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Decreto 23 aprile 2009
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali. Aggiornamento del decreto 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale.
(GU n. 144 del 24-6-2009)
 IL MINISTRO 
		DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
		
		Vista la direttiva 2008/39/CE della Commissione del 6 marzo 2008, che 
		modifica la direttiva 2002/72/CE relativa ai materiali e agli oggetti di 
		materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti 
		alimentari;
		Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 
		1982, n. 777, modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 25 gennaio 
		1992, n. 108;
		Visto l'art. 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11;
		Visto il decreto 23 maggio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
		della Repubblica italiana n. 145 del 23 giugno 2008, concernente la 
		delega di attribuzioni del Ministro del lavoro, della salute e delle 
		politiche sociali, al Sottosegretario di Stato, on.le Francesca Martini;
		Visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del 
		Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali ed oggetti 
		destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le 
		direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE;
		Visto il decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 1973, pubblicato 
		nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile 
		1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, 
		utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con 
		sostanze d'uso personale, modificato da ultimo con il decreto del 
		Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 dicembre 
		2008, n. 215;
		Visto il decreto ministeriale 26 aprile 1993, n. 220, recante 
		aggiornamento del decreto 21 marzo 1973 concernente la disciplina 
		igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in 
		contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale. 
		Recepimento delle direttive 82/711/CEE, 85/572/CEE, 90/128/CEE e 
		92/39/CEE;
		Visto il decreto del Ministro della sanita' 15 giugno 2000, n. 210, 
		recante aggiornamento del decreto 21 marzo 1973 concernente la 
		disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a 
		venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso 
		personale. Recepimento della direttiva n. 99/91/CE;
		Visto il decreto del Ministro della salute 24 settembre 2008, n. 174, 
		recante aggiornamento del decreto 21 marzo 1973 concernente la 
		disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a 
		venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso 
		personale. Recepimento della direttiva 2007/19/CE;
		Sentito il Consiglio superiore di sanita' che si e' espresso nella 
		seduta del 25 febbraio 2009;
		
		Decreta:
		
		Art. 1.
		1. L'allegato II, sezione I, Parte B, «Additivi per materie 
		plastiche» del decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 1973 e' 
		sostituito dall'allegato I del presente decreto.
		
		Art. 2.
		1. Il decreto del Ministro della sanita' 26 aprile 1993, n. 220, 
		modificato da ultimo dal decreto del Ministro della salute 24 settembre 
		2008, n. 174, e' modificato come segue:
		
		Tabella omessa
		
		Art. 3.
		1. Il decreto del Ministro della sanita' 15 giugno 2000, n. 210, e' 
		modificato come segue:
		a) l'allegato II e' sostituito dall'allegato III al presente decreto;
		b) l'allegato III e' sostituito dall'allegato IV al presente decreto.
		
		Art. 4.
		1. La commercializzazione e l'impiego di materiali e oggetti di 
		materia plastica destinati a venire a contatto con gli alimenti, 
		conformi alle disposizioni del presente decreto e' consentita a partire 
		dal 7 marzo 2009.
		2. La produzione e l'importazione di materiali e oggetti di materia 
		plastica destinati a venire a contatto con gli alimenti non conformi 
		alle disposizioni del presente regolamento, ma conformi alle 
		disposizioni preesistenti, e' consentita fino al 6 marzo 2010. 
		3. L'impiego degli additivi riportati nell'allegato I del presente 
		decreto, senza numero di riferimento, e' consentito fino al 31 dicembre 
		2009.
		4. L'impiego degli additivi riportati nell'allegato I del presente 
		decreto, senza il numero di riferimento, e' vietato a partire dal 1° 
		gennaio 2010.
		
		Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la 
		registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
		Repubblica italiana.
		
		Roma, 23 aprile 2009
		
		p. Il Ministro
		Il Sottosegretario di Stato
		Martini
		
		Registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 2009
		Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e 
		dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 334
		
		
		Allegati omessi