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Legge 4 luglio 2005, n. 123
Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia.
(GU n. 156 del 7-7-2005)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Definizione)
1. La malattia celiaca o celiachia e' una intolleranza permanente al glutine 
ed e' riconosciuta come malattia sociale.
2. Il Ministro della salute provvede, con proprio decreto, in conformita' con 
quanto disposto dal comma 1, entro un mese dalla data di entrata in vigore della 
presente legge, a modificare il decreto del Ministro della sanita' 20 dicembre 
1961, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 1962.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione 
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico 
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti 
del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica 
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di 
facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' 
operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti 
legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il decreto del Ministro della sanita' 20 dicembre 1961, reca: «Forme morbose 
da qualificarsi malattie sociali ai sensi del decreto del Presidente della 
Repubblica 11 febbraio 1961, n. 249».
Art. 2.
(Finalita)
1. Gli interventi di cui alla presente legge sono diretti, unitamente agli 
interventi generali del Servizio sanitario nazionale, a favorire il normale 
inserimento nella vita sociale dei soggetti affetti da celiachia.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono, 
nell'ambito dei rispettivi piani sanitari e nei limiti delle risorse indicati 
nel Fondo sanitario nazionale, progetti obiettivo, azioni programmatiche e altre 
idonee iniziative dirette a fronteggiare la malattia celiaca.
3. Gli interventi nazionali e regionali di cui ai commi 1 e 2 sono rivolti ai 
seguenti obiettivi:
a) effettuare la diagnosi precoce della malattia celiaca e della dermatite 
erpetiforme;
b) migliorare le modalita' di cura dei cittadini celiaci; 
c) effettuare la diagnosi precoce e la prevenzione delle complicanze della 
malattia celiaca;
d) agevolare l'inserimento dei celiaci nelle attivita' scolastiche, sportive e 
lavorative attraverso un accesso equo e sicuro ai servizi di ristorazione 
collettiva;
e) migliorare l'educazione sanitaria della popolazione sulla malattia celiaca;
f) favorire l'educazione sanitaria del cittadino celiaco e della sua famiglia;
g) provvedere alla preparazione e all'aggiornamento professionali del personale 
sanitario;
h) predisporre gli opportuni strumenti di ricerca.
Art. 3.
(Diagnosi precoce e prevenzione)
1. Ai fini della diagnosi precoce e della prevenzione delle complicanze 
della malattia celiaca, le regioni e le province autonome di Trento e di 
Bolzano, attraverso i piani sanitari e gli interventi di cui all'articolo 2, 
tenuto conto dei criteri e delle metodologie stabiliti con specifico atto di 
indirizzo e coordinamento e sentito l'Istituto superiore di sanita', indicano 
alle aziende sanitarie locali gli interventi operativi piu' idonei a:
a) definire un programma articolato che permetta di assicurare la formazione e 
l'aggiornamento professionali della classe medica sulla conoscenza della 
malattia celiaca, al fine di facilitare l'individuazione dei celiaci, siano essi 
sintomatici o appartenenti a categorie a rischio;
b) prevenire le complicanze e monitorare le patologie associate alla malattia 
celiaca;
c) definire i test diagnostici e di controllo per i pazienti affetti dal morbo 
celiaco.
2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 le aziende sanitarie 
locali si avvalgono di presidi accreditati dalle regioni e dalle province 
autonome di Trento e di Bolzano, con documentata esperienza di attivita' 
diagnostica e terapeutica specifica, e di centri regionali e provinciali di 
riferimento, cui spetta il coordinamento dei presidi della rete, al fine di 
garantire la tempestiva diagnosi, anche mediante l'adozione di specifici 
protocolli concordati a livello nazionale.
Art. 4.
(Erogazione dei prodotti senza glutine)
1. Al fine di garantire un'alimentazione equilibrata, ai soggetti affetti da 
celiachia e' riconosciuto il diritto all'erogazione gratuita di prodotti 
dietoterapeutici senza glutine. Con decreto del Ministro della salute sono 
fissati i limiti massimi di spesa.
2. I limiti di spesa di cui al comma 1 sono aggiornati periodicamente dal 
Ministro della salute, sentita la Conferenza dei presidenti delle regioni e 
delle province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base della rilevazione del 
prezzo dei prodotti garantiti senza glutine sul libero mercato. Il Ministro 
definisce altresi' le modalita' organizzative per l'erogazione di tali prodotti.
3. Nelle mense delle strutture scolastiche e ospedaliere e nelle mense delle 
strutture pubbliche devono essere somministrati, previa richiesta degli 
interessati, anche pasti senza glutine.
4. L'onere derivante dall'attuazione del comma 3 e' valutato in euro 3.150.000 
annui a decorrere dall'anno 2005.
Art. 5.
(Diritto all'informazione)
1. Il foglietto illustrativo dei prodotti farmaceutici deve indicare con 
chiarezza se il prodotto puo' essere assunto senza rischio dai soggetti affetti 
da celiachia.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono 
all'inserimento di appositi moduli informativi sulla celiachia nell'ambito delle 
attivita' di formazione e aggiornamento professionali rivolte a ristoratori e ad 
albergatori.
3. L'onere derivante dall'attuazione del comma 2 e' valutato in euro 610.000 
annui a decorrere dall'anno 2005.
Art. 6.
(Relazione al Parlamento)
1. Il Ministro della salute presenta al Parlamento una relazione annuale di 
aggiornamento sullo stato delle conoscenze e delle nuove acquisizioni 
scientifiche in tema di malattia celiaca, con particolare riferimento ai 
problemi concernenti la diagnosi precoce e il monitoraggio delle complicanze.
Art. 7.
(Copertura finanziaria)
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 
euro 3.760.000 annui a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante 
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio 
triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte 
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia 
e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando 
l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli 
oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, anche ai fini 
dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 
468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite 
relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo 
comma, n. 2), della citata legge n. 468 del 1978.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con 
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta 
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a 
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 luglio 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Note all'art. 7:
- Il testo dell'art. 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune 
norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio), e' il 
seguente:
«Art. 7 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine). - Nello stato 
di previsione della spesa del Ministero del tesoro e' istituito, nella parte 
corrente, un «Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine» le cui 
dotazioni sono annualmente determinate, con apposito articolo, dalla legge di 
approvazione del bilancio. 
Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, sono 
trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento sia delle dotazioni di 
competenza che di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:
1) per il pagamento dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli 
esercizi precedenti per perenzione amministrativa;
2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi carattere 
obbligatorio o connessi con l'accertamento e la riscossione delle entrate. Allo 
stato di previsione della spesa del Ministero del
tesoro e' allegato l'elenco dei capitoli di cui al precedente numero 2), da 
approvarsi, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.».
- Il testo del comma 7 dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, cosi' 
come da ultimo modificato all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 6 settembre 
2002, n. 194 (Misure urgenti per il controllo, la trasparenza ed il contenimento 
della spesa pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 
2002, n. 246, e' il seguente:
«Art. 11-ter (Copertura finanziaria delle leggi). -
1-6. (Omissis).
7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verifichino o siano in procinto 
di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata 
indicate dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria,
il Ministro competente ne da' notizia tempestivamente al Ministro dell'economia 
e delle finanze, il quale, anche ove manchi la predetta segnalazione, riferisce 
al Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti iniziative 
legislative. La relazione individua le cause che hanno determinato gli 
scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per 
la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro 
dell'economia e delle finanze puo' altresi' promuovere la procedura di cui al 
presente comma allorche' riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio 
al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento di 
programmazione economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti, come 
approvati dalle relative risoluzioni parlamentari. La stessa procedura e' 
applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte 
costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di 
determinare maggiori oneri.».