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Decreto 1 luglio 2004
Ministero della Salute. Disciplina dell'organizzazione per la prevenzione ed il controllo delle malattie.
(GU n. 185 del 9-8-2004) 
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, che istituisce il Ministero della salute 
identificandone le attribuzioni e trasferendo allo stesso le funzioni del 
Ministero della sanita';
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, con cui 
e' stato emanato il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero 
della salute;
Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante «Disposizioni per la formazione 
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)»;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2004, n. 81, recante «Interventi urgenti per 
fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica» convertito, con 
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138;
Visto, in particolare, l'art. 1 della sopra citata legge che istituisce presso 
il Ministero della salute il Centro nazionale per la prevenzione ed il controllo 
delle malattie;
Ritenuto di dover disciplinare l'organizzazione del predetto Centro nazionale 
per la prevenzione ed il controllo delle malattie, prevedendone l'articolazione, 
la composizione ed i relativi compiti;
 
Decreta:
Art. 1.
Compiti del Centro nazionale per 1a prevenzione ed il controllo delle malattie - 
CCM
1. Compiti del Centro sono: l'analisi dei rischi per la salute, il coordinamento 
con le regioni dei piani di sorveglianza e di revenzione attiva, dei sistemi 
nazionali di allerta e risposta rapida anche con riferimento al bioterrorismo, 
la promozione dell'aggiornamento e formazione, funzionali all'attuazione dei 
programmi annuali, per i quadri nazionali e regionali, l'attuazione e la 
verifica dei programmi annuali definiti, il collegamento con altre realta' 
istituzionali e con altre realta' analoghe europee ed internazionali, la 
diffusione delle informazioni.
2. Il Centro e' costituito da:
1) il comitato strategico di indirizzo;
2) il comitato scientifico permanente e sottocomitati scientifici di progetto a 
termine;
3) il comitato tecnico;
4) la direzione operativa.
3. Il Centro opera in coordinamento con le strutture regionali e le altre 
istituzioni del sistema sanitario competenti al fine di realizzare i compiti 
istitutivi di cui al comma 1.
Art. 2.
Composizione e compiti del comitato strategico di indirizzo 
1. Il comitato strategico di 
indirizzo e' presieduto dal Ministro della salute o da un suo delegato ed e' 
composto da:
1) il coordinatore degli assessori regionali alla sanita' con funzioni di 
vicepresidente;
2) due assessori regionali alla sanita', nominati dal coordinamento delle 
regioni;
3) il direttore della protezione civile con funzioni di vicepresidente;
4) il direttore della direzione operativa del Centro;
5) il presidente dell'Istituto superiore di sanita';
6) il presidente del Consiglio superiore di sanita';
7) il presidente dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul 
lavoro;
8) due membri nominati dal Ministro della salute.
2. Partecipano alle riunioni del comitato strategico di indirizzo il capo del 
Dipartimento della comunicazione e della prevenzione, il direttore generale 
della prevenzione, il direttore generale della comunicazione e delle relazioni 
istituzionali ed il direttore generale della programmazione sanitaria, dei 
livelli di assistenza e dei principi etici di sistema; possono inoltre 
partecipare i direttori delle direzioni generali del Ministero della salute di 
volta in volta competenti per la materia trattata e altre persone, se invitate 
dal presidente.
3. Il comitato strategico puo' utilizzare quale supporto esperti nominati dal 
Ministro e dalle regioni.
4. Il comitato strategico di indirizzo svolge le seguenti funzioni:
1) approva il programma annuale predisposto dal direttore della direzione 
operativa, sentito il comitato scientifico permanente ed il comitato tecnico;
2) approva i progetti della direzione operativa preparati insieme al comitato 
scientifico permanente e/o ai sottocomitati scientifici di progetto a termine;
3) approva le convenzioni ed i relativi piani finanziari;
4) definisce le priorita' di intervento e i piani di azione;
5) effettua il controllo della loro attuazione ed efficacia;
6) definisce le linee generali sulla comunicazione e della formazione specifica.
5. E' strumentale al comitato strategico di indirizzo una sala operativa presso 
la direzione generale della comunicazione e delle relazioni istituzionali del 
Ministero della salute, collegata con le strutture competenti regionali, 
nazionali ed internazionali, con compiti di raccolta rapida di informazioni, 
collegamenti operativi, rapporti con gli organi di informazione e con il 
cittadino, dotata di tecniche audiovisive e di collegamento telematico e di 
rappresentazione dinamica e grafica dei fenomeni su cui si interviene.
Art. 3.
Composizione e compiti del comitato scientifico permanente e dei sottocomitati 
scientifici di progetto a termine
1. Il Comitato scientifico 
permanente nominato con decreto del Ministro della salute e' composto da dieci 
esperti aumentabili fino a quattordici, di cui meta' individuati dal Ministro 
della salute, e meta' su proposta delle regioni; del suo apporto possono 
avvalersi il comitato di indirizzo strategico, il comitato tecnico e la 
direzione operativa.
2. Il comitato scientifico permanente esprime parere sui programmi annuali, 
valuta la dimensione integrata dei rischi in termini di probabilita', gravita' e 
correlazioni ed esprime parere sui piani per la gestione del rischio approntati 
dalla direzione operativa, ma anche da sottocomitati scientifici di volta in 
volta attivati dal comitato scientifico permanente su specifici progetti a 
termine.
3. La nomina dei membri del comitato scientifico permanente dura tre anni.
4. Il comitato scientifico permanente viene attivato su specifici temi dalla 
direzione operativa o dal presidente del comitato strategico.
I documenti dei sottocomitati scientifici di progetto vengono acquisiti dal 
comitato scientifico permanente per la validazione e presentazione al comitato 
strategico di indirizzo per ratifica e diffusione.
Art. 4.
Composizione e compiti del comitato tecnico
1. Il comitato tecnico e' composto da un esperto epidemiologo designato da 
ciascuna regione e provincia autonoma e da cinque esperti nominati dal Ministro 
della salute, ed e' presieduto dal direttore della direzione operativa.
2. La nomina dei membri del comitato dura tre anni.
3. Il Comitato tecnico realizza il raccordo con le strutture regionali 
competenti ed i dipartimenti di prevenzione delle A.U.S.L., con un lavoro di 
rete, nel rispetto dei diversi modelli organizzativi delle regioni e province 
autonome.
Art. 5.
Compiti e composizione della direzione operativa
1. La direzione operativa opera nelle seguenti azioni:
1) realizzare i programmi annuali;
2) curare la realizzazione e gestione della rete di collaborazione con le 
regioni e i dipartimenti di prevenzione delle A.U.S.L.;
3) attivare sistemi di indagini rapide nazionali per specifiche tematiche di 
salute;
4) mettere in opera le decisioni del comitato strategico di indirizzo e 
rendicontarne i risultati al comitato strategico di indirizzo;
5) collaborare con le autorita' ed enti italiani ed esteri nelle indagini di 
campo;
6) collaborare alla costruzione di reti di sorveglianza ad hoc ed alla 
realizzazione dei programmi di formazione e ricerca su indicazione del comitato 
strategico di indirizzo;
7) curare la realizzazioni di programmi specifici di aggiornamento e formazione 
nei campi specifici ai suoi compiti;
8) curare la restituzione delle informazioni epidemiologiche aggregate e la 
diffusione capillare dei documenti e delle iniziative;
9) fornire supporto di segreteria agli organi del Centro.
2. Gli ambiti specifici di intervento includono almeno:
1) malattie diffusive e infettive;
2) promozione della salute e stili di vita;
3) ambiente e clima;
4) vaccini e vaccinazioni;
5) incidenti;
6) bioterrorismo.
3. La direzione operativa e' assicurata dal Dipartimento della prevenzione e 
della comunicazione del Ministero della salute, che, con proprio provvedimento, 
ne disciplinera' l'azione ed e' diretta per i primi tre anni dal dott. Donato 
Greco.
4. Per realizzare i suoi compiti la direzione operativa si avvale anche della 
sala operativa di cui all'art. 2, comma 5, e del Centro nazionale di 
epidemiologia, sorveglianza e promozione della salute dell'Istituto superiore di 
sanita', sulla base di apposita convenzione stipulata tra il medesimo Istituto 
ed il Ministero della salute - Direzione generale della prevenzione sanitaria.
5. La direzione operativa propone progetti specifici di concerto con il comitato 
scientifico permanente ed i sottocomitati scientici di progetto a termine, per 
l'esecuzione dei quali puo' stipulare apposite convenzioni con l'Istituto 
superiore di sanita', ISPESL, IRCCS, Istituti zooprofilattici sperimentali, 
organi della sanita' militare, aziende ospedaliere, regioni e province autonome, 
dipartimenti di prevenzione delle A.U.S.L. o altre strutture di assistenza e di 
ricerca pubbliche o private per periodi definiti. 
6. La direzione operativa garantisce 
reperibilita' nelle 24 ore.
Art. 6.
Finanziamento del Centro nazionale per la prevenzione ed il controllo delle 
malattie
1. I finanziamenti per l'attivazione e il funzionamento del Centro nazionale per 
la prevenzione ed il controllo delle malattie, stanziati con legge 19 maggio 
2004, n. 81, per un importo di 32 milioni e 650 mila euro per l'anno 2004, 25 
milioni e 450 mila euro per l'anno 2005 e 31 milioni e 900 mila euro per l'anno 
2006 faranno carico all'apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione 
della spesa del Ministero della salute. Congrua parte del finanziamento sara' 
destinata al potenziamento della rete nazionale delle strutture regionali e 
nazionali competenti ed ad alcuni progetti strategici condivisi con le regioni.
 
Il presente decreto e' trasmesso 
all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute per il 
seguito di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
italiana.
Roma, 1° luglio 2004
Il Ministro: Sirchia