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Ordinanza 11 aprile 2003 n. 5

Commissario Delegato per la Sicurezza dei Materiali Nucleari. Prescrizioni per l'allontanamento dei materiali solidi derivanti dallo smantellamento delle centrali nucleari e degli impianti nucleari di produzione e di ricerca del ciclo del combustibile.

 (GU n. 98 del 29-4-2003) 


IL COMMISSARIO DELEGATO PER LA SICUREZZA DEI MATERIALI NUCLEARI

Visto:
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2003 di dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alle attivita' di smaltimento dei rifiuti radioattivi dislocati nelle regioni Lazio, Campania, Emilia-Romagna, Basilicata e Piemonte, in condizioni di massima sicurezza, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 marzo 2003, serie generale, n. 59;
l'ordinanza n. 3267 del 7 marzo 2003 del Presidente del Consiglio dei Ministri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 17 marzo 2003, serie generale, n. 63;
Considerato:
necessario definire i livelli di radioattivita' residua (c.d. "livelli di allontanamento") al di sotto dei quali e' consentito il rilascio dei materiali solidi derivanti dalla disattivazione e smantellamento delle centrali nucleari e degli impianti nucleari di produzione e di ricerca del ciclo del combustibile per assicurare una ordinata gestione dei materiali e delle operazioni di smantellamento;
le vigenti condizioni per l'esenzione dall'applicazione delle disposizioni di legge (c.d. "livelli di esenzione"), indicate nell'allegato I del decreto legislativo n. 241/2000;
che con decreto del Ministro dell'industria, commercio ed artigianato del 4 agosto 2000 e' stato autorizzato, a conclusione della conferenza dei servizi, l'avvio di alcune attivita' di
decommissioning della centrale nucleare di Caorso fissando le prescrizioni per l'allontanamento dei materiali solidi;
opportuno estendere tali prescrizioni alle centrali nucleari ed agli impianti nucleari di produzione e di ricerca del ciclo del combustibile;
Sentito il Ministero dell'ambiente e tutela del territorio;
Dispone:


1. L'estensione alle centrali nucleari ed agli impianti nucleari di produzione e di ricerca del ciclo del combustibile delle prescrizioni per l'allontanamento dei materiali solidi contenute nel documento ANPA/CAORSO(00) 2 giugno 2000 allegato al decreto del Ministro dell'industria, commercio ed artigianato del 4 agosto 2000 riportate in allegato sotto la lettera "A".
2. La comunicazione della presente ordinanza al Ministero dell'ambiente e tutela del territorio, al Ministero delle attivita' produttive, al Ministero dell'interno, al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, al Ministero della salute, alle regioni Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Lazio e Piemonte, all'APAT, all'Ente per le Nuove tecnologie, l'Energia e l'Ambiente (ENEA), a FN - Nuove tecnologie e Servizi Avanzati S.p.A., a Nucleco S.p.A., a SO.G.I.N. S.p.A. ed all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas.
3. La pubblicazione della presente ordinanza e dell'allegato "A" nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 2003
Il commissario delegato: Jean


Allegato A
(omissis)


Per materiali diversi da quelli metallici o cementizi, eventuali livelli maggiori di quelli indicati nella tabella potranno esser stabiliti dall'APAT, sentita la Commissione tecnica, per specifici radionuclidi ed in relazione a specifiche matrici a seguito della presentazione, da parte dell'esercente, di apposite valutazioni di impatto radiologico che dimostrino comunque la rispondenza ai criteri di cui all'allegato I della direttiva 96/29/Euratom. In tali casi potranno essere stabilite particolari condizioni sulle modalita' di allontanamento e sulla destinazione del materiale rilasciato.
Ai fini dell'allontanamento debbono essere rispettati, in quanto applicabili, sia i livelli di concentrazione di massa, sia quelli di concentrazione superficiale.
In caso siano presenti piu' radionuclidi deve essere rispettata la seguente condizione:

                Ci
(Sommatoria) i ----- < 1
                Cli


dove C¸i e' la concentrazione di massa o superficiale dell'i-esimo radionuclide e C¸li e' il livello di allontanamento per lo stesso radionuclide.
Debbono essere registrati i dati relativi ad ogni allontanamento: 
tipo di materiale, provenienza, quantita', misure effettuate, livelli di contaminazione rilevati.
In relazione alle disposizioni di cui all'art. 157 del decreto legislativo n. 230/1995, nel caso di materiali metallici destinati al riciclo in fonderia, ogni partita di materiale allontanato
dall'impianto deve essere accompagnata da apposita documentazione che dimostri la rispondenza del materiale stesso alle condizioni per l'allontanamento stabilite dalla presente prescrizione.
Nel contratto di conferimento del materiale alla fonderia, deve essere inserita una apposita indicazione affinche' l'esercente la fonderia sia tenuto ad effettuare una miscelazione nella carica del forno fusorio almeno in ragione di uno a dieci con materiale di diversa origine.