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Decreto Legge 22 novembre 2004, n.279
Disposizioni urgenti per assicurare la coesistenza tra le forme di agricoltura transgenica, convenzionale e biologica.
(GU n. 280 del 29-11-2004)
(N.d.R.: Si veda il testo del decreto coordinato alla legge di conversione n. 5/2005, per le abrogazioni conseguenti alla sentenza della Corte Costituzionale n. 116/2006)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77, 87 e 117, secondo comma, lettere e) e s), della
Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di definire un quadro normativo
minimo che consenta l'attuazione delle misure necessarie per garantire
l'effettiva coesistenza tra le diverse forme di colture che attualmente possono
essere praticate, in considerazione dell'imminente approvvigionamento delle
sementi per la prossima campagna di semina;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
dell'11 novembre 2004;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro delle
politiche agricole e forestali, del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri
per le politiche comunitarie, per gli affari regionali, dell'economia e delle
finanze e della salute;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Finalità
1. Il presente decreto, in attuazione della Raccomandazione della Commissione
2003/556/CE, del 23 luglio 2003, definisce il quadro normativo minimo per la
coesistenza tra le colture transgeniche, escluse quelle per fini di ricerca e
sperimentazione, nonché quelle convenzionali e biologiche, al fine di garantire
la libertà di iniziativa economica ed il diritto di scelta dei consumatori.
2. Ai fini dell'attuazione del presente decreto si intendono per:
a) colture transgeniche: le coltivazioni che fanno uso di organismi
geneticamente modificati, secondo la definizione di cui all'articolo 3 del
decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224;
b) colture biologiche: le coltivazioni che adottano metodi di produzione di cui
al regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991;
c) colture convenzionali: le coltivazioni che non rientrano in quelle definite
alle lettere a) e b).
Art. 2.
Salvaguardia del principio di coesistenza
1. Le colture di cui all'articolo 1 sono praticate senza che l'esercizio di una
di esse possa compromettere lo svolgimento delle altre e senza che nessuna
determinazione possa essere assunta al fine di favorire alcune colture a danno
di altre.
2. La coesistenza tra le colture di cui all'articolo 1 e' realizzata in modo da
tutelarne le peculiarità e le specificità produttive e, per quanto riguarda le
caratteristiche delle relative tipologie di sementi, in modo da evitare ogni
forma di presenza occasionale.
3. L'attuazione delle regole di coesistenza deve assicurare ai consumatori la
reale possibilità di scelta tra prodotti transgenici e non transgenici e,
pertanto, le coltivazioni transgeniche sono praticate all'interno di filiere di
produzione separate rispetto a quelle convenzionali e biologiche.
Art. 3.
Applicazione delle misure di coesistenza
1. Al fine di prevenire il potenziale pregiudizio economico e l'impatto della
commistione tra colture transgeniche e non transgeniche, con decreto del
Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sono definite le norme quadro per la coesistenza, anche con
riferimento alle aree di confine tra regioni, sulla base delle linee
guida predisposte dal Comitato di cui all'articolo 7. Il suddetto decreto e'
notificato alla Commissione europea nell'ambito della procedura prevista dalla
direttiva 98/34/CE del Consiglio, del 22 giugno 1998.
2. Nell'ambito dei piani regionali di coesistenza le regioni e le province
autonome, in coerenza con la Raccomandazione della Commissione 2003/556/CE, del
23 luglio 2003, possono individuare nel loro territorio una o più aree
omogenee.
Art. 4.
Piani di coesistenza
1. Le regioni e le province autonome adottano, con proprio provvedimento da
adottarsi entro il 31 dicembre 2005, il piano di coesistenza in coerenza con il
decreto di cui all'articolo 3; tale piano contiene le regole tecniche, con
particolare riferimento alle buone pratiche agricole, le condizioni e le
modalità per assicurare la coesistenza, prevedendo strumenti che garantiscono
la collaborazione degli enti territoriali locali, sulla base dei principi di
sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
2. Le regioni e le province autonome, nello svolgimento delle procedure di cui
al comma 1, assicurano la partecipazione di organizzazioni, associazioni,
organismi ed altri soggetti portatori di interessi in materia.
3. Le regioni e le province autonome promuovono il raggiungimento, su base
volontaria, di accordi tra imprenditori agricoli, al fine di adottare le misure
di gestione dirette per assicurare la coesistenza tra colture transgeniche e non
transgeniche.
Art. 5.
Responsabilità
1. L'imprenditore agricolo e gli altri soggetti individuati dal piano di
coesistenza di cui all'articolo 4, sono tenuti ad osservare le misure contenute
nel piano medesimo. La responsabilità relativa ai danni diretti ed indiretti
causati dall'inosservanza delle misure del piano grava su coloro che espongono
altri imprenditori agricoli ai danni suddetti. Sui soggetti che non osservano le
misure del piano incombe l'onere probatorio derivante dall'inosservanza delle
misure stesse.
2. L'imprenditore agricolo e' esente dalle responsabilità di cui al comma 1,
nell'ipotesi in cui abbia utilizzato sementi certificate dall'autorità' pubblica
e munite di dichiarazione della ditta sementiera, concernente l'assenza di
organismi geneticamente modificati secondo la vigente normativa.
3. Chiunque intenda mettere a coltura organismi geneticamente modificati e'
tenuto a dare la comunicazione di cui all'articolo 30, comma 2, del decreto
legislativo 8 luglio 2003, n. 224, ad elaborare un piano di gestione aziendale
per la coesistenza, sulla base del piano di cui all'articolo 4, nonché a
conservare appositi registri aziendali contenenti informazioni relative alle
misure di gestione adottate.
4. Le regioni e le province autonome provvedono a definire modalità e procedure
per l'istituzione e la tenuta, nell'ambito del Sistema informativo agricolo
nazionale (SIAN) di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998,
n. 173, dei dati e degli elementi di cui al comma 3.
Art. 6.
Sanzioni
1. Fatte salve le disposizioni previste negli articoli 35, comma 10, e 36 del
decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, chiunque non rispetti le misure
previste dai provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 1, e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 25.000.
2. A chiunque non rispetti le disposizioni di cui all'articolo 8, si applicano
le misure sanzionatorie previste dall'articolo 1, comma 5, del decreto
legislativo 24 aprile 2001, n. 212.
Art. 7.
Valutazione, monitoraggio e informazione sulla coesistenza
1. E' istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali il
«Comitato in materia di coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e
biologiche».
2. L'organizzazione e le modalità di funzionamento del Comitato sono definite
con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con
il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro per
gli affari regionali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il Comitato
e' composto da esperti qualificati nella materia, di cui due nominati dal
Ministro delle politiche agricole e forestali, uno dal Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio, uno designato dal Comitato nazionale per la
biosicurezza e le biotecnologie e quattro designati dalla citata Conferenza.
3. Il Comitato di cui al comma 1 predispone, in coerenza con la Raccomandazione
della Commissione 2003/556/CE, del 23 luglio 2003, entro 120 giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le linee
guida ai fini dell'adozione del decreto di cui all'articolo 3, comma 1. Il
Comitato provvede, inoltre, a monitorare l'applicazione dei principi e delle
disposizioni del presente decreto ed a comunicare all'Autorità' nazionale
competente i risultati di detta attività di monitoraggio.
4. Il Comitato ha, altresì, il compito di proporre le misure relative
all'omogeneizzazione delle modalità di controllo ed all'individuazione delle
tipologie di risarcimento dei danni. Le relative misure sono adottate con le
modalità di cui all'articolo 3, comma 1.
5. Al funzionamento del Comitato ed alle connesse attività, il Ministero delle
politiche agricole e forestali provvede senza oneri aggiuntivi a carico del
bilancio dello Stato. Agli esperti del Comitato non viene corrisposto alcun
compenso in aggiunta al gettone di presenza previsto ai sensi della vigente
normativa.
Art. 8.
Norme transitorie
1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, fino all'adozione
dei singoli provvedimenti di cui all'articolo 4, le colture transgeniche
destinate all'immissione sul mercato non sono consentite.
Art. 9.
Norma finanziaria
1. L'attuazione del presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
Art. 10.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà
presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 22 novembre 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali
Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Marzano, Ministro delle attività produttive
Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie
La Loggia, Ministro per gli affari regionali
Siniscalco, Ministro del-l'economia e delle finanze
Sirchia, Ministro della salute
Visto: il Guardasigilli: Castelli