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Decreto 28 aprile 2009, n. 132
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali. Regolamento di esecuzione dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e dell'articolo 2, comma 362, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 per la fissazione dei criteri in base ai quali definire le transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o affetti da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, che abbiano instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti.
(GU n. 221 del 23-9-2009)
 IL MINISTRO 
		DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
		
		di concerto con
		
		IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
		
		Visto l'articolo 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
		Visto l'articolo 33 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, 
		convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, 
		che:
		al comma 1, autorizza la spesa di 150 milioni di euro per il 2007 per le 
		transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre 
		emoglobinopatie o affetti da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi 
		occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da 
		somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da 
		vaccinazioni obbligatorie, che abbiano instaurato azioni di risarcimento 
		danni tuttora pendenti;
		al comma 2 demanda ad un decreto del Ministro della salute, di concerto 
		con il Ministro dell'economia e delle finanze, la fissazione dei criteri 
		per definire secondo un piano pluriennale e, comunque, nell'ambito della 
		predetta autorizzazione di spesa, le transazioni di cui al comma 1 in 
		analogia e coerenza con i criteri transattivi gia' fissati per i 
		soggetti emofilici dal decreto del Ministro della salute 3 novembre 
		2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 2 dicembre 2003, 
		sulla base delle conclusioni rassegnate dal gruppo tecnico istituito con 
		decreto del Ministro della salute in data 13 marzo 2002, con priorita', 
		a parita' di gravita' dell'infermita', per i soggetti in condizioni di 
		disagio economico accertate mediante l'utilizzo dell'indicatore della 
		situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 31 
		marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni;
		Visto l'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante 
		«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
		Stato (legge finanziaria 2008)», che ai commi 361 e 362 autorizza, a 
		decorrere dall'anno 2008, la spesa di 180 milioni di euro annui per le 
		transazioni relative a contenziosi tuttora pendenti, ribadendo, per la 
		fissazione dei criteri, la disciplina prevista dal citato comma 2 
		dell'articolo 33 del decreto-legge n. 159 del 2007;
		Tenuto conto che le disposizioni legislative sopra richiamate 
		stabiliscono che con decreto del Ministro della salute, di concerto con 
		il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissati i criteri in 
		base ai quali sono definite, nell'ambito di un piano pluriennale, le 
		transazioni;
		Ritenuto di procedere all'adozione di un unico decreto di carattere 
		regolamentare del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche 
		sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in 
		applicazione dei gia' citati articoli 33, comma 2, del decreto-legge n. 
		159/2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222/2007 e 2, 
		comma 362 della legge n. 244/2007, con il quale provvedere alla 
		fissazione dei criteri per disciplinare, nell'ambito di un piano 
		pluriennale, tutta la procedura attuativa per la stipula delle 
		transazioni in applicazione delle disposizioni citate;
		Considerato che, con decreto del Ministro della salute 4 marzo 2008 e 
		successive modificazioni, e' stata istituita una Commissione con il 
		compito di provvedere alla propedeutica attivita' istruttoria per la 
		determinazione dei criteri in base ai quali definire le transazioni da 
		stipulare;
		Visto il «Documento di definizione dei contenuti necessari all'adozione 
		del decreto ministeriale di cui all'articolo 33, comma 2, del 
		decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, 
		dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e dell'articolo 2, comma 362, della 
		legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonche' ad indicare il complessivo 
		percorso attuativo della normativa in questione» approvato dalla 
		Commissione di cui al precedente punto in data 4 febbraio 2009;
		Vista la legge 25 febbraio 1992, n. 210, recante «Indennizzo a favore 
		dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di 
		vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di 
		emoderivati»;
		Visto l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, 
		convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, che 
		dispone che le funzioni del Ministero della salute, con le inerenti 
		risorse finanziarie, strumentali e di personale, sono trasferite al 
		Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;
		Udito il parere del Consiglio di Stato n. 3743/2008, sezione consultiva 
		per gli atti normativi espresso nella seduta del 19 febbraio 2009;
		Vista la nota n 100.1/1125 del 19 marzo 2009, con la quale, ai sensi 
		dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, lo schema 
		di regolamento e' stato comunicato alla Presidenza del Consiglio dei 
		Ministri;
		
		Adotta
		
		il seguente regolamento:
		
		Art. 1.
		1. Il presente decreto fissa, ai sensi dell'articolo 33, commi 1 e 
		2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con 
		modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e dell'articolo 2, 
		commi 361 e 362, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i criteri per la 
		stipula, nell'ambito di un piano pluriennale, delle transazioni con 
		soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o da anemie 
		ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da 
		trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati 
		infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie che 
		hanno instaurato, anteriormente al 1° gennaio 2008, azioni di 
		risarcimento danni che siano ancora pendenti alla data di entrata in 
		vigore del presente decreto, definendo altresi' la procedura attuativa 
		delle disposizioni sopra citate.
		2. Ai fini del presente regolamento si intende per Ministero il 
		Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
		
		Avvertenza:
		Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione 
		competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del Testo 
		unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, 
		sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle 
		pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,approvato con decreto 
		del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine 
		di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle 
		quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia 
		degli atti legislativi qui trascritti.
		
		Note alle premesse:
		- Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 
		1988 n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della 
		Presidenza del Consiglio dei Ministri) pubblicata nel supplemento 
		ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 1988, n. 214:
		«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle 
		materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al 
		ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali 
		regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere 
		adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di 
		apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali 
		ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei 
		regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al 
		Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
		4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed 
		interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», 
		sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto 
		ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta 
		Ufficiale.».
		- Si riporta il testo dell'art. 33, commi 1 e 2, del decreto-legge 1° 
		ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 
		novembre 2007, n. 222 (Conversione in legge, con modificazioni, del 
		decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in 
		materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita' sociale) 
		pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007 - Suppl. 
		Ordinario n. 249/L:
		«1. Per le transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da 
		altre emoglobinopatie o affetti da anemie ereditarie, emofilici ed 
		emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o 
		da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da 
		vaccinazioni obbligatorie, che hanno instaurato azioni di risarcimento 
		danni tuttora pendenti, e' autorizzata la spesa di 150 milioni di euro 
		per il 2007.».
		«2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro 
		dell'economia e delle finanze, sono fissati i criteri in base ai quali 
		sono definite, nell'ambito di un piano pluriennale, le transazioni di 
		cui al comma 1 e, comunque, nell'ambito della predetta autorizzazione, 
		in analogia e coerenza con i criteri transattivi gia' fissati per i 
		soggetti emofilici dal decreto del Ministro della salute 3 novembre 
		2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 2 dicembre 2003, 
		sulla base delle conclusioni rassegnate dal gruppo tecnico istituito con 
		decreto del Ministro della salute in data 13 marzo 2002, con priorita', 
		a parita' di gravita' dell'infermita', per i soggetti in condizioni di 
		disagio economico accertate mediante l'utilizzo dell'indicatore della 
		situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 31 
		marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni.».
		- Si riporta il testo dell'art. 2, commi 361 e 362, della legge 24 
		dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio 
		annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) pubblicata 
		nel Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2007, 
		n. 300:
		«361. Per le transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti 
		da altre emoglobinopatie o da anemie ereditarie, emofilici ed 
		emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o 
		da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da 
		vaccinazioni obbligatorie che hanno instaurato azioni di risarcimento 
		danni tuttora pendenti, e' autorizzata la spesa di 180 milioni di euro 
		annui a decorrere dall'anno 2008.
		362. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro 
		dell'economia e delle finanze, sono fissati i criteri in base ai quali 
		sono definite, nell'ambito di un piano pluriennale, le transazioni di 
		cui al comma 361 e, comunque, nell'ambito della predetta autorizzazione, 
		in analogia e coerenza con i criteri transattivi gia' fissati per i 
		soggetti emofilici dal decreto del Ministro della salute 3 novembre 
		2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 2 dicembre 2003, 
		sulla base delle conclusioni rassegnate dal gruppo tecnico istituito con 
		decreto del Ministro della salute in data 13 marzo 2002, con priorita', 
		a parita' di gravita' dell'infermita', per i soggetti in condizioni di 
		disagio economico accertate mediante l'utilizzo dell'indicatore della 
		situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 31 
		marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni.». La legge 25 febbraio 
		1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da 
		complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, 
		trasfusioni e somministrazione di emoderivati) e pubblicata nella 
		Gazzetta Ufficiale 6 marzo 1992, n. 55.
		- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 6, del decreto legge 16 marzo 
		2008, n. 85, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 
		121 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 
		maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle 
		strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, 
		della legge 24 dicembre 2007, n. 244) pubblicata nella Gazzetta 
		Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2008:
		«6. Le funzioni del Ministero della salute, con le inerenti risorse 
		finanziarie, strumentali e di personale, sono trasferite al Ministero 
		del lavoro, della salute e delle politiche sociali.».
		
		Nota all'art. 1:
		- Per Il testo dell'art. 33, commi 1 e 2, del decreto-legge 1° ottobre 
		2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 
		2007, n. 222 si veda nelle note alle premesse.
		- Per il testo dell'art. 2, commi 361 e 362, della legge 24 dicembre 
		2007, n. 244 si veda nelle note alle premesse.
		
		Art. 2.
		1. Costituiscono presupposti per la stipula delle transazioni con i 
		soggetti di cui all'articolo 1:
		a) l' esistenza di un danno ascrivibile alle categorie di cui alla 
		Tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 
		1981, n. 834, accertato dalla competente Commissione Medico Ospedaliera 
		di cui all'articolo 165 del decreto del Presidente della Repubblica 29 
		dicembre 1973, n. 1092, di seguito denominata «Commissione», o dall' 
		Ufficio medico legale della Direzione generale della programmazione 
		sanitaria, dei livelli essenziali di assistenza e dei principi etici di 
		sistema del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche 
		sociali, di seguito denominato «Ufficio medico legale», o da una 
		sentenza;
		b) l'esistenza del nesso causale tra il danno di cui alla precedente 
		lettera a) e la trasfusione con sangue infetto o la somministrazione di 
		emoderivati infetti o la vaccinazione obbligatoria, accertata ad opera 
		della competente Commissione o dall'Ufficio Medico Legale o da una 
		sentenza; limitatamente alle transazioni da stipulare con gli aventi 
		causa di danneggiati deceduti, si prescinde dalla presenza del nesso di 
		causalita' tra il danno di cui alla lettera a) ed il decesso, accertato 
		dalla competente Commissione o dall'Ufficio Medico Legale o da una
		sentenza.
		2. Per la stipula delle transazioni si tiene conto dei principi generali 
		in materia di decorrenza dei termini di prescrizione del diritto.
		
		Nota all'art. 2:
		Il decreto del presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 
		(definitivo riordinamento delle pensioni, in attuazione della delega 
		prevista dall'art. 1 della legge 23 settembre 1981, n. 533) e pubblicato 
		nella Gazzetta Ufficiale n. 016 Suppl. Ord. del 18 gennaio 1982.
		- Si riporta il testo dell'art. 165 del decreto del Presidente della 
		Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle 
		norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari 
		dello Stato) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 Suppl. Ord. del 
		9 maggio 1974):
		«Art. 165 (Commissioni mediche ospedaliere). - Il giudizio sanitario 
		sulle cause e sull'entita' delle menomazioni dell'integrita' fisica del 
		dipendente ovvero sulle cause della sua morte e' espresso dalle 
		commissioni mediche ospedaliere istituite:
		a) presso gli ospedali militari principali o secondari dei comandi 
		militari territoriali di regione;
		b) presso gli ospedali militari marittimi e le infermerie autonome 
		militari marittime;
		c) presso gli istituti medico legali dell'Aeronautica militare.».
		
		Art. 3.
		1. Per la stipula delle transazioni con i soggetti di cui 
		all'articolo 1, in coerenza con il prevalente orientamento delle 
		giurisdizioni superiori in materia, si applicano i seguenti criteri 
		specifici, fermi restando i presupposti di cui all'articolo 2: 
		a) per i soggetti talassemici ed i soggetti emofilici si adottano i 
		medesimi criteri e corrispondenti moduli transattivi gia' fissati per i 
		soggetti emofilici dall'articolo 1, comma 1 del decreto del Ministro 
		della salute 3 novembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 
		del 2 dicembre 2003, sulla base delle conclusioni rassegnate dal gruppo 
		tecnico istituito con decreto del Ministro della salute in data 13 marzo 
		2002, ivi compresi gli importi fissati dallo stesso documento conclusivo 
		e riportati nella tabella allegata al presente decreto, da considerarsi 
		limiti massimi inderogabili entro cui determinare i singoli importi 
		transattivi in base all'eta' del soggetto al momento della 
		manifestazione del danno; 
		b) per i soggetti emotrasfusi occasionali, i soggetti affetti da altre 
		emoglobinopatie o da anemie ereditarie, considerando come limiti massimi 
		inderogabili, entro cui determinare i singoli importi transattivi, gli 
		importi riportati nella tabella allegata, si adottano i seguenti criteri 
		per le diverse tipologie di transazioni:
		1) transazioni da stipulare con gli aventi causa di danneggiati 
		deceduti: si tiene conto della entita' del danno subito, dell'eta' del 
		soggetto al momento della manifestazione del danno e dell'eventuale 
		nesso tra il danno subito ed il decesso, accertato dalla competente 
		Commissione o dall'Ufficio Medico Legale o da una sentenza;
		2) transazioni da stipulare con i soggetti danneggiati viventi che 
		abbiano ottenuto almeno una sentenza favorevole: si tiene conto della 
		entita' del danno subito, dell'eta' del soggetto al momento della 
		manifestazione del danno e del grado del giudizio in cui e' stata 
		pronunciata la sentenza favorevole;
		3) transazioni da stipulare con i soggetti danneggiati viventi che hanno 
		azionato la loro pretesa in giudizio senza avere ancora ottenuto alcuna 
		sentenza favorevole: si tiene conto della entita' del danno subito, 
		dell'eta' del soggetto al momento della manifestazione del danno.
		c) per i soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, considerando 
		come limiti massimi inderogabili, entro cui determinare i singoli 
		importi transattivi, gli importi riportati nella tabella allegata, si 
		adottano i seguenti criteri per le diverse tipologie di transazioni:
		1) transazioni da stipulare con gli aventi causa di danneggiati 
		deceduti: si tiene conto del tipo di vaccinazione, della entita' del 
		danno subito, dell'eta' del soggetto al momento della manifestazione del 
		danno e dell'eventuale nesso tra il danno subito ed il decesso, 
		accertato dalla competente Commissione o dall'Ufficio Medico Legale o da 
		una sentenza;
		2) transazioni da stipulare con i soggetti danneggiati viventi che 
		abbiano ottenuto almeno una sentenza favorevole: si tiene conto del tipo 
		di vaccinazione, della entita' del danno subito, dell'eta' del soggetto 
		al momento della manifestazione del danno e del grado del giudizio in 
		cui e' stata pronunciata la sentenza favorevole; 
		3) transazioni da stipulare con i soggetti danneggiati viventi che hanno 
		azionato la loro pretesa in giudizio senza avere ancora ottenuto alcuna 
		sentenza favorevole: si tiene conto del tipo di vaccinazione, della 
		entita' del danno subito e dell'eta' del soggetto al momento della 
		manifestazione del danno.
		d) Nei casi in cui l'amministrazione sia stata condannata al 
		risarcimento per un importo complessivo, al lordo di interessi, 
		rivalutazione e spese legali, superiore agli importi riportati nella 
		tabella allegata, il limite massimo inderogabile per la transazione 
		sara' pari all'80% dell'importo stabilito in sentenza nei casi di 
		sentenza non definitiva di primo grado e al 90% nei casi di sentenza non 
		definitiva d'appello.
		
		Nota all'art. 3:
		Decreto ministeriale 3 novembre 2003 (Definizione transattiva delle 
		controversie in atto, promosse da soggetti danneggiati da sangue o 
		emoderivati infetti) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 dicembre 
		2003, n. 280.
		
		Art. 4.
		1. L'acquisizione delle domande di adesione alla procedura 
		transattiva, e' effettuata secondo le seguenti modalita':
		a) i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1 che sono interessati alla 
		stipula di una transazione, rivolgono la domanda di adesione al 
		Ministero; la domanda di adesione costituisce manifestazione di 
		interesse ed ha valore di istanza per l'accesso alla successiva fase di 
		stipula delle singole transazioni;
		b) la presentazione delle domande avviene, di regola, con modalita' di 
		inoltro per via telematica al Ministero, secondo modalita' tecniche 
		fissate con apposita circolare del Direttore della Direzione generale 
		della programmazione sanitaria, dei livelli essenziali di assistenza e 
		dei principi etici di sistema del Ministero da pubblicarsi nella 
		Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet del 
		Ministero; ove il legale non possa motivatamente avvalersi della 
		modalita' di inoltro telematico, la domanda potra' essere inoltrata al 
		Ministero secondo modalita' fissate dalla medesima circolare;
		c) la domanda e' presentata dal legale che assiste l'interessato nel 
		giudizio pendente di risarcimento del danno entro 90 giorni a decorrere 
		dalla data di pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
		Italiana, della circolare di cui alla lettera c); alla stessa domanda e' 
		allegata la documentazione di seguito elencata: 
		1. copia del verbale della competente Commissione o parere dell'Ufficio 
		medico legale o copia di sentenza con cui e' stato riconosciuto il danno 
		ascrivibile alle categorie di cui alla Tabella A annessa al decreto del 
		Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e nesso causale 
		tra il danno e la trasfusione con sangue infetto o la somministrazione 
		di emoderivati infetti o la vaccinazione obbligatoria;
		2. copia dell'istanza pervenuta alla competente Azienda sanitaria locale 
		per il riconoscimento dell'indennizzo di cui alla legge 25 febbraio 
		1992, n. 210;
		3. atti comprovanti la pendenza del giudizio per il risarcimento del 
		danno, copia delle eventuali sentenze gia' emesse;
		4. indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al 
		decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109; 
		5. lettera di manifestazione d'intenti sottoscritta dal danneggiato, 
		corredata da una certificazione del legale che la sottoscrizione e' 
		avvenuta in sua presenza.
		2. E' fatta salva la facolta' del Ministero di richiedere, in qualsiasi 
		fase della procedura, ulteriore eventuale documentazione necessaria per 
		la definizione della procedura transattiva.
		
		Nota all'art. 4:
		Per i riferimenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 
		dicembre 1981, n. 834 si veda nelle note all'art. 2.
		- la legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti 
		danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni 
		obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati) e' 
		pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo 1992, n. 55.
		Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri 
		unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che 
		richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, 
		comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449) e' pubblicato nella 
		Gazzetta Ufficiale 18 aprile 1998, n. 90.
		
		Art. 5.
		1. Per la definizione dei moduli transattivi derivanti 
		dall'applicazione dei criteri di cui all'articolo 3, secondo un piano 
		pluriennale di rateizzazione degli importi da erogare, nei limiti delle 
		autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 33, comma 1, del 
		decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, 
		dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e dall'articolo 2, comma 361, 
		della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con priorita', a parita' di 
		gravita' dell'infermita', per i soggetti in condizioni di disagio 
		economico accertate mediante l'utilizzo dell'ISEE di cui al decreto 
		legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, si 
		provvede con decreto di natura non regolamentare del Ministro del 
		lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il 
		Ministro dell'economia e delle finanze, adottato sulla scorta di lavoro 
		istruttorio della Commissione tecnica istituita con decreto del Ministro 
		della salute 4 marzo 2008 e sentita l'Avvocatura generale dello Stato.
		
		Nota all'art. 5:
		Per l'art. 33, commi 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, 
		convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 si 
		veda nelle note alle premesse.
		Per il testo dell'art. 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 
		244 si veda nelle note alle premesse.
		Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri 
		unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che 
		richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, 
		comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449) e' pubblicato nella 
		Gazzetta Ufficiale 18 aprile 1998, n. 90.
		
		Art. 6.
		1. Alla definizione degli schemi dei singoli atti transattivi, da 
		sottoporre al parere dell'Avvocatura generale dello Stato, provvede la 
		Direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli 
		essenziali di assistenza e dei principi etici di sistema del Ministero, 
		entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione del decreto 
		interministeriale di cui all'articolo 5.
		2. Qualora l'interessato non presenti l'ISEE di cui al decreto 
		legislativo 31 marzo 1998, n. 109, non potra' avvalersi della priorita' 
		a parita' di gravita' dell'infermita' di cui al comma 362 dell'articolo 
		2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui all'articolo 33 del 
		decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, 
		dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.
		
		Nota all'art. 6:
		Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri 
		unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che 
		richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, 
		comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449) e' pubblicato nella 
		Gazzetta Ufficiale 18 aprile 1998, n. 90.
		Per il testo dell'art. 2, comma 362, della legge 24 dicembre 2007, n. 
		244 si veda nelle note alle premesse.
		Per i riferimenti del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, 
		con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 si veda nelle 
		note alle premesse.
		
		Art. 7.
		1. Alla stipula delle transazioni provvede la Direzione generale 
		della programmazione sanitaria, dei livelli essenziali di assistenza e 
		dei principi etici di sistema del Ministero.
		2. All'atto della stipula della transazione, i soggetti di cui 
		all'articolo 1 rinunciano espressamente alle domande e agli atti dei 
		giudizi pendenti, nonche' a qualsiasi ulteriore pretesa nei confronti 
		dell'Amministrazione pubblica, comunque derivante dai fatti di cui ai 
		giudizi pendenti.
		
		Art. 8.
		1. All'esame di richieste di transazione pervenute dopo la data di 
		cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) si procede successivamente alla 
		stipula dei singoli atti transattivi e nei limiti delle residue 
		disponibilita' di bilancio.
		
		Art. 9.
		1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello 
		della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
		italiana.
		2. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito 
		nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. 
		E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
		
		Roma, 28 aprile 2009
		
		Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
		Sacconi
		
		Il Ministro dell'economia e delle finanze
		Tremonti
		
		Visto, il Guardasigilli: Alfano
		
		Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 2009 Ufficio di controllo 
		preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali 
		registro n. 5, foglio n. 296 
		
		Allegato
TABELLA
Limiti massimi inderogabili entro cui determinare
i singoli importi transattivi