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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
Decreto Legislativo 2 marzo 2007, n.50
Attuazione delle direttive 2004/9/CE e 2004/10/CE, concernenti l'ispezione e la verifica della buona pratica di laboratorio (BPL) e il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'applicazione dei principi di buona pratica di laboratorio e al controllo della loro applicazione per le prove sulle sostanze chimiche.
(GU n. 86 del 13-4-2007)
 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 1 della legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante delega al Governo 
per l'attuazione delle direttive 2004/9/CE e 2004/10/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, in materia di ispezione e verifica della 
buona pratica di laboratorio;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 120, recante attuazione delle 
direttive 88/320/CEE e 90/18/CE in materia di ispezione e verifica della buona 
prassi di laboratorio;
Vista la direttiva 2004/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 
febbraio 2004, concernente l'ispezione e la verifica della buona pratica di 
laboratorio (BPL) (versione codificata);
Vista la direttiva 2004/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 
febbraio 2004, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, 
regolamentari ed amministrative relative all'applicazione dei principi di buona 
pratica di laboratorio e al controllo della loro applicazione per le prove sulle 
sostanze chimiche (versione codificata);
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella 
riunione del 27 ottobre 2006;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisiti i pareri espressi dalle competenti Commissioni parlamentari della 
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 
febbraio 2007;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro della 
salute, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il
Ministro della giustizia, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il 
Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro delle politiche agricole 
alimentari e forestali e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie 
locali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Il presente decreto disciplina l'adozione e l'applicazione dei principi 
di buona pratica di laboratorio di seguito denominata:
«B.P.L.», nonche' l'ispezione e la verifica delle procedure organizzative e 
delle condizioni alle quali sono programmate, svolte, registrate e comunicate le 
ricerche di laboratorio, anche denominate studi per le prove non cliniche 
effettuate ai fini previsti dalla regolamentazione in materia e volte a valutare 
gli effetti sull'uomo, sugli animali e sull'ambiente di tutti i prodotti 
chimici, tra cui vanno annoverati anche i cosmetici, i prodotti chimici per 
l'industria, i prodotti medicinali, i detergenti, gli additivi alimentari ed i 
coadiuvanti tecnologici, gli additivi per la mangimistica, gli antiparassitari, 
i solventi e gli aromatizzanti usati nell'industria alimentare e i costituenti 
chimici di materiali e di oggetti destinati a venire a contatto con gli 
alimenti.
2. I centri di saggio che effettuano le ricerche indicate nel comma 1 devono 
conformarsi alla enunciazione dei principi di B.P.L. contenuti nell'allegato I. 
Le procedure di controllo di conformita' alla B.P.L. e gli orientamenti sullo 
svolgimento delle ispezioni ai centri di saggio e sulle revisioni di studi 
devono conformarsi a quanto previsto nell'allegato II.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione 
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico sulla 
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della 
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato 
con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura 
delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. 
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta 
Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione 
legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione dei 
principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti 
definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della 
Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore 
di legge ed i regolamenti.
- Il testo dell'art. 1 della legge 25 gennaio 2006, n. 29, pubblicata nella 
Gazzetta Ufficiale 8 febbraio 2006, n. 32, supplemento ordinario, e' il 
seguente:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie). - 1. Il 
Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di 
entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme 
occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli 
allegati A e B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 
agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del 
Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza 
istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari 
esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri 
interessati in relazione all'oggetto della direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive 
comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonche', qualora sia previsto il 
ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive 
elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri 
previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica 
perche' su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. 
Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche 
in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere 
parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai 
commi 4 e 9, scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini 
previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di 
novanta giorni.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione della direttiva 
2003/123/CE, della direttiva 2004/9/CE, della direttiva 2004/36/CE, della 
direttiva 2004/49/CE, della direttiva 2004/50/CE, della direttiva 2004/54/CE, 
della direttiva 2004/80/CE, della direttiva 2004/81/CE, della direttiva 
2004/83/CE, della direttiva 2004/113/CE, della direttiva 2005/14/CE, della 
direttiva 2005/19/CE, della direttiva 2005/28/CE, della direttiva 2005/36/CE e 
della direttiva 2005/60/CE, sono corredati dalla relazione tecnica di cui 
all'art. 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive 
modificazioni. Su di essi e' richiesto anche il parere delle Commissioni 
parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda 
conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire 
il rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle 
Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, 
per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, 
che devono essere espressi entro venti giorni.
5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti 
legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi 
fissati dalla presente legge, il Governo puo' emanare, con la procedura indicata 
nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti 
legislativi emanati ai sensi del comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 
6.
6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui 
al comma 1 adottato per l'attuazione della direttiva 2004/109/CE, di cui 
all'allegato B, il Governo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui 
all'art. 3 e con la procedura prevista dal presente articolo, puo' emanare 
disposizioni integrative e correttive al fine di tenere conto delle eventuali 
disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione europea secondo la 
procedura di cui all'art. 27, paragrafo 2, della medesima direttiva.
7. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della 
Costituzione e dall'art. 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, si 
applicano le disposizioni di cui all'art. 11, comma 8, della medesima legge n. 
11 del 2005.
8. Il Ministro per le politiche comunitarie, nel caso in cui una o piu' deleghe 
di cui al comma 1 non risulti ancora esercitata trascorsi quattro mesi dal 
termine previsto dalla direttiva per la sua attuazione, trasmette alla Camera 
dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dia conto dei motivi 
addotti dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia a 
giustificazione del ritardo. Il Ministro per le politiche comunitarie ogni 
quattro mesi informa altresi' la Camera dei deputati e il Senato della 
Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e 
delle province autonome nelle materie di loro competenza.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al 
comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti 
legislativi recanti attuazione delle direttive comprese negli allegati A e B, 
ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla 
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi trenta giorni dalla 
data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo 
parere.».
- Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 120, abrogato dal presente decreto, 
recava: «Attuazione delle direttive n. 88/320/CEE e n. 90/18/CEE in materia di 
ispezione e verifica della buona prassi di laboratorio».
- La direttiva n. 88/320/CEE del Consiglio e' pubblicata nella G.U.C.E. 11 
giugno 1988, n. L 145. La data della direttiva e' stata rettificata con 
pubblicazione nella G.U.C.E. 6 luglio 1988, n. 174, entrata in vigore il 14 
giugno 1988 ed e' stata abrogata dall'art. 9 della direttiva 2004/9/CE.
- La direttiva 90/18/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. 13 gennaio 1990, n. L 11.
- La direttiva 2004/9/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 febbraio 
2004 e' pubblicata nella G.U.C.E. 20 febbraio 2004, n. L 50.
- La direttiva 2004/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e' pubblicata 
nella G.U.C.E. 20 febbraio 2004, n. L 50.
Art. 2.
Adempimenti dei centri di saggio
1. I centri di saggio che operano secondo i principi di B.P.L.danno 
comunicazione al Ministero della salute delle attivita' di ricerca gia' svolte 
ovvero di quelle in corso, indicando il tipo di prove e le categorie di prodotti 
chimici oggetto delle stesse. 
2. La comunicazione di cui al comma 1 va corredata di documentazione atta a 
stabilire l'idoneita' del centro di saggio stesso ad eseguire le ricerche 
secondo i principi di B.P.L. nel settore per il quale, utilizzando la 
modulistica che e' pubblicata nel sito del Ministero della salute, si richiede 
la certificazione di conformita'.
3. I centri di saggio informano tempestivamente il Ministero della salute delle 
variazioni significative relative ai dati forniti nella comunicazione di cui al 
comma 1.
4. Il Ministero della salute trasmette alla Commissione europea, entro il 31 
marzo di ogni anno, la relazione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera e), 
relativa all'applicazione della B.P.L. in Italia. Tale relazione contiene 
l'elenco dei centri di saggio ispezionati nell'anno precedente, la data 
dell'ispezione e le conclusioni della stessa.
Art. 3.
Verifica dell'applicazione dei principi di B.P.L.
1. La conformita' dei centri di saggio ai principi di B.P.L. e' verificata 
mediante le ispezioni dei centri medesimi e le revisioni di studi di cui 
all'allegato II, parte B, con le modalita' di cui al decreto del Ministro della 
sanita' in data 4 luglio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1° 
ottobre 1997, anche su richiesta delle autorita' competenti di altri Stati e 
della Commissione europea.
2. Le ispezioni dei centri di saggio e le revisioni di studi sono effettuate da 
ispettori scelti tra funzionari del Ministero della salute, dell'Istituto 
superiore di sanita', tra esperti di altre amministrazioni pubbliche, inseriti 
in una lista nazionale approvata con decreto del Ministro della salute, secondo 
quanto previsto dal citato decreto del Ministro della sanita' in data 4 luglio 
1997.
Nota all'art. 3:
- Il decreto del Ministro della sanita' 4 luglio 1997, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 229 del 1° ottobre 1997, reca: «Procedure di certificazione di 
conformita' dei centri di saggio alle buone pratiche di laboratorio (BPL).».
Art. 4.
Certificazione di conformita'
1. Qualora gli accertamenti effettuati diano esito positivo, il Ministero 
della salute provvede a certificare che il centro di saggio opera conformemente 
ai principi di B.P.L. relativamente a quanto comunicato dallo stesso ai sensi 
dell'articolo 2, comma 2, secondo la formula: «certificazione di conformita' 
alla buona pratica di laboratorio ai sensi della direttiva 2004/9/CE il 
....................».
2. Qualora dagli accertamenti effettuati risulti che il centro di saggio non 
opera nel rispetto dei principi di B.P.L., il Ministero della salute da' 
comunicazione al centro interessato delle carenze riscontrate affinche' le 
stesse siano eliminate. Qualora anche a seguito di successivi accertamenti 
permangano le carenze riscontrate, il centro non viene iscritto o viene 
cancellato dall'elenco nazionale.
Nota all'art. 4:
- Per la direttiva 2004/9/CE si vedano le note alle premesse.
Art. 5.
Informazioni alla Commissione europea
1. Il Ministero della salute, qualora ritenga che un centro di saggio, 
incluso nell'elenco di cui all'articolo 2, non rispetti la B.P.L. in modo tale 
da compromettere l'integrita' o l'autenticita' delle ricerche da esso svolte, 
informa immediatamente la Commissione europea.
2. Il Ministero della salute, qualora abbia motivo sufficiente di ritenere che 
un centro di saggio, sito in un altro Stato membro e che asserisca di eseguire 
la B.P.L., non abbia invece svolto una prova conformemente a detta buona pratica 
di laboratorio, richiede ulteriori informazioni a tale Stato membro ed in 
particolare, che venga eseguita una verifica della ricerca, eventualmente 
associata ad una nuova ispezione.
3. Nel caso in cui gli Stati membri interessati non raggiungano un accordo, essi 
ne informano gli altri Stati membri e la Commissione europea fornendo i motivi 
della loro decisione.
Art. 6.
Riservatezza
1. Le informazioni riservate sotto il profilo commerciale, nonche' le altre 
informazioni riservate alle quali si ha accesso nell'attivita' di ispezione 
possono essere comunicate, ove necessario, alla Commissione europea, alle 
autorita' regolatorie nazionali e degli altri Stati membri ed alle autorita' 
specificamente designate responsabili della attivita' di B.P.L., nonche' 
all'organismo che finanzia un centro di saggio o una ricerca, direttamente 
interessato a una data ispezione o verifica.
2. Non sono considerati riservati i nomi dei laboratori sottoposti ad ispezione, 
la loro conformita' alla B.P.L. e le date nelle quali le ispezioni di 
laboratorio o le verifiche degli studi hanno avuto luogo.
3. E' fatta comunque salva l'applicazione delle disposizioni del decreto 
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in quanto compatibili.
Nota all'art. 6:
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante: «Codice in materia di 
protezione dei dati personali» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 
2003, n. 174, supplemento ordinario.
Art. 7.
Coordinamento delle attivita' di B.P.L.
1. Il Ministero della salute, attraverso l'attivita' coordinata dei propri 
uffici, relativa alla B.P.L. provvede a:
a) formare e tenere aggiornato l'elenco generale dei centri di saggio di cui 
all'articolo 2;
b) formare, tenere aggiornato e pubblicare l'elenco dei centri che operano 
secondo i principi di B.P.L.;
c) curare l'elaborazione e l'attuazione del Programma nazionale di conformita' 
alla B.P.L., come definito nell'allegato II, parte A;
d) curare la predisposizione della lista nazionale degli ispettori di B.P.L. di 
cui all'articolo 3, comma 2;
e) predisporre la relazione annuale di cui all'articolo 2.
Art. 8.
Programma nazionale di conformita' alla B.P.L.
1. Il Programma nazionale di conformita' alla BPL, di cui all'articolo 7, 
comma 1, lettera c), deve prevedere in ogni caso:
a) il controllo, almeno ogni due anni, dei centri di saggio inseriti nell'elenco 
nazionale; tale controllo comprende un'ispezione generale, nonche' una revisione 
di studio terminato o in corso;
b) speciali ispezioni o revisioni di studi anche su richiesta delle autorita' 
competenti di altri Stati e della Commissione europea.
Art. 9.
Aggiornamento degli allegati
1. Il Ministero della salute, previo parere della Conferenza per i rapporti 
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con 
proprio decreto, in attuazione di direttive comunitarie, provvede alla modifica 
degli allegati al presente decreto.
Art. 10.
Spese relative ai sopralluoghi e alle verifiche dei centri di saggio
1. Le spese relative alle prestazioni fornite dal Ministero della salute per 
le verifiche e le certificazioni di cui agli articoli 3 e 4 sono a carico dei 
centri di saggio secondo tariffe e modalita' di versamento, da stabilirsi, entro 
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con 
decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e 
delle finanze, sulla base del costo effettivo delle prestazioni. Le predette 
tariffe sono aggiornate ogni due anni.
Art. 11.
Abrogazioni
1. E' abrogato il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 120.
Nota all'art. 11:
- Per il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 120, si vedano le note alle 
premesse.
Art. 12.
Norma finale
1. I centri di saggio che alla data di entrata in vigore del presente 
decreto risultano autorizzati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 
27 gennaio 1992, n. 120, sono considerati centri di saggio certificati ai sensi 
dell'articolo 4.
Nota all'art. 12:
- L'art. 4 del citato decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 120, abrogato dal 
presente decreto, recava:
«Art. 4 (Verifica dell'applicazione dei principi di buone pratiche di 
laboratorio).».
Art. 13.
Clausola di cedevolezza
1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della 
Costituzione, le norme del presente decreto afferenti a materia di competenza 
legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, si 
applicano sino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione 
adottata, da ciascuna regione e provincia autonoma, nel rispetto dei vincoli 
derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili 
dal presente decreto.
Nota all'art. 13:
- Il testo dell'art. 117, quinto comma, della Costituzione, e' il seguente:
«Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro 
competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti 
normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi 
internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di 
procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalita' di 
esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella 
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. 
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 2 marzo 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bonino, Ministro per le politiche europee
Turco, Ministro della salute
D'Alema, Ministro degli affari esteri
Mastella, Ministro della giustizia
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze
Bersani, Ministro dello sviluppo economico
De Castro, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
Lanzillotta, Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali
Visto, il Guardasigilli: Mastella
Allegati omessi