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Ordinanza 3 aprile 2003 n. 3

Commissario Delegato per la Sicurezza dei Materiali Nucleari. Piano delle misure preliminari di adeguamento della protezione fisica ed attivita' finalizzate alla progressiva riduzione del livello di rischio delle centrali e degli impianti nucleari. 

(GU n. 87 del 14-4-2003) 


IL COMMISSARIO DELEGATO
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2003 di dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alle attivita' di smaltimento dei rifiuti radioattivi dislocati nelle regioni Lazio, Campania, Emilia-Romagna, Basilicata e Piemonte, in condizioni di massima sicurezza, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 marzo 2003 - serie generale - n. 59;
Vista l'ordinanza n. 3267 del 7 marzo 2003 del Presidente del Consiglio dei Ministri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 17 marzo 2003 - serie generale - n. 63;
Vista l'ordinanza n. 1 del 21 marzo 2003 del Commissario delegato; 
Considerato che sebbene l'eliminazione di ogni rischio possa avvenire solo con lo smantellamento completo delle centrali e degli impianti e con la messa in sicurezza del materiale radioattivo, e' tuttavia urgente realizzare le prime misure dirette a limitare il rischio;
Ritenuto necessario adeguare le centrali e gli impianti oggetto dell'O.P.C.M. n. 3267/2003 a standard di sicurezza rispondenti alla nuova situazione internazionale, riportati nell'ordinanza n. 2 del 21 marzo 2003 del Commissario delegato, nonche' progredire nel processo di riduzione del livello di rischio delle centrali e degli impianti accelerando lo smantellamento degli impianti stessi e la messa in sicurezza dei materiali radioattivi;
Sentito il Ministero dell'ambiente e tutela del territorio, il Ministero delle attivita' produttive, il Ministero dell'interno, il Dipartimento della protezione civile e l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT);

Dispone:
1. Il piano preliminare delle attivita' di adeguamento delle misure di protezione fisica e di progressiva riduzione del livello di rischio, relativo alle centrali di So.G.I.N. S.p.a. ed al combustibile depositato nella piscina dell'impianto Avogadro di Saluggia (di proprieta' Fiat-Avio S.p.a.), e' quello riportato in allegato sotto la lettera "A".
2. Le misure relative ai punti AV1, AV2, CA1, GA2, LA1 e TR1 del predetto allegato "A", considerate particolarmente urgenti per migliorare la protezione fisica delle centrali e degli impianti, sono autorizzate con la presente ordinanza ed eseguite, quanto prima, da So.G.I.N. S.p.a. in conformita' alle relative schede tecniche approvate dal Commissario delegato.
3. I piani delle attivita' relativi ai punti LA4 e TR5 del predetto allegato "A", approvati dal commissario delegato, sono trasmessi ad APAT, ai sensi dell'art. 1, comma 5, dell'O.P.C.M. n. 3267/2003, e alla Commissione tecnico-scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 1, comma 3, dell'O.P.M.C. n. 3267/2003.
4. Per le misure e le attivita' indicate nei restanti punti del predetto allegato "A", So.G.I.N. S.p.a. predisporra', nei tempi previsti, specifici piani attuativi che, approvati dal Commissario delegato, saranno trasmessi ad APAT, ai sensi dell'art. 1, comma 5, dell'O.P.C.M. n. 3267/2003, e alla Commissione tecnico-scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 1, comma 3, dell'O.P.C.M. n. 3267/2003.
5. So.G.I.N. S.p.a. predisporra' inoltre, sulla base dei contenuti dell'O.P.C.M. n. 3267/2003, l'aggiornamento dei piani e programmi di dismissione delle centrali di Caorso, Garigliano, Latina e Trino, allegati alle istanze di disattivazione presentate da So.G.I.N. S.p.a., alle competenti autorita', rispettivamente con lettere del 2 agosto 2001, prot. 8212, 2 agosto 2001, prot. 8213, 28 febbraio 2002, prot. 3792 e 31 dicembre 2001, prot. 11868. I piani e programmi aggiornati saranno autorizzati dal Commissario delegato a conclusione delle relative procedure che coinvolgeranno le competenti amministrazioni.
6. Gli oneri della presente ordinanza, ai sensi dell'art. 4, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3267/2003, sono posti a carico delle risorse previste per lo smantellamento delle centrali elettronucleari.
7. La comunicazione della presente ordinanza al Ministero dell'ambiente e tutela del territorio, al Ministero delle attivita' produttive, al Ministero dell'interno, al Dipartimento della protezione civile, alla Commissione tecnico-scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, all'APAT, a So.G.I.N. S.p.a. ed all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas.
8. La pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con omissione dell'allegato.

Roma, 3 aprile 2003
Il Commissario delegato: Jean