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Decreto 21 dicembre 2001

 

Attuazione della prima fase dell'accordo di programma tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, Fiat S.p.a. e Unione petrolifera.

 

(Pubblicato su GU n. 78 del 3-4-2002)

 

  Il Direttore Generale del servizio inquinamento atmosferico e rischi industriali

  Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;

  Vista   la   legge  3 marzo  1987,  n.  59,  recante  modifiche  ed integrazioni   alla   legge   suddetta,  ampliando  e  precisando  le competenze  attribuite  al Ministero dell'ambiente con riferimento ai diversi settori della tutela ambientale;

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1987, n. 306,   recante   Regolamento   per   l'organizzazione  del  Ministero dell'ambiente;

  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 309,  recante  Regolamento  per  l'organizzazione del Servizio per la tutela  delle  acque,  la  disciplina dei rifiuti, il risanamento del suolo  e  la  prevenzione  dell'inquinamento  di  natura fisica e del Servizio  per l'inquinamento atmosferico, acustico e per le industrie a rischio del Ministero dell'ambiente;

  Vista  la legge 8 ottobre 1997, n. 344, che ha ampliato e precisato le  competenze  attribuite al Ministero dell'ambiente con riferimento ai diversi settori della tutela ambientale;

  Vista  la  legge  9 dicembre  1998, n. 426, che ha integrato talune disposizioni  della legge n. 344/1997, rifinanziando le attivita' ivi previste;

  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;

  Visto il decreto legislativo 17 marzo 1998, n. 112;

  Visto  il  decreto  del  Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro  della  sanita'  in  data  20 maggio  1991 (pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  126 del 31 maggio 1991) recante "Criteri per l'elaborazione  dei  piani  regionali  per il risanamento e la tutela della  qualita' dell'aria", con cui, all'art. 3, comma 2, lettera d), si  dispone che le regioni individuino zone particolarmente inquinate o caratterizzate da specifiche esigenze di carattere ambientale;

  Visto   il   decreto   interministeriale  in  data  28 maggio  1999 (pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 1999), con cui  sono  stati  stabiliti  i  criteri  di erogazione dei contributi previsti dall'art. 4, comma 19, della citata legge n. 426/1998;

  Visto  il  decreto  legislativo  4 agosto  1999, n. 351, con cui e' stata  recepita  la direttiva n. 96/62/CE in materia di valutazione e gestione della qualita' dell'aria ambiente;

  Vista  la legge 15 gennaio 1994, n. 65, con cui e' stata ratificata la  convenzione  quadro  sui  cambiamenti  climatici  e  il  relativo protocollo  redatto  a  Kyoto,  nonche' le delibere C.I.P.E., in data 3 dicembre 1997 e 18 novembre 1998, con cui sono stati individuate le linee  guida  per  la  predisposizione  dei programmi attuativi degli impegni derivanti dal protocollo;

  Vista  la  legge 4 novembre 1997, n. 413, concernente la protezione dal benzene;

  Visto  il  decreto  interministeriale del 27 marzo 1998 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 179 del 3 agosto 1998) con  cui  e'  affidato  agli  enti  locali il compito di progettare e realizzare  servizi  di  car  sharing  e  di  taxi  collettivo  e  di organizzare   una   struttura   di   supporto   e  coordinamento  tra responsabili  della mobilita' aziendale e le amministrazioni comunali e  con cui si dispone l'obbligo, per le pubbliche amministrazioni, di prevedere  una  quota  di  veicoli  a  minimo  impatto ambientale nel rinnovo annuale del proprio parco veicolare;

  Visto  il  decreto  interministeriale  del  21 aprile 1999, n. 163, recante norme per l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari, in  base  ai  quali i sindaci adottano le misure di limitazione delle emissioni  della  circolazione (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie  generale  -  n. 135 dell'11 giugno 1999), che stabilisce che i sindaci   dei   comuni   oggetto   del   decreto   devono  provvedere all'effettuazione  della  valutazione della qualita' dell'aria e alla predisposizione di un rapporto annuale;

  Visto  il  decreto  del  Ministro dell'ambiente del 25 gennaio 2000 (pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 33 del 10 febbraio  2000),  con  il  quale e' stato definito un programma di cofinanziamenti  a  supporto  dell'iniziativa "Domeniche ecologiche", durante  le quali nei comuni che hanno aderito e' stato interdetto il traffico privato;

  Visto  il  decreto del Ministro dell'ambiente GAB/DEC/0099/2000, in data  21 settembre  2000,  registrato  alla  Corte  dei conti in data 24 ottobre  2000,  con  cui  sono  state  assegnate  al direttore del servizio  I.A.R.  le  risorse  per  il finanziamento di interventi di promozione della mobilita' sostenibile nelle aree urbane;

  Viste le proposte di attuazione dei predetti interventi, presentate dal  direttore  del  servizio  inquinamento  atmosferico,  acustico e rischi industriali;

  Visto  il  decreto legislativo, 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" supplemento ordinario n. 162/L (Gazzetta n. 227 del 28 settembre 2000);

  Considerato che il Ministero intende promuovere progetti volti alla realizzazione  di  interventi  strutturali finalizzati alla riduzione dell'impatto   ambientale  e  dei  consumi  energetici  derivanti  al traffico   urbano,  tramite  l'attuazione  di  politiche  volte  alla sostituzione  dei  carburanti  a  maggiore  impatto  con  altri  piu'

rispettosi dell'ambiente;

  Considerato  che l'alimentazione a gas metano consente di abbattere pressoche'  completamente  le  emissioni  di  benzene  e di materiale particolato  dei veicoli a motore ed in modo consistente quelle degli

altri inquinanti;

  Considerato  che  e'  opportuno  promuovere  nei  comuni  di cui al decreto  del Ministero dell'ambiente del 21 aprile 1999, n. 163 – che stabilisce,  inoltre,  che  i  sindaci dei comuni oggetto del decreto devono  provvedere all'effettuazione della valutazione della qualita' dell'aria e alla predisposizione di un rapporto annuale - lo sviluppo dell'uso  del metano per autotrazione, sia con incentivi ai cittadini sia  con  interventi  di implementazione della rete di distribuzione, che di azioni di comunicazione a livello locale e nazionale;

  Considerato  che,  in  particolare  i  veicoli  utilizzati  per  il trasporto  professionale  di  persone  e  quelli  utilizzati  per  la distribuzione  delle  merci  nelle  aree  urbane  e  metropolitane, a seguito  dell'elevata  percorrenza media annuale, sono fra i maggiori produttori  delle  sostanze  inquinanti  che si registrano nelle aree urbane;

  Considerato  che  lo  sviluppo  della  rete  di distribuzione e' un elemento   essenziale   per  lo  sviluppo  dell'utilizzo  di  veicoli alimentati  a  metano,  nelle aree urbane e metropolitane individuate nell'accordo di programma;

  Considerato  che risulta essenziale avere un unico referente per la gestione  del  programma,  il Ministero dell'ambiente individua nello strumento   della   convenzione   di  cui  all'art.  30  del  decreto legislativo   18 agosto   2000,  n.  267  "Testo  unico  delle  leggi sull'ordinamento  degli  enti  locali"  il  soggetto  cui affidare il compito di dare attuazione al decreto in oggetto;

  Considerato  che  occorre  procedere all'assegnazione delle risorse finanziarie  necessarie  all'attuazione dei programmi cosi' definiti, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni ed integrazioni;

  Vista  la  legge  23 dicembre  1999,  n.  489,  d'approvazione  del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000;

  Visto  il  decreto  del  Ministro  del  tesoro 28 dicembre 1999, di ripartizione in capitoli delle unita' previsionali di base per l'anno finanziario 2000;

  Visto  l'accordo  di  programma  con  il  gruppo  Fiat e con Unione petrolifera,  sottoscritto  dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, in data 5 dicembre 2001;

  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente e della tutela del territorio   n.   160/2001   del   23 novembre   2001,  in  corso  di registrazione presso la Corte dei conti;

 

Decreta:

 

Art. 1.

Finalita' e struttura nazionale di gestione

  1. Con  il  presente  decreto  si  vuole promuovere lo sviluppo del metano   per   autotrazione,   presso   i  cittadini,  gli  operatori commerciali  e  gli esercenti di servizi di trasporto persone e cose, nonche' per lo sviluppo della rete di distribuzione, a garanzia della riduzione  strutturale e permanente dell'impatto ambientale derivante dal traffico nelle aree urbane e metropolitane.

  2. Per  il  raggiungimento  di  tali obiettivi e l'attuazione delle politiche  necessarie  e'  indispensabile la costituzione di un unico referente  che  coordini  in  ambito  nazionale  la  presentazione ed attuazione  dei  progetti  per  l'utilizzo  del  metano,  che saranno predisposti  dagli  enti  locali  inseriti  dalle regioni all'interno

delle  zone  a rischio di inquinamento atmosferico, il rapporto con i produttori  delle  tipologie  dei  veicoli  ggetto  dell'accordo  di programma  e  con  le  associazioni  dei  gestori  degli  impianti di distribuzione di metano e con i cittadini e le categorie interessate.

Tale  referente  sara'  costituito  sotto  forma di convenzione, come previsto  dall'art.  30  del  decreto  legislativo n. 267/2000, e per poter  dare  avvio  all'attivazione  del progetto ed al trasferimento delle  risorse,  essere  composta almeno da tre comuni che avranno al loro  interno  provveduto  a formalizzare lo schema di convenzione, e che  avranno  individuato  il  comune  incaricato  di provvedere alla gestione operativa del progetto capofila.

  3. Il   comune  capofila  della  convenzione  dovra'  garantire  il coordinamento  dell'erogazione  degli   incentivi ai cittadini ed agli operatori  dei  comuni  collocati  all'interno delle zone individuate dalle   regioni,  di  cui  al  decreto  legislativo  n.  351/1999  ed individuati   nell'accordo   di   programma.   Per   l'adesione  alla

convenzione  i  comuni  collocati  all'interno delle zone individuate dalle  regioni  dovranno  avere  presentato  la relazione sullo stato della  qualita'  dell'aria  ed  il  piano  degli  interventi  per  la riduzione  dell'inquinamento  atmosferico,  come previsto dal decreto ministeriale  n. 163/1999, avere costituito l'ufficio per il mobility manager di area ove prescritto dalle vigenti norme.

  4. La convenzione avra' inoltre il compito di:

    promuovere  azioni di divulgazione e promozione dell'utilizzo del metano per autotrazione in ambito locale e nazionale;

    valutare  l'efficacia  dei programmi di intervento presentati dai comuni  interessati  e  dai  soggetti  beneficiari,  come individuati dall'accordo di programma;

    monitorare  gli effetti delle misure attuate, dai singoli comuni, in termini di riduzione dell'impatto ambientale.

 

Art. 2.

Linee guida alla convenzione

  Lo  schema  della  convenzione,  che  sara' sottoscritta dai comuni interessati, dovra' rispettare le seguenti linee guida:

    l'attuazione  delle  finalita'  di  cui  all'art.  1 del presente decreto;

    garantire  l'accesso  al  programma  per  tutti  i  comuni di cui all'accordo di programma prevedendo adeguate forme di consultazione e di partecipazione fra i comuni aderenti;

    l'attuazione  degli  obiettivi  di  cui  all'art.  1 del presente decreto  dovra'  essere  descritta attraverso programmi di intervento predisposti  dai  comuni  aderenti  alla  convenzione,  riassunti  ed articolati  in  un  piano  operativo  di  dettaglio  che,  una  volta approvato   dalla   convenzione  sara'  presentato  al  servizio  per l'inquinamento  atmosferico  e  acustico  e  rischi  industriali  per l'approvazione.  Il  servizio I.A.R. provvedera' all'approvazione del piano  operativo  di  dettaglio  entro  i trenta giorni successivi al ricevimento.  Il  piano  operativo  della  convenzione dovra' inoltre prevedere  le  forme  di  accordo con i produttori dei veicoli, o con soggetti  da essi delegati, per la gestione operativa delle richieste di  finanziamento  presentate dai soggetti beneficiari e le modalita' per  l'erogazione  dei  contributi, nonche' per la valorizzazione del contributo  dell'acquisto  di  delivery  van e taxi, nel rispetto dei valori medi definiti nell'accordo di programma di cui sopra;

  gli  incentivi  dovranno  essere  erogati  ai  soggetti beneficiari individuati nell'accordo di programma, come previsto nei programmi di intervento che sono stati presentati dai comuni interessati.

    

Art. 3.

Soggetti beneficiari

  Possono presentare istanza:

    aziende che gestiscono flotte di autoveicoli in servizio pubblico e privato;

    aziende che gestiscono, a qualunque titolo, servizi di TPL, anche integrativi e complementari;

    aziende  che  gestiscono, a qualunque titolo, servizi di pubblica utilita';

    aziende   o   singoli  imprenditori  che  gestiscono  servizi  di trasporto   pubblico  di  piazza  (taxi),  servizi  di  noleggio  con conducente, altri servizi di noleggio;

    aziende  ed  imprenditori privati del settore della distribuzione urbana  delle merci, cioe' i rappresentati dei settori del commercio, dell'artigianato e dell'industria, nonche' le aziende di logistica;

    aziende ed imprenditori privati che intendono realizzare impianti di distribuzione del metano per autotrazione;

    utenze private di mobilita' individuale, che   risiedono   nel  territorio  dei  comuni  compresi  nelle  zone

individuate  dalle  regioni  ai  sensi  del  decreto  legislativo  n. 351/1999  ed  indicati  nell'accordo  di  programma di cui sopra, che abbiano  presentato  il  programma degli interventi di cui al decreto interministeriale  del  21 aprile 1999, n. 163, che abbiano approvato lo  schema della convenzione di cui all'art. 2 del presente decreto e manifestino il proposito di associarsi in convenzione di cui all'art. 30  del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi  sull'ordinamento degli enti locali" e provvedano a costituirsi in convenzione.

  Tali   istanze   dovranno  essere  integrate,  a  cura  dei  comuni interessati,  all'interno dei programmi di intervento di cui all'art. 2  del  presente  decreto,  e  trasmesse  al  comune  capofila  della convenzione per la predisposizione del piano operativo.

  Sara'  data  priorita' iniziale alle istanze che saranno presentate dalle citta' che sono state indicate nell'accordo di programma di cui sopra, sempre che abbiano soddisfatto ai requisiti di cui al presente

decreto.

 

Art. 4.

Manifestazione di interesse

  1. Ciascuno  dei  comuni  individuati  nell'accordo  di  programma, dovra'  trasmettere  al  comune  capofila  della  convenzione  stessa un'unica istanza sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente, di un  suo  delegato  o dal funzionario responsabile del procedimento in cui manifesta l'interesse a partecipare alla convenzione.

  2. Le  istanze dovranno contenere copia del rapporto sulla qualita' dell'aria  relativo  all'anno  2000  e  seguenti,  di cui all'art. 2, comma 1,   lettera b),  del  decreto  interministeriale  n.  163  del 21 aprile  1999, copia del programma degli interventi, previsto dallo stesso decreto per la riduzione dell'inquinamento  atmosferico e copia della  documentazione da cui risulta la costituzione dell'ufficio del mobility manager di area ove prescritto dalle vigenti norme.

  3. Copia  delle  istanze,  corredate dalla documentazione di cui al comma 2, dovranno pervenire al Ministero dell'ambiente - Servizio per l'inquinamento atmosferico e acustico e rischi industriali.

 

   Art. 5.

Valutazione del progetto proposto

  1. Ai  fini dell'ammissibilita', il piano operativo di dettaglio e' inviato  dalla  convenzione  tra  i  comuni  al servizio inquinamento atmosferico  e  rischi  industriali del Ministero dell'ambiente, dove verra'  verificato e valutato avvalendosi, se necessario, anche della commissione  tecnico-scientifica  del  Ministero stesso, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

  2. Con  decreto  del  direttore  generale  del  servizio  I.A.R  si provvedera', entro trenta giorni successivi alla valutazione positiva del  piano  di  dettaglio, al trasferimento, al comune capofila della convenzione, delle risorse impegnate con il presente decreto.

 

Art. 6.

Modalita' di finanziamento e di revoca

  1. L'importo  assegnato  sara' trasferito dal Servizio inquinamento atmosferico   e   rischi   industriali   al   comune  capofila  della convenzione, con le seguenti modalita':

    il  50% entro trenta giorni dall'approvazione del piano operativo di dettaglio;

    il   restante   50%   sulla   base  degli  stati  di  avanzamento dell'attivita',  una  volta  che  i  contributi  erogati  ai soggetti beneficiari  di  cui  all'art.  4,  raggiungano  l'80%  delle somme a disposizione   della   convenzione   in   un'unica   erogazione  alla approvazione del piano di dettaglio di cui al precedente art. 6.

  2. Il  rendiconto,  di  cui  all'art.  158  del decreto legislativo 18 agosto   2000,   n.   267,   dovra'  essere  inviato  al  servizio inquinamento  atmosferico  e  rischi industriali secondo le modalita' stabilite  dal servizio stesso e comunque entro la scadenza temporale di cui al su citato art. 158 del decreto legislativo n. 267/2000.

  3. Nel  caso  in cui la corrispondenza dell'attuazione del progetto al  piano  di  dettaglio, di cui all'art. 6 non fosse riscontrata, il Ministero  dell'ambiente  provvedera'  alla  revoca dei finanziamenti concessi ai comuni.

  4. I  fondi recuperati, ai sensi del comma 3, saranno impiegati per finanziare altri interventi.

 

Art. 7.

Approvazione dell'accordo di programma

  L'accordo  di  programma  fra  il  Ministero  dell'ambiente e della tutela  del  territorio,  la  Fiat  S.p.a.  e  l'Unione  petrolifera, sottoscritto  in  data  5 dicembre  2001 dal Ministro dell'ambiente e della  tutela  del  territorio  on.  Altero  Matteoli  e  dai  legali rappresentanti  della societa' Fiat S.p.a. e dell'Unione petrolifera,

ing. Paolo Cantarella e dott. Pasquale De Vita, avente per oggetto la realizzazione di un piano nazionale per lo sviluppo dell'utilizzo del metano per autotrazione nelle aree urbane e metropolitane, allo scopo di ridurre i livelli di inquinamento atmosferico ed in particolare di quello del PM10, e' approvato e reso esecutivo.

 

Art. 8.

Disponibilita' finanziarie

  Per  l'avvio  dell'esecuzione  dell'accordo  di  cui all'art. 7, e' autorizzata  l'assunzione  dell'impegno  di  L. 30.012.185.000 pari a Euro 15,5   milioni   a   valere   sul  capitolo 7082  del  Ministero dell'ambiente, per l'anno finanziario 2001.

  Attraverso il piano operativo di dettaglio il comune capofila della convenzione  proporra'  al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio,  servizio  I.A.R.,  il  riparto delle somme di cui sopra, prevedendo  una quota per il funzionamento della convenzione stessa e la valutazione dei programmi di intervento presentati dai comuni.

Roma, 21 dicembre 2001

Il direttore generale: Silvestrini

Registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 2002

Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 116