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Decreto 18 ottobre 2005
Ministero della Salute. Recepimento della direttiva 2004/96/CE, recante modifica della direttiva 76/769/CEE relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (Nickel).
(GU n. 298 del 23-12-2005)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, 
concernente l'attuazione della direttiva CEE 79/769 relativa all'immissione sul 
mercato e all'uso di talune sostanze e preparati pericolosi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 215, 
attuazione delle direttive CEE n. 83/478 e n. 85/610 recanti, rispettivamente la 
quinta e la settima modifica (amianto) della direttiva CEE n. 76/769;
Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, legge comunitaria 1993 - ed in 
particolare l'art. 27 che ha introdotto nel citato decreto presidenziale n. 904 
del 1982, l'art. 1-bis;
Vista la legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione 
dell'impiego dell'amianto;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 29 luglio 1994, pubblicato nel 
supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 288 
del 10 dicembre 1994, concernente l'attuazione delle direttive 89/677/CEE, 
91/173/CEE, 91/338/CEE e 91/339/CEE recanti rispettivamente, l'ottava, la nona, 
la decima e l'undicesima modifica della direttiva 76/769/CEE;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 12 agosto 1998, pubblicato nel 
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 14 
del 13 gennaio 1999, concernente il recepimento delle direttive 94/60/CE, 
96/55/CE, 97/10/CE, 97/16/CE, 97/56/CE e 97/64/CE, recanti modifiche della 
direttiva 76/769/CEE ed adeguamenti al progresso tecnico dell'allegato I della 
stessa direttiva, in particolare e rispettivamente quattordicesima modifica, 
secondo e terzo adeguamento, quindicesima e sedicesima modifica, quarto 
adeguamento;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 13 dicembre 1999, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 67 del 21 marzo 2000, 
concernente il recepimento delle direttive 1999/43/CE e 1999/51/CE recanti 
rispettivamente la diciassettesima modifica della direttiva 76/769/CEE e il 
quinto adeguamento al progresso tecnico dell'allegato I della stessa direttiva;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 2000, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 138 del 15 giugno 2000, 
concernente il recepimento della direttiva 94/27/CE, recante la dodicesima 
modifica della direttiva 76/769/CEE; 
Visto il decreto del Ministro della salute 12 marzo 2003, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 96 del 26 aprile 2003, 
concernente il recepimento della direttiva 2002/61/CE, recante diciannovesima 
modifica della direttiva 76/769/CEE;
Visto il decreto del Ministro della salute 11 febbraio 2003, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio 2003, 
concernente il recepimento della direttiva 2002/62/CE, recante nono adeguamento 
al progresso tecnico dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE;
Visto il decreto del Ministro della salute 17 aprile 2003, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 185 dell'11 agosto 2003, 
concernente il recepimento delle direttive 2001/90/CE, 2001/91/CE e 2003/11/CE, 
recanti rispettivamente settimo, ottavo adeguamento al progresso tecnico 
dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE e ventiquattresima modifica della 
direttiva 76/769/CEE;
Visto il decreto del Ministro della salute 17 ottobre 2003, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 dicembre 2003, n. 302, 
concernente il recepimento delle direttive 2002/45/CE, 2003/2/CE e 2003/3/CE, 
recanti rispettivamente ventesima modifica della direttiva 76/769/CE ed il 
decimo e dodicesimo adeguamento al progresso tecnico dell'allegato I della 
medesima direttiva;
Visto il decreto del Ministero della salute 10 maggio 2004 pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 24 agosto 2004, n. 198, che 
recepisce la direttiva comunitaria 2003/53/CE, recante la ventiseiesima modifica 
della direttiva 76/769/CEE;
Visto il decreto del Ministero della salute 14 dicembre 2004 pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'8 febbraio 2005, n. 31, che 
recepisce la direttiva 1999/77/CE della Commissione, che adegua per la sesta 
volta al progresso tecnico l'allegato I della direttiva 76/769/CEE;
Vista la direttiva 2004/96/CE della Commissione delle Comunita' europee del 27 
settembre 2004, recante modifica della direttiva 76/769/CEE ai fini 
dell'adeguamento dell'allegato I al progresso tecnico (nickel in oggetti 
metallici utilizzati nelle parti perforate);
Decreta:
Art. 1.
1. Nell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 
1982, n. 904, come modificato dal decreto del Ministro della sanita' del 17 
ottobre 2003, alla voce 40 «Nickel», seconda colonna, il punto 1 e' sostituito 
dal testo seguente:
«1) in tutti gli oggetti metallici che vengono inseriti negli orecchi perforati 
o in altre parti perforate del corpo umano, a meno che il tasso di cessione del 
nickel di tali oggetti metallici sia inferiore a 0,2 \mug/cm2 per settimana 
(limite di migrazione);».
Art. 2.
1. Le disposizioni di cui all'art. 1 si applicano a decorrere dalla data di 
pubblicazione del presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
italiana.
Roma, 18 ottobre 2005
Il Ministro: Storace
Registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 2005 Ufficio di controllo 
preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro 
n. 5, foglio n. 394