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Decreto 1 giugno 2006
Ministero della Salute. Non inclusione della sostanza attiva endosulfan nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1994, n. 195, revoca di alcuni prodotti fitosanitari che contengono endosulfan e limitazione degli impieghi di altri prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva, relativamente agli usi ora riconosciuti essenziali, in applicazione della decisione 2005/864/CE della Commissione del 2 dicembre 2005.
(GU n. 148 del 28-6-2006)
IL DIRETTORE GENERALE
del Dipartimento per la sanita' pubblica veterinaria la nutrizione e la 
sicurezza degli alimenti
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione 
della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in 
commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare gli articoli 4 e 6;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Vista la decisione n. 2005/864/CE della Commissione del 2 dicembre 2005, 
relativa alla non iscrizione della sostanza attiva endosulfan nell'allegato I 
della direttiva 91/414/CEE e alla revoca delle autorizzazioni dei prodotti 
fitosanitari che contengono detta sostanza attiva, a conclusione delle procedure 
previste dal regolamento CEE n. 3600/92 della Commissione dell'11 dicembre 1992, 
modificato da ultimo dal regolamento CE n. 2266/2000 della Commissione;
Visto in particolare il punto (8) delle premesse della suddetta decisione 
secondo il quale, sulla base delle valutazioni effettuate, i prodotti 
fitosanitari contenenti la sostanza attiva in questione non sono conformi ai 
requisiti specificati dall'art. 5, paragrafo 1, lettere a) e b) della direttiva 
n. 91/414/CEE;
Visto l'art. 2, comma 1, della citata decisione n. 2005/864/CE che stabilisce il 
ritiro delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti 
fitosanitari che contengono la sostanza attiva endosulfan entro il 2 giugno 
2006;
Visto inoltre l'art. 2, comma 3, della citata decisione che  consente 
all'Italia di mantenere in vigore fino al 30 giugno 2007 le autorizzazioni dei 
prodotti fitosanitari a base di endosulfan, per il controllo di organismi nocivi 
su nocciolo (usi essenziali) in quanto non sono attualmente disponibili valide 
soluzioni alternative per detto impiego;
Considerato che la decisione sopraccitata consente di mantenere alla produzione 
ed al commercio fino al 30 giugno 2007 i prodotti fitosanitari contenenti la 
sostanza attiva in questione limitatamente al loro impiego su nocciolo (usi 
essenziali);
Ritenuto di dover attuare la 
suddetta decisione comunitaria, che stabilisce il ritiro delle registrazioni di 
quei prodotti fitosanitari, elencati nell'allegato A al presente decreto, che 
alla data del 2 dicembre 2005 erano autorizzati per impieghi diversi dal 
nocciolo;
Ritenuto inoltre di dover attuare la suddetta decisione comunitaria, che 
stabilisce il mantenimento delle registrazioni di quei prodotti fitosanitari, 
elencati nell'allegato B al presente decreto, che alla data del 2 dicembre 2005 
erano gia' autorizzati per l'impiego su nocciolo e per i quali le imprese 
titolari hanno presentato specifica richiesta di mantenimento della 
registrazione e relativa proposta di adeguamento delle etichette;
Viste le istanze presentate dalle imprese interessate per ottenere il 
mantenimento delle autorizzazioni per il solo impiego su nocciolo (usi 
essenziali), avendo accertato che tale impiego era tra quelli gia' autorizzati;
Considerato che il periodo di moratoria per la commercializzazione e 
l'utilizzazione delle giacenze esistenti in commercio dei prodotti fitosanitari 
di cui all'allegato A al presente decreto, che riportano in etichetta gli 
impieghi precedentemente autorizzati, tra i quali figurano usi diversi da quelli 
ora ritenuti essenziali, e' fissato al 2 giugno 2007, ai sensi dell'art. 3, 
lettera a), della citata decisione n. 2005/864/CE della Commissione 
Considerato altresi' che il periodo di moratoria per la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze dei prodotti fitosanitari contenenti endosulfan, riportati nell'allegato B al presente decreto e che saranno in commercio al 30 giugno 2007, e' fissato fin d'ora al 31 dicembre 2007 ai sensi dell'art. 3, lettera b), della decisione n. 2005/864/CE della Commissione;
Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio, pone in vendita o utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;
Decreta:
Art. 1.
1. La sostanza attiva endosulfan non e' iscritta nell'allegato I del decreto 
legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva n. 91/414/CEE 
del 15 luglio 1991.
Art. 2.
1. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari 
contenenti la sostanza attiva endosulfan, riportati nell'allegato A al presente 
decreto, sono revocate a far data dal 3 giugno 2006, come stabilito dall'art. 2, 
comma 1, della citata decisione n. 2005/864/CE.
Art. 3.
1. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari 
contenenti la sostanza attiva endosulfan, riportati nell'allegato B al presente 
decreto, sono mantenute in vigore fino al 30 giugno 2007, limitatamente al solo 
impiego su nocciolo (usi essenziali).
2. Le imprese dovranno provvedere all'adeguamento delle etichette dei prodotti 
fitosanitari riportati nell'allegato B del presente decreto con limitazione 
dell'impiego al solo nocciolo.
3. Le etichette cosi' adeguate saranno successivamente pubblicate nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 4.
1. La commercializzazione e l'utilizzo delle giacenze esistenti in commercio 
dei prodotti fitosanitari contenenti endosulfan, riportati nell'allegato B al 
presente decreto, relativamente agli usi diversi da quelli essenziali elencati 
nella V colonna del citato allegato B, e' consentita fino al 2 giugno 2007. 
2. La commercializzazione e 
l'utilizzo delle giacenze dei prodotti fitosanitari contenenti endosulfan, 
riportati nell'allegato B al presente decreto, che risulteranno esistenti in 
commercio al 30 giugno 2007, sono consentiti fino al 31 dicembre 2007.
3. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti la 
sostanza attiva in questione sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad 
informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi 
sulle nuove condizioni di impiego e sul rispetto dei relativi tempi fissati per 
lo smaltimento delle scorte in considerazione del fatto che fino al 2 giugno 
2007 possono legittimamente coesistere sul mercato prodotti fitosanitari con  
stesso numero di registrazione ma con campi di impiego diversi.
Il presente decreto, notificato per via amministrativa alle imprese interessate, 
sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1° giugno 2006
Il direttore generale: Borrello
Allegato omesso