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Decreto 18 Aprile 2007, n. 82
Ministero della Salute. Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale. Recepimento della direttiva 2005/79/CE.
(GU n. 151 del 2-7-2007 - Suppl. Ordinario n.149)
IL MINISTRO DELLA 
		SALUTE
		
		Vista la direttiva 2005/79/CE della Commissione del 18 novembre 2005, 
		che modifica la direttiva 2002/72/CE relativa ai materiali e agli 
		oggetti di plastica destinati a venire a contatto con i prodotti 
		alimentari;
		Visto l'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108;
		Visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del 
		Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali ed oggetti 
		destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;
		Visto il decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 1973, pubblicato 
		nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile 
		1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, 
		utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con 
		sostanze d'uso personale, e successive modificazioni ed integrazioni;
		Visto il decreto ministeriale 26 aprile 1993, n. 220 recante 
		aggiornamento del decreto 21 marzo 1973 concernente la disciplina 
		igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in 
		contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale.
		Recepimento delle direttive 82/711/CEE, 85/572/CEE, 90/128/CEE e 
		92/39/CEE;
		Visto il decreto del Ministro della sanita' 15 giugno 2000, n. 210 
		recante aggiornamento del decreto 21 marzo 1973 concernente la 
		disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a 
		venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso 
		personale. Recepimento della direttiva n. 99/91/CE;
		Visto il decreto del Ministro della salute 28 marzo 2003, n. 123 recante 
		aggiornamento del decreto 21 marzo 1973 concernente la disciplina 
		igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in 
		contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale. 
		Recepimento delle direttive 2001/62/CE, 2002/16/CE e 2002/17/CE;
		Visto il decreto del Ministro della salute 4 maggio 2006, n. 227 recante 
		aggiornamento del decreto 21 marzo 1973 concernente la disciplina 
		igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in 
		contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale. 
		Recepimento delle direttive 2004/1/CE, 2004/13/CE e 2004/19/CE;
		Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n 400; 
		Sentito il Consiglio superiore di sanita' che si e' espresso nella 
		seduta dell'11 gennaio 2007;
		Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva 
		per gli atti normativi nell'adunanza del 19 marzo 2007;
		Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi 
		dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, 
		effettuata in data 4 aprile 2007;
		
		Adotta
		il seguente regolamento:
		
		Art. 1.
		1. Il decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 1973 e' modificato 
		come segue:
		l'allegato II, sezione 1, Parte B, "Additivi per materie plastiche" e' 
		sostituito dall'allegato I del presente regolamento.
		
		Avvertenze:
		Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione 
		competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico 
		delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei 
		decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali 
		della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 
		1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge 
		alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e 
		l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le disposizioni 
		comunitarie vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta 
		Ufficiale delle Comunita' europee (GUUE).
		
		Note alle premesse :
		- La direttiva 2005/79/CE della Commissione del 18 novembre 2005 che 
		modifica la direttiva 2002/72/CE relativa ai materiali e agli oggetti di 
		materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari 
		e' stata pubblicata nella GUCE serie L n. 302 del 19 novembre 2005;
		- Il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del 
		Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e oggetti 
		destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le 
		direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE e' stata pubblicata nella GUUE serie L 
		n. 338 del 13 novembre 2004;
		- Il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108 
		(Attuazione della direttiva 89/109/CEE concernente i materiali e gli 
		oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari), e' il 
		seguente:
		"Art. 3. - 1. Con i decreti del Ministro della sanita', sentito il 
		Consiglio superiore di sanita', sono indicati per i materiali e gli 
		oggetti, destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari, di 
		cui all'allegato I, da soli o in combinazione tra loro, i componenti 
		consentiti nella loro produzione, e, ove occorrano, i requisiti di 
		purezza e le prove di cessione alle quali i materiali e gli oggetti 
		debbono essere sottoposti per determinare l'idoneita' all'uso cui sono 
		destinati nonche' le limitazioni, le tolleranze e le condizioni di 
		impiego sia per i limiti di contaminazione degli alimenti che per gli 
		eventuali pericoli risultanti dal contatto orale.
		2. Per i materiali e gli oggetti di materia plastica, di gomma, di 
		cellulosa rigenerata, di carta, di cartone, di vetro, di acciaio 
		inossidabile, di banda stagnata, di ceramica e di banda cromata valgono 
		le disposizioni contenute nei decreti ministeriali 21 marzo 1973, 3 
		agosto 1974, 13 settembre 1975, 18 giugno 1979, 2 dicembre 1980, 25 
		giugno 1981, 18 febbraio 1984, 4 aprile 1985 e 1° giugno 1988, n. 243.
		3. il Ministro della sanita', sentito il Consiglio superiore di sanita', 
		procede all'aggiornamento e alle modifiche da apportare ai decreti di 
		cui ai commi 1 e 2.
		4. Chiunque impieghi nella produzione materiali o oggetti destinati, da 
		soli o in combinazione tra loro, a venire a contatto con le sostanze 
		alimentari, in difformita' da quanto stabilito nei decreti di cui ai 
		commi 1 e 2, e' punito per cio' solo con l'arresto sino a tre mesi o con 
		l'ammenda da lire cinquemilioni a lire quindicimilioniï".
		- Il decreto 26 aprile 1993, n. 220 (Regolamento recante aggiornamento 
		del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina 
		igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in 
		contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale. 
		Recepimento delle direttive 82/711/CEE, 85/572/CEE, 90/128/CEE e 
		92/39/CEE), e' stato pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 64 alla 
		Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 1993;
		- Il decreto 15 giugno 2000, n. 210 ((Regolamento recante aggiornamento 
		del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina 
		igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in 
		contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale. 
		Recepimento della direttiva 99/91/CE) e' stato pubblicato nella Gazzetta 
		Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2000;
		- Il decreto 28 marzo 2003, n. 123 (Regolamento recante aggiornamento 
		del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina 
		igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in 
		contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale. 
		Recepimento delle direttive 2001/62/CE, 2002/16/CE e 2002/17/CE), e' 
		stato pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 89/L alla Gazzetta 
		Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2003;
		- Il decreto 4 maggio 2006, n. 227 (Regolamento recante aggiornamento 
		del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina 
		igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in 
		contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale. 
		Recepimento delle direttive 2004/1/CE, 2004/13/CE e 2004/19/CE), e' 
		stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 dell'11 luglio 2006;
		- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 
		(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del 
		Consiglio dei Ministri) e' il seguente:
		"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle 
		materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al 
		Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali 
		regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere 
		adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di 
		apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali 
		ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei 
		regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al 
		Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
		
		Art. 2.
		1. L'allegato I del decreto 26 aprile 1993, n. 220, come modificato 
		da ultimo dal decreto del Ministro della salute 4 maggio 2006, n. 227 e' 
		modificato come segue:
		a) il punto 2 delle "Introduzioni generali" e' sostituito dal seguente: 
		"2. Le seguenti sostanze non sono incluse anche se sono usate 
		intenzionalmente e sono autorizzate:
		sali (inclusi sali doppi e sali acidi) di alluminio, ammonio, calcio, 
		ferro, magnesio, potassio e sodio di acidi, fenoli o alcoli autorizzati. 
		Tuttavia, nomi contenenti i termini "... acido/i, sale," compaiono nella 
		lista se non e/sono menzionato/i il/i corrispondente/i acido/i libero/i;
		sali (inclusi sali doppi e sali acidi) di zinco di acidi, fenoli o 
		alcool autorizzati. A questi sali si applica un LMS di gruppo = 25 mg/kg 
		(espresso come zinco).
		La stessa restrizione dello Zn si applica a:
		i) sostanze il cui nome contiene i termini " acido/i, sali," che 
		compaiono negli elenchi, se non e/sono menzionato/i il/i 
		corrispondente/i acido/i libero/i;
		ii) sostanze citate nella nota 38 dell'allegato VI".;
		b) alla sezione A "ELENCO DI MONOMERI E ALTRE SOSTANZE DI PARTENZA" sono 
		inseriti, in fine, i monomeri e le sostanze di partenza riportate 
		nell'allegato II al presente regolamento; 
		c) alla sezione A "ELENCO DI MONOMERI E ALTRE SOSTANZE DI PARTENZA" e' 
		modificata la colonna "N.CAS" o "Nome" e/o "Restrizioni e/o specifiche", 
		per le sostanze riportate nell'allegato III al presente regolamento;
		d) alla sezione A "ELENCO DI MONOMERI E ALTRE SOSTANZE DI PARTENZA" la 
		tabella relativa alla voce "acrilato di diciclopentadienile" con numero 
		di riferimento "11000" e' eliminata;
		e) la sezione B, come sostituita dall'allegato III del decreto del 
		Ministro della salute 28 marzo 2003, n. 123 e' sostituita dall'allegato 
		IV al presente regolamento.
		
		Nota all'art. 2:
		Per i riferimenti al decreto ministeriale 26 aprile 1993, n. 220 e al 
		decreto ministeriale n. 227 del 2006 si vedano le note alle premesse.
		
		Art. 3.
		1. Il decreto del Ministro della sanita' 15 giugno 2000, n. 210, e' 
		modificato come segue:
		a) l'allegato II e' sostituito dall'allegato V al presente regolamento;
		b) l'allegato III e' sostituito dall'allegato VI al presente 
		regolamento.
		
		Nota all'art. 3:
		Per i riferimenti al decreto ministeriale 15 giugno 2000, n. 210 si 
		vedano le note alle premesse.
		
		Art. 4.
		1. La commercializzazione e l'uso dei materiali ed oggetti di plastica 
		destinati a venire a contatto con gli alimenti, conformi alle 
		disposizioni del presente regolamento e' consentita a partire dal 19 
		novembre 2006.
		2. La produzione e l'importazione di materiali ed oggetti di materia 
		plastica destinati a venire a contatto con gli alimenti, non conformi 
		alle disposizioni del presente regolamento, ma conformi alle 
		disposizioni preesistenti, sono consentite fino al 19 novembre 2007.
		
		Art. 5.
		1. Le guarnizioni in PVC contenenti olio di soia epossidato, sostanza 
		riportata nell'allegato I, utilizzate nei coperchi dei vasetti di vetro 
		destinati al confezionamento dei prodotti alimentari di cui al decreto 
		del Ministro della sanita' 6 aprile 1994, n. 500 e al decreto del 
		Presidente della Repubblica 7 aprile 1999, n. 128, possono continuare ad 
		essere commercializzate se sui materiali e sugli oggetti compare la data 
		di riempimento di cui all'art. 4, comma 2, secondo le prescrizioni del 
		decreto legislativo 25 gennaio, n. 109 e successive modifiche.
		2. La data di riempimento puo' essere sostituita da un'altra 
		indicazione, a condizione che tale indicazione consenta di individuare 
		la data di riempimento. La data di riempimento deve essere fornita su 
		richiesta alle autorita' competenti e a chiunque sia preposto al 
		controllo del rispetto delle prescrizioni del presente regolamento.
		Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito 
		nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. 
		E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
		
		Roma, 18 aprile 2007
		Il Ministro: Turco
		
		Visto, il Guardasigilli: Mastella Registrato alla Corte dei conti l'8 
		giugno 2007
		Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e 
		dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 73
		
		Note all'art. 5:
		- Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 recante "Attuazione 
		delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la 
		presentazione e la pubblicita' dei prodotti alimentariï" e' stato 
		pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1992;
		- Il decreto ministeriale 6 aprile 1994, n. 500 recante "Attuazione 
		delle direttive 91/321/CEE della Commissione del 14 maggio 1991 sugli 
		alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento e 92/52/CEE del 
		Consiglio del 18 giugno 1992 sugli alimenti per lattanti e alimenti di 
		proseguimento destinati all'esportazione verso Paesi terzi" e' stato 
		pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del
		13 agosto 1994;
		- Il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1999, n. 128 
		recante "Attuazione delle direttive 96/5/CE e 98/36/CE sugli alimenti a 
		base di cereali e altri alimenti destinati a lattanti e a bambini" e' 
		stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 1999.
		
		
		Allegati omessi