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Circolare 7 gennaio 2004. Ministero della Salute
Indicazioni esplicative per l'applicazione del decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, di recepimento della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999 e della direttiva 2001/60/CE della Commissione del 7 agosto 2001, concernente la classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi.
(GU n. 70 del 24-3-2004)
Ai Presidenti delle giunte regionali
Ai Presidenti delle province di
Trento e di Bolzano
e, per conoscenza:
Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri
Al Ministero dell'interno
Al Ministero per le attivita'
produttive
Al Ministero per le politiche
agricole e forestali
Al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali
Al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio
Ai prefetti della Repubblica
Ai presidenti delle amministrazioni
provinciali
Agli assessori regionali alla
sanita'
Agli assessori provinciali alla
sanita'
Al Comando centrale carabinieri NAS
All'Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza sul
lavoro
All'Istituto superiore di sanita'
Con il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 (decreto legislativo n. 65/2003) 
(supplemento ordinario n. 61/L alla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 14 aprile 2003) 
viene data attuazione alla direttiva n. 1999/45/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 31 maggio 1999 e alla direttiva 2001/60/CE della Commissione del 7 
agosto 2001 concernente il riavvicinamento delle disposizioni legislative, 
regolamentari ed amministrative degli Stati membri
relative alla classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati 
pericolosi.
La direttiva 1999/45/CE apporta una serie di modifiche alla disciplina di base 
(direttiva 88/379/CEE del Consiglio del 7 giugno 1988) originariamente recepita 
nell'ordinamento italiano con decreto ministeriale 28 gennaio 1992, sostituito 
successivamente dal decreto legislativo 16 luglio 1998, n. 285. Pertanto il 
decreto legislativo n. 65/2003 rappresenta la nuova normativa quadro in materia 
di classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi.
Nel dare attuazione alla direttiva in questione, anzichè riferirsi solo ai 
numerosi articoli modificati rispetto alla precedente normativa, si e' preferito 
riscrivere in maniera completa il decreto legislativo, abrogando quello del 16 
luglio 1998, n. 285, per facilitare, a livello operativo e mediante un testo 
consolidato, l'attività' tanto di coloro cui il decreto medesimo e' diretto, 
quanto di coloro cui e' deputata la valutazione della corretta applicazione 
dello stesso.
Il decreto in oggetto fornisce i criteri per la valutazione di pericolosità dei 
preparati, indipendentemente dalla loro destinazione d'uso, e completa l'azione 
intrapresa, in stretto collegamento con le analoghe direttive dell'U.E., per 
regolamentare la complessa problematica della classificazione, imballaggio ed 
etichettatura dei preparati pericolosi. E' da sottolineare che vengono 
ulteriormente specificati adempimenti che hanno lo scopo di assicurare una 
miglior tutela delle persone che entrano in contatto con i preparati pericolosi, 
sia per motivi professionali sia per l'utilizzazione personale.
La complessità degli adempimenti previsti, abbinata alla novità degli stessi per 
alcuni settori produttivi, comportano per i destinatari della norma un notevole 
sforzo organizzativo. Considerando i tempi richiesti a livello operativo per 
dare una compiuta attuazione alla norma si renderà necessario che gli organismi 
di controllo, soprattutto nella fase iniziale di applicazione del decreto in 
oggetto, esercitino anche un'azione di supporto consultivo nei confronti dei 
soggetti alla norma, al fine di realizzare una corretta e completa applicazione 
della stessa, agendo in stretto collegamento con questo Ministero e con 
l'Istituto superiore di sanità che sono, come sempre, a disposizione per fornire 
il necessario ausilio sotto il profilo sia interpretativo che attuativo.
Si evidenzia, inoltre, l'esigenza di instaurare un continuo e proficuo scambio 
di informazioni tra le varie regioni al fine di consentire l'individuazione di 
situazioni anomale specie in quei casi in cui il responsabile dell'immissione in 
commercio di preparati pericolosi risieda in una regione diversa rispetto 
all'immissione stessa. Si ricorda a tale proposito che questo Ministero aveva 
già emanato la circolare del 12 settembre 2000, n. 13, con la quale venivano 
date indicazioni specifiche sulle attività di vigilanza sul territorio nazionale 
anche allo scopo di assicurare un'applicazione annonizzata dell'attività' di 
vigilanza. Fra le variazioni significative rispetto al decreto legislativo n. 
285/1998, si evidenziano le seguenti: viene introdotta per la prima volta, anche 
per i preparati, la categoria di pericoloso per l'ambiente; viene prevista, su 
richiesta, una scheda informativa in materia di sicurezza (SDS) anche per i 
preparati non classificati pericolosi, non destinati al pubblico, contenenti 
almeno una sostanza pericolosa per la salute o per l'ambiente in concentrazione 
superiore o uguale all'1%, oppure per la quale e' previsto un limite di 
esposizione comunitario negli ambienti di lavoro; viene sancito l'obbligo di 
indicare nell'etichettatura di taluni preparati non classificati come 
sensibilizzanti, il nome chimico della o delle sostanze classificate 
ufficialmente o provvisoriamente sensibilizzanti contenute in concentrazione 
almeno dello 0,1%; viene stabilito il principio che il sistema di calcolo 
prevale sul test sperimentale; per i preparati liquidi con punto 
d'infiammabilità' maggiore di 55°C e contenenti idrocarburi alogenati e sostanze 
infiammabili o facilmente infiammabili in concentrazione superiore al 5%, sarà 
obbligatorio indicare in etichettatura che il preparato può diventare facilmente 
infiammabile o infiammabile durante l'uso; viene sancito inoltre l'obbligo di 
indicare in etichettatura la frase R67, («l'inalazione dei vapori può provocare 
sonnolenza e vertigini»), se la sostanza o le sostanze con frase R67 siano 
presenti nella concentrazione di almeno il l5%, a meno che il preparato sia 
contenuto in confezioni ridotte o sia già classificato, per la tossicità acuta, 
pericoloso per via inalatoria; vengono inseriti, per la prima volta, nel campo 
di applicazione della disciplina in materia di classificazione, imballaggio ed 
etichettatura dei preparati pericolosi i prodotti fitosanitari, fatte salve le 
disposizioni del decreto legislativo n. 194/1995, e successive modificazioni, 
nonchè i prodotti biocidi, fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 
n. 174/2000, e successive modificazioni; viene resa obbligatoria l'apposizione 
in etichetta, per i cementi o i preparati di cemento non classificati 
sensibilizzanti, ma contenenti più di 2 ppm di cromo (VI) di una avvertenza 
riguardante la possibilità che si produca una reazione allergica; vengono 
definite, per la prima volta, le modalità di attuazione della vendita a 
distanza; vengono sancite regole per mantenere, in taluni casi, riservata la 
composizione di un preparato pericoloso informando della completa composizione 
solo le autorità preposte al controllo e i centri antiveleni.
Articolo 1 
Campo di applicazione
Non sono più esclusi dal campo di applicazione gli esplosivi e i prodotti 
pirotecnici in quanto, fatte salve le norme specifiche applicabili a tali 
prodotti e riguardanti la sicurezza e la pericolosità di impiego, si pone 
risalto al problema dei possibili pericoli legati all'esposizione essenzialmente 
professionale alle sostanze tal quali e ai prodotti di decomposizione. A 
decorrere dal 30 luglio 2004 i preparati disciplinati dai decreti legislativi 17 
marzo 1995, n. 194 (prodotti fitosanitari) e 25 febbraio 2000, n. 174 (biocidi), 
entreranno a pieno titolo nell'ambito di competenza della presente normativa per 
quanto concerne la classificazione, l'imballaggio, l'etichettatura e le SDS. In 
relazione ai preparati attualmente sottoposti alla disciplina del decreto del 
Presidente della Repubblica n. 392/1998, in materia di presidi 
medico-chirurgici, considerato che tali preparati rientrano nelle categorie dei 
biocidi di cui all'allegato IV del decreto legislativo n. 174/2000, e che il 
comma 4 dell'art. 20 del decreto legislativo n. 65/2003, prevede che per i 
preparati che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 
174/2000, le disposizioni da esso previste entrano in vigore il 30 luglio 2004, 
la disposizione di cui il comma 4 dell'art. 20 del decreto legislativo n. 
65/2003, può intendersi estesa ai suddetti preparati. Analoghe considerazioni 
valgono per tutti gli altri preparati che rientrano tra le categorie di biocidi 
di cui all'allegato 4 del decreto legislativo n. 174/2000, e che sono previsti 
dall'art. 1, comma 1 del decreto legislativo n. 65/2003. Restano esclusi dal 
campo d'applicazione i seguenti preparati, allo stadio di prodotto finito e 
destinato all'utilizzatore finale: i medicinali per uso umano e veterinario, i 
prodotti cosmetici, i rifiuti, i prodotti alimentari, i mangimi, i preparati 
radioattivi, i dispositivi medici invasivi o utilizzati a contatto diretto con 
il corpo umano. Il presente decreto non si applica ai preparati durante il 
trasporto per ferrovia, su strada, per via fluviale, marittima ed aerea e 
durante il transito soggetto a controllo doganale esclusivamente se i preparati 
sono allo stadio di utilizzazione
finale.
Articolo 2 
Definizioni
Definizioni dei soggetti responsabili dell'immissione sul mercato (art. 2, 
lettera d). Il decreto legislativo n. 65/2003 definisce per immissione sul 
mercato la messa a disposizione di terzi ed anche l'importazione nel territorio 
doganale dell'Unione europea dei preparati chimici rientranti nel campo 
d'applicazione definito all'art. 1 dello stesso decreto legislativo n. 65/2003. 
Ai sensi del decreto legislativo n. 65/2003, il responsabile dell'immissione sul 
mercato dei preparati chimici (RIMPP) stabilito all'interno dell'Unione europea 
può configurarsi all'interno di ogni singolo Stato membro ed ovviamente dello 
Stato italiano come il fabbricante, ovvero l'importatore, ovvero il 
distributore. La figura del produttore riportata nella presente normativa e' da 
considerarsi sinonimo di responsabile dell'immissione sul mercato delle sostanze 
e dei preparati pericolosi. Per fabbricante si intende la persona fisica o 
giuridica o soggetto pubblico che abbia la responsabilità legale diretta o 
ottenuta con delega legale relativa all'immissione sul mercato dei preparati (ad 
es. presidente del consiglio d'amministrazione, amministratore delegato, 
direttore dell'impresa, ovvero dello stabilimento, ovvero dell'unita' 
produttiva, ecc. ...) e che nel concreto fabbrica e quindi produce i preparati 
intesi come le miscele o soluzioni costituite da due o più sostanze come 
definite agli articoli 2, commi 1, lettera a), decreti legislativi n. 52/1997 e 
n. 65/2003 e successivi aggiornamenti. Il fabbricante e' pertanto colui che 
immette sul mercato i preparati chimici: direttamente all'utilizzatore 
professionale; direttamente al privato cittadino; tramite terzi e cioè tramite: 
agente di zona dipendente; agente di zona non dipendente; commerciante o 
rivenditore all'ingrosso (ad es. deposito specializzato con o senza esclusività, 
ecc.); commerciante o rivenditore al dettaglio (ad es. ferramenta, cooperativa 
di piccola, media e grande distribuzione, negozi specializzati e non, ecc). Per 
importatore si intende la persona fisica o giuridica o soggetto pubblico che 
abbia la responsabilità legale diretta o ottenuta con delega legale relativa 
all'immissione sul mercato di preparati (ad es. Presidente del consiglio 
d'amministrazione, amministratore delegato, direttore del deposito, ovvero dello 
stabilimento, ovvero dell'unita' produttiva, ecc. ...) che provengono da 
fabbricanti con sede legale non situata in Stati membri dell'Unione europea 
ovvero Stati extra-comunitari. Per distributore si intende la persona fisica o 
giuridica che abbia la responsabilità legale diretta o ottenuta con delega 
legale relativa all'immissione sul mercato di preparati (ad es. presidente del 
consiglio d'amministrazione, amministratore delegato, direttore del deposito, 
ovvero dello stabilimento, ovvero dell'unita' produttiva, ecc.), in quanto 
rappresentante all'interno dello Stato italiano del fabbricante o 
dell'importatore aventi sede legale situata all'interno dell'Unione europea. Con 
il decreto legislativo n. 65/2003 e' stato inoltre inserito un altro soggetto 
responsabile dell'immissione sul mercato dei preparati che ha unicamente 
responsabilità nell'ambito della cosiddetta vendita a distanza effettuata ai 
sensi del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185. Su tale aspetto e' stato 
sancito il principio che le informazioni sulla pericolosità del prodotto debbano 
essere fornite anche nell'operazione di cosiddetta vendita a distanza che si 
realizza attraverso sistemi quali commercio elettronico via internet o similari. 
In questi casi si stabilisce che la pubblicità di un preparato che rientra 
nell'ambito del decreto legislativo n. 65/2003, deve contenere una menzione dei 
pericoli indicati nell'etichettatura.
Articolo 3 
Determinazione delle proprietà 
pericolose, loro classificazione ed eticherratura. 
Per i preparati rientranti nel campo d'applicazione del decreto legislativo 
n. 65/2003, i cui componenti pericolosi siano presenti anche solo come impurezze 
o additivi, questi sono presi in considerazione qualora la loro concentrazione 
sia almeno uguale a quella definita nella tabella di cui all'allegato IX sia ai 
fini delle procedure di calcolo per la valutazione dei pericoli per la salute e 
l'ambiente con il metodo convenzionale, sia ai fini della compilazione del punto 
2 delle SDS.
Articolo 4 
Valutazione dei pericoli 
derivanti dalle proprietà chimico-fisiche.
Le Per quanto riguarda le proprietà fisico-chimiche viene ribadito il 
principio che la classificazione di base sul risultato della sperimentazione 
effettuata direttamente sul preparato tal quale, salvo alcuni casi specifici per 
i quali in allegato I della direttiva n. 67/548 sono indicati particolari limiti 
anche per effetti fisici.
Articolo 5 
Valutazione dei pericoli per la 
salute. (Art. 5).
Prove sperimentali (art. 5, comma 2). Fatte salve le disposizioni di cui al 
decreto legislativo n. 194/1995 per i preparati fitosanitari, il sistema di 
calcolo convenzionale ha sempre priorità sulla sperimentazione salvo i casi in 
cui dati sperimentali adeguati siano disponibili. Un nuovo test sperimentale si 
può effettuare sul preparato solo se si può dimostrare che l'applicazione del 
sistema di calcolo od il riferimento a studi già effettuati non riflettono le 
reali proprietà del preparato. In ogni caso l'eventuale sperimentazione deve 
essere compatibile con quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, 
n. 116, relativo alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali od 
altri fini scientifici. Permane inoltre il divieto di effettuare test 
sperimentali sui preparati per la valutazione della cancerogenesi, mutagenesi e 
tossicità per il ciclo riproduttivo. Pertanto, fatti salvo i requisiti del 
decreto legislativo n. 194/1995 e i preparati cancerogeni, mutageni e tossici 
per il ciclo riproduttivo, in cui e' obbligatorio il calcolo convenzionale, 
qualora si intenda effettuare una sperimentazione animale ai fini della 
classificazione di pericolo da contrapporre al risultato del calcolo occorre 
fornire preventiva comunicazione ai sensi del decreto legislativo n. 116/1992 
sopra richiamato al Ministero della salute, Direzione generale della prevenzione 
giustificando la richiesta con l'obiettivo di dimostrare scientificamente che le 
prove sperimentali sul preparato risultano nel caso specifico più attendibili 
dei risultati ottenuti con il metodo di calcolo. Al fine della individuazione 
dei pericoli per la salute ed in conformità ai criteri di cui all'allegato VI 
decreto ministeriale 28 aprile 1997 e successivi aggiornamenti, si evidenzia, 
nella scala d'importanza, l'assoluta priorità degli effetti tossicologici 
riconosciuti sull'essere umano ottenuti da studi epidemiologici, da studi di 
casi clinici e dalle valutazioni fatte sulla base di dati statistici correlati 
ad eventi infortunistici (intossicazioni) e a malattie professionali rispetto ai 
risultati ottenuti mediante il calcolo convenzionale o mediante sperimentazioni 
tossicologiche effettuate su animali ai sensi dell'allegato V parte b decreto 
ministeriale 28 aprile 1997 e successivi aggiornamenti. Va precisato a tal 
proposito che l'assenza di osservazioni significative sull'uomo non può essere 
interpretata come assenza di pericolosità.
Articolo 6
Individuazione dei pericoli per 
l'ambiente. 
La classificazione dei preparati in relazione ai pericoli per l'ambiente e' 
determinata mediante il metodo di calcolo (metodo convenzionale) indicato 
nell'allegato II, sulla base della concentrazione delle sostanze pericolose per 
l'ambiente presenti nel preparato. Qualora siano disponibili dati ottenuti da 
prove sperimentali condotte secondo i metodi indicati nell'allegato V, parte c 
del decreto del Ministero della sanità 28 aprile 1997 e successivi 
aggiornamenti, per classificare il preparato in relazione ai pericoli per 
l'ambiente, si utilizzano i dati ottenuti dalle suddette prove sperimentali, a 
prescindere dai risultati ottenuti mediante il metodo di calcolo. Per quanto 
riguarda i prodotti fitosanitari, possono essere utilizzati per la 
classificazione i dati ottenuti dalle prove indicate negli allegati II e III del 
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, purche' condotte con metodi 
riconosciuti a livello internazionale. Per quanto concerne le tabelle 
dell'allegato II, parte b, la tabella I indica la classificazione del preparato 
in relazione alle concentrazioni di sostanze classificate con le seguenti 
indicazioni e frasi di rischio: N, R50-R53, N, R51-R53, R52-R53. Per le sostanze 
classificate esclusivamente con una delle seguenti frasi di rischio, N, R50, R52 
ed R53, le tabelle 2, 3 e 4 indicano rispettivamente le concentrazioni per cui 
e' prevista la classificazione del preparato. Per le sostanze classificate N, 
R59 o R59, la tabella 5 indica infine la concentrazione per cui e' prevista la 
classificazione del preparato.
Articolo 7
Obblighi generali
Il responsabile dell'immissione sul mercato del preparato deve sempre tenere a 
disposizione delle competenti Autorità di controllo di cui all'art. 28 decreto 
legislativo n. 52/1997 i dati sulla composizione del preparato; i dati impiegati 
per la classificazione e l'etichettatura del preparato; le informazioni utili 
concernenti le condizioni dell'imballaggio e i dati utilizzati per la 
predisposizione della scheda informativa in materia di sicurezza.
Articolo 8
Imballaggio
Il responsabile dell'immissione sul mercato di un preparato che e' contenuto 
in un imballaggio richiudibile con la chiusura di sicurezza per bambini, deve 
tenere a disposizione il certificato delle prove con cui si attesta la 
conformità alla Norma ISO 8317.
Articolo 9
Etichettatura
Nell'etichettatura di pericolo dovrà sempre figurare il nome chimico delle 
sostanze che hanno portato a classificare il preparato in una o più delle 
seguenti categorie di pericolo: cancerogeno di categoria 1, 2 e 3; mutageno di 
categoria 1, 2 e 3; tossico per il ciclo riproduttivo di categoria 1, 2 e 3; 
molto tossico, tossico o nocivo a causa di effetti letali e non letali dopo 
un'unica esposizione, tossico o nocivo a causa degli effetti gravi dopo 
esposizione prolungata, sensibilizzante. Salvo casi particolari la norma prevede 
che in genere quattro nomi chimici sono sufficienti per caratterizzare un 
preparato. Non devono essere riportati in etichettatura di pericolo i nomi delle 
sostanze che hanno portato a classificare il preparato in una o più delle 
seguenti categorie di pericolo: esplosivo, estremamente infiammabile, facilmente 
infiammabile, infiammabile, irritante e pericoloso per l'ambiente, a meno che la 
sostanza appartenga ad una categoria di pericolo più severa. Una novità riguarda 
l'etichettatura di pericolo dei prodotti fitosanitari per i quali si applicano 
dal 30 luglio 2004 le disposizioni del decreto legislativo n. 65/2003 nonche' le 
disposizioni di etichettatura del decreto legislativo n. 194/1995. Il termine di 
elemento di congiunzione tra le due tipologie di etichettatura e' individuato 
dalla frase: «Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le 
istruzioni per l'uso».
Articolo 13
Schede di sicurezza
Un elemento innovativo ma di particolare rilievo introdotto e' l'obbligo di 
produrre e fornire dietro richiesta una scheda di sicurezza anche per i 
preparati che pur non essendo classificati come pericolosi contengono almeno una 
sostanza pericolosa per la salute o per l'ambiente alla concentrazione\geq 1% in 
peso per i preparati diversi da quelli gassosi e maggiore e/o uguale allo 0,2% 
per i preparati gassosi, o ancora sostanze che pur non essendo classificate 
pericolose sono caratterizzate da limiti di esposizione occupazionale 
comunitari. Si intende precisare che detti preparati entrano nel campo di 
applicazione solo per quello che riguarda la scheda di sicurezza. Sussiste, 
comunque per questi preparati l'obbligo di riportare in etichetta l'indicazione 
«scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta per gli utilizzatori 
professionali». A tale scopo e' opportuno che le schede di sicurezze risultino 
gia' compilate di modo che possano essere fornite su richiesta in tempo reale. 
Le schede di sicurezza dovranno essere aggiornate, qualora vi fossero nuove 
evidenze sperimentali, o normative, o giustificati motivi di modifica, come ad 
esempio a seguito dell'aggiornamento dell'etichettatura di pericolo. Qualora, 
per indicare le concentrazioni dei componenti da riportare in SDS, si intenda 
avvalersi della facoltà di utilizzare degli intervalli di concentrazione si 
suggerisce di adottare i valori riportati nell'allegato XI parte a) punto 9 con 
riferimento alle informazioni da fornire all'I.S.S. per la banca dati sui 
preparati pericolosi. Rimane salvo il principio che occorre evitare di riportare 
gli intervalli di percentuali che si sovrappongano ai limiti percentuali di 
classificazione. Si intende precisare infine che il nome e il numero di tel. 
dell'organismo da riportare al punto 1.3 delle SDS non e' l'I.S.S., pur essendo 
tale ente depositario dell'archivio dei preparati pericolosi, bensi' il CAV, 
operante sul territorio nazionale, più vicino all'area territoriale in cui ha 
sede l'azienda sanitaria locale.
Articolo 14
Riservatezza delle informazioni
 Per quanto riguarda la riservatezza sui nomi chimici delle sostanze da 
apporre in etichettatura e nella SDS, laddove consentito, il RIMPP potra' 
utilizzare la denominazione della famiglia chimica d'appartenenza, in base alle 
indicazioni di cui all'allegato V presentando apposita domanda al Ministero 
della salute, Direzione generale della prevenzione, nei seguenti casi: 
nell'etichettatura di pericolo solo per le sostanze nocive limitatamente agli 
effetti acuti letali; nella SDS, sia per le sostanze nocive con effetti acuti 
letali che per le sostanze irritanti ad eccezione di quelle aventi rischio di 
gravi lesioni oculari. Questa facoltà viene a mancare nel caso in cui per la 
sostanza da autorizzare sia riconosciuto un valore limite d'esposizione 
professionale europeo.
 
Articolo 15 
Archivio preparati
Il decreto legislativo 16 luglio 1998, n. 285 e i necessari aggiornamenti e 
decreti attuativi sono stati abrogati con l'entrata in vigore della nuova 
normativa. Pertanto si e' reso necessario introdurre nel decreto legislativo di 
recepimento della direttiva 1999/45/CE tutti i dati contenuti nei decreti 
abrogati, tra cui il decreto di istituzione della banca dati sui preparati 
pericolosi presso l'I.S.S. (decreto ministeriale 19 aprile 2000). Sono stati 
ribaditi i principi e le modalità già contenute nella normativa precedente che 
indicava l'organismo incaricato a ricevere le informazioni relative ai preparati 
pericolosi per la salute e la sicurezza escludendo dall'obbligo di dichiarazione 
solo i preparati classificati esclusivamente come pericolosi per l'ambiente. Dal 
30 luglio 2004 l'archivio dei preparati pericolosi sarà esteso anche ai prodotti 
fitosanitari e ai biocidi. E' stato, quindi, previsto un tempo di sessanta 
giorni, dalla pubblicazione del decreto legislativo, per l'invio dei dati sulla 
composizione dei preparati pericolosi all'Istituto superiore di sanità da parte 
delle ditte che non lo avessero ancora fatto. Tutti coloro che hanno inviato i 
dati successivamente all'8 giugno 2002 non sono più sanzionabili sulla base del 
presente decreto.
Articolo 17
Vigilanza 
La vigilanza viene effettuata dalle Regioni tramite le loro articolazioni 
territoriali. Il controllo riguarda la classificazione, imballaggio, 
l'etichettatura, l'invio dei dati all'archivio preparati istituito presso 
l'I.S.S. e la valutazione di conformità delle SDS (verifica della conformità del 
contenuto delle schede in ottemperanza a quanto disposto dal decreto 
ministeriale del 7 settembre 2002). L'art. 13, comma 4 del decreto-legge n. 
65/2003 introduce infatti il principio che il responsabile dell'immissione sul 
mercato di un preparato deve ricevere informazioni adeguate e complete sui 
componenti pericolosi del preparato dai suoi fornitori di materie prime. Ciò 
allo scopo sia di poter compilare una adeguata scheda di sicurezza del 
preparato, ma anche allo scopo di assicurare una corretta applicazione delle 
norme di tutela dei lavoratori. Nel momento in cui il RIMPP giudica non corrette 
o insufficienti le informazioni fornitegli, ha facoltà di chiedere un'immediata 
integrazione di tali informazioni e qualora ciò non venga ottemperato di 
rivolgersi direttamente all'autorità' responsabile della vigilanza per gli 
interventi del caso. Si introduce quindi per la prima volta un'interazione 
diretta fra il RIMPP e le autorità locali di vigilanza le quali potranno 
intervenire o direttamente, qualora il fornitore di materia prima sia 
localizzato nel territorio di propria competenza, o chiedendo la collaborazione 
degli organi di vigilanza responsabili competenti sul territorio. Tale 
collaborazione potra' eventualmente realizzarsi anche attraverso la 
collaborazione del Ministero della salute e dell'Istituto superiore di sanità.
Articolo 18
Sanzioni
Per quanto riguarda gli aspetti sanzionatori in caso di violazione del decreto 
legislativo n. 65/2003, il RIMPP, sia esso il fabbricante, il distributore o 
l'importatore, e' sanzionato penalmente solo nel caso in cui questo immetta sul 
mercato preparati pericolosi la cui classificazione, imballaggio, etichettatura 
e l'applicazione dei requisiti per l'etichettatura di cui gli articoli 3, 8, 9 e 
10 del decreto legislativo n. 65/2003 siano stati violati. In realta' la norma 
sanzionatoria solleva da dirette responsabilità di natura penale unicamente: il 
commerciante al dettaglio che pone in vendita o comunque distribuisce per il 
consumo preparati pericolosi in confezioni originali, solo quando non sia a 
conoscenza di violazioni segnalate anche con diffida a cura degli Organi 
deputati alla Vigilanza o se la confezione originale, anche per negligenza dello 
stesso commerciante, non presenti segni d'alterazione; e il distributore di un 
prodotto acquistato all'interno della CE e rivenduto in Italia, che non modifica 
in alcun modo l'etichetta originale. Chiunque immetta sul mercato un preparato 
pericoloso e' anche perseguibile in caso di mancata consegna gratuita della 
scheda informativa in materia di sicurezza (SDS), da effettuarsi all'atto della 
prima fornitura e ad ogni ulteriore aggiornamento, nei confronti unicamente 
dell'utilizzatore professionale, definito altresi' come datore di lavoro ai 
sensi dell'art. 2, lettera b) decreto legislativo n. 626/1994 e successive 
modificazioni. Chiunque metta a disposizione dell'utilizzatore professionale un 
preparato pericoloso senza fornire la SDS di quel preparato pericoloso, su 
supporto cartaceo ovvero, nel caso in cui il destinatario disponga di una 
modalità di ricevimento informatico, su supporto informatico (floppy disk, 
CD-ROM, posta elettronica, ecc.), e' sanzionato pecuniariamente con procedimento 
amministrativo ai sensi dell'art. 18, comma 5. Non e' considerata messa a 
disposizione dell'utilizzatore professionale una scheda di sicurezza contenuta 
nel sito internet della azienda fornitrice.
La responsabilità della conformità e della qualità dei dati della SDS e' a 
carico esclusivo del RIMPP che ha redatto la SDS e che avra' apposto la sua 
identificazione alla voce obbligatoria 1.3 di cui all'allegato al decreto 
ministeriale 7 settembre 2002.
La consegna della SDS all'utilizzatore professionale, sia che avvenga su 
supporto cartaceo che su supporto informatico, deve sempre avere un riscontro 
dell'avvenuto ricevimento. Ciò e' molto utile per garantire il RIMPP di avere 
fornito, alla prima fornitura e ad ogni modifica in maniera inequivoca, la 
relativa SDS all'utilizzatore professionale sia dei preparati pericolosi 
definiti come tali ai sensi dell'art. 1, comma 1, decreto legislativo n. 
65/2003, sia su richiesta dello stesso utilizzatore professione, dei preparati 
non pericolosi come definiti ai sensi dell'art. 3, comma 2, decreto legislativo 
n. 65/2003. Non si deve dimenticare la rilevante importanza che hanno le 
informazioni contenute nelle SDS al fine della valutazione del rischio per la 
salute e per la sicurezza da effettuarsi negli ambienti di lavoro ai sensi 
dell'art. 72-quater del decreto legislativo n. 626/1994 e successive modifiche. 
Viene inoltre ribadito che la responsabilità diretta del fabbricante, del 
distributore e dell'importatore che redige etichette e-SDS, viene trasferita in 
coloro che immettono in commercio il preparato apponendo la propria 
identificazione sulla etichetta ed SDS, pur non essendo a conoscenza della 
composizione. Se la SDS immessa sul mercato risulta incompleta e inadeguata, 
chiunque abbia apposto la sua identificazione sulla SDS stessa e' perseguibile 
alla stessa stregua del fabbricante, ovvero dell'importatore.
Roma, 7 gennaio 2004
Il Ministro: Sirchia