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Decreto Legislativo 21 marzo 2005, n.70
Disposizioni sanzionatorie per le violazioni dei regolamenti (CE) numeri 1829/2003 e 1830/2003, relativi agli alimenti ed ai mangimi geneticamente modificati.
(GU n. 98 del 29-4-2005)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 3 della legge 31 ottobre 2003, n. 306, recante delega al
Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni
comunitarie;
Visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente
modificati;
Visto il regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilita' e l'etichettatura di
alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonche'
recante modifica della direttiva 2001/18/CE;
Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, recante attuazione della
direttiva 2001/18/CE, concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di
organismi geneticamente modificati;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 16 luglio 2004;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; Acquisiti i pareri delle
competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4
marzo 2005;
Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e della giustizia, di
concerto con i Ministri della salute, dell'ambiente e della tutela del
territorio e delle politiche agricole e forestali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
TITOLO I
Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n. 1829 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003.
Capo I
Disposizione generale
Art. 1.
Oggetto e finalita'
1. Le disposizioni del presente titolo dettano la disciplina sanzionatoria
per le violazioni del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi
geneticamente modificati, di seguito denominato: «regolamento».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione
legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di
principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti
definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della
Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore
di legge ed i regolamenti.
- L'art. 3 della legge 31 ottobre 2003, n. 306, reca: «Delega al Governo per la
disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie.».
- Il regolamento (CE) n. 1829/2003 e' pubblicato in GUCE n. L. 268 del 18
ottobre 2003.
- Il regolamento (CE) n. 1830/2003 e' pubblicato in GUCE n. L. 268 del 18
ottobre 2003.
- La direttiva 2001/18/CE e' pubblicata in GUCE n. L. 106 del 17 aprile 2001.
- Il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, reca: «Attuazione della
direttiva 2001/18/CE, concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di
organismi geneticamente modificati».
Nota all'art. 1:
- Per il regolamento (CE) n. 1829/2003, vedi note alle premesse.
Capo II
Disciplina sanzionatoria per le violazioni relative agli alimenti geneticamente
modificati
SEZIONE I
Disciplina sanzionatoria per le violazioni relative all'autorizzazione ed alla
vigilanza
Art. 2.
Disciplina sanzionatoria per le violazioni previste agli articoli 4, 7, 9, 10 e
11 del regolamento
1. Chiunque immette in commercio un OGM destinato all'alimentazione umana o
un alimento di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento, senza che per
esso sia stata rilasciata l'autorizzazione ai sensi della sezione I del capo II
del regolamento medesimo, e' punito con l'arresto da sei mesi a tre anni o con
l'ammenda fino ad euro cinquantunomilasettecento.
2. Se l'immissione in commercio avviene dopo che l'autorizzazione e' stata
rifiutata, revocata o sospesa, si applica l'arresto da uno a tre anni o
l'ammenda fino ad euro sessantamila.
3. Chiunque, dopo il rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio di
un OGM destinato all'alimentazione umana o di un alimento di cui all'articolo 3,
paragrafo 1, del regolamento, senza che sia stata presentata, ai sensi
dell'articolo 11 del regolamento, la domanda di rinnovo dell'autorizzazione,
continua, dopo la scadenza della stessa, ad immettere sul mercato l'OGM o
l'alimento, ovvero continua ad immettere sul mercato l'OGM o l'alimento dopo che
il rinnovo dell'autorizzazione e' stato rifiutato, revocato o sospeso, e'
punito, nel primo caso, con le pene di cui al comma 1, nel secondo caso, con le
pene di cui al comma 2.
4. Chiunque immette in commercio un OGM destinato all'alimentazione umana o un
alimento di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento, senza rispettare
le condizioni o le restrizioni stabilite nell'autorizzazione o nel rinnovo
dell'autorizzazione, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
settemilaottocento ad euro quarantaseimilacinquecento.
5. Chi, dopo l'immissione in commercio di un OGM destinato all'alimentazione
umana o di un alimento di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento, non
effettua il monitoraggio eventualmente imposto dall'autorizzazione, o non
presenta alla Commissione le relative relazioni, alle condizioni indicate
nell'autorizzazione medesima, e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro settemilaottocento ad euro
venticinquemilanovecento.
6. Chi, dopo l'ottenimento della autorizzazione all'immissione in commercio di
un OGM destinato all'alimentazione umana o di un alimento di cui all'articolo 3,
paragrafo 1, del regolamento e l'immissione in commercio degli stessi,
disponendo di nuove informazioni scientifiche o tecniche suscettibili di
influire sulla valutazione della sicurezza nell'uso dei medesimi, non informa
immediatamente la Commissione, e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro settemilaottocento ad euro quarantaseimilacinquecento.
Nota all'art. 2:
- Per il regolamento (CE) n. 1829/2003, vedi note alle premesse.
Art. 3.
Disciplina sanzionatoria per le violazioni previste all'articolo 8 del
regolamento
1. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dalla Commissione ai
sensi dell'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento, che dispone il ritiro dal
mercato di un prodotto e dei suoi eventuali derivati, e' punito con l'arresto da
sei mesi a tre anni o con l'ammenda fino ad euro cinquantunomilasettecento.
2. Chiunque mantiene sul mercato un alimento geneticamente modificato rientrante
nel campo di applicazione della sezione I del capo II del regolamento, dopo che
la domanda presentata ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento
medesimo, e' stata rigettata, e' punito con l'arresto da uno a tre anni o con
l'ammenda fino ad euro sessantamila.
Nota all'art. 3:
- Per il regolamento (CE) n. 1829/2003, vedi note alle premesse.
SEZIONE II
Disciplina sanzionatoria per le violazioni relative all'etichettatura
Art. 4.
Disciplina sanzionatoria per le violazioni previste all'articolo 13 del
regolamento
1. Fatte salve le altre disposizioni del diritto comunitario e del diritto
interno in materia di etichettatura dei prodotti alimentari, chiunque immette in
commercio un alimento di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento,
destinato in quanto tale al consumatore finale od ai fornitori di alimenti per
collettivita', senza rispettare i requisiti in materia di etichettatura di cui
all'articolo 13 del regolamento, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro settemilaottocento ad euro
quarantaseimilacinquecento.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli alimenti che contengono
materiale che contiene OGM, o e' costituito da OGM o e' prodotto a partire da
OGM presenti in proporzione non superiore allo 0,9 per cento degli ingredienti
alimentari considerati individualmente o degli alimenti costituiti da un unico
ingrediente, o in proporzione non superiore alla minor soglia eventualmente
stabilita ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento, purche' tale
presenza sia accidentale o tecnicamente inevitabile. Al fine di stabilire se la
presenza di tale materiale sia accidentale o tecnicamente inevitabile, gli
operatori devono essere in grado di
dimostrare di avere preso tutte le misure appropriate per evitarne la presenza.
Nota all'art. 4:
- Per il regolamento (CE) n. 1829/2003, vedi note alle premesse.
Capo III
Disciplina sanzionatoria per le violazioni relative ai mangimi geneticamente
modificati
SEZIONE I
Disciplina sanzionatoria per le violazioni relative all'autorizzazione ed alla
vigilanza
Art. 5.
Disciplina sanzionatoria per le violazioni previste agli articoli 6, 19, 21, 22
e 23 del regolamento
1. Chiunque immette in commercio, usa o modifica un OGM destinato
all'alimentazione degli animali o un mangime di cui all'articolo 15, paragrafo
1, del regolamento, senza che per esso sia stata rilasciata l'autorizzazione ai
sensi della sezione I del capo III del regolamento medesimo, e' punito con
l'arresto da sei mesi a tre anni o con l'ammenda fino ad euro
cinquantunomilasettecento.
2. Se l'immissione in commercio avviene dopo che l'autorizzazione e' stata
rifiutata, revocata o sospesa, si applica l'arresto da uno a tre anni o
l'ammenda fino ad euro sessantamila.
3. Chiunque, dopo il rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio di
un OGM destinato all'alimentazione degli animali o di un mangime di cui
all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento, senza che sia stata presentata,
ai sensi dell'articolo 11 del regolamento, la domanda di rinnovo
dell'autorizzazione, continua, dopo la scadenza della stessa, ad immettere sul
mercato, ad usare o modificare l'OGM o il mangime, ovvero continua ad immettere
sul mercato, ad usare o a modificare l'OGM o il mangime dopo che il rinnovo
dell'autorizzazione e' stato rifiutato, revocato o sospeso, e' punito, nel primo
caso, con le pene di cui al comma 1, nel secondo caso, con le pene di cui al
comma 2.
4. Chiunque immette in commercio, usa o modifica un OGM destinato
all'alimentazione degli animali o un mangime di cui all'articolo 15, paragrafo
1, del regolamento, senza rispettare le condizioni o le restrizioni stabilite
nell'autorizzazione o nel rinnovo dell'autorizzazione, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro settemilaottocento ad euro
quarantaseimilacinquecento.
5. Chi, dopo l'immissione in commercio di un OGM destinato all'alimentazione
degli animali o di un mangime di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del
regolamento, non effettua il monitoraggio eventualmente imposto
dall'autorizzazione, o non presenta alla Commissione le relative relazioni, alle
condizioni indicate nell'autorizzazione medesima, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro settemilaottocento ad euro
venticinquemilanovecento.
6. Chi, dopo l'ottenimento dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un
OGM destinato all'alimentazione degli animali o di un mangime di cui
all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento e l'immissione in commercio degli
stessi, disponendo di nuove informazioni scientifiche o tecniche suscettibili di
influire sulla valutazione della sicurezza nell'uso dei medesimi, non informa
immediatamente la Commissione, e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro settemilaottocento ad euro quarantaseimilacinquecento.
Nota all'art. 5:
- Per il regolamento (CE) n. 1829/2003, vedi note alle premesse.
Art. 6.
Disciplina sanzionatoria per le violazioni previste all'articolo 20 del
regolamento
1. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dalla Commissione ai
sensi dell'articolo 20, paragrafo 6, del regolamento, che dispone il ritiro dal
mercato di un prodotto e dei suoi eventuali derivati, e' punito con l'arresto da
sei mesi a tre anni o con l'ammenda fino ad euro cinquantunomilasettecento.
2. Chiunque mantiene sul mercato un mangime geneticamente modificato rientrante
nel campo di applicazione della sezione 1 del capo III del regolamento, dopo che
la domanda presentata ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 4, del regolamento
medesimo, e' stata rigettata, e' punito con l'arresto da uno a tre anni o con
l'ammenda fino ad euro sessantamila.
Nota all'art. 6:
- Per il regolamento (CE) n. 1829/2003, vedi note alle premesse.
SEZIONE II
Disciplina sanzionatoria per le violazioni relative all'etichettatura
Art. 7.
Disciplina sanzionatoria per le violazioni previste all'articolo 25 del
regolamento
1. Fatte salve le altre disposizioni del diritto comunitario e del diritto
interno in materia di etichettatura dei mangimi, chiunque immette sul mercato un
mangime di cui all'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento, senza rispettare i
requisiti in materia di etichettatura di cui all'articolo 25 del regolamento, e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro settemilaottocento ad
euro quarantaseimilacinquecento.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai mangimi che contengono
materiale che contiene OGM, o e' costituito da OGM o e' prodotto a partire da
OGM presenti in proporzione non superiore allo 0,9 per cento per mangime e per
ciascun mangime di cui esso e' composto o in proporzione non superiore alla
minor soglia eventualmente stabilita ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 4, del
regolamento, purche' tale presenza sia accidentale o tecnicamente inevitabile.
Al fine di stabilire se la presenza di tale materiale sia accidentale o
tecnicamente inevitabile, gli operatori devono essere in grado di dimostrare di
avere preso tutte le misure
appropriate per evitarne la presenza.
Capo IV
Relazione con il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224
Art. 8.
Relazione con gli articoli 30, comma 2 e 35, comma 10 e con l'articolo 36 del
decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224
1. Le disposizioni degli articoli 30, comma 2 e 35, comma 10, del decreto
legislativo n. 224 del 2003, si applicano anche nel caso di coltivazione di OGM
autorizzati ai sensi del regolamento.
2. Fatte salve le disposizioni previste negli articoli 2, 3, 5 e 6, le
disposizioni dell'articolo 36 del decreto legislativo n. 224 del 2003 si
applicano anche nel caso di danni provocati dalla immissione in commercio di OGM
destinati all'alimentazione umana o degli animali o di alimenti o mangimi che
contengono o sono costituiti da OGM, rientranti nel campo di applicazione del
regolamento.
Nota all'art. 8:
- Gli articoli 30, commi 1 e 2, 35 comma 10 e 36, del citato d.lgs. n. 224 del
2003, cosi' recitano:
«Art. 30. (Pubblici registri). - 1. Presso l'autorita' nazionale competente e'
istituito, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, un pubblico
registro informatico dove sono annotate le localizzazioni degli OGM emessi in
virtu' del Titolo II. Sono, altresi', istituiti presso le regioni e le province
autonome registri informatici su cui sono annotate le localizzazioni degli OGM
coltivati in virtu' del Titolo III, per consentire, in particolare, il controllo
del monitoraggio degli eventuali effetti di tali OGM sull'ambiente, ai sensi
dell'art. 21, comma 3, lettera g), e dell'art. 22, comma 1. Le informazioni
annotate su tali registri sono immediatamente rese pubbliche e l'accesso ai
registri deve essere facilmente garantito al pubblico.
2. Chiunque coltiva OGM comunica alle regioni e province autonome competenti per
territorio, entro quindici giorni dalla messa in coltura, la localizzazione
delle coltivazioni e conserva per dieci anni le informazioni relative agli OGM
coltivati ed alla loro localizzazione.».
«10. Chiunque, nell'ipotesi prevista dall'art. 30, comma 2, non comunica alle
regioni e alle proince autonome competenti per territorio, entro quindici giorni
dalla messa in coltura, la localizzazione delle coltivazioni degli OGM o non
conserva per dieci anni le informazioni relative agli OGM coltivati ed alla
localizzazione delle coltivazioni, e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 6.000 a euro 12.000.».
«Art. 36. (Sanzioni per danni provocati alla salute umana e all'ambiente,
bonifica e ripristino ambientale e risarcimento del danno ambientale). - 1.
Fatte salve le disposizioni previste negli articoli 34 e 35 e sempre che il
fatto non costituisca piu' grave reato, chi, nell'effettuazione di un'emissione
deliberata nell'ambiente di un OGM ovvero nell'immissione sul mercato di un OGM,
cagiona pericolo per la salute pubblica ovvero pericolo di degradazione
rilevante e persistente delle risorse naturali biotiche o abiotiche e' punito
con l'arresto sino a tre anni o con l'ammenda sino ad euro 51.700.
2. Chiunque, con il proprio comportamento omissivo o commissivo, in violazione
delle disposizioni del presente decreto, provoca un danno alle acque, al suolo,
al sottosuolo od alle altre risorse ambientali, ovvero determina un pericolo
concreto ed attuale di inquinamento ambientale, e' tenuto a procedere a proprie
spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino
ambientale delle aree inquinate: e degli impianti dai quali e' derivato il danno
ovvero deriva il pericolo di' inquinamento, ai sensi e secondo il procedimento
di cui all'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
3. Ai sensi dell'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e' fatto salvo il
diritto ad ottenere il risarcimento del danno non eliminabile con la bonifica ed
il ripristino ambientale di cui al comma 2.
4. Nel caso in cui non sia possibile una precisa quantificazione del danno di
cui al comma 3, lo stesso si presume, salvo prova contraria, di ammontare non
inferiore alla somma corrispondente alla sanzione pecuniaria amministrativa
ovvero alla sanzione penale, in concreto applicata. Nel caso in cui sia stata
irrogata una pena detentiva, solo al fine della quantificazione del danno di cui
al presente comma, il ragguaglio fra la stessa e la pena pecuniaria ha luogo
calcolando duecentosei euro per un giorno di pena detentiva.
5. In caso di condanna penale o di emanazione del provvedimento di cui all'art.
444 del codice di procedura penale, la cancelleria del giudice che ha emanato il
provvedimento trasmette copia dello stesso al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio. Gli enti di cui al comma 1 dell'art. 56 del decreto
legislativo 11 maggio 1999. n. 152, come modificato dall'art. 22 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 258, danno prontamente notizia dell'avvenuta
erogazione delle sanzioni amministrative al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio, al fine del recupero del danno ambientale.
6. Chiunque non ottempera alle prescrizioni di cui al comma 2 e' punito con
l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 2.600 ad euro 25.900.».
Capo V
Disposizione transitoria
Art. 9.
Disposizione transitoria in caso di presenza accidentale o tecnicamente
inevitabile di materiale geneticamente modificato che e' stato oggetto di una
valutazione del rischio favorevole.
1. Per un periodo di tre anni dalla data di applicazione del regolamento, e
sempre che ricorrano le condizioni di cui all'articolo 47, paragrafi 1 e 2 dello
stesso, la presenza negli alimenti o nei mangimi di materiale che contiene OGM
od e' costituito o derivato da OGM in proporzione non superiore allo 0,5 per
cento, o in proporzione non superiore alla minor soglia eventualmente stabilita
ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 3, del regolamento, non costituisce
violazione degli articoli 2 e 5.
Nota all'art. 9:
- Per il regolamento (CE) n. 1829/2003, vedi note alle premesse.
TITOLO II
Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n. 1830 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003.
Capo I
Disposizione generale
Art. 10.
Oggetto e finalita'
1. Le disposizioni del presente titolo dettano la disciplina sanzionatoria
per le violazioni del regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilita' e
l'etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilita' di
alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonche'
recante modifica della direttiva 2001/18/CE, di seguito denominato:
«regolamento».
Note all'art. 10:
- Per il regolamento (CE) n. 1830/2003, vedi note alle premesse.
- Per la direttiva 2001/18/CE, vedi note alle premesse.
Capo II
Disciplina sanzionatoria per le violazioni relative alla tracciabilita' ed
etichettatura dei prodotti contenenti OGM o da essi costituiti e per le
violazioni relative alla tracciabilita' dei prodotti per alimenti o mangimi
ottenuti da OGM.
Art. 11.
Disciplina sanzionatoria per le violazioni previste all'articolo 4 del
regolamento
1. Chiunque, nella prima fase di immissione in commercio di un prodotto
contenente OGM o da essi costituito, comprese le merci sfuse, o nelle fasi
successive dell'immissione in commercio di tali prodotti, non assicura la
trasmissione per iscritto all'operatore che riceve il prodotto delle
informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), del
regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
diecimila ad euro sessantamila. Nel caso dei prodotti contenenti miscele di OGM
o da esse costituiti, destinati all'uso diretto ed esclusivo come alimento o
mangime, o destinati alla trasformazione, le informazioni di cui all'articolo 4,
paragrafo 1, lettera b), del regolamento, possono essere sostituite dalla
dichiarazione, corredata dall'elenco, prevista dall'articolo 4, paragrafo 3, del
regolamento medesimo.
2. Chiunque, operando in qualunque fase della catena di produzione e di
distribuzione dei prodotti contenenti OGM o da essi costituiti, in qualita' di
soggetto che immette in commercio o riceve gli stessi prodotti, ad esclusione
del consumatore finale, non predispone i sistemi e le procedure standardizzate
di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro ottomila ad euro cinquantamila. La
disposizione non si applica nelle ipotesi ed alle condizioni di cui all'articolo
6 del regolamento.
3. Chiunque viola le disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti
contenenti OGM o da essi costituiti, di cui all'articolo 4, paragrafo 6, del
regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
settemilaottocento ad euro quarantaseimilacinquecento.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano nelle ipotesi di
presenza accidentale o tecnicamente inevitabile di tracce di OGM indicate
all'articolo 4, paragrafi 7 e 8, del regolamento.
Nota all'art. 11:
- Per il regolamento (CE) n. 1830/2003, vedi note alle premesse.
Art. 12.
Disciplina sanzionatoria per le violazioni previste all'articolo 5 del
regolamento
1. Chiunque immette in commercio un prodotto per alimenti o mangimi ottenuto
da OGM, senza assicurare la trasmissione per iscritto all'operatore che lo
riceve delle informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento,
e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro
sessantamila.
2. Chiunque, operando in qualunque fase della catena di produzione e di
distribuzione dei prodotti per alimenti o mangimi ottenuti da OGM, in qualita'
di soggetto che immette in commercio o riceve gli stessi prodotti o mangimi, ad
esclusione del consumatore finale, non predispone i sistemi e le procedure
standardizzate di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento, e' punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ottomila ad euro
cinquantamila. La disposizione non si applica nelle ipotesi ed alle condizioni
di cui all'articolo 6 del regolamento.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nelle ipotesi di
presenza accidentale o tecnicamente inevitabile di tracce di OGM in prodotti per
alimenti o mangimi ottenuti da OGM indicate all'articolo 5, paragrafo 4, del
regolamento.
TITOLO III
Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie
Art. 13.
Autorita' competente
1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio provvede,
nell'ambito delle attivita' previste dalle norme vigenti, all'irrogazione delle
sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 2, 3, 5 e 6 nei casi
di violazioni relative alle fattispecie di cui all'articolo 3, paragrafo 1,
lettere a) e b), ed all'articolo 15, paragrafo 1, lettere a) e b), del
regolamento (CE) n. 1829 del 2003. Provvede, altresi', all'irrogazione delle
sanzioni previste dall'articolo 11, commi 1 e 2.
2. Le regioni e le province autonome provvedono all'irrogazione delle altre
sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto legislativo nei
casi di violazioni relative ad alimenti e mangimi immessi in commercio, cosi'
come definiti dalla vigente legislazione comunitaria.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 21 marzo 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie
Castelli, Ministro della giustizia
Sirchia, Ministro della salute
Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Nota all'art. 13:
- Per il regolamento (CE) n. 1829/2003, vedi note alle premesse.