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Decreto 18 Maggio 2007

Ministero dell'Interno. Norme di sicurezza per le attivita' di spettacolo viaggiante.

(GU n. 136 del 14-6-2007)

 

 


 IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229;
Visti gli articoli 2 e 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, e successive modifiche ed integrazioni, recante disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante;
Visto l'allegato VII, punto 7.7, del proprio decreto 19 agosto 1996, recante le disposizioni di prevenzione incendi riguardanti la progettazione, la costruzione e l'esercizio dei locali di pubblico spettacolo e intrattenimento;
Visto il proprio decreto 8 novembre 1997 recante la sospensione dell'attuazione delle disposizioni di cui all'allegato VII, punto 7.7, della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio dei locali di pubblico spettacolo e intrattenimento, approvata con decreto ministeriale 19 agosto 1996, sino all'emanazione di specifica normativa sulla sicurezza dei circhi equestri e per lo spettacolo viaggiante;
Visto il decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 21 dicembre 2005, recante criteri e modalita' di erogazione di contributi in favore delle attivita' di spettacolo viaggiante ed in materia di autorizzazione all'esercizio dei parchi di divertimento;
Rilevata la necessita' di emanare la specifica normativa sulla sicurezza delle attivita' dello spettacolo viaggiante a cui e' condizionata l'attuazione delle disposizioni di cui al predetto punto 7.7 della regola tecnica di prevenzione incendi approvata con decreto ministeriale 19 agosto 1996;
Acquisito il parere del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, come modificato dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 200;
Sentito il Ministero per i beni e le attivita' culturali;
Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva n. 98/34/CE, come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE;

Decreta:

Art. 1.
Scopo e campo di applicazione
1. Il presente decreto ha lo scopo di fissare i requisiti da osservare, ai fini della sicurezza, per le attivita' dello spettacolo viaggiante come individuate dalla legge 18 marzo 1968, n. 337.
2. Resta fermo, ai soli fini della prevenzione incendi, quanto previsto dal decreto ministeriale 19 agosto 1996 e successive modifiche ed integrazioni per le attivita' dello spettacolo viaggiante comprese fra i locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo di cui all'art. 1 del medesimo decreto ministeriale.

Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, valgono le seguenti definizioni:
a) attivita' di spettacolo viaggiante: attivita' spettacolari, trattenimenti e attrazioni, allestite mediante attrezzature mobili, o installate stabilmente, all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi di divertimento. Tali attivita' sono quelle classificate per tipologia
con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, ai sensi dell'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;
b) attrazione: singola attivita' dello spettacolo viaggiante compresa nella sezione I dell'apposito elenco ministeriale (autoscontro, giostra per bambini, ecc.);
c) attivita' esistente: attivita' di spettacolo viaggiante compresa per tipologia nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337 e posta in esercizio sul territorio nazionale prima della entrata in vigore del presente decreto;
d) parco di divertimento: complesso di attrazioni, trattenimenti ed attrezzature dello spettacolo viaggiante rispondente alle tipologie previste nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, destinato allo svago, alle attivita' ricreative e ludiche, insistente su una medesima area e per il quale e' prevista una organizzazione, comunque costituita, di servizi comuni;
e) gestore: soggetto che ha il controllo dell'attivita' di spettacolo viaggiante e a cui fa capo la titolarita' della licenza di cui all'art. 69 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS). Nel caso dei parchi di divertimento, per le finalita' del presente decreto, e' equiparato al gestore, il direttore tecnico o responsabile della sicurezza che, per formale delega del gestore o del legale rappresentante del parco medesimo, sia preposto alla conduzione o al controllo di conduzione di una o piu' attrazioni;
f) conduttore: persona delegata dal gestore come responsabile del funzionamento della attivita' quando questa e' posta a disposizione del pubblico;
g) manuale di uso e manutenzione: documento che contiene tutte le istruzioni, documentazioni, disegni e informazioni necessarie per un sicuro utilizzo dell'attivita', incluse quelle relative al montaggio/smontaggio, al funzionamento in condizioni ordinarie e di emergenza e alla manutenzione ordinaria e straordinaria;
h) libretto dell'attivita': registro che contiene tutte le informazioni relative alla storia tecnica e amministrativa della attivita' a partire dalle fasi di progetto, esecuzione e collaudo ovvero i dati tecnici e le eventuali limitazioni di esercizio, l'elenco della documentazione tecnica e autorizzativa disponibile, l'esito delle prove di accettazione iniziali e delle successive verifiche annuali nonche' delle manutenzioni ordinarie e straordinarie e l'annotazione dei guasti-incidenti verificatisi.

Art. 3.
Requisiti tecnici delle nuove attivita' di spettacolo viaggiante
1. Ogni nuova attivita' di spettacolo viaggiante, fatti salvi gli adempimenti previsti da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, deve essere, ai fini della sicurezza, progettata, costruita, collaudata ed utilizzata secondo quanto previsto dalle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali o europei o, in assenza, da standard di buona tecnica di riconosciuta validita'.

Art. 4.
Registrazione e codice identificativo delle nuove attivita'
1. Ogni nuova attivita' di spettacolo viaggiante, prima di essere posta in esercizio, deve essere registrata presso il Comune nel cui ambito territoriale e' avvenuta la costruzione o e' previsto il primo impiego dell'attivita' medesima o e' presente la sede sociale del gestore ed essere munita di un codice identificativo rilasciato dal medesimo Comune.
2. L'istanza di registrazione e' presentata al Comune di cui al comma 1, corredata da idonea documentazione tecnica illustrativa e certificativa, atta a dimostrare la sussistenza dei requisiti tecnici di cui all'art. 3, e dalla seguente altra:
a) copia del manuale di uso e manutenzione dell'attivita', redatto dal costruttore con le istruzioni complete, incluse quelle relative al montaggio e smontaggio, al funzionamento e alla manutenzione;
b) copia del libretto dell'attivita'.
3. Il manuale di uso e manutenzione e il libretto dell'attivita' devono essere redatti in lingua italiana e, ove cio' risulti impossibile, essere accompagnati da una traduzione ufficiale in italiano. Una copia della predetta documentazione tecnica, unitamente all'atto di registrazione della attivita' deve essere inviato, a cura del Comune, al Ministero per i beni e le attivita' culturali-Dipartimento per lo spettacolo e lo sport.
4. Il procedimento comprende l'acquisizione di un parere da parte della commissione comunale o provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, individuata secondo i criteri di ripartizione della competenza previsti dagli articoli 141-bis e 142 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. A tal fine la commissione, anche avvalendosi di esperti esterni:
a) verifica l'idoneita' della documentazione allegata all'istanza di registrazione, sottoscritta da professionista abilitato, direttamente o tramite apposita certificazione da parte di organismo di certificazione accreditato;
b) sottopone l'attivita' ad un controllo di regolare funzionamento nelle ordinarie condizioni di esercizio e all'accertamento di esistenza di un verbale di collaudo redatto da professionista abilitato o di apposita certificazione da parte di organismo di certificazione accreditato.
5. E' fatta salva la facolta' della commissione comunale o provinciale di vigilanza di disporre o eseguire, in sede di espressione del parere, ulteriori approfondimenti.
6. Acquisito il parere della commissione comunale o provinciale di vigilanza, il Comune, qualora l'esito del procedimento evidenzi la sussistenza dei requisiti tecnici di cui all'art. 3, effettua la registrazione dell'attivita' e le assegna un codice identificativo costituito, in sequenza, da un numero progressivo identificativo dell'attivita' e dall'anno di rilascio.
7. Il codice deve essere collocato sull'attivita' tramite apposita targa metallica, predisposta e stabilmente fissata in posizione visibile a cura del gestore, con i seguenti dati:
Comune di....;
Denominazione della attivita'....;
Codice / ;
Estremi del presente decreto...., art. 4.
8. Nel caso in cui l'attivita' appartenga ad una tipologia non ancora iscritta nell'apposito elenco ministeriale di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, il parere della commissione comunale o provinciale di vigilanza integra, relativamente agli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene, l'attivita' istruttoria prevista dall'art. 141, primo comma, lettera d), del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
9. In caso di cessione, vendita o dismissione dell'attivita', il gestore deve darne comunicazione al Comune che ha effettuato la registrazione e rilasciato il codice identificativo. Nel solo caso di dismissione, il gestore dovra' consegnare anche la targa ovvero certificarne l'avvenuta distruzione.
10. Per l'utilizzo di un'attivita' esistente da parte di un nuovo gestore, oltre al cambio di titolarita' della licenza, lo stesso deve ottenere dal Comune la voltura degli atti di registrazione e di assegnazione del codice identificativo.

Art. 5.
Registrazione e codice identificativo delle attivita' esistenti
1. Ai fini della prosecuzione dell'esercizio, le attivita' esistenti sul territorio nazionale devono ottenere la registrazione e il connesso codice identificativo di cui all'art. 4 entro due anni dall'entrata in vigore del presente decreto. La relativa istanza e' presentata dal gestore al Comune nel cui ambito territoriale e' presente la sede sociale del gestore medesimo, o e' in corso l'impiego dell'attivita', corredata da un fascicolo tecnico in lingua italiana costituito da:
a) disegni e/o schemi, corredati di foto, delle strutture principali e dei particolari costruttivi;
b) verbali delle prove e dei controlli effettuati da tecnico abilitato non oltre i sei mesi prima della presentazione del fascicolo afferenti almeno alla idoneita' delle strutture portanti, degli apparati meccanici, degli apparati idraulici e degli impianti elettrici/elettronici;
c) verbali delle successive verifiche periodiche di cui all'art. 7;
d) istruzioni di uso e manutenzione dell'attivita'.
2. Prima di essere poste in esercizio sul territorio nazionale, le attivita' esistenti in altri Stati membri dell'Unione europea, in Turchia o in un Paese EFTA firmatario dell'accordo SEE devono ottenere la registrazione e il connesso codice identificativo di cui all'art. 4. La relativa istanza puo' essere presentata dal gestore, oltre che al Comune nel cui ambito territoriale e' presente la sede sociale del gestore medesimo, a quello in cui e' previsto il primo impiego dell'attivita' sul territorio nazionale. Essa e' corredata dal fascicolo tecnico di cui al comma 1 e dalla seguente ulteriore documentazione:
a) certificato di origine dell'attivita' o altro atto equivalente, redatto dal richiedente in forma di autocertificazione, con gli estremi della ditta costruttrice, la data di costruzione e di primo collaudo, il periodo di pregresso impiego, l'assenza di incidenti significativi;
b) copia della documentazione contabile di acquisto della attivita' da parte del richiedente;
c) attestazione dell'ente governativo del Paese di origine o di ultimo utilizzo, o altro atto equivalente, idoneo a comprovare che l'attivita' ha gia' legalmente operato in tale Paese;
d) nuovo collaudo da parte di professionista abilitato o apposita certificazione da parte di organismo di certificazione accreditato.
3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, una copia integrale del fascicolo tecnico e della documentazione allegati all'istanza di registrazione e per l'assegnazione del codice identificativo e' trattenuta dal gestore e, a richiesta, posta a disposizione dell'autorita' preposta ad eventuali controlli.
4. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 4, comprese quelle relative all'acquisizione del parere della commissione comunale o provinciale di vigilanza.

Art. 6.
Dichiarazione di corretto montaggio
1. Il montaggio, lo smontaggio e la conduzione di ogni attivita' devono essere effettuati secondo le istruzioni fornite dal costruttore nel manuale di uso e manutenzione.
2. Il corretto montaggio di ciascuna attivita' deve essere attestata con una specifica dichiarazione sottoscritta dal gestore, purche' in possesso dei requisiti di cui al comma 3, oppure da professionista abilitato. Essa riguarda tutti gli aspetti di sicurezza, compreso quello relativo ai collegamenti elettrici in tutti i casi di installazioni effettuate in aree o parchi attrezzati ove sia gia' presente un impianto di terra e l'erogazione dell'energia elettrica avvenga, per ciascuna attivita', da apposito quadro dotato di tutte le protezioni, compreso l'interruttore differenziale. Negli altri casi, compreso quello in cui e' presente il solo contatore della societa' erogatrice, la dichiarazione di corretto montaggio deve essere accompagnata da una dichiarazione di conformita' dell'impianto elettrico di alimentazione dell'attivita', a firma di tecnico abilitato.
3. Ai fini della legittimazione a firmare la dichiarazione di corretto montaggio di cui al comma 2, il gestore dell'attivita' deve frequentare, con esito positivo, un apposito corso di formazione teorico-pratica, le cui modalita' di svolgimento sono stabilite con decreto del Ministero dell'interno, che puo' prevedere differenziazioni di contenuto e durata del corso medesimo a seconda del grado di esperienza maturato dal gestore nelle attivita' di spettacolo viaggiante.

Art. 7.
Verifiche periodiche
1. Ogni attivita', successivamente al primo utilizzo, deve essere oggetto delle verifiche previste nel manuale di uso e manutenzione e, in ogni caso, di almeno una verifica annuale da parte di tecnico abilitato sulla idoneita' delle strutture portanti, degli apparati meccanici, idraulici ed elettrici/elettronici e di ogni altro aspetto rilevante ai fini della pubblica e privata incolumita'. Le risultanze delle verifiche devono essere riportate, a cura del gestore, sul libretto dell'attivita'. Il manuale di uso e manutenzione e il libretto dell'attivita' devono essere a disposizione degli organi di controllo locali.

Art. 8.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore centottanta giorni dopo la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

Roma, 18 maggio 2007
Il Ministro: Amato