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Decreto 24 maggio 2004
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Attuazione dell'art. 17 della legge 1° agosto 2002, n. 166, in materia di contributi per la sostituzione del parco autoveicoli a propulsione tradizionale con veicoli a minimo impatto ambientale.
(GU n. 243 del 15-10-2004) 
 
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA 
TUTELA DEL TERRITORIO
di concerto con
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
e
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive 
modificazioni, concernente la classificazione dei veicoli;
Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione e 
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra 
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, 
per le materie e i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e 
nei comuni, con la Conferenza Stato-citta' e autonomie locali» che all'art. 7, 
comma 1 allegato A, sopprime il comitato per le aree naturali protette di cui 
all'art. 3 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, trasferendo le relative funzioni 
a tale Conferenza;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dei 
lavori pubblici, della sanita' e dei trasporti e della navigazione del 27 marzo 
1998 ed in particolare l'art. 5 che prevede che le regioni, gli enti locali, gli 
enti e i gestori di servizi di pubblica utilita' si dotino di una quota 
progressivamente crescente di automezzi a basso impatto ambientale;
Vista la deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione 
Economica (CIPE) del 19 novembre 1998 (Gazzetta Ufficiale 10 febbraio 1999, n. 
33) concernente l'approvazione delle linee guida per le politiche e misure 
nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra (deliberazione n. 137/98);
Visto l'art. 4, comma 19, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, cosi' come 
modificato dall'art. 145, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, 
(Finanziaria 2001), con il quale, in attuazione del protocollo di intenti del 1° 
marzo 1994 e del conseguente accordo di programma del 31 luglio 1996, per far 
fronte ai costi derivanti dalla sostituzione del parco autoveicoli a propulsione 
tradizionale con altre tipologie di veicoli a minimo impatto ambientale, e' 
autorizzato un impegno di risorse, a titolo di contributo per i mutui o altre 
operazioni finanziarie effettuate dalle regioni, dagli enti locali e dai gestori 
di servizi per pubblica utilita', nel territorio dei comuni con popolazione 
superiore ai 25 mila abitanti, dei comuni che fanno parte delle isole minori ove 
sono presenti aree marine protette, nonche' dei comuni che fanno parte delle 
aree naturali protette iscritte nell'elenco ufficiale di cui alla deliberazione 
del Ministro dell'ambiente del 2 dicembre 1996, con priorita' per quelli di cui 
all'allegato III annesso al decreto del Ministro dell'ambiente 25 novembre 1994, 
e per tutti quelli compresi nelle zone a rischio di inquinamento atmosferico, 
individuate dalle regioni ai sensi degli articoli 3 e 9 del decreto 29 maggio 
1991 del Ministro dell'ambiente;
Considerato che tale articolo destina risorse da ripartire con decreto del 
Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dei trasporti e della 
navigazione e del tesoro nella misura non inferiore al 60% per l'acquisto di 
veicoli a minimo impatto ambientale dotati di trazione elettrica/ibrida;
Visto il decreto legislativo n. 351 del 4 agosto 1999 ed in particolare l'art. 
8, comma 1, secondo il quale le regioni provvedono alla definizione di una lista 
di zone e di agglomerati nei quali:
a) i livelli di uno o piu' inquinanti eccedono il valore limite aumentato del 
margine di tolleranza;
b) i livelli di uno o piu' inquinanti sono compresi tra il valore limite e il 
valore limite aumentato del margine di tolleranza;
Visto l'art. 156 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive 
modificazioni, concernente la popolazione residente;
Visto l'art. 17 della legge 1° agosto 2002, n. 166 che, al primo comma, per 
l'attuazione dell'art. 4, comma 19, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e 
successive modificazioni, autorizza la spesa di 30.000.000 di euro per ciascuno 
degli anni 2002, 2003 e 2004 e, al secondo comma, stabilisce che all'onere 
derivante dall'attuazione del comma precedente si provvede mediante 
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio 
triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto 
capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia 
e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando 
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
Vista la deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione 
Economica (CIPE) del 19 dicembre 2002 (Gazzetta Ufficiale 22 marzo 2003, n. 68), 
concernente la revisione delle linee guida per le politiche e misure nazionali 
di riduzione delle emissioni di gas serra (deliberazione n. 123/02); 
Vista la deliberazione del 24 luglio 
2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 144 alla Gazzetta Ufficiale n. 205 
del 4 settembre 2003, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, 
le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano concernente «Approvazione 
del V aggiornamento dell'elenco ufficiale delle aree naturali protette, ai sensi 
del combinato disposto dell'art. 3, comma 4, lettera c), della legge 6 dicembre 
1991, n.394, e dell'art. 7, comma 1, allegato A, del decreto legislativo 28 
agosto 1997, n. 281»:
Considerato che i finanziamenti della Cassa depositi e prestiti rientrano nelle 
attivita' di interesse economico generale che l'Istituto svolge e che gli stessi 
costituiscono lo strumento per rendere piu' spedite le procedure connesse alla 
concessione dei contributi e per consentire una puntuale verifica dello stato di 
attuazione degli interventi programmati;
Ritenuto opportuno erogare le risorse previste dall'art. 17, comma 1 della legge 
n. 166 del 1° agosto 2002, con le medesime procedure gia' seguite dalla Cassa 
depositi e prestiti per la precedente attuazione dell'art. 4, comma 19, della 
legge n. 426/1998;
Visto che, con nota prot. n. 24 del 24 febbraio 2004, assunta agli atti con prot. 
n. 4464/DSA del 25 febbraio 2004, la Cassa depositi e prestiti propone di 
adottare il limite di Euro 2.500 quale importo minimo di ogni domanda di 
contributo, anche al fine di un ottimale utilizzo della spesa prevista dall'art. 
17 della legge n. 166;
Considerato che, in attuazione della legge n. 426 del 9 dicembre 1998, art. 4, 
comma 19, e della legge n. 166 del 1° agosto 2002, art. 17, si rende necessario 
determinare le categorie dei soggetti ammessi a beneficiare dei contributi, la 
tipologia dei veicoli oggetto di beneficio, l'entita' delle contribuzioni e le 
relative modalita' di erogazione;
Considerato opportuno differenziare l'entita' dei contributi da destinarsi alle 
singole tipologie di veicoli, tenendo conto delle diverse caratteristiche degli 
stessi, al fine di massimizzare i vantaggi ambientali derivanti dal programma di 
incentivazione;
 
Decreta:
Art. 1.
Quote e limiti di finanziamento
Per il finanziamento degli interventi di cui all'art. 4, comma 19, della legge 9 
dicembre 1998, n. 426, la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere 
agli enti di cui al successivo art. 4, i contributi in conto capitale stanziati 
dall'art. 17, comma 1 della legge 1° agosto 2002, n. 166, per un importo 
complessivo di 30.000.000 di Euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, 
destinati al parziale finanziamento dei costi derivanti dalle operazioni di 
acquisto o di locazione finanziaria (leasing finanziario) di veicoli a minimo 
impatto ambientale.
Art. 2.
Tipologie e definizioni
In base alla tipologia di alimentazione, le risorse di cui all'art. 1 vengono 
ripartite per il 60% a favore di veicoli dotati di trazione elettrica/ibrida e 
per il 40% a favore di veicoli dotati di esclusiva alimentazione a metano o GPL 
o di veicoli dotati di alimentazione «bifuel». Ai fini del presente decreto i 
veicoli oggetto di beneficio sono cosi' definiti: 1) veicoli a trazione 
elettrica, quelli dotati di motorizzazione finalizzata alla sola trazione di 
tipo elettrico, con energia per la trazione esclusivamente di tipo elettrico e 
completamente immagazzinata a bordo;
2) veicoli a trazione ibrida:
a) quelli dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla 
trazione con la presenza a bordo di un motogeneratore termico finalizzato alla 
sola generazione di energia elettrica, che integra una fonte di energia 
elettrica disponibile a bordo (funzionamento ibrido);
b) quelli dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla 
trazione con la presenza a bordo di una motorizzazione di tipo termico 
finalizzata direttamente alla razione, con possibilita' di garantire il normale 
esercizio del veicolo anche mediante il funzionamento autonomo di una sola delle 
motorizzazioni esistenti (funzionamento ibrido bimodale);
c) quelli dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla 
trazione con la presenza a bordo di una motorizzazione di tipo termico 
finalizzata sia alla trazione che alla produzione di energia elettrica, con 
possibilita' di garantire il normale esercizio del veicolo sia mediante il 
funzionamento contemporaneo delle due motorizzazioni presenti che mediante il 
funzionamento autonomo di una sola di queste (funzionamento ibrido multimodale);
3) veicoli con esclusiva alimentazione a metano o GPL, quelli il cui motore 
termico e' alimentato esclusivamente con gas naturale compresso (metano) ovvero 
con gas da petrolio liquefatto (GPL);
4) veicoli con alimentazione «bifuel», quelli dotati di un doppio sistema di 
alimentazione a benzina e metano oppure a benzina e GPL.
 
Art. 3.
Finanziamento
Il finanziamento massimo accordabile per l'acquisizione di ogni singolo veicolo 
e' descritto nelle tabelle 1 e 2 dell'allegato 1 che fa parte integrante del 
presente decreto. Tale finanziamento puo' essere cumulato, salvo se diversamente 
disposto, da altre fonti di finanziamento, fino alla concorrenza dell'intero 
costo di acquisto o di locazione finanziaria, del veicolo, IVA esclusa. 
L'importo complessivo di ogni domanda di contributo non potra' essere inferiore 
a 2.500 Euro.
Art. 4.
Soggetti destinatari
I finanziamenti di cui all'art. 1 potranno essere concessi a regioni ed enti 
locali, alle loro aziende, alle societa' per azioni e a responsabilita' limitata 
a prevalente capitale pubblico locale esercenti servizi di pubblica utilita', 
alle societa' per azioni esercenti servizi di pubblica utilita' a carattere 
nazionale, ad altre persone giuridiche di diritto privato gestori di un servizio 
pubblico sulla base di specifico contratto di servizio, con sede legale o 
operativa nel territorio di comuni con popolazione superiore a 25 mila abitanti, 
nei comuni che fanno parte delle isole minori ove sono presenti aree marine 
protette, nei comuni che fanno parte delle aree naturali protette iscritte 
nell'elenco ufficiale di cui alla deliberazione della Conferenza Stato-regioni 
del 24 luglio 2003, ed alle successive modificazioni e integrazioni della 
stessa, e nelle zone individuate dalle regioni ai sensi dell'art. 8 del decreto 
legislativo n. 351 del  4 agosto 1999.
Art. 5.
Modalita' di finanziamento
I finanziamenti di cui all'art. 1 sono destinati, sulla base dei criteri di cui 
all'art. 2, al rinnovo del parco veicoli a propulsione tradizionale, 
all'acquisto o alla locazione finanziaria (leasing finanziario) di veicoli a 
minimo impatto ambientale. Le istanze, corredate da una fotocopia della 
dichiarazione o certificato di conformita' del veicolo e da una dichiarazione 
della casa costruttrice attestante il tipo di veicolo come sopra individuato 
dagli articoli 2 e 3, dovranno essere presentate direttamente alla Cassa 
depositi e prestiti che, sulla base delle specificita' di ogni singolo 
beneficiario e della tipologia di intervento, acquisira' la documentazione 
necessaria alla definitiva concessione del finanziamento ed alla sua successiva 
erogazione. A tal fine si fara' riferimento, per quanto compatibili e non in 
contrasto con il presente decreto alle procedure previste dagli articoli 2, 3, 4 
e 5 del decreto 7 gennaio 1998 del Ministro del tesoro, recante «Nuove norme 
relative alla concessione, garanzia ed erogazione dei mutui della Cassa depositi 
e prestiti». Ad avvenuta concessione, il finanziamento verra' somministrato 
secondo le seguenti modalita':
a) nei casi di acquisto, le erogazioni avverranno in unica soluzione, dietro 
presentazione di copia autentica della relativa fattura;
b) nei casi di locazione finanziaria, le erogazioni verranno frazionate in quote 
annuali, per un numero di anni pari a quello di durata del contratto di 
locazione, dietro presentazione di copia autentica delle relative fatture.
Art. 6.
Monitoraggio
Con cadenza trimestrale, la Cassa depositi e prestiti trasmette al Ministero 
dell'ambiente e della tutela del territorio il riepilogo dei contributi 
concessi, allegando il modulo di cui all'allegato 2 debitamente compilato, sia 
in formato cartaceo sia su supporto informatizzato.
Art. 7.
Revoca
La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a revocare i contributi concessi 
qualora i beneficiari, entro il termine di mesi dodici dalla comunicazione 
ufficiale della definitiva concessione del finanziamento, non abbiano trasmesso 
alla Cassa depositi e prestiti copia autentica delle fatture di acquisto e/o di 
locazione finanziaria con il resoconto dell'utilizzo effettivo del finanziamento 
concesso. Le somme revocate saranno reintegrate dalla Cassa depositi e prestiti 
nel monte finanziamenti messo a disposizione dallo Stato.
Art. 8.
Proroga
I beneficiari, prima della scadenza del termine di dodici mesi di cui 
all'articolo precedente, possono inoltrare alla Cassa depositi e prestiti 
istanza di proroga, non superiore a quattro mesi, per il deposito della 
documentazione, purche' ricorrano giustificati motivi. Qualora, entro il termine 
di sessanta giorni, la Cassa depositi e prestiti non comunichi l'accettazione 
dell'istanza di proroga, la stessa si ritiene respinta e la Cassa depositi e 
prestiti provvede alla revoca del contributo.
 
Art. 9.
Copertura finanziaria
Al fine della corresponsione dei finanziamenti di cui all'art. 1, il Ministero 
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad erogare direttamente alla Cassa 
depositi e prestiti le risorse finanziarie di cui all'autorizzazione di spesa 
prevista dall'art. 17, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, previa 
richiesta della somma necessaria in relazione ai contributi concessi. Le 
attivita' espletate dalla Cassa depositi e prestiti in attuazione del presente 
decreto non comportano onere di spesa aggiuntivi.
Il presente provvedimento sara' trasmesso al competente organi di controllo per 
gli adempimenti di rito ed entra in vigore alla data della pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
Roma, 24 maggio 2004
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Matteoli
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Lunardi
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tremonti
 
Registrato alla Corte dei conti il 2 
agosto 2004
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del 
territorio, registro n. 1, foglio n. 280