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Ordinanza 8 novembre 2005
Ministero della Salute. Ordinanza contingibile e urgente.
(GU n. 13 del 17-1-2006)
 IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive 
modificazioni;
Visto l'art. 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, recante misure urgenti per la 
prevenzione dell'influenza aviaria;
Considerata la necessita' di introdurre disposizioni sanitarie specifiche 
concernenti il potenziamento e l'impulso per lo svolgimento dei controlli 
sanitari, da esercitarsi sulle merci e sui viaggiatori provenienti da aree 
territoriali a rischio, da parte degli uffici periferici del Ministero della 
salute, al fine di prevenire o contenere la diffusione sul territorio nazionale 
di patologie infettive e diffusive;
Considerato che per tali finalita' straordinarie ed urgenti si rende impellente 
dare concreta attuazione alle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 del 
citato decreto-legge n. 202/2005, che prevedono:
a) l'istituzione dello specifico Dipartimento per la sanita' pubblica 
veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti, articolato in tre 
uffici di livello dirigenziale generale;
b) l'istituzione del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie 
animali;
c) l'approvvigionamento di massicce scorte di medicinali e altro materiale 
profilattico, da destinare per la prevenzione del rischio epidemico;
d) l'assunzione di unita' lavorative da destinare allo svolgimento dei compiti 
connessi alla prevenzione e alla lotta contro l'influenza aviaria, alle malattie 
degli animali e alle relative emergenze;
e) l'incremento dell'organico del Comando carabinieri per la tutela della 
salute;
Considerato che in tale contesto si rende necessario disporre, con immediatezza, 
di locali e ambienti da adibire sia a sede degli istituendi uffici e del 
personale ivi destinato, compreso il personale dell'Arma dei carabinieri, sia a 
deposito attrezzato per le scorte dei medicinali e del materiale profilattico;
Considerato che a tal fine sono disponibili locali di proprieta' statale, siti 
in Roma, alla via dei Carri Armati, numero civico 13, per i quali, peraltro, si 
rende necessario un intervento di ristrutturazione, solo nei limiti delle 
attuali cubature, al fine di adeguarli alle esigenze di cui sopra;
Tenuto conto che l'emergenza sanitaria in atto si configura come causa di 
giustificazione della deroga alle norme vigenti in materia di lavori pubblici 
relativi ad opere da eseguirsi nell'interesse dello Stato;
Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 127 del 14 aprile 1995, che 
consente di derogare agli atti normativi primari quali le leggi fondamentali in 
materia di urbanistica, edificabilita' dei suoli, lavori pubblici ed 
espropriazione, previa espressa indicazione nell'ordinanza delle parti della 
normativa la cui efficacia e' sospesa per il tempo necessario ad affrontare 
l'emergenza; 
Vista la determinazione dell'Autorita' per la Vigilanza sui lavori pubblici n. 
1/04 del 14 gennaio 2004 nella quale viene ribadita la possibilita' di derogare 
alle norme della legge quadro sui lavori pubblici nella parte relativa 
all'affidamento dei lavori ed alla scelta del contraente, per fronteggiare 
situazioni di urgenza tali da non consentire l'indugio degli incanti;
Visto il parere favorevole all'adozione del presente provvedimento, reso 
dall'Avvocatura generale dello Stato con nota del 20 ottobre 2005, n. P139356;
Ritenuti ampiamente sussistenti i presupposti di contingibilita' e urgenza per 
provvedere nei termini indicati;
Ordina:
Art. 1.
1. Gli uffici di sanita' marittima aerea e di frontiera del Ministero della 
salute, per far fronte ad eventi di sanita' pubblica di rilevanza 
internazionale, che possono comportare il rischio di diffusione di malattie o a 
circostanze che rappresentino una minaccia per la salute pubblica, adottano 
tutte le misure di sorveglianza e controllo al fine di impedire l'ingresso nel 
territorio nazionale di patologie infettive e diffusive.
2. Nei confronti dei passeggeri e delle merci in provenienza da aree interessate 
da eventi di sanita' pubblica di rilevanza internazionale possono essere 
adottate idonee misure di controllo e vigilanza, ivi compresi:
a) l'accesso a navi e aeromobili da parte del personale degli uffici periferici 
del Ministero della salute;
b) la identificazione e acquisizione dei dati anamnestici e personali, inclusi 
quelli relativi ai recapiti, anche se temporanei, per permettere l'attuazione di 
una adeguata sorveglianza sanitaria sul territorio;
c) accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori ai sensi dell'art. 33 della 
legge 23 dicembre 1978, n. 833.
3. Per l'applicazione delle misure di profilassi internazionale, gli uffici 
veterinari periferici del Ministero della salute, previo nulla osta del Capo del 
Dipartimento per la sanita' pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza 
degli alimenti, possono avvalersi anche dei nuclei dei Carabinieri per la 
sanita', nonche', in attesa dell'applicazione di quanto stabilito dall'art. 126 
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive
modificazioni, dei servizi veterinari delle aziende sanitarie locali competenti 
per territorio. Per l'esecuzione dei controlli, compresi quelli negli spazi, 
zone o depositi doganali o franchi, gli uffici doganali assicurano ogni 
collaborazione loro richiesta dal personale sanitario incaricato e ogni 
informazione e documentazione utile, anche nel caso di controlli effettuati in 
via ordinaria presso punti di entrata sede di posti di ispezione frontaliera 
veterinaria e di uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera, in 
applicazione di disposizioni sanitarie nazionali o comunitarie.
Art. 2.
1. Il Capo del Dipartimento della sanita' pubblica veterinaria, la 
nutrizione e la sicurezza degli alimenti, avvalendosi ove ritenuto necessario 
del supporto delle strutture del Ministero, e' autorizzato, per le speciali ed 
eccezionali circostanze descritte in premessa, ad adottare tutti gli atti 
necessari per il reclutamento del personale di cui all'art. 1, comma 4, del 
decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, nonche' a derogare alle norme della legge 
quadro sui lavori pubblici in materia di affidamento dei lavori e scelta del 
contraente, per consentire la tempestiva progettazione e realizzazione delle 
opere di ristrutturazione dei locali siti in via dei Carri Armati, 13.
2. Per le spese di progettazione e di esecuzione delle opere di ristrutturazione 
di cui al comma 1 si provvede facendo ricorso ai fondi stanziati nell'apposito 
capitolo di spesa del bilancio del Ministero della salute, in corso di 
istituzione, relativo alle spese per la ristrutturazione del magazzino centrale 
del materiale profilattico, per la sistemazione logistica degli uffici 
veterinari, nonche' per la realizzazione di un centro di formazione 
professionale per i nuclei antisofisticazione e sanita' e per il personale 
tecnico e amministrativo del Ministero della salute, per un importo complessivo 
massimo di euro 12.800.000,00.
Art. 3.
1. Le disposizioni di cui all'art. 1 della presente ordinanza hanno 
validita' di diciotto mesi.
2. Gli adempimenti di cui all'art. 2 della presente ordinanza sono eseguiti con 
la massima urgenza consentita dai tempi tecnici di progettazione e realizzazione 
dei lavori, mediante l'affidamento degli stessi con le procedure ristrette e/o 
negoziate previste dalla legge n. 109 dell'11 febbraio 1994, stante l'incompatibilita' 
dei termini delle procedure di affidamento aperte e/o meccaniche, ovvero, 
allorquando la tempistica dei lavori lo richieda, mediante l'affidamento degli 
stessi in deroga alle predette procedure ristrette e/o negoziate, previa 
comunque indagine di mercato. 
3. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo ed 
entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 novembre 2005
Il Ministro: Storace
Registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 2005 Ufficio di controllo 
preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro 
n. 6, foglio n. 49