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Legge 23 luglio 2009, n. 99
Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia.
(GU n. 176 del 31-7-2009 - Suppl. Ordinario n.136)
		
		La Camera dei deputati ad il Senato della Repubblica hanno approvato;
		
		IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
		
		promulga
		
		la seguente legge:
		
		Art. 1.
		(Disposizioni per l'operativita' delle reti di imprese)
		1. All'articolo 3 del decreto- legge 10 febbraio 2009, n. 5, 
		convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono 
		apportate le seguenti modificazioni:
		a) al comma 4-ter:
		1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
		"a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale degli 
		aderenti alla rete";
		2) alla lettera b), dopo le parole: "l'indicazione" sono inserite le 
		seguenti: "degli obiettivi strategici e" e dopo le parole: "della
		rete" sono aggiunte le seguenti: ", che dimostrino il miglioramento 
		della capacita' innovativa e della competitivita' sul mercato";
		3) alla lettera c), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: ". Al 
		fondo patrimoniale di cui alla presente lettera si applicano, in
		quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615 del 
		codice civile";
		4) alla lettera d), dopo le parole: "del contratto" sono inserite le 
		seguenti: ", le modalita' di adesione di altre imprese";
		5) alla lettera e), la parola: "programma" e' sostituita dalla seguente: 
		"contratto" ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
		". Salvo che sia diversamente disposto nel contratto di rete, l'organo 
		agisce in rappresentanza delle imprese, anche individuali, aderenti al 
		contratto medesimo, nelle procedure di programmazione negoziata con le 
		pubbliche amministrazioni, nonche' nelle procedure inerenti ad 
		interventi di garanzia per l'accesso al credito, all'utilizzazione di 
		strumenti di promozione e tutela dei prodotti italiani ed allo sviluppo 
		del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di 
		innovazione, previsti dall'ordinamento";
		b) dopo il comma 4-ter sono inseriti i seguenti:
		"4-ter.1. Le disposizioni di attuazione della lettera e) del comma 4-ter 
		per le procedure attinenti alle pubbliche amministrazioni sono
		adottate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di 
		concerto con il Ministro dello sviluppo economico.
		4-ter.2. Nelle forme previste dal comma 4-ter.1 si procede alla 
		ricognizione di interventi agevolativi previsti dalle vigenti 
		disposizioni applicabili alle imprese aderenti al contratto di rete, 
		interessate dalle procedure di cui al comma 4-ter, lettera e), secondo 
		periodo. Restano ferme le competenze regionali per le procedure di 
		rispettivo interesse";
		c) al comma 4-quinquies, le parole: "lettera b)" sono sostituite dalle 
		seguenti: "lettere b), c) e d)" e sono aggiunte, in fine, le
		seguenti parole: ", previa autorizzazione rilasciata con decreto del 
		Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero
		dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla relativa 
		richiesta".
		2. L'articolo 6-bis del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, 
		convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' 
		abrogato.
		
		Art. 2.
		(Riforma degli interventi di reindustrializzazione, agevolazioni a 
		favore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione e altre forme di 
		incentivi)
		1. Al fine di assicurare l'efficacia e la tempestivita' delle 
		iniziative di reindustrializzazione nelle aree o distretti in situazione 
		di crisi industriale, nei casi di situazioni complesse nonche' con 
		impatto significativo sulla politica industriale nazionale, nei quali si 
		richieda l'attivita' integrata e coordinata di regioni, enti locali e 
		altri soggetti pubblici e privati e di amministrazioni statali, anche ad 
		ordinamento autonomo, ovvero la confluenza di risorse finanziarie da 
		bilanci di istituzioni diverse e l'armonizzazione dei procedimenti 
		amministrativi, l'iniziativa e' disciplinata da appositi accordi di 
		programma, promossi anche ai sensi delle vigenti disposizioni in 
		materia.
		2. L'accordo di programma e' l'atto di regolamentazione concordata con 
		il quale sono regolati il coordinamento delle azioni di rispettiva 
		competenza dei soggetti sottoscrittori, le modalita' di esecuzione degli 
		interventi da parte di ciascuna amministrazione partecipante, il 
		controllo dell'attuazione di essi, la verifica del rispetto delle 
		condizioni fissate, l'individuazione di eventuali ritardi o 
		inadempienze, l'eventuale revoca totale o parziale del finanziamento e 
		l'attivazione di procedure sostitutive, le modalita' di promozione del 
		reimpiego delle risorse di lavoro rimaste inoccupate. Con riferimento 
		alla specifica iniziativa e nei limiti delle potesta' proprie delle 
		istituzioni partecipanti, fermo restando quanto stabilito al comma 10, 
		l'accordo di programma costituisce fonte che regolamenta gli interventi 
		e gli adempimenti previsti.
		3. All'attuazione degli interventi di agevolazione degli investimenti 
		produttivi nelle aree o distretti in situazione di crisi, nel rispetto 
		della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, provvede, 
		secondo le direttive emanate dal Ministro dello sviluppo economico ai 
		sensi del comma 10, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli 
		investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, di seguito denominata 
		"Agenzia", mediante l'applicazione del regime di cui agli articoli 5, 6, 
		7 e 8 del decreto- legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con 
		modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181.
		4. Gli accordi di programma di cui al comma I devono prevedere, tra 
		l'altro, interventi al fine di promuovere iniziative di riqualificazione 
		delle aree interessate da complesse situazioni di crisi con impatti 
		significativi per la politica industriale nazionale, con particolare 
		riferimento agli interventi da realizzare nei territori ricadenti nelle 
		aree individuate nell'ambito dell'obiettivo convergenza di cui al 
		regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell' 11 luglio 2006.
		5. La concessione di finanziamenti agevolati mediante contributo in 
		conto interessi per l'incentivazione degli investimenti di cui al 
		decreto- legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, 
		dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, e' applicabile in tutto il 
		territorio nazionale, fatte salve le soglie di intervento stabilite 
		dalla disciplina comunitaria per i singoli territori, nei limiti degli 
		stanziamenti disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori 
		oneri a carico della finanza pubblica.
		6. Nell'ambito degli accordi di programma si provvede, d'intesa, ove 
		possibile, con enti e organismi locali competenti, alla realizzazione di 
		interventi di infrastrutturazione e di ristrutturazione economica di 
		aree o distretti industriali dismessi da destinare ai nuovi investimenti 
		produttivi.
		7. All'individuazione delle aree o dei distretti in situazione di crisi 
		in cui realizzare gli interventi di cui al presente articolo, per i 
		quali si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello 
		sviluppo economico 3 dicembre 2007, n. 747, provvede, con proprio 
		decreto, il Ministro dello sviluppo economico, sentiti il Ministro del 
		lavoro, della salute e delle politiche sociali e la Conferenza 
		permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 
		autonome di Trento e di Bolzano. Le disposizioni vigenti che prevedono 
		modalita' di individuazione di aree o distretti in situazione di crisi 
		industriale diverse da quella prevista dal presente comma sono abrogate.
		8. Il Ministro dello sviluppo economico, nell'individuare, ai sensi del 
		comma 7, le aree o i distretti in situazioni di crisi, da' priorita' ai 
		siti che ricadono nelle aree individuate nell'ambito dell'obiettivo 
		convergenza di cui al regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, 
		dell'Il luglio 2006.
		9. Il coordinamento dell'attuazione dell'accordo di programma di cui al 
		comma 2 e' assicurato dal Ministero dello sviluppo economico, sentito il 
		Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. A tal 
		fine il Ministero dello sviluppo economico puo' avvalersi dell'Agenzia.
		10. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro 
		dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro 
		sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, 
		definisce le modalita' di attuazione degli interventi di cui al comma 3 
		e impartisce le direttive all'Agenzia al fine di garantire l'invarianza 
		degli oneri per la finanza pubblica e nei limiti delle risorse umane, 
		finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
		11. All'attuazione dei seguenti accordi di programma, eventualmente 
		integrati ai fini della coerenza con le disposizioni di cui al presente 
		articolo, si provvede a valere sulle risorse finanziarie disponibili 
		presso l'Agenzia: accordo di programma sottoscritto il 26 settembre 2007 
		per il riordino delle infrastrutture e dei servizi nell'area di crisi di 
		Ottana; accordo di programma per la crisi industriale in Riva presso 
		Chieri, sottoscritto il 10 luglio 2005; accordo di programma per la 
		crisi industriale nell'area di crisi di Acerra, sottoscritto il 15 
		luglio 2005 e successive integrazioni, per gli interventi integrativi, 
		anche infrastrutturali, nell'ambito delle iniziative di 
		reindustrializzazione ivi previste; accordo di programma sottoscritto il 
		1° aprile 2008 per la reindustrializzazione dell'area di crisi 
		industriale di Caserta; accordo di programma sottoscritto il 1° aprile 
		2008 per l'attuazione degli interventi nell'area di crisi industriale ad 
		elevata specializzazione nel settore tessile - abbigliamento - 
		calzaturiero del NT n. 9 -territorio salentino- leccese.
		12. Le risorse di cui all'articolo 2, comma 554, della legge 24 dicembre 
		2007, n. 244, e successive modificazioni, fatto salvo quanto disposto 
		dall'articolo 8 del decreto- legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, 
		con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, subordinatamente 
		alla verifica, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, 
		della provenienza delle stesse risorse, fermo restando il limite degli 
		effetti stimati per ciascun anno in termini di indebitamento netto, ai 
		sensi del comma 556 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 
		244, sono destinate agli interventi individuati dal Ministero dello 
		sviluppo economico in relazione alle seguenti aree o distretti di 
		intervento:
		a) dell'internazionalizzazione, con particolare riguardo all'operativita' 
		degli sportelli unici all'estero e all'attivazione di misure per lo 
		sviluppo del "Made in Italy", per il rafforzamento del piano 
		promozionale dell'Istituto nazionale per il commercio estero e per il 
		sostegno delle esportazioni da parte di enti, consorzi e camere di 
		commercio, industria, artigianato e agricoltura all'estero;
		b) degli incentivi, per l'attivazione di nuovi contratti di sviluppo, di 
		iniziative realizzate in collaborazione tra enti pubblici di ricerca, 
		universita' e privati, nonche' di altri interventi di incentivazione a 
		sostegno delle attivita' imprenditoriali, comprese le iniziative 
		produttive a gestione prevalentemente femminile, anche in forma 
		cooperativa;
		c) dei progetti di innovazione industriale di cui all'articolo 1, comma 
		842, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni;
		d) degli interventi nel settore delle comunicazioni, con particolare 
		riferimento a esigenze connesse con lo svolgimento del vertice tra gli 
		otto maggiori Paesi industrializzati (G8) da tenere in Italia nel 2009;
		e) degli incentivi per la riorganizzazione dei processi produttivi dei 
		sistemi di impresa nei distretti industriali, garantendo parita' di 
		accesso alle piccole e medie imprese e ai loro consorzi;
		f) del sostegno alle aree industriali destinate alla progressiva 
		dismissione e per le quali sia gia' stato predisposto un nuovo progetto 
		di investimento finalizzato contemporaneamente:
		all'internazionalizzazione dei prodotti; alla ricerca e allo sviluppo 
		per l'innovazione del prodotto e di processo realizzati in 
		collaborazione con universita' o enti pubblici di ricerca;
		all'integrazione delle attivita' economiche con le esigenze di massima 
		tutela dell'ambiente e di risparmio energetico;
		g) dell'accrescimento della competitivita', con particolare riferimento 
		alle iniziative per la valorizzazione dello stile e della produzione 
		italiana sostenute dal Ministero dello sviluppo economico;
		h) del sostegno, riqualificazione e reindustrializzazione dei sistemi 
		produttivi locali delle armi di Brescia e dei sistemi di illuminazione 
		del Veneto mediante la definizione di accordi di programma ai sensi dei 
		commi 1 e 2 del presente articolo, fino al limite di 2 milioni di euro 
		per ciascuno dei due distretti indicati. 
		13. Allo scopo di assicurare lo sviluppo dei progetti di innovazione 
		industriale a favore della crescita e della competitivita' del sistema 
		produttivo, nel rispetto degli obiettivi della Strategia di Lisbona 
		stabiliti dal Consiglio europeo dei Capi di Stato e di Governo del 16 e 
		17 giugno 2005, in aggiunta alle aree tecnologiche di cui alla lettera 
		c) del comma 12, sono individuate quelle relative alla tecnologia 
		dell'informazione e della comunicazione, all'industria aerospaziale, 
		all'osservazione della terra e all'ambiente.
		
		Art. 3.
		(Riordino del sistema degli incentivi, agevolazioni a favore della 
		ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione e altre forme di incentivi)
		1. Il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle 
		regioni, fermo restando quanto previsto dalla legge 21 dicembre 2001, n. 
		443, e dalla parte II, titolo III, capo IV, del codice dei contratti 
		pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto 
		legislativo 12 aprile 2006, n. 163, determina le priorita', le opere e 
		gli investimenti strategici di interesse nazionale, compresi quelli 
		relativi al fabbisogno energetico, in coerenza con quanto previsto dalla 
		strategia energetica nazionale, come definita ai sensi dell'articolo 7, 
		comma 1, del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con 
		modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, da realizzare 
		urgentemente per la crescita unitaria del sistema produttivo nazionale, 
		con particolare riferimento agli interventi da realizzare nei territori 
		ricadenti nelle aree individuate nell'ambito dell'obiettivo convergenza 
		di cui al regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell' 1l luglio 
		2006. L'individuazione viene compiuta attraverso un piano, inserito nel 
		Documento di programmazione economico- finanziaria, predisposto dal 
		Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri competenti 
		e d'intesa con le regioni o le province autonome interessate e previa 
		intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto 
		legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e 
		sottoposto all'approvazione del Comitato interministeriale per la 
		programmazione economica (CIPE). Il Ministro dello sviluppo economico, 
		nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione 
		vigente, predispone il piano in funzione di unitari obiettivi di 
		sviluppo sostenibile, assicurando l'integrazione delle attivita' 
		economiche con le esigenze di tutela dell'ambiente, di sicurezza 
		energetica e di riduzione dei costi di accesso. In sede di prima 
		applicazione del presente articolo, il piano e' approvato dal CIPE entro 
		tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sulla base 
		della predetta procedura.
		2. Al fine di rilanciare l'intervento dello Stato a sostegno delle aree 
		o distretti in situazione di crisi, con particolare riferimento a quelli 
		del Mezzogiorno, in funzione della crescita unitaria del sistema 
		produttivo nazionale, il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi o 
		maggiori oneri per la finanza pubblica salvo quanto previsto dal comma 
		3, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, 
		nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, 
		su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il 
		Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri 
		competenti per materia, sentita la Conferenza permanente per i rapporti 
		tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, 
		uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni per il riordino 
		della disciplina della programmazione negoziata e degli incentivi per lo 
		sviluppo del territorio, degli interventi di reindustrializzazione di 
		aree di crisi, degli incentivi per la ricerca, sviluppo e innovazione, 
		limitatamente a quelli di competenza del predetto Ministero, secondo i 
		seguenti principi e criteri direttivi:
		a) semplificazione delle norme statali concernenti l'incentivazione 
		delle attivita' economiche, con particolare riferimento alla chiarezza e 
		alla celerita' delle modalita' di concessione ed erogazione delle 
		agevolazioni e al piu' ampio ricorso ai sistemi di informatizzazione, 
		nonche' attraverso sistemi quali buoni e voucher;
		b) razionalizzazione e riduzione delle misure di incentivazione di 
		competenza del Ministero dello sviluppo economico;
		c) differenziazione e regolamentazione delle misure di incentivazione 
		ove necessario in funzione della dimensione dell'intervento agevolato, 
		ovvero dei settori economici di riferimento;
		d) priorita' per l'erogazione degli incentivi definiti attraverso 
		programmi negoziati con i soggetti destinatari degli interventi;
		e) preferenza per le iniziative produttive con elevato contenuto di 
		innovazione di prodotto e di processo;
		f) snellimento delle attivita' di programmazione con la soppressione o 
		riduzione delle fasi inutili ed eccessivamente gravose, con la 
		fissazione di termini certi per la conclusione dei relativi procedimenti 
		amministrativi, conformemente ad un quadro normativo omogeneo a livello 
		nazionale;
		g) razionalizzazione delle modalita' di monitoraggio, verifica e 
		valutazione degli interventi;
		h) adeguata diffusione di investimenti produttivi sull'intero territorio 
		nazionale, tenuto conto dei livelli di crescita e di occupazione con 
		particolare attenzione ai distretti industriali in situazione di crisi;
		i) individuazione di principi e criteri per l'attribuzione degli aiuti 
		di maggior favore alle piccole e medie imprese nonche' destinazione alle 
		stesse piccole e medie imprese di quote di risorse, che risultino 
		effettivamente disponibili in quanto non gia' destinate ad altre 
		finalita', non inferiori al 50 per cento;
		l) previsione, in conformita' con il diritto comunitario, di forme di 
		fiscalita' di sviluppo con particolare riguardo alla creazione di nuove 
		attivita' di impresa, da realizzare nei territori ricadenti nelle aree 
		individuate nell'ambito dell'obiettivo convergenza di cui al regolamento 
		(CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006.
		3. L'attuazione del criterio di cui al comma 2, lettera l), e' 
		condizionata al previo reperimento delle risorse con legge ordinaria.
		4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2 sono trasmessi 
		per l'acquisizione dei pareri alle Commissioni parlamentari competenti 
		per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. I pareri sono 
		espressi entro sessanta giorni dalla data di trasmissione del relativo 
		schema; decorsi tali termini si procede anche in assenza dei pareri. 
		Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di 
		cui al comma 2, con i medesimi criteri di delega, possono essere emanate 
		disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti previo parere 
		delle competenti Commissioni parlamentari con le medesime modalita' di 
		cui al presente comma.
		5. Il CIPE, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione 
		del Fondo per le aree sottoutilizzate, fermi restando gli utilizzi di 
		cui all'articolo 14, comma 1, del decreto- legge 28 aprile 2009, n. 39, 
		convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, 
		destina una quota del Fondo strategico per il Paese a sostegno 
		dell'economia reale, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), 
		del decreto- legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con 
		modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive 
		modificazioni, fino al limite annuale di 50 milioni di euro per le 
		finalita' di cui all'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 
		2006, n. 296. Per l'utilizzo delle risorse stanziate ai sensi del 
		presente comma, il CIPE provvede, con le modalita' di cui all'articolo 
		1, comma 342, della citata legge n. 296 del 2006, e successive 
		modificazioni, ad aggiornare i criteri e gli indicatori per 
		l'individuazione e la delimitazione delle zone franche urbane al fine di 
		incrementare progressivamente la loro distribuzione territoriale.
		6. Per l'anno 2009 il fondo di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del 
		decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, 
		dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' incrementato di 30 milioni di 
		euro. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 24, comma 1, 
		della presente legge.
		7. Al comma 853 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, 
		dopo le parole: "con delibera del CIPE," e' inserita la seguente: 
		"adottata" e dopo le parole: "su proposta del Ministro dello sviluppo 
		economico," sono inserite le seguenti: "previa intesa con la Conferenza 
		permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 
		autonome di Trento e di Bolzano,".
		8. I commi 32 e 33 dell'articolo 24 della legge 27 dicembre 1997, n. 
		449, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che il 
		provvedimento di revoca delle agevolazioni disposte dal Ministero 
		dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dal Ministero delle 
		attivita' produttive e dal Ministero dello sviluppo economico in materia 
		di incentivi alle imprese costituisce titolo per l'iscrizionea ruolo 
		degli importi corrisposti e dei relativi interessi, rivalutazioni e 
		sanzioni nei confronti di tutti gli obbligati e quindi anche nei 
		confronti dei soggetti che hanno prestato garanzia fideiussoria in 
		relazione alle agevolazioni revocate.
		9. Al fine di garantire migliori condizioni di competitivita' sul 
		mercato internazionale e dell'offerta di servizi turistici, nelle 
		strutture turistico- ricettive all'aperto, le installazioni e i 
		rimessaggi dei mezzi mobili di pernottamento, anche se collocati 
		permanentemente, per l'esercizio dell'attivita', entro il perimetro 
		delle strutture turistico- ricettive regolarmente autorizzate, purche' 
		ottemperino alle specifiche condizioni strutturali e di mobilita' 
		stabilite dagli ordinamenti regionali, non costituiscono in alcun caso 
		attivita' rilevanti ai fini urbanistici, edilizi e paesaggistici.
		
		Art. 4.
		(Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento 
		europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e 
		vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti)
		1. Al fine di assicurare la pronta applicazione del capo II del 
		regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
		9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza 
		del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e 
		che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93, il Ministro dello sviluppo 
		economico, di concerto con i Ministri interessati, provvede, entro sei 
		mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o 
		piu' decreti di natura non regolamentare, alla adozione delle 
		prescrizioni relative alla organizzazione ed al funzionamento dell'unico 
		organismo nazionale autorizzato a svolgere attivita' di accreditamento 
		in conformita' alle disposizioni del regolamento comunitario, alla 
		definizione dei criteri per la fissazione di tariffe di accreditamento, 
		anche tenuto conto degli analoghi sistemi tariffari eventualmente 
		adottati dagli altri Paesi dell'Unione europea, nonche' alla disciplina 
		delle modalita' di controllo dell'organismo da parte dei Ministeri 
		concertanti, anche mediante la previsione della partecipazione di 
		rappresentanti degli stessi Ministeri ai relativi organi statutari.
		2. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri 
		interessati, provvede con decreto di natura non regolamentare, entro tre 
		mesi dalla data di adozione del decreto di cui al comma 1, alla 
		designazione dell'unico organismo italiano autorizzato a svolgere 
		attivita' di accreditamento. Il Ministero dello sviluppo economico, per 
		il tramite del competente ufficio, e' autorita' nazionale referente per 
		le attivita' di accreditamento, punto nazionale di contatto con la 
		Commissione europea ed assume le funzioni previste dal capo II del 
		citato regolamento non assegnate all'organismo nazionale di 
		accreditamento.
		3. Per l'accreditamento delle strutture operanti nei diversi settori per 
		i quali sia previsto l'accreditamento, il Ministero dello sviluppo 
		economico e i Ministeri interessati disciplinano le modalita' di 
		partecipazione all'organismo di cui al comma 1 degli organismi di 
		accreditamento, gia' designati per i settori di competenza dei 
		rispettivi Ministeri.
		4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono 
		derivare nuovi o maggiori oneri ne' minori entrate a carico della 
		finanza pubblica. I Ministeri interessati provvedono all'attuazione del 
		presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali 
		disponibili a legislazione vigente.
		
		Art. 5.
		(Delega al Governo per il riassetto normativo delle prescrizioni e degli 
		adempimenti procedurali applicabili alle imprese)
		1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di 
		entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi 
		per il riassetto delle prescrizioni normative e degli adempimenti 
		procedurali applicabili alle imprese, con le modalita' e secondo i 
		principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 
		1997, n. 59, e successive modificazioni, nonche' secondo i seguenti 
		principi e criteri direttivi:
		a) riordino e coordinamento delle disposizioni legislative recanti le 
		prescrizioni e gli adempimenti procedurali che devono essere rispettati 
		ai fini della realizzazione di impianti produttivi e dello svolgimento 
		di attivita' di impresa;
		b) determinazione di tempi certi e inderogabili per lo svolgimento degli 
		adempimenti che fanno capo alle pubbliche amministrazioni, nel rispetto 
		delle competenze previste dal titolo V della parte seconda della 
		Costituzione, ivi compresa l'erogazione di finanziamenti o agevolazioni 
		economiche comunque definiti per i quali l'iter procedurale sia giunto a 
		buon fine, che devono essere liquidati nei termini previsti dalle 
		disposizioni in base alle quali vengono concessi;
		c) abrogazione, dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, 
		di tutte le disposizioni di legge statale non individuate ai sensi della 
		lettera a).
		2. Il Governo, nelle materie di competenza esclusiva dello Stato, 
		completa il processo di riassetto emanando, anche contestualmente ai 
		decreti legislativi di cui al comma 1, una raccolta organica delle norme 
		regolamentari che disciplinano la medesima materia, ove necessario 
		adeguandole alla nuova disciplina di livello primario e semplificandole 
		secondo le modalita' di cui all'articolo 20, comma ibis, della legge 15 
		marzo 1997, n. 59.
		3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli atti ed 
		ai procedimenti di competenza del Ministero dell'interno e del Ministero 
		della difesa, di cui agli articoli 19, comma 1, e 20, comma 4, della 
		legge 7 agosto 1990, n. 241.
		4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del 
		Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri per la 
		pubblica amministrazione e l'innovazione, dell'economia e delle finanze, 
		dell'interno, del lavoro, della salute e delle politiche sociali, 
		dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per i beni e le 
		attivita' culturali. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 
		1, corredati di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle 
		disposizioni in essi contenute, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2, 
		della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono 
		trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle 
		Commissioni parlamentari competenti per materia e per le con, seguenze 
		di carattere finanziario. Entro i due anni successivi alla data di
		entrata in vigore dei predetti decreti legislativi, possono essere 
		adottati ulteriori decreti correttivi e integrativi, nel rispetto dei 
		principi e criteri direttivi e con la procedura previsti dal presente 
		articolo.
		5. Le regioni e gli enti locali si adeguano ai principi del presente 
		articolo, quanto ai procedimenti amministrativi di loro competenza, 
		entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della 
		presente legge.
		6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuove o 
		maggiori spese ne' minori entrate per la finanza pubblica.
		
		Art. 6.
		(Semplificazione e abolizione di alcune procedure e certificazioni 
		dovute dalle imprese)
		1. Ai fini dell'ottenimento di titoli autorizzatori o concessori da 
		parte della pubblica amministrazione o dei concessionari di servizi 
		pubblici e ai fini della partecipazione a procedure di evidenza 
		pubblica, l'impresa interessata puo' allegare, in luogo delle richieste 
		certificazioni, un'autocertificazione corredata dell'autorizzazione ad 
		acquisire presso le pubbliche amministrazioni i dati necessari per la 
		verifica, ferme restando, in caso di dichiarazione mendace, l'esclusione 
		dalle procedure per l'ottenimento di titoli autorizzatori o concessori o 
		dalle procedure di evidenza pubblica e la responsabilita' per falso in 
		atto pubblico. 
		2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare 
		entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono 
		individuate le certificazioni la cui presentazione puo' essere 
		sostituita ai sensi del comma 1.
		3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli atti ed 
		ai procedimenti di competenza del Ministero dell'interno e del Ministero 
		della difesa, di cui agli articoli 19, comma 1, e 20, comma 4, della 
		legge 7 agosto 1990, n. 241.
		4. Al comma 6 dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 
		2000, n. 181, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le 
		seguenti parole: "e delle province, ai fini delle assunzioni 
		obbligatorie".
		5. Al comma 6 dell'articolo 9 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e' 
		aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con decreto del Ministro del 
		lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la 
		Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le 
		province autonome di Trento e di Bolzano, e' definito il modello unico 
		di prospetto di cui al presente comma".
		
		Art. 7.
		(Semplificazione e razionalizzazione della riscossione della tassa 
		automobilistica per le singole regioni e le province autonome di Trento 
		e di Bolzano)
		1. Al fine di semplificare e razionalizzare la riscossione della 
		tassa dovuta su veicoli concessi in locazione finanziaria, le singole 
		regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono autorizzate a 
		stabilire le modalita' con le quali le imprese concedenti possono 
		provvedere ad eseguire cumulativamente, in luogo dei singoli 
		utilizzatori, il versamento delle tasse dovute per i periodi di 
		tassazione compresi nella durata dei rispettivi contratti. 
		2. All'articolo 5, ventinovesimo comma, del decreto- legge 30 dicembre 
		1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 
		1983, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni: 
		a) nel primo periodo, dopo la parola: "proprietari" sono inserite le 
		seguenti: ", usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, 
		ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria,";
		b) nel terzo periodo, dopo le parole: "i proprietari" sono inserite le 
		seguenti: ", gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato 
		dominio, nonche' gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria".
		3. La competenza territoriale degli uffici del pubblico registro 
		automobilistico e dei registri di immatricolazione e' determinata in 
		ogni caso in relazione al luogo di residenza del soggetto proprietario 
		del veicolo.
		
		Art. 8.
		(Modifiche in materia di ICI)
		1. All'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, 
		il comma 2 e' sostituito dal seguente:
		"2. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo e' il 
		concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di 
		costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo e' il 
		locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del 
		contratto".
		2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti di 
		locazione finanziaria stipulati dalla data di entrata in vigore della 
		presente legge.
		
		Art. 9.
		(Disciplina dei consorzi agrari)
		1. Al fine di uniformarne la disciplina ai principi del codice 
		civile, i consorzi agrari sono costituiti in societa' cooperative 
		disciplinate dalle disposizioni di cui agli articoli 2511 e seguenti del 
		medesimo codice. L'uso della denominazione di consorzio agrario e' 
		riservato esclusivamente alle societa' cooperative di cui al presente 
		comma. I consorzi agrari sono considerati cooperative a mutualita' 
		prevalente indipendentemente dai criteri stabiliti dall'articolo 2513 
		del codice civile qualora rispettino i requisiti di cui all'articolo 
		2514 del medesimo codice. I consorzi agrari adeguano i propri statuti 
		alle disposizioni del codice civile entro dodici mesi dalla data di 
		entrata in vigore della presente legge. Per i consorzi agrari in 
		liquidazione coatta amministrativa per i quali sia accertata la mancanza 
		di presupposti per il superamento dello stato di insolvenza e, in ogni 
		caso, in mancanza della presentazione e dell'autorizzazione della 
		proposta di concordato, l'autorita' amministrativa che vigila sulla 
		liquidazione revoca l'esercizio provvisorio dell'impresa e provvede a 
		rinnovare la nomina dei commissari liquidatori. Alle proposte di 
		concordato dei consorzi agrari non si applicano i termini di cui 
		all'articolo 124, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, 
		e successive modificazioni.
		2. Il comma 9-bis dell'articolo 1 del decreto- legge 18 maggio 2006, n. 
		181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, 
		e' abrogato.
		3. Per consentire la chiusura delle procedure di liquidazione coatta 
		amministrativa dei consorzi agrari entro il termine previsto dal comma 1 
		dell'articolo 18 del decreto- legge 30 dicembre 2008, n. 207, 
		convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, i 
		consorzi agrari entro il 30 settembre 2009 devono sottoporre all'autorita' 
		amministrativa che vigila sulla liquidazione gli atti di cui 
		all'articolo 213 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive 
		modificazioni. L'omessa trasmissione degli atti nel termine indicato o 
		il diniego di autorizzazione al deposito da parte dell'autorita' 
		amministrativa comporta la sostituzione dei commissari liquidatori e di 
		tutti i componenti dei comitati di sorveglianza. Si provvede alla 
		sostituzione anche in presenza dell'avvenuto deposito degli atti di cui 
		agli articoli 213 e 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e 
		successive modificazioni, qualora il tribunale, alla data di entrata in 
		vigore della presente legge, abbia accolto l'opposizione, per motivi 
		connessi alla attivita' del commissario, indipendentemente dalla 
		proposizione dell'eventuale reclamo.
		4. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 500.000 euro a 
		decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione 
		del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui 
		all'articolo 10, comma 5, del decreto- legge 29 novembre 2004, n. 282, 
		convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il 
		Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli 
		oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, anche ai fini 
		dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 
		1978, n. 468, e successive modificazioni.
		
		Art. 10.
		(Societa' cooperative)
		1. All'articolo 2511 del codice civile, dopo le parole: "con scopo 
		mutualistico" sono aggiunte le seguenti: "iscritte presso l'albo delle 
		societa' cooperative di cui all'articolo 2512, secondo comma, e 
		all'articolo 223- sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del 
		presente codice".
		2. La presentazione della comunicazione unica di cui all'articolo 9 del 
		decreto- legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, 
		dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, all'ufficio del registro delle imprese 
		determina, nel caso di impresa cooperativa, l'automatica iscrizione 
		nell'albo delle societa' cooperative, di cui all'articolo 2512, secondo 
		comma, del codice civile e all'articolo 223- sexiesdecies delle 
		disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni 
		transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, come 
		modificato dal comma 6 del presente articolo. 
		3. Per i fini di cui al comma 2, l'ufficio del registro delle imprese 
		trasmette immediatamente all'albo delle societa' cooperative la 
		comunicazione unica, nonche' la comunicazione della cancellazione della 
		societa' cooperativa dal registro o della sua trasformazione in altra 
		forma societaria per l'immediata cancellazione dal suddetto albo.
		4. Le societa' cooperative, ai fini della dimostrazione del possesso del 
		requisito di cui all'articolo 2513 del codice civile, comunicano 
		annualmente le notizie di bilancio all'amministrazione presso la quale 
		e' tenuto l'albo delle societa' cooperative con gli strumenti 
		informatici di cui all'articolo 223- sexiesdecies delle disposizioni per 
		l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al 
		regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, come modificato dal comma 6 del 
		presente articolo.
		5. Il terzo comma dell'articolo 2515 del codice civile e' abrogato. 
		6. All'articolo 223- sexiesdecies, primo comma, delle disposizioni per 
		l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al 
		regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, le parole: "depositare i bilanci 
		attraverso strumenti di comunicazione informatica" sono sostituite dalle 
		seguenti: "comunicare annualmente attraverso strumenti di comunicazione 
		informatica le notizie di bilancio, anche ai fini della dimostrazione 
		del possesso del requisito di cui all'articolo 2513 del codice, 
		all'amministrazione presso la quale e' tenuto l'albo. L'omessa 
		comunicazione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa 
		della sospensione semestrale di ogni attivita' dell'ente, intesa come 
		divieto di assumere nuove eventuali obbligazioni contrattuali".
		7. All'articolo 1 della legge 17 luglio 1975, n. 400, e' aggiunto, in 
		fine, il seguente comma:
		"La vidimazione del registro di cui all'articolo 38, primo comma, del 
		regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, e' 
		effettuata in forma semplificata dalla camera di commercio, industria, 
		artigianato e agricoltura territorialmente competente".
		8. All'articolo 2545- octies del codice civile sono aggiunti, in fine, i 
		seguenti commi:
		"Qualora la cooperativa abbia perso la qualifica di cooperativa a 
		mutualita' prevalente per il mancato rispetto della condizione di 
		prevalenza di cui all'articolo 2513, l'obbligo di cui al secondo comma 
		si applica soltanto nel caso in cui la cooperativa medesima modifichi le 
		previsioni statutarie di cui all'articolo 2514 o abbia emesso strumenti 
		finanziari.
		In tutti i casi di perdita della citata qualifica, la cooperativa e' 
		tenuta a segnalare espressamente tale condizione attraverso gli 
		strumenti di comunicazione informatica previsti dall'articolo 223- 
		sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del presente codice. Lo 
		stesso obbligo sussiste per la cooperativa nel caso in cui le risultanze 
		contabili relative al primo anno successivo alla perdita della detta 
		qualifica evidenzino il rientro nei parametri della mutualita' 
		prevalente. In seguito alle predette segnalazioni, l'amministrazione 
		presso la quale e' tenuto l'albo delle societa' cooperative provvede 
		alla variazione della sezione di iscrizione all'albo medesimo senza 
		alcun ulteriore onere istruttorio. L'omessa o ritardata comunicazione 
		della perdita della qualifica di cooperativa a mutualita' prevalente e' 
		segnalata all'amministrazione finanziaria e comporta l'applicazione 
		della sanzione amministrativa della sospensione semestrale di ogni 
		attivita' dell'ente, intesa come divieto di assumere nuove eventuali 
		obbligazioni contrattuali".
		9. All'articolo 1 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, dopo il 
		comma 4 e' inserito il seguente:
		"4-bis. Ferme le specifiche disposizioni civilistiche, gli uffici 
		amministrativi preposti alla vigilanza cooperativa ai sensi dei commi 
		precedenti assolvono i compiti loro affidati dalla legge esclusivamente 
		nell'interesse pubblico".
		10. Al fine di favorire la formazione, la promozione e la vigilanza in 
		tema di cooperazione, l'Istituto italiano di studi cooperativi Luigi 
		Luzzatti e' trasformato nell'Associazione italiana di studi cooperativi 
		Luigi Luzzatti avente personalita' giuridica, con sede in Roma, ed 
		avente quale socio unico il Ministero dello sviluppo economico, che ne 
		assicura la vigilanza ed a supporto del quale l'ente opera, seguendo le 
		direttive impartite. I mezzi finanziari e patrimoniali dell'Associazione 
		sono costituiti, oltreche' dal patrimonio gia' facente capo all'Istituto 
		al momento della trasformazione, da una quota dello stanziamento di 
		bilancio derivante dall'articolo 29-bis del decreto legislativo del Capo 
		provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con 
		modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, senza oneri aggiuntivi 
		per la finanza pubblica. L'entita' della predetta quota e' fissata 
		annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico all'atto 
		dell'approvazione del programma annuale di attivita'.
		11. Al comma 2, secondo periodo, dell'articolo 1 del decreto legislativo 
		2 agosto 2002, n. 220, la parola: "amministrativa" e' sostituita dalla 
		seguente: "esclusiva" e le parole: "anche in occasione di interventi 
		ispettivi di altre amministrazioni pubbliche" sono soppresse.
		12. Dopo il comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 2 agosto 
		2002, n. 220, e' aggiunto il seguente:
		"5-bis. Agli enti cooperativi che senza giustificato motivo non 
		ottemperano, entro il termine prescritto, anche parzialmente alla 
		diffida impartita in sede di vigilanza, salva l'applicazione di 
		ulteriori sanzioni, e' irrogata la sanzione della sospensione semestrale 
		di ogni attivita' dell'ente, intesa come divieto di assumere nuove 
		eventuali obbligazioni contrattuali".
		13. All'articolo 223- septiesdecies delle disposizioni per l'attuazione 
		del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 
		marzo 1942, n. 318, le parole: "entro il 31 dicembre 2004" sono 
		soppresse.
		
		Art. 11
		(Internazionalizzazione delle imprese)
		1. Alla legge 31 marzo 2005, n. 56, sono apportate le seguenti 
		modificazioni:
		a) all'articolo 4, comma 2, le parole da: "e con il Ministro 
		dell'istruzione" fino a: "Conferenza permanente" sono sostituite dalle 
		seguenti: ", sentiti il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e 
		della ricerca e la Conferenza permanente";
		b) all'articolo 5, comma 3, le parole: ", di concerto con il Ministro 
		per gli italiani nel Mondo, d'intesa con il Ministro delle politiche 
		agricole e forestali e con il Ministro per gli affari regionali," sono 
		soppresse.
		
		Art. 12.
		(Commercio internazionale e incentivi per l'internazionalizzazione delle 
		imprese)
		1. Il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri 
		a carico della finanza pubblica, entro diciotto mesi dalla data di 
		entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza 
		permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 
		autonome di Trento e di Bolzano, acquisito il parere delle Commissioni 
		parlamentari competenti per materia, un decreto legislativo recante 
		norme per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di 
		internazionalizzazione delle imprese, secondo le modalita' e i principi 
		e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 
		59, e successive modificazioni, nonche' nel rispetto dei seguenti 
		principi e criteri direttivi:
		a) riunire e coordinare tutte le disposizioni legislative vigenti in 
		materia di internazionalizzazione delle imprese, considerando, oltre a 
		quelle relative alle esportazioni, anche quelle concernenti gli 
		investimenti in grado di promuovere l'internazionalizzazione delle 
		produzioni italiane e prevedendo la delegificazione dei procedimenti in 
		materia;
		b) prevedere accordi tra enti pubblici e il sistema bancario per 
		l'utilizzo dei servizi e delle sedi estere degli istituti di credito.
		2. Il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per 
		la finanza pubblica, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore 
		della presente legge, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari 
		competenti per materia, previo parere della Conferenza permanente per i 
		rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di 
		Bolzano, uno o piu' decreti legislativi ai fini della ridefinizione, del 
		riordino e della razionalizzazione degli enti operanti nel settore 
		dell'internazionalizzazione delle imprese, di cui all'allegato 1, 
		nonche' degli strumenti di incentivazione per la promozione all'estero e 
		l'internazionalizzazione delle imprese erogati direttamente dagli enti 
		di cui all'allegato 1, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
		a) rispetto dei compiti attribuiti al Ministero dello sviluppo 
		economico, al Ministero degli affari esteri e al Ministero dell'economia 
		e delle finanze dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dal 
		decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e adeguamento delle 
		disposizioni legislative che regolano i singoli enti al quadro delle 
		competenze delineato dal citato decreto legislativo n. 143 del 1998, 
		nonche' all'assetto costituzionale derivante dalla legge costituzionale 
		18 ottobre 2001, n. 3;
		b) riassetto organizzativo degli enti operanti nel settore 
		dell'internazionalizzazione delle imprese, secondo principi ispirati 
		alla maggiore funzionalita' dei medesimi in relazione alle rinnovate 
		esigenze imposte dall'attuale quadro economico- finanziario, nonche' a 
		obiettivi di coerenza della politica economica e commerciale estera e 
		della promozione del sistema economico italiano in ambito internazionale 
		con le funzioni svolte dall'amministrazione centrale degli affari 
		esteri, dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari in 
		materia di rappresentanza, di coordinamento e di tutela degli interessi 
		italiani in sede internazionale;
		c) compatibilita' con gli obiettivi di riassetto della normativa in 
		materia di internazionalizzazione delle imprese di cui al comma 1;
		d) semplificazione della procedura di ripartizione dello stanziamento 
		annuale per il finanziamento dei programmi promozionali all'estero di 
		enti, istituti, associazioni, consorzi export multiregionali, camere di 
		commercio italiane all'estero, erogato ai sensi delle leggi di settore;
		
		e) complementarita' degli incentivi rispetto ad analoghe misure di 
		competenza regionale.
		3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti 
		legislativi di cui ai commi 1 e 2, possono essere emanate disposizioni 
		correttive e integrative dei decreti stessi, nel rispetto delle 
		modalita' e dei principi e criteri direttivi stabiliti dai medesimi 
		commi.
		4. Per le finalita' di cui all'articolo 1 della legge 27 febbraio 2006, 
		n. 105, sono assegnati all'apposito Fondo istituito presso il Ministero 
		dello sviluppo economico 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 
		2010 e 2011, da ripartire secondo le modalita' di cui al comma 3 del 
		medesimo articolo. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente 
		riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente 
		iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009- 2011, nell'ambito del 
		programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da 
		ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle 
		finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando, per l'anno 
		2009, quanto a euro 500.000 l'accantonamento relativo al Ministero 
		dell'economia e delle finanze e quanto a euro 1.500.000 l'accantonamento 
		relativo al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche 
		sociali, per l'anno 2010, quanto a euro 2.000.000 l'accantonamento 
		relativo al Ministero dell'interno e, per l'anno 2011, quanto a euro 
		2.000.000 l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle 
		finanze.
		
		Art. 13.
		(Fondi regionali con finalita' di venture capital gestiti dalla SIMEST 
		Spa)
		1. All'articolo 1 del decreto- legge 14 marzo 2005, n. 35, 
		convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, il 
		comma 6-bis e' sostituito dal seguente:
		"6-bis. Al fine di potenziare l'attivita' della SIMEST Spa a supporto 
		dell'internazionalizzazione delle imprese, le regioni possono assegnare 
		in gestione alla societa' stessa propri fondi rotativi con finalita' di 
		venture capital, per l'acquisizione di quote aggiuntive di 
		partecipazione fino a un massimo del 49 per cento del capitale o fondo 
		sociale di societa' o imprese partecipate da imprese operanti nel 
		proprio territorio. Tali fondi sono autonomi e restano distinti dal 
		patrimonio della SIMEST Spa. Qualora i fondi rotativi siano assegnati da 
		regioni del Mezzogiorno, le quote di partecipazione complessivamente 
		detenute dalla SIMEST Spa possono raggiungere una percentuale fino al 70 
		per cento del capitale o fondo sociale. I fondi rotativi regionali con 
		finalita' di venture capital previsti dal presente comma possono anche 
		confluire, ai fini della gestione, nel fondo unico di cui all'articolo 
		1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, estendendosi agli 
		stessi la competenza del Comitato di indirizzo e di rendicontazione di 
		cui al decreto del Vice Ministro delle attivita' produttive n. 404 del 
		26 agosto 2003. Il Ministro dello sviluppo economico provvede, con 
		proprio decreto, all'integrazione della composizione del Comitato di 
		indirizzo e di rendicontazione con un rappresentante della regione 
		assegnataria del fondo per le specifiche delibere di impiego del 
		medesimo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".
		
		Art. 14.
		(Utilizzo della quota degli utili della SIMEST Spa)
		1. Per il raggiungimento delle finalita' di cui all'articolo 3, 
		comma 5, della legge 24 aprile 1990, n. 100, come da ultimo modificato 
		dall'articolo 1, comma 934, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' 
		istituito presso la Tesoreria dello Stato, con apposita contabilita' 
		speciale, il Fondo rotativo per favorire la fase di avvio (start- up) di 
		progetti di internazionalizzazione di imprese singole o aggregate, 
		gestito dalla SIMEST Spa, ai sensi dell'articolo 25 del decreto 
		legislativo 31 marzo 1998, n. 143.
		2. Sono assegnate al Fondo, con decreto del Ministero dello sviluppo 
		economico, le disponibilita' finanziarie derivanti da utili di spettanza 
		del Ministero stesso in qualita' di socio della SIMEST Spa, gia' 
		finalizzate, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, a 
		interventi per lo sviluppo delle esportazioni.
		3. Gli interventi del Fondo hanno per oggetto investimenti transitori e 
		non di controllo nel capitale di rischio di societa' appositamente 
		costituite da singole piccole e medie imprese, o da loro raggruppamenti, 
		per realizzare progetti di internazionalizzazione.
		4. Il Ministro dello sviluppo economico, entro un mese dalla data di 
		entrata in vigore della presente legge, stabilisce, con decreto emanato 
		ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, 
		le condizioni e le modalita' operative del Fondo.
		
		Art. 15.
		(Tutela penale dei diritti di proprieta' industriale)
		1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
		a) l'articolo 473 e' sostituito dal seguente:
		"Art. 473. - (Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni 
		distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni). - Chiunque, potendo 
		conoscere dell'esistenza del titolo di proprieta' industriale, 
		contraffa' o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di 
		prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella 
		contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti 
		o alterati, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la 
		multa da euro 2.500 a euro 25.000. Soggiace alla pena della reclusione 
		da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque 
		contraffa' o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o 
		esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o 
		alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o 
		alterati. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a 
		condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei 
		regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela 
		della proprieta' intellettuale o industriale";
		b) l'articolo 474 e' sostituito dal seguente:
		"Art. 474. - (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni 
		falsi). - Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 
		473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne 
		profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, 
		nazionali o esteri, contraffatti o alterati e' punito con la reclusione 
		da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000. Fuori 
		dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel 
		territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita 
		o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i 
		prodotti di cui al primo comma e' punito con la reclusione fino a due 
		anni e con la multa fino a euro 20.000. I delitti previsti dai commi 
		primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le 
		norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle 
		convenzioni internazionali sulla tutela della proprieta' intellettuale o 
		industriale";
		c) dopo l'articolo 474 sono inseriti i seguenti:
		"Art. 474-bis. - (Confisca). - Nei casi di cui agli articoli 473 e 474 
		e' sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa alle 
		restituzioni e al risarcimento del danno, la confisca delle cose che 
		servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne 
		sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, a chiunque 
		appartenenti. Quando non e' possibile eseguire il provvedimento di cui 
		al primo comma, il giudice ordina la confisca di beni di cui il reo ha 
		la disponibilita' per un valore corrispondente al profitto. Si applica 
		il terzo comma dell'articolo 322-ter. Si applicano le disposizioni 
		dell'articolo 240, commi terzo e quarto, se si tratta di cose che 
		servirono o furono destinate a commettere il reato, ovvero che ne sono 
		l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, appartenenti a persona 
		estranea al reato medesimo, qualora questa dimostri di non averne potuto 
		prevedere l'illecito impiego, anche occasionale, o l'illecita 
		provenienza e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza. Le 
		disposizioni del presente articolo si osservano anche nel caso di 
		applicazione della pena su richiesta delle parti a norma del titolo II 
		del libro sesto del codice di procedura penale. 
		Art. 474-ter. - (Circostanza aggravante). - Se, fuori dai casi di cui 
		all'articolo 416, i delitti puniti dagli articoli 473 e 474, primo 
		comma, sono commessi in modo sistematico ovvero attraverso 
		l'allestimento di mezzi e attivita' organizzate, la pena e' della 
		reclusione da due a sei anni e della multa da euro 5.000 a euro 50.000. 
		Si applica la pena della reclusione fino a tre anni e della multa fino a 
		euro 30.000 se si tratta dei delitti puniti dall'articolo 474, secondo 
		comma.
		Art. 474-quater. - (Circostanza attenuante). - Le pene previste dagli 
		articoli 473 e 474 sono diminuite dalla meta' a due terzi nei confronti 
		del colpevole che si adopera per aiutare concretamente l'autorita' di 
		polizia o l'autorita' giudiziaria nell'azione di contrasto dei delitti 
		di cui ai predetti articoli 473 e 474, nonche' nella raccolta di 
		elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione 
		o la cattura dei concorrenti negli stessi, ovvero per la individuazione 
		degli strumenti occorrenti per la commissione dei delitti medesimi o dei 
		profitti da essi derivanti";
		d) all'articolo 517, le parole: "fino a un anno o" sono sostituite dalle 
		seguenti: "fino a due anni e";
		e) al libro secondo, titolo VIII, capo II, dopo l'articolo 517-bis sono 
		aggiunti i seguenti:
		"Art. 517-ter. - (Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando 
		titoli di proprieta' industriale). - Salva l'applicazione degli articoli 
		473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di 
		proprieta' industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o 
		altri beni realizzati usurpando un titolo di proprieta' industriale o in 
		violazione dello stesso e' punito, a querela della persona offesa, con 
		la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.
		Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel 
		territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con 
		offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni 
		di cui al primo comma.
		Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, 
		secondo comma, e 517-bis, secondo comma.
		I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che 
		siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti 
		comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della 
		proprieta' intellettuale o industriale.
		Art. 517-quater. - (Contraffazione di indicazioni geografiche o 
		denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari). - Chiunque 
		contraffa' o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di 
		origine di prodotti agroalimentari e' punito con la reclusione fino a 
		due anni e con la multa fino a euro 20.000.
		Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel 
		territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con 
		offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i 
		medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.
		Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, 
		secondo comma, e 517-bis, secondo comma.
		I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione 
		che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti 
		comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle 
		indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti 
		agroalimentari.
		Art. 517-quinquies. - (Circostanza attenuante). - Le pene previste dagli 
		articoli 517-ter e 517-quater sono diminuite dalla meta' a due terzi nei 
		confronti del colpevole che si adopera per aiutare concretamente l'autorita' 
		di polizia o l'autorita' giudiziaria nell'azione di contrasto dei 
		delitti di cui ai predetti articoli 517-ter e 517-quater, nonche' nella 
		raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per 
		l'individuazione o la cattura dei concorrenti negli stessi, ovvero per 
		la individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione dei 
		delitti medesimi o dei profitti da essi derivanti".
		2. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui 
		al comma 1, lettera e), all'articolo 127 del codice della proprieta' 
		industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il 
		comma 1 e' abrogato.
		3. All'articolo 12- sexies, comma 1, primo periodo, del decreto- legge 8 
		giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 
		1992, n. 356, e successive modificazioni, dopo le parole: "416, sesto 
		comma," sono inserite le seguenti: "416, realizzato allo scopo di 
		commettere delitti previsti dagli articoli 473, 474, 517-ter e 
		517-quater,".
		4. All'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dopo le 
		parole: "416, sesto comma," sono inserite le seguenti: "416, realizzato 
		allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474,".
		5. La disposizione di cui al comma 4 si applica solo ai procedimenti 
		iniziati successivamente alla data di entrata in vigore della presente 
		legge.
		6. All'articolo 4-bis, comma 1-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354, 
		dopo le parole: "ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del medesimo testo 
		unico," sono inserite le seguenti: "all'articolo 416, primo e terzo 
		comma, del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti 
		previsti dagli articoli 473 e 474 del medesimo codice,".
		7. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le 
		seguenti modificazioni:
		a) all'articolo 25-bis:
		1) al comma 1, alinea, le parole: "e in valori di bollo" sono sostituite 
		dalle seguenti: ", in valori di bollo e in strumenti o segni di 
		riconoscimento";
		2) al comma 1, dopo la lettera f), e' aggiunta la seguente:
		"f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione 
		pecuniaria fino a cinquecento quote";
		3) al comma 2, le parole: "e 461" sono sostituite dalle seguenti: ", 
		461, 473 e 474";
		4) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Falsita' in monete, in 
		carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di 
		riconoscimento";
		b) dopo l'articolo 25-bis e' inserito il seguente:
		"Art. 25-bis.1. - (Delitti contro l'industria e il commercio). - 1. In 
		relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio 
		previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni 
		pecuniarie:
		a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 
		517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
		b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione 
		pecuniaria fino a ottocento quote.
		2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 
		si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, 
		comma 2";
		c) dopo l'articolo 25- octies e' inserito il seguente:
		"Art. 25- novies. - (Delitti in materia di violazione del diritto 
		d'autore). - 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli 
		articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 
		171-ter, 171- septies e 171- octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, 
		si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
		2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano 
		all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per 
		una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto 
		dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941".
		
		Art. 16.
		(Destinazione di beni sequestrati o confiscati nel corso di operazioni 
		di polizia giudiziaria per la repressione di reati di cui agli articoli 
		473, 474, 517-ter e 517-quater del codice penale)
		1. I beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le 
		imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati nel corso di 
		operazioni di polizia giudiziaria per la repressione di reati di cui 
		agli articoli 473, 474, 517-ter e 517-quater del codice penale sono 
		affidati dall'autorita' giudiziaria in custodia giudiziale agli organi 
		di polizia che ne facciano richiesta per essere utilizzati in attivita' 
		di polizia ovvero possono essere affidati ad altri organi dello Stato o 
		ad altri enti pubblici non economici, per finalita' di giustizia, di 
		protezione civile o di tutela ambientale.
		2. Gli oneri relativi alla gestione dei beni e all'assicurazione 
		obbligatoria dei veicoli, dei natanti e degli aeromobili sono a carico 
		dell'ufficio o comando usuario.
		3. Nel caso in cui non vi sia alcuna istanza di affidamento in custodia 
		giudiziale ai sensi del comma 1, l'autorita' giudiziaria competente 
		dispone la distruzione dei beni sequestrati secondo le modalita' 
		indicate all'articolo 83 delle norme di attuazione, di coordinamento e 
		transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto 
		legislativo 28 luglio 1989, n. 271. In caso di distruzione, la 
		cancellazione dei veicoli dai pubblici registri e' eseguita in esenzione 
		da qualsiasi tributo o diritto.
		4. I beni mobili di cui al comma 1, acquisiti dallo Stato a seguito di 
		provvedimento definitivo di confisca, sono assegnati, a richiesta, agli 
		organi o enti che ne hanno avuto l'uso. Qualora tali enti od organi non 
		presentino richiesta di assegnazione, i beni sono distrutti ai sensi del 
		comma 3.
		5. Per quanto non disposto dai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano, in quanto 
		compatibili, le disposizioni dell'articolo 301-bis del testo unico delle 
		disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del 
		Presidente della Repubblica 25 gennaio 1973, n. 43.
		
		Art. 17.
		(Contrasto della contraffazione)
		1. All'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge 16 marzo 2006, 
		n. 146, dopo le parole: "in ordine ai delitti previsti dagli articoli" 
		sono inserite le seguenti: "473, 474,". 
		2. All'articolo 1, comma 7, del decreto- legge 14 marzo 2005, n. 35, 
		convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e 
		successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
		a) nel primo periodo:
		1) le parole: "Salvo che il fatto costituisca reato," sono soppresse;
		2) le parole: "da 500 euro fino a 10.000 euro l'acquisto o 
		l'accettazione, senza averne prima accertata la legittima provenienza, a 
		qualsiasi titolo di cose" sono sostituite dalle seguenti: "da 100 euro 
		fino a 7.000 euro l'acquirente finale che acquista a qualsiasi titolo 
		cose";
		3) la parola: "intellettuale" e' sostituita dalla seguente: 
		"industriale";
		b) il secondo periodo e' soppresso;
		c) nel quinto periodo prima delle parole: "Qualora l'acquisto sia 
		effettuato da un operatore commerciale" sono inserite le seguenti: 
		"Salvo che il fatto costituisca reato,".
		3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 7, del decreto- 
		legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 
		14 maggio 2005, n. 80, come modificato, da ultimo, dal comma 2 del 
		presente articolo, e salvo che il fatto costituisca reato, e' prevista 
		la confisca amministrativa dei locali ove vengono prodotti, depositati, 
		detenuti per la vendita o venduti i materiali contraffatti, 
		salvaguardando il diritto del proprietario in buona fede.
		4. All'articolo 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e 
		successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
		a) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 
		"ovvero l'uso di marchi di aziende italiane su prodotti o merci non 
		originari dell'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine 
		senza l'indicazione precisa, in caratteri evidenti, del loro Paese o del 
		loro luogo di fabbricazione o di produzione, o altra indicazione 
		sufficiente ad evitare qualsiasi errore sulla loro effettiva origine 
		estera"; 
		b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le false e le fallaci 
		indicazioni di provenienza o di origine non possono comunque essere 
		regolarizzate quando i prodotti o le merci siano stati gia' immessi in 
		libera pratica".
		
		Art. 18.
		(Azioni a tutela della qualita' delle produzioni agroalimentari, della 
		pesca e dell'acquacoltura e per il contrasto alla contraffazione dei 
		prodotti agroalimentari ed ittici)
		1. Al fine di rafforzare le azioni volte a tutelare la qualita' 
		delle produzioni agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura e a 
		contrastare le frodi in campo agroalimentare e nella filiera ittica 
		nonche' la commercializzazione di specie ittiche protette ovvero prive 
		delle informazioni obbligatorie a tutela del consumatore, per gli anni 
		2009- 2011 il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 
		promuove le iniziative necessarie per assicurare la qualita' delle 
		produzioni e dei prodotti immessi al consumo nel territorio nazionale.
		2. All'attuazione del comma 1 il Ministero provvede ai sensi dei commi 
		4-bis e 4-ter dell'articolo 4 del decreto- legge 10 gennaio 2006, n. 2, 
		convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e, 
		limitatamente alle attivita' di controllo, con il coordinamento 
		dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti 
		agroalimentari, attraverso il Comando carabinieri politiche agricole e 
		alimentari, il Corpo forestale dello Stato e il Corpo delle capitanerie 
		di porto- guardia costiera, nell'ambito delle rispettive competenze.
		3. Al fine di garantire la qualita' e una migliore valorizzazione 
		commerciale dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura italiani non 
		destinati all'esportazione devono essere fornite, per tutte le partite, 
		da soggetti d'impresa esercenti la pesca, almeno le seguenti nformazioni:
		a) il numero di identificazione di ogni partita;
		b) il nome commerciale e il nome scientifico di ogni specie;
		c) il peso vivo espresso in chilogrammi;
		d) la data della cattura, della raccolta ovvero la data d'asta del 
		prodotto;
		e) il nome del peschereccio ovvero il sito di acquacoltura;
		f) il nome e l'indirizzo dei fornitori;
		g) l'attrezzo da pesca.
		4. A ciascuna partita e' applicato, a cura dei soggetti esercenti la 
		pesca, un sistema specifico di marcatura ed etichettatura, individuato 
		con successivo decreto ministeriale, contenente le informazioni di cui 
		al comma 3, adottato previa comunicazione alla Commissione europea ai 
		sensi della direttiva 98/ 34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 
		del 22 giugno 1998.
		5. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano ai soggetti e alle 
		imprese titolari di licenze di imbarcazioni inferiori a 15 metri e 
		comunque alle partite di peso inferiore a 15 chilogrammi.
		6. Dall'applicazione dei commi 3, 4 e 5 non derivano nuovi o maggiori 
		oneri a carico del bilancio dello Stato.
		7. Entro il 30 aprile di ogni anno, il Ministero delle politiche 
		agricole alimentari e forestali trasmette alle Camere una relazione 
		nella quale illustra, con riferimento all'anno precedente, le iniziative 
		assunte a tutela della qualita' delle produzioni agroalimentari, della 
		pesca e dell'acquacoltura, con specifico riguardo:
		a) alle iniziative di formazione e di informazione;
		b) alle attivita' di controllo effettuate, distinguendo quelle rivolte 
		alle produzioni di qualita' regolamentata e quelle effettuate nei 
		singoli settori produttivi;
		c) agli illeciti riscontrati nelle attivita' di controllo, indicando le 
		contestazioni amministrative sollevate, i sequestri effettuati e le 
		notizie di reato inviate, anche con specifico riguardo al reato di cui 
		all'articolo 517-quater del codice penale, introdotto dall'articolo 15, 
		comma 1, lettera e), della presente legge.
		8. Nella relazione di cui al comma 7, il Ministero da' un quadro 
		complessivo delle tendenze del settore agroalimentare italiano nel 
		contesto internazionale, prospettando le modifiche alla normativa 
		vigente che ritenga necessarie per garantire la qualita' delle 
		produzioni e dei prodotti.
		9. Per potenziare l'azione di contrasto alle frodi e di monitoraggio 
		della produzione dell'olio di oliva e delle olive da tavola, tenuto 
		conto di quanto previsto nel regolamento (CE) n. 2153/2005 della 
		Commissione, del 23 dicembre 2005, i frantoi oleari hanno l'obbligo di 
		comunicare all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), 
		nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 20 della legge 6 febbraio 
		2007, n. 13, anche le informazioni relative all'origine del prodotto 
		trasformato.
		10. L'AGEA, quale organismo di coordinamento e controllo ai sensi del 
		regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, 
		definisce il dettaglio dei dati da fornire per ciascuna azienda agricola 
		nonche' le regole di registrazione e di controllo delle informazioni di 
		cui al comma 9 e, nell'ambito dei servizi del Sistema informativo 
		agricolo nazionale (SIAN), realizza e mette a disposizione dei soggetti 
		della filiera interessati alla tracciabilita' del prodotto le funzioni 
		di alimentazione e fruizione dei dati sopra individuati, provvedendo, 
		anche mediante specifici accordi di servizio con le unioni riconosciute 
		dei frantoiani e dei produttori, alla diffusione dei servizi.
		11. Per l'attuazione dei commi 1 e 2 sono autorizzate la spesa di 7 
		milioni di euro per l'anno 2009 per iniziative volte a garantire la 
		qualita' e il monitoraggio delle produzioni agroalimentari e la spesa di 
		2 milioni di euro per l'anno 2009 per iniziative volte a garantire le 
		attivita' di controllo per la qualita' e di monitoraggio della filiera 
		ittica. Le suddette risorse vengono assegnate dall'AGEA secondo le 
		modalita' di cui al comma 4-ter dell'articolo 4 del decreto- legge 10 
		gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 
		2006, n. 81.
		12. Per l'attuazione dei commi 9 e 10 e' istituito, nello stato di 
		previsione dell'AGEA, un fondo denominato "Fondo per la tracciabilita' 
		dei prodotti olio d'oliva e olive da tavola", con una dotazione di 5 
		milioni di euro per l'anno 2009.
		13. Agli oneri derivanti dai commi 11 e 12, pari a 14 milioni di euro 
		per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle 
		risorse di cui all'articolo Ibis, comma 2, del decreto- legge 10 gennaio 
		2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 
		81.
		14. Le risorse di cui ai commi 11 e 12 possono essere incrementate 
		mediante corrispondente riassegnazione all'AGEA dei contributi versati 
		all'entrata del bilancio dello Stato da parte delle regioni e di altri 
		enti e organismi pubblici, secondo modalita' stabilite con apposite 
		convenzioni.
		15. Per attivita' di controllo sulla pesca e sull'acquacoltura e' 
		autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 
		2011, da destinare a favore del Corpo delle capitanerie di porto- 
		guardia costiera al fine di garantire lo svolgimento delle relative 
		attivita' operative. Al relativo onere si provvede a valere sul fondo di 
		cui all'articolo 5, comma 4, del decreto- legge 27 maggio 2008, n. 93, 
		convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come 
		rideterminato ai sensi dell'articolo 60, comma 8, del decreto- legge 25 
		giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 
		2008, n. 133.
		
		Art. 19.
		(Proprieta' industriale)
		1. All'articolo 47 del codice della proprieta' industriale, di cui 
		al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e' aggiunto, in fine, il 
		seguente comma:
		"3-bis. Per i brevetti di invenzione e per i modelli di utilita', il 
		deposito nazionale in Italia da' luogo al diritto di priorita' anche 
		rispetto a una successiva domanda nazionale depositata in Italia, in 
		relazione a elementi gia' contenuti nella domanda di cui si rivendica la 
		priorita'".
		2. All'articolo 120 del citato codice di cui al decreto legislativo 10 
		febbraio 2005, n. 30, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
		"1. Le azioni in materia di proprieta' industriale i cui titoli sono 
		concessi o in corso di concessione si propongono avanti l'autorita' 
		giudiziaria dello Stato, qualunque sia la cittadinanza, il domicilio o 
		la residenza delle parti. Se l'azione di nullita' o quella di 
		contraffazione sono proposte quando il titolo non e' stato ancora 
		concesso, la sentenza puo' essere pronunciata solo dopo che l'Ufficio 
		italiano brevetti e marchi ha provveduto sulla domanda di concessione, 
		esaminandola con precedenza rispetto a domande presentate in data 
		anteriore. Il giudice, tenuto conto delle circostanze, dispone la 
		sospensione del processo, per una o piu' volte, fissando con il medesimo 
		provvedimento l'udienza in cui il processo deve proseguire".
		3. All'articolo 122 del citato codice di cui al decreto legislativo 10 
		febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:
		a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
		"1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 118, comma 4, l'azione diretta 
		ad ottenere la dichiarazione di decadenza o di nullita' di un titolo di 
		proprieta' industriale puo' essere esercitata da chiunque vi abbia 
		interesse e promossa d'ufficio dal pubblico ministero. In deroga 
		all'articolo 70 del codice di procedura civile l'intervento del pubblico 
		ministero non e' obbligatorio";
		b) ai commi 6 e 8, la parola: "diritti" e' sostituita dalla seguente: 
		"titoli".
		4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche ai procedimenti 
		in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
		5. L'articolo 134 del citato codice di cui al decreto legislativo 10 
		febbraio 2005, n. 30, e' sostituito dal seguente:
		"Art. 134. - (Norme in materia di competenza). - 1. Sono devoluti alla 
		cognizione delle sezioni specializzate previste dal decreto legislativo 
		27 giugno 2003, n. 168:
		a) i procedimenti giudiziari in materia di proprieta' industriale e di 
		concorrenza sleale, con esclusione delle sole fattispecie che non 
		interferiscono, neppure indirettamente, con l'esercizio dei diritti di 
		proprieta' industriale, nonche' in materia di illeciti afferenti 
		all'esercizio dei diritti di proprieta' industriale ai sensi della legge 
		10 ottobre 1990, n. 287, e degli articoli 81 e 82 del Trattato che 
		istituisce la Comunita' europea, la cui cognizione e' del giudice 
		ordinario, e in generale in materie che presentano ragioni di 
		connessione, anche impropria, con quelle di competenza delle sezioni 
		specializzate;
		b) le controversie nelle materie disciplinate dagli articoli 64, 65, 98 
		e 99 del presente codice;
		c) le controversie in materia di indennita' di espropriazione dei 
		diritti di proprieta' industriale, di cui conosce il giudice ordinario;
		d) le controversie che abbiano ad oggetto i provvedimenti del Consiglio 
		dell'ordine di cui al capo VI di cui conosce il giudice ordinario".
		6. L'articolo 239 del citato codice di cui al decreto legislativo 10 
		febbraio 2005, n. 30, e' sostituito dal seguente:
		"Art. 239. - (Limiti alla protezione accordata dal diritto d'autore). - 
		1. La protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi dell'articolo 
		2, numero 10), della legge 22 aprile 1941, n. 633, non opera nei soli 
		confronti di coloro che, anteriormente alla data del
		19 aprile 2001, hanno intrapreso la fabbricazione, l'offerta o la 
		commercializzazione di prodotti realizzati in conformita' con disegni o 
		modelli che erano oppure erano divenuti di pubblico dominio. L'attivita' 
		in tale caso puo' proseguire nei limiti del preuso. I diritti di 
		fabbricazione, di offerta e di commercializzazione non possono essere 
		trasferiti separatamente dall'azienda".
		7. All'articolo 245 del citato codice di cui al decreto legislativo 10 
		febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:
		a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
		"2. Le controversie in grado d'appello nelle materie di cui all'articolo 
		134, iniziate dopo la data di entrata in vigore del presente codice, 
		restano devolute alla cognizione delle sezioni specializzate di cui al 
		decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, anche se il giudizio di 
		primo grado o il giudizio arbitrale sono iniziati o si sono svolti 
		secondo le norme precedentemente in vigore, a meno che non sia gia' 
		intervenuta nell'ambito di essi una pronuncia sulla competenza";
		b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
		"3. Le procedure di reclamo e le cause di merito nelle materie di cui 
		all'articolo 134, iniziate dopo la data di entrata in vigore del 
		presente codice, restano devolute alla cognizione delle sezioni 
		specializzate di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, 
		anche se riguardano misure cautelari concesse secondo le norme 
		precedentemente in vigore".
		8. La disposizione di cui all'articolo 120, comma 1, del citato codice 
		di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, come sostituito 
		dal comma 2 del presente articolo, si applica anche ai procedimenti in 
		corso alla data di entrata in vigore della presente legge. La 
		disposizione di cui all'articolo 134 del citato codice di cui al decreto 
		legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, come sostituito dal comma 5 del 
		presente articolo, si applica anche ai procedimenti in corso alla data 
		di entrata in vigore della presente legge, a meno che non sia gia' 
		intervenuta nell'ambito di essi una pronuncia sulla competenza.
		9. L'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 
		ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 
		2007, e' abrogato.
		10. Presso il Ministero dello sviluppo economico e' istituito il 
		Consiglio nazionale anticontraffazione, con funzioni di indirizzo, 
		impulso e coordinamento delle azioni strategiche intraprese da ogni 
		amministrazione, al fine di migliorare l'insieme dell'azione di 
		contrasto della contraffazione a livello nazionale.
		11. Il Consiglio nazionale anticontraffazione e' presieduto dal Ministro 
		dello sviluppo economico o da un rappresentante da lui designato. Al 
		fine di garantire la rappresentanza degli interessi pubblici e privati e 
		assicurare le necessarie sinergie tra amministrazione pubblica e 
		imprese, il Consiglio e' composto da un rappresentante del Ministero 
		dello sviluppo economico, da un rappresentante del Ministero 
		dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministero degli 
		affari esteri, da un rappresentante del Ministero della difesa, da un 
		rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e 
		forestali, da un rappresentante del Ministero dell'interno, da un 
		rappresentante del Ministero della giustizia, da un rappresentante del 
		Ministero per i beni e le attivita' culturali e da un rappresentante del 
		Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Il 
		Consiglio puo' invitare a partecipare ai propri lavori, in ragione dei 
		temi trattati, rappresentanti di altre amministrazioni pubbliche nonche' 
		delle categorie di imprese, lavoratori e consumatori.
		12. Le modalita' di funzionamento del Consiglio nazionale 
		anticontraffazione sono definite con decreto del Ministro dello sviluppo 
		economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, 
		degli affari esteri, della difesa, delle politiche agricole alimentari e 
		forestali, dell'interno, della giustizia, per i beni e le attivita' 
		culturali e del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Le 
		attivita' di segreteria sono svolte dalla Direzione generale per la 
		lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi.
		13. La partecipazione al Consiglio nazionale anticontraffazione non da' 
		luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi 
		spese. All'attuazione dei commi da 10 a 12 si provvede nell'ambito delle 
		risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione 
		vigente.
		14. L'articolo 7 della legge 10 marzo 1969, n. 96, e' abrogato. 
		15. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di 
		entrata in vigore della presente legge, disposizioni correttive o 
		integrative, anche con riferimento all'aspetto processuale, del citato 
		codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30,
		come modificato dalla presente legge, secondo le modalita' e i principi 
		e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 
		59, e successive modificazioni, e previo parere delle competenti 
		Commissioni parlamentari, nonche' nel rispetto dei seguenti principi e 
		criteri direttivi:
		a) correggere gli errori materiali e i difetti di coordinamento presenti 
		nel codice;
		b) armonizzare la normativa con la disciplina comunitaria e 
		internazionale, in particolare con quella intervenuta successivamente 
		all'emanazione del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 30 
		del 2005, e definire le sanzioni da applicare in caso di violazione 
		delle disposizioni recate in materia di protezione giuridica delle 
		invenzioni biotecnologiche dall'articolo 5 del decreto- legge 10 gennaio 
		2006, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2006, 
		n. 78;
		c) introdurre strumenti di semplificazione e di riduzione degli 
		adempimenti amministrativi;
		d) prevedere che, nel caso di invenzioni realizzate da ricercatori 
		universitari o di altre strutture pubbliche di ricerca, l'universita' o 
		l'amministrazione attui la procedura di brevettazione, acquisendo il 
		relativo diritto sull'invenzione;
		e) riconoscere ai comuni la possibilita' di ottenere il riconoscimento 
		di un marchio e utilizzarlo per fini commerciali per identificare con 
		elementi grafici distintivi il patrimonio culturale, storico, 
		architettonico, ambientale del relativo territorio; lo sfruttamento del 
		marchio a fini commerciali puo' essere esercitato direttamente dal 
		comune anche attraverso lo svolgimento di attivita' di merchandising, 
		vincolando in ogni caso la destinazione dei proventi ad esso connessi al 
		finanziamento delle attivita' istituzionali o alla copertura dei 
		disavanzi pregressi dell'ente. 
		16. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o 
		maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli adempimenti 
		previsti dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse 
		umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
		
		Art. 20.
		(Bollo virtuale)
		1. La lettera a) del comma 1-quater dell'articolo 1 della tariffa 
		dell'imposta di bollo, parte I, allegata al decreto del Presidente della 
		Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del 
		Ministro delle finanze 20 agosto 1972, n. 642, come sostituita dal 
		decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel 
		supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, 
		e successive modificazioni, e' sostituita dalla seguente: 
		"a) per ogni domanda di concessione o di registrazione di marchi 
		d'impresa, novita' vegetali, certificati complementari di protezione e 
		topografie di prodotti per semiconduttori: euro 42,00".
		2. Dopo la lettera a) del comma 1-quater dell'articolo 1 della citata 
		tariffa dell'imposta di bollo, parte I, e' inserita la seguente:
		"a-bis) per ogni domanda di concessione o di registrazione di brevetto 
		per invenzione, modello di utilita', disegno e modello ove alla stessa 
		risulti allegato uno o piu' dei seguenti documenti: 
		1) lettera di incarico a consulente di proprieta' industriale o 
		riferimento alla stessa;
		2) richiesta di copia autentica del verbale di deposito;
		3) rilascio di copia autentica del verbale di deposito: euro 20,00".
		
		Art. 21.
		(Iniziative a favore dei consumatori e della trasparenza dei prezzi)
		1. I gestori dei servizi dell'energia elettrica, del gas naturale e 
		delle telecomunicazioni forniscono all'utente indicazioni trasparenti 
		circa le offerte proposte sul mercato, affinche' sia possibile per il 
		cliente interessato dall'offerta di servizi effettuare valutazioni e 
		confronti, anche in relazione ad eventuali offerte alternative di altri 
		gestori.
		2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, 
		l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e l'Autorita' per le 
		garanzie nelle comunicazioni predispongono le disposizioni regolamentari 
		necessarie per l'attuazione delle misure di cui al comma 1.
		3. Al primo comma dell'articolo 1899 del codice civile, il secondo 
		periodo e' sostituito dai seguenti: "L'assicuratore, in alternativa ad 
		una copertura di durata annuale, puo' proporre una copertura di durata 
		poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello 
		previsto per la stessa copertura dal contratto annuale. In questo caso, 
		se il contratto supera i cinque anni, l'assicurato, trascorso il 
		quinquennio, ha facolta' di recedere dal contratto con preavviso di 
		sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualita' nel corso della 
		quale la facolta' di recesso e' stata esercitata".
		4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano ai contratti stipulati 
		successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
		
		Art. 22.
		(Introduzione dell'articolo 22-bis del codice del consumo, in materia di 
		tutela dei consumatori contro la pubblicita' ingannevole delle compagnie 
		marittime)
		1. Dopo l'articolo 22 del codice del consumo, di cui al decreto 
		legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e' inserito il seguente:
		"Art. 22-bis. - (Pubblicita' ingannevole delle tariffe marittime).
		- 1. E' considerata ingannevole la pubblicita' che, riguardando le 
		tariffe praticate da compagnie marittime che operano sul territorio 
		italiano direttamente o in code- sharing, reclamizzi il prezzo del 
		biglietto dovuto alla compagnia marittima separatamente dagli oneri 
		accessori, dalle tasse portuali e da tutti gli oneri comunque destinati 
		a gravare sul consumatore, dovendo la compagnia marittima pubblicizzare 
		un unico prezzo che includa tutte queste voci".
		
		Art. 23.
		(Modifica alla legge 24 dicembre 2007, n. 244)
		1. Al comma 199 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 
		244, e successive modificazioni, dopo il primo periodo e' inserito il 
		seguente: "Nell'ambito delle indagini conoscitive avviate dal Garante, 
		la Guardia di finanza agisce con i poteri di indagine ad essa attribuiti 
		ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle 
		imposte dirette, anche ai sensi del combinato disposto dei commi 2, 
		lettera m), e 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, 
		n. 68".
		
		Art. 24.
		(Iniziative a favore dei consumatori e dell'emittenza locale)
		1. Le risorse di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, 
		n. 388, e successive modificazioni, mantenute nella disponibilita' del 
		fondo di cui al medesimo articolo 148 della predetta legge n. 388 del 
		2000, ai sensi dell'articolo 17 del decreto- legge 30 dicembre 2008, n. 
		207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, 
		al netto di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo nonche' 
		dall'articolo 3, comma 6, della presente legge, sono destinate ad 
		incrementare il Fondo di cui all'articolo 81, comma 30, del decreto- 
		legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 
		6 agosto 2008, n. 133.
		2. Gli incentivi previsti dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 
		dicembre 2001, n. 448, e successive rideterminazioni, sono incrementati 
		di 40 milioni di euro, a valere sulle risorse iscritte nello stato di 
		previsione della spesa in attuazione dell'articolo 148 della legge 23 
		dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, mantenute nella 
		disponibilita' del fondo di cui al medesimo articolo 148 della predetta 
		legge n. 388 del 2000 ai sensi dell'articolo 17 del decreto- legge 30 
		dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 
		febbraio 2009, n. 14.
		
		Art. 25.
		(Delega al Governo in materia nucleare)
		1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di 
		entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle norme in tema 
		di valutazione di impatto ambientale e di pubblicita' delle relative 
		procedure, uno o piu' decreti legislativi di riassetto normativo recanti 
		la disciplina della localizzazione nelterritorio nazionale di impianti 
		di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di 
		fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del 
		combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonche' dei sistemi 
		per il deposito definitivo dei materiali e rifiuti radioattivi e per la 
		definizione delle misure compensative da corrispondere e da realizzare 
		in favore delle popolazioni interessate. I decreti sono adottati, 
		secondo le modalita' e i principi direttivi di cui all'articolo 20 della 
		legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonche' nel 
		rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2 del presente 
		articolo, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto 
		con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e 
		con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa 
		acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 
		del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive 
		modificazioni, e successivamente delle Commissioni parlamentari 
		competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario.
		I pareri delle Commissioni parlamentari sono espressi entro sessanta 
		giorni dalla data di trasmissione degli schemi dei decreti legislativi. 
		Con i medesimi decreti sono altresi' stabiliti le procedure 
		autorizzative e i requisiti soggettivi per lo svolgimento delle 
		attivita' di costruzione, di esercizio e di disattivazione degli 
		impianti di cui al primo periodo.
		2. La delega di cui al comma 1 e' esercitata nel rispetto dei seguenti 
		principi e criteri direttivi:
		a) previsione della possibilita' di dichiarare i siti aree di interesse 
		strategico nazionale, soggette a speciali forme di vigilanza e di 
		protezione;
		b) definizione di elevati livelli di sicurezza dei siti, che soddisfino 
		le esigenze di tutela della salute della popolazione e dell' ambiente;
		c) riconoscimento di benefici diretti alle persone residenti, agli enti 
		locali e alle imprese operanti nel territorio circostante il sito, con 
		oneri a carico delle imprese coinvolte nella costruzione o 
		nell'esercizio degli impianti e delle strutture, alle quali e' fatto 
		divieto di trasferire tali oneri a carico degli utenti finali;
		d) previsione delle modalita' che i titolari di autorizzazioni di 
		attivita' devono adottare per la sistemazione dei rifiuti radioattivi e 
		dei materiali nucleari irraggiati e per lo smantellamento degli impianti 
		a fine vita;
		e) acquisizione di dati tecnico- scientifici predisposti da enti 
		pubblici di ricerca, ivi incluso l'Istituto superiore per la protezione 
		e la ricerca ambientale (ISPRA), e universita';
		f) determinazione delle modalita' di esercizio del potere sostitutivo 
		del Governo in caso di mancato raggiungimento delle necessarie intese 
		con i diversi enti locali coinvolti, secondo quanto previsto 
		dall'articolo 120 della Costituzione;
		g) previsione che la costruzione e l'esercizio di impianti per la 
		produzione di energia elettrica nucleare e di impianti per la messa in 
		sicurezza dei rifiuti radioattivi o per lo smantellamento di impianti 
		nucleari a fine vita e tutte le opere connesse siano considerati 
		attivita' di preminente interesse statale e, come tali, soggette ad 
		autorizzazione unica rilasciata, su istanza del soggetto richiedente e 
		previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del 
		decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, 
		con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il 
		Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il 
		Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
		h) previsione che l'autorizzazione unica sia rilasciata a seguito di un 
		procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni interessate, 
		svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalita' 
		di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241;
		l'autorizzazione deve comprendere la dichiarazione di pubblica utilita', 
		indifferibilita' e urgenza delle opere, l'eventuale dichiarazione di 
		inamovibilita' e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei 
		beni in essa compresi; l'autorizzazione unica sostituisce ogni 
		provvedimento amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza, 
		nulla osta, atto di assenso e atto amministrativo, comunque denominati, 
		ad eccezione delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) 
		e di valutazione ambientale strategica (VAS) cui si deve 
		obbligatoriamente ottemperare, previsti dalle norme vigenti, costituendo 
		titolo a costruire ed esercire le infrastrutture in conformita' del 
		progetto approvato;
		i) previsione che le approvazioni relative ai requisiti e alle 
		specifiche tecniche degli impianti nucleari, gia' concesse negli ultimi 
		dieci anni dalle Autorita' competenti di Paesi membri dell'Agenzia per 
		l'energia nucleare dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo 
		economico (AENOCSE) o dalle autorita' competenti di Paesi con i quali 
		siano definiti accordi bilaterali di cooperazione tecnologica e 
		industriale nel settore nucleare, siano considerate valide in Italia, 
		previa approvazione dell'Agenzia per la sicurezza nucleare;
		l) previsione che gli oneri relativi ai controlli di sicurezza e di 
		radioprotezione, che devono comunque assicurare la massima trasparenza 
		nei confronti dei cittadini e delle amministrazioni locali, siano a 
		titolo oneroso a carico degli esercenti le attivita' nucleari e possano 
		essere svolti, in tempi certi e compatibili con la programmazione 
		complessiva delle attivita', avvalendosi anche del supporto e della 
		consulenza di esperti di analoghe organizzazioni di sicurezza europee;
		m) individuazione degli strumenti di copertura finanziaria e 
		assicurativa contro il rischio di prolungamento dei tempi di costruzione 
		per motivi indipendenti dal titolare dell'autorizzazione unica;
		n) previsione delle modalita' attraverso le quali i produttori di 
		energia elettrica nucleare dovranno provvedere alla costituzione di un 
		fondo per il "decommissioning";
		o) previsione di opportune forme di informazione diffusa e capillare per 
		le popolazioni, e in particolare per quelle coinvolte, al fine di creare 
		le condizioni idonee per l'esecuzione degli interventi e per la gestione 
		degli impianti;
		p) previsione di sanzioni per la violazione delle norme prescrittive 
		previste nei decreti legislativi;
		q) previsione, nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili allo 
		scopo, di una opportuna campagna di informazione alla popolazione 
		italiana sull'energia nucleare, con particolare riferimento alla sua 
		sicurezza e alla sua economicita'.
		3. Nei giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa che 
		comunque riguardino le procedure di progettazione, approvazione e 
		realizzazione delle opere, infrastrutture e insediamenti produttivi 
		concernenti il settore dell'energia nucleare e relative attivita' di 
		espropriazione, occupazione e asservimento si applicano le disposizioni 
		di cui all'articolo 246 del codice dei contratti pubblici relativi a 
		lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 
		2006, n. 163.
		4. Al comma 4 dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 
		79, dopo le parole: "fonti energetiche rinnovabili" sono inserite le 
		seguenti: ", energia nucleare prodotta sul territorio nazionale".
		5. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui 
		al comma 1 possono essere emanate, nel rispetto delle modalita' e dei 
		principi e criteri direttivi di cui ai commi 1 e 2, entro un anno dalla 
		data della loro entrata in vigore.
		6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o 
		maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai relativi adempimenti 
		si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili 
		a legislazione vigente.
		7. All'articolo 3 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, dopo 
		il comma 2 e' inserito il seguente: 
		"2-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto 
		con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro 
		dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e' regolamentata 
		la garanzia finanziaria di cui al numero 1) della lettera d) del comma 
		2".
		
		Art. 26.
		(Energia nucleare)
		1. Con delibera del CIPE, da adottare entro sei mesi dalla data di 
		entrata in vigore della presente legge e previo parere della Conferenza 
		unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, 
		n. 281, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dello 
		sviluppo economico, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del 
		territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari competenti, 
		sono definite le tipologie degli impianti per la produzione di energia 
		elettrica nucleare che possono essere realizzati nel territorio 
		nazionale. La Conferenza unificata si esprime entro sessanta giorni 
		dalla richiesta, trascorsi i quali il parere si intende acquisito.
		2. Con delibera del CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo 
		economico, sono individuati, senza nuovi o maggiori oneri ne' minori 
		entrate a carico della finanza pubblica, i criteri e le misure atti a 
		favorire la costituzione di consorzi per la costruzione e l'esercizio 
		degli impianti di cui al comma 1, formati da soggetti produttori di 
		energia elettrica e da soggetti industriali anche riuniti in consorzi.
		
		Art. 27.
		(Misure per la sicurezza e il potenziamento del settore energetico)
		1. Per lo svolgimento dei servizi specialistici in campo energetico, 
		le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto 
		legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono 
		rivolgersi, nell'ambito delle risorse disponibili, al Gestore dei 
		servizi elettrici Spa e alle societa' da esso controllate. Il Gestore 
		dei servizi elettrici Spa e le societa' da esso controllate forniscono 
		tale supporto secondo modalita' stabilite con atto di indirizzo del 
		Ministro dello sviluppo economico e, entro novanta giorni dalla data di 
		entrata in vigore della presente legge, adeguano lo statuto societario.
		2. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas si avvale del Gestore 
		dei servizi elettrici Spa e dell'Acquirente unico Spa per il 
		rafforzamento delle attivita' di tutela dei consumatori di energia, 
		anche con riferimento alle attivita' relative alle funzioni di cui 
		all'articolo 2, comma 12, lettere l) e m), della legge 14 novembre 1995, 
		n. 481, nonche' per l'espletamento di attivita' tecniche sottese 
		all'accertamento e alla verifica dei costi posti a carico dei clienti 
		come maggiorazioni e ulteriori componenti del prezzo finale 
		dell'energia. Dall'avvalimento del Gestore dei servizi elettrici Spa e 
		dell'Acquirente unico Spa da parte dell'Autorita' per l'energia 
		elettrica e il gas non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico 
		della finanza pubblica.
		3. Al fine di consentire la razionalizzazione e l'efficienza delle 
		strutture di natura pubblicistica operanti nei settori dell'energia 
		elettrica e del gas naturale e la loro semplificazione gestionale 
		mediante l'accorpamento funzionale con altre strutture a totale 
		partecipazione pubblica esistenti, il fondo bombole per metano, di cui 
		alla legge 8 luglio 1950, n. 640, e l'Agenzia nazionale delle scorte di 
		riserva, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, 
		n. 32, sono soppressi dalla data di entrata in vigore della presente 
		legge.
		4. Per incentivare l'utilizzazione dell'energia elettrica prodotta con 
		fonti rinnovabili, i comuni con popolazione fino a 20.000 residenti 
		possono usufruire del servizio di scambio sul posto dell'energia 
		elettrica prodotta,secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 150, 
		lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per gli impianti di 
		cui sono proprietari di potenza non superiore a 200 kW, a copertura dei 
		consumi di proprie utenze, senza tener conto dell'obbligo di coincidenza 
		tra il punto di immissione e il punto di prelievo dell'energia scambiata 
		con la rete e fermo restando il pagamento degli oneri di rete.
		5. Il Ministero della difesa, ai fini di quanto previsto dal comma 1 
		dell'articolo 39, puo' usufruire per l'energia elettrica prodotta da 
		fonti rinnovabili del servizio di scambio sul posto dell'energia 
		elettrica prodotta secondo le modalita' di cui al comma 4, anche per 
		impianti di potenza superiore a 200 kW.
		6. La gestione in regime di separazione contabile ed amministrativa del 
		fondo bombole per metano, di cui alla legge 8 luglio 1950, n. 640, e le 
		funzioni dell'Agenzia nazionale delle scorte di riserva, di cui 
		all'articolo 8 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, sono 
		attribuite alla cassa conguaglio GPL (gas di petrolio
		liquefatto), di cui al provvedimento del Comitato interministeriale dei 
		prezzi n. 44/1977 del 28 ottobre 1977.
		7. Il soggetto indicato al comma 6 succede a titolo universale agli enti 
		soppressi in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le 
		risorse finanziarie, strumentali e di personale, senza oneri per la 
		finanza pubblica.
		8. Con atto di indirizzo strategico del Ministro dello sviluppo 
		economico e del Ministro dell'economia e delle finanze sono ridefiniti i 
		compiti e le funzioni della societa' Sogin Spa, prevedendo le modalita' 
		per disporre il conferimento di beni o rami di azienda della societa' 
		Sogin Spa ad una o piu' societa', partecipate dallo Stato in misura non 
		inferiore al 20 per cento, operanti nel settore energetico.
		9. Ai fini dell'attuazione dell'atto di indirizzo strategico di cui al 
		comma 8 e fino alla sua completa esecuzione, con decreto del Presidente 
		del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data 
		di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla nomina di un 
		commissario e di due vicecommissari per la societa' Sogin Spa, 
		mantenendo in capo ad essa in fase transitoria gli attuali compiti, 
		dipendenze e fonti di finanziamento, che saranno ridefiniti al fine di 
		assicurare una maggiore efficienza nel settore. Il consiglio di 
		amministrazione della societa' Sogin Spa in carica alla data di entrata 
		in vigore della presente legge decade alla medesima data.
		10. Al fine di accelerare e assicurare l'attuazione dei programmi per 
		l'efficienza e il risparmio energetico, nei limiti di stanziamento a 
		legislazione vigente, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto 
		con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e 
		con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e d'intesa con la 
		Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 
		agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, predispone un piano 
		straordinario per l'efficienza e il risparmio energetico entro il 31 
		dicembre 2009 e lo trasmette alla Commissione europea. Il piano 
		straordinario, predisposto con l'apporto dell'Agenzia di cui 
		all'articolo 4 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, contiene 
		in particolare:
		a) misure per favorire il coordinamento e l'armonizzazione tra le 
		funzioni e i compiti in materia di efficienza energetica svolti dallo 
		Stato, dalle regioni, dalle province autonome e dagli enti locali;
		b) misure volte ad assicurare la promozione di nuova edilizia a 
		rilevante risparmio energetico e la riqualificazione energetica degli 
		edifici esistenti;
		c) valutazioni di efficacia dei programmi e delle iniziative attuati e 
		in fase di avvio, con definizione di strumenti per la raccolta 
		centralizzata delle informazioni;
		d) meccanismi e incentivi per l'offerta di servizi energetici da parte 
		di categorie professionali, organismi territoriali, imprese e loro 
		associazioni, ESCO e soggetti fornitori di servizi energetici come 
		definiti dall'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, 
		e grandi centri commerciali;
		e) meccanismi e incentivi per lo sviluppo dei sistemi di 
		microcogenerazione e di piccola cogenerazione;
		f) sostegno e sviluppo della domanda di titoli di efficienza energetica 
		e dei certificati verdi attraverso un ampliamento ed in sostegno della 
		domanda;
		g) misure di semplificazione amministrativa tali da permettere lo 
		sviluppo reale del mercato della generazione distribuita;
		h) definizione di indirizzi per l'acquisto e l'installazione di prodotti 
		nuovi e per la sostituzione di prodotti, apparecchiature e processi con 
		sistemi ad alta efficienza, anche estendendo l'applicazione dei 
		certificati bianchi e di standard di efficienza, anche prevedendo forme 
		di detassazione e l'istituzione di fondi di rotazione per il 
		finanziamento tramite terzi nei settori dell'edilizia per uso civile 
		abitativo o terziario, delle infrastrutture, dell'industria e del 
		trasporto;
		i) misure volte a favorire le piccole e medie imprese e agevolare 
		l'accesso delle medesime all'autoproduzione, con particolare riferimento 
		alla microgenerazione distribuita, all'utilizzo delle migliori 
		tecnologie per l'efficienza energetica e alla cogenerazione.
		11. Dall'attuazione delle lettere e) e f) del comma 10 non devono 
		derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ne' minori 
		entrate per l'erario.
		12. Al comma 152 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, 
		le parole: "31 dicembre 2008" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 
		2009, termine non prorogabile".
		13. All'attuazione della disposizione di cui al comma 12 si provvede, 
		nel limite massimo di 300.000 euro per l'anno 2009, mediante 
		corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista 
		dall'articolo 10, comma 5, del decreto- legge 29 novembre 2004, n. 282, 
		convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, 
		relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.
		14. All'articolo 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, 
		l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti: "I criteri per l'erogazione 
		del Fondo di sviluppo delle isole minori sono stabiliti con decreto del 
		Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i 
		rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro dell'interno e con 
		il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite l'Associazione 
		nazionale dei comuni delle isole minori (ANDIVI) e la Conferenza 
		unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, 
		n. 281, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro per i 
		rapporti con le regioni, di concerto con i Ministri dell'interno e 
		dell'economia e delle finanze, sono individuati gli interventi ammessi 
		al relativo finanziamento, previa intesa con gli enti locali 
		interessati". 
		15. All'articolo 81, comma 18, secondo periodo, del decreto- legge 25 
		giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 
		2008, n. 133, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e dispone per 
		l'adozione di meccanismi volti a semplificare sostanzialmente gli 
		adempimenti cui sono chiamate le imprese con fatturato inferiore a 
		quello previsto dall'articolo 16, comma 1, prima ipotesi, della legge 10 
		ottobre 1990, n. 287".
		16. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, 
		al fine di agevolare e promuovere lo sviluppo delle fonti rinnovabili di 
		energia, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il 
		Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il 
		Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e d'intesa con la 
		Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 
		agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, con proprio decreto, 
		definisce norme, criteri e procedure standardizzate che le 
		amministrazioni responsabili adottano ai fini dell'individuazione delle 
		risorse rinnovabili disponibili e dell'autorizzazione alla costruzione e 
		all'esercizio delle diverse tipologie di impianti che utilizzano le 
		fonti rinnovabili di energia, fatti salvi gli impianti idroelettrici e 
		geotermoelettrici con potenza superiore a 10 MWe. Il decreto stabilisce 
		criteri e meccanismi per migliorare la raccolta e lo scambio delle 
		informazioni. Le norme e le procedure standardizzate sono definite nel 
		rispetto dei principi della semplificazione, della certezza e della 
		trasparenza dell'azione amministrativa e della salvaguardia della salute 
		dei cittadini e della tutela ambientale, nonche' nel rispetto delle 
		competenze delle regioni e delle amministrazioni locali.
		17. A decorrere dal 1° gennaio 2007, il segno zonale non concorre alla 
		determinazione dei corrispettivi di conguaglio e di rettifiche, gia' 
		effettuate in corso d'anno, degli oneri di dispacciamento dovuti al 
		gestore della rete elettrica nazionale.
		18. Allo scopo di rendere piu' efficiente il sistema di incentivazione 
		delle fonti rinnovabili, l'obbligo, di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, 
		del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e' trasferito ai soggetti 
		che concludono con la societa' Terna Spa uno o piu' contratti di 
		dispacciamento di energia elettrica in prelievo ai sensi della 
		deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 9 giugno 
		2006, n. 111/06. 
		19. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 
		sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono 
		definite le modalita' con cui, a decorrere dall'anno 2011 e sulla base 
		dell'energia elettrica prelevata nell'anno precedente, si procede 
		all'attuazione di quanto stabilito dal comma 18. Con il medesimo decreto 
		sono rimodulati gli incrementi della quota minima di cui all'articolo 
		11, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sulla base 
		degli effetti del trasferimento di cui al comma 18 e coerentemente con 
		gli impegni di sviluppo delle fonti rinnovabili assunti a livello 
		nazionale e comunitario.
		20. L'installazione e l'esercizio di unita' di microcogenerazione cosi' 
		come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto 
		legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, sono assoggettati alla sola 
		comunicazione da presentare alla autorita' competente ai sensi del testo 
		unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 
		edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 
		2001, n. 380. L'installazione e l'esercizio di unita' di piccola 
		cogenerazione, cosi' come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera d), 
		del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, sono assoggettati alla 
		disciplina della denuncia di inizio attivita' di cui agli articoli 22 e 
		23 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della 
		Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
		21. Allo scopo di promuovere l'utilizzo di fonti rinnovabili per la 
		produzione di energia e di incentivare la costruzione di impianti 
		fotovoltaici, ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 29 
		dicembre 2003, n. 387, e delle relative disposizioni di attuazione, i 
		comuni possono destinare aree appartenenti al proprio patrimonio 
		disponibile alla realizzazione degli impianti per l'erogazione in "conto 
		energia" e dei servizi di "scambio sul posto" dell'energia elettrica 
		prodotta, da cedere a privati cittadini che intendono accedere agli 
		incentivi in "conto energia" e sottoscrivere contratti di scambio 
		energetico con il gestore della rete.
		22. Al comma 2 dell'articolo 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, come 
		sostituito dall'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 
		311, dopo le parole: "maggioranza semplice delle quote millesimali" sono 
		aggiunte le seguenti: "rappresentate dagli intervenuti in assemblea".
		
		23. Il termine previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 8 
		febbraio 2007, n. 20, per l'entrata in esercizio degli impianti di 
		cogenerazione e' prorogato di un anno, al fine di salvaguardare i 
		diritti acquisiti ai sensi dell'articolo 1, comma 71, della legge 23 
		agosto 2004, n. 239.
		24. All'articolo 1- sexies del decreto- legge 29 agosto 2003, n. 239, 
		convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e 
		successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
		a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "sono soggetti a 
		un'autorizzazione unica" sono inserite le seguenti: "comprendente tutte 
		le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli 
		stessi", dopo le parole: "la quale sostituisce autorizzazioni, 
		concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti 
		dalle norme vigenti" sono inserite le seguenti:
		"e comprende ogni opera o intervento necessari alla risoluzione delle 
		interferenze con altre infrastrutture esistenti" e dopo le parole: 
		"costituendo titolo a costruire e ad esercire tali infrastrutture" sono 
		inserite le seguenti: ", opere o interventi,";
		b) al comma 3, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: "Dalla 
		data della comunicazione dell'avviso dell'avvio del procedimento ai 
		comuni interessati, e' sospesa ogni determinazione comunale in ordine 
		alle domande di permesso di costruire nell'ambito delle aree 
		potenzialmente impegnate, fino alla conclusione del procedimento 
		autorizzativo. In ogni caso la misura di salvaguardia perde efficacia 
		decorsi tre anni dalla data della comunicazione dell'avvio del 
		procedimento";
		c) il comma 4-bis e' sostituito dal seguente:
		"4-bis. In caso di mancata definizione dell'intesa con la regione o le 
		regioni interessate per il rilascio dell'autorizzazione, entro i novanta 
		giorni successivi al termine di cui al comma 3, si provvede al rilascio 
		della stessa previa intesa da concludere in un apposito comitato 
		interistituzionale, i cui componenti sono designati, in modo da 
		assicurare una composizione paritaria, rispettivamente dai Ministeri 
		dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e 
		del mare e delle infrastrutture e dei trasporti e dalla regione o dalle 
		regioni interessate. Ove non si pervenga ancora alla definizione 
		dell'intesa, entro i sessanta giorni successivi al termine di cui al 
		primo periodo, si provvede all'autorizzazione con decreto del Presidente 
		della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, 
		integrato con la partecipazione del presidente della regione o delle 
		regioni interessate, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, 
		di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 
		e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Entro 
		tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, 
		con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previo parere della 
		Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le 
		province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le regole di 
		funzionamento del comitato di cui al presente comma. Ai componenti del 
		comitato interistituzionale non spetta alcun compenso o rimborso spese 
		comunque denominati. Dall'attuazione del presente comma non devono 
		derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica";
		d) dopo il comma 4-quater sono inseriti i seguenti:
		"4-quinquies. Non richiedono alcuna autorizzazione gli interventi di 
		manutenzione su elettrodotti esistenti, consistenti nella riparazione, 
		nella rimozione e nella sostituzione di componenti di linea, quali, a 
		titolo esemplificativo, sostegni, conduttori, funi di guardia, catene, 
		isolatori, morsetteria, sfere di segnalazione, impianti di terra, con 
		elementi di caratteristiche analoghe, anche in ragione delle evoluzioni 
		tecnologiche.
		4- sexies. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attivita' gli 
		interventi sugli elettrodotti che comportino varianti di lunghezza non 
		superiore a metri lineari 1.500 e che utilizzino il medesimo tracciato, 
		ovvero se ne discostino per un massimo di 40 metri lineari, e componenti 
		di linea, quali, a titolo esemplificativo, sostegni, conduttori, funi di 
		guardia, catene, isolatori, morsetteria, sfere di segnalazione, 
		fondazioni, impianti di terra, aventi caratteristiche analoghe, anche in 
		ragione delle evoluzioni tecnologiche. Sono altresi' realizzabili 
		mediante denuncia di inizio attivita' varianti all'interno delle 
		stazioni elettriche che non comportino aumenti della cubatura degli 
		edifici. Tali interventi sono realizzabili mediante denuncia di inizio 
		attivita' a condizione che non siano in contrasto con gli strumenti 
		urbanistici vigenti e rispettino le norme in materia di 
		elettromagnetismo e di progettazione, costruzione ed esercizio di linee 
		elettriche, nonche' le norme tecniche per le costruzioni.
		4- septies. La denuncia di inizio attivita' costituisce parte integrante 
		del provvedimento di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio 
		dell'opera principale.
		4- octies. Il gestore dell'elettrodotto, almeno trenta giorni prima 
		dell'effettivo inizio dei lavori, presenta al Ministero dello sviluppo 
		economico e, in copia, ai comuni interessati la denuncia di inizio 
		attivita', accompagnata da una dettagliata relazione, sottoscritta da un 
		progettista abilitato, e dal progetto definitivo, che assevera la 
		conformita' delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici 
		approvati e non in contrasto con quelli adottati e ai regolamenti 
		edilizi vigenti, nonche' il rispetto della normativa in materia di 
		elettromagnetismo e di progettazione, costruzione ed esercizio delle 
		linee elettriche e delle norme tecniche per le costruzioni.
		4- novies. Qualora la variante interessi aree sottoposte ad un vincolo, 
		il termine di trenta giorni decorre dalla data del rilascio del relativo 
		atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia e' priva 
		di effetti.
		4- decies. La sussistenza del titolo e' provata con la copia della 
		denuncia di inizio attivita' da cui risultino la data di ricevimento 
		della denuncia stessa, l'elenco dei documenti presentati a corredo del 
		progetto, l'attestazione del professionista abilitato, nonche' gli atti 
		di assenso eventualmente necessari.
		4- undecies. Il comune interessato, ove entro il termine indicato al 
		comma 4- octies riscontri l'assenza di una o piu' delle condizioni 
		stabilite, informa il Ministero dello sviluppo economico e notifica 
		all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto 
		intervento.
		4- duodecies. E' fatta salva la facolta' di ripresentare la denuncia di 
		inizio attivita', con le modifiche o le integrazioni necessarie per 
		renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia.
		4-terdecies. Ultimato l'intervento, il soggetto incaricato del collaudo 
		rilascia un certificato di collaudo finale, da presentare al Ministero 
		dello sviluppo economico, con il quale attesta la conformita' dell'opera 
		al progetto presentato con la denuncia di inizio attivita'.
		4-quaterdecies. Le varianti da apportare al progetto definitivo 
		approvato, sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase 
		di realizzazione delle opere, ove non assumano rilievo sotto l'aspetto 
		localizzativo, sono sottoposte al regime di inizio attivita' gia' 
		previsto al comma 4- sexies. Non assumono rilievo localizzativo le 
		varianti di tracciato contenute nell'ambito del corridoio individuato in 
		sede di approvazione del progetto ai fini urbanistici. In mancanza di 
		diversa individuazione costituiscono corridoio di riferimento a fini 
		urbanistici le fasce di rispetto previste dalla normativa in materia di 
		elettromagnetismo. Non assumono rilievo localizzativo, inoltre, le 
		varianti all'interno delle stazioni elettriche che non comportino 
		aumenti della cubatura degli edifici. Le eventuali modificazioni del 
		piano di esproprio connesse alle varianti di tracciato prive di rilievo 
		localizzativo sono approvate ai fini della dichiarazione di pubblica 
		utilita' dall'autorita' espropriante ai sensi del testo unico delle 
		disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione 
		per pubblica utilita', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 
		8 giugno 2001, n. 327, e non richiedono nuova apposizione del vincolo 
		preordinato all'esproprio. Ove assumano rilievo localizzativo, le 
		varianti sono approvate dal Ministero dello sviluppo economico, di 
		concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il 
		Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il 
		consenso dei presidenti delle regioni e province autonome interessate. 
		Sono fatte salve le norme in tema di pubblicita'".
		25. All'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto- legge 7 
		febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 
		2002, n. 55, dopo le parole: "la costruzione e l'esercizio degli 
		impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, gli 
		interventi di modifica o ripotenziamento, nonche' le opere connesse e le 
		infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi" sono inserite 
		le seguenti: ", ivi compresi gli interventi di sviluppo e adeguamento 
		della rete elettrica di trasmissione nazionale necessari all'immissione 
		in rete dell'energia prodotta".
		26. All'articolo 179, comma 6, del codice dei contratti pubblici 
		relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 
		aprile 2006, n. 163, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: 
		"Le predette funzioni comprendono anche quelle relative all'esercizio 
		dei poteri espropriativi previsti dal testo unico delle disposizioni 
		legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica 
		utilita', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 
		2001, n. 327, e quelle relative alle autorizzazioni delle varianti da 
		apportare al progetto definitivo approvato dal CIPE, sia in sede di
		redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle 
		opere, che non assumono rilievo sotto l'aspetto localizzativo ai sensi 
		dell'articolo 169, comma 3, quarto periodo, del presente codice e non 
		comportano altre sostanziali modificazioni rispetto al progetto 
		approvato".
		27. Agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati con 
		carbon fossile di nuova generazione, se allocati in impianti industriali 
		dismessi, nonche' agli impianti di produzione di energia elettrica a 
		carbon fossile, qualora sia stato richiesto un aumento della capacita' 
		produttiva, si applicano, alle condizioni ivi previste, le disposizioni 
		di cui all'articolo 5-bis del decreto- legge 10 febbraio 2009, n. 5, 
		convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.
		28. Il Governo e' delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla 
		data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro 
		dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e 
		della tutela del territorio e del mare e d'intesa con la Conferenza 
		permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 
		autonome di Trento e di Bolzano, uno o piu' decreti legislativi al fine 
		di determinare un nuovo assetto della normativa in materia di ricerca e 
		coltivazione delle risorse geotermiche che garantisca, in un contesto di 
		sviluppo sostenibile del settore e assicurando la protezione ambientale, 
		un regime concorrenziale per l'utilizzo delle risorse geotermiche ad 
		alta temperatura e che semplifichi i procedimenti amministrativi per 
		l'utilizzo delle risorse geotermiche a bassa e media temperatura. La 
		delega e' esercitata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza 
		pubblica, e con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a 
		legislazione vigente, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
		a) garantire, in coerenza con quanto gia' previsto all'articolo 10, 
		comma 3, della legge 9 dicembre 1986, n. 896, l'allineamento delle 
		scadenze delle concessioni in essere facendo salvi gli accordi 
		intercorsi tra regioni ed operatori, gli investimenti programmati e i 
		diritti acquisiti;
		b) stabilire i requisiti organizzativi e finanziari da prendere a 
		riferimento per lo svolgimento, da parte delle regioni, delle procedure 
		concorrenziali ad evidenza pubblica per l'assegnazione di nuovi permessi 
		di ricerca e per il rilascio di nuove concessioni per la coltivazione di 
		risorse geotermiche ad alta temperatura;
		c) individuare i criteri per determinare, senza oneri ne' diretti ne' 
		indiretti per la finanza pubblica, l'indennizzo del concessionario 
		uscente relativamente alla valorizzazione dei beni e degli investimenti 
		funzionali all'esercizio delle attivita' oggetto di permesso o 
		concessione, nel caso di subentro di un nuovo soggetto imprenditoriale;
		d) definire procedure semplificate per lo sfruttamento del gradiente 
		geotermico o di fluidi geotermici a bassa e media temperatura;
		e) abrogare regolamenti e norme statali in materia di ricerca e 
		coltivazione di risorse geotermiche incompatibili con la nuova 
		normativa.
		29. Con effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi 
		di cui al comma 28, sono abrogati gli articoli 3, commi 3 e 6, e 10, 
		comma 2, secondo periodo, della legge 9 dicembre 1986, n. 896.
		30. All'articolo 1, comma 2, del decreto- legge 7 febbraio 2002, n. 7, 
		convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, dopo il 
		primo periodo e' inserito il seguente: "L'eventuale rifiuto regionale 
		dell'intesa deve essere espresso con provvedimento motivato, che deve 
		specificatamente tenere conto delle risultanze dell'istruttoria ed 
		esporre in modo chiaro e dettagliato le ragioni del dissenso dalla 
		proposta ministeriale di intesa".
		31. L'articolo 46 del decreto- legge 1° ottobre 2007, n. 159, 
		convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e' 
		sostituito dal seguente:
		"Art. 46. - (Procedure di autorizzazione per la costruzione e 
		l'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale 
		liquefatto). - 1. Gli atti amministrativi relativi alla costruzione e 
		all'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale 
		liquefatto e delle opere connesse, ovvero all'aumento della capacita' 
		dei terminali esistenti, sono rilasciati a seguito di procedimento unico 
		ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, con decreto del Ministro 
		dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e 
		della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle 
		infrastrutture e dei trasporti e d'intesa con la regione interessata, 
		previa valutazione di impatto ambientale ai sensi del decreto 
		legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il procedimento di autorizzazione si 
		conclude nel termine massimo di duecento giorni dalla data di 
		presentazione della relativa istanza. L'autorizzazione, ai sensi 
		dell'articolo 14-ter, comma 9, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e 
		successive modificazioni, sostituisce ogni autorizzazione, concessione o 
		atto di assenso comunque denominato, ivi compresi la concessione 
		demaniale e il permesso di costruire, fatti salvi la successiva adozione 
		e l'aggiornamento delle relative condizioni economiche e tecnico- 
		operative da parte dei competenti organi del Ministero delle 
		infrastrutture e dei trasporti.
		2. L'autorizzazione di cui al comma 1 sostituisce, anche ai fini 
		urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme 
		di sicurezza, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, 
		parere e nulla osta comunque denominati necessari alla realizzazione e 
		all'esercizio dei terminali di rigassificazione di gas naturale 
		liquefatto e delle opere connesse o all'aumento della capacita' dei 
		terminali esistenti. L'intesa con la regione costituisce variazione 
		degli strumenti urbanistici vigenti o degli strumenti di pianificazione 
		e di coordinamento comunque denominati o sopraordinati alla 
		strumentazione vigente in ambito comunale. Per il rilascio della 
		autorizzazione, ai fini della verifica della conformita' urbanistica 
		dell'opera, e' fatto obbligo di richiedere il parere motivato degli enti 
		locali nel cui territorio ricadono le opere da realizzare.
		3. Nei casi in cui gli impianti di cui al comma 1 siano ubicati in area 
		portuale o in area terrestre ad essa contigua e la loro 
		realizzazione comporti modifiche sostanziali del piano regolatore 
		portuale, il procedimento unico di cui al comma 1 considera 
		contestualmente il progetto di variante del piano regolatore portuale e 
		il progetto di terminale di' rigassificazione e il relativo complessivo 
		provvedimento e' reso anche in mancanza del parere del Consiglio 
		superiore dei lavori pubblici, di cui all'articolo 5, comma 3, della 
		legge 28 gennaio 1994, n. 84. Negli stessi casi, l'autorizzazione di cui 
		al comma 1 e' rilasciata di concerto anche con il Ministro delle 
		infrastrutture e dei trasporti e costituisce anche approvazione della 
		variante del piano regolatore portuale".
		32. Le disposizioni del presente articolo si applicano, su richiesta del 
		proponente, da presentare entro trenta giorni dalla data di entrata in 
		vigore della presente legge, ai procedimenti amministrativi in corso 
		alla medesima data.
		33. L'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340, e' abrogato, 
		fatta salva la sua applicazione ai procedimenti in corso alla data di 
		entrata in vigore della presente legge per i quali non e' esercitata 
		l'opzione di cui al comma 32 del presente articolo.
		34. I commi da 77 a 82 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 
		239, sono sostituiti dai seguenti:
		"77. Il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in 
		terraferma, di cui all'articolo 6 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e 
		successive modificazioni, e' rilasciato a seguito di un procedimento 
		unico al quale partecipano le amministrazioni statali e regionali 
		interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con 
		le modalita' di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Esso consente lo 
		svolgimento di attivita' di prospezione consistente in rilievi 
		geologici, geofisici e geochimici, eseguiti con qualunque metodo o 
		mezzo, e ogni altra operazione volta al rinvenimento di giacimenti, 
		escluse le perforazioni dei pozzi esplorativi. Del rilascio del permesso 
		di ricerca e' data comunicazione ai comuni interessati.
		78. L'autorizzazione alla perforazione del pozzo esplorativo, alla 
		costruzione degli impianti e delle opere necessari, delle opere connesse 
		e delle infrastrutture indispensabili all'attivita' di perforazione, che 
		sono dichiarati di pubblica utilita', e' concessa, previa valutazione di 
		impatto ambientale, su istanza del titolare del permesso di ricerca, da 
		parte dell'ufficio territoriale minerario per gli idrocarburi e la 
		geotermia competente, a seguito di un procedimento unico, al quale 
		partecipano la regione e gli enti locali interessati, svolto nel 
		rispetto dei principi di semplificazione e con le modalita' di cui alla 
		legge 7 agosto 1990, n. 241.
		79. Il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di 
		cui all'articolo 6 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e successive 
		modificazioni, e' rilasciato a seguito di un procedimento unico al quale 
		partecipano le amministrazioni statali interessate, svolto nel rispetto 
		dei principi di semplificazione e con le modalita' di cui alla legge 7 
		agosto 1990, n. 241. Esso consente lo svolgimento di attivita' di 
		prospezione consistente in rilievi geologici, geofisici e geochimici, 
		eseguiti con qualunque metodo o mezzo, e ogni altra operazione volta al 
		rinvenimento di giacimenti, escluse le perforazioni dei pozzi 
		esplorativi.
		80. L'autorizzazione alla perforazione del pozzo esplorativo, alla 
		costruzione degli impianti e delle opere necessari, delle opere connesse 
		e delle infrastrutture indispensabili all'attivita' di perforazione e' 
		concessa, previa valutazione di impatto ambientale, su istanza del 
		titolare del permesso di ricerca di cui al comma 79, da parte 
		dell'ufficio territoriale minerario per gli idrocarburi e la geotermia 
		competente.
		81. Nel caso in cui l'attivita' di prospezione di cui al comma 79 non 
		debba essere effettuata all'interno di aree marine a qualsiasi titolo 
		protette per scopi di tutela ambientale, di ripopolamento, di tutela 
		biologica o di tutela archeologica, in virtu' di leggi nazionali o in 
		attuazione di atti e convenzioni internazionali, essa e' sottoposta a 
		verifica di assoggettabilita' alla valutazione di impatto ambientale, di 
		cui all'articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e 
		successive modificazioni.
		82. Alle autorizzazioni di cui al comma 78 si applicano le disposizioni 
		dell'articolo 8, comma 1, del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, 
		convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
		82-bis. Qualora le opere di cui al comma 78 comportino variazione degli 
		strumenti urbanistici, il rilascio dell'autorizzazione di cui al 
		medesimo comma 78 ha effetto di variante urbanistica.
		82-ter. La concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, 
		di cui all'articolo 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e successive 
		modificazioni, e' rilasciata a seguito di un procedimento unico al quale 
		partecipano le amministrazioni competenti ai sensi del comma 7, lettera 
		n), del presente articolo, svolto nel rispetto dei principi di 
		semplificazione e con le modalita' di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 
		241. Con decreto dei Ministri dello sviluppo economico, delle 
		infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del 
		territorio e del mare sono individuate le attivita' preliminari che non 
		comportano effetti significativi e permanenti sull'ambiente che, in 
		attesa della determinazione conclusiva della conferenza di servizi, 
		l'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia e' 
		competente ad autorizzare.
		82-quater. La concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma 
		costituisce titolo per la costruzione degli impianti e delle opere 
		necessari, degli interventi di modifica, delle opere connesse e delle 
		infrastrutture indispensabili all'esercizio, che sono considerati di 
		pubblica utilita' ai sensi della legislazione vigente.
		82-quinquies. Qualora le opere di cui al comma 82-quater comportino 
		variazioni degli strumenti urbanistici, il rilascio della concessione di 
		cui al medesimo comma 82-quater ha effetto di variante urbanistica. Nel 
		procedimento unico di cui ai commi da 77 a 82-ter, e' indetta la 
		conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, 
		nell'ambito della quale si considera acquisito l'assenso 
		dell'amministrazione convocata se questa non partecipa o se il suo 
		rappresentante non ne esprime in tale sede definitivamente la volonta'.
		82- sexies. Le attivita' finalizzate a migliorare le prestazioni degli 
		impianti di coltivazione di idrocarburi, compresa laperforazione, se 
		effettuate a partire da opere esistenti e nell'ambito dei limiti di 
		produzione ed emissione dei programmi di lavoro gia' approvati, sono 
		soggette ad autorizzazione rilasciata dall'Ufficio nazionale minerario 
		per gli idrocarburi e la geotermia".
		35. Le disposizioni di cui ai commi da 77 a 82- sexies dell'articolo 1 
		della legge 23 agosto 2004, n. 239, come sostituiti dal comma 34 del 
		presente articolo, si applicano anche ai procedimenti in corso alla data 
		di entrata in vigore della presente legge, nonche' ai procedimenti 
		relativi ai titoli minerari vigenti, eccetto quelli per i quali sia 
		completata la procedura per il rilascio dell'intesa da parte della 
		regione competente.
		36. Il Comitato centrale metrico istituito dall'articolo 7 del regio 
		decreto 9 gennaio 1939, n. 206, e successive modificazioni, e' 
		soppresso.
		37. Laddove per disposizione di legge o di regolamento e' previsto che 
		debba essere acquisito il parere tecnico del Comitato centrale metrico, 
		il Ministero dello sviluppo economico puo' chiedere un parere 
		facoltativo agli istituti metrologici primari, di cui all'articolo 2 
		della legge 11 agosto 1991, n. 273, ovvero ad istituti universitari, con 
		i quali stipula convenzioni senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio 
		dello Stato.
		38. Lo svolgimento di attivita' di analisi e statistiche nel settore 
		dell'energia, previste dalla proposta di regolamento del Parlamento 
		europeo e del Consiglio COM(2006)850 def., nonche' l'avvio il 
		monitoraggio, con il Ministero dell'ambiente e della tutela del 
		territorio e del mare, dell'attuazione della strategia energetica 
		nazionale di cui all'articolo 7 del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 
		112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, 
		sono effettuati dal Ministero dello sviluppo economico entro il limite 
		massimo di 3 milioni di euro per il 2009. Al relativo onere si provvede, 
		per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione 
		di spesa prevista dall'articolo 10, comma 5, del decreto- legge 29 
		novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 
		dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di 
		politica economica.
		39. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, 
		il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro 
		dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro 
		delle infrastrutture e dei trasporti, di intesa con la Conferenza 
		unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, 
		n. 281, emana un decreto volto a definire le prescrizioni relative alla 
		posa in opera degli impianti di produzione di calore da risorsa 
		geotermica, ovvero sonde geotermiche, destinati al riscaldamento e alla 
		climatizzazione di edifici, per cui e' necessaria la sola dichiarazione 
		di inizio attivita'.
		40. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge 9 dicembre 1986, n. 896, e' 
		sostituito dal seguente:
		"1. L'esecuzione dei pozzi di profondita' fino a 400 metri per ricerca, 
		estrazione e utilizzazione di acque calde, comprese quelle sgorganti da 
		sorgenti, per potenza termica complessiva non superiore a 2.000 
		chilowatt termici, anche per eventuale produzione di energia elettrica 
		con impianti a ciclo binario ad emissione nulla, e' autorizzata dalla 
		regione territorialmente competente con le modalita' previste dal testo 
		unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, di 
		cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775".
		41. All'articolo 1 della legge 9 dicembre 1986, n. 896, sono apportate 
		le seguenti modificazioni:
		a) al comma 4, le parole: "25 gradi centigradi" sono sostituite dalle 
		seguenti: "15 gradi centigradi";
		b) al comma 5, le parole: "25 gradi centigradi" sono sostituite dalle 
		seguenti: "15 gradi centigradi".
		42. All'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, 
		dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
		"4-bis. Per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per 
		impianti fotovoltaici, ferme restando la pubblica utilita' e le 
		procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve 
		dimostrare nel corso del procedimento, e comunque prima 
		dell'autorizzazione, la disponibilita' del suolo su cui realizzare 
		l'impianto".
		43. All'allegato IV alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 
		2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti 
		modificazioni:
		a) al numero 2, lettera c), dopo le parole: "energia, vapore ed acqua 
		calda" sono aggiunte le seguenti: "con potenza complessiva superiore a 1 
		MW";
		b) al numero 2, lettera e), dopo le parole: "sfruttamento del vento" 
		sono aggiunte le seguenti: "con potenza complessiva superiore a 1 MW".
		44. Il secondo periodo del comma 4 dell'articolo 12 del decreto 
		legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e successive modificazioni, e' 
		soppresso.
		45. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, 
		n. 387, e' sostituito dal seguente:
		"2. Nell'ambito della disciplina di cui al comma 1, l'energia elettrica 
		prodotta puo' essere remunerata a condizioni economiche di mercato per 
		la parte immessa in rete e nei limiti del valore eccedente il costo 
		sostenuto per il consumo dell'energia".
		46. Ai fini del miglior perseguimento delle finalita' di incremento 
		della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sull'intero 
		territorio nazionale nel rispetto delle attribuzioni costituzionali 
		delle regioni, l'articolo 9-ter del decreto- legge 6 novembre 2008, n. 
		172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 
		210, e' sostituito dal seguente:
		"Art. 9-ter. - (Coordinamento dei piani regionali degli impianti di 
		incenerimento dei rifiuti urbani). - 1. Ai fini di prevenire le 
		emergenze nel settore dello smaltimento dei rifiuti, di contribuire al 
		raggiungimento degli obiettivi derivanti dal Protocollo di Kyoto e di 
		incrementare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, 
		nel rispetto delle attribuzioni delle regioni e della normativa europea 
		sulla gestione dei rifiuti, e' istituita la Cabina di regia nazionale 
		per il coordinamento dei piani regionali degli inceneritori dei rifiuti 
		urbani residuati dalla raccolta differenziata, la cui organizzazione e 
		il cui funzionamento sono disciplinati con decreto del Ministro 
		dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con 
		il Ministro dello sviluppo economico e d'intesa con la Conferenza 
		unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, 
		n. 281, utilizzando allo scopo le risorse umane, strumentali e 
		finanziarie disponibili a legislazione vigente".
		47. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi derivanti 
		dal Protocollo di Kyoto e per il miglior perseguimento delle finalita' 
		di incremento della produzione di energia elettrica da fonti 
		rinnovabili, all'articolo 8 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 
		216, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti 
		modificazioni:
		a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
		"1. E' istituito il Comitato nazionale per la gestione della direttiva 
		2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attivita' di progetto 
		del Protocollo di Kyoto, come definite dall'articolo 3. Il Comitato ha 
		sede presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e 
		del mare che ne assicura l'adeguato supporto logistico e organizzativo";
		b) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:
		"l-bis. Il Comitato di cui al comma 1 svolge la funzione di Autorita' 
		nazionale competente";
		c) al comma 2, la lettera t-quater) e' sostituita dalla seguente: 
		"t-quater) svolgere attivita' di supporto al Ministero dell'ambiente e 
		della tutela del territorio e del mare attraverso la partecipazione, con 
		propri componenti all'uopo delegati, alle riunioni del Comitato di cui 
		all'articolo 23 della direttiva 2003/87/CE e alle riunioni in sede 
		comunitaria o internazionale concernenti l'applicazione del Protocollo 
		di Kyoto";
		d) al comma 2-bis, alinea, le parole: "svolge, altresi', attivita' di 
		indirizzo al fine di coordinare" sono sostituite dalle seguenti: 
		"propone al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del 
		mare";
		e) il comma 5-ter e' abrogato. 
		
		Art. 28.
		(Ridefinizione dei poteri dell'Autorita' per l'energia elettrica e il 
		gas)
		1. All'articolo 2, comma 5, della legge 14 novembre 1995, n. 481, e' 
		aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i settori dell'energia 
		elettrica e del gas, al fine di tutelare i clienti finali e di garantire 
		mercati effettivamente concorrenziali, le competenze ricomprendono tutte 
		le attivita' della relativa filiera". 
		2. All'articolo 1, comma 12, della legge 23 agosto 2004, n. 239, e' 
		aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'Autorita' per l'energia 
		elettrica e il gas riferisce, anche in relazione alle lettere c) ed i) 
		del comma 3, entro il 30 gennaio di ogni anno alle Commissioni 
		parlamentari competenti sullo stato del mercato dell'energia elettrica e 
		del gas naturale e sullo stato di utilizzo ed integrazione degli 
		impianti alimentati da fonti rinnovabili".
		3. Ai compiti attribuiti ai sensi del presente articolo l'Autorita' per 
		l'energia elettrica e il gas provvede con le risorse umane, strumentali 
		e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
		4. Alla lettera c) del comma 20 dell'articolo 2 della legge 14 novembre 
		1995, n. 481, le parole: "lire 50 milioni" sono sostituite dalle 
		seguenti: "euro 2.500".
		
		Art. 29.
		(Agenzia per la sicurezza nucleare)
		1. E' istituita l'Agenzia per la sicurezza nucleare. L'Agenzia 
		svolge le funzioni e i compiti di autorita' nazionale per la 
		regolamentazione tecnica, il controllo e l'autorizzazione ai fini della 
		sicurezza delle attivita' concernenti gli impieghi pacifici dell'energia 
		nucleare, la gestione e la sistemazione dei rifiuti radioattivi e dei 
		materiali nucleari provenienti sia da impianti di produzione di 
		elettricita' sia da attivita' mediche ed industriali, la protezione 
		dalle radiazioni, nonche' le funzioni e i compiti di vigilanza sulla 
		costruzione, l'esercizio e la salvaguardia degli impianti e dei 
		materiali nucleari, comprese le loro infrastrutture e la logistica.
		2. L'Agenzia e' composta dalle strutture dell'attuale Dipartimento 
		nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'ISPRA e dalle risorse 
		dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), 
		attualmente preposte alle attivita' di competenza dell'Agenzia che le 
		verranno associate.
		3. L'Agenzia svolge le funzioni di cui al comma 1 senza nuovi o maggiori 
		oneri ne' minori entrate a carico della finanza pubblica e nel limite 
		delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a 
		legislazione vigente di cui al comma 17.
		4. L'Agenzia vigila sulla sicurezza nucleare e sulla radioprotezione nel 
		rispetto delle norme e delle procedure vigenti a livello nazionale, 
		comunitario e internazionale, applicando le migliori efficaci ed 
		efficienti tecniche disponibili, nell'ambito di priorita' e indirizzi di 
		politica energetica nazionale e nel rispetto del diritto alla salute e 
		all'ambiente ed in ossequio ai principi di precauzione suggeriti dagli 
		organismi comunitari. L'Agenzia presenta annualmente al Parlamento una 
		relazione sulla sicurezza nucleare. L'Agenzia mantiene e sviluppa 
		relazioni con le analoghe agenzie di altri Paesi e con le organizzazioni 
		europee e internazionali d'interesse per lo svolgimento dei compiti e 
		delle funzioni assegnati, anche concludendo accordi di collaborazione.
		5. L'Agenzia e' la sola autorita' nazionale responsabile per la 
		sicurezza nucleare e la radioprotezione. In particolare:
		a) le autorizzazioni rilasciate da amministrazioni pubbliche in 
		riferimento alle attivita' di cui al comma 1 sono soggette al preventivo 
		parere obbligatorio e vincolante dell'Agenzia; 
		b) l'Agenzia ha la responsabilita' del controllo e della verifica 
		ambientale sulla gestione dei rifiuti radioattivi;
		c) l'Agenzia svolge ispezioni sugli impianti nucleari nazionali e loro 
		infrastrutture, al fine di assicurare che le attivita' non producano 
		rischi per le popolazioni e l'ambiente e che le condizioni di esercizio 
		siano rispettate;
		d) gli ispettori dell'Agenzia, nell'esercizio delle loro funzioni, sono 
		legittimati ad accedere agli impianti e ai documenti e a partecipare 
		alle prove richieste;
		e) ai fini della verifica della sicurezza e delle garanzie di qualita', 
		l'Agenzia richiede ai soggetti responsabili del progetto, della 
		costruzione e dell'esercizio degli impianti nucleari, nonche' delle 
		infrastrutture pertinenziali, la trasmissione di dati, informazioni e 
		documenti;
		f) l'Agenzia emana e propone regolamenti, standard e procedure tecniche 
		e pubblica rapporti sulle nuove tecnologie e metodologie, anche in 
		conformita' alla normativa comunitaria e internazionale in materia di 
		sicurezza nucleare e di radioprotezione;
		g) l'Agenzia puo' imporre prescrizioni e misure correttive, diffidare i 
		titolari delle autorizzazioni e, in caso di inosservanza dei propri 
		provvedimenti, o in caso di mancata ottemperanza da parte dei medesimi 
		soggetti alle richieste di esibizione di documenti ed accesso agli 
		impianti o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel 
		caso in cui le informazioni o i documenti acquisiti non siano veritieri, 
		irrogare, salvo che il fatto costituisca reato, sanzioni amministrative 
		pecuniarie non inferiori nel minimo a 25.000 euro e non superiori nel 
		massimo a 150 milioni di euro, nonche' disporre la sospensione delle 
		attivita' di cui alle autorizzazioni e proporre alle autorita' 
		competenti la revoca delle autorizzazioni medesime. Alle sanzioni non si 
		applica quanto previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, 
		n. 689, e successive modificazioni. Gli importi delle sanzioni irrogate 
		dall'Agenzia sono versati, per il funzionamento dell'Agenzia stessa, al 
		conto di tesoreria unica, ad essa intestato, da aprire presso la 
		tesoreria dello Stato ai sensi dell'articolo 1, primo comma, della legge 
		29 ottobre 1984, n. 720. L'Agenzia comunica annualmente 
		all'Amministrazione vigilante e al Ministero dell'economia e delle 
		finanze gli importi delle sanzioni complessivamente incassati. Il 
		finanziamento ordinario annuale a carico del bilancio dello Stato di
		cui ai commi 17 e 18 del presente articolo e' corrispondentemente 
		ridotto per pari importi. L'Agenzia e' tenuta a versare, nel medesimo 
		esercizio, anche successivamente all'avvio dell'ordinaria attivita', 
		all'entrata del bilancio dello Stato le somme rivenienti dal pagamento 
		delle sanzioni da essa incassate ed eccedenti l'importo del 
		finanziamento ordinario annuale ad essa riconosciuto a legislazione 
		vigente;
		h) l'Agenzia informa il pubblico con trasparenza circa gli effetti sulla 
		popolazione e sull'ambiente delle radiazioni ionizzanti dovuti alle 
		operazioni degli impianti nucleari ed all'utilizzo delle tecnologie 
		nucleari, sia in situazioni ordinarie che straordinarie;
		i) l'Agenzia definisce e controlla le procedure che i titolari 
		dell'autorizzazione all'esercizio o allo smantellamento di impianti 
		nucleari o alla detenzione e custodia di materiale radioattivo devono 
		adottare per la sistemazione dei rifiuti radioattivi e dei materiali 
		nucleari irraggiati e lo smantellamento degli impianti a fine vita nel 
		rispetto dei migliori standard internazionali, fissati dall'Agenzia 
		internazionale dell'energia atomica (ATEA);
		l) l'Agenzia ha il potere di proporre ad altre istituzioni l'avvio di 
		procedure sanzionatone.
		6. Nell'esercizio delle proprie funzioni, l'Agenzia puo' avvalersi, 
		previa la stipula di apposite convenzioni, senza nuovi o maggiori oneri 
		per la finanza pubblica, della collaborazione delle agenzie regionali 
		per l'ambiente.
		7. Per l'esercizio delle attivita' connesse ai compiti ed alle funzioni 
		dell'Agenzia, gli esercenti interessati sono tenuti al versamento di un 
		corrispettivo da determinare, sulla base dei costi effettivamente 
		sostenuti per l'effettuazione dei servizi, con decreto del Ministro 
		dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello 
		sviluppo economico e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del 
		territorio e del mare, sentito il parere delle competenti Commissioni 
		parlamentari.
		8. L'Agenzia e' organo collegiale composto dal presidente e da quattro 
		membri. I componenti dell'Agenzia sono nominati con decreto del 
		Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio 
		dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Il 
		Presidente del Consiglio dei ministri designa il presidente 
		dell'Agenzia, due membri sono designati dal Ministro dell'ambiente e 
		della tutela del territorio e del mare e due dal Ministro dello sviluppo 
		economico. Prima della deliberazione del Consiglio dei ministri, le 
		competenti Commissioni parlamentari esprimono il loro parere e possono 
		procedere all'audizione delle persone individuate. In nessun caso le 
		nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole 
		espresso dalle predette Commissioni. Il presidente e i membri 
		dell'Agenzia sono scelti tra persone di indiscusse moralita' e 
		indipendenza, di comprovata professionalita' ed elevate qualificazione e 
		competenza nel settore della tecnologia nucleare, della gestione di 
		impianti tecnologici, della sicurezza nucleare, della radioprotezione, 
		della tutela
		dell'ambiente e della sicurezza sanitaria. La carica di componente 
		dell'Agenzia e' incompatibile con incarichi politici elettivi, ne' 
		possono essere nominati componenti coloro che abbiano interessi di 
		qualunque natura in conflitto con le funzioni dell'Agenzia. Il Governo 
		trasmette annualmente al Parlamento una relazione sulla sicurezza 
		nucleare predisposta dall'Agenzia.
		9. Il presidente dell'Agenzia ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, 
		ne convoca e presiede le riunioni. Per la validita' delle riunioni e' 
		richiesta la presenza del presidente e di almeno due membri. Le 
		decisioni dell'Agenzia sono prese a maggioranza dei presenti.
		10. Sono organi dell'Agenzia il presidente e il collegio dei revisori 
		dei conti. Il direttore generale e' nominato collegialmente dall'Agenzia 
		all'unanimita' dei suoi componenti e svolge funzioni di direzione, 
		coordinamento e controllo della struttura. Il collegio dei revisori dei 
		conti, nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e' composto 
		da tre componenti effettivi, di cui uno con funzioni di presidente 
		scelto tra dirigenti del Dipartimento della Ragioneria generale dello 
		Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, e da due componenti 
		supplenti. Il collegio dei revisori dei conti vigila, ai sensi 
		dell'articolo 2403 del codice civile, sull'osservanza delle leggi e 
		verifica la regolarita' della gestione.
		11. I compensi spettanti ai componenti dell'Agenzia e dei suoi organi 
		sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 
		di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il 
		Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il 
		Ministro dello sviluppo economico. Con il medesimo decreto e' definita e 
		individuata anche la sede dell'Agenzia. Gli oneri derivanti 
		dall'attuazione del presente comma sono coperti con le risorse dell'ISPRA 
		e dell'ENEA allo stato disponibili ai sensi del comma 18.
		12. Gli organi dell'Agenzia e i suoi componenti durano in carica sette 
		anni.
		13. A pena di decadenza il presidente, i membri dell'Agenzia e il 
		direttore generale non possono esercitare, direttamente o 
		indirettamente, alcuna attivita' professionale o di consulenza, essere 
		amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati ne' ricoprire 
		altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi 
		elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, ne' avere interessi 
		diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore. I dipendenti 
		delle amministrazioni pubbliche sono collocati fuori ruolo o in 
		aspettativa, in ogni caso senza assegni, per l'intera durata 
		dell'incarico.
		14. Per almeno dodici mesi dalla cessazione dell'incarico, il 
		presidente, i membri dell'Agenzia e il direttore generale non possono 
		intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, 
		di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore di 
		competenza, ne' con le relative associazioni. La violazione di tale 
		divieto e' punita, salvo che il fatto costituisca reato, con una 
		sanzione amministrativa pecuniaria pari ad un'annualita' dell'importo 
		del corrispettivo percepito. All'imprenditore che abbia violato tale 
		divieto si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari allo 0,5 
		per cento del fatturato e, comunque, non inferiore a euro 150.000 e non 
		superiore a euro 10 milioni, e, nei casi piu' gravi o quando il 
		comportamento illecito sia stato reiterato, la revoca dell'atto 
		autorizzativo. I limiti massimo e minimo di tali sanzioni sono 
		rivalutati secondo il tasso di variazione annuo dell'indice dei prezzi 
		al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT.
		15. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, 
		con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del 
		Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del 
		Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro 
		dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica 
		amministrazione e l'innovazione, e' approvato lo statuto dell'Agenzia, 
		che stabilisce i criteri per l'organizzazione, il funzionamento, la 
		regolamentazione e la vigilanza della stessa in funzione dei compiti 
		istituzionali definiti dalla legge. 
		16. Entro tre mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 
		15 e secondo i criteri da esso stabiliti, con decreto del Presidente del 
		Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della 
		tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello 
		sviluppo economico, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con 
		il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, e' 
		approvato il regolamento che definisce l'organizzazione e il 
		funzionamento interni dell'Agenzia.
		17. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 
		e del mare sono individuate le risorse di personale dell'organico del 
		Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'ISPRA, che 
		verranno trasferite all'Agenzia nel limite di 50 unita'. Con decreto del 
		Ministro dello sviluppo economico sono individuate le risorse di 
		personale dell'organico dell'ENEA e di sue societa' partecipate, che 
		verranno trasferite all'Agenzia nel limite di 50 unita'. Il personale 
		conserva il trattamento giuridico ed economico in godimento all'atto del 
		trasferimento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, 
		di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e 
		l'innovazione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e 
		del mare e il Ministro dello sviluppo economico, sono trasferite 
		all'Agenzia le risorse finanziarie, attualmente in dotazione alle 
		amministrazioni cedenti, necessarie alla copertura degli oneri derivanti 
		dall'attuazione del presente comma, assicurando in ogni caso 
		l'invarianza della spesa mediante corrispondente riduzione delle 
		autorizzazioni di spesa di cui al comma 18. Con lo stesso decreto sono 
		apportate le corrispondenti riduzioni della dotazione organica delle 
		amministrazioni cedenti.
		18. Nelle more dell'avvio dell'ordinaria attivita' dell'Agenzia e del 
		conseguente afflusso delle risorse derivanti dai diritti che l'Agenzia 
		e' autorizzata ad applicare e introitare in relazione alle prestazioni 
		di cui al comma 5, agli oneri relativi al funzionamento dell'Agenzia, 
		determinati in 500.000 euro per l'anno 2009 e in 1.500.000 euro per 
		ciascuno degli anni 2010 e 2011, si provvede, quanto a 250.000 euro per 
		l'anno 2009 e a 750.000 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, 
		mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui 
		all'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e 
		successive modificazioni, come rideterminata dalla Tabella C allegata 
		alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, e, quanto a 250.000 euro per l'anno 
		2009 e a 750.000 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, mediante 
		corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 
		25 agosto 1991, n. 282, come rideterminata dalla Tabella C allegata alla 
		legge 22 dicembre 2008, n. 203.
		19. Per l'amministrazione e la contabilita' dell'Agenzia si applicano le 
		disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della 
		Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97. I bilanci preventivi, le relative 
		variazioni e i conti consuntivi sono trasmessi al Ministero 
		dell'economia e delle finanze. Il rendiconto della gestione finanziaria 
		e' approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo ed e' soggetto al 
		controllo della Corte dei conti. Il bilancio preventivo e il rendiconto 
		della gestione finanziaria sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
		20. Fino alla data di pubblicazione del regolamento di cui al comma 16, 
		le funzioni trasferite all'Agenzia per la sicurezza nucleare per effetto 
		del presente articolo continuano ad essere esercitate dal Dipartimento 
		nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'Agenzia per la 
		protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici gia' disciplinata 
		dall'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e 
		successive modificazioni, o dall'articolazione organizzativa dell'ISPRA 
		nel frattempo eventualmente individuata con il decreto di cui 
		all'articolo 28, comma 3, del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, 
		convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Sono 
		fatti salvi gli atti adottati e i procedimenti avviati o conclusi dallo 
		stesso Dipartimento o dall'articolazione di cui al precedente periodo 
		sino alla medesima data.
		21. L'Agenzia puo' essere sciolta per gravi e motivate ragioni, inerenti 
		al suo corretto funzionamento e al perseguimento dei suoi fini 
		istituzionali, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta 
		del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri 
		dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo 
		economico. In tale ipotesi, con decreto del Presidente del Consiglio dei 
		ministri, e' nominato un commissario straordinario, per un periodo non 
		superiore a diciotto mesi, che esercita le funzioni del presidente e dei 
		membri dell'Agenzia, eventualmente coadiuvato da due vice commissari.
		22. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad 
		apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
		
		Art. 30.
		(Misure per l'efficienza del settore energetico)
		1. La gestione economica del mercato del gas naturale e' affidata in 
		esclusiva al Gestore del mercato elettrico di cui all'articolo 5 del 
		decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Il Gestore organizza il 
		mercato del gas naturale secondo criteri di neutralita', trasparenza, 
		obiettivita', nonche' di concorrenza. La disciplina del mercato del gas 
		naturale, predisposta dal Gestore, e' approvata con decreto del
		Ministro dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni 
		parlamentari e l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. 
		2. Il Gestore del mercato elettrico, entro sei mesi dalla data di 
		entrata in vigore della presente legge, assume la gestione delle offerte 
		di acquisto e di vendita del gas naturale e di tutti i servizi connessi 
		secondo criteri di merito economico.
		3. Le garanzie a copertura delle obbligazioni assunte dagli operatori 
		ammessi ai mercati organizzati e gestiti dal Gestore del mercato 
		elettrico, in qualunque forma prestate,non possono essere distratte 
		dalla destinazione prevista, ne' essere soggette ad azioni ordinarie, 
		cautelari o conservative da parte dei creditori dei singoli partecipanti 
		o del Gestore del mercato elettrico, anche in caso di apertura di 
		procedure concorsuali. Non opera, nei confronti dell'ammontare 
		garantito, la compensazione legale e giudiziale e non puo' essere 
		pattuita la compensazione volontaria.
		4. Il Gestore del mercato elettrico definisce le modalita' e i tempi di 
		escussione delle garanzie prestate nonche' il momento in cui i contratti 
		conclusi sui mercati, la compensazione e i conseguenti pagamenti 
		diventano vincolanti tra i partecipanti ai mercati organizzati e gestiti 
		dal Gestore e, nel caso di apertura di una procedura concorsuale nei 
		confronti di un partecipante, opponibili ai terzi, compresi gli organi 
		preposti alla procedura medesima. Nessuna azione, compresa quella di 
		nullita', puo' pregiudicare la definitivita' di cui al periodo 
		precedente. Le societa' di gestione di sistemi di garanzia di cui agli 
		articoli 69 e 70 del testo unico delle disposizioni in materia di 
		intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 
		1998, n. 58, e successive modificazioni, possono svolgere i servizi di 
		compensazione, garanzia e liquidazione anche con riferimento ai 
		contratti conclusi nelle piattaforme di mercato organizzate e gestite 
		dal Gestore ai sensi del presente comma.
		5. Al fine di assicurare elevati livelli di tutela per i clienti finali 
		del settore del gas, la societa' Acquirente unico Spa quale fornitore di 
		ultima istanza garantisce la fornitura di gas ai clienti finali 
		domestici con consumi annui fino a 200.000 metri cubi in condizioni di 
		continuita', sicurezza ed efficienza del servizio.
		6. Al fine di garantire la competitivita' dei clienti industriali finali 
		dei settori dell'industria manifatturiera italiana caratterizzati da 
		elevato e costante utilizzo di gas, il Governo e' delegato ad adottare, 
		entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un 
		decreto legislativo nel rispetto dei seguenti principi e criteri 
		direttivi:
		a) procedere alla revisione delle norme previste ai commi 2 e 3 
		dell'articolo 19 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, al
		fine di rendere il mercato del gas naturale maggiormente concorrenziale;
		b) definire misure che promuovano l'incontro della domanda di gas dei 
		clienti finali industriali e di loro aggregazioni con l'offerta, al fine 
		di garantire l'effettivo trasferimento dei benefici della 
		concorrenzialita' del mercato anche agli stessi clienti finali 
		industriali.
		7. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, 
		lo schema del decreto legislativo di cui al comma 6 e' trasmesso alle 
		Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti 
		Commissioni parlamentari. In caso di ritardo nella trasmissione, il 
		termine per l'esercizio della delega e' differito di un periodo 
		corrispondente al ritardo medesimo, comunque non eccedente i tre mesi 
		dalla scadenza del termine di cui al comma 6. Le competenti Commissioni 
		parlamentari esprimono il parere entro sessanta giorni dalla data di 
		trasmissione. Qualora il termine per l'espressione del parere decorra 
		inutilmente, il decreto legislativo puo' comunque essere emanato.
		8. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente 
		legge, il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorita' per 
		l'energia elettrica e il gas, adotta gli indirizzi ai quali si attiene 
		la societa' Acquirente unico Spa al fine di salvaguardare la sicurezza e 
		l'economicita' degli approvvigionamenti di gas per i clienti finali di 
		cui al comma 5. Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo 
		economico e' stabilita la data di assunzione da parte della societa' 
		Acquirente unico Spa della funzione di garante della fornitura di gas 
		per i clienti finali di cui al medesimo comma 5.
		9. Al fine di elevare il livello di concorrenza del mercato elettrico 
		nella regione Sardegna, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, 
		entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge 
		e sulla base di indirizzi emanati dal Ministro dello sviluppo economico, 
		adotta misure temporanee finalizzate ad ampliare l'offerta di energia 
		nella medesima regione mediante l'individuazione di un meccanismo di 
		mercato che consenta l'acquisizione e la cessione di capacita' 
		produttiva virtuale sino alla completa realizzazione delle 
		infrastrutture energetiche di integrazione con la rete nazionale.
		10. Trascorsi novanta giorni dall'avvio del meccanismo di cui al comma 
		9, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas determina le modalita' 
		per la cessazione, entro il 31 dicembre 2009, dell'applicazione delle 
		condizioni tariffarie per le forniture di energia elettrica di cui ai 
		commi 11 e 12 dell'articolo 11 del decreto- legge 14 marzo 2005, n. 35, 
		convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
		11. Il regime di sostegno previsto per la cogenerazione ad alto 
		rendimento di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 6 del 
		decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, e' riconosciuto per un 
		periodo non inferiore a dieci anni, limitatamente alla nuova potenza 
		entrata in esercizio dopo la data di entrata in vigore del medesimo 
		decreto legislativo, a seguito di nuova costruzione o rifacimento 
		nonche' limitatamente ai rifacimenti di impianti esistenti. Il medesimo 
		regime di sostegno e' riconosciuto sulla base del risparmio di energia 
		primaria, anche con riguardo all'energia autoconsumata sul sito di 
		produzione, assicurando che il valore economico dello stesso regime di 
		sostegno sia in linea con quello riconosciuto nei principali Stati 
		membri dell'Unione europea al fine di perseguire l'obiettivo 
		dell'armonizzazione ed evitare distorsioni della concorrenza. Con 
		decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sei mesi 
		dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i 
		criteri e le modalita' per il riconoscimento dei benefici di cui al 
		presente comma e all'articolo 14 del decreto legislativo 8 febbraio 
		2007, n. 20, garantendo la non cumulabilita' delle forme incentivanti.
		12. Sono prorogati di un anno i termini previsti dall'articolo 14, comma 
		1, lettere b) e c), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, per 
		l'entrata in esercizio degli impianti di cogenerazione, al fine di 
		salvaguardare i diritti acquisiti ai sensi dell'articolo 1, comma 71, 
		della legge 23 agosto 2004, n. 239. Per effetto di detta proroga, i 
		diritti acquisiti da soggetti titolari di impianti realizzati, o in fase 
		di realizzazione, in attuazione dell'articolo 1, comma 71, della legge 
		23 agosto 2004, n. 239, nel testo vigente al 31 dicembre 2006, sono 
		fatti salvi purche' i medesimi impianti:
		a) siano gia' entrati in esercizio nel periodo intercorrente tra la data 
		di entrata in vigore della legge 23 agosto 2004, n. 239, e la data del 
		31 dicembre 2006;
		b) siano stati autorizzati dopo la data di entrata in vigore della legge 
		23 agosto 2004, n. 239, e prima della data del 31 dicembre 2006 ed 
		entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2009;
		c) entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2009, purche' i lavori di 
		realizzazione siano stati effettivamente iniziati prima della data del 
		31 dicembre 2006.
		13. All'articolo 2, comma 152, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, 
		sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "assegnati dopo il 31 
		dicembre 2007". All'articolo 2, comma 173, della medesima legge n. 244 
		del 2007, dopo le parole: "enti locali" sono inserite le seguenti: "o 
		regioni".
		14. Alla lettera d) del numero 1 della sezione 4 della parte II 
		dell'allegato X alla Parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, 
		n. 152, dopo le parole: "esclusivamente meccanica" sono inserite le 
		seguenti:"e dal trattamento con aria, vapore o acqua anche 
		surriscaldata".
		15. In conformita' a quanto previsto dall'articolo 2, comma 141, della 
		legge 24 dicembre 2007, n. 244, a decorrere dall'anno 2009, con decreto 
		del Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorita' per 
		l'energia elettrica e il gas, e' aggiornato trimestralmente il valore 
		della componente del costo evitato di combustibile di cui al 
		provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 6/92 del 29 
		aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 marzo 
		1992, da riconoscere in acconto fino alla fissazione del valore annuale 
		di conguaglio. Tali aggiornamenti sono effettuati sulla base di periodi 
		trimestrali di registrazione delle quotazioni dei prodotti del paniere 
		di riferimento della componente convenzionale relativa al valore del gas 
		naturale di cui al punto 3 della deliberazione dell'Autorita' per 
		l'energia elettrica e il gas n. 154/08 del 21 ottobre 2008 per tener 
		conto delle dinamiche di prezzo dei prodotti petroliferi, tenendo 
		altresi' conto dell'evoluzione dell'efficienza di conversione e fermi 
		restando i criteri di calcolo del costo evitato di combustibile di cui 
		alla deliberazione della medesima Autorita' n. 249/06 del 15 novembre 
		2006.
		16. Per gli impianti di microcogenerazione ad alto rendimento ai sensi 
		della normativa vigente, con decreto del Ministro dell'economia e delle 
		finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono 
		stabilite norme per la semplificazione degli adempimenti relativi 
		all'installazione dei dispositivi e alle misure di carattere fiscale e 
		per la definizione di procedure semplificate in materia di versamento 
		delle accise e degli altri oneri tributari e fiscali.
		17. Il decreto di cui al comma 16 non deve comportare minori entrate o 
		maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
		18. Anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 8, 
		l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas definisce entro sei mesi 
		dalla data di entrata in vigore della presente legge i criteri e le 
		modalita' per l'assegnazione delle risorse interrompibili 
		istantaneamente e interrompibili con preavviso, da assegnare con 
		procedure di gara a ribasso, cui partecipano esclusivamente le societa' 
		utenti finali. Le maggiori entrate eventualmente derivanti 
		dall'applicazione del presente comma sono destinate all'ammodernamento 
		della rete elettrica. Le assegnazioni rimangono in capo agli attuali 
		beneficiari per i sei mesi successivi alla data di entrata in vigore 
		della presente legge.
		19. I clienti finali che prestano servizi di interrompibilita' 
		istantanea o di emergenza sono esentati, relativamente ai prelievi di 
		energia elettrica nei siti che hanno contrattualizzato una potenza 
		interrompibile non inferiore a 40 MW per sito e solo per la quota parte 
		sottesa alla potenza interrompibile, dall'applicazione dei corrispettivi 
		di cui agli articoli 44, 45, 48 e 73 dell'allegato A della deliberazione 
		dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas n. 111/06 del 9 giugno 
		2006.
		20. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente 
		legge, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas propone al Ministro 
		dello sviluppo economico adeguati meccanismi per la risoluzione 
		anticipata delle convenzioni CIP 6/92, da disporre con decreti del 
		medesimo Ministro, con i produttori che volontariamente aderiscono a 
		detti meccanismi. Gli oneri derivanti dalla risoluzione anticipata da 
		liquidare ai produttori aderenti devono essere inferiori a quelli che si 
		realizzerebbero nei casi in cui non si risolvano le convenzioni.
		21. La validita' temporale dei bolli metrici e della marcatura "CE" 
		apposti sui misuratori di gas con portata massima fino a 10 metri cubi/h 
		e' di quindici anni, decorrenti dall'anno della loro apposizione, in 
		sede di verificazione o accertamento della conformita' prima della loro 
		immissione in commercio.
		22. Con proprio decreto di natura non regolamentare il Ministro dello 
		sviluppo economico, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il 
		gas, puo' stabilire una maggiore validita' temporale rispetto a quella 
		di cui al comma 21, comunque non superiore a venti anni, per particolari 
		tipologie di misuratori di gas che assicurano maggiori efficienza e 
		garanzie per i consumatori rispetto a quelli attualmente installati in 
		prevalenza.
		23. Non puo' essere apposto un nuovo bollo recante l'anno di 
		verificazione o di fabbricazione o di apposizione della marcatura "CE" 
		ai misuratori di gas sottoposti a verificazione dopo la loro riparazione 
		o rimozione.
		24. Con decreto di natura non regolamentare, il Ministro dello sviluppo 
		economico stabilisce, con riferimento alle diverse tipologie di 
		misuratori e alla relativa normativa nazionale e comunitaria, le 
		modalita' di individuazione dell'anno di apposizione dei bolli metrici e 
		della marcatura "CE".
		25. Ai fini di una graduale applicazione della prescrizione sul limite 
		temporale dei bolli metrici, l'Autorita' per l'energia elettrica e il 
		gas stabilisce, con proprio provvedimento, le modalita' e i tempi per 
		procedere alla sostituzione dei misuratori volumetrici di gas a pareti 
		deformabili soggetti a rimozione, assicurando che i costi dei misuratori 
		da sostituire non vengano posti a carico dei consumatori ne' 
		direttamente ne' indirettamente. Al fine di consentire l'innovazione 
		tecnologica del parco contatori gas, l'Autorita' per l'energia elettrica 
		e il gas potra' prevedere la sostituzione dei misuratori volumetrici di 
		gas a pareti deformabili mediante contatori elettronici che adottino 
		soluzioni tecnologicamente avanzate quali la telelettura e la 
		telegestione, che assicurino vantaggi ai consumatori finali quali una 
		maggiore informazione al cliente circa l'andamento reale dei propri 
		consumi nonche' riduzioni tariffarie conseguenti ai minori costi 
		sostenuti dalle imprese. Con il medesimo provvedimento sono determinate 
		le sanzioni amministrative pecuniarie che l'Autorita' puo' irrogare in 
		caso di violazioni, nella misura minima e massima di cui all'articolo 2, 
		comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481.
		26. Al comma 1 dell'articolo 23-bis del decreto- legge 25 giugno 2008, 
		n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 
		133, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Sono fatte salve le 
		disposizioni del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e 
		dell'articolo 46-bis del decreto- legge 1° ottobre 2007, n. 159, 
		convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, in 
		materia di distribuzione di gas naturale. Gli ambiti territoriali minimi 
		di cui al comma 2 del citato articolo 46-bis sono determinati dal 
		Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i 
		rapporti con le regioni, sentite la Conferenza unificata di cui 
		all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e 
		successive modificazioni, e l'Autorita' per l'energia elettrica e il 
		gas, tenendo anche conto delle interconnessioni degli impianti di 
		distribuzione e con riferimento alle specificita' territoriali e al 
		numero dei clienti finali. In ogni caso l'ambito non puo' essere 
		inferiore al territorio comunale".
		27. Al fine di garantire e migliorare la qualita' del servizio elettrico 
		ai clienti finali collegati, attraverso reti private con eventuale 
		produzione interna, al sistema elettrico nazionale di cui all'articolo 2 
		del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, il Ministero dello 
		sviluppo economico determina, entro centoventi giorni dalla data di 
		entrata in vigore della presente legge, nuovi criteri per la definizione 
		dei rapporti intercorrenti fra il gestore della rete, le societa' di 
		distribuzione in concessione, il proprietario delle reti private ed il 
		cliente finale collegato a tali reti. L'Autorita' per l'energia 
		elettrica e il gas e' incaricata dell'attuazione dei suddetti criteri al 
		fine del contemperamento e della salvaguardia dei diritti acquisiti, 
		anche con riferimento alla necessita' di un razionale utilizzo delle 
		risorse esistenti.
		28. Il comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 maggio 2005, 
		n. 128, e' sostituito dal seguente:
		"1. Le miscele combustibili diesel- biodiesel con contenuto in biodiesel 
		inferiore o uguale al 7 per cento, che rispettano le caratteristiche del 
		combustibile diesel previste dalla norma CEN prEN 590 - Settembre 2008, 
		possono essere immesse in consumo sia presso utenti extra rete che in 
		rete. Le miscele con contenuto in biodiesel in misura superiore al 7 per 
		cento possono essere avviate al consumo
		solo presso utenti extra rete e impiegate esclusivamente in veicoli 
		omologati per l'utilizzo di tali miscele".
		29. Nel regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle 
		finanze 3 settembre 2008, n. 156, recante la disciplina per 
		l'applicazione dell'accisa agevolata sul bio- diesel, il limite del 5 
		per cento del contenuto sul biodiesel di cui agli articoli 7 e 9 e' 
		elevato al 7 per cento.
		
		Art. 31.
		(Semplificazione di procedure)
		1. All'articolo 1, comma 24, lettera c), della legge 24 dicembre 
		2007, n. 244, le parole: "e al comma 346 del medesimo articolo 1" sono 
		sostituite dalle seguenti: "e ai commi 346 e 347 del medesimo articolo 
		1".
		
		Art. 32.
		(Impulso alla realizzazione del mercato unico dell'energia elettrica 
		attraverso lo sviluppo di interconnector con il coinvolgimento di 
		clienti finali energivori)
		1. Al fine di contribuire alla realizzazione del mercato unico 
		dell'energia elettrica, la societa' Terna Spa provvede, a fronte di 
		specifico finanziamento da parte di soggetti investitori terzi, a 
		programmare, costruire ed esercire a seguito di specifici mandati dei 
		medesimi soggetti uno o piu' potenziamenti delle infrastrutture di 
		interconnessione con l'estero nella forma di "interconnector" ai sensi 
		del regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del 
		Consiglio, del 26 giugno 2003, nonche' le necessarie opere di 
		decongestionamento interno della rete di trasmissione nazionale, in modo 
		che venga posto in essere un incremento globale fino a 2000 MW della 
		complessiva capacita' di trasporto disponibile con i Paesi esteri, in 
		particolare con quelli confinanti con il nord dell' Italia.
		2. Terna Spa comunica un elenco di massima di possibili infrastrutture 
		da realizzare ai sensi del comma 1 e delle relative opere al Ministro 
		dello sviluppo economico ed all'Autorita' per l'energia elettrica e il 
		gas entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente 
		legge.
		3. Entro sessanta giorni dal termine di cui al comma 2, Terna Spa 
		organizza una procedura concorsuale per la selezione dei soggetti che 
		intendono sostenere il finanziamento dei singoli interconnector, 
		specificando nel bando le misure ed i corrispettivi di cui al comma 6 
		per il singolo interconnector, le condizioni del contratto di mandato da 
		stipulare con i soggetti aggiudicatari per la programmazione e la 
		progettazione dell'opera e l'impegno che i medesimi soggetti devono 
		assumere a stipulare un successivo contratto di mandato per la 
		costruzione e l'esercizio dell'interconnector, il cui perfezionamento e' 
		subordinato al rilascio di apposita esenzione, per una durata pari a 
		venti anni, dall'accesso a terzi sulla capacita' di trasporto che tali 
		infrastrutture rendono disponibile, secondo le modalita' di cui al 
		decreto del Ministro delle attivita' produttive 21 ottobre 2005, 
		pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 3 novembre 2005. 
		4. Ciascun interconnector che ottiene l'esenzione di cui al comma 3 deve 
		entrare in servizio entro trentasei mesi dalla data di pubblicazione 
		nella Gazzetta Ufficiale deldecreto di rilascio dell'esenzione stessa; 
		in difetto, e' riconosciuto il diritto, da esercitare entro i sessanta 
		giorni successivi alla scadenza del suddetto termine, a ciascuno dei 
		soggetti selezionati di rinunciare alla realizzazione 
		dell'infrastruttura ed ai relativi diritti di utilizzazione della 
		connessa capacita' di trasporto, fermo restando il pagamento degli oneri 
		gia' sostenuti da Terna Spa in esecuzione dei contratti di mandato di 
		cui al comma 3.
		5. In considerazione dell'impatto che il significativo incremento della 
		capacita' complessiva di interconnessione indotto dalle disposizioni del 
		presente articolo puo' avere sulla gestione del sistema elettrico 
		italiano e sui relativi livelli di sicurezza, alle procedure concorsuali 
		di cui al comma 3 possono partecipare esclusivamente clienti finali, 
		anche raggruppati in forma consortile fra loro, che siano titolari di 
		punti di prelievo ciascuno con potenza impegnata non inferiore a 10 MW, 
		caratterizzati da un fattore di utilizzazione della potenza impegnata 
		mediamente nel triennio precedente non inferiore al 40 per cento 
		escludendo i quindici giorni di minori prelievi di energia elettrica su 
		base annua e che si impegnino a riduzioni del proprio prelievo dalla 
		rete, secondo modalita' definite da Terna Spa, nelle situazioni di 
		criticita' in relazione al potenziamento del sistema di 
		interconnessione. Ciascun cliente che soddisfa i requisiti di cui al 
		precedente periodo puo' partecipare alle procedure concorsuali di cui al 
		comma 3 per una quota non superiore al valore della potenza disponibile 
		complessiva dei predetti punti di prelievo. La perdita di titolarita' di 
		punti di prelievo di cui al presente comma comporta la decadenza dai 
		relativi diritti, ferme restando le eventuali obbligazioni assunte nei 
		confronti di Terna Spa.
		6. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, con provvedimenti da 
		adottare entro trenta giorni dal termine di cui al comma 2, disciplina 
		misure volte a consentire, a partire dalla conclusione del contratto di 
		mandato per la programmazione e la progettazione di cui al comma 3 e 
		fino alla messa in servizio dell'interconnector e comunque per un 
		periodo non superiore a sei anni, l'esecuzione, nei limiti della 
		capacita' di trasporto oggetto della richiesta di esenzione di cui al 
		comma 3, degli eventuali contratti di approvvigionamento all'estero di 
		energia elettrica per la fornitura ai punti di prelievo dei clienti 
		finali selezionati. A tal fine, l'Autorita' per l'energia elettrica e il 
		gas determina i corrispettivi che i clienti finali selezionati sono 
		tenuti a riconoscere, in ragione del costo efficiente per la 
		realizzazione e la gestione di efficaci infrastrutture di potenziamento, 
		a Terna Spa a fronte delle predette misure, individuando nel contempo la 
		modalita' di riequilibrio, a favore dei clienti finali diversi da quelli 
		selezionati, degli eventuali vantaggi originati dalle predette misure 
		nell' ambito del periodo ventennale di esenzione di cui al comma 3, 
		nonche' le modalita' per la copertura delle eventuali differenze 
		maturate in capo a Terna Spa tra detti corrispettivi ed i costi 
		conseguenti al rendere possibile l'esecuzione dei contratti di 
		approvvigionamento all'estero nell'ambito delle medesime misure. 
		7. Per i casi in cui i soggetti selezionati esercitano il diritto di 
		rinunciare alla realizzazione dell'infrastruttura ai sensi del
		comma 4, i provvedimenti dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 
		di cui al comma 6 prevedono il diritto dei soggetti stessi di avvalersi 
		delle misure di cui al medesimo comma, a fronte dei relativi 
		corrispettivi, non oltre l'esercizio del diritto di rinuncia.
		8. Ai clienti finali selezionati nelle procedure di cui al presente 
		articolo vengono ridotte, se esistenti, le obbligazioni di erogazione 
		dei servizi di interrompibilita' istantanea e con preavviso resi a Terna 
		Spa nella misura del 20 per cento rispetto agli ammontari vigenti alla 
		data di entrata in vigore della presente legge, con conseguente 
		riduzione del corrispettivo cui i medesimi clienti hanno diritto per il 
		periodo rimanente sotteso alle succitate obbligazioni. Le quote non 
		coperte dei servizi di interrompibilita' a seguito delle suddette 
		riduzioni vengono eventualmente riallocate da Terna Spa, esperita una 
		rivalutazione delle necessita' di sistema, a soggetti diversi dai 
		predetti clienti finali. Con l'estinguersi delle suddette obbligazioni, 
		i clienti finali selezionati non sono ammessi all'erogazione dei servizi 
		di interrompibilita' istantanea e con preavviso eventualmente richiesti 
		da Terna Spa che potranno invece essere resi, con le medesime modalita' 
		attualmente in vigore, da clienti finali diversi da quelli selezionati.
		9. Terna Spa provvede ad assegnare le obbligazioni di erogazione dei 
		servizi di interrompibilita', che si rendessero eventualmente 
		disponibili, ai migliori offerenti selezionati mediante un'asta al 
		ribasso a valere sul corrispettivo per il servizio da rendere, 
		disciplinata dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas che opera 
		per minimizzare il corrispettivo di dispacciamento imposto all'utenza 
		finale a remunerazione del complessivo servizio di interrompibilita', 
		anche ai fini della riallocazione di cui al comma 8.
		
		Art. 33.
		(Reti interne di utenza)
		1. Nelle more del recepimento nell'ordinamento nazionale della 
		normativa comunitaria in materia, e' definita Rete interna di utenza 
		(RIU) una rete elettrica il cui assetto e' conforme a tutte le seguenti 
		condizioni:
		a) e' una rete esistente alla data di entrata in vigore della presente 
		legge, ovvero e' una rete di cui, alla medesima data, siano stati 
		avviati i lavori di realizzazione ovvero siano state ottenute tutte le 
		autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
		b) connette unita' di consumo industriali, ovvero connette unita' di' 
		consumo industriali e unita' di produzione di energia elettrica 
		funzionalmente essenziali per il processo produttivo industriale, 
		purche' esse siano ricomprese in aree insistenti sul territorio di non 
		piu' di tre comuni adiacenti, ovvero di non piu' di tre province 
		adiacenti nel solo caso in cui le unita' di produzione siano alimentate 
		da fonti rinnovabili;
		c) e' una rete non sottoposta all'obbligo di connessione di terzi, fermo 
		restando il diritto per ciascuno dei soggetti ricompresi nella medesima 
		rete di connettersi, in alternativa alla rete con obbligo di connessione 
		di terzi;
		d) e' collegata tramite uno o piu' punti di connessione a una rete con 
		obbligo di connessione di terzi a tensione nominale non inferiore a 120 
		kV;
		e) ha un soggetto responsabile che agisce come unico gestore della 
		medesima rete. Tale soggetto puo' essere diverso dai soggetti titolari 
		delle unita' di consumo o di produzione, ma non puo' essere titolare di 
		concessioni di trasmissione e dispacciamento o di distribuzione di 
		energia elettrica.
		2. Ai fini della qualita' del servizio elettrico e dell'erogazione dei 
		servizi di trasmissione e di distribuzione, la responsabilita' del 
		gestore di rete con obbligo di connessione di terzi e' limitata, nei 
		confronti delle unita' di produzione e di consumo connesse alle RIU, al 
		punto di connessione con la rete con obbligo di connessione di terzi, 
		ferma restando l'erogazione, da parte della societa' Tenta Spa, del 
		servizio di dispacciamento alle singole unita' di produzione e di 
		consumo connesse alla RIU. Resta in capo al soggetto responsabile della 
		RIU il compito di assicurare la sicurezza di persone e cose, in 
		relazione all'attivita' svolta.
		3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente 
		legge, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas:
		a) individua i casi di cui al comma 1 e li comunica al Ministero dello 
		sviluppo economico;
		b) stabilisce le modalita' con le quali e' assicurato il diritto dei 
		soggetti connessi alla RIU di accedere direttamente alle reti con 
		obbligo di connessione di terzi;
		c) fissa le condizioni alle quali le singole unita' di produzione e di 
		consumo connesse nella RIU fruiscono del servizio di dispacciamento;
		d) definisce le modalita' con le quali il soggetto responsabile della 
		RIU provvede alle attivita' di misura all'interno della medesima rete, 
		in collaborazione con i gestori di rete con obbligo di connessione di 
		terzi deputati alle medesime attivita';
		e) ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettere a) e b), della legge 14 
		novembre 1995, n. 481, formula proposte al Ministero dello sviluppo 
		economico concernenti eventuali esigenze di aggiornamento delle vigenti 
		concessioni di distribuzione, trasmissione e dispacciamento.
		4. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas effettua il monitoraggio 
		ai fini del rispetto delle condizioni di cui al presente articolo.
		5. Fatto salvo quanto previsto al comma 6, a decorrere dalla data di 
		entrata in vigore della presente legge i corrispettivi tariffari di 
		trasmissione e di distribuzione, nonche' quelli a copertura degli oneri 
		generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto 
		legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell'articolo 
		4, comma 1, del decreto- legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con 
		modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, sono determinati 
		facendo esclusivo riferimento al consumo di energia elettrica dei 
		clienti finali o a parametri relativi al punto di connessione dei 
		medesimi clienti finali. 
		6. Limitatamente alle RIU di cui al comma 1, i corrispettivi tariffari 
		di cui al comma 5 si applicano esclusivamente all'energia elettrica 
		prelevata nei punti di connessione.
		7. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente 
		legge, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas adegua le proprie 
		determinazioni tariffarie per dare attuazione a quanto disposto dai 
		commi 5 e 6 del presente articolo.
		
		Art. 34.
		(Misure per il risparmio energetico)
		1. Al fine di adeguare la normativa nazionale in tema di risparmio 
		energetico a quella comunitaria, alla parte II dell'allegato IX alla 
		Parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono 
		apportate le seguenti modificazioni:
		a) al numero 2.7, dopo le parole: "fenomeni di condensa" sono inserite 
		le seguenti: "con esclusione degli impianti termici alimentati da 
		apparecchi a condensazione conformi ai requisiti previsti dalla 
		direttiva 92/42/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa ai 
		requisiti di rendimento, nonche' da generatori d'aria calda a 
		condensazione a scambio diretto e caldaie affini come definite dalla 
		norma UNI 11071";
		b) al numero 2.10 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Le 
		presenti disposizioni non si applicano agli impianti termici a 
		condensazione conformi ai requisiti previsti dalla direttiva 90/396/CE 
		del Consiglio, del 29 giugno 1990, concernente gli apparecchi a gas";
		c) al numero 3.4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Le 
		presenti disposizioni non si applicano agli impianti termici alimentati 
		da apparecchi a condensazione conformi ai requisiti previsti dalla 
		direttiva 92/ 42/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa ai 
		requisiti di rendimento, nonche' da generatori d'aria calda a 
		condensazione a scambio diretto e caldaie affini come definite dalla 
		norma UNI 11071";
		d) al numero 3.6 sono soppresse le parole: "esclusivamente metallici,".
		
		Art. 35.
		(Efficienza energetica degli edifici)
		1. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, all'allegato A 
		sono apportate le seguenti modificazioni:
		a) al numero 14, sono soppresse le parole: ", scaldacqua unifamiliari";
		b) dopo il numero 14 e' inserito il seguente:
		"14-bis. Impianto tecnologico idrico sanitario e' un impianto di 
		qualsiasi natura o specie destinato al servizio di produzione di acqua 
		calda sanitaria non incluso nel numero 14 e comprendente sistemi di 
		accumulo, distribuzione o erogazione dell'acqua calda sanitaria".
		
		Art. 36.
		(Misure per lo sviluppo della programmazione negoziata)
		1. Le richieste di rimodulazione, presentate dai patti territoriali 
		entro il 31 dicembre 2008 ai sensi dell'articolo 2, comma 191, della 
		legge 24 dicembre 2007, n. 244, devono riguardare iniziative comprese 
		nel medesimo patto sentito il parere, sul bando di rimodulazione, della 
		regione o provincia autonoma interessata, che si deve esprimere entro 
		trenta giorni dalla richiesta del Ministero dello sviluppo economico.
		2. All'articolo 8-bis, comma 6, lettera b), del decreto- legge 2 luglio 
		2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, 
		n. 127, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2008" sono 
		sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2009".
		
		Art. 37.
		(Istituzione dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e 
		lo sviluppo economico sostenibile - ENEA)
		1. E' istituita, sotto la vigilanza del Ministro dello sviluppo 
		economico, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo 
		sviluppo economico sostenibile (ENEA).
		2. L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo 
		economico sostenibile (ENEA) e' un ente di diritto pubblico finalizzato 
		alla ricerca e all'innovazione tecnologica nonche' alla prestazione di 
		servizi avanzati nei settori dell'energia, con particolare riguardo al 
		settore nucleare, e dello sviluppo economico sostenibile.
		3. L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo 
		economico sostenibile (ENEA) opera in piena autonomia per lo svolgimento 
		delle funzioni istituzionali ad essa assegnate, secondo le disposizioni 
		previste dal presente articolo e sulla base degli indirizzi definiti dal 
		Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro 
		dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro 
		dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. L'Agenzia nazionale 
		per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile 
		(ENEA) svolge le rispettive funzioni con le risorse finanziarie, 
		strumentali e di personale dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia 
		e l'ambiente (ENEA) di cui al decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 
		257, che, a decorrere dalla data di insediamento dei commissari di cui 
		al comma 5 del presente articolo, e' soppresso.
		4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare di 
		concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro 
		per la pubblica amministrazione e l'innovazione, con il Ministro 
		dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Ministro 
		dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le 
		Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro venti giorni 
		dalla data di trasmissione, sono determinati, in coerenza con obiettivi 
		di funzionalita', efficienza ed economicita', le specifiche funzioni, 
		gli organi di amministrazione e di controllo, la sede, le modalita' di 
		costituzione e di funzionamento e le procedure per la definizione e 
		l'attuazione dei programmi per l'assunzione e l'utilizzo del personale, 
		nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto 
		degli enti di ricerca e della normativa vigente, nonche' per 
		l'erogazione delle risorse dell'Agenzia nazionale per le nuove 
		tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). In 
		sede di adozione di tale decreto si tiene conto dei risparmi conseguenti 
		alla razionalizzazione delle funzioni amministrative, anche attraverso 
		l'eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, e al minor 
		fabbisogno di risorse strumentali e logistiche.
		5. Per garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle 
		attivita' istituzionali fino all'avvio del funzionamento dell'Agenzia 
		nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico 
		sostenibile (ENEA), il Ministro dello sviluppo economico, con proprio 
		decreto, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore 
		della presente legge, nomina un commissario e due subcommissari.
		6. Dall'attuazione del presente articolo, compresa l'attivita' dei 
		commissari di cui al comma 5, non devono derivare nuovi o maggiori oneri 
		a carico della finanza pubblica.
		
		Art. 38.
		(Promozione dell'innovazione nel settore energetico)
		1. Al fine di promuovere la ricerca e la sperimentazione nel settore 
		energetico, con particolare riferimento allo sviluppo del
		nucleare di nuova generazione e delle tecnologie per la cattura e il 
		confinamento dell'anidride carbonica emessa dagli impianti 
		termoelettrici, nonche' per Io sviluppo della generazione distribuita di 
		energia e di nuove tecnologie per l'efficienza energetica, e' stipulata 
		un'apposita convenzione tra l'Agenzia per l'attrazione degli 
		investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, il Ministero dello sviluppo 
		economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e 
		del mare, nella quale sono individuate le risorse della stessa Agenzia 
		disponibili per la realizzazione del piano di cui al terzo periodo del 
		presente comma, per ciascun anno del triennio. La convenzione e' 
		approvata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto 
		con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per i fini di cui al 
		presente comma il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo 
		economico, provvede all'approvazione di un piano operativo che, fermo 
		restando quanto disposto al comma 2, definisce obiettivi specifici, 
		priorita', modalita' di utilizzo delle risorse e tipologia dei soggetti 
		esecutori.
		2. Il piano di cui al comma 1 persegue in particolare le seguenti 
		finalita':
		a) realizzazione di progetti dimostrativi sulla cattura e sullo 
		stoccaggio definitivo del biossido di carbonio emesso dagli impianti 
		termoelettrici nonche' realizzazione, anche in via sperimentale, dello 
		stoccaggio definitivo del biossido di carbonio in formazioni geologiche 
		profonde e idonee, anche a fini di coltivazione, con sostegno 
		finanziario limitato alla copertura dei costi addizionali per lo 
		sviluppo della parte innovativa a maggiore rischio del progetto;
		b) partecipazione attiva, con ricostruzione della capacita' di ricerca e 
		di sviluppo di ausilio alla realizzazione sia di apparati dimostrativi 
		sia di futuri reattori di potenza, ai programmi internazionali sul 
		nucleare denominati "Generation IV International Forum" (GIF), "Global 
		Nuclear Energy Partnership" (GNEP), "International Project on Innovative 
		Nuclear Reactors and Fuel Cycles" (INPRO), "Accordo bilaterale Italia- 
		USA di cooperazione energetica", "International Thermonuclear 
		Experimental Reactor" (ITER) e "Broader Approach", ad accordi 
		bilaterali, internazionali di cooperazione energetica e nucleare anche 
		finalizzati alla realizzazione sia di apparati dimostrativi sia di 
		futuri reattori di potenza, nonche' partecipazione attiva ai programmi 
		di ricerca, con particolare attenzione a quelli comunitari, nel settore 
		del trattamento e dello stoccaggio del combustibile esaurito, con 
		specifica attenzione all'area della separazione e trasmutazione delle 
		scorie;
		c) adozione di misure di sostegno e finanziamento per la promozione di 
		interventi innovativi nel settore della generazione di energia di 
		piccola taglia, in particolare da fonte rinnovabile, nonche' in materia 
		di risparmio ed efficienza energetica e microcogenerazione;
		d) partecipazione ai progetti per la promozione delle tecnologie "a 
		basso contenuto di carbonio" secondo quanto previsto dall'Accordo di 
		collaborazione Italia- USA sui cambiamenti climatici del luglio 2001 e 
		dalla Dichiarazione congiunta sulla cooperazione per la protezione 
		dell'ambiente tra l'Agenzia per la protezione dell'ambiente degli Stati 
		Uniti d'America e il Ministero dell'ambiente e della tutela del 
		territorio e del mare.
		3. Al fine di garantire la continuita' delle iniziative intraprese nel 
		settore della ricerca di sistema elettrico, il Ministro dello sviluppo 
		economico attua le disposizioni in materia di ricerca e sviluppo di 
		sistema previste dall'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 
		marzo 1999, n. 79, e dal decreto del Ministro delle attivita' produttive 
		8 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16 marzo 
		2006, per il triennio 2009- 2011 anche attraverso la stipula di 
		specifici accordi di programma.
		4. Al fine di promuovere l'innovazione tecnologica, la sicurezza 
		energetica e la riduzione di emissione di gas effetto serra, 
		all'articolo 11, comma 14, del decreto- legge 14 marzo 2005, n. 35, 
		convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono 
		apportate le seguenti modificazioni:
		a) il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Fermo restando quanto 
		disposto dall'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della 
		Repubblica 28 gennaio 1994 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 
		9 marzo 1994, la regione Sardegna assegna una concessione integrata per 
		la gestione della miniera di carbone del Sulcis e la produzione di 
		energia elettrica con la cattura e lo stoccaggio dell'anidride carbonica 
		prodotta";
		b) al terzo periodo, le parole: "entro un anno dalla data di entrata in 
		vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 
		31 dicembre 2010";
		c) le lettere d) ed e) sono sostituite dalle seguenti: "d) definizione 
		di un piano industriale quinquennale per lo sfruttamento della miniera e 
		la realizzazione e l'esercizio della centrale di produzione dell'energia 
		elettrica;
		e) presentazione di un programma di attivita' per la cattura ed il 
		sequestro dell'anidride carbonica emessa dall'impianto".
		
		Art. 39.
		(Valorizzazione ambientale degli immobili militari e penitenziari
		1. Il Ministero della difesa, nel rispetto del codice dei beni 
		culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 
		2004, n. 42, allo scopo di soddisfare le proprie esigenze energetiche, 
		nonche' per conseguire significative misure di contenimento degli oneri 
		connessi e delle spese per la gestione delle aree interessate, puo', 
		fatti salvi i diritti dei terzi, affidare in concessione o in locazione, 
		o utilizzare direttamente, in tutto o in parte, i siti militari, le 
		infrastrutture e i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso 
		o in dotazione alle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, con 
		la finalita' di installare impianti energetici destinati al 
		miglioramento del quadro di approvvigionamento strategico dell'energia, 
		della sicurezza e dell'affidabilita' del sistema, nonche' della 
		flessibilita' e della diversificazione dell'offerta, nel quadro degli 
		obiettivi comunitari in materia di energia e ambiente. Resta ferma 
		l'appartenenza al demanio dello Stato.
		2. Il Ministero della giustizia, nel rispetto del codice dei beni 
		culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 
		2004, n. 42, allo scopo di soddisfare le proprie esigenze energetiche, 
		nonche' per conseguire significative misure di contenimento degli oneri 
		connessi e delle spese per la gestione delle aree interessate, puo', 
		fatti salvi i diritti dei terzi, utilizzare direttamente gli istituti 
		penitenziari con le medesime finalita' di cui al comma 1.
		3. Non possono essere utilizzati ai fini del comma 1 i beni immobili di 
		cui all'articolo 27, comma 13-ter, del decreto- legge 30 settembre 2003, 
		n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 
		326, e successive modificazioni.
		4. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero della difesa, di concerto con 
		il Ministero dello sviluppo economico, con il Ministero dell'ambiente e 
		della tutela del territorio e del mare e con il Ministero delle 
		infrastrutture e dei trasporti, sentita la regione interessata, nel 
		rispetto dei principi e con le modalita' previsti dal codice dei 
		contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al 
		decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche con particolare 
		riferimento all'articolo 17 del medesimo codice, e successive 
		modificazioni, puo' stipulare accordi con imprese a partecipazione 
		pubblica o private. All'accordo devono essere allegati un progetto 
		preliminare e uno studio di impatto ambientale che attesti la 
		conformita' del progetto medesimo alla normativa vigente in materia di 
		ambiente.
		5. Il proponente, contemporaneamente alla presentazione del progetto 
		preliminare al Ministero della difesa e al Ministero dello sviluppo 
		economico, presenta al Ministero dell'ambiente e della tutela del 
		territorio e del mare, ovvero alla regione territorialmente competente, 
		istanza per la valutazione di impatto ambientale, ovvero per la verifica 
		di assoggettabilita' a valutazione di impatto ambientale, se previste 
		dalla normativa vigente.
		6. Il Ministero della difesa, quale amministrazione procedente, convoca 
		una conferenza di servizi per l'acquisizione delle intese, dei concerti, 
		dei nulla osta o degli assensi comunque denominati delle altre 
		amministrazioni, che svolge i propri lavori secondo le modalita' di cui 
		agli articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e 
		successive modificazioni, anche con riferimento alle disposizioni 
		concernenti il raccordo con le procedure di valutazione di impatto 
		ambientale. Restano ferme le competenze del Ministero delle 
		infrastrutture e dei trasporti in merito all'accertamento della 
		conformita' delle opere alle prescrizioni delle norme di settore e dei 
		piani urbanistici ed edilizi. Il parere del Consiglio superiore dei 
		lavori pubblici, qualora previsto, e' reso in base alla normativa 
		vigente.
		7. La determinazione finale della conferenza di servizi di cui al comma 
		6 costituisce provvedimento unico di autorizzazione, concessione, atto 
		amministrativo, parere o atto di assenso comunque denominato.
		
		Art. 40.
		(Elettrodotti aerei)
		1. Alla lettera z) dell'allegato III alla parte seconda del decreto 
		legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo la 
		parola: "elettrodotti" e' inserita la seguente: "aerei".
		
		Art. 41.
		(Tutela giurisdizionale)
		1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice 
		amministrativo e attribuite alla competenza del tribunale amministrativo 
		regionale del Lazio, con sede in Roma, tutte le controversie, anche in 
		relazione alla fase cautelare e alle eventuali questioni risarcito- rie, 
		comunque attinenti alle procedure e ai provvedimenti 
		dell'amministrazione pubblica o dei soggetti alla stessa equiparati 
		concernenti la produzione di energia elettrica da fonte nucleare, i 
		rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche 
		di potenza termica superiore a 400 MW nonche' quelle relative ad 
		infrastrutture di' trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di 
		trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti.
		2. Per le controversie di cui al presente articolo trovano applicazione 
		le disposizioni processuali di cui all'articolo 23-bis della legge 6 
		dicembre 1971, n. 1034.
		3. Le questioni di cui al comma 1 sono rilevate d'ufficio. 
		4. Sono fatte salve le disposizioni in materia di competenza 
		territoriale di cui al comma 25 dell'articolo 2 della legge 14 novembre 
		1995, n. 481.
		5. Le norme del presente articolo si applicano anche ai processi in 
		corso alla data di entrata in vigore della presente legge e l'efficacia 
		delle misure cautelari emanate da un'autorita' giudiziaria diversa da 
		quella di cui al comma 1 permane fino alla loro modifica o revoca da 
		parte del tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in 
		Roma, dinanzi al quale la parte interessata ha l'onere di riassumere il 
		ricorso e l'istanza cautelare entro sessanta giorni dalla data di 
		entrata in vigore della presente legge.
		6. Nelle ipotesi di riassunzione del ricorso di cui al comma 5, non e' 
		dovuto il contributo unificato di cui all'articolo 9 del testo unico 
		delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di 
		giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 
		2002, n. 115, e successive modificazioni.
		7. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non derivano 
		nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli adempimenti 
		previsti dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse 
		umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
		
		Art. 42.
		(Impianti eolici per la produzione di energia elettrica ubicati in mare 
		e altre disposizioni in materia di fonti per la produzione di energia 
		elettrica)
		1. Nell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 
		aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il numero 7) e' 
		inserito il seguente:
		"7-bis) Impianti eolici per la produzione di energia elettrica ubicati 
		in mare".
		2. Alla lettera c-bis) dell'allegato III alla parte seconda del decreto 
		legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo le 
		parole: "energia elettrica" sono inserite le seguenti: "sulla 
		terraferma".
		3. In relazione ai progetti di cui al numero 7-bis) dell'allegato II 
		alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 
		introdotto dal comma 1 del presente articolo, le procedure di 
		valutazione di impatto ambientale avviate prima della data di entrata in 
		vigore della presente legge sono concluse ai sensi delle norme vigenti 
		al momento del loro avvio. Per le medesime procedure avviate prima della 
		data di entrata in vigore della presente legge e' fatta salva la 
		facolta' dei proponenti di richiedere al Ministero dell'ambiente e della 
		tutela del territorio e del mare, entro trenta giorni dalla data di 
		entrata in vigore della presente legge, che la procedura di valutazione 
		di impatto ambientale sia svolta in conformita' a quanto disposto dal 
		comma 1.
		4. Nella tabella 2 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono 
		apportate le seguenti modificazioni:
		a) al numero 1-bis, fonte eolica off- shore, il coefficiente:
		"1,10" e' sostituito dal seguente: "1,50";
		b) al numero 6, rifiuti biodegradabili, biomasse diverse da quelle di 
		cui al punto successivo, il coefficiente: "1,10" e' sostituito dal 
		seguente: "1,30".
		5. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 382-ter 
		e' abrogato.
		6. Alla tabella 3 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono 
		apportate le seguenti modificazioni:
		a) il numero 6 e' sostituito dal seguente:
		"6. Biogas e biomasse, esclusi i biocombustibili liquidi ad eccezione 
		degli oli vegetali puri tracciabili attraverso il sistema integrato di 
		gestione e di controllo previsto dal regolamento (CE) n. 73/2009 del 
		Consiglio, del 19 gennaio 2009: 28";
		b) il numero 7 e' abrogato;
		c) il numero 8 e' sostituito dal seguente:
		"8. Gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e 
		biocombustibili liquidi ad eccezione degli oli vegetali puri traccia- 
		bili attraverso il sistema integrato di gestione e di controllo previsto 
		dal regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009: 18".
		7. All'articolo 2, comma 150, lettera c), della legge 24 dicembre 2007, 
		n. 244, le parole: "di cui alle tabelle 2 e 3" sono sostituite dalle 
		seguenti: "di cui alla tabella 2".
		8. All'articolo 2, comma 152, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' 
		aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli impianti, di proprieta' 
		di aziende agricole o gestiti in connessione con aziende agricole, agro- 
		alimentari, di allevamento e forestali, alimentati dalle fonti di cui al 
		numero 6 della tabella 3 allegata alla presente legge, l'accesso, a 
		decorrere dall'entrata in esercizio commerciale, alla tariffa fissa 
		onnicomprensiva e' cumulabile con altri incentivi pubblici di natura 
		nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale o in conto 
		interessi con capitalizzazione anticipata, non eccedenti il 40 per cento 
		del costo dell'investimento".
		
		Art. 43.
		(Tassa automobilistica dei veicoli alimentati a GPL o a metano)
		1. L'articolo 2, comma 61, del decreto- legge 3 ottobre 2006, n. 
		262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 
		286, e' sostituito dal seguente:
		"61. Le regioni possono esentare dal pagamento della tassa 
		automobilistica regionale per cinque annualita' successive i veicoli 
		appartenenti alle categorie internazionali M1 e N1 su cui viene 
		installato un sistema di alimentazione a GPL o a metano, collaudato in 
		data successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto. I 
		suddetti veicoli devono essere conformi ad una delle seguenti direttive 
		o regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio: direttiva 
		94/12/CE, del 23 marzo 1994, direttiva 98/69/CE, del 13 ottobre 1998, 
		regolamento (CE) n. 715/ 2007, del 20 giugno 2007".
		2. Le disposizioni di cui al comma 1 non devono comportare nuovi o 
		maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
		3. All'articolo 1, comma 7, del decreto- legge 10 febbraio 2009, n. 5, 
		convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, nei 
		limiti delle risorse ivi disponibili, le parole: ", sugli autoveicoli di 
		categoria "euro 0", "euro 1" e "euro 2"" sono soppresse.
		
		Art. 44.
		(Diritto annuale per le imprese esercenti attivita' di distribuzione di 
		carburanti)
		1. Fatta salva la possibilita' di successive disposizioni di portata 
		piu' generale e di durata non limitata, anche nell'ambito dell'ordinaria 
		potesta' regolamentare in materia di accertamento, riscossione e 
		liquidazione del diritto annuale di cui al comma 3 dell'articolo 18 
		della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, 
		limitatamente al versamento del diritto annuale relativo all'anno 2009, 
		per le imprese esercenti attivita' di distribuzione di carburanti, il 
		fatturato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), numero 4), del 
		regolamento di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio 
		e dell'artigianato 11 maggio 2001, n. 359, deve essere inteso al netto 
		delle accise. Le conseguenti minori entrate per il sistema camerale sono 
		compensate nella misura di 1,5 milioni di euro da trasferire all'Unione 
		italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura 
		per essere successivamente ripartite tra le singole camere di commercio, 
		industria, artigianato e agricoltura in proporzione alle minori entrate 
		valutate per ciascuna di esse sulla base dei dati relativi alla 
		riscossione del diritto annuale per l'anno 2008. All'onere derivante 
		dalle disposizioni di cui al presente comma, pari a 1,5 milioni di euro 
		per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione 
		dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 10, comma 5, del 
		decreto- legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, 
		dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi 
		strutturali di politica economica.
		
		Art. 45.
		(Istituzione del Fondo per la riduzione del prezzo alla pompa dei 
		carburanti nelle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi 
		liquidi e gassosi)
		1. Per le produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi ottenute in 
		terraferma, ivi compresi i pozzi che partono dalla terraferma, a 
		decorrere dal 1° gennaio 2009, l'aliquota di prodotto che il titolare di 
		ciascuna concessione di coltivazione e' tenuto a corrispondere 
		annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 
		25 novembre 1996, n. 625, e' elevata dal 7 per cento al 10 per cento. Il 
		titolare unico o contitolare di ciascuna concessione e' tenuto a versare 
		le somme corrispondenti al valore dell'incremento di aliquota ad 
		apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Tali somme sono 
		interamente riassegnate al Fondo di cui al comma 2.
		2. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e' 
		istituito il Fondo preordinato alla riduzione del prezzo alla pompa dei 
		carburanti per i residenti nelle regioni interessate dalla estrazione di 
		idrocarburi liquidi e gassosi nonche' dalle attivita' di 
		rigassificazione anche attraverso impianti fissi offshore. 
		3. Il Fondo e' alimentato:
		a) dagli importi rivenienti dalle maggiorazioni di aliquota di cui al 
		comma 1;
		b) dalle erogazioni liberali da parte dei titolari di concessione di 
		coltivazione e di eventuali altri soggetti, pubblici e privati.
		4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto 
		con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta 
		giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono 
		definiti le modalita' procedurali di utilizzo da parte dei residenti 
		nelle regioni interessate dei benefici previsti dal presente articolo e 
		i meccanismi volti a garantire la compensazione finalizzata 
		all'equilibrio finanziario del Fondo.
		5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto 
		con il Ministro dello sviluppo economico, sono annualmente destinate, 
		sulla base delle disponibilita' del Fondo, le somme spettanti per le 
		iniziative a favore dei residenti in ciascuna regione interessata, 
		calcolate in proporzione alle produzioni ivi ottenute. Tali somme 
		dovranno compensare il minor gettito derivante dalle riduzioni delle 
		accise disposte con il medesimo decreto.
		
		Art. 46.
		(Progetti di innovazione industriale e misure per il riordino del 
		sistema delle stazioni sperimentali per l'industria)
		1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente 
		legge, al fine di promuovere e sostenere la competitivita' del sistema 
		produttivo, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il 
		Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentiti il 
		Ministro per la semplificazione normativa e il Ministro per la pubblica 
		amministrazione e l'innovazione, d'intesa con la Conferenza permanente 
		per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento 
		e di Bolzano, puo' aggiornare o modificare le aree tecnologiche per i 
		progetti di innovazione industriale indicate all'articolo 1, comma 842, 
		della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, ovvero 
		individuare nuove aree tecnologiche. A decorrere dall'anno 2009, 
		l'aggiornamento o l'individuazione di nuove aree tecnologiche puo' 
		intervenire entro il 30 giugno di ogni anno.
		2. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di 
		entrata in vigore della presente legge, previa acquisizione del parere 
		della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 
		28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e, successivamente, 
		dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti, che sono resi 
		entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, un 
		decreto legislativo per il riordino del sistema delle stazioni 
		sperimentali per l'industria con riattribuzione delle competenze e 
		conseguente soppressione dell'Istituto nazionale per le conserve 
		alimentari, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
		a) definizione del sistema delle stazioni sperimentali in termini di 
		organicita' delle relazioni tra gli enti e il Ministero dello sviluppo 
		economico, in funzione di obiettivi di politica economica generale di 
		miglioramento della competitivita' del sistema produttivo nazionale 
		attraverso la promozione e il sostegno all'innovazione, alla ricerca e 
		alla formazione del personale qualificato;
		b) qualificazione delle stazioni sperimentali come enti pubblici 
		economici, sottoposti alla vigilanza del Ministero dello sviluppo 
		economico, considerati nell'espletamento delle loro attivita' di ricerca 
		e sviluppo precompetitivo anche come organismi di ricerca secondo la 
		disciplina comunitaria;
		c) razionalizzazione organizzativa e funzionale mediante la 
		trasformazione, la fusione, lo scorporo o la soppressione delle stazioni 
		sperimentali gia' esistenti in relazione alle esigenze di promozione e 
		sostegno del sistema produttivo nazionale attraverso l'individuazione o 
		il riordino dei settori produttivi di riferimento per la relativa 
		attivita', in considerazione delle capacita' ed esperienze specifiche 
		maturate dalle stazioni sperimentali nei tradizionali campi di attivita' 
		e in quelli connessi o funzionali alle capacita' operative, 
		professionali e tecniche, definendo le modalita' operative per il 
		trasferimento di risorse umane e finanziarie, sentite le organizzazioni 
		sindacali in relazione alla destinazione del personale;
		d) previsione dell'adozione di un regolamento, ai sensi dell'articolo 
		17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del 
		Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro 
		dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica 
		amministrazione e l'innovazione, sentite le organizzazioni sindacali in 
		relazione alla destinazione del personale in caso di trasformazione, 
		fusione, scorporo o soppressione delle stazioni sperimentali gia' 
		esistenti, con individuazione di modalita' operative per l'articolazione 
		delle attivita' di riferimento delle stazioni sperimentali secondo gli 
		obiettivi di cui alle lettere a) e c);
		e) riconoscimento dell'autonomia statutaria delle stazioni sperimentali, 
		con previsione dell'adozione della deliberazione di approvazione dello 
		statuto e delle relative modifiche a maggioranza dei due terzi dei 
		componenti del consiglio di amministrazione della stazione sperimentale 
		e relativa approvazione da parte del Ministero dello sviluppo economico, 
		con determinazione del limite massimo di componenti per la composizione 
		del consiglio di amministrazione in funzione dell'articolazione 
		rappresentativa del nuovo o diverso settore di competenza individuato 
		secondo gli obiettivi di cui alle lettere a) e c) e comunque in misura 
		non superiore a dodici;
		f) previsione che ogni stazione sperimentale provveda alla gestione 
		delle spese e al finanziamento delle proprie attivita' mediante i 
		proventi e i contributi a carico delle imprese, ai sensi dell'articolo 8 
		del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, senza nuovi o maggiori 
		oneri a carico dello Stato, nonche' previsione della stipulazione di 
		convenzioni tra il Ministero dello sviluppo economico, l'Agenzia delle 
		entrate e le altre amministrazioni competenti, per la regolazione dei 
		rapporti finanziari e delle modalita' di riscossione dei contributi 
		previsti;
		g) previsione della possibilita' di stipulazione, da parte delle 
		stazioni sperimentali, di convenzioni e accordi di programma con 
		amministrazioni, enti pubblici e privati, nazionali, comunitari e 
		internazionali, per le finalita' di cui al comma 2 dell'articolo 2 del 
		decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, secondo le modalita' e i 
		criteri definiti nello statuto;
		h) riassetto e semplificazione della normativa vigente sulle stazioni 
		sperimentali, fatto salvo quanto previsto alla lettera d), modificando 
		le disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 
		540, secondo i principi e criteri direttivi di cui al presente articolo 
		e all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive 
		modificazioni, e individuando espressamente le norme abrogate;
		i) previsione che i rapporti di lavoro dei dipendenti delle stazioni 
		sperimentali siano disciplinati dalle disposizioni del capo I del titolo 
		II del libro quinto del codice civile e dalle leggi sui rapporti di 
		lavoro subordinato nell'impresa;
		l) definizione delle misure transitorie per assicurare la continuita' 
		operativa degli organismi nel processo di riordino, anche stabilendo che 
		i consigli di amministrazione siano costituiti entro sessanta giorni 
		dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al 
		presente comma, che gli statuti siano deliberati dal consiglio di 
		amministrazione entro due mesi dalla data di insediamento e che, in caso 
		di inutile decorso del termine, con decreto del Ministro dello sviluppo 
		economico sia nominato un commissario straordinario per l'adozione degli 
		atti richiesti. 
		3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 
		di cui al comma 2, il Governo puo' adottare, nel rispetto degli oggetti 
		e dei principi e criteri direttivi nonche' della procedura di cui al 
		medesimo comma 2, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni 
		integrative e correttive.
		4. Nelle more dell'adozione e dell'attuazione del decreto legislativo di 
		cui al comma 2, sono prorogate le gestioni commissariali in essere 
		relative alle stazioni sperimentali per l'industria.
		5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 non 
		devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
		
		Art. 47.
		(Legge annuale per il mercato e la concorrenza)
		1. Il presente articolo disciplina l'adozione della legge annuale 
		per il mercato e la concorrenza, al fine di rimuovere gli ostacoli 
		regolatori, di carattere normativo o amministrativo, all'apertura dei 
		mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza e di garantire la 
		tutela dei consumatori.
		2. Entro sessanta giorni dalla data di trasmissione al Governo della 
		relazione annuale dell'Autorita' garante della concorrenza e del 
		mercato, ai sensi dell'articolo 23 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, 
		come modificato dal comma 5 del presente articolo, il Governo, su 
		proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza 
		unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, 
		n. 281, e successive modificazioni, tenendo conto anche delle 
		segnalazioni eventualmente trasmesse agli stessi fini di cui al comma 1 
		del presente articolo dall'Autorita' garante della concorrenza e del 
		mercato, presenta alle Camere il disegno di legge annuale per il mercato 
		e la concorrenza.
		3. Il disegno di legge di cui al comma 2 reca, in distinte sezioni: 
		a) norme di immediata applicazione, al fine, anche in relazione ai 
		pareri e alle segnalazioni dell'Autorita' garante della concorrenza e 
		del mercato, espressi ai sensi degli articoli 21, 22 e 23 della legge 10 
		ottobre 1990, n. 287, nonche' alle indicazioni contenute nelle relazioni 
		annuali dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e delle altre 
		autorita' amministrative indipendenti, di rimuovere gli ostacoli 
		all'apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza, 
		anche con riferimento alle funzioni pubbliche e ai costi regolatori 
		condizionanti l'esercizio delle attivita' economiche private, nonche' di 
		garantire la tutela dei consumatori;
		b) una o piu' deleghe al Governo per l'emanazione di decreti 
		legislativi, da adottare non oltre centoventi giorni dalla data di 
		entrata in vigore della legge, ai fini di cui al comma 1; 
		c) l'autorizzazione all'adozione di regolamenti, decreti ministeriali e 
		altri atti, ai fini di cui al comma 1;
		d) disposizioni recanti i principi fondamentali nel rispetto dei quali 
		le regioni e le province autonome esercitano le proprie competenze 
		normative, quando vengano in rilievo profili attinenti alla tutela della 
		concorrenza, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), 
		della Costituzione;
		e) norme integrative o correttive di disposizioni contenute in 
		precedenti leggi per il mercato e la concorrenza, con esplicita 
		indicazione delle norme da modificare o abrogare.
		4. Il Governo allega al disegno di legge di cui al comma 2 una relazione 
		di accompagnamento che evidenzi:
		a) lo stato di conformita' dell'ordinamento interno ai principi 
		comunitari in materia di libera circolazione, concorrenza e apertura dei 
		mercati, nonche' alle politiche europee in materia di concorrenza;
		b) lo stato di attuazione degli interventi previsti nelle precedenti 
		leggi per il mercato e la concorrenza, indicando gli effetti che ne sono 
		derivati per i' cittadini, le imprese e la pubblica amministrazione;
		c) l'elenco delle segnalazioni e dei pareri dell'Autorita' garante della 
		concorrenza e del mercato, espressi ai sensi degli articoli 21 e 22 
		della legge 10 ottobre 1990, n. 287,indicando gli ambiti in cui non si 
		e' ritenuto opportuno darvi seguito.
		5. All'articolo 23, comma 1, primo periodo, della legge 10 ottobre 1990, 
		n. 287, le parole: "entro il 30 aprile di ogni anno" sono sostituite 
		dalle seguenti: "entro il 31 marzo di ogni anno".
		
		Art. 48.
		(Modifiche al decreto- legge n. 223 del 2006)
		1. All'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto- legge 4 
		luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 
		2006, n. 248, dopo le parole: "degli operatori" sono inserite le 
		seguenti: "nel territorio nazionale", la parola: "esclusivamente" e' 
		soppressa e dopo le parole: "societa' o enti" sono aggiunte le seguenti: 
		"aventi sede nel territorio nazionale".
		
		Art. 49.
		(Modifica dell'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al 
		decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)
		1. L'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto 
		legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e' sostituito dal seguente: "Art. 
		140-bis. - (Azione di classe). - 1. I diritti individuali omogenei dei 
		consumatori e degli utenti di cui al comma 2 sono tutelabili anche 
		attraverso l'azione di classe, secondo le previsioni del presente 
		articolo. A tal fine ciascun componente della classe, anche mediante 
		associazioni cui da' mandato o comitati cui partecipa, puo' agire per 
		l'accertamento della responsabilita' e per la condanna al risarcimento 
		del danno e alle restituzioni.
		2. L'azione tutela:
		a) i diritti contrattuali di una pluralita' di consumatori e utenti che 
		versano nei confronti di una stessa impresa in situazione identica, 
		inclusi i diritti relativi a contratti stipulati ai sensi degli articoli 
		1341 e 1342 del codice civile;
		b) i diritti identici spettanti ai consumatori finali di un determinato 
		prodotto nei confronti del relativo produttore, anche a prescindere da 
		un diretto rapporto contrattuale;
		c) i diritti identici al ristoro del pregiudizio derivante agli stessi 
		consumatori e utenti da pratiche commerciali scorrette o da 
		comportamenti anticoncorrenziali.
		3. I consumatori e utenti che intendono avvalersi della tutela di cui al 
		presente articolo aderiscono all'azione di classe, senza ministero di 
		difensore. L'adesione comporta rinuncia a ogni azione restitutoria o 
		risarcito- ria individuale fondata sul medesimo titolo, salvo quanto 
		previsto dal comma 15. L'atto di adesione, contenente, oltre 
		all'elezione di domicilio, l'indicazione degli elementi costitutivi del 
		diritto fatto valere con la relativa documentazione probatoria, e' 
		depositato in cancelleria, anche tramite l'attore, nel termine di cui al 
		comma 9, lettera b). Gli effetti sulla prescrizione ai sensi degli 
		articoli 2943 e 2945 del codice civile decorrono dalla notificazione 
		della domanda e, per coloro che hanno aderito successivamente, dal 
		deposito dell'atto di adesione.
		4. La domanda e' proposta al tribunale ordinario avente sede nel 
		capoluogo della regione in cui ha sede l'impresa, ma per la Valle 
		d'Aosta e' competente il tribunale di Torino, per il Trentino- Alto 
		Adige e il Friuli- Venezia Giulia e' competente il tribunale di Venezia, 
		per le Marche, l'Umbria, l'Abruzzo e il Molise e' competente il 
		tribunale di Roma e per la Basilicata e la Calabria e' competente il 
		tribunale di Napoli. Il tribunale tratta la causa in composizione 
		collegiale.
		5. La domanda si propone con atto di citazione notificato anche 
		all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale adito, il quale 
		puo' intervenire limitatamente al giudizio di ammissibilita'.
		6. All'esito della prima udienza il tribunale decide con ordinanza 
		sull'ammissibilita' della domanda, ma puo' sospendere il giudizio quando 
		sui fatti rilevanti ai fini del decidere e' in corso un'istruttoria 
		davanti a un'autorita' indipendente ovvero un giudizio davanti al 
		giudice amministrativo. La domanda e' dichiarata inammissibile quando e' 
		manifestamente infondata, quando sussiste un conflitto di interessi 
		ovvero quando il giudice non ravvisa l'identita' dei diritti individuali 
		tutelabili ai sensi del comma 2, nonche' quando il proponente non appare 
		in grado di curare adeguatamente l'interesse della classe.
		7. L'ordinanza che decide sulla ammissibilita' e' reclamabile davanti 
		alla corte d'appello nel termine perentorio di trenta giorni dalla sua 
		comunicazione o notificazione se anteriore. Sul reclamo la corte 
		d'appello decide con ordinanza in camera di consiglio non oltre quaranta 
		giorni dal deposito del ricorso. Il reclamo dell'ordinanza ammissiva non 
		sospende il procedimento davanti al tribunale.
		8. Con l'ordinanza di inammissibilita', il giudice regola le spese, 
		anche ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile, e ordina 
		la piu' opportuna pubblicita' a cura e spese del soccombente.
		9. Con l'ordinanza con cui ammette l'azione il tribunale fissa termini e 
		modalita' della piu' opportuna pubblicita', ai fini della tempestiva 
		adesione degli appartenenti alla classe. L'esecuzione della pubblicita' 
		e' condizione di procedibilita' della domanda. Con la stessa ordinanza 
		il tribunale:
		a) definisce i caratteri dei diritti individuali oggetto del giudizio, 
		specificando i criteri in base ai quali i soggetti che chiedono
		di aderire sono inclusi nella classe o devono ritenersi esclusi 
		dall'azione;
		b) fissa un termine perentorio, non superiore a centoventi giorni dalla 
		scadenza di quello per l'esecuzione della pubblicita', entro il quale 
		gli atti di adesione, anche a mezzo dell'attore, sono depositati in 
		cancelleria. Copia dell'ordinanza e' trasmessa, a cura della 
		cancelleria, al Ministero dello sviluppo economico che ne cura ulteriori 
		forme di pubblicita', anche mediante la pubblicazione sul relativo sito 
		internet.
		10. E' escluso l'intervento di terzi ai sensi dell'articolo 105 del 
		codice di procedura civile.
		11. Con l'ordinanza con cui ammette l'azione il tribunale determina 
		altresi' il corso della procedura assicurando, nel rispetto del 
		contraddittorio, l'equa, efficace e sollecita gestione del processo. Con 
		la stessa o con successiva ordinanza, modificabile o revocabile in ogni 
		tempo, il tribunale prescrive le misure atte a evitare indebite 
		ripetizioni o complicazioni nella presentazione di prove o argomenti; 
		onera le parti della pubblicita' ritenuta necessaria a tutela degli 
		aderenti; regola nel modo che ritiene piu' opportuno l'istruzione 
		probatoria e disciplina ogni altra questione di rito, omessa ogni 
		formalita' non essenziale al contraddittorio. 
		12. Se accoglie la domanda, il tribunale pronuncia sentenza di condanna 
		con cui liquida, ai sensi dell'articolo 1226 del codice civile, le somme 
		definitive dovute a coloro che hanno aderito all'azione o stabilisce il 
		criterio omogeneo di calcolo per la liquidazione di dette somme. In caso 
		di accoglimento di un'azione di classe proposta nei confronti di gestori 
		di servizi pubblici o di pubblica utilita', il tribunale tiene conto di 
		quanto riconosciuto in favore degli utenti e dei consumatori danneggiati 
		nelle relative carte dei servizi eventualmente emanate. La sentenza 
		diviene esecutiva decorsi centottanta giorni dalla pubblicazione. I 
		pagamenti delle somme dovute effettuati durante tale periodo sono esenti 
		da ogni diritto e incremento, anche per gli accessori di legge maturati 
		dopo la pubblicazione della sentenza.
		13. La corte d'appello, richiesta dei provvedimenti di cui all'articolo 
		283 del codice di procedura civile, tiene altresi' conto dell'entita' 
		complessiva della somma gravante sul debitore, del numero dei creditori, 
		nonche' delle connesse difficolta' di ripetizione in caso di 
		accoglimento del gravame. La corte puo' comunque disporre che, fino al 
		passaggio in giudicato della sentenza, la somma complessivamente dovuta 
		dal debitore sia depositata e resti vincolata nelle forme ritenute piu' 
		opportune.
		14. La sentenza che definisce il giudizio fa stato anche nei confronti 
		degli aderenti. E' fatta salva l'azione individuale dei soggetti che non 
		aderiscono all'azione collettiva. Non sono proponibili ulteriori azioni 
		di classe per i medesimi fatti e nei confronti della stessa impresa dopo 
		la scadenza del termine per l'adesione assegnato dal giudice ai sensi 
		del comma 9. Quelle proposte entro detto termine sono riunite d'ufficio 
		se pendenti davanti allo stesso tribunale; altrimenti il giudice 
		successivamente adito ordina la cancellazione della causa dal ruolo, 
		assegnando un termine perentorio non superiore a sessanta giorni per la 
		riassunzione davanti al primo giudice.
		15. Le rinunce e le transazioni intervenute tra le parti non 
		pregiudicano i diritti degli aderenti che non vi hanno espressamente 
		consentito. Gli stessi diritti sono fatti salvi anche nei casi di 
		estinzione del giudizio o di chiusura anticipata del processo".
		2. Le disposizioni dell'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui 
		al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, come sostituito dal 
		comma 1 del presente articolo, si applicano agli illeciti compiuti 
		successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
		
		Art. 50.
		(Verifica della liberalizzazione dei servizi a terra negli aeroporti 
		civili)
		1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ogni sei mesi, 
		presenta alle Camere una relazione sul grado di liberalizzazione dei 
		servizi a terra negli aeroporti civili, con particolare riferimento:
		a) al mercato dei servizi aeroportuali a terra;
		b) al miglioramento del servizio di vendita dei biglietti aerei in 
		termini di reperibilita', informazione in tempo reale all'utenza, minori 
		costi per i consumatori;
		c) ai rapporti fra scali aeroportuali, trasporti intermodali, 
		infrastrutture di trasporto e territorio;
		d) alle misure e ai correttivi concreti adottati per un'effettiva 
		liberalizzazione nel settore;
		e) agli ulteriori eventuali provvedimenti volti a garantire un'effettiva 
		concorrenzialita' del mercato.
Art. 51.
		(Misure per la conoscibilita' dei prezzi dei carburanti)
		1. Al fine di favorire la piu' ampia diffusione delle informazioni 
		sui prezzi dei carburanti praticati da ogni singolo impianto di 
		distribuzione di carburanti per autotrazione sull'intero territorio 
		nazionale, e' fatto obbligo a chiunque eserciti l'attivita' di vendita 
		al pubblico di carburante per autotrazione per uso civile di comunicare 
		al Ministero dello sviluppo economico i prezzi praticati per ogni 
		tipologia di carburante per autotrazione commercializzato.
		2. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto da adottare 
		entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, 
		individua secondo criteri di gradualita' e sostenibilita' le decorrenze 
		dell'obbligo di cui al comma 1 e definisce i criteri e le modalita' per 
		la comunicazione delle informazioni di prezzo da parte dei gestori degli 
		impianti, per l'acquisizione ed il trattamento dei suddetti prezzi dei 
		carburanti, nonche' per la loro pubblicazione sul sito internet del 
		Ministero medesimo ovvero anche attraverso altri strumenti di 
		comunicazione atti a favorire la piu' ampia diffusione di tali 
		informazioni presso i consumatori. Dall'applicazione delle disposizioni 
		di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per 
		la finanza pubblica e le attivita' ivi previste devono essere svolte con 
		le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione 
		vigente.
		3. In caso di omessa comunicazione o quando il prezzo effettivamente 
		praticato sia superiore a quello comunicato dal singolo impianto di 
		distribuzione di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa 
		pecuniaria di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 
		marzo 1998, n. 114, da irrogare con le modalita' ivi previste.
		
		Art. 52.
		(SACE Spa)
		1. Al fine di ottimizzare l'efficienza dell'attivita' della societa' 
		SACE Spa a sostegno dell' internazionalizzazione dell'economia italiana 
		e la sua competitivita' rispetto agli altri organismi che operano con le 
		stesse finalita' sui mercati internazionali, il Governo e' delegato ad 
		adottare, sentito il parere delle Commissioni parlamentari competenti 
		per materia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della 
		presente legge, uno o piu' decreti legislativi secondo i seguenti 
		principi e criteri direttivi:
		a) separazione tra le attivita' che la societa' SACE Spa svolge a 
		condizioni di mercato dall'attivita' che, avendo ad oggetto rischi non 
		di mercato, beneficia della garanzia dello Stato secondo la normativa 
		vigente;
		b) possibilita' che le due attivita' di cui alla lettera a) siano 
		esercitate da organismi diversi, determinandone la costituzione e i 
		rapporti;
		c) possibilita' che all'organismo destinato a svolgere l'attivita' a 
		condizioni di mercato partecipino anche soggetti interessati all'attivita' 
		o all'investimento purche' non in evidente conflitto di interessi;
		d) previsione, nell'ambito della separazione delle attivita' della 
		societa', e anche nelle ipotesi di cui alla lettera a), di opportune 
		forme di trasparenza, ed eventuali procedure di verifica e controllo 
		indipendente, delle attivita' svolte sia dal suddetto organismo che 
		dalle imprese assicurate.
		2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o 
		maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
		
		Art. 53.
		(Delega al Governo per la riforma della disciplina in materia di camere 
		di commercio, industria, artigianato e agricoltura)
		1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di 
		entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo, ai sensi 
		dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del 
		Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente 
		per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento 
		e di Bolzano, per la riforma della disciplina in materia di camere di 
		commercio, industria, artigianato e agricoltura, nel rispetto dei 
		seguenti principi e criteri direttivi:
		a) riordino della disciplina in materia di vigilanza sulle camere di 
		commercio, industria, artigianato e agricoltura, al fine di assicurare 
		uniformita' e coerenza nelle funzioni e nei compiti esercitati, nel 
		rispetto del ripartodi competenze tra lo Stato e le regioni, e revisione 
		della disciplina relativa ai segretari generali delle camere di 
		commercio;
		b) semplificazione e rafforzamento delle procedure di nomina degli 
		organi camerali al fine di consentire un efficace funzionamento degli 
		stessi;
		c) previsione di una maggiore trasparenza nelle procedure relative alla 
		rilevazione del grado di rappresentativita' delle organizzazioni 
		imprenditoriali, sindacali e delle associazioni di consumatori, ai fini 
		della designazione dei componenti delle stesse nei consigli camerali;
		d) valorizzazione del ruolo delle camere di commercio quali autonomie 
		funzionali nello svolgimento dei propri compiti di interesse generale 
		per il sistema delle imprese nell'ambito delle economie locali, nel 
		contesto del sistema regionale delle autonomie locali;
		e) previsione di limitazioni per la costituzione di nuove camere di 
		commercio ai fini del raggiungimento di un sufficiente equilibrio 
		economico;
		f) valorizzazione e rafforzamento del ruolo delle camere di commercio a 
		sostegno dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, in materia di 
		alternanza scuola- lavoro e di orientamento al lavoro e alle 
		professioni;
		g) miglioramento degli assetti organizzativi in coerenza con i compiti 
		assegnati alle camere di commercio sul territorio, nonche' 
		valorizzazione del ruolo dell'Unioncamere con conseguente 
		razionalizzazione e semplificazione del sistema contrattuale;
		h) previsione che all'attuazione del presente comma si provveda nei 
		limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a 
		legislazione vigente.
		2. Al comma 1 dell'articolo 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, 
		dopo la lettera g) e' aggiunta la seguente:
		"g-bis) i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 12, comma 3, 
		della legge 29 dicembre 1993, n. 580".
		3. Il decreto legislativo di cui al comma I e' emanato previa 
		acquisizione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari.
		4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o 
		maggiori oneri per la finanza pubblica.
		
		Art. 54.
		(Internazionalizzazione delle imprese e sostegno alla rete estera 
		dell'Istituto nazionale per il commercio estero)
		1. Le risorse di cui all'articolo 2, comma 554, della legge 24 
		dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, fatto salvo quanto 
		previsto dal comma 12 dell'articolo 2 della presente legge, sono 
		altresi' destinate agli interventi individuati dal Ministro dello 
		sviluppo economico per garantire il mantenimento dell'operativita' della 
		rete estera degli uffici dell'Istituto nazionale per il commercio 
		estero, subordinatamente alla verifica, da parte del Ministero 
		dell'economia e delle finanze, della provenienza delle stesse risorse, 
		fermo restando il limite degli effetti stimati per ciascun anno in 
		termini di indebitamento netto, ai sensi del comma 556 dell'articolo 2 
		della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
		
		Art. 55.
		(Interpretazione autentica in materia di esercizio di autotrasporto in 
		forma associata)
		1. L'espressione "in forma associata" di cui all'articolo 2, comma 
		227, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si interpreta nel senso che 
		le imprese, in possesso dei requisiti di onorabilita', capacita' 
		finanziaria e professionale ed iscritte all'albo degli autotrasportatori 
		per conto di terzi, che intendono esercitare la professione di 
		autotrasportatore di cose per conto di terzi attraverso tale tipologia 
		di accesso al mercato, devono aderire, ferme le condizioni di dettaglio 
		stabilite con provvedimento del Dipartimento per i trasporti terrestri e 
		il trasporto intermodale - Direzione generale per il trasporto stradale 
		del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a un consorzio o a 
		una cooperativa a proprieta' divisa, esistente o di nuova costituzione, 
		che: 
		a) sia iscritto o venga iscritto alla sezione speciale, prevista dal 
		regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 
		1990, n. 155, dell'albo degli autotrasportatori per conto di terzi;
		b) gestisca e coordini effettivamente a livello centralizzato e in tutte 
		le sue fasi l'esercizio dell'autotrasporto da parte delle imprese 
		aderenti. 
		
		Art. 56.
		(Editoria)
		1. Il regolamento di delegificazione previsto dal comma 1 dell'articolo 
		44 del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con 
		modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, entra in vigore, 
		relativamente ai contributi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 250, 
		a decorrere dal bilancio di esercizio delle imprese beneficiarie 
		successivo a quello in corso alla data di pubblicazione nella Gazzetta 
		Ufficiale del regolamento stesso. 
		2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 70 milioni di euro per 
		ciascuno degli anni 2009 e 2010, si provvede mediante quota parte delle 
		maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 3 e 4.
		3. All'articolo 81, comma 16, del citato decreto- legge n. 112 del 2008, 
		convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, le parole: 
		"5,5 punti percentuali" sono sostituite dalle seguenti: "6,5 punti 
		percentuali".
		4. Nelle more della liberalizzazione dei servizi postali, e fino alla 
		rideterminazione delle tariffe agevolate per la spedizione di prodotti 
		editoriali di cui ai decreti del Ministro delle comunicazioni in data 13 
		novembre 2002, a decorrere dalla data di entrata in vigore della 
		presente legge il costo unitario cui si rapporta il rimborso in favore 
		della societa' Poste italiane Spa nei limiti dei fondi stanziati sugli 
		appositi capitoli di bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio 
		dei ministri, di cui all'articolo 3 del decreto- legge 24 dicembre 2003, 
		n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 
		46, e' pari a quello riveniente dalla convenzione in essere in analoga 
		materia piu' favorevole al prenditore.
		
		Art. 57.
		(Distruzione delle armi chimiche)
		1. E' autorizzata, a decorrere dall'anno 2009 e fino all'anno 2023, 
		la spesa di euro 1.200.000 annui per la distruzione delle armi chimiche, 
		in attuazione della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, 
		produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro 
		distruzione, con annessi, fatta a Parigi il 13 gennaio 1993, ratificata 
		ai sensi della legge 18 novembre 1995, n. 496. 
		2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al 
		comma 1, pari a 1.200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2009 e fino 
		all'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello 
		stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del 
		bilancio triennale 20092011, nell'ambito del programma "Fondi di riserva 
		e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di 
		previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, 
		allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti indicati 
		nell'Allegato 2.
		3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad 
		apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
		
		Art. 58.
		(Requisiti per lo svolgimento di servizi ferroviari passeggeri in ambito 
		nazionale)
		1. Per lo svolgimento di servizi ferroviari passeggeri aventi 
		origine e destinazione nel territorio nazionale, per i quali sia 
		necessario l'accesso alla infrastruttura ferroviaria nazionale, le 
		imprese ferroviarie devono essere in possesso di apposita licenza valida 
		in ambito nazionale rilasciata con le procedure previste dal decreto 
		legislativo 8 luglio 2003, n. 188.
		2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da 
		adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della 
		presente legge, sono individuati i requisiti in termini di capacita' 
		finanziaria e professionale che le imprese richiedenti devono possedere 
		ai fini del rilascio della licenza, nonche' i servizi minimi che le 
		stesse devono assicurare in termini di servizi complementari all'utenza.
		3. Il rilascio della licenza per i servizi nazionali passeggeri puo' 
		avvenire esclusivamente nei confronti di imprese aventi sede legale in 
		Italia e, qualora siano controllate, ai sensi dell'articolo 7 della 
		legge 10 ottobre 1990, n. 287, da imprese aventi sede all'estero, nei 
		limiti dei medesimi principi di reciprocita' previsti per il rilascio 
		del titolo autorizzatorio di cui all'articolo 131, comma 1, della legge 
		23 dicembre 2000, n. 388.
		4. Le imprese che alla data di entrata in vigore della presente legge 
		siano gia' in possesso del titolo autorizzatorio di cui all'articolo 
		131, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, entro dodici mesi 
		dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 possono 
		richiedere la conversione dello stesso in licenza nazionale, previa 
		dimostrazione dell'avvio delle attivita' finalizzate all'ottenimento del 
		certificato di sicurezza.
		5. Le imprese gia' in possesso di titolo autorizzatorio e che abbiano 
		gia' iniziato la loro attivita' continuano ad avere accesso 
		all'infrastruttura nazionale, ferma restando la necessita' di richiedere 
		entro il termine di cui al comma 4 la conversione dello stesso in 
		licenza nazionale.
		
		Art. 59.
		(Limitazioni ai servizi ferroviari passeggeri in ambito nazionale)
		1. Dal 1° gennaio 2010, le imprese ferroviarie che forniscono 
		servizi di trasporto internazionale di passeggeri hanno il diritto di 
		far salire e scendere passeggeri tra stazioni nazionali situate lungo il 
		percorso del servizio internazionale, senza il possesso della licenza 
		nazionale di cui all'articolo 58, a condizione che la finalita' 
		principale del servizio sia il trasporto di passeggeri tra stazioni 
		situate in Stati membri diversi. Il rispetto di tale condizione e' 
		valutato in base a criteri, determinati con provvedimento dell'Organismo 
		di regolazione di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 
		2003, n. 188, quali la percentuale del volume di affari e di carico, 
		rappresentata rispettivamente dai passeggeri sulle tratte nazionali e 
		sulle tratte internazionali, nonche' la percorrenza coperta dal 
		servizio.
		2. Lo svolgimento di servizi ferroviari passeggeri in ambito nazionale, 
		ivi compresa la parte di servizi internazionali svolta sul territorio 
		italiano, puo' essere soggetto a limitazioni nel diritto di far salire e 
		scendere passeggeri in stazioni situate lungo il percorso del servizio, 
		nei casi in cui il loro esercizio possa compromettere l'equilibrio 
		economico di un contratto di servizio pubblico in termini di 
		redditivita' di tutti i servizi coperti da tale contratto, incluse le 
		ripercussioni sul costo netto per le competenti autorita' pubbliche 
		titolari del contratto, domanda dei passeggeri, determinazione dei 
		prezzi dei biglietti e relative modalita' di emissione, ubicazione e 
		numero delle fermate, orario e frequenza del nuovo servizio proposto.
		3. L'Organismo di regolazione di cui al comma 1, entro due mesi dal 
		ricevimento di tutte le informazioni necessarie, stabilisce se un 
		servizio ferroviario rispetta le condizioni ed i requisiti di cui ai 
		commi 1 e 2 e, se del caso, dispone le eventuali limitazioni al 
		servizio, in base ad un'analisi economica oggettiva e a criteri 
		prestabiliti, previa richiesta:
		a) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
		b) del gestore dell'infrastruttura;
		c) della o delle regioni titolari del contratto di servizio pubblico;
		d) della impresa ferroviaria che fornisce il servizio pubblico. 
		4. L'Organismo di regolazione motiva la sua decisione e ne informa tutte 
		le parti interessate, precisando il termine entro il quale le medesime 
		possono richiedere il riesame della decisione e le relative condizioni 
		cui questo e' assoggettato.
		
		Art. 60.
		(Modifiche al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422)
		1. Al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, sono apportate 
		le seguenti modificazioni:
		a) all'articolo 18:
		1) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
		"1-bis. I servizi di trasporto pubblico ferroviario, qualora debbano 
		essere svolti anche sulla rete infrastrutturale nazionale, sono affidati 
		dalle regioni ai soggetti in possesso del titolo autorizzatorio di cui 
		all'articolo 3, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 8 luglio 
		2003, n. 188, ovvero della apposita licenza valida in ambito nazionale 
		rilasciata con le procedure previste dal medesimo decreto legislativo n. 
		188 del 2003";
		2) al comma 2, lettera a), dopo il secondo periodo e' inserito il 
		seguente: "Tale esclusione non si applica alle imprese ferroviarie
		affidatane di servizi pubblici relativamente all'espletamento delle 
		prime gare aventi ad oggetto servizi gia' forniti dalle stesse";
		3) al comma 2, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
		"g-bis) relativamente ai servizi di trasporto pubblico ferroviario, la 
		definizione di meccanismi certi e trasparenti di aggiornamento annuale 
		delle tariffe in coerenza con l'incremento dei costi dei servizi, che 
		tenga conto del necessario miglioramento dell'efficienza nella 
		prestazione dei servizi, del rapporto tra ricavi da traffico e costi 
		operativi, di cui all'articolo 19, comma 5, del tasso di inflazione 
		programmato, nonche' del recupero di produttivita' e della qualita' del 
		servizio reso";
		b) all'articolo 19, comma 3, lettera d), sono aggiunte, in fine, le 
		seguenti parole: "ed i criteri di aggiornamento annuale di cui 
		all'articolo 18, comma 2, lettera g-bis)".
		
		Art. 61.
		(Ulteriori disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)
		1. Al fine di armonizzare il processo di liberalizzazione e di 
		concorrenza nel settore del trasporto pubblico regionale e locale con le 
		norme comunitarie, le autorita' competenti all'aggiudicazione di 
		contratti di servizio, anche in deroga alla disciplina di settore, 
		possono avvalersi delle previsioni di cui all'articolo 5, paragrafi 2, 
		4, 5 e 6, e all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 
		1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007. 
		Alle societa' che, in Italia o all'estero, risultino aggiudicatarie di 
		contratti di servizio ai sensi delle previsioni del predetto regolamento 
		(CE) n. 1370/2007 non si applica l'esclusione di cui all'articolo 18, 
		comma 2, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.
		
		Art. 62.
		(Modifiche al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188)
		1. Al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, sono apportate le 
		seguenti modificazioni:
		a) all'articolo 3, comma 1, lettera r), sono aggiunte, in fine, le 
		seguenti parole: "ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, 
		n. 287";
		b) all'articolo 6, comma 2, la lettera a) e' abrogata e alla lettera b) 
		sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "limitatamente ai servizi a 
		committenza pubblica";
		c) all'articolo 9, dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
		"7-bis. Nei casi di cui al comma 7, il Ministero delle infrastrutture e 
		dei trasporti verifica altresi' la permanenza delle condizioni per il 
		rilascio del titolo autorizzatorio di cui all'articolo 131, comma 1, 
		della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con particolare riferimento alla 
		condizione di reciprocita' qualora si tratti di imprese aventi sede 
		all'estero o loro controllate ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 
		ottobre 1990, n. 287"; d) all'articolo 12, dopo il comma 1 e' inserito 
		il seguente: 
		"1-bis. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria mette a disposizione 
		delle imprese ferroviarie, nei termini e con le modalita' previste dal 
		presente decreto, l'infrastruttura ferroviaria e presta i servizi di cui 
		all'articolo 20, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di 
		equita', allo scopo di garantire un'efficiente gestione della rete, 
		nonche' di conseguire la massima utilizzazione della relativa capacita'";
		e) all'articolo 17:
		1) al comma 3, primo periodo, le parole: "di circolazione" sono 
		sostituite dalle seguenti: "dei servizi di gestione d'infrastruttura 
		forniti";
		2) al comma 10, le parole: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2008" 
		sono soppresse;
		3) dopo il comma 11, e' aggiunto il seguente:
		"11-bis. Relativamente alla corrente di trazione di cui alla lettera e) 
		del comma 5, il relativo prezzo di fornitura e' determinato secondo i 
		seguenti principi:
		a) applicazione delle condizioni di approvvigionamento a minor costo ai 
		servizi oggetto di contratti di servizio pubblico, al fine di 
		minimizzare il costo del servizio universale;
		b) computo dei consumi medi per tipologia di treno;
		c) calcolo del costo dell'energia per fasce orarie;
		d) applicazione di meccanismi di adeguamento alle condizioni del mercato 
		dell'energia elettrica, anche tramite conguagli alle imprese 
		ferroviarie, sulla base dei costi di approvvigionamento effettivamente 
		sostenuti dal gestore dell'infrastruttura e comunicati alle imprese 
		ferroviarie";
		f) all'articolo 20:
		1) al comma 2, le lettere g), h) e i) sono abrogate;
		2) al comma 5, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:
		"c-bis) servizi di manovra;
		c-ter) controllo della circolazione di treni che effettuano trasporti di 
		merci pericolose, previa sottoscrizione di contratti specifici con il 
		gestore dell'infrastruttura; 
		c-quater) assistenza alla circolazione di treni speciali, previa 
		sottoscrizione di contratti specifici con il gestore 
		dell'infrastruttura";
		3) dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
		"5-bis. Il gestore dell'infrastruttura, ove decida di fornire alcuni dei 
		servizi di cui al comma 5 ma non intenda prestarli direttamente, 
		provvede ad affidarne la gestione a sue societa' controllate ovvero, con 
		procedure trasparenti nel rispetto della normativa nazionale e 
		comunitaria, a soggetti terzi, nel rispetto delle esigenze di accesso 
		equo, trasparente e non discriminatorio da parte delle imprese 
		ferroviarie";
		4) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
		"8. I raccordi ferroviari di accesso e, ove disponibile, la prestazione 
		di servizi connessi con attivita' ferroviarie nei terminali, nei porti e 
		negli interporti che servono o potrebbero servire piu' di un cliente 
		finale, sono forniti a tutte le imprese ferroviarie in maniera equa, non 
		discriminatoria e trasparente e le richieste da parte delle imprese 
		ferroviarie possono essere soggette a restrizioni soltanto se esistono 
		alternative valide a condizioni di mercato";
		g) all'articolo 23:
		1) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "delle tracce orarie 
		richieste" sono inserite le seguenti: "e degli eventuali servizi 
		connessi";
		2) al comma 5, al terzo periodo, le parole: ", e comunque non superiore 
		a dieci anni," sono soppresse ed e' aggiunto, in fine, il seguente 
		periodo: "Un periodo superiore ai dieci anni e' possibile solo in casi 
		particolari, in presenza di cospicui investimenti a lungo termine e 
		soprattutto se questi costituiscono l'oggetto di impegni contrattuali";
		3) al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: "sotto forma di tracce 
		orarie" sono inserite le seguenti: "e dei servizi connessi";
		h) all'articolo 24, comma 1, le parole: "sotto forma di tracce orarie" 
		sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "sotto 
		forma di tracce orarie e dei connessi servizi di cui all'articolo 20, 
		comma 2, lettere b) e c)";
		i) all'articolo 25, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: "4-bis. Le 
		imprese ferroviarie e le associazioni internazionali di imprese 
		ferroviarie devono, preliminarmente alla sottoscrizione del contratto 
		per la concessione dei diritti di utilizzo, essere in possesso del 
		certificato di sicurezza".
		
		Art. 63.
		(Ulteriori misure in materia di trasporti ferroviari)
		1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge 
		i servizi ferroviari di interesse locale di cui all'articolo 9 del 
		decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, svolti nelle regioni a 
		statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano sono 
		attribuiti, anche in attesa dell'adozione delle norme di attuazione 
		degli statuti di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto 
		legislativo n. 422 del 1997, alla competenza delle medesime regioni e 
		province autonome. A tal fine il Ministro dell'economia e delle finanze 
		provvede al trasferimento delle risorse, in conformita' agli ordinamenti 
		finanziari delle singole regioni e province autonome, nei limiti degli 
		stanziamenti di bilancio, utilizzando le risorse gia' destinate a tale 
		titolo al pagamento dei corrispettivi in favore di Trenitalia Spa 
		derivanti dal contratto di servizio in essere con lo Stato, sulla base 
		di un piano di riparto predisposto con decreto del Ministro delle 
		infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro 
		dell'economia e delle finanze, sentite le regioni e le province autonome 
		interessate.
		
		Art. 64.
		(Disposizioni in materia di farmaci)
		1. La disposizione di cui alla lettera g) del comma 796 
		dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applica, fino 
		al 31 dicembre 2009, su richiesta delle imprese interessate, anche ai 
		farmaci immessi in commercio dopo il 31 dicembre 2006. Entro trenta 
		giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Agenzia 
		italiana del farmaco (ALFA) definisce le modalita' tecniche applicative 
		della disposizione di cui al primo periodo.
		
		La presente legge munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella 
		Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' 
		fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come 
		legge dello Stato.
		
		Data a Roma, addi' 23 luglio 2009
		
		NAPOLITANO
		
		Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
		Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
		Scajola, Ministro dello sviluppo economico
		Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
		Sacconi, Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
		Calderoli, Ministro per la semplificazione normativa
		Alfano, Ministro della giustizia
		
		Visto, il Guardasigilli: Alfano
		
		
		
		ALLEGATO 1
		(articolo 12, comma 2)
		ENTI OPERANTI NEL SETTORE DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE
		
		ICE (Istituto nazionale per il commercio estero)
		SIMEST Spa (Societa' italiana per le imprese all'estero)
		INFORMEST
		FINEST Spa
		Camere di commercio italiane all'estero
		
		
		
		ALLEGATO 2
		(articolo 57, comma 2)
 
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| 2009 | 2010 | 2011
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Ministero dell'economia e delle| | |
finanze | 357.000| 343.000| 313.000
---------------------------------------------------------------------
Ministero degli affari esteri | 128.000| 0| 0
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Ministero dell'interno | 0| 171.000| 261.000
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Ministero della difesa | 715.000| 686.000| 626.000
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TOTALE | 1.200.000| 1.200.000| 1.200.000