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Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152
Norme in materia ambientale
(G.U. n. 88 del 14/04/2006 - S.O. n. 96)
Testo aggiornato, da ultimo, alla Legge 25 febbraio
2010, n. 36 ("Disciplina sanzionatoria dello scarico di acque reflue."), pubblicata nella GU n.
59 del 12-3-2010
Nota: Ai sensi dell'art.
1, c. 5 del Decreto Legislativo 284/2006 (G.U. n. 274 del
24/11/2006), "...Tutti i riferimenti all'Autorita' di vigilanza sulle risorse
idriche e sui rifiuti contenuti nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
sono soppressi."
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
Vista la legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante delega al Governo per il
riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia
ambientale e misure di diretta applicazione;
Visto l'Art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali,
in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Viste le direttive 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e
programmi sull'ambiente, e 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, come
modificata dalle direttive 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997, e
2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003,
concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti
pubblici e privati, nonché riordino e coordinamento delle procedure per la
valutazione di impatto ambientale (VIA), per la valutazione ambientale
strategica (VAS) e per la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);
Vista la direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla
prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;
Vista la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23
ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di
acque;
Vista la direttiva 91/156/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1991, che modifica la
direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti;
Vista la direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai
rifiuti pericolosi;
Vista la direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20
dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti da imballaggio;
Vista la direttiva 84/360/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1984, concernente la
lotta contro l'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti industriali;
Vista la direttiva 94/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20
dicembre 1994, sul controllo delle emissioni di composti organici volatili (COV)
derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali
alle stazioni di servizio;
Vista la direttiva 1999/13/CE del Consiglio, dell'11 marzo 1999, concernente la
limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di
solventi organici in talune attività e in taluni impianti;
Vista la direttiva 1999/32/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alla
riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi e recante modifica
della direttiva 93/12/CEE;
Vista la direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23
ottobre 2001, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di
taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione;
Vista la direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21
aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e
riparazione del danno ambientale, che, in vista di questa finalità, «istituisce
un quadro per la responsabilità ambientale» basato sul principio «chi inquina
paga»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 novembre 2005;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 gennaio 2006;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del
10 febbraio e del 29 marzo 2006;
Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di
concerto con i Ministri per le politiche comunitarie, per la funzione pubblica,
per gli affari regionali, dell'interno, della giustizia, della difesa,
dell'economia e delle finanze, delle attività produttive, della salute, delle
infrastrutture e dei trasporti e delle politiche agricole e forestali;
Emana
il seguente decreto legislativo:
PARTE I - DISPOSIZIONI COMUNI
E PRINCIPI GENERALI(*)
(*) N.d.R.: Rubrica così modificata dall'art. 1, c. 1 del d.lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008, pubblicato nella G.U. n. 24 del 29-1-2008- Suppl. Ordinario n.24.
Il testo anteriore alla modifica era: PARTE I - DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto legislativo disciplina, in attuazione della legge 15
dicembre 2004, n. 308, le materie seguenti: a) nella parte seconda, le procedure
per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto
ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC);
b) nella parte terza, la difesa del suolo e la lotta alla desertificazione, la tutela delle acque dall'inquinamento e la gestione delle risorse idriche;
c) nella parte quarta, la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati;
d) nella parte quinta, la
tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera;
e) nella parte sesta, la tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente.
Art. 2
Finalità
1. Il presente decreto legislativo ha come obiettivo primario la promozione dei
livelli di qualità della vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia ed
il miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e
razionale delle risorse naturali.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il presente decreto provvede al riordino,
al coordinamento e all'integrazione delle disposizioni legislative nelle materie
di cui all'articolo 1, in conformità ai principi e criteri direttivi di cui ai
commi 8 e 9 dell' Art. 1 della legge 15 dicembre 2004, n. 308, e nel rispetto
dell'ordinamento comunitario, delle attribuzioni delle regioni e degli enti
locali.
3. Le disposizioni di cui al presente decreto sono attuate nell'ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 3
Criteri per l'adozione dei provvedimenti successivi
1. Le norme di cui al presente decreto non possono essere derogate, modificate o
abrogate se non per dichiarazione espressa, mediante modifica o abrogazione
delle singole disposizioni in esso contenute.
2. Entro due anni dalla data di pubblicazione del presente decreto legislativo,
con uno o più regolamenti da emanarsi ai sensi dell' art. 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo, su proposta del Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio, adotta i necessari provvedimenti per la modifica
e l'integrazione dei regolamenti di attuazione ed esecuzione in materia
ambientale, nel rispetto delle finalità, dei principi e delle disposizioni di
cui al presente decreto.
3. Ai fini della predisposizione dei provvedimenti di cui al comma 2, il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio si avvale del parere delle
rappresentanze qualificate degli interessi economici e sociali presenti nel
Consiglio economico e sociale per le politiche ambientali (CESPA), senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. Entro il medesimo termine di cui al comma 2, il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio provvede alla modifica ed all'integrazione delle
norme tecniche in materia ambientale con uno o più regolamenti da emanarsi ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel
rispetto delle finalità, dei principi e delle disposizioni di cui al presente
decreto. Resta ferma l'applicazione dell' art. 13 della legge 4 febbraio 2005,
n. 11, relativamente al recepimento di direttive comunitarie modificative delle
modalità esecutive e di caratteristiche di ordine tecnico di direttive già
recepite nell'ordinamento nazionale.
5. Ai fini degli adempimenti di cui al presente articolo, il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio si avvale, per la durata di due anni
e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un gruppo di dieci
esperti nominati, con proprio decreto, fra professori universitari, dirigenti
apicali di istituti pubblici di ricerca ed esperti di alta qualificazione nei
settori e nelle materie oggetto del presente decreto. Ai componenti del gruppo
di esperti non spetta la corresponsione di compensi, indennità, emolumenti a
qualsiasi titolo riconosciuti o rimborsi spese.
Art. 3-bis.
Principi sulla produzione del diritto ambientale
l. I principi posti dal presente articolo e dagli articoli seguenti
costituiscono i principi generali in tema di tutela dell'ambiente,
adottati in attuazione degli articoli 2, 3, 9, 32, 41, 42 e 44, 117
commi 1 e 3 della Costituzione e nel rispetto del Trattato
dell'Unione europea.
2. I principi previsti dalla presente Parte Prima costituiscono regole
generali della materia ambientale nell'adozione degli atti normativi, di
indirizzo e di coordinamento e nell'emanazione dei provvedimenti di
natura contingibile ed urgente.
3. I principi ambientali possono essere modificati o eliminati soltanto
mediante espressa previsione di successive leggi della Repubblica
italiana, purche' sia comunque sempre garantito il corretto recepimento
del diritto europeo.
Art. 3-ter.
Principio dell'azione ambientale
1. La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio
culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e
dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una
adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione,
dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte,
dei danni causati all'ambiente, nonche' al principio «chi inquina paga»
che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni
europee, regolano la politica della comunita' in materia ambientale.
Art. 3-quater.
Principio dello sviluppo sostenibile
1. Ogni attivita' umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente
codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine
di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni
attuali non possa compromettere la qualita' della vita e le possibilita'
delle generazioni future.
2. Anche l'attivita' della pubblica amministrazione deve essere
finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio
dello sviluppo sostenibile, per cui nell'ambito della scelta comparativa
di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalita' gli
interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono
essere oggetto di prioritaria considerazione.
3. Data la complessita' delle relazioni e delle interferenze tra natura
e attivita' umane, il principio dello sviluppo sostenibile deve
consentire di individuare un equilibrato rapporto, nell'ambito delle
risorse ereditate, tra quelle da risparmiare e quelle da trasmettere,
affinche' nell'ambito delle dinamiche della produzione e del consumo si
inserisca altresi' il principio di solidarieta' per salvaguardare e per
migliorare la qualita' dell'ambiente anche futuro.
4. La risoluzione delle questioni che involgono aspetti ambientali deve
essere cercata e trovata nella prospettiva di garanzia dello sviluppo
sostenibile, in modo da salvaguardare il corretto funzionamento e
l'evoluzione degli ecosistemi naturali dalle modificazioni negative che
possono essere prodotte dalle attivita' umane.
Art. 3-quinquies.
Principi di sussidiarieta' e di leale collaborazione
1. I principi desumibili dalle norme del decreto legislativo
costituiscono le condizioni minime ed essenziali per assicurare la
tutela dell'ambiente su tutto il territorio nazionale;
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono
adottare forme di tutela giuridica dell'ambiente piu' restrittive,
qualora lo richiedano situazioni particolari del loro territorio,
purche' cio' non comporti un'arbitraria discriminazione, anche
attraverso ingiustificati aggravi procedimentali.
3. Lo Stato interviene in questioni involgenti interessi ambientali ove
gli obiettivi dell'azione prevista, in considerazione delle dimensioni
di essa e dell'entita' dei relativi effetti, non possano essere
sufficientemente realizzati dai livelli territoriali inferiori di
governo o non siano stati comunque effettivamente realizzati.
4. Il principio di sussidiarieta' di cui al comma 3 opera anche nei
rapporti tra regioni ed enti locali minori.
Art. 3-sexies.
Diritto di accesso alle informazioni ambientali e di partecipazione a
scopo collaborativo
1. In attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, e delle previsioni della Convenzione di Aarhus,
ratificata dall'Italia con la legge 16 marzo 2001, n. 108, e ai sensi
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, chiunque, senza essere
tenuto a dimostrare la sussistenza di un interesse giuridicamente
rilevante, puo' accedere alle informazioni relative allo stato
dell'ambiente e del paesaggio nel territorio nazionale.».(*)
(*) N.d.R.: Artt. 3-bis - 3-sexies aggiunti dall'art. 1, c. 2 del d.lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008, pubblicato nella G.U. n. 24 del 29-1-2008- Suppl. Ordinario n.24
PARTE SECONDA(*)
(*) N.d.R.: La parte II è stata interamente abrogata e sostituita dal d.lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008, pubblicato nella G.U. n. 24 del 29-1-2008- Suppl. Ordinario n.24. Di seguito il testo vigente
Procedure per la valutazione ambientale strategica (Vas), per la valutazione
dell'impatto ambientale (via) e per l'autorizzazione integrata ambientale (Ippc)
Titolo I
PRINCIPI GENERALI PER LE PROCEDURE DI VIA, DI VAS E PER LA VALUTAZIONE
D'INCIDENZA E L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA).
Art. 4.
Finalita'
1. Le norme del presente decreto costituiscono recepimento ed attuazione:
a) della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
giugno 2001, concernente la valutazione degli impatti di determinati piani e
programmi sull'ambiente;
b) della direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, concernente la
valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati,
come modificata ed integrata con la direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo
1997 e con la direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 maggio 2003.
2. Il presente decreto individua, nell'ambito della procedura di Valutazione
dell'impatto ambientale modalita' di semplificazione e coordinamento delle
procedure autorizzative in campo ambientale, ivi comprese le procedure di cui al
decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, in materia di prevenzione e
riduzione integrate dell'inquinamento, come parzialmente modificato da questo
decreto legislativo.
3. La valutazione ambientale di piani, programmi e progetti ha la finalita' di
assicurare che l'attivita' antropica sia compatibile con le condizioni per uno
sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacita' rigenerativa degli
ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversita' e di un'equa
distribuzione dei vantaggi connessi all'attivita' economica. Per mezzo della
stessa si affronta la determinazione della valutazione preventiva integrata
degli impatti ambientali nello svolgimento delle attivita' normative e
amministrative, di informazione ambientale, di pianificazione e programmazione.
4. In tale ambito:
a) la valutazione ambientale di piani e programmi che possono avere un impatto
significativo sull'ambiente ha la finalita' di garantire un elevato livello di
protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni
ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di detti
piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle
condizioni per uno sviluppo sostenibile.
b) la valutazione ambientale dei progetti ha la finalita' di proteggere la
salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla qualita' della vita,
provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacita' di
riproduzione dell'ecosistema in quanto risorsa essenziale per la vita. A questo
scopo, essa individua,
descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e secondo
le disposizioni del presente decreto, gli impatti diretti e indiretti di un
progetto sui seguenti fattori:
1) l'uomo, la fauna e la flora;
2) il suolo, l'acqua, l'aria e il clima;
3) i beni materiali ed il patrimonio culturale;
4) l'interazione tra i fattori di cui sopra.
Art. 5.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) valutazione ambientale di piani e programmi, nel seguito valutazione
ambientale strategica, di seguito VAS: il processo che comprende, secondo le
disposizioni di cui al titolo II della seconda parte del presente decreto, lo
svolgimento di una verifica di assoggettabilita', l'elaborazione del rapporto
ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del
programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un
parere motivato, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio;
b) valutazione ambientale dei progetti, nel seguito valutazione d'impatto
ambientale, di seguito VIA: il processo che comprende, secondo le disposizioni
di cui al titolo III della seconda parte del presente decreto, lo svolgimento di
una verifica di assoggettabilita', la definizione dei contenuti dello studio
d'impatto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del
progetto, dello studio e degli esiti delle consultazioni, l'informazione sulla
decisione ed il monitoraggio;
c) impatto ambientale: l'alterazione qualitativa e/o quantitativa, diretta ed
indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e
cumulativa, positiva e negativa dell'ambiente, inteso come sistema di relazioni
fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici,
paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, in conseguenza
dell'attuazione sul territorio di piani o programmi o di progetti nelle diverse
fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, nonche' di eventuali
malfunzionamenti;
d) patrimonio culturale: l'insieme costituito dai beni culturali e dai beni
paesaggistici in conformita' al disposto di cui all'articolo 2, comma 1, del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
e) piani e programmi: gli atti e provvedimenti di pianificazione e di
programmazione comunque denominati, compresi quelli cofinanziati dalla Comunita'
europea, nonche' le loro modifiche:
1) che sono elaborati e/o adottati da un'autorita' a livello nazionale,
regionale o locale oppure predisposti da un'autorita' per essere approvati,
mediante una procedura legislativa, amministrativa o negoziale e
2) che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative;
f) rapporto ambientale: il documento del piano o del programma redatto in
conformita' alle previsioni di cui all'articolo 13;
g) progetto preliminare: gli elaborati progettuali predisposti in conformita'
all'articolo 93 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel caso di
opere pubbliche; negli altri casi, il progetto che presenta almeno un livello
informativo e di dettaglio equivalente ai fini della valutazione ambientale;
h) progetto definitivo: gli elaborati progettuali predisposti in conformita'
all'articolo 93 del decreto n. 163 del 2006 nel caso di opere pubbliche; negli
altri casi, il progetto che presenta almeno un livello informativo e di
dettaglio equivalente ai fini della valutazione ambientale;
i) studio di impatto ambientale: elaborato che integra il progetto definitivo,
redatto in conformita' alle previsioni di cui all'articolo 22;
l) modifica: la variazione di un piano, programma o progetto approvato,
comprese, nel caso dei progetti, le variazioni delle loro caratteristiche o del
loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti
sull'ambiente;
l-bis) modifica sostanziale: la variazione di un piano, programma o progetto
approvato, comprese, nel caso dei progetti, le variazioni delle loro
caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che
possano produrre effetti negativi significativi sull'ambiente;
m) verifica di assoggettabilita': la verifica attivata allo scopo di valutare,
ove previsto, se piani, programmi o progetti possono avere un impatto
significativo sull'ambiente e devono essere sottoposti alla fase di valutazione
secondo le disposizioni del presente decreto;
n) provvedimento di verifica: il provvedimento obbligatorio e vincolante dell'autorita'
competente che conclude la verifica di assoggettabilita';
o) provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale: il provvedimento dell'autorita'
competente che conclude la fase di valutazione del processo di VIA. E' un
provvedimento obbligatorio e vincolante che sostituisce o coordina, tutte le
autorizzazioni, le intese, le concessioni, le licenze, i pareri, i nulla osta e
gli assensi comunque denominati in materia ambientale e di patrimonio culturale;
o-bis) autorizzazione integrata ambientale: il provvedimento previsto dagli
articoli 5 e 7 e seguenti del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59»;
p) autorita' competente: la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del
provvedimento di verifica di assoggettabilita', l'elaborazione del parere
motivato, nel caso di valutazione di piani e programmi, e l'adozione dei
provvedimenti conclusivi in materia di
VIA, nel caso di progetti;
q) autorita' procedente: la pubblica amministrazione che elabora il piano,
programma soggetto alle disposizioni del presente decreto, ovvero nel caso in
cui il soggetto che predispone il piano, programma sia un diverso soggetto
pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva
il piano, programma;
r) proponente: il soggetto pubblico o privato che elabora il piano, programma o
progetto soggetto alle disposizioni del presente decreto;
s) soggetti competenti in materia ambientale: le pubbliche amministrazioni e gli
enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilita' in campo
ambientale, possono essere interessate agli impatti sull'ambiente dovuti
all'attuazione dei piani, programmi o progetti;
t) consultazione: l'insieme delle forme di informazione e partecipazione, anche
diretta, delle amministrazioni, del pubblico e del pubblico interessato nella
raccolta dei dati e nella valutazione dei piani, programmi e progetti;
u) pubblico: una o piu' persone fisiche o giuridiche nonche', ai sensi della
legislazione vigente, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali
persone;
v) pubblico interessato: il pubblico che subisce o puo' subire gli effetti delle
procedure decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali
procedure; ai fini della presente definizione le organizzazioni non governative
che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i requisiti previsti
dalla normativa statale vigente, nonche' le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative, sono considerate come aventi interesse.
Art. 6.
Oggetto della disciplina
1. La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che
possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.
2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per
tutti i piani e i programmi:
a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualita' dell'aria
ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico,
industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle
telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della
destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per
l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la
realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente
decreto;
b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalita' di
conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la
conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di
importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e
della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai
sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre
1997, n. 357, e successive modificazioni.
3. Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole
aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui
al comma 2, la valutazione ambientale e' necessaria qualora l'autorita'
competente valuti che possano avere impatti significativi sull'ambiente, secondo
le disposizioni di cui all'articolo 12.
3-bis. L'autorita' competente valuta, secondo le disposizioni di cui
all'articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di
cui al paragrafo 2, che definiscono il quadro di riferimento per
l'autorizzazione dei progetti, possono avere effetti significativi
sull'ambiente.
4. Sono comunque esclusi dal campo di applicazione del presente decreto:
a) i piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale
caratterizzati da somma urgenza o coperti dal segreto di Stato;
b) i piani e i programmi finanziari o di bilancio;
c) i piani di protezione civile in caso di pericolo per l'incolumita' pubblica.
c-bis) i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti,
riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, redatti
secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle regioni
o dagli organismi dalle stesse individuati(*)
5. La valutazione d'impatto ambientale, riguarda i progetti che possono avere
impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.
6. Fatto salvo quanto disposto al comma 7, viene effettuata altresi' una
valutazione per:
a) i progetti di cui agli allegati II e III al presente decreto;
b) i progetti di cui all'allegato IV al presente decreto, relativi ad opere o
interventi di nuova realizzazione, che ricadono, anche parzialmente, all'interno
di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394.
7. La valutazione e' inoltre necessaria per:
a) i progetti elencati nell'allegato II che servono esclusivamente o
essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non
sono utilizzati per piu' di due anni;
b) le modifiche o estensioni dei progetti elencati nell'allegato II;
c) i progetti elencati nell'allegato IV;
qualora in base alle disposizioni di cui al successivo articolo 20 si ritenga
che possano avere impatti significativi sull'ambiente.
8. Per i progetti di cui agli allegati III e IV, ricadenti all'interno di aree
naturali protette, le soglie dimensionali, ove previste, sono ridotte del
cinquanta per cento.
9. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono definire,
per determinate tipologie progettuali o aree predeterminate, sulla base degli
elementi indicati nell'allegato V, un incremento nella misura massima del trenta
per cento o decremento delle soglie di cui all'allegato IV. Con riferimento ai
progetti di cui all'allegato IV, qualora non ricadenti neppure parzialmente in
aree naturali protette, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
possono determinare, per specifiche categorie progettuali o in particolari
situazioni ambientali e territoriali, sulla base degli elementi di cui
all'allegato V, criteri o condizioni di esclusione dalla verifica di
assoggettabilita'.
10. L'autorita' competente in sede statale valuta caso per caso i progetti
relativi ad opere ed interventi destinati esclusivamente a scopo di difesa
nazionale. La esclusione di tali progetti dal campo di applicazione del decreto,
se cio' possa pregiudicare gli scopi della difesa nazionale, e' determinata con
decreto interministeriale del Ministro della difesa e del Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare.
11. Sono esclusi in tutto in parte dal campo di applicazione del presente
decreto, quando non sia possibile in alcun modo svolgere la valutazione di
impatto ambientale, singoli interventi disposti in via d'urgenza, ai sensi
dell'articolo 5, commi 2 e 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, al solo scopo
di salvaguardare l'incolumita' delle persone e di mettere in sicurezza gli
immobili da un pericolo imminente o a seguito di calamita'. In tale caso l'autorita'
competente, sulla base della documentazione immediatamente trasmessa dalle
autorita' che dispongono tali interventi:
a) esamina se sia opportuna un'altra forma di valutazione;
b) mette a disposizione del pubblico coinvolto le informazioni raccolte con le
altre forme di valutazione di cui alla lettera a), le informazioni relative alla
decisione di esenzione e le ragioni per cui e' stata concessa;
c) informa la Commissione europea, tramite il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare nel caso di interventi di competenza regionale,
prima di consentire il rilascio dell'autorizzazione, delle motivazioni
dell'esclusione accludendo le informazioni messe a disposizione del pubblico.
(*) N.d.R.: Lettera
aggiunta dall'art. 4-undecies del D.L. 171/2008, introdotto in sede di
conversione in legge (L. n. 205/2008
Art. 7.
Competenze
1. Sono sottoposti a VAS in sede statale i piani e programmi di cui
all'articolo 6, commi da 1 a 4, la cui approvazione compete ad organi dello
Stato.
2. Sono sottoposti a VAS secondo le disposizioni delle leggi regionali, i piani
e programmi di cui all'articolo 6, commi da 1 a 4, la cui approvazione compete
alle regioni e province autonome o agli enti locali.
3. Sono sottoposti a VIA in sede statale i progetti di cui all'allegato II al
presente decreto .
4. Sono sottoposti a VIA secondo le disposizioni delle leggi regionali, i
progetti di cui agli allegati III e IV al presente decreto.
5. In sede statale, l'autorita' competente e' il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare. Il provvedimento di viae il parere motivato in
sede di VAS sono espressi di concerto con il Ministro per i beni e le attivita'
culturali, che collabora alla relativa attivita' istruttoria.
6. In sede regionale, l'autorita' competente e' la pubblica amministrazione con
compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale individuata secondo le
disposizioni delle leggi regionali o delle province autonome.
7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con
proprie leggi e regolamenti le competenze proprie e quelle degli altri enti
locali. Disciplinano inoltre:
a) i criteri per la individuazione degli enti locali territoriali interessati;
b) i criteri specifici per l'individuazione dei soggetti competenti in materia
ambientale;
c) eventuali ulteriori modalita', rispetto a quelle indicate nel presente
decreto, per l'individuazione dei piani e programmi o progetti da sottoporre
alla disciplina del presente decreto, e per lo svolgimento della consultazione;
d) le modalita' di partecipazione delle regioni e province autonome confinanti
al processo di VAS, in coerenza con quanto stabilito dalle disposizioni
nazionali in materia.
8. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano informano, ogni
dodici mesi, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
circa i provvedimenti adottati e i procedimenti di valutazione in corso.
Art. 8.
Norme di organizzazione
1. La Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale, istituita
dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.
90, assicura al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
il supporto tecnico-scientifico per l'attuazione delle norme di cui al presente
decreto.
2. Nel caso di progetti per i quali la valutazione di impatto ambientale spetta
allo Stato, e che ricadano nel campo di applicazione di cui all'allegato V del
decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, il supporto tecnico-scientifico
viene assicurato in coordinamento con la Commissione istruttoria per
l'autorizzazione ambientale integrata ora prevista dall'articolo 10 del decreto
del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90.
3. I componenti della Commissione sono nominati, nel rispetto del principio
dell'equilibrio di genere, con decreto del Ministro dell'ambiente, della tutela
del territorio e del mare, per un triennio.
4. I componenti della Commissione tecnica di verifica dell'impatto
ambientale provenienti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti in posizione
di comando, distacco o fuori ruolo, nel rispetto dei rispettivi ordinamenti,
conservando il diritto al trattamento economico in godimento. Le amministrazioni
di rispettiva provenienza rendono indisponibile il posto liberato. In
alternativa, ai componenti della Commissione tecnica di verifica dell'impatto
ambientale provenienti dalle medesime amministrazioni pubbliche si applica
quanto previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e, per il personale in regime di diritto pubblico, quanto stabilito dai
rispettivi ordinamenti. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano
anche ai componenti della Commissione nominati ai sensi dell'articolo 7 del
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge
14 luglio 2008, n. 123(*)
(*) N.d.R.: Comma così sostituito dall'art. 4 del D.L. n. 208/2008 (GU n. 304 del 31-12-2008), come modificato in sede di conversione in legge (L. n. 13/2009 pubblicata nella GU n. 49 del 28.2.2009)
Art. 9.
Norme procedurali generali
1. Le modalita' di partecipazione previste dal presente decreto, soddisfano
i requisiti di cui agli articoli da 7 a 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, concernente norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
2. L'autorita' competente, ove ritenuto utile indice, cosi' come disciplinato
dagli articoli che seguono, una o piu' conferenze di servizi ai sensi degli
articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990 al fine di acquisire elementi
informativi e le valutazioni delle altre autorita' pubbliche interessate.
3. Nel rispetto dei tempi minimi definiti per la consultazione del pubblico,
nell'ambito delle procedure di seguito disciplinate, l'autorita' competente puo'
concludere con il proponente o l'autorita' procedente e le altre amministrazioni
pubbliche interessate accordi per disciplinare lo svolgimento delle attivita' di
interesse comune ai fini della semplificazione e della maggiore efficacia dei
procedimenti.
4. Per ragioni di segreto industriale o commerciale e' facolta' del proponente
presentare all'autorita' competente motivata richiesta di non rendere pubblica
parte della documentazione relativa al progetto, allo studio preliminare
ambientale o allo studio di impatto ambientale. L'autorita' competente,
verificate le ragioni del proponente, accoglie o respinge motivatamente la
richiesta soppesando l'interesse alla riservatezza con l'interesse pubblico
all'accesso alle informazioni. L'autorita' competente dispone comunque della
documentazione riservata, con l'obbligo di rispettare le disposizioni vigenti in
materia.
Art. 10.
Norme per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti
1. Il provvedimento di valutazione d'impatto ambientale fa luogo
dell'autorizzazione integrata ambientale per i progetti per i quali la relativa
valutazione spetta allo Stato e che ricadono nel campo di applicazione
dell'allegato V del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Lo studio di
impatto ambientale e gli elaborati progettuali contengono, a tale fine, anche le
informazioni previste ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 e il provvedimento finale
le condizioni e le misure supplementari previste dagli articoli 7 e 8 del
medesimo decreto n. 59 del 2005.
2. Le regioni e le province autonome assicurano che, per i progetti per i quali
la valutazione d'impatto ambientale sia di loro attribuzione e che ricadano nel
campo di applicazione dell'allegato I del decreto legislativo n. 59 del 2005, la
procedura per il rilascio di autorizzazione integrata ambientale sia coordinata
nell'ambito del procedimento di VIA. E' in ogni caso assicurata l'unicita' della
consultazione del pubblico per le due procedure. Se l'autorita' competente in
materia di VIA coincide con quella competente al rilascio dell'autorizzazione
integrata ambientale, le disposizioni regionali e delle province autonome
possono prevedere che il provvedimento di valutazione d'impatto ambientale
faccia luogo anche di quella autorizzazione. In questo caso, lo studio di
impatto ambientale e gli elaborati progettuali contengono anche le informazioni
previste ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 e il provvedimento finale le condizioni
e le misure supplementari previste dagli articoli 7 e 8 del medesimo decreto n.
59 del 2005.
3. La VAS e la VIA comprendono le procedure di valutazione d'incidenza di cui
all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997; a tal fine, il rapporto ambientale,
lo studio preliminare ambientale o lo studio di impatto ambientale contengono
gli elementi di cui all'allegato G dello stesso decreto n. 357 del 1997 e la
valutazione dell'autorita' competente si estende alle finalita' di conservazione
proprie della valutazione d'incidenza oppure dovra' dare atto degli esiti della
valutazione di incidenza. Le modalita' di informazione del pubblico danno
specifica evidenza della integrazione procedurale.
4. La verifica di assoggettabilita' di cui all'articolo 20 puo' essere condotta,
nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente decreto, nell'ambito
della VAS. In tal caso le modalita' di informazione del pubblico danno specifica
evidenza della integrazione procedurale.
5. Nella redazione dello studio di impatto ambientale di cui all'articolo 22,
relativo a progetti previsti da piani o programmi gia' sottoposti a valutazione
ambientale, possono essere utilizzate le informazioni e le analisi contenute nel
rapporto ambientale. Nel corso della redazione dei progetti e nella fase della
loro valutazione, sono tenute in considerazione la documentazione e le
conclusioni della VAS.
Titolo II
LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
Art. 11.
Modalita' di svolgimento
1. La valutazione ambientale strategica e' avviata dall'autorita' procedente
contestualmente al processo di formazione del piano o programma e comprende,
secondo le disposizioni di cui agli articoli da 12 a 18:
a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilita';
b) l'elaborazione del rapporto ambientale;
c) lo svolgimento di consultazioni;
d) la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti delle consultazioni;
e) la decisione;
f) l'informazione sulla decisione;
g) il monitoraggio.
2. L'autorita' competente, al fine di promuovere l'integrazione degli obiettivi
di sostenibilita' ambientale nelle politiche settoriali ed il rispetto degli
obiettivi, dei piani e dei programmi ambientali, nazionali ed europei:
a) esprime il proprio parere sull'assoggettabilita' delle proposte di piano o di
programma alla valutazione ambientale strategica nei casi previsti dal comma 3
dell'articolo 6;
b) collabora con l'autorita' proponente al fine di definire le forme ed i
soggetti della consultazione pubblica, nonche' l'impostazione ed i contenuti del
Rapporto ambientale e le modalita' di monitoraggio di cui all'articolo 18;
c) esprime, tenendo conto della consultazione pubblica, dei pareri dei soggetti
competenti in materia ambientale, un proprio parere motivato sulla proposta di
piano e di programma e sul rapporto ambientale nonche' sull'adeguatezza del
piano di monitoraggio e con riferimento alla sussistenza delle risorse
finanziarie;.
3. La fase di valutazione e' effettuata durante la fase preparatoria del piano o
del programma ed anteriormente alla sua approvazione o all'avvio della relativa
procedura legislativa. Essa e' preordinata a garantire che gli impatti
significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione di detti piani e programmi
siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro
approvazione .
4. La VAS viene effettuata ai vari livelli istituzionali tenendo conto
dell'esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle
valutazioni.
5. La VAS costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni
del presente decreto, parte integrante del procedimento di adozione ed
approvazione. I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la
previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per
violazione di legge.
Art. 12.
Verifica di assoggettabilita'
1. Nel caso di piani e programmi di cui all'articolo 6, comma 3, l'autorita'
procedente trasmette all'autorita' competente, su supporto cartaceo ed
informatico, un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o
programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti
significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo
riferimento ai criteri dell'allegato I del presente decreto.
2. L'autorita' competente in collaborazione con l'autorita' procedente,
individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette
loro il documento preliminare per acquisirne il parere. Il parere e' inviato
entro trenta giorni all'autorita' competente ed all'autorita' procedente.
3. Salvo quanto diversamente concordato dall'autorita' competente con l'autorita'
procedente, l'autorita' competente, sulla base degli elementi di cui
all'allegato I del presente decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute,
verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi
sull'ambiente.
4. L'autorita' competente, sentita l'autorita' procedente, tenuto conto dei
contributi pervenuti, entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1,
emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il
programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 e, se del caso,
definendo le necessarie prescrizioni.
5. Il risultato della verifica di assoggettabilita', comprese le motivazioni,
deve essere reso pubblico.
Art. 13.
Redazione del rapporto ambientale
1. Sulla base di un rapporto preliminare sui possibili impatti ambientali
significativi dell'attuazione del piano o programma, il proponente e/o l'autorita'
procedente entrano in consultazione, sin dai momenti preliminari dell'attivita'
di elaborazione di piani e programmi, con l'autorita' competente e gli altri
soggetti competenti in materia ambientale, al fine di definire la portata ed il
livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale.
2. La consultazione, salvo quanto diversamente concordato, si conclude entro
novanta giorni.
3. La redazione del rapporto ambientale spetta al proponente o all'autorita'
procedente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il
rapporto ambientale costituisce parte integrante del piano o del programma e ne
accompagna l'intero processo di elaborazione ed approvazione.
4. Nel rapporto ambientale debbono essere individuati, descritti e valutati gli
impatti significativi che l'attuazione del piano o del programma proposto
potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonche' le ragionevoli
alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e
dell'ambito territoriale del piano o del programma stesso. L'allegato VI al
presente decreto riporta le informazioni da fornire nel rapporto ambientale a
tale scopo, nei limiti in cui possono essere ragionevolmente richieste, tenuto
conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione correnti, dei
contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma. Per evitare
duplicazioni della valutazione, possono essere utilizzati, se pertinenti,
approfondimenti gia' effettuati ed informazioni ottenute nell'ambito di altri
livelli decisionali o altrimenti acquisite in attuazione di altre disposizioni
normative.
5. La proposta di piano o di programma e' comunicata, anche secondo modalita'
concordate, all'autorita' competente. La comunicazione comprende il rapporto
ambientale e una sintesi non tecnica dello stesso. Dalla data pubblicazione
dell'avviso di cui all'articolo 14, comma 1, decorrono i tempi dell'esame
istruttorio e della valutazione. La proposta di piano o programma ed il rapporto
ambientale sono altresi' messi a disposizione dei soggetti competenti in materia
ambientale e del pubblico interessato affinche' questi abbiano l'opportunita' di
esprimersi.
6. La documentazione e' depositata presso gli uffici dell'autorita' competente e
presso gli uffici delle regioni e delle province il cui territorio risulti anche
solo parzialmente interessato dal piano o programma o dagli impatti della sua
attuazione.
Art. 14.
Consultazione
1. Contestualmente alla comunicazione di cui all'articolo 13, comma 5, l'autorita'
procedente cura la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana o nel Bollettino Ufficiale della regione o provincia
autonoma interessata. L'avviso deve contenere: il titolo della proposta di piano
o di programma, il proponente, l'autorita' procedente, l'indicazione delle sedi
ove puo' essere presa visione del piano o programma e del rapporto ambientale e
delle sedi dove si puo' consultare la sintesi non tecnica.
2. L'autorita' competente e l'autorita' procedente mettono, altresi', a
disposizione del pubblico la proposta di piano o programma ed il rapporto
ambientale mediante il deposito presso i propri uffici e la pubblicazione sul
proprio sito web.
3. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al
comma 1, chiunque puo' prendere visione della proposta di piano o programma e
del relativo rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni, anche
fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.
4. Le procedure di deposito, pubblicita' e partecipazione, disposte ai sensi
delle vigenti disposizioni per specifici piani e programmi, sono coordinate al
fine di evitare duplicazioni con le norme del presente decreto.
Art. 15.
Valutazione del rapporto ambientale e degli esiti i risultati della
consultazione
1. L'autorita' competente, in collaborazione con l'autorita' procedente,
svolge le attivita' tecnico-istruttorie, acquisisce e valuta tutta la
documentazione presentata, nonche' le osservazioni, obiezioni e suggerimenti
inoltrati ai sensi dell'articolo 14 ed esprime il proprio parere motivato entro
il termine di novanta giorni a decorrere dalla scadenza di tutti i termini di
cui all'articolo 14.
2. L'autorita' procedente, in collaborazione con l'autorita' competente,
provvede, ove necessario, alla revisione del piano o programma alla luce del
parere motivato espresso prima della presentazione del piano o programma per
l'adozione o approvazione.
Art. 16.
Decisione
1. Il piano o programma ed il rapporto ambientale, insieme con il parere
motivato e la documentazione acquisita nell'ambito della consultazione, e'
trasmesso all'organo competente all'adozione o approvazione del piano o
programma.
Art. 17.
Informazione sulla decisione
1. La decisione finale e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale o nel
Bollettino Ufficiale della Regione con l'indicazione della sede ove si possa
prendere visione del piano o programma adottato e di tutta la documentazione
oggetto dell'istruttoria. Sono inoltre rese pubbliche, anche attraverso la
pubblicazione sui siti web della autorita' interessate:
a) il parere motivato espresso dall'autorita' competente;
b) una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni
ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si e' tenuto conto
del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonche' le ragioni
per le quali e' stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce delle
alternative possibili che erano state individuate;
c) le misure adottate in merito al monitoraggio di cui all'articolo 18.
Art. 18.
Monitoraggio
1. Il monitoraggio assicura il controllo sugli impatti significativi
sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei piani e dei programmi approvati e la
verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilita' prefissati, cosi'
da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e da adottare le
opportune misure correttive. Il monitoraggio e' effettuato avvalendosi del
sistema delle Agenzie ambientali.
2. Il piano o programma individua le responsabilita' e la sussistenza delle le
risorse necessarie per la realizzazione e gestione del monitoraggio.
3. Delle modalita' di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle
eventuali misure correttive adottate ai sensi del comma 1 e' data adeguata
informazione attraverso i siti web dell'autorita' competente e dell'autorita'
procedente e delle Agenzie interessate.
4. Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono tenute in conto nel
caso di eventuali modifiche al piano o programma e comunque sempre incluse nel
quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o programmazione.
Titolo III
LA VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE
Art. 19.
Modalita' di svolgimento
1. La valutazione d'impatto ambientale comprende, secondo le disposizioni di
cui agli articoli da 20 a 28:
a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilita';
b) la definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale;
c) la presentazione e la pubblicazione del progetto;
d) lo svolgimento di consultazioni;
f) la valutazione dello studio ambientale e degli esiti delle consultazioni;
g) la decisione;
h) l'informazione sulla decisione;
i) il monitoraggio.
2. Per i progetti inseriti in piani o programmi per i quali si e' conclusa
positivamente la procedura di VAS, il giudizio di VIA negativo ovvero il
contrasto di valutazione su elementi gia' oggetto della VAS e' adeguatamente
motivato.
Art. 20.
Verifica di assoggettabilita'
1. Il proponente trasmette all'autorita' competente il progetto preliminare,
lo studio preliminare ambientale e una loro copia conforme in formato
elettronico su idoneo supporto nel caso di progetti:
a) elencati nell'allegato II che servono esclusivamente o essenzialmente per lo
sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per
piu' di due anni;
b) inerenti modifiche dei progetti elencati negli allegati II che comportino
effetti negativi apprezzabili per l'ambiente, nonche' quelli di cui all'allegato
IV secondo le modalita' stabilite dalle Regioni e dalle province autonome,
tenendo conto dei commi successivi del presente articolo.
2. Dell'avvenuta trasmissione e' dato sintetico avviso, a cura del proponente,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per i progetti di competenza
statale, nel Bollettino Ufficiale della regione per i progetti di rispettiva
competenza, nonche' all'albo pretorio dei comuni interessati. Nell'avviso sono
indicati il proponente, l'oggetto e la localizzazione prevista per il progetto,
il luogo ove possono essere consultati gli atti nella loro interezza ed i tempi
entro i quali e' possibile presentare osservazioni. In ogni caso copia integrale
degli atti e' depositata presso i comuni ove il progetto e' localizzato. Nel
caso dei progetti di competenza statale la documentazione e' depositata anche
presso la sede delle regioni e delle province ove il progetto e' localizzato. I
principali elaborati del progetto preliminare e lo studio preliminare
ambientale, sono pubblicati sul sito web dell'autorita' competente.
3. Entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 2
chiunque abbia interesse puo' far pervenire le proprie osservazioni.
4. L'autorita' competente nei successivi quarantacinque giorni, sulla base degli
elementi di cui all'allegato V del presente decreto e tenuto conto dei risultati
della consultazione, verifica se il progetto abbia possibili effetti negativi
apprezzabili sull'ambiente.
Entro la scadenza del termine l'autorita' competente deve comunque esprimersi.
5. Se il progetto non ha impatti ambientali significativi o non costituisce
modifica sostanziale, l'autorita' compente dispone l'esclusione dalla procedura
di valutazione ambientale e, se del caso, impartisce le necessarie prescrizioni.
6. Se il progetto ha possibili impatti significativi o costituisce modifica
sostanziale si applicano le disposizioni degli articoli da 21 a 28.
7. Il provvedimento di assoggettabilita', comprese le motivazioni, e' pubblico a
cura dell'autorita' competente mediante:
a) un sintetico avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana ovvero nel Bollettino Ufficiale della regione o della provincia
autonoma;
b) con la pubblicazione integrale sul sito web dell'autorita' competente.
Art. 21.
Definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale
1. Sulla base del progetto preliminare, dello studio preliminare ambientale
e di una relazione che, sulla base degli impatti ambientali attesi, illustra il
piano di lavoro per la redazione dello studio di impatto ambientale, il
proponente ha la facolta' di richiedere una fase di consultazione con l'autorita'
competente e i soggetti competenti in materia ambientale al fine di definire la
portata delle informazioni da includere, il relativo livello di dettaglio e le
metodologie da adottare. La documentazione presentata dal proponente, della
quale e' fornita una copia in formato elettronico, include l'elenco delle
autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi
comunque denominati necessari alla realizzazione ed esercizio del progetto. 2.
L'autorita' competente apre una fase di consultazione con il
proponente e in quella sede:
a) si pronuncia sulle condizioni per l'elaborazione del progetto e dello studio
di impatto ambientale;
b) esamina le principali alternative, compresa l'alternativa zero;
c) sulla base della documentazione disponibile, verifica, anche con riferimento
alla localizzazione prevista dal progetto,
l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilita';
d) in carenza di tali elementi, indica le condizioni per ottenere, in sede di
presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di consenso, senza che
cio' pregiudichi la definizione del successivo procedimento.
3. Le informazioni richieste tengono conto della possibilita' per il proponente
di raccogliere i dati richiesti e delle conoscenze e dei metodi di valutazioni
disponibili
4. La fase di consultazione si conclude entro sessanta giorni e, allo scadere di
tale termine, si passa alla fase successiva.
Art. 22.
Studio di impatto ambientale
1. La redazione dello studio di impatto ambientale, insieme a tutti gli
altri documenti elaborati nelle varie fasi del procedimento, ed i costi
associati sono a carico del proponente il progetto.
2. Lo studio di impatto ambientale, e' predisposto, secondo le indicazioni di
cui all'allegato VII del presente decreto e nel rispetto degli esiti della fase
di consultazione definizione dei contenuti di cui all'articolo 21, qualora
attivata.
3. Lo studio di impatto ambientale contiene almeno le seguenti informazioni:
a) una descrizione del progetto con informazioni relative alle sue
caratteristiche, alla sua localizzazione ed alle sue dimensioni;
b) una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e possibilmente
compensare gli impatti negativi rilevanti;
c) i dati necessari per individuare e valutare i principali impatti
sull'ambiente e sul patrimonio culturale che il progetto puo' produrre, sia in
fase di realizzazione che in fase di esercizio;
d) una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal
proponente, ivi compresa la cosiddetta opzione zero, con indicazione delle
principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale;
e) una descrizione delle misure previste per il monitoraggio.
4. Ai fini della predisposizione dello studio di impatto ambientale e degli
altri elaborati necessari per l'espletamento della fase di valutazione, il
proponente ha facolta' di accedere ai dati ed alle informazioni disponibili
presso la pubblica amministrazione, secondo quanto disposto dalla normativa
vigente in materia.
5. Allo studio di impatto ambientale deve essere allegata una sintesi non
tecnica delle caratteristiche dimensionali e funzionali del progetto e dei dati
ed informazioni contenuti nello studio stesso inclusi elaborati grafici. La
documentazione dovra' essere predisposta al fine consentirne un'agevole
comprensione da parte del pubblico ed un'agevole riproduzione.
Art. 23.
Presentazione dell'istanza
1. L'istanza e' presentata dal proponente l'opera o l'intervento all'autorita'
competente. Ad essa sono allegati il progetto definitivo, lo studio di impatto
ambientale, la sintesi non tecnica e copia dell'avviso a mezzo stampa, di cui
all'articolo 24, commi 1 e 2. Dalla data della presentazione decorrono i termini
per l'informazione e la partecipazione, la valutazione e la decisione.
2. Alla domanda e' altresi' allegato l'elenco delle autorizzazioni, intese,
concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati, gia'
acquisiti o da acquisire ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera
o intervento, nonche' di una copia in formato elettronico, su idoneo supporto,
degli elaborati, conforme agli originali presentati.
3. La documentazione e' depositata in un congruo numero di copie, a seconda dei
casi, presso gli uffici dell'autorita' competente, delle regioni, delle province
e dei comuni il cui territorio sia anche solo parzialmente interessato dal
progetto o dagli impatti della sua attuazione.
4. Entro trenta giorni l'autorita' competente verifica la completezza della
documentazione. Qualora questa risulti incompleta viene restituita al proponente
con l'indicazione degli elementi mancanti. In tal caso il progetto si intende
non presentato.
Art. 24.
Consultazione
1. Contestualmente alla presentazione di cui all'articolo 23, comma 1, del
progetto deve essere data notizia a mezzo stampa e su sito web dell'autorita'
competente.
2. Le pubblicazioni a mezzo stampa vanno eseguite a cura e spese del proponente.
Nel caso di progetti di competenza statale, la pubblicazione va eseguita su un
quotidiano a diffusione nazionale e su un quotidiano a diffusione regionale per
ciascuna regione direttamente interessata. Nel caso di progetti per i quali la
competenza allo svolgimento della valutazione ambientale spetta alle regioni, si
provvedera' con la pubblicazione su un quotidiano a diffusione regionale o
provinciale.
3. La pubblicazione di cui al comma 1 deve contenere, oltre una breve
descrizione del progetto e dei suoi possibili principali impatti ambientali,
l'indicazione delle sedi ove possono essere consultati gli atti nella loro
interezza ed i termini entro i quali e' possibile presentare osservazioni.
4. Entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione di cui all'articolo
23, chiunque abbia interesse puo' prendere visione del progetto e del relativo
studio ambientale, presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o
ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.
5. Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale deve tenere in conto
le osservazioni pervenute, considerandole contestualmente, singolarmente o per
gruppi.
6. L'autorita' competente puo' disporre che la consultazione avvenga mediante lo
svolgimento di-un'inchiesta pubblica per l'esame dello studio di impatto
ambientale, dei pareri forniti dalle pubbliche amministrazioni e delle
osservazioni dei cittadini. senza che cio' comporti interruzioni o sospensioni
dei termini per l'istruttoria.
7. L'inchiesta di cui al comma 6 si conclude con una relazione sui lavori svolti
ed un giudizio sui risultati emersi, che sono acquisiti e valutati ai fini del
provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale.
8. Il proponente, qualora non abbia luogo l'inchiesta di cui al comma 6, puo',
anche su propria richiesta, essere chiamato, prima della conclusione della fase
di valutazione, ad un sintetico contraddittorio con i soggetti che hanno
presentato pareri o osservazioni. Il verbale del contraddittorio e' acquisito e
valutato ai fini del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale.
9. Quando il proponente intende modificare gli elaborati presentati in relazione
alle osservazioni, ai rilievi emersi nell'ambito dell'inchiesta pubblica oppure
nelcorso del contraddittorio di cui al comma 8, ne fa richiesta all'autorita'
competente nei trenta giorni
successivi alla scadenza del termine di cui al comma 4, indicando il tempo
necessario, che non puo' superare i sessanta giorni, prorogabili, su istanza del
proponente, per un massimo di ulteriori sessanta giorni. In questo caso l'autorita'
competente esprime il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale entro
novanta giorni dalla presentazione degli elaborati modificati. L'autorita'
competente, ove ritenga che le modifiche apportate siano sostanziali e
rilevanti, dispone che il proponente curi la pubblicazione di un avviso a mezzo
stampa secondo le modalita' di cui ai commi 2 e 3. Nel caso che il proponente
sia un soggetto pubblico, la pubblicazione deve avvenire nei limiti delle
risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. Nel caso che il
proponente sia un soggetto pubblico, la pubblicazione deve avvenire nei limiti
delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.
10. In ogni caso tutta la documentazione istruttoria deve essere pubblica sul
sito web dell'autorita' competente.
Art. 25.
Valutazione dello studio di impatto ambientale e degli esiti della consultazione
1. Le attivita' tecnico-istruttorie per la valutazione d'impatto ambientale
sono svolte dall'autorita' competente.
2. L'autorita' competente acquisisce e valuta tutta la documentazione
presentata, le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati ai sensi
dell'articolo 24, nonche', nel caso dei progetti di competenza dello Stato, il
parere delle regioni interessate, che dovra' essere reso entro sessanta giorni
dalla presentazione di cui all'articolo 23, comma 1.
3. Contestualmente alla pubblicazione di cui all'articolo 24, il proponente,
affinche' l'autorita' competente ne acquisisca le determinazioni, trasmette
l'istanza, completa di allegati, a tutti i soggetti competenti in materia
ambientale interessati, qualora la realizzazione del progetto preveda
autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi
comunque denominati in materia ambientale. Le amministrazioni rendono le proprie
determinazioni entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui
all'articolo 23, comma 1, ovvero nell'ambito della Conferenza dei servizi
eventualmente indetta a tal fine dall'autorita' competente. Entro il medesimo
termine il Ministero per i beni e le attivita' culturali si esprime ai sensi
dell'articolo 26 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e negli altri
casi previsti dal medesimo decreto.
4. L'autorita' competente puo' concludere con le altre amministrazioni pubbliche
interessate accordi per disciplinare lo svolgimento delle attivita' di interesse
comune ai fini della semplificazione delle procedure.
Art. 26.
Decisione
1. L'autorita' competente conclude con provvedimento espresso e motivato il
procedimento di valutazione dell'impatto ambientale nei centocinquanta giorni
successivi alla presentazione dell'istanza di cui all'articolo 23, comma 1. Nei
casi in cui e' necessario procedere ad accertamenti ed indagini di particolare
complessita', l'autorita' competente, con atto motivato, dispone il
prolungamento del procedimento di valutazione sino ad un massimo di ulteriori
sessanta giorni dandone comunicazione al proponente.
2. L'inutile decorso del termine di centocinquanta giorni, previsto dal comma 1,
da computarsi tenuto conto delle eventuali interruzioni e sospensioni
intervenute, ovvero, nel caso di cui al comma 3 del presente articolo, l'inutile
decorso del termine di trecentotrenta giorni dalla data di presentazione del
progetto di cui all'articolo 23, comma 1, implica l'esercizio del potere
sostitutivo da parte del Consiglio dei Ministri, che provvede, su istanza delle
amministrazioni o delle parti interessate, entro sessanta giorni, previa diffida
all'organo competente ad adempire entro il termine di venti giorni. Per i
progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale in sede non statale, si
applicano le disposizioni di cui al periodo precedente fino all'entrata in
vigore di apposite norme regionali e delle province autonome, da adottarsi nel
rispetto della disciplina comunitaria vigente in materia e del principio della
fissazione di un termine del procedimento.
3. L'autorita' competente puo' richiedere al proponente entro centoventi giorni
dalla presentazione di cui all'articolo 23, comma 1, in un'unica soluzione,
integrazioni alla documentazione presentata, con l'indicazione di un termine per
la risposta che non puo' superare i sessanta giorni, prorogabili, su istanza del
proponente, per un massimo di ulteriori sessanta giorni. Il proponente puo', di
propria iniziativa, fornire integrazioni alla documentazione presentata. L'autorita'
competente, ove ritenga rilevante per il pubblico la conoscenza dei contenuti
delle integrazioni, dispone che il proponente depositi copia delle stesse presso
l'apposito ufficio dell'autorita' competente e dia avviso dell'avvenuto deposito
secondo le modalita' di cui all'articolo 24, commi 2 e 3. In tal caso chiunque
entro sessanta giorni puo'
presentare osservazioni aggiuntive. Il provvedimento di valutazione dell'impatto
ambientale e' espresso entro il termine di novanta giorni dalla trasmissione
della documentazione integrativa. Nel caso in cui il proponente non ottemperi
alle richieste di integrazioni o ritiri la domanda, non si procede all'ulteriore
corso della valutazione. L'interruzione della procedura ha effetto di pronuncia
interlocutoria negativa.
4. Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale sostituisce o
coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla
osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la
realizzazione e l'esercizio dell'opera o intervento inclusa, nel caso di
impianti che ricadono nel campo di applicazione del decreto legislativo 18
febbraio 2005, n. 59, l'autorizzazione integrata ambientale di cui al medesimo
decreto.
5. Il provvedimento contiene le condizioni per la realizzazione, esercizio e
dismissione dei progetti, nonche' quelle relative ad eventuali malfunzionamenti.
In nessun caso puo' farsi luogo all'inizio dei lavori senza che sia intervenuto
il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale.
6. I progetti sottoposti alla fase di valutazione devono essere realizzati entro
cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di valutazione dell'impatto
ambientale. Tenuto conto delle caratteristiche del progetto il provvedimento
puo' stabilire un periodo piu' lungo. Trascorso detto periodo, salvo proroga
concessa, su istanza del proponente, dall'autorita' che ha emanato il
provvedimento, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale deve essere
reiterata.
Art. 27.
Informazione sulla decisione
1. Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale e' pubblicato per
estratto, con indicazione dell'opera, dell'esito del provvedimento e dei luoghi
ove lo stesso potra' essere consultato nella sua interezza, a cura del
proponente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per i progetti di
competenza statale ovvero nel Bollettino Ufficiale della regione, per i progetti
di rispettiva competenza. Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
ovvero dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione
decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte
di soggetti interessati.
2. Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale deve essere
pubblicato per intero e su sito web dell'autorita' competente indicando la sede
ove si possa prendere visione di tutta la documentazione oggetto
dell'istruttoria e delle valutazioni successive.
Art. 28.
Monitoraggio
1. Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale contiene ogni
opportuna indicazione per la progettazione e lo svolgimento delle attivita' di
controllo e monitoraggio degli impatti. Il monitoraggio assicura, anche
avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali, il controllo sugli impatti
ambientali significativi sull'ambiente provocati dalle opere approvate, nonche'
la corrispondenza alle prescrizioni espresse sulla compatibilita' ambientale
dell'opera, anche, al fine di individuare tempestivamente gli impatti negativi
imprevisti e di consentire all'autorita' competente di essere in grado di
adottare le opportune misure correttive.
2. Delle modalita' di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle
eventuali misure correttive adottate ai sensi del comma 1 e' data adeguata
informazione attraverso i siti web dell'autorita' competente e dell'autorita'
procedente e delle Agenzie interessate.
Art. 29.
Controlli e sanzioni
1. La valutazione di impatto ambientale costituisce, per i progetti di opere
ed interventi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto,
presupposto o parte integrante del procedimento di autorizzazione o
approvazione. I provvedimenti di autorizzazione o approvazione adottati senza la
previa valutazione di impatto ambientale, ove prescritta, sono annullabili per
violazione di legge.
2. Fermi restando i compiti di vigilanza e controllo stabiliti dalle norme
vigenti, l'autorita' competente esercita il controllo sull'applicazione delle
disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda del presente decreto
nonche' sull'osservanza delle prescrizioni impartite in sede di verifica di
assoggettabilita' e di valutazione. Per l'effettuazione dei controlli l'autorita'
competente puo' avvalersi, nel quadro delle rispettive competenze, del sistema
agenziale.
3. Qualora si accertino violazioni delle prescrizioni impartite o modifiche
progettuali tali da incidere sugli esiti e sulle risultanze finali delle fasi di
verifica di assoggettabilita' e di valutazione, l'autorita' competente, previa
eventuale sospensione dei lavori, impone al proponente l'adeguamento dell'opera
o intervento, stabilendone i termini e le modalita'. Qualora il proponente non
adempia a quanto imposto, l'autorita' competente provvede d'ufficio a spese
dell'inadempiente. Il recupero di tali spese e' effettuato con le modalita' e
gli effetti previsti dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione
delle entrate patrimoniali dello Stato.
4. Nel caso di opere ed interventi realizzati senza la previa sottoposizione
alle fasi di verifica di assoggettabilita' o di valutazione in violazione delle
disposizioni di cui al presente Titolo III, nonche' nel caso di difformita'
sostanziali da quanto disposto dai provvedimenti finali, l'autorita' competente,
valutata l'entita' del pregiudizio ambientale arrecato e quello conseguente alla
applicazione della sanzione, dispone la sospensione dei lavori e puo' disporre
la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione
ambientale a cura e spese del responsabile, definendone i termini e le modalita'.
In caso di inottemperanza, l'autorita' competente provvede d'ufficio a spese
dell'inadempiente. Il recupero di tali spese e' effettuato con le modalita' e
gli effetti previsti dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla
riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con regio decreto
14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello
Stato.
5. In caso di annullamento in sede giurisdizionale o di autotutela di
autorizzazioni o concessioni rilasciate previa valutazione di impatto ambientale
o di annullamento del giudizio di compatibilita' ambientale, i poteri di cui al
comma 4 sono esercitati previa nuova valutazione di impatto ambientale.
6. Resta, in ogni caso, salva l'applicazione di sanzioni previste dalle norme
vigenti.
Titolo IV
VALUTAZIONI AMBIENTALI INTERREGIONALI E TRANSFRONTALIERE
Art. 30.
Impatti ambientali interregionali
1. Nel caso di piani e programmi soggetti a VAS e di progetti di interventi
e di opere sottoposti a procedura di VIA di competenza regionale che risultino
localizzati anche sul territorio di regioni confinanti, il processo di
valutazione ambientale e' effettuato d'intesa tra le autorita' competenti.
2. Nel caso di piani e programmi soggetti a VAS e di progetti di interventi e di
opere sottoposti a VIA di competenza regionale che possano avere impatti
ambientali rilevanti su regioni confinanti, l'autorita' competente e' tenuta a
darne informazione e ad acquisire i pareri delle autorita' competenti di tali
regioni, nonche' degli enti locali territoriali interessati dagli impatti.
Art. 31.
Attribuzione competenze
1. In caso di piani, programmi o progetti la cui valutazione ambientale e'
rimessa alla regione, qualora siano interessati territori di piu' regioni e si
manifesti un conflitto tra le autorita' competenti di tali regioni circa gli
impatti ambientali di un piano, programma o progetto localizzato sul territorio
di una delle regioni, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su conforme
parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, puo' disporre che si applichino le
procedure previste dal presente decreto per i piani, programmi e progetti di
competenza statale.
Art. 32.
Consultazioni transfrontaliere
1. In caso di piani, programmi o progetti che possono avere impatti
rilevanti sull'ambiente di un altro Stato, o qualora un altro Stato cosi'
richieda, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
d'intesa con il Ministero per i beni e le attivita' culturali e con il Ministero
degli affari esteri e per suo tramite, ai sensi della Convenzione sulla
valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta a
Espoo il 25 febbraio 1991, ratificata ai sensi della legge 3 novembre 1994, n.
640, nell'ambito delle fasi di cui agli articoli 13 e 21, provvede alla notifica
dei progetti e di una sintesi della documentazione concernente il piano,
programma e progetto. Nell'ambito della notifica e' fissato il termine, non
superiore ai sessanta giorni, per esprimere il proprio interesse alla
partecipazione alla procedura.
2. Qualora sia espresso l'interesse a partecipare alla procedura, si applicano
al paese interessato le procedure per l'informazione e la partecipazione del
pubblico definite dal presente decreto. I pareri e le osservazioni delle
autorita' pubbliche devono pervenire entro sessanta giorni dalla pubblicazione
dell'avviso al pubblico di cui agli articoli 14 e 24. Salvo altrimenti
richiesto, verra' trasmessa, per la partecipazione del pubblico e l'espressione
dei pareri delle autorita' pubbliche, contestualmente alla ricezione della
comunicazione, la sintesi non tecnica di cui agli articoli 13 e 23. La decisione
di cui all'articolo 26 e le condizioni che eventualmente l'accompagnano sono
trasmessi agli Stati membri consultati.
3. Fatto salvo quanto previsto dagli accordi internazionali, le regioni o le
province autonome informano immediatamente il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare quando progetti di loro competenza possono
avere impatti ambientali transfrontalieri e collaborano per lo svolgimento delle
fasi procedurali di applicazione della convenzione.
4. La predisposizione e la distribuzione della documentazione necessaria sono a
cura del proponente o dell'autorita' procedente, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il
Ministero per i beni e le attivita' culturali e il Ministero degli affari
esteri, d'intesa con le regioni interessate, stipulano con i Paesi aderenti alla
Convenzione accordi per disciplinare le varie fasi al fine di semplificare e
rendere piu' efficace l'attuazione della convenzione.
Titolo V
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 33.
Oneri istruttori
1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, sono definite, sulla base di quanto previsto dall'articolo 9 del
decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, le tariffe da
applicare ai proponenti per la copertura dei costi sopportati dall'autorita'
competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attivita' istruttorie, di
monitoraggio e controllo previste dal presente decreto.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano possono definire proprie modalita' di quantificazione e
corresponsione degli oneri da porre in capo ai proponenti.
3. Nelle more dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, si continuano ad
applicare le norme vigenti in materia.
4. Al fine di garantire l'operativita' della Commissione di cui all'articolo 10
del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, nelle more
dell'adozione del decreto di cui all'articolo 18, comma 2, del decreto
legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e fino all'entrata in vigore del decreto di
determinazione delle tariffe di cui al comma 1 del presente articolo, per le
spese di funzionamento nonche' per il pagamento dei compensi spettanti ai
componenti della predetta Commissione e' posto a carico del richiedente il
versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma forfetaria pari ad
euro venticinquemila per ogni richiesta di autorizzazione integrata ambientale
per impianti di competenza statale; la predetta somma e' riassegnata entro
sessanta giorni, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, e da
apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare. Le somme di cui al presente comma si intendono
versate a titolo di acconto, fermo restando l'obbligo del richiedente di
corrispondere conguaglio in relazione all'eventuale differenza risultante a
quanto stabilito dal decreto di determinazione delle tariffe, fissate per la
copertura integrale del costo effettivo del servizio reso.
Art. 34.
Norme tecniche, organizzative e integrative
1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con
uno o piu' regolamenti da emanarsi, previo parere della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo, su
proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali, provvede alla
modifica ed all'integrazione delle norme tecniche in materia di valutazione
ambientale nel rispetto delle finalita', dei principi e delle disposizioni di
cui al presente decreto. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 13 della legge
4 febbraio 2005, n. 11, relativamente al recepimento di direttive comunitarie
modificative delle modalita' esecutive e di caratteristiche di ordine tecnico di
direttive gia' recepite nell'ordinamento nazionale. Resta ferma altresi', nelle
more dell'emanazione delle norme tecniche di cui al presente comma,
l'applicazione di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 27 dicembre 1988.
2. Al fine della predisposizione dei provvedimenti di cui al comma 1, il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare acquisisce il
parere delle associazioni ambientali munite di requisiti sostanziali omologhi a
quelli previsti dall'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il
Governo, con apposita delibera del Comitato interministeriale per la
programmazione economica, su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato le regioni e le province autonome, ed acquisito il parere delle
associazioni ambientali munite di requisiti sostanziali omologhi a quelli
previsti dall'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, provvede
all'aggiornamento della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile di cui
alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del
2 agosto 2002.
4. Entro dodici mesi dalla delibera di aggiornamento della strategia nazionale
di cui al comma 3, le regioni si dotano, attraverso adeguati processi
informativi e partecipativi, senza oneri aggiuntivi a carico dei bilanci
regionali, di una complessiva strategia di sviluppo sostenibile che sia coerente
e definisca il contributo alla realizzazione degli obiettivi della strategia
nazionale. Le strategie regionali indicano insieme al contributo della regione
agli obiettivi nazionali, la strumentazione, le priorita', le azioni che si
intendono intraprendere. In tale ambito le regioni assicurano unitarieta' all'attivita'
di pianificazione. Le regioni promuovono l'attivita' delle amministrazioni
locali che, anche attraverso i processi di Agenda 21 locale, si dotano di
strumenti strategici coerenti e capaci di portare un contributo alla
realizzazione degli obiettivi della strategia regionale.
5. Le strategie di sviluppo sostenibile definiscono il quadro di riferimento per
le valutazioni ambientali di cui al presente decreto. Dette strategie, definite
coerentemente ai diversi livelli territoriali, attraverso la partecipazione dei
cittadini e delle loro associazioni, in rappresentanza delle diverse istanze,
assicurano la dissociazione fra la crescita economica ed il suo impatto
sull'ambiente, il rispetto delle condizioni di stabilita' ecologica, la
salvaguardia della biodiversita' ed il soddisfacimento dei requisiti sociali
connessi allo sviluppo delle potenzialita' individuali quali presupposti
necessari per la crescita della competitivita' e dell'occupazione.
6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le
regioni e le province autonome cooperano per assicurare assetti organizzativi,
anche mediante la costituzione di apposite unita' operative, senza aggravio per
la finanza pubblica, e risorse atti a garantire le condizioni per lo svolgimento
di funzioni finalizzate a:
a) determinare, nell'ottica della strategia di sviluppo sostenibile, i requisiti
per una piena integrazione della dimensione ambientale nella definizione e
valutazione di politiche, piani, programmi e progetti;
b) garantire le funzioni di orientamento, valutazione, sorveglianza e controllo
nei processi decisionali della pubblica amministrazione;
c) assicurare lo scambio e la condivisione di esperienze e contenuti
tecnico-scientifici in materia di valutazione ambientale;
d) favorire la promozione e diffusione della cultura della sostenibilita'
dell'integrazione ambientale;
e) agevolare la partecipazione delle autorita' interessate e del pubblico ai
processi decisionali ed assicurare un'ampia diffusione delle informazioni
ambientali.
7. Le norme tecniche assicurano la semplificazione delle procedure di
valutazione. In particolare, assicurano che la valutazione ambientale strategica
e la valutazione d'impatto ambientale si riferiscano al livello strategico
pertinente analizzando la coerenza ed il contributo di piani, programmi e
progetti alla realizzazione degli obiettivi e delle azioni di livello superiore.
Il processo di valutazione nella sua interezza deve anche assicurare che piani,
programmi e progetti riducano il flusso di materia ed energia che attraversa il
sistema economico e la connessa produzione di rifiuti.
8. Il sistema di monitoraggio, su base regionale, anche con le Agenzie per la
protezione dell'ambiente regionali, e nazionale, Agenzia nazionale per la
protezione dell'ambiente (APAT) e Sistema statistico nazionale (SISTAN),
garantisce la raccolta dei dati concernenti gli indicatori strutturali
comunitari o altri appositamente scelti.
9. Le modifiche agli allegati alla parte seconda del presente decreto sono
apportate con regolamenti da emanarsi, previo parere della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Art. 35.
Disposizioni transitorie e finali
1. Le regioni adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del presente
decreto, entro dodici mesi dall'entrata in vigore. In mancanza di norme vigenti
regionali trovano diretta applicazione le norme di cui al presente decreto.
2. Trascorso il termine di cui al comma 1, trovano diretta applicazione le
disposizioni del presente decreto, ovvero le disposizioni regionali vigenti in
quanto compatibili.
2-bis. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano
provvedono alle finalita' del presente decreto ai sensi dei relativi statuti.
2-ter. Le procedure di VAS e di VIA avviate precedentemente all'entrata in
vigore del presente decreto sono concluse ai sensi delle norme vigenti al
momento dell'avvio del procedimento.
Art. 36.
Abrogazioni e modifiche
1. Gli articoli da 4 a 52 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
sono abrogati.
2. Gli allegati da I a V della Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, sono sostituiti dagli allegati al presente decreto.
3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, a decorrere dalla data di
entrata in vigore della parte seconda del presente decreto sono inoltre
abrogati:
a) l'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
b) l'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67;
c) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377;
d) l'articolo 7 della legge 2 maggio 1990, n. 102;
e) il comma 2, dell'articolo 4, ed il comma 2, dell'articolo 5, della legge 4
agosto 1990, n. 240;
f) il comma 2, dell'articolo 1, della legge 29 novembre 1990, n. 366;
g) l'articolo 3 della legge 29 novembre 1990, n. 380;
h) l'articolo 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 9;
i) il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1991, n. 460;
l) l'articolo 3 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;
m) articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 100;
n) articolo 1 della legge 28 febbraio 1992, n. 220;
o) il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1992;
p) il comma 6, dell'articolo 17, della legge 5 gennaio 1994, n. 36;
q) il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 526;
r) il comma 1, dell'articolo 2-bis, della legge 31 maggio 1995, n. 206
(decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96);
s) il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996;
t) il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998;
u) il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1998;
v) la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 1999;
z) il decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1999, n. 348;
aa) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 1999, n. 302;
bb) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° settembre 2000,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 dell'11 ottobre 2000;
cc) l'articolo 6 della legge 23 marzo 2001, n. 93;
dd) l'articolo 77, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
ee) gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 315, convertito,
con modificazioni, dalla legge 16 gennaio 2004, n. 5;
ff) l'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;
gg) l'articolo 30 della legge 18 aprile 2005, n. 62.
PARTE III - NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E LOTTA ALLA
DESERTIFICAZIONE, DI TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO E DI GESTIONE DELLE
RISORSE IDRICHE
SEZIONE I - NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E LOTTA ALLA
DESERTIFICAZIONE
TITOLO I - PRINCIPI GENERALI E COMPETENZE
CAPO I - PRINCIPI GENERALI
Art. 53
Finalità
1. Le disposizioni di cui alla presente sezione sono volte ad assicurare la
tutela ed il risanamento del suolo e del sottosuolo, il risanamento
idrogeologico del territorio tramite la prevenzione dei fenomeni di dissesto, la
messa in sicurezza delle situazioni a rischio e la lotta alla desertificazione.
2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, la pubblica
amministrazione svolge ogni opportuna azione di carattere conoscitivo, di
programmazione e pianificazione degli interventi, nonché preordinata alla loro
esecuzione, in conformità alle disposizioni che seguono.
3. Alla realizzazione delle attività previste al comma 1 concorrono, secondo le
rispettive competenze, lo Stato, le regioni a statuto speciale ed ordinario, le
province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni e le comunità
montane e i consorzi di bonifica e di irrigazione.
Art. 54
Definizioni
1. Ai fini della presente sezione si intende per:
a) suolo: il territorio, il suolo, il sottosuolo, gli abitati e le opere
infrastrutturali;
b) acque: le acque meteoriche e le acque superficiali e sotterranee come di
seguito specificate;
c) acque superficiali: le acque interne, ad eccezione delle sole acque
sotterranee, le acque di transizione e le acque costiere, tranne per quanto
riguarda lo stato chimico, in relazione al quale sono incluse anche le acque
territoriali;
d) acque sotterranee: tutte le acque che si trovano sotto la superficie del
suolo nella zona di saturazione e a contatto diretto con il suolo o il
sottosuolo;
e) acque interne: tutte le acque superficiali correnti o stagnanti e tutte le
acque sotterranee all'interno della linea di base che serve da riferimento per
definire il limite delle acque territoriali;
f) fiume: un corpo idrico interno che scorre prevalentemente in superficie, ma
che può essere parzialmente sotterraneo;
g) lago: un corpo idrico superficiale interno fermo;
h) acque di transizione: i corpi idrici superficiali in prossimità della foce di
un fiume, che sono parzialmente di natura salina a causa della loro vicinanza
alle acque costiere, ma sostanzialmente influenzati dai flussi di acqua dolce;
i) acque costiere: le acque superficiali situate all'interno rispetto a una
retta immaginaria distante, in ogni suo punto, un miglio nautico sul lato
esterno dal punto più vicino della linea di base che serve da riferimento per
definire il limite delle acque territoriali, e che si estendono eventualmente
fino al limite esterno delle acque di transizione;
l) corpo idrico superficiale: un elemento distinto e significativo di acque
superficiali, quale un lago, un bacino artificiale, un torrente, un fiume o
canale, parte di un torrente, fiume o canale, nonché di acque di transizione o
un tratto di acque costiere;
m) corpo idrico artificiale: un corpo idrico superficiale creato da un'attività
umana;
n) corpo idrico fortemente modificato: un corpo idrico superficiale la cui
natura, a seguito di alterazioni fisiche dovute a un'attività umana, è
sostanzialmente modificata;
o) corpo idrico sotterraneo: un volume distinto di acque sotterranee contenute
da una o più falde acquifere;
p) falda acquifera: uno o più strati sotterranei di roccia o altri strati
geologici di porosità e permeabilità sufficiente da consentire un flusso
significativo di acque sotterranee o l'estrazione di quantità significative di
acque sotterranee;
q) reticolo idrografico: l'insieme degli elementi che costituiscono il sistema
drenante alveato del bacino idrografico;
r) bacino idrografico: il territorio nel quale scorrono tutte le acque
superficiali attraverso una serie di torrenti, fiumi ed eventualmente laghi per
sfociare al mare in un'unica foce, a estuario o delta;
s) sottobacino o sub-bacino: il territorio nel quale scorrono tutte le acque
superficiali attraverso una serie di torrenti, fiumi ed eventualmente laghi per
sfociare in un punto specifico di un corso d'acqua, di solito un lago o la
confluenza di un fiume;
t) distretto idrografico: area di terra e di mare, costituita da uno o più
bacini idrografici limitrofi e dalle rispettive acque sotterranee e costiere che
costituisce la principale unità per la gestione dei bacini idrografici;
u) difesa del suolo: il complesso delle azioni ed attività riferibili alla
tutela e salvaguardia del territorio, dei fiumi, dei canali e collettori, degli
specchi lacuali, delle lagune, della fascia costiera, delle acque sotterranee,
nonché del territorio a questi connessi, aventi le finalità di ridurre il
rischio idraulico, stabilizzare i fenomeni di dissesto geologico, ottimizzare
l'uso e la gestione del patrimonio idrico, valorizzare le caratteristiche
ambientali e paesaggistiche collegate;
v) dissesto idrogeologico: la condizione che caratterizza aree ove processi
naturali o antropici, relativi alla dinamica dei corpi idrici, del suolo o dei
versanti, determinano condizioni di rischio sul territorio;
z) opera idraulica: l'insieme degli elementi che costituiscono il sistema
drenante alveato del bacino idrografico.
Art. 55
Attività conoscitiva(*)
1. Nell'attività conoscitiva, svolta per le finalità di cui all'articolo 53 e
riferita all'intero territorio nazionale, si intendono comprese le azioni di:
a) raccolta, elaborazione, archiviazione e diffusione dei dati;
b) accertamento, sperimentazione, ricerca e studio degli elementi dell'ambiente
fisico e delle condizioni generali di rischio;
c) formazione ed aggiornamento delle carte tematiche del territorio;
d) valutazione e studio degli effetti conseguenti alla esecuzione dei piani, dei
programmi e dei progetti di opere previsti dalla presente sezione;
e) attuazione di ogni iniziativa a carattere conoscitivo ritenuta necessaria per
il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 53.
2. L'attività conoscitiva di cui al presente articolo è svolta, sulla base delle
deliberazioni di cui all'articolo 57, comma 1, secondo criteri, metodi e
standard di raccolta, elaborazione e consultazione, nonché modalità di
coordinamento e di collaborazione tra i soggetti pubblici comunque operanti nel
settore, che garantiscano la possibilità di omogenea elaborazione ed analisi e
la costituzione e gestione, ad opera del Servizio geologico d'Italia -
Dipartimento difesa del suolo dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per
i servizi tecnici (APAT) di cui all' art. 38 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, di un unico sistema informativo, cui vanno raccordati i sistemi
informativi regionali e quelli delle province autonome.
3. É fatto obbligo alle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, nonché alle istituzioni ed agli enti pubblici, anche economici, che
comunque raccolgano dati nel settore della difesa del suolo, di trasmetterli
alla regione territorialmente interessata ed al Servizio geologico d'Italia -
Dipartimento difesa del suolo dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per
i servizi tecnici (APAT), secondo le modalità definite ai sensi del comma 2 del
presente articolo.
4. L'Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI) contribuisce allo svolgimento
dell'attività conoscitiva di cui al presente articolo, in particolare ai fini
dell'attuazione delle iniziative di cui al comma 1, lettera e), nonché ai fini
della diffusione dell'informazione ambientale di cui agli articoli 8 e 9 del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di recepimento della direttiva
2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003, e in
attuazione di quanto previsto dall'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n.
144, e altresì con riguardo a:
a) inquinamento dell'aria;
b) inquinamento delle acque, riqualificazione fluviale e ciclo idrico integrato;
c) inquinamento acustico, elettromagnetico e luminoso;
d) tutela del territorio;
e) sviluppo sostenibile;
f) ciclo integrato dei rifiuti;
g) energie da fonti energetiche rinnovabili;
h) parchi e aree protette.
5. L'ANCI provvede all'esercizio delle attività di cui al comma 4 attraverso la
raccolta e l'elaborazione dei dati necessari al monitoraggio della spesa
ambientale sul territorio nazionale in regime di convenzione con il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio. Con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio sono definiti i criteri e le
modalità di esercizio delle suddette attività. Per lo svolgimento di queste
ultime viene destinata, nei limiti delle previsioni di spesa di cui alla
convenzione in essere, una somma non inferiore all'uno e cinquanta per cento
dell'ammontare della massa spendibile annualmente delle spese d'investimento
previste per il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Per
l'esercizio finanziario 2006, all'onere di cui sopra si provvede a valere sul
fondo da ripartire per la difesa del suolo e la tutela ambientale.
(*) Nota: Si riporta
di seguito il comma 1132 dell'art. 1 della L. Finanziaria 2007: "1132.
(...) Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 55 e 56 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, nonche' le amministrazioni e gli enti territoriali trasmettono
trimestralmente al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare e all’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (APAT),
le informazioni riguardanti le attivita' di propria competenza in materia di
difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque
dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche e prevenzione del dissesto
idrogeologico. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare con proprio decreto istituisce un Osservatorio per la raccolta,
l’aggiornamento, l’elaborazione e la diffusione dei dati oggetto di
monitoraggio".
Art. 56
Attività di pianificazione, di programmazione e di attuazione(*)
1. Le attività di programmazione, di pianificazione e di attuazione degli
interventi destinati a realizzare le finalità di cui all'articolo 53 riguardano,
ferme restando le competenze e le attività istituzionali proprie del Servizio
nazionale di protezione civile, in particolare:
a) la sistemazione, la conservazione ed il recupero del suolo nei bacini
idrografici, con interventi idrogeologici, idraulici, idraulico-forestali,
idraulico-agrari, silvo-pastorali, di forestazione e di bonifica, anche
attraverso processi di recupero naturalistico, botanico e faunistico;
b) la difesa, la sistemazione e la regolazione dei corsi d'acqua, dei rami
terminali dei fiumi e delle loro foci nel mare, nonché delle zone umide;
c) la moderazione delle piene, anche mediante serbatoi di invaso, vasche di
laminazione, casse di espansione, scaricatori, scolmatori, diversivi o altro,
per la difesa dalle inondazioni e dagli allagamenti;
d) la disciplina delle attività estrattive nei corsi d'acqua, nei laghi, nelle
lagune ed in mare, al fine di prevenire il dissesto del territorio, inclusi
erosione ed abbassamento degli alvei e delle coste;
e) la difesa e il consolidamento dei versanti e delle aree instabili, nonché la
difesa degli abitati e delle infrastrutture contro i movimenti franosi, le
valanghe e altri fenomeni di dissesto;
f) il contenimento dei fenomeni di subsidenza dei suoli e di risalita delle
acque marine lungo i fiumi e nelle falde idriche, anche mediante operazioni di
ristabilimento delle preesistenti condizioni di equilibrio e delle falde
sotterranee;
g) la protezione delle coste e degli abitati dall'invasione e dall'erosione
delle acque marine ed il ripascimento degli arenili, anche mediante opere di
ricostituzione dei cordoni dunosi;
h) la razionale utilizzazione delle risorse idriche superficiali e profonde, con
una efficiente rete idraulica, irrigua ed idrica, garantendo, comunque, che
l'insieme delle derivazioni non pregiudichi il minimo deflusso vitale negli
alvei sottesi nonché la polizia delle acque;
i) lo svolgimento funzionale dei servizi di polizia idraulica, di navigazione
interna, nonché della gestione dei relativi impianti;
l) la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e degli impianti nel
settore e la conservazione dei beni;
m) la regolamentazione dei territori interessati dagli interventi di cui alle
lettere precedenti ai fini della loro tutela ambientale, anche mediante la
determinazione di criteri per la salvaguardia e la conservazione delle aree
demaniali e la costituzione di parchi fluviali e lacuali e di aree protette;
n) il riordino del vincolo idrogeologico.
2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte secondo criteri, metodi e standard,
nonché modalità di coordinamento e di collaborazione tra i soggetti pubblici
comunque competenti, preordinati, tra l'altro, a garantire omogeneità di:
a) condizioni di salvaguardia della vita umana e del territorio, ivi compresi
gli abitati ed i beni;
b) modalità di utilizzazione delle risorse e dei beni, e di gestione dei servizi
connessi.
(*) Nota: Si riporta di seguito il comma 1132 dell'art. 1 della L. Finanziaria 2007: "1132. (...) Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' le amministrazioni e gli enti territoriali trasmettono trimestralmente al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e all’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (APAT), le informazioni riguardanti le attivita' di propria competenza in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche e prevenzione del dissesto idrogeologico. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto istituisce un Osservatorio per la raccolta, l’aggiornamento, l’elaborazione e la diffusione dei dati oggetto di monitoraggio".
CAPO II - COMPETENZE
Art. 57
Presidente del Consiglio dei Ministri, Comitato dei Ministri per
gli interventi nel settore della difesa del suolo
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri, approva con proprio decreto:
a) su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio:
1) le deliberazioni concernenti i metodi ed i criteri, anche tecnici, per lo
svolgimento delle attività di cui agli articoli 55 e 56, nonché per la verifica
ed il controllo dei piani di bacino e dei programmi di intervento;
2) i piani di bacino, sentita la Conferenza Stato-regioni;
3) gli atti volti a provvedere in via sostitutiva, previa diffida, in caso di
persistente inattività dei soggetti ai quali sono demandate le funzioni previste
dalla presente sezione;
4) ogni altro atto di indirizzo e coordinamento nel settore disciplinato dalla
presente sezione.
b) su proposta del Comitato dei Ministri di cui al comma 2, il programma
nazionale di intervento.(*)
2. Il Comitato dei Ministri per gli interventi nel settore della difesa del
suolo opera presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Comitato
presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, è composto da quest'ultimo
e dai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, delle attività produttive,
delle politiche agricole e forestali, per gli affari regionali e per i beni e le
attività culturali, nonché dal delegato del Presidente del Consiglio dei
Ministri in materia di protezione civile.
3. Il Comitato dei Ministri ha funzioni di alta vigilanza ed adotta gli atti di
indirizzo e di coordinamento delle attività. Propone al Presidente del Consiglio
dei Ministri lo schema di programma nazionale di intervento, che coordina con
quelli delle regioni e degli altri enti pubblici a carattere nazionale,
verificandone l'attuazione.
4. Al fine di assicurare il necessario coordinamento tra le diverse
amministrazioni interessate, il Comitato dei Ministri propone gli indirizzi
delle politiche settoriali direttamente o indirettamente connesse con gli
obiettivi e i contenuti della pianificazione di distretto e ne verifica la
coerenza nella fase di approvazione dei relativi atti.
5. Per lo svolgimento delle funzioni di segreteria tecnica, il Comitato dei
Ministri si avvale delle strutture delle Amministrazioni statali competenti.
6. I principi degli atti di indirizzo e coordinamento di cui al presente
articolo sono definiti sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
(*) Nota: Con sentenza n. 232 del 23 luglio 2009, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 57, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 152 del 2006, nella parte in cui non prevede che il programma nazionale di intervento sia approvato con il previo parere della Conferenza unificata.
Art. 58
Competenze del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio esercita le funzioni
e i compiti spettanti allo Stato nelle materie disciplinate dalla presente
sezione, ferme restando le competenze istituzionali del Servizio nazionale di
protezione civile.
2. In particolare, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio:
a) formula proposte, sentita la Conferenza Stato-regioni, ai fini dell'adozione,
ai sensi dell'articolo 57, degli indirizzi e dei criteri per lo svolgimento del
servizio di polizia idraulica, di navigazione interna e per la realizzazione,
gestione e manutenzione delle opere e degli impianti e la conservazione dei
beni;
b) predispone la relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto
idrogeologico, da allegare alla relazione sullo stato dell'ambiente di cui all'
art. 1, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349, nonché la relazione sullo
stato di attuazione dei programmi triennali di intervento per la difesa del
suolo, di cui all'articolo 69, da allegare alla relazione previsionale e
programmatica. La relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto
idrogeologico e la relazione sullo stato dell'ambiente sono redatte avvalendosi
del Servizio geologico d'Italia - Dipartimento difesa del suolo dell'Agenzia per
la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT);
c) opera, ai sensi dell' art. 2, commi 5 e 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349,
per assicurare il coordinamento, ad ogni livello di pianificazione, delle
funzioni di difesa del suolo con gli interventi per la tutela e l'utilizzazione
delle acque e per la tutela dell'ambiente.
3. Ai fini di cui al comma 2, il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio svolge le seguenti funzioni:
a) programmazione, finanziamento e controllo degli interventi in materia di
difesa del suolo;(*)
b) previsione, prevenzione e difesa del suolo da frane, alluvioni e altri
fenomeni di dissesto idrogeologico, nel medio e nel lungo termine al fine di
garantire condizioni ambientali permanenti ed omogenee, ferme restando le
competenze del Dipartimento della protezione civile in merito agli interventi di
somma urgenza;
c) indirizzo e coordinamento dell'attività dei rappresentanti del Ministero in
seno alle Autorità di bacino distrettuale di cui all'articolo 63;
d) identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio
nazionale con riferimento ai valori naturali e ambientali e alla difesa del
suolo, nonché con riguardo all'impatto ambientale dell'articolazione
territoriale delle reti infrastrutturali, delle opere di competenza statale e
delle trasformazioni territoriali;(**)
e) determinazione di criteri, metodi e standard di raccolta, elaborazione, da
parte del Servizio geologico d'Italia - Dipartimento difesa del suolo
dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), e
di consultazione dei dati, definizione di modalità di coordinamento e di
collaborazione tra i soggetti pubblici operanti nel settore, nonché definizione
degli indirizzi per l'accertamento e lo studio degli elementi dell'ambiente
fisico e delle condizioni generali di rischio;
f) valutazione degli effetti conseguenti all'esecuzione dei piani, dei programmi
e dei progetti su scala nazionale di opere nel settore della difesa del suolo;
g) coordinamento dei sistemi cartografici.
(*) Nota: Con sentenza
n. 232 del 23 luglio 2009, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 58, comma 3, lettera a), del d.lgs. n. 152 del 2006,
nella parte in cui non prevede che le funzioni di programmazione e finanziamento
degli interventi in materia di difesa del suolo siano esercitate previo parere
della Conferenza unificata.
(**) Nota: Con sentenza n. 232 del 23 luglio 2009, la Corte Costituzionale ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 58, comma 3, lettera d), del
d.lgs. n. 152 del 2006, nella parte in cui non prevede che le funzioni in esso
indicate siano esercitate previo parere della Conferenza unificata.
Art. 59
Competenze della conferenza stato-regioni
1. La Conferenza Stato-regioni formula pareri, proposte ed osservazioni,
anche ai fini dell'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento di cui
all'articolo 57, in ordine alle attività ed alle finalità di cui alla presente
sezione, ed ogni qualvolta ne è richiesta dal Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio. In particolare:
a) formula proposte per l'adozione degli indirizzi, dei metodi e dei criteri di
cui al predetto articolo 57;
b) formula proposte per il costante adeguamento scientifico ed organizzativo del
Servizio geologico d'Italia - Dipartimento difesa del suolo dell'Agenzia per la
protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) e per il suo
coordinamento con i servizi, gli istituti, gli uffici e gli enti pubblici e
privati che svolgono attività di rilevazione, studio e ricerca in materie
riguardanti, direttamente o indirettamente, il settore della difesa del suolo;
c) formula osservazioni sui piani di bacino, ai fini della loro conformità agli
indirizzi e ai criteri di cui all'articolo 57;
d) esprime pareri sulla ripartizione degli stanziamenti autorizzati da ciascun
programma triennale tra i soggetti preposti all'attuazione delle opere e degli
interventi individuati dai piani di bacino;
e) esprime pareri sui programmi di intervento di competenza statale.
Art. 60
Competenze dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i
servizi tecnici - APAT
1. Ferme restando le competenze e le attività istituzionali proprie del Servizio
nazionale di protezione civile, l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per
i servizi tecnici (APAT) esercita, mediante il Servizio geologico d'Italia -
Dipartimento difesa del suolo, le seguenti funzioni:
a) svolgere l'attività conoscitiva, qual è definita all'articolo 55;
b) realizzare il sistema informativo unico e la rete nazionale integrati di
rilevamento e sorveglianza;
c) fornire, a chiunque ne formuli richiesta, dati, pareri e consulenze, secondo
un tariffario fissato ogni biennio con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le tariffe sono
stabilite in base al principio della partecipazione al costo delle prestazioni
da parte di chi ne usufruisca.
Art. 61
Competenze delle regioni
1. Le regioni, ferme restando le attività da queste svolte nell'ambito delle
competenze del Servizio nazionale di protezione civile, ove occorra d'intesa tra
loro, esercitano le funzioni e i compiti ad esse spettanti nel quadro delle
competenze costituzionalmente determinate e nel rispetto delle attribuzioni
statali, ed in particolare:
a) collaborano nel rilevamento e nell'elaborazione dei piani di bacino dei
distretti idrografici secondo le direttive assunte dalla Conferenza
istituzionale permanente di cui all'articolo 63, comma 4, ed adottano gli atti
di competenza;
b) formulano proposte per la formazione dei programmi e per la redazione di
studi e di progetti relativi ai distretti idrografici;
c) provvedono alla elaborazione, adozione, approvazione ed attuazione dei piani
di tutela di cui all'articolo 121;
d) per la parte di propria competenza, dispongono la redazione e provvedono
all'approvazione e all'esecuzione dei progetti, degli interventi e delle opere
da realizzare nei distretti idrografici, istituendo, ove occorra, gestioni
comuni;
e) provvedono, per la parte di propria competenza, all'organizzazione e al
funzionamento del servizio di polizia idraulica ed a quelli per la gestione e la
manutenzione delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni;
f) provvedono all'organizzazione e al funzionamento della navigazione interna,
ferme restando le residue competenze spettanti al Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti;
g) predispongono annualmente la relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni
dell'assetto idrogeologico del territorio di competenza e sullo stato di
attuazione del programma triennale in corso e la trasmettono al Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio entro il mese di dicembre;
h) assumono ogni altra iniziativa ritenuta necessaria in materia di
conservazione e difesa del territorio, del suolo e del sottosuolo e di tutela ed
uso delle acque nei bacini idrografici di competenza ed esercitano ogni altra
funzione prevista dalla presente sezione.
2. Il Registro italiano dighe (RID) provvede in via esclusiva, anche nelle zone
sismiche, alla identificazione e al controllo dei progetti delle opere di
sbarramento, delle dighe di ritenuta o traverse che superano 15 metri di altezza
o che determinano un volume di invaso superiore a 1.000.000 di metri cubi.
Restano di competenza del Ministero delle attività produttive tutte le opere di
sbarramento che determinano invasi adibiti esclusivamente a deposito o
decantazione o lavaggio di residui industriali.
3. Rientrano nella competenza delle regioni e delle province autonome di Trento
e di Bolzano le attribuzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica
1° novembre 1959, n. 1363, per gli sbarramenti che non superano i 15 metri di
altezza e che determinano un invaso non superiore a 1.000.000 di metri cubi. Per
tali sbarramenti, ove posti al servizio di grandi derivazioni di acqua di
competenza statale, restano ferme le attribuzioni del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti. Il Registro italiano dighe (RID) fornisce alle
regioni il supporto tecnico richiesto.
4. Resta di competenza statale la normativa tecnica relativa alla progettazione
e costruzione delle dighe di sbarramento di qualsiasi altezza e capacità di
invaso.
5. Le funzioni relative al vincolo idrogeologico di cui al regio decreto-legge
30 dicembre 1923, n. 3267, sono interamente esercitate dalle regioni.
6. Restano ferme tutte le altre funzioni amministrative già trasferite o
delegate alle regioni.
Art. 62
Competenze degli enti locali e di altri soggetti
1. I comuni, le province, i loro consorzi o associazioni, le comunità montane, i
consorzi di bonifica e di irrigazione, i consorzi di bacino imbrifero montano e
gli altri enti pubblici e di diritto pubblico con sede nel distretto idrografico
partecipano all'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del
suolo nei modi e nelle forme stabilite dalle regioni singolarmente o d'intesa
tra loro, nell'ambito delle competenze del sistema delle autonomie locali.
2. Gli enti di cui al comma 1 possono avvalersi, sulla base di apposite
convenzioni, del Servizio geologico d'Italia - Dipartimento difesa del suolo
dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) e
sono tenuti a collaborare con la stessa.
Art. 63
Autorità di bacino distrettuale
1. In ciascun distretto idrografico di cui all'articolo 64 è istituita
l'Autorità di bacino distrettuale, di seguito Autorità di bacino, ente pubblico
non economico che opera in conformità agli obiettivi della presente sezione ed
uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e
pubblicità.
2. Sono organi dell'Autorità di bacino: la Conferenza istituzionale permanente,
il Segretario generale, la Segreteria tecnico-operativa e la Conferenza
operativa di servizi. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione
pubblica, da emanarsi sentita la Conferenza permanente Stato - regioni entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente
decreto, sono definiti i criteri e le modalità per l'attribuzione o il
trasferimento del personale e delle risorse patrimoniali e finanziarie,
salvaguardando i livelli occupazionali, definiti alla data del 31 dicembre 2005,
e previa consultazione dei sindacati.
3. Le autorità di bacino previste dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, sono
soppresse a far data dal 30 aprile 2006 e le relative funzioni sono esercitate
dalle Autorità di bacino distrettuale di cui alla parte terza del presente
decreto. Il decreto di cui al comma 2 disciplina il trasferimento di funzioni e
regolamenta il periodo transitorio.
4. Gli atti di indirizzo, coordinamento e pianificazione delle Autorità di
bacino vengono adottati in sede di Conferenza istituzionale permanente
presieduta e convocata, anche su proposta delle amministrazioni partecipanti,
dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio su richiesta del
Segretario generale, che vi partecipa senza diritto di voto. Alla Conferenza
istituzionale permanente partecipano i Ministri dell'ambiente e della tutela del
territorio, delle infrastrutture e dei trasporti, delle attività produttive,
delle politiche agricole e forestali, per la funzione pubblica, per i beni e le
attività culturali o i Sottosegretari dai medesimi delegati, nonchè i Presidenti
delle regioni e delle province autonome il cui territorio è interessato dal
distretto idrografico o gli Assessori dai medesimi delegati, oltre al delegato
del Dipartimento della protezione civile. Alle conferenze istituzionali
permanenti del distretto idrografico della Sardegna e del distretto idrografico
della Sicilia partecipano, oltre ai Presidenti delle rispettive regioni, altri
due rappresentanti per ciascuna delle predette regioni, nominati dai Presidenti
regionali. La conferenza istituzionale permanente delibera a maggioranza. Gli
atti di pianificazione tengono conto delle risorse finanziarie previste a
legislazione vigente.
5. La conferenza istituzionale permanente di cui al comma 4:
a) adotta criteri e metodi per la elaborazione del Piano di bacino in conformità
agli indirizzi ed ai criteri di cui all'articolo 57;
b) individua tempi e modalità per l'adozione del Piano di bacino, che potrà
eventualmente articolarsi in piani riferiti a sub-bacini;
c) determina quali componenti del piano costituiscono interesse esclusivo delle
singole regioni e quali costituiscono interessi comuni a più regioni;
d) adotta i provvedimenti necessari per garantire comunque l'elaborazione del
Piano di bacino;
e) adotta il Piano di bacino;
f) controlla l'attuazione degli schemi previsionali e programmatici del Piano di
bacino e dei programmi triennali e, in caso di grave ritardo nell'esecuzione di
interventi non di competenza statale rispetto ai tempi fissati nel programma,
diffida l'amministrazione inadempiente, fissando il termine massimo per l'inizio
dei lavori. Decorso infruttuosamente tale termine, all'adozione delle misure
necessarie ad assicurare l'avvio dei lavori provvede, in via sostitutiva, il
Presidente della Giunta regionale interessata che, a tal fine, può avvalersi
degli organi decentrati e periferici del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti;
g) nomina il Segretario generale.
6. La Conferenza operativa di servizi è composta dai rappresentanti dei
Ministeri di cui al comma 4, delle regioni e delle province autonome
interessate, nonché da un rappresentante del Dipartimento della protezione
civile; è convocata dal Segretario Generale, che la presiede, e provvede
all'attuazione ed esecuzione di quanto disposto ai sensi del comma 5, nonché al
compimento degli atti gestionali. La conferenza operativa di servizi delibera a
maggioranza.
7. Le Autorità di bacino provvedono, tenuto conto delle risorse finanziarie
previste a legislazione vigente:
a) all'elaborazione del Piano di bacino distrettuale di cui all'articolo 65;
b) ad esprimere parere sulla coerenza con gli obiettivi del Piano di bacino dei
piani e programmi comunitari, nazionali, regionali e locali relativi alla difesa
del suolo, alla lotta alla desertificazione, alla tutela delle acque e alla
gestione delle risorse idriche;
c) all'elaborazione, secondo le specifiche tecniche che figurano negli allegati
alla parte terza del presente decreto, di un'analisi delle caratteristiche del
distretto, di un esame sull'impatto delle attività umane sullo stato delle acque
superficiali e sulle acque sotterranee, nonché di un'analisi economica
dell'utilizzo idrico.
8. Fatte salve le discipline adottate dalle regioni ai sensi dell'articolo 62,
le Autorità di bacino coordinano e sovraintendono le attività e le funzioni di
titolarità dei consorzi di bonifica integrale di cui al regio decreto 13
febbraio 1933, n. 215, nonché del consorzio del Ticino - Ente autonomo per la
costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago Maggiore,
del consorzio dell'Oglio - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed
esercizio dell'opera regolatrice del lago d'Iseo e del consorzio dell'Adda -
Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera
regolatrice del lago di Como, con particolare riguardo all'esecuzione,
manutenzione ed esercizio delle opere idrauliche e di bonifica, alla
realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque,
anche al fine della loro utilizzazione irrigua, alla rinaturalizzazione dei
corsi d'acqua ed alla fitodepurazione.
TITOLO II - I DISTRETTI IDROGRAFICI, GLI STRUMENTI, GLI INTERVENTI
CAPO I - I DISTRETTI IDROGRAFICI
Art. 64
Distretti idrografici
1. L'intero territorio nazionale, ivi comprese le isole minori, è ripartito nei
seguenti distretti idrografici:
a) distretto idrografico delle Alpi orientali, con superficie di circa 39.385
Kmq, comprendente i seguenti bacini idrografici:
1) Adige, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
2) Alto Adriatico, già bacino nazionale ai sensi della legge n. 183 del 1989;
3) Lemene, Fissaro Tartaro Canalbianco, già bacini interregionali ai sensi della
legge n. 183 del 1989;
4) bacini del Friuli-Venezia Giulia e del Veneto, già bacini regionali ai sensi
della legge n. 183 del 1989;
b) distretto idrografico Padano, con superficie di circa 74.115 Kmq,
comprendente il bacino del Po, già bacino nazionale ai sensi della legge n. 183
del 1989;
c) distretto idrografico dell'Appennino settentrionale, con superficie di circa
39.000 Kmq, comprendente i seguenti bacini idrografici:
1) Arno, già bacino nazionale ai sensi della legge n. 183 del 1989;
2) Magra, già bacino interregionale ai sensi della legge n. 183 del 1989;
3) Fiora, già bacino interregionale ai sensi della legge n. 183 del 1989;
4) Conca Marecchia, già bacino interregionale ai sensi della legge n. 183 del
1989;
5) Reno, già bacino interregionale ai sensi della legge n. 183 del 1989;
6) bacini della Liguria, già bacini regionali ai sensi della legge n. 183 del
1989;
7) bacini della Toscana, già bacini regionali ai sensi della legge n. 183 del
1989;
8) fiumi Uniti, Montone, Ronco, Savio, Rubicone e Uso, già bacini regionali ai
sensi della legge n. 183 del 1989;
9) Foglia, Arzilla, Metauro, Cesano, Misa, E sino, Musone e altri bacini minori,
già bacini regionali ai sensi della legge n. 183 del 1989;
10) Lamone, già bacino regionale ai sensi della legge n. 183 del 1989;
11) bacini minori afferenti alla costa Romagnola, già bacini regionali ai sensi
della legge n. 183 del 1989;
d) distretto idrografico pilota del Serchio, con superficie di circa 1.600 Kmq,
comprendente il bacino idrografico del Serchio;
e) distretto idrografico dell'Appennino centrale, con superficie di circa 35.800
Kmq, comprendente i seguenti bacini idrografici:
1) Tevere, già bacino nazionale ai sensi della legge n. 183 del 1989;
2) Tronto, già bacino interregionale ai sensi della legge n. 183 del 1989;
3) Sangro, già bacino interregionale ai sensi della legge n. 183 del 1989;
4) bacini dell'Abruzzo, già bacini regionali ai sensi della legge n. 183 del
1989;
5) bacini del Lazio, già bacini regionali ai sensi della legge n. 183 del 1989;
6) Potenza, Chienti, Tenna, Ete, Aso, Menocchia, Tesino e bacini minori delle
Marche, già bacini regionali ai sensi della legge n. 183 del 1989;
f) distretto idrografico dell'Appennino meridionale, con superficie di circa
68.200 Kmq, comprendente i seguenti bacini idrografici:
1) Liri-Garigliano, già bacino nazionale ai sensi della legge n. 183 del 1989;
2) Volturno, già bacino nazionale ai sensi della legge n. 183 del 1989;
3) Sele, già bacino interregionale ai sensi della legge n. 183 del 1989;
4) Sinni e Noce, già bacini interregionali ai sensi della legge n. 183 del 1989;
5) Bradano, già bacino interregionale ai sensi della legge n. 183 del 1989;
6) Saccione, Fortore e Biferno, già bacini interregionali ai sensi della legge
n. 183 del 1989;
7) Ofanto, già bacino interregionale ai sensi della legge n. 183 del 1989;
8) Lao, già bacino interregionale ai sensi della legge n. 183 del 1989;
9) Trigno, già bacino interregionale ai sensi della legge n. 183 del 1989;
10) bacini della Campania, già bacini regionali ai sensi della legge n. 183 del
1989;
11) bacini della Puglia, già bacini regionali ai sensi della legge n. 183 del
1989;
12) bacini della Basilicata, già bacini regionali ai sensi della legge n. 183
del 1989;
13) bacini della Calabria, già bacini regionali ai sensi della legge n. 183 del
1989;
14) bacini del Molise, già bacini regionali ai sensi della legge n. 183 del
1989;
g) distretto idrografico della Sardegna, con superficie di circa 24.000 Kmq,
comprendente i bacini della Sardegna, già bacini regionali ai sensi della legge
n. 183 del 1989;
h) distretto idrografico della Sicilia, con superficie di circa 26.000 Kmq,
comprendente i bacini della Sicilia, già bacini regionali ai sensi della legge
n. 183 del 1989.
CAPO II - GLI STRUMENTI
Art. 65
Valore, finalità e contenuti del piano di bacino distrettuale
1. Il Piano di bacino distrettuale, di seguito Piano di bacino, ha valore di
piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e
tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e
le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione
del suolo ed alla corretta utilizzazione della acque, sulla base delle
caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato.
2. Il Piano di bacino è redatto dall'Autorità di bacino in base agli indirizzi,
metodi e criteri fissati ai sensi del comma 3. Studi ed interventi sono condotti
con particolare riferimento ai bacini montani, ai torrenti di alta valle ed ai
corsi d'acqua di fondo-valle.
3. Il Piano di bacino, in conformità agli indirizzi, ai metodi e ai criteri
stabiliti dalla Conferenza istituzionale permanente di cui all'articolo 63,
comma 4, realizza le finalità indicate all'articolo 56 e, in particolare,
contiene, unitamente agli elementi di cui all'Allegato 4 alla parte terza del
presente decreto:
a) il quadro conoscitivo organizzato ed aggiornato del sistema fisico, delle
utilizzazioni del territorio previste dagli strumenti urbanistici comunali ed
intercomunali, nonché dei vincoli, relativi al distretto, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
b) la individuazione e la quantificazione delle situazioni, in atto e
potenziali, di degrado del sistema fisico, nonché delle relative cause;
c) le direttive alle quali devono uniformarsi la difesa del suolo, la
sistemazione idrogeologica ed idraulica e l'utilizzazione delle acque e dei
suoli;
d) l'indicazione delle opere necessarie distinte in funzione:
1) dei pericoli di inondazione e della gravità ed estensione del dissesto;
2) dei pericoli di siccità;
3) dei pericoli di frane, smottamenti e simili;
4) del perseguimento degli obiettivi di sviluppo sociale ed economico o di
riequilibrio territoriale nonché del tempo necessario per assicurare l'efficacia
degli interventi;
e) la programmazione e l'utilizzazione delle risorse idriche, agrarie, forestali
ed estrattive;
f) la individuazione delle prescrizioni, dei vincoli e delle opere idrauliche,
idraulico-agrarie, idraulico-forestali, di forestazione, di bonifica idraulica,
di stabilizzazione e consolidamento dei terreni e di ogni altra azione o norma
d'uso o vincolo finalizzati alla conservazione del suolo ed alla tutela
dell'ambiente;
g) il proseguimento ed il completamento delle opere indicate alla lettera f),
qualora siano già state intraprese con stanziamenti disposti da leggi speciali,
da leggi ordinarie, oppure a seguito dell'approvazione dei relativi atti di
programmazione;
h) le opere di protezione, consolidamento e sistemazione dei litorali marini che
sottendono il distretto idrografico;
i) i meccanismi premiali a favore dei proprietari delle zone agricole e boschive
che attuano interventi idonei a prevenire fenomeni di dissesto idrogeologico;
l) la valutazione preventiva, anche al fine di scegliere tra ipotesi di governo
e gestione tra loro diverse, del rapporto costi-benefici, dell'impatto
ambientale e delle risorse finanziarie per i principali interventi previsti;
m) la normativa e gli interventi rivolti a regolare l'estrazione dei materiali
litoidi dal demanio fluviale, lacuale e marittimo e le relative fasce di
rispetto, specificatamente individuate in funzione del buon regime delle acque e
della tutela dell'equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni e dei
litorali;
n) l'indicazione delle zone da assoggettare a speciali vincoli e prescrizioni in
rapporto alle specifiche condizioni idrogeologiche, ai fini della conservazione
del suolo, della tutela dell'ambiente e della prevenzione contro presumibili
effetti dannosi di interventi antropici;
o) le misure per contrastare i fenomeni di subsidenza e di desertificazione,
anche mediante programmi ed interventi utili a garantire maggiore disponibilità
della risorsa idrica ed il riuso della stessa;
p) il rilievo conoscitivo delle derivazioni in atto con specificazione degli
scopi energetici, idropotabili, irrigui od altri e delle portate;
q) il rilievo delle utilizzazioni diverse per la pesca, la navigazione od altre;
r) il piano delle possibili utilizzazioni future sia per le derivazioni che per
altri scopi, distinte per tipologie d'impiego e secondo le quantità;
s) le priorità degli interventi ed il loro organico sviluppo nel tempo, in
relazione alla gravità del dissesto;
t) l'indicazione delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente.
4. Le disposizioni del Piano di bacino approvato hanno carattere immediatamente
vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici, nonché per i soggetti
privati, ove trattasi di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dallo stesso
Piano di bacino. In particolare, i piani e programmi di sviluppo socio-economico
e di assetto ed uso del territorio devono essere coordinati, o comunque non in
contrasto, con il Piano di bacino approvato.
5. Ai fini di cui al comma 4, entro dodici mesi dall'approvazione del Piano di
bacino le autorità competenti provvedono ad adeguare i rispettivi piani
territoriali e programmi regionali quali, in particolare, quelli relativi alle
attività agricole, zootecniche ed agroforestali, alla tutela della qualità delle
acque, alla gestione dei rifiuti, alla tutela dei beni ambientali ed alla
bonifica.
6. Fermo il disposto del comma 4, le regioni, entro novanta giorni dalla data di
pubblicazione del Piano di bacino sui rispettivi Bollettini Ufficiali regionali,
emanano ove necessario le disposizioni concernenti l'attuazione del piano stesso
nel settore urbanistico. Decorso tale termine, gli enti territorialmente
interessati dal Piano di bacino sono comunque tenuti a rispettarne le
prescrizioni nel settore urbanistico. Qualora gli enti predetti non provvedano
ad adottare i necessari adempimenti relativi ai propri strumenti urbanistici
entro sei mesi dalla data di comunicazione delle predette disposizioni, e
comunque entro nove mesi dalla pubblicazione dell'approvazione del Piano di
bacino, all'adeguamento provvedono d'ufficio le regioni.
7. In attesa dell'approvazione del Piano di bacino, le Autorità di bacino
adottano misure di salvaguardia con particolare riferimento ai bacini montani,
ai torrenti di alta valle ed ai corsi d'acqua di fondo valle ed ai contenuti di
cui alle lettere b), c), f), m) ed n) del comma 3. Le misure di salvaguardia
sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all'approvazione del
Piano di bacino e comunque per un periodo non superiore a tre anni. In caso di
mancata attuazione o di inosservanza, da parte delle regioni, delle province e
dei comuni, delle misure di salvaguardia, e qualora da ciò possa derivare un
grave danno al territorio, il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, previa diffida ad adempiere entro congruo termine da indicarsi nella
diffida medesima, adotta con ordinanza cautelare le necessarie misure
provvisorie di salvaguardia, anche con efficacia inibitoria di opere, di lavori
o di attività antropiche, dandone comunicazione preventiva alle amministrazioni
competenti. Se la mancata attuazione o l'inosservanza di cui al presente comma
riguarda un ufficio periferico dello Stato, il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio informa senza indugio il Ministro competente da cui
l'ufficio dipende, il quale assume le misure necessarie per assicurare
l'adempimento. Se permane la necessità di un intervento cautelare per evitare un
grave danno al territorio, il Ministro competente, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, adotta l'ordinanza cautelare di cui
al presente comma.
8. I piani di bacino possono essere redatti ed approvati anche per sottobacini o
per stralci relativi a settori funzionali, che, in ogni caso, devono costituire
fasi sequenziali e interrelate rispetto ai contenuti di cui al comma 3. Deve
comunque essere garantita la considerazione sistemica del territorio e devono
essere disposte, ai sensi del comma 7, le opportune misure inibitorie e
cautelari in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati.
9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
Art. 66
Adozione ed approvazione dei piani di bacino
1. I piani di bacino, prima della loro approvazione, sono sottoposti a
valutazione ambientale strategica (VAS) in sede statale, secondo la procedura
prevista dalla parte seconda del presente decreto.
2. Il Piano di bacino, corredato dal relativo rapporto ambientale ai fini di cui
al comma 1, è adottato a maggioranza dalla Conferenza istituzionale permanente
di cui all'articolo 63, comma 4 che, con propria deliberazione, contestualmente
stabilisce:
a) i termini per l'adozione da parte delle regioni dei provvedimenti
conseguenti;
b) quali componenti del piano costituiscono interesse esclusivo delle singole
regioni e quali costituiscono interessi comuni a due o più regioni.
3. Il Piano di bacino, corredato dal relativo rapporto ambientale di cui al
comma 2, è inviato ai componenti della Conferenza istituzionale permanente
almeno venti giorni prima della data fissata per la conferenza; in caso di
decisione a maggioranza, la delibera di adozione deve fornire una adeguata ed
analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso
della conferenza.
4. In caso di inerzia in ordine agli adempimenti regionali, il Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine e sentita
la regione interessata, assume i provvedimenti necessari, ivi compresa la nomina
di un commissario "ad acta", per garantire comunque lo svolgimento delle
procedure e l'adozione degli atti necessari per la formazione del piano.
5. Dell'adozione del piano è data notizia secondo le forme e con le modalità
previste dalla parte seconda del presente decreto ai fini dell'esperimento della
procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) in sede statale.
6. Conclusa la procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), sulla base
del giudizio di compatibilità ambientale espresso dall'autorità competente, i
piani di bacino sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, con le modalità di cui all'articolo 57, comma 1, lettera a), numero
2), e sono poi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e nei Bollettini Ufficiali
delle regioni territorialmente competenti.
7. Le Autorità di bacino promuovono la partecipazione attiva di tutte le parti
interessate all'elaborazione, al riesame e all'aggiornamento dei piani di
bacino, provvedendo affinché, per ciascun distretto idrografico, siano
pubblicati e resi disponibili per eventuali osservazioni del pubblico, inclusi
gli utenti, concedendo un periodo minimo di sei mesi per la presentazione di
osservazioni scritte, i seguenti documenti:
a) il calendario e il programma di lavoro per la presentazione del piano,
inclusa una dichiarazione delle misure consultive che devono essere prese almeno
tre anni prima dell'inizio del periodo cui il piano si riferisce;
b) una valutazione globale provvisoria dei principali problemi di gestione delle
acque, identificati nel bacino idrografico almeno due anni prima dell'inizio del
periodo cui si riferisce il piano;
c) copie del progetto del piano di bacino, almeno un anno prima dell'inizio del
periodo cui il piano si riferisce.
Art. 67
I piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico e le
misure di prevenzione per le aree a rischio
1. Nelle more dell'approvazione dei piani di bacino, le Autorità di bacino
adottano, ai sensi dell'articolo 65, comma 8, piani stralcio di distretto per
l'assetto idrogeologico (PAI), che contengano in particolare l'individuazione
delle aree a rischio idrogeologico, la perimetrazione delle aree da sottoporre a
misure di salvaguardia e la determinazione delle misure medesime.
2. Le Autorità di bacino, anche in deroga alle procedure di cui all'articolo 66,
approvano altresì piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più
elevato rischio idrogeologico, redatti anche sulla base delle proposte delle
regioni e degli enti locali. I piani straordinari devono ricomprendere
prioritariamente le aree a rischio idrogeologico per le quali è stato dichiarato
lo stato di emergenza, ai sensi dell' art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n.
225. I piani straordinari contengono in particolare l'individuazione e la
perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato per l'incolumità
delle persone e per la sicurezza delle infrastrutture e del patrimonio
ambientale e culturale. Per tali aree sono adottate le misure di salvaguardia ai
sensi dell'articolo 65, comma 7, anche con riferimento ai contenuti di cui al
comma 3, lettera d), del medesimo articolo 65. In caso di inerzia da parte delle
Autorità di bacino, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Comitato dei Ministri, di cui all'articolo 57, comma 2, adotta gli atti relativi
all'individuazione, alla perimetrazione e alla salvaguardia delle predette aree.
Qualora le misure di salvaguardia siano adottate in assenza dei piani stralcio
di cui al comma 1, esse rimangono in vigore sino all'approvazione di detti
piani. I piani straordinari approvati possono essere integrati e modificati con
le stesse modalità di cui al presente comma, in particolare con riferimento agli
interventi realizzati ai fini della messa in sicurezza delle aree interessate.
3. Il Comitato dei Ministri di cui all'articolo 57, comma 2, tenendo conto dei
programmi già adottati da parte delle Autorità di bacino e dei piani
straordinari di cui al comma 2 del presente articolo, definisce, d'intesa con la
Conferenza Stato-regioni, programmi di interventi urgenti, anche attraverso
azioni di manutenzione dei distretti idrografici, per la riduzione del rischio
idrogeologico nelle zone in cui la maggiore vulnerabilità del territorio è
connessa con più elevati pericoli per le persone, le cose ed il patrimonio
ambientale, con priorità per le aree ove è stato dichiarato lo stato di
emergenza, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Per la
realizzazione degli interventi possono essere adottate, su proposta del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, e d'intesa con le regioni interessate, le ordinanze di cui
all'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
4. Per l'attività istruttoria relativa agli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e
3, i Ministri competenti si avvalgono, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, del Dipartimento della protezione civile, nonché della
collaborazione del Corpo forestale dello Stato, delle regioni, delle Autorità di
bacino, del Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche del
Consiglio nazionale delle ricerche e, per gli aspetti ambientali, del Servizio
geologico d'Italia - Dipartimento difesa del suolo dell'Agenzia per la
protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), per quanto di
rispettiva competenza.
5. Entro sei mesi dall'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4,
gli organi di protezione civile provvedono a predisporre, per le aree a rischio
idrogeologico, con priorità assegnata a quelle in cui la maggiore vulnerabilità
del territorio è connessa con più elevati pericoli per le persone, le cose e il
patrimonio ambientale, piani urgenti di emergenza contenenti le misure per la
salvaguardia dell'incolumità delle popolazioni interessate, compreso il
preallertamento, l'allarme e la messa in salvo preventiva.
6. Nei piani stralcio di cui al comma 1 sono individuati le infrastrutture e i
manufatti che determinano il rischio idrogeologico. Sulla base di tali
individuazioni, le regioni stabiliscono le misure di incentivazione a cui i
soggetti proprietari possono accedere al fine di adeguare le infrastrutture e di
rilocalizzare fuori dall'area a rischio le attività produttive e le abitazioni
private. A tale fine le regioni, acquisito il parere degli enti locali
interessati, predispongono, con criteri di priorità connessi al livello di
rischio, un piano per l'adeguamento delle infrastrutture, determinandone altresì
un congruo termine, e per la concessione di incentivi finanziari per la
rilocalizzazione delle attività produttive e delle abitazioni private realizzate
in conformità alla normativa urbanistica edilizia o condonate. Gli incentivi
sono attivati nei limiti della quota dei fondi introitati ai sensi dell' art.
86, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e riguardano anche
gli oneri per la demolizione dei manufatti; il terreno di risulta viene
acquisito al patrimonio indisponibile dei comuni. All'abbattimento dei manufatti
si provvede con le modalità previste dalla normativa vigente. Ove i soggetti
interessati non si avvalgano della facoltà di usufruire delle predette
incentivazioni, essi decadono da eventuali benefici connessi ai danni derivanti
agli insediamenti di loro proprietà in conseguenza del verificarsi di calamità
naturali.
7. Gli atti di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo devono contenere
l'indicazione dei mezzi per la loro realizzazione e della relativa copertura
finanziaria.
Art. 68
Procedura per l'adozione dei progetti di piani stralcio
1. I progetti di piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico, di
cui al comma 1 dell'articolo 67, non sono sottoposti a valutazione ambientale
strategica (VAS) e sono adottati con le modalità di cui all'articolo 66.
2. L'adozione dei piani stralcio per l'assetto idrogeologico deve avvenire,
sulla base degli atti e dei pareri disponibili, entro e non oltre sei mesi dalla
data di adozione del relativo progetto di piano.
3. Ai fini dell'adozione ed attuazione dei piani stralcio e della necessaria
coerenza tra pianificazione di distretto e pianificazione territoriale, le
regioni convocano una conferenza programmatica, articolata per sezioni
provinciali, o per altro ambito territoriale deliberato dalle regioni stesse,
alla quale partecipano le province ed i comuni interessati, unitamente alla
regione e ad un rappresentante dell'Autorità di bacino.
4. La conferenza di cui al comma 3 esprime un parere sul progetto di piano con
particolare riferimento alla integrazione su scala provinciale e comunale dei
contenuti del piano, prevedendo le necessarie prescrizioni idrogeologiche ed
urbanistiche.
CAPO III - GLI INTERVENTI
Art. 69
Programmi di intervento
1. I piani di bacino sono attuati attraverso programmi triennali di
intervento che sono redatti tenendo conto degli indirizzi e delle finalità dei
piani medesimi e contengono l'indicazione dei mezzi per farvi fronte e della
relativa copertura finanziaria.
2. I programmi triennali debbono destinare una quota non inferiore al quindici
per cento degli stanziamenti complessivamente a:
a) interventi di manutenzione ordinaria delle opere, degli impianti e dei beni,
compresi mezzi, attrezzature e materiali dei cantieri-officina e dei magazzini
idraulici;
b) svolgimento del servizio di polizia idraulica, di navigazione interna, di
piena e di pronto intervento idraulico;
c) compilazione ed aggiornamento dei piani di bacino, svolgimento di studi,
rilevazioni o altro nelle materie riguardanti la difesa del suolo, redazione dei
progetti generali, degli studi di fattibilità, dei progetti di opere e degli
studi di valutazione dell'impatto ambientale delle opere principali.
3. Le regioni, conseguito il parere favorevole della Conferenza istituzionale
permanente di cui all'articolo 63, comma 4, possono provvedere con propri
stanziamenti alla realizzazione di opere e di interventi previsti dai piani di
bacino, sotto il controllo della predetta conferenza.
4. Le province, i comuni, le comunità montane e gli altri enti pubblici, previa
autorizzazione della Conferenza istituzionale permanente di cui all'articolo 63,
comma 4, possono concorrere con propri stanziamenti alla realizzazione di opere
e interventi previsti dai piani di bacino.
Art. 70
Adozione dei programmi
1. I programmi di intervento sono adottati dalla Conferenza istituzionale
permanente di cui all'articolo 63, comma 4; tali programmi sono inviati ai
componenti della conferenza stessa almeno venti giorni prima della data fissata
per la conferenza; in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione
deve fornire una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni
dissenzienti espresse in seno alla conferenza.
2. La scadenza di ogni programma triennale è stabilita al 31 dicembre
dell'ultimo anno del triennio e le somme autorizzate per l'attuazione del
programma per la parte eventualmente non ancora impegnata alla predetta data
sono destinate ad incrementare il fondo del programma triennale successivo per
l'attuazione degli interventi previsti dal programma triennale in corso o dalla
sua revisione.
3. Entro il 31 dicembre del penultimo anno del programma triennale in corso, i
nuovi programmi di intervento relativi al triennio successivo, adottati secondo
le modalità di cui al comma 1, sono trasmessi al Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, affinché, entro il successivo 3 giugno, sulla base delle
previsioni contenute nei programmi e sentita la Conferenza Stato-regioni,
trasmetta al Ministro dell'economia e delle finanze l'indicazione del fabbisogno
finanziario per il successivo triennio, ai fini della predisposizione del
disegno di legge finanziaria.
4. Gli interventi previsti dai programmi triennali sono di norma attuati in
forma integrata e coordinata dai soggetti competenti, in base ad accordi di
programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267.
Art. 71
Attuazione degli interventi
1. Le funzioni di studio e di progettazione e tecnico-organizzative
attribuite alle Autorità di bacino possono essere esercitate anche mediante
affidamento di incarichi ad istituzioni universitarie, liberi professionisti o
organizzazioni tecnico-professionali specializzate, in conformità ad apposite
direttive impartite dalla Conferenza istituzionale permanente di cui
all'articolo 63, comma 4.
2. L'esecuzione di opere di pronto intervento può avere carattere definitivo
quando l'urgenza del caso lo richiede.
3. Tutti gli atti di concessione per l'attuazione di interventi ai sensi della
presente sezione sono soggetti a registrazione a tassa fissa.
Art. 72
Finanziamento
1. Ferme restando le entrate connesse alle attività di manutenzione ed esercizio
delle opere idrauliche, di bonifica e di miglioria fondiaria, gli interventi
previsti dalla presente sezione sono a totale carico dello Stato e si attuano
mediante i programmi triennali di cui all'articolo 69.
2. Per le finalità di cui al comma 1, si provvede ai sensi dell'articolo 11,
comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468. I predetti stanziamenti
sono iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze fino all'espletamento della procedura di ripartizione di cui ai commi 3
e 4 del presente articolo sulla cui base il Ministro dell'economia e delle
finanze apporta, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Il Comitato dei Ministri di cui all'articolo 57, sentita la Conferenza
Stato-regioni, predispone lo schema di programma nazionale di intervento per il
triennio e la ripartizione degli stanziamenti tra le Amministrazioni dello Stato
e le regioni, tenendo conto delle priorità indicate nei singoli programmi ed
assicurando, ove necessario, il coordinamento degli interventi. A valere sullo
stanziamento complessivo autorizzato, lo stesso Comitato dei Ministri propone
l'ammontare di una quota di riserva da destinare al finanziamento dei programmi
per l'adeguamento ed il potenziamento funzionale, tecnico e scientifico
dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT).
4. Il programma nazionale di intervento e la ripartizione degli stanziamenti,
ivi inclusa la quota di riserva a favore dell'Agenzia per la protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), sono approvati dal Presidente del
Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 57.
5. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, entro trenta giorni
dall'approvazione del programma triennale nazionale, su proposta della
Conferenza Stato-regioni, individua con proprio decreto le opere di competenza
regionale, che rivestono grande rilevanza tecnico-idraulica per la modifica del
reticolo idrografico principale e del demanio idrico, i cui progetti devono
essere sottoposti al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, da
esprimere entro novanta giorni dalla richiesta.
SEZIONE II - TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO
TITOLO I - PRINCIPI GENERALI E COMPETENZE
Art. 73
Finalità
1. Le disposizioni di cui alla presente sezione definiscono la disciplina
generale per la tutela delle acque superficiali, marine e sotterranee
perseguendo i seguenti obiettivi:
a) prevenire e ridurre l'inquinamento e attuare il risanamento dei corpi idrici
inquinati;
b) conseguire il miglioramento dello stato delle acque ed adeguate protezioni di
quelle destinate a particolari usi;
c) perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorità per
quelle potabili;
d) mantenere la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici, nonché la
capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate;
e) mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità contribuendo quindi a:
1) garantire una fornitura sufficiente di acque superficiali e sotterranee di
buona qualità per un utilizzo idrico sostenibile, equilibrato ed equo;
2) ridurre in modo significativo l'inquinamento delle acque sotterranee;
3) proteggere le acque territoriali e marine e realizzare gli obiettivi degli
accordi internazionali in materia, compresi quelli miranti a impedire ed
eliminare l'inquinamento dell'ambiente marino, allo scopo di arrestare o
eliminare gradualmente gli scarichi, le emissioni e le perdite di sostanze
pericolose prioritarie al fine ultimo di pervenire a concentrazioni,
nell'ambiente marino, vicine ai valori del fondo naturale per le sostanze
presenti in natura e vicine allo zero per le sostanze sintetiche antropogeniche;
f) impedire un ulteriore deterioramento, proteggere e migliorare lo stato degli
ecosistemi acquatici, degli ecosistemi terrestri e delle zone umide direttamente
dipendenti dagli ecosistemi acquatici sotto il profilo del fabbisogno idrico.
2. Il raggiungimento degli obiettivi indicati al comma 1 si realizza attraverso
i seguenti strumenti:
a) l'individuazione di obiettivi di qualità ambientale e per specifica
destinazione dei corpi idrici;
b) la tutela integrata degli aspetti qualitativi e quantitativi nell'ambito di
ciascun distretto idrografico ed un adeguato sistema di controlli e di sanzioni;
c) il rispetto dei valori limite agli scarichi fissati dallo Stato, nonché la
definizione di valori limite in relazione agli obiettivi di qualità del corpo
recettore;
d) l'adeguamento dei sistemi di fognatura, collettamento e depurazione degli
scarichi idrici, nell'ambito del servizio idrico integrato;
e) l'individuazione di misure per la prevenzione e la riduzione
dell'inquinamento nelle zone vulnerabili e nelle aree sensibili;
f) l'individuazione di misure tese alla conservazione, al risparmio, al
riutilizzo ed al riciclo delle risorse idriche;
g) l'adozione di misure per la graduale riduzione degli scarichi, delle
emissioni e di ogni altra fonte di inquinamento diffuso contenente sostanze
pericolose o per la graduale eliminazione degli stessi allorché contenenti
sostanze pericolose prioritarie, contribuendo a raggiungere nell'ambiente marino
concentrazioni vicine ai valori del fondo naturale per le sostanze presenti in
natura e vicine allo zero per le sostanze sintetiche antropogeniche;
h) l'adozione delle misure volte al controllo degli scarichi e delle emissioni
nelle acque superficiali secondo un approccio combinato.
3. Il perseguimento delle finalità e l'utilizzo degli strumenti di cui ai commi
1 e 2, nell'ambito delle risorse finanziarie previste dalla legislazione
vigente, contribuiscono a proteggere le acque territoriali e marine e a
realizzare gli obiettivi degli accordi internazionali in materia.
Art. 74
Definizioni
1. Ai fini della presente sezione si intende per:
a) abitante equivalente: il carico organico biodegradabile avente una richiesta
biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno;
b) acque ciprinicole: le acque in cui vivono o possono vivere pesci appartenenti
ai ciprinidi (Cyprinidae) o a specie come i lucci, i pesci persici e le
anguille;
c) acque costiere: le acque superficiali situate all'interno rispetto a una
retta immaginaria distante, in ogni suo punto, un miglio nautico sul lato
esterno dal punto più vicino della linea di base che serve da riferimento per
definire il limite delle acque territoriali e che si estendono eventualmente
fino al limite esterno delle acque di transizione;
d) acque salmonicole: le acque in cui vivono o possono vivere pesci appartenenti
a specie come le trote, i temoli e i coregoni;
e) estuario: l'area di transizione tra le acque dolci e le acque costiere alla
foce di un fiume, i cui limiti esterni verso il mare sono definiti con decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio; in via transitoria
tali limiti sono fissati a cinquecento metri dalla linea di costa;
f) acque dolci: le acque che si presentano in natura con una concentrazione di
sali tale da essere considerate appropriate per l'estrazione e il trattamento al
fine di produrre acqua potabile;
g) acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo
residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da
attività domestiche;
h) "acque reflue industriali": qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attivita' commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;(*)
i) "acque reflue
urbane": acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di
acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti
fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;(**)
l) acque sotterranee: tutte le acque che si trovano al di sotto della superficie
del suolo, nella zona di saturazione e in diretto contatto con il suolo e il
sottosuolo;
m) acque termali: le acque minerali naturali di cui all' art. 2, comma 1,
lettera a), della legge 24 ottobre 2000, n. 323, utilizzate per le finalità
consentite dalla stessa legge;
n) agglomerato: l'area in cui la popolazione, ovvero le attività produttive,
sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente che
economicamente in rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili, la
raccolta e il convogliamento [in una fognatura dinamica](***) delle acque reflue urbane
verso un sistema di trattamento o verso un punto di recapito finale;
o) applicazione al terreno: l'apporto di materiale al terreno mediante
spandimento e/o mescolamento con gli strati superficiali, iniezione,
interramento;
p) utilizzazione agronomica: la gestione di effluenti di allevamento, acque di
vegetazione residuate dalla lavorazione delle olive, acque reflue provenienti da
aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari, dalla loro produzione tino
all'applicazione al terreno ovvero al loro utilizzo irriguo o fertirriguo,
finalizzati all'utilizzo delle sostanze nutritive e ammendanti nei medesimi
contenute;
q) autorità d'ambito: la forma di cooperazione tra comuni e province per
l'organizzazione del servizio idrico integrato;
r) gestore del servizio idrico integrato: il soggetto che gestisce il servizio
idrico integrato in un ambito territoriale ottimale ovvero il gestore esistente
del servizio pubblico soltanto fino alla piena operatività del servizio idrico
integrato;
s) bestiame: tutti gli animali allevati per uso o profitto;
t) composto azotato: qualsiasi sostanza contenente azoto, escluso quello allo
stato molecolare gassoso;
u) concimi chimici: qualsiasi fertilizzante prodotto mediante procedimento
industriale;
v) effluente di allevamento: le deiezioni del bestiame o una miscela di lettiera
e di deiezione di bestiame, anche sotto forma di prodotto trasformato, ivi
compresi i reflui provenienti da attività di piscicoltura;
z) eutrofizzazione: arricchimento delle acque di nutrienti, in particolare modo
di composti dell'azoto e/o del fosforo, che provoca una abnorme proliferazione
di alghe e/o di forme superiori di vita vegetale, producendo la perturbazione
dell'equilibrio degli organismi presenti nell'acqua e della qualità delle acque
interessate;
aa) fertilizzante: fermo restando quanto disposto dalla legge 19 ottobre 1984,
n. 748, le sostanze contenenti uno o più composti azotati, compresi gli
effluenti di allevamento, i residui degli allevamenti ittici e i fanghi, sparse
sul terreno per stimolare la crescita della vegetazione;
bb) fanghi: i fanghi residui, trattati o non trattati, provenienti dagli
impianti di trattamento delle acque reflue urbane;
cc) inquinamento: l'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività
umana, di sostanze o di calore nell'aria, nell'acqua o nel terreno che possono
nuocere alla salute umana o alla qualità degli ecosistemi acquatici o degli
ecosistemi terrestri che dipendono direttamente da ecosistemi acquatici,
perturbando, deturpando o deteriorando i valori ricreativi o altri legittimi usi
dell'ambiente;
dd) "rete fognaria": un sistema di condotte per la raccolta e il
convogliamento delle acque reflue urbane;(****)
ee) fognatura separata: la rete fognaria costituita da due canalizzazioni, la
prima delle quali adibita alla raccolta ed al convogliamento delle sole acque
meteoriche di dilavamento, e dotata o meno di dispositivi per la raccolta e la
separazione delle acque di prima pioggia, e la seconda adibita alla raccolta ed
al convogliamento delle acque reflue urbane unitamente alle eventuali acque di
prima pioggia;
ff) scarico: qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un
sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuita' il
ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore in acque superficiali, sul
suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura
inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono
esclusi i rilasci di acque previsti all'articolo 114;(*****)
gg) acque di scarico: tutte le acque reflue provenienti da uno scarico;
hh) scarichi esistenti: gli scarichi di acque reflue urbane che alla data del 13
giugno 1999 erano in esercizio e conformi al regime autorizzativo previgente e
gli scarichi di impianti di trattamento di acque reflue urbane per i quali alla
stessa data erano già state completate tutte le procedure relative alle gare di
appalto e all'affidamento dei lavori, nonché gli scarichi di acque reflue
domestiche che alla data del 13 giugno 1999 erano in esercizio e conformi al
previgente regime autorizzativo e gli scarichi di acque reflue industriali che
alla data del 13 giugno 1999 erano in esercizio e già autorizzati;
ii) trattamento appropriato: il trattamento delle acque reflue urbane mediante
un processo ovvero un sistema di smaltimento che, dopo lo scarico, garantisca la
conformità dei corpi idrici recettori ai relativi obiettivi di qualità ovvero
sia conforme alle disposizioni della parte terza del presente decreto;
ll) trattamento primario: il trattamento delle acque reflue che comporti la
sedimentazione dei solidi sospesi mediante processi fisici e/o chimico-fisici
e/o altri, a seguito dei quali prima dello scarico il BOD5 delle acque in
trattamento sia ridotto almeno del 20 per cento ed i solidi sospesi totali
almeno del 50 per cento;
mm) trattamento secondario: il trattamento delle acque reflue mediante un
processo che in genere comporta il trattamento biologico con sedimentazione
secondaria, o mediante altro processo in cui vengano comunque rispettati i
requisiti di cui alla tabella 1 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente
decreto;
nn) stabilimento industriale, stabilimento: tutta l'area sottoposta al controllo
di un unico gestore, nella quale si svolgono attività commerciali o industriali
che comportano la produzione, la trasformazione e/o l'utilizzazione delle
sostanze di cui all'Allegato 8 alla parte terza del presente decreto, ovvero
qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze
nello scarico;
oo) valore limite di emissione: limite di accettabilità di una sostanza
inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, oppure in massa
per unità di prodotto o di materia prima lavorata, o in massa per unità di
tempo; i valori limite di emissione possono essere fissati anche per
determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze. I valori limite di
emissione delle sostanze si applicano di norma nel punto di fuoriuscita delle
emissioni dall'impianto, senza tener conto dell'eventuale diluizione; l'effetto
di una stazione di depurazione di acque reflue puo' essere preso in
considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione
dell'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione
dell'ambiente nel suo insieme e di non portare carichi inquinanti maggiori
nell'ambiente.(******)
pp) zone vulnerabili: zone di territorio che scaricano direttamente o
indirettamente composti azotati di origine agricola o zootecnica in acque già
inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di scarichi.
2. Ai fini della presente sezione si intende inoltre per:
a) acque superficiali: le acque interne ad eccezione di quelle sotterranee, le
acque di transizione e le acque costiere, tranne per quanto riguarda lo stato
chimico, in relazione al quale sono incluse anche le acque territoriali;
b) acque interne: tutte le acque superficiali correnti o stagnanti, e tutte le
acque sotterranee all'interno della linea di base che serve da riferimento per
definire il limite delle acque territoriali;
c) fiume: un corpo idrico interno che scorre prevalentemente in superficie ma
che può essere parzialmente sotterraneo;
d) lago: un corpo idrico superficiale interno fermo;
e) acque di transizione: i corpi idrici superficiali in prossimità della foce di
un fiume, che sono parzialmente di natura salina a causa della loro vicinanza
alle acque costiere, ma sostanzialmente influenzate dai flussi di acqua dolce;
f) corpo idrico artificiale: un corpo idrico superficiale creato da un'attività
umana;
g) corpo idrico fortemente modificato: un corpo idrico superficiale la cui
natura, a seguito di alterazioni fisiche dovute a un'attività umana, è
sostanzialmente modificata, come risulta dalla designazione fattane
dall'autorità competente in base alle disposizioni degli articoli 118 e 120;
h) corpo idrico superficiale: un elemento distinto e significativo di acque
superficiali, quale un lago, un bacino artificiale, un torrente, fiume o canale,
parte di un torrente, fiume o canale, acque di transizione o un tratto di acque
costiere;
i) acquifero: uno o piu' strati sotterranei di roccia o altri strati
geologici di permeabilita' sufficiente da consentire un flusso significativo di
acque sotterranee o l'estrazione di quantita' significative di acque
sotterranee(°).
l) corpo idrico sotterraneo: un volume distinto di acque sotterranee contenute
da una o più falde acquifere;
m) bacino idrografico: il territorio nel quale scorrono tutte le acque
superficiali attraverso una serie di torrenti, fiumi ed eventualmente laghi per
sfociare al mare in un'unica foce, a estuario o delta;
n) sotto-bacino idrografico: il territorio nel quale scorrono tutte le acque
superficiali attraverso una serie di torrenti, fiumi e laghi per sfociare in un
punto specifico di un corso d'acqua, di solito un lago o la confluenza di un
fiume;
o) distretto idrografico: l'area di terra e di mare, costituita da uno o più
bacini idrografici limitrofi e dalle rispettive acque sotterranee e costiere che
costituisce la principale unità per la gestione dei bacini idrografici;
p) stato delle acque superficiali: l'espressione complessiva dello stato di un
corpo idrico superficiale, determinato dal valore più basso del suo stato
ecologico e chimico;
q) buono stato delle acque superficiali: lo stato raggiunto da un corpo idrico
superficiale qualora il suo stato, tanto sotto il profilo ecologico quanto sotto
quello chimico, possa essere definito almeno "buono";
r) stato delle acque sotterranee: l'espressione complessiva dello stato di un
corpo idrico sotterraneo, determinato dal valore più basso del suo stato
quantitativo e chimico;
s) buono stato delle acque sotterranee: lo stato raggiunto da un corpo idrico
sotterraneo qualora il suo stato, tanto sotto il profilo quantitativo quanto
sotto quello chimico, possa essere definito almeno "buono";
t) stato ecologico: l'espressione della qualità della struttura e del
funzionamento degli ecosistemi acquatici associati alle acque superficiali,
classificato a norma dell'Allegato 1 alla parte terza del presente decreto;
u) buono stato ecologico: lo stato di un corpo idrico superficiale classificato
in base all'Allegato 1 alla parte terza del presente decreto;
v) buon potenziale ecologico: lo stato di un corpo idrico artificiale o
fortemente modificato, così classificato in base alle disposizioni pertinenti
dell'Allegato 1 alla parte terza del presente decreto;
z) buono stato chimico delle acque superficiali: lo stato chimico richiesto per
conseguire gli obiettivi ambientali per le acque superficiali fissati dal
presento, ossia lo stato raggiunto da un corpo idrico superficiale nel quale la
concentrazione degli inquinanti noti supera gli standard di qualità ambientali
fissati dall'Allegato 1 alla parte terza del presente decreto, Tabella 1/A ed ai
sensi della parte terza del presente decreto;
aa) buono stato chimico: lo stato chimico di un corpo idrico sotterraneo che
risponde alle condizioni di cui agli articoli 3 e 4 ed all'Allegato 3, Parte
A(°);
bb) stato quantitativo: l'espressione del grado in cui un corpo idrico
sotterraneo è modificato da estrazioni dirette e indirette;
cc) risorse idriche sotterranee disponibili: il risultato della velocità annua
media di ravvenamento globale a lungo termine del corpo idrico sotterraneo meno
la velocità annua media a lungo termine del flusso necessario per raggiungere
gli obiettivi di qualità ecologica per le acque superficiali connesse, di cui
all'articolo 76, al fine di evitare un impoverimento significativo dello stato
ecologico di tali acque, nonché danni rilevanti agli ecosistemi terrestri
connessi;
dd) buono stato quantitativo: stato definito all'Allegato 3, Parte B(°);
ee) sostanze pericolose: le sostanze o gruppi di sostanze tossiche, persistenti
e bio-accumulabili e altre sostanze o gruppi di sostanze che danno adito a
preoccupazioni analoghe;
ff) sostanze prioritarie e sostanze pericolose prioritarie: le sostanze
individuate con disposizioni comunitarie ai sensi dell'art. 16 della direttiva
2000/60/CE;
gg) inquinante: qualsiasi sostanza che possa inquinare, in particolare quelle
elencate nell'Allegato 8 alla parte terza del presente decreto;
hh) immissione diretta nelle acque sotterranee: l'immissione di inquinanti nelle
acque sotterranee senza infiltrazione attraverso il suolo o il sottosuolo;
ii) obiettivi ambientali: gli obiettivi fissati dal titolo II della parte terza
del presente decreto;
ll) standard di qualità ambientale: la concentrazione di un particolare
inquinante o gruppo di inquinanti nelle acque, nei sedimenti e nel biota che non
deve essere superata per tutelare la salute umana e l'ambiente;
mm) approccio combinato: l'insieme dei controlli, da istituire o realizzare,
salvo diversa indicazione delle normative di seguito citate, entro il 22
dicembre 2012, riguardanti tutti gli scarichi nelle acque superficiali,
comprendenti i controlli sulle emissioni basati sulle migliori tecniche
disponibili, quelli sui pertinenti valori limite di emissione e, in caso di
impatti diffusi, e quelli comprendenti, eventualmente, le migliori prassi
ambientali; tali controlli sono quelli stabiliti:
1) nel decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, sulla prevenzione e la
riduzione integrate dell'inquinamento;
2) nella parte terza del presente decreto in materia di acque reflue urbane,
nitrati provenienti da fonti agricole, sostanze che presentano rischi
significativi per l'ambiente acquatico o attraverso l'ambiente acquatico,
inclusi i rischi per le acque destinate alla produzione di acqua potabile e di
scarichi di Hg, Cd, HCH, DDT, PCP, aldrin, dieldrin, endrin, HCB, HCBD,
cloroformio, tetracloruro di carbonio, EDC, tricloroetilene, TCB e
percloroetilene;
nn) acque destinate al consumo umano: le acque disciplinate dal decreto
legislativo 2 febbraio 2001, n. 31;
oo) servizi idrici: tutti i servizi che forniscono alle famiglie, agli enti
pubblici o a qualsiasi attività economica:
1) estrazione, arginamento, stoccaggio, trattamento e distribuzione, di acque
superficiali o sotterranee,
2) strutture per la raccolta e il trattamento delle acque reflue, che
successivamente scaricano nelle acque superficiali;
pp) utilizzo delle acque: i servizi idrici unitamente agli altri usi risultanti
dall'attività conoscitiva di cui all'articolo 118 che incidono in modo
significativo sullo stato delle acque. Tale nozione si applica ai fini
dell'analisi economica di cui all'Allegato 10 alla parte terza del presente
decreto;
[qq) valori limite di emissione: la massa espressa in rapporto a determinati
parametri specifici, la concentrazione e/o il livello di un'emissione che non
devono essere superati in uno o più periodi di tempo. I valori limite di
emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o
categorie di sostanze. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano
di norma nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'impianto, senza tener
conto dell'eventuale diluizione; per gli scarichi indiretti nell'acqua,
l'effetto di una stazione di depurazione di acque reflue può essere preso in
considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione
dell'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione
dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori
nell'ambiente;](*******)
rr) controlli delle emissioni: i controlli che comportano una limitazione
specifica delle emissioni, ad esempio un valore limite delle emissioni, oppure
che definiscono altrimenti limiti o condizioni in merito agli effetti, alla
natura o ad altre caratteristiche di un'emissione o condizioni operative che
influiscono sulle emissioni;
ss) costi ambientali: i costi legati ai danni che l'utilizzo stesso delle
risorse idriche causa all'ambiente, agli ecosistemi e a coloro che usano
l'ambiente;
tt) costi della risorsa: i costi delle mancate opportunità imposte ad altri
utenti in conseguenza dello sfruttamento intensivo delle risorse al di là del
loro livello di ripristino e ricambio naturale;
uu) impianto: l'unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività
di cui all'Allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e
qualsiasi altra attività accessoria, che siano tecnicamente connesse con le
attività svolte in uno stabilimento e possano influire sulle emissioni e
sull'inquinamento; nel caso di attività non rientranti nel campo di applicazione
del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, l'impianto si identifica nello
stabilimento. Nel caso di attività di cui all'Allegato I del predetto decreto,
l'impianto si identifica con il complesso assoggettato alla disciplina della
prevenzione e controllo integrati dell'inquinamento.
(*) N.d.R.: Lettera così modificata dall'art. 2, c. 1 del d.lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008, pubblicato nella G.U. n. 24 del 29-1-2008- Suppl. Ordinario n.24.
Il testo anteriore alla modifica era il seguente:
"h) acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue provenienti da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento, intendendosi per tali anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, non connessi con le attività esercitate nello stabilimento;"
(**) N.d.R.: Lettera così modificata dall'art. 2, c. 2 del d.lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008, pubblicato nella G.U. n. 24 del 29-1-2008- Suppl. Ordinario n.24.
Il testo anteriore alla modifica era il seguente:
"i) acque reflue urbane: il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali, e/o di quelle meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;"
(***) N.d.R.: Parole soppresse dall'art. 2, c. 3 del d.lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008, pubblicato nella G.U. n. 24 del 29-1-2008- Suppl. Ordinario n.24.
(****) N.d.R.: Lettera così modificata dall'art. 2, c. 4 del d.lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008, pubblicato nella G.U. n. 24 del 29-1-2008- Suppl. Ordinario n.24.
Il testo anteriore alla modifica era il seguente:
"dd) rete fognaria: il sistema di canalizzazioni, generalmente sotterranee, per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue domestiche, industriali ed urbane fino al recapito finale;"
(*****) N.d.R.: Lettera così modificata dall'art. 2, c. 5 del d.lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008, pubblicato nella G.U. n. 24 del 29-1-2008- Suppl. Ordinario n.24.
Il testo anteriore alla modifica era il seguente:
"ff) scarico: qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all'articolo 114;"
(******) N.d.R.: Periodi aggiunti dall'art. 2, c. 6 del d.lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008, pubblicato nella G.U. n. 24 del 29-1-2008- Suppl. Ordinario n.24.
(*******) N.d.R.: Lettera abrogata dall'art. 2, c. 7 del d.lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008, pubblicato nella G.U. n. 24 del 29-1-2008- Suppl. Ordinario n.24.
(°) N.d.R.: lettera
così modificata dal Decreto Legislativo 16 marzo 2009, n. 30, pubblicato nella
GU n. 79 del 4-4-2009
Art. 75
Competenze
1. Nelle materie disciplinate dalle disposizioni della presente sezione:
a) lo Stato esercita le competenze ad esso spettanti per la tutela dell'ambiente
e dell'ecosistema attraverso il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, fatte salve le competenze in materia igienico-sanitaria spettanti al
Ministro della salute;
b) le regioni e gli enti locali esercitano le funzioni e i compiti ad essi
spettanti nel quadro delle competenze costituzionalmente determinate e nel
rispetto delle attribuzioni statali.
2. Con riferimento alle funzioni e ai compiti spettanti alle regioni e agli enti
locali, in caso di accertata inattività che comporti inadempimento agli obblighi
derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, pericolo di grave pregiudizio
alla salute o all'ambiente oppure inottemperanza ad obblighi di informazione, il
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio per materia, assegna all'ente inadempiente un
congruo termine per provvedere, decorso inutilmente il quale il Consiglio dei
Ministri, sentito il soggetto inadempiente, nomina un commissario che provvede
in via sostitutiva. Gli oneri economici connessi all'attività di sostituzione
sono a carico dell'ente inadempiente. Restano fermi i poteri di ordinanza
previsti dall'ordinamento in caso di urgente necessità e le disposizioni in
materia di poteri sostitutivi previste dalla legislazione vigente, nonché quanto
disposto dall'articolo 132.
3. Le prescrizioni tecniche necessarie all'attuazione della parte terza del
presente decreto sono stabilite negli Allegati al decreto stesso e con uno o più
regolamenti adottati ai sensi dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio previa intesa con la Conferenza Stato-regioni; attraverso i medesimi
regolamenti possono altresì essere modificati gli Allegati alla parte terza del
presente decreto per adeguarli a sopravvenute esigenze o a nuove acquisizioni
scientifiche o tecnologiche.
4. Con decreto dei Ministri competenti per materia si provvede alla modifica
degli Allegati alla parte terza del presente decreto per dare attuazione alle
direttive che saranno emanate dall'Unione europea, per le parti in cui queste
modifichino modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico delle
direttive dell'Unione europea recepite dalla parte terza del presente decreto,
secondo quanto previsto dall' art. 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.
5. Le regioni assicurano la più ampia divulgazione delle informazioni sullo
stato di qualità delle acque e trasmettono al Dipartimento tutela delle acque
interne e marine dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi
tecnici (APAT) i dati conoscitivi e le informazioni relative all'attuazione
della parte terza del presente decreto, nonché quelli prescritti dalla
disciplina comunitaria, secondo le modalità indicate con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri
competenti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il Dipartimento tutela
delle acque interne e marine dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per
i servizi tecnici (APAT) elabora a livello nazionale, nell'ambito del Sistema
informativo nazionale dell'ambiente (SINA), le informazioni ricevute e le
trasmette ai Ministeri interessati e al Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio anche per l'invio alla Commissione europea. Con lo stesso decreto
sono individuati e disciplinati i casi in cui le regioni sono tenute a
trasmettere al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio i
provvedimenti adottati ai fini delle comunicazioni all'Unione europea o in
ragione degli obblighi internazionali assunti.
6. Le regioni favoriscono l'attiva partecipazione di tutte le parti interessate
all'attuazione della parte terza del presente decreto in particolare in sede di
elaborazione, revisione e aggiornamento dei piani di tutela di cui all'articolo
121.
7. Le regioni provvedono affinché gli obiettivi di qualità di cui agli articoli
76 e 77 ed i relativi programmi di misure siano perseguiti nei corpi idrici
ricadenti nei bacini idrografici internazionali in attuazione di accordi tra gli
stati membri interessati, avvalendosi a tal fine di strutture esistenti
risultanti da accordi internazionali.
8. Qualora il distretto idrografico superi i confini della Comunità europea, lo
Stato e le regioni esercitano le proprie competenze adoperandosi per instaurare
un coordinamento adeguato con gli Stati terzi coinvolti, al fine realizzare gli
obiettivi di cui alla parte terza del presente decreto in tutto il distretto
idrografico.
9. I consorzi di bonifica e di irrigazione, anche attraverso appositi accordi di
programma con le competenti autorità, concorrono alla realizzazione di azioni di
salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque anche al fine della loro
utilizzazione irrigua, della rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e della
filodepurazione.
TITOLO II - OBIETTIVI DI QUALITÀ
CAPO I - OBIETTIVO DI QUALITÀ AMBIENTALE E OBIETTIVO DI QUALITÀ PER SPECIFICA
DESTINAZIONE
Art. 76
Disposizioni generali
1. Al fine della tutela e del risanamento delle acque superficiali e
sotterranee, la parte terza del presente decreto individua gli obiettivi minimi
di qualità ambientale per i corpi idrici significativi e gli obiettivi di
qualità per specifica destinazione per i corpi idrici di cui all'articolo 78, da
garantirsi su tutto il territorio nazionale.
2. L'obiettivo di qualità ambientale è definito in funzione della capacità dei
corpi idrici di mantenere i processi naturali di autodepurazione e di supportare
comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate.
3. L'obiettivo di qualità per specifica destinazione individua lo stato dei
corpi idrici idoneo ad una particolare utilizzazione da parte dell'uomo, alla
vita dei pesci e dei molluschi.
4. In attuazione della parte terza del presente decreto sono adottate, mediante
il Piano di tutela delle acque di cui all'articolo 121, misure atte a conseguire
gli obiettivi seguenti entro il 22 dicembre 2015;
a) sia mantenuto o raggiunto per i corpi idrici significativi superficiali e
sotterranei l'obiettivo di qualità ambientale corrispondente allo stato di
"buono";
b) sia mantenuto, ove già esistente, lo stato di qualità ambientale "elevato"
come definito nell'Allegato 1 alla parte terza del presente decreto;
c) siano mantenuti o raggiunti altresì per i corpi idrici a specifica
destinazione di cui all'articolo 79 gli obiettivi di qualità per specifica
destinazione di cui all'Allegato 2 alla parte terza del presente decreto, salvi
i termini di adempimento previsti dalla normativa previgente.
5. Qualora per un corpo idrico siano designati obiettivi di qualità ambientale e
per specifica destinazione che prevedono per gli stessi parametri valori limite
diversi, devono essere rispettati quelli più cautelativi quando essi si
riferiscono al conseguimento dell'obiettivo di qualità ambientale; l'obbligo di
rispetto di tali valori limite decorre dal 22 dicembre 2015.
6. Il Piano di tutela provvede al coordinamento degli obiettivi di qualità
ambientale con i diversi obiettivi di qualità per specifica destinazione.
7. Le regioni possono definire obiettivi di qualità ambientale più elevati,
nonché individuare ulteriori destinazioni dei corpi idrici e relativi obiettivi
di qualità.
Art. 77
Individuazione e perseguimento dell'obiettivo di qualità ambientale
1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della parte terza del
presente decreto, sulla base dei dati già acquisiti e dei risultati del primo
rilevamento effettuato ai sensi degli articoli 118 e 120, le regioni che non vi
abbiano provveduto identificano per ciascun corpo idrico significativo, o parte
di esso, la classe di qualità corrispondente ad una di quelle indicate
nell'Allegato 1 alla parte terza del presente decreto.
2. In relazione alla classificazione di cui al comma 1, le regioni stabiliscono
e adottano le misure necessarie al raggiungimento o al mantenimento degli
obiettivi di qualità ambientale di cui all'articolo 76, comma 4, lettere a) e
b), tenendo conto del carico massimo ammissibile, ove fissato sulla base delle
indicazioni delle Autorità di bacino, e assicurando in ogni caso per tutti i
corpi idrici l'adozione di misure atte ad impedire un ulteriore degrado.
3. Al fine di assicurare entro il 22 dicembre 2015 il raggiungimento
dell'obiettivo di qualità ambientale corrispondente allo stato di "buono", entro
il 31 dicembre 2008 ogni corpo idrico superficiale classificato o tratto di esso
deve conseguire almeno i requisiti dello stato di "sufficiente" di cui
all'Allegato 1 alla parte terza del presente decreto.
4. Le acque ricadenti nelle aree protette devono essere conformi agli obiettivi
e agli standard di qualità fissati nell'Allegato 1 alla parte terza del presente
decreto, secondo le scadenze temporali ivi stabilite, salvo diversa disposizione
della normativa di settore a norma della quale le singole aree sono state
istituite.
5. La designazione di un corpo idrico artificiale o fortemente modificato e la
relativa motivazione sono esplicitamente menzionate nei piani di bacino e sono
riesaminate ogni sei anni. Le regioni possono definire un corpo idrico
artificiale o fortemente modificato quando:
a) le modifiche delle caratteristiche idromorfologiche di tale corpo, necessarie
al raggiungimento di un buono stato ecologico, abbiano conseguenze negative
rilevanti:
1) sull'ambiente in senso ampio;
2) sulla navigazione, comprese le infrastrutture portuali, o sul diporto;
3) sulle attività per le quali l'acqua è accumulata, quali la fornitura di acqua
potabile, la produzione di energia o l'irrigazione;
4) sulla regolazione delle acque, la protezione dalle inondazioni o il drenaggio
agricolo;
5) su altre attività sostenibili di sviluppo umano ugualmente importanti;
b) i vantaggi cui sono finalizzate le caratteristiche artificiali o modificate
del corpo idrico non possano, per motivi di fattibilità tecnica o a causa dei
costi sproporzionati, essere raggiunti con altri mezzi che rappresentino
un'opzione significativamente migliore sul piano ambientale.
6. Le regioni possono motivatamente prorogare il termine del 23 dicembre 2015
per poter conseguire gradualmente gli obiettivi dei corpi idrici purche' non si
verifichi un ulteriore deterioramento dello stato dei corpi idrici e sussistano
tutte le seguenti condizioni:
a) i miglioramenti necessari per il raggiungimento del buono stato di qualita'
ambientale non possono essere raggiunti entro i termini stabiliti almeno per uno
dei seguenti motivi:
1) i miglioramenti dello stato dei corpi idrici possono essere conseguiti per
motivi tecnici solo in fasi successive al 23 dicembre 2015;
2) il completamento dei miglioramenti entro i termini fissati sarebbe
sproporzionalmente costoso;
3) le condizioni naturali non consentono il miglioramento del corpo idrico nei
tempi richiesti;
b) la proroga dei termini e le relative motivazioni sono espressamente indicate
nei piani di cui agli articoli 117 e 121;
c) le proroghe non possono superare il periodo corrispondente a due ulteriori
aggiornamenti dei piani di cui alla lettera b), fatta eccezione per i casi in
cui le condizioni naturali non consentano di conseguire gli obiettivi entro
detto periodo;
d) l'elenco delle misure, la necessita' delle stesse per il miglioramento
progressivo entro il termine previsto, la giustificazione di ogni eventuale
significativo ritardo nella attuazione delle misure, nonche' il relativo
calendario di attuazione delle misure devono essere riportati nei piani di cui
alla lettera b). Le informazioni devono essere aggiornate nel riesame dei
piani.(*)
7. Le regioni, per
alcuni corpi idrici, possono stabilire di conseguire obiettivi ambientali meno
rigorosi rispetto a quelli di cui al comma 4, qualora, a causa delle
ripercussioni dell'impatto antropico rilevato ai sensi dell'articolo 118 o delle
loro condizioni naturali, non sia possibile o sia esageratamente oneroso il loro
raggiungimento. Devono, in ogni caso, ricorrere le seguenti condizioni:
a) la situazione ambientale e socioeconomica non consente di prevedere altre
opzioni significativamente migliori sul piano ambientale ed economico;
b) la garanzia che:
1) per le acque superficiali venga conseguito il migliore stato ecologico e
chimico possibile, tenuto conto degli impatti che non potevano ragionevolmente
essere evitati per la natura dell'attivita' umana o dell'inquinamento;
2) per le acque sotterranee siano apportate modifiche minime al loro stato di
qualita', tenuto conto degli impatti che non potevano ragionevolmente essere
evitati per la natura dell'attivita' umana o dell'inquinamento;
c) per lo stato del corpo idrico non si verifichi alcun ulteriore
deterioramento;
d) gli obiettivi ambientali meno rigorosi e le relative motivazioni figurano
espressamente nel piano di gestione del bacino idrografico e del piano di tutela
di cui agli articoli 117 e 121 e tali obiettivi sono rivisti ogni sei anni
nell'ambito della revisione di detti piani.(*)
8. Quando ricorrono le condizioni di cui al comma 7, la definizione di obiettivi
meno rigorosi è consentita purché essi non comportino l'ulteriore deterioramento
dello stato del corpo idrico e, fatto salvo il caso di cui alla lettera b) del
medesimo comma 7, purchè non sia pregiudicato il raggiungimento degli obiettivi
fissati dalla parte terza del presente decreto in altri corpi idrici compresi
nello stesso bacino idrografico.
9. Nei casi previsti dai commi 6 e 7, i Piani di tutela devono comprendere le
misure volte alla tutela del corpo idrico, ivi compresi i provvedimenti
integrativi o restrittivi della disciplina degli scarichi ovvero degli usi delle
acque. I tempi e gli obiettivi, nonché le relative misure, sono rivisti almeno
ogni sei anni ed ogni eventuale modifica deve essere inserita come aggiornamento
del piano.
10. Il deterioramento temporaneo dello stato del corpo idrico dovuto a
circostanze naturali o di forza maggiore eccezionali e ragionevolmente
imprevedibili, come alluvioni violente e siccità prolungate, o conseguente a
incidenti ragionevolmente imprevedibili, non dà luogo una violazione delle
prescrizioni della parte terza del presente decreto, purché ricorrano tutte le
seguenti condizioni:
a) che siano adottate tutte le misure volte ad impedire l'ulteriore
deterioramento dello stato di qualità dei corpi idrici e la compromissione del
raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 76 ed al presente articolo in
altri corpi idrici non interessati alla circostanza;
b) che il Piano di tutela preveda espressamente le situazioni in cui detti
eventi possano essere dichiarati ragionevolmente imprevedibili o eccezionali,
anche adottando gli indicatori appropriati;
c) che siano previste ed adottate misure idonee a non compromettere il
ripristino della qualità del corpo idrico una volta conclusisi gli eventi in
questione;
d) che gli effetti degli eventi eccezionali o imprevedibili siano sottoposti a
un riesame annuale e, con riserva dei motivi di cui all'articolo 76, comma 4,
lettera a), venga fatto tutto il possibile per ripristinare nel corpo idrico,
non appena ciò sia ragionevolmente fattibile, lo stato precedente tali eventi;
e) che una sintesi degli effetti degli eventi e delle misure adottate o da
adottare sia inserita nel successivo aggiornamento del Piano di tutela.
10-bis. Le regioni non
violano le disposizioni del presente decreto nei casi in cui:
a) il mancato raggiungimento del buon stato delle acque sotterranee, del buono
stato ecologico delle acque superficiali o, ove pertinente, del buon potenziale
ecologico ovvero l'incapacita' di impedire il deterioramento del corpo idrico
superficiale e sotterraneo sono dovuti a nuove modifiche delle caratteristiche
fisiche di un corpo idrico superficiale o ad alterazioni idrogeologiche dei
corpi idrici sotterranei;
b) l'incapacita' di impedire il deterioramento da uno stato elevato ad un buono
stato di un corpo idrico superficiale sia dovuto a nuove attivita' sostenibili
di sviluppo umano purche' sussistano le seguenti condizioni:
1) siano state avviate le misure possibili per mitigare l'impatto negativo sullo
stato del corpo idrico;
2) siano indicate puntualmente ed illustrate nei piani di cui agli articoli 117
e 121 le motivazioni delle modifiche o delle alterazioni e gli obiettivi siano
rivisti ogni sei anni;
3) le motivazioni delle modifiche o delle alterazioni di cui alla lettera b)
siano di prioritario interesse pubblico ed i vantaggi per l'ambiente e la
societa', risultanti dal conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, siano
inferiori rispetto ai vantaggi derivanti dalle modifiche o dalle alterazioni per
la salute umana, per il mantenimento della sicurezza umana o per lo sviluppo
sostenibile;
4) per motivi di fattibilita' tecnica o di costi sproporzionati, i vantaggi
derivanti dalle modifiche o dalle alterazioni del corpo idrico non possano
essere conseguiti con altri mezzi che garantiscono soluzioni ambientali
migliori.(**)
(*) N.d.R.: Comma così sostituito dal D.L. n. 59 dell'8 aprile 2008, pubblicato nella GU n. 84 del 9-4-2008, convertito in L. n. 101/2008
(**) N.d.R.: Comma
aggiunto dal D.L. n. 59 dell'8 aprile 2008, pubblicato nella GU n. 84 del
9-4-2008, convertito in L. n. 101/2008
Art. 78
Standard di qualità per l'ambiente acquatico
1. Ai fini della tutela delle acque superficiali dall'inquinamento provocato
dalle sostanze pericolose, i corpi idrici significativi di cui all'articolo 76
devono essere conformi entro il 31 dicembre 2008 agli standard di qualità
riportati alla Tabella 1/A dell'Allegato 1 alla parte terza del presente
decreto, la cui disciplina sostituisce ad ogni effetto quella di cui al decreto
ministeriale 6 novembre 2003, n. 367.
2. I Piani di tutela delle acque di cui all'articolo 121 contengono gli
strumenti per il conseguimento degli standard di cui al comma 1, anche ai fini
della gestione dei fanghi derivanti dagli impianti di depurazione e dalla
disciplina degli scarichi.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio viene
data attuazione al disposto dell' art. 16 della direttiva 2000/60/CE entro il 31
dicembre 2015. Entro gli stessi termini le acque a specifica destinazione di cui
all'articolo 79 devono essere conformi agli standard dettati dal medesimo
decreto.
Art. 79
Obiettivo di qualità per specifica destinazione
1. Sono acque a specifica destinazione funzionale:
a) le acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile;
b) le acque destinate alla balneazione;
c) le acque dolci che richiedono protezione e miglioramento per essere idonee
alla vita dei pesci;
d) le acque destinate alla vita dei molluschi.
2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 76, commi 4 e 5, per le acque
indicate al comma 1, è perseguito, per ciascun uso, l'obiettivo di qualità per
specifica destinazione stabilito nell'Allegato 2 alla parte terza del presente
decreto, fatta eccezione per le acque di balneazione.
3. Le regioni, al fine di un costante miglioramento dell'ambiente idrico,
stabiliscono programmi, che vengono recepiti nel Piano di tutela, per mantenere
o adeguare la qualità delle acque di cui al comma 1 all'obiettivo di qualità per
specifica destinazione. Le regioni predispongono apposito elenco aggiornato
periodicamente delle acque di cui al comma 1.
CAPO II - ACQUE A SPECIFICA DESTINAZIONE
Art. 80
Acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile
1. Le acque dolci superficiali, per essere utilizzate o destinate alla
produzione di acqua potabile, sono classificate dalle regioni nelle categorie
A1, A2 e A3, secondo le caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche di
cui alla Tabella 1/A dell'Allegato 2 alla parte terza del presente decreto.
2. A seconda della categoria di appartenenza, le acque dolci superficiali di cui
al comma 1 sono sottoposte ai trattamenti seguenti:
a) Categoria A1: trattamento fisico semplice e disinfezione;
b) Categoria A2: trattamento fisico e chimico normale e disinfezione;
c) Categoria A3: trattamento fisico e chimico spinto, affinamento e
disinfezione.
3. Le regioni inviano i dati relativi al monitoraggio e alla classificazione
delle acque di cui ai commi 1 e 2 al Ministero della salute, che provvede al
successivo inoltro alla Commissione europea.
4. Le acque dolci superficiali che presentano caratteristiche fisiche, chimiche
e microbiologiche qualitativamente inferiori ai valori limite imperativi della
categoria A3 possono essere utilizzate, in via eccezionale, solo qualora non sia
possibile ricorrere ad altre fonti di approvvigionamento e a condizione che le
acque siano sottoposte ad opportuno trattamento che consenta di rispettare le
norme di qualità delle acque destinate al consumo umano.
Art. 81
Deroghe
1. Per le acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile, le
regioni possono derogare ai valori dei parametri di cui alla Tabella 1/A
dell'Allegato 2 alla parte terza del presente decreto:
a) in caso di inondazioni o di catastrofi naturali;
b) limitatamente ai parametri contraddistinti nell'Allegato 2 alla parte terza
del presente decreto Tabella 1/A dal simbolo (o), qualora ricorrano circostanze
meteorologiche eccezionali o condizioni geografiche particolari;
c) quando le acque superficiali si arricchiscono naturalmente di talune sostanze
con superamento dei valori fissati per le categorie A1, A2 e A3;
d) nel caso di laghi che abbiano una profondità non superiore ai 20 metri, che
per rinnovare le loro acque impieghino più di un anno e nel cui specchio non
defluiscano acque di scarico, limitatamente ai parametri contraddistinti
nell'Allegato 2 alla parte terza del presente decreto, Tabella 1/A da un
asterisco (*).
2. Le deroghe di cui al comma 1 non sono ammesse se ne derivi concreto pericolo
per la salute pubblica.
Art. 82
Acque utilizzate per l'estrazione di acqua potabile
1. Fatte salve le disposizioni per le acque dolci superficiali destinate
alla produzione di acqua potabile, le regioni, all'interno del distretto
idrografico di appartenenza, individuano:
a) tutti i corpi idrici superficiali e sotterranei che forniscono in media oltre
10 m3 al giorno o servono più di 50 persone, e
b) i corpi idrici destinati a tale uso futuro.
2. L'autorità competente provvede al monitoraggio, a norma dell'Allegato 1 alla
parte terza del presente decreto, dei corpi idrici che forniscono in media oltre
100 m3 al giorno.
3. Per i corpi idrici di cui al comma 1 deve essere conseguito l'obiettivo
ambientale di cui agli articoli 76 e seguenti.
Art. 83
Acque di balneazione
1. Le acque destinate alla balneazione devono soddisfare i requisiti di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470.
2. Per le acque che risultano ancora non idonee alla balneazione ai sensi del
decreto di cui al comma 1, le regioni comunicano al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio, entro l'inizio della stagione balneare successiva
alla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto e,
successivamente, con periodicità annuale prima dell'inizio della stagione
balneare, tutte le informazioni relative alle cause della non balneabilità ed
alle misure che intendono adottare, secondo le modalità indicate dal decreto di
cui all'articolo 75, comma 6.
Art. 84
Acque dolci idonee alla vita dei pesci
1. Le regioni effettuano la designazione delle acque dolci che richiedono
protezione o miglioramento per esser idonee alla vita dei pesci. Ai fini di tale
designazione sono privilegiati:
a) i corsi d'acqua che attraversano il territorio di parchi nazionali e riserve
naturali dello Stato nonché di parchi e riserve naturali regionali;
b) i laghi naturali ed artificiali, gli stagni ed altri corpi idrici, situati
nei predetti ambiti territoriali;
c) le acque dolci superficiali comprese nelle zone umide dichiarate "di
importanza internazionale" ai sensi della convenzione di Ramsar del 2 febbraio
1971, resa esecutiva con il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo
1976, n. 448, sulla protezione delle zone umide, nonché quelle comprese nelle
"oasi di protezione della fauna", istituite dalle regioni e province autonome ai
sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157;
d) le acque dolci superficiali che, ancorché non comprese nelle precedenti
categorie, presentino un rilevante interesse scientifico, naturalistico,
ambientale e produttivo in quanto costituenti habitat di specie animali o
vegetali rare o in via di estinzione, oppure in quanto sede di complessi
ecosistemi acquatici meritevoli di conservazione o, altresì, sede di antiche e
tradizionali forme di produzione ittica che presentino un elevato grado di
sostenibilità ecologica ed economica.
2. Le regioni, entro quindici mesi dalla designazione, classificano le acque
dolci superficiali che presentino valori dei parametri di qualità conformi con
quelli imperativi previsti dalla Tabella 1/B dell'Allegato 2 alla parte terza
del presente decreto come acque dolci "salmonicole" o "ciprinicole".
3. La designazione e la classificazione di cui ai commi 1 e 2 devono essere
gradualmente estese sino a coprire l'intero corpo idrico, ferma restando la
possibilità di designare e classificare, nell'ambito del medesimo, alcuni tratti
come "acqua salmonicola" e alcuni tratti come "acqua ciprinicola". La
designazione e la classificazione sono sottoposte a revisione in relazione ad
elementi imprevisti o sopravvenuti.
4. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della
qualità delle acque dolci idonee alla vita dei pesci, il Presidente della Giunta
regionale o il Presidente della Giunta provinciale, nell'ambito delle rispettive
competenze, adottano provvedimenti specifici e motivati, integrativi o
restrittivi degli scarichi ovvero degli usi delle acque.
5. Sono escluse dall'applicazione del presente articolo e degli articoli 85 e 86
le acque dolci superficiali dei bacini naturali o artificiali utilizzati per
l'allevamento intensivo delle specie ittiche nonché i canali artificiali adibiti
a uso plurimo, di scolo o irriguo, e quelli appositamente costruiti per
l'allontanamento dei liquami e di acque reflue industriali.
Art. 85
Accertamento della qualità delle acque idonee alla vita dei pesci
1. Le acque designate e classificate ai sensi dell'articolo 84 si
considerano idonee alla vita dei pesci se rispondono ai requisiti riportati
nella Tabella 1/B dell'Allegato 2 alla parte terza del presente decreto.
2. Se dai campionamenti risulta che non sono rispettati uno o più valori dei
parametri riportati nella Tabella 1/B dell'Allegato 2 alla parte terza del
presente decreto, le autorità competenti al controllo accertano se
l'inosservanza sia dovuta a fenomeni naturali, a causa fortuita, ad apporti
inquinanti o a eccessivi prelievi, e propongono all'autorità competente le
misure appropriate.
3. Ai fini di una più completa valutazione delle qualità delle acque, le regioni
promuovono la realizzazione di idonei programmi di analisi biologica delle acque
designate e classificate.
Art. 86
Deroghe
1. Per le acque dolci superficiali designate o classificate per essere
idonee alla vita dei pesci, le regioni possono derogare al rispetto dei
parametri indicati nella Tabella 1/B dell'Allegato 2 alla parte terza del
presente decreto con il simbolo (o) in caso di circostanze meteorologiche
eccezionali o speciali condizioni geografiche e, quanto al rispetto dei
parametri riportati nella medesima Tabella, in caso di arricchimento naturale
del corpo idrico da sostanze provenienti dal suolo senza intervento diretto
dell'uomo.
Art. 87
Acque destinate alla vita dei molluschi
1. Le regioni, d'intesa con il Ministero della politiche agricole e
forestali, designano, nell'ambito delle acque marine costiere e salmastre che
sono sede di banchi e di popolazioni naturali di molluschi bivalvi e
gasteropodi, quelle richiedenti protezione e miglioramento per consentire la
vita e lo sviluppo degli stessi e per contribuire alla buona qualità dei
prodotti della molluschicoltura direttamente commestibili per l'uomo.
2. Le regioni possono procedere a designazioni complementari, oppure alla
revisione delle designazioni già effettuate, in funzione dell'esistenza di
elementi imprevisti al momento della designazione.
3. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della
qualità delle acque destinate alla vita dei molluschi, il Presidente della
Giunta regionale, il Presidente della Giunta provinciale e il Sindaco,
nell'ambito delle rispettive competenze, adottano provvedimenti specifici e
motivati, integrativi o restrittivi degli scarichi ovvero degli usi delle acque.
Art. 88
Accertamento della qualità delle acque destinate alla vita dei
molluschi
1. Le acque designate ai sensi dell'articolo 87 devono rispondere ai requisiti
di qualità di cui alla Tabella 1/C dell'Allegato 2 alla parte terza del presente
decreto. In caso contrario, le regioni stabiliscono programmi per ridurne
l'inquinamento.
2. Se da un campionamento risulta che uno o più valori dei parametri di cui alla
Tabella 1/C dell'Allegato 2 alla parte terza del presente decreto non sono
rispettati, le autorità competenti al controllo accertano se l'inosservanza sia
dovuta a fenomeni naturali, a causa fortuita o ad altri fattori di inquinamento
e le regioni adottano misure appropriate.
Art. 89
Deroghe
1. Per le acque destinate alla vita dei molluschi, le regioni possono derogare
ai requisiti di cui alla Tabella 1/C dell'Allegato 2 alla parte terza del
presente decreto in caso di condizioni meteorologiche o geomorfologiche
eccezionali.
Art. 90
Norme sanitarie
1. Le attività di cui agli articoli 87, 88 e 89 lasciano impregiudicata
l'attuazione delle norme sanitarie relative alla classificazione delle zone di
produzione e di stabulazione dei molluschi bivalvi vivi, effettuata ai sensi del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530.
TITOLO III - TUTELA DEI CORPI IDRICI E DISCIPLINA DEGLI SCARICHI
CAPO I - AREE RICHIEDENTI SPECIFICHE MISURE DI PREVENZIONE DALL'INQUINAMENTO
E DI RISANAMENTO
Art. 91
Aree sensibili
1. Le aree sensibili sono individuate secondo i criteri dell'Allegato 6 alla
parte terza del presente decreto. Sono comunque aree sensibili:
a) i laghi di cui all'Allegato 6 alla parte terza del presente decreto, nonché i
corsi d'acqua a esse afferenti per un tratto di 10 chilometri dalla linea di
costa;
b) le aree lagunari di Orbetello, Ravenna e Piallassa-Baiona, le Valli di
Comacchio, i laghi salmastri e il delta del Po;
c) le zone umide individuate ai sensi della convenzione di Ramsar del 2 febbraio
1971, resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976,
n. 448;
d) le aree costiere dell'Adriatico-Nord Occidentale dalla foce dell'Adige al
confine meridionale del comune di Pesaro e i corsi d'acqua ad essi afferenti per
un tratto di 10 chilometri dalla linea di costa;
e) il lago di Garda e il lago d'Idro;
f) i fiumi Sarca-Mincio, Oglio, Adda, Lambro-Olona meridionale e Ticino;
g) il fiume Arno a valle di Firenze e i relativi affluenti;
h) il golfo di Castellammare in Sicilia;
i) le acque costiere dell'Adriatico settentrionale.
2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita la
Conferenza Stato-regioni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della parte terza del presente decreto individua con proprio decreto
ulteriori aree sensibili identificate secondo i criteri di cui all'Allegato 6
alla parte terza del presente decreto.
3. Resta fermo quanto disposto dalla legislazione vigente relativamente alla
tutela di Venezia.
4. Le regioni, sulla base dei criteri di cui al comma 1 e sentita l'Autorità di
bacino, entro un anno dalla data di entrata in vigore della parte terza del
presente decreto, e successivamente ogni due anni, possono designare ulteriori
aree sensibili ovvero individuare all'interno delle aree indicate nel comma 2 i
corpi idrici che non costituiscono aree sensibili.
5. Le regioni, sulla base dei criteri di cui al comma 1 e sentita l'Autorità di
bacino, delimitano i bacini drenanti nelle aree sensibili che contribuiscono
all'inquinamento di tali aree.
6. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio provvede con proprio
decreto, da emanare ogni quattro anni dalla data di entrata in vigore della
parte terza del presente decreto, sentita la Conferenza Stato-regioni, alla
reidentificazione delle aree sensibili e dei rispettivi bacini drenanti che
contribuiscono all'inquinamento delle aree sensibili.
7. Le nuove aree sensibili identificate ai sensi dei commi 2, 4, e 6 devono
soddisfare i requisiti dell'articolo 106 entro sette anni dall'identificazione.
8. Gli scarichi recapitanti nei bacini drenanti afferenti alle aree sensibili di
cui ai commi 2 e 6 sono assoggettate alle disposizioni di cui all'articolo 106.
Art. 92
Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola
1. Le zone vulnerabili sono individuate secondo i criteri di cui all'Allegato
7/A-I alla parte terza del presente decreto.
2. Ai fini della prima individuazione sono designate zone vulnerabili le aree
elencate nell'Allegato 7/A-III alla parte terza del presente decreto.
3. Per tener conto di cambiamenti e/o di fattori imprevisti alla data di entrata
in vigore della parte terza del presente decreto, dopo quattro anni da tale data
il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con proprio decreto,
sentita la Conferenza Stato-regioni, può modificare i criteri di cui al comma 1.
4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte terza
del presente decreto, sulla base dei dati disponibili e tenendo conto delle
indicazioni stabilite nell'Allegato 7/A-I alla parte terza del presente decreto,
le regioni, sentite le Autorità di bacino, possono individuare ulteriori zone
vulnerabili oppure, all'interno delle zone indicate nell'Allegato 7/A-III alla
parte terza del presente decreto, le parti che non costituiscono zone
vulnerabili.
5. Per tener conto di cambiamenti e/o di fattori imprevisti al momento della
precedente designazione, almeno ogni quattro anni le regioni, sentite le
Autorità di bacino, possono rivedere o completare le designazioni delle zone
vulnerabili. A tal fine le regioni predispongono e attuano, ogni quattro anni,
un programma di controllo per verificare le concentrazioni dei nitrati nelle
acque dolci per il periodo di un anno, secondo le prescrizioni di cui
all'Allegato 7/A-I alla parte terza del presente decreto, nonché riesaminano lo
stato eutrofico causato da azoto delle acque dolci superficiali, delle acque di
transizione e delle acque marine costiere.
6. Nelle zone individuate ai sensi dei commi 2, 4 e 5 devono essere attuati i
programmi di azione di cui al comma 7, nonché le prescrizioni contenute nel
codice di buona pratica agricola di cui al decreto del Ministro per le politiche
agricole e forestali 19 aprile 1999, pubblicato nel Supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 1999.
7. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente
decreto per le zone designate ai sensi dei commi 2 e 4, ed entro un anno dalla
data di designazione per le ulteriori zone di cui al comma 5, le regioni, sulla
base delle indicazioni e delle misure di cui all'Allegato 7/A-IV alla parte
terza del presente decreto, definiscono, o rivedono se già posti in essere, i
programmi d'azione obbligatori per la tutela e il risanamento delle acque
dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola, e provvedono alla loro
attuazione nell'anno successivo per le zone vulnerabili di cui ai commi 2 e 4 e
nei successivi quattro anni per le zone di cui al comma 5.
8. Le regioni provvedono, inoltre, a:
a) integrare, se del caso, in relazione alle esigenze locali, il codice di buona
pratica agricola, stabilendone le modalità di applicazione;
b) predisporre ed attuare interventi di formazione e di informazione degli
agricoltori sul programma di azione e sul codice di buona pratica agricola;
c) elaborare ed applicare, entro quattro anni a decorrere dalla definizione o
revisione dei programmi di cui al comma 7, i necessari strumenti di controllo e
verifica dell'efficacia dei programmi stessi sulla base dei risultati ottenuti;
ove necessario, modificare o integrare tali programmi individuando, tra le
ulteriori misure possibili, quelle maggiormente efficaci, tenuto conto dei costi
di attuazione delle misure stesse.
9. Le variazioni apportate alle designazioni, i programmi di azione, i risultati
delle verifiche dell'efficacia degli stessi e le revisioni effettuate sono
comunicati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, secondo le
modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 75, comma 6. Al Ministero per
le politiche agricole e forestali è data tempestiva notizia delle integrazioni
apportate al codice di buona pratica agricola di cui al comma 8, lettera a),
nonché degli interventi di formazione e informazione.
10. Al fine di garantire un generale livello di protezione delle acque è
raccomandata l'applicazione del codice di buona pratica agricola anche al di
fuori delle zone vulnerabili.
Art. 93
Zone vulnerabili da prodotti fitosanitari e zone vulnerabili alla
desertificazione
1. Con le modalità previste dall'articolo 92, e sulla base delle indicazioni
contenute nell'Allegato 7/B alla parte terza del presente decreto, le regioni
identificano le aree vulnerabili da prodotti fitosanitari secondo i criteri di
cui all' art. 5, comma 21, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, allo
scopo di proteggere le risorse idriche o altri comparti ambientali
dall'inquinamento derivante dall'uso di prodotti fitosanitari.
2. Le regioni e le Autorità di bacino verificano la presenza nel territorio di
competenza di aree soggette o minacciate da fenomeni di siccità, degrado del
suolo e processi di desertificazione e le designano quali aree vulnerabili alla
desertificazione.
3. Per le aree di cui al comma 2, nell'ambito della pianificazione di distretto
e della sua attuazione, sono adottate specifiche misure di tutela, secondo i
criteri previsti nel Piano d'azione nazionale di cui alla delibera CIPE del 22
dicembre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1999.
Art. 94
Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e
sotterranee destinate al consumo umano
1. Su proposta delle Autorità d'ambito, le regioni, per mantenere e
migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee
destinate al consumo umano, erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che
riveste carattere di pubblico interesse, nonché per la tutela dello stato delle
risorse, individuano le aree di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta
e zone di rispetto, nonché, all'interno dei bacini imbriferi e delle aree di
ricarica della falda, le zone di protezione.
2. Per gli approvvigionamenti diversi da quelli di cui al comma 1, le Autorità
competenti impartiscono, caso per caso, le prescrizioni necessarie per la
conservazione e la tutela della risorsa e per il controllo delle caratteristiche
qualitative delle acque destinate al consumo umano.
3. La zona di tutela assoluta è costituita dall'area immediatamente circostante
le captazioni o derivazioni: essa, in caso di acque sotterranee e, ove
possibile, per le acque superficiali, deve avere un'estensione di almeno dieci
metri di raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta e
dev'essere adibita esclusivamente a opere di captazione o presa e ad
infrastrutture di servizio.
4. La zona di rispetto è costituita dalla porzione di territorio circostante la
zona di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso tali da
tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata e può
essere suddivisa in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata, in
relazione alla tipologia dell'opera di presa o captazione e alla situazione
locale di vulnerabilità e rischio della risorsa. In particolare, nella zona di
rispetto sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo
svolgimento delle seguenti attività:
a) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;
b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che
l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno
specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle
colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità
delle risorse idriche;
d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e
strade;
e) aree cimiteriali;
f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al
consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla
protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;
h) gestione di rifiuti;
i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze
radioattive;
l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
m) pozzi perdenti;
n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di
azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e
distribuzione. È comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di
rispetto ristretta.
5. Per gli insediamenti o le attività di cui al comma 4, preesistenti, ove
possibile, e comunque ad eccezione delle aree cimiteriali, sono adottate le
misure per il loro allontanamento; in ogni caso deve essere garantita la loro
messa in sicurezza. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della parte terza del presente decreto le regioni e le province autonome
disciplinano, all'interno delle zone di rispetto, le seguenti strutture o
attività:
a) fognature;
b) edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione;
c) opere viarie, ferroviarie e in genere infrastrutture di servizio;
d) pratiche agronomiche e contenuti dei piani di utilizzazione di cui alla
lettera c) del comma 4.
6. In assenza dell'individuazione da parte delle regioni o delle province
autonome della zona di rispetto ai sensi del comma 1, la medesima ha
un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di
derivazione.
7. Le zone di protezione devono essere delimitate secondo le indicazioni delle
regioni o delle province autonome per assicurare la protezione del patrimonio
idrico. In esse si possono adottare misure relative alla destinazione del
territorio interessato, limitazioni e prescrizioni per gli insediamenti civili,
produttivi, turistici, agro-forestali e zootecnici da inserirsi negli strumenti
urbanistici comunali, provinciali, regionali, sia generali sia di settore.
8. Ai fini della protezione delle acque sotterranee, anche di quelle non ancora
utilizzate per l'uso umano, le regioni e le province autonome individuano e
disciplinano, all'interno delle zone di protezione, le seguenti aree:
a) aree di ricarica della falda;
b) emergenze naturali ed artificiali della falda;
c) zone di riserva.
CAPO II - TUTELA QUANTITATIVA DELLA RISORSA E RISPARMIO IDRICO
Art. 95
Pianificazione del bilancio idrico
1. La tutela quantitativa della risorsa concorre al raggiungimento degli
obiettivi di qualità attraverso una pianificazione delle utilizzazioni delle
acque volta ad evitare ripercussioni sulla qualità delle stesse e a consentire
un consumo idrico sostenibile.
2. Nei piani di tutela sono adottate le misure volte ad assicurare l'equilibrio
del bilancio idrico come definito dalle Autorità di bacino, nel rispetto delle
priorità stabilite dalla normativa vigente e tenendo conto dei fabbisogni, delle
disponibilità, del minimo deflusso vitale, della capacità di ravvenamento della
falda e delle destinazioni d'uso della risorsa compatibili con le relative
caratteristiche qualitative e quantitative.
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte terza
del presente decreto, le regioni definiscono, sulla base delle linee guida
adottate dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con proprio
decreto, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché sulla base dei
criteri già adottati dalle Autorità di bacino, gli obblighi di installazione e
manutenzione in regolare stato di funzionamento di idonei dispositivi per la
misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati, in
corrispondenza dei punti di prelievo e, ove presente, di restituzione, nonché
gli obblighi e le modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni
dell'Autorità concedente per il loro successivo inoltro alla regione ed alle
Autorità di bacino competenti. Le Autorità di bacino provvedono a trasmettere i
dati in proprio possesso al Servizio geologico d'Italia - Dipartimento difesa
del suolo dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT)
secondo le modalità di cui all'articolo 75, comma 6.
4. Salvo quanto previsto al comma 5, tutte le derivazioni di acqua comunque in
atto alla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto sono
regolate dall'Autorità concedente mediante la previsione di rilasci volti a
garantire il minimo deflusso vitale nei corpi idrici, come definito secondo i
criteri adottati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con
apposito decreto, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni, senza che ciò
possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica
amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di
concessione.
5. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, le Autorità concedenti effettuano il
censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico sulla
base dei criteri adottati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio con proprio decreto, previa intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
le medesime Autorità provvedono successivamente, ove necessario, alla revisione
di tale censimento, disponendo prescrizioni o limitazioni temporali o
quantitative, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da
parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del
canone demaniale di concessione.
6. Nel provvedimento di concessione preferenziale, rilasciato ai sensi dell'
art. 4 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sono contenute le
prescrizioni relative ai rilasci volti a garantire il minimo deflusso vitale nei
corpi idrici nonché le prescrizioni necessarie ad assicurare l'equilibrio del
bilancio idrico.
Art. 96
Modifiche al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775
1. Il secondo comma dell' art. 7 del testo unico delle disposizioni sulle
acque e impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n.
1775, è sostituito dal seguente: [....].
2. I commi 1 e 1-bis dell' art. 9 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775,
sono sostituiti dai seguenti: [....].
3. L' art. 12-bis del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è sostituito dal
seguente: [....].
4. L' art. 17 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è sostituito dal
seguente: [....].
5. Il secondo comma dell' art. 54 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775,
già abrogato dall'articolo 23 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152,
resta abrogato.
6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, per le derivazioni o utilizzazioni
di acqua pubblica in tutto o in parte abusivamente in atto è ammessa la
presentazione di domanda di concessione in sanatoria entro il 30 giugno 2006
previo pagamento della sanzione di cui all' art. 17 del regio decreto 11
dicembre 1933, n. 1775, aumentata di un quinto. Successivamente a tale data,
alle derivazioni o utilizzazioni di acqua pubblica in tutto o in parte
abusivamente in atto si applica l'articolo 17, comma 3, del regio decreto 11
dicembre 1933 n. 1775. La concessione in sanatoria è rilasciata nel rispetto
della legislazione vigente e delle utenze regolarmente assentite. In pendenza
del procedimento istruttorio della concessione in sanatoria, l'utilizzazione può
proseguire fermo restando l'obbligo del pagamento del canone per l'uso
effettuato e il potere dell'autorità concedente di sospendere in qualsiasi
momento l'utilizzazione qualora in contrasto con i diritti di terzi o con il
raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità e dell'equilibrio
del bilancio idrico. Restano comunque ferme le disposizioni di cui all'articolo
95, comma 5.
7. I termini entro i quali far valere, a pena di decadenza, ai sensi degli
articoli 3 e 4 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il diritto al
riconoscimento o alla concessione di acque che hanno assunto natura pubblica a
norma dell' art. 1, comma 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonché per la
presentazione delle denunce dei pozzi a norma dell' art. 10 del decreto
legislativo 12 luglio 1993, n. 275, sono prorogati al 31 dicembre 2007*. In tali
casi i canoni demaniali decorrono dal 10 agosto 1999. Nel provvedimento di
concessione preferenziale sono contenute le prescrizioni relative ai rilasci
volti a garantire il minimo deflusso vitale nei corpi idrici e quelle
prescrizioni necessarie ad assicurare l'equilibrio del bilancio idrico.
8. Il primo comma dell' art. 21 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è
sostituito dal seguente: [....].
9. Dopo il terzo comma dell'articolo 21 del regio decreto 11 dicembre 1933, n.
1775 è inserito il seguente: [....].
10. Fatta salva l'efficacia delle norme più restrittive, tutto il territorio
nazionale è assoggettato a tutela ai sensi dell' art. 94 del regio decreto 11
dicembre 1933, n. 1775.
11. Le regioni disciplinano i procedimenti di rilascio delle concessioni di
derivazione di acque pubbliche nel rispetto delle direttive sulla gestione del
demanio idrico nelle quali sono indicate anche le possibilità di libero utilizzo
di acque superficiali scolanti su suoli o in fossi di canali di proprietà
privata. Le regioni, sentite le Autorità di bacino, disciplinano forme di
regolazione dei prelievi delle acque sotterranee per gli usi domestici, come
definiti dall' art. 93 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, laddove sia
necessario garantire l'equilibrio del bilancio idrico.
*Nota: l'originario termine del 30 giugno 2006 è stato così prorogato per
effetto dell'art. 2, c. 1 del D.L. 28 dicembre 2006 n. 300 - cd. "Decreto
milleproroghe" (G.U. n. 300 del28/12/2006), come modificato in sede di
conversione in L. n. 17/2007
(G.U. n. 47 del 26.2.2007, S.O.
n. 48).
Art. 97
Acque minerali naturali e di sorgenti
1. Le concessioni di utilizzazione delle acque minerali naturali e delle
acque di sorgente sono rilasciate tenuto conto delle esigenze di
approvvigionamento e distribuzione delle acque potabili e delle previsioni del
Piano di tutela di cui all'articolo 121.
Art. 98
Risparmio idrico
1. Coloro che gestiscono o utilizzano la risorsa idrica adottano le misure
necessarie all'eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi e ad
incrementare il riciclo ed il riutilizzo, anche mediante l'utilizzazione delle
migliori tecniche disponibili.
2. Le regioni, sentite le Autorità di bacino, approvano specifiche norme sul
risparmio idrico in agricoltura, basato sulla pianificazione degli usi, sulla
corretta individuazione dei fabbisogni nel settore, e sui controlli degli
effettivi emungimenti.
Art. 99
Riutilizzo dell'acqua
1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con proprio decreto,
sentiti i Ministri delle politiche agricole e forestali, della salute e delle
attività produttive, detta le norme tecniche per il riutilizzo delle acque
reflue.
2. Le regioni, nel rispetto dei principi della legislazione statale, e sentita
l'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti(*), adottano norme e
misure volte a favorire il riciclo dell'acqua e il riutilizzo delle acque reflue
depurate.
(*) Nota: si riporta di seguito il testo dell'art. 1, c. 5 del D.Lgs. 284/2006:
"5. Gli articoli 159,
160 e 207 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono abrogati ed il
Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche e l'Osservatorio
nazionale sui rifiuti sono ricostituiti ed esercitano le relative funzioni.
Tutti i riferimenti all'Autorita' di vigilanza sulle risorse idriche e sui
rifiuti contenuti nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono
soppressi."
CAPO III - TUTELA QUALITATIVA DELLA RISORSA: DISCIPLINA DEGLI SCARICHI
Art. 100
Reti fognarie
1. Gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti superiore a 2.000
devono essere provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane.
2. La progettazione, la costruzione e la manutenzione delle reti fognarie si
effettuano adottando le migliori tecniche disponibili e che comportino costi
economicamente ammissibili, tenendo conto, in particolare:
a) della portata media, del volume annuo e delle caratteristiche delle acque
reflue urbane;
b) della prevenzione di eventuali fenomeni di rigurgito che comportino la
fuoriuscita delle acque reflue dalle sezioni fognarie;
c) della limitazione dell'inquinamento dei ricettori, causato da tracimazioni
originate da particolari eventi meteorici.
3. Per insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono acque reflue
domestiche, le regioni individuano sistemi individuali o altri sistemi pubblici
o privati adeguati che raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale,
indicando i tempi di adeguamento degli scarichi a detti sistemi.
Art. 101
Criteri generali della disciplina degli scarichi
1. Tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi
di qualità dei corpi idrici e devono comunque rispettare i valori limite
previsti nell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. L'autorizzazione
può in ogni caso stabilire specifiche deroghe ai suddetti limiti e idonee
prescrizioni per i periodi di avviamento e di arresto e per l'eventualità di
guasti nonché per gli ulteriori periodi transitori necessari per il ritorno alle
condizioni di regime.
2. Ai fini di cui al comma 1, le regioni, nell'esercizio della loro autonomia,
tenendo conto dei carichi massimi ammissibili e delle migliori tecniche
disponibili, definiscono i valori-limite di emissione, diversi da quelli di cui
all'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, sia in concentrazione
massima ammissibile sia in quantità massima per unità di tempo in ordine ad ogni
sostanza inquinante e per gruppi o famiglie di sostanze affini. Le regioni non
possono stabilire valori limite meno restrittivi di quelli fissati nell'Allegato
5 alla parte terza del presente decreto:
a) nella Tabella 1, relativamente allo scarico di acque reflue urbane in corpi
idrici superficiali;
b) nella Tabella 2, relativamente allo scarico di acque reflue urbane in corpi
idrici superficiali ricadenti in aree sensibili;
c) nella Tabella 3/A, per i cicli produttivi ivi indicati;
d) nelle Tabelle 3 e 4, per quelle sostanze indicate nella Tabella 5 del
medesimo Allegato.
3. Tutti gli scarichi, ad eccezione di quelli domestici e di quelli ad essi
assimilati ai sensi del comma 7, lettera e), devono essere resi accessibili per
il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo nel punto
assunto a riferimento per il campionamento, che, salvo quanto previsto
dall'articolo 108, comma 4, va effettuato immediatamente a monte della
immissione nel recapito in tutti gli impluvi naturali, le acque superficiali e
sotterranee, interne e marine, le fognature, sul suolo e nel sottosuolo.
4. L'autorità competente per il controllo è autorizzata ad effettuare tutte le
ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno
luogo alla formazione degli scarichi. Essa può richiedere che scarichi parziali
contenenti le sostanze di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15,
16, 17 e 18 della tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente
decreto subiscano un trattamento particolare prima della loro confluenza nello
scarico generale.
5. I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti
mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. Non è
comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate
esclusivamente allo scopo gli scarichi parziali di cui al comma 4, prima del
trattamento degli stessi per adeguarli ai limiti previsti dalla parte terza dal
presente decreto. L'autorita' competente, in sede di autorizzazione prescrive
che lo scarico delle acque di raffreddamento, di lavaggio, ovvero impiegate per
la produzione di energia, sia separato dagli scarichi terminali contenenti le
sostanze di cui al comma 4.(*)
6. Qualora le acque prelevate da un corpo idrico superficiale presentino
parametri con valori superiori ai valori-limite di emissione, la disciplina
dello scarico è fissata in base alla natura delle alterazioni e agli obiettivi
di qualità del corpo idrico ricettore. In ogni caso le acque devono essere
restituite con caratteristiche qualitative non peggiori di quelle prelevate e
senza maggiorazioni di portata allo stesso corpo idrico dal quale sono state
prelevate.
7. Salvo quanto previsto dall'articolo 112, ai fini della disciplina degli
scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche le
acque reflue:
a) provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno
e/o alla silvicoltura;
b) provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame [che, per quanto
riguarda gli effluenti di allevamento, praticano l'utilizzazione agronomica in
conformità alla disciplina regionale stabilita sulla base dei criteri e delle
norme tecniche generali di cui all'articolo 112, comma 2, e che dispongono di
almeno un ettaro di terreno agricolo per ognuna delle quantità indicate nella
Tabella 6 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto;](**)
c) provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che
esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione
agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel
ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura
prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque
titolo la disponibilità;
d) provenienti da impianti di acquacoltura e di piscicoltura che diano luogo a
scarico e che si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore
a 1 Kg per metro quadrato di specchio d'acqua o in cui venga utilizzata una
portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo;
e) aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate
dalla normativa regionale;
f) provenienti da attività termali, fatte salve le discipline regionali di
settore.
8. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente
decreto, e successivamente ogni due anni, le regioni trasmettono al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, al Servizio geologico d'Italia
-Dipartimento difesa del suolo dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e
per i servizi tecnici (APAT) e all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e
sui rifiuti(***) le informazioni relative alla funzionalità dei depuratori, nonché
allo smaltimento dei relativi fanghi, secondo le modalità di cui all'articolo
75, comma 5.
9. Al fine di assicurare la più ampia divulgazione delle informazioni sullo
stato dell'ambiente le regioni pubblicano ogni due anni, sui propri Bollettini
Ufficiali e siti internet istituzionali, una relazione sulle attività di
smaltimento delle acque reflue urbane nelle aree di loro competenza, secondo le
modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 75, comma 5.
10. Le Autorità competenti possono promuovere e stipulare accordi e contratti di
programma con soggetti economici interessati, al fine di favorire il risparmio
idrico, il riutilizzo delle acque di scarico e il recupero come materia prima
dei fanghi di depurazione, con la possibilità di ricorrere a strumenti
economici, di stabilire agevolazioni in materia di adempimenti amministrativi e
di fissare, per le sostanze ritenute utili, limiti agli scarichi in deroga alla
disciplina generale, nel rispetto comunque delle norme comunitarie e delle
misure necessarie al conseguimento degli obiettivi di qualità.
(*) N.d.R.: Periodo così sostituito dall'art. 2, c. 8, del d.lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008, pubblicato nella G.U. n. 24 del 29-1-2008- Suppl. Ordinario n.24
Il testo anteriore alla modifica era il seguente:
"L'autorità competente, in sede di autorizzazione, può prescrivere che lo scarico delle acque di raffreddamento, di lavaggio, ovvero impiegate per la produzione di energia sia separato dallo scarico terminale di ciascuno stabilimento."
(**) N.d.R.: Periodo soppresso dall'art. 2, c. 9, del d.lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008, pubblicato nella G.U. n. 24 del 29-1-2008- Suppl. Ordinario n.24
(**) N.d.R.: si riporta di seguito il testo dell'art. 1, c. 5 del D.Lgs. 284/2006:
"5. Gli articoli 159, 160 e 207 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono abrogati ed il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche e l'Osservatorio nazionale sui rifiuti sono ricostituiti ed esercitano le relative funzioni. Tutti i riferimenti all'Autorita' di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti contenuti nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono soppressi."
Art. 102
Scarichi di acque termali
1. Per le acque termali che presentano all'origine parametri chimici con
valori superiori a quelli limite di emissione, è ammessa la deroga ai valori
stessi a condizione che le acque siano restituite con caratteristiche
qualitative non superiori rispetto a quelle prelevate ovvero che le stesse,
nell'ambito massimo del 10 per cento, rispettino i parametri batteriologici e
non siano presenti le sostanze pericolose di cui alle Tabelle 3/A e 5
dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.
2. Gli scarichi termali sono ammessi, fatta salva la disciplina delle
autorizzazioni adottata dalle regioni ai sensi dell'articolo 124, comma 5:
a) in corpi idrici superficiali, purché la loro immissione nel corpo ricettore
non comprometta gli usi delle risorse idriche e non causi danni alla salute ed
all'ambiente;
b) sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, previa verifica delle
situazioni geologiche;
c) in reti fognarie, purché vengano osservati i regolamenti emanati dal gestore
del servizio idrico integrato e vengano autorizzati dalle Autorità di ambito;
d) in reti fognarie di tipo separato previste per le acque meteoriche.
Art. 103
Scarichi sul suolo
1. È vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del
sottosuolo, fatta eccezione:
a) per i casi previsti dall'articolo 100, comma 3;
b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie;
c) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia
accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici
ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché gli
stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati a tal
fine dalle regioni ai sensi dell'articolo 101, comma 2. Sino all'emanazione di
nuove norme regionali si applicano i valori limite di emissione della Tabella 4
dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto;
d) per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali
nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi
fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non
comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli;
e) per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate;
f) per le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle operazioni di
manutenzione delle reti idropotabili e dalla manutenzione dei pozzi di
acquedotto.
2. Al di fuori delle ipotesi previste al comma 1, gli scarichi sul suolo
esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti
fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate
con il decreto di cui all'articolo 99, comma 1. In caso di mancata ottemperanza
agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico si considera a tutti gli
effetti revocata.
3. Gli scarichi di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere conformi ai
limiti della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.
Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al
punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.
Art. 104
Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee
1. È vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine
preventiva, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque
utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave
o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi
comprese quelle degli impianti di scambio termico.
3. In deroga a quanto previsto dal comma 1, il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, d'intesa con il Ministro delle attività produttive per i
giacimenti a mare ed anche con le regioni per i giacimenti a terra, può altresì
autorizzare lo scarico di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle
unità geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti,
oppure in unità dotate delle stesse caratteristiche, che contengano o abbiano
contenuto idrocarburi, indicando le modalità dello scarico. Lo scarico non deve
contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per
qualità e quantità, da quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi. Le
relative autorizzazioni sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni
tecniche necessarie a garantire che le acque di scarico non possano raggiungere
altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi.
4. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine
preventiva anche finalizzata alla verifica dell'assenza di sostanze estranee,
può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per il
lavaggio e la lavorazione degli inerti, purché i relativi fanghi siano
costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali ed il loro scarico non
comporti danneggiamento alla falda acquifera. A tal fine, l'Agenzia regionale
per la protezione dell'ambiente (ARPA) competente per territorio, a spese del
soggetto richiedente l'autorizzazione, accerta le caratteristiche quantitative e
qualitative dei fanghi e l'assenza di possibili danni per la falda, esprimendosi
con parere vincolante sulla richiesta di autorizzazione allo scarico.
5. Per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi
o gassosi in mare, lo scarico delle acque diretto in mare avviene secondo le
modalità previste dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con
proprio decreto, purché la concentrazione di olii minerali sia inferiore a 40
mg/l. Lo scarico diretto a mare è progressivamente sostituito dalla iniezione o
reiniezione in unità geologiche profonde, non appena disponibili pozzi non più
produttivi ed idonei all'iniezione o reiniezione, e deve avvenire comunque nel
rispetto di quanto previsto dai commi 2 e 3.
6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in sede di
autorizzazione allo scarico in unità geologiche profonde di cui al comma 3,
autorizza anche lo scarico diretto a mare, secondo le modalità previste dai
commi 5 e 7, per i seguenti casi:
a) per la frazione di acqua eccedente, qualora la capacità del pozzo iniettore o
reiniettore non sia sufficiente a garantire la ricezione di tutta l'acqua
risultante dall'estrazione di idrocarburi;
b) per il tempo necessario allo svolgimento della manutenzione, ordinaria e
straordinaria, volta a garantire la corretta funzionalità e sicurezza del
sistema costituito dal pozzo e dall'impianto di iniezione o di reiniezione.
7. Lo scarico diretto in mare delle acque di cui ai commi 5 e 6 è autorizzato
previa presentazione di un piano di monitoraggio volto a verificare l'assenza di
pericoli per le acque e per gli ecosistemi acquatici.
8. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi 2, 3, 5 e 7, gli scarichi nel
sottosuolo e nelle acque sotterranee, esistenti e debitamente autorizzati,
devono essere convogliati in corpi idrici superficiali ovvero destinati, ove
possibile, al riciclo, al riutilizzo o all'utilizzazione agronomica. In caso di
mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico è
revocata.
Art. 105
Scarichi in acque superficiali
1. Gli scarichi di acque reflue industriali in acque superficiali devono
rispettare i valori-limite di emissione fissati ai sensi dell'articolo 101,
commi 1 e 2, in funzione del perseguimento degli obiettivi di qualità.
2. Gli scarichi di acque reflue urbane che confluiscono nelle reti fognarie,
provenienti da agglomerati con meno di 2.000 abitanti equivalenti e recapitanti
in acque dolci ed in acque di transizione, e gli scarichi provenienti da
agglomerati con meno di 10.000 abitanti equivalenti, recapitanti in acque
marino-costiere, sono sottoposti ad un trattamento appropriato, in conformità
con le indicazioni dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.
3. Le acque reflue urbane devono essere sottoposte, prima dello scarico, ad un
trattamento secondario o ad un trattamento equivalente in conformità con le
indicazioni dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.
4. Gli scarichi previsti al comma 3 devono rispettare, altresì, i valori-limite
di emissione fissati ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2.
5. Le regioni dettano specifica disciplina per gli scarichi di reti fognarie
provenienti da agglomerati a forte fluttuazione stagionale degli abitanti,
tenuto conto di quanto disposto ai commi 2 e 3 e fermo restando il conseguimento
degli obiettivi di qualità.
6. Gli scarichi di acque reflue urbane in acque situate in zone d'alta montagna,
ossia al di sopra dei 1500 metri sul livello del mare, dove, a causa delle basse
temperature, è difficile effettuare un trattamento biologico efficace, possono
essere sottoposti ad un trattamento meno spinto di quello previsto al comma 3,
purché appositi studi comprovino che i suddetti scarichi non avranno
ripercussioni negative sull'ambiente.
Art. 106
Scarichi di acque reflue urbane in corpi idrici ricadenti in aree
sensibili
1. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 101, commi 1 e 2, le acque
reflue urbane provenienti da agglomerati con oltre 10.000 abitanti equivalenti,
che scaricano in acque recipienti individuate quali aree sensibili, devono
essere sottoposte ad un trattamento più spinto di quello previsto dall'articolo
105, comma 3, secondo i requisiti specifici indicati nell'Allegato 5 alla parte
terza del presente decreto.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nelle aree sensibili in
cui può essere dimostrato che la percentuale minima di riduzione del carico
complessivo in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue
urbane è pari almeno al settantacinque per cento per il fosforo totale oppure
per almeno il settantacinque per cento per l'azoto totale.
3. Le regioni individuano, tra gli scarichi provenienti dagli impianti di
trattamento delle acque reflue urbane situati all'interno dei bacini drenanti
afferenti alle aree sensibili, quelli che, contribuendo all'inquinamento di tali
aree, sono da assoggettare al trattamento di cui ai commi 1 e 2 in funzione del
raggiungimento dell'obiettivo di qualità dei corpi idrici ricettori.
Art. 107
Scarichi in reti fognarie
1. Ferma restando l'inderogabilità dei valori-limite di emissione di cui alla
tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto e,
limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della Tabella 5 del medesimo
Allegato 5, alla Tabella 3, gli scarichi di acque reflue industriali che
recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle
prescrizioni regolamentari e ai valori-limite adottati dall'Autorità d'ambito
competente in base alle caratteristiche dell'impianto, e in modo che sia
assicurata la tutela del corpo idrico ricettore nonché il rispetto della
disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'articolo
101, commi 1 e 2.
2. Gli scarichi di acque reflue domestiche che recapitano in reti fognarie sono
sempre ammessi purché osservino i regolamenti emanati dal soggetto gestore del
servizio idrico integrato ed approvati dall'Autorità d'ambito competente.
3. Non e' ammesso lo
smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura, ad eccezione di
quelli organici provenienti dagli scarti dell'alimentazione trattati con
apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari che ne riducano la massa in
particelle sottili, previo accertamento dell'esistenza di un sistema di
depurazione da parte dell'ente gestore del servizio idrico integrato, che
assicura adeguata informazione al pubblico anche in merito alla planimetria
delle zone servite da tali sistemi. L'installazione delle apparecchiature e'
comunicata da parte del rivenditore al gestore del servizio idrico, che ne
controlla la diffusione sul territorio.(*)
4. Le regioni, sentite le province, possono stabilire norme integrative per il
controllo degli scarichi degli insediamenti civili e produttivi allacciati alle
pubbliche fognature, per la funzionalità degli impianti di pretrattamento e per
il rispetto dei limiti e delle prescrizioni previsti dalle relative
autorizzazioni.
(*) N.d.R.: Comma così
modificato dall'art. 9 quater del d.l. n. 172/2008, introdotto in sede di
conversione in legge (L. 30 dicembre 2008, n. 210, pubblicata nella G.U. n. 2
del 3-1-2009). Lo stesso articolo ha abrogato la norma di cui all'art. 2, cc.
8-bis e 19, del d.lgs. n. 4/2008, la quale modificava il comma 3 nei seguenti
termini: "3. Non e' ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in
fognatura".
Art. 108
Scarichi di sostanze pericolose
1. Le disposizioni relative agli scarichi di sostanze pericolose si applicano
agli stabilimenti nei quali si svolgono attività che comportano la produzione,
la trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze di cui alle Tabelle 3/A e 5
dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, e nei cui scarichi sia
accertata la presenza di tali sostanze in quantità o concentrazioni superiori ai
limiti di rilevabilità consentiti dalle metodiche di rilevamento in essere alla
data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, o,
successivamente, superiori ai limiti di rilevabilità consentiti dagli
aggiornamenti a tali metodiche messi a punto ai sensi del punto 4 dell'Allegato
5 alla parte terza del presente decreto.
2. Tenendo conto della tossicità, della persistenza e della bioaccumulazione
della sostanza considerata nell'ambiente in cui è effettuato lo scarico,
l'autorità competente in sede di rilascio dell'autorizzazione fissa(*), nei
casi in cui risulti accertato che i valori limite definiti ai sensi
dell'articolo 101, commi 1 e 2, impediscano o pregiudichino il conseguimento
degli obiettivi di qualità previsti nel Piano di tutela di cui all'articolo 121,
anche per la compresenza di altri scarichi di sostanze pericolose, valori-limite
di emissione più restrittivi di quelli fissati ai sensi dell'articolo 101, commi
1 e 2.
3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo
107 e del comma 2 del presente articolo, entro il 30 ottobre 2007 devono essere
attuate le prescrizioni concernenti gli scarichi delle imprese assoggettate alle
disposizioni del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Dette
prescrizioni, concernenti valori limite di emissione, parametri e misure
tecniche, si basano sulle migliori tecniche disponibili, senza obbligo di
utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle
caratteristiche tecniche dell'impianto in questione, della sua ubicazione
geografica e delle condizioni locali dell'ambiente.
4. Per le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del
presente decreto, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima
tabella, le autorizzazioni stabiliscono altresì la quantità massima della
sostanza espressa in unità di peso per unità di elemento caratteristico
dell'attività inquinante e cioè per materia prima o per unità di prodotto, in
conformità con quanto indicato nella stessa Tabella. Gli scarichi contenenti le
sostanze pericolose di cui al comma 1 sono assoggettati alle prescrizioni di cui
al punto 1.2.3. dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.
5. Per le acque reflue industriali contenenti le sostanze della Tabella 5
dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, il punto di misurazione
dello scarico è fissato secondo quanto previsto dall'autorizzazione integrata
ambientale di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e, nel caso di
attività non rientranti nel campo di applicazione del suddetto decreto, subito
dopo l'uscita dallo stabilimento o dall'impianto di trattamento che serve lo
stabilimento medesimo. L'autorità competente può richiedere che gli scarichi
parziali contenenti le sostanze della tabella 5 del medesimo Allegato 5 siano
tenuti separati dallo scarico generale e disciplinati come rifiuti. Qualora,
come nel caso dell'articolo 124, comma 2, secondo periodo, l'impianto di
trattamento di acque reflue industriali che tratta le sostanze pericolose, di
cui alla tabella 5 del medesimo allegato 5, riceva, tramite condotta, acque
reflue provenienti da altri stabilimenti industriali o acque reflue urbane,
contenenti sostanze diverse non utili ad un modifica o ad una riduzione delle
sostanze pericolose,(**) in
sede di autorizzazione l'autorità competente ridurrà opportunamente i valori
limite di emissione indicati nella tabella 3 del medesimo Allegato 5 per
ciascuna delle predette sostanze pericolose indicate in Tabella 5, tenendo conto
della diluizione operata dalla miscelazione delle diverse acque reflue.
6. L'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione per le sostanze di cui
alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto,
derivanti dai cicli produttivi indicati nella tabella medesima, redige un elenco
delle autorizzazioni rilasciate, degli scarichi esistenti e dei controlli
effettuati, ai fini del successivo inoltro alla Commissione europea.
(*) N.d.R.: Le parole
"può fissare" sono state così modificate dall'art. 2, c. 9, del d.lgs. n. 4 del
16 gennaio 2008, pubblicato nella G.U. n. 24 del 29-1-2008- Suppl. Ordinario
n.24
(**) N.d.R.: Comma così modificato dall'art. 2, c. 10, del d.lgs. n. 4 del 16
gennaio 2008, pubblicato nella G.U. n. 24 del 29-1-2008- Suppl. Ordinario n.24.
Il testo anteriore alla modifica era il seguente:
"Qualora l'impianto di trattamento di acque reflue industriali che tratta le sostanze pericolose, di cui alla tabella 5 del medesimo Allegato 5, riceva acque reflue contenenti sostanze pericolose non sensibili al tipo di trattamento adottato,"
CAPO IV - ULTERIORI MISURE PER LA TUTELA DEI CORPI IDRICI
Art. 109
Immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e
attività di posa in mare di cavi e condotte
1. Al fine della tutela dell'ambiente marino e in conformità alle disposizioni
delle convenzioni internazionali vigenti in materia, è consentita l'immersione
deliberata in mare da navi ovvero aeromobili e da strutture ubicate nelle acque
del mare o in ambiti ad esso contigui, quali spiagge, lagune e stagni salmastri
e terrapieni costieri, dei materiali seguenti:
a) materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei
emersi;
b) inerti, materiali geologici inorganici e manufatti al solo fine di utilizzo,
ove ne sia dimostrata la compatibilità e l'innocuità ambientale;
c) materiale organico e inorganico di origine marina o salmastra, prodotto
durante l'attività di pesca effettuata in mare o laguna o stagni salmastri.
2. L'autorizzazione all'immersione in mare dei materiali di cui al comma 1,
lettera a), è rilasciata dall'autorità competente solo quando è dimostrata,
nell'ambito della relativa istruttoria, l'impossibilità tecnica o economica del
loro utilizzo ai fini di ripascimento o di recupero oppure del loro smaltimento
alternativo in conformità alle modalità stabilite con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle
infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole e forestali, delle
attività produttive previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da
emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della parte
terza del presente decreto.
3. L'immersione in mare di materiale di cui al comma 1, lettera b), è soggetta
ad autorizzazione, con esclusione dei nuovi manufatti soggetti alla valutazione
di impatto ambientale. Per le opere di ripristino, che non comportino aumento
della cubatura delle opere preesistenti, è dovuta la sola comunicazione
all'autorità competente.
4. L'immersione in mare dei materiali di cui al comma 1, lettera c), non è
soggetta ad autorizzazione.
5. La movimentazione dei fondali marini derivante dall'attività di posa in mare
di cavi e condotte è soggetta ad autorizzazione regionale rilasciata, in
conformità alle modalità tecniche stabilite con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle
attività produttive, delle infrastrutture e dei trasporti e delle politiche
agricole e forestali, per quanto di competenza, da emanarsi entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto.
Nel caso di condotte o cavi facenti parte di reti energetiche di interesse
nazionale, o di connessione con reti energetiche di altri stati,
l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio, sentite le regioni interessate, nell'ambito del procedimento unico
di autorizzazione delle stesse reti.
Art. 110
Trattamento di rifiuti presso impianti di trattamento delle acque
reflue urbane
1. Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, è vietato l'utilizzo degli impianti
di trattamento di acque reflue urbane per lo smaltimento di rifiuti.
2. In deroga al comma 1, l'autorità competente, d'intesa con l'Autorità
d'ambito, in relazione a particolari esigenze e nei limiti della capacità
residua di trattamento, autorizza il gestore del servizio idrico integrato a
smaltire nell'impianto di trattamento di acque reflue urbane rifiuti liquidi,
limitatamente alle tipologie compatibili con il processo di depurazione.
3. Il gestore del servizio idrico integrato, previa comunicazione all'autorità
competente ai sensi dell'articolo 124, è comunque autorizzato ad accettare in
impianti con caratteristiche e capacità depurative adeguate, che rispettino i
valori limite di cui all'articolo 101, commi 1 e 2, i seguenti rifiuti e
materiali, purché provenienti dal proprio Ambito territoriale ottimale oppure da
altro Ambito territoriale ottimale sprovvisto di impianti adeguati:
a) rifiuti costituiti da acque reflue che rispettino i valori limite stabiliti
per lo scarico in fognatura;
b) rifiuti costituiti dal materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria di
sistemi di trattamento di acque reflue domestiche previsti ai sensi
dell'articolo 100, comma 3;
c) materiali derivanti dalla manutenzione ordinaria della rete fognaria nonché
quelli derivanti da altri impianti di trattamento delle acque reflue urbane, nei
quali l'ulteriore trattamento dei medesimi non risulti realizzabile tecnicamente
e/o economicamente.
4. L'attività di cui ai commi 2 e 3 può essere consentita purché non sia
compromesso il possibile riutilizzo delle acque reflue e dei fanghi.
5. Nella comunicazione prevista al comma 3 il gestore del servizio idrico
integrato deve indicare la capacità residua dell'impianto e le caratteristiche e
quantità dei rifiuti che intende trattare. L'autorità competente può indicare
quantità diverse o vietare il trattamento di specifiche categorie di rifiuti.
L'autorità competente provvede altresì all'iscrizione in appositi elenchi dei
gestori di impianti di trattamento che hanno effettuato la comunicazione di cui
al comma 3.
6. Allo smaltimento dei rifiuti di cui ai commi 2 e 3 si applica l'apposita
tariffa determinata dall'Autorità d'ambito.
7. Il produttore ed il trasportatore dei rifiuti sono tenuti al rispetto della
normativa in materia di rifiuti, fatta eccezione per il produttore dei rifiuti
di cui al comma 3, lettera b), che è tenuto al rispetto dei soli obblighi
previsti per i produttori dalla vigente normativa in materia di rifiuti. Il
gestore del servizio idrico integrato che, ai sensi dei commi 3 e 5, tratta
rifiuti è soggetto all'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico
secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di rifiuti.
Art. 111
Impianti di acquacoltura e piscicoltura
1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di
concerto con i Ministri delle politiche agricole e forestali, delle
infrastrutture e dei trasporti e delle attività produttive, e previa intesa con
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i criteri relativi al
contenimento dell'impatto sull'ambiente derivante dalle attività di acquacoltura
e di piscicoltura.
Art. 112
Utilizzazione agronomica
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 92 per le zone vulnerabili e
dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, per gli impianti di allevamento
intensivo di cui al punto 6.6 dell'ALLEGATO 1 al predetto decreto,
l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di
vegetazione dei frantoi oleari, sulla base di quanto previsto dalla legge 11
novembre 1996, n. 574, nonché dalle acque reflue provenienti dalle aziende di
cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c), e da piccole aziende
agroalimentari, così come individuate in base al decreto del Ministro delle
politiche agricole e forestali di cui al comma 2, è soggetta a comunicazione
all'autorità competente ai sensi all'articolo 75 del presente decreto.
2. Le regioni disciplinano le attività di utilizzazione agronomica di cui al
comma 1 sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali adottati con
decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i
Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle attività produttive,
della salute e delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
del predetto decreto ministeriale, garantendo nel contempo la tutela dei corpi
idrici potenzialmente interessati ed in particolare il raggiungimento o il
mantenimento degli obiettivi di qualità di cui alla parte terza del presente
decreto.
3. Nell'ambito della normativa di cui al comma 2, sono disciplinati in
particolare:
a) le modalità di attuazione degli articoli 3, 5, 6 e 9 della legge 11 novembre
1996, n. 574;
b) i tempi e le modalità di effettuazione della comunicazione, prevedendo
procedure semplificate nonché specifici casi di esonero dall'obbligo di
comunicazione per le attività di minor impatto ambientale;
c) le norme tecniche di effettuazione delle operazioni di utilizzo agronomico;
d) i criteri e le procedure di controllo, ivi comprese quelle inerenti
l'imposizione di prescrizioni da parte dell'autorità competente, il divieto di
esercizio ovvero la sospensione a tempo determinato dell'attività di cui al
comma 1 nel caso di mancata comunicazione o mancato rispetto delle norme
tecniche e delle prescrizioni impartite;
e) le sanzioni amministrative pecuniarie fermo restando quanto disposto
dall'articolo 137, comma 15.
Art. 113
Acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia
1. Ai fini della prevenzione di rischi idraulici ed ambientali, le regioni,
previo parere del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio,
disciplinano e attuano:
a) le forme di controllo degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento
provenienti da reti fognarie separate;
b) i casi in cui può essere richiesto che le immissioni delle acque meteoriche
di dilavamento, effettuate tramite altre condotte separate, siano sottoposte a
particolari prescrizioni, ivi compresa l'eventuale autorizzazione.
2. Le acque meteoriche non disciplinate ai sensi del comma 1 non sono soggette a
vincoli o prescrizioni derivanti dalla parte terza del presente decreto.
3. Le regioni disciplinano altresì i casi in cui può essere richiesto che le
acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne siano convogliate e
opportunamente trattate in impianti di depurazione per particolari condizioni
nelle quali, in relazione alle attività svolte, vi sia il rischio di dilavamento
da superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che
creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi
idrici.
4. È comunque vietato lo scarico o l'immissione diretta di acque meteoriche
nelle acque sotterranee.
Art. 114
Dighe
1. Le regioni, previo parere del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio, adottano apposita disciplina in materia di restituzione delle acque
utilizzate per la produzione idroelettrica, per scopi irrigui e in impianti di
potabilizzazione, nonché delle acque derivanti da sondaggi o perforazioni
diversi da quelli relativi alla ricerca ed estrazione di idrocarburi, al fine di
garantire il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui
al titolo II della parte terza del presente decreto.
2. Al fine di assicurare il mantenimento della capacità di invaso e la
salvaguardia sia della qualità dell'acqua invasata sia del corpo ricettore, le
operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento delle dighe sono effettuate
sulla base di un progetto di gestione di ciascun invaso. Il progetto di gestione
è finalizzato a definire sia il quadro previsionale di dette operazioni connesse
con le attività di manutenzione da eseguire sull'impianto, sia le misure di
prevenzione e tutela del corpo ricettore, dell'ecosistema acquatico, delle
attività di pesca e delle risorse idriche invasate e rilasciate a valle
dell'invaso durante le operazioni stesse.
3. Il progetto di gestione individua altresì eventuali modalità di manovra degli
organi di scarico, anche al fine di assicurare la tutela del corpo ricettore.
Restano valide in ogni caso le disposizioni fissate dal decreto del Presidente
della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, volte a garantire la sicurezza di
persone e cose.
4. Il progetto di gestione è predisposto dal gestore sulla base dei criteri
fissati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e
dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle
attività produttive e con quello delle politiche agricole e forestali, previa
intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto.
5. Il progetto di gestione è approvato dalle regioni, con eventuali
prescrizioni, entro sei mesi dalla sua presentazione, previo parere
dell'amministrazione competente alla vigilanza sulla sicurezza dell'invaso e
dello sbarramento, ai sensi degli articoli 89 e 91 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, e sentiti, ove necessario, gli enti gestori delle aree
protette direttamente interessate; per le dighe di cui al citato articolo 91 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il progetto approvato è trasmesso al
Registro italiano dighe (RID) per l'inserimento, anche in forma sintetica, come
parte integrante del foglio condizioni per l'esercizio e la manutenzione di cui
all' art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n.
1363, e relative disposizioni di attuazione. Il progetto di gestione si intende
approvato e diviene operativo trascorsi sei mesi dalla data di presentazione
senza che sia intervenuta alcuna pronuncia da parte della regione competente,
fermo restando il potere di tali Enti di dettare eventuali prescrizioni, anche
trascorso tale termine.
6. Con l'approvazione del progetto il gestore è autorizzato ad eseguire le
operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento in conformità ai limiti indicati
nel progetto stesso e alle relative prescrizioni.
7. Nella definizione dei canoni di concessione di inerti le amministrazioni
determinano specifiche modalità ed importi per favorire lo sghiaiamento e
sfangamento degli invasi per asporto meccanico.
8. I gestori degli invasi esistenti, che ancora non abbiano ottemperato agli
obblighi previsti dal decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del
territorio 30 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 16
novembre 2004, sono tenuti a presentare il progetto di cui al comma 2 entro sei
mesi dall'emanazione del decreto di cui al comma 4. Fino all'approvazione o alla
operatività del progetto di gestione, e comunque non oltre dodici mesi dalla
data di entrata in vigore del predetto decreto, le operazioni periodiche di
manovre prescritte ai sensi dell' art. 17 del decreto del Presidente della
Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, volte a controllare la funzionalità degli
organi di scarico, sono svolte in conformità ai fogli di condizione per
l'esercizio e la manutenzione.
9. Le operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento degli invasi non devono
pregiudicare gli usi in atto a valle dell'invaso, né il rispetto degli obiettivi
di qualità ambientale e degli obiettivi di qualità per specifica destinazione.
Art. 115
Tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici
1. Al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione
spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di
filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di
stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da
contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo, entro un anno dalla
data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto le regioni
disciplinano gli interventi di trasformazione e di gestione del suolo e del
soprassuolo previsti nella fascia di almeno 10 metri dalla sponda di fiumi,
laghi, stagni e lagune, comunque vietando la copertura dei corsi d'acqua che non
sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità e la realizzazione di
impianti di smaltimento dei rifiuti.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono comunque soggetti all'autorizzazione
prevista dal regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, salvo quanto previsto per gli
interventi a salvaguardia della pubblica incolumità.
3. Per garantire le finalità di cui al comma 1, le aree demaniali dei fiumi, dei
torrenti, dei laghi e delle altre acque possono essere date in concessione allo
scopo di destinarle a riserve naturali, a parchi fluviali o lacuali o comunque a
interventi di ripristino e recupero ambientale. Qualora le aree demaniali siano
già comprese in aree naturali protette statali o regionali inserite nell'elenco
ufficiale previsto dalla vigente normativa, la concessione è gratuita.
4. Le aree del demanio fluviale di nuova formazione ai sensi della legge 5
gennaio 1994, n. 37, non possono essere oggetto di sdemanializzazione.
Art. 116
Programmi di misure
1. Le regioni, nell'ambito delle risorse disponibili, integrano i Piani di
tutela di cui all'articolo 121 con i programmi di misure costituiti dalle misure
di base di cui all'Allegato 11 alla parte terza del presente decreto e, ove
necessarie, dalle misure supplementari di cui al medesimo Allegato; tali
programmi di misure sono sottoposti per l'approvazione all'Autorità di bacino.
Qualora le misure non risultino sufficienti a garantire il raggiungimento degli
obiettivi previsti, l'Autorità di bacino ne individua le cause e indica alle
regioni le modalità per il riesame dei programmi, invitandole ad apportare le
necessarie modifiche, fermo restando il limite costituito dalle risorse
disponibili. Le misure di base e supplementari devono essere comunque tali da
evitare qualsiasi aumento di inquinamento delle acque marine e di quelle
superficiali. I programmi sono approvati entro il 2009 ed attuati dalle regioni
entro il 2012; il successivo riesame deve avvenire entro il 2015 e dev'essere
aggiornato ogni sei anni.
TITOLO IV - STRUMENTI DI TUTELA
CAPO I - PIANI DI GESTIONE E PIANI DI TUTELA DELLE ACQUE
Art. 117
Piani di gestione e registro delle aree protette
1. Per ciascun distretto idrografico è adottato un Piano di gestione, che
rappresenta articolazione interna del Piano di bacino distrettuale di cui
all'articolo 65. Il Piano di gestione costituisce pertanto piano stralcio del
Piano di bacino e viene adottato e approvato secondo le procedure stabilite per
quest'ultimo dall'articolo 66. Le Autorità di bacino, ai fini della
predisposizione dei Piani di gestione, devono garantire la partecipazione di
tutti i soggetti istituzionali competenti nello specifico settore.
2. Il Piano di gestione è composto dagli elementi indicati nella parte A
dell'Allegato 4 alla parte terza del presente decreto.
3. L'Autorità di bacino, sentite le Autorità d'ambito del servizio idrico
integrato, istituisce entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente
norma, sulla base delle informazioni trasmesse dalle regioni, un registro delle
aree protette di cui all'Allegato 9 alla parte terza del presente decreto,
designate dalle autorità competenti ai sensi della normativa vigente.
Art. 118
Rilevamento delle caratteristiche del bacino idrografico ed
analisi dell'impatto esercitato dall'attività antropica
1. Al fine di aggiornare le informazioni necessarie alla redazione del Piano
di tutela di cui all'articolo 121, le regioni attuano appositi programmi di
rilevamento dei dati utili a descrivere le caratteristiche del bacino
idrografico e a valutare l'impatto antropico esercitato sul medesimo, nonché
alla raccolta dei dati necessari all'analisi economica dell'utilizzo delle
acque, secondo quanto previsto dall'Allegato 10 alla parte terza del presente
decreto. Le risultanze delle attività di cui sopra sono trasmesse al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio ed al Dipartimento tutela delle
acque interne e marine dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i
servizi tecnici (APAT).
2. I programmi di cui al comma 1 sono adottati in conformità alle indicazioni di
cui all'Allegato 3 alla parte terza del presente decreto e di cui alle
disposizioni adottate con apposito decreto dal Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e sono aggiornati ogni sei anni.
3. Nell'espletamento dell'attività conoscitiva di cui al comma 1, le regioni
sono tenute ad utilizzare i dati e le informazioni già acquisite.
Art. 119
Principio del recupero dei costi relativi ai servizi idrici
1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui al Capo I del
titolo II della parte terza del presente decreto, le Autorità competenti tengono
conto del principio del recupero dei costi dei servizi idrici, compresi quelli
ambientali e relativi alla risorsa, prendendo in considerazione l'analisi
economica effettuata in base all'Allegato 10 alla parte terza del presente
decreto e, in particolare, secondo il principio "chi inquina paga".
2. Entro il 2010 le Autorità competenti provvedono ad attuare politiche dei
prezzi dell'acqua idonee ad incentivare adeguatamente gli utenti a usare le
risorse idriche in modo efficiente ed a contribuire al raggiungimento ed al
mantenimento degli obiettivi di qualità ambientali di cui alla direttiva
2000/60/CE nonché di cui agli articoli 76 e seguenti del presente decreto, anche
mediante un adeguato contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a
carico dei vari settori di impiego dell'acqua, suddivisi almeno in industria,
famiglie e agricoltura. Al riguardo dovranno comunque essere tenute in conto le
ripercussioni sociali, ambientali ed economiche del recupero dei suddetti costi,
nonché delle condizioni geografiche e climatiche della regione o delle regioni
in questione. In particolare:
a) i canoni di concessione per le derivazioni delle acque pubbliche tengono
conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa connessi all'utilizzo
dell'acqua;
b) le tariffe dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego
dell'acqua, quali quelli civile, industriale e agricolo, contribuiscono
adeguatamente al recupero dei costi sulla base dell'analisi economica effettuata
secondo l'Allegato 10 alla parte terza del presente decreto.
3. Nei Piani di tutela di cui all'articolo 121 sono riportate le fasi previste
per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 necessarie al
raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui alla parte terza del presente
decreto.
Art. 120
Rilevamento dello stato di qualità dei corpi idrici
1. Le regioni elaborano ed attuano programmi per la conoscenza e la verifica
dello stato qualitativo e quantitativo delle acque superficiali e sotterranee
all'interno di ciascun bacino idrografico.
2. I programmi di cui al comma 1 sono adottati in conformità alle indicazioni di
cui all'Allegato 1 alla parte terza del presente decreto. Tali programmi devono
essere integrati con quelli già esistenti per gli obiettivi a specifica
destinazione stabiliti in conformità all'Allegato 2 alla parte terza del
presente decreto, nonché con quelli delle acque inserite nel registro delle aree
protette. Le risultanze delle attività di cui al comma 1 sono trasmesse al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed al Dipartimento tutela
delle acque interne e marine dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per
i servizi tecnici (APAT).
3. Al fine di evitare sovrapposizioni e di garantire il flusso delle
informazioni raccolte e la loro compatibilità con il Sistema informativo
nazionale dell'ambiente (SINA), le regioni possono promuovere, nell'esercizio
delle rispettive competenze, accordi di programma con l'Agenzia per la
protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), le Agenzie regionali
per la protezione dell'ambiente di cui al decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, le province,
le Autorità d'ambito, i consorzi di bonifica e di irrigazione e gli altri enti
pubblici interessati. Nei programmi devono essere definite altresì le modalità
di standardizzazione dei dati e di interscambio delle informazioni.
Art. 121
Piani di tutela delle acque
1. Il Piano di tutela delle acque costituisce uno specifico piano di settore ed
è articolato secondo i contenuti elencati nel presente articolo, nonché secondo
le specifiche indicate nella parte B dell'Allegato 4 alla parte terza del
presente decreto.
2. Entro il 31 dicembre 2006 le Autorità di bacino, nel contesto delle attività
di pianificazione o mediante appositi atti di indirizzo e coordinamento, sentite
le province e le Autorità d'ambito, definiscono gli obiettivi su scala di
distretto cui devono attenersi i piani di tutela delle acque, nonché le priorità
degli interventi. Entro il 31 dicembre 2007, le regioni, sentite le province e
previa adozione delle eventuali misure di salvaguardia, adottano il Piano di
tutela delle acque e lo trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio nonché alle competenti Autorità di bacino, per le verifiche di
competenza.
3. Il Piano di tutela contiene, oltre agli interventi volti a garantire il
raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di cui alla parte terza del
presente decreto, le misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa
del sistema idrico.
4. Per le finalità di cui al comma 1 il Piano di tutela contiene in particolare:
a) i risultati dell'attività conoscitiva;
b) l'individuazione degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica
destinazione;
c) l'elenco dei corpi idrici a specifica destinazione e delle aree richiedenti
specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e di risanamento;
d) le misure di tutela qualitative e quantitative tra loro integrate e
coordinate per bacino idrografico;
e) l'indicazione della cadenza temporale degli interventi e delle relative
priorità;
f) il programma di verifica dell'efficacia degli interventi previsti;
g) gli interventi di bonifica dei corpi idrici;
g-bis) i dati in possesso delle autorita' e agenzie competenti rispetto al
monitoraggio delle acque di falda delle aree interessate e delle acque potabili
dei comuni interessati, rilevati e periodicamente aggiornati presso la rete di
monitoraggio esistente, da pubblicare in modo da renderli disponibili per i
cittadini(*)
h) l'analisi economica di cui all'Allegato 10 alla parte terza del presente
decreto e le misure previste al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui
all'articolo 119 concernenti il recupero dei costi dei servizi idrici;
i) le risorse finanziarie previste a legislazione vigente.
5. Entro centoventi giorni dalla trasmissione del Piano di tutela le Autorità di bacino verificano la conformità del piano agli atti di pianificazione o agli atti di indirizzo e coordinamento di cui al comma 2, esprimendo parere vincolante. Il Piano di tutela è approvato dalle regioni entro i successivi sei mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2008. Le successive revisioni e gli aggiornamenti devono essere effettuati ogni sei anni.
(*) N.d.R.: Lettera
aggiunta dall'art. 2, c. 2-ter del D.L. 172/2008, introdotto in sede di
conversione in legge (L. n. 210/2008)
Art. 122
Informazione e consultazione pubblica
1. Le regioni promuovono la partecipazione attiva di tutte le parti interessate
all'attuazione della parte terza del presente decreto, in particolare
all'elaborazione, al riesame e all'aggiornamento dei Piani di tutela. Su
richiesta motivata, le regioni autorizzano l'accesso ai documenti di riferimento
e alle informazioni in base ai quali è stato elaborato il progetto del Piano di
tutela. Le regioni provvedono affinché, per il territorio di competenza
ricadente nel distretto idrografico di appartenenza, siano pubblicati e resi
disponibili per eventuali osservazioni da parte del pubblico:
a) il calendario e il programma di lavoro per la presentazione del Piano,
inclusa una dichiarazione delle misure consultive che devono essere prese almeno
tre anni prima dell'inizio del periodo cui il Piano si riferisce;
b) una valutazione globale provvisoria dei problemi prioritari per la gestione
delle acque nell'ambito del bacino idrografico di appartenenza, almeno due anni
prima dell'inizio del periodo cui il Piano si riferisce;
c) copia del progetto del Piano di tutela, almeno un anno prima dell'inizio del
periodo cui il piano si riferisce.
2. Per garantire l'attiva partecipazione e la consultazione, le regioni
concedono un periodo minimo di sei mesi per la presentazione di osservazioni
scritte sui documenti di cui al comma 1.
3. I commi 1 e 2 si applicano anche agli aggiornamenti dei Piani di tutela.
Art. 123
Trasmissione delle informazioni e delle relazioni
1. Contestualmente alla pubblicazione dei Piani di tutela le regioni
trasmettono copia di detti piani e di tutti gli aggiornamenti successivi al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio al fine del successivo
inoltro alla Commissione europea.
2. Le regioni trasmettono al medesimo Ministero per il successivo inoltro alla
Commissione europea, anche sulla base delle informazioni dettate, in materia di
modalità di trasmissione delle informazioni sullo stato di qualità dei corpi
idrici e sulla classificazione delle acque, dal Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio con apposito decreto, relazioni sintetiche concernenti:
a) l'attività conoscitiva di cui all'articolo 118 entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della parte terza del presente decreto. I successivi
aggiornamenti sono trasmessi ogni sei anni a partire dal febbraio 2010;
b) i programmi di monitoraggio secondo quanto previsto all'articolo 120 entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente
decreto e successivamente con cadenza annuale.
3. Entro tre anni dalla pubblicazione di ciascun Piano di tutela o
dall'aggiornamento di cui all'articolo 121, le regioni trasmettono al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio una relazione sui progressi
realizzati nell'attuazione delle misure di base o supplementari di cui
all'articolo 116.
CAPO II - AUTORIZZAZIONE AGLI SCARICHI
Art. 124
Criteri generali
1. Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.
2. L'autorizzazione e' rilasciata al titolare dell'attivita' da cui origina
lo scarico. Ove uno o piu' stabilimenti conferiscano, tramite condotta, ad un
terzo soggetto, titolare dello scarico finale, le acque reflue provenienti dalle
loro attivita', oppure qualora tra piu' stabilimenti sia costituito un consorzio
per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle
attivita' dei consorziati, l'autorizzazione e' rilasciata in capo al titolare
dello scarico finale o al consorzio medesimo, ferme restando le responsabilita'
dei singoli titolari delle attivita' suddette e del gestore del relativo
impianto di depurazione in caso di violazione delle disposizioni della parte
terza del presente decreto.(*)
3. Il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti
fognarie, servite o meno da impianti di depurazione delle acque reflue urbane, è
definito dalle regioni nell'ambito della disciplina di cui all'articolo 101,
commi 1 e 2.
4. In deroga al comma 1, gli scarichi di acque reflue domestiche in reti
fognarie sono sempre ammessi nell'osservanza dei regolamenti fissati dal gestore
del servizio idrico integrato ed approvati dall'Autorità d'ambito.
5. Il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue termali è definito
dalle regioni; tali scarichi sono ammessi in reti fognarie nell'osservanza dei
regolamenti emanati dal gestore del servizio idrico integrato ed in conformità
all'autorizzazione rilasciata dall'Autorità di ambito.
6. Le regioni disciplinano le fasi di autorizzazione provvisoria agli scarichi
degli impianti di depurazione delle acque reflue per il tempo necessario al loro
avvio.
7. Salvo diversa
disciplina regionale, la domanda di autorizzazione e' presentata alla provincia
ovvero all'Autorita' d'ambito se lo scarico e' in pubblica fognatura. L'autorita'
competente provvede entro novanta giorni dalla ricezione della domanda.(**)
8. Salvo quanto previsto dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59,
l'autorizzazione è valida per quattro anni dal momento del rilascio. Un anno
prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo. Lo scarico può essere
provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute
nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se
la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata. Per gli scarichi
contenenti sostanze pericolose di cui all'articolo 108, il rinnovo deve essere
concesso in modo espresso entro e non oltre sei mesi dalla data di scadenza;
trascorso inutilmente tale termine, lo scarico dovrà cessare immediatamente. La
disciplina regionale di cui al comma 3 può prevedere per specifiche tipologie di
scarichi di acque reflue domestiche, ove soggetti ad autorizzazione, forme di
rinnovo tacito della medesima.
9. Per gli scarichi in un corso d'acqua nel quale sia accertata una portata
naturale nulla per oltre centoventi giorni annui, oppure in un corpo idrico non
significativo, l'autorizzazione tiene conto del periodo di portata nulla e della
capacità di diluizione del corpo idrico negli altri periodi, e stabilisce
prescrizioni e limiti al fine di garantire le capacità autodepurative del corpo
ricettore e la difesa delle acque sotterranee.
10. In relazione alle caratteristiche tecniche dello scarico, alla sua
localizzazione e alle condizioni locali dell'ambiente interessato,
l'autorizzazione contiene le ulteriori prescrizioni tecniche volte a garantire
che lo scarico, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse,
avvenga in conformità alle disposizioni della parte terza del presente decreto e
senza che consegua alcun pregiudizio per il corpo ricettore, per la salute
pubblica e l'ambiente.
11. Le spese occorrenti per l'effettuazione di rilievi, accertamenti, controlli
e sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione allo
scarico previste dalla parte terza del presente decreto sono a carico del
richiedente. L'autorità competente determina, preliminarmente all'istruttoria e
in via provvisoria, la somma che il richiedente è tenuto a versare, a titolo di
deposito, quale condizione di procedibilità della domanda. La medesima Autorità,
completata l'istruttoria, provvede alla liquidazione definitiva delle spese
sostenute sulla base di un tariffario dalla stessa approntato.
12. Per insediamenti, edifici o stabilimenti la cui attività sia trasferita in
altro luogo, ovvero per quelli soggetti a diversa destinazione d'uso, ad
ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente
caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse da quelle dello
scarico preesistente, deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo
scarico, ove quest'ultimo ne risulti soggetto. Nelle ipotesi in cui lo scarico
non abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse, deve essere data
comunicazione all'autorità competente, la quale, verificata la compatibilità
dello scarico con il corpo recettore, adotta i provvedimenti che si rendano
eventualmente necessari.
(*) N.d.R.: Comma così sostituito dall'art. 2, c. 11, del d.lgs. n. 4 del 16
gennaio 2008, pubblicato nella G.U. n. 24 del 29-1-2008- Suppl. Ordinario n.24
Il testo anteriore alla modifica era il seguente:
2. L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico. Ove uno o più stabilimenti conferiscano ad un terzo soggetto, titolare dello scarico finale, le acque reflue provenienti dalle loro attività, oppure qualora tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l'autorizzazione è rilasciata in capo al titolare dello scarico finale o al consorzio medesimo, ferme restando le responsabilità dei singoli titolari delle attività suddette e del gestore del relativo impianto di depurazione in caso di violazione delle disposizioni della parte terza del presente decreto. Ove uno o più stabilimenti effettuino scarichi in comune senza essersi costituiti in consorzio, l'autorizzazione allo scarico è rilasciata al titolare dello scarico finale, fermo restando che il rilascio del provvedimento di autorizzazione o il relativo rinnovo sono subordinati all'approvazione di idoneo progetto comprovante la possibilità tecnica di parzializzazione dei singoli scarichi.
(**) N.d.R.: Comma
così sostituito dall'art. 2, c. 12, del d.lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008,
pubblicato nella G.U. n. 24 del 29-1-2008- Suppl. Ordinario n.24
Il testo anteriore alla modifica era il seguente:
"7. Salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione è presentata
alla provincia ovvero all'Autorità d'ambito se lo scarico è in pubblica
fognatura. L'autorità competente provvede entro sessanta giorni dalla ricezione
della domanda. Qualora detta autorità risulti inadempiente nei termini sopra
indicati, l'autorizzazione si intende temporaneamente concessa per i successivi
sessanta giorni, salvo revoca."
Art. 125
Domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue
industriali
1. La domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali deve
essere corredata dall'indicazione delle caratteristiche quantitative e
qualitative dello scarico e del volume annuo di acqua da scaricare, dalla
tipologia del ricettore, dalla individuazione del punto previsto per effettuare
i prelievi di controllo, dalla descrizione del sistema complessivo dello scarico
ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, dall'eventuale
sistema di misurazione del flusso degli scarichi, ove richiesto, e dalla
indicazione delle apparecchiature impiegate nel processo produttivo e nei
sistemi di scarico nonché dei sistemi di depurazione utilizzati per conseguire
il rispetto dei valori limite di emissione.
2. Nel caso di scarichi di sostanze di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 alla
parte terza del presente decreto, derivanti dai cicli produttivi indicati nella
medesima tabella 3/A, la domanda di cui al comma 1 deve altresì indicare:
a) la capacità di produzione del singolo stabilimento industriale che comporta
la produzione o la trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze di cui alla
medesima tabella, oppure la presenza di tali sostanze nello scarico. La capacità
di produzione dev'essere indicata con riferimento alla massima capacità oraria
moltiplicata per il numero massimo di ore lavorative giornaliere e per il numero
massimo di giorni lavorativi;
b) il fabbisogno orario di acque per ogni specifico processo produttivo.
Art. 126
Approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle
acque reflue urbane
1. Le regioni disciplinano le modalità di approvazione dei progetti degli
impianti di trattamento delle acque reflue urbane. Tale disciplina deve tenere
conto dei criteri di cui all'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto e
della corrispondenza tra la capacità di trattamento dell'impianto e le esigenze
delle aree asservite, nonché delle modalità della gestione che deve assicurare
il rispetto dei valori limite degli scarichi. Le regioni disciplinano altresì le
modalità di autorizzazione provvisoria necessaria all'avvio dell'impianto anche
in caso di realizzazione per lotti funzionali.
Art. 127
Fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue
1. Ferma restando la disciplina di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n. 99, i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue sono sottoposti
alla disciplina dei rifiuti, ove applicabile e alla fine del complessivo
processo di trattamento effettuato nell'impianto di depurazione(*). I fanghi devono essere
riutilizzati ogni qualvolta il loro reimpiego risulti appropriato.
2. É vietato lo smaltimento dei fanghi nelle acque superficiali dolci e
salmastre.
(*) N.d.R.: Periodo aggiunto dall'art. 2, c. 12-bis, del d.lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008, pubblicato nella G.U. n. 24 del 29-1-2008- Suppl. Ordinario n.24
CAPO III - CONTROLLO DEGLI SCARICHI
Art. 128
Soggetti tenuti al controllo
5. L'autorità competente effettua il controllo degli scarichi sulla base di un
programma che assicuri un periodico, diffuso, effettivo ed imparziale sistema di
controlli.
6. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, per gli scarichi in pubblica
fognatura il gestore del servizio idrico integrato organizza un adeguato
servizio di controllo secondo le modalità previste nella convenzione di
gestione.
Art. 129
Accessi ed ispezioni
1. L'autorità competente al controllo è autorizzata a effettuare le ispezioni, i
controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite
di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori o
regolamentari e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.
Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a
consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico.
Art. 130
Inosservanza delle prescrizioni della autorizzazione allo scarico
1. Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo V
della parte terza del presente decreto, in caso di inosservanza delle
prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico l'autorità competente procede,
secondo la gravità dell'infrazione:
a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le
inosservanze;
b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo
determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e
per l'ambiente;
c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle
prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che
determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.
Art. 131
Controllo degli scarichi di sostanze pericolose
1. Per gli scarichi contenenti le sostanze di cui alla Tabella 5
dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, l'autorità competente al
rilascio dell'autorizzazione può prescrivere, a carico del titolare dello
scarico, l'installazione di strumenti di controllo in automatico, nonché le
modalità di gestione degli stessi e di conservazione dei relativi risultati, che
devono rimanere a disposizione dell'autorità competente al controllo per un
periodo non inferiore a tre anni dalla data di effettuazione dei singoli
controlli.
Art. 132
Interventi sostitutivi
1. Nel caso di mancata effettuazione dei controlli previsti dalla parte terza
del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
diffida la regione a provvedere entro il termine massimo di centoottanta giorni
ovvero entro il minor termine imposto dalle esigenze di tutela ambientale. In
caso di persistente inadempienza provvede, in via sostitutiva, il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, previa delibera del Consiglio dei
Ministri, con oneri a carico dell'Ente inadempiente.
2. Nell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al comma 1, il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio nomina un commissario "ad acta" che
pone in essere gli atti necessari agli adempimenti previsti dalla normativa
vigente a carico delle regioni al fine dell'organizzazione del sistema dei
controlli.
TITOLO V - SANZIONI
CAPO I - SANZIONI AMMINISTRATIVE
Art. 133
Sanzioni amministrative
1. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, nell'effettuazione di uno
scarico superi i valori limite di emissione fissati nelle tabelle di cui
all'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i diversi valori
limite stabiliti dalle regioni a norma dell'articolo 101, comma 2, o quelli
fissati dall'autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, o
dell'articolo 108, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa da tremila
euro a trentamila euro. Se l'inosservanza dei valori limite riguarda scarichi
recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al
consumo umano di cui all'articolo 94, oppure in corpi idrici posti nelle aree
protette di cui alla vigente normativa, si applica la sanzione amministrativa
non inferiore a ventimila euro.
2. Chiunque apra o comunque effettui scarichi di acque reflue domestiche o di
reti fognarie, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, senza
l'autorizzazione di cui all'articolo 124, oppure continui ad effettuare o
mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata,
è punito con la sanzione amministrativa da seimila euro a sessantamila euro.
Nell'ipotesi di scarichi relativi ad edifici isolati adibiti ad uso abitativo la
sanzione è da seicento euro a tremila euro.
3. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, al di fuori delle ipotesi di
cui al comma 1, effettui o mantenga uno scarico senza osservare le prescrizioni
indicate nel provvedimento di autorizzazione o fissate ai sensi dell'articolo
107, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
millecinquecento euro a quindicimila euro.
4. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, effettui l'immersione in mare
dei materiali indicati all'articolo 109, comma 1, lettere a) e b), ovvero svolga
l'attività di posa in mare cui al comma 5 dello stesso articolo, senza
autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
millecinquecento euro a quindicimila euro.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, fino all'emanazione della disciplina
regionale di cui all'articolo 112, comma 2, chiunque non osservi le disposizioni
di cui all'articolo 170, comma 7, è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da seicento euro a seimila euro.
6. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, non osservi il divieto di
smaltimento dei fanghi previsto dall'articolo 127, comma 2, è punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da seimila euro a sessantamila euro.
7. Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da tremila euro a trentamila euro chiunque:
a) nell'effettuazione delle operazioni di svaso, sghiaiamento o sfangamento
delle dighe, superi i limiti o non osservi le altre prescrizioni contenute nello
specifico progetto di gestione dell'impianto di cui all'articolo 114, comma 2;
b) effettui le medesime operazioni prima dell'approvazione del progetto di
gestione.
8. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la manutenzione
dei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi, oppure l'obbligo
di trasmissione dei risultati delle misurazioni di cui all'articolo 95, comma 3,
è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da millecinquecento euro a
seimila euro. Nei casi di particolare tenuità la sanzione è ridotta ad un
quinto.
9. Chiunque non ottemperi alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi
dell'articolo 113, comma 1, lettera b), è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da millecinquecento euro a quindicimila euro.
Art. 134
Sanzioni in materia di aree di salvaguardia
1. L'inosservanza delle disposizioni relative alle attività e destinazioni
vietate nelle aree di salvaguardia di cui all'articolo 94 è punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria da seicento euro a seimila euro.
Art. 135
Competenza e giurisdizione
1. In materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione
delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede, con ordinanza-ingiunzione ai
sensi degli articoli 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la
regione o la provincia autonoma nel cui territorio è stata commessa la
violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall'articolo 133, comma 8, per
le quali è competente il comune, fatte salve le attribuzioni affidate dalla
legge ad altre pubbliche autorità.
2. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ai
fini della sorveglianza e dell'accertamento degli illeciti in violazione delle
norme in materia di tutela delle acque dall'inquinamento provvede il Comando
carabinieri tutela ambiente (C.C.T.A.); può altresì intervenire il Corpo
forestale dello Stato e possono concorrere la Guardia di finanza e la Polizia di
Stato. Il Corpo delle capitanerie di porto, Guardia costiera, provvede alla
sorveglianza e all'accertamento delle violazioni di cui alla parte terza del
presente decreto quando dalle stesse possano derivare danni o situazioni di
pericolo per l'ambiente marino e costiero.
3. Per i procedimenti penali pendenti alla entrata di entrata in vigore della
parte terza del presente decreto, l'autorità giudiziaria, se non deve
pronunziare decreto di archiviazione o sentenza di proscioglimento, dispone la
trasmissione degli atti agli enti indicati al comma 1 ai fini dell'applicazione
delle sanzioni amministrative.
4. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla parte terza del
presente decreto non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all' art.
16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 136
Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie
1. Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative previste
dalla parte terza del presente decreto sono versate all'entrata del bilancio
regionale per essere riassegnate alle unità previsionali di base destinate alle
opere di risanamento e di riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici. Le
regioni provvedono alla ripartizione delle somme riscosse fra gli interventi di
prevenzione e di risanamento.
CAPO II - SANZIONI PENALI
Art. 137
Sanzioni penali
1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali,
senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi
dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto
da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila
euro.
2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque
reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e
nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte
terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.
3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico
di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle
famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5
alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni
dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma
degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due
anni.
4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei
controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi
di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3.
5. Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5
dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno
scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella
tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla
parte terza del presente decreto, oppure i limiti piu' restrittivi fissati dalle
regioni o dalle province autonome o dall'Autorita' competente a norma
dell'articolo 107, comma 1, e' punito con l'arresto fino a due anni e con
l'ammenda da tremila euro a trentamila euro(*). Se sono superati anche i
valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo
Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila
euro a centoventimila euro.
6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di
trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico
supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.
7. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di
comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o
i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da
tre mesi ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si
tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due
anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti
pericolosi.
8. Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da
parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101,
commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la
pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi
dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell' art. 13 della legge
n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.
9. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi
dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137,
comma 1.
10. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai
sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con
l'ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro.
11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104
è punito con l'arresto sino a tre anni.
12. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo
88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli
obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non
ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi
dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con
l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro.
13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico
nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o
materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi
delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia
e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi
rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano
naturalmente in mare e purchè in presenza di preventiva autorizzazione da parte
dell'autorità competente.
14. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di
acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da
aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di
fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o
all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è
punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto
fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione
agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.
(*) N.d.R.: Comma così modificato dall'art. 1 della Legge 25 febbraio 2010, n. 36, recante: " Disciplina sanzionatoria dello scarico di acque reflue", pubblicata nella G.U. n. 59 del 12-3-2010. Il testo anteriore alla modifica era il seguente: "Chiunque, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure superi i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro."
Art. 138
Ulteriori provvedimenti sanzionatori per l'attività di
molluschicoltura
1. Nei casi previsti dal comma 12 dell'articolo 137, il Ministro della salute,
il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, nonché la regione e la
provincia autonoma competente, ai quali è inviata copia delle notizie di reato,
possono disporre, per quanto di competenza e indipendentemente dall'esito del
giudizio penale, la sospensione in via cautelare dell'attività di
molluschicoltura; a seguito di sentenza di condanna o di decisione emessa ai
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale divenute definitive,
possono inoltre disporre, valutata la gravità dei fatti, la chiusura degli
impianti.
Art. 139
Obblighi del condannato
1. Con la sentenza di condanna per i reati previsti nella parte terza del
presente decreto, o con la decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 del
codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della
pena può essere subordinato al risarcimento del danno e all'esecuzione degli
interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino.
Art. 140
Circostanza attenuante
1. Nei confronti di chi, prima del giudizio penale o dell'ordinanza-ingiunzione,
ha riparato interamente il danno, le sanzioni penali e amministrative previste
nel presente titolo sono diminuite dalla metà a due terzi.
SEZIONE III - GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE
TITOLO I - PRINCIPI GENERALI E COMPETENZE
Art. 141
Ambito di applicazione
1. Oggetto delle disposizioni contenute nella presente sezione è la
disciplina della gestione delle risorse idriche e del servizio idrico integrato
per i profili che concernono la tutela dell'ambiente e della concorrenza e la
determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni del servizio idrico
integrato e delle relative funzioni fondamentali di comuni, province e città
metropolitane.
2. Il servizio idrico integrato è costituito dall'insieme dei servizi pubblici
di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e
di depurazione delle acque reflue, e deve essere gestito secondo principi di
efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e
comunitarie. Le presenti disposizioni si applicano anche agli usi industriali
delle acque gestite nell'ambito del servizio idrico integrato.
Art. 142
Competenze
1. Nel quadro delle competenze definite dalle norme costituzionali, e fatte
salve le competenze dell'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui
rifiuti(*), il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio esercita le
funzioni e i compiti spettanti allo Stato nelle materie disciplinate dalla
presente sezione.
2. Le regioni esercitano le funzioni e i compiti ad esse spettanti nel quadro
delle competenze costituzionalmente determinate e nel rispetto delle
attribuzioni statali di cui al comma 1, ed in particolare provvedono a
disciplinare il governo del rispettivo territorio.
3. Gli enti locali, attraverso l'Autorità d'ambito di cui all'articolo 148,
comma 1, svolgono le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato,
di scelta della forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe
all'utenza, di affidamento della gestione e relativo controllo, secondo le
disposizioni della parte terza del presente decreto.
(*) Nota: si riporta di seguito il testo dell'art. 1, c. 5 del D.Lgs. 284/2006:
"5. Gli articoli 159, 160 e 207 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono abrogati ed il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche e l'Osservatorio nazionale sui rifiuti sono ricostituiti ed esercitano le relative funzioni. Tutti i riferimenti all'Autorita' di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti contenuti nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono soppressi."
Art. 143
Proprietà delle infrastrutture
1. Gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre
infrastrutture idriche di proprietà pubblica, fino al punto di consegna e/o
misurazione, fanno parte del demanio ai sensi degli articoli 822 e seguenti del
codice civile e sono inalienabili se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla
legge.
2. Spetta anche all'Autorità d'ambito la tutela dei beni di cui al comma 1, ai
sensi dell'articolo 823, secondo comma, del codice civile.
Art. 144
Tutela e uso delle risorse idriche
1. Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal
sottosuolo, appartengono al demanio dello Stato.
2. Le acque costituiscono una risorsa che va tutelata ed utilizzata secondo
criteri di solidarietà; qualsiasi loro uso è effettuato salvaguardando le
aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro
patrimonio ambientale.
3. La disciplina degli usi delle acque è finalizzata alla loro
razionalizzazione, allo scopo di evitare gli sprechi e di favorire il rinnovo
delle risorse, di non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità
dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, la fauna e la flora acquatiche, i
processi geomorfologici e gli equilibri idrologici.
4. Gli usi diversi dal consumo umano sono consentiti nei limiti nei quali le
risorse idriche siano sufficienti e a condizione che non ne pregiudichino la
qualità.
5. Le acque termali, minerali e per uso geotermico sono disciplinate da norme
specifiche, nel rispetto del riparto delle competenze costituzionalmente
determinato.
Art. 145
Equilibrio del bilancio idrico
1. L'Autorità di bacino competente definisce ed aggiorna periodicamente il
bilancio idrico diretto ad assicurare l'equilibrio fra le disponibilità di
risorse reperibili o attivabili nell'area di riferimento ed i fabbisogni per i
diversi usi, nel rispetto dei criteri e degli obiettivi di cui all'articolo 144.
2. Per assicurare l'equilibrio tra risorse e fabbisogni, l'Autorità di bacino
competente adotta, per quanto di competenza, le misure per la pianificazione
dell'economia idrica in funzione degli usi cui sono destinate le risorse.
3. Nei bacini idrografici caratterizzati da consistenti prelievi o da
trasferimenti, sia a valle che oltre la linea di displuvio, le derivazioni sono
regolate in modo da garantire il livello di deflusso necessario alla vita negli
alvei sottesi e tale da non danneggiare gli equilibri degli ecosistemi
interessati.
Art. 146
Risparmio idrico
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente
decreto, le regioni, sentita l'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui
rifiuti(*), nel rispetto dei principi della legislazione statale, adottano norme e
misure volte a razionalizzare i consumi e eliminare gli sprechi ed in
particolare a:
a) migliorare la manutenzione delle reti di adduzione e di distribuzione di
acque a qualsiasi uso destinate al fine di ridurre le perdite;
b) prevedere, nella costruzione o sostituzione di nuovi impianti di trasporto e
distribuzione dell'acqua sia interni che esterni, l'obbligo di utilizzo di
sistemi anticorrosivi di protezione delle condotte di materiale metallico;
c) realizzare, in particolare nei nuovi insediamenti abitativi, commerciali e
produttivi di rilevanti dimensioni, reti duali di adduzione al fine
dell'utilizzo di acque meno pregiate per usi compatibili;
d) promuovere l'informazione e la diffusione di metodi e tecniche di risparmio
idrico domestico e nei settori industriale, terziario ed agricolo;
e) adottare sistemi di irrigazione ad alta efficienza accompagnati da una loro
corretta gestione e dalla sostituzione, ove opportuno, delle reti di canali a
pelo libero con reti in pressione;
f) installare contatori per il consumo dell'acqua in ogni singola unità
abitativa nonché contatori differenziati per le attività produttive e del
settore terziario esercitate nel contesto urbano;
g) realizzare nei nuovi insediamenti, quando economicamente e tecnicamente
conveniente anche in relazione ai recapiti finali, sistemi di collettamento
differenziati per le acque piovane e per le acque reflue e di prima pioggia;
h) individuare aree di ricarica delle falde ed adottare misure di protezione e
gestione atte a garantire un processo di ricarica quantitativamente e
qualitativamente idoneo.
2. Gli strumenti urbanistici, compatibilmente con l'assetto urbanistico e
territoriale e con le risorse finanziarie disponibili, devono prevedere reti
duali al fine di rendere possibili appropriate utilizzazioni di acque anche non
potabili. Il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla previsione,
nel progetto, dell'installazione di contatori per ogni singola unità abitativa,
nonché del collegamento a reti duali, ove già disponibili.
3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente
decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita
l'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti(*) e il Dipartimento
tutela delle acque interne e marine dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente
e per i servizi tecnici (APAT), adotta un regolamento per la definizione dei
criteri e dei metodi in base ai quali valutare le perdite degli acquedotti e
delle fognature. Entro il mese di febbraio di ciascun anno, i soggetti gestori
dei servizi idrici trasmettono all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e
sui rifiuti(*) ed all'Autorità d'ambito competente i risultati delle rilevazioni
eseguite con i predetti metodi.
(*) Nota: si riporta di seguito il testo dell'art. 1, c. 5 del D.Lgs. 284/2006:
"5. Gli articoli 159, 160 e 207 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono abrogati ed il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche e l'Osservatorio nazionale sui rifiuti sono ricostituiti ed esercitano le relative funzioni. Tutti i riferimenti all'Autorita' di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti contenuti nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono soppressi."
TITOLO II - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Art. 147
Organizzazione territoriale del servizio idrico integrato
1. I servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali
ottimali definiti dalle regioni in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36.
2. Le regioni possono modificare le delimitazioni degli ambiti territoriali
ottimali per migliorare la gestione del servizio idrico integrato, assicurandone
comunque lo svolgimento secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità,
nel rispetto, in particolare, dei seguenti principi:
a) unità del bacino idrografico o del sub-bacino o dei bacini idrografici
contigui, tenuto conto dei piani di bacino, nonché della localizzazione delle
risorse e dei loro vincoli di destinazione, anche derivanti da consuetudine, in
favore dei centri abitati interessati;
b) unitarietà(*) della gestione e, comunque, superamento della frammentazione
verticale delle gestioni;
c) adeguatezza delle dimensioni gestionali, definita sulla base di parametri
fisici, demografici, tecnici.
3. Le regioni, sentite le province, stabiliscono norme integrative per il
controllo degli scarichi degli insediamenti civili e produttivi allacciati alle
pubbliche fognature, per la funzionalità degli impianti di pretrattamento e per
il rispetto dei limiti e delle prescrizioni previsti dalle relative
autorizzazioni.
(*) N.d.R.: la parola
"unicità" è stata così sostituita dall'art. 2, c. 13, del d.lgs. n. 4 del 16
gennaio 2008, pubblicato nella G.U. n. 24 del 29-1-2008- Suppl. Ordinario n.24
Art. 148
Autorità d'ambito territoriale ottimale
1. L'Autorità d'ambito è una struttura dotata di personalità giuridica
costituita in ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente
regione, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale
è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di
gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle
infrastrutture idriche di cui all'articolo 143, comma 1.
2. Le regioni e le province autonome possono disciplinare le forme ed i modi
della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale,
prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'ambito di cui al comma 1,
cui è demandata l'organizzazione, l'affidamento e il controllo della gestione
del servizio idrico integrato.
3. I bilanci preventivi e consuntivi dell'Autorità d'ambito e loro variazioni
sono pubblicati mediante affissione ad apposito albo, istituito presso la sede
dell'ente, e sono trasmessi all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e
sui rifiuti(*) e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio entro
quindici giorni dall'adozione delle relative delibere.
4. I costi di funzionamento della struttura operativa dell'Autorità d'ambito,
determinati annualmente, fanno carico agli enti locali ricadenti nell'ambito
territoriale ottimale, in base alle quote di partecipazione di ciascuno di essi
all'Autorità d'ambito.
5. Ferma restando la partecipazione obbligatoria all'Autorita' d'ambito di
tutti gli enti locali ai sensi del comma 1, l'adesione alla gestione unica del
servizio idrico integrato e' facoltativa per i comuni con popolazione fino a
1.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunita' montane, a condizione che
gestiscano l'intero servizio idrico integrato, e previo consenso della Autorita'
d'ambito competente.(**)
(*) Nota: si riporta di seguito il testo dell'art. 1, c. 5 del D.Lgs. 284/2006:
"5. Gli articoli 159, 160 e 207 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono abrogati ed il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche e l'Osservatorio nazionale sui rifiuti sono ricostituiti ed esercitano le relative funzioni. Tutti i riferimenti all'Autorita' di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti contenuti nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono soppressi."
(**) N.d.R.: Comma
così sostituito dall'art. 2, c. 14, del d.lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008,
pubblicato nella G.U. n. 24 del 29-1-2008- Suppl. Ordinario n.24
Il testo anteriore alla modifica era il seguente:
"5. Ferma restando la partecipazione obbligatoria all'Autorità d'ambito di tutti gli enti locali ai sensi del comma 1, l'adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato è facoltativa per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane, a condizione che la gestione del servizio idrico sia operata direttamente dall'amministrazione comunale ovvero tramite una società a capitale interamente pubblico e controllata dallo stesso comune. Sulle gestioni di cui al presente comma l'Autorità d'ambito esercita funzioni di regolazione generale e di controllo. Con apposito contratto di servizio stipulato con l'Autorità d'ambito, previo accordo di programma, sono definiti criteri e modalità per l'eventuale partecipazione ad iniziative promosse dall'Autorità d'ambito medesima."
Art. 149
Piano d'ambito
1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della parte terza del
presente decreto, l'Autorità d'ambito provvede alla predisposizione e/o
aggiornamento del piano d'ambito. Il piano d'ambito è costituito dai seguenti
atti:
a) ricognizione delle infrastrutture;
b) programma degli interventi;
c) modello gestionale ed organizzativo;
d) piano economico finanziario.
2. La ricognizione, anche sulla base di informazioni asseverate dagli enti
locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, individua lo stato di
consistenza delle infrastrutture da affidare al gestore del servizio idrico
integrato, precisandone lo stato di funzionamento.
3. Il programma degli interventi individua le opere di manutenzione
straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di
adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno
dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva
domanda dell'utenza. Il programma degli interventi, commisurato all'intera
gestione, specifica gli obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a
tal fine programmate e i tempi di realizzazione.
4. Il piano economico finanziario, articolato nello stato patrimoniale, nel
conto economico e nel rendiconto finanziario, prevede, con cadenza annuale,
l'andamento dei costi di gestione e di investimento al netto di eventuali
finanziamenti pubblici a fondo perduto. Esso è integrato dalla previsione
annuale dei proventi da tariffa, estesa a tutto il periodo di affidamento. Il
piano, così come redatto, dovrà garantire il raggiungimento dell'equilibrio
economico finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia,
efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti
programmati.
5. Il modello gestionale ed organizzativo definisce la struttura operativa
mediante la quale il gestore assicura il servizio all'utenza e la realizzazione
del programma degli interventi.
6. Il piano d'ambito è trasmesso entro dieci giorni dalla delibera di
approvazione alla regione competente, all'Autorità di vigilanza sulle risorse
idriche e sui rifiuti(*) e al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio. L'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti(*) può
notificare all'Autorità d'ambito, entro novanta giorni decorrenti dal
ricevimento del piano, i propri rilievi od osservazioni, dettando, ove
necessario, prescrizioni concernenti: il programma degli interventi, con
particolare riferimento all'adeguatezza degli investimenti programmati in
relazione ai livelli minimi di servizio individuati quali obiettivi della
gestione; il piano finanziario, con particolare riferimento alla capacità
dell'evoluzione tariffaria di garantire l'equilibrio economico finanziario della
gestione, anche in relazione agli investimenti programmati.
(*) Nota: si riporta di seguito il testo dell'art. 1, c. 5 del D.Lgs. 284/2006:
"5. Gli articoli 159, 160 e 207 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono abrogati ed il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche e l'Osservatorio nazionale sui rifiuti sono ricostituiti ed esercitano le relative funzioni. Tutti i riferimenti all'Autorita' di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti contenuti nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono soppressi."
Art. 150
Scelta della forma di gestione e procedure di affidamento
1. L'Autorità d'ambito, nel rispetto del piano d'ambito e del principio di
unicità della gestione per ciascun ambito, delibera la forma di gestione fra
quelle di cui all'art. 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267.
2. L'Autorità d'ambito aggiudica la gestione del servizio idrico integrato
mediante gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie, in
conformità ai criteri di cui all'articolo 113, comma 7, del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, secondo modalità e termini stabiliti con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio nel rispetto delle
competenze regionali in materia.
3. La gestione può essere altresì affidata a società partecipate esclusivamente
e direttamente da comuni o altri enti locali compresi nell'ambito territoriale
ottimale, qualora ricorrano obiettive ragioni tecniche od economiche, secondo la
previsione del comma 5, lettera c), dell'articolo 113 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, o a società solo parzialmente partecipate da tali enti,
secondo la previsione del comma 5, lettera b), dell'articolo 113 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, purché il socio privato sia stato scelto,
prima dell'affidamento, con gara da espletarsi con le modalità di cui al comma
2.
4. I soggetti di cui al presente articolo gestiscono il servizio idrico
integrato su tutto il territorio degli enti locali ricadenti nell'ambito
territoriale ottimale, salvo quanto previsto dall'articolo 148, comma 5.
Art. 151
Rapporti tra autorità d'ambito e soggetti gestori del servizio
idrico integrato
1. I rapporti fra Autorità d'ambito e gestori del servizio idrico integrato sono
regolati da convenzioni predisposte dall'Autorità d'ambito.
2. A tal fine, le regioni e le province autonome adottano convenzioni tipo, con
relativi disciplinari, che devono prevedere in particolare:
a) il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio;
b) la durata dell'affidamento, non superiore comunque a trenta anni;
c) l'obbligo del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della
gestione;
d) il livello di efficienza e di affidabilità del servizio da assicurare
all'utenza, anche con riferimento alla manutenzione degli impianti;
e) i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate
dall'Autorità d'ambito e del loro aggiornamento annuale, anche con riferimento
alle diverse categorie di utenze;
f) l'obbligo di adottare la carta di servizio sulla base degli atti d'indirizzo
vigenti;
g) l'obbligo di provvedere alla realizzazione del Programma degli interventi;
h) le modalità di controllo del corretto esercizio del servizio e l'obbligo di
predispone un sistema tecnico adeguato a tal fine, come previsto dall'articolo
165;
i) il dovere di prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e
l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che l'Autorità d'ambito ha
facoltà di disporre durante tutto il periodo di affidamento;
l) l'obbligo di dare tempestiva comunicazione all'Autorità d'ambito del
verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere irregolarità
nell'erogazione del servizio, nonché l'obbligo di assumere ogni iniziativa per
l'eliminazione delle irregolarità, in conformità con le prescrizioni
dell'Autorità medesima;
m) l'obbligo di restituzione, alla scadenza dell'affidamento, delle opere, degli
impianti e delle canalizzazioni del servizio idrico integrato in condizioni di
efficienza ed in buono stato di conservazione;
n) l'obbligo di prestare idonee garanzie finanziarie e assicurative;
o) le penali, le sanzioni in caso di inadempimento e le condizioni di
risoluzione secondo i principi del codice civile;
p) le modalità di rendicontazione delle attività del gestore.
3. Sulla base della convenzione di cui al comma 2, l'Autorità d'ambito
predispone uno schema di convenzione con relativo disciplinare, da allegare ai
capitolati di gara. Ove la regione o la provincia autonoma non abbiano
provveduto all'adozione delle convenzioni e dei disciplinari tipo di cui al
comma 2, l'Autorità predispone lo schema sulla base della normativa vigente. Le
convenzioni esistenti devono essere integrate in conformità alle previsioni di
cui al comma 2.
4. Nel Disciplinare allegato alla Convenzione di gestione devono essere anche
definiti, sulla base del programma degli interventi, le opere e le manutenzioni
straordinarie, nonché il programma temporale e finanziario di esecuzione.
5. L'affidamento del servizio è subordinato alla prestazione da parte del
gestore di idonea garanzia fideiussoria. Tale garanzia deve coprire gli
interventi da realizzare nei primi cinque anni di gestione e deve essere
annualmente aggiornata in modo da coprire gli interventi da realizzare nel
successivo quinquennio.
6. Il gestore cura l'aggiornamento dell'atto di Ricognizione entro i termini
stabiliti dalla convenzione.
7. L'affidatario del servizio idrico integrato, previo consenso dell'Autorità
d'ambito, può gestire altri servizi pubblici, oltre a quello idrico, ma con
questo compatibili, anche se non estesi all'intero ambito territoriale ottimale.
8. Le società concessionarie del servizio idrico integrato, nonché le società
miste costituite a seguito dell'individuazione del socio privato mediante gara
europea affidatarie del servizio medesimo, possono emettere prestiti
obbligazionari sottoscrivibili esclusivamente dagli utenti con facoltà di
conversione in azioni semplici o di risparmio. Nel caso di aumento del capitale
sociale, una quota non inferiore al dieci per cento è offerta in sottoscrizione
agli utenti del servizio.
Art. 152
Poteri di controllo e sostitutivi
1. L'Autorità d'ambito ha facoltà di accesso e verifica alle infrastrutture
idriche, anche nelle fase di costruzione.
2. Nell'ipotesi di inadempienze del gestore agli obblighi che derivano dalla
legge o dalla convenzione, e che compromettano la risorsa o l'ambiente ovvero
che non consentano il raggiungimento dei livelli minimi di servizio, l'Autorità
d'ambito interviene tempestivamente per garantire l'adempimento da parte del
gestore, esercitando tutti i poteri ad essa conferiti dalle disposizioni di
legge e dalla convenzione. Perdurando l'inadempienza del gestore, e ferme
restando le conseguenti penalità a suo carico, nonché il potere di risoluzione e
di revoca, l'Autorità d'ambito, previa diffida, può sostituirsi ad esso
provvedendo a far eseguire a terzi le opere, nel rispetto delle vigenti
disposizioni in materia di appalti pubblici.
3. Qualora l'Autorità d'ambito non intervenga, o comunque ritardi il proprio
intervento, la regione, previa diffida e sentita l'Autorità di vigilanza sulle
risorse idriche e sui rifiuti(*), esercita i necessari poteri sostitutivi, mediante
nomina di un commissario "ad acta". Qualora la regione non adempia entro
quarantacinque giorni, i predetti poteri sostitutivi sono esercitati, previa
diffida ad adempiere nel termine di venti giorni, dal Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio, mediante nomina di un commissario "ad acta".
4. L'Autorità d'ambito con cadenza annuale comunica al Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio ed all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e
sui rifiuti(*) i risultati dei controlli della gestione.
(*) Nota: si riporta di seguito il testo dell'art. 1, c. 5 del D.Lgs. 284/2006:
"5. Gli articoli 159, 160 e 207 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono abrogati ed il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche e l'Osservatorio nazionale sui rifiuti sono ricostituiti ed esercitano le relative funzioni. Tutti i riferimenti all'Autorita' di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti contenuti nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono soppressi."
Art. 153
Dotazioni dei soggetti gestori del servizio idrico integrato
1. Le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali ai sensi
dell'articolo 143 sono affidate in concessione d'uso gratuita, per tutta la
durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato, il quale ne
assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo
disciplinare.
2. Le immobilizzazioni, le attività e le passività relative al servizio idrico
integrato, ivi compresi gli oneri connessi all'ammortamento dei mutui oppure i
mutui stessi, al netto degli eventuali contributi a fondo perduto in conto
capitale e/o in conto interessi, sono trasferite al soggetto gestore, che
subentra nei relativi obblighi. Di tale trasferimento si tiene conto nella
determinazione della tariffa, al fine di garantire l'invarianza degli oneri per
la finanza pubblica.
Art. 154
Tariffa del servizio idrico integrato
1. La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è
determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio
fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di
gestione delle opere, dell'adeguatezza della remunerazione del capitale
investito e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una
quota parte dei costi di funzionamento dell'Autorità d'ambito, in modo che sia
assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio
secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio "chi inquina
paga". Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura
di corrispettivo.
2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, su proposta
dell'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti(*), tenuto conto
della necessità di recuperare i costi ambientali anche secondo il principio "chi
inquina paga", definisce con decreto le componenti di costo per la
determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di
impiego dell'acqua.
3. Al fine di assicurare un'omogenea disciplina sul territorio nazionale, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, sono stabiliti i criteri generali
per la determinazione, da parte delle regioni, dei canoni di concessione per
l'utenza di acqua pubblica, tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della
risorsa e prevedendo altresì riduzioni del canone nell'ipotesi in cui il
concessionario attui un riuso delle acque reimpiegando le acque risultanti a
valle del processo produttivo o di una parte dello stesso o, ancora, restituisca
le acque di scarico con le medesime caratteristiche qualitative di quelle
prelevate. L'aggiornamento dei canoni ha cadenza triennale.
4. L'Autorità d'ambito, al fine della predisposizione del Piano finanziario di
cui all'articolo 149, comma 1, lettera c), determina la tariffa di base,
nell'osservanza delle disposizioni contenute nel decreto di cui al comma 2,
comunicandola all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti(*)
ed
al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.
5. La tariffa è applicata dai soggetti gestori, nel rispetto della Convenzione e
del relativo disciplinare.
6. Nella modulazione della tariffa sono assicurate, anche mediante compensazioni
per altri tipi di consumi, agevolazioni per quelli domestici essenziali, nonché
per i consumi di determinate categorie, secondo prefissati scaglioni di reddito.
Per conseguire obiettivi di equa redistribuzione dei costi sono ammesse
maggiorazioni di tariffa per le residenze secondarie, per gli impianti ricettivi
stagionali, nonché per le aziende artigianali, commerciali e industriali.
7. L'eventuale modulazione della tariffa tra i comuni tiene conto degli
investimenti pro capite per residente effettuati dai comuni medesimi che
risultino utili ai fini dell'organizzazione del servizio idrico integrato.
(*) Nota: si riporta di seguito il testo dell'art. 1, c. 5 del D.Lgs. 284/2006:
"5. Gli articoli 159, 160 e 207 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono abrogati ed il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche e l'Osservatorio nazionale sui rifiuti sono ricostituiti ed esercitano le relative funzioni. Tutti i riferimenti all'Autorita' di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti contenuti nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono soppressi."
Art. 155
Tariffa del servizio di fognatura e depurazione
1. Le quote di tariffa riferite ai servizi di pubblica fognatura e di
depurazione sono dovute dagli utenti anche nel caso in cui manchino impianti di
depurazione o questi siano temporaneamente inattivi.(*) Il gestore è tenuto a
versare i relativi proventi, risultanti dalla formulazione tariffaria definita
ai sensi dell'articolo 154, a un fondo vincolato intestato all'Autorità
d'ambito, che lo mette a disposizione del gestore per l'attuazione degli
interventi relativi alle reti di fognatura ed agli impianti di depurazione
previsti dal piano d'ambito. La tariffa non è dovuta se l'utente è dotato di
sistemi di collettamento e di depurazione propri, sempre che tali sistemi
abbiano ricevuto specifica approvazione da parte dell'Autorità d'ambito.
2. In pendenza dell'affidamento della gestione dei servizi idrici locali al
gestore del servizio idrico integrato, i comuni già provvisti di impianti di
depurazione funzionanti, che non si trovino in condizione di dissesto, destinano
i proventi derivanti dal canone di depurazione e fognatura prioritariamente alla
manutenzione degli impianti medesimi.
3. Gli utenti tenuti al versamento della tariffa riferita al servizio di
pubblica fognatura, di cui al comma 1, sono esentati dal pagamento di
qualsivoglia altra tariffa eventualmente dovuta al medesimo titolo ad altri enti
pubblici.
4. Al fine della determinazione della quota tariffaria di cui al presente
articolo, il volume dell'acqua scaricata è determinato in misura pari al cento
per cento del volume di acqua fornita.
5. Per le utenze industriali la quota tariffaria di cui al presente articolo è
determinata sulla base della qualità e della quantità delle acque reflue
scaricate e sulla base del principio "chi inquina paga". E' fatta salva la
possibilità di determinare una quota tariffaria ridotta per le utenze che
provvedono direttamente alla depurazione e che utilizzano la pubblica fognatura,
sempre che i relativi sistemi di depurazione abbiano ricevuto specifica
approvazione da parte dell'Autorità d'ambito.
6. Allo scopo di incentivare il riutilizzo di acqua reflua o già usata nel ciclo
produttivo, la tariffa per le utenze industriali è ridotta in funzione
dell'utilizzo nel processo produttivo di acqua reflua o già usata. La riduzione
si determina applicando alla tariffa un correttivo, che tiene conto della
quantità di acqua riutilizzata e della quantità delle acque primarie impiegate.
(*) N.d.R.: Con
sentenza n. 335 del 10 ottobre 2008, la Corte Costituzionale ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell’art. 155, comma 1, primo periodo, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nella
parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione
è dovuta dagli utenti «anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o
questi siano temporaneamente inattivi».
Art. 156
Riscossione della tariffa
1. La tariffa è riscossa dal gestore del servizio idrico integrato. Qualora
il servizio idrico sia gestito separatamente, per effetto di particolari
convenzioni e concessioni, la relativa tariffa è riscossa dal gestore del
servizio di acquedotto, il quale provvede al successivo riparto tra i diversi
gestori interessati entro trenta giorni dalla riscossione.
2. Con apposita convenzione, sottoposta al controllo della regione, sono
definiti i rapporti tra i diversi gestori per il riparto delle spese di
riscossione.
3. La riscossione volontaria e coattiva della tariffa può essere effettuata
secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, mediante convenzione con l'Agenzia delle entrate.
Art. 157
Opere di adeguamento del servizio idrico
1. Gli enti locali hanno facoltà di realizzare le opere necessarie per
provvedere all'adeguamento del servizio idrico in relazione ai piani urbanistici
ed a concessioni per nuovi edifici in zone già urbanizzate, previo parere di
compatibilità con il piano d'ambito reso dall'Autorità d'ambito e a seguito di
convenzione con il soggetto gestore del servizio medesimo, al quale le opere,
una volta realizzate, sono affidate in concessione.
Art. 158
Opere e interventi per il trasferimento di acqua
1. Ai fini di pianificare l'utilizzo delle risorse idriche, laddove il
fabbisogno comporti o possa comportare il trasferimento di acqua tra regioni
diverse e ciò travalichi i comprensori di riferimento dei distretti idrografici,
le Autorità di bacino, sentite le regioni interessate, promuovono accordi di
programma tra le regioni medesime, ai sensi dell'articolo 34 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, salvaguardando in ogni caso le finalità di
cui all'articolo 144 del presente decreto. A tal fine il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, ciascuno per la parte di propria competenza, assumono di concerto le
opportune iniziative anche su richiesta di una Autorità di bacino o di una
regione interessata od anche in presenza di istanza presentata da altri soggetti
pubblici o da soggetti privati interessati, fissando un termine per definire gli
accordi.
2. In caso di inerzia, di mancato accordo in ordine all'utilizzo delle risorse
idriche, o di mancata attuazione dell'accordo stesso, provvede in via
sostitutiva, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, il Presidente
del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio.
3. Le opere e gli impianti necessari per le finalità di cui al presente articolo
sono dichiarati di interesse nazionale. La loro realizzazione e gestione, se di
iniziativa pubblica, possono essere poste anche a totale carico dello Stato
mediante quantificazione dell'onere e relativa copertura finanziaria, previa
deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE),
su proposta dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle
infrastrutture e dei trasporti, ciascuno per la parte di rispettiva competenza.
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio esperisce le procedure
per la concessione d'uso delle acque ai soggetti utilizzatori e definisce la
relativa convenzione tipo; al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
compete la determinazione dei criteri e delle modalità per l'esecuzione e la
gestione degli interventi, nonché l'affidamento per la realizzazione e la
gestione degli impianti.
TITOLO III - VIGILANZA, CONTROLLI E PARTECIPAZIONE
Art. 159
*[ Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti
1. Alla data di
entrata in vigore della parte terza del presente decreto, il Comitato per la
vigilanza sull'uso delle risorse idriche istituito dalla legge 5 gennaio 1994,
n. 36, assume la denominazione di Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e
sui rifiuti, di seguito denominata "Autorità", con il compito di assicurare
l'osservanza, da parte di qualsiasi soggetto pubblico e privato, dei principi e
delle disposizioni di cui alle parti terza e quarta del presente decreto.
2. Sono organi dell'Autorità il presidente, il comitato esecutivo ed il
consiglio, che si articola in due sezioni denominate "Sezione per la vigilanza
sulle risorse idriche" e "Sezione per la vigilanza sui rifiuti"; ciascuna
sezione è composta dal presidente dell'Autorità, dal coordinatore di sezione e
da cinque componenti per la "Sezione per la vigilanza sulle risorse idriche" e
da sei componenti per la "Sezione per la vigilanza sui rifiuti". Il comitato
esecutivo è composto dal presidente dell'Autorità e dai coordinatori di sezione.
Il consiglio dell'Autorità è composto da tredici membri e dal presidente,
nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del
Consiglio dei Ministri. Il presidente dell'Autorità e quattro componenti del
consiglio, dei quali due con funzioni di coordinatore di sezione, sono nominati
su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, due su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, due su proposta del
Ministro per la funzione pubblica, uno su proposta del Ministro delle attività
produttive relativamente alla "Sezione per la vigilanza sui rifiuti", quattro su
designazione della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province
autonome. Le proposte sono previamente sottoposte al parere delle competenti
Commissioni parlamentari.
3. Il Presidente dell'Autorità è il legale rappresentante, presiede il comitato
esecutivo, il consiglio e le sezioni nelle quali esso si articola. Il comitato
esecutivo è l'organo deliberante dell'Autorità e provvede ad assumere le
relative decisioni sulla base dell'istruttoria e delle proposte formulate dal
consiglio o dalle sue sezioni.
4. L'organizzazione e il funzionamento, anche contabile, dell'Autorità sono
disciplinali, in conformità alle disposizioni di cui alla parte terza e quarta
del presente decreto, da un regolamento deliberato dal Consiglio dell'Autorità
ed emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri secondo il
procedimento di cui al comma 3 dell' art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
5. I componenti dell'Autorità sono scelti fra persone dotate di alta e
riconosciuta competenza nel settore, durano in carica sette anni e non possono
essere confermati. A pena di decadenza essi non possono esercitare, direttamente
o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza attinente al
settore di competenza dell'Autorità; essi non possono essere dipendenti di
soggetti privati, né ricoprire incarichi elettivi o di rappresentanza nei
partiti politici, né avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti
nel settore di competenza della Autorità. I dipendenti delle amministrazioni
pubbliche sono collocati fuori ruolo per l'intera durata dell'incarico o, se
professori universitari, in aspettativa, senza assegni, per l'intera durata del
mandato. Per almeno due anni dalla cessazione dell'incarico i componenti
dell'Autorità non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti
di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel
settore di competenza.
6. In fase di prima attuazione, e nel rispetto del principio dell'invarianza
degli oneri a carico della finanza pubblica di cui all' art. 1, comma 8, lettera
c), della legge 15 dicembre 2004, n. 308, il Presidente ed i componenti del
Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche rimangono in carica
fino al compimento del primo mandato settennale dell'Autorità ed assumono
rispettivamente le funzioni di Presidente dell'Autorità di vigilanza sulle
risorse idriche e sui rifiuti e di componenti della "Sezione per la vigilanza
sulle risorse idriche", tra i quali il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio nomina il coordinatore. Analogamente, il Presidente ed i componenti
dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti istituito dal decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, rimangono in carica fino al compimento del primo mandato
settennale dell'Autorità ed assumono rispettivamente le funzioni di coordinatore
e di componenti della "Sezione per la vigilanza sui rifiuti".
7. L'Autorità si avvale di una segreteria tecnica, composta da esperti di
elevata qualificazione, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri su proposta dell'Autorità. Per essi valgono le incompatibilità di cui
al comma 5 con le relative conseguenze previste. L'Autorità può richiedere ad
altre amministrazioni pubbliche di avvalersi di loro prestazioni per funzioni di
ispezione e di verifica. La dotazione organica della segreteria tecnica, cui è
preposto un dirigente, e le spese di funzionamento sono determinate con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro per la funzione pubblica.
8. I componenti dell'Autorità e della segreteria tecnica, nell'esercizio delle
funzioni, sono pubblici ufficiali e sono tenuti al segreto d'ufficio. Si
applicano le norme in materia di pubblicità, partecipazione e accesso.
9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, è determinato il trattamento economico
spettante ai membri dell'Autorità e ai componenti della segreteria tecnica.
10. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione sono soggetti al
controllo della Corte dei conti ed alle forme di pubblicità indicate nel
regolamento di cui al comma 6; della loro pubblicazione è dato avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
11. L'Autorità definisce annualmente e con proiezione triennale i programmi di
attività e le iniziative che intende porre in essere per il perseguimento delle
finalità di cui al comma 1, ed a garanzia degli interessi degli utenti, dandone
comunicazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.
12. L'Autorità è rappresentata in giudizio dall'Avvocatura dello Stato.]
*NOTA: articolo abrogato dall'art. 1, c. 5 del Decreto Legislativo 284/2006 (G.U. n. 274 del 24/11/2006). Se ne riporta di seguito il testo:
"5. Gli articoli 159,
160 e 207 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono abrogati ed il
Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche e l'Osservatorio
nazionale sui rifiuti sono ricostituiti ed esercitano le relative funzioni.
Tutti i riferimenti all'Autorita' di vigilanza sulle risorse idriche e sui
rifiuti contenuti nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono
soppressi."
Art. 160 * [ Compiti e funzioni dell'Autorità di vigilanza
1. Nell'esercizio delle funzioni e dei compiti indicati al comma 1 dell'articolo
159, l'Autorità vigila sulle risorse idriche e sui rifiuti e controlla il
rispetto della disciplina vigente a tutela delle risorse e della salvaguardia
ambientale esercitando i relativi poteri ad essa attribuiti dalla legge.
2. L'Autorità in particolare:
a) assicura l'osservanza dei principi e delle regole della concorrenza e della
trasparenza nelle procedure di affidamento dei servizi;
b) tutela e garantisce i diritti degli utenti e vigila sull'integrità delle reti
e degli impianti;
c) esercita i poteri ordinatori ed inibitori di cui al comma 3;
d) promuove e svolge studi e ricerche sull'evoluzione dei settori e dei
rispettivi servizi, avvalendosi dell'Osservatorio di cui all'articolo 161;
e) propone gli adeguamenti degli atti tipo, delle concessioni e delle
convenzioni in base all'andamento del mercato e laddove siano resi necessari
dalle esigenze degli utenti o dalle finalità di tutela e salvaguardia
dell'ambiente;
f) specifica i livelli generali di qualità riferiti ai servizi da prestare nel
rispetto dei regolamenti del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio che disciplinano la materia;
g) controlla che i gestori adottino una carta di servizio pubblico con
indicazione di standard dei singoli servizi e ne verifica il rispetto;
h) propone davanti al giudice amministrativo i ricorsi contro gli atti e
provvedimenti ed eventualmente i comportamenti posti in essere in violazione
delle norme di cui alle parti terza e quarta del presente decreto; esercita
l'azione in sede civile avverso gli stessi comportamenti, richiedendo anche il
risarcimento del danno in forma specifica o per equivalente; denuncia
all'autorità giudiziaria le violazioni perseguibili in sede penale delle norme
di cui alle parti terza e quarta del presente decreto; sollecita l'esercizio
dell'azione di responsabilità per i danni erariali derivanti dalla violazione
delle norme medesime;
i) formula al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio proposte di
revisione della disciplina vigente, segnalandone i casi di grave inosservanza e
di non corretta applicazione;
l) predispone ed invia al Governo e al Parlamento una relazione annuale
sull'attività svolta, con particolare riferimento allo stato e all'uso delle
risorse idriche, all'andamento dei servizi di raccolta e smaltimento dei
rifiuti, nonché all'utilizzo dei medesimi nella produzione di energia;
m) definisce, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e con la Conferenza delle regioni e delle province autonome, i
programmi di attività e le iniziative da porre in essere a garanzia degli
interessi degli utenti, anche mediante la cooperazione con analoghi organi di
garanzia eventualmente istituiti dalle regioni e dalle province autonome
competenti;
n) esercita le funzioni già di competenza dell'Osservatorio nazionale sui
rifiuti istituito dall' art. 26 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
o) può svolgere attività di consultazione nelle materie di propria competenza a
favore delle Autorità d'ambito e delle pubbliche amministrazioni, previa
adozione di apposito decreto da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per
la disciplina delle modalità, anche contabili, e delle tariffe relative a tali
attività.
3. Nell'esercizio delle proprie competenze, l'Autorità:
a) richiede informazioni e documentazioni ai gestori operanti nei settori idrico
e dei rifiuti e a tutti i soggetti pubblici e privati tenuti all'applicazione
delle disposizioni di cui alle parti terza e quarta del presente decreto;
esercita poteri di acquisizione, accesso ed ispezione alle documentazioni in
conformità ad apposito regolamento emanato con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri ai sensi del comma 3 dell' art. 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400;
b) irroga la sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a
trentamila euro, ai soggetti che, senza giustificato motivo, rifiutano od
omettono di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti ai sensi
della lettera a) o intralciano l'accesso o le ispezioni; irroga la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma fino a sessantamila euro ai soggetti
che forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri; le stesse
sanzioni sono irrogate nel caso di violazione degli obblighi di informazione
all'Osservatorio di cui all'articolo 161;
c) comunica, alle autorità competenti ad adottare i relativi provvedimenti, le
violazioni, da parte dei gestori, delle Autorità d'ambito e dei consorzi di
bonifica e di irrigazione, dei principi e delle disposizioni di cui alle parti
terza e quarta del presente decreto, in particolare quelle lesive della
concorrenza, della tutela dell'ambiente, dei diritti degli utenti e dei
legittimi usi delle acque; adotta i necessari provvedimenti temporanei ed
urgenti, ordinatori ed inibitori, assicurando tuttavia la continuità dei
servizi;
d) può intervenire, su istanza dei gestori, in caso di omissioni o inadempimenti
delle Autorità d'ambito.
4. Il ricorso contro gli atti e i provvedimenti dell'Autorità spetta alla
giurisdizione amministrativa esclusiva e alla competenza del TAR del Lazio.]
*NOTA: articolo abrogato dall'art. 1, c. 5 del Decreto Legislativo 284/2006 (G.U. n. 274 del 24/11/2006). Se ne riporta di seguito il testo:
"5. Gli articoli 159,
160 e 207 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono abrogati ed il
Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche e l'Osservatorio
nazionale sui rifiuti sono ricostituiti ed esercitano le relative funzioni.
Tutti i riferimenti all'Autorita' di vigilanza sulle risorse idriche e sui
rifiuti contenuti nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono
soppressi."
Art. 161.
Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche
1. Il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche di cui al
decreto legislativo 7 novembre 2006, n. 284, articolo 1, comma 5, e'
istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, al fine di garantire l'osservanza dei principi di
cui all'articolo 141, comma 2 del presente decreto legislativo, con
particolare riferimento alla regolare determinazione ed al regolare
adeguamento delle tariffe, nonche' alla tutela dell'interesse degli
utenti.
2. Il Comitato e' composto, nel rispetto del principio dell'equilibrio
di genere, da sette membri, nominati con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Di tali
componenti, tre sono designati dalla Conferenza dei presidenti delle
regioni e delle province autonome e quattro - di cui uno con funzioni di
presidente individuato con il medesimo decreto - sono scelti tra persone
particolarmente esperte in materia di tutela ed uso delle acque, sulla
base di specifiche esperienze e conoscenze del settore.
3. I membri del Comitato durano in carica tre anni e non possono essere
confermati. I componenti non possono essere dipendenti di soggetti di
diritto privato operanti nel settore, ne' possono avere interessi
diretti e indiretti nei medesimi; qualora siano dipendenti pubblici,
essi sono collocati fuori ruolo o, se professori universitari, sono
collocati in aspettativa per l'intera durata del mandato. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, e' determinato il trattamento
economico spettante ai membri del Comitato.
4. Il Comitato, nell'ambito delle attivita' previste all'articolo 6,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.
90, in particolare:
a) predispone con delibera il metodo tariffario per la determinazione
della tariffa di cui all'articolo 154 e le modalita' di revisione
periodica, e lo trasmette al Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, che lo adotta con proprio decreto sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano;
b) verifica la corretta redazione del piano d'ambito, esprimendo
osservazioni, rilievi e prescrizioni sugli elementi tecnici ed economici
e sulla necessita' di modificare le clausole contrattuali e gli atti che
regolano il rapporto tra le Autorita' d'ambito e i gestori in
particolare quando cio' sia richiesto dalle ragionevoli esigenze degli
utenti;
c) predispone con delibera una o piu' convenzioni tipo di cui
all'articolo 151, e la trasmette al Ministro per l'ambiente e per la
tutela del territorio e del mare, che la adotta con proprio decreto
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano;
d) emana direttive per la trasparenza della contabilita' delle gestioni
e valuta i costi delle singole prestazioni;
e) definisce i livelli minimi di qualita' dei servizi da prestare,
sentite le regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori;
f) controlla le modalita' di erogazione dei servizi richiedendo
informazioni e documentazioni ai gestori operanti nel settore idrico,
anche al fine di individuare situazioni di criticita' e di irregolarita'
funzionali dei servizi idrici;
g) tutela e garantisce i diritti degli utenti emanando linee guida che
indichino le misure idonee al fine di assicurare la parita' di
trattamento degli utenti, garantire la continuita' della prestazione dei
servizi e verificare periodicamente la qualita' e l'efficacia delle
prestazioni;
h) predispone periodicamente rapporti relativi allo stato di
organizzazione dei servizi al fine di consentire il confronto delle
prestazioni dei gestori;
i) esprime pareri in ordine a problemi specifici attinenti la qualita'
dei servizi e la tutela dei consumatori, su richiesta del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle regioni,
degli enti locali, delle Autorita' d'ambito, delle associazioni dei
consumatori e di singoli utenti del servizio idrico integrato; per lo
svolgimento delle funzioni di cui al presente comma il Comitato promuove
studi e ricerche di settore;
l) predispone annualmente una relazione al parlamento sullo stato dei
servizi idrici e sull'attivita' svolta.
5. Per l'espletamento dei propri compiti e per lo svolgimento di
funzioni ispettive, il Comitato si avvale della segreteria tecnica di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261,
articolo 3, comma 1, lettera o). Esso puo' richiedere di avvalersi,
altresi', dell'attivita' ispettiva e di verifica dell'Osservatorio di
cui al comma 6 e di altre amministrazioni.
6. Per l'espletamento dei propri compiti il Comitato si avvale,
altresi', dell'Osservatorio dei servizi idrici, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261, articolo 3, comma 1,
lettera o). L'Osservatorio svolge funzioni di raccolta, elaborazione e
restituzione di dati statistici e conoscitivi, in particolare, in
materia di:
a) censimento dei soggetti gestori dei servizi idrici e relativi dati
dimensionali, tecnici e finanziari di esercizio;
b) convenzioni e condizioni generali di contratto per l'esercizio dei
servizi idrici;
c) modelli adottati di organizzazione, di gestione, di controllo e di
programmazione dei servizi e degli impianti;
d) livelli di qualita' dei servizi erogati;
e) tariffe applicate;
f) piani di investimento per l'ammodernamento degli impianti e lo
sviluppo dei servizi.
6-bis Le attivita' della Segreteria tecnica e dell'Osservatorio dei
servizi idrici sono svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali
e finanziarie gia' operanti presso il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare.
7. I soggetti gestori dei servizi idrici trasmettono entro il 31
dicembre di ogni anno all'Osservatorio, alle regioni e alle province
autonome di Trento e di Bolzano i dati e le informazioni di cui al comma
6. L'Osservatorio ha, altresi', facolta' di acquisire direttamente le
notizie relative ai servizi idrici ai fini della proposizione innanzi
agli organi giurisdizionali competenti, da parte del Comitato,
dell'azione avverso gli atti posti in essere in violazione del presente
decreto legislativo, nonche' dell'azione di responsabilita' nei
confronti degli amministratori e di risarcimento dei danni a tutela dei
diritti dell'utente.
8. L'Osservatorio assicura l'accesso generalizzato, anche per via
informatica, ai dati raccolti e alle elaborazioni effettuate per la tutela degli
interessi degli utenti.(*)
(*) N.d.R.: Articolo così sostituito dall'art. 2, c. 15, del d.lgs. n. 4
del 16 gennaio 2008, pubblicato nella G.U. n. 24 del 29-1-2008- Suppl. Ordinario
n.24
Il testo anteriore alla modifica era il seguente:
"Art. 161
Osservatorio sulle risorse idriche e sui rifiuti
1. L'Autorità, per lo svolgimento dei propri compiti, si avvale di un
Osservatorio sui settori di propria competenza. L'Osservatorio svolge funzioni
di raccolta, elaborazione e restituzione di dati statistici e conoscitivi
formando una banca dati connessa con i sistemi informativi del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, delle Autorità di bacino e dei soggetti
pubblici che detengono informazioni nel settore. In particolare, l'Osservatorio
raccoglie ed elabora dati inerenti:
a) al censimento dei partecipanti alle gare per l'affidamento dei servizi,
nonché dei soggetti gestori relativamente ai dati dimensionali, tecnici e
finanziari di esercizio;
b) alle condizioni generali di contratto e convenzioni per l'esercizio dei
servizi;
c) ai modelli adottati di organizzazione, di gestione, di controllo e di
programmazione dei servizi e degli impianti;
d) ai livelli di qualità dei servizi erogati;
e) alle tariffe applicate;
f) ai piani di investimento per l'ammodernamento degli impianti e lo sviluppo
dei servizi.
2. I gestori dei servizi idrici e di raccolta e smaltimento dei rifiuti
trasmettono ogni dodici mesi all'Osservatorio i dati e le informazioni di cui al
comma 1 e comunque tutti i dati che l'Osservatorio richieda loro in qualsiasi
momento.
3. Sulla base dei dati acquisiti, l'Osservatorio effettua, su richiesta
dell'Autorità, elaborazioni al fine, tra l'altro, di:
a) definire indici di produttività per la valutazione della economicità delle
gestioni a fronte dei servizi resi;
b) individuare livelli tecnologici e modelli organizzativi ottimali dei servizi;
c) definire parametri di valutazione per il controllo delle politiche tariffarie
praticate, anche a supporto degli organi decisionali in materia di fissazione di
tariffe e dei loro adeguamenti, verificando il rispetto dei criteri fissati in
materia dai competenti organi statali;
d) individuare situazioni di criticità e di irregolarità funzionale dei servizi
o di inosservanza delle prescrizioni normative vigenti in materia;
e) promuovere la sperimentazione e l'adozione di tecnologie innovative;
f) verificare la fattibilità e la congruità dei programmi di investimento in
relazione alle risorse finanziarie e alla politica tariffaria;
g) realizzare quadri conoscitivi di sintesi.
4. L'Osservatorio assicura l'accesso generalizzato, anche per via informatica,
ai dati raccolti e alle elaborazioni effettuate secondo deliberazione
dell'Autorità e nel rispetto delle disposizioni generali.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione
pubblica, sono determinate, nel rispetto del principio dell'invarianza degli
oneri a carico della finanza pubblica, la dotazione organica dell'Osservatorio,
cui è preposto un dirigente, e le spese di funzionamento. Per l'espletamento dei
propri compiti, l'Osservatorio, su indicazione dell'Autorità, può avvalersi
della consulenza di esperti nel settore e stipulare convenzioni con enti
pubblici di ricerca e con società specializzate."
Art. 162
Partecipazione, garanzia e informazione degli utenti
1. Il gestore del servizio idrico integrato assicura l'informazione agli
utenti, promuove iniziative per la diffusione della cultura dell'acqua e
garantisce l'accesso dei cittadini alle informazioni inerenti ai servizi gestiti
nell'ambito territoriale ottimale di propria competenza, alle tecnologie
impiegate, al funzionamento degli impianti, alla quantità e qualità delle acque
fornite e trattate.
2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, le regioni e le
province autonome, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano la
pubblicità dei progetti concernenti opere idrauliche che comportano o
presuppongono grandi e piccole derivazioni, opere di sbarramento o di
canalizzazione, nonché la perforazione di pozzi. A tal fine, le amministrazioni
competenti curano la pubblicazione delle domande di concessione, contestualmente
all'avvio del procedimento, oltre che nelle forme previste dall' art. 7 del
testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici,
approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, su almeno un quotidiano a
diffusione nazionale e su un quotidiano a diffusione locale per le grandi
derivazioni di acqua da fiumi transnazionali e di confine.
3. Chiunque può prendere visione presso i competenti uffici del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, delle regioni e delle province
autonome di tutti i documenti, atti, studi e progetti inerenti alle domande di
concessione di cui al comma 2 del presente articolo, ai sensi delle vigenti
disposizioni in materia di pubblicità degli atti delle amministrazioni
pubbliche.
Art. 163
Gestione delle aree di salvaguardia
1. Per assicurare la tutela delle aree di salvaguardia delle risorse idriche
destinate al consumo umano, il gestore del servizio idrico integrato può
stipulare convenzioni con lo Stato, le regioni, gli enti locali, le associazioni
e le università agrarie titolari di demani collettivi, per la gestione diretta
dei demani pubblici o collettivi ricadenti nel perimetro delle predette aree,
nel rispetto della protezione della natura e tenuto conto dei diritti di uso
civico esercitati.
2. La quota di tariffa riferita ai costi per la gestione delle aree di
salvaguardia, in caso di trasferimenti di acqua da un ambito territoriale
ottimale all'altro, è versata alla comunità montana, ove costituita, o agli enti
locali nel cui territorio ricadono le derivazioni; i relativi proventi sono
utilizzati ai fini della tutela e del recupero delle risorse ambientali.
Art. 164
Disciplina delle acque nelle aree protette
1. Nell'ambito delle aree naturali protette nazionali e regionali, l'ente
gestore dell'area protetta, sentita l'Autorità di bacino, definisce le acque
sorgive, fluenti e sotterranee necessarie alla conservazione degli ecosistemi,
che non possono essere captate.
2. Il riconoscimento e la concessione preferenziale delle acque superficiali o
sorgentizie che hanno assunto natura pubblica per effetto dell' art. 1 della
legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonché le concessioni in sanatoria, sono rilasciati
su parere dell'ente gestore dell'area naturale protetta. Gli enti gestori di
aree protette verificano le captazioni e le derivazioni già assentite
all'interno delle aree medesime e richiedono all'autorità competente la modifica
delle quantità di rilascio qualora riconoscano alterazioni degli equilibri
biologici dei corsi d'acqua oggetto di captazione, senza che ciò possa dare
luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione,
fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.
Art. 165
Controlli
1. Per assicurare la fornitura di acqua di buona qualità e per il controllo
degli scarichi nei corpi ricettori, ciascun gestore di servizio idrico si dota
di un adeguato servizio di controllo territoriale e di un laboratorio di analisi
per i controlli di qualità delle acque alla presa, nelle reti di adduzione e di
distribuzione, nei potabilizzatori e nei depuratori, ovvero stipula apposita
convenzione con altri soggetti gestori di servizi idrici. Restano ferme le
competenze amministrative e le funzioni di controllo sulla qualità delle acque e
sugli scarichi nei corpi idrici stabilite dalla normativa vigente e quelle degli
organismi tecnici preposti a tali funzioni.
2. Coloro che si approvvigionano in tutto o in parte di acqua da fonti diverse
dal pubblico acquedotto sono tenuti a denunciare annualmente al soggetto gestore
del servizio idrico il quantitativo prelevato nei termini e secondo le modalità
previste dalla normativa per la tutela delle acque dall'inquinamento.
3. Le sanzioni previste dall' art. 19 del decreto legislativo 2 febbraio 2001,
n. 31, si applicano al responsabile della gestione dell'acquedotto soltanto nel
caso in cui, dopo la comunicazione dell'esito delle analisi, egli non abbia
tempestivamente adottato le misure idonee ad adeguare la qualità dell'acqua o a
prevenire il consumo o l'erogazione di acqua non idonea.
TITOLO IV - USI PRODUTTIVI DELLE RISORSE IDRICHE
Art. 166
Usi delle acque irrigue e di bonifica
1. I consorzi di bonifica ed irrigazione, nell'ambito delle loro competenze,
hanno facoltà di realizzare e gestire le reti a prevalente scopo irriguo, gli
impianti per l'utilizzazione in agricoltura di acque reflue, gli acquedotti
rurali e gli altri impianti funzionali ai sistemi irrigui e di bonifica e,
previa domanda alle competenti autorità corredata dal progetto delle opere da
realizzare, hanno facoltà di utilizzare le acque fluenti nei canali e nei cavi
consortili per usi che comportino la restituzione delle acque e siano
compatibili con le successive utilizzazioni, ivi compresi la produzione di
energia idroelettrica e l'approvvigionamento di imprese produttive. L'Autorità
di bacino esprime entro centoventi giorni la propria determinazione. Trascorso
tale termine, la domanda si intende accettata. Per tali usi i consorzi sono
obbligati al pagamento dei relativi canoni per le quantità di acqua
corrispondenti, applicandosi anche in tali ipotesi le disposizioni di cui al
secondo comma dell' art. 36 del testo unico delle disposizioni di legge sulle
acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933,
n. 1775.
2. I rapporti tra i consorzi di bonifica ed irrigazione ed i soggetti che
praticano gli usi di cui al comma 1 sono regolati dalle disposizioni di cui al
capo I del titolo VI del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368.
3. Fermo restando il rispetto della disciplina sulla qualità delle acque e degli
scarichi stabilita dalla parte terza del presente decreto, chiunque, non
associato ai consorzi di bonifica ed irrigazione, utilizza canali consortili o
acque irrigue come recapito di scarichi, anche se depurati e compatibili con
l'uso irriguo, provenienti da insediamenti di qualsiasi natura, deve contribuire
alle spese sostenute dal consorzio tenendo conto della portata di acqua
scaricata.
4. Il contributo di cui al comma 3 è determinato dal consorzio interessato e
comunicato al soggetto utilizzatore, unitamente alle modalità di versamento.
Art. 167
Usi agricoli delle acque
1. Nei periodi di siccità e comunque nei casi di scarsità di risorse
idriche, durante i quali si procede alla regolazione delle derivazioni in atto,
deve essere assicurata, dopo il consumo umano, la priorità dell'uso agricolo ivi
compresa l'attività di acquacoltura di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 102.
2. Nell'ipotesi in cui, ai sensi dell'articolo 145, comma 3, si proceda alla
regolazione delle derivazioni, l'amministrazione competente, sentiti i soggetti
titolari delle concessioni di derivazione, assume i relativi provvedimenti.
3. La raccolta di acque piovane in invasi e cisterne al servizio di fondi
agricoli o di singoli edifici è libera.
4. La raccolta di cui al comma 3 non richiede licenza o concessione di
derivazione di acque; la realizzazione dei relativi manufatti è regolata dalle
leggi in materia di edilizia, di costruzioni nelle zone sismiche, di dighe e
sbarramenti e dalle altre leggi speciali.
1. L'utilizzazione delle acque sotterranee per gli usi domestici, come definiti
dall' art. 93, secondo comma, del testo unico delle disposizioni di legge sulle
acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933,
n. 1775, resta disciplinata dalla medesima disposizione, purché non comprometta
l'equilibrio del bilancio idrico di cui all'articolo 145 del presente decreto.
Art. 168
Utilizzazione delle acque destinate ad uso idroelettrico
1. Tenuto conto dei principi di cui alla parte terza del presente decreto e
del piano energetico nazionale, nonché degli indirizzi per gli usi plurimi delle
risorse idriche, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di
concerto con il Ministro delle attività produttive, sentite le Autorità di
bacino, nonché le regioni e le province autonome, disciplina, senza che ciò
possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica
amministrazione, fatta salva la corrispondente riduzione del canone di
concessione:
a) la produzione al fine della cessione di acqua dissalata conseguita nei cicli
di produzione delle centrali elettriche costiere;
b) l'utilizzazione dell'acqua invasata a scopi idroelettrici per fronteggiare
situazioni di emergenza idrica;
c) la difesa e la bonifica per la salvaguardia della quantità e della qualità
delle acque dei serbatoi ad uso idroelettrico.
Art. 169
Piani, studi e ricerche
1. I piani, gli studi e le ricerche realizzati dalle Amministrazioni dello Stato
e da enti pubblici aventi competenza nelle materie disciplinate dalla parte
terza del presente decreto sono comunicati alle Autorità di bacino competenti
per territorio ai fini della predisposizione dei piani ad esse affidati.
SEZIONE IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 170
Norme transitorie
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 65, limitatamente alle procedure di
adozione ed approvazione dei piani di bacino, fino alla data di entrata in
vigore della parte seconda del presente decreto, continuano ad applicarsi le
procedure di adozione ed approvazione dei piani di bacino previste dalla legge
18 maggio 1989, n. 183.
2. Ai fini dell'applicazione dell' art. 1 del decreto-legge 12 ottobre 2000, n.
279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, i
riferimenti in esso contenuti all' art. 1 del decreto-legge 11 giugno 1998, n.
180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, devono
intendersi riferiti all'articolo 66 del presente decreto; i riferimenti alla
legge 18 maggio 1989, n. 183, devono intendersi riferiti alla sezione prima
della parte terza del presente decreto, ove compatibili.
2-bis. Nelle more
della costituzione dei distretti idrografici di cui al Titolo II della Parte
terza del presente decreto e della eventuale revisione della relativa disciplina
legislativa, le Autorita' di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183,
sono prorogate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2, dell'articolo 63 del presente
decreto..*
3. Ai fini dell'applicazione della parte terza del presente decreto:
a) fino all'emanazione dei decreti di cui all'articolo 95, commi 4 e 5, continua
ad applicarsi il decreto ministeriale 28 luglio 2004;
b) fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 99, comma 1, continua ad
applicarsi il decreto ministeriale 12 giugno 2003, n. 185;
c) fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 104, comma 4, si applica
il decreto ministeriale 28 luglio 1994;
d) fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 112, comma 2, si applica
il decreto ministeriale 6 luglio 2005;
e) fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 114, comma 4, continua ad
applicarsi il decreto ministeriale 30 giugno 2004;
f) fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 118, comma 2, continuano
ad applicarsi il decreto ministeriale 18 settembre 2002 e il decreto
ministeriale 19 agosto 2003;
g) fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 123, comma 2, continua ad
applicarsi il decreto ministeriale 19 agosto 2003;
h) fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 146, comma 3, continua ad
applicarsi il decreto ministeriale 8 gennaio 1997, n. 99;
i) fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 150, comma 2,
all'affidamento della concessione di gestione del servizio idrico integrato
nonché all'affidamento a società miste continuano ad applicarsi il decreto
ministeriale 22 novembre 2001, nonché le circolari del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio del 6 dicembre 2004;
l) fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 154, comma 2, continua ad
applicarsi il decreto ministeriale 1° agosto 1996.
4. La parte terza del presente decreto contiene le norme di recepimento delle
seguenti direttive comunitarie:
a) direttiva 75/440/CEE relativa alla qualità delle acque superficiali destinate
alla produzione di acqua potabile;
b) direttiva 76/464/CEE concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze
pericolose scaricate nell'ambiente idrico;
c) direttiva 78/659/CEE relativa alla qualità delle acque dolci che richiedono
protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci;
d) direttiva 79/869/CEE relativa ai metodi di misura, alla frequenza dei
campionamenti e delle analisi delle acque superficiali destinate alla produzione
di acqua potabile;
e) direttiva 79/923/CEE relativa ai requisiti di qualità delle acque destinate
alla molluschicoltura;
f) direttiva 80/68/CEE relativa alla protezione delle acque sotterranee
dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose;
g) direttiva 82/176/CEE relativa ai valori limite ed obiettivi di qualità per
gli scarichi di mercurio del settore dell'elettrolisi dei cloruri alcalini;
h) direttiva 83/513/CEE relativa ai valori limite ed obiettivi di qualità per
gli scarichi di cadmio;
i) direttiva 84/156/CEE relativa ai valori limite ed obiettivi di qualità per
gli scarichi di mercurio provenienti da settori diversi da quello
dell'elettrolisi dei cloruri alcalini;
l) direttiva 84/491/CEE relativa ai valori limite e obiettivi di qualità per gli
scarichi di esaclorocicloesano;
m) direttiva 88/347/CEE relativa alla modifica dell'Allegato 11 della direttiva
86/280/CEE concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli
scarichi di talune sostanze pericolose che figurano nell'elenco 1 dell'Allegato
della direttiva 76/464/CEE;
n) direttiva 90/415/CEE relativa alla modifica della direttiva 86/280/CEE
concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di
talune sostanze pericolose che figurano nell'elenco 1 della direttiva
76/464/CEE;
o) direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane;
p) direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque da inquinamento
provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;
q) direttiva 98/15/CE recante modifica della direttiva 91/271/CEE per quanto
riguarda alcuni requisiti dell'Allegato 1;
r) direttiva 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in
materia di acque.
5. Le regioni definiscono, in termini non inferiori a due anni, i tempi di
adeguamento alle prescrizioni, ivi comprese quelle adottate ai sensi
dell'articolo 101, comma 2, contenute nella legislazione regionale attuativa
della parte terza del presente decreto e nei piani di tutela di cui all'articolo
121.
6. Resta fermo quanto disposto dall' art. 36 della legge 24 aprile 1998, n. 128,
e dai decreti legislativi di attuazione della direttiva 96/92/CE.
7. Fino all'emanazione della disciplina regionale di cui all'articolo 112, le
attività di utilizzazione agronomica sono effettuate secondo le disposizioni
regionali vigenti alla data di entrata in vigore della parte terza del presente
decreto.
8. Dall'attuazione della parte terza del presente decreto non devono derivare
nuovi o maggiori oneri o minori entrate a carico della finanza pubblica.
9. Una quota non inferiore al dieci per cento e non superiore al quindici per
cento degli stanziamenti previsti da disposizioni statali di finanziamento è
riservata alle attività di monitoraggio e studio destinati all'attuazione della
parte terza del presente decreto.
10. Restano ferme le disposizioni in materia di difesa del mare.
11. Fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della
parte terza del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e
gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate
dall'articolo 175.
12. All'onere derivante dalla costituzione e dal funzionamento della Sezione per
la vigilanza sulle risorse idriche si provvede mediante utilizzo delle risorse
di cui all' art. 22, comma 6, della legge 5 gennaio 1994, n. 36.
13. All'onere derivante dalla costituzione e dal funzionamento della Sezione per
la vigilanza sui rifiuti, pari ad unmilioneduecentoquarantamila euro, aggiornato
annualmente in relazione al tasso d'inflazione, provvede il Consorzio nazionale
imballaggi di cui all'articolo 224 con un contributo di pari importo a carico
dei consorziati. Dette somme sono versate dal Consorzio nazionale imballaggi
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze ad apposito capitolo dello stato di
previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
14. In sede di prima applicazione, il termine di centottanta giorni di cui
all'articolo 112, comma 2, decorre dalla data di entrata in vigore della parte
terza del presente decreto.
*NOTA: "il comma 2-bis",
inserito dal Decreto Legislativo n. 284/2006 del 8 novembre (G.U. n. 274 del
24/11/2006), è stato così sostituto dall'art.1 del D.L. n. 208/2008 (GU n. 304
del 31-12-2008), convertito con L. n. 13/2009 (pubblicata nella GU n. 49 del
28.2.2009) Quest'ultima norma, ai commi 2 e 3, così dispone: "2. Fino
alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di cui all'articolo 170, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, come sostituito dal comma 1, sono fatti salvi gli atti posti in
essere dalle Autorita' di bacino di cui al presente articolo dal 30 aprile 2006.
3. Fino alla data di cui al comma 2, le Autorita' di bacino di rilievo nazionale
restano escluse dall'applicazione dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
fermi restando gli obiettivi fissati ai sensi del medesimo articolo 74 da
considerare ai fini dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di cui al comma 2."
Art. 171
Canoni per le utenze di acqua pubblica
1. Nelle more del trasferimento alla regione Sicilia del demanio idrico, per le
grandi derivazioni in corso di sanatoria di cui all'articolo 96, comma 6,
ricadenti nel territorio di tale regione, si applicano retroattivamente, a
decorrere dal 1 gennaio 2002, i seguenti canoni annui:
a) per ogni modulo di acqua assentito ad uso irrigazione, 40,00 euro, ridotte
alla metà se le colature ed i residui di acqua sono restituiti anche in falda;
b) per ogni ettaro del comprensorio irriguo assentito, con derivazione non
suscettibile di essere fatta a bocca tassata, 0,40 euro;
c) per ogni modulo di acqua assentito per il consumo umano, 1.750,00 euro,
minimo 300,00 euro;
d) per ogni modulo di acqua assentito ad uso industriale, 12.600,00 euro, minimo
1.750,00 euro. Il canone è ridotto del cinquanta per cento se il concessionario
attua un riuso delle acque reimpiegando le acque risultanti a valle del processo
produttivo o di una parte dello stesso o, ancora, se restituisce le acque di
scarico con le medesime caratteristiche qualitative di quelle prelevate. Le
disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 12 del decreto-legge 27 aprile
1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 1651,
non si applicano per l'uso industriale;
e) per ogni modulo di acqua assentito per la piscicoltura, l'irrigazione di
attrezzature sportive e di aree destinate a verde pubblico, 300,00 euro, minimo
100,00 euro;
f) per ogni kilowatt di potenza nominale assentita, per le concessioni di
derivazione ad uso idroelettrico 12,00 euro, minimo 100,00 euro;
g) per ogni modulo dì acqua assentita ad uso igienico ed assimilati, concernente
l'utilizzo dell'acqua per servizi igienici e servizi antincendio, ivi compreso
quello relativo ad impianti sportivi, industrie e strutture varie qualora la
concessione riguardi solo tale utilizzo, per impianti di autolavaggio e lavaggio
strade e comunque per tutti gli usi non previsti dalle lettere da a) ad f),
900,00 euro.
2. Gli importi dei canoni di cui al comma 1 non possono essere inferiori a
250,00 euro per derivazioni per il consumo umano e a 1.500,00 euro per
derivazioni per uso industriale.
Art. 172
Gestioni esistenti
1. Le Autorità d'ambito che alla data di entrata in vigore della parte terza del
presente decreto abbiano già provveduto alla redazione del piano d'ambito, senza
aver scelto la forma di gestione ed avviato le procedure di affidamento, sono
tenute, nei sei mesi decorrenti da tale data, a deliberare i predetti
provvedimenti.
2. In relazione alla scadenza del termine di cui al comma 15-bis dell'articolo
113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'Autorità d'ambito dispone
i nuovi affidamenti, nel rispetto della parte terza del presente decreto, entro
i sessanta giorni antecedenti tale scadenza.
3. Qualora l'Autorità d'ambito non provveda agli adempimenti di cui ai commi 1 e
2 nei termini ivi stabiliti, la regione, entro trenta giorni, esercita, dandone
comunicazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti(*), i poteri
sostitutivi, nominando un commissario "ad acta", le cui spese sono a carico
dell'ente inadempiente, che avvia entro trenta giorni le procedure di
affidamento, determinando le scadenze dei singoli adempimenti procedimentali.
Qualora il commissario regionale non provveda nei termini così stabiliti,
spettano al Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, i poteri sostitutivi preordinati al
completamento della procedura di affidamento.
4. Qualora gli enti locali non aderiscano alle Autorità d'ambito ai sensi
dell'articolo 148 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
parte terza del presente decreto, la regione esercita, previa diffida all'ente
locale ad adempiere entro il termine di trenta giorni e dandone comunicazione
all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti(*), i poteri
sostitutivi, nominando un commissario "ad acta", le cui spese sono a carico
dell'ente inadempiente.
5. Alla scadenza, ovvero alla anticipata risoluzione, delle gestioni in essere
ai sensi del comma 2, i beni e gli impianti delle imprese già concessionarie
sono trasferiti direttamente all'ente locale concedente nei limiti e secondo le
modalità previsti dalla convenzione.
6. Gli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione gestiti dai consorzi per
le aree ed i nuclei di sviluppo industriale di cui all'articolo 50 del testo
unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, da altri consorzi o enti
pubblici, nel rispetto dell'unità di gestione, entro il 31 dicembre 2006 sono
trasferiti in concessione d'uso al gestore del servizio idrico integrato
dell'Ambito territoriale ottimale nel quale ricadono in tutto o per la maggior
parte i territori serviti, secondo un piano adottato con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, sentite le regioni, le province e gli enti interessati.
(*) Nota: si riporta di seguito il testo dell'art. 1, c. 5 del D.Lgs. 284/2006:
"5. Gli articoli 159, 160 e 207 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono abrogati ed il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche e l'Osservatorio nazionale sui rifiuti sono ricostituiti ed esercitano le relative funzioni. Tutti i riferimenti all'Autorita' di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti contenuti nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono soppressi."
Art. 173
Personale
1. Fatta salva la legislazione regionale adottata ai sensi dell' art. 12, comma
3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, il personale che, alla data del 31
dicembre 2005 o comunque otto mesi prima dell'affidamento del servizio,
appartenga alle amministrazioni comunali, alle aziende ex municipalizzate o
consortili e alle imprese private, anche cooperative, che operano nel settore
dei servizi idrici sarà soggetto, ferma restando la risoluzione del rapporto di
lavoro, al passaggio diretto ed immediato al nuovo gestore del servizio idrico
integrato, con la salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive e
individuali, in atto. Nel caso di passaggio di dipendenti di enti pubblici e di
ex aziende municipalizzate o consortili e di imprese private, anche cooperative,
al gestore del servizio idrico integrato, si applica, ai sensi dell'articolo 31
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la disciplina del trasferimento
del ramo di azienda di cui all' art. 2112 del codice civile.
Art. 174
Disposizioni di attuazione e di esecuzione
1. Sino all'adozione da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio di nuove disposizioni attuative della sezione terza della parte terza
del presente decreto, si applica il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 4 marzo 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 14 marzo
1994.
2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita l'Autorità
di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti(*) e la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della parte terza del
presente decreto, nell'ambito di apposite intese istituzionali, predispone uno
specifico programma per il raggiungimento, senza ulteriori oneri a carico del
Ministero, dei livelli di depurazione, così come definiti dalla direttiva
91/271/CEE, attivando i poteri sostitutivi di cui all'articolo 152 negli ambiti
territoriali ottimali in cui vi siano agglomerati a carico dei quali pendono
procedure di infrazione per violazione della citata direttiva.
(*) Nota: si riporta di seguito il testo dell'art. 1, c. 5 del D.Lgs. 284/2006:
"5. Gli articoli 159, 160 e 207 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono abrogati ed il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche e l'Osservatorio nazionale sui rifiuti sono ricostituiti ed esercitano le relative funzioni. Tutti i riferimenti all'Autorita' di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti contenuti nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono soppressi."
Art. 175
Abrogazione di norme
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente
decreto sono o restano abrogate le norme contrarie o incompatibili con il
medesimo, ed in particolare:
a) l' art. 42, comma terzo, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, come
modificato dall'articolo 8 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275;
b) la legge 10 maggio 1976, n. 319;
c) la legge 8 ottobre 1976, n. 690, di conversione, con modificazioni, del
decreto-legge 10 agosto 1976, n. 544;
d) la legge 24 dicembre 1979, n. 650;
e) la legge 5 marzo 1982, n. 62, di conversione, con modificazioni, del
decreto-legge 30 dicembre 1981, n. 801;
f) il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1982, n. 515;
g) la legge 25 luglio 1984, n. 381, di conversione, con modificazioni, del
decreto-legge 29 maggio 1984, n. 176;
h) gli articoli 5, 6 e 7 della legge 24 gennaio 1986, n. 7, di conversione, con
modificazioni, del decreto-legge 25 novembre 1985, n. 667;
i) gli articoli 4, 5, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24
maggio 1988, n. 236;
l) la legge 18 maggio 1989, n. 183;
m) gli articoli 4 e 5 della legge 5 aprile 1990, n. 71, di conversione, con
modificazioni, del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16;
n) l' art. 32 della legge 9 gennaio 1991, n. 9;
o) il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 130;
p) il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 131;
q) il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 132;
r) il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 133;
s) l' art. 12 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275;
t) l'articolo 2, comma 1, della legge 6 dicembre 1993, n. 502, di conversione,
con modificazioni, del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 408;
u) la legge 5 gennaio 1994, n. 36, ad esclusione dell'articolo 22, comma 6;
v) l'articolo 9-bis della legge 20 dicembre 1996, n. 642, di conversione, con
modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552;
z) la legge 17 maggio 1995, n. 172, di conversione, con modificazioni, del
decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79;
aa) l' art. 1 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267;
bb) il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, così come modificato dal
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258;
cc) l' art. 1-bis del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 ottobre 2000, n. 365.
Art. 176
Norma finale
1. Le disposizioni di cui alla parte terza del presente decreto che
concernono materie di legislazione concorrente costituiscono principi
fondamentali ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione.
2. Le disposizioni di cui alla parte terza del presente decreto sono applicabili
nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di
Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.
3. Per le acque appartenenti al demanio idrico delle province autonome di Trento
e di Bolzano restano ferme le competenze in materia di utilizzazione delle acque
pubbliche ed in materia di opere idrauliche previste dallo statuto speciale
della regione Trentino-Alto Adige e dalle relative norme di attuazione.
PARTE QUARTA - NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI
SITI INQUINATI
Nota: Si riporta di seguito il comma 184 dell'art. 1 della Finanziaria
2007, come modificato, da ultimo, dal d.l. n. 208/2008:
"184. Nelle more della
completa attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e successive modificazioni:
a) il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti adottato in ciascun comune per l’anno 2006 resta invariato anche per
l’anno 2007 e per gli anni 2008 e 2009;
b) in materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 18, comma 2, lettera d), e 57, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (...)"
TITOLO I - GESTIONE DEI RIFIUTI
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 177
Campo di applicazione
1. La parte quarta del presente decreto disciplina la gestione dei rifiuti e
la bonifica dei siti inquinati anche in attuazione delle direttive comunitarie
sui rifiuti, sui rifiuti pericolosi, sugli oli usati, sulle batterie esauste,
sui rifiuti di imballaggio, sui policlorobifenili (PCB), sulle discariche, sugli
inceneritori, sui rifiuti elettrici ed elettronici, sui rifiuti portuali, sui
veicoli fuori uso, sui rifiuti sanitari e sui rifiuti contenenti amianto. Sono
fatte salve disposizioni specifiche, particolari o complementari, conformi ai
principi di cui alla parte quarta del presente decreto, adottate in attuazione
di direttive comunitarie che disciplinano la gestione di determinate categorie
di rifiuti.
2. Le regioni e le province autonome adeguano i rispettivi ordinamenti alle
disposizioni di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema contenute nella parte
quarta del presente decreto entro un anno dalla data di entrata in vigore dello
stesso.
2-bis. Ai fini dell'attuazione dei principi e degli obiettivi stabiliti dalle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto, il Ministro puo' avvalersi del supporto tecnico dell'APAT - Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i sevizi tecnici, senza nuovi o maggiori oneri ne' compensi o indennizzi per i componenti dell'APAT - Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i sevizi tecnici.(*)
(*) N.d.R.: Comma
aggiunto dall'art. 2, c. 16, del d.lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008, pubblicato
nella G.U. n. 24 del 29-1-2008- Suppl. Ordinario n.24
Art. 178
Finalità
1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è
disciplinata dalla parte quarta del presente decreto al fine di assicurare
un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della
specificità dei rifiuti pericolosi, nonche' al fine di preservare le risorse
naturali.(*)
2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute
dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio
all'ambiente e, in particolare:
a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e
la flora;
b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in
base alla normativa vigente.
3. La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di
precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di
cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella
distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti,
nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario, con
particolare riferimento al principio comunitario "chi inquina paga". A tal fine
le gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza,
economicità e trasparenza.
4. Per conseguire le finalità e gli obiettivi della parte quarta del presente
decreto, lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti locali esercitano
i poteri e le funzioni di rispettiva competenza in materia di gestione dei
rifiuti in conformità alle disposizioni di cui alla parte quarta del presente
decreto, adottando ogni opportuna azione ed avvalendosi, ove opportuno, mediante
accordi, contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali, di
soggetti pubblici o privati.
5. I soggetti di cui al comma 4 costituiscono, altresì, un sistema compiuto e
sinergico che armonizza, in un contesto unitario, relativamente agli obiettivi
da perseguire, la redazione delle norme tecniche, i sistemi di accreditamento e
i sistemi di certificazione attinenti direttamente o indirettamente le materie
ambientali, con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti, secondo i
criteri e con le modalità di cui all'articolo 195, comma 2, lettera a), e nel
rispetto delle procedure di informazione nel settore delle norme e delle
regolazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società
dell'informazione, previste dalle direttive comunitarie e relative norme di
attuazione, con particolare riferimento alla legge 21 giugno 1986, n. 317.
(*) N.d.R.: Periodo
aggiunto dall'art. 2, c. 17, del d.lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008, pubblicato
nella G.U. n. 24 del 29-1-2008- Suppl. Ordinario n.24
Art. 179
Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti
1. Le pubbliche amministrazioni perseguono, nell'esercizio delle rispettive
competenze, iniziative dirette a favorire prioritariamente la prevenzione e la
riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti, in particolare
mediante:
a) lo sviluppo di tecnologie pulite, che permettano un uso più razionale e un
maggiore risparmio di risorse naturali;
b) la messa a punto tecnica e l'immissione sul mercato di prodotti concepiti in
modo da non contribuire o da contribuire il meno possibile, per la loro
fabbricazione, il loro uso o il loro smaltimento, ad incrementare la quantità o
la nocività dei rifiuti e i rischi di inquinamento;
c) lo sviluppo di tecniche appropriate per l'eliminazione di sostanze pericolose
contenute nei rifiuti al fine di favorirne il recupero.
2. Nel rispetto delle misure prioritarie di cui al comma 1, le misure dirette al recupero dei rifiuti mediante riutilizzo, riciclo o ogni altra azione diretta ad ottenere da essi materia prima secondaria sono adottate con priorita' rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di energia.(*)
(*) N.d.R.: Comma così sostituito dall'art. 2, c. 17, del d.lgs. n. 4 del 16
gennaio 2008, pubblicato nella G.U. n. 24 del 29-1-2008- Suppl. Ordinario n.24
Il testo anteriore alla modifica era il seguente:
"2. Nel rispetto delle misure prioritarie di cui al comma 1, le pubbliche
amministrazioni adottano, inoltre, misure dirette al recupero dei rifiuti
mediante riciclo, reimpiego, riutilizzo o ogni altra azione intesa a ottenere
materie prime secondarie, nonché all'uso di rifiuti come fonte di energia."
Art. 180
Prevenzione della produzione di rifiuti
1. Al fine di promuovere in via prioritaria la prevenzione e la riduzione della
produzione e della nocività dei rifiuti, le iniziative di cui all'articolo 179
riguardano in particolare:
a) la promozione di strumenti economici, eco-bilanci, sistemi di certificazione
ambientale, analisi del ciclo di vita dei prodotti, azioni di informazione e di
sensibilizzazione dei consumatori, l'uso di sistemi di qualità, nonché lo
sviluppo del sistema di marchio ecologico ai fini della corretta valutazione
dell'impatto di uno specifico prodotto sull'ambiente durante l'intero ciclo di
vita del prodotto medesimo;
b) la previsione di clausole di gare d'appalto che valorizzino le capacità e le
competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti;
c) la promozione di accordi e contratti di programma o protocolli d'intesa anche
sperimentali finalizzati, con effetti migliorativi, alla prevenzione ed alla
riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti;
d) l'attuazione del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e degli altri
decreti di recepimento della direttiva 96/61/CE in materia di prevenzione e
riduzione integrate dell'inquinamento.
Art. 181.
Recupero dei rifiuti
1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti le autorita' competenti
favoriscono la riduzione dello smaltimento finale degli stessi,
attraverso:
a) il riutilizzo, il riciclo o le altre forme di recupero;
b) l'adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di
appalto che prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al
fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;
c) l'utilizzazione dei rifiuti come combustibile o come altro mezzo per
produrre energia.
2. Al fine di favorire ed incrementare le attivita' di riutilizzo,
riciclo e recupero le autorita' competenti ed i produttori promuovono
analisi dei cicli di vita dei prodotti, ecobilanci, informazioni e tutte
le altre iniziative utili.
3. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino al
completamento delle operazioni di recupero.(*)
(*) N.d.R.: Comma così
sostituito dall'art. 2, c. 18, del d.lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008, pubblicato
nella G.U. n. 24 del 29-1-2008- Suppl. Ordinario n.24
Il testo anteriore alla modifica era il seguente:
"Art. 181
Recupero dei rifiuti
1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti le pubbliche amministrazioni
favoriscono la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso:
a) il riutilizzo, il reimpiego ed il riciclaggio;
b) le altre forme di recupero per ottenere materia prima secondaria dai rifiuti;
c) l'adozione di misure economiche e la previsione di condizioni di appalto che
prescrivano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire
il mercato di tali materiali;
d) l'utilizzazione dei rifiuti come mezzo per produrre energia.
2. Al fine di favorire e incrementare le attività di riutilizzo, di reimpiego e
di riciclaggio e l'adozione delle altre forme di recupero dei rifiuti, le
pubbliche amministrazioni ed i produttori promuovono analisi dei cicli di vita
dei prodotti, ecobilanci, campagne di informazione e tutte le altre iniziative
utili.
3. Alle imprese che intendono modificare i propri cicli produttivi al fine di
ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti prodotti ovvero di favorire il
recupero di materiali sono concesse in via prioritaria le agevolazioni gravanti
sul Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, previste dagli
articoli 14 e seguenti della legge 17 febbraio 1982, n. 46. Le modalità, i tempi
e le procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni predette
sono stabilite con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto
con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, dell'economia e
delle finanze e della salute.
4. Le pubbliche amministrazioni promuovono e stipulano accordi e contratti di
programma con i soggetti economici interessati o con le associazioni di
categoria rappresentative dei settori interessati, al fine di favorire il
riutilizzo, il reimpiego, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei
rifiuti, nonché l'utilizzo di materie prime secondarie, di combustibili o di
prodotti ottenuti dal recupero dei rifiuti provenienti dalla raccolta
differenziata. Nel rispetto dei principi e dei criteri previsti dalle norme
comunitarie e delle norme nazionali di recepimento, detti accordi e contratti di
programma attuano le disposizioni previste dalla parte quarta del presente
decreto, oltre a stabilire semplificazioni in materia di adempimenti
amministrativi nel rispetto delle norme comunitarie e con l'eventuale ricorso a
strumenti economici.
5. Gli accordi e i contratti di programma di cui al comma 4 sono pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale e sono aperti all'adesione dei soggetti interessati, in
conformità alla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al
Consiglio e al Comitato delle regioni, Com (2002) 412 definitivo del 17 luglio
2002, in base alla quale la Commissione potrà anche utilizzarli nell'ambito
della autoregolamentazione, intesa come incoraggiamento o riconoscimento degli
accordi medesimi, o coregolamentazione, intesa come proposizione al legislatore
di utilizzare gli accordi, quando opportuno.
6. I metodi di recupero dei rifiuti utilizzati per ottenere materia prima
secondaria, combustibili o prodotti devono garantire l'ottenimento di materiali
con caratteristiche fissate con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, ai
sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Sino
all'emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di
cui al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 ed al decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161. Le predette
caratteristiche possono essere altresì conformi alle autorizzazioni rilasciate
ai sensi degli articoli 208, 209 e 210 del presente decreto.
7. Nel rispetto di quanto previsto ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo, i
soggetti economici interessati o le associazioni di categoria rappresentative
dei settori interessati, anche con riferimento ad interi settori economici e
produttivi, possono stipulare con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive e sentito il
parere del Consiglio economico e sociale per le politiche ambientali (CESPA),
appositi accordi di programma ai sensi del comma 4 e dell'articolo 206 per
definire i metodi di recupero dei rifiuti destinati all'ottenimento di materie
prime secondarie, di combustibili o di prodotti. Gli accordi fissano le modalità
e gli adempimenti amministrativi per la raccolta, per la messa in riserva, per
il trasporto dei rifiuti, per la loro commercializzazione, anche tramite il
mercato telematico, con particolare riferimento a quello del recupero realizzato
dalle Camere di commercio, e per i controlli delle caratteristiche e i relativi
metodi di prova; i medesimi accordi fissano altresì le caratteristiche delle
materie prime secondarie, dei combustibili o dei prodotti ottenuti, nonché le
modalità per assicurare in ogni caso la loro tracciabilità fino all'ingresso
nell'impianto di effettivo impiego.
8. La proposta di accordo di programma, con indicazione anche delle modalità
usate per il trasporto e per l'impiego delle materie prime secondarie, o la
domanda di adesione ad un accordo già in vigore deve essere presentata al
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, che si avvale per
l'istruttoria del Comitato nazionale dell'Albo di cui all'articolo 212 e
dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), che
si avvale delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA). Sulla
proposta di accordo è acquisito altresì il parere dell'Autorità di cui
all'articolo 207.
9. Gli accordi di cui al comma 7 devono contenere inoltre, per ciascun tipo di
attività, le norme generali che fissano i tipi e le quantità di rifiuti e le
condizioni alle quali l'attività di recupero dei rifiuti è dispensata
dall'autorizzazione, nel rispetto delle condizioni fissate dall'articolo 178,
comma 2.
10. I soggetti firmatari degli accordi previsti dal presente articolo sono
iscritti presso un'apposita sezione da costituire presso l'Albo di cui
all'articolo 212, a seguito di semplice richiesta scritta, e senza essere
sottoposti alle garanzie finanziarie di cui ai commi 7 e 9 del citato articolo
212.
11. Gli accordi di programma di cui al comma 7 sono approvati, ai fini della
loro efficacia, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive e con il
Ministro della salute, e sono successivamente pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale. Tali accordi sono aperti all'adesione di tutti i soggetti
interessati.
12. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino al
completamento delle operazioni di recupero, che si realizza quando non sono
necessari ulteriori trattamenti perché le sostanze, i materiali e gli oggetti
ottenuti possono essere usati in un processo industriale o commercializzati come
materia prima secondaria, combustibile o come prodotto da collocare, a
condizione che il detentore non se ne disfi o non abbia deciso, o non abbia
l'obbligo, di disfarsene.
13. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti non si applica ai
materiali, alle sostanze o agli oggetti che, senza necessità di operazioni di
trasformazione, già presentino le caratteristiche delle materie prime
secondarie, dei combustibili o dei prodotti individuati ai sensi del presente
articolo, a meno che il detentore se ne disfi o abbia deciso, o abbia l'obbligo,
di disfarsene.
14. I soggetti che trasportano o utilizzano materie prime secondarie,
combustibili o prodotti, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo,
non sono sottoposti alla normativa sui rifiuti, a meno che se ne disfino o
abbiano deciso, o abbiano l'obbligo, di disfarsene."
Art. 181-bis
Materie, sostanze e prodotti secondari(°)
1. Non rientrano nella definizione di cui all'articolo 183, comma 1, lettera
a), le materie, le sostanze e i prodotti secondari definiti dal decreto
ministeriale di cui al comma 2, nel rispetto dei seguenti criteri, requisiti e
condizioni:
a) siano prodotti da un'operazione di riutilizzo, di riciclo o di recupero di
rifiuti;
b) siano individuate la provenienza, la tipologia e le caratteristiche dei
rifiuti dai quali si possono produrre;
c) siano individuate le operazioni di riutilizzo, di riciclo o di recupero che
le producono, con particolare riferimento alle modalita' ed alle condizioni di
esercizio delle stesse;
d) siano precisati i criteri di qualita' ambientale, i requisiti merceologici e
le altre condizioni necessarie per l'immissione in commercio, quali norme e
standard tecnici richiesti per l'utilizzo, tenendo conto del possibile rischio
di danni all'ambiente e alla salute derivanti dall'utilizzo o dal trasporto del
materiale, della sostanza o del prodotto secondario;
e) abbiano un effettivo valore economico di scambio sul mercato.
2. I metodi di recupero dei rifiuti utilizzati per ottenere materie, sostanze e
prodotti secondari devono garantire l'ottenimento di materiali con
caratteristiche fissate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro
dello sviluppo economico, da emanarsi entro il 31 dicembre 2008.
3. Sino all'emanazione del decreto di cui al comma 2 continuano ad applicarsi le
disposizioni di cui ai decreti ministeriali 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n.
161, e 17 novembre 2005, n. 269.
4. Nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 181-bis del decreto
legislativo n. 152 del 2006, comma 2, continua ad applicarsi la circolare del
Ministero dell'ambiente 28 giugno 1999, prot. n 3402/V/MIN.
5. In caso di mancata adozione del decreto di cui al comma 2 nel termine
previsto, il Consiglio dei Ministri provvede in sostituzione nei successivi
novanta giorni, ferma restando l'applicazione del regime transitorio di cui al
comma 4 del presente articolo.(*) (**)
(°) (*) N.d.R.: Si riporta di seguito il testo dell'art. 6, c. 1bis del D.L. n. 208/2008 (GU n. 304 del 31-12-2008), introdotto in sede di conversione in legge (L. n. 13/2009 pubblicata nella GU n. 49 del 28.2.2009): "1-bis. Fatto salvo il disposto di cui all'articolo 181-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e a condizione che siano rispettate le disposizioni in materia di tutela della sicurezza dei lavoratori, di prevenzione incendi e le norme in tema di protezione dell'ambiente e della salute, per il periodo di dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si considerano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo e di produzione, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, le materie, le sostanze ed i prodotti secondari stoccati presso gli impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti in base alle vigenti norme ambientali, che effettuano una o piu' delle operazioni di recupero dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata urbana o da raccolte dedicate di rifiuti speciali recuperabili in carta e cartone, vetro, plastica e legno. I quantitativi stoccati di dette materie, sostanze e prodotti secondari non possono comunque superare la capacita' annua autorizzata dell'impianto o, in mancanza della stessa, la potenzialita' dell'impianto."
(*) N.d.R.: Articolo inserito dall'art. 2, c. 18 bis, del d.lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008, pubblicato nella G.U. n. 24 del 29-1-2008- Suppl. Ordinario n.24
(**) N.d.R.: Si riporta di seguito l'art. 9-bis del D.L. 172/2008, introdotto in sede di conversione in legge (L. n. 210/2008):
"Art. 9-bis
Altre misure urgenti di tutela ambientale
1. Allo scopo di fronteggiare il fenomeno dell'illecito abbandono di rifiuti e
di evitare l'espandersi dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento
dei rifiuti sul territorio nazionale, si applicano le seguenti disposizioni
dirette a superare, nell'immediato, le difficolta' riscontrate dagli operatori
del settore del recupero dei rifiuti nell'applicazione del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n.
4:
a) fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 181-bis,
comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le caratteristiche dei
materiali di cui al citato comma 2 si considerano altresi' conformi alle
autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 208, 209 e 210 del medesimo
decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, e del decreto
legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;
b) fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 195, comma 2,
lettera s-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, gli accordi e i
contratti di programma in materia di rifiuti stipulati tra le amministrazioni
pubbliche e i soggetti economici interessati o le associazioni di categoria
rappresentative dei settori interessati prima della soppressione del comma 4
dell'articolo 181 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, operata dal
decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, continuano ad avere efficacia, con le
semplificazioni ivi previste, anche in deroga alle disposizioni della parte IV
del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni,
purche' nel rispetto delle norme comunitarie."
Art. 182
Smaltimento dei rifiuti
1. Lo smaltimento dei rifiuti è effettuato in condizioni di sicurezza e
costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti, previa verifica, da
parte della competente autorità, della impossibilità tecnica ed economica di
esperire le operazioni di recupero di cui all'articolo 181. A tal fine, la
predetta verifica concerne la disponibilità di tecniche sviluppate su una scala
che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente
valide nell'ambito del pertinente comparto industriale, prendendo in
considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o
meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché vi si possa accedere a
condizioni ragionevoli.
2. I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile
ridotti sia in massa che in volume, potenziando la prevenzione e le attività di
riutilizzo, di riciclaggio e di recupero.
3. Lo smaltimento dei rifiuti è attuato con il ricorso ad una rete integrata ed
adeguata di impianti di smaltimento, attraverso le migliori tecniche disponibili
e tenuto conto del rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al fine di:
a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non
pericolosi in ambiti territoriali ottimali;
b) permettere lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti appropriati più
vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei
rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di
impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;
c) utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di
protezione dell'ambiente e della salute pubblica.
4. Nel rispetto delle prescrizioni contenute nel decreto legislativo 11 maggio
2005, n. 133, la realizzazione e la gestione di nuovi impianti possono essere
autorizzate solo se il relativo processo di combustione è accompagnato da
recupero energetico con una quota minima di trasformazione del potere calorifico
dei rifiuti in energia utile, calcolata su base annuale, stabilita con apposite
norme tecniche approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive, tenendo
conto di eventuali norme tecniche di settore esistenti, anche a livello
comunitario.
5. È vietato smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da
quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o
internazionali, qualora gli aspetti territoriali e l'opportunità
tecnico-economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo
richiedano. Sono esclusi dal divieto le frazioni di rifiuti urbani oggetto di
raccolta differenziata destinate al recupero per le quali è sempre permessa la
libera circolazione sul territorio nazionale al fine di favorire quanto più
possibile il loro recupero, privilegiando il concetto di prossimità agli
impianti di recupero.
6. Lo smaltimento dei rifiuti in fognatura è disciplinato dall'articolo 107,
comma 3.(*)
7. Le attività di smaltimento in discarica dei rifiuti sono disciplinate secondo
le disposizioni del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, di attuazione
della direttiva 1999/31/CE.
[8. È ammesso lo smaltimento della frazione biodegradabile ottenuta da
trattamento di separazione fisica della frazione residua dei rifiuti solidi
urbani nell'ambito degli impianti di depurazione delle acque reflue previa
verifica tecnica degli impianti da parte dell'ente gestore.](**)
(*) N.d.R.: Il comma 6 era stato abrogato dall'art. 2, c. 19 del d.lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008, pubblicato nella G.U. n. 24 del 29-1-2008- Suppl. Ordinario n.24. L'9 quater del d.l. 172/2008, introdotto in sede di conversione in legge (L. 30 dicembre 2008, n.210, pubblicata nella G.U. n. 2 del 3-1-2008), ha successivamente modificato l'art.2, c. 19 citato, riportando in vigore il comma precedentemente abrogato.
(**) N.d.R.: Comma abrogato dall'art. 2, c. 19, del d.lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008, pubblicato nella G.U. n. 24 del 29-1-2008- Suppl. Ordinario n.24
Art. 183.
Definizioni
1. Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte salve le
ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende
per:
a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie
riportate nell'allegato A alla parte quarta del presente decreto e di
cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
b) produttore: la persona la cui attivita' ha prodotto rifiuti cioe' il
produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di
pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la
natura o la composizione di detti rifiuti;
c) detentore: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene;
d) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei
rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonche' il
controllo delle discariche dopo la chiusura;
e) raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento
dei rifiuti per il loro trasporto;
f) raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti
urbani in frazioni merceologiche omogenee compresa la frazione organica
umida, destinate al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia. La
frazione organica umida e' raccolta separatamente o con contenitori a
svuotamento riutilizzabili o con sacchetti biodegradabili certificati;
g) smaltimento: le operazioni previste nell'allegato B alla parte quarta
del presente decreto;
h) recupero: le operazioni previste nell'allegato C alla parte quarta
del presente decreto;
i) luogo di produzione dei rifiuti: uno o piu' edifici o stabilimenti o
siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area
delimitata in cui si svolgono le attivita' di produzione dalle quali
sono originati i rifiuti;
l) stoccaggio: le attivita' di smaltimento consistenti nelle operazioni
di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B
alla parte quarta del presente decreto, nonche' le attivita' di recupero
consistenti nelle operazioni dimessa in riserva di materiali di cui al
punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta;
m) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima
della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti
condizioni:
1) i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine,
policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantita' superiore a
2,5 parti per milione (ppm), ne' policlorobifenile e policlorotrifenili
in quantita' superiore a 25 parti per milione (ppm);
2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di
recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalita'
alternative, a scelta del produttore, con cadenza almeno trimestrale,
indipendentemente dalle quantita' in deposito; quando il quantitativo di
rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 10 metri cubi nel caso
di rifiuti pericolosi o i 20 metri cubi nel caso di rifiuti non
pericolosi. In ogni caso, allorche' il quantitativo di rifiuti
pericolosi non superi i 10 metri cubi l'anno e il quantitativo di
rifiuti non pericolosi non superi i 20 metri cubi l'anno, il deposito
temporaneo non puo' avere durata superiore ad un anno;
3) il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee
di rifiuti e nel rispetto delle relative nonne tecniche, nonche', per i
rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il
deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e
l'etichettatura delle sostanze pericolose;
5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di
concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le
modalita' di gestione del deposito temporaneo;.
n) frazione umida: rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di
umidita', proveniente da raccolta differenziata o selezione o
trattamento dei rifiuti urbani;
o) frazione secca: rifiuto a bassa putrescibilita' e a basso tenore di
umidita' proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento
dei rifiuti urbani, avente un rilevante contenuto energetico;
p) sottoprodotto: sono sottoprodotti le sostanze ed i materiali dei
quali il produttore non intende disfarsi ai sensi dell'articolo 183,
comma 1, lettera a), che soddisfino tutti i seguenti criteri, requisiti
e condizioni: 1) siano originati da un processo non direttamente
destinato alla loro produzione; 2) il loro impiego sia certo, sin dalla
fase della produzione, integrale e avvenga direttamente nel corso del
processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e
definito; 3) soddisfino requisiti merceologici e di qualita' ambientale
idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad
impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da
quelli autorizzati per l'impianto dove sono destinati ad essere
utilizzati;4) non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a
trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di
qualita' ambientale di cui al punto 3), ma posseggano tali requisiti sin
dalla fase della produzione; 5) abbiano un valore economico di mercato;
q) materia prima secondaria: sostanza o materia avente le
caratteristiche stabilite ai sensi dell'articolo 181-bis;
r) combustibile da rifiuti (CDR): il combustibile classificabile, sulla
base delle norme tecniche UNI 9903-1 e successive modifiche ed
integrazioni, come RDF di qualita' normale, che e' ottenuto dai rifiuti
urbani e speciali non pericolosi mediante trattamenti finalizzati a
garantire un potere calorifico adeguato al suo utilizzo, nonche' a
ridurre e controllare: 1) il rischio ambientale e sanitario; 2) la
presenza di materiale metallico, vetri, inerti, materiale putrescibile e
il contenuto di umidita'; 3) la presenza di sostanze pericolose, in
particolare ai fini della combustione;
s) combustibile da rifiuti di qualita' elevata (CDR-Q): il combustibile
classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1 e successive
modifiche ed integrazioni, come RDF di qualita' elevata;
t) compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione
organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche
finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela
ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di
qualita';
u) compost di qualita': prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti
organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le
caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo n. 217
del 2006 e successive modifiche e integrazioni;
v) emissioni: le emissioni in atmosfera di cui all'articolo 268, lettera
b);
z) scarichi idrici: le immissioni di acque reflue di cui all'articolo
74, comma 1, lettera ff);
aa) inquinamento atmosferico: ogni modifica atmosferica di cui
all'articolo 268, lettera a);
bb) gestione integrata dei rifiuti: il complesso delle attivita' volte
ad ottimizzare la gestione dei rifiuti, come definita alla lettera d),
ivi compresa l'attivita' di spazzamento delle strade;
cc) centro di raccolta: area presidiata ed allestita, senza ulteriori
oneri a carico della finanza pubblica, per l'attivita' di raccolta
mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee
conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e
trattamento. La disciplina dei centri di raccolta e' data con decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
sentita la Conferenza unificata Stato - Regioni, citta' e autonomie
locali, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
dd) spazzamento delle strade: modalita' di raccolta dei rifiuti su
strada.
(*) N.d.R.: Articolo
così sostituito dall'art. 2, c. 20, del d.lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008,
pubblicato nella G.U. n. 24 del 29-1-2008- Suppl. Ordinario n.24
Il testo anteriore alla modifica era il seguente:
Art. 183
Definizioni
1. Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori
definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per:
a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate
nell'Allegato A alla parte quarta del presente decreto e di cui il detentore si
disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
b) produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore
iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di
miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di
detti rifiuti;
c) detentore: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene;
d) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei
rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle
discariche dopo la chiusura;
e) raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei
rifiuti per il loro trasporto;
f) raccolta differenziata: la raccolta idonea, secondo criteri di economicità,
efficacia, trasparenza ed efficienza, a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni
merceologiche omogenee, al momento della raccolta o, per la frazione organica
umida, anche al momento del trattamento, nonché a raggruppare i rifiuti di
imballaggio separatamente dagli altri rifiuti urbani, a condizione che tutti i
rifiuti sopra indicati siano effettivamente destinati al recupero.
g) smaltimento: ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una
sostanza, un materiale o un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta e, in
particolare, le operazioni previste nell'Allegato B alla parte quarta del
presente decreto;
h) recupero: le operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime
secondarie, combustibili o prodotti, attraverso trattamenti meccanici, termici,
chimici o biologici, incluse la cernita o la selezione, e, in particolare, le
operazioni previste nell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto;
i) luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti
infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si
svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati i rifiuti;
l) stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di
deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D 15 dell'Allegato B alla parte
quarta del presente decreto, nonché le attività di recupero consistenti nelle
operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'Allegato C
alla medesima parte quarta;
m) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della
raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:
1) i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine,
policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 parti
per milione (ppm), né policlorobifenile e policlorotrifenili in quantità
superiore a 25 parti per milione (ppm);
2) i rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di
recupero o di smaltimento secondo le seguenti modalità alternative, a scelta del
produttore:
2.1) con cadenza almeno bimestrale, indipendentemente dalle quantità in
deposito;
oppure
2.2) quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunga i 10
metri cubi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi i 10
metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un
anno;
oppure
2.3) limitatamente al deposito temporaneo effettuato in stabilimenti localizzati
nelle isole minori, entro il termine di durata massima di un anno,
indipendentemente dalle quantità;
3) i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di
recupero o di smaltimento secondo le seguenti modalità alternative, a scelta del
produttore:
3.1) con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in
deposito;
oppure
3.2) quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunga i 20
metri cubi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi i 20
metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un
anno;
oppure
3.3) limitatamente al deposito temporaneo effettuato in stabilimenti localizzati
nelle isole minori, entro il termine di durata massima di un anno,
indipendentemente dalle quantità;
4) il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di
rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti
pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze
pericolose in essi contenute;
5) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e
l'etichettatura dei rifiuti pericolosi;
n) sottoprodotto: i prodotti dell'attività dell'impresa che, pur non costituendo
l'oggetto dell'attività principale, scaturiscono in via continuativa dal
processo industriale dell'impresa stessa e sono destinati ad un ulteriore
impiego o al consumo. Non sono soggetti alle disposizioni di cui alla parte
quarta del presente decreto i sottoprodotti di cui l'impresa non si disfi, non
sia obbligata a disfarsi e non abbia deciso di disfarsi ed in particolare i
sottoprodotti impiegati direttamente dall'impresa che li produce o
commercializzati a condizioni economicamente favorevoli per l'impresa stessa
direttamente per il consumo o per l'impiego, senza la necessità di operare
trasformazioni preliminari in un successivo processo produttivo; a quest'ultimo
fine, per trasformazione preliminare s'intende qualsiasi operazione che faccia
perdere al sottoprodotto la sua identità, ossia le caratteristiche merceologiche
di qualità e le proprietà che esso già possiede, e che si rende necessaria per
il successivo impiego in un processo produttivo o per il consumo.
L'utilizzazione del sottoprodotto deve essere certa e non eventuale. Rientrano
altresì tra i sottoprodotti non soggetti alle disposizioni di cui alla parte
quarta del presente decreto le ceneri di pirite, polveri di ossido di ferro,
provenienti dal processo di arrostimento del minerale noto come pirite o solfuro
di ferro per la produzione di acido solforico e ossido di ferro, depositate
presso stabilimenti di produzione dismessi, aree industriali e non, anche se
sottoposte a procedimento di bonifica o di ripristino ambientale(°). Al fine di
garantire un impiego certo del sottoprodotto, deve essere verificata la
rispondenza agli standard merceologici, nonché alle norme tecniche, di sicurezza
e di settore e deve essere attestata la destinazione del sottoprodotto ad
effettivo utilizzo in base a tali standard e norme tramite una dichiarazione del
produttore o detentore, controfirmata dal titolare dell'impianto dove avviene
l'effettivo utilizzo. L'utilizzo del sottoprodotto non deve comportare per
l'ambiente o la salute condizioni peggiorative rispetto a quelle delle normali
attività produttive;
o) frazione umida: rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità,
proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti
urbani;
p) frazione secca: rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità
proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti
urbani, avente un rilevante contenuto energetico;
q) materia prima secondaria: sostanza o materia avente le caratteristiche
stabilite ai sensi dell'articolo 181;
r) combustibile da rifiuti (CDR): il combustibile classificabile, sulla base
delle norme tecniche UNI 9903-1 e successive modifiche ed integrazioni, come RDF
di qualità normale, che è recuperato dai rifiuti urbani e speciali non
pericolosi mediante trattamenti finalizzati a garantire un potere calorifico
adeguato al suo utilizzo, nonché a ridurre e controllare:
1) il rischio ambientale e sanitario;
2) la presenza di materiale metallico, vetri, inerti, materiale putrescibile e
il contenuto di umidità;
3) la presenza di sostanze pericolose, in particolare ai fini della combustione;
s) combustibile da rifiuti di qualità elevata (CDR-Q): il combustibile
classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1 e successive
modifiche ed integrazioni, come RDF di qualità elevata, cui si applica
l'articolo 229;
t) compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione
organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate
a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e,
in particolare, a definirne i gradi di qualità;
u) materia prima secondaria per attività siderurgiche e metallurgiche la cui
utilizzazione è certa e non eventuale:
1) rottami ferrosi e non ferrosi derivanti da operazioni di recupero completo e
rispondenti a specifiche Ceca, Aisi, Caef, Uni, Euro o ad altre specifiche
nazionali e internazionali, individuate entro centottanta giorni dall'entrata in
vigore della parte quarta del presente decreto con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle
attività produttive, non avente natura regolamentare;
2) i rottami o scarti di lavorazioni industriali o artigianali o provenienti da
cicli produttivi o di consumo, esclusa la raccolta differenziata, che possiedono
in origine le medesime caratteristiche riportate nelle specifiche di cui al
numero 1). I fornitori e produttori di materia prima secondaria per attività
siderurgiche appartenenti a Paesi esteri presentano domanda di iscrizione
all'Albo nazionale gestori ambientali, ai sensi dell'articolo 212, comma 12,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale
di cui al numero 1);
v) gestore del servizio di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti:
l'impresa che effettua il servizio di gestione dei rifiuti, prodotti anche da
terzi, e di bonifica dei siti inquinati ricorrendo, coordinandole, anche ad
altre imprese, in possesso dei requisiti di legge, per lo svolgimento di singole
parti del servizio medesimo. L'impresa che intende svolgere l'attività di
gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti deve essere iscritta nelle categorie
di intermediazione dei rifiuti e bonifica dei siti dell'Albo di cui all'articolo
212 nonché nella categoria delle opere generali di bonifica e protezione
ambientale stabilite dall'Allegato A annesso al regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34;
z) emissioni: qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta
nell'atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico;
aa) scarichi idrici: qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali,
sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro
natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione;
bb) inquinamento atmosferico: ogni modifica atmosferica dovuta all'introduzione
nell'aria di una o più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da ledere
o costituire un pericolo per la salute umana o per la qualità dell'ambiente
oppure tali da ledere i beni materiali o compromettere gli usi legittimi
dell'ambiente;
cc) gestione integrata dei rifiuti: il complesso delle attività volte ad
ottimizzare la gestione dei rifiuti, ivi compresa l'attività di spazzamento
delle strade, come definita alla lettera d);
dd) spazzamento delle strade: modalità di raccolta dei rifiuti su strada.
(°) Si riporta di seguito il dispositivo della sentenza della Corte Costituzionale n. 28/2010:
"dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 183, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nel testo antecedente alle modiche introdotte dall’art. 2, comma 20, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale), nella parte in cui prevede: «rientrano altresì tra i sottoprodotti non soggetti alle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto le ceneri di pirite, polveri di ossido di ferro, provenienti dal processo di arrostimento del minerale noto come pirite o solfuro di ferro per la produzione di acido solforico e ossido di ferro, depositate presso stabilimenti di produzione dismessi, aree industriali e non, anche se sottoposte a procedimento di bonifica o di ripristino ambientale»."
Art. 184
Classificazione
1. Ai fini dell'attuazione della parte quarta del presente decreto i rifiuti
sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e,
secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non
pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi
adibiti ad uso di civile abitazione;
b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi
diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per
qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g);
c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree
pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o
sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree
cimiteriali;
f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri
rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle
lettere b), c) ed e)
3. Sono rifiuti speciali:
a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i
rifiuti [pericolosi](*) che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto
disposto dall'articolo 186;
c) i rifiuti da lavorazioni industriali, [fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 185, comma 1, lettera i);](*)
d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
e) i rifiuti da attività commerciali;
f) i rifiuti da attività di servizio;
g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i
fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e
dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
m) il combustibile derivato da rifiuti;
[n) i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi
urbani.](*)
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di
concerto con il Ministro delle attività produttive si provvede ad istituire
l'elenco dei rifiuti, conformemente all'art. 1, comma 1, lettera a), della
direttiva 75/442/CE ed all'art. 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CE, di
cui alla Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000. Sino
all'emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di
cui alla direttiva del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del
9 aprile 2002, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
108 del 10 maggio 2002 e riportata nell'Allegato D alla parte quarta del
presente decreto.
5. Sono pericolosi i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con
apposito asterisco, nell'elenco di cui all'Allegato D alla parte quarta del
presente decreto, sulla base degli Allegati G, H e I alla medesima parte quarta.
5-bis. I sistemi d'arma, i mezzi, i materiali e le infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare ed alla sicurezza nazionale individuati con decreto del Ministro della difesa, nonche' la gestione dei materiali e dei rifiuti e la bonifica dei siti ove vengono immagazzinati i citati materiali, sono disciplinati dalla parte quarta del presente decreto con procedure speciali da definirsi con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministro della salute, da adottarsi entro il 31 dicembre 2008. I magazzini, i depositi e i siti di stoccaggio nei quali vengono custoditi i medesimi materiali e rifiuti sono soggetti alle autorizzazioni ed ai nulla osta previsti dal medesimo decreto interministeriale.(**)
(*) N.d.R.: Soppresso dall'art. 2, c. 21 bis, del d.lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008, pubblicato nella G.U. n. 24 del 29-1-2008- Suppl. Ordinario n.24
(**) N.d.R.: Comma
aggiunto dall'art. 2, c. 21, del d.lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008, pubblicato
nella G.U. n. 24 del 29-1-2008- Suppl. Ordinario n.24
Art. 185.
Limiti al campo di applicazione
1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente
decreto:
a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
b) in quanto regolati da altre disposizioni normative che assicurano tutela
ambientale e sanitaria:
1) le acque di scarico, eccettuati i rifiuti allo stato liquido;
2) i rifiuti radioattivi;
3) i materiali esplosivi in disuso;
4) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento,
dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
5) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze
naturali e non pericolose utilizzate nell'attivita' agricola;
c) i materiali vegetali, le terre e il pietrame, non contaminati in misura
superiore ai limiti stabiliti dalle norme vigenti, provenienti dalle attivita'
di manutenzione di alvei di scolo ed irrigui.
c-bis) il suolo non
contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso dell'attivita'
di costruzione, ove sia certo che il materiale sara' utilizzato a fini di
costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui e' stato scavato(°)
2. Possono essere sottoprodotti, nel rispetto delle condizioni della lettera p),
comma 1 dell'articolo 183:
materiali fecali e vegetali provenienti da attivita' agricole utilizzati nelle
attivita' agricole o in impianti aziendali o interaziendali per produrre energia
o calore, o biogas, materiali litoidi o terre da coltivazione, anche sotto forma
di fanghi, provenienti dalla pulizia o dal lavaggio di prodotti agricoli e
riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi,
eccedenze derivanti dalle preparazioni di cibi solidi, cotti o crudi, destinate,
con specifici accordi, alle strutture di ricovero di animali di affezione di cui
alla legge 14 agosto 1991, n. 281.
(*) N.d.R.: Articolo
così sostituito dall'art. 2, c. 22, del d.lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008,
pubblicato nella G.U. n. 24 del 29-1-2008- Suppl. Ordinario n.24
Il testo anteriore alla modifica era il seguente:
"Art. 185
Limiti al campo di applicazione
1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente
decreto:
a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera di cui
all'articolo 183, comma 1, lettera z);
b) gli scarichi idrici, esclusi i rifiuti liquidi costituiti da acque reflue;
c) i rifiuti radioattivi;
d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento,
dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
e) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze
naturali non pericolose utilizzate nelle attività agricole ed in particolare i
materiali litoidi o vegetali e le terre da coltivazione, anche sotto forma di
fanghi, provenienti dalla pulizia e dal lavaggio dei prodotti vegetali
riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici,
anche dopo trattamento in impianti aziendali ed interaziendali agricoli che
riducano i carichi inquinanti e potenzialmente patogeni dei materiali di
partenza;
f) le eccedenze derivanti dalle preparazioni nelle cucine di qualsiasi tipo di
cibi solidi, cotti e crudi, non entrati nel circuito distributivo di
somministrazione, destinati alle strutture di ricovero di animali di affezione
di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281, nel rispetto della vigente normativa;
g) i materiali esplosivi in disuso;
h) i materiali vegetali non contaminati da inquinanti provenienti da alvei di
scolo ed irrigui, utilizzabili tal quale come prodotto, in misura superiore ai
limiti stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della parte
quarta del presente decreto. Sino all'emanazione del predetto decreto continuano
ad applicarsi i limiti di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre
1999, n. 471;
i) il coke da petrolio utilizzato come combustibile per uso produttivo;
l) materiale litoide estratto da corsi d'acqua, bacini idrici ed alvei, a
seguito di manutenzione disposta dalle autorità competenti;
m) i sistemi d'arma, i mezzi, i materiali e le infrastrutture direttamente
destinati alla difesa militare ed alla sicurezza nazionale individuati con
decreto del Ministro della difesa, nonché la gestione dei materiali e dei
rifiuti e la bonifica dei siti ove vengono immagazzinati i citati materiali, che
rimangono disciplinati dalle speciali norme di settore nel rispetto dei principi
di tutela dell'ambiente previsti dalla parte quarta del presente decreto. I
magazzini, i depositi e i siti di stoccaggio nei quali vengono custoditi i
medesimi materiali e rifiuti costituiscono opere destinate alla difesa militare
non soggette alle autorizzazioni e nulla osta previsti dal la parte quarta del
presente decreto;
n) i materiali e le infrastrutture non ricompresi nel decreto ministeriale di
cui alla lettera m), finché non è emanato il provvedimento di dichiarazione di
rifiuto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n.
1076, recante il regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli
organismi dell'esercito, della marina e dell'areonautica.
2. Resta ferma la disciplina di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie
relative a sottoprodotti di origine animale non destinate al consumo umano, che
costituisce disciplina esaustiva ed autonoma nell'ambito del campo di
applicazione ivi indicato."
(°) N.d.R.: Lettera
aggiunta dall'art. 20, c. 10-sexies del D.L. 185/2008, introdotto in sede di
conversione in L. 28 gennaio 2009, n. 2, pubblicata nella G.U. n. 22 del
28-1-2009, S.O. n. 14
Art. 186.
Terre e rocce da scavo
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185(°),
le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ottenute quali
sottoprodotti, possono essere utilizzate per reinterri, riempimenti,
rimodellazioni e rilevati purche': a) siano impiegate direttamente nell'ambito
di opere o interventi preventivamente individuati e definiti; b) sin dalla fase
della produzione vi sia certezza dell'integrale utilizzo; c) l'utilizzo
integrale della parte destinata a riutilizzo sia tecnicamente possibile senza
necessita' di preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari per
soddisfare i requisiti merceologici e di qualita' ambientale idonei a garantire
che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e, piu' in generale, ad impatti
ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente
consentiti ed autorizzati per il sito dove sono destinate ad essere utilizzate;
d) sia garantito un elevato livello di tutela ambientale; e) sia accertato che
non provengono da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai
sensi del titolo V della parte quarta del presente decreto; f) le loro
caratteristiche chimiche e chimico-fisiche siano tali che il loro impiego nel
sito prescelto non determini rischi per la salute e per la qualita' delle
matrici ambientali interessate ed avvenga nel rispetto delle norme di tutela
delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat
e delle aree naturali protette. In particolare deve essere dimostrato che il
materiale da utilizzare non e' contaminato con riferimento alla destinazione
d'uso del medesimo, nonche' la compatibilita' di detto materiale con il sito di
destinazione; g) la certezza del loro integrale utilizzo sia dimostrata.
L'impiego di terre da scavo nei processi industriali come sottoprodotti, in
sostituzione dei materiali di cava, e' consentito nel rispetto delle condizioni
fissate all'articolo 183, comma 1, lettera p).
2. Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito della
realizzazione di opere o attivita' sottoposte a valutazione di impatto
ambientale o ad autorizzazione ambientale integrata, la sussistenza dei
requisiti di cui al comma 1, nonche' i tempi dell'eventuale deposito in attesa
di utilizzo, che non possono superare di norma un anno, devono risultare da un
apposito progetto che e' approvato dall'autorita' titolare del relativo
procedimento. Nel caso in cui progetti prevedano il riutilizzo delle terre e
rocce da scavo nel medesimo progetto, i tempi dell'eventuale deposito possono
essere quelli della realizzazione del progetto purche' in ogni caso non superino
i tre anni.
3. Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito della
realizzazione di opere o attivita' diverse da quelle di cui al comma 2 e
soggette a permesso di costruire o a denuncia di inizio attivita', la
sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonche' i tempi dell'eventuale
deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare un anno, devono essere
dimostrati e verificati nell'ambito della procedura per il permesso di
costruire, se dovuto, o secondo le modalita' della dichiarazione di inizio di
attivita' (DIA).
4. Fatti salvi i casi di cui all'ultimo periodo del comma 2, ove la produzione
di terre e rocce da scavo avvenga nel corso di lavori pubblici non soggetti ne'
a VIA ne' a permesso di costruire o denuncia di inizio di attivita', la
sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonche' i tempi dell'eventuale
deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare un anno, devono
risultare da idoneo allegato al progetto dell'opera, sottoscritto dal
progettista.
5. Le terre e rocce da scavo, qualora non utilizzate nel rispetto delle
condizioni di cui al presente articolo, sono sottoposte alle disposizioni in
materia di rifiuti di cui alla parte quarta del presente decreto.
6. La caratterizzazione dei siti contaminati e di quelli sottoposti ad
interventi di bonifica viene effettuata secondo le modalita' previste dal Titolo
V, Parte quarta del presente decreto. L'accertamento che le terre e rocce da
scavo di cui al presente decreto non provengano da tali siti e' svolto a cura e
spese del produttore e accertato dalle autorita' competenti nell'ambito delle
procedure previste dai commi 2, 3 e 4.
7. Fatti salvi i casi di cui all'ultimo periodo del comma 2, per i progetti di
utilizzo gia' autorizzati e in corso di realizzazione prima dell'entrata in
vigore della presente disposizione, gli interessati possono procedere al loro
completamento, comunicando, entro novanta giorni, alle autorita' competenti, il
rispetto dei requisiti prescritti, nonche' le necessarie informazioni sul sito
di destinazione, sulle condizioni e sulle modalita' di utilizzo, nonche' sugli
eventuali tempi del deposito in attesa di utilizzo che non possono essere
superiori ad un anno. L'autorita' competente puo' disporre indicazioni o
prescrizioni entro i successivi sessanta giorni senza che cio' comporti
necessita' di ripetere procedure di VIA, o di AIA o di permesso di costruire o
di DIA.
7-bis. Le terre e le
rocce da scavo, qualora ne siano accertate le caratteristiche ambientali,
possono essere utilizzate per interventi di miglioramento ambientale e di siti
anche non degradati. Tali interventi devono garantire, nella loro realizzazione
finale, una delle seguenti condizioni:
a) un miglioramento della qualita' della copertura arborea o della funzionalita'
per attivita' agro-silvo-pastorali;
b) un miglioramento delle condizioni idrologiche rispetto alla tenuta dei
versanti e alla raccolta e regimentazione delle acque piovane;
c) un miglioramento della percezione paesaggistica.(**)
7-ter.Ai fini dell'applicazione del presente articolo, i residui provenienti
dall'estrazione di marmi e pietre sono equiparati alla disciplina dettata per le
terre e rocce da scavo. Sono altresi' equiparati i residui delle attivita' di
lavorazione di pietre e marmi derivanti da attivita' nelle quali non vengono
usati agenti o reagenti non naturali. Tali residui, quando siano sottoposti a
un'operazione di recupero ambientale, devono soddisfare i requisiti tecnici per
gli scopi specifici e rispettare i valori limite, per eventuali sostanze
inquinanti presenti, previsti nell'Allegato 5 alla parte IV del presente
decreto, tenendo conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente
derivanti dall'utilizzo della sostanza o dell'oggetto.(**)
(*) N.d.R.: Articolo
così sostituito dall'art. 2, c. 23, del d.lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008,
pubblicato nella G.U. n. 24 del 29-1-2008- Suppl. Ordinario n.24
Il testo anteriore alla modifica era il seguente:
"Art. 186
Terre e rocce da scavo
1. Le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ed i residui della lavorazione
della pietra destinate all'effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti,
rilevati e macinati non