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Ordinanza 11 settembre 2009
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali. Misure urgenti in materia di profilassi vaccinale dell'influenza pandemica A(H1N1).
(GU n. 223 del 25-9-2009)
		 IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
		Visto l'art. 32 della Costituzione;
		Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive 
		modificazioni;
		Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante l'Istituzione del 
		Servizio Sanitario Nazionale e, in particolare, l'art. 32 in materia di 
		funzioni di igiene e sanita' pubblica e di polizia veterinaria,
		nonche' di emergenze sanitarie e di igiene pubblica;
		Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 sul «Conferimento di 
		funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti 
		locali, in attuazione del capo I della legge 15
		marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 112, comma 3, lettera g) e 
		l'art. 117;
		Visto il «Piano Nazionale di preparazione e risposta per una pandemia 
		influenzale»;
		Preso atto della insorgenza di epidemie di influenza da nuovo virus 
		influenzale A(H1N1), dotato di potenziale pandemico, che rappresenta una 
		minaccia per la salute pubblica;
		Considerato che le conoscenze sinora acquisite su tale forma morbosa 
		confermano la trasmissibilita' interumana per via diretta ed indiretta;
		Considerato che in data 11 giugno 2009 l'Organizzazione Mondiale della 
		Sanita' ha classificato il livello di allerta pandemico alla Fase 6, 
		Livello 1, con indicazione agli Stati membri per l'attuazione
		di quanto previsto dai rispettivi Piani pandemici nazionali; 
		Considerate le misure previste per tale livello di allarme dal «Piano 
		Nazionale di preparazione e risposta per una pandemia influenzale», 
		volte a mitigare gli effetti della pandemia e a ridurre
		l'impatto sui sistemi sanitari e garantire la continuita' delle 
		attivita' lavorative e scolastiche anche mediante misure di profilassi 
		vaccinale;
		Considerati i dati scaturiti dalla sorveglianza a livello internazionale 
		e nazionale sull'andamento delle infezioni da nuovo virus influenzate 
		A(H1N1), che indicano una maggiore frequenza di
		forme gravi e complicate in soggetti con condizioni patologiche 
		preesistenti;
		Considerato che la disponibilita' di vaccini pandemici sara' soggetta 
		all'approvazione della Commissione europea e, per quanto riguarda il 
		nostro Paese, sara' ottenuta in piu' forniture nell'arco
		dei prossimi mesi; Vista l'ordinanza ministeriale 29 aprile 2009 recante 
		«Istituzione dell'Unita' di Crisi (U.C.) finalizzata a predisporre le 
		misure di emergenza per fronteggiare i pericoli derivanti dall'influenza 
		da
		nuovo virus A(H1N1)»;
		Viste le ordinanze ministeriali 21 maggio 2009 e 29 luglio 2009 relative 
		a «Misure urgenti in materia di profilassi e terapia dell'influenza 
		A(H1N1);
		Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3798 del 
		31 luglio 2009 recante «Disposizioni urgenti di protezione civile 
		finalizzate a fronteggiare al rischio della diffusione del virus
		influenzale A(H1N1), che prevede la progressiva vaccinazione pandemica 
		di almeno il 40% della popolazione residente;
		Ritenuto di dover individuare, conformemente a quanto deliberato 
		dall'Unita' di crisi, le categorie di persone alle quali offrire la 
		vaccinazione antinfluenzale con vaccino pandemico A(H1N1), a partire
		dal momento della effettiva disponibilita' del vaccino, fino a copertura 
		della predetta percentuale;
		Visto il decreto ministeriale 20 maggio 2009, recante «Delega di 
		attribuzioni del Ministro del lavoro, della salute, delle politiche 
		sociali per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al
		Sottosegretario di Stato prof. Ferruccio Fazio, nominato Vice Ministro 
		con decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 2009; 
		
		Ordina:
		
		Art. 1.
		1. La vaccinazione antinfluenzale con vaccino pandemico A(HINI) 
		e' offerta, a partire dal momento della effettiva disponibilita' del 
		vaccino, alle seguenti categorie di persone elencate in ordine di 
		priorita':
		a) personale sanitario e socio-sanitario; personale delle forze di 
		pubblica sicurezza e della protezione civile; personale del corpo 
		nazionale dei vigili del fuoco del Ministero dell'interno; personale 
		delle forze armate; personale che assicura i servizi pubblici essenziali 
		di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni 
		secondo piani di continuita' predisposti dai datori di lavoro o per i 
		soggetti autonomi dalle amministrazioni competenti; donatori di sangue 
		periodici;
		b) donne al secondo o al terzo trimestre di gravidanza; donne che hanno 
		partorito da meno di 6 mesi o, in loro assenza, la persona che assiste 
		il bambino in maniera continuativa;
		c) portatori di almeno una delle condizioni di rischio, di cui al comma 
		2 dell'art. 1 dell'ordinanza 11 settembre 2009, nonche' i soggetti fino 
		a 24 mesi nati gravemente pretermine;
		d) bambini di eta' superiore a 6 mesi che frequentano l'asilo nido; 
		minori che vivono in comunita' o istituzionalizzati;
		e) persone di eta' compresa tra piu' di 6 mesi e 17 anni, non incluse 
		nei precedenti punti, sulla base degli aggiornamenti della scheda 
		tecnica autorizzativa dell'EMEA;
		f) persone tra i 18 e 27 anni, non incluse nei precedenti punti.(*)
		2. Ai fini del precedente comma 1, si intende per rischio almeno una 
		delle seguenti condizioni:
		malattie croniche a carico dell'apparato respiratorio, inclusa asma, 
		displasia broncopolmonare, fibrosi cistica e BPCO;
		gravi malattie dell'apparato cardiocircolatorio, comprese le cardiopatie 
		congenite ed acquisite;
		diabete mellito e altre malattie metaboliche;
		gravi epatopatie e cirrosi epatica;
		malattie renali con insufficienza renale;
		malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie;
		neoplasie;
		malattie congenite ed acquisite che comportino carente produzione di 
		anticorpi;
		immunosoppressione indotta da farmaci o da HIV;
		malattie infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento 
		intestinale;
		patologie associate ad un aumentato rischio di aspirazione delle 
		secrezioni respiratorie, ad esempio malattie neuromuscolari;
		obesita' con Indice di massa corporea (BMI) > 30 e gravi patologie 
		concomitanti;
		condizione di familiare o di contatto stretto di soggetti ad alto 
		rischio che, per controindicazioni temporanee o permanenti, non possono 
		essere vaccinati.
(*) N.d.R.: 
		Comma così modificato dall'art. 2 dell'Ordinanza del Ministero del 
		Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 30 settembre 2009, 
		pubblicata nella G.U. n. 234 dell'8-10-2009 
		
		
		Art. 2.
		1. Nel rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa nazionale 
		e comunitaria, il vaccino pandemico A(H1N1) sara' distribuito, in base 
		alle scadenze utili per le attivita' connesse all'efficace svolgimento 
		della campagna di vaccinazione pandemica, alle regioni e alle province 
		autonome sulla base della popolazione residente e ad altre 
		Amministrazioni dello Stato sulla base di specifici Accordi.
		
		Art. 3.
		1. Le vaccinazioni di cui all'art. 1 verranno effettuate a partire 
		dalla data di disponibilita' del vaccino pandemico, essendo prevista la 
		consegna dei primi lotti alle regioni e province autonome nel periodo 15 
		ottobre-15 novembre 2009.
		2. Fatta salva la disponibilita' di vaccino pandemico A(H1N1), nel corso 
		della campagna vaccinale potranno essere inserite nel programma anche 
		ulteriori categorie di soggetti.
		
		Art. 4.
		1. Ai fini del monitoraggio delle attivita' vaccinali, a cura delle 
		regioni sono registrati, nel rispetto delle norme vigenti sulla tutela 
		dei dati personali e secondo le modalita' che verranno precisate con 
		successivo provvedimento, i dati identificativi dei vaccinati e del 
		vaccino utilizzato, nonche' annotazioni relative alla categoria di 
		appartenenza del soggetto, anche in accordo con le esigenze del sistema 
		di farmacovigilanza dell'Agenzia italiana del farmaco.
		2. Con le modalita' che verranno indicate nel provvedimento di cui al 
		comma 1, le regioni forniranno i dati relativi alle attivita' di 
		vaccinazione pandemica all'Istituto superiore di sanita' - Centro 
		nazionale di epidemiologia e sorveglianza e promozione della salute che 
		li condividera' con il Ministero del lavoro, della salute e delle 
		politiche sociali.
		
		Art. 5.
		1. Eventuali eventi avversi a seguito della vaccinazione influenzale 
		pandemica A(H1N1) vanno immediatamente notificati al Sistema nazionale 
		di farmacovigilanza utilizzando le schede reperibili sul portale 
		dell'Agenzia italiana del farmaco.
		
		Art. 6.
		1. Le attivita' relative alla campagna di prevenzione dell'influenza 
		stagionale, di cui alla circolare del 23 luglio 2009, avranno inizio non 
		oltre il 1° ottobre 2009.
		
		Art. 7.
		1. Per gli aspetti relativi all'offerta delle vaccinazioni alle 
		donne in gravidanza, ai soggetti di eta' compresa tra > 6 mesi e 17 anni 
		nonche' alle problematiche legate alla covaccinazione sara' emanata una 
		successiva ordinanza a seguito di parere sui predetti punti da parte del 
		Consiglio superiore di sanita'.
		
		La presente ordinanza viene inviata agli organi di controllo per la 
		registrazione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella 
		Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
		
		Roma, 11 settembre 2009
		Il vice Ministro: Fazio
		
		Registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 2009 Ufficio di 
		controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni 
		culturali, registro n. 5, foglio n. 396