle disposizioni di
legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui
al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni, nonché
degli atti di invito al pagamento delle entrate extratributarie dei comuni e
delle province, ferme restando le disposizioni vigenti, il dirigente
dell’ufficio competente, con provvedimento formale, può nominare uno o più messi
notificatori.
159. I messi notificatori possono essere nominati tra i dipendenti
dell’amministrazione comunale o provinciale, tra i dipendenti dei soggetti ai
quali l’ente locale ha affidato, anche disgiuntamente, la liquidazione,
l’accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi
dell’articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, e successive modificazioni, nonché tra soggetti che, per qualifica
professionale, esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia
del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previa, in ogni caso, la
partecipazione ad apposito corso di formazione e qualificazione, organizzato a
cura dell’ente locale, ed il superamento di un esame di idoneità.
160. Il messo notificatore esercita le sue funzioni nel territorio dell’ente
locale che lo ha nominato, sulla base della direzione e del coordinamento
diretto dell’ente ovvero degli affidatari del servizio di liquidazione,
accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi
dell’articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, e successive modificazioni. Il messo notificatore non può farsi
sostituire né rappresentare da altri soggetti.
161. Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono
alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o
ritardati versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse
dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a
mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso
motivato.
Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a
pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in
cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere
effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le
sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
162. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere motivati
in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno
determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né
ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama,
salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi
devono contenere, altresì, l’indicazione dell’ufficio presso il quale è
possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto notificato, del
responsabile del procedimento, dell’organo o dell’autorità amministrativa presso
i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell’atto in sede di
autotutela, delle modalità, del termine e dell’organo giurisdizionale cui è
possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare
il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato
dall’ente locale per la gestione del tributo.
163. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo
esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il
31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto
definitivo.
164. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal
contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero
da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L’ente locale
provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di
presentazione dell’istanza.
165. La misura annua degli interessi è determinata, da ciascun ente impositore,
nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse
legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con
decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa
misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla
data dell’eseguito versamento.
166. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento
all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per
eccesso se superiore a detto importo.
167. Gli enti locali disciplinano le modalità con le quali i contribuenti
possono compensare le somme a credito con quelle dovute al comune a titolo di
tributi locali.
168. Gli enti locali, nel rispetto dei princì pi posti dall’articolo 25 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, stabiliscono per ciascun tributo di propria
competenza gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti
o non sono effettuati i rimborsi.In caso di inottemperanza, si applica la
disciplina prevista dal medesimo articolo 25 della legge n. 289 del 2002.
169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di
loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del
bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente
all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno
effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione
entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di
anno in anno.
170. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario
ed in attuazione dell’articolo 117, secondo comma, lettera r), della
Costituzione, gli enti locali e regionali comunicano al Ministero dell’economia
e delle finanze i dati relativi al gettito delle entrate tributarie e
patrimoniali, di rispettiva competenza. Per l’inosservanza di detti adempimenti
si applicano le disposizioni di cui all’articolo 161, comma 3, del testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.Con decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, sono
stabiliti il sistema di comunicazione, le modalità ed i termini per
l’effettuazione della trasmissione dei dati.
171. Le norme di cui ai commi da 161 a 170 si applicano anche ai rapporti di
imposta pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
172. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 5
dell’articolo 9, le parole da: "; il relativo ruolo" fino a: "periodo di
sospensione" sono soppresse; b) sono abrogati: il comma 6 dell’articolo 9;
l’articolo 10; il comma 4 dell’articolo 23; l’articolo 51, ad eccezione del
comma 5; il comma 4 dell’articolo 53; l’articolo 71, ad eccezione del comma 4;
l’articolo 75; il comma 5 dell’articolo 76.
173. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 4
dell’articolo 5 è abrogato; b) al comma 2 dell’articolo 8, dopo le parole:
"adibita ad abitazione principale del soggetto passivo" sono inserite le
seguenti:", intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza
anagrafica,"; c) all’articolo 10, il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. Per
gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa
il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della
loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una
dichiarazione attestante l’avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì,
tenuti al versamento dell’imposta dovuta per il periodo di durata dell’intera
procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di
trasferimento degli immobili"; d) i commi 1, 2, 2-bis e 6 dell’articolo 11 sono
abrogati; e) all’articolo 12, comma 1, le parole: "90 giorni" sono sostituite
dalle seguenti:"sessanta giorni" e le parole da: "; il ruolo deve essere
formato" fino alla fine del comma sono soppresse; f) l’articolo 13 è abrogato;
g) il comma 6 dell’articolo 14 è abrogato.
174. Al comma 53 dell’articolo 37 del decreto- legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "Resta fermo l’obbligo di presentazione della
dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta
dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche
previste dall’articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463,
concernente la disciplina del modello unico informatico".
175. Le lettere l) e n) del comma 1 e i commi 2 e 3 dell’articolo 59 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono abrogati.
176. Al fine di contrastare il fenomeno delle affissioni abusive, sono abrogate
le seguenti disposizioni:a) il comma 2-bis dell’articolo 6, il comma 1-bis
dell’articolo 20, l’articolo 20- bis, il comma 4-bis dell’articolo 23 e il comma
5-ter dell’articolo 24 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e
successive modificazioni; b) il comma 13-quinquies dell’articolo 23 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285; c) il terzo comma dell’articolo 6 ed il
quarto comma dell’articolo 8 della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive
modificazioni.
177. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dall’articolo 20-bis, comma 2, del
decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
178. All’articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole da: "sono a carico " fino a: "del committente" sono
sostituite dalle seguenti: "sono a carico, in solido, dell’esecutore materiale e
del committente responsabile"; b) al comma 19, il terzo periodo è soppresso.
179. I comuni e le province, con provvedimento adottato dal dirigente
dell’ufficio competente, possono conferire i poteri di accertamento, di
contestazione immediata, nonché di redazione e di sottoscrizione del processo
verbale di accertamento per le violazioni relative alle proprie entrate e per
quelle che si verificano sul proprio territorio, a dipendenti dell’ente locale o
dei soggetti affidatari, anche in maniera disgiunta, delle attività di
liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di riscossione delle
altre entrate, ai sensi dell’articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni. Si applicano
le disposizioni dell’articolo 68, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
relative all’efficacia del verbale di accertamento.
180. I poteri di cui al comma 179 non includono, comunque, la contestazione
delle violazioni delle disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni. La procedura sanzionatoria amministrativa è di
competenza degli uffici degli enti locali.
181. Le funzioni di cui al comma 179 sono conferite ai dipendenti degli enti
locali e dei soggetti affidatari che siano in possesso almeno di titolo di
studio di scuola media superiore di secondo grado, previa frequenza di un
apposito corso di preparazione e qualificazione, organizzato a cura dell’ente
locale stesso, ed il superamento di un esame di idoneità.
182. I soggetti prescelti non devono avere precedenti e pendenze penali in corso
né essere sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria,
ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o
della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, salvi gli
effetti della riabilitazione.
183. I criteri indicati nel secondo e nel terzo periodo del comma 3
dell’articolo 70 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive
modificazioni, in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani,
sono applicabili anche ai fini della determinazione delle superfici per il
calcolo della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani di cui all’allegato 1,
punto 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1999, n. 158.
184. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni:
a) il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti adottato in ciascun comune per l’anno 2006 resta invariato anche per
l’anno 2007 e per gli anni 2008 e 2009(*); b) in materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti
urbani, continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 18, comma 2,
lettera d), e 57, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22; c) il
termine di cui all’articolo 17, commi 1, 2 e 6 del decreto legislativo 13
gennaio 2003, n. 36, è fissato al 31 dicembre 2008(**). Tale proroga non si applica
alle discariche di II categoria, tipo A, ex "2A", e alle discariche per rifiuti
inerti, cui si conferiscono materiali di matrice cementizia contenenti amianto.
(*) N.d.R.: Periodo aggiunto dalla L.24 Dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)", pubblicata nella GU n. 300 del 28-12-2007 - Suppl. Ordinario n.285e modificato dall'art. 5 del Decreto-Legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante "Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente", pubblicato nella GU n. 304 del 31-12-2008.
(**) N.d.R.: Termine
prorogato al 31 dicembre 2008 dalla L.24 Dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2008)", pubblicata nella GU n. 300 del 28-12-2007 - Suppl. Ordinario n.285
e, successivamente, al 31 dicembre 2009 dal
Decreto-Legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante
"Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione
dell'ambiente", pubblicato nella GU n. 304 del 31-12-2008. In sede di
conversione in legge del D.L. n. 208/2008, all'art. 5 è stata soppressa la
lettera b) del comma 1, recante la proroga in commento. Conseguentemente, rivive
il termine del 31 dicembre 2008 di cui al surriportato c. 184. Si veda però
l'art. 5, c 1bis del d.l. n. 208/2008, introdotto in sede di conversione in
legge, in tema di disciplina transitoria ex art. 17 del d.lgs. n. 36/2003.
185. A decorrere dal 1º gennaio 2007, le associazioni che operano per la
realizzazione o che partecipano a manifestazioni di particolare interesse
storico, artistico e culturale, legate agli usi ed alle tradizioni delle
comunità locali, sono equiparate ai soggetti esenti dall’imposta sul reddito
delle società, indicati dall’articolo 74, comma 1, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni. I soggetti, persone fisiche, incaricati di
gestire le attività connesse alle finalità istituzionali delle predette
associazioni, non assumono la qualifica di sostituti d’imposta e sono esenti
dagli obblighi stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. Le prestazioni e le dazioni
offerte da persone fisiche in favore dei soggetti di cui al primo periodo del
presente comma hanno, ai fini delle imposte sui redditi, carattere di
liberalità.
186. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
individuati i soggetti a cui si applicano le disposizioni di cui al comma 185,
in termini tali da determinare un onere complessivo non superiore a 5 milioni di
euro annui.
187. In ogni caso, nei confronti dei soggetti di cui ai commi 185 e 186 non si
fa luogo al rimborso delle imposte versate.
188. Per le esibizioni musicali dal vivo in spettacoli o in manifestazioni di
intrattenimento o in celebrazioni di tradizioni popolari e folkloristiche
effettuate da giovani fino a diciotto anni, da studenti fino a venticinque anni,
da soggetti titolari di pensione di eta' superiore a sessantacinque anni e da
coloro che svolgono una attivita' lavorativa per la quale sono gia' tenuti al
versamento dei contributi ai fini della previdenza obbligatoria ad una gestione
diversa da quella per i lavoratori dello spettacolo, gli adempimenti di cui agli
articoli 3, 4, 5, 6, 9 e 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29
novembre 1952, n. 2388, e successive modificazioni, sono richiesti solo per la
parte della retribuzione annua lorda percepita per tali esibizioni che supera
l'importo di 5.000 euro. Le minori entrate contributive per l’ENPALS
derivanti dall’applicazione del presente comma sono valutate in 15 milioni di
euro annui.(*)
(*) N.d.R.: Comma così sostituito dall'art. 39-quater del D.L. n. 159 dell'1 ottobre 2007, nel testo risultante a seguito della modifiche apportate in sede di conversione in Legge n. 222 del 29 novembre 2007.
189. In attesa del riassetto organico del sistema di finanziamento delle
amministrazioni locali in attuazione del federalismo fiscale di cui al titolo V
della parte seconda della Costituzione, è istituita, in favore dei comuni, una
compartecipazione dello 0,69 per cento al gettito dell’imposta sul reddito delle
persone fisiche. La compartecipazione sull’imposta è efficace a decorrere dal 1º
gennaio 2007 con corrispondente riduzione annua costante, di pari ammontare, a
decorrere dalla stessa data, del complesso dei trasferimenti operati a valere
sul fondo ordinario di cui all’articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. L’aliquota di compartecipazione è
applicata al gettito del penultimo anno precedente l’esercizio di riferimento.
190. Dall’anno 2007, per ciascun comune è operata e consolidata una riduzione
dei trasferimenti ordinari in misura proporzionale alla riduzione complessiva,
di cui al comma 189, operata sul fondo ordinario ed è attribuita una quota di
compartecipazione in eguale misura, tale da garantire l’invarianza delle
risorse.
191. A decorrere dall’esercizio finanziario 2008, l’incremento del gettito
compartecipato, rispetto all’anno 2007, derivante dalla dinamica dell’imposta
sul reddito delle persone fisiche, è ripartito fra i singoli comuni secondo
criteri definiti con decreto emanato dal Ministro dell’interno, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari
regionali e le autonomie locali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città
ed autonomie locali.I criteri di riparto devono tenere primariamente conto di
finalità perequative e dell’esigenza di promuovere lo sviluppo economico.
192. A decorrere dall’anno 2009 l’aliquota di compartecipazione è determinata in
misura pari allo 0,75 per cento.
193. Per i comuni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, le stesse provvedono all’attuazione dei commi da 189 a 192
in conformità alle disposizioni contenute nei rispettivi statuti, anche al fine
della regolazione dei rapporti finanziari tra Stato, regioni, province e comuni
e per mantenere il necessario equilibrio finanziario.
194. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono apportate le seguenti
modificazioni:a) al comma 1 dell’articolo 65: 1) la lettera d) è sostituita
dalla seguente:"d) alla tenuta dei registri immobiliari, con esecuzione delle
formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione, nonché di
visure e certificati ipotecari "; 2) la lettera g) è sostituita dalla seguente:
"g) al controllo di qualità delle informazioni e dei processi di aggiornamento
degli atti"; 3) la lettera h) è sostituita dalla seguente: "h) alla gestione
unitaria e certificata della base dei dati catastali e dei flussi di
aggiornamento delle informazioni di cui alla lettera g), assicurando il
coordinamento operativo per la loro utilizzazione a fini istituzionali
attraverso il sistema pubblico di connettività e garantendo l’accesso ai dati a
tutti i soggetti interessati"; b) la lettera a) del comma 1 dell’articolo 66 è
sostituita dalla seguente: "a) alla conservazione, alla utilizzazione ed
all’aggiornamento degli atti catastali, partecipando al processo di
determinazione degli estimi catastali fermo restando quanto previsto
dall’articolo 65, comma 1, lettera h)".
195. A decorrere dal 1º novembre 2007, i comuni esercitano direttamente, anche
in forma associata, o attraverso le comunità montane, le funzioni catastali loro
attribuite dall’articolo 66 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come
da ultimo modificato dal comma 194 del presente articolo, fatto salvo quanto
stabilito dal comma 196 per la funzione di conservazione degli atti catastali.
Al fine di evitare maggiori oneri a carico della finanza pubblica, resta in ogni
caso esclusa la possibilità di esercitare le funzioni catastali affidandole a
società private, pubbliche o miste pubblico-private.
196. L’efficacia dell’attribuzione della funzione comunale di conservazione
degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano decorre dalla data
di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro dell’economia e delle finanze, adottato previa intesa tra l’Agenzia
del territorio e l’ANCI, recante l’individuazione dei termini e delle modalità
per il graduale trasferimento delle funzioni, tenendo conto dello stato di
attuazione dell’informatizzazione del sistema di banche dati catastali e della
capacità organizzativa e tecnica, in relazione al potenziale bacino di utenza,
dei comuni interessati. La previsione di cui al precedente periodo non si
applica ai poli catastali già costituiti.
197. Fatto salvo quanto previsto dal comma 196, è in facoltà dei comuni di
stipulare convenzioni soltanto con l’Agenzia del territorio per l’esercizio di
tutte o di parte delle funzioni catastali di cui all’articolo 66 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come da ultimo modificato dal comma 194 del
presente articolo. Le convenzioni non sono onerose, hanno durata decennale e
sono tacitamente rinnovabili. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, attraverso
criteri definiti previa consultazione con le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative, tenuto conto delle indicazioni contenute nel
protocollo di intesa concluso dall’Agenzia del territorio e dall’ANCI, sono
determinati i requisiti e gli elementi necessari al convenzionamento e al
completo esercizio delle funzioni catastali decentrate, ivi compresi i livelli
di qualità che i comuni devono assicurare nell’esercizio diretto, nonché i
controlli e le conseguenti misure in caso di mancato raggiungimento degli
stessi, e, in particolare, le procedure di attuazione, gli ambiti territoriali
di competenza, la determinazione delle risorse umane strumentali e finanziarie,
tra le quali una quota parte dei tributi speciali catastali, da trasferire agli
enti locali nonché i termini di comunicazione da parte dei comuni o di loro
associazioni dell’avvio della gestione delle funzioni catastali.
198. L’Agenzia del territorio, con provvedimento del Direttore, sentita la
Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nel rispetto delle disposizioni e
nel quadro delle regole tecniche di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, e successive modificazioni, predispone entro il 1º settembre 2007 specifiche
modalità d’interscambio in grado di garantire l’accessibilità e la
interoperabilità applicativa delle banche dati, unitamente ai criteri per la
gestione della banca dati catastale. Le modalità d’interscambio devono
assicurare la piena cooperazione applicativa tra gli enti interessati e
l’unitarietà del servizio su tutto il territorio nazionale nell’ambito del
sistema pubblico di connettività.
199. L’Agenzia del territorio salvaguarda il contestuale mantenimento degli
attuali livelli di servizio all’utenza in tutte le fasi del processo, garantendo
in ogni caso su tutto il territorio nazionale la circolazione e la fruizione dei
dati catastali; fornisce inoltre assistenza e supporto ai comuni nelle attività
di specifica formazione del personale comunale. L’assegnazione di personale può
avere luogo anche mediante distacco.
200. Al fine di compiere un costante monitoraggio del processo di attuazione
delle disposizioni di cui ai commi da 195 a 199, l’Agenzia del territorio, con
la collaborazione dei comuni, elabora annualmente l’esito della attività
realizzata, dandone informazione al Ministro dell’economia e delle finanze ed
alle competenti Commissioni parlamentari.
201. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 2-undecies della legge 31 maggio
1965, n. 575, e successive modificazioni, dopo le parole: "protezione civile"
sono inserite le seguenti: "e, ove idonei, anche per altri usi governativi o
pubblici connessi allo svolgimento delle attività istituzionali di
amministrazioni statali, agenzie fiscali, università statali, enti pubblici e
istituzioni culturali di rilevante interesse,".
202. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 2-undecies della legge 31 maggio
1965, n. 575, è sostituita dalla seguente:
"b) trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al
patrimonio del comune ove l’immobile è sito, ovvero al patrimonio della
provincia o della regione. Gli enti territoriali possono amministrare
direttamente il bene o assegnarlo in concessione a titolo gratuito a comunità,
ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad
organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e
successive modificazioni, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre
1991, n. 381, e successive modificazioni, o a comunità terapeutiche e centri di
recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in
materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive
modificazioni, nonché alle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi
dell’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni.
Se entro un anno dal trasferimento l’ente territoriale non ha provveduto alla
destinazione del bene, il prefetto nomina un commissario con poteri
sostitutivi".
203. All’articolo 2, comma 1, della legge 2 aprile 2001, n. 136, è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "Entro la data del 30 giugno 2007, con regolamento da
adottare con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro dell’università e della ricerca, ai sensi dell’articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati i criteri, le modalità e i
termini del trasferimento in favore delle università statali di cui al presente
comma".
204. Al fine di razionalizzare gli spazi complessivi per l’utilizzo degli
immobili in uso governativo e di ridurre la spesa relativa agli immobili
condotti in locazione dallo Stato, il Ministro dell’economia e delle finanze,
con propri decreti, determina i piani di razionalizzazione degli spazi e di
riduzione della spesa, anche differenziandoli per ambiti territoriali e per
patrimonio utilizzato, elaborati per il triennio 2008-2010 d’intesa tra
l’Agenzia del demanio e le amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e
conduttrici. Tali piani sono finalizzati a conseguire una riduzione complessiva
non inferiore al 10 per cento del valore dei canoni per locazioni passive e del
costo d’uso equivalente degli immobili utilizzati per l’anno 2008 e ulteriori
riduzioni non inferiori al 7 per cento e 6 per cento per gli anni successivi.(*)
(*) N.d.R.: Comma così sostituito dalla L.24 Dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)", pubblicata nella GU n. 300 del 28-12-2007 - Suppl. Ordinario n.285.
205. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è
istituito un Fondo unico nel quale confluiscono le poste corrispondenti al costo
d’uso degli immobili in uso governativo e dal quale vengono ripartite le quote
di costo da imputare a ciascuna amministrazione.
206. In sede di prima applicazione, il costo d’uso dei singoli immobili di
proprietà statale in uso alle amministrazioni dello Stato è determinato in
misura pari al 50 per cento del valore corrente di mercato, secondo i parametri
di comune commercio forniti dall’Osservatorio del mercato immobiliare, praticati
nella zona per analoghe attività; a decorrere dal 2009, la predetta percentuale
è incrementata annualmente di un ulteriore 10 per cento fino al raggiungimento
del 100 per cento del valore corrente di mercato.(*)
(*) N.d.R.: Comma così sostituito dalla L.24 Dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)", pubblicata nella GU n. 300 del 28-12-2007 - Suppl. Ordinario n.285.
207. Gli obiettivi di cui al comma 204 devono(*) essere conseguiti da parte delle amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e conduttrici, sia attraverso la riduzione del costo d’uso di cui al comma 205 derivante dalla razionalizzazione degli spazi, sia attraverso la riduzione della spesa corrente per le locazioni passive, ovvero con la combinazione delle due misure.
(*) N.d.R.: Comma così
modificato dalla L.24 Dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2008)", pubblicata nella GU n. 300 del 28-12-2007 - Suppl. Ordinario n.285.
208. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di natura non
regolamentare sono stabiliti i criteri, le modalità e i termini per la
razionalizzazione e la riduzione degli oneri, nonché i contenuti e le modalità
di trasmissione delle informazioni da parte delle amministrazioni usuarie e
conduttrici all’Agenzia del demanio, la quale, in base agli obiettivi contenuti
[nell’atto di indirizzo di cui](*) al comma 204, definisce annualmente le relative
modalità attuative, comunicandole alle predette amministrazioni.
(*) N.d.R.: Periodo soppresso dalla L.24 Dicembre 2007, n. 244, recante
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2008)", pubblicata nella GU n. 300 del 28-12-2007 - Suppl.
Ordinario n.285.
209. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 208, sono abrogati il comma 9 dell’articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, l'art. 24 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, nonché il comma 4 dell’articolo 62 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.(*)
(*) N.d.R.: Comma così
modificato dal D.L. 2 luglio 2007, n. 81, nel testo risultante a seguito della
conversione, con modificazioni, in L. n. 127/2007.
210. Al fine di favorire la razionalizzazione e la valorizzazione dell’impiego
dei beni immobili dello Stato, nonché al fine di completare lo sviluppo del
sistema informativo sui beni immobili del demanio e del patrimonio di cui
all’articolo 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, l’Agenzia del demanio, ferme restando le competenze del Ministero
per i beni e le attività culturali, individua i beni di proprietà dello Stato
per i quali si rende necessario l’accertamento di conformità delle destinazioni
d’uso esistenti per funzioni di interesse statale, oppure una dichiarazione di
legittimità per le costruzioni eseguite, ovvero realizzate in tutto o in parte
in difformità dal provvedimento di localizzazione. Tale elenco è inviato al
Ministero delle infrastrutture.
211. Il Ministero delle infrastrutture trasmette l’elenco di cui al comma 210
alla regione o alle regioni competenti, che provvedono, entro il termine di cui
all’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
18 aprile 1994, n. 383, alle verifiche di conformità e di compatibilità
urbanistica con i comuni interessati. In caso di presenza di vincoli, l’elenco è
trasmesso contestualmente alle amministrazioni competenti alle tutele
differenziate, le quali esprimono il proprio parere entro il termine predetto.
Nel caso di espressione positiva da parte dei soggetti predetti, il Ministero
delle infrastrutture emette un’attestazione di conformità alle prescrizioni
urbanistico-edilizie la quale, qualora riguardi situazioni di locazione passiva,
ha valore solo transitorio e obbliga, una volta terminato il periodo di
locazione, al ripristino della destinazione d’uso preesistente, previa
comunicazione all’amministrazione comunale ed alle eventuali altre
amministrazioni competenti in materia di tutela differenziata.
212. In caso di espressione negativa, ovvero in caso di mancata risposta da
parte della regione, oppure delle autorità preposte alla tutela entro i termini
di cui al comma 211, è convocata una conferenza dei servizi anche per ambiti
comunali complessivi o per uno o più immobili, in base a quanto previsto dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
383.
213. Per le esigenze connesse alla gestione delle attività di liquidazione delle
aziende confiscate ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive
modificazioni, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, fermi restando i
princìpi generali dell’ordinamento giuridico contabile, l’Agenzia del demanio
può conferire apposito incarico a società a totale o prevalente capitale
pubblico.
I rapporti con l’Agenzia del demanio sono disciplinati con apposita convenzione
che definisce le modalità di svolgimento dell’attività affidata ed ogni aspetto
relativo alla rendicontazione e al controllo.
214. Laddove disposizioni normative stabiliscano l’assegnazione gratuita ovvero
l’attribuzione ad amministrazioni pubbliche, enti e società a totale
partecipazione pubblica diretta o indiretta di beni immobili di proprietà dello
Stato per consentire il perseguimento delle finalità istituzionali ovvero
strumentali alle attività svolte, la funzionalità dei beni allo scopo
dell’assegnazione o attribuzione è da intendersi concreta, attuale, strettamente
connessa e necessaria al funzionamento del servizio e all’esercizio delle
funzioni attribuite, nonché al loro proseguimento.
215. E' attribuita all’Agenzia del demanio la verifica, con il supporto dei
soggetti interessati, della sussistenza dei suddetti requisiti all’atto
dell’assegnazione o attribuzione e successivamente l’accertamento periodico
della permanenza di tali condizioni o della suscettibilità del bene a rientrare
in tutto o in parte nella disponibilità dello Stato, e per esso dell’Agenzia del
demanio come stabilito dalle norme vigenti. A tal fine l’Agenzia del demanio
esercita la vigilanza e il controllo secondo le modalità previste dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1998, n.
367.
216. Per i beni immobili statali assegnati in uso gratuito alle amministrazioni
pubbliche è vietata la dismissione temporanea. I beni immobili per i quali,
prima della data di entrata in vigore della presente legge, sia stata operata la
dismissione temporanea si intendono dismessi definitivamente per rientrare nella
disponibilità del Ministero dell’economia e delle finanze e per esso
dell’Agenzia del demanio. Il presente comma non si applica ai beni immobili in
uso all’Amministrazione della difesa affidati, in tutto o in parte, a terzi per
lo svolgimento di attività funzionali alle finalità istituzionali
dell’Amministrazione stessa.
217. Il comma 109 dell’articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e
successive modificazioni, si interpreta nel senso che i requisiti necessari per
essere ammessi alle garanzie di cui alle lettere a) e b) del citato comma devono
sussistere in capo agli aventi diritto al momento del ricevimento della proposta
di vendita da parte dell’amministrazione alienante, ovvero alla data stabilita,
con propri atti, dalla medesima amministrazione in funzione dei piani di
dismissione programmati.
218. Dopo il comma 3 dell’articolo 214- bis del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, è aggiunto il seguente: "3-bis. Tutte le trascrizioni ed
annotazioni nei pubblici registri relative agli atti posti in essere in
attuazione delle operazioni previste dal presente articolo e dagli articoli 213
e 214 sono esenti, per le amministrazioni dello Stato, da qualsiasi tributo ed
emolumento ".
219. Le unità immobiliari appartenenti al patrimonio dello Stato, destinate ad
uso abitativo e gestite dall’Agenzia del demanio, possono essere alienate
dall’Agenzia medesima, ai sensi dell’articolo 3, comma 109, della legge 23
dicembre 1996, n. 662. A tal fine, la lettera d) del predetto comma 109 si
interpreta nel senso che le conseguenti attività estimali, incluse quelle già
affidate all’Ufficio tecnico erariale, sono eseguite dall’Agenzia medesima.(*)
(*) N.d.R.: Periodo
aggiunto dalla L.24 Dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2008)", pubblicata nella GU n. 300 del 28-12-2007 - Suppl. Ordinario n.285.
220. All’articolo 12-sexies del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: "codice di procedura penale, per taluno dei
delitti previsti dagli articoli" sono inserite le seguenti:
"314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 322, 322-bis, 325,";
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. In caso di confisca di beni per uno dei delitti previsti dagli articoli
314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 322, 322-bis e 325 del
codice penale, si applicano le disposizioni degli articoli 2- novies, 2-decies e
2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ".
221. Il comma 5 dell’articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente:"5. Le somme ricavate ai
sensi del comma 1, lettere b) e c), nonché i proventi derivanti dall’affitto,
dalla vendita o dalla liquidazione dei beni, di cui al comma 3, sono versati
all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati in egual misura al
finanziamento degli interventi per l’edilizia scolastica e per
l’informatizzazione del processo".
222. A decorrere dal 1º gennaio 2007 e per un periodo di tre anni, sul
trattamento di fine rapporto, di cui all’articolo 2120 del codice civile,
sull’indennità premio di fine servizio, di cui all’articolo 2 e seguenti della
legge 8 marzo 1968, n. 152, e sull’indennità di buonuscita, di cui all’articolo
3 e seguenti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
29 dicembre 1973, n. 1032, e successive modificazioni, nonché sui trattamenti
integrativi percepiti dai soggetti nei cui confronti trovano applicazione le
forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad
integrazione dei suddetti trattamenti, erogati ai lavoratori dipendenti pubblici
e privati e corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i
cui importi superino complessivamente un importo pari a 1,5 milioni di euro,
rivalutato annualmente secondo l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e di impiegati, è dovuto sull’importo eccedente il predetto
limite un contributo di solidarietà nella misura del 15 per cento. Con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione delle
disposizioni di cui al presente comma.
223. Il 90 per cento delle risorse derivanti dall’attuazione del comma 222
affluiscono allo stato di previsione dell’entrata per essere successivamente
riassegnate al Fondo di cui al comma 1261 e destinate ad iniziative volte a
favorire l’istruzione e la tutela delle donne immigrate.
224. In attuazione del principio di salvaguardia ambientale ed al fine di
incentivare la riduzione di autoveicoli per il trasporto promiscuo,
immatricolati come "euro 0" o "euro 1", per i predetti autoveicoli consegnati ad
un demolitore dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2007, è disposta la
concessione, a fronte della presentazione del certificato di avvenuta
rottamazione rilasciato da centri autorizzati, di un contributo pari al costo di
demolizione disciplinato ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 24
giugno 2003, n. 209, e successive modificazioni, e comunque nei limiti di 80
euro per ciascun veicolo. Tale contributo è anticipato dal centro autorizzato
che ha effettuato la rottamazione che recupera il corrispondente importo come
credito d’imposta da utilizzare in compensazione secondo le disposizioni
previste dai periodi secondo e quarto del comma 231.
225. Coloro che effettuano la rottamazione senza sostituzione ai sensi del comma
224 possono richiedere, qualora non risultino intestatari di veicoli registrati,
quale agevolazione ulteriore, il totale rimborso dell’abbonamento al trasporto
pubblico locale nell’ambito del comune di residenza e di domicilio, di durata
pari ad una annualità. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità di erogazione del
rimborso di cui al presente comma.
226. In attuazione del principio di salvaguardia ambientale ed al fine di
incentivare la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione con le
modalità indicate al comma 233, di autovetture ed autoveicoli per il trasporto
promiscuo immatricolati come "euro 0" o "euro 1", con autovetture nuove
immatricolate come "euro 4" o "euro 5", che emettono non oltre 140 grammi di CO2
al chilometro, è concesso un contributo di euro 800 per l’acquisto di detti
autoveicoli nonché l’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per
detti autoveicoli, per un periodo di due annualità. La predetta esenzione è
estesa per un’altra annualità per l’acquisto di autoveicoli che hanno una
cilindrata inferiore a 1300 cc. Tali limiti di cilindrata non si applicano alle
autovetture e autoveicoli acquistati da persone fisiche il cui nucleo familiare,
certificato da idoneo stato di famiglia, sia formato da almeno sei componenti, i
quali non risultino intestatari di altra autovettura o autoveicolo.
227. Allo scopo di favorire il rinnovo del parco autocarri circolante mediante
la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione con le modalità indicate
al comma 233, di veicoli immatricolati come "euro 0" o "euro 1" con veicoli
nuovi a minore impatto ambientale, è concesso un contributo di euro 2.000 per
ogni veicolo di cui all’articolo 54, comma 1, lettera d), del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di peso complessivo non superiore a 3,5
tonnellate, immatricolato come "euro 4" o "euro 5". Il beneficio è accordato a
fronte della sostituzione di un veicolo avente sin dalla prima immatricolazione
da parte del costruttore la medesima categoria e peso complessivo non superiore
a 3,5 tonnellate ed immatricolato come "euro 0" o "euro 1".
228. Per l’acquisto di autovetture e di veicoli di cui al comma 227, nuovi ed
omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva
o doppia, del motore con gas metano o GPL, nonché mediante alimentazione
elettrica ovvero ad idrogeno è concesso un contributo pari ad euro 1.500,
incrementato di ulteriori euro 500 nel caso in cui il veicolo acquistato,
nell’alimentazione ivi considerata, abbia emissioni di CO2 inferiori a 120
grammi per chilometro.
Le agevolazioni di cui al presente comma sono cumulabili, ove se ne presentino
le condizioni, con quelle di cui ai commi 226 o 227.
229. Le disposizioni di cui ai commi 226, 227 e 228 possono essere fruite nel
rispetto della regola degli aiuti "de minimis" di cui al regolamento (CE) n.
69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001. Le disposizioni di cui ai commi
226 e 227 hanno validità per i veicoli nuovi acquistati e risultanti da
contratto stipulato dal venditore e acquirente a decorrere dal 3 ottobre 2006 e
fino al 31 dicembre 2007; i suddetti veicoli non possono essere immatricolati
oltre il 31 marzo 2008; le disposizioni di cui al comma 228 hanno validità per i
veicoli nuovi ivi previsti per i quali il predetto contratto è stipulato a
decorrere dal 3 ottobre 2006 e fino al 31 dicembre 2009, con possibilità di
immatricolazione dei veicoli fino al 31 marzo 2010.
230. Al fine di consentire agli enti impositori di verificare la sussistenza dei
requisiti richiesti per beneficiare dell’esenzione e del contributo di cui ai
commi 226, 227, 228 e 236, il venditore integra la documentazione da consegnare
al pubblico registro automobilistico, per la trascrizione del titolo di acquisto
del nuovo veicolo, con una dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 47 del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, in cui devono essere indicati: a) la conformità del veicolo acquistato
ai requisiti prescritti dai commi 226, 227, 228 e 236; b) la targa del veicolo
ritirato per la consegna ai centri autorizzati di cui all’articolo 3, comma 1,
lettera p), del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e la conformità
dello stesso ai requisiti stabiliti dai commi 226, 227, 228 e 236; c) copia del
certificato di rottamazione rilasciato da centri autorizzati. L’ente gestore del
pubblico registro automobilistico acquisisce le informazioni relative
all’acquisto del veicolo che fruisce dell’esenzione dal pagamento della tassa
automobilistica e del veicolo avviato alla demolizione in via telematica, le
trasmette in tempo reale all’archivio nazionale delle tasse automobilistiche ed
al Ministero dei trasporti, Dipartimento per i trasporti terrestri, i quali
provvedono al necessario scambio dei dati.
231. Ai fini dell’applicazione dei commi 224, 226, 227 e 228, i centri
autorizzati che hanno effettuato la rottamazione, ovvero le imprese costruttrici
o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l’importo del
contributo e recuperano detto importo quale credito di imposta solo ai fini
della compensazione di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a
decorrere dal momento in cui viene richiesto al pubblico registro
automobilistico l’originale del certificato di proprietà. Il credito di imposta
non è rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione
netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, né dell’imponibile
agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui
agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il
contributo di cui ai commi 226, 227 e 228 non spetta per gli acquisti dei
veicoli per la cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività
dell’impresa. Il contributo di cui ai commi 226, 227 e 228 spetta anche nel caso
in cui il veicolo demolito sia intestato ad un familiare convivente, risultante
dallo stato di famiglia.
232. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata
emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano
la seguente documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore: a)
copia della fattura di vendita, del contratto di acquisto e della carta di
circolazione relativi al nuovo veicolo; b) copia del libretto o della carta di
circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del
veicolo usato; in caso di mancanza, copia dell’estratto cronologico; c) copia
della domanda di cancellazione per demolizione e copia del certificato di
proprietà rilasciato dal pubblico registro automobilistico relativi al veicolo
demolito; d) copia dello stato di famiglia nel caso in cui il veicolo demolito
sia intestato a familiare convivente.
233. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il
venditore ha l’obbligo di consegnare ad un demolitore il veicolo ritirato per la
demolizione e di provvedere direttamente o tramite delega alla richiesta di
cancellazione per demolizione al pubblico registro automobilistico. I veicoli
ritirati per la demolizione non possono essere rimessi in circolazione e vanno
avviati o alle case costruttrici o ai centri appositamente autorizzati, anche
convenzionati con le stesse, al fine della messa in sicurezza, della
demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione. Entro il 31
dicembre 2007 il Governo presenta una relazione al Parlamento sull’efficacia
della presente disposizione, sulla base dei dati rilevati dal Ministero dei
trasporti, con valutazione degli effetti di gettito derivati dalla stessa. Le
eventuali maggiori entrate possono essere utilizzate dal Governo con specifica
previsione di legge per alimentare il Fondo per la mobilità sostenibile, di cui
al comma 1121, subordinatamente al rispetto del raggiungimento degli obiettivi
di finanza pubblica.
234. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il
Ministero dei trasporti, sentiti il soggetto gestore del pubblico registro
automobilistico ed il Comitato interregionale di gestione di cui all’articolo 5
del protocollo di intesa tra le regioni e le province autonome ed il Ministero
dell’economia e delle finanze per la costituzione, gestione ed aggiornamento
degli archivi regionali e nazionale delle tasse automobilistiche, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
stabiliti i criteri di collegamento tra gli archivi informatici relativi ai
veicoli, al fine di rendere uniformi le informazioni in essi contenute e di
consentire l’aggiornamento in tempo reale dei dati in essi presenti.
235. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il
Ministero dei trasporti e il Ministero per le riforme e le innovazioni nella
pubblica amministrazione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, d’intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sono effettuate le regolazioni finanziarie delle minori entrate nette derivanti
dall’attuazione delle norme dei commi da 224 a 234 e sono stabiliti i criteri e
le modalità per la corrispondente definizione dei trasferimenti dello Stato alle
regioni ed alle province autonome.
236. A decorrere dal 1º dicembre 2006 e fino al 31 dicembre 2008(*), in caso di
acquisto di un motociclo nuovo di categoria "euro 3", con contestuale
sostituzione di un motociclo appartenente alla categoria "euro 0", realizzata
attraverso la demolizione con le modalità indicate al comma 233, è concessa
l’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per cinque annualità. Il
costo di rottamazione è a carico del bilancio dello Stato, nei limiti di 80 euro
per ciascun motociclo, ed è anticipato dal venditore che recupera detto importo
quale credito d’imposta da utilizzare in compensazione secondo le disposizioni
del comma 231. Si applicano, per il resto, in quanto compatibili, le
disposizioni dei commi da 230 a 235, con il rispetto della regola degli aiuti
"de minimis" di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12
gennaio 2001. Le disposizioni di cui al presente comma hanno validità per i
motocicli nuovi acquistati e risultanti da contratto stipulato dal venditore e
acquirente.
I suddetti motocicli non possono essere immatricolati oltre il 31 marzo 2008.
Per i motocicli acquistati dal 1º dicembre 2006 al 31 dicembre 2006, gli
adempimenti previsti dai commi 230 e 233 possono essere effettuati entro il 31
gennaio 2007.
(*) N.d.R.: Termine
così prorogato dall'art. 29, c. 2 del D.L. 31 Dicembre 2007, n. 248, ("Milleproroghe")
pubblicato nella GU n. 302 del 31-12-2007.
237. Al comma 63 dell’articolo 2 del decreto- legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è aggiunto
il seguente periodo: "Gli incrementi percentuali approvati dalle regioni o dalle
province autonome di Trento e di Bolzano prima della data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto vengono ricalcolati sugli
importi della citata tabella 1".
238. Il comma 59 dell’articolo 2 del decreto- legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è
sostituito dal seguente:
"59. Per gli interventi finalizzati ad incentivare l’installazione su
autoveicoli immatricolati come "euro 0" o "euro 1" di impianti a GPL o a metano
per autotrazione, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2007, 2008 e 2009". Resta fermo quanto previsto dall’articolo 1,
comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito,
con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403.
239. Fatte salve le agevolazioni già in vigore, le misure della tassa
automobilistica previste per le autovetture ed i veicoli per il trasporto
promiscuo immatricolati come "euro 0", "euro 1", "euro 2", "euro 3" e "euro 4",
di cui al comma 321, non si applicano per i veicoli omologati dal costruttore
per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, elettrica, a gas
metano, a GPL, a idrogeno. Tale agevolazione si applica anche ai veicoli sui
quali il sistema di doppia alimentazione venga installato successivamente alla
immatricolazione.
240. All’articolo 2, primo comma, lettera d), del testo unico delle leggi sulle
tasse automobilistiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5
febbraio 1953, n. 39, dopo le parole: "per gli autoveicoli di peso complessivo a
pieno carico inferiore a 12 tonnellate" sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione
dei veicoli che, pur immatricolati o reimmatricolati come N1, presentino codice
di carrozzeria F0 (Effe zero) con quattro o più posti ed abbiano un rapporto tra
la potenza espressa in kw e la portata del veicolo espressa in tonnellate
maggiore o uguale a 180, per i quali la tassazione continua ad essere effettuata
in base alla potenza effettiva dei motori".
241. Le disposizioni del comma 240 hanno effetto a decorrere dal 3 ottobre 2006.
E' abrogato il comma 55 dell’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.
262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
242. Per i soggetti indicati nell’articolo 73, comma 1, lettera a), del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che risultano da operazioni di aggregazione
aziendale realizzate attraverso fusione o scissione, effettuate negli anni 2007
e 2008, si considera riconosciuto, ai fini fiscali, il valore di avviamento e
quello attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali, per effetto della
imputazione in bilancio del disavanzo da concambio, per un ammontare complessivo
non eccedente l’importo di 5 milioni di euro.
243. Nel caso di operazioni di conferimento di azienda effettuate ai sensi
dell’articolo 176 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, negli anni 2007 e
2008, si considerano riconosciuti, ai fini fiscali, i maggiori valori iscritti
dal soggetto conferitario di cui al comma 242 a titolo di avviamento o beni
strumentali materiali e immateriali, per un ammontare complessivo non eccedente
l’importo di 5 milioni di euro.
244. Le disposizioni dei commi 242 e 243 si applicano qualora alle operazioni di
aggregazione aziendale partecipino esclusivamente imprese operative da almeno
due anni. Le medesime disposizioni non si applicano qualora le imprese che
partecipano alle predette operazioni facciano parte dello stesso gruppo
societario. Sono in ogni caso esclusi i soggetti legati tra loro da un rapporto
di partecipazione ovvero controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto
ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile.
245. Le disposizioni dei commi 242, 243 e 244 si applicano qualora le imprese
interessate dalle operazioni di aggregazione aziendale si trovino o si siano
trovate ininterrottamente, nei due anni precedenti l’operazione, nelle
condizioni che consentono il riconoscimento fiscale di cui ai commi 242 e 243.
246. L’applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 242 a 245 è
subordinata alla presentazione all’Agenzia delle entrate di una istanza
preventiva ai sensi dell’articolo 11 della legge 27 agosto 2000, n. 212, al fine
di dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti dai commi da 242 a 249.
247. Per la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le
sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte
sui redditi. La società risultante dall’aggregazione che nei primi quattro
periodi d’imposta dalla effettuazione dell’operazione pone in essere ulteriori
operazioni straordinarie, di cui al titolo IlI, capi III e IV, del testo unico
delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, ovvero cede i beni iscritti o rivalutati ai sensi dei
commi da 242 a 249, decade dall’agevolazione, fatta salva l’attivazione della
procedura di cui all’articolo 37- bis, comma 8, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
249. Nella dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta in cui si verifica la
decadenza prevista al comma 248, la società è tenuta a liquidare e versare
l’imposta sul reddito delle società e l’imposta regionale sulle attività
produttive dovute sul maggior reddito, relativo anche ai periodi di imposta
precedenti, determinato senza tenere conto dei maggiori valori riconosciuti
fiscalmente ai sensi dei commi 242 e 243. Sulle maggiori imposte liquidate non
sono dovute sanzioni e interessi.
250. Dopo il comma 2-bis dell’articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n.
400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è
aggiunto il seguente:"2-ter. Le concessioni di cui al comma 1 sono revocate
qualora il concessionario si renda, dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, responsabile di gravi violazioni edilizie, che
costituiscono inadempimento agli obblighi derivanti dalla concessione ai sensi
dell’articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 13 settembre 2005, n. 296".
251. Il comma 1 dell’articolo 03 del decreto- legge 5 ottobre 1993, n. 400,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è sostituito
dal seguente:"1. I canoni annui per concessioni rilasciate o rinnovate con
finalità turistico-ricreative di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi
acquei per i quali si applicano le disposizioni relative alle utilizzazioni del
demanio marittimo sono determinati nel rispetto dei seguenti criteri:a)
classificazione, a decorrere dal 1º gennaio 2007, delle aree, manufatti,
pertinenze e specchi acquei nelle seguenti categorie:1) categoria A: aree,
manufatti, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi, concessi per
utilizzazioni ad uso pubblico ad alta valenza turistica; 2) categoria B: aree,
manufatti, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi, concessi per
utilizzazione ad uso pubblico a normale valenza turistica. L’accertamento dei
requisiti di alta e normale valenza turistica è riservato alle regioni
competenti per territorio con proprio provvedimento. Nelle more dell’emanazione
di detto provvedimento la categoria di riferimento è da intendersi la B. Una
quota pari al 10 per cento delle maggiori entrate annue rispetto alle previsioni
di bilancio derivanti dall’utilizzo delle aree, pertinenze e specchi acquei
inseriti nella categoria A è devoluta alle regioni competenti per territorio; b)
misura del canone annuo determinata come segue:
1) per le concessioni demaniali marittime aventi ad oggetto aree e specchi
acquei, per gli anni 2004, 2005 e 2006 si applicano le misure unitarie vigenti
alla data di entrata in vigore della presente legge e non operano le
disposizioni maggiorative di cui ai commi 21, 22 e 23 dell’articolo 32 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni; a decorrere dal 1º
gennaio 2007, si applicano i seguenti importi aggiornati degli indici ISTAT
maturati alla stessa data:1.1) area scoperta: euro 1,86 al metro quadrato per la
categoria A; euro 0,93 al metro quadrato per la categoria B; 1.2) area occupata
con impianti di facile rimozione: euro 3,10 al metro quadrato per la categoria
A; euro 1,55 al metro quadrato per la categoria B; 1.3) area occupata con
impianti di difficile rimozione: euro 4,13 al metro quadrato per la categoria A;
euro 2,65 al metro quadrato per la categoria B; 1.4) euro 0,72 per ogni metro
quadrato di mare territoriale per specchi acquei o delimitati da opere che
riguardano i porti così come definite dall’articolo 5 del testo unico di cui al
regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, e comunque entro 100 metri dalla costa;
1.5) euro 0,52 per gli specchi acquei compresi tra 100 e 300 metri dalla costa;
1.6) euro 0,41 per gli specchi acquei oltre 300 metri dalla costa; 1.7) euro
0,21 per gli specchi acquei utilizzati per il posizionamento di campi boa per
l’ancoraggio delle navi al di fuori degli specchi acquei di cui al numero 1.3);
2) per le concessioni comprensive di pertinenze demaniali marittime si
applicano, a decorrere dal 1º gennaio 2007, i seguenti criteri: 2.1) per le
pertinenze destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di
produzione di beni e servizi, il canone è determinato moltiplicando la
superficie complessiva del manufatto per la media dei valori mensili unitari
minimi e massimi indicati dall’Osservatorio del mercato immobiliare per la zona
di riferimento. L’importo ottenuto è moltiplicato per un coefficiente pari a
6,5. Il canone annuo così determinato è ulteriormente ridotto delle seguenti
percentuali, da applicare per scaglioni progressivi di superficie del manufatto:
fino a 200 metri quadrati, 0 per cento; oltre 200 metri quadrati e fino a 500
metri quadrati, 20 per cento; oltre 500 metri quadrati e fino a 1.000 metri
quadrati, 40 per cento; oltre 1.000 metri quadrati, 60 per cento. Qualora i
valori dell’Osservatorio del mercato immobiliare non siano disponibili, si fa
riferimento a quelli del più vicino comune costiero rispetto al manufatto
nell’ambito territoriale della medesima regione; 2.2) per le aree ricomprese
nella concessione, per gli anni 2004, 2005 e 2006 si applicano le misure vigenti
alla data di entrata in vigore della presente legge e non operano le
disposizioni maggiorative di cui ai commi 21, 22 e 23 dell’articolo 32 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni; a decorrere dal 1º
gennaio 2007, si applicano quelle di cui alla lettera b), numero 1); c)
riduzione dei canoni di cui alla lettera b) nella misura del 50 per cento: 1) in
presenza di eventi dannosi di eccezionale gravità che comportino una minore
utilizzazione dei beni oggetto della concessione, previo accertamento da parte
delle competenti autorità marittime di zona; 2) nel caso di concessioni
demaniali marittime assentite alle società sportive dilettantistiche senza scopo
di lucro affiliate alle Federazioni sportive nazionali con l’esclusione dei
manufatti pertinenziali adibiti ad attività commerciali; d) riduzione dei canoni
di cui alla lettera b) nella misura del 90 per cento per le concessioni indicate
al secondo comma dell’articolo 39 del codice della navigazione e all’articolo 37
del regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328; e) obbligo per i
titolari delle concessioni di consentire il libero e gratuito accesso e
transito, per il raggiungimento della battigia antistante l’area ricompresa
nella concessione, anche al fine di balneazione; f) riduzione, per le imprese
turistico-ricettive all’aria aperta, dei valori inerenti le superfici del 25 per
cento".
252. Il comma 3 dell’articolo 03 del decreto- legge 5 ottobre 1993, n. 400,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è sostituito
dal seguente:
"3. Le misure dei canoni di cui al comma 1, lettera b), si applicano, a
decorrere dal 1º gennaio 2007, anche alle concessioni dei beni del demanio
marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e
la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto".
253. All’articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è aggiunto, in fine, il
seguente comma:
"4-bis. Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 01, comma 2, le
concessioni di cui al presente articolo possono avere durata superiore a sei
anni e comunque non superiore a venti anni in ragione dell’entità e della
rilevanza economica delle opere da realizzare e sulla base dei piani di
utilizzazione delle aree del demanio marittimo predisposti dalle regioni".
254. Le regioni, nel predisporre i piani di utilizzazione delle aree del demanio
marittimo di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto- legge 5 ottobre 1993, n.
400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, sentiti
i comuni interessati, devono altresì individuare un corretto equilibrio tra le
aree concesse a soggetti privati e gli arenili liberamente fruibili; devono
inoltre individuare le modalità e la collocazione dei varchi necessari al fine
di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento
della battigia antistante l’area ricompresa nella concessione, anche al fine di
balneazione.
255. All’articolo 5 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è aggiunto, in fine, il
seguente comma:"1-bis. Le somme per canoni relative a concessioni demaniali
marittime aventi finalità turistico-ricreative versate in eccedenza rispetto a
quelle dovute a decorrere dal 1º gennaio 2004 ai sensi dell’articolo 03, comma
1, sono compensate con quelle da versare allo stesso titolo, in base alla
medesima disposizione".
256. I commi 21, 22 e 23 dell’articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e
il comma 4 dell’articolo 10 della legge 17 dicembre 1997, n. 449, sono abrogati.
257. Le disposizioni di cui all’articolo 8 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n.
400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e
successive modificazioni, si interpretano nel senso che le utilizzazioni ivi
contemplate fanno riferimento alla mera occupazione di beni demaniali marittimi
e relative pertinenze. Qualora, invece, l’occupazione consista nella
realizzazione sui beni demaniali marittimi di opere inamovibili in difetto
assoluto di titolo abilitativo o in presenza di titolo abilitativo che per il
suo contenuto è incompatibile con la destinazione e disciplina del bene
demaniale, l’indennizzo dovuto è commisurato ai valori di mercato, ferma
restando l’applicazione delle misure sanzionatorie vigenti, ivi compreso il
ripristino dello stato dei luoghi.
258. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, il canone annuo per l’uso dei beni del demanio
dovuto dalle società di gestione che provvedono alla gestione aeroportuale
totale o parziale, anche in regime precario, è proporzionalmente incrementato
nella misura utile a determinare un introito diretto per l’erario pari a 3
milioni di euro nel 2007, 9,5 milioni di euro nel 2008 e 10 milioni di euro nel
2009.
259. Dopo l’articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è inserito il seguente:
"Art. 3-bis. – (Valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei beni
immobili tramite concessione o locazione). – 1. I beni immobili di proprietà
dello Stato individuati ai sensi dell’articolo 1 possono essere concessi o
locati a privati, a titolo oneroso, per un periodo non superiore a cinquanta
anni, ai fini della riqualificazione e riconversione dei medesimi beni tramite
interventi di recupero, restauro, ristrutturazione anche con l’introduzione di
nuove destinazioni d’uso finalizzate allo svolgimento di attività economiche o
attività di servizio per i cittadini, ferme restando le disposizioni contenute
nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni. 2. Il Ministero dell’economia e
delle finanze può convocare una o più conferenze di servizi o promuovere accordi
di programma per sottoporre all’approvazione iniziative per la valorizzazione
degli immobili di cui al presente articolo. 3. Agli enti territoriali interessati
dal procedimento di cui al comma 2 è riconosciuta una somma non inferiore al 50
per cento e non superiore al 100 per cento del contributo di costruzione dovuto
ai sensi dell’articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, per l’esecuzione
delle opere necessarie alla riqualificazione e riconversione. Tale importo è
corrisposto dal concessionario all’atto del rilascio o dell’efficacia del titolo
abilitativo edilizio. 4. Le concessioni e le locazioni di cui al presente
articolo sono assegnate con procedure ad evidenza pubblica, per un periodo di
tempo commisurato al raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario
dell’iniziativa e comunque non eccedente i cinquanta anni. 5. I criteri di
assegnazione e le condizioni delle concessioni o delle locazioni di cui al
presente articolo sono contenuti nei bandi predisposti dall’Agenzia del demanio,
prevedendo, in particolare, nel caso di revoca della concessione o di recesso
dal contratto di locazione il riconoscimento all’affidatario di un indennizzo
valutato sulla base del piano economico-finanziario. 6. Per il perseguimento
delle finalità di valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei beni di
cui al presente articolo, i beni medesimi possono essere affidati a terzi ai
sensi dell’articolo 143 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in
quanto compatibile".
260. Allo scopo di devolvere allo Stato i beni vacanti o derivanti da eredità
giacenti, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’interno
ed il Ministro dell’economia e delle finanze, determina, con decreto da emanare
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri
per l’acquisizione dei dati e delle informazioni rilevanti per individuare i
beni giacenti o vacanti nel territorio dello Stato. Al possesso esercitato sugli
immobili vacanti o derivanti da eredità giacenti si applica la disposizione
dell’articolo 1163 del codice civile sino a quando il terzo esercente attività
corrispondente al diritto di proprietà o ad altro diritto reale non notifichi
all’Agenzia del demanio di essere in possesso del bene vacante o derivante da
eredità giacenti. Nella comunicazione inoltrata all’Agenzia del demanio gli
immobili sui quali è esercitato il possesso corrispondente al diritto di
proprietà o ad altro diritto reale devono essere identificati descrivendone la
consistenza mediante la indicazione dei dati catastali.
261. All’articolo 14 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2-bis. Per i soggetti di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 11,
qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 2, secondo periodo, del presente
articolo, la durata delle concessioni o locazioni può essere stabilita in anni
cinquanta".
262. All’articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni,
dopo il comma 15 sono inseriti i seguenti: "15-bis. Per la valorizzazione di cui
al comma 15, l’Agenzia del demanio può individuare, d’intesa con gli enti
territoriali interessati, una pluralità di beni immobili pubblici per i quali è
attivato un processo di valorizzazione unico, in coerenza con gli indirizzi di
sviluppo territoriale, che possa costituire, nell’ambito del contesto economico
e sociale di riferimento, elemento di stimolo ed attrazione di interventi di
sviluppo locale.
Per il finanziamento degli studi di fattibilità dei programmi facenti capo ai
programmi unitari di valorizzazione dei beni demaniali per la promozione e lo
sviluppo dei sistemi locali si provvede a valere sul capitolo relativo alle
somme da attribuire all’Agenzia del demanio per l’acquisto dei beni immobili,
per la manutenzione, la ristrutturazione, il risanamento e la valorizzazione dei
beni del demanio e del patrimonio immobiliare statale, nonché per gli interventi
sugli immobili confiscati alla criminalità organizzata. E' elemento prioritario
di individuazione, nell’ambito dei predetti programmi unitari, la suscettività
di valorizzazione dei beni immobili pubblici mediante concessione d’uso o
locazione, nonché l’allocazione di funzioni di interesse sociale, culturale,
sportivo, ricreativo, per l’istruzione, la promozione delle attività di
solidarietà e per il sostegno alle politiche per i giovani, nonché per le pari
opportunità.
15-ter. Nell’ambito dei processi di razionalizzazione dell’uso degli immobili
pubblici ed al fine di adeguare l’assetto infrastrutturale delle Forze armate
alle esigenze derivanti dall’adozione dello strumento professionale, il
Ministero della difesa può individuare beni immobili di proprietà dello Stato
mantenuti in uso al medesimo Dicastero per finalità istituzionali, suscettibili
di permuta con gli enti territoriali. Le attività e le procedure di permuta sono
effettuate dall’Agenzia del demanio, d’intesa con il Ministero della difesa, nel
rispetto dei princìpi generali dell’ordinamento giuridico-contabile".
263. All’articolo 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le
seguenti modificazioni:a) al comma 13-bis, le parole: "L’Agenzia del demanio, di
concerto con la Direzione generale dei lavori e del demanio del Ministero della
difesa" sono sostituite dalle seguenti: "Il Ministero della difesa, con decreti
da adottare d’intesa con l’Agenzia del demanio"; le parole: "da inserire in
programmi di dismissione per le finalità di cui all’articolo 3, comma 112, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni " sono sostituite
dalle seguenti: "da consegnare all’Agenzia del demanio per essere inseriti in
programmi di dismissione e valorizzazione ai sensi delle norme vigenti in
materia"; e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Relativamente a tali
programmi che interessino Enti locali, si procede mediante accordi di programma
ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’articolo 34 del testo unico
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Nell’ambito degli accordi
di programma può essere previsto il riconoscimento in favore degli Enti locali
di una quota del maggior valore degli immobili determinato per effetto delle
valorizzazioni assentite."; b) al comma 13-ter, le parole da: "il Ministero"
fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "con decreti adottati
ai sensi del medesimo comma 13-bis sono individuati:
a) entro il 28 febbraio 2007, beni immobili, per un valore complessivo pari a
1.000 milioni di euro, da consegnare all’Agenzia del demanio entro il 30 giugno
2007; b) entro il 31 luglio 2007, beni immobili, per un valore complessivo pari
a 1.000 milioni di euro, da consegnare all’Agenzia del demanio entro il 31
dicembre 2007.
Con le modalità indicate nel primo periodo e per le medesime finalità, nell’anno
2008 sono individuati, entro il 28 febbraio ed entro il 31 luglio, beni immobili
per un valore pari a complessivi 2.000 milioni di euro"; c) i commi 13-quinquies
e 13-sexies sono abrogati.
264. Il comma 482 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è
abrogato.
265. All’articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo il comma 6-ter è
inserito il seguente: "6-quater. Sui beni immobili non più strumentali alla
gestione caratteristica dell’impresa ferroviaria, di proprietà di Ferrovie dello
Stato spa o delle società dalla stessa direttamente o indirettamente
controllate, che siano ubicati in aree naturali protette e in territori
sottoposti a vincolo paesaggistico, in caso di alienazione degli stessi è
riconosciuto il diritto di prelazione degli enti locali e degli altri soggetti
pubblici gestori delle aree protette. I vincoli di destinazione urbanistica
degli immobili e quelli peculiari relativi alla loro finalità di utilità
pubblica sono parametri di valutazione per la stima del valore di vendita".
266. All’articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma
1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) sono ammessi in deduzione:1) i contributi per le assicurazioni obbligatorie
contro gli infortuni sul lavoro; 2) per i soggetti di cui all’articolo 3, comma
1, lettere da a) a e), esclusi le banche, gli altri enti finanziari, le imprese
di assicurazione e le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori
dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste,
delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e
della raccolta e smaltimento rifiuti, un importo pari a 5.000 euro, su base
annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel
periodo di imposta; 3) per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da
a) a e), esclusi le banche, gli altri enti finanziari, le imprese di
assicurazione e le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori
dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste,
delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e
della raccolta e smaltimento rifiuti, un importo fino a 10.000 euro, su base
annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel
periodo d’imposta nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise,
Puglia, Sardegna e Sicilia; tale deduzione è alternativa a quella di cui al
numero 2), e può essere fruita nel rispetto dei limiti derivanti
dall’applicazione della regola de minimis di cui al regolamento (CE) n. 69/2001
della Commissione, del 12 gennaio 2001, e successive modificazioni; 4) per i
soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), esclusi le banche,
gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazione e le imprese operanti in
concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti,
delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e
depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, i
contributi assistenziali e previdenziali relativi ai lavoratori dipendenti a
tempo indeterminato; 5) le spese relative agli apprendisti, ai disabili e le
spese per il personale assunto con contratti di formazione e lavoro, nonché, per
i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), i costi sostenuti
per il personale addetto alla ricerca e sviluppo, ivi compresi quelli per il
predetto personale sostenuti da consorzi tra imprese costituiti per la
realizzazione di programmi comuni di ricerca e sviluppo, a condizione che
l’attestazione di effettività degli stessi sia rilasciata dal presidente del
collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un
professionista iscritto negli albi dei revisori dei conti, dei dottori
commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o dei consulenti del lavoro,
nelle forme previste dall’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997,
n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e
successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza
fiscale"; b) al comma 4-bis.1, dopo le parole:"pari a euro 2.000" sono inserite
le seguenti:", su base annua," e le parole da: "; la deduzione " fino a: "di cui
all’articolo 10, comma 2" sono soppresse; c) al comma 4-bis.2 è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "Le deduzioni di cui ai commi 1, lettera a), numeri
2) e 3), e 4- bis.1 sono ragguagliate ai giorni di durata del rapporto di lavoro
nel corso del periodo d’imposta nel caso di contratti di lavoro a tempo
indeterminato e parziale, nei diversi tipi e modalità di cui all’articolo 1 del
decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, e successive modificazioni, ivi
compreso il lavoro a tempo parziale di tipo verticale e di tipo misto, sono
ridotte in misura proporzionale; per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1,
lettera e), le medesime deduzioni spettano solo in relazione ai dipendenti
impiegati nell’esercizio di attività commerciali e, in caso di dipendenti
impiegati anche nelle attività istituzionali, l’importo è ridotto in base al
rapporto di cui all’articolo 10, comma 2"; d) al comma 4-ter, le parole: "la
deduzione di cui ai commi 4-bis e 4-bis.1" sono sostituite dalle seguenti: "le
deduzioni indicate nel presente articolo"; e) dopo il comma 4-quinquies sono
aggiunti i seguenti:"4-sexies. In caso di lavoratrici donne rientranti nella
definizione di lavoratore svantaggiato di cui al regolamento (CE) n. 2204/2002
della Commissione, del 5 dicembre 2002, in materia di aiuti di Stato a favore
dell’occupazione, in alternativa a quanto previsto dal comma 4-quinquies,
l’importo deducibile è, rispettivamente, moltiplicato per sette e per cinque
nelle suddette aree, ma in questo caso l’intera maggiorazione spetta nei limiti
di intensità nonché alle condizioni previsti dal predetto regolamento sui regimi
di aiuto a favore dell’assunzione di lavoratori svantaggiati.4-septies. Per
ciascun dipendente l’importo delle deduzioni ammesse dai precedenti commi 1,
4-bis.1 e 4-quater, non può comunque eccedere il limite massimo rappresentato
dalla retribuzione e dagli altri oneri e spese a carico del datore di lavoro e
l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numeri 2), 3) e
4), è alternativa alla fruizione delle disposizioni di cui ai commi 1, lettera
a), numero 5), 4-bis.1, 4- quater, 4-quinquies e 4-sexies".
267. Le deduzioni di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a), numeri 2) e 4),
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come da ultimo modificato dal
comma 266, spettano, [subordinatamente all’autorizzazione delle competenti
autorità europee,](*) a decorrere dal mese di febbraio 2007 nella misura del 50 per
cento e per il loro intero ammontare a decorrere dal successivo mese di luglio,
con conseguente ragguaglio ad anno di quella prevista dal citato numero 2).
(*) N.d.R.: Periodo soppresso dal D.L. 2 luglio 2007, n. 81, nel testo risultante a seguito della conversione, con modificazioni, in L. n. 127/2007.
268. La deduzione di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a), numero 3), del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come da ultimo modificato dal
comma 266, spetta in misura ridotta alla metà a decorrere dal mese di febbraio
2007 e per l’intero ammontare a decorrere dal successivo mese di luglio, con
conseguente ragguaglio ad anno.
269. Nella determinazione dell’acconto dell’imposta regionale sulle attività
produttive relativa al periodo d’imposta in corso al 1º febbraio 2007, può
assumersi, come imposta del periodo precedente, la minore imposta che si sarebbe
determinata applicando in tale periodo le disposizioni dei commi 266, 267 e 268.
Agli stessi effetti, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 1º
febbraio 2007, può assumersi, come imposta del periodo precedente, la minore
imposta che si sarebbe determinata applicando le disposizioni del comma 266
senza tenere conto delle limitazioni previste dai commi 267 e 268.
270. Al fine di garantire alle regioni che sottoscrivono gli accordi di cui al
comma 796, lettera b), un ammontare di risorse equivalente a quello che
deriverebbe dall’incremento automatico dell’aliquota dell’imposta regionale
sulle attività produttive, applicata alla base imponibile che si sarebbe
determinata in assenza delle disposizioni introdotte dai commi da 266 a 269, è
ad esse riconosciuto, con riferimento alle esigenze finanziarie degli esercizi
2007, 2008 e 2009, un trasferimento pari a 89,81 milioni di euro per l’anno
2007, a 179 milioni di euro per l’anno 2008 e a 191,94 milioni di euro per
l’anno 2009. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, le somme di
cui al periodo precedente sono ripartite in proporzione al minor gettito
dell’imposta regionale sulle attività produttive di ciascuna regione.
271. Alle imprese che effettuano l’acquisizione dei beni strumentali nuovi
indicati nel comma 273, destinati a strutture produttive ubicate nelle aree
delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo
e Molise ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 87, paragrafo 3,
lettere a) e c), del Trattato istitutivo della Comunità europea, a decorrere
dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007(*) e fino alla
chiusura del periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, è
attribuito un credito d’imposta secondo le modalità di cui ai commi da 272 a
279.
(*) N.d.R.: Termine
così prorogato dalla L.24 Dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2008)", pubblicata nella GU n. 300 del 28-12-2007 - Suppl. Ordinario n.285.
272. Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura massima consentita in
applicazione delle intensità di aiuto previste dalla Carta italiana degli aiuti
a finalità regionale per il periodo 2007-2013 e non è cumulabile con il sostegno
de minimis né con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi
ammissibili.
273. Ai fini del comma 271, si considerano agevolabili le acquisizioni, anche
mediante contratti di locazione finanziaria, di:a) macchinari, impianti, diversi
da quelli infissi al suolo, ed attrezzature varie, classificabili nell’attivo
dello stato patrimoniale di cui al primo comma, voci B.II.2 e B.II.3,
dell’articolo 2424 del codice civile, destinati a strutture produttive già
esistenti o che vengono impiantate nelle aree territoriali di cui al comma 271;
b) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali
dell’impresa, limitatamente alle piccole e medie imprese; c) brevetti
concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in
cui sono utilizzati per l’attività svolta nell’unità produttiva; per le grandi
imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti in
tali beni sono agevolabili nel limite del 50 per cento del complesso degli
investimenti agevolati per il medesimo periodo d’imposta.
274. Il credito d’imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei
beni indicati nel comma 273 eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo
d’imposta, relativi alle medesime categorie dei beni d’investimento della stessa
struttura produttiva, ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano
oggetto dell’investimento agevolato effettuati nel periodo d’imposta della loro
entrata in funzione. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di
locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto
dei beni; detto costo non comprende le spese di manutenzione.
275. L’agevolazione di cui al comma 271 non si applica ai soggetti che operano
nei settori dell’industria siderurgica e delle fibre sintetiche, come definiti
rispettivamente agli allegati I e II agli Orientamenti in materia di aiuti di
Stato a finalità regionale 2007- 2013, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
dell’Unione europea C 54 del 4 marzo 2006, nonché ai settori [della pesca,](*)
dell’industria carbonifera, creditizio, finanziario e assicurativo.
Il credito d’imposta a favore di imprese o attività che riguardano prodotti o
appartengono ai settori soggetti a discipline comunitarie specifiche, ivi
inclusa la disciplina multisettoriale dei grandi progetti, è riconosciuto nel
rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalle predette
discipline dell’Unione europea e previa autorizzazione, ove prescritta, della
Commissione europea.
(*) N.d.R.: Termini soppressi dal D.L. 2 luglio 2007, n. 81, nel testo risultante a seguito della conversione, con modificazioni, in L. n. 127/2007. Si riportano di seguito i commi 1-bis e 1-ter dell'art. 15:
"1-bis. Al fine di
promuovere lo sviluppo dell'economia ittica, il credito d'imposta di cui
all'articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e'
esteso anche al settore della pesca, nel rispetto degli orientamenti della
Commissione europea in materia di aiuti nel settore della pesca e
dell'acquacoltura pubblicati, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 229
del 14 settembre 2004. Conseguentemente, al comma 275 dell'articolo 1 della
citata legge n. 296 del 2006, le parole: "della pesca," sono soppresse.
1-ter. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1-bis, valutato in
200.000 euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del
decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 novembre 2005, n. 244."
276. Il credito d’imposta è determinato con riguardo ai nuovi investimenti
eseguiti in ciascun periodo d’imposta e deve essere indicato nella relativa
dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito né
della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non
rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è
utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi; l’eventuale
eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal
sesto mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei
redditi relativa al periodo d’imposta con riferimento al quale il credito è
concesso.
277. Se i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il
secondo periodo d’imposta successivo a quello della loro acquisizione o
ultimazione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti
agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se entro il quinto periodo
d’imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione i beni sono
dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio
dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno
dato diritto all’agevolazione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo
dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti; se nel periodo
d’imposta in cui si verifica una delle predette ipotesi vengono acquisiti beni
della stessa categoria di quelli agevolati, il credito d’imposta è rideterminato
escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte
che eccede i costi delle nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione
finanziaria le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche se non
viene esercitato il riscatto. Il credito d’imposta indebitamente utilizzato che
deriva dall’applicazione del presente comma è versato entro il termine per il
versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in
cui si verificano le ipotesi ivi indicate.
278. Con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono adottate le disposizioni
per l’effettuazione delle verifiche necessarie a garantire la corretta
applicazione dei commi da 271 a 277. Tali verifiche, da effettuare dopo almeno
dodici mesi dall’attribuzione del credito d’imposta, sono, altresì, finalizzate
alla valutazione della qualità degli investimenti effettuati, anche al fine di
valutare l’opportunità di effettuare un riequilibrio con altri strumenti aventi
analoga finalità.
279. L’efficacia dei commi da 271 a 278 è subordinata, ai sensi dell’articolo
88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea,
all’autorizzazione della Commissione europea.
280. A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d’imposta in corso alla data del
31 dicembre 2009, alle imprese è attribuito un credito d’imposta nella misura
del 10 per cento dei costi sostenuti per attività di ricerca industriale e di
sviluppo precompetitivo, in conformità alla vigente disciplina comunitaria degli
aiuti di Stato in materia, secondo le modalità dei commi da 281 a 285. La misura
del 10 per cento è elevata al 40(*) per cento qualora i costi di ricerca e sviluppo
siano riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca.
(*) N.d.R.: Comma così modificato dalla L.24 Dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)", pubblicata nella GU n. 300 del 28-12-2007 - Suppl. Ordinario n.285.
281. Ai fini della determinazione del credito d’imposta i costi non possono, in ogni caso, superare l’importo di 50(*) milioni di euro per ciascun periodo d’imposta.
(*) N.d.R.: Comma così modificato dalla L.24 Dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)", pubblicata nella GU n. 300 del 28-12-2007 - Suppl. Ordinario n.285.
282. Il credito d’imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei
redditi.
Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile
dell’imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del
rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile ai fini dei versamenti
delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive
dovute per il periodo d’imposta in cui le spese di cui al comma 280 sono state
sostenute; l’eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi
dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione
della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta con riferimento al
quale il credito è concesso.
283. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, sono individuati gli obblighi di
comunicazione a carico delle imprese per quanto attiene alla definizione delle
attività di ricerca e sviluppo agevolabili e le modalità di verifica ed
accertamento della effettività delle spese sostenute e coerenza delle stesse con
la disciplina comunitaria di cui al comma 280.
[284. L’efficacia dei commi da 280 a 283 è subordinata, ai sensi dell’articolo
88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea,
all’autorizzazione della Commissione europea.](*)
(*) N.d.R.: Comma abrogato dalla L.24 Dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)", pubblicata nella GU n. 300 del 28-12-2007 - Suppl. Ordinario n.285.
285. Entro il 31 dicembre 2007 il Ministero dell’economia e delle finanze –
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha facoltà di bandire, nei limiti
di una corretta ed equilibrata distribuzione territoriale, una o più nuove gare,
per un massimo di ulteriori 1.000 agenzie, alle medesime condizioni previste dai
bandi di gara pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, parte II, n. 199 del 28
agosto 2006.
286. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze il 20 per cento
delle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma precedente è
destinato ad un Fondo finalizzato ad interventi a favore del personale
dell’amministrazione finanziaria impegnato nel contrasto dell’evasione fiscale.
Con lo stesso decreto il medesimo Fondo è ripartito tra le competenti unità
previsionali di base dello stato di previsione del predetto Ministero.
287. Le piccole e medie imprese di produzioni musicali possono beneficiare di un
credito d’imposta a titolo di spesa di produzione, di sviluppo, di
digitalizzazione e di promozione di registrazioni fonografiche o videografiche
musicali per opere prime o seconde di artisti emergenti.
288. Possono accedere al credito d’imposta di cui al comma 287 fermo restando il
rispetto dei limiti della regola de minimis di cui al regolamento (CE) n.
69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, solo le imprese che abbiano un
fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 15 milioni di euro
e che non siano possedute, direttamente o indirettamente, da un editore di
servizi radiotelevisivi.
289. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 alle imprese agricole e agroalimentari
soggette al regime obbligatorio di certificazione e controllo della qualità ai
sensi del regolamento (CEE) n. 2092/1991, del Consiglio, del 24 giugno 1991, e
del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, anche se
riunite in consorzi o costituite in forma cooperativa, è concesso un credito
d’imposta pari al 50 per cento del totale delle spese sostenute ai fini
dell’ottenimento dei previsti certificati e delle relative attestazioni di
conformità. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di
concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono
stabilite, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di
Stato, le modalità per l’accesso all’agevolazione di cui al presente comma,
entro un limite di spesa pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007,
2008 e 2009.
290. Nelle more degli accordi internazionali in sede di Organizzazione mondiale
del commercio, sono ammessi al credito di imposta di cui al comma precedente gli
oneri sostenuti dalle imprese agricole ed agroalimentari, anche se riunite in
consorzi o costituite in forma cooperativa, per la registrazione nei Paesi
extracomunitari delle denominazioni protette ai sensi del regolamento (CE) n.
510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006.
291. Nell’articolo 32-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: "La prima rata è
versata entro il 27 dicembre 2006." sono soppresse.
292. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dall’applicazione delle norme,
oggetto di mancata conversione, di cui all’articolo 35, commi 8, lettera a), e
10, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, concernenti l’applicazione
dell’imposta sul valore aggiunto e dell’imposta di registro alle cessioni e alle
locazioni, anche finanziarie, di immobili. Tuttavia, il cedente o locatore può
optare per l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, ai sensi
dell’articolo 10, numeri 8) ed 8-ter), del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in presenza dei presupposti ivi previsti. In
caso di opzione l’imposta di registro e le imposte ipotecarie e catastali sono
dovute sulla base delle regole di cui all’articolo 35, commi 10 e 10-bis, del
decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248. Il cedente o locatore che intende esercitare l’opzione per
ipotesi diverse da quelle disciplinate dall’articolo 35, comma 10-quinquies, del
citato decreto-legge, ne dà comunicazione nella dichiarazione annuale relativa
all’imposta sul valore aggiunto dovuta per l’anno 2006. Per le cessioni
l’eventuale eccedenza dell’imposta di registro conseguente all’effettuazione
dell’opzione è compensata con i maggiori importi dovuti ai fini delle imposte
ipotecarie e catastali, fermo restando la possibilità di chiedere il rimborso
per gli importi che non trovano capienza in tale compensazione.
293. All’articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 14 è inserito il
seguente:
"14-bis. Resta ferma la disposizione di cui all’articolo 40 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente la adozione di regolamenti
ministeriali nella materia ivi indicata.
I regolamenti previsti dal citato articolo 40 del decreto legislativo n. 241 del
1997 possono comunque essere adottati qualora disposizioni legislative
successive a quelle contenute dal presente decreto regolino la materia, a meno
che la legge successiva non lo escluda espressamente".
294. All’articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 23, è inserito
il seguente:
"23-bis. Agli agenti della riscossione non si applicano l’articolo 2, comma
4, del regolamento approvato con decreto del Ministro delle finanze 11 settembre
2000, n. 289, e le disposizioni di tale regolamento relative all’esercizio di
influenza dominante su altri agenti della riscossione, nonché al divieto, per i
legali rappresentanti, gli amministratori e i sindaci, di essere pubblici
dipendenti ovvero coniugi, parenti ed affini entro il secondo grado di pubblici
dipendenti".
295. Alle Agenzie fiscali continuano ad applicarsi le disposizioni riguardanti
le amministrazioni dello Stato di cui ai decreti del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 641, 26 ottobre 1972, n. 642 e 26 aprile 1986, n. 131.
296. Per l’anno 2007, ai docenti delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado,
anche non di ruolo con incarico annuale, nonché al personale docente presso le
università statali ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche,
spetta una detrazione dall’imposta lorda e fino a capienza della stessa nella
misura del 19 per cento delle spese documentate sostenute ed effettivamente
rimaste a carico, fino ad un importo massimo delle stesse di 1.000 euro, per
l’acquisto di un solo personal computer nuovo di fabbrica.
297. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministro della
pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e
con il Ministro dell’università e della ricerca, sono stabilite le modalità di
attuazione delle disposizioni di cui al comma 296.
298. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è
istituito un Fondo con dotazione di 10 milioni di euro, per l’anno 2007,
destinato all’erogazione di contributi ai collaboratori coordinati e
continuativi, compresi i collaboratori a progetto, per le spese documentate
sostenute entro il 31 dicembre 2007 per l’acquisto di un personal computer nuovo
di fabbrica. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto,
definisce modalità, limiti e criteri per l’attribuzione dei contributi di cui al
presente comma, ivi comprese le procedure per assicurare il rispetto dei limiti
di stanziamento di cui al periodo precedente. A valere sulle risorse del
Fondo non impegnate entro la chiusura dell’esercizio 2007, i contributi di cui
al primo periodo del presente comma sono erogati ai collaboratori coordinati e
continuativi, compresi i collaboratori a progetto e i titolari di assegni per la
collaborazione ad attività di ricerca, di cui al comma 6 dell’articolo 51 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, per le spese
documentate relative all’acquisto di un computer nuovo di fabbrica, sostenute
entro il 31 dicembre 2008(*)
(*) N.d.R.: Comma così
modificato dalla L.24 Dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2008)", pubblicata nella GU n. 300 del 28-12-2007 - Suppl. Ordinario n.285.
299. All’articolo 67 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1, lettera m), sono apportate le
seguenti modifiche:a) al primo periodo, dopo le parole: "compensi erogati" sono
inserite le seguenti:"ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per
prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e
filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati"; b)
al secondo periodo sono soppresse le seguenti parole: "e di cori, bande e
filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici".
300. Per contratti di scrittura connessi con gli spettacoli teatrali di cui al
n. 119) della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono intendersi i contratti di scrittura
connessi con gli spettacoli individuati al n. 123) della stessa Tabella A, parte
III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
301. All’articolo 110, comma 11, del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono
apportate le seguenti modifiche:a) dopo il primo periodo è inserito il seguente:
"Le spese e gli altri componenti negativi deducibili ai sensi del primo periodo
sono separatamente indicati nella dichiarazione dei redditi."; b) l’ultimo
periodo è soppresso.
302. All’articolo 8 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il
comma 3 è aggiunto il seguente: "3-bis. Quando l’omissione o incompletezza
riguarda l’indicazione delle spese e degli altri componenti negativi di cui
all’articolo 110, comma 11, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica una
sanzione amministrativa pari al 10 per cento dell’importo complessivo delle
spese e dei componenti negativi non indicati nella dichiarazione dei redditi,
con un minimo di euro 500 ed un massimo di euro 50.000".
303. La disposizione del comma 302 si applica anche per le violazioni commesse
prima della data di entrata in vigore della presente legge, sempre che il
contribuente fornisca la prova di cui all’articolo 110, comma 11, primo periodo,
del citato testo unico delle imposte sui redditi. Resta ferma in tal caso
l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
304. All’articolo 19-bis1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: ", a somministrazioni di alimenti
e bevande, con esclusione" sono sostituite dalle seguenti: "e a somministrazioni
di alimenti e bevande, con esclusione di quelle inerenti alla partecipazione a
convegni, congressi e simili, erogate nei giorni di svolgimento degli stessi,".
305. Per l’anno 2007 le detrazioni di cui al comma 304 spettano nella misura del
50 per cento.
306. Nell’articolo 36, comma 15, del decreto- legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole:
"edilizia residenziale convenzionata pubblica" sono sostituite dalle seguenti:
"edilizia residenziale convenzionata ". La disposizione recata dal periodo
precedente ha effetto per gli atti pubblici formati e le scritture private
autenticate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
307. Per la uniforme e corretta applicazione delle norme di cui all’articolo 54,
terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, all’articolo 39, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e all’articolo 52 del testo unico delle disposizioni
concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, con provvedimento del direttore dell’Agenzia
delle entrate sono individuati periodicamente i criteri utili per la
determinazione del valore normale dei fabbricati ai sensi dell’articolo 14 del
citato decreto n. 633 del 1972, dell’articolo 9, comma 3, del testo unico delle
imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e dell’articolo 51, comma 3, del citato decreto n. 131
del 1986.
308. Nell’articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:a) al secondo comma, le
parole: "di cui alle lettere a) e b)" sono sostituite dalle seguenti: "di cui
alle lettere a), b) ed e)"; b) dopo l’ultimo comma, è aggiunto il seguente:"Con
decreti del Ministro dell’economia e delle finanze sono individuate, anche
progressivamente, in relazione all’attività esercitata ed alle tipologie di
operazioni effettuate, le categorie di contribuenti per i quali i rimborsi di
cui al primo e al secondo comma sono eseguiti in via prioritaria entro tre mesi
dalla richiesta".
309. All’articolo 1, comma 497, primo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, e successive modificazioni, le parole:"per le sole cessioni fra persone
fisiche" sono sostituite dalle seguenti: "e fatta salva l’applicazione
dell’articolo 39, primo comma, lettera d), ultimo periodo, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per le sole cessioni nei
confronti di persone fisiche".
310. Nell’articolo 1, comma 496, primo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, e successive modificazioni, le parole:
"e di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti
urbanistici vigenti al momento della cessione," sono soppresse.
311. Al comma 1-bis dell’articolo 17 del decreto legislativo 15 novembre 1993,
n. 507, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il primo periodo è
inserito il seguente: "Con regolamento del Ministro dell’economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare,
d’intesa con la Conferenza Statocittà e autonomie locali, entro il 31 marzo
2007, possono essere individuate le attività per le quali l’imposta è dovuta per
la sola superficie eccedente i 5 metri quadrati."; b) nel secondo periodo, le
parole: "di cui al periodo precedente", sono sostituite dalle seguenti: "di cui
al primo periodo del presente comma".
312. All’articolo 10, primo comma, numero 27-ter), del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo la
parola: "devianza, " sono inserite le seguenti: "di persone migranti, senza
fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta
a scopo sessuale e lavorativo,".
313. Nell’articolo 10, comma 1, lettera e bis), primo periodo, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo le parole: "previste dal
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124" sono aggiunte le seguenti:
", nonché quelli versati alle forme pensionistiche complementari istituite negli
Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio
economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro
delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del
19 settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione
dell’articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1º aprile 1996,
n. 239".
314. Il comma 2 dell’articolo 21 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.
252, è sostituito dal seguente:"2. La lettera e-bis) del comma 1 dell’articolo
10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituita dalla seguente:"e-bis) i
contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, alle condizioni e nei limiti previsti
dall’articolo 8 del medesimo decreto. Alle medesime condizioni ed entro gli
stessi limiti sono deducibili i contributi versati alle forme pensionistiche
complementari istituite negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati
aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista
di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni,
emanato in attuazione dell’articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto
legislativo 1º aprile 1996, n. 239"".
315. All’articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, sull’istituzione e
disciplina dei fondi comuni d’investimento mobiliare, sono apportate le seguenti
modificazioni:a) nel primo periodo del comma 1, le parole: "situati negli Stati
membri dell’Unione europea, conformi alle direttive comunitarie e le cui quote
sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 10- bis," sono
sostituite dalle seguenti: "conformi alle direttive comunitarie situati negli
Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio
economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro
delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del
19 settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione
dell’articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1º aprile 1996,
n. 239, e le cui quote sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi
dell’articolo 42 del testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58,"; b) al comma 9, le parole: "situati negli Stati membri della Comunità
economica europea e conformi alle direttive comunitarie" sono sostituite dalle
seguenti: "conformi alle direttive comunitarie situati negli Stati membri
dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico
europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle
finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19
settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione dell’articolo
11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239".
316. Il terzo periodo del comma 1 dell’articolo 26 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente:
"Tuttavia, se i titoli indicati nel precedente periodo sono emessi da società o
enti, diversi dalle banche, il cui capitale è rappresentato da azioni non
negoziate in mercati regolamentati degli Stati membri dell’Unione europea e
degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi
nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive
modificazioni, emanato in attuazione dell’articolo 11, comma 4, lettera c), del
decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, ovvero da quote, l’aliquota del
12,50 per cento si applica a condizione che, al momento di emissione, il tasso
di rendimento effettivo non sia superiore: a) al doppio del tasso ufficiale di
riferimento, per le obbligazioni ed i titoli similari negoziati in mercati
regolamentati degli Stati membri dell’Unione europea e degli Stati aderenti
all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui
al citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, e successive
modificazioni, o collegati mediante offerta al pubblico ai sensi della
disciplina vigente al momento di emissione; b) al tasso ufficiale di riferimento
aumentato di due terzi, per le obbligazioni e titoli similari diversi dai
precedenti".
317. All’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, e
successive modificazioni, le parole: "in mercati regolamentati italiani" sono
sostituite dalle seguenti:"in mercati regolamentati degli Stati membri
dell’Unione europea e degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico
europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle
finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19
settembre 1996, e successive modificazioni".
318. All’articolo 54, comma 8, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, dopo le parole: "ridotto del 25 per cento a titolo di
deduzione forfettaria delle spese" sono inserite le seguenti: ", ovvero del 40
per cento se i relativi compensi sono percepiti da soggetti di età inferiore a
35 anni".
319. All’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate
le seguenti modificazioni:a) al comma 1, dopo la lettera i-quater) sono aggiunte
le seguenti:"i-quinquies) le spese, per un importo non superiore a 210 euro,
sostenute per l’iscrizione annuale e l’abbonamento, per i ragazzi di età
compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre
strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica
rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, o Ministro delegato, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, e le attività sportive; i-sexies) i canoni di
locazione derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi
della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, dagli studenti
iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune
diverso da quello di residenza, distante da quest’ultimo almeno 100 chilometri e
comunque in una provincia diversa, per unità immobiliari situate nello stesso
comune in cui ha sede l’università o in comuni limitrofi, per un importo non
superiore a 2.633 euro; i-septies) le spese, per un importo non superiore a
2.100 euro, sostenute per gli addetti all’assistenza personale nei casi di non
autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se il reddito
complessivo non supera 40.000 euro"; b) al comma 2, primo periodo, le parole:
"e) e f)" sono sostituite dalle seguenti: "e), f), i-quinquies) e i-sexies)";
nel secondo periodo del medesimo comma le parole: "dal comma 3" sono sostituite
dalle seguenti:"dal comma 2" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per
le spese di cui alla lettera i-septies) del citato comma 1, la detrazione
spetta, alle condizioni ivi stabilite, anche se sono state sostenute per le
persone indicate nell’articolo 12 ancorché non si trovino nelle condizioni
previste dal comma 2 del medesimo articolo".
320. All’articolo 1-bis, comma 1, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, il
secondo periodo è sostituito dal seguente: "Tale misura si applica anche alle
assicurazioni di altri rischi inerenti al veicolo o al natante o ai danni
causati dalla loro circolazione".
321. A decorrere dai pagamenti successivi al 1º gennaio 2007, la tabella di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 27 dicembre
1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 1997, è
sostituita dalla Tabella 2 annessa alla presente legge. Gli incrementi
percentuali approvati dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di
Bolzano prima della data di entrata in vigore della presente legge vengono
ricalcolati sugli importi della citata Tabella 2. I trasferimenti erariali in
favore delle regioni o delle province autonome di cui al periodo precedente sono
ridotti in misura pari al maggior gettito derivante ad esse dal presente comma.
322. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da adottare entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, d’intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sono effettuate le regolazioni finanziarie
delle maggiori entrate nette derivanti dall’attuazione delle norme del comma 321
e sono definiti i criteri e le modalità per la corrispondente riduzione dei
trasferimenti dello Stato alle regioni e alle province autonome di Trento e di
Bolzano.
323. Le disposizioni dell’articolo 2 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, nonché quelle
dell’articolo 1 del decreto-legge 13 gennaio 2003, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 marzo 2003, n. 39, si interpretano nel senso che
le esenzioni ivi previste si applicano esclusivamente agli atti di acquisto di
autoveicoli le cui richieste di iscrizione al pubblico registro automobilistico
siano state presentate entro i sessanta giorni successivi alla data di acquisto,
ai sensi degli articoli 93 e 94 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
324. Al comma 72 dell’articolo 2 del decreto- legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono
apportate le seguenti modificazioni:a) il primo periodo è sostituito dai
seguenti:"Le disposizioni della lettera a) del comma 71 hanno effetto a partire
dal periodo di imposta successivo a quello di entrata in vigore del presente
decreto. Le altre disposizioni del medesimo comma 71, in deroga all’articolo 3
della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto
dei diritti del contribuente, hanno effetto a partire dal periodo d’imposta in
corso alla data di entrata in vigore del presente decreto."; b) nel terzo
periodo, dopo le parole:"legge 23 agosto 1988, n. 400,", sono inserite le
seguenti: "sentite le Commissioni parlamentari competenti"; c) nel quarto
periodo, dopo le parole: "La modifica è effettuata," sono inserite le seguenti:
"prioritariamente con riferimento alle disposizioni in materia di reddito di
lavoro dipendente di cui alla lettera a) del comma 71,".
325. All’articolo 7, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, dopo la lettera f-quater) è aggiunta la seguente:"f-quinquies)
le prestazioni di intermediazione, relative ad operazioni diverse da quelle di
cui alla lettera d) del presente comma e da quelle di cui all’articolo 40, commi
5 e 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, si considerano effettuate nel territorio
dello Stato quando le operazioni oggetto dell’intermediazione si considerano ivi
effettuate, a meno che non siano commesse da soggetto passivo in un altro Stato
membro dell’Unione europea; le suddette prestazioni si considerano in ogni caso
effettuate nel territorio dello Stato se il committente delle stesse è ivi
soggetto passivo d’imposta".
326. All’articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: "Le percentuali di cui alle lettere a) e c) sono
ridotte rispettivamente all’1 per cento e al 10 per cento per i beni situati in
comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti".
327. Il comma 37 dell’articolo 37 del decreto- legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è sostituito
dal seguente:"37. L’efficacia delle disposizioni di cui ai commi 33, 34 e 35
decorre dalla data progressivamente individuata, per singole categorie di
contribuenti, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate da
adottare entro il 1º giugno 2008".
328. All’articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 37 sono inseriti
i seguenti:
"37-bis. Gli apparecchi misuratori di cui all’articolo 1 della legge 26 gennaio
1983, n. 18, immessi sul mercato a decorrere dal 1º gennaio 2008 devono essere
idonei alla trasmissione telematica prevista dai commi 33 e seguenti. Per detti
apparecchi è consentita la deduzione integrale delle spese di acquisizione
nell’esercizio in cui sono state sostenute, anche in deroga a quanto stabilito
dall’articolo 102, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni. Gli apparecchi misuratori di cui al presente comma non sono
soggetti alla verificazione periodica di cui al provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate del 28 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 221 del 23 settembre 2003. I soggetti che effettuano la
trasmissione telematica emettono scontrino non avente valenza fiscale, secondo
le modalità stabilite con il regolamento di cui al comma 37-ter.
37-ter. Con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione sono emanate disposizioni atte a disciplinare le
modalità di rilascio delle certificazioni dei corrispettivi, non aventi valore
fiscale, in correlazione alla trasmissione, in via telematica, dei corrispettivi
medesimi ".
329. L’aliquota di accisa sul metano usato per autotrazione di cui all’allegato
I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è
ridotta a euro 0,00291 per metro cubo di prodotto.
330. All’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:a) al numero 8) dopo le parole: "escluse le locazioni di" sono
inserite le seguenti:"fabbricati abitativi effettuate in attuazione di piani di
edilizia abitativa convenzionata dalle imprese che li hanno costruiti o che
hanno realizzato sugli stessi interventi di cui all’articolo 31, primo comma,
lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, entro quattro anni
dalla data di ultimazione della costruzione o dell’intervento e a condizione che
il contratto abbia durata non inferiore a quattro anni, e le locazioni di"; b)
al numero 8-bis), le parole da: ", entro quattro anni" fino alla fine del numero
sono sostituite dalle seguenti: "dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle
imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli
interventi di cui all’articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della
legge 5 agosto 1978, n. 457, entro quattro anni dalla data di ultimazione della
costruzione o dell’intervento o anche successivamente nel caso in cui entro tale
termine i fabbricati siano stati locati per un periodo non inferiore a quattro
anni in attuazione di programmi di edilizia residenziale convenzionata".
331. Il numero 41-bis) della tabella A, parte II, allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
si interpreta nel senso che sono ricomprese anche le prestazioni di cui ai
numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell’articolo 10 del predetto decreto rese
in favore dei soggetti indicati nel medesimo numero 41-bis) da cooperative e
loro consorzi sia direttamente sia in esecuzione di contratti di appalto e di
convenzioni in genere.Resta salva la facoltà per le cooperative sociali di cui
alla legge 8 novembre 1991, n. 381, di optare per la previsione di cui
all’articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. Nella
tabella A, parte III, allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il
seguente numero:"127-duodevicies) locazioni di immobili di civile abitazione
effettuate in esecuzione di programmi di edilizia abitativa convenzionata dalle
imprese che li hanno costruiti o che hanno realizzato sugli stessi interventi di
cui all’articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto
1978, n. 457".
332. All’articolo 6, comma 3, della legge 13 maggio 1999, n. 133, dopo la
lettera c) è aggiunta la seguente:"c-bis) a società che svolgono operazioni
relative alla riscossione dei tributi da altra società controllata, controllante
o controllata dalla stessa controllante, ai sensi dell’articolo 2359, commi
primo e secondo, del codice civile".
333. All’articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
dopo le parole: "ai centri" sono inserite le seguenti:"e, a decorrere dall’anno
2006, agli iscritti nell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili di cui all’articolo 1, comma 4, e all’articolo 78 del decreto
legislativo 28 giugno 2005, n. 139, e nell’albo dei consulenti del lavoro di cui
alla legge 11 gennaio 1979, n. 12,".
334. All’articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:a) al comma 1-bis,
alinea, le parole: "e le minusvalenze" e "gli immobili e" sono soppresse e, dopo
le parole: "o da collezione ", sono inserite le seguenti: "di cui al comma 5";
b) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:"1-bis.1. Le minusvalenze dei beni
strumentali di cui al comma 1-bis sono deducibili se sono realizzate ai sensi
delle lettere a) e b) del medesimo comma 1-bis"; c) il comma 2 è sostituito dal
seguente:"2. Per i beni strumentali per l’esercizio dell’arte o della
professione, esclusi gli oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione di cui
al comma 5, sono ammesse in deduzione quote annuali di ammortamento non
superiori a quelle risultanti dall’applicazione al costo dei beni dei
coefficienti stabiliti, per categorie di beni omogenei, con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze. E' tuttavia consentita la deduzione integrale,
nel periodo d’imposta in cui sono state sostenute, delle spese di acquisizione
di beni strumentali il cui costo unitario non sia superiore a euro 516,4. La
deduzione dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali è ammessa a
condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo
di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito nel predetto decreto e
comunque con un minimo di otto anni e un massimo di quindici se lo stesso ha per
oggetto beni immobili. Ai fini del calcolo delle quote di ammortamento
deducibili dei beni immobili strumentali, si applica l’articolo 36, commi 7 e
7-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Per i beni di cui all’articolo 164, comma 1,
lettera b), la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria è ammessa a
condizione che la durata del contratto non sia inferiore al periodo di
ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del primo periodo.
I canoni di locazione finanziaria dei beni strumentali sono deducibili nel
periodo d’imposta in cui maturano. Le spese relative all’ammodernamento, alla
ristrutturazione e alla manutenzione di immobili utilizzati nell’esercizio di
arti e professioni, che per le loro caratteristiche non sono imputabili ad
incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono, sono deducibili, nel
periodo d’imposta di sostenimento, nel limite del 5 per cento del costo
complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili, quale risulta all’inizio
del periodo d’imposta dal registro di cui all’articolo 19 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni; l’eccedenza è deducibile in quote costanti nei cinque periodi
d’imposta successivi"; d) al comma 3, i periodi secondo e terzo sono sostituiti
dai seguenti: "Per gli immobili utilizzati promiscuamente, a condizione che il
contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito
esclusivamente all’esercizio dell’arte o professione, è deducibile una somma
pari al 50 per cento della rendita ovvero, in caso di immobili acquisiti
mediante locazione, anche finanziaria, un importo pari al 50 per cento del
relativo canone. Nella stessa misura sono deducibili le spese per i servizi
relativi a tali immobili nonché quelle relative all’ammodernamento,
ristrutturazione e manutenzione degli immobili utilizzati, che per le loro
caratteristiche non sono imputabili ad incremento del costo dei beni ai quali si
riferiscono".
335. Le disposizioni introdotte dal comma 334 in materia di deduzione
dell’ammortamento o dei canoni di locazione finanziaria degli immobili
strumentali per l’esercizio dell’arte o della professione si applicano agli
immobili acquistati nel periodo dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2009 e ai
contratti di locazione finanziaria stipulati nel medesimo periodo; tuttavia, per
i periodi d’imposta 2007, 2008 e 2009, gli importi deducibili sono ridotti a un
terzo.
336. All’articolo 3, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, dopo la lettera d-bis) è aggiunta la seguente:"d-ter)
le somme corrisposte a titolo di borsa di studio dal Governo italiano a
cittadini stranieri in forza di accordi e intese internazionali ".
337. Fino al 31 dicembre 2006 le comunicazioni previste dall’articolo 8, comma
4-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1998, n. 322, come modificato dall’articolo 37, comma 8, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 agosto 2006, n. 248, si considerano validamente effettuate anche se il
contribuente, invece di indicare il codice fiscale dei soggetti titolari di
partita IVA da cui sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini
dell’applicazione dell’IVA, abbia indicato il numero di partita IVA dei predetti
soggetti.
338. All’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, e
successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2006" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2007".
339. All’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti
modificazioni:a) il comma 34 è sostituito dal seguente:"34. In sede di prima
applicazione del comma 33, l’aggiornamento della banca dati catastale avviene
sulla base dei dati contenuti nelle dichiarazioni di cui al comma 33, presentate
dai soggetti interessati nell’anno 2006 e messe a disposizione della Agenzia del
territorio dall’AGEA. L’Agenzia del territorio provvede ad inserire in atti i
nuovi redditi relativi agli immobili oggetto delle variazioni colturali, anche
sulla scorta delle informazioni contenute nelle suddette dichiarazioni.In deroga
alle vigenti disposizioni ed in particolare all’articolo 74, comma 1, della
legge 21 novembre 2000, n. 342, l’Agenzia del territorio, con apposito
comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, rende noto, per ciascun
comune, il completamento delle operazioni e provvede a pubblicizzare, per i
sessanta giorni successivi alla pubblicazione del comunicato, presso i Comuni
interessati, tramite gli uffici provinciali e sul proprio sito internet, i
risultati delle relative operazioni catastali di aggiornamento; i ricorsi di cui
all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e
successive modificazioni, avverso la variazione dei redditi possono essere
proposti entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del comunicato relativo al completamento
delle operazioni di aggiornamento catastale per gli immobili interessati; i
nuovi redditi così attribuiti producono effetti fiscali dal 1º gennaio 2006. In
tale caso non sono dovute le sanzioni previste dall’articolo 3 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471."; b) il comma 36 è sostituito dal
seguente:"36. L’Agenzia del territorio, anche sulla base delle informazioni
fornite dall’AGEA e delle verifiche, amministrative, da telerilevamento e da
sopralluogo sul terreno, dalla stessa effettuate nell’ambito dei propri compiti
istituzionali, individua i fabbricati iscritti al catasto terreni per i quali
siano venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini
fiscali, nonché quelli che non risultano dichiarati al catasto. L’Agenzia del
territorio, con apposito comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale,
rende nota la disponibilità, per ciascun comune, dell’elenco degli immobili
individuati ai sensi del periodo precedente, comprensivo, qualora accertata,
della data cui riferire la mancata presentazione della dichiarazione al catasto,
e provvede a pubblicizzare, per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione
del comunicato, presso i comuni interessati e tramite gli uffici provinciali e
sul proprio sito internet, il predetto elenco, con valore di richiesta, per i
titolari dei diritti reali, di presentazione degli atti di aggiornamento
catastale redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle
finanze 19 aprile 1994, n. 701. Se questi ultimi non ottemperano alla richiesta
entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del comunicato di cui al
periodo precedente, gli uffici provinciali dell’Agenzia del territorio
provvedono con oneri a carico dell’interessato, alla iscrizione in catasto
attraverso la predisposizione delle relative dichiarazioni redatte in conformità
al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n.
701, e a notificarne i relativi esiti. Le rendite catastali dichiarate o
attribuite producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a
decorrere dal 1º gennaio dell’anno successivo alla data cui riferire la mancata
presentazione della denuncia catastale, ovvero, in assenza di tale indicazione,
dal 1º gennaio dell’anno di pubblicazione del comunicato di cui al secondo
periodo. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia del territorio, da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono stabilite modalità tecniche ed operative per l’attuazione del
presente comma. Si applicano le sanzioni per le violazioni previste
dall’articolo 28 del regio decreto- legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive
modificazioni".
340. Al fine di contrastare i fenomeni di esclusione sociale negli spazi
urbani e favorire l’integrazione sociale e culturale delle popolazioni abitanti
in circoscrizioni o quartieri delle città caratterizzati da degrado urbano e
sociale, sono istituite, con le modalità di cui al comma 342, zone franche
urbane con un numero di abitanti non superiore a 30.000. Per le finalità di cui
al periodo precedente, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello
sviluppo economico un apposito Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2008 e 2009, che provvede al finanziamento di programmi di
intervento, ai sensi del comma 342.(*)
(*) N.d.R.: Comma così sostituito dalla L.24 Dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)", pubblicata nella GU n. 300 del 28-12-2007 - Suppl. Ordinario n.285.
341. Le piccole e
microimprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della
Commissione, del 6 maggio 2003, che iniziano, nel periodo compreso tra il 1º
gennaio 2008 e il 31 dicembre 2012, una nuova attività economica nelle zone
franche urbane individuate secondo le modalità di cui al comma 342, possono
fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse del Fondo di cui al
comma 340 a tal fine vincolate:
a) esenzione dalle imposte sui redditi per i primi cinque periodi di
imposta. Per i periodi di imposta successivi, l’esenzione è limitata,
per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per
cento e per l’ottavo e nono al 20 per cento. L’esenzione di cui alla
presente lettera spetta fino a concorrenza dell’importo di euro 100.000
del reddito derivante dall’attività svolta nella zona franca urbana,
maggiorato, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1º gennaio
2009 e per ciascun periodo d’imposta, di un importo pari a euro 5.000,
ragguagliato ad anno, per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato,
residente all’interno del sistema locale di lavoro in cui ricade la zona
franca urbana;
b) esenzione dall’imposta regionale sulle attività produttive, per i
primi cinque periodi di imposta, fino a concorrenza di euro 300.000, per
ciascun periodo di imposta, del valore della produzione netta;
c) esenzione dall’imposta comunale sugli immobili, a decorrere dall’anno
2008 e fino all’anno 2012, per i soli immobili siti nelle zone franche
urbane dalle stesse imprese posseduti ed utilizzati per l’esercizio
delle nuove attività economiche;
d) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro
dipendente, per i primi cinque anni di attività, nei limiti di un
massimale di retribuzione definito con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, solo in caso di contratti a tempo
indeterminato, o a tempo determinato di durata non inferiore a dodici
mesi, e a condizione che almeno il 30 per cento degli occupati risieda
nel sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca urbana. Per
gli anni successivi l’esonero è limitato per i primi cinque al 60 per
cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per l’ottavo e nono al
20 per cento. L’esonero di cui alla presente lettera spetta, alle
medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che
svolgono l’attività all’interno della zona franca urbana.(*)
(*) N.d.R.: Comma così sostituito dalla L.24 Dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)", pubblicata nella GU n. 300 del 28-12-2007 - Suppl. Ordinario n.285.
341-bis. Le piccole e le micro imprese che hanno avviato la propria
attività in una zona franca urbana antecedentemente al 1º gennaio 2008
possono fruire delle agevolazioni di cui al comma 341, nel rispetto del
regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006,
relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti
di importanza minore, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione
europea n. L 379 del 28 dicembre 2006.
341-ter. Sono, in ogni caso, escluse dal regime agevolativo le imprese
operanti nei settori della costruzione di automobili, della costruzione
navale, della fabbricazione di fibre tessili artificiali o sintetiche,
della siderurgia e del trasporto su strada.
341-quater. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da
emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, saranno determinati le condizioni, i limiti e le modalità di
applicazione delle esenzioni fiscali di cui ai commi da 341 a 341-ter(*)
(*) N.d.R.: Commi aggiunti dalla L.24 Dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)", pubblicata nella GU n. 300 del 28-12-2007 - Suppl. Ordinario n.285.
342. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, provvede alla definizione dei criteri per l’allocazione delle risorse e per la individuazione e la selezione delle zone franche urbane, sulla base di parametri socio-economici, rappresentativi dei fenomeni di degrado di cui al comma 340. Provvede successivamente, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, alla perimetrazione delle singole zone franche urbane ed alla concessione del finanziamento in favore dei programmi di intervento di cui al comma 340. L’efficacia delle disposizioni dei commi da 341 a 342 è subordinata, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all’autorizzazione della Commissione europea.(*)
(*) N.d.R.: Comma così sostituito dalla L.24 Dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)", pubblicata nella GU n. 300 del 28-12-2007 - Suppl. Ordinario n.285.
343. Il Nucleo di valutazione e verifica del Ministero dello sviluppo economico,
anche in coordinamento con i nuclei di valutazione delle regioni interessate,
provvede al monitoraggio ed alla valutazione di efficacia degli interventi e
presenta a tal fine al CIPE una relazione annuale sugli esiti delle predette
attività.
344. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative ad
interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono
un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione
invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati
nell’allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192, spetta una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 55
per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore
massimo della detrazione di 100.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di
pari importo.(*)
(*) N.d.R.: Si riporta di seguito l'art. 1, c. 20 della L. 24 Dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)", pubblicata nella GU n. 300 del 28-12-2007 - Suppl. Ordinario n.285:
"20. Le disposizioni
di cui all’articolo 1, commi da 344 a 347, 353, 358 e 359, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, si applicano, nella misura e alle condizioni ivi
previste, anche alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2010. Le disposizioni
di cui al citato comma 347 si applicano anche alle spese per la sostituzione
intera o parziale di impianti di climatizzazione invernale non a condensazione,
sostenute entro il 31 dicembre 2009. La predetta agevolazione è riconosciuta
entro il limite massimo di spesa di cui al comma 21."
345. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative ad
interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari,
riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture
e pavimenti), finestre comprensive di infissi, spetta una detrazione
dall’imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a
carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000
euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo, a condizione che siano
rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, della
Tabella 3 allegata alla presente legge.
346. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative
all’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi
domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in
piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e
università, spetta una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 55
per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore
massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di
pari importo.
347. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per
interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti
dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di
distribuzione, spetta una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 55
per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore
massimo della detrazione di 30.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di
pari importo.
(*) N.d.R.: Si riporta di seguito l'art. 1, c. 286 della L. 24 Dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)", pubblicata nella GU n. 300 del 28-12-2007 - Suppl. Ordinario n.285:
"286. Le disposizioni
di cui all’articolo 1, comma 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si
applicano, nella misura e alle condizioni previste, anche alle spese relative
alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore
ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia."
348. La detrazione fiscale di cui ai commi 344, 345, 346 e 347 è concessa con le
modalità di cui all’articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni, e alle relative norme di attuazione previste dal
regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n.
41, e successive modificazioni, sempreché siano rispettate le seguenti ulteriori
condizioni:a) la rispondenza dell’intervento ai previsti requisiti è asseverata
da un tecnico abilitato, che risponde civilmente e penalmente
dell’asseverazione; b) il contribuente acquisisce la certificazione energetica
dell’edificio, di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
192, qualora introdotta dalla regione o dall’ente locale, ovvero, negli altri
casi, un "attestato di qualificazione energetica", predisposto ed asseverato da
un professionista abilitato, nel quale sono riportati i fabbisogni di energia
primaria di calcolo, o dell’unità immobiliare ed i corrispondenti valori massimi
ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico o, ove non
siano fissati tali limiti, per un identico edificio di nuova costruzione.
L’attestato di qualificazione energetica comprende anche l’indicazione di
possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche dell’edificio o
dell’unità immobiliare, a seguito della loro eventuale realizzazione. Le spese
per la certificazione energetica, ovvero per l’attestato di qualificazione
energetica, rientrano negli importi detraibili.
349. Ai fini di quanto disposto dai commi da 344 a 350 si applicano le
definizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. Con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico, da adottare entro il 28 febbraio 2007, sono dettate le
disposizioni attuative di quanto disposto ai commi 344, 345, 346 e 347.
350. All’articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Nel regolamento di cui al comma 1, ai fini del rilascio del permesso di
costruire, deve essere prevista l’installazione dei pannelli fotovoltaici per la
produzione di energia elettrica per gli edifici di nuova costruzione, in modo
tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 0,2 kW per ciascuna
unità abitativa".
351. Gli interventi di realizzazione di nuovi edifici o nuovi complessi di
edifici, di volumetria complessiva superiore a 10.000 metri cubi, con data di
inizio lavori entro il 31 dicembre 2007 e termine entro i tre anni successivi,
che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per
metro quadrato di superficie utile dell’edificio inferiore di almeno il 50 per
cento rispetto ai valori riportati nell’allegato C, numero 1), tabella 1,
annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, nonché del fabbisogno di
energia per il condizionamento estivo e l’illuminazione, hanno diritto a un
contributo pari al 55 per cento degli extra costi sostenuti per conseguire il
predetto valore limite di fabbisogno di energia, incluse le maggiori spese di
progettazione.
352. Per l’attuazione del comma 351 è costituito un Fondo di 15 milioni di euro
per ciascuno degli anni del triennio 2007-2009. Con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, sono fissate le condizioni e le modalità per l’accesso e l’erogazione
dell’incentivo, nonché i valori limite relativi al fabbisogno di energia per il
condizionamento estivo e l’illuminazione.
353. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per la
sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni con analoghi
apparecchi di classe energetica non inferiore ad A+ spetta una detrazione
dall’imposta lorda per una quota pari al 20 per cento degli importi rimasti a
carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 200 euro
per ciascun apparecchio, in un’unica rata.
354. Ai soggetti esercenti attività d’impresa rientrante nel settore del
commercio che effettuano interventi di efficienza energetica per l’illuminazione
nei due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2006,
spetta una ulteriore deduzione dal reddito d’impresa pari al 36 per cento dei
costi sostenuti nei seguenti casi:a) sostituzione, negli ambienti interni, di
apparecchi illuminanti con altri ad alta efficienza energetica, maggiore o
uguale al 60 per cento; b) sostituzione, negli ambienti interni, di lampade ad
incandescenza con lampade fluorescenti di classe A purché alloggiate in
apparecchi illuminanti ad alto rendimento ottico, maggiore o uguale al 60 per
cento; c) sostituzione, negli ambienti esterni, di apparecchi illuminanti dotati
di lampade a vapori di mercurio con apparecchi illuminanti ad alto rendimento
ottico, maggiore o uguale all’80 per cento, dotati di lampade a vapori di sodio
ad alta o bassa pressione o di lampade a ioduri metallici; d) azione o
integrazione, in ambienti interni o esterni, di regolatori del flusso luminoso.
355. Nella determinazione dell’acconto dovuto ai fini delle imposte sul reddito
per il secondo e il terzo periodo d’imposta successivi a quello in corso al 31
dicembre 2006, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si
sarebbe determinata senza tenere conto delle disposizioni del comma 354.
356. All’onere di cui ai commi 354 e 355, pari a 11 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2008 e 2009, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui al
comma 362.
357. Allo scopo di favorire il rinnovo del parco apparecchi televisivi in vista
della migrazione della televisione analogica alla televisione digitale, agli
utenti del servizio di radiodiffusione che dimostrino di essere in regola, per
l’anno 2007, con il pagamento del canone di abbonamento di cui al regio decreto-
legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880,
spetta, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, una detrazione
dall’imposta lorda per una quota pari al 20 per cento delle spese sostenute
entro il 31 dicembre 2007 ed effettivamente rimaste a carico, fino ad un importo
massimo delle stesse di 1.000 euro, per l’acquisto di un apparecchio televisivo
dotato anche di sintonizzatore digitale integrato. In deroga all’articolo 3
della legge 27 luglio 2000, n. 212, nella determinazione dell’acconto dovuto ai
fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche per il periodo d’imposta
successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente
legge, si assume, quale imposta del periodo d’imposta precedente, quella che si
sarebbe determinata senza tenere conto delle disposizioni del primo periodo del
presente comma.
358. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per
l’acquisto e l’installazione di motori ad elevata efficienza di potenza
elettrica, compresa tra 5 e 90 kW, nonché per la sostituzione di motori
esistenti con motori ad elevata efficienza di potenza elettrica, compresa tra 5
e 90 kW, spetta una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 20 per
cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo
della detrazione di 1.500 euro per motore, in un’unica rata.
359. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per
l’acquisto e l’installazione di variatori di velocità (inverter) su impianti con
potenza elettrica compresa tra 7,5 e 90 kW spetta una detrazione dall’imposta
lorda per una quota pari al 20 per cento degli importi rimasti a carico del
contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 1.500 euro per
intervento, in un’unica rata.
360. Entro il 28 febbraio 2007, con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono
definite le caratteristiche cui devono rispondere i motori ad elevata efficienza
e i variatori di velocità (inverter) di cui ai commi 358 e 359, i tetti di spesa
massima in funzione della potenza dei motori e dei variatori di velocità (inverter)
di cui ai medesimi commi, nonché le modalità per l’applicazione di quanto
disposto ai commi 357, 358 e 359 e per la verifica del rispetto delle
disposizioni in materia di ritiro delle apparecchiature sostituite.
361. Entro il 28 febbraio 2007, con decreto del Ministro delle comunicazioni, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite le
caratteristiche a cui devono rispondere gli apparecchi televisivi di cui al
comma 357 al fine di garantire il rispetto del principio di neutralità
tecnologica e la compatibilità con le piattaforme trasmissive esistenti, nonché
le modalità per l’applicazione di quanto disposto al medesimo comma 357.
362. Il maggiore gettito fiscale derivante dall’incidenza dell’imposta sul
valore aggiunto sui prezzi di carburanti e combustibili di origine petrolifera,
in relazione ad aumenti del prezzo internazionale del petrolio greggio, rispetto
al valore di riferimento previsto nel Documento di programmazione economico-
finanziaria per gli anni 2007-2011, è destinato, nel limite di 100 milioni di
euro annui, alla costituzione di un apposito Fondo da utilizzare a copertura di
interventi di efficienza energetica e di riduzione dei costi della fornitura
energetica per finalità sociali.
363. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è
istituito il Fondo di cui al comma 362 che, per il triennio 2007-2009, ha una
dotazione iniziale di 50 milioni di euro annui.
364. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le condizioni, le
modalità e i termini per l’utilizzo della dotazione del Fondo di cui al comma
362, da destinare al finanziamento di interventi di carattere sociale, da parte
dei comuni, per la riduzione dei costi delle forniture di energia per usi civili
a favore di clienti economicamente disagiati, anziani e disabili e, per una
somma di 11 milioni di euro annui per il biennio 2008-2009, agli interventi di
efficienza energetica di cui ai commi da 353 a 361.
365. Per dare efficace attuazione a quanto previsto al comma 364, sono stipulati
accordi tra il Governo, le regioni e gli enti locali che garantiscano la
individuazione o la creazione, ove non siano già esistenti, di strutture
amministrative, almeno presso ciascun comune capoluogo di provincia, per la
gestione degli interventi di cui al comma 364, i cui costi possono in parte
essere coperti dalle risorse del Fondo di cui al comma 362.
366. All’articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n.
625, e successive modificazioni, le parole: "incluse nell’obiettivo n. 1 di cui
al regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, e successive
modificazioni" sono sostituite dalle seguenti: "del Mezzogiorno".
367. Nel decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128, recante le disposizioni di
attuazione della direttiva 2003/30/CE relativa alla promozione dell’uso dei
biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti, l’articolo 3 è
sostituito dal seguente:"Art. 3. – (Obiettivi indicativi nazionali).– 1. Sono
fissati i seguenti obiettivi indicativi nazionali, calcolati sulla base del
tenore energetico, di immissione in consumo di biocarburanti e altri carburanti
rinnovabili, espressi come percentuale del totale del carburante diesel e di
benzina nei trasporti immessi al consumo nel mercato nazionale: a) entro il 31
dicembre 2005: 1,0 per cento; b) entro il 31 dicembre 2008: 2,5 per cento; c)
entro il 31 dicembre 2010: 5,75 per cento.2. Ai fini del rispetto degli
obiettivi indicativi di cui al comma 1, concorrono, nell’ambito dei rispettivi
programmi di agevolazione di cui ai commi 1 e 5 dell’articolo 22- bis del testo
unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e
sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le immissioni in consumo di biodiesel e dei
prodotti di cui al predetto comma 5".
368. Nel decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, recante disposizioni in materia di interventi
nel settore agroenergetico, l’articolo 2-quater è sostituito dal seguente:"Art.
2-quater. – (Interventi nel settore agroenergetico). – 1. A decorrere dal 1º
gennaio 2007 i soggetti che immettono in consumo benzina e gasolio, prodotti a
partire da fonti primarie non rinnovabili e destinati ad essere impiegati per
autotrazione, hanno l’obbligo di immettere in consumo nel territorio nazionale
una quota minima di biocarburanti e degli altri carburanti rinnovabili indicati
al comma 4, con le modalità di cui al comma 3. I medesimi soggetti possono
assolvere al predetto obbligo anche acquistando, in tutto o in parte,
l’equivalente quota o i relativi diritti da altri soggetti.
2. Per l’anno 2007 la quota minima di cui al comma 1 è fissata nella misura
dell’1,0 per cento di tutto il carburante, benzina e gasolio, immesso in consumo
nell’anno solare precedente, calcolata sulla base del tenore energetico; a
partire dall’anno 2008, tale quota minima è fissata nella misura del 2,0 per
cento. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare e il Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, vengono fissate le sanzioni amministrative pecuniarie,
proporzionali e dissuasive, per il mancato raggiungimento dell’obbligo previsto
per i singoli anni di attuazione della presente disposizione successivi al 2007,
tenendo conto dei progressi compiuti nello sviluppo delle filiere
agroenergetiche di cui al comma 3. Gli importi derivanti dalla comminazione
delle eventuali sanzioni sono versati al Fondo di cui all’articolo 1, comma 422,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per essere riassegnati quale maggiorazione
del quantitativo di biodiesel che annualmente può godere della riduzione dell’accisa
o quale aumento allo stanziamento previsto per l’incentivazione del bioetanolo e
suoi derivati o quale sostegno della defiscalizzazione di programmi sperimentali
di nuovi biocarburanti.
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare e il Ministro dell’economia e delle
finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, sono dettati criteri, condizioni e modalità per
l’attuazione dell’obbligo di cui al comma 1, secondo obiettivi di sviluppo di
filiere agroenergetiche e in base a criteri che in via prioritaria tengono conto
della quantità di prodotto proveniente da intese di filiera, da contratti quadro
o contratti ad essi equiparati. 4. I biocarburanti e gli altri carburanti
rinnovabili da immettere in consumo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sono il
biodiesel, il bioetanolo e suoi derivati, l’ETBE e il bioidrogeno.5. La
sottoscrizione di un contratto di filiera o contratto quadro, o contratti ad
essi equiparati, costituisce titolo preferenziale:a) nei bandi pubblici per i
finanziamenti delle iniziative e dei progetti nel settore della promozione delle
energie rinnovabili e dell’impiego dei biocarburanti; b) nei contratti di
fornitura dei biocarburanti per il trasporto ed il riscaldamento pubblici.6. Le
pubbliche amministrazioni stipulano contratti o accordi di programma con i
soggetti interessati al fine di promuovere la produzione e l’impiego di biomasse
e di biocarburanti di origine agricola, la ricerca e lo sviluppo di specie e
varietà vegetali da destinare ad utilizzazioni energetiche.7. Ai fini
dell’articolo 21, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, il biogas è equiparato al gas naturale. 8. Gli operatori
della filiera di produzione e distribuzione dei biocarburanti di origine
agricola devono garantire la tracciabilità e la rintracciabilità della filiera.
A tal fine realizzano un sistema di identificazioni e registrazioni di tutte le
informazioni necessarie a ricostruire il percorso del biocarburante attraverso
tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione, con particolare
riferimento alle informazioni relative alla biomassa ed alla materia prima
agricola, specificando i fornitori e l’ubicazione dei siti di produzione".
369. Nella legge 23 dicembre 2005, n. 266, all’articolo 1, il comma 423 è
sostituito dal seguente:"423. Ferme restando le disposizioni tributarie in
materia di accisa, la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica
da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonché di carburanti ottenuti
da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti
chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo
effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi
dell’articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive
di reddito agrario".
370. All’onere derivante dall’attuazione del comma 369, pari a un milione di
euro a decorrere dall’anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma 3-ter, del
decreto-legge 1º ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 novembre 2005, n. 244.
371. Nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti
modificazioni: a) all’articolo 21: 1) il comma 6 è sostituito dal seguente:"6.
Le disposizioni del comma 2 si applicano anche al biodiesel (codice NC 3824 90
99) usato come carburante, come combustibile, come additivo ovvero per
accrescere il volume finale dei carburanti e dei combustibili.La fabbricazione o
la miscelazione con oli minerali del biodiesel è effettuata in regime di
deposito fiscale. Per il trattamento fiscale del biodiesel destinato ad essere
usato come combustibile per riscaldamento valgono, in quanto applicabili, le
disposizioni di cui all’articolo 61."; 2) i commi 6.1, 6.2, 6-bis e 6-ter sono
abrogati; b) dopo l’articolo 22 è inserito il seguente:"Art. 22-bis. -
(Disposizioni particolari in materia di biodiesel ed alcuni prodotti derivati
dalla biomassa). – 1. Nell’ambito di un programma pluriennale con decorrenza dal
1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2010 e nel limite di un contingente annuo di
250.000 tonnellate, al biodiesel, destinato ad essere impiegato in autotrazione
in miscela con il gasolio, è applicata una aliquota di accisa pari al 20 per
cento di quella applicata al gasolio usato come carburante di cui all’allegato
I.Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i
Ministri dello sviluppo economico, dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono
determinati i requisiti che gli operatori e i rispettivi impianti di produzione,
nazionali e comunitari, devono possedere per partecipare al programma
pluriennale nonché le caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi
di prova, le percentuali di miscelazione consentite, i criteri per
l’assegnazione dei quantitativi agevolati agli operatori su base pluriennale
dando priorità al prodotto proveniente da intese di filiera o da contratti
quadro. Con lo stesso decreto sono stabilite le forme di garanzia che i soggetti
che partecipano al programma pluriennale devono fornire per il versamento del 5
per cento della accisa che graverebbe sui quantitativi assegnati e non immessi
in consumo. Per ogni anno di validità del programma i quantitativi del
contingente che risultassero, al termine di ciascun anno, non immessi in consumo
sono ripartiti tra gli operatori proporzionalmente alle quote loro assegnate dal
nuovo programma pluriennale purché vengano immessi in consumo entro il
successivo 30 giugno. In caso di rinuncia, totale o parziale, alle quote
risultanti dalla predetta ripartizione da parte di un beneficiario, le stesse
sono ridistribuite, proporzionalmente alle relative assegnazioni, fra gli altri
beneficiari. Nelle more dell’entrata in vigore del predetto decreto trovano
applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento cui al
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 25 luglio 2003, n. 256.
L’efficacia della disposizione di cui al presente comma è subordinata, ai sensi
dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea,
alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea. 2. Nelle more
dell’autorizzazione comunitaria di cui al comma 1 e dell’entrata in vigore del
decreto di cui al medesimo comma 1, per l’anno 2007, una parte del contingente
pari a 180.000 tonnellate è assegnata, con i criteri di cui al predetto
regolamento n. 256 del 2003, dall’Agenzia delle dogane agli operatori che devono
garantire il pagamento della maggiore accisa gravante sui quantitativi di
biodiesel rispettivamente assegnati.In caso di mancata autorizzazione
comunitaria di cui al comma 1 i soggetti assegnatari del predetto quantitativo
di 180.000 tonnellate sono tenuti al versamento dell’accisa gravante sul
biodiesel rispettivamente immesso in consumo. La parte restante del contingente
è assegnata, dall’Agenzia delle dogane, previa comunicazione del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali relativa ai produttori di biodiesel
che hanno stipulato contratti di coltivazione realizzati nell’ambito di
contratti quadro o intese di filiera e delle relative quantità di biodiesel
ottenibili dalle materie prime oggetto dei contratti sottoscritti,
proporzionalmente a tali quantità. L’eventuale mancata realizzazione delle
produzioni previste dai contratti quadro e intese di filiera, nonché dai
relativi contratti di coltivazione con gli agricoltori, comporta la decadenza
dall’accesso al contingente agevolato per i volumi non realizzati e determina la
riduzione di pari volume del quantitativo assegnato all’operatore nell’ambito
del programma pluriennale per i due anni successivi.3. Entro il 1º marzo di ogni
anno di validità del programma di cui al comma 1, i Ministeri dello sviluppo
economico e delle politiche agricole alimentari e forestali comunicano al
Ministero dell’economia e delle finanze i costi industriali medi del gasolio,
del biodiesel e delle materie prime necessarie alla sua produzione, rilevati
nell’anno solare precedente. Sulla base delle suddette rilevazioni, al fine di
evitare la sovracompensazione dei costi addizionali legati alla produzione, con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri
dello sviluppo economico, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
e delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro il 30 aprile
di ogni anno di validità del programma di cui al comma 1, è rideterminata la
misura dell’agevolazione di cui al medesimo comma 1.4. A seguito della eventuale
rideterminazione della misura dell’agevolazione di cui al comma 3, il
contingente di cui al comma 1 è conseguentemente aumentato, senza costi
aggiuntivi per l’erario, a partire dall’anno successivo a quello della
rideterminazione.Qualora la misura dell’aumento del contingente risultante dalle
disposizioni di cui al presente comma richieda la preventiva autorizzazione ai
sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità
europea, l’efficacia delle disposizioni di cui al presente comma è subordinata
all’autorizzazione stessa.5. Per l’anno 2007 continuano ad applicarsi le
disposizioni relative al programma triennale di cui all’articolo 21, commi 6-bis
e 6-ter, del presente decreto nella formulazione in vigore al 31 dicembre 2006;
nell’ambito del predetto programma, a partire dal 1º gennaio 2007, l’aliquota di
accisa ridotta relativa all’etere etilterbutilico (ETBE), derivato da alcole di
origine agricola è rideterminata in euro 298,92 per 1.000 litri".
372. Con effetto dal 1º gennaio 2008 nel testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504, all’articolo 22-bis sono apportate le seguenti modificazioni:a) il comma
5 è sostituito dal seguente:"5. Allo scopo di incrementare l’utilizzo di fonti
energetiche che determinino un ridotto impatto ambientale è stabilita,
nell’ambito di un programma triennale a decorrere dal 1º gennaio 2008, una
accisa ridotta, secondo le aliquote di seguito indicate, applicabile sui
seguenti prodotti impiegati come carburanti da soli o in miscela con oli
minerali:a) bioetanolo derivato da prodotti di origine agricola: euro 289,22 per
1.000 litri; b) etere etilterbutilico (ETBE), derivato da alcole di origine
agricola: euro 298,92 per 1.000 litri; c) additivi e riformulanti prodotti da
biomasse:1) per benzina senza piombo: euro 289,22 per 1.000 litri; 2) per
gasolio, escluso il biodiesel:euro 245,32 per 1.000 litri."; b) dopo il comma 5
sono aggiunti i seguenti:"5-bis. Con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e
forestali, sono fissati, entro il limite complessivo di spesa di 73 milioni di
euro annui, comprensivo dell’imposta sul valore aggiunto, i criteri di
ripartizione dell’agevolazione prevista dal comma 5, tra le varie tipologie di
prodotti e tra gli operatori, le caratteristiche tecniche dei prodotti singoli e
delle relative miscele ai fini dell’impiego nella carburazione, nonché le
modalità di verifica della loro idoneità ad abbattere i principali agenti
inquinanti, valutata sull’intero ciclo di vita. Con cadenza semestrale
dall’inizio del programma triennale di cui al comma 5, i Ministeri dello
sviluppo economico e delle politiche agricole alimentari e forestali comunicano
al Ministero dell’economia e delle finanze i costi industriali medi dei prodotti
agevolati di cui al comma 5, rilevati nei sei mesi immediatamente precedenti.
Sulla base delle suddette rilevazioni, al fine di evitare la sovracompensazione
dei costi addizionali legati alla produzione, con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo
economico, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle
politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni
dalla fine del semestre, è eventualmente rideterminata la misura
dell’agevolazione di cui al medesimo comma 5.5-ter. In caso di aumento
dell’aliquota di accisa sulle benzine di cui all’allegato I, l’aliquota di
accisa relativa all’ETBE, di cui al comma 5, lettera b), è conseguentemente
aumentata nella misura del 53 per cento della aliquota di accisa sulle benzine,
coerentemente con quanto previsto dall’articolo 2, paragrafo 2, lettera f),
della direttiva 2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 maggio
2003, relativa alla promozione dell’uso dei biocarburanti o di altri carburanti
rinnovabili nei trasporti".
373. L’efficacia delle disposizioni di cui al comma 372 è subordinata, ai sensi
dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea,
alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea.
374. Per l’anno 2007 la quota di contingente di biodiesel di cui all’articolo
22-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504, assegnato secondo le modalità di cui all’articolo 22- bis, comma 2,
primo periodo, è incrementata in misura corrispondente alla somma di euro
16.726.523 [e, nei limiti di tali risorse, può essere destinata anche come
combustibile per riscaldamento](*). Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente versamento all’entrata del bilancio dello Stato della somma di
euro 16.726.523 a valere sulle disponibilità del Fondo per le iniziative a
vantaggio dei consumatori di cui all’articolo 148 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo
economico, relativamente alle disponibilità recate ai sensi dell’articolo 4,
comma 1, del decreto del Ministro delle attività produttive 28 ottobre 2005. Il
Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti
variazioni di bilancio.
(*) N.d.R.: Periodo
soppresso dall'art.26, c. 4 -quinqiues del D.L. n. 159 dell'1 ottobre 2007, nel
testo risultante a seguito della modifiche apportate in sede di conversione in
Legge n. 222 del 29 novembre 2007.
375. Per l’anno 2007 gli importi corrispondenti al quantitativo di biodiesel di
cui all’articolo 22-bis, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504, da assegnare secondo le modalità dettate dall’articolo
1, comma 421, lettera a), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che risultassero
non assegnati al termine dell’anno, sono trasferiti al fondo per la promozione e
lo sviluppo delle filiere agroenergetiche di cui all’articolo 1, comma 422,
della medesima legge n. 266 del 2005.
376. Gli importi annui previsti dall’articolo 21, comma 6-ter, del testo unico
di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal comma
520 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, eventualmente non
utilizzati negli anni 2005 e 2006, sono destinati per il 50 per cento dei
medesimi importi, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze,
all’incremento del contingente di biodiesel di cui all’articolo 22-bis, comma 1,
del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 per gli anni
2007-2010. Il restante 50 per cento è assegnato al Fondo di cui all’articolo 1,
comma 422, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, destinando l’importo di 15
milioni di euro a programmi di ricerca e sperimentazione del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali nel campo bioenergetico.
377. In caso di mancato impiego del contingente di biodiesel di cui all’articolo
22- bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504, le corrispondenti maggiori entrate per lo Stato possono essere
destinate, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto
con i Ministri dello sviluppo economico, dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, per le
finalità di sostegno ai biocarburanti, tra cui il bioetanolo, di cui
all’articolo 22-bis, comma 5, del testo unico di cui al medesimo decreto
legislativo n. 504 del 1995.
378. All’articolo 1, comma 422, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le
parole:", da utilizzare tenuto conto delle linee di indirizzo definite dalla
Commissione biocombustibili, di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 29
dicembre 2003, n. 387" sono soppresse.
379. Senza comportare restrizioni alla concorrenza, ai fini di quanto disposto
dai commi da 367 a 378, per "intesa di filiera" e "contratto quadro" si intende
quanto stabilito dal decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.
[380. E' esentato dall’accisa, entro un importo massimo di 1 milione di euro per
ogni anno a decorrere dall’anno 2007, l’impiego a fini energetici nel settore
agricolo, per autoconsumo nell’ambito dell’impresa singola o associata,
dell’olio vegetale puro, come definito dall’allegato I, lettera l), del decreto
legislativo 30 maggio 2005, n. 128.
Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le
modalità per l’accesso all’agevolazione di cui al presente comma.
381. All’onere derivante dall’attuazione del comma 380, pari a un milione di
euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5,
comma 3-ter, del decreto-legge 1º ottobre 2005, n. 202, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.](*)
(*) N.d.R.: commi abrogati dall'art. 1 del D.L. 171/2008, come modificato in sede di conversione in legge (L. n. 205/2008)
382. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da
biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali,
ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell'ambito di intese di filiera o
contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27
maggio 2005, n. 102, oppure di filiere corte, cioe' ottenuti entro un raggio di
70 chilometri dall'impianto che li utilizza per produrre energia elettrica,
autorizzata in data successiva al 31 dicembre 2007, e' incentivata con i
meccanismi di cui ai successivi commi. Con le medesime modalita' e' incentivata
la sola quota di produzione di energia elettrica imputabile alle fonti
energetiche di cui sopra, realizzata in impianti che impiegano anche altre fonti
energetiche non rinnovabili.(*)
382-bis. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati dalle
fonti di cui al comma 382 e di potenza elettrica superiore ad 1 megawatt (Mw),
e' incentivata mediante il rilascio di certificati verdi, per un periodo di
quindici anni. Sono fatti salvi i piu' favorevoli diritti acquisiti ai sensi del
comma 382-quinquies.
I predetti certificati sono utilizzabili per assolvere all'obbligo della quota
minima di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
L'immissione dell'energia elettrica prodotta nel sistema elettrico e' regolata
sulla base dell'articolo 13 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
382-ter. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati dalle
fonti di cui al comma 382 e di potenza elettrica non superiore ad 1 Mw, immessa
nel sistema elettrico, ha diritto, in alternativa ai certificati verdi di cui al
comma 382-bis e su richiesta del produttore, a una tariffa fissa omnicomprensiva
pari a 0,30 euro per ogni kWh, per un periodo di quindici anni. Al termine di
tale periodo, l'energia elettrica e' remunerata, con le medesime modalita', alle
condizioni economiche previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 29
dicembre 2003, n. 387. La tariffa omnicomprensiva di cui al presente comma puo'
essere variata, ogni tre anni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico
di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
assicurando la congruita' della remunerazione ai fini dell'incentivazione dello
sviluppo di tali fonti.
382-quater. A partire dall'anno 2008, i certificati verdi, ai fini del
soddisfacimento della quota dell'obbligo di cui all'articolo 11, comma 1, del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, hanno un valore unitario pari ad 1 Mwh
e vengono emessi dal Gestore del sistema elettrico (GSE) per ciascun impianto a
produzione incentivata, in numero pari al prodotto della produzione di energia
elettrica dalle fonti di cui al comma 382 dell'anno precedente, moltiplicata per
il coefficiente di 1,8. Tale coefficiente puo' essere aggiornato, ogni tre anni,
con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali, assicurando la congruita' della
remunerazione ai fini dell'incentivazione dello sviluppo delle suddette fonti.
382-quinquies. Per gli impianti alimentati dalle fonti di cui al comma 382,
l'elevazione del periodo di riconoscimento dei certificati verdi eventualmente
acquisita ai sensi dell'articolo 20, comma 6, del decreto legislativo 29
dicembre 2003, n. 387, e successive modificazioni, e' da intendersi aggiuntiva
al prolungamento del periodo di diritto ai certificati verdi, di cui al medesimo
articolo 20, comma 5, ottenuto dagli impianti entrati in esercizio dopo il 29
aprile 2006 e fino al 31 dicembre 2007. Per i medesimi impianti l'accesso agli
incentivi di cui ai commi da 382 a 382-quinquies e' cumulabile con altri
incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto
capitale o conto interessi con capitalizzazione anticipata, non eccedenti il 40
per cento del costo dell'investimento.
382-sexies. In caso di sostituzione del combustibile di origine agricola di cui
al comma 382, in data successiva all'autorizzazione, con altre biomasse
agricole, viene acquisito il diritto alle diverse e specifiche forme di
incentivazione eventualmente previste per tali combustibili in sostituzione di
quelle previste dai commi 382-ter e 382-quater. In caso di sostituzione con
altri combustibili non di origine agricola, tale quota di energia non avra'
diritto all'emissione di certificati verdi.
382-septies. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,
sono stabilite le modalita' con le quali gli operatori della filiera di
produzione e distribuzione di biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli,
di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, sono tenuti a garantire
la tracciabilita' e la rintracciabilita' della filiera, al fine di accedere agli
incentivi di cui ai commi da 382 a 382-quinquies.(**)
(*) N.d.R.: Comma così sostituito dal D.L. n. 159 dell'1 ottobre 2007, nel testo risultante a seguito della modifiche apportate in sede di conversione in Legge n. 222 del 29 novembre 2007.
(**) N.d.R.: I commi
382-bis-382septies sono stati aggiunti dal D.L. n. 159 dell'1 ottobre 2007, nel
testo risultante a seguito della modifiche apportate in sede di conversione in
Legge n. 222 del 29 novembre 2007.
[383. Ai certificati verdi riconosciuti ai produttori di energia ai sensi del
comma 382, non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 87,
della legge 23 agosto 2004, n. 239.](*)
(**) N.d.R.: Comma abrogato dalla L. 24 Dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)", pubblicata nella GU n. 300 del 28-12-2007 - Suppl. Ordinario n.285. Si riporta di seguito il testo dell'art. 2, c. 137:
384. Il numero 122) della tabella A, parte III, allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:
"122) prestazioni di servizi e forniture di apparecchiature e materiali relativi
alla fornitura di energia termica per uso domestico attraverso reti pubbliche di
teleriscaldamento o nell’ambito del contratto servizio energia, come definito
nel decreto interministeriale di cui all’articolo 11, comma 1, del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e
successive modificazioni; sono incluse le forniture di energia prodotta da fonti
rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento; alle forniture di
energia da altre fonti, sotto qualsiasi forma, si applica l’aliquota ordinaria
".
385. Il secondo periodo del comma 369 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre
2004, n. 311, è soppresso.
386. I commi 370, 371 e 372 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.
311, sono sostituiti dai seguenti:
"370. I documenti, i dati e le informazioni catastali ed ipotecarie sono
riutilizzabili commercialmente, nel rispetto della normativa in materia di
protezione dei dati personali; per l’acquisizione originaria di documenti, dati
ed informazioni catastali, i riutilizzatori commerciali autorizzati devono
corrispondere un importo fisso annuale determinato con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze; per l’acquisizione originaria di documenti, dati
ed informazioni ipotecarie, i riutilizzatori commerciali autorizzati devono
corrispondere i tributi previsti maggiorati nella misura del 20 per cento.
L’importo fisso annuale e la percentuale di aumento possono comunque essere
rideterminati annualmente con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
anche tenendo conto dei costi complessivi di raccolta, produzione e diffusione
di dati e documenti sostenuti dall’Agenzia del territorio, maggiorati di un
adeguato rendimento degli investimenti e dell’andamento delle relative
riscossioni.
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono individuate le
categorie di ulteriori servizi telematici che possono essere forniti
dall’Agenzia del territorio esclusivamente ai riutilizzatori commerciali
autorizzati a fronte del pagamento di un corrispettivo da determinare con lo
stesso decreto.
371. Per ciascun atto di riutilizzazione commerciale non consentito sono dovuti
i tributi nella misura prevista per l’acquisizione, anche telematica, dei
documenti, dei dati o delle informazioni direttamente dagli uffici dell’Agenzia
del territorio.
372. Chi pone in essere atti di riutilizzazione commerciale non consentiti,
oltre a dover corrispondere i tributi di cui al comma 371, è soggetto altresì ad
una sanzione amministrativa tributaria di ammontare compreso fra il triplo ed il
quintuplo dei tributi dovuti ai sensi del comma 370 e, nell’ipotesi di dati la
cui acquisizione non è soggetta al pagamento di tributi, una sanzione
amministrativa tributaria da euro 10.000 a euro 50.000. Si applicano le
disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive
modificazioni".
387. Sono prorogate per l’anno 2007, per una quota pari al 36 per cento delle
spese sostenute, nel limite di 48.000 euro per unità immobiliare, ferme restando
le altre condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie in materia di
recupero del patrimonio edilizio relative: a) agli interventi di cui
all’articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni, per le spese sostenute dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2007;
b) alle prestazioni di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23
dicembre 1999, n. 488, fatturate dal 1º gennaio 2007.
388. Le agevolazioni di cui al comma 387 spettano a condizione che il costo
della relativa manodopera sia evidenziato in fattura.
389. Al fine di incentivare l’abbattimento delle barriere architettoniche negli
esercizi commerciali, presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito
un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro destinato all’erogazione di
contributi ai gestori di attività commerciali per le spese documentate e
documentabili sostenute entro il 31 dicembre 2008(*) per l’eliminazione delle
barriere architettoniche nei locali aperti al pubblico. Entro settanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell’economia e
delle finanze, con proprio decreto, adottato d’intesa con i Ministri dello
sviluppo economico e della solidarietà sociale, definisce modalità, limiti e
criteri per l’attribuzione dei contributi di cui al presente comma.
(*) N.d.R.:
L'originario termine del 31 dicembre 2007, è stato così prorogato dall'art. 4
del D.L. 31 Dicembre 2007, n. 248, ("Milleproroghe") pubblicato nella GU n. 302
del 31-12-2007.
390. All’articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
e successive modificazioni, le parole da: "per i sette periodi d’imposta
successivi" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "per gli
otto periodi d’imposta successivi l’aliquota è stabilita nella misura dell’1,9
per cento; per il periodo d’imposta in corso al 1º gennaio 2007 l’aliquota è
stabilita nella misura del 3,75 per cento".
391. Per l’anno 2007 sono prorogate le disposizioni di cui all’articolo 11 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388.
392. Il termine del 31 dicembre 2006, di cui al comma 120 dell’articolo 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, concernente le agevolazioni tributarie per la
formazione e l’arrotondamento della proprietà contadina, è prorogato al 31
dicembre 2008.(*)
(*) N.d.R.: Termine
così prorogato dalla L.24 Dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2008)", pubblicata nella GU n. 300 del 28-12-2007 - Suppl. Ordinario n.285.
393. Le disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 21 della legge 23 dicembre
1998, n. 448, in materia di deduzione forfetaria in favore degli esercenti
impianti di distribuzione di carburante, si applicano per il periodo d’imposta
in corso al 31 dicembre 2007.
394. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al
31 dicembre 2007 si applicano: a) le disposizioni in materia di riduzione di
aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate, di cui all’articolo 24, comma
1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché la disposizione
contenuta nell’articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n.
452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, e, per
il medesimo periodo, l’aliquota di cui al numero 1) della predetta lettera d) è
stabilita in euro 256,70 per mille litri; b) le disposizioni in materia di
aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso industriale, di cui
all’articolo 4 del decreto- legge 1º ottobre 2001, n. 356, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418; c) le disposizioni in
materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati
nelle zone montane e in altri specifici territori nazionali, di cui all’articolo
5 del decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 novembre 2001, n. 418; d) le disposizioni in materia di
agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con
energia geotermica, di cui all’articolo 6 del decreto-legge 1º ottobre 2001, n.
356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418; e) le
disposizioni in materia di aliquote di accisa sul gas metano per combustione per
usi civili, di cui all’articolo 27, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n.
388; f) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul
gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate di
comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all’articolo 13, comma 2, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448; g) le disposizioni in materia di accisa
concernenti il regime agevolato per il gasolio per autotrazione destinato al
fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine, di
cui all’articolo 21, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni; h) le disposizioni in materia di accisa concernenti le
agevolazioni sul gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, di cui
all’articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
395. L’efficacia delle disposizioni di cui al comma 394, lettera a), è
subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea ai
sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità
europea.
396. Le disposizioni dell’articolo 1, comma 103, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, nei limiti di spesa ivi indicati, si applicano anche alle somme versate
nel periodo d’imposta 2006 ai fini della compensazione dei versamenti effettuati
dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.
397. Le disposizioni dell’articolo 1, comma 106, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, nei limiti di spesa ivi indicati, sono prorogate al periodo d’imposta in
corso alla data del 31 dicembre 2006.
398. All’articolo 2, comma 11, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e
successive modificazioni, le parole: "Per gli anni 2003, 2004, 2005 e 2006" sono
sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007".
399. Per l’anno 2007, il limite di non concorrenza alla formazione del reddito
di lavoro dipendente, relativamente ai contributi di assistenza sanitaria, di
cui all’articolo 51, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e successive modificazioni, è fissato in euro 3.615,20.(*)
(*) N.d.R.: Si riporta di seguito l'art. 1, c. della L.24 Dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)", pubblicata nella GU n. 300 del 28-12-2007 - Suppl. Ordinario n.285:
"198. Sino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro della
salute di cui all’articolo 10, comma 1, lettera e-ter), del testo unico
delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è prorogata l’efficacia di quanto
stabilito dal comma 399, dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296."
400. Le disposizioni dell’articolo 1, comma 335, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, si applicano anche relativamente al periodo d’imposta 2006.
401. Il comma 9 dell’articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "9. Le quote
d’ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese
di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per servizi di
comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla lettera gg) del comma 1
dell’articolo 1 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto
legislativo 1º agosto 2003, n. 259, sono deducibili nella misura dell’80 per
cento. La percentuale di cui al precedente periodo è elevata al 100 per cento
per gli oneri relativi ad impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il
trasporto di merci da parte di imprese di autotrasporto limitatamente ad un solo
impianto per ciascun veicolo ".
402. Il comma 3-bis dell’articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è
sostituito dal seguente:"3-bis. Le quote d’ammortamento, i canoni di locazione
anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad
apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso
pubblico di cui alla lettera gg) del comma 1 dell’articolo 1 del codice delle
comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n.
259, sono deducibili nella misura dell’80 per cento".
403. Le disposizioni introdotte dai commi 401 e 402 si applicano a decorrere dal
periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006; per il
medesimo periodo d’imposta, nella determinazione dell’acconto dovuto ai fini
delle imposte sul reddito e dell’imposta regionale sulle attività produttive, si
assume quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata
tenendo conto delle disposizioni dei predetti commi 401 e 402.
404. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l’organizzazione delle spese e dei
costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare, entro il 30
aprile 2007, ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, si provvede:a) alla riorganizzazione degli uffici di livello
dirigenziale generale e non generale, procedendo alla riduzione in misura non
inferiore al 10 per cento di quelli di livello dirigenziale generale ed al 5 per
cento di quelli di livello dirigenziale non generale nonché alla eliminazione
delle duplicazioni organizzative esistenti, garantendo comunque nell’ambito
delle procedure sull’autorizzazione alle assunzioni la possibilità della
immissione, nel quinquennio 2007-2011, di nuovi dirigenti assunti ai sensi
dell’articolo 28, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni, in misura non inferiore al 10 per cento degli uffici
dirigenziali; b) alla gestione unitaria del personale e dei servizi comuni anche
mediante strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica; c) alla
rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e,
ove possibile, la costituzione di uffici regionali o la riorganizzazione presso
le prefetture- uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e
maggiormente funzionale sulla base dei princìpi di efficienza ed economicità a
seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Ministro
dell’interno, il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro per i
rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali ed il Ministro per le
riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, attraverso la
realizzazione dell’esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali,
l’istituzione dei servizi comuni e l’utilizzazione in via prioritaria dei beni
immobili di proprietà pubblica; d) alla riorganizzazione degli uffici con
funzioni ispettive e di controllo; e) alla riduzione degli organismi di analisi,
consulenza e studio di elevata specializzazione; f) alla riduzione delle
dotazioni organiche in modo da assicurare che il personale utilizzato per
funzioni di supporto (gestione delle risorse umane, sistemi informativi, servizi
manutentivi e logistici, affari generali, provveditorati e contabilità) non
ecceda comunque il 15 per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate
da ogni amministrazione, mediante processi di riorganizzazione e di formazione e
riconversione del personale addetto alle predette funzioni che consentano di
ridurne il numero in misura non inferiore all’8 per cento all’anno fino al
raggiungimento del limite predetto; g) all’avvio della ristrutturazione, da
parte del Ministero degli affari esteri, della rete diplomatica, consolare e
degli istituti di cultura in considerazione del mutato contesto geopolitico,
soprattutto in Europa, ed in particolare all’unificazione dei servizi contabili
degli uffici della rete diplomatica aventi sede nella stessa città estera,
prevedendo che le funzioni delineate dagli articoli 3, 4 e 6 del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, siano
svolte dal responsabile dell’ufficio unificato per conto di tutte le
rappresentanze medesime.
405. I regolamenti di cui al comma 404 prevedono la completa attuazione dei
processi di riorganizzazione entro diciotto mesi dalla data della loro
emanazione.
406. Dalla data di emanazione dei regolamenti di cui al comma 404 sono abrogate
le previgenti disposizioni regolatrici delle materie ivi disciplinate. Con i
medesimi regolamenti si provvede alla loro puntuale ricognizione.
407. Le amministrazioni, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell’economia e delle
finanze gli schemi di regolamento di cui al comma 404, il cui esame deve
concludersi entro un mese dalla loro ricezione, corredati:a) da una dettagliata
relazione tecnica asseverata, ai fini di cui all’articolo 9, comma 3, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998,
n. 38, dai competenti uffici centrali del bilancio, che specifichi, per ciascuna
modifica organizzativa, le riduzioni di spesa previste nel triennio; b) da un
analitico piano operativo asseverato, ai fini di cui all’articolo 9, comma 3,
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio
1998, n. 38, dai competenti uffici centrali del bilancio, con indicazione
puntuale degli obiettivi da raggiungere, delle azioni da porre in essere e dei
relativi tempi e termini.
408. In coerenza con le disposizioni di cui al comma 404, lettera f), e tenuto
conto del regime limitativo delle assunzioni di cui alla normativa vigente, le
amministrazioni statali attivano con immediatezza, previa consultazione delle
organizzazioni sindacali, piani di riallocazione del personale in servizio,
idonei ad assicurare che le risorse umane impegnate in funzioni di supporto
siano effettivamente ridotte nella misura indicata al comma 404, lettera f). I
predetti piani, da predisporre entro il 31 marzo 2007, sono approvati con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per
le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze. Nelle more dell’approvazione dei piani
non possono essere disposte nuove assunzioni. La disposizione di cui al presente
comma si applica anche alle Forze armate, ai Corpi di polizia e al Corpo
nazionale dei vigili del fuoco.
409. Il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione verificano semestralmente lo stato di
attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 416 e trasmettono alle
Camere una relazione sui risultati di tale verifica.
410. Alle amministrazioni che non abbiano provveduto nei tempi previsti alla
predisposizione degli schemi di regolamento di cui al comma 404 è fatto divieto,
per gli anni 2007 e 2008, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi
titolo e con qualsiasi tipo di contratto.
411. I competenti organi di controllo delle amministrazioni, nell’esercizio
delle rispettive attribuzioni, effettuano semestralmente il monitoraggio
sull’osservanza delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 416 e ne trasmettono
i risultati ai Ministeri vigilanti e alla Corte dei conti. Successivamente al
primo biennio, verificano il rispetto del parametro di cui al comma 404, lettera
f), relativamente al personale utilizzato per lo svolgimento delle funzioni di
supporto.
412. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro per le
riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, il Ministro
dell’economia e delle finanze e il Ministro dell’interno, emana linee guida per
l’attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 416.
413. Le direttive generali per l’attività amministrativa e per la gestione,
emanate annualmente dai Ministri, contengono piani e programmi specifici sui
processi di riorganizzazione e di riallocazione delle risorse necessari per il
rispetto del parametro di cui al comma 404, lettera f), e di quanto disposto dal
comma 408.
414. Il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti nel piano operativo di
cui al comma 407, lettera b), e nei piani e programmi di cui al comma 413 sono
valutati ai fini della corresponsione ai dirigenti della retribuzione di
risultato e della responsabilità dirigenziale.
415. L’attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 414 è coordinata
anche al fine del conseguimento dei risultati finanziari di cui al comma 416
dall’"Unità per la riorganizzazione " composta dai Ministri per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione, dell’economia e delle finanze e
dell’interno, che opera anche come centro di monitoraggio delle attività
conseguenti alla predetta attuazione. Nell’esercizio delle relative funzioni
l’Unità per la riorganizzazione si avvale, nell’ambito delle attività
istituzionali, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, delle
strutture già esistenti presso le competenti amministrazioni.
416. Dall’attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 415 e da 425 a
429 devono conseguire risparmi di spesa non inferiori a 7 milioni di euro per
l’anno 2007, 14 milioni di euro per l’anno 2008 e 20 milioni di euro per l’anno
2009.
417. Al fine di concorrere alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro nelle
pubbliche amministrazioni, oltre alle specifiche misure di stabilizzazione
previste dai commi 418 e 419, è istituito un "Fondo per la stabilizzazione dei
rapporti di lavoro pubblici" finalizzato alla realizzazione di piani
straordinari per l’assunzione a tempo indeterminato di personale già assunto o
utilizzato attraverso tipologie contrattuali non a tempo indeterminato.
418. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, previo confronto con le organizzazioni
sindacali, da adottare entro il 30 aprile 2007, sono fissati i criteri e le
procedure per l’assegnazione delle risorse disponibili alle amministrazioni
pubbliche che ne facciano richiesta. Nella definizione dei criteri sono,
altresì, fissati i requisiti dei soggetti interessati alla stabilizzazione e le
relative modalità di selezione.
419. è fatto divieto alle Amministrazioni destinatarie delle risorse di
ricorrere a nuovi rapporti di lavoro precario nei cinque anni successivi
all’attribuzione delle stesse. L’inosservanza di tale divieto comporta
responsabilità patrimoniale dell’autore della violazione.
420. Per il finanziamento del Fondo di cui al comma 417 è autorizzata la spesa
di 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007. Il medesimo Fondo può essere,
altresì, alimentato da:a) una somma pari al risparmio di interessi derivante
dalla riduzione del debito pubblico, conseguente al versamento, al Fondo di cui
all’articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni,
di una quota fino al venti per cento delle somme giacenti sui conti di cui
all’articolo 1, comma 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a seguito della
definizione del regolamento prevista dal medesimo comma; b) una somma pari al
risparmio di interessi derivante dalla riduzione del debito pubblico,
conseguente al versamento, al Fondo di cui all’articolo 2 della legge 27 ottobre
1993, n. 432, e successive modificazioni, di una quota fino al 5 per cento dei
versamenti a titolo di dividendi derivanti da società pubbliche, eccedenti
rispetto alle previsioni ed alla realizzazione degli obiettivi di indebitamento
netto delle pubbliche amministrazioni, definiti nel documento di programmazione
economico finanziaria.
421. Al comma 7 dell’articolo 29 del decreto- legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le
parole: "non si applicano " sono inserite le seguenti: "ai commissari
straordinari del Governo di cui all’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n.
400, e".
422. All’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con detti decreti si provvede altresì
all’attuazione di disposizioni legislative recanti limiti per specifiche
categorie di spesa in modo da assicurare, nel sistema dell’autonomia contabile e
di bilancio della Presidenza e dandone adeguata evidenza, l’invarianza in
termini di fabbisogno e di indebitamento netto dei risultati previsti dalle
disposizioni legislative medesime".
423. Fino al completo riordino del Consiglio superiore delle comunicazioni, ai
sensi dell’articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, l’efficacia dell’articolo 1,
comma 2, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 novembre 2005, n. 243, è sospesa.
424. All’articolo 1, comma 22-bis, del decreto- legge 18 maggio 2006, n. 181,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, sono
apportate le seguenti modifiche:a) al secondo periodo, dopo le
parole:"segreteria tecnica" sono aggiunte le seguenti:"che costituisce struttura
di missione ai sensi dell’articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 303"; b) dopo il quarto periodo, è inserito il seguente: "Non si
applicano l’articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché
l’articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, fermo restando il vincolo di
spesa di cui al presente comma"; c) in fine, sono aggiunti i seguenti
periodi:"Allo scopo di assicurare la funzionalità del CIPE, l’articolo 29 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 agosto 2006, n. 248, non si applica, altresì, all’Unità tecnica – finanza di
progetto di cui all’articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e alla
segreteria tecnica della cabina di regia nazionale di cui all’articolo 5, comma
3, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, e all’articolo 6 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1999,
n. 61. La segreteria tecnico-operativa istituita ai sensi dell’articolo 22,
comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e successive modificazioni,
costituisce organo di direzione ricadente tra quelli di cui all’articolo 29,
comma 7, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248".
425. In coerenza con la revisione dell’ordinamento degli enti locali prevista
dal titolo V della parte seconda della Costituzione e con il conferimento di
nuove funzioni agli stessi ai sensi dell’articolo 118 della Costituzione, con
regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministero
dell’interno, sono individuati gli ambiti territoriali determinati per
l’esercizio delle funzioni di competenza degli uffici periferici
dell’Amministrazione dell’interno, di cui all’articolo 15 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, tenendo conto dei seguenti criteri e
indirizzi:a) semplificazione delle procedure amministrative e riduzione dei
tempi dei procedimenti e contenimento dei relativi costi; b) realizzazione di
economie di scala, evitando duplicazioni funzionali; c) ottimale impiego delle
risorse; d) determinazione della dimensione territoriale, correlata alle
attività economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale, alla tutela
dell’ordine e della sicurezza pubblica, alle realtà etnico-linguistiche; e)
ponderazione dei precedenti criteri, con riguardo alle specificità dell’ambito
territoriale di riferimento e alla esigenza di garantire principalmente la
prossimità dei servizi resi al cittadino.
426. Ai fini di quanto previsto dai commi da 404 a 416 l’articolazione
periferica del Ministero dell’economia e delle finanze è ridefinita su base
regionale e, ove se ne ravvisi l’opportunità, interregionale e interprovinciale,
in relazione alle esigenze di conseguimento di economie di gestione e del
miglioramento dei servizi resi all’utenza.
427. Con le modalità, i tempi e i criteri previsti dai commi da 404 a 416 si
provvede:a) al riordino dell’articolazione periferica del Ministero
dell’economia e delle finanze e alla soppressione dei Dipartimenti provinciali
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché delle
Ragionerie provinciali dello Stato e delle Direzioni provinciali dei servizi
vari; b) alla ridefinizione delle competenze e delle strutture dei Dipartimenti
centrali.
428. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma
404 gli uffici di cui al comma 427, lettera a), assumono le seguenti
denominazioni:"Direzioni territoriali dell’economia e delle finanze" e
"Ragionerie territoriali dello Stato".
429. Previa stipula di apposite convenzioni, gli uffici territoriali
dell’economia e delle finanze possono delegare alle aziende sanitarie locali lo
svolgimento, in tutto o in parte, delle residue funzioni attribuite alle
commissioni mediche di verifica.
430. Al fine di conseguire economie, garantendo comunque la piena funzionalità
dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, le Direzioni interregionali della
Polizia di Stato sono soppresse a decorrere dal 1º dicembre 2007 e le relative
funzioni sono ripartite tra le strutture centrali e periferiche della stessa
Amministrazione, assicurando il decentramento di quelle attinenti al supporto
tecnico-logistico.
431. Al medesimo fine di cui al comma 430, l’Amministrazione della pubblica
sicurezza provvede alla razionalizzazione del complesso delle strutture preposte
alla formazione e all’aggiornamento del proprio personale, nonché dei presìdi
esistenti nei settori specialistici della Polizia di Stato.
432. I provvedimenti di organizzazione occorrenti, comprese le modificazioni ai
regolamenti previsti dall’articolo 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78, e
successive modificazioni, e dall’articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sono adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
433. Con successivi provvedimenti si provvede alla revisione delle norme
concernenti i dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B, garantendo
ai funzionari che rivestono tale qualifica alla data di entrata in vigore della
presente legge, l’applicazione ad esaurimento dell’articolo 42, comma 3, della
legge 1º aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, nonché il loro
successivo impiego sino alla cessazione del servizio. Con gli stessi
provvedimenti, si provvede altresì ad adeguare l’organico dei dirigenti generali
di pubblica sicurezza, nonché la disciplina relativa all’inquadramento nella
qualifica di prefetto degli stessi dirigenti, assicurando, comunque, l’invarianza
della spesa.
434. Dall’attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 430 a 433 devono
derivare risparmi di spesa non inferiori a 3 milioni di euro per l’anno 2007, a
8,1 milioni di euro per l’anno 2008 e a 13 milioni di euro per l’anno 2009.
435. Al fine di conseguire il più razionale impiego delle risorse umane,
logistiche, tecnologiche e dei mezzi delle forze di polizia nell’espletamento
dei compiti di ordine e di sicurezza pubblica, e di conseguire gli obiettivi di
sicurezza pubblica nell’ambito delle risorse disponibili, il Ministro
dell’interno, sentito il Comitato nazionale dell’ordine e della sicurezza
pubblica, predispone, entro il 30 giugno 2007, appositi piani pluriennali, di
carattere interforze, di riarticolazione e ridislocazione dei presìdi
territoriali delle Forze di polizia, con l’obiettivo di realizzare una riduzione
della spesa corrente per locazioni, manutenzioni e canoni di servizio, almeno
pari al 5 per cento entro l’anno 2007 e ad un ulteriore 5 per cento entro l’anno
2008, anche mediante le convenzioni di cui al comma 439.
436. Le disposizioni di cui all’articolo 3 della legge 23 dicembre 1992, n. 498,
si applicano agli enti previdenziali fino al 31 dicembre 2009.
437. Al fine di assicurare la migliore utilizzazione delle risorse disponibili,
i mezzi, gli immobili e gli altri beni sequestrati o confiscati ed affidati in
uso alle Forze di polizia sulla base delle disposizioni di legge o di
regolamento in vigore possono essere utilizzati per tutti i compiti di pubblica
sicurezza e di polizia giudiziaria definiti dall’amministrazione assegnataria.
438. Le disposizioni di cui all’articolo 3 della legge 23 dicembre 1992, n. 498,
si applicano agli enti previdenziali fino al 31 dicembre 2009. L’Istituto
nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) procede
alla realizzazione degli investimenti di cui all’articolo 1, comma 301, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, con priorità per il "Centro polifunzionale della
Polizia di Stato" di Napoli, rientrante tra quelli previsti dall’articolo 1,
comma 1, lettera g), del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali 24 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 22 luglio
2005, nonché alla realizzazione degli investimenti di cui al primo periodo del
presente comma.
439. Per la realizzazione di programmi straordinari di incremento dei servizi di
polizia, di soccorso tecnico urgente e per la sicurezza dei cittadini, il
Ministro dell’interno e, per sua delega, i prefetti, possono stipulare
convenzioni con le regioni e gli enti locali che prevedano la contribuzione
logistica, strumentale o finanziaria delle stesse regioni e degli enti locali.
Per le contribuzioni del presente comma non si applica l’articolo 1, comma 46,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
440. Il personale utilizzato dalle agenzie e dagli enti pubblici non economici
nazionali per lo svolgimento delle funzioni di supporto, ivi incluse quelle
relative alla gestione delle risorse umane, dei servizi manutentivi e logistici,
degli affari generali, dei provveditorati e della contabilità, non può eccedere
il 15 per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate dalle
amministrazioni stesse. Tale misura deve essere raggiunta mediante processi di
riorganizzazione e di formazione e riconversione del personale addetto alle
predette funzioni che consentano di ridurne il numero in misura non inferiore
all’8 per cento all’anno fino al raggiungimento del limite predetto. Le
disposizioni del presente comma non si applicano all’Agenzia nazionale per la
sicurezza del volo ed alle Agenzie fiscali.
441. Le agenzie e gli enti di cui al comma 440 adottano, entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti di
riorganizzazione e di riallocazione delle risorse necessari per rispettare il
parametro di cui al medesimo comma, riducendo contestualmente le dotazioni
organiche.
442. I provvedimenti di riorganizzazione e di riallocazione delle risorse di cui
al comma 441 sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri –
Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell’economia e delle
finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
443. I processi riorganizzativi di cui ai commi da 440 a 442 devono essere
portati a compimento entro il termine massimo di un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge salvo quanto previsto dall’ultimo periodo del
comma 440.
444. I competenti organi di controllo delle amministrazioni effettuano il
monitoraggio sull’osservanza delle disposizioni di cui ai commi da 440 a 445 e
ne trasmettono i risultati, entro il 29 febbraio 2008, ai Ministri vigilanti e
alla Corte dei conti. Successivamente verificano ogni anno il rispetto del
parametro di cui al comma 440 relativamente al personale utilizzato per lo
svolgimento delle funzioni di supporto.
445. In caso di mancata adozione entro il termine previsto dei provvedimenti di
cui al comma 441, o di mancato rispetto, a partire dal 1º gennaio 2008, del
parametro di cui al comma 440, gli organi di governo dell’ente o dell’agenzia
sono revocati o sciolti ed è nominato in loro vece, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri vigilanti, un commissario
straordinario, con il compito di assicurare la prosecuzione dell’attività
istituzionale e di procedere, entro il termine massimo di un anno,
all’attuazione di quanto previsto dai commi da 440 a 444.
446. Allo scopo di razionalizzare, omogeneizzare ed eliminare duplicazioni e
sovrapposizioni degli adempimenti e dei servizi della pubblica amministrazione
per il personale e per favorire il monitoraggio della spesa del personale, tutte
le amministrazioni dello Stato, ad eccezione delle Forze armate compresa l’Arma
dei carabinieri, per il pagamento degli stipendi si avvalgono delle procedure
informatiche e dei servizi del Ministero dell’economia e delle finanze –
Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi del
tesoro.
447. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
stipulate apposite convenzioni per stabilire tempi e modalità di erogazione del
pagamento degli stipendi e degli altri assegni fissi e continuativi a carico del
bilancio dello Stato mediante ordini collettivi di pagamento emessi in forma
dematerializzata, come previsto dal decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze 31 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17
dicembre 2002. Il Ministero della difesa assicura, per le Forze armate compresa
l’Arma dei carabinieri, l’invio dei dati mensili di pagamento relativi alle
competenze fisse e accessorie al Dipartimento della ragioneria generale dello
Stato mediante protocolli di colloquio tra sistemi informativi da definire ai
sensi e per le finalità di cui al Titolo V del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
448. I dati aggregati della spesa per gli stipendi sono posti a disposizione del
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri
ai fini di quanto previsto dall’articolo 58 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
449. Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
sono individuati, entro il mese di gennaio di ogni anno, tenuto conto delle
caratteristiche del mercato e del grado di standardizzazione dei prodotti, le
tipologie di beni e servizi per le quali tutte le amministrazioni statali
centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e
grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, sono
tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioniquadro. Le restanti
amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, possono ricorrere alle convenzioni di
cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano
i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei
contratti.
Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad
approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali
di riferimento.
450. Dal 1º luglio 2007, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad
esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle
istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di
beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a
fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui
all’articolo 11, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 4 aprile 2002, n. 101.
451. Il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato, anche in deroga
alla normativa vigente, a sperimentare l’introduzione della carta di acquisto
elettronica per i pagamenti di limitato importo relativi agli acquisti di beni e
servizi. Successivamente, con regole tecniche da emanare ai sensi degli articoli
38 e 71 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, è disciplinata l’introduzione
dei predetti sistemi di pagamento per la pubblica amministrazione.
452. Le transazioni compiute dalle amministrazioni statali centrali e
periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado,
delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, avvengono, per le
convenzioni che hanno attivo il negozio elettronico, attraverso la rete
telematica, salvo che la stessa rete sia temporaneamente inutilizzabile per
cause non imputabili all’amministrazione procedente e sussistano ragioni di
imprevedibile necessità e urgenza certificata dal responsabile dell’ufficio.
453. Con successivo decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione, possono essere previsti meccanismi di remunerazione sugli
acquisti da effettuare a carico dell’aggiudicatario delle convenzioni di cui
all’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive
modificazioni.
454. Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il supporto
della CONSIP Spa, realizza, sentita l’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, un programma per l’adozione di sistemi
informativi comuni alle amministrazioni dello Stato a supporto della definizione
dei fabbisogni di beni e servizi e definisce un insieme di indicatori sui
livelli di spesa sostenibili, per le categorie di spesa comune, che vengono
utilizzati nel processo di formazione dei relativi capitoli di bilancio.
Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato.
455. Ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per
l’acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto
anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai
sensi dell’articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in
favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti
del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi
sede nel medesimo territorio.
456. Le centrali di cui al comma 455 stipulano, per gli ambiti territoriali di
competenza, convenzioni di cui all’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre
1999, n. 488, e successive modificazioni.
457. Le centrali regionali e la CONSIP Spa costituiscono un sistema a rete,
perseguendo l’armonizzazione dei piani di razionalizzazione della spesa e
realizzando sinergie nell’utilizzo degli strumenti informatici per l’acquisto di
beni e servizi. Nel quadro del patto di stabilità interno, la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano approva annualmente i programmi per lo sviluppo della rete
delle centrali di acquisto della pubblica amministrazione e per la
razionalizzazione delle forniture di beni e servizi, definisce le modalità e
monitora il raggiungimento dei risultati rispetto agli obiettivi.
Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
458. è abrogato l’articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive
modificazioni, ad eccezione del comma 3. All’articolo 59, comma 3, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "Per le finalità di cui al presente
articolo, nonché" e le parole: ", in luogo delle aggregazioni di cui alla
lettera c) del comma 2," sono soppresse.
459. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, il numero dei membri del
consiglio di amministrazione della Società di cui al decreto legislativo 9
gennaio 1999, n. 1, nonché della Società di cui all’articolo 13, comma 2,
lettera e), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, è ridotto a tre. I
componenti dei suddetti consigli di amministrazione cessano dall’incarico alla
data di entrata in vigore della presente legge ed i nuovi componenti sono
nominati entro i successivi quarantacinque giorni. Il limite di tre si applica
anche per il numero dei componenti dei consigli di amministrazione delle società
di cui al comma 461.
460. La Società Sviluppo Italia Spa assume la denominazione di "Agenzia
nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa Spa" ed è
società a capitale interamente pubblico. Il Ministro dello sviluppo economico
definisce, con apposite direttive, le priorità e gli obiettivi della Società e
approva le linee generali di organizzazione interna, il documento previsionale
di gestione ed i suoi eventuali aggiornamenti e, d’intesa con il Ministro
dell’economia e delle finanze, lo statuto. Con decreto del Ministro dello
sviluppo economico sono individuati gli atti di gestione ordinaria e
straordinaria della Società e delle sue controllate dirette ed indirette che, ai
fini della loro efficacia e validità, necessitano della preventiva approvazione
ministeriale.
461. Sulla base dei contenuti e dei termini fissati con direttiva del Ministro
dello sviluppo economico, la Società di cui al comma 460 predispone entro il 31
marzo 2007 un piano di riordino e di dismissione delle proprie partecipazioni
societarie, nei settori non strategici di attività. Il predetto piano di
riordino e di dismissione dovrà prevedere che entro il 30 giugno 2007 il numero
delle società controllate sia ridotto a non più di tre, nonché entro lo stesso
termine la cessione, anche tramite una società veicolo, delle partecipazioni di
minoranza acquisite; per le società regionali si procederà d’intesa con le
regioni interessate anche tramite la cessione a titolo gratuito alle stesse
Regioni o altre amministrazioni pubbliche delle relative partecipazioni. Le
conseguenti operazioni di riorganizzazione, nonché quelle complementari e
strumentali sono esenti da imposte dirette e indirette e da tasse.(*)
(*) N.d.R.: Si riporta di seguito l'art. 28 del D.L. 31 Dicembre 2007, n.
248, ("Milleproroghe") pubblicato nella GU n. 302 del 31-12-2007:
"Art. 28.
Proroga dei termini per il riordino ed il riassetto delle partecipazioni
societarie dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo
sviluppo di impresa S.p.A.
1. Il termine per l'attuazione del piano di riordino e di dismissione previsto
dal secondo periodo dell'articolo 1, comma 461, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, e' differito al 30 giugno 2008 in riferimento alle societa' regionali
dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di
impresa S.p.A., per consentire il completamento delle attivita' connesse alla
loro cessione alle regioni. Al fine di salvaguardare il loro equilibrio
economico e finanziario, le societa' regionali continuano a svolgere le
attivita' previste dai contratti di servizio con l'Agenzia, relativi ai titoli I
e II del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e vigenti all'atto del loro
trasferimento alle regioni, fino al subentro di queste ultime nell'esercizio
delle funzioni svolte dalla suddetta Agenzia in relazione agli interventi di cui
ai medesimi titoli. Per garantire la continuita' nell'esercizio delle funzioni,
il Ministro dello sviluppo economico, con decreto di natura non regolamentare,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la
Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, definisce le modalita', i termini e le procedure per il graduale
subentro delle regioni, da completarsi entro il 31 dicembre 2010, nelle funzioni
di cui al secondo periodo."
462. All’articolo 8, comma 1, della legge 1º agosto 2002, n. 166, sono soppresse
le parole:", regionali e locali".
463. Al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, sono apportate le seguenti
modificazioni:a) all’articolo 2, comma 5, le parole: ", regionali e locali" sono
soppresse; b) all’articolo 2, il comma 6 è sostituito dal seguente:"6. I diritti
dell’azionista in riferimento alla società Sviluppo Italia sono esercitati dal
Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Ministero dello
sviluppo economico.
Il Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con il Ministro dell’economia e
delle finanze, nomina gli organi della società e ne riferisce al Parlamento"; c)
all’articolo 2, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:"6-bis. Un magistrato
della Corte dei conti, nominato dal Presidente della Corte stessa, assiste alle
sedute degli organi di amministrazione e di revisione della Società."; d)
l’articolo 4 è sostituito dal seguente:"Art. 4. – 1. La società presenta
annualmente al Ministero dello sviluppo economico una relazione sulle attività
svolte ai fini della valutazione di coerenza, efficacia ed economicità e ne
riferisce alle Camere".
464. All’articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, le
parole: "e con il Ministro per le politiche agricole" sono soppresse.
465. Il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con gli altri
Ministri competenti entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, emana un atto di indirizzo volto, ove necessario, al
contenimento del numero dei componenti dei consigli di amministrazione delle
società non quotate partecipate dal Ministero dell’economia e delle finanze e
rispettive società controllate e collegate, al fine di rendere la composizione
dei predetti consigli coerente con l’oggetto sociale delle società.
466. [A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per il
conferimento di nuovi incarichi, nelle società di cui al comma 465, i compensi
degli amministratori investiti di particolari cariche, ai sensi dell’articolo
2389, terzo comma, del codice civile, non possono superare l’importo di 500.000
euro annui, a cui potrà essere aggiunta una quota variabile, non superiore al 50
per cento della retribuzione fissa, che verrà corrisposta al raggiungimento di
obiettivi annuali, oggettivi e specifici. Tali importi saranno rivalutati
annualmente con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, in relazione
al tasso di inflazione programmato. Per comprovate ed effettive esigenze il
Ministro dell’economia e delle finanze può concedere autorizzazioni in deroga.](*)
Nella regolamentazione del rapporto di amministrazione, le società non potranno
inserire clausole contrattuali che, al momento della cessazione dell’incarico,
prevedano per i soggetti di cui sopra benefìci economici superiori ad una
annualità di indennità.
(*) N.d.R.: Periodi soppressi dalla L.24 Dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)", pubblicata nella GU n. 300 del 28-12-2007 - Suppl. Ordinario n.285. Alle fattispecie già disciplinate dai periodi soppressi si applica l'art. 3, cc. 44 e 45 della Finanziaria 2008.
467. L’articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e l’articolo
1, comma 11, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non si applicano agli
incarichi di consulenza conferiti per lo svolgimento di attività propedeutiche
ai processi di dismissione di società partecipate dal Ministero dell’economia e
delle finanze, ovvero di analisi funzionali alla verifica della sussistenza dei
presupposti normativi e di mercato per l’attivazione di detti processi.
468. Le disposizioni di cui al comma 216 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre
2005, n. 266, non si applicano al personale con qualifica non inferiore a
dirigente di prima fascia e alle categorie equiparate, nonché ai voli
transcontinentali superiori alle cinque ore.
469. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il
complesso della spesa di funzionamento delle Amministrazioni pubbliche, nonché
di incrementarne l’efficienza e migliorare la qualità dei servizi, con uno o più
regolamenti, da emanare ai sensi dell’ articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, entro il 30 giugno 2007, il Governo, su proposta del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali, procede,
senza oneri diretti o indiretti a carico delle amministrazioni pubbliche, al
riordino, alla semplificazione e alla razionalizzazione degli organismi preposti
alla definizione dei ricorsi in materia pensionistica.
470. Gli uffici centrali del bilancio valutano, in sede di applicazione delle
norme di spesa e minore entrata, la congruenza delle clausole di copertura.
471. All’articolo 7, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole:
"è sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri" sono
sostituite dalle seguenti: "è sottoposto alla vigilanza del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare".
472. All’articolo 7, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: "Con regolamento, da adottare con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, sono disposte tutte le successive
modificazioni statutarie che si rendano necessarie per rimodulare 1’assetto
organizzativo e strutturale dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica, onde
consentire ad esso l’ottimale svolgimento dei propri compiti, in modo da
realizzare una più efficiente e razionale gestione delle risorse finanziarie
disponibili".
473. Il terzo periodo del comma 4 dell’articolo 3 della legge 14 gennaio 1994,
n. 20, è sostituito dal seguente: "La Corte definisce annualmente i programmi e
i criteri di riferimento del controllo sulla base delle priorità previamente
deliberate dalle competenti Commissioni parlamentari a norma dei rispettivi
regolamenti".
474. Presso il Ministero dell’economia e delle finanze è istituita la
Commissione tecnica per la finanza pubblica, composta di dieci membri, per le
seguenti finalità di studio e di analisi:a) formulare proposte finalizzate ad
accelerare il processo di armonizzazione e di coordinamento della finanza
pubblica e di riforma dei bilanci delle amministrazioni pubbliche che sia
diretto a:1) per quanto concerne specificamente il bilancio dello Stato,
disegnare una diversa classificazione della spesa, anche mediante ridefinizione
delle unità elementari ai fini dell’approvazione parlamentare, finalizzata al
miglioramento della scelta allocativa e ad una efficiente gestione delle
risorse, rafforzando i processi di misurazione delle attività pubbliche e la
responsabilizzazione delle competenti amministrazioni; 2) migliorare la
trasparenza dei dati conoscitivi della finanza pubblica, con evidenziazione nel
bilancio dello Stato della quota di stanziamenti afferenti alle autorizzazioni
legislative di spesa, nonché con una prospettazione delle decisioni in termini
di classificazione funzionale, economica e per macrosettori; 3) armonizzare i
criteri di classificazione dei bilanci delle pubbliche amministrazioni, per un
più agevole consolidamento dei conti di cassa e di contabilità nazionale; b)
elaborare studi preliminari e proposte tecniche per la definizione dei princìpi
generali e degli strumenti di coordinamento della finanza pubblica e del sistema
tributario, con particolare attenzione al coordinamento dei rapporti finanziari
tra lo Stato ed il sistema delle autonomie territoriali, nonché all’efficacia
dei meccanismi di controllo della finanza territoriale in relazione al rispetto
del Patto di stabilità europeo; c) elaborare studi e analisi concernenti
l’attività di monitoraggio sui flussi di spesa del Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze; d) valutare,
in collaborazione con l’ISTAT e con gli altri enti del sistema statistico
nazionale, l’affidabilità, la trasparenza e la completezza dell’informazione
statistica relativa agli andamenti della finanza pubblica; e) svolgere, su
richiesta delle competenti Commissioni parlamentari, ricerche, studi e
rilevazioni e cooperare alle attività poste in essere dal Parlamento in
attuazione del comma 480.
475. La Commissione di cui al comma 474 opera sulla base dei programmi
predisposti dal Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti i Ministri
competenti in relazione alle diverse finalità e la Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Entro il 31
gennaio di ciascun anno il Ministro dell’economia e delle finanze presenta al
Parlamento una relazione sull’attività svolta dalla Commissione e sul programma
di lavoro per l’anno in corso. Per l’anno 2007 la Commissione avvia la propria
attività sulla base delle disposizioni di cui ai commi da 474 a 481, con
priorità per le attività di supporto del programma di cui al comma 480.
476. Ai fini del raccordo operativo con la Commissione di cui al comma 474, è
istituito un apposito Servizio studi nell’ambito del Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze, cui
è preposto un dirigente di prima fascia del medesimo Dipartimento composto di
personale appartenente al Dipartimento stesso.
477. Per l’espletamento della sua attività la Commissione di cui al comma 474 si
avvale, altresì, della struttura di supporto dell’Alta Commissione di studio di
cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e
successive modificazioni, la quale è contestualmente soppressa. La Commissione
può altresì avvalersi degli strumenti di supporto già previsti per la
Commissione tecnica per la spesa pubblica, di cui all’articolo 32 della legge 30
marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, ivi incluso l’accesso ai sistemi
informativi, di cui al quarto comma del medesimo articolo 32, nonché
l’istituzione di una segreteria tecnica e la stipula di contratti di consulenza,
ai sensi dei commi 4 e 5 dell’articolo 8 della legge 17 dicembre 1986, n. 878. A
tal fine è autorizzata la spesa di 1.200.000 euro annui a decorrere dall’anno
2007.
478. Entro il 31 gennaio 2007, il Ministro dell’economia e delle finanze, con
proprio decreto, nomina la Commissione di cui al comma 474 e stabilisce le
regole per il suo funzionamento, nonché la data di inizio della sua attività. I
membri della Commissione, incluso il presidente, sono scelti tra esperti di alto
profilo tecnico-scientifico e di riconosciuta competenza in materia di finanza
pubblica; tre dei componenti sono scelti tra una rosa di nomi indicata dalla
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281. Il decreto di cui al presente comma è comunicato alle competenti
Commissioni parlamentari.
479. I componenti della Commissione di cui al comma 474 sono nominati per un
triennio e possono, alla scadenza, essere rinnovati per una sola volta.
480. Per l’anno 2007 il Ministro dell’economia e delle finanze, avvalendosi
anche della Commissione di cui al comma 474, promuove la realizzazione di un
programma straordinario di analisi e valutazione della spesa delle
amministrazioni centrali, anche in relazione alla applicazione delle
disposizioni del comma 507, individuando le criticità, le opzioni di
riallocazione delle risorse, le possibili strategie di miglioramento dei
risultati ottenibili con le risorse stanziate, sul piano della qualità e dell’economicità.
Ai fini dell’attuazione del programma di cui al presente comma, le
amministrazioni dello Stato trasmettono, entro il 31 marzo 2007, al Ministero
dell’economia e delle finanze un rapporto sullo stato della spesa nei rispettivi
settori di competenza, anche alla luce dell’applicazione delle disposizioni del
comma 507 e delle altre disposizioni di cui ai commi da 404 a 512, indicando le
difficoltà emerse e formulando proposte di intervento in ordine alla allocazione
delle risorse e alle azioni che possono incrementare l’efficacia della spesa. Il
Governo riferisce sull’attuazione del programma di cui al presente comma
nell’ambito del Documento di programmazione economico-finanziaria presentato
nell’anno 2007. Il Ministro dell’economia e delle finanze, entro il 30 settembre
2007, presenta al Parlamento una relazione sui risultati del programma
straordinario di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni
centrali di cui al presente comma e sulle conseguenti iniziative di intervento.
In allegato alla relazione un apposito documento dà conto dei provvedimenti
adottati ai sensi delle disposizioni introdotte dal comma 482.
481. Per il potenziamento delle attività e degli strumenti di analisi e
monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, a decorrere dall’anno 2007, è
autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui di cui una quota parte non
inferiore a 3 milioni di euro da destinare al Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze. Con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze lo stanziamento è ripartito tra le
amministrazioni interessate per gli scopi di cui al presente comma. A decorrere
dal medesimo anno 2007 è altresì autorizzata la spesa di 600.000 euro in favore
di ciascuna Camera per il potenziamento e il collegamento delle strutture di
supporto del Parlamento, anche avvalendosi della cooperazione di altre
istituzioni e di istituti di ricerca. In relazione alle finalità di cui al
presente comma, una quota, stabilita con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, delle risorse attribuite al Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato è destinata ad un programma straordinario di reclutamento
di personale con elevata professionalità. Le relative modalità di reclutamento
sono definite, anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia, ai sensi
dell’articolo 2, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2005,
n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
482. All’articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:a) il comma 1 è
sostituito dal seguente:"1. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e
crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle
amministrazioni pubbliche, di incrementare l’efficienza e di migliorare la
qualità dei servizi, con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi
dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 30
giugno 2007, il Governo, su proposta del Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze e con il Ministro interessato, sentite le
organizzazioni sindacali per quanto riguarda i riflessi sulla destinazione del
personale, procede al riordino, alla trasformazione o alla soppressione e messa
in liquidazione degli enti ed organismi pubblici, nonché di strutture
amministrative pubbliche nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri
direttivi:a) fusione degli enti, organismi e strutture pubbliche comunque
denominate che svolgono attività analoghe o complementari, con conseguente
riduzione della spesa complessiva e corrispondente riduzione del contributo
statale di funzionamento; b) trasformazione degli enti ed organismi pubblici che
non svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse pubblico in soggetti di
diritto privato ovvero soppressione e messa in liquidazione degli stessi secondo
le modalità previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive
modificazioni, fermo restando quanto previsto dalla lettera d) del presente
comma, nonché dall’articolo 9, comma 1-bis, lettera c), del decreto-legge 15
aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002,
n. 112; c) razionalizzazione e riduzione degli organi di indirizzo
amministrativo, gestione e consultivi; d) per gli enti soppressi e messi in
liquidazione lo Stato risponde delle passività nei limiti dell’attivo della
singola liquidazione; e) abrogazione delle disposizioni legislative che
prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico del bilancio dello
Stato o di altre amministrazioni pubbliche, degli enti ed organismi pubblici
soppressi e posti in liquidazione o trasformati in soggetti di diritto privato
ai sensi della lettera b)"; b) i commi 2, 2-bis, 5 e 6 sono abrogati.
483. Dall’attuazione del comma 482 deve derivare un miglioramento
dell’indebitamento netto non inferiore a 205 milioni di euro per l’anno 2007, a
310 milioni di euro per l’anno 2008 e a 415 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2009. A tal fine, entro il 30 settembre 2007, il Governo dà conto dei
provvedimenti adottati in apposito documento allegato alla relazione di cui al
comma 480.
484. La societa' di cui all'articolo 9, comma 1-bis, lettera c), del
decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 giugno 2002, n. 112, e successive modificazioni, ovvero una delle societa'
dalla stessa controllate, acquista nell'anno 2007 gli immobili delle gestioni
liquidatorie di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive
modificazioni, per un controvalore non inferiore a 180 milioni di euro. A tale
compravendita si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 59,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La determinazione del prezzo di vendita di
ciascun bene immobile e unita' immobiliare, da effettuare, in ogni caso, con
riguardo alla situazione di fatto sulla base delle valutazioni correnti di
mercato, nonche' l'espletamento, ove necessario, delle attivita' inerenti
all'accatastamento dei beni immobili suscettibili di trasferimento e la
ricostruzione della documentazione catastale ad essi relativa sono affidati
all'Agenzia del territorio. Gli oneri derivanti dall'attivita' di valutazione e
di accatastamento sono posti a carico delle gestioni liquidatorie interessate
sulla base di apposita convenzione da stipulare con l'Agenzia del territorio. La
convenzione provvede anche a disciplinare modalita', flussi informativi e tempi
necessari per l'espletamento dei servizi affidati alla medesima Agenzia.(*)
(*) N.d.R.: Comma così
sostituito dal D.L. 2 luglio 2007, n. 81, nel testo risultante a seguito della
conversione, con modificazioni, in L. n. 127/2007.
485. La lettera e) dell’articolo 2 della legge 7 luglio 1901, n. 306, come
sostituita dal comma 23 dell’articolo 52 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è
sostituita dalla seguente:"e) il contributo obbligatorio di tutti i sanitari
dipendenti pubblici, iscritti ai rispettivi ordini professionali italiani dei
medici chirurghi, odontoiatri, veterinari e farmacisti, nella misura e con
modalità di versamento fissate dal Consiglio di amministrazione della fondazione
con regolamenti soggetti ad approvazione dei Ministeri vigilanti ai sensi
dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e
successive modificazioni".
486. I commi 89, 90 e 91 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
sono sostituiti dai seguenti:"89. L’Ispettorato generale per la liquidazione
degli enti disciolti del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del
Ministero dell’economia e delle finanze è soppresso.
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze le competenze
dell’Ispettorato sono attribuite ad uno o più Ispettorati generali del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
90. Il personale adibito, alla data di entrata in vigore della presente
disposizione, alle procedure di liquidazione previste dalla legge 4 dicembre
1956, n. 1404, e successive modificazioni, è destinato alle altre attività
istituzionali del citato Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.
91. Alla definizione delle pregresse posizioni previdenziali del personale degli
enti soppressi, per il quale non sia stata ancora effettuata, ai sensi degli
articoli 74, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre
1979, n. 761, e della legge 27 ottobre 1988, n. 482, la ricongiunzione dei
servizi ai fini dell’indennità di anzianità e del trattamento integrativo di
previdenza, provvede la gestione previdenziale di destinazione di detto
personale. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, l’INPS, l’INPDAP e l’INAIL, limitatamente ai trattamenti
pensionistici integrativi relativi alla soppressa gestione sanitaria, concordano
con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero
dell’economia e delle finanze, anche in via presuntiva e a completa definizione
delle predette posizioni previdenziali, l’ammontare dei capitali di copertura
necessari. L’INPS e l’INPDAP subentrano, a decorrere dalla data di
perfezionamento dell’accordo con il Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato, al Ministero dell’economia e delle finanze nelle vertenze innanzi al
giudice ordinario e a quello amministrativo, concernenti le pregresse posizioni
previdenziali del personale degli enti soppressi".
487. L’ammontare della remunerazione di cui al capitolo 2835 dello stato di
previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
finanziario 2006 e successivi è annualmente determinato con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze con riferimento ai servizi resi nell’anno
precedente dalla società di cui all’articolo 9, comma 1-bis, lettera c), del
decreto- legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 giugno 2002, n. 112, per la gestione della liquidazione e del contenzioso
degli enti pubblici, nel limite dello stanziamento di bilancio a legislazione
vigente.
488. Sono trasferiti alla società FINTECNA o a società da essa interamente
controllata, con ogni loro componente attiva e passiva, ivi compresi i rapporti
in corso e le cause pendenti, i patrimoni di EFIM in liquidazione coatta
amministrativa e delle società in liquidazione coatta amministrativa interamente
controllate da EFIM. Detti patrimoni costituiscono tra loro un unico patrimonio,
separato dal residuo patrimonio della società trasferitaria. Alla data del
trasferimento sono chiuse le liquidazioni coatte amministrative di EFIM e delle
predette società, con conseguente estinzione delle stesse e con contestuale
cessazione dalla carica dei loro commissari liquidatori. La società
trasferitaria procede alla cancellazione di tali società dal registro delle
imprese.
489. Il trasferimento di cui al comma 488 decorre dal quindicesimo giorno
successivo alla data di presentazione al Ministero dell’economia e delle finanze
del rendiconto finale delle liquidazioni coatte amministrative, che è presentato
dal commissario liquidatore di EFIM in liquidazione coatta amministrativa entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Al
predetto commissario devono essere comunicati, almeno centoventi giorni prima, i
rendiconti finali delle procedure delle società di cui al comma 488.
490. Per il trasferimento dei patrimoni di cui al comma 488, il commissario
liquidatore di EFIM predispone una situazione patrimoniale di riferimento
tenendo conto del rendiconto finale di cui al comma 489. Un collegio di tre
periti verifica, entro novanta giorni dalla nomina, tale situazione patrimoniale
e predispone, sulla base della stessa, una valutazione estimativa dell’esito
finale della liquidazione dei patrimoni trasferiti. Tale valutazione deve, tra
l’altro, tenere conto delle garanzie di cui al comma 491, nonché di tutti i
costi e gli oneri necessari per il completamento della liquidazione di detti
patrimoni, individuando altresì il fabbisogno finanziario stimato per la
chiusura della liquidazione medesima. I componenti del collegio sono designati,
uno ciascuno, da EFIM e dalla società trasferitaria e il presidente è scelto dal
Ministero dell’economia e delle finanze.
L’importo massimo del compenso per i periti è determinato dal Ministero
dell’economia e delle finanze con il decreto di cui al comma 497 ed è ad
esclusivo carico delle parti. Il valore stimato dell’esito finale della
liquidazione costituisce il corrispettivo per il trasferimento stesso, che è
corrisposto dalla società trasferitaria al Ministero dell’economia e delle
finanze, fermo restando quanto previsto al comma 494.
491. Effettuato il trasferimento, la società trasferitaria procede alla
liquidazione dei patrimoni trasferiti, avendo per scopo la finale monetizzazione
degli attivi, la più celere definizione dei rapporti creditori e debitori e dei
contenziosi in corso e il pagamento dei creditori dei patrimoni trasferiti,
assicurando il rigoroso rispetto del principio della separatezza di tali
patrimoni dal proprio. La società trasferitaria non risponde con il proprio
patrimonio dei debiti e degli oneri dei patrimoni ad essa trasferiti in base
alla presente legge, ivi compresi quelli sostenuti per la liquidazione di tali
patrimoni. Ai creditori dei patrimoni trasferiti continua ad applicarsi la
garanzia dello Stato prevista dall’articolo 5 del decreto-legge 19 dicembre
1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n.
33, e successive modificazioni. Le disponibilità finanziarie rivenienti e
conseguenti ai trasferimenti di cui ai commi da 488 a 497 devono affluire su un
apposito conto corrente infruttifero da aprire presso la Tesoreria centrale per
conto dello Stato, intestato alla società trasferitaria. Con decreto del
Ministero dell’economia e delle finanze è fissato, tenendo conto del fabbisogno
finanziario, come individuato ai sensi del comma 490, l’ammontare delle risorse
finanziarie tratte dal predetto conto corrente infruttifero e depositate presso
il sistema bancario per le esigenze urgenti ed improcrastinabili relative alla
liquidazione dei patrimoni trasferiti.
492. Dalla data del trasferimento, la società trasferitaria subentra
automaticamente nei processi attivi e passivi pendenti nei quali sono parti EFIM
in liquidazione coatta amministrativa e le società di cui al comma 488, in luogo
di essi, senza che si faccia luogo all’interruzione dei processi e senza
mutamento del rito applicabile. Le spese legali e di consulenza tecnica relative
a tali processi o alle eventuali transazioni non possono comunque superare, per
ciascuna vertenza comprensiva di tutti i diversi gradi di giudizio, l’ammontare
di 300.000 euro.
493. Al termine della liquidazione dei patrimoni trasferiti, il collegio dei
periti di cui al comma 490, determina l’eventuale maggiore importo risultante
dalla differenza tra l’esito economico effettivo consuntivato alla chiusura
della liquidazione e il corrispettivo versato di cui al medesimo comma 490. Di
tale eventuale maggiore importo, detratto il costo della valutazione, il 70 per
cento è attribuito al Ministero dell’economia e delle finanze e la residua quota
del 30 per cento è di competenza della società trasferitaria in ragione del
migliore risultato conseguito nella liquidazione.
494. Allo scopo di accelerare e razionalizzare la prosecuzione delle
liquidazioni coatte amministrative delle società non interamente controllate,
direttamente o indirettamente da EFIM in liquidazione coatta amministrativa,
nella stessa data di cui al comma 489 i commissari liquidatori delle stesse
decadono dalle loro funzioni e la funzione di commissario liquidatore è assunta
dalla società trasferitaria. Il trasferimento delle funzioni è disciplinato
dalle vigenti norme in materia di liquidazione coatta amministrativa.
495. Tutti gli atti compiuti in attuazione delle disposizioni di cui ai commi da
488 a 494 sono esenti da qualunque imposta, diretta o indiretta, tassa, obbligo
e onere tributario comunque inteso o denominato.
496. Le disposizioni di cui ai commi da 488 a 495 si applicano, in quanto
compatibili, alla società ITALTRADE Spa in liquidazione.
497. Il Ministero dell’economia e delle finanze stabilisce con uno o più decreti
i criteri e le modalità di attuazione dei commi da 488 a 496.
498. I commissari liquidatori, nominati a norma dell’articolo 7, comma 3, della
legge 12 dicembre 2002, n. 273, nelle procedure di amministrazione straordinaria
disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni, e i
commissari straordinari nominati nelle procedure di amministrazione
straordinaria disciplinate dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e dal
decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 febbraio 2004, n. 39, decadono se non confermati entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine, il Ministro
dello sviluppo economico, con proprio decreto, può disporre l’attribuzione al
medesimo organo commissariale, se del caso con composizione collegiale,
dell’incarico relativo a più procedure che si trovano nella fase liquidatoria,
dando mandato ai commissari di realizzare una gestione unificata dei servizi
generali e degli affari comuni, al fine di assicurare le massime sinergie
organizzative e conseguenti economie gestionali. Con il medesimo decreto
l’incarico di commissario può essere attribuito a studi professionali associati
o a società tra professionisti, in conformità a quanto disposto all’articolo 28,
primo comma, lettera b), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive
modificazioni.
499. Il numero dei commissari nominati o confermati ai sensi del comma 498 non
può superare la metà del numero dei commissari in carica alla data di entrata in
vigore della presente legge. Gli stessi stipulano convenzioni con i
professionisti la cui opera si rende necessaria nell’interesse della procedura,
al fine di ridurre i costi a carico dei creditori.
500. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare nel termine
di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
definiti i criteri per la determinazione e la liquidazione dei compensi dovuti
ai commissari liquidatori nominati nelle procedure di amministrazione
straordinaria disciplinate dal decretolegge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni,
tenuto conto dei criteri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro
di grazia e giustizia 28 luglio 1992, n. 570, nonché delle modifiche e degli
adattamenti suggeriti dalla diversità delle procedure.
501. Il compenso dei commissari di cui al comma 498 è determinato nella misura
spettante in relazione al numero delle procedure ad essi assegnate ridotto del
30 per cento.
502. All’articolo 8 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, dopo il comma 1, è aggiunto
il seguente:"1-bis. La facoltà prevista dall’articolo 97 del decreto legislativo
n. 270 è esercitata dal Commissario straordinario nominato ai sensi
dell’articolo 2, comma 2 del presente decreto.
Nel caso di concordato con assunzione, la medesima facoltà è esercitata, dopo la
chiusura della procedura a norma dell’articolo 4-bis, comma 11, del presente
decreto dall’assuntore del concordato. Se, al momento della chiusura della
procedura, il commissario straordinario è costituito parte civile nel processo
penale, l’assuntore subentra nell’azione anche se è scaduto il termine previsto
dall’articolo 79 del codice di procedura penale".
503. Il Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministero
delle infrastrutture, è autorizzato a procedere, entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, alla trasformazione della
SOGESID Spa, al fine di renderla strumentale alle esigenze e finalità del
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche
procedendo a tale scopo alla fusione per incorporazione con altri soggetti,
società e organismi di diritto pubblico che svolgono attività nel medesimo
settore della SOGESID Spa.
504. Per la realizzazione delle finalità di cui al comma 503, alla data di
entrata in vigore della presente legge, gli organismi di amministrazione della
SOGESID Spa sono sciolti e sono nominati un Commissario straordinario e un
subcommissario, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su
proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,
sentito il Ministro delle infrastrutture.
505. A decorrere dall’anno 2007, le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 9,
10, 11, 56, 58 e 61, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive
modificazioni, si applicano alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto
economico consolidato della pubblica amministrazione, di cui all’elenco ISTAT
pubblicato in attuazione del comma 5 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre
2004, n. 311. Restano salve le esclusioni previste dai commi 9, 12 e 64
dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive
modificazioni. Per quanto riguarda le spese di personale, le predette
amministrazioni adeguano le proprie politiche ai principi di contenimento e
razionalizzazione di cui alla presente legge. Il presente comma non si applica
agli organi costituzionali.
506. Agli enti pubblici di ricerca, all’Istituto nazionale di economia agraria,
all’Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione, al Consiglio
per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, all’Agenzia per la
protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici e alle agenzie regionali per
l’ambiente, non si applica l’articolo 22, comma 2, del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
507. Per gli esercizi 2007, 2008 e 2009, è accantonata e resa indisponibile, in
maniera lineare, con esclusione degli effetti finanziari derivanti dalla
presente legge, una quota, pari rispettivamente a 4.572 milioni di euro, a 5.031
milioni di euro e a 4.922 milioni di euro, delle dotazioni delle unità
previsionali di base iscritte nel bilancio dello Stato, anche con riferimento
alle autorizzazioni di spesa predeterminate legislativamente, con esclusione del
comparto della radiodiffusione televisiva locale, relative a consumi intermedi
(categoria 2), a trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche (categoria
4), con esclusione dei trasferimenti a favore della protezione civile, del Fondo
ordinario delle università statali, degli enti territoriali, degli enti
previdenziali e degli organi costituzionali, ad altri trasferimenti correnti
(categorie 5, 6 e 7), con esclusione dei trasferimenti all’estero aventi natura
obbligatoria, delle pensioni di guerra e altri assegni vitalizi, delle
erogazioni agli istituti di patronato e di assistenza sociale, nonché alle
confessioni religiose di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive
modificazioni, ad altre uscite correnti (categoria 12) e alle spese in conto
capitale, con esclusione dei trasferimenti a favore della protezione civile, di
una quota pari al 50 per cento dello stanziamento del Fondo per le aree
sottoutilizzate, dei limiti di impegno già attivati, delle rate di ammortamento
mutui, dei trasferimenti agli enti territoriali e delle acquisizioni di attività
finanziarie. Ai fini degli accantonamenti complessivi indicati, le dotazioni
iscritte nelle unità previsionali di base dello stato di previsione del
Ministero della pubblica istruzione sono accantonate e rese indisponibili, in
maniera lineare, per un importo complessivo di 40 milioni di euro per ciascun
anno del triennio 2007-2009. Con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, da adottare, su proposta dei Ministri competenti, entro il 31 marzo di
ciascun anno del triennio 2007-2009, possono essere disposte variazioni degli
accantonamenti di cui al primo periodo, anche interessando diverse unità
previsionali relative alle suddette categorie con invarianza degli effetti sul
fabbisogno e sull’indebitamento netto della pubblica amministrazione, restando
preclusa la possibilità di utilizzo di risorse di conto capitale per
disaccantonare risorse di parte corrente. Lo schema di decreto è trasmesso al
Parlamento per l’acquisizione del parere delle Commissioni competenti per le
conseguenze di carattere finanziario.
508. Il Ministro competente, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, può comunicare all’Ufficio centrale del bilancio ulteriori
accantonamenti aggiuntivi delle dotazioni delle unità previsionali di parte
corrente del proprio stato di previsione, fatta eccezione per le spese
obbligatorie e per quelle predeterminate legislativamente, da destinare a
consuntivo, per una quota non superiore al 30 per cento, ad appositi fondi per
l’incentivazione, mediante contrattazione integrativa, del personale dirigente e
non dirigente che abbia contribuito direttamente al conseguimento degli
obiettivi di efficienza e di razionalizzazione dei processi di spesa.
509. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C
allegata alla presente legge sono ridotte, in maniera lineare, per un importo
complessivo pari a euro 126,4 milioni per l’anno 2007, a euro 335,4 milioni per
l’anno 2008 e a euro 11,4 milioni per l’anno 2009.
510. Nell’ambito delle risorse disponibili, in attuazione dell’articolo 3, comma
l, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, i termini previsti dall’articolo 4, comma
92, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono prorogati fino al 31 dicembre
2008(*).
(*) N.d.R.: Termini
prorogati dalla L.24 Dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2008)", pubblicata nella GU n. 300 del 28-12-2007 - Suppl. Ordinario n.285.
511. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è
istituito, con una dotazione, in termini di sola cassa, di 520 milioni di euro
per l’anno 2007, un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi
pluriennali, ai sensi del comma 177-bis dell’articolo 4 della legge 24 dicembre
2003, n. 350, introdotto dal comma 512 del presente articolo. All’utilizzo del
Fondo per le finalità di cui al primo periodo si provvede con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze, da trasmettere al Parlamento, per il
parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili
finanziari, e alla Corte dei conti.
512. Dopo il comma 177 dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è
inserito il seguente:"177-bis. In sede di attuazione di disposizioni legislative
che autorizzano contributi pluriennali, il relativo utilizzo, anche mediante
attualizzazione, è disposto con decreto del Ministro competente, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze, previa verifica dell’assenza di
effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull’indebitamento netto rispetto a quelli
previsti dalla legislazione vigente.
In caso si riscontrino effetti finanziari non previsti a legislazione vigente
gli stessi possono essere compensati a valere sulle disponibilità del Fondo per
la compensazione degli effetti conseguenti all’attualizzazione dei contributi
pluriennali. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle
operazioni finanziarie poste in essere dalle pubbliche amministrazioni di cui
all’articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a valere sui
predetti contributi pluriennali, il cui onere sia posto a totale carico dello
Stato. Le amministrazioni interessate sono, inoltre, tenute a comunicare
preventivamente al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato e Dipartimento del tesoro, all’ISTAT e alla
Banca d’Italia la data di attivazione delle operazioni di cui al presente comma
ed il relativo ammontare".
513. Per l’anno 2007, a valere sul fondo di cui al comma 96 dell’articolo 1
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, appositamente incrementato, per gli anni
2007, 2008 e 2009, di 31,1 milioni di euro, i Corpi di polizia sono autorizzati,
entro il 30 marzo, ad effettuare assunzioni per un contingente complessivo di
personale non superiore a 2.000 unità. In questo contingente sono compresi 1.316
agenti della Polizia di Stato trattenuti in servizio, da ultimo, ai sensi del
decreto- legge 27 settembre 2006, n. 260, convertito, con modificazioni dalla
legge 10 novembre 2006, n. 280, che sono assunti a tempo indeterminato a
decorrere dal 1º gennaio 2007 con le modalità previste all’articolo 1 del
decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 febbraio 2006, n. 49.
514. Per l’anno 2007 è autorizzata, a decorrere dal 1º luglio 2007, l’assunzione
di un contingente di 600 vigili del fuoco.
515. Per l’anno 2007, per esigenze connesse con la prevenzione ed il contrasto
del terrorismo, anche internazionale, e della criminalità organizzata, l’Arma
dei carabinieri è autorizzata, in deroga all’articolo 1, comma 95, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, ad effettuare reclutamenti straordinari, entro un
limite di spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2007 e di 10 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2008. Con decreto del Ministro della difesa, adottato di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per le
riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, si provvede, entro il
predetto limite di spesa, alla distribuzione nei vari gradi dei relativi
reclutamenti.
516. Per l’anno 2007, al fine di garantire il consolidamento dell’azione di
contrasto all’economia sommersa, nonché la piena efficacia degli interventi in
materia di polizia economica e finanziaria, il Corpo della guardia di finanza è
autorizzato, in deroga all’articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, ad effettuare reclutamenti straordinari, entro un limite di spesa di 5
milioni di euro per l’anno 2007 e di 10 milioni di euro a decorrere dall’anno
2008. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, adottato di
concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione, si provvede, entro il predetto limite di spesa, alla
distribuzione nei vari gradi dei relativi reclutamenti.
517. Per l’anno 2007, è autorizzato, in deroga all’articolo 1, comma 95, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, il reclutamento di magistrati ordinari entro il
limite di spesa di 3 milioni di euro per l’anno 2007 e di 15 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2008.
518. Per l’anno 2007, è autorizzato, in deroga all’articolo 1, comma 95, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, il reclutamento di magistrati amministrativi e
contabili, di avvocati e procuratori dello Stato, entro il limite di spesa di
1,370 milioni di euro per l’anno 2007 e di 5,671 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2008. Alla ripartizione delle predette assunzioni, si provvede
mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato su proposta
del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
519. Per l’anno 2007 una quota pari al 20 per cento del fondo di cui al comma
513 è destinata alla stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale in
servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che
consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data
del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non
continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della
presente legge, che ne faccia istanza, purché sia stato assunto mediante
procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. Alle
iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante
procedure diverse si provvede previo espletamento di prove selettive. Le
amministrazioni continuano ad avvalersi del personale di cui al presente comma,
e prioritariamente del personale di cui all’articolo 23, comma 1, del decreto
legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, in servizio al 31
dicembre 2006, nelle more della conclusione delle procedure di stabilizzazione.
Nei limiti del presente comma, la stabilizzazione del personale volontario del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco è consentita al personale che risulti
iscritto negli appositi elenchi, di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 8
marzo 2006, n. 139, da almeno tre anni ed abbia effettuato non meno di
centoventi giorni di servizio. Con decreto del Ministro dell’interno, fermo
restando il possesso dei requisiti ordinari per l’accesso alla qualifica di
vigile del fuoco previsti dalle vigenti disposizioni, sono stabiliti i criteri,
il sistema di selezione, nonché modalità abbreviate per il corso di formazione.
Le assunzioni di cui al presente comma sono autorizzate secondo le modalità di
cui all’articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni.
520. Per l’anno 2007, per le specifiche esigenze degli enti di ricerca, è
costituito, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze, un apposito fondo, destinato alla stabilizzazione di ricercatori,
tecnologi, tecnici e personale impiegato in attività di ricerca in possesso dei
requisiti temporali e di selezione di cui al comma 519, nonché all’assunzione
dei vincitori di concorso con uno stanziamento pari a 20 milioni di euro per
l’anno 2007 e a 30 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2008. All’utilizzo del
predetto fondo si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da adottare, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentite
le amministrazioni vigilanti, su proposta della Presidenza del Consiglio dei
ministri – Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero
dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato.
521. Le modalità di assunzione di cui al comma 519 trovano applicazione anche
nei confronti del personale di cui all’articolo 1, commi da 237 a 242, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, in possesso dei requisiti previsti dal citato
comma 519, fermo restando il relativo onere a carico del fondo previsto
dall’articolo 1, comma 251, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, fatto salvo
per il restante personale quanto disposto dall’articolo 1, comma 249, della
stessa legge n. 266 del 2005.
522. Al fine di potenziare l’attività di sorveglianza nelle aree naturali
protette di rilievo internazionale e nazionale, ai sensi dell’articolo 19 della
legge 6 dicembre 1991, n. 394, il Corpo forestale dello Stato è autorizzato ad
assumere, a decorrere dal 1º gennaio 2007, in deroga all’articolo 1, comma 95,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, 166 idonei non vincitori del concorso
pubblico per 500 allievi agenti forestali svolto in attuazione dell’articolo 1,
comma 2, della legge 27 marzo 2004, n. 77. Al relativo onere, pari a 2,2 milioni
di euro per l’anno 2007 e a 5,24 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008, si
provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 4, comma 7, della legge 6 febbraio 2004, n. 36, relativamente ai
fondi di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227. Il Ministro
dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
523. Per gli anni 2008 e 2009 le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli
62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui
all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, possono procedere, per ciascun anno, ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale
complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella
relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente.
Il limite di cui al presente comma si applica anche alle assunzioni del
personale di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni.
Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano alle assunzioni di
personale appartenente alle categorie protette e a quelle connesse con la
professionalizzazione delle Forze armate di cui alla legge 14 novembre 2000, n.
331, al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, ed alla legge 23 agosto 2004,
n. 226, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 25 della medesima legge n. 226
del 2004.
524. L’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e
provinciali procede a bandire il corso-concorso per l’accesso in carriera dei
segretari comunali e provinciali secondo le vigenti disposizioni normative. Il
corso-concorso, fermo restando per il resto quanto previsto dalle norme vigenti,
ha una durata di nove mesi ed è seguito da un tirocinio pratico di tre mesi
presso uno o più comuni. Durante il corso è prevista una verifica volta ad
accertare l’apprendimento.
525. Per l’anno 2007, le vacanze organiche nei ruoli dei sovrintendenti e degli
ispettori del Corpo di polizia penitenziaria di cui alla tabella A allegata al
decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come sostituita dalla tabella F
allegata al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, possono essere
utilizzate per le assunzioni di agenti anche in eccedenza alla dotazione
organica del ruolo degli agenti ed assistenti della predetta tabella F, mediante
assunzione, a domanda, degli agenti ausiliari del Corpo di polizia
penitenziaria, reclutati ai sensi dell’articolo 6 della legge 30 novembre 2000,
n. 356, e dell’articolo 50 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, anche se
cessati dal servizio nel limite di 500 unità e comunque, entro un limite di
spesa annua di 15 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007. Le conseguenti
posizioni di soprannumero nel ruolo degli agenti ed assistenti sono riassorbite
per effetto dei passaggi per qualunque causa del personale del predetto ruolo a
quelli dei sovrintendenti e degli ispettori. Ferme restando le procedure di
autorizzazione di cui al comma 536, con decreto del Ministro della giustizia
sono definiti i requisiti e le modalità per le predette assunzioni, nonché i
criteri per la formazione della relativa graduatoria e le modalità abbreviate
del corso di formazione, anche in deroga agli articoli 6 e 7 del decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.
526. Le amministrazioni di cui al comma 523 possono altresì procedere, per gli
anni 2008 e 2009, nel limite di un contingente di personale non dirigenziale
complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 40 per cento di quella
relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente, alla stabilizzazione del
rapporto di lavoro del personale, in possesso dei requisiti di cui al comma 519.
Nel limite del predetto contingente, per avviare anche per il Corpo nazionale
dei vigili del fuoco la trasformazione in rapporti a tempo indeterminato delle
forme di organizzazione precaria del lavoro, è autorizzata una stabilizzazione
del personale volontario, di cui agli articoli 6, 8 e 9, del decreto legislativo
8 marzo 2006, n. 139, che, alla data del 1º gennaio 2007, risulti iscritto negli
appositi elenchi di cui al predetto articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo
2006, n. 139, da almeno tre anni ed abbia effettuato non meno di centoventi
giorni di servizio.
Con decreto del Ministro dell’interno, fermo restando il possesso dei requisiti
ordinari per l’accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalle vigenti
disposizioni, sono stabiliti i criteri, il sistema di selezione, nonché modalità
abbreviate per il corso di formazione.
527. Per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare
rilevanza, per ciascuno degli anni 2008 e 2009, le amministrazioni di cui al
comma 523 [non interessate al processo di stabilizzazione previsto dai commi da
513 a 543](*), possono procedere ad ulteriori assunzioni, previo effettivo
svolgimento delle procedure di mobilità, nel limite di un contingente
complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75
milioni di euro a regime. A valere sulle disponibilità del fondo di cui al
presente comma, il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro è autorizzato
a procedere all’assunzione straordinaria di complessive quindici unità di
personale, di cui tre dirigenti di seconda fascia.(**) A tale fine è istituito un apposito fondo nello stato
di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze con uno stanziamento
pari a 25 milioni di euro per l’anno 2008, a 100 milioni di euro per l’anno 2009
e a 150 milioni di euro a decorrere dall’anno 2010. Per ciascuno degli anni 2008
e 2009, nel limite di una spesa pari a 25 milioni di euro per ciascun anno
iniziale e a 75 milioni di euro a regime, le autorizzazioni ad assumere sono
concesse secondo le modalità di cui all’articolo 39, comma 3-ter, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Al fine di assicurare il
rispetto della disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva proporzionale di
posti nel pubblico impiego, gli uffici periferici delle amministrazioni dello
Stato, inclusi gli enti previdenziali situati sul territorio della provincia
autonoma di Bolzano, sono autorizzati per gli anni 2008 e 2009 ad assumere
personale risultato vincitore o idoneo a seguito di procedure concorsuali
pubbliche nel limite di spesa pari a 2 milioni di euro a valere sul fondo di cui
al presente articolo.(***)
(*) N.d.R.: Periodo soppresso dalla L.24 Dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)", pubblicata nella GU n. 300 del 28-12-2007 - Suppl. Ordinario n.285.
(**) N.d.R.: Periodo aggiunto dalla L.24 Dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)", pubblicata nella GU n. 300 del 28-12-2007 - Suppl. Ordinario n.285.
(***) N.d.R.: Comma così modificato dalla L.24 Dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)", pubblicata nella GU n. 300 del 28-12-2007 - Suppl. Ordinario n.285.
528. Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro prorogati ai sensi dell’articolo 1, comma 243, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ovvero in essere alla data del 30 settembre 2006, possono essere attuate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel limite dei posti disponibili in organico. Nell’attesa delle procedure di conversione di cui al presente comma i contratti di formazione e lavoro sono prorogati al 31 dicembre 2007.(*)
(*) N.d.R.: Si riporta id seguito l'art. 3, c. 100 della L.24 Dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)", pubblicata nella GU n. 300 del 28-12-2007 - Suppl. Ordinario n.285.:
"100. I contratti di formazione e lavoro di cui al comma 528
dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non convertiti
entro il 31 dicembre 2007 sono prorogati al 31 dicembre 2008."
529. Per il triennio 2007-2009 le pubbliche amministrazioni indicate al comma
523, che procedono all’assunzione di personale a tempo determinato, nei limiti
ed alle condizioni previsti dal comma 1-bis dell’articolo 36 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dal comma 538 del presente articolo,
nel bandire le relative prove selettive riservano una quota del 60 per cento del
totale dei posti programmati ai soggetti con i quali hanno stipulato uno o più
contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per la durata complessiva
di almeno un anno raggiunta alla data del 29 settembre 2006, attraverso i quali
le medesime abbiano fronteggiato esigenze attinenti alle ordinarie attività di
servizio.
530. Al fine di potenziare l’azione di contrasto dell’evasione e dell’elusione
fiscale, nonché l’attività di monitoraggio e contenimento della spesa, una quota
parte, stabilita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, delle
risorse previste per il finanziamento di specifici programmi di assunzione del
personale dell’amministrazione economico-finanziaria, è destinata alle agenzie
fiscali. Le modalità di reclutamento del personale dell’amministrazione
economicofinanziaria, incluso quello delle agenzie fiscali, sono definite, anche
in deroga ai limiti previsti dalle vigenti disposizioni, sentite le
organizzazioni sindacali, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, secondo periodo,
del decreto- legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 dicembre 2005, n. 248.
531. All’articolo 12, comma 1, del decreto- legge 28 marzo 1997, n. 79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:a) dopo le parole:
"attività di controllo fiscale," sono inserite le seguenti: "dei risparmi di
spesa conseguenti a controlli che abbiano determinato il disconoscimento in via
definitiva di richieste di rimborsi o di crediti d’imposta,"; b) dopo le parole:
"di tali risorse" sono inserite le seguenti: ", per l’amministrazione economica
e per quella finanziaria in relazione a quelle di rispettiva competenza,"; c) le
parole: "con effetto dall’anno 2004" sono sostituite dalle seguenti: "per gli
anni 2004 e 2005"; d) è aggiunto, in fine, il seguente periodo:"Con effetto
dall’anno 2006, le predette percentuali sono determinate ogni anno in misura
tale da destinare alle medesime finalità un livello di risorse non superiore a
quello assegnato per il 2004, ridotto del 10 per cento".
532. Al comma 213-bis dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e
successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché
al personale delle agenzie fiscali".
533. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto-legge
17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio
2005, n. 156, è ridotta di 500.000 euro per l’anno 2007.
534. Sono prorogati fino al 31 dicembre 2007 i comandi del personale
appartenente a Poste italiane Spa.
535. All’articolo 10-bis, comma 5, quinto periodo, del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248, le parole:"31 dicembre 2006" sono sostituite dalle seguenti: "31
dicembre 2007".
536. Le assunzioni di cui ai commi 523, 526, 528 e 530 sono autorizzate secondo
le modalità di cui all’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni
interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute
nell’anno precedente e dei relativi oneri. Il termine di validità di cui
all’articolo 1, comma 100, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è prorogato al
31 dicembre 2008.
537. All’articolo 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le
parole:"A decorrere dall’anno 2008" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere
dall’anno 2010".
538. Con effetto dall’anno 2007, all’articolo 1, comma 187, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, le parole: "60 per cento" sono sostituite dalle seguenti:
"40 per cento".(*)
(*) N.d.R.: Si riporta di seguito l'art. 3, c. 80 della L.24 Dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)", pubblicata nella GU n. 300 del 28-12-2007 - Suppl. Ordinario n.285:
"80. Con effetto dall’anno 2008 il limite di cui all’articolo 1, comma
187, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato dall’articolo
1, comma 538, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ridotto al 35 per
cento."
539. I commi 228 e 229 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
sono abrogati.
540. All’articolo 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e
successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:"h-bis)
per la copertura delle posizioni dirigenziali della Presidenza del Consiglio dei
ministri; h-ter) del personale del Ministero degli affari esteri; h-quater) del
personale dell’Ente nazionale per l’aviazione civile; h-quinquies) del personale
di magistratura della giustizia amministrativa".
541. Le assunzioni autorizzate per l’anno 2006 con decreto del Presidente della
Repubblica 28 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22
maggio 2006, possono essere effettuate entro il 30 aprile 2007.
542. Al fine di perseguire il migliore espletamento dei propri compiti
istituzionali e, in particolare, di quelli di vigilanza e di controllo, il
Garante per la protezione dei dati personali è autorizzato ad incrementare la
propria dotazione organica in misura non superiore al 25 per cento della
consistenza attualmente prevista dall’articolo 156, comma 2, del codice in
materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, nei limiti della dotazione prevista nella Tabella C
allegata alla presente legge.
543. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, al fine di perseguire il
migliore espletamento dei propri compiti istituzionali, può proporre una
graduale ridefinizione della propria dotazione organica in misura non superiore
al 25 per cento della consistenza attuale, mediante le risorse ad essa
assicurate in via continuativa dall’articolo 1, commi 65 e 66, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, senza aumenti del finanziamento a carico del bilancio
statale. La delibera dell’Autorità recante la proposta motivata di cui al
periodo precedente è sottoposta al Presidente del Consiglio dei ministri per
l’approvazione, sentiti il Ministro delle comunicazioni e il Ministro
dell’economia e delle finanze, entro il termine di trenta giorni dal
ricevimento, trascorso il quale la delibera diventa esecutiva.
544. Al fine di fronteggiare le esigenze scaturenti dai nuovi compiti recati
dalla presente legge, con particolare riferimento alle politiche di contrasto
del lavoro sommerso e di prevenzione degli incidenti sul lavoro e del fenomeno
delle morti bianche, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è
autorizzato:a) all’immissione in servizio trecento unità di personale risultato
idoneo in seguito allo svolgimento dei concorsi pubblici, per esami, a
complessivi 795 posti di ispettore del lavoro, area funzionale C, posizione
economica C2, per gli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, ubicati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna,
Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia,
Sardegna, Toscana, Umbria, Veneto, Campania, Molise e Sicilia; b) all’immissione
nei ruoli di destinazione finale e al conseguente adeguamento delle competenze
economiche, del personale in servizio risultato vincitore ovvero idoneo nei
relativi percorsi di riqualificazione.
545. Per l’attuazione del comma 544, a decorrere dall’anno 2007 è autorizzata la
spesa annua di 8,5 milioni di euro con riferimento al comma 544, lettera a), e
di 5 milioni di euro con riferimento al comma 544, lettera b).
546. Ai fini di quanto disposto dall’articolo 48, comma 1, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le risorse per la contrattazione collettiva
nazionale previste per il biennio 2006-2007 dall’articolo 1, comma 183, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, a carico del bilancio statale sono incrementate
per l’anno 2007 di 807 milioni di euro e a decorrere dall’anno 2008 di 2.193
milioni di euro.
547. In sede di definizione delle linee generali di indirizzo per la
contrattazione collettiva del biennio 2006-2007, ai sensi dell’articolo 41 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in
applicazione delle disposizioni di cui al comma 546, è reso esigibile
interamente, per il medesimo biennio, il complesso delle risorse di cui al
medesimo comma 546.
548. All’articolo 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il comma 7 è
sostituito dal seguente:"7. La procedura di certificazione dei contratti
collettivi deve concludersi entro quaranta giorni dalla sottoscrizione
dell’ipotesi di accordo, decorsi i quali i contratti sono efficaci, fermo
restando che, ai fini dell’esame dell’ipotesi di accordo da parte del Consiglio
dei ministri, il predetto termine può essere sospeso una sola volta e per non
più di quindici giorni, per motivate esigenze istruttorie dei comitati di
settore o del Presidente del Consiglio dei ministri. L’ARAN provvede a fornire i
chiarimenti richiesti entro i successivi sette giorni. La deliberazione del
Consiglio dei ministri deve comunque essere adottata entro otto giorni dalla
ricezione dei chiarimenti richiesti, o dalla scadenza del termine assegnato all’ARAN,
fatta salva l’autonomia negoziale delle parti in ordine ad un’eventuale modifica
delle clausole contrattuali. In ogni caso i contratti divengono efficaci
trascorso il cinquantacinquesimo giorno dalla sottoscrizione dell’ipotesi di
accordo, che è trasmesso dall’ARAN, corredato della prescritta relazione
tecnica, al comitato di settore entro tre giorni dalla predetta sottoscrizione.
Resta escluso comunque dall’applicazione del presente articolo ogni onere
aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato anche nell’ipotesi in cui i
comitati di settore delle amministrazioni di cui all’articolo 41, comma 3, non
si esprimano entro il termine di cui al comma 3 del presente articolo".
549. Le risorse previste dall’articolo 1, comma 184, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale
in regime di diritto pubblico per il biennio 2006-2007 sono incrementate per
l’anno 2007 di 374 milioni di euro e a decorrere dall’anno 2008 di 1.032 milioni
di euro, con specifica destinazione, rispettivamente, di 304 milioni di euro e
di 805 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di
polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. In aggiunta a
quanto previsto dal primo periodo è stanziata, per l’anno 2007, la somma di 40
milioni di euro e a decorrere dall’anno 2008 la somma di 80 milioni di euro da
destinare al trattamento accessorio del personale delle Forze armate e dei Corpi
di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in relazione
alle speciali esigenze connesse con la tutela dell’ordine e della sicurezza
pubblica, con la prevenzione e la repressione dei reati, nonché alle speciali
esigenze della difesa nazionale, anche in relazione agli accresciuti impegni in
campo internazionale.
550. Il Fondo unico di amministrazione per il miglioramento dell’efficacia e
dell’efficienza dei servizi istituzionali del Ministero dell’interno è
incrementato, a decorrere dal 2007, di 6 milioni di euro.
551. Allo scopo del miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza delle
funzioni di competenza statale in campo infrastrutturale, a decorrere dal 2007 è
autorizzata la spesa di 6 milioni di euro da destinare, con criteri fissati in
sede di contrattazione integrativa, al personale applicato alle attività di
programmazione, indirizzo, vigilanza tecnica ed operativa e controllo su ANAS
Spa e sui concessionari autostradali, nonché alle attività di cui all’articolo 1
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 luglio 2006, pubblicato
nella Gazzetta ufficiale n. 179 del 3 agosto 2006.
552. A decorrere dal 1º gennaio 2007, in sede di contrattazione integrativa, un
importo non superiore a un milione di euro annui, viene destinato a garantire il
funzionamento della Cassa di previdenza ed assistenza per i dipendenti dell’ex
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con modalità stabilite ai sensi
dell’articolo 5, lettera a), del decreto- legge 21 dicembre 1966, n. 1090,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1967, n. 14, e successive
modificazioni.
553. Nell’ambito dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 634, a decorrere
dall’anno 2007 è stanziata la somma di euro 7.000.000 annui per le finalità di
cui all’articolo 2-octies del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito,
con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109, da destinare ai
dipendenti del Ministero della pubblica istruzione. Con decreto del Ministro
della pubblica istruzione sono stabiliti i criteri di riparto della citata
somma.
554. Le somme di cui ai commi 546 e 549, comprensive degli oneri contributivi e
dell’IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a
costituire l’importo complessivo massimo di cui all’articolo 11, comma 3,
lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468.
555. Le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 219, 220 e 221, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, non si applicano, a decorrere dalla data di entrata in
vigore della medesima legge, alle spese di cura, comprese quelle per ricoveri in
istituti sanitari e per protesi, con esclusione delle cure balneo-termali,
idropiniche e inalatorie, sostenute dal personale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, delle Forze armate e di polizia e conseguenti a ferite o lesioni
riportate nell’espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico, ovvero
nello svolgimento di attività operative o addestrative, riconosciute dipendenti
da causa di servizio. Resta ferma la vigente disciplina in materia prevista dai
contratti collettivi nazionali o da provvedimenti di recepimento di accordi
sindacali.
556. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti
pubblici diversi dall’amministrazione statale, gli oneri derivanti dai rinnovi
contrattuali per il biennio 2006-2007, nonché quelli derivanti dalla
corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all’articolo 3,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei
rispettivi bilanci ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del medesimo decreto
legislativo n. 165 del 2001. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo
previsti dall’articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative
risorse, attenendosi, quale tetto massimo di crescita delle retribuzioni, ai
criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al
comma 546. A tale fine, i comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili
presso il Ministero dell’economia e delle finanze comunicati dalle rispettive
amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale
dipendente.
557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli
obiettivi di finanza pubblica di cui ai commi da 655 a 695, gli enti sottoposti
al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale,
garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, anche
attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratico-amministrative. A
tale fine, nell’ambito della propria autonomia, possono fare riferimento ai
princìpi desumibili dalle seguenti disposizioni:
a) commi da 513 a 543 del presente articolo, per quanto attiene al riassetto organizzativo;
b) articolo 1, commi 189, 191 e 194, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la determinazione dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa al fine di rendere coerente la consistenza dei fondi stessi con l’obiettivo di riduzione della spesa complessiva di personale.
Le disposizioni di cui
all’articolo 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all’articolo
1, commi da 198 a 206, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, fermo restando
quanto previsto dalle disposizioni medesime per gli anni 2005 e 2006, sono
disapplicate per gli enti di cui al presente comma, a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge. Eventuali deroghe ai sensi
dell’articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fermi restando
i vincoli fissati dal patto di stabilità per l’esercizio in corso, devono
comunque assicurare il rispetto delle seguenti ulteriori condizioni:
a) che l’ente abbia rispettato il patto di stabilità nell’ultimo
triennio;
b) che il volume complessivo della spesa per il personale in servizio
non sia superiore al parametro obiettivo valido ai fini
dell’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario;
c) che il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione
residente non superi quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto.
(*) N.d.R.: Periodi
aggiunti dalla L.24 Dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2008)", pubblicata nella GU n. 300 del 28-12-2007 - Suppl. Ordinario n.285.
558. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti
di cui al comma 557 fermo restando il rispetto delle regole del patto di
stabilità interno, possono procedere, nei limiti dei posti disponibili in
organico, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio a
tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua
tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29
settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non
continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della
presente legge, nonché del personale di cui al comma 1156, lettera f), purché
sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste
da norme di legge . Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a
tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di
prove selettive.
559. Il personale proveniente dai consorzi agrari ai sensi dei commi 6 e 7
dell’articolo 5 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, e collocato in mobilità
collettiva alla data del 31 dicembre 2007(*) può essere inquadrato a domanda
presso le regioni e gli enti locali nei limiti delle dotazioni organiche vigenti
alla data di entrata in vigore della presente legge.
(*) N.d.R.:
L'originario termine del 29 settembre 2006, è stato così differito dall'art. 26,
c. 5 del D.L. 31 Dicembre 2007, n. 248, ("Milleproroghe") pubblicato nella GU n.
302 del 31-12-2007.
560. Per il triennio 2007-2009 le amministrazioni di cui al comma 557, che
procedono all’assunzione di personale a tempo determinato, nei limiti e alle
condizioni previste dal comma 1-bis dell’articolo 36 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, nel bandire le relative prove selettive riservano una quota
non inferiore al 60 per cento del totale dei posti programmati ai soggetti con i
quali hanno stipulato uno o più contratti di collaborazione coordinata e
continuativa, esclusi gli incarichi di nomina politica, per la durata
complessiva di almeno un anno raggiunta alla data del 29 settembre 2006.
561. Gli enti che non abbiano rispettato per l’anno 2006 le regole del patto di
stabilità interno non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi
titolo e con qualsiasi tipo di contratto.
562. Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le
spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni
e dell’IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non
devono superare il corrispondente ammontare dell’anno 2004. Gli enti di cui al
primo periodo possono procedere all’assunzione di personale nel limite delle
cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente
intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558.
Eventuali deroghe ai sensi dell’articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, devono comunque assicurare il rispetto delle seguenti condizioni:
a) che il volume complessivo della spesa per il personale in servizio
non sia superiore al parametro obiettivo valido ai fini
dell’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario,
ridotto del 15 per cento;
b) che il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione
residente non superi quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto,
ridotto del 20 per cento.(*)
(*) N.d.R.: Periodo
aggiunto dalla L.24 Dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2008)", pubblicata nella GU n. 300 del 28-12-2007 - Suppl. Ordinario n.285.
563. Il personale, già appartenente all’Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato distaccato presso l’Ente tabacchi italiani, dichiarato in esubero a
seguito di ristrutturazioni aziendali e ricollocato presso uffici delle
pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 9
luglio 1998, n. 283, attualmente inquadrato nel ruolo fino ad esaurimento,
previsto dall’articolo 4, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 283 del
1998 e inserito nella specifica sezione 1/G prevista dal decreto del Ministro
delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 9 del 12 gennaio 2001, che ne fa esplicita richiesta, viene assegnato anche
in posizione di soprannumero, salvo riassorbimento al verificarsi delle relative
vacanze in organico, nei ruoli degli enti presso i quali presta al momento
servizio. Su dichiarazione dei relativi enti è riconosciuta l’eventuale
professionalità acquisita con l’assegnazione della qualifica o profili
corrispondenti. Il Ministero dell’economia e delle finanze provvede, senza
aggravio di spesa, ad assegnare agli enti le relative risorse finanziarie,
attualmente attestate in un unico capitolo di spesa di bilancio gestito dal
Dipartimento per le politiche fiscali.
564. All’articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:"4-bis. La
quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni
previste dal presente codice, annualmente destinata con delibera di Giunta al
miglioramento della circolazione sulle strade, può essere destinata ad
assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e
a forme flessibili di lavoro".
565. Per garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione
degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007- 2009, in attuazione
del protocollo d’intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, per un patto nazionale per la salute, sul quale la
Conferenza delle regioni e delle province autonome, in data 28 settembre 2006,
ha espresso la propria condivisione:
a) gli enti del Servizio sanitario nazionale, fermo restando quanto previsto per gli anni 2005 e 2006 dall’articolo 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e, per l’anno 2006, dall’articolo 1, comma 198, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando misure necessarie a garantire che le spese del personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP, non superino per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 il corrispondente ammontare dell’anno 2004 diminuito dell’1,4 per cento. A tale fine si considerano anche le spese per il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni;
b) ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui alla lettera a), le spese di personale sono considerate al netto:
1) per l’anno 2004, delle spese per arretrati relativi ad anni precedenti per rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro;
2) per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, delle spese derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti successivamente all’anno 2004. Sono comunque fatte salve, e pertanto devono essere escluse sia per l’anno 2004 sia per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, le spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati nonché le spese relative alle assunzioni a tempo determinato e ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l’attuazione di progetti di ricerca finanziati ai sensi dell’articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;
c) gli enti destinatari delle disposizioni di cui alla lettera a), nell’ambito degli indirizzi fissati dalle regioni nella loro autonomia, per il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa previsti dalla medesima lettera:
1) individuano la consistenza organica del personale dipendente a tempo indeterminato in servizio alla data del 31 dicembre 2006 e la relativa spesa;
2) individuano la consistenza del personale che alla medesima data del 31 dicembre 2006 presta servizio con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di lavoro flessibile o con convenzioni e la relativa spesa;
3) predispongono un programma annuale di revisione delle predette consistenze finalizzato alla riduzione della spesa complessiva di personale. In tale ambito e nel rispetto dell’obiettivo di cui alla lettera a), è verificata(*) la possibilità di trasformare le posizioni di lavoro già ricoperte da personale precario in posizioni di lavoro dipendente a tempo indeterminato. A tale fine le regioni nella definizione degli indirizzi di cui alla presente lettera possono nella loro autonomia far riferimento ai princìpi desumibili dalle disposizioni di cui ai commi da 513 a 543;
4) fanno riferimento, per la determinazione dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa, alle disposizioni recate dall’articolo 1, commi 189, 191 e 194, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, al fine di rendere coerente la consistenza dei fondi stessi con gli obiettivi di riduzione della spesa complessiva di personale e di rideterminazione della consistenza organica;
d) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge per gli enti del Servizio sanitario nazionale le misure previste per gli anni 2007 e 2008 dall’articolo 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dall’articolo 1, commi da 198 a 206, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono sostituite da quelle indicate nel presente comma;
e) alla verifica dell’effettivo conseguimento degli obiettivi previsti dalle disposizioni di cui alla lettera a) per gli anni 2007, 2008 e 2009, nonché di quelli previsti per i medesimi enti del Servizio sanitario nazionale dall’articolo 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per gli anni 2005 e 2006 e dall’articolo 1, comma 198, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2006, si provvede nell’ambito del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all’articolo 12 dell’intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005. La regione è giudicata adempiente accertato l’effettivo conseguimento degli obiettivi previsti. In caso contrario la regione è considerata adempiente solo ove abbia comunque assicurato l’equilibrio economico. Nelle procedure di reclutamento della dirigenza sanitaria, svolte in attuazione della presente legge, il servizio prestato nelle forme previste dalla lettera a) del presente comma presso l’azienda che bandisce il concorso è valutato ai sensi degli articoli 27, 35, 39, 43, 47 e 55 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483(**)
(*) N.d.R.: Comma così modificato dalla L.24 Dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)", pubblicata nella GU n. 300 del 28-12-2007 - Suppl. Ordinario n.285.
(**) N.d.R.: Periodo
aggiunto dalla L.24 Dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2008)", pubblicata nella GU n. 300 del 28-12-2007 - Suppl. Ordinario n.285.
566. Al fine di dare continuità alle attività di sorveglianza epidemiologica,
prevenzione e sperimentazione di cui alla legge 19 gennaio 2001, n. 3, gli
Istituti zooprofilattici sperimentali sono autorizzati a procedere
all’assunzione di personale a tempo indeterminato, nei limiti della dotazione
organica all’uopo rideterminata e del finanziamento complessivo deliberato
annualmente dal CIPE, integrato dalla quota parte della somma di cui al terzo
periodo del presente comma. Nelle procedure di assunzione si provvede
prioritariamente alla stabilizzazione del personale precario, che sia in
servizio da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale
requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29
settembre 2006 ovvero che sia stato in servizio per almeno tre anni anche non
continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della
presente legge, ed accertati i requisiti specifici professionali e generali
di idoneità. Lo stanziamento di cui al decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 3, è
rideterminato, a decorrere dall’anno 2008, in euro 35.300.000.(*) Il Ministero della salute di concerto con il
Ministero dell’economia e delle finanze, sentiti gli Istituti zooprofilattici
sperimentali, definisce con apposito programma annuale le attività da svolgere
nonché i criteri e i parametri di distribuzione agli stessi di quota parte del
predetto stanziamento.
(*) N.d.R.: Comma così
modificato dalla L.24 Dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2008)", pubblicata nella GU n. 300 del 28-12-2007 - Suppl. Ordinario n.285.
567. E' autorizzata, a decorrere dal 2007, la spesa di euro 6 milioni da
destinare, attraverso la contrattazione collettiva nazionale integrativa,
all’incentivazione della produttività del personale delle aree funzionali in
servizio presso il Ministero degli affari esteri in relazione all’incremento dei
compiti ad esso assegnati e connessi al supporto delle missioni umanitarie, di
stabilizzazione e di ricostruzione in atto, di cui alla legge 4 agosto 2006, n.
247, e al decreto-legge 28 agosto 2006, n. 253, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 ottobre 2006, n. 270, ivi incluse la gestione e l’amministrazione
degli interventi.
568. Una quota delle maggiori entrate di ciascun anno provenienti dalla
applicazione della tariffa consolare di cui all’articolo 56 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, certificate con decreto del
Ministro degli affari esteri, nel limite di 10 milioni di euro annui, è
destinata al funzionamento e alla razionalizzazione delle sedi all’estero.
569. L’articolo 80, comma 42, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni, è abrogato.
570. Gli oneri previsti dalla tabella A allegata alla legge 14 novembre 2000, n.
331, nonché dalla tabella C allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 226, sono
ridotti del 15 per cento in ragione d’anno a decorrere dall’anno 2007.
571. Al fine di potenziare l’attività ispettiva, il Comando dei carabinieri per
la tutela del lavoro è incrementato di sessanta unità di personale, di cui tre
tenenti colonnello/maggiori, un capitano, venticinque ispettori, quattordici
sovrintendenti e diciassette appuntati/ carabinieri, da considerare in
soprannumero rispetto all’organico dell’Arma dei carabinieri previsto dalle
norme vigenti.
572. Per le finalità di cui al comma 571, è autorizzato il ricorso ad
arruolamenti straordinari, per un numero corrispondente di unità di personale,
in deroga a quanto previsto dall’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n.
449, e successive modificazioni.
573. Nel nuovo contingente di cui al comma 571 deve essere previsto almeno il 50
per cento di unità già in possesso di esperienza e capacità operativa nella
materia giuslavoristica.
574. Al fine di potenziare gli strumenti per la lotta all’ecomafia ed alle altre
forme di criminalità organizzata in campo ambientale, anche attraverso azioni di
ricerca operativa e di intelligence, e per ottimizzare gli interventi di
prevenzione e repressione delle violazioni commesse in danno dell’ambiente sul
territorio nazionale, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare è autorizzato ad avvalersi di strutture specialistiche del Comando dei
carabinieri per la tutela dell’ambiente, che è a tale fine autorizzato per
l’anno 2007 a ricorrere ad arruolamenti straordinari fino ad un massimo di venti
unità di personale, di cui sei tenenti, dodici ispettori e due
appuntati/carabinieri, da considerare in soprannumero rispetto all’organico
dell’Arma dei carabinieri previsto dalle norme vigenti.(*)
(*) N.d.R.: Si riporta di seguito l'art. 2, c. 77 della L.24 Dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)", pubblicata nella GU n. 300 del 28-12-2007 - Suppl. Ordinario n.285:
"77. Gli arruolamenti
autorizzati per l’anno 2007 dall’articolo 1, comma 574, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, possono essere effettuati anche nel 2008."
575. Il trattamento economico complessivo dei Ministri e dei Sottosegretari di
Stato membri del Parlamento nazionale, previsto dall’articolo 2, primo comma,
della legge 8 aprile 1952, n. 212, è ridotto del 30 per cento a decorrere dal 1º
gennaio 2007.
576. Per il personale non contrattualizzato di cui all’articolo 3 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, l’adeguamento
retributivo previsto dall’articolo 24, commi 1 e 4, della legge 23 dicembre
1998, n. 448, fermo restando il procedimento di determinazione ivi disciplinato,
è corrisposto per l’anno 2007 nella misura del 70 per cento, con
riferimento al personale con retribuzioni complessivamente superiori a 53.000
euro annui, senza dare luogo a successivi recuperi, con applicazione nell’anno
2008 nella misura piena dell’indice di adeguamento e reintegrazione della base
retributiva cui applicarlo.(*)
(*) N.d.R.: Comma così
modificato dalla L.24 Dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2008)", pubblicata nella GU n. 300 del 28-12-2007 - Suppl. Ordinario n.285.
577. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
all’articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come
modificato dall’articolo 34, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono anche
disciplinati i criteri applicativi dell’articolo 22-bis, comma 1, dello stesso
decreto-legge, sulla base dei medesimi princìpi e modalità.
Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo del
presente comma trova applicazione anche nei confronti del personale di cui
all’articolo 5, terzo comma, della legge 1º aprile 1981, n. 121, e successive
modificazioni, nonché del personale di cui all’articolo 65, comma 4, del decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, in relazione
ai trattamenti indennitari comunque denominati in godimento.
578. L’articolo 23-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
si interpreta nel senso che ai dirigenti delle pubbliche amministrazioni, agli
appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia nonché ai magistrati
ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato,
collocati in aspettativa senza assegni presso soggetti e organismi pubblici, è
riconosciuta l’anzianità di servizio. è fatta salva l’esecuzione dei giudicati
formatisi alla data di entrata in vigore della presente legge.
579. Sui provvedimenti di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a
577, aventi riflessi sull’organizzazione e sulla gestione dei rapporti di lavoro
o sullo stato giuridico dei pubblici dipendenti, sono sentite le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative.
580. Al fine di contribuire all’ammodernamento delle amministrazioni pubbliche,
di migliorare la qualità delle attività formative pubbliche, di garantire una
selezione rigorosa della dirigenza dello Stato e di fornire adeguato sostegno
alle amministrazioni nella valutazione dei loro fabbisogni formativi e nella
sperimentazione delle innovazioni organizzative e gestionali, è istituita
l’Agenzia per la formazione dei dirigenti e dipendenti delle amministrazioni
pubbliche-Scuola nazionale della pubblica amministrazione, di seguito indicata
come Agenzia per la formazione. Essa è dotata di personalità giuridica di
diritto pubblico e di autonomia amministrativa e contabile e sottoposta alla
vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri. La Scuola superiore della
pubblica amministrazione è soppressa a decorrere dalla data di entrata in
vigore dei regolamenti di cui al comma 585* e le relative
dotazioni finanziarie, strumentali e di personale sono trasferite alla Agenzia,
la quale subentra nei suoi rapporti attivi e passivi e nei relativi diritti ed
obblighi. L’Istituto diplomatico, la Scuola superiore dell’amministrazione
dell’interno e la Scuola superiore dell’economia e delle finanze fanno parte
dell’Agenzia per la formazione, che ne coordina l’attività, mantenendo la loro
autonomia organizzativa e l’inquadramento nelle rispettive amministrazioni. Il
regolamento di cui al comma 585 provvede alle necessarie armonizzazioni ordinamentali.
* N.d.R.: Termine così
modificato dall'art. 13 del D.L. n. 159 dell'1 ottobre 2007 (pubblicato nella
G.U. n. 229 del 2-10-2007), convertito in Legge n. 222 del 29 novembre 2007.
581. L’Agenzia per la formazione ha i seguenti compiti: raccolta, elaborazione e
sviluppo delle metodologie formative; ricerca, sviluppo, sperimentazione e
trasferimento delle innovazioni di processo e di prodotto delle pubbliche
amministrazioni; accreditamento delle strutture di formazione; cooperazione
europea ed internazionale in materia di formazione e innovazione amministrativa;
supporto, consulenza e assistenza alle amministrazioni pubbliche nell’analisi
dei fabbisogni formativi, nello sviluppo e trasferimento di modelli innovativi,
nella definizione dei programmi formativi.
582. Il reclutamento e la formazione dei dirigenti delle amministrazioni dello
Stato è affidata alla Agenzia per la formazione ed alle Scuole speciali,
costituite per il reclutamento e la formazione del personale delle carriere
militare e dei Corpi di polizia. Il reclutamento e la formazione dei segretari
comunali e provinciali resta affidato alla Scuola superiore della pubblica
amministrazione locale, della quale gli enti locali possono avvalersi altresì
per la formazione dei loro dirigenti.
583. Salvo quanto disposto dal comma 582, le pubbliche amministrazioni si
avvalgono, per la formazione e l’aggiornamento professionale dei loro
dipendenti, di istituzioni o organismi formativi pubblici o privati dotati di
competenza ed esperienza adeguate, a tal fine inseriti in un apposito elenco
nazionale tenuto dalla Agenzia per la formazione, che provvede alla relativa
attività di accreditamento e certificazione. Ai fini dello svolgimento delle
iniziative di formazione e aggiornamento professionale di propri dipendenti, da
esse promosse, le pubbliche amministrazioni procedono alla scelta
dell’istituzione formativa, mediante procedura competitiva tra le strutture
accreditate.
584. Entro il 28 febbraio di ogni anno il Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione,
sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative nel settore pubblico,
stabilisce il numero di posti di dirigente dello Stato e degli enti pubblici
nazionali messi a concorso dalla Agenzia per la formazione, ripartendoli tra il
concorso riservato a dipendenti pubblici in possesso dei requisiti di cui
all’articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e il
concorso aperto ai cittadini dei Paesi dell’Unione europea in possesso di
qualificata formazione universitaria.
585. Con uno o più regolamenti adottati, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, con il Ministro degli affari esteri e con il
Ministro dell’interno, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, si
provvede a dare attuazione alle disposizioni dei commi precedenti, a riformare
il sistema della formazione dei dirigenti e dipendenti delle pubbliche
amministrazioni e di sostegno all’innovazione ed alla modernizzazione delle
amministrazioni pubbliche ed a riordinare le relative strutture pubbliche o
partecipate dallo Stato, anche in forma associativa, nonché i loro strumenti di
finanziamento, in modo da ridurre l’ammontare delle spese attualmente sostenute
e da conseguire consistenti miglioramenti nella qualità e nei risultati
dell’attività formativa e di sostegno all’innovazione, attenendosi ai seguenti
criteri:a) accorpamento delle strutture nazionali preposte a funzioni
coincidenti o analoghe, con eliminazione di sovrapposizioni e duplicazioni; b)
precisa indicazione delle missioni e dei compiti di ciascuna struttura; c)
disciplina della missione e dell’attività della Agenzia per la formazione come
struttura di governo e coordinamento unitario del sistema della formazione
pubblica, in attuazione di quanto disposto dai commi 580 e 581; attribuzione
all’Agenzia per la formazione dei poteri necessari per assicurare la
razionalizzazione delle attività delle strutture di cui al comma 580, la
realizzazione delle sinergie possibili, la gestione unitaria e coordinata delle
relative risorse finanziarie; d) definizione dell’organizzazione della Agenzia
per la formazione, anche mediante la previsione di autonome strutture
organizzative; definizione dei suoi organi di indirizzo, direzione e
supervisione scientifica, assicurando una qualificata partecipazione di esperti
della formazione e della innovazione amministrativa, italiani e stranieri, e di
alti dirigenti pubblici, individuati anche su indicazione delle regioni, delle
autonomie locali e delle parti sociali; istituzione di un comitato di
coordinamento presieduto dal Presidente dell’Agenzia per la formazione e formato
dai direttori delle Scuole speciali e delle strutture autonome; e) ad eccezione
delle Scuole di cui ai commi 580 e 582, soppressione delle strutture aventi
finalità identiche o analoghe a quelle elencate nel comma 581; attribuzione
all’Agenzia per la formazione delle relative attività e dotazioni umane,
strumentali e finanziarie, ivi compresi i rapporti di lavoro a tempo determinato
e le collaborazioni coordinate e continuative o di progetto; scorporo e
attribuzione all’Agenzia per la formazione degli uffici o delle risorse dedicati
o comunque impiegati, nel corso del 2006, alle attività di cui al predetto comma
581, nell’ambito di strutture o organismi pubblici o comunque partecipati dallo
Stato non destinati alla soppressione in quanto svolgenti anche altre attività;
f) trasferimento del personale con contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, in servizio presso gli organismi di cui alla lettera e), oggetto
della soppressione o dello scorporo e del conferimento all’Agenzia per la
formazione, nei ruoli organici dell’Agenzia stessa, secondo i criteri di
equiparazione tra figure professionali, stabiliti con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri adottato sulla base di apposito accordo con le
organizzazioni sindacali. Il personale trasferito nei ruoli organici
dell’Agenzia per la formazione mantiene il trattamento economico in godimento
presso le strutture di provenienza. Si applica il disposto dell’articolo 11,
commi 5 e 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
586. Dalla attuazione dei regolamenti di cui al comma 585 dovrà derivare una
riduzione di spesa non inferiore a 3 milioni di euro nel 2007 e a 6 milioni di
euro negli anni 2008 e seguenti.
587. Entro il 30 aprile di ciascun anno le amministrazioni pubbliche statali,
regionali e locali sono tenute a comunicare, in via telematica o su apposito
supporto magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica l’elenco dei
consorzi di cui fanno parte e delle società a totale o parziale partecipazione
da parte delle amministrazioni medesime, indicando la ragione sociale, la misura
della partecipazione, la durata dell’impegno, l’onere complessivo a qualsiasi
titolo gravante per l’anno sul bilancio dell’amministrazione, il numero dei
rappresentanti dell’amministrazione negli organi di governo, il trattamento
economico complessivo a ciascuno di essi spettante.
588. Nel caso di mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui al comma
587, è vietata l’erogazione di somme a qualsivoglia titolo da parte
dell’amministrazione interessata a favore del consorzio o della società, o a
favore dei propri rappresentanti negli organi di governo degli stessi.
589. Nel caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 587 e 588 una
cifra pari alle spese da ciascuna amministrazione sostenuta nell’anno viene
detratta dai fondi a qualsiasi titolo trasferiti a quella amministrazione dallo
Stato nel medesimo anno.
590. Le disposizioni di cui ai commi 587, 588 e 589 costituiscono per le regioni
principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del
rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell’Unione
europea.
591. I dati raccolti ai sensi del comma 587 sono pubblici, e sono esposti nel
sito web del Dipartimento della funzione publica. Il Ministro per le riforme e
le innovazioni nella pubblica amministrazione riferisce annualmente alle Camere.
592. All’articolo 43, comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
dopo le parole: "legge 28 febbraio 1986, n. 41" sono aggiunte le seguenti: ";
gli effetti si estendono anche alle eventuali partite debitorie pregresse a
carico dell’Ente definite alla data di entrata in vigore della presente legge".
[593. Fermo restando quanto previsto al comma 466, per gli amministratori delle
società partecipate direttamente o indirettamente dallo Stato, la retribuzione
dei dirigenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 19, comma 6,
del decreto legislativo n. 165 del 2001, dei consulenti, dei membri di
commissioni e di collegi e dei titolari di qualsivoglia incarico corrisposto
dallo Stato, da enti pubblici o da società a prevalente partecipazione pubblica
non quotate in borsa, non può superare quella del primo presidente della Corte
di cassazione. Nessun atto comportante spesa ai sensi del precedente periodo può
ricevere attuazione, se non sia stato previamente reso noto, con l’indicazione
nominativa dei destinatari e dell’ammontare del compenso, attraverso la
pubblicazione sul sito web dell’amministrazione o del soggetto interessato,
nonché comunicato al Governo e al Parlamento. In caso di violazione,
l’amministratore che abbia disposto il pagamento e il destinatario del medesimo
sono tenuti al rimborso in solido, a titolo di danno erariale, di una somma pari
a dieci volte l’ammontare eccedente la cifra consentita.](*)
(*) N.d.R.: Comma abrogato dalla L.24 Dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)", pubblicata nella GU n. 300 del 28-12-2007 - Suppl. Ordinario n.285.
594. Fatti salvi gli uffici di rappresentanza delle regioni presso gli organi
dell’Unione europea, non possono essere coperte con fondi derivanti da
trasferimenti a qualunque titolo da parte dello Stato le spese sostenute dalle
regioni per l’acquisto o la gestione di sedi di rappresentanza in Paesi esteri,
o per la istituzione di uffici o di strutture comunque denominate per la
promozione economica, commerciale, turistica.
595. Qualora le regioni sostengano spese ricadenti nelle fattispecie di cui al
comma precedente, una cifra pari alle spese da ciascuna regione sostenute
nell’anno viene detratta dai fondi a qualsiasi titolo complessivamente
trasferiti a quella regione dallo Stato nel medesimo anno.
596. Le disposizioni di cui ai commi 594 e 595 costituiscono principio
fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei
parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell’Unione europea.
597. Fatti salvi gli uffici di rappresentanza delle associazioni nazionali degli
enti locali presso gli organi dell’Unione europea, non è consentito a comuni e
province, anche in forma associata, acquistare o gestire sedi di rappresentanza
in Paesi esteri, o l’istituzione di uffici o di strutture comunque denominate
per la promozione economica, commerciale, turistica.
598. è fatto altresì divieto a comuni e province di coprire, con fondi derivanti
da trasferimenti a qualunque titolo da parte dello Stato, le spese sostenute,
anche in forma associata, nell’ambito delle fattispecie di cui al comma 596.
599. Qualora gli enti locali sostengano, anche in forma associata, spese
ricadenti nelle fattispecie di cui al comma 596, una cifra pari alle spese da
ciascun ente sostenute nell’anno viene detratta dai fondi a qualsiasi titolo
complessivamente trasferiti a quell’ente dallo Stato nel medesimo anno.
600. All’articolo 1, comma 213-bis della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo le
parole:"dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)" sono inserite
le seguenti: ", dell’Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori
dello spettacolo (ENPALS), dell’Istituto di previdenza per il settore marittimo
(IPSEMA)".
601. A decorrere dall’anno 2007, al fine di aumentare l’efficienza e la celerità
dei processi di finanziamento a favore delle scuole statali, sono istituiti
nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, in apposita
unità previsionale di base, i seguenti fondi: "Fondo per le competenze dovute al
personale delle istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per stipendi
del personale a tempo indeterminato e determinato" e "Fondo per il funzionamento
delle istituzioni scolastiche". Ai predetti fondi affluiscono gli stanziamenti
dei capitoli iscritti nelle unità previsionali di base dello stato di previsione
del Ministero della pubblica istruzione "Strutture scolastiche " e "Interventi
integrativi disabili", nonche' gli stanziamenti iscritti nel centro di
responsabilità "Programmazione ministeriale e gestione ministeriale del
bilancio" destinati ad integrare i fondi stessi. Con decreto del Ministro della
pubblica istruzione sono stabiliti i criteri e i parametri per l’assegnazione
diretta alle istituzioni scolastiche delle risorse di cui al presente comma. Al
fine di avere la completa conoscenza delle spese effettuate da parte delle
istituzioni scolastiche a valere sulle risorse finanziarie derivanti dalla
costituzione dei predetti fondi, il Ministero della pubblica istruzione procede
a una specifica attività di monitoraggio.
602. Le disponibilità iscritte nel fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997, n.
440, non utilizzate nel corso dell’anno di competenza, sono utilizzate
nell’esercizio successivo. La quota del predetto fondo non ripartita nell’anno
2006 è assegnata nell’anno 2007, alle istituzioni scolastiche autonome, per il
miglioramento dell’offerta formativa e per la formazione del personale, sulla
base di quanto previsto dalla direttiva del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca n. 33 del 3 aprile 2006.
603. Tutti i collegi universitari gestiti da fondazioni, enti morali, nonché
enti ecclesiastici che abbiano le finalità di cui all’articolo 1, comma 4, primo
periodo della legge 14 novembre 2000, n. 338, ed iscritti ai registri delle
prefetture, sono equiparati ai collegi universitari legalmente riconosciuti.
604. Ai collegi universitari di cui al comma 603 è applicata l’esenzione
dall’imposta sul valore aggiunto prevista dall’articolo 10, primo comma, numero
20), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni.
605. Per meglio qualificare il ruolo e l’attività dell’amministrazione
scolastica attraverso misure e investimenti, anche di carattere strutturale, che
consentano il razionale utilizzo della spesa e diano maggiore efficacia ed
efficienza al sistema dell’istruzione, con uno o più decreti del Ministro della
pubblica istruzione sono adottati interventi concernenti:a) nel rispetto della
normativa vigente, la revisione, a decorrere dall’anno scolastico 2007/2008, dei
criteri e dei parametri per la formazione delle classi al fine di valorizzare la
responsabilità dell’amministrazione e delle istituzioni scolastiche,
individuando obiettivi, da attribuire ai dirigenti responsabili, articolati per
i diversi ordini e gradi di scuola e le diverse realtà territoriali, in modo da
incrementare il valore medio nazionale del rapporto alunni/classe dello 0,4. Si
procede, altresì, alla revisione dei criteri e parametri di riferimento ai fini
della riduzione della dotazione organica del personale amministrativo, tecnico
ed ausiliario (ATA). L’adozione di interventi finalizzati alla prevenzione e al
contrasto degli insuccessi scolastici attraverso la flessibilità e
l’individualizzazione della didattica, anche al fine di ridurre il fenomeno
delle ripetenze; b) il perseguimento della sostituzione del criterio previsto
dall’articolo 40, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con
l’individuazione di organici corrispondenti alle effettive esigenze rilevate,
tramite una stretta collaborazione tra regioni, uffici scolastici regionali,
aziende sanitarie locali e istituzioni scolastiche, attraverso certificazioni
idonee a definire appropriati interventi formativi; c) la definizione di un
piano triennale per l’assunzione a tempo indeterminato di personale docente per
gli anni 2007-2009, da verificare annualmente, d’intesa con il Ministero
dell’economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei ministri –
Dipartimento della funzione pubblica, circa la concreta fattibilità dello
stesso, per complessive 150.000 unità, al fine di dare adeguata soluzione al
fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare
e rendere più funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad
abbassare l’età media del personale docente. Analogo piano di assunzioni a tempo
indeterminato è predisposto per il personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario (ATA), per complessive 30.000 unità.(*) Le nomine disposte in attuazione
dei piani di cui alla presente lettera sono conferite nel rispetto del regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all’articolo 39, comma 3-bis,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Contestualmente all’applicazione del piano
triennale, il Ministro della pubblica istruzione realizza un’attività di
monitoraggio sui cui risultati, entro diciotto mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, riferisce alle competenti Commissioni parlamentari,
anche al fine di individuare nuove modalità di formazione e abilitazione e di
innovare e aggiornare gli attuali sistemi di reclutamento del personale docente,
nonché di verificare, al fine della gestione della fase transitoria,
l’opportunità di procedere a eventuali adattamenti in relazione a quanto
previsto nei periodi successivi. Con effetto dalla data di entrata in vigore
della presente legge le graduatorie permanenti di cui all’articolo 1 del
decretolegge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti
salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio
2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione, e con riserva del
conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla
data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali
indetti ai sensi del predetto decreto-legge n. 97 del 2004, i corsi presso le
scuole di specializzazione all’insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali
accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di
didattica della musica presso i Conservatori di musica e il corso di laurea in
Scienza della formazione primaria. La predetta riserva si intende sciolta con il
conseguimento del titolo di abilitazione. Con decreto del Ministro della
pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI),
è successivamente disciplinata la valutazione dei titoli e dei servizi dei
docenti inclusi nelle predette graduatorie ai fini della partecipazione ai
futuri concorsi per esami e titoli. In correlazione alla predisposizione del
piano per l’assunzione a tempo indeterminato per il personale docente previsto
dalla presente lettera, è abrogata con effetto dal 1º settembre 2007 la
disposizione di cui al punto B.3), lettera h), della tabella di valutazione dei
titoli allegata al decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143. E' fatta salva la valutazione
in misura doppia dei servizi prestati anteriormente alla predetta data. Ai
docenti in possesso dell’abilitazione in educazione musicale, conseguita entro
la data di scadenza dei termini per l’inclusione nelle graduatorie permanenti
per il biennio 2005/ 2006-2006/2007, privi del requisito di servizio di
insegnamento che, alla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n.
124, erano inseriti negli elenchi compilati ai sensi del decreto del Ministro
della pubblica istruzione 13 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 102 del 3 maggio 1996, è riconosciuto il diritto all’iscrizione nel secondo
scaglione delle graduatorie permanenti di strumento musicale nella scuola media
previsto dall’articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333. Sono comunque
fatte salve le assunzioni a tempo indeterminato già effettuate su posti della
medesima classe di concorso. Sui posti vacanti e disponibili relativi agli anni
scolastici 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010, una volta completate le nomine di
cui al comma 619, si procede alla nomina dei candidati che abbiano partecipato
alle prove concorsuali della procedura riservata bandita con decreto del
Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, che abbiano completato
la relativa procedura concorsuale riservata, alla quale siano stati ammessi per
effetto dell’aliquota aggiuntiva del 10 per cento e siano risultati idonei e non
nominati in relazione al numero dei posti previsti dal bando. Successivamente si
procede alla nomina dei candidati che abbiano partecipato alle prove concorsuali
delle procedure riservate bandite con decreto dirigenziale 17 dicembre 2002,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 100 del 20 dicembre
2002 e con il predetto decreto ministeriale 3 ottobre 2006, che abbiano superato
il colloquio di ammissione ai corsi di formazione previsti dalle medesime
procedure, ma non si siano utilmente collocati nelle rispettive graduatorie per
la partecipazione agli stessi corsi di formazione. Detti candidati possono
partecipare a domanda ad un apposito periodo di formazione e sono ammessi a
completare l’iter concorsuale sostenendo gli esami finali previsti nei citati
bandi, inserendosi nelle rispettive graduatorie dopo gli ultimi graduati.
L’onere relativo al corso di formazione previsto dal precedente periodo deve
essere sostenuto nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio. Le nomine,
fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui
all’articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono
conferite secondo l’ordine di indizione delle medesime procedure concorsuali.
Nella graduatoria del concorso riservato indetto con il decreto dirigenziale 17
dicembre 2002 sono, altresì, inseriti, ulteriormente in coda, coloro che hanno
frequentato nell’ambito della medesima procedura il corso di formazione,
superando il successivo esame finale, ma che risultano privi del requisito di
almeno un anno di incarico di presidenza; d) l’attivazione, presso gli uffici
scolastici provinciali, di attività di monitoraggio a sostegno delle competenze
dell’autonomia scolastica relativamente alle supplenze brevi, con l’obiettivo di
ricondurre gli scostamenti più significativi delle assenze ai valori medi
nazionali; e) ai fini della compiuta attuazione di quanto previsto dall’articolo
1, comma 128, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l’adozione di un piano
biennale di formazione per i docenti della scuola primaria, da realizzare negli
anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009, finalizzato al conseguimento delle
competenze necessarie per l’insegnamento della lingua inglese. A tale fine, per
un rapido conseguimento dell’obiettivo, sono attivati corsi di formazione anche
a distanza, integrati da momenti intensivi in presenza; f) il miglioramento
dell’efficienza ed efficacia degli attuali ordinamenti dell’istruzione
professionale anche attraverso la riduzione, a decorrere dall’anno scolastico
2007/2008, dei carichi orari settimanali delle lezioni, secondo criteri di
maggiore flessibilità, di più elevata professionalizzazione e di funzionale
collegamento con il territorio.
(*) N.d.R.: Comma così
modificato dalla L.24 Dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2008)", pubblicata nella GU n. 300 del 28-12-2007 - Suppl. Ordinario n.285.
606. Il decreto concernente la materia di cui alla lettera a) del comma 605 è
adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Il decreto
concernente la materia di cui alla lettera b) del comma 605 è adottato d’intesa
con il Ministro della salute. Il decreto concernente la materia di cui alla
lettera c) del comma 605 è adottato di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione.
607. La tabella di valutazione dei titoli allegata al decreto-legge 7 aprile
2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, e
successive modificazioni, è ridefinita con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, sentito il CNPI. Il decreto è adottato, a decorrere dal biennio
2007/2008-2008/2009, in occasione degli aggiornamenti biennali delle graduatorie
permanenti di cui all’articolo 401 del testo unico di cui al decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni. Sono fatte salve le
valutazioni dei titoli conseguiti anteriormente e già riconosciuti nelle
graduatorie permanenti relative al biennio 2005/2006-2006/2007. Sono ridefinite,
in particolare, le disposizioni riguardanti la valutazione dei titoli previsti
dal punto C.11) della predetta tabella, e successive modificazioni. Ai fini di
quanto previsto dal precedente periodo, con il decreto di cui al presente comma
sono definiti criteri e requisiti per l’accreditamento delle strutture formative
e dei corsi.
608. Ai fini di quanto previsto dall’articolo 35, comma 5, terzo periodo, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, il Ministro per le riforme e le innovazioni
nella pubblica amministrazione predispone, di concerto con il Ministro della
pubblica istruzione, un piano organico di mobilità, relativamente al personale
docente permanentemente inidoneo ai compiti di insegnamento e collocato fuori
ruolo. Tale piano, da definire entro il 30 giugno 2007, tiene conto
prioritariamente dei posti vacanti, presso gli uffici dell’amministrazione
scolastica, nonché presso le amministrazioni pubbliche in cui possono essere
meglio utilizzate le professionalità del predetto personale. In connessione con
la realizzazione del piano, il termine fissato dalle disposizioni di cui al
citato articolo 35, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è prorogato
di un anno, ovvero fino al 31 dicembre 2008.
609. Il Ministro della pubblica istruzione predispone uno specifico piano di
riconversione professionale del personale docente in soprannumero sull’organico
provinciale, finalizzato all’assorbimento del medesimo personale. La
riconversione, obbligatoria per i docenti interessati, è finalizzata alla
copertura dei posti di insegnamento per materie affini e dei posti di
laboratorio compatibili con l’esperienza professionale maturata, nonché
all’acquisizione del titolo di specializzazione per l’insegnamento sui posti di
sostegno. L’assorbimento del personale di cui al presente comma trova completa
attuazione entro l’anno scolastico 2007/2008.
610. Allo scopo di sostenere l’autonomia delle istituzioni scolastiche nella
dimensione dell’Unione europea ed i processi di innovazione e di ricerca
educativa delle medesime istituzioni, nonché per favorirne l’interazione con il
territorio, è istituita, presso il Ministero della pubblica istruzione, ai sensi
degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la "Agenzia
nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica", di seguito denominata
"Agenzia", avente sede a Firenze, articolata, anche a livello periferico, in
nuclei allocati presso gli uffici scolastici regionali ed in raccordo con questi
ultimi, con le seguenti funzioni:a) ricerca educativa e consulenza pedagogico-
didattica; b) formazione e aggiornamento del personale della scuola; c)
attivazione di servizi di documentazione pedagogica, didattica e di ricerca e
sperimentazione; d) partecipazione alle iniziative internazionali nelle materie
di competenza; e) collaborazione alla realizzazione delle misure di sistema
nazionali in materia di istruzione per gli adulti e di istruzione e formazione
tecnica superiore; f) collaborazione con le regioni e gli enti locali.
611. L’organizzazione dell’Agenzia, con articolazione centrale e periferica, è
definita con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 8, comma 4, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. L’Agenzia subentra nelle funzioni e nei
compiti attualmente svolti dagli Istituti regionali di ricerca educativa (IRRE)
e dall’Istituto nazionale di documentazione per l’innovazione e la ricerca
educativa (INDIRE), che sono contestualmente soppressi. Al fine di assicurare
l’avvio delle attività dell’Agenzia, e in attesa della costituzione degli organi
previsti dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica
istruzione, nomina uno o più commissari straordinari. Con il regolamento di cui
al presente comma è individuata la dotazione organica del personale dell’Agenzia
e delle sue articolazioni territoriali nel limite complessivo del 50 per cento
dei contingenti di personale già previsti per l’INDIRE e per gli IRRE, che in
fase di prima attuazione, per il periodo contrattuale in corso, conserva il
trattamento giuridico ed economico in godimento. Il predetto regolamento
disciplina, altresì, le modalità di stabilizzazione, attraverso prove selettive,
dei rapporti di lavoro esistenti anche a titolo precario, purché costituite
mediante procedure selettive di natura concorsuale.
612. Al fine di potenziare la qualificazione scientifica nonché l’autonomia
amministrativa dell’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo
di istruzione e di formazione (INVALSI), al decreto legislativo 19 novembre
2004, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni, che non devono
comportare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato:a) le parole:
"Comitato direttivo" sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle
seguenti:"Comitato di indirizzo"; b) l’articolo 4 è sostituito dal seguente:"Art.
4. – (Organi). – 1. Gli organi dell’Istituto sono: a) il Presidente; b) il
Comitato di indirizzo; c) il Collegio dei revisori dei conti"; c) all’articolo
5, il comma 1 è sostituito dal seguente:"1. Il Presidente è scelto tra persone
di alta qualificazione scientifica e con adeguata conoscenza dei sistemi di
istruzione e formazione e dei sistemi di valutazione in Italia ed all’estero. è
nominato con d