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AmbienteDiritto
Attuazione della prima fase dell'accordo
di programma tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, Fiat
S.p.a. e Unione petrolifera.
(Pubblicato su GU n. 78 del 3-4-2002)
Il Direttore Generale del servizio inquinamento atmosferico e rischi
industriali
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;
Vista la legge
3 marzo 1987, n.
59, recante modifiche
ed integrazioni alla legge
suddetta, ampliando e
precisando le competenze attribuite
al Ministero dell'ambiente con riferimento ai diversi settori della
tutela ambientale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1987, n.
306, recante Regolamento per l'organizzazione del Ministero
dell'ambiente;
Visto il decreto del Presidente
della Repubblica 27 marzo 1992, n. 309,
recante Regolamento per
l'organizzazione del Servizio per la tutela delle acque, la
disciplina dei rifiuti, il risanamento del suolo e la prevenzione
dell'inquinamento di natura fisica e del Servizio per l'inquinamento atmosferico, acustico e
per le industrie a rischio del Ministero dell'ambiente;
Vista la legge 8 ottobre 1997,
n. 344, che ha ampliato e precisato le
competenze attribuite al
Ministero dell'ambiente con riferimento ai diversi settori della tutela
ambientale;
Vista la legge
9 dicembre 1998, n. 426, che ha
integrato talune disposizioni della
legge n. 344/1997, rifinanziando le attivita' ivi previste;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto
del Ministro dell'ambiente, di
concerto con il Ministro della sanita'
in data 20 maggio
1991 (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 126 del 31 maggio 1991) recante
"Criteri per l'elaborazione
dei piani regionali
per il risanamento e la tutela della
qualita' dell'aria", con cui, all'art. 3, comma 2, lettera d),
si dispone che le regioni individuino
zone particolarmente inquinate o caratterizzate da specifiche esigenze di
carattere ambientale;
Visto il decreto
interministeriale in data
28 maggio 1999 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27
luglio 1999), con cui sono stati
stabiliti i criteri
di erogazione dei contributi previsti dall'art. 4, comma 19, della
citata legge n. 426/1998;
Visto il decreto
legislativo 4 agosto 1999, n. 351, con cui e' stata recepita
la direttiva n. 96/62/CE in materia di valutazione e gestione della
qualita' dell'aria ambiente;
Vista la legge 15 gennaio 1994,
n. 65, con cui e' stata ratificata la
convenzione quadro sui
cambiamenti climatici e il relativo protocollo redatto
a Kyoto, nonche' le delibere C.I.P.E., in data 3
dicembre 1997 e 18 novembre 1998, con cui sono stati individuate le linee guida
per la predisposizione dei
programmi attuativi degli impegni derivanti dal protocollo;
Vista la legge 4 novembre 1997, n. 413, concernente
la protezione dal benzene;
Visto il decreto
interministeriale del 27 marzo 1998 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- serie generale - n. 179 del 3 agosto 1998) con cui e' affidato
agli enti locali il compito di progettare e
realizzare servizi di
car sharing e
di taxi collettivo
e di organizzare una struttura di supporto
e coordinamento tra responsabili della mobilita' aziendale e le amministrazioni comunali e con cui si dispone l'obbligo, per le
pubbliche amministrazioni, di prevedere
una quota di
veicoli a minimo
impatto ambientale nel rinnovo annuale del proprio parco veicolare;
Visto il decreto
interministeriale del 21 aprile 1999, n. 163, recante norme per
l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari, in base
ai quali i sindaci adottano le
misure di limitazione delle emissioni
della circolazione (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 135 dell'11 giugno 1999), che stabilisce
che i sindaci dei comuni
oggetto del decreto
devono provvedere
all'effettuazione della valutazione della qualita' dell'aria e alla
predisposizione di un rapporto annuale;
Visto il decreto
del Ministro dell'ambiente del
25 gennaio 2000 (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n.
33 del 10 febbraio 2000), con
il quale e' stato definito un
programma di cofinanziamenti a supporto
dell'iniziativa "Domeniche ecologiche", durante le quali nei comuni che hanno aderito e'
stato interdetto il traffico privato;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente
GAB/DEC/0099/2000, in data 21
settembre 2000, registrato
alla Corte dei conti in data 24 ottobre 2000,
con cui sono
state assegnate al direttore del servizio I.A.R.
le risorse per
il finanziamento di interventi di promozione della mobilita' sostenibile
nelle aree urbane;
Viste le proposte di attuazione dei predetti interventi, presentate
dal direttore del servizio inquinamento atmosferico, acustico e
rischi industriali;
Visto il decreto legislativo, 18 agosto 2000, n. 267
"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"
supplemento ordinario n. 162/L (Gazzetta n. 227 del 28 settembre 2000);
Considerato che il Ministero intende promuovere progetti volti alla
realizzazione di interventi
strutturali finalizzati alla riduzione dell'impatto ambientale
e dei consumi energetici derivanti
al traffico urbano, tramite
l'attuazione di politiche
volte alla sostituzione dei
carburanti a maggiore
impatto con altri
piu'
rispettosi dell'ambiente;
Considerato che l'alimentazione a
gas metano consente di abbattere pressoche'
completamente le emissioni
di benzene e di materiale particolato dei veicoli a motore ed in modo consistente
quelle degli
altri inquinanti;
Considerato che e'
opportuno promuovere nei
comuni di cui al decreto del Ministero dell'ambiente del 21 aprile
1999, n. 163 – che stabilisce,
inoltre, che i
sindaci dei comuni oggetto del decreto devono provvedere all'effettuazione della valutazione della qualita'
dell'aria e alla predisposizione di un rapporto annuale - lo sviluppo
dell'uso del metano per autotrazione,
sia con incentivi ai cittadini sia
con interventi di implementazione della rete di
distribuzione, che di azioni di comunicazione a livello locale e nazionale;
Considerato che, in particolare i veicoli
utilizzati per il trasporto professionale di persone
e quelli utilizzati
per la distribuzione delle
merci nelle aree
urbane e metropolitane, a seguito dell'elevata percorrenza media annuale, sono fra i maggiori produttori delle
sostanze inquinanti che si registrano nelle aree urbane;
Considerato che lo
sviluppo della rete
di distribuzione e' un elemento
essenziale per lo
sviluppo dell'utilizzo di
veicoli alimentati a metano,
nelle aree urbane e metropolitane individuate nell'accordo di programma;
Considerato che risulta
essenziale avere un unico referente per la gestione del programma, il Ministero dell'ambiente individua nello
strumento della convenzione di cui all'art.
30 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 "Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali" il
soggetto cui affidare il compito
di dare attuazione al decreto in oggetto;
Considerato che occorre
procedere all'assegnazione delle risorse finanziarie necessarie
all'attuazione dei programmi cosi' definiti, ai sensi dell'art. 14 del
decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge
23 dicembre 1999, n.
489, d'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2000;
Visto il decreto
del Ministro del
tesoro 28 dicembre 1999, di ripartizione in capitoli delle unita'
previsionali di base per l'anno finanziario 2000;
Visto l'accordo di
programma con il
gruppo Fiat e con Unione
petrolifera, sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio, in data 5 dicembre 2001;
Visto il decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio n. 160/2001
del 23 novembre 2001,
in corso di registrazione presso la Corte dei conti;
Decreta:
Art. 1.
Finalita' e struttura nazionale di
gestione
1. Con il presente
decreto si vuole promuovere lo sviluppo del metano per
autotrazione, presso i
cittadini, gli operatori commerciali e
gli esercenti di servizi di trasporto persone e cose, nonche' per lo
sviluppo della rete di distribuzione, a garanzia della riduzione strutturale e permanente dell'impatto
ambientale derivante dal traffico nelle aree urbane e metropolitane.
2. Per il raggiungimento di tali obiettivi e
l'attuazione delle politiche
necessarie e' indispensabile la costituzione di un unico
referente che coordini in ambito
nazionale la presentazione ed attuazione dei
progetti per l'utilizzo
del metano, che saranno predisposti dagli
enti locali inseriti
dalle regioni all'interno
delle
zone a rischio di inquinamento
atmosferico, il rapporto con i produttori
delle tipologie dei
veicoli ggetto dell'accordo di programma e con
le associazioni dei
gestori degli impianti di distribuzione di metano e con i
cittadini e le categorie interessate.
Tale
referente sara' costituito
sotto forma di convenzione, come
previsto dall'art. 30
del decreto legislativo n. 267/2000, e per poter dare
avvio all'attivazione del progetto ed al trasferimento delle risorse,
essere composta almeno da tre
comuni che avranno al loro interno provveduto
a formalizzare lo schema di convenzione, e che avranno individuato il
comune incaricato di provvedere alla gestione operativa del
progetto capofila.
3. Il comune capofila
della convenzione dovra'
garantire il coordinamento dell'erogazione degli incentivi ai
cittadini ed agli operatori dei comuni
collocati all'interno delle zone
individuate dalle regioni, di
cui al decreto legislativo n.
351/1999 ed individuati nell'accordo di programma. Per
l'adesione alla
convenzione i comuni collocati
all'interno delle zone individuate dalle regioni dovranno avere
presentato la relazione sullo
stato della qualita' dell'aria
ed il piano degli interventi
per la riduzione dell'inquinamento atmosferico, come
previsto dal decreto ministeriale n.
163/1999, avere costituito l'ufficio per il mobility manager di area ove
prescritto dalle vigenti norme.
4. La convenzione avra' inoltre il compito di:
promuovere azioni di
divulgazione e promozione dell'utilizzo del metano per autotrazione in ambito
locale e nazionale;
valutare l'efficacia dei programmi di intervento presentati dai
comuni interessati e
dai soggetti beneficiari, come individuati dall'accordo di programma;
monitorare gli effetti delle
misure attuate, dai singoli comuni, in termini di riduzione dell'impatto
ambientale.
Art. 2.
Linee guida alla convenzione
Lo schema della
convenzione, che sara' sottoscritta dai comuni interessati,
dovra' rispettare le seguenti linee guida:
l'attuazione delle finalita'
di cui all'art. 1 del presente decreto;
garantire l'accesso al
programma per tutti
i comuni di cui all'accordo di
programma prevedendo adeguate forme di consultazione e di partecipazione fra i
comuni aderenti;
l'attuazione degli obiettivi
di cui all'art. 1 del presente
decreto dovra' essere
descritta attraverso programmi di intervento predisposti dai
comuni aderenti alla
convenzione, riassunti ed articolati in un piano
operativo di dettaglio
che, una volta approvato dalla convenzione sara'
presentato al servizio
per l'inquinamento
atmosferico e acustico
e rischi industriali
per l'approvazione. Il servizio I.A.R. provvedera' all'approvazione
del piano operativo di
dettaglio entro i trenta giorni successivi al
ricevimento. Il piano
operativo della convenzione dovra' inoltre prevedere le
forme di accordo con i produttori dei veicoli, o con
soggetti da essi delegati, per la
gestione operativa delle richieste di
finanziamento presentate dai
soggetti beneficiari e le modalita' per
l'erogazione dei contributi, nonche' per la valorizzazione
del contributo dell'acquisto di
delivery van e taxi, nel
rispetto dei valori medi definiti nell'accordo di programma di cui sopra;
gli incentivi dovranno
essere erogati ai soggetti
beneficiari individuati nell'accordo di programma, come previsto nei programmi
di intervento che sono stati presentati dai comuni interessati.
Art. 3.
Soggetti beneficiari
Possono presentare istanza:
aziende che gestiscono flotte di autoveicoli in servizio pubblico e
privato;
aziende che gestiscono, a qualunque titolo, servizi di TPL, anche
integrativi e complementari;
aziende che gestiscono, a qualunque titolo, servizi di
pubblica utilita';
aziende o singoli
imprenditori che gestiscono
servizi di trasporto pubblico
di piazza (taxi),
servizi di noleggio
con conducente, altri servizi di noleggio;
aziende ed imprenditori privati del settore della
distribuzione urbana delle merci, cioe'
i rappresentati dei settori del commercio, dell'artigianato e dell'industria,
nonche' le aziende di logistica;
aziende ed imprenditori privati che intendono realizzare impianti di
distribuzione del metano per autotrazione;
utenze private di mobilita' individuale, che risiedono nel territorio
dei comuni compresi
nelle zone
individuate dalle regioni ai
sensi del decreto
legislativo n. 351/1999 ed
indicati nell'accordo di
programma di cui sopra, che abbiano
presentato il programma degli interventi di cui al decreto
interministeriale del 21 aprile 1999, n. 163, che abbiano
approvato lo schema della convenzione
di cui all'art. 2 del presente decreto e manifestino il proposito di associarsi
in convenzione di cui all'art. 30 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e
provvedano a costituirsi in convenzione.
Tali istanze dovranno
essere integrate, a
cura dei comuni interessati, all'interno dei programmi di intervento di
cui all'art. 2 del presente
decreto, e trasmesse
al comune capofila
della convenzione per la predisposizione del piano operativo.
Sara' data priorita' iniziale alle istanze che saranno
presentate dalle citta' che sono state indicate nell'accordo di programma di
cui sopra, sempre che abbiano soddisfatto ai requisiti di cui al presente
decreto.
Art. 4.
Manifestazione di interesse
1. Ciascuno dei comuni
individuati nell'accordo di
programma, dovra'
trasmettere al comune
capofila della convenzione
stessa un'unica istanza sottoscritta dal legale rappresentante
dell'ente, di un suo delegato
o dal funzionario responsabile del procedimento in cui manifesta
l'interesse a partecipare alla convenzione.
2. Le istanze dovranno contenere
copia del rapporto sulla qualita' dell'aria
relativo all'anno 2000
e seguenti, di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto interministeriale n. 163 del 21 aprile 1999, copia del programma degli interventi, previsto dallo stesso
decreto per la riduzione dell'inquinamento atmosferico e copia della
documentazione da cui risulta la costituzione dell'ufficio del mobility
manager di area ove prescritto dalle vigenti norme.
3. Copia delle istanze,
corredate dalla documentazione di cui al comma 2, dovranno pervenire al
Ministero dell'ambiente - Servizio per l'inquinamento atmosferico e acustico e
rischi industriali.
Art. 5.
Valutazione del progetto proposto
1. Ai fini dell'ammissibilita',
il piano operativo di dettaglio e' inviato
dalla convenzione tra
i comuni al servizio inquinamento atmosferico e
rischi industriali del Ministero
dell'ambiente, dove verra' verificato e
valutato avvalendosi, se necessario, anche della commissione tecnico-scientifica del
Ministero stesso, entro trenta giorni dal suo ricevimento.
2. Con decreto del
direttore generale del
servizio I.A.R si provvedera', entro trenta giorni
successivi alla valutazione positiva del
piano di dettaglio, al trasferimento, al comune
capofila della convenzione, delle risorse impegnate con il presente decreto.
Art. 6.
Modalita' di finanziamento e di revoca
1. L'importo assegnato sara' trasferito dal Servizio inquinamento atmosferico e
rischi industriali al
comune capofila della convenzione, con le seguenti
modalita':
il 50% entro trenta giorni
dall'approvazione del piano operativo di dettaglio;
il restante 50%
sulla base degli
stati di avanzamento dell'attivita', una
volta che i
contributi erogati ai soggetti beneficiari di
cui all'art. 4,
raggiungano l'80% delle somme a disposizione della
convenzione in un'unica
erogazione alla approvazione del
piano di dettaglio di cui al precedente art. 6.
2. Il rendiconto, di
cui all'art. 158
del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267,
dovra' essere inviato
al servizio inquinamento atmosferico
e rischi industriali secondo le
modalita' stabilite dal servizio stesso
e comunque entro la scadenza temporale di cui al su citato art. 158 del decreto
legislativo n. 267/2000.
3. Nel caso in cui la corrispondenza dell'attuazione del
progetto al piano di
dettaglio, di cui all'art. 6 non fosse riscontrata, il Ministero dell'ambiente provvedera' alla revoca dei finanziamenti concessi ai comuni.
4. I fondi recuperati, ai sensi
del comma 3, saranno impiegati per finanziare altri interventi.
Art. 7.
Approvazione dell'accordo di programma
L'accordo di programma
fra il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio,
la Fiat S.p.a.
e l'Unione petrolifera, sottoscritto in
data 5 dicembre 2001 dal Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio on.
Altero Matteoli e
dai legali rappresentanti della societa' Fiat S.p.a. e dell'Unione
petrolifera,
ing. Paolo Cantarella e dott. Pasquale De
Vita, avente per oggetto la realizzazione di un piano nazionale per lo sviluppo
dell'utilizzo del metano per autotrazione nelle aree urbane e metropolitane,
allo scopo di ridurre i livelli di inquinamento atmosferico ed in particolare
di quello del PM10, e' approvato e reso esecutivo.
Art. 8.
Disponibilita' finanziarie
Per l'avvio dell'esecuzione dell'accordo di cui all'art. 7, e' autorizzata l'assunzione dell'impegno di L. 30.012.185.000 pari a Euro 15,5 milioni
a valere sul
capitolo 7082 del Ministero dell'ambiente, per l'anno
finanziario 2001.
Attraverso il piano operativo di dettaglio il comune capofila della convenzione proporra'
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, servizio
I.A.R., il riparto delle somme di cui sopra, prevedendo una quota per il funzionamento della
convenzione stessa e la valutazione dei programmi di intervento presentati dai
comuni.
Roma, 21 dicembre 2001
Il direttore generale: Silvestrini
Registrato alla Corte dei conti il 21
febbraio 2002
Ufficio di controllo sugli atti dei
Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio
n. 116