Copyright © AmbienteDiritto
Regione Puglia. Legge Regionale n. 26 del 4-12-2003
Norme in materia di coltivazione, allevamento e commercializzazione di Organismi geneticamente modificati (OGM)
(B.U.R. Puglia n. 144 del 10-12-2003)
IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
La seguente legge:
Articolo 1
(Obiettivi)
1. La Regione Puglia, a tutela delle risorse genetiche del proprio territorio e della qualità, specificità, originalità, territorialità della produzione agro-alimentare e a garanzia della sicurezza alimentare dei propri cittadini, intende applicare il principio di cautela e attenzione nelle decisioni che attengono l'uso per qualsiasi forma di Organismi geneticamente modificati (OGM) o di prodotti da essi derivati.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione può promuovere azioni utili a prevenire i possibili rischi sulla salute umana e sull'ambiente e anche a valutare i possibili benefici derivanti dalla coltivazione, dall'allevamento e dall'uso a scopi alimentari di tali organismi o di prodotti da essi derivati. Per ambiente s'intende anche la biodiversità, cioè l'insieme degli organismi viventi che vivono in una determinata area, a livello di aria, acqua e suolo.
3. La Regione Puglia può promuovere la ricerca e la sperimentazione del settore agricolo con l'obiettivo di mantenere e sviluppare le biodiversità a livello specifico e varietale e di ricostruire sistemi agricoli diversificati , nella direzione di uno sviluppo durevole e del mantenimento dell'alto valore del paesaggio agricolo regionale.
Articolo 2
(Divieto di coltivazione e allevamento, a qualsiasi titolo, sui terreni di proprietà pubblica, collettiva e nelle aree a qualunque titolo protette)
1. E' fatto divieto, sull'intero territorio regionale, della coltivazione di piante e dell'allevamento di animali geneticamente modificati OGM anche ai fini sperimentali.
2. Fanno eccezione al comma 1 i terreni in uso a enti e organismi pubblici di ricerca scientifica, opportunamente e adeguatamente attrezzati e isolati dai campi di coltivazione normale, previa autorizzazione dell'Assessorato regionale all'agricoltura.
Articolo 3
(Esclusione dalla protezione dei marchi di qualità e dai finanziamenti erogati dalla Regione)
1. Sono escluse dalla possibilità di accedere ai marchi di qualità le aziende agricole che utilizzano OGM sia direttamente che indirettamente.
2. Le aziende di cui al comma 1 sono anche escluse dall'accesso a qualunque tipo di contributi finanziari erogati dalla Regione Puglia.
3. Analoga esclusione riguarda le aziende che utilizzano mangimi in cui sono contenute materie prime derivate da piante geneticamente modificate.
Articolo 4
(Ristorazione collettiva)
1. Nelle attività di ristorazione collettiva scolastica e prescolastica, degli ospedali, dei luoghi di cura della Regione Puglia, degli uffici pubblici appartenenti alla Regione, alla Provincia, ai Comuni e ai soggetti privati convenzionati è vietata la somministrazione di prodotti ottenuti da OGM.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di verificare, attraverso dichiarazione dell'erogatore del servizio e/o somministratore, l'assenza di OGM o di prodotti derivati negli alimenti somministrati, che, comunque, devono provenire da produzioni segregate prive di OGM.
3. Al fine di favorire la corretta informazione degli utenti, i soggetti gestori di cui al comma 1 hanno l'obbligo di pubblicizzare in modo adeguato le informazioni sulla provenienza degli alimenti somministrati.
4. Per garantire sicurezza alimentare ai cittadini e per la promozione della produzione agricola biologica e di qualità, le istituzioni pubbliche che gestiscono o svolgono le attività di cui al comma 1 prevedono nelle diete giornaliere l'utilizzazione dei prodotti biologici e tradizionali nonché quelli a denominazione protetta e a indicazione geografica tipica dando valore preminente alle tipicità della Regione Puglia, secondo le modalità indicate dal comma 4 dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
Articolo 5
(Etichettatura dei prodotti per l'alimentazione umana e materiale)
1. In ottemperanza alle disposizioni dell'Unione europea in materia di etichettatura, è fatto obbligo a tutti i gestori di esercizi commerciali che operano sul territorio regionale, siano essi appartenenti alle grandi catene di distribuzione ovvero commercianti al dettaglio, di verificare che i prodotti messi in vendita siano dotati di adeguata etichettatura indicante l'eventuale presenza di OGM o di prodotti derivati.
2. I prodotti contenenti OGM vanno comunque esposti al pubblico in modo chiaramente e inequivocabilmente identificabili in appositi ed esclusivi contenitori.
3. I gestori che commercializzano esclusivamente alimenti esenti da OGM o prodotti derivati devono dare comunicazione alla Regione Puglia, entro il 31 dicembre di ogni anno, al fine di essere inseriti nell'elenco di tali esercizi commerciali redatto annualmente dalla Regione.
4. L'elenco di cui al comma 3 deve essere predisposto entro il 31 gennaio di ogni anno, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e inviato a tutti i comuni della Regione con l'obbligo di darne pubblicità.
Articolo 6
(Consenso informato)
1. La Regione s'impegna, entro trenta giorni dalla ricezione, a comunicare ai Comuni, sul cui territorio insistono le sperimentazioni, le informazioni contenute nelle notifiche di emissioni deliberate di OGM e le autorizzazioni rilasciate dal Ministero della sanità.
2. Il Comune, a sua volta, entro i successivi trenta giorni, informa gli agricoltori confinanti con l'azienda in cui si effettua la sperimentazione stessa.
Articolo 7
(Informazione ed educazione alimentare)
1. La Regione Puglia può promuovere, organizzare e realizzare campagne di informazione ed educazione dei cittadini, in collaborazione con il Sistema universitario e con le Facoltà di agraria e scienze biotecnologiche, dirette in particolare agli agricoltori, ai consumatori, agli operatori scolastici e sanitari, sui possibili rischi e benefici per la salute e per l'ambiente derivanti dall'uso dei prodotti contenenti
OGM.
Articolo 8
(Sanzioni)
1. Per le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 si applica una sanzione da euro mille a euro 10 mila.
2. All'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1 provvedono i carabinieri del Nucleo antisofisticazioni (NAS) e del Nucleo operativo ecologico (NOE), gli agenti del Corpo forestale dello Stato, il personale preposto dell'Ispettorato per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.
Articolo 9
(Norma finanziaria)
1. I proventi derivanti dalle azioni sanzionatorie sono introitati al capitolo di nuova istituzione "Entrate derivanti da infrazioni a norme in materia di coltivazione, allevamento e commercializzazione di Organismi geneticamente modificati. Legge regionale ….." e in uscita con apposito capitolo di nuova istituzione "Spese per l'attuazione delle finalità previste dalla legge regionale …..".
2. I proventi di cui al comma 1 possono essere impegnati ad avvenuto accertamento dell'effettivo introito.
Formula Finale: La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 04 dicembre 2003
RAFFAELE FITTO