AmbienteDiritto.it 

Legislazione  Giurisprudenza

 


   Copyright © Ambiente Diritto.it


 Regione Siciliana
Legge Regionale 14 aprile 2006, n. 14

 

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione". Istituzione dell'Agenzia della Regione siciliana per le erogazioni in agricoltura - A.R.S.E.A.

 

(G.U.R.S. n. 21 del 21-4-2006, S.O.)
 

 

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:


Titolo I
NORME SULLA FORESTAZIONE


Capo I
Disposizioni generali


Art. 1.
Finalità
1. L'articolo 1 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:
"Art. 1. - Finalità - 1. La Regione valorizza le risorse ambientali per lo sviluppo sostenibile del territorio ed il miglioramento della qualità della vita della popolazione, in conformità agli accordi internazionali sottoscritti dallo Stato ed agli impegni internazionali da essi scaturenti. A tal fine promuove la valorizzazione delle risorse del settore agro-silvo-pastorale, il mantenimento e miglioramento del territorio rurale e montano e delle condizioni socio-economiche delle popolazioni di montagna e delle zone svantaggiate, l'incremento quali-quantitativo della superficie boscata, della selvicoltura e delle attività a questa connesse, la prevenzione delle cause di dissesto idrogeologico, la tutela degli ambienti naturali, del paesaggio e degli ecosistemi, la ricostituzione e il miglioramento della copertura vegetale dei terreni marginali, le funzioni sociali e multiple dei boschi, anche a fini ricreativi.
2. La Regione persegue la difesa dagli incendi del patrimonio forestale regionale, dei terreni agricoli, del paesaggio e degli ambienti naturali.
3. Per le finalità del presente articolo è costituita una apposita cabina di regia, con il compito di provvedere allo studio e monitoraggio delle risorse, alla formulazione di apposite proposte per il razionale utilizzo delle stesse e alla verifica dello stato di attuazione degli interventi. La composizione della cabina di regia è stabilita con apposito provvedimento dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.".


Art. 2.
Definizione
1. Nell'ambito della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, le parole "Amministrazione forestale", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle parole "uffici centrali e periferici del dipartimento regionale delle foreste e dell'Azienda regionale delle foreste demaniali, in relazione alle rispettive competenze".


Art. 3.
Applicabilità delle norme statali
1. All'articolo 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, sono aggiunti i seguenti commi:
"1bis. Nelle more dell'emanazione di una organica normativa di settore, oltre a quanto previsto dal presente articolo, trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme contenute nel decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 e successive modifiche ed integrazioni nonché le norme della legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modifiche ed integrazioni.
1ter. Nel territorio della Regione trovano altresì applicazione, in quanto compatibili, ed ove non diversamente stabilito, le disposizioni di cui alla legge 21 novembre 2000, n. 353 e successive modifiche ed integrazioni ed al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227.".


Art. 4.
Definizione di bosco
1. All'articolo 4 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è aggiunto il seguente comma:
"5bis. Per quanto non diversamente disposto trova applicazione anche nella Regione siciliana la definizione di bosco di cui alla vigente normativa nazionale.".


Art. 5.
Inventario e carta forestale regionale
1. L'articolo 5 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche e integrazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 5. - Inventario forestale - 1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, avvalendosi delle strutture centrali e periferiche del dipartimento regionale delle foreste, redige ed aggiorna l'inventario forestale regionale quale strumento di conoscenza a supporto e per la formazione delle politiche di settore.
2. L'inventario contiene l'elenco dei terreni qualificabili come boscati ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2.
3. All'inventario è allegata una carta forestale regionale nella quale i boschi sono classificati per tipo fisionomico e per stadio evolutivo. La carta è aggiornata, di norma, ogni cinque anni.
4. L'inventario forestale regionale ha carattere permanente ed è soggetto ad aggiornamento periodico, di norma quinquennale. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste comunica annualmente all'Osservatorio regionale paritetico del lavoro forestale l'eventuale incremento della superficie boschiva.
5. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste emana le direttive in ordine alla redazione dell'inventario ed alle forme di pubblicità dello stesso nonché in ordine alla redazione della carta forestale regionale.
6. Ai comuni è fatto obbligo di trasmettere agli uffici periferici del dipartimento regionale delle foreste, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'elenco particellare dei terreni considerati boscati ai sensi dell'articolo 4, comma 2, facenti parte del patrimonio comunale.".


Art. 6.
Pianificazione regionale forestale
1. Dopo l'articolo 5 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente:
"Art. 5bis. - Pianificazione forestale regionale - 1. Per le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge ed all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, nel rispetto degli impegni internazionali e comunitari assunti dall'Italia in materia di biodiversità, cambiamenti climatici e lotta alla desertificazione, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, avvalendosi degli uffici centrali e periferici del dipartimento regionale delle foreste, predispone il piano forestale regionale sulla base degli elementi di conoscenza desumibili dall'inventario forestale regionale e dalla carta forestale regionale.
2. Il piano forestale regionale ha validità quinquennale e può essere aggiornato in ogni momento ove insorgano ragioni di opportunità ovvero esigenze di adeguamento a nuove disposizioni di legge o a norme comunitarie.
3. Nelle more della redazione dell'inventario e della carta forestale regionale, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste approva le linee guida del piano forestale regionale predisposte dal dipartimento regionale delle foreste, previo parere del comitato forestale regionale di cui all'articolo 5ter.
4. Le linee guida del piano forestale regionale individuano obiettivi, indirizzi e modalità operative per la conservazione, la valorizzazione, lo sviluppo e la tutela del patrimonio forestale regionale e degli ambiti connessi, da perseguire secondo criteri di gestione sostenibile.
5. Il piano forestale regionale, sentite le organizzazioni professionali, sindacali ed ambientaliste maggiormente rappresentative, è sottoposto al parere del comitato forestale regionale ed è adottato, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, con decreto del Presidente della Regione.
6. I piani di gestione e i piani di assestamento dei boschi appartenenti a soggetti pubblici o privati devono essere conformi al piano forestale regionale o, nelle more della sua redazione, alle linee guida di cui al comma 3.
7. Ogni altro strumento di pianificazione del territorio che includa i territori ricompresi dall'inventario forestale è coerente con i documenti di programmazione indicati nel presente articolo, a pena di nullità.".


Art. 7.
Comitato forestale regionale
1. Dopo l'articolo 5bis della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente:
"Art. 5ter. - Comitato forestale regionale - 1. E' istituito presso il dipartimento regionale delle foreste, entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il comitato forestale regionale, nominato dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, così composto:
a) il dirigente generale del dipartimento regionale delle foreste, con funzioni di presidente;
b) il dirigente preposto al competente servizio del dipartimento regionale delle foreste;
c) l'ispettore generale dell'Azienda regionale delle foreste demaniali;
d) un esperto designato dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste;
e) un rappresentante designato dall'ANCI - Sezione per la Sicilia;
f) un rappresentante designato dall'URPS - Unione province siciliane;
g) un rappresentante designato dalle organizzazioni professionali agro-forestali maggiormente rappresentative;
h) un rappresentante designato dalle tre organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative;
i) un rappresentante dell'ASCEBEM - Associazione regionale dei Consorzi di bonifica;
l) un esperto designato dalle università degli studi siciliane;
m) un dirigente del dipartimento regionale delle foreste, con funzioni di segretario.
2. Il Presidente, qualora ne ravvisi la necessità, può integrare il comitato con il dirigente preposto all'ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio, che vi partecipa senza diritto di voto.
3. Il comitato:
a) esercita le attribuzioni in precedenza assegnate ai comitati forestali dal regio decreto legge 30 dicembre 1923, n. 3267;
b) esprime parere sulle linee guida del piano forestale regionale;
c) accerta la conformità dei piani di gestione e/o di assestamento forestale, predisposti da enti pubblici e soggetti privati, al piano forestale regionale ovvero alle linee guida di cui al comma 3 dell'articolo 5bis;
d) individua le prescrizioni di cui al comma 5 dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 nonché le condizioni di applicabilità dei commi 6 e 7 del medesimo articolo;
e) esprime parere in ordine a questioni tecniche afferenti la materia forestale, su richiesta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste o di uno dei suoi componenti.
4. Per la validità delle sedute del comitato forestale regionale è sufficiente la maggioranza semplice dei componenti. Il comitato delibera validamente a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
5. Decorso il termine di cui al comma 1, il comitato è comunque insediato con la maggioranza semplice dei componenti ivi indicati.
6. I componenti del comitato sono nominati con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste e, ad eccezione dei membri di diritto di cui alle lettere a), b), c) ed m), durano in carica tre anni e possono essere riconfermati una sola volta.
7. I lavori del comitato sono disciplinati con apposito regolamento, approvato con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, previa delibera della Giunta regionale.
8. Ai componenti il comitato forestale regionale non viene corrisposto alcun compenso.".
2. E' abrogato l'articolo 16 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 84.


Art. 8.
Prescrizioni di massima e di polizia forestale
1. L'articolo 6 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 6. - Prescrizioni di massima e di polizia forestale - 1. Gli aggiornamenti delle prescrizioni di massima e di polizia forestale sono resi esecutivi con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, su proposta degli ispettorati forestali competenti per territorio, sentito il comitato forestale regionale. Le prescrizioni sono definite tenendo conto anche delle esigenze di tutela ambientale.
2. Le prescrizioni di cui al comma 1 sono aggiornate di norma ogni dieci anni, ovvero in qualsiasi momento se ne ravvisi l'opportunità, su proposta dell'ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio.".
2. In sede di prima applicazione della presente legge, le prescrizioni sono aggiornate entro centottanta giorni dalla sua pubblicazione.


Art. 9.
Attività regolamentate
1. L'articolo 8 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 8. - Attività regolamentate - 1. Gli enti pubblici che gestiscono a qualsiasi titolo boschi, così come definiti dall'articolo 4, adottano appositi regolamenti relativi all'esercizio del pascolo e alla raccolta dei frutti del sottobosco nei complessi boscati da essi gestiti nel rispetto delle norme contenute nel regio decreto legge 30 dicembre 1923, n. 3267 e nelle prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti.
2. Allo scopo di alleggerire il carico di bestiame nei boschi demaniali, l'Azienda regionale delle foreste demaniali predispone ed attua un piano quinquennale specifico per l'acquisizione di terreni idonei alla costituzione di pascoli.
3. Ai trasgressori delle disposizioni contenute nei regolamenti di cui al comma 1 è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 3 della legge 9 ottobre 1967, n. 950 e successive modifiche ed integrazioni, oltre alla confisca amministrativa di tutto il materiale raccolto. E' in ogni caso fatto salvo l'obbligo, per i trasgressori, di risarcire, ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, l'eventuale maggiore danno arrecato all'ambiente naturale.
4. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo è affidata, in via primaria, al dipartimento regionale delle foreste.
5. Le sanzioni di cui al comma 3 sono disposte con provvedimento del comandante del distaccamento forestale competente per territorio, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.
6. L'emanazione dei regolamenti di cui al comma 1 avviene entro il termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, decorso il quale è vietato l'esercizio delle attività indicate al comma medesimo.".


Art. 10.
Fornitura di beni e/o servizi
1. Le entrate derivanti dalla fornitura di beni e/o servizi nei distretti forestali sono così ripartite:
a) 70 per cento ai soggetti che forniscono beni e/o servizi. L'utilizzo delle entrate viene stabilito dall'Osservatorio regionale paritetico del lavoro forestale di cui all'articolo 48;
b) 30 per cento alla Regione.


Art. 11.
Vincolo idrogeologico
1. L'articolo 9 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 9. - Vincolo idrogeologico - 1. Gli ispettorati forestali competenti per territorio, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, procedono alla revisione ed all'aggiornamento degli ambiti territoriali sottoposti a vincolo idrogeologico e dei relativi atti amministrativi con cui questo è imposto.
2. Per l'aggiornamento degli atti relativi al vincolo idrogeologico si tiene conto anche delle risultanze e delle indicazioni del piano straordinario per l'assetto idrogeologico di cui al decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 1998, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, del piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico di cui all'articolo 130 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 ed all'articolo 15 della legge regionale 9 marzo 2005, n. 3, e del programma di cui all'articolo 28.
3. Gli atti amministrativi e gli ambiti territoriali definiti a seguito dell'aggiornamento e della revisione di cui al comma 1 sono resi esecutivi con le procedure previste dal regio decreto legge 30 dicembre 1923, n. 3267 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Il rilascio delle autorizzazioni e/o dei nulla-osta concernenti i terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici previsti dal regio decreto legge 30 dicembre 1923, n. 3267, dal regolamento approvato con regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126 nonché dall'articolo 23 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, rientra nella competenza degli ispettorati ripartimentali delle foreste, ad eccezione di quanto previsto al comma 6.
5. Nelle aree individuate nel piano straordinario per l'assetto idrogeologico il Corpo forestale della Regione, sulla base di apposite direttive emanate dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, esercita compiti di tutela e vigilanza per il rispetto delle misure di salvaguardia.".
2. Al comma 5 dell'articolo 24 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14, sostituito dall'articolo 4 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 34, come modificato dall'articolo 125 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, dopo le parole "Ente parco," sono inserite le parole "sentito il parere vincolante dell'ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio da rendere entro il termine di trenta giorni".
3. Al comma 4, lettera e), dell'articolo 3 della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20, le parole "dell'ufficio del Genio civile" sono sostituite dalle parole "vincolante dell'ispettorato ripartimentale delle foreste".


Art. 12.
Attività edilizia
1. Al comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, le parole "comitato tecnico amministrativo dell'Azienda foreste demaniali della Regione siciliana" sono sostituite dalle parole "comitato forestale regionale".
2. Al comma 9 dell'articolo 10 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, le parole "le zone territoriali omogenee agricole" vengono sostituite dalle parole "una densità territoriale massima di 0,03 mc/mq. Il calcolo delle volumetrie da realizzare viene computato e realizzato separatamente per le attività edilizie, rispettivamente all'interno del bosco e nelle relative fasce di rispetto".


Art. 13.
Protezione della flora spontanea
1. Dopo il comma 7 dell'articolo 11 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente:
"7bis. La Regione, quale organismo ufficiale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, si avvale del dipartimento regionale delle foreste per l'espletamento delle funzioni previste dal decreto medesimo, ivi compreso il controllo e la istituzione del registro dei materiali di base.".


Art. 14.
Piani di gestione forestale sostenibile
1. L'articolo 13 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 13. - Piani di gestione forestale sostenibile - 1. Per la gestione del patrimonio boschivo, tutti i soggetti pubblici e privati operano, di norma, sulla base di piani di gestione forestale sostenibile, di seguito denominati "piani".
2. I piani vengono redatti sulla base di apposite prescrizioni tecniche fissate dal comitato forestale regionale, tenendo conto del ruolo multifunzionale riconosciuto al patrimonio boschivo, anche in sede comunitaria.
3. I piani possono prevedere, con itinerari e sentieri adeguati, la possibilità di fruizione delle bellezze paesaggistiche.
4. I piani sono approvati con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, previo parere del comitato forestale regionale, da rendere entro il termine di novanta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il parere si intende reso favorevolmente.
5. La proposta di piano ed il parere reso dal comitato forestale regionale sono pubblicati, a cura del dipartimento regionale delle foreste, presso le sedi dei comuni interessati e dei distaccamenti forestali competenti per territorio, per la durata di quindici giorni. Entro detto termine chiunque può formulare osservazioni e proposte, che vengono esaminate dal comitato forestale regionale entro i trenta giorni successivi. Decorso il suddetto termine, la proposta di piano viene sottoposta all'approvazione definitiva dell'Assessore.
6. Dell'approvazione del piano è dato avviso nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.
7. Nelle more dell'approvazione dei piani, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, i soggetti di cui al comma 1 elaborano linee programmatiche con cui fissano gli indirizzi di natura forestale che si intendono perseguire nella gestione di ogni sistema boscato.
8. Le linee programmatiche di cui al comma 7 vengono sottoposte all'approvazione dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, previo parere del comitato forestale regionale.
9. L'approvazione del piano, nel rispetto dell'articolo 5bis, comma 7, integra e sostituisce ogni altro nulla osta, autorizzazione o parere.
10. Le concessioni rilasciate o da rilasciare e i contratti di vendita stipulati o da stipulare relativi al materiale legnoso destinato come biomassa alla produzione di energia non possono avere durata inferiore a nove anni.".


Art. 15.
Attività complementari dell'Amministrazione forestale
1. Ai commi 1, 6, 8 e 9 dell'articolo 14 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, le parole "Amministrazione forestale" sono sostituite dalle parole "Azienda regionale delle foreste demaniali".
2. Quanto previsto dalle lettere o), p) e q) del comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, può essere svolto altresì dal dipartimento regionale delle foreste.
3. Dopo il comma 9 dell'articolo 14 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è aggiunto il seguente:
"9bis. L'Azienda regionale delle foreste demaniali può eseguire opere ed interventi di interesse pubblico delle tipologie individuate al comma 1, mediante convenzione con soggetti pubblici o privati.".


Art. 16.
Centro vivaistico regionale
1. L'articolo 15 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 15. - Centro vivaistico regionale - 1. Il centro vivaistico regionale, istituito ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 11, svolge la sua attività come ufficio alle dirette dipendenze dell'Azienda regionale delle foreste demaniali. Allo stesso è preposto un dirigente tecnico.
2. L'attività vivaistica dell'Azienda regionale delle foreste demaniali è prioritariamente orientata al soddisfacimento delle proprie esigenze istituzionali ed alla conservazione, riproduzione e miglioramento genetico delle specie vegetali indigene, in ottemperanza alle vigenti normative del settore della produzione vivaistica.
3. Per soddisfare le esigenze tecniche di raccolta e riproduzione della flora indigena ed endemica nonché per la economicità della gestione e per particolari esigenze tecnico-colturali, il centro si articola in diversi stabilimenti.".


Art. 17.
Aziende speciali, agenzie ed altre forme di gestione forestale
1. L'articolo 17 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 17. - Aziende speciali, agenzie ed altre forme di gestione forestale - 1. La Regione e gli enti locali territoriali possono provvedere alla gestione tecnica dei boschi e dei pascoli mediante aziende speciali, agenzie od altre forme di gestione singola od associata, anche costituite secondo le modalità di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed alla legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Entro il 31 dicembre 2006, i comuni, che non abbiano già provveduto, adeguano alle disposizioni richiamate al comma 1 la disciplina delle aziende speciali già esistenti.
3. Al fine di favorire lo sviluppo ed una razionale gestione sostenibile delle risorse forestali, territoriali ed ambientali, la Regione e gli enti locali territoriali possono promuovere la costituzione di forme associative e stipulare accordi di programma cui possono partecipare i soggetti privati, le cooperative e le imprese previsti dall'articolo 18.".


Art. 18.
Incentivi alle pluriattività
1. L'articolo 18 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 18. - Incentivi alle pluriattività - 1. Nel territorio della Regione siciliana si applicano le disposizioni dei commi 1 e 2 dell'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 e successive modifiche ed integrazioni.
2. L'applicazione delle disposizioni richiamate al comma 1 è estesa alle aree naturali protette ed alle isole minori.
3. Le cooperative che forniscono in via principale, anche nell'interesse di terzi, servizi e lavori nel settore forestale, sono equiparate agli imprenditori agricoli.
4. Nell'ambito degli indirizzi, delle norme e dei protocolli stabiliti a livello internazionale, la Regione promuove la certificazione della qualità dei processi gestionali e produttivi del settore forestale.".


Capo II
Espropriazione ed occupazione di immobili


Art. 19.
Dichiarazione di pubblica utilità
1. L'articolo 19 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 19. - Dichiarazione di pubblica utilità - 1. Nell'ambito del territorio regionale gli interventi di conservazione del suolo di cui all'articolo 28 finalizzati alla prevenzione ed al contrasto all'erosione ed al dissesto idrogeologico nonché quelli finalizzati alla lotta alla desertificazione ed ai cambiamenti climatici, assolvono funzioni di pubblica utilità.
2. L'approvazione dei progetti relativi agli interventi di cui al comma 1 equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza agli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni.".


Art. 20.
Disciplina delle espropriazioni
1. L'articolo 20 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 20. - Disciplina delle espropriazioni - 1. Le espropriazioni connesse alla esecuzione di opere ed alle acquisizioni di competenza dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste e degli enti pubblici da esso dipendenti e/o sottoposti a tutela e vigilanza, qualunque sia la fonte del finanziamento, sono disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni.".


Art. 21.
Disciplina dell'occupazione d'urgenza
1. L'articolo 21 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 21. - Disciplina dell'occupazione d'urgenza - 1. Le occupazioni d'urgenza sono disciplinate dall'articolo 22bis del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il relativo provvedimento perde efficacia ove l'occupazione non segua nel termine massimo di tre mesi dalla data della sua emanazione ai sensi del comma 4 dell'articolo 22bis del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Il termine di occupazione non può essere di durata superiore a quello indicato nella dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza disposta ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni.".


Art. 22.
Indennità di espropriazione
1. L'articolo 22 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 22. - Indennità di espropriazione - 1. Per le aree edificabili l'indennità è determinata a norma degli articoli 37 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Alle aree agricole e a quelle che ai sensi del comma 1 non sono classificabili come edificabili, si applicano le norme di cui agli articoli 40, 41 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Ai proprietari dei fondi gravati da servitù coattiva in dipendenza dell'esecuzione dell'opera pubblica è dovuta un'indennità determinata ai sensi dell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni.".


Art. 23.
Espropriazioni di modesto valore
1. L'articolo 23 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 23. - Espropriazioni di modesto valore - 1. Quando il valore della indennità relativo ai procedimenti espropriativi di cui all'articolo 20 non supera le 10 migliaia di euro può essere autorizzato il pagamento diretto o lo svincolo in favore degli aventi diritto i quali dichiarano, nei modi e con le forme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che l'immobile oggetto del procedimento espropriativo è nella loro piena disponibilità, libero da pesi e vincoli di qualsiasi natura.
2. Le dichiarazioni rese dai proprietari esonerano da ogni responsabilità i funzionari o i titolari degli uffici all'uopo delegati o autorizzati che dispongono il pagamento delle indennità nei limiti di importo e con le procedure di cui al comma 1.".


Art. 24.
Procedimenti in corso
1. L'articolo 24 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 24. - Procedimenti in corso - 1. Nella materia di cui al presente Titolo anche ai fini della definizione dei procedimenti in corso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni.
2. L'indennità da corrispondere annualmente ai proprietari è commisurata agli interessi legali sulla corrispondente indennità di espropriazione determinata alla data della occupazione ai sensi dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni in materia dettate dal regio decreto legge 30 dicembre 1923, n. 3267 e successive modifiche ed integrazioni.".


Art. 25.
Conferimenti volontari
1. L'articolo 25 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 25. - Conferimenti volontari - 1. I proprietari che intendano conferire al demanio della Regione i loro terreni presentano, entro il 31 marzo di ciascun anno, una dichiarazione di disponibilità agli uffici provinciali dell'Azienda regionale delle foreste demaniali competenti per territorio. In tal caso il valore dell'immobile è determinato ai sensi dell'articolo 22, comma 2. La suddetta dichiarazione di disponibilità ha la durata di cinque anni, fermo restando il diritto di revoca che può essere esercitato trascorsi due anni dalla presentazione dell'istanza.
2. Nel caso di dichiarazione di disponibilità, l'indennità è aumentata del 50 per cento ovvero nella misura di cui all'articolo 40, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni, se il proprietario è coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale, a condizione che i terreni siano liberi da vincoli derivanti da patti agrari, anche di fatto, e l'immissione in possesso in favore dell'Amministrazione venga effettuata contestualmente al momento della notifica del decreto che approva il progetto di acquisizione.
3. I fabbricati rurali sono stimati secondo il valore di ricostruzione, calcolato sulla base del prezzario generale per le opere pubbliche vigente ai sensi della normativa regionale sui lavori pubblici, avuto riguardo alla vetustà ed allo stato di conservazione e di manutenzione dell'immobile. A tal fine il coefficiente di riduzione non può superare in ogni caso il 50 per cento.
4. Per i fabbricati di particolare pregio architettonico l'indennità di espropriazione, determinata ai sensi del comma 3, è aumentata fino ad un massimo del 50 per cento.
5. Sulle indennità sono corrisposti gli interessi nella misura del saggio legale per il periodo intercorrente tra la data dell'immissione in possesso e quella della effettiva liquidazione ovvero del deposito alla Cassa depositi e prestiti.
6. Gli stessi criteri di valutazione si applicano al conferimento di terreni rimboschiti e tenuti dal dipartimento regionale delle foreste in occupazione temporanea nonché di terreni su cui sono stati effettuati rimboschimenti volontari con il contributo dello Stato e/o della Regione.
7. Nelle ipotesi di cui al comma 6, ove il grado di copertura arborea sia inferiore al 60 per cento, si applica il comma 3 dell'articolo 27.
8. I valori fissati dal presente articolo si applicano anche per l'acquisizione dei terreni ricadenti nelle aree protette.
9. All'articolo 21 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, come sostituito dall'articolo 22 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14, sono apportate le seguenti modifiche: al terzo comma, le parole "dall'articolo 5 della legge regionale 10 febbraio 1986, n. 2" sono sostituite con le parole "dalla normativa regionale vigente in materia di interventi forestali"; il quarto comma è abrogato.
10. Allo scopo di favorire l'acquisizione di terreni nelle zone a diffusa proprietà particellare, ferme restando le procedure previste, i comuni o le province interessate sono autorizzati a svolgere le azioni necessarie volte a promuovere le offerte, acquisire le stesse, corredarne la documentazione e trasmetterle all'ufficio provinciale dell'Azienda regionale delle foreste demaniali competente per territorio entro il termine annuale di cui al comma 1.".


Art. 26.
Occupazione temporanea di terreni
1. Al comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, le parole "l'Amministrazione forestale" sono sostituite dalle parole "il dipartimento regionale delle foreste".
2. Al comma 2 dell'articolo 26 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, aggiungere il periodo: "L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste comunica all'Osservatorio regionale paritetico del lavoro forestale i dati annuali relativi all'occupazione temporanea dei terreni".


Art. 27.
Espropriazione di terreni rimboschiti con contributo pubblico
1. L'articolo 27 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 27. - Espropriazione di terreni rimboschiti con contributo pubblico - 1. E' autorizzata l'acquisizione dei rimboschimenti effettuati con finanziamenti pubblici per la forestazione produttiva, con un pagamento corrispettivo del valore agricolo dei terreni.
2. I terreni ricadenti in zone sottoposte a vincolo idrogeologico, dove sono stati effettuati rimboschimenti volontari con contributo pubblico e che presentino in atto un grado di copertura arborea inferiore al 50 per cento, sono sottoposti ad espropriazione qualora il dipartimento regionale delle foreste riconosca la necessità di effettuare interventi di ripristino del soprassuolo ai fini della difesa e della stabilità dei versanti.
3. I proprietari dei terreni di cui al comma 2 possono tuttavia eseguire per proprio conto ed a loro spese i lavori suddetti, impegnandosi ad iniziarli ed ultimarli nei modi e nei termini indicati dagli ispettorati ripartimentali delle foreste competenti per provincia.
4. Nei casi di cui al presente articolo i terreni sono considerati come pascoli e non si tiene conto del soprassuolo nella determinazione del valore ai sensi dell'articolo 22.".
2. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste comunica all'Osservatorio regionale paritetico del lavoro forestale di cui all'articolo 48 i dati relativi all'acquisizione dei rimboschimenti effettuati con finanziamenti pubblici per la forestazione produttiva, l'espropriazione di terreni ricadenti in zone vincolate ed i lavori dei privati di cui al presente articolo.


Capo III
Disciplina degli interventi forestali

 

Art. 28.
Programma poliennale di interventi idraulico-forestali
1. L'articolo 28 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 28. - Programma poliennale di interventi idraulico-forestali - 1. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste promuove e realizza, nei limiti delle risorse finanziarie individuate nello stesso, il programma triennale di interventi idraulico-forestali ed il relativo elenco annuale, finalizzati alla difesa e conservazione del suolo, alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente, redatto ai sensi della vigente legislazione regionale sui lavori pubblici e dell'articolo 83, inserendo prioritariamente gli interventi riguardanti le zone a rischio idraulico e di frana R4, R3, R2 e R1, individuate nei piani di assetto idrogeologico PAI, ferme restando le categorie prioritarie di intervento elencate nell'articolo 14, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, nel testo coordinato con le leggi regionali 2 agosto 2002, n. 7 e 19 maggio 2003, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni.
2. In attuazione dei piani stralcio di bacino di cui all'articolo 130 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 6 ed all'articolo 15 della legge regionale 9 marzo 2005, n. 3, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste promuove e realizza il programma triennale di interventi idraulico-forestali sulla base di stralci annuali, finalizzati alla difesa e conservazione del suolo, alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente, redatto ai sensi della vigente legislazione regionale sui lavori pubblici.
3. Il decreto di approvazione del programma di cui al comma 1 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.".


Art. 29.
Specificazione degli interventi
1. L'articolo 29 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 29. - Specificazione degli interventi - 1. Gli interventi di cui all'articolo 28 consistono in:
a) opere di difesa e conservazione del suolo a presidio degli invasi già realizzati o in corso di realizzazione;
b) opere di sistemazione idraulico-forestale dei bacini;
c) opere di regolazione dei corsi d'acqua;
d) opere di rinaturazione e di difesa del suolo nei bacini imbriferi montani particolarmente degradati;
e) interventi integrati di rinaturazione e recupero di suoli abbandonati;
f) nuove opere di rimboschimento e costituzione di fasce boschive;
g) interventi di tipo conservativo del patrimonio boschivo;
h) interventi di difesa dei boschi e della vegetazione dagli incendi;
i) interventi di tipo conservativo e di miglioramento da attuare nelle aree protette;
j) manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere ed interventi di cui alle lettere precedenti, già realizzate da altri soggetti;
k) interventi finalizzati all'ampliamento e/o al miglioramento e alla maggiore razionalizzazione del demanio forestale e pascolivo.
2. Il programma triennale di interventi è predisposto, nell'ambito delle rispettive competenze, dal dipartimento regionale delle foreste e dall'Azienda regionale delle foreste demaniali, sulla base degli indirizzi dettati dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.
3. Lo schema di programma è sottoposto al parere preventivo di una commissione composta dal dirigente generale del dipartimento regionale delle foreste, dall'ispettore generale dell'Azienda delle foreste demaniali e dal capo di gabinetto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, o loro delegati.
4. Lo schema di programma è composto da due sezioni:
a) la sezione predisposta dal dipartimento regionale delle foreste, relativa agli interventi di difesa del suolo, sulla base di quanto previsto dall'articolo 14, comma 18, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 nel testo coordinato con le leggi regionali 2 agosto 2002, n. 7 e 19 maggio 2003, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, che contiene gli interventi di cui alle lettere a), b), c), d) e f), del comma 1, gli interventi di manutenzione straordinaria dei corsi d'acqua e delle opere idrauliche, oltre agli interventi di cui alle lettere h) ed j) del comma 1, per la parte di competenza;
b) la sezione, predisposta dall'Azienda regionale delle foreste demaniali, relativa agli interventi di cui alle lettere e), f), g), i) e k), del comma 1, oltre agli interventi di cui alle lettere h) ed j) del comma 1, per la parte di competenza.
5. Lo schema di programma, il programma triennale ed il relativo elenco annuale sono approvati anche separatamente dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.
6. La competenza alla progettazione e alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 è attribuita rispettivamente al dipartimento regionale delle foreste ed all'Azienda regionale delle foreste demaniali sulla base della ripartizione di cui alle lettere a) e b) del comma 4.".


Art. 30.
Rideterminazione dei bacini idrografici montani
1. L'articolo 30 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 30. - Rideterminazione dei bacini idrografici montani - 1. Entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste ridetermina con proprio decreto il perimetro dei bacini idrografici montani nel territorio della Regione, avvalendosi del dipartimento regionale delle foreste.
2. Sino alla rideterminazione dei bacini sono considerati bacini idrografici montani i bacini già determinati e i comprensori di bonifica montana già classificati.
3. In tali bacini la progettazione, la realizzazione e la manutenzione delle opere relative agli interventi di cui all'articolo 28 sono di competenza esclusiva del dipartimento regionale delle foreste e dell'Azienda regionale delle foreste demaniali in funzione delle rispettive competenze.".


Art. 31.
Attività di prevenzione e presidio territoriale
1. Dopo l'articolo 30 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente articolo:
"Art. 30 bis. - Attività di prevenzione e presidio territoriale nelle aree montane - 1. Nel territorio dei bacini idrografici montani, il dipartimento regionale delle foreste esercita le competenze di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, fatte salve le competenze in materia di polizia idraulica che rimangono in capo agli ufficiali ed agli agenti di polizia giudiziaria, e concorre nell'attività di presidio territoriale idraulico ed idrogeologico di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004.
2. Le autorizzazioni, ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, continuano ad essere rilasciate dagli uffici del Genio civile.
3. Le autorizzazioni rilasciate sono comunicate, entro i successivi quindici giorni, dagli uffici del Genio civile agli ispettorati ripartimentali delle foreste territorialmente competenti ai fini della tutela, vigilanza e controllo dei corsi d'acqua.".


Art. 32.
Piano per l'acquisizione dei terreni
1. L'articolo 31 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 31. - Piano per l'acquisizione dei terreni - 1. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi previsti dal Protocollo di Kyoto in ordine alla riduzione di emissioni di anidride carbonica nell'atmosfera, di contrastare il fenomeno della desertificazione e di realizzare gli interventi di cui all'articolo 28 nonché il miglioramento, l'ampliamento ed una maggiore razionalizzazione del demanio forestale e pascolivo e delle aree protette, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, tramite l'Azienda regionale delle foreste demaniali, tenendo conto anche delle offerte ricevute, è autorizzato a predisporre, nei limiti delle disponibilità finanziarie, un piano di acquisizione di terreni nel rispetto dei seguenti criteri prioritari, nell'ordine di seguito riportato:
a) aree nude da rimboschire, anche di ridotte dimensioni, purché accorpabili con il preesistente demanio o che siano a salvaguardia e tutela di particolari interessi o ricadano all'interno di parchi, riserve naturali, siti di importanza comunitaria, SIC, zone di protezione speciale, ZPS o zone speciali di conservazione, ZCS;
b) aree nude da rimboschire di dimensioni idonee per una razionale gestione;
c) terreni destinati a pascolo di dimensioni idonee, ricadenti in bacini idrografici di particolare interesse sistematorio;
d) terreni destinati a pascolo anche di ridotte dimensioni, purché accorpabili con il preesistente demanio;
e) seminativi ed arboreti agrari specializzati di idonee dimensioni, ricadenti in bacini idrografici di particolare interesse sistematorio o accorpabili con il preesistente demanio;
f) boschi con alta funzione protettiva anche di ridotte dimensioni, purché accorpabili con il preesistente demanio o che siano a salvaguardia e tutela di particolari interessi;
g) boschi con alta funzione protettiva di dimensioni idonee per una razionale gestione;
h) altri terreni non ricadenti nelle fattispecie precedenti.
2. E', altresì, autorizzata l'acquisizione di aree di particolare interesse naturalistico e/o paesaggistico, ivi compresi specchi d'acqua, pantani, rocce e anfratti anche ricadenti all'interno di parchi e riserve naturali.
3. Sulla base dei criteri prioritari di cui al comma 1, anche in relazione alle dichiarazioni di disponibilità dei proprietari pervenute in virtù dell'articolo 25, entro i sessanta giorni successivi al termine utile per la presentazione delle dichiarazioni di disponibilità, il piano di acquisizione dei terreni viene approvato dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, su proposta dell'Azienda regionale delle foreste demaniali, sentita la commissione di cui al comma 3 dell'articolo 29.
4. La gestione dei boschi e dei complessi boscati, compresi i relativi impianti, appartenenti agli enti economici sottoposti a vigilanza o tutela della Regione ivi compresa l'ESA, ad eccezione dei parchi e delle riserve naturali per i quali si applicano le norme di cui alla legge regionale 9 agosto 1988, n. 14, è affidata all'Azienda regionale delle foreste demaniali.
5. I beni di cui al comma 4, ferme restando le disposizioni previste dall'articolo 21 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, possono essere affidati in gestione anche agli enti parco.
6. L'ESA è autorizzato a cedere a titolo gratuito all'Azienda regionale delle foreste demaniali i terreni conferiti all'ente ai sensi della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, e ancora nella disponibilità dello stesso.
7. La gestione dei complessi boscati di pertinenza dei musei regionali di cui all'articolo 2, comma 3, della legge regionale 15 maggio 1991, n. 17, è affidata all'Azienda regionale delle foreste demaniali.".


Titolo II
PROVVEDIMENTI PER LA DIFESA DEI BOSCHI E DELLA VEGETAZIONE DAGLI INCENDI


Capo I
Incendi boschivi e della vegetazione. Prevenzione e lotta


Art. 33.
Prevenzione e lotta agli incendi della vegetazione
1. Al comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, dopo la parola "Regione," sono inserite le parole "avvalendosi in via prioritaria del dipartimento regionale delle foreste,".
2. Al comma 2 dell'articolo 33 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole "ambienti naturali," sono inserite le parole "delle aree protette o ricadenti nelle aree siti di importanza comunitaria, SIC, zone di protezione speciale, ZPS o zone speciali di conservazione, ZCS".


Art. 34.
Definizione di incendio boschivo
1. Dopo l'articolo 33 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente:
"Art. 33bis. - Definizione di incendio boschivo - 1. Per la definizione di incendio boschivo trova applicazione nel territorio della Regione l'articolo 2 della legge 21 novembre 2000, n. 353.".


Art. 35.
Piano per la difesa della vegetazione dagli incendi
1. L'articolo 34 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 34. - Piano per la difesa della vegetazione dagli incendi - 1. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, è approvato il piano per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva per la difesa della vegetazione contro gli incendi.
2. Il piano, predisposto dal Corpo forestale della Regione, individua:
a) le cause determinanti ed i fattori predisponenti gli incendi;
b) le aree a rischio d'incendio boschivo, rappresentate con apposita cartografia tematica aggiornata con l'indicazione delle tipologie di vegetazione prevalenti, nonché la individuazione dei punti sensibili richiedenti operazioni periodiche di decespugliamento o di eliminazione della vegetazione secca od altro materiale combustibile;
c) i periodi a rischio d'incendio boschivo, con l'indicazione dei dati anemologici e dell'esposizione ai venti;
d) gli indici di pericolosità fissati su base quantitativa e sinottica;
e) le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio nelle aree e nei periodi a rischio;
f) gli interventi per la previsione e la prevenzione degli incendi boschivi, anche attraverso sistemi di monitoraggio satellitare;
g) la consistenza e la localizzazione dei mezzi, degli strumenti e delle risorse umane nonché le procedure per la lotta attiva contro gli incendi boschivi;
h) la consistenza e la localizzazione delle vie di accesso e dei tracciati spartifuoco nonché di adeguate fonti di approvvigionamento idrico;
i) le operazioni selvi-colturali di pulizia e manutenzione del bosco, con facoltà di previsione di interventi sostitutivi del proprietario inadempiente, in particolare nelle aree a più elevato rischio;
l) gli indirizzi in ordine all'immissione controllata di bestiame nei boschi, ai fini del mantenimento delle condizioni ambientali migliori per la prevenzione degli incendi;
m) le esigenze formative e la relativa programmazione;
n) le attività informative;
o) le previsioni relative alla dotazione di infrastrutture e mezzi necessari per il raggiungimento degli obiettivi del piano;
p) la realizzazione di studi e ricerche e di progetti sperimentali relativi a nuovi metodi e tecniche, intesi ad accrescere l'efficacia dell'azione;
q) qualsiasi altra misura atta a realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 33;
r) la previsione economico-finanziaria delle attività previste nel piano stesso.
3. Il piano ha efficacia a tempo indeterminato e può essere aggiornato in qualsiasi momento ove insorgano ragioni di opportunità o esigenze di adeguamento a nuove disposizioni di legge o a norme comunitarie.
4. Il piano si attua mediante programmi annuali di intervento predisposti entro il 31 marzo di ciascun anno.
5. Nelle more dell'approvazione del piano di cui al comma 1, restano in vigore le previsioni del piano in atto vigente.
6. Dell'approvazione e dell'aggiornamento del piano è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
7. Il piano prevede per le aree naturali protette un'apposita sezione, definita tenendo conto delle proposte degli enti gestori sugli interventi da realizzare nelle aree di loro competenza.
8. Ferme restando le competenze previste dalle norme vigenti, il piano può individuare modalità di collaborazione all'attività di cui all'articolo 33 da parte degli enti locali territoriali e di altri enti pubblici.
9. Relativamente ai parchi regionali, con decreto del presidente dell'ente parco sono approvati specifici programmi di intervento contenenti disposizioni per il coordinamento dei compiti dei soggetti che svolgono attività di prevenzione e difesa antincendio, nel territorio del parco, secondo le previsioni del piano di cui al presente articolo.
10. Le attività previste nei programmi di cui al comma 9 sono svolte autonomamente da ciascun ente, nel rispetto delle misure di coordinamento contenute nei programmi medesimi.".


Art. 36.
Previsione e prevenzione del rischio di incendi. Lotta attiva contro gli incendi boschivi
1. Dopo l'articolo 34 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, sono inseriti i seguenti:
"Art. 34bis. - Previsione e prevenzione del rischio di incendi - 1. Per quanto concerne l'attività di previsione e prevenzione del rischio di incendi boschivi trova applicazione nella Regione quanto disposto dall'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353. La Regione, nell'ambito dell'attività di prevenzione, può concedere contributi a privati, proprietari di aree boscate, per operazioni di pulizia e di manutenzione selvi-colturale prioritariamente finalizzate alla prevenzione degli incendi boschivi.
2. La pianificazione territoriale urbanistica tiene conto del grado di rischio di incendio boschivo del territorio individuato dalle cartografie di cui all'articolo 34, comma 2 , lettera b).
3. Il Corpo forestale della Regione provvede all'espletamento delle attività di cui all'articolo 5 della legge 21 novembre 2000, n. 353.
Art. 34ter. - Lotta attiva contro gli incendi boschivi - 1. Gli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi comprendono le attività di ricognizione, sorveglianza, avvistamento, allarme e spegnimento con mezzi terrestri ed aerei.
2. Ai fini di cui al comma 1, il servizio antincendi boschivi del Corpo forestale della Regione garantisce e coordina sul territorio regionale le attività aeree di spegnimento, avvalendosi del centro operativo aereo unificato dello Stato e dei mezzi aerei messi a disposizione dal dipartimento regionale delle foreste.
3. Il Corpo forestale della Regione programma la lotta attiva agli incendi boschivi ed assicura il coordinamento antincendio istituendo e gestendo, con una operatività di tipo continuativo, le sale operative unificate permanenti, avvalendosi in aggiunta alle proprie strutture, ai propri mezzi e alle proprie squadre "a terra":
a) di risorse, mezzi e personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in base ad accordi di programma;
b) di risorse, mezzi e personale delle forze armate e delle forze di polizia in caso di riconosciuta ed urgente necessità, richiedendoli all'autorità competente;
c) di mezzi aerei di altre regioni in base ad accordi di programma.".


Art. 37.
Vegetazione secca. Interventi urgenti
1. Il comma 1 dell'articolo 35 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
"1. Anche nelle more dell'approvazione del piano di cui all'articolo 34, il dipartimento regionale delle foreste e l'Azienda regionale delle foreste demaniali sono autorizzati a procedere ad interventi nei punti sensibili di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 34, mediante operazioni periodiche per la eliminazione della vegetazione secca e di altro materiale combustibile, attuati secondo i programmi annuali di intervento di cui al comma 4 del predetto articolo.".


Art. 38.
Attività vietate nei boschi e nei pascoli percorsi da incendi
1. L'articolo 37 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 37 - Attività vietate nei boschi e nei pascoli percorsi da incendi - 1. Nel territorio della Regione trovano applicazione i divieti, le prescrizioni e le sanzioni previste dall'articolo 10 della legge 11 novembre 2000, n. 353. L'autorizzazione di cui al penultimo periodo del comma 1 del predetto articolo è concessa dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, previo parere del Comitato forestale regionale.".


Art. 39.
Fuochi controllati in agricoltura
1. All'articolo 40 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, sono aggiunti i seguenti commi:
"4bis. Entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti i comuni della Regione provvedono alla revisione o alla conferma dei regolamenti di cui al comma 1, dandone comunicazione al dipartimento regionale delle foreste ed all'ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio nonché all'ente gestore dell'area protetta, se il territorio del comune vi ricade in tutto od in parte.
4ter. In caso di inottemperanza l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste nomina un commissario ad acta, scelto tra i tecnici del Corpo forestale regionale con qualifica non inferiore a funzionario.".


Art. 40.
Manutenzione dei bordi stradali per la prevenzione degli incendi
1. Il comma 1 dell'articolo 41 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
"1. L'Azienda regionale delle foreste demaniali e le province regionali, secondo i programmi definiti annualmente in attuazione del piano di cui all'articolo 34, eseguono periodicamente lavori di prevenzione degli incendi nelle sedi delle strade aperte al pubblico e nei terreni contermini, ancorché di proprietà privata, per la profondità tecnicamente necessaria in relazione alle condizioni dei luoghi.".
2. Il comma 3 dell'articolo 41 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
"3. Gli enti di cui al comma 1 possono regolare con accordi di programma gli ambiti territoriali entro cui svolgono le rispettive attività. In mancanza di tali accordi, l'Azienda regionale delle foreste demaniali cura l'esecuzione dei lavori, nelle forme di cui all'articolo 64, nelle strade comprese entro i perimetri dei bacini idrografici montani, nonché in quelle comprese entro i confini dei parchi, delle riserve naturali e delle relative aree di protezione; la provincia regionale cura l'esecuzione dei lavori nelle restanti parti del territorio provinciale.".
3. Al comma 5 dell'articolo 41 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole "provincia regionale" sono inserite le parole ", degli uffici provinciali dell'Azienda regionale delle foreste demaniali".


Art. 41.
Interventi nei boschi degradati
1. L'articolo 43 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 43. - Interventi nei boschi degradati - 1. Per i boschi che si trovino in condizioni di accentuato degrado, il dirigente generale del dipartimento regionale delle foreste ordina ai proprietari l'esecuzione dei necessari interventi di ripristino e ne fissa il termine.
2. In caso di inottemperanza dei proprietari, il dipartimento regionale delle foreste ordina l'espropriazione o l'occupazione temporanea dei boschi, ancorché non previsti nel programma triennale di cui all'articolo 28. In caso di occupazione temporanea, ai proprietari non è dovuta indennità.
3. Gli interventi eseguiti ai sensi del comma 2 sono a totale carico dell'Amministrazione forestale.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai boschi in condizioni di accentuato degrado, ancorché non causato da incendi, di proprietà di comuni, province o altri enti pubblici. I dati relativi ai proprietari ai quali vengono ordinati gli interventi di ripristino di cui al comma 1 e ai boschi in cui si procede all'esproprio o all'occupazione temporanea ai sensi del comma 2 sono comunicati all'Osservatorio regionale paritetico del lavoro forestale.".


Art. 42.
Competenza in ordine alle sanzioni amministrative
1. Al comma 2 dell'articolo 44 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, le parole "all'Ispettore ripartimentale delle foreste" sono sostituite con le parole "al dirigente dell'Ispettorato forestale".


Titolo III
LAVORO NEL SETTORE FORESTALE


Capo I
Misure riguardanti il lavoro


Art. 43.
Norme speciali ed elenco speciale dei lavoratori forestali
1. Dopo l'articolo 45 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, sono inseriti i seguenti:
"Art. 45bis. - Norme speciali - 1. Le norme del presente Titolo costituiscono norme speciali che regolano il lavoro del personale alle dipendenze del dipartimento regionale delle foreste e dell'Azienda regionale delle foreste demaniali, per le finalità della presente legge, nell'espletamento delle attività di sistemazione e manutenzione idraulico-forestale ed idraulico-agraria, imboschimento e rimboschimento, miglioramento dei boschi esistenti ed attività connesse, difesa del suolo, valorizzazione ambientale e paesaggistica anche al fine della fruizione sociale del territorio, ivi compresa la gestione delle aree protette, difesa della vegetazione dagli incendi, nonché tutte le attività collaterali, connesse e/o collegate, previste dalla presente legge e dalle norme generali vigenti.
Art. 45ter. - Elenco speciale dei lavoratori forestali - 1. E' istituito l'elenco speciale regionale dei lavoratori forestali, articolato su base provinciale, presso i competenti uffici periferici provinciali del dipartimento regionale del lavoro.
2. All'elenco speciale sono iscritti a domanda tutti i lavoratori già utilmente inseriti nelle graduatorie distrettuali o che abbiano espletato compiutamente, a partire dall'anno 1996, almeno quattro turni di lavoro di cinquantuno giornate lavorative ai fini previdenziali, esclusi i casi di malattia, infortunio o documentate cause di forza maggiore, alle dipendenze dell'Amministrazione forestale nel periodo di vigenza della presente legge, ovvero almeno due turni nel triennio 2003-2005.
3. La domanda d'iscrizione di cui al comma 2 è presentata, a pena di decadenza, entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. L'iscrizione all'elenco speciale è condizione essenziale per l'avviamento al lavoro alle dipendenze del dipartimento regionale delle foreste e dell'Azienda regionale delle foreste demaniali.
4. Ai soggetti pubblici e privati che si avvalgono, per l'esecuzione di lavori ed attività nel settore forestale ed ambientale, dei lavoratori iscritti nell'elenco speciale istituito col presente articolo, possono essere applicati agevolazioni, aiuti, sgravi fiscali previsti dalle vigenti norme regionali. I suddetti soggetti sono tenuti all'applicazione della vigente contrattazione collettiva del settore e della legislazione sociale. In caso di accertata violazione delle norme contrattuali, previdenziali e sociali, i soggetti inadempienti sono esclusi per un quinquennio dall'accesso, sotto qualsiasi forma, ad agevolazioni ed aiuti vigenti nel settore. A tal fine gli organi competenti sono tenuti a trasmettere ai dipartimenti dell'Assessorato regionale dellcoltura e delle foreste ed all'Osservatorio regionale paritetico del lavoro forestale l'esito degli accertamenti definitivi di avvenuta violazione.
5. Le garanzie occupazionali di cui agli articoli seguenti sono computate tenendo conto delle giornate lavorative di cui al comma 2, comunque effettuate dai lavoratori iscritti nell'elenco speciale alle dipendenze dei soggetti pubblici o privati, anche in regime di convenzione. Tali garanzie occupazionali sono riconosciute anche ai lavoratori che dall'anno 1996 hanno prestato servizio per almeno due turni alle dipendenze degli Ispettorati ripartimentali delle foreste con le mansioni di addetto allo spegnimento e alla prevenzione degli incendi ex SAB. La gestione giuridica ed economica del personale forestale assunto in attuazione delle presenti disposizioni avviene in base alla contrattazione collettiva per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria. Possono essere previsti, inoltre, idonei strumenti per la gestione complessiva del sistema agro-forestale-ambientale.
6. I lavoratori aventi titolo sono inseriti nell'elenco provinciale per fascia di garanzia occupazionale di appartenenza, diviso per graduatorie formulate secondo i criteri previsti dall'articolo 48, comma 1 e dall'articolo 49, comma 2.".


Art. 44.
Misure urgenti per l'occupazione forestale
1. Per favorire il processo di progressiva stabilizzazione del personale operaio impiegato dall'Amministrazione forestale non è consentito l'ulteriore avviamento di lavoratori non inseriti nell'elenco speciale di cui all'articolo 45ter della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, come introdotto dall'articolo 43 della presente legge.
2. Per le mutate esigenze connesse all'attuazione degli interventi del programma operativo regionale 2000-2006 ed al fine di procedere all'incremento della superficie forestale e migliorare la fruizione sociale dei boschi e delle aree protette gestite dall'Azienda regionale delle foreste demaniali, la dotazione dei contingenti di cui all'articolo 46, comma 2, lettera a) e lettera b), della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è aumentata rispettivamente del 50 per cento e del 65 per cento.
3. Al fine di garantire un migliore espletamento dell'attività di prevenzione e lotta degli incendi boschivi e della vegetazione, è istituito, alle dipendenze del dipartimento regionale delle foreste, un contingente di personale con garanzia occupazionale di centocinquantuno giornate lavorative annue ai fini previdenziali, il contingente è formato da 935 operai, articolati nelle qualifiche di cui al comma 4 dell'articolo 56 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni.
4. La dotazione complessiva per la formazione del contingente distrettuale per ciascuna provincia viene determinata in proporzione alle dotazioni già individuate dal comma 5 dell'articolo 56 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni. Alla copertura dei posti del suddetto contingente si provvede attingendo dalle rispettive graduatorie del personale di cui all'art. 56 della legge regionale medesima.
5. Gli incrementi della dotazione complessiva dei lavoratori di cui al comma 2 sono articolati dall'Osservatorio regionale paritetico del lavoro forestale di cui all'articolo 48 in contingenti provinciali e distrettuali distinti per l'Azienda regionale delle foreste demaniali e per il dipartimento regionale delle foreste. Le dotazioni distrettuali per l'Azienda regionale delle foreste demaniali sono determinate avuto riguardo alle superfici demaniali delle aree protette o comunque gestite, ai vivai, alle aree attrezzate, agli opifici, ai servizi generali e ad ogni ulteriore attività istituzionale espletata. Le dotazioni distrettuali per il dipartimento regionale delle foreste sono stabilite avuto riguardo alla superficie boscata, alle aree protette, alla orografia, ai mezzi, alle attrezzature in dotazione, ai servizi generali e ad ogni ulteriore attività istituzionale espletata. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentito l'Osservatorio regionale paritetico del lavoro forestale di cui all'articolo 48, ridetermina le dotazioni provinciali dei contingenti distrettuali, in base ai criteri suddetti, tenuto conto delle variazioni intervenute.
6. Alla copertura dei posti resisi disponibili a seguito degli incrementi di cui ai commi 2 e 3, si provvede con corrispondenti riduzioni numeriche dei centunisti inseriti nei rispettivi contingenti distrettuali di cui all'articolo 46, comma 2, lettera c) e all'articolo 56 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni.
7. E' istituito, per ogni distretto forestale, un contingente ad esaurimento formato dai lavoratori inclusi nell'elenco speciale di cui all'articolo 45ter della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, come introdotto dall'articolo 43 della presente legge, e non appartenenti ai contingenti previsti negli articoli 46 e 56 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, i quali di norma vengono avviati al lavoro per un turno di settantotto giornate lavorative annue ai fini previdenziali.
8. L'Azienda regionale delle foreste demaniali ed il dipartimento regionale delle foreste utilizzano, di norma, in modo continuativo i lavoratori fino al completamento delle garanzie occupazionali del contingente di appartenenza.
9. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
10. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
11. Al comma 6 dell'articolo 54 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche e integrazioni, le parole da "possono" ad "agricola" sono sostituite dalle parole "transitano, anche in soprannumero, nei contingenti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera a).".
12. Ferma restando l'appartenenza dei lavoratori al contingente distrettuale, è ammessa, su istanza del lavoratore o per specifiche esigenze dell'Amministrazione, la mobilità degli operai di cui al comma 2, nell'ambito provinciale. I criteri per disciplinare la mobilità interdistrettuale vengono definiti dall'Osservatorio regionale paritetico del lavoro forestale di cui all'articolo 48.
13. L'appartenenza al contingente degli operai a tempo indeterminato è incompatibile con la iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri e, comunque, di altre categorie di lavoratori autonomi.
14. Il mancato espletamento dell'attività lavorativa prevista, salvo documentati casi di malattia, infortunio, cause di forza maggiore o altri gravi motivi, comporta la decadenza definitiva dal contingente di appartenenza.
15. Il lavoratore, in caso di rinunzia al passaggio al contingente superiore, permane definitivamente nel contingente di appartenenza, nella posizione in graduatoria che gli compete, con l'annotazione a margine dell'avvenuta rinunzia in via definitiva e permanente. La presente disposizione non si applica, a decorrere dall'anno 2009, per il contingente di cui all'articolo 46, comma 2, lettera c), della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni.
16. L'Osservatorio regionale paritetico del lavoro forestale di cui all'articolo 48 determina i criteri per il passaggio, nell'ambito dello stesso distretto, del personale tra il contingente alle dipendenze dell'Azienda regionale delle foreste demaniali e quello corrispondente alle dipendenze del dipartimento regionale delle foreste.
17. Sono abrogati il comma 4 dell'articolo 53 e l'articolo 55 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni.
18. I lavoratori con le qualifiche di cui all'articolo 56, comma 5, lettera a), della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, di cui alle delibere della Commissione regionale per l'impiego del 18 maggio e del 2 settembre 1999, beneficiano, ad esaurimento, delle garanzie occupazionali del comma 1 del medesimo articolo 56.


Capo II
Norme comuni e transitorie


Art. 45.
Meccanismo di sostituzione per la copertura dei posti disponibili
1. Il comma 2 dell'articolo 61 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
"2. In caso di sopravvenuta inidoneità fisica, accertata ai sensi e con le modalità previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni, i lavoratori alle dipendenze del dipartimento regionale delle foreste sono inseriti, anche in soprannumero, nel contingente di appartenenza con altre qualifiche, purché sussistano i requisiti di idoneità fisica e professionale. In ogni caso il dipartimento foreste verifica la possibilità di proficuo utilizzo del lavoratore in altre mansioni compatibili con il suo stato di salute e l'idoneità specifica sotto il profilo professionale e sanitario. In caso di impossibilità di proficuo utilizzo all'interno del dipartimento regionale delle foreste, il lavoratore transita, anche in soprannumero, nel corrispondente contingente alle dipendenze dell'Azienda regionale delle foreste demaniali, fermo restando il possesso dell'idoneità fisica e professionale.".


Art. 46.
Lavoratori in soprannumero
1. Dopo l'articolo 62 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente:
"Art. 62bis - Lavoratori in soprannumero - 1. Ai fini della presente legge, la previsione "anche in soprannumero" ovunque riportata, è applicata inserendo i lavoratori nelle graduatorie dei relativi contingenti di cui ai precedenti articoli, dopo l'ultimo dei lavoratori in graduatoria ed eventualmente anche in soprannumero.
2. Il meccanismo di sostituzione per i posti resisi disponibili non può trovare applicazione attingendo dalla fascia immediatamente inferiore se prima non siano stati utilmente inseriti in graduatoria tutti i lavoratori soprannumerari.
3. Ferma restando la dotazione complessiva, il contingente degli operai di cui all'articolo 46, comma 2, lettera a), è ripartito su base provinciale, di norma nella proporzione del 90 per cento alle dipendenze dell'Azienda regionale delle foreste demaniali e del 10 per cento alle dipendenze del dipartimento regionale delle foreste. Eventuali deroghe locali sono approvate dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, su proposta dei competenti dirigenti generali.".


Art. 47.
Ulteriori lavoratori inseriti nell'elenco speciale
1. In sede di prima applicazione della presente legge sono inseriti nell'elenco speciale anche i lavoratori già utilmente inseriti nelle graduatorie di cui agli articoli 48, 49 e 56 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, che abbiano effettuato attività lavorativa alle dipendenze dell'Amministrazione forestale e che siano stati cancellati dalle graduatorie per mancata presentazione dell'istanza entro i termini.
2. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).


Art. 48.
Osservatorio regionale paritetico del lavoro forestale
1. Per il monitoraggio dell'attuazione di quanto disposto dal presente Titolo nonché per l'uniforme attuazione sul territorio regionale, provinciale e distrettuale anche degli strumenti contrattuali, è costituito presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste un Osservatorio regionale paritetico del lavoro forestale, presieduto dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, così composto:
a) il dirigente generale del dipartimento regionale delle foreste;
b) un dirigente in servizio presso il dipartimento regionale delle foreste, designato dal dirigente generale dello stesso;
c) l'ispettore generale dell'Azienda regionale delle foreste demaniali;
d) un dirigente in servizio presso l'Azienda regionale delle foreste demaniali, designato dall'ispettore generale della stessa;
e) un esperto designato dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste;
f) due rappresentanti per ciascuna organizzazione sindacale firmataria del CCNL, CCRL integrativo, oltre alle organizzazioni sindacali riconosciute rappresentative successivamente all'entrata in vigore della presente legge ed a quelle maggiormente rappresentative.
2. Le funzioni di segretario dell'Osservatorio sono espletate da un componente dell'ufficio di gabinetto dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, con qualifica non inferiore a funzionario.
3. L'Osservatorio può anche svolgere funzione arbitrale per le questioni ad esso devolute concordemente dalle parti firmatarie dei contratti di lavoro. In tal caso le determinazioni sono assunte con la maggioranza qualificata dei componenti. Negli altri casi l'Osservatorio decide all'unanimità.
4. Spetta all'Osservatorio il compito di fissare i criteri generali per la rideterminazione della distribuzione territoriale degli incrementi delle dotazioni numeriche dei contingenti a livello distrettuale di cui alla presente legge, nonché di determinare i criteri generali per la mobilità interdistrettuale dei lavoratori e per l'uniforme applicazione delle norme di legge e di contratto sull'intero territorio regionale.
5. L'Osservatorio è costituito con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste; i componenti durano in carica tre anni e possono essere riconfermati solo una volta.


Art. 49.
Norme sull'applicazione del contratto
1. Al recepimento della parte normativa del Contratto collettivo nazionale di lavoro di cui all'articolo 45 ter, comma 5, della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, come introdotto dall'articolo 43 della presente legge, provvede l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste con proprio decreto, entro trenta giorni dalla sottoscrizione.
2. Entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto di cui al comma 1, la Giunta regionale delibera sul recepimento della parte economica del contratto.


Titolo IV
DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE


Capo I
Norme riguardanti l'Amministrazione forestale


Art. 50.
Modifiche all'articolo 63 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni
1. Al comma 1 dell'articolo 63 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, le parole "il consiglio di amministrazione dell'AFDRS" sono sostituite dalle parole: "L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentiti il dirigente generale del dipartimento regionale delle foreste e l'ispettore generale dell'Azienda regionale delle foreste demaniali".
2. All'articolo 63 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è aggiunto il seguente comma:
"5bis. Gli edifici demaniali in cui sono ubicati i distaccamenti forestali, in quanto uffici di polizia, sono assegnati nella piena ed esclusiva disponibilità del dipartimento regionale delle foreste che ne cura la manutenzione ordinaria e straordinaria.".


Art. 51.
Lavori in economia
1. I commi 3 e 4 dell'articolo 64 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, sono sostituiti dai seguenti:
"3. Per i lavori suddetti trova applicazione la vigente normativa sui lavori pubblici.
4. Con apposito regolamento, approvato con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, previa delibera della Giunta regionale sono disciplinati i lavori in economia da effettuarsi da parte del dipartimento regionale delle foreste e dell'Azienda regionale delle foreste demaniali. Nelle more, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato ad emanare apposite direttive.".


Capo II
Norme riguardanti il Corpo forestale della Regione

Art. 52.
(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).


Art. 53.
(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).


Art. 54.
(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).


Art. 55.
(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).


Art. 56.
(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).


Art. 57.
Preventivo di spesa per l'utilizzazione dei lavoratori a tempo indeterminato
1. L'articolo 81 della legge regionale 16 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 81. - Preventivo di spesa per l'utilizzazione dei lavoratori a tempo indeterminato - 1. Nell'ambito delle assegnazioni finanziarie relative alle attività di prevenzione e lotta agli incendi boschivi nonché per l'attività e gli interventi di cui agli articoli 30 e 30-bis, gli uffici periferici del dipartimento regionale delle foreste e dell'Azienda regionale delle foreste demaniali predispongono, all'inizio di ciascun anno, il preventivo di spesa per l'utilizzazione continuativa, per l'intero esercizio finanziario, degli operai a tempo indeterminato, specificando gli interventi ai quali gli stessi sono destinati.".


Art. 58.
Abrogazione di norme
1. Sono abrogati gli articoli 12, 38, 39, 84 e 87 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Sono abrogate le norme, anche di natura regolamentare, in contrasto od incompatibili con la presente legge.


Art. 59.
Testo coordinato
1. Il testo della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, coordinato con le successive modifiche ed integrazioni, ivi comprese quelle apportate dalla presente legge, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge.


Art. 60.
Agenzia della Regione siciliana per le erogazioni in agricoltura - A.R.S.E.A. -
1. E' istituita, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, l'Agenzia della Regione siciliana per le erogazioni in agricoltura A.R.S.E.A., di seguito denominata Agenzia. L'Agenzia ha personalità giuridica pubblica ed è dotata di autonomia patrimoniale, finanziaria, gestionale, amministrativa e contabile e dispone di proprio personale secondo quanto previsto dal presente articolo. L'Agenzia è sottoposta alla vigilanza dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, ha sede in Palermo e può dotarsi di sedi decentrate. L'Agenzia è riconosciuta secondo le modalità e le procedure previste dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165.
2. All'Agenzia sono attribuite le funzioni di organismo pagatore per la Regione siciliana degli aiuti derivanti dalla politica agricola comunitaria nonché degli interventi sul mercato e sulle strutture del settore agricolo finanziate o cofinanziate dal FEOGA, sezione garanzia. Nell'esercizio delle funzioni di organismo pagatore, ai sensi del regolamento CE n. 1663/95, l'Agenzia provvede a:
a) autorizzare i pagamenti, determinando l'importo che, in esito all'istruttoria, deve essere erogato al richiedente conformemente alla normativa applicabile;
b) eseguire i pagamenti, impartendo istruzioni all'istituto tesoriere designato;
c) contabilizzare i pagamenti, attraverso la registrazione nei propri libri contabili, con l'utilizzazione di un sistema informatizzato e la preparazione di sintesi periodiche di spesa, anche al fine delle dichiarazioni all'AGEA secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale in materia; nei libri contabili devono essere, altresì, registrati gli attivi finanziati dal Fondo per quanto riguarda gli anticipi non liquidati e i debitori.
3. All'Agenzia può essere affidata dalle province regionali, dai comuni e da altri enti pubblici operanti nel territorio della Regione anche la funzione di organismo pagatore di ogni altro aiuto destinato all'agricoltura ed allo sviluppo rurale dalla Regione siciliana. In questo caso all'Agenzia possono essere affidate anche le sole funzioni di cui alle lettere b) e c) del comma 2.
4. I poteri, gli obblighi, le responsabilità ed ogni altro aspetto relativo alla funzionalità dell'Agenzia, salve le disposizioni di cui al presente articolo, sono definiti e disciplinati ai sensi dell'articolo 121, comma 2, lettere a) e b) della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6.
5. Al personale dell'Agenzia si applica lo stato giuridico ed il trattamento economico previsto per il personale dell'Amministrazione regionale dai contratti collettivi regionali di lavoro relativi al comparto e alla dirigenza.
6. Sono organi dell'Agenzia:
a) il direttore;
b) il comitato di indirizzo;
c) il collegio dei revisori dei conti.
7. Il direttore ha la rappresentanza legale dell'Agenzia e adotta ogni atto necessario alla gestione per l'attività dell'Agenzia. Il direttore è nominato, con decreto del Presidente della Regione, tra soggetti in possesso di diploma di laurea e di documentate competenze in materia di organizzazione ed amministrazione. Il relativo rapporto di lavoro è regolato da contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni, prorogabile una sola volta. Il direttore può essere revocato, con decreto del Presidente della Regione, su motivata proposta della Giunta regionale. Il compenso del direttore è definito nel decreto di nomina, assumendo come parametri quelli previsti per i dirigenti delle strutture di massime dimensioni dell'Amministrazione regionale di cui all'articolo 4 della legge regionale 15 maggio 2000, n.10. L'incarico di direttore è incompatibile con cariche pubbliche elettive, nonché con ogni altra attività di lavoro autonomo o subordinato ed allo stesso si applica il principio di onnicomprensività e di esclusività di cui alla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.
8. Il comitato di indirizzo è nominato con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione dalla Giunta regionale e su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, ed è composto da cinque membri, di cui tre scelti tra esperti di particolare qualificazione nel settore dell'agricoltura. Il presidente è nominato tra i suoi componenti con lo stesso decreto presidenziale, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste. Il comitato, quale organo consultivo, valuta l'andamento della gestione e lo stato di attuazione del programma e propone al direttore gli indirizzi operativi utili a garantire il miglior raggiungimento degli obiettivi. Il comitato formula pareri obbligatori non vincolanti sul programma annuale di attività e sul bilancio dell'Agenzia. Le organizzazioni professionali agricole a livello regionale possono partecipare, con un rappresentante ciascuno, alle sedute del comitato senza diritto di voto. Ai componenti il comitato compete l'indennità di missione e il rimborso delle spese, secondo quanto previsto per i dirigenti generali dell'Amministrazione regionale. Il comitato dura in carica cinque anni e i suoi componenti possono essere riconfermati una sola volta.
9. Il collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Presidente della Regione, dura in carica quattro anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati una sola volta. (Periodo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). Il collegio è composto da tre membri effettivi, di cui uno scelto dal Presidente della Regione con funzioni di presidente, uno designato dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste e uno designato dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, tutti iscritti al registro previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. Ai componenti del collegio spetta una indennità annua lorda il cui ammontare è determinato nella misura stabilita dall'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
10. L'Agenzia, in conformità ai criteri di autonomia e separazione delle funzioni previste dal Regolamento CE n. 1663/95 e dalle linee direttrici per la revisione dei conti del FEOGA, si articola in aree funzionali che possono comprendere anche strutture semplici.
11. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge vengono nominati gli organi dell'Agenzia. Il personale dell'Agenzia è individuato mediante:
a) l'espletamento delle procedure definite con i provvedimenti di cui al comma 4;
b) il distacco di personale dipendente dall'Amministrazione regionale;
c) la stipula di convenzioni con società di lavoro interinale.
12. Entro tre mesi dalla nomina, il direttore provvede agli adempimenti necessari all'attivazione delle procedure per la individuazione del personale, secondo quanto previsto alla lettera b) del comma 11.
13. Il direttore, al fine di garantire l'attivazione dell'Agenzia e lo svolgimento delle funzioni alla stessa attribuite, può utilizzare personale dell'Amministrazione regionale in posizione di comando presso l'Agenzia e provvedere a stipulare secondo gli indirizzi definiti dalla Giunta regionale:
a) contratti di prestazione d'opera professionale, ai sensi degli articoli 2230 e seguenti del codice civile;
b) contratti di lavoro temporaneo.
14. In sede di prima applicazione della presente legge, il Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, assegna all'Agenzia, entro trenta giorni dalla nomina del direttore, i beni immobili e mobili e le attrezzature di proprietà regionale, strumentali all'esercizio delle funzioni e delle attività attribuite dal presente articolo.
15. Fino alla data di riconoscimento dell'Agenzia, quale organismo pagatore da parte dell'AGEA, la Regione individua l'A.R.S.E.A., ai sensi e nel rispetto del punto 4 dell'allegato al Regolamento CE n. 1663/95, quale organismo regionale di cui l'AGEA può avvalersi per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 1999.
16. Le entrate proprie dell'Agenzia sono costituite da:
a) somme destinate all'Agenzia dall'Unione europea per il finanziamento o il cofinanziamento della struttura dell'organismo pagatore e dei rimborsi forfettari da parte del FEOGA destinati al funzionamento della struttura;
b) contributi regionali non finalizzati;
c) contributi straordinari regionali per le attività specifiche;
d) somme affidate dalla Regione e da altri enti pubblici operanti sul territorio della Regione a titolo di compenso per gli oneri di gestione delle funzioni affidate.
17. Non costituiscono entrate proprie dell'Agenzia e sono gestite separatamente e nel rispetto dei vincoli di destinazione derivanti dalla legislazione comunitaria, nazionale e regionale le somme assegnate all'Agenzia dall'Unione europea, dallo Stato, dalla Regione e da altri enti, destinate ad essere erogate a terzi a titolo di aiuti, premi o contributi, anche cofinanziati, ai sensi della normativa comunitaria; tali somme sono gestite in due distinti conti infruttiferi intestati all'Agenzia, con la dicitura "aiuti comunitari", da tenersi presso la tesoreria e delle quali l'Agenzia rende annualmente il conto agli enti che hanno assegnato i fondi.
18. L'Agenzia applica fin dal primo esercizio finanziario il regolamento contabile emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, con le modalità e le modifiche previste dall'articolo 18, comma 4, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19.
19. Il direttore adotta il Regolamento contabile interno dell'Agenzia secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, come applicabili in Sicilia, tenendo conto della normativa comunitaria e nazionale per le attività di cui ai commi 2 e 3. Il Regolamento è approvato dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste con le modalità stabilite dal comma 5 dell'articolo 53 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17. In caso di correzione finanziaria negativa, da parte del FEOGA, sezione garanzia, imputabile all'Agenzia, si applica l'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n.165 e successive modifiche.
20. L'Agenzia fornisce all'AGEA, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, tutte le informazioni necessarie per le comunicazioni da effettuare alla Commissione dell'Unione europea ai sensi della normativa comunitaria. L'Agenzia inoltre:
a) trasmette con periodicità semestrale alla Giunta regionale ed agli altri enti per i quali svolge attività di organismo pagatore, i rendiconti sull'attività svolta, anche sotto forma di prospetti informatici;
b) invia alla Giunta regionale, entro il 30 aprile di ciascun anno, il proprio bilancio di esercizio e la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'andamento della gestione. La Giunta regionale riferisce alla competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana nei trenta giorni successivi;
c) inoltra all'AGEA le prescritte rendicontazioni periodiche ed annuali e, per il tramite dell'AGEA, al Ministero dell'economia e delle finanze richieste motivate per anticipazioni di spesa per far fronte alle esigenze di pagamento degli aiuti comunitari;
d) si avvale, per l'esercizio delle funzioni e attività, dei dati e dei servizi dell'organismo di coordinamento, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n.165.
21. L'Agenzia, al fine di realizzare un sistema informatico adeguato alle proprie esigenze di funzionamento e alle norme comunitarie, può stipulare apposita convenzione con la struttura societaria prevista dall'articolo 78 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni.
22. L'Agenzia, nello svolgimento delle proprie funzioni, può dotarsi di autonome strutture di supporto e operative mediante la costituzione di società a capitale misto pubblico-privato, con partecipazione pubblica maggioritaria o la partecipazione a società di capitali. Può avvalersi, mediante apposite convenzioni e/o protocolli di intesa, dei servizi realizzati e messi a disposizione dall'AGEA agli organismi pagatori o ad altre strutture pubbliche.
23. L'Agenzia, per l'esercizio delle funzioni e dei compiti ad essa assegnati dal presente articolo, può avvalersi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n.173, dei servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) e degli altri servizi informatici regionali.
24. Il bilancio di funzionamento dell'Agenzia inizia l'1 gennaio e termina il 31 dicembre del medesimo anno. L'esercizio finanziario comunitario, riferito alla gestione dei finanziamenti erogati dal fondo FEOGA, sezione garanzia, ha inizio il 16 ottobre e si chiude il 15 ottobre dell'anno successivo, secondo la vigente normativa comunitaria. I conti annuali comunitari sono certificati, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 e successive modifiche, da società abilitate, non controllate dallo Stato o dalla Regione, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale sugli appalti pubblici di servizi.
25. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste esercita la vigilanza sull'attività dell'Agenzia con le modalità previste dall'articolo 53 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, sottoponendo al controllo di legittimità e di merito i seguenti atti:
a) bilancio di previsione e relative variazioni;
b) bilancio consuntivo;
c) programma annuale di attività;
d) assunzioni del personale, procedure concorsuali pubbliche e variazioni di pianta organica;
e) regolamenti.
26. Sono fatti salvi i controlli su eventuali ulteriori atti sulla base di vincoli posti da normative nazionali e comunitarie di settore.


Art. 61.
Norma finanziaria
1. Per la realizzazione del programma triennale di cui all'articolo 28 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata, nel triennio 2006-2008, la spesa annua di 34.000 migliaia di euro da destinare, quanto ad euro 4.500 migliaia agli interventi di competenza del dipartimento regionale delle foreste e, quanto ad euro 29.500 migliaia, agli interventi di competenza dell'Azienda regionale delle foreste demaniali.
2. Per le finalità di cui all'articolo 31 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa di 1.000 migliaia di euro.
3. Agli oneri di cui ai commi 1 e 2, quantificati complessivamente in 35.000 migliaia di euro annui, si provvede nell'esercizio finanziario 2006 con le assegnazioni di cui al comma 114 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266; per gli esercizi finanziari 2007 e 2008 ai predetti oneri si provvede con parte delle somme derivanti dall'attualizzazione dei limiti di impegno autorizzati rispettivamente dal comma 114 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dal comma 3ter dell'articolo 5 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 2005, n. 248. La spesa di cui al presente comma è inserita nel piano economico degli investimenti previsto dall'articolo 1, comma 114, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dall'articolo 5, comma 3ter, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 2005, n. 248.
4. Agli oneri di cui all'articolo 34bis, comma 1, della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche e integrazioni, si provvede con parte delle assegnazioni di cui alla legge 21 novembre 2000, n. 353.
5. Per il rimborso delle spese ai componenti esterni dell'Osservatorio regionale paritetico del lavoro forestale di cui all'articolo 48 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2006, la spesa di 5 migliaia di euro, UPB 2.4.1.1.2, capitolo 150504, cui si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 2.4.1.1.2, capitolo 150503, del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo; per gli esercizi finanziari 2007-2008 gli oneri, valutati in 5 migliaia di euro, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2006-2008, UPB 2.4.1.1.2.
6. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 60, quantificati per l'esercizio finanziario 2006 in 1.000 migliaia di euro, si provvede mediante riduzione della spesa autorizzata dall'articolo 7, comma 14, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, UPB 1.3.1.3.99, capitolo 105306. Per gli esercizi finanziari successivi i relativi oneri, valutati in 1.000 migliaia di euro per ciascun anno, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2006-2008, UPB 4.2.2.8.1.
7. Il Ragioniere generale della Regione, su proposta dei dirigenti generali dei relativi rami amministrativi, è autorizzato ad apportare al bilancio della Regione le necessarie variazioni per l'attuazione dell'articolo 60, in relazione alle competenze, al personale ed alle funzioni trasferiti all'Agenzia della Regione siciliana per le erogazioni in agricoltura.


Art. 62.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


Palermo, 14 aprile 2006.


CUFFARO
Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste LEONTINI




Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Per la legge regionale 6 aprile 1996, n.16, recante "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione." si rinvia al testo coordinato, predisposto in conformità alla previsione recata dall'art. 59 della legge regionale che si annota, di seguito pubblicato.

Nota all'art. 11, comma 2:
L'art. 24 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14, recante: "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 maggio 1981, n. 98: "Norme per l'istituzione nella Regione di parchi e riserve naturali.", per effetto della modifica apportata dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Norme di salvaguardia del parco. - 1. Dalla data di emanazione del decreto istitutivo del parco, le previsioni degli strumenti urbanistici comunali e sovracomunali approvati o adottati, fatta eccezione per le zone territoriali omogenee di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, denominato A, B e C questa ultima nei limiti delle necessità di sviluppo demografico degli abitanti esistenti, diventano inefficaci qualora le stesse interessino aree comprese nel perimetro del parco.
2. La disciplina da osservarsi nell'ambito delle aree facenti parte del parco è quella indicata nel decreto istitutivo del parco medesimo.
3. L'emanazione del decreto di istituzione del parco comporta gli stessi effetti indicati dall'articolo 19, quinto e sesto capoverso.
4. Dalla costituzione dell'Ente parco ogni concessione o autorizzazione delle autorità competenti relativa a qualsiasi attività che comporti trasformazione del territorio del parco e alla disciplina del piano territoriale è subordinata al preventivo nulla-osta dell'Ente parco che lo rilascia, in conformità alle prescrizioni del decreto istitutivo del parco e alla disciplina del piano territoriale e del regolamento di cui all'articolo 10, entro novanta giorni dalla data di ricezione della richiesta; ove il nulla-osta non venga rilasciato entro tale termine esso si intende negato.
5. Il nulla osta di cui al comma precedente è rilasciato dal presidente dell'Ente parco sentito il parere vincolante dell'ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio da rendere entro il termine di trenta giorni, secondo criteri e modalità generali attuativi del regolamento dell'Ente e sostituisce quello previsto dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497 e successive modifiche, nonché le autorizzazioni e/o i nulla osta concernenti i terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici previsti dalla normativa vigente.
6. Nei territori del parco classificati A, B e C, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio dei comuni interessati della proposta di cui all'articolo 27 della stessa legge e sino alldel decreto di istituzione del parco, qualsiasi attività che comporti trasformazione del territorio è subordinata al nulla-osta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente sentito il Consiglio regionale.
7. Sulle richieste di nulla-osta in contrasto con le indicazioni della proposta è sospesa ogni determinazione assessoriale sino all'emanazione del decreto di istituzione del parco.
8. Entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto di istituzione del parco, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente adotta le proprie determinazioni definitive in ordine alle richieste di nulla-osta di cui al comma 7.
9. La progettazione relativa ad interventi, impianti ed opere da realizzarsi da parte di soggetti pubblici nelle zone comprese entro il perimetro del parco può essere avviata previa intesa con l'Ente parco che verifica la compatibilità degli interventi proposti con le finalità istitutive.".


Nota all'art. 11, comma 3:
L'art. 3 della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20, recante: "Istituzione del Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento. Norme sull'istituzione del sistema dei parchi archeologici in Sicilia.", per effetto della modifica apportata dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Zona I - archeologica. - 1. La zona archeologica, costituita dall'area su cui insistono beni appartenenti al patrimonio archeologico, è riserva integrale a tutela dei beni medesimi, nonché dell'ambiente naturale nel suo insieme.
2. Il patrimonio archeologico è costituito dai monumenti, dagli insiemi architettonici, dalle emergenze d'interesse archeologico e dai siti archeologici.
3. Nella zona è fatto divieto di eseguire nuove costruzioni, impianti e in genere opere di qualsiasi specie, anche se di carattere provvisorio.
4. Possono essere autorizzati, nel rispetto dell'ambiente archeologico e paesaggistico, soltanto:
a) le reti per impianti di pubblica utilità, quali quelli per acquedotti, fognature, gas, illuminazione e telefono, purché realizzate mediante condotti sotterranei ad opportuna profondità sotto gli attuali piani di campagna e nel rispetto del sottosuolo archeologico. Con le medesime modalità, può essere autorizzata, altresì la sistemazione delle parti esterne strettamente necessarie di tali impianti o di impianti esistenti purché tali parti esterne siano ridotte al minimo e non arrechino danni ai monumenti ed all'ambiente archeologico;
b) i collegamenti viari carrabili o pedonali, in quanto rispondenti ad accertate esigenze di fruizione del Parco, che devono essere progettati o potenziati in modo che il tracciato aderisca al massimo alle conformazioni naturali del terreno;
c) i mutamenti di destinazione d'uso, le modifiche a costruzioni legalmente esistenti ed inoltre ad impianti e, in genere, ad opere e volumi tecnici legalmente esistenti, anche se di carattere provvisorio, e sempre che le modifiche non interessino la sagoma e non comportino aumenti di volumetria o di altezza;
d) gli interventi di manutenzione ordinaria, restauro e risanamento conservativo di cui all'articolo 20, lettere a) e b) della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71;
e) le esecuzioni di opere murarie e la realizzazione di recinzioni, nonché i mutamenti di colorazione e di tinteggiature esterne, la collocazione di insegne luminose e no, con esclusione di ogni altro intervento che costituisce modifica all'ambiente e, previo parere vincolante dell'ispettorato ripartimentale delle foreste, ove previsto ai fini della tutela idrogeologica, qualsiasi lavoro di manutenzione che comporti movimenti o sistemazione di terreno;
f) le opere di scavo e di ricerca archeologica nonché di restauro, sistemazione, conservazione e valorizzazione delle emergenze monumentali ed archeologiche, nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 1;
g) le arature e gli scavi di altro genere a profondità non superiore a cm. 30 nonché l'uso di mezzi meccanici per la lavorazione dei terreni;
h) gli interventi sui manufatti esistenti nel cimitero di Bonamorone.".


Nota all'art. 60, comma 1:
L'art. 3 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, recante: "Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.", così dispone:
"Funzioni dell'Agenzia e delle regioni. - 1. L'Agenzia è l'organismo di coordinamento di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento CEE n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, come modificato dall'articolo 1 del regolamento CE n. 1287/95 del Consiglio, del 22 marzo 1995, ed agisce come unico rappresentante dello Stato italiano nei confronti della Commissione europea per tutte le questioni relative al FEOGA, ai sensi del regolamento CE n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995. L'Agenzia è responsabile nei confronti dell'Unione europea degli adempimenti connessi alla gestione degli aiuti derivanti dalla politica agricola comune, nonché degli interventi sul mercato e sulle strutture del settore agricolo, finanziate dal FEOGA.
1-bis. Al Ministero delle politiche agricole e forestali è attribuita la competenza della gestione dei rapporti con la Commissione europea afferenti, in seno al comitato del FEOGA - Garanzia, alle attività di monitoraggio dell'evoluzione della spesa, di cui al regolamento CE n. 1258/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune, nonché alle fasi successive alla decisione di liquidazione dei conti adottata ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), del citato regolamento CEE n. 729/70, come sostituito dall'articolo 1, del regolamento CE n. 1287/95 del Consiglio, del 22 maggio 1995. In materia l'AGEA assicura il necessario supporto tecnico fornendo, altresì, gli atti dei procedimenti.
2. Il Ministro per le politiche agricole, con proprio decreto, sentita la Commissione europea, ai sensi del regolamento CE n. 1663/95, d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina il limite al numero degli organismi pagatori e stabilisce le modalità e le procedure per il relativo riconoscimento.
3. Le regioni istituiscono appositi servizi ed organismi per le funzioni di organismo pagatore, che devono essere riconosciuti, sentita l'Agenzia, previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti, sulla base del decreto di cui al comma 2. Tali organismi possono essere istituiti anche sotto forma di consorzio o di società a capitale misto pubblico-privato.
4. Fino all'istituzione ed al riconoscimento degli appositi organismi di cui al comma 3, l'Agenzia è organismo pagatore dello Stato italiano per l'erogazione di aiuti, contributi e premi comunitari previsti dalla normativa dell'Unione europea e finanziati dal FEOGA, non attribuita ad altri organismi pagatori nazionali.
5. I suddetti organismi pagatori devono fornire all'Agenzia tutte le informazioni occorrenti per le comunicazioni alla Commissione europea previste dai regolamenti CEE n. 729/70 e CE n. 1663/95 e successive modificazioni ed integrazioni.
6. Fino alla istituzione ed al riconoscimento degli organismi di cui al comma 3, l'Ente nazionale risi continua a svolgere sul territorio nazionale le funzioni di organismo pagatore nel settore risicolo.".


Nota all'art. 60, comma 2:
Il Regolamento CE 7 luglio 1995, n. 1663/95, reca: "Regolamento della Commissione che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento CEE n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEAOG, sezione 'garanzia'.", ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea l'8 luglio 1995, legge n. 158.


Nota all'art. 60, comma 4:
L'art. 121 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, recante: "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001.", così dispone:
"Istituzione dell'organismo pagatore regionale. - 1. In attuazione dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni e nel rispetto delle forme e modalità ivi previste, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a porre in essere quanto necessario per l'istituzione dell'organismo pagatore regionale.
2. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste provvede altresì a disciplinare con proprie direttive:
a) i poteri, gli obblighi e le responsabilità dell'organismo, quali definiti agli articoli 2 e 3 del Regolamento CE n. 1258/99, nonché la struttura amministrativa dello stesso;
b) l'attribuzione delle responsabilità e le funzioni nel pieno rispetto del Regolamento CE n. 1663/95 e del relativo allegato.".


Nota all'art. 60, comma 7:
L'art. 4 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante: "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento.", così dispone:
"Tipologia delle strutture operative. - 1. L'organizzazione amministrativa della Regione è articolata in strutture di massima dimensione, strutture di dimensione intermedia, denominate aree e servizi, ed unità operative di base. Le strutture operative della Regione sono aggregate, per funzioni omogenee, nella Presidenza della Regione e in assessorati sottoposti rispettivamente alla direzione politica del Presidente della Regione e degli Assessori regionali.
2. Le strutture di massima dimensione sono articolate in strutture di dimensione intermedia, denominate aree e servizi, in unità operative di base e uffici semplici. Alle aree fanno capo funzioni strumentali di coordinamento infrassessoriale e attività serventi rispetto a quelle svolte dalle strutture di massima dimensione e dalle loro articolazioni organizzative. In ciascun servizio sono aggregate, secondo criteri di organicità e completezza, funzioni e compiti omogenei. Le strutture di massima dimensione sono in sede di prima applicazione quelle di cui alla tabella A allegata alla presente legge; successivamente si procede con regolamento ai sensi del comma 3. Il numero dei dirigenti generali è eguale a quello delle strutture di massima dimensione, maggiorato di otto.
3. In sede di prima applicazione le attuali direzioni regionali costituiscono i dipartimenti. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, tramite regolamento, sono individuati i rispettivi servizi. Dalla data di adozione del regolamento di esecuzione della legge sul decentramento di funzioni agli enti locali sono ridefiniti, nel numero e nelle funzioni i dipartimenti e i relativi servizi. L'individuazione dei dipartimenti e dei servizi è ispirata ai princìpi di cui all'articolo 3 ed in particolare all'attribuzione ad un unico ufficio, per ciascun procedimento, della responsabilità complessiva dello stesso.
4. .... (Comma abrogato).
5. E' istituito presso la Presidenza della Regione, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, l'Ufficio di gestione del contenzioso del lavoro al fine di assicurare l'efficace svolgimento di tutte le attività stragiudiziali e giudiziali inerenti alle controversie. Enti pubblici omogenei o affini possono istituire, mediante convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento, un unico ufficio per la gestione di tutto o di parte del contenzioso comune.
6. Per l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo e per la collaborazione all'attività politica, il Presidente della Regione e gli Assessori si avvalgono di uffici posti alle proprie esclusive dipendenze, coordinati da un dirigente di livello non inferiore alla seconda fascia, con competenze di supporto e raccordo con l'Amministrazione in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80; lo stesso svolge altresì i poteri di spesa rientranti nella competenza del proprio ufficio.
7. La Giunta regionale può deliberare l'istituzione di uffici speciali temporanei per il soddisfacimento di esigenze particolari, per la realizzazione di specifici programmi e progetti di rilevante entità e complessità per lo svolgimento di particolari studi o elaborazioni. Gli uffici speciali possono operare tramite l'impiego coordinato di più strutture organizzative, anche appartenenti a diversi assessorati. La dotazione di personale e quella strumentale dell'ufficio è determinata, unitamente agli obiettivi ed alla loro durata, con l'atto istitutivo. Agli stessi sono preposti dirigenti di prima, seconda o terza fascia.".


Note all'art. 60, comma 9:
- L'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, recante: "Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili.", così dispone:
"Registro dei revisori contabili. - 1. E' istituito presso il Ministero di grazia e giustizia il registro dei revisori contabili.
2. L'iscrizione nel registro dà diritto all'uso del titolo di revisore contabile.".
- L'art. 3, comma 13, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.", e successive modifiche e integrazioni, così dispone:
"Il direttore generale dell'unità sanitaria locale nomina i revisori con specifico provvedimento e li convoca per la prima seduta. Il presidente del collegio viene eletto dai revisori all'atto della prima seduta. Ove a seguito di decadenza, dimissioni o decessi il collegio risultasse mancante di uno o più componenti, il direttore generale provvede ad acquisire le nuove designazioni dalle amministrazioni competenti. In caso di mancanza di più di due componenti dovrà procedersi alla ricostituzione dell'intero collegio. Qualora il direttore generale non proceda alla ricostituzione del collegio entro trenta giorni, la regione provvede a costituirlo in via straordinaria con un funzionario della regione e due designati dal Ministro del tesoro. Il collegio straordinario cessa le proprie funzioni all'atto dell'insediamento del collegio ordinario. L'indennità annua lorda spettante ai componenti del collegio dei revisori è fissata in misura pari al 10 per cento degli emolumenti del direttore generale dell'unità sanitaria locale. Al presidente del collegio compete una maggiorazione pari al 20 per cento dell'indennità fissata per gli altri componenti.".


Nota all'art. 60, comma 10:
Per il Regolamento CE 7 luglio 1995, n. 1663/95, vedi Nota all'art. 60, comma 2.


Nota all'art. 60, comma 13, lett. a):
Gli articoli 2230 e seguenti del codice civile disciplinano il contratto che ha per oggetto una prestazione di opera intellettuale.


Note all'art. 60, comma 15:
- Per il regolamento CE 7 luglio 1995, n. 1663/95, vedi Nota all'art. 60, comma 2.
- L'art. 5 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, recante: "Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.", così dispone:
"Gestione degli interventi e aiuti comunitari. - 1. Nella qualità di organismo di coordinamento, l'Agenzia promuove l'applicazione armonizzata della normativa comunitaria e a tal fine verifica la conformità e i tempi delle procedure istruttorie e di controllo seguite dagli organismi pagatori ed effettua il monitoraggio delle attività svolte dagli stessi anche ai sensi del regolamento CE n. 729/70, delle relative norme di attuazione e successive modificazioni e integrazioni.
2. In caso di inerzia o inadempienza nell'esercizio delle funzioni svolte dagli organismi pagatori si applicano, su segnalazione dell'Agenzia al Ministro ed alle regioni interessate, le procedure di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
3. In mancanza dell'istituzione o nelle more del riconoscimento dell'organismo pagatore da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, l'Agenzia può avvalersi, previa intesa con le medesime, degli uffici regionali, ai sensi e nel rispetto del punto 4 dell'allegato al regolamento CE n. 1663/95, nonché di organismi di settore per lo svolgimento delle funzioni relative alla gestione degli aiuti e degli interventi derivanti dalla politica agricola comune.
4. Per l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui al presente decreto legislativo, ivi compresi i controlli preventivi integrati effettuati mediante telerilevamento, previsti dalla normativa comunitaria, l'Agenzia e gli altri organismi pagatori si avvalgono, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, dei servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), sulla base di apposite convenzioni, tenuto conto, sentito il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di quanto disposto dall'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in materia di norme tecniche e di criteri di sicurezza per l'accesso ai dati ed alle informazioni disponibili dalla rete telematica nazionale prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2001.
5. All'Agenzia compete la rendicontazione alla Unione europea dei pagamenti effettuati dalla stessa e da tutti gli altri organismi pagatori, nonché, in qualità di organismo pagatore, l'autorizzazione, l'esecuzione e la contabilizzazione dei pagamenti stessi. Alle eventuali rettifiche negative apportate dalla Comunità alle spese dichiarate dagli organismi pagatori si fa fronte mediante assegnazione all'apposito conto corrente di tesoreria intestato "Ministero del tesoro-FEOGA", da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dei fondi occorrenti. In caso di correzioni finanziarie negative comunque imputabili agli organismi pagatori istituiti dalle regioni, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su segnalazione del Ministro per le politiche agricole, stabilisce, in sede di ripartizione dei finanziamenti alle regioni, le somme da detrarre.
6. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato, sentito l'organismo di coordinamento, previa espressa motivata richiesta degli organismi pagatori riconosciuti, ad effettuare a favore degli stessi anticipazioni di cassa entro sessanta giorni dalla richiesta, per far fronte alle esigenze di pagamento degli aiuti comunitari. Nell'effettuare le anticipazioni, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica tiene conto dell'avvenuta utilizzazione delle anticipazioni concesse. I servizi e gli organismi previsti dall'articolo 3, comma 3, sono inseriti nella tabella A, allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, istitutiva del sistema di tesoreria unica.
7. I servizi e organismi pagatori di cui all'articolo 3, comma 3, possono essere istituiti dalle regioni anche prima del riconoscimento dell'Agenzia quale organismo pagatore.".


Note all'art. 60, comma 18:
- Il D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97, reca: "Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70.".
- L'art. 18, comma 4, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, recante: "Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie.", così dispone:
"A decorrere dall'esercizio finanziario 2007, gli enti di cui all'Elenco n. 1, allegato alla presente legge, applicano il regolamento contabile emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, secondo le modalità e le eventuali modifiche disposte con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli enti, per i quali le leggi regionali prevedano la soppressione, la liquidazione, la trasformazione o altra forma di modifica della natura giuridica, mantengono la precedente disciplina contabile. Gli altri enti privi di specifica normativa contabile adeguano i propri regolamenti contabili ai principi del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, a partire dall'esercizio finanziario 2007 secondo le direttive dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, di concerto con il dipartimento regionale che esercita la tutela e/o la vigilanza amministrativa. Con decreto del Ragioniere generale della Regione di concerto con il dirigente generale del dipartimento regionale che esercita la tutela e/o la vigilanza amministrativa, possono essere approvati schemi-tipo di bilancio per ciascuna categoria di enti.".


Note all'art. 60, comma 19:
- Il D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97, reca: "Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70.".
- L'art. 53 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, recante: "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005.", così dispone:
"Controllo sugli atti degli enti vigilati. - 1. La Regione espleta i controlli sugli enti, istituti e aziende sottoposte a vigilanza e tutela, ivi inclusi le aziende sanitarie e ospedaliere, le aziende policlinico e i consorzi di bonifica, di norma attraverso gli organi di controllo interno degli stessi.
2. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, con proprio decreto, predispone programmi annuali di controllo individuando i soggetti tra quelli indicati al comma 1 da sottoporre alla procedura prevista dal comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni o alle verifiche previste dal comma 4.
3. Ai fini della salvaguardia dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità degli enti vigilati, nonché ai fini della partecipazione degli stessi al perseguimento degli obiettivi della finanza pubblica regionale, i soggetti di cui al comma 1 trasmettono periodicamente, su supporto informatico, all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, secondo modalità stabilite con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale bilancio e tesoro, predisposto di concerto con il dirigente generale del dipartimento regionale del ramo dell'amministrazione interessato, i dati contabili di struttura e di attività richiesti. L'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze rende disponibili alle amministrazioni che esercitano la vigilanza amministrativa i dati ottenuti ed i risultati delle elaborazioni effettuate.
4. Qualora emergessero criticità di ordine economico o finanziario, l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze può disporre, di concerto con l'organo tutorio, verifiche ed ispezioni con le modalità da individuare con provvedimento del dirigente generale del dipartimento regionale bilancio e tesoro.
5. Ai regolamenti degli enti vigilati recanti disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, per il parere tecnico contabile dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, che deve essere espresso entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta.
6. Spetta all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, sentiti i dipartimenti regionali interessati per i profili amministrativi, l'emanazione di indirizzi contabili e linee guida per la predisposizione dei documenti contabili.
7. Per l'espletamento dei compiti ispettivi e di vigilanza attribuiti all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze è istituito presso l'Assessorato stesso l'Albo regionale degli ispettori contabili.
8. L'Albo è formato da dipendenti regionali in servizio in possesso di almeno uno dei requisiti sotto elencati:
a) cinque anni di effettivo servizio prestato presso l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze con qualifica non inferiore a funzionario;
b) cinque anni di iscrizione all'albo dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 e successive modifiche ed integrazioni o dei ragionieri e periti commerciali o dei dottori commercialisti o degli avvocati.
9. Con decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, da emanarsi entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di tenuta e di funzionamento dell'Albo.
10. L'articolo 12 della legge regionale 27 dicembre 2003, n. 21 è abrogato.
11. Al comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni sono soppresse le parole "e i regolamenti.".
12. Al comma 4 dell'articolo 20 della legge regionale 14 settembre 1979, n. 212 e successive modifiche ed integrazioni sono soppresse le parole "e all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze".
13. Nelle more della piena attuazione della riforma dei controlli, i dipartimenti regionali continuano ad esercitare l'attività di controllo sugli atti dei soggetti di cui al comma 1 sottoposti alla loro vigilanza e tutela con i poteri e secondo le modalità previste dalla normativa vigente e continuano ad attivare la procedura prevista dal comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni nei seguenti casi:
a) mancanza del parere favorevole espresso dal collegio dei revisori;
b) su richiesta dell'organo di controllo interno sulla base di circostanziate motivazioni;
c) su richiesta dell'organo tutorio.
14. Le disposizioni di cui ai commi da 2-ter a 2-sexies dell'articolo 17 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni e di cui al comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni, non trovano applicazione relativamente ai procedimenti non ancora definiti alla data di entrata in vigore della presente legge, limitatamente ai soggetti diversi dagli enti locali.
15. Al comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni le parole "entro trenta giorni" sono sostituite dalle parole "entro quarantacinque giorni" ed al terzo periodo le parole "concludere l'iter istruttorio del parere" sono sostituite dalle parole "presentare le proprie osservazioni".
16. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con il presente articolo.".
- Per l'art. 5 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, vedi Nota all'art. 60, comma 15.


Nota all'art. 60, comma 20:
Per l'art. 3 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, vedi Nota all'art. 60, comma 1.


Nota all'art. 60, comma 20, lett. d):
Per l'art. 5 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, vedi Nota all'art. 60, comma 15.


Nota all'art. 60, comma 21:
L'art. 78 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, recante: "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001.", così dispone:
"Svolgimento attività informatiche. - 1. Per lo svolgimento delle attività informatiche di competenza delle amministrazioni regionali, ivi comprese quelle necessarie per l'attuazione della misura 6.2.1. - Reti e servizi per la società dell'informazione del P.O.R. Sicilia 2000-2006, la Regione si avvale di una apposita struttura societaria anche in forma di gruppo societario, con unica ed esclusiva funzione di servizio per la Regione stessa, che opera secondo gli indirizzi strategici stabiliti dal Governo e secondo le direttive tecniche determinate dal Coordinamento dei sistemi informativi. La relativa partecipazione azionaria è posseduta prevalentemente dalla Regione. L'organismo societario previsto dal presente comma è equiparato, per gli effetti di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, alle amministrazioni pubbliche previste dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo medesimo. Detto organismo societario, definito nel QRS in materia di SI, è costituito con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, per la costituzione della predetta struttura societaria è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni a carico del bilancio per l'esercizio in corso.
1-bis. L'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali si avvale della struttura, di cui al comma 1, anche per l'automatizzazione di misure di sostegno economico agli anziani ultra sessantacinquenni in condizione di povertà qualunque sia la denominazione della predetta automatizzazione.".


Nota all'art. 60, comma 23:
L'art. 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, recante: "Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.", così dispone:
"Servizi di interesse pubblico. - 1. Il SIAN, quale strumento per l'esercizio delle funzioni di cui al decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, ha caratteristiche unitarie ed integrate su base nazionale e si avvale dei servizi di interoperabilità e delle architetture di cooperazione previste dal progetto della rete unitaria della pubblica amministrazione. Il Ministero per le politiche agricole e gli enti e le agenzie dallo stesso vigilati, le regioni e gli enti locali, nonché le altre amministrazioni pubbliche operanti a qualsiasi titolo nel comparto agricolo e agroalimentare, hanno l'obbligo di avvalersi dei servizi messi a disposizione dal SIAN, intesi quali servizi di interesse pubblico, anche per quanto concerne le informazioni derivanti dall'esercizio delle competenze regionali e degli enti locali nelle materie agricole, forestali ed agroalimentari. Il SIAN è interconnesso, in particolare, con l'Anagrafe tributaria del Ministero delle finanze, i nuclei antifrode specializzati della Guardia di finanza e dell'Arma dei carabinieri, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, le camere di commercio, industria ed artigianato, secondo quanto definito dal comma 4.
2. Il SIAN, istituito con legge 4 giugno 1984, n. 194, è unificato con i sistemi informativi di cui all'articolo 24, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e all'articolo 1 della legge 28 marzo 1997, n. 81, ed integrato con i sistemi informativi regionali. Allo stesso è trasferito l'insieme delle strutture organizzative, dei beni, delle banche dati, delle risorse hardware, software e di rete dei sistemi di cui all'articolo 1 della legge 28 marzo 1997, n. 81, senza oneri amministrativi. In attuazione della normativa comunitaria, il SIAN assicura, garantendo la necessaria riservatezza delle informazioni, nonché l'uniformità su base nazionale dei controlli obbligatori, i servizi necessari alla gestione, da parte degli organismi pagatori e delle regioni e degli enti locali, degli adempimenti derivanti dalla politica agricola comune, connessi alla gestione dei regimi di intervento nei diversi settori produttivi ivi inclusi i servizi per la gestione e l'aggiornamento degli schedari oleicolo e viticolo.
3. Il SIAN è interconnesso con i sistemi informativi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, al fine di fornire all'ufficio del registro delle imprese, di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, gli elementi informativi necessari alla costituzione ed aggiornamento del Repertorio economico amministrativo (REA). Con i medesimi regolamenti, di cui all'articolo 14, comma 3, sono altresì definite le modalità di fornitura al SIAN da parte delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle informazioni relative alle imprese del comparto agroalimentare.
4. Con apposita convenzione le amministrazioni di cui ai commi precedenti definiscono i termini e le modalità tecniche per lo scambio dei dati, attraverso l'adozione di un protocollo di interscambio dati. Il sistema automatico di interscambio dei dati è attuato secondo modalità in grado di assicurare la salvaguardia dei dati personali e la certezza delle operazioni effettuate, garantendo altresì il trasferimento delle informazioni in ambienti operativi eterogenei, nel pieno rispetto della pariteticità dei soggetti coinvolti.
5. Lo scambio di dati tra i sistemi informativi di cui al presente articolo, finalizzato al perseguimento delle funzioni istituzionali nelle pubbliche amministrazioni interessate, non costituisce violazione del segreto d'ufficio.
6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si farà fronte nei limiti delle autorizzazioni di spesa all'uopo recate da appositi provvedimenti legislativi.".


Nota all'art. 60, comma 24:
L'art. 13 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, recante: "Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.", così dispone:
"Certificazione. - 1. Gli organismi pagatori affidano la certificazione di cui all'articolo 3 del regolamento CE n. 1663/95, con riferimento alle spese del Fondo europeo di orientamento e di garanzia in agricoltura (FEOGA), a società abilitate, non controllate dallo Stato, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria sugli appalti pubblici di servizi.".


Nota all'art. 60, comma 25:
Per l'art. 53 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, vedi Nota all'art. 60, comma 19.


Note all'art. 61, comma 3:
- L'art. 1, comma 114, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006).", così dispone:
"In attuazione dell'articolo 38 dello statuto della Regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, il contributo di solidarietà nazionale per l'anno 2006 è corrisposto alla Regione siciliana nella misura di 94 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante riduzione per l'importo di 282 milioni di euro per l'anno 2006 del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Per le stesse finalità è corrisposto alla Regione siciliana, per l'anno 2007, un contributo quindicennale di 10 milioni di euro annui a decorrere dallo stesso anno 2007. L'erogazione dei predetti contributi è subordinata alla redazione di un piano economico degli investimenti, che la Regione siciliana è tenuta a realizzare, finalizzato all'aumento del rapporto tra PIL regionale e PIL nazionale.".
- L'art. 5, comma 3-ter, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, recante: "Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.", convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 2 dicembre 2005, n. 248, così dispone:
"In attuazione dell'articolo 38 dello statuto della Regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, è corrisposto alla Regione siciliana, a titolo di contributo di solidarietà nazionale per l'anno 2008, un contributo quindicennale di 10 milioni di euro annui a decorrere dallo stesso anno 2008. L'erogazione dei predetti contributi è subordinata alla redazione di un piano economico degli investimenti, che la Regione siciliana è tenuta a realizzare, finalizzato all'aumento del rapporto tra PIL regionale e PIL nazionale.".


Nota all'art. 61, comma 4:
La legge 21 novembre 2000, n. 353, reca: "Legge quadro in materia di incendi boschivi.".


Nota all'art. 61, comma 6:
La spesa che si provvede a ridurre con il comma che si annota concerne l'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque.