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Decreto 13 Giugno 2007
Ministero della Salute. Prodotti fitosanitari: recepimento della direttiva 2006/ 60/CE della Commissione e aggiornamento del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004, concernente i limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione. Decima modifica.
(GU n. 199 del 28-8-2007)
		 IL MINISTRO DELLA SALUTE
		
		Visti gli articoli 5, lettera h), e 6, della legge 30 aprile 1962, n. 
		283, successivamente modificata con legge 26 febbraio 1963, n. 441;
		Visto l'art. 19 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che 
		prevede l'adozione con decreto del Ministro della salute di limiti 
		massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari;
		Visto l'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 
		2001, n. 290, relativo ai residui ed intervalli di carenza;
		Visto il decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 "Prodotti 
		fitosanitari: limiti massimi di residui della sostanze attive nei 
		prodotti destinati all'alimentazione"" (pubblicato nella Gazzetta 
		Ufficiale - serie generale - n. 292 del 14 dicembre 2004, supplemento 
		ordinario n. 179), modificato dal decreto del Ministro della salute 17 
		novembre 2004 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 7 febbraio 
		2005), dal decreto del Ministro della salute 4 marzo 2005 (pubblicato 
		nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2005), dal decreto del 
		Ministro della salute 13 maggio 2005 (pubblicato nella Gazzetta 
		Ufficiale n. 184 del 9 agosto 2005), dal decreto del Ministro della 
		salute 15 novembre 2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3 
		febbraio 2006), dal decreto del Ministro della salute 19 aprile 2006 
		(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 14 luglio 2006), dal 
		decreto del Ministro della salute 20 aprile 2006 (pubblicato nella 
		Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13 luglio 2006), dal decreto del Ministro 
		della salute 23 giugno 2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 
		del 2 settembre 2006), dal decreto del Ministro della salute 3 ottobre 
		2006, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 4 dicembre 2006), 
		dal decreto del Ministro della salute 26 febbraio 2007 (pubblicato nella 
		Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 2007);
		Vista la direttiva 2006/60/CE della Commissione del 7 luglio 2006, che 
		modifica gli allegati della direttiva 90/642/CEE, per quanto riguarda i 
		limiti massimi di residui di trifloxystrobin, tiabendazolo, abamectina, 
		benomil, carbendazim, tiofanato metile, miclobutanil, glifosate, 
		trimethylsolfonium, fenpropimorf e clormequat;
		Considerato che il rispetto della pratica agricola dei prodotti 
		fitosanitari autorizzati in Italia, contenenti le sostanze attive 
		trifloxystrobin, tiabendazolo, abamectina, benomil, carbendazim, 
		tiofanato metile, miclobutanil, glifosate, trimethylsolfonium, 
		fenpropimorf e clormequat, e' in grado di garantire un livello di 
		residuo nei prodotti vegetali inferiore o uguale ai limiti indicati 
		nella citata direttiva;
		Ritenuto necessario aggiornare il decreto ministeriale 27 agosto 2004 
		con i nuovi limiti massimi di residui delle sostanze attive 
		trifloxystrobin, tiabendazolo, abamectina, benomil, carbendazim, 
		tiofanato metile, miclobutanil, glifosate, trimethylsolfonium, 
		fenpropimorf e clormequat;
		Visto il parere favorevole della Commissione consultiva prodotti 
		fitosanitari espresso nella seduta del 30 marzo 2007;
		
		Decreta:
		
		Art. 1.
		La voce "Lupini"" e' inserita nell'allegato 1 del decreto del 
		Ministro della salute 27 agosto 2004, al punto 3) legumi da granella, in 
		aggiunta alle altre voci in modo che il termine "Prodotto intero"" 
		dell'ultima colonna riguardi tutte e quattro le voci.
		
		Art. 2.
		I limiti massimi di residui delle sostanze attive trifloxystrobin, 
		tiabendazolo, abamectina, benomil, carbendazim, tiofanato metile, 
		miclobutanil, glifosate, trimethylsolfonium, fenpropimorf e clormequat, 
		indicati nell'allegato 1 del presente decreto, sostituiscono i 
		corrispondenti limiti massimi di residui indicati nell'allegato 2 del 
		decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi 
		aggiornamenti, a decorrere dal 21 gennaio 2007, fatta eccezione per le 
		disposizioni in materia di benomil, carbendazim e tiofanato-metile che 
		si applicano a decorrere dal 15 settembre 2006, e del clormequat che si 
		applicano a decorrere dal 1° agosto 2006.
		
		Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione 
		e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 
		entrera' in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione.
		
		Roma, 13 giugno 2007
		Il Ministro: Turco
		
		Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 2007 Ufficio di controllo 
		preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, 
		registro n. 6, foglio n. 61
		
		Allegato 1
		omesso